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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 26 ottobre 2015

TESTO AGGIORNATO AL 28 OTTOBRE 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 26 ottobre 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Amici, Baldelli, Bellanova, Beni, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Binetti, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Brescia, Bressa, Brunetta, Bruno Bossio, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Chaouki, Cimbro, Cirielli, Costa, Costantino, D'Alia, D'Uva, Dambruoso, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Fava, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Giuseppe Guerini, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Manfredi, Marazziti, Merlo, Migliore, Oliverio, Orlando, Pisicchio, Portas, Prestigiacomo, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sorial, Tabacci, Valeria Valente, Vecchio, Velo, Venittelli, Vignali, Zaccagnini, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 23 ottobre 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   MAZZIOTTI DI CELSO: «Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di ordinamento della professione forense, al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, e ad altre disposizioni concernenti la disciplina della pratica e del concorso notarile, nonché modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concernenti la disciplina della professione di dottore commercialista» (3381).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   II Commissione (Giustizia):

  FIANO ed altri: «Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista» (3343) Parere delle Commissioni I e X.
   XII Commissione (Affari sociali):

  CRIMÌ ed altri: «Disposizioni in materia di vaccinazioni obbligatorie» (3370) Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

  NICCHI: «Disposizioni per la tutela della salute, per la regolamentazione del consumo, della produzione e del commercio della cannabis e dei suoi derivati, nonché per la prevenzione e la ricerca in materia di uso di sostanze psicoattive» (3229) Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 20 ottobre 2015, ha comunicato che la 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio (COM(2015) 337 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 98).

  Questa risoluzione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera del 15 ottobre 2015, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva TRIPIEDI ed altri n. 8/00127, accolta dal Governo ed approvata dalla XI Commissione (Lavoro) nella seduta del 15 luglio 2015, concernente iniziative per la tutela occupazionale di lavoratori della società Micron Semiconductor Italia Srl.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) competente per materia.

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 23 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la delibera CIPE n. 20/2015 del 20 febbraio 2015, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001). Dorsale stradale interna “Rieti-L'Aquila-Navelli”. SS n. 260 Picente: lotto 3 da San Pelino a Marana di Montereale. Approvazione progetto definitivo».

  Questa delibera è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 23 ottobre 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di sviluppare una valutazione europea del merito di credito per il debito sovrano (COM(2015) 515 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2015, compresa la terza quota per il 2015 (COM(2015) 522 final), corredata dai relativi allegati (COM(2015) 522 final – Annex 1 e (COM(2015) 522 final – Annex 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria (COM(2015) 600 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di comitati nazionali per la competitività nella zona euro (COM(2015) 601 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea – Una tabella di marcia verso una rappresentanza esterna più coerente della zona euro nei consessi internazionali (COM(2015) 602 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce talune misure volte alla progressiva introduzione di una rappresentanza unificata della zona euro nel Fondo monetario internazionale (COM(2015) 603 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Commercio per tutti – Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile (COM(2015) 497 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alla competente Commissione, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 15 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, notificate in data 28 settembre 2015, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2015/0439, avviata per mancato recepimento della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE – alla VIII Commissione (Ambiente);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2015/0440, avviata per mancato recepimento della direttiva 2013/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (Rifusione) – alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Consiglio regionale dell'Abruzzo.

  Il Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, con lettera in data 21 ottobre 2015, ha trasmesso una risoluzione concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Progetto di relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'attuazione di un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù per il 2015 (2010-2018) (COM(2015) 429 final).

  Questo documento è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI BUSINAROLO ED ALTRI N. 1-00783, SCOTTO ED ALTRI N. 1-00912, MISIANI ED ALTRI N. 1-01032, GUIDESI ED ALTRI N. 1-01034, TANCREDI ED ALTRI N. 1-01036 E PALESE N. 1-01037 CONCERNENTI INIZIATIVE PER ASSICURARE MAGGIORE TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE NELLE PROCEDURE DI NOMINA DEI MEMBRI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLO STATO E DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    il quadro generale relativo all'universo delle società partecipate presenta risvolti piuttosto allarmanti: la «giungla» di partecipate, secondo la definizione data nel 2013 dall'allora commissario straordinario alla spending review Carlo Cottarelli, conta ad oggi circa 7.500 partecipate pubbliche. Una miriade di società, come evidenziato dal procuratore generale presso la Corte dei conti, Salvatore Nottola, nel suo giudizio sul rendiconto generale dello Stato per il 2014, che sono costate alle casse statali circa 26 miliardi di euro. Secondo l'ultima rilevazione della Corte dei conti, le partecipate sono così suddivise: 50 dallo Stato e 5.258 dagli enti territoriali, cui si sommano altri 2.214 organismi di varia natura (come consorzi e fondazioni), anche se si tratta di un numero variabile perché le società sono soggette a frequenti modifiche dell'assetto;
    negli ultimi anni si è assistito a diversi interventi legislativi diretti a sottoporre le suddette società a misure di contenimento della spesa e a regole di trasparenza, ma, allo stato attuale, è necessario un disegno di ristrutturazione organico e complessivo, che preveda regole chiare e improntate alla trasparenza, criteri razionali di partecipazione ed un sistema di controlli più efficace;
    il dissesto delle partecipate trascina con sé quello degli enti locali, mettendo a rischio i conti pubblici ed alimentando l'indebitamento dello Stato. Non bisogna, inoltre, dimenticare che, molto spesso, le regole restrittive imposte dal patto di stabilità interno inducono gli enti locali ad intaccare i servizi pubblici utili alla collettività, al fine di far quadrare i propri bilanci;
    tutto ciò rende assolutamente necessario un progetto generale di riorganizzazione serio ed improcrastinabile ed un intervento efficace che preveda forme di coinvolgimento diretto della cittadinanza nella scelta dei candidati per la nomina dei consigli di amministrazione delle società partecipate dagli enti stessi;
    un esempio di tale coinvolgimento è rappresentato dal comune di Napoli dove, il 9 marzo 2015, il consiglio comunale ha approvato la delibera per un nuovo statuto della azienda speciale Abc (Acqua bene comune) Napoli, con il quale è stata istituzionalizzata la partecipazione democratica nel consiglio di amministrazione della stessa, mentre si escludono le partecipazioni a società per azioni, e si apre, inoltre, ai consorzi di comuni per l'acqua pubblica;
    tale coinvolgimento, che ha riscontrato il gradimento dei cittadini, è finalizzato a garantire la trasparenza e la chiarezza nella scelta dei candidati, soprattutto al fine di evitare i cosiddetti «poltronifici», con il conferimento di incarichi a soggetti non meritevoli;
    resta ferma la necessità di un intervento legislativo mirato a ridurre i costi elevati e gli sprechi collegati alla moltitudine eccessiva di società partecipate,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative per introdurre l'obbligo, nella selezione per le nomine dei candidati dei consigli di amministrazione delle società partecipate dallo Stato e da altri soggetti pubblici:
   a) di audire i candidati e rendere pubbliche tali audizioni, anche sul portale degli enti interessati, e di permettere ai cittadini di intervenire rivolgendo domande ai candidati sui curricula vitae, sulle attitudini e sulle competenze;
   b) di prevedere che l'audizione sia preceduta da un periodo di almeno dieci giorni in cui i cittadini possano inviare osservazioni via web di cui si terrà conto nel corso della discussione delle nomine;
   c) di pubblicare, per i singoli candidati, sul portale degli enti interessati, il curriculum vitae e il certificato penale.
(1-00783) «Businarolo, Agostinelli, Ferraresi, Sarti, Bonafede, D'Ambrosio, Colletti, Pesco, D'Incà, Dieni, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Cecconi».


   La Camera,
   premesso che:
    il nostro Paese è caratterizzato da una presenza significativa ed economicamente rilevante di società partecipate, totalmente o in parte, da capitale pubblico, che rappresentano un mondo articolato e poco trasparente che necessita di un profondo disegno di ristrutturazione organico e complessivo;
    il procuratore generale presso la Corte dei conti, Salvatore Nottola, nel suo giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2014, ha evidenziato come le società partecipate risultino essere in tutto circa 7.500 e, in particolare, 50 dallo Stato e 5.258 dagli enti locali, cui si sommano altri 2.214 organismi di varia natura (consorzi, fondazioni e altri);
    il numero complessivo è, però, sempre variabile, in quanto le società sono soggette a frequenti modifiche dell'assetto societario e in ogni caso provocano un forte impatto sui conti pubblici;
    in particolare, il movimento finanziario indotto dalle società partecipate dallo Stato, costituito dai pagamenti a qualsiasi titolo erogati dai Ministeri nei loro confronti, ad avviso della magistratura contabile, ammonterebbe a 30,55 miliardi di euro nel 2011, 26,11 miliardi di euro nel 2012 e 25,93 miliardi di euro nel 2013; il «peso» delle società strumentali sul bilancio dei Ministeri sarebbe stato di 785,9 milioni di euro nel 2011, 844,61 milioni di euro nel 2012 e 574,91 milioni di euro nel 2013; quanto agli enti partecipati dagli enti locali, un terzo delle 5.258 partecipate è in perdita;
    in questi ultimi anni, il ruolo e le funzioni delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, particolarmente diffuse nel comparto delle amministrazioni locali, è stato oggetto di iniziative finalizzate alla razionalizzazione del settore, sia per ridurne il numero, anche allo scopo di un contenimento della relativa spesa, sia per aumentarne la trasparenza;
    l'esigenza di un intervento volto a ridisegnare l'universo delle partecipate locali aveva trovato espressione con le disposizioni contenute nell'articolo 23 del decreto-legge n. 66 del 2014, con il quale si è conferito al commissario per la razionalizzazione della spesa pubblica la predisposizione entro il 31 luglio 2014 di un programma di razionalizzazione, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali;
    la strategia proposta da tale programma è incentrata su quattro cardini, quali: limitare il perimetro delle partecipate entro il perimetro dei compiti istituzionali dell'ente partecipante; introdurre vincoli diretti per limitare e/o vietare alcuni tipi di partecipazioni; promuovere l'efficienza delle partecipate che rimarranno operative, attraverso l'uso dei costi standard e l'aggregazione tra società che offrono servizi simili, per sfruttare al meglio le economie di scala e, infine, fare ampio ricorso alla trasparenza ed alla pressione dell'opinione pubblica come strumento di controllo;
    con riferimento alla trasparenza delle procedure e dei criteri con i quali sono nominati i vertici delle società a partecipazione pubblica, numerose associazioni e movimenti (Associazione pubblici cittadini, il Movimento consumatori, Officine democratiche e altri) hanno proposto l'introduzione di un meccanismo di audizioni pubbliche (public hearings) per tutti i candidati con l'obiettivo di aumentare la trasparenza nella prassi delle nomine pubbliche, favorendo così lo svolgimento di selezioni basate effettivamente sul merito e sulla competenza e la diffusione di una cultura della partecipazione e della progettualità politica imperniata su proposte riformatrici di lungo termine, elaborate anche alla luce della best practice internazionali,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, ove non già assunta, volta a prevedere la pubblicazione dei curricula dei singoli candidati anche sul sito internet delle società partecipate coinvolte dalle procedure di nomina, così da consentire a tutti i soggetti interessati, quali dipendenti, clienti e fornitori delle stesse società, di essere a conoscenza dei requisiti posseduti dai candidati;
   ad adottare ogni opportuna iniziativa di carattere normativo tesa all'introduzione di un meccanismo di audizioni pubbliche per la nomina dei candidati dei consigli di amministrazione delle società partecipate dallo Stato e da altri soggetti pubblici tale da assicurare la massima chiarezza, trasparenza e partecipazione da parte dei cittadini durante lo svolgimento dell’iter di selezione.
(1-00912) «Scotto, Ricciatti, Ferrara, Zaratti, Pellegrino, Quaranta, Airaudo, Placido, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Melilla, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Zaccagnini, Sannicandro».


   La Camera,
   premesso che:
    la presenza di società partecipate costituite per la soddisfazione di interessi pubblici è un fenomeno caratteristico dell'economia italiana, che si è accentuato in maniera considerevole nell'ultimo decennio soprattutto a livello locale;
    secondo il rapporto sulle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche elaborato dal Ministero dell'economia e finanze – diffuso nel luglio 2014 e relativo all'anno 2012 – il numero di queste società ammontava a 8.146 di cui la gran parte concerne le partecipate dalle amministrazioni locali, pari a poco più di 7.700 unità, cui seguono circa 420 società cui partecipano le amministrazioni centrali mentre le restanti unità fanno riferimento agli enti di previdenza e ad altre particolari tipologie di amministrazioni;
    tra le società partecipate da amministrazioni centrali, particolare rilievo assumono quelle statali a controllo diretto del Ministero dell'economia e finanze che, nel 2014, ammontano a 33: di esse, 3 sono società per azioni quotate, costituite dall'Enel spa (31,24 per cento), dall'Eni spa (4,34 per cento con Cassa depositi e prestiti spa che ne detiene una partecipazione del 25,76 per cento) e da Finmeccanica spa (30,20 per cento);
    tra le società di livello territoriale (95 per cento del totale), di cui la gran parte è a partecipazione comunale e opera nel settore terziario, solo il 47 per cento ha chiuso il bilancio di esercizio 2011 in utile, il 20 per cento in pareggio, il 33 per cento in perdita; tuttavia le perdite ammontano a 2,2 miliardi di euro circa, a fronte di utili complessivi di 1,4 miliardi di euro: considerato l'impatto negativo di tale fenomeno sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, è stata realizzata, negli ultimi anni, una serie di interventi sul settore;
    la legge di stabilità per il 2015 ha previsto un nuovo processo di razionalizzazione delle partecipate locali finalizzato a ridurne il numero, sulla base di alcuni criteri: soppressione delle società e delle partecipazioni sociali non indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (anche mediante liquidazione e cessione); soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o enti pubblici (anche mediante fusione o internalizzazione delle funzioni); aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; riorganizzazione interna delle società per contenere i costi di funzionamento (anche mediante riduzione della remunerazione degli organi amministrativi e di controllo);
    anche nel Documento di economia e finanza 2015 si conferma l'intenzione del Governo di procedere al riordino delle partecipazioni pubbliche e al riassetto complessivo della materia attraverso la predisposizione di due distinti testi unici, e di proseguire nel piano di razionalizzazione delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, attraverso la riduzione del loro numero e dei relativi costi;
    al fine di tutelare il perseguimento degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, è necessario assicurare la massima trasparenza e qualità delle procedure di designazione dei componenti degli organi sociali, garantendo il rigoroso rispetto dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli amministratori,

impegna il Governo:

   a promuovere meccanismi nella scelta dei consigli di amministrazione delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, tali da garantire l'assenza di conflitti di interessi e la massima trasparenza delle procedure di selezione, confermando e implementando i criteri sinora adottati nella formazione dei consigli di amministrazione delle società partecipate dallo Stato e da altri soggetti pubblici, sulla scorta delle previsioni adottate con le direttive emanate a partire dal 2013 dal Ministero dell'economia e delle finanze, e a tal fine:
    a) ad aggiornare periodicamente l'elenco delle posizioni in scadenza da pubblicare nel sito internet dell'ente pubblico di riferimento, anche nel caso di decadenza dell'organo di amministrazione ovvero di uno dei suoi componenti e nel caso di dimissioni di uno o più consiglieri;
    b) a procedere allo svolgimento di istruttorie di carattere qualitativo e attitudinale dei potenziali candidati;
    c) a pubblicare nel sito internet dell'ente pubblico di riferimento una relazione di sintesi che illustri i criteri adottati, anche relativi alle specifiche caratteristiche della singola società, i curricula dei candidati, previa autorizzazione degli interessati, e i profili dei candidati proposti, anche prevedendo la valutazione delle candidature pervenute;
    d) a subordinare l'eventuale riconferma degli uscenti alla valutazione dei risultati della società in termini di efficacia ed efficienza nel perseguimento dell'interesse pubblico;
   ad adottare, nel quadro delle esigenze di trasparenza, misure di contenimento delle retribuzioni dei dirigenti delle società, in analogia a quanto già previsto per la pubblica amministrazione.
(1-01032) «Misiani, Marchi, Cinzia Maria Fontana, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


   La Camera,
   premesso che:
    il sistema delle società partecipate direttamente o indirettamente da soggetti pubblici (più di settemila nell'intero territorio del Paese secondo la Corte dei conti) costituisce un insieme disomogeneo, certamente riformabile e razionalizzabile, a cui guardare senza grossolane generalizzazioni o ricette semplicistiche;
    l'attività delle società pubbliche o partecipate è frutto di un'evoluzione storica, peraltro assimilabile a quella della maggior parte degli altri Paesi europei, derivante dalla scelta di gestire alcuni servizi e sostenere alcuni settori produttivi considerati importanti e strategici non solo a fini economici ma anche per garantire servizi essenziali a tutti i cittadini;
    alcune società a partecipazione pubblica rappresentano realtà industriali di particolare importanza per l'economia nazionale operanti in settori in prevalenza di interesse generale, che richiedono livelli di investimento elevati, non sempre remunerabili, che il settore privato per sua stessa natura non è in grado di assicurare pienamente;
    il quadro normativo riguardante le società a partecipazione pubblica è complesso a causa dei diversi profili coinvolti: alla normativa societaria si sovrappongono normative di settore, principalmente di derivazione europea, riguardanti la concorrenza e la liberalizzazione di taluni servizi, che interagiscono spesso non in maniera coerente con le particolarità di alcuni bacini di utenza;
    oltre a questo, gli effetti indiretti della rigidità delle norme sul patto di stabilità e scelte di spending review su base lineare, condizionando gli enti pubblici che partecipano dei capitali delle società, condizionano anche la capacità di queste ultime di rispondere alle richieste di servizi ai quali sono deputate;
    i poteri di nomina da parte dell'azionista pubblico degli amministratori delle società partecipate sono disciplinati dal codice civile, nonché da una serie di ulteriori disposizioni. La disciplina generale (articolo 2449 del codice civile) prevede che, se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, come per ogni azionista lo statuto può attribuire loro la facoltà di nominare amministratori, sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, in numero proporzionale alla partecipazione al capitale sociale;
    per le società che fanno ricorso al mercato azionario è prevista la possibilità di riservare allo Stato o agli enti partecipanti azioni fornite di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, ma non il voto nell'assemblea generale degli azionisti;
    a cominciare dalla XVI legislatura (2008-2013), la disciplina delle società pubbliche è stata oggetto di una serie di interventi che ne hanno accentuato i profili di specialità. Si è progressivamente cercato di sottoporre questi enti a misure di contenimento della spesa, a regole di trasparenza, a vincoli sull'organizzazione, nella misura in cui esse costituiscono l'esercizio di funzioni pubblicistiche sotto forma privatistica. Dall'applicazione della normazione speciale inerente alle società pubbliche sono state escluse, in via generale, le società quotate in mercati regolamentati, per le quali opera interamente un regime di mercato;
    alcuni importanti accorgimenti sono stati adottati dal legislatore per orientare la gestione delle società pubbliche a criteri di efficienza, penalizzando gli amministratori che non agiscono con competenza e capacità. Ne è un esempio la previsione in base alla quale non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi;
    i principali dati relativi alle società a partecipazione pubblica sono disponibili e fruibili in diverse forme, compreso il canale internet. L'elenco delle società per azioni partecipate da amministrazioni statali è contenuto nel Rendiconto generale dello Stato, conto del patrimonio (appendice 4);
    la legge 12 luglio 2011, n. 120, sulla parità di accesso agli organi delle società quotate, volta a superare il problema della scarsa presenza di donne negli organi di vertice delle società commerciali e, in particolare, nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa, dispone che, per le società a controllo pubblico, i principi applicabili rimangono quelli di legge, mentre la disciplina di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Tale regolamentazione è contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251;
    ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, criteri e modalità rispettosi dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità,

impegna il Governo:

   a disciplinare e rendere pubblici, laddove non si sia già provveduto in tal senso, i requisiti previsti per la candidatura alla carica di componente dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo;
   ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere, ove non già disposto, la sottoposizione delle proposte governative di nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
   ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a rendere consultabili i curricula dei singoli candidati, così da consentire a tutti i soggetti interessati di essere a conoscenza dei requisiti posseduti dai candidati;
   ad adottare iniziative per prevedere che il trattamento economico onnicomprensivo percepito da soggetti nominati da enti pubblici in società da essi partecipate sia parametrato agli obiettivi raggiunti nella gestione e non possa in ogni caso superare il trattamento annuo lordo spettante ai presidenti di sezione della Corte di cassazione.
(1-01034) «Guidesi, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


   La Camera,
   premesso che:
    dalla relazione annuale al Parlamento sulla gestione finanziaria delle partecipate pubbliche, svolta dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e resa nota a fine luglio 2015, si apprende che le pubbliche amministrazioni posseggono partecipazioni sia pro quota sia totalitarie in 7.684 organismi;
    le società operanti nel settore dei servizi pubblici locali sono numericamente limitate (il 35,72 per cento del totale), pur rappresentando una parte importante del valore della produzione (il 71,35 per cento dell'importo complessivo). Il maggior numero delle partecipazioni (64,28 per cento) rientra nelle diversificate attività definite «strumentali»;
    gli organismi a totale partecipazione pubblica sono quasi 2 mila su 7.684, di cui 1.898 con uno o più enti partecipanti (il 30 per cento circa), che salgono al 70 per cento del totale se si aggiungono anche quelle con una prevalenza dei soggetti pubblici rispetto ai privati (in tutto 5.422, di cui 3.800 hanno forma societaria). Gli oneri complessivi delle società partecipate a carico della pubblica amministrazione assommano a circa 24 miliardi di euro annui dei quali circa 1,2 miliardi di euro sono destinati al solo ripianamento delle perdite; i dipendenti sono 264.520;
    nel corso dell'ultimo anno il Governo in carica si è mosso con speditezza. Con la legge di stabilità per il 2015 è stata:
     a) stabilita la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
     b) prevista la realizzazione da parte di regioni, enti locali, camere di commercio, università e autorità portuali di un piano di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie;
     c) modificata la disciplina sull'affidamento diretto secondo criteri maggiormente aderenti alle disposizioni comunitarie;
    con l'articolo 18 della legge delega per la riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124), si sono:
     a) ridefinite le regole per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie, prevedendo che le partecipazioni debbano mantenersi entro il perimetro dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate e solo per ambiti strategici o per la tutela di interessi pubblici rilevanti;
     b) razionalizzate le regole per la scelta degli amministratori e l'assunzione dei dipendenti;
     c) regolati flussi finanziari tra ente partecipante e società partecipata;
     d) stabilite le regole per le responsabilità degli amministratori;
     e) fissate le regole per il commissariamento e la chiusura delle società in perdita;
     f) fissati i criteri per il consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari e la trasparenza dei bilanci delle partecipate;
     g) definite le modalità per l'introduzione di un sistema sanzionatorio mediante riduzione dei trasferimenti statali nei confronti degli enti inadempienti;
     h) rafforzate le misure di incentivazione dei processi di aggregazione;
    questo complesso di misure è stato recepito nello schema di decreto delegato in corso di esame presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (che peraltro prevede una ricognizione definitiva di tutte le partecipazioni in essere da effettuare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo; in mancanza della quale le quote di partecipazione si considereranno estinte a ogni effetto);
    nel presentare la legge di stabilità per il 2015 il Presidente del Consiglio dei ministri ha confermato l'obiettivo, già fissato nella sua relazione del 2013 dal commissario alla spending review, di ridurre le partecipate da quasi 8.000 a 1.000;
    peraltro, la legge di stabilità per il 2015 fissa un tetto per gli stipendi dei manager delle partecipate e il disegno della legge di stabilità per il 2016 trasferisce l'Osservatorio per i servizi pubblici locali in capo a Palazzo Chigi, con esclusione delle società quotate,

impegna il Governo

a rafforzare i criteri di trasparenza, pubblicità e partecipazione dei cittadini nei procedimenti attraverso i quali vengono selezionati gli amministratori delle società partecipate, con particolare riferimento alle società che svolgono le loro funzioni nell'ambito dei servizi pubblici essenziali.
(1-01036) «Tancredi, Vignali, Dorina Bianchi».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


   La Camera,
   premesso che:
    una delle recenti raccomandazioni del Fondo monetario internazionale all'Italia è stato l'invito a razionalizzare le società partecipate dagli enti locali e dei servizi pubblici, in coerenza con i numerosi interventi legislativi, fra i quali le disposizioni indicate dall'articolo 1, commi da 609 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – legge di stabilità per il 2015, che seguono le indicazioni fornite dall'ex commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica Carlo Cottarelli, attraverso il documento del 7 agosto 2014;
    al riguardo, occorre evidenziare come il tema della riforma delle partecipazioni degli enti locali già contenuta nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria per il 2008, sia diventato un programma organico del sopra indicato ex commissario per la cosiddetta spending review, peraltro sostenuto dal Governo Renzi, il quale, in più occasioni, ha ribadito la necessità di razionalizzare il numero delle società partecipate, in considerazione che gli interventi sono stati finora occasionali e senza alcuna sostanziale riduzione;
    il firmatario del presente atto d'indirizzo rileva che sin dal 2008, nonostante il divieto di detenere o costituire partecipazioni in società non considerate necessarie per fini istituzionali, all'interno della pubblica amministrazione, in realtà sono state costituite o acquisite di recente ulteriori nuove società per un numero complessivo pari a 1.264, raggiungendo complessivamente un numero censito finora pari ad almeno 10 mila;
    il quadro d'insieme sul fenomeno delle partecipazioni pubbliche in Italia, direttamente o indirettamente nelle società partecipate, è, da un lato, sconfortante, se si valutano i continui rinvii decisionali sull'effettiva razionalizzazione di esse, in particolare per quelle i cui bilanci (la maggior parte) sono in costante perdita: 1,35 miliardi di euro (a cui si aggiungono costi nascosti da contratti di servizio che risultano al firmatario del presente atto d'indirizzo gonfiati e quelli a carico degli utenti per tariffe eccessive); dall'altro, preoccupante, se si valuta come nel mosaico della finanza locale, sempre più complicato, le convergenze degli enti locali sui modelli da adottare per i cambi di regole, puntando sulle dismissioni, le aggregazioni e privatizzazioni, appaiono di difficile attuazione;
    i numerosi interventi della Corte dei conti, le misure normative adottate di recente (riforma della pubblica amministrazione) in tema di riordino delle società partecipate, che prevedono un piano di incentivi per le dismissioni, ad avviso del firmatario del presente atto d'indirizzo, non hanno determinato alcun significativo risultato, anche per la scarsa collaborazione di molte amministrazioni locali, che non hanno adempiuto al monitoraggio del piano di razionalizzazione (previsto entro il 31 marzo 2015), di cui all'articolo 23, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale si obbligava ad una ricognizione del quadro generale delle società in perdita e ad una riduzione del perimetro delle partecipate;
    ai fini della determinazione del numero dei dipendenti, la disciplina concernente la composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate (ovvero totalmente partecipate), da parte delle amministrazioni pubbliche, prevede (attraverso l'articolo 16 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), che, a far data dal 1o gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013;
    al riguardo, il firmatario del presente atto d'indirizzo, evidenzia come il trattamento economico dei membri degli organi societari e non societari (fondazioni e consorzi) sia anch'esso argomento di attenzione dell'opinione pubblica, sia con riferimento all'entità dei compensi che prosegue in maniera costante, nonostante le iniziative legislative intraprese spesso «aggirate», che al numero dei componenti in ruolo apicale, i cui compensi ingiustificati stridono con quella che appare al firmatario del presente atto d'indirizzo una pessima qualità dei servizi erogati;
    a giudizio del firmatario del presente atto d'indirizzo, l'esigenza d'interventi rapidi ed urgenti risulta pertanto indifferibile, al fine di un'effettiva rivisitazione complessiva dell'intero sistema delle società a partecipazione pubblica, la cui mission, in particolare dal punto di vista gestionale, dell'efficienza dei servizi e dell'espansione delle spese e dei costi per il numero del personale impiegato, si è rivelata nel nostro Paese fallimentare;
    al riguardo, nell'ambito delle decisioni di politica economica, al fine di innescare un processo di valorizzazione e di sviluppo della redditività delle società partecipate, appare indispensabile porre al centro dell'azione del Governo e del Parlamento effettive politiche di privatizzazioni, considerando l'incidenza sulla finanza pubblica, che il sistema delle ex municipalizzate ha gravato sul patrimonio pubblico,

impegna il Governo:

   a prevedere meccanismi nella determinazione dei rappresentanti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dalla pubblica amministrazione, volti ad evitare conflitti di interessi tra i suoi membri che possono determinare situazioni di incompatibilità;
   ad assumere iniziative per introdurre maggiore trasparenza nei criteri di nomina dei candidati all'interno dei consigli di amministrazione delle società partecipate delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso un sistema di audizioni pubbliche, in grado di consentire una migliore conoscenza dei medesimi, nonché la pubblicazione dei curricula vitae e del certificato del casellario giudiziale;
   ad assumere iniziative per la pubblicazione, nel sito internet dell'ente pubblico di riferimento, un documento di sintesi in grado di illustrare i criteri di nomina determinati, anche in relazione alla tipologia dei servizi resi dalla società;
   ad adottare iniziative volte ad una revisione della determinazione delle retribuzioni dei dirigenti delle società partecipate e dei membri dei consigli di amministrazione, attraverso un contenimento dei compensi, nel solco delle linee di indirizzo contenute all'interno del documento predisposto dall'ex commissario alla cosiddetta spending review Carlo Cottarelli.
(1-01037) «Palese».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


MOZIONI RAVETTO ED ALTRI N. 1-00989, BRESCIA ED ALTRI N. 1-01033 E FIANO ED ALTRI N. 1-01035 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE ALL'ISTITUZIONE PRESSO I TRIBUNALI ORDINARI DI SEZIONI SPECIALIZZATE PER I PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    la rotta del Mediterraneo ha assunto un ruolo centrale per i flussi migratori verso i Paesi del continente europeo e l'Italia è divenuta una delle porte di accesso più utilizzate verso l'Unione europea dai Paesi africani e mediorientali;
    la situazione sulle coste italiane è iniziata ad aggravarsi già nel 2014 quando, secondo l'Alto commissariato Onu per i rifugiati, il numero degli arrivi dei migranti e dei richiedenti asilo aveva raggiunto circa le 100.000 persone, oltre il doppio del numero totale rispetto al 2013. La situazione sta ulteriormente peggiorando nel 2015 e il numero di arrivi via mare è destinato a crescere, dal momento che già nei primi sette mesi del 2015 il dato è già superiore a quota 90 mila;
    la situazione si è ulteriormente complicata per effetto del «regolamento di Dublino» che, sebbene alla sua terza riformulazione, privilegia ancora il Paese di primo approdo del richiedente asilo, quale Paese responsabile della disamina della domanda di protezione internazionale;
    è del tutto evidente che l'ondata migratoria che sta caratterizzando il continente europeo mostra una portata completamente nuova e dimensioni eccezionali ed è destinata a protrarsi per almeno i prossimi venti anni;
    i dati rilasciati dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo mostrano che nel 2014 il numero delle domande d'asilo provenienti dai migranti sono aumentate vertiginosamente. Se nel 2013 le richieste presentate erano 26.620, nel 2014 sono più che raddoppiate, raggiungendo quota 64.886. Di queste domande le commissioni territoriali, competenti a decidere in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato, nell'intero anno 2014 sono riuscite ad esaminarne solamente 36.330;
    come mostrato da un'inchiesta de Il Sole 24 ore, l'infrastruttura pubblica dello Stato, competente per le domande di asilo presentate dai migranti, è decisamente meno efficiente di quella di altri Paesi europei. Basti pensare che la Germania, nell'ultimo anno e mezzo, ha fatto fronte ad un numero di migranti tre volte superiore rispetto all'Italia e che nel 2014 gli uffici competenti hanno smaltito ben 128.911 richieste su 173.072 che ne sono state presentate. Presso l'Ufficio francese della protezione dei rifugiati e apolidi, nel 2014, sono state presentate 64.811 domande di asilo ed i suoi funzionari ne hanno smaltite 45.454;
    in Italia, la capacità di smaltimento delle domande di asilo resta, quindi, di quattro volte inferiore a quella della Germania, considerato che nei primi cinque mesi del 2015 le commissioni territoriali sono riuscite ad esaminare appena 20.142 pratiche;
    ad aggravare la situazione vi è, altresì, la modalità con cui vengono compilate le domande di richiesta d'asilo. Mentre in Francia devono essere ben motivate, con la compilazione di moduli di circa 20 pagine, in Italia la procedura è molto più leggera, considerato che basta riempire solo quattro pagine del modulo di richiesta d'asilo con la possibilità, quasi mai esercitata, di allegare documentazione ulteriore;
    l'imponente fenomeno migratorio sta riversando tutti i suoi effetti anche sull'ordinamento giurisdizionale italiano, in quanto, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011, qualora le commissioni territoriali rigettino una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, è ammesso ricorso, entro trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento, dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento;
    i tribunali ordinari, già oberati di lavoro, si trovano a dover gestire migliaia di ricorsi e, in carenza di strutture e di personale, i ricorsi avanzati dai migranti, le cui spese sono direttamente a carico dello Stato, durano in media dai due ai quattro anni, allungando in questo modo i tempi di permanenza degli immigrati irregolari sul territorio italiano;
    il sistema giurisdizionale così strutturato riversa, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, la sua totale inefficienza, anche sui diritti degli stessi migranti,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative di competenza per individuare presso i tribunali ordinari delle sezioni specializzate che si dedichino in maniera esclusiva alle materie relative ai fenomeni migratori e, in particolare, ai ricorsi dei migranti avverso i provvedimenti di diniego sullo status di rifugiato e/o di espulsione, al fine di ridurre drasticamente i tempi di permanenza sul territorio italiano dei migranti stessi.
(1-00989) «Ravetto, Brunetta, Palese».


   La Camera,
   premesso che:
    è ormai noto e dato per acquisito il fatto che l'immigrazione sia un fenomeno altamente complesso in termini di sfide che pone nei confronti di diversi attori, quali i migranti in primis, i Paesi di origine, transito ed arrivo, nonché i vari ambiti che coinvolge (politico, economico, sociale e culturale) ed era, pertanto, ovvio che il dibattito su questo tema, anche se in ritardo rispetto all'evoluzione storica del fenomeno, si spostasse su un più alto livello internazionale ed europeo;
    allo stato attuale le principali attenzioni sono rivolte alla gestione della cosiddetta «crisi dei rifugiati» che ha visto, negli intenti dell'Agenda europea sulla migrazione, così come nell'ultima riunione del Consiglio europeo del 15 ottobre 2015, la quarta negli ultimi sei mesi, avanzare proposte sicuramente migliorative, seppur timide e non risolutive;
    nel recepimento, tardivo, da parte del Governo della direttiva europea 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, con decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015, è venuta a mancare una reale volontà riformatrice dell'intero sistema d'asilo italiano che resta frammentato e manifesta un ampio spazio di gestione emergenziale da tempo riconosciuta (anche dal Governo stesso, come si legge nella circolare del Ministero dell'interno n. 11209 del 20 agosto 2015 in materia di implementazione delle attività di controllo sui soggetti affidatari dei servizi di accoglienza dei cittadini extracomunitari) come inappropriata rispetto ad un fenomeno strutturale quale quello migratorio;
    è da rilevare come il Governo abbia deciso di non accogliere le raccomandazioni espresse nei pareri del Parlamento, della Conferenza unificata nonché delle organizzazioni non governative e degli enti di tutela che si occupano dell'assistenza di richiedenti asilo e rifugiati, rispetto ad aspetti particolarmente problematici quali la necessità del superamento definitivo dell'accoglienza nei grandi centri collettivi, la tutela dei minori stranieri non accompagnati, il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione e l'istituzione dei centri cosiddetti «hotspot», nonché le criticità nelle valutazioni delle domande di protezione internazionale;
    com’è noto, le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono competenti per l'esame delle domande di protezione internazionale così come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nelle modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21;
    ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008, così come modificato dall'articolo 25, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, la commissione territoriale è composta da quattro membri di cui un funzionario della carriera prefettizia, un funzionario della polizia di Stato, un rappresentante dell'ente locale ed un rappresentante dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati. I componenti della commissione sono designati «in base alle esperienze o formazione acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani»;
    autorevoli organizzazioni non governative come l'Alto commissariato Onu per i rifugiati e vari enti di tutela hanno manifestato preoccupazione nella rilevazione dell'aumento nei primi mesi del 2015 del numero di dinieghi avverso domande di protezione internazionale. In molti casi analizzati, la decisione negativa è giunta per via di criteri di valutazione inadeguati, assenza di specifica formazione dei componenti o inopportuna gestione dei colloqui individuali (singolare è il caso, riportato nei mesi scorsi anche da alcuni mezzi di stampa, di alcuni migranti omosessuali provenienti da Paesi dove l'omosessualità è considerato reato e punito con pene detentive, a cui è stata chiesta la «prova» dell'orientamento sessuale);
    non è superfluo evidenziare che la qualità del lavoro delle commissioni condiziona fortemente, oltre che la vita dei richiedenti/titolari di protezione internazionale, il genere di ricaduta sociale che la loro presenza determina sui territori nei quali gli stessi permangono; infatti, quando non opportuno, un diniego, oltre a ledere un diritto di fatto o a ritardarne inutilmente il godimento, rischia di produrre rallentamenti nelle procedure (numerosi ricorsi giurisdizionali), oltre che un aggravio di costi per la necessità di prolungare i tempi di accoglienza del richiedente,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per prevedere che i ricorsi giurisdizionali avverso il diniego delle commissioni territoriali siano trattati dai tribunali competenti con priorità;
   ad assumere con urgenza iniziative volte a verificare e garantire la specifica preparazione professionale dei componenti delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché l'adozione di un codice di condotta per i componenti, gli interpreti ed il personale di supporto;
   ad assumere iniziative di competenza per verificare l'attuazione, nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo e coordinamento, delle disposizioni secondo cui la commissione nazionale per il diritto di asilo può individuare periodicamente un elenco di Paesi in cui sussistono condizioni tali per cui, per i richiedenti provenienti da tali Paesi, le commissioni territoriali possono omettere l'audizione al fine di poter riconoscere la protezione sussidiaria, accelerando in questo modo notevolmente i tempi di valutazione delle istanze;
   ad avviare, per quanto di competenza, attività di verifica del rispetto dei termini di legge di sei mesi fissato dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, per l'esame del ricorso giurisdizionale in primo grado e nei successivi gradi di giudizio avverso la decisione negativa delle commissioni territoriali.
(1-01033) «Brescia, Colonnese, Lorefice, Colletti, Manlio Di Stefano, D'Incà».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


   La Camera,
   premesso che:
    i quotidiani, drammatici, fatti di cronaca degli ultimi mesi, e contestualmente i dati riportati da centri studi e di analisi nel settore dei flussi migratori, hanno concordemente messo in luce come quella che fino ad ora è stata considerata come un'eccezionale ondata migratoria è in realtà destinata non solo a consolidarsi nei numeri e nei flussi, ma anche a trasformarsi da evento a carattere emergenziale in un avvenimento che sarà costante per molti anni a venire;
    del resto, la stessa Europa, anche sotto la spinta determinante del Governo, sembra aver accettato la dimensione duratura, e chiaramente sovra-nazionale, dei flussi migratori in atto, e la conseguente necessità di trovare una soluzione unitaria che, nel pieno rispetto delle convenzioni internazionali e della normativa europea, consenta di dare una risposta adeguata all'arrivo sul suolo dei Paesi europei di questo grande numero di richiedenti protezione internazionale;
    l'Italia certamente ha fatto, e sta facendo, la sua parte sia sul piano emergenziale, fornendo un'assistenza il più possibile dignitosa nel momento di primo arrivo nel nostro Paese, sia attraverso l'adozione di provvedimenti normativi che hanno consentito di migliorare l'efficienza della macchina amministrativa;
    è opportuno ricordare che il decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 146 del 2014, ha introdotto procedure più snelle per il riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo, in particolare, che l'audizione del richiedente asilo avvenga entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e la commissione si pronunci entro 3 giorni dalla conclusione del colloquio; al fine di velocizzare le procedure il decreto-legge sopra richiamato ha poi previsto che il colloquio possa avvenire davanti ad un solo membro della commissione, pur restando poi la decisione finale a carattere collegiale;
    è stato, inoltre, previsto un deciso ampliamento del numero delle commissioni territoriali che sono aumentate fino a 20, e con possibilità di un ulteriore aumento fino a 30, in presenza di un afflusso di richieste molto elevato per l'esame delle domande di riconoscimento della protezione internazionale;
    tali misure hanno consentito una netta riduzione dei tempi necessari a vagliare le domande di asilo, ponendo così l'Italia finalmente in linea con il tempo medio necessario all'esame di tali domande negli altri Paesi europei, anche alla luce del fatto che le direttive dell'Unione europea impongono che si proceda al colloquio con il richiedente, prescindendo dalla sede amministrativa o giudiziaria;
    altrettanto importante è stato l'articolo 18-ter del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che ha previsto un piano straordinario di applicazioni extra-distrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione;
    con questa norma è stata dunque data la possibilità al Consiglio superiore della magistratura di distaccare fino a 20 magistrati – per un periodo di 18 mesi, rinnovabile – presso gli uffici giudiziari più esposti all'emergenza migratoria;
    il procedimento giurisdizionale, che può essere attivato in esito alle decisioni della commissione, si svolge secondo le regole del rito sommario di cognizione e si conclude con ordinanza;
    in forza della normativa vigente, e per una più efficace tutela del soggetto richiedente la protezione internazionale, il ricorso giurisdizionale ha effetto sospensivo del provvedimento della commissione, fatta eccezione per alcuni casi tipizzati; secondo quanto poi statuito dalla giurisprudenza di legittimità, il regime ordinario di onere della prova è significativamente attenuato per l'esigenza di una maggiore protezione del diritto che viene in rilievo;
    tuttavia, non c’è dubbio che gli ingenti flussi in arrivo impongono non solo all'Europa ma anche all'Italia un'ulteriore sforzo in termini economici e di personale qualificato atti a garantire una gestione adeguata del fenomeno in atto, per ridurre il più possibile il tempo di esame delle domande di asilo, al fine di ottenere quanto prima certezza giuridica sullo status dei richiedenti protezione internazionale, riconoscendo loro questo diritto laddove ne sussistano le condizioni, ed effettuando i rimpatri volontari ed assistiti, o i respingimenti, laddove tali condizioni non sussistano;
    ad esempio, destano preoccupazione i tempi di esame ancora troppo lunghi da parte della giurisdizione ordinaria, che, già ingolfata dagli ordinari provvedimenti, si è ritrovata ulteriormente gravata dal forte incremento negli ultimi mesi del numero dei ricorsi avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato da parte della commissione territoriale competente;
    in occasione dell'approvazione della legge n. 154 del 2014, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre», il Parlamento ha approvato una delega al Governo per l'adozione delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di diritto di asilo, protezione sussidiaria e di protezione temporanea,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di introdurre ulteriori meccanismi atti a velocizzare tutte le procedure relative all'esame delle domande inerenti al riconoscimento dello status e all'accoglienza dei rifugiati per la parte relativa alle commissioni territoriali, anche valutando l'opportunità di un ulteriore potenziamento delle commissioni territoriali competenti ovvero delle sedi giudiziarie maggiormente esposte;
   a valutare l'opportunità di assumere iniziative per istituire presso alcuni tribunali sezioni specializzate per i procedimenti di protezione internazionale, sulla falsariga di quanto recentemente è stato fatto con la creazione del cosiddetto tribunale dell'impresa;
   a valutare l'opportunità di assumere iniziative per una formazione specifica, sia del personale delle commissioni territoriali, sia dei magistrati ordinari, con un fattivo coinvolgimento della Scuola superiore della magistratura in merito alle problematiche peculiari e ai presupposti inerenti a questo specifico settore, anche prevedendo un costante aggiornamento sulla normativa europea;
   a valutare l'opportunità di assumere iniziative per introdurre ulteriori fattori di semplificazione dei procedimenti giurisdizionali, magari con l'eliminazione del contraddittorio di udienza, sul modello del procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, e l'attribuzione al giudice del potere-dovere di valutare se disporre l'udienza per l'audizione del richiedente, ove ricorrano esigenze specifiche e peculiari, o per l'acquisizione di indispensabili elementi di prova, e con la riduzione a tre, rispetto agli attuali sei mesi, del termine di durata del procedimento, oltre che con una decisa compressione dell'ambito del giudizio di appello;
   a valutare l'opportunità di costituire un gruppo di lavoro in occasione della predisposizione dello schema di decreto legislativo delegato per l'adozione di un testo unico che garantisca il coinvolgimento di tutti gli operatori coinvolti e dei diversi livelli istituzionali interessati.
(1-01035) «Fiano, Verini, Campana, Roberta Agostini, Bersani, Cuperlo, D'Attorre, Marco Di Maio, Fabbri, Famiglietti, Ferrari, Gasparini, Giachetti, Giorgis, Gullo, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Migliore, Naccarato, Piccione, Pollastrini, Richetti, Francesco Sanna, Amoddio, Bazoli, Berretta, Ermini, Ferranti, Giuliani, Greco, Giuseppe Guerini, Iori, Leva, Magorno, Marzano, Mattiello, Morani, Giuditta Pini, Rossomando, Rostan, Tartaglione, Vazio, Zan».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).