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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 16 giugno 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 16 giugno 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Benamati, Berlinghieri, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, Da Villa, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pagano, Pes, Pisicchio, Pistelli, Polverini, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Tabacci, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vignali, Vignaroli, Vito, Zanetti, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Benamati, Berlinghieri, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, Da Villa, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Meta, Migliore, Molea, Nicoletti, Orlando, Pagano, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Tabacci, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vignali, Vignaroli, Vito, Zanetti, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 15 giugno 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   FEDRIGA ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recanti nuova disciplina delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società» (3170);
   CAPELLI ed altri: «Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, in materia di istituzione degli albi nazionali dei presidenti di seggio elettorale e degli scrutatori di seggio elettorale, e dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente i compensi dei medesimi soggetti» (3171);
   PALESE: «Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni politiche, regionali e comunali» (3172).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 12 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la prima relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà, riferita all'anno 2014, corredata dal bilancio di previsione per l'anno 2015.
  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 15 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, la relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al secondo semestre 2014 (Doc. XCI, n. 6).
  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 15 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, riferita all'anno 2014 (Doc. CLXIV, n. 24).
  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 15 giugno 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposte di decisione del Consiglio relative alla firma, a nome dell'Unione europea, della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196) (COM(2015) 292 final) e del relativo Protocollo addizionale (COM(2015) 291 final), corredate dai relativi allegati (COM(2015) 292 final – Annex 1 e COM(2015) 291 final – Annex 1);
   Comunicazione della Commissione al Consiglio – Informazioni finanziarie sul Fondo europeo di sviluppo (COM(2015) 295 final);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2015, compresa la seconda quota per il 2015 (COM(2015) 296 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 296 final – Annex 1).

Trasmissione dal Consiglio regionale dell'Abruzzo.

  Il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, con lettera in data 11 giugno 2015, ha trasmesso una risoluzione concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015) 192 final).
  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla X Commissione (Attività produttive).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4, lettere g), z) e aa), 5, 6, 7, 9, lettere e) e l), e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità (176).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 16 luglio 2015.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (177).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 16 luglio 2015.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 7, lettera l), e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (178).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 16 luglio 2015.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, lettera a), e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro (179).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 16 luglio 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Elementi ed iniziative in relazione alla rete di monitoraggio della radioattività «Ramon» – 2-00976; 3-01539

A) Interpellanza ed interrogazione

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   l'edizione in edicola mercoledì 13 maggio 2015 de Il Fatto Quotidiano, a pagina 10, in un articolo titolato «La rete che misura i rischi ambientali: per lo Stato è top secret», sottotitolato «Da mezzo secolo il sistema “Ramon” calcola in tempo reale i pericoli radioattivi. Ma è vietato sapere i dati», rivela l'esistenza su tutto il territorio nazionale di una rete segreta per la rilevazione e la misurazione della radioattività nell'aria;
   in particolare, secondo quanto riportato dagli estensori dell'articolo, la rete «Ramon» sarebbe operativa dal 1961, sarebbe costituita da 1.237 stazioni di rilevazione distribuite in tutto il Paese e sarebbe in grado di rilevare, misurare e catalogare in tempo reale ogni minima variazione della radioattività nell'aria. I dati raccolti confluirebbero, infine, in due uffici protetti del Ministero dell'interno;
   secondo quanto rivelato dal quotidiano, sia i dati custoditi sia le caratteristiche della rete «Ramon» sarebbero segreti;
   gli articolisti riportano anche la circostanza che avrebbe fatto scoprire l'esistenza della rete; in particolare, viene riferito, citando una segnalazione che sarebbe giunta nel mese di marzo 2015 al blog di giornalismo investigativo toxicleaks.org attraverso SecureDrop (piattaforma open source), che alcuni anni fa, nel corso di alcuni scavi per la realizzazione del mattatoio nel comune di Teulada, sarebbe stato accidentalmente tranciato un cavo telefonico, che, secondo la segnalazione, sarebbe stato collegato a un rilevatore di radioattività collocato nei pressi di un corso d'acqua e di una falda acquifera;
   in prossimità del luogo del rinvenimento si estende il secondo poligono militare italiano, già oggetto di inchiesta della magistratura proprio per la presunta presenza di elementi radioattivi;
   il ritrovamento del rilevatore di radioattività, circostanza che sarebbe stata confermata agli estensori dell'articolo da un amministratore comunale dell'epoca rimasto anonimo, avrebbe spinto l'amministrazione comunale di Teulada ad approfondire sull'accaduto anche per l'importante rilievo che avrebbe potuto avere la disponibilità dei dati sulla radioattività del territorio d'interesse, anche in considerazione della presenza del poligono militare, poligono dove verrebbero sparati missili Milan che sembrerebbe utilizzino, come traccianti, il torio 232, che potrebbe determinare un aumento del rischio tumori;
   secondo quanto riferito dal testimone anonimo, a seguito del rinvenimento sarebbe giunta all'amministrazione comunale una segnalazione del comando dei vigili del fuoco di Cagliari, secondo cui sarebbe stata interrotta una linea dati che trasmetteva dall'area del mattatoio al Ministero dell'interno;
   a seguito di un'attività interlocutoria che sarebbe stata avviata dal quotidiano Il Fatto Quotidiano, il 28 aprile 2015 il capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Francesco Antonio Musolino (ex prefetto di Genova) avrebbe contattato i comandi regionali dei vigili del fuoco per comunicare loro il diniego della richiesta di accesso ai dati, adducendo, sembrerebbe, quale giustificazione che la rete «Ramon» godrebbe di un'autonomia garantita per legge rispetto al sistema di controllo ambientale;
   a partire dagli anni ’90, la rete sarebbe stata impiegata per la raccolta dei dati inerenti alla qualità dell'ambiente, con riferimento ai siti industriali, al trasporto di sostanze radioattive, ai dispositivi per la medicina nucleare, al monitoraggio dei siti delle centrali nucleari e dei centri di ricerca disattivati;
   quanto riferito dal giornale configurerebbe una situazione inaccettabile e gravissima che verrebbe determinata dal fatto che lo Stato italiano custodirebbe in segretezza dati di fondamentale importanza ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini, della verifica della qualità dell'ambiente e dell'individuazione dei territori a rischio, con il conseguente rischio di pregiudicare l'incolumità di ampie porzioni della popolazione e del territorio italiano;
   il poligono di Teulada sarebbe oggetto di un'inchiesta della procura della Repubblica di Cagliari, inchiesta che verterebbe sull'inquinamento dell'area e sulla correlazione tra attività del poligono e l'insorgenza di patologie tumorali tra le popolazioni residenti –:
   se non ritenga opportuno rendere pubblici, in considerazione della loro valenza sanitaria e ambientale, i dati raccolti e custoditi dalla rete «Ramon»;
   se non ritenga opportuno rendere pubbliche le caratteristiche della rete «Ramon», la dislocazione dei rilevatori di radioattività e dei siti di custodia dei dati, nonché gli organi dello Stato responsabili del programma;
   quali motivi abbiano impedito di divulgare a tutt'oggi dati di importanza straordinaria per la verifica della stato della qualità dell'ambiente, per la verifica dei livelli di radioattività di alcuni siti del Paese e per i provvedimenti che si sarebbero potuti assumere per salvaguardare la salute dei cittadini e la qualità dell'ambiente.
(2-00976) «Vallascas».


   ZARATTI, PIRAS e PELLEGRINO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   in un articolo apparso sul quotidiano Il Fatto Quotidiano in data 13 maggio 2015, dal titolo «La rete che misura i rischi ambientali: per lo Stato è top secret», si apprende la notizia dell'esistenza nel territorio italiano di una rete di monitoraggio della radioattività («Ramon») con 1.237 stazioni in grado di misurare ogni minima variazione della radioattività nell'aria;
   detta rete «Ramon», nata nel 1961 con compiti esclusivamente di difesa civile per l'individuazione in tempo reale di un'eventuale contaminazione da attacco nucleare e il monitoraggio del fallout radioattivo, da metà degli anni ’90 sarebbe stata assegnata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con interventi di ammodernamento destinata al monitoraggio ambientale anche di aree circostanti i poligoni militari, dove i sensori raccoglierebbero informazioni su possibili fonti di contaminazione, dagli incidenti industriali al trasporto di sostanze radioattive, dai dispositivi per la medicina nucleare negli ospedali, fino all'eredità delle centrali e dei centri di ricerca del nucleare italiano;
   l'articolo riferisce che a nome e per conto del quotidiano sono stati richiesti, ai sensi della legge n. 195 del 2005 sull'accesso alle informazioni ambientali, ai 20 comandi regionali dei vigili del fuoco coinvolti nella raccolta dei dati accesso ai dati di rilevamento della radioattività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco raccolti dalla rete «Ramon» e che, con una lettera del 28 aprile 2015, firmata dal capo del dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile Francesco Antonio Musolino – ex prefetto di Genova – inviata ai comandi regionali dei vigili del fuoco, l'accesso ai dati è stato ufficialmente negato, spiegando che la rete «Ramon» gode di un'autonomia garantita per legge rispetto al sistema di controllo ambientale;
   sempre nel citato articolo de Il Fatto Quotidiano viene ricostruito l'episodio del tranciamento accidentale, nel corso di alcuni scavi effettuati nei pressi del mattatoio di Teulada (Cagliari), di un cavo telefonico collegato a un rilevatore di radioattività posizionato nei pressi del fiume e di una falda acquifera, in un'area a ridosso del secondo poligono militare italiano (Teulada), già al centro, come riportato dall'articolo, di un'inchiesta della procura di Cagliari per un possibile disastro ambientale, dove la presenza di elementi radioattivi sarebbe stata confermata recentemente da uno studio commissionato dalla magistratura –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative intenda assumere perché i dati di monitoraggio della rete di rilevamento della radioattività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco siano acquisiti pubblicamente e messi a disposizione degli enti locali e delle agenzie regionali di protezione ambientale, anche al fine di conoscere tutte le possibili fonti di contaminazione derivanti dall'attività nei poligoni militari, dagli incidenti industriali, dal trasporto di sostanze radioattive, dai dispositivi per la medicina nucleare negli ospedali, dall'eredità delle centrali e dei centri di ricerca del nucleare italiano, che possano compromettere la salute e l'integrità dell'ambiente, anche al fine di sviluppare idonei studi epidemiologici sulla popolazione esposta. (3-01539)


Intendimenti del Governo in relazione ad iniziative celebrative in memoria del gerarca fascista Rodolfo Graziani nel comune di Affile (Roma), anche ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del relativo consiglio comunale – 2-00588; 3-01541

B) Interpellanza ed interrogazione

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   Rodolfo Graziani è stato un criminale di guerra. Egli è stato un esponente del regime fascista italiano ed è stato un convinto alleato della Germania nazista;
   il 20 agosto 1945 venne cancellato dai ruoli dell'Esercito italiano e perse il grado di maresciallo d'Italia;
   queste sono acquisizioni ufficiali e storiografiche non contestabili, giacché sono risultanze ministeriali e costituiscono l'esito del lavoro di un'apposita commissione delle Nazioni unite nel 1948 (che ha accertato che fece uso di gas nella campagna d'Etiopia) e di un giudizio del tribunale militare di Roma, che il 2 maggio 1950 lo ha condannato per atti di collaborazione con l'occupante tedesco;
   numerose opere di storici seri hanno confermato il carattere delinquenziale della sua vicenda militare e politica (si vedano per tutti Z. O. Algardi, Processi ai fascisti, Parenti, Firenze, 1958, pagine 125 e seguenti; G. Mayda, Graziani l'africano, Nuova Italia, Firenze, 1992, pagine 3 e seguenti);
   nell'opera citata da ultimo, per fare solo un esempio, si riporta la testimonianza significativa del generale fascista Daodiace, che aveva seguito le vicende africane fin da prima della campagna d'Etiopia. Dichiarerà Daodiace: «Il 15 gennaio 1932 fu festeggiata a Bengasi la raggiunta pacificazione tra Tripolitania e Cirenaica. In presenza della folla Graziani mi abbracciò e la sua faccia mi apparve raggrinzita in un ghigno, una smorfia di sinistra espressione che ancora rivedo. Fra i ribelli che si erano presentati mancava un certo Aissa el Acquac, disertore d'uno squadrone e che aveva il grado di sciumbasci». Daodiace rintracciò Aissa perché sapeva dov'era e – intervenuta la pace – pensava che la sua diserzione potesse risolversi con un interrogatorio. Lo convinse a consegnarsi con le armi. Graziani lo fece fucilare seduta stante. Concluderà Daodiace: «Da quel momento considerai Graziani un assassino perché avevo la prova che lo era»;
   ancora nella scrupolosa ricostruzione di Mayda (si veda pagina 98), vengono riportate le risultanze ufficiali del bombardamento ordinato da Graziani del campo della Croce rossa a gestione svedese presso Gogorù, in Etiopia, il 30 dicembre 1936;
   l'efferatezza di Graziani – ove ve ne fosse stato bisogno – è peraltro confermata anche dalla storiografia fascista. Nel volume Graziarli, edito dal Centro editoriale nazionale, nella collana di studi storici, del 1956, a pagina 145, si mena vanto di aver «liquidato le bande» locali e «giudicato e fucilato» personalità etiopi perché «ribelli»;
   esaltare la figura di Graziani e perpetuarne la memoria in chiave agiografica costituisce pertanto una grave lesione del diritto di una collettività a conoscere senza distorsioni le proprie radici, a creare un ambiente sociale e civico sano e – in definitiva – all'ordine pubblico;
   il pericolo per l'ordine pubblico della rievocazione esaltatrice di Graziani trova nella vicenda del comune di Affile, in provincia di Roma, la sua più drammatica conferma;
   nell'agosto 2012, con fondi forniti da un'amministrazione regionale, connotata anche dalla presenza di Franco Fiorito, condannato per peculato, il comune di Affile ha eretto un monumento a Rodolfo Graziani;
   l'immediata e scandalizzata reazione di molti cittadini e delle istituzioni ha condotto, con il cambio della giunta nel febbraio 2013, alla revoca della seconda tranche del finanziamento, che sarebbe stato destinato alla creazione di un parco attorno al monumento al gerarca fascista. Gli interpellanti esprimono gratitudine al presidente Nicola Zingaretti per la pronta sensibilità storica e la correttezza istituzionale;
   sulla vicenda, la prima firmataria della presente interpellanza – unitamente ad altri deputati – ha presentato un'interpellanza urgente (la n. 2-00036) volta a conoscere se fosse possibile impedire al comune di Affile l'intitolazione del monumento a Graziani. Invero, con un certo tasso burocratico (non certo ascrivibile al Sottosegretario delegato alla risposta), il Ministero dell'interno si è limitato a rispondere – nella seduta dell'Assemblea del 16 maggio 2013 – che la legge n. 1188 del 1927 prevede quale unico requisito dell'intitolazione toponomastica a persone quello della morte da almeno 10 anni;
   per tale ragione, la prima firmataria della presente interpellanza ha già presentato la proposta di legge n. 1172, volta a modificare la legge n. 1188 del 1927 per aggiungere alle clausole di divieto d'intitolazione quella di essere stata la persona criminale di guerra;
   successivamente, il 29 giugno 2013 il sindaco di Affile, Ercole Viri, ha organizzato una pubblica commemorazione del gerarca, svolgendo un intervento commemorativo e chiamando la popolazione ad associarsi alla lode e al ricordo. Nell'occasione – come riporta Il Messaggero del 30 giugno 2013 – sono accorse molte persone, anche da fuori Affile, che hanno più volte inneggiato al fascismo e fatto il saluto romano. Tra i presenti, uomini processati in passato per le stragi fasciste degli anni ’70 dello scorso secolo;
   si noti che mai il sindaco Viri ha organizzato pubbliche celebrazioni per il Giorno della memoria il 27 gennaio o per la Liberazione il 25 aprile;
   le forze dell'ordine, prontamente informate dell'accaduto, non hanno ritenuto di ravvisare elementi per redigere un rapporto o un verbale;
   viceversa, era accaduto il 12 settembre 2012 che ignoti avevano vergato sulle pareti del monumento con lo spray scritte di censura a Graziani. Le scritte erano del tenore: «Chiamate eroe un assassino», «Vile onore e patria assassina» e consimili;
   su questo fatto i carabinieri avevano svolto immediate indagini, tanto che si era arrivati a un'imputazione di danneggiamento aggravato a carico di tre giovani, processati innanzi al tribunale di Tivoli. Il tribunale in composizione monocratica – fortunatamente – ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste (si veda la sentenza del giudice Minutillo Turtur del 1o aprile 2014);
   il 16 maggio 2014, in vista del passaggio del Giro ciclistico d'Italia ad Affile, il sindaco Viri – che presiede anche l’«Associazione culturale maresciallo d'Italia R. Graziani» – ha fatto affiggere nel paese dei manifestini di ringraziamento agli organizzatori del Giro per aver voluto – a suo dire – omaggiare la memoria di Graziani, stabilendo il passaggio della corsa per il luogo. È stato anche steso uno striscione tra i pali della corrente elettrica di analogo contenuto;
   appare evidente che il sindaco Viri si sia messo a capo di un'operazione organizzata che, ad avviso degli interpellanti, turba l'ordine pubblico e appare esprimere simpatie verso l'ideologia fascista e un suo rappresentante;
   l'articolo 141, comma 1, lettera a), del testo unico sugli enti locali così recita: «I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico»;
   il persistente comportamento del sindaco di Affile ad avviso degli interpellanti potrebbe integrare gli estremi di cui al citato articolo;
   a ciò si aggiunga quella che appare una possibile violazione da parte del sindaco dello statuto del comune di Affile, che, all'articolo 2, prevede quali principi ispiratori della comunità cittadina la solidarietà, i diritti dei cittadini, il superamento degli squilibri sociali, civili e culturali, l'uguaglianza e la pari dignità sociale dei cittadini e dei sessi;
   pare, al riguardo, discutibile che non risulti alcuna iniziativa da parte del prefetto di Roma al riguardo, proprio mentre invece le forze dell'ordine sono zelanti nel verbalizzare atti di critica e denunzia dei giovani contrari al mausoleo di Affile –:
   quali direttive intenda impartire alla prefettura di Roma e al commissariato competente per territorio per verificare il rispetto degli articoli 54 del testo unico sugli enti locali (che prevede i compiti del sindaco quale ufficiale di governo) e 33 dello statuto del comune di Affile (che prevede l'obbligo d'informativa del sindaco al prefetto in materia di ordine pubblico) specie alla luce del fatto che Ercole Viri è anche presidente di un'associazione neofascista;
   quali atti intenda disporre autonomamente per la tutela dell'ordine pubblico in relazione agli eventi di sostanziale esaltazione del fascismo e di un criminale di guerra;
   se sussistano i presupposti per lo scioglimento del comune di Affile per atti contrari alla Costituzione.
(2-00588) «Gregori, Ferro, Tidei, Carella».


   BOCCADUTRI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il comune di Affile (Roma) ha nell'estate del 2012 dedicato un monumento ai caduti a Rodolfo Graziani. Il monumento, situato all'interno dell'area verde «Rodimonte», era stato finanziato dalla giunta Polverini con una somma di 180.000 euro;
   Rodolfo Graziani, nato a Frosinone ma cresciuto durante l'infanzia ad Affile (Roma), è stato un criminale di guerra; gerarca fascista, comandò le missioni in Libia ed Etiopia, macchiandosi di delitti efferati tramite l'utilizzo massiccio di gas, l'istituzione di campi di concentramento, il ricorso alle esecuzioni di massa;
   per tali condotte è stato inserito nell'elenco dei criminali di guerra dalle Nazioni Unite ed è stato condannato, dai tribunali italiani, a 19 anni di carcere;
   il caso ha suscitato le proteste dei partiti, delle associazioni democratiche e combattentistiche, che hanno denunciato l'utilizzo di risorse pubbliche per commemorare criminali;
   appena eletto, il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha annunciato di aver sospeso il finanziamento di 180.000 euro per il monumento dedicato a Graziani, giacché vi è stata una palese violazione amministrativa rispetto agli accordi stipulati sull'utilizzo del finanziamento pubblico;
   nonostante il clamore e l'indignazione anche di testate giornalistiche internazionali, sul sito del comune di Affile, tra i personaggi illustri vi è ancora citato Rodolfo Graziani;
   in particolare, si legge nel sito «il maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani, figura fra le più amate e più criticate, a torto o a ragione, fu tra i maggiori protagonisti dei burrascosi eventi che caratterizzarono quasi mezzo secolo della storia italiana inclusa fra i due conflitti mondiali; interprete di avvenimenti complessi e di scelte spesso dolorose, Graziani seppe indirizzare ogni suo agire al bene per la Patria attraverso l'inflessibile rigore morale e la puntigliosa fedeltà al dovere di soldato che lo contraddistinsero dall'appartenere alla schiera degli ignobili o alla nutrita categoria dei tanti che perseguirono solo la logica dell'interesse personale»;
   la suddetta pubblicazione offende la memoria dei parenti delle vittime italiane e straniere del fascismo e, in particolar modo, di Rodolfo Graziani e dà discredito al nostro Paese a livello internazionale –:
   se non si intendano assumere iniziative normative al fine di vietare che nei siti internet istituzionali possa essere celebrati tra i personaggi illustri esponenti compromessi con la dittatura fascista. (3-01541)


Chiarimenti in merito all'avvio dei lavori del progetto relativo al raddoppio della strada statale n. 275 Maglie – Santa Maria di Leuca – 2-00694

C) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   nel 2004 la regione Puglia (governo di centrodestra) approva il progetto per il raddoppio della strada statale n. 275 Maglie-Santa Maria di Leuca, finanziato con 152 milioni di euro;
   tra il 2005 ed il 2009 il progetto diviene oggetto di molteplici contrarietà da parte di chi sostiene che abbia un impatto ambientale troppo elevato, tanto che la stessa regione Puglia (governo di centrosinistra) con una delibera della giunta arriva a definanziare l'opera, salvo poi fare retromarcia;
   nel 2009, d'intesa con il territorio, vengono approvate alcune varianti al progetto originario che, modificando in parte il tracciato della strada, garantiscono un minor impatto ambientale;
   tali modifiche fanno lievitare i costi dell'opera, ma il Governo Berlusconi, sempre nel 2009, reperisce gli ulteriori 136 milioni di euro necessari, per un costo totale dell'opera di 288 milioni di euro;
   nel marzo del 2009 viene approvata la delibera Cipe che stanzia i fondi aggiuntivi e, poi, a marzo del 2011 il Cipe approva in via definitiva anche il progetto, confermando lo stanziamento anche con un'ulteriore delibera a gennaio 2012;
   purtroppo, nonostante ciò, si susseguono decine di ricorsi alla giustizia amministrativa, prima per gli espropri necessari alla realizzazione dell'opera, poi anche per l'affidamento dei lavori;
   nonostante alcuni contenziosi tra imprese ancora in atto, ad ottobre del 2013 l'Anas avvia le procedure per l'approvazione del progetto esecutivo per il raddoppio della strada statale e per la dichiarazione di pubblica utilità preliminare agli espropri;
   ad oggi quell'opera non è neanche mai partita, con conseguenze drammatiche sia dal punto di vista della sicurezza (la strada oggi ancora a due corsie è talmente pericolosa e teatro di talmente tanti incidenti mortali da essere soprannominata «statale della morte»), sia dal punto di vista dello sviluppo socioeconomico del basso Salento (il trasporto di persone e merci avviene a passo d'uomo), che rischia l'isolamento;
   appare inammissibile che un'opera pubblica, ritenuta infrastruttura strategica, approvata ed interamente finanziata ormai da 10 anni, sia ancora allo stato embrionale e senza neanche un cantiere aperto, con il rischio costante di perdere i finanziamenti –:
   se il Ministro interpellato non ritenga di dover attivare gli strumenti idonei ad accertare le cause di questi ritardi;
   se il Ministro interpellato non ritenga di sollecitare l'Anas affinché faccia tutto il possibile per avviare i lavori in tempi certi e rapidi e per garantire che l'opera venga realizzata immediatamente e che i cittadini e le imprese del basso Salento possano finalmente avere una strada sicura e veloce.
(2-00694) «Palese».


Iniziative di competenza volte a consentire il prosieguo del festival culturale de «Il libro possibile» a Polignano a Mare (Bari) – 3-01442

D) Interrogazione

   LOSACCO. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   dopo 14 anni di attività rischia di non potersi svolgere il festival culturale de «Il libro possibile» che ogni anno da tre lustri nella prima decade di luglio si tiene a Polignano a Mare (Bari);
   un festival che si svolge nelle cinque piazze di Polignano a Mare, per quattro sere consecutive, mettendo a confronto pubblico e autori, scrittori, saggisti, giornalisti, magistrati, economisti, teologi, politici e gente di teatro, televisione, cinema e musica;
   si tratta di un evento che coinvolge anche 15 mila persone a serata;
   gli organizzatori dell'evento, che fino ad ora ha visto coinvolti enti pubblici e privati, hanno lanciato un allarme, perché quest'anno a tre mesi dall'evento non vi sarebbero ancora le risorse necessarie per poterne consentire lo svolgimento;
   l'impossibilità di tenere il suddetto festival sarebbe una gravissima sconfitta per tutti, considerata la rilevanza culturale dell'evento che ha una natura volontaria e che si declina davvero con principi di sussidiarietà;
   significative sono sempre state le ricadute turistiche con un consolidamento del profilo culturale di una delle mete più belle della Puglia;
   secondo l'Istat il 70,8 per cento dei pugliesi non ha letto un solo libro in un anno, occupando la Puglia il penultimo posto, seguita solo dalla Sicilia in questa desolante classifica con il 71,8 per cento; la Puglia è in coda, purtroppo, anche per libri venduti –:
   in considerazione di quanto riportato in premessa e della rilevanza dell'evento culturale del festival de «Il libro possibile», quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda assumere per attivare un tavolo di confronto tra tutti i soggetti istituzionali pubblici e privati a fine di consentire il prosieguo della manifestazione culturale di Polignano a Mare e di programmare anche il futuro di un evento di grande richiamo. (3-01442)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 5 MAGGIO 2015, N. 51, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RILANCIO DEI SETTORI AGRICOLI IN CRISI, DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE COLPITE DA EVENTI DI CARATTERE ECCEZIONALE E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE MINISTERIALI (A.C. 3104-A)

A.C. 3104-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative Palese 4.10 e Zaccagnini 5.03 e 5.02

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3104-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 1, comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: l'AGEA provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 5, comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: Le imprese fino a: copertura dei rischi con le seguenti: Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e che operano nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la data di entrata in vigore del presente decreto, individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.60, 3,48, 3.51, 4.8, 4.10, 4.11, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.67, 4.68, 4.69, 5.2, 5.50, 5.17, 5.18, 5.22, 5.23, 5.24, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.69, 5.71, 5.72, 5.73, 6.1, 6-bis.62 e 6-bis.63 e sugli articoli aggiuntivi 5.03, 5.08, 5.09, 5.010, 5.012, 6-bis.026, 6-bis.010, 6-bis.011, 6-bis.015, 6-bis.017, 6-bis.018 e 6-bis.061, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3104-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato).

  1. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015, su richiesta dei produttori, presentata per il tramite degli acquirenti interessati e, per le vendite dirette, su richiesta dei produttori interessati, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1o aprile 2014-31 marzo 2015, può essere effettuato in tre rate annuali senza interessi, nel rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, previa prestazione da parte del produttore richiedente di fideiussione bancaria, esigibile a prima e semplice richiesta, a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. AGEA restituisce ai soggetti che abbiano già versato l'importo dovuto una somma corrispondente ai due terzi del medesimo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti di fideiussione bancaria a favore dell'AGEA, esigibile a prima e semplice richiesta a copertura delle rate relative agli anni 2016 e 2017. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, AGEA escute, entro il 30 settembre 2015, la fideiussione prestata dall'acquirente per un importo pari ad un terzo del prelievo dovuto, autorizzando l'estinzione della medesima per l'importo residuo, previa prestazione da parte dei produttori richiedenti la rateizzazione di fideiussione bancaria ai sensi del secondo periodo del presente comma.
  2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, a pena di esclusione, all'AGEA entro il 31 agosto 2015. Possono essere oggetto di rateizzazione solo importi superiori a 5.000 euro.
  3. Le tre rate, di pari importo, sono rispettivamente versate entro il 30 settembre 2015, entro il 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. L'importo della prima rata per le consegne è trattenuto dall'Agea direttamente sulle somme versate ovvero sulle somme garantite dai primi acquirenti ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Nel caso di prelievi non versati e non garantiti da fideiussioni, la prima rata è versata contestualmente alla domanda di adesione alla rateizzazione e alla prestazione della fideiussione ai sensi del comma 1.
  4. In caso di mancato, parziale o ritardato versamento di una rata di cui al comma 1, il produttore decade dal beneficio della rateizzazione e AGEA escute la fideiussione di cui al comma 1 per la parte di prelievo non versata.
  5. Alle compensazioni finanziarie effettuate, per effetto della rateizzazione di cui al presente articolo, dalla Commissione europea sui rimborsi FEAGA dovuti all'Italia, si fa fronte mediante anticipazioni a favore dell'Agea, a carico del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  6. Il Fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato da AGEA delle anticipazioni effettuate, a valere sulle risorse derivanti dal versamento delle rate da parte dei produttori, ai sensi del comma 3, ovvero sulle risorse derivanti dall'escussione delle fideiussioni di cui al comma 1.

Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari).

  1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore lattiero-caseario e di garantire un ordinato e sostenibile superamento del regime delle quote latte, all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 4-ter, è inserito il seguente:
  «4-ter.1. Per l'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo per la campagna 2014-2015, secondo i seguenti criteri di priorità:
   a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18;
   b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale;
   c) alle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per cento ma meno del 12 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo.».

  2. I contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di latte crudo di cui all'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi, salvo rinuncia espressa formulata per iscritto da parte dell'agricoltore cedente. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 148 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 e delle relative disposizioni attuative per i contratti di cui al presente comma, i costi medi di produzione del latte crudo sono elaborati mensilmente, tenuto anche conto della collocazione geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte crudo, dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  3. All'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole: «da euro 516,00 a euro 20.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000,00 a euro 40.000,00»;
   b) al comma 6, le parole: «da euro 516,00 a euro 3.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000,00 a euro 50.000,00.»;
   c) al comma 8 terzo periodo, le parole: «su segnalazione di qualunque soggetto interessato» sono sostituite dalle seguenti: «su segnalazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o di qualunque soggetto interessato»;
   d) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, in caso di violazioni relative a relazioni commerciali nel settore lattiero caseario, al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  4. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto di cui al presente comma, a valere sulle disponibilità del Fondo, può essere previsto anche il finanziamento di attività di ricerca pubblica finalizzata al miglioramento della qualità del latte e dei prodotti lattiero caseari, nonché di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale per il consumo e la valorizzazione del latte fresco e dei prodotti lattiero caseari, nel rispetto della normativa europea.».
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.
(Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo).

  1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte, per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali relative a tale settore, la condizione di cui all'articolo 163, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento, pari ad almeno il 20 per cento del relativo settore.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere riconosciuta, su richiesta, ai sensi della vigente normativa europea, una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali relative al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. Per organizzazione interprofessionale si intende un'associazione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea. Restano validi i provvedimenti di riconoscimento di organizzazioni interprofessionali emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della normativa europea, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le organizzazioni interprofessionali possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori, nonché degli imprenditori e dei lavoratori del settore agricolo, per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di regole di cui al comma 4.
  3. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2, anche articolate in sezioni territoriali o in circoscrizioni economiche di cui all'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, possono richiedere, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, contributi obbligatori sull'applicazione delle regole estese ai sensi del comma 4, agli operatori economici cui la medesima regola è suscettibile di applicazione, ancorché non siano membri dell'organizzazione interprofessionale, nei limiti di cui all'articolo 165 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013. I contributi di cui al presente comma, ancorché obbligatori, sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2 possono accedere a fondi pubblici per la realizzazione delle medesime finalità di cui al primo periodo.
  4. L'estensione delle regole di cui all'articolo 164 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta dall'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze più elevate. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali decide sulla richiesta di estensione delle regole entro due mesi dalla presentazione della domanda, ovvero entro tre mesi nel caso di cui al comma 5, ultimo periodo. In mancanza di una decisione espressa la domanda si intende rigettata.
  5. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 4, i requisiti di rappresentatività economica richiesti dalla normativa europea devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicazione. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non riscontra l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al primo periodo del presente comma, comunicata al medesimo Ministero.
  6. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 4, esse si applicano a tutti gli operatori del settore oggetto delle medesime, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, l'operatore economico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000 in ragione del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle organizzazioni interprofessionali relative ai prodotti, gruppi di prodotti e settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2, la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento pari ad almeno il 35 per cento del relativo settore.
  8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità nazionale competente allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 158, paragrafo 5, e 163, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013. Nel caso in cui, successivamente al riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale ai sensi del presente articolo, sia presentata domanda di riconoscimento da parte di altra organizzazione, relativa al medesimo settore, prodotto o gruppo di prodotti, che dimostri di essere maggiormente rappresentativa, si procede alla revoca del riconoscimento già concesso e al riconoscimento dell'organizzazione più rappresentativa, con le modalità di cui al comma 2, primo periodo. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge i compiti di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei termini di cui all'articolo 232, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
  10. L'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è abrogato.

Articolo 4.
(Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario).

  1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, alla luce delle particolari criticità produttive del settore e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende olivicole, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi.
  2. Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 1 soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.
(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subìto danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali).

  1. Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno, nei termini previsti dal decreto legislativo n. 102 del 2004 e dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subìto danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015.
  2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero, nel caso delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali verificatesi successivamente, entro sessanta giorni dall'adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle competenti autorità nazionali ed europee.
  3. Per gli interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, autorizzati ai sensi del comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6.
(Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

  1. Al fine di razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture irrigue, in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi alluvionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la gestione commissariale di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che dispone anche in ordine alla riassegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione alla predetta gestione commissariale, ivi incluso quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del citato decreto-legge n. 32 del 1995, necessarie per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonché in ordine agli ulteriori adempimenti riguardanti l'adozione del bilancio di chiusura della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie, compresa la definizione del contenzioso della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
  3. Dall'entrata in vigore del presente decreto, le competenze attribuite da norme di legge al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, si intendono riferite agli uffici del Ministero di cui al comma 1.

Articolo 7.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3104-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:
   al comma 1:
    al primo periodo, dopo le parole:
«fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «o assicurativa»;
    al secondo periodo, dopo le parole: «fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «o assicurativa»;
    al terzo periodo, dopo le parole: «fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «o assicurativa»;
   dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  
«6-bis. Al fine di garantire l'efficiente qualità dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e l'efficace gestione dei relativi servizi in relazione alla cessazione del regime europeo delle quote latte e all'attuazione della nuova politica agricola comune (PAC), alla cessazione della partecipazione del socio privato alla società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'AGEA provvede, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo sviluppo del SIAN, alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente ovvero attraverso affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal fine della società CONSIP Spa, attraverso modalità tali da assicurare comunque la piena operatività del sistema al momento della predetta cessazione. La procedura ad evidenza pubblica è svolta attraverso modalità tali da garantire, ove necessario, la salvaguardia dei livelli occupazionali della società medesima esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

  All'articolo 2:
   al comma 1, capoverso 4-
ter.1:
    alla lettera
c), le parole: «ma meno del» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al»;
   dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
    
«c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento e fino al 30 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;
    c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il 30 per cento e fino al 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;
    c-quater) alle aziende che abbiano superato di oltre il 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo»;
   al comma 3:
    alla lettera
a) è premessa la seguente:
    
«0a) al comma 3, quarto periodo, le parole: “due punti percentuali” sono sostituite dalle seguenti: “quattro punti percentuali”».
   dopo la lettera b) è inserita la seguente:
    b-bis) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: “dell'azienda” è inserita la seguente: “cessionaria”».

  All'articolo 3:
   al comma 1, le parole: «il 20 per cento del relativo settore» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica come definita ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 15 per cento delle medesime a livello nazionale»;
   al comma 2:
    al primo periodo, le parole: «sentita la» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a livello nazionale ovvero in ciascuna circoscrizione economica»;
    al quinto periodo, le parole: «, nonché degli imprenditori e dei lavoratori del settore agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e delle relative norme attuative»;
   al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013» sono soppresse;
   al comma 4, primo periodo, le parole: «su richiesta dall'organizzazione interprofessionale» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta dell'organizzazione interprofessionale»;
   al comma 6:
    al primo periodo, dopo le parole:
«gli operatori del settore» sono inserite le seguenti: «, del prodotto ovvero del gruppo di prodotti»;
    al secondo periodo, le parole: «a euro 50.000 in ragione del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 50.000, in ragione dell'entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime»;
    al terzo periodo, le parole: «e all'irrogazione delle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'irrogazione delle sanzioni»;
    al quinto periodo, le parole: «sono versate all'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «sono versati all'entrata»;
   al comma 7, secondo periodo, le parole: «il 35 per cento del relativo settore» sono sostituite dalle seguenti: «il 40 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 30 per cento delle medesime a livello nazionale».

  All'articolo 4:
   al comma 1, dopo le parole: «il miglioramento della qualità del prodotto» sono inserite le seguenti: «anche ai fini della certificazione e della lotta alla contraffazione» e le parole da: «a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi. Per le finalità di cui al presente comma, il decreto di cui al secondo periodo prevede, in particolare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:
   a) incrementare la produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse naturali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e l'introduzione di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica, anche con riferimento all'olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica;
   b) sostenere e promuovere attività di ricerca per accrescere e migliorare l'efficienza dell'olivicoltura italiana;
   c) sostenere iniziative di valorizzazione del made in Italy e delle classi merceologiche di qualità superiore certificate dell'olio extravergine di oliva italiano, anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;
   d) stimolare il recupero varietale delle cultivar nazionali di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili;
   e) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola, in conformità alla disciplina delle trattative contrattuali nel settore dell'olio di oliva prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
   al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto, e, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

  All'articolo 5:
   al comma 1:
    al primo periodo, dopo le parole: «le imprese agricole» sono inserite le seguenti: «, anche se costituite in forma cooperativa,», dopo le parole: «danneggiate da eventi alluvionali» sono inserite le seguenti: «o da avversità atmosferiche che abbiano raggiunto almeno l'11o grado della scala Beaufort» e dopo le parole: «copertura dei rischi» sono inserite le seguenti: «, nonché le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subìto, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili, nell'ambito delle risorse già stanziate»;
    al secondo periodo, le parole: «nel corso degli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, con priorità per quelli legati alla diffusione del batterio xylella fastidiosa, del dryocosmus kuriphilus (cinipide del castagno) e della flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015, dando la precedenza, nel caso del cinipide del castagno, alle imprese agricole che attuano metodi di lotta biologica»;.
   al comma 3:
    dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli altri interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese autorizzati ai sensi del comma 1, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016.»;
    al secondo periodo, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2016»;
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e successive modificazioni, è incrementata, per gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, di 250.000 euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro per l'anno 2016. Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura operanti nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità a partire dall'anno 2012 e fino alla data di entrata di vigore del presente decreto, che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per accedere agli interventi di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
   al comma 4, dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 3,».

  All'articolo 6:
   al comma 1, le parole: «, in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi alluvionali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle regioni del Mezzogiorno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede altresì ad accertare le risorse finanziarie assegnate alla predetta gestione nonché i relativi impegni e gli eventuali residui. Le relazioni di cui al citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche alle Camere.»;
   al comma 2, dopo le parole: «riassegnazione delle risorse umane» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i soggetti con contratti di collaborazione, sino alla scadenza dei relativi contratti, previa verifica della loro funzionalità alle attività da svolgere e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato» e dopo le parole: «predetta gestione commissariale» sono inserite le seguenti: «, ferma restando la destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno»;
   al comma 3, dopo le parole: «le competenze» sono inserite le seguenti: «e le funzioni»;
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. All'articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: “fino al 30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2015”».

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis. – (Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole). – 1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.
  2. Alle commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione.
  3. Le commissioni uniche nazionali determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.
  4. Le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o più borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, ed operano con il supporto della società di gestione Borsa merci telematica italiana, di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni.
  5. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali di cui al comma 1, le borse merci ed eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sospendono l'autonoma rilevazione per le categorie merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite e pubblicano i prezzi rilevati dalle commissioni uniche nazionali stesse.
  6. Le autonome rilevazioni cui al comma 5 possono riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca delle commissioni uniche nazionali da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  7. La partecipazione alle commissioni uniche nazionali di cui al presente articolo non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

A.C. 3104-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Rateizzazione del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato).

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 5000 con la seguente: 2000.
1. 60. Segoni.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. In caso di mancata richiesta di adesione alla rateizzazione di cui al comma 1 e di prelievo non completamente versato, in sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori provvedono alla compensazione nei limiti del 50 per cento con gli importi dovuti a favore dei beneficiari a partire dall'annata 2015 fino alla concorrenza dell'importo del prelievo supplementare dovuto e non versato per il periodo 1o aprile 2014-31 marzo 2015. In caso di indisponibilità di somme da compensare, Agea procede alla riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le misure di cui all'articolo 5 del regolamento 595 del 30 marzo 2004 e successive modificazioni e integrazioni.
1. 61. Guidesi, Fedriga, Caparini.

  Al comma 6-bis, primo periodo, dopo la parola: direttamente aggiungere le seguenti:, o tramite società interamente pubblica.
1. 62. Oliverio.

  Al comma 6-bis, primo periodo, dopo la parola: direttamente aggiungere le seguenti:, o tramite società interamente pubblica nel rispetto delle normative europee in materia di appalti.
1. 62.(Testo modificato nel corso della seduta). Oliverio.
(Approvato)

  Al comma 6-bis, secondo periodo, sopprimere le parole:, ove necessario,
1. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: l'AGEA provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

ART. 2.
(Disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari).

  Sopprimere il comma 2.
*2. 10. Squeri.

  Sopprimere il comma 2.
*2. 60. Vignali.

  Al comma 3, sopprimere la lettera 0a).
**2. 61. Squeri.

  Al comma 3, sopprimere la lettera 0a).
**2. 62. Vignali.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: da euro 1.000,00 a euro 40.000,00 con le seguenti: da euro 516,00 a euro 30.000,00;
  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b) sostituire le parole: da euro 2.000,00 a euro 50.000,00 con le seguenti: da euro 516,00 a euro 15.000,00.
*2. 11. Squeri.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: da euro 1.000,00 a euro 40.000,00 con le seguenti: da euro 516,00 a euro 30.000,00;
  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b) sostituire le parole: da euro 2.000,00 a euro 50.000,00 con le seguenti: da euro 516,00 a euro 15.000,00.
*2. 63. Vignali.

ART. 3.
(Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: pari ad almeno il 25 per cento con le seguenti: pari ad almeno il 40 per cento.
3. 35. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

  Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:

  L'ambito di operatività dell'organizzazione interprofessionale può essere nazionale o di circoscrizione economica, così come definita dall'articolo 164, comma 2) del regolamento (UE) 1308/2013. Nel caso l'organizzazione interprofessionale operi in un ambito di circoscrizione economica, la percentuale di rappresentatività stabilita deve essere dimostrata per il territorio della circoscrizione e deve costituire almeno il 15 per cento della produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione nazionale.
   al comma 7, sopprimere il terzo periodo.
3. 60. Guidesi, Fedriga, Marcolin, Caparini.

  Al comma 2, sostituire il quarto periodo con il seguente: Le Organizzazioni interprofessionali riconosciute prima dell'entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero dalle Regioni o dalle province autonome, si intendono comunque riconosciute e possono operare ai sensi della presente legge.
3. 47. Guidesi, Fedriga, Caparini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1 Qualora siano riconosciute Organizzazioni Interprofessionali che operano in ambito di circoscrizione economica per lo stesso settore o prodotto, le medesime sono tenute a regolamentare i rapporti tra di loro. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce e coordina il Comitato delle Organizzazioni interprofessionali con funzioni consultive, individuando le Organizzazioni Interprofessionali tra gli interlocutori per le politiche di filiera.
3. 48. Guidesi, Fedriga, Caparini.

  Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: purché quest'ultima, qualora interessi più prodotti o tipologie di prodotto, sia rappresentativa per ciascuno di essi e ciascuna attività economica.
3. 61. Guidesi, Fedriga, Marcolin, Caparini.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: a euro 50.000 con le seguenti: al 10 per cento dell'importo contrattuale.
3. 26. Pagano.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Trascorsa la data di scadenza prevista per la stipula dei contratti di coltivazione per la campagna di cui trattasi, il tabacco greggio che non risulti oggetto di un contratto di coltivazione conforme alle previsioni del presente decreto-legge e potenzialmente oggetto di fenomeni illeciti, è sottoposto a confisca.
3. 27. Pagano.

  Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per il corretto monitoraggio del mercato e la necessità di prevenire turbative e fenomeni illeciti, nel settore del tabacco greggio sono ammessi unicamente contratti stipulati per il tramite delle Organizzazioni di produttori o loro Associazioni con primi acquirenti, entrambe le parti riconosciute e autorizzate dalle autorità competenti. Contratti sottoscritti da singoli produttori e non conformi alle previsioni del presente decreto-legge s'intendono nulli.
3. 28. Pagano.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le Regioni e Province autonome riconoscono le Organizzazioni Interprofessionali a carattere non nazionale. Sono fatte salve le competenze delle Regioni e Province autonome in relazione alla disciplina delle organizzazioni interprofessionali aventi carattere non nazionale.
3. 50. Guidesi, Fedriga, Marcolin, Caparini.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità nazionale competente con le seguenti: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni e province autonome sono competenti.
3. 51. Guidesi, Fedriga, Marcolin, Caparini.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 le parole: «ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173» sono soppresse.
3. 100. La Commissione.
(Approvato)

ART. 4.
(Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario e vivaistico).

  1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario e vivaistico alla luce delle particolari criticità produttive del settore e in relazione alle crescenti necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività delle aziende olivicole e vivaistiche, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto, per il triennio 2015 – 2017 le imprese possono accedere alle risorse del Fondo interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nel limite massimo di 50 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono adottate le disposizioni applicative necessarie per le finalità del presente articolo, ivi comprese le modalità di verifica e controllo del finanziamento ricevuto e della coerenza del beneficio stesso, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
4. 10. Palese, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente rimodulazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 8. Palese, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri della giustizia e dell'ambiente e tutela del territorio, e, quanto a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2015, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 60. Franco Bordo, Zaccagnini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 12 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri della giustizia e dell'ambiente e tutela del territorio, e, quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 61. Zaccagnini, Franco Bordo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire, le parole: 4 milioni con le seguenti: 8 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 62. Franco Bordo, Zaccagnini.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nelle more della predisposizione di un piano nazionale olivicolo, il piano degli interventi di cui al comma 1 mira all'incremento della produzione nazionale, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti, lo studio di nuovi sistemi colturali e lo sviluppo tecnologico delle filiere olivicole.
  1-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è previsto il finanziamento di campagne promozionali sulle proprietà salutistiche degli oli extravergini di oliva di qualità e delle olive da mensa, anche attraverso la divulgazione dei contenuti della indicazione salutistica autorizzata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare relativa ai polifenoli dell'olio di oliva e ai requisiti che devono possedere gli oli di oliva per poterla utilizzare.
4. 11. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel suddetto Fondo rientrano le agevolazioni per la realizzazione, negli oliveti a rischio di diffusione della xylella, di fasce di contenimento non ampie più di qualche centinaio di metri, in cui gli olivi sono affiancati ad altre colture alimentari di qualità per sviluppare un tessuto produttivo ed un ecosistema meno fragile ai cambiamenti climatici in atto e all'aggressione da parte di parassiti e malattie; è previsto inoltre il finanziamento di un progetto di ricerca che realizzi la coltivazione di altre varietà naturali di olivo nelle zone già colpite dalla xylella per individuarne specie più resistenti ed anche a parziale indennizzo per i proprietari dei terreni. L'esenzione decorre dall'anno 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 20 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 67. Segoni.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di provvedere al recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario, a carico del suddetto fondo sono previste misure atte a coordinare e a supportare le attività di ricerca non solo per individuare un'efficace cura per la xylella, ma anche per il suo contenimento, per la prevenzione del contagio, per il monitoraggio delle condizioni di salute delle piante e per la diagnosi precoce, anche mediante l'impiego di dati telerilevati, in particolare favorendo la ricerca in campo biomedico, agrario, e dei cambiamenti climatici; a tal fine è necessario subordinare i trattamenti con prodotti chimici a pratiche di coltivazione biologica, avendo in ogni caso cura di procedere con applicazioni puntuali ed evitando aspersioni generalizzate su grandi aree e vietando espressamente l'irrorazione tramite velivoli. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per incrementare il fondo del settore olivicolo oleario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 15 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 68. Segoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per provvedere a quanto previsto dal comma 1, si deve predisporre l'esercizio di un monitoraggio più accurato sul commercio delle piante destinate alla messa a dimora e sulla presenza di insetti infetti contenuti nelle spedizioni di vegetali introducendo sistemi di controllo e di prevenzione delle importazioni di vegetali provenienti da altre zone del mondo. A tal fine è necessario avviare le necessarie iniziative politico-istituzionali con la Commissione europea per istituire un tavolo tecnico con cui avviare una profonda revisione della direttiva 2000/29/CE.
4. 69. Segoni.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero del giustizia, e, quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 63. Franco Bordo, Zaccagnini.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. 64. Zaccagnini, Franco Bordo.

ART. 5.
(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'anno 2014 con le seguenti: degli anni 2014 e 2015.
5. 15. Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: già stanziate aggiungere le seguenti: anche in conto capitale
5. 59. Dallai.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Per le imprese danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, sono assunte le opportune iniziative per garantire un incremento delle misure per il co-finanziamento delle attività di contenimento, prevenzione e ripristino, che non siano totalmente a carico dei privati; le suddette imprese sono esentate dal pagamento dell'IMU agricola se nei territori in cui hanno sede, xylella e le misure contenitive abbiano determinato una significativa riduzione della produzione; le modalità di applicazione dei predetti interventi sono individuate mediante decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente periodo, pari 10 miliardi di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 71. Segoni.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le stesse imprese agricole non è dovuta l'IMU per gli anni 2015 e 2016 per i terreni agricoli che risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   3.1. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 60 milioni di euro, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 60 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2015 e 2016.
   alla rubrica, dopo le parole: solidarietà nazionale aggiungere le seguenti: e sospensione dell'IMU agricola.
5. 65. Guidesi, Fedriga, Caparini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nocivi ai vegetali aggiungere le seguenti: e che abbiano rispettato le condizionalità previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria per la manutenzione minima degli oliveti.
5. 21. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: (cinipide del castagno) aggiungere le seguenti:, alla mosca olearia.
5. 66. Segoni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, vengono assimilate le imprese che perdono la certificazione BIO a seguito di trattamenti fitosanitari non biologici, imposti dai protocolli sanitari, volti a prevenire o curare le suddette infezioni.
5. 70. Segoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i produttori per i quali la diffusione della xylella e le misure contenitive abbiano determinato una significativa riduzione della produzione, e in particolare per i produttori a certificazione biologica che non possano più fregiarsi di tale marchio a seguito dell'applicazione dei protocolli sanitari, sono previsti appositi indennizzi nonché la sospensione per un periodo congruo del pagamento di tributi, mutui e prestiti, prevedendo allo scadere del periodo di sospensione un piano di rientro rateizzato e prevedendo altresì lo stanziamento di un fondo di compensazione, finanziato e garantito dalla Cassa Depositi e Prestiti, per evitare che la previsione si traduca in un gravame per i creditori e per le finanze pubbliche. Alle misure previste dal precedente periodo, si provvede entro il limite di spesa di 10 miliardi di euro dal 2015 e di 20 miliardi dal 2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 35 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
5. 69. Segoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In via straordinaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 1 giorno, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013.
5. 22. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In via straordinaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 2 giorni, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013.
5. 23. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In via straordinaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai lavoratori agricoli assunti a tempo determinato da imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato di emergenza, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 3 giorni, come risultante dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno 2013.
5. 24. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Franco Bordo, Duranti, Sannicandro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A tutela dei dipendenti delle imprese agricole interessate, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2015, dalla fitopatologia della xylella fastidiosa si applicano le seguenti disposizioni:
   a) ai lavoratori agricoli a tempo determinato il riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate effettivamente prestate, di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 si calcola con riferimento all'anno 2014 o, se più favorevole, all'anno 2013;
   b) ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato sono riconosciuti i benefici di cui all'articolo 21, commi 3, 4 e 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

  Conseguentemente:
   al comma 3
    dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:
Per gli interventi ai sensi del comma 2-bis, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è ulteriormente incrementata di 1 milione di euro.
    al terzo periodo, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.
   alla rubrica, dopo le parole: per le imprese agricole aggiungere le seguenti: e i dipendenti.
5. 60. Cenni, Capone, Oliverio.

  Al comma 2, sostituire le parole: dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. 68. Gagnarli.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3. 1. Alla Tabella C, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma: Cooperazione allo Sviluppo voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono apportate le seguenti variazioni:
   2015: – 19;
   2016: – 20.
5. 17. Palese, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: 1 milione di euro fino a: n. 190 con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 40 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
5. 61. Franco Bordo, Zaccagnini, Duranti.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni con le seguenti: 3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: 1 milione di euro fino a: n. 190 con le seguenti: 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 35 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
5. 62. Zaccagnini, Franco Bordo, Duranti.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 4 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: 1 milione di euro fino a: n. 190 con le seguenti: 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
5. 63. Franco Bordo, Zaccagnini, Duranti.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: 1 milione di euro fino a: n. 190 con le seguenti: 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
5. 64. Zaccagnini, Franco Bordo.

  Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
5. 2. Franco Bordo, Zaccagnini.

  Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: 190 aggiungere le seguenti: come modificato dall'articolo 2 del presente decreto.
5. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1. In via eccezionale e in considerazione dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, causato dal batterio patogeno da quarantena xylella fastidiosa che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro complessivi, per il triennio 2015-2017, in favore delle imprese che hanno subìto danni alle attività agricole dalla diffusione del batterio fitopatogeno.
  3.2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. 18. Palese, Marti, Distaso, Ciracì, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

  Al comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: Le imprese fino a: copertura dei rischi con le seguenti: Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e che operano nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e la data di entrata in vigore del presente decreto, individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
5. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
  3-ter. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, e per far fronte alle nuove fitopatologie che nell'anno 2014 hanno danneggiato le maggiori coltivazioni tipiche nazionali, con riferimento, in particolare, a quelle che hanno colpito le piante dell'olivo, del castagno e della vite, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: vegetali aggiungere le parole:, nonché interventi per il sostegno del servizio fitosanitario nazionale.
5. 50. Palese, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-ter. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, attraverso il servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, predispone una specifica documentazione, da inviare ai servizi fitosanitari regionali, sulla base dei monitoraggi effettivamente eseguiti in ogni regione, come previsto dal decreto ministeriale 26 settembre 2014, al fine di una descrizione nazionale delle aree non interessate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: vegetali aggiungere le seguenti: nonché disposizioni per il servizio fitosanitario nazionale.
5. 72. Palese, Faenzi, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-ter. Al fine di assicurare la massima osservanza delle disposizioni relative al divieto delle movimentazioni infette dalle aree regionali interessate dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone interventi al fine di potenziare il sistema di controlli effettuati dalle autorità locali.
5. 73. Palese, Faenzi, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

  Alla rubrica, sostituire le parole: eventi alluvionali con le seguenti: avversità atmosferiche di eccezionale intensità.
5. 74. Segoni.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Risarcimento danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006).

  1. All'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «continuità produttiva» sono aggiunte le seguenti: «e al risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio in sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari».
5. 04. Zaccagnini, Franco Bordo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo per la ricerca sulle fitopatie non endemiche).

  1. Al fine di sostenere la ricerca scientifica in campo agricolo, ambientale e forestale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato «Fondo per la ricerca sulle fitopatie non endemiche» con una dotazione iniziale di 7 milioni di euro per il 2015 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettati i criteri e le modalità di funzionamento del predetto Fondo.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 03. Zaccagnini, Franco Bordo, Duranti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Fondo per la ricerca sulle fitopatie non endemiche).

  1. Al fine di sostenere la ricerca scientifica in campo agricolo, ambientale e forestale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato «Fondo per la ricerca sulle fitopatie non endemiche» con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettati i criteri e le modalità di funzionamento del predetto Fondo.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 02. Zaccagnini, Franco Bordo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali).

  1. Nei confronti dei titolari d'imprese agricole nei territori dei comuni della regione Puglia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 30 settembre 2015. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  2. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari i danni effettivi subiti dal batterio xylella fastidiosa, verificata dall'autorità comunale. L'autorità comunale, previo accertamento, trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
  3. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, i comuni colpiti dal batterio fitopatogeno, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente decreto.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1, nonché le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
  5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. 08. Palese, Marti, Distaso, Ciracì, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Sospensione dell'IMU agricola per i territori della regione Puglia colpiti dal batterio della xylella fastidiosa).

  1. Ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni dei territori della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, nei quali è stato riscontrato il batterio patogeno da quarantena xylella fastidiosa e per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 10 febbraio 2015, è sospeso il pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, fino al 30 giugno 2016.
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
5. 09. Palese, Marti, Distaso, Ciracì, Fucci, Chiarelli, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Interventi in favore dei comuni della regione Puglia colpiti dal batterio della xylella fastidiosa).

  1. Al fine di fronteggiare lo stato di calamità naturale nei territori della regione Puglia ed in particolare nel Salento, colpiti dalla diffusione del batterio xylella fastidiosa, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:
   a) la ricerca e l'approfondimento delle conoscenze scientifiche, al fine di adottare tempestive soluzioni innovative per la diagnosi precoce e il trattamento della xylella fastidiosa e di identificazione di altre specie di insetti che possano fungere da vettori;
   b) gli interventi già avvenuti per l'eradicazione e la rimozione degli ulivi nonché gli interventi di potenziamento per i controlli effettuati dalle autorità locali;
   c) la realizzazione d'interventi straordinari finalizzati al contrasto all'emergenza, anche coadiuvati da enti di ricerca e università degli studi per contrastare con efficacia eventuali ulteriori diffusioni di infezioni nel territorio.

  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, nel limite massimo di 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. 010. Palese, Marti, Distaso, Ciracì, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio fitopatogeno xylella fastidiosa).

  1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per il rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da nuove infestazioni parassitarie, fitopatie e epizoozie di difficile cura ed in particolare del batterio fitopatogeno da quarantena xylella fastidiosa. Una quota di risorse, pari a 100 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al medesimo comma. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
5. 012. Palese, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Piano straordinario per le imprese danneggiate dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa).

  1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dai danni subiti alle attività produttive agricole, causate dalla diffusione del batterio della xylella fastidiosa e dalla necessità di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei lavoratori delle imprese i cui oliveti sono stati danneggiati da infezioni della fitopatia, il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alle disposizioni di cui al precedente comma 1.
5. 014. Palese, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci, Chiarelli, Altieri, Faenzi, Catanoso, Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo, Russo, Latronico.

ART. 6.
(Razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentare e forestali).

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: del Mezzogiorno.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: del Mezzogiorno.
6. 60. Guidesi, Fedriga, Caparini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: del 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i consulenti giuridici di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono soppressi. Il compenso del commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del suddetto decreto-legge, è ridotto del 10 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.;

  dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la gestione dell'attuazione del nuovo piano di sviluppo rurale nazionale assistito dai fondi FEASR, per la parte riguardante le regioni meridionali, è attribuita ai competenti dipartimento e direzione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.;

  al comma 3, sostituire le parole: Dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: Dalla data del 31 dicembre 2016.
6. 1. Pagano.

ART. 6-bis.
(Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole).

  Sopprimerlo.
*6-bis. 60. Squeri.

  Sopprimerlo.
*6-bis. 61. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: commissioni uniche nazionali con le seguenti: commissioni uniche regionali.

  Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: commissioni uniche nazionali con le seguenti: commissioni uniche regionali.
**6-bis. 62. Squeri.

  Al comma 1, sostituire le parole: commissioni uniche nazionali con le seguenti: commissioni uniche regionali.

  Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: commissioni uniche nazionali con le seguenti: commissioni uniche regionali.
**6-bis. 63. Vignali.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:
Art. 6-ter.
  1. Al fine di poter attuare le linee di ricerca per lo studio e il contenimento delle patologie e degli artropodi dannosi alla castanicoltura, è concesso un contributo straordinario, nel limite complessivo di 1.000.000 di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, destinato al finanziamento del progetto di ricerca «CASTANEA» già proposto e valutato nell'ambito del Tavolo di filiera frutta in guscio sezione castagne, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
6-bis. 026. Parentela, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

  1. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la parola: «superiore» sono aggiunte le seguenti: «al 30 per cento dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende».
6-bis. 08. Massimiliano Bernini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

  1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la parola: «fioritura» sono aggiunte le seguenti: «e di melata»;
   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
   1-bis. Sono vietati, in qualunque periodo dell'anno, i trattamenti antiparassitari condotti con l'utilizzo di prodotti fitosanitari ed erbicidi a base di neonicotinoidi, ovvero di pesticidi sistemici in grado di persistere nell'apparato vascolare della pianta.
   1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-bis, ad adeguare la propria normativa a quanto disposto dal comma 1-bis.
6-bis. 09. Massimiliano Bernini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

  1. Alla Tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 12) è sostituito dal seguente:
  «12) miele naturale, pappa reale».

  2. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 16) è sostituito dal seguente:
  «16) miele naturale, pappa reale».

  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 8 milioni di euro, a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione dello 0,6 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
6-bis. 010. Massimiliano Bernini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

  1. Dopo l'articolo 7 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

  1. Le attività di vendita diretta, di smielatura e di confezionamento del miele svolte dagli apicoltori che posseggono un numero massimo di alveari pari a 50 sono realizzate nei locali presenti nell'azienda agricola ancorché nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza sanitaria.
2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo non comportano cambio di destinazione d'uso dei locali a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.»
6-bis. 060. Massimiliano Bernini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

  1. Al comma 2, lettera c) dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la parola: «animali» sono aggiunte le seguenti: «compresi la lavorazione e il confezionamento dei prodotti dell'apicoltura di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313,»
6-bis. 061. Massimiliano Bernini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

  1. Le deroghe di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dei trasporti 20 giugno 2007, recante «Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, si applicano anche agli automezzi, di proprietà delle aziende apistiche, utilizzati e condotti da apicoltori professionisti per il trasporto degli alveari durante le stagioni delle fioriture, che esercitano il nomadismo sul territorio nazionale.
6-bis. 062. Fabrizio Di Stefano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono esenti dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 i terreni agricoli di cui al comma 5 del detto articolo 13, indipendentemente dalla loro ubicazione territoriale.
  2. Per l'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.
  3. I contribuenti che per l'anno 2014 hanno effettuato versamenti dell'IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al comma 3. A tal fine, per l'anno 2014, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
  5. È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 342.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a un totale di 1650 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole: «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti: «nei limiti del 90,5 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90,5 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90,5 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90,5 per cento».

  7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
6-bis. 011. Massimiliano Bernini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
  «9-bis. L'operatore commerciale che vende direttamente il latte crudo nell'ambito dei circuiti di filiera corta, può procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministero della salute 12 dicembre 2012 devono essere ritirate dal punto vendita entro e non oltre 48 ore successive alla consegna.
  9-ter. Ai fini del comma 9-bis, per filiera corta si intende una filiera produttiva caratterizzata dalla assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta ad una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita e comunque ricompresa nell'ambito della Azienda sanitaria locale alla quale appartiene l'allevamento.
  9-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti igienico sanitari e le attrezzature che devono possedere gli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento di latte crudo, le modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo.»
6-bis. 012. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

  1. All'articolo 25, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo la parola: «tramite» sono aggiunte le seguenti: «dei professionisti abilitati all'esercizio della professione e».
6-bis. 014. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

  1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 12-bis è aggiunto il seguente:
  «12-ter) origano destinato all'alimentazione».

  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, a decorrere dal 2015, mediante riduzione dello 0,6 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute.
6-bis. 015. Parentela, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, un Fondo per il sostegno delle imprese agricole che fanno uso di prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5, Reg. (CE) 5 settembre 2008 n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
  2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, a decorrere dal 2015, mediante riduzione dello 0,3 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
6-bis. 017. Benedetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

  1. All'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: «condizionamento» sono aggiunte le seguenti: «e comunque dopo la fase di ammostamento».
6-bis. 018. Gagnarli.
(Inammissibile)

A.C. 3104-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del decreto-legge prevede l'accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali;
    il comma 1, dispone che, nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche, come anche quei territori colpiti da «tempesta violenta» che raggiunge almeno 11o della scala Beaufort nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, nonché le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili, nell'ambito delle risorse già stanziate, possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, di disciplina del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura;
    il comma 1 dispone, inoltre, che nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale (PSR) relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015 con priorità a quelli legati alla diffusione del batterio xylella fastidiosa, del dryocosmus kuriphilus (cinipide del castagno) e alla flavescenza dorata nel corso degli anni 2013, 2014, 2015, dando la precedenza nel caso del cinipide del castagno, alle imprese agricole che attuano i metodi di lotta biologica;
    il Gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà in Commissione Agricoltura ha presentato due emendamenti di un articolo aggiuntivo che mirava e mira a far, vista la necessità oggettiva della vicenda della xylella fastidiosa in Puglia, istituire presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il «Fondo per la ricerca sulle fitopatie non endemiche»,

impegna il Governo

ad istituire presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il Fondo per la ricerca sulle fitopatie non endemiche con una dotazione finanziaria, a decorrere dal 2015, pari ad almeno 5 milioni di euro e per gli anni 2016 e 2017 rispettivamente di 10 milioni di euro.
9/3104-A/1Zaccagnini, Franco Bordo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del decreto-legge prevede l'accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali;
    il comma 1, dispone che, nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche, come anche quei territori colpiti da «tempesta violenta» che raggiunge almeno 11o della scala Beaufort nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, nonché le imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa, che abbiano subito, nell'ultimo triennio, danni alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali e non più utilizzabili, nell'ambito delle risorse già stanziate, possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, di disciplina del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura;
    il comma 1 dispone, inoltre, che nelle more dell'avvio dei nuovi strumenti per la gestione del rischio del Programma nazionale di sviluppo rurale (PSRN) e delle misure di ripristino del potenziale produttivo dei programmi regionali di sviluppo rurale (PSR) relativi al periodo di programmazione 2014-2020, le medesime misure compensative di sostegno possono essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015 con priorità a quelli legati alla diffusione del batterio xylella fastidiosa, del dryocosmus kuriphilus (cinipide del castagno) e alla flavescenza dorata nel corso degli anni 2013, 2014, 2015, dando la precedenza nel caso del cinipide del castagno, alle imprese agricole che attuano i metodi di lotta biologica;
    il Gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà in Commissione Agricoltura ha presentato due emendamenti di un articolo aggiuntivo che mirava e mira a far, vista la necessità oggettiva della vicenda della xylella fastidiosa in Puglia, istituire presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il «Fondo per la ricerca sulle fitopatie non endemiche»,

impegna il Governo

a emanare apposite linee di indirizzo al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria al fine di sviluppare la ricerca sulle fitopatie non endemiche.
9/3104-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Zaccagnini, Franco Bordo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 istituisce un Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2015, e 14 milioni per gli anni 2016 e 2017;
    l'intervento viene ricollegato alla situazione di particolare criticità dal punto di vista produttivo che caratterizza il comparto ed alla necessità di un suo rilancio e di una sua ristrutturazione, attraverso politiche volte ad innalzare il livello qualitativo del prodotto;
    con decreto del Ministro delle politiche, agricole, alimentari e forestali, emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definirà i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi;
    il comma 3 reca la copertura finanziaria dell'onere relativo al finanziamento del Piano olivicolo nazionale – pari a 4 milioni per il 2015 e a 14 milioni per il 2016 e 2017 – disponendo che esse saranno reperite attraverso corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, per un totale di 28 milioni di euro, e gli altri 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo in conto capitale iscritto nello stato di previsione del Mipaaf;
    l'articolo 1, comma 214 della legge n. 190 del 2014 ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per gli interventi nel settore lattiero caseario dotato di 8 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
    l'articolo 1 dei provvedimento in esame interviene in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/517 della Commissione del 26 marzo 2015, che è stato approvato a seguito del termine della disciplina europea del regime delle «quote latte» che è avvenuto il 31 marzo 2015 ed era in vigore dal 1984;
    il Regolamento consente la rateizzazione delle multe dell'ultima campagna (1o aprile 2014 – 31 marzo 2015) per aver splafonato il quantitativo nazionale assegnato all'Italia dalla Commissione Europea. Dati i prezzi bassi del latte e le difficoltà finanziarie del settore lattiero, è stato considerato opportuno alleggerire l'onere finanziario dei produttori che devono pagare un prelievo sulle eccedenze della campagna lattiera 2014/2015, consentendo agli Stati membri (nei quali si registra lo sforamento) di decidere, in funzione delle diverse situazioni nazionali, di riscuotere l'importo dovuto secondo un regime di pagamento rateale;
    la copertura finanziaria dell'onere relativo al finanziamento del Piano olivicolo nazionale viene sottratta dall'istituito Fondo per gli interventi nel settore lattiero caseario, creato col fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte, nonché al miglioramento della qualità del latte e per consentire, inoltre, un «atterraggio morbido» per gli operatori del settore e per la filiera;
    la decurtazione delle somme a sostegno del comparto del latte va esattamente nella direzione opposta, pur considerando favorevolmente il gettito di entrate che dovrebbe generare la rateizzazione delle multe per avvenuto splafonamento, di cui ad oggi non è oggettivamente realistico poter fare una stima circa la massa monetaria che andrebbe a generarsi per poi alimentare il Fondo per gli interventi nel settore lattiero caseario, anche perché al sistema rateale potranno accedervi solo gli importi superiori ai cinquemila euro, quindi rimarrebbero fuori una platea di soggetti su cui non vi è la certezza del recupero delle sanzioni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad individuare una differente copertura dell'onere finanziario derivante dal finanziamento del Piano olivicolo nazionale a fronte del fatto che non è sottraendo ad altri comparti del settore primario che si rilanciano i segmenti di produzione e trasformazione di altri comparti del settore.
9/3104-A/2Franco Bordo, Zaccagnini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 istituisce un Fondo per la realizzazione di un piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2015, e 14 milioni per gli anni 2016 e 2017;
    l'intervento viene ricollegato alla situazione di particolare criticità dal punto di vista produttivo che caratterizza il comparto ed alla necessità di un suo rilancio e di una sua ristrutturazione, attraverso politiche volte ad innalzare il livello qualitativo del prodotto;
    con decreto del Ministro delle politiche, agricole, alimentari e forestali, emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definirà i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi;
    il comma 3 reca la copertura finanziaria dell'onere relativo al finanziamento del Piano olivicolo nazionale – pari a 4 milioni per il 2015 e a 14 milioni per il 2016 e 2017 – disponendo che esse saranno reperite attraverso corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, per un totale di 28 milioni di euro, e gli altri 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo in conto capitale iscritto nello stato di previsione del Mipaaf;
    l'articolo 1, comma 214 della legge n. 190 del 2014 ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per gli interventi nel settore lattiero caseario dotato di 8 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
    l'articolo 1 dei provvedimento in esame interviene in applicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/517 della Commissione del 26 marzo 2015, che è stato approvato a seguito del termine della disciplina europea del regime delle «quote latte» che è avvenuto il 31 marzo 2015 ed era in vigore dal 1984;
    il Regolamento consente la rateizzazione delle multe dell'ultima campagna (1o aprile 2014 – 31 marzo 2015) per aver splafonato il quantitativo nazionale assegnato all'Italia dalla Commissione Europea. Dati i prezzi bassi del latte e le difficoltà finanziarie del settore lattiero, è stato considerato opportuno alleggerire l'onere finanziario dei produttori che devono pagare un prelievo sulle eccedenze della campagna lattiera 2014/2015, consentendo agli Stati membri (nei quali si registra lo sforamento) di decidere, in funzione delle diverse situazioni nazionali, di riscuotere l'importo dovuto secondo un regime di pagamento rateale;
    la copertura finanziaria dell'onere relativo al finanziamento del Piano olivicolo nazionale viene sottratta dall'istituito Fondo per gli interventi nel settore lattiero caseario, creato col fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte, nonché al miglioramento della qualità del latte e per consentire, inoltre, un «atterraggio morbido» per gli operatori del settore e per la filiera;
    la decurtazione delle somme a sostegno del comparto del latte va esattamente nella direzione opposta, pur considerando favorevolmente il gettito di entrate che dovrebbe generare la rateizzazione delle multe per avvenuto splafonamento, di cui ad oggi non è oggettivamente realistico poter fare una stima circa la massa monetaria che andrebbe a generarsi per poi alimentare il Fondo per gli interventi nel settore lattiero caseario, anche perché al sistema rateale potranno accedervi solo gli importi superiori ai cinquemila euro, quindi rimarrebbero fuori una platea di soggetti su cui non vi è la certezza del recupero delle sanzioni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte ad individuare una differente copertura dell'onere finanziario derivante dal finanziamento del Piano olivicolo nazionale a fronte del fatto che non è sottraendo ad altri comparti del settore primario che si rilanciano i segmenti di produzione e trasformazione di altri comparti del settore.
9/3104-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Franco Bordo, Zaccagnini.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 3-bis dell'articolo 5 prevede l'incremento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo del 26 maggio 2004 n. 154, per interventi in conto capitale di cui al comma 2 lettera c) del predetto articolo nella misura di 250.000 euro per il 2015 e di due milioni di euro per il 2016;
    le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura ubicate nei territori colpiti da avversità di eccezionale intensità a partire dall'anno 2012 e fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge in discussione, che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto accedere agli interventi in conto capitale;
    a parere degli scriventi le risorse assegnate sono insufficienti e il Gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà ha presentato in Commissione Agricoltura un sub-emendamento all'emendamento del relatore, il quale innalzava per il 2015 a 500.000 euro la dotazione finanziaria e per il 2016 a tre milioni di euro, perché secondo alcune stime prudenziali l'ammontare finanziario maggiore dovrebbe consentire di far beneficiare una platea più ampia di imprese del settore colpite da avversità di eccezionale intensità a partire dall'anno 2012;
    ai fini dell'accesso agli interventi di cui al citato Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura è indispensabile ritenere valide le domande presentate anche da quelle imprese del settore che hanno presentato domande per i fenomeni accaduti nel periodo indicato dal comma 3-bis dell'articolo 5 e che sono state archiviate per mancanza di fondi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a incrementare il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura portandolo dagli attuali 250.000 per il 2015 a 500.000 euro e da due milioni di euro per il 2016 a tre milioni di euro, consentendo l'accesso agli interventi in conto capitale anche a quelle imprese del settore che hanno presentato domande per i fenomeni accaduti nel periodo indicato dal comma 3-bis dell'articolo 5 e che sono state archiviate per mancanza di fondi.

9/3104-A/3Ricciatti, Franco Bordo, Zaccagnini, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 3-bis dell'articolo 5 prevede l'incremento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo del 26 maggio 2004 n. 154, per interventi in conto capitale di cui al comma 2 lettera c) del predetto articolo nella misura di 250.000 euro per il 2015 e di due milioni di euro per il 2016;
    le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura ubicate nei territori colpiti da avversità di eccezionale intensità a partire dall'anno 2012 e fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge in discussione, che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto accedere agli interventi in conto capitale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di adottare opportune iniziative al fine di incrementare ulteriormente la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca.

9/3104-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Ricciatti, Franco Bordo, Zaccagnini, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    da anni si assiste a un progressivo impoverimento, qualitativo e quantitativo, delle produzioni italiane di olio di oliva, specie quelle di piccole dimensioni;
    rispetto a questa drammatica tendenza, i mercati, in primis quello europeo, ci chiedono quantità sempre maggiori di prodotto, riconoscendone l'assoluta eccellenza;
    i piccoli produttori olivicoli italiani stanno affrontando un durissimo periodo di crisi, nel quale, oltre alle ben note calamità atmosferiche, sono intervenuti anche altri fattori di danno, quali fitopatie e infestazioni;
    il decreto-legge n. 51 del 2015 contiene un piano di interventi a sostegno di tali imprese olivicole, prevedendo l'utilizzo di risorse del Fondo di solidarietà nazionale per i danni derivati da fitopatie alluvioni;
    il citato decreto-legge prevede, poi, delle misure speciali a sostegno delle imprese agricole che hanno subito danni a causa dell'infezione del batterio della Xylella fastidiosa;
    negli anni più recenti, danni gravissimi sono stati patiti dalle imprese agricole anche a causa della mosca olearia, la quale nelle ultime stagioni ha rovinato interi raccolti nel centro Italia, e specialmente in Sabina, terra di eccellenti oli doc e dop;
    la stessa Commissione VIII, adottando all'unanimità il parere di sua competenza sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 51 del 2015, rilevava la necessità di estendere le tutele del decreto anche alle imprese agricole danneggiate dalla mosca olearia e chiedeva alla Commissione di merito di emendare il testo in tal senso,

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative normative, per quanto di propria competenza, volte a tutelare le imprese agricole produttrici di olio rispetto alle infezioni e alle fitopatie verificatesi negli ultimi anni cagionate dalla c.d. mosca olearia.
9/3104-A/4Pastorelli.


   La Camera,
   premesso che:
    da anni si assiste a un progressivo impoverimento, qualitativo e quantitativo, delle produzioni italiane di olio di oliva, specie quelle di piccole dimensioni;
    rispetto a questa drammatica tendenza, i mercati, in primis quello europeo, ci chiedono quantità sempre maggiori di prodotto, riconoscendone l'assoluta eccellenza;
    i piccoli produttori olivicoli italiani stanno affrontando un durissimo periodo di crisi, nel quale, oltre alle ben note calamità atmosferiche, sono intervenuti anche altri fattori di danno, quali fitopatie e infestazioni;
    il decreto-legge n. 51 del 2015 contiene un piano di interventi a sostegno di tali imprese olivicole, prevedendo l'utilizzo di risorse del Fondo di solidarietà nazionale per i danni derivati da fitopatie alluvioni;
    il citato decreto-legge prevede, poi, delle misure speciali a sostegno delle imprese agricole che hanno subito danni a causa dell'infezione del batterio della Xylella fastidiosa;
    negli anni più recenti, danni gravissimi sono stati patiti dalle imprese agricole anche a causa della mosca olearia, la quale nelle ultime stagioni ha rovinato interi raccolti nel centro Italia, e specialmente in Sabina, terra di eccellenti oli doc e dop;
    la stessa Commissione VIII, adottando all'unanimità il parere di sua competenza sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 51 del 2015, rilevava la necessità di estendere le tutele del decreto anche alle imprese agricole danneggiate dalla mosca olearia e chiedeva alla Commissione di merito di emendare il testo in tal senso,

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative normative, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, per quanto di propria competenza, volte a tutelare le imprese agricole produttrici di olio rispetto alle infezioni e alle fitopatie verificatesi negli ultimi anni cagionate dalla c.d. mosca olearia.
9/3104-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto nell'ordinamento una disciplina generale delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale;
    in particolare, il comma 1 del predetto articolo impone per tali contratti l'obbligo della forma scritta; l'indicazione nell'atto della durata, della quantità e delle caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento;
    il comma 2 del medesimo articolo fa divieto di qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, indicando alcune fattispecie «tipiche» di pratiche abusive, che rientrano di diritto nella definizione di «condotta commerciale sleale»;
    i commi 5 e 6 definiscono il quadro sanzionatorio da applicare al mancato rispetto di quanto statuito rispettivamente con i commi 1 e 2;
    in attuazione del predetto articolo, è stato emanato il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 ottobre 2012, n. 199, che disciplina le modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;
    che la ratio ispiratrice dell'impianto normativo citato è la tutela della parte generalmente più debole nelle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, e cioè i produttori agricoli;
    che nonostante tale ratio, assolutamente condivisibile, la norma ricordata, e, in particolare, il comma 5 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sanziona anche il produttore agricolo in caso di mancata stipulazione in forma scritta di un contratto avente ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari;
    che nei rapporti quotidiani, ad esclusione della GDO, spesso appare impossibile addivenire ad un contratto scritto;
    che per tale motivo decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 ottobre 2012, n. 199, prevede all'articolo 3 forme particolari di contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, quali i documenti di trasporto o di consegna nonché le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall'articolo 62, comma 1;
    che nonostante queste semplificazioni l'osservanza delle norme ricordate appare comunque spesso impossibile o non efficace, soprattutto per forniture uniche o di modesta entità, in riferimento alle quali non possono indicarsi ragionevolmente tutti gli elementi essenziali di cui all'articolo 62, comma 1 (come la durata);
    che in alcuni casi parrebbe irragionevole comminare sanzioni a carico del soggetto che la disciplina normativa intende tutelare in quanto parte contrattuale più debole;
    che altri ordinamenti, come ad esempio quello spagnolo, prevedono l'applicazione delle disposizioni relative ai contratti nel settore alimentare unicamente alle transazioni commerciali superiori ai 2.500,00 Euro, a condizione che i produttori oggetto di tutela si trovino in una delle situazioni di disequilibrio tipicizzate dalla norma stessa,

impegna il Governo

ad assumere, anche in forma di norme attuative, ulteriori iniziative di semplificazione delle procedure burocratiche a carico delle aziende agroalimentari, rivedendo il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, anche valutando la possibilità di rivedere le sanzioni a carico dei produttori agricoli, alla cui tutela la disciplina è preordinata.
9/3104-A/5Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del decreto-legge all'esame dell'Assemblea, prevede disposizioni dirette a favorire le imprese agricole che, nell'ultimo triennio, abbiano subito danni alle scorte di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali;
    è noto che l'agricoltura, soprattutto nel Mezzogiorno, sta attraversando un periodo di grave crisi dovuta anche proprio agli eventi eccezionali che si sono verificati nei territori del nostro Paese;
    la situazione debitoria di molte imprese agricole è diventata insostenibile con riflessi negativi anche sul livello occupazionale degli addetti agricoli;
    è opportuno, quindi, favorire ed agevolare il ripiano dei debiti pregressi (ad esempio mutui) che le aziende hanno stipulato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito delle sue competenze, di favorire il ripiano di debiti pregressi delle imprese agricole attraverso misure (come ad esempio il prolungamento dei mutui stipulati) che consentano alle stesse di continuare nelle loro attività produttive.
9/3104-A/6Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    la Majatica è una varietà olivicola molto particolare e di assoluta qualità presente in particolare a Ferrandina e nella valle del Basento;
    si tratta di una produzione di qualità riconosciuta anche nell'ambito dell'attività di salvaguardia e promozione della fondazione «Slow Food»;
    il territorio in questione rappresenta uno dei principali segmenti di produzione olivicola di qualità dell'intera Basilicata;
    gli operatori sono preoccupati in relazione all'andamento delle ultime campagne olearie che a causa delle avversità atmosferiche e della presenza della mosca hanno visto una forte contrazione della produzione;
    a complicare le cose vi è la presenza di una forte concorrenza sleale che penalizza le produzioni di qualità con prezzi che finiscono per condizionare fortemente il comparto a tal punto che in alcune circostanze le olive non vengono neppure raccolte;
    da tempo viene chiesto il riconoscimento del marchio Dop per la majatica di Ferrandina al fine di consolidare un marchio e una tracciabilità che riscontrano una quota di mercato di assoluto interesse tra i consumatori;
    al fine di preservare la qualità olivicola in oggetto sarebbe opportuno un censimento delle piante e la istituzione di un registro anche per la valorizzazione di alberi secolari e per una maggiore tutela fitosanitaria,

impegna il Governo

per quanto concerne le proprie competenze a verificare l'iter e ad accelerare le procedure per il riconoscimento Dop in favore della Majatica di Ferrandina al fine di salvaguardare e promuovere una delle produzioni di qualità del made in Italy.
9/3104-A/7Burtone, Antezza.


   La Camera,
   premesso che:
    la Majatica è una varietà olivicola molto particolare e di assoluta qualità presente in particolare a Ferrandina e nella valle del Basento;
    si tratta di una produzione di qualità riconosciuta anche nell'ambito dell'attività di salvaguardia e promozione della fondazione «Slow Food»;
    il territorio in questione rappresenta uno dei principali segmenti di produzione olivicola di qualità dell'intera Basilicata;
    gli operatori sono preoccupati in relazione all'andamento delle ultime campagne olearie che a causa delle avversità atmosferiche e della presenza della mosca hanno visto una forte contrazione della produzione;
    a complicare le cose vi è la presenza di una forte concorrenza sleale che penalizza le produzioni di qualità con prezzi che finiscono per condizionare fortemente il comparto a tal punto che in alcune circostanze le olive non vengono neppure raccolte;
    da tempo viene chiesto il riconoscimento del marchio Dop per la majatica di Ferrandina al fine di consolidare un marchio e una tracciabilità che riscontrano una quota di mercato di assoluto interesse tra i consumatori;
    al fine di preservare la qualità olivicola in oggetto sarebbe opportuno un censimento delle piante e la istituzione di un registro anche per la valorizzazione di alberi secolari e per una maggiore tutela fitosanitaria,

impegna il Governo

compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, per quanto concerne le proprie competenze a verificare l'iter e ad accelerare le procedure per il riconoscimento Dop in favore della Majatica di Ferrandina al fine di salvaguardare e promuovere una delle produzioni di qualità del made in Italy.
9/3104-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Burtone, Antezza.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento d'urgenza, affronta settori strategici per l'agricoltura italiana, come il latte e l'olio di oliva, che per ragioni diverse stanno fronteggiando una fase di particolare e grave crisi e contiene inoltre, anche azioni di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale, nonché misure di razionalizzazione della macchina al servizio dell'agricoltura italiana;
    l'impianto complessivo del decreto-legge nel complesso, prevede tuttavia misure finanziarie insufficienti per fronteggiare le rilevanti criticità che insistono sul comparto medesimo, le cui situazioni emergenziali come ad esempio la diffusione del batterio della Xylella fastidiosa che sta determinando gravi effetti negativi sul tessuto socioeconomico agricolo del Mezzogiorno e della regione Puglia in particolare, rischiano di non essere definite all'interno dell'intervento legislativo urgente;
    a tal fine, risultano urgenti e necessarie iniziative volte sia a rafforzare il sistema fitosanitario nazionale al fine di fronteggiare una situazione straordinaria che investe il settore agricolo e in particolare quello olivicolo e vivaistico, che in sede europea affinché si incrementino le misure per il potenziamento al contrasto dell'introduzione di organismi nocivi da quarantena in Europa e la loro successiva diffusione a tutto il territorio comunitario,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere iniziative volte a potenziare il Sistema fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, in considerazione dei livelli di elevata criticità presenti in Italia, nell'ambito delle infezioni di organismi nocivi;
   ad intervenire in tempi rapidi in sede comunitaria, al fine di prevedere un'azione di contrasto più incisiva rispetto alle misure adottate attualmente, legate alla diffusione dei batteri come ad esempio la xylella fastidiosa in considerazione dei gravissimi danni economico, sociali e occupazionali, che tale fenomeno sta provocando per il settore agricolo nazionale.
9/3104-A/8Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento d'urgenza, affronta settori strategici per l'agricoltura italiana, come il latte e l'olio di oliva, che per ragioni diverse stanno fronteggiando una fase di particolare e grave crisi e contiene inoltre, anche azioni di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale, nonché misure di razionalizzazione della macchina al servizio dell'agricoltura italiana;
    l'impianto complessivo del decreto-legge nel complesso, prevede tuttavia misure finanziarie insufficienti per fronteggiare le rilevanti criticità che insistono sul comparto medesimo, le cui situazioni emergenziali come ad esempio la diffusione del batterio della Xylella fastidiosa che sta determinando gravi effetti negativi sul tessuto socioeconomico agricolo del Mezzogiorno e della regione Puglia in particolare, rischiano di non essere definite all'interno dell'intervento legislativo urgente;
    a tal fine, risultano urgenti e necessarie iniziative volte sia a rafforzare il sistema fitosanitario nazionale al fine di fronteggiare una situazione straordinaria che investe il settore agricolo e in particolare quello olivicolo e vivaistico, che in sede europea affinché si incrementino le misure per il potenziamento al contrasto dell'introduzione di organismi nocivi da quarantena in Europa e la loro successiva diffusione a tutto il territorio comunitario,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere iniziative volte a potenziare il Sistema fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali, in considerazione dei livelli di elevata criticità presenti in Italia, nell'ambito delle infezioni di organismi nocivi;
   ad intervenire in tempi rapidi in sede comunitaria, al fine di prevedere un'azione di contrasto più incisiva rispetto alle misure adottate attualmente, legate all'introduzione nel territorio europeo dei batteri come ad esempio la xylella fastidiosa in considerazione dei gravissimi danni economico, sociali e occupazionali, che tale fenomeno sta provocando per il settore agricolo nazionale.
9/3104-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge, che reca disposizioni per il rilancio di settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale, nonché misure di razionalizzazione delle strutture ministeriali, prevede interventi compensativi di sostegno a favore delle imprese danneggiate da xylella fastidiosa;
    al riguardo l'emergenza fitosanitaria riguardante la diffusione del batterio fitopatogeno, si è estesa anche in ambito internazionale, con la decisione di alcuni Paesi del nord Africa, quali l'Algeria, il Marocco a cui si è unita anche l'Albania, di vietare l'importazione delle barbatelle da vite, in considerazione del rischio di contaminazione del batterio medesimo;
    numerose associazioni nazionali del settore, a tal fine, rilevano che tali iniziative, da parte dei suesposti Paesi, a cui si sono aggiunti di recente anche altri quali: Libano e Giappone che richiedono insistenti e specifiche verifiche per confermare l'assenza di batterio, stanno determinando gravi ripercussioni sull'intero comparto sia dal punto di vista produttivo, che sulla tenuta dei livelli occupazionali;
    iniziative urgenti e necessarie per sostenere il comparto vivaistico italiano, risultano pertanto indispensabili, al fine di fronteggiare un ulteriore aspetto negativo e penalizzante per l'intera agricoltura italiana, causato dall'emergenza della xylella fastidiosa, quale l'embargo adottato dai Paesi in precedenza richiamati, delle barbatelle da vite, le cui conseguenze rischiano di colpire le imprese vivaistiche nazionali esportatrici a vantaggio di quelle di altri Paesi come la Francia,

impegna il Governo:

   ad intervenire in sede comunitaria, al fine di inserire tra le priorità da affrontare nell'agenda politica del Governo, l'emergenza della Xylella fastidiosa, anche con riferimento alle criticità esposte in premessa, a difesa delle imprese vivaistiche italiane verso i Paesi comunitari e terzi, le cui ripercussioni commerciali causate dall'embargo della barbatella da vite, rischiano di determinare gravi effetti produttivi e occupazionali;
   a prevedere infine compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione ed i vincoli di bilancio, misure compensative in favore delle imprese vivaistiche viticole nazionali, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, che hanno subito danni economici, dal blocco delle importazioni delle specie vegetali, tra le quali la vite, causando un danno economico e produttivo stimato in oltre 100 milioni di euro.
9/3104-A/9Marti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge, che reca disposizioni per il rilancio di settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale, nonché misure di razionalizzazione delle strutture ministeriali, prevede interventi compensativi di sostegno a favore delle imprese danneggiate da xylella fastidiosa;
    al riguardo l'emergenza fitosanitaria riguardante la diffusione del batterio fitopatogeno, si è estesa anche in ambito internazionale, con la decisione di alcuni Paesi del nord Africa, quali l'Algeria, il Marocco a cui si è unita anche l'Albania, di vietare l'importazione delle barbatelle da vite, in considerazione del rischio di contaminazione del batterio medesimo;
    numerose associazioni nazionali del settore, a tal fine, rilevano che tali iniziative, da parte dei suesposti Paesi, a cui si sono aggiunti di recente anche altri quali: Libano e Giappone che richiedono insistenti e specifiche verifiche per confermare l'assenza di batterio, stanno determinando gravi ripercussioni sull'intero comparto sia dal punto di vista produttivo, che sulla tenuta dei livelli occupazionali;
    iniziative urgenti e necessarie per sostenere il comparto vivaistico italiano, risultano pertanto indispensabili, al fine di fronteggiare un ulteriore aspetto negativo e penalizzante per l'intera agricoltura italiana, causato dall'emergenza della xylella fastidiosa, quale l'embargo adottato dai Paesi in precedenza richiamati, delle barbatelle da vite, le cui conseguenze rischiano di colpire le imprese vivaistiche nazionali esportatrici a vantaggio di quelle di altri Paesi come la Francia,

impegna il Governo:

   ad intervenire in sede comunitaria per l'emergenza della Xylella fastidiosa, anche con riferimento alle criticità esposte in premessa, a difesa delle imprese vivaistiche italiane le cui ripercussioni commerciali causate dall'embargo della barbatella da vite, rischiano di determinare gravi effetti produttivi e occupazionali ferma restando la rigorosa applicazione delle misure per contrastare la diffusione di fitopatogeni da quarantena;
   a prevedere infine compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione ed i vincoli di bilancio, misure compensative in favore delle imprese vivaistiche viticole nazionali, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, che hanno subito danni economici, dal blocco delle importazioni delle specie vegetali, tra le quali la vite, causando un ingente danno economico.
9/3104-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Marti.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito delle misure indicate per il rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, il decreto-legge, dispone fra l'altro, interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate da xylella fastidiosa, attraverso l'incremento della dotazione del Fondo nazionale di solidarietà in agricoltura di 1 milione per il 2015 e di 10 milioni per il 2016 come indicato dal comma 3 dell'articolo 5;
    al riguardo, occorre rilevare come la diffusione del batterio xylella fastidiosa, in corso da anni, ha assunto dimensioni di estrema preoccupazione per il tessuto socio-economico della regione Puglia ed in particolare del Salento, in relazione all'emergenza fitosanitaria che ha colpito gli alberi di ulivo;
    l'assenza di significative misure tempestive in grado di fronteggiare l'acutizzarsi del fenomeno, sia da parte delle strutture regionali pugliesi, che nel recente passato anche del Governo, (che hanno peraltro determinato anche il blocco delle importazioni), hanno amplificato le conseguenze negative sul sistema socio-economico pugliese, le cui ricadute occupazionali, hanno coinvolto oltre 10 mila lavoratori, secondo quanto risulta da recenti stime, rese note dalle categorie sindacali agricole;
    a tal fine, il dibattito politico sia a livello regionale, che nazionale, si è concentrato in via esclusiva sugli aiuti alle imprese olivicole e alle misure di rilancio per le produzioni danneggiate dalla fitopatia, i cui interventi peraltro condivisibili, sebbene insufficienti per una definitiva risoluzione del fenomeno, non sono tuttavia estesi anche per la tutela e la salvaguardia dei lavoratori agricoli;
    le condizioni generali relative all'emergenza che interessa le aziende olivicole pugliesi e soprattutto salentine, danneggiate dal batterio killer che sta flagellando gli ulivi, si delineano fra l'altro, peggiorative nel breve termine, considerando il crollo della produzione del 50 per cento di olio d'oliva registrato nell'anno in corso, i cui effetti rischiano inevitabilmente di ripercuotersi sugli occupati dell'intera filiera, con prevedibile perdita di un numero elevato di posti lavoro;
    risultano pertanto urgenti e necessarie, misure volte al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, in favore dei lavoratori agricoli in precedenza richiamati, al fine di arginare le conseguenze sociali per un settore quale quello olivicolo pugliese composto da oltre 270 mila imprese agricole, pari al 22 per cento dell'intero settore, i cui effetti negativi causati dalla xylella fastidiosa, rischiano di ripercuotersi per diversi anni sull'intero tessuto economico e sociale pugliese e salentino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere compatibilmente, con le risorse finanziarie a disposizione ed i vincoli di bilancio, misure di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, in favore dei lavoratori agricoli occupati in aziende danneggiate dalla fitopatia, al fine di tutelare il rapporto di lavoro, offrendo ad essi un sostegno economico in conseguenza di crisi temporanee.
9/3104-A/10Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito delle misure indicate per il rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, il decreto-legge, dispone fra l'altro, interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate da xylella fastidiosa, attraverso l'incremento della dotazione del Fondo nazionale di solidarietà in agricoltura di 1 milione per il 2015 e di 10 milioni per il 2016 come indicato dal comma 3 dell'articolo 5;
    al riguardo, occorre rilevare come la diffusione del batterio xylella fastidiosa, in corso da anni, ha assunto dimensioni di estrema preoccupazione per il tessuto socio-economico della regione Puglia ed in particolare del Salento, in relazione all'emergenza fitosanitaria che ha colpito gli alberi di ulivo;
    le condizioni generali relative all'emergenza che interessa le aziende olivicole pugliesi e soprattutto salentine, danneggiate dal batterio killer che sta flagellando gli ulivi, si delineano fra l'altro, peggiorative nel breve termine, considerando il crollo della produzione del 50 per cento di olio d'oliva registrato nell'anno in corso, i cui effetti rischiano inevitabilmente di ripercuotersi sugli occupati dell'intera filiera, con prevedibile perdita di un numero elevato di posti lavoro;
    risultano pertanto urgenti e necessarie, misure volte al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, in favore dei lavoratori agricoli in precedenza richiamati, al fine di arginare le conseguenze sociali per un settore quale quello olivicolo pugliese composto da oltre 270 mila imprese agricole, pari al 22 per cento dell'intero settore, i cui effetti negativi causati dalla xylella fastidiosa, rischiano di ripercuotersi per diversi anni sull'intero tessuto economico e sociale pugliese e salentino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere compatibilmente, con le risorse finanziarie a disposizione ed i vincoli di bilancio, misure per estendere l'applicabilità degli ammortizzatori sociali già previsti per il settore agricolo in favore dei lavoratori agricoli occupati in aziende danneggiate dalla fitopatia, al fine di tutelare il rapporto di lavoro, offrendo ad essi un sostegno economico in conseguenza di crisi temporanee.
9/3104-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 51 del 2015, interviene attraverso una serie di misure per il rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale, fra i quali l'emergenza fitosanitaria legata alla diffusione del xylella fastidiosa, le cui decisioni seguono una serie di iniziative intraprese dalla Commissione Agricoltura, nella predisposizione di una serie di specifici atti di indirizzo riguardanti anche il settore del latte e dell'olio;
    al riguardo, il suindicato provvedimento, nonostante le sollecitazioni ad intervenire rivolte dalla medesima Commissione al Governo nel corso della presente legislatura, non contempla tuttavia ulteriori criticità, che tuttora interessano negativamente il compatto agricolo, relativamente ai danni causati dalla fauna selvatica, i cui effetti negli ultimi anni hanno acquisito una dimensione notevole e un impatto sia sull'attività economica delle imprese agricole, sia sulla stessa conservazione della biodiversità;
    vaste aree di regioni ad alta vocazione rurale, come la Toscana ad esempio, ed in particolare nella provincia di Grosseto sono interessate, dall'incremento degli attacchi da parte di lupi, cinghiali o altri canidi selvatici, agli allevamenti di bestiame, che hanno determinato gravi ripercussioni sul tessuto produttivo, generando tensioni sociali ed esasperazione negli operatori grossetani, con prevedibili implicazioni sull'attività economica delle imprese agricole;
    risulta a tal fine necessario, avviare ulteriori iniziative sia di monitoraggio e di prevenzione, riferibili ad una migliore gestione della fauna per fini prettamente faunistico-venatori, che di riequilibrio della presenza della fauna selvatica in funzione di esigenze di carattere sociale ed economico,

impegna il Governo:

   ad intervenire nel rispetto dell'autonomia legislativa in materia regionale, nell'ambito delle iniziative in precedenza riportate;
   a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti legislativi, nel rispetto dell'autonomia legislativa in materia regionale e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione ed i vincoli di bilancio, misure d'incentivo per le imprese agricole con un adeguato regime di sostegno, per i danni subiti, al fine di tutelare le produzioni agricole e zootecniche, interessate dal fenomeno dei danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvatichita, che hanno assunto oramai livelli di estrema pericolosità.
9/3104-A/11Faenzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 51 del 2015, interviene attraverso una serie di misure per il rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale, fra i quali l'emergenza fitosanitaria legata alla diffusione del xylella fastidiosa, le cui decisioni seguono una serie di iniziative intraprese dalla Commissione Agricoltura, nella predisposizione di una serie di specifici atti di indirizzo riguardanti anche il settore del latte e dell'olio;
    al riguardo, il suindicato provvedimento, nonostante le sollecitazioni ad intervenire rivolte dalla medesima Commissione al Governo nel corso della presente legislatura, non contempla tuttavia ulteriori criticità, che tuttora interessano negativamente il compatto agricolo, relativamente ai danni causati dalla fauna selvatica, i cui effetti negli ultimi anni hanno acquisito una dimensione notevole e un impatto sia sull'attività economica delle imprese agricole, sia sulla stessa conservazione della biodiversità;
    vaste aree di regioni ad alta vocazione rurale, come la Toscana ad esempio, ed in particolare nella provincia di Grosseto sono interessate, dall'incremento degli attacchi da parte di lupi, cinghiali o altri canidi selvatici, agli allevamenti di bestiame, che hanno determinato gravi ripercussioni sul tessuto produttivo, generando tensioni sociali ed esasperazione negli operatori grossetani, con prevedibili implicazioni sull'attività economica delle imprese agricole;
    risulta a tal fine necessario, avviare ulteriori iniziative sia di monitoraggio e di prevenzione, riferibili ad una migliore gestione della fauna per fini prettamente faunistico-venatori, che di riequilibrio della presenza della fauna selvatica in funzione di esigenze di carattere sociale ed economico,

impegna il Governo:

   ad intervenire nel rispetto dell'autonomia legislativa in materia regionale, nell'ambito delle iniziative in precedenza riportate;
   a valutare misure compensative, a valere su risorse disponibili nazionali e regionali, in favore delle aziende agricole che hanno subìto danni non altrimenti indennizzabili da fauna selvatica protetta, alla luce della normativa europea in materia di aiuti di Stato e ad individuare misure d'incentivo per le imprese agricole con un adeguato regime di sostegno, per i danni subiti, al fine di tutelare le produzioni agricole e zootecniche, interessate dal fenomeno dei danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvatichita, che hanno assunto oramai livelli di estrema pericolosità.
9/3104-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Faenzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 51 del 2015, recante interventi per il rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, interviene anche grazie all'attiva partecipazione della Commissione Agricoltura, che ha definito specifici atti di indirizzo, riguardanti il settore del latte, dell'olio, nonché dell'emergenza fitosanitaria relativa alla diffusione del Xylella fastidiosa;
    il settore lattiero-caseario in particolare, è stato oggetto di diversi interventi, finalizzati da un lato, ad affrontare la situazione di emergenza, causata dal passaggio da un sistema contingentato di produzione, ad uno completamente liberalizzato, dall'altro, a ridisegnare per il futuro, il sistema delle relazioni contrattuali tra i diversi operatori detta filiera del latte, in modo da rendere più equa la determinazione del prezzo di cessione del latte crudo;
    al riguardo, occorre altresì considerare un altro aspetto che interessa il medesimo settore, peraltro non contemplato all'interno delle misure previste dal provvedimento d'urgenza, che riguarda il flusso continuo di prodotti lattiero-caseari stranieri, i cui dati numerici relativi all'anno 2014, evidenziano in regioni come la Sicilia, un'importazione pari a oltre 84 milioni di euro di latte e formaggi non italiani, contro un'esportazione di prodotti nostrani pari a 15 milioni di euro;
    la suesposta analisi, nonostante la Regione siciliana si caratterizzi, per quattro denominazioni di origine protetta, ed oltre trenta formaggi tipici e tradizionali, fotografa una situazione della zootecnia regionale, altamente negativa e penalizzante per il comparto agricolo isolano, i cui effetti hanno determinato negli ultimi anni, un abbassamento dei prezzi notevole, causando gravissime ripercussioni economiche sui livelli di produttività e occupazionali;
    la fine delle quote latte inoltre, accresce i rischi di un aumento della produzione lattiera comunitaria stimata dalla Coldiretti al 6 per cento con il pericolo di una vera invasione straniera in Italia dove si importa già quasi il 40 per cento dei prodotti lattiero caseari consumati;
    i dati sempre più allarmanti relativi al latte, i semilavorati, ai latticini ed ai formaggi provenienti dall'estero, per i quali non è dato sapere quali controlli e soprattutto con riferimento alle cagliate importate in Sicilia e trasformate in prodotti classificati e commercializzati come prodotti locali, impongono fra l'altro, misure urgenti volte a tutelare e promuovere, nel rispetto delle disposizioni legislative in vigore, le produzioni locali siciliane;
    nonostante gli impegni del distretto produttivo lattiero-caseario siciliano, nella salvaguardia delle attività locali, finalizzate a propagandare la qualità dei beni regionali quali formaggi e latticini, anche attraverso la manifestazione in corso dell'EXPO di Milano, risultano tuttavia indispensabili ulteriori interventi, anche in sede europea, finalizzati a rafforzare la massima trasparenza in ordine alla tracciabilità, all'etichettatura ed alla corretta presentazione delle produzioni lattiero- casearie, al fine di consentire per i consumatori di effettuare scelte consapevoli,

impegna il Governo:

   a tutelare con maggiore rigore, il settore lattiero-caseario italiano ed in particolare quello siciliano, intervenendo in sede europea, al fine di sollecitare l'introduzione di un sistema di etichettatura obbligatorio, che consenta ai consumatori di orientarsi meglio verso una scelta informata al momento dell'acquisto, a differenza delle recenti e, a giudizio del presentatore, inaccettabili decisioni comunitarie, che hanno reso volontaria la scelta dell'indicazione di origine degli alimenti caseari, per i Paesi europei;
   a intensificare i controlli per la verifica dei prodotti lattiero-caseari, provenienti dall'estero, al fine di una più approfondita analisi, del loro contenuto, a garanzia dei consumatori e della tutela delle produzioni italiane e in particolare siciliane;
   a prevedere infine la promozione di specifiche campagne pubblicitarie, finalizzate a sostenere il sistema della zootecnia italiana, i cui prodotti agroalimentari del made in Italy, rappresentano in Italia e nel mondo, uno stile di qualità d'eccellenza inimitabile a livello internazionale.
9/3104-A/12Riccardo Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 51 del 2015, recante interventi per il rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, interviene anche grazie all'attiva partecipazione della Commissione Agricoltura, che ha definito specifici atti di indirizzo, riguardanti il settore del latte, dell'olio, nonché dell'emergenza fitosanitaria relativa alla diffusione del Xylella fastidiosa;
    il settore lattiero-caseario in particolare, è stato oggetto di diversi interventi, finalizzati da un lato, ad affrontare la situazione di emergenza, causata dal passaggio da un sistema contingentato di produzione, ad uno completamente liberalizzato, dall'altro, a ridisegnare per il futuro, il sistema delle relazioni contrattuali tra i diversi operatori detta filiera del latte, in modo da rendere più equa la determinazione del prezzo di cessione del latte crudo;
    al riguardo, occorre altresì considerare un altro aspetto che interessa il medesimo settore, peraltro non contemplato all'interno delle misure previste dal provvedimento d'urgenza, che riguarda il flusso continuo di prodotti lattiero-caseari stranieri, i cui dati numerici relativi all'anno 2014, evidenziano in regioni come la Sicilia, un'importazione pari a oltre 84 milioni di euro di latte e formaggi non italiani, contro un'esportazione di prodotti nostrani pari a 15 milioni di euro;
    la suesposta analisi, nonostante la Regione siciliana si caratterizzi, per quattro denominazioni di origine protetta, ed oltre trenta formaggi tipici e tradizionali, fotografa una situazione della zootecnia regionale, altamente negativa e penalizzante per il comparto agricolo isolano, i cui effetti hanno determinato negli ultimi anni, un abbassamento dei prezzi notevole, causando gravissime ripercussioni economiche sui livelli di produttività e occupazionali;
    la fine delle quote latte inoltre, accresce i rischi di un aumento della produzione lattiera comunitaria stimata dalla Coldiretti al 6 per cento con il pericolo di una vera invasione straniera in Italia dove si importa già quasi il 40 per cento dei prodotti lattiero caseari consumati;
    i dati sempre più allarmanti relativi al latte, i semilavorati, ai latticini ed ai formaggi provenienti dall'estero, per i quali non è dato sapere quali controlli e soprattutto con riferimento alle cagliate importate in Sicilia e trasformate in prodotti classificati e commercializzati come prodotti locali, impongono fra l'altro, misure urgenti volte a tutelare e promuovere, nel rispetto delle disposizioni legislative in vigore, le produzioni locali siciliane;
    nonostante gli impegni del distretto produttivo lattiero-caseario siciliano, nella salvaguardia delle attività locali, finalizzate a propagandare la qualità dei beni regionali quali formaggi e latticini, anche attraverso la manifestazione in corso dell'EXPO di Milano, risultano tuttavia indispensabili ulteriori interventi, anche in sede europea, finalizzati a rafforzare la massima trasparenza in ordine alla tracciabilità, all'etichettatura ed alla corretta presentazione delle produzioni lattiero- casearie, al fine di consentire per i consumatori di effettuare scelte consapevoli,

impegna il Governo:

   a tutelare con maggiore rigore, il settore lattiero-caseario italiano intervenendo in sede europea, al fine di sollecitare l'introduzione di un sistema di etichettatura obbligatorio, che consenta ai consumatori di orientarsi meglio verso una scelta informata al momento dell'acquisto;
   a intensificare i controlli per la verifica dei prodotti lattiero-caseari, provenienti dall'estero, al fine di una più approfondita analisi, del loro contenuto, a garanzia dei consumatori e della tutela delle produzioni italiane;
   a prevedere infine la promozione di specifiche campagne pubblicitarie, finalizzate a sostenere il sistema della zootecnia italiana, i cui prodotti agroalimentari del made in Italy, rappresentano in Italia e nel mondo, uno stile di qualità d'eccellenza inimitabile a livello internazionale.
9/3104-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Riccardo Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    occorre porre in essere un'azione di rilancio del settore olivicolo pugliese interessato le conseguenti ripercussioni legate alla presenza del fenomeno della Xylella fastidiosa;
    nonostante l'annata difficile, la Puglia detiene oltre il 40 per cento della produzione nazionale mantenendo una leadership incontrastata per quanto concerne la produzione di olio di qualità in Italia;
    in occasione del mese di aprile presso la Fiera del Levante si è svolta una importante manifestazione espositiva legata ad uno dei comparti strategici della filiera agroalimentare quale appunto quello dell'olio;
    è stata una importante sinergia da consolidare e rilanciare;
    la Fiera del Levante costituisce il principale punto espositivo del Mezzogiorno ed uno tra principali del bacino del Mediterraneo;
    anche in considerazione del lavoro che Fiera del Levante e Ministero dello Sviluppo economico stanno ponendo in essere in maniera sinergica per il rilancio del polo fieristico di Bari nell'interesse complessivo dell'intera economia del Mezzogiorno e del Paese è indispensabile proseguire su questa strada puntando alle eccellenze dell'agro alimentare;
    è l'anno dell'Expo e la prossima edizione della Fiera del Levante prevista per settembre cadrà in pieno evento espositivo mondiale;
    la disponibilità manifestata dal Governo e il coinvolgimento anche dell'ICE per puntare sulla internazionalizzazione del comparto olivicolo sono elementi di fondamentale importanza per il rilancio di un comparto strategico per la Puglia e il Paese,

impegna il Governo

in relazione all'obiettivo di cui all'articolo 4 comma 1 del presente decreto-legge ai fini di una maggiore promozione e valorizzazione del comparto olivicolo pugliese e made in italy a prevedere la realizzazione di un evento espositivo di rilevanza internazionale presso la Fiera del Levante di Bari.
9/3104-A/13Losacco, Boccadutri.


   La Camera,
   premesso che:
    occorre porre in essere un'azione di rilancio del settore olivicolo pugliese interessato le conseguenti ripercussioni legate alla presenza del fenomeno della Xylella fastidiosa;
    nonostante l'annata difficile, la Puglia detiene oltre il 40 per cento della produzione nazionale mantenendo una leadership incontrastata per quanto concerne la produzione di olio di qualità in Italia;
    in occasione del mese di aprile presso la Fiera del Levante si è svolta una importante manifestazione espositiva legata ad uno dei comparti strategici della filiera agroalimentare quale appunto quello dell'olio;
    è stata una importante sinergia da consolidare e rilanciare;
    la Fiera del Levante costituisce il principale punto espositivo del Mezzogiorno ed uno tra principali del bacino del Mediterraneo;
    anche in considerazione del lavoro che Fiera del Levante e Ministero dello Sviluppo economico stanno ponendo in essere in maniera sinergica per il rilancio del polo fieristico di Bari nell'interesse complessivo dell'intera economia del Mezzogiorno e del Paese è indispensabile proseguire su questa strada puntando alle eccellenze dell'agro alimentare;
    è l'anno dell'Expo e la prossima edizione della Fiera del Levante prevista per settembre cadrà in pieno evento espositivo mondiale;
    la disponibilità manifestata dal Governo e il coinvolgimento anche dell'ICE per puntare sulla internazionalizzazione del comparto olivicolo sono elementi di fondamentale importanza per il rilancio di un comparto strategico per la Puglia e il Paese,

impegna il Governo

in relazione all'obiettivo di cui all'articolo 4 comma 1 del presente decreto-legge ai fini di una maggiore promozione e valorizzazione del comparto olivicolo pugliese e made in italy a favorire, per quanto di competenza, la realizzazione di un evento espositivo di rilevanza internazionale presso la Fiera del Levante di Bari.
9/3104-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Losacco, Boccadutri.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 5 del decreto-legge 51 del 5 maggio 2015 il primo comma recita: «... le imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali che non hanno sottoscritta polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
    che in taluni casi le aziende agricole assicurano a copertura dei rischi, con il concorso delle agevolazioni, solo una parte delle produzioni aziendali;
    che una interpretazione restrittiva potrebbe portare ad una esclusione di dette aziende dalla possibilità di accedere agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 5 per le produzioni aziendali non assicurate con contributo;
    che nella discussione in Commissione è emerso chiaramente l'orientamento condiviso anche dal Governo che dette norme permettano di utilizzare gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 5 nei limiti degli stessi per tutte le porzioni aziendali non assicurate con agevolazioni,

impegna il Governo

ad una interpretazione dell'articolo 5 del decreto in approvazione coerente con le premesse.
9/3104-A/14Fiorio, Taricco, Antezza.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi si rileva che il recupero del potenziale produttivo, competitivo e la valorizzazione delle attività agricole in generale, così come ridefinite dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, rappresentano uno degli obiettivi strategici che possono contribuire a far uscire il nostro Paese dalla crisi che ci ha interessato negli ultimi anni;
    si parla, da diverso tempo, delle Città d'Identità per la promozione e la valorizzazione del patrimonio enogastronomico, ambientale, culturale e turistico dei nostri territori e, a tal fine, sono anche state costituite delle associazioni nazionali;
    sono circa 2000, in tutta Italia, i comuni aderenti alle Associazioni delle Città di Identità (che vanno dai prodotti agroalimentari come il vino o l'olio o ai manufatti tipici come la ceramica);
    le Associazioni delle Città di Identità, soprattutto negli ultimi anni, hanno assunto un ruolo fondamentale nelle politiche di promozione dei territori, proponendosi come strumento di progettualità e di attrazione di investimenti per realizzare occasioni, eventi e progetti di marketing territoriale che permettano ad un singolo territorio o più territori di un'area omogenea di condividere una strategia comune nella difesa della cultura, della storia, delle origini, del territorio, del paesaggio e delle loro specificità produttive e, si propongono di salvaguardare e divulgare l'enorme patrimonio ambientale ed enogastronomico di un determinato territorio;
    il turismo tematico culturale ed enogastronomico, infatti, come anche rilevato nel Piano strategico per lo sviluppo del turismo «Turismo Italia 2020», è un asset in ascesa tra i trend socio-economici che influenzano la domanda turistica globale, distintivo dell'offerta italiana;
    l'inaugurazione, poche settimane or sono, di «Expo 2015»: evento unico che avrà, per quasi un anno, al centro il tema globale del cibo, della sua produzione, delle sfide legate alla sicurezza alimentare rappresenta, per il nostro Paese, un'occasione unica anche per promuovere una vetrina globale del patrimonio italiano di territori, di peculiarità ambientali e culturali e varietà agroalimentari e per veicolare un sistema di itinerari turistici articolati intorno alla rete dell'ospitalità italiana;
    è quanto mai necessario superare la frammentazione della promozione e strutturazione dell'offerta attraverso l'incentivazione di progetti nazionali di eccellenza legati direttamente alle produzioni per rafforzare la promozione del territorio di riferimento e delle sue specificità enogastronomiche e culturali;
    risulta allora evidente come un riconoscimento delle Associazioni nazionali delle Città di Identità possa favorire la valorizzazione e la promozione del patrimonio agricolo italiano agevolando in tal modo anche tutte quelle attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico nell'ottica dello sviluppo delle vocazioni produttive territoriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative finalizzate al riconoscimento, attraverso l'istituzione di un registro nazionale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle associazioni nazionali delle Città d'Identità, quali associazioni costituite allo scopo di svolgere attività di promozione e valorizzazione dei territori e dei relativi prodotti di particolare qualità e tipicità sviluppando, al contempo, servizi innovativi per la promozione dei mercati e della filiera produttiva enogastronomica e turistica.

9/3104-A/15Di Lello, Pastorelli.


   La Camera,
   premesso che:
    nei mesi scorsi, quest'anno più che mai, la Peronospora belbahrii, fungo che, nel corso del tempo si è rivelato sempre più resistente ai prodotti comunemente utilizzati in agricoltura, ha messo in ginocchio la produzione di pesto in Liguria, uno dei prodotti dell'eccellenza regionale e nazionale;
    la preoccupazione è grande in quanto sono state distrutte molte coltivazioni da questo patogeno, che ha fatto la sua prima apparizione nel 2003 in Piemonte e Liguria determinando seri danni alle coltivazioni di basilico e mettendo, così, in pericolo il prodotto base per preparare il noto «pesto ligure»;
    da qualche anno il patogeno è presente anche nel sud della penisola e la sua diffusione indotta dall'agente Peronospora belbahrii è probabilmente dovuta alle favorevoli condizioni termoigrometriche che hanno caratterizzato le estati degli ultimi anni. In particolare negli scorsi mesi di luglio ed agosto del 2014, infatti, si sono verificate condizioni di elevata umidità e temperature fresche, valori che si discostavano rispetto alla media dei rilievi tipici regionali e che hanno favorito la diffusione del fungo;
    l'attacco alle piantine del basilico da parte della Peronospora belbahrii, rappresenta un vero dramma per i produttori, se si considera che addirittura la metà delle piante sono andate distrutte nel corso dello scorso anno e un terzo della produzione complessiva di basilico perduta;
    fondamentale è anzitutto il controllo della sanità dei semi, da effettuarsi con tecniche diagnostiche il più rapide e precise possibili, compito che normalmente è affidato alle ditte sementiere che devono garantire l'origine geografica della semente e la sua sanità; il seme contaminato può essere risanato, con trattamenti di concia che a quest'oggi, purtroppo, secondo quanto emerge da alcuni studi, avviene con troppa poca precisione;
    a semina avvenuta, identificato il patogeno sulla cultura, si devono quindi applicare sul campo mezzi di lotta efficaci che possono essere fisici, chimici o biologici, anche se questi ultimi, purtroppo, non si stanno dimostrando efficaci e rischiano di causare il propagarsi più rapido del fungo:
    di grande importanza in questo senso sono i sistemi di concia cioè di disinfezione dei semi: nel primo caso, ad esempio, (mezzi fisici) un trattamento dei semi con acqua o aria calda a temperature variabili tra i 45 e i 70 gradi può arrivare ad eradicare completamente alcuni patogeni dai semi e da alcuni studi condotti, particolarmente utili si sono rivelati anche alcuni fungicidi (mezzi chimici);
    tra i mezzi chimici, il fungicida maggiormente utilizzato, è il CABRIO DUO a base di pyraclostrobin/F500 (40 g/l) e dimetomorf (72 g/l) ideato e sviluppato appositamente per le colture orticole; il CABRIO DUO viene assorbito rapidamente (1-2 ore) dalle foglie e si ridistribuisce nella pianta in modalità translaminare e con sistemia locale, determinando la consumazione dello stesso nella pianta medesima ed evitando di destare preoccupazione tra i consumatori dal momento che viene utilizzato in modo regolare nelle colture di patata, cipolla, lattuga e pomodoro;
    in piena emergenza attraverso il decreto del Ministero della salute datato 4 ottobre 2013, si ottenne la cosiddetta «estensione di etichetta», che permise l'impiego del CABRIO DUE, nella lotta a pieno campo, sul basilico, rimedio che parve essere una buona soluzione per debellare tale infestazione;
    l'utilizzo di tale agente chimico venne concesso per soli 120 giorni, seguiti da una reiterazione per ulteriori 120 giorni, in questo modo tuttavia si interruppe l'utilizzo del fitoprodotto proprio in piena cultura, determinando non pochi problemi agli imprenditori che si ritrovano impossibilitati ad utilizzarlo,

impegna il Governo

al fine di salvaguardare le coltivazioni di basilico aggredite dal fungo peronospora, ad adottare ogni utile iniziativa volta all'estensione in etichetta, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2015, del prodotto fitosanitario denominato CABRIO DUO registrato al n. 13126 in data 21 maggio 2009.

9/3104-A/16Rostellato, Lavagno, Oliverio.


   La Camera,
   premesso che:
    numerosi operatori della filiera lattiero-casearia, colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, sono in attesa di ricevere i contributi per i danni economici subiti ai prodotti di qualità (IPG e DOP) in corso di maturazione ovvero in stoccaggio;
    tale attesa dipende dal fatto che il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, istituito per elargire anche questo tipo di contributi (articolo 2 del decreto-legge n. 72 del 2012) è incapiente;
    nella sola Emilia Romagna le richieste di contributo da parte di caseifici e acetifici, ancora da evadere, ammontano a una somma complessiva di 40 milioni di euro, in Lombardia si stima che le richieste ammontino a circa 20 milioni;
    il Fondo di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, finanzia, tra l'altro, la ricostituzione delle scorte danneggiate, le spese di delocalizzazione temporanea delle attività colpite dal sisma e il loro rientro nelle sedi originarie al fine di garantire la continuità della produzione e dell'occupazione;
    il predetto Fondo potrebbe essere opportunamente utilizzato anche per risarcire i danni economici subiti dai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ai sensi del regolamento (CE) n. 510 del 2006 concernente la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere ai danni economici subiti, a causa del citato sisma, dai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ai sensi del regolamento (CE) n. 510 del 2006 concernente la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012.
9/3104-A/17Carra.


   La Camera,
   premesso che:
    numerosi operatori della filiera lattiero-casearia, colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, sono in attesa di ricevere i contributi per i danni economici subiti ai prodotti di qualità (IPG e DOP) in corso di maturazione ovvero in stoccaggio;
    tale attesa dipende dal fatto che il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, istituito per elargire anche questo tipo di contributi (articolo 2 del decreto-legge n. 72 del 2012) è incapiente;
    nella sola Emilia Romagna le richieste di contributo da parte di caseifici e acetifici, ancora da evadere, ammontano a una somma complessiva di 40 milioni di euro, in Lombardia si stima che le richieste ammontino a circa 20 milioni;
    il Fondo di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, finanzia, tra l'altro, la ricostituzione delle scorte danneggiate, le spese di delocalizzazione temporanea delle attività colpite dal sisma e il loro rientro nelle sedi originarie al fine di garantire la continuità della produzione e dell'occupazione;
    il predetto Fondo potrebbe essere opportunamente utilizzato anche per risarcire i danni economici subiti dai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ai sensi del regolamento (CE) n. 510 del 2006 concernente la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere ai danni economici subiti, a causa del citato sisma, dai prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ai sensi del regolamento (CE) n. 510 del 2006 concernente la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 nel limite degli stanziamenti esistenti.
9/3104-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Carra.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge reca disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli e misure atte a valorizzare e promuovere l'agricoltura italiana, soprattutto nelle aree marginali, attraverso la promozione di progetti nazionali di eccellenza intesi a superare la frammentazione dell'offerta e rafforzare l'attrattività delle produzioni eno-gastronomiche italiane e della filiera agricola nazionale;
    in particolare il provvedimento, al comma 1 dell'articolo 4, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 6 luglio 2015, emani un apposito decreto interministeriale volto a definire i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi nel settore olivicolooleario (Piano olivicolo nazionale), finalizzato a valorizzare il made in Italy sul mercato interno e su quelli internazionali ed in particolare le produzioni certificate di qualità superiore dell'olio extra vergine di oliva italiano;
    in Italia, da oltre un ventennio, operano le Città di Identità, in particolare le Città dell'Olio, associazioni o reti di comuni che operano insieme nelle politiche di promozione dei territori, proponendosi come strumento di progettualità e di attrazione di investimenti per realizzare occasioni, eventi e progetti di marketing territoriale che permettano ad un singolo territorio o più territori di un'area omogenea di condividere una strategia comune nella difesa della cultura, della storia, delle origini, del territorio, del paesaggio e, soprattutto, delle loro specificità produttive agricole e alimentari d'eccellenza;
    le Associazioni nazionali delle Città dell'Olio e più in generale delle Città d'Identità rappresentano un bacino totale di più di mille enti territoriali e piccoli e medi comuni diffusi in tutta Italia, dove vivono più di 15 milioni di italiani, che non trovano, tuttavia, uno strumento di coordinamento e di rappresentanza, ufficiale e riconosciuto, delle proprie identità e delle proprie peculiarità produttive, in grado di garantirne la partecipazione ai processi decisionali e di programmazione;
    è necessario riconoscere l'operato di tali associazioni e capitalizzare le loro capacità di gestione e programmazione nell'ambito della valorizzazione e della promozione del patrimonio enogastronomico italiano nei settori agricoli in difficoltà, prevedendo il loro coinvolgimento nelle attività di pianificazione dei territori, dei piccoli centri e delle aree marginali, riconoscendo l'efficacia di una programmazione sostenibile che parte dal basso, volta a valorizzare le peculiarità delle comunità locali,

impegna il Governo

a valutare la necessità di istituire, anche nel contesto del citato decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 4 e al fine di assicurare la più ampia partecipazione nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione delle eccellenze agricole, un registro nazionale delle associazioni nazionali delle Città di Identità presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilendo contestualmente i requisiti e le modalità di iscrizione al registro stesso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9/3104-A/18Antezza, Mongiello, Fiorio, Oliverio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge reca disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli e misure atte a valorizzare e promuovere l'agricoltura italiana, soprattutto nelle aree marginali, attraverso la promozione di progetti nazionali di eccellenza intesi a superare la frammentazione dell'offerta e rafforzare l'attrattività delle produzioni eno-gastronomiche italiane e della filiera agricola nazionale;
    in particolare il provvedimento, al comma 1 dell'articolo 4, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 6 luglio 2015, emani un apposito decreto interministeriale volto a definire i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi nel settore olivicolooleario (Piano olivicolo nazionale), finalizzato a valorizzare il made in Italy sul mercato interno e su quelli internazionali ed in particolare le produzioni certificate di qualità superiore dell'olio extra vergine di oliva italiano;
    in Italia, da oltre un ventennio, operano le Città di Identità, in particolare le Città dell'Olio, associazioni o reti di comuni che operano insieme nelle politiche di promozione dei territori, proponendosi come strumento di progettualità e di attrazione di investimenti per realizzare occasioni, eventi e progetti di marketing territoriale che permettano ad un singolo territorio o più territori di un'area omogenea di condividere una strategia comune nella difesa della cultura, della storia, delle origini, del territorio, del paesaggio e, soprattutto, delle loro specificità produttive agricole e alimentari d'eccellenza;
    le Associazioni nazionali delle Città dell'Olio e più in generale delle Città d'Identità rappresentano un bacino totale di più di mille enti territoriali e piccoli e medi comuni diffusi in tutta Italia, dove vivono più di 15 milioni di italiani, che non trovano, tuttavia, uno strumento di coordinamento e di rappresentanza, ufficiale e riconosciuto, delle proprie identità e delle proprie peculiarità produttive, in grado di garantirne la partecipazione ai processi decisionali e di programmazione;
    è necessario riconoscere l'operato di tali associazioni e capitalizzare le loro capacità di gestione e programmazione nell'ambito della valorizzazione e della promozione del patrimonio enogastronomico italiano nei settori agricoli in difficoltà, prevedendo il loro coinvolgimento nelle attività di pianificazione dei territori, dei piccoli centri e delle aree marginali, riconoscendo l'efficacia di una programmazione sostenibile che parte dal basso, volta a valorizzare le peculiarità delle comunità locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire, anche nel contesto del citato decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 4 e al fine di assicurare la più ampia partecipazione nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e promozione delle eccellenze agricole, un registro nazionale delle associazioni nazionali delle Città di Identità presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilendo contestualmente i requisiti e le modalità di iscrizione al registro stesso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9/3104-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Antezza, Mongiello, Fiorio, Oliverio.


   La Camera,
   premesso che:
    nel mese di ottobre 2013, nel Salento, si è manifestato il caso della malattia degli ulivi evidenziatasi, soprattutto, con bruscatura delle foglie, imbrunimenti dei rami e del fusto e disseccamenti più o meno estesi della chioma. Si tratta di una malattia della piante a cui risulta fortemente associata la presenza di un patogeno: il batterio «Xylella fastidiosa», contro cui l'Unione europea ha appena adottato misure di contenimento, riconoscendo la zona di Lecce come zona di insediamento del microrganismo;
    in Puglia, nelle province di Lecce, di Brindisi e di Taranto, la presenza del batterio ha causato la distruzione di intere coltivazioni in una zona in cui la tradizione olivicola rappresenta un fondamentale valore; in tale regione gli ulivi sono circa 60 milioni; questa cultura, oltre a rappresentare, un'importante risorsa economica, è un elemento fondamentale della storia, della cultura e del paesaggio pugliese;
    l'estensione riferita all'area interessata dal fitopatogeno, che sta compromettendo la vita degli ulivi, supera i 23.000 ettari di superficie e colpisce una moltitudine di aziende agricole di diversa dimensione;
    il Consiglio dei ministri, nella riunione del 10 febbraio 2015, con delibera n. 112, ha dichiarato lo stato di emergenza correlato alla diffusione nel territorio pugliese del batterio;
    la vastità del fenomeno e le soluzioni che verranno intraprese per contrastarlo causeranno inevitabilmente la perdita del lavoro di numerosi braccianti agricoli;
     per le associazioni sindacali e di categoria una stima, approssimata per difetto, individua tra i 7.000 e gli 8.000 i lavoratori (su un totale di 22.000 braccianti totali presenti nel Salento) coinvolti dal problema occupazionale che ne deriva dalla mancata attività legata alla produzione olearia. In particolare sono circa 500.000 il totale delle giornate di lavoro che potrebbero essere perse;
    il 4 giugno 2015 la Camera dei deputati ha approvato una mozione che impegna il Governo, tra l'altro, «ad adottare iniziative volte a reperire le necessarie risorse» «per fornire risarcimenti e sostegni agli agricoltori e ai soggetti dell'indotto colpiti dalla Xylella fastidiosa»;
    nel provvedimento in esame sono presenti norme a sostegno del settore olivicolo-oleario e, nello specifico, delle imprese danneggiate dal batterio «Xylella fastidiosa»;
    tali misure non contemplano però nessuna ammortizzatore sociale e sostegno al reddito per quei lavoratori agricoli che perderanno il lavoro a causa dell'epidemia. Si tratta di un settore di lavoro dipendente che rappresenta, per volumi ed addetti, un comparto rilevante per i livelli occupazionali territoriali, la cui crisi può causare una vera e propria emergenza sociale,

impegna il Governo

   ad inserire, nel primo provvedimento utile, una norma che tuteli i dipendenti delle imprese agricole interessate dalla fitopatologia della «Xylella fastidiosa», ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2015, riconoscendo, in particolare:
    ai lavoratori agricoli a tempo determinato, ai fini previdenziali e assistenziali, la deroga alla condizione prevista dall'articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, riguardo alla condizione di un minimo di 5 giornate lavorate nell'anno, quale requisito per accedere ai benefici economici, calcolandoli con riferimento all'anno 2014 o, se più favorevole, all'anno 2013;
    ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato il beneficio del trattamento di integrazione salariale, per una durata massima di novanta giorni, ai sensi dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

9/3104-A/19Cenni, Capone.


   La Camera,
   premesso che:
    la campagna lattiero-casearia 2014-2015 è stata l'ultima in regime di quote di produzione e la prima nel corso della quale alcuni produttori, per meglio interpretare le nuove esigenze di mercato, hanno adeguato le proprie strutture produttive;
    tale ultima campagna è stata caratterizzata da condizioni climatiche estive particolarmente favorevoli comportando un aumento di produzione difficilmente prevedibile tanto che, tali circostanze hanno comportato un aumento delle quote di produzione individuali da parte di alcuni allevatori;
    i predetti allevatori, per la produzione in eccesso, hanno effettuato i versamenti ad Agea a garanzia del pagamento dell'eventuale multa ai sensi della normativa vigente;
    la normativa italiana, infatti, prevede che mensilmente il produttore, che abbia ecceduto la propria quota di produzione individuale, debba versare nelle casse di Agea un importo a garanzia dell'eventuale superamento della quota nazionale a fine campagna;
    il sistema sopra descritto comporta un incasso contabile superiore al prelievo dovuto dall'Italia all'Unione europea, ciò in considerazione del fatto che alcuni allevatori producono, a fine anno, meno della loro quota;
    per questo motivo l'articolo 9 del decreto-legge n. 49 del 2003, stabilisce le modalità con cui avviene la restituzione delle somme versate in eccesso dai produttori;
    in particolare il comma 4-quater dell'articolo 9 del decreto-legge n. 49 del 2003, prevede che le somme versate che residuano all'esito del pagamento della multa e al netto delle restituzioni previste dal medesimo articolo, siano destinate ad un fondo istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato a non meglio definiti interventi nel settore lattiero-caseario;
    alla fine della campagna 2014-2015 la produzione nazionale è risultata oltre la quota annua di riferimento assegnata all'Italia dall'Unione europea, si stima, infatti, che la quota di latte prodotta in eccesso sia di circa 110.000 tonnellate per una multa di circa 30 milioni di euro;
    è altamente probabile che le somme versate dagli allevatori che hanno ecceduto la propria quota di produzione individuale, ammontino ad un importo tale per cui, pagata la multa ed effettuate le restituzioni previste dalla normativa, residuino ulteriori somme da destinare al predetto fondo;
    considerato che è necessario accompagnare il sistema produttivo nazionale verso la liberalizzazione del mercato del latte e che con il decreto-legge in esame si è previsto, tra l'altro, di ampliare la platea di coloro che possono usufruire delle restituzioni;
    poiché, dal momento che non tutti i produttori hanno correttamente adempiuto ai versamenti dovuti per legge, in via cautelativa non è stato possibile procedere alla totale restituzione per coloro che hanno prodotto oltre il 6 per cento della propria quota individuale;
    la misura più utile per mantenere competitivo il settore lattiero-caseario in questo momento storico è certamente quella che garantisce una maggiore liquidità ai produttori e, pertanto, eventuali somme disponibili dovrebbero essere utilizzate per procedere ad ulteriori restituzioni o, comunque, a beneficio dei produttori che, pur avendo effettuato i versamenti dovuti, non sono riusciti ad ottenere la totale restituzione,

impegna il Governo

a utilizzare le eventuali somme che, al netto del pagamento della multa e delle restituzioni previste dalla normativa vigente, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 9, comma 4-quater, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, per procedere alle ulteriori restituzioni nei confronti degli allevatori che nella campagna 2014-2015 hanno effettuato i versamenti e che non hanno usufruito della compensazione per l'intero quantitativo di produzione eccedente la propria quota individuale ovvero ad ulteriori iniziative a beneficio degli stessi.
9/3104-A/20Taricco.


   La Camera,
   premesso che:
    la campagna lattiero-casearia 2014-2015 è stata l'ultima in regime di quote di produzione e la prima nel corso della quale alcuni produttori, per meglio interpretare le nuove esigenze di mercato, hanno adeguato le proprie strutture produttive;
    tale ultima campagna è stata caratterizzata da condizioni climatiche estive particolarmente favorevoli comportando un aumento di produzione difficilmente prevedibile tanto che, tali circostanze hanno comportato un aumento delle quote di produzione individuali da parte di alcuni allevatori;
    i predetti allevatori, per la produzione in eccesso, hanno effettuato i versamenti ad Agea a garanzia del pagamento dell'eventuale multa ai sensi della normativa vigente;
    la normativa italiana, infatti, prevede che mensilmente il produttore, che abbia ecceduto la propria quota di produzione individuale, debba versare nelle casse di Agea un importo a garanzia dell'eventuale superamento della quota nazionale a fine campagna;
    il sistema sopra descritto comporta un incasso contabile superiore al prelievo dovuto dall'Italia all'Unione europea, ciò in considerazione del fatto che alcuni allevatori producono, a fine anno, meno della loro quota;
    per questo motivo l'articolo 9 del decreto-legge n. 49 del 2003, stabilisce le modalità con cui avviene la restituzione delle somme versate in eccesso dai produttori;
    in particolare il comma 4-quater dell'articolo 9 del decreto-legge n. 49 del 2003, prevede che le somme versate che residuano all'esito del pagamento della multa e al netto delle restituzioni previste dal medesimo articolo, siano destinate ad un fondo istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato a non meglio definiti interventi nel settore lattiero-caseario;
    alla fine della campagna 2014-2015 la produzione nazionale è risultata oltre la quota annua di riferimento assegnata all'Italia dall'Unione europea, si stima, infatti, che la quota di latte prodotta in eccesso sia di circa 110.000 tonnellate per una multa di circa 30 milioni di euro;
    è altamente probabile che le somme versate dagli allevatori che hanno ecceduto la propria quota di produzione individuale, ammontino ad un importo tale per cui, pagata la multa ed effettuate le restituzioni previste dalla normativa, residuino ulteriori somme da destinare al predetto fondo,

impegna il Governo

a utilizzare le eventuali somme che, al netto del pagamento della multa e delle restituzioni previste dalla normativa vigente, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 9, comma 4-quater, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, per procedere alle ulteriori iniziative a beneficio dei produttori.
9/3104-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Taricco.


   La Camera,
   premesso che:
    sono ormai noti i problemi causati dalla proliferazione incontrollata di alcune specie animali quali la nutria, nelle aree rurali e fluviali, inoltre, le nutrie provocano danni economici localmente elevati per il prelievo operato, a fini alimentari, sulle coltivazioni agrarie, quali soprattutto la barbabietola da zucchero, il riso e il mais;
    il comma 12-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 prevede una modifica all'articolo 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, includendo la nutria tra le specie nei confronti delle quali non si applicano le disposizioni della suddetta legge n. 157 del 1992, in quanto non ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 18 della citata legge, al pari delle talpe, ratti, topi propriamente detti e delle arvicole;
    inoltre, il citato decreto-legge introduce sempre all'articolo 2 della legge n. 157 del 1992 il comma 2-bis, il quale stabilisce che la gestione e la tutela delle specie alloctone, come la nutria, effettuata dalle regioni o province autonome, è finalizzata sempre all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni, fatta eccezione per le specie alloctone che saranno individuate con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e sentito l'ISPRA;
    conseguenza imprevista della modifica apportata alla legge n. 157 del 1992 sembrerebbe essere quella che la nutria non sia più oggetto del controllo riduttivo da parte delle Regioni, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, e che i danni da esse causati non possano più essere indennizzati dalle stesse regioni;
    il controllo previsto dal suddetto articolo 19 non può ritenersi caccia in quanto è praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici e qualora questi metodi risultino inefficaci può essere effettuato anche mediante piani di abbattimento autorizzati dalla regione, in giorni e orari diversi da quelli previsti dal calendario venatorio;
    non solo le Regioni ad oggi sembra siano impossibilitate a emanare atti sul tema, ma anche le Amministrazioni provinciali non potranno più portare avanti alcuna politica di contenimento degli animali né tantomeno potranno indennizzare gli agricoltori per i danni subiti;
    sembra che alcune province abbiano già sospeso l'attività di controllo. La loro preoccupazione è dovuta soprattutto al rischio di denuncia per l'utilizzo illegittimo di armi, che è di competenza statale e limitato alle forze armate, difesa personale, poligono di tiro e caccia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con appositi strumenti normativi affinché sia modificato il sopra citato comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 157 del 1992 chiarendo la situazione venutasi a creare definendo che le disposizioni della legge n. 157 non applicandosi alla nutria facciano salva, però, la possibilità per le Regioni, ai sensi dell'articolo 26 della citata legge n. 157, di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni e che le stesse possano, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione. Infine che il controllo possa essere esercitato anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 della suddetta legge n. 157 e operatori espressamente autorizzati. Ciò al fine di consentire agli enti locali di muoversi nella certezza e continuità del loro operato finora posto in essere ed assicurando agli agricoltori il diritto di ottenere il giusto ristoro ai danni subiti e un miglior livello di sicurezza per le comunità locali e i cittadini.
9/3104-A/21Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame prevede misure in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi;
    l'IMU sui terreni agricoli è una nuova patrimoniale che si aggiunge alle odiate IMU e TASI, alle tasse sulle case e sui capannoni. È un'imposta che mortifica e svilisce il settore agricolo, gli agricoltori e il loro lavoro, penalizzando quei territori che molto spesso partono già svantaggiati;
    il decreto-legge n. 4 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 2015, prevede una rimodulazione dei criteri di esenzione, fino ad allora vigenti, dall'IMU sui terreni agricoli. I nuovi criteri presentano non pochi elementi di criticità. I criteri di esenzione creano disparità di trattamento tra territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche nonché discriminazione e concorrenza sleale tra possessori di terreni agricoli in quanto non tengono in considerazione le zone svantaggiate e le loro difficoltà produttive,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con gli appositi strumenti normativi affinché sia prevista l'abolizione totale dell'IMU al fine di non gravare ulteriormente sul settore agricolo già fortemente colpito dalla crisi.
9/3104-A/22Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame prevede misure in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative per superare al più presto, e comunque al massimo nell'ambito del riordino della finalità locale nella local tax, le disposizioni in materia di applicazione dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 come modificate dal decreto-legge n. 4 del 2015.
9/3104-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame prevede misure in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, in particolare l'articolo 5 prevede che possano richiedere contributi compensativi a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura le aziende agricole, non coperte da polizze assicurative agevolate, colpite da eventi alluvionali e da avversità atmosferiche definite «tempesta violenta», verificatisi in un arco temporale tra il 2014 e la data di emanazione del decreto in esame;
    il decreto però non ha preso in considerazione la possibilità di esentare dette aziende anche dal pagamento dell'IMU sui terreni colpiti dagli eventi di carattere eccezionale che, allo stato attuale, si trovano a dover affrontare difficoltà produttive tali da rendere particolarmente onerosa la corresponsione dell'imposta;
    sappiamo tutti che quando si verifica una calamità naturale il danno spesso non riguarda un solo anno, una sola stagione o un solo raccolto, può accadere, infatti, che a seguito di quella calamità, le colture siano completamente rovinate anche per più stagioni e il terreno inutilizzabile anche per qualche anno;
    il principio dettato dall'articolo 53 della Costituzione prevede che tutti siano tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva;
    non prevedere esenzioni per chi ha perso il raccolto e si vede compromesso il bene strumentale per eccellenza, la terra, quindi la sua fonte primaria di guadagno è una iniquità inaccettabile e non viene assicurata la coerenza della misura dell'imposta con la capacità contributiva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con appositi strumenti normativi affinché siano esentati dal pagamento dell'imposta i terreni agricoli che sono stati colpiti da calamità naturali o da avversità atmosferiche per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e/o di calamità naturale che rischiano altrimenti di dover corrispondere l'Imu.
9/3104-A/23Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame prevede misure in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, in particolare l'articolo 5 prevede che possano richiedere contributi compensativi a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura le aziende agricole, non coperte da polizze assicurative agevolate, colpite da eventi alluvionali e da avversità atmosferiche definite «tempesta violenta», verificatisi in un arco temporale tra il 2014 e la data di emanazione del decreto in esame;
    il decreto però non ha preso in considerazione la possibilità di esentare dette aziende anche dal pagamento dell'IMU sui terreni colpiti dagli eventi di carattere eccezionale che, allo stato attuale, si trovano a dover affrontare difficoltà produttive tali da rendere particolarmente onerosa la corresponsione dell'imposta;
    sappiamo tutti che quando si verifica una calamità naturale il danno spesso non riguarda un solo anno, una sola stagione o un solo raccolto, può accadere, infatti, che a seguito di quella calamità, le colture siano completamente rovinate anche per più stagioni e il terreno inutilizzabile anche per qualche anno;
    il principio dettato dall'articolo 53 della Costituzione prevede che tutti siano tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, di intervenire con appositi strumenti normativi affinché siano esentati dal pagamento dell'imposta i terreni agricoli che sono stati colpiti da calamità naturali o da avversità atmosferiche per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e/o di calamità naturale che rischiano altrimenti di dover corrispondere l'Imu.
9/3104-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;
    la continuità aziendale è il presupposto in base al quale l'impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro;
    si presume che un'impresa sia in condizioni di continuità aziendale quando può far fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni nel corso della normale attività;
    in agricoltura, come del resto anche in altri settori, la continuità aziendale è fondamentale ed il ricambio generazionale garantisce questa continuità ed apporta innovazione e miglioramenti gestionali, quindi è necessario sostenerla;
    attraverso il ricambio generazionale, la continuità aziendale e l'avvio di nuove imprese agricole si consente anche la salvaguardia della destinazione agricola dei suoli permettendo, altresì, il contenimento del consumo del suolo;
    nel collegato alla legge di stabilità 2014 in materia di agricoltura, all'esame del Parlamento oramai da più di un anno e mezzo, sono previste misure volte a favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Sono previste forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con appositi strumenti normativi affinché sia prevista l'istituzione di un Fondo finanziario settoriale per l'agricoltura, presso la Cassa Depositi e Prestiti Spa, al fine di realizzare interventi a favore del ricambio generazionale in agricoltura nonché di tutela del territorio finalizzati, attraverso la continuità delle attività agricole, a contenere il consumo del suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, e a preservarne la vocazione agricola.
9/3104-A/24Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    ogni anno vengono consumati 25 chili di carta per azienda e 100 giorni di lavoro sprecati per le pratiche burocratiche. Lo snellimento delle procedure e la riduzione degli oneri burocratici rappresentano un'esigenza fondamentale per ridare slancio alle imprese, soprattutto quelle agricole. La burocrazia grava sull'agricoltura a causa dei ritardi, disservizi e inefficienze della Pubblica amministrazione. Tutto ciò si traduce in un forte ostacolo alla crescita e alla competitività delle nostre aziende agricole è necessario quindi un taglio netto alla burocrazia inutile;
    finora non è stato fatto molto per quanto riguarda la semplificazione. Anche il collegato alla legge di stabilità per il 2014 in materia di agricoltura, ancora all'esame del Parlamento dopo più di un anno e mezzo dalla sua emanazione, ha previsto piccoli passi quali ad esempio la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza statale, al fine di ridurre i termini e ampliare le ipotesi di silenzio assenso, in particolare per quanto concerne l'avvio dell'attività economica nel campo della pesca e dell'agricoltura;
    anche il decreto-legge n. 91 del 2014 cosiddetta «competitività» ha previsto la semplificazione e coordinamento dei controlli ispettivi a carico delle aziende agricole affinché una stessa azienda non possa essere sottoposta in momenti diversi, ma con riferimento agli stessi periodi e alle stesse materie, a controlli da parte dei vari organi di vigilanza che distolgono l'imprenditore dalla sua attività economica e che talvolta si concludono addirittura con esiti difformi;
    il Piano «Agricoltura 2.0» è un programma di digitalizzazione del rapporto tra Amministrazione e imprese agricole. Il Piano prevede la Domanda Pac precompilata, una Anagrafe Unica delle Aziende Agricole, un solo Fascicolo Aziendale, la Banca dati Unica dei Certificati e a partire dal 2016 la Domanda Unificata ovvero ogni azienda potrà presentare, autonomamente o recandosi presso qualsiasi struttura di assistenza (CAA) presente sul territorio nazionale, un'unica domanda di aiuto, che accorpi le richieste Pac, Uma, Psr, Assicurazioni, ecc.;
    il Piano «Agricoltura 2.0» è un progetto ambizioso e se realmente si realizzasse a pieno le misure in esso previste sarebbe un primo passo avanti verso una vera semplificazione, cruciale per favorire il rilancio delle aziende agricole nazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con gli appositi strumenti normativi affinché siano previste ulteriori e necessarie misure di semplificazione di norme il fine di alleggerire ulteriormente il peso della burocrazia per le nostre imprese agricole.
9/3104-A/25Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    ogni anno vengono consumati 25 chili di carta per azienda e 100 giorni di lavoro sprecati per le pratiche burocratiche. Lo snellimento delle procedure e la riduzione degli oneri burocratici rappresentano un'esigenza fondamentale per ridare slancio alle imprese, soprattutto quelle agricole. La burocrazia grava sull'agricoltura a causa dei ritardi, disservizi e inefficienze della Pubblica amministrazione. Tutto ciò si traduce in un forte ostacolo alla crescita e alla competitività delle nostre aziende agricole è necessario quindi un taglio netto alla burocrazia inutile;
    anche il decreto-legge n. 91 del 2014 cosiddetta «competitività» ha previsto la semplificazione e coordinamento dei controlli ispettivi a carico delle aziende agricole affinché una stessa azienda non possa essere sottoposta in momenti diversi, ma con riferimento agli stessi periodi e alle stesse materie, a controlli da parte dei vari organi di vigilanza che distolgono l'imprenditore dalla sua attività economica e che talvolta si concludono addirittura con esiti difformi;
    il Piano «Agricoltura 2.0» è un programma di digitalizzazione del rapporto tra Amministrazione e imprese agricole. Il Piano prevede la Domanda Pac precompilata, una Anagrafe Unica delle Aziende Agricole, un solo Fascicolo Aziendale, la Banca dati Unica dei Certificati e a partire dal 2016 la Domanda Unificata ovvero ogni azienda potrà presentare, autonomamente o recandosi presso qualsiasi struttura di assistenza (CAA) presente sul territorio nazionale, un'unica domanda di aiuto, che accorpi le richieste Pac, Uma, Psr, Assicurazioni, ecc.;
    il Piano «Agricoltura 2.0» è un progetto ambizioso e un primo passo avanti verso una vera semplificazione, cruciale per favorire il rilancio delle aziende agricole nazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con gli appositi strumenti normativi affinché siano previste ulteriori e necessarie misure di semplificazione di norme il fine di alleggerire ulteriormente il peso della burocrazia per le nostre imprese agricole.
9/3104-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia è il principale produttore di riso in Europa, grazie alla sua lunga tradizione. Ma sul mercato italiano entra il 25 per cento di riso importato dai Paesi Ue. Il comparto del Riso, infatti, è particolarmente danneggiato dalla concorrenza del riso proveniente dall'Estremo Oriente, in massima parte dalla Cambogia, che arriva in Italia e qui viene mischiato con quello locale e imbustato come «Carnaroli» mentre Carnaroli non è;
    il riso nasce solo dopo la lavorazione che avviene nelle risiere. In questi stabilimenti il risone perde il rivestimento e si trasforma in riso, quindi il riso è il prodotto negli stabilimenti di trasformazione, mentre gli agricoltori producono il risone, la materia prima;
   il risone dipende dalla varietà seminata. Se si coltiva Carnaroli, si produce risone Carnaroli. Per contro si può ricavare riso Carnaroli raffinando anche risone di varietà Carniese o Carnise precoce, o Karnak o Poesidone;
    secondo la normativa vigente il riso venduto può essere chiamato con il nome della varietà da cui deriva il risone oppure con uno dei nomi della varietà che appartengono alla stessa categoria agricola;
    ogni anno con un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene stabilito quali siano gli abbinamenti possibili permettendo così a chi produce riso partendo dal risone Karnak di chiamarlo Carnaroli;
    la questione è che il consumatore non è a conoscenza del fatto che quello che sta acquistando è una qualità di riso diversa da quella indicata sulla confezione;
    il riso Carnaroli autentico si trova, così, a dover competere sui mercati con un riso che si chiama anch'esso Carnaroli ma che in realtà deriva da una raffinazione di varietà diverse, spesse volte più facili da coltivare;
    il consumatore deve essere informato in maniera chiara su cosa acquista e sulle materie prime che compongono gli alimenti che consuma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con gli appositi strumenti normativi affinché sulla etichetta sia specificata la provenienza e la tipologia di riso contenuto nella confezione, così che il consumatore sia a conoscenza di ciò che sta acquistando fornendogli la massima informazione possibile.
9/3104-A/26Giancarlo Giorgetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia è il principale produttore di riso in Europa, grazie alla sua lunga tradizione. Ma sul mercato italiano entra il 25 per cento di riso importato dai Paesi Ue. Il comparto del Riso, infatti, è particolarmente danneggiato dalla concorrenza del riso proveniente dall'Estremo Oriente, in massima parte dalla Cambogia, che arriva in Italia e qui viene mischiato con quello locale e imbustato come «Carnaroli» mentre Carnaroli non è;
    il riso nasce solo dopo la lavorazione che avviene nelle risiere. In questi stabilimenti il risone perde il rivestimento e si trasforma in riso, quindi il riso è il prodotto negli stabilimenti di trasformazione, mentre gli agricoltori producono il risone, la materia prima;
   il risone dipende dalla varietà seminata. Se si coltiva Carnaroli, si produce risone Carnaroli. Per contro si può ricavare riso Carnaroli raffinando anche risone di varietà Carniese o Carnise precoce, o Karnak o Poesidone;
    secondo la normativa vigente il riso venduto può essere chiamato con il nome della varietà da cui deriva il risone oppure con uno dei nomi della varietà che appartengono alla stessa categoria agricola;
    ogni anno con un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene stabilito quali siano gli abbinamenti possibili permettendo così a chi produce riso partendo dal risone Karnak di chiamarlo Carnaroli;
    la questione è che il consumatore non è a conoscenza del fatto che quello che sta acquistando è una qualità di riso diversa da quella indicata sulla confezione;
    il riso Carnaroli autentico si trova, così, a dover competere sui mercati con un riso che si chiama anch'esso Carnaroli ma che in realtà deriva da una raffinazione di varietà diverse, spesse volte più facili da coltivare;
    il consumatore deve essere informato in maniera chiara su cosa acquista e sulle materie prime che compongono gli alimenti che consuma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con gli appositi strumenti normativi affinché sulla etichetta sia specificata la provenienza della materia prima e la tipologia di riso contenuto nella confezione, così che il consumatore sia a conoscenza di ciò che sta acquistando fornendogli la massima informazione possibile.
9/3104-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Giancarlo Giorgetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il terremoto dell'Emilia, Lombardia e Veneto del 2012 è stato un evento sismico costituito da una serie di scosse localizzate nel distretto sismico della pianura padana emiliana, prevalentemente nelle province di Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Bologna e Rovigo, ma avvertite anche in un'area molto vasta comprendente tutta l'Italia Centro-Settentrionale e parte della Svizzera, della Slovenia, della Croazia, dell'Austria, della Francia sud-orientale della Germania meridionale;
    la seconda scossa del terremoto che ha avuto l'epicentro in Emilia, si è fatta sentire anche nel comune di Cignano di Offlaga in provincia di Brescia dove nel caseificio di Bresciangrana sono crollate le assi che sostenevano le forme di Grana Padano in parte stagionate e in attesa di marchiatura, altre all'inizio del periodo di stagionatura. Ben 27 mila le forme andate perdute o danneggiate, e i danni alle strutture, hanno comportato per il caseificio una perdita di quasi 5 milioni di euro;
    un colpo terribile per un'azienda solida e in espansione, che in sei anni, dal 2006 al 2012, ha quasi triplicato il numero dei dipendenti, passati da 9 agli attuali 25, e che in procinto di dare il via anche alla produzione di formaggi teneri;
    nonostante la gravità della situazione, l'azienda di Cignano di Offlaga non fu inserita nell'elenco delle aziende del territorio lombardo che potevano accedere agli interventi volti a favorire, in base a quanto previsto dal decreto 74 del 6 giugno 2012 e dalle successive modificazioni, «la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate»;
    fino ad oggi a nulla hanno portato gli impegni assunti dalla regione Lombardia con varie delibere affinché il caseificio Bresciangrana goda degli stessi vantaggi delle aziende che hanno sede nei comuni inseriti nel primo elenco dei territori colpiti dal sisma,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire il comune di Cignano di Offlaga fra quelli beneficiari delle agevolazioni a favore delle imprese danneggiate, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni di cui in premessa e gli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.
9/3104-A/27Cominelli, Galperti, Lacquaniti, Berlinghieri, Carra.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo,
    valutate le misure introdotte all'articolo 5 e, in particolare, la possibilità, per le imprese ubicate nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale entità, ancorché danneggiate da rischi assicurabili, di poter accedere agli interventi compensativi a valere sul Fondo di Solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004;
    premesso che tra le misure di gestione del rischio, le assicurazioni agevolate sono gli strumenti più diffusi ai quali fanno ricorso prevalentemente gli operatori del nord Italia e per colture specializzate quali mele, pere ed uva e che tuttavia, considerata la sempre più elevata esposizione degli agricoltori ai rischi economici ed ambientali, sarebbe opportuno che quante più aziende provvedano ad assicurare il raccolto, gli animali e le piante anche al fine di diluire sull'intero territorio nazionale il ricorso allo strumento, posto che nell'Italia settentrionale è in aumento la PLV protetta ma non i soggetti assicurati;
    considerato che, anche in attuazione della normativa comunitaria, è indispensabile che a livello istituzionale si adotti ogni iniziativa possibile, compreso lo strumento della riassicurazione, volta a favorire una diversificazione del mercato assicurativo agevolato, sia a livello territoriale, sia settoriale;
    preso atto che la misura straordinaria di cui all'articolo 5 non può in alcun modo costituire un precedente per scoraggiare il ricorso a polizze agevolate da parte degli agricoltori, anche al fine di non generare malcontento nei confronti degli operatori che hanno sottoscritto assicurazioni per i danni previsti dal piano assicurativo 2015, sarebbe opportuno che gli interventi compensativi siano accordati alle aziende che dimostrino di essersi assicurate per l'annualità successiva a quella oggetto di indennizzo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accordare l'accesso agli interventi compensativi di cui al fondo di solidarietà nazionale con priorità alle aziende agricole che, pur avendo subito nel corso del 2014 danni da eventi assicurabili, dimostrino tuttavia di aver sottoscritto una polizza agevolata per l'anno 2015.
9/3104-A/28Gagnarli.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo,
    valutata con favore la norma di cui all'articolo 6-bis finalizzata ad istituire le commissioni uniche nazionali CUN per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare;
    considerato che l'istituzione delle CUN è indispensabile a garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi posto che esse determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti compravendita e di cessione stipulati ai sensi della vigente normativa;
    preso atto che tale previsione è in linea con la normativa comunitaria recata dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
    posto che le CUN possono svolgere la loro funzione esclusivamente se i partecipanti, delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione non presentano conflitti di interessi e che le determinazioni delle quotazioni avvengano in totale trasparenza e sulla base di indicazioni di prezzo basate su indici sintetici oggettivi e riferiti all'andamento del mercato,

impegna il Governo

a garantire, nella predisposizione delle disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle CUN, la massima trasparenza nel processo di determinazione delle quotazioni e ad introdurre ogni utile strumento volto ad assicurare che i componenti non siano portatori di interessi contrastanti e incompatibili con la funzione propria svolta dalle Commissioni.
9/3104-A/29Benedetti.


   La Camera,
    esaminato il provvedimento in titolo;
    considerato che l'Italia è leader nel mondo per la produzione di prodotti tutelati da DOP e IGP;
    rilevato che nelle produzioni DOP e IGP le aziende devono rispettare un disciplinare predisposto dalle normative comunitarie al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie di tali prodotti nonché di salvaguardarne l'immagine da un punto di vista commerciale;
    premesso che:
    al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra sarebbe opportuno che nelle aree di produzione di prodotti DOP e IGP si effettuino appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sull'acqua e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE;
    nelle stesse aree, andrebbero altresì predisposti appositi interventi preventivi in caso di presenza di impianti o di altre installazioni le cui attività, pur non rientranti tra quelle qui identificate costituiscono comunque una fonte di rischio elevato per le colture e per le produzioni;
    negli impianti e nelle installazioni già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge dovrebbe essere vietata ogni modifica sostanziale, ivi compreso l'ampliamento e il potenziamento dell'impianto, che comporti effetti negativi e significativi;
    le concessioni per gli impianti o per le altre installazioni situati nelle aree di cui in parola non dovrebbero essere prorogate o rinnovate;
    valutato che nelle aree di cui in parola, la realizzazione di impianti o di altre installazioni che utilizzano come combustibile biomasse dovrebbe essere ammessa esclusivamente per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, di edifici pubblici e di edifici ad uso pubblico che rispettino determinati requisiti,

impegna il Governo

ad intraprendere ogni utile azione, anche normativa, al fine di tutelare le zone di produzione di prodotti DOP e IGP da qualsiasi forma di inquinamento ed in particolare a valutare la possibilità di vietare la realizzazione di nuovi impianti o altre installazioni nelle aree in parola e per una ulteriore fascia di rispetto perimetrale di 15,5 chilometri.
9/3104-A/30Lupo.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo,
   premesso che:
    il consumo dei prodotti apistici e nello specifico di pappa reale e polline è sempre più diffuso e che la richiesta che ne è derivata ha determinato l'affinamento delle tecniche di produzione, spingendo un maggior numero di operatori a dedicarsi a questa produzione;
    una corretta indicazione in etichetta, e in particolare la provenienza del miele e dei prodotti apistici, è indispensabile ad assicurare al consumatore la completezza delle informazioni necessarie a valutare la qualità del prodotto;
    gli interessi specifici del consumatore concernenti le caratteristiche geografiche dei prodotti apistici e la piena trasparenza rendono necessaria l'indicazione in etichetta del Paese di origine di pappa reale e polline,

impegna il Governo

ad intraprendere, anche a livello comunitario, ogni utile azione volta ad introdurre l'obbligo di indicazione in etichetta della provenienza dei prodotti derivati dal miele e nello specifico di pappa reale e polline.
9/3104-A/31Massimiliano Bernini.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo,
   premesso che:
    il consumo dei prodotti apistici e nello specifico di pappa reale e polline è sempre più diffuso e che la richiesta che ne è derivata ha determinato l'affinamento delle tecniche di produzione, spingendo un maggior numero di operatori a dedicarsi a questa produzione;
    una corretta indicazione in etichetta, e in particolare la provenienza del miele e dei prodotti apistici, è indispensabile ad assicurare al consumatore la completezza delle informazioni necessarie a valutare la qualità del prodotto;
    gli interessi specifici del consumatore concernenti le caratteristiche geografiche dei prodotti apistici e la piena trasparenza rendono necessaria l'indicazione in etichetta del Paese di origine di pappa reale e polline,

impegna il Governo

ad intraprendere a livello comunitario, ogni utile azione volta ad introdurre l'obbligo di indicazione in etichetta della provenienza dei prodotti derivati dal miele e nello specifico di pappa reale e polline.
9/3104-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Massimiliano Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    il Regolamento UE 1308/2013 nell'articolo 148 prevede che il contratto e/o l'offerta di contratto del latte può essere ... calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato;
    il latte bovino italiano viene trasformato nella sua quasi totalità per prodotti caseari DOP e IGP che conferiscono al latte bovino prodotto e poi trasformato un valore aggiunto;
    la modalità per calcolare i costi medi del prezzo del latte pagato ai produttori riferito ai costi produttivi introdotto da questo decreto consente di individuare dei parametri ed indici per giungere alla definizione del prezzo del latte bovino,

impegna il Governo

a introdurre strumenti che colleghino il prezzo del latte bovino pagato al produttore anche al costo pagato dal consumatore italiano per il latte fresco e per i prodotti lattiero caseari trasformati con quel latte.
9/3104-A/32Cova.


   La Camera,
   premesso che:
    il pecorino di Carmasciano, è un formaggio prodotto con latte di pecora in particolare della razza «laticauda» tipici della zona irpina;
    è un prodotto realizzato in quantità limitate e di qualità elevatissima che necessita di adeguata promozione e sostegno;
    è presente anche presso Expo 2015, una vetrina importante per un prodotto simbolo di un intero comprensorio;
    le misure previste dal presente decreto-legge possono contribuire a rafforzare gli strumenti di promozione e di salvaguardia di una produzione di eccellenza dell'alta Irpinia ed occorre istituzionalizzare un tavolo di confronto anche per quanto riguarda il riconoscimento del marchio DOP,

impegna il Governo

impegna il Governo ad istituire presso il Ministero un tavolo istituzionale con la partecipazione dei produttori e degli enti territoriali interessati per verificare l'attuale iter di riconoscimento del marchio DOP nonché per una adeguata tutela e promozione del pecorino di Carmasciano in considerazione delle sue qualità e delle sue ricadute su tutto il comprensorio.
9/3104-A/33Famiglietti.


   La Camera,
   premesso che:
    il pecorino di Carmasciano, è un formaggio prodotto con latte di pecora in particolare della razza «laticauda» tipici della zona irpina;
    è un prodotto realizzato in quantità limitate e di qualità elevatissima che necessita di adeguata promozione e sostegno;
    è presente anche presso Expo 2015, una vetrina importante per un prodotto simbolo di un intero comprensorio;
    le misure previste dal presente decreto-legge possono contribuire a rafforzare gli strumenti di promozione e di salvaguardia di una produzione di eccellenza dell'alta Irpinia ed occorre istituzionalizzare un tavolo di confronto anche per quanto riguarda il riconoscimento del marchio DOP,

impegna il Governo

impegna il Governo ad istituire presso il Ministero un tavolo tecnico con la partecipazione dei produttori e degli enti territoriali interessati per verificare l'attuale iter di riconoscimento del marchio DOP nonché per una adeguata tutela e promozione del pecorino di Carmasciano in considerazione delle sue qualità e delle sue ricadute su tutto il comprensorio.
9/3104-A/33. (Testo modificato nel corso della seduta) Famiglietti.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1 dell'articolo n. 5 del provvedimento in esame definisce che «possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102», anche «le imprese agricole che hanno subito danni a causa di organismi nocivi ai vegetali, con priorità per quelli legati alla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, del Dryocosmus Kuriphilus (cinipide del castagno) e della flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015, dando la precedenza, nel caso del cinipide del castagno, alle imprese agricole che attuano metodi di agricoltura biologica»;
    la introduzione del Dryocosmus kuriphilus (cinipide del castagno), risalente ai primi anni 2000, è stata contrastata con programmi di lotta biologica attraverso l'impiego dell'antagonista naturale Torymus sinensis che ha già dato risultati importanti in termini di contenimento del fitofago e in alcune regioni d'Italia ha permesso alle aziende di tornare ad avere produzioni rispettabili;
    gli attacchi ripetuti negli anni da parte del Dryocosmus kuriphilus hanno causato un indebolimento significativo delle piante di castagno che sono diventate estremamente sensibili agli attacchi di insetti e funghi normalmente non dannosi e facilmente controllati con mirati interventi fitosanitari ordinariamente effettuati, tra i quali è possibile annoverare l'agente del cancro batterico Cryphonectria parasitica, il complesso delle Cidie (Pammene fasciana, Cydia splendana e Cydia fagiglandana), il Balanino (Curculio elephas),

impegna il Governo

a valutare la possibilità di garantire l'accesso al fondo di solidarietà nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente provvedimento anche alle aziende castanicole in cui vi sia recrudescenza degli attacchi di Cryphonectria parasitica, Pammene fasciana, Cydia splendana e Cydia fagiglandana e Curculio elephas con compromissione della produzione castanicola.
9/3104-A/34Terrosi.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1 dell'articolo n. 5 del provvedimento in esame definisce che «possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102», anche «le imprese agricole che hanno subito danni a causa di organismi nocivi ai vegetali, con priorità per quelli legati alla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, del Dryocosmus Kuriphilus (cinipide del castagno) e della flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015, dando la precedenza, nel caso del cinipide del castagno, alle imprese agricole che attuano metodi di agricoltura biologica»;
    la introduzione del Dryocosmus kuriphilus (cinipide del castagno), risalente ai primi anni 2000, è stata contrastata con programmi di lotta biologica attraverso l'impiego dell'antagonista naturale Torymus sinensis che ha già dato risultati importanti in termini di contenimento del fitofago e in alcune regioni d'Italia ha permesso alle aziende di tornare ad avere produzioni rispettabili;
    gli attacchi ripetuti negli anni da parte del Dryocosmus kuriphilus hanno causato un indebolimento significativo delle piante di castagno che sono diventate estremamente sensibili agli attacchi di insetti e funghi normalmente non dannosi e facilmente controllati con mirati interventi fitosanitari ordinariamente effettuati, tra i quali è possibile annoverare l'agente del cancro batterico Cryphonectria parasitica, il complesso delle Cidie (Pammene fasciana, Cydia splendana e Cydia fagiglandana), il Balanino (Curculio elephas),

impegna il Governo

a valutare la possibilità compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato di garantire l'accesso al fondo di solidarietà nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 5 del presente provvedimento anche alle aziende castanicole in cui vi sia recrudescenza degli attacchi di Cryphonectria parasitica, Pammene fasciana, Cydia splendana e Cydia fagiglandana e Curculio elephas con compromissione della produzione castanicola purché ancora oggetto di misure di lotta obbligatoria approvata a livello europeo.
9/3104-A/34. (Testo modificato nel corso della seduta) Terrosi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 2, contiene norme per il rafforzamento del settore lattiero-caseario, nonché relative al rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, disciplinate dall'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;
    lo stesso articolo 62 ha creato alcuni pericolosi squilibri tra le parti contraenti della filiera agroalimentare; infatti le aziende della ristorazione collettiva – che svolgono una fondamentale funzione sociale nel garantire i pasti per le fasce più deboli della popolazione (bambini, malati ospedalizzati, anziani e lavoratori) – senza propria responsabilità, si trovano schiacciate economicamente tra l'obbligo di un pagamento a 30 e a 60 giorni ai fornitori di beni agricoli e agroalimentari rispettivamente deteriorabili o meno, e gli onerosi ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, enti appaltatori dei relativi contratti di fornitura del servizio;
    risulta, altresì, importante, tutelare gli stessi produttori agricoli dalle sempre più probabili crisi di liquidità delle aziende del settore, permettendo alle parti la possibilità di stabilire termini di pagamento ulteriori rispetto a quelli previsti dal citato articolo 62, comma 3,

impegna il Governo

   ad attivare, nelle sedi ritenute più opportune, un tavolo di confronto tra le suddette parti, al fine di trovare le più opportune soluzioni per tutelare sia i fornitori agricoli che le imprese di ristorazione collettiva, mettendo al riparo le imprese da possibili crisi di liquidità che potrebbero impedire la continuità dei processi di fornitura dei prodotti agroalimentari;
   a valutare l'opportunità di introdurre previsioni normative che autorizzino le imprese fornitrici di servizi di ristorazione collettiva ed i produttori agricoli e agroalimentari a pattuire, nei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, termini di pagamento ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.
9/3104-A/35Zanin, Oliverio, Prina, Antezza.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 2, contiene norme per il rafforzamento del settore lattiero-caseario, nonché relative al rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, disciplinate dall'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;
    lo stesso articolo 62 ha creato alcuni pericolosi squilibri tra le parti contraenti della filiera agroalimentare; infatti le aziende della ristorazione collettiva – che svolgono una fondamentale funzione sociale nel garantire i pasti per le fasce più deboli della popolazione (bambini, malati ospedalizzati, anziani e lavoratori) – senza propria responsabilità, si trovano schiacciate economicamente tra l'obbligo di un pagamento a 30 e a 60 giorni ai fornitori di beni agricoli e agroalimentari rispettivamente deteriorabili o meno, e gli onerosi ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, enti appaltatori dei relativi contratti di fornitura del servizio;
    risulta, altresì, importante, tutelare gli stessi produttori agricoli dalle sempre più probabili crisi di liquidità delle aziende del settore, permettendo alle parti la possibilità di stabilire termini di pagamento ulteriori rispetto a quelli previsti dal citato articolo 62, comma 3,

impegna il Governo

   ad attivare, nelle sedi ritenute più opportune, un tavolo di confronto tra le suddette parti, al fine di trovare le più opportune soluzioni per tutelare sia i fornitori agricoli che le imprese di ristorazione collettiva, mettendo al riparo le imprese da possibili crisi di liquidità che potrebbero impedire la continuità dei processi di fornitura dei prodotti agroalimentari;
   a valutare eventuali conseguenti modifiche alle disposizioni in tema di termine di pagamento di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.
9/3104-A/35. (Testo modificato nel corso della seduta) Zanin, Oliverio, Prina, Antezza.


   La Camera,
   premesso che:
    la diffusione dell'infezione determinata dal batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa (Well e Raju) si è rivelata, molto rapida e rischia, ancora oggi, di estendersi e di contagiare diverse specie vegetali in diversi territori dell'Unione europea;
    la vicenda, sia dal punto di vista normativo che da quello scientifico e per quanto riguarda le strategie di intervento, risulta ancora complessa ed articolata e rischia comunque di causare danni economici ingenti alle aziende agricole che coltivano olivi;
    i provvedimenti imposti dall'Unione europea, infatti, e la conseguente adozione da parte dell'Italia di specifiche misure volte all'eradicazione del batterio, quali, tra le altre, la rimozione e la distruzione in loco delle piante contagiate, di parti di piante o di legname contagiato, rischiano di determinare disastrose conseguenze sulle economie dei comparti agricoli che basano la loro attività imprenditoriale sulla coltivazione di piante secolari di olivo che sono tra i prodotti tipici della cultura mediterranea e che compongono uno dei paesaggi turisticamente più belli del Mediterraneo e in particolare del Salerno;
    in questo contesto appare evidente che lo Stato debba tutelare le aziende che hanno subito danni alle loro coltivazioni di olivo a causa della Xylella fastidiosa, e che subiscono la distruzione delle piante contagiate;
    il supporto al comparto agricolo danneggiato è ancor più necessario se si considera che il patrimonio economico regionale determinato dalla produzione olivicola vale in media circa 500 milioni di euro all'anno. Nel 2013 l'olivicoltura pugliese, infatti, ha prodotto l'11,6 per cento del valore complessivo della produzione agricola regionale e il 30 per cento del valore della produzione olivicola nazionale;
    a seguito dell'esame del complesso delle mozioni concernenti interventi urgenti in relazione all'emergenza fitosanitaria causata dal batterio Xylella fastidiosa, nel corso della seduta n. 435 di giovedì 4 giugno 2015, la Camera ha approvato la mozione 1-00800 tramite la quale ha impegnato il Governo «a valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di assumere iniziative per la sospensione dell'Imu agricola, prevista dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, per le imprese i cui oliveti siano stati danneggiati da infezioni della fitopatia Xylella fastidiosa;»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sospendere, per un congruo lasso di tempo e compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, i termini per gli adempimenti degli obblighi tributari e per i versamenti relativi all'Imposta municipale propria sui terreni agricoli in favore delle imprese agricole operanti sui territori della Regione Puglia per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato, il 10 febbraio 2015, lo stato di emergenza e che hanno subito danni economici a causa della diffusione del batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa (Well e Raju) e della conseguente e prescritta eradicazione delle piante di olivo contagiate, prevedendo successivamente modalità di versamento dei tributi e di richiesta di pagamento mediante rateizzazione.
9/3104-A/36Matarrese, Mazziotti Di Celso, Dambruoso, Vargiu, D'Agostino, Piepoli, Falcone.