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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 15 marzo 2016

TESTO AGGIORNATO AL 16 MARZO 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 15 marzo 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Ciprini, Cirielli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tidei, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Villecco Calipari, Zampa, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Ciprini, Cirielli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tidei, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Villecco Calipari, Zampa, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 14 marzo 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
   LOMBARDI: «Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e altre disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, nonché la composizione e le funzioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione» (3673).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  S. 1738. – «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace» (approvato dal Senato) (3672) Parere delle Commissioni I, V, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):
  BOSSA ed altri: «Istituzione del «Giorno scolastico del gioco» dedicato al gioco come strumento di valore sociale ed educativo» (3588) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
   Sentenza n. 45 del 10 febbraio – 3 marzo 2016 (Doc. VII, n. 592), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, della legge della Regione siciliana 12 agosto 2014, n. 21 (Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale». Disposizioni varie), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 36, primo comma, 38, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Gela, in funzione di giudice del lavoro:
   alla XI Commissione (Lavoro);
  Sentenza n. 52 del 27 gennaio – 10 marzo 2016 (Doc. VII, n. 595), con la quale:
   dichiara che non spettava alla Corte di cassazione affermare la sindacabilità in sede giurisdizionale della delibera con cui il Consiglio dei ministri ha negato all'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti l'apertura delle trattative per la stipulazione dell'intesa di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione e, per l'effetto, annulla la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 28 giugno 2013, n. 16305:
   alla I Commissione (Affari costituzionali).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sotto indicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
   con lettera in data 3 marzo 2016, Sentenza n. 43 del 10 febbraio – 3 marzo 2016 (Doc. VII, n. 590), con la quale:
   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui si applica alle regioni;
   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, nella parte in cui si applica «a decorrere dall'anno 2014», anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016»;
   dichiara estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 2 e 4-ter, del decreto-legge n. 66 del 2014, promosse dalla Provincia autonoma di Trento;
   dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 14, commi 1, 2 e 4-ter, e 15, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, promosse, in riferimento all'articolo 119, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla regione Veneto;
   dichiara non fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 2 e 4-ter, del decreto-legge n. 66 del 2014, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla regione Veneto;
   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 2 e 4-ter, del decreto-legge n. 66 del 2014, promosse, in riferimento agli articoli 3, 97 e 120 della Costituzione, dalla regione Veneto:
   alla V Commissione (Bilancio);
  con lettera in data 3 marzo 2016, Sentenza n. 44 del 10 febbraio – 3 marzo 2016 (Doc. VII, n. 591), con la quale:
   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23), nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente;
   dichiara, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore:
    alla II Commissione (Giustizia);
  con lettera in data 9 marzo 2016, Sentenza n. 49 del 27 gennaio – 9 marzo 2016 (Doc. VII, n. 593), con la quale:
   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 84-bis, comma 2, lettera b), della legge della regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio):
   alla VIII Commissione (Ambiente);
  con lettera in data 10 marzo 2016, Sentenza n. 51 del 23 febbraio – 10 marzo 2016 (Doc. VII, n. 594), con la quale:
   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente alle parole «e dalle province autonome»:
   alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 10 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Italia Lavoro Spa, per l'esercizio 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 361).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 10 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 362).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 11 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Savona, per l'esercizio 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 363).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 11 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), per gli esercizi 2013 e 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 364).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza», autorizzata, in data 16 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 350, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 10 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2016/0105, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso il testo di quindici risoluzioni approvate nella tornata dal 1o al 4 febbraio 2016, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (Doc. XII, n. 887) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti (Doc. XII, n. 888) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti (Doc. XII, n. 889) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (Doc. XII, n. 890) – alla XI Commissione (Lavoro);
   Risoluzione sulla revisione intermedia della strategia dell'Unione europea sulla biodiversità (Doc. XII, n. 891) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione delle clausole di salvaguardia e del meccanismo antielusione che prevede la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie contenute nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (Doc. XII, n. 892) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione del meccanismo antielusione che prevede la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie contenute nell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (Doc. XII, n. 893) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 894) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 x MON 89788 (MON-877Ø8-9 x MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 895) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 x MON 89788 (MON-877Ø5-6 x MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 896) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
   Risoluzione recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati relativi all'accordo sugli scambi di servizi (TiSA) (Doc. XII, n. 897) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Crimea, in particolare dei tatari di Crimea (Doc. XII, n. 898) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul Bahrein: il caso di Mohammed Ramadan (Doc. XII, n. 899) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul ruolo delle autorità locali e regionali nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) (Doc. XII, n. 900) – alla V Commissione (Bilancio);
   Risoluzione sullo sterminio sistematico delle minoranze religiose da parte del cosiddetto «ISIS/Daesh» (Doc. XII, n. 901) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Consiglio dell'Unione europea, in data 11 e 15 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (14956/2/15 REV 2), corredata dalla relativa motivazione (14956/2/15 REV 2 ADD 1), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (14957/2/15 REV 2), corredata dalla relativa motivazione (14957/2/15 REV 2 ADD 1), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambi di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (rifusione) (14958/2/15 REV 2), corredata dalla relativa motivazione (14958/2/15 REV 2 ADD 1), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

  Il Consiglio dell'Unione europea, in data 14 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 71 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la relazione al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali sui lavori del Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna per il periodo luglio 2014 – dicembre 2015 (7033/16), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Le proposte di regolamento del Consiglio relativi alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni rispettivamente in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2016) 106 final) e in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016) 107 final), già trasmesse dalla Commissione europea e assegnate, in data 14 marzo 2016, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), sono altresì assegnate alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 15 marzo 2016.

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 11 marzo 2016, ha trasmesso un documento, adottato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, concernente proposte di modifica normativa alla luce di alcune problematiche concorrenziali rilevate in materia di gare per il servizio di distribuzione del gas naturale.

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative volte a contrastare le frodi alimentari e a sostenere la filiera dei prodotti biologici – 3-00991

A)

   CENNI, OLIVERIO, FIORIO, ZANIN, COVA, LUCIANO AGOSTINI, CARRA, MONGIELLO, TERROSI, VALIANTE, FERRARI e TENTORI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   l'agricoltura biologica è un metodo di produzione normato con il regolamento 2092/91/CEE, sostituito successivamente dai regolamenti (CE) 834/07 e 889/08 e a livello nazionale con il decreto ministeriale n. 18354 del 2009;
   come è noto il termine «agricoltura biologica» indica un metodo di coltivazione e di allevamento che esclude l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi);
   l'agricoltura biologica si fonda su un modello di produzione sostenibile, che esclude lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, in particolare del suolo, che fa uso di solo materiale organico ed evita, ricorrendo ad appropriate tecniche agricole, qualsiasi forma di sfruttamento intensivo;
   anche nella zootecnia si pone la massima attenzione al benessere degli animali, si predilige il libero pascolo e l'alimentazione vegetale biologica, non si utilizzano antibiotici, ormoni o altre sostanze che stimolino artificialmente la crescita e la produzione di latte;
   secondo i dati del sesto censimento Istat sull'agricoltura italiana sono 45.167 le aziende che al 24 ottobre 2010 risultano adottare metodi di produzione biologica per coltivazioni o allevamenti. Esse rappresentano il 2,8 per cento delle aziende agricole totali. Di queste, 43.367 aziende applicano il metodo di produzione biologico sulle coltivazioni (2,7 per cento delle aziende in complesso con della superficie agricola utilizzata) mentre 8.416 lo adottano per l'allevamento (3,9 per cento delle aziende in complesso con allevamenti). Sono invece 6.616 le aziende quelle che utilizzano metodi di produzione biologica sia per le coltivazioni sia per gli allevamenti;
   secondo recenti stime il fatturato in Italia relativo ai prodotti di agricoltura biologica, è pari a circa 3 miliardi di euro annui, con un aumento di circa il 7,3 per cento nel 2012. Durante le stesse audizioni svolte recentemente in XIII Commissione, le associazioni rappresentative del settore hanno parlato di un aumento della produzione biologica nel Paese nel 2013 di circa il 7 per cento. Si tratta di cifre che pongono con tutta evidenza l'Italia ai primi posti nel mondo per tale produzione;
   in questi ultimi anni è cresciuto il livello di fiducia dei consumatori nei confronti dei prodotti da agricoltura e zootecnia biologica, in virtù di tale fiducia ed affidabilità si sono strutturate filiere e piattaforme finalizzate ad incentivare la vendita diretta, l'acquisto di prodotti biologici locali, la fornitura per mense scolastiche; tali filiere, in virtù di quanto previsto specificamente dai regolamenti, garantiscono altresì l'assenza di organismi geneticamente modificati;
   il 6 giugno 2013 la Guardia di finanza di Pesaro, con la collaborazione dell'Ispettorato repressioni frodi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, avrebbe confiscato 800 tonnellate di semi di soia provenienti dall'India e 340 tonnellate di panello e olio di colza turchi, falsamente certificati come «biologici» e contaminati da sostanze fitosanitarie nocive. Tali prodotti, che potevano essere commercializzati su tutto il territorio nazionale da aziende di Cremona, Brescia e Pesaro, sarebbero stati utilizzati per preparare numerosi alimenti, fra cui biscotti, dolciumi, snack, pasta, riso e sostituti del pane;
   questa operazione segue il sequestro, già avvenuto, di 1.500 tonnellate di mais ucraino e 76 tonnellate di soia indiana;
   il 7 giugno 2013 la Guardia di finanza di Cagliari ha individuato una maxi truffa nel mercato biologico pari ad oltre 135 milioni di euro. Tale intervento ha portato a 16 ordinanze di custodia cautelare, nei confronti di una organizzazione, che aveva come vertice una azienda di Capoterra, che avrebbe presentato false certificazioni relative a prodotti biologici, destinati al mercato nazionale ed europeo, senza che i prodotti fossero realmente «bio». Le ordinanze sono state notificate oltre che in Sardegna, nel Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Veneto e Puglia;
   risulta del tutto evidente come tali frodi, insistendo su produzioni che si caratterizzano per una filiera di alta qualità, sicurezza, certificate di disciplinari e marchi dell'Unione europea, rappresentino un gravissimo danno al settore e all'intero sistema agroalimentare nazionale;
   secondo quanto dichiarato da alcune associazioni di rappresentanza del settore, questo tipo di reati si ripeterebbe con frequenza perché mancherebbe ancora «a livello europeo e nazionale, quella sicurezza alle frontiere tale da garantire al 100 per cento la certificazione dei prodotti, ed un sistema sanzionatore così severo da scoraggiare questo tipo di frodi»;
   come noto le falsificazioni del made in Italy e l'azione criminale delle agromafie causano al settore agroalimentare nazionale una perdita annua totale pari a 72,5 miliardi di euro. In particolare, il volume d'affari delle agromafie ammonta oggi a 12,5 miliardi di euro (pari al 5,6 per cento dell'intero business criminale), e gli interessi economici della criminalità organizzata nel settore agroalimentare stanno crescendo ed espandendosi in tutte le filiere produttive;
   questa situazione allarmante, che penalizza il Paese dal punto di vista economico e produttivo, viene confermata dai risultati della indagine promossa dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della contraffazione e della pirateria in campo commerciale e agroalimentare, redatta nella XVI legislatura;
   risulta comunque altrettanto evidente come il sistema dei controlli di cui il nostro Paese si è dotato sta consentendo di portare alla luce e sanzionare importanti situazioni come quelle in oggetto;
   così come è evidente che la volontà del legislatore, delle amministrazioni pubbliche con competenza in materia di agricoltura e di sicurezza alimentare si sia pronunciata chiaramente in direzione di norme certe in materia di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti –:
   se, alla luce di quanto esposto in premessa e considerato che la produzione biologica può rappresentare un settore di mercato con potenzialità di ulteriore crescita, ritenga urgente ed opportuno intraprendere ulteriori provvedimenti utili per prevenire e contrastare le frodi alimentari, per tutelare la salute del consumatore, i livelli occupazionali e produttivi delle aziende del settore, l'immagine dell'intero sistema agroalimentare italiano, anche attraverso un più efficace coordinamento degli attori deputati ai controlli (a livello nazionale e comunitario) e verificando, anche unitamente al Ministro competente, iniziative normative per l'inasprimento delle pene previste per tali reati;
   se non ritenga utile promuovere ulteriormente ed incentivare, come sollecitato dai produttori agricoli del settore, ogni iniziativa utile ad accorciare la filiera nazionale per i prodotti biologici e l'acquisto diretto da parte dei consumatori dai produttori italiani che garantiscono con certezza la provenienza e la certificazione di tali alimenti;
   se non ritenga, al fine di favorire una filiera di proteine vegetali nazionali (soia, pisello proteico, favino) destinate all'alimentazione zootecnica biologica e di qualità, libera da organismi geneticamente modificati, di promuovere, anche attraverso gli strumenti dei piani di sviluppo rurale, un piano nazionale di proteaginose bio di livello nazionale, più volte sollecitato da numerose associazioni di rappresentanza agricola. (3-00991)


Elementi e iniziative in ordine ai rischi per la salute e per l'ambiente connessi allo spandimento di «digestato» nei terreni a destinazione agricola – 3-02101

B)

   SEGONI, GAGNARLI, ARTINI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO, TERZONI e ZOLEZZI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
   in data 9 settembre 2014 veniva segnalato l'ennesimo sversamento di «digestato» in un terreno agricolo: tale «digestato» è prodotto da uno dei numerosi piccoli impianti di «digestione anaerobica» ormai funzionanti in Italia;
   a seguito della segnalazione, la provincia di Pisa, nella persona del suo dirigente affermava che il digestato è un ammendante utilizzabile nei terreni agricoli, ai sensi dell'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
   a seguito dell'interrogazione presentata dal parlamentare europeo del Partito democratico Andrea Zanoni il 24 settembre 2013 in seguito alla moria di bovini attribuibile allo sversamento di digestato nei campi da parte della centrale a biogas di Trebaseleghe (E-010830-13), il Commissario Janez Potocnik rispondeva il 13 dicembre 2013 che «i digestati derivanti dalla produzione di biogas sono considerati «rifiuti prodotti» e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti» e che la Commissione europea si sarebbe premurata di emanare i criteri da soddisfare per fare in modo che il «digestato» cessi la qualifica di rifiuto, altrimenti detti criteri «end of waste». Detti criteri ad oggi non risultano ancora emanati;
   il digestato viene identificato nel catalogo europeo rifiuti con il codice 19.06.04 ove prodotto dal trattamento di rifiuti urbani. Nel caso il digestato sia prodotto con materiale biologico espressamente coltivato a scopi energetici, come nel caso di specie, il catalogo europeo rifiuti non prevede alcuna classificazione, anche se in alcuni casi potrebbe essere identificato con il codice 16.03.06 (rifiuti organici non contenenti sostanze pericolose);
   in risposta all'interrogazione Terzoni, del 5 maggio 2014, n. 4-03037, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali informa che «sono in corso una serie di ricerche svolte dagli istituti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, oltre ad uno specifico studio affidato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in collaborazione con l'agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia-Romagna, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, finalizzato a conoscere l'origine del contenuto dei nitrati nelle acque sotterranee e superficiali presenti nell'area sottoposta ad indagine, definendone i contributi derivanti dalle diverse sorgenti sulla base delle conoscenze ambientali e territoriali, dei numerosi processi fisici chimici e biologici che intervengono e dei dati e delle informazioni e delle analisi di monitoraggio dello stato dei suoli e delle acque»;
   è ormai noto il rischio sanitario derivante dallo sversamento nei campi del «digestato». Si cita, ad esempio, non esaustivo, proprio il caso del maggio 2013 riportato agli onori della cronaca sempre dall'onorevole Zanoni, quando a Trebaseleghe (Padova) si è verificata una vera e propria moria di bovini a causa di avvelenamento da botulino. Il contagio ha coinvolto circa 50 animali e ha comportato il sequestro di un allevamento a opera dell'azienda sanitaria locale, con un danno per l'azienda agricola di 100.000 euro. Secondo quanto emerso dalle indagini epidemiologiche svolte nell'immediatezza la tossina potrebbe essere stata contenuta nel terreno presente nel fieno consumato dai bovini. Il botulismo, malattia mortale anche per l'uomo, è legata al Clostridium botulinum, un batterio anaerobico che produce la neurotossina botulinica, la sostanza più tossica fino a oggi conosciuta. A questo proposito occorre segnalare che potrebbe esistere un rapporto causa-effetto tra botulismo nei bovini e presenza sul territorio di centrali per la produzione di biogas. Il Clostridium botulinum, infatti, può essere presente nel digestato di tali impianti, il materiale di scarto che viene sparso sui terreni a valle del processo produttivo del biogas. Più recentemente si segnalano vari casi di contaminazione del mais da aflatossine, in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, tutti ricollegabili all'uso del digestato;
   la risposta del Commissario Potocnik è chiara e inequivocabile: fra l'altro essa è posteriore alla risposta data dal Governo a seguito dell'interrogazione in Commissione a prima firma Gagnarli (n. 5-00585) –:
   quali iniziative intenda promuovere, al fine di tutelare l'ambiente e la salute umana e animale, per assoggettare il digestato a rifiuto conformemente a quanto previsto dall'Unione europea;
   se intendano approfondire attraverso uno studio epidemiologico, di concerto con il Ministero della salute, l'impatto sanitario derivante dallo spandimento del digestato nei campi;
   quali tempi si prevedano per il completamento dello studio commissionato all'Ispra sui rischi chimico-fisici e biologici derivanti dall'uso del digestato;
   se intenda approfondire, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con quello dello sviluppo economico, l'impatto dello spandimento di digestato sulla filiera alimentare e, in particolare, sulle eccellenze alimentari tutelate da marchio DOP e IGP.
(3-02101)


Chiarimenti e iniziative in merito all'ultimazione dei lavori relativi al nuovo penitenziario di Rovigo – 3-02102; 3-02103

C)

   CRIVELLARI, DAL MORO, D'ARIENZO, DE MENECH, MOGNATO, MURER, NARDUOLO, MORETTO, RUBINATO, ZAN, ZARDINI, ZOGGIA e ROSTELLATO. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   da quanto dichiarato dalla prefettura di Rovigo, ovvero che «l'avvio di nuove strutture detentive non è tra le priorità del Governo, visto che si sono risolti alcuni problemi delle vecchie carceri in altre maniere», risulta il momentaneo blocco dei lavori di realizzazione della nuova struttura penitenziaria della città di Rovigo;
   per il nuovo carcere sono già stati spesi circa 29 milioni di euro e dal punto di vista strutturale il sito è, di fatto, terminato già da due anni;
   dal 2013 ad oggi sono stati costruiti anche 90 appartamenti di servizio destinati al personale della struttura e due destinati al comandante del Corpo di polizia penitenziaria;
   secondo quanto è possibile verificare non sarebbe stata costruita una sezione per i semiliberi;
   ad oggi non sarebbe stata eseguita la climatizzazione di molti locali all'interno; mancherebbero l'asfaltatura della strada esterna al carcere e quella interna ad esso e i mobili sia per i detenuti sia per il personale; non sarebbero state terminate le cucine; il nuovo carcere assorbirebbe almeno 150 agenti da aggiungere alla cinquantina già in servizio nella vecchia casa circondariale; lo stop alla realizzazione non è riconducibile all'impossibilità di assumere nuovi agenti in quanto è stato comunicato che a dicembre 2015 termina un corso di allievi di polizia penitenziaria (circa 370) e successivamente sarà indetto un concorso per 440 poliziotti penitenziari;
   la nuova struttura penitenziaria di Rovigo riveste un importante peso anche rispetto all'attuale carcere di via Verdi, il quale da tempo lamenta una situazione critica per spazi e disponibilità organizzative, con difficoltà per la popolazione carceraria e per il personale impegnato;
   il nuovo penitenziario permetterebbe di dare avvio alle progettualità di recupero e riqualificazione dell'area del vecchio carcere nel cuore della città stessa di Rovigo –:
   se intenda verificare le cause dell'interruzione dei lavori di ultimazione della nuova struttura penitenziaria presente tra la tangenziale cittadina e via Calatafimi a Rovigo e quali siano i tempi previsti per la fine del cantiere e successivamente per l'avvio delle attività penitenziarie.
(3-02102)


   TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO e SEGONI. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   è notizia di questi giorni che il nuovo carcere di Rovigo potrebbe costituire un caso emblematico di un'Italia che spreca denaro pubblico, cementificando inutilmente terreni produttivi, ennesimo esempio di cattedrali nel deserto abbandonate poi all'incuria ed al degrado;
   il prefetto di Rovigo, dottor Francesco Provolo, ha, infatti, recentemente rilasciato dichiarazioni secondo non sarebbe nelle priorità del Ministero della giustizia l'apertura a regime del nuovo carcere di Rovigo, capace di ospitare 250 detenuti;
   tale notizia lascia del tutto sconcertati in quanto il progetto, del costo iniziale stimato in 20 milioni di euro per ciascuna delle due fasi dell'intervento, ha visto la realizzazione della prima parte, cioè la costruzione della struttura dell'istituto penitenziario oltre a 90 appartamenti di servizio destinati al personale della struttura e due attici di 160 metri quadrati destinati al comandante del Corpo di polizia penitenziaria, per la spesa complessiva di 29 milioni di euro;
   la seconda fase, del costo di ulteriori 20 milioni di euro, ma secondo altri sarebbero sufficienti solo 8 milioni, servirebbe per le forniture d'arredo, le opere collegate, tra le quali l'asfaltatura di una strada d'accesso e la collocazione dei detenuti, nonché per l'assunzione di circa un centinaio di agenti, da aggiungere agli attuali 50 già in servizio nel vecchio carcere, per consentire di raggiungere la capienza massima di 408 detenuti;
   tale notizia giunge in un momento nel quale alcune rappresentanze sindacali denunciano l'emergenza all'interno del vecchio penitenziario di via Verdi in Rovigo a tutt'oggi in funzione, relativamente alle condizioni di lavoro del personale e di vita dei detenuti;
   un rappresentante della funzione pubblica Cgil di Rovigo riferisce che su un totale di 62 unità in pianta organica solo 35 svolgono il servizio, poiché, dodici poliziotti sono assenti per malattia a lunga degenza (compreso il comandante del reparto), sette sono in congedo ordinario, uno in congedo straordinario, due sono in maternità; ci sono una fiamma azzurra e tre distaccati di cui, due al gruppo operativo mobile e uno per motivi familiari; due poliziotti sono parzialmente inidonei al servizio;
   il risultato è che alcune attività, per 60 dei 108 detenuti, sono state sospese e si è al limite per garantire ai detenuti otto ore fuori dalla cella; le attività trattamentali finalizzate alla risocializzazione dei detenuti sono del tutto carenti;
   per di più, l'utilità del nuovo carcere è rimarcata anche dagli ultimi dati aggiornati al 31 agosto 2015, relativi all'affollamento nelle 9 case circondariali presenti nella regione Veneto, nei quali si trovano 2.227 detenuti, 528 unità oltre la capienza regolamentare che è di 1.699, cioè con un sovraffollamento di almeno il 30 per cento;
   nonostante nel corso degli ultimi anni si siano susseguiti vari provvedimenti legislativi «svuota carceri» che hanno fatto transitare fuori dagli istituti di pena 1.151 persone in 5 anni, il problema del sovraffollamento carcerario, in Italia, come nel Veneto, persiste e si ripresenta costantemente in tutta la sua sconfortante realtà numerica;
   stride con il comune buon senso, il fatto che dopo una spesa di ben 29 milioni di euro di fondi pubblici e a fronte di una reale ed attuale esigenza di ampliamento dei posti dedicati ai detenuti, ci si fermi di fronte ad un problema finanziario del 20 per cento del costo totale dell'opera;
   ciò appare ancora più incomprensibile, soprattutto ove si pensi che a causa del sovraffollamento carcerario l'Italia rischia di pagare all'Unione europea oltre 100 milioni di euro di sanzioni all'anno a causa del mancato adeguamento delle carceri italiane e del sovraffollamento endemico e cronico delle stesse, che provoca conclamate situazioni detentive disumane e degradanti per i detenuti;
   se la struttura penitenziaria, già completamente edificata, non venisse messa in funzione a breve diverrebbe naturale preda del degrado, ovvero potrebbe essere oggetto di atti di vandalismo, oppure offrirebbe spazi non presidiati per possibili fenomeni di delinquenza, con conseguenti problematiche in ordine anche alla sicurezza del comune di Rovigo che se ne dovrebbe fare carico;
   stante la situazione, come da più parti dichiarato, si auspica, quindi, che il nuovo carcere, strutturalmente già ultimato, sia messo nelle condizioni di poter aprire i battenti ed accogliere gli operatori ed i detenuti che potranno così fruire, rispettivamente, di condizioni di lavoro più favorevoli e condizioni di detenzione più umane con la ripresa di tutte quelle attività utili alla rieducazione del condannato ed al suo reinserimento sociale, in ossequio al principio costituzionale della finalità rieducava della pena –:
   se sia a conoscenza della situazione descritta;
   se e quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di provvedere a garantire la funzionalità ed operatività del nuovo carcere di Rovigo;
   se ed in quale modo ritenga di poter stimolare l'ultimazione dei lavori del nuovo carcere di Rovigo per garantirne l'apertura entro il corrente anno, anche in relazione al piano di interventi per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e per l'adeguamento ed il potenziamento di quelle esistenti, cosiddetto «piano carceri»;
   se e quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere al fine di ridurre i disagi illustrati e facilitare il transito degli operatori e dei detenuti dall'attuale carcere di Rovigo, sito in Via Verdi, verso quello recentemente edificato;
   se ritenga necessario impiegare con urgenza parte dei fondi della cassa delle ammende per l'ultimazione dei lavori del carcere di Rovigo ai fini di una sua rapida entrata in funzione. (3-02103)


Elementi e iniziative in relazione agli istituti a custodia attenuata per detenute madri – 3-02104

D)

   ROSTELLATO. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   l'ordinamento penitenziario italiano prevede che le madri detenute con prole inferiore ai tre anni debbano usufruire di trattamenti alternativi alla detenzione finalizzati a non traumatizzare eccessivamente i figli, che fino a quell'età devono in ogni caso rimanere sotto la tutela del genitore di sesso femminile se è quest'ultima a chiederlo espressamente. Questi trattamenti alternativi riguardano ad esempio il soggiorno in reparti particolari, a custodia attenuata, meno duri rispetto al carcere vero e proprio: l'ambiente deve essere accogliente e più simile ad una vera casa, proprio per evitare che i bambini soffrano l'esperienza della carcerazione forzata;
   in Italia, esistono attualmente pochi centri a custodia attenuata. Uno di questi è l'istituto a custodia attenuata per madri di Milano, luogo ove le «recluse» possono soggiornare con i loro figli sino al compimento del terzo anno di età;
   l'istituto a custodia attenuata per madri è una struttura che non ricorda in alcuna maniera il carcere, essendo simile ad un asilo nido in cui i bambini possono trascorrere serenamente il periodo di «carcerazione» insieme alle loro madri: camere confortevoli e luminose, ambienti personalizzati, infermeria, ludoteca, biblioteca e aula formativa per le donne, cucina attrezzata e soggiorno sono stati appositamente concepiti per consentire alle madri detenute con bambini piccoli una vita più dignitosa;
   secondo l'ultimo rapporto datato 30 giugno 2015, pubblicato sul sito del Ministero della giustizia, gli istituti a custodia attenuata risultano essere, su tutto il territorio nazionale, solo 4;
   nello stesso report si legge che vi sono complessivamente 15 asili nido funzionanti e 4 non funzionanti. Il numero delle detenute madri con bambini in istituto sono 33, il numero dei bambini risulta essere 35 e le detenute in gravidanza risultano essere 19 in totale –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei dati esposti in premessa;
   quante e quali siano le strutture che accolgono anche i bambini con più di tre anni e come intenda agire nei casi in cui non sia prevista tale possibilità. (3-02104)


DISEGNO DI LEGGE: S. 1600 – RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PANAMA, FATTO A PANAMA IL 25 NOVEMBRE 2013, E DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PANAMA, FATTO A PANAMA IL 25 NOVEMBRE 2013 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3156)

A.C. 3156 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

   a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013;

   b) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.

A.C. 3156 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 26 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.

A.C. 3156 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 9.497 a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese pari a euro 13.900 a decorrere dall'anno 2015, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 27.185 a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese pari a euro 5.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di missione di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3156 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1927 – RATIFICA ED ESECUZIONE DEL MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA BOSNIA ED ERZEGOVINA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 30 GENNAIO 2013 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3241)

A.C. 3241 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013.

A.C. 3241 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del Memorandum d'intesa stesso.

A.C. 3241 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, lettera a), del Memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, valutati in euro 986 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3241 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dalle disposizioni del Memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 4, lettera a), del Memorandum d'intesa stesso, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 6 del Memorandum d'intesa di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 3241 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 3241 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'area balcanica, a partire dalla fine del comunismo o dalle guerre degli anni Novanta, risulta costantemente attraversata da gravi tensioni di carattere geopolitico, ideologico ed etnico;
    in particolare, per quel che riguarda l'area della Bosnia ed Erzegovina, autorevoli analisti hanno rinvenuto elementi tali da fare ritenere che essa possa costituire una punta avanzata dell'espansione dello Stato islamico, sul fronte Est dell'Europa («Lo Stato Islamico sta aprendo un nuovo fronte di guerra nell'est dell'Europa. Il suo obiettivo è prendere il controllo delle rotte energetiche e colpire con più efficacia il cuore del Vecchio Continente», www.lookoutnews.it, marzo 2016);
    la «rotta balcanica» dei flussi migratori diretti dal Medio Oriente verso l'Europa risulta una delle più pericolose, per quel che riguarda la possibilità dell'infiltrazione di militanti islamisti tra i migranti/richiedenti asilo;
   stando a quanto risulta agli atti della Commissione di inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione e trattenimento dei migranti, risulta anche una delle più «porose» e delle meno controllate,

invita il Governo

a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza per rafforzare i rapporti tra gli apparati di intelligence italiani e gli apparati di intelligence della Bosnia ed Erzegovina, sul fronte del contrasto alle eventuali minacce di natura terroristica che potrebbero concretarsi nell'ambito dei flussi migratori che attraversano la regione.
9/3241/1Gregorio Fontana.


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'AMERICA CENTRALE, DALL'ALTRA, FATTO A TEGUCIGALPA IL 29 GIUGNO 2012 (A.C. 3261)

A.C. 3261 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 dell'allegato III all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 20.160 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  All'articolo 3, comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:
   sopprimere le seguenti parole:, per gli oneri relativi alle spese di missione;
   aggiungere, in fine, le seguenti parole: dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

A.C. 3261 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.

A.C. 3261 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 353 dell'Accordo stesso.

A.C. 3261 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 dell'allegato III all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 20.160 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

  All'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 dell'allegato III all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 20.160 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. 300 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  All'articolo 3, comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:
   sopprimere le seguenti parole:, per gli oneri relativi alle spese di missione;
   aggiungere, in fine, le seguenti parole: dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 301 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 3261 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 11 dell'allegato III al medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 3261 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1660 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ATTESTANTI STUDI UNIVERSITARI O DI LIVELLO UNIVERSITARIO RILASCIATI NELLA REPUBBLICA ITALIANA E NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, CON ALLEGATI, FIRMATO A PECHINO IL 4 LUGLIO 2005 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3300)

A.C. 3300 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.

A.C. 3300 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

A.C. 3300 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 2.180 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma di spesa «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria». Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3300 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI LEGGE: SORIAL ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUISTO E DISMISSIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO O DI RAPPRESENTANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (A.C. 3220-A/R)

A.C. 3220-A/R – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.30, 2.1 e 2.20 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3220-A/R – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Finalità, ambito di applicazione e sanzioni).

  1. All'articolo 1, comma 143, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  2. Restano ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.
  3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra l'abitazione e il luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio.
  4. Gli organi costituzionali disciplinano, nel rispetto dei principi di cui al comma 3, l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo nell'ambito della propria autonomia.
  5. Le disposizioni del comma 3 del presente articolo, dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, costituiscono per le regioni disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a cui, nell'ambito delle rispettive competenze, tali amministrazioni adeguano i propri ordinamenti, anche sulla base di specifici accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  6. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2014, effettuano la comunicazione ivi prevista entro il 31 dicembre di ogni anno. Le amministrazioni che non abbiano ancora effettuato la comunicazione provvedono comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. La mancata o incompleta comunicazione di cui al comma 6 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione. La sanzione è irrogata dall'Autorità nazionale anticorruzione.
  8. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione di cui al comma 6, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri segnala alla Corte dei conti e all'Autorità nazionale anticorruzione le amministrazioni che non hanno effettuato la comunicazione, ai fini di cui al comma 7.
  9. Le autovetture acquistate in violazione delle disposizioni della presente legge sono poste in vendita con le modalità di cui all'articolo 2.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Finalità, ambito di applicazione e sanzioni).

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
  2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, ha diritto all'utilizzo, per fini istituzionali, dell'auto di servizio esclusivamente il Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascun Ministero non può avere in dotazione più di un'auto di servizio.
  3. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei commi 1 e 2 è collocato in mobilità.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei commi 1 e 2 e sono disposte le modalità per la loro dismissione.
1. 2. Invernizzi, Caparini.

  Al comma 1, sostituire la parola: 2017 con la seguente: 2018.
1. 20. Sorial, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle autovetture adibite ai servizi ispettivi in materia di lavoro e legislazione sociale e a quelli per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
1. 21. Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Di Salvo, Baruffi, Miccoli, Simoni, Gribaudo, Piccolo, Giacobbe, Incerti, Zappulla, Albanella, Casellato, Patrizia Maestri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e, in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza dei lavoratori.
1. 21.(Testo modificato nel corso della seduta) Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Di Salvo, Baruffi, Miccoli, Simoni, Gri  baudo, Piccolo, Giacobbe, Incerti, Zappulla, Albanella, Casellato, Patrizia Maestri.
(Approvato)

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le Forze annate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
  3. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, ha diritto all'utilizzo, per fini istituzionali, dell'auto di servizio esclusivamente il Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascun Ministero non può avere in dotazione più di un'auto di servizio.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: del comma 3 con le seguenti: dei commi 2 e 3.
1. 1. Invernizzi, Caparini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e di accertamento delle disposizioni in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro.
1. 22. Paglia, Quaranta, D'Attorre, Costantino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e, in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza dei lavoratori.
1. 22.(Testo modificato nel corso della seduta) Paglia, Quaranta, D'Attorre, Costantino.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 3.
1. 23. Sorial, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, ha diritto all'utilizzo, per fini istituzionali, dell'auto di servizio esclusivamente il Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascun Ministero non può avere in dotazione più di un'auto di servizio.
1. 3. Invernizzi, Caparini.

  Al comma 3, sopprimere le parole: ad uso non esclusivo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: in relazione al normale orario di ufficio.
1. 39. Sorial, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Al comma 3, sopprimere le parole: ad uso non esclusivo.
1. 24. Sorial, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Al comma 3, sopprimere le parole: in relazione al normale orario di ufficio.
1. 25. Sorial, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli eventuali rimborsi delle spese di viaggio possono essere corrisposti nella misura massima del 30 per cento della tariffa A.C.I. prevista per quella specifica autovettura.
1. 26. Paglia, Quaranta, D'Attorre, Costantino.

  Al comma 4, sostituire le parole: disciplinano, nel rispetto dei principi di cui al comma 3, con la seguente: regolano.
1. 27. Gasparini.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 5.
1. 28. Sorial, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le modalità di utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo di cui al comma 3, la riduzione del numero delle autovetture di servizio con autista non inferiore al 25 per cento rispetto a quelle disponibili alla data del 31 dicembre 2015, nonché il limite massimo di autovetture ad uso esclusivo e non esclusivo di cui può disporre ciascuna amministrazione, costituiscono per le Regioni, e per le Province Autonome di Trento e Bolzano, disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, alle quali, nell'ambito delle rispettive competenze, tali enti adeguano i propri ordinamenti, anche sulla base di specifici accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero in sede di Conferenza Unificata di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. 38. Ferrari.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le modalità di utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo di cui al comma 3, la riduzione del numero delle autovetture di servizio con autista non inferiore al 25 per cento rispetto a quelle disponibili alla data del 31 dicembre 2015, nonché la determinazione di un limite massimo di autovetture ad uso esclusivo e non esclusivo di cui può disporre ciascuna amministrazione, costituiscono per le Regioni, e per le Province Autonome di Trento e Bolzano, disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, alle quali, nell'ambito delle rispettive competenze, tali enti adeguano i propri ordinamenti, anche sulla base di specifici accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero in sede di Conferenza Unificata di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. 38.(Testo modificato nel corso della seduta) Ferrari.
(Approvato)

  Al comma 5, sostituire le parole da: del presente articolo fino alla fine del comma, con le seguenti: e le disposizioni dell'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, costituiscono per le Regioni e per le Province autonome di Trento e di Bolzano disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica a cui, nell'ambito delle rispettive competenze, tali enti adeguano i propri ordinamenti, anche sulla base di specifici accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero in sede di Conferenza unificata, di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. 29. Ferrari.

  Al comma 5 sostituire le parole da:, a cui fino alla fine del comma, con le seguenti:. A tal fine, una quota pari al venti per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni per l'anno 2016, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, è erogata solo a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero entro sei mesi qualora occorra procedere a modifiche statutarie, abbia provveduto ad adeguarsi alle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma, anche sulla base di specifici accordi sanciti in sede di Conferenza Unificata.
1. 30. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 5 dopo le parole: ordinamenti, aggiungere le seguenti: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero il doppio qualora occorra procedere a modifiche statutarie.
1. 31. Cecconi, Sorial, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le amministrazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora effettuato la comunicazione, vi provvedono nei successivi 30 giorni.
1. 36. Gasparini.
(Approvato)

  Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:
  7. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione di cui al comma 6, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri segnala alla Corte dei conti e all'Autorità nazionale anticorruzione le amministrazioni che non hanno effettuato la comunicazione.
  8. La mancanza o l'incompletezza della comunicazione di cui al comma 6 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della medesima. La sanzione è irrogata dall'Autorità nazionale anticorruzione.
1. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: La mancanza o l'incompletezza della comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della medesima.
1. 37. Ferrari.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: su segnalazione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Conseguentemente, al comma 8 sopprimere le parole:, ai fini di cui al comma 7.
1. 32. Ferrari.

Subemendamenti all'emendamento Gasparini 1.34

  Sostituire le parole: di eventuali acquisti e con le seguenti: delle.
0. 1. 34. 1. Sorial, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'elenco è pubblico ed accessibile sul sito del suddetto Dipartimento, in una sezione specificamente dedicata.
0. 1. 34. 2. Sorial, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.
(Approvato)

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Ogni sei mesi, a fini informativi, la Direzione generale per la motorizzazione invia al Dipartimento delle funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri un elenco aggiornato dei dati in suo possesso relativi alle autovetture in dotazione a ciascuna Amministrazione pubblica di cui al comma 3, comprensivo di eventuali acquisti e dismissioni operate dalle singole Amministrazioni.
1. 34. Gasparini.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. A decorrere dal primo censimento successivo all'entrata in vigore della presente legge, ogni dodici mesi, a fini informativi, la Direzione generale per la motorizzazione invia al Dipartimento delle funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri un elenco aggiornato dei dati in suo possesso relativi alle autovetture in dotazione a ciascuna Amministrazione pubblica di cui al comma 3, comprensivo di eventuali acquisti e dismissioni operate dalle singole Amministrazioni.
1. 34.(Testo modificato nel corso della seduta) Gasparini.
(Approvato)

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici e alle aziende speciali.
1. 35. Gasparini.
(Approvato)

A.C. 3220-A/R – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Dismissione delle autovetture e destinazione delle risorse).

  1. Sulla base del censimento delle autovetture di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2014, le autovetture di proprietà delle pubbliche amministrazioni che debbano ancora essere dismesse sono soggette alla procedura di cui all'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Dismissione delle autovetture e destinazione delle risorse).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le dotazioni di bilancio annualmente destinate all'acquisto e alla gestione delle autovetture delle Pubbliche Amministrazioni, nonché i proventi della dismissione delle autovetture, sono riversati al bilancio dello Stato.
2. 20. Sorial, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le risorse derivanti dai risparmi di spesa conseguenti all'applicazione delle disposizioni della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
2. 21. Sorial, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione della presente legge è collocato in mobilità.
2. 1. Invernizzi, Caparini.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. 01. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

A.C. 3220-A/R – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Entrata in vigore).
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 3220-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il fenomeno dell'uso improprio ed eccessivo delle cosiddette «auto blu», negli ultimi anni, ha comprensibilmente suscitato reazioni molto negative nell'opinione pubblica;
    l'uso delle autovetture di servizio o di rappresentanza necessita di una rigorosa disciplina ed in questo senso si sta muovendo il Parlamento;
    la regolamentazione dell'utilizzo delle autovetture di servizio o di rappresentanza va condotta in maniera razionale, in modo che oltre a evitare gli abusi, si garantisca anche un beneficio per i cittadini;
    in diversi casi, la dismissione onerosa delle autovetture può risultare, come rilevato dalla Prima Commissione, non solo disagevole, ma non conveniente;
    operano, sul territorio italiano, numerose associazioni senza fini di lucro, che prestano assistenza sociale e sanitaria ai cittadini, spesso senza avere a disposizione i mezzi necessari per lo svolgimento del proprio lavoro,

invita il Governo

a fare quanto di propria competenza perché le pubbliche amministrazioni abbiano la facoltà di cedere le autovetture di servizio o di rappresentanza a titolo gratuito, selezionando i beneficiari, secondo procedure condotte con il criterio della trasparenza e della pubblicità, tra enti e associazioni senza fini di lucro, dedite ad attività di assistenza sociale o sanitaria.
9/3220-AR/1Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    il fenomeno dell'uso improprio ed eccessivo delle cosiddette «auto blu», negli ultimi anni, ha comprensibilmente suscitato reazioni molto negative nell'opinione pubblica;
    l'uso delle autovetture di servizio o di rappresentanza necessita di una rigorosa disciplina ed in questo senso si sta muovendo il Parlamento;
    la regolamentazione dell'utilizzo delle autovetture di servizio o di rappresentanza va condotta in maniera razionale, in modo che oltre a evitare gli abusi, si garantisca anche un beneficio per i cittadini;
    in diversi casi, la dismissione onerosa delle autovetture può risultare, come rilevato dalla Prima Commissione, non solo disagevole, ma non conveniente;
    operano, sul territorio italiano, numerose associazioni senza fini di lucro, che prestano assistenza sociale e sanitaria ai cittadini, spesso senza avere a disposizione i mezzi necessari per lo svolgimento del proprio lavoro,

invita il Governo

a fare quanto di propria competenza perché le pubbliche amministrazioni abbiano la facoltà di cedere le autovetture di servizio o di rappresentanza a titolo gratuito, selezionando i beneficiari, secondo procedure di evidenza pubblica condotte con il criterio della trasparenza e della pubblicità, tra enti e associazioni senza fini di lucro, dedite ad attività di assistenza sociale o sanitaria.
9/3220-AR/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    i comuni possono utilizzare pulmini per il trasporto di alunni o di disabili non rientranti nei servizi di trasporto pubblico locale in genere gestiti dalle aziende di trasporto,

impegna il Governo:

   a fare rientrare questi servizi tra i servizi pubblici essenziali non sottoposti a vincoli della presente legge;
   a prevedere un autonomo elenco di queste autovetture con specifica indicazione del loro utilizzo tenendole distinte dalle autovetture dette «auto blu».
9/3220-AR/2Ghizzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    i comuni direttamente o attraverso le aziende pubbliche per i servizi alla persona e le aziende sanitarie locali utilizzano regolarmente auto di piccola cilindrata per garantire l'assistenza domiciliare sanitaria, sociale o sociosanitaria alle persone in difficoltà o non autosufficienti;
    spesso tali servizi sono necessari a garantire assistenza in zone disagiate,

impegna il Governo:

   a fare rientrare questi servizi tra i servizi pubblici essenziali non sottoposti a vincoli della presente legge;
   a prevedere un autonomo elenco di queste autovetture con specifica indicazione del loro utilizzo tenendole distinte dalle autovetture dette «auto blu».
9/3220-AR/3Lenzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame ha il fine di contenere le spese per le auto di servizio e di rappresentanza sostenute dalle pubbliche amministrazioni e, nell'ambito dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e nel rispetto del principio di leale collaborazione, estende l'attuazione di tale finalità anche a regioni ed enti locali affinché adeguino i propri ordinamenti alla normativa introdotta;
    l'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2014, quanto alle «modalità di utilizzo» delle autovetture di servizio, prevede che le regioni e gli enti locali adeguino i propri ordinamenti a quanto previsto dal medesimo articolo;
    l'articolo 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, ha esteso a regioni ed enti locali l'obbligo di fornire informazioni ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio;
    data la conformazione del proprio territorio, il comune di Venezia e la regione Veneto affiancano alle autovetture di servizio ad uso non esclusivo natanti adibiti alle medesime funzioni, i quali, a quanto consta al proponente, non sempre sono indicati nel censimento di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014,

impegna il Governo

ad agire per la propria competenza, nonché a coordinarsi con ogni livello amministrativo, affinché le norme previste in materia di «auto blu» siano estese ai natanti adibiti dalle pubbliche amministrazioni alle funzioni di rappresentanza e di servizio ad uso non esclusivo.
9/3220-AR/4Da Villa, Cozzolino, Spessotto.