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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 14 giugno 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 14 giugno 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Baldelli, Baretta, Battelli, Bellanova, Berlinghieri, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Calabria, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Morassut, Orlando, Paris, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Tabacci, Tancredi, Tidei, Valeria Valente, Velo, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Baldelli, Baretta, Battelli, Bellanova, Berlinghieri, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Calabria, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Morassut, Orlando, Paris, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Scopelliti, Scotto, Sereni, Tabacci, Tancredi, Tidei, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 13 giugno 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   NASTRI: «Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, per la liberalizzazione della vendita della stampa quotidiana e periodica» (3894);
   NASTRI: «Introduzione dell'articolo 17-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto agli acquisti di servizi per via telematica» (3895);
   NASTRI: «Disposizioni per la liberalizzazione della scelta della cassa previdenziale da parte dei soggetti iscritti a ordini o albi professionali» (3896);
   SANTERINI: «Introduzione della valutazione delle competenze di cittadinanza nella scuola primaria e secondaria» (3897);
   OLIVERIO: «Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, concernenti il divieto di vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari» (3898).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  MISIANI ed altri: «Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere» (3824) Parere delle Commissioni II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):
  S. 1932. – Senatori LO MORO ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti» (approvata dal Senato) (3891) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VI Commissione (Finanze):
  MINARDO: «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra banche commerciali e banche d'affari» (2712) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X e XIV;
  CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO: «Introduzione del principio della separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari» (3871) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):
  RIBAUDO ed altri: «Disposizioni per la stabilizzazione di personale in servizio presso scuole statali in base a contratti di collaborazione coordinata e continuativa» (1855) Parere delle Commissioni I, V e VII;
  GEBHARD ed altri: «Modifiche all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, nonché alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e altre disposizioni in materia di estensione del diritto ai trattamenti pensionistici di reversibilità ai conviventi di fatto» (3840) Parere delle Commissioni I, II, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);
  SCOTTO ed altri: «Sospensione delle sanzioni previste per la violazione dei limiti di competenza e di spesa relativi alla contrattazione integrativa per il personale degli enti locali, di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (3845) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta in data 13 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2010 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati dal comune di Volvera (Torino) per ulteriori lavori di restauro e valorizzazione della chiesa di San Giovanni Battista.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 7 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la relazione, approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte stessa il 16 maggio 2016, sul costo del lavoro pubblico, aggiornata al 30 aprile 2016 (Doc. XC, n. 2).
  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Casa Buonarroti, per gli esercizi 2013 e 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 397).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 9 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF), per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 398).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 10 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per l'esercizio 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 399).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 10 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale risi, per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 400).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 10 e 13 giugno 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Allegato della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico (APE) tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale (EAC), da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (COM(2016) 64 final – Annex 4), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Piano d'azione comune UE-Turchia – Terza relazione sull'attuazione (COM(2016) 144 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione UE-America centrale riguardo alla sostituzione dell'appendice 2 dell'allegato II dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (COM(2016) 261 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 261 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a modifiche dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (COM(2016) 319 final), corredata dai relativi allegati (da COM(2016) 319 final – Annex 1 a COM(2016) 319 final – Annex 9), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Pacchetto sulla normazione – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea (COM(2016) 357 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Pacchetto sulla normazione – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Norme europee per il XXI secolo (COM(2016) 358 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi nel 2015 (COM(2016) 376 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli sforzi compiuti dagli Stati membri nel 2014 per raggiungere un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca (COM(2016) 380 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 380 final – Annexes 1 to 7), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda per le competenze per l'Europa – Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività (COM(2016) 381 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro);
   Proposta di raccomandazione del Consiglio sul Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (COM(2016) 383 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 383 final – Annexes 1 to 6), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro);
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda la limitazione quantitativa applicabile all'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere (COM(2016) 384 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca europea per gli investimenti sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2016) 385 final), corredata dal relativo allegato (da COM(2016) 385 final – Annex 1 a COM(2016) 385 final – Annex 4), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Elementi per una strategia dell'Unione europea nei confronti del Myanmar/Birmania – Un partenariato speciale per la democrazia, la pace e la prosperità (JOIN(2016) 24 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 e 9 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con le predette comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Onorare gli impegni della politica dell'Unione europea in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale: seconda relazione biennale (COM(2016) 244 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Quarta relazione sui progressi compiuti dal Kosovo nella realizzazione delle condizioni previste dalla tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti (COM(2016) 276 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo) (COM(2016) 277 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Terza relazione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto (COM(2016) 278 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (COM(2016) 285 final);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (COM(2016) 287 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Le piattaforme online e il mercato unico digitale – Opportunità e sfide per l'Europa (COM(2016) 288 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (COM(2016) 289 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'Unione europea grazie ad un regolare riesame della loro attuazione (COM(2016) 316 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un approccio globale per stimolare il commercio elettronico transfrontaliero per i cittadini e le imprese in Europa (COM(2016) 320 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti europea sulla gestione del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici nel 2015 (COM(2016) 353 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'agenda europea per l'economia collaborativa (COM(2016) 356 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi (COM(2016) 359 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Concretizzare il programma del mercato unico per l'occupazione, la crescita e gli investimenti (COM(2016) 361 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Valutazione finale del programma pluriennale dell'Unione europea per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione (programma Safer Internet) (COM(2016) 364 final);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/45/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (COM(2016) 369 final);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri (COM(2016) 370 final);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo e abroga la direttiva 1999/35/CE (COM(2016) 371 final).

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 9 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, notificate in data 30 maggio 2016, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2016/0368, avviata per mancato recepimento della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno – alla VII Commissione (Cultura);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2016/0369, avviata per mancato recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (Rifusione) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2016/0370, avviata per mancato recepimento della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione – alla X Commissione (Attività produttive);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2016/0371, avviata per mancato recepimento della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (Rifusione) – alla X Commissione (Attività produttive);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2016/0372, avviata per mancato recepimento della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico – alla X Commissione (Attività produttive);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2016/0373, avviata per mancato recepimento della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (Rifusione) – alla X Commissione (Attività produttive);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2016/0374, avviata per mancato recepimento della direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori – alla X Commissione (Attività produttive);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2016/0375, avviata per mancato recepimento della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Rifusione) – alla X Commissione (Attività produttive);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2016/0376, avviata per mancato recepimento della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione – alla X Commissione (Attività produttive);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2016/0377, avviata per mancato recepimento della direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua – alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Elementi ed iniziative in ordine all'obbligo di assunzione di persone disabili appartenenti alle cosiddette categorie protette da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento all'Inps – 3-02308, 3-02309

A) Interrogazioni

   ZARDINI, ZAPPULLA e PASTORELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il Parlamento ha approvato il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale prevede all'articolo 7 una deroga a favore delle categorie protette, incluse le persone disabili, al divieto di nuove assunzioni nel caso in cui le amministrazioni pubbliche registrano una situazione di soprannumerarietà. Il comma 6 disciplina la rideterminazione del numero di assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote d'obbligo e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente ed il comma 7 assegna al dipartimento della funzione pubblica il compito di monitorare l'adempimento dell'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni;
   la grave crisi economica e l'alto tasso di disoccupazione dell'Italia impegna il Governo a mettere in atto strategie che influenzino positivamente sul livello di crescita ed occupazionale del Paese, con particolare riguardo ai soggetti maggiormente coinvolti dall'emergenza sociale e tra questi i soggetti disabili, tutelati dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, avente la finalità di «promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro» (articolo 1). Il decreto-legge in questione risponde a tali esigenze se attuato in tempi veloci e non con i tempi lunghi della burocrazia;
   la preoccupazione è quella di assistere a tempi troppo alti da parte della burocrazia pubblica per l'attuazione dell'articolo 7, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 101 del 2013 rispetto agli adempimenti da porre in essere ed alle esigenze ed aspettative delle categorie protette, le quali da molto tempo aspirano ad entrare nel mondo del lavoro;
   la nuova disposizione di legge dovrebbe concludere il processo di assunzione delle persone disabili promosso dall'Inps ed interrotto nella fase finale di reclutamento poiché la legislazione intervenuta nel frattempo non consentiva nuove assunzioni per le pubbliche amministrazioni che registravano personale eccedente o in soprannumero;
   l'Inps con determinazione n. 438 del 2 dicembre 2011 ha avviato il processo di reclutamento (approvazione dello schema di convenzione, autorizzazione ai direttori regionali dell'istituto di stipulare lo schema di convenzione con le province, piano di assunzione per 250 unità rispetto alla scopertura di 495 di disabili). Dopo la stipula delle convenzioni e lo svolgimento delle prove di selezione viene comunicato agli interessati l'idoneità della prova, il posizionamento utile per l'assunzione e la richiesta di presentare la documentazione per perfezionare l’iter dell'assunzione; a questo punto l'Inps in data 11 febbraio 2013 sospende l'ultima fase del processo di reclutamento a seguito dell'introduzione del principio generale del divieto di assumere in assenza di posti disponibili nella dotazione organica;
   nel caso dell'Inps i tempi lunghi del processo di reclutamento e selezione dei soggetti disabili non ha consentito l'assunzione dei soggetti interessati (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2013 successivo alla determinazione Inps n. 438 del 2 dicembre 2011), essendo intervenute alcune disposizioni di legge che vietano alle pubbliche amministrazioni che presentano una situazione di soprannumerarietà ed eccedenza della dotazione organica di effettuare nuove assunzioni –:
   se non reputi urgente accelerare il completamento del processo di reclutamento dei soggetti disabili da parte dell'Inps e di eventuali altre pubbliche amministrazioni al fine di procedere nel più breve tempo possibile all'assunzione dei soggetti interessati che hanno partecipato alla selezione, sono risultati idonei alle prove di selezione ed hanno ricevuto da parte del datore di lavoro pubblico la comunicazione del risultato di idoneità alle prove di selezione e la richiesta di invio della documentazione per perfezionare l’iter di assunzione;
   se non ritengano necessario intervenire affinché i datori di lavoro pubblici ed il dipartimento della funzione pubblica pubblichino nel proprio sito istituzionale i dati relativi alle quote d'obbligo scoperte a favore delle categorie protette, posto che la trasparenza di tali informazioni mette nelle condizioni i cittadini di conoscere i comportamenti dei datori di lavoro pubblici riguardo lo stato di assunzioni delle categorie protette e le pubbliche amministrazioni di velocizzare gli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
   se non reputino urgente porre particolare attenzione ai tempi di attuazione degli adempimenti previsti dal decreto-legge in questione, affinché le aspettative delle categorie protette non vengano disattese da comportamenti dilatori e burocratici che non corrispondono alle esigenze delle persone interessate e del Paese ed alla volontà del Governo. (3-02308)


   ZARDINI, BARUFFI e PASTORELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. – Per sapere – premesso che:
   nonostante una netta inversione di tendenza che si è registrata nel corso dell'anno, l'alto tasso di disoccupazione dell'Italia ancora influisce negativamente sui soggetti disabili, tutelati dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, la quale si pone l'obiettivo, in particolare, di promuovere l'inserimento e l'integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro e disciplina conseguentemente le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva a favore dei soggetti disabili;
   il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha eliminato gli ostacoli normativi che si frapponevano all'assunzione delle categorie protette nel caso in cui le pubbliche amministrazioni presentavano una situazione di soprannumerarietà di personale. Inoltre, tale decreto-legge ha previsto l'assegnazione al dipartimento della funzione pubblica di una funzione di monitoraggio sugli adempimenti previsti dal comma 6 dell'articolo 7 del medesimo decreto-legge, relativi alla rideterminazione della dotazione organica e all'obbligo dell'assunzione, a tempo indeterminato, di un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente;
   l'articolo 7, commi 6 e 7, tuttavia, non ha previsto anche l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di pubblicare sul proprio sito istituzionale le quote d'obbligo scoperte a favore delle categorie protette e la trasparenza del monitoraggio assegnato al dipartimento della funzione pubblica –:
   quale sia l'orientamento sulla necessità di introdurre, a livello normativo, un vero e proprio obbligo di pubblicazione da parte del dipartimento della funzione pubblica dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013 e delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche e degli enti territoriali dei dati e delle informazioni relative alle quote d'obbligo scoperte, al fine di mettere, da un lato, tutti i cittadini nelle condizioni di conoscere i comportamenti dei datori di lavoro pubblici, in un quadro di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e, dall'altro lato, per permettere alle pubbliche amministrazioni medesime di velocizzare gli adempimenti previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
   se, nelle more dell'auspicata modifica normativa, non valutino opportuno pubblicare comunque sul sito del dipartimento della funzione pubblica i risultati del monitoraggio previsto dal comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 101 del 2013, nonché se non ritengano opportuno assumere iniziative, per quanto di competenza, per la pubblicazione, sul sito delle pubbliche amministrazioni, delle quote d'obbligo riservate a favore di queste categorie protette, al fine di rendere conoscibile e trasparente ai cittadini la disponibilità di tali posti e di facilitare così lo svolgimento degli adempimenti previsti perché essi vengano prontamente ricoperti;
   se non reputino importante assumere iniziative normative volte a prevedere l'obbligo, da parte del dipartimento della funzione pubblica e delle pubbliche amministrazioni, della pubblicazione, rispettivamente, del monitoraggio e dei dati e delle informazioni relative alle quote d'obbligo individuate. (3-02309)


Elementi ed iniziative in materia di criteri di nomina dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance – 3-02307

B) Interrogazione

   CIPRINI, GALLINELLA, TRIPIEDI, CHIMIENTI, COMINARDI, DALL'OSSO e LOMBARDI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, reca norme in materia di organismo indipendente di valutazione della performance e stabilisce che «Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un organismo indipendente di valutazione della performance», in sostituzione dei precedenti servizi di controllo interno;
   il medesimo articolo 14, al comma 3, stabilisce altresì che i membri dei vari organismi indipendenti di valutazione della performance sono nominati, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni rinnovabili una sola volta;
   la Commissione di cui all'articolo 13, chiamata ad esprimere un parere sulla nomina dei membri degli organismi indipendenti di valutazione della performance, opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, eventualmente, in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di governo sull'attività svolta;
   l'articolo 13, comma 6, lettera g), del citato decreto legislativo, conferiva in capo ad una «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche» il compito di definire i «requisiti per la nomina dei componenti dell'organismo indipendente di valutazione», assolto tramite propria delibera n. 4 del 16 febbraio 2010, integrata successivamente dalle delibere n. 107 del 2010, n. 21 del 2012, n. 23 del 2012, n. 27 del 2012 e n. 29 del 2012;
   la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit, oggi Autorità nazionale anticorruzione – Anac) è intervenuta in seguito, tramite propria delibera n. 12 del 2013, per riformare i requisiti e il procedimento per la nomina dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione;
   in tale delibera n. 12 del 2013 si stabilisce, al punto 9, che «Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione. Il principio di esclusività può essere derogato nelle ipotesi in cui si tratti di incarichi in enti di piccole dimensioni che trattano problematiche affini e che operano nella stessa area geografica, anche in relazione alla valutazione complessiva degli impegni desumibili dal curriculum. L'assenza o l'eventuale contemporanea presenza in altri organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione deve essere oggetto di dichiarazione sottoscritta dal candidato che deve essere trasmessa dall'amministrazione alla Commissione. Si segnala l'opportunità di evitare che le amministrazioni procedano a nomine incrociate, nel senso che l'appartenente a una amministrazione sia nominato componente dell'organismo indipendente di valutazione della performance di un'altra amministrazione che ha come componente dell'organismo indipendente di valutazione della performance persona appartenente all'amministrazione del candidato»;
   le competenze della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), in materia di misurazione e valutazione della performance, dunque, sono state trasferite prima all'Autorità nazionale anticorruzione e successivamente, per effetto dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, al dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   particolare importanza riveste il punto 9 della delibera n. 12 del 2013 che espressamente sancisce il principio di esclusività, con il divieto per ciascun componente di far parte contemporaneamente di più organismi di valutazione o nuclei di valutazione, posto a garanzia dell'indipendenza e imparzialità dei membri dei medesimi organismi;
   tale norma si applica anche agli enti locali: recentemente il comune di Perugia, ad esempio, ha provveduto a nominare i membri del proprio organismo indipendente di valutazione della performance. Il predetto comune ha trasmesso al dipartimento della funzione pubblica i curricula vitae dei candidati individuati ma, successivamente, il dipartimento ha espresso parere non favorevole alla nomina di due componenti dell'organismo indipendente di valutazione della performance, in quanto risultano componenti dell'organismo indipendente di valutazione della performance del comune di Assisi; pertanto, non risultano rispettati i limiti delle 500 unità di personale dipendente in servizio presso le amministrazioni secondo quanto previsto al punto 9 della delibera Anac n. 12 del 2013, come modificata dalla decisione dell'11 giugno 2014. Ciò nonostante, il comune di Perugia, nella persona del sindaco, ha comunque provveduto a nominare i predetti componenti in seno all'organismo indipendente di valutazione della performance, contravvenendo agli indirizzi e al parere non favorevole espresso dal dipartimento della funzione pubblica in materia, tanto che sulla vicenda è stata presentata anche una interrogazione al sindaco del comune di Perugia da parte del gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle;
   il comune di Perugia, certamente, non è l'unico ente che contravviene agli indirizzi espressi e al parere del dipartimento della funzione pubblica in materia di requisiti ed esclusività del rapporto per la nomina a membro dell'organismo indipendente di valutazione della performance;
   eppure, i membri dell'organismo indipendente di valutazione della performance sono titolari di una serie di funzioni importanti in materia di monitoraggio del sistema di valutazione e trasparenza dell'attività amministrativa dell'ente pubblico, in particolare:
    a) monitorano il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborano una relazione annuale sullo stato dello stesso;
    b) comunicano tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e di amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'ispettorato della funzione pubblica e all'Anac;
    c) garantiscono la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;
    d) propongono all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;
    e) promuovono e attestano l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
    f) verificano i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
   a giudizio degli interroganti, a fronte del mancato adeguamento degli enti locali agli indirizzi e pareri stabiliti dalla Commissione (Civit) in materia di requisiti ed esclusività del rapporto dei membri degli organismi indipendenti di valutazione della performance, non vi sono sanzioni idonee ad impedirne la violazione –:
   se il Governo sia conoscenza dei fatti descritti;
   quali siano i dati sul numero dei pareri non favorevoli espressi dal dipartimento della funzione pubblica, in materia di requisiti e di criteri di nomina dei membri degli organismi indipendenti di valutazione della performance degli enti locali e per quali motivi;
   quali iniziative, anche di tipo normativo, intenda adottare il Governo per rendere più efficace e più rigoroso il rispetto delle norme in materia di criteri di nomina e di esclusività del rapporto dei membri degli organismi indipendenti di valutazione della performance, nominati dagli enti locali, norme poste a garanzia dell'imparzialità, dell'indipendenza e dell'autonomia del medesimo OIV. (3-02307)


Iniziative per la tutela dei consumatori italiani in relazione alla vicenda della rilevazione di quantità di glifosato in alcuni marchi di birre tedesche – 3-02057

C) Interrogazione

   TERZONI, GAGNARLI, BUSTO, GRILLO, SPESSOTTO, MASSIMILIANO BERNINI, PARENTELA, LOMBARDI e FRUSONE. — Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   il 25 febbraio 2016 si è appreso da fonti Ansa che in diversi marchi di birre tedesche sottoposte a un test specifico dall'Istituto per l'ambiente di Monaco sono state rintracciate quantità elevate di glifosato, un diserbante classificato dallo Iarc come probabile cancerogeno per l'uomo;
   il test avrebbe coinvolto 14 marche fra le più note in Germania: Beck's, Paulaner, Warsteiner, Krombacher, Oettinger, Bitburger, Veltins, Hasseroeder, Radeberger, Erdinger, Augustiner, Franziskaner, Konig Pilsener e Jever e sarebbero stati registrati valori oscillanti tra 0,46 e 29,74 microgrammi per litro, nei casi più estremi quasi 300 volte superiori a 0,1 microgrammi, che è il limite consentito dalla legge per l'acqua potabile –:
   quali iniziative il Governo intenda mettere in atto al fine di tutelare i consumatori italiani e se non ritengano opportuno intensificare i controlli analitici rispetto a tali categorie merceologiche di importazione;
   se e quali controlli vengano eseguiti sul malto d'orzo e sul luppolo, anche importati, per la produzione delle birre di produzione italiana e in modo specifico circa la presenza di residui di prodotti chimici quali i diserbanti e, in caso negativo, se non ritengano di dover avviare dei controlli specifici;
   se non ritengano opportuno effettuare idonei controlli sulle birre di importazione citate in premessa e, nel caso di risultati positivi alla presenza di glifosato, se non intendano assumere iniziative, per quanto di competenza, volte all'immediato ritiro dei prodotti dal commercio.
(3-02057) (Nuova formulazione)


Iniziative per far fronte al fenomeno del sovraffollamento delle carceri in Abruzzo – 2-00364

D) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   la situazione degli 8 istituti carcerari abruzzesi è estremamente grave: a fronte di una capienza complessiva di 1.533 detenuti, ve ne sono oggi 1.935 con una eccedenza di 402 detenuti, che sarebbe ancora più grave se non vi fossero 77 posti vacanti nelle strutture carcerarie di Vasto e L'Aquila;
   nel dettaglio la situazione delle carceri abruzzesi è la seguente: Teramo 393 detenuti al posto dei 229 previsti; Sulmona 471 al posto di 306; Lanciano 273 al posto di 196; Avezzano 71 al posto di 51; Chieti 111 al posto di 83; Pescara 282 al posto di 271; Vasto 170 al posto di 204; L'Aquila 138 al posto di 191;
   nel corso del 2013 nelle carceri abruzzesi si sono verificati 118 casi di grave autolesionismo, 31 tentativi di suicidi e 1 suicidio;
   da evidenziare che nel carcere di Sulmona negli ultimi 10 anni ci sono stati ben 13 suicidi a testimonianza di una triste e intollerabile situazione;
   il sovraffollamento delle carceri abruzzesi richiede un intervento urgente non solo sul piano della edilizia penitenziaria, ma soprattutto sull'adozione di scelte politiche e amministrative che raccolgano i contenuti del messaggio inviato all'epoca al Parlamento dall'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano –:
   quali iniziative intenda assumere per contrastare il fenomeno del sovraffollamento delle carceri in Abruzzo nel quadro della grave situazione di emergenza nazionale che contraddistingue la condizione dei detenuti italiani.
(2-00364) «Melilla».


Spese per la gestione degli uffici giudiziari – 3-00447

E) Interrogazione

   MORANI, CARRESCIA, BORGHI, FONTANELLI e VALIANTE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   i trasferimenti delle risorse statali ai comuni a seguito delle manovre finanziarie sono diminuiti negli ultimi 3 anni di circa 6 miliardi e 450 milioni di euro, determinando una situazione finanziaria di assoluta insostenibilità;
   in questo quadro di riduzione progressiva di trasferimenti si inserisce l'anomalia rappresentata dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, recante «Trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari», che pone anacronisticamente a carico dei comuni le spese per la gestione degli uffici giudiziari che poi sono rimborsate dal Ministero della giustizia con l'erogazione di un contributo economico annuo, mai integrale;
   tale previsione normativa che mette a carico dei comuni le spese degli uffici giudiziari è stata emanata nel 1941, cioè prima della nascita della Repubblica e dell'approvazione della Costituzione che assegna allo Stato le funzioni in materia di giustizia;
   a fronte di una spesa media annuale dei tribunali ed uffici giudiziari – ed anticipate dai bilanci dei comuni – pari a 315 milioni di euro annui, negli ultimi tre anni il contributo versato dallo Stato ai comuni a titolo di rimborso è stato compreso tra il 60-80 per cento delle spese effettivamente sostenute e gli acconti e i saldi sono stati spesso erogati accumulando gravi ritardi, a volte anche di diversi anni;
   nel relativo capitolo di bilancio del Ministero della giustizia sono iscritti per l'esercizio in corso solo 79,8 milioni di euro, mentre le spese sostenute dai comuni relative all'anno 2012 sono di oltre 300 milioni di euro, già anticipati dalle casse delle amministrazioni comunali;
   il processo di riorganizzazione delle sedi giudiziarie sul territorio nazionale ha, tra le inevitabili conseguenze, una maggiore concentrazione di spese sui comuni dove sono state accorpate le sedi giudiziarie soppresse dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;
   a ciò si aggiunge che nei comuni accorpanti le sedi giudiziarie soppresse iniziano a fioccare nuove richieste di spesa da mettere a carico dei bilanci comunali che si esplicitano in spese per il trasloco, spese per la realizzazione, adeguamento e messa in sicurezza di nuove sedi, spese per le nuove utenze, spese per i nuovi servizi di vigilanza e di gestione ordinata degli immobili, con richiesta da parte dei tribunali di risorse aggiuntive e ulteriori comprese tra il 15 per cento e il 110 per cento rispetto all'anno precedente;
   tali risorse sono state impiegate dai comuni solo ed esclusivamente per garantire l'erogazione di un servizio di diretta gestione statale –:
   quali informazioni e dati possa fornire in materia e quali provvedimenti ed iniziative urgenti intenda assumere per garantire il ristoro delle spese e il superamento di una situazione così problematica a carico dei bilanci comunali;
   a quanto ammontino le risorse iscritte nel relativo capitolo di bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 2012 al fine di corrispondere il contributo ai comuni, se siano state decurtate e a quanto ammonti tale diminuzione rispetto al 2011;
   quali siano le iniziative che il Governo sta intraprendendo, anche con carattere d'urgenza, al fine di assicurare la copertura delle spese già sostenute dai comuni nel 2012, per garantire il rispetto della legge;
   quali siano le iniziative che il Governo sta intraprendendo, anche con carattere d'urgenza, al fine di garantire la copertura delle spese per l'erogazione del servizio della giustizia sull'intero territorio nazionale per gli anni 2013 e 2014;
   se non sia opportuno superare questo sistema di copertura dei costi degli uffici giudiziari assumendo iniziative per l'abrogazione della legge 24 aprile 1941, n. 392, ponendo a carico dell'amministrazione della giustizia la gestione diretta delle spese in modo da garantire responsabilità ed efficacia. (3-00447)


Iniziative in relazione al progetto viario Quadrilatero Marche-Umbria, anche in relazione a presunte criticità in merito alla realizzazione della galleria «La Franca» – 3-01517, 3-01910, 3-02310

F) Interrogazioni

   GALGANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   nei mesi scorsi sono state denunciate in maniera anonima da due operai che hanno prestato servizio nella costruzione del tunnel e segnalate dalla trasmissione Report su Rai 3 presunte criticità in merito alla realizzazione della galleria La Franca, lunga un chilometro, sull'asse della nuova strada statale 77 Foligno-Civitanova Marche, nell'ambito del progetto viario Quadrilatero Marche-Umbria;
   i sospetti denunciati dai lavoratori riguardano il fatto che si sarebbe utilizzato meno cemento del necessario nella realizzazione del tunnel; secondo le testimonianze dei due operai, al fine di risparmiare tempo e costi, la galleria sarebbe stata costruita con materiali scadenti, in alcuni punti non ci sarebbe cemento a sufficienza per reggerne il peso e all'interno della struttura, che si trova in una zona altamente sismica, si registrerebbero seri problemi di sicurezza;
   il presidente dimissionario dell'Anas, Pietro Ciucci, ha minimizzato le accuse sostenendo che si tratta di «denunce anonime prive di riscontri» ed ha difeso la totale legalità nell'esecuzione dei lavori: «Sulla galleria La Franca, in corso di costruzione nell'ambito dei lavori di realizzazione del Quadrilatero Marche-Umbria, la qualità e la quantità dei materiali utilizzati (calcestruzzo, ferro, centine) risulta ben superiore rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo, e senza alcun aumento dei costi, trattandosi di corrispettivo per lavori “a corpo”. Peraltro, nell'ambito dei protocolli di legalità sottoscritti dalla nostra società Quadrilatero con le prefetture di Macerata e Perugia, sono stati adottati controlli specifici sulla qualità del calcestruzzo condotti dal gruppo interforze e tesi a garantire la completa tracciabilità ed originalità delle forniture. Già lo scorso anno è stata inoltre effettuata un'indagine georadar su circa il 25 per cento dell'opera, ispezionando complessivamente 240 metri per ciascuna canna. Da tale indagine non è emersa alcuna criticità in merito a sottospessori, né a vuoti a tergo dei rivestimenti»;
   ad ogni buon fine, dopo la segnalazione della trasmissione Report, per fugare qualsiasi dubbio in relazione alle denunce anonime, l'Anas ha disposto l'estensione sull'intera galleria delle verifiche tramite tecnologia georadar, già compiute su oltre il 20 per cento della lunghezza complessiva, e le relative attività hanno avuto inizio alla presenza delle telecamere di Report in data 10 aprile 2015;
   l'Anas, oltre a garantire l'avvio immediato delle verifiche e l'ultimazione delle stesse nel giro di pochi giorni, ha assicurato che le risposte degli accertamenti eseguiti con i georadar sarebbero state fornite in breve, entro massimo una decina di giorni dall'inizio delle verifiche;
   allo stato attuale, nonostante sia passato più di un mese dall'avvio, non sono stati ancora resi noti i risultati di tali verifiche;
   dal momento che, in assenza di problemi, i vertici dell'Anas avrebbero interesse a confermare la realizzazione a norma della galleria (invece, qualora le verifiche non siano state ancora ultimate, sarebbe compito dell'Anas portare a conoscenza dell'opinione pubblica e delle istituzioni eventuali ritardi in merito ai risultati delle stesse), potrebbero sollevarsi timori e sospetti che i controlli sulla galleria La Franca abbiano manifestato qualche criticità, magari minima o irrilevante rispetto alla sicurezza della galleria, che nessuno vorrebbe portare a conoscenza –:
   quali siano i motivi dei ritardi sugli esiti delle verifiche effettuate e, qualora gli esiti dei controlli dimostrino qualche criticità sulla realizzazione della galleria, se intenda fare al più presto chiarezza su eventuali responsabilità e rimuovere qualsiasi ostacolo allo sviluppo della galleria, al fine di fornire adeguate garanzie circa la sicurezza e la solidità strutturale dell'opera, essendo la strada statale 77 un asse viario fondamentale per il progetto Quadrilatero e quindi per il potenziamento infrastrutturale del territorio interessato.
(3-01517)


   GALGANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il progetto viario Quadrilatero Marche-Umbria si sviluppa su una serie di interventi stradali che comportano un investimento complessivo di oltre 2,2 miliardi di euro;
   tale progetto, approvato dal Cipe con delibera n. 13 del 2004, è suddiviso in due maxilotti relativi alla direttrice Foligno-Civitanova Marche (ML1) e alla direttrice Perugia-Ancona e Pedemontana delle Marche (ML2);
   nell'ambito del progetto viario Quadrilatero Marche-Umbria, la galleria La Franca lunga un chilometro, fa parte del potenziamento della strada statale 77 Val di Chienti, tratto Foligno-Collesentino (completamento 4 corsie). Tale tratta è ricompresa nell'ambito del maxilotto 1, affidato, con gara ad evidenza pubblica, all'associazione temporanea di imprese costituita da Strabag Ag, Cmc e Grandi lavori Fincosit che hanno costituito la società cooperativa per azioni «Val di Chienti»;
   dal punto di vista tecnico, la galleria si compone di due canne, una per ciascun senso di marcia, con carreggiata composta da due corsie di 3,75 metri con banchina in destra di 1,75 metri e in sinistra di 0,5 metri (sezione stradale di tipo B del decreto ministeriale del 5 novembre 2001). La lunghezza della canna nord è pari a 1.052 metri, dei quali 1.018 scavati in sotterraneo e 34 in artificiale. La lunghezza della canna sud è di 1.075 metri, dei quali 1.033 scavati in sotterraneo e 42 in artificiale. Le attività di scavo e di rivestimento definitivo della galleria sono state eseguite nel periodo che va dal novembre 2009 al dicembre 2011;
   la galleria La Franca, essendo ubicata in un tratto allo stato non funzionale, sarà aperta al traffico, previo collaudo, con l'apertura al traffico dell'intera tratta Foligno-Collesentino;
   nei primi mesi del 2015 sono state denunciate, in maniera anonima da due operai che hanno prestato servizio nella costruzione del tunnel e segnalate dalla trasmissione Report su Rai 3, presunte criticità in merito alla realizzazione della galleria La Franca;
   i sospetti denunciati dai lavoratori riguardano il fatto che si sarebbe utilizzato meno cemento del necessario nella realizzazione del tunnel; secondo le testimonianze dei due operai, al fine di risparmiare tempo e costi, la galleria sarebbe stata costruita con materiali scadenti, in alcuni punti non ci sarebbe cemento a sufficienza per reggerne il peso e all'interno della struttura, che si trova in una zona altamente sismica, si registrerebbero seri problemi di sicurezza;
   il presidente dimissionario dell'Anas, Pietro Ciucci, ha minimizzato le accuse, sostenendo che si tratti di «denuncia anonima priva di riscontri» ed ha difeso la totale legalità nell'esecuzione dei lavori: «Sulla galleria La Franca, in corso di costruzione nell'ambito dei lavori di realizzazione del Quadrilatero Marche-Umbria, la qualità e la quantità dei materiali utilizzati (calcestruzzo, ferro, centine) risulta ben superiore rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo, e senza alcun aumento dei costi, trattandosi di corrispettivo per lavori «a corpo». Peraltro, nell'ambito dei protocolli di legalità sottoscritti dalla nostra società Quadrilatero con le prefetture di Macerata e Perugia, sono stati adottati controlli specifici sulla qualità del calcestruzzo condotti dal gruppo interforze e tesi a garantire la completa tracciabilità ed originalità delle forniture. Già nel 2014 è stata inoltre effettuata un'indagine georadar su circa il 25 per cento dell'opera, ispezionando complessivamente 240 metri per ciascuna canna. Da tale indagine non è emersa alcuna criticità in merito a sottospessori, né a vuoti a tergo dei rivestimenti»;
   inoltre, la stessa società Quadrilatero ha evidenziato che, in data 20 aprile 2007, il consiglio di amministrazione deliberò di adottare le «nuove norme tecniche sulle costruzioni» di cui al decreto ministeriale del 14 settembre 2005, sopraggiunte successivamente alla pubblicazione dei bandi di gara del novembre 2004. Tenuto conto che la norma ha innovato totalmente la disciplina degli interventi in zona sismica, da un lato, la società doveva tener conto delle garanzie di sicurezza e, dall'altro, del dettato della norma stessa che consentiva l'applicazione delle norme preesistenti, ma per un periodo transitorio. Tuttavia, il ricorso al periodo transitorio avrebbe comportato forti disomogeneità nella qualità delle opere stradali di competenza della Quadrilatero; inoltre, il rischio sismico dell'area richiedeva l'adozione della nuova normativa per garantire il massimo della sicurezza e della durabilità delle infrastrutture. A valle di tale delibera, sono state richieste ai contraenti generali le modifiche necessarie a contemperare l'impiego delle nuove norme antisismiche e, conseguentemente, sono stati adeguati i progetti;
   la società ha altresì aggiunto che, rispetto al progetto esecutivo e considerato il contesto geomeccanico rilevato in corso d'opera, è stata incrementata l'applicazione delle sezioni tipo impiegate per contesti mediamente instabili. Infatti, per la realizzazione della galleria sono stati impiegati 53.461 metri cubi di calcestruzzo (+3.517 metri cubi rispetto al volume teorico previsto nel progetto esecutivo, che era di 49.943,90 metri cubi, pari al 7 per cento in più) e 405,50 tonnellate di acciaio (11,16 tonnellate in più rispetto al peso teorico previsto in progetto esecutivo, che era di 393.844,22, pari al 2,8 per cento in più della originaria previsione), come risulta dal registro dei getti di calcestruzzo e dal registro degli acciai, contenuti nei dossier qualità della società Quadrilatero. In relazione alle maggiori quantità di materiali impiegati, i lavori sono stati contabilizzati «a corpo», come da contratto, e quindi gli importi forfettari delle singole opere previsti nel progetto esecutivo restano invariati;
   per quanto concerne le attività svolte per il controllo della qualità dell'opera, la Quadrilatero ha informato che, oltre ai previsti controlli effettuati in corso d'opera, nel 2013 e nel 2014, è stata disposta un'indagine georadar sul 20 per cento di ciascuna opera su tutte le gallerie della tratta, al fine di indagare eventuali sottospessori nel rivestimento definitivo;
   in particolare, per la galleria La Franca sono stati ispezionati con tecnologia georadar 240 metri del rivestimento definitivo per ciascuna canna, pari a quattro tratte di 60 metri; i tratti da ispezionare sono stati scelti dall'alta sorveglianza Quadrilatero. Le risultanze dei controlli hanno evidenziato che il rivestimento di calotta presenta spessori conformi a quelli teorici, previsti nel progetto esecutivo approvato;
   ad ogni buon fine, dopo la segnalazione della trasmissione Report, per fugare qualsiasi dubbio in relazione alle denunce anonime, l'Anas ha disposto l'estensione sull'intera galleria delle verifiche tramite tecnologia georadar, già compiute su oltre il 20 per cento della lunghezza complessiva, e le relative attività hanno avuto inizio alla presenza delle telecamere di Report in data 10 aprile 2015;
   l'Anas, oltre a garantire l'avvio immediato delle verifiche e l'ultimazione delle stesse nel giro di pochi giorni, ha assicurato che le risposte degli accertamenti eseguiti con i georadar sarebbero state fornite in breve, entro massimo una decina di giorni dall'inizio delle verifiche;
   i controlli effettuati da Anas con i georadar hanno accertato che «per tratti pari al 23 per cento e 32 per cento rispettivamente delle canne nord e sud della galleria La Franca sono state evidenziate riduzioni di spessore superiori a 5 centimetri, di queste circa il 10 per cento circa presenta entità superiore ai 20 centimetri e qui per una quota pari al 3 per cento saranno previsti interventi integrativi, quali, ad esempio, il placcaggio con lastre di acciaio, ma in ogni caso per questi tratti non sono presenti rischi di natura statica. Per i restanti tratti pari al 77 per cento della canna nord e il 68 per cento della sud non sono presenti sottospessori significativi e, più in generale, dai controlli non sono emersi vuoti dietro al rivestimento definitivo»;
   è stata avviata una verifica su tutte le gallerie della Quadrilatero Marche-Umbria per accertare che nei tunnel dell'infrastruttura Perugia-Ancona e Foligno-Civitanova non ci siano ulteriori riduzioni di spessore rispetto agli accordi contrattuali. In questo senso, è stata disposta una procedura di audit (indagine interna) per verificare le modalità di attuazione dei controlli posti in essere;
   intanto, per motivi tecnici non inerenti all'indagine sulla galleria La Franca, l'inaugurazione della strada statale 77 Valdichienti, prevista per il 4 dicembre 2015, è slittata. L'apertura al transito dell'intero tratto avverrà presumibilmente entro il primo semestre del 2016. Questo è quanto emerso dal vertice del 23 ottobre 2015 al comune di Foligno, alla presenza del sindaco Nando Mismetti, dell'amministratore unico della Quadrilatero spa Guido Perosino, dei capigruppo consiliari;
   il 26 novembre 2015 sono state effettuate verifiche sulle spessore del cemento della volta e sulla qualità dei materiali impiegati per la galleria La Franca lungo la nuova strada statale 77 Val di Chienti-Foligno-Civitanova Marche dai carabinieri nell'ambito delle indagini della procura di Spoleto su presunte irregolarità nella realizzazione dei lavori. Sugli accertamenti gli inquirenti mantengono il riserbo, non escludendo comunque la possibilità di estendere i controlli anche ad altre gallerie della strada statale 77;
   il 12 dicembre 2015 la stampa locale umbra ha pubblicato indiscrezioni sulla presunta iscrizione di almeno sei persone nel registro degli indagati, per alcune delle quali si configurerebbero gravi ipotesi di reato, come truffa per pubblica fornitura e tentata strage. La fuga di notizie sarebbe avvenuta dalla procura della Repubblica di Spoleto, che da mesi sta indagando sull'adeguatezza di questa nuova arteria stradale, rispetto alle norme previste;
   la società Quadrilatero ha assicurato sin dall'inizio la massima collaborazione con i magistrati, ponendosi come parte lesa e auspicando di fare chiarezza ed accertare eventuali responsabilità –:
   considerate le varie vicissitudini che hanno caratterizzato la realizzazione dell'opera, se il Governo intenda fare al più presto chiarezza, per quanto di competenza, su eventuali responsabilità, rimuovere qualsiasi ostacolo all'apertura al traffico della galleria e fornire adeguate garanzie circa la sicurezza e la solidità strutturale del tunnel;
   essendo la strada statale 77 un asse viario fondamentale per il progetto del Quadrilatero Marche-Umbria e quindi per il potenziamento infrastrutturale del territorio interessato, quali iniziative intenda assumere affinché si proceda celermente all'ultimazione e all'apertura della suddetta arteria stradale. (3-01910)


   RICCIATTI, FRANCO BORDO, FERRARA, AIRAUDO, PLACIDO, FRATOIANNI, ZARATTI, PELLEGRINO, PIRAS, QUARANTA, SANNICANDRO, KRONBICHLER e MELILLA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   in data 26 novembre 2015 i carabinieri del comando provinciale di Perugia, supportati dal reparto indagini tecniche del Raggruppamento operativo speciale (Ros) dell'Arma dei carabinieri, hanno effettuato un sopralluogo tecnico presso la galleria La Franca, sulla quale è stata aperta un'indagine a seguito delle rivelazioni della trasmissione televisiva Report (Cronache Maceratesi.it, 26 novembre 2015);
   gli accertamenti sono stati disposti dalla procura della Repubblica di Spoleto nell'ambito dell'inchiesta relativa ai lavori effettuati nella galleria;
   l'interrogante aveva già segnalato la vicenda con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-05313 del 13 aprile 2015;
   nella risposta (pubblicata giovedì 4 giugno 2015 nel bollettino in Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati) il Sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Del Basso De Caro riferiva che, a seguito delle segnalazioni anonime, divulgate dagli organi di informazione, la società Quadrilatero aveva esteso i controlli a tutta la galleria. Il 10 aprile 2015 sono stati quindi avviati controlli georadar, completati il successivo 16 maggio. Nella risposta, si dà inoltre conto del fatto che il 27 maggio 2015 «la società Quadrilatero ha acquisito la relazione del progettista del contraente generale dalla quale risulta quanto segue: i dati relativi ai maggiori volumi di calcestruzzo impiegati sono stati confermati sulla base delle restituzioni tridimensionali dei rilievi georadar; non sono emersi vuoti dietro al rivestimento definitivo; per circa il 77 per cento della canna nord e il 68 per cento della canna sud non sono presenti sottospessori significativi del rivestimento definitivo, previsto da progetto in 50 centimetri; nell'ambito dei restanti tratti sono state evidenziate riduzioni di spessore superiori a 5 centimetri, dei quali complessivamente il 10 per cento circa presenta entità superiore ai 20 centimetri. Nell'ambito di tale 10 per cento e per una quota pari al 3 per cento saranno previsti interventi integrativi, quali, ad esempio, il placcaggio con lastre di acciaio. In particolare, come si evince dalla relazione del progettista, anche in questi ultimi tratti, che rappresentano il 3 per cento del rivestimento complessivo, la problematica statica non coinvolge il breve-medio termine della vita dell'opera. Pertanto, saranno effettuati a carico del contraente generale gli opportuni interventi integrativi puntuali, tali da ripristinare l'efficienza prestazionale del rivestimento nel lungo periodo, prima del collaudo definitivo e dell'apertura al traffico»; a quanto si apprende dalla testata citata altre verifiche potrebbero essere effettuate nelle gallerie di Serravalle e Varano nel maceratese, già aperte al transito –:
   se il Governo sia in grado di riferire sullo stato degli interventi integrativi disposti a seguito delle verifiche presso la galleria La Franca, come riportato nella risposta all'atto di sindacato ispettivo di cui in premessa. (3-02310)


PROPOSTA DI LEGGE: GRASSI ED ALTRI; ARGENTIN ED ALTRI; MIOTTO ED ALTRI; VARGIU ED ALTRI; BINETTI ED ALTRI; RONDINI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 698-1352-2205-2456-2578-2682-B)

A.C. 698-B – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 698-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.2, 1.13, 2.1, 2.2, 2.4, 6.10, 6.51, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 698-B – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge, in attuazione dei princìpi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.
  2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.
  3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo, in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Finalità).

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: coinvolgimento dei soggetti interessati fino alla fine del periodo con le seguenti: coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previamente aggiornato al fine di individuare misure volte ad evitare l'istituzionalizzazione delle persone con disabilità e a favorirne la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale. Il progetto individuale prevede soluzioni di vita indipendente anche all'interno del proprio ambiente e nucleo familiare, elaborate dalla stessa persona con disabilità a partire dal compimento della sua maggiore età a prescindere dall'esistenza in vita dei suoi genitori; ove non possibile soprattutto a causa di gravi disabilità cognitive, tali soluzioni vengono individuate con l'amministratore di sostegno, il tutore o il caregiver familiare prevalente. Il progetto individuale, su richiesta della persona con disabilità o, ove non possibile, dell'amministratore di sostegno, tutore o caregiver familiare prevalente, è sottoposto a periodiche revisioni, al fine di adattarlo a eventuali nuove condizioni di vita sociale ed affettiva della persona con disabilità.
1. 3. Nicchi, Gregori.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: coinvolgimento dei soggetti interessati aggiungere le seguenti: e sentite le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari.
1. 4. Nicchi, Gregori.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: grave.

  Conseguentemente:
    al comma 3, sopprimere la parola:
grave;
    all'articolo 4, comma 1:
     lettera a), sopprimere le parole: grave di cui all'articolo 1, comma 2;
     lettera b):
      sopprimere le parole: grave di cui all'articolo 1, comma 2;
      sopprimere la parola: grave;
     lettera c), sopprimere la parola: grave;
     lettera d), sopprimere la parola: grave;
    all'articolo 6:
     comma 2, primo periodo, sopprimere la parola:
grave;
     comma 3, lettera b), sopprimere, ovunque ricorra, la parola: grave;
     comma 5, sopprimere la parola: grave.
1. 2. Gregori, Nicchi.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, e devono prevedere una progressiva deistituzionalizzazione dei soggetti che vivono in strutture e residenze segreganti, a favore di progetti individuali di inclusione.
1. 1. Nicchi, Gregori.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, in conformità con quanto previsto dal «Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità», in particolare alle linee di interventi 3 e 6.
1. 5. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Colonnese, Lorefice, Dall'Osso.

  Al comma 3, dopo le parole: comma 2-bis dello stesso articolo aggiungere le seguenti:, al fine di conseguire la migliore autodeterminazione finalizzata al raggiungimento di una vita il più possibile indipendente e deistituzionalizzata.
1. 14. Colonnese, Grillo, Mantero, Lorefice, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 3, sopprimere la parola: grave.
1. 13. Mantero, Lorefice, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Dall'Osso.

A.C. 698-B – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
  2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente con le seguenti: nel pieno rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: e dei vincoli di finanza pubblica con le seguenti: di livelli essenziali di assistenza.
2. 2. Nicchi, Gregori.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Ai sensi degli articoli 2, 3, 13, 16, 32 e 38 della Costituzione, dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge è fatto obbligo ad ogni ente pubblico competente, in caso di permanenza, temporanea o continuativa, della persona disabile priva di sostegno familiare in soluzioni residenziali che non consentano una vita indipendente e la piena inclusione sociale in particolare ove si tratti di R.S.A., R.S.D., di reparti psichiatrici o strutture similari, anche se motivata da eventuali situazioni di emergenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), di adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari di loro competenza per avviare e portare a conclusione il percorso di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità. Ai fini della realizzazione dell'obbligo di cui al precedente periodo, gli enti pubblici competenti elaborano, unitamente al gestore della struttura dove risiede la persona con disabilità priva di assistenza familiare, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dall'eventuale ingresso in struttura, un progetto di vita individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, che realizzi, in modo particolare, la deistituzionalizzazione e il supporto alla domiciliarità in un tempo non superiore a dodici mesi.
2. 4. Di Vita, Mantero, Colonnese, Grillo, Lorefice, Baroni, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono tenute, in collaborazione con gli enti locali e anche tramite le aziende sanitarie e i centri riabilitativi che hanno in carico il disabile, a monitorare i progetti terapeutici, verificare i percorsi di inserimento e il corretto funzionamento delle strutture, nonché gli standard qualitativi e quantitativi delle medesime di cui all'articolo 4, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 4.
2. 1. Nicchi, Gregori.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché idonee modalità di verifica dell'efficacia delle prestazioni domiciliari e delle soluzioni residenziali e semiresidenziali, di cui all'articolo 4, al fine di escludere l'istituzionalizzazione dei soggetti di cui alla presente legge.
2. 3. Nicchi, Gregori.

A.C. 698-B – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Finalità del Fondo).

  1. Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalità:
   a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2;
   b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;
   c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e
di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
   d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2.

  2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Finalità del Fondo)

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: grave di cui all'articolo 1, comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
    lettera
b):
     sopprimere le parole: grave di cui all'articolo 1, comma 2;
     sostituire le parole: nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave con le seguenti: nel rispetto della volontà delle persone con disabilità;
    lettera c), sopprimere la parola: grave;
    lettera d), sopprimere la parola: grave.
4. 3. Lorefice, Baroni, Colonnese, Grillo, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando che sia sempre prioritariamente garantito il diritto ad una vita indipendente presso il proprio domicilio, secondo la volontà della persona disabile, attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, nonché attraverso gli interventi innovativi di cui alla lettera c) riferiti al domicilio della persona disabile.
4. 6. Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Grillo, Lorefice, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: all'articolo 1, comma 2, aggiungere le seguenti: e solo qualora non risolvibili con interventi di assistenza domiciliare anche della durata di ventiquattro ore.
4. 1. Gregori, Nicchi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ove sia strettamente necessario e comunque sempre previo esperimento della misura di sostegno presso il proprio domicilio.
4. 2. Gregori, Nicchi.

A.C. 698-B – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave).

  1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «o di invalidità permanente.» è inserito il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge».
  2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

A.C. 698-B – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione).

  1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
  2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.
  3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:
   a) l'istituzione del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano fatti per atto pubblico;
   b) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti; indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;
   c) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
   d) gli esclusivi beneficiari del trust ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano le persone con disabilità grave;
   e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
   f) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
   g) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano il termine finale della durata del trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;
   h) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

  4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro,
ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
  5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del trust ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3 del presente articolo, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.
  6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
  7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote
ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.
  10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017; le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016.
  11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione).

  Al comma 3, lettera b), sopprimere, ovunque ricorra, la parola: grave.
6. 10. Colonnese, Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché il divieto di disporre o gestire i beni affidati in modo difforme dal programma previsto dal disponente nell'atto istitutivo.
6. 15. Lorefice, Mantero, Di Vita, Colonnese, Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 3, lettera f), dopo le parole: all'articolo 2645-ter del codice civile aggiungere le seguenti:, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,.
6. 16. Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Lorefice, Mantero, Grillo, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 3, lettera f), dopo le parole: Tale soggetto aggiungere le seguenti: è individuato dal disponente ovvero in alternativa, nell'ambito degli elenchi degli amministratori di sostegno, dal giudice tutelare del tribunale di competenza ove risiede il beneficiario e
6. 50. Grillo, Colonnese, Mantero, Baroni, Di Vita, Lorefice, Silvia Giordano, Dall'Osso.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il patrimonio residuo del trust non costituisce comunque alcun presupposto impositivo ai fini reddituali, ed è esente dall'applicazione delle imposte di cui al presente comma, qualora detto patrimonio residuo sia destinato per interventi a favore dei soggetti con disabilità di cui alla presente legge che escludano l'istituzionalizzazione dei medesimi, e ne favoriscano l'inclusione e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.
6. 51. Nicchi, Gregori.

  Al comma 5, sostituire le parole: parentela o coniugio con le seguenti: parentela, coniugio o di unione civile.
6. 4. Nicchi, Gregori.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di destinazione a soggetti diversi dal beneficiario ai sensi del comma 3, lettera f), del presente articolo, il trustee è obbligato in solido con i beneficiari del residuo patrimonio a presentare dichiarazione di successione entro dodici mesi dall'effettiva attribuzione del fondo residuo, nonché al pagamento della relativa imposta.
6. 20. Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Di Vita, Grillo, Lorefice, Dall'Osso.

A.C. 698-B – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,958 milioni di euro per l'anno 2017 e in 34,050 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:
   a) quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   b) quanto a 258.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze effettua il monitoraggio delle minori entrate recate dagli articoli 5 e 6. Le eventuali risorse corrispondenti all'eventuale minore esigenza di copertura delle minori entrate di cui al primo periodo, valutata in via strutturale sulla base delle risultanze del monitoraggio delle predette minori entrate e quantificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono, a decorrere dall'anno di quantificazione, nel Fondo di cui all'articolo 3.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.
(Disposizioni finanziarie)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A detto Fondo possono confluire ulteriori risorse che il Fondo sociale europeo fornisce ai progetti che promuovano l'indipendenza delle persone disabili nei loro luoghi di residenza, anche in aree rurali, e le iniziative di deistituzionalizzazione attraverso l'assistenza domiciliare.
9. 1. Gregori, Nicchi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sulla corretta gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Corte dei Conti nell'ambito del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, prevedendo a tal fine una specifica integrazione nell'ambito dei programmi e dei criteri di riferimento del controllo che la Corte medesima definisce annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
9. 50. Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Grillo, Lorefice, Dall'Osso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sulla corretta gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Corte dei Conti.
9. 51. Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Grillo, Lorefice, Dall'Osso.

A.C. 698-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, si pone l'obiettivo di fornire una risposta alle famiglie dove sono presenti figli con disabilità, e che vivono con evidente e legittima ansia il momento più o meno lontano nel tempo, in cui non potranno più garantire loro l'indispensabile aiuto;
    si prevede l'istituzione di un Fondo volto a finanziare misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare che prevedono anche la progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori, e rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili;
    seppure il testo sottolinea la necessità di dare priorità alla deistituzionalizzazione della persona disabile grave e favorire progetti ed interventi innovativi di residenzialità che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e di supporto alla domiciliarità, si ritiene che andavano esclusi con maggiore nettezza possibili interventi di istituzionalizzazione ribadendo invece la necessità di puntare a percorsi di sostegno a contesti che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, così come ci chiede la stessa Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;
    in particolare l'articolo 4, che individua le finalità che dovranno essere finanziate dal previsto Fondo per l'assistenza ai disabili gravi, prevede, tra l'altro, che le risorse potranno essere utilizzate per realizzare – ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità – anche interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;
    seppure è positiva la specificazione che i previsti interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare per situazioni di emergenza, siano da prendere in considerazione solo come «soluzione residuale» e solo «ove necessario», in realtà rischia negativamente di diventare una soluzione molto più diffusa e praticata di quello che si pensi;
    laddove infatti regioni ed enti locali, anche alla luce delle pochissime risorse a loro disposizione, non siano in grado di garantire (come molto probabile) adeguati servizi territoriali alla persona e un reale e costante supporto alle famiglie con disabili gravi presso il loro domicilio, diventerà più che concreta la possibilità che molte di queste famiglie, e soprattutto quelle meno abbienti, si vedano ”costrette” e messe nella condizione di dover far ricoverare il figlio disabile grave in una struttura esterna extra-familiare,

impegna il Governo

a prevedere che eventuali interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare per gestire situazioni di emergenza, siano da prendere in considerazione unicamente qualora la situazione di emergenza non dipenda dalla mancata attivazione da parte degli enti territoriali di adeguati, efficaci e quotidiani servizi territoriali alla persona e da un reale e costante supporto alle famiglie con disabili gravi presso il loro domicilio.
9/698-B/1Nicchi, Gregori.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento sottoposto al nostro esame ha meritoriamente inteso favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2,3, 30, 32 e 38 della Costituzione, agli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia dalla legge 18 del 2009;
    la normativa in esame intende finalmente disciplinare l'insieme delle misure di assistenza, cura e protezione prese, come specificato al Senato, «nel superiore interesse» delle persone con disabilità grave – come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992 –, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori;
    la normativa prevede anche un onere di pubblicità, poiché indica nel Ministro del lavoro e delle politiche sociali quello competente alla trasmissione alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in esame e sull'impiego delle risorse finanziarie,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare eventuali iniziative normative volte a assicurare l'effettiva e uniforme applicazione, sul territorio nazionale, delle misure previste nel testo sottoposto al nostro esame, anche attraverso un costante monitoraggio, i cui esiti dovrebbero essere riportati nella relazione alle Camere.
9/698-B/2Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento sottoposto al nostro esame ha meritoriamente inteso favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2,3, 30, 32 e 38 della Costituzione, agli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia dalla legge 18 del 2009;
    la normativa in esame intende finalmente disciplinare l'insieme delle misure di assistenza, cura e protezione prese, come specificato al Senato, «nel superiore interesse» delle persone con disabilità grave – come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992 –, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori;
    la normativa prevede anche un onere di pubblicità, poiché indica nel Ministro del lavoro e delle politiche sociali quello competente alla trasmissione alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in esame e sull'impiego delle risorse finanziarie,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare eventuali iniziative normative migliorative dell'efficacia delle disposizioni richiamate, anche attraverso un costante monitoraggio, i cui esiti dovrebbero essere riportati nella relazione alle Camere.
9/698-B/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo sottoposto al nostro esame, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare o che potrebbero essere in futuro prive di del sostegno, è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 4 febbraio 2016 e, con modifiche, dall'Assemblea del Senato lo scorso 26 maggio. Infatti, le modifiche meritoriamente apportate dalla Camera alta hanno reso l'articolato ancor più corrispondente alle esigenze che hanno ispirato la proposta di tale normativa. Con il testo sottoposto al nostro voto, si presuppone disponiamo di un insieme di misure di assistenza, cura e protezione prese, come specificato al Senato, «nel superiore interesse» delle persone con disabilità grave – come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 –, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori;
    si segnala che all'articolo 1, comma 3, si agevolino le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale,

impegna il Governo:

   a valutare – poiché non è stato altresì indicato il modo ed i soggetti a cui demandare la verifica della rendicontazione nel caso in cui si presuma fallace – ad esempio prevedendo una segnalazione all'autorità giudiziaria, gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare eventuali iniziative normative volte a meglio precisare i seguenti aspetti;
    con particolare riguardo all'articolo 1, a prevedere esplicitamente una figura che curi gli interessi della persona con disabilità grave a cui inviare la rendicontazione stessa prevista all'articolo 6, comma 3, lettera c), per effettuare la verifica. Tale previsione appare necessaria in modo particolare per l'istituto del trust.
9/698-B/3Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 1, lettera d), della Proposta di legge in esame prevede che il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, anche alla finalità di sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave;
    l'articolo 4 comma 2, dispone che «Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità»;
    la programmazione deve trovare fondamento su azioni positive quali la messa in comune di risorse umane, progettuali e professionali, la promozione di una nuova cultura della disabilità, anche attraverso l'erogazione dei servizi pubblici, il supporto ai percorsi di inserimento lavorativo dei soggetti in condizione di disabilità, la verifica della concreta applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) a beneficio dei soggetti in condizione di disabilità, l'approfondimento e la diffusione di esperienze e modelli operativi per la gestione dei servizi previsti dalla legge sul «Dopo di noi», la valutazione di efficacia ed efficienza dei progetti sperimentali in corso, anche al fine di rafforzare l'integrazione fra pubblico e privato, lo sviluppo di nuove azioni nell'ambito delle Istituzioni scolastiche a favore degli alunni in condizione di disabilità in un nuovo contesto di rapporti fra scuola, docenti e famiglie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare specifiche «Linee guida» per ottimizzare il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità finalizzate a definire un'efficace programmazione degli interventi volti a sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, dell'abilitazione e sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave.
9/698-B/4Carrescia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, all'articolo 19, sancisce «il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone» invitando gli Stati ad adottare misure efficaci ed adeguate per facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto nonché la loro piena integrazione e partecipazione nella società;
    il provvedimento in esame, in attuazione dei principi costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è diretto a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità;
    l'articolo 7 prevede una campagna informativa a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri non solo per diffondere la conoscenza delle disposizioni di cui alla presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, ma anche per sensibilizzare l'opinione pubblica al tema dell'inclusione sociale delle persone con disabilità;
    la sensibilizzazione dell'opinione pubblica passa anche attraverso l'educazione e l'informazione dei più giovani,

impegna il Governo

valutare l'opportunità e la possibilità di realizzare queste campagne di informazione e di sensibilizzazione per l'inclusione delle persone disabili anche all'interno delle scuole, affinché si impari progressivamente, a partire già dall'infanzia, il rispetto di tutte le differenze e l'accettazione dell'alterità.
9/698-B/5Marzano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in epigrafe viene incontro a un'esigenza molto diffusa e sentita, tanto che è stato accolto con favore dalle associazioni delle persone con disabilità gravi e denominata anche legge del «dopo di noi»;
    all'articolo 7 del disegno di legge in epigrafe prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri avvii «campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni» della legge e delle altre forme di sostegno pubblico «previste per le persone con disabilità grave, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità»;
    la campagna informativa di cui al punto precedente si rivelerà tanto più incisiva quanto più sarà personalizzata e interattiva, nonché condotta in modo tale da incoraggiare e favorire l'accesso delle famiglie interessate alle opportunità offerte dalla legge di cui alla proposta in epigrafe,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza perché vengano istituiti un numero verde e analoghi strumenti di informazione interattiva, che consentano alle famiglie interessate di avere informazioni adeguate e il più possibile personalizzate, da parte di esperti, in merito all'applicazione della legge di cui alla proposta in epigrafe.
9/698-B/6Gregorio Fontana, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame ha tra le proprie finalità di assicurare un adeguato livello di qualità della vita ai cittadini diversamente abili, favorendone il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia;
    il ddl in esame prevede tra l'altro l'istituzione di un «Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare» che ha tra i propri obiettivi anche quello di finanziare «programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competente per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile»;
    in coordinamento con le nuove misure di cui sopra, appare indispensabile continuare e rafforzare la formazione rivolta alle nuove generazioni, affinché le tematiche della disabilità e della valorizzazione delle diverse abilità divengano patrimonio comune e condiviso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di diramare attraverso il MIUR specifiche indicazioni affinché le scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado (nel pieno e doveroso rispetto della propria autonomia), promuovano iniziative didattiche, educative e/o ludiche che perseguano al contempo sia la valorizzazione delle differenti abilità di ciascuno sia l'accrescimento delle competenze necessarie per una soddisfacente qualità della vita quotidiana dei soggetti diversamente abili.
9/698-B/7Giuseppe Guerini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità del provvedimento all'esame sono indicate all'articolo 1, che dispone che esse sono tese a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, agli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia dalla legge 18 del 2009;
    in particolare, l'articolo 1 succitato intende disciplinare l'insieme delle misure di assistenza, cura e protezione prese, come specificato al Senato, «nel superiore interesse» delle persone con disabilità grave – come definita dall'articolo 3, comma, 3, della legge 104 del 1992 –, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori;
    il comma 3 dell'articolo 3 della legge 104 del 1992 dispone che qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciuta di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici;
    è evidente che la definizione di disabilità grave, ex articolo 3, comma 3 della legge succitata, oltre a restringere sensibilmente la platea dei beneficiari del presente provvedimento, non tiene conto di altri fattori indispensabili per l'accertamento dello stato di disabilità grave;
    l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha elaborato una Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF), che analizza e descrive la disabilità come esperienza umana che tutti possono sperimentare, proponendo un approccio all'individuo normodotato e diversamente abile dalla portata innovativa e multidisciplinare;
    la classificazione ICF è uno strumento innovativo per concezione e costruzione, accettato da 191 Paesi (compresa l'Italia) come lo standard internazionale per misurare e classificare salute e disabilità; secondo tale classificazione, milioni di persone soffrono a causa di una condizione di salute che, in un ambiente sfavorevole, diventa disabilità. Usare un linguaggio comune e cercare di affrontare i problemi della salute e della disabilità in maniera multidisciplinare può costituire un passo importante per cercare di diminuire gli anni di vita persi a causa della disabilità;
    la Classificazione ICF, proprio come si legge nella nota introduttiva all'edizione italiana dell'ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health dell'Organizzazione Mondiale, della Sanità, rappresenta quindi lo standard per misurare salute e disabilità ed è uno strumento il cui utilizzo avrà, tra gli altri risultati, importanti ricadute sulla pratica medica, sulla ricerca, sulla statistica di popolazioni e sulle politiche sociosanitarie;
    sempre nella suscitata nota si evince che le disabilità possono essere temporanee o permanenti, progressive, regressive o stabili, intermittenti o continue, possono essere lievi o gravi e fluttuare nel tempo,

impegna il Governo

al fine di non cristallizzare il concetto di disabilità grave a procedure di accertamento della disabilità che non tengano conto degli standard internazionali, con l'inevitabile rischio, non solo di ridurre la platea dei beneficiari delle misure indicate nel provvedimento, ma soprattutto di non rispondere ai reali bisogni, ad intervenire affinché nell'accertamento dello stato di disabilità grave si tenga conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF).
9/698-B/8Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Lorefice, Baroni, Colonnese, Mantero, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità del provvedimento all'esame sono indicate all'articolo 1, che dispone che esse sono tese a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, agli articoli 24 o 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia dalla legge 18 del 2009;
    in particolare, l'articolo succitato intende disciplinare l'insieme delle misure di assistenza, cura e protezione prese, come specificato al Senato, «nel superiore interesse» delle persone con disabilità grave – come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 –, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori;
    come evince dalla Relazione tecnica che accompagna il provvedimento, trasmessa dal Governo nella seduta della Commissione Bilancio dell'11 maggio 2016, la platea dei beneficiari sono individuati secondo, i dati forniti dall'Istat, sulla base di quelli disponibili nell'archivio, relativi ai beneficiari di prestazioni pensionistiche INPS. In particolare si fa riferimento all'unico, dato disponibile e cioè a quello relativo ai percettori di pensione di invalidità con indennità di accompagnamento, pervenendo all'individuazione di una possibile platea di beneficiari collocabile tra i 100.000 e i 150.000 soggetti;
    tale «definizione» di gravità, reca perplessità in quanto individua la platea dei beneficiari correlandola alla presenza o meno di indennità di accompagnamento, mentre è possibile che ci siano disabili gravi anche privi di indennità di accompagnamento e viceversa;
    inoltre il fatto che le disposizioni del presente provvedimento si riferiscano ai soli disabili «gravi» rischia di creare vere e proprie discriminazioni non accettabili in maniera di disabilità, inoltre «lo stato di disabilità grave» come descritto all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non è esattamente identificato o identificabile; la norma citata infatti fa riferimento ad una riduzione dell'autonomia personale (anche correlata all'età che il testo in questione invece esclude) tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
    anche la Commissione Bilancio, nel dossier Camera N. 386 – 7 giugno 2016 «Verifica delle quantificazioni», sembra esprimere delle perplessità in merito al rinvio all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ai fini della definizione della condizione di disabilità grave, e riferisce: «sarebbe utile una conferma che per effetto del medesimo non risulti sostanzialmente modificata la platea di riferimento utilizzata ai fini della quantificazione degli effetti ascritti agli articoli in esame dalla RT riferita al testo approvato dalla Camera,

impegna il Governo

ad intervenire affinché le misure di assistenza cura e protezione siano realmente nel superiore interesse di tutte le persone disabili senza alcuna distinzione correlata ad un criterio di «gravità» che rischia di determinare pesanti discriminazioni nelle fasce ugualmente deboli della popolazione.
9/698-B/9Lorefice, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Mantero, Dall'Osso.


   La Camera,
   in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare,
   premesso che:
    le finalità del provvedimento all'esame sono indicate all'articolo 1, che dispone che esse sono tese a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, agli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia dalla legge 18 del 2009;
    in particolare, l'articolo succitato intende disciplinare l'insieme delle misure di assistenza, cura e protezione prese, come specificato al Senato, «nel superiore interesse» delle persone con disabilità grave – come definita dall'articolo 3, comma 3 della legge 104 del 1992 –, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori;
    il comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento all'esame prevede misure di agevolazione per i seguenti negozi o atti giuridici, se destinati in favore di disabili gravi: erogazioni da parte di soggetti privati stipulazione di polizze assicurative, costituzione di trusts, costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri (di cui all'articolo 2645-ter del codice civile), costituzione di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
    appare alquanto discutibile che tali agevolazioni fiscali o tributarie siano trattate nel provvedimento in esame la cui finalità, recitata in titolo, è invece quella di disporre in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Assistenza, infatti, è cosa diversa da disposizioni che consentano o agevolino attività dispositive dei patrimoni dei disabili;
    il provvedimento in esame rileva, nel complesso, un'armonizzazione d'intenti e di finalità sia con la legge di riforma del Terzo settore recentemente approvata, sia con le misure all'esame alla Camera riguardo il contrasto alla povertà; tale armonizzazione d'intenti si traduce in un'inaccettabile finanziarizzazione e privatizzazione del bisogni essenziali di salute e di assistenza, in una logica di partenariato pubblico/privato che il M5S non condivide in alcun modo;
    di fatto, si delega al Terzo settore, al privato sociale e alle lobby assicurative il soddisfacimento di diritti fondamentali dei cittadini e, nel caso di specie, i diritti dei disabili ad avere un'adeguata assistenza anche quando saranno privi del sostegno familiare;
    assistenza che lo Stato deve invece garantire con propri mezzi e risorse, assicurando un'adeguata assistenza domiciliare e servizi pubblici efficienti a tutti i disabili, e non solo ai disabili gravi o ai disabili «ricchi», servizi e supporto che consentano loro un'effettiva vita indipendente ed una piena inclusione nella società, in attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2016 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;
    si ritiene indispensabile rendere il provvedimento all'esame coerente con il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, proprio per dare piena attuazione alla succitata Convenzione ONU, in particolare all'articolo 19 con riguardo all'assistenza autogestita, anche in forma autodeterminata, tramite progetti veramente personalizzati e budget destinati direttamente alle persone in questione, così da poter investire in assistenti personali liberamente scelti e formati con l'aiuto degli amministratori di sostegno;
    il provvedimento all'esame sembra invece andare in direzione contraria e confonde macroscopicamente la deistituzionalizzazione, riferendola a «piccole strutture private», pur sempre strutture gestite da terzi che probabilmente saranno i medesimi che gestiranno anche i patrimoni dei disabili sia prima che dopo la vita del disabile medesimo, attraverso i diversi negozi giuridici indicati,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti delle disposizioni richiamate in premessa, valutando altresì, la possibilità, proprio per la particolare peculiarità della tematica, di intervenire affinché i negozi o atti giuridici previsti in favore di disabili gravi, siano comunque finalizzati a far conseguire la migliore autodeterminazione e il raggiungimento di una vita il più possibile indipendente e deistituzionalizzata.

9/698-B/10Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Baroni, Di Vita, Dall'Osso.


   La Camera,
   in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare,
   premesso che:
    le finalità del provvedimento all'esame sono indicate all'articolo 1, che dispone che esse sono tese a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, agli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia dalla legge 18 del 2009;
    in particolare, l'articolo succitato intende disciplinare l'insieme delle misure di assistenza, cura e protezione prese, come specificato al Senato, «nel superiore interesse» delle persone con disabilità grave – come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992 –, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori;
    tali misure, volte ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nei rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi nel progetto individuale per le persone disabili di cui all'articolo 14 della legge 328 del 2000, e sono assicurate attraverso la progressiva presa in carico della persona già durante l'esistenza in vita dei genitori;
    all'articolo 3 è istituito il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni per il 2017 e di 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018;
    l'articolo 4, individua gli obiettivi di servizio, ovvero gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo, in particolare: all'attivazione e potenziamento di programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;
    il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, è stato adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, proprio per dare piena attuazione alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2016 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, in particolare all'articolo 19 con riguardo all'assistenza autogestita, anche in forma autodeterminata, tramite progetti veramente personalizzati e budget destinati direttamente alle persone in questione, così da poter investire in assistenti personali liberamente scelti e formati con l'aiuto degli amministratori di sostegno;
    il provvedimento invece va in direzione contraria e confonde macroscopicamente la deistituzionalizzazione, riferendola a «piccole strutture private», pur sempre strutture gestite da terzi che probabilmente saranno i medesimi che gestiranno anche i patrimoni dei disabili sia prima che dopo la vita del disabile medesimo,

impegna il Governo

ad intervenire affinché il decreto che il Ministro del lavoro dovrà emanare per definire l'accesso alle misure di assistenza cura e protezione a carico del Fondo, tenga conto dell'esigenza di garantire prioritariamente il diritto ad una vita indipendente presso il proprio domicilio attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, nonché attraverso gli interventi innovativi che comprendano il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento delle abitazioni in cui è domiciliato il disabile così come previsti per le strutture extradomiciliari, alla lettera c) dell'articolo 4 del presente provvedimento.

9/698-B/11Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Di Vita, Dall'Osso.


   La Camera,
   in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare,
   premesso che:
    le finalità del provvedimento all'esame sono indicate all'articolo 1, che dispone che esse sono tese a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, agli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia dalla legge 18 del 2009;
    il comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento all'esame prevede misure di agevolazione di tipo fiscale e tributaria, per i seguenti negozi o atti giuridici, se destinati in favore di disabili gravi: erogazioni da parte di soggetti privati; stipulazione di polizze assicurative; costituzione di trusts; costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri (di cui all'articolo 2645-ter del codice civile); costituzione di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche in favore di alcune organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
   destano preoccupazione le disposizioni, in particolare, quelle relative alle misure agevolative in relazione sia alle polizze assicurative (articolo 5) e sia ai negozi giuridici (articolo 6), come le erogazioni liberali, i trusts, vincoli di destinazione ex articolo 2645-ter del codice civile (ossia trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione d'interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità ecc.) e fondi speciali con vincoli di destinazione anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza, in favore di persone con disabilità grave;
    non appare opportuno che tali agevolazioni fiscali o tributarie debbano essere trattate nel provvedimento in esame la cui finalità, recitata in titolo, è invece quella di disporre in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Assistenza, infatti, è cosa diversa da disposizioni che consentano o agevolino attività dispositive dei patrimoni dei disabili;
    inoltre non si condivide che le risorse stanziate nella legge di stabilità 2016 e destinate all'assistenza dei disabili siano invece, dal 2017, destinate alle misure agevolative fiscali e tributarie e non già all'assistenza propriamente detta alla quale, nel 2017, verranno sottratti ben 55 milioni di euro;
    sarebbe stato sufficiente rispettare la normativa vigente e le convenzioni internazionali ratificate dall'Italia per garantire la piena assistenza alle persone con disabilità e assicurare maggiori e adeguate risorse al Fondo per le non autosufficienze, insieme a strumenti di controllo più efficaci e dare adeguata attuazione e piena applicazione alla legge n. 104 del 1992 e alla legge n. 328 del 2000, che andrebbero ulteriormente implementate con efficaci linee di controllo e con ulteriori risorse economiche;
    appare evidente che le misure agevolative presenti in questo provvedimento sono misure per disabili ricchi che dispongono di enormi patrimoni o che hanno la possibilità di stipulare polizze assicurative; dunque le risorse destinate per le prestazioni assistenziali dei disabili e delle loro famiglie, realmente bisognose di supporto e di assistenza appaiono residuali;
    il provvedimento non tiene conto del fatto che la realtà della disabilità in Italia è ben altra e la maggior parte delle famiglie con disabili hanno un basso reddito proprio perché ulteriormente gravato dalle ingenti spese e dal tempo sottratto al lavoro, connessi all'assistenza di familiari disabili, cui lo Stato non provvede adeguatamente;
    infatti il testo all'esame si occupa solo parzialmente di chi ha realmente bisogno mentre appare particolarmente attento a quei disabili che dispongono di beni e risorse, che è bene comunque tutelare, ma l'eccessiva preoccupazione dimostrata nei confronti della tutela dei patrimoni, fa avanzare il sospetto che si vogliano agevolare più che i disabili, gli interessi economici dei soggetti che ruoteranno attorno ad essi (assicurazioni, associazioni e fondazioni),

impegna il Governo

ad intervenire, attraverso adeguati meccanismi di controllo, anche attraverso ulteriori iniziative normative, prevedendo il divieto di disporre o gestire i beni affidati in modo difforme dal programma previsto dal disponente nell'atto istitutivo e prevedendo altresì ordinarie forme di dichiarazione di successione e di pagamento delle imposte nel caso in cui l'utilizzo del residuo del patrimonio del trust sia utilizzato per altri beneficiari.
9/698-B/12Pesco, Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Di Vita, Dall'Osso.


   La Camera,
   in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare,
   premesso che:
    il comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento all'esame prevede misure di agevolazione di tipo fiscale e tributario per i seguenti negozi o atti giuridici, se destinati in favore di disabili gravi: erogazioni da parte di soggetti privati, stipulazione di polizze assicurative, costituzione di trusts, costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri (di cui all'articolo 2645-ter del codice civile), costituzione di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche in favore di alcune organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
    destano preoccupazione le disposizioni, in particolare, quelle relative alle misure agevolative in relazione sia alle polizze assicurative (articolo 5) e sia ai negozi giuridici (articolo 6), come le erogazioni liberali, i trusts, vincoli di destinazione ex articolo 2645-ter del codice civile (ossia trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione d'interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità ecc.) e fondi speciali con vincoli di destinazione anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza, in favore di persone con disabilità grave;
    non appare opportuno che tali agevolazioni fiscali o tributarie debbano essere trattate nel provvedimento in esame la cui finalità, recitata in titolo, è invece quella di disporre in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Assistenza, infatti, è cosa diversa da disposizioni che consentano o agevolino attività dispositive dei patrimoni dei disabili;
    inoltre non si condivide che le risorse stanziate nella legge di stabilità 2016 e destinate all'assistenza dei disabili siano invece, dal 2017, destinate alle misure agevolative fiscali e tributarie e non già all'assistenza propriamente detta alla quale, nel 2017, verranno sottratti ben 55 milioni di euro;
    sarebbe stato sufficiente rispettare la normativa vigente e le convenzioni internazionali ratificate dall'Italia per garantire la piena assistenza alle persone con disabilità e assicurare maggiori e adeguate risorse al Fondo per le non autosufficienze, insieme a strumenti di controllo più efficaci e dare adeguata attuazione e piena applicazione alla legge n. 104 del 1992 e alla legge n. 328 del 2000, che andrebbero ulteriormente implementate con efficaci linee di controllo e con ulteriori risorse economiche;
    appare evidente che le misure agevolative presenti in questo provvedimento sono misure per disabili ricchi che dispongono di enormi patrimoni o che hanno la possibilità di stipulare polizze assicurative, dunque le risorse destinate per le prestazioni assistenziali dei disabili e delle loro famiglie, realmente bisognose di supporto e di assistenza appaiono residuali;
    il provvedimento non tiene conto del fatto che la realtà della disabilità in Italia è ben altra e la maggior parte delle famiglie con disabili hanno un basso reddito proprio perché ulteriormente gravato dalle ingenti spese e dal tempo sottratto al lavoro, connessi all'assistenza di familiari disabili, cui lo Stato non provvede adeguatamente;
    infatti il testo all'esame si occupa solo parzialmente di chi ha realmente bisogno mentre appare particolarmente attento a quei disabili che dispongono di beni e risorse, che è bene comunque tutelare, ma l'eccessiva preoccupazione dimostrata nei confronti della tutela dei patrimoni, fa avanzare il sospetto che si vogliano agevolare più che i disabili, gli interessi economici dei soggetti che ruoteranno attorno ad essi (assicurazioni, associazioni e fondazioni);
    in particolare le risorse, pari a 90 milioni a decorrere dall'anno 2016 e destinate secondo la legge di stabilità alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare, in realtà serviranno a coprire le minori entrate, pari a 51,958 milioni di euro per il 2017 e 34,050 milioni a decorrere dal 2018, derivanti dalla detraibilità delle spese sostenute dalle polizze assicurative e dalle agevolazioni derivanti dai tre negozi giuridici previsti (trust, vincoli di destinazione ex articolo 2643-ter del cc e fondi speciali);
    inoltre le risorse rischiano di ridursi ulteriormente in quanto l'ampliamento dell'ambito applicativo delle agevolazioni fiscali (esteso alla costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter codice civile nonché alla costituzione di fondi speciali disciplinati con contratti fiduciari anche presso Onlus), rischia di estendere la platea di soggetti da considerare, tenuto conto che, rispetto al testo approvato dalla Camera, le nuove tipologie di gestione del patrimonio potrebbero risultare maggiormente attraenti rispetto alla costituzione del trust, come si rileva anche dalle osservazioni del servizio studi – dipartimento Bilancio della Camera;
    infine vi è il rischio che possano configurarsi effetti di minor gettito attribuibili all'estensione dell'esenzione dalle imposte di successione e donazione nonché dell'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per i trasferimenti in favore del soggetto che ha istituito il trust, il vincolo di destinazione o il fondo speciale in caso di premorienza del disabile,

impegna il Governo

a valutare, anche nell'ambito di specifici provvedimenti di natura economico finanziaria, un'adeguata quota di risorse affinché quanto sottratto alle finalità di assistenza, cura e protezione a favore dei disabili, per le quali è stato istituito l'apposito Fondo, sia adeguatamente recuperato.
9/698-B/13Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Dall'Osso.


   La Camera,
   in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare,
   premesso che:
    il comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento all'esame prevede misure di agevolazione di tipo fiscale e tributario per i seguenti negozi o atti giuridici, se destinati in favore di disabili gravi: erogazioni da parte di soggetti privati; stipulazione di polizze assicurative; costituzione di trusts; costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri (di cui all'articolo 2645-ter del codice civile); costituzione di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche in favore di alcune organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
    in particolare, la costituzione di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario può essere effettuata anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale riconosciute come persone giuridiche che operano prevalentemente nel settore della beneficenza in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 del provvedimento in esame;
    il comma 2-bis, dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, chiarisce che è considerata attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente in specifici settori di attività per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;
    i settori di attività, come indicati dallo stesso articolo 10, comma 1, lettera a), della succitata legge sono riferibili a: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente; cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che la costituzione di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, possa essere effettuata anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale riconosciute come persone giuridiche che operano esclusivamente e non prevalentemente nel settore della beneficenza, al fine di arginare il pericolo concreto di finanziarizzazione e privatizzazione dei bisogni essenziali di salute e di assistenza, in una logica di partenariato pubblico/privato.

9/698-B/14Colonnese, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Di Vita, Baroni, Mantero, Dall'Osso.


   La Camera,
   in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare,
   premesso che:
    all'articolo 3 è istituito il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro per il 2016, di 38,3 milioni per il 2017 e di 56,1 milioni annui a decorrere dal 2018 (comma 1);
    l'articolo 4, individua gli obiettivi di servizio, ovvero gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo, in particolare: all'attivazione e potenziamento di programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;
    la materia trattata dal presente provvedimento riguarda una questione molto delicata in quanta si tratta di soggetti deboli della società e per tale motivo desta perplessità il fatto che non sia prevista alcuna forma di controllo con particolare riguardo anche alla gestione del Fondo, tenuto conto che al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi finanziati dal Fondo medesimo possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato;
    appare pertanto che siano affidate e attivate precise funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il coinvolgimento del Ministero del lavoro stesso e della Corte dei conti;
    la Corte dei conti già svolge un controllo generalizzato sulle amministrazioni dello Stato, ma appare comunque utile una indagine o un controllo specifico su tale Fondo, i cui esiti dovranno quindi essere evincibili nell'ambito della programmazione dell'attività di controllo che la Corte dei conti svolge annualmente,

impegna il Governo

ad affidare le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sulla corretta gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche coinvolgendo la Corte dei conti nell'ambito del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, e nell'ambito dei programmi e dei criteri di riferimento del controllo che la Corte medesima definisce annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

9/698-B/15Dall'Osso, Colonnese, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Di Vita, Baroni, Mantero.


   La Camera,
   in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare,
   premesso che:
    l'articolo 6 del provvedimento all'esame disciplina le esenzioni ed agevolazioni tributarie per i seguenti negozi giuridici, destinati in favore di disabili gravi (come definiti dall'articolo 3 della legge n. 104 del 1992): costituzione di trust; costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, mediante atto in forma pubblica, ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile (con conseguente limitazione dell'impiego dei beni conferiti e dei loro frutti per il solo scopo sottostante il vincolo); costituzione di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario. L'affidatario può essere anche un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che operi prevalentemente nel settore della beneficenza. Inoltre, in base al comma 1 del medesimo articolo tali atti non devono essere assoggettati ad imposta di successione e donazione;
    il comma 2 del succitato articolo specifica che le esenzioni ed agevolazioni sono ammesse a condizione che il negozio giuridico persegua come finalità esclusiva (espressamente indicata nell'atto) l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza di uno o più disabili gravi beneficiari;
    il successivo comma 3 stabilisce le ulteriori condizioni che devono sussistere, congiuntamente, per fruire delle esenzioni ed agevolazioni. In particolare, si richiede che il negozio giuridico individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee, del gestore o del fiduciario senza specificare però come e da chi debba essere individuato;
    l'articolo 12 della convenzione ONU sulle persone con disabilità prevede che gli Stati assicureranno che tutte le misure relative all'esercizio della capacità giuridica forniscano appropriate ed efficaci salvaguardie per prevenire abusi, in conformità con il diritto internazionale dei diritti umani. Tali garanzie assicureranno che le misure relative all'esercizio della capacità legale rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, evitino ogni conflitto di interesse e ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario;
    inoltre, le succitate garanzie dovranno essere proporzionate al grado in cui le suddette misure toccano i diritti e gli interessi delle persone. Sulla base di quanto previsto nel succitato articolo, gli Stati prenderanno tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare l'eguale diritto delle persone con disabilità alla propria o ereditata proprietà, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicureranno che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà,

impegna il Governo

a garantire che il controllore sia prioritariamente individuato dal disponente del trust, ma laddove ciò non fosse possibile, sia individuato dal giudice tutelare, tra gli amministratori di sostegno, al fine di limitare il rischio che terzi possano approfittare dei patrimoni del disabili deviando dall'effettivo interesse dello stesso.
9/698-B/16Cecconi, Di Vita, Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità, grave prive del sostegno familiare, premesso che:
    il comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento all'esame prevede misure di agevolazione di tipo fiscale e tributario per i seguenti negozi o atti giuridici, se destinati in favore di disabili gravi: erogazioni da parte di soggetti privati; stipulazione di polizze assicurative; costituzione di trusts; costituzione di vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri (di cui all'articolo 2645-ter del codice civile); costituzione di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche in favore di alcune organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
    destano preoccupazione le disposizioni, in particolare, quelle relative alle misure agevolative in relazione sia alle polizze assicurative (articolo 5) e sia ai negozi giuridici (articolo 6), come le erogazioni liberali, i trusts, vincoli di destinazione ex articolo 2645-ter, del codice civile (ossia, trascrizione di atti, di destinazione per la realizzazione d'interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità ecc) e fondi speciali con vincoli di destinazione anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza, in favore di persone con disabilità grave;
    non si condivide che le risorse stanziate nella legge di stabilità 2016 e destinate all'assistenza dei disabili siano invece, dal 2017, destinate alle misure agevolative fiscali e tributarie e non già all'assistenza propriamente detta alla quale, nel 2017, verranno sottratti ben 55 milioni di euro;
    sarebbe stato sufficiente rispettare la normativa vigente e le convenzioni internazionali ratificate dall'Italia per garantire la piena assistenza alle persone con disabilità e assicurare maggiori e adeguate risorse al Fondo per le non autosufficienze, insieme a strumenti di controllo più efficaci e dare adeguata attuazione e piena applicazione alla legge n. 104 del 1992 e alla legge n. 328 del 2000, che andrebbero ulteriormente implementate con efficaci linee di controllo e con ulteriori risorse economiche;
    il testo all'esame si occupa solo parzialmente di chi ha realmente bisogno mentre appare particolarmente attento a quei disabili che dispongono di beni e risorse, che è bene comunque tutelare, ma l'eccessiva preoccupazione dimostrata nei confronti della tutela dei patrimoni, fa avanzare il sospetto che si vogliano agevolare più che i disabili, gli interessi economici dei soggetti che ruoteranno attorno ad essi (assicurazioni, associazioni e fondazioni);
    in particolare le risorse, pari a 90 milioni a decorrere dall'anno 2016 e destinate secondo la legge di stabilità alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare, in realtà serviranno a coprire le minori entrate, pari a 51,958 milioni di euro per il 2017 e 34,050 milioni a decorrere dal 2018, derivanti dalla detraibilità delle spese sostenute dalle polizze assicurative e dalle agevolazioni derivanti dai tre negozi giuridici previsti (trust, vincoli di destinazione ex articolo 2643-ter del codice civile e fondi speciali);
    inoltre le risorse rischiano di ridursi ulteriormente in quanto l'ampliamento dell'ambito applicativo delle agevolazioni fiscali (esteso alla costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter codice civile nonché alla costituzione di fondi speciali disciplinati con contratti fiduciari anche presso Onlus), rischia di estendere la platea di soggetti da considerare, tenuto conto che, rispetto al testo approvato dalla Camera, le nuove tipologie di gestione del patrimonio potrebbero risultare maggiormente attraenti rispetto alla costituzione del trust, come si rileva anche dalle osservazioni del servizio studi – dipartimento Bilancio della Camera;
    infine vi è il rischio che possano configurarsi effetti di minor gettito attribuibili all'estensione dell'esenzione dalle imposte di successione e donazione nonché dell'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per i trasferimenti in favore del soggetto che ha istituito il trust, il vincolo di destinazione o il fondo speciale in caso di premorienza del disabile la procedura di accertamento dell'invalidità civile è stata radicalmente rinnovata dall'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, titolato «Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile», che attribuisce all'INPS nuove competenze per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità con l'intento di ottenere tempi più rapidi e modalità più chiare per il riconoscimento dei relativi benefici, dando così avvio al cosiddetto piano straordinario contro i falsi invalidi;
    il «Fondo per le non autosufficienze (FNA)» è stato istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. n. 244 – «1. 1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze» al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009»; e successivi provvedimenti hanno incrementato la destinazione finanziaria per alcune annualità e ne hanno introdotte per gli anni successivi;
    in particolare, i commi 109 e 272 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), stabilivano quanto segue: «109. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità;
    le eventuali risorse derivanti dall'attuazione del presente comma da accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica già previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
    il comma 272 della legge di stabilità 2013 prevede che per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2013»;
    mentre il comma 109 della medesima legge di stabilità 2013, al primo periodo, autorizzava quindi una nuova ondata di controlli straordinari sulle persone con disabilità, che si aggiungeva ai 700.000 già eseguiti negli anni precedenti, e nonostante il fallimentare andamento delle campagne precedenti, per il triennio 2013-2015 venivano fissati altri 450.000 controlli (150 mila l'anno); al secondo periodo del medesimo comma, invece, veniva espressamente stabilito che le eventuali risorse derivanti dai suddetti controlli, conteggiati alla fine del periodo, sarebbero tornati al Fondo per le non autosufficienze, fino a un massimo di 40 milioni di euro annui, per una considerevole cifra totale di 120 milioni di euro sul triennio;
    il suddetto piano di controlli straordinari si è ormai concluso, ma non è dato sapere, tuttavia, a quanto ammontino attualmente le risorse derivanti dall'operazione di verifiche straordinarie e, in ultima istanza, di quanti finanziamenti aggiuntivi sia stato effettivamente incrementato il capitolo di bilancio dedicato al fondo per le non autosufficienze, come previsto dalla legge di stabilità 2013;
    con sentenza 3851/14 del 9 aprile 2014, il TAR del Lazio si è pronunciato in modo molto chiaro e netto sul tema dei controlli straordinari sui cosiddetti falsi invalidi, addirittura asserendo che: «Le modalità adottate dall'INPS per le verifiche straordinarie sui cosiddetti «falsi invalidi» sono state illegittime e lesive dei diritti delle vere persone con disabilità e i dati forniti dall'istituto "gonfiati» e forieri solo di costi per l'Amministrazione» e oltre alla lesività, sarebbe altresì ormai acclarata quindi l'inefficacia dei piani straordinari di contrasto nei confronti dei falsi invalidi, in quanto i riscontri, a fronte di centinaia di migliaia di verifiche ed ingenti costi sostenuti, non sono risultati congrui rispetto ai risultati attesi;
    appare opportuno conoscere con esattezza le risorse eventualmente derivate dall'attuazione dell'articolo 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), nonché quali di tali risorse, come previsto dal medesimo comma, siano state opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di incrementare così il fondo per le non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro, e per quali annualità,

impegna il Governo

al fine di recuperare un'adeguata quota di risorse, che la presente proposta di legge, per far fronte alle minori entrate derivanti dalle agevolazioni fiscali o tributarie previste, di fatto sottrae alle finalità di assistenza, cura e protezione dei disabili, a considerare la necessità di incrementare il fondo per le non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con le risorse eventualmente derivate dall'attuazione dell'articolo 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

9/698-B/17Di Vita, Lorefice, Silvia Giordano, Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il progetto di legge all'esame dell'Assemblea contiene, all'articolo 4, comma 1, lettera a) una disposizione che dispone che il Fondo di finanziamento contenuto nello stesso articolo abbia anche la finalità di valorizzare misure che consentano il supporto alla domiciliarità per le persone con gravi disabilità anche al fine di impedire l'isolamento delle stesse persone;
    è opportuno, in ogni caso, in un successivo provvedimento legislativo, tenere conto anche della possibilità di predisporre adeguate misure normative che consentano ai familiari delle persone con gravi disabilità di curare presso la propria abitazione i disabili;
    è, quindi, necessario agevolare i familiari dei disabili con il riconoscimento di più lunghi congedi parentali o con facilitazioni pensionistiche che permettano agli stessi di curare in modo migliore in famiglia i disabili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con un successivo provvedimento legislativo, di predisporre norme che consentano di curare i disabili presso la propria abitazione ed in particolare di adottare misure che consentano di allungare il periodo dei congedi parentali o che diano la possibilità ai familiari dei disabili di usufruire di benefici pensionistici.
9/698-B/18Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave e gravissima prive del sostegno familiare;
    una piena vita relazionale, affettiva e sessuale rientra nel generale «benessere psicofisico» delle persone diversamente abili;
    tale circostanza è spesso sottovalutata da tutti gli attori istituzionali, infatti le persone con disabilità sono spesso considerate «non idonee» a vivere e sperimentare la loro sessualità e dunque destinate all'asessualità;
    l'inclusione dell'assistenza alla sessualità a persone con disabilità rappresenterebbe pertanto un passo importante verso una concreta attuazione del diritto alla salute finalizzata all'aiuto del soggetto disabile a rendersi protagonista – pur nella propria menomata condizione esistenziale – della propria vita e maggiormente responsabile delle proprie potenzialità emotive, sentimentali e – anche – sessuali;
    la figura dell'assistente sessuale incaricato di’ accompagnare la persona dosabile verso un graduale percorso affettivo è contemplata da anni nei più evoluti Paesi Ue come la Germania, Austria, Svizzera (Cantoni tedesco e francese) e Danimarca,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere e coordinare, nel rispetto del riparto delle competenze tra Stato e regione, gli interventi regionali ritenuti più idonei, al fine di tutelare il diritto alla sessualità ed al benessere psicofisico delle persone diversamente abili, attraverso l'introduzione della figura dell'assistente sessuale avente la funzione di educare ed affiancare la persona disabile nella conoscenza della propria emotività, affettività e corporeità.
9/698-B/19Elvira Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede d'esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare»;
   premesso che:
    è necessario consentire alla persona disabile di condurre una vita al più possibile «autonoma» attraverso specifici interventi che mettano in pratica tale scopo. Al riguardo, a causa di patologie che comportano disabilità motoria, molti disabili, sebbene perfettamente capaci di intendere e di volere, non possono fare uso delle mani e ciò rende loro impossibile accedere autonomamente a pratiche amministrative che necessitano della firma di proprio pugno, come compravendite di immobili, contratti di locazione, ecc. Questo handicap di tipo pubblico-amministrativo pone i disabili in una condizione di evidente esclusione sociale. Pertanto, si ritiene che detto ostacolo potrebbe essere superato con il riconoscimento per il disabile di apporre la propria impronta digitale su atti pubblici e privati,

impegna il Governo

ad assumere iniziative idonee per il riconoscimento della firma mediante apposizione dell'impronta digitale per le persone, non inabilitate o interdette, affette da disabilità motorie che non consentono l'uso delle mani.
9/698-B/20Rizzetto, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nella relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, le esenzioni e le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 6 per beni conferiti in trust ovvero oggetto di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, ovvero destinati a fondi speciali devono intendersi riferite ai trasferimenti dei beni e dei diritti derivanti dal loro conferimento in trust ed alla costituzione dei vincoli di destinazione citati sugli stessi beni e diritti;
    tali esenzioni e agevolazioni fiscali sussistono quindi anche per i conferimenti di beni in Trust sia all'atto della loro costituzione sia anche successivamente o per la costituzione di vincoli di destinazione,

impegna il Governo

a specificare dettagliatamente quanto indicato in premessa nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, al fine di dare piena attuazione e chiara interpretazione alle disposizioni contenute all'articolo 6.
9/698-B/21Vazio.


PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE: COPPOLA ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STATALI E LOCALI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (DOC. XXII, N. 42-A)

Doc. XXII, N. 42-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Doc. XXII, N. 42-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

  1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita, per la durata di un anno, non prorogabile, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», per verificare il livello di digitalizzazione e innovazione raggiunto nelle pubbliche amministrazioni, sia statali che locali, anche alla luce delle spese pubbliche complessivamente destinate al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), al fine di raccogliere dati aggiornati e individuare possibili soluzioni, anche legislative, per adeguare lo stato dell'innovazione e della digitalizzazione della pubblica amministrazione al livello degli altri Paesi europei.
  2. È compito della Commissione, in particolare:
   a) verificare le risorse finanziarie stanziate ed il loro utilizzo, nonché la quantità, la tipologia e l'efficacia degli investimenti effettuati nel corso degli anni nel settore delle ICT da parte delle pubbliche amministrazioni, sia statali che locali, anche al fine di individuare i possibili sprechi ed investimenti errati;
   b) effettuare una comparazione tra la spesa pubblica nel settore delle ICT nei maggiori Paesi europei e l'Italia, nonché un'analisi sulle tendenze in atto;
   c) esaminare, anche verificando i titoli di studio e il livello di competenza dei diversi responsabili del settore delle ICT nelle pubbliche amministrazioni, lo stato di informatizzazione attuale e il livello di dotazione tecnologica raggiunto dalle pubbliche amministrazioni statali e locali, con riferimento, tra l'altro, al livello di reingegnerizzazione e automazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, all'utilizzo di software open source, all'apertura dei dati e al loro utilizzo, all'interoperabilità e all'interconnessione delle banche dati, al livello di sicurezza e allo stato di attuazione del disaster recovery e al livello di accettazione di pagamenti elettronici;
   d) monitorare il livello di digitalizzazione e di investimento nelle singole realtà regionali;
   e) esaminare l'esistenza di possibili interventi di razionalizzazione della spesa nel settore delle ICT.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

  Al comma 1, sostituire le parole:, sia statali che locali con le seguenti: statali, regionali e locali.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo:
    comma 2, lettera a), dopo le parole: sia statali che aggiungere le seguenti: regionali e.
    comma 2, lettera c), dopo le parole: amministrazioni statali aggiungere la seguente:, regionali.
    comma 2, lettera d), sostituire le parole: singole realtà regionali con le seguenti: pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali.
     alla rubrica, sopprimere le parole: statali e locali;
   al titolo sopprimere le parole: statali e locali.
1. 11. Boccadutri.

  Al comma 1, sostituire le parole:, sia statali che locali con le seguenti: statali, regionali e locali.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo:
    comma 2, lettera a), sostituire le parole:, sia statali che locali con le seguenti: statali, regionali e locali;
    comma 2, lettera c), dopo le parole: amministrazioni statali aggiungere la seguente:, regionali
    alla rubrica, sopprimere le parole: statali e locali;
   al titolo sopprimere le parole: statali e locali.
1. 11. (Testo modificato nel corso della seduta) Boccadutri.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole:, sia statali che locali con le seguenti: statali, regionali e locali.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo:
    comma 2, lettera a), sostituire le parole:, sia statali che locali con le seguenti: statali, regionali e locali;
    comma 2, lettera c), dopo le parole: amministrazioni statali aggiungere la seguente:, regionali
    alla rubrica, sopprimere le parole: statali e locali;
   al titolo sopprimere le parole: statali e locali.
1. 10. D'Alia, Lodolini.
(Approvato)

  Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) verificare l'efficacia e l'efficienza dell'operato dell'Agenzia per l'Italia digitale, in particolare con riguardo agli obiettivi prefissati e al loro coronamento a decorrere dalla sua istituzione;
1. 2. Cozzolino, Toninelli, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

Doc. XXII, N. 42-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Composizione).

  1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
  3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4 del Regolamento della Camera dei deputati.
  5. La Commissione, al termine dei propri lavori e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, presenta una relazione alla Camera dei deputati sulle risultanze delle indagini.

Doc. XXII, N. 42-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 3.
(Poteri e limiti).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.
  3. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  4. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e dagli uffici che li hanno trasmessi.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  8. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Doc. XXII, N. 42-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

Doc. XXII, N. 42-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Organizzazione interna).

  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
  2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
  3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.
  4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
  5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro, di cui 25.000 euro per l'anno 2016 e 25.000 euro per l'anno 2017, e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2192 - NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3773)

A.C. 3773 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai).

  1. I rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 27 giugno 2015.

Per il testo dell'intesa si veda lo stampato A.C. 3773

A.C. 3773 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Autonomia dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

  1. La Repubblica dà atto dell'autonomia dell'IBISG, liberamente organizzato secondo i propri ordinamenti e disciplinato dal proprio statuto.
  2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito dell'IBISG, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
  3. La Repubblica garantisce la libera comunicazione dell'IBISG con la Soka Gakkai internazionale, con sede in Giappone – Tokyo.

A.C. 3773 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Libertà religiosa).

  1. La Repubblica riconosce all'IBISG la piena libertà di svolgere la sua missione religiosa, spirituale, educativa, culturale e umanitaria.
  2. È garantita all'IBISG, agli organismi da esso rappresentati e a coloro che ne fanno parte, la piena libertà religiosa, di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

A.C. 3773 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Ministri di culto).

  1. Ai ministri di culto liberamente nominati dall'IBISG a norma del proprio statuto è assicurato il libero esercizio del loro ministero.
  2. La qualifica di ministri di culto è certificata dall'IBISG che ne tiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.
  3. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.
  4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto, soggetti all'obbligo del servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.
  5. In caso di richiamo in servizio per esigenze di mobilitazione generale i ministri di culto, che abbiano prestato servizio militare, sono assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.

A.C. 3773 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Assistenza spirituale).

  1. Gli appartenenti all'IBISG hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto anche quando siano impegnati nel servizio militare, oppure siano ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.
  2. Gli interessati o i loro congiunti comunicano alle competenti amministrazioni le informazioni necessarie per reperire i ministri di culto richiesti. A tali ministri è assicurata la libertà di accesso alle strutture di cui al comma 1, affinché possano garantire l'assistenza spirituale.
  3. Gli appartenenti all'IBISG, se detenuti in istituti penitenziari, hanno diritto all'assistenza spirituale da parte dei ministri di culto dell'Istituto. Ai ministri di culto è assicurato l'accesso agli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
  4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, apposito elenco dei ministri di culto è tenuto dall'IBISG e trasmesso alle competenti amministrazioni.
  5. Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui al presente articolo sono a carico dell'IBISG.
  6. Gli appartenenti all'IBISG che prestano servizio militare possono ottenere, compatibilmente con le esigenze di servizio, opportuni permessi al fine di partecipare alle attività religiose della Soka Gakkai nella sede dell'Istituto geograficamente più vicina.
  7. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti all'IBISG, il comando militare competente adotta le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate nel rispetto della volontà del defunto e della sua famiglia.

A.C. 3773 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Insegnamento religioso nelle scuole).

  1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni e da coloro cui compete la responsabilità su di essi.
  2. L'IBISG fruisce delle possibilità offerte dalla legislazione vigente per rispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza e allo studio della dottrina religiosa della Soka Gakkai.
  3. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 sono comunque a carico dell'IBISG.

A.C. 3773 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Libertà di insegnamento).

  1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'IBISG il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
  2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parità, è assicurata piena libertà, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

A.C. 3773 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Edifici di culto).

  1. Gli edifici dell'IBISG aperti al culto pubblico non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Istituto.
  2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.
  3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione dell'IBISG, effettuate all'interno e all'ingresso degli edifici di culto di cui al comma 1 e delle loro pertinenze, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualsiasi tributo.
  4. Le competenti autorità dell'IBISG informano la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente dell'esistenza di edifici di culto dell'Istituto medesimo nel territorio provinciale, indicando gli spazi specificamente dedicati al culto ed eventuali variazioni che si determinino.
  5. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'IBISG per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto dell'Istituto.

A.C. 3773 – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Trattamento delle salme e cimiteri).

  1. Agli appartenenti all'IBISG è assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia.
  2. Possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente.
  3. La dichiarazione individuale rilasciata all'IBISG dai suoi appartenenti di voler essere cremato è equiparata alle dichiarazioni ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai fini delle autorizzazioni alla cremazione.

A.C. 3773 – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Certificazione dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai).

  1. Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 8, l'IBISG rilascia apposita certificazione della qualificazione di ministro di culto.

A.C. 3773 – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Enti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai).

  1. Ferma restando la personalità giuridica dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2000, altri enti costituiti dall'IBISG possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno, purché abbiano la sede in Italia e perseguano fini di religione o di culto.
  2. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 12.
  3. Il riconoscimento della personalità di un ente dell'IBISG è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera favorevole del consiglio nazionale.
  4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea avente domicilio in Italia.
  5. Gli enti dell'IBISG che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti dell'IBISG civilmente riconosciuti.

A.C. 3773 – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Attività di religione o di culto).

  1. Agli effetti civili si considerano comunque:
   a) attività di religione o di culto quelle dirette al rito del Gongyo e al culto del Gohonzon, alle cerimonie religiose, allo studio dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren Daishonin, all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto, alla diffusione dei princìpi buddisti di nonviolenza e di rispetto e compassione per tutte le forme di vita esistenti;
   b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o aventi scopo di lucro.

A.C. 3773 – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Regime tributario).

  1. Agli effetti tributari gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
  2. Gli enti dell'IBISG, civilmente riconosciuti, possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.
  3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alla normativa europea e alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

A.C. 3773 – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Gestione degli enti).

  1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità confessionali senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

A.C. 3773 – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche).

  1. Gli enti dell'IBISG civilmente riconosciuti devono iscriversi entro i termini previsti dalla normativa vigente nel registro delle persone giuridiche.
  2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

A.C. 3773 – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Mutamento ed estinzione degli enti).

  1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente dell'IBISG civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.
  2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'IBISG.
  3. La soppressione di un ente aderente all'IBISG, civilmente riconosciuto, o la sua estinzione per altra causa hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento del competente organo dell'IBISG che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministro dell'interno.
  4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'IBISG, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

A.C. 3773 – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Contributi deducibili agli effetti IRPEF).

  1. La Repubblica prende atto che l'IBISG si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli.
  2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'IBISG, destinate alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).
  3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

A.C. 3773 – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF).

  1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'IBISG concorre, con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato, oltre che ai fini di cui all'articolo 17, comma 2, anche ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, nonché ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti, nonché per la difesa dell'ambiente.
  2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo l'Istituto verrà indicato con la denominazione «Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)». Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, l'IBISG dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, utilizzando le relative somme per le stesse destinazioni di cui al comma 1.
  3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, all'IBISG le somme determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente.

A.C. 3773 – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 19.
(Commissione paritetica).

  1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si può procedere alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione della quota IRPEF di cui agli articoli 17 e 18, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dall'IBISG.

A.C. 3773 – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.
(Rendiconto annuale).

  1. L'IBISG trasmette annualmente al Ministro dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 17 e 18 e ne diffonde adeguata informazione.
  2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve comunque precisare gli interventi operati per le finalità previste dagli articoli 17 e 18.
  3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

A.C. 3773 – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.
(Beni culturali).

  1. La Repubblica e l'IBISG si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale dell'Istituto e dei soggetti di cui all'articolo 11, eventualmente anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.

A.C. 3773 – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 22.
(Festività religiose).

  1. La Repubblica riconosce agli appartenenti all'IBISG, su loro richiesta, il diritto di osservare le festività del 16 febbraio, che celebra la nascita del Budda Nichiren Daishonin, e del 12 ottobre, che celebra l'iscrizione del Dai Gohonzon, vero oggetto di culto per gli appartenenti all'IBISG, da parte dello stesso Nichiren Daishonin. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico italiano.

A.C. 3773 – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 23.
(Norme di attuazione).

  1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dall'IBISG e avviano, se richieste, opportune consultazioni.

A.C. 3773 – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 24.
(Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti).

  1. Con l'entrata in vigore della presente legge le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono.
  2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dell'IBISG, degli enti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

A.C. 3773 – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 25.
(Ulteriori intese).

  1. Ove una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
  2. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'IBISG con lo Stato sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

A.C. 3773 – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 26.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 17, valutati in euro 1.846.000 per l'anno 2017 ed in euro 1.081.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.