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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 15 settembre 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 15 settembre 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Ascani, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bossa, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiello, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, D'Uva, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fava, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garavini, Garofani, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Manfredi, Antonio Martino, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Palma, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Salvatore Piccolo, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Tabacci, Taglialatela, Tidei, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Zampa, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Ascani, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bossa, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiello, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, D'Uva, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fava, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garavini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Manfredi, Antonio Martino, Merlo, Meta, Migliore, Molea, Orlando, Palma, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Salvatore Piccolo, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Tabacci, Taglialatela, Tidei, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Zampa, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 14 settembre 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa delle deputate:
   VEZZALI: «Istituzione della figura professionale di fisioterapista e del relativo albo» (3307);
   BRAMBILLA: «Modifiche all'articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet» (3308).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VI Commissione (Finanze):
  NASTRI: «Modifiche alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di tutela dei diritti del contribuente» (3228) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):

  NICCHI ed altri: «Disposizioni per favorire il recupero e la distribuzione di beni alimentari per fini di solidarietà sociale, per contrastare lo spreco alimentare e per la riduzione della produzione dei rifiuti» (3274) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza dei centri di responsabilità «Dipartimento del tesoro», autorizzate, in data 9 luglio 2015, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 11 agosto 2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 10 settembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Accademia nazionale dei Lincei, riferita all'anno 2014, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 14 settembre 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposte di decisione del Consiglio relative, rispettivamente, alla conclusione nonché alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dall'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e: la Repubblica di Palau (COM(2015) 430 final e COM(2015) 431 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2015) 430 final – Annex 1 e COM(2015) 431 final – Annex 1); il Regno di Tonga (COM(2015) 433 final e COM(2015) 434 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2015) 433 final – Annex 1 e COM(2015) 434 final – Annex 1); la Repubblica di Colombia (COM(2015) 435 final e COM(2015) 436 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2015) 435 final – Annex 1 e COM(2015) 436 final – Annex 1); la Repubblica del Perù (COM(2015) 437 final e COM(2015) 439 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2015) 437 final – Annex 1 e COM(2015) 439 final – Annex 1); e la Repubblica di Kiribati (COM(2015) 438 final e COM(2015) 440 final), corredate dai relativi allegati (COM(2015) 438 final – Annex 1 e COM(2015) 440 final – Annex 1), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Ottava relazione finanziaria della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del Fondo europeo agricolo di garanzia – Esercizio 2014 (COM(2015) 444 final), corredata dai relativi allegati (COM(2015) 444 final – Annexes 1 to 6), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (COM(2015) 447 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (COM(2015) 450 final) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'Unione europea di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015) 452 final), già trasmesse dalla Commissione europea e assegnate, in data 14 settembre 2015, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), sono altresì assegnate alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 14 settembre 2015.

Trasmissione dal Comando generale della Guardia di finanza.

  Il Comando generale della Guardia di finanza ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, autorizzate, in data 2 settembre 2015, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 350, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 settembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 giugno 2009, n. 85, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA (202).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 30 settembre 2015. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 23 settembre 2015.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 10 settembre 2015, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione (203).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 novembre 2015. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 15 ottobre 2014.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONE

Iniziative del Governo volte a negare le autorizzazioni per la prospezione di idrocarburi nel mare Adriatico – 2-00943

A) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
   la regione Abruzzo rischia di trasformarsi da regione dei parchi a distretto petrolifero;
   in un recente dossier delle associazioni ambientaliste si evidenzia lo stato attuale delle ricerche e perforazioni di idrocarburi in Abruzzo (in terra e mare): 2.213,05 chilometri quadri interessati da permessi di ricerca, 441,294 chilometri quadri interessati da concessioni di coltivazione, 101,03 chilometri quadri interessati da concessioni di stoccaggio, 35,72 chilometri quadri interessati da istanze per concessione di coltivazione, 1.018,00 chilometri quadri interessati da istanze per concessioni di stoccaggio, 4.222,80 chilometri quadri interessati da istanze per permessi di ricerca;
   in una nota il Wwf Abruzzo sottolinea come nel 2009 il 51,7 per cento del territorio era interessato da istanze di ricerca ed estrazione di idrocarburi;
   in queste settimane il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato o si accinge a dare il proprio parere positivo ad una decina di nuovi pozzi destinati alla ricerca o all'estrazione di petrolio, tutti all'interno delle 12 miglia;
   riepilogando si tratta di:
    a) Elsa2, società Petroceltic, un pozzo esplorativo a 7 chilometri dalla spiaggia di Lido Riccio ad Ortona (Chieti) (parere positivo della commissione V.I.A. a marzo 2015, in attesa del decreto);
    b) Ombrina mare, società Rockhopper, 4-6 pozzi di estrazione a 6 chilometri miglia dalla costa di fronte a S. Vito chietino, (parere positivo della commissione V.I.A. a marzo 2015, in attesa del decreto);
    c) Rospo mare, società Edison, 3-4 nuovi pozzi di estrazione a 20 chilometri dalla costa di fronte a Vasto (decreto di compatibilità ambientale emanato il 15 aprile 2015);
   praticamente è interessato tutto il fronte della costa teatina, con un progetto a nord (Elsa2), uno al centro (Ombrina) e uno al sud (Rospo mare), in un'area in cui vi è il parco nazionale della costa teatina;
   sono tutti progetti fermati nel 2010 dal decreto dell'allora Ministra dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Prestigiacomo, che vietava nuove trivellazioni all'interno delle 12 miglia e «resuscitati» ad avviso dell'interpellante colpevolmente dal decreto del Ministro dello sviluppo economico Passera del Governo Monti nel 2012, che escludeva dall'applicazione del provvedimento i procedimenti in corso;
   sono numerose le criticità procedurali e di contenuto;
   il parere del comitato V.I.A. considerato valido è quello rilasciato nel 2009, senza tener conto delle mutate condizioni ambientali e sociali;
   non viene considerato l'effetto cumulo con gli altri progetti;
   tutte queste procedure non sono state assoggettate a valutazione ambientale strategica, con il paradosso che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare richiede tale adempimento al Governo croato per le nuove concessioni in Adriatico e poi non applica la procedura a quelle di propria competenza;
   non è stato ripubblicato, come invece accaduto per Ombrina, il progetto per le osservazioni del pubblico alla procedura di valutazione di impatto ambientale-autorizzazione integrata ambientale congiunta;
   l'analisi del rischio per gli incidenti non è stata esaminata dalla Commissione che però l'ha richiesta entro l'avvio dei lavori (quindi è riconosciuto come aspetto critico del progetto). Ma, ad avviso dell'interpellante, la procedura di valutazione di impatto ambientale così perde totalmente di significato, se gli elementi indispensabili per una corretta valutazione vengono rimandati alla fase esecutiva –:
   se non intendano assumere iniziative volte a non concedere le autorizzazioni per evitare che tutti questi interventi mettano a serio rischio il futuro ambientale della regione Abruzzo e del Mare Adriatico.
(2-00943) «Melilla».


Iniziative volte a garantire la sicurezza e l'efficienza della rete stradale in Basilicata – 3-01463

B) Interrogazione

   LATRONICO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   negli ultimi tempi l'intensità e la violenza delle precipitazioni meteorologiche hanno provocato numerosi episodi con frane e smottamenti di terreno, che hanno determinato l'interruzione forzata della viabilità su diverse infrastrutture stradali in provincia di Matera e Potenza;
   la strada statale 407 Basentana attraversa interamente la Basilicata e rappresenta un'arteria stradale fondamentale per la viabilità regionale, in quanto mette in collegamento il Tirreno e lo Jonio, congiungendo l'A3 Salerno-Reggio Calabria alla strada statale 106 Jonica, dove sorgono circa 100 viadotti con circa 100 campate, la gran parte dei quali in pessimo stato di conservazione;
   in particolare, nel tratto che attraversa i territori di Calciano, Grassano, Garaguso è necessario effettuare verifiche ed indagini tecniche sui viadotti e cavalcavia per il diffuso dissesto del suolo, che è un pericolo serio e pone problemi di sicurezza per i cittadini, le attività agricole e produttive. Ci sono voluti 3 anni e 7 mesi per riaprire al traffico il cavalcavia «Calciano 2», dopo un periodo di disagi per gli automobilisti che ha diviso la regione, bloccando i collegamenti tra Potenza e Matera;
   lungo il tratto del raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni si registrano numerosi disagi per gli automobilisti perché da circa tre anni ci sono limitazioni, deviazioni e chiusure, visti i nuovi lavori per la messa in sicurezza dei viadotti. L'Anas nei giorni scorsi ha reso noto l'esito di una gara per un investimento di oltre 10 milioni di euro, per il ripristino strutturale dei viadotti Marmo, Torre I e Torre II;
   ne sono conseguite ripetute e gravi difficoltà per le popolazioni di quei territori nei collegamenti stradali e nelle mobilità. Il perdurare dei disagi, oltre a rappresentare concreti pericoli per la sicurezza della circolazione e dei trasporti, comporta, in vista della stagione estiva, un consistente pregiudizio economico per gli operatori turistici, già colpiti dalla crisi economica –:
   quali iniziative intenda adottare al fine di garantire la messa in sicurezza delle reti stradali in Basilicata e dotare la regione di una rete viaria che sia effettivamente a servizio dell'intero territorio.
(3-01463)


DISEGNO DI LEGGE: S. 1598 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE SULL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE DEI FAMILIARI A CARICO DEL PERSONALE DIPLOMATICO, CONSOLARE E TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E RAPPRESENTANZE CONSOLARI, FATTO A ROMA IL 13 DICEMBRE 2013 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3056)

A.C. 3056 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3056 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea

NULLA OSTA.

A.C. 3056 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.

A.C. 3056 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Ordine di esecuzione).

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – (Informativa al Parlamento). – 1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza almeno biennale, il Governo è tenuto ad informare le competenti Commissioni parlamentari del numero delle autorizzazioni concesse sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1.
2. 01. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – (Informativa al Parlamento). – 1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è tenuto a comunicare al Parlamento il numero dei beneficiari delle autorizzazioni concesse sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, nonché le occupazioni da questi assunte.
2. 02. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – (Informativa al Parlamento). – 1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è tenuto ad informare le competenti Commissioni parlamentari del numero delle autorizzazioni concesse sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1.
2. 03. Gianluca Pini.

A.C. 3056 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1599 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE, FATTO A ROMA IL 16 OTTOBRE 2007 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3155)

A.C. 3155 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3155 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.29, 3.40 e 3.50 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3155 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007.

A.C. 3155 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Ordine di esecuzione).

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informazione al Parlamento).

  Entro il 31 gennaio, ad anni alterni, il Governo informa le competenti Commissioni parlamentari delle ricadute scientifiche, tecnologiche ed economiche dell'Accordo di cui all'Articolo 1, fornendo dati sul numero dei brevetti depositati, la produzione di saggi su riviste specializzate e gli incrementi di produttività registratisi nei comparti interessati dalla cooperazione bilaterale.
2. 01. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informazione al Parlamento).

  Entro il 28 febbraio, ad anni alterni, il Governo informa le competenti Commissioni parlamentari delle ricadute scientifiche, tecnologiche ed economiche dell'Accordo di cui all'Articolo 1, fornendo dati sul numero dei brevetti depositati, la produzione di saggi su riviste specializzate e gli incrementi di produttività registratisi nei comparti interessati, dalla cooperazione bilaterale.
2. 02. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informazione al Parlamento).

  Entro il 30 marzo, ad anni alterni, il Governo informa le competenti Commissioni parlamentari delle ricadute scientifiche, tecnologiche ed economiche dell'Accordo di cui all'Articolo 1, fornendo dati sul numero dei brevetti depositati, la produzione di saggi su riviste specializzate e gli incrementi di produttività registratisi nei comparti interessati dalla cooperazione bilaterale.
2. 03. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informazione al Parlamento).

  Entro il 30 aprile, ad anni alterni, il Governo informa le competenti Commissioni parlamentari delle ricadute scientifiche, tecnologiche ed economiche dell'Accordo di cui all'Articolo 1, fornendo dati sul numero dei brevetti depositati, la produzione di saggi su riviste specializzate e gli incrementi di produttività registratisi nei comparti interessati dalla cooperazione bilaterale.
2. 04. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informazione al Parlamento).

  Entro il 31 maggio, ad anni alterni, il Governo informa le competenti Commissioni parlamentari delle ricadute scientifiche, tecnologiche ed economiche dell'Accordo di cui all'Articolo 1, fornendo dati sul numero dei brevetti depositati, la produzione di saggi su riviste specializzate e gli incrementi di produttività registratisi nei comparti interessati dalla cooperazione bilaterale.
2. 05. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informazione al Parlamento).

  Entro il 30 giugno, ad anni alterni, il Governo informa le competenti Commissioni parlamentari delle ricadute scientifiche, tecnologiche ed economiche dell'Accordo di cui all'Articolo 1, fornendo dati sul numero dei brevetti depositati, la produzione di saggi su riviste specializzate e gli incrementi di produttività registratisi nei comparti interessati dalla cooperazione bilaterale.
2. 06. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informazione al Parlamento).

  Entro il 31 luglio, ad anni alterni, il Governo informa le competenti Commissioni parlamentari delle ricadute scientifiche, tecnologiche ed economiche dell'Accordo di cui all'Articolo 1, fornendo dati sul numero dei brevetti depositati, la produzione di saggi su riviste specializzate e gli incrementi di produttività registratisi nei comparti interessati dalla cooperazione bilaterale.
2. 07. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informazione al Parlamento).

  Entro il 31 agosto, ad anni alterni, il Governo informa le competenti Commissioni parlamentari delle ricadute scientifiche, tecnologiche ed economiche dell'Accordo di cui all'Articolo 1, fornendo dati sul numero dei brevetti depositati, la produzione di saggi su riviste specializzate e gli incrementi di produttività registratisi nei comparti interessati dalla cooperazione bilaterale.
2. 08. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informazione al Parlamento).

  Entro il 30 settembre, ad anni alterni, il Governo informa le competenti Commissioni parlamentari delle ricadute scientifiche, tecnologiche ed economiche dell'Accordo di cui all'Articolo 1, fornendo dati sul numero dei brevetti depositati, la produzione di saggi su riviste specializzate e gli incrementi di produttività registratisi nei comparti interessati dalla cooperazione bilaterale.
2. 09. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informazione al Parlamento).

  Entro il 31 ottobre, ad anni alterni, il Governo informa le competenti Commissioni parlamentari delle ricadute scientifiche, tecnologiche ed economiche dell'Accordo di cui all'Articolo 1, fornendo dati sul numero dei brevetti depositati, la produzione di saggi su riviste specializzate e gli incrementi di produttività registratisi nei comparti interessati dalla cooperazione bilaterale.
2. 010. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informazione al Parlamento).

  Entro il 30 novembre, ad anni alterni, il Governo informa le competenti Commissioni parlamentari delle ricadute scientifiche, tecnologiche ed economiche dell'Accordo di cui all'Articolo 1, fornendo dati sul numero dei brevetti depositati, la produzione di saggi su riviste specializzate e gli incrementi di produttività registratisi nei comparti interessati dalla cooperazione bilaterale.
2. 011. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informazione al Parlamento).

  Entro il 31 dicembre, ad anni alterni, il Governo informa le competenti Commissioni parlamentari delle ricadute scientifiche, tecnologiche ed economiche dell'Accordo di cui all'Articolo 1, fornendo dati sul numero dei brevetti depositati, la produzione di saggi su riviste specializzate e gli incrementi di produttività registratisi nei comparti interessati dalla cooperazione bilaterale.
2. 012. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informazione al Parlamento).

  Il Governo informa periodicamente, con cadenza almeno biennale, le competenti Commissioni parlamentari in merito alle ricadute scientifiche, tecnologiche ed economiche dell'Accordo di cui all'Articolo 1.
2. 013. Gianluca Pini.

A.C. 3155 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 39.000 annui a decorrere dall'anno 2015 e in euro 6.300 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese di cui al medesimo articolo 3, pari a euro 183.600 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede, nella misura di 222.600 euro nell'anno 2015 e di 228.900 euro annui a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 3 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Copertura finanziaria).

  Al comma 1, sostituire le parole: 39.000 annui con le seguenti: 35.000 annui.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   a)
sostituire le parole: 222.600 euro con le seguenti: 218.600 euro;
   b) sostituire le parole: 228.900 euro, con le seguenti: 224.900 euro.
3. 6. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 39.000 annui, con le seguenti: 36.000 annui.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   a) sostituire le parole: 222.600 euro, con le seguenti: 219.600 euro;
   b) sostituire le parole: 228.900 euro, con le seguenti: 225.900 euro.
3. 5. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 39.000 annui, con le seguenti: 37.000 annui.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   a) sostituire le parole: 222.600 euro, con le seguenti: 220.600 euro;
   b) sostituire le parole: 228.900 euro, con le seguenti: 226.900 euro.
3. 4. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 39.000 annui, con le seguenti: 38.000 annui.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   a) sostituire le parole: 222.600 euro, con le seguenti: 221.600 euro;
   b) sostituire le parole: 228.900 euro, con le seguenti: 227.900 euro.
3. 3. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2015 e, con le seguente: e.
3. 1. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2015, con le seguenti: dall'anno 2016.

  Conseguentemente al medesimo comma sopprimere le parole: di 222.600 euro nell'anno 2015 e.
3. 2. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 6.300 ad anni alterni con le seguenti: 5.000 ad anni alterni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 228.900 euro, con le seguenti: 227.600 euro.
3. 19. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 6.300 ad anni alterni con le seguenti: 5.100 ad anni alterni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 228.900 euro, con le seguenti: 227.700 euro.
3. 18. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 6.300 ad anni alterni con le seguenti: 5.200 ad anni alterni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 228.900 euro, con le seguenti: 227.800 euro.
3. 17. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 6.300 ad anni alterni con le seguenti: 5.300 ad anni alterni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 228.900 euro, con le seguenti: 227.900 euro.
3. 16. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 6.300 ad anni alterni con le seguenti: 5.400 ad anni alterni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 228.900 euro, con le seguenti: 228.000 euro.
3. 15. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 6.300 ad anni alterni con le seguenti: 5.500 ad anni alterni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 228.900 euro, con le seguenti: 228.100 euro.
3. 14. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 6.300 ad anni alterni con le seguenti: 5.600 ad anni alterni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 228.900 euro, con le seguenti: 228.200 euro.
3. 13. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 6.300 ad anni alterni con le seguenti: 5.700 ad anni alterni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 228.900 euro, con le seguenti: 228.300 euro.
3. 12. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 6.300 ad anni alterni con le seguenti: 5.800 ad anni alterni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 228.900 euro, con le seguenti: 228.400 euro.
3. 11. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 6.300 ad anni alterni con le seguenti: 5.900 ad anni alterni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 228.900 euro, con le seguenti: 228.500 euro.
3. 10. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 6.300 ad anni alterni con le seguenti: 6.000 ad anni alterni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 228.900 euro, con le seguenti: 228.600 euro.
3. 9. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 6.300 ad anni alterni con le seguenti: 6.100 ad anni alterni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 228.900 euro, con le seguenti: 228.700 euro.
3. 8. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 6.300 ad anni alterni con le seguenti: 6.200 ad anni alterni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 228.900 euro, con le seguenti: 228.800 euro.
3. 7. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le seguenti: gli accantonamenti relativi al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in eguale proporzione.
3. 25. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con le seguenti: gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in eguale proporzione.
3. 24. Gianluca Pini.

  Al comma 1 sostituire le parole: l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le seguenti: gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed al Ministero dello sviluppo economico, in eguale proporzione.
3. 22. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le seguenti: gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in eguale proporzione.
3. 23. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con le seguenti: dello sviluppo economico.
3. 20. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con le seguenti: dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. 21. Gianluca Pini.

  Sopprimere il comma 2.
3. 40. Gianluca Pini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: ed alle competenti Commissioni parlamentari.
3. 27. Gianluca Pini.

  Sopprimere il comma 3.
3. 50. Gianluca Pini.

  Al comma 3, sostituire la parola: Camere, con le seguenti: competenti Commissioni parlamentari.
3. 28. Gianluca Pini.

  Al comma 3, sopprimere le parole: alle cause degli scostamenti e.
3. 30. Gianluca Pini.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
3. 29. Gianluca Pini.

  Sopprimere il comma 4.
3. 26. Gianluca Pini.

A.C. 3155 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 3155 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera

impegna il Governo

a informare, entro il 31 gennaio, ad anni alterni, le competenti Commissioni parlamentari delle ricadute scientifiche, tecnologiche ed economiche dell'Accordo, fornendo dati sul numero dei brevetti depositati, la produzione di saggi su riviste specializzate e gli incrementi di produttività registratisi nei comparti interessati dalla cooperazione bilaterale.
9/3155/1Gianluca Pini.


   La Camera

impegna il Governo

a informare, quando esse lo riterranno opportuno, le competenti Commissioni parlamentari delle ricadute scientifiche, tecnologiche ed economiche dell'Accordo, fornendo dati sulle attività nei comparti interessati dalla cooperazione bilaterale.
9/3155/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Gianluca Pini.


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE IN MATERIA DI COOPERAZIONE BILATERALE PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CONGIUNTE DI POLIZIA, FATTO A LIONE IL 3 DICEMBRE 2012 (A.C. 3085)

A.C. 3085 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3085 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: euro 76.554 e dopo le parole: euro 500 aggiungere la seguente: annui;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.20 e 3.22, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3085 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012.

A.C. 3085 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Ordine di esecuzione).

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti.
2. 01. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti.
2. 02. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 marzo di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti.
2. 03. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 aprile di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti.
2. 04. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 maggio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti.
2. 05. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti.
2. 06. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 luglio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti.
2. 07. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 agosto di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti.
2. 08. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 settembre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti.
2. 09. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti.
2. 010. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 novembre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti.
2. 011. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti.
2. 012. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione del terrorismo.
2. 013. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione del terrorismo.
2. 014. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 marzo di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione del terrorismo.
2. 015. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 aprile di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione del terrorismo.
2. 016. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 maggio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione del terrorismo.
2. 017. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione del terrorismo.
2. 018. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 luglio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione del terrorismo.
2. 019. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 agosto di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione del terrorismo.
2. 020. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 settembre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione del terrorismo.
2. 021. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione del terrorismo.
2. 022. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 novembre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione del terrorismo.
2. 023. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione del terrorismo.
2. 024. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione dell'immigrazione clandestina.
2. 025. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione dell'immigrazione clandestina.
2. 026. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 marzo di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione dell'immigrazione clandestina.
2. 027. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 aprile di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione dell'immigrazione clandestina.
2. 028. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 maggio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione dell'immigrazione clandestina.
2. 029. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione dell'immigrazione clandestina.
2. 030. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 luglio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione dell'immigrazione clandestina.
2. 031. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 agosto di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione dell'immigrazione clandestina.
2. 032. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 settembre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione dell'immigrazione clandestina.
2. 033. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione dell'immigrazione clandestina.
2. 034. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 novembre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione dell'immigrazione clandestina.
2. 035. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione dell'immigrazione clandestina.
2. 036. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione del terrorismo di matrice jihadista.
2. 037. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione del terrorismo di matrice jihadista.
2. 038. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 marzo di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione del terrorismo di matrice jihadista.
2. 039. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 aprile di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione del terrorismo di matrice jihadista.
2. 040. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 maggio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione del terrorismo di matrice jihadista.
2. 041. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione del terrorismo di matrice jihadista.
2. 042. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 luglio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione del terrorismo di matrice jihadista.
2. 043. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 agosto di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione del terrorismo di matrice jihadista.
2. 044. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 settembre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione del terrorismo di matrice jihadista.
2. 045. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione del terrorismo di matrice jihadista.
2. 046. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 novembre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione del terrorismo di matrice jihadista.
2. 047. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento una dettagliata relazione contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base dell'Accordo di cui all'articolo 1, comprensiva delle valutazioni concernenti i risultati ottenuti, con particolare riguardo al contrasto ed alla repressione del terrorismo di matrice jihadista.
2. 048. Gianluca Pini.

A.C. 3085 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 76.554 a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 500 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Copertura finanziaria).

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 76.554 con le seguenti: euro 75.500.
3. 1. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 76.554 con le seguenti: euro 75.550.
3. 2. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 76.554 con le seguenti: euro 75.600.
3. 3. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 76.554 con le seguenti: euro 75.650.
3. 4. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 76.554 con le seguenti: euro 75.700.
3. 5. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 76.554 con le seguenti: euro 75.750.
3. 6. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 76.554 con le seguenti: euro 75.800.
3. 7. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 76.554 con le seguenti: euro 75.850.
3. 8. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 76.554 con le seguenti: euro 75.900.
3. 9. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 76.554 con le seguenti: euro 76.000.
3. 10. Gianluca Pini.

  Al comma 1, dopo le parole: euro 76.554 aggiungere la seguente: annui.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: euro 500 aggiungere la seguente: annui.
3. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: anno 2015 con le seguenti: anno 2016.
3. 11. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le seguenti: gli accantonamenti relativi ai Ministeri dell'interno e della difesa, in eguale proporzione.
3. 12. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le seguenti: gli accantonamenti relativi ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa, in eguale proporzione.
3. 13. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le seguenti: gli accantonamenti relativi ai Ministeri degli affari esteri e dell'interno, in eguale proporzione.
3. 14. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le seguenti: dell'interno.
3. 15. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le seguenti: della difesa.
3. 16. Gianluca Pini.

  Sopprimere il comma 2.
3. 17. Gianluca Pini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: ed alle competenti commissioni parlamentari.
3. 18. Gianluca Pini.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: provvede aggiungere le seguenti:, nel più breve tempo possibile,.
3. 19. Gianluca Pini.

  Sopprimere il comma 3.
3. 20. Gianluca Pini.

  Al comma 3, sostituire la parola: Camere con le seguenti: competenti Commissioni parlamentari.
3. 21. Gianluca Pini.

  Sopprimere il comma 4.
3. 22. Gianluca Pini.

A.C. 3085 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1333 – RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, FATTO A ROMA IL 7 OTTOBRE 2010 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2620)

A.C. 2620 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2620 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.28 e 3.30 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2620 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.

A.C. 2620 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 del Trattato stesso.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Ordine di esecuzione).

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato, evidenziando in particolare le fattispecie connesse alla gestione del riciclaggio dei proventi delle attività della grande criminalità organizzata.
2. 01. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato, evidenziando in particolare le fattispecie connesse alla gestione del riciclaggio dei proventi delle attività della grande criminalità organizzata.
2. 02. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 marzo di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato, evidenziando in particolare le fattispecie connesse alla gestione del riciclaggio dei proventi delle attività della grande criminalità organizzata.
2. 03. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 aprile di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato, evidenziando in particolare le fattispecie connesse alla gestione del riciclaggio dei proventi delle attività della grande criminalità organizzata.
2. 04. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 maggio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato, evidenziando in particolare le fattispecie connesse alla gestione del riciclaggio dei proventi delle attività della grande criminalità organizzata.
2. 05. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato, evidenziando in particolare le fattispecie connesse alla gestione del riciclaggio dei proventi delle attività della grande criminalità organizzata.
2. 06. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 luglio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato, evidenziando in particolare le fattispecie connesse alla gestione del riciclaggio dei proventi delle attività della grande criminalità organizzata.
2. 07. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 agosto di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato, evidenziando in particolare le fattispecie connesse alla gestione del riciclaggio dei proventi delle attività della grande criminalità organizzata.
2. 08. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 settembre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato, evidenziando in particolare le fattispecie connesse alla gestione del riciclaggio dei proventi delle attività della grande criminalità organizzata.
2. 09. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato, evidenziando in particolare le fattispecie connesse alla gestione del riciclaggio dei proventi delle attività della grande criminalità organizzata.
2. 010. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 novembre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato, evidenziando in particolare le fattispecie connesse alla gestione del riciclaggio dei proventi delle attività della grande criminalità organizzata.
2. 011. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato, evidenziando in particolare le fattispecie connesse alla gestione del riciclaggio dei proventi delle attività della grande criminalità organizzata.
2. 012. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato, evidenziando in particolare le fattispecie connesse alla gestione dei flussi migratori illegali.
2. 013. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato, evidenziando in particolare le fattispecie connesse alla gestione dei flussi migratori illegali.
2. 014. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 marzo di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato, evidenziando in particolare le fattispecie connesse alla gestione dei flussi migratori illegali.
2. 015. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 aprile di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato, evidenziando in particolare le fattispecie connesse alla gestione dei flussi migratori illegali.
2. 016. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 maggio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato, evidenziando in particolare le fattispecie connesse alla gestione dei flussi migratori illegali.
2. 017. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato, evidenziando in particolare le fattispecie connesse alla gestione dei flussi migratori illegali.
2. 018. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 luglio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato, evidenziando in particolare le fattispecie connesse alla gestione dei flussi migratori illegali.
2. 019. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 agosto di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato, evidenziando in particolare le fattispecie connesse alla gestione dei flussi migratori illegali.
2. 020. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 settembre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato, evidenziando in particolare le fattispecie connesse alla gestione dei flussi migratori illegali.
2. 021. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato, evidenziando in particolare le fattispecie connesse alla gestione dei flussi migratori illegali.
2. 022. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 novembre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato, evidenziando in particolare le fattispecie connesse alla gestione dei flussi migratori illegali.
2. 023. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato, evidenziando in particolare le fattispecie connesse alla gestione dei flussi migratori illegali.
2. 024. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato.
2. 025. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato.
2. 026. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 marzo di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato.
2. 027. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 aprile di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato.
2. 028. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 maggio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato.
2. 029. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato.
2. 030. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 luglio di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato.
2. 031. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 agosto di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato.
2. 032. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 settembre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato.
2. 033. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato.
2. 034. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 30 novembre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato.
2. 035. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Informativa al Parlamento).

  Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo invia al Parlamento un rapporto contenente il riepilogo delle attività intraprese sulla base del Trattato di cui all'articolo 1, specificando il numero di estradizioni chieste e concesse, classificate per tipologia di reato.
2. 036. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Obbligo informativo del Governo).

  Il Governo riferisce con cadenza annuale alle competenti commissioni parlamentari i dati concernenti l'applicazione del Trattato bilaterale di cui all'articolo 1.
2. 037. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Obbligo informativo del Governo).

  Il Governo riferisce con cadenza almeno biennale alle competenti commissioni parlamentari i dati concernenti l'applicazione del Trattato bilaterale di cui all'articolo 1.
2. 038. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riserva di sospensione).

  L'esecuzione del Trattato di cui all'articolo 1 sarà sospesa qualora ai cittadini cinesi estradati verso la Repubblica Popolare vengano contestati reati politici o crimini punibili con la pena di morte entro un mese dal perfezionamento dell'estradizione dalla Repubblica Italiana.
2. 039. Gianluca Pini.
(Inammissibile)

A.C. 2620 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 9.944 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Copertura finanziaria).

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 9.944 con le seguenti: euro 9.350.
3. 2. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 9.944 con le seguenti: euro 9.400.
3. 3. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 9.944 con le seguenti: euro 9.450.
3. 4. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 9.944 con le seguenti: euro 9.500.
3. 5. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 9.944 con le seguenti: euro 9.550.
3. 6. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 9.944 con le seguenti: euro 9.600.
3. 7. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 9.944 con le seguenti: euro 9.650.
3. 8. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 9.944 con le seguenti: euro 9.700.
3. 9. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 9.944 con le seguenti: euro 9.750.
3. 10. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 9.944 con le seguenti: euro 9.800.
3. 11. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 9.944 con le seguenti: euro 9.850.
3. 12. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 9.944 con le seguenti: euro 9.900.
3. 13. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2014 con le seguenti: dall'anno 2015.

  Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: bilancio triennale 2014-2016, con le seguenti: bilancio triennale 2015-2017 e le parole: per l'anno 2014, con le seguenti: per l'anno 2015.
3. 1. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri con le seguenti: gli accantonamenti relativi ai Ministeri della Giustizia, dell'Interno e delle infrastrutture e dei trasporti, in eguale proporzione.
3. 14. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri con le seguenti: gli accantonamenti relativi ai Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, in eguale proporzione.
3. 15. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri con le seguenti: gli accantonamenti relativi ai Ministeri degli affari esteri, della Giustizia e dell'Interno, in eguale proporzione.
3. 16. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri con le seguenti: gli accantonamenti relativi ai Ministeri degli affari esteri e della Giustizia, in eguale proporzione.
3. 17. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri con le seguenti: gli accantonamenti relativi ai Ministeri degli affari esteri e dell'interno, in eguale proporzione.
3. 18. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri con le seguenti: gli accantonamenti relativi ai Ministeri degli affari esteri e delle infrastrutture e dei trasporti, in eguale proporzione.
3. 19. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: al Ministero degli affari esteri con le seguenti: al Ministero della Giustizia.
3. 21. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: al Ministero degli affari esteri con le seguenti: al Ministero della Difesa.
3. 22. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: al Ministero degli affari esteri con le seguenti: al Ministero dell'Interno.
3. 23. Gianluca Pini.

  Al comma 1, sostituire le parole: al Ministero degli affari esteri con le seguenti: al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. 24. Gianluca Pini.

  Sopprimere il comma 2.
3. 25. Gianluca Pini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: ed alle competenti commissioni parlamentari.
3. 26. Gianluca Pini.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: provvede, aggiungere la seguente: immediatamente.
3. 27. Gianluca Pini.

  Sopprimere il comma 3.
3. 28. Gianluca Pini.

  Al comma 3, sostituire la parola: Camere con le seguenti: competenti Commissioni parlamentari.
3. 29. Gianluca Pini.

  Sopprimere il comma 4.
3. 30. Gianluca Pini.

A.C. 2620 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE GARANZIE DIFENSIVE E LA DURATA RAGIONEVOLE DEI PROCESSI NONCHÉ ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO PER L'EFFETTIVITÀ RIEDUCATIVA DELLA PENA (A.C. 2798-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: FERRANTI ED ALTRI; FERRANTI ED ALTRI; FERRANTI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; FRATOIANNI E DANIELE FARINA; DI LELLO; ERMINI ED ALTRI; GULLO; GULLO; BRUNO BOSSIO ED ALTRI (A.C. 370-372-373-408-1285-1604-1957-1966-1967-3091)

A.C. 2798-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti 7.600, 7.601, 11.600, sull'articolo aggiuntivo 11.060 della Commissione e sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 2798-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo I
MODIFICHE AL CODICE PENALE

Capo I
ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE E MODIFICHE AI LIMITI DI PENA PER I DELITTI DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO, FURTO E RAPINA

Art. 1.
(Condotte riparatorie).

  1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 162-ter. – (Estinzione del reato per condotte riparatorie). – Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.
  Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito, imponendo, se necessario, specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.
  Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito delle condotte riparatorie».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Condotte riparatorie).

  All'articolo 1, premettere il seguente:
  «Art. 01. (Oblazione). – 1. L'articolo 162 del codice penale è sostituito dal seguente:
  “162. – (Oblazione nei reati puniti con pena pecuniaria). – Nei reati per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa o dell'ammenda, il reo è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della multa stabilita per il delitto ovvero alla terza parte dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione, oltre le spese del procedimento.
  Il pagamento estingue il reato”.

  2. L'articolo 162-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
  “162-bis.(Oblazione nei reati puniti con pene alternative). – Nei reati per i quali la legge stabilisce la pena alternativa della reclusione o della multa, ovvero dell'arresto o dell'ammenda, il reo può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente ai due terzi del massimo della multa stabilita dalla legge per il delitto ovvero alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione, oltre le spese del procedimento.
  L'oblazione non è ammessa quando il reo è già stato condannato per un reato della stessa indole.
  L'oblazione non è comunque ammessa quando permangono conseguenze dannose pericolose del reato eliminabili da parte del reo.
  Il pagamento delle somme indicate nel primo comma del presente articolo estingue il reato”».
01. 01. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Sopprimerlo.
1. 16. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, dopo le parole: il giudice dichiara aggiungere le seguenti: con sentenza.
1. 303. Cancelleri.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, sostituire le parole: sentite le parti e la persona offesa, con le seguenti: acquisito il consenso delle parti e della persona offesa.
1. 304. Cariello.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, sostituire le parole: e la persona offesa con le seguenti: e se la persona offesa vi consente.
1. 1. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, sostituire le parole:, quando l'imputato ha riparato interamente con le seguenti: e ha il diritto di precludere l'applicazione del presente istituto se l'imputato non ha riparato interamente.
1. 151. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, sopprimere la parola: interamente.
1. 202. Santelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, dopo la parola: il danno inserire le seguenti: patrimoniale nonché non patrimoniale.
1. 305. Paolo Bernini.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, sostituire le parole: cagionato dal reato con le seguenti: realizzato dalle condotte illecite poste in essere dallo stesso.
1. 306. Nicola Bianchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, sostituire le parole: o , con la seguente e.
1. 307. Bonafede.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, dopo le parole: il risarcimento, inserire le seguenti: anche per i profili non patrimoniali,
1. 308. Massimiliano Bernini.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
1. 3. Parisi, Occhiuto, Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
1. 150. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un mese.
1. 309. Cecconi.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
1. 310. Castelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole:, anche in forma rateale,
1. 311. Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, dopo le parole:, anche in forma rateale, inserire le seguenti: se l'importo non è inferiore a euro 200.000,
1. 314. Dadone.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, dopo le parole:, anche in forma rateale, inserire le seguenti: se l'importo non è inferiore a euro 100.000,
1. 313. Daga.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, dopo le parole:, anche in forma rateale, inserire le seguenti: se l'importo non è inferiore a euro 80.000,
1. 312. Dall'Osso.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: dovuto con le seguenti: stabilito dal giudice.
1. 315. Chimienti.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo sopprimere le parole:, se necessario,.
1. 316. D'Ambrosio.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, sopprimere il terzo comma.
1. 302. Gallinella, Massimiliano Bernini.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, terzo comma, dopo le parole: Il giudice dichiara aggiungere le seguenti:, sentite le parti e la persona offesa,
1. 317. Corda.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, terzo comma, dopo la parola: dichiara aggiungere le seguenti: con sentenza.
1. 318. Colletti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al capo III del titolo XIII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 649 e aggiunto il seguente:
  Art. 649 bis – (Estinzione del reato per condotte riparatorie) – Si osservano le disposizioni dell'articolo 162-ter anche per i seguenti delitti procedibili d'ufficio:
   a) delitto previsto dall'articolo 624 aggravato da una delle circostanze di cui ai numeri 2), 4), 6) e b-bis) del primo comma dell'articolo 625;
   b) delitto previsto dall'articolo 636;
   e) delitto previsto dall'articolo 638.
1. 320. Gagnarli, Benedetti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al capo III del titolo XIII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 649 è aggiunto il seguente:

Art. 649-bis.
(Estinzione del reato per condotte riparatorie).

  Si osservano le disposizioni dell'articolo 162-ter anche per il delitto previsto dall'articolo 624 aggravato da una delle circostanze di cui ai numeri 2), 4), 6) e b-bis) del primo comma dell'articolo 625.
1. 323. Gallinella, L'Abbate.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al capo III del titolo XIII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 649 è aggiunto il seguente:

Art. 649-bis.
(Estinzione del reato per condotte riparatorie).

  Si osservano le disposizioni dell'articolo 162-ter anche per il delitto previsto dall'articolo 636.
1. 322. Benedetti, Lupo.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al capo III del titolo XIII del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 649 è aggiunto il seguente:

Art. 649-bis.
(Estinzione del reato per condotte riparatorie).

  Si osservano le disposizioni dell'articolo 162-ter anche per il delitto previsto dall'articolo 638.
1. 321. Parentela, Gagnarli.