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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 1 dicembre 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 1o dicembre 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Centemero, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Monchiero, Nicoletti, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Speranza, Tabacci, Tofalo, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Centemero, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Monchiero, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XII Commissione (Affari sociali):
  MARAZZITI ed altri: «Istituzione della «Giornata nazionale della lotta contro la povertà» (3397) Parere delle Commissioni I, III, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 27 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Club alpino italiano (CAI), per l'esercizio 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 335).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 27 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Messina, per gli esercizi 2012 e 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 336).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro dello sviluppo economico.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 27 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici della Cassa conguaglio GPL, riferita all'anno 2014, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 30 novembre 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea e al Comitato economico e sociale europeo – Relazione 2016 sul meccanismo di allerta (preparata conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici) (COM(2015) 691 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Progetto di relazione comune sull'occupazione della Commissione e del Consiglio che accompagna la comunicazione della Commissione sull'analisi annuale della crescita 2016 (COM(2015) 700 final), che è assegnato in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Decisione della Commissione del 24.11.2015 relativa al coordinamento delle iniziative dell'Unione e degli Stati membri tramite un meccanismo di coordinamento – lo strumento per la Turchia a favore dei rifugiati (C(2015) 9500 final), corredata dal relativo allegato (C(2015) 9500 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.

  Il Presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con lettera in data 26 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 13 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, un esemplare delle ordinanze, emesse dall'Ufficio nella medesima data, con le quali si dichiarano conformi a legge le richieste di referendum popolare abrogativo sui quesiti individuati dalle seguenti denominazioni:
   Primo quesito referendario. Attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale. Abrogazione delle norme sull'attribuzione del carattere di interesse strategico, di indifferibilità ed urgenza delle opere relative, nonché del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esse compresi;
   Secondo quesito referendario. Piano ministeriale, previa intesa con la Conferenza unificata, per le attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale. Abrogazione sia della limitazione dell'intesa alle attività su terraferma, sia della disciplina prevista per la mancata intesa (recante una procedura semplificata per l'esercizio del potere sostitutivo) e per rilascio dei titoli abilitativi nelle more dell'adozione del piano;
   Terzo quesito referendario. Titolo concessorio unico per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi. Abrogazione della disciplina della sua prorogabilità;
   Quarto quesito referendario. Autorizzazioni, previa intesa con le regioni, rilasciate per le opere strumentali allo sfruttamento degli idrocarburi. Abrogazione della disciplina prevista per la mancata intesa e recante una procedura semplificata per l'esercizio del potere sostitutivo;
   Quinto quesito referendario. Mancata intesa con le regioni sugli atti inerenti alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Abrogazione della disciplina recante, in tal caso, una procedura semplificata per l'esercizio del potere sostitutivo;
   Sesta richiesta referendaria. Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Abrogazione della norma di esenzione da tale divieto per i procedimenti concessori in corso al 26 agosto 2010 e per i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi a titoli abilitativi.

  Questi documenti sono depositati presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Consiglio regionale della Lombardia.

  Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, con lettera in data 25 novembre 2015, ha trasmesso una risoluzione concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Commercio per tutti – Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile (COM(2015) 497 final).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettere in data 17 e 18 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, i decreti ministeriali concernenti la nomina:
   del professor Roberto Lagalla e del dottor Vito Mocella a componenti del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche;
   della professoressa Elda Morlicchio a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di studi germanici.

  Questi decreti sono trasmessi alla VII Commissione (Cultura).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, i nuovi testi degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2014 concernenti gli interventi relativi, rispettivamente, alla fame nel mondo (214-bis), alle calamità naturali (215-bis), alla conservazione dei beni culturali (216-bis) e all'edilizia scolastica (217-bis).

  Tali nuovi testi sono assegnati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 21 dicembre 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONE

Iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte ad assicurare un corretto utilizzo degli autovelox – 2-01184

A) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   l'uso degli autovelox per accertare il superamento dei limiti di velocità è diventato per molti enti locali, di fatto, uno strumento sicuro per garantirsi entrate supplementari destinate agli scopi più disparati, essendo tali apparecchiature assai di frequente utilizzate in modo subdolo dai comuni, non tanto a scopo preventivo o dissuasivo, quanto al puro scopo di multare il maggior numero di automobilisti e aumentare in questo modo le entrate derivanti dalle sanzioni in favore dei bilanci degli enti;
   i limiti di velocità su diversi tratti stradali sono spesso discutibili e altalenanti, e la collocazione degli impianti di rilevazione automatica risulta talvolta arbitraria, se non, in qualche caso, persino pericolosa, poiché induce gli automobilisti a bruschi rallentamenti della velocità;
   la Corte costituzionale (sentenza n. 113 del 2015) ha stabilito che gli strumenti tecnici di misurazione elettronica sono di dubbia funzionalità se non sono sottoposti a manutenzione e a verifiche periodiche e che «fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale»;
   molti comuni, poi, per evitare il contraccolpo di impopolarità prodotto da queste condotte sulla popolazione residente, installano queste macchine di rilevazione automatica principalmente sui tratti delle strade statali che attraversano il loro territorio di competenza, in modo da poter colpire il maggior numero possibile di automobilisti di passaggio;
   a questo genere di cattive prassi si contrappongono comportamenti di segno opposto, come quello messo in atto dal sindaco di Padova, che ha annullato decine di migliaia di sanzioni, provenienti da autovelox, ritenendo prima necessario procedere a una verifica della regolarità degli impianti;
   secondo la previsione di legge, i comuni stessi dovrebbero inviare ogni anno una relazione telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno su quanto incassano con queste multe e destinare una quota del 50 per cento di queste entrate, provenienti da sanzioni comminate attraverso l'utilizzo degli autovelox, al miglioramento della sicurezza stradale: entrambi i suddetti obblighi restano spesso disattesi e non sanzionabili –:
   quali iniziative, anche normative, il Governo intenda assumere per mettere fine al più presto a questo utilizzo distorto degli strumenti per la sicurezza degli automobilisti, impropriamente finalizzati ad alimentare le entrate nelle casse dei comuni, e per fare rispettare la legge sia in merito alla relazione telematica che i comuni stessi devono inviare ogni anno ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, sia in ordine all'obbligo di destinare il 50 per cento di questi proventi alla sicurezza stradale, anche introducendo un nuovo sistema sanzionatorio, efficace e applicabile ai comuni che non adempiano agli obblighi previsti.
(2-01184) «Baldelli, Giacomoni, Polverini, Nizzi, Fucci, Marti, Palmizio, Archi, Picchi, Petrenga, Squeri, Catanoso, Lainati, Milanato, Palese, Sandra Savino, De Girolamo, Biasotti, Ciracì, Latronico, Prestigiacomo, Bianconi, Luigi Cesaro, Russo, Chiarelli, Valentini, Vella, Castiello, Elvira Savino, Occhiuto, Biancofiore, Giammanco, Fabrizio Di Stefano, Bergamini, Alberto Giorgetti».


Iniziative di competenza per la messa in sicurezza della strada statale n. 7 Matera-Ferrandina – 3-01879

B) Interrogazione

   BURTONE. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la strada statale n. 7 Ferrandina-Matera è un asse viario molto importante in quanto collega la strada statale 407 Basentana alla città capoluogo di provincia e dall'ottobre 2015 è stata nominata capitale europea della cultura per l'anno 2019;
   la strada in questione, oltre ad essere ad unica carreggiata a doppio senso di marcia che mal sopporta l'enorme mole di traffico soprattutto nei giorni feriali per via dei mezzi pesanti che la percorrono, è in pessime condizioni strutturali;
   un fondo stradale sconnesso e pieno di avvallamenti pericolosi per gli automobilisti soprattutto nel tratto tra lo svincolo di Pomarico e quello di Miglionico, una galleria, quella in prossimità di Pomarico che dovrebbe essere maggiormente illuminata, sterpaglie ed erba alta a bordo strada, sono alcuni degli elementi che la rendono altamente insicura;
   purtroppo si verificano spesso una serie di incidenti;
   in considerazione dell'incremento del traffico legato al richiamo turistico della città di Matera, si rendono necessari interventi di manutenzione straordinaria che la mettano in sicurezza prima di qualsiasi studio di fattibilità per un possibile e necessario raddoppio;
   la stessa segnaletica è lacunosa e non degna di una strada che collega una città importante come Matera e i paesi dell’hinterland; occorrerebbe effettuare interventi per facilitare la vita ai turisti –:
   se e quali iniziative il Governo intenda attivare affinché l'Anas metta in sicurezza e migliori la viabilità lungo la strada statale 7 Matera-Ferrandina al fine di renderla adeguata a consentire l'accesso ad una capitale europea della cultura e meno pericolosa per i tanti pendolari che quotidianamente la percorrono. (3-01879)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 NOVEMBRE 2015, N. 183, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE CREDITIZIO (A.C. 3446)

A.C. 3446 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    dall'analisi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame si desume che la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate relative ai componenti negativi di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposta a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione e non dalla data di approvazione del bilancio così come previsto dal comma 56 dell'articolo 2 del suddetto decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225. Tale previsione rappresenta indubbiamente una violazione del principio di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e del principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione. Altresì, le azioni di risoluzione di cui al presente decreto-legge non rappresentano le uniche modalità di risoluzione delle crisi bancarie esperibili, soprattutto in relazione a quanto posto in essere fino alla risoluzione della crisi della banca Monte dei Paschi di Siena e per tal motivo sarebbe stato opportuno, piuttosto che introdurre deroghe ai principi contabili con conseguente violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, una diversa modalità di risoluzione delle crisi delle banche di cui al presente decreto-legge;
   il comma 2 dell'articolo 3 prevede, altresì, che la suddetta deroga ai principi contabili decorre retroattivamente ed a far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Tale previsione rappresenta un'ulteriore violazione dei richiamati principi costituzionali di ragionevolezza ed uguaglianza e di capacità contributiva;
   il comma 3 dell'articolo 3 addirittura anticipa gli effetti delle disposizioni introdotte dall'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 che, contrariamente a quanto previsto per le imprese ordinarie, consente agli enti creditizi e finanziari ed alle imprese di assicurazione di dedurre integralmente le svalutazioni e le perdite su crediti nell'anno in cui si sono verificate. In particolar modo, con la disposizione in esame si anticipa l'applicazione della svalutazione e delle perdite su crediti al periodo d'imposta 2014, quindi un anno prima rispetto alle previsioni originarie della disposizione normativa. Nel complesso si può ritenere che le previsioni normative in esame rappresentino un'ulteriore violazione dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione e di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione;
   l'anticipazione della deducibilità integrale delle svalutazioni e delle perdite su crediti lascia desumere che le perdite delle quattro banche interessate alla risoluzione della crisi di cui al presente decreto riguardi diversi periodi d'imposta e per tal motivo non si comprendono le ragioni che hanno indotto il Governo ad intervenire solo ora, nonostante l'eccessivo ritardo, e mediante la decretazione d'urgenza. L'intervento tardivo non può che desumersi come pregiudizievole per i creditori e per i risparmiatori delle banche interessate, violando in tal modo, l'articolo 47 della Costituzione il quale prevede che: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito»;
   da fonti di stampa si apprende come le banche interessate abbiano provveduto a ridurre il valore delle obbligazioni subordinate sottoscritte dai risparmiatori. Si osserva che le disposizioni su bail-in di cui alla sezione III, capo IV, titolo IV del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, a norma dell'articolo 106 del medesimo decreto legislativo entreranno in vigore il 1o gennaio 2016 e per tal motivo non si comprende quale sia la ratio legis dell'azione di riduzione del valore delle obbligazioni subordinate sottoscritte dai risparmiatori;
   non è stata valutata l'opportunità di predispone un possibile intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi al fine di evitare la riduzione del valore degli strumenti finanziari seppur nei limiti di 100 mila euro soprattutto in considerazione del suddetto intervento tardivo da parte del Governo,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3446.
N. 1. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, D'Incà.

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca «Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio;»
    la recente prassi legislativa del ricorso continuo e reiterato all'uso del decreto-legge utilizzato dall'attuale Governo e più volte censurato dai richiami del Capo dello Stato e dalle numerose sentenze della Corte Costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, oltre a svilire i presupposti di adozione della stessa decretazione di urgenza, comporta anche un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, nonché uno svuotamento ed una mortificazione del ruolo del Parlamento, privando in particolare l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico;
    il provvedimento in oggetto presenta diversi profili di criticità in ordine al rispetto dei profili di costituzionalità. L'utilizzo della normativa d'urgenza trova quale giustificazione, nella relazione introduttiva al presente decreto, la necessità di procedere alle risoluzioni avviate dalla Banca d'Italia nell'interesse pubblico, permettendo di salvaguardare la stabilità sistemica, di proteggere depositanti e clienti e di assicurare la continuità dei servizi essenziali. La Banca d'Italia ha avviato in data 21 novembre 2015 le procedure di risoluzione, ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015, nei confronti della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, tutte in amministrazione straordinaria. Per ognuna di queste la Banca d'Italia ha accertato la ricorrenza dei presupposti della risoluzione: lo stato di dissesto, l'assenza di soluzioni di vigilanza o di mercato, l'interesse pubblico, ossia l'inidoneità della liquidazione coatta amministrativa a garantire l'adeguata tutela dei depositanti, degli investitori e delle attività della clientela e a evitare impatti negativi sulla stabilità finanziaria ed economica. L'intervento del Governo, se pur celato dietro nobili intenti, ha quale unica finalità quella di salvaguardare gli interessi delle banche che hanno, per giunta, operato attraverso sistemi di speculazione finanziaria aleatori mettendo a rischio i risparmi dei propri clienti. È palese quindi che il Governo operi nella piena consapevolezza di travalicare i limiti costituzionali al fine di tutelare interessi privati;
    il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere;
    le argomentazioni illustrate dal Governo non possono in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente provvedimento composto da disposizioni prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;
    il decreto-legge appare quindi contrario al coordinato disposto degli articoli 41, 45 e 47 della Costituzione che sanciscono l'utilità sociale dell'iniziativa economica, riconoscono la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità senza fini di speculazione privata ed incoraggiano il risparmio in tutte le sue forme;
    le norme contenute nel decreto-legge in esame, oltre ad oltrepassare i profili di incostituzionalità, non possono essere condivise neanche nel merito;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3446.
N. 2. Busin, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  La Camera,
   premesso che:
    l'intervento normativo di cui al decreto-legge n. 183 del 2015 è strettamente connesso con le procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia nei confronti di alcune banche in amministrazione straordinaria (Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Banca delle Marche S.p.A., Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio-Società cooperativa, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A.), prevedendo norme per l'attuazione dei programmi di risoluzione. Per ognuna di queste la Banca d'Italia ha infatti accertato le procedure di risoluzione, ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180: lo stato di dissesto, l'assenza di soluzioni di vigilanza o di mercato, l'interesse pubblico, ossia l'inidoneità della liquidazione coatta amministrativa a garantire l'adeguata tutela dei depositanti, degli investitori e delle attività della clientela e a evitare impatti negativi sulla stabilità finanziaria ed economica;
    il finanziamento delle procedure di risoluzione sarà assicurato dal Fondo di risoluzione nazionale istituito, ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 180 del 2015, dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 12226609/15 del 18 novembre 2015. Il Fondo di risoluzione nazionale è alimentato dallo stesso sistema bancario mediante contribuzioni ordinarie e straordinarie;
    le operazioni disposte dal decreto-legge n. 183 del 2015 sottintendono un sacrificio per decine di milioni di euro richiesto agli obbligazionisti ed azionisti, prefigurando una chiara violazione del disposto di cui all'articolo 47 della Costituzione, che tutela il risparmio in tutte le sue forme. Le stime approssimative parlano di oltre 130 mila persone: tra queste, molti sono anche piccoli imprenditori e artigiani che hanno fatto investimenti rischiosi per evitare conseguenze peggiori in merito alle proprie attività. Le nuove procedure non prevedono, infatti, nessuna tutela, né alcuna forma di recupero, almeno parziale, del capitale investito in obbligazioni subordinate;
    il decreto-legge in esame conferma inoltre l'abuso, da parte del Governo, dell'utilizzo della decretazione d'urgenza, in mancanza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione, che sbilancia di fatto a favore allo stesso Esecutivo l'equilibrio dei poteri previsti dal dettato costituzionale, imponendo una compressione del potere legislativo di cui è titolare il Parlamento; la perseveranza da parte del Governo nel riproporre all'esame delle Camere provvedimenti d'urgenza emanati ex articolo 77 della Costituzione, al cui interno si rinvengono innumerevoli aspetti problematici, riconducibili al mancato rispetto dei requisiti di necessità e urgenza, rappresenta il proseguimento di un metodo procedurale non più accettabile, che non risponde alle continue sollecitazioni in merito al ripristino di un corretto percorso costituzionale dei provvedimenti, e che determina una produzione normativa fuori controllo, scorretta e illegittima, che sfugge alla comprensione dell'opinione pubblica, degli operatori economici e persino degli addetti ai lavori;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3446.
N. 3. Brunetta, Occhiuto, Alberto Giorgetti, Bergamini.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 1429-B – DISPOSIZIONI PER IL SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO, LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, LA SOPPRESSIONE DEL CNEL E LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO, MODIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO) (A.C. 2613-B)

A.C. 2613-B – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica).

  1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
  «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
  I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
  Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
  La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
  La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.
  Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 2.
(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica).

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole da: in conformità fino alla fine del comma con le seguenti: in assoluta conformità con le scelte espresse dagli elettori che sono chiamati a pronunciarsi al riguardo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei membri della Camera dei deputati con le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma. La stessa legge stabilisce il numero dei candidati consiglieri in carica che sono sottoposti, in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al giudizio degli elettori. Il loro numero tiene conto della composizione di ciascun Consiglio avendo cura che ad ogni gruppo costituito sia riconosciuto almeno un candidato.
2. 130. La Russa, Rampelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole da: in conformità fino alla fine del comma con le seguenti: su indicazione degli elettori, in maniera proporzionale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti, rispetto alla composizione del Consiglio regionale e in base all'ordine di lista.
2. 1. Gelmini, Centemero.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole da: in conformità fino alla fine del comma con le seguenti: su indicazione degli elettori, a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali, mediante la presentazione di due liste separate.
*2. 2. Centemero, Gelmini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole da: in conformità fino alla fine del comma con le seguenti: su indicazione degli elettori, a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali, mediante la presentazione di due liste separate.
*2. 3. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole da: in conformità fino alla fine del comma con le seguenti: su indicazione degli elettori, a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.
**2. 4. Centemero, Gelmini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole da: in conformità fino alla fine del comma con le seguenti: su indicazione degli elettori, a suffragio diretto e su base regionale, in base al metodo proporzionale, in concomitanza con l'elezione dei Consigli regionali.
**2. 100. Scotto, Costantino, Quaranta, D'Attorre, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole da: in conformità fino alla fine del comma con le seguenti: rispettando i voti appositamente espressi dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere.
2. 101. Toninelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: in conformità alle scelte espresse con le seguenti: inderogabilmente secondo i voti appositamente espressi.
2. 102. D'Ambrosio, D'Uva, Melilla.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: in conformità alle scelte espresse con le seguenti: sulla base dei voti espressi.
2. 103. D'Ambrosio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: in conformità alle scelte con le seguenti: secondo le scelte e le proporzioni.
2. 104. Dadone, D'Uva.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: in conformità alle scelte con le seguenti: secondo le scelte appositamente.
2. 105. Nuti, Gallinella.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: in conformità alle con le seguenti: senza discostarsi dalle.
2. 106. Cecconi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: in conformità alle con le seguenti: rispettando le.
2. 107. Dadone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: in conformità alle con le seguenti: secondo le.
2. 108. Toninelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire la parola: conformità con le seguenti: inderogabile totale conformità.
2. 10. Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire la parola: conformità con le seguenti: piena e totale conformità.
2. 9. Cecconi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire la parola: conformità con le seguenti: inderogabile conformità.
2. 11. Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: alle scelte espresse con le seguenti: al voto espresso su apposita scheda.
2. 111. Quaranta, Fassina, Scotto, Costantino, D'Attorre, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: alle scelte espresse con le seguenti: al voto espresso.
*2. 109. D'Ambrosio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: alle scelte espresse con le seguenti: al voto espresso.
*2. 110. Fassina, Scotto, Costantino, Quaranta, D'Attorre, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire la parola: espresse con le seguenti: separatamente espresse.
2. 13. Centemero, Gelmini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire la parola: espresse con le seguenti: appositamente espresse.
2. 14. Centemero, Gelmini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire la parola: espresse con le seguenti: specificatamente espresse.
2. 12. Centemero, Gelmini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sopprimere le parole: per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi.
2. 112. Quaranta, D'Attorre, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sopprimere le parole: per i candidati consiglieri
2. 113. Quaranta, D'Attorre, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, dopo le parole: consiglieri aggiungere le seguenti: e sindaci.
2. 114. Dadone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, dopo le parole: consiglieri aggiungere le seguenti: che si dichiarino disponibili a ricoprire anche la carica di senatore e che non ricoprano cariche incompatibili con quella di senatore
2. 115. Bianconi, Corsaro, Altieri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, dopo le parole: consiglieri aggiungere le seguenti: salvaguardando le minoranze linguistiche.
2. 16. Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, dopo le parole: rinnovo dei medesimi organi, aggiungere le seguenti: attraverso la presentazione di due liste separate, con specifico riferimento ai candidati al Senato della Repubblica.
*2. 17. Gelmini, Centemero.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, dopo le parole: rinnovo dei medesimi organi, aggiungere le seguenti: attraverso la presentazione di due liste separate, con specifico riferimento ai candidati al Senato della Repubblica.
*2. 116. Quaranta, D'Attorre, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, dopo le parole: rinnovo dei medesimi organi, aggiungere le seguenti: attraverso liste separate,
2. 18. Centemero, Gelmini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, dopo le parole: rinnovo dei medesimi organi aggiungere le seguenti: e con la garanzia del rispetto della rappresentanza delle minoranze sulla base dei voti da queste ottenuti.
2. 6. Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, dopo le parole: rinnovo dei medesimi organi aggiungere le seguenti: e con la garanzia del rispetto della rappresentanza delle minoranze.
2. 8. Dadone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: le modalità stabilite dalla con le seguenti: modalità e criteri idonei ad assicurare che la nomina dei senatori derivi in modo vincolante dalla scelta elettorale dei cittadini della regione, stabiliti con la.
2. 117. Costantino, D'Attorre, Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: le modalità stabilite dalla con le seguenti: modalità e criteri idonei ad assicurare che l'individuazione dei senatori discenda comunque direttamente dalla scelta elettorale dei cittadini della regione, stabiliti con la.
2. 19. Gelmini, Centemero.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: dalla legge di cui al sesto comma con le seguenti: con legge approvata a maggioranza assoluta da parte di entrambe le Camere, a pena dello scioglimento del Consiglio.
2. 20. Dieni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: dalla legge di cui al sesto comma con le seguenti: con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti da parte di ciascuna Camera.
*2. 21. Dieni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: dalla legge di cui al sesto comma con le seguenti: con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei propri componenti da parte di ciascuna Camera.
*2. 118. D'Attorre, Costantino, Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: dalla legge di cui al sesto comma con le seguenti: con legge approvata a maggioranza assoluta da parte di entrambe le Camere.
**2. 22. Dieni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, sostituire le parole: dalla legge di cui al sesto comma con le seguenti: con legge approvata a maggioranza assoluta da parte di entrambe le Camere.
**2. 119. Quaranta, Costantino, D'Attorre, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, aggiungere in fine le parole: che stabilisce altresì le relative sanzioni in caso di inottemperanza.
2. 23. Toninelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, aggiungere in fine le parole:, a pena dello scioglimento immediato del Consiglio.
2. 25. Nuti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, aggiungere in fine le parole:, a pena dello scioglimento del Consiglio.
2. 26. Toninelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 57», quinto comma, aggiungere in fine, il seguente periodo: Con la stessa legge si determinano le modalità di scelta degli elettori per i sindaci che sono eletti senatori
2. 120. Bianconi, Corsaro, Altieri.