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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 28 aprile 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 aprile 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Migliore, Orlando, Pes, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Tabacci, Tidei, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 27 aprile 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   LAFORGIA: «Disposizioni per il contrasto della povertà attraverso l'introduzione di un reddito di inclusione sociale» (3074);
   NASTRI: «Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri» (3075);
   QUINTARELLI e SOTTANELLI: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il contrasto dell'elusione fiscale nelle transazioni eseguite per via telematica» (3076);
   AIRAUDO e PLACIDO: «Agevolazioni previdenziali e misure per il reinserimento lavorativo dei lavoratori ultracinquantenni rimasti privi di occupazione» (3077).

  Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

  La proposta di legge n. 2025, d'iniziativa dei deputati ZACCAGNINI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Legge quadro sull'agricoltura contadina».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   II Commissione (Giustizia):
  GIACHETTI ed altri: «Introduzione dell'articolo 25-bis del codice civile, in materia di redazione e pubblicità dei bilanci annuali delle fondazioni» (3041). Parere delle Commissioni I e VI.

   IV Commissione (Difesa):
  BASILIO ed altri: «Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali e stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale e per la riabilitazione storica dei militari sottoposti a esecuzione sommaria o decimazione» (3035). Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V e VII.

   XI Commissione (Lavoro):
  COMINARDI ed altri: «Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici in favore dei superstiti con i redditi del beneficiario» (3024). Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  ZACCAGNINI ed altri: «Legge quadro sull'agricoltura contadina» (2025). Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 aprile 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 260).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 aprile 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre, per gli esercizi dal 2011 al 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 261).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 aprile 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 262).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera del 27 aprile 2015, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle mozioni FITZGERALD NISSOLI ed altri n. 1/00445 e DALL'OSSO ed altri n. 1/00761, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 19 marzo 2015, concernenti iniziative per la tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro), competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 27 aprile 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma e alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (COM(2015) 150 final e COM(2015) 151 final), corredate dai relativi allegati (COM(2015) 150 final – Annex 1 e COM(2015) 151 final – Annex 1), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Revisione del processo decisionale in tema di organismi geneticamente modificati (OGM) (COM(2015) 176 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 176 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio (COM(2015) 177 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 28 aprile 2015;
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (COM(2015) 187 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (COM(2015) 188 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 aprile 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (160).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 7 giugno 2015. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 18 maggio 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1818 – CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2015, N. 27, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO CONTEMPORANEO DELLE ELEZIONI REGIONALI ED AMMINISTRATIVE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3059)

A.C. 3059 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    la formulazione criptica dell'articolo 1 del provvedimento in esame presenta una evidente criticità rispetto alla chiarezza del linguaggio normativo ritenuta dalla recente giurisprudenza e dottrina principio costituzionalmente garantito;
    ai sensi dell'articolo 1 della Costituzione la sovranità appartiene al popolo e il popolo esercita tale sovranità nelle forme e nei limiti previsti dalla stessa Costituzione. Il riconoscimento del diritto di voto e le sue caratteristiche, enunciate nel secondo comma dell'articolo 48, concorrono pertanto alla definizione dello Stato come Stato democratico. Attraverso di esso si realizza, infatti, principio di organizzazione che caratterizza ogni democrazia, in forza del quale ogni decisione deve essere direttamente o indirettamente ricondotta alle scelte compiute dal popolo, detentore della sovranità;
    il principio fondamentale della rappresentanza elettorale sancito nella nostra Costituzione è garantito anche dal diritto dell'Unione europea. Il Trattato di Lisbona riunisce in un apposito titolo (Titolo II del TUE «Disposizioni relative ai principi democratici») le disposizioni intese a conferire maggiore visibilità al principio democratico insito nel funzionamento dell'Unione. Tale principio viene affermato e specificato nelle sue diverse configurazioni: la democrazia come rappresentanza e la democrazia come partecipazione all'attività pubblica;
    è evidente, quindi come le disposizioni introdotte dal presente disegno di legge siano in contrasto con il principio costituzionale della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa, e violino il principio della garanzia della volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l'articolo 1, secondo comma, della Costituzione;
    il decreto-legge in esame è manifestamente elusivo dei citati principi costituzionali, in quanto la data individuata per lo svolgimento delle elezioni, domenica 31 maggio, è rilevante ai fini dell'affluenza del voto, considerato che, poiché il 2 giugno è la festa della Repubblica, è immaginabile che i cittadini possano programmare di allontanarsi dai territori di residenza;
     la relazione introduttiva del decreto motiva la scelta di indire le elezioni per il giorno domenica 31 maggio proprio per evitare ripercussioni negative sull'affluenza al voto, individuando questa data come la prima disponibile non concomitante con feste religiose o civili,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3059.
N. 1. Invernizzi, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 2 della Costituzione stabilisce che «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»;
    l'articolo 2 della Costituzione prevede che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali»;
    in questo puntuale quadro costituzionale si inserisce il diritto di voto riconosciuto e tutelato dall'articolo 48 della Costituzione, il cui esercizio è diritto e dovere civico su cui si fonda lo Stato democratico;
    il principio dell’election day, oltre ad essere motivo di risparmio e uno strumento di chiarezza nei confronti degli elettori, che, in tal modo, in una sola tornata nell'anno, possono votare ed esprimersi nelle diverse consultazioni indette, deve essere anche uno strumento di garanzia;
    il decreto-legge in esame, vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2015, che ha stabilito la data del 31 maggio come giorno in cui avranno luogo le elezioni amministrative e le elezioni per il rinnovo dei presidenti e dei consigli di sette regioni, interviene sistematicamente per flessibilizzare l'arco temporale entro il quale «può realizzarsi la condizione per lo svolgimento in forma abbinata di tutte le elezioni stabilendo, con riguardo alle elezioni regionali, che la loro celebrazione può avvenire nella prima domenica successiva a 60 giorni dalla scadenza di mandato»;
    la norma di flessibilizzazione interviene considerato il fatto che le elezioni degli organi elettivi regionali si sono svolte domenica 28 marzo 2010 (con scadenza del mandato 27 marzo 2015), e che entro il 27 maggio 2015 non risultava possibile, a detta del Governo, individuare una data idonea per la coincidenza del primo o secondo turno con Festività religiose o con festività civili «rilevanti ai fini dell'affluenza al voto»;
    tale disposizione risulta formulata in modo oscuro e macchinoso e rappresenta una norma-deroga rispetto alle preesistenti norme in materia di durata degli organi elettivi regionali (Legge 2 luglio 2004 n. 165, come modificata dalla Legge di Stabilità 2015), in base alle quali «le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio»;
    il decreto-legge in esame non è rispondente ai principi costituzionali sopra richiamati, né si pone come strumento di garanzia, perché la data del 31 maggio scelta per lo svolgimento delle elezioni costituisce elemento rilevante per l'affluenza al voto, vista la vicinanza del 2 giugno festa della Repubblica e la possibilità che i cittadini non siano presenti nei rispettivi luoghi di residenza;
    la scelta del 31 maggio è stata motivata, nella relazione illustrativa, proprio con la necessità di evitare conseguenze negative in termini di partecipazione al voto, individuando la prima data ritenuta utile per lo svolgimento delle elezioni, senza considerare, invece, altre date possibili che avrebbero rispettato il criterio temporale dei sessanta giorni dalla scadenza del mandato regionale, e che avrebbero evitato il ricorso ad una norma ad hoc;
    non risponde al vero il fatto che non fosse possibile individuare una data idonea precedente al 31 maggio, che non coincidesse con festività religiose o civili;
    è la prima volta che la tornata elettorale per il rinnovo dei consigli regionali viene fissata successivamente alla scadenza degli stessi. A tal proposito, va inoltre evidenziato che una simile proroga comporta un esborso ulteriore per le casse dello Stato con conseguenti danni al bilancio pubblico, determinando quindi un effetto contrario a quello che dovrebbe essere l'obiettivo dell'istituzione di un election day: questo perché i nuovi consigli regionali sono soggetti a nuove disposizioni, che hanno previsto la riduzione del numero dei consiglieri; prorogando la scadenza del mandato dei vecchi consigli, saranno quindi spesi, per più di due mesi, ulteriori soldi pubblici per le indennità di un numero di consiglieri più alto rispetto a quello previsto con il nuovo consiglio, composto da un numero inferiore di membri,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3059.
N. 2. Palese.

PROPOSTA DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; CIRIELLI; PISICCHIO; BERSANI ED ALTRI; FRANCESCO SAVERIO ROMANO; MIGLIORE ED ALTRI; LENZI; ZAMPA E MARZANO; ZAMPA E GHIZZONI; MARTELLA; FRANCESCO SANNA; BOBBA ED ALTRI; GIACHETTI ED ALTRI; GIORGIA MELONI ED ALTRI; RIGONI ED ALTRI; RIGONI ED ALTRI; NICOLETTI ED ALTRI; MARTELLA ED ALTRI; VARGIU; BURTONE ED ALTRI; BALDUZZI ED ALTRI; LAFFRANCO ED ALTRI; VARGIU; TONINELLI ED ALTRI; PORTA ED ALTRI; ZACCAGNINI ED ALTRI; VALIANTE ED ALTRI; LAURICELLA; MICHELE BORDO; MARCO MELONI ED ALTRI; DI BATTISTA ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 3-35-182-358-551-632- 718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-BIS-B)

A.C. 3-bis-B – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

  La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato delle proposte di riforma elettorale in esame consiste sostanzialmente, salvo limitatissimi correttivi, in una riformulazione della vecchia legge elettorale, il cd. «Porcellum»;
    il testo presenta vizi di incostituzionalità analoghi a quelli sollevati nella sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, anche nella versione modificata dal Senato che, in particolare, prevede novità in punti non secondari, quali l'attribuzione del premio di maggioranza ad una lista, e non più ad una coalizione, l'introduzione di preferenze con effetti, di fatto, limitati, visto che da queste sarebbero esclusi i capilista, gli unici eleggibili salvo che per la lista beneficiaria del premio di maggioranza e, eventualmente, della seconda ammessa al ballottaggio;
    il ballottaggio, formalmente mirato ad eludere la sanzione di costituzionalità della Consulta, forzando le percentuali di voto in una seconda votazione, sostanzialmente ripropone gli stessi vizi di sproporzione fra esigenze di governabilità e diritti di rappresentanza politica; pilastro, questi ultimi, della democrazia rappresentativa;
    i vizi sollevati nella sentenza citata erano essenzialmente due. Il primo consisteva nella lesione dell'uguaglianza del voto e nella violazione del voto diretto – in contrasto con gli articoli 1, 3, 48 e 67 della Costituzione – date dall'enorme premio di maggioranza (il 55 per cento dei seggi della Camera) assegnato, pur in assenza di una soglia minima di suffragi, alla lista che avesse raggiunto la maggioranza relativa;
    al riguardo, il testo unificato di riforma in esame, pur prevedendo una soglia per il premio di maggioranza innalzata nell’iter al 40 per cento dei voti validi, persiste nella lesione dell'uguaglianza dei voti e del principio di rappresentanza lamentata dalla Corte. Il voto, valido, del 40 per cento degli elettori, traducendosi automaticamente in 340 seggi, verrebbe infatti a valere molto più del voto del restante corpo, e più numeroso, degli elettori, con la conseguenza, secondo le parole della Corte, di «un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente» e della compromissione della «funzione rappresentativa dell'Assemblea»;
    nel caso, poi, nessuna lista ottenga almeno il 40 per cento dei voti al primo turno, il testo in esame prevede un ballottaggio fra le prime due liste; a quella che ottiene più voti è attribuita la maggioranza dei seggi. Tale sistema, dunque, potrebbe permettere ad un partito che raccolga anche solo (ad esempio) il 20 per cento dei voti al primo turno di ottenere la maggioranza dei seggi al secondo turno, con una evidente violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, resa evidente dal sacrificio della rappresentanza per le altre liste e dalla sovrarappresentazione della lista vincitrice. Una condizione voluta e cristallizzata dal divieto di formare coalizioni al secondo turno. Ne discende un evidente indebolimento della legittimazione democratica del vincitore, poiché al secondo turno l'elettore non è più chiamato ad esercitare un diritto di voto pieno, così come sancito dall'articolo 48 della Costituzione, ma una semplice opzione vincolata alle due liste più votate al primo turno;
    quanto alla legittimazione democratica del vincitore, ciò avverrebbe perché l'elettore ha, nel ballottaggio, un secondo voto fra i due partiti più votati al primo turno, ma a quel punto l'elettore disporrebbe di una scelta limitata a sole due opzioni;
    il secondo profilo di illegittimità del cd. «Porcellum» consisteva nella mancata previsione di meccanismi idonei a consentire ai cittadini di incidere sull'elezione dei rappresentanti. Il medesimo vizio è presente anche nel testo unificato di riforma in esame, e nonostante le modifiche introdotte dal Senato, nella quale seppur ammesse le preferenze, si prevedono capolista «bloccati»; conseguentemente, la designazione effettiva dei rappresentanti sarebbe perciò, di fatto, in ogni caso riconsegnata alle segreterie dei partiti, con ciò ripristinando lo scandalo del «Parlamento di nominati»: solo gli elettori dei maggiori partiti potrebbero esprimere utilmente la preferenza;
    la discriminazione fra candidature – capilista bloccati e candidati eleggibili con le preferenze – non solo «pesa» in relazione al principio di uguaglianza fra candidati, ma costituisce una violazione del voto diretto, soprattutto in ragione delle multicandidature e dell'assenza di ogni vincolo per la scelta del collegio elettivo;
    tale aspetto ha rilievo anche quanto alla diversa incidenza del meccanismo elettorale fra le diverse forze politiche: solo le più grandi, infatti, potrebbero eleggere candidati con le preferenze, con ciò integrando anche un'indiretta discriminazione sul peso del voto fra i diversi elettori;
    se a tali aspetti si aggiungono gli effetti casuali che l'attribuzione del premio di maggioranza su scala nazionale produrrebbe nei singoli collegi, ne consegue una distorsione della rappresentanza ben lontana dalla ricostituzione del rapporto elettore/eletto;
    nel testo unificato in esame vi è un altro fattore che aggrava i vizi illustrati, compromettendo ulteriormente l'uguaglianza del voto e la rappresentatività del sistema politico, anche più di quanto non faccia la stessa legge appena dichiarata incostituzionale dalla Consulta: si prevede, infatti, una soglia di sbarramento al 3 per cento e per le singole liste, non per le coalizioni;
    tale previsione comporterà la possibile scomparsa dal Parlamento delle forze minori, di centro, di sinistra e di destra, nonché la rappresentanza delle sole tre forze maggiori affidata a gruppi parlamentari composti interamente da persone fedeli ai loro capi;
    è di tutta evidenza che la proposta di riforma elettorale consista, dunque, in una mera riedizione del cd. «Porcellum», e dunque – salvo poche varianti – riproporrebbe lo stesso sistema elettorale che la Corte costituzionale ha annullato con la sentenza n. 1 del 2014, in quanto in contrasto con i principi della democrazia rappresentativa;
    una riedizione, palesemente illegittima, che provocherebbe in tempi più o meno lunghi una nuova pronuncia di illegittimità da parte della Corte costituzionale e, ancor prima, un rinvio della legge alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, onde sollecitare, ex articolo 74 della Costituzione, una nuova deliberazione, con un messaggio motivato dai medesimi vizi contestati al Porcellum dalla sentenza della Corte costituzionale;
    quanto illustrato, combinato con la riforma del bicameralismo – che riduce fortemente il ruolo del Senato – favorirebbe la concentrazione dei poteri nel Presidente del Consiglio e nella sua maggioranza, pressoché senza contrappesi, a tutto vantaggio, sì, della governabilità, ma a forte discapito dei principi democratici che caratterizzano la nostra architettura costituzionale,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo.
N. 1. Scotto, Quaranta, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 1 della Costituzione la sovranità appartiene al popolo e il popolo esercita tale sovranità nelle forme e nei limiti previsti dalla stessa Costituzione. Il riconoscimento del diritto di voto e le sue caratteristiche, enunciate nel secondo comma dell'articolo 48, concorrono pertanto alla definizione dello Stato come Stato democratico. Attraverso di esso si realizza, infatti, il principio di organizzazione che caratterizza ogni democrazia, in forza del quale ogni decisione deve essere direttamente o indirettamente ricondotta alle scelte compiute dal popolo, detentore della sovranità;
    il principio fondamentale della rappresentanza elettorale sancito nella nostra Costituzione è garantito anche dal diritto dell'Unione europea. Il Trattato di Lisbona riunisce in un apposito titolo (Titolo II del Trattato sull'Unione europea – Disposizioni relative ai principi democratici) le disposizioni intese a conferire maggiore visibilità al principio democratico insito nel funzionamento dell'Unione. Tale principio viene affermato e specificato nelle sue diverse configurazioni: la democrazia come rappresentanza e la democrazia come partecipazione all'attività pubblica;
    è evidente, quindi, come le disposizioni introdotte dal presente testo unificato siano in contrasto con il principio costituzionale della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa, e violino il principio della garanzia della volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l'articolo 1, secondo comma, della Costituzione;
    la presente proposta di riforma elettorale consiste sostanzialmente in una riformulazione della legge elettorale vigente;
    le motivazioni per cui la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la precedente legge elettorale, ovvero l'irragionevolezza del premio di maggioranza e le liste bloccate, continuano ad esistere;
    la Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014 non impone alcun modello di sistema elettorale lasciando alla discrezionalità del legislatore «la scelta del sistema che ritenga più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico»;
    il principio dall'eguaglianza del voto, che esige la condizione di parità nell'esercizio dell'elettorato attivo, in quanto «ciascun voto contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi» (sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 1961), deve conformarsi al risultato concreto della manifestazione della volontà dell'elettore che dipende esclusivamente dal sistema elettorale scelto dal legislatore ordinario in relazione alle mutevoli esigenze connesse alle consultazioni popolari;
    tale principio di eguaglianza del voto deve tuttavia contemperare sia esigenze di rappresentatività parlamentare determinata dall'aderenza dei rappresentanti in Parlamento con le istanze politiche presenti nella società, sia l'esigenza costituzionale di garantire la stabilità di governo della Nazione;
    la rappresentatività viene garantita da sistemi proporzionali mentre la governabilità è maggiormente sostenuta da sistemi maggioritari. Non essendo esplicitamente esclusa la possibilità di un qualunque premio di maggioranza rimane tuttavia costituzionalmente illegittima «l'assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all'assegnazione del premio»;
    ad aggravare gli effetti del premio di maggioranza attribuito senza la necessaria dose di «ragionevolezza» è la previsione di un secondo turno di ballottaggio. Il premio di maggioranza associato al «ballottaggio» tra due liste per le quali non si fissa una percentuale minima di partecipazione, determina una grave distorsione della rappresentatività che va ben al di là del criterio della «non eccessiva distorsività» indicato dalla Consulta con la sentenza n. 1 del 2014;
    il secondo profilo di illegittimità consisteva nella mancata previsione delle preferenze, la quale, afferma la sentenza n. 1 del 2014 della Consulta, rendeva il voto «sostanzialmente indiretto» e privava i cittadini del diritto di «incidere sull'elezione dei propri rappresentanti»;
    il medesimo vizio è presente anche nella proposta di riforma in esame, nella quale parimenti sono escluse le preferenze, pur prevedendosi liste più corte. Si prevedono candidature bloccate per i capilista su 100 collegi e la possibilità di esprimere preferenze solo a partire dal candidato secondo nella lista. In questa seconda ipotesi solo il partito che ottiene il premio di maggioranza avrebbe una quota di eletti selezionata dalle preferenze degli elettori, mentre tutte le liste con un numero di seggi pari o inferiori a 100 eleggerebbero solo i propri capilista. Si può calcolare così approssimativamente che almeno i due terzi della Camera sarebbe composta da candidati «scelti». Ne consegue che la designazione dei rappresentanti sarebbe perciò nuovamente riconsegnata alle segreterie dei partiti,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo.
N. 2. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Grimoldi, Guidesi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  La Camera,
   premesso che:
    il testo in titolo ripropone i profili critici di legittimità rilevati in questa sede in occasione della prima lettura e, al pari di esso, ripresenta vizi simili a quelli censurati dal dettato della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 13 gennaio 2014;
    in particolare, l'inserimento di un turno di ballottaggio finalizzato ad attribuire sempre e comunque almeno 340 seggi su 630 ad uno schieramento, qualora nessuna lista abbia superato al primo turno la soglia del 40 per cento dei voti, non soddisfa affatto le condizioni che sono necessarie secondo la Corte costituzionale per poter legittimamente attribuire un premio di maggioranza – cioè che sia quantomeno prevista una soglia minima di accesso per poter godere di tale effetto premiale – e di fatto esso non fa altro che riprodurre il sistema del c.d. «Porcellum»;
    inoltre, il testo non risolve neppure le censure avanzate dalla Consulta relativamente all'illegittimità delle liste bloccate «lunghe» che rendono di fatto non conoscibili i candidati agli elettori che così non possono realmente scegliere i propri rappresentanti. Infatti, il c.d. «Italicum» nella sua versione attuale da un lato prevede che comunque i capolista siano bloccati, il che significa che le preferenze opereranno per l'elezione di un numero ristrettissimo di deputati e di fatto solo nell'ambito della lista cui viene attribuito il premio di maggioranza, dall'altro prevede un meccanismo di calcolo nazionale (oltre all'attribuzione del premio) che fa sì che i voti dati in un collegio possano servire per eleggere un candidato della lista prescelta in tutt'altro collegio, magari dall'altra parte dell'Italia, il che come ovvio rende impossibile agli elettori sapere chi stiano in realtà votando;
    i rigorosi paletti posti alla discrezionalità del legislatore dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale ineriscono, in particolare, agli articoli 1, 3 e 48 della nostra Costituzione a cui ci sentiamo di affiancare il principio di proporzionalità, il principio di ragionevolezza (in quanto occorre stabilire mezzi congruenti con i fini perseguiti), nonché la necessità di una coerenza, logicità ed armonia interne, questioni e principi che non appaiono soddisfatti dal testo in titolo;
    «la volontà dei cittadini espressa con il voto», hanno ricordato i giudici, «costituisce il principale strumento della manifestazione della sovranità popolare secondo l'articolo 1 della Costituzione»;
    nella sentenza è rilevato che i partiti non possono sostituirsi al corpo elettorale e che sono gli elettori, non i partiti, a rivestire «attribuzioni costituzionali», che le esigenze della governabilità non possono andare a scapito della rappresentatività del Parlamento; ne discende che occorre trovare un meccanismo che trovi il punto di equilibrio fra due principi: la rappresentanza politica e la governabilità. Il testo in titolo non lo coglie, probabilmente non lo ha mai cercato;
    la legge elettorale c.d. «Porcellum» ha intossicato il Parlamento, riempiendolo di nominati e non di eletti, contribuendo largamente a determinare una crisi di rigetto nella società civile: non si può ignorare che a questo consesso è offerta, in questo momento, la possibilità di ricucire e ricostruire il legame nonché il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni rappresentative e che un segnale minimo è quello di non consegnare al Paese una riforma elettorale che, oltre a perpetuare vizi di legittimità, ignori nuovamente i diritti del suo popolo ed i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della rappresentanza politica nazionale, a sua volta fondata sull'espressione del voto e sulla sovranità popolare;
    il testo in titolo continua a provocare, pervicacemente, ciò che la Consulta ha censurato, cioè la disproporzionalità tra rappresentanza parlamentare e rappresentanza reale: nel dispositivo della sentenza la Consulta censura espressamente «una eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica e la volontà dei cittadini» che costituisce e produce nuovamente, un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica nonché del circuito democratico, basato sul principio fondamentale dell'uguaglianza del voto;
    il momento risulta delicatissimo, in quanto questo consesso è chiamato ad approvare un valido testo di riforma dei meccanismi elettorali che permetta finalmente ai cittadini italiani di veder sedere in Parlamento i propri rappresentanti scelti attraverso l'applicazione di un sistema di attribuzione dei seggi e di selezione dei candidati che sia democratico e costituzionalmente legittimo;
    il testo in titolo:
     è un sistema a base proporzionale che prevede però sempre e comunque (al primo turno o all'esito di un turno di ballottaggio) l'attribuzione di un premio di maggioranza nazionale: si tratta quindi in realtà, di un sistema artatamente ipermaggioritario;
     i «capolista» sono bloccati e l'elettore può esprimere fino a due voti di preferenza solo per gli altri candidati, ma le preferenze potranno di fatto operare solo nell'ambito dei seggi da assegnare alla lista a cui viene attribuito il premio di maggioranza, ovviamente comunque in modo residuale, una volta attribuiti in tutti i collegi i seggi a tutti i capilista bloccati di quella forza politica;
     è prevista una delega al Governo per la definizione dei collegi plurinominali – ma, essendo la ripartizione dei seggi effettuata a livello nazionale e dovendosi sempre e comunque assegnare un premio di maggioranza a livello nazionale, di fatto queste ripartizioni sono del tutto fittizie e l'elettore non sa mai dove (in quale circoscrizione e/o collegio) andrà a finire il proprio voto;
     il premio di maggioranza viene assegnato al primo turno alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti a livello nazionale purché essa abbia ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti; se al primo turno nessuna lista ottiene almeno il 40 per cento dei voti si tiene un turno di ballottaggio tra le due liste più votate a livello nazionale al primo turno e alla lista più votata al ballottaggio viene assegnato il premio;
     il premio di maggioranza consiste nell'attribuzione sempre e comunque di 340 seggi su 630 ad una sola lista;
     non modifica la vigente disciplina elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e prevede che il nuovo sistema elettorale si applichi per l'elezione della Camera dei deputati a decorrere dal 1o luglio 2016 – queste due scelte sono avvinte dalla previsione e nell'attesa dell'approvazione della riforma costituzionale che elimina l'elezione diretta da parte dei cittadini dei senatori, hanno natura prettamente politica e pongono in serio rischio la tenuta dell'ordinamento costituzionale; infatti, nel caso in cui, per ipotesi, si dovesse andare al voto a partire dal 17 luglio e non fosse entrata in vigore la riforma costituzionale vi sarebbero due sistemi elettorali completamente diversi, l’Italicum, un sistema ipermaggioritario, per l'elezione della Camera, e il c.d. «Consultellum», cioè il Porcellum corretto dalla sentenza della Corte costituzionale, per il Senato;
    il sistema elettorale proposto, attua, a Costituzione invariata, un mutamento della forma di governo. Con un'unica elezione viene infatti eletto direttamente il Presidente del Consiglio contestualmente al Parlamento, mentre nei sistemi presidenziali, ciò non avviene: ci sono due elezioni ben distinte, con precisi «paletti» per il Presidente eletto direttamente che, invece, sono del tutto assenti nell'impianto del nuovo sistema istituzionale italiano, delineato dalla legge elettorale e dalla riforma della Costituzione in itinere;
    come valutazione di carattere generale, in nessun ordinamento democratico esiste un ballottaggio per organi legislativi, ma solo per organi monocratici. Con questa legge elettorale il Parlamento si trasforma in un organo monocratico, i cui componenti sono scelti dal capo del partito vincitore, che è anche capo del Governo;
    come emerso nel corso delle audizioni svoltesi nell'ambito dell'esame in sede referente, il testo in titolo realizza un sistema che combina sistema proporzionale con un premio di maggioranza – la c.d. proporzionale zoppa – che si contraddistingue, al pari del sistema elettorale c.d. «Porcellum», ma anche della legge c.d. «Acerbo» e della legge c.d. «truffa», per una distorsività programmata dalla legge che non ha pari in nessun altro modello elettorale. Proprio a causa dell'elevatissimo grado di distorsività e artificiosità nella costruzione della rappresentanza, il modello proporzionale più premio è suscettibile di un gran numero di critiche sul terreno della costituzionalità delle disposizioni che lo realizzano;
    scegliendolo, specie nella sua versione attuale, il Parlamento si assume la responsabilità di adottare il modello più suscettibile di essere dichiarato illegittimo dalla Consulta, rischiando che le prossime Camere (o la prossima Camera) si ritrovino nella stessa situazione di precaria legittimazione costituzionale nella quale si trovano le attuali;
    molti dubbi di costituzionalità sono stati sollevati. In particolare, il dibattito fra i costituzionalisti ha consentito di evidenziare importanti argomenti che sottolineano l'illegittimità costituzionale del premio di maggioranza così come congegnato, del doppio turno nazionale (che realizza una sostanziale elusione della necessità di una soglia per attribuire il premio), nonché l'incompatibilità dell'impianto della legge elettorale con la forma di governo parlamentare costituzionalmente prevista e l'eccessiva distorsività nella rappresentanza che il sistema produrrebbe;
    considerato altresì che, alla luce del procedimento culminato nella sentenza costituzionale, sarebbe possibile porre innanzi alla Corte la questione di costituzionalità, in quanto un nuovo ricorso sul testo in titolo una volta divenuto legge della Repubblica, potrebbe esserle sottoposto nuovamente,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo.
N. 3. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, Di Battista, Fraccaro, Nesci.

  La Camera,
   premesso che:
    nel corso delle varie fasi del dibattito del testo unificato in esame, diversi costituzionalisti hanno avuto modo di stigmatizzare la continuità in peius rinvenibile nella successione di modelli elettorali fra la legge n. 270 del 2005 e il testo in discussione; il modello in esame appare infatti più problematico di quello precedente, con riguardo al rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e specialmente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, in tema di partecipazione politica, libertà di voto, eguaglianza di voto, rappresentatività parlamentare e, in definitiva, sovranità popolare;
    la necessità di apportare modifiche del sistema vigente nasce proprio dalla citata pronuncia della Corte costituzionale in merito alla disposizioni della legge n. 270 del 21 dicembre 2005, recante «Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», dichiarate parzialmente incostituzionali dalla sentenza n. 1 del 2014;
    con la citata sentenza la Corte prefigurava, proprio nelle disposizioni di cui alla legge 270 del 2005, elementi di incostituzionalità nella mancata previsione di una «soglia minima di voti» per l'assegnazione del premio di maggioranza: «il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza prefigurato dalle norme censurate, inserite nel sistema proporzionale introdotto con la legge n. 270 del 2005, in quanto combinato con l'assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all'assegnazione del premio, è pertanto tale da determinare un'alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (articolo 48, secondo comma, della Costituzione)»;
    con le nuove disposizioni introdotte dal testo unificato in esame, il meccanismo viene ridisegnato secondo un sistema che prevede l'assegnazione un premio di maggioranza e un eventuale secondo turno di votazione: sono comunque attribuiti 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;
    una volta ridotta la contesa elettorale alle due liste più competitive, il sistema consente di attribuire a quella più votata il premio di 340 seggi indipendentemente dal numero dei voti conseguiti e dalla percentuale degli effettivi elettori. In assenza di una soglia minima e di un quorum di partecipazione, per tale via, il premio di maggioranza diviene potenzialmente illimitato, tale da lievitare a percentuali che, stando ai risultati delle elezioni politiche del 2013, potrebbero arrivare persino al 25-30 per cento;
    il tutto, riprendendo i rilievi della Consulta, con un'illimitata compressione della rappresentatività dell'assemblea parlamentare e con una violazione del principio di eguaglianza, che esige che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi; tanto più che nel testo unificato in esame, il richiamo sia pure implicito al criterio proporzionale (con il rinvio al metodo dei quozienti interi e dei più alti resti), «genera nell'elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell'attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell'organo parlamentare»;
    inoltre, se è vero che il modello in esame è volto a garantire in via legislativa la governabilità della forza politica vincitrice, è anche vero che tale garanzia opera a discapito della rappresentatività del voto, e della tenuta del sistema quantomeno tripolare realizzatosi nel frattempo, favorendo per giunta la frammentazione delle minoranze;
    in particolare, il blocco posto alla presentazione di coalizioni in grado di concorrere all'assegnazione del premio di maggioranza, e l'attribuzione dello stesso alla lista vincente al turno di ballottaggio (a cui partecipano solo due liste, senza la possibilità di ulteriori apparentamenti) rischia di risolversi in un intervento che quantomeno danneggia il terzo polo, escluso dal ballottaggio e soffocato dalla concorrenza delle opposizioni minori (che, tra l'altro, potrebbero essere diverse data la soglia di sbarramento ferma al 3 per cento);
    al contrario, la legge n. 270 del 2005 era particolarmente attenta a salvaguardare la struttura bipolare dell'assetto politico ereditata dal precedente impianto tendenzialmente maggioritario, attraverso l'assegnazione dei seggi a coalizioni di liste in grado di aggiudicarsi il premio di maggioranza. Ripercorrendo poi il ragionamento della Consulta nella sentenza n. 1 del 2014, l'irragionevolezza del meccanismo premiale, ed i conseguenti squilibri fra poteri e contropoteri, risulterebbero addirittura aggravati in caso di attribuzione del premio a una lista, invece che a una coalizione: in tal caso, infatti, una sola forza politica è messa in condizione non solo di esprimere autonomamente la maggioranza di governo, ma anche di scegliere o determinare la composizione di quegli organi di garanzia che, in un sano sistema democratico e pluralista, dovrebbero esserne i controllori e i contrappesi;
    occorre poi considerare il rischio dell'astensionismo, che un sistema artificiosamente e forzosamente bipolare è suscettibile d'incrementare. Si tratta di un rischio che non può essere sottovalutato, né tantomeno giustificato con il rinvio all'alta percentuale di astensionismo presente in altre democrazie occidentali. La vicenda repubblicana italiana, del resto, insegna come la coesione sociale e la tenuta democratica del sistema, meritoriamente emerse in occasione di drammatici tornanti storici, siano derivate proprio dal comune senso di partecipazione alla politica nazionale e dall'ampia e radicata rappresentatività riconosciuta alle istituzioni;
    di qui l'opportunità d'inserire nel testo elettorale correttivi tali da scongiurare il verificarsi di una simile e paradossale eventualità. Fra questi vi è la possibilità di considerare non solo l'opportunità di poter concorrere al premio attraverso la presentazione di coalizioni di liste, ma anche la possibilità di apparentamento delle liste escluse dal ballottaggio con quelle concorrenti (ipotesi espressamente negata dall'articolo 1, comma 1, lettera f);
    infine, in un sistema così prefigurato, l'esiguità della soglia di sbarramento è tale da frantumare l'opposizione, provocando al proprio interno la competizione fra le liste di minoranza più rappresentative e le altre assai più ridotte. Il tutto, con l'esito di assegnare alle opposizioni nel loro insieme un mero diritto di tribuna, incapace di effettiva e di efficace incidenza parlamentare;
    un'ulteriore questione è quella relativa all'entrata in vigore e all'applicazione delle disposizioni introdotte, valide per la sola Camera dei deputati: se la riforma costituzionale attualmente in discussione in terza lettura presso il Senato della Repubblica non entrasse in vigore prima del testo unificato in esame (ovvero prima del 1o luglio 2016) si verificherebbe un effetto distorsivo, con sistemi elettorali troppo diversi tra Camera e Senato;
    se è vero infatti che le Camere possono essere elette sulla base di diversi sistemi elettorali diversi, il caso che si prefigurerebbe qualora il Senato dovesse rimanere organo elettivo è censurabile di incostituzionalità in quanto avrebbe effetti palesemente irragionevoli: avremmo infatti due modelli del tutto incongruenti tra loro, col risultato di mettere una Camera contro l'altra. Il prodotto del sistema delineato dal testo unificato in esame per la Camera, e il Consultellum (ovvero il sistema elettorale così come risultante dalle censure della Corte costituzionale) per il Senato, esporrebbe ad un rischio elevatissimo i principi di rappresentanza e quello di governabilità, determinando un sistema irragionevole e, quindi, incostituzionale;
    da ultimo va rilevata l'incostituzionalità delle norme previste per la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per la quale sono previste disposizioni specifiche: in particolare, si stabilisce che nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono determinati otto collegi uninominali in base ai princìpi e criteri direttivi enunciati all'articolo 7 della legge n. 277 del 1993, assicurando al contempo che nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale; il sistema di elezione è uninominale maggioritario, con una quota proporzionale, e i candidati nei collegi uninominali possono essere collegati a liste presenti anche nel restante territorio nazionale. Si tratta di norme contrarie ai principi costituzionali di eguaglianza di voto, rappresentatività parlamentare e, in definitiva, sovranità popolare, in quanto, con la finalità di garantire e tutelare le minoranze linguistiche caratterizzanti la Provincia di Bolzano nella quale peraltro la comunità italiana è minoranza e ne viene inibita ogni possibilità di rappresentanza politica, condizionando inoltre l'espressione del voto e l'assegnazione dei seggi anche nell'altra provincia presente all'interno della circoscrizione (Trento), dove non è presente alcuna minoranza linguistica;
    la stessa legge elettorale regionale vigente per il Trentino-Alto Adige, proprio per non creare disfunzioni di rappresentatività del voto nel territorio, prevede disposizioni diverse per l'elezione nelle due province. In ogni caso, le minoranze linguistiche sono comunque tutelate attraverso la previsione di una specifica soglia di sbarramento prevista dal testo unificato in esame: accedono infatti al riparto dei seggi anche le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi nella regione stessa;
    la disciplina speciale introdotta per il Trentino-Alto Adige, al pari di quella introdotta per la Valle d'Aosta, non rappresenta quindi un adeguato bilanciamento tra principio di uguaglianza e tutela delle minoranze linguistiche. La deroga, dunque, è in contraddizione con l'articolo 3 della Costituzione, l'articolo 48 comma secondo, della Costituzione, con riguardo all'uguaglianza del voto, e con lo stesso articolo 6 della Costituzione medesima, in quanto potenzialmente lesiva degli stessi diritti delle minoranze,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo.
N. 4. Brunetta, Gelmini, Palese, Biancofiore.

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI MERITO

  La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato in esame, alla terza lettura presso questa Camera, verte su una materia fondamentale per la democrazia nel nostro Paese, quale è quella elettorale;
    il modo nel quale sono formate le Camere, infatti, influenza sia la formazione della maggioranza politica che sostiene il governo, sia la formazione di qualsiasi altra maggioranza necessaria per l'assunzione delle decisioni parlamentari;
    il sistema elettorale che risulta dall'Atto Camera 3-bis-B presenta caratteri del tutto peculiari: innanzitutto, prevede un premio di maggioranza (pari all'attribuzione di 340 seggi) assegnato, al primo turno, alla lista che abbia conquistato almeno il 40 per cento dei voti validi. In caso di mancato raggiungimento del quorum, è previsto un secondo turno di ballottaggio fra le due liste più votate al primo turno, con assegnazione del premio alla lista vincitrice;
    si esclude, inoltre, ogni possibilità di apparentamento o coalizione fra le liste, sia al primo, sia al secondo turno; pertanto, il voto dovrà necessariamente concentrarsi sulle due liste più votate, o relegarsi nell'astensionismo diretto o indiretto (con il voto in bianco o l'annullamento della scheda);
    tale previsione corrisponde a una precisa scelta legislativa di semplificazione del sistema e della rappresentanza che comporta, in caso di ballottaggio, l'assegnazione del premio di maggioranza a prescindere dal raggiungimento, al primo turno, di una soglia minima per la sua attribuzione; condizione che avrebbe potuto essere soddisfatta, pur in un sistema partitico frammentato, prevedendo una soglia minima di accesso al turno e consentendo, per il suo raggiungimento, accordi di coalizione almeno al secondo turno;
    inoltre, alla distribuzione proporzionale dei seggi, suddivisi in 20 circoscrizioni elettorali e 100 collegi plurinominali, concorrono le liste che abbiano superato lo sbarramento del 3 per cento su base nazionale: una soglia sufficientemente bassa da garantire un'adeguata rappresentanza parlamentare alle minoranze, senza però consentire a nessuna di esse – dato il premio di lista e il divieto di coalizioni – di poter entrare a far parte di un futuro governo ed esercitare, dall'interno della maggioranza, un potere di condizionamento;
    la spinta verso l'aggregazione di forze politiche, anche disomogenee, che ha minato in passato la stabilità dei governi precedenti, trova qui un suo contemperamento – se non un compromesso – nel diritto di tribuna riconosciuto ai piccoli partiti e nella limitazione della competizione per il governo del Paese ai partiti maggiori, o di maggioranza relativa, gli unici che possano ambire ad una vittoria certa, garantita dal premio di maggioranza al primo o al secondo turno. Il che evidenzia la diversa funzione attribuita ai due turni di votazione: per la scelta della rappresentanza (e forse per il governo) il primo, solo per il governo la seconda, con una evidente diversificazione anche delle funzioni del voto esercitato al primo turno e all'eventuale ballottaggio;
    la scelta del ballottaggio di lista, con esclusione di coalizione o accordi di desistenza, al fine di garantire ulteriormente la stabilità della maggioranza da ricatti degli alleati minori, finisce per relegare la rappresentanza a un ruolo ancillare;
    i dubbi sul meccanismo elettorale definito dal testo unificato in esame, poi, non riguardano solo la formazione della maggioranza di governo, bensì anche gli effetti sulla rigidità del testo costituzionale e sulla legittimazione (quando non l'autonomia) degli organi di garanzia;
    l'irragionevolezza del meccanismo premiale, ed i conseguenti squilibri fra poteri e contropoteri, risulterebbero addirittura aggravati in caso di attribuzione del premio a una lista, invece che a una coalizione: in tal caso, infatti, una sola forza politica è messa in condizione non solo di esprimere autonomamente la maggioranza di governo, ma anche di scegliere o determinare la composizione di quegli organi di garanzia che, in un sano sistema democratico e pluralista, dovrebbero esserne i controllori e i contrappesi;
    le legittime istanze rappresentative dell'elettore non vengono, poi, adeguatamente garantite: il meccanismo di selezione degli eletti alla Camera dei deputati prevede, infatti, due tipologie di candidati: a) i capilista bloccati, candidabili contemporaneamente in più collegi elettorali (fino a un massimo di 10), in modo da garantirne l'elezione in caso di successo del partito; b) candidati di lista eleggibili con le preferenze, ma subordinatamente, e in numero inevitabilmente inferiore ai primi; solo in caso, cioè, di un risultato elettorale pieno, capace di far scattare altri seggi, oltre a quello riservato al capolista;
    è evidente che – in mancanza di passaggi intermedi per la scelta democratica dei candidati capilista – in un sistema pluripartitico e con collegi piccoli, la maggioranza dei deputati verrebbe ancora una volta «nominata» per investitura dai vertici dei rispettivi partiti politici, piuttosto che per scelta dell'elettorato con un voto libero e diretto, capace non solo di selezionare gli eletti, ma anche di «sanzionare» con la mancata rielezione i candidati meno rappresentativi o che non abbiano soddisfatto le aspettative nei precedenti mandati;
    inoltre, la sopravvivenza delle c.d. «candidature multiple», ovvero la possibilità di candidare uno stesso soggetto in più collegi, lasciando a quest'ultimo la facoltà di optare per uno dei collegi vincenti, mantiene impregiudicata l'incertezza sul candidato che sarà effettivamente eletto con il proprio voto;
    gli effetti di tale meccanismo, del resto, non si esauriscono nella garanzia di una «pluricandidatura bloccata»: il riservare a una élite politica, non solo la candidatura come capolista (ed un'elezione quasi certa), ma anche la facoltà di optare per un collegio, invece che per un altro, in caso di vittoria, condiziona anche l'elezione dei candidati che lo seguono in lista, ovvero di quelli votati con il voto di preferenza. Fino al caso più grave: qualora scattasse un solo seggio, e il capolista optasse per esso, tale scelta si tradurrebbe nella mancata elezione del candidato più votato con le preferenze, a vantaggio di chi, essendo il più delle volte calato dall'alto, nulla sa dei problemi e delle istanze rappresentative degli elettori di quel collegio;
    le criticità rilevate assumono ancor più drammaticità se anche si considera che la legge elettorale è destinata ad avere un impatto sulla riforma costituzionale, anch'essa in discussione in Parlamento, e ridisegna la forma di Governo, il rapporto fra gli organi costituzionali, l'espressione degli organi di garanzia, neutralizzando il meccanismo di pesi e contrappesi, nonché le funzioni di controllo delle opposizioni;
    alla luce di quanto illustrato, in relazione all'esame di un testo dalla cui approvazione dipende il futuro della nostra democrazia,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo.
N. 1. Scotto, Quaranta, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato in esame non solo ripropone gli stessi, nonché altri ed aggiuntivi, profili di illegittimità rilevati in questa sede in occasione della prima lettura e, al pari di esso, non pare in grado di superare le censure di incostituzionalità mosse dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014 al sistema elettorale c.d. «Porcellum» che questa riforma elettorale si ostina a ripresentare camuffati ma di fatto immutati, ma presenta anche una pluralità di ulteriori punti critici che contrastano con i principi democratico-rappresentativi e sconfinano costantemente nell'inopportunità e nell'illogicità di fatto;
    in particolare, al di là delle altre innumerevoli questioni problematiche che sono state già più volte, purtroppo vanamente, evidenziate dal MoVimento 5 Stelle – e non solo – come hanno avuto modo di rimarcare alcuni degli autorevoli esperti auditi nel corso dell'esame referente del provvedimento, dei quali si possono in queste sede opportunamente riprendere alcune considerazioni, il c.d. Italicum cerca vanamente di riparare la principale assurdità, peraltro dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta, del c.d. «Porcellum», vale a dire l'attribuzione sempre e comunque di un abnorme premio di maggioranza majority assuring, ricorrendo ad un turno di ballottaggio, ma la circostanza che la distorsione si verifichi in un turno oppure in due turni non è affatto dirimente. L'obiezione per cui un premio siffatto, se deciso con un doppio turno, sarebbe tollerabile in quanto voluto dalla maggioranza popolare, è frutto di una pura distorsione e anche di un concetto ipertrofico del potere della maggioranza in un sistema democratico. È chiaro infatti che, quando la scelta sia ridotta a due opzioni, una di esse otterrà la maggioranza. Ma tale reductio è ammissibile solo quando si tratti di cariche monocratiche, come nel caso delle elezioni presidenziali o anche quando si tratti di eleggere ciascun membro del Parlamento, perché ciò trova una ratio in una visione della rappresentanza parlamentare conforme al principio della sovranità popolare. Il meccanismo maggioritario applicato per l'aggiudicazione del complesso dei seggi delle assemblee parlamentari in un unico collegio, viceversa, pregiudica irrimediabilmente la natura rappresentativa e dunque la stessa ragion d'essere delle assemblee parlamentari. Per le assemblee parlamentari nel loro complesso, infatti, non c’è senso logico che la maggioranza relativa disponga dell'insieme del collegio, almeno fino a che l'organo voglia conservare la sua natura rappresentativa, come deve essere per le assemblee elettive;
    inoltre, a differenza del testo della legge Calderoli, l'Italicum introduce nei conteggi per l'attribuzione del premio di maggioranza anche i voti espressi dagli elettori delle circoscrizioni per le quali è prevista una disciplina speciale (prima si trattava solamente della Valle d'Aosta, oggi anche del Trentino-Alto Adige). Questa soluzione è evidentemente improntata all'idea che tutti gli elettori debbano poter concorrere alla designazione della lista cui assegnare il premio di maggioranza. Si tratta di una ratio incompatibile con la natura rappresentativa del Parlamento e con la forma di governo parlamentare. In effetti, si tratta di una ratio che prelude ad un meccanismo che introduce una surrettizia elezione diretta dell'Esecutivo, riducendo la composizione della Camera a mera conseguenza di una sua elezione diretta costituzionalmente vietata: formalmente si vota per la scelta dei parlamentari ma sostanzialmente si sceglie l'Esecutivo (rectius: il suo Capo) cui assegnare una maggioranza di parlamentari (che dovranno di fatto a lui l'elezione e non agli elettori: finché costui sarà in grado di assicurare loro una rielezione, gli saranno fedeli; quando quello non saprà garantirli, questi saranno sempre liberi di cercarsi un nuovo Capo). Ma allora, in primo luogo, se la ratio dell'inclusione nei conteggi per l'attribuzione del premio di maggioranza anche dei voti espressi dagli elettori delle circoscrizioni per le quali è prevista una disciplina speciale sta nell'idea che tutti gli elettori debbano poter concorrere alla designazione della lista cui assegnare il premio di maggioranza, occorre spiegare la ragione per la quale da tale diritto siano esclusi gli elettori della circoscrizione estero. Tali elettori, a seguito della riforma del 2001, sono in posizione di uguaglianza rispetto a quelli iscritti nelle liste elettorali «nazionali», tanto più nel contesto normativo che risulterebbe dall'approvazione del progetto di legge in esame, a seguito del quale alcuni elettori residenti in Italia ma solo temporaneamente all'estero (ad esempio gli studenti Erasmus) possono liberamente optare per il voto nelle ripartizioni estere o nelle circoscrizioni italiane, così come gli italiani iscritti all'Aire possono talora optare per le circoscrizioni italiane. Pertanto, se si muove dalla ratio che ispira la legge, ossia quella per cui tutti gli elettori debbano poter concorrere alla designazione della lista cui assegnare il premio di maggioranza, occorre includere anche i quasi 3.500.000 elettori italiani residenti all'estero tra coloro che possano poter concorrere alla designazione della lista cui assegnare il premio di maggioranza, a pena di violazione dell'articolo 3 e dell'articolo 48 della Costituzione. In secondo luogo, si prenda il caso più semplice della Valle d'Aosta, ancorché considerazioni simili siano estensibili, mutatis mutandis, anche al Trentino-Alto Adige. Gli elettori della Valle d'Aosta votano per un candidato nel collegio uninominale, all'interno del quale viene eletto colui che ha ottenuto più voti. Al termine del primo turno, dunque, gli elettori della Valle d'Aosta avranno eletto l'intera rappresentanza che spetta loro. Nel caso che si tenga il ballottaggio per l'assegnazione del premio, gli elettori della Valle d'Aosta sono nuovamente convocati alle urne. Ma essi per che rappresentanza votano, visto che quella che spettava loro ai sensi della legge e della Costituzione è già stata integralmente individuata? Da un canto, tutto ciò manifesta chiaramente come al secondo turno la contesa non si svolga affatto attorno alla rappresentanza parlamentare. Poiché nel nostro caso gli elettori della Valle d'Aosta sono già integralmente rappresentati, essi sono ammessi al secondo turno, perché il legislatore è consapevole che in quel turno si sta di fatto votando altro, ossia l'Esecutivo, rendendo manifesta l'operazione di elusione della forma di governo parlamentare costituzionalmente prevista. Dall'altro canto, il caso sottoposto mette in luce l'errore di fondo insito nel modello Italicum. Infatti, ai fini della costruzione di un meccanismo di rappresentanza, il doppio turno è un sistema elettorale impiegabile unicamente per le cariche monocratiche e quindi, con riguardo alle elezioni parlamentari, si può utilizzare esclusivamente per l'elezione di ogni singolo parlamentare in un collegio uninominale. In Francia, così, gli elettori dei collegi che hanno eletto il proprio rappresentante al primo turno, essendo già rappresentati, non votano al secondo turno, altrimenti voterebbero per il rappresentante di altri. Nel sistema dell'Italicum, viceversa, si verifica esattamente questo fenomeno, ossia che elettori già rappresentati determinano anche i rappresentanti degli altri. Si prenda ad esempio l'elettore che al primo turno abbia votato per una lista non ammessa al ballottaggio e che abbia superato lo sbarramento: questo elettore ha già contribuito ad eleggere un rappresentante eppure, se vota per la lista che riuscirà vincente al ballottaggio, contribuirà ad eleggere ulteriori rappresentanti. Ciò potrà persino indurre comportamenti strategici attraverso i quali gli elettori della maggioranza possono scegliersi anche parte dei rappresentanti della minoranza. Si pensi all'elettore della lista che egli ritiene risulterà vincitrice al ballottaggio: al primo turno, potrebbe votare per la lista di minoranza che ritiene a sé più vicina; è un comportamento elettorale che non deprime i seggi destinati alla lista che preferisce, la quale otterrà sempre 340 seggi, indipendentemente dai voti ottenuti al primo turno, purché riesca, al primo o al secondo turno, a vincere il premio di maggioranza. Questo elettore della lista maggioritaria risulterà rappresentato più volte e sarà stato capace di incidere anche sulla rappresentanza degli elettori delle minoranze, con evidente violazione degli articoli 3 e 48 della Costituzione. Si potrebbe formalisticamente obiettare, poi, che tutti gli elettori italiani condizionano la rappresentanza di ognuna delle circoscrizioni diverse da quella in cui votano. Si tratta di una constatazione realistica. Poiché l'assegnazione dei seggi avviene a livello nazionale, il voto espresso in un collegio può determinare l'assegnazione di seggi in un collegio tutt'affatto diverso da quello in cui esprime il voto. Da un lato, si tratta di un'obiezione che, però, mette in discussione l'impianto del sistema con riguardo al principio costituzionale dell'effettiva «conoscibilità [...dei candidati] e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto» (punto 5.1 del Considerato in diritto della sentenza n. I del 2014 della Corte costituzionale). Se si ammette, infatti, che l'espressione di un voto in un collegio può produrre l'assegnazione di un seggio in un altro, come si può sostenere che l'elettore sia in grado di conoscere il candidato per la cui lista sta votando? Si badi che il difetto evidenziato non è nemmeno risolvibile rimuovendo il meccanismo dei capilista bloccati, giacché, anche così facendo, l'elettore che vota una lista perché gradisce un suo candidato (per il quale possa esprimere la preferenza), non può sapere se il suo voto vale ad eleggere quel candidato o altri in diversi collegi. Dall'altro lato, l'obiezione non è risolutiva con riguardo agli elettori della Valle d'Aosta. Infatti, mentre la rappresentanza di ogni altro collegio italiano è potenzialmente determinata dagli elettori di tutti gli altri collegi, ivi inclusi gli elettori di Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, la rappresentanza degli elettori della Valle d'Aosta non può essere condizionata dal voto di tutti gli altri elettori italiani. Con riguardo al Trentino-Alto Adige, la situazione è parzialmente simile. In relazione agli otto collegi uninominali si realizza quanto detto con riferimento alla Valle d'Aosta. Resta però, con riguardo al Trentino-Alto Adige, l'ulteriore complicazione dovuta alla irragionevole gestione dei seggi (al momento tre) destinati alla c.d. quota di recupero. Ai sensi dell'ultimo censimento, agli abitanti del Trentino-Alto Adige spettano undici seggi. La legge prescrive che otto di questi siano assegnati in altrettanti collegi uninominali che coprono l'intera estensione del Trentino-Alto Adige. I tre restanti sono assegnati a livello di circoscrizione regionale. Ora, perché la riserva di tre seggi nella circoscrizione regionale non duplichi la rappresentanza degli elettori che abbiano ottenuto già rappresentanza nei collegi, la legge prevede opportunamente che si scorporino dalle cifre elettorali circoscrizionali i voti degli elettori già rappresentati attraverso i candidati vincenti nei collegi, secondo il meccanismo dello scorporo parziale già previsto dal c.d. «Mattarellum» per la Camera. Tuttavia, in tutte le ipotesi nelle quali la ripartizione dei seggi avvenga attraverso l'attribuzione del premio di maggioranza, i tre seggi della circoscrizione regionale non vengono attribuiti a favore degli elettori non rappresentati dagli eletti nei collegi. Infatti, due terzi dei seggi di recupero sono invece assegnati d'ufficio alla lista che abbia ottenuto il premio di maggioranza, indipendentemente dai voti che essa abbia ottenuto in Trentino-Alto Adige: potrà trattarsi di una lista completamente minoritaria in Trentino-Alto Adige, che – irragionevolmente – ottiene seggi in virtù dei voti espressi dagli elettori delle altre circoscrizioni; potrà trattarsi di una lista che ha già visto numerosi eletti nei collegi uninominali, così risultandone una duplicazione della rappresentanza di alcuni elettori; potrebbe infine ridurre la rappresentanza proprio della minoranza linguistica, arbitrariamente sottraendo seggi a favore di altre liste sulla base della votazione degli elettori di altre circoscrizioni;
     va sottolineato che il meccanismo relativo alla distribuzione dei seggi assegnati alle liste nei diversi collegi in cui sono ripartite le circoscrizioni, nel passaggio al Senato, è stato modificato. Il problema, volgarmente noto come «slittamento dei seggi», deriva dalla combinazione della presentazione delle liste a livello di collegio con l'assegnazione dei seggi a livello nazionale (tramite una preliminare distribuzione tra le circoscrizioni). Com’è noto, combinare i due meccanismi produce alternativamente una delle seguenti ipotesi, entrambe indesiderabili: (a) o la ripartizione finale dei seggi in ognuno dei collegi non corrisponderà alla distribuzione dei voti in quel singolo collegio, (b) o la ripartizione dei seggi tra le liste dovrà travalicare l'iniziale attribuzione dei seggi ad ogni singolo collegio sulla base della consistenza demografica, con la conseguenza – a titolo esemplificativo – che un collegio che avrebbe dovuto eleggere sei deputati ne elegga invece quattro e un collegio che doveva eleggerne sette ne elegga invece nove. Nella versione dell’Italicum licenziata dalla Camera si incorreva nel primo difetto. Nella versione licenziata invece dal Senato si è deciso per il secondo. Tale secondo difetto, tuttavia, non è a sua volta esente da dubbi di costituzionalità oltre che di opportunità. Innanzitutto, un meccanismo di distribuzione dei seggi che sottorappresenti alcuni collegi e ne sovrarappresenti altri, potrebbe essere in contrasto con l'articolo 56, comma quarto, della Costituzione, il quale prevede che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni debba avvenire in proporzione alla consistenza demografica di ciascuno. Naturalmente, non vale obiettare che il testo costituzionale si riferisce alle circoscrizioni mentre qui si tratta di collegi: il principio costituzionale vuole affermare che il territorio nazionale deve essere suddiviso in ripartizioni territoriali nelle quali presentare le liste (poco conta la denominazione di collegio o circoscrizione che non trova alcun fondamento costituzionale) e che i seggi debbono essere assegnati a tali ripartizioni sulla base della loro consistenza demografica. Se non fosse così, d'altro canto, non si garantirebbe l'eguale rappresentanza dei cittadini, perché alcuni cittadini sarebbero più rappresentati ed altri meno e – corrispondentemente – alcuni deputati rappresenterebbero più cittadini di altri. La disposizione costituzionale, dunque, non è altro che una esplicitazione, sul terreno della distribuzione dei seggi tra le aree territoriali, del principio di uguaglianza del voto ex articolo 48 della Costituzione e del principio di uguaglianza tout-court ex articolo 3 della Costituzione. Inoltre, non vale obiettare che la distribuzione dei seggi tra i collegi è – inizialmente – effettuata sulla base della loro consistenza demografica e solo successivamente, in sede di distribuzione dei seggi, venga travalicata. Se il senso della disposizione costituzionale è quello di garantire l'uguale rappresentanza dei cittadini e l'uguale rappresentatività dei parlamentari, ciò che conta è il risultato finale delle operazioni elettorali e non la sola distribuzione iniziale, che si ridurrebbe a una mera formalità. Non vale nemmeno obiettare, infine, che un meccanismo di slittamento dei seggi sia sempre stato previsto nelle diverse legislazioni elettorali succedutesi durante la Repubblica. Nella legge proporzionale che ha regolato le elezioni della Camera fino al 1993, infatti, potevano sì accadere degli scostamenti di seggi tra una circoscrizione e l'altra. Tali scostamenti, però, erano limitati ai soli voti che non riuscivano ad esprimere un quoziente pieno in una determinata circoscrizione. Solo i resti, infatti, erano «trattati» a livello nazionale e i resti sono voti che possono considerarsi incapaci di produrre rappresentanza a livello circoscrizionale. Quella legge, dunque, garantiva che ogni gruppo di voti pari al quoziente circoscrizionale eleggesse il suo deputato nella circoscrizione e lo slittamento, pertanto, poteva riguardare solo gruppi di voti inferiori al quoziente. Nella proposta attuale, invece, gli scostamenti possono essere assai rilevanti e concernere anche liste che avrebbero ottenuto un numero di voti che sarebbe sufficiente a garantire loro il seggio in quel determinato collegio. Come si diceva, nella versione dell’Italicum licenziata dalla Camera, la ripartizione finale dei seggi in ognuno dei collegi non corrispondeva alla distribuzione dei voti in quel singolo collegio. In ciascun collegio, una lista con molti voti poteva essere esclusa dalla rappresentanza a favore di altra lista magari con suffragi a suo favore in numero del tutto esiguo. In questo modo, soprattutto con riferimento alle liste minori, l'individuazione del collegio nel quale sarebbe scattato il seggio diveniva del tutto casuale (dipendendo in realtà dall'andamento delle liste maggiori). Ciò, soprattutto, rendeva il meccanismo incapace di consentire una scelta consapevole dell'elettore nell'individuazione dell'effetto che il suo voto avrebbe potuto produrre in termini di identificazione del candidato votato: se l'elettore non sa dove il suo voto fa scattare il seggio, come può sapere chi stia votando in termini di singoli candidati all'interno di una lista? Accettando di alterare la consistenza della rappresentanza di ogni collegio e incorrendo, pertanto, nei difetti illustrati sopra, nella versione adottata dal Senato le alterazioni nella rappresentanza dei collegi, pur non essendo escluse, dovrebbero risultare ridotte. In effetti, il meccanismo adottato dal Senato fa sì che le liste delle forze politiche minori ottengano i seggi nei collegi dove hanno registrato la performance migliore. Anche il nuovo sistema, però, non va esente da ulteriori critiche rispetto a quelle già formulate. In primo luogo, poiché il seggio della forza politica minore scatta nel collegio nel quale essa registra la migliore prestazione in relazione al quoziente di ciascun collegio, dato che nei collegi maggiori il quoziente è sempre inferiore a quello dei collegi minori, succederà che l'alterazione del numero di deputati dei diversi collegi favorirà pressoché costantemente i collegi maggiori, che guadagneranno parlamentari, rispetto ai collegi minori, che ne perderanno. Se, come sostenuto in precedenza, l'effetto di sottorappresentazione o sovrarappresentazione dei collegi è passibile di critiche sul piano costituzionale, tali critiche divengono ancor più radicali se la «migrazione» dei seggi non è casuale ma è «programmata» dalla legge. Si verificherà infatti una permanente sovrarappresentazione delle popolazioni dei collegi maggiori a discapito di quelle dei collegi minori. In secondo luogo, il nuovo sistema consente sì alle forze politiche di prevedere con maggiore probabilità il collegio nel quale i partiti piccoli otterranno il seggio. Tale congegno, tuttavia, se risolve un problema del ceto politico, viceversa non risolve il problema della capacità dell'elettore di conoscere gli effetti del proprio voto. Infatti, anche il meccanismo di ripartizione dei seggi nei collegi introdotto in Senato non è capace di corrispondere ad uno dei principi chiaramente affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014. Ci si riferisce al principio per il quale la legge elettorale, con riguardo ai candidati, deve garantire «l'effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto» (punto 5.1 del Considerato in diritto della sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale). Si tratta di un principio che ha ricevuto una strumentale banalizzazione nel dibattito pubblico, all'interno del quale esso è finito per equivalere all'esigenza di liste «corte», contenenti cioè un numero esiguo di candidati che perciò stesso sarebbero conoscibili all'elettore. Il principio affermato dalla Corte costituzionale, correttamente inteso, implica invece ben altro: esso afferma che l'elettore, nell'esprimere il voto, deve essere posto nella condizione di conoscere gli effetti che il suo voto determinerà nella distribuzione dei seggi e nella individuazione dei candidati. Così inteso, il principio affermato dalla Corte costituzionale non è soddisfatto dalla sola predisposizione di un sistema che presenti liste «corte». Affinché l'elettore, nell'esprimere il voto, sia posto nella condizione di conoscere gli effetti che il suo voto determinerà nella distribuzione dei seggi e nella individuazione dei candidati, il sistema deve anzitutto garantire che, nel caso una lista abbia raggiunto in un determinato collegio il numero di voti sufficiente per esprimere un rappresentante (che è poi sostanzialmente il quoziente elettorale di quella circoscrizione), ad essa venga anzitutto assegnato il seggio in quel collegio. Se è soddisfatta questa condizione, la previsione di un sistema di graduazione dei candidati secondo il numero delle preferenze o l'impiego di liste c.d. bloccate, purché mediamente corte, è sostanzialmente indifferente. Infatti, in entrambi i casi l'elettore sa esattamente ciò che il suo voto produrrà in termini di distribuzione dei seggi e di individuazione dei candidati. Quando, invece, il seggio che dovrebbe scattare in un collegio è trasferito in altro, in relazione a esigenze che attengono alla distribuzione nazionale dei voti, l’«effettiva conoscibilità [...dei candidati] e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto» dell'elettore sono in radice conculcati. In effetti, in queste condizioni, l'elettore, nell'esprimere un voto in un determinato collegio, non può conoscere quale sia l'effetto del suo voto sul numero dei seggi che saranno assegnati alla lista che vota. In effetti l'elettore, può unicamente sapere che, votando una lista in un collegio, il suo voto contribuirà all'assegnazione a quella lista di un seggio a livello nazionale. Egli, invece, non può sapere in quale collegio tale seggio verrà assegnato, perché ciò dipenderà dal complesso di tutti gli altri voti espressi a livello nazionale. Egli in sostanza può unicamente sapere che favorirà la lista che vota ma il seggio che questa otterrà potrà scattare in qualunque altro collegio nazionale, favorendo un candidato che egli non poteva previamente individuare, in quanto inserito in una qualsiasi delle altre liste che la forza politica ha presentato in un qualsiasi altro collegio;
    le critiche svolte rispetto alla disciplina speciale scelta con riferimento alle due circoscrizioni della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige si riverberano anche sulla distribuzione nazionale dei seggi con un effetto paradossale, che determina la probabile elezione di un numero di deputati compresi tra 631 e 640, con evidente violazione dell'articolo 56, secondo comma, della Costituzione. Quando nessuna lista sia stata in grado di ottenere 340 seggi secondo il riparto proporzionale ai sensi del n. 4) del comma 1 del novellato articolo 83, e dunque in ogni ipotesi di attribuzione del premio di maggioranza tanto al primo quanto al secondo turno, una volta assegnati i 340 seggi alla lista vincente, si tratta di distribuire i seggi tra le liste di minoranza. A questo scopo soccorre il comma 3 dell'articolo 83, il quale stabilisce che «L'Ufficio procede [...] a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero» e procede come di consueto alla distribuzione dei seggi con metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. Ora, «il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2» è sempre equivalente a 340 seggi, laddove il rinvio al comma 2, integrato da altre disposizioni contenute nella legge vale a specificare che nel novero dei 340 seggi di premio vanno inclusi i seggi vinti nei collegi uninominali da candidati collegati con la lista vincente. Ne consegue che l'Ufficio elettorale, dovendo sottrarre a 618 i 340 seggi di premio, otterrà sempre 278 seggi da distribuire tra le liste di minoranza ammesse nelle circoscrizioni «nazionali». I conti però non tornano. Se, ad esempio, la lista di maggioranza non avesse vinto alcuno dei collegi uninominali (gli otto del Trentino-Alto Adige e quello della Valle d'Aosta, vuol dire che nelle due circoscrizioni con disciplina speciale sarebbero già stati assegnati alle minoranze ben nove seggi, cui si aggiunge un decimo seggio della quota c.d. di recupero proporzionale in Trentino-Alto Adige. Per rispettare la previsione costituzionale che prevede l'elezione di 630 deputati, i seggi da distribuire alle liste di minoranza nelle circoscrizioni nazionali dovrebbero essere 268, dato che 10 seggi sarebbero già stati aggiudicati alle minoranze nelle circoscrizioni con disciplina speciale. Viceversa, mancando nel testo del testo unificato la specificazione che i seggi vinti dalle minoranze nelle regioni a disciplina speciale vanno decurtati dal totale di 278 seggi da assegnare complessivamente ad esse, l'Ufficio elettorale, applicando l'articolo 83, comma 3, procederebbe a calcolare la «differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2», ossia 340, e otterrebbe così 278 seggi da distribuire. Pertanto, all'esito delle operazioni elettorali, risulterebbero eletti 278 deputati collegati a liste di minoranza nelle circoscrizioni nazionali, 10 deputati collegati a liste di minoranza nelle due circoscrizioni con disciplina speciale, 340 deputati collegati a liste di maggioranza (di cui 2 assegnati nella quota cd. di recupero del Trentino-Alto Adige/Südtirol, 12 deputati eletti nelle circoscrizioni estere, e così per un totale di 640 deputati. Il caso meno dirompente si avrebbe nell'ipotesi che tutti i candidati vincenti nei collegi uninominali, nove, fossero collegati alla lista di maggioranza a livello nazionale, cui aggiungere i due seggi che le sono attribuiti d'ufficio nella quota c.d. proporzionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol. In questa ipotesi, la più «favorevole», i seggi in esubero si ridurrebbero all'unità. Conclusivamente, nell'ipotesi migliore, dunque, la legge elettorale determina l'elezione di 631 deputati, nell'ipotesi peggiore 640. Probabilisticamente, invece, il numero dei seggi in esubero si collocherebbe all'interno dei due estremi, ma in ogni caso al di sopra dei 630 deputati che la Costituzione prescrive. Neppure si può obiettare che eviterebbe l'eccesso di proclamazioni il comma 6 dell'articolo 83, secondo cui «I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3) [gli sbarramenti per l'accesso alla rappresentanza]; per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5) [il 40 per cento dei voti validi al fine dell'attribuzione del premio al primo turno]. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale». Tale disposizione, in effetti, non riguarda affatto il numero dei seggi da distribuire, bensì soltanto la modalità di considerazione dei voti delle due circoscrizioni con disciplina speciale nella determinazione delle cifre elettorali delle liste. Essa implica che l'Ufficio elettorale, quando deve verificare se le liste abbiano superato o meno le soglie per l'accesso alla rappresentanza o quelle collegate all'attribuzione del premio, nella individuazione delle cifre elettorali delle liste considera anche i voti espressi in Valle d'Aosta e Trentino – Alto Adige. Viceversa, quando si tratti di individuare le cifre elettorali delle liste da utilizzare in sede di riparto nazionale per distribuire i seggi, non considera i voti espressi in Valle d'Aosta e Trentino – Alto Adige. Così individuate le cifre elettorali, l'Ufficio deve applicare l'articolo 83 comma 3, e dunque, «procede [...] a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2», ossia a 618 sottrae 340 seggi, ottenendo invariabilmente 278 seggi da distribuire. È a questo punto che, come spiegato sopra, il problema sorge, non in quello precedente relativo alla individuazione delle cifre elettorali. Esso consiste, appunto, nella circostanza che, mentre i seggi che la lista maggioritaria ottiene in Valle d'Aosta e Trentino – Alto Adige sono defalcati dai 340 seggi del premio, per esplicite disposizioni contenute nella legge elettorale, nessuna disposizione prevede che si proceda alla stessa operazione con riguardo ai seggi ottenuti dalle liste di minoranza nelle due regioni a disciplina speciale. Essi dovrebbero essere defalcati dal totale dei 278 seggi destinati alle liste di minoranza, ma una tale disposizione, viceversa, manca nel testo del progetto di legge. Il comma 6 dell'articolo 83, dunque, non può soccorrere al fine di risolvere il problema denunciato con riguardo alla disposizione di cui all'articolo 83 comma 3. La disposizione di cui all'articolo 83 comma 3, se si vuole evitare la proclamazione di un numero di deputati superiore a quello costituzionalmente stabilito, pertanto, dovrebbe essere riscritta in questi termini: «L'Ufficio procede [...] a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2 cui aggiungere il totale dei seggi assegnati alle altre liste o a candidati ad esse esclusivamente collegati nella circoscrizione della Valle d'Aosta e Trentino – Alto Adige, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3)». In mancanza della correzione suggerita, o di altre equivalenti possibili che intervengano su altre parti del testo producendo il medesimo risultato, non si ritiene che vi sia uno spazio interpretativo sufficiente a chiarire la portata normativa della disposizione. Infatti, è pur vero che l'interprete, tra più soluzioni interpretative possibili deve adottare quella conforme a Costituzione. In questo caso, tuttavia, non vi sono soluzioni interpretative diverse con riguardo al comma 3 dell'articolo 83 così come novellato, a meno di voler interpretare il numero «618» come un diverso numero, da ottenere attraverso un'operazione aritmetica e compreso tra 617 e 607. Pare che ciò superi decisamente le possibilità ermeneutiche dell'interprete. È ovvio che si tratti di una soluzione normativa in palese contrasto con l'articolo 56, secondo comma, della Costituzione. Si tratta quindi di un problema di illegittimità costituzionale della legge che andrebbe rimosso attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento, ossia la sollevazione, da parte di un giudice, della relativa questione di legittimità costituzionale della legge. E, tuttavia, l'Ufficio centrale nazionale, che è l'organo che in prima battuta effettua le proclamazioni degli eletti, ancorché composto di magistrati, ha natura schiettamente amministrativa e potrebbe dunque non ritenersi competente né a sollevare la questione di costituzionalità né a disapplicare una legge costituzionalmente illegittima. Si tratterebbe di una situazione incresciosa che potrebbe forse essere risolta solo dalla stessa Camera nell'esercizio della propria funzione di verifica delle elezioni ex articolo 66 della Costituzione, con i tempi necessariamente lunghi richiesti e con la conseguente delegittimazione di una Camera nuovamente composta in maniera incostituzionale;
    come se non bastasse, la disciplina «totalmente speciale» introdotta in Valle D'Aosta e in Trentino-Alto Adige rischia paradossalmente di non essere in grado di tutelare le minoranze linguistiche, che è la ratio di fondo per la quale è stata introdotta in ossequio a un presunto rispetto dell'articolo 6 della Cost., mentre si sarebbe potuto prevedere un migliore meccanismo di tutela minoritaria che fosse anche molto meno intrusivo, prevedendo ad esempio per esse semplicemente la deroga rispetto alla soglia di sbarramento nazionale del 3 per cento. Inoltre tale disciplina «totalmente speciale» impedisce agli elettori dei candidati non risultati vincenti nei collegi uninominali di contribuire, se non per il superamento delle diverse soglie previste, alle cifre elettorali nazionali delle liste che hanno votato, così essendo trattati irragionevolmente in modo diverso dagli altri elettori;
    la disciplina speciale introdotta con riferimento alla Valle d'Aosta e al Trentino-Alto Adige, neutralizzando i voti espressi nelle relative circoscrizioni con riguardo alla distribuzione dei seggi nelle altre ma utilizzandoli con riguardo al superamento delle soglie di sbarramento o relative all'attribuzione del premio di maggioranza, ha dovuto prevedere alcune disposizioni che coordinino la presentazione delle candidature in quelle circoscrizioni con le liste presentate a livello nazionale. Lo scopo di tali disposizioni dovrebbe essere individuato in quello di evitare che i movimenti politici che presentano candidature a livello nazionale eludano la disposizione che vuole che i seggi che vincessero in quelle circoscrizioni siano imputati al premio di maggioranza (così che, di fatto, il premio non faccia loro superare la quota massima di 340 seggi), ma per come è stata disegnata questa disciplina comporta delle conseguenze assurde. In primo luogo, la disposizione impedisce che in Valle d'Aosta siano presentate candidature senza collegamento con le liste nazionali. In secondo luogo, non è specificato dalla legge cosa succeda nel caso una lista presentata nelle circoscrizioni «nazionali» non avanzi una candidatura valida in Valle d'Aosta. In terzo luogo, i candidati nel collegio della Valle d'Aosta possono essere collegati a una pluralità di liste presentate in sede nazionale. Ne discende, così, che il candidato vincente in Valle d'Aosta potrebbe essere collegato contestualmente con la lista vincente a livello nazionale e che, dunque, ottiene il premio di maggioranza e contestualmente con una lista di minoranza. Lo stesso dicasi per i candidati vincenti negli otto collegi del Trentino-Alto Adige, che vengono sempre imputati nei 340 seggi del premio di maggioranza ancorché, in ipotesi, i loro elettori abbiano maggioritariamente votato per una diversa lista. In quarto luogo, nella circoscrizione Trentino-Alto Adige, un elettore con il medesimo voto può contribuire a eleggere sia un deputato di maggioranza (il candidato nel collegio collegato alla lista che a livello nazionale è risultata vincente), sia un deputato di minoranza, giacché, tra i simboli collegati al candidato del collegio vi potrebbe essere anche quello di una lista diversa da quella vincente, che concorre per l'assegnazione di uno dei seggi (al momento dell'unico seggio) destinato al recupero proporzionale tra le liste diverse da quella vincente a livello nazionale. Si verifica, dunque, l'irragionevole possibilità, sconosciuta ad ogni altro sistema elettorale, che un elettore sia in grado di eleggere deputati contenuti all'interno di liste diverse;
    un altro evidente errore del testo in titolo consiste nel fatto che sulla base dei meccanismi in esso previsti si potrebbe addirittura verificare la circostanza assurda in cui una lista che al primo turno si fosse già vista attribuire in ragione della distribuzione proporzionale un numero di seggi uguale o superiore a 340 ma non avesse raggiunto la soglia del 40 per cento dei voti (evenienza questa certamente possibile, specie nel caso diverse liste non avessero superato lo sbarramento nazionale del 3 per cento), dovrebbe paradossalmente partecipare ad un turno di ballottaggio con la lista «arrivata seconda», potendo magari a seguito del secondo turno perdere nei confronti di quest'ultima e vedersi togliere dei seggi «vinti» legittimamente e «guadagnati» sul terreno sulla base dell'ordinario calcolo proporzionale, oppure, forse ancor più paradossalmente, potrebbe vincere al ballottaggio e vedersi attribuire automaticamente 340 seggi che potrebbero però corrispondere a un numero inferiore rispetto a quello dei seggi che le spetterebbero secondo il normale riparto proporzionale;
    il testo inoltre al momento presenta un assurdo articolo 1, introdotto al Senato con una evidente forzatura procedurale al solo scopo di far decadere migliaia di emendamenti, che altro non è se non un riassunto dei successivi articoli, il quale, pur presentando un dubbio contenuto normativo, può causare notevoli problemi sul piano interpretativo e delle fonti;
    nella delega al Governo per la successiva definizione dei collegi plurinominali sono contenuti dei criteri assurdi che obbligheranno a disegnare dei collegi disomogenei dal punto di vista geografico e culturale e a separare entità territoriali che dovrebbero restare unite sotto il profilo della rappresentanza;
    infine, la previsione del testo in base alla quale i nuovi meccanismi elettorali dovrebbero trovare applicazione a partire dal 1o luglio 2016, così per come è formulata, non andando ad operare sull'entrata in vigore della legge, rischia a sua volta di creare numerosi problemi interpretativi e sul piano della vigenza e della successione delle fonti nel tempo;
    considerato altresì che:
     alla luce di quanto esposto, appare inopportuno ed anzi pericoloso, per le conseguenze sia pratiche che giuridiche che ciò comporterebbe, procedere all'approvazione del testo in titolo, anche in considerazione dei problemi pratico-applicativi che la sua successiva attuazione implicherebbe;
     così facendo si metterebbe a rischio la stessa tenuta del sistema democratico-rappresentativo del nostro Paese,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo.
N. 2. Dadone, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, Di Battista, Fraccaro, Nesci.

  La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato di riforma del sistema di elezione della Camera dei deputati contiene numerose criticità non solo in riferimento al rispetto dei principi costituzionali in tema di partecipazione politica, libertà di voto, eguaglianza di voto e rappresentatività parlamentare, ma anche in relazione al concomitante dibattito in merito al disegno di legge di riforma costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione», attualmente all'esame del Senato in terza lettura;
    risulta infatti particolarmente critica la sommatoria tra riforma costituzionale e riforma elettorale nelle proposte attualmente in discussione: dal combinato disposto delle due riforme è infatti di tutta evidenza il prefigurarsi di un pregiudizio dei principi supremi della medesima Costituzione;
    nella sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, che ha giudicato illegittima la legge elettorale, la Consulta ha infatti chiaramente sottolineato che le ragioni della governabilità non devono prevalere su quelle della rappresentatività. Ammesso pure che tale principio non sia violato dal testo unificato elettorale attualmente in discussione, dovrebbe sollevare più di una preoccupazione il fatto che il nuovo sistema conceda il premio di maggioranza ad una sola lista, e che la Camera, con i suoi 630 deputati, in virtù delle competenze ad essa assegnate dal nuovo dettato della Costituzione così come delineato nel testo unificato attualmente in discussione, possa senza difficoltà decidere, a maggioranza, in merito a tutte o quasi tutte le cariche istituzionali. Un sistema complessivo che risulterebbe quindi privo di bilanciamento, ovvero di quei pesi e contrappesi necessari per garantire l'equilibrio politico istituzionale tra poteri, e tra le diverse forze politiche in campo, a piena garanzia del popolo sovrano;
    l'introduzione di forti correttivi maggioritari nel sistema d'elezione della sola Camera dei deputati, ha senso solo qualora si giunga effettivamente al superamento del bicameralismo perfetto e alla esclusione del Senato dal circuito fiduciario;
    deve, quindi, tenersi presente il rischio che, in caso di mancato compimento della riforma costituzionale, la legge elettorale si troverebbe inficiata da un vizio «sopravvenuto»: essa introdurrebbe infatti effetti significativamente distorsivi della rappresentanza senza realizzare lo scopo di garantire la governabilità, proprio perché ha riguardo alla sola Camera dei deputati, operando al Senato il proporzionale puro del cd. «Consultellum»;
    inoltre, se è vero che il modello di elezione in esame, che prevede un premio di maggioranza di 340 alla lista che ottiene il 40 per cento dei voti validi, o, in mancanza, a quella che prevale a seguito di un eventuale secondo turno di ballottaggio tra le due formazioni che hanno ottenuto il maggior numero di voti, è volto a garantire in via legislativa la governabilità della forza politica vincitrice, è anche vero che tale garanzia opera a discapito della rappresentatività del voto; in particolare, il blocco posto alla presentazione di coalizioni in grado di concorrere all'assegnazione del premio di maggioranza, e l'attribuzione dello stesso alla lista vincente al turno di ballottaggio (a cui partecipano solo due liste, senza la possibilità di ulteriori apparentamenti) rischia di risolversi in un intervento che quantomeno danneggia il terzo polo, escluso dal ballottaggio e soffocato dalla concorrenza delle opposizioni minori (che, tra l'altro, potrebbero essere diverse data la soglia di sbarramento ferma al 3 per cento);
    ripercorrendo il ragionamento della Consulta nella sentenza n. 1 del 2014, che ha dichiarato parzialmente incostituzionali le disposizioni della legge elettorale vigente (legge n. 270 del 2005), l'irragionevolezza del meccanismo premiale ed i conseguenti squilibri fra poteri e contropoteri risulterebbero addirittura aggravati in caso di attribuzione del premio a una lista, invece che a una coalizione: in tal caso, infatti, una sola forza politica è messa in condizione non solo di esprimere autonomamente la maggioranza di governo, ma anche di scegliere o determinare la composizione di quegli organi di garanzia che, in un sano sistema democratico e pluralista, dovrebbero esserne i controllori e i contrappesi,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo.
N. 3. Brunetta, Gelmini, Palese, Occhiuto.

A.C. 3-bis-B – Questione sospensiva

QUESTIONE SOSPENSIVA

  La Camera,
   premesso che:
    l'esame della riforma del sistema di elezione della Camera dei deputati non può prescindere dalla stretta connessione – a tutti evidente – fra riforma elettorale e riforma costituzionale;
    è attualmente in discussione in terza lettura al Senato il disegno di legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione»;
    l'evidente connessione è dovuta in particolare al fatto che la proposta di legge di modifica del sistema elettorale in esame riguarda l'elezione della sola Camera dei deputati, dando per scontato il superamento del bicameralismo paritario che, come previsto all'interno del disegno di legge costituzionale attualmente in discussione, prevede un Senato della Repubblica non elettivo;
    la proposta di riforma dell'elezione della Camera dei deputati in esame entra in vigore il prossimo 1o luglio 2016, senza fare alcun riferimento all'entrata in vigore della riforma costituzionale; l'esito e i tempi di approvazione di quest'ultima sono assai incerti, sia per la procedura parlamentare rafforzata (con doppia delibera conforme ad intervallo non minore di tre mesi) a cui è sottoposto il disegno di legge, sia per l'eventualità di un referendum confermativo che potrebbe essere richiesto a norma dell'articolo 138 della Costituzione qualora la riforma non fosse approvata (cosa assai probabile) con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera: un referendum dal risultato assolutamente imprevedibile;
    l'introduzione di forti correttivi maggioritari nel sistema d'elezione della sola Camera dei deputati, ha senso solo qualora si giunga effettivamente al superamento del bicameralismo perfetto e alla esclusione del Senato dal circuito fiduciario;
    deve, quindi, tenersi presente il rischio che, in caso di mancato compimento della riforma costituzionale, la legge elettorale si troverebbe inficiata da un vizio «sopravvenuto»: essa introdurrebbe infatti effetti significativamente distorsivi della rappresentanza senza realizzare lo scopo di garantire la governabilità, proprio perché ha riguardo alla sola Camera dei deputati, operando al Senato il proporzionale puro del cd. «Consultellum»;
    la concomitanza dell'esame del citato disegno di revisione costituzionale rende quindi inopportuna la prosecuzione dell'esame della proposta di legge in esame,

delibera

di sospendere l'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo in attesa dell'entrata in vigore del disegno di legge costituzionale di revisione del titolo I della parte II della Costituzione, che dispone il superamento del bicameralismo paritario (A.S. 1429-B).
N. 1. Brunetta, Gelmini, Palese.

A.C. 3-bis-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti 1.99 e 2.28, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura

PARERE CONTRARIO;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3-bis-B – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Elezione della Camera dei deputati).

  1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni, stabilisce:
   a) le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le quali sono previste disposizioni particolari;
   b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso; i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi;
   c) l'elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista;
   d) i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti;
   e) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, salvo quanto stabilito ai sensi della lettera a);
   f)
sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;
   g) sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima, i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
   h) i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da emanare entro il termine e secondo i princìpi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge;
   i) la Camera dei deputati è eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1o luglio 2016.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Elezione della Camera dei deputati).

  Sopprimerlo.
*1. 1. Matteo Bragantini, Caon, Prataviera.

  Sopprimerlo.
*1. 201. Toninelli, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: le liste aggiungere le seguenti: e le coalizioni di liste.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1:
    lettera e), dopo le parole: le liste aggiungere le seguenti: e le coalizioni di liste;
    lettera f), dopo le parole: 340 seggi alla lista aggiungere le seguenti: o alla coalizione di liste;
    lettera g) dopo le parole: a ciascuna lista aggiungere le seguenti: o coalizione di liste.

   all'articolo 2:
    al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, terzo periodo:
     dopo le parole:
l'assegnazione dei seggi alle liste aggiungere le seguenti: e coalizioni di liste;
     dopo le parole: qualora una lista aggiungere le seguenti: o coalizione di liste;
    al comma 17, lettera c), capoverso comma 2-bis), primo periodo, sostituire le parole: delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio è stabilito con le seguenti: delle liste collegate o delle singole liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al ballottaggio nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti;
    al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1:
     numero 2), sostituire le parole:
individua la lista con le seguenti: individua la coalizione di liste o la lista non collegata;
     numero 3), dopo le parole: quindi le liste aggiungere le seguenti: o le coalizioni di liste;
     numero 4):
      dopo le parole:
tra le liste aggiungere le seguenti: o le coalizioni di liste;
      sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ciascuna lista con le seguenti: ciascuna coalizione di liste o singola lista;
     numero 5), sostituire le parole: della lista con le seguenti: della coalizione di liste o singola lista;
     numero 6), sostituire le parole: se tale lista con le seguenti: se la coalizione di liste o la singola lista;
     numero 8), sostituire, ovunque ricorra, la parola: lista con le seguenti: coalizioni di liste o singole liste;
   al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: alla lista con le seguenti: alla coalizione di liste o alla singola lista;
   al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 3:
    sostituire le parole:
alla lista con le seguenti: alla coalizione di liste o singola lista;

   al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 4:
    sostituire le parole:
la lista con le seguenti: per la coalizione di liste o singola lista;

   al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 5, sostituire, ovunque ricorra, la parola: lista con le seguenti: coalizione di liste o singola lista;
   al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 6:
    sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
delle liste con le seguenti: delle coalizioni di liste o singola lista;
    sostituire le parole: della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste con le seguenti: della coalizione di liste o della lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle coalizioni di liste o delle liste singole;

   al comma 25, capoverso «Art. 83-bis», al comma 1, numero 2), dopo le parole: lista maggioritaria aggiungere le seguenti: o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria;
   al comma 30, lettera b), capoverso numero 2-bis), dopo le parole: all'articolo 14 aggiungere le seguenti:, singole o coalizzate,;
   al comma 31, lettera b):
    capoverso, lettera b) dopo le parole: ciascuna lista aggiungere le seguenti: singola o da ciascuna coalizione di liste;
    capoverso, lettera c), dopo le parole: ciascuna lista aggiungere le seguenti: o coalizione di liste;
   al comma 32, capoverso «Art. 93-quater», comma 3, sostituire le parole: ciascuna lista con le seguenti: ciascuna coalizione di liste o singola lista;
   al comma 32, capoverso «Art. 93-quater», comma 6, sostituire, ovunque ricorra, la parola: liste con le seguenti: coalizioni di liste e alle singole liste;
   al comma 32, capoverso «Art. 93-quater», comma 7, primo periodo:
    sostituire le parole: alla lista con le seguenti: alla coalizione di liste o singola lista;
    sostituire le parole: alle altre liste con le seguenti: alle altre coalizioni di liste e liste.
1. 2. Matteo Bragantini, Caon, Prataviera.

  Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: le liste aggiungere le seguenti: e le coalizioni di liste;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f):
   dopo le parole: alla lista aggiungere le seguenti: o alla coalizione di liste;
   sostituire le parole da: a quella fino alla fine della lettera con le seguenti: alla lista o alla coalizione di liste che prevale in un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, esclusa ogni forma di apparentamento tra i due turni di votazione;
   all'articolo 2:
    al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, terzo periodo:
    dopo le parole:
alle liste aggiungere le seguenti: e coalizioni di liste;
    dopo le parole: una lista aggiungere le seguenti: o una coalizione di liste;

    sopprimere il comma 8;
    al comma 10, sopprimere la lettera b);
    al comma 15, sopprimere la lettera a);
    al comma 17, lettera b), capoverso comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
    al comma 17, lettera c), capoverso comma 2-bis:
     primo periodo, dopo le parole:
i contrassegni delle liste aggiungere le seguenti: delle liste collegate in coalizione o delle singole liste;
     secondo periodo, sostituire le parole: delle liste ammesse al ballottaggio con le seguenti: delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al ballottaggio, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione;

    al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
   1-bis) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate computando quelle che si siano presentate in meno di un quarto dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, solo nel caso in cui siano ammesse al riparto ai sensi del numero 5);
    al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:
     2) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
    al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, sostituire il numero 3) con il seguente:
     3) individua quindi:
      a) le coalizioni di liste che contengano almeno una lista collegata che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
      b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

    al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, sostituire il numero 4) con il seguente:
     4) procede al riparto dei seggi tra le coalizioni di liste di cui al numero 3, lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

    al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
     4-bis) individua quindi nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

    al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, numero 5), dopo le parole: cifra elettorale nazionale della aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola;
    al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, sostituire il numero 6) con il seguente:
     6) verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

    al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, sostituire il numero 7) con il seguente:
     7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 4-bis). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto, di cui al numero 4-bis), per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

    al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, sostituire il numero 8) con il seguente:
     8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che la compongono e che abbiano i requisiti di cui al numero 1-bis) per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
    al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 1, dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
     8-bis) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 4-bis) per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede ai sensi del numero 8), ottavo periodo e seguenti.;

    al comma 25, capoverso «articolo 83», sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, alla coalizione di liste o alla singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.;
    al comma 25, capoverso «articolo 83», sostituire il comma 3 con il seguente:
  3.
L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
    al comma 25, capoverso «articolo 83», dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

    al comma 25, capoverso «articolo 83», sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 8) e 8-bis). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui comma 2 per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre coalizioni di liste o singole liste.;
    al comma 25, capoverso «articolo 83», al comma 5:
     primo periodo, dopo le parole:
fra le liste aggiungere le seguenti: o le coalizioni di liste,;
     secondo periodo, sostituire le parole: Alla lista con le seguenti: Alla coalizione di liste o singola lista;
     ultimo periodo, sostituire le parole: del comma 4 con le seguenti: dei commi 3-bis e 4;
    al comma 25, capoverso «articolo 83», comma 6, sostituire le parole da: per l'individuazione della lista fino a: ballottaggio con le seguenti: per l'individuazione della coalizione di liste o della singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle coalizioni di liste o delle singole liste ammesse all'eventuale ballottaggio;
    al comma 25, sostituire il capoverso «articolo 83-bis», con il seguente:
  «Art. 83-bis. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 8, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:
   1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista o delle liste di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza, di seguito denominate “gruppo di liste”. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto all'attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;
   2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;
   3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;
   4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;
   5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per ciascun gruppo di liste.»;
    al comma 26, capoverso «articolo 84», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Qualora, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente;

    al comma 26, capoverso «articolo 84», comma 4, sostituire le parole: i commi 2 e 3 con le seguenti: i commi 2, 3 e 3-bis.
1. 76. Brunetta, Gelmini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: le liste aggiungere le seguenti: e le coalizioni di liste.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:
   lettera e), dopo le parole: le liste aggiungere le seguenti: e le coalizioni di liste;
   lettera f), dopo le parole: alla lista aggiungere le seguenti: o coalizione di liste;
   lettera g), dopo le parole: ciascuna lista aggiungere le seguenti: o coalizione di liste.
  all'articolo 2:
   al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2:
    terzo periodo, dopo le parole:
l'assegnazione dei seggi alle liste aggiungere le seguenti: e coalizioni di liste;
   terzo periodo, dopo le parole: qualora una lista aggiungere le seguenti: o coalizione di liste.

   al comma 17, lettera c), capoverso 2-bis), primo periodo, sostituire le parole: delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio è stabilito con le seguenti: delle liste collegate o delle singole liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al ballottaggio nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti;
   al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 1:
    numero 2), sostituire le parole:
individua la lista con le seguenti: individua la coalizione di liste o la lista non collegata;
    numero 3), dopo le parole: quindi le liste aggiungere le seguenti: o le coalizioni di liste;
   numero 4):
    dopo le parole:
tra le liste aggiungere le seguenti: o le coalizioni di liste;
    sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ciascuna lista con le seguenti: ciascuna coalizione di liste o singola lista;
   numero 5), sostituire le parole: della lista con le seguenti: della coalizione di liste o singola lista;
   numero 6), sostituire le parole: se tale lista con le seguenti: se la colazione di liste o la singola lista;
   numero 8), sostituire, ovunque ricorra, la parola: liste, con le seguenti: coalizioni di liste o singole liste;

  al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 2, sostituire le parole: alla lista con le seguenti: la coalizione di liste o la singola lista;

  al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: alla lista con le seguenti: alla coalizione di liste o singola lista;

  al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: la lista con le seguenti: per la coalizione di liste o singola lista;

  al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 5, sostituire, ovunque ricorra, la parola: lista con le seguenti: coalizione di liste o singola lista;

  al comma 25, capoverso «Art. 83», comma 6:
   sostituire, la parola:
lista con le seguenti: coalizione di liste o singola lista;
   primo periodo, sostituire le parole: per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste con le seguenti: della coalizione di liste o della lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle coalizioni di liste o delle liste singole;

  al comma 25, capoverso «Art. 83 bis», comma 1, numero 2), dopo le parole: lista maggioritaria aggiungere le seguenti: o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria;

  al comma 30, lettera b), capoverso «2-bis)», dopo le parole: all'articolo 14 aggiungere le seguenti:, singole o coalizzate,;

  al comma 31, lettera b):
   capoverso, lettera b), dopo le parole:
ciascuna lista aggiungere le seguenti; singola o da ciascuna coalizione di liste;
   capoverso, lettera c), dopo le parole: ciascuna lista aggiungere le seguenti: o coalizione di liste.;

  al comma 32, capoverso «Art. 93-bis» sopprimere il comma 1;

  al comma 32, capoverso «Art. 93-quater»:
   al comma 3, sostituire le parole:
ciascuna lista con le seguenti: ciascuna coalizione di liste o singola lista;
   al comma 6, sostituire, ovunque ricorrano, la parola: liste, con le seguenti: coalizione di liste e alle singole liste«;

  al comma 32, capoverso «Art. 93-quater», comma 7, primo periodo:
   sostituire le parole
: alla lista con le seguenti: alla coalizione di liste o singola lista;
   sostituire le parole: alle altre liste con le seguenti: alle altre coalizioni di liste e liste.
1. 95. Pisicchio.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dei candidati, con le seguenti:, composte rispettivamente da un elenco di candidati e un elenco di candidate;.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole da: i candidati sono presentati fino a: ogni circoscrizione con le seguenti: i capolista sono due in ciascun collegio, un uomo e una donna;

   all'articolo 2:
    comma 4, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
e il nominativo del candidato capolista con le seguenti: e i nominativi del candidato e della candidata capolista;
   comma 10, lettera c), capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da un candidato capolista e da un elenco di candidati con le seguenti: da un candidato e una candidata capolista, nonché da due elenchi di candidati, rispettivamente di sesso maschile e di sesso femminile;
    comma 17, lettera b), capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: il nome del relativo candidato capolista, con le seguenti: i nomi del relativo candidato e della relativa candidata capolista;
   comma 21, capoverso «Art. 59-bis»:
    comma 1, sostituire le parole:
sul nominativo del candidato capolista con le seguenti: sui nominativi del relativo candidato e della relativa candidata capolista;
    comma 5, sostituire le parole: sul nominativo del candidato capolista con le seguenti: sui nominativi del relativo candidato e della relativa candidata capolista;

   comma 26, capoverso «Art. 84»:
    comma 1, sostituire le parole:
a partire dal candidato capolista e successivamente con le seguenti: a partire dal candidato e dalla candidata capolista e successivamente;
    comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente con le seguenti: a partire dal candidato e dalla candidata capolista e successivamente;

  all'allegato 2, tabella A-bis, dopo le parole: nome e cognome aggiungere le seguenti: nome e cognome.
1. 66. Costantino, Quaranta, Scotto, Zaratti, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in 100 collegi plurinominali con le seguenti: in un numero di collegi plurinominali non inferiore a 70 e non superiore a 100.
  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100 collegi plurinominali con le seguenti: un numero di collegi plurinominali non inferiore a 70 e non superiore a 100.
1. 25. La Russa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100 collegi con le seguenti: 200 collegi.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 3, capoverso Art. 3, comma 3, sostituire la parola:
nove con la seguente: quattro;
   all'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100 collegi con le seguenti: 200 collegi.
1. 62. Quaranta, Costantino, Scotto, Zaratti, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), le parole: 100 collegi con le seguenti: 150 collegi;.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100 collegi con le seguenti: 150 collegi.
1. 10. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100 collegi con le seguenti: 50 collegi.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 3, capoverso Art. 3, comma 3, sostituire la parola:
nove con la seguente: sedici;
   all'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100 collegi con le seguenti: 50 collegi;
1. 63. Quaranta, Costantino, Scotto, Zaratti, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100 collegi con le seguenti: 50 collegi.

  Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100 collegi con le seguenti: 50 collegi.
1. 18. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100 collegi con le seguenti: 60 collegi;.

  Conseguentemente, all'articolo 4 comma 1 lettera a) sostituire le parole: 100 collegi con le seguenti: 60 collegi.
1. 9. Turco.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100 collegi con le seguenti: 70 collegi;.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100 collegi con le seguenti: 70 collegi;
*1. 19. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100 collegi con le seguenti: 70 collegi;.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 100 collegi con le seguenti: 70 collegi;
*1. 8. Turco.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:
   a-bis)
all'atto della formazione delle liste è nella facoltà dei singoli partiti o movimenti politici optare per una composizione della lista che preveda la presenza di un capolista o meno; nel secondo caso gli elettori possono attribuire le proprie preferenze, nel rispetto dell'alternanza di genere, a tutti candidati presenti nella medesima lista;.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera b), dopo la parola:
capolista aggiungere le seguenti: ove presenti;
   lettera c), sostituire le parole: tra quelli che non sono capolista con le seguenti: esclusi i capolista, ove presenti;
   lettera g), dopo le parole: capolista nei collegi aggiungere le seguenti: ove presenti;

  all'articolo 2:
   al comma 4, capoverso comma 2, dopo le parole: candidato capolista aggiungere le seguenti: ove presenti;
   al comma 10, lettera c), capoverso comma 3:
    primo periodo, aggiungere, in fine le parole:
oppure, per i partiti che abbiano esercitato l'opzione di cui al comma 1, lettera a-bis), solo da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico;
    ultimo periodo, dopo le parole: della lista aggiungere le seguenti: laddove essa contenga un candidato capolista ai sensi della presente legge;
   al comma 11, dopo le parole: se capolista aggiungere le seguenti: laddove presente;
   al comma 17, lettera b), capoverso comma 2, terzo periodo, dopo le parole: di lista aggiungere le seguenti: e, laddove presente,;
   al comma 26, capoverso «Art. 84»:
    comma 1, aggiungere, in fine, le parole:
, ovvero, per le liste che non hanno individuato un capolista ai sensi della presente legge, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente;
    comma 2, dopo le parole: in ordine decrescente ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti:, ovvero, per le liste che non hanno individuato un capolista ai sensi della presente legge, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
1. 200. La Russa.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:
   a-bis)
all'atto della formazione delle liste è nella facoltà dei singoli partiti o movimenti politici optare per una composizione della lista che preveda la presenza di un capolista o meno; nel secondo caso gli elettori possono attribuire le proprie preferenze, nel rispetto dell'alternanza di genere, a tutti i candidati presenti nella medesima lista;.
1. 26. Costantino, Scotto, Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sopprimere la lettera b);

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    lettera c), sopprimere le parole: tra quelli che non sono capolista;
    lettera g), sopprimere le parole:, dapprima, i capolista nei collegi, quindi.

   all'articolo 2:
    al comma 4, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e il nominativo del candidato capolista;
    al comma 10, lettera c), capoverso comma 3:
     primo periodo, sopprimere le parole:
da un candidato capolista e;
    terzo periodo, sopprimere le parole da: e nella successione interna delle liste fino alla fine del comma.
    al comma 11, sopprimere le parole: solo se capolista e.
    al comma 17, lettera b), capoverso: comma 2, sopprimere il terzo periodo.
   al comma 21, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 1 e 5;
   al comma 26, capoverso «Art. 84»:
    comma 1, sopprimere le parole:
a partire dal candidato capolista e successivamente;
    comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente.
1. 82. Fabrizio Di Stefano, Laffranco.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso; nessuno può essere candidato in più di cinque collegi, neppure se in circoscrizioni diverse;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire la lettera c) con la seguente:
    c)
l'elettore può esprimere fino a due preferente, per candidati di sesso diverso;
   sostituire la lettera g) con la seguente:
    g)
sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;

  all'articolo 2:
   sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente;
  «2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo».

   al comma 10, sostituire la lettera c) con la seguente:
    c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere.»;
   sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A pena di nullità dell'elezione nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale e nessuno può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in più di cinque collegi, neppure se in circoscrizioni diverse».
   al comma 14, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a)
al numero 3), le parole da: «riduce al limite prescritto fino alla fine del numero» sono sostituite dalle seguenti: «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma»;
   al comma 17, sostituire la lettera b) con la seguente:
    b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede, accanto a ciascun contrassegno di lista, a destra sono riportate due linee orientali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza»;

   sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:
  «Art. 59-bis. – 1. Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.
  2. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.
  3. Se L'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo.
  4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto».

   sostituire il comma 26 con il seguente:
  «L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  Art. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzerà, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
  3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.
  4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
  5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati, nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.».
1. 58. De Girolamo.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
In ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso; nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    lettera c), sopprimere le parole: tra quelli che non sono capolista;
    lettera g), sopprimere le parole: dapprima, i capolista nei collegi, quindi;

   all'articolo 2:
    al comma 4, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e il nominativo del candidato capolista;
    al comma 10, lettera c), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
  «3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere.»;
   al comma 11, sostituire le parole da: e un candidato fino alla fine del periodo, con le seguenti: ovvero nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in più di un collegio plurinominale;
   al comma 17, lettera b), capoverso comma 2, sostituire il terzo e quarto periodo con il seguente: Sulle schede sono altresì riportate, accanto a ciascun contrassegno di lista, a destra, due linee orizzontali per l'espressione rispettivamente, della prima e della seconda preferenza;
   al comma 21, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 1 e 5;
   al comma 26, capoverso «Art. 84»:
    comma 1, sopprimere le parole da
: , a partire fino a: successivamente;
    comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:, a partire dal candidato capolista e successivamente.
*1. 37. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
In ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso; nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione;.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    lettera c), sopprimere le parole: tra quelli che non sono capolista;
    lettera g), sopprimere le parole: dapprima, i capolista nei collegi, quindi;
   all'articolo 2:
    al comma 4, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e il nominativo del candidato capolista;
    al comma 10, lettera c), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
  «3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere.»;
   al comma 11, sostituire le parole da: e un candidato fino alla fine del periodo, con le seguenti: ovvero nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in più di un collegio plurinominale;
   al comma 17, lettera b), capoverso comma 2, sostituire il terzo e quarto periodo con il seguente: Sulle schede sono altresì riportate, accanto a ciascun contrassegno di lista, a destra, due linee orizzontali per l'espressione rispettivamente, della prima e della seconda preferenza;
   al comma 21, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere i commi 1 e 5;
   al comma 26, capoverso «Art. 84»:
    comma 1, sopprimere le parole da:
, a partire fino a: successivamente;
    comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:, a partire dal candidato capolista e successivamente.
*1. 208. Marco Meloni.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
In ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso; nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    lettera c), sopprimere le parole:
tra quelli che non sono capolista;
    lettera g), sopprimere le parole: dapprima, i capolista nei collegi, quindi;

   all'articolo 2:
    al comma 4, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e il nominativo del candidato capolista;
    al comma 10, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole da: e un candidato fino alla fine del periodo;
    al comma 11, sopprimere le parole da:
e un candidato fino alla fine del periodo;
    al comma 17, lettera b), capoverso comma 2, sopprimere il secondo periodo;
    al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole:
Può anche esprimere con le seguenti: L'elettore esprime;
    al comma 26, capoverso «Art. 84», sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:, a partire dal candidato capolista e successivamente.
1. 211. La Russa.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso, nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione»;.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera c), sopprimere le parole:
tra quelli che non sono capolista;
   lettera g) sopprimere le parole:, dapprima, i capolista nei collegi, quindi.

   all'articolo 2:
   al comma 4, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e il nominativo del candidato capolista;
   al comma 10, lettera c), capoverso comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: da un candidato capolista;
   al comma 26, capoverso «Art. 84», sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente.
1. 17. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in ciascuna lista fino a: ogni circoscrizione.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 10, lettera c), capoverso comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole da:, e nella successione interna delle liste fino alla fine del capoverso comma 3.
1. 202. Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Fraccaro, Toninelli, Cozzolino, Cecconi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole da: in ciascuna lista aggiungere la seguente: tutti.
   Conseguentemente, all'articolo 2, comma 10, lettera c), capoverso comma 3, terzo periodo, dopo le parole da: collegi plurinominali aggiungere la seguente: tutti.
1. 203. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: i capolista, fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1:
    lettera
c), sopprimere le parole: tra quelli che non sono capolista;
    lettera g), sopprimere le parole: dapprima, i capolista nei collegi, quindi.

   all'articolo 2:
    al comma 4, sopprimere le parole:
e il nominativo del candidato capolista.;
    al comma 10, lettera c), capoverso comma 3):
     primo periodo, sopprimere le parole: da un candidato capolista e;
     ultimo periodo, sopprimere la parola: capolista;
    al comma 11, sopprimere le parole da: e un candidato può, fino alla fine del comma;
    al comma 17, lettera b), capoverso comma 2, sopprimere il terzo periodo;
    al comma 21, capoverso «Art. 59-
bis» sopprimere i commi 1 e 5;
    al comma 26, capoverso «Art. 84», commi 1 e 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente;
    all'allegato 2, tabella A-bis, sopprimere le parole: NOME E COGNOME.
1. 65. Quaranta, Scotto, Costantino, Zaratti, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: i capolista fino a: ogni circoscrizione.;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1:

    lettera c) sopprimere le parole: tra quelli che non sono capolista;
    lettera g), sopprimere le parole: dapprima, i capolista nei collegi, quindi;

   all'articolo 2:
    al comma 4, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e il nominativo del candidato capolista;
    al comma 10, lettera c), capoverso comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: da un candidato capolista e;
    al comma 11, sopprimere le parole: e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali;
    al comma 17, lettera b), capoverso comma 2, sostituire il terzo e il quarto periodo con il seguente: Sulle schede a destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza;
    al comma 21, capoverso «Art. 59-bis», sopprimere il comma 5;
    al comma 26, capoverso «Art. 84», comma 1, sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente;
    al comma 26, capoverso «Art. 84», comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente.
1. 94. Pisicchio.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: i capolista fino a: ogni circoscrizione.;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, lettera g), sopprimere le parole: dapprima, i capolista nei collegi, quindi.

   all'articolo 2:
   al comma 10, lettera c), capoverso comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: da un candidato capolista e;
   al comma 11, sopprimere le parole: solo se capolista e;
   al comma 17, lettera b), capoverso comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: del relativo candidato capolista;
   al comma 21, capoverso «Art. 59-bis»:
    comma 1, sopprimere la parola: capolista;
    comma 5, sopprimere la parola: capolista;
   al comma 26, capoverso «Art. 84», comma 1, sopprimere le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente;
   al comma 26, capoverso «Art. 84», comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: a partire dal candidato capolista e successivamente.
1. 101. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: i capolista fino a: ogni circoscrizione.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 10, lettera c), capoverso comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 204. Nuti, Fraccaro, Toninelli, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 60 per cento, con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 10, lettera c), capoverso comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 16. Saltamartini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 60 per cento, con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 10, lettera c), capoverso comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 210. Centemero.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 60 per cento, con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 10, lettera c), capoverso comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
*1. 61. Costantino, Scotto, Quaranta, Zaratti, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: nessuno può essere candidato fino alla fine della lettera con le seguenti: i capilista possono essere candidati in una o più circoscrizioni nel limite massimo di venti collegi, e i candidati non capolista possono essere candidati in non più di tre collegi;.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 11, sostituire le parole da: solo se capolista fino alla fine del periodo con le seguenti: se capolista fino ad un massimo di venti collegi plurinominali, e, se non capolista, fino ad un massimo di tre collegi plurinominali.
1. 27. La Russa.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in ogni circoscrizione aggiungere le seguenti:, calcolati in base alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 10, lettera c), capoverso comma 3, ultimo periodo;.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 10, lettera c), capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le eventuali candidature plurime nella circoscrizione vengono computate una sola volta.
1. 29. Nastri.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: salvo i capolista nei limiti di dieci collegi.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 11, sostituire le parole da: diversi contrassegni fino alla fine del comma con le seguenti: il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio plurinominale.
1. 80. Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, salvo i capolista nel limite di dieci collegi.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 11, sopprimere le parole da: e un candidato fino alla fine del comma.
1. 105. Pisicchio.

  Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole:, salvo i capolista nel limite di dieci collegi.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 11, sostituire le parole da: e un candidato fino alla fine del comma con le seguenti: né può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno in più di un collegio plurinominale;.
1. 39. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: salvo i capolista nel limite di dieci collegi.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 11, sopprimere le parole: in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali.
1. 98. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: dieci con la seguente: due.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 11, sostituire la parola: dieci, con la seguente: due.
1. 230. Dieni, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: dieci con la seguente: tre.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 11, sostituire la parola: dieci, con la seguente: tre.
1. 38. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 11, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
*1. 47. Roberta Agostini.

  Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 11, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
*1. 81. Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 11, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
*1. 97. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 11, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
*1. 231. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: i capolista sono designati attraverso elezioni primarie che sono svolte secondo le norme di legge;

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Dopo l'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto il seguente:
  «Art. 18-ter – 1. I partiti e i movimenti che intendono prendere parte alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono tenuti a effettuare la designazione dei candidati capolista attraverso elezioni primarie, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.
  2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati capolista alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni, e possono tenersi entro una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
  3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la comunicazione della decisione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di effettuare la designazione dei candidati alle elezioni politiche attraverso le elezioni primarie, per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;
   b) le liste dei candidati tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, il candidato capolista alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;
   c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;
   d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;
   e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, del candidato capolista da presentare nel corrispondente collegio plurinominale alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza;
   f) nelle liste di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione presentate dai soggetti di cui al comma 1 è candidato capolista il candidato alle elezioni primarie che ottiene il maggior numero di preferenze in ciascun collegio plurinominale;
   g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato dal decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero dal decreto di scioglimento anticipato della legislatura di cui al medesimo comma;
   h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;
   i) Ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l'articolo 66 della Costituzione.
1. 290. Marco Meloni.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: i capolista possono essere designati attraverso elezioni primarie che sono svolte secondo le norme di legge;

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Dopo l'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto il seguente:
  «Art. 18-ter. – 1. I partiti e i movimenti che intendono prendere parte alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono effettuare la designazione dei candidati capolista attraverso elezioni primarie, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.
  2. Le elezioni primarie per la designazione dei candidati capolista alle elezioni politiche sono indette con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni, e possono tenersi entro una data antecedente di almeno quindici giorni quella di presentazione delle liste; tale termine può essere ridotto a 7 giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
  3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dei termini e dei modi per la comunicazione della decisione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di effettuare la designazione dei candidati alle elezioni politiche attraverso le elezioni primarie, per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni primarie, di espressione del voto e di selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) sono elettori tutti i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali;
   b) le liste dei candidati tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, il candidato capolista alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione;
   c) nella composizione delle liste dei candidati alle elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere;
   d) l'elettore può esprimere il voto esclusivamente per i candidati presentati nell'ambito di una delle liste che partecipano alle elezioni primarie;
   e) l'espressione della scelta, da parte degli elettori, del candidato capolista da presentare nel corrispondente collegio plurinominale alle elezioni politiche, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza;
   f) nelle liste di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione presentate dai soggetti di cui al comma 1 è candidato capolista il candidato alle elezioni primarie che ottiene il maggior numero di preferenze in ciascun collegio plurinominale;
   g) le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno, fissato dal decreto ministeriale di cui al comma 2, ovvero dal decreto di scioglimento anticipato della legislatura di cui al medesimo comma;
   h) le elezioni primarie sono pubbliche e statali;
   i) Ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie si applica l'articolo 66 della Costituzione.
1. 291. Marco Meloni.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, con vincolo di opzione per il collegio in cui si è conseguita la percentuale più alta di voti.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 11, aggiungere, in fine, le parole:, con vincolo di opzione per il collegio in cui si è conseguita la percentuale più alta di voti.
1. 64. Quaranta, Costantino, Scotto, Zaratti, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: di sesso diverso.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, capoverso comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 234. Dadone, Toninelli, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti.

  All'articolo 1, comma 1, lettera e), dopo le parole: le liste aggiungere le seguenti:, anche in coalizione,.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo, medesimo comma, lettera f):
    dopo le parole: alla lista aggiungere le seguenti: o alla coalizione di liste;
    sostituire le parole: a quella con le seguenti: alla lista o alla coalizione di liste.
   all'articolo 2:
    al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, terzo periodo:

     dopo le parole: assegnazione dei seggi alle liste aggiungere le seguenti: e alle coalizioni di liste;
     dopo le parole: qualora una lista aggiungere le seguenti: o una coalizione di liste;
    al comma 4, capoverso comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Qualora la lista faccia parte di una coalizione, il voto alla lista si intende automaticamente espresso anche per la coalizione.
    sopprimere il comma 8.
    al comma 15, sopprimere la lettera a);
    al comma 17:
     sopprimere la lettera a);
     sostituire la lettera b) con la seguente: b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna, al centro del riquadro che le separa dalle altre liste non collegate o dalle altre coalizioni di liste. Accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, sono riportati il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale; a destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.»;
     sostituire la lettera c) con la seguente: c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste collegate o delle singole liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al ballottaggio nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale.».
    al comma 20, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora la lista faccia parte di una coalizione, con il voto alla lista s'intende automaticamente espresso anche il voto per la coalizione.
    al comma 25,
     al capoverso «Art. 83»,
      al comma 1,
       sostituire il numero 2) con il seguente:
2. individua quindi le liste, singole o coalizzate, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste, singole o coalizzate, rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
       dopo il numero 2) aggiungere il seguente: 2-bis) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che presentino le caratteristiche di cui al precedente numero 2);
       sostituire il numero 3) con il seguente: 3) individua la lista o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
       sostituire il numero 4) con il seguente: 4) procede al riparto dei seggi tra le liste singole non collegate di cui al numero 2) e le coalizioni di liste di cui al numero 2-bis), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
       al numero 5), dopo le parole: della lista, aggiungere le seguenti: o della coalizione di liste e sostituire le parole: ai sensi del numero 2) con le seguenti: ai sensi del numero 3);
       al numero 6), dopo le parole: tale lista, aggiungere le seguenti: o coalizione di liste;
       sostituire il numero 7) con il seguente: 7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente le caratteristiche di cui al numero 2). Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali di tali liste per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista singola non collegata di cui al numero 2) sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
       sostituire il numero 8) con il seguente: 8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che la compongono e che abbiano i requisiti di cui al numero 2) per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista singola non coalizzata di cui al numero 2) divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o singola lista ammessa al riparto. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
     dopo il numero 8) aggiungere il seguente: 9) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste, che ne facciano parte e che abbiano le caratteristiche di cui al numero 2), per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione ammessa al riparto per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede ai sensi del numero 8), ottavo periodo e seguenti.
    al comma 2,
     al primo periodo, dopo le parole: alla lista aggiungere le seguenti: o alla coalizione di liste;
     al secondo periodo, dopo le parole: alla suddetta lista aggiungere le seguenti: o coalizione di liste;
     al terzo periodo, dopo le parole: della lista aggiungere le seguenti: o della coalizione di liste.
    al comma 3,
     al primo periodo, sostituire le parole: alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3) con le seguenti: alla lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste ammesse al riparto.;
     al terzo periodo, dopo le parole: ciascuna lista aggiungere le seguenti: o coalizione di lista;
     al quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: o coalizione di liste;
     al quinto periodo, dopo le parole: alle liste aggiungere le seguenti: o coalizioni di liste.
    dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis) L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.
    al comma 4:
     al primo periodo, sostituire le parole: e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 8) con le seguenti:, 3 e 3-bis, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9);
     al secondo periodo, dopo le parole: per la lista aggiungere le seguenti: o per la coalizione di liste;
     al secondo periodo, dopo le parole: per le altre liste aggiungere le seguenti: o coalizioni di liste.
    sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, fermi i requisiti di cui al comma 1, numero 2). Alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente, ai sensi del comma 3, i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste ammesse al riparto. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi 3-bis e 4.
    al comma 6, primo periodo:
     dopo le parole: determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste aggiungere le seguenti: o delle coalizioni di liste;
     sostituire le parole: numero 2) con le seguenti: numero 3);
     sostituire le parole: per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio con le seguenti: per l'individuazione della lista o della coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste o coalizioni di liste ammesse all'eventuale ballottaggio.
    al capoverso «Art. 83-bis»
     al comma 1,
      sostituire il numero 1, con il seguente: 1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista o delle liste di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza, di seguito denominate “gruppo di liste”. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto all'attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;
      al numero 2):
       al primo periodo, dopo le parole: la cifra elettorale della lista maggioritaria aggiungere le seguenti: o, in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria che siano state ammesse al riparto dei seggi»;
       al primo periodo, dopo le parole: collegio plurinominale alla lista aggiungere le seguenti: o alla coalizione;
       sostituire il quarto e il quinto periodo con i seguenti: La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;
       sostituire il numero 3) con il seguente: 3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, al gruppo di liste eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e al gruppo di liste deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
       sostituire il numero 4 con il seguente: 4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, procede come descritto al numero 3), secondo periodo e seguenti;
       sostituire il numero 5 con il seguente: 5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per ciascun gruppo di liste.

      al comma 30, lettera a), capoverso comma 1-bis):

       sostituire il primo periodo con il seguente: i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

       al terzo periodo, dopo le parole: ottenuti dalla lista aggiungere le seguenti: o dalla coalizione di liste.
1. 3. Bindi, Miotto, Monaco.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento con le seguenti: e le coalizioni di liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 4,5 per cento.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo, medesimo comma, lettera f):
    sostituire le parole: che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento con le seguenti: o alla coalizione di liste che ottiene, su base nazionale, almeno il 45 per cento.
    sostituire le parole: tra le due con il maggior numero di voti fino alla fine della lettera con le seguenti: tra le liste o le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia almeno pari al 12 per cento. Sono attribuiti 170 seggi alla coalizione che, su base nazionale, risulta aver ottenuto la percentuale di voti più alta dopo la prevalente.

   all'articolo 2:
    al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo:
     dopo le parole: alle liste aggiungere le seguenti: e coalizioni di liste;
     sostituire le parole: abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 con le seguenti: o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 45;

    al comma 8, capoverso Art. 14-bis, comma 1, premettere i seguenti commi:
  01. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
  02. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

    al comma 15, sopprimere la lettera a);
    al comma 17, lettera c), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste con le seguenti: collegate o delle singole liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste;
    al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1:
     dopo il numero 1), aggiungere il seguente: 1-bis) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate computando quelle che si siano presentate in meno di un quarto dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, solo nel caso in cui siano ammesse al riparto ai sensi del numero 5);
     al numero 2), sostituire le parole: la lista con le seguenti: la coalizione di liste o la lista non collegata;
     al numero 3), sostituire le parole: che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento con le seguenti: e le coalizioni di liste che abbiano conseguito il 4,5 per cento;
     al numero 4):
      al primo periodo, dopo le parole: dei seggi tra aggiungere le seguenti: le coalizioni di liste e;
      al secondo periodo, dopo la parola: ciascuna aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola;
      al quarto periodo, dopo la parola: ciascuna aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola;
      al quinto periodo, dopo la parola: ciascuna aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola;
      al sesto periodo, dopo la parola: ciascuna aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola;

     dopo il numero 4) aggiungere il seguente: 4-bis) individua quindi nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
     al numero 5), dopo le parole: nazionale della aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola e sostituire la parola: 40 con la seguente: 45;
     al numero 6), dopo le parole: se tale lista aggiungere le seguenti: o coalizione di liste;
     al numero 8):
      dopo la parola:
liste ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: o coalizioni di liste.
      dopo la parola: lista ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: o coalizione di liste.

     dopo il numero 8), aggiungere il seguente: 8-bis) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 5) per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 9). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 8). In caso negativo, procede ai sensi del numero 9), ottavo periodo e seguenti;
     al comma 2, dopo la parola: lista aggiungere le seguenti: o coalizione di lista;
     ai commi 3, 4, 5 e 6, dopo la parola: lista aggiungere la seguente: o coalizione di liste e dopo la parola: liste, aggiungere le seguenti: e coalizioni di liste, ovunque ricorrano;
     al comma 5, sostituire le parole: le due maggiori cifre fino alle parole: di ballottaggio, con le seguenti: che abbiano raggiunto il 12 per cento;
     al secondo periodo, dopo le parole: 340 seggi aggiungere le seguenti: Sono attribuiti 170 seggi alla coalizione che, su base nazionale, risulta aver ottenuto la percentuale di voti più alta dopo la prevalente.
     al comma 6, dopo la parola: liste aggiungere le seguenti: o delle coalizioni di liste;

    al comma 26, capoverso Art. 84, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Qualora, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente;

    al comma 30, lettera b), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: articolo 14, aggiungere le seguenti: singole o coalizzate;
    al comma 31, lettere b) e c) dopo la parola: lista aggiungere le seguenti: o coalizione di liste;
    al comma 32:
     al capoverso Art. 93-bis, comma 7, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 5), nonché ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-bis;
     al capoverso Art. 93-quater:
      al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-bis.
      al comma 3, dopo la parola: lista aggiungere le seguenti: o coalizione di liste;
      ai commi 6 e 7, dopo le parole: liste aggiungere le seguenti: e coalizioni di liste, e dopo la parola: lista aggiungere le seguenti: coalizione di lista ovunque ricorrano.
1. 237. Costantino, Quaranta, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento con le seguenti: e le coalizioni di liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 4,5 per cento.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo, medesimo comma, lettera f):
    sostituire le parole: che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento con le seguenti: o alla coalizione di liste che ottiene, su base nazionale, almeno il 45 per cento.
    sostituire le parole: tra le due con il maggior numero di voti fino alla fine della lettera con le seguenti: tra le liste o le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia almeno pari al 12 per cento. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 30 per cento dei voti validi espressi, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste.

   all'articolo 2:
    al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo:
     dopo le parole: alle liste aggiungere le seguenti: e coalizioni di liste;
     sostituire le parole: abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 con le seguenti: o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 45;

    al comma 8, capoverso Art. 14-bis, comma 1, premettere i seguenti commi:
  01. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
  02. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

    al comma 15, sopprimere la lettera a);
    al comma 17, lettera c), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste con le seguenti: collegate o delle singole liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste;
    al comma 25,
     capoverso Art. 83, comma 1:

      dopo il numero 1), aggiungere il seguente: 1-bis) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate computando quelle che si siano presentate in meno di un quarto dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, solo nel caso in cui siano ammesse al riparto ai sensi del numero 5);
      al numero 2), sostituire le parole: la lista con le seguenti: la coalizione di liste o la lista non collegata;
      al numero 3), sostituire le parole: che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento con le seguenti: e le coalizioni di liste che abbiano conseguito il 4,5 per cento;
      al numero 4):
       al primo periodo, dopo le parole: dei seggi tra aggiungere le seguenti: le coalizioni di liste e;
       al secondo periodo, dopo la parola: ciascuna aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola;
       al quarto periodo, dopo la parola: ciascuna aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola;
       al quinto periodo, dopo la parola: ciascuna aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola;
       al sesto periodo, dopo la parola: ciascuna aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola;

      dopo il numero 4) aggiungere il seguente: 4-bis) individua quindi nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
      al numero 5), dopo le parole: nazionale della aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola e sostituire la parola: 40 con la seguente: 45;
      al numero 6), dopo le parole: se tale lista aggiungere le seguenti: o coalizione di liste;
      al numero 8):
       dopo la parola: liste ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: o coalizioni di liste.
       dopo la parola: lista ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: o coalizione di liste.
       dopo il numero 8), aggiungere il seguente: 8-bis) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 5) per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 9). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 8). In caso negativo, procede ai sensi del numero 9), ottavo periodo e seguenti;
     al comma 2, dopo la parola: lista aggiungere le seguenti: o coalizione di lista;
     ai commi 3, 4, 5 e 6, dopo la parola: lista aggiungere la seguente: o coalizione di liste e dopo la parola: liste, aggiungere le seguenti: e coalizioni di liste, ovunque ricorrano;
     al comma 5, sostituire le parole: le due maggiori cifre fino alle parole: di ballottaggio, con le seguenti: che abbiano raggiunto il 12 per cento;
     dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 30 per cento dei voti validi espressi, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste al sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede al sensi del comma 1, numeri 9) e 10).

     al comma 6, dopo la parola: liste aggiungere le seguenti: o delle coalizioni di liste;

    al comma 26, capoverso Art. 84, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Qualora, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente;
     al comma 30, lettera b), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: articolo 14, aggiungere le seguenti: singole o coalizzate;
     al comma 31, lettere b) e c) dopo la parola: lista aggiungere le seguenti: o coalizione di liste;
     al comma 32:
     al capoverso Art. 93-bis, comma 7, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 5), nonché ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-bis;
     al capoverso Art. 93-quater:
      al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-bis.
       al comma 3, dopo la parola: lista aggiungere le seguenti: o coalizione di liste;
       ai commi 6 e 7, dopo le parole: liste aggiungere le seguenti: e coalizioni di liste, e dopo la parola: lista aggiungere le seguenti: coalizione di lista ovunque ricorrano.
1. 235. Costantino, Quaranta, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento con le seguenti: e le coalizioni di liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 4,5 per cento.

  Conseguentemente:
    al medesimo articolo, medesimo comma, lettera f:
    sostituire le parole:
che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento con le seguenti: o alla coalizione di liste che ottiene, su base nazionale, almeno il 45 per cento.
    sostituire le parole: tra le due con il maggior numero di voti fino alla fine della lettera con le seguenti: tra le liste o le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia almeno pari al 12 per cento. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 25 per cento dei voti validi espressi, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste.
    all'articolo 2:
    al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo:
      dopo le parole:
alle liste aggiungere le seguenti: e coalizioni di liste;
     sostituire le parole: abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 con le seguenti: o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 45;
    al comma 8, capoverso Art. 14-bis, comma 1, premettere i seguenti commi:
  01. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
  02. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
    al comma 15, sopprimere la lettera a);
    al comma 17, lettera c), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste con le seguenti: collegate o delle singole liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste;
    al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1:
     dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate computando quelle che si siano presentate in meno di un quarto dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, solo nel caso in cui siano ammesse al riparto ai sensi del numero 5);
     al numero 2), sostituire le parole: la lista con le seguenti: la coalizione di liste o la lista non collegata;
     al numero 3), sostituire le parole: che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento con le seguenti: e le coalizioni di liste che abbiano conseguito il 4,5 per cento;
     al numero 4):
      al primo periodo, dopo le parole:
dei seggi tra aggiungere le seguenti: le coalizioni di liste e;
      al secondo periodo, dopo la parola: ciascuna aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola;
      al quarto periodo, dopo la parola: ciascuna aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola;
      al quinto periodo, dopo la parola: ciascuna aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola;
      al sesto periodo, dopo la parola: ciascuna aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola;

     dopo il numero 4) aggiungere il seguente: 4-bis) individua quindi nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
     al numero 5), dopo le parole: nazionale della aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola e sostituire la parola: 40 con la seguente: 45;
     al numero 6), dopo le parole: se tale lista aggiungere le seguenti: o coalizione di liste;
     al numero 8):
      dopo la parola: liste ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: o coalizioni di liste.
      dopo la parola: lista ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: o coalizione di liste.

     dopo il numero 8), aggiungere il seguente: 8-bis) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 5) per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 9). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 8). In caso negativo, procede ai sensi del numero 9), ottavo periodo e seguenti;
   al comma 2, dopo la parola: lista aggiungere le seguenti: o coalizione di lista;
   ai commi 3, 4, 5 e 6, dopo la parola: lista aggiungere la seguente: o coalizione di liste e dopo la parola: liste, aggiungere le seguenti: e coalizioni di liste, ovunque ricorrano;
   al comma 5, sostituire le parole: le due maggiori cifre fino alle parole: di ballottaggio, con le seguenti: che abbiano raggiunto il 12 per cento;
   dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 25 per cento dei voti validi espressi, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste al sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede al sensi del comma 1, numeri 9) e 10).
   al comma 6, dopo la parola: liste aggiungere le seguenti: o delle coalizioni di liste;
   al comma 26, capoverso Art. 84, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Qualora, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente;

   al comma 30, lettera b), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: articolo 14, aggiungere le seguenti: singole o coalizzate;
   al comma 31, lettere b) e c) dopo la parola: lista aggiungere le seguenti: o coalizione di liste;
   al comma 32:
    al capoverso Art. 93-bis, comma 7, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 5), nonché ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-bis;
    al capoverso Art. 93-quater:
     al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-bis.
     al comma 3, dopo la parola: lista aggiungere le seguenti: o coalizione di liste;
     ai commi 6 e 7, dopo le parole: liste aggiungere le seguenti: e coalizioni di liste, e dopo la parola: lista aggiungere le seguenti: coalizione di lista ovunque ricorrano.
1. 236. Costantino, Quaranta, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento con le seguenti: e le coalizioni di liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 4,5 per cento.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo, medesimo comma, lettera f):
    sostituire le parole: che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 con le seguenti: o alla coalizione di liste che ottiene, su base nazionale, almeno il 45;
    sostituire le parole: tra le due con il maggior numero di voti fino alla fine della lettera, con le seguenti: tra le liste o le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia almeno pari al 12 per cento.

   all'articolo 2:
    al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, terzo periodo:
     dopo le parole: alle liste aggiungere le seguenti: e coalizioni di liste;
     sostituire le parole: abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 con le seguenti: o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 45;

    al comma 8, capoverso Art. 14-bis, comma 1, premettere i seguenti commi:
  01. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
  02. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

    al comma 15, sopprimere la lettera a);
    al comma 17, lettera c), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste con le seguenti: collegate o delle singole liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle coalizioni di liste e delle singole liste;
    al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1:
     dopo il numero 1), aggiungere il seguente: 1-bis) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate computando quelle che si siano presentate in meno di un quarto dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, solo nel caso in cui siano ammesse al riparto ai sensi del numero 5);
     al numero 2), sostituire le parole: la lista con le seguenti: la coalizione di liste o la lista non collegata;
     al numero 3), sostituire le parole: che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento con le seguenti: e le coalizioni di liste che abbiano conseguito il 4,5 per cento;
     al numero 4):
      al primo periodo, dopo le parole: dei seggi tra aggiungere le seguenti: le coalizioni di liste e;
      al secondo periodo, dopo la parola: ciascuna aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola;
      al quarto periodo, dopo la parola: ciascuna aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola;
      al quinto periodo, dopo la parola: ciascuna aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola;
      al sesto periodo, dopo la parola: ciascuna aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola;

     dopo il numero 4) aggiungere il seguente: 4-bis) individua quindi nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
     al numero 5), dopo le parole: nazionale della aggiungere le seguenti: coalizione di liste o singola e sostituire la parola: 40 con la seguente: 45;
     al numero 6), dopo le parole: se tale lista aggiungere le seguenti: o coalizione di liste;
     al numero 8):
      dopo la parola: liste ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: o coalizioni di liste.
      dopo la parola: lista ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: o coalizione di liste.
      dopo il numero 8), aggiungere il seguente: 8-bis) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 5) per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 9). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 8). In caso negativo, procede ai sensi del numero 9), ottavo periodo e seguenti;

     al comma 2, dopo la parola: lista aggiungere le seguenti: o coalizione di lista;
     ai commi 3, 4, 5 e 6, dopo la parola: lista aggiungere la seguente: o coalizione di liste e dopo la parola: liste, aggiungere le seguenti: e coalizioni di liste, ovunque ricorrano;
     al comma 5, sostituire le parole: le due maggiori cifre fino alle parole: di ballottaggio, con le seguenti: che abbiano raggiunto il 12 per cento;
     al comma 6, dopo la parola: liste aggiungere le seguenti: o delle coalizioni di liste;

    al comma 26, capoverso Art. 84, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Qualora, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente;

    al comma 30, lettera b), capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: articolo 14, aggiungere le seguenti: singole o coalizzate;
    al comma 31, lettere b) e c) dopo la parola: lista aggiungere le seguenti: o coalizione di liste;
    al comma 32:
     dopo la parola: lista aggiungere le seguenti: o coalizione di liste;
     al capoverso Art. 93-bis, comma 7, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 5), nonché ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-bis;
     al capoverso Art. 93-quater:
      al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-bis.
      al comma 3, dopo la parola: lista aggiungere le seguenti: o coalizione di liste;
      ai commi 6 e 7, dopo le parole: liste aggiungere le seguenti: e coalizioni di liste, e dopo la parola: lista aggiungere le seguenti: coalizione di lista, ovunque ricorrano.
1. 72. Scotto, Quaranta, Costantino, Zaratti, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 8 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 25, capoversoArt. 83, comma 1, numero 3), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 8 per cento.
1. 84. Centemero.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 25, capoversoArt. 83, comma 1, numero 3), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento.
1. 85. Centemero.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 4,5 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, numero 3), sostituire le parole: 3 per cento, con le seguenti: 4,5 per cento.
1. 67. Costantino, Quaranta, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale in cui è prevista una particolare tutela di tali minoranze, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione.
1. 280. Kronbichler, Scotto, Costantino, Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: comunque fino alla fine della lettera con le seguenti: 340 seggi alla lista con la maggior cifra elettorale nazionale che abbia ottenuto più del 40 per cento dei voti validi o, qualora ciò non si determini, a quella che prevale, tra le due più votate al primo turno, in un turno di ballottaggio, purché ad esso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto; ove non sia raggiunta la maggioranza richiesta, si procede alla ripartizione dei seggi in ragione proporzionale, effettuata in sede di Ufficio centrale nazionale, sulla base dei risultati conseguiti dalle liste al primo turno.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: Alla lista con le seguenti: Il risultato del turno di ballottaggio è valido se la maggioranza degli aventi diritto al voto ha partecipato alla votazione. Nel caso non sia raggiunta la maggioranza richiesta si procede alla ripartizione dei seggi in ragione proporzionale, effettuata in sede di Ufficio centrale nazionale, sulla base dei risultati conseguiti dalle liste al primo turno. Nel caso sia raggiunta la maggioranza richiesta i seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità: alla lista.
*1. 53. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Grillo, Lombardi, Nuti.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: comunque fino alla fine della lettera con le seguenti: 340 seggi alla lista con la maggior cifra elettorale nazionale che abbia ottenuto più del 40 per cento dei voti validi o, qualora ciò non si determini, a quella che prevale, tra le due più votate al primo turno, in un turno di ballottaggio, purché ad esso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto; ove non sia raggiunta la maggioranza richiesta, si procede alla ripartizione dei seggi in ragione proporzionale, effettuata in sede di Ufficio centrale nazionale, sulla base dei risultati conseguiti dalle liste al primo turno.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: Alla lista con le seguenti: Il risultato del turno di ballottaggio è valido se la maggioranza degli aventi diritto al voto ha partecipato alla votazione. Nel caso non sia raggiunta la maggioranza richiesta si procede alla ripartizione dei seggi in ragione proporzionale, effettuata in sede di Ufficio centrale nazionale, sulla base dei risultati conseguiti dalle liste al primo turno. Nel caso sia raggiunta la maggioranza richiesta i seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità: alla lista.
*1. 238. Costantino, Scotto, Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: comunque fino alla fine della lettera con le seguenti: 340 seggi alla lista con la maggior cifra elettorale nazionale che abbia ottenuto più del 40 per cento dei voti validi o, qualora ciò non si determini, a quella che prevale, tra le due più votate al primo turno, in un turno di ballottaggio, purché ad esso abbia partecipato la maggioranza dei votanti al primo turno di votazione; ove non sia raggiunta la maggioranza richiesta, si procede alla ripartizione dei seggi in ragione proporzionale, effettuata in sede di Ufficio centrale nazionale, sulla base dei risultati conseguiti dalle liste al primo turno.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: Alla lista con le seguenti: Il risultato del turno di ballottaggio è valido se la maggioranza dei votanti al primo turno ha partecipato alla votazione. Nel caso non sia raggiunta la maggioranza richiesta si procede alla ripartizione dei seggi in ragione proporzionale, effettuata in sede di Ufficio centrale nazionale, sulla base dei risultati conseguiti dalle liste al primo turno. Nel caso sia raggiunta la maggioranza richiesta i seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità: alla lista.
1. 239. Costantino, Scotto, Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: 340 con la seguente: 325.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83:
   al comma 1, numero 6) sostituire la parola: 340 con la seguente: 325;
   al comma 2, sostituire la parola: 340 con la seguente: 325;
   al comma 5, sostituire la parola: 340 con la seguente: 325.
1. 281. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole:
40 per cento con le seguenti: 50 per cento;
    al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, numero 5) sostituire la parola: 40 con la seguente: 50.
*1. 40. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole:
40 per cento con le seguenti: 50 per cento;
   al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, numero 5) sostituire la parola: 40 con la seguente: 50.
*1. 22. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 45 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
    al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole:
40 per cento con le seguenti: 45 per cento;
    al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, numero 5) sostituire la parola: 40 con la seguente: 45.
1. 21. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: dei voti validi con le seguenti: dei votanti.

  Conseguentemente, all'articolo 2,
   al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sopprimere la parola:
validi;
   al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, numero 5) sostituire le parole: voti validi espressi con le seguenti: votanti.
1. 282. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: a quella che prevale fino alla fine della lettera con le seguenti: alla lista o alla coalizione di liste formata a seguito di apparentamento ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, che prevale nel turno di ballottaggio.

  Conseguentemente all'articolo 2:
   al comma 8, capoverso Art. 14-
bis, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:; essi dichiarano altresì se siano disponibili ad apparentamenti nell'eventualità in cui si tenga il turno di ballottaggio; l'apparentamento di cui al successivo articolo 14-ter è valido a condizione che la lista interessata abbia prestato la predetta dichiarazione di disponibilità; tale causa di invalidità concerne soltanto la lista che non abbia prestato la predetta dichiarazione di disponibilità e non si estende all'apparentamento di altre liste;
   dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto il seguente:
  «Art. 14-ter. – 1. In caso di ballottaggio, è consentito l'apparentamento delle liste non ammesse al medesimo, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), con una delle due ammesse, previa dichiarazione espressa di accettazione da parte di queste ultime da comunicarsi all'Ufficio centrale nazionale entro la domenica che precede il secondo turno»;

   al comma 17, sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle due liste ammesse al ballottaggio, eventualmente insieme a quelli delle liste con esse collegate in coalizione a seguito di apparentamento ai sensi dell'articolo 14-ter. L'ordine delle singole liste ammesse al ballottaggio o delle coalizioni di liste sono stabiliti con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale. Nel caso siano presenti coalizioni di liste, all'interno delle medesime la prima posizione è occupata dalla lista ammessa al ballottaggio alla quale le altre si sono apparentate, mentre l'ordine tra queste ultime, se più d'una, è stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale; il contrassegno della lista in prima posizione all'interno della coalizione è riprodotto in dimensioni maggiori di un terzo rispetto a quelli delle liste apparentate; alle medesime dimensioni è adeguato il contrassegno dell'altra lista concorrente al ballottaggio anche se non collegata in coalizione a seguito di apparentamento.»;

   al comma 25, capoverso Art. 83, comma 5:
    al primo periodo, dopo le parole: ballottaggio fra le liste aggiungere le seguenti: o le coalizioni di liste;
    sostituire il secondo periodo con i seguenti: È ammesso l'apparentamento ai sensi dell'articolo 14-ter. Alla lista o alla coalizione di liste collegate a seguito di apparentamento che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi;

   al comma 32, capoverso Art. 93-quater, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio con le seguenti: ovvero alla lista che è stata ammessa al ballottaggio ai sensi dell'articolo 83, comma 5, primo periodo, e che ha avuto assegnati, singolarmente o in coalizione, i 340 seggi di cui all'articolo 83, comma 5, terzo periodo.
1. 6. Bindi, Miotto, Monaco.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: turno di ballottaggio aggiungere le seguenti: valido solo nel caso in cui abbia partecipato la maggioranza degli eventi diritto.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esito del ballottaggio è ritenuto valido solo nel caso in cui abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
1. 102. Matteo Bragantini, Caon, Prataviera.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: maggior numero di voti aggiungere le seguenti: che deve essere superiore alla somma delle schede nulle e delle schede bianche nelle operazioni di ballottaggio.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: al turno di ballottaggio aggiungere le seguenti: che abbia ottenuto un numero di voti superiore alla somma delle schede nulle e delle schede bianche.
1. 283. Segoni.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: esclusa fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   al comma 10, sopprimere la lettera b);
   al comma 15, sopprimere la lettera a);
   al comma 17, lettera c), prima della parola: ammesse aggiungere le seguenti: collegate o delle singole, ovunque ricorra;
   al comma 25, al capoverso Art. 83, al comma 1:
    dopo il numero 1), aggiungere il seguente: 1-bis) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate computando quelle che si siano presentate in meno di un quarto dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, solo nel caso in cui siano ammesse al riparto ai sensi del numero 5);
    al numero 2), sostituire la parola: lista con le seguenti: la coalizione di liste o la lista non collegata;
    al comma 5, dopo le parole: fra le liste aggiungere le seguenti: anche collegate;
    al comma 6, dopo le parole: delle liste aggiungere le seguenti: anche collegate;

   al comma 32:
    al capoverso Art. 93-bis, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre con le seguenti: della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono;
    al capoverso articolo 93-quater, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-bis.
1. 68. Costantino, Scotto, Quaranta, Zaratti, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  All'articolo 1, lettera f), sopprimere le parole: esclusa fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 1.», comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In caso di ballottaggio sono consentiti apparentamenti delle liste presentate al primo turno con le due liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo. Le liste apparentate accedono alla ripartizione dei seggi in quota percentuale del premio di maggioranza.
1. 24. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  All'articolo 1, lettera f), sostituire le parole: esclusa ogni forma di collegamento fra liste o apparentamento fra i due turni di votazione con le seguenti: complessivamente pari almeno al 50 per cento dei voti validi, anche sommando i voti validi delle eventuali liste apparentate.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, dopo la parola: ballottaggio aggiungere le seguenti: da tenersi solo nel caso in cui la percentuale dei voti validi delle liste ammesse al secondo turno, sia complessivamente pari ad almeno il 50 per cento dei voti validi, anche sommando i voti validi delle eventuali liste apparentate.
*1. 20. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  All'articolo 1, lettera f), sostituire le parole: esclusa ogni forma di collegamento fra liste o apparentamento fra i due turni di votazione, con le seguenti: complessivamente pari almeno al 50 per cento dei voti validi, anche sommando i voti validi delle eventuali liste apparentate.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, dopo la parola: ballottaggio aggiungere le seguenti: da tenersi solo nel caso in cui la percentuale dei voti validi delle liste ammesse al secondo turno, sia complessivamente pari ad almeno il 50 per cento dei voti validi, anche sommando i voti validi delle eventuali liste apparentate.
*1. 240. Costantino, Quaranta, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole:, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione con le seguenti:; tra il primo turno ed il ballottaggio è consentito l'apparentamento tra liste.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2:
    dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:
  «Art. 14-ter. – 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio è consentito l'apparentamento delle liste presentate al primo turno che accedono al riparto dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3), con le due liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo.»;

   al comma 17, lettera c), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di apparentamento di più liste, in ciascun rettangolo, sotto al contrassegno della lista ammessa al ballottaggio, sono riprodotti i contrassegni delle liste apparentate, secondo l'ordine stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale.;
   al comma 25:
    al capoverso Art. 83:
     al comma 5, sostituire il secondo, terzo e quarto periodo con i seguenti: Le liste ammesse al ballottaggio hanno facoltà, entro sei giorni dalla prima votazione, di dichiarare l'apparentamento con altre liste che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Tutte le dichiarazioni di apparentamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. Alla lista, o al gruppo di liste apparentate, che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o del gruppo di liste apparentate per il numero dei seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Nel caso di assegnazione del premio di maggioranza ad un gruppo di liste apparentate, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra le liste del gruppo, dividendo la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista del gruppo per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3, senza tenere conto degli eventuali apparentamenti. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 5-bis.»;

     dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. In caso di ballottaggio, l'Ufficio procede alla distribuzione dei seggi assegnati alle liste e all'eventuale gruppo di liste apparentate di cui al comma 5, ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 5 per la lista o gruppo di liste apparentate che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.
  5-ter. In caso di assegnazione del premio di maggioranza ad un gruppo di liste apparentate, procede all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste apparentate. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale del gruppo di liste apparentate, dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste del gruppo per il numero di seggi assegnati al gruppo nella circoscrizione ai sensi del comma 5-bis. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del comma 5-bis. In caso negativo, procede ai sensi del comma 1, numero 8), settimo periodo e seguenti.;

    al capoverso Art. 83-bis, comma 1:
     al numero 1), primo periodo, dopo le parole: premio di maggioranza aggiungere le seguenti: anche a seguito di ballottaggio, e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: della lista di maggioranza con le seguenti: della lista o del gruppo di liste apparentate di maggioranza.;
      al numero 2), primo periodo, dopo le parole: premio di maggioranza, aggiungere le seguenti: anche a seguito di ballottaggio, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: alla lista maggioritaria con le seguenti: alla lista, o al gruppo di liste apparentate, di maggioranza e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: alla lista di maggioranza con le seguenti: alla lista, o al gruppo di liste apparentate, di maggioranza.;
      al numero 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: alla lista di maggioranza con le seguenti: alla lista, o al gruppo di liste apparentate, di maggioranza.;
      dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
       4-bis. In caso di assegnazione del premio di maggioranza ad un gruppo di liste apparentate, l'Ufficio procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di maggioranza. A tale fine, procede ai sensi del comma 1, numero 4), secondo periodo e seguenti.;
      al comma 32, capoverso Art. 93-quater, comma 7, primo periodo, dopo la parola: ovvero aggiungere le seguenti: alla lista o al gruppo di liste apparentate e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In caso di assegnazione del premio di maggioranza a seguito di ballottaggio ad un gruppo di liste apparentate, l'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi spettanti al gruppo, tra le liste apparentate ai sensi del comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.
1. 75. Brunetta, Gelmini.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione con le seguenti: fatta salva in ogni caso la possibilità per le due liste ammesse al ballottaggio di apparentamento con altre liste che al primo turno abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2:

    dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:
  «Art. 14-ter. – 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio è consentito l'apparentamento delle liste presentate al primo turno che accedono al riparto dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3), con le due liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo.»;
    al comma 17, lettera c), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di apparentamento di più liste, in ciascun rettangolo, sotto al contrassegno della lista ammessa al ballottaggio, sono riprodotti i contrassegni delle liste apparentate, secondo l'ordine stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale.;
    al comma 25:
     al capoverso Art. 83:
      al comma 5, sostituire il secondo, terzo e quarto periodo con i seguenti:
Le liste ammesse al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare l'apparentamento con altre liste che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Tutte le dichiarazioni di apparentamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. Alla lista, o al gruppo di liste apparentate, che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o del gruppo di liste apparentate per il numero dei seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Nel caso di assegnazione del premio di maggioranza ad un gruppo di liste apparentate, procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra le liste del gruppo, dividendo la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista del gruppo per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3, senza tenere conto degli eventuali apparentamenti. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 5-bis.;
       dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. In caso di ballottaggio, l'Ufficio procede alla distribuzione dei seggi assegnati alle liste e all'eventuale gruppo di liste apparentate di cui al comma 5, ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 5 per la lista o gruppo di liste apparentate che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.
  5-ter. In caso di assegnazione del premio di maggioranza ad un gruppo di liste apparentate, procede all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste apparentate. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale del gruppo di liste apparentate, dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste del gruppo per il numero di seggi assegnati al gruppo nella circoscrizione ai sensi del comma 5-bis. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del comma 5-bis. In caso negativo, procede ai sensi del comma 1, numero 8), settimo periodo e seguenti.;
      al capoverso Art. 83-bis, comma 1:
      al numero 1), primo periodo, dopo le parole:
premio di maggioranza aggiungere le seguenti: anche a seguito di ballottaggio, e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: della lista di maggioranza con le parole: della lista o del gruppo di liste apparentate di maggioranza;
      al numero 2), al primo periodo, dopo le parole: premio di maggioranza, aggiungere le seguenti: anche a seguito di ballottaggio, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: alla lista maggioritaria con le parole: alla lista, o al gruppo di liste apparentate, di maggioranza e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: alla lista di maggioranza con le parole: alla lista, o al gruppo di liste apparentate, di maggioranza;
      al numero 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: alla lista di maggioranza con le parole: alla lista, o al gruppo di liste apparentate, di maggioranza;
      dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
       4-bis). In caso di assegnazione del premio di maggioranza ad un gruppo di liste apparentate, l'Ufficio procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di maggioranza. A tale fine, procede ai sensi del comma 1, numero 4), secondo periodo e seguenti;
     al comma 32, capoverso Art. 93-quater, comma 7, primo periodo, dopo la parola: ovvero, aggiungere le seguenti: alla lista o al gruppo di liste apparentate e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In caso di assegnazione del premio di maggioranza a seguito di ballottaggio ad un gruppo di liste apparentate, l'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi spettanti al gruppo, tra le liste apparentate ai sensi del comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.
1. 48. D'Attorre, Pollastrini, Roberta Agostini.

  All'articolo 1, lettera f), sostituire le parole:, esclusa ogni forma di collegamento fra liste o apparentamento fra i due turni di votazione, con le seguenti:, ritenuto valido solo nel caso in cui abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: aggiungere in fine il seguente periodo: L'esito del ballottaggio è ritenuto valido solo nel caso in cui abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
1. 23. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: la presente legge determina le modalità di copertura dei maggiori oneri derivanti dall'eventuale ballottaggio.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
In relazione alle spese per far fronte allo svolgimento dell'eventuale ballottaggio, le risorse stanziate nel «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono aumentate di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge.
   aggiungere, in fine, il seguente articolo:
  
Art. 5. – 1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 99. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: non si procede al ballottaggio e, di conseguenza, non è attribuito il premio di maggioranza, qualora la somma delle schede nulle e delle schede bianche è maggiore dei voti ottenuti dalla prima lista.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83,:
   al comma 1, numero 5) dopo le parole:
dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: e se tale cifra elettorale è maggiore della somma delle schede nulle e delle schede bianche;
   al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il numero aggiuntivo di seggi non viene attribuito qualora la somma di schede nulle e di schede bianche sia maggiore del numero di voti ottenuti e non si procede al ballottaggio.
1. 284. Segoni.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: qualora la lista che ha ottenuto, su base nazionale, il maggior numero di voti non ha raggiunto il 40 per cento dei voti ma ha superato la seconda lista del 25 per cento dei voti, le vengono comunque attribuiti 340 seggi e il ballottaggio non ha luogo.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, numero 5), dopo le parole: dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: oppure che abbia superato la seconda lista del 25 per cento dei voti validi espressi.
1. 285. Segoni, Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Turco.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: qualora la lista che ha ottenuto, su base nazionale, il maggior numero di voti non ha raggiunto il 40 per cento dei voti ma ha superato la seconda lista del 20 per cento dei voti, le vengono comunque attribuiti 340 seggi e il ballottaggio non ha luogo.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, numero 5), dopo le parole: dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: oppure che abbia superato la seconda lista del 20 per cento dei voti validi espressi.
1. 286. Segoni, Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Turco.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione di 340 seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, solo se ha partecipato alla votazione il 60 per cento degli aventi diritto.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza solo se ha partecipato alla votazione il 60 per cento degli aventi diritto.;
   comma 25, capoverso Art. 83, comma 5, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: L'Ufficio verifica se al turno di ballottaggio abbia partecipato il 60 per cento degli aventi diritto; qualora tale verifica abbia dato esito positivo, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4. Qualora la verifica di cui al secondo periodo abbia dato esito negativo, l'Ufficio procede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 8).
*1. 89. Centemero.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione di 340 seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, solo se ha partecipato alla votazione il 60 per cento degli aventi diritto.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza solo se ha partecipato alla votazione il 60 per cento degli aventi diritto.;
   comma 25, capoverso Art. 83, comma 5, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: L'Ufficio verifica se al turno di ballottaggio abbia partecipato il 60 per cento degli aventi diritto; qualora tale verifica abbia dato esito positivo, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4. Qualora la verifica di cui al secondo periodo abbia dato esito negativo, l'Ufficio procede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 8).
*1. 241. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione di 340 seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, solo se ha partecipato alla votazione il 55 per cento degli aventi diritto.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza solo se ha partecipato alla votazione il 55 per cento degli aventi diritto.;
   comma 25, capoverso Art. 83, comma 5, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: L'Ufficio verifica se al turno di ballottaggio abbia partecipato il 55 per cento degli aventi diritto; qualora tale verifica abbia dato esito positivo, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4. Qualora la verifica di cui al secondo periodo abbia dato esito negativo, l'Ufficio procede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 8).
1. 242. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione di 340 seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, solo se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza solo se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.;
   comma 25, capoverso Art. 83, comma 5, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: L'Ufficio verifica se al turno di ballottaggio abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto; qualora tale verifica abbia dato esito positivo, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4. Qualora la verifica di cui al secondo periodo abbia dato esito negativo, l'Ufficio procede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 8).
*1. 87. Centemero.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione di 340 seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, solo se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza solo se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.;
   comma 25, capoverso Art. 83, comma 5, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: L'Ufficio verifica se al turno di ballottaggio abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto; qualora tale verifica abbia dato esito positivo, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4. Qualora la verifica di cui al secondo periodo abbia dato esito negativo, l'Ufficio procede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 8).
*1. 243. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione di 340 seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, solo se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei votanti al primo turno di votazione.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza solo se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei votanti al primo turno di votazione.;
   comma 25, capoverso Art. 83, comma 5, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: L'Ufficio verifica se al turno di ballottaggio abbia partecipato la maggioranza dei votanti al primo turno di votazione; qualora tale verifica abbia dato esito positivo, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4. Qualora la verifica di cui al secondo periodo abbia dato esito negativo, l'Ufficio procede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 8).
**1. 88. Centemero.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione di 340 seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, solo se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei votanti al primo turno di votazione.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza solo se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei votanti al primo turno di votazione.;
   comma 25, capoverso Art. 83, comma 5, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: L'Ufficio verifica se al turno di ballottaggio abbia partecipato la maggioranza dei votanti al primo turno di votazione; qualora tale verifica abbia dato esito positivo, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4. Qualora la verifica di cui al secondo periodo abbia dato esito negativo, l'Ufficio procede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 8).
**1. 244. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione di 340 seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, solo se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei votanti al primo turno di votazione.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza solo se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei votanti al primo turno di votazione.;
   comma 25, capoverso Art. 83, comma 5, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: L'Ufficio verifica se al turno di ballottaggio abbia partecipato la maggioranza dei votanti al primo turno di votazione; qualora tale verifica abbia dato esito positivo, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4. Qualora la verifica di cui al secondo periodo abbia dato esito negativo, l'Ufficio procede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 8).
**1. 245. Costantino, Quaranta, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, il ballottaggio non è valido se non vi ha partecipato almeno la maggioranza dei votanti al primo turno.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83:
    al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola:
Alla con le seguenti: Nel caso in cui al turno di ballottaggio partecipi il 50 per cento più uno dei votanti, alla.
    dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Qualora al ballottaggio non abbia partecipato il 50 per cento più uno dei votanti al primo turno, l'Ufficio procede alla ripartizione proporzionale dei 618 seggi ai sensi del comma 3 e all'attribuzione dei seggi medesimi ai sensi del comma 4, tra le liste di cui al comma 1, numero 3).
1. 246. Giorgis.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione di 340 seggi alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, solo se ha partecipato alla votazione almeno il 28 per cento dei votanti al primo turno di votazione.

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Il risultato del ballottaggio è valido ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza solo se ha partecipato alla votazione almeno il 28 per cento dei votanti al primo turno di votazione.;
   comma 25, capoverso Art. 83, comma 5, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: L'Ufficio verifica se al turno di ballottaggio abbia partecipato almeno il 28 per cento dei votanti al primo turno di votazione; qualora tale verifica abbia dato esito positivo, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4. Qualora la verifica di cui al secondo periodo abbia dato esito negativo, l'Ufficio procede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 8).
1. 247. Costantino, Quaranta, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 27 per cento dei voti validi espressi, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4), dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 25, capoverso Art. 83, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia ottenuto una cifra elettorale corrispondente ad almeno il 27 per cento dei voti validi espressi, con esclusione degli elettori all'estero, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le singole liste ai sensi del comma 1, numero 4). Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2, 3 e 4, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 8).
1. 248. Mucci.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis)
non si dà luogo al ballottaggio nel caso in cui una lista abbia comunque conseguito un numero di seggi pari o superiore a 340.

  Conseguentemente, al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1,
   numero 6), dopo le parole:
se tale lista aggiungere le seguenti:, eventualmente anche senza aver raggiunto il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
   numero 7), dopo le parole: resta ferma l'attribuzione dei seggi aggiungere le seguenti:, anche nel caso che tale lista non abbia raggiunto il 40 per cento del totale dei voti validi espressi,
1. 295. Toninelli, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Fraccaro.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: dapprima fino alla fine della lettera con le seguenti: i capolista nei collegi e i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze secondo l'ordine disciplinato dalle disposizioni della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 26, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole da:, a partire dal candidato capolista fino alla fine del comma con le seguenti:. A tal fine, per ciascuna lista, alla quale sono stati attribuiti seggi nella circoscrizione determina il numero di seggi da assegnare rispettivamente ai candidati capolista e agli altri candidati nei collegi plurinominali. Per ciascuna di tali liste l'ufficio determina il numero di seggi corrispondente al venti per cento, arrotondato all'unità superiore del totale dei seggi attribuiti alla lista nella circoscrizione. A tali seggi proclama eletti i candidati capolista nel collegio in cui ciascuno di essi è presente, seguendo in successione l'ordine decrescente del numero di voti validi ottenuti dalla lista nel rispettivo collegio e sino ad esaurimento del numero di seggi prima determinato. Il candidato presente come capolista in più collegi plurinominali della circoscrizione è proclamato eletto una sola volta nel collegio tra questi in cui la rispettiva lista ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Per ciascuna lista cui sono attribuiti seggi, qualora il numero dei candidati capolista presenti nella circoscrizione sia inferiore al numero di seggi ad essi spettanti secondo la determinazione effettuata ai sensi del secondo periodo, ai seggi residuali sono proclamati i candidati presenti nelle liste dei collegi plurinominali. Successivamente, nel numero complessivo dei seggi spettanti a ciascuna lista secondo le determinazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-bis e detratto, per ciascun collegio, il seggio al quale è già proclamato il candidato capolista, proclama eletti in ciascun collegio gli altri candidati procedendo secondo l'ordine decrescente del numero di preferenze ottenuto da ciascuno di essi e sino a concorrenza del numero di seggi complessivamente spettante alla lista in quel collegio.
1. 96. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: dapprima aggiungere le seguenti: il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nel collegio in cui la lista ha conseguito il miglior risultato, quindi.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 26, capoverso Art. 84:
   comma 1, dopo la parola:
proclama aggiungere le seguenti: eletto per ciascuna lista il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nel collegio in cui la lista ha conseguito la maggior cifra elettorale di collegio ponderata. Successivamente proclama;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
    «1-bis. La cifra elettorale di collegio ponderata di ciascuna lista è ottenuta moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti dalla lista nel collegio per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione per la lista medesima.».
1. 79. Occhiuto.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: i capolista nei collegi aggiungere le seguenti: nella misura massima del venti per cento del totale dei seggi che spettano a ciascuna lista.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 26, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole:, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente con le seguenti:. A tal fine, per ciascuna lista alla quale sono stati attribuiti seggi nella circoscrizione determina il numero di seggi da assegnare rispettivamente ai candidati capolista e agli altri candidati nei collegi plurinominali. Per ciascuna di tali liste l'ufficio determina il numero di seggi corrispondente al venti per cento, arrotondato all'unità superiore, del totale dei seggi attribuiti alla lista nella circoscrizione. A tali seggi proclama eletti i candidati capolista nel collegio in cui ciascuno di essi è presente, seguendo in successione l'ordine decrescente del numero di voti validi ottenuti dalla lista nel rispettivo collegio e sino ad esaurimento del numero dei seggi prima determinato. Il candidato presente come capolista in più collegi plurinominali della circoscrizione è proclamato eletto una sola volta nel collegio tra questi in cui la rispettiva lista ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Per ciascuna lista cui sono attribuiti seggi, qualora il numero dei candidati capolista presenti nella circoscrizione sia inferiore al numero di seggi ad essi spettanti secondo la determinazione effettuata ai sensi del secondo periodo, ai seggi residuali sono proclamati i candidati presenti nelle liste dei collegi plurinominali. Successivamente, nel numero complessivo dei seggi spettanti a ciascuna lista secondo le determinazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-bis e detratto per ciascun collegio il seggio al quale è già proclamato il candidato capolista, proclama eletti in ciascun collegio gli altri candidati procedendo secondo l'ordine decrescente del numero di preferenze ottenuto da ciascuno di essi e sino a concorrenza del numero di seggi complessivamente spettante alla lista in quel collegio.
1. 261. Roberta Agostini, Fabbri, Giorgis, Lattuca, Stumpo.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: i capolista nei collegi aggiungere le seguenti: nella misura massima del venticinque per cento del totale dei seggi che spettano a ciascuna lista.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 26, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole:, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente con le seguenti:. A tal fine, per ciascuna lista alla quale sono stati attribuiti seggi nella circoscrizione determina il numero di seggi da assegnare rispettivamente ai candidati capolista e agli altri candidati nei collegi plurinominali. Per ciascuna di tali liste l'ufficio determina il numero di seggi corrispondente al venticinque per cento, arrotondato all'unità superiore, del totale dei seggi attribuiti alla lista nella circoscrizione. A tali seggi proclama eletti i candidati capolista nel collegio in cui ciascuno di essi è presente, seguendo in successione l'ordine decrescente del numero di voti validi ottenuti dalla lista nel rispettivo collegio e sino ad esaurimento del numero dei seggi prima determinato. Il candidato presente come capolista in più collegi plurinominali della circoscrizione è proclamato eletto una sola volta nel collegio tra questi in cui la rispettiva lista ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Per ciascuna lista cui sono attribuiti seggi, qualora il numero dei candidati capolista presenti nella circoscrizione sia inferiore al numero di seggi ad essi spettanti secondo la determinazione effettuata ai sensi del secondo periodo, ai seggi residuali sono proclamati i candidati presenti nelle liste dei collegi plurinominali. Successivamente, nel numero complessivo dei seggi spettanti a ciascuna lista secondo le determinazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-bis e detratto per ciascun collegio il seggio al quale è già proclamato il candidato capolista, proclama eletti in ciascun collegio gli altri candidati procedendo secondo l'ordine decrescente del numero di preferenze ottenuto da ciascuno di essi e sino a concorrenza del numero di seggi complessivamente spettante alla lista in quel collegio.
1. 260. Roberta Agostini, Fabbri, Giorgis, Lattuca, Stumpo.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: i capolista nei collegi aggiungere le seguenti: nella misura massima del venticinque per cento del totale dei seggi che spettano a ciascuna lista.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 26, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole:, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente con le seguenti:. A tal fine, per ciascuna lista alla quale sono stati attribuiti seggi nella circoscrizione determina il numero di seggi da assegnare rispettivamente ai candidati capolista e agli altri candidati nei collegi plurinominali. Per ciascuna di tali liste l'ufficio determina il numero di seggi corrispondente al venticinque per cento, arrotondato all'unità superiore, del totale dei seggi attribuiti alla lista nella circoscrizione. A tali seggi proclama eletti i candidati capolista nel collegio in cui ciascuno di essi è presente, seguendo in successione l'ordine decrescente della percentuale di voti validi ottenuti dalla lista nel rispettivo collegio e sino ad esaurimento del numero dei seggi prima determinato. Il candidato presente come capolista in più collegi plurinominali della circoscrizione è proclamato eletto una sola volta nel collegio tra questi in cui la rispettiva lista ha ottenuto la percentuale più alta di voti validi. Per ciascuna lista cui sono attribuiti seggi, qualora il numero dei candidati capolista presenti nella circoscrizione sia inferiore al numero di seggi ad essi spettanti secondo la determinazione effettuata ai sensi del secondo periodo, ai seggi residuali sono proclamati i candidati presenti nelle liste dei collegi plurinominali. Successivamente, nel numero complessivo dei seggi spettanti a ciascuna lista secondo le determinazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-bis e detratto per ciascun collegio il seggio al quale è già proclamato il candidato capolista, proclama eletti in ciascun collegio gli altri candidati procedendo secondo l'ordine decrescente del numero di preferenze ottenuto da ciascuno di essi e sino a concorrenza del numero di seggi complessivamente spettante alla lista in quel collegio.
*1. 44. D'Attorre.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: i capolista nei collegi aggiungere le seguenti: nella misura massima del venticinque per cento del totale dei seggi che spettano a ciascuna lista.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 26, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole:, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente con le seguenti:. A tal fine, per ciascuna lista alla quale sono stati attribuiti seggi nella circoscrizione determina il numero di seggi da assegnare rispettivamente ai candidati capolista e agli altri candidati nei collegi plurinominali. Per ciascuna di tali liste l'ufficio determina il numero di seggi corrispondente al venticinque per cento, arrotondato all'unità superiore, del totale dei seggi attribuiti alla lista nella circoscrizione. A tali seggi proclama eletti i candidati capolista nel collegio in cui ciascuno di essi è presente, seguendo in successione l'ordine decrescente della percentuale di voti validi ottenuti dalla lista nel rispettivo collegio e sino ad esaurimento del numero dei seggi prima determinato. Il candidato presente come capolista in più collegi plurinominali della circoscrizione è proclamato eletto una sola volta nel collegio tra questi in cui la rispettiva lista ha ottenuto la percentuale più alta di voti validi. Per ciascuna lista cui sono attribuiti seggi, qualora il numero dei candidati capolista presenti nella circoscrizione sia inferiore al numero di seggi ad essi spettanti secondo la determinazione effettuata ai sensi del secondo periodo, ai seggi residuali sono proclamati i candidati presenti nelle liste dei collegi plurinominali. Successivamente, nel numero complessivo dei seggi spettanti a ciascuna lista secondo le determinazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-bis e detratto per ciascun collegio il seggio al quale è già proclamato il candidato capolista, proclama eletti in ciascun collegio gli altri candidati procedendo secondo l'ordine decrescente del numero di preferenze ottenuto da ciascuno di essi e sino a concorrenza del numero di seggi complessivamente spettante alla lista in quel collegio.
*1. 262. Costantino, Quaranta, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) nel caso di elezione di un capolista in più collegi plurinominali il medesimo candidato risulta eletto nel collegio in cui la lista di appartenenza ha ottenuto la percentuale più alta di voti validi;.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 27 con il seguente:
  27. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Per il deputato eletto in più collegi plurinominali l'Ufficio centrale nazionale assegna al medesimo il seggio nel collegio plurinominale dove la lista ha ottenuto la percentuale più alta di voti validi».
**1. 50. D'Attorre, Pollastrini, Roberta Agostini.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) nel caso di elezione di un capolista in più collegi plurinominali il medesimo candidato risulta eletto nel collegio in cui la lista di appartenenza ha ottenuto la percentuale più alta di voti validi;.
  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 27 con il seguente:
  27. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Per il deputato eletto in più collegi plurinominali l'Ufficio centrale nazionale assegna al medesimo il seggio nel collegio plurinominale dove la lista ha ottenuto la percentuale più alta di voti validi».
**1. 263. Mucci, Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) nel caso di elezione di un capolista in più collegi plurinominali il medesimo candidato risulta eletto nel collegio in cui la lista di appartenenza ha ottenuto la percentuale più alta di voti validi;.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 27 con il seguente:
  27. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Per il deputato eletto in più collegi plurinominali l'Ufficio centrale nazionale assegna al medesimo il seggio nel collegio plurinominale dove la lista ha ottenuto la percentuale più alta di voti validi».
**1. 264. La Russa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis): In caso di elezione plurima, il capolista viene eletto nel collegio dove la lista ha conseguito la percentuale minore.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 26, capoversoArt. 84, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di elezione plurima, il capolista viene eletto nel collegio dove la lista ha conseguito la percentuale minore.
1. 55. Costantino, Scotto, Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) nel caso di elezione di un capolista in più collegi plurinominali, il seggio è attribuito nel collegio nel quale il primo dei non eletti per numero di preferenze, nella stessa lista, ha ottenuto la percentuale più bassa di voti validi.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 27 con il seguente:
   27. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Per il deputato eletto in più collegi plurinominali l'Ufficio centrale nazionale assegna al medesimo il seggio nel collegio plurinominale dove il primo dei non eletti per numero di preferenze, nella stessa lista, ha ottenuto la percentuale più bassa di voti validi».
1. 265. Lauricella.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando che, nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi deve favorirne l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono in ogni caso favorirne l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma.
1. 266. Scotto, Costantino, Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi deve favorirne l'accesso alla rappresentanza.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono in ogni caso favorirne l'accesso alla rappresentanza.
1. 267. Scotto, Costantino, Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: h) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nel presente articolo, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.
1. 268. Palese.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).

  Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 35.
1. 59. Quaranta, Scotto, Costantino, Zaratti, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) la presente legge entra in vigore il 1o luglio 2016.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, sopprimere il comma 35;
   dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 5. – 1. La presente legge entra in vigore il 1o luglio 2016.
1. 269. Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Cecconi.

  Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) le norme relative all'attribuzione del premio di maggioranza e al turno di ballottaggio, di cui alla lettera f), si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione del Titolo I della Parte II della Costituzione, che dispone il superamento del bicameralismo paritario.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 35 con il seguente:
  35. Le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 5), 6) e 7), e commi 2, 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificate dal presente articolo, si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione del Titolo I della Parte II della Costituzione, che dispone il superamento del bicameralismo paritario.
1. 270. Brunetta, Gelmini.

  Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) le norme relative all'attribuzione del premio di maggioranza e al turno di ballottaggio, di cui alla lettera f), si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione del Titolo I della Parte II della Costituzione, ove questa abbia riservato alla Camera dei deputati il rapporto di fiducia di cui all'articolo 94, primo comma, della Costituzione.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 35 con il seguente:
  35. Le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 5), 6) e 7), e commi 2, 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificate dal presente articolo, si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione del Titolo I della Parte II della Costituzione, ove questa abbia riservato alla Camera dei deputati il rapporto di fiducia di cui all'articolo 94, primo comma, della Costituzione.
1. 49. D'Attorre.

  Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) le norme relative all'attribuzione del premio di maggioranza e al turno di ballottaggio, di cui alla lettera f), si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati successiva al 1o luglio 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 35 con il seguente:

  35. Le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 5), 6) e 7), e commi 2, 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificate dal presente articolo, si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati successiva 1o luglio 2017.
1. 271. Brunetta, Gelmini.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: dal 1o luglio 2016 con le seguenti: dalle consultazioni elettorali successive all'approvazione della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 35, sostituire le parole: dal 1o luglio 2016 con le seguenti: dalle consultazioni elettorali successive all'approvazione della presente legge.
1. 60. Quaranta, Scotto, Costantino, Zaratti, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano,   Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: dal 1o luglio 2016 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione del Titolo I della Parte II della Costituzione, che dispone il superamento del bicameralismo paritario.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 35, sostituire le parole: dal 1o luglio 2016 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione del Titolo I della Parte II della Costituzione, che dispone il superamento del bicameralismo paritario.
1. 78. Brunetta, Gelmini.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: dal 1o luglio 2016 con le seguenti: dalle prime consultazioni elettorali successive all'entrata in vigore della legge costituzionale di revisione del Titolo I della Parte II della Costituzione.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 35, sostituire le parole: dal 1o luglio 2016 con le seguenti: dalle prime consultazioni elettorali successive all'entrata in vigore della legge costituzionale di revisione del Titolo I della Parte II della Costituzione.
1. 272. La Russa.

  Al comma 1, lettera i) sostituire le parole: 1o luglio 2016 con le seguenti: giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 35, sostituire le parole: 1o luglio 2016 con le seguenti: giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione.
*1. 52. Toninelli, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti.

  Al comma 1, lettera i) sostituire le parole: 1o luglio 2016 con le seguenti: giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 35, sostituire le parole: 1o luglio 2016 con le seguenti: giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo I della Parte II della Costituzione.
*1. 273. Quaranta, Costantino, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: 1o luglio 2016 con le seguenti: 1o gennaio 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 35, sostituire le parole: 1o luglio 2016 con le seguenti: 1o gennaio 2018.
1. 274. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: 1o luglio 2016 con le seguenti: 1o luglio 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 35, sostituire le parole: 1o luglio 2016 con le seguenti: 1o luglio 2017.
1. 77. Brunetta, Gelmini.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: e, comunque, non prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale di revisione dell'articolo 94, primo comma, relativo al rapporto di fiducia, e del Titolo I della Parte II della Costituzione, per la parte relativa alla composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
  35-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 35, le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 5), 6) e 7), e commi 2, 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificate dal presente articolo, si applicano a decorrere dalla prima elezione della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione dell'articolo 94, primo comma, relativo al rapporto di fiducia, e del Titolo I della Parte II della Costituzione, per la parte relativa alla composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
1. 275. Lauricella.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: Le disposizioni relative alla circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol si applicano a decorrere dal 1o luglio 2020.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 35, aggiungere, in fine, le parole:, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 2 e al comma 32, che si applicano a decorrere dal 1o luglio 2020.
1. 276. Biancofiore.

A.C. 3-bis-B – Articolo 2

ARTICOLO 2 ED ANNESSI ALLEGATI 1 E 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.
  2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

  2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico».

  3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.
  2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.
  3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove».

  4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo del candidato capolista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo».

  5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi».

  6. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 13. – 1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale».

  7. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «liste di candidati» sono inserite le seguenti: «nei collegi plurinominali»;
   b) dopo le parole: «il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «il proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e»;
   c) le parole: «le liste medesime nelle singole circoscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali».

  8. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14-bis.1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
  2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma».

  9. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: « della lista dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione».
  10. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi»;
   b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima»;
   d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile».

  11. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A pena di nullità dell'elezione nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali».
  12. Al primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «Le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali» e le parole: «indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo della regione».
  13. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «della lista dei candidati presentata» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate».
  14. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 3), le parole da: «riduce al limite prescritto» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo e al quarto periodo del medesimo comma»;
   b) dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19 e comunica eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:
   a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
   b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
  6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:
   a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;
   b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis».

  15. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 2), primo periodo, le parole da: «alle coalizioni e alle liste non collegate» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alle liste e ai relativi contrassegni»;
   b) al numero 2), secondo periodo, le parole: «e sui manifesti» sono sostituite dalle seguenti: «e, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sui manifesti»;
   c) al numero 4), le parole: «alla prefettura capoluogo della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «alla prefettura del comune capoluogo di regione»;
   d) al numero 5), primo periodo, le parole: «della prefettura capoluogo della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «della prefettura del comune capoluogo di regione» e le parole: «dei comuni della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni inclusi nei collegi plurinominali».

  16. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «liste dei candidati della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «liste dei candidati del collegio plurinominale».
  17. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24, riproducono in fac simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate inseriti al centro di appositi rettangoli»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale. A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza»;
   c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio è stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale».

  18. Il primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale».

  19. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: «sezione elettorale nella cui circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «sezione elettorale nel cui collegio plurinominale».
  20. All'articolo 58, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali».
  21. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:
  «Art. 59-bis. – 1. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.
  2. Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.
  3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.
  4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo.
  5. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, il voto è nullo.
  6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto».

  22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, nel terzo periodo, dopo le parole: «a cui è stato attribuito il voto» sono aggiunte le seguenti: « e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza» e, nel quarto periodo, dopo le parole: «dei voti di ciascuna lista» sono aggiunte le seguenti: «e dei voti di preferenza»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «i voti di lista» sono aggiunte le seguenti: «e i voti di preferenza».

  23. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, numero 2), dopo le parole: «dei voti di lista» sono inserite le seguenti: « e dei voti di preferenza»;
   b) al secondo comma, dopo le parole: «per le singole liste» sono inserite le seguenti: «e per i singoli candidati».

  24. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
  «1) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
   2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   3) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
   4) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   5) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   6) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di cui al numero 2), nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione di cui al numero 3)».

  25. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dai seguenti:
  «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
   3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
   4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
   6) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;
   7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4);
   8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.   2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
  3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
  4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.
  5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4.
  6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.
  7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.
  Art. 83-bis. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:
   1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;
   2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alla lista maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;
   3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza deficitario;
   4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;
   5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, con le medesime modalità stabilite al numero 4) per l'attribuzione dei seggi alle liste del gruppo di liste di minoranza.

  2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
  26. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.
  3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.
  4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
  5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

  27. All'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, la parola: «circoscrizioni» è sostituita dalle seguenti: «collegi plurinominali» e la parola: «circoscrizione» è sostituita dalle seguenti: «collegio plurinominale».
  28. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1.
Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze»;
   b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  «3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol si procede ad elezioni suppletive.
  3-bis. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol con metodo proporzionale, il seggio è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista».

  29. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».
  30. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente:
  «1-bis) i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Dei voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista o quando tale lista è collegata al candidato proclamato eletto»;
   b) al primo comma, dopo il numero 2) è inserito il seguente:
  «2-bis) le liste di cui all'articolo 14 presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo»;
   c) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:
  «4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dall'articolo 93-ter, comma 1»;
   d) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:
  «L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista prescelta. Il voto espresso in favore della lista o di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questi è collegato quando il candidato è collegato ad una sola lista. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questi è collegato».

  31. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «Ufficio centrale elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale circoscrizionale»;
   b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
  «L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
   a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
   b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e, correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
   c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista o dalle liste cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione della lista o delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti validi nel collegio nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale»;

   c) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3)».

  32. Nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo l'articolo 93 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 93-bis. – 1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 93-quater, commi 4, 5, 6 e 7. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio centrale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista ovvero quando tale lista è collegata in un collegio uninominale ad un candidato proclamato eletto.
  2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol non assegnati nei collegi uninominali.
  3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a una o più liste di cui all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 7 del presente articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nella scheda elettorale il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 14 dalla lista cui egli è collegato. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli è collegato. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali, le stesse dichiarano congiuntamente i contrassegni che nella scheda elettorale accompagnano il nome ed il cognome del candidato. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla. È nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale.
  4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui all'articolo 93-ter, comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
  5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
  6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi né in altra circoscrizione.
  7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonché il contrassegno ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà.
  8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.
  Art. 93-ter.1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato a queste collegato.
  2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad una sola lista circoscrizionale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste circoscrizionali è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questi è collegato.
  3. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.
  Art. 93-quater. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
   a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
   b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
   c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle modalità di cui all'articolo 93-ter, comma 2, nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi dell'articolo 93-bis;
   d) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il candidato è collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-ter, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate;

  2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3). In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
  3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna lista cui sono collegati, il numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti ai sensi del comma 2.
  4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale è fatta dall'Ufficio centrale circoscrizionale in conformità con le determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio.
  5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio centrale circoscrizionale determina per ciascuna delle liste ammesse la cifra elettorale con la quale essa concorre all'assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto ai sensi del comma 2 un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità, e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.
  6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), l'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle liste di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3). A tale fine, per ciascuna di tali liste, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre ... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.
  7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2, ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 2, alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle altre liste ammesse. Procede quindi a ripartire con le modalità di cui al comma 6 i seggi assegnati alle altre liste ammesse. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono. I seggi assegnati alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla medesima lista a livello nazionale».

  33. La tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituita dalla tabella A di cui all'Allegato 1 alla presente legge.
  34. Le tabelle A-bis e A-ter, allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono sostituite dalle tabelle A-bis e A-ter di cui all'Allegato 2 alla presente legge.
  35. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1o luglio 2016.
  36. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1o gennaio 2014.
  37. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis.1. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.
  2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1.
  3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalità previste dalla presente legge.
  4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di cui all'articolo 1, comma 2.
  5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis.
  6.
Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, gli uffici consolari consentono l'esercizio del voto agli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con modalità definite d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno»;
   b) all'articolo 12:
    1) al comma 3, le parole: «che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge»;
    2) al comma 5, le parole: «all'elettore che si presenti personalmente,» sono soppresse;
    3) al comma 7, le parole: «alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge»;
   c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge»;
   d) all'articolo 14, comma 2, le parole: «dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7»;
   e) l'articolo 19 è abrogato;
   f) all'articolo 20:
    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4-bis, non è ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge»;
    2) al comma 2, le parole da: «in cui non vi sono» fino a: «all'articolo 19, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-bis».

  38. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, lettera g), e l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

Allegato 1
(articolo 2, comma 33)

« Tabella A
(articolo 1, comma 2)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizione Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
 1) Piemonte Torino
 2) Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Aosta
 3) Lombardia Milano
 4) Trentino-Alto Adige/Südtirol Trento
 5) Veneto Venezia
 6) Friuli Venezia Giulia Trieste
 7) Liguria Genova
 8) Emilia-Romagna Bologna
 9) Toscana Firenze
10) Umbria Perugia
11) Marche Ancona
12) Lazio Roma
13) Abruzzo L'Aquila
14) Molise Campobasso
15) Campania Napoli
16) Puglia Bari
17) Basilicata Potenza
18) Calabria Catanzaro
19) Sicilia Palermo
20) Sardegna Cagliari».

Allegato 2
(articolo 2, comma 34)

«Tabella A-bis
(articolo 31, comma 1)

Immagine prelevata dal resoconto

Tabella A-ter
(articolo 31, comma 1)

Immagine prelevata dal resoconto

».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

  Al comma 3, capoverso Art. 3, comma 3, sostituire le parole: non superiore a nove con le seguenti: non superiore a dodici.
2. 36. La Russa.

  Al comma 4, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: della medesima preferenza con le seguenti: di entrambe le preferenze.
2. 200. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo comma è sostituito dal seguente:
  «I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste o coalizioni di liste di candidati nei collegi plurinominali, devono aver registrato il contrassegno presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del contrassegno che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale. All'atto del deposito del contrassegno deve inoltre essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo. I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra. I contrassegni di cui al presente comma, presentati presso il Ministero dell'interno, sono ritenuti validi per un periodo di dieci anni».
2. 4. Matteo Bragantini, Caon, Prataviera.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo comma è sostituito dal seguente:
  «I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste o coalizioni di liste di candidati nei collegi plurinominali, devono aver registrato il contrassegno presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del contrassegno che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale. All'atto del deposito del contrassegno deve inoltre essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato. I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo. I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra».
2. 5. Matteo Bragantini, Caon, Prataviera.

  Al comma 7, sopprimere la lettera b).
*2. 3. Matteo Bragantini, Caon, Prataviera.

  Al comma 7, sopprimere la lettera b).
*2. 21. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Al comma 7, lettera b), sopprimere le parole da: di cui all'articolo fino a: n. 13.
2. 22. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Al comma 8, capoverso Art. 14-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata fino alla fine del comma.
2. 29. D'Attorre.

  Al comma 8, capoverso Art. 14-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica.
2. 31. Scotto, Costantino, Quaranta, Zaratti, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Al comma 10, sopprimere la lettera b).
2. 32. Quaranta, Costantino, Scotto, Zaratti, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Sostituire il comma 21 con il seguente:

  1. L'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 59. – 1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.
  2. L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
  3. Sono nulli i voti di preferenza nei quali il candidato o i candidati non siano designati con la chiarezza necessaria a distinguerli da ogni altro candidato della stessa lista».

  2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo l'articolo 59 è aggiunto il seguente:
  «Art. 59-bis. – 1. L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome del candidato o dei candidati preferiti, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
  2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
  3. Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
  4. Le preferenze per candidati compresi in liste di altre circoscrizioni sono inefficaci.
  5. Sono altresì inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
  6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o due preferenze per candidati compresi in una lista, si intende che abbia votato la medesima lista alla quale appartiene il preferito.
  7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o due preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati».

  3. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo l'articolo 61 è aggiunto il seguente:
  «Art. 61-bis. – 1. L'indicazione di una o due preferenze può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero con il quale sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono valide purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.
  2. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso una o due preferenze mediante numero nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo».

  4. L'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
  «Art. 68. – 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati ai quali è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
  2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
  3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
  4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
  5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.
  6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voto di preferenza, delle schede non contenenti alcun voto di preferenza, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
  7. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

  5. All'articolo 71, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente:
  «2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2)».

  6. All'articolo 76, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il numero 2) è sostituito dal seguente:
   «2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e preferenze. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui al presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni».
2. 7. Matteo Bragantini, Caon, Prataviera.

  Al comma 21, capoverso Art. 59-bis, comma 4, dopo le parole: di uno o più candidati aggiungere le seguenti: di altra lista.
2. 37. La Russa.

  Al comma 21, capoverso Art. 59-bis, comma 4, sostituire le parole: il voto è nullo con le seguenti: il voto di preferenza è nullo ma rimane valido il voto alla lista.
2. 38. La Russa.

  Al comma 25, capoverso Art. 83, comma 1, numero 8), sostituire le parole: dei decimali crescenti con le seguenti: dei decimali decrescenti.
2. 203. Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, Cozzolino.

  Al comma 25, capoverso Art. 83-bis, comma 1, numero 4), sostituire le parole: seggio eccedentario con la minore parte decimale con le seguenti: seggio eccedentario con la maggiore parte decimale.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: ottenuto con la minore parte decimale con le seguenti: ottenuto con la maggiore parte decimale.
2. 204. Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, Cozzolino.

  Al comma 25, capoverso Art. 83-bis, comma 1, numero 4), sostituire le parole: tra queste ha la maggiore parte decimale con le seguenti: tra queste ha la minore parte decimale;

  Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: in cui essa ha la maggiore parte decimale con le seguenti: in cui essa ha la minore parte decimale.
2. 206. Dieni, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio.

  Al comma 30, lettera a), numero 1-bis), sostituire le parole: o quando tale lista è collegata al candidato proclamato eletto con le seguenti:. Esso è altresì computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando essa è collegata al candidato proclamato eletto nel collegio uninominale, ad eccezione di quando quest'ultimo è contraddistinto da un contrassegno diverso da quello della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale o comunque non è ad essa collegato, nel qual caso il seggio attribuito nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è invece computato tra il numero dei seggi da ripartire tra le altre liste a norma dell'articolo 83, comma 3.

  Conseguentemente, al comma 32:
   capoverso Art. 93-bis, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: ovvero quando tale lista è collegata in un collegio uninominale ad un candidato proclamato eletto con le seguenti:. Essi sono altresì computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando essa è collegata al candidato proclamato eletto nel collegio uninominale, ad eccezione di quando quest'ultimo è contraddistinto da un contrassegno diverso da quello della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale o comunque non è ad essa collegato, nel qual caso i seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono invece computati tra il numero dei seggi da ripartire tra le altre liste a norma dell'articolo 83, comma 3.;
   capoverso Art. 93-quater, comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I seggi attribuiti in ragione proporzionale nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla medesima lista a livello nazionale, gli altri seggi attribuiti in ragione proporzionale sono invece computati tra il numero dei seggi da ripartire tra le altre liste a norma dell'articolo 83, comma 3.
2. 209. Toninelli, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Cozzolino.

  Al comma 30, lettera a), numero 1-bis), sostituire le parole: o quando tale lista è collegata al candidato proclamato eletto con le seguenti:. Esso è altresì computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando essa è collegata al candidato proclamato eletto nel collegio uninominale, ad eccezione di quando quest'ultimo è contraddistinto da un contrassegno diverso da quello della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale o comunque non è ad essa collegato, nel qual caso il seggio attribuito nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è invece computato tra il numero dei seggi da ripartire tra le altre liste a norma dell'articolo 83, comma 3.
2. 210. D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Cozzolino, Toninelli, Cecconi, Dadone.

  Al comma 30, lettera a), numero 1-bis), aggiungere, in fine, le parole:; esso è invece computato tra il numero dei seggi da ripartire tra le altre liste a norma dell'articolo 83, comma 3, quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto da un contrassegno diverso da quello della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale o comunque non è ad essa collegato.

  Conseguentemente, al comma 32:
   capoverso Art. 93-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole:; essi sono invece computati tra il numero dei seggi da ripartire tra le altre liste a norma dell'articolo 83, comma 3, quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto da un contrassegno diverso da quello della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale o comunque non è ad essa collegato.;
   capoverso Art. 93-quater, comma 7, aggiungere, in fine, le parole:; gli altri seggi sono invece computati tra il numero dei seggi da ripartire tra le altre liste a norma dell'articolo 83, comma 3.
2. 211. Toninelli, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti.

  Al comma 30, lettera a), numero 1-bis), aggiungere, in fine, le parole:; esso è invece computato tra il numero dei seggi da ripartire tra le altre liste a norma dell'articolo 83, comma 3, quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto da un contrassegno diverso da quello della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale o comunque non è ad essa collegato.
2. 212. Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Cozzolino, Toninelli, Cecconi.

  Al comma 30, lettera d), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: o di una delle liste.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole:
quando il candidato è collegato ad una sola lista;
   al comma 31, lettera b), capoverso, lettera c), sopprimere le parole: o dalle liste e le parole: o delle liste;
   al comma 32, capoverso Art. 93-bis, comma 3:
    primo periodo, sostituire le parole: una o più liste di cui all'articolo 1, comma 2, presentate con le seguenti: una lista di cui all'articolo 1, comma 2, presentata;
    secondo periodo, sopprimere le parole:, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste;
    sopprimere il quarto periodo;
    quinto periodo, sostituire le parole: o i contrassegni che accompagnano con le seguenti: che accompagna;
    sopprimere il sesto periodo;
    comma 4:
     primo periodo,
      sopprimere le parole:
o i contrassegni;
      sostituire le parole: o le liste alle quali con le seguenti: alla quale;
     secondo periodo, sostituire le parole: o di più liste presentate con la seguente: presentata;
   capoverso Art. 93-ter:
    comma 1, sopprimere il terzo periodo;
    comma 2:
     secondo periodo, sopprimere le parole:
ovvero di una delle liste;
     terzo periodo, sopprimere le parole da:, quando il candidato è collegato fino alla fine del comma;
   capoverso Art. 93-
quater:
    comma 1, lettera d), sopprimere le parole: ovvero dalle liste;
    comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 208. Fraccaro, Toninelli, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti.

  Al comma 30, lettera d), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: o di una delle liste.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole:
quando il candidato è collegato ad una sola lista;
   al comma 31, lettera b), capoverso, lettera c), sopprimere le parole: o dalle liste e le parole: o delle liste;
   al comma 32, capoverso Art. 93-bis, comma 3:
    primo periodo, sostituire le parole:
una o più liste di cui all'articolo 1, comma 2, presentate con le seguenti: una lista di cui all'articolo 1, comma 2, presentata;
    sopprimere il quarto periodo.
2. 18. Biancofiore.

  Al comma 31, lettera b), capoverso, lettera c), sostituire le parole da: o dalle liste fino alla fine della lettera, con le seguenti:, singola o coalizzata, cui il candidato è collegato ovvero dai voti validi ad esso attribuiti. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o coalizione di liste. L'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti validi nel collegio. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale. Si applicano le disposizioni degli articoli 93-ter e 93-quater in quanto compatibili.

  Conseguentemente, al comma 32:
   sostituire il capoverso Art. 93-
bis con il seguente:
  «Art. 93-bis. – 1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui agli articoli del presente titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti per due terzi a candidati presenti nella lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale o, altrimenti, presenti nella lista della coalizione circoscrizionale di liste collegate, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis, alla coalizione di liste o alla lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale, o ancora, alla coalizione di liste o singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio. I seggi restanti sono ripartiti con metodo proporzionale fra le altre coalizioni di liste o singole liste della circoscrizione. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio centrale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista ovvero coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.
  2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali.
  3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 7 del presente articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali, le stesse dichiarano congiuntamente quali sono il contrassegno ovvero i contrassegni, tra quelli presentati ai sensi dell'articolo 14, che contraddistinguono il candidato nel collegio uninominale e la lista ovvero le liste circoscrizionali a quello collegate. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla. È nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale.
  4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui all'articolo 93-ter, comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. È nulla la candidatura di un candidato contraddistinto da contrassegni di liste collegate a coalizioni differenti ai sensi dell'articolo 14-bis. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
  5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
  6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi né in altra circoscrizione.
  7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonché il contrassegno ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 5), nonché ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-bis. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà.
  8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.»;
   capoverso Art. 93-quater:
    comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
     e)
determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-bis.;
    sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Il presidente dell'Ufficio centrale elettorale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
  3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna coalizione di liste o singola lista cui sono collegati, il numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti ai sensi del comma 2.;
    sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:
  «6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale elettorale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle coalizioni di liste e alle singole liste. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste e singola lista, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre ... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla coalizione di liste ovvero alla singola lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una coalizione di liste o singola lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. Con le medesime modalità ripartisce fra le liste ammesse di ciascuna coalizione i seggi eventualmente attribuiti ad una coalizione di liste. L'Ufficio centrale elettorale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.
  7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 8), ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio centrale elettorale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 2, alla coalizione di liste o singola lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle altre coalizioni di liste e liste ammesse. Procede quindi a ripartire i seggi assegnati con le modalità di cui al comma 6.
2. 220. Biancofiore.

  Al comma 31, lettera b), capoverso, lettera c), sopprimere le parole: nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.
*2. 19. Dadone, Toninelli, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Dieni, Nuti.

  Al comma 31, lettera b), capoverso, lettera c), sopprimere le parole: nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo.
*2. 213. Biancofiore.

  Al comma 32, capoverso Art. 93-bis, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: ovvero quando tale lista è collegata in un collegio uninominale ad un candidato proclamato eletto con le seguenti:. Essi sono altresì computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando essa è collegata al candidato proclamato eletto nel collegio uninominale, ad eccezione di quando quest'ultimo è contraddistinto da un contrassegno diverso da quello della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale o comunque non è ad essa collegato, nel qual caso i seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono invece computati tra il numero dei seggi da ripartire tra le altre liste a norma dell'articolo 83, comma 3.
2. 214. Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Cozzolino, Toninelli.

  Al comma 32, capoverso Art. 93-bis, comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:; essi sono invece computati tra il numero dei seggi da ripartire tra le altre liste a norma dell'articolo 83, comma 3, quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto da un contrassegno diverso da quello della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale o comunque non è ad essa collegato.
2. 215. D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Cozzolino, Toninelli, Cecconi, Dadone.

  Al comma 32, capoverso Art. 93-quater, comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I seggi attribuiti in ragione proporzionale nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla medesima lista a livello nazionale, gli altri seggi attribuiti in ragione proporzionale sono invece computati tra il numero dei seggi da ripartire tra le altre liste a norma dell'articolo 83, comma 3.
2. 216. Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

  Al comma 32, capoverso Art. 93-quater, comma 7, aggiungere, in fine, le parole:; gli altri seggi sono invece computati tra il numero dei seggi da ripartire tra le altre liste a norma dell'articolo 83, comma 3.
2. 217. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Al comma 36, premettere le parole: Fatto salvo il disposto del comma 35,
2. 24. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Sostituire i commi 37 e 38 con i seguenti:

  37. Dopo l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 53-bis.

  1. I cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero, votano dall'estero, per l'elezione della Camera dei deputati, previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
  2. Ai fini della presente legge sono cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero gli elettori che si trovano all'estero per un periodo compreso tra uno e dodici mesi nonché i loro familiari conviventi.
  3. L'opzione di cui al comma 1 viene esercitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica al comune della sezione elettorale in cui gli elettori sono iscritti, a partire dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.
  4. Alla domanda sono allegati, oltre ad un valido documento d'identità, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente.
  5. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica, al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui al comma 1. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo o, viceversa, comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.
  6. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente ad ogni votazione, del registro elettorale degli aventi diritto domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il ventiseiesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia.
  7. Il Ministero dell'interno trasmette per via telematica, al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
  8. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta affrancata indirizzata al seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati.

Art. 53-ter.

  1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.
  2. Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui all'articolo 53-bis. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare viene individuato il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge nel funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, immediatamente successivo in grado al capo della rappresentanza stessa.
  3. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento ed un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
  4. Gli elettori si presentano nella sede diplomatica o consolare muniti di documento di riconoscimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari, prima di consegnare il plico all'elettore, ne verificano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e quindi se il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 6 dell'articolo 53-bis; in tali ipotesi appongono apposito visto sul tagliando del certificato elettorale.
  5. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare che la inserisce nell'apposita urna sigillata.
  6. I responsabili degli uffici consolari inviano all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia, con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica, le buste consegnate ai sensi del comma 5.
  7. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 6, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 53-bis ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'elettore sul territorio nazionale, che hanno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti ai sensi della presente legge».

  38. Per l'elezione del Senato della Repubblica si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 53-bis e 53-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come introdotti dal comma 37.
2. 28. Di Battista, Nesci, Nuti, Dadone, Cozzolino, Toninelli, Dieni, Fraccaro, Grillo, D'Ambrosio, Lombardi.

A.C. 3-bis-B – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 100 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale;
   b) i collegi plurinominali sono costituiti in ciascuna circoscrizione in numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi ad essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione. La popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
   c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   d) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma all'estensione territoriale di una provincia, come delimitata alla data di entrata in vigore della presente legge, o è determinato per accorpamento di province diverse, purché contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni compresi in altra provincia;
   e) qualora non sia altrimenti possibile rispettare il criterio della continuità territoriale di cui alla lettera c), il territorio del collegio può essere determinato anche in deroga al principio dell'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, e, in subordine, al criterio direttivo di cui alla lettera d) riferito all'estensione territoriale della provincia;
   f) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono determinati, in base ai princìpi e criteri direttivi enunciati all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, otto collegi uninominali assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   g) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi.
  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro venticinque giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.
  4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non sia espresso entro i termini assegnati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali).

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: venticinque con la seguente: novanta.
4. 201. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: quattro mesi.
4. 2. Quaranta, Costantino, Scotto, Zaratti, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 50 per cento.
4. 200. Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Fraccaro, Toninelli, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 25 per cento, in eccesso o in difetto.
4. 202. Palese.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: in modo da favorire fino alla fine della lettera con le seguenti: tenendo conto della presenza delle minoranze linguistiche.
4. 203. Palese.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: della minoranza linguistica slovena fino alla fine della lettera, con le seguenti: di tutte le minoranze linguistiche riconosciute.
4. 3. Kronbichler, Scotto, Costantino, Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.