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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 15 maggio 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 15 maggio 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonavitacola, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Causin, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garavini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Marotta, Martella, Antonio Martino, Merlo, Meta, Migliore, Morassut, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Tabacci, Turco, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Venittelli, Vignali, Vito, Zampa, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonavitacola, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Marotta, Martella, Antonio Martino, Merlo, Meta, Migliore, Morassut, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Tabacci, Turco, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Venittelli, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 14 maggio 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   SEGONI ed altri: «Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di competenza delle università e degli enti di ricerca, nonché delega al Governo per l'emanazione di disposizioni volte a incentivare l'accesso di docenti e ricercatori provenienti da Stati esteri non appartenenti all'Unione europea» (3117);
   GREGORI ed altri: «Modifica all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di monitoraggio dei procedimenti definiti con sentenza in materia di licenziamenti, con particolare riferimento ai licenziamenti collettivi» (3118).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

  In data 14 maggio 2015 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 1328. – «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura» (approvato dal Senato) (3119).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  GADDA ed altri: «Istituzione della Giornata in ricordo di Sergio De Simone e dei bambini di Bullenhuser Damm» (3020) Parere delle Commissioni V e VII.

   II Commissione (Giustizia):
  VERINI ed altri: «Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni» (2962) Parere delle Commissioni I, V e XI.

   XI Commissione (Lavoro):
  CASTIELLO ed altri: «Disposizioni in favore dei componenti degli equipaggi marittimi e degli altri lavoratori che sono stati o sono esposti all'amianto, nonché dei loro familiari» (2943) Parere delle Commissioni I, IV, V, IX, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):
  COVA ed altri: «Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti» (2963) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 15 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 (COM(2015) 180 final).

  Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 12 e 14 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la comunicazione del 12 maggio 2015, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015) 192 final);
   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Potenziare le capacità per promuovere sicurezza e sviluppo – Consentire ai partner di prevenire e gestire le crisi (JOIN(2015) 17).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 13 aprile 2015, le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Cause riunite C-93/13P e C-123/13P: Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 5 marzo 2015. Commissione europea contro Versalis Spa e Eni Spa e Versalis Spa e Eni Spa contro Commissione europea. Impugnazioni ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato della gomma cloroprene – Successione di enti di produzione – Imputabilità del comportamento illecito – Ammende – Recidiva – Competenza estesa al merito (Doc. LXXXIX, n. 88) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Causa C-534/13: Sentenza della Corte (Terza sezione) del 4 marzo 2015. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e altri contro Fipa Group Srl e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Consiglio di Stato – Italia. Rinvio pregiudiziale – Articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale – Normativa nazionale che non prevede la possibilità per l'amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, l'esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione e che prevede soltanto l'obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall'amministrazione – Compatibilità con i principi del «chi inquina paga», di precauzione, dell'azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente (Doc. LXXXIX, n. 89) – alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 7 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Montegrino Valtravaglia (Varese), Orta di Atella (Caserta), Proceno (Viterbo) e Torremaggiore (Foggia).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal difensore civico della regione Veneto.

  Il difensore civico della regione Veneto, con lettera in data 4 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico nell'anno 2014 e nel primo trimestre 2015 (Doc. CXXVIII, n. 36).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI (A.C. 2994-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CAPARINI ED ALTRI; ANTIMO CESARO ED ALTRI; CIMBRO ED ALTRI; VEZZALI ED ALTRI; CARFAGNA; COCCIA ED ALTRI; ASCANI ED ALTRI; CENTEMERO; PAGLIA ED ALTRI; IORI ED ALTRI; DI BENEDETTO ED ALTRI; CHIMIENTI ED ALTRI (A.C. 416-1595-1835-2043-2045-2067-2291-2524-2630-2860-2875-2975)

A.C. 2994-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Gelmini 1.13, Centemero 1.14 e 4.41.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 (articoli da 1 a 7).

A.C. 2994-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: collegiali e la con le seguenti: collegiali e la loro organizzazione è orientata alla.

  Conseguentemente, al comma 3 del medesimo articolo 1, sostituire le parole: sono assicurati con le seguenti: sono perseguiti.

  Conseguentemente all'articolo 1 aggiungere, in fine, il seguente comma: 3-bis. Alle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 26, comma 1, e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.

  all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: Tutti;

  all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: istituzioni scolastiche inserire le seguenti:, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

  all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: possono sottoscrivere aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

  all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: possono prevedere aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

  all'articolo 2, comma 10, capoverso Art. 3, comma 3, dopo le parole: del personale amministrativo, tecnico e ausiliario inserire le seguenti: nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119;

  all'articolo 2, dopo il comma 10 inserire il seguente: 10-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 10 del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui all'articolo 26, comma 1, della presente legge;

  all'articolo 2, comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013;

  all'articolo 2, comma 18, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

  all'articolo 3, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione delle disposizioni del precedente periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  all'articolo 4, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: All'attuazione delle disposizioni ai commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  all'articolo 4, comma 9, sostituire le parole: i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 con le seguenti: i commi 3, 4, 5, 6 e 7.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  9-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: sono emanate aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

  all'articolo 7, comma 4, sostituire la parola: individuano con le seguenti: possono individuare.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  all'articolo 8, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata,;

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: si tiene conto aggiungere le seguenti: , senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata,;

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: il riparto considera altresì aggiungere le seguenti: , senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata,;

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili,;

  all'articolo 8, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  all'articolo 8, comma 7, dopo la parola: promuovono aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

  all'articolo 8, comma 14, sopprimere le seguenti parole: e, ai sensi delle disposizioni vigenti, è separato e distinto dall'organico regionale complessivo;

  all'articolo 9, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  
Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,;

  all'articolo 9, comma 9, aggiungere infine il seguente periodo:
  Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997;

  all'articolo 9, comma 16, sostituire le parole da: possono essere attribuiti incarichi temporanei fino alla fine del comma con le seguenti: per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018 in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno;

  all'articolo 10, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  In relazione ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa che rimangono vacanti all'esito del Piano straordinario di assunzioni non possono essere stipulati contratti di supplenza breve e saltuaria;

  all'articolo 12, comma 1, primo periodo, dopo le parole: è istituita inserire le seguenti: , nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 3,;

  all'articolo 13, comma 4, capoverso articolo 11, comma 1, dopo le parole: è istituito aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

  all'articolo 17, comma 1, lettera c), capoverso 4-quaterdecies.1. sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: da emanare entro il 30 novembre 2016;

  all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: rivolto ai professionisti con le seguenti: rivolto ai soggetti interessati ivi inclusi i professionisti.

  Conseguentemente, sostituire le parole: i beneficiari sulla base delle risorse con le seguenti: i progetti che beneficiano dei finanziamenti sulla base delle risorse di cui al comma 2,;

  all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: sono attribuiti aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

  all'articolo 21, comma 7, primo periodo, dopo le parole: entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, al medesimo comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma;

  all'articolo 21, sostituire il comma 16 con il seguente: 16. All'articolo 10, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni per l'anno 2015 e 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016»;

  all'articolo 26, comma 3, sostituire le parole: commi 3 e 5, 13, con le seguenti: commi 3 e 5, 13, comma 1;

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.34, 2.66, 2.75, 2.82, 2.128, 2.166, 2.195, 2.215, 3.26, 4.33, 4.39, 6.5 e 7.7 e sugli articoli aggiuntivi 2.04, 6.01 e 7.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo 1 – prima parte, riferite agli articoli da 1 a 7.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 6.400;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 9.16, 9.44, 9.45, 9.46, 9.117, 9.127, 9.129, 9.130, 9.131, 9.132, 9.147, 9.148, 9.149, 9.202, 9.204, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 – seconda parte, riferite agli articoli da 8 a 9 e sull'emendamento 3.400.

A.C. 2994-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
FINALITÀ

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

  1. Al fine di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, di contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, di affermare il ruolo della scuola nella società della conoscenza, di costruire curricoli coerenti con i nuovi stili di apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale degli ordini di scuola, di realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, di garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo per gli studenti e l'educazione permanente per tutti i cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.
  2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, l'introduzione di tecnologie innovative e il coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
  3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono assicurati mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso:
   a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;
   b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
   c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Oggetto e finalità).

  Sopprimerlo.
1. 1. (ex 1. 12.) Vacca, Simone Valente.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Piano straordinario di assunzioni).

  1. Per gli anni scolastici 2015-2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, la cui effettiva consistenza numerica è determinata dal fabbisogno reale delle singole scuole, definito dai posti in organico di diritto e di fatto suddivisi per le singole classi di concorso e comunicato dalle singole istituzioni scolastiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 giugno 2015.
  2. Il piano quinquennale di cui al comma 1 è funzionale all'attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e viene realizzato a seguito dell'adozione delle seguenti misure:
   a) con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria su base regionale per ciascuna classe di concorso o grado, in sostituzione delle graduatorie ad esaurimento istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, valida per le immissioni in ruolo e in cui confluiscano tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, potrà optare per una sola regione in cui richiedere l'immissione in ruolo.
  La graduatoria ad esaurimento su base regionale è valida per l'immissione in ruolo in tutte le province della Regione in cui le classi di concorso risultino esaurite.
  Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, può indicare una sola preferenza in merito alla provincia in cui richiede l'immissione in ruolo. Il rifiuto da parte del docente dell'immissione in ruolo in una provincia diversa da quella selezionata all'atto dell'iscrizione non comporta la perdita del diritto di permanenza nella suddetta graduatoria.
  Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 agosto 2019 sono iscritti a pieno titolo nella graduatoria regionale;
   b) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria provinciale dei docenti abilitati esclusi dalle graduatorie ad esaurimento regionali di cui alla lettera a) e in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o che lo consegnano entro il 31 agosto 2019, aggiornata con cadenza triennale, in cui confluiscono tutti i docenti abilitati. Tale graduatoria è valida ai fini del reclutamento, in subordine all'assorbimento della graduatoria ad esaurimento su base regionale di cui alla lettera a) del presente comma;
   c) l'iscrizione nella graduatoria regionale valida per le immissioni in ruolo di cui alla lettera a) del presente comma e l'iscrizione alla graduatoria provinciale dei docenti abilitati di cui alla lettera b) del presente comma, avviene a seguito di un censimento di tutti gli attuali iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e di tutti i docenti in possesso del titolo dell'abilitazione all'insegnamento.

  Il censimento è svolto mediante la compilazione di un questionario, in cui gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto indicano il numero di giorni di servizio prestato, l'eventuale contemporaneo svolgimento di un'altra professione e la classe di concorso in cui risultino abilitati. Il questionario contiene infine una richiesta circa la volontà del docente di accettare l'immissione in ruolo nella propria classe di concorso e l'indicazione della regione e della provincia in cui richiedere l'immissione in ruolo. Possono presentare formale richiesta di iscrizione nella graduatoria regionale e nella graduatoria provinciale dei docenti abilitati solo i docenti che forniscano risposta al questionario.
  All'esito del censimento il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, previa pubblicazione dei dati raccolti, attiva percorsi abilitanti nelle sole classi di concorso in cui il fabbisogno del sistema nazionale d'istruzione non possa essere soddisfatto dal personale iscritto nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli.

  3. Sono assunti a tempo indeterminato, conseguentemente all'approvazione delle misure di cui al comma 2:
   a) i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 dei 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
   b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui alla lettera a), comma 2, del presente articolo;
   c) i docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali dei docenti abilitati di cui alla lettera b), comma 2, del presente articolo.

  4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano quinquennale straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;
   b) gli iscritti nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo sono assunti, nell'ambito della regione relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e unicamente su classi di concorso per le quali possiedano l'abilitazione;
   c) i docenti iscritti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, sono assunti in subordine rispetto al personale docente di cui alla lettera b) del presente comma nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti e, qualora in possesso di abilitazione per classi di concorso in cui non vi sia disponibilità di personale docente di cui alla lettera b) del presente comma, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.

  5. Durante il quinquennio 2015-2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/15.
  6. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore agli 80 giorni nell'anno scolastico.
  Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.
  Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c), comma 3, del presente articolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale.

  Conseguentemente:
   sopprimere gli articoli da 2 a 25;

   all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-ter, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  3-ter. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.
  3-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  3-quinquies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  3-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  3-octies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
1. 2. (ex 1. 13.) Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo le parole: e territoriali aggiungere le seguenti: valorizzando le diversità in tutte le loro espressioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   dopo le parole:
dispersione scolastica aggiungere le seguenti: con particolare riferimento agli alunni ed alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento, promuovere l'alfabetizzazione degli alunni e delle alunne migranti, nonché realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto in favore delle loro famiglie;
   dopo le parole: società della conoscenza aggiungere le seguenti: quale strumento fondamentale per l'emancipazione culturale ed economica degli individui;
   dopo le parole: per tutti i cittadini aggiungere le seguenti: riequilibrando l'offerta scolastica e formativa, attraverso interventi diretti in via prioritaria ai cittadini che presentino bassi livelli di scolarità ed alle zone territoriali all'interno delle quali l'ubicazione dei servizi educativi e formativi contrasti con l'esercizio sostanziale del diritto all'istruzione e alla formazione.
1. 3. Pannarale, Scotto, Giancarlo Giordano, Nicchi, Duranti, Costantino.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo le parole: scuola aperta aggiungere le seguenti: al territorio.
1. 4. (ex 0. 1. 2000. 16.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 1, sopprimere la parola: attiva.
1. 5. (ex 0. 1. 2000. 17.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 1, dopo le parole: diritto allo studio aggiungere le seguenti: e la qualità del medesimo,.

  Conseguentemente, dopo le parole: per gli studenti aggiungere le seguenti: nonché l'efficienza e l'efficacia dell'offerta formativa per tutti i cittadini,.
1. 6. (ex 0. 1. 2000. 7.) Borghesi, Simonetti.

  Al comma 1, dopo le parole: pari opportunità aggiungere la seguente: anche.
1. 7. (ex 0. 1. 2000. 18.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 1, sopprimere le parole: anche in relazione alla dotazione finanziaria.
1. 8. (ex 0. 1. 2000. 9. e ex 1. 4.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate, ove compatibili a tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. A tal fine, sulla base dei principi di cui alla presente legge sono conclusi, ove necessario, appositi accordi presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ai fini dell'estensione delle presenti norme alle istituzioni che erogano i percorsi in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed è modificata la disciplina per il conseguimento e il mantenimento della parità scolastica. Le deleghe legislative di cui all'articolo 23 sono esercitate nel rispetto dei principi di cui al presente comma.
1. 9. (ex 1. 3.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'autonomia del sistema scolastico statale e, nel suo ambito, delle istituzioni scolastiche, nelle more di una piena realizzazione del governo democratico della scuola a tutti i livelli, si realizza con il rafforzamento della partecipazione decisionale degli organi collegiali.

  Conseguentemente al comma 3:
   dopo le parole: nel rispetto della libertà di insegnamento aggiungere le seguenti:, del pluralismo culturale e del principio della laicità dello Stato,;
   aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    d) il pieno coinvolgimento di regioni, province, Città metropolitane e comuni.
1. 10. (ex 0. 1. 2000. 3.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'autonomia del sistema scolastico statale e, nel suo ambito, delle istituzioni a tutti i livelli, si realizza con il rafforzamento della partecipazione decisionale degli organi collegiali.
1. 11. (ex 0. 1. 2000. 4.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le risorse per l'autonomia sono assegnate sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno di efficienza e di eventuali fondi perequativi individuati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
1. 12. (ex 1. 1010.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: e le istituzioni formative accreditate per i percorsi d'istruzione e formazione professionale (IeFP).

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: l'istituzione scolastica effettua, con le seguenti: l'istituzione scolastica nonché l'istituzione formativa effettuano.
1. 13. (ex 1. 2) Gelmini, Centemero.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: e le istituzioni formative accreditate per i percorsi d'istruzione e formazione professionale.
1. 14. Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere la seguente: statali.
1. 15. (ex 1. 9.) Vacca, Simone Valente.

  All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: collegiali e la con le seguenti: collegiali e la loro organizzazione è orientata alla.

  Conseguentemente, al comma 3 del medesimo articolo 1, sostituire le parole: sono assicurati con le seguenti: sono perseguiti.
  Conseguentemente all'articolo 1 aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Alle disposizioni del presente articolo si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui all'articolo 26, comma 1 e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.
1. 500.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico con le seguenti: qualità e pari opportunità, efficienza ed efficacia dell'offerta formativa per tutti i cittadini.
1. 16. (ex 1. 30.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la massima flessibilità, diversificazione, con le seguenti: la qualità dell'offerta formativa e pari opportunità per tutti i cittadini.
1. 17. (ex 1. 10.) Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la massima flessibilità, diversificazione, con le seguenti: l'autonomia.
1. 18. (ex 0. 1. 2000. 10.) Brescia, Simone Valente.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: flessibilità, diversificazione.
1. 19. (ex 1. 8. e ex 0. 1. 2000. 11) Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: territoriale aggiungere le seguenti: anche al fine di assicurare il benessere psico-fisico degli studenti.
*1. 21. (ex 1. 23.) Rubinato, Fioroni, Gigli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: territoriale aggiungere le seguenti:, anche al fine di assicurare il benessere psico-fisico degli studenti.
*1. 22 (ex 1. 1000). Gigli, Santerini, Lo Monte, Rubinato.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: triennale.
1. 23. (ex 1. 31.) Vezzali.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dell'offerta aggiungere la seguente: educativa e.
1. 24. (ex 1. 11.) Simone Valente.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dei saperi con le seguenti: delle conoscenze.
1. 25. Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e altresì con il pieno coinvolgimento di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni.
*1. 26. (ex 0. 1. 2000. 20. e ex 1. 1.) Centemero, Palmieri, Russo, Altieri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e altresì con il pieno coinvolgimento di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni.
*1. 27. (ex *1. 38.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. È istituita presso il MIUR la Rete Educativa Nazionale con articolazioni territoriali, presso ogni regione, denominate Nuclei per la didattica avanzata (NDA). L'assegnazione delle sedi per gli NDA, con le relative infrastrutture, sono individuare d'intesa con le amministrazioni e gli enti locali interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I nuclei hanno lo scopo di esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e promuovendo le esperienze migliori del tessuto scolastico nazionale.
1. 28. (ex 0. 1. 2000. 12.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: nel rispetto della libertà di insegnamento aggiungere le seguenti:, del pluralismo culturale e del principio della laicità dello Stato,.
1. 29. (ex 0. 1. 2000. 5.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: 8 marzo 1999, n. 275 aggiungere le seguenti: e dai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, 88 e 89 del 2010.
1. 30. (ex 0. 1. 2000. 22.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: di ciascuna disciplina con le seguenti: delle discipline garantendo comunque il rispetto del monte ore complessivo dell'indirizzo.
1. 31. (ex 0. 1. 2000. 23.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
1. 32. (ex 0. 1. 2000. 24.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui;
   b-bis) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e agli alunni stranieri;.
1. 33. (ex 0. 1. 2000. 25.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso la subordinazione dell'orario scolastico settimanale alle richieste delle famiglie.

  Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  3-ter. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 700 milioni a decorrere dal 2015.
  3-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  3-quinquies. Possono essere altresì escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. 34. (ex 0. 1. 2000. 8.) Marzana, Simone Valente.
(Inammissibile)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) il pieno coinvolgimento di regioni, province, Città metropolitane e comuni.
1. 35. (ex 0. 1. 2000. 6.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) le risorse per l'autonomia sono assegnate sulla base di indicatori di riferimento di costo e fabbisogno di efficienza e di eventuali fondi perequativi individuati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.
1. 36. (ex 0. 1. 2000. 26.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate, ove compatibili, a tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. A tal fine, sulla base dei principi di cui alla presente legge, ove necessario sono conclusi appositi accordi presso la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ai fini dell'estensione delle presenti norme alle istituzioni che erogano i percorsi in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ed è modificata la disciplina per il conseguimento e il mantenimento della parità scolastica. Le deleghe legislative di cui all'articolo 23 sono esercitate nel rispetto dei principi di cui al presente comma.
1. 37. (ex 0. 1. 2000. 27.) Centemero, Palmieri.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.
  5. In quanto articolazione del sistema nazionale di istruzione le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico.
1. 39. (ex *1. 35.) Gigli, Santerini, Lo Monte, Rubinato.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.
  5. In quanto articolazione del sistema nazionale di istruzione le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico.
1. 40. (ex *1. 40.) Rubinato, Fioroni, Gigli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. È istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la Rete Educativa Nazionale con articolazioni territoriali, presso ogni Regione, denominate Nuclei per la didattica avanzata (NDA). L'assegnazione delle sedi per gli NDA, con le relative infrastrutture, sono individuate d'intesa con le amministrazioni e gli enti locali interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I Nuclei hanno lo scopo di esercitare autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e promuovendo le esperienze migliori del tessuto scolastico nazionale.
1. 38. (ex 1. 7.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, alla trasparenza e qualità dei relativi servizi concorrono anche gli enti di formazione, accreditati dalle regioni quali istituzioni formative per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
1. 41. (ex 1. 39.) Centemero, Palmieri, Russo.

A.C. 2994-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
AUTONOMIA SCOLASTICA E VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Art. 2.
(Autonomia scolastica e offerta formativa).

  1. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni dell'intero sistema scolastico pubblico. È istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa di cui al presente articolo. Tutti i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
  2. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8.
  3. Le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
   a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
   b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
   c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nello spettacolo dal vivo, nell'arte e nella storia dell'arte, nella tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale in Italia e nella dimensione internazionale;
   d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
   e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
   f) alfabetizzazione alla storia dell'arte, all'arte, alla musica, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
   g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
   h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
   i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
   l) iniziative per la prevenzione e per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica, della discriminazione e del bullismo, anche informatico, per l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali anche attraverso l'attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati, nonché misure educative e didattiche di supporto, anche in collaborazione con i servizi socio-sanitari ed educativi territoriali e con le associazioni di settore;
   m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
   n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte ore rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
   o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
   p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
   q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
   r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali, il terzo settore e il volontariato, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
   s) definizione di un sistema di orientamento.

  4. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 3, le scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue della regione Friuli Venezia Giulia possono sottoscrivere apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
  5. Nell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, lettere g), m) e n), nonché al fine di rafforzare l'educazione a un'alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, che valorizzi le tradizioni agroalimentari locali, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, possono prevedere criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, e di prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità e della pesca sociale. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per l'oggetto di ciascun decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo del presente comma.
  6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche e, secondo quanto disciplinato al comma 2 dell'articolo 8, alla dotazione organica per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  7. L'ufficio scolastico regionale individua la dotazione organica complessiva dell'autonomia e la comunica alle singole istituzioni scolastiche per la realizzazione dei piani triennali dell'offerta formativa.
  8. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
  9. L'ufficio scolastico regionale verifica la proposta di piano di cui al comma 8, nonché eventuali revisioni annuali, presentata dai dirigenti scolastici, in termini di compatibilità economico-finanziaria e di risorse disponibili e trasmette al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti della verifica.
  10. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – (Piano triennale dell'offerta formativa). – 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
  2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
   a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;
   b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.
  3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
  4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio di circolo o d'istituto.
  5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».

  11. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei princìpi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
  12. Le istituzioni scolastiche assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, che sono pubblicati nel Portale di cui all'articolo 16, comma 1. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.
  13. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 9.
  14. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 8.
  15. Per l'anno scolastico 2015/2016, il dirigente scolastico individua i docenti da destinare all'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 9, a seguito dell'immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario, redatta sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto.
  16. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 12, comma 4.
  17. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 3, lettere e) e f), nonché al fine di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'equipollenza, rispetto alla laurea triennale, alla laurea magistrale e alla specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  18. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, promuovono attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.
  19. Per sostenere e favorire, nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione (NEET), favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  20. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  21. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 126 milioni annui dall'anno 2016 fino all'anno 2021.
  22. Il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.
  23. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in assenza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Autonomia scolastica e offerta formativa).

  Sopprimerlo.
2. 1. (ex 2. 53.) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle competenze.
2. 2. Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto della libertà d'insegnamento e delle relazioni sindacali.
2. 3. (ex 2. 333.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di realizzare le esigenze didattiche, organizzative e progettuali definite nel Piano triennale, è istituito l'organico funzionale di ciascuna istituzione scolastica.
2. 4. (ex 2. 332.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica.

  Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: di sostegno, aggiungere le seguenti: se in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno.
2. 5. Marzana, Simone Valente.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: reti di scuole.

  Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: reti di scuole.
2. 6. (ex 2. 57.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: come emergenti fino alla fine del periodo.
2. 7. (ex 2. 266.) Vezzali.

  All'articolo 2, comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: Tutti.
2. 500.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È riconosciuta al direttore dei servizi generali e amministrativi un'intensificazione di lavoro che va di pari passo al rafforzamento delle funzioni del dirigente scolastico di cui al comma 1.
2. 8. (ex 2. 1.) Ciracì, Altieri, Fucci, Marti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il consiglio d'istituto coadiuva e supporta il dirigente scolastico nelle attività di cui al comma 1.
2. 9. (ex 2. 8.) Altieri.

  Al comma 2, dopo le parole: le istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti:, con il coinvolgimento delle assemblee dei genitori e degli studenti, riunite in seduta comune, come agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
2. 10. (ex 2. 60.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 2, dopo le parole: proprie scelte aggiungere le seguenti:, nel rispetto dei limiti delle quote di flessibilità stabilite dalla legislazione vigente,.
2. 11. (ex 2. 61.) Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 2, dopo le parole: alle attività curriculari aggiungere le seguenti:, nel rispetto dei limiti delle quote di flessibilità stabilite dalla legislazione vigente,.
2. 12. (ex 2. 249.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8.
2. 13. (ex 2. 339.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e di posti destinati al personale ATA.
2. 14. (ex 2. 64.) Chimienti, Simone Valente.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'effettuazione delle scelte e l'individuazione dei fabbisogni di cui al comma 2 sono esperiti dalle istituzioni scolastiche attraverso la rilevazione ed il monitoraggio annuale dei bisogni effettivi. Il dirigente scolastico è responsabile della rilevazione, del monitoraggio ed è tenuto a presentare annualmente al consiglio di istituto apposita relazione sull'attività svolta in merito dall'istituzione scolastica. La predetta relazione è pubblicata sull'albo online dell'istituzione scolastica.

  Conseguentemente:
   al comma 3:
    sostituire la lettera
d) con la seguente:
   d) sviluppo delle competenze e delle conoscenze in materia di diritto ed economia, potenziamento di costituzione e cittadinanza, inclusi i principi e le azioni di cittadinanza attiva;
    dopo la lettera q) aggiungere la seguente:
   q-bis) potenziamento delle competenze e delle conoscenze della lingua, della cultura e della civiltà latina.
2. 15. (ex 2. 9.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  All'articolo 2, comma 3, alinea, dopo le parole: istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti:, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 501.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: delle attività progettuali aggiungere le seguenti: e nel rispetto degli organici ATA e nel riconoscimento di un'equa retribuzione.
2. 16. (ex 2. 2.) Ciracì, Altieri, Fucci, Marti.

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: delle attività progettuali aggiungere le seguenti: del potenziamento del tempo pieno e dell'introduzione della compresenza nella scuola primaria.
2. 17. (ex 2. 119.) Marzana, Chimienti, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Vacca, Di Benedetto, Luigi Gallo.

  Al comma 3, lettera a), alle parole: valorizzazione e potenziamento premettere le seguenti: valorizzazione e potenziamento della conoscenza della lingua e della civiltà latina e.
2. 18. (ex 2. 65.) Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: delle competenze linguistiche con le seguenti: delle varie competenze linguistiche scelte dagli studenti o dalle famiglie.
2. 19. (ex 2. 331.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, lettera a), dopo la parola: italiano aggiungere le seguenti: e al latino.
2. 20. (ex 2. 62.) Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: inglese e ad altre lingue dell'Unione europea con la seguente: straniera.
2. 21. (ex 2. 66.) Vacca.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: anche mediante fino a: learning.
2. 22. (ex 2. 269.) Mazziotti Di Celso, Molea, Capua, Vezzali, Antimo Cesaro.

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) potenziamento delle conoscenze storiche e filosofiche e lo sviluppo del pensiero critico;.
2. 23. (ex 2. 328.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, lettera c), dopo le parole: nella pratica e nella cultura musicali, aggiungere le seguenti: nella geografia.
2. 24. (ex 2. 67.) Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: nello spettacolo dal vivo fino alla fine della lettera con le seguenti: nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

  Conseguentemente:
   alla lettera e), sopprimere le parole da:
artistiche fino alla fine della lettera;
   sostituire la lettera f) con la seguente:
    f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.
2. 25. Ghizzoni, Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Carnevali, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera c), dopo le parole: nello spettacolo dal vivo, aggiungere le seguenti: in Italia e nella dimensione internazionale.
2. 26. Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 3, lettera c), dopo le parole: storia dell'arte, aggiungere le seguenti: nella lingua e nella cultura latina.
2. 27. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio; da una ulteriore ora di insegnamento di storia dell'arte (classe di concorso A061) laddove la materia sia già presente;.

  Conseguentemente,
  dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   3-bis. È autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni nell'anno 2015, di euro 14,4 milioni nell'anno 2016, di euro 25,2 milioni nell'anno 2017, di euro 36 milioni nell'anno 2018 e di euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c-bis) del comma 3, si provvede, quanto a euro 14,4 milioni nell'anno 2016, a euro 25,2 milioni nell'anno 2017, a euro 36 milioni nell'anno 2018 e a euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  all'articolo 9, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 12 milioni con le seguenti: 8,4 milioni.
2. 28. (ex 2. 301.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dall'allegato C1 al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, relativo al riordino degli istituti professionali, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo «Produzioni industriali ed artigianali», da un'ora di insegnamento di «storia dell'arte»;.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   3-bis. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 1,8 milioni nell'anno 2015, di euro 7,2 milioni nell'anno 2016, di euro 10,8 milioni a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c-bis del comma 3 si provvede, quanto a euro 7,2 milioni nell'anno 2016, a euro 10,8 milioni a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

   all'articolo 9, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 12 milioni con le seguenti: 10,2 milioni.
2. 29. (ex 2. 298.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dall'allegato B2 al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, relativo al riordino degli istituti tecnici, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo «Turismo», da un'ora di insegnamento della materia «arte e territorio».

  Conseguentemente:
   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 1,1 milioni nell'anno 2015, di euro 4,5 milioni nell'anno 2016, di euro 6,8 milioni a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c-bis del presente comma si provvede, quanto a euro 4,5 milioni nell'anno 2016, a euro 6,8 milioni a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   all'articolo 9, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 12 milioni con le seguenti: 10,9 milioni.
2. 30. (ex 2. 297.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) ripristino dell'insegnamento di storia dell'arte nella scuola secondaria di secondo grado;.
2. 31. (ex 2. 330.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, all'articolo 10:
   al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:
nell'organico dell'autonomia sino alla fine del comma con le seguenti: nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'a.s. 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015;
   al comma 2, lettera b), sostituire le parole: i vincitori presenti con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito e sopprimere le parole: nelle graduatorie;
   al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   «c) i soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3»;
   d) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito;
   e) al comma 4, lettera b) dopo le parole: del personale docente inserire le seguenti:, nonché gli abilitati all'insegnamento di cui alla lettera c) del comma 2,;
   sopprimere i commi 5, 6, 7;
   al comma 10 sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2018;
   al comma 11 sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2017/2018;
2. 221. (ex 8. 1035) Vacca, Simone Valente, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d)
sviluppo e potenziamento delle conoscenze e delle competenze in materia di diritto ed economia, anche attraverso i principi e le azioni di cittadinanza attiva;.
2. 218. Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d)
potenziamento delle competenze in materia di diritto ed economia anche relative alla cultura della legalità e delle regole detta vita civile; lo sviluppo della cittadinanza attiva attraverso l'adozione di comportamenti e lo svolgimento di attività improntati al rispetto dei diritti e dei doveri, all'assunzione di responsabilità, alla solidarietà verso i più deboli, alla cura dei beni comuni.
2. 32. (ex 2. 120.) Brescia, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

  Al comma 3, lettera d), dopo le parole: attiva e democratica aggiungere le seguenti:, anche a livello europeo e cosmopolitico,.
2. 33. Nicoletti, Narduolo.

  Al comma 3, lettera d), dopo le parole: tra le culture aggiungere le seguenti: nonché il rispetto delle identità ed autonomie locali.
2. 34. (ex 2. 232.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 3, lettera d), dopo le parole: tra le culture aggiungere le seguenti: l'educazione sentimentale finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di solidarietà e parità di genere.
2. 35. Costantino, Nicchi, Duranti, Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 3, lettera d), dopo le parole: dei diritti e dei doveri aggiungere le seguenti: con particolare attenzione allo studio della Costituzione italiana e della normativa comunitaria.
2. 36. (ex 2. 329.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 3, lettera d), dopo le parole: dei diritti e dei doveri aggiungere le seguenti: anche attraverso l'inserimento dell'ora di educazione civica in tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado.
2. 37. (ex 2. 1046.) D'Incà.

  Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
2. 38. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, con particolare attenzione allo studio della costituzione italiana, della normativa comunitaria all'interno del contesto geopolitico globale.
2. 39. (ex 2. 14.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da una ulteriore ora di insegnamento di «Diritto ed Economia» (classe di concorso A019) laddove la materia sia già presente in una sola ora.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

    3-bis. È autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni nell'anno 2015, di euro 14,4 milioni – nell'anno 2016, di euro 25,2 milioni nell'anno 2017, di euro 36 milioni nell'anno 2018 e di euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera d-bis) del comma 3 si provvede, quanto a euro 14,4 milioni nell'anno 2016, a euro 25,2 milioni nell'anno 2017, a euro 36 milioni nell'anno 2018 e ad euro 43,2 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   all'articolo 9, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 12 milioni con le seguenti: 8,4 milioni.
2. 40. (ex 2. 299.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) potenziamento dell'offerta formativa nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, attraverso l'introduzione:
    a) di un'ora di insegnamento di «geografia generale ed economica» in una delle due classi del primo biennio degli istituti professionali e degli istituti tecnici, laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia;
    b) di due ore settimanali di insegnamento autonomo della geografia nella prima classe e di due ore settimanali nella seconda classe nel primo biennio dei licei, ferma restando la previsione di tre ore di insegnamento autonomo della storia.
2. 41. (ex 2. 245.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) sviluppo delle competenze in materia di educazione alimentare con l'obiettivo di contribuire alla formazione negli alunni di comportamenti corretti dal punto di vista dell'alimentazione e di una cultura della qualità nelle scelte relative alla nutrizione.
2. 42. Dallai.

  Al comma 3, lettera e), dopo le parole: della legalità aggiungere le seguenti: e dell'identità di genere e del superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale.
2. 43. (ex 2. 69.) Chimienti.

  Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nonché di comportamenti socio-culturali volti ad eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e pratiche basati sull'idea dell'inferiorità della donna e a promuovere la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali.
2. 44. (ex 2. 304.) Costantino, Nicchi, Duranti, Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e a una consapevole educazione sessuale.
2. 45. (ex 2. 268.) Vargiu, Molea, Falcone, Vezzali.

  Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) promozione di misure educative volte all'eliminazione degli stereotipi di genere e produzione di cambiamenti nei modelli comportamentali al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla differenziazione delle persone in base al sesso di appartenenza e di sopprimere gli ostacoli che limitano di fatto la complementarità tra i sessi nella società;.
2. 46. Bruno Bossio, Stumpo.

  Al comma 3, lettera g), dopo la parola: alimentazione, aggiungere le seguenti: anche attraverso l'introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado di specifici corsi di educazione alimentare,.
2. 47. (ex 2. 71.) Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 3, lettera g), dopo la parola: sport aggiungere le seguenti: , anche attraverso percorsi mirati all'educazione a un'alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, che valorizzi le tradizioni agroalimentari locali,.
2. 48. (ex 2. 121.) Brescia, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

  Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) promozione di uno stile di vita sostenibile e che valorizzi lo sport, sviluppare percorsi disciplinari mirati alla educazione ad una alimentazione sana, corretta, sostenibile per l'ambiente, e che valorizzi le tradizioni agroalimentari locali.
2. 49. (ex 2. 307.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  All'articolo 2, comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
2. 400. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera i), aggiungere, in fine, le parole:, anche attraverso un incremento del monte-ore destinato a tali attività.
2. 50. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:
   l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo, potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e le associazioni di settore.
2. 51. Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Carnevali.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera l), sostituire le parole da: e per il contrasto fino alla fine della lettera con le seguenti: il contrasto e la sensibilizzazione dei fenomeni legati alla dispersione scolastica, al bullismo, alle discriminazioni per ragioni di genere, stato sociale, religione, razza, origine etnica e disabilità, a garanzia della più ampia inclusione scolastica.
2. 52. (ex 2. 17.) Centemero, Carfagna.

  Al comma 3, lettera l), dopo le parole: dispersione scolastica, aggiungere le seguenti: anche prevedendo l'innalzamento dell'obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età.
2. 53. (ex 0. 2. 2001. 9.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 3, lettera l), dopo le parole: dispersione scolastica, aggiungere le seguenti: attraverso interventi rivolti alle alunne ed agli alunni in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.
2. 54. (ex 0. 2. 2001. 7.) Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Duranti, Costantino.

  Al comma 3, lettera l), dopo le parole: della discriminazione aggiungere le seguenti:, della violenza di genere.
2. 55. (ex 0. 2. 2001. 4.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 3, lettera l), dopo le parole:, anche informatico, aggiungere le seguenti: per un'ampia diffusione di una cultura antinfortunistica e a tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, nonché.
2. 56. (ex 0. 2. 2001. 6.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 3, lettera l), sostituire le parole:, anche informatico con le seguenti:, con particolare riguardo al cyberbullismo attraverso la promozione di comportamenti solidali, che educhino alle differenze ed accrescano il senso critico verso quei canoni estetici predeterminati e discriminatori che gli adolescenti subiscono dal web.
2. 57. (ex 0. 2. 2001. 10.) Costantino, Duranti, Nicchi, Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 3, lettera l), dopo le parole: per l'inclusione aggiungere le seguenti: a garanzia dell'inclusione.

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, dopo le parole:
personalizzati aggiungere le seguenti: in un'ottica di didattica inclusiva;
   alla lettera r), sostituire le parole: di cittadinanza o di lingua non italiana con le seguenti: non italofoni;
   alla lettera r), sopprimere le parole da: con l'apporto fino alla fine della lettera.
2. 58. Altieri.

  Al comma 3, lettera l), dopo le parole: per l'inclusione scolastica, aggiungere le seguenti: anche con protocolli e strumenti per l'accoglienza e l'inserimento degli alunni, con particolare riferimento ai BES, valorizzando metodologie di apprendimento cooperativo e linguistico comunicativo integrato.
*2. 59. (ex 2. 342.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, lettera l), dopo le parole: per l'inclusione scolastica, aggiungere le seguenti: anche con protocolli e strumenti per l'accoglienza e l'inserimento degli alunni, con particolare riferimento ai BES, valorizzando metodologie di apprendimento cooperativo e linguistico comunicativo integrato.
* 2. 60. (ex 2. 1084.) Centemero, Palmieri, Alteri, Lainati.

  Al comma 3, lettera l), sostituire le parole: anche attraverso l'attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati con le seguenti: o diversamente abili anche attraverso l'attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati progettati anche in base all'eventuale diagnosi funzionale.
2. 61. (ex 0. 2. 2001. 11.) Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Duranti, Costantino.

  Al comma 3, lettera l), sopprimere le parole: l'attivazione di.
2. 62. (ex 0. 2. 2001. 5.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
  l-bis) sperimentazione nei primi due anni di scuola secondaria di secondo grado, di modalità di valutazione che limitino la non ammissione all'anno successivo, al solo caso in cui il Consiglio di classe si esprima all'unanimità in tal senso; conseguente possibilità di ammettere gli alunni alla frequenza dell'anno successivo, in deroga alla vigente normativa, anche in presenza di voti inferiori a 6 decimi in una o più materie.
2. 63. (ex 2. 287.) Santerini, Lo Monte.

  Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) promozione e tutela del benessere psicofisico degli alunni e degli studenti, con particolare riguardo all'espletamento presso gli istituti scolastici di tirocini formativi post laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239, da parte dei di laureati in psicologia.
2. 64. (ex 2. 1063.) Labriola.

  Al comma 3, lettera n), sopprimere le parole da: o per articolazioni di gruppi fino alla fine della lettera.
2. 65. Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 3, lettera n), dopo le parole: gruppi di classi aggiungere le parole: fino al raggiungimento, entro l'anno scolastico 2017-2018, di un numero massimo di 22 alunni per classe.
2. 66. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
(Inammissibile)

  Al comma 3, lettera n), sostituire le parole da: del tempo scolastico fino alla fine della lettera con le seguenti: del tempo pieno e l'introduzione del modello della compresenza nella scuola primaria.
2. 67. Marzana, Simone Valente.

  Al comma 3, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: attuabili con laboratori permanenti di apprendimento.
2. 68. Centemero, Palmieri.

  Al comma 3, sostituire la lettera o) con la seguente:
   o) incremento e valorizzazione dell'alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione anche attraverso l'istituzione di un portale informatico espressamente dedicato destinato a favorire l'incontro tra le scuole, gli studenti e le aziende interessate all'attivazione di tali percorsi;
2. 69. (ex 2. 1062.) Labriola.

  Al comma 3, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso un incremento delle ore di laboratorio negli istituti tecnici e professionali.
2. 70. (ex 2. 74.) Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 3, lettera p), sostituire le parole: individualizzati e con le seguenti: in reti di scuole con il.
2. 71. (ex 2. 75.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 3, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
  p-bis)
potenziamento dello studio della Costituzione italiana, della normativa comunitaria e delle conoscenze storiche e filosofiche e lo sviluppo del pensiero critico.
2. 72. (ex 2. 52.) Vacca.

  Al comma 3, sopprimere la lettera q).
2. 73. (ex 2. 51.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 3, lettera q), sopprimere le parole: alla premialità e.
2. 74. (ex 2. 325.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 3, sostituire la lettera r) con la seguente:
   r) realizzazione del diritto-dovere all'istruzione degli stranieri di cui all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, garantito per almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, attraverso l'istituzione, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, di classi per l'inserimento scolastico degli studenti stranieri il cui livello di alfabetizzazione della lingua italiana non consente la normale frequenza, presso ciascuna scuola ovvero in rete tra istituti. La determinazione del numero delle classi per l'inserimento scolastico deve tenere conto, per ciascuna provincia, del numero degli studenti stranieri aventi diritto all'accesso alla scuola dell'obbligo che necessitano di un sostegno linguistico, della loro distribuzione sul territorio provinciale e delle prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'ambito territoriale considerato. La finalità delle classi per l'inserimento scolastico è quella di fornire un percorso intensivo di alfabetizzazione, anche con progetti specifici che disegnino percorsi individuali di apprendimento, definiti sulla base delle condizioni di partenza e degli obiettivi che si ritiene possano essere conseguiti da ciascuno di quegli alunni, al fine di dotare l'alunno degli strumenti linguistici necessari al fine di garantire il pieno diritto all'istruzione.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Le istituzioni scolastiche, in conformità a quanto previsto dalla lettera q del comma 3, attuano piani di studio personalizzati che prevedono:
   a) la dotazione aggiuntiva di insegnanti opportunamente formati nella didattica della lingua italiana come seconda lingua denominata «italiano lingua 2»;
   b) il costante monitoraggio delle classi per l'inserimento scolastico da parte degli organi collegiali, con cadenza quadrimestrale;
   c) il reperimento di strumenti, anche tecnologici, per attuare percorsi didattici personalizzati, in relazione alle diverse situazioni soggettive degli studenti;
   d) la promozione di percorsi di valorizzazione della cultura italiana;
   e) l'allestimento di un archivio di materiali didattici a disposizione degli insegnanti;
   f) la collaborazione tra la scuola, la famiglia dello studente immigrato e le istituzioni locali;
   g) l'educazione alla cittadinanza.

  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, lettera q, valutati in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. 75. (ex 2. 247.) Caparini, Simonetti, Borghesi.
(Inammissibile)

  Al comma 3, lettera r), sostituire le parole da: dell'italiano fino alla fine della lettera con le seguenti: della lingua italiana per gli alunni stranieri; mediante percorsi formativi e iniziative dirette a garantire il rafforzamento, il miglioramento e l'approfondimento della lingua italiana anche con laboratori permanenti di apprendimento.
2. 76. Centemero, Carfagna, Prestigiacomo.

  Al comma 3, lettera r), sostituire le parole da: corsi fino a: organizzare con le seguenti: percorsi formativi, laboratori di cittadinanza e iniziative dirette a rafforzare e migliorare la lingua italiana.
2. 77. (ex 0. 2. 2002. 5.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 3, lettera r), dopo le parole: corsi e laboratori aggiungere le seguenti: ovvero apposite classi di inserimento temporaneo.
2. 78. (ex 0. 2. 2002. 10.) Caparini, Simonetti, Borghesi.

  Al comma 3, lettera r), sopprimere le parole: o di lingua.
2. 79. (ex 0. 2. 2002. 1.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 3, lettera r), sopprimere le parole: e il volontariato.
2. 80. Lenzi, Beni, Patriarca, Amato, Capone, Piazzoni, Grassi, Albini, Miotto.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera r), dopo le parole: e il volontariato, aggiungere le seguenti:, anche realizzando percorsi di accoglienza, orientamento e supporto in favore delle loro famiglie, al fine di renderle pienamente partecipi dell'esperienza formativa dei propri figli e di favorirne la partecipazione alla vita sociale.
2. 81. (ex 0. 2. 2002. 8.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Nicchi.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) promozione della consapevolezza emotiva nella conoscenza e nella decifrazione delle proprie emozioni, consentendo l'ottimizzazione delle proprie risorse e producendo un potenziamento dell'apprendimento cognitivo attraverso l'istituzione dell'ora di educazione sentimentale nelle scuole.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, lettera q), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
2. 82. (ex 2. 306.) Costantino, Nicchi, Duranti, Giancarlo Giordano, Pannarale.
(Inammissibile)

  Al comma 3, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
   r-bis)
promozione della creazione di aule digitali come spazio dinamico in cui convergono linguaggi digitali e strumenti multimediali a supporto di metodologie e strategie didattiche alternative, dotata di connessione di rete a banda larga, dispositivi multimediali degli studenti e della scuola in una rete dinamica ed interattiva mediante la quale ciascuno studente può accedere ai contenuti proposti dal docente, scaricare il materiale didattico di volta in volta prodotto e interagire con docenti e studenti dello stesso o di altri istituti così da congiungere ogni componente della comunità scolastica nazionale in un reale network dinamico e in continua crescita.
2. 83. (ex 2. 84.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) promozione di una percentuale del monte ore curriculare complessivo presso altra sede non convenzionale, in particolare all'aperto, al fine di intrecciare i temi peculiari di ciascun territorio con le singole discipline scolastiche e garantire percorsi esperienziali per le diverse materie scolastiche, anche in accordo con gli enti locali per la stipula di apposite convenzioni di durata almeno triennale.
2. 84. (ex 2. 50.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) adozione di formulazioni orarie di erogazione dell'insegnamento diverse dalla scansione usualmente definita in moduli da 60 minuti, con la possibilità di abbreviare o allungare i moduli per favorire una organizzazione curriculare e didattica che rispetti le necessità cognitive degli alunni nel rispetto delle recenti ricerche in cronobiologia.
2. 85. (ex 2. 79.) Pisano, Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) adozione di progetti che trasformino la spazialità della didattica a scuola, per superare la rigidità imposta dallo spazio-classe che limita le potenzialità cognitive degli alunni e le potenzialità degli insegnanti. Lo spazio di tutto l'edificio scolastico può diventare una risorsa per sviluppare la didattica e gli stili e i metodi di insegnamento-apprendimento.
2. 86. (ex 2. 80.) Pisano, Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) adozione di metodi di insegnamento che favoriscano l'apprendimento cooperativo, l'apprendimento tra pari, l'incremento delle iniziative cosiddette l’outdoor education, rafforzi le metodologie didattiche pedagogiche accreditate dal mondo scientifico come il metodo Montessori, dell'educazione libertaria, della pedagogia steineriana.
2. 87. (ex 2. 81.) Pisano, Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) adozione di progetti educativi basati sullo svolgimento di attività laboratoriali e sulla presenza di materiali didattici personalizzati per gli studenti e differenziati per tipologia di apprendimento nell'ambiente, per il superamento della didattica frontale e basata sull'insegnamento orale-visivo-passivizzante.
2. 88. (ex 2. 82.) Pisano, Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) valorizzazione e potenziamento delle discipline storico-filosofiche, per la loro particolare funzione di accrescimento del senso critico e della creatività, nonché di sviluppo della riflessione etica e dell'educazione civica inerenti la formazione e l'insegnamento dei principi costituzionali e dei valori di cittadinanza.
2. 89. (ex 2. 300.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) potenziamento dell'offerta formativa extracurriculare su proposte di studenti e genitori appartenenti alla scuola o alle reti di scuole, sottoposte a consultazione diretta e votate, a scrutinio segreto, dalle assemblee dei genitori e degli studenti, riunite in seduta comune, come agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
2. 90. (ex 2. 83.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) raggiungimento delle pari opportunità, per i bambini sordi e udenti, di apprendimento e di acquisizione di conoscenze, abilità, competenze in rapporto all'autonomia, alla socializzazione e all'evoluzione cognitiva e psicomotoria; tale obiettivo può essere perseguito offrendo ai bambini sordi un'informazione equivalente a quella offerta ai bambini udenti anche attraverso il metodo di comunicazione denominato LIS.
2. 91. (ex 2. 244.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) valorizzazione e potenziamento dei progetti di inclusione della disabilità la cui metodologia e i cui positivi risultati sono stati e sono oggetto di studio e di pubblicazioni, da parte di università e centri di ricerca nazionali e stranieri, che hanno permesso negli anni l'inclusione e il raggiungimento delle pari opportunità di apprendimento e di sviluppo personale e sociale nei bambini sordi e udenti.
2. 92. (ex 2. 256.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) promozione della stimolazione multisensoriale e multimodale attraverso l'utilizzo di vari codici di comunicazione e l'inclusione di alunni con ogni tipo di disabilità e bisogni educativi speciali con lo svolgimento di opportune attività didattiche in uno spazio digitale che rappresenta un luogo fisico integrato delle tecnologie multimediali.
2. 93. (ex 2. 86.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) promozione dello sviluppo di reti di docenti finalizzate alla redazione e alla produzione di testi scolastici multimediali disponibili online gratuitamente per gli studenti e alla produzione di e-book in base all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104.
2. 94. (ex 2. 85.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) individuazione di sistemi e percorsi formativi individualizzati finalizzati al maggiore coinvolgimento e al sostegno degli studenti con maggiori difficoltà di apprendimento, con bisogni educativi speciali e con disturbi specifici dell'apprendimento.
2. 95. (ex 2. 87.) Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) ripristino dell'organizzazione a moduli e delle compresenze nella scuola primaria e superamento del modello del docente unico di riferimento con orari di insegnamento prevalente e compiti di coordinamento.
2. 96. (ex 2. 88.) Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) ripristino dell'orario settimanale delle lezioni nella scuola primaria da 27 a 30 ore, con estensione in base alla prevalenza delle scelte delle famiglie fino a 40 ore settimanali, corrispondenti al tempo pieno.
2. 97. (ex 2. 89.) Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) valorizzazione e potenziamento delle discipline storico-geografiche per la loro particolare propensione all'accrescimento del senso civico e della creatività, nonché allo sviluppo della riflessione etica e dell'educazione civica inerente a «Cittadinanza e Costituzione».
2. 98. (ex 2. 90.) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) promozione di processi di innovazione didattica e di ricerca educativa con il coinvolgimento di esperti del mondo universitario, maestri di strada ed esperienze all'avanguardia nel sistema scolastico nazionale.
2. 99. (ex 2. 78.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) sviluppo della didattica esperienziale e all'aperto e sviluppo di abilità concrete da parte dello studente.
2. 100. (ex 2. 77.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Sopprimere il comma 4.
2. 101. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  All'articolo 2, comma 4, dopo le parole: possono sottoscrivere aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 502.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

  Sopprimere il comma 5.
2. 102. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  All'articolo 2, comma 5, dopo le parole: possono prevedere aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 503.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:
  6. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche inoltrano attraverso i sistemi informativi del Miur, le richieste di integrazione all'organico, comprensive degli esoneri e del semiesoneri per i docenti che coadiuvano il dirigente scolastico, sulla base della percentuale di posti aggiuntivi stabilita in proporzione alla consistenza dell'organico di diritto di ciascuna istituzione scolastica.
  6-bis. Il Miur determina annualmente, sulla base della compatibilità economica e finanziaria, le consistenze degli organici aggiuntivi, nazionali e regionali. Successivamente gli USR determinano la percentuale di organico aggiuntivo assegnabile a ciascuna istituzione scolastica. Qualora per la scuola secondaria non fossero disponibili i docenti per le classi di concorso richieste l'USR assegna comunque il numero di docenti spettanti in organico aggiuntivo a ciascuna istituzione scolastica, utilizzando il personale disponibile.
2. 103. (ex 2. 267.) Vezzali.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. Il piano triennale dell'offerta formativa viene presentato dai dirigenti scolastici al collegio dei docenti che possono proporre eventuali modifiche. Una volta condiviso e predisposto il piano triennale, questo viene presentato all'ufficio scolastico regionale che ne valuta i contenuti e la fattibilità in termini di compatibilità economico-finanziaria e di coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2. 104. (ex 2. 1043.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 7, dopo le parole: L'ufficio scolastico regionale aggiungere le seguenti, anche sulla base del reddito medio familiare regionale, dei dati sulla dispersione scolastica e dell'occupabilità degli studenti nonché del numero di alunni per classe,
2. 105. (ex 2. 93.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 7, dopo le parole: L'ufficio scolastico regionale aggiungere le seguenti , anche sulla base del reddito medio disponibile, su base regionale, delle famiglie, quale accertato dall'ISTAT, dei dati sulla dispersione scolastica nonché del numero di alunni per classe.
2. 106. (ex 2. 1044.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 7, dopo le parole: L'ufficio scolastico regionale aggiungere le seguenti: sentito il Consiglio regionale dell'istruzione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
2. 107. (ex 2. 338.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: ATA nonché aggiungere le seguenti: il piano di miglioramento dell'istituzione scolastica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013 ed altresì.
2. 108. Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il piano assicura altresì l'attuazione dei principi di pari opportunità, non discriminazione e inclusione, promuovendo azioni di prevenzione, contrasto e sensibilizzazione.
2. 109. Centemero, Palmieri.

  Al comma 9, dopo le parole: risorse disponibili aggiungere le seguenti: sulla base di indicatori di riferimento di costo e fabbisogno che promuovano condizioni di efficienza.
2. 110. Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 9, dopo le parole: risorse disponibili aggiungere le seguenti: sulla base di indicatori di riferimento di costo e fabbisogno standard.
2. 111. Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 9, dopo le parole: risorse disponibili e aggiungere le seguenti: la sottopone al consiglio d'istituto per l'approvazione che deve avvenire a maggioranza dei componenti e.
2. 112. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.
2. 113. Gelmini, Centemero.

  Al comma 10, capoverso, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: rivedibile annualmente con le seguenti: soggetto ogni anno a conferma e ad eventuale revisione da parte dei consiglio di circolo o d'istituto.
2. 114. (ex 0. 2. 2000. 15.) Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 10, capoverso, comma 1, primo periodo, sostituire le parole rivedibile annualmente con le seguenti; soggetto ogni anno alla eventuale revisione da parte del consiglio di circolo o di istituto.
2. 115. (ex 0. 2. 2000. 16.) Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 10, capoverso, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'attuazione del piano è monitorata dal collegio docenti che ne relaziona all'Ufficio scolastico regionale anche ai fini della verifica.
2. 116. (ex 0. 2. 2000. 17.) Marzana, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Al comma 10, capoverso, comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: a norma dell'articolo 8 e aggiungere le seguenti: con l'obiettivo di riduzione progressiva del numero di alunni per classe, in modo da superare le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e.
2. 117. (ex 0. 2. 2000. 25). Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 10, capoverso, comma 2, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, anche al fine di orientarla verso la sensibilizzazione e la crescita educativa, culturale ed emotiva degli alunni, la promozione dei principi di parità di genere e di solidarietà sociale, l'integrazione e l'inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica, l'alfabetizzazione degli alunni migranti.
2. 118. (ex 0. 2. 2000. 9.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Costantino, Duranti.

  Al comma 10, capoverso, comma 2, alinea, primo periodo, aggiungere in fine le parole: con riferimento agli standard della qualità del servizio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f).
2. 119. (ex 0. 2. 2000. 4.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 10, capoverso, comma 2, alinea, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Piano assicura altresì l'attuazione dei principi di pari opportunità, non discriminazione e inclusione, promuovendo azioni di prevenzione, contrasto e sensibilizzazione.
2. 120. (ex 0. 2. 2000. 1). Centemero, Palmieri.

  Al comma 10, capoverso, comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: opzioni metodologiche aggiungere le seguenti: e pedagogico-didattiche.
2. 121. (ex 0. 2. 2000. 5.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 10, capoverso, comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: opzioni metodologiche aggiungere le seguenti: e didattiche.
2. 122. (ex 0. 2. 2000. 6.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 10, capoverso, comma 2, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: anche di gruppi minoritari.
2. 123. (ex 0. 2. 2000. 26.) Marzana, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Al comma 10, capoverso, comma 2, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: gli insegnamenti e le discipline tali da coprire.
2. 124. (ex 0. 2. 2000. 18.) Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 10, capoverso, comma 2, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: e le discipline.
2. 125. (ex 0. 2. 2000. 46.) Simone Valente, Marzana, Vacca, Chimienti, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Al comma 10, capoverso, comma 2, lettera a), dopo le parole: monte orario aggiungere le seguenti: di ciascuno.
2. 126. (ex 0. 2. 2000. 30.) Marzana, Simone Valente.

  Al comma 10, capoverso, comma 2, lettera a), dopo le parole: quota di autonomia dei curricoli aggiungere le seguenti:, all'obiettivo di riduzione progressiva del numero di alunni per classe, in modo da superare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
2. 127. (ex 0. 2. 2000. 24.) Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 10, capoverso, comma 2, lettera a), dopo le parole: del numero di alunni con disabilità inserire le seguenti: e della connessa necessità di raggiungere la media di un docente ogni due alunni disabili in tutte le classi, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. 128. (ex 0. 2. 2000. 22.) Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.
(Inammissibile)

  Al comma 10, capoverso, comma 2, lettera a), dopo le parole: del numero di alunni con disabilità inserire le seguenti: tenendo conto del rapporto di un docente ogni due alunni disabili, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. 129. (ex 0. 2. 2000. 23.) Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 10, capoverso, comma 2, lettera a), dopo le parole: del numero di alunni con disabilità inserire la seguente: accertata.
*2. 130. (ex 0. 2. 2000. 31.) Marzana, Simone Valente.

  Al comma 10, capoverso, comma 2, lettera a), dopo le parole: del numero di alunni con disabilità inserire la seguente: accertata.
*2. 131. (ex 2. 319.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Nicchi.

  Al comma 10, capoverso, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto delle risorse di organico disponibili.
2. 132. (ex 2. 234.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 10, capoverso, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: tenendo in considerazione la necessità di attribuire le cattedre unicamente a docenti in possesso delle competenze didattico-disciplinari richieste per lo svolgimento dei singoli insegnamenti.
2. 133. (ex 0. 2. 2000. 20.) Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 10, capoverso, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: prevedendone una quota non inferiore al 20 per cento, con funzioni di tutor, per la realizzazione di percorsi individuali di apprendimento e di didattica laboratoriale, nelle aree a forte processo migratorio o caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica.
2. 134. (ex 2. 289.) Santerini, Lo Monte.

  Al comma 10, capoverso, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) il fabbisogno relativo ai posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario;.
2. 135. (ex 2. 318.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

  Al comma 10, capoverso, comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) i criteri per l'individuazione dei posti dell'organico dell'autonomia e per la scelta del personale da assegnare ai medesimi posti.
2. 136. (ex 0. 2. 2000. 7.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 10, capoverso, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) il fabbisogno dei servizi necessari per le innovazioni metodologiche-didattiche.
2. 137. (ex 0. 2. 2000. 32.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 10, capoverso, comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c)il fabbisogno relativo ai posti del personale ATA.
2. 138. (ex 2. 98.) Vacca, Simone Valente.

  All'articolo 2, comma 10, capoverso Art. 3, comma 3, dopo le parole: del personale amministrativo, tecnico e ausiliario inserire le seguenti: nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.
2. 504.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 10, capoverso, comma 3, dopo le parole: di attrezzature materiali aggiungere le seguenti:, e di servizi.
2. 139. (ex 0. 2. 2000. 42.) Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Al comma 10, capoverso, comma 3, sopprimere le parole: nonché i piani fino alla fine del capoverso.
2. 140. (ex 0. 2. 2000. 19.) Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva.

  Al comma 10, capoverso, comma 3, sostituire le parole: nonché i con le seguenti anche sulla base dei.
2. 141. (ex 0. 2. 2000. 29.) Simone Valente, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Al comma 10, capoverso, comma 3, sopprimere le parole: dell'istituzione scolastica.
2. 142. (ex 0. 2. 2000. 28.) Simone Valente, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, dopo la parola: elaborato aggiungere le seguenti:, attraverso una apposita commissione.
2. 143. (ex 0. 2. 2000. 2.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: elaborato fino alla fine del periodo con le seguenti: deliberato dal collegio dei docenti che definisce gli indirizzi per le attività della scuola e la sua gestione e amministrazione, anche tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni di genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Ai fini della realizzazione delle attività così deliberate il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 5.
2. 144. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: dal collegio dei docenti fino alla fine del comma con le seguenti:, modificato e approvato dal collegio docenti e può essere predisposto da un'apposita commissione eletta nell'ambito del collegio dei docenti. Nella elaborazione del piano triennale sono, altresì coinvolti genitori e studenti, come agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i quali possono proporre e votare progetti educativi da inserire nel piano triennale.
2. 145. (ex 0. 2. 2000. 33.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: sulla base degli indirizzi fino alla fine del comma con le seguenti:, con la partecipazione dei genitori e, limitatamente alle scuole secondarie di secondo grado, degli studenti nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti istituzionali, culturali sociali ed economici del territorio ed è adottato dal consiglio d'istituto.
2. 146. (ex 0. 2. 2000. 35.) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: sulla base degli indirizzi fino alla fine del comma con le seguenti: e adottato dal consiglio d'Istituto, con l'eventuale coinvolgimento dei principali soggetti economici, sociali e culturale del territorio.
2. 147. (ex 0. 2. 2000. 36.) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: sulla base degli indirizzi fino alla fine del comma con le seguenti: e adottato dal consiglio d'istituto, in accordo con il dirigente scolastico, nonché con l'eventuale coinvolgimento dei principali attori economici, sociali e culturali del territorio.
2. 148. (ex 0. 2. 2000. 34.) Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, dopo le parole degli indirizzi inserire le seguenti, definiti dal consiglio di circolo o di istituto,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola definiti con la seguente: definite.
2. 149. (ex 0. 2. 2000. 45.) Simone Valente, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: per le attività della scuola fino a: il Piano è approvato con le seguenti: generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 5, sopprimere le parole: tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti.
2. 150. (ex 0. 2. 2000. 8.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: per le attività della scuola fino a: il Piano è approvato con le seguenti: generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato.
2. 151. (ex 0. 2. 2000. 40.) Vacca, Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, dopo le parole: attività della scuola aggiungere le seguenti: indicati dal consiglio d'istituto.
2. 219. Bruno Bossio, Stumpo, Roberta Agostini, Epifani, Leva, Zoggia.

  Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire la parola: definiti con la seguente: proposti.
2. 152. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Marzana.

  Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dal dirigente scolastico con le seguenti dalla specifica funzione strumentale eletta dal collegio docenti.
2. 153. (ex 0. 2. 2000. 37.) Luigi Gallo, Chimienti, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dirigente scolastico con le seguenti: consiglio di circolo o d'istituto.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 154. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 10, capoverso, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sentito il personale ATA.
2. 155. Ciracì.

  Al comma 10, capoverso, comma 4, secondo periodo, sostituire la parola approvato con la seguente adottato.
2. 156. (ex 0. 2. 2000. 39.) Vacca, Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Al comma 10, capoverso, comma 5, sostituire le parole da: il dirigente scolastico promuove fino a territorio con le seguenti il collegio dei docenti può tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dai principali soggetti istituzionali, culturali, sociali, economici del territorio.
2. 157. (ex 0. 2. 2000. 50.) Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 10, capoverso, comma 5, sostituire le parole da: il dirigente scolastico promuove fino a territorio con le seguenti il collegio dei docenti può tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dai principali attori economici, sociali e culturali del territorio.
2. 158. (ex 0. 2. 2000. 49.) Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 10, capoverso, comma 5, sostituire le parole il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le con le seguenti: il collegio dei docenti può tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dai rappresentanti delle.
2. 159. (ex 0. 2. 2000. 48.) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 10, capoverso, comma 5, dopo le parole: il dirigente scolastico aggiungere le seguenti:, sentiti gli enti locali di riferimento,

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: con gli enti locali e.
2. 160. (ex 0. 2. 2000. 10.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 10, capoverso, comma 5, dopo le parole: il dirigente scolastico promuove inserire le seguenti:, sulla base delle indicazioni del collegio docenti,.
2. 161. (ex 0. 2. 2000. 54.) Marzana, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

  Al comma 10, capoverso, comma 5, dopo le parole operanti nel territorio aggiungere le seguenti: nonché con il coinvolgimento degli ordini professionali e delle imprese, anche attraverso le rispettive associazioni di categoria.
2. 162. (ex 0. 2. 2000. 3.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 10, capoverso, comma 5, sostituire le parole: tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati con le seguenti: inserisce almeno un progetto didattico formulato.
2. 163. (ex 0. 2. 2000. 52.) Luigi Gallo, Chimienti, Marzana, Simone Valente, Vacca, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 10, capoverso, comma 5, sostituire le parole: dagli organismi e dalle associazioni dei con la seguente dai

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: degli studenti con le seguenti: dagli studenti
2. 164. (ex 0. 2. 2000. 47.) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 10, capoverso, comma 5, sostituire le parole: dagli organismi e dalle associazioni con le seguenti dai rappresentanti.
2. 165. (ex 0. 2. 2000. 51.) Vacca, Simone Valente.

  All'articolo 2, dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 10 del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui all'articolo 26, comma 1, della presente legge.
2. 505.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nel piano triennale, coerentemente con le finalità previste dal precedente comma, è indicato il fabbisogno relativo ai posti ATA.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della leggeri dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 100 milioni per l'anno 2015 e a 200 milioni a decorrere dal 2016.
2. 166. (ex 2. 239.) Simonetti, Borghesi.
(Inammissibile)

  Sopprimere i commi 11 e 13.

  Conseguentemente:
   all'articolo 8, al comma 3, sopprimere le parole: posti dell'organico sono coperti dal dirigente scolastico con il personale iscritto negli albi ai sensi dell'articolo 7;
   all'articolo 9 sopprimere i commi 2, 3 e 4;
   all'articolo 10:
    al comma 1, dopo le parole:
nell'organico dell'autonomia inserire le seguenti: nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'a.s. 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015;
    al comma 2 sopprimere le parole: iscritti negli albi di cui all'articolo 7;
    al comma 2, lettera b), sostituire le parole: i vincitori presenti con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito e sopprimere le parole: nelle graduatorie;
    al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
     «c) i soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3»;
    al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito;
    al comma 4, lettera b) dopo le parole: del personale docente inserire le seguenti:, nonché gli abilitati all'insegnamento di cui alla lettera c) del comma 2,”;
    sopprimere i commi 5, 6, 7;
    al comma 10 sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2018;
    al comma 11 sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2017/2018;
   all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis) al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono Rassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
  Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
  3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 600 milioni di euro a decorrere dal 2016. 3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  3-sexies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-ter e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quinquies e 3-sexies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. 222. (ex 8. 1033) Vacca, Simone Valente, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Sopprimere i commi 11 e 13.

  Conseguentemente,
   all'articolo 8, al comma 3, sostituire le parole: dell'organico con le seguenti: per il potenziamento dell'offerta formativa;
   all'articolo 9, sopprimere i commi 2, 3 e 4;
   all'articolo 10:
    a) al comma 1, dopo le parole: nell'organico dell'autonomia «inserire le seguenti» nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'a.s. 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015;
    b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: i vincitori presenti con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito e sopprimere le parole: nelle graduatorie;
    c) al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   «c) i soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3»;
    d) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito;
    e) al comma 4, lettera b) dopo le parole: del personale docente inserire le seguenti:, nonché gli abilitati all'insegnamento di cui alla lettera c) del comma 2,;
    f) sopprimere i commi 5, 6, 7;
    g) al comma 10 sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2018;
    h) al comma 11 sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2017/2018;
   all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis) al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
  Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
  3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 600 milioni di euro a decorrere dal 2016. 3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  3-sexies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-ter e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quinquies e 3-sexies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. 223. (ex 8. 1034) Vacca, Simone Valente, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Sopprimere i commi 11 e 13.

  Conseguentemente,
   all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
    a) ed comma 1, sopprimere le parole: e quelli per il potenziamento dell'offerta formativa;
    b) al comma 3, sopprimere le parole: I posti dell'organico sono coperti dal dirigente scolastico con il personale iscritto negli albi ai sensi dell'articolo 7;
   all'articolo 9 sopprimere i commi 2, 3 e 4.
   all'articolo 10:
    a) al comma 1, sostituire le parole da: nell'organico dell'autonomia fino alla fine del comma con le seguenti: nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'a.s. 2014/2015, supplenze annuali con contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015;
    b) al comma 2, sopprimere le parole: iscritti negli albi di cui all'articolo 7;
    c) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: i vincitori presenti con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito e sopprimere le parole: nelle graduatorie;
    d) al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:
    c) i soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3;
    e) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i vincitori presenti con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito;
    f) al comma 4, lettera b) dopo le parole: del personale docente inserire le seguenti:, nonché gli abilitati all'insegnamento di cui alla lettera c) del comma 2;
    g) sopprimere i commi 5, 6, 7;
    h) al comma 10 sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2018;
    i) al comma 11 sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2017/2018.
2. 220.(ex 8. 1032) Vacca, Simone Valente, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 11, dopo le parole: formativa assicura aggiungere le seguenti:, nel rispetto degli articoli 29 e 30 della Costituzione.
2. 167. Pagano.

  Al comma 11, dopo le parole: e grado l'educazione aggiungere le seguenti: all'affettività e

  Conseguentemente dopo le parole: violenza di genere aggiungere le seguenti:, dei pregiudizi basati sull'orientamento sessuale.
2. 168. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 11, dopo le parole: parità tra i sessi aggiungere le seguenti: all'affettività e alla sessualità consapevole, al fine di contrastare le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale.
2. 169. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 11, dopo le parole: gli studenti, i docenti e i genitori aggiungere le seguenti: di cui dovrà essere acquisito l'esplicito consenso.
2. 170. Roccella, Pagano, Calabrò.

  Al comma 11, sopprimere le parole da: sulle tematiche indicate fino alla fine del comma.
2. 171. Roccella, Pagano.

  All'articolo 2, comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.
2. 506.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: sono pubblicati nel, inserire le seguenti: sito web delle singole istituzioni scolastiche di appartenenza e nel.
2. 172. (ex 2. 106.) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: È allegata ai singoli piani triennali e anch'essa ivi pubblicata una relativa scheda riepilogativa e di sintesi al fine di facilitare l'approccio informativo del contenuto dei piani stessi.
2. 173. (ex 2. 105.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Sopprimere il comma 13
  Conseguentemente,
   sostituire il comma 15 con il seguente: Per l'anno scolastico 2015/2016 le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno necessario all'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6 a seguito dell'immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario redatta con delibera del collegio dei docenti e adottata dal consiglio d'istituto. Tale stima confluisce nel successivo piano triennale dell'offerta formativa;
   all'articolo 8, sostituire il comma 3 con il seguente: Con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, l'organico dell'autonomia è ripartito tra i territori di competenza e assegnato alle singole istituzioni scolastiche, sulla base del fabbisogno espresso dalle stesse nei piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2. I posti dell'organico sono assegnati dall'Ufficio scolastico regionale;
   all'articolo 9, sopprimere i commi 2, e 3;
2. 174. (vedi 2. 107.) Vacca, Simone Valente.

  Sopprimere il comma 13.
*2. 175. (ex *2. 312.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Sopprimere il comma 13.
*2. 176. (ex *2. 253.) Simonetti, Borghesi.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Le istituzioni scolastiche, definito il piano dell'offerta formativa, nominano il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, utilizzando gli stessi criteri delle GAE negli albi territoriali.
2. 177. (ex 2. 108.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 13, sostituire le parole: dell'organico dell'autonomia con le seguenti: per il potenziamento dell'offerta formativa.

  Conseguentemente, al comma 15 sostituire le parole all'organico dell'autonomia con le seguenti: ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa.
2. 178. (vedi 2. 134.) Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

  Al comma 13, dopo le parole: posti dell'organico dell'autonomia aggiungere le seguenti: secondo criteri e.
2. 179. (vedi 2. 1081.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, le parole: in base a criteri da stabilirsi tramite decreto-legge per la valutazione dei titoli e dei servizi che ciascun insegnante può annoverare nella sua carriera.
2. 180. (ex 2. 262.) Simonetti, Borghesi.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Nell'elaborazione del Piano Triennale dell'offerta formativa, i dirigenti scolastici delle isole minori, nell'ambito delle competenze che saranno ad essi attribuite, per la scelta dell'organico (personale docente, personale ATA) possono dare precedenza agli insegnanti residenti sull'isola, presenti nelle GAE e nelle graduatorie di Istituto tenuto conto delle loro posizioni in dette graduatorie.
2. 181. (vedi 2. 182.) Bossa.

  Sopprimere il comma 15.
2. 182. (ex *2. 254.) Simonetti, Borghesi.

  Sopprimere il comma 15.
2. 183. (ex *2. 340.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Sopprimere il comma 15.
2. 184. (ex *2. 114.) Vacca, Simone Valente.

  Sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'USR assegna i docenti da destinare alle istituzioni scolastiche sulla base della ripartizione dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8 comma 3, rispettando quanto stabilito dall'articolo 10, a seguito della predisposizione di una stima del fabbisogno necessario redatto dal collegio dei docenti e adottato dal consiglio di istituto. Tale stima confluisce nel successivo piano triennale dell'offerta formativa.
2. 185. (vedi 2. 112.) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 15, sostituire le parole da: il dirigente scolastico fino a: di cui all'articolo 7 con le seguenti: le istituzioni scolastiche individuano i docenti da destinare all'organico dell'autonomia dell'istituzione scolastica di riferimento, utilizzando gli stessi criteri delle GAE negli albi territoriali,.
2. 186. (ex 2. 113.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 15, dopo le parole: il dirigente scolastico aggiungere le seguenti:, di concerto con il consiglio d'istituto.
2. 187. (ex 2. 28.) Altieri, Centemero, Palmieri.

  Al comma 15, sostituire le parole da: individua i docenti, fino a di cui all'articolo 7, con le seguenti: con le modalità di all'articolo 396, comma 2, lettera d), del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, individua i docenti da destinare all'organico funzionale.
2. 188. (vedi 2. 311.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 15, sostituire la parola individua con le seguenti: propone al collegio dei docenti.
2. 189. (ex 2. 115.) Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 15, sostituire la parola: docenti con la seguente: posti,

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: sentiti il collegio dei docenti e il consiglio di istituto con le seguenti: di concerto con il Collegio dei docenti e sentito il Consiglio di istituto, entro il 30 giugno 2015.
2. 190. (vedi 2. 310.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 15, dopo la parola: redatta aggiungere le seguenti: entro il 31 luglio 2015.
2. 191. (ex 2. 116.) Marzana, Simone Valente.

  Sopprimere il comma 16.
2. 192. (vedi *2. 255.) Simonetti, Borghesi.

  Sopprimere il comma 16.
2. 193. (vedi *2. 1049). Catalano.

  Sostituire il comma 16 con il seguente:
16. L'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione fisica nella scuola primaria è assicurato, nel limite dell'organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti.
2. 194. Vezzali.

  Al comma 16, dopo le parole: della lingua inglese aggiungere le seguenti: sin dalla scuola dell'infanzia e per l'insegnamento.
2. 195. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
(Inammissibile)

  Al comma 16, sostituire le parole: educazione motoria con le seguenti: educazione fisica.
*2. 196. (ex 0. 2. 2003. 9.) Vezzali.

  Al comma 16, sostituire le parole: educazione motoria con le seguenti: educazione fisica.
*2. 197. Coccia.

  Al comma 16, dopo le parole: dell'educazione motoria inserire le seguenti: nella scuola dell'infanzia e.
2. 198. (vedi 2. 117.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 16, sostituire le parole: abilitati all'insegnamento anche di altri gradi di istruzione in qualità di specialisti ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano Nazionale di cui all'articolo 10 comma 4, con le seguenti: di madre lingua o abilitati all'insegnamento nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti.
2. 199. (ex 0. 2. 2003. 8.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 16, dopo le parole: qualità di specialisti aggiungere le seguenti: oppure avvalendosi di atleti o musicisti professionisti di chiara fama nazionale o regionale inseriti negli albi territoriali secondo le modalità stabilite di concerto tra MIUR e CONI con apposito regolamento.
2. 200. (ex 0. 2. 2003. 3.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 16, dopo le parole: qualità di specialisti aggiungere le seguenti: oppure avvalendosi di atleti o musicisti professionisti di chiara fama nazionale o regionale da assumere con incarico da esperti.
2. 201. (ex 0. 2. 2003. 5.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 16, dopo le parole: qualità di specialisti aggiungere le seguenti: ovvero attraverso l'attribuzione dell'insegnamento a docenti di scuola primaria in possesso di comprovate capacità.
2. 202. (ex 0. 2. 2003. 1.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 16, aggiungere, in fine, le parole: oppure avvalendosi di atleti o musicisti professionisti di chiara fama nazionale o regionale inseriti negli albi territoriali secondo le modalità stabilite di concerto tra MIUR e CONI con apposito regolamento.
2. 203. (ex 0. 2. 2003. 4.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 16, aggiungere, in fine, le parole: oppure avvalendosi di atleti o musicisti professionisti di chiara fama nazionale o regionale da assumere con incarico da esperti.
2. 204. (ex 0. 2. 2003. 6.) Altieri, Marti, Distaso, Ciracì, Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A domanda possono essere utilizzati come docenti specialisti di educazione fisica nella scuola primaria anche i docenti di scuola primaria in possesso di diploma ISEF o laurea in Scienze motorie.
*2. 205. (ex 0. 2. 2003. 7.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A domanda possono essere utilizzati come docenti specialisti di educazione fisica nella scuola primaria anche i docenti di scuola primaria in possesso di diploma ISEF o laurea in Scienze motorie.
*2. 206. (ex *2. 272.) Vezzali, Molea, Capua.

  Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, è istituita la classe di concorso per l'accesso al ruolo del personale docente per la scuola primaria per l'insegnamento della lingua inglese, dell'educazione musicale e dell'educazione fisica.
2. 207. (ex 2. 132.) Marzana, Simone Valente.

  Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dall'anno scolastico 2015/16, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della determinazione dell'organico da effettuarsi secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, garantisce la presenza negli organici di diritto delle scuole primarie di docenti di educazione fisica.
2. 208. (ex 2. 76.) Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Di Benedetto.

  Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
  16-bis. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come modificato dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è altresì assicurata l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese nella scuola dell'infanzia utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti in possesso di titoli e di requisiti adeguati, attraverso metodi idonei all'insegnamento ai bambini dai tre ai sei anni di età, ovvero, in subordine, mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, a modificare le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, introducendo espresso riferimento all'acquisizione delle nozioni fondamentali della lingua inglese nella scuola dell'infanzia, nonché la conoscenza delle nozioni fondamentali della lingua inglese e delle relative tecniche di insegnamento agli alunni della scuola dell'infanzia quale requisito necessario ai fini del curricolo dei docenti della scuola dell'infanzia.
2. 209. (ex 2. 127.) Toninelli, Simone Valente.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. L'insegnamento di esecuzione e interpretazione, musica d'insieme, teoria analisi e composizione, tecnologie musicali, storia della musica, storia della danza, tecniche della danza, laboratorio coreutico, laboratorio coreografico, teoria e pratica musicale per la danza, nei licei musicali e coreutici, è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, avvalendosi di docenti abilitati nelle classi di concorso A031 A032 A077 come da allegato E del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 e successive note, anche in ruolo in altri gradi di istruzione.
2. 210. (ex 2. 123.) Vacca, Simone Valente.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. L'insegnamento delle varie materie ai bambini non udenti è assicurato anche attraverso il metodo di comunicazione denominato LIS.
2. 211. (ex 2. 246.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 17, sostituire le parole: alla laurea triennale, alla laurea magistrale e alla specializzazione con le seguenti: alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione.
2. 212. Ghizzoni, Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.
(Approvato)

  All'articolo 2, comma 18, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 507.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 18, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere.
2. 213. Lenzi.

  Al comma 19, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto dei seguenti obiettivi:
   a) ampliare l'offerta formativa anche attraverso progetti integrati in collaborazione con agenzie formative pubbliche e private, al fine di valorizzare l'alternanza scuola-lavoro;
   b) favorire una maggiore flessibilità, anche attraverso la costituzione presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di ambienti tecnologici che utilizzino materiali innovativi, utili a realizzare la fruizione a distanza;
   c) sviluppare le competenze del personale docente;
   d) favorire il ruolo strategico dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, anche attraverso convenzioni con le Regioni e partenariati con gli attori delle reti territoriali.
2. 214. (ex 0. 2. 3000. 1.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 20, dopo le parole anche attraverso aggiungere le seguenti: l'istituzione di una specifica classe di concorso sul sostegno e
2. 215. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
  16-bis A decorrere dal 1o settembre 2015, l'articolo 307 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:
  Art. 307. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli Uffici Scolastici Regionali e del Dirigente ad essi preposto, che per la specifica funzione da ricoprire in ogni Ambito Territoriale, si avvale della collaborazione di un docente di ruolo di Educazione Fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.
  Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2015, e 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 216. (ex 2. 1076.) Coccia.

  Alla rubrica, sostituire le parole: Autonomia scolastica con le seguenti: Rete scolastica.
2. 217. (ex 2. 56.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Valorizzazione dei percorsi di Istruzione e formazione professionale).

  1. Fermo restando le prerogative delle Regioni e delle Province autonome in materia di Istruzione e formazione professionale, e il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, per innalzare il livello generale delle competenze e per assicurare la migliore offerta formativa e didattica agli alunni e agli studenti, le istituzioni formative, anche in rete con le istituzioni scolastiche, definiscono una programmazione triennale cui concorrono lo Stato, le Regioni e le Province autonome, orientata ai criteri di flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio, integrazione delle strutture, efficienza nell'impiego delle risorse, introduzione di tecnologie innovative e coordinamento con il contesto territoriale.
2. 01. (ex 2. 02.) Gelmini, Centemero.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo per la realizzazione dell'autonomia scolastica).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'esercizio finanziano 2015, è istituito il Fondo per l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fondo è attribuita la dotazione annua già prevista per il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Sono altresì versate nel Fondo le disponibilità residue del citato Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Il fondo, di cui al comma 1, è destinato: alla piena realizzazione dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo delle istituzioni scolastiche ai fini del successo formativo. Il fondo può essere altresì utilizzato realizzare le forme di autonomia organizzativa previste dai regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e per il raccordo tra i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali, i percorsi di istruzione e formazione professionali regionali che intendono costituire, d'intesa tra di loro, centri scolastici polivalenti denominati «campus» o «poli informativi», nonché poli tecnico-professionali, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Le convenzioni costitutive dei campus dei poli prevedono modalità di gestione e di coordinamento delle attività che assicurano la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali.
  3. I capitoli di bilancio del Fondo, di cui al comma 1, sono gestiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso bandi pubblicati annualmente con decreto dei Ministero e secondo i criteri di cui al comma 6.
  4. Con una o più direttive del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Senato il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti annualmente:
   a) gli interventi prioritari da finanziare mediante le risorse del Fondo, sulla base del monitoraggio effettuato e dei bisogni rilevati;
   b) i criteri generali di ripartizione delle somme destinate agli interventi di cui alla lettera a) e le modalità della relativa gestione;
   c) i criteri nazionali e i risultati attesi, nel rispetto dei quali sono ripartite le risorse del Fondo alle istituzioni scolastiche autonome;
   d) la quota di progetti pluriennali, biennali o triennali da finanziare mediante le risorse del Fondo.

  5. La definizione degli interventi e dei criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2-quinquies deve tenere conto dell'ammontare complessivo delle risorse in dotazione al fondo delle politiche nazionali adottate per il sistema nazionale di istruzione e formazione e delle indicazioni dell'unione europea, evitando un'eccessiva parcellizzazione delle medesime risorse al fine di non compromettere l'efficacia e l'impatto degli interventi finanziari.
  6. Sono considerati criteri prioritari di finanziamento:
   a) la qualità e la sostenibilità dei progetti;
   b) il grado di innovazione organizzativa, didattica e di ricerca;
   c) la progettualità a livello di rete;
   d) il partenariato interregionale, in particolare con scuole che appartengono a contesti geografici o socio-economici svantaggiati;
   e) la partecipazione al progetto da parte di enti locali, di università o di altri soggetti che svolgono attività culturale, sociale o economica nel territorio, sia nella forma di partenariato che di cofinanziamento del progetto attraverso elargizioni che non comportino vincoli all'autonomia organizzativa, didattica e di ricerca della scuola.
2. 02. (ex 2. 03.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione sentimentale).

  1. Nelle scuole del primo e del secondo ciclo è introdotto l'insegnamento dell'educazione sentimentale finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne.
  2. La scuola, anche attraverso l'educazione sentimentale, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.
  3. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire in ogni materia l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sentimentale.
  4. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, l'orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado è aumentato di un'ora dedicata all'educazione sentimentale. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente modificato.
  5. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole dell'istruzione secondaria del primo e del secondo ciclo dell'istruzione al fine di garantire l'insegnamento dell'educazione sentimentale.
  6. Le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sentimentale.
  7. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per quanto di competenza, d'intesa con le regioni e con le province autonome, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento dell'educazione sentimentale.
  8. Le linee guida di cui al comma 7 forniscono indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ciclo e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.
  9. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le istituzioni scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti, per il personale scolastico, incluso quello delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.
  10. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, possono essere adottati in ambito scolastico unicamente libri di testo e materiali didattici corredati dalla autodichiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione polite (pari opportunità nei libri di testo), redatto con il contributo della Commissione europea e del Governo italiano.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede, nel modo seguente: All'articolo 10, i commi 1, 2 e 3 sono soppressi.
2. 03. (ex 2. 0.5.) Costantino, Nicchi, Duranti, Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione sentimentale).

  1. Nelle scuole del primo e del secondo ciclo è introdotto l'insegnamento dell'educazione sentimentale finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne.
  2. La scuola, anche attraverso l'educazione sentimentale, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.
  3. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire in ogni materia l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sentimentale.
  4. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, l'orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado è aumentato di un'ora dedicata all'educazione sentimentale. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente modificato.
  5. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole dell'istruzione secondaria del primo e del secondo ciclo dell'istruzione al fine di garantire l'insegnamento dell'educazione sentimentale.
  6. Le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sentimentale.
  7. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per quanto di competenza, d'intesa con le regioni e con le province autonome, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento dell'educazione sentimentale.
  8. Le linee guida di cui al comma 7 forniscono indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ciclo e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.
  9. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le istituzioni scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti, per il personale scolastico, incluso quello delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.
  10. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, possono essere adottati in ambito scolastico unicamente libri di testo e materiali didattici corredati dalla autodichiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione polite (pari opportunità nei libri di testo), redatto con il contributo della Commissione europea e del Governo italiano.
  11. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
2. 04. (ex 2. 0.4.) Costantino, Nicchi, Duranti, Giancarlo Giordano, Pannarale.
(Inammissibile)

A.C. 2994-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Percorso formativo degli studenti).

  1. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali di cui all'articolo 2, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.
  2. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine possono essere utilizzati, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44, anche finanziamenti esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure.
  3. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente.
  4. Le istituzioni scolastiche inseriscono il curriculum di ciascuno studente nel Portale unico di cui all'articolo 16, comma 1, anche includendo la mappatura di curriculum ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.
  5. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 1.
  6. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera.
  7. Al fine di promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono promosse iniziative specifiche rivolte agli studenti, con il contributo delle realtà del territorio, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Percorso formativo degli studenti).

  Sopprimerlo.
3. 1. (ex 3. 18.) Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Al fine di tutelare la libertà di insegnamento e di apprendimento e di favorire l'innovazione didattica e l'uso delle nuove tecnologie, nelle scuole secondarie non sono previsti testi scolastici obbligatori. I docenti possono scegliere di utilizzare materiali didattici alternativi e gli studenti possono usare altri libri di testo o materiali purché siano in linea con gli obiettivi curricolari.
3. 2. (ex 3. 37.) Rampelli.

  Al comma 1, premettere le seguenti parole: Come previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.
3. 3. (ex 3. 19.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: introducono aggiungere le seguenti: sentiti gli enti locali di riferimento.
*3. 4. (ex *3. 49.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: introducono aggiungere le seguenti: sentiti gli enti locali di riferimento.
*3. 5. (ex *3. 5.) Altieri, Russo, Squeri.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: opzionali.

  Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole da: e sono inseriti fino alla fine del comma.
3. 6. (ex 3. 44.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e sono inseriti nel curriculum dello studente.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 3;
   all'articolo 16, comma 3, sopprimere le parole: curriculum dello studente di cui all'articolo 3.
3. 27. (ex 14. 7.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Negli istituti tecnici agrari e negli istituti professionali per l'agricoltura è assicurato il potenziamento, per piano di studi per classe, degli insegnamenti di Esercitazioni Agrarie, classe di concorso C050, ora 5C.
3. 7. (ex 3. 38.) Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Negli istituti tecnici e professionali, è assicurato il potenziamento delle discipline tecnico pratiche di laboratorio, nel primo biennio, al fine di combattere la dispersione scolastica; e nel secondo biennio al fine di rendere più consapevoli gli allievi attraverso maggiori competenze e abilità relative al profilo professionale che sceglieranno per accedere al mondo del lavoro.
3. 8. (ex 3. 2.) Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Sopprimere il comma 2.
*3. 9. (ex *3. 22.) Chimienti, Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente.

  Sopprimere il comma 2.
*3. 10. (ex *3. 47.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Sopprimere il comma 2.
*3. 11. Carocci.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il dirigente scolastico con le seguenti: Le scuole secondarie di II grado.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: studenti aggiungere le seguenti: dell'ultimo biennio.
3. 12. (ex 3. 13.) Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il dirigente scolastico con le seguenti: Le scuole secondarie di II grado.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le istituzioni scolastiche non possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti privati.
3. 13. (ex 3. 15.) Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il dirigente scolastico con le seguenti: Le scuole secondarie di II grado.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: nel rispetto dell'autonomia fino a: sponsorizzazioni con le seguenti: utilizzando le risorse disponibili ai sensi del comma 1-bis comma 5 del decreto-legge n. 134 del 25 settembre 2009.
3. 14. (ex 3. 16.) Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: può individuare aggiungere le seguenti:, sentito il pedagogista di riferimento dell'istituzione scolastica,.
3. 15. (ex 3. 36.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e iniziative diretti, aggiungere le seguenti: all'orientamento post scolastico ed.
3. 16. (ex 3. 43.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e iniziative diretti, aggiungere le seguenti: all'orientamento ed.
3. 16.(Testo modificato nel corso della seduta) (ex 3. 43.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.
(Approvato)

  Al comma 2 primo periodo, sostituire le parole: del merito scolastico e dei talenti con le seguenti: delle inclinazioni e dei talenti di tutti gli studenti, in particolare di quelli che presentano bisogni educativi speciali e difficoltà di apprendimento.
3. 17. (ex 3. 23.) Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Vacca, Simone Valente.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 18. Ascani.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: compresi fino alla fine del periodo.
3. 400. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: compresi con quelli derivanti da sponsorizzazioni con le seguenti: senza che ci siano sponsorizzazioni negli Istituti scolastici.
3. 19. (ex 3. 21.) Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Simone Valente, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: derivanti da sponsorizzazioni aggiungere le seguenti: sentiti gli enti locali di riferimento al fine di raccordare gli interventi con la programmazione della rete scolastica.
3. 20. (ex 3. 6.) Russo, Squeri, Altieri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e la completa autonomia di scelta nell'utilizzo delle risorse.
3. 21. (ex 3. 20.) Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente.

  All'articolo 3, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione delle disposizioni del precedente periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 500.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di assicurare la migliore continuità tra scuola secondaria di II grado e l'istruzione superiore, le istituzioni scolastiche, le università e gli ITS potranno sottoscrivere dei protocolli d'intesa finalizzati alla definizione di un programma di attività co-progettate e co-realizzate, il cui fine sia quello di implementare e certificare le competenze acquisite dagli studenti della scuola secondaria superiore in vista della prosecuzione della loro formazione in ambito universitario ovvero nel segmento dell'Istruzione Tecnica Superiore (ITS).
  I percorsi potranno essere attivati con gradualità a partire dal secondo biennio della scuola secondaria di II grado e insisteranno sul potenziamento delle competenze in ingresso richieste dalle Università e dagli ITS.
  Le attività didattiche realizzate da un team di docenti universitari e di scuola secondaria di II grado, selezionati, rispettivamente, dai direttori di dipartimento universitari e dal Comitato per la valutazione del servizio dei docenti (articolo 11 del decreto legislativo n. 297 del 1994), contribuiranno anche alla formazione in servizio dei docenti, attraverso la metodologia della ricerca-azione e della Comunità di Pratiche.
  Le competenze acquisite dagli studenti, certificate in base ad indicatori e livelli definiti nell'ambito dei protocolli di intesa coerentemente all'EQF (Quadro Europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente) contribuiranno a formare il 50 per cento del punteggio attribuito agli studenti che partecipano alle selezioni per l'ammissione alle facoltà a numero chiuso o limitato.
3. 22. (ex 3. 11.) Bruno Bossio, Stumpo.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente all'articolo 16, comma 3, sopprimere le parole: curriculum dello studente di cui all'articolo 3 e il.
*3. 23. (ex *3. 48.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente all'articolo 16, comma 3, sopprimere le parole: curriculum dello studente di cui all'articolo 3 e il.
*3. 24. (ex *3. 17.) Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8. Gli studenti delle scuole paritarie sono esclusi dal programma nazionale di valorizzazione del merito e del talento degli studenti e dal riparto delle risorse complessivamente disponibili per tale finalità.
3. 25. (ex 3. 1004.) Catalano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo dell'educazione di genere di cui all'articolo 2, comma 11, è istituito l'insegnamento denominato educazione alla parità di genere quale percorso formativo autonomo all'interno degli insegnamenti previsti dai piani dell'offerta formativa e trasversale ad altri insegnamenti come quello di educazione alla cittadinanza. A tal fine il dirigente scolastico, d'intesa con il collegio dei docenti ed il consiglio d'istituto nomina, tra i docenti, un referente dell'educazione di genere, con il compito di promuovere azioni e iniziative mirate, in collaborazione con gli organismi preposti alle politiche per le pari opportunità, assicurando il coinvolgimento delle famiglie degli studenti. I contenuti e le modalità dell'educazione di genere saranno adeguati all'età degli alunni e al loro diverso grado di maturità psico-fisica e devono tenere conto delle diverse proposte in un quadro di pluralismo culturale. Nell'ambito delle risorse disponibili il MIUR, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, predispone appositi percorsi formativi per il personale docente da impegnare nell'insegnamento dell'educazione di genere che prevedono, in particolare, tematiche quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, la cultura del rispetto dell'altro e la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali.
3. 26. Bruno Bossio, Stumpo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre 2012, n. 222 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. Il primo e l'ultimo giorno di lezione di ogni anno scolastico è fatto obbligo il canto dell'inno di Mameli da parte degli studenti e degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado».
3. 01. (ex 3. 025.) Antimo Cesaro, Molea, Mazziotti Di Celso.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. (Istituzione nelle città di Torino e Arezzo di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica). – 1. Il presente articolo introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per l'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di si promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nelle città di Torino e Arezzo distretti scolastici sperimentali in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.
  2. La deroga contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di un speciale distretto sperimentale da determinare nelle città di Torino e Arezzo. A tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione pari a 50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino, e una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Arezzo. Nell'ambito dei distretti scolastici detti, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.
  3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, nel rispetto della normativa domestica non derogata e comunitaria, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente specificati, parzialmente delegati al il Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:
   a) dalla nascita ai 3 anni di età;
   b) dai 3 ai 6 anni di età;
   c) dai 6 ai 12 anni di età;
   d) dai 12 ai 18 anni di età.

  4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nelle individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato, all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma 1 ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.
  5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al miglior funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
  6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2 che specifica le modalità della sperimentazione delegate.
  7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.
  8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretti sperimentali di Torino e Arezzo al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.
  9. È prevista l'istituzione di un centro per l'innovazione scolastica che favorisca lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio percorso educativo, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge.
  10. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi e aretini partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.
  11. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2015.
  12. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 02. (ex 3. 013.) Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. (Istituzione nelle città di Torino e Arezzo di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica). – 1. Il presente articolo introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per l'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di si promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nelle città di Torino e Arezzo distretti scolastici sperimentali in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.
  2. La deroga contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di un speciale distretto sperimentale da determinare nelle città di Torino e Arezzo. A tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione pari a 50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino, e una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Arezzo. Nell'ambito dei distretti scolastici detti, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.
  3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, nel rispetto della normativa domestica non derogata e comunitaria, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente specificati, parzialmente delegati al il Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:
   a) dalla nascita ai 3 anni di età;
   b) dai 3 ai 6 anni di età;
   c) dai 6 ai 12 anni di età;
   d) dai 12 ai 18 anni di età.

  4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nelle individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato, all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma 1 ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.
  5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al miglior funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
  6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2 che specifica le modalità della sperimentazione delegate.
  7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.
  8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretti sperimentali di Torino e Arezzo al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.
  9. È prevista l'istituzione di un centro per l'innovazione scolastica che favorisca lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio percorso educativo, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e sul rispetto del naturale sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino, oltre alla formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni derivanti dalla sperimentazione delle attività educative sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.
  10. Si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare, in deroga alle disposizioni vigenti, una modifica per i distretti sperimentali di Torino e Arezzo del calendario scolastico ed i periodi di vacanza estive, natalizie e pasquali per un periodo continuativo di un massimo di 30 giorni consecutivi. Durante i periodi di chiusura sono garantite delle attività integrative mirate allo sviluppo fisico, psicologico, intellettivo e sociale del bambino.
  11. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi e aretini partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.
  12. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2015.
  13. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 03. (ex 3. 030.) Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. (Istituzione nella città di Torino di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica). – 1. Il presente articolo introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per t'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di si promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nella città di Torino distretti scolastici sperimentali in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.
  2. La deroga contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di un speciale distretto sperimentale da determinare nella città di Torino. A tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione pari a 50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino. Nell'ambito del distretto scolastico detto, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.
  3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, nel rispetto della normativa domestica non derogata e comunitaria, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente specificati, parzialmente delegati al Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:
   a) dalla nascita ai 3 anni di età;
   b) dai 3 ai 6 anni di età;
   c) dai 6 ai 12 anni di età;
   d) dai 12 ai 18 anni di età.

  4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nelle individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato, all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma 1 ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.
  5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al migliore funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
  6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2 che specifica le modalità della sperimentazione delegate.
  7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.
  8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretti sperimentali di Torino al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.
  9. È prevista l'istituzione di un centro per l'innovazione scolastica che favorisca lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio percorso educativo, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e sul rispetto del naturale sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino, oltre alla formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni derivanti dalla sperimentazione delle attività educative sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.
  10. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.
  11. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2015.
  12. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 04. (ex 3. 07.) Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. (Istituzione nella città di Torino di un distretto sperimentale per l'innovazione scolastica). – 1. Il presente articolo introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa prevedendo un piano pluriennale per t'attivazione nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado comprendenti licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, al fine di si promuovere l'innovazione, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, istituendo nella città di Torino distretti scolastici sperimentali in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico didattico, si struttura in modo che coinvolga tutti gli insegnamenti. A tal fine i docenti, per la sua realizzazione, presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze.
  2. La deroga contenuta nella presente legge consiste nella determinazione di un speciale distretto sperimentale da determinare nella città di Torino. A tal fine si delega il Ministro della pubblica istruzione a individuare un ambito territoriale omogeneo e una popolazione pari a 50.000 abitanti per la realizzazione del distretto sperimentale nella città di Torino. Nell'ambito del distretto scolastico detto, sarà assicurata la sperimentazione garantendo la partecipazione di istituti appartenenti a tutti gli ordini e gradi di istruzione, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Nella delimitazione dell'area del distretto, il Governo dovrà tenere in conto il riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico.
  3. I principi sui quali si fonda la sperimentazione, nel rispetto della normativa domestica non derogata e comunitaria, sono quelli dell'indipendenza, libertà di scelta del percorso educativo entro limiti codificati e successivamente specificati, parzialmente delegati al Ministro della pubblica istruzione, vertenti sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale dello studente. Al fine di realizzare l'obiettivo le classi dovranno essere composte di studenti suddivise per fascia di età ovvero:
   a) dalla nascita ai 3 anni di età;
   b) dai 3 ai 6 anni di età;
   c) dai 6 ai 12 anni di età;
   d) dai 12 ai 18 anni di età.

  4. Tali suddivisioni sono proposte al fine di stimolare la socializzazione, la cooperazione, l'apprendimento tra pari. Deve essere garantita la libera scelta del discente del proprio autonomo percorso educativo, consistente nelle individuazione autonoma delle attività da svolgere, nella decisione libera sull'ambito temporale a ciò dedicato, all'interno di una gamma di opzioni predisposte e preventivamente pubblicizzate dall'insegnante. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati annualmente i criteri per la formazione delle sezioni e delle classi, delle scuole e degli istituti di cui al comma 1 ed è stabilito il numero massimo e minimo di alunni per sezione e per classe.
  5. Ogni istituto individuato per la sperimentazione, nella sua autonomia, stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico. Gli orari di insegnamento necessari al migliore funzionamento del metodo didattico sperimentale proposto devono essere sufficientemente estesi e senza interruzioni, indicando nel periodo delle tre ore quello ottimale. L'orario di servizio è stabilito in deroga alla contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
  6. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione secondo criteri di corrispondenza individuati dalla delega di cui al comma 2 che specifica le modalità della sperimentazione delegate.
  7. L'organizzazione delle attività educative sperimentali, dei laboratori, degli ambienti di studio e apprendimento e dei materiali didattici a disposizione di docenti e discenti, deve favorire l'apprendimento per scoperta e per costruzione delle conoscenze poste nella zona di sviluppo prossimale di ogni singolo discente sulla base di un modello psicopedagogico costruttivista. Il materiale didattico specializzato deve consentire l'apprendimento per scoperta, l'utilizzo raffinato dei sensi, l'autocorrezione.
  8. In deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire un centro per l'innovazione scolastica presso i due distretti sperimentali di Torino al fine di favorire e implementare lo sviluppo di metodi innovativi di insegnamento basati sull'indipendenza e sulla libertà di scelta del percorso educativo che si vuole seguire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge e fondati sul principio del rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico, intellettivo, cognitivo e sociale del discente. A tal fine deve essere assicurata la formazione di insegnanti e formatori capaci di garantire un'efficace e duratura diffusione delle innovazioni educative sviluppate in seguito all'adozione del modello ivi proposto. Si specifica che il metodo di formazione degli insegnanti e dei formatori dovrà essere quello utilizzato per la formazione dei discenti.
  9. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o più regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami degli studenti torinesi partecipanti al progetto sperimentale. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza, le modalità organizzative degli scrutini ed esami stessi, nel rispetto delle attività educative sperimentali sviluppate negli istituti scolastici individuati quali istituzioni componenti i distretti sperimentali.
  10. I decreti suddetti demandati al Ministro della pubblica istruzione, sono emanati entro il 31 dicembre 2015.
  11. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2035. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 05. (ex 3. 08.) Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. (Istituzione di corsi di apprendimento on line mediante corsi di e-learning per studenti temporaneamente impossibilitato da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo). – 1. Il presente articolo introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa volto a garantire una continuità didattica per tutti i casi in cui un discente sia temporaneamente impossibilitato da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo, con particolare riguardo alla situazione di discenti appartenenti all'etnia Rom o a discenti profughi. A tal fine si istituisce una piattaforma telematica di insegnamento on line che consenta lo svolgimento di corsi di e-learning al fine di consentire il superamento del divario di conoscenza imputabile alle condizioni descritte.
  2. Al fine di promuovere l'innovazione, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, la piattaforma suddetta.
  3. Al fine di aumentare i mezzi e i modi con i quali garantire l'offerta formativa e per la migliore attualizzazione e completa attuazione dell'articolo 34 della Costituzione si delega il Ministro della pubblica istruzione alla emanazioni di norme secondarie che consentano al corpo insegnante di:
   a) aumentare le ore dedicate alle esercitazioni pratiche in aula, con particolare riguardo per le materie scientifiche;
   b) aumentare il grado di integrazione dei minori di lingua madre straniera.

  4. Per l'ottenimento degli obiettivi descritti si delega il Governo ad istituire entro gennaio 2016, tramite apposito bando da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale, una piattaforma internet ove siano presenti contenuti multimediali emozionali riguardanti:
   a) tutti i programmi relativi all'istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età;
   b) l'insegnamento della Costituzione italiana, dei principi fondamentali dell'Unione Europea e i conseguenti diritti e dei doveri del cittadino italiano, europeo, straniero e degli apolidi.

  5. I decreti suddetti sono demandati al Ministro della pubblica istruzione, e devono essere emanati entro il 31 marzo 2016.
  6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 06. (ex 3. 035.) Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. (Istituzione di corsi di apprendimento on line mediante corsi di e-learning per studenti temporaneamente impossibilitati da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo). – 1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa volto a garantire una continuità didattica per tutti i casi in cui un discente sia temporaneamente impossibilitato da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo, con particolare riguardo alla situazione di discenti appartenenti all'etnia Rom o a discenti profughi. A tal fine si istituisce una piattaforma telematica di insegnamento on line che consenta lo svolgimento di corsi di e-learning al fine di consentire il superamento del divario di conoscenza imputabile alle condizioni descritte.
  2. Al fine di promuovere l'innovazione, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, la piattaforma suddetta.
  3. Al fine di aumentare i mezzi e i modi con i quali garantire l'offerta formativa e per la migliore attualizzazione e completa attuazione dell'articolo 34 della Costituzione si delega il Ministro della pubblica istruzione alla emanazioni di norme secondarie che consentano al corpo insegnante di:
   a) aumentare le ore dedicate alle esercitazioni pratiche in aula, con particolare riguardo per le materie scientifiche;
   b) aumentare il grado di integrazione dei minori di lingua madre straniera.

  4. Per l'ottenimento degli obiettivi descritti si delega il governo ad istituire entro gennaio 2016, tramite apposito bando da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in gazzetta ufficiale, una piattaforma internet ove siano presenti contenuti multimediali emozionali riguardanti:
   a) tutti i programmi relativi all'istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età;

  5. I decreti suddetti sono demandati al Ministro della pubblica istruzione, e devono essere emanati entro il 31 marzo 2016.
  6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 07. (ex 3. 037.) Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. (Istituzione di corsi di apprendimento on line mediante corsi di e-learning per studenti temporaneamente impossibilitati da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo).- 1. Il comma introduce uno specifico profilo di flessibilità dell'offerta formativa volto a garantire una continuità didattica per tutti i casi in cui un discente sia temporaneamente impossibilitato da cause oggettive alla costante frequenza dei corsi dell'obbligo, con particolare riguardo alla situazione di discenti appartenenti all'etnia Rom o a discenti profughi. A tal fine si istituisce una piattaforma telematica di insegnamento on line che consenta lo svolgimento di corsi di e-learning al fine di consentire il superamento del divario di conoscenza imputabile alle condizioni descritte.
  2. Al fine di promuovere l'innovazione, si delega il Ministro della pubblica istruzione ad istituire, nel rispetto delle normative comunitarie, delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola non derogati dalla presente legge, la piattaforma suddetta.
  3. Al fine di aumentare i mezzi e i modi con i quali garantire l'offerta formativa e per la migliore attualizzazione e completa attuazione dell'articolo 34 della Costituzione si delega il Ministro della pubblica istruzione alla emanazioni di norme secondarie che consentano al corpo insegnante di:
   a) aumentare le ore dedicate alle esercitazioni pratiche in aula, con particolare riguardo per le materie scientifiche;
   b) aumentare il grado di integrazione dei minori di lingua madre straniera.

  4. Per l'ottenimento degli obiettivi descritti si delega il governo ad istituire entro gennaio 2016, tramite apposito bando da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in gazzetta ufficiale, una piattaforma internet ove siano presenti contenuti multimediali emozionali riguardanti:
   a) tutti i programmi relativi all'istruzione obbligatoria impartita per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età;
   b) l'insegnamento della lingua italiana ai discenti stranieri;
   c) l'insegnamento della Costituzione italiana, dei principi fondamentali dell'Unione Europea e i conseguenti diritti e dei doveri del cittadino italiano, europeo, straniero e degli apolidi.

  11. I decreti suddetti sono demandati al Ministro della pubblica istruzione, e devono essere emanati entro il 31 marzo 2016.
  12. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai finì del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 08. (ex 3. 038.) Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

A.C. 2994-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Scuola, lavoro e territorio).

  1. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del periodo precedente si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali di cui all'articolo 2.
  2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale,».
  3. L'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.
  4. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.».
  5. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  6. Per le finalità di cui al presente articolo nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 6.
  7. Il dirigente scolastico individua all'interno del registro di cui al comma 8 le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
  8. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:
   a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascun ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;
   b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

  9. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
  10. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è valorizzata sulla base di piani di intervento adottati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, i suddetti piani di intervento tengono conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Scuola, lavoro e territorio).

  Sopprimerlo.
4. 1. (ex 4. 28.) Vacca.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Al fine di aggiungere le seguenti: ampliare la didattica esperienziale e all'aperto e allo sviluppo di abilità concrete, nonché.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, primo periodo:
    
1) sostituire le parole: 400 ore con le seguenti: 200 ore.
    2) sostituire le parole: 200 ore con le seguenti: 100 ore.
   b) al comma 6, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni;
   c) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Con lo scopo principale di favorire adeguato collegamento con il territorio nonché la formazione civica del cittadino, lo sviluppo di una rete nazionale connessa di saperi, conoscenze, esperienze e metodologie didattiche in continua evoluzione e al passo, con i risultati delle ultime ricerche nel campo, il rinnovamento degli aspetti educativi e didattici e dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia, lo Stato e, per quanto di propria competenza, le Regioni e gli enti locali, in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, promuovono, come parte integrante dell'attività curriculare in stretta correlazione con la programmazione disciplinare ed interdisciplinare:
   a) i progetti di scuola aperta mediante l'impiego delle infrastrutture scolastiche in giorni e orari diversi da quelli della didattica convenzionale per attività educative avanzate e volte alla sperimentazione;
   b) i progetti di scuola diffusa finalizzati al superamento del concetto di aula e di edificio scolastico, intesi come esclusivo spazio destinato all'apprendimento attraverso l'introduzione di esperienze didattiche da svolgersi in altre sedi e in appositi spazi digitali.

  8-ter. Nel bilancio previsionale del MIUR è istituito, a decorrere dall'anno 2016, un Fondo denominato «Scuole aperte e diffuse» pari a 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono assegnate le risorse di cui al presente comma a ciascuna Regione in base al reddito pro capite regionale e all'indice della dispersione scolastica.
  8-quater. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri per l'assegnazione annuale, sulla base dei progetti presentati, delle risorse alle istituzioni scolastiche.
  8-quinquies. Alle attività rientranti nei progetti di scuola aperta e diffusa si provvede nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al comma 8-ter del presente articolo e delle risorse derivanti dal concorso dei soggetti pubblici e privati partecipanti.
4. 2. (ex 4. 1005.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Al fine di aggiungere le seguenti: ampliare la didattica esperienziale e all'aperto e allo sviluppo di abilità concrete, nonché.
4. 3. (ex 4. 26.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: almeno con le seguenti: al massimo.
4. 4. (ex 4. 1010.) Barbanti, Artini, Bechis, Cristian Iannuzzi, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 400 ore con le seguenti: 200 ore.

  Conseguentemente, sostituire le parole: 200 ore con le seguenti: 100 ore.
4. 5. (ex 4. 27.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione possono introdurre percorsi di alternanza scuola-lavoro anche nel primo biennio, per un numero di ore complessivamente non superiore a 100.
*4. 6. (ex 4. 1.) Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo d'istruzione possono introdurre percorsi di alternanza scuola-lavoro anche nel primo biennio, per un numero di ore complessivamente non superiore a 100.
*4. 7. (ex 4. 1000.) Caruso, Lo Monte.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: percorsi di alternanza aggiungere le seguenti: e di orientamento.
4. 8. (ex 4. 3.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: triennali di cui all'articolo 2 con le seguenti: dell'offerta formativa.
4. 9. (ex 4. 68.) Vezzali.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli studenti iscritti presso istituti liceali i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono facoltativi. Per gli studenti iscritti presso istituti tecnici e professionali i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono obbligatori per la metà del monte ore previsto dal presente articolo e, quale parte integrante del percorso formativo, possono svolgersi all'interno delle regolari attività didattiche.
4. 10. (ex 4. 25.) D'Uva, Simone Valente.

  Al comma 2, dopo le parole: e musicali, aggiungere le seguenti: e delle attività afferenti al rispetto degli animali come esseri senzienti e alle leggi in loro tutela.
4. 11. (ex 4. 83.) Vezzali, Molea, Capua.

  Sopprimere il comma 3.
4. 12. (ex 4. 24.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'alternanza non può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche; essa può essere svolta con la modalità dell'impresa formativa simulata.
4. 13. (ex 4. 22.) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: può essere svolta aggiungere le seguenti: in orario extracurriculare e nel periodo di sospensione dell'attività didattica.

  Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La partecipazione ai percorsi di alternanza scuola lavoro costituisce credito formativo nella valutazione finale dell'alunno.
4. 14. (ex 4. 1002.) Pagano.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: durante la sospensione fino a: nonché.
4. 15. (ex 4. 23.) Vacca, Simone Valente.

  All'articolo 4, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  All'attuazione delle disposizioni ai commi 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 500.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il compenso dei docenti per l'attività oltre il proprio orario di servizio è stabilito in sede negoziale con le RSU.
4. 16. (ex 4. 21.) Marzana, Simone Valente.

  Al comma 4, sostituire le parole da: di concerto fino a: coinvolgimento di enti pubblici con le seguenti: entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 17. (ex 4. 20.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 4, sostituire le parole: sentito il con le seguenti: di concerto con il.
4. 18. (ex 4. 18.) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 4, dopo le parole: è adottato aggiungere le seguenti: entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 19. (ex 4. 19.) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel regolamento è previsto un codice etico da far sottoscrivere a tutti i soggetti esterni coinvolti e che affermi il rispetto dell'ambiente, l'estraneità a qualsiasi ambiente criminale e le norme d'impiego degli studenti, nonché la costituzione di commissioni composte da docenti e studenti per la selezione delle aziende e degli enti pubblici e privati dove svolgere l'alternanza scuola-lavoro.
4. 20. (ex 4. 44.) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La citata Carta dei diritti e dei doveri degli studenti è riportata in tutte le Convenzioni, di cui al comma 7 del presente articolo, che le istituzioni scolastiche stipulano con i soggetti esterni nell'ambito dell'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro.
4. 21. (ex 4. 45.) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori risorse, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, possono essere destinate, previa intesa in Conferenza Stato Regioni, a valere sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 188, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione.
4. 22. (ex 4. 7.) Palese, Centemero, Palmieri.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. L'istituzione scolastica, sentita la commissione, da istituire in ciascuna istituzione scolastica, composta da docenti e studenti dell'istituto per la selezione delle aziende e degli enti pubblici e privati dove svolgere l'alternanza scuola-lavoro.
4. 23. (ex 4. 36.) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti:, avvalendosi di un'apposita commissione costituita da docenti referenti per l'alternanza scuola-lavoro e di concerto con il consiglio d'istituto.
*4. 24. (ex 4. 2.) Altieri, Palmieri.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti:, avvalendosi di un'apposita commissione costituita da docenti referenti per l'alternanza scuola-lavoro e di concerto con il consiglio d'istituto.
*4. 25. (ex 4. 1001.) Caruso, Lo Monte.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti: , sentita la commissione, da istituire in ciascuna istituzione scolastica, composta da docenti e studenti dell'istituto, per la selezione delle aziende e degli enti pubblici e privati dove svolgere l'alternanza scuola-lavoro.
4. 26. (ex 4. 35.) Vacca, Simone Valente.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti:, di concerto con un comitato paritetico costituito da docenti e studenti.
4. 27. (ex 4. 1019). Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti:, in raccordo con gli enti locali anche attraverso i servizi per l'impiego.
*4. 28. (ex 4. 9.) Squeri, Russo, Ciracì, Centemero, Altieri.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti:, in raccordo con gli enti locali anche attraverso i servizi per l'impiego.
*4. 29. (ex 4. 9.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti: d'intesa con i docenti delle discipline coinvolte e con delibera del collegio docenti e adottata dal consiglio d'istituto.
4. 30. (ex 4. 38.) Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Di Benedetto.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: individua con le seguenti: e il consiglio di istituto individuano.
4. 31. (ex 4. 1020.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: individua aggiungere le seguenti:, di concerto con il consiglio d'istituto,
4. 32. (ex 4. 1015.) Labriola.

  Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti:, avvalendosi di un'apposita commissione costituita da docenti referenti per l'alternanza scuola-lavoro e di concerto con il consiglio d'istituto,
4. 33. Altieri, Palmieri.
(Inammissibile)

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra l'Agenzia delle entrate, gli enti locali e gli istituti statali d'istruzione secondaria superiore nei quali sia previsto l'insegnamento delle materie estimo e topografia al fine di consentire agli studenti iscritti agli ultimi due anni del triennio scolastico di avere un'esperienza professionale mediante una collaborazione attiva nell'ambito delle rilevazioni catastali.
4. 34. (ex 4. 37.) Marzana, Simone Valente.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il sistema dei servizi per l'impiego collabora con le istituzioni scolastiche e formative per la promozione dell'alternanza scuola lavoro e per l'organizzazione delle propedeutiche attività di orientamento degli studenti.
*4. 35. (ex 4. 1018.) Squeri, Russo, Ciracì, Centemero.

  Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il sistema dei servizi per l'impiego collabora con le istituzioni scolastiche e formative per la promozione dell'alternanza scuola lavoro e per l'organizzazione delle propedeutiche attività di orientamento degli studenti.
*4. 36. (ex 4. 1018.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, nell'ambito del registro delle imprese è istituita un'apposita sezione per l'alternanza scuola-lavoro ove sono inserite le imprese disponibili ad attivare percorsi di alternanza in collaborazione con le istituzioni scolastiche. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato un decreto di concerto tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che definisce i requisiti e i criteri per l'iscrizione al registro.
4. 37. (ex 4. 14.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro tre mesi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i criteri generali, relativi alle risorse finanziarie disponibili, requisiti degli enti interessati ad ospitare gli studenti e al riconoscimento dei crediti formativi, ai quali le convenzioni devono attenersi.
4. 38. (ex 4. 39.) Marzana, Simone Valente.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine dell'attuazione del comma 8, a decorrere dall'anno 2016, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale delle «PMI per l'alternanza formazione-lavoro» presso il registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
  8-ter. I requisiti a cui possono iscriversi le imprese al registro di cui al comma 8-bis sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, Università e ricerca.
  8-quater. Alle PMI di cui ai commi 8-bis e 8-ter, fino a sette anni dalla data di inizio dell'attività dell'impresa o dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, si applicano le disposizioni a favore delle startup innovative di cui agli articoli 26 e 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  8-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione del 20 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
4. 39. (ex 17. 07.) Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.
(Inammissibile)

  All'articolo 4, comma 9, sostituire le parole: i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 con le seguenti: i commi 3, 4, 5, 6 e 7.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  9-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 501.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

  Sopprimere il comma 10.
4. 40. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 10, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:
  L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è definita dalle Regioni, sulla base di linee generali formulate, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle Regioni stesse di concerto col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e sancite con intesa in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997.
4. 100. (ex 0.4.3000.1) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  11. Al fine di potenziare ed estendere l'esperienza dagli istituti tecnici e professionali con annesse aziende agrarie, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di costituzione delle aziende annesse alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento individua altresì i requisiti prioritari per l'assegnazione, su tali istituzioni scolastiche, dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Con effetto della data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono adottate le conseguenti modifiche al decreto interministeriale 1o febbraio 2001, n. 44.
4. 41. (ex 4. 12.) Centemero, Palmieri.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  11. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in ogni scuola secondaria di secondo grado è istituito lo «Sportello Placement», con il compito di svolgere attività di orientamento al lavoro per gli studenti, favorendo i primi contratti con le aziende, anche attraverso l'organizzazione di career days, e assistendo aziende ed enti pubblici che manifestino interesse nella ricerca e selezione di studenti.
  Gli Sportelli Placement gestiscono i contatti con aziende, enti pubblici e privati, anche internazionali, che offrano opportunità di formazione e di lavoro rivolte agli studenti. Inoltre offrono un servizio di supporto alla redazione del curriculum vitae, alla preparazione al colloquio di lavoro e all'elaborazione del progetto professionale.
4. 42. (ex 4. 13.) Centemero, Palmieri.

A.C. 2994-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Disposizioni concernenti l'insegnamento presso gli istituti penitenziari).

  1. All'articolo 135 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Per l'insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari è istituito un ruolo speciale, al quale possono accedere, ai sensi dell'articolo 399, i docenti in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e del titolo di specializzazione di cui al comma 7 del presente articolo»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari sono incardinati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Possono altresì chiedere il trasferimento a un altro centro provinciale ai sensi della normativa vigente. Ad essi spetta il trattamento giuridico ed economico dei docenti della scuola primaria»;
   c) al comma 6, la parola: «elementari» è sostituita dalle seguenti: «primarie presso gli istituti penitenziari»;
   d) al comma 7, le parole: «I docenti elementari del ruolo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «I docenti del ruolo speciale delle scuole primarie presso gli istituti penitenziari»;
   e) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Nelle more dell'istituzione dei corsi di specializzazione di cui al comma 7, costituisce titolo di accesso al ruolo speciale l'aver maturato almeno tre anni di servizio».

A.C. 2994-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Istituti tecnici superiori).

  1. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori, da ripartire secondo l'accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni esistenti.
  2. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori con il possesso dei seguenti titoli di studio:
   a) diploma di istruzione secondaria superiore;
   b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  3. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:
   a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;
   b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
   c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;
   d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 100.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;
   e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale.

  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida relativamente ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina, integrando la composizione della commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti in materia.
  5. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   «b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 – efficienza energetica, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011»;
   b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi professionali,» sono inserite le seguenti: «istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica,».

  6. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è inserita la seguente:
   «a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 – efficienza energetica, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011».

  7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in termini di competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non può essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.
  8. All'articolo 55, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: «della durata di quattro semestri» sono inserite le seguenti: «oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Istituti tecnici superiori).

  Sopprimerlo.
6. 1. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Cristian Iannuzzi, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Sopprimere il comma 1.
6. 2. (ex 0. 4. 02. 2.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: 27 luglio 2011 aggiungere le seguenti: , anche in apprendistato.
6. 3. (ex 0. 4. 02. 9.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: integrato fino alla fine della lettera.
6. 4. Gelmini, Ciracì, Catanoso.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) razionalizzazione dell'offerta formativa su base regionale con mantenimento degli Istituti ex-pareggiati quale sede autonoma o loro eventuale trasformazione in sede distaccata di altro Istituto ex-pareggiato o Conservatorio, e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti ex pareggiati statalizzati.
6. 5. (ex 0. 4. 02. 4.) Centemero, Palmieri.
(Inammissibile)

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
6. 6. (ex 0. 4. 02. 3.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

   Al comma 3, lettera b), dopo le parole: dagli studenti aggiungere le parole: per la frequenza e.
6. 7. (ex 0. 4. 02. 8.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: non inferiore a 100.000 euro con le seguenti: non inferiore a 50.000 euro.
6. 8. (ex 0. 4. 02. 1.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi.
6. 9. (ex 0. 4. 02. 7.) Gelmini, Ciracì, Catanoso, Centemero, Palmieri.

  Al comma 3, lettera e), dopo le parole: regime contabile aggiungere le seguenti: , la revisione amministrativo-contabile della gestione.
6. 400. La Commissione.

  Al comma 3, lettera e), sostituire la parola: «uniforme» con la seguente «semplificato».
6. 10. (ex 0. 4. 02. 6.) Centemero, Palmieri.

  Al comma 3, lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di rafforzare l'efficienza del sistema, le Fondazioni di partecipazione possono costituire tra loro Consorzi.».
6. 11. (ex 0. 4. 02. 5.) Centemero, Palmieri.

  All'articolo 6, comma 4, dopo le parole: sono emanate aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. 500.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 8-bis, la cifra: 100.000.000 è sostituita con la seguente: 500.000.

  Conseguentemente, al comma 8-quinquies, sostituire le parole: pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 con le seguenti: pari a 2,5 milioni di euro annui per l'anno 2015 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
0. 6. 401. 1. Simonetti, Borghesi.

  Al capoverso comma 8-ter, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
   a) razionalizzazione dell'offerta formativa su base regionale con mantenimento degli Istituti ex-pareggiati quale sede autonoma o loro eventuale trasformazione in sede distaccata di altro Istituto ex-pareggiato o Conservatorio, e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti ex pareggiati statalizzati;
0. 6. 401. 2. Centemero, Palese.

  All'articolo 6 dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  8-bis. Per consentire all'ISIA – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche – di continuare a garantire gli standard formativi di qualità attuali, nelle more dell'emanazione della nuova normativa che disciplinerà il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistico musicale, il contributo statale di funzionamento per l'anno 2015 è pari a euro 1.000.000. per assicurare il pagamento dei costi del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale.
  8-ter. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2 comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e nell'arco del triennio 2015/2017, secondo quanto prevede il medesimo comma 7 alla lettera e), è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli Istituti Musicali Pareggiati che avanzino richiesta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alle seguenti condizioni:
   a) conversione in Conservatori o accorpamento degli Istituti ai Conservatori statali presenti su base regionale o interregionale con l'eventuale creazione di sedi distaccate dei medesimi e conseguente aumento della dotazione organica nazionale in misura corrispondente al personale degli istituti ex pareggiati statalizzati;
   b) razionalizzazione dell'offerta formativa in rapporto all'utenza effettiva dell'ultimo triennio;
   c) ricollocazione del solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge.

  8-quater. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentita l'ANVUR, procede alla valutazione delle istanze, ne stila una graduatoria secondo i caratteri di urgenza e procede con proprio decreto alla conseguente statalizzazione nell'ordine degli Istituti fino ad esaurimento dei fondi individuati allo scopo dal presente comma. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro per l'anno 2015 di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
  8-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 401. La Commissione.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rafforzamento dei Poli tecnici professionali).

  1. Al fine di favorire l'accesso all'occupazione giovanile nonché la ricollocazione delle persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata, nell'ambito dei poli tecnici professionali, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, le Regioni definiscono piani di intervento per la formazione e il lavoro, di durata triennale, per il sostegno a programmi finalizzati a stimolare l'offerta di posti disponibili, a supportare le imprese nell'utilizzo degli strumenti, a valorizzare la componente formativa professionalizzante in raccordo con i sistemi di certificazione della competenze e i repertori regionali e nazionali, nonché ad accelerare processi di riallocazione del personale in esubero o oggetto di licenziamenti collettivi.
  2. I piani di cui al comma precedente sono attuati dagli Istituti Tecnici Superiori e possono prevedere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, l'attivazione di strumenti anche in grado di compensare le maggiori difficoltà occupazionali di alcuni gruppi di lavoratori, incidendo direttamente o indirettamente sul costo del lavoro a favore delle imprese che partecipano attivamente alle attività formative mettendo a disposizione i propri impianti per le lezioni/esercitazioni pratiche e attività di tirocinio. I piani possono essere attivati anche nei processi di sviluppo aziendale collegati a programmi di investimenti con particolare riferimento a quelli ad alto contenuto innovativo, per la promozione dell'internazionalizzazione e il rafforzamento del made in Italy, nonché tesi ad introdurre nuovi processi produttivi sostenibili da un punto di vista energetico-ambientale.
  3. Previa intesa in Conferenza Stato Regioni, agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti possono concorrere le risorse rinvenite dai fondi strutturali e di investimento 2014-2020, dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 188, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione.
  4. Con Decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro, dello Sviluppo economico, dell'Economia e delle Finanze, e previo parere della Conferenza Stato Regioni, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, sono disciplinati i criteri per l'attivazione dei piani di cui al comma 1 e le misure previste dal precedente comma 2.
6. 01. (ex 3. 01.) Palese, Centemero, Palmieri.
(Inammissibile)

A.C. 2994-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Innovazione digitale e didattica laboratoriale).

  1. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga.
  2. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali di cui all'articolo 2 e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale scuola digitale di cui al comma 1.
  3. Il Piano nazionale scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:
   a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera h);
   b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
   c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;
   e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;
   f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;
   g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;
   h) definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di dirigenti scolastici, docenti, personale tecnico e amministrativo e studenti;
   i) definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all'apprendimento, alla fruizione o alla produzione di contenuti didattici digitali;
   l) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.

  4. Le istituzioni scolastiche individuano docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico.
  5. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
   a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del Made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;
   b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;
   c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

  6. I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.
  7. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nel presente articolo, nell'anno finanziario 2015 è utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 6.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Innovazione digitale e didattica laboratoriale).

  Al comma 1, sostituire le parole da: Al fine di fino a: digitali con le seguenti: Al fine di rendere il digitale un importante strumento didattico per la costruzione delle competenze l'acquisizione di nuove conoscenze e strumenti educativi.
7. 1. (ex 5. 7.) Altieri, Marti, Distaso, Ciracì, Palmieri, Centemero.

  Al comma 1, dopo le parole: le competenze digitali degli studenti aggiungere le seguenti: e di favorire la personalizzazione della didattica, con particolare riguardo ai BES e alla disabilità.
7. 2. (ex 5. 20.)  Brescia, Simone Valente.

  Al comma 1, inserire, in fine, le parole: tenendo conto degli investimenti effettuati dagli enti locali nel campo dell'innovazione digitale e tecnologica delle scuole.
*7. 3. (ex *5. 51.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Scotto.

  Al comma 1, inserire, in fine, le parole: tenendo conto degli investimenti effettuati dagli enti locali nel campo dell'innovazione digitale e tecnologica delle scuole.
*7. 4. (ex *5. 1009.) Altieri, Squeri, Russo, Ciracì, Centemero, Palmieri.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Al fine di tutelare gli studenti dalla precoce esposizione a radiofrequenze è vietato installare ripetitori WI-FI presso le scuole d'infanzia, primarie, secondarie e gli Istituti superiori frequentati da ragazzi di età al di sotto di 16 anni.
  1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica negli Istituti scolastici che scelgono di usare tecnologia di connessione internet e trasmissione dati upload e download via cavo.
  1-quater. L'Istituto superiore di sanità senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato avvia di concerto con il Ministero dell'Ambiente una commissione di studio per la valutazione dei reali effetti delle onde prodotte dai ripetitori WI-FI su bambini e ragazzi nell'età pre-adolescenziale e adolescenziale al fine di redigere delle linee guida in grado di stabilire le eventuali condizioni e criteri di installazione dei ripetitori WI-FI.
7. 5. (ex 5. 31.) Crippa, Simone Valente.

  Al comma 3 alinea, dopo le parole: i seguenti obiettivi, aggiungere le seguenti: al fine di assicurare in ogni caso lo sviluppo della banda ultralarga, fissa o mobile, dando priorità agli interventi concernenti le Regioni Obiettivo Convergenza.
7. 6. (ex 5. 1008.) Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

  Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) inserimento negli istituti tecnici e professionali delle ore di insegnamento affidate ai docenti di laboratorio (ITP) in tutti gli indirizzi ed in tutte le articolazioni, sulla base del monte ore esistente prima del riordino del secondo ciclo di istruzione ex articolo 64, comma 4-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a-bis), pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, a 150 milioni di euro per il 2016 e a 150 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. 7. (ex 5. 1002.) Simonetti, Borghesi.
(Inammissibile)

  Al comma 3, lettera b), inserire, in fine, le parole: il potenziamento degli strumenti laboratoriali prevede anche la possibilità di fare della didattica a distanza per gli allievi disabili, o per allievi temporaneamente impossibilitati a frequentare le lezioni;.
7. 8. (ex 5. 47.) Binetti.

  Al comma 3, lettera c), dopo le parole: istituzioni scolastiche ed educative inserire le seguenti: locali.
7. 9. (ex 5. 52.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 3, lettera d), dopo le parole: innovazione didattica inserire le seguenti: e per il contrasto alle forme di cyberbullismo.
7. 10. (ex 5. 50.) Costantino, Duranti, Nicchi, Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: a tal fine il MIUR individua, sulla base dei curricula, i docenti con conoscenze e abilitazioni informatiche, nonché precedenti esperienze lavorative in ambito informatico, designandoli a livello provinciale per l'insegnamento delle competenze digitali agli studenti.
7. 11. Simonetti, Borghesi.

  Al comma 3, lettera f), dopo la parola: e successive modificazioni inserire le seguenti: e sentito il Consiglio superiore della Pubblica istruzione di cui al Decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999.
7. 12. (ex 5. 49.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   g-bis) diffusione di aule digitali come spazio dinamico in cui convergono linguaggi digitali e strumenti multimediali a supporto di metodologie e strategie didattiche innovative con la presenza di dispositivi della tipologia tablet PC posti in rete i quali ciascuno studente può accedere ai contenuti proposti dal docente, scaricare il materiale didattico di volta in volta prodotto e interagire con docenti e studenti dello stesso o di altri istituti per lo sviluppo di una comunità scolastica nazionale in un reale network dinamico e in continua crescita.
7. 13. (ex 5. 23.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   g-bis) promozione della produzione di testi scolastici multimediali disponibili online gratuitamente per gli studenti nonché la produzione di e-book in base alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104.
7. 14. (ex 5. 21.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   g-bis) la stimolazione multisensoriale e multimodale attraverso l'utilizzo di vari codici di comunicazione per l'inclusione di alunni con ogni tipo di disabilità e bisogni educativi speciale.
7. 15. (ex 5. 22.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   g-bis) inserimento della figura degli assistenti tecnici anche nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
7. 16. (ex 5. 24.) Marzana.

  Al comma 3, sopprimere la lettera l).
7. 17. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  All'articolo 7, comma 4, sostituire la parola: individuano con le seguenti: possono individuare.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. 500.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: individuano aggiungere la seguente: uno o più.
7. 18. (ex 5. 11.) Palmieri, Centemero, Lainati.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I dirigenti scolastici, inoltre, possono individuare tra il personale di ruolo dell'istituzione scolastica un IT Administrator a cui assegnare la responsabilità del controllo del sistema informativo della scuola, al fine di garantirne il corretto funzionamento del sistema e la sua connessione ad internet.
7. 19. (ex 5. 14.) Palmieri, Centemero.

  Al comma 5, alinea, sostituire la parola: occupabilità con la seguente: orientamento.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b) dopo la parola: lavoro inserire le seguenti: all'orientamento formativo.
7. 20. (ex 5. 27.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Marzana.

  Al comma 5, alinea, sostituire la parola: occupabilità con la seguente: orientamento.
7. 21. (ex 5. 25.) Marzana, Simone Valente.

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: culturale e sociale con le seguenti: culturale, sociale, manifatturiera ed agricola.
7. 22. Sani.

  Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo forme incentivanti per il personale collaboratore scolastico.
*7. 23. (ex *5. 2.) Ciracì.

  Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo forme incentivanti per il personale collaboratore scolastico.
*7. 24. (ex *5. 44.) Vezzali, Molea, Capua.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) incremento fino a 1200 ore per ciascuno studente/ciclo della didattica laboratoriale negli Istituti Tecnici e Professionali per il miglioramento della formazione, dell'abilità e delle competenze dei alunni.
7. 25. (ex 5. 46.) Piso.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: 30 con la seguente: 60.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della norma di cui all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, pari a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 26. (ex 5. 30.) Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire la parola: annui con le seguenti: erogati annualmente, tenendo altresì conto delle ulteriori risorse che potranno essere destinate, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, a valere sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 6 aprile 1987, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 188, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione.
7. 27. (vedi 5. 19.) Palese, Centemero, Palmieri.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. Al fine di favorire e semplificare il percorso di orientamento alla scelta universitaria, gli istituti scolastici, in accordo con le Università del proprio territorio, propongono, organizzano e coordinano incontri di orientamento per gli studenti del quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado.
7. 28. (ex 5. 29.) D'Uva, Simone Valente.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Valorizzazione delle diversità).

  1. Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il disagio scolastico in tutte le sue espressioni.
  2. L'integrazione delle persone diversamente abili si realizza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modificazioni, della 4 agosto 1977, numero 517, e del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297, e successive modificazioni.
  Conseguentemente è abrogato il limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
  3. Su richiesta di ogni singolo scuola, il Ministero della Pubblica Istruzione assicura, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'assegnazione di tutti gli insegnanti o le insegnanti di sostegno necessari a garantire il progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il concorso delle figure professionali coinvolte.
  4. La formazione delle classi iniziali nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Elementare è effettuata, di norma, con l'inserimento di un solo alunno o alunna diversamente abile; le classi successive delle medesime Scuole e le classi della Scuola Media e della Scuola Superiore non possono essere costituite con l'inserimento di un numero superiore a due alunni o alunne diversamente abili.
  5. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono un alunno o alunna diversamente abile sono costituite da un massimo di 20 alunni. Qualora siano inseriti nella classe due alunni o alunne diversamente abili, la classe stessa viene costituita con un numero ancora inferiore di alunni o alunne.
  6. Nella determinazione dell'organico deve essere garantita l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal progetto didattico-educativo, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna, se necessario.
  7. La Scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap, ai quali devono obbligatoriamente partecipare tutte le componenti delle istituzioni scolastiche.
  8. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina adeguate risorse per qualificare professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni e alunne in situazione di disabilità e disagio.
  9. Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole un fondo speciale da utilizzare secondo le esigenze dei progetti didattico-educativi previsti.

  Conseguentemente, all'articolo 12, sopprimere i commi 1, 2 e 3.
7. 01. (ex 5. 07.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Nicchi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica).

  1. È autorizzata la spesa, per l'anno scolastico 2015/2016, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti, di 3,6 milioni per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 per il programma di didattica integrativa di cui all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
  2. L'assegnazione delle risorse, di cui al comma 1, alle istituzioni scolastiche, avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma pari 3,6 milioni di per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 si provvede: per 2,8 milioni di euro, per l'anno 2015 e 11,4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e 800 mila euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 02. (ex 5. 01004.) Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Assegnazione risorse alle istituzioni scolastiche).

  1. L'assegnazione di risorse aggiuntive, autorizzate da disposizioni di legge o di regolamento, alle Istituzioni scolastiche, avviene previo bando pubblico adottato con decreto dei ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.
7. 03. (ex 5. 01005.) Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

A.C. 2994-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III

ORGANICO, ASSUNZIONI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI

Art. 8.
(Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa).

  1. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui all'articolo 1 e gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.
  2. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 26, comma 1, della presente legge, è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.
  3. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento. Si tiene conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale.
  4. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 31 marzo 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, comunque non superiore alla provincia, considerando:
   a) la popolazione scolastica;
   b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;
   c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

  5. Per l'anno scolastico 2015/2016 gli ambiti territoriali hanno estensione provinciale.
  6. Con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto, l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto e quello per il potenziamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al terzo periodo del comma 3 del presente articolo, nel limite massimo di cui all'articolo 26, comma 1.
  7. Gli uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale.
  8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana apposite linee guida riguardanti i princìpi per il governo delle reti e per la definizione degli accordi di rete.
  9. Gli accordi di rete individuano:
   a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;
   b) i piani di formazione del personale scolastico;
   c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
   d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

  10. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.
  11. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.
  12. Gli ambiti territoriali e le reti di cui al presente articolo sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  13. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  14. Nella ripartizione dell'organico si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato a livello regionale e, ai sensi delle disposizioni vigenti, è separato e distinto dall'organico regionale complessivo.
  15. Restano salve le diverse determinazioni che la regione autonoma della Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa).

  Al comma 1, sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: reti di scuole.

  Conseguentemente:
   sostituire, ovunque ricorrano, le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: reti di scuole;
   sostituire, ovunque ricorrano, le parole: istituzione scolastica con le seguenti: rete di scuole.
   al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: classi con la seguente: alunni.
8. 1. (ex 6. 1.) Gelmini, Centemero.

  Al comma 1, sostituire le parole: gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, con le seguenti: l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento.
8. 2. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I posti per il potenziamento dell'offerta formativa sono prioritariamente assegnati ai docenti inidonei.
8. 3. (ex 6. 1011.) Vacca, Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 2, sostituire la parola: sentita, con le seguenti: sentiti il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e.

  Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché di scuole collocate nelle carceri, nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche o ancora nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
8. 4. (ex 6. 78.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Nicchi, Costantino, Matarrelli.

  Al comma 2, sostituire la parola: sentita, con le seguenti: sentiti il Consiglio superiore della Pubblica istruzione di cui al Decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e.
8. 5. (ex 6. 81.) Pannarale, Giancarlo Giordano

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero degli alunni.
*8. 6. Cristian Iannuzzi.

  All'articolo 8, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: si tiene conto aggiungere le seguenti:, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata.
  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: il riparto considera altresì aggiungere le seguenti:, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata.
  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.
8. 500.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero degli alunni.
*8. 7. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: numero delle classi fino a: alunni con le seguenti: numero degli alunni per i posti comuni e.
**8. 8. (ex *6. 2.) Centemero, Gelmini, Palmieri, Altieri, Lainati.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: numero delle classi fino a: alunni con le seguenti: numero degli alunni per i posti comuni e.
**8. 9. (ex *6. 87.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di aree interne, con le seguenti: di aree a basso reddito medio procapite,
8. 10. (ex 6. 38.) Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Marzana, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti: nonché di scuole collocate nelle carceri, nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche o ancora nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
8. 11. (ex *6. 79.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Nicchi, Costantino, Matarrelli.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché di scuole collocate nelle carceri, nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche.
8. 12. (ex 6. 3.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 4 a 12.
8. 13. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Marzana.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e in base al punteggio conseguito nella graduatoria di provenienza.
8. 14. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: comunque non superiore alla provincia, considerando con le seguenti: di ampiezza corrispondente all'estensione dei distretti scolastici, tenuto conto anche di specifiche situazioni o esperienze territoriali già in essere e considerando.

  Conseguentemente, alla lettera c), sopprimere le parole: nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.
8. 15. (ex 0. 6. 3000. 4.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: comunque non superiore alla provincia con le seguenti: di ampiezza corrispondente all'estensione dei distretti scolastici.
8. 16. (ex 0. 6. 3000. 2.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: comunque non superiore alla provincia con le seguenti: di norma inferiori alla provincia o all'area metropolitana.
8. 17. (ex 0. 6. 3000. 3.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole in carcere, di aree a forte processo immigratorio e di aree caratterizzate da alti tassi di dispersione scolastica nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in essere.

  Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Gli Uffici scolastici regionali favoriscono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti sono costituite a libera scelta da due o più istituzioni scolastiche ad invarianza delle singole dotazioni organiche e sono finalizzate:
   a) alla valorizzazione delle risorse professionali, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive, culturali di interesse territoriale, volti in particolar modo a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;
   b) alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola nonché degli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica.
   sopprimere il comma 10;
   sopprimere il comma 11.
8. 18. (ex 0. 6. 3000. 1.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 4, lettera c), dopo le parole: tenendo anche conto aggiungere le seguenti: del tasso di povertà assoluta provinciale e.
8. 19. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d)
le esigenze di tutela delle minoranze etniche e linguistiche presenti sul territorio di ciascuna Regione.
8. 20. (ex 0. 6. 3000. 5.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  All'articolo 8, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 501.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

  Al comma 5, sostituire le parole: estensione provinciale con le seguenti: estensione coincidente con gli enti di area vasta.
8. 21. Centemero, Palmieri, Lainati.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. L'organico dell'autonomia, con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, è ripartito a livello territoriale e assegnato agli albi territoriali, suddivisi in sezioni per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto e successivamente, sulla base del fabbisogno espresso nei piani triennali dell'offerta formativa, è attribuito alle singole istituzioni scolastiche. Fatto salvo l'esperimento del preventivo piano di mobilità straordinaria di cui al comma 01 dell'articolo 8, i posti dell'organico dell'autonomia, sono coperti con il personale iscritto negli albi territoriali al quale il dirigente scolastico propone l'incarico. È comunque prevista la riserva dei posti da destinarsi alle operazioni annuali di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente ed educativo da definirsi in sede di CCNI e della Contrattazione decentrata regionale. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni. Esso gode del trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impiegato qualora sia superiore a quello già in godimento. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto inoltre ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che pone il divieto ai dirigenti scolastici di conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza.

  Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 1, premettere il seguente:

  01. Per l'anno scolastico 2015/2016, prioritariamente al piano di assunzioni di cui al Capo III, articolo 8 comma 1 del presente DDL, si procede ad un piano di mobilità territoriale e professionale straordinaria per tutti i docenti che risultano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono considerati utili ai fini della mobilità straordinaria tutti i posti vacanti o disponibili degli attuali organici di diritto, di fatto, nonché tutti i posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa dell'organico funzionale e dell'autonomia di cui al capo II, articolo 2 comma 3, al capo III, articolo 6 comma 1 e seguenti e al capo III articolo 8 comma 1 della presente legge. La mobilità avverrà secondo quanto previsto negli allegati C (ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO) e D (TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI) del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2015/2016. In ogni caso, qualora la costituzione dell'organico dell'autonomia e funzionale, di cui al capo II articolo 2 comma 3, al capo III articolo 6 comma 1 e seguenti e al capo III articolo 8 comma 1 della presente legge, dovesse avvenire in un momento successivo alla scadenza del termine utile ai fini delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2015/16, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 comma 4 del suindicato CCNI si procederà alla riapertura della contrattazione ai fini del trasferimento sui nuovi posti disponibili, con priorità rispetto alle procedure di immissione in ruolo. Per gli anni scolastici 2016/17 e seguenti, prioritariamente alle immissioni in ruolo, verranno espletate le procedure di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo sui posti vacanti e disponibili anche dell'organico dell'autonomia e funzionale.
8. 22. (ex 6. 1002.) Attaguile.

  Sostituire il comma 6, con il seguente: La legge identifica l'ambito territoriale di competenza per stabilire l'assegnazione dell'organico dell'autonomia.
8. 23. (ex 6. 70.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Ufficio scolastico regionale, aggiungere le seguenti: e sentiti gli enti locali interessati, al fine di garantire il raccordo con il piano della programmazione della rete scolastica.
*8. 24. (ex *6. 84.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Ufficio scolastico regionale, aggiungere le seguenti: e sentiti gli enti locali interessati, al fine di garantire il raccordo con il piano della programmazione della rete scolastica.
*8. 25. (ex *6. 4.) Squeri, Russo, Altieri.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: l'organico dell'autonomia con le seguenti: il tetto massimo di spesa destinabile all'organico dell'autonomia.
8. 26. (ex 6. 35.) Chimienti, Brescia, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: l'adeguamento dell'organico fino a: potenziamento, con le seguenti: comprende l'adeguamento della dotazione organica alla situazione di fatto, e i posti per il potenziamento, il sostegno, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento.
8. 27. (ex 0. 6. 3000. 6.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10.
8. 28. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  All'articolo 8, comma 7, dopo la parola: promuovono aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 502.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

  Sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati analiticamente le modalità e i termini per la definizione degli accordi di rete, individuando anche le funzioni e la composizione degli organi di governo della rete, secondo i principi direttivi individuati dal comma successivo e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275.
8. 29. (ex 0. 6. 3000. 7.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 9, lettera a), dopo le parole: nella rete aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità e di tutela di particolari esigenze familiari.
8. 30. (ex 0. 6. 3000. 8.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Sopprimere il comma 10.
8. 31. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 10, sostituire le parole: può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi con le seguenti: è attribuita alla competenza degli ambiti territoriali.
8. 32. (ex 0. 6. 3000. 9.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. A tutto il personale docente assunto in ruolo a tempo indeterminato è garantita la titolarità presso la scuola al cui organico dell'autonomia viene assegnato secondo la normativa vigente.
8. 33. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Cristian Iannuzzi, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 11, sostituire il primo periodo con il seguente: Il personale già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se eventualmente in esubero o soprannumerario per l'anno scolastico 2015/2016, conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza. In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014/2015, per l'anno scolastico 2015/2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico di cui al comma 6 dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.
8. 34. (ex 0. 6. 3000. 10.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 11, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014/2015, per l'anno scolastico 2015/2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico di cui al comma 3-ter dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.
8. 35. (ex 0. 6. 3000. 11.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.
8. 36. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. Gli ambiti territoriali sono organizzati in graduatorie divise per classi di concorso secondo l'anzianità di servizio e i titoli posseduti dai docenti; sono altresì definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi con le seguenti: secondo l'ordine delle relative graduatorie.
8. 37. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Marzana.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Nel decreto di determinazione dell'organico, di cui al comma 2, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicura che l'organico dei posti di sostegno sia costituito in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. 38. (ex 6. 1013.) Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. L'organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità alla sentenza delle Corte costituzionale n. 80 del 2010. Resta ferma la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  All'onere derivante dalla seguente disposizione pari a 80 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 39. (ex 6. 86.) Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. L'organico dei posti di sostegno è incrementato al fine di garantire il rispetto della media di un docente ogni due alunni disabili, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. 40. (ex 6. 23.) Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. L'organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di diritto nell'anno scolastico 2015/2016, e incrementato per gli anni successivi fino a coprire il rapporto uno a due tra alunni e docenti secondo le nuove certificazioni e iscrizioni registrate, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Conseguentemente è abrogato il limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, della legge 8 novembre 2013, n. 128.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 9;

   all'articolo 12, sopprimere i commi 1, 2 e 3 e alla rubrica sopprimere le parole: Carta elettronica per l'aggiornamento e la.
8. 41. (ex 6. 80.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Nicchi, Costantino, Matarrelli.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. L'organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di diritto nell'anno scolastico 2015/2016, è incrementato fino a coprire il rapporto di un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e dell'articolo 19 comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
  Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
  3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2016.
  3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  3-sexies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  3-septies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-ter e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quinquies e 3-sexies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
8. 42. (ex 6. 1010.) Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. L'organico dei posti di sostegno è determinato in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. 43. (ex 6. 22.) Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. L'organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di diritto nell'anno scolastico 2015/2016, è incrementato fino a coprire il rapporto di un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
8. 44. (ex 6. 25.) Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. L'organico per gli insegnamenti curricolari di esecuzione e interpretazione e laboratorio di musica d'insieme nei licei musicali viene determinato annualmente sulla base del fabbisogno di postiindividuato da ciascuna istituzione scolastica sentito l'Ufficio scolastico regionale.
8. 45. (ex 6. 24.) Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri per lo stato, quattro tipologie di ruoli per il sostegno didattico, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, per i quali si prevedono appositi percorsi di formazione universitaria;.
8. 46. (ex 6. 1014.) Catalano.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. L'offerta formativa laboratoriale della disciplina «Pratica di Agenzia» è potenziata con l'affidamento delle ore di laboratorio di esercitazioni tecniche turistiche ai docenti tecnico-pratici delle classi di concorso C150 o 15/C da utilizzare all'interno del nuovo curriculum turistico in compresenza con le discipline economiche. È disposta l'assegnazione in organico di un insegnante tecnico-pratico negli istituti che abbiano attivato non più di due corsi ovvero di due insegnanti nel caso di attivazione di più di due corsi.
8. 47. (ex 6. 1018.) Catanoso.

  Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole da: slovena fino alla fine del periodo con le seguenti: albanese, catalana, germanica, greca, slovena e croata, francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda o bilingui.
8. 48. (ex 6. 9.) Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo.

  All'articolo 8, comma 14, sopprimere le seguenti parole: e, ai sensi delle disposizioni vigenti, è separato e distinto dall'organico regionale complessivo.
8. 503.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).

  Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, che ha maturato il diritto all'assunzione a tempo indeterminato per effetto della presente legge, può chiedere di essere inserito nelle graduatorie di altre province sul resto del territorio nazionale nel posto e con il punteggio maturato alla data dell'immissione in ruolo.
8. 49. (ex 6. 10.) Bruno Bossio, Censore, Battaglia, Stumpo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16. Al comma 14 dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, la parola: «521» è soppressa.
8. 50. (ex 6. 20.) Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – (Potenziamento dei percorsi di IeFP). – 1. L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è potenziata sulla base di piani di intervento adottati, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa mediante intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di garantire agli studenti iscritti ai percorsi per la qualifica e il diploma professionale pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore dalle norme del presente Capo, ai docenti del sistema di IeFP la carta per la formazione e l'aggiornamento di cui al Capo III, articolo 12 e, per le istituzioni formative, la trasparenza dei dati, agevolazioni fiscali, sedi innovative e misure per la sicurezza e valorizzazione delle strutture edilizie, comprese le indagini diagnostiche, previste per le scuole statali al Capo IV, articolo 16, al Capo V, articoli 17 e 18, al Capo VI, articoli 20, 21 e 22.
  2. Ai predetti fini concorrono le risorse dello Stato e delle regioni, anche a valere su quelle reperibili nell'ambito delle misure cofinanziate dai fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea, sulle risorse conferite da soggetti pubblici e privati nonché su una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse stanziate per le scuole statali dalla presente legge.
8. 01. (ex *6. 010.) Centemero, Palmieri, Russo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – (Disposizioni concernenti l'organico di rete). – 1. A far data dall'anno scolastico 2015/16 l'organico dell'autonomia, ripartito tra i territori di competenza e assegnato ai ruoli territoriali di cui all'articolo 9, è assegnato alle reti di scuole costituite in corrispondenza delle istituzioni scolastiche insistenti su ogni albo territoriale, la cui ampiezza è definita dagli uffici scolastici regionali, che in sede di prima applicazione per l'anno scolastico 2015/16 coincidono con i distretti.
  2. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca emana un decreto avente natura non regolamentare che disciplina il funzionamento delle reti di scuole in riferimento ai principi per l'assegnazione dei docenti afferenti all'albo territoriale alle istituzioni scolastiche e per l'assegnazione delle risorse destinate alla rete per le proprie finalità.
  3. Con successivi decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, entro il 31 gennaio 2016 sono istituite le reti di scuole di cui al comma 1, sentiti i dirigenti coinvolti, i quali costituiscono il Consiglio di Dirigenza della rete, che assume i compiti assegnati al singolo dirigente scolastico dall'articolo 9. Le reti di scuola, altresì, assumono i compiti e le funzioni attribuite dall'articolo 4 alle singole istituzioni scolastiche.
  4. Con ulteriore decreto avente natura non regolamentare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini, le modalità e i criteri per la costituzione delle reti di scuola, dei suoi organi, nonché dell'organico di rete di cui al presente articolo.
8. 02. (ex 6. 01001.) Centemero, Palmieri.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – (Disposizioni concernenti l'istituzione dell'organico di rete). – 1. A far data dall'anno scolastico 2016/2017 l'organico dell'autonomia, ripartito tra i territori di competenza e assegnato ai ruoli territoriali di cui all'articolo 9, è assegnato alle reti di scuole costituite in corrispondenza delle istituzioni scolastiche insistenti su ogni albo territoriale, la cui ampiezza è definita dagli uffici scolastici regionali.
  2. Con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, entro il 31 agosto 2016 sono istituite le predette reti di scuole, sentiti i dirigenti scolastici coinvolti, i quali costituiscono il Consiglio di dirigenza della rete, che assume i compiti assegnati al singolo dirigente scolastico dall'articolo 9. Le reti di scuole, altresì, assumono i compiti e le funzioni attribuite dall'articolo 4 alle singole istituzioni scolastiche.
  3. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono stabiliti i termini, le modalità e i criteri per la costituzione delle reti di scuola, dei suoi organi, nonché dell'organico di rete di cui al presente articolo.
8. 03. (ex 6. 09.) Centemero, Palmieri.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – (Nucleo di valutazione del funzionamento degli istituti e Conferenza di rendicontazione). – 1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, anche in raccordo con il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 289, un nucleo di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità complessive del servizio scolastico, composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque componenti assicurando in ogni caso la presenza di soggetti esterni individuati dal Consiglio d'istituto sulla base di criteri di competenza.
  2. Il nucleo di valutazione predispone un rapporto annuale di valutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 4 e del Piano di miglioramento.
  3. I Dirigenti scolastici, sul Piano triennale dell'offerta formativa e sulle procedure e sugli esiti dell'attività dei nuclei di valutazione, promuovono annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche e ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio e invia una relazione in merito all'Ufficio Scolastico Regionale.
8. 04. (ex 6. 01.) Centemero, Palmieri.