XVII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 3 novembre 2015.
Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Santerini, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Santerini, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.
Annunzio di proposte di legge.
In data 30 ottobre 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
MARCO DI STEFANO: «Disposizioni per l'apertura di farmacie non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale» (3394).
Sarà stampata e distribuita.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge NICCHI ed altri: «Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari» (2264) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Ferrara.
La proposta di legge NICCHI ed altri: «Norme in materia di eutanasia» (2973) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Ferrara.
La proposta di legge MARCO DI MAIO ed altri: «Modifica all'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, al fine di vietare la produzione, la distribuzione, la diffusione e la vendita di beni mobili raffiguranti immagini o simboli del disciolto partito fascista» (3295) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ghizzoni.
Modifica del titolo di proposte di legge.
La proposta di legge n. 3324, d'iniziativa dei deputati D'ARIENZO ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Delega al Governo per la modifica della disciplina del periodo di comporto per i lavoratori affetti da malattie oncologiche».
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
LAURICELLA: «Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati» (3385) Parere della V Commissione.
II Commissione (Giustizia):
COLLETTI ed altri: «Modifica dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile in materia di consulenza tecnica preventiva» (3353) Parere delle Commissioni I e V;
SCHULLIAN ed altri: «Modifiche al codice civile concernenti le distanze tra costruzioni e dai confini» (3356) Parere delle Commissioni I, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VII Commissione (Cultura):
RABINO: «Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per l'introduzione della disciplina del rapporto di consumo relativo a manifestazioni sportive» (3255) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
IX Commissione (Trasporti):
MURA ed altri: «Norme per garantire i collegamenti marittimi con la Sardegna» (3279) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
XI Commissione (Lavoro):
D'ARIENZO ed altri: «Delega al Governo per la modifica della disciplina del periodo di comporto per i lavoratori affetti da malattie oncologiche» (3324) Parere delle Commissioni I, V, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):
CASTRICONE e AMATO: «Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991» (3347) Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.
Annunzio di una proposta di modificazione al Regolamento.
In data 28 ottobre 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al Regolamento d'iniziativa del deputato:
MELILLA: «Articolo 100-bis: disciplina dell'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare» (Doc. II, n. 14).
Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il Regolamento.
Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia di un'ordinanza, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 22 ottobre 2015, relativa agli scioperi programmati per il 24 e il 25 ottobre 2015 da alcune categorie di personale del settore del trasporto aereo e ferroviario.
Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 209 del 2000, recante misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, aggiornata al 30 giugno 2015 (Doc. CLXXXIII, n. 3).
Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).
Trasmissione dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 novembre 2015, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 20 ottobre 2015, sul disegno di legge concernente «Conversione in legge del decreto-legge 1o ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale» (atto Camera n. 3340).
Questo parere è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.
Nel mese di ottobre 2015 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.
Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.
Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo ha trasmesso il testo di diciannove risoluzioni approvate nella tornata dal 7 al 10 settembre 2015, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda le questioni relative alla politica sociale (Doc. XII, n. 776) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa concernente la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (Doc. XII, n. 777) – alla VI Commissione (Finanze);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (Doc. XII, n. 778) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli (Doc. XII, n. 779) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
Risoluzione sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea: verso controlli basati sui risultati relativamente alla politica agricola comune (Doc. XII, n. 780) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
Risoluzione verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa (Doc. XII, n. 781) – alla VII Commissione (Cultura);
Risoluzione legislativa concernente la proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (Doc. XII, n. 782) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (Doc. XII, n. 783) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (Doc. XII, n. 784) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (Doc. XII, n. 785) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea (Doc. XII, n. 786) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (Doc. XII, n. 787) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (Doc. XII, n. 788) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa relativa al progetto di decisione del Consiglio che autorizza il Regno del Belgio e la Repubblica di Polonia, rispettivamente, a ratificare e la Repubblica d'Austria ad aderire alla convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (CMNI) (Doc. XII, n. 789) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione sulla dimensione urbana delle politiche dell'Unione europea (Doc. XII, n. 790) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente);
Risoluzione sulla messa in atto del Libro bianco 2011 sui trasporti: bilancio e via da seguire per una mobilità sostenibile (Doc. XII, n. 791) – alla IX Commissione (Trasporti);
Risoluzione sulla Russia, in particolare sui casi di Eston Kohver, Oleg Sentsov e Olexandr Kolchenko (Doc. XII, n. 792) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione sulla migrazione e i rifugiati in Europa (Doc. XII, n. 793) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
Risoluzione sul ruolo dell'Unione europea nel processo di pace in Medio Oriente (Doc. XII, n. 794) – alla III Commissione (Affari esteri).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 30 ottobre 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168-bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2015) 546 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Relazione annuale sull'assistenza finanziaria all'allargamento nel 2014 (COM(2015) 548 final), che è assegnata in sede primaria, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 29 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 29 ottobre 2015, ha trasmesso il parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito al disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (atto Senato n. 2111) e al disegno di legge recante riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (atto Senato n. 1880-B, atto Camera n. 3272).
Questo parere è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 30 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento (220).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 dicembre 2015. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 18 novembre 2015.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 30 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari (221).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 dicembre 2015. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 18 novembre 2015.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.
Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
MOZIONI QUINTARELLI ED ALTRI N. 1-01031 E CAPARINI ED ALTRI N. 1-01052 CONCERNENTI INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DI UNA CARTA DEI DIRITTI IN INTERNET E PER LA GOVERNANCE DELLA RETE
Mozioni
La Camera,
premesso che:
Internet si configura oggi come uno strumento imprescindibile per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e l'eguaglianza sostanziale;
la rete rappresenta uno spazio sempre più fondamentale per le persone e i gruppi rappresentando motore e luogo di scambio, produzione di conoscenza, volano per uno sviluppo economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto democratico;
Internet è un mezzo che collega direttamente dimensione locale e globale, culture e persone, Istituzioni e forze produttive;
la tecnologia stessa e la sua diffusione condizionano a loro volta l'effettività dei diritti;
considerare Internet uno dei vari media è dunque riduttivo e improprio, essendo divenuta la rete una dimensione essenziale per il presente e il futuro delle nostre società;
le Istituzioni hanno il dovere di promuovere e accompagnare l'armonico sviluppo di Internet e del suo utilizzo e che in questo contesto appare fondamentale che il Parlamento affronti ed esamini i molteplici e complessi profili collegati a tale sviluppo;
le questioni connesse all'accesso e all'utilizzazione di Internet travalicano, per la stessa natura della rete, le dimensioni nazionali e richiedono un coordinamento per un impegno a livello sovranazionale e una prospettiva che vada oltre i confini nazionali;
sono sempre più numerose le iniziative in questo senso: si ricordano l’Internet Governance Forum (IGF), nato nel 2006 per volontà delle Nazioni Unite, il forum multilaterale nel quale vengono dibattuti i problemi riguardanti la governance della rete; la Dynamic Coalition on Internet Rights and Principles (il gruppo di lavoro promosso già dall'IGF di Atene del 2006); la legge «Marco Civil» in Brasile del marzo 2014; l'annuncio del Governo americano, sempre nel marzo 2014, di volere trasferire alcune competenze fondamentali relative a Internet a una nuova entità internazionale;
occorre superare la posizione di chi nega l'opportunità di un qualsivoglia quadro di princìpi regolatori, forti della convinzione che l'assenza di regole non significhi garanzia di una rete libera ma spesso prevalenza degli interessi – se non degli abusi – dei soggetti più forti e strutturati;
occorre superare anche la posizione di chi propone un rigido sistema regolatorio che rischierebbe di depotenziare, se non addirittura neutralizzare, quello straordinario e particolare strumento che è la rete;
appare corretta invece l'intuizione della necessità di individuare un insieme di princìpi generali che tutelino lo sviluppo aperto e neutrale della rete e da cui scaturisca un quadro di diritti e doveri in Internet;
sono molteplici i tentativi di definire una Carta dei diritti in Internet: basti ricordare il progetto in corso di Tim Berners Lee – l'inventore del web – per una Magna Charta di Internet e lo studio del Berkman Center dell'Università di Harvard; l'appello, già nel 2005, per un «Internet Bill of Rights» emerso dal World Summit on Information Society di Tunisi e poi ripreso nel corso dell’Internet Governance Forum del 2007 di Rio de Janeiro con l'obiettivo di individuare un insieme di princìpi che tutelassero lo sviluppo aperto e neutrale della rete e da cui scaturissero diritti e doveri dei suoi utenti;
sul tema dei diritti degli utenti della rete e più in generale sul diritto alla tutela dei dati personali si è pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza Digital Rights Ireland dell'8 aprile 2014 che ha dichiarato illegittima la direttiva europea sulla conservazione dei dati personali; con la sentenza Google-Spain del 13 maggio 2014, in materia di conservazione dei dati personali, nella quale si legge che i diritti riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sono norme vincolanti, «prevalgono sull'interesse economico degli operatori dei motori di ricerca»; con la sentenza Schrems v. Data protection del 6 ottobre, che ha dichiarato illegittima la decisione 2000/520/CE della Commissione europea sul trasferimento dei dati personali negli Stati Uniti; il Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione, anch'essa dell'aprile 2014, relativa a una Guida dei diritti umani per gli utenti di Internet; è in corso di elaborazione, in sede europea, una proposta di regolamento concernente il trattamento dei dati personali che investe anche la dimensione di Internet;
l'Europa durante il consiglio informale dei Ministri TLC tenutosi a Milano il 3 ottobre 2014 nell'ambito del Semestre di Presidenza italiano ha ribadito con una sola voce l'importanza del rispetto del diritto di accesso alla rete per ogni cittadino e la necessità di rendere l'Unione europea protagonista del processo di costituzione della nuova governance di Internet;
il Governo ha più volte ribadito la volontà dell'Italia di essere partecipe nel supportare l'iniziativa europea sulla nuova governance di Internet;
alla luce di tali considerazioni è stata istituita presso la Camera dei deputati una Commissione sui diritti e i doveri in Internet composta da deputati di tutti i gruppi parlamentari e da esperti, studiosi, operatori del settore e rappresentanti di associazioni con l'intento di giungere alla redazione di una «Dichiarazione dei diritti in Internet»;
per la prima volta in Italia è stato istituito un organismo nella sede parlamentare, chiamato a occuparsi di questi temi, che attengono agli spazi di libertà, di crescita, di scambio e di conoscenza;
la Commissione ha avviato i propri lavori il 28 luglio 2014 ed ha svolto dodici sedute, di cui sei dedicate allo svolgimento di audizioni di operatori del settore, esperti, rappresentanti delle varie Istituzioni competenti in materia e delle associazioni di categoria, per un totale di 46 soggetti auditi;
su di una prima bozza di Dichiarazione – parallelamente allo svolgimento delle audizioni – si è svolta una consultazione pubblica che ha avuto durata complessiva di cinque mesi, nel corso dei quali gli accessi alla piattaforma sono stati 14.099, mentre le opinioni espresse sono state 587;
tale bozza è stata inoltre sottoposta all'attenzione dei partecipanti alla riunione dei Parlamenti dei Paesi membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo sul tema dei diritti fondamentali, svoltasi alla Camera il 13 e il 14 ottobre 2014 nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea;
la Commissione ha quindi approvato, il 28 luglio 2015, una «Dichiarazione dei diritti in Internet» che dopo aver chiarito nel suo preambolo che:
«Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le Istituzioni. Ha cancellato confini e ha costruito modalità nuove di produzione e utilizzazione della conoscenza. Ha ampliato le possibilità di intervento diretto delle persone nella sfera pubblica. Ha modificato l'organizzazione del lavoro. Ha consentito lo sviluppo di una società più aperta e libera. Internet deve essere considerata come una risorsa globale e che risponde al criterio della universalità.
L'Unione europea è oggi la regione del mondo dove è più elevata la tutela costituzionale dei dati personali, esplicitamente riconosciuta dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, che costituisce il riferimento necessario per una specificazione dei princìpi riguardanti il funzionamento di Internet, anche in una prospettiva globale.
Questa Dichiarazione dei diritti in Internet è fondata sul pieno riconoscimento di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona. La garanzia di questi diritti è condizione necessaria perché sia assicurato il funzionamento democratico delle Istituzioni, e perché si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale. Internet si configura come uno spazio sempre più importante per l'autorganizzazione delle persone e dei gruppi e come uno strumento essenziale per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e l'eguaglianza sostanziale.
I princìpi riguardanti Internet tengono conto anche del suo configurarsi come uno spazio economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto democratico.
Una Dichiarazione dei diritti di Internet è strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a princìpi e diritti nella dimensione sovranazionale»;
prevede:
1. – (Riconoscimento e garanzia dei diritti).
1. Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalle costituzioni nazionali e dalle dichiarazioni internazionali in materia.
2. Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l'effettività nella dimensione della rete.
3. Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza e della diversità di ogni persona, che costituiscono i princìpi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti.
2. – (Diritto di accesso).
1. L'accesso ad Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale.
2. Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.
3. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla rete.
4. L'accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda dispositivi, sistemi operativi e applicazioni anche distribuite.
5. Le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità.
3. – (Diritto alla conoscenza e all'educazione in rete).
1. Le Istituzioni pubbliche assicurano la creazione, l'uso e la diffusione della conoscenza in rete intesa come bene accessibile e fruibile da parte di ogni soggetto.
2. Debbono essere presi in considerazione i diritti derivanti dal riconoscimento degli interessi morali e materiali legati alla produzione di conoscenze.
3. Ogni persona ha diritto ad essere posta in condizione di acquisire e di aggiornare le capacità necessarie ad utilizzare Internet in modo consapevole per l'esercizio dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali.
4. Le Istituzioni pubbliche promuovono, in particolare attraverso il sistema dell'istruzione e della formazione, l'educazione all'uso consapevole di Internet e intervengono per rimuovere ogni forma di ritardo culturale che precluda o limiti l'utilizzo di Internet da parte delle persone.
5. L'uso consapevole di Internet è fondamentale garanzia per lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva, il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla rete tra attori economici, Istituzioni e cittadini, la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui.
4. – (Neutralità della rete).
1. Ogni persona ha il diritto che i dati trasmessi e ricevuti in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone.
2. Il diritto ad un accesso neutrale ad Internet nella sua interezza è condizione necessaria per l'effettività dei diritti fondamentali della persona.
5. – (Tutela dei dati personali).
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza.
2. Tali dati sono quelli che consentono di risalire all'identità di una persona e comprendono anche i dati dei dispositivi e quanto da essi generato e le loro ulteriori acquisizioni e elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili.
3. Ogni persona ha diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano, di ottenerne la rettifica e la cancellazione per motivi legittimi.
4. I dati devono esser trattati rispettando i principi di necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona all'autodeterminazione informativa.
5. I dati possono essere raccolti e trattati con il consenso effettivamente informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Il consenso è in via di principio revocabile. Per il trattamento di dati sensibili la legge può prevedere che il consenso della persona interessata debba essere accompagnato da specifiche autorizzazioni.
6. Il consenso non può costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento.
7. Sono vietati l'accesso e il trattamento dei dati con finalità anche indirettamente discriminatorie.
6. – (Diritto all'autodeterminazione informativa).
1. Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l'integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano.
2. La raccolta e la conservazione dei dati devono essere limitate al tempo necessario, rispettando in ogni caso i principi di finalità e di proporzionalità e il diritto all'autodeterminazione della persona interessata.
7. – (Diritto all'inviolabilità dei sistemi, dei dispositivi e domicili informatici).
1. I sistemi e i dispositivi informatici di ogni persona e la libertà e la segretezza delle sue informazioni e comunicazioni elettroniche sono inviolabili. Deroghe sono possibili nei soli casi e modi stabiliti dalla legge e con l'autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria.
8. – (Trattamenti automatizzati).
1. Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
9. – (Diritto all'identità).
1. Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in rete.
2. La definizione dell'identità riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all'intervento e alla conoscenza dell'interessato.
3. L'uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano.
4. Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l'accesso alle piattaforme che operano in Internet.
5. L'attribuzione e la gestione dell'Identità digitale da parte delle Istituzioni pubbliche devono essere accompagnate da adeguate garanzie, in particolare in termini di sicurezza.
10. – (Protezione dell'anonimato).
1. Ogni persona può accedere alla rete e comunicare elettronicamente usando strumenti anche di natura tecnica che proteggano l'anonimato ed evitino la raccolta di dati personali, in particolare per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure.
2. Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall'esigenza di tutelare rilevanti interessi pubblici e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica.
3. Nei casi di violazione della dignità e dei diritti fondamentali, nonché negli altri casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, può disporre l'identificazione dell'autore della comunicazione.
11. – (Diritto all'oblio).
1. Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica.
2. Il diritto all'oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell'opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all'attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate.
3. Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque può impugnare la decisione davanti all'autorità giudiziaria per garantire l'interesse pubblico all'informazione.
12. – (Diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme).
1. I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti.
2. Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le condizioni contrattuali, a non subire comportamenti che possono determinare difficoltà o discriminazioni nell'accesso. Ogni persona deve in ogni caso essere informata del mutamento delle condizioni contrattuali. In questo caso ha diritto di interrompere il rapporto, di avere copia dei dati che la riguardano in forma interoperabile, di ottenere la cancellazione dalla piattaforma dei dati che la riguardano.
3. Le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone, assicurano, anche nel rispetto del principio di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilità, in presenza di parità di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre piattaforme.
13. – (Sicurezza in rete).
1. La sicurezza in rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso l'integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi, e come interesse delle singole persone.
2. Non sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero. Deve essere garantita la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti quali l'incitamento all'odio, alla discriminazione e alla violenza.
14. – (Governo della rete).
1. Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti in rete sia a livello nazionale che internazionale.
2. Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica.
3. Le regole riguardanti la rete devono tenere conto dei diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunità offerte da forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessità di salvaguardare la capacità di innovazione anche attraverso la concorrenza, della molteplicità di soggetti che operano in rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati. Le Istituzioni pubbliche adottano strumenti adeguati per garantire questa forma di partecipazione.
4. In ogni caso, l'innovazione normativa in materia di Internet è sottoposta a valutazione di impatto sull'ecosistema digitale.
5. La gestione della rete deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilità delle decisioni, l'accessibilità alle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati.
6. L'accesso e il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico debbono essere garantiti.
7. La costituzione di autorità nazionali e sovranazionali è indispensabile per garantire effettivamente il rispetto dei criteri indicati, anche attraverso una valutazione di conformità delle nuove norme ai princìpi di questa Dichiarazione,
impegna il Governo:
ad attivare ogni utile iniziativa per la promozione e l'adozione a livello nazionale, europeo e internazionale dei princìpi contenuti nella Dichiarazione adottata il 28 luglio 2015 dalla Commissione per i diritti e i doveri in Internet istituita presso la Camera dei deputati;
a promuovere un percorso che porti alla costituzione della comunità italiana per la governance della rete definendo compiti e obiettivi in una logica multistakeholder.
(1-01031) «Quintarelli, Coppola, De Lorenzis, Gitti, Maietta, Migliore, Paglia, Palmieri, Tancredi, Brunetta, Dellai, Lupi, Monchiero, Pisicchio, Rosato, Scotto, Santerini, Palese, Miotto, Bruno Bossio».
La Camera,
premesso che:
la comunicazione digitale oggigiorno è diventata basilare per le condotte dell'uomo, sia in ambito sociale che economico, ed è particolarmente importante per la capacità di tradurre le potenzialità offerte dall'innovazione tecnologica in maggiore efficienza, efficacia e soddisfazione di cittadini ed imprese;
lo sviluppo economico della comunicazione digitale deve tener conto delle tutele delle persone sia in ambito locale che globale, nel rispetto dei diritti delle forze produttive;
le tecnologie digitali non sono solo un importante mezzo di comunicazione interpersonale sul quale focalizzarsi per evidenziare gli usi distorti che ne possono conseguire, ma sono anche una grande occasione, estesa ad ogni settore dell'economia e della società, per favorire profonde trasformazioni mediante la digitalizzazione;
Internet rappresenta l'infrastruttura tecnologica in grado di migliorare la società, attraverso una maggiore consapevolezza dei diritti e dei doveri delle persone che usufruiscono quotidianamente di tecnologia sempre più avanzata;
sviluppare appieno le potenzialità di Internet e delle nuove tecnologie vuol dire, da un lato creare centinaia di migliaia di posti di lavoro ad alto valore aggiunto e dall'altro consentire allo straordinario patrimonio rappresentato dalle piccole e medie imprese italiane di essere più competitivo e generare nuova ricchezza;
le istituzioni hanno il compito di promuovere l'uso responsabile e consapevole della infrastruttura tecnologica, promuovendo non solo la conoscenza digitale quanto la cultura digitale, affrontando questioni importanti come la sicurezza, l'anonimato, l'autodeterminazione informatica, l'educazione tecnologica;
l'obiettivo non può essere solo quello basilare e doveroso di garantire a tutti i cittadini l'accesso alla rete, colmando così il digital divide che impedisce ancora ai cittadini residenti in una valle di fruire di connessioni paragonabili a quelle a disposizione di un abitante di un centro urbano, ma anche di porre «realmente» gli individui nelle condizioni di sfruttare appieno il potenziale espressivo, formativo, creativo e lavorativo fornito dalle nuove tecnologie;
l'affermarsi della digital & networks economics rende improcrastinabili le trasformazioni radicali dei modelli di sviluppo dove cultura, conoscenza e spirito innovativo sono i volani che proiettano nei futuro: a livello globale la «internet economy» supera i 10.000 miliardi di dollari (presentazione National strategy far trusted identities in cyberspace - Nstic);
in Italia, le conseguenze di un mancato serio intervento in questo ambito si riflettono, sia per i cittadini che per le aziende, sugli indici di digitalizzazione che si attestano su posizioni di retrovia: i dati di alfabetizzazione informatica, di copertura di rete fissa e di sviluppo dei servizi on line, sia sotto il profilo di utilizzo da parte dei consumatori che delle imprese, sono nettamente al di sotto della media europea;
l'assenza di norme stabilite in questo settore e la mancanza di un apparato di principi applicabile ad Internet rappresenta un vuoto normativo che deve essere colmato se si vuole puntare a recuperare il ruolo storico del nostro Paese come esempio di imprenditorialità e leadership nella produzione di ricerca, sapere e innovazione e a competere con i principali Paesi europei che si sono da tempo dotati di piani strategici di sviluppo delle reti di nuova generazione (ngan);
l'importanza di Internet nel settore economico passa attraverso la protezione della proprietà intellettuale ed industriale per assicurare l'innovazione ed una corretta competizione;
per generare un tessuto economico e sociale capace di valorizzare il talento, il merito e la competenza con maggiore equità nelle opportunità e nei diritti, l'economia italiana deve, al pari delle altre economie occidentali, avere una prospettiva di sviluppo e di crescita, puntando anche sull'economia di Internet, abbattendo il divario che vede il peso di Internet nel prodotto interno lordo italiano ancora al 2,5 per cento contro, ad esempio, il 7 per cento dell'economia inglese;
è fondamentale non limitarsi ad enunciare delle linee guida che possono essere poco trasparenti e demagogiche, bensì definire chiaramente i principi che devono essere alla base dei diritti e dei doveri collegati all'utilizzo di Internet che devono prevedere: 1. (Diritti) I diritti della persona nell'utilizzo di Internet sono inviolabili; 2. (Opportunità) Gli Stati favoriscono ai cittadini l'opportunità di accedere ad Internet per la diffusione del loro libero pensiero; 3. (Cultura) Gli Stati favoriscono la formazione della cultura digitale; 4. (Amministrazione) Gli Stati favoriscono l'utilizzo della comunicazione digitale per assicurare: trasparenza, efficacia e tempestività nei rapporti con il cittadino; 5. (Consapevolezza) Chiunque nell'utilizzo di Internet è chiamato ad un uso responsabile e consapevole dello strumento, nell'interesse proprio e della collettività; 6. (Anonimato) Chiunque può ricorrere a sistemi di anonimizzazione; 7. (Proprietà) La proprietà di beni digitali non può essere violata; 8. (Diritto all'oblio) Gli Stati favoriscono in Internet il diritto all'oblio nel rispetto del diritto di cronaca e della conoscenza; 9. (Riservatezza) Chiunque ha diritto a mantenere la propria riservatezza nell'utilizzo di Internet; 10. (Libera conoscenza) Gli Stati favoriscono la libera conoscenza, attraverso la comunicazione digitale;
appare prioritaria, in relazione al complesso di interventi volti a sostenere il rilancio dell'economia del Paese, la finalità di assicurare, attraverso il piano di sviluppo delle nuove reti, un'alta capacità di trasmissione alle principali città ed ai distretti industriali che ancora scontano un forte divario di connettività,
impegna il Governo:
a considerare i principi enunciati in premessa come basilari per iniziative normative e regolamentari che incidano sull'utilizzo della rete e sui diritti e doveri delle persone in relazione all'utilizzo di Internet;
a promuovere una strategia basata sulla massima diffusione dell'utilizzo delle tecnologie digitali, che si dimostri adeguata a permettere ai cittadini ed alle imprese di sviluppare rapidamente una domanda di accesso a servizi innovativi, dando nuovo impulso alla propria competitività attraverso innovazioni di processo.
(1-01052) «Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1o OTTOBRE 2015, N. 154, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA ECONOMICO-SOCIALE (A.C. 3340-A)
A.C. 3340-A – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.
A.C. 3340-A – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1o ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
Art. 1.
(Misure urgenti in materia sociale per garantire il decoro degli edifici scolastici).
1. Per la celere prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, è disposto l'immediato utilizzo delle risorse già assegnate dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015, nell'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. È altresì autorizzata la spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2015, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 2.
(Misure urgenti per l'esecuzione dei programmi di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza).
1. All'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Se in prossimità della scadenza del programma, anche in caso di proroga dei termini di cui all'articolo 66, la cessione non è ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico può disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi, quando, sulla base di una specifica relazione, predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori. Il provvedimento ministeriale di proroga è comunicato al Tribunale competente ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto».
Art. 3.
(Misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015).
1. Per l'anno 2015, per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, deliberati nella dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 25 settembre 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1o ottobre 2015, l'obiettivo del patto di stabilità interno è ridotto di 4 milioni di euro per la provincia di Parma, di 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza e di complessivi 3,679 milioni di euro ripartiti fra i comuni, interessati dall'evento, come indicato nella tabella A allegata al presente decreto. La riduzione degli obiettivi è operata a valere sugli spazi finanziari, che residuano dall'applicazione dell'articolo 1, comma 122-bis, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevista in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno 2014, quantificati alla data del 24 settembre 2015; conseguentemente, per l'anno 2015, non trova applicazione il primo periodo del comma 122 dell'articolo 1 della citata legge n. 220 del 2010.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
ALLEGATO
(previsto dall'articolo 3)
Tabella A
COMUNI DELLA PROVINCIA DI PARMA
Prov. | Comune | Importo totale |
PR | Albareto | 205.000,00 |
PR | Bardi | 180.000,00 |
PR | Bedonia | 74.000,00 |
PR | Calestano | 50.000,00 |
PR | Compiano | 20.000,00 |
PR | Palanzano | 10.000,00 |
PR | Pellegrino | 70.000,00 |
PR | Varsi | 120.000,00 |
COMUNI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
Prov. | Comune | Importo totale |
PC | Bettola | 200.000,00 |
PC | Bobbio | 170.000,00 |
PC | Farini | 350.000,00 |
PC | Ferriere | 450.000,00 |
PC | Lugagnano Val D'arda | 50.000,00 |
PC | Morfasso | 150.000,00 |
PC | Piacenza | 500.000,00 |
PC | Podenzano | 100.000,00 |
PC | Ponte dell'Olio | 220.000,00 |
PC | Pontenure | 250.000,00 |
PC | Rivergaro | 350.000,00 |
PC | San Giorgio Piacentino | 50.000,00 |
PC | Travo | 50.000,00 |
PC | Vigolzone | 60.000,00 |
A.C. 3340-A – Modificazioni della Commissione
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. – (Misure urgenti in materia di attività di pubblica utilità). – 1. Allo scopo di consentire alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la continuità nello svolgimento delle attività di pubblica utilità di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, all'articolo 26, comma 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: “in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “che hanno avuto inizio prima della data di adozione della convenzione quadro di cui al comma 2”».
All'articolo 2:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'applicazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, e la data di entrata in vigore del conseguente provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica è verificata alla data del 1o gennaio 2016.»;
alla rubrica, le parole: «Misure urgenti per l'esecuzione dei programmi di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «Misure urgenti in favore delle grandi imprese in Amministrazione straordinaria».
All'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per l'anno 2015, nel saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali, a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per far fronte ai danni causati da eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2015 per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'esclusione opera nel limite massimo degli spazi finanziari che residuano dall'applicazione del comma 1. Gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 10 dicembre 2015, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al primo periodo. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 16 dicembre 2015. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti agli enti richiedenti in misura proporzionale alle rispettive richieste».
A.C. 3340-A – Proposte emendative
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
ART. 1.
(Misure urgenti in materia sociale per garantire il decoro degli edifici scolastici).
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, aggiungere le seguenti: esclusi gli edifici già ammessi ad interventi di edilizia scolastica, nelle graduatorie per la realizzazione di interventi finanziabili ai sensi dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché delle graduatorie per la messa in conformità/agibilità degli edifici scolastici, tali da rendere vani preventivi interventi sul decoro,.
1. 1. Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Vacca, D'Uva, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Cariello.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, aggiungere le seguenti: esclusi gli edifici già ammessi ad interventi di edilizia scolastica previsti dalla programmazione nazionale triennale per il periodo 2015-2017, tali da rendere vani preventivi interventi sul decoro,.
1. 2. Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Vacca, D'Uva, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Cariello.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previo monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei bilanci e di un'attività di rendicontazione delle risorse già spese delle attuali ditte aggiudicatrici per gli appalti di pulizie e manutenzione nelle scuole.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: previo monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei bilanci e di un'attività di rendicontazione delle risorse già spese delle attuali ditte aggiudicatrici per gli appalti di pulizie e manutenzione nelle scuole.
1. 3. Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, Vacca, D'Uva, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Cariello.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini dell'immediata disponibilità delle succitate risorse, l'erogazione delle stesse è fissata nel termine perentorio di 30 giorni dal loro stanziamento.
1. 4. Marzana, Luigi Gallo, Cariello, Caso, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Nesci.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La ditta appaltatrice rendiconta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le spese sostenute in corso di esecuzione dell'appalto e, nel rispetto dei principi di trasparenza, i rendiconti sono pubblicati sul sito istituzionale degli uffici scolastici regionali.
1. 102. Marzana, Luigi Gallo, Cariello, Caso, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Nesci, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La ditta appaltatrice ha l'obbligo di rendicontazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle spese sostenute in corso di esecuzione dell'appalto e, nel rispetto dei principi di trasparenza, sono pubblicati nei siti istituzionali di riferimento tutti i relativi dati utili.
1. 5. Marzana, Luigi Gallo, Cariello, Caso, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Nesci, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Al fine di innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici è autorizzata, a favore del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, con particolare riferimento agli interventi di adeguamento antisismico e prevenzione del rischio idrogeologico per gli stessi. Alla finalità di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 6. Di Benedetto, Caso, Brescia, Cariello, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Nesci, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Al fine di innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici è autorizzata, a favore del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, con particolare riferimento agli interventi di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, in cui è stata censita la presenza di amianto. Alla finalità di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 7. Cariello, Caso, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Nesci, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, D'Uva.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: È altresì autorizzata la spesa di ulteriori con le seguenti: Al fine di innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici è autorizzata, a favore del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la spesa di.
1. 8. Caso, Di Benedetto, Cariello, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Nesci, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, D'Uva.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per l'anno 2015, aggiungere le seguenti: di cui 24 milioni di euro per la cassa integrazione del mese di agosto 2015 dei lavoratori impegnati nel succitato piano e 26 milioni di euro per gli interventi relativi al medesimo piano straordinario per il mese di settembre 2015, previa verifica dell'effettiva esecuzione dei lavori e relativa relazione da parte dei dirigenti scolastici.
1. 9. Luigi Gallo, Marzana, Cariello, Caso, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Nesci, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per l'anno 2015, aggiungere le seguenti: di cui 12 milioni di euro per la cassa integrazione del mese di agosto 2015 dei lavoratori impegnati nel succitato piano e 38 milioni di euro per gli interventi relativi al medesimo piano straordinario per il mese di settembre 2015, previa verifica dell'effettiva esecuzione dei lavori e relativa relazione da parte dei dirigenti scolastici.
1. 10. Luigi Gallo, Marzana, Cariello, Caso, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Nesci, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La ripartizione dei fondi di cui al comma precedente e relativi alla data dell'anno 2015 del programma «Scuole belle» è effettuata in modo da realizzare una equa ripartizione tra i territori delle regioni in base alla popolazione, tenendo conto anche delle assegnazioni già effettuate con la prima rata del 2015.
1. 15. Guidesi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici non possono essere esternalizzati. Sino alla completa internalizzazione dei servizi di cui al primo periodo, da effettuarsi comunque non oltre l'avvio dell'anno scolastico 2016/2017, le istituzioni scolastiche ed educative indicono regolari procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia ed ausiliari nonché interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili.»;
b) il comma 2-bis è abrogato.
1. 100. Marzana, Luigi Gallo, Cariello, Caso, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Nesci, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dal 1o aprile» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « le istituzioni scolastiche ed educative indicono regolari procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia ed ausiliari nonché interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili.»;
b) il comma 2-bis è abrogato.
1. 101. Marzana, Luigi Gallo, Cariello, Caso, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Nesci, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1o aprile 2016, al termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2014, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Alla scadenza delle suddette convenzioni i posti accantonati sono reinseriti nell'organico.
1. 17. Luigi Gallo, Marzana, Cariello, Caso, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Castelli, D'Uva, Nesci, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Misure finanziarie per esercizi commerciali coinvolti da cantierizzazioni per interventi in ambito locale).
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gettito dell'imposta di cui al primo periodo può essere altresì destinato a finanziare misure di agevolazione fiscale in favore di esercizi commerciali coinvolti da cantierizzazioni collegate ad interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché per infrastrutture di trasporto pubblico locale».
1. 01. Bergamini, Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
1. Le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché le risorse di cui ai commi 177 e 179 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono utilizzate per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dai comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 7, del 9 gennaio 2013.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 31 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
1. 0100. Guidesi.
ART. 1-bis.
(Misure urgenti in materia di attività di pubblica utilità).
Sopprimerlo.
1-bis. 100. Guidesi.
ART. 2.
(Misure urgenti in favore delle grandi imprese in Amministrazione straordinaria).
Sopprimerlo.
*2. 1. Guidesi.
Sopprimerlo.
*2. 2. Da Villa, Caso, Crippa, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Della Valle.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1. 1. All'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Colui che viene nominato commissario straordinario non può assumere, fino alla scadenza dell'incarico, funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario di ulteriori imprese».
2. 5. Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Caso.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1. 1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis). L'importo complessivo dei compensi omnicomprensivi del commissario straordinario, del subcommissario e dei componenti del comitato non può essere superiore al limite stabilito dall'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il compenso del subcommissario è determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il subcommissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato è determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario».
2. 4. Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Caso.
Subemendamenti all'emendamento 2.200
All'emendamento 2.200 della Commissione, comma 1-ter, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire la parola: approvazione con le seguenti: autorizzazione all'esecuzione del programma medesimo.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: approvazione con la seguente: autorizzazione.
0. 2. 200. 2. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 2.200 della Commissione, sopprimere il comma 1-quater.
0. 2. 200. 1. Da Villa, Crippa, Cozzolino.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
1-ter. All'articolo 65-bis del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2. Ove in forza o per l'effetto di pronunce giurisdizionali sia dichiarata l'inefficacia della vendita di complessi aziendali, si applicano gli articoli 27 e da 54 a 66 in quanto compatibili; i termini per l'esecuzione del nuovo programma, di cui all'articolo 27, comma 2, sono ridotti alla metà e decorrono dalla data di approvazione. A seguito della predetta approvazione il decreto di cui all'articolo 73, se adottato, cessa di avere efficacia.».
1-quater. Le disposizioni del comma 1-ter si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 200. La Commissione.
(Approvato)
ART. 3.
(Misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015).
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
1. Per gli anni 2015 e 2016, per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, deliberati nella dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 25 settembre 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1o ottobre 2015, per i comuni siti nei territori colpiti è sospesa l'applicazione del Patto di stabilità interno.
1. 1. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
Conseguentemente, al comma 1-bis, sopprimere il secondo periodo.
3. 1. Guidesi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: l'obiettivo del patto di stabilità interno fino alla fine del comma, con le seguenti: sono stanziati 4 milioni di euro per la provincia di Parma, 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza, e complessivi 3,679 milioni di euro ripartiti fra i comuni, interessati dall'evento, come indicato nella tabella A allegata al presente decreto. Dette risorse sono a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sue successive modifiche e integrazioni.
3. 3. Paglia, Marcon, Melilla, Zaratti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 4 milioni di euro per la provincia di Parma, di 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza e di complessivi 3,679 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro per la provincia di Parma, di 25 milioni di euro per la provincia di Piacenza e di complessivi 7 milioni di euro.
3. 4. Guidesi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 4 milioni di euro per la provincia di Parma, di 6,5 milioni di euro per la provincia di Piacenza e di complessivi 3,679 milioni di euro con le seguenti: 12 milioni di euro per la provincia di Parma, di 19 milioni di euro per la provincia di Piacenza e di complessivi 9 milioni di euro.
3. 6. Guidesi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 4 milioni di euro per la provincia di Parma, di 6,5 milioni con le seguenti: 14 milioni di euro per la provincia di Parma, di 16,5 milioni.
3. 5. Guidesi.
Al comma 1, tabella A, voce «Comuni della provincia di Parma», prima riga, sostituire la parola: 205.000, 00 con la seguente: 150.000,00
Conseguentemente alla medesima tabella, medesima voce:
a) alla terza riga sostituire la parola: 74.000,00 con la seguente: 60.000,00;
b) aggiungere, in fine, la seguente riga:
PR | Varano de’ Melegari | 69.000,00 |
3. 102. Palese.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1. 1. Al fine di garantire l'avvio immediato di interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 13 e 14 ottobre 2015, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015.
1. 2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1. 3. e 1. 4.
1. 3. Le lettere dalla a) alla e) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono sostituite dalle seguenti:
a) permesso di ricerca: 5.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca in prima proroga: 6.000 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in seconda proroga: 8.000 euro per chilometro quadrato;
d) concessione di coltivazione: 11.000 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione in proroga: 12.000 euro per chilometro quadrato.
1. 4. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015, viene applicata una sanzione pecuniaria di 1.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.».
3. 7. Daga, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial, Di Benedetto.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1. 1. Nei territori di cui al comma 1 del presente articolo è istituita per gli anni 2015 e 2016 la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese e le partite IVA con sede all'interno della zona franca già costituite alla data del 12 settembre 2015. I soggetti di cui al presente comma possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente comma per l'esercizio dell'attività economica.
1. 2. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del comma precedente.
1. 3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1. 1. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. 10. Guidesi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1. 1. Per le persone fisiche e giuridiche aventi residenza nei territori di cui al comma 1, che abbiano subito danni a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 13 e 14 settembre 2015, tali da determinare un serio impedimento allo svolgimento della attività economica, è disposta una esenzione biennale dai versamenti fiscali e contributivi;.
1. 2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione.
3. 11. Guidesi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1. 1. Per le persone fisiche e giuridiche aventi residenza nei territori di cui al comma 1, che abbiano subito danni a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 13 e 14 settembre 2015, tali da determinare un serio impedimento allo svolgimento della attività economica, è disposta la sospensione biennale dai versamenti fiscali e contributivi;.
1. 2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente si provvede, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione.
3. 12. Guidesi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1. 1. Per gli anni 2015 e 2016, per i soggetti di imposta siti nei territori dei comuni di cui al comma 1 del presente articolo, è sospesa l'applicazione degli studi di settore.
1. 2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
3. 13. Guidesi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1. 1. Per far fronte ai primi interventi di spesa a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito nelle giornate del 14 e 15 ottobre 2015 i comuni di Airola, Amorosi, Apice, Benevento, Campoli del Monte Taburno, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Dugenta, Foglianise, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Limatola, Melizzano, Moiano, Pago Veiano, Paupisi, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Reino, San Giorgio La Molara, San Leucio del Sannio, San Lorenzo Maggiore, Sant'Agata dei Goti, Solopaca, Telese Terme, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano, della provincia di Benevento, ed eventualmente gli altri comuni della medesima provincia individuati nell'ambito della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per far fronte ai danni causati dai citati eventi alluvionali, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni di cui al precedente periodo nella misura determinata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro quindici dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 15. De Girolamo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1. 1. Per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che il 1o ottobre 2015 hanno colpito i comuni della Sardegna è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 30 milioni di euro per l'anno 2015, cui si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritti nell'ambito della missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma «1.1. Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e 1o ottobre 2015.
3. 100. Pili.
Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre, per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'anno 2015, per i quali sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza è autorizzata la spesa di ulteriori 100 milioni di euro, cui si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritti nell'ambito della missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma «1.1. Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
3. 101. Pili.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Al fine di garantire l'espletamento dei servizi essenziali ai cittadini è ripristinato il trasferimento integrativo di 325 milioni di euro nell'anno 2015 a favore degli enti locali.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 325 milioni di euro per l'anno, si provvede a valere sulle risorse riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
3. 02. Luigi Di Maio, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Per l'anno 2015, agli enti locali per i quali sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere in ogni caso garantiti i trasferimenti necessari all'espletamento dei servizi sociali essenziali, con particolare riferimento a quelli relativi all'assistenza ai cittadini disabili.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
3. 03. Luigi Di Maio, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Per l'anno 2015, sono escluse dal patto di stabilità interno dei comuni, le spese sostenute per la formazione del personale, con frequenza di corsi autorizzati a livello centrale, finalizzati ad incrementare la capacita di analisi sull'efficienza di spesa dei servizi, quali efficienza energetica, ricaduta socio-economica di indotto delle azioni, digitalizzazione.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti; «nella misura del 93 per cento».
3. 04. Luigi Di Maio, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure urgenti per consentire lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas).
1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 7 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 11 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di 8 mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 3 mesi.
2. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Scaduti tali termini, la regione competente sull'ambito assegna ulteriori 5 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.». I commi 4 e 5 del medesimo articolo sono abrogati.
3. 05. Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Ai comuni di Belforte del Chienti, Argenta, Grumolo delle Abbadesse, Castel San Pietro Terme, Casal Velino, Monteprandone, San Rocco al Porto, Robbiate, Capranica, Calcinaia, Camerino, Folignano, Bagni di Lucca, già destinatari, ai sensi della direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 marzo 2013 e del decreto del Dipartimento per l'istruzione n. 156 del 17 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2014 foglio n. 1512, Allegato A, di un contributo per la realizzazione di progetti di rigenerazione e/o nuova costruzione di edifici scolastici di nuova generazione, è riassegnato per l'anno 2016, per le medesime finalità, un contributo pari a 31 milioni di euro, da ripartirsi con direttiva dell'Agenzia del demanio entro il 31 gennaio 2016.
2. Agli oneri di cui al precedente comma, pari a 31 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
3. 07. Guidesi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Regolazione delle eventuali trattenute non operate a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014).
1. All'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
«4-ter. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.
4-quater. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.
4-quinquies. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui ai commi 4-ter e 4-quater, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente.».
3. 09. Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure urgenti per consentire lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas naturale).
1. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: «Scaduti tali termini, la regione competente sull'ambito assegna ulteriori 5 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.»;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
2. L'abrogazione di cui al comma 1, lettera b), decorre dal 1o luglio 2015.
3. 011. Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Armonizzazione contabile. Disavanzo tecnico).
1. All'articolo 31 della legge 1o novembre 2011, n. 183 dopo il comma 14-quater è inserito il seguente:
«14-quinquies. Qualora l'ente locale, nel corso di un esercizio finanziario, si trovi nella situazione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate spese per un importo complessivo non superiore al disavanzo tecnico stesso, Analogamente, nei bilanci degli esercizi successivi, i residui attivi reimputati eccedenti la somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata non sono rilevanti ai fini del patto.».
3. 070. Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di finanza locale).
1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14-quater è inserito il seguente:
«14-quinquies. Qualora l'ente locale, nel corso di un esercizio finanziario, si trovi nella situazione di disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati impegni di spesa per un importo complessivo pari o inferiore al disavanzo tecnico stesso. Analogamente, nei bilanci degli esercizi successivi i residui attivi reimputati eccedenti la somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata non sono rilevanti ai fini del patto.».
3. 071. Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per i comuni liguri colpiti dagli eventi meteorologici del 2014).
1. Al comma 7 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni, in qualunque modo finanziate, per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014 individuati nelle Ordinanze del Commissario delegato della Protezione Civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori».
*3. 014. Quaranta, Melilla, Marcon.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per i comuni liguri colpiti dagli eventi meteorologici del 2014).
1. Al comma 7 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni, in qualunque modo finanziate, per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014 individuati nelle ordinanze del Commissario delegato della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori.».
*3. 034. Guidesi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità per i comuni liguri colpiti dagli eventi meteorologici del 2014).
1. Al comma 7 dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni, in qualunque modo finanziate, per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014 individuati nelle ordinanze del Commissario delegato della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del Sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori.».
*3. 077. Palese.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Esclusione dal patto di stabilità interno dei comuni liguri colpiti dagli eventi meteorologici del 2014).
1. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, delle spese, comunque finanziate, sostenute dai Comuni per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014 individuati nelle Ordinanze del Commissario delegato della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014. L'esclusione delle spese deve essere attestata da una dichiarazione del sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori.
**3. 017. Quaranta, Melilla, Marcon.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Esclusione dal patto di stabilità interno dei comuni liguri colpiti dagli eventi meteorologici del 2014).
1. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, delle spese, comunque finanziate, sostenute dai Comuni per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014 individuati nelle Ordinanze del Commissario delegato della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014. L'esclusione delle spese deve essere attestata da una dichiarazione del sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori.
**3. 078. Palese.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. In deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 31 agosto 2015. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti, le aliquote e le tariffe entro il 31 agosto 2015 procedono alla riscossione degli importi dovuti nel 2015 a titolo di tributi sulla base delle aliquote e tariffe applicate per l'anno 2014.
2. Resta fermo quanto stabilito dal quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2013, n. 147, e dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
3. 0100. Misiani.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo di solidarietà, altre assegnazioni e tributi comunali).
1. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.
*3. 056. Guerra, Misiani, Giulietti, Paola Bragantini, Marchetti, Manfredi.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo di solidarietà, altre assegnazioni e tributi comunali).
1. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.
*3. 081. Latronico, Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Nelle more della definizione delle somme da riconoscere ai comuni sedi di uffici giudiziari, i comuni stessi accertano nel bilancio 2015 a titolo di contributo spettante un importo pari al 70 per cento delle spese di cui si prevede di chiedere il riconoscimento con riferimento all'esercizio 2015. Con riferimento alle somme da mantenere a titolo di residui attivi per gli anni dal 2012 al 2014, i comuni possono imputare, anche in deroga al principio contabile vigente, un importo annuo pari al 70 per cento delle spese di cui è stato chiesto il riconoscimento, al netto degli eventuali acconti ricevuti. Le predette imputazioni sono cancellate o rettificate sulla base del definitivo riconoscimento delle somme dovute.
3. 080. Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Centrali uniche di committenza. Soglia esente anche per comuni minori).
1. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
3. 066. Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Centrali uniche di committenza).
1. All'articolo 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «1o novembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del nuovo codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».
3. 067. Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(IMU terreni agricoli 2015).
1. All'articolo 1, comma 9-quinquies del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro il termine del 29 febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015. Per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale.».
3. 068. Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2016 relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dal Ministero dell'economia e delle finanze è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al terzo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
3. 036. Guidesi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Per l'anno 2016, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la riduzione ivi prevista non si applica limitatamente alle lettere a) e b) e si applica nella misura del 50 per cento limitatamente alla lettera c) ai comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
3. 037. Guidesi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, delle spese, comunque finanziate, sostenute dai comuni per fronteggiare i danni provocati dagli eventi meteorologici del 2014 individuati nelle ordinanze del Commissario delegato della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014 e n. 216 del 30 dicembre 2014. L'esclusione delle spese deve essere attestata da una dichiarazione del sindaco asseverata dal responsabile servizi finanziari e dal collegio dei revisori.
3. 038. Guidesi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di finanza locale).
1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole da: «sperimentatori» fino a: «n. 118» sono soppresse, e dopo le parole: «o del 2014» sono inserite le seguenti: «o del 2015».
3. 076. Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di finanza locale).
1. Al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti.».
3. 075. Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Fondo liquidità a sostegno armonizzazione bilanci).
1. All'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Con il decreto di cui al precedente comma 7, una quota delle disponibilità non inferiore al 15 per cento, è riservata a favore degli enti locali che, all'esito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, nonché all'esito del primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, risultino contestualmente in disavanzo di amministrazione e in anticipazione di cassa.».
3. 074. Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di finanza locale).
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
3. 073. Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Effetti sul Patto di stabilità delle dismissioni societarie).
1. All'articolo 1, comma 609, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera d) è soppressa.
3. 072. Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
3. 069. Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 485, come modificato dall'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «e del settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «e del 31 ottobre 2015»;
b) al comma 482, le parole: «entro il 15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre» e le parole: «entro il termine perentorio del 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio del 31 ottobre».
3. 065. Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Interventi sul Patto di stabilità e sui vincoli gestionali e di bilancio. Misure di semplificazione in materia di spesa di personale).
1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è soppressa.
3. 063. Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure urgenti per i comuni montani di piccole dimensioni).
1. Il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in scadenza nel mese di dicembre 2015 e negli esercizi 2016 e 2017, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di attuale scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
3. 079. Palese.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure urgenti in materia di patti territoriali).
1. In deroga ai termini di cui ai commi 482 e 485 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini dell'assegnazione di ulteriori spazi finanziari agli enti locali, sono prese in considerazione le comunicazioni regionali pervenute al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 ottobre 2015.
3. 064. Palese.
(Inammissibile)
A.C. 3340-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in conversione all'articolo 3 interviene in materia di calamità naturali, stabilendo alcune misure in favore di territori colpiti da eventi meteorologici avversi nell'anno 2015;
permangono tuttavia irrisolte alcune situazioni legate a danni ingenti causati da calamità come il sisma del maggio 2012, dove gli oneri della pianificazione e della gestione della ricostruzione sono ricaduti sui comuni del cosiddetto cratere che però hanno dovuto affrontare l'emergenza in pendenza dei tagli di bilancio e delle politiche di austerità imposte dallo Stato centrale;
ad oggi, senza possibilità di manovra per gli enti locali è molto difficile consolidare la ripresa per queste aree,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative affinché per l'anno 2016, il previsto taglio al Fondo di Solidarietà comunale non si applichi ai comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
9/3340-A/1. Allasia, Guidesi.
La Camera,
premesso che:
in base alla Direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 marzo 2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 81 del 6 aprile 2013 una serie di amministrazioni territoriali sono state indicate quali beneficiari di un contributo da parte del Ministero dell'istruzione per la realizzazione di progetti di rigenerazione e/o nuova costruzione di edifici scolastici di nuova generazione. Con il successivo decreto del Dipartimento per l'Istruzione n. 156 del 17 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2014 foglio n. 1512, sono stati ammessi alla prosecuzione del previsto iter procedurale gli Enti locali/Regioni di cui all'Allegato A, in ragione delle somme e per gli interventi a lato di ciascuno di essi rispettivamente indicati;
i fondi stanziati dall'iniziativa ammontano a 31 milioni di euro ma era stato stimato che, grazie al concorso di ulteriori capitali privati, potessero veicolare investimenti in edilizia scolastica per circa 100 milioni;
ciascuna amministrazione, sulla base delle direttive citate, è stata richiesta di sottoscrivere un protocollo d'intesa con il MIUR che dettagliasse impegni e modalità di realizzazione delle opere, compresa l'attivazione di un fondo immobiliare attraverso il quale sarebbero stati realizzati i progetti suddetti;
la realizzazione di questi interventi è infatti prevista mediante il coinvolgimento di capitali pubblici e privati e attraverso il coinvolgimento di fondi immobiliari, la cui istituzione avrebbe dovuto essere curata da INVIMIT e ANCI attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa, avvenuta nel febbraio 2014, e da un'intesa operativa sottoscritta da INVIMIT e IFEL, struttura tecnica dell'ANCI delegata all'attuazione del protocollo d'intesa INVIMIT-ANCI;
nell'autunno 2014 le amministrazioni comunali coinvolte hanno espresso al MIUR le manifestazioni d'interesse a partecipare al percorso di affiancamento e di selezione delle iniziative IFEL-INVIMIT, con le quali hanno confermato anche la volontà di proseguire nella realizzazione del fondo immobiliare;
a seguito di uno stallo delle comunicazioni da parte del MIUR e di ANCI a partire da aprile 2015, gli enti locali hanno richiesto un incontro al direttore dell'Agenzia del Demanio, dottor Roberto Reggi che, in qualità di sottosegretario all'istruzione del MIUR aveva coordinato fino ad allora le attività correlate alla direttiva;
nell'incontro, avvenuto il 22 settembre 2015 a Roma, il direttore Reggi ha chiarito che, non essendo stati assegnati, i contributi della Direttiva 26 marzo 2013 sono caduti in perenzione al 31 dicembre 2014, ma prospettando altresì la possibilità di una loro riassegnazione in sede di legge di stabilità per il 2016 con gli stessi fini e termini di utilizzo;
secondo la proposta del dottor Reggi l'Agenzia del Demanio assumerebbe direttamente la titolarità dell'iniziativa all'interno della propria mission di rivalorizzazione e rigenerazione del patrimonio pubblico immobiliare, incluso quello scolastico provvedendo alla realizzazione di studi di fattibilità per la rivalorizzazione dei beni pubblici che le singole amministrazioni comunali hanno individuato come beni da conferire al fondo immobiliare e all'istituzione del Fondo immobiliare per l'edilizia scolastica;
nello stesso incontro le amministrazioni comunali hanno tutte ribadito ancora la propria volontà di proseguire nell'iniziativa in considerazione della impellente necessità di rinnovare e innovare il proprio patrimonio edilizio scolastico,
impegna il Governo
ad adottare i necessari atti normativi affinché ai comuni di Comuni di Belforte del Chienti (MC), Argenta (FE), Grumolo delle Abbadesse (VI), Castel San Pietro Terme (BO), Casal Velino (SA), Monteprandone (AP), San Rocco al Porto (LO), Robbiate (LC), Capranica (VT), Calcinaia (PI), Camerino (MC), Polignano (AP), Bagni di Lucca (LU), già destinatari, ai sensi della direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 marzo 2013 e del decreto del Dipartimento per l'istruzione n. 156 del 17 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2014 foglio n. 1512, Allegato A di un contributo per la realizzazione di progetti di rigenerazione e/o nuova costruzione di edifici scolastici di nuova generazione, sia riassegnato per l'anno 2016, per le medesime finalità, un contributo da ripartirsi con direttiva dell'Agenzia del demanio entro il 31 gennaio 2016.
9/3340-A/2. Guidesi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in conversione reca alcune disposizioni che confermano il prosieguo dell'iniziativa «scuole belle», confermando in particolare un impegno di spesa relativo al secondo semestre del 2015;
le assegnazioni della prima rata 2015 del programma, per un totale di 130 milioni di euro, evidenziano una fortissima disomogeneità fra le regioni, pesate per dimensione e popolazione, con la stragrande maggioranza dei fondi destinati a Campania (50 milioni) Puglia (20 milioni) Calabria (12,5 milioni) Sicilia (11,5 milioni) Lazio (11,2 milioni) mentre altre regioni, come l'Emilia Romagna, non hanno avuto nemmeno 2 milioni;
il decoro scolastico e la ristrutturazione delle scuole è un'esigenza che accomuna tutte le regioni ed un diritto di tutti i bambini,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative affinché la ripartizione dei fondi di cui in premessa e relativi alla 2a rata dell'anno 2015 del programma «scuole belle» sia effettuata in modo da realizzare una equa ripartizione tra i territori delle regioni in base alla popolazione.
9/3340-A/3. Bossi, Guidesi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto in conversione prevede per le zone di Parma e Piacenza colpite da eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015 la mera disponibilità di spazi finanziari, peraltro aleatori, senza alcuno stanziamento,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative normative affinché, nei territori di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto n. 154 del 2015 sia istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disponendo altresì che possano beneficiare delle agevolazioni le imprese e le partite IVA con sede all'interno della zona franca già costituite alla data del 12 settembre 2015;
a prevedere che ai soggetti interessati siano riconosciute quali agevolazioni;
l'esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti per l'esercizio dell'attività economica.
9/3340-A/4. Attaguile, Guidesi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto in conversione prevede per le zone di Parma e Piacenza colpite da eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015 la mera disponibilità di spazi finanziari, peraltro aleatori, senza alcuno stanziamento;
occorrono iniziative immediate e concrete per permettere la ripresa delle attività economiche in queste aree,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative affinché per le persone fisiche e giuridiche aventi residenza nei territori di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge in conversione, che abbiano subito danni a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 13 e 14 settembre 2015, sia disposta una esenzione dai versamenti fiscali e contributivi.
9/3340-A/5. Caparini, Guidesi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto in conversione prevede per le zone di Parma e Piacenza colpite da eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015 la mera disponibilità di spazi finanziari, peraltro aleatori, senza alcuno stanziamento;
occorrono iniziative immediate e concrete per permettere la ripresa delle attività economiche in queste aree,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative affinché per le persone fisiche e giuridiche aventi residenza nei territori di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge in conversione, che abbiano subito danni a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il 13 e 14 settembre 2015, sia disposta una sospensione dai versamenti fiscali e contributivi.
9/3340-A/6. Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto in conversione prevede per le zone di Parma e Piacenza, colpite da eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015, la mera disponibilità di spazi finanziari, peraltro aleatori, senza alcuno stanziamento;
occorrono iniziative immediate e concrete per permettere la ripresa delle attività economiche in queste aree,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative affinché per i soggetti di imposta siti nei territori dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 154 del 2015 sia sospesa l'applicazione degli studi di settore.
9/3340-A/7. Molteni, Guidesi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto in conversione prevede per le zone di Parma e Piacenza, colpite da eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015, la mera disponibilità di spazi finanziari, peraltro aleatori, senza alcuno stanziamento;
occorrono iniziative immediate e concrete per permettere la ripresa delle attività economiche in queste aree, che solo gli enti locali possono concretamente veicolare, ma che sono attualmente bloccati, sia per le regole di patto che per la vera mancanza di fondi disponibili,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative affinché, per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, deliberati nella dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 25 settembre 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1o ottobre 2015, per i comuni siti nei territori colpiti sia sospesa l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di vincoli di bilancio.
9/3340-A/8. Invernizzi, Guidesi.
La Camera,
premesso che:
molti territori, in tutte le regioni italiane, negli ultimi anni sono stati colpiti da straordinarie condizioni di maltempo (precipitazioni intensissime e localizzate) che hanno spesso provocato esondazioni in parecchi corsi d'acqua, allagamenti in aree urbane ed extraurbane, frane, interruzioni stradali e ferroviarie, rottura di argini e il collasso del sistema idrogeologico e idraulico, ingenti danni ad abitazioni ed alle attività produttive, alle strutture ricettive, a stabilimenti balneari, a esercizi commerciali, ad infrastrutture, ad attività di servizi e all'agricoltura;
il Parlamento anche con recenti atti di indirizzo ha posto attenzione con forza al tema della manutenzione del territorio, alla pianificazione territoriale come strumento di prevenzione e di contrasto del rischio idrogeologico, alle politiche di contrasto dei fenomeni di abbandono e di degrado del territorio, all'ammodernamento della legislazione in materia di difesa del suolo e del riordino del relativo sistema di competenze e di responsabilità;
il Governo, anche con il decreto-legge n. 154 del 2015 è intervenuto per favorire azioni finalizzate a finanziare situazioni derivate dalle situazioni di emergenza e, nel caso specifico, prevedendo la riduzione degli obiettivi finanziari del Patto di Stabilità Interno in favore degli Enti locali interessati da eccezionali eventi meteorologici nei territori delle province di Piacenza e Parma nel settembre 2015;
la riduzione degli obiettivi è stata posta a valere sugli spazi messi a disposizione per l'attuazione della premialità, ovvero della misura prevista in favore degli enti locali che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno e i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui alla legge n. 220 del 2010 nei limiti degli spazi residuali esistenti;
gli spazi finanziari erano stati peraltro già intaccati in favore di alcuni comuni veneti colpiti da altri avversi eventi meteorologici;
è quanto mai apprezzabile la misura finanziaria prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 1o ottobre 2015, n. 154 che deve perciò costituire una «buona pratica» da adottare come misura ordinaria per tutte le situazioni simili a quella così disciplinata,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare anche in futuro, come prassi, lo strumento della riduzione degli obiettivi finanziari del Patto di Stabilità Interno in favore degli Enti locali interessati da eccezionali eventi meteorologici.
9/3340-A/9. Carrescia, Carnevali, Carocci.
La Camera,
premesso che:
il territorio calabrese nel corso dell'ultimo fine settimana di ottobre è stato colpito da una devastante perturbazione;
secondo i rilevamenti dell'Arpacal, sono caduti 750 mm di pioggia sulle Serre e oltre 600 mm in provincia di Catanzaro, 400 mm in provincia di Vibo Valentia così come nella Locride;
queste precipitazioni hanno provocato un generale e considerevole innalzamento dei livelli idrometrici di tutti i corsi d'acqua che sono tracimati;
il torrente Ferruzzano, nella Locride, ha esondato spazzando via la statale n. 106 Ionica e la linea ferrata che in un tratto è rimasta sospesa nel vuoto;
la strada statale n. 106 Ionica Reggio-Taranto è interrotta in 4 punti nella locride, in provincia di Reggio-Calabria, per crolli e voragini molto vasti a causa del maltempo, e probabilmente rimarrà bloccata a lungo. Stesso discorso vale per la linea ferroviaria Reggio-Taranto, sempre nel reggino;
la circolazione ferroviaria fra Roccella e Palizzi, sulla linea Roccella Ionica-Melito, è stata sospesa a causa dell'allagamento dei binari e non è stato possibile neppure attivare servizi sostitutivi a causa della impraticabilità delle arterie stradali;
si è purtroppo registrata anche una vittima a Taurianova trascinata dalla piena di un torrente;
mobilitati i soccorsi soprattutto nei paesi di Ardore, Sant'Ilario, Bovalino, Bianco e Santa Lucia;
criticità nel catanzarese, nel vibonese e nel reggino compresa la città capoluogo;
in aiuto ai vigili del fuoco, sono giunti uomini dai comandi di Cosenza, Catanzaro, Napoli, Avellino, Taranto e Potenza;
nella giornata di lunedì 2 novembre 2015, il Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio con il Capo Dipartimento della Protezione civile dottor Curcio, hanno effettuato un sopralluogo e partecipato ad una riunione operativa in Prefettura per affrontare l'immediata emergenza;
la Calabria nel mese di agosto aveva già vissuto ore drammatiche con l'alluvione che ha colpito i comuni dell'alto jonio cosentino, in particolare Rossano e Corigliano Calabro;
collegamenti, patrimonio pubblico e privato, attività economiche, beni archeologici, sono stati colpiti dalla furia dell'acqua mettendo in ginocchio una intera regione:
impegna il Governo
a dichiarare in tempi rapidissimi lo stato di emergenza e sollecitare i tempi nei confronti delle autorità competenti per il censimento dei danni finalizzato alla successiva dichiarazione dello stato di calamità. Nonché a prevedere, nel prosieguo dell’iter del presente provvedimento, nel suo passaggio al Senato, o nell'ambito dei lavori concernenti il disegno di legge di stabilità 2016, o mediante altro specifico provvedimento, misure utili in favore dei territori colpiti dalle suddette alluvioni, compresa la deroga al patto di stabilità interno, come avvenuto per altri territori, per la messa in sicurezza di territori e corsi d'acqua al fine di prevenire il ripetersi di simili disastri.
9/3340-A/10. Covello, Oliverio, Battaglia, Aiello, Censore, Magorno, Stumpo, Borghese, Bruno Bossio.
La Camera,
premesso che:
il territorio calabrese nel corso dell'ultimo fine settimana di ottobre è stato colpito da una devastante perturbazione;
secondo i rilevamenti dell'Arpacal, sono caduti 750 mm di pioggia sulle Serre e oltre 600 mm in provincia di Catanzaro, 400 mm in provincia di Vibo Valentia così come nella Locride;
queste precipitazioni hanno provocato un generale e considerevole innalzamento dei livelli idrometrici di tutti i corsi d'acqua che sono tracimati;
il torrente Ferruzzano, nella Locride, ha esondato spazzando via la statale n. 106 Ionica e la linea ferrata che in un tratto è rimasta sospesa nel vuoto;
la strada statale n. 106 Ionica Reggio-Taranto è interrotta in 4 punti nella locride, in provincia di Reggio-Calabria, per crolli e voragini molto vasti a causa del maltempo, e probabilmente rimarrà bloccata a lungo. Stesso discorso vale per la linea ferroviaria Reggio-Taranto, sempre nel reggino;
la circolazione ferroviaria fra Roccella e Palizzi, sulla linea Roccella Ionica-Melito, è stata sospesa a causa dell'allagamento dei binari e non è stato possibile neppure attivare servizi sostitutivi a causa della impraticabilità delle arterie stradali;
si è purtroppo registrata anche una vittima a Taurianova trascinata dalla piena di un torrente;
mobilitati i soccorsi soprattutto nei paesi di Ardore, Sant'Ilario, Bovalino, Bianco e Santa Lucia;
criticità nel catanzarese, nel vibonese e nel reggino compresa la città capoluogo;
in aiuto ai vigili del fuoco, sono giunti uomini dai comandi di Cosenza, Catanzaro, Napoli, Avellino, Taranto e Potenza;
nella giornata di lunedì 2 novembre 2015, il Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio con il Capo Dipartimento della Protezione civile dottor Curcio, hanno effettuato un sopralluogo e partecipato ad una riunione operativa in Prefettura per affrontare l'immediata emergenza;
la Calabria nel mese di agosto aveva già vissuto ore drammatiche con l'alluvione che ha colpito i comuni dell'alto jonio cosentino, in particolare Rossano e Corigliano Calabro;
collegamenti, patrimonio pubblico e privato, attività economiche, beni archeologici, sono stati colpiti dalla furia dell'acqua mettendo in ginocchio una intera regione:
impegna il Governo
a dichiarare in tempi rapidi lo stato di emergenza sollecitando le autorità competenti alla valutazione dei danni finalizzata alla medesima dichiarazione. Nonché a prevedere, nel prosieguo dell’iter del presente provvedimento, nel suo passaggio al Senato, o nell'ambito dei lavori concernenti il disegno di legge di stabilità 2016, o mediante altro specifico provvedimento, misure utili in favore dei territori colpiti dalle suddette alluvioni, compresa la deroga al patto di stabilità interno, come avvenuto per altri territori, per la messa in sicurezza di territori e corsi d'acqua al fine di prevenire il ripetersi di simili disastri.
9/3340-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Covello, Oliverio, Battaglia, Aiello, Censore, Magorno, Stumpo, Borghese, Bruno Bossio.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto in oggetto, al fine di assicurare la celere prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, dispone l'immediato utilizzo delle risorse all'uopo assegnate dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015, per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016, e autorizza una ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015;
anche al fine della prosecuzione e dell'integrazione del programma «Scuole belle» per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, appare necessario trovare una soluzione stabile ed efficace di gestione dei servizi di manutenzione e di pulizia degli edifici scolastici,
impegna il Governo
a promuovere, per quanto di propria competenza, l'individuazione di una soluzione di carattere strutturale alle problematiche di carattere sociale e occupazionale dei lavoratori già impegnati in attività socialmente utili di pulizia e di manutenzione delle scuole e di quelli rientranti nei cosiddetti «appalti storici».
9/3340-A/11. Cani.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 1o ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale» stabilisce, all'articolo 3 una riduzione degli obiettivi finanziari del Patto di stabilità interno per l'anno 2015 in favore degli enti locali interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del 13 e 14 settembre 2015, che ha colpito i territori delle province di Piacenza e Parma;
nei giorni scorsi, la regione Calabria è stata duramente colpita da un'ondata di maltempo, che ha provocato anche la morte di una persona, con precipitazioni incessanti – in alcune zone sino a 600 mm in 48 ore – accompagnate da un vento che ha soffiato sino ad 80 km/h;
l'emergenza più grave si è registrata sulla costa ionica, nella provincia di Reggio Calabria, dove il torrente Ferruzzano, nella Locride è esondato, spazzando via la strada statale 106 Ionica e la ferrovia, che in un tratto è rimasta sospesa nel vuoto;
la gravità della situazione in tutta la regione, i danni ingenti, soprattutto nel Reggino, e una doverosa riflessione in merito alle misure di prevenzione idrogeologica, rendono necessario un intervento immediato da parte del Governo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare interventi urgenti in merito alla recente alluvione che ha duramente colpito i territori della regione Calabria, perché possa tempestivamente arrivare il sostegno concreto del Governo nei comuni che hanno subito ingenti danni economici.
9/3340-A/12. Occhiuto, Santelli.
La Camera,
premesso che:
esaminato il nuovo testo del disegno di legge atto Camera n. 3340, di conversione del decreto-legge 1o ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economica sociale, risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito;
osservato che l'articolo 1 del decreto, al fine di assicurare la celere prosecuzione degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, dispone l'immediato utilizzo delle risorse all'uopo assegnate dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015, per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016, e autorizza una ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 mediante la corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009;
considerato che, al fine di completare il finanziamento del piano «Scuole belle», che prevede l'utilizzo dal 10 luglio 2014 al 30 marzo 2016 di complessivi 450 milioni di euro, da impiegare per lo svolgimento, da parte del personale adibito alla pulizia nelle scuole, di attività consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a edifici scolastici, si rende necessario lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2016,
impegna il Governo
a valutare la possibilità e l'opportunità di individuare nei prossimi provvedimenti le risorse finanziare necessarie ad assicurare il completamento del finanziamento nell'anno 2016 del piano «Scuole belle».
9/3340-A/13. Giulietti.
La Camera,
premesso che:
gli appalti pubblici che prevedono l'erogazione di servizi tramite l'utilizzo di manodopera, costituiscono oggi una percentuale rilevante del totale degli appalti pubblici gestiti da Consip;
negli ultimi tempi, soprattutto nel comparto della scuola, sono stati segnalati numerosi episodi di violazione, da parte delle imprese aggiudicatarie, delle norme a tutela dei diritti dei lavoratori, quali il mancato pagamento delle retribuzioni, ritardi delle assunzioni, mancata applicazione del CCNL;
per evitare che tali episodi si diffondano, è necessario introdurre strumenti normativi efficaci di tutela dei lavoratori e dei servizi svolti dalle imprese aggiudicatarie di servizi pubblici, mediante la previsione di procedure di rescissione rapide, in seguito all'accertamento di reiterate violazioni del capitolato lavori e dei diritti dei lavoratori utilizzati dall'impresa aggiudicataria,
impegna il Governo
ad adottare provvedimenti che introducano strumenti rapidi di risoluzione dei contratti che prevedono l'erogazione di servizi pubblici tramite l'utilizzo di manodopera fornita dalle imprese aggiudicatarie, nel caso di accertate e reiterate violazioni, da parte delle stesse imprese, delle norme a tutela dei diritti dei lavoratori.
9/3340-A/14. Pilozzi, Piazzoni, Sgambato.