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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 11 maggio 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 maggio 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Brandolin, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causi, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Distaso, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Frusone, Gadda, Galati, Giampaolo Galli, Garavini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Migliore, Orlando, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Spadoni, Tabacci, Velo, Vignali, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Migliore, Orlando, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 10 maggio 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BORGHESE e MERLO: «Disposizioni concernenti l'impiego della musicoterapia nella cura delle persone affette da malattie oncologiche e da disturbi della personalità» (3812);
   PISANO ed altri: «Modifica all'articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e altre disposizioni concernenti la disciplina delle ritenute alla fonte» (3813);
   BINETTI: «Modifiche all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernenti l'aggravamento delle pene per il reato di surrogazione di maternità e la sua perseguibilità all'estero» (3814);
   MINARDO: «Introduzione dell'insegnamento della Costituzione e dell'educazione alla legalità come materia di studio nelle scuole di ogni ordine e grado» (3815);
   TURCO ed altri: «Modifica all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e altre disposizioni in materia di controllo parlamentare sui contratti relativi a strumenti finanziari derivati stipulati dallo Stato» (3816).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge BINDI ed altri: «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia» (3500) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Manfredi.

  La proposta di legge PAOLA BOLDRINI ed altri: «Istituzione della rete nazionale dei registri dei tumori» (3555) è stata successivamente sottoscritta dal deputato D'Arienzo.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  PISICCHIO: «Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione» (3811) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   II Commissione (Giustizia):
  SGAMBATO ed altri: «Modifica all'articolo 2233 del codice civile in materia di compensi degli avvocati» (3745) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV;
  MOLTENI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo» (3777) Parere delle Commissioni I, V e X.
   VII Commissione (Cultura):
  MINARDO: «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'obesità infantile» (3476) Parere delle Commissioni I, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura):
  FEDI ed altri: «Istituzione del Comitato interministeriale per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica italiana all'estero» (1062) Parere delle Commissioni I, V, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 3 maggio 2016, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno CATALANO ed altri n. 9/2093-A/5, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 12 novembre 2014, concernente il conferimento all'Agenda digitale italiana (AGID) del mandato ad elaborare uno standard «open data» da utilizzare da parte degli enti pubblici e privati per la gestione dei dati riguardanti i rifiuti.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) competente per materia.

Trasmissioni dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 22 aprile 2016, ha trasmesso le note relative all'attuazione data agli ordini del giorno Giuditta PINI ed altri n. 9/3444-A/37, concernente l'inclusione della contribuzione versata all'estero dai lavoratori italiani emigrati ai fini del calcolo dell'importo della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima), e AIRAUDO ed altri n. 9/3444-A/75, riguardante la previsione di misure a favore dei lavoratori cosiddetti esodati non compresi nelle procedure di salvaguardia finora adottate, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2015.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 10 maggio 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Bilancio e possibili prospettive per quanto riguarda la situazione di non reciprocità con taluni paesi terzi nel settore della politica dei visti (COM(2016) 221 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Valutazione ex post del secondo programma in materia di salute 2008-2013 a norma della decisione n. 1350/2007/CE che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (COM(2016) 243 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Adeguamento all'inflazione degli importi minimi stabiliti nella direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (COM(2016) 246 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 9 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 6 del medesimo articolo 19, o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   alla II Commissione (Giustizia) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero della giustizia:
    al dottor Michele Forziati, l'incarico di direttore della Direzione generale della giustizia civile, nell'ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia;
   alla V Commissione (Bilancio) le comunicazioni concernenti i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
    il conferimento, al dottor Antonino Turicchi, dell'incarico di direttore della Direzione VII – finanze e privatizzazioni, nell'ambito del Dipartimento del tesoro;
    la revoca dell'incarico, conferito al dottor Francesco Parlato, di direttore della Direzione VII – finanze e privatizzazioni, nell'ambito del Dipartimento del tesoro.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 9 maggio 2016, ha trasmesso:
   ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (300);
   ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 28 dicembre 1982, n. 948, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente la tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2016-2018 (301).

  Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), che dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 31 maggio 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 2081 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI CIRINNÀ ED ALTRI: REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 3634)

A.C. 3634 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in epigrafe innova in maniera profonda il diritto di famiglia in Italia;
    tale innovazione non può che avere rilevanti conseguenze sull'applicazione del diritto internazionale privato in materia matrimoniale;
    vista l'importanza che la promessa di matrimonio riveste in alcuni ordinamenti stranieri, il legislatore italiano, nel riformare il sistema italiano di diritto internazionale privato, ha disposto che la promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione siano «regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana» (articolo 26 della legge 31 maggio 1995, n. 218);
    in base all'articolo 1 comma 28, lettera b) della proposta di legge in epigrafe, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto, tra gli altri, del seguente principio direttivo: «b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo»,

invita il Governo

a valutare l'opportunità, ai fini dell'attuazione della delega di cui all'articolo 1 comma 28, lettera b), della proposta di legge in epigrafe, di fare un'ampia e approfondita ricognizione sull'evoluzione del diritto di famiglia nei Paesi dove è in vigore l'istituto della «promessa» matrimoniale, anche, eventualmente, avvalendosi di un'apposita commissione formata da esperti di diritto comparato.
9/3634/1Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    assicura una nuova cornice normativa di riferimento alle unioni tra persone dello stesso sesso ed alle convivenze di fatto di persone stabilmente legate da legami affettivi di coppia;
    prevede l'acquisizione degli stessi diritti e l'assunzione dei medesimi doveri da parte dei conviventi, anche con riferimento alla contribuzione ai bisogni comuni in relazione alla proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo;
    estende l'applicazione delle detrazioni per coniuge a carico del contribuente;
    prevede la corresponsione dell'assegno al nucleo familiare nonché, in caso di morte di uno dei due conviventi, l'estensione al/alla compagno/a superstite del diritto alla pensione indiretta o alla pensione di reversibilità;
    dispone che in caso di morte del prestatore di lavoro siano corrisposte all'altra parte dell'unione sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile sia quella relativa al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile;
    reca una delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, volta a disciplinare ulteriori aspetti della normativa non espressamente interessati dal provvedimento in esame,

impegna il Governo

a monitorare con attenzione l'applicazione della legge e gli effetti che da essa derivano al fine di adottare tutte le modificazioni ed integrazioni normative necessarie ad assicurarne il coordinamento con le disposizioni contenute nei Codici e a disciplinare con immediatezza gli ulteriori aspetti non espressamente interessati dal provvedimento in esame.
9/3634/2Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 1 comma 28 della proposta di legge in esame, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
     a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
     b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
     c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;
    non viene prevista invece analoga delega di coordinamento in materia di princìpi e criteri applicabili alle convivenze di fatto, di cui ai commi da 36 a 67 della proposta di legge in esame;
    ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 30 del 2007 e successive modificazioni: «Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
     a). ..
     b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.»;
    tale ultima norma impone pertanto di autorizzare l'ingresso e il soggiorno nel nostro Paese di cittadini non comunitari che risultano conviventi di fatto di cittadini italiani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere ai cittadini non comunitari che risultano conviventi di fatto con cittadini italiani la possibilità di ingresso e soggiorno ai sensi della citata normativa e della relativa giurisprudenza europea.
9/3634/3Giuseppe Guerini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 dispone che «L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni»;
    consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di cassazione, nonché numerosissima giurisprudenza di merito si sono espresse nettamente riguardo l'impossibilità di considerare l'omosessualità quale impedimento all'esercizio delle funzioni genitoriale – in tal senso si legga la sentenza Corte di cassazione sezione prima, 11 gennaio 2013, n. 601, per cui alla base della convinzione che l'inserimento di un minore in una famiglia composta da due donne legate da una relazione omosessuale possa avere ripercussioni negative «non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale»;
    il provvedimento in esame, al comma 20, prevede che le disposizioni che nel codice civile si riferiscono al matrimonio oppure contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti si applichino anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso tranne nei casi in cui le norme del codice civile non siano espressamente richiamate nella presente legge nonché nel caso della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che quindi la presente legge non prevede nemmeno la facoltà per una delle due parti dell'unione civile, già prevista per il coniuge, di adottare il figlio del partner ai sensi della lettera b), comma 1, articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Tale facoltà, meglio nota con il nome di stepchild adoption, è invece consentita, oltre che in Paesi dove è possibile per le coppie composte da persone dello stesso sesso di ricorrere all'adozione congiunta, come Spagna, Svezia, Norvegia, Danimarca, Belgio, Francia e da ultime Austria, Irlanda e Groenlandia, anche in Paesi come Germania e Finlandia che, pur precludendo l'accesso per le coppie omosessuali all'istituto dell'adozione congiunta, consentono, comunque, nell'ottica della tutela prevalente del diritto del minore a godere di una stabilità affettiva, di ricorrere all'adozione del figlio da parte del compagno o dalla compagna del padre o della madre biologica;
    in assenza di una puntuale disciplina italiana si è venuta a creare una situazione di vulnus dello stato giuridico dei minori figli delle coppie formate da persone dello stesso sesso, infatti i medesimi sono privi di numerosi diritti e prerogative derivanti dal possesso di status di figlio quali ad esempio il diritto di essere mantenuti, assistiti, educati e istruiti, come anche quello di ereditare. Di contro anche al genitore non biologico sono negati diritti-doveri come il poter ottenere permessi parentali e assegni familiari, mantenere continuità affettiva con il minore in caso di separazione dal genitore biologico, nonché di morte del medesimo;
    in assenza di un riconoscimento per le coppie dello stesso sesso della facoltà di accedere all'istituto dell'adozione, negli ultimi anni diversi tribunali di merito si sono pronunciati riconoscendo la trascrizione dell'atto di nascita del minore nato all'estero, nonché l'adozione da parte del partner ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b), della predetta legge 184 del 1983 al fine di garantire il superiore interesse del minore alla stabilità e alla continuità affettiva,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a modificare, entro la fine della presente legislatura, l'intera disciplina relativa al diritto del minore alla famiglia di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, consentendo in particolare alle coppie composte da persone dello stesso sesso non solo l'accesso all'adozione in casi particolari di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), ma anche l'accesso all'istituto dell'adozione piena e legittimante di cui all'articolo 6.
9/3634/4Marzano, Tentori, Malpezzi, Mattiello, Marchetti, Mazzoli, Gandolfi, Gribaudo, Albini, Rocchi, Giuseppe Guerini, Andrea Maestri, Brignone, Bechis, Civati, Artini, Segoni, Cristian Iannuzzi, Tinagli, Terrosi, Ragosta, Carloni, Mognato, Miccoli, Laforgia, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 dispone che «L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni»;
    consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di cassazione, nonché numerosissima giurisprudenza di merito si sono espresse nettamente riguardo l'impossibilità di considerare l'omosessualità quale impedimento all'esercizio delle funzioni genitoriale – in tal senso si legga la sentenza Corte di cassazione sezione prima, 11 gennaio 2013, n. 601, per cui alla base della convinzione che l'inserimento di un minore in una famiglia composta da due donne legate da una relazione omosessuale possa avere ripercussioni negative «non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale»;
    il provvedimento in esame, al comma 20, prevede che le disposizioni che nel codice civile si riferiscono al matrimonio oppure contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti si applichino anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso tranne nei casi in cui le norme del codice civile non siano espressamente richiamate nella presente legge nonché nel caso della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che quindi la presente legge non prevede nemmeno la facoltà per una delle due parti dell'unione civile, già prevista per il coniuge, di adottare il figlio del partner ai sensi della lettera b), comma 1, articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Tale facoltà, meglio nota con il nome di stepchild adoption, è invece consentita, oltre che in Paesi dove è possibile per le coppie composte da persone dello stesso sesso di ricorrere all'adozione congiunta, come Spagna, Svezia, Norvegia, Danimarca, Belgio, Francia e da ultime Austria, Irlanda e Groenlandia, anche in Paesi come Germania e Finlandia che, pur precludendo l'accesso per le coppie omosessuali all'istituto dell'adozione congiunta, consentono, comunque, nell'ottica della tutela prevalente del diritto del minore a godere di una stabilità affettiva, di ricorrere all'adozione del figlio da parte del compagno o dalla compagna del padre o della madre biologica;
    in assenza di una puntuale disciplina italiana si è venuta a creare una situazione di vulnus dello stato giuridico dei minori figli delle coppie formate da persone dello stesso sesso, infatti i medesimi sono privi di numerosi diritti e prerogative derivanti dal possesso di status di figlio quali ad esempio il diritto di essere mantenuti, assistiti, educati e istruiti, come anche quello di ereditare. Di contro anche al genitore non biologico sono negati diritti-doveri come il poter ottenere permessi parentali e assegni familiari, mantenere continuità affettiva con il minore in caso di separazione dal genitore biologico, nonché di morte del medesimo;
    in assenza di un riconoscimento per le coppie dello stesso sesso della facoltà di accedere all'istituto dell'adozione, negli ultimi anni diversi tribunali di merito si sono pronunciati riconoscendo la trascrizione dell'atto di nascita del minore nato all'estero, nonché l'adozione da parte del partner ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b), della predetta legge 184 del 1983 al fine di garantire il superiore interesse del minore alla stabilità e alla continuità affettiva,

impegna il Governo

a sostenere, per quanto di propria competenza, iniziative normative volte a modificare, entro la fine della presente legislatura, l'intera disciplina relativa al diritto del minore alla famiglia di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, valutando prioritariamente l'interesse superiore del minore.
9/3634/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Marzano, Tentori, Malpezzi, Mattiello, Marchetti, Mazzoli, Gandolfi, Gribaudo, Albini, Rocchi, Giuseppe Guerini, Andrea Maestri, Brignone, Bechis, Civati, Artini, Segoni, Cristian Iannuzzi, Tinagli, Terrosi, Ragosta, Carloni, Mognato, Miccoli, Laforgia, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge disciplina le convivenze di fatto tra persone maggiorenni, non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o unione civile;
    tra le misure per le convivenze di fatto, sostanzialmente c’è l'estensione di alcuni diritti, previsti dal codice civile per i coniugi, ai conviventi sostanzialmente in materia di diritto alla salute, diritto di abitazione, impresa familiare, di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, di risarcimento del danno, di diritto agli alimenti, tutte tematiche che, nel corso degli anni, sono state oggetto della giurisprudenza tanto da aver ormai determinato orientamenti giurisprudenziali consolidati;
    resta aperta la tematica dell'estensione del diritto alla pensione di reversibilità anche ai conviventi di fatto, purché ovviamente la convivenza di fatto non sia stata precedentemente interrotta, dal momento che la giurisprudenza costituzionale è ormai costante nel riconoscere alcuni diritti anche ai conviventi more uxorio, ma la Corte costituzionale ha anche costantemente affermato che «la convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale» e a questo non meccanicamente assimilabile al fine di desumerne l'esigenza costituzionale di una parificazione di trattamento (sentenza n. 352 del 2000), da qui deriva l'esigenza dell'intervento del legislatore;
    il matrimonio, infatti, secondo la Corte forma oggetto della specifica previsione contenuta nell'articolo 29 della Costituzione, che lo riconosce elemento fondante della famiglia come società naturale, mentre il rapporto di convivenza assume anch'esso rilevanza costituzionale, ma nell'ambito della protezione dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali meritevoli di tutela garantita dall'articolo 2 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire anche ai conviventi di fatto, attraverso ulteriori iniziative, l'accesso alla pensione di reversibilità del convivente defunto ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto-legge n. 636 del 1939, a condizione che la convivenza non sia stata precedentemente interrotta.
9/3634/5Gebhard, Alfreider, Schullian, Plangger, Ottobre.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo proposto all'esame di quest'Aula, originariamente più ampio e meglio adeguato all'attuale contesto sociale prevedeva la possibilità, già consentita dall'ordinamento giuridico per le coppie eterosessuali, grazie alle norme contenute nella legge n. 184 del 1983, l'adozione del figlio del coniuge a condizione di ottenere il consenso del genitore biologico;
    sino al 2007 tale facoltà era consentita solo alle coppie sposate. Il successivo intervento giurisprudenziale l'ha estesa ai conviventi eterosessuali, ritenendo che fosse preponderante la tutela dell'interesse del minore in modo tale che al rapporto affettivo fattuale corrispondesse anche un rapporto giuridico, consistente in diritti ma, soprattutto, doveri;
    ad avviso della magistratura, infatti, l'orientamento sessuale non impedisce l'adozione. Nel 2014 e nel 2015, il Tribunale per i minorenni di Roma, ribadendo il principio giuridico consolidato e in linea con tutta la giurisprudenza italiana, dai Tribunali alla Corte di cassazione, alla Corte EDU, ha sancito che l'orientamento sessuale dell'adottante non può costituire un elemento ostativo all'adozione del figlio del coniuge. In entrambi i casi il Tribunale ha verificato, che le capacità genitoriali non possono essere invalidate dall'orientamento sessuale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a consentire ai sottoscrittori di un'unione civile l'adozione del figlio del coniuge, con il consenso del genitore biologico.
9/3634/6Brignone, Artini, Baldassarre, Bechis, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo proposto all'esame di quest'Aula ha scelto di disciplinare l'unione civile meramente considerata come una specifica formazione sociale, costituita da due persone dello stesso sesso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Si è quindi scelto di diversificare l'istituto giuridico e i relativi diritti e doveri che regolamentano le unioni tra coppie del medesimo sesso, e quelle di sesso diverso, regolamentate dal diverso istituto del matrimonio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a parificare i diritti delle coppie, siano esse eterosessuali che omosessuali, al fine di uniformare tutti i diritti e i doveri discendenti dalla sottoscrizione di una unione civile con i diritti e doveri discendenti dalla sottoscrizione del contratto matrimoniale.
9/3634/7Baldassarre, Brignone, Artini, Bechis, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in oggetto, a seguito della questione di fiducia posta dal Governo in Senato, in questa sede ribadita, si compone di un unico articolo, suddiviso in 69 commi, che non sono comprensivi di tutti i fondamentali diritti e doveri originariamente previsti nel testo di fonte parlamentare. Si segnala che, con la costituzione dell'unione civile, le parti acquistano medesimi diritti e obblighi reciproci già previsti per l'istituto matrimoniale, ovvero all'assistenza morale e materiale, la coartazione, la contribuzione ai bisogni comuni, escludendo il solo obbligo di fedeltà,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a introdurre l'obbligo di fedeltà.
9/3634/8Andrea Maestri, Brignone, Artini, Baldassarre, Bechis, Civati, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in oggetto contiene la scelta di diversificare il tipo di contratto che le coppie possono sottoscrivere, riservando alle sole coppie eterosessuali l'istituto del matrimonio, riservando invece alle coppie omosessuali il solo istituto dell'unione civile,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte ad estendere all'unione civile le disposizioni previste all'articolo 2941, primo comma, n. 1, del codice civile.
9/3634/9Bechis, Brignone, Artini, Baldassarre, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in oggetto, nella parte in cui disciplina la copertura finanziaria delle disposizioni relative alle sole unioni civili, prevede che il Ministro del lavoro debba procedere ad un monitoraggio degli oneri, sulla base di dati comunicati dall'INPS;
    in caso di scostamenti rispetto alle previsioni il Ministro dell'economia è autorizzato a provvedere, dovendo altresì riferire con apposita relazione alle Camere,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte ad adottare la forma scritta per la relazione citata in premessa.
9/3634/10Turco, Brignone, Artini, Baldassarre, Bechis, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in oggetto individua la finalità nell'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, quale specifica formazione sociale. Nel riconoscere a due persone maggiorenni dello stesso sesso il diritto di costituire una unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni si prevede la registrazione degli atti di unione civile nell'archivio dello stato civile,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a adottare una nuova definizione legale di matrimonio, che consenta un legame fra due persone, anche dello stesso sesso, finalizzato alla formazione di una famiglia.
9/3634/11Civati, Brignone, Artini, Baldassarre, Bechis, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo sottoposto al nostro esame contiene norme che danno diritto ad una mera forma di convivenza rinforzata, adottata per uniformare l'ordinamento domestico alle indicazioni provenienti da organi sovranazionali alle cui prescrizioni dobbiamo adempiere;
    pur riconoscendo che si tratta di un timido passo avanti per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti tra i componenti dell'unione civile, appare censurabile la scelta del Governo di sopprimere dal testo originario la possibilità per i sottoscrittori di un'unione civile di adottare il figlio del coniuge, purché vi sia il consenso del genitore biologico;
    il dibattito che ne è conseguito non pare cogliere tutte le potenziali conseguenze giuridiche conseguenti a questa scelta. Molto si è dibattuto proprio sul tema dell'adozione del figlio del convivente, mentre una questione meno dibattuta ma ugualmente rilevante quella riguardante la posizione giuridica da attribuire alla coppia che contrae l'unione civile;
    il provvedimento in esame prevede che ai contraenti l'unione civile si applichino tutte le norme dell'ordinamento italiano che contengono la parola coniuge, con la sola eccezione di quelle in materia d'adozione;
    l'approvazione del provvedimento contenente questa equiparazione, a cui si deve aggiungere l'espunzione dal testo della facoltà di adottare il figlio del coniuge, verrebbe con grande probabilità stigmatizzata dalle Corti sovranazionali. La precedente giurisprudenza, infatti, indica che se gli Stati, nell'esercizio della propria sovranità, pongono per le convivenze omosessuali norme quasi del tutto coincidenti con quelle previste per il matrimonio mediante la tecnica legislativa del rimando alle norme previste per il matrimonio stesso, in caso di esclusione della facoltà di adozione del figlio del convivente, verrebbe violato il combinato disposto del diritto alla vita privata e familiare e del diritto alla non discriminazione, diritti entrambi protetti dalla Convenzione Universale dei diritti dell'uomo che è fonte di diritto sovraordinata alla legge statale ordinaria,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a uniformare la disciplina nazionale alle disposizioni contenute nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
9/3634/12Matarrelli, Brignone, Artini, Baldassarre, Bechis, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il tema delle unioni civili richiama anche il dibattito relativo alla cosiddetta «maternità surrogata»;
    si tratta di una pratica che la legge n. 40 del 2004 vieta già in Italia, ma per la quale l'entità della pena prevista non consente l'automatica perseguibilità del reato quando questo sia commesso all'estero;
    si tratta di una contraddizione evidente e non più accettabile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative di sua competenza per rendere punibile il reato previsto dalla legge n. 40 del 2004, anche quando commesso all'estero.
9/3634/13Dellai, Capelli, Gigli, Santerini, Baradello, Sberna, Piepoli, Marazziti.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge all'esame dell'Assemblea affronta il tema del riconoscimento giuridico in favore delle coppie dello stesso sesso, istituendo le unioni civili ed estendendo ad esse la quasi totalità delle norme già previste in favore del matrimonio;
    nel corso dell’iter del provvedimento al Senato è stata soppressa la disposizione volta a sottrarre alla discrezionalità del giudice la decisione circa la concessione o meno della stepchild adoption in favore delle coppie dello stesso sesso;
    in base alle norme attualmente vigenti rispetto alle adozioni in casi particolari, di cui al titolo IV della legge n. 184 del 1983, alcune sentenze hanno già concesso la stepchild adoption in favore di coppie omosessuali, o in favore di coppie diventate genitori attraverso il ricorso alla pratica di surrogazione di maternità;
    in Italia sono centinaia le coppie sposate che aspettano da anni di poter adottare un bambino e che affrontano un lunghissimo iter burocratico per essere dichiarati idonei;
    la Corte costituzionale ha affermato a più riprese il diritto del minore ad avere una famiglia, e nella sentenza n. 138 del 2010 ha ribadito come «La giusta e doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla (potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale»;
    la Commissione Giustizia della Camera ha deliberato e sta svolgendo un ciclo di audizioni sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni e affido, indagine conoscitiva deliberata anche perché «proprio sul tema della legittimazione ad adottare si è sviluppato, in occasione dell'esame della proposta di legge sulle unioni civili, un serrato confronto tra diverse opinioni non solo al Senato ma anche nella società civile»;
    la proposta di legge in esame lascia aperta ogni ipotesi rispetto alla possibilità o meno delle coppie dello stesso sesso di avere figli;
    il Parlamento, attraverso il lavoro della Commissione Giustizia sta affrontando una materia complessa quanto delicata con grande attenzione, dando voce a tutti i soggetti coinvolti nelle adozioni e nelle procedure di affido familiare, al fine di elaborare eventuali modifiche legislative che possano essere davvero migliorative delle norme vigenti e, soprattutto, che garantiscano pienamente la realizzazione e la tutela dei diritti dei minori,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative volte a migliorare e velocizzare l’iter per la dichiarazione di idoneità in favore delle coppie sposate che desiderino adottare un bambino, nel rispetto del diritto primario dei minori a crescere all'interno di una famiglia, tutelando la famiglia e la genitorialità come costituzionalmente garantite;
   ad adottare le opportune iniziative normative volte a trasformare il reato di surrogazione di maternità, di cui alla legge 40/2004, in un reato punibile anche se commesso all'estero.
9/3634/14Rampelli, Giorgia Meloni, La Russa, Cirielli, Maietta, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce l'istituto delle unioni civili;
    considerato che la Corte costituzionale ha riconosciuto al legislatore la possibilità, con legge ordinaria, di scegliere di estendere il matrimonio in senso egualitario alle coppie dello stesso sesso o di introdurre un nuovo istituto, come le unioni civili (sent. 138/2010);
    tale lettura della sentenza della Corte costituzionale confermata anche dalla Corte di cassazione (ad es. sent. 2400/2015);
    la Costituzione italiana contiene al suo interno dei meta principi che nessuna riforma costituzionale o sentenza potrebbe modificare: il principio di uguaglianza e di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini;
    il matrimonio è un diritto fondamentale, secondo il nostro ordinamento, dal quale non è possibile escludere le coppie formate da persone dello stesso sesso, sulla base di una caratteristica personale, ovvero l'orientamento sessuale;
    chi propone differenziazioni tra le persone omosessuali e quelle eterosessuali, crea due classi di cittadini, attribuendo alle prime una dignità sociale inferiore alle seconde;
    nel nostro ordinamento, la possibilità di generare figli non è – neppure potenzialmente – una condizione per contrarre o mantenere in vita un matrimonio. Tuttavia, pur se esistono differenti modalità con le quali le coppie eterosessuali e omosessuali possono diventare genitori, entrambe costituiscono famiglie aperte alla possibilità di accudire ed allevare figli, come dimostra la realtà delle famiglie arcobaleno presenti in Italia e tanti altri paesi nel mondo. Pertanto, non è possibile ritenere le coppie omosessuali disomogenee rispetto a quelle eterosessuali,

impegna il Governo:

   estendere la possibilità di celebrare il matrimonio anche alle coppie dello stesso sesso;
   adottare ogni iniziativa normativa tesa ad abrogare le norme vigenti in tema di obbligo di fedeltà, che come non prevista in riferimento alle unioni civili e alle convivenze di fatto, non dovrebbe caratterizzare neanche l'istituto del matrimonio.
9/3634/15Nicchi, Scotto, Sannicandro, Daniele Farina, Duranti, Marcon, Franco Bordo, Pannarale, Ricciatti, Costantino, Piras, Fratoianni, Melilla, Quaranta, Giancarlo Giordano, Paglia, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce l'istituto delle unioni civili e disciplina le convivenze;
    al Senato era stata introdotta, al riguardo, l'adozione in casi particolari del figlio del proprio partner;
    si tratta di una forma di adozione in ogni caso presente nella legge italiana da molti anni, chiamata adozione in casi particolari. Questa è disposta anche a favore di persone non sposate o single, quando vi sia un minore che sia orfano o abbia un solo genitore; è una disposizione di chiusura del sistema (articolo 44 legge adozione) che intende garantire il preminente diritto di ogni minore ad avere genitori che li allevino e si prendano cura di loro, garantendo anche la continuità affettiva;
   considerato che:
    le coppie formate da persone dello stesso sono una realtà non nuova per l'Italia, infatti all'interno di coppie formate da persone dello stesso sesso vi sono figli che nascono da un progetto comune di maternità o paternità, realizzato all'estero mediante il ricorso a tecniche di fecondazione medicalmente assistita;
    la legge italiana non dovrebbe, dunque, introdurre un nuovo istituto, ma dare copertura a situazioni già esistenti e, alle volte, consolidate da anni;
    nel nostro ordinamento, nel 2012, è stato finalmente introdotto lo status unico di figlio, senza distinguere tra figli nati nel matrimonio e fuori da matrimonio. Questo permette di garantire che non ci siamo più differenze di tutele e diritti tra i figli;
    non estendere la disciplina dell'adozione in casi particolari anche riguardo il figlio del partner unito civilmente porterebbe al caso assurdo, già verificatosi, che due fratelli o due sorelle, cresciuti da sempre come tali, non siano considerati giuridicamente fratelli o sorelle tra di loro,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a prevedere la possibilità dell'adozione del figlio del partner unito civilmente, dando luogo ad un'adozione piena, con l'acquisizione anche giuridica della parentela e non, dunque, un'adozione con minori garanzie, com’è quella oggi prevista dall'articolo 44 della legge in materia di adozione, che stabilisce un legame di filiazione unicamente tra l'adottante e l'adottato.
9/3634/16Costantino, Nicchi, Scotto, Sannicandro, Daniele Farina, Duranti, Marcon, Franco Bordo, Pannarale, Ricciatti, Martelli, Piras, Fratoianni, Melilla, Quaranta, Giancarlo Giordano, Paglia, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame disciplina le convivenze e le unioni civili;
    considerata la delicatezza della materia, nonché la necessità di una disciplina puntuale anche quanto agli aspetti da disciplinarsi tramite i decreti delegati, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, è assolutamente indispensabile garantire il massimo coinvolgimento del Parlamento ai fini del confronto sui temi inerenti le tutele e il riconoscimento dei diritti delle persone,

impegna il Governo

a provvedere, nel termine già stabilito nel testo in esame entro sei mesi, all'effettiva emanazione dei decreti delegati di cui al comma 28, senza incorrere in ritardi o omissioni, come invece accaduto in passato in sede di attuazione della legge delega per la riforma fiscale, assicurando nel contempo il massimo coinvolgimento del Parlamento ai fini del confronto sui temi inerenti le tutele e il riconoscimento dei diritti delle persone.
9/3634/17Franco Bordo, Costantino, Nicchi, Scotto, Sannicandro, Daniele Farina, Duranti, Marcon, Pannarale, Ricciatti, Martelli, Piras, Fratoianni, Melilla, Quaranta, Giancarlo Giordano, Paglia, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame disciplina le convivenze e le unioni civili;
    considerata la delicatezza della materia, nonché la necessità di una disciplina puntuale anche quanto agli aspetti da disciplinarsi tramite i decreti delegati, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, è assolutamente indispensabile garantire il massimo coinvolgimento del Parlamento ai fini del confronto sui temi inerenti le tutele e il riconoscimento dei diritti delle persone,

impegna il Governo

a provvedere, nel termine già stabilito nel testo in esame entro sei mesi, all'effettiva emanazione dei decreti delegati di cui al comma 28, assicurando nel contempo il massimo coinvolgimento del Parlamento ai fini del confronto sui temi inerenti le tutele e il riconoscimento dei diritti delle persone.
9/3634/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Franco Bordo, Costantino, Nicchi, Scotto, Sannicandro, Daniele Farina, Duranti, Marcon, Pannarale, Ricciatti, Martelli, Piras, Fratoianni, Melilla, Quaranta, Giancarlo Giordano, Paglia, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame disciplina le convivenze e le unioni civili;
    in riferimento ai temi affrontati non può essere trascurato il tema della maternità surrogata, attualmente vietata nel nostro Paese dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita);
    la Corte costituzionale più volte ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune sue parti, a riprova che la scelta legislativa è stata fatta non per regolamentare l'ambito della fecondazione assistita, come si dovrebbe, ma allo scopo di introdurre divieti che contrastano con i principi della Costituzione italiana;
    la Corte europea dei diritti Umani è intervenuta più volte in materia di maternità surrogata precisando che allo stato attuale delle legislazioni dei Paesi del Consiglio d'Europa, tra le quali non esiste una armonizzazione, gli Stati membri hanno la discrezionalità di mantenere una legislazione che vieti la maternità surrogata (2014, sentenze Mennesson e Labassee contro Francia);
    al contempo, la Corte ha stabilito che il figlio nato mediante surrogazione di maternità in un Paese dove ciò è lecito non può essere sottratto alla coppia dei genitori la cui filiazione è stata legalmente stabilita all'estero. In questo caso, deve essere tutelato il preminente interesse del minore che è innanzitutto quello al rispetto della propria vita familiare e all'identità personale;
    condannando l'Italia (2015, sentenza Paradiso e Campanelli), la Corte ha stabilito che al minore deve essere garantito il diritto fondamentale alla vita familiare con i propri genitori, anche quando questi lo sono solo di fatto, se con loro ha stabilito e consolidato un rapporto genitore-figlio/a. Laddove è accertata l'esistenza di un legame famigliare, lo Stato deve adottare misure che permettono a tale legame di svilupparsi, favorendo innanzitutto il ricongiungimento tra i genitori e il figlio/a interessati/e. Non può al contrario, sottrarre il figlio ai genitori;
    secondo la Corte, nei predetti casi di maternità surrogata, il riferimento all'ordine pubblico non può essere preso come una carta bianca che giustifichi qualsiasi misura, in quanto lo Stato ha l'obbligo di tenere in considerazione l'interesse superiore del minore indipendentemente dalla natura del legame genitoriale, genetico o di altro tipo (par. 80);
    in Italia si è sviluppato un dibattito ideologico sulla gestazione per altri/e, che invoca interventi normativi che vadano oltre il divieto già esistente, facendo ricorso anche ad argomenti già utilizzati in occasione della legge 40/2004. Si invoca l'introduzione di un «reato universale» e il non riconoscimento giuridico dei figli/e alle coppie italiane che fanno ricorso all'estero a tale pratica;
    tale dibattito ignora del tutto la giurisprudenza innanzi citata, che evidenzia l'obbligo di tutelare il preminente interesse del minore, che non può essere sottratto alla sua famiglia; così come ignora il tema della permeabilità degli ordinamenti giuridici e della necessità di regolare fenomeni altrove leciti, non di punirli;
    la libertà di scelta delle donne che vogliono portare avanti una gravidanza consentendo a una vita di venire al mondo e di essere amorevolmente accolta da altre coppie di genitori, comporta che la loro scelta non sia costretta dal ricatto economico o dallo sfruttamento, e che abbiano la possibilità di ripensamento, nel corso della gravidanza e dopo il parto;
    c’è un mutamento sociale e umano dei rapporti di filiazione, della genitorialità e più in generale della vita familiare non più basati sulla coincidenza tra dato biologico, genetico, sociale e su un presunto unico modello (naturale) e di famiglia, ma fondati sulla qualità delle relazioni. Tale cambiamento sociale è già stato riconosciuto giuridicamente, ma deve esserlo pienamente, perché vi è la priorità di assicurare gli stessi diritti ai figli e alle figlie a prescindere da come sono venuti al mondo; a tal proposito è utile ricordare che la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014 ha ribadito, sotto il profilo sostanziale dei valori e dei principi, l'estensione del confine della «vita familiare» che sinora riguardava la coppia eterosessuale, ai figli generati naturalmente e con la procreazione assistita anche eterologa;
    con la legge n. 154 del 2013 il legislatore ha individuato come caratterizzante il rapporto di filiazione, il concetto di responsabilità genitoriale non sempre rispondente alla coincidenza della figura genetica e/o biologica;
    la Corte di Cassazione, con la decisione sul divieto di disconoscimento di paternità da parte del marito della coppia che ha dato il consenso all'inseminazione eterologa della moglie (sentenza n. 2315 del 1999), ha sovvertito il principio secondo il quale la verità biologica fonda il rapporto di filiazione;
    anche con riferimento alla genitorialità delle persone omosessuali, la giurisprudenza riconosce che costituisce pregiudizio il ritenere che un minore cresciuto da una coppia omosessuale possa non crescere bene (Corte di Cassazione civile, Sez. I, n. 601 del 2013), e la giurisprudenza più recente del Tribunale dei minori, nel consentire l'adozione del figlio del partner, lo ha constatato con approfondite indagini (tra le altre: Tribunale per i minorenni di Roma, sentenza 30 giugno 2014, confermata da Corte d'appello di Roma con sentenza del 23 dicembre 2015; stesso Tribunale, sentenze 22 settembre 2015 e 26 gennaio 2016);
    il ricorso alla proibizione, come dimostra la legge 40 del 2004, mette in questione il principio di laicità perché un personale convincimento morale non può prevaricare quelli di altri/e;
    il principio di libertà di scelta e responsabilità delle donne nella procreazione è intangibile: a una donna non si può imporre né di essere o non essere madre, né di usare o non usare il suo corpo a fini riproduttivi;
    la gestazione per altri/e è pratica antica quanto il mondo, molto diffusa anche in Italia fino a pochissimi anni fa;
    la novità sta nelle forme attraverso le quali si realizza, a seguito dello sviluppo delle tecniche di procreazione assistita, ma anche della possibilità di regolamentare il rapporto tra le persone coinvolte;
    la libertà di scelta della gestante e la regolamentazione del rapporto tra le parti sono concreti capisaldi della possibilità di gestazione per altri/e, nei paesi – come ad esempio Stati Uniti o Canada –, dove la pratica è lecita e non vi è sfruttamento delle donne;
    è riprovevole e da contrastare con forza, quando dietro questa pratica ci siano rischi di ricatto e di costrizione alla mercificazione delle donne e del loro corpo, o quando si sia in assenza di ogni forme di tutela di ciò che ogni donna possa decidere di e per se stessa. Rischio moltiplicato dalle diseguaglianze prodotte dalla globalizzazione del mercato del biolavoro, dell'uso del materiale genetico e delle capacità riproduttive dei corpi;
    la gestazione per altri/e, come la fecondazione assistita, è una realtà delicata e complessa talvolta troppo spesso semplificata anche attraverso un linguaggio che rispecchia stereotipi che colpiscono le persone coinvolte: donne, uomini, bambini/e nati attraverso questa pratica. Ad esempio, anche l'espressione «utero in affitto» veicola un pregiudizio verso le gestanti, uomini omosessuali e bambini/e nati attraverso questa pratica;
    le donne subiscono violenza anche in famiglia, sono private di diritti umani fondamentali a causa di valori, credenze religiose e tribali. Ma non per questo ci sogniamo di mettere al bando universale famiglia e religione che sono, invece, diritti fondamentali della persona;
    contrastare ogni possibile sfruttamento non significa normare, in nome del bene delle donne, il corpo femminile: nessuna donna può essere obbligata a procreare o ad abortire;
    è la soggettività di una donna con la sua libera scelta di portare avanti una gravidanza che dà la misura e il limite ai desideri di genitorialità, visto che il corpo femminile continua ad essere il tramite indispensabile per la nascita,

impegna il Governo

ad intraprendere iniziative normative volte ad introdurre una regolamentazione mite della gestazione per altri/e, che riconosca il rispetto la soggettività della donna in tutto il percorso della gestazione, la possibilità di un suo ripensamento e quella di mantenere il legame con il nascituro e gli altri soggetti coinvolti, nonché a contrastare ogni eventuale forma di pratica sommersa e clandestina a causa dell'impossibilità di accedere alla gestazione per altri/e e a prevedere tutte le tutele giuridiche, sanitarie, sociali di tutti i soggetti coinvolti in una realtà che di fatto esiste, nel contempo assumendo iniziative per punire ogni forma di costrizione alla procreazione, anche in attuazione dei principi della Convenzione di Istanbul.
9/3634/18Piras, Costantino, Nicchi, Scotto, Sannicandro, Daniele Farina, Duranti, Marcon, Franco Bordo, Pannarale, Ricciatti, Martelli, Fratoianni, Melilla, Quaranta, Giancarlo Giordano, Paglia, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    diverse sentenze, travalicando i principi contenuti nel provvedimento in esame ed aggirando il divieto di surrogazione di maternità contenuto nella legge n. 40 del 2003, hanno ammesso sia l'adottabilità del minore figlio del partner omosessuale, sia la possibilità, per i partner omosessuali di cittadinanza italiana, di ricorrere al cosiddetto «utero in affitto» se il fatto compiuto in Paesi dove tale pratica legale;
    il contratto di surrogazione di maternità una nuova forma di mercato di esseri umani, e nella «tratta degli esseri umani», così come definita dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, quando indica che «il reclutamento (...) di persone (...) con l'abuso (...) della condizione di vulnerabilità (...) a fini di sfruttamento (che) comprende pratiche simili alla schiavitù e specifica che, in questi casi, il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante»;
    la surrogazione di maternità viola altresì la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948: all'articolo 1, che recita: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti», visto che per i nati da maternità surrogata, a differenza di tutti gli altri bambini del mondo, si decide fin da prima del concepimento che non cresceranno con la donna che li ha partoriti, cioè la madre, ma con persone che vi hanno stipulato un contratto commerciale e l'hanno indotta ad abbandonano alla nascita; all'articolo 4, ove si afferma che «Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma», considerando le condizioni vessatorie contrattuali che stabiliscono nei minimi dettagli la vita della gestante e ne definiscono gli obblighi, primo fra tutti la cessione del neonato alla nascita;
    la surrogazione di maternità viola la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, che, all'articolo 3, stabilisce che «Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità», e che, all'articolo 32, dispone che «Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico»;
    la surrogazione di maternità costituisce una forma di violenza contro le donne secondo la definizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la cosiddetta Convenzione di Istanbul, in cui, con l'espressione «violenza nei confronti delle donne», si intende designare una violazione dei diritti umani comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica;
    la surrogazione di maternità contrasta esplicitamente con convenzioni internazionali e pronunciamenti di istituzioni europee: la Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina (1997), che, all'articolo 21 stabilisce che «il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto»; principio ribadito dall'articolo 3 della Carta europea dei diritti fondamentali (2000) sul diritto all'integrità della persona, in particolare quando prevede clic si rispetti «il divieto di fare del corpo umano e sue parti in quanto tali una fonte di lucro»; la risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 che impegna gli Stati membri a «riconoscere il grave problema della surrogazione di maternità, che costituisce uno sfruttamento del corpo e degli organi riproduttivi femminili»;
    il Comitato nazionale per la bioetica, riunito in seduta plenaria, ha approvato il documento «mozione su maternità surrogata a titolo oneroso». Il Comitato nazionale per la bioetica, che si è espresso più volte contro la mercificazione del corpo umano (mozione sulla compravendita di organi a fini di trapianto, 18 giugno 2004; mozione sulla compravendita di ovociti, 13 luglio 2007; parere sul traffico illegale di organi umani tra viventi, 23 maggio 2013), ritiene che la maternità surrogata sia un contratto lesivo della dignità della donna e del figlio sottoposto come un oggetto a un atto di cessione. Il Comitato nazionale per la bioetica ritiene inoltre che l'ipotesi di commercializzazione e di sfruttamento del corpo della donna nelle sue capacità riproduttive, sotto qualsiasi forma di pagamento, esplicita o surrettizia, sia in netto contrasto con i principi bioetici fondamentali che emergono anche dai documenti sopra citati;
    il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in Assemblea plenaria (2015/2229) sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo (paragrafo 115), in cui si condanna la pratica della maternità surrogata, che mina la dignità umana della donna, visto che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usate come una merce e si afferma che la pratica della maternità surrogata, che implica lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per profitti finanziari o di altro tipo, in particolare il caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, sia vietato e trattato come questione di urgenza negli strumenti per i diritti umani,

impegna il Governo

considerato quanto esposto in premessa, ad assumere iniziative, a livello nazionale e internazionale, affinché la surrogazione di maternità, in ogni sua modalità e variante contrattuale, sia riconosciuta come nuova forma di schiavitù e di tratta di esseri umani, e sia perseguibile come reato anche se commesso all'estero da cittadini italiani.
9/3634/19Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge presenta aspetti di rilevanza etica verso i quali è doveroso considerare il diritto all'esercizio dell'obiezione di coscienza;
    le recenti dichiarazioni del Consiglio d'Europa in merito al ricorso all'obiezione di coscienza destano preoccupazioni;
    l'obiezione di coscienza è un diritto fondamentale della persona e in quanto tale va rispettato. E non è legato soltanto a convinzioni religiose o etiche ma si esercita «anche e soprattutto in riferimento a convincimenti profondamente laici di tutela del diritto alla vita di ogni essere umano sin dal concepimento;
    in Italia il diritto all'obiezione di coscienza in campo medico è assicurato ed espressamente codificato dalle seguenti leggi: la legge n. 194 del 1978 che, all'articolo 9, ha introdotto una particolare specie di obiezione di coscienza, in materia di interruzione volontaria della gravidanza, riconosciuta al personale sanitario ed esercente attività ausiliarie, salvo nei casi urgenti nei quali è in gioco la vita di una persona; peraltro, una disposizione similare è contenuta anche nel codice di deontologia medica, approvato anch'esso nel 1978, che all'articolo 28 stabilisce che «qualora al medico vengano richiesti interventi che contrastino col suo convincimento clinico o che discordino con la sua coscienza, come nel caso di sterilizzazione, aborto o interventi di plastica, egli può rifiutare la propria opera pur nel rispetto della volontà del paziente»; la legge n. 413 del 1993 che disciplina l'obiezione di coscienza per la sperimentazione animale; l'articolo 16 della legge n. 40 del 2004 che riguarda la procreazione medicalmente assistita e riconosce al personale sanitario ed esercente le attività sanitarie accessorie la facoltà di astenersi dal compimento della procedura, adottando un'impostazione similare alla disciplina in materia di aborto;
    le decisioni prese in Europa non possono condizionare in alcun modo il diritto alla sovranità nazionale di ogni Stato membro di legiferare in piena autonomia in ambiti etici di tale importanza,

impegna il Governo

a dare piena attuazione al diritto all'obiezione di coscienza e a garantire la sua completa fruizione senza alcuna discriminazione o penalizzazione.
9/3634/20Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    in concomitanza con la discussione del disegno di legge in esame, (sospettiamo, anche con finalità strumentali volte distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dal tema principale, ossia la violazione manifesta del riconoscimento della famiglia quale nucleo fondamentale della società ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione), è tornata di estrema attualità la questione della pratica disumana della maternità surrogata;
    il legislatore già nel 2004 con l'approvazione della legge 40 aveva fissato il divieto della pratica della maternità surrogata. L'articolo 12, comma 6, della legge 40/2004 ha sancito che chiunque in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro;
    la legge 40 che, di fatto, è stata depotenziata a colpi di sentenze, anche in relazione al divieto di maternità surrogata non trova piena applicazione. Il divieto e le sanzioni previste dalla legge vigente non sono applicate né alle coppie italiane che fanno ricorso all'utero in affitto all'estero né a chi organizza e pubblicizza in Italia la maternità surrogata, predisponendo il ricorso alla pratica fuori dal nostro Paese;
    fa riflettere ad esempio come personaggi pubblici, noti anche per i loro incarichi di responsabilità politica istituzionale, abbiano reso palese, attraverso i canali mediatici, di aver agito in contrasto con la legge italiana avallando, così, ad avviso del proponente del presente ordine del giorno la tesi di una impunità di fatto;
    appare irragionevole come il Parlamento e il Governo, al fine di chiarire l'appartenenza della materia alla sfera tipica della discrezionalità legislativa, non abbiano mai sollevato un conflitto di attribuzione nei confronti di sentenze dove l'autorità giudiziaria ha proceduto all'auto produzione della disposizione normativa introducendo, di fatto, il riconoscimento della stepchild adoption anche in casi di ricorso alla maternità surrogata,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative di propria competenza per far sì che possano essere applicate le sanzioni previste dalla legge n. 40 del 2004 per la surrogazione di maternità.
9/3634/21Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    in concomitanza con la discussione del disegno di legge in esame, (sospettiamo, anche con finalità strumentali volte distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dal tema principale, ossia la violazione manifesta del riconoscimento della famiglia quale nucleo fondamentale della società ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione), è tornata di estrema attualità la questione della pratica disumana della maternità surrogata;
    il business della maternità surrogata si è rapidamente esteso ed organizzato. Le aree principali dove opera questa rete sono il Canada, gli Stai Uniti, l'India e l'Ucraina. Negli USA si spendono in media 89 mila euro, in Ucraina 43 mila euro, in India 42 mila euro. In Ucraina può scendere anche a 5-8 mila euro. Alcuni «cataloghi» permettono di scegliere il corredo genetico – colore degli occhi, capelli, etc. – del nascituro. Il punto non è solo la gestional surrogacy, ma anche la cosiddetta third-party reproduction, dove madre e padre legalmente riconosciuti non entrano mai in gioco coi loro corpi e il loro corredo genetici e l'alterità del figlio è integrale. Ogni anno, si stima che circa 4000 coppie italiane si rivolgano a centri ucraini, avvertiamo che sta accadendo qualcosa di poco chiaro, comprendiamo che ci sono forze che utilizzano strategie articolate per giungere al proprio obiettivo. L'obbiettivo è quello antico, di scardinare le tradizioni, l'identità culturale, sociale e religiosa del nostro Popolo;
    è necessario quindi che si promuova a livello internazionale una moratoria per bandire questo crimine,

impegna il Governo

a farsi promotore, in tutte le sedi competenti, di una moratoria internazionale della pratica della maternità surrogata.
9/3634/22Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    in concomitanza con la discussione del disegno di legge in esame, (sospettiamo, anche con finalità strumentali volte distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dal tema principale, ossia la violazione manifesta del riconoscimento della famiglia quale nucleo fondamentale della società ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione), è tornata di estrema attualità la questione della pratica disumana della maternità surrogata;
    fa riflettere come in questi giorni il Consiglio d'Europa ha accolto un ricorso della Cgil per la mancata applicazione della norma sull'interruzione volontaria di gravidanza e stabilito che nel nostro Paese le pazienti continuano a incontrare «notevoli difficoltà» nell'accesso ai servizi, nonostante quanto previsto dalla legge 194. La sentenza ha inoltre sancito che l'Italia discrimina medici e personale sanitario che non hanno optato per l'obiezione di coscienza. Questa decisione del Consiglio d'Europa potrebbe mettere a rischio il diritto all'obiezione di coscienza;
    con l'ampliamento – determinato dal trattato di Maastricht – delle competenze e degli obiettivi comunitari anche al di là di quelli strettamente mercantilistici, sono però apparse evidenti e non più trascurabili le interferenze tra la realizzazione del mercato unico e la disciplina dello status delle persone e dei rapporti di famiglia. Così, pur sempre difettando di una diretta competenza comunitaria a regolare, sul piano sostanziale, tale tipo di rapporti, l'azione delle istituzioni ha assunto una crescente incidenza sul diritto di famiglia, fino a condizionare pesantemente la disciplina al riguardo vigente nei singoli Stati membri;
    ad una prima fase, contrassegnata dall'emanazione di atti non vincolanti, specialmente del Parlamento europeo, quali ad esempio le numerose risoluzioni in materia di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui, tra cui quelle sulla parità dei diritti per gli omosessuali nella CE, è seguita una seconda fase in cui l'impatto del processo di integrazione europea è andato facendosi sempre più pregnante, sia per la natura degli atti che hanno assunto la forma di strumenti comunitari vincolanti, sia per le finalità perseguite;
    l'incidenza del diritto dell'Unione europea sulla disciplina nazionale si è realizzata anche attraverso la tutela dei diritti fondamentali di cui la Corte del Lussemburgo si è resa principale promotrice;
    oggi, a seguito dell'entrata in vigore della riforma di Lisbona, una codificazione dei diritti fondamentali, per di più con forza giuridica pari a quella dei trattati, esiste anche a livello dell'Unione europea e si identifica, come noto, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
    in questa Europa, dove prevale esclusivamente la ragione economica, una politica interna occasionale e una politica estera ondivaga, la difesa della sovranità nazionale su temi di tale rilevanza politica deve essere considerata una priorità;
    le decisioni prese in Europa non possono condizionare in alcun modo il diritto alla sovranità nazionale di ogni Stato membro di legiferare in piena autonomia in ambiti etici di tale importanza. Notizie che apparentemente possono essere colte come segnali positivi, si pensi al voto contrario espresso dalla Commissione Affari Sociali del Consiglio d'Europa sul rapporto «Diritti umani ed i problemi etici legati alla surrogacy», presentato dalla deputata belga Petra de Sutter, Ginecologa, favorevole da sempre alla regolamentazione della Gpa, vanno considerate sempre nel loro complesso come vere e proprie ingerenze su tematiche che non devono essere affrontate da questa Europa, incapace, ad oggi, di riconoscere le sue stesse radici;
    la pratica della maternità surrogata o utero in affitto che rappresenta la mercificazione dei bambini e lo sfruttamento del corpo delle donne deve essere condannata come un crimine nei confronti dell'umanità,

impegna il Governo

a rivendicare, nel rispetto della sovranità nazionale, la propria autonomia decisionale non recependo, in alcun modo, condizionamenti dall'Europa in contrasto con l'interesse del concepito e del minore ad avere una famiglia, che in nessun modo può essere contrapposto al desiderio di genitorialità.
9/3634/23Caparini.


   La Camera,
   esaminato il disegno di legge recante regolamento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;
   premesso che:
    la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione della proposta di legge in esame è stata stimata sulla popolazione tedesca che, evidentemente, è molto superiore alla nostra (80 milioni di persone), operando quindi i calcoli su un numero di 67.000 coppie;
    la stima, seppur ritenuta prudenziale dal Governo, potrebbe però non essere sufficiente perché in Italia la cultura e il pensiero comune sulle coppie delle stesso sesso fa sì che molti omosessuali, ancora, si nascondano e che i dati ufficiali, quasi sempre, non corrispondano alla realtà: basti pensare che un'indagine mirata e anonima dell'Istat del 2012 ha stimato che la popolazione omosessuale nella società italiana si aggiri intorno ad un milione di persone che si è dichiarato omosessuale o bisessuale, mentre altri due milioni hanno sperimentato rapporti o attrazione sessuale per persone dello stesso sesso;
    soltanto un anno prima, nel censimento ufficiale del 2011 – che non è anonimo – si erano invece stimate 7.513 coppie omosessuali autodichiaratesi come famiglia e, di queste, solo 529 quelle che avevano dichiarato di avere figli;
    in una importante ricerca sui numeri degli omosessuali in Italia, il sociologo Raffaele Lelleri, curatore della più importante indagine sul mondo gay, «Modi di», ha calcolato, nel 2006, 3 milioni di «lgbt» nel paese e 100.000 bambini desunti con almeno un genitore omosessuale (il 17,2 per cento dei gay e il 20,2 delle lesbiche con più di 40 anni hanno dichiarato di avere un figlio); in merito a queste considerazioni, la stessa Ragioneria dello Stato, ha richiesto al Dipartimento delle finanze, come anche il Servizio del bilancio, di verificare «l'eventualità di un ulteriore incremento – oltre il periodo considerato – delle coppie interessate (potenzialmente incidente sull'onore a regime)», così come dovranno essere date chiarificazioni, dallo stesso Dipartimento, se ci sia «l'eventualità di un'estensione ai soggetti interessati anche di ulteriori benefici, connessi alla detraibilità di oneri sostenuti per la persona a carico», rispetto a quelle evidenziate dalla relazione tecnica, come le spese mediche;
    si può però rilevare che potrebbe profilarsi una violazione dell'articolo 81 in relazione all'insufficiente copertura di bilancio riferita alle norme sulla estensione della pensione di reversibilità al componente superstite dell'unione civile in quanto le disposizioni sulla contabilità pubblica impongono di valutarne gli oneri nel momento in cui gli effetti si producono a regime, quindi «almeno» per dieci anni e in realtà nel tempo in cui si determina la mortalità media dei contraenti l'unione civile;
    il testo in esame assume invece a riferimento solo il decimo anno nel quale, per evidenti ragioni, il tasso di mortalità è ovviamente inconsistente e ben lontano dai valori cui le norme esplicano il loro compiuto effetto dando luogo ad una spesa obbligatoria di ben altra dimensione, tenuto conto che gli oneri complessivi su base annua per la pensione superstiti sono di circa 43 miliardi di euro (tra pensioni di reversibilità, assegni ai superstiti e pensioni indirette), e che come negli altri Paesi il fenomeno potrebbe avere un'incidenza percentuale di circa il 3 per cento;
    il presente disegno di legge al comma 20 estende anche alle unioni civili le pensioni indirette e le pensioni di reversibilità. L'entrata in vigore di questa misura dovrebbe essere, però, consequenziale alla approvazione del disegno di legge di iniziativa del Governo, attualmente all'esame della Camera dei deputati, numero 3594 (Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali – collegato alla legge di stabilità 2016) finalizzato a razionalizzare le prestazioni di natura assistenziale, nonché altre prestazioni anche di natura previdenziale, Il disegno di legge delega, infatti, lascia seri dubbi su cosa si intenda realmente per razionalizzazione delle pensioni di reversibilità. Estendere tale misura assistenziale alle unioni omosessuali in un momento nel quale il Governo sta razionalizzandone la portata, ne snatura del tutto l'essenza originaria volta riconoscere il valore del lavoro svolto dalle donne all'interno del nucleo familiare al fine di garantire, quindi, una sicurezza economica alla famiglia riconosciuta come soggetto fondamentale per il benessere dell'intera comunità cittadina,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le necessarie misure, anche di necessità ed urgenza, al fine di non pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati sui Fondi, con particolare riguardo all'attivazione della clausola di salvaguardia, su cui si avvale la copertura finanziaria di questo provvedimento e qualsiasi prestazione di natura assistenziale e previdenziale riconosciuta a chi ne beneficia in virtù di un legame matrimoniale, nel caso in cui le stime, su cui si avvale la quantificazione degli oneri finanziari di questo disegno di legge oppure l'eventualità di un'estensione ai soggetti interessati di ulteriori benefici connessi alla detraibilità di oneri sostenuti per la persona a carico non dovessero rivelarsi sufficienti.
9/3634/24Guidesi.


   La Camera,
   esaminato il disegno di legge recante regolamento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;
   premesso che:
    il presente disegno di legge al comma 20 estende anche alle unioni civili le pensioni indirette e le pensioni di reversibilità. L'entrata in vigore di questa misura dovrebbe essere, però, consequenziale alla approvazione del disegno di legge di iniziativa del Governo, attualmente all'esame della Camera dei deputati, numero 3594 (Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali – collegato alla legge di stabilità 2016) finalizzato a razionalizzare le prestazioni di natura assistenziale, nonché altre prestazioni anche di natura previdenziale;
    il disegno di legge delega, infatti, lascia seri dubbi su cosa si intenda realmente per razionalizzazione delle pensioni di reversibilità. Estendere tale misura assistenziale alle unioni omosessuali in un momento nel quale il Governo sta razionalizzandone la portata, ne snatura del tutto l'essenza originaria volta riconoscere il valore del lavoro svolto dalle donne all'interno del nucleo familiare al fine di garantire, quindi, una sicurezza economica alla famiglia riconosciuta come soggetto fondamentale per il benessere dell'intera comunità cittadina;
    tale disposizione appare ancor più irragionevole se si tiene conto che non è prevista parimenti per le relazioni affettive more uxorio come disciplinate e regolamentate dalla presente proposta di legge,

impegna il Governo

a non assumere alcuna iniziativa in merito alle prestazioni di natura previdenziale ed assistenziale che preveda una riduzione delle stesse, in particolare per quanto attiene a quelle ad oggi riconosciute a beneficiari che ne godono in virtù del vincolo matrimoniale.
9/3634/25Fedriga.


   La Camera,
   premesso che:
    nella presente proposta di legge recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», le unioni civili sono disciplinate in termini largamente sovrapposti all'istituto matrimoniale e l'indirizzo della Consulta è a produrre una regolazione distinta e distante rispetto a quanto disposto dall'articolo 29 della Costituzione;
    la formula inserita al comma 20 del presente disegno di legge: «fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti» costituisce un avallo normativo alle ultime sentenze dei tribunali dei minori che hanno sostanzialmente concesso il riconoscimento della stepchild adoption, dell'adozione del figlio del compagno o dell'adozione direttamente a coppie gay. Estendendo, di fatto, quanto disciplinato ex art. 44 della legge 184/1983 sulle adozioni, che prevede la possibilità dell'adozione di un bambino anche da parte di persone che non siano parenti solo se il bambino è orfano e se quindi c’è una possibilità di continuità affettiva;
    il progresso della società moderna è stato viziato dalla rinuncia a quei riferimenti valoriali che rappresentavano le fondamenta di una comunità capace di comprendere l'importanza della tutela dei propri figli quale bene primario, seminando il dubbio del significato stesso della verità e del bene, in ultima analisi della bontà della vita. L'accelerazione dei fenomeni di degenerazione nell'educazione sfocia, oggi giorno, in un vero e proprio allarme educativo. Sempre più in modo repentino si diffonde un pensiero unico laicista che trova sostegno anche in iniziative legislative assurde, come ad esempio quelle volte a cancellare dai documenti ufficiali i riferimenti alla madre e padre per sostituirli con surrogati asettici. Scelte dettate da una idiozia ideologica che non possono essere sottovalutate e produrranno gravi danni nel medio lungo periodo;
    di recente sono state avanzate delle proposte finalizzate a cancellare dai documenti ufficiali la definizione di padre e madre per sostituirla con espressioni surrettizie quali genitore 1 e genitore 2, oppure genitore richiedente o altro genitore. A giustificazione di queste proposte che potremmo definire con un eufemismo «originali», i proponenti hanno addotto la motivazione di voler evitare discriminazioni nei confronti di bambini con genitori omosessuali. Queste proposte assurde, che hanno acceso un grande dibattito nel Paese e hanno trovato l'avallo di alte cariche istituzionali e membri di Governo, sono state già adottate in altri Stati Esteri;
    la Costituzione riconosce la famiglia come soggetto sociale, luogo di generazione dei figli (garanzia dell'esistenza stessa della società), pilastro su cui si fondano le comunità locati, il sistema educativo, le strutture di produzione del reddito, il contenimento delle forme di disagio sociale, Ogni società civile che si rispetti deve salvaguardare i nuclei familiari che consci dell'importanza del ruolo pubblico oltre che privato della loro unione s'impegnano e si vincolano davanti allo Stato a adempiere ai doveri legati alla loro decisione,

impegna il Governo

in osservanza del principio costituzionale di cui all'articolo 29, 30 e 31 della costituzione, ai sensi della lettera m) secondo comma ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione a, tutelare e garantire il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre e a prevedere anche attraverso una propria iniziativa legislativa l'esplicito divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
9/3634/26Giancarlo Giorgetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame riconosce l'unione fra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale rimandandone la disciplina, sotto diversi aspetti, a quella prevista dal Codice Civile in riferimento al matrimonio, riconoscendo quindi, di fatto, il matrimonio omosessuale;
    sebbene sia stato inserito un riferimento esplicito solo agli articoli 2 e 3 della Costituzione, come a sottolineare che si tratta di diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, e sull'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, in realtà la previsione che «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio, e in tutte le altre leggi che contengono la parola “coniuge” e “coniugi” s'intendono applicate alle persone che si uniscono civilmente», assimila palesemente l'unione civile al matrimonio e quindi agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione;
    le persone omosessuali che si uniscono in questa nuova specifica formazione sociale, possono decidere di usare il regime patrimoniale della comunione dei beni, accedere ai congedi parentali nelle stesse modalità previste per le coppie sposate, accedere alle graduatorie per gli asili nido, accedere alle graduatorie per le case popolari, accedere al ricongiungimento nel caso uno dei partner sia straniero;
    inoltre si prevede la reversibilità della pensione, la possibilità di subentro da parte del partner nel caso in cui una coppia viva in affitto e muoia il titolare del contratto, l'obbligo di mantenimento in caso di separazione;
    il combinato disposto degli articoli della Costituzione 29 (... famiglia società naturale fondata sul matrimonio...), 30 (... è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli anche se nati fuori del matrimonio... la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale...), 31 (La Repubblica agevola con misure e altre provvidenze la formazione della famiglia... con particolare riguardo alle famiglie numerose), enuncia in modo inequivocabile il regime preferenziale della famiglia quale nucleo fondamentale della società;
    secondo i lavori preparatori dell'Assemblea Costituente l'aggettivo «naturale» ex articolo 29 della Costituzione sta ad indicare che la famiglia non è un'istituzione creata dalla legge, ma una struttura di diritto naturale, legata alla natura umana come tale e preesistente rispetto all'organizzazione statale;
    la Costituzione riconosce la famiglia come soggetto sociale, luogo di generazione dei figli (garanzia dell'esistenza stessa della società), pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, le strutture di produzione del reddito, il contenimento delle forme di disagio sociale. Ogni società civile che si rispetti deve salvaguardare i nuclei familiari che consci dell'importanza del ruolo pubblico oltre che privato della loro unione s'impegnano e si vincolano davanti allo Stato a adempiere ai doveri legati alla loro decisione;
    stando all'ultimo rapporto ISTAT che ha diffuso gli indici demografici, le nascite in Italia continuano a calare: nel 2015 sono state 488 mila, 8 per mille residenti, quindicimila in meno rispetto al 2014, toccando il minimo storico dalla nascita dello Stato Italiano, il numero dei figli medi per donna, è di 1,35 al 2015 che si conferma il quinto anno consecutivo di riduzione della fecondità. L'età media delle donne al momento del parto è salita a 31,6 anni;
    le teorie neomalthusiane, indicando nella crescita demografica il peggiore dei mali, hanno condizionato pesantemente le istituzioni internazionali e le politiche dei governi, con risultati che sono all'origine della crisi economica e che si sono rivelati devastanti per l'economia e per lo sviluppo dell'umanità. Con il verificarsi del crollo delle nascite, il PIL mondiale è cominciato a decrescere ed i costi fissi ad aumentare. La mancanza di giovani e la crescita percentuale di anziani e pensionati ha fatto lievitare le spese sanitarie e quelle dei sistemi pensionistici. Per sopperire alla mancata crescita demografica, le economie avanzate hanno aumentato le tasse e incrementato i costi, praticando politiche di credito facile e a basso interesse e indebitando le famiglie in maniera vertiginosa. La riduzione del risparmio e la crescita del debito delle famiglie è più o meno simile in tutti i Paesi avanzati che hanno adottato politiche di decrescita demografica;
    la capacità dei genitori di investire sul futuro dei figli dipende da molti fattori, tra questi il loro stato occupazionale, di salute, il livello di istruzione raggiunto ed il sostegno nei compiti di cura che la comunità offre loro. La possibilità di disporre di competenze e risorse, non solo economiche, è essenziale, soprattutto nei primi anni di vita del bambino, quando l'offerta educativa e di relazione è decisiva per farne emergere le potenzialità;
    è doveroso garantire il diritto di ogni persona a formare una famiglia o a essere inserita in una comunità familiare, sostenere il diritto delle famiglie al libero svolgimento dalle loro funzioni sociali, riconoscere l'altissima rilevanza sociale e personale della maternità e della paternità, sostenere in modo più adeguato la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, promuovere e valorizzare la famiglia come struttura sociale primaria di fondamentale interesse pubblico;
    è necessario conferire piena attuazione all'articolo 31 della Costituzione, il quale sancisce che «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze economiche la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi (...)»,

impegna il Governo

a promuovere una politica a sostegno della famiglia, quale nucleo fondamentale della società, nel riconoscimento del ruolo primario che riveste nell'educazione e nella crescita dei bambini e dei giovani adolescenti.
9/3634/27Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame riconosce l'unione fra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale rimandandone la disciplina, sotto diversi aspetti, a quella prevista dal Codice Civile in riferimento al matrimonio, riconoscendo quindi, di fatto, il matrimonio omosessuale;
    sebbene sia stato inserito un riferimento esplicito solo agli articoli 2 e 3 dalla Costituzione, come a sottolineare che si tratta di diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, e sull'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, in realtà la previsione che «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio, e in tutte le altre leggi che contengono la parola “coniuge” e “coniugi” s'intendono applicate alle persone che si uniscono civilmente», assimila palesemente l'unione civile al matrimonio e quindi agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione;
    le persone omosessuali che si uniscono in questa nuova specifica formazione sociale, possono decidere di usare il regime patrimoniale della comunione dei beni, accedere ai congedi parentali nelle stesse modalità previste per le coppie sposate, accedere alle graduatorie per gli asili nido, accedere alle graduatorie per le case popolari, accedere al ricongiungimento nel caso uno dei partner sia straniero;
    inoltre si prevede la reversibilità della pensione, la possibilità di subentro da parte del partner nel caso in cui una coppia viva in affitto e muoia il titolare del contratto, l'obbligo di mantenimento in caso di separazione;
    il combinato disposto degli articoli della Costituzione 29 (... famiglia società naturale fondata sul matrimonio...), 30 (... è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli anche se nati fuori dei matrimonio... la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale...), 31 (La Repubblica agevola con misure e altre provvidenze la formazione della famiglia... con particolare riguardo alle famiglie numerose), enuncia in modo inequivocabile il regime preferenziale della famiglia quale nucleo fondamentale della società;
    ogni efficace politica di sostegno alla famiglia non può tuttavia prescindere da strumenti fiscali mirati e graduati. In Italia il sistema fiscale sembra ancora ritenere che la capacità contributiva delle famiglie non sia influenzata dalla presenza di figli e dall'eventuale scelta di uno dei due coniugi di dedicare parte del proprio tempo a curare, crescere ed educare i figli, mentre di norma in Europa a parità di reddito la differenza tra chi ha e chi non ha figli a carico è consistente. Basti pensare che la differenza di imposta diretta su un reddito nominale di 30.000 euro per una famiglia con due figli e una coppia senza figli è di circa 3.500 euro in Francia, di circa 6.000 euro in Germania e di appena 1.300 euro nel nostro Paese;
    considerata l'esigenza di una maggiore equità orizzontale, appare evidente che l'introduzione di un nuovo sistema fiscale che indichi nella famiglia e non più nell'individuo l'unità impositiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) segnerebbe una sostanziale inversione di rotta per il sistema fiscale italiano;
    l'introduzione del Federalismo fiscale, che nella sua applicazione reale fa registrare ancora un ritardo ingiustificabile, segna una netta inversione di rotta in merito alle politiche a tutela della famiglia. Questa nuova autonomia regionale e locale dovrà, infatti, essere guidata in base ai principi di coordinamento che sono elencati nella legge delega. Tra questi principi di delega vi è, infatti, quello del favor familiae: «individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti»;
    per l'ordinamento italiano si conferma quindi la opportunità di rivisitare, dentro un quadro complessivo, il favor familiae previsto dalla Costituzione;
    le formule da questo punto di vista possono essere diverse. L'imposizione a livello familiare può essere realizzata con diverse metodologie: lo splitting, il quoziente familiare o il più recente sistema denominato fattore famiglia. Il metodo che si deciderà di adottare poco conta, se la volontà sarà quella di sostenere economicamente la famiglia dando finalmente piena attuazione al disposto Costituzionale,

impegna il Governo

ad introdurre un sistema fiscale basato sul quoziente familiare, lo splitting o il fattore famiglia.
9/3634/28Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame riconosce l'unione fra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale rimandandone la disciplina, sotto diversi aspetti, a quella prevista dal Codice Civile in riferimento al matrimonio, riconoscendo quindi, di fatto, il matrimonio omosessuale;
    sebbene sia stato inserito un riferimento esplicito solo agli articoli 2 e 3 della Costituzione, come a sottolineare che si tratta di diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, e sull'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, in realtà la previsione che «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio, e in tutte le altre leggi che contengono la parola "coniuge" e "coniugi" intendono applicate alle persone che si uniscono civilmente», assimila palesemente l'unione civile al matrimonio e quindi agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione;
    le persone omosessuali che si uniscono in questa nuova specifica formazione sociale, possono decidere di usare il regime patrimoniale della comunione dei beni, accedere ai congedi parentali nelle stesse modalità previste per le coppie sposate, accedere alle graduatorie per gli asili nido, accedere alle graduatorie per le case popolari, accedere al ricongiungimento nel caso uno dei partner sia straniero;
    inoltre si prevede la reversibilità della pensione, la possibilità di subentro da parte del partner nel caso in cui una coppia viva in affitto e muoia il titolare del contratto, l'obbligo di mantenimento in caso di separazione;
    il nostro Paese è agli ultimi posti tra i Paesi dell'Unione europea per la spesa per la famiglia e l'infanzia;
    gli obiettivi fissati a Lisbona prevedono che il 33 per cento dei minori al di sotto dei tre anni di età possa usufruire del servizio di asilo nido. Dai dati risulta che in media nel nostro Paese solo il 18,7 per cento dei bambini di 0-2 anni frequenta un asilo nido pubblico o privato;
    stando ai dati pubblicati da un'analisi del Servizio Politiche Territoriali della Uil sui costi della scuola per l'infanzia, nelle 21 città capoluogo di regione, per l'anno scolastico 2015-2016, nell'anno scolastico 2015-2016, le mamme e i papà italiani pagheranno mediamente 329 euro mensili (3.290 euro annui) per pagare le rette degli asili nido e delle mense scolastiche nelle scuole materne o elementari, con un aumento del 3,1 per cento rispetto all'anno scolastico 2012-2013. Queste spese incidono per il 9,2 per cento sul budget familiare. Per la frequenza di un asilo nido comunale si spendono in media 252 euro mensili, che incidono per il 7 per cento sul reddito familiare, con un aumento del 2,4 per cento rispetto a 3 anni fa;
    è necessario affrontare in maniera sistematica il problema della carenza su tutto il territorio nazionale dei servizi socio-educativi (asili nido). Oggi l'offerta pubblica è di gran lunga inferiore alla domanda e in alcune città il rapporto è di un posto disponibile ogni dieci richiesti. Una realtà complessa e disomogenea e ancora molto lontana dal centrare gli obiettivi europei. La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, che istituì i nidi comunali con la previsione di crearne 3.800 entro il 1976, ne vede ora realizzati poco più di 3.100 (e solo nel 17 per cento dei comuni): in termini di percentuale di posti disponibili rispetto all'utenza potenziale, si traduce in un misero 6 per cento a fronte del 33 per cento posto dall'agenda di Lisbona come obiettivo comunitario che si sarebbe dovuto raggiungere nel 2010. Un 6 per cento che diventa un 9,1 per cento se si considerano anche le strutture private che offrono il servizio di assistenza alla prima infanzia, con una grande sperequazione territoriale: si passa dal 16 per cento in Emilia Romagna all'1 per cento in Puglia, Calabria e Campania;
    gli asili nido comunali rientrano nella gamma dei servizi a domanda individuale resi dal Comune a seguito di specifica domanda dell'utente. Nel caso degli asili nido, il livello minimo di copertura richiesta all'utente è del 50 per cento, ma le rette variano sensibilmente da comune a comune poiché la misura percentuale di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale da parte dell'utenza viene definita al momento dell'approvazione del Bilancio di previsione comunale. Le rette sono determinate nel 75 per cento dei casi in base all'Isee, nel 20 per cento dei casi in base al reddito familiare e nel restante 5 per cento la retta è unica;
    si ritiene necessario un intervento che nel breve periodo possa offrire una risposta rapida alle richieste di posti nelle strutture socio-educative e per far questo è importante agire con formule nuove cercando di coniugare l'iniziativa pubblica a quella privata applicando sistemi di collegamento rapidi tra le istituzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, (presso la Camera dei Deputati è stata presentata una Proposta di Legge del Gruppo parlamentare Lega Nord e Autonomie A.C. 2163 «Norme in materia di gratuità del servizi socio-educativi per l'infanzia»);
    l'ambizioso obiettivo che si vuole realizzare punta ad introdurre un sistema territoriale gratuito di servizi socio-educativi per la prima infanzia. Tutto ciò è realizzabile concependo e istituzionalizzando l'idea di un sistema articolato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Sistema cui concorrono il pubblico, il privato, il privato sociale e i datori di lavoro, con l'obiettivo di creare sul territorio un'offerta flessibile e differenziata di qualità. Un particolare rilievo deve assumere la centralità della famiglia, anche attraverso le sue formazioni associative, poiché sempre più ampio deve essere il suo protagonismo, la capacità di espressione della sua libertà di scelta educativa e le forme di partecipazione che può mettere in atto, anche nelle scelte gestionali e nella verifica della qualità dei servizi,

impegna il Governo:

   a riconoscere quale priorità inderogabile nell'attuazione delle linee politico programmatiche la realizzazione di interventi in materia di servizi socio-educativi per l'infanzia finalizzati ad efficientare il funzionamento del servizio territoriale, la sua diversificazione, flessibilità e capillarizzazione sul territorio secondo un sistema articolato. Sistema cui concorrono il pubblico, il privato, il privato sociale e i datori di lavoro secondo i seguenti principi:
    a) gratuità dei servizi e delle prestazioni;
    b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui sono richiesti i servizi e le prestazioni;
    c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi.
9/3634/29Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame riconosce l'unione fra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale rimandandone la disciplina, sotto diversi aspetti, a quella prevista dal codice civile in riferimento al matrimonio, riconoscendo quindi, di fatto, il matrimonio omosessuale;
    sebbene sia stato inserito un riferimento esplicito solo agli articoli 2 e 3 della Costituzione, come a sottolineare che si tratta di diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, e sull'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, in realtà la previsione che «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio, e in tutte le altre leggi che contengono la parola “coniuge” e “coniugi” s'intendono applicate alle persone che si uniscono civilmente», assimila palesemente l'unione civile al matrimonio e quindi agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione;
    le persone omosessuali che si uniscono in questa nuova specifica formazione sociale, possono decidere di usare il regime patrimoniale della comunione dei beni, accedere ai congedi parentali nelle stesse modalità previste per le coppie sposate, accedere alle graduatorie per gli asili nido, accedere alle graduatorie per le case popolari, accedere al ricongiungimento nel caso uno dei partner sia straniero;
    inoltre si prevede la reversibilità della pensione, la possibilità di subentro da parte del partner nel caso in cui una coppia viva in affitto e muoia il titolare del contratto, l'obbligo di mantenimento in caso di separazione;
    stando all'ultimo rapporto ISTAT che ha diffuso gli indici demografici, le nascite in Italia continuano a calare: nel 2015 sono state 488 mila, 8 per mille residenti, quindicimila in meno rispetto al 2014, toccando il minimo storico dalla nascita dello Stato italiano. Il numero dei figli medi per donna, è di 1,35 al 2015 che si conferma il quinto anno consecutivo di riduzione della fecondità. L'età media delle donne al momento del parto è salita a 31,6 anni;
    le teorie neomalthusiane, indicando nella crescita demografica il peggiore dei mali hanno condizionato pesantemente le istituzioni internazionali e le politiche dei governi, con risultati che sono all'origine della crisi economica e che si sono rivelati devastanti per l'economia e per lo sviluppo dell'umanità. Con il verificarsi del crollo delle nascite, il PIL mondiale è cominciato a decrescere ed i costi fissi ad aumentare. La mancanza di giovani e la crescita percentuale di anziani e pensionati ha fatto lievitare le spese sanitarie e quelle dei sistemi pensionistici. Per sopperire alla mancata crescita demografica, le economie avanzate hanno aumentato le tasse e incrementato i costi, praticando politiche di credito facile e a basso interesse e indebitando le famiglie in maniera vertiginosa. La riduzione del risparmio e la crescita del debito delle famiglie è più o meno simile in tutti i Paesi avanzati che hanno adottato politiche di decrescita demografica;
    anche quando si affronta il problema di misure di sostegno economico alle famiglie con interventi mirati, si agisce in modo assistenzialistico e non con una politica programmata di contrasto alla denatalità. Ad esempio la misura per il sostegno economico per le famiglie (contributo per ogni figlio nato o adottato dal 1o gennaio 2015) introdotta nella legge di stabilità 2015, nella sua struttura e formulazione è viziata da un approccio errato al problema estendendo la misura oltre che a tutti i cittadini italiani comunitari anche a tutti cittadini extracomunitari. In tal modo la misura introdotta si depotenzia rispetto ai suoi reali obiettivi e si trasforma in una disposizione di natura assistenzialista. Una misura finalizzata alla crescita demografica deve essere limitata ai cittadini italiani comunitari e agli stranieri extracomunitari che abbiano dimostrato di voler attraverso un processo di integrazione progettare come scelta di vita la permanenza nel territorio del nostro Paese,

impegna il Governo

a promuovere una politica finalizzata a contrastare la crisi demografica introducendo, nei futuri provvedimenti a sostegno della famiglia e della natalità, un criterio volto ad individuare i beneficiari tra i cittadini italiani comunitari e i cittadini extracomunitari che abbiano dimostrato, realmente, di volersi integrare, avendo acquisito secondo i parametri di valutazione fissati dall'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 del testo unico sull'immigrazione, un punteggio pari ad almeno 30 punti.
9/3634/30Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame riconosce l'unione fra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale rimandandone la disciplina, sotto diversi aspetti, a quella prevista dal codice civile in riferimento al matrimonio, riconoscendo quindi, di fatto, il matrimonio omosessuale;
     sebbene sia stato inserito un riferimento esplicito solo agli articoli 2 e 3 della Costituzione, come a sottolineare che si tratta di diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, e sull'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, in realtà la previsione che «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio, e in tutte le altre leggi che contengono la parola "coniuge" e ’’coniugi" s'intendono applicate alle persone che si uniscono civilmente», assimila palesemente l'unione civile al matrimonio e quindi agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione;
    il matrimonio liberamente contratto tra un uomo ed una donna costituisce il fondamento della famiglia quale società naturale contemplata dall'articolo 29 della Costituzione;
    «la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società», e come tale «ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato», secondo quanto sancito dall'articolo 16, terzo comma, della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle nazioni unite il 10 dicembre 1948, anche attraverso adeguate politiche fiscali e idonei sussidi economici;
    la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna rappresenta l'istituzione naturale aperta alla trasmissione della vita, e l'unico adeguato ambito sociale in cui possono essere accolti i minori in difficoltà, anche attraverso gli istituti dell'affidamento e dell'adozione;
    la famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna, rappresenta un dato pregiuridico e prepolitico, in quanto viene ontologicamente e cronologicamente prima dello Stato e di qualsiasi altra comunità, e possiede diritti propri, che sono inalienabili;
    la famiglia costituisce, più ancora di un mero nucleo giuridico, sociale ed economico, una comunità di affetti e di solidarietà in grado di insegnare e trasmettere valori culturali, etici, sociali, spirituali e religiosi, essenziali per lo sviluppo e il benessere dei propri membri e della società, nonché il luogo dove diverse generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a crescere nella sapienza umana e ad armonizzare i diritti degli individui con le altre istanze della vita sociale;
    la famiglia ha diritto a non essere contraddetta e danneggiata nel suo compito educativo da un'azione suggestiva ed erosiva dei mezzi di comunicazione, ed ha il diritto ad essere adeguatamente protetta, specialmente per quanto riguarda i suoi membri più giovani, dagli effetti negativi e dagli abusi dei mass media;
    i genitori hanno il diritto di educare i propri figli in conformità alle loro convinzioni morali e religiose, e che ad essi deve essere garantita non solo la possibilità di scegliere liberamente scuole o altri mezzi necessari per tale educazione, ma anche quella di far frequentare ai propri figli scuole che siano in armonia con le loro convinzioni morali e religiose, con particolare riguardo all'educazione sessuale,

impegna il Governo

a non introdurre nell'ordinamento giuridico disposizioni normative tali da alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno di una famiglia naturale, o volte a prevedere il matrimonio tra persone dello stesso sesso e la possibilità di affidamento ed adozione di minori da parte di coppie dello stesso sesso, nonché ad adottare misure volte a disincentivare l'espressione, con atti pubblici, del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
9/3634/31Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame affronta il tema del riconoscimento giuridico in favore delle coppie dello stesso sesso, istituendo le unioni civili ed estendendo ad esse la quasi totalità delle norme già previste in favore del matrimonio;
    nel riconoscere a due persone maggiorenni dello stesso sesso il diritto di costituire una unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, si prevede la registrazione degli atti di unione civile nell'archivio dello stato civile;
    a tal proposito, risulta che diversi amministratori locali abbiano già preannunciato la volontà di appellarsi all'obiezione di coscienza, una volta approvato il provvedimento che impone loro di celebrare l'unione tra persone dello stesso sesso. Nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione, i sindaci ed i loro sostituti, gli assessori comunali, i consiglieri comunali, i segretari comunali, i funzionari comunali e circoscrizionali, gli impiegati addetti allo stato civile e i dipendenti comunali, anche esercenti mansioni esecutive, dovrebbero quindi avere la possibilità di dichiarare la propria obiezione di coscienza alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e ad ogni atto ad esse antecedente, conseguente o comunque connesso;
    la libertà di coscienza è un diritto inviolabile dell'uomo, il cui fondamento si ravvisa nell'articolo 2 della Costituzione. È necessario quindi affrontare seriamente le problematiche connesse all'esercizio dell'obiezione di coscienza, rispetto alle quali il provvedimento in discussione non fornisce alcuna risposta,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a garantire agli amministratori locali, ai funzionari addetti allo stato civile e ai dipendenti comunali il proprio diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione, affinché sia loro assicurata la possibilità di dichiarare la propria obiezione di coscienza alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e ad ogni, atto ad esse connesso.
9/3634/32Fabrizio Di Stefano, Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce (articolo 1, commi da 36 a 65) una normativa sulle convivenze di fatto (che può riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali);
    l'articolo 1, comma 36, definisce i conviventi di fatto come due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Il comma 37, infatti, richiama ai fini dell'accertamento della stabile convivenza il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico (decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989);
    il provvedimento contiene alcune disposizioni (come il riconoscimento al convivente del diritto di partecipazione agli utili d'impresa, il riconoscimento del convivente nelle indicazioni della domanda per l'interdizione o l'inabilitazione; il diritto agli alimenti) che sostanzialmente parificano le coppie che liberamente hanno scelto di convivere senza vincolo matrimoniale, alle coppie sposate;
    la disciplina del diritto di famiglia è una disciplina sostanzialistica: le disposizioni introdotte potrebbero quindi tradursi nell'applicazione di una disciplina sostanziale e processuale che nei fatti consentirà, anche a coloro che non hanno proceduto con l'iscrizione anagrafica, a far valere comunque in giudizio le prove delle convivenza, con le relative conseguenze giuridiche derivanti dalla nuova disciplina;
    chi ha fatto la scelta libera di non contrarre matrimonio, rischia quindi di subire l'attivazione di eventuali procedure di contenzioso, senza aver fatto nessuna comunicazione ufficiale, e senza aver contratto alcun vincolo giuridico,

impegna il Governo

ad effettuare uno specifico monitoraggio relativo all'applicazione del diritto sostanziale, con particolare riferimento ai dati relativi al contenzioso per i nuovi vincoli introdotti dalla proposta di legge in esame, e a riferire in Parlamento sugli esiti di tale monitoraggio.
9/3634/33Baldelli, Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce (articolo 1, commi da 36 a 65) una normativa sulle convivenze di fatto (che può riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali);
    l'articolo 1, comma 36, definisce i conviventi di fatto come due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Il comma 37, infatti, richiama ai fini dell'accertamento della stabile convivenza il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico (decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989);
    il provvedimento contiene alcune disposizioni (come il riconoscimento al convivente del diritto di partecipazione agli utili d'impresa, il riconoscimento del convivente nelle indicazioni della domanda per l'interdizione o l'inabilitazione; il diritto agli alimenti) che sostanzialmente parificano le coppie che liberamente hanno scelto di convivere senza vincolo matrimoniale, alle coppie sposate;
    la disciplina del diritto di famiglia è una disciplina sostanzialistica: le disposizioni introdotte potrebbero quindi tradursi nell'applicazione di una disciplina sostanziale e processuale che nei fatti consentirà, anche a coloro che non hanno proceduto con l'iscrizione anagrafica, a far valere comunque in giudizio le prove delle convivenza, con le relative conseguenze giuridiche derivanti dalla nuova disciplina;
    chi ha fatto la scelta libera di non contrarre matrimonio, rischia quindi di subire l'attivazione di eventuali procedure di contenzioso, senza aver fatto nessuna comunicazione ufficiale, e senza aver contratto alcun vincolo giuridico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di effettuare uno specifico monitoraggio relativo all'applicazione del diritto sostanziale, con particolare riferimento ai dati relativi al contenzioso per i nuovi vincoli introdotti dalla proposta di legge in esame, e di riferire in Parlamento sugli esiti di tale monitoraggio.
9/3634/33. (Testo modificato nel corso della seduta) Baldelli, Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in esame vengono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso;
    la discussione relativa al nuovo tipo di unione introdotta è strettamente connessa al dibattito in merito all'instaurazione di forme di accesso alla genitorialità non ammesse dall'ordinamento;
    nel corso del dibattito in Commissione Giustizia, diversi Gruppi parlamentari hanno affrontato, anche attraverso la presentazione di emendamenti, il tema della maternità surrogata, per condannare questa pratica basata sulla disponibilità del corpo di una donna, volta a realizzare un progetto di genitorialità altrui, per cui si intraprende una gravidanza con l'intento di affidare il nascituro a terzi all'atto della nascita;
    la pratica della maternità surrogata non è solo una tecnica riproduttiva, ma tocca diritti umani e temi etici; secondo il principio dell'indisponibilità del corpo umano, l'acquisto, la vendita o l'affitto dello stesso sono fondamentalmente contrari al rispetto della sua dignità. La mercificazione del bambino e la strumentalizzazione del corpo della donna sono anch'essi contrari alla dignità umana. Tuttavia, alcune donne acconsentono ad impegnarsi in un contratto che aliena la loro salute e la loro dignità, a vantaggio dell'industria e dei mercati della riproduzione, sotto la spinta di molteplici pressioni, spesso di natura esclusivamente economica;
    molti sono i Paesi in Europa e nel mondo in cui non vige un divieto generalizzato di tale pratica. Né il diritto internazionale ed europeo prevedono specifiche disposizioni giuridiche che vietano in maniera universale la maternità surrogata;
    in Italia, la legge n. 40 del 2004 prevede espressamente il divieto di pratiche riconducibili al cosiddetto utero in affitto. Recita infatti l'articolo 12, comma 6, della citata legge: «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;
    anche in Italia, però, dove la pratica è formalmente vietata, le conseguenze sociali, economiche e giuridiche che derivano dal ricorso di sempre più coppie alla surrogata sono molteplici e di difficile gestione: il divieto e le sanzioni previste dalla legge vigente non sembrano essere applicate né alle coppie italiane che fanno ricorso all'utero in affitto all'estero, né a chi organizza e pubblicizza in Italia la maternità surrogata, predisponendo il ricorso alla pratica fuori dal nostro Paese,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, in particolare alla luce dell'articolo 9 del codice penale, per far sì che possano essere applicate le sanzioni già previste dalla legge n. 40 del 2004 per la surrogazione di maternità anche a chi ricorre a tale pratica all'estero, e comunque ad assumere ogni iniziativa volta a garantire l'effettività e l'efficacia dei divieti previsti dalla legislazione vigente in materia di surrogazione della maternità, e a prevenire l'instaurazione di forme di accesso alla genitorialità non ammesse dall'ordinamento nazionale.
9/3634/34Squeri, Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame detta due distinte discipline: con la prima (commi da 1 a 35) sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso; con la seconda (commi da 36 a 65) è introdotta una normativa sulle convivenze di fatto (che può riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali);
    sarà necessario valutare attentamente l'impatto della normativa introdotta, anche con riferimento ai profili di potenziale contenzioso derivante in particolare dai nuovi vincoli introdotti dalla disciplina sulle convivenze, nonché ai maggiori oneri finanziari che lo Stato dovrà sostenere, in particolare per l'estensione della reversibilità alle unioni civili, e per i costi per il minor gettito Irpef per detrazioni fiscali, e quelli legati ai maggiori assegni al nucleo familiare. Le stime «prudenziali» effettuate da INPS e MEF non danno poi alcuna certezza in merito ai riflessi finanziari dell'estensione dei diritti successori;
    dalla lettura del disposto costituzionale (in particolare gli articoli 2 e 29 Cost.), si ricava il particolare valore e la specifica rilevanza che il Costituente ha attribuito alla famiglia fondata sul matrimonio. La Corte costituzionale ha costantemente affermato che «la convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale» e a questo non meccanicamente assimilabile al fine di desumerne l'esigenza costituzionale di una parificazione di trattamento (sent. 352 del 2000). Anzi, pur non disconoscendo il valore di altre forme di convivenza, ha affermato che l'articolo 29 della Costituzione riconosce alla famiglia legittima «una dignità superiore, in ragione dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività di diritti e doveri, che nascono soltanto dal matrimonio» (sent. 310 del 1989). La Consulta, per effetto della copertura dell'articolo 2 Cost., considera tuttavia la famiglia di fatto come una formazione sociale meritevole di tutela, seppur in maniera diversa da quella fondata sul matrimonio;
    come per le unioni tra persone di sesso diverso anche il tema delle unioni omosessuali può essere inquadrato da un punto di vista costituzionale attraverso i citati articoli 2 e 29 della Costituzione, trovando possibile tutela nell'ambito delle formazioni sociali di cui all'articolo 2. Nonostante il dettato dell'articolo 29 Cost. non specifichi che il matrimonio debba essere consentito solo tra partner di sesso diverso, la giurisprudenza ha costantemente precluso alle coppie omosessuali la possibilità di contrarre matrimonio in Italia (così come di vedere trascritto nei registri di stato civile un tale matrimonio legittimamente contratto all'estero) sulla base della necessaria diversità di sesso tra gli aspiranti coniugi. Ciò anche sulla base di una lettura della normativa nazionale, in particolare quella del codice civile in materia di filiazione (che parla di padre e madre, di concepimento, di parto);
    costante giurisprudenza della Consulta ritiene presupposto indefettibile del matrimonio la diversità di sesso dei coniugi. Le unioni omosessuali devono trovare, invece, riconoscimento e garanzie come «formazioni sociali» ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. In tal senso la Corte, pur nel rispetto della discrezionalità del Parlamento, ha sollecitato il legislatore ad intervenire con una disciplina che regolamenti le unioni (tra persone dello stesso o di diverso sesso) che assumono forme diverse dal matrimonio;
    nonostante la consolidata giurisprudenza il merito, il legislatore, con il testo al nostro esame, ha comunque operato una scelta che nei fatti estende alle unioni civili la quasi totalità delle norme già previste in favore del matrimonio, con le relative conseguenze sociali ed economiche che ne derivano,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della nuova normativa introdotta, e ad effettuare un attento monitoraggio relativo ai dati riferiti alle unioni civili e alle convivenze, con particolare riferimento all'attivazione di eventuali procedure di contenzioso e ai maggiori oneri finanziari per lo Stato, riferendo annualmente in Parlamento con apposita relazione alle Camere sullo stato di attuazione della disciplina introdotta dalla proposta di legge in esame.
9/3634/35Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame detta due distinte discipline: con la prima (commi da 1 a 35) sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso; con la seconda (commi da 36 a 65) è introdotta una normativa sulle convivenze di fatto (che può riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali);
    sarà necessario valutare attentamente l'impatto della normativa introdotta, anche con riferimento ai profili di potenziale contenzioso derivante in particolare dai nuovi vincoli introdotti dalla disciplina sulle convivenze, nonché ai maggiori oneri finanziari che lo Stato dovrà sostenere, in particolare per l'estensione della reversibilità alle unioni civili, e per i costi per il minor gettito Irpef per detrazioni fiscali, e quelli legati ai maggiori assegni al nucleo familiare. Le stime «prudenziali» effettuate da INPS e MEF non danno poi alcuna certezza in merito ai riflessi finanziari dell'estensione dei diritti successori;
    dalla lettura del disposto costituzionale (in particolare gli articoli 2 e 29 Cost.), si ricava il particolare valore e la specifica rilevanza che il Costituente ha attribuito alla famiglia fondata sul matrimonio. La Corte costituzionale ha costantemente affermato che «la convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale» e a questo non meccanicamente assimilabile al fine di desumerne l'esigenza costituzionale di una parificazione di trattamento (sent. 352 del 2000). Anzi, pur non disconoscendo il valore di altre forme di convivenza, ha affermato che l'articolo 29 della Costituzione riconosce alla famiglia legittima «una dignità superiore, in ragione dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività di diritti e doveri, che nascono soltanto dal matrimonio» (sent. 310 del 1989). La Consulta, per effetto della copertura dell'articolo 2 Cost., considera tuttavia la famiglia di fatto come una formazione sociale meritevole di tutela, seppur in maniera diversa da quella fondata sul matrimonio;
    come per le unioni tra persone di sesso diverso anche il tema delle unioni omosessuali può essere inquadrato da un punto di vista costituzionale attraverso i citati articoli 2 e 29 della Costituzione, trovando possibile tutela nell'ambito delle formazioni sociali di cui all'articolo 2. Nonostante il dettato dell'articolo 29 Cost. non specifichi che il matrimonio debba essere consentito solo tra partner di sesso diverso, la giurisprudenza ha costantemente precluso alle coppie omosessuali la possibilità di contrarre matrimonio in Italia (così come di vedere trascritto nei registri di stato civile un tale matrimonio legittimamente contratto all'estero) sulla base della necessaria diversità di sesso tra gli aspiranti coniugi. Ciò anche sulla base di una lettura della normativa nazionale, in particolare quella del codice civile in materia di filiazione (che parla di padre e madre, di concepimento, di parto);
    costante giurisprudenza della Consulta ritiene presupposto indefettibile del matrimonio la diversità di sesso dei coniugi. Le unioni omosessuali devono trovare, invece, riconoscimento e garanzie come «formazioni sociali» ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. In tal senso la Corte, pur nel rispetto della discrezionalità del Parlamento, ha sollecitato il legislatore ad intervenire con una disciplina che regolamenti le unioni (tra persone dello stesso o di diverso sesso) che assumono forme diverse dal matrimonio;
    nonostante la consolidata giurisprudenza il merito, il legislatore, con il testo al nostro esame, ha comunque operato una scelta che nei fatti estende alle unioni civili la quasi totalità delle norme già previste in favore del matrimonio, con le relative conseguenze sociali ed economiche che ne derivano,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della nuova normativa introdotta, e ad effettuare un attento monitoraggio relativo ai dati riferiti alle unioni civili e alle convivenze, con particolare riferimento all'attivazione di eventuali procedure di contenzioso e ai maggiori oneri finanziari per lo Stato, riferendo annualmente in Parlamento con apposita relazione alle Camere sullo stato di attuazione della disciplina introdotta dalla proposta di legge in esame, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
9/3634/35. (Testo modificato nel corso della seduta) Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in esame vengono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso;
    la discussione relativa al nuovo tipo di unione introdotta è strettamente connessa al dibattito in merito all'instaurazione di forme di accesso alla genitorialità non ammesse dall'ordinamento;
    la sempre più diffusa pratica della maternità surrogata da parte di coppie tanto omosessuali quanto eterosessuali, consentita in alcuni Paesi europei e nel mondo, è contraria ai più elementari principi di rispetto della persona e si traduce in una manifesta violazione dei diritti della donna e del bambino, poiché postula una concezione della donna come oggetto e lo sfruttamento anche economico dei corpi;
    come ha evidenziato il Parlamento europeo nella recente Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia, la surrogazione compromette la dignità umana della donna attraverso una mercificazione del suo corpo e delle sue funzioni riproduttive e, per tale ragione, deve essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani (punto n. 115 della Relazione);
    nel recente dibattito su alcune mozioni sullo stesso tema, il Governo non ha preso una posizione chiara in merito, non esprimendo i pareri sui testi depositati,

impegna il Governo

ad attivarsi in tutte le sedi opportune per riconoscere e tutelare in maniera omogenea negli ordinamenti nazionali e internazionali i diritti delle donne e dei bambini oggetto di sfruttamento e di mercificazione, e per promuovere la messa al bando universale di tutte le forme di legalizzazione della maternità surrogata, e sancire definitivamente i principi di indisponibilità del corpo umano e della protezione della vita e dell'infanzia.
9/3634/36Occhiuto, Palmieri, Centemero.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sulle unioni civili presenta al suo interno alcune contraddizioni che erano presenti anche nella versione approvata al Senato, dove si pensava che la mediazione intensamente voluta dall'Area popolare avrebbe contribuito ad eliminare tutti i rischi connessi con la stepchild adoption;
    ma in questi mesi abbiamo dovuto prendere atto che una certa interpretazione della magistratura ha intensificato il suo impegno creativo, arrivando a legittimare una pratica detestabile come l'utero in affitto;
    la recente approvazione nell'Aula di Montecitorio, pressoché all'unanimità della mozione contro la maternità surrogata, anche questa intensamente voluta da Area popolare, avrebbe dovuto fornire a tanti colleghi parlamentari sufficienti elementi di rassicurazione circa le reali intenzioni del Governo e del Parlamento stesso;
    ma il combinato disposto degli interventi dei colleghi del Pd durante la discussione generale e facilmente reperibili negli atti parlamentari e le dichiarazioni, rilasciate in questi giorni tra interviste e comunicati di stampa, lasciano intravvedere un panorama ben diverso per il futuro di questa legge;
    a quanto risulta alla presentatrice del presente atto le due relatrici di Camera e Senato, nel ruolo ufficiale che è stato assegnato loro, hanno più volte ribadito il loro livello di insoddisfazione rispetto a questa legge che considerano solo come un primo passo verso successive evoluzioni, soprattutto nella direzione del matrimonio equalitario e nella adozione non solo dei figli del convivente, come avviene con la stepchild adoption, ma anche nelle più diverse forme di maternità surrogata;
    sono risuonate nell'aula della Camera le proposte di diverse forme di alleanze variabili, tese ad allargare la platea dei diritti riconosciuti con la presente legge, ritenendoli inadeguati a rappresentare i bisogni espressi sia dalle coppie omosessuali che delle varie forme di convivenze;
    negli interventi di molti colleghi è stata prestata scarsa attenzione a quelli che una letteratura scientifica consolidata considera i diritti primari del bambino, a cominciare dal diritto ad avere una madre ed un padre. La Carta dei Diritti universali del bambino recita: «Il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affitto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre... (Principio sesto)»,

impegna il Governo:

   a non concedere il proprio assenso a proposte volte a trasformare la attuale forma giuridica assunta dalle unioni civili come specifica formazione sociale, in un istituto equiparato o assimilabile a quello del matrimonio;
   a rendere operativo il voto unanime dato dall'aula del parlamento alla mozione contro l'utero in affitto, respingendo ogni forma surrettizia di adozione nell'ambito delle unioni civili.
9/3634/37Binetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sulle unioni civili presenta al suo interno alcune contraddizioni che erano presenti anche nella versione approvata al Senato, dove si pensava che la mediazione intensamente voluta dall'Area popolare avrebbe contribuito ad eliminare tutti i rischi connessi con la stepchild adoption;
    ma in questi mesi abbiamo dovuto prendere atto che una certa interpretazione della magistratura ha intensificato il suo impegno creativo, arrivando a legittimare una pratica detestabile come l'utero in affitto;
    la recente approvazione nell'Aula di Montecitorio, pressoché all'unanimità della mozione contro la maternità surrogata, anche questa intensamente voluta da Area popolare, avrebbe dovuto fornire a tanti colleghi parlamentari sufficienti elementi di rassicurazione circa le reali intenzioni del Governo e del Parlamento stesso;
    ma il combinato disposto degli interventi dei colleghi del Pd durante la discussione generale e facilmente reperibili negli atti parlamentari e le dichiarazioni, rilasciate in questi giorni tra interviste e comunicati di stampa, lasciano intravvedere un panorama ben diverso per il futuro di questa legge;
    a quanto risulta alla presentatrice del presente atto le due relatrici di Camera e Senato, nel ruolo ufficiale che è stato assegnato loro, hanno più volte ribadito il loro livello di insoddisfazione rispetto a questa legge che considerano solo come un primo passo verso successive evoluzioni, soprattutto nella direzione del matrimonio equalitario e nella adozione non solo dei figli del convivente, come avviene con la stepchild adoption, ma anche nelle più diverse forme di maternità surrogata;
    sono risuonate nell'aula della Camera le proposte di diverse forme di alleanze variabili, tese ad allargare la platea dei diritti riconosciuti con la presente legge, ritenendoli inadeguati a rappresentare i bisogni espressi sia dalle coppie omosessuali che delle varie forme di convivenze;
    negli interventi di molti colleghi è stata prestata scarsa attenzione a quelli che una letteratura scientifica consolidata considera i diritti primari del bambino, a cominciare dal diritto ad avere una madre ed un padre. La Carta dei Diritti universali del bambino recita: «Il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affitto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre... (Principio sesto)»,

impegna il Governo

ad attuare le proposte di indirizzo contenute nelle mozioni nn. 1-01195 e connesse approvate dal Parlamento.
9/3634/37. (Testo modificato nel corso della seduta) Binetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo proposto all'esame di quest'Aula, individua la finalità nell'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, riconoscendo a due persone maggiorenni dello stesso sesso il diritto di costituire un'unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni per ottenere la registrazione degli atti di unione civile nell'archivio dello stato civile;
    il candidato sindaco Alfio Marchini ha dichiarato che, qualora fosse eletto, mai celebrerà unioni civili, reputando non essere compito del sindaco fare queste cose, dal momento che le unioni civili sono già istituite autonomamente dal Comune di Roma;
    il candidato sindaco è consapevole che non potrà evitare di applicare una legge nazionale e conosce inoltre l'articolo 328 del codice penale sull'omissione degli atti d'ufficio,

impegna il Governo

a prevedere un'attività di monitoraggio nei comuni relativa allo stato di attuazione del provvedimento all'esame di quest'Aula, una volta entrato in vigore, adottando le conseguenti iniziative di competenza.
9/3634/38Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo proposto all'esame di quest'Aula, individua la finalità nell'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, riconoscendo a due persone maggiorenni dello stesso sesso il diritto di costituire un'unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni per ottenere la registrazione degli atti di unione civile nell'archivio dello stato civile,

impegna il Governo

a prevedere un'attività di monitoraggio nei comuni relativa allo stato di attuazione del provvedimento all'esame di quest'Aula, una volta entrato in vigore, adottando le conseguenti iniziative di competenza, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
9/3634/38. (Testo modificato nel corso della seduta) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento all'esame di questa Camera non si fa più menzione della cosiddetta «stepchild adoption» ma il tema rimane comunque aperto;
    è utile allora rammentare che nel diritto europeo, già con la Res. No. A3-0028/94 dell'8 febbraio 1994 il Parlamento europeo si era pronunciato a favore di una disciplina per la parità dei diritti delle coppie omosessuali. Successivamente, nella Raccomandazione del 16 marzo 2000 sul rispetto dei diritti umani nell'Unione europea, si chiese agli Stati membri dell'UE di «garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali». In seguito, con la Risoluzione del 4 settembre 2003 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea, il Parlamento europeo, oltre a richiedere di favorire il riconoscimento delle coppie di fatto (punto 81), ha sollecitato gli Stati membri dell'Unione europea ad attuare il diritto al matrimonio e all'adozione di minori da parte di persone omosessuali (punto 77). Poi, con la Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione Europea, è stato votato a maggioranza che gli Stati membri dell'UE non devono dare al concetto di famiglia «definizioni restrittive» allo scopo di negare protezione alle coppie omosessuali e ai loro figli;
    per quanto riguarda la legislazione italiana con il presente provvedimento si fa un passo avanti nel superamento delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale ma, la normativa dovrà comunque essere integrata da una nuova disciplina delle adozioni «coparentali»;
    recentemente la giurisprudenza ha già riconosciuto quella estensione, negando che il carattere omosessuale della coppia possa di per sé determinare alcun pregiudizio alla qualità delle relazioni instaurate con il minore: e, quindi, rappresentare un elemento ostativo all'applicazione della disciplina generale. E questo perché, come afferma il tribunale dei minorenni di Roma, il benessere del bambino (cui l'adozione deve tendere) «non è legato alla forma del gruppo familiare in cui è inserito, ma alla qualità delle relazioni che vi si instaurano». In tal senso la giurisprudenza applica la disciplina prevista per l'adozione del figlio del partner a prescindere dall'orientamento sessuale di quest'ultimo, valutandone esclusivamente l'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e la qualità del legame stabilito con il bambino, a tutela del suo superiore interesse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito di una ampia revisione della normativa sulle adozioni, di trovare adeguate soluzioni nella materia di cui sopra, al fine di superare i conflitti tra le norme, specie quando si tratti di aspetti che incidono sui diritti fondamentali delle persone tutelati sia dalla Costituzione che da norme di diritto sovranazionale.
9/3634/39Mucci, Prodani.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento all'esame di questa Camera non si fa più menzione della cosiddetta «stepchild adoption» ma il tema rimane comunque aperto;
    è utile allora rammentare che nel diritto europeo, già con la Res. No. A3-0028/94 dell'8 febbraio 1994 il Parlamento europeo si era pronunciato a favore di una disciplina per la parità dei diritti delle coppie omosessuali. Successivamente, nella Raccomandazione del 16 marzo 2000 sul rispetto dei diritti umani nell'Unione europea, si chiese agli Stati membri dell'UE di «garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali». In seguito, con la Risoluzione del 4 settembre 2003 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea, il Parlamento europeo, oltre a richiedere di favorire il riconoscimento delle coppie di fatto (punto 81), ha sollecitato gli Stati membri dell'Unione europea ad attuare il diritto al matrimonio e all'adozione di minori da parte di persone omosessuali (punto 77). Poi, con la Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione Europea, è stato votato a maggioranza che gli Stati membri dell'UE non devono dare al concetto di famiglia «definizioni restrittive» allo scopo di negare protezione alle coppie omosessuali e ai loro figli;
    per quanto riguarda la legislazione italiana con il presente provvedimento si fa un passo avanti nel superamento delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale ma, la normativa dovrà comunque essere integrata da una nuova disciplina delle adozioni «coparentali»;
    recentemente la giurisprudenza ha già riconosciuto quella estensione, negando che il carattere omosessuale della coppia possa di per sé determinare alcun pregiudizio alla qualità delle relazioni instaurate con il minore: e, quindi, rappresentare un elemento ostativo all'applicazione della disciplina generale. E questo perché, come afferma il tribunale dei minorenni di Roma, il benessere del bambino (cui l'adozione deve tendere) «non è legato alla forma del gruppo familiare in cui è inserito, ma alla qualità delle relazioni che vi si instaurano». In tal senso la giurisprudenza applica la disciplina prevista per l'adozione del figlio del partner a prescindere dall'orientamento sessuale di quest'ultimo, valutandone esclusivamente l'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e la qualità del legame stabilito con il bambino, a tutela del suo superiore interesse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una ampia revisione della normativa sulle adozioni, per trovare adeguate soluzioni nella materia di cui sopra, al fine di superare i conflitti tra le norme, specie quando si tratti di aspetti che incidono sui diritti fondamentali delle persone tutelati sia dalla Costituzione che da norme di diritto sovranazionale.
9/3634/39. (Testo modificato nel corso della seduta) Mucci, Prodani.