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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 22 giugno 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 22 giugno 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bergamini, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Calabria, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, Culotta, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, Kronbichler, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Monchiero, Nicoletti, Orlando, Paris, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Villecco Calipari, Zampa, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bergamini, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Calabria, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, Culotta, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, Kronbichler, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Paris, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 21 giugno 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   GREGORIO FONTANA e RAVETTO: «Abrogazione di norme in materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e delega al Governo per il conseguente riordino della disciplina della protezione internazionale» (3915).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 21 giugno 2016 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:
   dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
  «Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010» (3916);
   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
  «Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati:
   a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012;
   b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013;
   c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013;
   d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012;
   e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014;
   f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997;
   g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012;
   h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014;
   i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013;
   l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014;
   m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015 (3917)»;
   dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
  «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (3918).

  Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge IORI ed altri: «Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista» (2656) è stata successivamente sottoscritta dai deputata Capozzolo.

  La proposta di legge MARCON ed altri: «Disposizioni per l'utilizzazione degli indicatori di benessere nelle politiche pubbliche» (2897) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Duranti e Melilla.

  La proposta di legge BOCCIA ed altri: «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243» (3828) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Carnevali.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:
   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):

  REALACCI ed altri: «Introduzione del divieto di utilizzo di microparticelle di plastica nei prodotti cosmetici» (3852) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XII e XIV.

Trasmissione dalla Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

  Il Presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, con lettera in data 9 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453, la relazione su: «La Cassa depositi e prestiti: la gestione separata e l'evoluzione del risparmio postale» (Doc. X, n. 1).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 1o giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 180, il decreto ministeriale concernente il conferimento a Cassa depositi e prestiti Spa di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Poste italiane Spa.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 21 giugno 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Seconda relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia (COM(2016) 349 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 349 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure (COM(2016) 420 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, modifica la direttiva 2009/100/CE e abroga la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2016) 429 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con le predette comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi nel 2015 (COM(2016) 376 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda per le competenze per l'Europa – Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività (COM(2016) 381 final);
   Proposta di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per le competenze (COM(2016) 382 final);
   Proposta di raccomandazione del Consiglio sul Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (COM(2016) 383 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Consultazione sulle possibilità di pesca per il 2017 nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2016) 396 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli alimenti destinati agli sportivi (COM(2016) 402 final).

Annunzio di documenti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

  L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 11 e 27 maggio 2016, il testo di quattro raccomandazioni e tredici risoluzioni, approvate nel corso della seconda parte della sessione ordinaria svoltasi a Strasburgo dal 18 al 22 aprile 2016, nonché di due risoluzioni adottate dalla Commissione permanente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa che ha avuto luogo a Tallin il 27 maggio 2016. Questi documenti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnati alle stesse in sede primaria:
   Raccomandazione n. 2088 – Verso un quadro di competenze per la cittadinanza democratica (Doc. XII-bis, n. 1) – alla VII Commissione (Cultura);
   Raccomandazione n. 2089 – Il diritto alla proprietà intellettuale nell'era digitale (Doc. XII-bis, n. 2) – alla VII Commissione (Cultura);
   Raccomandazione n. 2090 – Le preoccupazioni umanitarie nei confronti delle persone catturate durante la guerra in Ucraina (Doc. XII-bis, n. 3) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Raccomandazione n. 2091 – Gli argomenti che sconsigliano uno strumento giuridico del Consiglio d'Europa riguardante le misure involontarie in psichiatria (Doc. XII-bis, n. 4) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   Risoluzione n. 2103 – Prevenire la radicalizzazione di bambini e ragazzi combattendone le cause profonde (Doc. XII-bis, n. 5) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione n. 2104 – Verso un quadro di competenze per la cittadinanza democratica (Doc. XII-bis, n. 6) – alla VII Commissione (Cultura);
   Risoluzione n. 2105 – Valutazione del partenariato per la democrazia riguardante il Consiglio nazionale palestinese (Doc. XII-bis, n. 7) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2106 – Rinnovato impegno nella lotta all'antisemitismo in Europa (Doc. XII-bis, n. 8) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   Risoluzione n. 2107 – Una più incisiva risposta europea alla crisi dei rifugiati siriani (Doc. XII-bis, n. 9) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2108 – I diritti umani dei profughi e dei migranti – la situazione nei Balcani occidentali (Doc. XII-bis, n. 10) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione n. 2109 – La situazione dei profughi e dei migranti nel contesto dell'accordo UE-Turchia del 18 marzo 2016 (Doc. XII-bis, n. 11) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione n. 2110 – I diritti della proprietà intellettuale nell'era digitale (Doc. XII-bis, n. 12) – alla VII Commissione (Cultura);
   Risoluzione n. 2111 – Valutare l'impatto delle misure volte a migliorare la rappresentanza politica delle donne (Doc. XII-bis, n. 13) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione n. 2112 – Le preoccupazioni umanitarie per le persone catturate durante la guerra in Ucraina (Doc. XII-bis, n. 14) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2113 – La necessità urgente di far fronte alle falle nella sicurezza e intensificare la cooperazione in materia di lotta al terrorismo, dopo gli attacchi di Bruxelles (Doc. XII-bis, n. 15) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione n. 2114 – La gestione delle emergenze internazionali di sanità pubblica (Doc. XII-bis, n. 16) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XII (Affari sociali);
   Risoluzione n. 2115 – La migrazione forzata: una nuova sfida (Doc. XII-bis, n. 17) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2116 – Vi è urgente bisogno di impedire le violazioni dei diritti umani durante le manifestazioni pacifiche (Doc. XII-bis, n. 18) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione n. 2117 – Promuovere la cooperazione tra le città in campo culturale (Doc. XII-bis, n. 19) – alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia delle delibere adottate dalla Commissione nel mese di maggio 2016.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: BOCCIA ED ALTRI: MODIFICHE ALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA LEGGE DI BILANCIO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 243 (A.C. 3828-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BOCCIA ED ALTRI; MARCON ED ALTRI (A.C. 2648-2897)

A.C. 3828-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti 2.100, 2.101 e 9.100 della Commissione e sul fascicolo n. 1.

A.C. 3828-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Controllo parlamentare della spesa, ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio).

  1. All'articolo 6, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole da: «hanno accesso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante per il controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento».
  2. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «agli articoli 11, 21, 33 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 21, 33 e 35»;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. I software utilizzati ai fini della pubblicazione dei disegni di legge e delle leggi prevista al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

  3. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera b), le parole: «20 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «27 settembre»;
   b) al comma 2, la lettera c) è abrogata;
   c) al comma 2, lettera d), le parole: «da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «da presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno»;
   d) al comma 3, primo periodo, le parole: «lettere a), b), c), d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), d) ed e)».

  4. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «dell'articolo 11, comma 3, lettera m)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera g)» e le parole: «Patto di stabilità interno», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali»;
   b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

  5. All'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  « 1-bis. Il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, è presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre ed è trasmesso alle Camere entro il medesimo termine».
  6. All'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;
   b) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;
   c) al comma 3, la lettera e) è abrogata;
   d) al comma 3, lettera f), le parole: «nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio» sono sostituite dalle seguenti: «sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio, nonché sull'ammontare della spesa per interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari derivati»;
   e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  « 5-bis. Qualora, nell'imminenza della presentazione del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso al DEF»;
   f) al comma 6, primo periodo, le parole: «all'articolo 11, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 1-bis, secondo periodo»;
   g) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
  «10-bis. In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5.
  10-ter. Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, di cui al comma 10-bis, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso».

  7. All'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;
   b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   « c-bis) l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a)»;
   c) al comma 1, la lettera d) è abrogata;
   d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  « 6. Qualora, nell'imminenza della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso alla Nota di aggiornamento del DEF».

  8. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.
  9. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche»;
   b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Controllo parlamentare della spesa, ciclo e strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio).

  Al comma 1, sostituire le parole:, sulla base di apposite intese, alle informazioni risultanti da con le seguenti: diretto, sulla base di apposite intese, alle.
1. 50. Caso, Castelli, Sorial, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni pubbliche e aggiungere le seguenti:, in particolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché.
1. 51. Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fratoianni, Airaudo.

  Al comma 1, sostituire le parole: per il controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la con le seguenti: ai fini del controllo della finanza pubblica e al fine di consentirne la piena.
1. 3. Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fratoianni, Airaudo.

  Al comma 1, dopo le parole: anche al fine di consentirne la aggiungere la seguente: piena.
1. 4. Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fratoianni, Airaudo.

  Al comma 2, lettera b), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: e sono usabili nel rispetto dei principi e degli standard internazionali di usabilità.
1. 52. Caso, Castelli, Sorial, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 2, lettera b), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: e sono usabili nel rispetto dei principi e dello standard internazionale di usabilità ISO 9241.
1. 53. Caso, Castelli, Sorial, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 20 ottobre con le seguenti: 22 ottobre.
1. 54. Alberto Giorgetti.

  Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:. In ogni caso, i contenuti del disegno di legge del bilancio dello Stato non possono essere diffusi da parte dei membri del Governo prima della avvenuta trasmissione alle Camere.
1. 9. Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fratoianni, Airaudo.

  Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
al comma 2:
    al primo periodo:
     le parole: «dell'articolo 11, comma 3, lettera m)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera g)»;
     le parole: «Patto di stabilità interno» sono sostituite dalle seguenti: «concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali»;
    al secondo periodo, le parole: «Il Patto di stabilità interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Sulla base di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), sono definiti».
1. 70. Marchi.
(Approvato)

  Al comma 5, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, con le seguenti: previsto dall'ordinamento dell'Unione europea,
1. 11. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 6, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 2, la parola: «triennio», è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: «quinquennio».

  Conseguentemente
   al medesimo comma:
    dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 3, la parola: «triennio», è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: «quinquennio»;
    dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   d-bis) al comma 5, lettera c), dopo le parole: «da attuare» sono aggiunte le seguenti: «almeno per il quinquennio successivo»;
   d-ter) al comma 5, lettera d), dopo le parole: «riforme proposte» sono aggiunte le seguenti: «almeno per il quinquennio successivo»;
   al comma 7, lettera b), capoverso c-bis), sostituire la parola: triennio con la seguente: quinquennio.
1. 12. Caso, Castelli, Sorial, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 6, sopprimere le lettere a) e b).
1. 13. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: «ordinamento europeo» sono aggiunte le seguenti: «e dalla strategia europea per la crescita dell'economia e dell'occupazione assunta dall'Unione europea».

  Conseguentemente, al medesimo comma 5, sopprimere la lettera b).
1. 14. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 2, lettera e), le parole: «definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo» sono soppresse.
1. 17. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 6, lettera a), dopo le parole: lettera e) aggiungere le seguenti: dopo le parole «in rapporto al prodotto interno lordo» sono aggiunte le seguenti: « , agli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui al comma 10-bis» e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera i), dopo le parole: «prodotto interno lordo» sono aggiunte le seguenti: «, degli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui al comma 10-bis».
1. 60. Caso, Castelli, Sorial, Cariello, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 6, lettera a), dopo le parole: lettera e) aggiungere le seguenti: le parole «del periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore a 20 anni» e.
1. 27. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 6, lettera a), dopo le parole: lettera e) aggiungere le seguenti: dopo le parole «periodo di riferimento» sono aggiunte le seguenti: «e proiettati per non meno di 15 anni successivi al periodo di riferimento» e.
1. 26. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 6, sopprimere la lettera c).
1. 29. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 5, lettera d), dopo le parole: «sistema economico» sono aggiunte le seguenti: «, di impatto ambientale, di redistribuzione della ricchezza, di giustizia sociale, di qualità della vita dei cittadini, di diseguaglianze territoriali, di sostenibilità del debito pubblico».
1. 36. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 6, lettera e), capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tal caso la deliberazione con la quale ciascuna Camera approva il DEF deve essere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
1. 32. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

A.C. 3828-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Bilancio di previsione).

  1. L'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.
  2. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) al primo e al secondo periodo, le parole: «legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «prima sezione della legge di bilancio»;
    2) al terzo periodo, le parole: «del disegno di legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «del disegno di legge di bilancio»;
   b) al comma 3:
    1) al secondo periodo, le parole da: «dopo il termine di scadenza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo nonché per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro l'anno successivo»;
    2) al quarto periodo, le parole da: «le nuove o maggiori spese» fino alla fine del periodo medesimo sono sostituite dalle seguenti: «le nuove o maggiori spese sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le norme che le autorizzano e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a)».

  3. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  « 1. Il disegno di legge del bilancio di previsione si riferisce ad un periodo triennale e si compone di due sezioni»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  « 1-bis. La prima sezione del disegno di legge di bilancio dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene, per ciascun anno del triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati all'articolo 10, comma 2, e i loro eventuali aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis.
  1-ter. La prima sezione del disegno di legge di bilancio contiene esclusivamente:
   a) la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2;
   b) norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
   c) norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
   d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle;
   e) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali;
   f) eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, commi 12 e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi di finanza pubblica, misure correttive degli effetti finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al medesimo comma 13 dell'articolo 17;
   g) le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
  1-quater. Le nuove o maggiori spese disposte dalla prima sezione del disegno di legge di bilancio non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese, sia correnti sia in conto capitale, incompatibili con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), nel DEF, come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari.
  1-quinquies. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve in ogni caso contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge.
  1-sexies. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio è formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati nel DEF, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), dell'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5, e delle rimodulazioni proposte ai sensi dell'articolo 23»;
   c) al comma 2, primo periodo, le parole: «Il disegno di legge del bilancio di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «La seconda sezione del disegno di legge di bilancio» e dopo le parole: «l'entrata e,» è inserita la seguente: «distintamente»;
   d) al comma 11, alinea, le parole: «per le lettere a), b), c), d) ed e)» sono soppresse;
   e) al comma 11, la lettera b) è abrogata;
   f) dopo il comma 11-bis è inserito il seguente:
  « 11-ter. Nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio è annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento, in relazione all'indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare»;
   g) il comma 12 è sostituito dai seguenti:
  « 12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate alla prima sezione del disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare sono integrati nella seconda sezione attraverso un'apposita nota di variazioni.
  12-bis. Il disegno di legge di bilancio è corredato di una relazione tecnica nella quale sono indicati:
   a) la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione;
   b) i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;
   c) elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 1.
  12-ter. Alla relazione tecnica prevista dal comma 12-bis sono allegati, a fini conoscitivi, per il triennio di riferimento, un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione ai sensi del presente articolo e un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative, disposte nella seconda sezione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Tali prospetti sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
  12-quater. Al disegno di legge di bilancio è allegata una nota tecnico-illustrativa con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il medesimo disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche. In particolare, essa indica:
   a) elementi di dettaglio sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10-bis, comma 1, dando separata evidenza alle regolazioni contabili e debitorie pregresse;
   b) i contenuti della manovra, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi;
   c) le previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3, lettera b), e del conto di cassa delle medesime amministrazioni pubbliche, integrate con gli effetti delle modificazioni proposte con il disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento.
  12-quinquies. La nota tecnico-illustrativa di cui al comma 12-quater è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento»;
   h) il comma 16 è abrogato;
   i) al comma 17, le parole: «Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio,» sono soppresse e dopo le parole: «le unità di voto parlamentare» sono inserite le seguenti: «della legge di bilancio».

  4. L'articolo 22 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.
  5. All'articolo 22-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «con il disegno di legge di stabilità e» sono soppresse.
  6. All'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole da: «In sede di formulazione» fino a «Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione del medesimo disegno di legge, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole da: «tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa» fino alla fine del comma sono soppresse;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  « 3. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per motivate esigenze, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere:
   a) rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti di cui al comma 1-ter, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
   b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b)»;
   c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  « 3-bis. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti.
  3-ter. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicate, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la modifica ai sensi del presente articolo e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento»;
   d) il comma 5 è abrogato.

  7. All'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, anche tenendo conto delle esperienze già maturate nei bilanci degli enti territoriali»;
   b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sulla sperimentazione di cui al comma 1 e successivamente sui risultati dell'adozione definiva».

  8. All'articolo 52, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole da: «alla legge di stabilità» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «alla prima sezione della legge di bilancio, di cui all'articolo 21, comma 1-bis, della medesima legge».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Bilancio di previsione).

  Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quinquies, sopprimere le parole da: interventi di natura fino a: ovvero.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il capoverso 1-quinquies aggiungere i seguenti:
  «1-quinquies.1. Il disegno di legge di bilancio non deve contenere interventi di natura localistica o microsettoriale, intesi come interventi volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri. Gli interventi di natura localistica e settoriali non possono essere inseriti, altresì, nel corso dell'esame parlamentare. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, queste ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto di cui al precedente periodo, in conformità alle procedure previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di interventi di natura localistica o microsettoriale, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio.
  1-quinquies.2. La legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale soltanto qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica.»
2. 5. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quinquies, sopprimere le parole da: interventi di natura fino a: ovvero.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   dopo il capoverso 1-quinquies, aggiungere il seguente:
  «1-quinquies.1. La prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve contenere interventi di natura localistica o microsettoriale, ossia volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri. In ogni caso, la legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica.»;
   dopo il capoverso 1-sexies, aggiungere il seguente:
  «1-septies. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, queste ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto previsti dai precedenti commi del presente articolo, in conformità alle norme previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dal presente articolo, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio.».
2. 6. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, queste ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto di cui al precedente periodo, in conformità alle procedure previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di interventi di natura localistica o microsettoriale, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio. Gli interventi di natura localistica e settoriali non possono essere inseriti, altresì, nel corso dell'esame parlamentare. In ogni caso, la legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica.».
2. 4. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera b), capoverso 1-sexies, aggiungere, in fine, le parole: ed evidenzia, per ciascuna unità di voto parlamentare di cui al comma 2, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.
2. 70. Marchi.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera b), dopo il capoverso 1-sexies aggiungere il seguente:
  «1-septies. Al fine di garantire una maggiore chiarezza ed intelligibilità delle misure introdotte con la prima sezione della legge di bilancio, in sede di approvazione e pubblicazione della medesima, alle norme di cui al comma 1-ter devono corrispondere distinti articoli, in appositi capi con riferimento alla materia e al settore economico, in corrispondenza della suddivisione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g).».
2. 9. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 3, lettera b), dopo il capoverso 1-sexies aggiungere il seguente:
  «1-septies. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, queste ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto previsti dai precedenti commi del presente articolo, in conformità alle norme previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dal presente articolo, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio.».
2. 10. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis)
al comma 10, le parole da: «Il bilancio di previsione» fino a: «è costituito» sono sostituite dalla seguenti: «La seconda sezione è costituita».
2. 71. Marchi.
(Approvato)

  Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis)
al comma 11, lettera a):
   quarto periodo, la parola: «azioni» è sostituita dalle seguenti: «unità elementari di bilancio»;
   quinto periodo, la parola: «azione» è sostituita dalle seguenti: «unità elementare di bilancio»;
   sesto periodo, la parola: «azione» è sostituita dalle seguenti: «unità elementare di bilancio».
2. 72. Marchi.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera g), sostituire il capoverso 12 con il seguente:
  12. Gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati, attraverso un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla medesima Camera prima della votazione finale. Per ciascuna delle predette unità di voto la nota evidenzia altresì, distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella seconda sezione sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della prima sezione, le variazioni apportate rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare.
2. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera g), capoverso 12-bis, lettera b), dopo le parole: di spesa aggiungere le seguenti: per programma.
2. 11. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 8, sostituire le parole: alla prima sezione della legge di bilancio, di cui all'articolo 21, comma 1-bis, della medesima legge con le seguenti: alla legge di bilancio.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ogni richiamo alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11 della presente legge nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente periodo, deve intendersi riferito alla legge di bilancio».
2. 101. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  9. All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3 è abrogato.
2. 73. Marchi.
(Approvato)

A.C. 3828-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria delle leggi).

  1. All'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater.»;
   b) al comma 1:
    1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
     « a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa»;
    2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri»;
   c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  « 1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti»;
   d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria»;
   e) al comma 7, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
   f) il comma 12 è sostituito dai seguenti:
  « 12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
  12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti
dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.
  12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si provvede ai sensi del comma 13.
  12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa»;
   g) al comma 13, primo periodo, le parole: «dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 81 della Costituzione».
  2. All'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 2, primo periodo, le parole: «dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione».

A.C. 3828-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Classificazione delle spese).
  1. All'articolo 25 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  « 3-bis. Ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti».
  2. All'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, secondo periodo, le parole: «di stabilità a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b)»;
   b) il comma 7 è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Classificazione delle spese).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 25 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 2, lettera a), la parola «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto»;
   al comma 2, lettera b), la parola «secondo» è sostituita dalle seguenti: «secondo e terzo»;
   dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Ai fini della classificazione economica, le spese sono ripartite in titoli a seconda che siano di natura corrente, in conto capitale o necessarie per il rimborso di prestiti».
4. 70. Marchi.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 25-bis, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la parola «secondo» è sostituita dalle seguenti: «secondo e terzo».
4. 71. Marchi.
(Approvato)

A.C. 3828-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Assestamento e variazioni di bilancio).

  1. All'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «previsioni di bilancio» sono inserite le seguenti: «formulate a legislazione vigente»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  « 3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, anche relative ad unità di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti»;
   c) dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i seguenti:
  «4-septies. Il disegno di legge di assestamento è corredato di una relazione tecnica, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). La relazione è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di assestamento tra i due rami del Parlamento.
  4-octies. Il budget di cui all'articolo 21, comma 11, lettera f), è aggiornato sulla base del disegno di legge di assestamento e, successivamente, sulla base delle eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge a seguito dell'esame parlamentare».

A.C. 3828-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Impegni e pagamenti).

  1. All'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, primo periodo, le parole da: «nei limiti dei pertinenti stanziamenti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile»;
   b) al comma 7, le parole: «, di tale piano viene data pubblicità» sono sostituite dalle seguenti: «. Le informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Impegni e pagamenti).

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 38-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

  1. All'articolo 38-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «che costituisce parte integrante della presente legge».
6. 070. Marchi.
(Approvato)

A.C. 3828-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Definizione dei saldi di cassa).

  1. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

A.C. 3828-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Conto riassuntivo del Tesoro).

  1. All'articolo 44-bis, comma 3, terzo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «con il dato del debito statale e con il saldo di cassa del settore statale» sono sostituite dalle seguenti: «con le emissioni nette di titoli di Stato e altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale».

A.C. 3828-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale).

  1. Dopo l'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:
  «Art. 44-quater.(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale) – 1. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale, è consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. In caso di mancata risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l'autorizzazione è da ritenersi concessa. Gli interessi realizzati su tali depositi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al presente comma, le somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono soggetti a sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, i quali sono parimenti acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato, maggiorati di un importo pari al 2 per cento delle somme versate all'entrata. La sanzione è irrogata con decreto del Ministro competente e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze dei responsabili.
  2. Le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità per le quali sono stati aperti conti presso il sistema bancario e postale e le relative giacenze alla data del 31 dicembre, con l'indicazione, per ciascuna gestione, della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. Entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio le medesime amministrazioni trasmettono altresì la rendicontazione delle entrate e delle spese e la variazione delle giacenze afferenti ai conti correnti bancari e postali riferite, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre, ai primi nove mesi e all'anno precedente. La mancata trasmissione entro il predetto termine è rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  3. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica il rispetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2 e comunica le eventuali inadempienze alla Direzione generale competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni».

  2. Per l'anno 2016, la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è effettuata dalle amministrazioni dello Stato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  3. All'articolo 346 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, i commi dal quarto al tredicesimo sono abrogati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.
(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale).

  Al comma 1, capoverso Art. 44-quater, comma 1, al quarto periodo, dopo le parole: le somme ivi giacenti aggiungere le seguenti:, unitamente agli interessi maturati,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso e comma, al quinto periodo, sostituire le parole: in misura non inferiore al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, i quali sono parimenti acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato, maggiorati di un importo pari al 2 per cento delle somme versate all'entrata con le seguenti: nella misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente.
9. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole: dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 70. Marchi.
(Approvato)

A.C. 3828-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Ricorso al mercato da parte delle pubbliche amministrazioni).

  1. All'articolo 48, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole: «in via telematica» sono inserite le seguenti: «e in formato elaborabile».

A.C. 3828-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, in materia di entrata in vigore di norme).

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «1, commi 1, 3 e 4,» sono soppresse;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    «1-bis. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotte dall'articolo 1, commi 1, 3 e 4, acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Tali disposizioni, nel 2016, si applicano esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio».

A.C. 3828-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Semplificazione delle procedure di reiscrizione dei residui passivi perenti nel bilancio dello Stato).

  1. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270, le parole: «in termini di competenza e cassa, ad apposito capitolo del competente centro di responsabilità» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito della pertinente unità di voto, in termini di competenza e di cassa, ad apposito capitolo di nuova istituzione o a nuovo articolo di capitolo già esistente, avente le medesime caratteristiche e finalità del capitolo soppresso».

A.C. 3828-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato e ne fanno parte il Presidente dell'ISTAT e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.
  2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.
  3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesto.
  4. L'ISTAT provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.
(Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e due rappresentanti delle organizzazioni della società civile già facenti parte del Comitato di indirizzo CNEL-ISTAT di cui all'articolo 2 dell'accordo interistituzionale siglato dai Presidenti del CNEL e dell'ISTAT in data 20 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
13. 50. Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fratoianni, Airaudo.

A.C. 3828-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Proroga del termine per l'esercizio della delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria).

  1. All'articolo 1, comma 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

A.C. 3828-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 3.010.000 euro per l'anno 2016, a 2.540.000 euro per l'anno 2017 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
   a) quanto a 975.000 euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse autorizzate dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 2.015.000 euro per l'anno 2016 e a 2.540.000 euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse previste alla voce: « Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato» della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016;
   c) quanto a 20.000 euro per l'anno 2016 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3828-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1 del presente provvedimento viene previsto che in allegato al DEF sia presentata una relazione recante l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale nonché le previsioni riguardo alla evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera f), dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di prevedere che, nella relazione presentata in allegato al DEF, siano anche illustrati lo stato di attuazione e gli effetti derivanti dai provvedimenti di agevolazione e di sostegno alle attività economiche e produttive sui soggetti beneficiari con dati disaggregati per uomini e donne.
9/3828-A/1Marzano, Locatelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame interviene sugli articoli da 6 a 12 della legge di contabilità, recanti disposizioni sul controllo parlamentare della spesa e sul ciclo e sugli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio;
    in riferimento ai contenuti del DEF (Documento di Economia e finanza) interviene, in particolare la lettera g) del comma 6 dell'articolo 1, in cui, mediante l'inserimento di due nuovi commi (10-bis e 10-ter) nell'articolo 10 della legge di contabilità, già previsti nel testo iniziale e modificati durante l'esame in Commissione, si ricomprendono tra i contenuti informativi del Documento quelli riferiti agli indicatori di benessere equo e solidale;
    in particolare si dispone, grazie all'approvazione di un emendamento presentato dal Gruppo Sinistra Italiana-SEL (e segnatamente l'emendamento 1.34 Nuova formulazione), che in apposito allegato al DEF andranno riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento. L'istituzione del Comitato in questione avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri lo stesso è presieduto dal Ministro dell'economia e composto dal Presidente dell'ISTAT, dal Governatore della Banca d'Italia e da due esperti della materia provenienti da università ed enti di ricerca; esso incaricato di selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile. Infine si prevede che con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell'economia da presentare alle Camere entro il 15 febbraio di ciascun anno, venga evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di BES medesimi, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso;
    come è noto l'Istat dal 2013 edita un Rapporto annuale sul benessere equo e sostenibile (BES), l'ultimo dei quali, relativo al 2015, è stato pubblicato il 2 dicembre di tale anno. Come precisato dall'Istituto nella presentazione dello stesso, la terza edizione del Rapporto offre un quadro integrato dei principali fenomeni sociali, economici e ambientali che hanno caratterizzato l'evoluzione del nostro Paese negli anni recenti, assumendo come punto di partenza la multidimensionalità del benessere e analizzando un ampio numero di indicatori;
    alla luce di quanto precede e considerata la assoluta rilevanza delle disposizioni in questione nel misurare il benessere per indirizzare le politiche economiche e sociali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a promuovere sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri una consultazione pubblica sugli indicatori di benessere equo e sostenibile per coinvolgere pienamente i cittadini in un dibattito aperto sulla valutazione di detti indicatori, come peraltro già fatto con altri provvedimenti quali la c.d. «Buona Scuola» e la Riforma del Terzo settore, nonché l'ISTAT nelle consultazioni pubbliche con i cittadini sui BES e l'OCSE sui «Better Life Index».
9/3828-A/2Marcon, Melilla, Scotto, Pannarale, Fassina, Fratoianni, Duranti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame interviene sugli articoli da 6 a 12 della legge di contabilità, recanti disposizioni sul controllo parlamentare della spesa e sul ciclo e sugli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio;
    in riferimento ai contenuti del DEF (Documento di Economia e finanza) interviene, in particolare la lettera g) del comma 6 dell'articolo 1, in cui, mediante l'inserimento di due nuovi commi (10-bis e 10-ter) nell'articolo 10 della legge di contabilità, già previsti nel testo iniziale e modificati durante l'esame in Commissione, si ricomprendono tra i contenuti informativi del Documento quelli riferiti agli indicatori di benessere equo e solidale. In particolare si dispone, grazie all'approvazione di un emendamento presentato dal Gruppo Sinistra Italiana-SEL (e segnatamente l'emendamento 1.34 Nuova formulazione), che in apposito allegato al DEF andranno riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento;
    ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo la composizione del Comitato in questione, oltre alla presenza del Ministro dell'economia e delle finanze o di un suo rappresentante delegato, il Presidente dell'ISTAT, il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca dovrebbe essere utilmente integrata da almeno due rappresentanti delle organizzazioni della società civile già facenti parte del Comitato di indirizzo CNEL-ISTAT di cui all'articolo 2 dell'accordo interistituzionale siglato dai Presidenti del CNEL e dell'ISTAT in data 20 aprile 2011 ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 1990,

impegna il Governo

a favorire il massimo coinvolgimento delle rappresentanze delle organizzazioni della società civile in occasione della discussione della legge di bilancio in Parlamento.
9/3828-A/3Melilla, Marcon, Scotto, Pannarale, Fassina, Fratoianni, Duranti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame interviene sugli articoli da 6 a 12 della legge di contabilità, recanti disposizioni sul controllo parlamentare della spesa e sul ciclo e sugli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio;
    quanto alle disposizioni che intervengono sui documenti che compongono il ciclo di bilancio, viene in primo luogo in rilievo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 1, nella quale si prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza debba essere presentata alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, anziché entro il 20 settembre. Tale modifica è da ricondurre alla circostanza che, come anche emerso nel corso dell'indagine conoscitiva richiamata in premessa, il vigente termine del 20 settembre non consente di riportare nella Nota di aggiornamento i dati di finanza pubblica a consuntivo aggiornato sulla base di quelli riportati nella seconda notifica sull'indebitamento netto e sul debito delle amministrazioni pubbliche effettuata, entro il 30 settembre, dall'ISTAT alla Commissione europea. Sempre con riferimento alla Nota in questione, inoltre, il successivo comma 7, lettera b) dell'articolo 1, arricchisce il contenuto della stessa, prevedendo che essa rechi l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica;
    dette modifiche appaiono con tutta evidenza volte a perseguire la finalità di consentire agli attori istituzionali coinvolti nel processo di formazione del bilancio di acquisire informazioni sull'articolazione della manovra con un livello di maggior dettaglio rispetto a quello attualmente assicurato dalla Nota di aggiornamento, e, con riferimento alle funzioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio, ai fini della validazione da parte di esso del quadro macroeconomico programmatico in tempo utile per la trasmissione del Documento programmatico di bilancio, di cui tale quadro fa parte, alle autorità europee;
    nel testo originario del provvedimento in esame, riguardo al disegno di legge di bilancio, era previsto il termine del 12 ottobre per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del (nuovo) disegno di legge di bilancio e un termine di massimo di dodici giorni che decorre dal 12 ottobre per la presentazione del disegno di legge medesimo alle Camere. Si trattava, dunque, di un termine non fisso ma mobile, atteso che la norma stabiliva che una volta deliberato in Consiglio dei ministri il disegno di legge andasse presentato alle Camere «entro i successivi dodici giorni»;
    a seguito delle modifiche introdotte in Commissione che hanno in buona sostanza recepito la ratio di alcuni emendamenti presentati dal Gruppo Sinistra Italiana-SEL tesi ad abbreviare il termine di trasmissione della nuova legge di bilancio dopo la deliberazione da parte del Consiglio al fine di evitare la diffusione di notizie fuorvianti rispetto ai contenuti propri della manovra di bilancio ufficialmente presentata alle Camere;
    infatti, la lettera c) del comma 3 dell'articolo 1, come modificato in sede referente, prevede che il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio avvenga entro il 20 ottobre di ogni anno,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata ad evitare che i contenuti del disegno di legge del bilancio dello Stato siano diffusi da parte dei membri del Governo prima della avvenuta trasmissione alle Camere.

9/3828-A/4Scotto, Melilla, Marcon, Pannarale, Fassina, Fratoianni, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame interviene sugli articoli da 6 a 12 della legge di contabilità, recanti disposizioni sul controllo parlamentare della spesa e sul ciclo e sugli strumenti della programmazione finanziaria e di bilancio;
    in riferimento ai contenuti del DEF (Documento di Economia e finanza) interviene, in particolare la lettera g) del comma 6 dell'articolo 1, in cui, mediante l'inserimento di due nuovi commi (10-bis e 10-ter) nell'articolo 10 della legge di contabilità, già previsti nel testo iniziale e modificati durante l'esame in Commissione, si ricomprendono tra i contenuti informativi del Documento quelli riferiti agli indicatori di benessere equo e solidale. In particolare si dispone, grazie all'approvazione di un emendamento presentato dal Gruppo Sinistra Italiana-SEL (e segnatamente l'emendamento 1.34 Nuova formulazione), che in apposito allegato al DEF andranno riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento;
    ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo la composizione del Comitato in questione, oltre alla presenza del Ministro dell'economia e delle finanze o di un suo rappresentante delegato, il Presidente dell'ISTAT, il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca dovrebbe essere utilmente integrata da almeno due rappresentanti delle organizzazioni della società civile già facenti parte del Comitato di indirizzo CNEL-ISTAT di cui all'articolo 2 dell'accordo interistituzionale siglato dai Presidenti del CNEL e dell'ISTAT in data 20 aprile 2011 ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 1990,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata a determinare, insieme al Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile introdotto dal presente provvedimento, procedure idonee a garantire il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile nella individuazione e selezione degli indicatori di benessere equo e sostenibile.
9/3828-A/5Paglia, Melilla, Marcon, Scotto, Pannarale, Fassina, Fratoianni, Duranti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    si innesta nel processo di costruzione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1/2012 che ha demandato ad una successiva legge la disciplina delle modalità di attuazione del contenuto della legge di bilancio, o meglio, della una nuova legge di bilancio attraverso la modifica della vigente legge di contabilità n. 196 del 2009. È stata quindi approvata la legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio;
    da più parti è stato evidenziato come alcune delle soluzioni individuate nell'ambito della legge 243/2012 non siano soddisfacenti;
    una prima critica attiene all'eccessiva complessità delle regole, sia per la pluralità di saldi contabili soggetti al vincolo del pareggio, sia per i molteplici disallineamenti tra tali saldi e le regole di contabilità;
    una seconda rilevante critica mossa alla legge 243/2012 si riferisce al fatto che il vincolo appare troppo penalizzante per gli investimenti soprattutto a causa dell'eccessiva rigidità e complessità del meccanismo di flessibilità regionale chiamato a regolare lo scambio reciproco di spazi di finanziamento degli investimenti;
    altre critiche riguardano principalmente l'automaticità del meccanismo di compensazione, basato su una valutazione degli effetti del ciclo sulle realtà locali, elemento di difficile stima soprattutto su base territoriale,

impegna il Governo

a favorire, nel rispetto delle prerogative del Parlamento, una modifica della legge 24 dicembre 2012, n. 243 in relazione al conseguimento dell'obiettivo di medio termine che il Paese deve adottare e rispettare alla luce della normativa europea.
9/3828-A/6Fratoianni, Paglia, Melilla, Marcon, Scotto, Pannarale, Fassina, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 13 della proposta di legge in epigrafe, si prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di un «Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile», presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato e composto dal Presidente dell'ISTAT e dal Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché «da due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca»;
    il Comitato di cui al punto precedente svolge un ruolo di particolare rilievo, poiché esso provvederà a «selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile» che saranno poi «adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;
    il benessere equo e sostenibile viene di norma determinato a partire dai seguenti 12 indicatori: Salute, Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione tempi di vita, Benessere economico, Relazioni sociali, Politica e istituzioni, Sicurezza, Benessere soggettivo, Paesaggio e patrimonio culturale, Ambiente, Ricerca e innovazione, Qualità dei servizi;
    dal punto precedente si evince che la determinazione degli indicatori richiede un approccio interdisciplinare e un'adeguata conoscenza delle esperienze internazionali maturate in questo campo, ragion per cui appare opportuno che la «comprovata esperienza scientifica» di cui all'articolo 13, comma 1 della proposta in epigrafe vada verificata da esperti che abbiano una visione il più possibile ampia delle competenze presenti nel mondo accademico e della ricerca;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di acquisire indicazioni in merito ai criteri di nomina dei «due esperti» di cui all'articolo 13 comma 1 della proposta in epigrafe, da parte di enti e associazioni di indiscussa autorevolezza sul piano della ricerca scientifica e della vita accademica, quali, ad esempio, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (anche con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera c) dello Statuto dello stesso CNR) o della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (anche con riferimento all'articolo 2, comma 2, paragrafo terzo dello Statuto della stessa CRUI).
9/3828-A/7Gregorio Fontana, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    una Pubblica Amministrazione non digitalizzata e non organizzata secondo il principio del digital first, al giorno d'oggi, è una PA che non risponde ai criteri di efficienza, efficacia e trasparenza;
    stando alle classifiche internazionali (tra le quali l'OCSE e gli studi effettuati dalla Commissione Europea) emerge chiaramente il ritardo del nostro Paese in riferimento alla digitalizzazione dei processi della Pubblica amministrazione, alla loro efficacia e all'utilizzo e usabilità dei servizi al pubblico;
    per recuperare il digital divide burocratico/amministrativo che ci separa dal resto d'Europa è necessario un notevole sforzo in termini di investimenti mirati e coerenti nel campo della digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi;
    nel corso dell'ultima legge di stabilità, approvata nel dicembre scorso, è stato stabilito di legare la spesa ICT ad un piano triennale e ad un programma coerente e sostenibile di riduzione della spesa, stabilendo inoltre che i risparmi derivanti dall'attuazione del piano siano utilizzati dalle medesime amministrazioni per investimenti in materia di innovazione tecnologica;
    gli investimenti nel digitale, ad oggi, consistendo per la maggior parte dei casi in software e servizi, rientrano nella competenza della spesa corrente, riducendo drasticamente la possibilità di proporre investimenti a lungo termine,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di effettuare una variazione del meccanismo contabile al fine di permettere l'inserimento in Conto capitale delle spese per la reingegnerizzazione dei processi e per la digitalizzazione completa della pubblica amministrazione.
9/3828-A/8Coppola, Boccadutri, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il riferimento al principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabilite nuovi tributi e nuove spese;
    la legge 243 del 2012 attua infatti le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una ratio che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e, dall'altro, un aumento di risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del deficit pubblici;
    a questo fine, il settore in cui è maggiormente possibile ottenere questi risultati, che si aggiungono alla necessità di gestire in maniera adeguata e razionale i soldi che i cittadini versano nelle casse dello Stato sotto forma di tributi e che una buona responsabilità politica impone di governare nel miglior modo possibile, è proprio l'ambito della pubblica amministrazione in cui gli sprechi non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa;
    in questa direzione, la riforma del federalismo ha voluto inserire, nel nostro ordinamento, un sistema di finanza multilivello che assicurasse un coordinamento unitario e coerente fra le stesse politiche pubbliche che si sviluppano a diversi livelli di governo;
    per poter tagliare la spesa in maniera selettiva occorrerebbe rispettare un principio basilare che è quello dell'individuazione dei fabbisogni standard e dell'applicazione consequenziale dei costi standard;
    i tagli non devono essere previsti sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi, cosa che ad oggi non viene fatta: si rende necessario, al contrario, attivare il circuito della responsabilità, favorendo la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità attraverso il pieno compimento del passaggio dalla spesa storica (che finanzia servizi e sprechi) al costo/fabbisogno standard (che finanzia i servizi) al fine di garantire un elevatissimo grado di solidarietà e di gestione responsabile del pubblico denaro,

impegna il Governo

ad inserire, al fine di completare in maniera compiuta e razionale la riforma della legge di bilancio che si inserisce in un più ampio quadro di riforma della gestione della res pubblica economico-finanziaria, la previsione dell'applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni standard e della relativa applicazione dei costi standard a tutte le pubbliche amministrazioni.
9/3828-A/9Guidesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il riferimento al principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabilite nuovi tributi e nuove spese;
    la legge 243 del 2012 attua infatti le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una ratio che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e, dall'altro, un aumento di risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del deficit pubblici;
    a questo fine, il settore in cui è maggiormente possibile ottenere questi risultati, che si aggiungono alla necessità di gestire in maniera adeguata e razionale i soldi che i cittadini versano nelle casse dello Stato sotto forma di tributi e che una buona responsabilità politica impone di governare nel miglior modo possibile, è proprio l'ambito della pubblica amministrazione in cui gli sprechi non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa;
    in questa direzione, la riforma del federalismo ha voluto inserire, nel nostro ordinamento, un sistema di finanza multilivello che assicurasse un coordinamento unitario e coerente fra le stesse politiche pubbliche che si sviluppano a diversi livelli di governo;
    per poter tagliare la spesa in maniera selettiva occorrerebbe rispettare un principio basilare che è quello dell'individuazione dei fabbisogni standard e dell'applicazione consequenziale dei costi standard;
    i tagli non devono essere previsti sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi, cosa che ad oggi non viene fatta: si rende necessario, al contrario, attivare il circuito della responsabilità, favorendo la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità attraverso il pieno compimento del passaggio dalla spesa storica (che finanzia servizi e sprechi) al costo/fabbisogno standard (che finanzia i servizi) al fine di garantire un elevatissimo grado di solidarietà e di gestione responsabile del pubblico denaro,

impegna il Governo

ad inserire la previsione dell'applicazione sistemica dell'individuazione dei fabbisogni standard e della relativa applicazione dei costi standard a tutte le pubbliche amministrazioni.
9/3828-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)  Guidesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico a decorrere dal 2016 da conseguire con l'obbligo del pareggio di bilancio;
    la legge di Stabilità 2015 ha anticipato di un anno, vale a dire al 2015, l'obbligo del pareggio di bilancio per le regioni, come nuova modalità di controllo della spesa pubblica, introducendo per le regioni a statuto ordinario il vincolo del pareggio di bilancio quale nuova modalità di contenimento della spesa pubblica, in luogo del patto di stabilità interno incentrato sull'osservanza di un limite posto alle spese finali;
    in base a quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il comma 463 della legge di stabilità 2015 dispone che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016, nella fase di previsione, e, a decorrere dal 2015, in sede di rendiconto un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate e le spese finali e un saldo non negativo, in termini di competenza e cassa, tra entrate e spese correnti;
    l'articolo 15 della legge n. 243/2012, prevede, al primo comma, che il disegno di legge di bilancio rechi «disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria», nonché le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente;
    introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabilite nuovi tributi e nuove spese,
   considerato che:
    per poter tagliare la spesa in maniera selettiva sarebbe sufficiente applicare i principi dell'individuazione dei fabbisogni e dei costi standard con tagli previsti non sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi: il passaggio dalla spesa storica al costo potrebbe infatti orientare la politica delle amministrazioni verso una nuova logica meritocratica che eviti le note inefficienze del passato perché è ben noto come gli sprechi della pubblica amministrazione non siano attribuibili soltanto ed esclusivamente a situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche a situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Spesso, infatti, la spesa, sebbene utilizzata dagli attori amministrativi per finalità pubbliche, non è impiegata nel modo più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici;
    il concetto dei costi standard è legato a due fondamentali scopi: quello di ottimizzare e omogeneizzare i valori produttivi e, attraverso essi, contenere i prezzi e quello di valutare gli scostamenti dei costi reali e, con essi, lo stato di efficienza del sistema produttivo;
    neanche la riforma costituzionale che il Governo ha portato avanti assicura una effettiva e certa applicazione di questi indicatori, perché il coordinato disposto dei nuovi articoli 70 e 117, con il conferimento alla potestà legislativa esclusiva statale della materia del coordinamento della finanza pubblica, senza procedimento legislativo bicamerale, se sommato all'impatto che la legge costituzionale n. 1 del 2012 e che la legge rinforzata n. 243 del 2012 hanno avuto sull'impianto dell'autonomia finanziaria locale, vedrà ridursi, ancor più, la possibilità di manovra delle istanze territoriali in nome del rispetto, prima, del patto di bilancio e del raggiungimento, oggi, del pareggio di bilancio, segnando un'ulteriore battuta d'arresto del federalismo fiscale,
   premesso infine che:
    la spesa pubblica del nostro Paese è cresciuta progressivamente negli ultimi anni, fino ad attestarsi al 50,5 per cento del PIL nel 2015, e che il Governo punta a diminuire fino al 46,7 per cento nel 2019, senza però mettere in atto una efficace riforma del sistema tributario e un complessivo intervento razionale di spending review: non saranno infatti sufficienti né i decreti attuativi della riforma della Pubblica Amministrazione né quelli della delega fiscale, se non accompagnati da una effettiva diminuzione delle aliquote fiscali e da una vera implementazione di quanto già previsto nella legge 42 del 2009 per l'attuazione della delega costituzionale sul federalismo dell'articolo 119 della Costituzione, mai completata (tanto che anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 273/2013, ha parlato di riforma inattuata),

impegna il Governo

a prevedere una più generale semplificazione del quadro normativo relativo al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, contestuali ad un maggiore efficientamento del funzionamento delle stesse, stabilendo eventualmente, anche forme premiali di diversa natura a quelle amministrazioni in ordine con i pagamenti.

9/3828-A/10Busin, Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge introduce una riforma della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012 finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabilite nuovi tributi e nuove spese;
    la legge 243 del 2012 attua le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una ratio che vuole perseguire, da un alto, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e dall'altro, un aumento di risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del deficit pubblici;
   premesso inoltre che:
    all'articolo 2 del provvedimento in esame viene confermata, nel comma 1-quinquies del nuovo articolo 21, l'esclusione, dalla legge di bilancio, di norme di delega, di norme di carattere ordinamentale o organizzatorio e di interventi di natura localistica o microsettoriale, conformemente a quanto già previsto dallo stesso articolo 15, comma 2, terzo periodo della 243 del 2012 e dal vigente articolo 11 della legge di contabilità n. 196 del 2009, in riferimento alla legge di stabilità;
    nonostante il divieto già esistente, è noto, però, come spesso, siano state invece inserite norme di spiccato ambito territoriale e microsettoriale, senza alcuna giustificazione dettata da situazioni di vera urgenza e necessità di uno specifico settore o da situazioni di calamità naturali o sisma per uno specifico territorio;
    notoriamente, gli interventi di natura localistica o microsettoriale sono volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri,

impegna il Governo

a prevedere, nelle more dell'approvazione della presente riforma della legge di bilancio che continuerà nell'altro ramo del Parlamento, un più forte divieto dell'introduzione di norme di natura microsettoriale o localistica all'interno della nuova legge di bilancio, prevedendo che queste non possano essere inserite neanche nel corso dell'esame parlamentare, fatto salvo il caso in cui queste riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica.
9/3828-A/11Simonetti, Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge introduce una riforma della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012 finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabilite nuove tributi e nuove spese;

la legge 243 del 2012 attua le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce
    il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una ratio che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e dall'altro, un aumento di risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del deficit pubblici;
   premesso inoltre che:
    all'articolo 2 del provvedimento in esame viene confermata, nel comma 1-quinquies del nuovo articolo 21, l'esclusione, dalla legge di bilancio, di norme di delega, di norme di carattere ordinamentale o organizzatorio e di interventi di natura localistica o microsettoriale, conformemente a quanto già previsto dallo stesso articolo 15, comma 2, terzo periodo della legge n. 243 del 2012 e dal vigente articolo 11 della legge di contabilità n. 196 del 2009, articolo 11, in riferimento alla legge di stabilità;
    nonostante il divieto già esistente, è noto, però, come spesso, siano state invece inserite norme di spiccato ambito territoriale e microsettoriale, senza alcuna giustificazione dettata da situazioni di vera urgenza e necessità di uno specifico settore o da situazioni di calamità naturali o sisma per uno specifico territorio;
    notoriamente, gli interventi di natura localistica o microsettoriale sono volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri,

impegna il Governo

a prevedere, nelle more dell'approvazione della presente riforma della legge di bilancio che continuerà nell'altro ramo del Parlamento, un più forte divieto dell'introduzione di norme di natura microsettoriale o localistica all'interno della nuova legge di bilancio, prevedendo che, qualora il disegno di legge di bilancio dovesse arrivare all'esame delle Camere già viziato nel contenuto, le Camere stesse abbiano la facoltà di rinviarlo al Governo che dovrà presentare un nuovo disegno di legge epurato da qualsiasi norma di natura microsettoriale o localisitica, fatto salvo il caso in cui queste riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica.
9/3828-A/12Molteni, Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento ridefinisce i termini per la presentazione alle Camere di alcuni dei documenti in cui si articola la programmazione finanziaria e di bilancio:
     in particolare viene posticipato al 27 settembre il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al DEF e al 20 ottobre quello per la presentazione del disegno di legge di bilancio, fermo restando il termine del 15 ottobre per la presentazione alla Commissione europea e all'Eurogruppo – e, come previsto dal presente provvedimento, anche alle Camere
     del progetto di documento programmatico di bilancio, recante gli elementi essenziali del predetto disegno di legge;
   considerato che:
     per effetto del provvedimento in oggetto, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, il disegno di legge di bilancio incorporerà anche le disposizioni attualmente contenute nel disegno di legge di stabilità, nonché gli effetti finanziari da esse prodotti sulle previsioni di bilancio elaborate sulla base della legislazione vigente;
    tale processo di incorporazione comporterà accurate e complesse operazioni di carattere tecnico il cui svolgimento richiederà alcuni giorni, anche in considerazione dell'elevato numero di unità di voto in cui si articolano le previsioni di bilancio a legislazione vigente;
     al fine di consentire lo svolgimento delle predette operazioni in tempi compatibili con il termine previsto per la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio, appare necessario che il Consiglio dei ministri provveda a deliberare il predetto disegno di legge con congruo anticipo rispetto al termine del 20 ottobre,

impegna il Governo

a deliberare il disegno di legge di bilancio entro e non oltre il 12 ottobre di ogni anno.
9/3828-A/13Marchi, Tancredi, Tabacci, Palladino, Caso, Alberto Giorgetti, Guidesi, Palese, Marcon.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il riferimento al principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabiliti nuove tributi e nuove spese;
    la legge 243 del 2012 attua infatti le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una ratio che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e, dall'altro, un aumento di risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del deficit pubblici;
    al fine di addivenire alla migliore gestione finanziaria possibile, il superamento del patto di stabilità andrebbe accompagnato ad una serie di altri provvedimenti in merito ad una più razionale riduzione e ad un mirato contenimento della spesa pubblica generale, recuperando gli sprechi per indirizzare così le risorse reperite in investimenti utili al bene dell'intera collettività;
    la pubblica amministrazione è il fronte sul quale va combattuta la principale battaglia per l'efficienza e il risparmio: il tasso di spreco medio è nell'ordine del 20-25 per cento, il che significa che, se si adottassero pratiche incisive, si potrebbero risparmiare almeno 100 miliardi l'anno;
    gli sprechi della pubblica amministrazione non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Parliamo, ovviamente di situazioni nelle quali la spesa, sebbene utilizzata dagli attori per finalità pubbliche, non è impiegata nel modo migliore, più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici;
   considerato che:
    la riforma del federalismo fiscale ha segnato una svolta importante nel nostro precedente sistema centro-periferia accentrato, ma, nonostante sia stata promulgata la legge 42 del 2009 di attuazione della delega costituzionale sul federalismo dell'articolo 119 della Costituzione, il nuovo quadro federale è rimasto sostanzialmente incompleto;
    la piena implementazione del federalismo fiscale permetterebbe, così come questo provvedimento attuata in maniera più compiuta le nuove disposizioni costituzionali del novellato articolo 81, di completarne il quadro normativo con la piena attuazione, allo stesso modo, dell'articolo 119, concludendo così l'attuazione del volere del costituente, senza lasciare zone franche nel nostro ordinamento;
   considerato infine che:
    neanche la riforma costituzionale che il Governo ha portato avanti assicura una effettiva e certa applicazione del federalismo, perché il coordinato disposto dei nuovi articoli 70 e 117, con il conferimento alla potestà legislativa esclusiva statale della materia del coordinamento della finanza pubblica, senza procedimento legislativo bicamerale, se sommato all'impatto che la legge costituzionale n. 1 del 2012 e che la legge rinforzata n. 243 del 2012 hanno avuto sull'impianto dell'autonomia finanziaria locale vedrà ridursi, ancor più, la possibilità di manovra delle istanze territoriali in nome del rispetto, prima, del patto di bilancio e del raggiungimento, oggi, del pareggio di bilancio, segnando un'ulteriore battuta d'arresto del federalismo fiscale,

impegna il Governo

ad implementare, attraverso la previsione di provvedimenti ad hoc o anche attraverso i prossimi provvedimenti utili, la riforma del federalismo fiscale al fine di completare l'attuazione del nuovo articolo 119 che prevede non soltanto l'equilibrio dei bilanci degli enti locali e territoriali, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, ma anche l'autonomia di entrata e di spesa di cui non è mai stata completata l'attuazione, come specificato in premessa.
9/3828-A/14Invernizzi, Guidesi, Palese.


   La Camera

impegna il Governo

ad implementare, attraverso la previsione di provvedimenti ad hoc o anche attraverso i prossimi provvedimenti utili, la riforma del federalismo fiscale al fine di completare l'attuazione del nuovo articolo 119 che prevede non soltanto l'equilibrio dei bilanci degli enti locali e territoriali, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, ma anche l'autonomia di entrata e di spesa di cui non è mai stata completata l'attuazione.
9/3828-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta)  Invernizzi, Guidesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo, all'articolo 3, riguardante la copertura finanziaria delle leggi, puntualizza che per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1 comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti;
    l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 indica che per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 e che le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo;
    la Corte dei Conti ha sollevato nel 2015 il problema del ritardo nei pagamenti auspicando una attribuzione più sollecita delle somme spettanti ai beneficiari,

impegna il Governo

a porre tutte le iniziative atte a far si che vi sia una attribuzione più sollecita delle somme spettanti ai beneficiari.
9/3828-A/15Brescia.


   La Camera

impegna il Governo

a porre tutte le iniziative atte a far si che vi sia una attribuzione più sollecita delle somme spettanti ai beneficiari.
9/3828-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)  Brescia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, detta le nuove regole di bilancio in ottemperanza al disposto della costituzionale n. 1 del 2012, che ha demandato ad una legge la modificazione del contenuto della legge di bilancio;
    dopo oltre un secolo di prevalenza delle teorie di Paul Laband, autore alla fine del XIX secolo di una serie di notissimi saggi nei quali, affrontando la natura giuridica della legge del bilancio dello Stato, ne metteva in evidenza il carattere meramente formale derivante dalla considerazione che essa presupponeva, ma non integrava, l'ordinamento giuridico sostanziale, limitandosi solo a tradurne le conseguenze sul piano meramente contabile e finanziario, finalmente tale concezione vien superata;
    essa è rimasta immutata sino ad oggi perché fu ripresa nel dettato costituzionale. Si ribadì la natura meramente formale dalla legge di bilancio nel testo originario dell'articolo 81 della Costituzione. Successivamente, al mutare del contesto politico sociale, istituzionale il Parlamento, piuttosto che modificare la legislazione nel senso qui proposto, preferì adottare un escamotage, purtroppo in violazione sostanziale del dettato Costituzionale. Ciò fu ottenuto mediante l'introduzione della legge finanziaria. Grazie ad una sostanziale inversione della sequenza dei voti tra legge di bilancio e finanziaria, ponendo in votazione solo il primo articolo della legge di bilancio, sospendendone poi l'esame, in attesa dell'approvazione di tutti i provvedimenti di spesa contenuti nella legge finanziaria, garantiva nuove spese. Infatti, una volta stabiliti i nuovi saldi, si tornava al voto e approvazione della legge di bilancio, che conteneva quindi tutte le nuove spese disposte dalla legge finanziaria. In quella sede venivano recepite le norme sostanziali di spesa, sempre più insostenibili a causa del fenomeno detto dell'assalto alla diligenza, dovuto al fatto che nella legge finanziaria venivano approvate spese di ogni genere, disomogenee tra loro, tanto da essere anche definita come una «legge omnibus»;
    con questo provvedimento si modifica radicalmente, la struttura della manovra annuale di finanza pubblica, rendendo esplicita ed evidente la procedura necessaria per il miglior governo della finanza pubblica, fondata finora su due distinti provvedimenti, la legge di bilancio e la legge di stabilità, che evolverà verso uno schema diverso, che vedrà la presentazione di un unico provvedimento, la legge di bilancio la quale, oltre alle poste contabili, potrà ora contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità, rendendo esplicito quanto sino ad ora realizzato surrettiziamente,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della normativa richiamata in premessa al fine di adottare eventuali iniziative volte a ampliare la fase dell'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni nel quale si dispone che, ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, le Camere hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica. La proposta dispone che la consultazione sia ora limitata ai membri del Parlamento. Si auspica che essa possa essere estesa ai cittadini, per garantire un controllo diffuso dell'andamento del ciclo di finanza pubblica, in ottemperanza alle norme del decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, che ha innalzato al rango di diritto soggettivo e non più di mero interesse legittimo l'accesso ai «dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa», con il quale si è introdotto nell'ordinamento giuridico domestico l'esperienza di matrice anglosassone denominata Freedom of information act (FOIA)
9/3828-A/16Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, detta le nuove regole di bilancio in ottemperanza al disposto della costituzionale n. 1 del 2012, che ha demandato ad una legge la modificazione del contenuto della legge di bilancio;
    dopo oltre un secolo di prevalenza delle teorie di Paul Laband, autore alla fine del XIX secolo di una serie di notissimi saggi nei quali, affrontando la natura giuridica della legge del bilancio dello Stato, ne metteva in evidenza il carattere meramente formale derivante dalla considerazione che essa presupponeva, ma non integrava, l'ordinamento giuridico sostanziale, limitandosi solo a tradurne le conseguenze sul piano meramente contabile e finanziario, finalmente tale concezione vien superata;
    essa è rimasta immutata sino ad oggi perché fu ripresa nel dettato costituzionale. Si ribadì la natura meramente formale dalla legge di bilancio nel testo originario dell'articolo 81 della Costituzione. Successivamente, al mutare del contesto politico sociale, istituzionale il Parlamento, piuttosto che modificare la legislazione nel senso qui proposto, preferì adottare un escamotage, purtroppo in violazione sostanziale del dettato Costituzionale. Ciò fu ottenuto mediante l'introduzione della legge finanziaria. Grazie ad una sostanziale inversione della sequenza dei voti tra legge di bilancio e finanziaria, ponendo in votazione solo il primo articolo della legge di bilancio, sospendendone poi l'esame, in attesa dell'approvazione di tutti i provvedimenti di spesa contenuti nella legge finanziaria, garantiva nuove spese. Infatti, una volta stabiliti i nuovi saldi, si tornava al voto e approvazione della legge di bilancio, che conteneva quindi tutte le nuove spese disposte dalla legge finanziaria. In quella sede venivano recepite le norme sostanziali di spesa, sempre più insostenibili a causa del fenomeno detto dell'assalto alla diligenza, dovuto al fatto che nella legge finanziaria venivano approvate spese di ogni genere, disomogenee tra loro, tanto da essere anche definita come una «legge omnibus»;
    con questo provvedimento si modifica radicalmente, la struttura della manovra annuale di finanza pubblica, rendendo esplicita ed evidente la procedura necessaria per il miglior governo della finanza pubblica, fondata finora su due distinti provvedimenti, la legge di bilancio e la legge di stabilità, che evolverà verso uno schema diverso, che vedrà la presentazione di un unico provvedimento, la legge di bilancio la quale, oltre alle poste contabili, potrà ora contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della normativa richiamata in premessa al fine di adottare eventuali iniziative volte a ampliare la fase dell'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni nel quale si dispone che, ai fini del controllo parlamentare sulla finanza pubblica, le Camere hanno accesso, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica. La proposta dispone che la consultazione sia ora limitata ai membri del Parlamento. Si auspica che essa possa essere estesa ai cittadini, per garantire un controllo diffuso dell'andamento del ciclo di finanza pubblica, in ottemperanza alle norme del decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, che ha innalzato al rango di diritto soggettivo e non più di mero interesse legittimo l'accesso ai «dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa», con il quale si è introdotto nell'ordinamento giuridico domestico l'esperienza di matrice anglosassone denominata Freedom of information act (FOIA)
9/3828-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta)  Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Tempi di adozione del provvedimento annunciato dalla Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, volto a stabilizzare il personale precario del settore educativo e scolastico – 3-02329

   RAMPELLI, GIORGIA MELONI, CIRIELLI, LA RUSSA, MAIETTA, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. – Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. – Per sapere – premesso che:
   Roma capitale ha la rete di servizi all'infanzia per bambini di età compresa tra tre mesi e sei anni più ampia d'Europa, ma ciononostante non riesce a soddisfare appieno le necessità delle famiglie;
   per tali servizi il corretto funzionamento e il rispetto degli standard di qualità sono caratteristiche imprescindibili anche in un momento storico come quello attuale, segnato dalle esigenze di contenimento della spesa;
   il riconoscimento dei diritti dell'infanzia e la tutela dei minori si misurano anche nelle opportunità di cura e di educazione garantite all'interno dei nidi e delle scuole dell'infanzia pubbliche, sia a gestione diretta sia indiretta, e sono aspetti che passano attraverso la continuità e la stabilità delle figure di riferimento dei bambini, educatrici e maestre;
   è da molto tempo che il comune di Roma non garantisce più queste condizioni e ha, anzi, creato un vero problema di precariato, aggravato dalla recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito al divieto di reiterazione dei contratti a tempo determinato;
   la legge n. 107 del 2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ha affrontato il problema del precariato scolastico negli istituti statali, ma ha tralasciato la questione delle strutture educative e scolastiche degli enti locali;
   l'attuale commissario dell'amministrazione capitolina ha deliberato un piano straordinario di assunzioni che sarà, tuttavia, insufficiente a risolvere la problematica in esame a causa dei vincoli imposti dalle norme sul turn-over negli enti locali;
   in un'intervista rilasciata nei primi giorni di giugno 2016 il Ministro interrogato ha affermato che sarebbe in itinere un provvedimento volto a permettere le stabilizzazioni del personale precario del settore educativo e scolastico all'interno degli enti locali, dichiarando espressamente che «la norma sblocca il turnover e consente di attingere alle graduatorie comunali per assumere personale in base a un piano triennale; nelle more si può continuare a reclutare i precari con contratto a tempo determinato»;
   un siffatto provvedimento è indispensabile al fine, da un lato, di rassicurare le famiglie in ordine alla continuità educativa nelle strutture frequentate dai propri figli e, dall'altro, per porre fine alla incertezza lavorativa delle educatrici e insegnanti, che svolgono un ruolo di fondamentale importanza –:
   quando sarà adottato il provvedimento di cui in premessa. (3-02329)


Iniziative volte a garantire un equo, uniforme e immediato accesso alle terapie innovative – 3-02330

   CALABRÒ e BINETTI. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
 l'articolo 1, comma 593, della legge n. 190 del 2014 stanziava un fondo per i farmaci innovativi per la cura dell'epatite C pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
   l'articolo 1, comma 570, della legge n. 208 del 2015, al fine di consentire l'accesso ai trattamenti innovativi stabiliva che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, doveva predisporre ogni anno un programma strategico diretto a definire le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità sulla base di risultati clinici significativi, il numero dei pazienti potenzialmente trattabili e le relative previsioni di spesa, le condizioni d'acquisto, gli schemi di prezzo condizionati al risultato e gli indicatori di performance degli stessi, gli strumenti a garanzia e trasparenza di tutte le procedure, le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi in tutto il territorio nazionale;
   l'Agenzia italiana del farmaco ha annunciato l'arrivo sul mercato di oltre 25 farmaci innovativi che hanno già ottenuto la revisione prioritaria per la cura di patologia altamente diffuse, quali: il cancro al seno, l'ipercolesterolemia e l'insufficienza cardiaca;
   le regioni hanno elaborato una proposta di governance farmaceutica che prevede una relazione tra prezzi e volumi di vendita nonché una maggiore concorrenza dell'intero settore;
   il Ministro interrogato ha recentemente annunciato la necessità di rifinanziare per gli anni a venire il fondo per i farmaci innovativi includendo anche quelli oncologici;
   il direttore dell'Agenzia italiana del farmaco, Luca Pani, ha evidenziato la necessità di nuova governance del farmaco basata sul payment by results, la rimborsabilità dei farmaci dal Servizio sanitario nazionale all'industria solo per quei pazienti che rispondono alla terapia;
   molte regioni hanno riscontrato notevoli difficoltà nell'erogazione dei farmaci innovativi, non avendo ricevuto i fondi ma ottenuto un rimborso attraverso note di credito farmaceutiche;
   è urgente dare risposta ai pazienti oncologici che si sono visti sospesa la somministrazione di terapie innovative non più considerate in regime d'uso compassionevole e, quindi, non più disponibili nelle aziende sanitarie, con grave danno per i pazienti stessi –:
   come si intenda garantire un equo, uniforme e immediato accesso alle terapie innovative, considerando l'urgenza e la necessità di definire i criteri di utilizzo e le fonti di finanziamento. (3-02330)


Iniziative volte a garantire pienamente il diritto alla salute dei cittadini, anche dotando il Servizio sanitario nazionale di risorse congrue – 3-02331

   SCOTTO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FAVA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZARATTI e ZACCAGNINI. – Al Ministro della salute – Per sapere – premesso che:
   la crisi economica non è finita e il peso dei costi che le famiglie devono sostenere nella sanità per le cure e per la prevenzione diventano sempre più gravose per le famiglie;
   l'8 giugno 2016 è stata presentata una ricerca Censis-Rbm relativa agli anni 2013-2015, dalla quale si evince drammaticamente che è aumentato il numero degli italiani che rinunciano alle cure mediche a causa di difficoltà economiche;
   rispetto al 2012, anno nel quale le persone che risultavano costrette alla rinuncia o al rinvio delle prestazioni sanitarie erano 9 milioni, queste nel 2015 sono diventate 11 milioni;
   in particolare, il problema riguarda 2,4 milioni di anziani e 2,2 milioni di millennials, ovvero i nati tra il 1980 e il 2000. Non a caso, secondo il report presentato in occasione del Welfare day, nell'ultimo anno è inoltre aumentata la spesa sanitaria privata nel 2015 pari 34,5 miliardi di euro, ovvero +3,2 per cento negli ultimi due anni;
   secondo gli esperti che hanno curato la ricerca del Censis-Rbm, l'universo della sanità negata tende a dilatarsi, tra nuovi confini e difficoltà nell'accesso al pubblico, e, di fatto, l'obbligo di comprare o compartecipare alla spesa per accedere alle prestazioni sanitarie. In tale contesto meno sanità significa meno salute per chi ha difficoltà economiche o comunque non riesce a pagare di tasca propria le prestazioni nel privato o in intramoenia;
   il Censis rivela che in Italia nel 41,7 per cento delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare ad una prestazione sanitaria, le cause sarebbero le lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e i costi proibitivi di quella privata. L'istituto di ricerca ha inoltre aggiunto che sono tre milioni gli italiani non autosufficienti, con una spesa annua per le famiglie di circa dieci miliardi di euro;
   i dati dell'indagine «Bilancio di sostenibilità del welfare italiano» del Censis rivelano che gli italiani pagano di tasca propria oltre 500 euro pro capite all'anno. Una cifra pari al 18 per cento della spesa sanitaria totale contro il 7 per cento della Francia e il 9 per cento dell'Inghilterra. Lo stesso studio afferma inoltre che «il 53,6 per cento degli italiani dichiara che la copertura dello stato sociale si è ridotta e paga di tasca propria molte delle spese che un tempo venivano coperte dal sistema di welfare nazionale»;
   dalla ricerca Censis-Rbm è emerso che, nell'ultimo anno, più di 5 milioni di italiani hanno ricevuto prescrizioni di farmaci, visite o accertamenti diagnostici che si sono rivelati inutili. Tuttavia, oltre il 51,3 per cento si dichiara contrario a sanzionare i medici protagonisti di condotte del genere. Le liste d'attesa rimangono un vero incubo e la conseguenza è che 10 milioni di italiani ricorrono di più al privato e 7 milioni all’intramoenia perché non possono permettersi di aspettare mesi e mesi a volte per accertamenti necessari e improcrastinabili;
   nel commentare i dati della ricerca del Censis-Rbm la Ministra interrogata ha dichiarato: «È chiaro che il sistema sanitario deve fare i conti con la grave crisi economica che le famiglie stanno vivendo e che questa indagine Censis ci conferma la necessità di difendere l'aumento previsto del fondo sanitario per il 2017-18», ma ha anche dichiarato che «deve essere chiaro a tutti che non si possono fare le nozze con i fichi secchi»;
   la questione rilevante è che, di fatto, i Governi che si sono succeduti hanno piegato il diritto alla salute dei cittadini alle compatibilità economiche e di bilancio, in questo modo il diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 della Costituzione, è stato reso subalterno alle risorse disponibili, oltretutto continuamente ridotte, aprendo un'autostrada al privato come evidenziato dall'aumento considerevole della spesa sanitaria privata, questo proprio a scapito, ad esempio, dello sblocco del turn over nella sanità, dello sviluppo dei servizi territoriali, per le non autosufficienze ed altro;
   è di tutta evidenza che chi ne ha fatto le spese sono gli italiani, che non solo devono far fronte alla crisi economica, ma che, proprio a causa di questo e dell'affermarsi che la salute la curi solo se paghi, sono stati anche costretti a ridurre o addirittura a rinunciare alle cure e alle prestazioni;
   mentre il patto per la salute 2014-2016 fissava per il 2015 un finanziamento pari a poco oltre 112 miliardi di euro e per il 2016 pari a 115,4 miliardi di euro, la legge di stabilità per il 2016 ha fissato il finanziamento a 111 miliardi di euro con un taglio rispetto al patto firmato con le regioni da parte del Governo di oltre 5 miliardi di euro, con pesantissime ricadute sociali rese esplicite dalla ricerca del Censis-Rbm;
   si considera, infine, che il gruppo parlamentare Sinistra italiana-SEL si è sempre battuto in Parlamento per l'affermazione della piena funzionalità del servizio sanitario pubblico universale, nonché per la drastica riduzione dei ticket e delle liste di attesa e, quindi, per una risposta non privatistica, bensì pubblica alla tutela del diritto fondamentale alla salute ex articolo 32 della Costituzione –:
   se il Governo non ritenga necessario abbandonare le politiche di tutela della salute dei cittadini subalterne alle compatibilità di bilancio ed ottemperare agli impegni presi a partire da quelli previsti dal patto per la salute 2014-2016 per dotare il Servizio sanitario nazionale di risorse congrue, al fine di evitare che i cittadini, in particolare quelli maggiormente colpiti dalla crisi economica, siano costretti a rinunciare al diritto costituzionale alle cure e alle prestazioni senza che questo dipenda dalle risorse disponibili, ma garantendo ciò attraverso l'individuazione delle risorse necessarie. (3-02331)


Misure a favore dei consumatori che abbiano subìto pratiche commerciali scorrette da parte di aziende che operano nel settore dell'energia – 3-02332

   BALDELLI, BRUNETTA, POLIDORI e OCCHIUTO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso quattro procedimenti, avviati a luglio 2015 sulla base di numerose segnalazioni giunte da singoli consumatori e da diverse associazioni, ed emesso sanzioni per oltre 14 milioni di euro nei confronti di cinque aziende che operano nel settore dell'energia: Acea, Edison, Eni, Enel energia ed Enel servizio elettrico;
   i provvedimenti riguardano i meccanismi di fatturazione, i conguagli pluriennali, le ripetute richieste di pagamento per bollette non corrispondenti a consumi effettivi, gli ostacoli frapposti alla restituzione dei rimborsi e altre pratiche considerate scorrette;
   dopo che sono state presentate diverse interrogazioni da parte di Forza Italia alla Camera dei deputati sul tema delle maxi-bollette e dei megaconguagli per sollecitare il Governo ad intervenire a tutela dei consumatori, ad ottobre 2015 è stata approvata alla Camera dei deputati la mozione 1-00967 che ha impegnato il Governo ad intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, affinché venisse assicurato dagli operatori del settore una moratoria sulle recenti maxi-bollette derivanti da conguagli superiori a due anni, finché le autorità non avessero completato gli accertamenti circa eventuali violazioni del codice del consumo, e «ad intervenire, per quanto di competenza, anche eventualmente a livello legislativo, stabilendo che, nel caso in cui le autorità competenti ravvisino comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi, i consumatori coinvolti non siano obbligati al pagamento dei conguagli considerati errati o delle fatture basate su consumi stimati per le quali il cliente abbia già comunicato i dati sull'autolettura o questi siano stati teleletti, ovvero ricevano tempestivamente il rimborso delle somme eventualmente già versate ma non dovute»;
   le multe elevate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno giustamente sanzionato le pratiche commerciali delle aziende operanti nel settore dell'energia ritenute aggressive e scorrette, ma solo un intervento legislativo può sollevare i cittadini dal pagamento di fatture frutto di comportamenti sanzionati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato –:
   se il Governo non intenda intervenire al più presto a livello legislativo stabilendo che i consumatori che, secondo quanto stabilito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, abbiano subito pratiche commerciali ritenute scorrette ed aggressive siano esentati dal pagamento degli importi richiesti dalle aziende citate in premessa, ovvero che ricevano tempestivamente il rimborso delle somme già eventualmente versate. (3-02332)


Chiarimenti in merito alla vicenda della nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti presso l'Automobile Club di Sassari, anche in relazione alla richiesta di sostituzione del revisore indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze – 3-02333

   CAPELLI. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
   con delibera del commissario n. 2 del 6 maggio 2016, il commissario straordinario dell'Automobil Club di Sassari deliberava di rinviare l'approvazione del bilancio di esercizio dalla prevista data del 30 aprile 2016 al 30 giugno 2016;
   con successiva delibera (n. 9 del 27 maggio 2016), il commissario straordinario ha approvato lo schema di bilancio di esercizio 2015, «comprensivo di tutta la documentazione di sua competenza»;
   in data 14 giugno 2016 si è riunita l'assemblea dei soci dell'Automobil Club Sassari per discutere, tra l'altro, dell'approvazione del bilancio di esercizio 2015;
   nella suddetta riunione, il commissario straordinario ha ritenuto di non poter far procedere all'approvazione del bilancio di esercizio 2015, mancando la relazione del consiglio dei revisori dei conti;
   a detta del commissario, infatti, questo adempimento non era stato compiuto, stante la decadenza dei revisori eletti e la richiesta del revisore indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze di essere sostituito;
   si starebbe, quindi, procedendo alla nomina di un collegio di revisori straordinario;
   ora, all'interrogante non risulta che vi sia alcuna richiesta da parte del revisore indicato dal Ministero di essere sostituito;
   inoltre, a parere dell'interrogante non esiste decadenza dei revisori eletti, i quali restano in carica sin quando non si procede alla nomina dei nuovi revisori;
   infine, come risulta anche dall'atto di sindacato ispettivo n. 4-13151 indirizzato al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il commissario straordinario era stato nominato per espletare «i necessari adempimenti procedurali per il rinnovo degli organi di ordinaria amministrazione dell'ente» (articolo 1, punto 2, del decreto ministeriale n. 227 del 29 aprile 2016), non apparendo, quindi, chiara l'eventuale competenza del commissario stesso relativamente al bilancio di esercizio 2015 –:
   se al Ministro interrogato risulti la richiesta di sostituzione da parte del revisore indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze e quali tempi siano previsti per la nomina del collegio dei revisori straordinario. (3-02333)


Misure a favore dei contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione – 3-02334

   PRATAVIERA, MATTEO BRAGANTINI, CAON e MARCOLIN. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
   la situazione debitoria è stata da tutti avvertita come una vera e propria emergenza sociale che ha indotto il legislatore ad introdurre la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo fino a un massimo di dieci anni (la rateizzazione ordinaria prevede un massimo di 72 rate mensili, mentre la rateizzazione straordinaria estende il numero delle rate fino ad un massimo di 120 mensili), dando così respiro a famiglie ed imprese;
   attualmente, secondo i dati forniti dall'amministratore delegato di Equitalia nel corso dell'audizione presso la Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria del 9 marzo 2016, le dilazioni di pagamento hanno rappresentato, negli ultimi anni, un fenomeno in costante crescita: attualmente, sono attive circa 30 milioni di rateizzazioni per un controvalore di circa 38 miliardi di euro;
   si tratta, quindi, di un valido strumento adatto a sostenere la ripresa: il legislatore, non a caso, invero, è già più volte intervenuto sull'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con la finalità di snellire il procedimento di accesso alla rateizzazione del debito e di rendere maggiormente fruibile la ripartizione del pagamento in rate;
   in particolare, per ben due volte, nel corso dell'anno 2014, il legislatore ha emanato, peraltro, disposizioni di carattere eccezionale per consentire ai soggetti decaduti da un piano di dilazione di riprendere nuovamente a pagare a rate (l'articolo 11-bis del decreto-legge n. 66 del 2014 cosiddetto milleproroghe e l'articolo 10 del decreto-legge n. 192 del 2014): in base a tali disposizioni, i debitori decaduti dal beneficio della rateazione entro e non oltre il 31 dicembre 2014 sono stati riammessi, a richiesta, al pagamento rateale;
   con l'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo, n. 159 del 2015 («Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23»), il legislatore ha ulteriormente esteso la possibilità di riprendere la rateizzazione a beneficio dei decaduti. In particolare, è stato disposto che, su semplice richiesta del debitore, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui sopra, cioè dal 22 ottobre 2015, potessero essere ripartite, fino ad un massimo di 72 rate mensili, le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateizzazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi antecedenti alla suddetta data;
   sempre con il decreto legislativo n. 159 del 2015 è stato, inoltre, previsto che, in caso di decadenza dai piani di ammortamento concessi a decorrere dal 22 ottobre 2015, i debitori in difficoltà possano ottenere, a differenza di quanto accadeva in precedenza, un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che, al momento della presentazione della relativa istanza, le rate del precedente piano – già scadute a tale data – venissero integralmente saldate;
   i debitori che hanno ottenuto un piano di rateizzazione prima del 22 ottobre 2015, per i quali la decadenza continuerà a verificarsi solo in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, anziché 5 (previste per i piani accordati dal 22 ottobre 2015), una volta decaduti, non potranno, invece, essere più riammessi al beneficio;
   coloro che non hanno presentato istanza entro il 21 novembre 2015, data di scadenza per chiedere la «riammissione» alla rateizzazione si trovano ora esposti a gravi conseguenze economiche;
   le imprese che dovranno fronteggiare tale situazione, non potendo ottemperare ai propri debiti, saranno esposte al rischio del fallimento;
   un'ultima possibilità, in termini temporali, viene data con la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, commi da 134 a 138, della legge n. 208 del 2015) che consente anche ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateizzazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione di essere riammessi, a specifiche condizioni, al piano originario di dilazione; in particolare, il predetto beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, per i quali la riammissione è effettuata al piano di rateizzazione inizialmente concesso, riguarda il solo versamento delle imposte dirette ed è condizionata alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta;
   in ogni caso quest'ultima disposizione normativa, che peraltro è limitata, non risolve il problema di tutte quelle imprese e famiglie che ancora hanno una situazione debitoria in essere;
   la raccomandazione a trovare soluzioni adeguate deriva dalle parole dello stesso amministratore delegato di Equitalia il quale, nel corso dell'audizione di cui sopra, ha sottolineato che, grazie ai pagamenti a rate, infatti, le famiglie e le imprese in difficoltà economica riescono, nel tempo, a regolarizzare il loro debito con l'erario e, di conseguenza, a Equitalia di riscuotere le somme che gli enti creditori le affidano, nel modo meno invasivo possibile, facilitando il rapporto con i debitori interessati e favorendo, al contempo, un clima di minor tensione sociale e di maggiore fiducia nelle istituzioni. Sulla stessa materia si ricorda anche la recente risoluzione n. 7-00976 approvata il 24 maggio 2016 in Commissione finanze della Camera dei deputati –:
   quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di adottare al fine di prevedere che i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione concessi, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in data precedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2015, possano ottenere, a semplice richiesta, la concessione di un nuovo piano di rateizzazione ai sensi dello stesso articolo 19, superando in tal modo le limitazioni rappresentate dalla presentazione di un'apposita istanza entro un termine perentorio già stabilito. (3-02334)


Iniziative volte a calmierare il prezzo del carburante – 3-02335

   GALGANO, MATARRESE, VECCHIO, LIBRANDI, BOMBASSEI, OLIARO, CATANIA, SOTTANELLI, MOLEA, VARGIU, DAMBRUOSO, VEZZALI, CAPUA e D'AGOSTINO. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
   nonostante il crollo del costo del petrolio registrato negli ultimi tempi, i prezzi della benzina in Italia non sono diminuiti in proporzione in quanto a gravare in maniera decisiva sui prezzi alla pompa sono soprattutto le imposte;
   considerate le quotazioni attuali del greggio, il cui costo è sceso del 19 per cento rispetto al 2008, il prezzo del carburante alla pompa non dovrebbe superare i 44 centesimi, se si escludessero le imposte che gravano sul costo totale;
   negli ultimi anni il peso fiscale sui carburanti è cresciuto in modo vertiginoso ed inarrestabile, fino ad arrivare alla situazione attuale in cui le imposte (accise ed Iva) rappresentano ben oltre i due terzi del costo di un litro di benzina alla pompa;
   facendo qualche calcolo, si potrebbe dire che, neanche se il prezzo del petrolio dovesse raggiungere il suo minimo storico, che fu toccato il 10 dicembre 1998 quando le quotazioni del greggio calarono a 9 dollari e 55 centesimi, la benzina costerà meno di un euro al litro, in quanto attualmente circa il 70 per cento del prezzo totale del carburante è destinato all'erario;
   la pervicacia del fisco sui carburanti emerge da un confronto fatto dall'ufficio studi della Confartigianato fra i prezzi attuali e quelli di sette anni fa, quando il costo del greggio sui mercati internazionali era pressoché agli stessi livelli;
   nel dicembre 2008, tenendo conto che la moneta europea era decisamente più forte di oggi sul dollaro, le quotazioni del brent si attestavano intorno ai 29 euro e il prezzo medio alla pompa del gasolio per autotrazione era di un euro e 111. Oggi, con un costo medio del petrolio a circa 30 euro, il prezzo medio della nafta è invece di un euro e 251, con un aumento complessivo del 12,6 per cento. E questo nonostante il prezzo al netto delle imposte sia sceso del 18,8 per cento;
   questo significa che nel corso degli ultimi sette anni si è verificato un rincaro del gasolio del 31,4 per cento esclusivamente attribuibile alle imposte: nel dettaglio, in questo arco di tempo le accise sono aumentate del 46 per cento e il peso dell'Iva è cresciuto del 21,8 per cento. Va poi rilevato che l'Iva non si calcola sul prezzo netto del carburante, ma anche sulle accise, con il risultato surreale che sulle imposte grava un'altra imposta;
   proseguendo nel confronto, alla fine del 2008 le imposte toccavano 60,82 centesimi, rappresentando il 54,7 per cento del prezzo finale del gasolio, mentre ad inizio 2016 si è arrivati a 84,31 centesimi e la percentuale è salita al 67,4 per cento del totale. Si tratta di una differenza di oltre 23 centesimi al litro che, considerando i 22 milioni di tonnellate di gasolio che ogni anno vengono consumate in Italia, determina per il fisco un maggiore introito di quali 5,2 miliardi di euro ogni dodici mesi. Il solo effetto delle imposte sulle imposte è di quasi 14 centesimi al litro, pari a circa 3 miliardi di euro sui consumi totali di gasolio;
   se si considerano i prezzi della benzina le cose non vanno meglio: su ogni litro le accise gravano per quasi 73 centesimi e, se si aggiunge anche l'Iva (con il solito meccanismo dell'imposta sulle imposte), il prelievo fiscale è praticamente di un euro su un costo alla pompa di 1,421 euro. Dato che, escludendo le imposte e con le quotazioni attuali del greggio, un litro di benzina non dovrebbe costare più di 44 centesimi, se ne deduce che poco meno del 70 per cento del prezzo finale va al fisco;
   l'analisi dell'ufficio studi della Confartigianato dimostra che i consumatori italiani pagano il gasolio più caro in Europa, con le uniche eccezioni di Svezia e Regno Unito, nonostante il prezzo netto italiano sia appena al ventesimo posto nel continente. Anche il prezzo italiano della benzina è il più alto in Europa (solo nei Paesi Bassi è maggiore). Nel nostro Paese un litro costa 1,421 euro, mentre la media europea è di 1,273 (tralasciando i prezzi negli Stati Uniti, 47 centesimi, e Arabia Saudita, 23 centesimi) e la differenza è interamente dovuta al meccanismo dell'imposta sull'imposta, ovvero dell'Iva anche sulle accise. Negli Stati Uniti un litro costa solo 47 centesimi di euro, in Arabia Saudita 23 centesimi;
   come denunciato dalle associazioni dei consumatori, le attuali imposte applicate sui carburanti in Italia si traducono in un pesante aggravio per i cittadini «pari a ben +72 euro annui in termini diretti (vale a dire per i pieni di carburante) e a +59 euro annui in termini indiretti (a causa all'impatto del costo dei carburanti sui prezzi dei beni di prima necessità che, nel nostro Paese, sono distribuiti per l'86 per cento su gomma)». Un totale che ammonta a 131 euro annui –:
 alla luce di quanto esposto in premessa, quali iniziative il Governo intenda intraprendere per evitare che in Italia il prezzo totale del carburante, sia in termini di benzina che di gasolio, nonostante il costo del greggio sia negli ultimi tempi notevolmente diminuito, continui ad essere tra i più cari in Europa, nonché quali iniziative intenda adottare affinché le imposte non gravino in maniera così pesante sui prezzi alla pompa e, soprattutto, si eviti quel meccanismo perverso dell'imposta sulle imposte, ossia dell'Iva calcolata anche sulle accise. (3-02335)


Iniziative per prevedere esenzioni dal pagamento del canone Rai a favore dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 – 3-02336

   FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
   il canone di abbonamento Rai è un'imposta dovuta per la semplice detenzione di un apparecchio televisivo, indipendentemente da quanto lo si usa o dalla possibilità di ricevere i canali nazionali;
   viene, quindi, chiamato canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo pubblico, quello che in realtà si configura come un'imposta sul possesso della tv, dichiarata tale anche dalla Corte costituzionale;
   la stessa Corte costituzionale ha inoltre chiarito come non sussista alcuna relazione diretta tra le entrate che derivano dal canone e quelle che poi vengono effettivamente destinate alle reti Rai, dal momento che il maggiore beneficiario dell'imposta non è la Rai, bensì lo Stato;
   per i portatori di handicap indicati all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 lo Stato prevede giustamente numerose agevolazioni fiscali, fra cui quelle sugli acquisti degli ausili tecnici e informatici che possono facilitare le attività giornaliere migliorando le condizioni di vita;
   con l'avanzare del progresso tecnologico, oggi in commercio ci sono molte apparecchiature elettroniche di consumo che possono essere utilizzate come ausilio per le persone diversamente abili, come ad esempio gli apparecchi che hanno come principale caratteristica l'integrazione di funzioni e di servizi legati a internet all'interno di apparecchi televisivi;
   per le persone con grave disabilità, che non sono nelle condizioni di poter utilizzare strumenti informatici, la televisione rappresenta spesso il principale mezzo di informazione e di compagnia, pertanto gli interventi e i programmi relativi ai servizi pubblici, che la legge n. 104 del 1992 prevede vengano determinati con priorità per le situazioni riconosciute gravi, dovrebbero prevedere anche la gratuità dell'accesso al servizio radiotelevisivo;
   è doveroso sviluppare progetti a sostegno delle persone diversamente abili con l'obiettivo prioritario di migliorare il più possibile la loro qualità di vita e quella delle loro famiglie: è necessario pensare alle persone non autosufficienti in termini di centralità del bisogno per fornire risposte efficaci –:
   in virtù del ruolo che l'apparecchio televisivo riveste nella vita delle persone diversamente abili sia come strumento tecnologico in grado di facilitare le comunicazioni col mondo esterno sia come strumento ricreativo, se il Governo non ritenga doveroso assumere iniziative per prevedere specifiche esenzioni dal pagamento del canone di abbonamento alla concessionaria radiotelevisiva pubblica per i portatori di handicap indicati all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. (3-02336)


Iniziative relative agli obiettivi di rilancio della crescita e dell'occupazione a livello europeo – 3-02337

   MARCHI, BOCCADUTRI, PAOLA BRAGANTINI, CAPODICASA, CENNI, DELL'ARINGA, FANUCCI, CINZIA MARIA FONTANA, FREGOLENT, GIAMPAOLO GALLI, GINATO, GIULIETTI, GUERRA, LAFORGIA, LOSACCO, MARCHETTI, MELILLI, MISIANI, PARRINI, PILOZZI, PREZIOSI, RUBINATO, MARTELLA, BINI e VICO. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
   il 23 giugno 2016 gli elettori britannici sono chiamati ad esprimersi sulla cruciale possibilità che il loro Paese possa o meno continuare a far parte dell'Unione europea; al termine di una campagna elettorale intensa e tesa, caratterizzata perfino da drammatici risvolti, l'esito della consultazione popolare pare assai incerto;
   all'esterno della Gran Bretagna la campagna referendaria è stata seguita con altrettanta partecipazione e l'andamento dei mercati finanziari dell'intera Europa è stato caratterizzato da una significativa volatilità dei titoli, con perdite fortemente correlate al rischio di una crisi politica dovuta alla vittoria del voto favorevole all'uscita;
   una eventuale Brexit richiederà la messa in atto di un complesso processo di negoziazione che sia funzionale alla continuità dei rapporti economici, nonché delle alleanze politiche e militari di comune interesse; tale scenario avrebbe sicuramente conseguenze finanziarie, anche se è difficile prevederne la durata e la gravità;
   se invece vincesse il remain, lo scenario risulterebbe meno critico, ma le scelte dei leader europei ancor più delicate per quanto concerne le prospettive future dell'Unione europea, che si trova nella fase più delicata dalla sua fondazione;
   in ogni caso, i vertici della Banca centrale europea dichiarano con fermezza di essere preparati a fronteggiare, con efficaci misure, le turbolenze finanziarie cui saranno sottoposti i Paesi dell'Unione europea;
   oltre agli strumenti di politica monetaria e indipendentemente dall'esito del referendum, appare più che mai ad oggi necessario rilanciare con forza il processo di integrazione, attraverso meccanismi concreti per un coordinamento, una convergenza e una solidarietà più solidi tra le politiche economiche di tutti Paesi membri, anche al fine di promuovere una dimensione maggiormente democratica dell'Unione europea che contrasti la diffusa disaffezione verso il progetto europeo –:
   nell'auspicata ipotesi che prevalga la volontà britannica di continuare a far parte dell'Unione europea, quali iniziative intenda promuovere il Governo per rafforzare gli obiettivi di rilancio della crescita e dell'occupazione a livello comunitario, anche in relazione alle proposte italiane contenute nell'ampia agenda strategica presentata nel mese di febbraio 2016, così da far recuperare lo spirito di progresso sociale ed economico per l'intero continente proprio dell'originario progetto europeo. (3-02337)


Orientamenti del Governo in ordine all'ipotesi di riconsiderare la recente nomina del generale Toschi al vertice della Guardia di finanza – 3-02338

   PESCO, GRILLO, ALBERTI, FICO, PISANO, RUOCCO e VILLAROSA. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
   il Corpo della Guardia di finanza, che fa parte delle Forze armate della Repubblica italiana, dipende dal Ministero dell'economia e delle finanze; la Guardia di finanza opera in molti settori delicati quali polizia tributaria, polizia economico-finanziaria, contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, repressione dei reati di criminalità organizzata, riciclaggio del denaro;
   tutti gli appartenenti alla Guardia di finanza sono tenuti ad attenersi in maniera rigorosa al principio della neutralità della pubblica amministrazione; tali principi si applicano vieppiù anche alle strutture apicali del Corpo per ovvie ragioni etiche, anche per stimolare nell'istituzione lo spirito dell'ammirazione verso i superiori gerarchici; pertanto, è tanto più tenuto al rigore nel proprio curriculum e nella propria azione quotidiana chi assume la carica di comandante della Guardia di finanza;
   su Il Fatto quotidiano del 18 giugno 2016 (articolo intitolato «Inchiesta Sopaf, la mail di Toschi: “Mio fratello comanderà a Roma. Quanto di più utile per noi”», a firma di Giorgio Mielettie e Valeria Pacelli) si legge testualmente: «La famiglia Toschi ottimizzava le sinergie, come direbbe un bravo manager. C’è Giorgio, il fratello maggiore, pezzo grosso della Guardia di finanza, lanciato in una carriera che lo porterà nella primavera 2016, anno III dell'era renziana, sulla poltrona di comandante generale. C’è Andrea, il più giovane, impegnato nella finanza milanese, nel gruppo Sopaf dei numerosi e attivissimi fratelli Magnoni, figli di Giuliano, socio e consuocero di Michele Sindona. A capo della Adenium Sgr (società di gestione del risparmio), Toschi junior è particolarmente attivo nei rapporti con le casse previdenziali, in particolare con Enpam (medici) e Inpgi (giornalisti). Il 18 giugno 2011 Andrea Toschi scrive un'ispirata mail a uno dei suoi capi, Giorgio Magnoni: “Ho appena appreso da ’familiari’ che dal prox anno la Guardia di finanza avrà anche il compito di sorvegliare e verificare la documentazione relativa agli investimenti finanziari e ai processi organizzativi relativi a tutte le casse di previdenza. La Guardia di finanza collaborerà con la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione). (...) Meglio di così!! (...) Saluti” (...). Andrea Toschi è stato arrestato nel maggio 2014 e oggi è a processo con Aldo Magnoni e altri per associazione a delinquere: «Si associavano tra loro allo scopo di commettere più delitti di bancarotta fraudolenta, truffa aggravata, appropriazione indebita, frode fiscale, trasferimento fraudolento di valori finalizzato ad agevolarne il riciclaggio». Andrea Toschi è accusato dal giudice per le indagini preliminari di aver sfruttato «la propria rete di relazioni esterne per agevolare la realizzazione di operazioni illecite e conseguire i relativi guadagni». (...) Ma i magistrati hanno in mano un rapporto della Banca d'Italia, precisamente dell'Uif (Unità d'informazione finanziaria). C’è scritto che alla Banca di credito cooperativo di Anagni, che aveva fatto una «segnalazione di operazione sospetta», Toschi «si sarebbe presentato in banca affermando di essere il fratello del comandante generale della Guardia di finanza Giorgio Toschi». Barbara Rossato, responsabile del controllo rischi e funzione antiriciclaggio della Banca di credito cooperativo di Anagni, ha raccontato ai magistrati che Fabrizio Carracoi (anche lui a processo) chiese alla banca una fidejussione a garanzia di un progetto finanziario. L'operazione apparve «anomala». «A parere della banca – racconta Rossato – l'anomalia era dettata dal fatto che era risaputo che il Carracoi non era una persona che finanziariamente potesse sostenere una operazione del genere. La cosa che più ha insospettito la banca è stato il fatto che spendessero il nome di Andrea Toschi, presentato come fratello di un generale della Guardia di finanza». Su questo insieme di impressioni e mezze frasi deve fare chiarezza il tribunale di Milano. Ma il sospetto che Toschi junior usasse il nome del fratello per aggirare gli ostacoli sul suo cammino è confermato da un'altra mail privata che Il Fatto quotidiano ha potuto leggere. Il 21 febbraio 2010 Toschi scrive al collega e amico Alberto Ciaperoni, oggi a giudizio con lui. All'interno di un lungo sfogo sui rapporti con la famiglia Magnoni, che non sembrano andare per il meglio, parte la cannonata: «Desidero anche informarti (mi raccomando la max riservatezza...) che proprio ieri ho avuto notizia (la notizia era già nell'aria da un po’...) che il mio fratellone con greca e stelle d'argento, verrà a Roma (entro giugno) a comandare quanto di più importante e utile per noi. Ti dico solo che tutti gli organi di vigilanza, gli istituzionali, il gotha romano, faranno la fila per essere da lui ricevuti ed invitati (...) Camporese e Falconi si sono già proposti per incontrarlo quanto prima. Secondo te io posso sbagliare? Possiamo sbagliare?». Puntualmente la notizia in anteprima trova conferma. A giugno Giorgio Toschi lascia il comando regionale della Toscana per approdare alla capitale come comandante della scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza. Posizione prestigiosa: prende il posto di Saverio Capolupo, che in breve tempo diventerà comandante generale. E subito incontra Camporese, come il giornalista riferisce ai magistrati.»;
   d'altronde, come si riscontra su Rainews 24 in merito a Camporese, «il giudice per l'udienza preliminare di Milano rinvia a giudizio altre nove persone per il crack della Sopaf Inpgi: rinvio a giudizio per il presidente Camporese. Accusato di truffa e corruzione. Il giudice per l'udienza preliminare di Milano ha rinviato a giudizio il presidente dell'Inpgi Andrea Camporese e altre nove persone coinvolte in un filone dell'inchiesta sul crack della holding Sopaf dei fratelli Magnoni»;
   sempre dall'articolo riportato su Il Fatto quotidiano, si apprende poi delle «perplessità» sulla nomina di Toschi, manifestate da altre cariche istituzionali: «La resistenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a firmare la nomina di Toschi è stata piegata dal Premier Matteo Renzi, lasciando interdetti gli esponenti politici di peso che «per le vie brevi» avevano segnalato al Quirinale il sospetto che Andrea usasse il nome del fratello per mettere il turbo agli affari. Dopo l'arresto, Toschi ha respinto con vigore l'accusa. Nel primo interrogatorio, il 12 maggio 2014, i pubblici ministeri di Milano gli contestano il fatto: «Lei va in banca e dice “sono il fratello di un grosso generale della Guardia di finanza”». Lui reagisce: «E allora mi devono dire quali sono queste banche. Io non mi sono mai vantato. Mai nella mia vita, mai, di una situazione familiare. Mai» –:
   se non sia il caso di riconsiderare la recente nomina del generale Toschi al vertice della Guardia di finanza, in considerazione dell'inopportunità della sua posizione in ordine ai fatti descritti in premessa, che può nuocere all'onore e portare disdoro all'istituzione del Corpo della Guardia di finanza. (3-02338)


RELAZIONE SULLA CONTRAFFAZIONE NEL SETTORE DELLA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA, APPROVATA DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO (DOC. XXII-BIS, N. 5)

Doc. XXII-bis, n. 5 – Risoluzioni

   La Camera,
   esaminata la Relazione sulla contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana (Doc. XXII-bis, n. 5), approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo nella seduta del 23 settembre 2015;
   premesso che:
    la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo ha scelto di approfondire il tema della contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana in quanto nel comparto agroalimentare italiano tale produzione riveste una notevole rilevanza per le caratteristiche di eccellenza di tale produzione, che fenomeni di contraffazione e frode possono seriamente compromettere;
    la relazione ha messo in luce come le problematiche di tale settore produttivo non trovino oggi una risposta adeguata nell'attuale assetto normativo di riferimento, mentre per preservare l'eccellenza della mozzarella campana è necessario definire un'adeguata architettura di base del sistema pubblico di supporto alle attività di allevamento, produzione e commercializzazione;
    la successione di normative, che hanno prima introdotto il principio della separazione degli stabilimenti per la lavorazione della mozzarella di bufala da quelli per la lavorazione di latte non bufalino, per poi abrogarlo, adottando la sola separazione dei locali e la tracciabilità delle lavorazioni, ha suscitato perplessità sulla reale efficacia dei controlli;
    elementi di perplessità riguardano l'efficacia dei sistemi di controllo, poiché in questa filiera, ove si applica il sistema dell'autocontrollo previsto dal 2006 per le aziende alimentari dal Reg. 852/04/CE, esteso anche alla produzione primaria (mungitura, coltivazione di vegetali, ecc.), si profila una situazione di conflitto di interesse, dato che gli enti preposti al controllo, soggetti privati o pubblici autorizzati dal MIPAAF ad espletare il controllo sulla STG «Mozzarella», sono individuati e pagati dall'azienda controllata;
    la mozzarella è un alimento richiesto tutto l'anno, ma con picchi costanti nei mesi estivi; poiché la produzione di latte si concentra nei mesi invernali e il disciplinare della mozzarella di bufala campana DOP esclude l'impiego di latte congelato, è evidente come il maggiore fabbisogno di latte nei mesi estivi, stante il vincolo imposto dalle norme, determina fenomeni di utilizzazione della materia prima anche attraverso forme illecite, importando latte o cagliate dall'estero, a prezzi irrisori, o utilizzando latte congelato durante l'inverno;
    deve pertanto essere affrontato, anche con misure agevolative, il tema di un'appropriata politica di destagionalizzazione della lattazione delle bufale, onde aumentare la produzione di latte di bufala nel periodo di maggiore domanda del mercato e non avere eccedenze invernali da congelare, per evitare che si superi nel disciplinare il vincolo delle 60 ore dalla mungitura per l'impiego del latte bufalino ai fini della preparazione della mozzarella;
    un altro fenomeno di particolare gravità, specie sui mercati esteri, è rappresentato dalla messa in circolazione di confezioni di mozzarella che recano indicazioni false o fallaci sull'origine, violando i marchi collettivi ovvero evocando una erronea origine italiana (cosiddetto Italian sounding), attraverso l'apposizione di simboli o confezionamenti che richiamano la qualità tradizionale della mozzarella italiana, venduta a prezzi ribassati, che causa danni economici rilevanti ai produttori che operano onestamente;
    occorre pertanto definire un modello di sviluppo per il settore, per orientare la «dimensione» produttiva e qualitativa delle aziende del settore, al fine sia di preservarne il carattere di artigianalità, sia di conciliare le esigenze di espansione della quantità prodotta, particolarmente verso i ricchi mercati internazionali, con quelle di agevolare un'attività orientata alla qualità, legata al territorio;
    fa propria la Relazione sulla contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana (DOC. XXII-bis, N. 5), approvata il 23 settembre 2015 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo ed impegna il Governo, per quanto di competenza, a intraprendere ogni iniziativa utile, al fine di risolvere le questioni evidenziate nella relazione, con particolare riferimento alle seguenti azioni:

   a) migliorare, rendendo effettiva ed assoluta, la piena tracciabilità del latte bufalino, passando da forme volontarie a forme obbligatorie, accelerando l'attuazione di quanto previsto in merito dal decreto 9 settembre 2014 del MIPAAF; occorre infatti garantire agli operatori del settore e alle istituzioni di controllo l'immediata conoscenza del numero dei caseifici operanti in regime di DOP, del numero degli allevatori aderenti, di quanta produzione di latte bufalino sia stata già tracciata e quanta nell'area DOP, onde determinare con sicurezza, sulla scorta di dati inconfutabili, la reale capacità produttiva del settore, prevedendo altresì un adeguato apparato sanzionatorio;
   b) introdurre un sistema di controlli più efficaci, che preveda la redazione di un «Piano di Valutazione e Controllo», gestito dall'Autorità ad esso preposta, con dimensioni, indicatori e variabili e strumenti di rilevazione specificamente determinati e costruiti;
   c) potenziare la piattaforma informatizzata nel comparto, acquisendo tutti i dati in possesso degli operatori del sistema di produzione, diffusione e commercializzazione del prodotto e favorire gli incroci dei dati tra le forze di polizia per le attività di verifica e di controllo, valorizzando inoltre le migliori esperienze di verifica tecnica maturate in materia, quali quelle sviluppate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;
   d) garantire, attraverso specifiche campagne di comunicazione, una maggiore informazione sui rischi per la salute o per la perdita di valori nutrizionali conseguenti all'impiego di latte o cagliata non in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per il confezionamento della mozzarella di bufala, derivante da fenomeni di contraffazione e di frode alimentare;
   e) promuovere nel mondo la qualità e le caratteristiche della mozzarella di bufala campana DOP, anche attraverso l'istituzione di un Osservatorio sulla mozzarella di bufala campana DOP, avente funzioni di promozione, controllo e monitoraggio di tale alimento;
   f) verificare l'opportunità, con il Consorzio per la tutela della mozzarella di bufala campana, di modifiche del disciplinare che, senza snaturare il carattere di artigianalità del prodotto, soddisfino le nuove esigenze del mercato, soprattutto in ambito HO.RE.CA.;
   g) introdurre un'etichetta trasparente per il consumatore, in luogo di quella generica che indica «latte, sale e caglio», indicando specificatamente tra gli ingredienti il tipo di cagliata utilizzata per la produzione di mozzarella, in modo da consentire al consumatore di orientare le proprie scelte disponendo di informazioni adeguate, atteso che il latte italiano si trova in competizione sul mercato con il latte fresco, congelato, in polvere, disidratato, già cagliato, semilavorato, ecc., proveniente da tutto il mondo, a prezzi irrisori;
   h) tutelare maggiormente le denominazioni di origine, operando in sede di tutela penale per una razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, prevedendo anche sanzioni interdittive delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di impresa per le aziende che operano illegalmente e ampliando la possibilità di applicare misure di carattere preventivo, secondo le linee indicate nella «Relazione su possibili proposte normative in materia penale in tema di contraffazione», approvata dalla Commissione il 4 agosto 2015, cui si rinvia;
   i) favorire un modello di sviluppo del settore in grado di preservarne il carattere di artigianalità, alla quale si deve il riconoscimento europeo di questo prodotto, proteggendo la tradizione e la riconoscibilità territoriale, la storia dei luoghi, la sapienza dei casari, come quella degli allevatori; a tal fine occorre garantire l'equilibrio tra produzione casearia e allevatori, onde evitare che la mancanza di una giusta remunerazione per gli allevatori determini la crisi irreversibile della produzione italiana di latte, favorendo l'ingresso massiccio di latte importato, comprato a basso costo, senza considerazione per la qualità del prodotto e l'impatto sull'economia agricola del nostro Paese;
   l) conciliare l'esigenza di garantire l'espansione della quantità prodotta, al fine di accedere ai ricchi mercati internazionali, con la necessità di mantenere ed agevolare una produzione orientata alla qualità, proponendo un modello che si caratterizzi sui mercati internazionali per l'autenticità di un'agricoltura basata sul rapporto con il territorio e sia frutto del lavoro di generazioni che coltivano una tradizione secolare.
(6-00246) «Russo, Catania, Cenni, Garofalo, Fantinati, Mongiello, Senaldi».


   La Camera,
   esaminata la Relazione sulla contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana (Doc. XXII-bis, n. 5), approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo nella seduta del 23 settembre 2015;
   premesso che:
    la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo ha scelto di approfondire il tema della contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana in quanto nel comparto agroalimentare italiano tale produzione riveste una notevole rilevanza per le caratteristiche di eccellenza di tale produzione, che fenomeni di contraffazione e frode possono seriamente compromettere;
    dalla Relazione emergerebbero criticità nel rispetto del disciplinare della mozzarella di bufala campana DOP, nonché imitazioni ed indebiti utilizzi della denominazione medesima;
    la successione di normative, che hanno prima introdotto il principio della separazione degli stabilimenti per la lavorazione della mozzarella di bufala da quelli per la lavorazione di latte non bufalino, per poi abrogarlo, adottando la sola separazione dei locali e la tracciabilità delle lavorazioni, ha determinato talune difficoltà;
    il sistema di controllo previsto dai Regg. Ce n. 882/04 e 1151/12 stabilisce che la verifica del rispetto dei requisiti del disciplinare venga effettuata dall'Organismo di controllo indicato nel disciplinare di produzione sulla base di un apposito piano di controllo specifico per ogni denominazione con la possibilità di prevedere in taluni casi un piano di controllo rafforzato in funzione dell'affidabilità dell'operatore sottoposto al controllo;
    la mozzarella di bufala campana DOP è un alimento richiesto tutto l'anno, ma con picchi costanti nei mesi estivi ed a tal fine è stata attuata una razionalizzazione dei parti per evitare un'alta concentrazione della produzione di latte nei mesi invernali e ciò induce ad utilizzare pratiche vietate dal disciplinare, al fine di evitare che si superi il vincolo delle 60 ore dalla mungitura per l'impiego del latte bufalino ai fini della preparazione della mozzarella;
    un altro fenomeno di particolare gravità, specie sui mercati esteri, è rappresentato dalla messa in circolazione di confezioni di mozzarella di bufala campana DOP che recano indicazioni false o fallaci sull'origine, ovvero evocando una erronea origine italiana (c.d. Italian sounding), attraverso l'apposizione di simboli o confezionamenti che richiamano la qualità tradizionale della mozzarella di bufala campana DOP, venduta a prezzi concorrenziali, che causa danni economici rilevanti ai produttori che operano onestamente;
    occorre pertanto valutare un modello di sviluppo per il settore, verso la «dimensione» produttiva e qualitativa delle aziende del settore, al fine sia di preservarne il carattere di artigianalità, sia di conciliare le esigenze di espansione della quantità prodotta, particolarmente verso i ricchi mercati internazionali, con quelle di agevolare un'attività orientata alla qualità, legata al territorio;
    nonostante il sistema di cooperazione previsto dal Reg. UE n. 1151/2012 e gli Accordi commerciali conclusi dall'UE con i Paesi Terzi continuano a verificarsi fenomeni di imitazione ed evocazione della DOP sia in ambito Europeo che nei Paesi Terzi,

impegna il Governo:

   a continuare a garantire un efficace sistema di controllo attraverso il potenziamento del piano di controllo previsto agli artt. 36 e ss. del Reg. 1151/2012 presso gli operatori della filiera, sulla base di una specifica analisi del rischio, relativa a tale denominazione, contenuta nella documentazione di sistema per l'autorizzazione dell'organismo di controllo. L'autorità competente per l'approvazione del piano di controllo vigilando sulla corretta applicazione del piano medesimo verifica l'eventuale necessità di aggiornare l'applicazione dell'analisi del rischio, sulla base degli esiti dei controlli;
    a monitorare la piattaforma informatizzata nel comparto, acquisendo tutti i dati in possesso degli operatori del sistema di produzione, diffusione e commercializzazione del prodotto e favorire gli incroci dei dati tra le forze di polizia per le attività di verifica e di controllo, valorizzando inoltre le migliori esperienze di verifica tecnica maturate in materia, quali quelle sviluppate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;
    a valutare ogni iniziativa per il rafforzamento dell'apparato sanzionatorio.
(6-00246) (Testo modificato nel corso della seduta) «Russo, Catania, Cenni, Garofalo, Fantinati, Mongiello, Senaldi».


   La Camera,
   premesso che:
    da un'analisi approfondita dalla Relazione XXII-bis n. 5 della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, emerge una situazione preoccupante in materia di illeciti nella produzione e distribuzione di un prodotto eccellente quale la mozzarella di bufala campana, ad oggi strumento importante nel comparto produttivo dell'agroalimentare italiano;
    gli illeciti che si registrano attengono differenti fasi della produzione dall'impiego di cagliate congelate provenienti dall'estero e a basso costo, fino all'utilizzo di massicce dosi di vaccini per mascherare brucellosi, oltre a ripetute violazioni delle norme sulla corretta etichettatura e consumo informato;
    oltre alla grave situazione legata a frodi e contraffazioni, Coldiretti, nel settembre del 2015, denunciava che gli industriali «sottopagano il latte italiano e fanno chiudere le stalle, mentre il Made in Italy alimentare nel settore lattiero caseario è dominato da una multinazionale straniera che impone unilateralmente agli allevatori le proprie condizioni», verificandosi conseguentemente il paradosso che «gli italiani pagano un prezzo molto elevato per i formaggi e il latte fresco mentre agli allevatori si riduce la remunerazione senza tener conto della qualità del latte italiano. Lo dimostra il fatto che il prezzo del latte fresco moltiplica più di quattro volte dalla stalla allo scaffale con un ricarico del 329 per cento. (...) Il risultato è che oggi il latte agli allevatori italiani viene pagato meno di venti anni fa»;
    nonostante questo però dalla stessa Relazione emerge la constatazione che la «Bufala Campana Dop è anche un potente strumento che dà risalto ad un'agricoltura non aggressiva, capace di sostenersi nei territori, che consente in chiave non intensiva di allevare non più di quattro capi per ettaro, con un ridotto impatto ambientale ed un'evidente valenza sul piano etico. Si tratta di una modalità produttiva che costituisce un modello di sviluppo» e a bene vedere questo tipo di agricoltura è un esempio così virtuoso per il comparto agroalimentare italiano da auspicare che diventi volano di crescita per l'intero settore,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa formale capace di contrastare il fenomeno della contraffazione non solo in Italia, ma anche in sede europea per un corretto sviluppo del sistema,
    ad una revisione complessiva della normativa penale di riferimento in materia di frodi ed illeciti al fine di tutelare il Made in Italy.
(6-00247) «Ciracì, Palese».


   La Camera,
   premesso che:
    da un'analisi approfondita dalla Relazione XXII-bis n. 5 della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo, emerge una situazione preoccupante in materia di illeciti nella produzione e distribuzione di un prodotto eccellente quale la mozzarella di bufala campana, ad oggi strumento importante nel comparto produttivo dell'agroalimentare italiano;
    gli illeciti che si registrano attengono differenti fasi della produzione dall'impiego di cagliate congelate provenienti dall'estero e a basso costo, fino all'utilizzo di massicce dosi di vaccini per mascherare brucellosi, oltre a ripetute violazioni delle norme sulla corretta etichettatura e consumo informato;
    oltre alla grave situazione legata a frodi e contraffazioni, Coldiretti, nel settembre del 2015, denunciava che gli industriali «sottopagano il latte italiano e fanno chiudere le stalle, mentre il Made in Italy alimentare nel settore lattiero caseario è dominato da una multinazionale straniera che impone unilateralmente agli allevatori le proprie condizioni», verificandosi conseguentemente il paradosso che «gli italiani pagano un prezzo molto elevato per i formaggi e il latte fresco mentre agli allevatori si riduce la remunerazione senza tener conto della qualità del latte italiano. Lo dimostra il fatto che il prezzo del latte fresco moltiplica più di quattro volte dalla stalla allo scaffale con un ricarico del 329 per cento. (...) Il risultato è che oggi il latte agli allevatori italiani viene pagato meno di venti anni fa»;
    nonostante questo però dalla stessa Relazione emerge la constatazione che la «Bufala Campana Dop è anche un potente strumento che dà risalto ad un'agricoltura non aggressiva, capace di sostenersi nei territori, che consente in chiave non intensiva di allevare non più di quattro capi per ettaro, con un ridotto impatto ambientale ed un'evidente valenza sul piano etico. Si tratta di una modalità produttiva che costituisce un modello di sviluppo» e a bene vedere questo tipo di agricoltura è un esempio così virtuoso per il comparto agroalimentare italiano da auspicare che diventi volano di crescita per l'intero settore,

impegna il Governo:

   a promuovere ogni strumento utile a contrastare il fenomeno della contraffazione non solo in Italia, ma anche in sede europea per un corretto sviluppo del sistema,
   a valutare ogni iniziativa per il rafforzamento dell'apparato sanzionatorio.
(6-00247) (Testo modificato nel corso della seduta) «Ciracì, Palese».