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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 2 febbraio 2016

TESTO AGGIORNATO ALL'11 FEBBRAIO 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 2 febbraio 2016.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Centemero, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, Crippa, D'Alia, D'Ambrosio, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marotta, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, Crippa, D'Alia, D'Ambrosio, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marotta, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 1o febbraio 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   NASTRI: «Disposizioni per garantire l'anticipazione di fondi in favore degli enti locali in dissesto che hanno aderito alle modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» (3569);
   FEDI ed altri: «Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione dell'imposta municipale propria relativa all'unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani residenti all'estero e concessa in comodato d'uso a parenti» (3570);
   FREGOLENT: «Disposizioni per favorire l'innovazione e lo sviluppo tecnologico delle città (smart city)» (3571).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GRASSI ed altri: «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare» (698) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Marazziti.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 3428, d'iniziativa dei deputati BARBANTI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico mediante l'introduzione dell'obbligo di identificazione del giocatore».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  BECHIS: «Modifiche al codice civile concernenti la disciplina del matrimonio» (3335) Parere delle Commissioni I e XII.

   VII Commissione (Cultura):
  D'UVA ed altri: «Disciplina dell'accesso ai corsi universitari» (2807) Parere delle Commissioni I, II, III, V, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):
  DE LORENZIS ed altri: «Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, in materia di obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni cittadino residente defunto prima del compimento del cinquantesimo anno di età» (3033) Parere delle Commissioni I, V, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  BECHIS: «Disposizioni concernenti l'estensione dei benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto nonché modifiche all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto» (1538) Parere delle Commissioni I, V e XII.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
  BECHIS: «Disposizioni in materia di eutanasia e rifiuto dei trattamenti sanitari» (3336) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 30 dicembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2015/2203, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione in riferimento alla scorretta applicazione del regolamento EURODAC (UE) n. 604/2013 sulla rilevazione delle impronte digitali.

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 28 gennaio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma del Grande Progetto Pompei, predisposta dal direttore generale del medesimo Grande Progetto, aggiornata al 31 dicembre 2015 (Doc. CCXX, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 1o febbraio 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su una strategia esterna per un'imposizione effettiva (COM(2016) 24 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 24 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VI (Finanze);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (COM(2016) 31 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 31 final – Annexes 1 to 19) e documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 10 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 2 febbraio 2016.

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 27 gennaio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (258).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 febbraio 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Elementi ed iniziative di competenza in merito all'operato delle forze dell'ordine in occasione dello sgombero di un immobile a Bologna, con particolare riferimento all'acquisizione delle registrazioni di dichiarazioni dell'assessore comunale Amelia Frascaroli – 2-01134

A) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   il 15 ottobre 2015 le forze dell'ordine bolognesi hanno proceduto allo sgombero di un immobile di proprietà dell'Istituto dei ciechi Francesco Cavazza sito in via Solferino 42;
   l'immobile, per lungo tempo inutilizzato, era stato occupato nel febbraio 2015 dal collettivo Làbas;
   si trattava di un'occupazione a scopo abitativo, tramite la quale oltre trenta persone (tra cui diversi bambini, anche piccolissimi) prive di una casa erano riuscite a trovare un riparo;
   né l'amministrazione comunale né i servizi sociali (che sarebbero dovuti intervenire per garantire le migliori condizioni possibili per i minori coinvolti) sono stati preavvertiti dello sgombero;
   si tratta di una modalità d'azione, da parte della procura e della questura, che lascia quantomeno perplessi, considerata la necessità per chi, in quanto amministrazione, si adopera per gestire situazioni di complessità di essere tempestivamente informato di situazioni di tale criticità relative al proprio territorio di competenza;
   sembra ancora più assurda, incomprensibile ed inadeguata la scelta di non avvertire i servizi sociali prima dell'inizio delle operazioni di sgombero, dato che era ben risaputo in città che nell'edificio in questione dimorassero diversi minori, tra cui alcuni di età inferiore ai tre anni;
   lascia ancor più perplessi la scelta, da parte della digos di Bologna, di acquisire le registrazioni audio/video relativi alle dichiarazioni da parte dell'assessore comunale Amelia Frascaroli, che nel commentare lo sgombero in questione aveva parlato del valore sociale che in determinati casi caratterizza talune occupazioni;
   le parole dell'assessore Frascaroli sono una pura riproposizione di note dottrine sociologiche, forse perseguibili in quei Paesi in cui è prevista ancora l'odiosa categoria del reato di opinione, fortunatamente non più esistente in Italia –:
   se non ritenga che nell'operato delle forze dell'ordine bolognesi relativamente allo sgombero dell'immobile di via Solferino 42 vi siano state quelle che l'interrogante giudica gravi mancanze, in particolare per quanto riguarda il mancato preavviso da dare all'amministrazione comunale ed ai servizi sociali competenti;
   sulla base di quali presupposti sia stata operata, da parte della digos, l'acquisizione delle registrazioni audio/video delle dichiarazioni dell'assessore comunale Frascaroli;
   quali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo.
(2-01134) «Scotto, Paglia».


Iniziative per evitare il diffondersi della xenofobia nelle periferie urbane, anche in considerazione delle dichiarazioni rese dal conduttore radiofonico Luca Casciani – 3-01070

B) Interrogazione

   COSTANTINO, PALAZZOTTO, SCOTTO, FRATOIANNI, AIRAUDO, FRANCO BORDO, DURANTI, DANIELE FARINA, FERRARA, SILVIA GIORDANO, KRONBICHLER, MARCON, MATARRELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZARATTI, CHAOUKI, TIDEI, MICCOLI, BONACCORSI, CAMPANA, ROBERTA AGOSTINI, ARGENTIN, COCCIA, COSCIA, GREGORI, MARRONI, MELILLI e MINNUCCI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   Luca Casciani è un conduttore radiofonico, quotidianamente, sulla radio locale romana Radio Ti Ricordi, RTR99, conduce dalle 10.00 alle 13.30 una trasmissione chiamata «Giorno per Giorno», in cui espone lunghi monologhi;
   il giorno 6 ottobre 2014, nel corso della trasmissione televisiva Piazzapulita in onda sul canale La7, venivano mandati in onda estratti della sua trasmissione giornaliera;
   alcuni degli estratti mandati in onda durante la trasmissione vengono qui di seguito riportati:
    a) «quello che servirebbe è il matto, uno che in macchina ha una mitragliatrice e ne fa secchi 34, se ne sono salvati 6, ecco il problema è quello, che se ne sono salvati 6»;
    b) «quando i selvaggi si appropriano di una cosa tua, tu sei costretto a non chiamarli selvaggi, se no vieni denunciato, se no vieni chiamato razzista. Tu mantieni i selvaggi che distruggono la tua città e la tua civiltà e se provi a ribellarti ti chiamano razzista, se provi ad organizzare delle ronde ti chiamano fascista»;
    c) «qualcuno mi ha detto: «secondo te cosa bisogna fare per vedere gli italiani che si ribellano, che scendono in piazza?» Ecco bisogna attendere quello che è successo a Corcolle, bisogna attendere che qualcuno muoia»;
    d) «che differenza c’è tra le scimmie, i Tarzan, che attaccavano i villaggi di coloni e queste scimmie che attaccano un autobus dell'Atac?»;
    e) «se ti permetti di distruggere un mezzo che fa parte della collettività, la stessa collettività che ti mantiene, brutta sanguisuga schifosa, e qualcuno ti ammazza, io dico che ha fatto bene»;
    f) «tu ti permetti di aggredire una persona che sta svolgendo il proprio lavoro. Sono questi i comportamenti che ci portano a pensare che: quanti ne sono morti, 200 nel Canale di Sicilia? Ah beh, insomma speravo di più»;
   nella notte del 17 settembre 2014, in una delle vie di Tor Pignattara, un giovane pakistano di 28 anni senza fissa dimora, è stato pestato a morte da Daniel, ragazzino romano di 17 anni;
   nelle giornate del 21 e 22 a Corcolle è andata in scena una vera e propria guerriglia urbana: sassi contro i bus, le aggressioni in pieno giorno, il centro di assistenza per richiedenti asilo presidiato dalla polizia, tre nigeriani picchiati da una cinquantina di persone e le provocazioni di «alcune teste rasate» come denunciano le cronache dei giorni scorsi e come documentato anche dalla trasmissione Piazzapulita già citata;
   sono questi gli ultimi e più gravi avvenimenti in ordine temporale di un’escalation di violenza che in queste settimane sta infiammando un'area sempre più grande della città di Roma, che va dal Pigneto a Centocelle, passando per le estreme periferie come Corcolle;
   secondo gli ultimi dati diffusi dal sindaco di Roma, Ignazio Marino, il 25 settembre 2014, a Roma sono presenti circa 7.400 rifugiati e richiedenti asilo, di questi circa 500 persone sono ospitate nelle strutture di accoglienza ubicate nella borgata di Corcolle;
   con l'aggravarsi della crisi, intere periferie romane sono diventate delle polveriere; violente, isolate, senza servizi primari, abbandonate a loro stesse dopo i numerosi tagli dei fondi da parte del Governo e la presenza dei migranti potrebbe aggravare ancora di più la situazione, anche considerato la presenza di farneticanti predicatori che utilizzano le radio locali, come il signor Luca Casciani, che incitano all'odio razziale e hanno idee apertamente razziste e xenofobe;
   ad opinione degli interroganti i contenuti riportati nella trasmissione condotta da Luca Casciani sono estremamente gravi, nonché in aperto contrasto con le norme contenute nella legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
   lo stesso Luca Casciani ha condotto una rubrica sul giornale on line Il Giornale d'Italia, diretto da Francesco Storace, intitolata «Herpes», già segnalata agli organi e alle autorità competenti, nonché al Consiglio dell'ordine dei giornalisti del Lazio per propaganda anti-rom (che ad oggi risulta essere sospesa dallo stesso giornale), in cui l'autore pubblicava, con regolare ciclicità, l'intero repertorio dei luoghi comuni attraverso i quali i rom sono da sempre discriminati, perseguitati e stigmatizzati: da stupratori a borseggiatori, senza mai preoccuparsi di garantire un fondamento a quanto scritto –:
   se siano state avviate indagini in merito alle pubbliche dichiarazioni rese dal conduttore Luca Casciani;
   quali iniziative si intendano assumere per evitare il diffondersi di violenze e di idee violente nelle periferie urbane contrastando il rischio che la xenofobia possa così trovare terreno di coltura fertile.
(3-01070)


Iniziative di competenza in relazione ad episodi di intolleranza verificatisi nel corso di una diretta televisiva svoltasi a Napoli il 21 luglio 2015 – 3-01636

C) Interrogazione

   ANZALDI. - Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   in data 21 luglio 2015 nel corso della trasmissione «47.35. Parallelo Italia» condotta da Gianni Riotta, in diretta televisiva da Napoli, su Rai3, è andato in onda, visto da centinaia di migliaia di cittadini, un episodio di assoluta intolleranza;
   la trasmissione di approfondimento politico in diretta da piazza Municipio di Napoli ha visto la presenza di alcuni gruppi di contestatori che per tutta la serata hanno inscenato azioni di protesta;
   la sicurezza ha bloccato anche un manifestante che voleva salire sul palco e cori e contestazioni hanno fatto da sottofondo a buona parte della trasmissione;
   la situazione è poi degenerata durante l'esibizione della cantante Malyka Ayane quando sono stati lanciati degli oggetti tra cui una bottiglia verso il palco, inducendo la cantante ad interrompere la propria performance;
   si è in presenza di un episodio di intolleranza molto grave che non ha consentito che si potesse svolgere in maniera normale una trasmissione televisiva del servizio pubblico –:
   se le autorità preposte fossero a conoscenza di possibili situazioni di pericolo per la location individuata e quali misure fossero state adottate per prevenire situazioni che poi si sono verificate, nonché se e cosa non abbia funzionato;
   poiché potrebbe scattare un meccanismo emulativo, quali iniziative di competenza intenda adottare per scongiurare il ripetersi di simili episodi che arrecano non pochi danni all'immagine del Paese, nonché al sereno svolgimento di trasmissioni che hanno come obiettivo quello di informare l'opinione pubblica. (3-01636)


MOZIONI FASSINA ED ALTRI N. 1-01090, VEZZALI ED ALTRI N. 1-01100, MORASSUT ED ALTRI N. 1-01102, POLVERINI ED ALTRI N. 1-01103, BRIGNONE ED ALTRI N. 1-01107, SIMONE VALENTE ED ALTRI N. 1-01108, BUTTIGLIONE ED ALTRI N. 1-01109, RAMPELLI ED ALTRI N. 1-01110 E SALTAMARTINI ED ALTRI N. 1-01121 CONCERNENTI INIZIATIVE IN RELAZIONE ALLA CANDIDATURA DI ROMA CAPITALE COME SEDE DELLE OLIMPIADI 2024, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A FORME DI CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    da almeno un quarto di secolo, le Olimpiadi o altre importanti manifestazioni sportive, come ad esempio i Mondiali di calcio, sono risultati un pessimo affare per le città e i Paesi ospitanti sul piano dei bilanci pubblici, dell'assetto urbanistico, della qualità della vita prima, durante e dopo l'evento, sia nel breve che nel medio-lungo periodo;
    secondo i dati di una ricerca di Andrew Zimbalist, pubblicata qualche mese fa da Brookings Institutions, fondazione di prima qualità scientifica, dal titolo decisamente evocativo, quasi un avvertimento in extremis per Roma 2024: «Circus Maximus. The economic gamble behind hosting the olympic game and the world cup», il rischio è che anche le Olimpiadi di Roma 2024 risultino un danno più che un beneficio per la collettività;
    i dati di evidenza empirica sono, infatti, abbondanti e univoci. In estrema sintesi, nel breve periodo avviene quanto segue: i costi iniziali stimati sono sempre, largamente, una frazione delle spese finali effettivamente sostenute dai bilanci pubblici. La tabella riportata nella ricerca di cui sopra, condotta da Andrew Zimbalist segnala che rispetto ai costi iniziali previsti i costi finali stimati sono lievitati enormemente (solo per fare un esempio, Atene, costi previsti 1,6 miliardi di dollari, costi finali 16 miliardi di dollari). Le entrate previste sono, poi, sempre largamente sovrastimate. Innanzitutto, a causa di un'irrealistica ipotesi sul moltiplicatore degli effetti delle spese sostenute e dell'associato fantasioso aumento dell'occupazione: si assume un moltiplicatore nell'intervallo tra 1,7 e 3,5, mentre ex-post i dati indicano un fattore nell'ordine di 1. Vuol dire che a fronte di 100 euro investiti o spesi per consumi finali o intermedi, il ritorno è circa 100 euro o meno, non i 170 o i 350 euro delle previsioni;
    anche l'immancabile previsione di impennata nell'afflusso di turisti è propagandistica. Si considerino per brevità soltanto le ultime 2 Olimpiadi: durante i Giochi Olimpici del 2008, a Pechino erano previsti circa 400.000 turisti, ma ne sono effettivamente giunti 235.000 con una caduta di presenze nella capitale cinese del 30 per cento rispetto all'agosto dell'anno precedente; a Londra 2012, la caduta è stata del 6,1 per cento rispetto al 2011. Le ragioni sono intuitive. Una parte dei flussi ordinari viene scoraggiata dall'affollamento previsto per il «grande evento» e dal connesso aumento dei prezzi e riduzione della qualità dei servizi;
    al risultato di breve periodo viene solitamente contrapposto un benefico «effetto legacy», ossia l'impatto di medio-lungo periodo associato alle infrastrutture realizzate: la città interessata dall'olimpiade o dai mondiali di calcio si ritrova in eredità impianti sportivi, alloggi per atleti e staff, linee di trasporto aggiuntive. Anche qui, i dati della realtà indicano esattamente il contrario: rimangono opere sportive sovradimensionate rispetto alle esigenze della città e costosissime da manutenere; strutture abitative necessitanti elevati costi di adattamento; linee di trasporto incompiute e non prioritarie. Soprattutto, a causa del deficit accumulato nella costruzione e gestione della manifestazione, il saldo di medio-lungo periodo è segnato dagli enormi debiti da pagare in termini di maggiori imposte o tagli di spese o un mix di entrambi;
    inoltre, gli effetti di medio-lungo periodo sono considerati senza contare il «costo-opportunità»: le risorse da impegnare nelle Olimpiadi o nei Mondiali di calcio quali ricadute economiche e sociali, oltre che finanziarie, potrebbero generare investimenti in infrastrutture e interventi prioritari per la città in termini di mobilità sostenibile, di attività sportive e culturali, di housing sociale, di spazi verdi, di rigenerazione delle periferie;
    di fronte ai dati di realtà, diventa evidente la ragione per la quale sempre meno città sono interessate a ospitare le Olimpiadi o i Mondiali di calcio e sempre meno formalizzano la candidatura. Per i Giochi Olimpici del 2024, sono rimaste soltanto in 4. Boston si è tirata indietro per i rischi finanziari eccessivi. Amburgo ha detto «no» dopo un referendum,

impegna il Governo:

   a predisporre, per quanto di competenza e di concerto con le autorità sportive e locali interessate, un piano economico-finanziario dettagliato e completo, che contenga, in particolare: un dettaglio dei costi stimati iniziali e di quelli finali previsti, degli effetti del moltiplicatore, dei possibili benefici sul prodotto interno lordo e dell'impatto occupazionale e, inoltre, a sottoporre, altresì, tale piano al vaglio del Parlamento;
   ad assumere iniziative affinché, tramite il commissario straordinario di Roma Capitale, sia indetto un referendum, regolato dallo statuto comunale, sullo svolgimento delle Olimpiadi del 2024 a Roma, informando adeguatamente circa la possibilità di scegliere tra l'Olimpiade per il 2024 e, a parità di risorse, impegnare analoghi sforzi pubblici su progetti alternativi legati allo sviluppo della capitale d'Italia;
   a portare avanti la proposta di candidatura ufficiale al Comitato olimpico internazionale solo dopo lo svolgimento del referendum.
(1-01090) «Fassina, Zaratti, Zaccagnini, Scotto, Franco Bordo, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, D'Attorre, Ferrara, Marcon, Carlo Galli, Duranti, Piras, Folino, Fratoianni, Melilla, Quaranta, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro».


   La Camera,
   premesso che:
    dietro ogni «grande evento» c’è sempre una disputa fra favorevoli e contrari e, questo, è praticamente inevitabile; tuttavia va ricordato che i Giochi Olimpici, come è stato EXPO, sono una enorme vetrina che il Paese ospitante apre sul mondo;
    il 25 giugno 2015 l'assemblea capitolina ha approvato la mozione n. 39 con l'85 per cento dei voti dei consiglieri rappresentanti dei cittadini con la quale candida la città ad ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici 2024;
    la candidatura della città di Roma è stata approvata all'unanimità dal Consiglio nazionale del CONI nella seduta del 2 luglio 2015;
    la candidatura è poi stata presentata e accolta dal Comitato olimpico internazionale il 16 settembre 2015;
    Roma 2024 può ripetere il successo delle Olimpiadi del Sessanta, le prime dell'era tecnologica, le più innovative, le prime Paralimpiadi. Quei giochi hanno segnato il rilancio nel mondo dell'immagine di Roma e dell'Italia come luogo di cultura millenaria di grande Paese moderno, risorto dalle rovine della guerra. Sul piano sportivo quei giochi sono entrati nella leggenda e hanno portato all'attenzione del mondo atleti che hanno fatto la storia dello sport, come Wilma Rudolph e Cassius Clay;
    al di là degli spettatori che raggiungeranno i luoghi delle gare, ci saranno telespettatori sintonizzati sulle dirette televisive e l'evento di apertura è capace di tenere incollati sugli schermi milioni di persone non necessariamente appassionate di sport, ma curiose di conoscere il Paese ospitante;
    non è necessario ricordare quali sono i messaggi positivi che lo sport e la pratica sportiva veicolano, pur senza fare grande distinzione fra emozioni e benefici che ricadono indistintamente su ogni fascia di popolazione;
    i Giochi Olimpici sono un evento duplice perché comprendono anche l'organizzazione dei Giochi Paralimpici, che permettono ad atleti con disabilità fisiche di gareggiare nelle diverse discipline. La prima edizione riconosciuta come tale si disputò nel 1960 proprio in Italia;
    i Giochi Olimpici e Paralimpici sono un evento globale, capace di far convivere, all'insegna dei valori dello sport e del vivere civile, la quasi totalità dei Paesi del mondo, catalizzando l'attenzione in ogni angolo del pianeta e mescolando in un'enorme manifestazione «di pace» identità, religioni, usi e costumi differenti. Basti ricordare come ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Londra 2012 abbiano partecipato 204 delegazioni in rappresentanza dei 5 continenti;
    l'EXPO ha potuto contare sulla partecipazione di 146 Paesi mantenendo il forte spirito di condivisione;
    lo slogan di EXPO «Nutrire il pianeta, energia per la vita» ha promosso l'importanza della nutrizione e ha ribadito la necessità di un'educazione alimentare per i suoi risvolti positivi sulla salute;
    i Giochi Olimpici e Paralimpici si integrano perfettamente in questo percorso formativo. La locuzione latina mens sana in corpore sano ne è una sintesi molto efficace;
    la «buona scuola» promuove la «cultura in corpore sano», introduce l'educazione motoria a partire dalla scuola primaria e permette di valutare nei percorsi scolastici dei ragazzi delle scuole superiori, anche le attività extrascolastiche, tra le quali è annoverata la pratica sportiva;
    il CONI è uno dei partner più assidui del Governo; lo coadiuva in alcune scelte, fra le quali quella dei tutor (per l'attività motoria fin dalle scuole elementari), nell'individuazione di priorità per progetti destinati a ragazzi e che vedono coinvolte associazioni sportive di ogni disciplina, oltre che nella promozione, nel supporto e nel sostegno della pratica sportiva e della diffusione dei valori dello sport;
    l'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Roma 2024 potrebbe facilmente rappresentare il culmine di tutto il percorso fatto finora ed è coerente con le linee guida politiche del Governo;
    il previsto Giubileo 2025 prevede già di far convergere degli investimenti sulla capitale e richiederà finanziamenti aggiuntivi per garantire accessibilità, trasporti, salute, sicurezza e servizi;
    le strutture sulle quali convergeranno i finanziamenti, come per EXPO, potrebbero essere destinate a percorsi formativi, affidate in gestione al CONI o a società ad hoc per la pratica agonistica o riutilizzate per organizzare eventi sportivi, meeting, gare master e altro. Inoltre, l'esperienza di altre realtà, come ad esempio Londra, che dopo aver ospitato i Giochi Olimpici e Paralimpici, ha trasferito gli impianti, preventivamente costruiti come «mobili», in altre zone della nazione dove necessitavano, può rappresentare un percorso da valutare ed eventualmente seguire, al fine di migliorare l'impiantistica sportiva e non solo di diverse realtà del nostro Paese;
    come per l'EXPO ci sarà la possibilità per tantissimi giovani «volontari» italiani e stranieri di candidarsi per un lavoro e vivere il «sogno» di condividere con centinaia di campioni l'emozione di una kermesse che abbatte barriere, supera differenze, unisce a tavola, insegna a comunicare con gesti e occhi prima che con le parole;
    è legge lo jus soli sportivo che favorirà il tesseramento degli atleti stranieri minorenni regolarmente residenti nel territorio italiano con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani e resterà valido fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza;
    lo jus soli fa dello sport un eccellente strumento di integrazione e questo è da considerarsi un valore perché «nello sport nessuno è straniero»;
    lo studio commissionato al gruppo coordinato dal professor Beniamino Quintieri (preside della facoltà di economia – università Tor Vergata) per stabilire qual è il valore aggiunto in termini di sostenibilità e legacy della candidatura olimpica di Roma, rileva che i Giochi garantirebbero un miliardo di euro in più di entrate in termini di benefici socioeconomici reali per la città di Roma e per l'Italia e si stima che offrirà 180 mila posti di lavoro per i giovani;
    il comitato promotore ha già annunciato che sarà una candidatura che risponderà alle richieste del Comitato olimpico internazionale che con l'Agenda 2020 vuole favorire Giochi sostenibili e costi bassi;
    i risultati di uno studio commissionato dalla regione Lombardia (Università LIUC) stimano che l'impatto economico di EXPO è stato pari a 12,5 miliardi nel 2015 (5,3 miliardi nella ricettività e ristorazione; 4,1 miliardi nel commercio, intrattenimento e tempo libero; 3,2 miliardi nei trasporti); gli effetti positivi si percepiranno anche nel 2016 anche se in misura del 35/40 per cento; la produzione aggiuntiva generata è stata dello 0,4 per cento del prodotto interno lordo nazionale e le ricadute positive si sono registrate anche nell'area di Malpensa; in termini occupazionali EXPO ha prodotto 87 mila unità di lavoro (il 30 per cento delle quali verrà conservato anche per il futuro); il settore turistico ha segnato un più 9,2 per cento a fronte del dato nazionale del 2,2 per cento;
    come per EXPO una parte dei finanziamenti potrebbero venire dagli sponsor;
    l'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Roma 2024 permetterebbe allo sport italiano di usufruire di fondi aggiuntivi atti a supportare iniziative, progetti e linee di intervento per lo sviluppo dell'attività sportiva di base e d’élite, garantendo così all'Italia una prospettiva di qualità dei talenti sportivi ma anche un aumento della pratica sportiva nel Paese, così come già avvenuto nei Paesi ospitanti un'edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici;
    gli investimenti sullo sport e la promozione dei corretti stili di vita, a partire dall'alimentazione e dalla salute, come da studi ed analisi, comportano un abbattimento sensibile della spesa sanitaria nazionale,

impegna il Governo:

   a sostenere, in tutte le sedi opportune e con ogni iniziativa necessaria, la candidatura di Roma 2024 restando coerente con le scelte fin qui fatte;
   a coinvolgere l'intero Paese nel «sogno olimpico», attraverso azioni di comunicazione che abbiano al centro lo sport, i suoi valori e la capacità dello stesso di rappresentare uno dei motori propulsori dell'orgoglio nazionale;
   a utilizzare il tempo che manca al 2024 per pianificare in collaborazione con il CONI gli interventi necessari per censire le strutture esistenti, renderle competitive e fruibili successivamente alle associazioni che operano sul territorio e alle scuole che non hanno ancora palestre adeguate e sono carenti per la sicurezza;
   ad investire su Roma 2024 per promuovere i valori positivi dello sport come ha fatto con EXPO per l'alimentazione;
   a utilizzare al meglio le opportunità dei Giochi Olimpici e Paralimpici per restituire alla città di Roma la visibilità e il prestigio che merita, in un percorso ideale che dalla storia la proietti con interventi strutturali, ambientali e tecnologici nella modernità.
(1-01100) «Vezzali, Monchiero, Molea, Antimo Cesaro, Capua, D'Agostino, Galgano, Matarrese, Mazziotti Di Celso, Pinna, Rabino, Sottanelli, Librandi, Oliaro, Vargiu».


   La Camera,
   premesso che:
    la candidatura olimpica di Roma, già formalizzata per l'edizione del 2024, è una grande opportunità per l'Italia intera e per la sua capitale per consolidare l'immagine e la realtà di una grande nazione che continua a proporsi con forza e autorevolezza sulla scena internazionale. Un evento che, messo in relazione con il Giubileo del 2025, potrà essere occasione per contribuire alla sintesi ideale e spirituale di un messaggio mondiale che partendo dall'Italia e si rivolga a tutte le donne e a tutti gli uomini del pianeta;
    Roma ospitò le Olimpiadi nel 1960. Nella memoria di molti italiani e di tutto il mondo sono ancora vive immagini indimenticabili: l'arrivo vittorioso e a piedi nudi di Abebe Bikila sotto l'Arco di Costantino, il volo dei colombi dalla pista al passaggio vittorioso di Livio Berruti nella finale dei 200 metri, le gare di lotta sotto la Basilica di Massenzio e degli altri atleti che accesero quel grande evento. Immagini che hanno lasciato per decenni un segno positivo di pace e di valore universale sia di Roma che delle Olimpiadi che si sono diffuse in tutto in mondo. Quella edizione olimpica è stata a lungo considerata la migliore, la più evocativa e la più in sintonia con lo spirito olimpico. La città fu al centro del mondo e le sue bellezze storiche, archeologiche e naturali, furono uno spettacolo nello spettacolo. Le sue infrastrutture moderne furono la testimonianza di una città e di una nazione in crescita e restarono patrimonio della capitale;
    anche per questo, la candidatura all'edizione 2024 può e deve puntare ad unire Roma allo spirito nazionale; una candidatura non cittadina, non solo romana ma italiana, nella quale possa riconoscersi – diversamente da altre circostanze – tutto il Paese. L'evento olimpico può essere quindi anche un'occasione per volgere ancor più in positivo e consolidare il complesso e spesso contraddittorio rapporto tra Roma e lo Stato nazionale. Tra la capitale e la coscienza nazionale;
    grazie anche alle nuove indicazioni del Comitato olimpico internazionale, infatti, la candidatura olimpica di Roma per il 2024 può e deve assumere un respiro nazionale e meno cittadino. Riportare le Olimpiadi a Roma è – oggi più che mai – portare le Olimpiadi in Italia;
    il successo dell'Expo di Milano d'altronde racconta che l'Italia, come tutte le grandi nazioni, ha bisogno di grandi momenti internazionali che propongano il Paese, le sue città, le sue bellezze e le sue eccellenze. Sempre l'Expo di Milano ha mostrato che il Paese, anche in condizioni difficili, sa reagire e dimostrare i suoi valori e le sue qualità. Le Olimpiadi di Roma, nel 2024 sarebbero, quindi, un'ulteriore occasione per modernizzare, rigenerare la Capitale e dare ulteriore impulso all'immagine dell'intera nazione in tutto il mondo;
    le Olimpiadi possono fornire l'opportunità per rafforzare la posizione della capitale come grande città mondiale della ricerca, della formazione e dell'innovazione, completando i campus universitari pubblici e realizzando infrastrutture di mobilità e una ricettività olimpica da riconvertire poi in ricettività per studenti e docenti dopo i Giochi. Gli stessi impianti sportivi e le infrastrutture indispensabili per ospitare il grande evento, diventeranno un patrimonio della città e del Paese e potranno essere parte di un grande distretto universitario internazionale;
    l'evento olimpico può risultare utile alla crescita e allo sviluppo solo se coerente con piani e programmi condivisi e contributo di opere e interventi fruibili in futuro, in tale prospettiva, appare auspicabile una programmazione degli interventi che possa rappresentare anche l'opportunità per il recupero, la valorizzazione ed il coinvolgimento delle periferie;
    l'Agenda Olimpica 2020 ha rivoluzionato i criteri di selezione della città olimpica, ponendo al centro della valutazione l'effetto catalizzatore del grande evento rispetto ai piani di sviluppo a lungo termine del Paese che sarà individuato quale sede dei Giochi nel settembre 2017;
    il documento riporta una serie di raccomandazioni finalizzate a garantire una maggior snellezza organizzativa dei Giochi Olimpici, mitigando le richieste che in passato avevano costituito fattori di difficoltà operativa e gestionale e fonte di eccessivi investimenti da parte delle città ospitanti;
    in quest'ottica, le strutture fondamentali per l'organizzazione di un'Olimpiade vanno progettate e costruite in sinergia con gli stakeholder, gettando le basi di una solida eredità della manifestazione, nonché evidenziando le potenziali ricadute occupazionali, nell'immediato e nel lungo periodo, che potranno generarsi in occasione della progettazione, della realizzazione e della gestione della manifestazione olimpica;
    le scelte strategiche che caratterizzano la candidatura di Roma, quali la costituzione di un comitato in house, la decisione di utilizzare per il 70 per cento strutture già esistenti, l'individuazione di un piano dei trasporti dei Giochi completamente incentrato su infrastrutture già pianificate, seguono fedelmente le indicazioni dell'Agenda 2020 in termini di legacy, contenimento della spesa, attenzione all'ambiente e alle esigenze della città;
    per rafforzare la credibilità della candidatura italiana, anche nei confronti dell'opinione pubblica nazionale, appare indispensabile assicurare la massima conoscenza e partecipazione relativamente ai contenuti di un rigoroso e dettagliato piano finanziario,

impegna il Governo:

   a proseguire il lavoro avviato, sostenendo attivamente il lavoro del Comitato olimpico e del Comitato promotore nelle sedi istituzionali e in ambito internazionale;
   a promuovere, in collaborazione con il Comitato olimpico e con il Comitato promotore, eventi di promozione su tutto il territorio nazionale volti a far percepire le possibili olimpiadi di Roma 2024 come una grande opportunità di crescita e sviluppo per l'intero paese e non solo per la capitale;
   ad individuare, in collaborazione con l'amministrazione comunale, le più opportune localizzazioni coerenti con le linee di sviluppo, di crescita e di riqualificazione stabilite dalla comunità cittadina e dai competenti enti locali, investendo su opere pubbliche funzionali allo svolgimento delle gare ma che dopo l'evento possano essere riconvertite diventando fruibili e funzionali allo sviluppo urbano e del movimento sportivo e avendo cura che tale patrimonio contribuisca alla crescita della pratica sportiva diffusa e popolare, oltre che quella professionistica e di più alto livello;
   ad operare per la predisposizione di un programma di opere e interventi in coerenza con gli indirizzi dell'Agenda Olimpica 2020;
   a promuovere, in preparazione dell'evento, momenti di studio e approfondimento sulla storia e sulle finalità dei Giochi Olimpici nelle scuole di tutto il territorio nazionale;
   a sottoporre, d'intesa con il comune di Roma Capitale, il programma degli interventi olimpici ad un'ampia campagna di informazione, di consultazione e di partecipazione dei cittadini dei territori interessati, per dare al programma stesso un carattere aperto e trasparente.
(1-01102) «Morassut, Giachetti, Orfini, Melilli, Argentin, Boccadutri, Bonaccorsi, Carella, Coscia, Ferro, Pierdomenico Martino, Mazzoli, Meta, Miccoli, Minnucci, Piazzoni, Tidei, Stella Bianchi, Coccia, Brandolin, Miotto, Marroni, Sbrollini».


   La Camera,
   premesso che:
    i Giochi olimpici costituiscono la manifestazione sportiva di maggiore rilevanza a livello internazionale; la loro importanza si fonda non soltanto sul numero di discipline e di atleti coinvolti ma anche sul forte valore simbolico di cui sono portatori, sul significato delle loro origini storiche, sulla capacità di coinvolgere soggetti, valori e interessi di natura estremamente diversa tra loro;
    la molteplicità degli interessi e dei sentimenti che chiamano in causa, rendono la loro organizzazione e il loro svolgimento un processo di natura estremamente complessa e articolata; per un Paese ospitare i Giochi olimpici significa mettere in moto un sistema e una organizzazione che coinvolge numerosi attori – politici, sociali, economici, mediatici – che dovranno agire sia a livello locale che a livello nazionale ed internazionale, e in tempi che precedono di molto il momento dell'evento;
    dopo il blocco da parte dell'allora Governo Monti della candidatura di Roma come sede per i Giochi Olimpici del 2020, motivata dall'Esecutivo con il particolare momento di crisi che confliggeva con l'impegno economico che avrebbe gravato eccessivamente sui contribuenti, il 14 dicembre 2014 Roma si è ufficialmente candidata ad ospitare le Olimpiadi del 2024;
    la situazione finanziaria e il dissesto delle casse del comune di Roma hanno portato al commissariamento della città e la candidatura per il 2024 rappresenta per i cittadini una forte fonte di preoccupazione in merito alla quantificazione e all'utilizzo delle risorse che si renderà necessario investire al fine di adeguare le infrastrutture sportive e ricettive, quelle relative alla mobilità e rendere così il tessuto urbano in grado di ospitare un evento di tale portata;
    non sfugge che ospitare le Olimpiadi richiederebbe, infatti, interventi importanti sia dal punto di vista strutturale che finanziario sul territorio urbano e nazionale e che, in questo senso, appare fondamentale che i costi di realizzazione, di gestione e manutenzione delle strutture necessarie dovranno essere attentamente valutati sotto il profilo della fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria, anche per evitare l'eventuale abbandono o degrado degli stessi al termine dei Giochi Olimpici;
    non sono da sottovalutare i possibili rischi che un simile impegno potrebbe comportare in termini di sprechi di risorse economiche e di interventi errati sul territorio; in questo senso assume importanza fondamentale porre la dovuta attenzione affinché un'occasione di sviluppo non si trasformi in uno spreco di denaro pubblico e affinché non si assista alla lievitazione delle spese rispetto al budget iniziale;
    ospitare le Olimpiadi potrebbe rappresentare per Roma Capitale un'occasione importante per lo sviluppo della città, dal punto di vista del livello occupazione, dello sviluppo degli impianti sportivi ma anche per l'incremento dei flussi turistici che questo evento potrebbe richiamare;
    l'organizzazione di un evento di tale portata rappresenta una sfida e un'opportunità che non si può non cogliere e che potrà portare lustro alla città a livello internazionale;
    nel momento storico in cui ci si trova appare evidente che, oltre ai costi delle infrastrutture direttamente collegate allo svolgimento delle attività sportive e dei servizi destinati ad atleti e spettatori, un considerevole peso avranno i costi destinati agli interventi per la sicurezza,

impegna il Governo:

   ad adottare le iniziative di competenza per ampliare il progetto nel senso che sia coinvolta l'intera area della Città metropolitana di Roma e non soltanto quella di Roma Capitale;
   a predisporre un piano degli interventi necessari, e dei relativi investimenti, che consideri in via prioritaria i progetti volti al completamento delle opere incompiute e all'adattamento delle strutture preesistenti, nel quadro di una politica di sviluppo economico e di crescita culturale e in un'ottica proiettata nel medio e lungo periodo che abbia come destinatari principali i cittadini;
   a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse, che deve ispirarsi a criteri di sostenibilità ambientale e di rispetto del territorio con attenta valutazione dei fattori di rischio idrogeologico, che tenga conto dell'impianto urbanistico sul quale si inseriscono gli interventi;
   ad avviare un tavolo di concertazione con la regione Lazio volto a rivedere la programmazione unitaria dei fondi strutturali e d'investimento europei 2014-2020, la cui dotazione ammonta ad oltre 3 miliardi di euro, per finanziare gli interventi necessari all'organizzazione dei Giochi Olimpici;
   a vigilare affinché lo svolgimento dei Giochi risulti un'occasione vantaggiosa per tutto il Paese con sostanziali e concrete ricadute sul sistema sportivo, economico e culturale italiano;
   ad adottare le indicazioni contenute nell'Agenda Olimpica 2020 – adottata dal Comitato olimpico internazionale al fine di salvaguardare l'unicità dei Giochi Olimpici e di rafforzare lo sport nella società – che invita tra l'altro a valutare l'impatto economico dell'evento nel senso di evitare l'ipertrofia delle spese cui si è assistito per l'organizzazione delle passate Olimpiadi.
(1-01103) «Polverini, Occhiuto, Palmieri, Crimi».


   La Camera,
   premesso che:
    i Giochi olimpici costituiscono la manifestazione sportiva di maggiore rilevanza a livello internazionale; la loro importanza si fonda non soltanto sul numero di discipline e di atleti coinvolti ma anche sul forte valore simbolico di cui sono portatori, sul significato delle loro origini storiche, sulla capacità di coinvolgere soggetti, valori e interessi di natura estremamente diversa tra loro;
    la molteplicità degli interessi e dei sentimenti che chiamano in causa, rendono la loro organizzazione e il loro svolgimento un processo di natura estremamente complessa e articolata; per un Paese ospitare i Giochi olimpici significa mettere in moto un sistema e una organizzazione che coinvolge numerosi attori – politici, sociali, economici, mediatici – che dovranno agire sia a livello locale che a livello nazionale ed internazionale, e in tempi che precedono di molto il momento dell'evento;
    dopo il blocco da parte dell'allora Governo Monti della candidatura di Roma come sede per i Giochi Olimpici del 2020, motivata dall'Esecutivo con il particolare momento di crisi che confliggeva con l'impegno economico che avrebbe gravato eccessivamente sui contribuenti, il 14 dicembre 2014 Roma si è ufficialmente candidata ad ospitare le Olimpiadi del 2024;
    non sfugge che ospitare le Olimpiadi richiederebbe, infatti, interventi importanti sia dal punto di vista strutturale che finanziario sul territorio urbano e nazionale e che, in questo senso, appare fondamentale che i costi di realizzazione, di gestione e manutenzione delle strutture necessarie dovranno essere attentamente valutati sotto il profilo della fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria, anche per evitare l'eventuale abbandono o degrado degli stessi al termine dei Giochi Olimpici;
    non sono da sottovalutare i possibili rischi che un simile impegno potrebbe comportare in termini di sprechi di risorse economiche e di interventi errati sul territorio; in questo senso assume importanza fondamentale porre la dovuta attenzione affinché un'occasione di sviluppo non si trasformi in uno spreco di denaro pubblico e affinché non si assista alla lievitazione delle spese rispetto al budget iniziale;
    ospitare le Olimpiadi potrebbe rappresentare per Roma Capitale un'occasione importante per lo sviluppo della città, dal punto di vista del livello occupazione, dello sviluppo degli impianti sportivi ma anche per l'incremento dei flussi turistici che questo evento potrebbe richiamare;
    l'organizzazione di un evento di tale portata rappresenta una sfida e un'opportunità che non si può non cogliere e che potrà portare lustro alla città a livello internazionale;
    nel momento storico in cui ci si trova appare evidente che, oltre ai costi delle infrastrutture direttamente collegate allo svolgimento delle attività sportive e dei servizi destinati ad atleti e spettatori, un considerevole peso avranno i costi destinati agli interventi per la sicurezza,

impegna il Governo:

   ad adottare le iniziative di competenza affinché il progetto coinvolga l'intera area della Città metropolitana di Roma e non soltanto quella di Roma Capitale;
   a predisporre un piano degli interventi necessari, e dei relativi investimenti, che consideri anche progetti volti al completamento delle opere incompiute e all'adattamento delle strutture preesistenti, nel quadro di una politica di sviluppo economico e di crescita culturale e in un'ottica proiettata nel medio e lungo periodo che abbia come destinatari principali i cittadini;
   a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse, che deve ispirarsi a criteri di sostenibilità ambientale e di rispetto del territorio con attenta valutazione dei fattori di rischio idrogeologico, che tenga conto dell'impianto urbanistico sul quale si inseriscono gli interventi;
   a valutare l'opportunità di avviare un tavolo di concertazione con la regione Lazio volto a rivedere la programmazione unitaria dei fondi strutturali e d'investimento europei 2014-2020, la cui dotazione ammonta ad oltre 3 miliardi di euro, per finanziare gli interventi necessari all'organizzazione dei Giochi Olimpici;
   a vigilare affinché lo svolgimento dei Giochi risulti un'occasione vantaggiosa per tutto il Paese con sostanziali e concrete ricadute sul sistema sportivo, economico e culturale italiano;
   ad adottare le indicazioni contenute nell'Agenda Olimpica 2020 – adottata dal Comitato olimpico internazionale al fine di salvaguardare l'unicità dei Giochi Olimpici e di rafforzare lo sport nella società – che invita tra l'altro a valutare l'impatto economico dell'evento nel senso di evitare l'ipertrofia delle spese cui si è assistito per l'organizzazione delle passate Olimpiadi.
(1-01103)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Polverini, Occhiuto, Palmieri, Crimi».


   La Camera,
   premesso che:
    si ritiene non solo necessario ma fondamentale garantire un confronto partecipativo con i cittadini che hanno un ruolo fondamentale e dovrebbero poter esprimere la propria volontà prima di assumere la decisione finale relativa all'ipotesi di ospitare i XXXIII Giochi Olimpici a Roma nel 2024;
    Roma, che ha già ospitato i Giochi nel 1960, nel recente passato era stata proposta per la candidatura dei Giochi 2020, ma la proposta era ritirata in seguito alle preoccupazioni conseguenti ai costi che un evento sportivo di tale portata comportava. L'allora Presidente del Consiglio dei ministri, solo tre anni fa, così si esprimeva in ordine all'opportunità di far svolgere a Roma le olimpiadi: «Non pensiamo sarebbe coerente impegnare l'Italia in quest'avventura che potrebbe mettere a rischio i denari dei contribuenti». Nonostante ciò, l'attuale Governo si è candidato a ospitare i XXXIII Giochi Olimpici del 2024;
    Roma quindi è in corsa per accogliere il grande evento sportivo per eccellenza e si trova a gareggiare con città quali Parigi e Budapest, poiché la città di Amburgo, nel mese di novembre 2015 – anch'essa inizialmente candidata – si è ritirata dalla corsa per l'assegnazione dei Giochi a seguito di un referendum cui sono stati chiamati i cittadini della città tedesca, cittadini che poi, grazie al voto referendario hanno respinto la candidatura;
    in Perù, nel 2017, il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) sceglierà la città che ospiterà i Giochi Olimpici mentre all'estero cresce scetticismo sulle concrete possibilità dell'Italia di ottenere l'assegnazione dei XXXIII Giochi Olimpici a causa dei dubbi legati alle possibili perdite economiche che le Olimpiadi causano a chi le organizza;
    il presidente del Coni Giovanni Malagò ha dichiarato che soltanto la candidatura costerà all'Italia 10 milioni di euro. Le città che negli anni passati hanno ospitato i Giochi Olimpici hanno creato perdite economiche che sono ricadute sui cittadini;
    numerose analisi mostrano però come non siano soltanto i costi dell'organizzazione vera e propria a rendere l'investimento nei Giochi Olimpici poco vantaggiosi, ma anche i costi che le città candidate devono sostenere ex ante per concorrere. Nelle olimpiadi, infatti, i costi aumentano in media del 179 per cento rispetto ai budget iniziali, mentre i costi supplementari che si riscontrano in altri progetti importanti variano dal 20 per cento al 45 per cento;
    la Grecia, ad esempio, vive l'attuale crisi economica e finanziaria anche a causa dei Giochi del 2004 che sono costati circa 8,5 miliardi di euro. A Pechino sono costati 43 miliardi e a Sochi – per le Olimpiadi invernali – sono costati circa 51 miliardi di euro. Tali costi sostenuti dalle sopra citate città sono altissimi rispetto a quanto hanno prodotto a livello di business. Londra, nel 2012, è riuscita ad andare quasi in pareggio, pur con investimenti vicini ai 12 miliardi di euro;
    indubbiamente ospitare le Olimpiadi è un sogno ricorrente di tante città, sia per il messaggio che lo sport può trasmettere, sia per il rinnovamento delle strutture e la creazione di nuovi posti di lavoro. Tutti processi positivi però valutabili e quantificabili nel medio-lungo periodo, che però spesso non giustificano sufficientemente l'investimento stanziato;
    occorre ricordare che la città di Roma recentemente è stata profondamente coinvolta nell'inchiesta «Mafia Capitale» dimostrando come la mafia si sia inserita in un gran numero di apparati romani. Da non sottovalutare poi la possibile distrazione di denaro pubblico da altri investimenti produttivi per finanziare la costruzione di complessi sportivi troppo costosi perché siano mantenuti nel tempo;
    ciò ha portato la Capitale a non essere più rappresentata da un sindaco ma da un commissario straordinario nominato dal Governo. Governo che inoltre ad oggi non ha un Ministro dello sport e nemmeno un rappresentante con delega allo sport;
    a Roma poi l'organizzazione dei grandi eventi sportivi si è sempre dimostrata un dissesto, dai Mondiali di calcio del 1990 agli ultimi Mondiali di nuoto del 2009 denominati «le piscine della vergogna» con i conseguenti costi ricaduti sulla collettività;
    in generale, è molto difficile isolare gli effetti di un singolo investimento sull'intera economia di un Paese e, a maggior ragione, questo vale per un mega investimento come quello della candidatura della realizzazione delle Olimpiadi a Roma, città che peraltro vive grossi disagi anche sotto l'aspetto della mobilità e dei trasporti pubblici con la quasi totale mancanza di accesso ai mezzi pubblici per i portatori di handicap;
    come dichiara Michiel de Nooij, dell'università di Amsterdam, infatti, nel momento in cui una città valuta l'opportunità di presentare la propria candidatura, deve includere nelle analisi costi-benefici anche i costi di preparazione e il costo di un eventuale insuccesso;
    un altro aspetto delicato da considerare è la trasparenza e la tempistica della realizzazione delle opere necessarie per i Giochi. Il modello previsionale del Governo e del Comitato Roma 2024 dà per scontato che tali opere saranno portate a termine nelle modalità e nei tempi previsti senza alcun aggravio in termini di costi rispetto a quanto già preventivato, ma la valutazione di compatibilità economica presuppone l'osservanza di condizioni di efficienza amministrativa in un clima di trasparente cooperazione istituzionale da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione dei Giochi;
    la candidatura di Roma dovrebbe valorizzare un importante parco di strutture già esistenti da integrare con nuovi investimenti, dunque il Governo deve assumersi l'impegno di garanzia della trasparenza e soprattutto candidarsi con l'ottica che i miglioramenti infrastrutturali agli impianti sportivi in essere e la realizzazione di nuovi devono comportare solo effetti positivi sia in fase di realizzazione sia in futuro,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per redigere e rendere pubblico e accessibile un dossier con l'indicazione di un piano dei costi certi, comparati ai presunti benefici, da parte del Comitato Olimpico Roma 2024 per una valutazione attenta dei costi e dei benefici legati all'operazione nel suo complesso;
   a garantire l'assoluta trasparenza e legalità di ogni atto finalizzato alla candidatura e ad effettuare studi sulla compatibilità economica, alla luce delle scarse risorse disponibili sia nel bilancio pubblico che in quello municipale, per ottenere la candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024;
   ad assumere iniziative per nominare una commissione nazionale anticorruzione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture;
   ad informare il Paese e in particolare i cittadini romani sullo stato di avanzamento degli studi di fattibilità anche mediante la pubblicazione degli stessi in un apposito sito web;
   ad assumere iniziative per istituire nel comitato organizzatore una commissione di vigilanza affinché le pari opportunità e le persone disabili vengano coinvolte in ogni processo a partire dal Comitato Olimpico Roma 2024 fino agli eventuali XXXIII Giochi Olimpici;
   ad assumere, per quanto di competenza, iniziative per dare ai cittadini romani la possibilità di decidere sulla candidatura Olimpica 2024 mediante un voto referendario che consenta loro una partecipazione diretta, quindi effettiva e democratica;
   a garantire in caso di ospitalità dei Giochi – a seguito della consultazione referendaria – rispetto per le differenze di religione e per le diete secondo i dettami religiosi e etici.
(1-01107) «Brignone, Bechis, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco».


   La Camera,
   premesso che:
    la situazione economica e sociale del nostro Paese impone scelte rigorose in ordine alle priorità da riconoscere agli investimenti pubblici. Scegliere di investire nelle Olimpiadi equivale a sottrarre risorse ad altri settori vitali per la crescita del Paese. La scelta di indebitare lo Stato per i prossimi decenni per la realizzazione di un evento non può che definirsi scellerata. È doveroso, infatti, scegliere investimenti che abbiano un impatto nel lungo periodo. Risorse tanto ingenti potrebbero proficuamente sviluppare il turismo sostenibile, supportare la creazione di nuove piccole e medie imprese, sostenere gli enti locali con la certezza di un impatto sociale certamente superiore a quello atteso nel post-olimpiade;
    i dati relativi alle passate olimpiadi dimostrano quanto cospicuo sia l'impegno economico da affrontare. Sidney 2000 è costata circa 5 miliardi di dollari, Atene 2004 9 miliardi a cui deve aggiungersi 1 miliardo investito per la sicurezza, Pechino 2008 43 miliardi, Londra 2012 circa 12 miliardi, le Olimpiadi invernali di Sochi 2014 sono costate circa 51 miliardi e per Rio 2016 la stima è di circa 14 miliardi;
    gli stessi dati dimostrano, inoltre, che la valutazione preventiva dei costi si è sempre rivelata inattendibile: dal 1960 ad oggi, tutte le edizioni delle Olimpiadi estive sono incorse in uno sforamento del budget, senza eccezione alcuna, con un aumento medio del 179 per cento. Emblematico è il caso di Montréal del 1976 ove lo sforamento è stato del 796 per cento e si è terminato il pagamento dei debiti dopo 36 anni;
    deve, inoltre, considerarsi che il coinvolgimento dei capitali privati si è sensibilmente ridotto per effetto della decisione del presidente del Comitato olimpico internazionale Samaranch che, nel 1988, stabilì che i costi delle Olimpiadi venissero coperti, con garanzie, dallo Stato ospitante;
    incontrovertibile non può ritenersi neanche l'affermazione secondo la quale l'Olimpiade comporti quale immediato beneficio la crescita del turismo. Se si considerano le esperienze più recenti, infatti, i dati dimostrano il contrario: nel 2008 a Pechino si è registrato un calo di afflusso dei turisti del 30 per cento rispetto all'agosto dell'anno precedente; a Londra 2012, il decremento è stato del 6,1 per cento rispetto al 2011;
    le pregresse esperienze italiane confermano le tendenze riportate: le Olimpiadi di Torino, ad esempio, costarono circa 3,5 miliardi di euro; il Governo stanziò 1,4 miliardi di euro, comune e regione aggiunsero altri 600 milioni di euro, il resto arrivò da diritti televisivi, sponsor e marketing. Dopo i Giochi le nuove strutture vennero affidate alla «Fondazione 20 marzo 2006», ente pubblico su cui la Guardia di finanza svolse importanti indagini sulla dubbia gestione liquidatoria segnata da costi sproporzionati rispetto alla ridotta attività svolta; l'ultimo intervento legislativo in materia è stato il comma 259 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) che ha prorogato il termine ultimo per lo svolgimento delle attività del commissario liquidatore dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Torino 2006;
    il recente decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, ha inserito tra le finalità del cosiddetto «Fondo Sport e Periferie» le attività e gli interventi volti alla presentazione e alla promozione della candidatura di Roma per le Olimpiadi 2024 (con una dotazione pari a 20 milioni di euro già per il 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017);
    in un tale contesto non possono neanche tacersi i timori derivanti dall'affidamento della gestione di un simile evento ad un'amministrazione cittadina che ha perso e continua a perdere credibilità a seguito delle numerose e ormai tristemente celebri inchieste giudiziarie. A ciò si aggiunga la drammatica esperienza della gestione di altri grandi eventi: uno su tutti Expo, tramutatosi in una nuova tangentopoli tale da renderne gli strascichi giudiziari il risultato più rilevante nel lungo periodo;
    le considerazioni svolte sono, inoltre, state la base della scelta, in altri Paesi, di consultare la popolazione in merito all'opportunità di proporre la candidatura delle proprie città. Davos, Cracovia, Oslo, Monaco e Amburgo hanno rinunciato alle Olimpiadi a seguito del voto contrario ai referendum consultivi, mentre Boston non ha presentato la propria candidatura per i risultati della valutazione costi-benefici effettuata;
    risulterebbe, alla luce di quanto esposto, più opportuno utilizzare le richiamate risorse, già stanziate per la candidatura di Roma alle Olimpiadi, in investimenti infrastrutturali, partendo dalla manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, tali da garantire impianti adeguati dedicati alla pratica sportiva;
    un sano investimento a lungo termine nel settore sportivo rappresenta un significativo valore aggiunto nonché un volano di crescita per favorire l'incremento della sostenibilità e degli impianti sportivi italiani,

impegna il Governo:

   ad attivarsi nelle sedi opportune, anche attraverso il commissario straordinario per la provvisoria gestione di Roma Capitale, al fine di proporre il ritiro della candidatura di Roma Capitale per le Olimpiadi del 2024;
   allo scopo di favorire la diffusione e la promozione dell'attività sportiva di base, a sviluppare programmi pluriennali di investimento per la manutenzione e per la costruzione, laddove insufficiente, dell'impiantistica sportiva italiana;
   ad adottare un piano pluriennale per lo sviluppo del turismo sostenibile teso a incentivare e valorizzare la mobilità dolce, a valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale e le aree naturali protette nazionali, quali poli di eccellenza sul territorio e moltiplicatori di sviluppo locale nonché a sostenere ed incentivare i sistemi di gestione ambientale e gli strumenti di certificazione ambientale nel settore della ricettività turistica.
(1-01108) «Simone Valente, Lombardi, Vacca, Di Battista, Baroni, Daga, Vignaroli, Marzana, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo».


   La Camera,
   premesso che:
    sono ancora vive nel ricordo di molti italiani le immagini delle Olimpiadi di Roma del 1960, che contribuirono, per il loro fascino e per le modalità innovative con cui furono organizzate, al rilancio definitivo dell'immagine dell'Italia nel mondo, dopo funesti eventi del secondo conflitto mondiale. Quell'evento, per l'accurata organizzazione, la copertura mediatica e la bellezza delle immagini, ha costituito l'archetipo delle Olimpiadi moderne;
    l'assemblea capitolina il 25 giugno 2015 ha approvato a larghissima maggioranza la mozione n. 39, con la quale si è candidata la città ad ospitare i Giochi Olimpici e Paraolimpici del 2024. La candidatura della città di Roma è stata approvata all'unanimità dal Consiglio nazionale del Coni nella seduta del 2 luglio 2015 e accolta dal Comitato olimpico internazionale il 16 settembre 2015. Nel mese di novembre 2015 è stato costituito il Comitato Roma 2024;
    il Governo, in particolare il Presidente del Consiglio dei ministri, ha appoggiato con vigore, impegno ed adeguate risorse finanziarie l'ipotesi di candidatura della città di Roma per le Olimpiadi del 2024, con la piena collaborazione del Coni. Il 21 gennaio 2016, presso la sede del Comitato olimpico internazionale a Losanna, il progetto di massima già presentato dal Comitato Roma 2024 ha ottenuto unanimi apprezzamenti «per l'ottimo equilibrio tra tradizione, storia e innovazione»; il progetto definitivo dovrà essere presentato entro il 17 febbraio 2016 e la scelta del Comitato olimpico internazionale è prevista per il 13 settembre 2016;
    un'indagine Ipsos, finalizzata a rivelare il gradimento della popolazione in merito alla possibilità di ospitare nel Paese eventi di portata internazionale, con un focus specifico relativo alla candidatura della Capitale, ha evidenziato come i tre quarti degli italiani sono favorevoli a ospitare grandi eventi, mentre il 77 per cento (il 66 per cento romani e il 76 per cento dei residenti della provincia) ha espresso analogo, favorevole apprezzamento per la candidatura di Roma ai Giochi Olimpici del 2024;
    diversi studi hanno evidenziato gli effetti positivi dello svolgimento in Italia delle Olimpiadi 2024;
    secondo un recente studio della facoltà di economia dell'università Tor Vergata, i Giochi garantirebbero un miliardo di euro in più di entrate, nei soli giorni dell'evento, in termini di benefici socioeconomici reali per la città di Roma e per l'Italia, con un incremento occupazionale di 180 mila unità;
    l'analisi dell'impatto di un evento di portata similare, l'Expo 2015, effettuato dal Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo (LIUC), evidenzia che l'impatto economico di Expo è stato pari a 12,5 miliardi di euro nel 2015 (5,3 miliardi nella ricettività e ristorazione; 4,1 miliardi nel commercio, intrattenimento e tempo libero; 3,2 miliardi nei trasporti). Il prodotto interno lordo nazionale è cresciuto dello 0,4 per cento. Sono stati creati 87.000 posti di lavoro, il 30 per cento dei quali verrà conservato anche per il futuro; il settore turistico ha segnato un più 9,2 per cento a fronte del dato nazionale del 2,2 per cento. I giochi di Londra del 2014 peraltro hanno registrato 2 milioni di soggiorni e un flusso economico, per il solo turismo, di 1,5 miliardi di euro;
    i Giochi sono l'occasione di una rigenerazione urbana e di rilancio della città di Roma: secondo il Comitato Roma 2024, il 70 per cento degli impianti è già presente e va solo riammodernato; l'evento consentirà di procedere ad un ripensamento dell'intera viabilità romana, tra il centro e Tor Vergata, prevista sede del villaggio olimpico, che in futuro sarà utilizzato come campus universitario. Sarà possibile riqualificare le periferie, ammodernare i centri sportivi e ricollocare le scuole;
    occorre sottolineare che, tra gli elementi innovativi della bozza di progetto per l'evento del 2024, deve considerarsi l'ampio decentramento delle manifestazioni olimpiche che si terranno in 20 diverse città italiane;
    peraltro, sono stati evidenziati rischi che le Olimpiadi di Roma 2024 risultino un danno più che un beneficio per la collettività: secondo taluni studi, i costi iniziali sarebbero in genere sottostimati e costituiscono una frazione delle spese finali effettivamente sostenute dai bilanci pubblici. Gli effetti sull'occupazione, sul prodotto interno lordo della nazione ospitante e sul turismo sarebbero invece sovrastimati. Infine, le opere sportive e le infrastrutture di trasporto nella gran parte degli eventi esaminati risulterebbero sovradimensionate rispetto alle esigenze delle città e costose da manutenere. Si osserva a tal proposito che, facendo tesoro delle esperienze negative in questo senso, il comitato promotore ha già annunciato che la candidatura risponderà alle richieste del Comitato olimpico internazionale contenute nell'Agenda 2020 di favorire «Giochi sostenibili e a costi bassi»;
    ulteriori perplessità sono state sollevate in relazione alle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nei cantieri preparatori dell'evento olimpico; si osserva a tal proposito che, nel dicembre 2015, è stato costituito un comitato di garanti, composto da autorevoli esponenti del mondo giuridico, per definire la strategia di sviluppo della candidatura olimpica e per attivare procedure e proposte normative che garantiscano trasparenza e legalità nella preparazione dell'evento,

impegna il Governo:

   a sostenere, in tutte le sedi opportune e con ogni iniziativa necessaria, la candidatura di Roma per le Olimpiadi dell'anno 2024;
   a predisporre e a sottoporre al vaglio del Parlamento, anche mediante periodiche comunicazioni di aggiornamento, un piano economico-finanziario dettagliato e completo, redatto con il concorso delle autorità sportive e locali interessate, tenendo conto della richiesta del Comitato olimpico internazionale (Agenda 2020) di favorire Giochi sostenibili, con costi bassi e infrastrutture riutilizzabili, tale piano dovrà contenere in particolare: il dettaglio dei costi stimati, gli impatti sui diversi comparti economici, la valutazione puntuale dei benefici in termini di prodotto interno lordo, di occupazione, di turismo e di infrastrutturazione permanente;
   a prevedere apposite campagne informative nazionali ed internazionali, volte a diffondere lo «spirito olimpico» nella popolazione e ad a sostenere, a livello internazionale, la candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024, utilizzando tale opportunità per restituire alla città di Roma la visibilità e il prestigio che merita;
   a prevedere, nel caso in cui la candidatura di Roma sia accolta, che gli interventi infrastrutturali, ambientali e tecnologici siano orientati verso il riutilizzo e l'ammodernamento delle strutture già esistenti e, con riferimento alle nuove opere, verso progetti che consentano l'efficiente riutilizzo successivo da parte delle collettività coinvolte;
   ad assicurare l'assoluta trasparenza e correttezza e legalità nella preparazione dell'evento, prevedendo l'adeguato coinvolgimento dei componenti del comitato di garanti e tenendo in opportuno conto le proposte da questo avanzate.
(1-01109) «Buttiglione, Dorina Bianchi, Binetti, Sammarco».


   La Camera,
   premesso che:
    sono ancora vive nel ricordo di molti italiani le immagini delle Olimpiadi di Roma del 1960, che contribuirono, per il loro fascino e per le modalità innovative con cui furono organizzate, al rilancio definitivo dell'immagine dell'Italia nel mondo, dopo funesti eventi del secondo conflitto mondiale. Quell'evento, per l'accurata organizzazione, la copertura mediatica e la bellezza delle immagini, ha costituito l'archetipo delle Olimpiadi moderne;
    l'assemblea capitolina il 25 giugno 2015 ha approvato a larghissima maggioranza la mozione n. 39, con la quale si è candidata la città ad ospitare i Giochi Olimpici e Paraolimpici del 2024. La candidatura della città di Roma è stata approvata all'unanimità dal Consiglio nazionale del Coni nella seduta del 2 luglio 2015 e accolta dal Comitato olimpico internazionale il 16 settembre 2015. Nel mese di novembre 2015 è stato costituito il Comitato Roma 2024;
    il Governo, in particolare il Presidente del Consiglio dei ministri, ha appoggiato con vigore, impegno ed adeguate risorse finanziarie l'ipotesi di candidatura della città di Roma per le Olimpiadi del 2024, con la piena collaborazione del Coni. Il 21 gennaio 2016, presso la sede del Comitato olimpico internazionale a Losanna, il progetto di massima già presentato dal Comitato Roma 2024 ha ottenuto unanimi apprezzamenti «per l'ottimo equilibrio tra tradizione, storia e innovazione»; il progetto definitivo dovrà essere presentato entro il 17 febbraio 2016 e la scelta del Comitato olimpico internazionale è prevista per il 13 settembre 2016;
    un'indagine Ipsos, finalizzata a rivelare il gradimento della popolazione in merito alla possibilità di ospitare nel Paese eventi di portata internazionale, con un focus specifico relativo alla candidatura della Capitale, ha evidenziato come i tre quarti degli italiani sono favorevoli a ospitare grandi eventi, mentre il 77 per cento (il 66 per cento romani e il 76 per cento dei residenti della provincia) ha espresso analogo, favorevole apprezzamento per la candidatura di Roma ai Giochi Olimpici del 2024;
    diversi studi hanno evidenziato gli effetti positivi dello svolgimento in Italia delle Olimpiadi 2024;
    secondo un recente studio della facoltà di economia dell'università Tor Vergata, i Giochi garantirebbero un miliardo di euro in più di entrate, nei soli giorni dell'evento, in termini di benefici socioeconomici reali per la città di Roma e per l'Italia, con un incremento occupazionale di 180 mila unità;
    l'analisi dell'impatto di un evento di portata similare, l'Expo 2015, effettuato dal Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo (LIUC), evidenzia che l'impatto economico di Expo è stato pari a 12,5 miliardi di euro nel 2015 (5,3 miliardi nella ricettività e ristorazione; 4,1 miliardi nel commercio, intrattenimento e tempo libero; 3,2 miliardi nei trasporti). Il prodotto interno lordo nazionale è cresciuto dello 0,4 per cento. Sono stati creati 87.000 posti di lavoro, il 30 per cento dei quali verrà conservato anche per il futuro; il settore turistico ha segnato un più 9,2 per cento a fronte del dato nazionale del 2,2 per cento. I giochi di Londra del 2014 peraltro hanno registrato 2 milioni di soggiorni e un flusso economico, per il solo turismo, di 1,5 miliardi di euro;
    i Giochi sono l'occasione di una rigenerazione urbana e di rilancio della città di Roma: secondo il Comitato Roma 2024, il 70 per cento degli impianti è già presente e va solo riammodernato; l'evento consentirà di procedere ad un ripensamento dell'intera viabilità romana, tra il centro e Tor Vergata, prevista sede del villaggio olimpico, che in futuro sarà utilizzato come campus universitario. Sarà possibile riqualificare le periferie, ammodernare i centri sportivi e ricollocare le scuole;
    occorre sottolineare che, tra gli elementi innovativi della bozza di progetto per l'evento del 2024, deve considerarsi l'ampio decentramento delle manifestazioni olimpiche che si terranno in 20 diverse città italiane;
    peraltro, sono stati evidenziati rischi che le Olimpiadi di Roma 2024 risultino un danno più che un beneficio per la collettività: secondo taluni studi, i costi iniziali sarebbero in genere sottostimati e costituiscono una frazione delle spese finali effettivamente sostenute dai bilanci pubblici. Gli effetti sull'occupazione, sul prodotto interno lordo della nazione ospitante e sul turismo sarebbero invece sovrastimati. Infine, le opere sportive e le infrastrutture di trasporto nella gran parte degli eventi esaminati risulterebbero sovradimensionate rispetto alle esigenze delle città e costose da manutenere. Si osserva a tal proposito che, facendo tesoro delle esperienze negative in questo senso, il comitato promotore ha già annunciato che la candidatura risponderà alle richieste del Comitato olimpico internazionale contenute nell'Agenda 2020 di favorire «Giochi sostenibili e a costi bassi»;
    ulteriori perplessità sono state sollevate in relazione alle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nei cantieri preparatori dell'evento olimpico; si osserva a tal proposito che, nel dicembre 2015, è stato costituito un comitato di garanti, composto da autorevoli esponenti del mondo giuridico, per definire la strategia di sviluppo della candidatura olimpica e per attivare procedure e proposte normative che garantiscano trasparenza e legalità nella preparazione dell'evento,

impegna il Governo:

   a sostenere, in tutte le sedi opportune e con ogni iniziativa necessaria, la candidatura di Roma per le Olimpiadi dell'anno 2024;
   a predisporre, curando la comunicazione istituzionale e anche con il concorso delle autorità sportive e locali interessate, un piano economico-finanziario che tenga conto della richiesta del Comitato olimpico internazionale (Agenda 2020) di favorire Giochi sostenibili, con costi bassi e infrastrutture riutilizzabili;
   a prevedere apposite campagne informative nazionali ed internazionali, volte a diffondere lo «spirito olimpico» nella popolazione e ad a sostenere, a livello internazionale, la candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024, utilizzando tale opportunità per restituire alla città di Roma la visibilità e il prestigio che merita;
   a prevedere, nel caso in cui la candidatura di Roma sia accolta, che gli interventi infrastrutturali, ambientali e tecnologici siano orientati anche verso il riutilizzo e l'ammodernamento delle strutture già esistenti e, con riferimento alle nuove opere, verso progetti che consentano l'efficiente riutilizzo successivo da parte delle collettività coinvolte;
   ad assicurare l'assoluta trasparenza e correttezza e legalità nella preparazione dell'evento, prevedendo l'adeguato coinvolgimento dei componenti del comitato di garanti e tenendo in opportuno conto le proposte da questo avanzate.
(1-01109)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Buttiglione, Dorina Bianchi, Binetti, Sammarco».


   La Camera,
   premesso che:
    il 16 settembre 2015 è stata ufficializzata da parte del Comitato olimpico internazionale l'accettazione della candidatura della città di Roma ad ospitare le Olimpiadi che si svolgeranno nel 2024;
    oltre a Roma, sono ora ufficialmente candidate anche le città di Budapest, Los Angeles e Parigi, dopo che Amburgo, nel mese di novembre 2015, si è ritirata, in attesa che, nel settembre 2017, sarà effettuata l'assegnazione definitiva dei Giochi;
    Roma ha ospitato i Giochi olimpici nel 1960 e, da allora, ha presentato la propria candidatura sia per la competizione del 2004, in cui si è classificata seconda, sia nella selezione per i Giochi del 2020, candidatura successivamente ritirata dal Governo Monti;
    i Giochi Olimpici rappresentano il più importante momento di agonismo sportivo a livello mondiale, comprendono decine di discipline, coinvolgono centinaia di atleti e costituiscono un momento di grande lustro e visibilità per la nazione che li ospita;
    non si tratta, infatti, solo di un grande evento sportivo, ma anche di un'occasione unica per proporre al mondo le ricchezze artistiche e culturali del Paese, nonché un momento in grado di rilanciare a livello globale l'immagine dell'Italia;
    lo sport è uno strumento di inclusione e crescita sociale, incarna alcuni dei valori fondamentali della convivenza civile e una sana competizione sportiva educa all'impegno, alla determinazione e al confronto leale tra avversari;
    laddove l'Italia dovesse risultare vincitrice della competizione sulla sede dei Giochi del 2024 le gare si svolgerebbero in diverse sedi del territorio nazionale ma con un'importante prevalenza nei siti della capitale;
    appare a tal fine indispensabile la riqualificazione dell'intero patrimonio impiantistico sportivo di Roma, che comprende, tra gli altri, lo Stadio Flaminio, il Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, lo stadio delle Aquile e l'area dell'Acqua Acetosa, il Complesso del Foro Italico, con annessa l'area monumentale e i mosaici;
    nell'ambito di un simile piano di recupero e valorizzazione dovrebbe, inoltre, essere trattata la spinosa vicenda dell'area di Tor Vergata, vicenda che non può essere separata dalla discussione in merito all'ubicazione di grandi complessi sportivi che sta alimentando il dibattito in questi anni, compresa quella riguardante l'ipotesi della realizzazione di uno o più stadi di calcio da parte di società private che impone una riflessione sui destini dello stadio Olimpico;
    all'atto della formalizzazione delle candidature il presidente del Comitato olimpico internazionale ha espresso la volontà che «le città candidate mostrino come i Giochi si possano adattare alle loro strategie a lungo termine»;
    gli interventi realizzati a qualunque titolo per ospitare gli allenamenti degli atleti e le relative gare nell'ambito dei Giochi Olimpici dovranno in ogni caso privilegiare un'ottica di manutenzione della città e di miglioramento degli impianti sportivi esistenti, al fine di limitare al massimo l'impatto economico e ambientale dei Giochi e garantirne l'utilizzabilità sportiva una volta finiti gli stessi, anche per sostenere l'attività di base e gli impianti in periferia;
    la progettazione e la realizzazione degli interventi dovranno essere oggetto di approfondite verifiche dell'impatto ambientale, anche al fine di una riduzione degli sprechi e dell'inquinamento;
    l'aggiudicazione delle Olimpiadi 2024 costituisce una sfida strategica, capace di garantire un'importante opportunità di rilancio per la capitale, macchiata negli ultimi mesi da scandali e inefficienze;
    il presidente del Comitato olimpico internazionale ha dichiarato che il Comitato olimpico internazionale darà «un contributo di 1,7 miliardi di dollari in cash e servizi per il successo di questi Giochi»;
    in base alle regole dettate dal Comitato olimpico internazionale per le candidature, le città che si presentano dovranno «dimostrare di rispettare i principi della Carta Olimpica e quelli riportati nel contratto siglato, che impegna le concorrenti a battersi contro la discriminazione sessuale e per favorire il rispetto della libertà dei media e del diritto del lavoro in termini di salute, sicurezza, protezione dell'ambiente e ad adottare leggi contro la corruzione»,

impegna il Governo:

   a sostenere e a promuovere in ogni sede e con il massimo impegno la candidatura di Roma ai XXXIII Giochi Olimpici e ai XVII Giochi Paralimpici del 2024, nell'ambito di una politica di sviluppo economico e crescita anche culturale dell'Italia;
   a non disattendere il risultato di un'eventuale consultazione dei cittadini, sotto forma di referendum, indetta dall'amministrazione capitolina;
   ad adoperarsi, per quanto di competenza, affinché all'amministrazione capitolina sia garantita l'autonomia necessaria a operare secondo criteri di sostenibilità economico-finanziaria, ambientale, di riqualificazione urbana e recupero dell'esistente, di accessibilità dei luoghi e delle strutture a tutti i cittadini, normodotati e diversamente abili, di trasparenza e rigore amministrativo;
   in questo ambito, ad assumere iniziative volte ad assicurare l'abbattimento delle barriere architettoniche ancora presenti nelle strutture sportive e nelle altre strutture pubbliche destinate ad accogliere lo svolgimento di attività motoria;
   ad assumere iniziative per favorire la collaborazione di tutti gli enti coinvolti dalla realizzazione dei Giochi con l'Autorità nazionale anticorruzione, affinché possano essere espletati, con la massima efficienza, i controlli necessari su tutte le procedure di gara;
   a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie e affinché la candidatura stessa, e la successiva fase organizzativa, siano condotte nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle procedure ordinarie;
   a garantire che la presenza delle Olimpiadi e, quindi, di una competizione sportiva tra i più grandi atleti del mondo, corrisponda a un beneficio per tutti i cittadini italiani coinvolti nei territori ospitanti gli eventi con un programma di manutenzione o realizzazione di palestre scolastiche a norma per tutti gli edifici scolastici pubblici, anche attraverso forme di sussidiarietà volte a intercettare capitali privati;
   in questo quadro, ad assumere iniziative per provvedere alla prevista introduzione obbligatoria dell'educazione motoria nella scuola primaria e per favorire in ogni modo – anche in collaborazione con le federazioni e gli enti di promozione sportiva – la diffusione della pratica sportiva, anche nella terza età, promuovendo principi di vita sani tali da migliorare la qualità e le aspettative di vita per ogni persona.
(1-01110) «Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Maietta, Nastri, Taglialatela, Totaro».


   La Camera,
   premesso che:
    il 16 settembre 2015 è stata ufficializzata da parte del Comitato olimpico internazionale l'accettazione della candidatura della città di Roma ad ospitare le Olimpiadi che si svolgeranno nel 2024;
    oltre a Roma, sono ora ufficialmente candidate anche le città di Budapest, Los Angeles e Parigi, dopo che Amburgo, nel mese di novembre 2015, si è ritirata, in attesa che, nel settembre 2017, sarà effettuata l'assegnazione definitiva dei Giochi;
    Roma ha ospitato i Giochi olimpici nel 1960 e, da allora, ha presentato la propria candidatura sia per la competizione del 2004, in cui si è classificata seconda, sia nella selezione per i Giochi del 2020, candidatura successivamente ritirata dal Governo Monti;
    i Giochi Olimpici rappresentano il più importante momento di agonismo sportivo a livello mondiale, comprendono decine di discipline, coinvolgono centinaia di atleti e costituiscono un momento di grande lustro e visibilità per la nazione che li ospita;
    non si tratta, infatti, solo di un grande evento sportivo, ma anche di un'occasione unica per proporre al mondo le ricchezze artistiche e culturali del Paese, nonché un momento in grado di rilanciare a livello globale l'immagine dell'Italia;
    lo sport è uno strumento di inclusione e crescita sociale, incarna alcuni dei valori fondamentali della convivenza civile e una sana competizione sportiva educa all'impegno, alla determinazione e al confronto leale tra avversari;
    laddove l'Italia dovesse risultare vincitrice della competizione sulla sede dei Giochi del 2024 le gare si svolgerebbero in diverse sedi del territorio nazionale ma con un'importante prevalenza nei siti della capitale;
    appare a tal fine indispensabile la riqualificazione dell'intero patrimonio impiantistico sportivo di Roma, che comprende, tra gli altri, lo Stadio Flaminio, il Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, lo stadio delle Aquile e l'area dell'Acqua Acetosa, il Complesso del Foro Italico, con annessa l'area monumentale e i mosaici;
    nell'ambito di un simile piano di recupero e valorizzazione dovrebbe, inoltre, essere trattata la spinosa vicenda dell'area di Tor Vergata, vicenda che non può essere separata dalla discussione in merito all'ubicazione di grandi complessi sportivi che sta alimentando il dibattito in questi anni, compresa quella riguardante l'ipotesi della realizzazione di uno o più stadi di calcio da parte di società private che impone una riflessione sui destini dello stadio Olimpico;
    all'atto della formalizzazione delle candidature il presidente del Comitato olimpico internazionale ha espresso la volontà che «le città candidate mostrino come i Giochi si possano adattare alle loro strategie a lungo termine»;
    gli interventi realizzati a qualunque titolo per ospitare gli allenamenti degli atleti e le relative gare nell'ambito dei Giochi Olimpici dovranno in ogni caso privilegiare un'ottica di manutenzione della città e di miglioramento degli impianti sportivi esistenti, al fine di limitare al massimo l'impatto economico e ambientale dei Giochi e garantirne l'utilizzabilità sportiva una volta finiti gli stessi, anche per sostenere l'attività di base e gli impianti in periferia;
    la progettazione e la realizzazione degli interventi dovranno essere oggetto di approfondite verifiche dell'impatto ambientale, anche al fine di una riduzione degli sprechi e dell'inquinamento;
    l'aggiudicazione delle Olimpiadi 2024 costituisce una sfida strategica, capace di garantire un'importante opportunità di rilancio per la capitale, macchiata negli ultimi mesi da scandali e inefficienze;
    il presidente del Comitato olimpico internazionale ha dichiarato che il Comitato olimpico internazionale darà «un contributo di 1,7 miliardi di dollari in cash e servizi per il successo di questi Giochi»;
    in base alle regole dettate dal Comitato olimpico internazionale per le candidature, le città che si presentano dovranno «dimostrare di rispettare i principi della Carta Olimpica e quelli riportati nel contratto siglato, che impegna le concorrenti a battersi contro la discriminazione sessuale e per favorire il rispetto della libertà dei media e del diritto del lavoro in termini di salute, sicurezza, protezione dell'ambiente e ad adottare leggi contro la corruzione»,

impegna il Governo:

   a sostenere e a promuovere in ogni sede e con il massimo impegno la candidatura di Roma ai XXXIII Giochi Olimpici e ai XVII Giochi Paralimpici del 2024, nell'ambito di una politica di sviluppo economico e crescita anche culturale dell'Italia;
   ad adoperarsi, per quanto di competenza, affinché all'amministrazione capitolina sia garantita l'autonomia necessaria a operare secondo criteri di sostenibilità economico-finanziaria, ambientale, di riqualificazione urbana e recupero dell'esistente, di accessibilità dei luoghi e delle strutture a tutti i cittadini, normodotati e diversamente abili, di trasparenza e rigore amministrativo;
   in questo ambito, ad assumere iniziative volte ad assicurare l'abbattimento delle barriere architettoniche ancora presenti nelle strutture sportive e nelle altre strutture pubbliche destinate ad accogliere lo svolgimento di attività motoria;
   ad assumere iniziative per favorire la collaborazione di tutti gli enti coinvolti dalla realizzazione dei Giochi con l'Autorità nazionale anticorruzione, affinché possano essere espletati, con la massima efficienza, i controlli necessari su tutte le procedure di gara;
   a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie e affinché la candidatura stessa, e la successiva fase organizzativa, siano condotte nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle procedure ordinarie;
   a garantire che la presenza delle Olimpiadi e, quindi, di una competizione sportiva tra i più grandi atleti del mondo, corrisponda a un beneficio per tutti i cittadini italiani coinvolti nei territori ospitanti gli eventi con un programma di manutenzione o realizzazione di palestre scolastiche a norma per tutti gli edifici scolastici pubblici, anche attraverso forme di sussidiarietà volte a intercettare capitali privati;
   a proseguire nell'azione di promozione dell'attività motoria nella scuola primaria, anche attraverso il potenziamento dell'organico, come previsto dalla legge n. 107 del 2015, articolo 1, comma 7, lettera g).
(1-01110)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Maietta, Nastri, Taglialatela, Totaro».


   La Camera,
   premesso che:
    è comunemente ritenuto che i grandi eventi sportivi fanno bene all'economia del Paese ospitante in quanto elemento in grado di intensificare il turismo per via di un aumento degli arrivi, delle presenze di stranieri e, dunque, del giro d'affari ad essi connesso;
    campionati del mondo ed olimpiadi rappresentano una ribalta per i Paesi/le città che li organizzano, una vetrina mediatica con un duplice effetto: maggiori incassi è vero, ma anche e soprattutto maggiori risorse pubbliche impegnate per la necessità di ampliare e adeguare le infrastrutture, di riqualificare le aree urbane e rigenerare le periferie, di costruire e/o ammodernare gli impianti sportivi;
    un'analisi relativa alle Olimpiadi invernali di Torino del 2006, pubblicata sul sito di Altroconsumo, riguardo quanto è stato speso, chi è stato a spendere, quanto è stato guadagnato e chi ha guadagnato, conclude che «non è affatto certo che le Olimpiadi si rivelino sempre, perlomeno sotto il profilo economico, un successo. Le risorse investite per organizzare l'evento, prevalentemente di origine pubblica, potrebbero essere destinate a impieghi alternativi caratterizzati da una più elevata redditività. A beneficiare degli investimenti necessari, inoltre, è spesso una ristretta comunità locale, mentre i costi gravano sulla collettività nazionale»;
    è indubbio che le entrate sono sempre sovrastimate, per il presupposto di un'impennata nell'afflusso di turisti e per l'altrettanta ipotesi di una crescita dell'occupazione, ma purtroppo gli eventi passati smentiscono questo ottimismo. Basti considerare le ultime 2 olimpiadi: durante i Giochi Olimpici del 2008, a Pechino erano previsti circa 400.000 turisti, ma ne sono effettivamente giunti 235.000 con una diminuzione di presenze nella capitale cinese del 30 per cento rispetto all'agosto dell'anno precedente; a Londra 2012, il calo è stato del 6,1 per cento rispetto al 2011;
    tali risultati rappresentano le ragioni per cui sempre meno città sono oggigiorno interessate ad ospitare le olimpiadi o altri grandi eventi sportivi e, di conseguenza, sempre meno formalizzano la candidatura. Per i giochi olimpici dei 2024, sono rimaste soltanto in 4. Boston si è tirata indietro per i rischi finanziari eccessivi e la città di Amburgo, nel mese di novembre 2015 – anche essa inizialmente candidata – si è ritirata dalla corsa per l'assegnazione dei giochi a seguito di un referendum cui sono stati chiamati i cittadini della città tedesca, cittadini che poi, grazie al voto referendario hanno respinto la candidatura;
    Roma quindi è in corsa per accogliere il grande evento sportivo per eccellenza e si trova a gareggiare con città quali Parigi, Budapest e Los Angeles;
    si ritiene, pertanto, non solo necessario ma fondamentale garantire un confronto partecipativo con i cittadini che hanno un ruolo fondamentale e dovrebbero poter esprimere la propria volontà prima di assumere la decisione finale relativa all'ipotesi di ospitare i XXXIII Olimpici a Roma nel 2024;
    il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha dichiarato che soltanto la candidatura costerà all'Italia 10 milioni i euro. Le città che negli anni passati hanno ospitato i Giochi Olimpici hanno creato perdite economiche che sono ricadute sui cittadini;
    indubbiamente ospitare le Olimpiadi è un sogno ricorrente di tante città, sia per il messaggio positivo che lo sport trasmette, sia per il rinnovamento delle strutture e la creazione di nuovi posti di lavoro. Tutti processi positivi valutabili e quantificabili nel medio-lungo periodo, e che spesso non giustificano sufficientemente l'investimento stanziato;
    nel momento in cui una città valuta l'opportunità di presentare la propria candidatura, deve includere nelle analisi costi-benefici anche i costi di preparazione;
    un altro aspetto delicato da considerare è la trasparenza e la tempistica della realizzazione delle opere necessarie per i Giochi: Il modello previsionale del Governo e del Comitato Roma 2024 dà per scontato che tali opere saranno portate a termine nella modalità e nei tempi previsti senza alcun aggravio in termini di costi rispetto a quanto già preventivato, ma la valutazione di compatibilità economica presuppone l'osservanza di condizioni di efficienza amministrativa in un clima di trasparente cooperazione istituzionale da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione dei Giochi;
    la candidatura di Roma dovrebbe valorizzare un importante parco di strutture già esistenti da integrare con nuovi investimenti, dunque il Governo assumersi l'impegno di garanzia della trasparenza e soprattutto candidarsi con l'ottica che i miglioramenti infrastrutturali agli impianti sportivi in essere e la realizzazione di nuovi devono comportare solo effetti positivi sia in fase di realizzazione sia in futuro, cosa che purtroppo guardando agli ultimi grandi eventi sportivi come i mondiali di calcio del ’90 e quelli del nuoto del 2009 – non è stata del tutto garantita e molte strutture di nuova realizzazione sono state dismesse e abbandonate subito dopo il loro impiego con inevitabili costi e disservizi per la comunità cittadina;
    oggi la Capitale non è più rappresentata da un sindaco, ma da un commissario nominato dal Governo, Governo che inoltre ad oggi non ha un Ministro dello sport e nemmeno un rappresentante con delega allo sport;
    la situazione finanziaria e il dissesto delle casse del comune di Roma hanno portato al commissariamento della città e la candidatura per il 2024 rappresenta per i cittadini una forte fonte di preoccupazione in merito alla quantificazione e all'utilizzo delle risorse che si renderà necessario investire al fine di adeguare le infrastrutture sportive e ricettive, quelle relative alla mobilità e rendere così il tessuto urbano in grado di ospitare un evento di tale portata;
    il disavanzo strutturale della città di Roma, infatti, ha portato negli ultimi 3 anni ad un aumento esponenziale della pressione fiscale sui propri cittadini (nel comune di Roma l'addizionale Irpef è la più alta d'Italia), i quali si ritrovano a pagare esose tasse che servono non già a finanziare i servizi erogati, bensì a ripianare i debiti accumulati;
    proprio perché, come già evidenziato, ospitare le Olimpiadi richiederebbe interventi importanti sia dal punto di vista strutturale che finanziario sul territorio urbano e nazionale; risulta, pertanto, fondamentale che i costi di realizzazione, di gestione e manutenzione delle strutture necessarie dovranno essere attentamente valutati sotto il profilo della fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria, anche per evitare l'eventuale abbandono o degrado degli stessi al termine dei Giochi Olimpici;
    non sono da sottovalutare i possibili rischi che un simile impegno potrebbe comportare in termini di sprechi di risorse economiche e di interventi errati sul territorio; in questo senso assume importanza fondamentale porre la dovuta attenzione affinché un'occasione di sviluppo non si trasformi in uno spreco di denaro pubblico e affinché non si assista alla lievitazione delle spese rispetto al budget iniziale,

impegna il Governo:

   ad assumere le opportune iniziative di competenza affinché l'eventuale svolgimento delle Olimpiadi nel 2024 a Roma sia oggetto di referendum consultivo comunale, per dare ai cittadini romani la possibilità di decidere sulla candidatura Olimpica 2024 mediante un voto referendario che consenta loro una partecipazione diretta, quindi effettiva e democratica;
   ad assumere iniziative per redigere e rendere pubblico ed accessibile un dossier con l'indicazione di un piano dei costi certi, comparati ai presunti benefici, da parte del Comitato Olimpico Roma 2024 per una valutazione attenta dei costi e dei benefici legati all'operazione nel suo complesso;
   a garantire l'assoluta trasparenza e legalità di ogni atto finalizzato alla candidatura e ad effettuare studi sulla compatibilità economica, alla luce delle scarse risorse disponibili sia nel bilancio pubblico che in quello municipale, per ottenere la candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024;
   ad assumere iniziative per nominare una Commissione nazionale anticorruzione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture;
   a porre in essere una campagna informativa per il Paese e per i cittadini romani sullo stato di avanzamento degli studi di fattibilità, anche mediante la pubblicazione degli stessi in un apposito sito web;
   a presentare al Parlamento, un elenco dettagliato delle esigenze infrastrutturali connesse all'evento sportivo, con le relative stime dei costi, e un altrettanto dettagliato elenco degli interventi, in termini di maggiori e migliori servizi ai cittadini, che potrebbero attuarsi impegnando le medesime risorse.
(1-01121) «Saltamartini, Attaguile, Fedriga, Allasia, Borghesi, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Rondini».


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 1289 – D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA: MODIFICHE ALLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, DI CUI ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 1963, N. 1, IN MATERIA DI ENTI LOCALI, DI ELETTORATO PASSIVO ALLE ELEZIONI REGIONALI E DI INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE (APPROVATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO) (A.C. 3224) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA (A.C 2060)

A.C. 3224 – Questioni sospensive

QUESTIONI SOSPENSIVE

  La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame, di iniziativa del Consiglio regionale, modifica lo Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sotto molteplici profili, in particolare, viene prevista la soppressione delle Province. Sul punto, si ritiene che la proposta di modifica dello Statuto e le conseguenti modifiche dell'assetto istituzionale non possano precedere l'approvazione della riforma costituzionale attualmente in esame e, dunque, l'entrata in vigore della legge costituzionale di revisione del Titolo V, Parte II, della Costituzione. Non è ragionevole, nonché di dubbia legittimità, che la soppressione delle Province in Friuli-Venezia Giulia possa avvenire senza che ne sia stata decisa la decostituzionalizzazione prima a livello nazionale; sicché, pure ipotizzando che tale riforma dell'ordinamento delle autonomie locali sia legittima nel merito, vi si potrebbe procedere solo successivamente alla modifica della Costituzione italiana;
    solo con la riforma costituzionale in corso di approvazione in Parlamento possono essere individuati i criteri per i percorsi di riforma del governo locale che portino all'istituzione delle Città metropolitane e alla trasformazione delle Province; ne consegue che ogni ipotesi di modifica della disciplina statutaria delle Regioni speciali non può che collocarsi in una fase successiva al termine di tale riforma a livello nazionale;
    inoltre, non bisogna dimenticare che l'approvazione della riforma costituzionale sarà sottoposta a referendum, il cui esito non può essere ritenuto scontato;
    si mette in evidenza, peraltro, che la proposta di riforma in questione dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia prevede anche la modifica dell'articolo 11, secondo comma, stabilendo che «la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.» Pertanto, in violazione del principio del decentramento amministrativo di cui all'articolo 5 della Costituzione si prevede, in sostanza, che la Regione diventi arbitro dei poteri e funzioni dei Comuni che, di fatto, vengono subordinati alla stessa, poiché di propria iniziativa può obbligarli ad associarsi in Unioni con le modalità che ritiene; va da sé che alla base di una decisione del genere possano sussistere anche mere ragioni di convenienza politica. Ebbene, proprio sulla legittimità della costituzione obbligatoria di Unioni territoriali intercomunali pendono 84 ricorsi dinanzi al TAR di Trieste di ben 56 Comuni del Friuli-Venezia Giulia contro la Regione; tali Comuni, contestando gravi vizi di legittimità costituzionale e, in particolare, la lesione del principio di autonomia posto in capo ai Comuni (articoli 5 e 119 della Costituzione), nonché il principio di equiordinazione tra Comuni, Stato, Regioni (articolo 114 della Costituzione), hanno impugnato il piano di riordino territoriale e, per l'appunto, la creazione di Unioni territoriali intercomunali previsti dalla legge regionale n. 26 del 2014. Si ritiene, quindi, che anche rispetto a tale profilo, in pendenza dei giudizi, non sia ragionevole procedere ad una modifica dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, soprattutto per quanto concerne l'assetto istituzionale,

delibera

di sospendere l'esame della proposta di legge costituzionale n. 3224, recante modifiche allo Statuto del Friuli-Venezia Giulia, sia rinviata fino all'entrata in vigore della Legge Costituzionale di revisione del Titolo V, Parte II, della Costituzione e comunque fino alla data del 30 aprile 2017.
N. 1. Rizzetto, Prodani.

  La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge costituzionale, di iniziativa del Consiglio regionale, modifica lo Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale n. 1 del 1963, in particolar modo introducendo la soppressione delle province e conseguenti modifiche dell'assetto istituzionale;
    in sede di esame in sede referente del provvedimento, la Commissione affari costituzionali ha dichiarato l'inammissibilità dell'emendamento 1.7 per la ragione che indirettamente la proposta emendativa interveniva a modifica dell'articolo 116 della Costituzione, rilevando che questa non era la sede consona a tale intervento;
    ad avviso dei presentatori del presente atto, il provvedimento in esame, con la disposizione recata all'articolo 12, interviene indirettamente sull'articolo 114 della Costituzione;
    si ricorda, peraltro, che le funzioni storicamente attribuite alle Province si riferiscono a servizi essenziali diretti al territorio e alle comunità, oltre che ai singoli cittadini, e sono state ad esse assegnate perché potessero essere gestite in maniera più razionale proprio per l'inerenza al territorio, elemento costitutivo essenziale di questo ente di area vasta, anche in connessione con i Comuni di minore dimensione per popolazione e superficie territoriale;
    pertanto, una soppressione delle province sic et simpliciter nei fatti paralizza l'esercizio delle funzioni cosiddette di «area vasta», le quali rimangono sospese fra il livello regionale e quello comunale. In questo modo si sta procedendo unicamente allo svuotamento delle funzioni delle Province che porterà ad un aumento a livello esponenziale dei disservizi e dei costi totali per l'esercizio delle funzioni pubbliche;
    i numeri sono evidenti: l'abolizione delle Province, raccontata come un'opera d'arte politica di riduzione, di compressione della spesa pubblica, si rivela invece l'esatto contrario e cioè creazione di nuovi enti intermedi, spese in aumento, più dirigenti e nessuna riduzione di burocrazia;
    se realmente si fosse voluto andare incontro agli interessi del territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia si sarebbe dovuto operare al fine di modificare il testo dello Statuto Speciale andando a riconoscere una particolare autonomia alle province di Gorizia, Udine, Pordenone e Trieste;
    il fallimento di questa operazione è sotto gli occhi di tutti: le quattro province verranno di fatto sostituite da strutture evanescenti come i diciotto micro territori costituiti dall'UTI; ciascuna Unione avrà un proprio direttore generale, gli uffici del servizio lavoro delle ex Province, con i loro circa 300 addetti, passeranno in carico alla Regione Friuli-Venezia Giulia; i 1259 dipendenti provinciali diventeranno così dipendenti regionali o verranno ridistribuiti presso le amministrazioni comunali;
    è bene evidenziare che 56 Sindaci hanno fatto ricorso al TAR contro la previsione di un decurtamento dei trasferimenti di risorse per i Comuni che non si associano in UTI;
    inoltre, su 80 Consigli comunali che hanno bocciato il presente Statuto, 27 sono stati commissariati dalla Presidente della Regione al fine di ottenere un'approvazione coatta dello statuto medesimo,

delibera

di sospendere l'esame della proposta di legge costituzionale n. 3224 fino all'entrata in vigore della legge di Riforma costituzionale dopo l'esito del referendum confermativo e, comunque, non prima del 1o dicembre 2016.
N. 2. Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge costituzionale recante: «Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia» pone diversi problemi non marginali di natura costituzionale, che attengono ai rapporti tra Stato e Regioni a Statuto speciale;
    in particolare, trattandosi di una proposta che abolisce le Province del Friuli-Venezia Giulia, è in discussione se sia costituzionalmente corretto cancellare tali enti in una Regione a Statuto speciale mentre a livello nazionale le Province, pur essendo diventate enti di secondo livello, sono ancora funzionanti;
    ad oggi, le Province fanno ancora parte del dettato costituzionale vigente. La riforma che le elimina è stata approvata in seconda deliberazione dal Senato a maggioranza assoluta, e sarà quindi sicuramente sottoposta al vaglio del referendum confermativo;
    ogni ipotesi di modifica dello Statuto d'autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che concerne la soppressione delle Province, andrebbe quindi collocata al termine ed in esito del percorso di riforma del testo costituzionale;
    lo confermano le stesse disposizioni transitorie (articolo 39, comma 13) della proposta di legge costituzionale di riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione, dove si prevede, infatti, che «Le disposizioni di cui al Capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome ... e, sino, alla revisione degli statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le vigenti disposizioni, ad esclusione 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale»;
    è evidente quindi la volontà dello Stato di non escludere la possibilità per le Regioni a statuto speciale di godere di più ampi margini entro cui riorganizzare limiti, confini e funzioni degli enti locali, ma anche come esso intenda che tali processi siano collocati in una visione unitaria e coerente, rispettosa dei principi costituzionali e, soprattutto, utile al raggiungimento degli obiettivi di efficacia e efficienza, connessi anche ai vincoli ed agli obiettivi posti dall'Unione europea;
    questa proposta e, più in generale, il riassetto degli enti territoriali in atto nella Regione Friuli-Venezia Giulia (anche alla luce dell'obbligatorietà, per i Comuni, per ordine della Regione, di associarsi in Unioni), nella sostanza quindi pregiudicano la possibilità di disporre di un quadro ordinamentale valido per tutti, snello, efficiente e duraturo;
    una modifica antecedente alla riforma costituzionale potrebbe quindi costituire un precedente rilevante che potrebbe alimentare nuove ipotesi di riforma degli Statuti regionali, anche in difformità alle disposizioni costituzionali, con esiti difficilmente controllabili;
    la proposta di legge presentata inizialmente, che riproduceva quanto approvato all'unanimità dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, prevedeva la modifica dello Statuto della Regione in materia di enti locali attraverso la soppressione di ogni riferimento alle Province, definendo così un nuovo modello istituzionale regionale fondato su due soli livelli di governo politico, espressione della sovranità popolare, la Regione e i Comuni;
    nel percorso emendativo al Senato, in riferimento all'istituzione di nuovi Comuni, si è prevista la possibilità che questi possano essere istituiti anche nella forma di Città metropolitane, contraddicendo di fatto la volontà della stessa Regione, espressa all'unanimità, e allontanandosi dal modello della semplificazione, del risparmio e della sburocratizzazione, essenziale per cittadini e imprese;
    tra l'altro, la riflessione più generale sulle città metropolitane riporta necessariamente al «pasticcio» della riforma Delrio, che appare caotica e insoddisfacente, e che di fatto ha moltiplicato il numero degli amministratori locali, determinando aggravi di costi, paralisi amministrativa e complicazioni decisionali, con il rischio concreto di distruggere apparati e competenze tecniche oggi essenziali sul territorio;
    è necessario riflettere sul processo di riorganizzazione, in particolare sull'eventuale riattribuzione di competenze e di funzioni, oltre che sui tempi e le modalità con le quali perfezionare il cambiamento, al fine di garantire qualità e continuità dei servizi al cittadino ed evitare inutili spese,

delibera

di sospendere l'esame della proposta di legge costituzionale n. 3224 fino all'entrata in vigore della legge costituzionale di revisione del Titolo V, parte II, della Costituzione e comunque non prima del 1o dicembre 2016.
N. 3. Sandra Savino, Sisto, Occhiuto.

A.C. 3224 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 3224 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Modifica all'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

  1. Il primo comma dell'articolo 2 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, di seguito denominato «legge costituzionale n. 1 del 1963», è sostituito dal seguente:
  «La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.
(Modifica all'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

  Sopprimerlo.
1. 1. Della Valle, Lorefice.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: comprende i con le seguenti: è costituita dai.
1. 50. Grande, Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: i territori delle con le seguenti: le.
1. 51. Pesco.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: attuali.
1. 56. Silvia Giordano.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste con le seguenti: province di Friuli e Venezia-Giulia dotate di speciale autonomia, con funzioni individuate dalla legge regionale.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole:
ed ai Comuni, con le seguenti: alle Province dotate di speciale autonomia ed ai Comuni;
   all'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 11», comma 1, sostituire le parole: I Comuni con le seguenti: Le Province dotate di speciale autonomia ed i Comuni;
   all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: e dei Comuni, con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
   all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: dei Comuni con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
   all'articolo 9, comma 1, capoverso «Art. 59», comma 1, sostituire le parole: sui Comuni con le seguenti: sulle Province dotate di speciale autonomia e sui Comuni;
   all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: e dei Comuni con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
   all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: La Regione decentra con le seguenti: La Regione e le Province dotate di speciale autonomia decentrano;
    sopprimere l'articolo 12.
1. 62. Fedriga, Invernizzi, Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: attuali province con le seguenti: province dotate di speciale autonomia.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

  Art. 1-bis. (Modifica all'articolo 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963) – 1. All'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1963, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «la Regione ha potestà legislativa» sono sostituite dalle seguenti: «le Province dotate di speciale autonomia hanno potestà legislativa»;
   b) al numero 9), le parole: «di interesse locale e regionale» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse locale e provinciale»;
   c) al numero 11), le parole: «di interesse regionale» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse provinciale»;
   d) al numero 14, le parole: «di interesse locale e regionale» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse locale e provinciale»;
   e) è aggiunto, in fine, il seguente numero:
    «15) gestione idroelettrica».

  Art. 1-ter. (Modifica all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963) – 1. All'articolo 5, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1963, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «la Regione ha potestà legislativa» sono sostituite dalle seguenti: «le Province dotate di speciale autonomia hanno potestà legislativa»;
   b) dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:
    «3-bis) istituzione di tributi provinciali»;
   c) al numero 7), le parole: «di interesse regionale» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse provinciale»;
   d) al numero 8), le parole: «aventi carattere locale o regionale» sono sostituite dalle seguenti: «aventi carattere locale o provinciale»;
   e) al numero 9), le parole: «di carattere locale o regionale» sono sostituite dalle seguenti: «di carattere locale o provinciale»;
    all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: ed ai Comuni, con le seguenti: alle Province dotate di speciale autonomia ed ai Comuni;
    all'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 11», comma 1, sostituire le parole: I Comuni con le seguenti: Le Province dotate di speciale autonomia ed i Comuni;
    all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: e dei Comuni, con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
   all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: dei Comuni con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
    all'articolo 9, comma 1, capoverso «Art. 59», comma 1, sostituire le parole: sui Comuni con le seguenti: sulle Province dotate di speciale autonomia e sui Comuni;
    all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: e dei Comuni con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
    all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: La Regione decentra con le seguenti: La Regione e le Province dotate di speciale autonomia decentrano;
    sopprimere l'articolo 12.
1. 53. Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: attuali province con le seguenti: province dotate di speciale autonomia.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

  Art. 1-bis. (Modifica all'articolo 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963) – 1. All'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1963, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «la Regione ha potestà legislativa» sono sostituite dalle seguenti: «le Province dotate di speciale autonomia hanno potestà legislativa»;
   b) al numero 9), le parole: «di interesse locale e regionale» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse locale e provinciale»;
   c) al numero 11), le parole: «di interesse regionale» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse provinciale»;
   d) al numero 14, le parole: «di interesse locale e regionale» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse locale e provinciale»;
   e) è aggiunto, in fine, il seguente numero:
    «15) gestione idroelettrica».
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: ed ai Comuni, con le seguenti: alle Province dotate di speciale autonomia ed ai Comuni;
   all'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 11», comma 1, sostituire le parole: I Comuni con le seguenti: Le Province dotate di speciale autonomia ed i Comuni;
   all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: e dei Comuni, con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
   all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: dei Comuni con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
   all'articolo 9, comma 1, capoverso «Art. 59», comma 1, sostituire le parole: sui Comuni con le seguenti: sulle Province dotate di speciale autonomia e sui Comuni;
   all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: e dei Comuni con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
   all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: La Regione decentra con le seguenti: La Regione e le Province dotate di speciale autonomia decentrano;
   sopprimere l'articolo 12.
1. 57. Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: attuali province con le seguenti: province dotate di speciale autonomia.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

  Art. 1-bis. (Modifica all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963) – 1. All'articolo 5, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1963, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «la Regione ha potestà legislativa» sono sostituite dalle seguenti: «le Province dotate di speciale autonomia hanno potestà legislativa»;
   b) dopo il numero 3), è aggiunto il seguente: «3-bis) istituzione di tributi provinciali»;
   c) al numero 7), le parole: «di interesse regionale» sono sostituite dalle seguenti: «di interesse provinciale»;
   d) al numero 8), le parole: «aventi carattere locale o regionale» sono sostituite dalle seguenti: «aventi carattere locale o provinciale»;
   e) al numero 9), le parole: «di carattere locale o regionale» sono sostituite dalle seguenti: «di carattere locale o provinciale»;
   f) è aggiunto, in fine, il seguente numero:
    «23) gestione idroelettrica».
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: ed ai Comuni, con le seguenti: alle Province dotate di speciale autonomia ed ai Comuni;
   all'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 11», comma 1, sostituire le parole: I Comuni con le seguenti: Le Province dotate di speciale autonomia ed i Comuni;
   all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: e dei Comuni, con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
   all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: dei Comuni con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
   all'articolo 9, comma 1, capoverso «Art. 59», comma 1, sostituire le parole: sui Comuni con le seguenti: sulle Province dotate di speciale autonomia e sui Comuni;
   all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: e dei Comuni con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
   all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: La Regione decentra con le seguenti: La Regione e le Province dotate di speciale autonomia decentrano;
   sopprimere l'articolo 12.
1. 58. Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: attuali province con le seguenti: province autonome.

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 2, con il seguente:

Art. 2. 1. – Al secondo comma dell'articolo 116 della Costituzione, dopo le parole: «di Bolzano» sono aggiunte le seguenti: «, la regione Friuli Venezia Giulia è costituita dalle province autonome di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste»;
   sopprimere gli articoli 3 e 4;
   sopprimere l'articolo 12.

1. 54. Fedriga, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: attuali province con le seguenti: province autonome.

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 2, con il seguente:

  Art. 2. 1. – Al secondo comma dell'articolo 116 della Costituzione, dopo le parole: «di Bolzano» sono aggiunte le seguenti: «, la regione Friuli Venezia Giulia è costituita dalle province autonome di Friuli e di Venezia-Giulia»;
   sopprimere gli articoli 3 e 4;
   sopprimere l'articolo 12.

1. 55. Fedriga, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: attuali province con le seguenti: province dotate di speciale autonomia, con funzioni individuate dalla legge regionale.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole:
ed ai Comuni, con le seguenti: alle Province dotate di speciale autonomia ed ai Comuni;
   all'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 11», comma 1, sostituire le parole: I Comuni con le seguenti: Le Province dotate di speciale autonomia ed i Comuni;
   all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: e dei Comuni, con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
   all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: dei Comuni con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
   all'articolo 9, comma 1, capoverso «Art. 59», comma 1, sostituire le parole: sui Comuni con le seguenti: sulle Province dotate di speciale autonomia e sui Comuni;
   all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: e dei Comuni con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
   all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: La Regione decentra con le seguenti: La Regione e le Province dotate di speciale autonomia decentrano;
   sopprimere l'articolo 12.
1. 59. Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: attuali province con le seguenti: province dotate di speciale autonomia.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole:
ed ai Comuni, con le seguenti: alle Province dotate di speciale autonomia ed ai Comuni;
   all'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 11»:
    comma 1, sostituire le parole:
I Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative con le seguenti: Le Province dotate di speciale autonomia sono titolari di funzioni amministrative e fiscali;
    sostituire il comma 3 con il seguente: La Regione devolve alle Province dotate di speciale autonomia competenze in materia di tributi;
   all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: e dei Comuni, con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
   all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: dei Comuni con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
   all'articolo 9, comma 1, capoverso «Art. 59», comma 1, sostituire le parole: sui Comuni con le seguenti: sulle Province dotate di speciale autonomia e sui Comuni;
   all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: e dei Comuni con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
   all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: La Regione decentra con le seguenti: La Regione e le Province dotate di speciale autonomia decentrano;
   sostituire l'articolo 12 con il seguente:
  Art. 12 – 1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, con propria legge, disciplina il trasferimento delle funzioni e delle competenze in materia amministrativa e fiscale alle Province dotate di speciale autonomia.
  2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indette nuove elezioni per il rinnovo degli organi regionali e provinciali.
1. 60. Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: attuali province con le seguenti: province dotate di speciale autonomia.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole:
ed ai Comuni, con le seguenti: alle Province dotate di speciale autonomia ed ai Comuni;
   all'articolo 4, comma 1, capoverso «Art. 11»:
    comma 1, sostituire le parole:
I Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative con le seguenti: Le Province dotate di speciale autonomia sono titolari di funzioni amministrative e fiscali;
    sostituire il comma 3 con il seguente: La Regione devolve alle Province dotate di speciale autonomia competenze in materia di tributi;
    all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: e dei Comuni, con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
    all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: dei Comuni con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
    all'articolo 9, comma 1, capoverso «Art. 59», comma 1, sostituire le parole: sui Comuni con le seguenti: sulle Province dotate di speciale autonomia e sui Comuni;
    all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: e dei Comuni con le seguenti:, delle Province dotate di speciale autonomia e dei Comuni;
    all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: La Regione decentra con le seguenti: La Regione e le Province dotate di speciale autonomia decentrano;
    sostituire l'articolo 12 con il seguente:
   Art. 12 – 1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione, con propria legge, disciplina il trasferimento delle funzioni e delle competenze in materia amministrativa e fiscale alle Province dotate di speciale autonomia ed entro i successivi sei mesi si provvede al rinnovo degli organi regionali e provinciali.
1. 61. Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: attuali province con le seguenti: province autonome.
1. 7. Fedriga, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: di Trieste con le seguenti: dei Comuni di Trieste, Duino-Aurisina (Devin Nabrezina), Monrupino (Repentabor), Muggia, San Dorligo della Valle (Dolina) e Sgonico (Zgonik).
1. 4. Prodani.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: di Trieste con le seguenti: dei Comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.
1. 5. Prodani.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. (Modifiche all'articolo 6 della legge costituzionale n. 1 del 1963) – 1. All'articolo 6 della legge costituzionale n. 1 del 1963, dopo il numero 3), è aggiunto il seguente: «4) gestione idroelettrica».
  2. Dopo l'articolo 6 della legge costituzionale n. 1 del 1963 sono aggiunti i seguenti:
   «Art. 6-bis. – Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, la regione Friuli Venezia Giulia ha facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
   La Regione ha altresì facoltà di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.
   Il Presidente della Regione o suoi delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.
   Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della provincia interessata.

   Art. 6-ter. – Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione Friuli Venezia Giulia – per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge regionale – 220 kWh per ogni KW di potenza nominale media di concessione, da consegnare all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia.
   La Regione stabilisce altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal CIP.
   I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alla Regione euro 3,10 per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento del prezzo medio di vendita della energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.
   Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nella Regione Friuli Venezia Giulia, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per le infrastrutture e i trasporti di concerto col Ministro per lo sviluppo economico e d'intesa con la Regione medesima.
1. 050. Fedriga, Invernizzi.
(Inammissibile)

A.C. 3224 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

  1. Al numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963, dopo le parole: «di nuovi Comuni» sono inserite le seguenti: «, anche in forma di Città metropolitane,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 2.
(Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
2. 2. Rizzetto, Prodani, Parisi.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: anche nella forma di città metropolitane;
   all'articolo 4, capoverso «Art. 11», comma 1, sopprimere le parole:, anche nella forma di Città metropolitane;
   all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: anche nella forma di città metropolitane;
   all'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: anche nella forma di città metropolitane;
   all'articolo 9, capoverso «Art. 59», comma 1, sopprimere le parole:, anche nella forma di Città metropolitane;
   all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: anche nella forma di città metropolitane;
   all'articolo 12, comma 2, sopprimere le parole: anche nella forma di città metropolitane.
*2. 3. Sandra Savino, Parisi.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole:
anche nella forma di città metropolitane;
   all'articolo 4, capoverso «Art. 11», comma 1, sopprimere le parole:, anche nella forma di Città metropolitane;
   all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: anche nella forma di città metropolitane;
   all'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: anche nella forma di città metropolitane;
   all'articolo 9, capoverso «Art. 59», comma 1, sopprimere le parole:, anche nella forma di Città metropolitane;
   all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: anche nella forma di città metropolitane;
   all'articolo 12, comma 2, sopprimere le parole: anche nella forma di città metropolitane.
*2. 53. Sorial.

  Sopprimerlo.
**2. 1. Cozzolino.

  Sopprimerlo.
**2. 4. Sandra Savino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «intese le popolazioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante referendum».
2. 5. Pellegrino, D'Attorre, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «intese le popolazioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «previa espressione della volontà delle popolazioni interessate tramite consultazione».
2. 51. Brescia, Bonafede.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sono aggiunte, in fine, le parole: «tramite consultazione pubblica».
2. 52. Brugnerotto.

A.C. 3224 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

  1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, alle Province ed ai Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «ed ai Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 3.
(Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

  Al comma 1, sostituire le parole da: ed ai Comuni» sono sostituite fino alla fine del comma, con le seguenti: sono soppresse.
*3. 1. D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: ed ai Comuni» sono sostituite fino alla fine del comma, con le seguenti: sono soppresse.
*3. 4. Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire le parole: nella forma di città metropolitane con le seguenti: in forma associata.
3. 50. Businarolo.

A.C. 3224 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Sostituzione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

  1. L'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963 è sostituito dal seguente:
  «Art. 11. – 1. I Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
  2. In attuazione dei princìpi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.
  3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 4.
(Sostituzione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

  Sopprimerlo.
*4. 3. Pellegrino, D'Attorre, Quaranta, Costantino.

  Sopprimerlo.
*4. 50. Sandra Savino.

  Sopprimerlo.
*4. 51. Del Grosso.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11», comma 1, sopprimere le parole:, anche nella forma di Città metropolitane,.
**4. 1. Mantero.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11», comma 1, sopprimere le parole:, anche nella forma di Città metropolitane,.
**4. 6. Sandra Savino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11», comma 1, sostituire le parole: nella forma di città metropolitane con le seguenti: in forma associata.
4. 52. Busto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11», comma 1, sopprimere le parole:, secondo le rispettive competenze.
4. 53. Parentela.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11», comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere le parole da:, in attuazione fino a: differenziazione,.
4. 54. Crippa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 2.
*4. 55. Di Benedetto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11», sopprimere il comma 2.
*4. 56. Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11», comma 2, sopprimere le parole da: In attuazione fino a: differenziazione,
4. 57. Baroni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11», comma 2, sostituire le parole:, sussidiarietà e differenziazione con le seguenti: e sussidiarietà.
4. 58. Pisano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11», comma 2, sopprimere le parole:, anche obbligatorie,.
*4. 2. Cecconi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11», comma 2, sopprimere le parole:, anche obbligatorie,.
*4. 61. Rizzetto, Sandra Savino, Prodani.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11», comma 2, sostituire le parole:, anche obbligatorie, con le seguenti: consorziali e.
4. 62. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11», comma 2, aggiungere, in fine, le parole: previa consultazione delle popolazioni interessate.
4. 63. Fantinati.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11», comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e di fusione dei territori.
4. 64. Rizzo.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11», comma 3, sostituire la parola: assicura con la seguente: conferisce.
4. 65. Manlio Di Stefano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11», comma 3, sostituire le parole: i finanziamenti con le seguenti: le risorse finanziarie, umane e strumentali.
4. 68. Ferraresi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11», comma 3, sostituire le parole: i finanziamenti con le seguenti: adeguate risorse.
4. 67. Da Villa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11», comma 3, sostituire le parole: i finanziamenti con le seguenti: le risorse finanziarie.
4. 69. Daga.

  Al comma 1, capoverso «Art. 11», comma 3, sostituire le parole: i finanziamenti con le seguenti: gli adeguati finanziamenti.
4. 66. Massimiliano Bernini.

A.C. 3224 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Modifica all'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

  1. Al secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale n.1 del 1963, le parole: «il 25° anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 5.
(Modifica all'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

  Al comma 1, sostituire le parole: la maggiore età con le seguenti: il 22o anno di età.
5. 50. Zolezzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: la maggiore età, con le seguenti: il 21o anno di età.
*5. 1. Rizzetto, Prodani.

  Al comma 1, sostituire le parole: la maggiore età con le seguenti: il 21o anno di età.
*5. 51. Lombardi.

  Al comma 1, sostituire le parole: la maggiore età con le seguenti: il 18o anno di età.
5. 52. Liuzzi.

A.C. 3224 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Modifica all'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

  1. All'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «15 mila» sono sostituite dalla seguente: «5.000».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 6.
(Modifica all'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

  Al comma 1, sostituire le parole: 5000 con le seguenti: 2000.
6. 50. L'Abbate.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5000 con le seguenti: 3000.
6. 1. Rizzetto, Prodani.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5000 con le seguenti: 4000.
6. 51. Grillo.

A.C. 3224 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Modifica all'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

  1. Al primo comma dell'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 7.
(Modifica all'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

  Al comma 1, sostituire le parole da: e dei Comuni» sono sostituite fino alla fine del comma, con le seguenti: sono soppresse.
*7. 1. Marzana, Micillo, D'Incà.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e dei Comuni» sono sostituite fino alla fine del comma, con le seguenti: sono soppresse.
*7. 4. Sandra Savino.

A.C. 3224 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

  1. All'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 8.
(Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

  Al comma 1, sostituire le parole da: e dei Comuni” fino alla fine del comma, con le seguenti: sono soppresse.
*8. 1. Sibilia, D'Uva.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e dei Comuni” fino alla fine del comma, con le seguenti: sono soppresse.
*8. 4. Sandra Savino.

  Al comma 1, sostituire le parole: nella forma di città metropolitane con le seguenti: in forma associata.
8. 53. Cariello.

A.C. 3224 – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Sostituzione dell'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

  1. L'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 è sostituito dal seguente:
  «Art. 59. – 1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i princìpi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 9.
(Sostituzione dell'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

  Al comma 1, capoverso Art. 59, comma 1, sostituire le parole:, anche nella forma di Città metropolitane con le seguenti: e sulle relative circoscrizioni.
9. 52. Castelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 59, comma 1, sostituire le parole:, anche nella forma di Città metropolitane con le seguenti: anche in forma associata.
9. 53. Carinelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 59, comma 1, dopo le parole: obbligatori con aggiungere le seguenti: un proprio patrimonio,
9. 54. Cecconi, Basilio.

  Al comma 1, capoverso Art. 59, comma 1, sopprimere le parole: e dal presente Statuto.
9. 56. Villarosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 59, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'istituzione di città metropolitane è sottoposta alla volontà delle popolazioni interessate espressa mediante referendum.
9. 57. Dieni.

  Al comma 1, capoverso Art. 59, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. La richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione è sottoposta alla volontà della popolazione espressa mediante consultazione pubblica.
9. 58. Vignaroli.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso Art. 59, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  
2. Gli enti locali prevedono nei propri Statuti le forme di consultazione delle collettività in ordine ai fatti inerenti il territorio.
9. 59. Fraccaro.

A.C. 3224 – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Modifica all'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

  1. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 10.
(Modifica all'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

  Al comma 1, sostituire le parole da: e dei Comuni” fino alla fine del comma, con le seguenti: sono soppresse.
*10. 1. Spadoni.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e dei Comuni” fino alla fine del comma, con le seguenti: sono soppresse.
*10. 4. Sandra Savino.

A.C. 3224 – Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Modifiche all'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

  1. All'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
  «La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici»;
   b) il quarto comma è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 11.
(Modifiche all'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963).

  Sopprimerlo.
11. 1. Spessotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
11. 50. Gagnarli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. La costituzione di Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) viene stabilita esclusivamente mediante conferma con referendum popolare.
11. 01. Rizzetto, Prodani.

A.C. 3224 – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le province della regione Friuli Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono soppresse a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica.
  2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina il trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di città metropolitane, o alla regione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti, e la successione nei rapporti giuridici.
  3. Fino alla data di soppressione fissata ai sensi del comma 1, le province continuano a essere disciplinate dalla normativa previgente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 12.
(Disposizioni transitorie).

  Sopprimerlo.
12. 3. Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 1, dopo le parole: sono soppresse aggiungere le seguenti: insieme ai loro organi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: e, comunque fino alla fine del comma.
12. 51. De Lorenzis.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: a decorrere fino alla fine del comma.
12. 52. Agostinelli.

  Al comma 1, dopo le parole: legge regionale aggiungere le seguenti:, successivamente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione.
12. 6. Prodani, Rizzetto.

  Al comma 1, dopo le parole: legge regionale aggiungere le seguenti:, da adottarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
12. 54. Benedetti.

  Al comma 1, dopo le parole: legge regionale aggiungere le seguenti: da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
12. 55. Paolo Bernini.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: e comunque fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da:, anche nella forma fino alla fine del comma, con le seguenti: o alla regione e la successione nei rapporti giuridici e prevede lo scioglimento anticipato degli organi delle province contestualmente alla loro soppressione.
12. 64. Mannino.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: e comunque fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e prevede lo scioglimento anticipato degli organi delle province contestualmente alla loro soppressione.
12. 66. Tripiedi.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: e comunque fino alla fine del comma.
12. 56. Nuti.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e comunque fino alla fine del comma, con le seguenti: da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. 57. Gallinella.

  Al comma 1, dopo le parole: non prima aggiungere le seguenti: della data di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione del Titolo V della parte II della Costituzione e.
*12. 2. Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo le parole: non prima aggiungere le seguenti: della data di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione del Titolo V, Parte II, della Costituzione e.
*12. 7. Rizzetto, Prodani.

  Al comma 2, dopo le parole: il trasferimento aggiungere le seguenti: del patrimonio e
12. 60. Ciprini.

  Al comma 2, dopo le parole: il trasferimento aggiungere le seguenti: dei beni e.
12. 61. Chimienti.

  Al comma 2, dopo le parole: delle province aggiungere le seguenti:, sulla base del principio di adeguatezza,
12. 62. Alberti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: anche nella forma di città metropolitane.
*12. 8. Sandra Savino.

  Al comma 2, sopprimere le parole:, anche nella forma di città metropolitane.
*12. 63. Tofalo.

  Al comma 2, sostituire le parole: anche nella forma di città metropolitane con le seguenti: anche in forma associata.
12. 65. Caso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: attivi e passivi.
12. 67. Vacca.

  Sopprimere il comma 3.
12. 68. Simone Valente.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Le modifiche apportate alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.  1, dalla presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di revisione del Titolo V, Parte II, della Costituzione.
12. 9. Rizzetto, Prodani.

A.C. 3224 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    è in discussione il Progetto di legge costituzionale «Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare»;
    tale progetto di legge, nel testo approvato dal Senato in prima lettura (A.S. n. 1289) nella seduta del 7 luglio 2015, dispone all'articolo 12: «Le province della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono soppresse a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica»;
   considerato che:
    l'aggiunta evidenziata in grassetto è frutto di un emendamento presentato in Commissione dal senatore Russo su invito della Commissione per le questioni regionali. La Commissione, nel parere reso il 18 marzo 2015, si esprimeva in senso positivo rispetto al testo del progetto di legge a condizione che la Commissione affari costituzionali verificasse l'opportunità di modificare la norma transitoria, prevedendo in particolare che gli organi delle province in carica giungessero alla scadenza naturale del mandato. Nell'esprimere il proprio parere condizionato, la Commissione richiamava la sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2003, concernente una questione di legittimità costituzionale riferita, per quello che qui interessa, all'articolo 1 della legge della regione Sardegna 10/2002 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4), norma con la quale, a seguito dell'istituzione delle nuove province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio, si disponeva che l'elezione degli organi delle nuove province avesse luogo nell'ordinario turno di elezioni amministrative dell'anno 2003, con conseguente scadenza anticipata di diritto del mandato degli organi eletti a suffragio universale diretto delle province preesistenti di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari (sul territorio delle quali la istituzione delle nuove province incideva). La Corte, nell'esaminare la questione, aveva ritenuto la norma regionale incostituzionale per violazione del limite dell'armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica «tra i quali vi è certamente quello per cui la durata in carica degli organi elettivi locali, fissata dalla legge, non è liberamente disponibile da parte della regione nei casi concreti». La Commissione per le questioni regionali che, come ricordato, ha espresso parere favorevole condizionato, e la Commissione affari costituzionali, che ha accolto la condizione posta, hanno entrambe ritenuto che il principio, sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 48/2003, sia applicabile anche nel caso della soppressione delle province della regione Friuli-Venezia Giulia,

impegna il Governo

a condividere un'interpretazione della norma transitoria, nel testo approvato dal Senato, nel senso che la stessa riguarda solo gli organi provinciali eletti a suffragio universale diretto; ciò alla luce della citata pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 48/2003). Resteranno pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della norma transitoria gli organi eletti con elezioni di secondo grado, secondo la disciplina recata dalla legge regionale della regione Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 2. Con riferimento a tali organi, infatti, resta immutata, anche dopo l'approvazione definitiva delle modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), la potestà legislativa regionale a disciplinare la durata del mandato, ivi compresa la possibile scadenza anticipata per effetto dell'entrata in vigore della legge regionale di soppressione delle province prevista dalla norma transitoria di cui all'articolo 12 del Progetto di legge costituzionale in discussione.
9/3224/1Coppola.