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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 17 novembre 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 novembre 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Casero, Castiglione, Cimbro, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedi, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pelillo, Pes, Petrini, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisano, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Cimbro, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 16 novembre 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   LA MARCA ed altri: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti» (3430);
   FEDI ed altri: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza» (3431);
   NASTRI: «Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, in materia di tracciabilità dei rifiuti per le imprese agricole, e introduzione dell'articolo 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la gestione dei rifiuti costituiti da materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso» (3432);
   FERRANTI ed altri: «Modifiche all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato» (3433);
   GREGORIO FONTANA: «Modifica all'articolo 52 e introduzione dell'articolo 52-bis del codice penale, concernente la legittima difesa nel caso di violazione di domicilio» (3434);
   NICCHI ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento della pratica del naturismo e lo sviluppo della capacità turistico-ricettiva in Italia» (3435).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   VII Commissione (Cultura):
  SANI ed altri: «Riconoscimento del vino quale elemento del patrimonio culturale nazionale e disposizioni per la diffusione della conoscenza della storia e della cultura del vino» (3346) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministero dello sviluppo economico.

  Il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, concernente il programma «Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione», autorizzata in data 20 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzata in data 29 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriale recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 29 ottobre e 2 novembre 2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 16 novembre 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2015) 567 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 567 final – Annex 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

  Il Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, con lettera in data 10 novembre 2015, ha trasmesso copia di una mozione, approvata dal medesimo Consiglio il 4 novembre 2015, concernente le preoccupazioni delle istituzioni valdostane a fronte degli attacchi contro l'autonomia.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Consiglio regionale delle Marche.

  Il Presidente del Consiglio regionale delle Marche, con lettera in data 12 novembre 2015, ha trasmesso un voto, approvato dal medesimo Consiglio il 10 novembre 2015, concernente la richiesta di un sollecito esame delle proposte di legge presentate alla Camera dei deputati in materia di «fine vita».

  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 4, della legge 28 aprile 2014, n. 67, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione (245).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 17 dicembre 2015.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 3 e 4, della legge 28 aprile 2014, n. 67, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (246).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 17 dicembre 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1678 – DELEGHE AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 26 FEBBRAIO 2014, SULL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE, SUGLI APPALTI PUBBLICI E SULLE PROCEDURE D'APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI, NONCHÉ PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3194-A)

A.C. 3194-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 9.

A.C. 3194-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 3194-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, di seguito denominato «decreto di recepimento delle direttive», nonché, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato «decreto di riordino», nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea:
   a) divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall'articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
   b) con il decreto di riordino, adozione di un unico testo normativo con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di servizi e forniture denominato «codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate dalle tre direttive, che sostituisce il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, garantendo in ogni caso l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina, anche in riferimento, tra l'altro, al coordinamento con le disposizioni in materia di protezione e tutela ambientale e paesaggistica, di valutazione degli impatti ambientali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative, nel rispetto dei princìpi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   c) assicurare, in linea con quanto previsto dallo standard europeo, l'accessibilità delle persone disabili nella scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione e le condizioni di esecuzione di un appalto;
   d) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un più elevato livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività e salvaguardando una specifica normativa per il settore dei servizi sostitutivi di mensa, nel rispetto di quanto disposto dalla lettera r);
   e) semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche, nonché contemplando l'espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie;
   f) recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive;
   g) previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di una disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia ispirate a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i princìpi di trasparenza e imparzialità della gara;
   h) puntuale indicazione, in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali, delle disposizioni ad essi applicabili, anche al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura e contendibilità dei relativi mercati;
   i) semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, attraverso la promozione di reti e sistemi informatici già sperimentati in altre procedure competitive, anche al fine di facilitare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese mediante una maggiore diffusione di informazioni e un'adeguata tempistica, e di soluzioni innovative nelle materie disciplinate, con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, nonché all'innovazione tecnologica e digitale e all'interconnessione della pubblica amministrazione;
   l) previsione di disposizioni concernenti le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile, che coniughino la necessaria tempestività d'azione con adeguati meccanismi di controllo e pubblicità successiva, con conseguente espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali;
   m) previsione di una specifica disciplina per i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, sottoponendo tali affidamenti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, prevedendo che essa si pronunci sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, individuando le circostanze che giustificano il ricorso a tali contratti e, ove possibile, le relative modalità di realizzazione, assicurando nelle procedure di affidamento la partecipazione di un numero minimo di operatori economici, nonché prevedendo l'adeguata motivazione nel caso in cui non sia possibile esperire la procedura con un numero minimo di partecipanti ovvero i casi in cui la negoziazione con più di un operatore economico sia incompatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza;
   n) individuazione dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto di recepimento delle direttive e del decreto di riordino in coerenza con quanto previsto dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
   o) riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo altresì modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;
   p) previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare inserendo il criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita e stabilendo un maggiore punteggio per i beni e i servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente;
   q) armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, durata e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione:
    1) individuando espressamente i casi nei quali, in via eccezionale, è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara;
    2) disciplinando le suddette procedure di gara e le relative fasi e durata, sia mediante l'unificazione delle banche dati esistenti nel settore presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con esclusione della banca dati centralizzata di cui alla lettera z), sia con la definizione di idonee misure quali la previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici e di contratti di concessione, con particolare riguardo alla fase di esecuzione della prestazione, finalizzati ad evitare la corruzione e i conflitti d'interesse ed a favorire la trasparenza, e la promozione della digitalizzazione delle procedure stesse, in funzione della loro tracciabilità;
    3) assicurando comunque la trasparenza degli atti ed il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice;
    4) imponendo il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatarie di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera e di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicataria in relazione agli appalti assegnati;
    5) prevedendo un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia e individuando le norme del codice la cui violazione determina la comminazione di sanzioni amministrative da parte dell'ANAC;
    6) attribuendo piena accessibilità, visibilità e trasparenza, anche in via telematica, in relazione agli atti progettuali, al fine di consentire un'adeguata ponderazione dell'offerta da parte dei concorrenti;
   r) definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, tra i quali le stazioni appaltanti debbano scegliere nel rispetto dei princìpi di trasparenza e rotazione, nonché a favorire l'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese;
   s) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico;
   t) attribuzione all'ANAC di più ampie funzioni di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa;
   u) individuazione dei casi in cui, con riferimento agli atti di indirizzo di cui alla lettera t), l'ANAC, immediatamente dopo la loro adozione, trasmette alle Camere apposite relazioni;
   v) previsione delle modalità e dei soggetti preposti alla rilevazione e alla determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavoro, di servizio e di fornitura;
   z) riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilità di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purché non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta, e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCpass, garantendo a tal fine l'interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e prevedendo l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di rifiuto all'interoperabilità;
   aa) previsione che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare possano utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per autocertificare il possesso dei requisiti;
   bb) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alle fasi di programmazione e controllo, nonché prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi;
   cc) revisione ed efficientamento delle procedure di appalto degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili dalla società CONSIP Spa, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzati a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e a ridurre i tempi di espletamento delle gare promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, al fine di garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
   dd) contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso la previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare nel proprio sito internet il resoconto finanziario al termine dell'esecuzione del contratto, nonché attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera bb), con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità, salvaguardando l'esigenza di garantire la suddivisione in lotti nel rispetto della normativa dell'Unione europea, e fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, da prevedere per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria nonché per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria, definendo a tal fine ambiti ottimali, a livello di unione di comuni, e garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla Costituzione e dalle disposizioni vigenti;
   ee) introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali, in particolare nella fase esecutiva e con specifico riferimento agli insediamenti produttivi strategici e alle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; previsione che ogni variazione in corso d'opera debba essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, sia debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla risoluzione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione e prevedendo, altresì, l'applicazione di uno specifico regime sanzionatorio in capo alle stazioni appaltanti per la mancata o tardiva comunicazione all'ANAC delle variazioni in corso d'opera per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria;
   ff) utilizzo, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo» determinato sulla base di criteri oggettivi seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita, e individuando i criteri qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto dell'appalto pubblico o del contratto di concessione; regolazione espressa dei criteri, delle caratteristiche tecniche e prestazionali e delle soglie di importo entro le quali le stazioni appaltanti ricorrono al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché indicazione delle modalità di individuazione ed esclusione delle offerte anomale, che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta anomala, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
   gg) aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera ff), escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;
   hh) creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevedendo, tenuto conto, a seguito di apposite verifiche, delle precedenti attività professionali dei componenti e dell'eventuale sussistenza di ipotesi di conflitti d'interesse:
    1) ai fini dell'iscrizione all'albo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto, nonché le cause di incompatibilità e di cancellazione dal medesimo albo;
    2) l'assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione;
    3) che l'ANAC adotti con propria determinazione la disciplina generale per la tenuta dell'albo, comprensiva dei criteri per il suo aggiornamento;
   ii) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte, prevedendo che debbano essere invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nonché un'adeguata rotazione degli affidamenti, ferma restando la facoltà per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE di applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità ai princìpi dettati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a tutela della concorrenza;
   ll) rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, nonché per le verifiche e i controlli relativi all'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative e alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana, impartite dagli enti e dagli organismi competenti, prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di controlli lacunosi ovvero di omessa vigilanza. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato, ed è previsto che i soggetti che realizzano insediamenti produttivi strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale debbano adottare forme di contabilità esecutiva e di collaudo analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori;
   mm) creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di procedure selettive, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro nomina nelle procedure di appalto mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altresì che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati;
   nn) revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza, prevedendo il divieto di affidamento dell'incarico di collaudo per appalti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ubicati nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza, e disponendo un limite all'importo dei corrispettivi;
   oo) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione e il progressivo uso di strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo, in particolare per le opere puntuali. Sono esclusi, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, e l'affidamento dei lavori sulla base della progettazione di livello preliminare;
   pp) riassetto, revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di renderli proporzionati e adeguati alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, nonché al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi e nei modi programmati anche in caso di fatti imprevisti ed imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante, e assicurando comunque l'entrata in vigore della nuova disciplina contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d'impresa;
   qq) revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione; al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, è destinata una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, con esclusione di applicazione degli incentivi alla progettazione;
   rr) razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti;
   ss) al fine di agevolare e ridurre i tempi delle procedure di partenariato pubblico privato, previsione espressa, previa indicazione dell'amministrazione competente, delle modalità e delle tempistiche per addivenire alla predisposizione di specifici studi di fattibilità che consentano di porre a gara progetti con accertata copertura finanziaria derivante dalla verifica dei livelli di bancabilità, garantendo altresì l'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati entro la fase di aggiudicazione;
   tt) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite, introducendo, inoltre, misure di premialità, regolate da un'apposita disciplina generale fissata dall'ANAC con propria determinazione e connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di rating di legalità, in ogni caso prevedendo la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato «con riserva» o «con continuità aziendale»;
   uu) revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara, e rafforzando gli strumenti di verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nonché circa l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, al fine di escludere la possibilità di ricorso all'avvalimento a cascata e prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell'esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare;
   vv) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, limitando il ricorso alle procedure arbitrali, comprese quelle amministrate, e indicando puntualmente i casi specifici di ricorso alle stesse secondo modalità idonee a garantirne adeguatamente trasparenza, celerità ed economicità, nonché ad assicurare requisiti di integrità, imparzialità e responsabilità degli arbitri e degli eventuali ausiliari, in ogni caso sotto il controllo pubblico e riducendone il costo;
   zz) miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione, anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti e l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese nonché introducendo misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgano i predetti soggetti nelle procedure di gara;
   aaa) introduzione di disposizioni che, al verificarsi dei casi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabiliscano che il presidente dell'ANAC, prima di applicare quanto previsto dal citato articolo 32, prescriva alla stazione appaltante di valutare se sussistono le condizioni per procedere in autotutela per la gara, fissando un tempo definito per la decisione;
   bbb) valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, in ottemperanza ai princìpi di economicità dell'appalto, salvaguardia dei livelli occupazionali in essere, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
   ccc) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti in house, prevedendo, anche per questi enti, l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento, assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, e prevedendo l'istituzione, a cura dell'ANAC, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti in house ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti. La domanda di iscrizione consente all'ente aggiudicatore, sotto la propria responsabilità, di conferire all'ente con affidamento in house, o soggetto al controllo singolo o congiunto o al collegamento, appalti o concessioni mediante affidamento diretto;
   ddd) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di «clausole sociali» per la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
   eee) previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori e servizi che introduca clausole sociali per la stabilità occupazionale del personale impiegato e stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;
   fff) disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri per le concessioni indicate nella sezione II del capo I del titolo I della direttiva 2014/23/UE, nel rispetto dell'esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 per le concessioni nel settore idrico, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, nonché al rischio operativo ai sensi della predetta direttiva 2014/23/UE, e a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro, prevedendo l'introduzione di una specifica disciplina per le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili;
   ggg) obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società in house direttamente o tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, nonché modalità di verifica del rispetto di tali previsioni affidate anche all'ANAC e prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di adeguamento non superiore a dodici mesi ed escludendo dal predetto obbligo unicamente le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea per le quali continuano comunque ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
   hhh) avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere, con revisione del sistema delle concessioni autostradali, con particolare riferimento all'introduzione di un divieto di clausole e disposizioni di proroga, in conformità alla nuova disciplina generale dei contratti di concessione;
   iii) previsione di una particolare disciplina transitoria per l'affidamento delle concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del decreto di recepimento delle direttive, siano scadute o prossime alla scadenza, onde assicurare il massimo rispetto del principio dell'evidenza pubblica, nonché, per le concessioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, dei princìpi desumibili dall'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE;
   lll) individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza, rotazione e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già adoperati per aste telematiche;
   mmm) promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d'acquisto, garantendo il soddisfacimento dell'obiettivo del miglior rapporto qualità/prezzo piuttosto che l'indicazione di uno specifico prodotto;
   nnn) trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell'ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto;
   ooo) introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, nonché previsione di una procedura di partecipazione del pubblico e di acquisizione dei consensi necessari per realizzare in tempi certi un'opera utile e condivisa, stabilendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica;
   ppp) introduzione nei contratti di lavori, servizi e forniture di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare: l'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intende subappaltare; l'espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l'obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto; l'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti;
   qqq) espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino, prevedendo l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse alle opere in base ai criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, e successive modificazioni, nonché l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; previsione di norme di coordinamento e transitorie per gli interventi per i quali vi siano obbligazioni giuridiche vincolanti e definizione delle funzioni e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con riferimento alle disposizioni del capo IV del titolo III della parte II del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

  2. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa.
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti, sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari. I predetti soggetti si pronunciano contestualmente, su ciascuno schema, entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, ritrasmette il testo alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quindici giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.
  4. Il decreto di recepimento delle direttive dispone l'abrogazione delle parti incompatibili del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di altre disposizioni, espressamente indicate, anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Il decreto di riordino dispone, altresì, l'abrogazione delle ulteriori disposizioni del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e di altre disposizioni, espressamente indicate, nonché prevede opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Tale decreto legislativo comprende al suo interno il contenuto del decreto di recepimento delle direttive con le eventuali e opportune disposizioni correttive e integrative.
  5. Sulla base del decreto di riordino sono, altresì, emanate linee guida di carattere generale da adottare di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.
  6. L'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.
  7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.
  8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale. Il suddetto divieto si applica anche alle procedure di appalto già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle già espletate per le quali la stazione appaltante non abbia ancora proceduto alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario.
  9. In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, salvaguardando i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data del trasferimento. In assenza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adottato sentite le organizzazioni datoriali e sindacali, definisce i criteri generali per l'attuazione del presente comma. Le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o private che intendono stipulare un contratto di appalto per servizi di call center devono darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
  10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento delle direttive, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale, di cui all'articolo 129, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni.
  11. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    alla lettera v), sostituire le parole: delle modalità e dei soggetti preposti alla rilevazione e alla con le seguenti: che il regolamento di cui alla lettera qqq-bis) disponga la;
    dopo la lettera ppp), aggiungere la seguente:
     ppp-bis) espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore del codice di cui alla lettera b);
    dopo la lettera qqq) aggiungere le seguenti:
     qqq-bis) emanazione di un nuovo regolamento recante la disciplina esecutiva e attuativa del codice di cui alla lettera b), ispirato a princìpi di razionalizzazione e semplificazione amministrativa, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
     qqq-ter) espressa abrogazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera qqq-bis), anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina;
   sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente:

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti, è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I predetti soggetti si pronunciano contestualmente, entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge il Governo, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, ritrasmette il testo alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro 15 giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Il decreto legislativo di cui al comma 1, che costituisce il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione di recepimento delle direttive, dispone l'abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e di altre disposizioni, espressamente indicate, anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Sulla base del decreto legislativo recante il nuovo codice è, altresì, emanato, entro il 31 luglio 2016, un nuovo regolamento recante la disciplina esecutiva ed attuativa del nuovo codice.;
   al comma 7, sostituire le parole: di ciascuno dei decreti legislativi con le seguenti: del decreto legislativo.;
   dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Il regolamento di cui al comma 1, lettera qqq-bis), è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato e le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Il regolamento entra in vigore contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 1. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.;
   al comma 11 sostituire le parole da: qualora i decreti fino a: emanati con le seguenti: il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio intero, il decreto stesso è emanato.
1. 740. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    alla lettera v) sostituire le parole: delle modalità e dei soggetti preposti alla rilevazione e alla con le seguenti: che il regolamento di cui alla lettera qqq-bis) disponga la;
    dopo la lettera ppp), aggiungere la seguente:
     ppp-bis) espressa abrogazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con effetto dalla data di entrata in vigore del codice di cui alla lettera b);
    dopo la lettera qqq) aggiungere le seguenti:
     qqq-bis) emanazione di un nuovo regolamento recante la disciplina esecutiva e attuativa del codice di cui alla lettera b), ispirato a princìpi di razionalizzazione e semplificazione amministrativa, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
     qqq-ter) espressa abrogazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla lettera qqq-bis), anche attraverso l'individuazione di un apposito regime transitorio, assicurando l'ordinato passaggio tra la previgente e la nuova disciplina.;
   sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente:

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti, è adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I predetti soggetti si pronunciano contestualmente, entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine il decreto è adottato anche in mancanza dei pareri. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge il Governo, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, ritrasmette il testo alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro 15 giorni dall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Il decreto legislativo di cui al comma 1, che costituisce il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione di recepimento delle direttive, dispone l'abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e di altre disposizioni, espressamente indicate, anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Sulla base del decreto legislativo recante il nuovo codice sono, altresì, emanate, entro il 31 luglio 2016, linee guida di carattere generale da adottarsi di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere vincolante.;
   al comma 7, sostituire le parole: di ciascuno dei decreti legislativi con le seguenti: del decreto legislativo.;
   dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Il regolamento di cui al comma 1, lettera qqq-bis), è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato e le competenti Commissioni parlamentari esprimono parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Il regolamento entra in vigore contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 1. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.;
   al comma 11 sostituire le parole da: qualora i decreti fino a: emanati con le seguenti: il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio intero, il decreto stesso è emanato.
1. 741. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: decreto di riordino aggiungere le seguenti: ferma restando la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo con le materie di cui al presente alinea.

  Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nel caso in cui il Governo adotti un unico decreto legislativo per tutte le materie di cui all'alinea del comma 1:
   a) il termine di cui al comma 1, lettera qqq) è determinato al 18 aprile 2016;
   b) si applica all'unico decreto legislativo la procedura di cui al comma 3;
   c) l'unico decreto legislativo determina l'abrogazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali;
   d) le linee guida di cui al comma 5 sono adottate sulla base dell'unico decreto legislativo;
   e) le disposizioni integrative e correttive di cui al comma 7 sono emanate entro un anno dall'entrata in vigore del dell'unico decreto legislativo;
   f) le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale di cui al comma 10 cessano di applicarsi dalla data di entrata in vigore dell'unico decreto legislativo.
1. 941. Lodolini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: decreto di riordino aggiungere le seguenti: ferma restando la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo con le materie di cui al presente alinea.

  Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nel caso in cui il Governo adotti un unico decreto legislativo per tutte le materie di cui all'alinea del comma 1:
   a) il termine di cui al comma 1, lettera qqq) è determinato al 18 aprile 2016;
   b) si applica all'unico decreto legislativo la procedura di cui al comma 3;
   c) l'unico decreto legislativo determina l'abrogazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali;
   d) le linee guida di cui al comma 5 sono adottate sulla base dell'unico decreto legislativo;
   e) le disposizioni integrative e correttive di cui al comma 7 sono emanate entro un anno dall'entrata in vigore del dell'unico decreto legislativo;
   f) le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale richiamate al comma 10 sono abrogate dalla data di entrata in vigore dell'unico decreto legislativo. La sospensione dell'applicazione della garanzia globale prevista dal medesimo comma 10 è disposta dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data di entrata in vigore dell'unico decreto legislativo.
1. 941.(Testo modificato nel corso della seduta) Lodolini.
(Approvato)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 aggiungere le seguenti: nonché dei principi enunciati nella giurisprudenza comunitaria.
1. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: escludendo l'applicazione di tale divieto per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
1. 2. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: adeguata anche per gli appalti di aggiungere le seguenti: lavori,

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: e valorizzazione dei beni culturali aggiungere le seguenti:, di trasparenza e anticorruzione.
1. 704. Borghi, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: tre direttive aggiungere le seguenti: e di pubblicità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive.
1. 8. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) nella compilazione del testo unico normativo denominato «codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione» di cui alla lettera b), garantire, anche per quanto riguarda i settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE, il rispetto del principio per cui le autorità regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi al fine di garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni.
1. 707. Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) nella compilazione del testo unico normativo di cui alla lettera b), introduzione, anche per i settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE, del principio per cui le autorità regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi di rispettivo interesse, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici, o conferirli a operatori economici esterni, al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, parità di trattamento, promozione dell'accesso universale nei servizi pubblici e tutela dei diritti dell'utenza.
1. 9. Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) previsione di specifiche tecniche nei criteri di aggiudicazione di un appalto, nelle condizioni di esecuzione del medesimo nonché nei criteri per la scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione tali da assicurare l'accessibilità da parte delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei.
*1. 700. Zaratti, Pellegrino, Nicchi, Fratoianni.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c)
previsione di specifiche tecniche nei criteri di aggiudicazione di un appalto, nelle condizioni di esecuzione del medesimo nonché nei criteri per la scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione tali da assicurare l'accessibilità da parte delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei.
*1. 708. Giovanna Sanna.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: tenendo con le seguenti parole: attraverso la redazione di linee guida che disciplinino e completino la normativa di carattere generale affinché tengano.
1. 12. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: in debita considerazione aggiungere le seguenti: e valorizzando.
1. 293. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: e dei diversi settori fino alla fine della lettera.
1. 13. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: e dei diversi settori merceologici e di attività aggiungere le seguenti:, ivi compresi i servizi informatici,.
1. 14. Piso.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   d-bis) adozione di adeguate misure tese a garantire l'osservanza, da parte degli operatori economici nella esecuzione degli appalti pubblici, degli obblighi applicabili in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalle disposizioni comunitarie ed internazionali, dall'ordinamento nazionale e dalle norme sui contratti collettivi;
   d-ter) definizione e precisazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti che, oltre alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici territoriali e agli altri enti pubblici non economici, devono assumere la qualifica di Amministrazione Aggiudicatrice.
1. 16. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: allo scopo fino alla fine della lettera, con le seguenti: in materia di appalti pubblici e contratti di concessione al fine di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alla realizzazione delle opere pubbliche attraverso l'espresso divieto di affidamento di contratti tramite procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, ad eccezione di singole fattispecie connesse ad urgenze di protezione civile determinate da calamità naturali, per le quali devono essere previsti adeguati meccanismi di controllo e di pubblicità successiva.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera l).
1. 25. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: predisporre procedure aggiungere le seguenti: coerenti alla natura delle prestazioni e.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: significativa riduzione e certezza dei tempi relativi aggiungere le seguenti: alle procedure di gara e.
1. 17. Piso.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: alla realizzazione fino alla fine della lettera, con le seguenti: alle procedure di gara e alla realizzazione delle opere pubbliche.
1. 948. Donati.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: anche con riferimento agli affidamenti in house.
1. 19. Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) previsione di una specifica disciplina in materia di acqua improntata ad una logica di trasparenza e di sviluppo della qualità, che riconosce l'acqua come bene primario legato all'ambiente, alla salute e alla vita dell'uomo, di proprietà pubblica, ne sostiene il diritto all'accesso e considera il servizio idrico integrato come servizio pubblico locale di interesse generale la cui gestione è realizzata senza finalità lucrative, sottratta al principio della libera concorrenza e persegue finalità di carattere sociale e ambientale.
1. 709. Luigi Gallo.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere la parola: progressiva.
1. 20. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: attraverso la promozione con le seguenti: anche attraverso la ricognizione.
1. 710. De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: già sperimentati in altre procedure competitive.
1. 21. De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: nelle materie disciplinate, aggiungere le seguenti: limitando la presentazione degli oneri documentali a carico delle ditte appaltatrici e garantendo, con opportuni mezzi e modalità, il possesso dei requisiti di legalità e legittimità nonché della adeguata professionalità degli operatori economici, in osservanza dei principi di trasparenza, rotazione e concorrenza.
1. 23. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: protezione civile aggiungere le seguenti: nei casi espressamente predeterminati e definiti in apposita sezione del decreto legislativo di cui al presente articolo tenuto conto del grado di emergenza, del livello di rischio per la popolazione e del settore di intervento,.
1. 29. Terzoni, De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera l), dopo la parola: successiva aggiungere la seguente: anche.
1. 711. Pesco, Alberti.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: che determinino un imminente pericolo per le persone o per le cose.
1. 712. De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: determinate da calamità naturali.
*1. 719. Palese, Castiello, Mannino.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: determinate da calamità naturali.
*1. 720. Garofalo.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: sottoponendo tali affidamenti con le seguenti: sottoponendoli prioritariamente alla verifica dell'ANAC, nonché.
1. 742. Segoni, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Turco.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: sottoponendo tali affidamenti aggiungere le seguenti: alla verifica dell'ANAC, nonché.
1. 743. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: preventivo e successivo della Corte dei conti con le seguenti: della Corte dei conti, con la previsione dell'affidamento del controllo preventivo ad un ufficio della Corte organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza.
1. 791. Mazzoli.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: Corte dei conti aggiungere le seguenti: che in prima istanza dovrà verificare le effettive circostanze che ne giustifichino il ricorso.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: le circostanze che ne giustificano il ricorso e.
1. 713. Segoni.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole:. In questi ultimi casi derogatori, gli atti motivati dovranno dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio, consentendo in ogni caso, a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai medesimi contratti segretati.
1. 744. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: resta salva la facoltà degli enti competenti di accedere ai cantieri oggetto di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, al fine di svolgere i necessari controlli sulla sicurezza sul lavoro, fermo restando il rispetto delle vigenti normative in materia di requisiti di segretezza e di quanto stabilito dalla direttiva 2009/81/CE;.
1. 723. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera p), dopo le parole: di misure aggiungere le seguenti: anche premianti.
1. 32. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera p), sostituire le parole da: in particolare inserendo fino a: stabilendo con le seguenti: facendo ricorso anche al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita e prevedendo la facoltà, ovvero laddove ritenuto necessario l'obbligo, di attribuire.
1. 949. Ferro.

  Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: in particolare inserendo il con le seguenti: facendo ricorso anche al.
1. 949.(Testo modificato nel corso della seduta) Ferro.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera p), dopo le parole: punteggio per i beni aggiungere le seguenti:, i lavori.
1. 733. Borghi.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: e per le procedure di riduzione dello spreco dei beni alimentari;.

  Conseguentemente al medesimo comma, lettera gg) aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto, nell'ambito dei criteri ambientali connessi all'oggetto dell'appalto pubblico o del contratto di concessione, anche della capacità dei soggetti aggiudicatari di ridurre lo spreco alimentare;.
1. 734. Gadda, Fiorio, Fregolent, Moretto, Dallai, Vazio, Donati, Marco Di Maio, Coppola, Fanucci, Morani, Sani, Oliverio, Borghi, Braga, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Covello, Carrescia, Manfredi, Giovanna Sanna, De Menech, Stella Bianchi, Bratti, Cominelli, Fossati, Fragomeli, Beni, Casati, Patriarca.

  Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le parole:, quali i prodotti da filiera corta e i prodotti a chilometro zero.
1. 716. Fraccaro, Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: quali prodotti da filiera corta.
1. 717. Fraccaro, Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: quali i prodotti a chilometro zero.
1. 718. Fraccaro, Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera q), alinea, dopo la parola: successive aggiungere le seguenti: prevedendo la pubblicazione di tutti gli atti pubblici relativi ai singoli appalti e contratti sugli albi pretori on line delle amministrazioni pubbliche.
1. 35. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera q), alinea, dopo le parole: lotta alla corruzione aggiungere le seguenti:, alla frode e al clientelismo.
1. 298. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera q), alinea, dopo le parole: e dei contratti di concessione aggiungere le seguenti: nonché, con particolare riguardo agli appalti ad alta intensità di manodopera, di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di lavoro attraverso una corretta tutela dello stesso in relazione al pertinente contratto nazionale, dell'occupazione, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dell'ambiente e del territorio;.
1. 299. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera q), sostituire il numero 1 con il seguente:
   1) individuando espressamente, previa comunicazione all'ANAC ed alla sua approvazione favorevole i casi nei quali, in via eccezionale, è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza precedente pubblicazione di un bando di gara; e comunque per lavori, servizi e forniture con importi compresi tra 20.000 euro e 150.000 euro.
1. 721. Pesco, Alberti.

  Al comma 1, lettera q), numero 1), dopo le parole: in via eccezionale, aggiungere le seguenti: esclusivamente nei casi in cui sia impossibile il ricorso ad una procedura ordinaria.
1. 722. Segoni.

  Al comma 1, lettera q), numero 1), dopo le parole: in via eccezionale, aggiungere le seguenti: e quando sia impossibile il ricorso ad una procedura ordinaria con pubblicazione.
1. 36. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera q), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: fermo restando l'obbligo per le stazioni appaltanti di predisporre un elenco ufficiale di operatori economici certificati da rendere pubblico nel rispetto delle norme sulla trasparenza.
1. 37. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera q), numero 2), dopo la parola: (ANAC) aggiungere le seguenti: salvaguardando le esigenze delle minoranze linguistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'accesso e nella fruizione di queste ultime.
1. 38. Gebhard, Plangger, Alfreider, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, lettera q), numero 2), dopo le parole: di poteri aggiungere la seguente: ispettivi.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: alla fase di esecuzione con le seguenti: alle fasi di affidamento e di esecuzione.
1. 39. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera q), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo altresì, attraverso specifiche piattaforme digitali, l'obbligo di pubblicazione dei documenti progettuali, di gara, contabili, amministrativi, compresi quelli di cantiere, utili per la verifica della congruità tra opere progettate, opere realizzate, prezzi di gara e importi liquidati subordinando la validità contrattuale dei documenti, all'avvenuta effettiva pubblicazione.
1. 724. Pesco, Alberti.

  Al comma 1, lettera q), numero 3), dopo le parole: degli atti aggiungere le seguenti: anche attraverso la pubblicazione obbligatoria sul sito dell'amministrazione pubblica.
1. 40. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera q), numero 3), dopo le parole: rispetto della regolarità aggiungere le seguenti: della documentazione.

  Conseguentemente alla medesima lettera, numero 3), aggiungere, in fine, le parole: nonché degli eventuali carichi pendenti in capo all'impresa appaltatrice.
1. 41. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera q), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: nonché degli eventuali carichi pendenti in capo ai titolari dell'impresa appaltatrice anche per servizi opere e forniture sotto la soglia dei 150.000 euro.
1. 725. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera q), sopprimere il numero 4).
1. 42. Piso, Garofalo.

  Al comma 1, lettera q), numero 4, dopo la parola: conti aggiungere le seguenti: o altri strumenti finanziari che garantiscano il medesimo scopo.
1. 726. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera q), numero 4, dopo le parole: imprese aggiudicatarie aggiungere le seguenti: o affidatarie o subappaltatrici o subaffidatarie.
1. 727. Pesco, Alberti.

  Al comma 1 lettera q), numero 6), dopo le parole: accessibilità, visibilità aggiungere le seguenti:, tempestività.
1. 728. Segoni.

  Al comma 1 lettera q), numero 6, sostituire le parole: agli atti progettuali con le seguenti: a tutta la documentazione necessaria.
1. 729. Segoni.

  Al comma 1, lettera q), numero 6), aggiungere, in fine, le parole: e conferendo piena dignità contrattuale anche al computo metrico estimativo dei lavori;.
1. 730. Palese, Castiello.

  Al comma 1, lettera q), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:
   7) prevedendo l'introduzione di uno specifico regime sanzionatorio per l'inosservanza o la non corretta applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle disposizioni in materia di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni.
1. 45. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera r), dopo le parole: attinenti e proporzionati all'oggetto aggiungere le seguenti: e all'importo.
1. 735. Pesco, Alberti.

  Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole: tra i quali le stazioni appaltanti debbano scegliere.
1. 950. Borghi, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole:; per i lavori, tali requisiti sono attestati secondo il vigente sistema di qualificazione, in linea con quanto stabilito dalla lettera tt); per le gare relative a lavori d'importo superiore a 120 milioni di euro, previsione dell'ulteriore obbligo di dimostrare l'esecuzione di lavori analoghi alla categoria generale o specializzata indicata come prevalente nel bando, realizzati negli ultimi anni 10 anni, fermo restando il vigente obbligo, per i lavori d'importo superiore a 20 milioni di euro, di dimostrare una cifra d'affari in lavori non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; resta fermo altresì il divieto di procedere ad accorpamenti o frazionamenti artificiosi degli appalti ai fini, rispettivamente, del raggiungimento o dell'elusione delle predette soglie;.
1. 736. Palese, Castiello.

  Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole:; per le gare relative a lavori, attestazione di tali requisiti secondo il vigente sistema di qualificazione, per importi a base di gara superiori a 20 milioni di euro, in linea con quanto stabilito dalla lettera tt); previsione dell'ulteriore obbligo di dimostrare l'esecuzione di lavori analoghi alla categoria generale o specializzata indicata come prevalente nel bando, realizzati negli ultimi anni 10 anni, solo per gare relative a lavori d'importo superiore a 120 milioni di euro; mantenimento del divieto di procedere ad accorpamenti o frazionamenti artificiosi degli appalti ai fini, rispettivamente, del raggiungimento o dell'elusione delle predette soglie;.
1. 737. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le parole: devono essere altresì tenute presenti le effettive capacità delle piccole e medie imprese;.
1. 51. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis)
previsione di un motivo di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione per gli operatori economici che non garantiscono il rispetto del principio di parità di retribuzione tra lavoratrici e lavoratori per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, come definito dalla Convenzione n. 100 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'uguaglianza di retribuzione fra mano d'opera maschile e mano d'opera femminile per un lavoro di uguale valore.
1. 940. Pastorino, Civati, Brignone, Andrea Maestri.

  Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le parole: attraverso la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sul sito delle amministrazioni pubbliche.
1. 54. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le parole: in un'apposita piattaforma digitale.
1. 753. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo in ogni caso la pubblicazione degli stessi avvisi e dei bandi su non più di due quotidiani nazionali e non più di due quotidiani locali con spese a carico del vincitore della gara.
1. 752. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le parole:; definizione di linee generali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'ANAC, in modo da garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità.
1. 754. Realacci, Amoddio.

  Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le parole:; definizione di indirizzi generali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità prevedendo, in ogni caso, la pubblicazione su un'unica piattaforma digitale presso l'ANAC di tutti i bandi di gara.
1. 754.(Testo modificato nel corso della seduta) Realacci, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera t), dopo le parole: attribuzione all'ANAC aggiungere le seguenti: previa definizione dell'assetto organizzativo di quest'ultima.
1. 63. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera t), dopo le parole: attribuzione all'ANAC aggiungere le seguenti: in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1. 755. Segoni.

  Al comma 1, lettera t), dopo la parola: poteri, aggiungere le seguenti: ispettivi e.
1. 64. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera t), dopo le parole: contratti-tipo aggiungere le seguenti: modelli di atti dichiarativi.
1. 756. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera t), dopo le parole: anche dotati di efficacia vincolante, aggiungere le seguenti: prevedendo in ogni caso, per le norme immediatamente cogenti, il preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari ed idonee forme di pubblicità.
1. 67. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera t), aggiungere, in fine, le parole:; i contratti-tipo dovranno essere formulati anche al fine di garantire la chiarezza e determinatezza dei requisiti oggettivi e soggettivi, anche morali, di partecipazione alla gara.
1. 757. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1 lettera t), aggiungere, in fine, le parole: Predisposizione, programmazione e tenuta di corsi specifici di aggiornamento e formazione rivolti principalmente alle stazioni appaltanti al fine di attribuire alle stesse più ampie funzioni per poter meglio concorrere alla lotta alla corruzione, evitare i conflitti d'interesse, favorire la maggiore trasparenza e garantire il rispetto della normativa vigente nel settore degli appalti pubblici, dei contratti di concessione. Per il migliore ottenimento dello scopo si attribuisce all'ANAC la potestà di elaborare atti di indirizzo quali linee guida, bandi tipo, contratti-tipo, in collaborazione con gli ordini di settore.
1. 790. Segoni.

  Al comma 1, lettera u), sostituire le parole: immediatamente dopo la con le seguenti: preventivamente alla.
1. 300. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera v), aggiungere, in fine, le parole: e per area territoriale e ne sia garantita adeguata pubblicità;.
1. 69. Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera v), aggiungere, in fine, le parole: che devono essere resi pubblici e fruibili.
1. 789. Segoni.

  Al comma 1, lettera z), dopo le parole: delle stazioni appaltanti aggiungere le seguenti: da sottoporre previamente alle norme sull'impatto della regolazione nelle procedure amministrative.
1. 301. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera bb), sostituire le parole: dall'ANAC con le seguenti: dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1. 471. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: a ridurre aggiungere le seguenti: i costi e.
1. 769. Segoni.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera cc), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo inoltre la possibilità di riservare la partecipazione a gare per l'aggiudicazione di lavori o servizi di importi contenuti alle imprese di più modeste dimensioni.
1. 768. Pesco, Alberti.

  Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: resoconto finanziario aggiungere le seguenti: in itinere ed.
1. 758. Pesco, Alberti.

  Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: al termine dell'esecuzione del contratto con le seguenti: in itinere ed al termine dell'esecuzione del contratto con riferimento a tutte le imprese che hanno preso parte all'esecuzione dei lavori o dei servizi appaltanti.
1. 759. Pesco, Alberti.

  Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: di riduzione con le seguenti: di una sensibile riduzione.
1. 302. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole da: da prevedere per gli affidamenti fino a: unione di comuni, e con le seguenti: nei limiti della legislazione vigente,.
*1. 761. Pastorelli.

  Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole da: da prevedere per gli affidamenti fino a: unione di comuni, e con le seguenti: nei limiti della legislazione vigente,.
*1. 762. Russo.

  Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole da: da prevedere per gli affidamenti fino a: unione di comuni, e con le seguenti: a livello di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente,.
1. 934. Borghi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 500.000 euro;
1. 267. Garofalo.

  Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: 100.000 euro aggiungere le seguenti: per beni e servizi e 1.000.000 di euro per lavori.
1. 348. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: 100.000 euro aggiungere le seguenti: per beni e servizi e 500.000 euro per lavori;
1. 347. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera dd), dopo le parole: ambiti ottimali aggiungere le seguenti: sub provinciali, territorialmente omogenei o.
1. 763. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera dd), sopprimere le parole da: e garantendo fino alla fine della lettera.
1. 764. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le parole: senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 765. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le parole: i cui oneri sono a carico dell'impresa aggiudicataria della gara.
1. 766. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, dopo la lettera dd), aggiungere la seguente:
   dd-bis) valorizzazione delle attività di committenza ausiliarie, rapportandole al sistema di qualificazione di cui alla lettera bb).
1. 322. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera ee), dopo le parole: volte a aggiungere le seguenti: selezionare, a valutare ed eventualmente a.
1. 303. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera ee), sopprimere le parole da: e con specifico riferimento fino a: e successive modificazioni.
1. 83. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera ee), sostituire le parole da: e, comunque, fino a: atti di assenso comunque denominati con le seguenti: e sia debitamente autorizzata, di concerto con gli organi della stazione appaltante competenti ad assumere decisioni di spesa, dal responsabile unico del procedimento, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati.
1. 86. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera ee), sostituire le parole da: e, comunque, fino a: atti di assenso comunque denominati con le seguenti: e sia debitamente autorizzata, di concerto con gli organi della stazione appaltante, dal responsabile unico del procedimento, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati.
1. 767. Segoni.

  Al comma 1, lettera ee) aggiungere, in fine, le parole: in ogni caso le variazioni in corso d'opera non possono superare il 15 per cento del lavoro complessivo.
1. 409. De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, sostituire la lettera ff) con la seguente:
   ff) utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio preferenziale dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo», prevedendo anche i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, con la previsione di un meccanismo obbligatorio di esclusione delle offerte anomale;.
1. 91. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera ff), sostituire le parole da: misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo» fino alla fine della lettera, con le seguenti: seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita e promuovendo la facoltà, ovvero laddove ritenuto necessario prevedendo l'obbligo, di includere il «miglior rapporto qualità/prezzo» valutato con criteri oggettivi sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali connessi all'oggetto dell'appalto pubblico o del contratto di concessione; regolazione espressa dei criteri e delle soglie di importo entro le quali le stazioni appaltanti ricorrono al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché indicazione delle modalità di individuazione e valutazione delle offerte anomale, che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta anomala, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
1. 942. Lodolini.

  Al comma 1, lettera ff), sostituire le parole da: misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo» fino alla fine della lettera, con le seguenti: seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita e includendo il «miglior rapporto qualità/prezzo» valutato con criteri oggettivi sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali connessi all'oggetto dell'appalto pubblico o del contratto di concessione; regolazione espressa dei criteri, delle caratteristiche tecniche e prestazionali e delle soglie di importo entro le quali le stazioni appaltanti ricorrono al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, nonché indicazione delle modalità di individuazione e valutazione delle offerte anomale, che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta anomala, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
1. 942. (Testo modificato nel corso della seduta) Lodolini.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera ff), sostituire le parole: «miglior rapporto qualità/prezzo» con le seguenti: «miglior rapporto qualità ecologica/prezzo, con particolare riguardo alle certificazioni ambientali europee EMAS, ISO 14001 ed Ecolabel UE».
1. 304. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente:
   ff-bis) previsione di una speciale disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia.
1. 334. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, dopo la lettera ff) aggiungere la seguente:
   ff-bis) nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa introduzione di strumenti ed accorgimenti volti a contenere la rilevanza dell'elemento di valutazione riferito al prezzo offerto. In particolare prevedere che, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto per l'elemento-prezzo, vengano adottate formule che, al superamento di una determinata soglia, consentano di limitare l'incidenza del ribasso offerto nella misura massima del 10 per cento.
1. 96. Piso, Garofalo.

  Al comma 1, lettera gg), sostituire le parole da: dei contratti pubblici, fino alla fine della lettera, con le seguenti: degli appalti pubblici di lavori di edilizia scolastica e ospedaliera, dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e dei contratti di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera aa), escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;.
1. 782. Di Benedetto, Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera gg), sostituire le parole da: del criterio dell'offerta fino alla fine della lettera con le seguenti: del criterio preferenziale dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo», prevedendo anche i casi e le soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta.
1. 98. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:
   gg-bis) introduzione di criteri di vantaggio ed elementi di equità che, in attuazione dei principi di pari opportunità, tengano conto nell'aggiudicazione dei contratti di concessione, negli appalti pubblici e nelle procedure di erogazione e gestione dell'energia e dei trasporti, dei territori svantaggiati, con particolare riferimento alle regioni insulari e alle isole minori, al fine di superare lo svantaggio derivante dalla esclusione dalle reti nazionali di trasporto ferroviario e della metanizzazione, per assicurare la continuità territoriale e rimuovere gli squilibri economici nella distribuzione dei servizi realizzando le stesse condizioni e uguali standard qualitativi a quelli garantiti al restante territorio nazionale.
1. 306. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera hh), alinea, dopo le parole: nazionale obbligatorio aggiungere le seguenti: aggiornato regolarmente e reso pubblico.
1. 770. Segoni.

  Al comma 1, lettera hh), numero 2, sostituire le parole: da una lista fino a: e comunque con le seguenti: effettuato dall'ANAC, il cui esito è comunicato alla stazione appaltante richiedente.
1. 784. Palese, Castiello.

  Al comma 1, lettera hh), numero 2), sostituire la parola: doppio con la seguente: triplo.
1. 102. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera hh), numero 2), sostituire le parole: e comunque con le seguenti:, ferma restando l'espressa individuazione di un limite temporale per la durata dell'incarico,.
1. 103. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera hh), dopo il numero 3), aggiungere il seguente: 4) che dall'albo siano esclusi gli enti aggiudicatori che abbiano adottato un modello di organizzazione e di gestione previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che contempli l'attività di gestione degli acquisti come attività oggetto di prevenzione.
1. 105. Piso.

  Al comma 1, lettera hh), dopo il numero 3, aggiungere il seguente: 4) istituzione di un registro pubblico dei contratti di prestazione professionale presso l'ANAC al fine di regolamentare e controllare i rapporti tra i professionisti, anche esterni alla Pubblica amministrazione, ed i committenti, anche privati. Il registro dovrà presentare le seguenti caratteristiche: obbligatorietà, gratuità, possibilità d'uso solo da parte di soggetti certificati e funzionamento gratuito on line sulla rete Internet. Committente e Professionista, che sono già obbligati per legge alla stipula del contratto, dovranno procedere reciprocamente alla registrazione immediata per acquisire un numero di contratto che viene generato ed assegnato dal Registro in automatico. Tale numero è parte integrante dell’iter autorizzativo del progetto e della realizzazione dell'opera e costituisce il legame tra opera, titoli abilitativi e prestazione anche relativamente agli aspetti di onorario, fiscali e di tassazione dei soggetti coinvolti.
1. 104. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera ii), sostituire le parole da: anche nelle forme semplificate fino alla fine della lettera, con le seguenti:, la pubblicazione degli avvisi di gara sull'albo pretorio on line delle amministrazioni aggiudicatrici assicurando un'adeguata rotazione degli affidamenti.
1. 106. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera ii), sopprimere le parole: degli affidamenti.
1. 951. Borghi.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera ii) aggiungere, in fine, le parole: L'obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali delle stazioni appaltanti delle determine a contrarre.
1. 408. De Rosa.

  Al comma 1, lettera ll) dopo la parola: attraverso aggiungere le seguenti: ispezioni e.
1. 109. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera ll), dopo le parole: soggetto collegato aggiungere le seguenti: direttamente o indirettamente.
1. 771. Pesco, Alberti.

  Al comma 1, lettera ll), dopo le parole: interesse nazionale aggiungere le seguenti:, fatto salvo quanto previsto dalla lettera qqq).
1. 802. Tino Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera ll), dopo le parole: interesse nazionale aggiungere le seguenti:, fermo restando quanto previsto dalla lettera qqq).
1. 802.(Testo modificato nel corso della seduta) Tino Iannuzzi.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera ll), aggiungere la seguente:
   ll-bis) interdizione per le imprese aggiudicatrici e i rappresentanti legali delle stesse che, in occasione dei controlli previsti, forniscano informazioni ovvero esibiscano documenti non veritieri, a partecipare a gare d'appalto pubbliche per un periodo di dieci anni a decorrere dal momento in cui è stata fornita l'informazione ovvero è stato esibito il documento.
1. 772. Luigi Gallo, Colonnese, Di Benedetto, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, dopo la lettera ll), aggiungere la seguente:
   ll-bis) interdizione per le imprese aggiudicatrici e i rappresentanti legali delle stesse che, in occasione dei controlli previsti, forniscano informazioni ovvero esibiscano documenti non veritieri, a partecipare a gare d'appalto pubbliche per un periodo di cinque anni a decorrere dal momento in cui è stata fornita l'informazione ovvero è stato esibito il documento;.
1. 773. Luigi Gallo, Colonnese, Di Benedetto, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, dopo la lettera ll), aggiungere la seguente:
   ll-bis) interdizione, anche per appalti già affidati, per le imprese aggiudicatrici e i rappresentanti legali delle stesse che ricevono un rinvio a giudizio per reati quali associazione a delinquere, corruzione, concussione e turbativa d'asta aggravata dai metodi di tipo mafioso ai sensi del comma 3 dell'articolo 416-bis del codice penale. Le imprese e i suddetti rappresentanti legali non potranno partecipare a gare d'appalto pubbliche per un periodo di dieci anni a decorrere dal momento del rinvio a giudizio;.
1. 774. Luigi Gallo, Colonnese, Di Benedetto, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, dopo la lettera ll), aggiungere la seguente:
   ll-bis) interdizione, anche per appalti già affidati, per le imprese aggiudicatrici e i rappresentanti legali delle stesse che ricevono un rinvio a giudizio per reati quali associazione a delinquere, corruzione, concussione e turbativa d'asta aggravata dai metodi di tipo mafioso ai sensi del comma 3 dell'articolo 416-bis del codice penale. Le imprese e i suddetti rappresentanti legali non potranno partecipare a gare d'appalto pubbliche per un periodo di cinque anni a decorrere dal momento del rinvio a giudizio.
1. 775. Luigi Gallo, Colonnese, Di Benedetto, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, dopo la lettera ll), aggiungere la seguente:
   ll-bis) interdizione, anche per appalti già affidati, per le imprese aggiudicatrici i rappresentanti legali delle stesse che ricevono una condanna di primo grado per reati quali associazione a delinquere, corruzione, concussione e turbativa d'asta aggravata dai metodi di tipo mafioso ai sensi del comma 3 dell'articolo 416-bis del codice penale. Le imprese e i suddetti rappresentanti legali non potranno partecipare a gare d'appalto pubbliche per un periodo di dieci anni a decorrere dal momento della pronuncia della sentenza di condanna;.
1. 776. Luigi Gallo, Colonnese, Di Benedetto, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, dopo la lettera ll) inserire la seguente:
   ll-bis) interdizione, anche per appalti già affidati, per le imprese aggiudicatrici e i rappresentanti legali delle stesse che ricevono una condanna di primo grado per reati quali associazione a delinquere, corruzione, concussione e turbativa d'asta aggravata dai metodi di tipo mafioso ai sensi del comma 3 dell'articolo 416-bis del codice penale. Le imprese e i suddetti rappresentanti legali non potranno partecipare a gare d'appalto pubbliche per un periodo di cinque anni a decorrere dalla pronuncia della sentenza di condanna.
1. 777. Luigi Gallo, Colonnese, Di Benedetto, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera mm), sopprimere le parole:, sulla base di procedure selettive,
1. 953. Borghi.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera mm), sostituire le parole da: dei soggetti che possono fino alla fine della lettera, con le seguenti: con rinnovo a cadenza semestrale, dei soggetti che desiderano ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità oltre alla necessaria e totale assenza di forme di collegamento parentale e/o professionale diretto, indiretto o sostanziale con le persone fisiche e/o giuridiche riferibili ai contraenti generali o alle eventuali imprese aggiudicatarie o subappaltatrici dei lavori. La loro nomina sarà determinata previo espletamento di regolare procedura di aggiudicazione aperta a tutti gli iscritti al suddetto albo tenuto conto di quanto previsto all'ultimo periodo della lettera gg) di cui alla presente delega. Si prevede, altresì, che le spese di tenuta dell'albo siano poste a carico dei soggetti interessati;.
1. 780. Pesco, Alberti.

  Al comma 1, lettera mm), sostituire le parole: da una lista fino a: ruolo da ricoprire con le seguenti: effettuato dall'ANAC il cui esito viene comunicato alle stazioni appaltanti richiedenti.
*1. 188. Palese, Castiello.

  Al comma 1, lettera mm), sostituire le parole: da una lista fino a: ruolo da ricoprire con le seguenti: effettuato dall'ANAC il cui esito viene comunicato alle stazioni appaltanti richiedenti.
*1. 804. Garofalo.

  Al comma 1, dopo la lettera mm), aggiungere la seguente:
   mm-bis) ampliamento dell'ambito di azione dell'elenco dei soggetti qualificati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale a ricoprire attività di direzione dei lavori e monitoraggio nell'esecuzione degli appalti pubblici di natura informatica di rilievo, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza, di indipendenza, di professionalità, estendendo le suddette attività anche alle procedure di appalti pubblici di natura informatica a livello di amministrazioni locali, mediante procedure utili a favorire principi di trasparenza e di rotazione;.
1. 111. Piso.

  Al comma 1, lettera nn), premettere le parole: mantenendo invariata la responsabilità civile e penale.
1. 809. Segoni.

  Al comma 1, lettera nn), dopo le parole: in quiescenza aggiungere le seguenti: individuati mediante pubblico sorteggio effettuato dall'ANAC da una lista di candidati istituita presso la medesima il cui esito viene comunicato alle stazioni appaltanti richiedenti.
*1. 806. Palese, Castiello.

  Al comma 1, lettera nn), dopo le parole: in quiescenza aggiungere le seguenti: individuati mediante pubblico sorteggio effettuato dall'ANAC da una lista di candidati istituita presso la medesima il cui esito viene comunicato alle stazioni appaltanti richiedenti.
*1. 807. Garofalo.

  Al comma 1, sostituire la lettera oo) con la seguente:
   oo) obbligo della valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo anche la qualità architettonica e tecnico-funzionale, il recupero degli edifici esistenti, degli edifici abbandonati, nonché le aree dismesse;.
1. 113. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera oo), sostituire le parole da: valorizzazione fino a: tecnico-funzionale con le seguenti:: obbligo della valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo anche la qualità architettonica e tecnico-funzionale, il recupero degli edifici esistenti, degli edifici abbandonati, nonché le aree dismesse.
1. 813. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera oo), dopo le parole: tecnico-funzionale, aggiungere le seguenti: recupero degli edifici esistenti, degli edifici abbandonati nonché delle aree dismesse.
1. 115. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera oo) sostituire le parole da: anche attraverso lo strumento dei concorsi fino alla fine della lettera, con le seguenti: prioritariamente attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione, anche per la progettazione urbanistica, limitando radicalmente il ricorso all'appalto integrato sulla base del progetto preliminare ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara sulla base del progetto definitivo o esecutivo, concorrendo associazioni di professionisti e imprese, nonché escludendo, per l'affidamento da parte dell'amministrazione appaltante dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta e il ribasso dei tempi di progettazione sotto gli standard normali di mercato, secondo linee guida ANAC; la limitazione dell'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione non trova applicazione per gli affidamenti d'importo superiore ad 100 milioni di euro riguardanti le infrastrutture;.
1. 330. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera oo), dopo le parole: progressivo uso di aggiungere le seguenti: metodi e.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   sostituire le parole: limitando radicalmente il ricorso all’ con le seguenti: prevedendo limitazioni di utilizzo dell’;
   sopprimere le parole: che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori;
   sostituire la parola: esecutivo con la seguente: definitivo;
   dopo le parole: per le opere puntuali aggiungere le seguenti: In tutti i casi in cui è previsto l'appalto integrato deve essere prevista l'associazione tra progettisti e appaltatore.
1. 810. Coppola.

  Al comma 1, lettera oo), dopo le parole: progressivo uso di aggiungere le seguenti: metodi e.
1. 810.(Testo modificato nel corso della seduta) Coppola.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera oo), sostituire le parole da: limitando radicalmente fino alla fine della lettera, con le seguenti: disciplinando i limiti al ricorso all'appalto integrato tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell'appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo; esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione di livello preliminare, nonché, con riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta.
1. 946. Lodolini.

  Al comma 1, lettera oo), sostituire le parole da: ai casi in cui fino alla fine della lettera, con le seguenti: tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto dell'appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo; esclusione dell'affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione di livello preliminare, nonché, con riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, del ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta.
1. 946.(Testo modificato nel corso della seduta) Lodolini.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera oo), sopprimere la parola: radicalmente.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole:; le limitazioni dell'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione di opere infrastrutturali non trovano applicazione per gli affidamenti di importo superiore ad 80 milioni di euro.
1. 114. Piso, Garofalo.

  Al comma 1, lettera oo), sostituire le parole da: radicalmente il ricorso fino alla fine della lettera, con le seguenti: il ricorso all'appalto integrato ai casi in cui a base di gara vi sia un progetto definitivo, e prevedendo di norma la messa a gara del progetto esecutivo, in particolare per le opere puntuali; i tempi di progetto saranno riferiti a parametri di mercato dell'Unione europea, come fissati dalla stazione appaltante. Dopo l'entrata a regime degli strumenti di modellazione elettronica ed informativa per l'edilizia e le infrastrutture, le stazioni appaltanti potranno, in via sperimentale, indicare nel bando che verrà avviato con i concorrenti un dialogo, finalizzato ad individuare le soluzioni migliorative del progetto definitivo a base di gara, maggiormente idonee a soddisfare le proprie necessità, fino alla selezione dell'offerta migliore. Sono esclusi, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta e l'affidamento dei lavori sulla base della progettazione di livello preliminare;.
1. 808. Palese, Castiello.

  Al comma 1, lettera oo), sopprimere le parole:, in particolare.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: per le opere puntuali, aggiungere le seguenti: e, su indicazione della stazione appaltante, per le opere lineari.
1. 812. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera oo), sopprimere le parole: e l'affidamento dei lavori sulla base della progettazione di livello preliminare.
1. 811. Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera oo) aggiungere la seguente:
   oo-bis) con riferimento alle gare pubbliche per l'acquisto di beni, in linea con quanto sancito dall'articolo 42, comma 2, della Direttiva 2014/24/UE, prevedere specifiche tecniche relative alle gare da espletarsi, soprattutto in relazione a beni e strumenti informatici e componenti tecnologici, che garantiscano parità di accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena attuazione del principio di concorrenza.
1. 814. Bruno Bossio, Basso.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera oo), aggiungere la seguente:
   oo-bis) prevedere, nell'ambito della progettazione integrata, standard minimi di qualità, competenza e professionalità del personale delle stazioni appaltanti anche al fine di evitare il verificarsi di ipotesi di conflitto di interessi nella predisposizione del progetto.
1. 119. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al, comma 1, dopo la lettera oo), aggiungere la seguente:
   oo-bis) ridefinizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento e l'erogazione dell'incentivo per l'affidamento delle attività di progettazione delle opere pubbliche all'interno degli enti locali tenuto conto delle dimensioni e della struttura organizzativa della stazione appaltante.
1. 120. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera pp), dopo le parole: alla stazione appaltante aggiungere le seguenti:, prevedendo, in particolare, ulteriori riduzioni dell'importo della garanzia, anche cumulabili con quella già prevista a legislazione vigente, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni ambientali europee EMAS, ISO 14001 ed Ecolabel UE.
1. 307. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera pp), aggiungere in fine, le seguenti parole: e tenendo comunque conto di quanto previsto alla lettera a).
1. 351. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera qq), sopprimere le parole da: al fine di incentivare fino alla fine della lettera.
1. 816. Zaratti.

  Al comma 1, lettera qq), sopprimere le parole: con esclusione di applicazione degli incentivi alla progettazione.
1. 800. Pesco, Alberti.

  Al comma 1, lettera qq), sostituire le parole: con esclusione di applicazione con le seguenti: escludendo l'applicazione.
1. 792. Braga, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera rr), sopprimere le parole: ed estensione.
1. 128. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera rr), dopo le parole: partenariato pubblico privato aggiungere le seguenti: anche per le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.
1. 363. Caparini, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera rr), sopprimere le parole: alla finanza di progetto e;.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti con le seguenti: prescrivendo la pubblicità di tutti gli atti, garantendo trasparenza.
1. 407. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera rr), sopprimere le parole: incentivandone l'utilizzo anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi e specifici ed il supporto tecnico alle stazioni appaltanti.
1. 130. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera rr), sostituire le parole da: incentivandone l'utilizzo fino alla fine della lettera, con le seguenti: consentendone l'utilizzo esclusivamente nei casi in cui sia garantita un'equa distribuzione del rischio tra il soggetto pubblico e il soggetto privato, nonché la massima trasparenza e pubblicità degli atti;.
1. 801. De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera rr), sostituire le parole: la pubblicità con le seguenti: l'obbligatorietà della pubblicità.
1. 131. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera rr), aggiungere, in fine, le parole:; specificare il contenuto della progettazione relativa alle concessioni e ai partenariati pubblico privato, in particolare curando le modalità di redazione dei piani economico finanziari ed introducendo il principio della bancabilità in tempi certi della progettazione secondo le best practices europee.
1. 368. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera rr), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo che, nelle procedure di project financing l'amministrazione pubblica non possa tassativamente partecipare alla riduzione del rischio di impresa del soggetto privato.
1. 803. Pesco, Alberti.

  Al comma 1, dopo la lettera rr), aggiungere la seguente:
   rr-bis) introduzione di un sistema di informazione e consultazione delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori in merito alle condizioni occupazionali e di rischio di dumping sociale;.
1. 308. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera rr), aggiungere la seguente:
   rr-bis) disciplina delle forme di partenariato pubblico privato nelle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, prevedendo, in particolare, l'ingresso degli enti locali nelle società concessionarie al fine di garantire compensazioni economiche e territoriali dirette in favore delle zone disagiate dallo sfruttamento della risorsa idrica;.
1. 364. Caparini, Grimoldi.

  Al comma 1, lettera ss), dopo le parole: a gara progetti aggiungere le seguenti:, da valutare secondo i principi della lettera oo),.
1. 329. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera tt), dopo le parole: degli operatori economici aggiungere le seguenti: anche per opere, servizi e forniture, nonché in materia di qualificazione di impresa;.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: nell'esecuzione dei contratti aggiungere le seguenti:, il rispetto dei CCNL, dei contratti aziendali, delle normative di legge riguardanti il lavoro.
1. 311. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera tt), dopo le parole: organiche all'impresa aggiungere le seguenti: tenendo conto della specificità dei servizi professionali,.
1. 327. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera tt), sostituire le parole: delle attività effettivamente eseguite con le seguenti: delle effettive capacità organizzative e gestionali nella realizzazione di un'opera.
*1. 137. Garofalo.

  Al comma 1, lettera tt), sostituire le parole: delle attività effettivamente eseguite con le seguenti: delle effettive
capacità organizzative e gestionali nella realizzazione di un'opera.
*1. 353. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera tt), sostituire le parole: delle attività effettivamente eseguite con le seguenti: delle effettive capacità organizzative e gestionali nella realizzazione di un'opera.
*1. 386. Palese, Castiello.

  Al comma 1, lettera tt), dopo le parole: effettivamente eseguite aggiungere le seguenti:, direttamente o tramite terzi.
1. 139. Piso, Garofalo.

  Al comma 1, lettera tt), dopo la parola: premialità, aggiungere le seguenti: basate sulla dimostrazione di aver ultimato i lavori appaltati senza riserve o vertenze e.
1. 140. De Rosa, Mannino, Daga, Micillo, Busto, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera tt), dopo le parole: oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi aggiungere le seguenti: desumibili dalla relazione dettagliata predisposta dalla stazione appaltante.
1. 369. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera tt), dopo le parole: nell'esecuzione di contratti aggiungere le seguenti:, il rispetto dei CCNL, dei contratti aziendali, delle normative di legge riguardanti il lavoro.
1. 309. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera tt), sostituire le parole: assicurando gli opportuni raccordi con le parole: evitando duplicazioni o sovrapposizioni.
1. 355. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera tt), sostituire le parole da: in ogni caso prevedendo fino alla fine della lettera, con le seguenti:; previsione di una disciplina del procedimento per i casi di decadenza delle attestazioni conseguenti le dichiarazioni di fallimento e per la sospensione delle attestazioni nei casi di concordato con riserva o con continuità aziendale, prevedendo il coinvolgimento degli organi preposti alla procedura.
1. 933. Massa.

  Al comma 1, lettera tt), sopprimere le parole da: in ogni caso prevedendo fino alla fine della lettera.
1. 933.(Testo modificato nel corso della seduta) Massa.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera tt), aggiungere, in fine, le parole: e, infine, attraverso l'introduzione di una puntuale ed efficace classificazione dei servizi.
1. 310. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera tt), aggiungere, in fine, le parole: assicurare che la documentazione antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, debba riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili e i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.
1. 939. Mattiello, Amoddio.

  Al comma 1, dopo la lettera tt), aggiungere la seguente:
   tt-bis) creazione presso il sito dell'ANAC di una lista delle imprese che ripetutamente si sono avvalse di riserve e varianti in corso d'opera che hanno provocato l'incremento del prezzo dei lavori;.
1. 356. Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera tt), aggiungere la seguente:
   tt-bis) disciplina del procedimento per la decadenza e sospensione delle attestazioni secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    1) attribuzione della relativa competenza all'ANAC;
    2) previsione che può partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, che possono essere affidatari di subappalti e possono stipulare i relativi contratti il curatore del fallimento, quando l'impresa fallita è in possesso delle necessarie attestazioni ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio;
    3) previsione che il curatore del fallimento, quando è stato autorizzato l'esercizio provvisorio, possa eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita;
    4) previsione che l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale può partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, o essere affidataria di subappalti e stipulare i relativi contratti, senza necessità di avvalersi dei requisiti di altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto;
    5) previsione che l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale o con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, legge n. 267 del 1942 può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa stessa;
    6) disciplina dei casi in cui l'ANAC può, nei casi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), sentito il giudice delegato alla procedura di fallimento o concordato preventivo ed acquisito il parere del curatore o del commissario giudiziale, subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipula dei relativi contratti, alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione.
1. 943. Ermini, Rossomando, Massa.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera uu), aggiungere, in fine, le parole: è fatta salva la possibilità di escludere nel bando il ricorso all'istituto dell'avvalimento rispetto a talune prestazioni ritenute essenziali dalla stazione appaltante, ovvero nei casi in cui, sulla base di oggettive verifiche sul mercato, emerga la presenza di un'ampia concorrenzialità in relazione alle caratteristiche dell'appalto o della concessione.
1. 357. Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera uu), aggiungere la seguente:
   uu-bis) previsione della possibilità di un utilizzo non superiore al 15 per cento dell'intero contratto di lavoro fornito con il sistema degli appalti successivi, ovvero subappalti per le pubbliche amministrazioni;.
1. 312. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera vv), sostituire le parole da: limitando il ricorso fino alla fine della lettera, con le seguenti: attraverso l'eliminazione della possibilità di ricorrere alle procedure arbitrali libere, con il conseguente esclusivo ricorso agli arbitrati amministrati, l'equa e proporzionata riduzione dei compensi degli arbitri e l'espressa previsione di riconoscere a quest'ultimi la qualifica di pubblico ufficiale.
1. 145. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera vv), sostituire le parole da: limitando il ricorso fino alla fine della lettera, con le seguenti: disciplinando il ricorso alle procedure arbitrali al fine di escludere il ricorso a procedure diverse da quelle amministrate, garantire la trasparenza, la celerità e l'economicità e assicurare il possesso dei requisiti di integrità, imparzialità e responsabilità degli arbitri e degli eventuali ausiliari;.
1. 944. Braga.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera vv), aggiungere, in fine, le parole:; al fine di garantire l'efficacia e la speditezza delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti relativi ad appalti pubblici di lavori, prevedere, nel rispetto della pienezza della tutela giurisdizionale, che, già nella fase cautelare il giudice debba tener conto del disposto dell'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e anche nelle ipotesi di cui all'articolo 122 e nell'applicazione dei criteri ivi previsti, debba valutare se il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale possa influire sulla misura cautelare richiesta.
1. 148. Carbone.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera vv), aggiungere la seguente:
   vv-bis) revisione e razionalizzazione del rito abbreviato per i giudizi di cui alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, anche mediante l'introduzione di un rito speciale in camera di consiglio che consente l'immediata risoluzione del contenzioso relativo all'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara o di ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione; previsione della preclusione della contestazione di vizi attinenti alla fase di esclusione o ammissione della gara nel successivo svolgimento della procedura di gara e in sede di impugnazione dei successivi provvedimenti di valutazione delle offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva.
1. 919. Carbone.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: in lotti aggiungere la seguente: prestazionali.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: dei lotti aggiungere la seguente: prestazionali.
*1. 152. Pastorelli.

  Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: in lotti aggiungere la seguente: prestazionali.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: dei lotti aggiungere la seguente: prestazionali.
*1. 153. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: in lotti aggiungere la seguente: prestazionali.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: dei lotti aggiungere la seguente: prestazionali.
*1. 283. Garofalo.

  Al comma 1, lettera zz), dopo le parole: in lotti aggiungere la seguente: prestazionali.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: dei lotti aggiungere la seguente: prestazionali.
*1. 830. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera zz), aggiungere, in fine, le parole: nell'esecuzione dei lavori.
1. 155. Piso, Garofalo.

  Al comma 1, lettera zz), aggiungere, in fine, le parole: e nell'esecuzione dei contratti.
1. 155.(Testo modificato nel corso della seduta) Piso, Garofalo.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera zz), aggiungere, infine, le parole: in piena attuazione dell'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180, a tutela delle micro, piccole e medie imprese.
1. 359. Grimoldi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera aaa).
1. 161. Massa.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera bbb), sostituire le parole: anche in parte con la seguente: principalmente.
1. 701. Zaratti, Pellegrino, Duranti.

  Al comma 1, lettera bbb), sostituire le parole da: manodopera fino a: anche alle con le seguenti: gli addetti già impiegati nel medesimo appalto al fine di promuovere la continuità dei livelli occupazionali, semplificazione e implementazione dell'accesso delle micro piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e le.
1. 956. Giampaolo Galli.

  Al comma 1, lettera bbb), sostituire le parole: salvaguardia dei livelli occupazionali in essere con le seguenti: promozione della continuità dei livelli occupazionali.
1. 956.(Testo modificato nel corso della seduta) Giampaolo Galli.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera bbb), dopo le parole: della filiera corta aggiungere le seguenti:, nonché dell'utilizzo di materiali e aggregati provenienti dal riciclo in alternativa al prelievo da cava.
1. 318. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera bbb), sostituire le parole: specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici con le seguenti: rilevante alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici nonché alle caratteristiche ambientali, con particolare attenzione ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, compresi la fase di smaltimento e di recupero, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, con riferimento particolare alle certificazioni di qualità ecologica europei.
1. 313. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera ccc), sostituire le parole: avviene a domanda con le seguenti: è obbligatoria.

  Conseguentemente, dopo le parole: collegamento, appalti aggiungere le seguenti:, con esclusione dei subappalti,.
1. 405. De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
   ccc-bis) previsione di una disciplina speciale per gli appalti di servizi legali di cui all'articolo 10, lettera d), della direttiva 2014/24/UE, con esclusione degli stessi dall'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove sia accertata l'assenza o indisponibilità di adeguate professionalità all'interno dell'ente;.
1. 331. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
   ccc-bis) attribuzione ad ANAC, con esclusivo riferimento alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e alle società che controllano queste ultime, della funzione di controllo, integrativo dell'efficacia, di eventuali patti parasociali di voto o di sblocco, in base ai principi comunitari e relativi alla normativa dei contratti pubblici;.
1. 325. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
   ccc-bis) previsione di una disciplina specifica che fissi criteri oggettivi per l'individuazione di situazioni di controllo analogo o di potere di veto e di influenza determinante;.
1. 326. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, dopo la lettera ccc), aggiungere la seguente:
   ccc-bis) previsione, nel nuovo Codice degli appalti e concessioni di cui alla lettera b), di una sezione specifica relativa ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici negli appalti pubblici che disponga, da parte delle stazioni appaltanti nei bandi di gara:
    1) il vincolo dell'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il settore merceologico di riferimento di cui al codice INPS, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, applicabile quale parametro per l'applicazione dei trattamenti economici e normativi dei lavoratori;
    2) l'applicazione integrale del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e della normativa italiana del lavoro alle imprese estere eventualmente aggiudicatarie;.
1. 344. Pellegrino, Zaratti, Airaudo, Placido, Duranti.

  Al comma 1, lettera ddd), dopo le parole: con particolare riguardo aggiungere le seguenti: alle attività di call center e.
1. 702. Duranti, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera ddd), sostituire le parole: per la stabilità con le seguenti: volte a promuovere la continuità.
1. 957. Giampaolo Galli.

  Al comma 1, lettera ddd), sostituire le parole: per la stabilità con le seguenti: volte a promuovere la stabilità.
1. 957.(Testo modificato nel corso della seduta) Giampaolo Galli.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera ddd), sostituire le parole da: il contratto collettivo nazionale di lavoro fino alla fine della lettera, con le seguenti: i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
1. 797. Garofalo.

  Al comma 1, lettera ddd), sostituire le parole: il contratto collettivo nazionale
di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori con le seguenti: in presenza di una pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.
*1. 822. Pastorelli.

  Al comma 1, lettera ddd), sostituire le parole: il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori con le seguenti: in presenza di una pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.
*1. 823. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera ddd), sostituire le parole: il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori con le seguenti: in presenza di una pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.
*1. 912. Grimoldi.

  Al comma, 1, lettera ddd), dopo le parole: massimo ribasso d'asta aggiungere le seguenti: che non può pertanto rappresentare una percentuale superiore al 50 per cento del totale dei punti utili ai fini dell'aggiudicazione,.
1. 174. Piso.

  Al comma 1, lettera ddd), aggiungere, in fine, le parole: nonché individuando la percentuale massima da assegnare ai singoli pesi dell'offerta economica.
1. 175. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera ddd), aggiungere la seguente:
   ddd-bis) snellimento delle procedure per l'accesso ai finanziamenti, al fine di promuovere una più ampia partecipazione delle amministrazioni pubbliche ai bandi finanziati con fondi strutturali europei, consentendo l'ammissione ai finanziamenti con il progetto preliminare e garantendo contestualmente la separazione tra progettazione ed esecuzione delle opere.
1. 360. Grimoldi.

  Al comma 1, dopo la lettera ddd), aggiungere la seguente:
   ddd-bis) esclusione della possibilità per il Ministero della difesa, con riferimento ad appalti e/o affidamenti riguardanti la manovalanza, di utilizzare contrattualizzazioni di tipo occasionale ed urgente.
1. 703. Duranti, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera eee), sostituire le parole da: e servizi fino a: personale impiegato con le seguenti:, appalti di lavori privati e servizi che introduca clausole sociali per la stabilità occupazionale del personale impiegato, anche salvaguardando la qualifica e il livello dei lavoratori,.
1. 798. Fassina, Gregori, Duranti.

  Al comma 1, lettera eee), dopo le parole: appalti pubblici di lavori aggiungere le seguenti:, appalti di lavori privati.
1. 799. Fassina, Gregori.

  Al comma 1, lettera eee), sostituire le parole: per la stabilità con le seguenti: volte a promuovere la continuità.
1. 958. Giampaolo Galli.

  Al comma 1, lettera eee), sostituire le parole: per la stabilità con le seguenti: volte a promuovere la stabilità.
1. 958.(Testo modificato nel corso della seduta) Giampaolo Galli.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera eee), dopo le parole: personale impiegato aggiungere le seguenti: anche salvaguardando la qualifica e il livello dei lavoratori, e.
1. 825. Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Chimienti, Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera eee), sostituire le parole: strettamente connesso con la seguente: coincidente;.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere la parola: anche.
1. 263. Garofalo.

  Al comma 1, dopo la lettera eee), aggiungere la seguente:
   eee-bis) prevedere espressamente che le gare per servizi e forniture inerenti a personale a tempo determinato siano classificate nei bilanci delle stazioni appaltanti sotto la voce «personale esterno».
1. 178. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera eee), aggiungere la seguente:
   eee-bis) prevedere espressamente in riferimento alla lettera eee), che le spese inerenti a personale a tempo determinato siano classificate nei bilanci delle stazioni appaltanti sotto la voce «personale esterno».
1. 827. Segoni.

  Al comma 1, dopo la lettera eee), aggiungere la seguente:
   eee-bis) prevedere nei casi di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, la continuità del rapporto di lavoro con l'appaltatore subentrante, salvaguardando i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento. In assenza di disciplina collettiva, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adottato sentite le organizzazioni datoriali e sindacali, definisce i criteri generali per l'attuazione del presente comma. Le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o private che intendono stipulare un contratto d'appalti per servizi di call center devono darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
1. 960. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi.

  Al comma 1, lettera fff), sostituire le parole: mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione con le seguenti: con il ricorso sistematico alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario e l'indicazione delle specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare modifiche a contratti di concessione esistenti senza il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione, precisando in particolare che i lavori supplementari non previsti nel contratto di concessione possono essere aggiudicati a un concessionario esistente solo quando necessari, a seguito di una circostanza imprevedibile per l'esecuzione dell'opera prevista, qualora comportino modifiche che presentino caratteristiche non sostanziali, secondo gli stessi criteri previsti dalla direttiva e comunque quando il loro valore sia inferiore a 5,166 milioni di euro ovvero sia inferiore al 10 per cento della concessione iniziale nonché specificando che la proroga della concessione in corso di validità può avvenire solo qualora un nuovo concessionario sostituisca quello a cui era stato affidato il contratto iniziale o al concessionario esistente subentri un nuovo operatore economico a seguito di fusioni, ristrutturazioni, insolvenze ovvero l'amministrazione aggiudicatrice si assuma degli obblighi nei confronti dei subappaltatori del concessionario; previsione, inoltre.
1. 343. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera fff), sostituire le parole: mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione con le seguenti: con il ricorso sistematico alla procedura di evidenza pubblica per la scelta del concessionario, prevedendo, per la modifica dei contratti in essere durante il periodo di validità, le specifiche fattispecie in cui è possibile realizzare queste modifiche secondo i limiti fissati dall'articolo 43 della direttiva 2014/23/UE; previsione, inoltre.
1. 314. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera fff), sostituire le parole: del piano finanziario e con le seguenti: del piano finanziario.
1. 184. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera fff), sostituire le parole da:, prevedendo fino alla fine della lettera con le seguenti:; previsione di criteri volti a promuovere le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea.
1. 959. Borghi, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera ggg), sostituire la parola: obbligo con le seguenti: previsione, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dell'obbligo.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   sostituire le parole:
direttamente o con le seguenti: per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero;
   sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
1. 945. Borghi, Amoddio.

  Al comma 1, lettera ggg), sostituire le parole: direttamente o con le seguenti: per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero;.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
1. 945.(Testo modificato nel corso della seduta) Borghi, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera ggg), sostituire le parole da: già esistenti fino alla fine della lettera con le seguenti: affidate senza l'espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi delle direttive comunitarie di settore, di affidare i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera ggg) aggiungere la seguente:
   ggg-bis) fermo restando quanto previsto alla lettera ggg), per le concessioni autostradali in essere, ivi comprese quelle prorogate e/o rinnovate, e con riferimento agli investimenti previsti nelle vigenti convenzioni, le associazioni imprenditoriali di categoria di settore comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, per l'edilizia, comunque firmatarie del contratto collettivo nazionale, possono concordare, tramite un protocollo d'intesa unitario, siglato dalla totalità delle stesse, la quota di lavori, riferita anche a singole tratte, realizzabile in via diretta, senza ricorso a procedure di gara ad evidenza pubblica; il protocollo prevede altresì la creazione di un osservatorio congiunto tra le predette associazioni, volto a monitorare l'attuazione dello stesso, sotto la vigilanza dell'ANAC;.
1. 856. Palese, Castiello.

  Al comma 1, lettera ggg), sostituire le parole: una quota pari all'80 per cento dei con le seguenti: tutti i.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: stabilendo che fino a: affidate anche all'ANAC e.
1. 897. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera ggg), sostituire le parole: una quota pari all'ottanta per cento dei con le seguenti: tutti i.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: che la restante parte possa essere realizzata da società in house direttamente o tramite operatori individuati mediante procedure di evidenza pubblica, anche semplificate, nonché modalità di verifica del rispetto di questa norma affidate anche all'ANAC, con le seguenti: espressamente tempi e modalità di verifica da parte di ANAC.
1. 868. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera ggg), sopprimere le parole: di importo superiore a 150.000 euro.
1. 869. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera ggg) dopo le parole: importo superiore a 150.000 euro aggiungere le seguenti: per i servizi e le forniture e 1.000.000 di euro per i lavori.
1. 361. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera ggg) dopo le parole: importo superiore a 150.000 euro aggiungere le seguenti: per i servizi e le forniture e 500.000 euro per i lavori.
1. 905. Grimoldi.

  Al comma 1 lettera ggg), sostituire la parola: procedura con la seguente: procedure.

  Conseguentemente alla medesima lettera, sostituire le parole: anche di tipo semplificato con le seguenti: che garantiscano, in ogni caso, idonee forme di pubblicità ed il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
1. 192. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera ggg), sostituire le parole: anche di tipo semplificato, stabilendo con le seguenti: stabilendo.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi;
   aggiungere in fine le seguenti parole: nel caso in cui la quota dell'80 per cento non risulti rispettata, la percentuale di lavori da affidare a terzi, mediante procedura di gara, viene elevata al 100 per cento;.
1. 857. Palese, Castiello.

  Al comma 1, lettera ggg), sostituire le parole: anche di tipo semplificato, stabilendo con le seguenti: stabilendo.
1. 914. Tino Iannuzzi.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera ggg), dopo le parole: affidate anche all'ANAC aggiungere le seguenti:, introducendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.
1. 858. Giacobbe, Damiano.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera ggg), dopo le parole: non superiore a dodici mesi, aggiungere le seguenti: con modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità, trasparenza e parità di trattamento.
1. 898. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera ggg), sopprimere le parole da: ed escludendo dal predetto obbligo fino alla fine della lettera.
1. 870. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera ggg), sopprimere le parole da le concessioni in essere fino a finanza di progetto e.
1. 867. De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera ggg), sopprimere le parole: o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto.
1. 315. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera ggg), dopo le parole: affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica aggiungere le seguenti: di singole opere.
*1. 196. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera ggg), dopo le parole: affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica aggiungere le seguenti: di singole opere.
*1. 319. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera hhh), sostituire le parole: delle nuove concessioni autostradali non meno di ventiquattro mesi prima della scadenza di quelle in essere con le seguenti: di tutte le concessioni autostradali ovvero di quelle in essere, scadute o in scadenza prossima o futura.

  Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere la lettera iii).
1. 342. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera lll), sostituire le parole: i livelli minimi con le seguenti: i migliori livelli.
1. 894. Segoni.

  Al comma 1, lettera mmm), sostituire le parole da:, garantendo alla fine della lettera con le seguenti: ed appalto, con indicazione di tempistiche certe entro le quali è fatto obbligo il loro impiego da parte delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, con possibilità di utilizzo di procedure tradizionali solo in via derogatoria adeguatamente motivata;.
1. 316. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera nnn), dopo le parole: portatori qualificati di interessi aggiungere le seguenti:, soprattutto cittadini e comitati preventivamente informati,.
1. 864. Pesco, Alberti.

  Al comma 1, lettera ooo), dopo le parole: dibattito pubblico aggiungere la seguente: vincolante;.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: sull'assetto del territorio aggiungere le seguenti: nonché delle associazioni di tutela degli interessi sensibili.
1. 341. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera ooo), sostituire le parole: dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull'ambiente e sull'assetto del territorio con le seguenti: attivate obbligatoriamente per progetti che, in base ad una valutazione preliminare, risultino di notevole rilevanza per i loro costi previsionali, le caratteristiche tecniche, la natura progettuale, l'incidenza sul territorio, gli impatti sull'ambiente e i risvolti socio-economici previsti, che assicurino la partecipazione dei cittadini durante tutte le fasi di elaborazione dei progetti, dagli studi preliminari alla loro conclusione, e che garantiscano altresì una completa, chiara e corretta informazione del pubblico anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie telematiche,.
1. 317. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1 lettera ooo), dopo le parole: rilevanza sociale aggiungere le seguenti: con le stazioni appaltanti.
1. 877. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1 lettera ooo), sostituire le parole da: impatto fino a: stabilendo con le seguenti: rilevante impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, prevedendo.
1. 955. Carbone.

  Al comma 1 lettera ooo), sostituire le parole da: nonché previsione fino a: stabilendo con la seguente: prevedendo.
1. 955.(Testo modificato nel corso della seduta) Carbone.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera ooo), sostituire le parole: previsione di una procedura con le seguenti: obbligo di una procedura.
1. 865. Pesco, Alberti.

  Al comma 1, lettera ooo), aggiungere, in fine, le parole:; le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica devono necessariamente essere prese in considerazione nella predisposizione del progetto definitivo.
1. 876. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera ooo), aggiungere, in fine, le parole:; le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo.
1. 876.(Testo modificato nel corso della seduta) Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera ooo), aggiungere, in fine, le parole: una volta che i cittadini siano stati correttamente informati di ogni rischio e criticità.
1. 866. Pesco, Alberti.

  Al comma 1 sostituire la lettera ppp) con le seguenti:
   ppp) introduzione di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare l'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto di lavori che intende subappaltare; l'obbligo, ad aggiudicazione avvenuta, di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; l'impossibilità di concedere subappalti ad aziende che abbiano partecipato alla procedura oggetto dell'appalto o che siano consorziate con consorzi partecipanti alla procedura di gara; l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti;.
1. 206. Piso.

  Al comma 1, lettera ppp), sostituire le parole da: obbligo per il concorrente fino a sussistenza di motivi di esclusione; con le seguenti: l'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta sia le parti del contratto di lavori che intende subappaltare, sia una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di lavorazioni prevista in progetto, salva comunque la possibilità per il concorrente che ne abbia i requisiti di eseguire in proprio anche i lavori per i quali sia stata indicata la possibilità di procedere in subappalto; l'obbligo di dimostrare, nel caso di subappalto di lavori per i quali il concorrente non abbia in proprio tutti i requisiti necessari, l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione, ed in ogni caso la possibilità di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione;.
1. 208. Rizzetto, Barbanti, Turco, Baldassarre, Segoni, Bechis, Artini, Prodani, Mucci.

  Al comma 1, lettera ppp), sopprimere le parole da: in caso di fino alla fine della lettera.
*1. 862. Pastorelli.

  Al comma 1, lettera ppp), sopprimere le parole da: in caso di fino alla fine della lettera.
*1. 896. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera ppp), sostituire le parole da: in caso di fino alla fine della lettera con le seguenti: su richiesta del subappaltatore e, in tal caso, eliminazione del vincolo di solidarietà contributiva e retributiva tra appaltatore e subappaltatore.
1. 907. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera ppp), sostituire le parole da: in caso di fino alla fine della lettera con le seguenti: e eliminazione del vincolo di solidarietà contributiva e retributiva tra appaltatore e subappaltatore.
1. 906. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera ppp), dopo le parole: in caso di aggiungere la seguente: ingiustificato.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole da: o anche su richiesta fino alla fine della lettera con le seguenti:; previsione, nei casi di pagamento diretto del subappaltatore, dell'eliminazione del vincolo di solidarietà contributiva e retributiva tra appaltatore e subappaltatore;
1. 854. Palese, Castiello.

  Al comma 1, lettera ppp), dopo le parole: da parte dell'appaltatore aggiungere le seguenti: decurtando opportunamente questo ultimo dai compensi pattuiti.
1. 895. Segoni.

  Al comma 1, lettera ppp), dopo le parole: se la natura del contratto lo consente, aggiungere le seguenti: nonché, ove il subappaltatore sia una piccola o media impresa, in ogni caso anche senza necessità della richiesta di pagamento diretto.
1. 874. Fraccaro, Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera ppp), dopo le parole: se la natura del contratto lo consente, aggiungere le seguenti: nonché, ove il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, in ogni caso anche senza necessità della richiesta di pagamento diretto.
1. 875. Fraccaro, Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera ppp), dopo le parole: se la natura del contratto lo consente, aggiungere le seguenti: nonché, ove il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, espressa individuazione delle fattispecie in cui la stazione appaltante procede al pagamento diretto senza necessità della richiesta.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e le province autonome, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.
1. 936. Fraccaro.

  Al comma 1, lettera ppp), aggiungere, in fine, le parole: ove il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, espressa individuazione delle fattispecie in cui la stazione appaltante procede al pagamento diretto, fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e le province autonome, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.
1. 936.(Testo modificato nel corso della seduta) Fraccaro, Borghi, Grimoldi.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera ppp), dopo le parole: se la natura del contratto lo consente, aggiungere le seguenti: nonché, ove il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, espressa individuazione delle fattispecie in cui la stazione appaltante procede al pagamento diretto senza necessità della richiesta.
1. 932. Fraccaro, Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera ppp), aggiungere, in fine, le parole: ove il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, espressa individuazione delle fattispecie in cui la stazione appaltante procede al pagamento diretto;.
1. 938. Carrescia.

  Al comma 1, lettera ppp), aggiungere in fine le seguenti parole: nonché l'obbligo della corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo del contratto di lavori, servizi e forniture.
1. 216. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, lettera ppp), aggiungere, in fine, le parole: il divieto per l'appaltatore di subappaltare parte delle opere aggiudicate alle imprese partecipanti alla medesima gara;.
1. 863. Pesco, Alberti.

  Al comma 1, lettera ppp), aggiungere, in fine, le parole: l'espresso divieto della possibilità di ricorrere al subappalto a cascata, salvo che per le subforniture con posa in opera di impianti e strutture speciali.
1. 217. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera ppp), aggiungere la seguente:
   ppp-bis) valorizzazione delle forme aggregate d'impresa per la partecipazione agli appalti pubblici.
*1. 218. Rizzetto, Barbanti, Turco, Baldassarre, Segoni, Bechis, Artini, Prodani, Mucci.

  Al comma 1, dopo la lettera ppp), aggiungere la seguente:
   ppp-bis) valorizzazione delle forme aggregate d'impresa per la partecipazione agli appalti pubblici.
*1. 265. Garofalo.

  Al comma 1, dopo la lettera ppp) aggiungere la seguente:
   ppp-bis) introduzione dell'obbligo della corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo del contratto di lavori, servizi e forniture;.
**1. 861. Pastorelli.

  Al comma 1, dopo la lettera ppp) aggiungere la seguente:
   ppp-bis) introduzione dell'obbligo della corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo del contratto di lavori, servizi e forniture;.
**1. 908. Grimoldi.

  Sostituire la lettera qqq) con la seguente:
   qqq) espressa abrogazione delle disposizioni della delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
1. 223. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Sostituire la lettera qqq) con la seguente:
   qqq) per le infrastrutture strategiche riferibili alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443, si applicano le regole per la progettazione e realizzazione dei lavori stabilite dal decreto legislativo di cui al presente comma.
1. 337. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera qqq), sostituire le parole: espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le seguenti: abrogazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e suoi regolamenti attuativi, e delle relative norme confluite nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
1. 899. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera qqq), sostituire le parole: espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 con le seguenti: introduzione di espresse modifiche alle disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei relativi decreti attuativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.
1. 909. Grimoldi.

  Al comma 1, lettera qqq), sostituire le parole: espresso superamento con le seguenti: espressa abrogazione.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: previsione di norme di coordinamento e transitorie per gli interventi per i quali vi siano obbligazioni giuridiche vincolanti e definizione delle funzioni e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con riferimento alle disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
1. 879. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera qqq), dopo le parole: n. 228, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: in coerenza con gli strumenti programmatici settoriali, e, in particolare, con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e con il Piano nazionale degli aeroporti, nonché, per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali con l'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   sostituire le parole: nonché l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni con le seguenti: nonché individuazione di procedure di valutazione di impatto ambientale abbreviate e di esclusione della valutazione ambientale strategica, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni per gli investimenti infrastrutturali, di cui all'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza;
   sostituire le parole: per gli interventi con le seguenti: che consentano il completamento degli interventi.
1. 892. Garofalo.

  Al comma 1, lettera qqq), dopo le parole: n. 152, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: ed in coerenza con gli strumenti programmatici settoriali, e, in particolare, con il Piano strategico nazionale delle portualità e della logistica e con il Piano nazionale degli aeroporti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole:; previsione di un organismo indipendente di valutazione da istituirsi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avente lo scopo di valutare la qualificazione e l'assenza di conflitti di interesse dei responsabili unici dei procedimenti nonché il piano economico e finanziario e l'effettivo criterio di necessità delle opere di cui al primo periodo della presente lettera.
1. 878. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera qqq), dopo le parole: n. 152, e successive modificazioni; aggiungere le seguenti: previsione che nel Documento di economia e finanza sia contenuta una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento delle opere programmate;.
1. 794. Tino Iannuzzi, Borghi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera qqq), dopo le parole: obbligazioni giuridiche vincolanti aggiungere le seguenti: stabilendo che le risorse per le quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano destinate ai soli interventi individuati in base ai criteri e alle valutazioni di cui alla presente lettera,.
1. 872. De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera qqq), dopo le parole: obbligazioni giuridiche vincolanti, aggiungere le seguenti: previa verifica della sostenibilità del piano economico e finanziario dell'opera ed in ottemperanza alla lettera ooo) del presente comma.
1. 880. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera qqq), dopo le parole: obbligazioni giuridiche vincolanti aggiungere le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 873. De Rosa, Mannino, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, lettera qqq), aggiungere, in fine, le parole:; il superamento della legge obiettivo può avvenire: attraverso l'applicazione del metodo del confronto a coppie tra le opere e del criterio per il quale il totale delle varianti, per i progetti che sono già in fase esecutiva, non superi il quinto d'obbligo; laddove i contratti non contengano penali in caso di non realizzazione dell'opera; laddove il progetto sia almeno nella fase definitiva e le penali previste negli eventuali contratti non siano superiori al costo dell'opera.
1. 881. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, dopo la lettera qqq), aggiungere la seguente:
   qqq-bis) espressa previsione di una disciplina di coordinamento tra le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e le nuove disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente comma.
1. 882. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 1, dopo la lettera qqq), aggiungere la seguente:
   qqq-bis) all'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni con la legge 11 agosto 2014, n. 114 le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
1. 332. Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 2, dopo la parola: categorie aggiungere le seguenti: portatrici di interessi.
1. 850. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, secondo gli standard internazionali di partecipazione ai processi di regolazione e tenuto conto della disciplina interna dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR);.
1. 900. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: della difesa;.
1. 859. Borghi, Amoddio.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: e dell'economia e delle finanze, con le seguenti: dell'economia e delle finanze e della difesa;.
1. 859.(Testo modificato nel corso della seduta) Borghi, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e con le seguenti: dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e del parere.
1. 902. Grimoldi.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e aggiungere le seguenti: dei pareri vincolanti.
1. 883. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: e delle Commissioni parlamentari fino alla fine del periodo con le seguenti: che si pronunciano entro venti giorni dalla trasmissione. Gli schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sopprimere il secondo periodo;
   sostituire il terzo periodo con il seguente:
Decorsi inutilmente i termini di cui al primo e al secondo periodo, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri.
1. 935. Borghi, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e per i profili finanziari aggiungere le seguenti: a cui i relativi schemi devono essere trasmessi entro quarantacinque giorni dal termine di scadenza per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, alinea.
1. 706. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
1. 903. Grimoldi.

  Al comma 3, sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Laddove la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione del decreto legislativo sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Decorso inutilmente il termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1, la delega cessa di essere efficace.
1. 228. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 884. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 3, sostituire il quarto periodo con i seguenti: Il Governo, qualora non intenda conformarsi in tutto o in parte ai pareri delle Commissioni parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi venti giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato dal Governo.
1. 901. Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: decorso inutilmente tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.
1. 904. Grimoldi.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: l'abrogazione delle ulteriori disposizioni con le seguenti: l'abrogazione di tutte le ulteriori disposizioni.
1. 851. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: espressamente indicate, aggiungere le seguenti: ivi compresa l'espressa abrogazione delle disposizioni della Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
1. 852. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 5, sostituire le parole: da adottare di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC con le seguenti: proposte dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
1. 818. Borghi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: vincolante. Le citate linee guida sono trasmesse entro il 18 aprile 2016 e sono adottate con apposita pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dopo la data del 1o agosto 2016.
1. 885. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, la parola: vincolante.
1. 853. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 6, sostituire le parole da: dei principi e criteri fino alla fine del comma con le seguenti: dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
1. 937. Fraccaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Gli organi costituzionali stabiliscono nei propri ordinamenti modalità attuative dei principi e criteri direttivi previsti dal provvedimento in oggetto nell'ambito delle prerogative costituzionalmente riconosciute.
1. 860. Tino Iannuzzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Gli organi costituzionali stabiliscono nei propri ordinamenti modalità attuative dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge nell'ambito delle prerogative costituzionalmente riconosciute.
1. 860.(Testo modificato nel corso della seduta) Tino Iannuzzi.
(Approvato)

  Al comma 8, sopprimere le parole da: ai sensi fino a: e successive modificazioni,.
1. 886. Mannino, De Rosa, Zolezzi, Busto, Terzoni, Micillo, Daga.

  Al comma 9 sostituire le parole da: il rapporto di lavoro continua fino a: In assenza di disciplina con le seguenti: i dipendenti addetti alla commessa saranno assunti dall'appaltatore subentrante, nel rispetto dei trattamenti economici e normativi collettivi previsti dal CCNL di categoria vigente alla data del trasferimento e compatibilmente con i fabbisogni. In assenza di specifica disciplina nazionale.
1. 921. Vignali.

  Al comma 9, sostituire le parole da: salvaguardando fino a: datoriali e sindacali con le seguenti: secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In assenza di specifica disciplina nazionale collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto adottato sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
1. 922. Albanella, Damiano, Gnecchi, Giacobbe, Miccoli, Vico, Marroni, Polverini, Mariano.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 10.
*1. 235. Mannino, Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Sopprimere il comma 10.
*1. 236. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 10, sostituire le parole da: del decreto di recepimento delle direttive fino alla fine del comma, con le seguenti: della presente legge, cessano di applicarsi le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione, di cui all'articolo 129, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e agli articoli 129 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Conseguentemente cessa di applicarsi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 176, comma 18, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La cessazione della vigenza delle norme in materia di sistema di garanzia globale di esecuzione si applica anche alle procedure di affidamento per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione provvisoria di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; in tale caso, le stazioni appaltanti procedono alla riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e per l'eventuale riformulazione di quelle già presentate, al fine di consentire il principio di massima concorrenza e di parità di trattamento.
1. 475. Garofalo.

  Al comma 10, sostituire le parole: del decreto di recepimento delle direttive con le seguenti: della presente legge.
*1. 273. Vignali, Piso, Garofalo.

  Al comma 10, sostituire le parole: del decreto di recepimento delle direttive con le seguenti: della presente legge.
*1. 855. Palese, Castiello.

  Al comma 10, sostituire le parole: del decreto di recepimento delle direttive con le seguenti: della presente legge.
*1. 910. Grimoldi.

Subemendamenti all'emendamento 1. 819

  All'emendamento 1. 819, sopprimere le parole: ovvero alla data determinata dallo stesso decreto di riordino.
0. 1. 819. 1. Braga, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Amoddio.
(Approvato)

  All'emendamento 1. 819, sostituire le parole: di cui al primo periodo con le seguenti: di entrata in vigore della presente legge.
0. 1. 819. 2. Braga, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 10, sostituire le parole da: recepimento delle direttive fino alla fine del comma, con le seguenti: riordino sono abrogate le disposizioni in materia di garanzia globale di cui all'articolo 129, comma 3 e 176, comma 18, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino ovvero alla data determinata dallo stesso decreto di riordino, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti articoli 129, comma 3 e 176, comma 18; agli affidamenti ai quali sarebbero stati applicabili – nel periodo considerato – i citati articoli 129, comma 3 e 176, comma 18, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni. Quanto previsto dal presente comma si applica anche alle procedure i cui bandi siano stati pubblicati anteriormente alla data di cui al primo periodo, prevedendo comunque la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e purché non sia già intervenuta l'aggiudicazione provvisoria.
1. 819. Braga, Stella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 10, sostituire le parole da: cessano di applicarsi fino alla fine del comma, con le seguenti: sono abrogate le disposizioni in materia di garanzia globale di cui all'articolo 129, comma 3 e 176, comma 18, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del decreto di recepimento delle direttive, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti articoli 129, comma 3 e 176, comma 18; agli affidamenti ai quali sarebbero stati applicabili – nel periodo considerato – i citati articoli 129, comma 3 e 176, comma 18, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, che, in ogni caso, al di fuori delle ipotesi suddette, restano ferme, anche ai fini della lettera pp). Quanto previsto dal presente comma si applica anche alle procedure i cui bandi siano stati pubblicati anteriormente alla data di cui al primo periodo, prevedendo comunque la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e purché non sia già intervenuta l'aggiudicazione provvisoria.
1. 920. Garofalo.

A.C. 3194-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1, lettera dd), del presente provvedimento, prevede, tra i princìpi e criteri direttivi da rispettare, nell'ambito dell'esercizio della delega per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il contenimento dei tempi e la piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso la previsione dell'obbligo, per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito web il resoconto finanziario al termine dell'esecuzione del contratto, nonché attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, con possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità, salvaguardando l'esigenza di garantire la suddivisione in lotti nel rispetto della normativa dell'Unione europea;
    in tale ambito è fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze da prevedere per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria nonché per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria, definendo a tal fine ambiti ottimali, a livello di unione di comuni, e garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla costituzione e dalle disposizioni vigenti;
    l'articolo 1, comma 88 della legge 7 aprile 2014, n. 56, consente alle province, d'intesa con i comuni, di esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
    alla luce della citata normativa, in vigore dal 2014, emergerebbero dubbi interpretativi sul possibile ruolo di stazione appaltante che il provvedimento in esame sembrerebbe affidare ad aggregazioni di comuni, laddove il citato articolo 1, comma 88, della legge n. 56 del 2014 ne prevede l'esercizio da parte delle province, d'intesa con i comuni,

impegna il Governo

a chiarire la portata della norma prevista dalla lettera dd) dell'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento al fine di ribadire la possibilità di affidare le funzioni di stazione appaltante alle aggregazioni di comuni e alle province; nonché a specificare che le spese relative alla predisposizione della documentazione di gara sia a carico del vincitore della medesima gara.
9/3194-A/1Fragomeli.


   La Camera,
   premesso che:
    le novità introdotte alla legge fallimentare dal decreto-legge n. 83 del 2012, il cosiddetto decreto sviluppo, hanno avuto solo in parte effetti positivi, in particolare l'istituto del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis della legge fallimentare è nato con il proposito di tutelare la continuità aziendale dell'impresa;
    il concordato preventivo è stato però spesso utilizzato con finalità differenti e strumentali, anche ai fini elusivi e di concorrenza, infatti, la procedura offre purtroppo ampi spazi ad abusi, in quanto consente il «saldo a stralcio» delle posizioni debitorie, diventando così anche mezzo di concorrenza sleale a scapito della maggioranza delle imprese sane ed oneste;
    per questi motivi l'utilizzo del concordato con continuità aziendale deve essere attentamente monitorato e fortemente limitato per non produrre, come troppe volte è successo, effetti devastanti opposti a quelli che volevano essere perseguiti;
    infatti, la stragrande maggioranza degli abusi, si concretizza nell'utilizzo distorto dei concordati «in bianco», depositati (il 90 per cento) solo ai fini dilatori, ed anche nell'omologazione dei concordati «truffa» per i piccoli creditori chirografari, con previsione di percentuali ridicole (anche sotto il 5 per cento);
    è evidente che una percentuale così bassa, quand'anche venisse incassata, provoca spesso il fallimento delle imprese creditrici, in sostanza la ditta in difficoltà scarica sulle imprese creditrici i propri debiti, con tutte le conseguenze del caso;
    in molti casi vengono costituite «new company», intestate a prestanome, per ripartire con un azzeramento dei debiti;
    in particolare, la possibilità di presentare un concordato in bianco, senza alcuna indicazione circa l'offerta proposta ai creditori, si presta a molteplici abusi, spesso il concordato in bianco è stato utilizzato come strumento per ottenere un rinvio legittimo della decisione sui ricorsi per la dichiarazione di fallimento, ovvero per bloccare le esecuzioni individuali dei creditori;
    in taluni casi appare più uno strumento legale per congelare i debiti e continuare ad operare all'interno del mercato, che non come uno strumento per liquidare il massimo possibile evitando la procedura fallimentare che inevitabilmente diluisce i tempi di pagamento;
    ad oggi la legge non prevede nulla se, alla fine della procedura, il concordato non viene omologato e comunque se i creditori si ritrovano a dover agire per la dichiarazione di fallimento dell'impresa dopo aver atteso circa sei mesi o più dalla richiesta di ammissione al concordato preventivo stesso;
    con riferimento agli appalti pubblici, è consentito all'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo la partecipazione alle gare di appalto, purché presenti due requisiti: la relazione di un professionista che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e la garanzia di un'impresa terza, avente i requisiti di carattere generale, di capacità tecnica, finanziaria, economica che garantisca per l'impresa in concordato (tramite l'istituto dell'avvalimento);
    tale ultima particolarità mal si concilia con la natura «fiduciaria» che sta alla base di alcune tipologie di affidamento di appalti pubblici (cottimi e procedure negoziate), per le quali l'Ente pubblico seleziona i concorrenti da invitare in base a criteri e requisiti del concorrente stesso che sono strettamente connessi alla natura fiduciaria;
    pertanto, si ritiene che – quantomeno per le gare di appalto con procedura ristretta (a mezzo di invito diretto da parte delle stazione appaltante) – la partecipazione delle imprese ammesse a concordato debba essere preclusa;
    in questa direzione era andata la Provincia autonoma di Trento con la circolare n. 452836/d330/l.1.2010-70 del 20 agosto 2013, ma il T.R.G.A. di Trento, con la sentenza n. 58/2014, ha annullato parte della circolare, vanificando gli sforzi fatti a livello locale e liberalizzando la partecipazione alle gare di appalto per le imprese ammesse al concordato con continuità;
    a questo punto non è più rinviabile un intervento legislativo correttivo di tali distorsioni, che stanno portando alla morte di molte, troppe, piccole e medie imprese incolpevoli e alla perdita di migliaia di posti di lavoro,

impegna il Governo:

   ad intervenire sulla normativa attualmente vigente in materia di concordato preventivo e, quindi, ad introdurre nuove norme per evitare distorsioni ed abusi da parte degli imprenditori che accedono alle procedure di concordato preventivo, in particolare a valutare la possibilità di abolire tout court l'istituto del concordato cosiddetto «in bianco»;
   a valutare la possibilità di introdurre l'inderogabilità di una soglia percentuale (minimo 20 per cento) per il pagamento dei crediti chirografari, quale deterrente contro gli abusi dello strumento concordatario;
   a valutare la possibilità che – quantomeno alle gare di appalto con procedura ristretta (a mezzo di invito diretto da parte delle stazione appaltante) – sia preclusa la partecipazione delle imprese ammesse a concordato preventivo.
9/3194-A/2Plangger.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'adozione del piano «Strategia per la crescita digitale 2014-2020», il Governo ha predisposto un programma di innovazione col quale sarà possibile realizzare, sull'intero territorio nazionale, una rete di infrastrutture e piattaforme tecnologico-digitali che consentiranno ai cittadini l'accesso on line ad una vasta gamma di servizi della macchina pubblica per l'effettuazione di pagamenti e fatturazioni elettronici, open data, nonché servizi digitali per la scuola, la sanità e la giustizia;
    tale piano dovrà essere attuato in piena sinergia e coordinamento con i governi regionali, per mettere utilmente «a sistema» obiettivi, processi e risultati;
    per la realizzazione di questo ambizioso progetto di digitalizzazione e innovazione qualificata del Paese sarà necessaria una forte evoluzione del mercato e dei modelli dell'offerta dell'industria ICT – Information Communication Technology;
    tale evoluzione dovrà inevitabilmente garantire il pieno accesso alle medie e piccole società ICT;
    questa apertura risulta fondamentale anche per incentivare gli investimenti delle imprese di nuova costituzione e all'ingresso di giovani professionisti,

impegna il Governo:

   ad accelerare ogni azione rivolta alla infrastrutturazione tecnologica del Paese, con particolare riferimento alle aree svantaggiate, a bassa densità di popolazione ed insulari che, più di altre, possono trarre benefici economici dallo sviluppo delle reti e delle competenze informatiche;
   a predisporre, nelle more dell'attuazione del presente provvedimento e del riordino complessivo della disciplina in materia di contratti pubblici, le opportune misure volte a riconoscere la specificità del settore ICT e a valorizzarne e svilupparne il mercato, a stimolarne gli investimenti, a continuare il processo di sburocratizzazione della macchina pubblica in modo da incentivare la crescita di nuova occupazione giovanile, in linea con le nuove competenze digitali.
9/3194-A/3Vargiu.


   La Camera,
   premesso che:
    sussistono ancora concessioni, anche decennali, aventi per oggetto opere pubbliche e manutenzioni senza elementi di tariffazione;
   considerato che:
    tale situazione crea vizi di trasparenza e di evidenza pubblica sia a livello nazionale che locale,

impegna il Governo

a prevedere nei decreti attuativi l'introduzione dell'obbligo di superamento della concessione verso una procedura ad evidenza pubblica per tutte le concessioni aventi per oggetto opere pubbliche e manutenzioni senza elementi di tariffazione o gestionali.
9/3194-A/4Marroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo n. 163 del 2006 (coordinato con i testi dei decreti 6/2007, 113/2007, della legge 123/2007 e della sentenza 4/2007) stabilisce i requisiti e le modalità di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
    tale decreto all'articolo 34 elenca i soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici: imprenditori individuali, artigiani, società commerciali e cooperative, consorzi tra società cooperative, i consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili anche costituiti in forma di società consortili, eccetera. L'articolo 39 stabilisce che i concorrenti alle gare possono essere invitati a provare la loro iscrizione, tra l'altro, «presso i competenti ordini professionali»;
    il decreto in premessa, essendo stato emanato nel 2006, non tiene conto delle professioni associative che hanno avuto una compiuta regolamentazione solo attraverso la legge 4/2013 che costituiscono ormai il secondo pilastro del mondo professionale e che tale «vuoto normativo» diventa di fatto un vincolo ingiustificato che comporta, come conseguenze immediate ed evidenti la riduzione ingiustificata delle opportunità professionali del singolo professionista;
    diviene un atto di giustizia sociale prevedere tra i soggetti che possono partecipare alle procedure di affidamento, anche i professionisti in possesso dell'attestato ai sensi dell'articolo 7 della legge 4/2013, il cui possesso garantisce l'amministrazione delle competenze del professionista, della sua deontologia, del suo aggiornamento professionale e della sua capacità di rispettare gli standard qualitativi professionali,

impegna il Governo

ad inserire nel decreto attuativo relativo alla delega contenuta nel provvedimento in esame, la possibilità anche per i professionisti di cui alla legge n. 4 del 2013, di poter accedere al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica, come previsto per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione.
9/3194-A/5Rostellato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione, tra le altre, della direttiva 2014/25/UE, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;
    in Italia, il servizio postale è attualmente oggetto di rilevanti trasformazioni: l'articolo 18 del disegno di legge annuale sulla concorrenza, approvato dalla Camera, stabilisce a decorrere dal 10 giugno 2017 la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (ai sensi della legge n. 890/19827) nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada;
    inoltre, il 12 ottobre scorso è iniziato il processo di privatizzazione di Poste Italiane, che verrà realizzato attraverso un'offerta, rivolta ai risparmiatori italiani, ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane e ad Investitori italiani e internazionali da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di azioni della società corrispondenti a poco meno del 40 per cento del capitale sociale;
    Poste Italiane è la più grande infrastruttura di servizi in Italia, con 142.000 dipendenti, 13.000 uffici postali e oltre 32 milioni di clienti e garantisce l'espletamento del servizio universale sulla base di un contratto di programma siglato con lo Stato, in cui la società si impegna a raggiungere determinati obiettivi di qualità, tra cui quelli concernenti l'adeguatezza degli orari di apertura degli sportelli rispetto alle prestazioni richieste;
    tuttavia, si è posto negli ultimi anni un problema di razionalizzazione del servizio postale, nonostante le continue azioni dei comuni per limitare i deleteri effetti della diminuzione del servizio postale soprattutto nelle realtà rurali di ridotta dimensione, ove l'Ufficio postale costituisce un vero e proprio presidio per i servizi ai cittadini, di preminente interesse;
    il problema ha assunto quest'anno una forte valenza e risonanza pubblica, in conseguenza delle misure adottate da Poste Italiane nel nuovo piano industriale del prossimo quinquennio e alla prossima quotazione in borsa: il piano ha infatti prefigurato una consistente soppressione o riduzioni orarie del presidio postale in numerose realtà locali, segnatamente nelle frazioni amministrative dei piccoli Comuni, in cui la popolazione è distribuita su un territorio in genere molto ampio e con difficoltà di collegamento che, con la cosiddetta «razionalizzazione» del servizio postale, rischiano seriamente un ulteriore isolamento;
    il decreto legislativo 58/2011, di attuazione della direttiva 2008/6/CE, volta al completamento del mercato interno dei servizi postali, afferma il contributo fondamentale che i servizi postali esercitano per gli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale nell'Unione, consentendo tramite la rete postale l'accesso universale a servizi locali essenziali, un principio che primariamente va applicato per le aree in genere a scarsa densità abitativa e minore sviluppo, soggette ad accentuato isolamento e conseguenti diffusi fenomeni di abbandono da parte delle popolazioni residenti, in particolare più giovani;
    la legge di stabilità 2015 ha previsto che il nuovo contratto di programma (ancora in fase di negoziazione tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane SpA) relativo al quinquennio 2015-2019 possa disporre l'introduzione di «misure di rimodulazione» della frequenza di erogazione dei servizi e che tali misure possono interessare l'intero territorio nazionale;
    la questione ha suscitato forti preoccupazioni da parte delle amministrazioni locali destinatarie degli interventi, che denunciano un'ulteriore caduta nella disponibilità di servizi tra cui quello postale è sempre stato considerato essenziale;
    sono, pertanto, stati attivati tavoli regionali di confronto tra Poste, Anci regionali, Regioni e Comuni, al fine di valutare tutte le azioni e le alternative utili per evitare ogni possibile disagio ai Comuni ed ai cittadini, esaminando nello specifico le singole situazioni territoriali;
    anche se sono stati raggiunti alcuni risultati apprezzabili, come la sospensione del termine del 13 aprile 2015, a decorrere dal quale avrebbero trovato applicazione le misure restrittive del citato Piano industriale, ciò non ha, tuttavia, permesso di conseguire un sostanziale ripensamento del Piano;
    il contenzioso nelle singole realtà regionali si è animato anche presso diversi Tar e anche la Sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1262 depositata l'11 marzo scorso, ha stabilito che non è consentito chiudere gli uffici postali nei piccoli centri se non vengono rispettate le distanze in rapporto alla popolazione e se la scelta non viene adeguatamente motivata in relazione ai disagi che arreca e, non certo secondariamente, che l'accessibilità al servizio non possa prescindere dall'effettiva percorribilità delle strade di accesso agli uffici postali in termini quindi di reale fruibilità dei cittadini;
    in diverse Regioni la situazione resta quindi sostanzialmente in stallo, con posizioni contrapposte tra i Comuni interessati e Poste Italiane, nonostante le numerose prese di posizione ufficiali assunte a più riprese anche in sede parlamentare, volte a riconsiderare i contenuti del Piano industriale di Poste Italiane secondo i princìpi esposti, europei e nazionali, di tutela delle popolazioni interessate;
    è notizia recente il rinvio al 31 dicembre dell'entrata in vigore del Piano di distribuzione della corrispondenza a giorni alterni nei centri più piccoli e nelle aree montane, che sarebbe dovuto partire già dal 1o ottobre, rinvio che presuppone peraltro una verifica sui volumi reali di corrispondenza effettuata dall'Autorità Garante delle Comunicazione, per evitare disservizi e meno qualità, a ulteriore conferma dei possibili effetti negativi del nuovo piano di distribuzione nei confronti di chi vive nelle zone rurali e montane,

impegna il Governo

a intraprendere, per quanto di competenza, ogni iniziativa utile a garantire la prossimità e la copertura del territorio nazionale da parte del servizio pubblico postale e a salvaguardare le aree disagiate e i cittadini più deboli, a tal fine favorendo la prosecuzione e il rafforzamento del confronto in corso tra la società Poste italiane spa, l'Anci e le regioni e l'individuazione di soluzioni innovative e alternative alla chiusura indiscriminata degli uffici postali e alla riduzione della distribuzione della corrispondenza.
9/3194-A/6Verini, Borghi, Amoddio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, aveva previsto – facendo salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore – l'obbligazione solidale, in caso di appalto di opere o di servizi, tra il committente imprenditore o datore di lavoro e l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto;
    la responsabilità solidale si traduceva nell'obbligo, per ciascuno dei suddetti soggetti, di corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprensivi delle quote di T.F.R., i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto;
    successivamente, il comma 1, articolo 9, del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha introdotto l'esclusione dall'ambito della disciplina sulla responsabilità solidale, che era stata appunto introdotta dal suddetto articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, relativamente ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale ed assicurativa, dei contratti di appalto stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni;
    con riferimento agli appalti pubblici, e al fine di favorire la continuità dell'occupazione nel caso di cambio dell'appalto, sarebbe importante che il committente pubblico, fosse tenuto a inserire nello stesso bando di gara, capitolato o nel contratto di appalto, la clausola sociale e quindi l'impegno ad utilizzare prioritariamente gli stessi operai della precedente ditta affidataria,

impegna il Governo:

   a prevedere, nell'ambito dei futuri decreti legislativi attuativi del disegno di legge in esame, e di revisione della normativa sugli appalti pubblici, la reintroduzione della responsabilità solidale anche a carico della pubblica amministrazione;
   a individuare, nell'ambito degli appalti pubblici, i criteri e le diverse modalità volte a prevedere l'inserimento da parte del committente pubblico, della clausola sociale nel bando di gara nel capitolato e nel contratto di appalto, al fine di consentire in caso di aggiudicazione dell'appalto, l'impegno ad utilizzare prioritariamente gli stessi operai della precedente ditta affidataria, nell'ottica del mantenimento dei lavoratori e delle condizioni contrattuali, anche prevedendo idonee misure finalizzate a ridurre gli oneri per l'appaltatore subentrante.
9/3194-A/7Airaudo, Duranti, Zaratti, Pellegrino, Placido.


   La Camera,
   premesso che:
    la connessione tra la tutela dell'ambiente e gli strumenti democratici è stata più volte riconosciuta a livello internazionale, come dimostrano il decimo Principio della Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 e la Convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, ratificata in Italia attraverso la legge 16 marzo 2001, n. 208, nonché comunitario (con la firma della Convenzione nel 1998 e l'emanazione delle Direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE e il Regolamento 1367/2006);
    in particolare, la Convenzione di Aarhus identifica il diritto all'ambiente nella sua dimensione collettiva attraverso l'affermazione dei diritti di accesso all'informazione, partecipazione ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale, riconosciuti, a seconda dei casi, nei confronti di tutti o di un pubblico interessato;
    il nostro ordinamento, pur avendo ratificato la Convenzione già nel 2001 ed avendo predisposto alcune forme di consultazione nei processi decisionali, non è stato ancora in grado di produrre una normativa realmente incisiva in tal senso. Al contrario, in numerosi contesti europei e internazionali forme di partecipazione alle decisioni che riguardano la materia ambientale sono state istituzionalizzate da lungo tempo;
    il modello francese appare, a livello europeo, uno dei più avanzati sotto il profilo dell'istituzionalizzazione e della giuridicizzazione dei succitati diritti, avendo introdotto l'istituto del Débat public già dal 1995, riformato in più occasioni. Inoltre, nel 2005, il percorso di costituzionalizzazione del diritto ambientale ha condotto all'inserimento dei princìpi di accesso all'informazione e partecipazione ai processi decisionali ambientali all'interno del testo costituzionale, attraverso l'articolo 7 della Charte de l'environnement;
    si sottolinea come il dibattito instaurato con i cittadini abilitati a partecipare a questo genere di processi decisionali si sia dimostrato un necessario e prezioso contributo alle procedure di analisi del rischio, delle potenzialità e della fattibilità dei progetti;
    nel testo del presente disegno di legge, alla lettera ooo) dell'articolo 1, comma 1, è presente una delega all'introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali nei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, nonché la previsione di una procedura di partecipazione del pubblico e di acquisizione dei consensi necessari alla realizzazione in tempi certi di un'opera utile condivisa, con un riferimento all'accesso all'informazione e alla trasparenza attraverso la pubblicazione online dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica;
    ben note sono, nel nostro Paese, le vicende legate alla legittima opposizione della comunità locali ad opere spesso inutili per il benessere della collettività e fortemente dannose per la salute e l'ambiente;
    in molte occasioni, la partecipazione dei cittadini alle decisioni contribuisce in modo significativo ad una corretta valutazione circa la reale opportunità di procedere alla realizzazione di un determinato progetto, soprattutto nel caso in cui essa sia assicurata sin dalle prime fasi di elaborazione dello stesso;
    è necessario riconoscere, inoltre, come la complessità di tale tipo di scelte necessiti di un ampio coinvolgimento del pubblico nelle scelte collettive, al fine di arrivare ad una giusta ponderazione dei vari interessi in gioco;
    la democrazia partecipativa ambientale può risultare uno strumento di particolare rilevanza in questo momento storico: attraverso di essa la struttura istituzionale moderna non viene sottoposta ad un'opera di delegittimazione, ma ne è invece integrata, grazie a un reciproco riconoscimento;
    numerose proposte di legge in materia sono state presentate da differenti gruppi parlamentari, tra cui il Gruppo di Sinistra Ecologia, e Libertà (A.C. 2740, a prima firma del deputato Filiberto Zaratti), proposte su cui, tuttavia, non si procede all'esame;
    pur essendo di indubbia utilità la succitata previsione di cui alla lettera ooo), essa rimane molto vaga circa alcuni criteri fondamentali per una corretta applicazione del principio di partecipazione del pubblico alle decisioni ambientali;
    il rischio maggiore è infatti che tale tipo di procedimenti, se non correttamente impostati, non riescano ad incidere positivamente sulla valutazione e la fattibilità dei progetti, ma siano al contrario un meccanismo di manipolazione dei cittadini che, prevedendo forme di consultazione, non consideri realmente il peso del loro contributo,

impegna il Governo

a chiarire in modo puntuale, nei decreti previsti dal presente disegno di legge, l'obbligatorietà dell'attivazione delle procedure di dibattito pubblico nel caso di progetti che, in base ad una valutazione preliminare, risultino di notevole rilevanza per i loro costi previsionali, le caratteristiche tecniche, la natura progettuale, l'incidenza sul territorio, gli impatti sull'ambiente e i risvolti socio-economici previsti, nonché la garanzia che le suddette procedure assicurino la partecipazione dei cittadini durante tutte le fasi di elaborazione dei progetti, dagli studi preliminari alla loro conclusione, in modo da considerare sin da subito tutte le opzioni praticabili, tra cui cosiddetta «Opzione zero», ossia l'opportunità di non procedere, imponendo altresì l'obbligo di motivazione ed ulteriori forme di partecipazione qualora le scelte si discostino da quanto emerso in sede di dibattito pubblico.
9/3194-A/8Zaratti, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge delega in esame, prevede, tra i numerosi princìpi e criteri direttivi a cui si dovranno uniformare i due futuri decreti legislativi, anche la valorizzazione delle esigenze di sostenibilità ambientale e l'introduzione di criteri ambientali nell'ambito della revisione della normativa sugli appalti pubblici;
    la lettera p) del comma 1, prevede l'individuazione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione; la lettera ff), riguardo al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevede che venga valutata anche individuando i criteri qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto dell'appalto pubblico o del contratto di concessione; la lettera bbb), prevede, tra l'altro, la valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, anche attraverso uno specifico riconoscimento delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino in questo senso;
    sotto questo aspetto, è necessario valorizzare le certificazioni ambientali europee esistenti (EMAS; ISO; Ecolabel), anche in relazione ai sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici;
    si ricorda come le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE riconoscono in modo specifico le suddette certificazioni, in particolar modo EMAS, e tentano di realizzare una concreta integrazione dei requisiti ambientali negli appalti pubblici;
    si tratta di tre strumenti differenti: EMAS è un sistema volontario per imprese e organizzazioni pubbliche e private avente l'obiettivo di valutare l'efficienza ambientale, garantendo anche una migliore informazione in tal senso per cittadini ed utenti; ISO 14001 è uno standard rilasciato da un organismo di certificazione accreditato che accerta la conformità dell'organizzazione o azienda circa determinati requisiti, in relazione ai sistemi di gestione ambientale volti a tenere sotto controllo gli impatti ambientali, nel tentativo di ridurne la portata; Ecolabel è, infine, il marchio comunitario di qualità ecologica, volto a individuare e premiare i prodotti e servizi meno impattanti sull'ambiente nel loro ciclo di vita,

impegna il Governo

a prevedere sistemi premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese e degli operatori economici in possesso delle certificazioni ambientali europee EMAS, ISO 14001 ed Ecolabel UE.
9/3194-A/9Pellegrino, Zaratti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di delega in discussione rappresenta un importante e sostanziale cambiamento indirizzato alla trasparenza, all'efficienza e alla semplificazione del complesso settore degli appalti pubblici, dei servizi e delle concessioni;
    è prevista una revisione completa del sistema di qualificazione delle imprese e delle stazioni appaltanti, di armonizzazione e digitalizzazione delle procedure per l'affidamento degli appalti e delle concessioni, delle modalità di aggiudicazione e di pubblicità delle gare nonché l'aggregazione e la centralizzazione delle committenze per gli affidamenti e gli acquisti da parte della pubblica amministrazione;
    in particolare è di notevole rilevanza l'impegno rivolto alla riduzione delle stazioni appaltanti, volto alla razionalizzazione delle procedure di spesa e alla semplificazione ed efficientamento delle aggiudicazioni, ferma restando l'opportunità di individuare nei successivi disposti normativi con chiarezza e in modo esauriente i soggetti titolari delle funzioni e delle materie da accentrare e aggregare al fine di razionalizzare le centrali di committenza e i soggetti aggregatori;
    in particolare l'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014 ha fissato la decorrenza del termine al 1o novembre 2015, dell'obbligo della centralizzazione delle committenze dei comuni non capoluogo di provincia disponendo che i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
    nel disegno di legge delega in discussione alla lettera dd) le disposizioni inerenti l'obbligo di ricorrere alle forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze riguardano indistintamente i comuni non capoluogo di provincia, senza l'esplicito riferimento alla soglia della popolazione residente, da prevedere per gli importi superiori alle soglie di rilevanza comunitaria nonché per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
    appare opportuno, per coerenza ed uniformità di trattamento, prevedere che i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti possano procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro come previsto dall'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014,

impegna il Governo

a coordinare le disposizioni normative affinché i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti possano utilizzare le medesime procedure previste dall'articolo 23-ter comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.
9/3194-A/10Giovanna Sanna, Borghi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Valiante, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    nel nostro Paese, secondo i dati dell'indagine realizzata nel 2012 dalla Fondazione per la sussidiarietà e dal Politecnico di Milano, lo spreco alimentare ammonta a 6 milioni di tonnellate, pari a un valore di 12,3 miliardi di euro. Il cibo sprecato in Italia è di 108 chilogrammi pro capite, 450 euro per una famiglia composta da un nucleo di 2,5 persone (famiglia media), 42 chilogrammi a persona sono gli avanzi alimentari non riutilizzati ancora commestibili gettati da ogni italiano in un anno, 35 per cento è la percentuale di prodotti freschi sprecati, 16 per cento è la percentuale di alimenti sprecati che finisce direttamente nelle discariche per la cattiva gestione del frigorifero familiare, mentre la parte di cibo recuperato e donato alle food bank e agli enti caritatevoli rappresenta poco più del 6 per cento del totale;
    fortunatamente, se non sempre i prodotti ritirati dagli scaffali finiscono nella pattumiera il merito è anche da attribuire alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) come il Banco alimentare, rete antispreco con oltre 1.400 volontari;
    a partire dal 2012, Last minute market ha promosso la «Carta per una rete di amministrazioni a spreco zero», un documento che impegna i comuni firmatari ad adottare specifiche azioni per contrastare il fenomeno dello spreco alimentare. Questo documento è stato sottoscritto da oltre 700 sindaci italiani ed è alla base della nascita dell'associazione nazionale Sprecozero.net;
    un importante contributo al contrasto agli sprechi alimentari, può e deve venire anche nell'ambito degli appalti della pubblica amministrazione riguardanti servizi di catering, di ristorazione collettiva, e di fornitura di derrate alimentari. Sotto questo aspetto è indispensabile prevedere delle premialità all'offerente che si impegna a recuperare il cibo non somministrato e a destinarlo a ONLUS che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti;
    sotto questo aspetto, è sicuramente positivo che il disegno di legge cosiddetto «Collegato ambientale», attualmente all'esame del Senato, con riguardo al settore della ristorazione collettiva e derrate alimentari, preveda l'obbligo per almeno il 50 per cento del valore delle gare d'appalto relative al relativo servizio di fornitura, di inserire nella documentazione di gara, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011;
    il suddetto importante obbligo, non si traduce però nell'obbligo di introdurre nella formulazione delle gare di appalto per il servizio di ristorazione il criterio premiante relativo alla redistribuzione delle eccedenze. Infatti per come è attualmente scritto il citato decreto del Ministro dell'ambiente 25 luglio 2011, le P.A. possono prevedere l'introduzione di criteri premianti per chi effettua la redistribuzione delle eccedenze all'interno dei bandi di gara per la ristorazione collettiva;
    è invece necessario che si introduca nella formulazione delle gare di appalto per il servizio di ristorazione, un obbligo e non solo la facoltà di prevedere un criterio premiante per i soggetti che garantiscano la redistribuzione delle eccedenze alimentari,

impegna il Governo:

   a modificare – con riguardo agli appalti della P.A. per servizi di ristorazione collettiva e di fornitura di derrate alimentari – il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, di cui in premessa, al fine di inserire clausole contrattuali che prevedano l'obbligo, e non più la facoltà, come ora previsto, di assegnare un punteggio premiante all'offerente che si impegna a recuperare il cibo non somministrato per la sua successiva distribuzione gratuita agli indigenti;
   al fine di contribuire a una maggiore conoscenza di dati sullo spreco alimentare nella filiera agro-alimentare, a individuare modalità uniformi a livello nazionale di quantificazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati relativi alla donazione di beni alimentari invenduti, al fine della loro acquisizione, individuando, per le medesime finalità, i soggetti della filiera tenuti a fornire le informazioni necessarie.
9/3194-A/11Nicchi, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni.


   La Camera,
   considerato che:
    la spesa pubblica soggetta a procedure di gara rappresenta una componente rilevante dell'economia del nostro Paese, con riflessi di natura sociale ed imprenditoriale di notevole portata;
    gli obiettivi di economicità, concorrenza, semplificazione, riduzione degli oneri amministrativi a carico degli operatori e della pubblica amministrazione, trasparenza e controllo andranno correttamente declinati nei decreti legislativi che riscriveranno il codice dei contratti;
    nel contempo, assume grande importanza che anche gli obiettivi della giusta remunerazione dei fattori produttivi, dell'attività di impresa e di sostenibilità sociale trovino completa e concreta definizione nel nuovo codice;
    tali obiettivi, nell'attuale formulazione del codice dei contratti, sono stati pienamente mancati, soprattutto a causa della sistematica applicazione della discutibile clausola di aggiudicazione degli appalti con il criterio del prezzo più basso, con pesanti riflessi sulla corretta remunerazione dei fattori produttivi e del rischio di impresa, e soprattutto con pesanti riflessi di natura sociale, per l'insufficiente remunerazione del fattore lavoro e tutela dei livelli occupazionali nel settore dei servizi ad alto contenuto di manodopera;
    tali tematiche sono state oggetto di una forte campagna di mobilitazione e sensibilizzazione alla quale il Parlamento ha risposto con la presentazione di una apposita proposta di legge A.C. 2475 e con l'inizio della sua discussione nelle Commissioni VIII e X,

impegna il Governo:

   nella riscrittura del codice dei contratti pubblici di prevedere espressamente:
    il ricorso sistematico al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la scelta del contraente e di rendere efficace, effettivo e non aggirabile il procedimento di valutazione e di verifica delle cosiddette «offerte anomale»;
    la corretta valutazione del valore economico rispetto al costo del lavoro;
    negli appalti di servizi che la stazione appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore, al cottimista ovvero agli affidatari dei contratti l'importo dovuto per le relative prestazioni;
    negli appalti di servizi una norma che definisca i criteri per la continuità del lavoro nelle condizioni di cambio dell'appalto;
    una misura per arginare gli effetti del problema dei mancati pagamenti anche attraverso forme di responsabilità solidale delle stazioni appaltanti in caso di omesso versamento da parte degli appaltatori e dei subappaltatori delle retribuzioni e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori per l'esecuzione dell'appalto con ciò uniformando la normativa vigente per i committenti pubblici a quella in vigore per la committenza privata.
9/3194-A/12Ginefra, Vico.


   La Camera,
   premesso che:
    il DEF ha inserito nell'elenco delle opere strategiche per il Paese solo 25 grandi opere su 50 già approvate lo scorso anno, eliminando dall'elenco delle opere prioritarie del Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) una serie di opere infrastrutturali importantissime per il Paese e già finanziate, come la Valtrompia, la Valdastico, le opere di Accessibilità alla Valtellina e la Pedemontana Piemontese, in questo modo lasciando nel limbo opere da anni attese dal territorio,

impegna il Governo

nell'ambito dei decreti di attuazione della delega, a tenere conto della rilevanza di opere come la Valtrompia, la Valdastico, le opere di Accessibilità alla Valtellina, la Pedemontana Piemontese e ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo per non rischiare di lasciare incompiute tali opere indispensabili per il territorio.
9/3194-A/13Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    la lettera rr), del comma 1, prevede l'estensione delle forme di partenariato pubblico privato, incentivandone l'utilizzo, anche attraverso il ricorso a strumenti di carattere finanziario innovativi;
    l'ingresso degli enti locali nelle società concessionarie delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico garantisce compensazioni economiche e territoriali dirette in favore delle zone disagiate dallo sfruttamento della risorsa idrica,

impegna il Governo

nell'ambito dei decreti di attuazione della delega, ad adottare le opportune iniziative di carattere legislativo, verso la disciplina di particolari forme di partenariato pubblico privato nelle concessioni delle grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, che prevedano l'ingresso diretto degli enti locali nelle società concessionarie.
9/3194-A/14Bossi, Caparini, Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    la difesa della specializzazione industriale nei lavori pubblici costituisce uno dei punti qualificanti della riforma proposta con la presente delega, non solo sotto il profilo tecnologico, ma anche sul piano del contrasto alla penetrazione della criminalità organizzata nelle gare;
    la presenza di imprese specialistiche che assicurano mezzi e manodopera specializzata reca un freno a tale fenomeno,

impegna il Governo

nell'ambito dei decreti di attuazione della delega, ad adottare le opportune iniziative verso la valorizzazione della qualificazione reale e la specializzazione delle imprese.
9/3194-A/15Guidesi, Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    la lettera r), del comma 1, ai fini della riduzione degli oneri documentali per le imprese e della semplificazione delle procedure, prevede la verifica da parte delle stazioni appaltanti dell'accertamento dei requisiti generali di qualificazione costantemente aggiornati, attraverso l'accesso ad un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    occorre evitare la richiesta di requisiti di qualificazione «gara per gara», specialmente per gli appalti di minore importo, cui accedono le piccole e medie imprese, allo scopo di evitare la duplicazione di oneri a carico delle piccole e medie imprese partecipanti alle gare che si troverebbero costrette non soltanto a qualificarsi mediante il sistema di qualificazione di carattere generale di qui alla lettera tt), ma anche a dimostrare sempre, «gara per gara», ulteriori requisiti di qualificazione,

impegna il Governo

nell'ambito dei decreti di attuazione della delega, ad adottare le opportune iniziative dirette ad evitare la richiesta di ulteriori requisiti di qualificazione «gara per gara» oltre al sistema di qualificazione di carattere generale di qui alla lettera tt), per la partecipazione agli appalti di minore importo, allo scopo di evitare la duplicazione di oneri a carico delle piccole e medie imprese partecipanti alle gare.
9/3194-A/16Molteni, Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'entrata in vigore della norma di cui all'articolo 357, comma 5, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede norme relative alla Garanzia globale di esecuzione dei lavori pubblici dirette a tutelare le stazioni appaltanti, ha creato enormi problemi alle imprese;
    tale garanzia è diventata obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d'asta superiore a 75 milioni di euro e per tutti gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare e, inoltre, è obbligatoria, solo se viene prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro;
    in particolare, la parte della garanzia relativa alla possibilità del subentro crea notevoli criticità, in quanto il fideiussore risulta obbligato in solido con il debitore principale e, in questo senso, il creditore potrà chiedere indifferentemente l'adempimento al fideiussore o al debitore; le banche, le compagnie assicuratrici e gli intermediari finanziari nazionali non si rendono pertanto disponibili a stipulare tale garanzia globale;
    l'alternativa che attualmente consente alla società capogruppo di prestare tale garanzia prevede un requisito di patrimonio netto superiore ai 500 milioni di euro per la singola società e tale requisito è posseduto da pochissime imprese del nostro Paese, addirittura solo due o tre secondo gli articoli dei giornali, e pertanto l'applicazione della norma rischia di escludere la stragrande maggioranza delle nostre imprese dalle gare e imporre l'aggiudicazione delle opere ad imprese con sede in altri paesi, con gravi ripercussioni in termini di ricadute occupazionali e di ritorno «fiscale»;
    la norma attuale sembra volere imitare quanto avviene nei paesi anglosassoni, laddove in caso di mancanze dell'impresa aggiudicataria dei lavori, l'utilizzo della garanzia è risolta attraverso un albo delle imprese supplenti a cui le stazioni appaltanti possono rivolgersi per individuare l'impresa in grado di concludere l'opera oggetto di gara; nel nostro Paese mancano gli strumenti effettivi per l'applicazione di una simile norma e pertanto la disposizione si presenta lesiva della concorrenza,

impegna il Governo

nell'ambito dei decreti di attuazione della delega, ad adottare le opportune iniziative dirette a prevedere appropriati strumenti attuativi e interventi concreti, in accordo con gli istituti bancari e assicurativi, che possano permettere l'adozione di garanzie idonee a tutelare le stazioni appaltanti, e quindi il pubblico interesse, senza penalizzare le nostre imprese.
9/3194-A/17Allasia, Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    la lettera tt) del comma 1 prevede la revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, capacità realizzative, competenze tecniche e professionali, nonché delle attività effettivamente eseguite da parte delle imprese,

impegna il Governo

nell'ambito dei decreti di attuazione della delega, ad adottare le opportune iniziative dirette a privilegiare le capacità dell'impresa di porsi quale soggetto idoneo a gestire l'intera fase esecutiva dell'opera, puntando quindi alla valorizzazione, in sede di qualificazione delle imprese, delle capacità realizzative ed organizzative dell'impresa stessa.
9/3194-A/18Simonetti, Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge in esame «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», sono presenti norme che disciplinano l'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici;
    tra i princìpi direttivi espressi vi è il criterio di delega (articolo 1, comma 1, lettera bbb), che prevede la «valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, in ottemperanza ai princìpi di economicità dell'appalto, salvaguardia dei livelli occupazionali in essere, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera»;
    l'articolo 1, comma 1, lettera gg) riguarda inoltre i criteri per «l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica»;
    è stata recentemente approvata la legge 18 agosto 2015, numero 141 «Disposizioni in materia di agricoltura sociale». Con tale normativa viene introdotta la definizione di agricoltura sociale. In questo ambito rientrano le attività che prevedono:
     a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, persone svantaggiate e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;
     b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali attraverso l'uso di risorse materiali e immateriali dell'agricoltura;
     c) prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante;
     d) iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche;
    l'agricoltura sociale è una attività che da anni caratterizza numerose zone del nostro paese (circa 4 mila addetti già attivi su tutto il territorio nazionale per un valore della produzione di circa 200 milioni di euro) e che sostiene, soprattutto a livello locale, una rete di interventi di welfare capace di dare nuove opportunità occupazionali e relazionali ad una fascia svantaggiata di popolazione, spesso marginalizzata e priva di tutele e di una efficace rete di protezione. Senza per questo rinunciare alle peculiarità tradizionali produttive ed economiche;
    questo settore quindi, oltre a rappresentare uno strumento di valenza sociale, persegue un modello di sviluppo sostenibile volto a salvaguardare ambiente e territorio e valorizzare la qualità delle risorse delle comunità locali;
    risulta quindi evidente che l'agricoltura sociale possa rientrare pienamente tra i princìpi direttivi presenti articolo 1, comma 1, lettera ss) del provvedimento in esame e che conseguentemente tale produzione possa essere utilizzata come criterio prioritario per «l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica» (articolo 1, comma 1, lettera gg) del presente provvedimento);
    in questo contesto va anche aggiunto che la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, nel parere sul provvedimento in esame, ha auspicato a che «il Governo italiano possa valorizzare i prodotti agroalimentari a filiera corta, dell'agricoltura sociale» nell'esercitare la delega rispetto alla definizione dei criteri relativi alla aggiudicazione degli appalti pubblici,

impegna il Governo:

   ad inserire, in relazione a quanto espresso in premessa, tra i criteri di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, la promozione di prodotti e servizi di agricoltura sociale;
   a valorizzare i prodotti agroalimentari a filiera corta, dell'agricoltura sociale nell'esercitare la delega rispetto alla definizione dei criteri relativi alla aggiudicazione degli appalti pubblici.
9/3194-A/19Fiorio.


   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge in esame «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», sono presenti norme che disciplinano l'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici;
    tra i princìpi e criteri direttivi espressi vi sono, all'articolo 1, comma 1, lettera p), quelli relativi alla «sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare inserendo il criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita e stabilendo un maggiore punteggio per i beni e i servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente»;
    l'articolo 1, comma 1, lettera gg) riguarda anche i criteri per «l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica»;
    l'agricoltura biologica è un metodo di produzione che rispetta il benessere umano e animale e difende la biodiversità ambientale e culturale dei territori; si tratta di un modello di sviluppo sostenibile volto a salvaguardare ambiente e territorio e valorizzare la qualità delle risorse delle comunità locali;
    l'agricoltura biologica è una pratica ampiamente diffusa a livello nazionale e contribuisce notevolmente alla crescita del Made in Italy agroalimentare. Secondo gli ultimi dati ufficiali il 61,8 per cento degli 8.077 comuni presenta almeno un'azienda biologica sul proprio territorio; queste imprese sono guidate da giovani (il 22 ha un titolare di età compresa tra i 20 e i 39 anni, a fronte del 9 per cento relativo al totale delle aziende) e conseguentemente orientate all'innovazione ed alla diversificazione delle attività produttive;
    l'Italia si conferma tra i primi dieci Paesi al mondo per estensione di superficie impiegata a biologico, per numero di aziende, per la più alta incidenza di Sau (Superficie agricola utilizzata) biologica su quella totale, per crescita di fatturati e volumi di esportazioni;
    l'agricoltura biologica risulta quindi essere maggiormente attenta alla sostenibilità ambientale rispetto a quella convenzionale, confermandosi come esempio di buone pratiche e come metodo in grado di assicurare un contributo nella riduzione della pressione sugli ecosistemi e sull'ambiente. Le aziende biologiche presentano un minor carico di bestiame a ettaro, utilizzano più diffusamente sistemi a migliore efficienza idrica, contribuiscono alla cura degli elementi non coltivati del paesaggio, vendono direttamente i loro prodotti, accorciando la filiera produttiva e la distanza tra il luogo di produzione e il consumatore e integrano l'attività agricola anche con la produzione di energie rinnovabili;
    risulta quindi evidente che l'agricoltura biologica rientri pienamente tra i princìpi direttivi presenti all'articolo 1, comma 1, lettera p) del provvedimento in esame e che conseguentemente tale produzione possa essere utilizzata come criterio prioritario per «l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica» (articolo 1, comma 1, lettera gg) del presente provvedimento);
    in questo contesto va anche aggiunto che la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, nel parere sul provvedimento in esame, ha auspicato a che «il Governo italiano possa valorizzare i prodotti agroalimentari a filiera corta, dell'agricoltura biologica» nell'esercitare la delega rispetto alla definizione dei criteri relativi alla aggiudicazione degli appalti pubblici,

impegna il Governo

ad inserire, in relazione a quanto espresso in premessa, tra i criteri di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, l'utilizzo e la promozione di prodotti di agricoltura biologica da filiera corta.
9/3194-A/20Fregolent, Amoddio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1, reca alla lettera oo) un criterio volto a perseguire la condivisibile finalità di valorizzare la fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori;
    alla medesima lettera si prevede, in particolare, l'introduzione di limiti al ricorso all'appalto integrato, che dovrebbe essere circoscritto ai casi in cui l'appalto o la concessione di lavori abbiano per oggetto opere per le quali siano necessari lavori o componenti caratterizzati da notevole contenuto innovativo o tecnologico che superino in valore il 70 per cento dell'importo totale dei lavori;
    la determinazione di una soglia quantitativa potrebbe non essere lo strumento idoneo descrivere in modo esaustivo l'ambito delle opere innovative per le quali si considera adeguato ed opportuno il ricorso all'appalto integrato;
    il carattere innovativo dovrebbe essere valutato sulla base di criteri qualitativi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine dell'adozione di ulteriori iniziative normative volte a considerare ad integrazione e in via principale rispetto al parametro quantitativo, gli aspetti qualificanti il carattere innovativo che possono, a seconda dei casi, giustificare o meno il ricorso all'appalto integrato, anche in deroga al parametro quantitativo di cui alla lettera oo), con un rinvio a criteri qualitativi, più adeguati a definire il carattere innovativo delle opere e a qualificare le esigenze che giustificano il ricorso agli appalti integrati.
9/3194-A/21Manfredi, Borghi, Tino Iannuzzi, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    la materia della suddivisione degli appalti in lotti costituisce elemento di particolare interesse nella direzione di favorire la partecipazione alle gare delle micro e piccole imprese che rappresentano l'ossatura del sistema produttivo nazionale (99,4 per cento delle imprese italiane);
    l'impostazione incentrata sul criterio della suddivisione in lotti funzionali ha costituito nella pratica una barriera all'ingresso nel mercato degli appalti per le micro e piccole imprese;
    l'introduzione del diverso criterio basato sul concetto di lotto prestazionale consentirebbe alle stazioni appaltanti di aggiudicare le commesse in considerazione delle specificità dei lavori, dei servizi o dei beni da affidare e, in tale contesto, anche le Direttive-appalti CE offrono una chiara indicazione ai Considerando 78 Direttiva 2014/24/CE e Considerando 87 Direttiva 2014/25/CE che finalizzano la suddivisione in lotti su «base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto»;
    l'attenzione alle specifiche prestazionali nella suddivisione in lotti contribuirebbe, pertanto, a dare piena attuazione agli indirizzi della UE in materia di miglioramento delle condizioni di accesso al mercato da parte delle micro e piccole imprese;
    la partecipazione di operatori specializzati a lotti prestazionali avrebbe ricadute positive anche in favore delle stazioni appaltanti, sia in termini di innalzamento della qualità delle offerte sia di risparmi economici conseguibili; risparmi che mancherebbero ove l'appalto, non suddiviso in lotti prestazionali omogenei, fosse aggiudicato ad un unico grande operatore il quale dovrebbe, in mancanza delle specifiche professionali, rivolgersi al mercato per reperire quanto occorra per l'esecuzione della intera commessa;
    per le stazioni appaltanti sarebbe inoltre positivo, ai fini del rispetto dei termini di conclusione dell'appalto, la previsione dell'anticipazione alle imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, di una quota, del valore del contratto stesso in modo da assicurare agli aggiudicatari le risorse necessarie per poter avviare l'esecuzione dei impegni affidati;
    nell'attuale disciplina l'anticipazione del prezzo è introdotta annualmente con il cosiddetto «Decreto mille proroghe» e solo per i contratti di lavori, rispetto ai quali opera per quelli pubblicati dal 1o marzo 2015 e fino al 31 dicembre 2015 l'anticipazione del 20 per cento dell'importo (articolo 8, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192) mentre sarebbe invece opportuno renderla stabile ed estenderla anche ai contratti di servizi e forniture,

impegna il Governo:

   a valutare, nell'esercizio delle «delega per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», l'opportunità di introdurre anche il criterio della suddivisione degli appalti in lotti prestazionali al fine di garantire l'effettiva partecipazione delle micro e piccole imprese alle gare di appalto, nonché la qualità delle prestazioni acquisite dalle stazioni appaltanti;
   a valutare l'opportunità di rendere stabile la norma che regola l'anticipazione alle imprese nelle percentuali introdotte da ultimo dalla legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 e a renderla operante indistintamente per i contratti di lavori, servizi e forniture.
9/3194-A/22Carrescia, Terrosi, De Menech, Mazzoli, Manfredi, Romanini, Giovanna Sanna, Cova.


   La Camera,
   premesso che:
    tenuto conto dell'articolo 5 del decreto «Sblocca Italia», volto alla riorganizzazione del sistema delle concessioni autostradali su base territoriale, favorendo l'aggregazione delle concessioni, l'implementazione degli investimenti e l'assunzione da parte dei concessionari di nuovi e maggiori impegni ad investire sulle infrastrutture gestite;
    considerata la Direttiva europea 2014/23 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che va nella direzione della massima apertura al mercato delle concessioni pubbliche, e quindi anche delle concessioni autostradali;
    considerato che il percorso della legge delega di riordino del Codice appalti attualmente in corso di discussione muove i suoi primi passi proprio a partire dalla necessità di convertire in legge le Direttive europee più recenti in materia;
    tenuto conto del fatto che, mentre il presente testo sarà in discussione, e anche nel tempo in cui ancora non saranno approvati i testi delegati e le relative norme attuative, resterà in vigore la norma dell'articolo 5 del decreto «Sblocca Italia», ma vedremo scadere alcune concessioni anche strategiche per il territorio nazionale, come quella della Tangenziale di Torino;
    sottolineando come questo regime di incertezza stia creando insorgenti preoccupazioni da parte dei lavoratori delle concessionarie, che temono per il mantenimento dei livelli occupazionali,

impegna il Governo:

   a darsi una linea guida di comportamento relativamente alle concessioni in scadenza nel prossimo futuro che consenta a tutti i soggetti coinvolti (società concessionarie, lavoratori, utenti, enti locali) di superare il momento di impasse legislativa;
   a prevedere nel nuovo Codice Appalti e negli schemi che saranno predisposti per la messa in gara delle concessioni autostradali una adeguata e chiara clausola sociale per i lavoratori delle concessionarie, e che adeguate clausole sociali si prevedano anche nel caso di remissione delle concessioni nelle mani di ANAS o dello Stato, onde salvaguardare i livelli occupazionali del personale attualmente alle dipendenze delle concessionarie.
9/3194-A/23Paola Bragantini, Borghi, Damiano, Bargero, D'Ottavio, Giacobbe, Amoddio.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca numerose modifiche ed integrazioni dei criteri di delega rispetto alla formulazione approvata e trasmessa dal Senato lo scorso 18 giugno 2015;
    evidenziate le finalità della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, volta ad accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e consentendo un miglior uso degli appalti per sostenere il conseguimento di obiettivi ambientali e sociali, nonché di soluzioni innovative;
    auspicato al riguardo che il Governo italiano si avvalga della facoltà, che l'articolo 71 della direttiva concede agli Stati membri, di creare meccanismi per il pagamento diretto ai subappaltatori, prevedendo che, se la natura del contratto lo consente, l'amministrazione aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti all'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto pubblico;
    espresso in tale ambito apprezzamento per il criterio di delega di cui al comma ss), che prevede la valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di potersi avvalere della facoltà, che l'articolo 71 della direttiva concede agli Stati membri, di creare meccanismi per il pagamento diretto ai subappaltatori, prevedendo che, se la natura del contratto lo consente, l'amministrazione aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti all'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto pubblico;
   a valutare l'opportunità, nel rispetto dei criteri di delega fissati dal ddl, di mettere in campo tutte le azioni possibili tese alla valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale anche mediante l'introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, in ottemperanza ai princìpi di economicità dell'appalto, salvaguardia dei livelli occupazionali in essere, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta.
9/3194-A/24Giulietti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» all'articolo 85 individua i soggetti sottoposti alla verifica antimafia;
    la lettera b) del suddetto articolo stabilisce che per le società di capitali, anche consortili, vige il principio della presentazione della documentazione antimafia, che vale anche per ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento o inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento;
    il tenore della norma consente pertanto – alle categorie indicate dalla lettera b) – di entrare in un consorzio con una partecipazione inferiore o pari, salvo i patti parasociali, al 10 per cento senza essere tenuti all'osservanza dell'obbligo relativo alla documentazione antimafia;
    il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163 del 2006, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 – ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 36 del richiamato Decreto legislativo – stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire le prestazioni anche attraverso affidamenti ai consorziati;
    l'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, tuttavia, stabilisce che i consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lett. c) e 36 del decreto legislativo n. 163 del 2006 eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto;
    il combinato disposto delle norme sopra richiamate comporta, dunque, rilevanti asimmetrie in materia di verifica della documentazione antimafia ed in ordine alle disposizioni inerenti ai controlli sui subappalti,

impegna il Governo

a prevedere una specifica disciplina di coordinamento tra le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e le nuove disposizioni del decreto legislativo di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e del decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture per garantire efficaci misure di contrasto alla criminalità organizzata ed assicurare trasparenza e legalità nel settore degli affidamenti pubblici.
9/3194-A/25Dadone, D'Uva, Nuti, Sarti, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene specifici princìpi e criteri direttivi – lettere e) ed l) – che, oltre ad operare una semplificazione ed un riordino del quadro normativo vigente nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, stabiliscono l'espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali di protezione civile;
    l'articolo 3 del disegno di legge C. 3272, nel definire l'attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, novella il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 introducendo un'apposita norma, l'articolo 49-ter, recante la disciplina dei contratti conclusi dalla stessa Società;
    l'articolo 49-ter, comma 1, presenta un primo profilo di criticità, in quanto non si limita ad esonerare dall'applicazione del Codice degli appalti le tipologie contrattuali già escluse dall'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 163 del 2006, ma ne amplia l'ambito di applicazione includendovi i contratti di commercializzazione dei programmi radiotelevisivi;
    il richiamo all'articolo 19 del predetto Codice evidenzia una rilevante asimmetria tra le due disposizioni, dal momento che in quest'ultimo non è presente alcun riferimento ai contratti di commercializzazione. Trattandosi di una deroga alla disciplina generale sui contratti pubblici, si ritiene doveroso darne un'interpretazione restrittiva che non consenta di ampliarne l'oggetto con ulteriori tipologie che non siano quelle espressamente enunciate dal Codice stesso;
    i contenuti del suddetto articolo 19, peraltro, coincidono con quelli di cui all'articolo 10, lettera b), della direttiva 2014/24/UE. Quest'ultimo, nell'elencare puntualmente le tipologie escluse, annovera gli appalti di servizi aventi per oggetto «l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi o radiofonici»;
    l'articolo 49-ter, comma 2, esclude, in modo generico, dall'applicazione degli obblighi procedurali previsti dal Codice degli appalti i contratti RAI di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, senza alcun doveroso richiamo al rispetto delle norme e dei princìpi dei trattati istitutivi dell'Unione europea e senza considerare che, proprio per garantire l'osservanza dei predetti princìpi, il Titolo II del decreto legislativo n. 163 del 2006 detta una apposita disciplina per i contratti sotto soglia comunitaria, prevedendo che ad esse si applichino, quando non espressamente derogate, numerose disposizioni del Codice (riferite in particolare alla Parte I, II, IV e V);
    l'articolo 27 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dispone, infatti, che «l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto»;
    la previsione di cui all'articolo 49-ter, comma 3 – nonostante gli obblighi procedurali previsti dal citato articolo 27 si applichino, senza eccezioni, a tutte le tipologie di contratti esclusi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 163 del 2006 – esclude, per i contratti RAI, l'obbligo di procedere all'invito di almeno cinque concorrenti, dando per acquisito, attraverso una previsione priva di supporti motivazionali, che tale modalità di affidamento non sia a priori compatibile con l'oggetto dei contratti in questione,

impegna il Governo:

   a non prevedere l'esonero dall'applicazione della disciplina del decreto legislativo n. 163 del 2006 per i contratti di commercializzazione conclusi da RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi inerenti all'espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie ed alla luce delle disposizioni delle direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni;
   a chiarire il tenore del concetto di commercializzazione, del quale non viene offerta alcuna definizione all'interno dell'articolo 10, lettera b), della direttiva 2014/24/UE;
   ad offrire dei chiarimenti in ordine al significato ed alla portata della definizione di «opere audiovisive» inserite nel medesimo comma;
   ad informare il Parlamento, con cadenza semestrale, per quali tipologie di contratti, e con riferimento a quali importi, RAI-Radiotelevisione italiana Spa non ha osservato la disciplina generale sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
9/3194-A/26Fico, Liuzzi, Nesci, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene specifici princìpi e criteri direttivi – lettere e) ed l) – che, oltre ad operare una semplificazione ed un riordino del quadro normativo vigente nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, stabiliscono l'espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali di protezione civile;
    l'articolo 3 del disegno di legge C. 3272, nel definire l'attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, novella il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 introducendo un'apposita norma, l'articolo 49-ter, recante la disciplina dei contratti conclusi dalla stessa Società;
    l'articolo 49-ter, comma 1, presenta un primo profilo di criticità, in quanto non si limita ad esonerare dall'applicazione del Codice degli appalti le tipologie contrattuali già escluse dall'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 163 del 2006, ma ne amplia l'ambito di applicazione includendovi i contratti di commercializzazione dei programmi radiotelevisivi;
    il richiamo all'articolo 19 del predetto Codice evidenzia una rilevante asimmetria tra le due disposizioni, dal momento che in quest'ultimo non è presente alcun riferimento ai contratti di commercializzazione. Trattandosi di una deroga alla disciplina generale sui contratti pubblici, si ritiene doveroso darne un'interpretazione restrittiva che non consenta di ampliarne l'oggetto con ulteriori tipologie che non siano quelle espressamente enunciate dal Codice stesso;
    i contenuti del suddetto articolo 19, peraltro, coincidono con quelli di cui all'articolo 10, lettera b), della direttiva 2014/24/UE. Quest'ultimo, nell'elencare puntualmente le tipologie escluse, annovera gli appalti di servizi aventi per oggetto «l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi o radiofonici»;
    l'articolo 49-ter, comma 2, esclude, in modo generico, dall'applicazione degli obblighi procedurali previsti dal Codice degli appalti i contratti RAI di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, senza alcun doveroso richiamo al rispetto delle norme e dei princìpi dei trattati istitutivi dell'Unione europea e senza considerare che, proprio per garantire l'osservanza dei predetti princìpi, il Titolo II del decreto legislativo n. 163 del 2006 detta una apposita disciplina per i contratti sotto soglia comunitaria, prevedendo che ad esse si applichino, quando non espressamente derogate, numerose disposizioni del Codice (riferite in particolare alla Parte I, II, IV e V);
    l'articolo 27 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dispone, infatti, che «l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto»;
    la previsione di cui all'articolo 49-ter, comma 3 – nonostante gli obblighi procedurali previsti dal citato articolo 27 si applichino, senza eccezioni, a tutte le tipologie di contratti esclusi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 163 del 2006 – esclude, per i contratti RAI, l'obbligo di procedere all'invito di almeno cinque concorrenti, dando per acquisito, attraverso una previsione priva di supporti motivazionali, che tale modalità di affidamento non sia a priori compatibile con l'oggetto dei contratti in questione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di non prevedere l'esonero dall'applicazione della disciplina del decreto legislativo n. 163 del 2006 per i contratti di commercializzazione conclusi da RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi inerenti all'espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie ed alla luce delle disposizioni delle direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni;
   a chiarire il tenore del concetto di commercializzazione, del quale non viene offerta alcuna definizione all'interno dell'articolo 10, lettera b), della direttiva 2014/24/UE;
   ad offrire dei chiarimenti in ordine al significato ed alla portata della definizione di «opere audiovisive» inserite nel medesimo comma;
   ad informare il Parlamento, con cadenza semestrale, per quali tipologie di contratti, e con riferimento a quali importi, RAI-Radiotelevisione italiana Spa non ha osservato la disciplina generale sui contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
9/3194-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Fico, Liuzzi, Nesci, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 190/2012 ha assegnato la funzione di Autorità nazionale anticorruzione alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), un organismo indipendente istituito dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 150 del 2009 ed attivato dal 2010, originariamente incaricato dell'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e dell'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni italiane. La legge n. 125 del 2013, di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013, ha successivamente mutato la denominazione della CIVIT in ANAC, aumentandone il numero dei componenti e prevedendo la decadenza anticipata dei componenti prima della scadenza naturale del loro mandato. La legge n. 14/2014, di conversione del decreto-legge n. 90 del 201 4, ha quindi operato una decisa revisione della distribuzione delle competenze in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, trasferendo all'ANAC le funzioni di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge n. 190 del 2012 e di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013, fino a quel momento esercitate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
    il decreto-legge n. 90 del 2014 ha attribuito all'ANAC anche le funzioni della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), in una logica di concentrazione in un unico organismo pubblico indipendente dei poteri di vigilanza e controllo in materia di anticorruzione e trasparenza nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di rispetto dei princìpi di correttezza e trasparenza nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici, servizi e forniture. Il decreto-legge n. 90 del 2014 ha, inoltre, attributo al Presidente dell'Autorità, anche in ragione dell'eccezionalità della situazione, di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e della trasparenza sulle procedure di affidamento per la realizzazione di Expo 2015 e di tipo «cautelare», con la facoltà di proporre al prefetto commissariamenti delle imprese in presenza di situazioni sintomatiche di condotte illecite da parte di società aggiudicatrici di appalti pubblici. Successivamente, l'articolo 8 della legge n. 69 del 2015 ha attribuito all'ANAC, con una modifica alla legge cosiddetta Severino (legge n. 190 del 2012), compiti di vigilanza anche sui contratti pubblici ai quali non si applica il Codice degli appalti (i contratti secretati);
    la lettera t) del disegno di legge C. 3194-A recante «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» stabilisce che il Governo, nell'esercizio della delega, dovrà attribuire ad ANAC più ampie funzioni di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa,

impegna il Governo:

   a definire, con maggior chiarezza – ed anche ai fini dell'applicazione dei rimedi giurisdizionali – il contenuto e la portata dei nuovi poteri che vengono attribuiti dal presente Disegno di legge ad ANAC e, più nello specifico, a dettare la disciplina relativa all'emanazione degli atti di indirizzo e degli altri strumenti di regolamentazione flessibile, soprattutto in ordine agli atti dotati di efficacia vincolante per i quali si ritiene opportuno prevedere un controllo preventivo da parte delle competenti commissioni parlamentari ed adeguate forme di pubblicità;
   a prevedere che i contratti-tipo siano formulati al fine di garantire la chiarezza e determinatezza dei requisiti oggettivi e soggettivi, anche morali, di partecipazione alle gare pubbliche;
   a predispone modelli di atti dichiarativi dei soggetti partecipanti alla gara al fine di realizzare livelli standard dell'attività amministrativa.
9/3194-A/27Mannino.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», prevede all'articolo 2, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali sanciti dagli organismi europei e internazionali, la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
    ai sensi dell'articolo 13, le Regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla suddetta legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche;
    secondo quanto stabilito dall'articolo 15, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze sopra richiamate è subordinata alla previa ripartizione delle risorse tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
    le Regioni e le Province, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni;
    la lettera dd) del presente Disegno di legge C. 3194-A recante «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» – inerente al contenimento dei tempi e alla piena verificabilità dei flussi finanziari, nonché al ricorso a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria nonché per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria – introduce uno specifico riferimento a garanzia della tutela dei diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla Costituzione e dalle disposizioni vigenti;
    la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, tuttavia, non può determinare, fermo restando le garanzie di ordine costituzionale, un eccessivo aggravio negli adempimenti relativi alla predisposizione dei bandi di gara,

impegna il Governo:

   a prevedere, in maniera espressa – e sempre nel rispetto dei princìpi costituzionali in tema di protezione delle minoranze linguistiche – che dall'esercizio del suddetto criterio di delega, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica stabilendo, in ogni caso, che quest'ultimi siano posti a carico dell'impresa aggiudicataria della gara;
   a valutare, visto l'interesse comunitario che hanno i bandi di gara sopra la soglia comunitaria, le modalità con cui inserire almeno la traduzione in inglese di tutti gli atti ed i documenti di gara nel rispetto dei princìpi di trasparenza, parità di trattamento e/o non discriminazione.
9/3194-A/28Busto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attuale formulazione della lettera qqq) del presente disegno di legge stabilisce l'espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino, prevedendo l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse alle opere in base ai criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, e successive modificazioni, nonché l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
    la norma prevede, inoltre, norme di coordinamento e transitorie per gli interventi per i quali vi siano obbligazioni giuridiche vincolanti e la definizione delle funzioni e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con riferimento alle disposizioni del capo IV del titolo III della parte II del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
    in quindici anni di operatività, sono stati realizzati poco più del quindi per cento delle opere e meno di un terzo degli investimenti programmati; un mero superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, in tal senso, mal si concilia con l'esigenza di assicurare un effettivo riordino della disciplina degli appalti pubblici che dovrebbe essere regolata esclusivamente dai princìpi delle direttive comunitarie, dalle disposizioni del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni – e dalle norme secondarie di un regolamento attuativo più snello di quello attuale – e dalle linee guida di ANAC-MIT,

impegna il Governo:

   a provvedere nel senso di una espressa abrogazione delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 al fine di favorire la concreta applicazione del principio del divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie e di garantire una seria pianificazione urbanistica ed ambientale;
   a rafforzare ulteriormente i meccanismi di partecipazione e di coinvolgimento delle comunità locali per la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali tenendo conto della effettiva utilità e necessità di ciascuna di esse – anche dal punto di vista della valenza strategica e previa verifica della sostenibilità del piano economico e finanziario e della compatibilità ambientale – e prevedendo, altresì, l'acquisizione dei consensi delle comunità locali sugli interventi da realizzare sin dal momento della presentazione degli studi di fattibilità;
   a verificare il coordinamento delle opere considerate di interesse strategico per il paese con i PRG comunali e con i piani paesaggistici regionali.
9/3194-A/29Terzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attuale formulazione della lettera qqq) del presente disegno di legge stabilisce l'espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino, prevedendo l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse alle opere in base ai criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, e successive modificazioni, nonché l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
    la norma prevede, inoltre, norme di coordinamento e transitorie per gli interventi per i quali vi siano obbligazioni giuridiche vincolanti e la definizione delle funzioni e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con riferimento alle disposizioni del capo IV del titolo III della parte Il del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
    il superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 può avvenire, soltanto, attraverso l'introduzione di idonei ed efficaci strumenti di controllo e di verifica che siano in grado di limitare e mitigare il più possibile le ipotesi di conflitto di interessi; un conflitto di interessi non adeguatamente affrontato nell'ambito di una procedura d'appalto influisce, difatti, sulla regolarità della procedura e comporta una violazione dei princìpi di trasparenza, parità di trattamento e/o non discriminazione che un appalto pubblico deve rispettare;
    un documento strategico sui conflitti di interessi nelle procedure d'appalto dovrebbe, pertanto, considerare l'intera procedura d'appalto e la gestione dei successivi contratti, soddisfare i requisiti dei regolamenti nazionali e delle direttive dell'UE in materia di appalti pubblici, includere un capitolo specifico dedicato alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, garantire che l'organismo conservi la documentazione di eventuali conflitti di interessi per dimostrare le modalità e le azioni adeguate con cui tali conflitti sono stati affrontati ed includere il riferimento alle sanzioni previste per i conflitti di interessi non dichiarati;
    l'Amministrazione aggiudicatrice dovrebbe, dunque, valutare la possibilità di eseguire due tipi di verifiche: una di carattere preventivo per l'individuazione dei conflitti di interessi apparenti, potenziali o reali e l'altra di natura sanzionatoria/riparatoria, a valle del verificarsi delle ipotesi di conflitto stesse,

impegna il Governo

a provvedere in ordine all'introduzione di idonei ed efficaci strumenti, sia di natura preventiva che di carattere sanzionatorio, finalizzati a limitare e mitigare il più possibile le ipotesi di conflitto di interessi e prevedendo, altresì, l'istituzione di meccanismi interni che consentano di effettuare una valutazione permanente e periodica delle situazioni del personale che partecipa al processo decisionale per l'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
9/3194-A/30Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attuale formulazione della lettera qqq) del presente disegno di legge stabilisce l'espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino, prevedendo l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse alle opere in base ai criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, e successive modificazioni, nonché l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
    la norma prevede, inoltre, norme di coordinamento e transitorie per gli interventi per i quali vi siano obbligazioni giuridiche vincolanti e la definizione delle funzioni e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con riferimento alle disposizioni del capo IV del titolo III della parte II del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
    in quindici anni di operatività, sono stati realizzati poco più del quindi per cento delle opere e meno di un terzo degli investimenti programmati; un mero superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche se non pienamente condiviso, dovrebbe tener conto di una serie di specifici criteri per assicurare e garantire maggiore trasparenza ed imparzialità nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni,

impegna il Governo:

   a prevedere, ai fini del superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, la coerenza con gli strumenti programmatici settoriali ed, in particolare, con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e con il Piano nazionale degli aeroporti, nonché, per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali, con l'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza;
   a prevedere, ai fini del superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, l'applicazione del metodo del confronto a coppie tra le opere e del criterio per il quale il totale delle varianti, per i progetti che sono già in fase esecutiva, non superi il quinto d'obbligo;
   a prevedere altresì, ai fini del superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, che i contratti non contengano penali in caso di non realizzazione dell'opera e che il progetto sia almeno nella fase definitiva e che le eventuali penali non siano in nessun caso superiori al costo dell'opera.
9/3194-A/31Micillo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attuale formulazione della lettera ggg) del presente disegno di legge stabilisce l'obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore ai 50.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società in house direttamente o tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, nonché modalità di verifica del rispetto di tali previsioni affidate anche all'ANAC e prevedendo, per le concessioni già in essere, un periodo transitorio di adeguamento non superiore a dodici mesi;
    sono escluse dal predetto obbligo unicamente le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea per le quali continuano comunque ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
    sulla base di quanto evidenziato nella Determinazione ANAC n. 10 del 23 settembre 2015, sarà opportuno intervenire, da un lato, sul criterio di calcolo per la determinazione del valore del contratto da mettere a gara e, dall'altro, tracciare, con maggior chiarezza, la disciplina relativa al trasferimento del rischio operativo ai privati,

impegna il Governo:

   a prevedere, al fine di evitare che non sia riconosciuta la dimensione comunitaria ad affidamenti idonei a generare elevati introiti per il concessionario, la concreta applicazione delle regole UE che impongono di calcolare il valore del contratto da mettere a gara sulla base del fatturato pluriennale derivante dalla concessione e non soltanto sulla base del costo delle opere;
   a prevedere che il trasferimento del rischio operativo ai privati sia inteso come una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato e non solo nominale o trascurabile.
9/3194-A/32Vignaroli.


   La Camera,
   premesso che:
    la lettera q) del presente disegno di legge prevede l'armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, durata e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, di evitare i conflitti d'interesse e di favorire la trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione;
    più nello specifico, il punto 4, impone – al fine di perseguire le suddette finalità – il ricorso a conti dedicati per le imprese aggiudicatarie di appalti pubblici attraverso i quali regolare tutti i flussi finanziari dei pagamenti verso tutti i prestatori d'opera e di lavoro e verso tutte le imprese che entrano a vario titolo in rapporto con l'impresa aggiudicataria in relazione agli appalti assegnati;
    la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari – di cui all'articolo 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 – stabilisce che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via non esclusiva;
    con riguardo al conto corrente dedicato, l'articolo 6, comma 4 del decreto-legge n. 187 del 2010 ha chiarito che l'espressione «anche in via non esclusiva» debba interpretarsi nel senso che «ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate». Pertanto, i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possono essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati;
    non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato. È, altresì, ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse. Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste;
    la Commissione Giustizia della Camera dei deputati, esaminato il citato criterio di delega di cui alla lettera q) del disegno di legge C. 3194-A, ha sottolineato l'esigenza di definire con maggior chiarezza l'ambito di applicazione della norma, rilevando l'opportunità di prevedere l'obbligatorietà di accensione di uno specifico conto in relazione a ciascun appalto, evitando l'equivoco riferimento agli appalti assegnati;
    l'accensione di uno specifico conto in relazione a ciascun appalto, seppur condivisibile nell'ottica di conferire maggior concretezza all'attuazione degli obblighi di tracciabilità, potrebbe, tuttavia, comportare oneri particolarmente gravosi per gli operatori economici che partecipano alle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture,

impegna il Governo:

   a definire, in maniera più puntuale, l'alveo di applicazione e la portata del suddetto criterio, soprattutto in ordine all'esigenza di evitare di gravare le imprese con ulteriori adempimenti amministrativi per la partecipazione alle gare pubbliche;
   a prevedere l'introduzione, anche attraverso l'ausilio e la collaborazione di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, di idonei strumenti finanziari di contrasto ai fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica al fine di limitare le anomalie e le distorsioni della libera concorrenza e del mercato.
9/3194-A/33Cancelleri, Pesco, Crippa.


   La Camera,
   considerato che in tutto il territorio nazionale sono molti i casi di edifici di proprietà di enti e organi che fanno capo al Ministero della salute che, seppur agibili, non vengono utilizzati;
   visto che enti e organi del Ministero utilizzano, sempre più spesso, edifici, sia di area sanitaria che di area non sanitaria, presi in locazione o in affitto da terzi, come testimonia la deliberazione dell'azienda sanitaria locale Viterbo, U.O.C. gestioni attività tecniche presidi extra ospedalieri n. 397 del 3 maggio 2013 relativa alla liquidazione, per l'anno 2013, dei canoni delle locazioni passive per gli immobili gestiti dalla ASL, che solo per la provincia di Viterbo attesta una spesa pari a 2.595.520,36 euro;
   premesso che utilizzare gli edifici già di proprietà del Ministero della salute, anziché edifici presi in locazione o affitto da parti terze, comporterebbe una razionalizzazione e un forte risparmio della spesa pubblica,

impegna il Governo

ad avviare misure urgenti, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di porre fine ai contratti di locazione o affitto laddove risulti la possibilità di poter disporre di edifici di proprietà di enti o organi del Ministero della salute e ad assumere tutte le iniziative affinché la destinazione dell'eventuale risparmio ricavato con la razionalizzazione dell'uso degli edifici, sia destinato ad interventi per la valorizzazione e il miglioramento delle condizioni del servizio sanitario nazionale, quali ad esempio l'acquisto di nuovi macchinari, la formazione di nuovo personale sanitario e l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario, l'ammodernamento o ristrutturazione di quegli edifici che seppur agibili, versano in condizioni di scarsa sicurezza per gli operatori sanitari e i pazienti.
9/3194-A/34Massimiliano Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    la modernizzazione del sistema dei prodotti ha favorito la crescita di filiere lunghe, cioè di modalità di distribuzione dei prodotti da parte di imprese che operano nei mercati globali, con conseguente consistente impatto ecologico e ambientale dovuto al numero di passaggi intermedi nella compravendita dei beni;
    la filiera corta e i prodotti a chilometro zero offrono molteplici vantaggi, riducendo il numero di imprese implicate nella filiera, rispettivamente in virtù della mancanza di intermediari commerciali o della sussistenza di un solo passaggio intermedio tra produttore e consumatore, ovvero di una distanza massima di 70 chilometri tra area di produzione e di trasformazione;
    l'impatto ambientale di una filiera incide sia sulla funzione «sorgente», cioè sul consumo di acqua e di suolo, sia sulla funzione «serbatoio», cioè sulla produzione di rifiuti organici e inorganici, nonché su emissioni inquinanti derivanti da produzione, da trasporto e da punto vendita;
    l'aumento delle distanze geografiche nella commercializzazione dei prodotti comporta un aumento dell'emissione di gas serra, mentre la filiera corta e i prodotti a chilometri zero offrono la possibilità di salvaguardare l'ambiente mediante la riduzione delle esternalità negative legate ai trasporti, quali remissione di anidride carbonica, l'inquinamento dell'aria, il traffico e l'inquinamento acustico;
    la filiera corta incide anche sulla gestione dei rifiuti, agendo nel senso di una maggiore sostenibilità ambientale: mediante la riduzione del numero degli intermediari, si eliminano buona parte degli scarti e dei residui legati all'uso del packaging;
    l'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiamato nei considerando della direttiva 2014/24/UE, impone che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente siano integrate nella, definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile;
    la richiamata direttiva 2014/24/UE prevede che «le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di ricorrere a criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto riguardante lavori, forniture, o servizi oggetto dell'appalto pubblico sotto ogni aspetto e in qualsiasi fase di loro cicli di vita», richiamando altresì «la protezione dell'ambiente» (considerando n. 91);
    l'articolo 36 del trattato sul finanziamento dell'Unione europea, consente le restrizioni alle importazioni giustificate da motivi di «tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali», cui la salvaguardia dell'ambiente è strettamente connessa, giustificando così la possibilità di accordare priorità accordata ai soggetti che utilizzano beni il cui trasporto determina una ridotta quantità di emissioni nocive;
    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 292 del 2013, ha ritenuto conforme alla deroga contenuta nel citato articolo 36 trattato sul finanziamento dell'Unione europea e quindi legittima la priorità accordata nell'affidamento dei servizi da parte degli enti pubblici per i prodotti trasportati all'interno del territorio regionale, laddove tale priorità si basi sul livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse a tale trasporto;
    la proposta di legge delega C. 3194-A stabilisce tra i criteri, all'articolo 1, comma 1, lettera p), la «previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare inserendo il criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita e stabilendo un maggiore punteggio per i beni e i servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente»,

impegna il Governo

in sede di esercizio della delega, al fine della tutela dell'ambiente, a prevedere la possibilità per le stazioni appaltanti di introdurre nei bandi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, criteri preferenziali di valutazione delle offerte, nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino ad utilizzare, per l'esecuzione dell'appalto, beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero, anche individuando ipotesi specifiche in cui le amministrazioni ricorrono a tale modalità premiali di valutazione delle offerte.
9/3194-A/35Fraccaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il pagamento diretto in materia di subappalto consente all'amministrazione aggiudicatrice di provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore/cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti in esecuzione del contratto di appalto pubblico;
    il pagamento diretto non solo tutela la parte debole del rapporto contrattuale, generalmente un'impresa di ridotte dimensioni, ma consente alle pubbliche amministrazioni di aggirare comportamenti fraudolenti da parte dell'appaltatore, controllando le distorsioni economiche che possono derivare dalla pratica del subappalto;
    la progressiva evoluzione legislativa dell'istituto e il favore riconosciuto dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici ne denotano la rilevanza strategica quale importante strumento di politica legislativa che favorisce la crescita e le dinamiche del settore degli appalti;
    ricompreso nell'articolo 118 del codice dei contratti pubblici, laddove è configurato come obbligatorio limitatamente ai casi delle opere altamente specialistiche, successivamente l'istituto è stato oggetto, tra l'altro, di disciplina ad opera dell'articolo 13, comma 2, lettera a), della l'11 novembre 2011, n. 180, il quale, nell'ambito dello Statuto delle imprese, ha previsto che, al fine di favorire le piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione provvede a «evidenziare nei bandi di gara la possibilità di subappalto garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento l'ANAC, nel parere sulla normativa del 17 maggio 2012, n. 4, ha ritenuto possa essere consentito alla stazione appaltante di poter soddisfare direttamente i crediti dei subappaltatori, a dispetto della mancata espressa previsione nel bando di gara, in quanto mera modalità di pagamento che non altera in modo sostanziale le condizioni di concorrenza rispetto a quelle date nell'appalto iniziale;
    anche la previsione contenuta all'articolo 71, comma 3, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, esprime un deciso favore per l'istituto stabilendo che «Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'amministrazione aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti all'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto pubblico (il contraente principale)», e aggiungendo al comma 7 che «Gli Stati membri possono prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità, anche nel quadro del diritto interno in materia di pagamenti diretti ai subappaltatori, ad esempio prevedendo pagamenti diretti ai subappaltatori senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto»;
    la proposta di legge delega C. 3194-A stabilisce tra i criteri, all'articolo 1, comma 1, lettera hhh), «l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti», prevedendo altresì che ove il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa possano essere individuate determinate fattispecie in cui si procede al pagamento diretto;
    al fine di rendere il pagamento diretto ai subappaltatori uno strumento effettivo a tutela del subappaltatore, appare opportuno renderlo un istituto di applicazione più ampia possibile soprattutto quando ad eseguire i lavori in subappalto siano microimprese o piccole imprese, stabilendo un collegamento diretto tra queste e la pubblica amministrazione, che operi a prescindere dalla sussistenza di specifici presupposti o dalla previa richiesta del subappaltatore,

impegna il Governo

in sede di esercizio della delega – esercitando la facoltà di scelta di cui all'articolo 71, comma 7, della direttiva 2014/24/UE – a disciplinare in maniera più ampia possibile le fattispecie relative all'obbligo per le stazioni appaltanti di garantire la corresponsione diretta dèi pagamenti ai subappaltatori che rivestano la qualifica di microimprese o piccole imprese, senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto.
9/3194-A/36D'Incà.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame della Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
    considerato che all'articolo 1, lettera eee) del provvedimento in esame viene prevista una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori e servizi che, di fatto, introdurrebbe clausole sociali per la stabilità occupazionale del personale impiegato e altresì stabilirebbe che i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, debbano intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente;
    tenuto conto che, sempre in materia di clausole sociali e discipline specifiche in materia di appalti, da oramai troppo tempo, è fortemente avvertita l'esigenza di garantire serenità e dignità a migliaia di operatori del settore call center, sui quali, in modo pressoché «strutturale» pende la spada di Damocle del licenziamento per gare al massimo ribasso e cambi di appalto;
    rilevata pertanto la necessità di allinearsi all'Europa introducendo una norma che obblighi le parti a trovare soluzioni che assicurino continuità occupazionale nei cambi di appalto e porre fine alla deriva che, ormai da diversi anni, riporta un intero settore ad una intollerabile condizione di precarietà quando non di vera e propria illegalità;
    ritenuta doverosa una norma di civiltà che in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, preveda «ope legis» che il rapporto di lavoro continui con l'appaltatore subentrante, con relativa salvaguardia dei trattamenti economici e normativi vigenti alla data del trasferimento d'azienda,

impegna il Governo

a prevedere misure, di carattere normativo, che prevedano in forza di legge la salvaguardia dei lavoratori del settore dei «call center», nei casi di successione di imprese nel contratto di appalto.
9/3194-A/37Cominardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, rispettivamente sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012. n. 234, e dei princìpi e criteri direttivi specifici, tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea, tra i quali:
     previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione;
     razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'ANAC, di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi;
     valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo anche la qualità architettonica e tecnico-funzionale;

    il costante e progressivo «consumo di suolo» comporta una pericolosa diminuzione sia della trattenuta idrica del terreno sia della capacità delle piante di trattenere le polveri inquinanti e di produrre ossigeno. A fronte di tale situazione si è andata sempre più rafforzando, nella collettività, l'esigenza di una maggiore cura degli spazi verdi urbani, anche al fine di garantire il miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari, di favorire l'assorbimento delle polveri sottili e la mitigazione dell'effetto «isola di calore»;
    una corretta ed efficace realizzazione delle zone verdi di pertinenza delle unità immobiliari di proprietà pubblica e privata, ha come effetto, inoltre, quello di incrementare il valore ecologico e ambientale delle zone densamente edificate ovvero di recuperare quello estetico e paesaggistico di spazi, altrimenti, spesso, caratterizzati da degrado e abbandono;
    l'affidamento per la realizzazione di tali aree viene, attualmente, ricompresa nello stesso appalto con il quale si affidano i lavori per la realizzazione del progetto edilizio, finendo per rappresentare, dunque, sovente, per l'impresa aggiudicatrice dell'appalto, un onere da risolvere con il minimo impegno di tempo e di mezzi e, oltretutto, senza possederne le competenze necessarie;
    la produzione delle aziende florovivaistiche italiane è un settore prestigioso del comparto agricolo italiano, rappresenta quasi il 5 per cento della produzione agricola totale ed ha una posizione di rilievo nella maggior parte dei mercati europei e internazionali grazie alla capacità imprenditoriale dei produttori ed all'alto livello qualitativo dei prodotti,

impegna il Governo

a considerare le opere a verde, proprio per le ricadute che hanno sul territorio e per la qualità del paesaggio che devono produrre, opere pubbliche o private al pari dell'architettura e quindi stralciarle dagli appalti delle opere edili, affidando, pertanto, la loro realizzazione ad aziende specializzate con apposite, specifiche gare ed evitando così il reiterarsi inevitabile di subappalti che, erodendo le risorse disponibili, generano la produzione di aree verdi di pessima qualità.
9/3194-A/38De Rosa.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene specifici princìpi e criteri direttivi per operare una semplificazione ed un riordino del quadro normativo vigente nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione;
    l'articolo 2 della Direttiva in recepimento 2014/23/UE cosiddetta Direttiva Concessioni tenta di recepire l'attitudine europea di non porre limiti alla libera amministrazione delle autorità pubbliche e quindi dell'altrettanto libera possibilità di scegliere fra il modello di autoproduzione dei servizi e quello dell'esternalizzazione;
    di fatto quello che il Governo sta facendo rispetto al tema dell'in house è di non recepire in questo provvedimento le indicazioni in materia provenienti dall'Europa, di sorvolare proprio sul tema, avendo invece attuato la scelta di legiferare in materia all'interno di altri provvedimenti: in particolare Legge di Stabilità 2015 e il cosiddetto disegno di legge Madia;
    addirittura l'articolo 2 della direttiva concessioni che si cita testualmente in questo emendamento prevede al comma 2. «La presente direttiva fa salvi i regimi di proprietà degli Stati membri. In particolare non richiede la privatizzazione di imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico.»,

impegna il Governo

a prevedere, nella fase di attuazione, che il codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione previsto dalla lettera b) del presente disegno di legge, garantisca, anche per quanto riguarda i settori speciali di cui alla direttiva 2014/25/UE, il rispetto del principio per cui le autorità regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione europea e possono pertanto decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni, al fine di garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici.
9/3194-A/39Daga.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno legge in esame contiene il principio per cui – nell'ambito degli atti il cui importo superi 150.000 euro – l'80 per cento dei contratti deve essere messo a gara, mentre il restante 20 per cento può essere affidato in house (articolo 1, comma 1, lettera aaa));
    l’in house è uno dei modelli di gestione dei servizi pubblici locali; allo stesso tempo, però, un'eccezione al principio di concorrenza, che è uno dei princìpi cardine del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa volta a limitare l'utilizzo del modello di affidamento in house, adeguandosi ancora di più ai princìpi propri dell'ordinamento comunitario.
9/3194-A/40Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    la normativa comunitaria prevede che gli Stati membri promuovano gli audit energetici degli edifici al fine di consentire a tutti gli utenti finali di avere informazioni e di capire problematiche e possibilità di intervento migliorativo, sia per abbattere i costi di gestione che per il risparmio energetico e la tutela dell'ambiente;
    nella già citata direttiva sono stati introdotti obiettivi in termini di rendimento energetico, di obbligo di certificazione degli edifici nuovi (con le diverse classi di appartenenza, dalla «A», la migliore, alla «G», la peggiore) e nella compravendita di quelli esistenti;
    l'Unione europea ha poi previsto date precise per una «transizione radicale». Dal 1o gennaio 2019 tutti i nuovi edifici pubblici costruiti in Paesi dell'Unione europea, e dal 1o gennaio 2021 tutti quelli nuovi privati, dovranno essere «neutrali» da un punto di vista energetico, ossia garantire prestazioni tali da non aver bisogno di apporti per il riscaldamento e il raffrescamento oppure da poter soddisfare tali bisogni attraverso l'apporto di fonti rinnovabili;
    da tempo sono stati perciò fissati obiettivi e strumenti di intervento e di verifica che non possano più consentire ai Paesi membri di rinviare la definizione di una precisa strategia per quanto riguarda il miglioramento delle prestazioni del parco edilizio;
    in ambito europeo l'Italia vanta un buon numero di abitazioni certificate (oltre 3,5 milioni secondo i dati del rapporto 2014 sullo stato di attuazione della certificazione energetica degli edifici del Comitato Termotecnico Italiano);
    fenomeno recente nel nostro paese sarebbe però quello del facile rilascio degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) la cui attestazione risulterebbe essere dubbia e poco puntuale in termini tecnici. Esempio su tutti è quello degli APE ottenuti tramite questionari di auto valutazione online a basso costo ma poco attendibili. Tale pratica risulta quantomeno deleteria per l'azione di riqualificazione energetica degli edifici in quanto nuocerebbe a molti operatori e pregiudicherebbe la nascita di nuovi professionisti, specie tra i più giovani;
    attualmente non esiste peraltro alcuna ragione economica o tecnica che possa impedire che tutti i nuovi edifici siano progettati e costruiti per essere in «classe A» di prestazione energetica e che possano contare sul contributo di pannelli solari termici o fotovoltaici, pompe di calore geotermiche o altri impianti da fonti rinnovabili al fine di arrivare sostanzialmente a azzerare i consumi energetici, l'utilizzo di fonti fossili, e a eliminare larga parte della spesa in bolletta;
    secondo il rapporto Cresme/Servizio Studi della Camera dei deputati, il credito di imposta e l'Ecobonus del 65 per cento sugli interventi di efficientamento energetico hanno generato lo scorso anno oltre 28 miliardi di euro investimenti, tra diretto e indotto e 420 mila posti di lavoro dando non solo una forte boccata di ossigeno ad uno dei settori più colpiti dalla crisi ovvero quello dell'edilizia ma qualificando interventi e operatori, elevando la qualità costruttiva e combattendo l'elusione fiscale. Il potenziamento dell'Ecobonus è favorito dall'attestazione degli obiettivi di efficientamento raggiunti;
    a fronte del successo della sopracitata misura esistono ancora delle criticità rispetto ad alcune questioni inerenti gli APE come, su tutte, la mancata uniformità nel sistema di certificazione tra le diverse normative regionali e armonizzazione della qualità degli APE;
    secondo il rapporto «Tutti in Classe A» 2014 di Legambiente, in 13 regioni non vi sono né controlli né sanzioni sulle certificazioni. Nelle regioni in cui invece è presente un sistema di controlli questi vengono effettuati su campioni a dir poco esigui del totale, dall'1 al 4 per cento. Per quanto riguarda le sanzioni anche in questo caso si aggira su cifre estremamente basse, ovvero poche migliaia di euro;
    non è più vigente la sanzione di nullità del contratto di locazione in seguito all'intervento del decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013 che ha nuovamente modificato l'articolo 6 del decreto legislativo 192 del 2005 determinando l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute a fronte della mancata allegazione dell'attestazione di prestazione energetica, fissate nella misura da 3.000 a 18.000 euro. È stata eliminata la causa di nullità che era stata introdotta, sanabile oggi «a richiesta»;
    esiste oggi un'eterogenea obbligatorietà dell'aggiornamento professionale, ma diversificato da località a località;
    non in tutti i casi il certificatore qualificato in una regione può operare in tutto il territorio nazionale viste le differenti norme presenti,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative normative volte a risolvere le criticità citate in premessa, garantendo efficacia e controllo nell'attestazione delle prestazioni energetiche negli edifici, con il fine di promuovere qualità nell'edilizia, il risparmio energetico e la riqualificazione del patrimonio edilizio;
   a monitorare le offerte commerciali del settore con prezzi anomali al fine di garantire il consumatore finale e salvaguardare i princìpi fondanti dell'efficienza energetica.
9/3194-A/41Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito dei pubblici appalti la gestione dell'esecuzione dell'opera, della contabilità dei lavori e soprattutto l'eventuale non congruità dell'opera realizzata all'opera progettata, può generare eventuali volani finanziari utilizzati per lo scambio di tangenti finalizzate alla concussione e corruzione di imprenditori e pubblici funzionari e che solo la totale trasparenza può aiutare a prevenire e limitare fatti di tale portata,

impegna il Governo

prevedere in un qualsiasi provvedimento normativo l'introduzione e l'attuazione del principio della totale trasparenza negli appalti pubblici tramite la realizzazione e l'utilizzo di specifiche piattaforme digitali per la pubblicazione dei documenti progettuali, di gara, contabili amministrativi, compresi quelli di cantiere, utili per la verifica della congruità tra opere progettate, opere realizzate, prezzi di gara e importi liquidati subordinando la validità contrattuale degli stessi documenti all'avvenuta effettiva pubblicazione.
9/3194-A/42Pesco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1, lettera r) del Testo prevede, quale criterio di delega, la definizione dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico-organizzativo che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle gare;
    l'articolo 64 della direttiva 2014/24/UE specifica che il certificato rilasciato da un ente di certificazione, laddove previsto all'interno di uno Stato membro, costituisce una presunzione di idoneità ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti dal certificato e che lo stesso rappresenta, inoltre, condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alle gare d'appalto;
    l'articolo 1, comma 1, lettera tt), prevede il mantenimento del vigente sistema di qualificazione, che, per i lavori, è rappresentato dalla SOA, previa una sua profonda rivisitazione;
    il criterio di delega di cui alla lettera r), potrebbe essere interpretato nel senso di condurre, per i lavori, ad una duplicazione di oneri a carico delle imprese partecipanti alle gare, per lavori di qualunque importo, le quali si troverebbero costrette non soltanto a qualificarsi mediante SOA, ma anche a dimostrare sempre, «gara per gara», ulteriori requisiti di qualificazione;
    la necessità di rendere più rigoroso ed efficace il meccanismo di accesso al mercato, deve tener conto anche dell'esigenza di tutelare tutte le imprese del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune misure volte ad inserire un limite dimensionale, pari a 120 milioni di euro, al di sopra del quale far operare, accanto alla Soa e al requisito della cifra d'affari non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara – riguardante, attualmente, i lavori sopra i 20 milioni di euro – un requisito ulteriore, consistente nella dimostrazione di lavori analoghi alla categoria generale o specializzata indicata come prevalente nel bando, realizzati negli ultimi dieci anni.
9/3194-A/43Vella.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1, lettera hh) del Testo, prevede la creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione.;
    il punto 3) della stessa lettera hh), prevede che l'assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici debba avvenire mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare e, comunque, nel rispetto del principio di rotazione;
    la previsione assolve ad una fondamentale finalità anticorruzione, prevenendo le possibilità di accordi collusivi volti ad influenzare la scelta dei Commissari e, conseguentemente, a condizionare l'esito della gara;
    tale finalità può essere pienamente soddisfatta soltanto affidando all'ANAC, e non alle stazioni appaltanti, il sorteggio dei componenti la Commissione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative volte a prevedere che l'assegnazione dei componenti alle commissioni giudicatrici avvenga mediante pubblico sorteggio effettuato dall'ANAC, nel rispetto del principio di rotazione, il cui esito verrà comunicato alla stazione appaltante richiedente.
9/3194-A/44Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1, lettera ggg) del testo, prevede l'obbligo per i concessionari di lavori o di servizi pubblici, già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare a terzi una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture, relativi alla concessione, di importo superiore a 150.000 euro;
    tali contratti devono essere affidati a terzi tramite procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato;
    l'obbligo di affidamento a terzi tramite procedura di gara riguarda le concessioni che non sono state affidate a monte con procedure di gara, secondo il diritto dell'Unione europea;
    tale obbligo assolve all'esigenza prioritaria di garantire il pieno rispetto dei princìpi concorrenziali che, se non sono adeguatamente tutelati a monte, in fase di affidamento della concessione, devono esserlo a valle, nella fase degli affidamenti a terzi dei contratti relativi alla concessione stessa;
    il rispetto dei princìpi concorrenziali presuppone lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica di tipo pieno, tale cioè da garantire il più ampio coinvolgimento di operatori economici;
    tali caratteristiche non appartengono alle procedure di tipo semplificato, che limitano significativamente la partecipazione di concorrenti alla gara,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative volte a chiarire che, in caso di concessioni in essere o di nuova aggiudicazione, non affidate con procedura di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, i contratti di lavori relativi alla concessione, devono essere affidati a terzi, per una quota pari all'80 per cento, con procedure ad evidenza pubblica di tipo ordinario e non di tipo semplificato.
9/3194-A/45Castiello.


   La Camera,
   premesso che:
    tra i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della delega al Governo contenuta nel provvedimento in esame, viene prevista, all'articolo 1 comma 1 lettera dd), la centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, fatto salvo l'obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, da prevedere per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria nonché per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime soglie di rilevanza comunitaria attraverso la definizione di ambiti ottimali, a livello di unione di comuni;
    tale obbligo è previsto dal comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, riscritto dal comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 ed è in vigore dal 1o novembre 2015, secondo il comma 169 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
    nella determinazione n. 11 del 23 settembre 2015, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), sottolineando che la disposizione di legge risulta funzionale al contenimento della spesa pubblica, ha rilevato alcune difficoltà applicative nell'ambito delle concessioni di lavori;
    tali difficoltà, sostiene l'ANAC, sono connesse all'aggregazione degli interventi da realizzare, avendo riferimento alla specificità dei lavori, per i quali è più facilmente ipotizzabile una centralizzazione della procedure piuttosto che un'aggregazione degli acquisti, alla gestione dell'intera procedura che implica un coinvolgimento attivo dell'amministrazione e del piano economico finanziario, intorno a cui ruota l'intero rapporto concessorio;
    per superare tali criticità l'ANAC suggerisce che i comuni dovrebbero valutare la possibilità di porre in essere strutture specializzate nella gestione di gare per l'affidamento di concessioni e di project financing in possesso in un know how adeguato alla gestione di simili procedure,

impegna il Governo

ad adottare misure, anche normative, per promuovere e favorire iniziative per la costituzione da parte dei comuni non capoluogo delle strutture specializzate nella gestione di gare suggerite da ANAC.
9/3194-A/46Mazziotti Di Celso.


   La Camera,
   premesso che:
    la disciplina per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 modificata dal comma 483 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'articolo 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine ulteriormente modificata dall'articolo 37, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134;
    il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 che stabilisce i criteri sulla base dei quali deve essere scelto il nuovo concessionario recita: «1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni e le province autonome indicono la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara è indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime modalità e durata»;
    l'attribuzione a titolo oneroso della concessione, quindi, deve avvenire avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata;
    pertanto, l'attuale formulazione della legge attribuisce una diversa importanza agli elementi di valutazione delle offerte, con prevalenza all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica, e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata;
    tale prevalenza è frutto dell'ultima modifica del testo di cui al comma 4 dell'articolo 37, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, che ha modificato il testo dell'articolo 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione che, invece, recitava: «avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nonché di idonee misure di compensazione territoriale»;
    il diverso peso reciproco degli elementi di valutazione delle offerte dovrà essere specificato dal provvedimento ministeriale previsto dal comma 2 del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 che, infatti, prevede: «Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento ed entro il 30 aprile 2012 i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo»;
    nonostante le ultime modifiche del testo, occorre dare adeguata importanza ai fattori di offerta volti a beneficiare le comunità locali e il territorio, poiché sono le comunità locali che subiscono i disagi dallo sfruttamento della risorsa idrica;
    il decreto ministeriale, invece, in caso di attuazione letterale della norma in vigore, rischia di penalizzare le comunità locali, non attribuendo la dovuta importanza alle misure di compensazione territoriale in favore dei territori interessati dalle concessioni idroelettriche e privilegiando fattori come l'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e l'aumento dell'energia prodotta;
    il Presidente del Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015 ha ricorso per questione di legittimità costituzionale contro la legge della regione Lombardia del 30 dicembre 2014, n. 35, avverso la previsione che la Giunta regionale possa consentire al concessionario delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche la prosecuzione temporanea delle concessioni in scadenza al 2017 e la previsione per i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, le cui concessioni siano scadute o in scadenza, di un canone aggiuntivo;
    la Camera ha accolto l'ordine del giorno Caparini n. 9/3012-A/061 nella seduta n. 497 di mercoledì 7 ottobre 2015 in cui il Governo è impegnato «a valutare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, affinché il decreto ministeriale, che dovrà stabilire i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, attribuisca una particolare importanza alle misure di compensazione territoriale in favore dei territori interessati dalle concessioni idroelettriche, per non penalizzare le comunità locali e i territori disagiati dallo sfruttamento della risorsa idrica»;
    la discussione delle deleghe al Governo sull'aggiudicazione di contratti di concessione, sull'aggiudicazione degli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture è di tutta evidenza il provvedimento in cui inserire l'impegno dell'ordine del giorno citato,

impegna il Governo

a definire i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara per l'attribuzione delle grandi derivazioni per lo sfruttamento idroelettrico introducendo adeguate forme di compensazione ambientale.
9/3194-A/47Caparini, Bossi, Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    la lettera r) del presente disegno di legge stabilisce che, nell'esercizio della delega, il Governo dovrà definire i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, tra i quali le stazioni appaltanti debbano scegliere nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, nonché a favorire l'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese;
    per ciò che concerne l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, disciplinato dall'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, una volta stabilite la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, sono necessarie tre operazioni: la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara, a determinazione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara e la specificazione – nel caso la gara si svolga mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – del contenuto dell'offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell'offerta;
    in ordine ai requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara, si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del decreto ministeriale n. 143 del 2013 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie, in quanto: i) il requisito professionale da possedere è costituita dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; ii) l'entità del predetto requisito è determinata applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, tra il valore minimo e quello massimo previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207;
   premesso, inoltre, che:
    ai fini della determinazione della migliore professionalità o della migliore adeguatezza dell'offerta, il candidato/concorrente deve conoscere in base a quale articolazione degli interventi, identificabili tramite le classi e categorie, sarà effettuata la valutazione della stazione appaltante, dal momento che un elemento di valutazione positiva sarà costituito dalla maggiore omogeneità fra l'intervento cui si riferisce il servizio e quelli già svolti;
    nell'avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano al professionista – tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti – la dimostrazione del possesso di una esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico;
    nel caso in cui il progetto sia elaborato e predisposto dalla stazione appaltante, questa dovrà necessariamente dimostrare di avere al suo interno risorse che siano in grado di soddisfare le medesime garanzie di competenza e professionalità che vengono richieste agli operatori economici quali studi di architettura, ingegneria e progettazione in termini di licenze di software originali, numero di anni di attività e precedenti esperienze maturate in un determinato settore nonché in ordine numero di addetti impegnati nel progetto in base al costo dell'opera,

impegna il Governo

a prevedere, in maniera espressa, che sia effettuata, laddove il progetto sia elaborato e predisposto dalla stazione appaltante, una verifica in ordine al possesso dei suddetti requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale anche nei confronti delle risorse che operano all'interno della Pubblica Amministrazione.
9/3194-A/48Fantinati.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 184, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stabilisce che i lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita;
    al comma 2 del citato articolo si prevede che in occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità;
   premesso, inoltre, che:
    il comma 3 della norma sopra richiamata stabilisce che le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di destinare la redazione dei computi metrici dei bandi di gara agli operatori economici e non bensì alle stazioni appaltanti.
9/3194-A/49Vallascas.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1, lettera q), punto 6) del Testo, prevede la necessità di attribuire piena accessibilità, visibilità e trasparenza anche in via telematica, agli atti progettuali, al fine di consentire un'adeguata ponderazione dell'offerta da parte dei concorrenti;
    attualmente, ai sensi dell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il computo metrico estimativo non è ricompreso tra i documenti facente parte integrante del contratto d'appalto;
    il computo metrico estimativo è un documento progettuale di importanza fondamentale per la formulazione dell'offerta;
    occorre stabilire un più equilibrato rapporto tra amministrazione committente ed impresa esecutrice dell'appalto, evitando che le stazioni appaltanti possano trarre ingiustificati vantaggi da eventuali lacune della progettazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad attribuire rilievo contrattuale al computo metrico estimativo dei lavori.
9/3194-A/50Garofalo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge delega in esame, introduce positivamente una serie di misure volte a introdurre «clausole sociali» per la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'ambito degli appalti pubblici di lavori servizi e forniture, e comunque volte ad una maggior tutela della manodopera impiegata;
    nell'ambito degli appalti pubblici però, si segnala il frequente ricorso, da parte del Ministero della difesa, relativamente ad appalti e/o affidamenti riguardanti la manovalanza, di utilizzare contrattualizzazioni di tipo occasionale ed urgente;
    tra i Ministeri, quello della difesa è l'unico ad adottare una disciplina speciale per l'affidamento di appalti di manovalanza cosiddetta occasionale e urgente, che comporta condizioni contrattuali fortemente penalizzanti per i lavoratori con retribuzioni pari a 6,54 euro l'ora onnicomprensivi di tredicesima, ferie, senza possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali;
    peraltro questi contratti spesso, come dimostra l'esperienza relativa all'Arsenale di Taranto, non servono per esigenze di carattere occasionale e urgente, ma per esigenze ordinarie e continuative,

impegna il Governo

ad escludere la possibilità per il Ministero della difesa, di utilizzare contratti di tipo occasionale ed urgente, riguardanti la manovalanza, per lo svolgimento di attività ordinarie e continuative, escludendo altresì la possibilità di applicare condizioni contrattuali penalizzanti di cui in premessa, e pertanto escludendo il contratto nazionale di lavoro attualmente applicato, ma a fare riferimento per questo tipo di appalto di servizi ad altri contratti nazionali di lavoro, come fatto antecedentemente il 2007.
9/3194-A/51Duranti, Zaratti, Pellegrino, Placido, Airaudo.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito del processo di privatizzazione della società Tirrenia, detenuta al 100 per cento dallo Stato, attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166 «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee» all'articolo 19-ter disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime si è stabilito al comma 1:
  1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale ai principi comunitari in materia di cabotaggio marittimo e di liberalizzazione delle relative rotte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è trasferito a titolo gratuito, da Tirrenia di navigazione S.p.a., il cento per cento del capitale sociale della:
   b) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. alla regione Sardegna;
    con tale disposizione il legislatore nazionale aveva chiaramente inteso trasferire alla regione Sardegna «unitariamente» l'intera società/azienda, naviglio, personale e in particolar modo le risorse finanziarie che garantiscono la gestione in equilibrio economico finanziario della società che gestisce il servizio di continuità territoriale delle isole minori;
    la ratio della norma era appunto quella di garantire il prosieguo del servizio universale di continuità territoriale con le isole minori mantenendo in essere la forza lavoro che proprio per la cessione dell'intero asset azionario non doveva in alcun modo essere scorporata dai beni della società stessa. Tale ratio fu applicata alla gara messa in essere per la vendita della società Tirrenia attraverso una gara «a doppio oggetto» che comprendesse la vendita della società, intesa come unitaria di naviglio, personale e patrimonio, e l'assegnazione del servizio di continuità territoriale;
    tale procedura è disciplinata parimenti per la società Saremar;
    alla regione Sardegna è stata, dunque, trasferita una società, la Saremar, che in ogni suo aspetto veniva inquadrata nel patrimonio e nell'organizzazione della stessa istituzione regionale divenendo, come fa rilevare la Commissione europea, di fatto e in diritto una società in house;
    la stessa RAS nello statuto della società Saremar dispone il suo inquadramento in regime di società «in house» con l'equiparazione a società pubblica;
    tralasciando l'aspetto dei termini temporali della norma che non risultano perentori, emerge con chiarezza la volontà dello Stato di garantire attraverso la norma richiamata la continuità della società Saremar con particolare riferimento al personale che più volte è stato oggetto di puntuali richiami nell’iter parlamentare di approvazione della legge richiamata;
    sia per il personale della Tirrenia che per quello delle società collegate come la Saremar erano Stati stipulati accordi sindacali di livello nazionale e governativo posti alla base della norma poi adottata che tutelasse l'insieme della società e garantisse il mantenimento della forza lavoro assicurando la cessione contestuale con l'azienda e il contratto di servizio;
    nella stessa relazione di accompagnamento allegata al provvedimento di legge si fa esplicito richiamo all'ordine del giorno della Commissione trasporti del 19 novembre 2008 con il quale si impegnava il Governo «a prevedere altresì, nell'ambito della privatizzazione, adeguate misure di salvaguardia dei livelli occupazionali e di tutela nei confronti dei dipendenti del gruppo Tirrenia»;
    è, dunque, in forma esplicita, indicato in legge il soggetto destinatario del contratto di servizio, ovvero la Saremar, intesa società a cui deve essere affidato obbligatoriamente il contratto di servizio indicando in maniera puntuale «il mantenimento del servizio universale» per una durata non superiore a 12 anni;
    aver indicato in modo esplicito le procedure di contrattualizzazione e indicando in modo puntuale il nome della società Saremar il legislatore ha inteso garantire la continuità di servizio della Saremar sia sul piano giuridico che occupazionale e finanziario;
    è fin troppo evidente alla luce della comparazione dei testi normativi che il legislatore abbia voluto ripetutamente ribadire la volontà di non dismettere le società generate dalla privatizzazione Tirrenia e di mantenere rigorosamente accorpato il servizio di continuità territoriale con la stessa società/azienda in essere;
    il legislatore ha, eventualmente, semmai, previsto forme di privatizzazione della società ma senza scorporare il personale, il naviglio e la stessa ragione sociale del servizio;
    tutto questo con l'esplicita volontà di salvaguardare i livelli occupazionali della società Saremar, come del resto è avvenuto nella procedura di privatizzazione della Tirrenia, società capofila della stessa Saremar;
    i termini dell'applicazione della norma nel senso richiamato sono esplicitati nell'accordo di programma tra il Governo e la regione sarda del 3 novembre 2009 dove all'articolo 3 si prescrive:
     comma 1) la regione Sardegna sarà tenuta a stipulare con la Società regionale un contratto di servizio per gli oneri di servizio pubblico;
     comma 3) alla scadenza del contratto di servizio, di durata massima di 12 anni, la regione Sardegna sarà tenuta ad indire una procedura di gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie di settore per il l'affidamento dei servizi nel periodo successivo;
    tale disposizione di legge non solo è pienamente in vigore ma è esplicita: contratti di servizio di durata non superiore ai dodici anni con la società Saremar;
    l'unitarietà della società Saremar è il presupposto del richiamo normativo che il legislatore ha ribadito nella legge con la quale ha trasferito la società nella sua integrità alla regione Sardegna;
    aver ribadito in modo chiaro e inequivocabile che le convenzioni devono essere sottoscritte in regime di proroga per 12 anni con la società Saremar mette in capo alla società stessa e a nessun altro soggetto lo stanziamento dello Stato legato indissolubilmente al mantenimento del servizio universale di continuità territoriale con la società Saremar;
    in tal senso si è chiaramente espresso anche il tribunale di Cagliari, sezione prima civile, che nel decreto del procedimento iscritto al n. 25 del ruolo concordati per l'anno 2014 a pagina 5 dispone: «La cessione delle navi nel contesto del concomitante affidamento tramite gara pubblica del contratto di servizio da parte della regione autonoma della Sardegna potrebbe invece essere maggiormente vantaggioso per i creditori, specie di fronte all'eventualità di una liquidazione in tempi contratti o in sede fallimentare, qualora la modalità di cessione prevedessero una gara pubblica “a doppio oggetto”»;
    tale unitarietà è rappresentata in modo chiaro e inequivocabile nelle procedure analoghe seguite per la cessione della società Tirrenia dove il legislatore ha inteso prevedere esplicitamente il «doppio oggetto» della gara,

impegna il Governo

   a tutelare nell'ambito della delega le modalità di affidamento e di proroga, previste dalle norme vigenti nell'ambito del cabotaggio marittimo con particolare riferimento alla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166 «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee» all'articolo 19-ter – disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime si è stabilito al comma 1;
   a prevedere norme che esplicitino, in relazione alla fattispecie richiamata, la salvaguardia e l'obbligo del doppio oggetto della eventuale gara di affidamento a terzi di servizio di cabotaggio marittimo come disciplinate dalle norme vigenti e in particolar modo dalla legge n. 166 del 2009;
   a prevedere la salvaguardia della disposizione normativa che prevede l'affidamento alla società Saremar, società in house della regione Sardegna, che prevede una proroga contrattuale prevista per legge per 12 anni a partire dal 2009;
   a prevedere norme che tutelino tutti i lavoratori, garantendo tutti i diritti acquisiti, sia nel regime di proroga, previsto dalla legge richiamata, alla società in house, auspicabile, che nell'eventuale gara a doppio oggetto per la privatizzazione di una parte della stessa società in house.
9/3194-A/52Pili.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento di delega al Governo in esame, prescrive, all'articolo 1, comma 1, lettera ppp), l'introduzione di una disciplina specifica per il subappalto che, a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione, dovrà applicarsi a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, mentre il testo approvato dal Senato faceva riferimento solo ai lavori;
    in particolare, la lettera ppp) dispone, al quarto capoverso, «l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti»;
    secondo la norma in questione, dunque, il pagamento diretto dei subappaltatori è lasciato «anche» alla libera iniziativa e quindi alla richiesta diretta del subappaltatore alla stazione appaltante senza alcun preventivo e fondamentale accertamento da parte della stazione appaltante;
    appare evidente la necessità di una puntuale e più specifica definizione del criterio riferito al pagamento diretto dei subappaltatori da parte delle stazioni appaltanti in caso di accertato inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore a tutela del diritto proprio e specifico dell'impresa di gestire, a proprio rischio ed in base a propri criteri organizzativi, i fattori produttivi che concorrono all'esecuzione dei lavori, tra i quali vi è il subappalto. Pagare con correttezza è un dovere per l'appaltatore, come lo è per la stazione appaltante ed è quindi indispensabile una preventiva verifica dell'inadempimento per accertarne la legittimità delle cause e delle motivazioni;
    il pagamento diretto da parte della stazione appaltante su esplicita ed esclusiva richiesta del subappaltatore crea una indebita relazione negoziale in un contratto privato nel quale verrebbe ad ignorarsi l'eventuale inadempimento del subappaltatore sulla corretta esecuzione delle opere e delle prestazioni affidate. Al fine di scongiurare una siffatta eventualità è indispensabile la preliminare e propedeutica attività di accertamento e verifica dell'inadempimento dell'appaltatore in merito al tempestivo e corretto pagamento di quanto dovuto al subappaltatore per contratto;
    il principio dell'accertamento effettivo da parte della stessa stazione appaltante della violazione dell'adempimento contrattuale da parte dell'appaltatore è peraltro già contemplato dall'articolo 118, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ovvero dal «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
    in particolare, il comma 3 del predetto Codice così prescrive: «...Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite...»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire con puntualità il criterio del pagamento diretto dei subappaltatori previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera ppp), subordinandolo in ogni caso al preliminare e propedeutico accertamento della violazione contrattuale da parte della stazione appaltante nonché di prevedere, nei casi di pagamento diretto del subappaltatore, l'eliminazione del vincolo di solidarietà contributiva e retributiva tra appaltatore e subappaltatore.
9/3194-A/53Matarrese, Dambruoso, D'Agostino, Vargiu, Vecchio.


   La Camera,
   in sede di esame dell'A.C. 3194, «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
   premesso che:
    il provvedimento in esame, molto atteso, mira ad ottenere un quadro di riferimento più semplice, più chiaro e più stabile per gli operatori nazionali ed internazionali, per i responsabili delle stazioni appaltanti. Come evidenziato tra gli altri dalla Banca Mondiale, i migliori tassi di crescita e di attrazione degli investimenti si riscontrano nelle nazioni ritenute più credibili dalle comunità degli uomini di affari e vengono ritenute credibili quelle società che sono capaci di condurre a compimento le politiche intraprese, di assicurare comportamenti amministrativi e giudiziari prevedibili, soprattutto in riferimento ai tempi, e di garantire un adeguato contrasto alla criminalità e alla corruzione;
    in questo quadro va ricordato che la documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione e dall'informazione, intese qui come definizioni tecniche e non nell'accezione del linguaggio comune (v. l'articolo 84 del decreto legislativo n. 159 del 2011): mentre la comunicazione reca l'attestazione che – a quella data – l'imprenditore richiedente non è destinatario di provvedimenti giudiziari impeditivi (per esempio, condanne penali o misure di prevenzione antimafia e altri indicati nell'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011), l'informazione e il frutto di un'indagine più complessa, perché è volta ad attestare che – alla data – non vi sono tentativi d'infiltrazione mafiosa nell'impresa interessata;
    ad oggi, l'intero apparato amministrativo ha accumulato una vastissima e preziosa esperienza sui modi con cui le cosche mafiose si inseriscono negli appalti pubblici, ne condizionano lo svolgimento e si accaparrano i lavori. Molte prefetture italiane custodiscono un enorme patrimonio conoscitivo che si rivela indispensabile per la lotta al cancro mafioso che mette a rischio la stessa sopravvivenza dello Stato. È così che le prefetture possono emanare le cosiddette comunicazioni interdittive, vale a dire provvedimenti che inibiscono a talune imprese di entrare in contatto con la pubblica amministrazione, di falsare la concorrenza e, in definitiva, di giovarsi del danaro pubblico. Nondimeno, la guerra alle mafie non è mai vinta. A parte la sottovalutazione di troppi settori della politica del problema della criminalità organizzata – che si salda talora con vigliacche complicità – anche la disciplina legislativa richiede una continua opera di manutenzione e di aggiustamento;
    in un'audizione formale presso la Commissione d'inchiesta sulle mafie (istituita con legge n. 87 del 2013), il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti ha evidenziato una falla nella disciplina della documentazione di prevenzione: all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 sono indicati i soggetti che devono dotarsi, richiedendole alle prefetture competenti per territorio, di comunicazione e informazione (in una parola: i certificati). Ebbene, nel caso di imprese consorziate, l'articolo 85, comma 2, lettera b) prevede attualmente che l'obbligo di richiedere i certificati grava: per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, sul legale rappresentante e sugli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché su ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
    in buona sostanza, quanti detengano partecipazioni in tali consorzi minori del 10 per cento non devono chiedere alcun certificato e quindi non stimolano nelle prefetture alcun tipo di verifica su presenza o condizionamento mafioso nella compagine sociale o consortile: si tratta di una grave lacuna, perché attraverso le forme consortili, le imprese espressione delle cosche mafiose possono agevolmente eludere il sistema dei controlli, pur altrimenti molto sofisticato,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative a dare impulso al ripensamento della normativa volto a colmare la lacuna esposta in premessa, al fine di prevedere che l'estensione della normativa riguardante la certificazione antimafia anche per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.
9/3194-A/54Mattiello, Giuseppe Guerini, Gandolfi, Rocchi, Tentori.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento approvato delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione europea;
    in nome della trasparenza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di concorrere alla lotta alla corruzione, evitando i conflitti d'interesse e garantendo la massima pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi successive, il suddetto provvedimento prevede un ricorso considerevole dell'attività di vigilanza e controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
    al fine di ridurre il malaffare e la corruzione garantendo una maggiore sensibilizzazione sui temi legati alla legalità nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione ed una ottimale formazione del personale tecnico addetto ed un aggiornamento costante sulle procedure in questione,

impegna il Governo

ad imputare all'ANAC, con un eventuale provvedimento normativo successivo, oltre alla elaborazione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi tipo, contratti-tipo, in collaborazione con gli ordini di settore, anche la predisposizione di programmi, corsi specifici di aggiornamento e di formazione rivolti a tecnici di settore e, specificatamente, a personale appartenente alle stazioni appaltanti.
9/3194-A/55Segoni, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Turco, Sandra Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    con delega «Codice Appalti» il Governo vuole riformare l'attuale normativa in materia di Appalti Pubblici, adottando misure più incisive sull'esperienza della recentissima Expo 2015 di Milano;
    il provvedimento in questione prevede misure legate al potenziamento, alla trasparenza dell'azione amministrativa ed all'opera di controllo dell'autorità dell'anticorruzione, entrambe dirette, in sinergia, ad evitare infiltrazioni mafiose nell'ambito di questo importantissimo settore della vita economica del Paese;
    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 è stata istituita la così detta «White List», riguardante la costituzione degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori, non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
    la pregevolezza di siffatta iniziativa e di quelle previste nella delega in questione, non possono non tenere in debito conto le criticità evidenziate nell’iter procedurale necessario all'iscrizione delle Ditte richiedenti in detta lista, in quanto i tempi previsti per legge di 90 giorni vengono regolarmente disattesi;
    l'iscrizione nella «Lista dei Richiedenti», (lista provvisoria in attesa di essere iscritti) se da un lato autorizza le Amministrazioni ad attingervi, dall'altro crea un buco nero al controllo di tentativi di infiltrazioni mafiose e disparità in seno a ditte aventi pari requisiti;
    siffatte iscrizioni vengono curate dalle Prefetture – Uffici del Governo – dopo l'acquisizione dei dati necessari presso gli organi di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza);
    gli Uffici in questione sono sempre più gravati in modo abnorme dalle richieste, con conseguente allungamento dei tempi di risposta e vanificazione agli obiettivi prefissati dalla delega;
    i ritardi degli Uffici Territoriali di Governo creano enormi difficoltà alle imprese richiedenti,

impegna il Governo:

   ad attuare una verifica straordinaria dello stato della situazione attuale;
   ad attuare un sistema di monitoraggio costante dell'attività degli uffici preposti;
   ad adottare misure idonee, anche legislative affinché i predetti Uffici Istituzionali siano:
    a) Potenziati nelle risorse umane e nelle strutture;
    b) Creazione di un canale unico e condiviso delle notizie e dei dati degli Organi di Polizia.
9/3194-A/56Moscatt.


   La Camera,
   premesso che:
    premesso che all'articolo 1, comma 1, lettera vv-bis si introducono i principi di revisione e razionalizzazione del rito abbreviato,

impegna il Governo:

   ad interpretare gli ambiti applicativi della norma nel senso che il rito speciale deve essere accelerato con immediata risoluzione nel merito senza previa fase cautelare e che l'effetto preclusivo della contestazione dei vizi sia attinente anche al bando e alla composizione della Commissione;
   quanto sopra al fine di pervenire a una definizione rapida dei vizi riguardanti anche il bando di gara e la composizione della Commissione.
9/3194-A/57Carbone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame alla lettera ppp) prescrive l'introduzione di una disciplina specifica per il subappalto che dovrà applicarsi a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture;
    la disciplina dovrà prevedere in particolare, l'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto di lavori che intende subappaltare; l'espressa individuazione dei casi in cui vige l'obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto; l'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione; l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore, e se la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti;
    al fine di prevedere una maggiore tutela dei fornitori di beni e prestatori di servizi nonché del committente, andrebbe valutata l'opportunità di disciplinare, sulla scorta di quanto prevede la normativa vigente in relazione al pagamento dei contributi attraverso la presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), l'introduzione di un Documento Unico di Regolarità Fornitori (DURF) finalizzato ad attestare il regolare pagamento dei fornitori di beni e prestatori di servizi con riguardo al primo stato avanzamento dei lavori;
    in conseguenza dell'introduzione del Documento Unico di Regolarità Fornitori, dopo l'incasso del primo SAL, l'impresa, al fine di percepire l'ammontare del secondo SAL, dovrebbe esibire la quietanza di pagamento del fornitore (senza distinzione tra fornitore o subappaltatore) e, in mancanza di pagamento da parte dell'impresa, i fornitori di beni e prestatori di servizi sarebbero pagati direttamente dalla stazione appaltante;
    anche secondo l'Ufficio Studi UNICMI, «la questione dei tempi di pagamento, in qualità di sub fornitori o subappaltanti, è stata una delle componenti che hanno inciso nel determinare prima crisi di liquidità, poi sofferenze e fallimenti di migliaia di PMI nel comparto delle costruzioni»;
    secondo i dati del predetto Ufficio Studi, «complessivamente da marzo 2008 a marzo 2015, l'edilizia ha perso un quarto della forza lavoro (460.400 occupati in meno), di cui 87.053 imprenditori e 373.374 lavoratori» ed è quindi necessario che il legislatore ricerchi tutele maggiori e più incisive per le PMI (anche in qualità di sub fornitori o subappaltanti) anche riguardo al settore degli appalti da parte della Pubblica amministrazione,

impegna il Governo

ad introdurre mediante la normativa delegata, ovvero le Linee guida previste al comma 5 dell'articolo 1, il Documento Unico di Regolarità Fornitori mediante il quale l'impresa deve dimostrare gli avvenuti pagamenti dei fornitori di beni e prestatori di servizi ed in mancanza del quale questi ultimi devono essere pagati direttamente dalla stazione appaltante.
9/3194-A/58Rubinato, Borghi.


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 2015, N. 174, RECANTE PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA, INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE (A.C. 3393-A)

A.C. 3393-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3393-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 11, comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire la parola: correnti con le seguenti: rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.17, 1.22, 1.23, 1.24, 1.26, 1.27, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.60, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 4.1, 4.3, 4.5, 5.50, 6.2, 7.50, 8.1, 8.50, 8.51, 9.1, 9.3, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53 e 9.54 e sull'articolo aggiuntivo 7.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3393-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 1.
(Europa).

  1. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 25.602.210 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, di seguito elencate:
   a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
   b) Joint Enterprise.

  2. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 69.466 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
  3. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.309.645 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
  4. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 339.840 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 16.640 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
  5. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 66.961 per la riattivazione della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
  6. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 4.213.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
  7. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 33.486.740 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, convertito dalla legge 4 agosto 2015, n. 117.

Art. 2.
(Asia).

  1. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 58.617.770 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
  2. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 5.982.563 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
  3. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 166.505 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.
  4. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 42.820.407 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
  5. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 583.037 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
  6. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 30.550 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
  7. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 50.930 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
  8. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 17.723 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS).
  9. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 64.987.552 per la proroga della partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, di cui all'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

Art. 3.
(Africa).

  1. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 13.620.228 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata Atalanta, di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
  2. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 7.566.838 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
  3. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 821.779 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

Art. 4.
(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, potenziamento dispositivo aeronavale, cessioni).

  1. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 13.726.541 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.
  2. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.400.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  3. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 24.497.826 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
  4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese:
   a) euro 1.102.500, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di equipaggiamenti di protezione CBRN;
   b) euro 72.000, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Albania di materiali di ricambio per veicoli VM 90P.

  5. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti cessioni a titolo gratuito:
   a) materiali di ricambio per velivoli F-16, dichiarati fuori servizio, alla Repubblica Araba d'Egitto;
   b) n. 3 elicotteri A109 modello AII, dichiarati fuori servizio, all'Uganda.

  6. La cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica del Pakistan di n. 100 veicoli M113, già autorizzata dall'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge 1o agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n. 141, può essere effettuata nell'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.
(Disposizioni in materia di personale).

  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
  2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
  3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
   a) missione Resolute Support ed EUPOL Afghanistan, personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat, missione UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;
   b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
   c) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, personale impiegato in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;
   d) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles;
   e) nell'ambito della missione EUNAVFOR MED, per il personale impiegato a New York e a Tunisi presso organismi internazionali: diaria prevista con riferimento, rispettivamente, agli Stati Uniti d'America-New York e alla Repubblica tunisina.

  4. Al personale impiegato nelle missioni Active Endeavour, EUNAVFOR MED e Atalanta e nelle attività di cui all'articolo 4, comma 3, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

Art. 6.
(Disposizioni in materia penale).

  1. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO), nonché nelle missioni Interim Air Policing della NATO.

Art. 7.
(Disposizioni in materia contabile).

  1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
  2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma pari al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1.

Capo II

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Art. 8.
(Iniziative di cooperazione allo sviluppo).

  1. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 38.500.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi, nonché per contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo.
  2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti in loco.
  3. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei princìpi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1o agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 9.
(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione).

  1. Ad integrazione dello stanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni con la legge 17 aprile 2015, n. 43, è autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 372.614, anche per l'invio in missione in Libia di esperti per fornire assistenza alle autorità libiche e sostenere il processo di stabilizzazione del Paese.
  2. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 1.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica.
  3. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.100.000 per l'erogazione di contributi volontari in favore dello United Nations System Staff College (UNSSC) di Torino, dell'Unione per il Mediterraneo, del Dipartimento degli Affari Politici e dell'Inviato Speciale per la Siria delle Nazioni Unite, nonché dell'Istituto italo-latino americano.
  4. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.800.000 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative dell'OSCE e al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.
  5. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 10.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.
  6. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 157.520 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10.
(Regime degli interventi).

  1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1o agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n. 141. Per gli interventi di cui all'articolo 8, resta fermo quanto disposto dall'articolo 32, commi 1 e 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125.
  2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1o ottobre 2015 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, pari complessivamente a euro 354.100.162 per l'anno 2015, si provvede:
   a) quanto a euro 10.670.252, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
   b) quanto a euro 154.400.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23;
   c) quanto a euro 116.833.724, mediante corrispondente utilizzo del contributo aggiuntivo per la concessione della proroga dei diritti uso in banda 900 e 1800 MHz in tecnologia GSM, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, già versato all'entrata del bilancio dello Stato;
   d) quanto a euro 4.807.948, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;
   e) quanto a euro 58.458.104, mediante una riprogrammazione straordinaria per l'anno 2015, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nel proprio stato di previsione, da effettuare entro il 30 ottobre 2015. Nelle more della definizione dei suddetti interventi di riprogrammazione, sono accantonate le risorse corrispondenti all'importo di cui al primo periodo assicurando comunque la prosecuzione degli interventi previsti dal presente decreto fino al 31 dicembre 2015. Per le finalità di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa;
   f) quanto a euro 8.930.134, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  2. All'articolo 5, comma 5-quater, del decreto-legge 1o agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n. 141, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a euro 794.395 per l'anno 2016, a euro 779.275 per l'anno 2017, a euro 1.569.196 per l'anno 2018 e a euro 4.076.030 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3393-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 8:
   al comma 1:

    dopo la parola: «Afghanistan,» sono inserite le seguenti: «Nepal e Haiti,»;
    dopo la parola: «Palestina,» è inserita la seguente: «Ucraina,»;
   al comma 3, secondo periodo, le parole: «sul sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale».

  All'articolo 9, al comma 1, le parole: «convertito con modificazioni con la legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge».

A.C. 3393-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Europa).

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: euro 25.602.210 con le seguenti: euro 20.602.210.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1 sostituire le parole: euro 38.500.000 con le seguenti: euro 43.500.000.
1. 22. Spadoni, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 23. Paolo Bernini, Rizzo, Frusone, Basilio, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 24. Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il personale e i mezzi impiegati nelle missioni di cui al comma 1 devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2015. Lo Stato Maggiore della Difesa impartisce al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
1. 17. Paolo Bernini, Rizzo, Frusone, Basilio, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il personale e i mezzi impiegati nelle missioni di cui al comma 1, lettera a), devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2015. Lo Stato Maggiore della Difesa impartisce al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
1. 50. Paolo Bernini, Rizzo, Frusone, Basilio, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il personale e i mezzi impiegati nella missione di cui al comma 1, lettera b), devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2015. Lo Stato Maggiore della Difesa impartisce al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
1. 51. Rizzo, Paolo Bernini, Frusone, Basilio, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Sopprimere il comma 2.
1. 10. Gianluca Pini, Rondini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi, Busin, Molteni, Borghesi, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Bossi, Saltamartini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il personale e i mezzi impiegati nelle missioni di cui al comma 2 devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2015. Lo Stato Maggiore della Difesa impartisce al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
1. 52. Frusone, Paolo Bernini, Rizzo, Basilio, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il personale e i mezzi impiegati per i programmi di cooperazione di cui al comma 3 devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2015. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, impartisce le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
1. 53. Basilio, Paolo Bernini, Rizzo, Frusone, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Il personale e i mezzi impiegati nelle missioni di cui al comma 4 devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2015. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, impartisce le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
1. 54. Corda, Paolo Bernini, Rizzo, Frusone, Basilio, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Il personale e i mezzi impiegati nella missione di cui al comma 4, denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2015. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, impartisce al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
1. 55. Tofalo, Paolo Bernini, Rizzo, Frusone, Basilio, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Sopprimere il comma 5.
1. 11. Gianluca Pini, Rondini, Invernizzi, Allasia, Simonetti, Borghesi, Busin, Grimoldi, Molteni, Fedriga, Attaguile, Bossi, Saltamartini.

  Sopprimere i commi 6 e 7.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Missione nel Mediterraneo).

  1. E autorizzata, a decorrere dal 1o dicembre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 5.000.000 per la partecipazione alla missione nel mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.
   all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: euro 38.500.000 con le seguenti: euro 71.200.517;
   all'articolo 11, comma 1, alinea, dopo la parola: 1 aggiungere le seguenti: 1-bis,.
1. 1. Duranti, Marcon, Fava, Piras, Palazzotto, Carlo Galli, Scotto.

  Sopprimere i commi 6 e 7.

  Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: euro 38.500.000 con le seguenti: euro 76.200.517.
1. 2. Palazzotto, Duranti, Fava, Piras, Marcon, Carlo Galli, Scotto.

  Sopprimere i commi 6 e 7.
1. 3. Duranti, Piras, Palazzotto, Marcon, Fava, Carlo Galli, Scotto.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: euro 33.486.740 con le seguenti: euro 37.700.517.
1. 56. Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Missione nel Mediterraneo).

  1. È autorizzata, a decorrere dal 1o dicembre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 4.213.777 per la partecipazione alla missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.
    all'articolo 11, comma 1, alinea, dopo la parola: 1 aggiungere le seguenti: 1-bis,.
1. 4. Palazzotto, Duranti, Fava, Piras, Marcon, Carlo Galli, Scotto.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n.  28 accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto-legge.
1. 26. Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: euro 38.500.000 con le seguenti: euro 42.713.777.
1. 5. Palazzotto, Duranti, Piras, Marcon, Fava, Carlo Galli, Scotto.

  Sopprimere il comma 6.
1. 6. Duranti, Palazzotto, Marcon, Fava, Piras, Carlo Galli, Scotto.

  Al comma 6, sostituire le parole: euro 4.213.777 con le seguenti: euro 2.213.777.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: euro 38.500.000 con le seguenti: euro 40.500.000.

1. 27. Manlio Di Stefano, Basilio, Rizzo, Frusone, Corda, Paolo Bernini, Tofalo, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Il personale e i mezzi impiegati nella missione di cui al comma 6 devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2015. Lo Stato Maggiore della Difesa impartisce al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
1. 57. Manlio Di Stefano, Paolo Bernini, Rizzo, Frusone, Basilio, Corda, Tofalo, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Sopprimere il comma 7.
  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Missione nel Mediterraneo).

  1. È autorizzata, a decorrere dal 10 dicembre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 5.000.000 per la partecipazione alla missione nel mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.
   all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: euro 38.500.000 con le seguenti: euro 28.486.740;
   all'articolo 11, comma 1, alinea, dopo la parola: 1 aggiungere le seguenti: 1-bis,.
1. 7. Marcon, Duranti, Piras, Palazzotto, Carlo Galli, Scotto.

  Sopprimere il comma 7.
  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: euro 38.500.000 con le seguenti: euro 76.986.740.
1. 8. Fava, Duranti, Palazzotto, Marcon, Piras, Carlo Galli, Scotto.

  Sopprimere il comma 7.
*1. 9. Duranti, Marcon, Fava, Piras, Palazzotto, Carlo Galli, Scotto.

  Sopprimere il comma 7.
*1. 58. Vito, Brunetta, Picchi, Palmizio, Gregorio Fontana.

  Al comma 7, sostituire le parole: euro 33.486.740 con le seguenti: euro 25.000.000.
1. 13. Gianluca Pini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi, Busin, Molteni, Borghesi, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Bossi, Rondini, Saltamartini.

  Al comma 7, sostituire le parole: euro 33.486.740, con le seguenti: euro 30.486.740.
  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: euro 24.497.826 con le seguenti: 27.497.826.
1. 14. Gianluca Pini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi, Busin, Molteni, Borghesi, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Bossi, Rondini, Saltamartini.

  Al comma 7, dopo le parole: all'operazione militare aggiungere le seguenti: di contrasto e dissuasione dei flussi migratori illegali sotto l'egida.
1. 12. Gianluca Pini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi, Busin, Molteni, Borghesi, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Bossi, Rondini, Saltamartini.

  Al comma 7 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A tale operazione può partecipare altresì personale civile. Tale personale è scelto tra le Organizzazioni non governative riconosciute dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

1. 28. Corda, Manlio Di Stefano, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Tofalo, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Spadoni.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La partecipazione di cui al periodo precedente è sospesa se entro il 31 dicembre 2015, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, la missione non sia stata attuata in tutte le varie fasi di cui all'articolo 2, della decisione PESC/2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015.

1. 59. Vito, Brunetta, Picchi, Palmizio, Gregorio Fontana.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008, ratificato con la Legge 6 febbraio 2009, n.  7, è sospeso.

1. 18. Grande, Del Grosso, Corda, Scagliusi, Frusone, Sibilia, Spadoni, Manlio Di Stefano, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Di Battista, Rizzo.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'azione di contrasto e di smantellamento delle reti di traffico e della tratta di esseri umani di cui alla decisione PESC/2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, il soccorso e la distribuzione degli aiuti umanitari devono avvenire tramite l'utilizzo delle agenzie delle Nazioni Unite preposte e delle organizzazioni non governative, comprese quelle italiane, preventivamente autorizzate allo scopo.

1. 19. Del Grosso, Corda, Scagliusi, Frusone, Sibilia, Spadoni, Manlio Di Stefano, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Di Battista, Grande, Rizzo.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale consenso dello Stato costiero interessato di cui all'articolo 2 comma 2, lettera v) punto ii) – seconda fase – e c) – terza fase – della decisione PESC 2015/778 del Consiglio del 18 maggio 2015, deve essere effettiva espressione di un processo di unità nazionale e di pacificazione dello Stato in questione e non solo del Governo riconosciuto dalla comunità internazionale.

1. 20. Corda, Del Grosso, Scagliusi, Frusone, Sibilia, Spadoni, Manlio Di Stefano, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Di Battista, Grande, Rizzo.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'approvazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU o dell'avvenuto consenso dello Stato costiero interessato di cui all'articolo 2 comma 2, lettera b) punto ii) – seconda fase – e c) – terza fase – della decisione PESC 2015/778 del Consiglio del 18 maggio 2015, la missione internazionale dovrà realizzarsi sotto l'egida delle Nazioni Unite anche con eventuale partecipazione di forze armate di Paesi non aderenti all'Unione europea.
1. 21. Rizzo, Frusone, Sibilia, Spadoni, Manlio Di Stefano, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Corda.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È comunque esclusa la partecipazione delle Forze Armate italiane a operazioni militari nel territorio di un Paese di cui l'Italia è stata colonizzatore.
1. 29. Basilio, Spadoni, Manlio Di Stefano, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Corda, Frusone.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il personale e i mezzi impiegati nella missione di cui al comma 7 devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2015. Lo Stato Maggiore della Difesa impartisce al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
1. 60. Sibilia, Paolo Bernini, Rizzo, Frusone, Basilio, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'adozione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU o dell'avvenuto consenso dello Stato costiero interessato di cui all'articolo 2 comma 2, lettera c) – terza fase – della decisione PESC 2015/778 del 18 maggio 2015, la partecipazione dell'Italia alla missione in oggetto, purché compatibile con le disposizioni sancite dall'articolo 11 della Costituzione, dovrà essere preventivamente approvata con voto delle Camere.
1. 30. Frusone, Sibilia, Spadoni, Manlio Di Stefano, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Corda.

ART. 2.
(Asia).

  Sopprimere i commi 1 e 9.

  Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: euro 38.500.000 con le seguenti: euro 162.105.322.
2. 1. Fava, Marcon, Piras, Duranti, Palazzotto, Carlo Galli, Scotto.

  Sopprimere i commi 1 e 9.
2. 2. Piras, Duranti, Fava, Palazzotto, Marcon, Carlo Galli, Scotto.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: euro 38.500.000 con le seguenti: euro 97.117.770.
2. 3. Fava, Palazzotto, Marcon, Piras, Duranti, Carlo Galli, Scotto.

  Sopprimere il comma 1.
*2. 4. Piras, Fava, Duranti, Palazzotto, Marcon, Carlo Galli, Scotto.

  Sopprimere il comma 1.
*2. 35. Frusone, Corda, Rizzo, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 58.617.770 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e con le seguenti: euro 28.617.770.
2. 23. Basilio, Grande, Del Grosso, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Scagliusi.

  Al comma 1 sostituire le parole: euro 58.617.770 con le seguenti: euro 28.617.770.
  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
   Art. 2-bis. – 1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 16 gennaio 2014, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28 accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono destinate alle iniziative di cooperazione di cui all'articolo 8, comma 1, nella misura di 15.000.000 e alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza di cui all'articolo 9 comma 2 nella misura di 15 milioni di euro.
2. 34. Di Battista, Corda, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Basilio, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 58.617.770 con le seguenti: euro 40.000.000.
  Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: euro 64.987.552, con le seguenti: euro 83.605.322.
2. 8. Gianluca Pini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi, Busin, Molteni, Borghesi, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Bossi, Rondini, Saltamartini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 58.617.770 con le seguenti: euro 40.000.000.
2. 9. Gianluca Pini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi, Busin, Molteni, Borghesi, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Bossi, Rondini, Saltamartini.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 58.617.770 con le seguenti: euro 50.617.770.

  Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
   3-bis. È autorizzata a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 8 milioni per la realizzazione di iniziative e di interventi civili di pace con la partecipazione di volontari e ragazzi in servizio civile, con il compito di sperimentare iniziative di dialogo e riconciliazione, da realizzare sotto a supervisione e il coordinamento della Consulta nazionale per il servizio civile.
2. 24. Grande, Del Grosso, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Scagliusi.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 58.617.770 con le seguenti: euro 53.617.770.

  Conseguentemente all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 5.000.000 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto.
2. 25. Sibilia, Rizzo, Frusone, Basilio, Scagliusi, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Spadoni, Grande.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 58.617.770 con le seguenti: euro 53.617.770.

  Conseguentemente all'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   3-bis. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 5.000.000 di euro per la realizzazione di programmi destinati allo sminamento, alla bonifica di bombe e missili inesplosi e all'addestramento e istruzione di nuovi sminatori.
2. 32. Del Grosso, Rizzo, Frusone, Basilio, Scagliusi, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 58.617.770 con le seguenti: euro 55.617.770.

  Conseguentemente all'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   3-bis. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, a spesa di euro 3000.000 di euro per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n.  58.
2. 33. Basilio, Rizzo, Frusone, Del Grosso, Scagliusi, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 58.617.770, con le seguenti: euro 57.617.770.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: euro 821.779, con le seguenti: euro 1.821.779.
2. 17. Gianluca Pini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi, Busin, Molteni, Borghesi, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Bossi, Rondini, Saltamartini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché per il ritiro del contingente italiano stanziato nell'area di responsabilità di TAAC-West, come da comunicazione del Governo.
2. 21. Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Sopprimere il comma 2.
2. 28. Sibilia, Tofalo, Grande, Del Grosso, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Basilio, Di Battista, Spadoni, Frusone, Scagliusi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e.
2. 52. Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Corda, Rizzo, Frusone, Basilio, Scagliusi, Tofalo, Del Grosso, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande.

  Al comma 2, sopprimere le parole: negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain,.
2. 53. Manlio Di Stefano, Corda, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Scagliusi, Tofalo, Del Grosso, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande.

  Al comma 2, sopprimere le parole: negli Emirati Arabi Uniti,
2. 27. Tofalo, Del Grosso, Grande, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Scagliusi, Basilio, Frusone.

  Al comma 2 sostituire le parole: negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa con le seguenti: in Bahrain e in Qatar.
2. 54. Scagliusi, Manlio Di Stefano, Corda, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Del Grosso, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande.

  Al comma 2, sostituire le parole: negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar con le seguenti: in Bahrain.
2. 55. Grande, Manlio Di Stefano, Corda, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Scagliusi, Tofalo, Del Grosso, Sibilia, Di Battista, Spadoni.

  Al comma 2 sopprimere le parole:, in Bahrain, in Qatar e a Tampa.
2. 56. Manlio Di Stefano, Corda, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Scagliusi, Tofalo, Del Grosso, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande.

  Al comma 2 sopprimere le parole:, in Bahrain, in Qatar.
2. 57. Del Grosso, Manlio Di Stefano, Corda, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Scagliusi, Tofalo, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande.

  Al comma 2 sopprimere le parole:, in Bahrain. 
2. 22. Di Battista, Scagliusi, Del Grosso, Tofalo, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Grande, Spadoni, Basilio, Frusone, Rizzo.

  Al comma 2 sostituire le parole:, in Bahrain, in Qatar e a Tampa con le seguenti: e in Bahrain.
2. 58. Sibilia, Manlio Di Stefano, Corda, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Scagliusi, Tofalo, Del Grosso, Di Battista, Spadoni, Grande.

  Al comma 2 sostituire le parole:, in Bahrain, in Qatar e a Tampa con le seguenti: e in Qatar.
2. 59. Di Battista, Manlio Di Stefano, Corda, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Scagliusi, Tofalo, Del Grosso, Sibilia, Spadoni, Grande.

  Al comma 2 sopprimere le parole:, in Qatar.
2. 29. Corda, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Basilio, Frusone, Rizzo, Scagliusi, Del Grosso, Tofalo, Grande, Paolo Bernini, Manlio Di Stefano.

  Al comma 2 sostituire le parole:, in Qatar e a Tampa con le seguenti: e in Qatar.
2. 30. Rizzo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Basilio, Frusone, Grande, Scagliusi, Del Grosso, Tofalo, Spadoni, Paolo Bernini, Corda.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il personale e i mezzi impiegati nelle missioni di cui ai commi 1 e 2 devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2015. Lo Stato Maggiore della Difesa impartisce al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
2. 60. Rizzo, Basilio, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il personale e i mezzi impiegati nella missione Resolute Support Mission (RSM), di cui al comma 1, e nelle missioni di cui al comma 2 devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2015. Lo Stato Maggiore della Difesa impartisce al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
2. 61. Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il personale e i mezzi impiegati nella missione EUPOL Afghanistan, di cui al comma 1, e nelle missioni di cui al comma 2 devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2015. Lo Stato Maggiore della Difesa impartisce al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
2. 62. Frusone, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il personale e i mezzi impiegati nelle missioni di cui al comma 1 devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2015. Lo Stato Maggiore della Difesa impartisce al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
2. 51. Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il personale e i mezzi impiegati nelle missioni di cui al comma 2 devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2015. Lo Stato Maggiore della Difesa impartisce al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
2. 63. Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Perdurando la partecipazione di militari di uno o più paesi di cui al comma 2 nel conflitto in Yemen, il Governo, sentite le competenti Commissioni parlamentari, disporrà il rientro del personale e dei mezzi di cui al comma 2, entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
2. 64. Di Battista, Frusone, Rizzo, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Sopprimere il comma 3.
2. 12. Gianluca Pini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi, Busin, Molteni, Borghesi, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Bossi, Rondini, Saltamartini.

  Al comma 4 sostituire le parole: euro 42.820.407 con le seguenti: euro 12.820.407.

  Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: euro 64.987.552 con le seguenti: euro 94.987.552.
2. 15. Gianluca Pini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi, Busin, Molteni, Borghesi, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Bossi, Rondini, Saltamartini.

  Al comma 4, sostituire le parole: euro 42.820.407 con le seguenti: euro 20.000.000.
2. 11. Gianluca Pini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi, Busin, Molteni, Borghesi, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Bossi, Rondini, Saltamartini.

  Al comma 5, sostituire le parole: euro 583.037 con le seguenti: euro 626.977.

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1:
   alinea, sostituire le parole: euro 354.100.162 con le seguenti: euro 354.144.102.
   dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis) quanto a euro 43.940, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 65. Artini, Scanu, Frusone, Duranti, Basilio, Piras, Rizzo, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 5, sostituire le parole: euro 583.037 con le seguenti: euro 607.741.

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1:
   alinea, sostituire le parole: euro 354.100.162 con le seguenti: euro 354.124.866.
   dopo la lettera f), aggiungere la seguente: f-bis) quanto a euro 24.704, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 66. Artini, Scanu, Frusone, Duranti, Basilio, Piras, Rizzo, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 5, sopprimere le parole: e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi.
2. 13. Gianluca Pini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi, Busin, Molteni, Borghesi, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Bossi, Rondini, Saltamartini.

  Sopprimere il comma 8.
2. 14. Gianluca Pini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi, Busin, Molteni, Borghesi, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Bossi, Rondini, Saltamartini.

  Sopprimere il comma 9.

  Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: euro 38.500.000 con le seguenti: euro 103.487.552.
2. 5. Piras, Duranti, Fava, Palazzotto, Marcon, Carlo Galli, Scotto.

  Sopprimere il comma 9.
2. 6. Piras, Palazzotto, Fava, Duranti, Marcon, Carlo Galli, Scotto.

  Al comma 9, sostituire le parole: euro 64.987.552 con le seguenti: euro 60.000.000.

  Conseguentemente all'articolo 9, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
   1-bis. È autorizzata dal 20 novembre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 6.987.552 per interventi di ricostruzione, di rafforzamento della sicurezza e per il consolidamento dei processi di stabilizzazione nella regione del Kurdistan occidentale in Siria.
2. 7. Marcon, Piras, Duranti, Fava, Palazzotto, Carlo Galli, Scotto.

  Al comma 9, dopo le parole: del Daesh aggiungere le seguenti:, incluse quelle operative.
2. 16. Gianluca Pini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi, Busin, Molteni, Borghesi, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Bossi, Rondini, Saltamartini.

  Al comma 9, dopo le parole: del Daesh aggiungere le seguenti:, su tutto il territorio di radicamento dell'organizzazione.
2. 18. Gianluca Pini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi, Busin, Molteni, Borghesi, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Bossi, Rondini, Saltamartini.

  Al comma 9, dopo le parole: del Daesh aggiungere le seguenti: e per l'aiuto umanitario alle popolazioni civili perseguitate dallo stesso Daesh.
2. 31. Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Basilio, Frusone, Rizzo, Scagliusi, Del Grosso, Grande, Spadoni, Paolo Bernini, Corda.

ART. 3.
(Africa).

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: euro 38.500.000 con le seguenti: euro 52.120.228.
3. 1. Palazzotto, Piras, Duranti, Fava, Marcon, Carlo Galli, Scotto.

  Sopprimere il comma 1.
*3. 2. Piras, Marcon, Duranti, Fava, Palazzotto, Carlo Galli, Scotto.

  Sopprimere il comma 1.
*3. 5. Frusone, Rizzo, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso, Paolo Bernini, Corda, Grande, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Basilio, Tofalo.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto-legge 1o febbraio 2015 n. 7, convertito dalla legge 17 aprile 2015 n. 43, non essendo stata modificata la condizione di restrizione della libertà dei due fucilieri di marina del Battaglione San Marco, la partecipazione del personale militare all'operazione dell'Unione europea per il contrasto alla pirateria denominata Atalanta è sospesa fino alla soluzione positiva della vicenda.
3. 6. Manlio Di Stefano, Corda, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Scagliusi, Tofalo, Del Grosso, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 13.620.228 con le seguenti: euro 10.620.228.

  Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 3.000.000 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto.
3. 8. Scagliusi, Rizzo, Frusone, Basilio, Del Grosso, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 13.620.228 con le seguenti: euro 10.620.228.

  Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
   3-bis. È autorizzata, a decorrere dal 1o ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 3.000.000 di euro per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.
3. 7. Scagliusi, Corda, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Del Grosso, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande.

  Al comma 2, sostituire le parole da: 7.566.838 fino a: occidentale con le seguenti: 4.566.838 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUTM Somalia.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: euro 38.500.000 con le seguenti: euro 41.500.000.
3. 51. Grande, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 2, sostituire le parole da: 7.566.838 fino a: occidentale con le seguenti: 4.566.838 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata Eucap Nestor

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: euro 38.500.000 con le seguenti: euro 41.500.000.
3. 52. Spadoni, Grande, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale.
3. 12. Tofalo, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e nell'Oceano indiano occidentale.
3. 13. Paolo Bernini, Frusone, Basilio, Manlio Di Stefano, Corda, Tofalo, Rizzo, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
   3-bis. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata autorizzazione di spesa per il funzionamento della base militare nazionale nella repubblica di Gibuti sono destinate al sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza di cui all'articolo 9, comma 2 del presente decreto.
3. 10. Rizzo, Del Grosso, Tofalo, Grande, Manlio Di Stefano, Paolo Bernini, Corda, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Scagliusi, Basilio, Frusone.

  Al comma 2, sopprimere le parole: nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
   3-bis. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata autorizzazione di spesa per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti sono destinate al proseguimento dei lavori di apertura e di allestimento della nuova sede diplomatica a Mogadiscio, alla messa in sicurezza dell'area individuata e alla tutela del personale ivi assegnato.
3. 11. Corda, Del Grosso, Tofalo, Grande, Rizzo, Paolo Bernini, Scagliusi, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Basilio, Frusone.

  Al comma 2, sopprimere le parole: nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti.
*3. 3. Duranti, Fava, Palazzotto, Marcon, Piras, Carlo Galli, Scotto.

  Al comma 2, sopprimere le parole: nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti.
*3. 9. Basilio, Tofalo, Grande, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e alla missione delle Nazioni Unite in Marocco MINURSO.
3. 4. Palazzotto, Fava, Piras, Duranti, Marcon, Carlo Galli, Scotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
   3-bis. Il personale e i mezzi impiegati nelle missioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2015. Lo Stato Maggiore della Difesa impartirà al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
3. 53. Scagliusi, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Del Grosso, Spadoni, Grande, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Scagliusi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
   3-bis. Il personale e i mezzi impiegati nella missioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2015. Lo Stato Maggiore della Difesa impartirà al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
3. 55. Sibilia, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
   3-bis. Il personale e i mezzi impiegati nella missioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2015. Lo Stato Maggiore della Difesa impartirà al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
3. 56. Tofalo, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
   3-bis. Il personale e i mezzi impiegati nella missioni di cui al comma 1 del presente articolo devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2015. Lo Stato Maggiore della Difesa impartirà al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
3. 50. Grande, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
   3-bis. Il personale e i mezzi impiegati nelle missioni di cui al comma 2 del presente articolo devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2015. Lo Stato Maggiore della Difesa impartirà al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
3. 54. Paolo Bernini, Basilio, Rizzo, Frusone, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

ART. 4.
(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, potenziamento dispositivo aeronavale, cessioni).

  Sopprimere il comma 3.
4. 5. Tofalo, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 3, dopo le parole: contrasto del terrorismo aggiungere le seguenti: e dei flussi migratori illegali.
4. 3. Gianluca Pini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi, Busin, Molteni, Borghesi, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Bossi, Rondini, Saltamartini.

  Al comma 3, dopo le parole: interessi nazionali aggiungere le seguenti: e con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.
4. 1. Fava, Palazzotto, Marcon, Piras, Duranti, Carlo Galli, Scotto.

  Sopprimere il comma 4.
4. 50. Frusone, Rizzo, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: alla Repubblica d'Iraq con le seguenti: al governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno, per tramite del governo della Repubblica d'Iraq.
4. 7. Frusone, Rizzo, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Paolo Bernini.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
4. 8. Frusone, Rizzo, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Paolo Bernini.

  Sopprimere il comma 5.
4. 51. Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 5, sopprimere la lettera a).
*4. 2. Duranti, Palazzotto, Marcon, Piras, Fava, Carlo Galli, Scotto.

  Al comma 5, sopprimere la lettera a).
*4. 4. Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 5, sopprimere la lettera a).
*4. 6. Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
4. 9. Paolo Bernini, Frusone, Basilio, Manlio Di Stefano, Corda, Tofalo, Rizzo, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Sopprimere il comma 6.
4. 10. Frusone, Rizzo, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Paolo Bernini.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge 1o agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n.141, è abrogata.
4. 52. Frusone, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

ART. 5.
(Disposizioni in materia di personale).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione agisce in deroga, in particolare, all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e all'articolo 11, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226.
5. 50. Gianluca Pini, Giorgis, Fabbri, Formisano, Monchiero, Sannicandro, Invernizzi, Allasia, Grimoldi, Busin, Molteni, Borghesi, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Bossi, Rondini, Saltamartini.

ART. 6.
(Disposizioni in materia penale).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e successive modificazioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2007, n. 197, sono apportate le seguente modificazioni:
    a) al comma 1-sexies, le parole: «alle direttive» sono sostituite dalle seguenti: «a specifiche direttive»;
    b) al comma 1-septies, le parole: «dalle direttive» sono sostituite dalle seguenti: «da specifiche direttive».
6. 1. Duranti, Fava, Marcon, Palazzotto, Piras, Carlo Galli, Scotto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione agisce in deroga, in particolare, alle disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303; alle disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni, alle disposizioni del libro I, titolo II, capo VI, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, in materia di competenza territoriale dei Tribunali militari, e all'articolo 10 del codice di procedura penale.
6. 50. Gianluca Pini, Giorgis, Fabbri, Formisano, Monchiero, Sannicandro, Invernizzi, Allasia, Grimoldi, Busin, Molteni, Borghesi, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Bossi, Rondini, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4, comma 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, è riconosciuta, in favore delle vittime del reato, una somma a titolo di risarcimento danni».
6. 2. Duranti, Fava, Marcon, Palazzotto, Piras, Carlo Galli, Scotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale delle Forze Armate impegnato nelle missioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 9, si applica il Codice penale militare di guerra.
6. 3. Gianluca Pini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi, Busin, Molteni, Borghesi, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Bossi, Rondini, Saltamartini.

ART. 7.
(Disposizioni in materia contabile).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione agisce in deroga, in particolare, all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. 50. Gianluca Pini, Giorgis, Fabbri, Formisano, Monchiero, Sannicandro, Invernizzi, Allasia, Grimoldi, Busin, Molteni, Borghesi, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Bossi, Rondini, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

CAPO I-BIS – ULTERIORI MISURE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI INIZIALI DELL'ANNO SANTO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA E PER FRONTEGGIARE L'AGGRAVARSI DELLA MINACCIA TERRORISTICA

Art. 7-bis.

  1. Allo scopo di incrementare la sorveglianza sulle comunicazioni elettroniche, a decorrere dal 15 dicembre 2015 è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per il potenziamento delle capacità della specialità della Polizia Postale.
  2. Al medesimo scopo, a decorrere dal 15 dicembre 2015 è altresì autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per potenziare le attività di sorveglianza delle Forze di Polizia sulle linee ad alta velocità della rete ferroviaria nazionale e sul trasporto pubblico locale su ferro e su gomma.
  3. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad avviare il monitoraggio sistematico del carattere della predicazione religiosa nei luoghi di culto e nei centri di formazione ad essi associati. È facoltà del Ministro dell'Interno disporre con proprio decreto la chiusura di quelli che risultino fomentare l'odio interconfessionale o comunque nei confronti delle istituzioni libere e democratiche della Repubblica.
  4. Le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 si applicano anche in relazione a persone indagate o arrestate in flagranza di reato per aver commesso, favorito o tentato di commettere attentati terroristici di matrice jihadista, individualmente o in collaborazione con associazioni eversive nazionali, transnazionali o straniere.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: euro 38.500.000 con le seguenti: euro 18.500.000.
7. 050. Gianluca Pini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi, Busin, Molteni, Borghesi, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Bossi, Rondini, Saltamartini.
(Inammissibile)

ART. 8.
(Iniziative di cooperazione allo sviluppo).

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 38.500.000 con le seguenti: euro 39.600.000.

  Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 3.
8. 50. Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 38.500.000 con le seguenti: euro 39.500.000.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 4:
    sostituire le parole: euro 1.800.000 con le seguenti: euro 800.000;
    sopprimere le parole: e al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.
8. 51. Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 1, sostituire le parole: migrazioni e sviluppo con le seguenti: prevenzione e contenimento dei flussi migratori illegali.
8. 1. Gianluca Pini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi, Busin, Molteni, Borghesi, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Bossi, Rondini, Saltamartini.

  Al comma 3, dopo le parole: sono pubblicati aggiungere le seguenti:, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
8. 52. Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, aggiornato semestralmente.
8. 53. Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

ART. 9.
(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione).

  Sopprimere il comma 1.
9. 1. Gianluca Pini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi, Busin, Molteni, Borghesi, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Bossi, Rondini, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con l'obiettivo di non lasciare sprovvisti i nostri contingenti militari e gli operatori civili impegnati nei progetti di cooperazione allo sviluppo dell'Italia in diversi Paesi colpiti dal flagello dei morsi da serpenti velenosi, il Ministro della Salute di concerto con il Ministro della Difesa, autorizza l'Istituto Chimico Farmaceutico Militare di Firenze alla produzione di dosi dell'antidoto Fav-Afrique.
9. 50. Rizzo, Scagliusi, Tofalo, Corda, Basilio, Frusone, Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Spadoni.

  Sopprimere il comma 3.
9. 51. Gianluca Pini, Giorgis, Fabbri, Formisano, Monchiero, Sannicandro, Invernizzi, Allasia, Grimoldi, Busin, Molteni, Borghesi, Simonetti, Fedriga, Attaguile, Bossi, Rondini, Saltamartini.

  Al comma 3, sopprimere le parole: dello United Nations System Staff College (UNSSC) di Torino,
9. 52. Del Grosso, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Scagliusi.

  Al comma 3, sopprimere le parole: dell'Unione per il Mediterraneo,
9. 53. Del Grosso, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Scagliusi.

  Al comma 3, sopprimere le parole: del Dipartimento degli Affari Politici e dell'Inviato Speciale per la Siria delle Nazioni Unite.
9. 54. Spadoni, Grande, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: aree di crisi, aggiungere le seguenti: individuate previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
9. 2. Di Battista, Rizzo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Tofalo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per le iniziative dei processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente articolo, è autorizzato l'impiego del personale di cui all'articolo 1, comma 253, legge 27 dicembre 2013, n. 147.
9. 3. Manlio Di Stefano, Frusone, Basilio, Corda, Rizzo, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Tofalo, Paolo Bernini.

  All'articolo 11, comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire la parola: correnti con le seguenti: rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
11. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).