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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 6 luglio 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 luglio 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Busto, Cancelleri, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Culotta, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Greco, La Russa, Leva, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Paris, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Porta, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Tabacci, Tidei, Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignali, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Busto, Cancelleri, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Culotta, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Greco, Lorenzo Guerini, La Russa, Leva, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Miotto, Monchiero, Nicoletti, Orlando, Paris, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Porta, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tidei, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 luglio 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BONAFEDE: «Modifica all'articolo 574-bis del codice penale, concernente l'aggravamento della pena per il reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero» (3962);
   CAROCCI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici» (3963).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa regionale.

  In data 5 luglio 2016 sono state presentate alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, le seguenti proposte di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Modifica alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, in materia di aziende sanitarie uniche» (3964);
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Disposizioni per il divieto del gioco d'azzardo e per la prevenzione della diffusione del rischio legato al gioco d'azzardo nonché per la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da ludopatia» (3965);
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Modifica dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”» (3966).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VII Commissione (Cultura):
  S. 361. – Senatori RANUCCI e PUGLISI: «Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali» (approvata dal Senato) (3960) Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):
  CATANOSO GENOESE: «Obbligo di utilizzazione del miscelatore fisso per la produzione di calcestruzzo» (3875)Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  CIRIELLI: «Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di accesso flessibile alla pensione di vecchiaia» (3825)Parere delle Commissioni I, V, VI e X.

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro):
  RAMPELLI ed altri: «Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio» (3872) Parere delle Commissioni II, V, VII, VIII, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 1o luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ENEL Spa, per l'esercizio 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 412).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 30 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2016/0368, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 4 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231, la relazione – predisposta congiuntamente con il Ministero della difesa – sulla partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso, riferita al secondo semestre del 2015 (Doc. LXX, n. 7).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti documenti concernenti progetti di atti dell'Unione europea:
   relazione concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/45/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (COM(2016) 369 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti;
   relazione concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri (COM(2016) 370 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti;
   relazione concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo e abroga la direttiva 1999/35/CE (COM(2016) 371 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Queste relazioni sono trasmesse alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 5 luglio 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Rafforzare il sistema di resilienza informatica dell'Europa e promuovere la competitività e l'innovazione nel settore della cibersicurezza (COM(2016) 410 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti);
   Proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (Rifusione) (COM(2016) 411 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 208 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 6 luglio 2016;
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Valutare l'attuazione del quadro dell'Unione europea per le strategie nazionali di integrazione dei Rom e della raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri - 2016 (COM(2016) 424 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul Fondo di garanzia per le azioni esterne e sulla relativa gestione nel 2015 (COM(2016) 439 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo (2015) che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili contenente l'elenco dei prodotti contemplati (COM(2016) 440 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 440 final - Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022 (COM(2016) 442 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 6 luglio 2016.

Trasmissione dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

  Il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, con lettera in data 20 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2015, con aggiornamenti al mese di giugno del 2016 (Doc. CXCVII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Consiglio regionale dell'Umbria.

  Il Presidente del Consiglio regionale dell'Umbria, con lettera in data 27 giugno 2016, ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvata dal medesimo Consiglio regionale il 21 giugno 2016, concernente il programma di lavoro della Commissione per il 2016 (COM(2015) 610 final).

  Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 30 giugno 2016, ha dato comunicazione della nomina di Michele Scannavini, Giuseppe Mazzarella, Niccolò Ricci e Luigi Pio Scordamaglia a componenti del consiglio di amministrazione dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

  Questa comunicazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 5 luglio 2016, a pagina 4, seconda colonna, trentaquattresima riga, dopo la parola: «II,» si intende inserita la seguente: «IV,».

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL TAGIKISTAN SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A DUSHANBE IL 22 MAGGIO 2007 (A.C. 2800-A)

A.C. 2800-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2800-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.

A.C. 2800-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

A.C. 2800-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 7, 11 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 29.120 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e in 33.980 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 11 del medesimo Accordo, pari a 143.100 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 3, 7, 11 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2800-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2800-A – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007 persegue l'obiettivo di migliorare la conoscenza tra i due paesi e promuoverne i rispettivi patrimoni culturali attraverso lo scambio di dati ed esperienze tecnico-scientifiche;
    l'articolo 14 dell'Accordo prevede l'istituzione di una Commissione mista che esaminerà i progressi della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e darà concretezza a programmi esecutivi triennali;
    l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica dell'Accordo prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), sono tenuti al monitoraggio degli oneri derivanti dalle spese di missione previste dall'Accordo e a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze e che questi, a fronte di scostamenti, riferisca con apposita relazione alle Camere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di presentare, nella relazione alle Camere, anche una valutazione degli effettivi progressi della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica.
9/2800-A/1Marzano.


DISEGNO DI LEGGE: S. 1827 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI: A) ACCORDO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA, DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO DEL 12 FEBBRAIO 1971, FATTO A RABAT IL 1o APRILE 2014; B) CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTA A RABAT IL 1o APRILE 2014 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3458)

A.C. 3458 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 3458 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
   a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1o aprile 2014;
   b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1o aprile 2014.

A.C. 3458 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 22 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

A.C. 3458 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dalle spese di missione della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutato in euro 339.760 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3458 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL TURKMENISTAN SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE, FATTO A ROMA IL 4 MAGGIO 2015 (A.C. 3462)

A.C. 3462 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015.

A.C. 3462 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

A.C. 3462 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 3462 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'Accordo tra la Repubblica italiana e il Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015, è stato redatto sulla base del modello TIEA (Tax Information Exchange agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni;
    l'articolo 1 dispone che le informazioni oggetto dello scambio siano quelle presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo;
    le informazioni sono considerate riservate ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo in esame e potranno quindi essere comunicate solo ad organi giudiziari o amministrativi investiti delle questioni fiscali pertinenti, e utilizzate solo per i fini per cui sono state comunicate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione per fare quanto di propria competenza per la protezione dei dati personali.
9/3462/1Marzano.


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA CRIMINALITÀ INFORMATICA, RIGUARDANTE LA CRIMINALIZZAZIONE DEGLI ATTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA COMMESSI A MEZZO DI SISTEMI INFORMATICI, FATTO A STRASBURGO IL 28 GENNAIO 2003 (A.C. 3084-A)

A.C. 3084-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3084-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 3084-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.

A.C. 3084-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Protocollo stesso.

A.C. 3084-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale).

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «fino a 6.000 euro chi» sono inserite le seguenti: «, con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico,»;
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o xenofobo».
  2. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano, in tutto o in parte, sulla minimizzazione in modo grave, sull'approvazione, sulla giustificazione o sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale).

  Sopprimere il comma 2.
3. 10. Vazio.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole da: sull'approvazione, sulla giustificazione fino alla fine del comma, con le seguenti: sulla negazione, sull'approvazione o sulla giustificazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.
3. 1. Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

A.C. 3084-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 3084-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    gli atti di razzismo e di xenofobia commessi online non assumono solo la forma di approvazione, legittimazione e minimizzazione di genocidi e crimini contro l'umanità, ma alimentano un sentimento di odio, capace di banalizzare ogni fatto, contribuendo allo sviluppo di comportamenti lesivi della dignità umana e, nei casi più gravi, di vere e proprie condotte criminali;
    il mutato e drammatico scenario internazionale in cui viviamo ci pone di fronte alla necessità di ricercare il giusto equilibrio tra libertà di espressione, sicurezza e tutela della riservatezza dei dati personali e ciò comporta, inevitabilmente, delle limitazioni delle libertà personali, che tuttavia devono essere, come nel caso specifico, previste dalla legge e conformi agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali;
    non è tuttavia sufficiente un pur necessario intervento meramente penale per combattere fenomeni a carattere razzista o xenofobo, ma appare sempre più urgente condurre una sistematica lotta di contrasto all'incitamento all'odio, attraverso campagne di informazione e formazione sui rischi connessi ad un cattivo uso della rete, sul tema dell'uso consapevole degli strumenti informatici, della lotta contro gli atti di istigazione all'odio ovvero alla discriminazione di qualsiasi natura, in modo da consentire cambiamenti effettivi di mentalità;
    importante è anche il coinvolgimento dei gestori delle piattaforme di comunicazione, in funzione di contrasto ai succitati atti, attraverso l'attivazione di sistemi efficaci di monitoraggio dei contenuti a sfondo razzista o xenofobo online e un'attenta valutazione e prevenzione dei pericoli che si annidano nell'attività divulgativa, soprattutto se incontrollata;
    appare necessario un rafforzamento degli strumenti di collaborazione tra istituzioni e internet provider, al fine di agevolare le richieste di rimozione dal web dei contenuti segnalati come hate speech,

impegna il Governo

a individuare gli strumenti più adatti a combattere ogni forma di incitamento all'odio e diffusione di condotte razziste o xenofobe anche online: favorendo, per quanto di sua competenza, l'autoregolamentazione delle istituzioni pubbliche e private e dei media, attraverso codici di condotta; individuando le responsabilità specifiche dei prestatori dei servizi internet e richiedendo anche l'attivazione da parte degli stessi di sistemi efficaci di monitoraggio e rimozione dei contenuti online a sfondo razzista o xenofobo.
9/3084-A/1Santerini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento sottoposto al nostro esame autorizza la ratifica e dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica e contiene disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno;
    con esso si mira ad estendere e ad includere nella sua portata i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, consentendo in tal modo alle Parti di poter utilizzare gli strumenti della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione sulla criminalità informatica anche per il contrasto di tali reati;
    in particolare, il Protocollo prevede che gli Stati parte definiscano come reato la diffusione o altre forme di messa a disposizione del pubblico per il tramite di un sistema informatico: di materiale razzista e xenofobico; di materiale che neghi, minimizzi in modo palese, approvi o giustifichi degli atti che costituiscano la fattispecie di genocidio o crimine contro l'umanità, come definiti dal diritto internazionale e riconosciuti come tali da una decisione definitiva del Tribunale militare internazionale o ogni altra corte internazionale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento narrato in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative volte a consonare la richiesta, da parte dei gestori delle piattaforme di comunicazione, di sistemi efficaci di monitoraggio dei contenuti a sfondo razzista o xenofobo online.
9/3084-A/2Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il Protocollo addizionale in esame comporta un'estensione della Convenzione sulla criminalità informatica mirante a includere nella sua portata i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo;
    l'articolo 5 del Protocollo concerne gli insulti con motivazione razzista e xenofoba, e prevede che ciascuna delle Parti del protocollo proceda nel proprio diritto interno alla criminalizzazione della fattispecie dell'insulto pubblico, se commessa intenzionalmente e senza autorizzazione, per il tramite di un mezzo informatico, nei confronti di una o più persone in ragione della loro appartenenza etnica, alla propria origine nazionale, al colore della propria pelle o alla propria religione;
    l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, al fine di dare attuazione ai contenuti del Protocollo integrativo, integra la disciplina nazionale volta alla repressione della discriminazione razziale e della xenofobia in tutte le sue manifestazioni specificando come i reati – già previsti dalla normativa vigente – di propaganda delle idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico e istigazione ad atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, possono essere commesse con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione circa la gravità delle discriminazioni razziali e della xenofobia, spiegando come il razzismo e la xenofobia siano incompatibili con la democrazia e con i diritti umani.
9/3084-A/3Marzano.


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA RECANTE MODIFICHE ALL'ALLEGATO IV DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ED IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE CONGIUNTA PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ARMAMENTI OCCAR DEL 9 SETTEMBRE 1998, FATTA A ROMA IL 10 GIUGNO 2014 (A.C. 3199)

A.C. 3199 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014.

A.C. 3199 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla Decisione stessa.

A.C. 3199 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 3199 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   in sede di Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014,
   considerato che:
    l'OCCAR è l'organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti nata per rendere efficace la cooperazione in questo campo tra due o più Paesi componenti tale organizzazione;
    appare in contrasto con la ragione costitutiva stessa dell'OCCAR il fatto che alcuni progetti siano invece a tutti gli effetti solo progetti nazionali, portati avanti esclusivamente da un solo Paese, come per l'Italia nel caso dei programmi LSS (Unità Logistica della Marina) e il PPA (Pattugliatori Polivalenti d'Altura) ma che formalmente risultano essere programmi OCCAR;
    i controlli sulle procedure fatte in sede OCCAR appaiano più blandi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione italiana in materia e questo finisce per depotenziare il lavoro di controllo della Corte dei Conti e dello stesso Parlamento;
    è aperta una inchiesta della magistratura di Potenza in merito alla cosiddetta «legge navale» di cui i progetti LSS e PPA rappresentano parti importanti della stessa,

impegna il Governo:

   a dare mandato ai rappresentanti italiani nel Consiglio di Sorveglianza dell'OCCAR di escludere dai programmi dell'organizzazione programmi che vedano la partecipazione di uno soltanto dei Paesi membri;
   di ritirare i progetti LSS e PPA dall'OCCAR e di sottoporli invece alle procedure della legislazione nazionale italiana;
   di applicare, qualora più stringenti ed efficaci, le procedure di autorizzazione e controllo dei programmi previsti dalla legislazione nazionale rispetto alle disposizioni dell'OCCAR.
9/3199/1Frusone, Basilio, Corda, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Sibilia, Scagliusi, Grande, Del Grosso, Spadoni, Di Battista.


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI BERMUDA PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE, FATTO A LONDRA IL 23 APRILE 2012 (A.C. 3529)

A.C. 3529 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.

A.C. 3529 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

A.C. 3529 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 3529 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 23 aprile 2012, è stato redatto sulla base del modello TIEA (Tax information Exchange agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni;
    l'articolo 1 dispone che le informazioni oggetto dello scambio siano quelle presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari;
    le informazioni sono considerate riservate ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo in esame e potranno quindi essere comunicate solo ad organi giudiziari o amministrativi investiti delle questioni fiscali pertinenti, e utilizzate solo per i fini per cui sono state comunicate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione per fare quanto di propria competenza per la protezione dei dati personali.
9/3529/1Marzano.


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL CILE, FATTO A ROMA IL 27 FEBBRAIO 2002, CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE, FATTO A SANTIAGO IL 4 OTTOBRE 2012; B) ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE, FATTO A BRUXELLES IL 6 DICEMBRE 2005 (A.C. 3269-A)

A.C. 3269-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 3269-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
   a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012;
   b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.

A.C. 3269-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo XXI del Trattato e dall'articolo 2 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge e dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.

A.C. 3269-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Disposizioni in materia penale).

  1. La procedura di consegna controllata prevista nell'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge è regolata ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni.
  2. L'utilizzabilità processuale delle informazioni e dei documenti ricevuti o trasmessi prevista dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge è soggetta al rispetto delle norme in materia di rogatorie internazionali contenute nel libro XI, titolo III, del codice di procedura penale.

A.C. 3269-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 19.763 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 3.400 annui a decorrere dall'anno 2016, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 10, 13, 15 e 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 15.122 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze; per le spese di missione di cui agli articoli 10, 13, 15 e 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dei relativi oneri. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo: per il Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia; per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3269-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 5.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO, FATTA A SANTIAGO IL 23 OTTOBRE 2015 (A.C. 3759)

A.C. 3759 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.

A.C. 3759 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

A.C. 3759 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 425.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3759 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza volte a contrastare irregolarità e attività illecite in vario modo connesse all'operato di aziende cinesi in Italia – 3-02360

   GIORGIA MELONI, RAMPELLI, TOTARO, CIRIELLI, LA RUSSA, MAIETTA, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO e TAGLIALATELA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   mercoledì 29 giugno 2016, in seguito ad un'ispezione condotta dall'azienda sanitaria locale e da alcuni reparti delle forze dell'ordine in un'azienda cinese a Sesto Fiorentino, alla contestazione di alcune irregolarità sono scoppiati dei tafferugli, dapprima all'interno della medesima azienda poi degenerati in una vera e propria rivolta da parte di alcune centinaia di cittadini cinesi;
   la rivolta, iniziata con un fitto lancio di pietre, bottiglie e lattine, ha determinato la reazione delle forze dell'ordine e si è conclusa con almeno sette feriti lievi tra la comunità cinese, due dei quali arrestati per resistenza a pubblico ufficiale, e qualche conseguenza anche per quattro appartenenti a polizia e carabinieri;
   un consigliere regionale di Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale, protagonista di un video su Facebook nel quale torna nei luoghi della rivolta il giorno successivo ai fatti, è stato pesantemente insultato e minacciato di morte sulla sua pagina da parte di alcune persone con account dal nome cinese;
   in più di un'occasione il gruppo di Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale ha presentato atti di sindacato ispettivo per chiedere chiarimenti in ordine alla regolarità dell'operato delle aziende cinesi in Italia, per denunciare la concorrenza sleale operata dalle stesse a danno soprattutto delle piccole e medie imprese italiane dei settori tessile e calzaturiero, nonché per sollecitare l'adozione di iniziative per contrastare i trasferimenti irregolari di milioni di euro da parte di cittadini cinesi attraverso i money transfer;
   quello che è accaduto la scorsa settimana a Sesto Fiorentino dimostra non soltanto come le aziende cinesi continuino a operare in situazioni di eclatante illegalità, nelle quali la competitività è ottenuta con lo sfruttamento dei connazionali, con nessun diritto riconosciuto e con la violazione pressoché sistematica delle norme di sicurezza, ma anche come ormai gli appartenenti a quelle comunità manifestino apertamente il disprezzo per la nazione che li ospita e le sue regole –:
   quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere rispetto alla gravissima situazione di illegalità nella quale operano la stragrande maggioranza delle aziende cinesi, per garantire l'applicazione di regole uniformi per tutte le imprese a tutela della competitività delle aziende italiane e per contrastare tutte le attività illegali collegate a tali aziende, tra le quali le irregolarità messe in atto nei trasferimenti di denaro e i legami con la criminalità organizzata, se del caso applicando alla stessa la normativa antimafia. (3-02360)


Misure di carattere economico e fiscale a favore degli operatori agrozootecnici del Salento in relazione al batterio Xylella fastidiosa – 3-02361

   CIRACÌ e PALESE. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   la Xylella fastidiosa è il batterio responsabile di un quadro sintomatologico fitosanitario che vede, almeno per il momento, colpire gli alberi di ulivo. Infatti, questo agente patogeno è il principale responsabile del «complesso del disseccamento rapido dell'olivo» (co.di.ro), che da oltre cinque anni è presente nell'area geografica a sud della regione Puglia, ovvero nel Salento, territorio vasto comprendente le province di Lecce, Brindisi e Taranto e che si caratterizza per la peculiarità di essere culla millenaria di alberi di olivo monumentali capaci di incantare sia i turisti che i numerosi enogastronauti di tutto il mondo. Questi territori rientrano a diverso titolo fra le diverse aree definite come zona infetta, zona di radicazione, zona cuscinetto e zona di profilassi, dal piano di controllo e contenimento elaborato dal commissario delegato all'emergenza connessa alla fitopatia (ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 225 del 2015);
   in natura, sono note diverse specie di Xylella ed il ceppo «Codiro» è una sottospecie della «Pauca» che normalmente attacca gli agrumi o altre colture come i vitigni; pertanto, se si osserva il contesto produttivo agronomico della Salento e dell'intera regione Puglia, significa che la Xylella potrebbe, nelle sue diverse evoluzioni genetiche, causare una vera e propria «calamità» di proporzioni inaudite sulle colture agricole che caratterizzano il territorio pugliese, ma anche ambientale e territoriale, senza contare le gravi ripercussioni che il settore turistico potrebbe accusare. Il ceppo salentino dell'agente patogeno in questione ha come ospite primario gli alberi di olivo, i quali, subendo l'inoculazione da parte di un insetto vettore «la sputacchina» (una cicalina), del batterio che si localizza nel sistema retro boccale del parassita, contamina l'albero attraverso una colonizzazione dello xilema (il sistema di vasi mediante i quali la linfa si irradia nella pianta), causandone il blocco dei vasi e quindi della nutrizione della pianta: in pratica la Xylella, con la produzione di una sorta di gel, finisce con l'ostruire i vasi provocando la morte progressiva dell'albero. Da tenere presente che l'agente patogeno ha la caratteristica non comune di muoversi e compiere la propria azione devastante, migrando contro corrente linfatica, ovvero è capace di raggiungere l'apparato radicale delle piante e quindi distante dal punto d'inoculazione;
   un anno fa il piano messo in atto dal commissario per l'emergenza Xylella, recependo la direttiva comunitaria in materia, prevedeva una serie di misure di contrasto alla fitopatia, che andavano dalle buone pratiche agricole (aratura, erpicatura, trinciatura, trattamenti fitosanitari mirati), volte a distruggere sia le larve che i vettori ovvero le cicaline, all'abbattimento degli alberi colpiti dal terribile patogeno. Attualmente l'Alta Corte di Bruxelles ha confermato in toto le disposizioni previste dalla direttiva e dal piano di cui sopra. Va da sé che l'opzione dell'abbattimento sarà attuata solo nelle zone «geografiche» di eradicazione, aree già individuate e comunque in continua evoluzione per via della propagazione della malattia. Ultimamente la malattia, infatti, è progredita verso nord, modificando la riperimetrazione delle aree di sorveglianza (zona rossa). Gli stanziamenti messi a disposizione del commissario da parte del Governo ammontano a circa euro 13.600.000, mentre l'Unione europea ha impegnato la «modica» cifra di euro 1.050.000, di cui euro 750.000 per i controlli ed euro 300.000 per i monitoraggi, e, a distanza di un anno dall'inizio dell'emergenza, sono rimasti invariati;
   l'Unione europea spinge e costringe lo Stato italiano a compiere ogni sforzo per contrastare la propagazione della fitopatia, dimenticando però che questo batterio, benché fosse noto in altri continenti da circa 130 anni, in Europa non era mai approdato, tant’è vero che a tutti gli effetti è considerato un patogeno «alieno» ovvero sconosciuto all'ecosistema del territorio comunitario. L'ingresso del batterio sul suolo europeo pare sia avvenuto attraverso il porto di Rotterdam, notoriamente porto principale nell'approdo di merci provenienti da tutto il mondo, e, nello specifico, si presume che il patogeno fosse presente in piante «portatrici sane» del batterio provenienti dalla Costa Rica. È evidente che la Xylella fastidiosa non è giunta direttamente in Italia e, quindi, il sistema doganale italiano non è stato interessato e/o coinvolto nell'applicare quelle norme basilari di «quarantena» che abitualmente ed obbligatoriamente si devono osservare: pertanto, è palese che lo Stato italiano e gli agricoltori/olivicoltori del Salento sono vittime di una grave negligenza, ovvero del mancata controllo e monitoraggio fitosanitario da eseguire nel porto di approdo;
   alla luce di ciò, l'Unione europea, a giudizio degli interroganti, deve ritenersi a tutti gli effetti responsabile di tale mancanza, anche dal punto di vista legislativo e regolamentare. Infatti, al momento non esiste alcuna norma che obblighi, nella fase d'importazione di piante vivaistiche (provenienza extra Unione europea), la presenza di opportuna certificazione fitosanitaria, così come avviene normalmente nelle movimentazioni comunitarie;
   di conseguenza, l'Unione europea deve essere coinvolta in prima battuta nella risoluzione della fitopatia che colpisce le province di Lecce, Brindisi e Taranto, con il reale e serio pericolo che l'agente patogeno possa sconfinare e progredire colpendo altri territori. L'aiuto dell'Unione europea deve concretizzarsi in diverse azioni di supporto all'Italia: innanzitutto economico, mediante sussidi agli olivicoltori che saranno costretti a sostenere oltre ai costi elevati dovuti alle intensificate operazioni di buone pratiche agricole, anche per i mancati redditi dovuti alle perdite di piante oggetto di disseccamento ed abbattute, considerando anche che l'eventuale ripristino del territorio agricolo e colturale olivicolo non potrebbe avvenire nell'immediato, in quanto dopo l'espianto degli alberi sarà necessario osservare un lungo periodo di «quarantena sanitaria dei terreni» di almeno 12/18 mesi, periodo questo assolutamente improduttivo in termini economici, così come lunghi saranno i termini di «entrata in produzione» dei nuovi impianti olivicoli. Oltre all'azione di sostegno agli agricoltori, l'Unione europea deve farsi carico economicamente di promuovere e stimolare la ricerca scientifica per contrastare la fitopatia e nel contempo deve programmare un vero e proprio piano generale olivicolo per il ripristino, in termini ambientali, delle colture olivicole nei territori oggetto della «calamità» Xylella fastidiosa;
   a detta degli interroganti, sarebbe opportuno:
    a) prevedere la sospensione dei pagamenti dell'imu agricola e dei contributi Inps nel settore agricolo della moratoria sui pagamenti dei prestiti agrari stipulati con gli istituti di credito, relativamente alle aree definite come zone infetta, zona di eradicazione, zona cuscinetto e zona di profilassi dal piano di controllo e contenimento elaborato dal commissario delegato all'emergenza connessa alla fitopatia. Tali interventi di aiuto devono essere estesi indiscriminatamente a tutti i proprietari dei terreni agricoli che presentano colture olivicole, indipendentemente dall'essere coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali;
    b) provvedere nell'individuare e/o promuovere, soprattutto in sede comunitaria, ogni forma di indennizzo per il settore agricolo/olivicolo, parimenti a quanto è previsto in ambito zootecnico (si vedano i fondi della legge n. 218 del 1988 destinati agli abbattimenti o per le epizoozie come previsto dalle norme comunitarie), al fine di lenire le difficoltà degli operatori agricoli a seguito delle gravi perdite in termini di piante e produzioni olearie;
    c) promuovere ogni azione di sostegno per tutte le colture biologiche del territorio del Salento che, obbligate allo specifico regime di conduzione colturale, sarebbero maggiormente esposte e sensibili agli attacchi della fitopatia con il drammatico rischio che le stesse diventino «bacino» di cultura dell'agente patogeno e, pertanto, prevedere modalità e deroghe mirate per la conduzione agronomica dei terreni in biologico senza incappare in gravose multe per i conduttori;
    d) provvedere ad istituire a livello comunitario una commissione d'inchiesta specifica sull'emergenza Xylella; promuovere ogni azione politica ed istituzionale affinché il Parlamento europeo disponga un sostegno economico diretto nei confronti degli olivicoltori del Salento (Lecce, Brindisi e Taranto), vittime di una grave negligenza che vede l'istituzione europea come principale colpevole. Tale sostegno economico non deve considerarsi una tantum, ma prevedere ristoro nelle operazioni di reimpianto e compensazioni per il danno subito ed il mancato profitto provenienti dalle attività colturali; promuovere la ricerca scientifica attraverso la creazione di un ben definito network consortile di unità di ricerca a «cabina di regia unica» composta dalle stesse unità. In questo modo gli stanziamenti economici nazionali e, soprattutto, comunitari saranno indirizzati e convogliati in un'unica struttura che sarà responsabile nel monitorare sia i costi della ricerca che gli inevitabili stadi di avanzamento ed i risultati degli studi applicativi per il contenimento e risoluzione della fitopatia;
   inoltre, si rappresenta che nello stesso territorio agricolo (ovvero quelle delle province di Brindisi, Lecce e Taranto), per la particolare struttura colturale delle aziende in cui convivono agricoltura, olivicoltura e zootecnia, si registrano in molti allevamenti focolai di una malattia infettiva di natura virale tipica dei ruminanti, nota come «blue tongue – bt» (lingua blu) e che tutto ciò deprime ulteriormente i redditi delle aziende stesse –:
   se il Ministro interrogato, alla luce di quanto esposto in premessa, intenda adottare iniziative normative sia di natura economica, a sostegno della ricerca e di programmi di reimpianto olivicolo nelle zone desertificate o in procinto di esserlo, utilizzando in tali programmi piante resistenti alla fitopatia o innesti terapeutici fitoresistenti alla Xylella, sia di carattere fiscale per il ristoro degli operatori agrozootecnici del Salento. (3-02361)


Iniziative relative alla questione di funzionari e dirigenti della pubblica amministrazione e di soggetti comunque pubblici coinvolti in indagini di carattere penale per violazione dei doveri d'ufficio – 3-02362

   PESCO, ALBERTI, FICO, PISANO, RUOCCO, VILLAROSA e CASTELLI. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   dalle agenzie di stampa del giorno 4 luglio 2016 si apprende che almeno due dipendenti infedeli dell'Agenzia delle entrate sono stati arrestati per il presunto pesante coinvolgimento in reati gravi accertati nel corso dell'operazione «labirinto» condotta della Guardia di finanza di Roma, che ha portato al momento all'emanazione di 24 ordinanze di custodia cautelare (12 in carcere e 12 ai domiciliari), 5 misure interdittive, nonché al sequestro di più di 1,2 milioni di euro tra immobili, conti correnti e quote societarie;
   sono anni ormai che si assiste a indagini penali e continui arresti di esponenti della pubblica amministrazione, tra cui dipendenti di Equitalia e dell'Agenzia delle entrate, senza avere tuttavia alcuna notizia di un loro licenziamento, sospensione o adozione di minimi provvedimenti disciplinari;
   solo poche settimane fa si è appreso del coinvolgimento della stessa Gabriella Alemanno, vicedirettrice dell'Agenzia delle entrate, azionista di maggioranza di Equitalia. La vicedirettrice sarebbe intervenuta per fare sospendere cartelle esattoriali ad un'amica ex manager dell'Atac; nonché del caso di Giovanbattista Sabia, direttore regionale Calabria di Equitalia, già direttore di Equitalia Roma, che, in cambio della disponibilità di una Jaguar, avrebbe permesso a un concessionario auto di ottenere una rateizzazione più favorevole; inoltre, per cure di fisioterapia, aveva ridotto la cartella di un imprenditore di 10 mila euro;
   è di oggi invece la notizia riportata dai quotidiani nazionali che vede coinvolto addirittura il Ministro Alfano (menzionato ripetutamente in un'intercettazione acquisita nel corso della citata operazione «labirinto») quale beneficiario «di un favore» conclusosi con l'assunzione del fratello in una società delle Poste;
   l'attenzione governativa in materia di licenziamento sembra essersi tutta concentrata sui dipendenti pubblici cosiddetti «furbetti del cartellino», mentre alcuna reazione di contrasto si assume in relazione a condotte che, a parere degli interroganti, sono ancor più gravi e disonorevoli all'opinione pubblica in quanto poste in essere da «colletti bianchi» che distolgono somme rilevanti all'erario attraverso indebiti «favoritismi» nell'ambito di procedure di accertamento e riscossione –:
   quali iniziative di competenza intenda assumere con riguardo ai funzionari e ai dirigenti della pubblica amministrazione e di soggetti comunque pubblici, tra cui dipendenti di Equitalia e di Agenzia delle entrate, implicati in indagini penali per violazione dei doveri d'ufficio, come per esempio è avvenuto recentemente in Anas con il licenziamento senza indennizzo di otto dipendenti coinvolti nell'indagine «Dama nera».
(3-02362)


Iniziative di competenza per garantire il rispetto dei principi costituzionali in ordine alle assunzioni nella pubblica amministrazione, in particolare alla luce di alcune procedure di reclutamento presso la regione Puglia – 3-02363

   ELVIRA SAVINO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   come è noto, nel marzo 2014 la regione Puglia, avvalendosi di Formez Pa, ha bandito il concorso pubblico per titoli ed esami «Ripam Puglia» finalizzato all'assunzione di 200 funzionari a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, di cui 130 funzionari amministrativi (codice AG8/P) e 70 funzionari tecnici (codice TC8/P);
   la giunta regionale, con deliberazione n. 2693/2014, ha in seguito approvato il programma triennale di fabbisogno di personale, prevedendo la possibilità di nuovi impieghi per n. 902 posti di categoria D e C;
   il 16 ottobre 2015 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la graduatoria dei vincitori e degli idonei: la commissione interministeriale Ripam, preso atto di quanto segnalato dalla regione Puglia in merito alle proprie capacità assunzionali e alle procedure di mobilità espletate, ha infatti approvato le graduatorie finali di merito e autorizzato la loro pubblicazione sul sito Ripam, con inoltro del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale;
   tuttavia, detto concorso, aperto alla partecipazione dei concorrenti esterni in applicazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, sembra, con tutta evidenza, sia stato «trasformato», ad avviso dell'interrogante, in strumento di stabilizzazione dei precari in servizio presso la regione;
   infatti, la regione ha previsto, per i partecipanti assunti a tempo determinato, premialità nella definizione della graduatoria finale rispetto agli aspiranti disoccupati esterni così abnormi da divenire distorsive e senza alcun dubbio penalizzanti per i candidati esterni, sconosciute in qualunque altra analoga procedura concorsuale;
   in particolare, i cosiddetti «precari» non solo sono stati esonerati dalla prova preselettiva (alla quale parteciparono complessivamente circa 20.000 candidati dei quali solo poco più di mille furono ammessi alle prove scritte), ma hanno goduto, altresì, di due punti aggiuntivi in graduatoria per ogni anno di servizio;
   come se non bastasse, la maggior parte di detti «precari» non ha mai superato alcun concorso, bensì solo prove ad evidenza pubblica. Nel novembre 2014, la regione Puglia ha affiancato al concorso - mentre lo stesso era in corso - un'ulteriore procedura di stabilizzazione. Ed infatti, con legge regionale n. 47 del 2014, la regione ha deciso di avvalersi della facoltà (non obbligo) di cui al comma 529 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), che riconosce alle regioni la facoltà di stabilizzare «a domanda» (cioè senza concorso) il personale impiegato a tempo determinato che possegga determinati requisiti di anzianità di servizio (36 mesi), senza previa verifica che avessero mai superato un concorso a monte;
   va sottolineato che lo stesso comma 529 presuppone, per la stabilizzazione, che le regioni che intenderanno avvalersene abbiano assolto alla carenza della dotazione organica attraverso l'impiego di personale a termine e che, invece, la regione Puglia abbia reclutato detto personale, nella maggior parte dei casi, «a supporto» delle strutture di gestione dei Po Fesr (fondi comunitari dell'Unione europea);
   come è noto, nel frattempo, nel dicembre 2014 il Governo ha promosso ricorso di legittimità costituzionale in via principale avverso la legge regionale n. 47 del 2014, censurando l'illegittimo ampliamento degli aventi diritto alla stabilizzazione;
   nel dicembre 2015 poi, come se non bastasse, con l'obiettivo di «neutralizzare» qualsivoglia pronuncia negativa per la regione Puglia e per il personale via via entrato, negli anni dei due Governi Vendola, con contratti flessibili, è stato approvato il comma 776 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016, che, ampliando l'arco temporale di applicazione del suddetto comma 529, consente di stabilizzare il personale che abbia maturato tre anni di anzianità di servizio al 31 dicembre 2015 (non più al 31 dicembre 2012, come sancito dalla vecchia formulazione);
   la Corte costituzionale, tuttavia, con sentenza n. 37 del 2015, ha dichiarato parzialmente inammissibile il citato ricorso del Governo «per carenza di motivazione», senza però nulla aggiungere in merito alla conformità della legge pugliese ai parametri di costituzionalità denunciati, né tantomeno in merito alla conformità all'articolo 97 della Costituzione, che sancisce che «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»;
   la normativa nazionale vigente («riforma D'Alia») e l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ribadiscono il concetto secondo cui in caso di fabbisogno di personale le assunzioni devono essere effettuate tenendo conto, oltre che dei vincitori, anche degli idonei nelle graduatorie concorsuali in vigore;
   nonostante si stesse espletando un pubblico concorso, la regione Puglia contemporaneamente dava inizio ad un procedimento di stabilizzazione del personale precario in servizio, senza attendere che si concludesse il concorso Ripam e la relativa formazione delle graduatorie pubbliche;
   inoltre, l'articolo 13 «Assunzioni in servizio» della deliberazione del 6 marzo 2014 della Commissione per l'attuazione del progetto Ripam stabilisce che «in caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazioni di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria»;
   in sostanza, visto quanto sta accadendo per questo concorso, risulta che la regione Puglia voglia ritagliare le proprie misure in tema di reclutamento del personale a pieno ed esclusivo vantaggio dei titolati dei rapporti a termine, ben oltre ogni ragionevole e plausibile volontà di «smaltire» la platea dei «precari cosiddetti storici» e di combattere la precarizzazione, bensì attuando di fatto una forma privilegiata, non selettiva e «a ciclo continuo» di accesso alla pubblica amministrazione a danno di persone che si sono sottoposte a dure procedure concorsuali ed in violazione delle disposizioni legislative, ponendosi, tra l'altro, in maniera assolutamente contraria ad ogni criterio di meritocrazia;
   ed infatti, a quasi un anno dalla conclusione della procedura, nessun vincitore è stato ancora assunto, né è dato conoscere tempi e ordine di assunzioni relativi all'anno in corso nonché al prossimo triennio, in assenza a luglio 2016 addirittura del piano occupazionale 2016 e con la scadenza nel mese di dicembre 2016 del fabbisogno del personale attualmente vigente (triennio 2014-2016), circostanza che lascia in assoluta incertezza le sorti dei vincitori e degli idonei;
   di contro, gli unici atti concreti concernono l'approvazione della graduatoria degli stabilizzandi e, malgrado la vigenza della graduatoria del concorso, la proroga di centinaia di contratti a termine, in violazione di quelle norme di legge che stabiliscono di attingere dalle graduatorie di concorso vigenti anche per le assunzioni a tempo determinato;
   la questione esposta pone una problematica di indiscutibile rilevanza generale, che esige soluzioni omogenee sul territorio nazionale –:
   quali iniziative il Governo intenda assumere per garantire che le assunzioni nella pubblica amministrazione avvengano nel pieno rispetto della legalità ed in conformità ai principi costituzionali, in particolare in considerazione della vicenda esposta in premessa. (3-02363)


Chiarimenti in merito all'autorizzazione concessa alla società Area s.p.a. per la vendita al Governo egiziano di un sistema di monitoraggio delle comunicazioni su rete – 3-02364

   FERRARA, SCOTTO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FAVA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZARATTI e ZACCAGNINI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   da un articolo pubblicato su ilfattoquotidiano.it il 28 giugno 2016 si apprende che il Ministero dello sviluppo economico, tramite la direzione generale per la politica commerciale internazionale (autorità per l'esportazione beni a duplice uso), avrebbe concesso alla società Area s.p.a. di Vizzola Ticino (Varese) l'autorizzazione all'esportazione di un sistema di monitoraggio delle comunicazioni all'Egitto e l'utilizzatore finale sarebbe il Consiglio nazionale di difesa egiziano, balzato agli onori delle cronache durante la vicenda del giovane ricercatore italiano Giulio Regeni, ucciso in Egitto, in circostanze ancora da accertare, tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio 2016;
   la decisione del Ministero dello sviluppo economico avverrebbe dopo che il 31 marzo 2016 è stata revocata per «mutate situazioni politiche» la commercializzazione in 46 Paesi, tra i quali proprio l'Egitto, del programma Galileo realizzato dall'azienda milanese Hacking team. Si tratterebbe, quindi, di prodotti diversi ma assimilabili per funzioni;
   a parere degli interroganti, dopo l'omicidio di Giulio Regeni, la non collaborazione e la reticenza delle autorità egiziane nello svolgere indagini congiunte con le autorità italiane nell'accertamento dei fatti che hanno portato alla morte di Regeni, il richiamo dell'ambasciatore italiano e la promessa di azioni ferme contro l'Egitto fino al raggiungimento della verità, sarebbe incredibile che oggi il Governo italiano autorizzi la vendita di software spia che monitorano le comunicazioni ad un Paese come l'Egitto, dove vi è un Governo dittatoriale che nega sistematicamente i diritti umani e reprime ogni forma di dissenso con la violenza;
   stando ai dati di Amnesty international, solo nel 2015 in Egitto sono stati riscontrati 1.176 casi di tortura, 500 dei quali con esito mortale;
   nei mesi scorsi il Governo italiano, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, aveva utilizzato espressioni chiare contro l'atteggiamento assunto dal Governo egiziano sulla vicenda Regeni e aveva dichiarato: «Il Governo è pronto a reagire adottando misure immediate e proporzionate»; accusando di «generica e insufficiente» collaborazione le autorità de Il Cairo nelle indagini. Lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri aveva dichiarato: «L'Italia si fermerà solo davanti alla verità»;
   stando invece ai documenti che ilfattoquotidiano.it sostiene di aver visionato, il 13 giugno 2016 la direzione generale per la politica commerciale internazionale del Ministero dello sviluppo economico ha concesso alla società Area s.p.a. un'autorizzazione specifica e valida, quindi per una singola operazione, ad esportare, proprio in Egitto, un sistema di monitoraggio delle comunicazioni su rete funzionante con protocollo internet;
   il via libera all’export per Area s.p.a. e quindi alla vendita per 3,1 milioni di dollari, sarebbe arrivato dopo la sospensione dei termini di conclusione del procedimento di 30 giorni, decisa il 14 maggio 2016 dopo ben quattro rinvii del comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso (utilizzabili, cioè, sia in applicazioni civili che militari), chiamato ad esprimere un parere sull'istanza presentata il 16 novembre 2015 dall'azienda lombarda. Sospensione che, pare, si era resa necessaria proprio per consentire ai componenti del comitato stesso (tra i quali i rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che lo presiede, della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, oltre che dello stesso Ministero dello sviluppo economico) un'ulteriore valutazione dello stato dei rapporti bilaterali tra Italia ed Egitto e dei possibili sviluppi eventualmente intervenuti;
   a parere degli interroganti, quindi, appare evidente che qualcosa sia cambiato rispetto all'atteggiamento del Governo italiano nei confronti di quello egiziano, visto che due mesi e mezzo fa, dopo il blocco dell’export imposto ad Hacking team, il Ministero dello sviluppo economico avrebbe autorizzato un'altra società, Area s.p.a., a vendere all'Egitto una tecnologia software diversa, ma che sostanzialmente risponde alle stesse esigenze;
   ad oggi appaiono completamente sconosciuti i motivi per i quali è stata concessa tale autorizzazione e si sia verificato un così radicale cambio di indirizzo da parte della direzione generale per la politica commerciale internazionale (autorità per l'esportazione beni a duplice uso), che, come si ricorderà, inizialmente ha revocato alla società Hacking team la vendita del programma Galileo, ma ora procede, per quanto risulta, al via libera alla vendita da parte della società Area s.p.a. di un programma diverso ma assimilabile al Galileo per funzionalità e sempre nei confronti dell'Egitto, in un lasso di tempo particolarmente ristretto e senza che siano intervenute nel frattempo sostanziali novità sul caso Regeni;
   ad avviso degli interroganti, inoltre, il Governo dovrebbe attivarsi per assumere, per quanto di competenza, ogni iniziativa volta a contribuire a fare luce sull'omicidio di Giulio Regeni, sui depistaggi e, in definitiva, alla verità e alla giustizia che tutto il Paese pretende –:
   quali elementi il Ministro interrogato intenda fornire alla luce dei fatti descritti in premessa, specificando quali iniziative di competenza intenda assumere per revocare immediatamente l'autorizzazione concessa alla società Area s.p.a. per la vendita di un software spia al Governo egiziano, come di ogni altra autorizzazione alla vendita di prodotti legati ai sistemi di sicurezza e controllo delle informazioni di Paesi che, al pari dell'Egitto, violano sistematicamente i diritti umani, sindacali e democratici. (3-02364)


Intendimenti del Governo in ordine alla presentazione del disegno di legge annuale sulle micro, piccole e medie imprese – 3-02365

   VIGNALI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   la legge 11 novembre 2011, n. 180, «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese», è stata salutata come «una rivoluzione copernicana nei rapporti tra Stato e piccole e medie imprese» e prevede che l'intervento pubblico e l'attività della pubblica amministrazione debbano conformarsi alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle giovanili, femminili e innovative;
   a questo scopo lo statuto, in perfetta aderenza con lo Small business act comunitario, introduce il principio della progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, la «reciprocità dei diritti e dei doveri nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione», la garanzia di un sostegno pubblico «attraverso misure di semplificazione amministrativa da definire in appositi provvedimenti legislativi»;
   l'articolo 18 della legge prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo debba presentare al Parlamento una «legge annuale per le micro, piccole e medie imprese», volta a definire gli interventi per la tutela e lo sviluppo di queste, le norme per l'immediata riduzione degli oneri burocratici a loro carico, misure di semplificazione amministrativa, deleghe al Governo in materia di tutela e di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese. Oltre a questo, al disegno di legge deve essere allegata una relazione:
    a) sullo stato di conformità della normativa vigente in materia di imprese rispetto ai principi e agli obiettivi dello Small business act;
    b) sull'attuazione degli interventi programmati;
    c) sulle ulteriori specifiche misure da adottare per favorire la competitività delle micro, piccole e medie imprese, al fine di garantire l'equo sviluppo delle aree sottoutilizzate;
   per la definizione delle legge annuale per le micro, piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 180 del 2011, il Governo è tenuto a consultare il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria, costituito presso il Garante delle micro, piccole e medie imprese;
   nonostante diverse interrogazioni presentate ai Ministri pro tempore dello sviluppo economico Passera, Zanonato e Guidi negli anni scorsi, Ministri tutti pienamente consapevoli dell'importanza dell'approvazione della legge per le micro, piccole e medie imprese, così come facilmente riscontrabile dai resoconti di Assemblea, la legge per le micro, piccole e medie imprese non è ancora stata presentata;
   il 1o ottobre 2014, l'allora Ministro dello sviluppo economico Guidi ha addirittura rassicurato l'Assemblea in merito all'avvenuta predisposizione del disegno di legge annuale per la tutela delle piccole e medie imprese, oltre che all'invio della stessa legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
   il 10 maggio 2016 anche il presidente di Rete imprese Italia, nelle sei proposte concrete al fine di riportare le piccole e medie imprese al centro dell'agenda del Governo, come prima proposta ha esplicitamente affermato che «non è più rimandabile l'attuazione reale e completa dello statuto delle imprese, in tutte le sue parti, rendendolo finalmente uno strumento operativo»;
   sempre Rete imprese Italia, associazione di categoria che raccoglie tutte le principali associazioni di categoria rappresentative delle piccole e medie imprese, ha affermato come necessaria l'attuazione della legge annuale delle piccole e medie imprese, considerando che negli ultimi dodici mesi hanno chiuso in Italia ogni giorno oltre 390 imprese; piccole imprese che nonostante la crisi sono state capaci di continuare a svolgere il proprio ruolo, specie nei centri minori, dove spesso rappresentano l'unica presenza imprenditoriale;
   il disegno di legge annuale citato in premessa, ad oggi, non è stato ancora presentato –:
   se ed entro quale data il Governo intenda presentare la legge annuale sulle micro, piccole e medie imprese, di cui all'articolo 18 della legge 11 novembre 2011, n. 180. (3-02365)


Iniziative di competenza, a tutela dei consumatori, in relazione all'andamento anomalo dei prezzi della bolletta energetica – 3-02366

   ALLASIA, BUSIN, FEDRIGA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   i dati Istat sui prezzi al consumo di giugno 2016 confermano un quadro economico assolutamente instabile, con un sostanziale fermo dei consumi interni, a fronte di un generalizzato calo dei prezzi che, in questa fase, risulta dipendere dal calo dei prezzi dei prodotti energetici;
   da mesi si assiste ad un andamento anomalo dei prezzi della bolletta energetica che, per ignoti meccanismi, continuano ad aumentare nonostante il Paese si trovi in una fase di deflazione; l'ultimo aggiornamento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico parla di un aumento del 4,3 per cento per l'elettricità e dell'1,9 per cento per il gas nelle fatture mensili di una famiglia-tipo, a partire dal mese di luglio 2016;
   la causa è nella crescita dei costi di dispacciamento, ossia dei costi sostenuti per mantenimento in equilibrio del sistema elettrico, i quali, secondo quanto emerge dall'attività di monitoraggio dei mercati condotta dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono verosimilmente riconducibili a strategie anomale adottate dai produttori nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, con la conseguente alterazione del normale meccanismo di formazione dei prezzi nei mercati;
   si è di fronte ad una situazione assurda, dettata probabilmente da atteggiamenti di tipo speculativo, che ha l'effetto di produrre un pesante ed ingiustificato aggravio dei costi a danno dei consumatori, coincidendo, tra l'altro, con l'ingresso della stagione estiva, in cui sono massimi i picchi nella domanda di energia elettrica ed evidentemente più alti i costi energetici sostenuti dagli utenti stessi;
   da un articolo, pubblicato il 20 giugno 2016 su Il Sole 24 ore, si apprende come le condotte anomale dei produttori abilitati al servizio di dispacciamento abbiano generato extra-costi per circa 300 milioni di euro al mese sulla bolletta elettrica di aprile 2016, facendo ipotizzare, a chiusura del trimestre, un onere per circa un miliardo di euro;
   per i suddetti motivi, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha avviato un procedimento (delibera 342/2016/E/eel) intimando la cessazione immediata delle condotte anomale in corso, prevedendo l'eventuale adozione di altre misure regolatorie e, nel caso, di procedimenti sanzionatori per l'accertamento di eventuali violazioni del regolamento europeo sull'integrità e sulla trasparenza dei mercati energetici all'ingrosso –:
   se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative, nell'ambito delle proprie competenze e in coordinamento con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, affinché si pervenga a soluzioni efficaci e immediate per quanto denunciato in premessa, impedendo che il recupero degli eventuali, indebiti e maggiori costi comporti un aumento delle bollette energetiche a carico dei consumatori. (3-02366)


Chiarimenti in merito al sistema giurisdizionale internazionale prospettato nell'ambito del negoziato sull'accordo di partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti, noto come Ttip – 3-02367

   LAURICELLA, LATTUCA, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   il negoziato tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sull'accordo di partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti, noto come Ttip, potrebbe rappresentare un punto di svolta nelle relazioni economiche internazionali;
   l'Europa ha intrapreso da anni la strada degli accordi di libero scambio per governare gli effetti della globalizzazione, contrastando le distorsioni dovute ad un'internazionalizzazione squilibrata dell'economia, e per aprire nuovi mercati alle imprese, con vantaggi rilevanti in termini di crescita e occupazione per tutti i Paesi membri;
   i dazi e le barriere non tariffarie oggi presenti negli Stati Uniti colpiscono, in particolare, i settori di specializzazione del nostro Paese: in questo senso il Ttip – segnatamente il capitolo relativo alla convergenza regolamentare – è soprattutto un accordo a favore delle piccole e medie imprese italiane, che a seguito della sua approvazione potranno operare in una grande area di libero scambio tra Paesi che accettano regole equilibrate e standard elevati;
   in diverse occasioni il Ministro interrogato, nel fornire chiarimenti sulla natura, sulla struttura e sulle finalità del Ttip, ha infatti sottolineato che in nessun caso il trattato potrà portare a un abbassamento degli standard e che la convergenza avverrà «verso l'alto»;
   il rischio che un equilibrio negoziale non venga infine raggiunto è però più che concreto, poiché molti sono i punti controversi nel perimetro, dai temi assai vari, del Ttip e appare dunque opportuno che il complesso iter di approvazione sia condiviso a livello nazionale, oltre che europeo;
   per il buon fine del negoziato, nel Ttip dovrà inoltre trovare piena applicazione la proposta presentata a settembre 2015 dalla Commissione europea sull’International court system (Ics), che garantirà nell'ambito del trattato protezione agli investitori prevenendo le degenerazioni del precedente sistema basato sulle clausole Isds, di cui le aziende hanno talvolta tentato di abusare: si passerebbe da un sistema di tipo arbitrale, con i suoi limiti e rischi di interferenze, ad un sistema giurisdizionale internazionale, composto da due gradi di giudizio e che tutela l'indipendenza dei giudici;
   il sistema Ics impone che lo Stato riservi agli investitori un trattamento giusto ed equo, evitando la manifesta arbitrarietà, e garantisce il pieno diritto degli Stati a regolamentare, senza subire interferenze, nell'ambito della protezione dei diritti in materie come la salute, l'ambiente, la sicurezza; quest'ultima previsione, seppur posta a tutela della sovranità nazionale su materie cruciali, potrebbe però aprire indefiniti orizzonti alla rivendicazione del risarcimento dei danni da parte degli investitori –:
   quali siano, nell'ambito del Ttip e della proposta relativa al sistema Ics sulla protezione degli investimenti, i limiti nelle controversie applicabili alla pretesa di un investitore straniero nei confronti delle autorità pubbliche nazionali qualora dovesse ritenersi leso da una norma nazionale, o, in particolare, da una legge approvata in Parlamento, posta a tutela dei diritti in materie come la salute, l'ambiente, la sicurezza. (3-02367)


DISEGNO DI LEGGE: S. 2389 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2016, N. 67, RECANTE PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA, INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, NONCHÉ MISURE URGENTI PER LA SICUREZZA. PROROGA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DI DELEGA LEGISLATIVA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3953)

A.C. 3953 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    un nuovo, ennesimo, decreto-legge proroga tutte quante le diverse missioni internazionali, nelle quali è impegnato il nostro Paese;
    è finalmente in dirittura d'arrivo l'approvazione di una legge quadro che disciplina la partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali di pace. Il provvedimento, più volte richiesto e auspicato dai sottoscrittori, seppur con una formulazione che ribadisce maggiormente il ruolo del Parlamento, porrà fine alla prassi dei decreti omnibus. Dispiace che non si sia avvertita l'urgenza di questa legge quadro da parte delle altre forze politiche che, inserendo al Senato materie estranee alle missioni internazionali, come l'aumento dei componenti del Copasir, costringeranno la Camera a una ulteriore modifica e il conseguente rinvio del testo per una seconda lettura al Senato;
    in ordine al decreto in esame, sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni, esso interviene a prorogare le missioni internazionali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, retroagendo dunque di quasi cinque mesi rispetto alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 17 maggio 2016, giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (16 maggio 2016). Circostanza che, come rilevato in situazioni analoghe, non appare coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;
    analogo accadimento si era registrato in occasione di numerose precedenti decretazioni d'urgenza le quali, come quella in titolo, alla luce della tempistica di adozione, non sembrerebbero soddisfare il carattere dell'urgenza;
    anche il Servizio Studi della Camera dei deputati ha osservato in una sua scheda di lettura sul provvedimento, che «sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato per la legislazione della Camera e dei quali dà conto anche la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) – effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse. Per la disciplina in materia penale, si perpetua la lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 2011.»;
    la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l'anno 2016), all'articolo 1, comma 969, ha disposto la creazione di un Fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica (presso il Ministero della difesa) con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per il 2016. Il successivo comma 970 ha inoltre disposto che – «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ... da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – siano individuati gli interventi e gli organismi cui destinare le risorse del fondo di cui al comma 969 (245 milioni euro), con particolare riguardo a quelli diretti a potenziare i sistemi di difesa territoriale e dello spazio aereo e di intervento delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a sviluppare il sistema di sorveglianza satellitare e di comunicazione, ad ammodernare mezzi, sistemi e equipaggiamenti di difesa, nonché a rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la protezione delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica»;
    il decreto citato, di cui al capoverso precedente, è stato adottato, in testo secretato – e quindi non conoscibile ai sottoscrittori del presente atto, come ai membri di tutto il Parlamento italiano – in data 10 febbraio 2016;
    l'articolo 11, comma 1, lettera f), del decreto in titolo, per far fronte alle esigenze di spesa, dispone una riduzione di ben 112.000.000 di euro del citato fondo per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica; mentre, alla lettera c) si dispone che per la spesa di 17.338.000 di euro si faccia fronte tramite una riduzione dello stanziamento di un fondo speciale di parte capitale, contravvenendo così alle regole imposte dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), e comportando quindi una dequalificazione della spesa;
    nel decreto-legge in titolo, oltre a non risultare più rifinanziate le missioni nella Repubblica Centrafricana e in Mozambico, non sono contenute disposizioni relative all'impiego di unità italiane in Libia. Ciò nonostante risulti ai sottoscrittori del presente atto che in numerose caserme dell'esercito italiano siano già state programmate attività di «approntamento» per l'impiego di uomini sul territorio libico;
    l'articolo 4 prevede le autorizzazioni di spesa relative a esigenze generali connesse con le missioni internazionali. Il comma 1 autorizza, per l'anno 2016, la spesa di euro 76 milioni circa per la stipula dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto. Come nel caso delle precedenti decretazioni, si segnala che non è possibile evincere i dettagli di spesa, neppure dalla scheda tecnica che accompagna il decreto. La norma sembra essere quindi una delega in bianco agli Stati Maggiori delle Forze armate che potranno utilizzare detta dotazione a piacimento, senza neppur dover rendicontare l'impiego scelto (tra assicurazioni, trasporti e/o infrastrutture). Per questo motivo, durante la conversione in legge del decreto di finanziamento del secondo semestre del 2014, fu aggiunto un comma che obbligava il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale a riferire al Parlamento, circa l'utilizzo dei fondi. Una sorta di rendicontazione a posteriori che non permette comunque al Parlamento di conoscere le spese che ha autorizzato;
    il comma 2 dello stesso articolo 4 autorizza, inoltre, la spesa di 5 milioni di euro (in precedenza l'impegno di spesa ammontava a 1,4 milioni di euro per 3 mesi) per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE. Come segnalato anche in occasione di precedenti analoghi provvedimenti, è opportuno rammentare che – pur riconoscendo l'estrema rilevanza dell'operato dei servizi di intelligence a copertura, e per la sicurezza, dei nostri contingenti, anche e soprattutto per ragioni di opportunità legata alla riservatezza delle azioni medesime (di conseguenza anche del loro costo) – detto finanziamento non dovrebbe trovar posto all'interno dei decreti di finanziamento temporalmente e geograficamente individuabili (come nel caso di specie) ma, al contrario, nelle norme che autorizzano il finanziamento ordinario e globale delle azioni di intelligence, comprendendo e esplicitando il riferimento a quelle legate alle missioni internazionali;
    al comma 3 del medesimo articolo 4 è autorizzata una spesa pari a 2,1 milioni di euro per «sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto». Risulta impossibile verificare in quali casi e con quale discrezionalità viene dichiarata l'urgenza di cui al disposto del comma 3, oltre che riuscire a distinguere le citate esigenze urgenti, almeno secondo un criterio geografico, che non risulta esplicitato. Sono infatti indicate tutte le aree geografiche interessate da disposizioni di cui al presente provvedimento;
    il comma 11, invece, concerne l'impiego del contingente di 1.500 unità di personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale (cd. operazioni «Strade sicure» e «Terra dei fuochi»). L'impiego di detto contingente è prorogato fino al 31 dicembre 2016, mentre, a decorrere dal 10 maggio 2016, il contingente è incrementato di ulteriori 750 unità limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili. Risulta quindi evidente il carattere eterogeneo del contenuto del decreto-legge in titolo, sicuramente contrastante con le disposizioni di carattere generale riguardanti, appunto, la decretazione d'urgenza;
    l'articolo 7, al comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in titolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma pari al 50 per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1, concernente la copertura finanziaria del provvedimento. Nel precedente decreto di rifinanziamento l'anticipo contabile era pari al 70 per cento;
   in riferimento alla disposizione di cui al precedente capoverso, pur riconoscendo la peculiarità delle funzioni alle quali la norma medesima si riferisce, si richiama l'attenzione sulla relazione tra le attribuzioni del legislatore governativo e quelle del legislatore parlamentare nella sede di conversione in legge dell'operato del primo. Ancor prima che le Commissioni parlamentari competenti per materia arrivino alla discussione della norma in questione, le amministrazioni citate dal comma 2 potrebbero aver già richiesto, e magari speso, la metà delle somme finanziate con il decreto in commento, svuotando di fatto i poteri del legislatore parlamentare;
   il comma 4 dell'articolo 7 «autorizza il Ministero della difesa a sostenere, in ciascun esercizio finanziario, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali, spese mensili, incluse le spese di personale, determinate in proporzione alle somme iscritte sul fondo per il finanziamento di tali missioni, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, richiedendo, a tal fine, corrispondenti anticipazioni di tesoreria da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La norma in esame si rende necessaria al fine di consentire al Ministero della difesa di sostenere spese mensili determinate in proporzione alle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino all'adozione dei provvedimenti normativi di proroga delle missioni internazionali di pace, per il finanziamento delle medesime missioni, tenuto conto che lo stanziamento iniziale di previsione delle citate azioni sarà pari a zero.»;
   si richiama la potenziale pericolosità della disposizione in esame con la quale il Ministero della Difesa – quanto meno corresponsabile del ritardo con il quale i decreti di rifinanziamento delle missioni internazionali vengono adottati – non solo si autoassolve per il citato ritardo, ma autorizza se stesso a impiegare le somme – già stanziate annualmente dalla legge di stabilità – delle quali non potrebbe, appunto, disporre a causa del suo ritardo nella decretazione. Appare del tutto evidente che la disposizione di cui trattasi – supponendo che la decretazione non arrivi nei tempi stabiliti (come sempre accaduto negli ultimi anni) – sostituirà de facto il potere normativo assegnato al Parlamento, il quale ultimo potrebbe finire anche per non legiferare affatto sull'impiego dei fondi individuati dalla legge di stabilità. Rammentando quindi che in un immediato futuro è altamente probabile che l'impiego di detti fondi sia demandato a fonti di rango anche inferiore al decreto-legge (nel disegno di legge in discussione nelle commissioni riunite III e IV della Camera, la cd. legge quadro missioni internazionali, è infatti prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) si ritiene la circostanza di cui innanzi lesiva delle attribuzioni del Parlamento;
   in relazione agli articoli 8 e 9 del provvedimento si può notare l'evidente l'utilizzo del testo normativo in modo non uniforme e dettagliato, prevedendo, per le stesse aree geografiche, una pluralità di disposizioni, contenute in più articoli, senza la specificazione dell'impiego dei fondi, rinvenibile solo in modo parziale e, si presume volontariamente celato, dalla lettura della relazione tecnica;
   concludendo, il comma 2 dell'articolo 10 contiene quindi una norma di salvaguardia e di convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni già effettuate dal 1o gennaio 2016 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, che siano conformi alla disciplina contenuta nel decreto-legge stesso. Anche questa norma, ad opinione dei sottoscrittori del presente atto, svuota, de facto, i poteri, costituzionalmente previsti, del Parlamento, nella sua funzione di convertitore in legge delle decretazioni d'urgenza;
   l'uso abnorme della decretazione d'urgenza, dei decreti-legge omnibus e delle leggi delega ha generato, in più di una occasione, le perplessità dell'Osservatorio sulla legislazione, nonché i richiami del Presidente della Repubblica e della stessa Corte costituzionale, che da anni e con più sentenze ha stigmatizzato questa prassi;
   questo uso disinvolto e, talvolta, spregiudicato dei decreti legge e dei decreti legislativi ha fatto sì che, ormai da anni, le leggi di conversione dei decreti legge o di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali rappresentino la quasi totalità delle leggi approvate dal Parlamento (i dati dell'Osservatorio per la legislazione indicano tale percentuale in più dei due terzi);
   il continuo ricorso alla «decretazione d'urgenza», in particolare quando si coniuga all'apposizione della questione di fiducia, lede le prerogative del Parlamento e ne inficia e svuota il ruolo, àltera gli equilibri istituzionali ravvisabili, oltre che nel dettato della nostra Carta fondamentale, nei pronunciamenti della Corte costituzionale;
   alle violazione, palese o latente, degli articoli 70 e 77, derivante dal suddetto coniugio, nel provvedimento in esame le criticità si acuiscono da un atto che stigmatizziamo con forza: la naturalezza con la quale un decreto-legge è stato utilizzato quale «treno in corsa» per introdurre surrettiziamente una disposizione di proroga che non solo nulla ha a che vedere con il decreto «missioni», ma ha introdotto nel disegno di legge di conversione, per il tramite di un emendamento del Governo, la proroga del termine per l'esercizio di tutte le deleghe di cui all'articolo 8 della c.d. «delega Madia» non ancora espletate dal Governo medesimo e per le quali, sempre il Governo, sa di non poter adempiere nei termini indicati dalla legge delega: il corto circuito è evidente – il Governo-amministrazione, con ulteriore confusione tra potere esecutivo e legislativo, non rispettando i termini per gli adempimenti di propria spettanza, nell'immediatezza del loro scadere ne dispone la proroga utilizzando un provvedimento d'urgenza, per sua natura straordinario – così come la scorrettezza con la quale si vìola, pur se in modo indiretto, l'articolo 76 della Costituzione in materia di delegazione legislativa;
   forti perplessità originano dall'ormai ripetuta usanza di inserire in un unico provvedimento tutte le missioni, in alcuni casi molto diverse tra loro, impedendo in sostanza al Parlamento di valutarle singolarmente in tutte le loro accezioni e incidenze prima di deliberare. Per alcune di queste missioni, si pensi anche solo all'Afghanistan, il confine tra intervento di pace e azione di guerra è talmente sottile da rendere indistinguibile la natura stessa dell'intervento;
   accettare un intervento non soltanto come strumento di offesa alla libertà dei popoli, come afferma l'articolo 11 della Costituzione, ma anche come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (anche commerciali) conduce de facto al superamento di quei principi, che sono alla base del dettato costituzionale;
   pur consapevoli degli obblighi e degli oneri che derivano all'Italia per la sua appartenenza all'Unione europea e ad alleanze come la Nato, pur comprendendo come ciò comporti un certo vincolo di solidarietà con gli altri Paesi e delle conseguenze politiche importanti qualora l'Italia si tiri indietro, il rapporto tra l'Italia e le organizzazioni multilaterali di riferimento, tuttavia, non può costituire un alibi e non comporta per l'Italia l'obbligo automatico di essere presente in ogni missione;
   valutare per ogni missione se, quanto e come contribuire, in modo strategicamente collegato agli interessi nazionali e alle dinamiche europee e transatlantiche, risulta di difficile attuazione, di fronte ai tempi e alle modalità con i quali, seguendo ormai una prassi consolidata, si affrontano le periodiche proroghe delle missioni internazionali. L'utilizzo dello strumento decreto-legge impedisce, di fatto, un'analisi accurata e una deliberazione consapevole;
   il richiamo ai requisiti di necessità e urgenza per la proroga delle missioni sembra, inoltre, azzardato, vista la natura periodica e, dunque, assolutamente prevedibile, delle esigenze legate alle missioni internazionali, nonché la natura politica del provvedimento in oggetto;
   infine, appare grave che questo decreto si caratterizzi anche per le omissioni che contiene. In particolare non si trova traccia degli impegni assunti dal Ministro della difesa Pinotti con la ditta Trevi per assicurare loro protezione, tramite l'invio di un nostro contingente militare, ai lavori di restauro e messa in sicurezza della diga di Mosul in Iraq, a solo venti chilometri dal cosiddetto Califfato ovvero dalla linea del fronte. Appare in particolare di dubbia legittimità costituzionale la protezione armata dei militari italiani a una ditta privata e sono sconosciute al Parlamento le modalità con cui questa avverrà e gli eventuali accordi sottoscritti con il governo della Repubblica dell'Iraq. Sono invece conosciute le dichiarazioni riportate dai mass media iracheni e riprese da quelli italiani secondo le quali l'Italia è ben accolta se porta tecnici, ingegneri e contributi civile per la messa in sicurezza della diga di Mosul mentre invece sarebbe percepita come ostile se essa cogliesse questo pretesto per tornare a dispiegare in un teatro operativo le proprie truppe,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3953.
N. 1. Spadoni, Frusone, Manlio Di Stefano, Di Battista, Basilio, Rizzo, Grande, Scagliusi, Corda, Tofalo, Del Grosso, Sibilia, Paolo Bernini.

  La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, presenta profili di incompatibilità con norme costituzionali;
    si ritiene in particolare, che sussistano al suo interno incompatibilità sostanziali con il dettato costituzionale in rapporto ai suoi contenuti specifici ed alle circostanze che hanno portato all'emanazione del decreto-legge oggetto del provvedimento di conversione;
    si rileva in primo luogo, come il decreto-legge n. 67 del 2016 sia stato emanato il 16 maggio scorso, cioè ben quattro mesi e mezzo dopo lo spirare del precedente termine di proroga degli interventi in atto all'estero, verificatosi il 31 dicembre 2015, ciò che costituisce un arco di tempo sufficiente all'esame di un disegno di legge ordinario d'iniziativa del Governo;
    sottolineando come il grosso degli interventi militari e della cooperazione all'estero sui teatri di crisi di cui si dispone la prosecuzione sino alla fine del 2016 fosse già in atto lo scorso anno, quando nulla ne lasciava presagire l'imminente cessazione e poteva quindi essere programmato un intervento legislativo ordinario;
    si stigmatizza al contempo la circostanza che quest'anno siano stati lasciati nell'incertezza ed in un pericoloso limbo giuridico per quattro mesi e mezzo, senza alcuna plausibile giustificazione, militari e civili italiani impegnati in zone ad alto rischio;
    si evidenzia come la decretazione d'urgenza non possa essere considerata un correttivo con cui porre sistematicamente riparo ai guasti prodotti dall'approssimazione che caratterizza la gestione dei principali impegni militari e della cooperazione allo sviluppo del nostro Paese;
    si ritengono conseguentemente insussistenti i prerequisiti di necessità ed urgenza richiesti per procedere all'emanazione di un decreto legge;
    si osserva altresì come all'interno del provvedimento, nella fase d'iter svoltasi al Senato, attraverso la novellazione dell'articolo 8, comma 1 della Legge 7 agosto 2015, n. 214 sia stata inserita una proroga di sei mesi della delega legislativa avente ad oggetto la riorganizzazione delle amministrazioni dello Stato, misura prettamente ordinamentale estranea al contenuto del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, criticata anche dal Comitato per la Legislazione, che ne ha raccomandato la soppressione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3953.
N. 2. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Castiello, Grimoldi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

A.C. 3953 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3953 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
  All'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: per l'esercizio 2016 con le seguenti: per ciascun esercizio.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.14, 4.15, 4.16, 4.18, 4.51, 5.50, 5.51, 5.52, 6.2, 7.1, 7.2, 7.50, 7.51, 8.1, 8.2, 8.3, 8.50, 8.51, 8.52, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3953 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. All'articolo 8, comma 1, alinea, primo periodo, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Articolo 1.
(Europa).

  1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 78.490.544 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, di seguito elencate:
   a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
   b) Joint Enterprise.

  2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 276.355 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
  3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 5.848.471 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
  4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 1.366.850 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 63.720 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
  5. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 114.027 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).
  6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 266.387 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
  7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 19.169.029 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
  8. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 69.799.938 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

Articolo 2.
(Asia).

  1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 179.030.323 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
  2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 19.051.815 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
  3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 687.399 per l'impiego di personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.
  4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 155.639.142 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
  5. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 2.546.009 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
  6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 120.194 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
  7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 194.180 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
  8. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 110.843 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
  9. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 236.402.196 per la proroga della partecipazione di personale militare alle attività della Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.

Articolo 3.
(Africa).

  1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 27.918.693 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
  2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 25.582.771 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
  3. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 3.259.040 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
  4. È autorizzata, a decorrere dal 20 aprile 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 74.027 per l'impiego di un ufficiale dell'Arma dei carabinieri in qualità di Police Advisor presso l’Uganda Police Force.

Articolo 4.
(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni, potenziamento dispositivi nazionali e della NATO).

  1. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 76.219.758 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.
  2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 5.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa complessiva di euro 2.100.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto.
  4. Sono autorizzate, per l'anno 2016, le seguenti spese:
   a) euro 1.613.595, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica dell'Afghanistan di mezzi e attrezzature per la gestione delle funzioni aeroportuali dell'aeroporto di Herat;
   b) euro 55.000, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica federale di Somalia di apparecchiature medicali e n. 4 natanti tipo gommone;
   c) euro 756.294, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica di Gibuti di n. 4 VBL PUMA e relativi kit di manutenzione, munizionamento calibro 155 mm. per M109L, n. 10 kit di manutenzione e n. 1 lotto di attrezzature per M109L;
   d) euro 177.481, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica tunisina di n. 1 ambulanza FIAT Ducato, n. 12 motori fuoribordo 40 HP, n. 11 gruppi elettrogeni 1500W e n. 3 rimorchi Bartoletti;
   e) euro 530.000, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di effetti di vestiario invernale;
   f) euro 851.000 per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica libanese di effetti di vestiario invernale.

  5. È autorizzata, per l'anno 2016, la cessione, a titolo gratuito, di due motovedette classe 500 del Corpo delle capitanerie di porto alla Repubblica di Montenegro.
  6. Le cessioni, a titolo gratuito, già autorizzate dall'articolo 14, comma 4, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e dall'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, possono essere effettuate nell'anno 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 90.243.262 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
  8. È autorizzata, a decorrere dal 15 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 7.281.146 per la partecipazione di personale militare all'operazione della NATO denominata Active Fence a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza.
  9. È autorizzata, a decorrere dal 10 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 950.205 per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza.
  10. È autorizzata, a decorrere dal 10 maggio 2016 e fino al 30 giugno 2016, la spesa di euro 908.017 per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza.
  11. L'impiego del contingente di 1.500 unità di personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è prorogato fino al 31 dicembre 2016. A decorrere dal 9 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di ulteriori 750 unità limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 23.857.204 con specifica destinazione di euro 23.280.180 per il personale di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e di euro 577.024 per il personale di cui al comma 75 del medesimo articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009. Al relativo onere, pari complessivamente a euro 23.857.204 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di personale).

  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
  2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
  3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
   a) missioni Resolute Support ed EUPOL Afghanistan, personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat, missione UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;
   b) nell'ambito della missione Resolute Support:
    1) per il personale impiegato a Molesworth: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna;
    2) per il personale impiegato a Eindhoven: diaria prevista con riferimento ai Paesi Bassi;
   c) nell'ambito della missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, per il personale impiegato a Ramstein: diaria prevista con riferimento alla Repubblica federale di Germania;
   d) nell'ambito della missione Active Endeavour, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
   e) nell'ambito della missione Atalanta:
    1) per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
    2) per il personale impiegato come ufficiale di staff a bordo di unità navale della Repubblica federale di Germania: diaria prevista con riferimento alla Repubblica federale di Germania;
    3) per il personale impiegato come ufficiale di staff a bordo di unità navale dei Paesi Bassi: diaria prevista con riferimento ai Paesi Bassi;
   f) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, personale impiegato in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti, Police Advisor presso l’Uganda Police Force: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;
   g) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles;
   h) nell'ambito della missione EUNAVFOR MED operazione SOPHIA:
    1) per il personale impiegato a Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles;
    2) per il personale impiegato a Tunisi: diaria prevista con riferimento alla Repubblica tunisina.

  4. Al personale impiegato nelle missioni Active Endeavour, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA e Atalanta e nelle attività di cui all'articolo 4, commi 7 e 10, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
  5. Il personale militare impiegato nelle missioni internazionali, se collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi degli articoli 906 o 2209-septies del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previo consenso, può essere trattenuto in servizio fino al termine del previsto periodo di impiego nella missione e comunque non oltre sei mesi. Il trattenimento è disposto con il decreto di cui all'articolo 986, comma 3, lettera a) del medesimo codice.

Articolo 6.
(Disposizioni in materia penale).

  1. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO), nonché nelle missioni Interim Air Policing della NATO.
  3. All'articolo 10 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1.»;
   b) al comma 2:
    1) la parola «Se» è sostituita dalle seguenti: «In tutti gli altri casi, se»;
    2) le parole «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 1-bis».

  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 7.
(Disposizioni in materia contabile).

  1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
  2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1.
  3. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 538, è inserito il seguente:
  «Art. 538-bis. (Contratti di assicurazione e di trasporto relativi alle missioni internazionali). – 1. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità a partire dal 1o gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa, mentre resta fermo che può procedere all'approvazione dei contratti e all'impegno delle relative spese solo al momento del perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai menzionati provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa.».

  4. Fino all'emanazione dei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali di pace e alla relativa assegnazione di risorse, il Ministero della difesa è autorizzato, in ciascun esercizio, a sostenere spese mensili, incluse spese di personale, determinate in proporzione alle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento delle medesime missioni. A tale scopo, su richiesta del citato Ministero, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Capo II
INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Articolo 8.
(Cooperazione allo sviluppo).

  1. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 90.000.000 a integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c) della legge 11 agosto 2014, n. 125, per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi, nonché per contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo.
  2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti in loco.
  3. Gli interventi di cui al comma 1 e 2 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei princìpi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1o agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, aggiornato semestralmente.
  4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 1.700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.

Articolo 9.
(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione).

  1. Per sostenere i processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza, è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e a integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 6.000.000, di cui euro 3.000.000 per interventi in Africa settentrionale, Medio Oriente e Afghanistan ed euro 3.000.000 per iniziative in Africa sub-sahariana e in America latina e caraibica.
  2. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 2.100.000 per la partecipazione italiana a fondi fiduciari e programmi delle Nazioni Unite e della NATO, al Tribunale Speciale per il Libano e all'Unione per il Mediterraneo.
  3. Nel quadro dell'impegno finanziario della comunità internazionale per l'Afghanistan, è autorizzata, per l'anno 2016, mediante i meccanismi finanziari istituiti nel quadro delle intese internazionali, l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia.
  4. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 11.700.000 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica, all'European Institute of peace, nonché al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.
  5. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 5.500.000 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, di cui non oltre 200.000 euro ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e all'articolo 1, comma 8, della legge 4 agosto 2006, n. 247.
  6. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 22.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.
  7. È autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 1.000.000 per missioni o viaggi di servizio in aree di crisi disposti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la partecipazione di personale del medesimo Ministero alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 10.
(Regime degli interventi).

  1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo applicano la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1o agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o ottobre 2014, n. 141.
  2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1o gennaio 2016 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.
  3. All'articolo 18 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. All'Agenzia si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Le risorse destinate agli interventi di cooperazione allo sviluppo affluiscono ad un conto di tesoreria unica appositamente istituito da tenere distinto dal conto di tesoreria a cui affluiscono le risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese quelle per spese di personale.».

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, comma 11 escluso, 8 e 9 del presente decreto, pari complessivamente a euro 1.272.697.711 per l'anno 2016, si provvede:
   a) quanto a euro 1.062.005.688, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come integrata dall'articolo 11, comma 13, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;
   b) quanto a euro 15.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   c) quanto a euro 17.338.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   d) quanto a euro 46.354.023, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 31.065.406 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera;
   e) quanto ad euro 20.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   f) quanto ad euro 112.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 969, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3953 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1, comma 8, le parole: «euro 69.799.938» sono sostituite dalle seguenti: «euro 70.305.952» e dopo le parole: «n. 198» sono aggiunte le seguenti: «, comprese le attività di addestramento della Guardia costiera libica».

  All'articolo 2, comma 9, le parole: «euro 236.402.196» sono sostituite dalle seguenti: «euro 253.875.400» e dopo le parole: «del Daesh,» sono inserite le seguenti: «anche al fine di agevolare le richieste di aiuto umanitario della popolazione civile,».

  All'articolo 3:
   al comma 3, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: “30 giugno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”».

  All'articolo 4:
   al comma 4, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   «e-bis) euro 117.000 per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di materiale di armamento leggero»;
   al comma 6, dopo le parole: «commi 4 e 5,» sono inserite le seguenti: «lettera b)e dopo le parole: «n. 198,» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 12, con oneri a carico della controparte,»;
   al comma 10, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
   dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  «10-bis. Nell'ambito delle missioni internazionali, al fine di garantire l'interoperabilità e l'uniformità delle misure per la conservazione in sicurezza del munizionamento e degli esplosivi, le Forze armate applicano le direttive emanate dall'autorità militare nazionale in conformità con le procedure tecnico-operative adottate dalle organizzazioni internazionali alle quali l'Italia partecipa nell'ambito degli accordi di standardizzazione o cooperazione tra i Paesi aderenti».

  All'articolo 7, comma 4, le parole: «in ciascun esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2016».

  All'articolo 8, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi, previsti dal Piano d'azione nazionale “Donne, pace e sicurezza – WPS 2014-2016”, predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione, la protezione e il contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, soprattutto quando usata come tattica di guerra, la tutela e il rispetto dei loro diritti umani, nonché le misure a sostegno delle iniziative di pace promosse dalle donne in attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e delle successive risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla stessa materia. Sono altresì promossi programmi aventi tra gli obiettivi la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli anziani, nonché progetti di carattere sanitario. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 e con i princìpi del diritto internazionale in materia».

  All'articolo 11, comma 1:
   all'alinea, le parole: «euro 1.272.697.711» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.290.793.929»;
   la lettera e) è sostituita dalla seguente:
  «e) quanto ad euro 30.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata dall'articolo 11, comma 13, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59»;
   dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
   «f-bis) quanto ad euro 623.014, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2016, di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   f-ter) quanto ad euro 7.473.204, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

A.C. 3953 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Europa).

  Sopprimere il comma 1.
*1. 1. Basilio, Manlio Di Stefano, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Rizzo, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Sopprimere il comma 1.
*1. 50. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**1. 2. Corda, Del Grosso, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Scagliusi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**1. 51. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: Multinational Specialized Unit (MSU),

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, sopprimere la lettera
b);
    dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, che non sono prorogate, sono accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1.
1. 3. Duranti, Piras, Palazzotto, Fava.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 4. Paolo Bernini, Basilio, Rizzo, Frusone, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 52. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il personale e i mezzi impiegati nelle due missioni di cui al comma 1 devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2016. Lo Stato Maggiore della Difesa impartisce al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
**1. 5. Basilio, Scagliusi, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il personale e i mezzi impiegati nelle due missioni di cui al comma 1 devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2016. Lo Stato Maggiore della Difesa impartisce al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
**1. 53. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1.
1. 7. Palazzotto, Duranti, Piras, Fava.

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: euro 90.000.000 con le seguenti: euro 109.169.029.
*1. 6. Spadoni, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: euro 90.000.000 con le seguenti: euro 109.169.029.
*1. 54. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Sopprimere il comma 8.
1. 8. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. È autorizzata, a decorrere dal 15 luglio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 20.000.000 per la partecipazione alla missione di sorveglianza e controllo del mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1.
1. 9. Palazzotto, Duranti, Piras, Fava.

  Al comma 8, dopo le parole: operazione militare dell'Unione Europea, aggiungere le seguenti: di contrasto dei flussi migratori illegali.
1. 10. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: prevedendo uno specifico training sulla protezione dei diritti umani.
1. 11. Fava, Piras, Palazzotto, Duranti.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: da svolgersi esclusivamente al di fuori delle acque territoriali libiche.
*1. 12. Artini, Andrea Maestri, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: da svolgersi esclusivamente al di fuori delle acque territoriali libiche.
*1. 55. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

ART. 2.
(Asia).

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 90.000.000 con le seguenti: euro 269.030.323.
*2. 1. Piras, Duranti, Fava, Palazzotto.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 90.000.000 con le seguenti: euro 269.030.323.
*2. 2. Spadoni, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 90.000.000 con le seguenti: euro 269.030.323.
*2. 50. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Sopprimere il comma 1.
2. 3. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 179.030.323 con le seguenti: euro 100.000.000.
2. 4. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, dopo le parole: Nazioni Unite 2189 (2014), aggiungere le seguenti: per l'addestramento delle forze di sicurezza afghane comprensivo di uno specifico training sulla protezione dei diritti umani.
2. 5. Palazzotto, Piras, Fava, Duranti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale e i mezzi impiegati nelle due missioni devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2016. Lo Stato Maggiore della Difesa impartisce al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
*2. 6. Corda, Spadoni, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale e i mezzi impiegati nelle due missioni devono rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2016. Lo Stato Maggiore della Difesa impartisce al comando militare italiano le disposizioni per un sicuro rientro delle truppe e dei mezzi al seguito.
*2. 51. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il termine di chiusura della partecipazione alla missione NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), è fissato al 31 dicembre 2016. Il Governo è autorizzato a prevedere, entro tre mesi dalla scadenza del termine, il rientro di tutti gli uomini e mezzi impiegati.
**2. 7. Artini, Andrea Maestri, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il termine di chiusura della partecipazione alla missione NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), è fissato al 31 dicembre 2016. Il Governo è autorizzato a prevedere, entro tre mesi dalla scadenza del termine, il rientro di tutti gli uomini e mezzi impiegati.
**2. 52. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Sopprimere il comma 2.
*2. 8. Grande, Spadoni, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Di Battista, Del Grosso, Scagliusi, Sibilia.

  Sopprimere il comma 2.
*2. 53. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il termine di chiusura della partecipazione alle missioni di cui al comma 2 è fissato al 31 dicembre 2016. Il Governo è autorizzato a prevedere, entro tre mesi dalla scadenza del termine, il rientro di tutti gli uomini e mezzi impiegati.
**2. 9. Artini, Andrea Maestri, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il termine di chiusura della partecipazione alle missioni di cui al comma 2 è fissato al 31 dicembre 2016. Il Governo è autorizzato a prevedere, entro tre mesi dalla scadenza del termine, il rientro di tutti gli uomini e mezzi impiegati.
**2. 54. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine di chiusura della partecipazione alle missioni di cui al comma 3 è fissato al 31 dicembre 2016. Il Governo è autorizzato a prevedere, entro tre mesi dalla scadenza del termine, il rientro di tutti gli uomini e mezzi impiegati.
2. 55. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Sopprimere il comma 4.
2. 11. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Al comma 5, sopprimere le parole: e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi.
2. 12. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Le attività della componente aerea di supporto alle attività di contrasto a Daesh di cui al comma 9 sono concluse alla data del 15 luglio 2016.
  9-ter. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento per agevolare l'aiuto umanitario della popolazione civile di cui al comma 9.
2. 13. Palazzotto, Piras, Fava, Duranti.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Con riferimento alle attività di pianificazione e ricognizione propedeutiche all'impiego degli assetti force protection alla diga di Mosul, è preclusa, in ogni caso, la partecipazione del personale militare impiegato in operazioni di combattimento o assistenza alle altre forze impiegate nell'area dalla coalizione internazionale, ivi comprese le forze speciali irachene e le unità regolari del Governo regionale del Kurdistan iracheno.
2. 14. Fava, Palazzotto, Piras, Duranti.

ART. 3.
(Africa).

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1.
3. 1. Piras, Fava, Duranti, Palazzotto.

  Al comma 2, sostituire le parole: alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor con le seguenti: alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP Nestor.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1.
3. 2. Fava, Duranti, Piras, Palazzotto.

  Al comma 2, sopprimere le parole:, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1.
3. 3. Fava, Duranti, Piras, Palazzotto.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e alla missione delle Nazioni Unite in Marocco MINURSO.
3. 4. Piras, Palazzotto, Fava, Duranti.

  Sopprimere il comma 4.
3. 5. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Sopprimere il comma 4-bis.
3. 6. Duranti, Piras, Fava, Palazzotto.

ART. 4.
(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni, potenziamento, dispositivi nazionali e della NATO).

  Sopprimere il comma 1.
*4. 1. Tofalo, Spadoni, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Sopprimere il comma 1.
*4. 51. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Al comma 4, sopprimere la lettera e-bis).

  Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1:
   alinea, sostituire le parole:
euro 1.290.793.929 con le seguenti: euro 1. 290.676.929;
   sopprimere la lettera f-bis).
4. 2. Piras, Duranti, Palazzotto, Fava.

  Al comma 6, sopprimere le parole: lettera b),.
*4. 4. Vito, Carfagna.

  Al comma 6, sopprimere le parole: lettera b),.
*4. 5. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Al comma 6, sopprimere le parole: lettera b),.
*4. 50. La Russa.

  Al comma 6, sopprimere le parole da: nonché dall'articolo 1, comma 32 fino a: oneri a carico della controparte.
4. 6. Palazzotto, Piras, Fava, Duranti.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono comunque essere ceduti, neanche a titolo gratuito, mezzi e materiali contenenti amianto e che non siano stati preventivamente bonificati e messi in sicurezza.
4. 7. Rizzo, Spadoni, Basilio, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 90.000.000 con le seguenti: euro 180.243.262.
4. 8. Di Battista, Spadoni, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Sostituire il comma 7 con il seguente: È autorizzata, a decorrere dal 15 luglio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 20.000.000 per la partecipazione ad una missione di sorveglianza e controllo del Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  Le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, confluiscono nello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1.
4. 9. Fava, Duranti, Piras, Palazzotto.

  Al comma 7, dopo le parole: interessi nazionali aggiungere le seguenti: e con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.
4. 10. Duranti, Piras, Fava, Palazzotto.

  Sopprimere il comma 8.
*4. 11. Palazzotto, Duranti, Piras, Fava.

  Sopprimere il comma 8.
*4. 12. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine di chiusura della partecipazione all'operazione della NATO di cui al periodo precedente è fissato al 31 dicembre 2016.
4. 18. Artini, Andrea Maestri, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso gli equipaggiamenti in dotazione al personale militare italiano rischierato in Turchia per partecipare all'operazione Active Fence potranno essere utilizzati automaticamente in risposta a violazioni dello spazio aereo turco compiute da velivoli militari appartenenti a Paesi il cui Governo è riconosciuto dalla Repubblica Italiana.
4. 13. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Sopprimere il comma 9.
*4. 14. Piras, Duranti, Palazzotto, Fava.

  Sopprimere il comma 9.
*4. 15. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Sopprimere il comma 10.
4. 16. Piras, Duranti, Palazzotto, Fava.

  Al comma 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono autorizzate cessioni a titolo gratuito di armi e sistemi di armamento a beneficio di Paesi le cui leggi e Governi violano i diritti umani o addestrano ed utilizzano minori in combattimento.
4. 17. Artini, Andrea Maestri, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino.

ART. 5.
(Disposizioni in materia di personale).

  Al comma 2, sostituire le parole: 98 per cento o nella misura intera con le seguenti: 120 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
5. 50. La Russa.

  Al comma 2, sostituire le parole: 98 per cento o nella misura intera con le seguenti: 120 per cento.
5. 51. La Russa.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.
5. 52. La Russa.

ART. 6.
(Disposizioni in materia penale).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2007, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-sexies, le parole: «alle direttive» sono sostituite dalle seguenti: «a specifiche direttive»;
   b) al comma 1-septies, le parole: «dalle direttive» sono sostituite dalle seguenti: «da specifiche direttive».
6. 1. Duranti, Piras, Fava, Palazzotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4, comma 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, è riconosciuta, in favore delle vittime del reato, una somma a titolo di risarcimento danni».
6. 2. Duranti, Piras, Fava, Palazzotto.

ART. 7.
(Disposizioni in materia contabile).

  Sopprimere il comma 2.
*7. 1. Sibilia, Spadoni, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Sopprimere il comma 2.
*7. 50. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
**7. 2. Tofalo, Spadoni, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
**7. 51. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

ART. 8.
(Cooperazione allo sviluppo).

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: rifugiati aggiungere le seguenti:, a sostenere ogni iniziativa per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile.

  Conseguentemente al medesimo periodo, dopo la parola: Yemen aggiungere la seguente:, Bangladesh.
*8. 1. Spadoni, Di Battista, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: rifugiati aggiungere le seguenti:, a sostenere ogni iniziativa per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile.

  Conseguentemente al medesimo periodo, dopo la parola: Yemen aggiungere la seguente:, Bangladesh.
*8. 50. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: rifugiati aggiungere le seguenti:, a sostenere ogni iniziativa per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile.
**8. 2. Scagliusi, Basilio, Grande, Spadoni, Di Battista, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Del Grosso.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: rifugiati aggiungere le seguenti:, a sostenere ogni iniziativa per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile.
**8. 51. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: Yemen aggiungere le seguenti:, Bangladesh.
*8. 3. Grande, Spadoni, Di Battista, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: Yemen aggiungere le seguenti:, Bangladesh.
*8. 52. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

DIS. 1.

  Sopprimere il comma 2.
*Dis. 1. 1. Frusone, Tofalo, Spadoni, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Corda, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Sopprimere il comma 2.
*Dis. 1. 50. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

A.C. 3953 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione;
    le autorizzazioni di spesa sono raggruppate negli articoli 1, 2, 3 e 4 sulla base di criteri geografici: Europa (Balcani, Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo, Cipro e le zone del Mediterraneo); Asia (Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano); Africa (Mali, Corno d'Africa, Oceano indiano, Somalia);
    le Forze armate italiane risultano impegnate in operazioni in tutte le principali aree di crisi del mondo, in contesti strategici diversi e con compiti ampiamente diversificati, ma volti al supporto e al mantenimento della pace;
    al fine di rafforzare il proprio ruolo sullo scacchiere internazionale, l'Italia, nel corso dell'ultimo decennio, ha incrementato la propria partecipazione alle missioni all'estero ed ha accresciuto, nell'ambito di questi interventi, l'impiego di uomini e di mezzi;
    le operazioni di peacekeeping rappresentano momenti a risonanza emotiva molto elevata e risultano essere, pertanto, dense di fattori di rischio per la comparsa di reazioni psicologiche, che vanno da un transitorio disagio alla psicopatologia conclamata. Allo scopo di distinguere quelle risposte che rappresentano una reazione fisiologica e normale alle situazioni di stress, da quelle che appaiono invece come reazioni patologiche, sarebbe necessario migliorare la qualità della comunicazione e delle relazioni e favorire l'elaborazione dell'emotività nei momenti di crisi, sviluppando ed incoraggiando le personali capacità di problem solving;
    l'implementazione di un adeguato Servizio di supporto psicologico risulterebbe pertanto di fondamentale importanza in una situazione di forte impegno fisico ed emotivo, in condizioni di vita fortemente disagiate e caratterizzate da relazioni interpersonali assai particolari, quali quelle che si configurano durante una missione internazionale.
   numerosi risultano essere i giovani militari italiani che, dopo aver partecipato alle missioni militari all'estero (Iraq, Somalia, Kosovo, ecc.), sono deceduti a causa di varie forme di cancro, dai linfomi alla leucemia. Le tre Commissioni parlamentari di inchiesta che si sono succedute, pur non accorando un nesso stretto e dimostrabile tra le neoplasie dei soldati e l'uranio impoverito, hanno tuttavia concluso raccomandando alle autorità militari maggiori controlli e valutazioni sui rischi chimici a cui sono sottoposti gli stessi militari;
    nel maggio 2016, la Giustizia italiana ha riconosciuto il Ministero della Difesa responsabile di «condotta omissiva» per non aver protetto adeguatamente il caporalmaggiore della Brigata «Sassari», Salvatore Vacca, deceduto di leucemia nel 1999 dopo aver partecipato alla missione nei Balcani,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare ogni misura di precauzione e prevenzione volta alla protezione delle condizioni di benessere psicologico e di generale salvaguardia della salute dei militari italiani impegnati nelle missioni internazionali, nonché a scongiurare ovvero limitare i potenziali rischi derivanti dalla contaminazione e dall'inquinamento ambientale, ai quali i medesimi militari possono essere accidentalmente esposti nelle aree di operazione;
   a valutare l'opportunità di avviare tempestivamente accordi ad hoc per inserire nei mandati internazionali di autorizzazione delle missioni internazionali e, di conseguenza, nelle regole d'ingaggio e nei piani operativi d'intervento dei singoli Paesi, l'obiettivo specifico di protezione dei rischi da potenziali contaminazioni ambientali degli stessi soldati impegnati nelle aree di conflitto.
9/3953/1Vargiu, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione;
    le autorizzazioni di spesa sono raggruppate negli articoli 1, 2, 3 e 4 sulla base di criteri geografici: Europa (Balcani, Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo, Cipro e le zone del Mediterraneo); Asia (Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano); Africa (Mali, Corno d'Africa, Oceano indiano, Somalia);
    le Forze armate italiane risultano impegnate in operazioni in tutte le principali aree di crisi del mondo, in contesti strategici diversi e con compiti ampiamente diversificati, ma volti al supporto e al mantenimento della pace;
    al fine di rafforzare il proprio ruolo sullo scacchiere internazionale, l'Italia, nel corso dell'ultimo decennio, ha incrementato la propria partecipazione alle missioni all'estero ed ha accresciuto, nell'ambito di questi interventi, l'impiego di uomini e di mezzi;
    le operazioni di peacekeeping rappresentano momenti a risonanza emotiva molto elevata e risultano essere, pertanto, dense di fattori di rischio per la comparsa di reazioni psicologiche, che vanno da un transitorio disagio alla psicopatologia conclamata. Allo scopo di distinguere quelle risposte che rappresentano una reazione fisiologica e normale alle situazioni di stress, da quelle che appaiono invece come reazioni patologiche, sarebbe necessario migliorare la qualità della comunicazione e delle relazioni e favorire l'elaborazione dell'emotività nei momenti di crisi, sviluppando ed incoraggiando le personali capacità di problem solving;
    l'implementazione di un adeguato Servizio di supporto psicologico risulterebbe pertanto di fondamentale importanza in una situazione di forte impegno fisico ed emotivo, in condizioni di vita fortemente disagiate e caratterizzate da relazioni interpersonali assai particolari, quali quelle che si configurano durante una missione internazionale.
   numerosi risultano essere i giovani militari italiani che, dopo aver partecipato alle missioni militari all'estero (Iraq, Somalia, Kosovo, ecc.), sono deceduti a causa di varie forme di cancro, dai linfomi alla leucemia. Le tre Commissioni parlamentari di inchiesta che si sono succedute, pur non accorando un nesso stretto e dimostrabile tra le neoplasie dei soldati e l'uranio impoverito, hanno tuttavia concluso raccomandando alle autorità militari maggiori controlli e valutazioni sui rischi chimici a cui sono sottoposti gli stessi militari;
    nel maggio 2016, la Giustizia italiana ha riconosciuto il Ministero della Difesa responsabile di «condotta omissiva» per non aver protetto adeguatamente il caporalmaggiore della Brigata «Sassari», Salvatore Vacca, deceduto di leucemia nel 1999 dopo aver partecipato alla missione nei Balcani,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare ogni misura di precauzione e prevenzione volta alla protezione delle condizioni di benessere psicologico e di generale salvaguardia della salute dei militari italiani impegnati nelle missioni internazionali, nonché a scongiurare ovvero limitare i potenziali rischi derivanti dalla contaminazione e dall'inquinamento ambientale, ai quali i medesimi militari possono essere accidentalmente esposti nelle aree di operazione;
   a valutare l'opportunità di chiedere l'inserimento nei mandati internazionali di autorizzazione delle missioni internazionali e, di conseguenza, nelle regole d'ingaggio e nei piani operativi d'intervento dei singoli Paesi, dell'obiettivo specifico di protezione dei rischi da potenziali contaminazioni ambientali degli stessi soldati impegnati nelle aree di conflitto.
9/3953/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Vargiu, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo prevede iniziative di cooperazione allo sviluppo e il sostegno ai tanti processi di ricostruzione civile e alle iniziative volte a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e dei rifugiati;
    questi interventi sono diretti a sostenere molti Paesi, il cui elenco si è via via allungato nel corso degli anni a causa del persistere, ovvero dell'innestarsi anche di nuove emergenze dovute all'esplodere di conflitti bellici;
    è da rilevare positivamente l'inserimento al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge di rifinanziamento delle missioni internazionali in esame, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, della promozione di interventi per la prevenzione, la protezione e in contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, soprattutto quando usata come tattica di guerra, la tutela dei diritti umani di donne, anziani e minori;
    tuttavia, occorrerebbe in futuro fare riferimento, tra le iniziative da intraprendere, anche alle problematiche legate allo sfruttamento del lavoro minorile in molti di quei Paesi di cui al citato elenco, come più volte denunciato in sede internazionale soprattutto dall'ILO (Organizzazione mondiale del lavoro);
    merita di essere ricordato che, nel recente e tragico attentato a Dacca, insieme agli italiani morti, c'era anche Ishrat Akhond, 45 anni, una donna bengalese anche lei attiva nel settore tessile, che aveva condotto una campagna con l'Unicef contro il lavoro minorile e si batteva per togliere bambini e bambine dalle fabbriche,

impegna il Governo

a prevedere, nel corso dei futuri provvedimenti legislativi di rifinanziamento delle missioni internazionali, l'inserimento nelle disposizioni legate alla cooperazione allo sviluppo e ai processi di ricostruzione civile, la promozione di programmi aventi tra gli obiettivi la tutela dei minori impiegati spesso in lavori pesanti e di iniziative per favorire il progressivo sradicamento della piaga del lavoro minorile.
9/3953/2Sibilia.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame, all'articolo 8 comma 1, autorizza stanziamenti per iniziative di cooperazione volte a migliorare la vita anche dei rifugiati e segnala nella lista dei paesi interessati a queste politiche di sostegno anche i rifugiati siriani;
    d'altronde, sia la stessa operazione Sophia (articolo 1 comma 8) sia la partecipazione italiana alla coalizione anti-Daesh (articolo 2 comma 9) vedono il nostro Paese impegnarsi per sostenere le vittime della guerra in Siria sia attraverso il contrasto ai trafficanti di esseri umani, sia con operazioni di cooperazione, sia nella lotta per sconfiggere Daesh responsabile principale della fuga dalla Siria di milioni di persone, tra i quali tantissimi minori;
    UE e Turchia hanno siglato un accordo per garantire, sul territorio turco, accoglienza e protezione ai rifugiati siriani. Diversi rapporti delle agenzie dell'Onu e di organizzazioni per i diritti umani segnalano crescenti criticità sulla qualità di questa accoglienza e sulla effettiva volontà della Turchia di garantire ai rifugiati siriani protezione;
    in particolare, preoccupa lo sfruttamento dei minori siriani nelle fabbriche turche. Dodici ore al giorno, 6 giorni su 7, 160 dollari di paga al mese con un corollario di abusi da parte dei proprietari delle fabbriche di cuoio; e la Turchia viene percepita come «paese sicuro» agli occhi di migliaia di bambini, rifugiati siriani;
    le storie raccolte negli ultimi mesi disegnano un quadro di sfruttamento peggiore di quello subito dagli adulti. Se per sopravvivere fuori dai campi profughi gli uomini accettano lavori sottopagati e le donne siedono agli angoli delle strade a chiedere elemosina ai passanti, quello dei bambini è un dramma ancora più terribile;
    la metà dei 2,8 milioni di profughi siriani in Turchia, secondo l'Unicef, sono minorenni. Di questi oltre l'80 per cento non va più a scuola;
    moltissimi finiscono dentro fabbriche di scarpe, borse, vestiti, hanno 13-14 anni, a volte di meno, e tentano di sostenere i genitori: secondo una ricerca di Hayata Destek, Ong turca, il 60 per cento delle famiglie siriane a Istanbul ha a disposizione tra i 150 e i 500 euro al mese, miseria dovuta all'impossibilità di trovare un lavoro stabile e a contratto (ai profughi siriani è vietato ottenere un visto di lavoro);
    secondo la stessa Ong, in molte famiglie i minori sono gli unici a portare soldi a casa; «Non c’è lavoro per gli adulti – spiega Sezen Yalcin, responsabile del programma per minori di Hayata Destek – Gli adulti sono meno vulnerabili e i datori di lavoro vogliono giovani da poter sfruttare con facilità»;
    a febbraio nello scandalo del lavoro minorile in Turchia erano finiti giganti europei, i britannici H&M e Next. Le due compagnie avevano rivelato che le fabbriche locali da cui si rifornivano impiegavano minori siriani. Tante altre aziende non hanno risposto alle legittime domande sull'impiego di rifugiati; altre hanno negato, come Nike, Puma e Adidas;
    sullo sfondo resta un Paese indolente, che non investe nella tutela dei siriani in fuga da una guerra che ha alimentato e che ottiene come premio 6 miliardi di euro da Bruxelles, purché se li tenga;
    gli abusi si moltiplicano, che siano sfruttamento del lavoro, pestaggi della polizia, abusi contro le donne e i bambini;
    recentemente è stata pubblicata la notizia di 30 minorenni, tra gli 8 e i 12 anni, violentati da un pedofilo nel campo profughi di Nizip, a Gaziantep, a cui la cancelliera Merkel aveva fatto visita il 23 aprile scorso;
    a gennaio era stata Amnesty in un dettagliato rapporto a denunciare le violenze subite dalle donne: abusi, stupri, sfruttamento da parte di chi dovrebbe accoglierle, poliziotti, guardie di frontiera, addetti ai campi, dalla Turchia all'Europa, nei campi profughi e nei lunghi viaggi verso una nuova vita,

impegna il Governo

ad attivarsi in sede europea per favorire l'adozione di iniziative per verificare le denunce sullo sfruttamento del lavoro minorile nelle zone di accoglienza dei profughi siriani in Turchia, stabilendo sul tema un monitoraggio continuo anche per assicurare ai bambini e alle bambine siriane in Turchia il pieno accesso al diritto allo studio e al gioco, impedendone lo sfruttamento lavorativo da parte di aziende senza scrupoli e da sanzionare in sede comunitaria.
9/3953/3Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    la presenza di missioni militari internazionali di stabilizzazione nei Balcani ha avuto inizio, a partire dal 1991, per attenuare i conflitti determinati dal processo di disgregazione della Repubblica iugoslava e dalla costituzione degli Stati nazionali, per governare le crisi e per arginare le conseguenze di carattere umanitario;
    i conflitti che si sono determinati nell'area negli ultimi quindici anni sono stati principalmente di natura interetnica, nazionalistica e religiosa. Le crisi più drammatiche hanno riguardato: la guerra serbo-bosniaca e il conflitto del Kosovo;
    nelle vicende dei Balcani sono intervenute le principali organizzazioni internazionali: l'ONU, la NATO, l'Unione europea, la UEO, l'OSCE. L'Italia ha partecipato a tutte le missioni militari che si sono avvicendate nei Balcani in relazione alle diverse crisi e nelle diverse aree;
    in relazione alla partecipazione italiana alle missioni nei Balcani, la stessa Ministra della Difesa Pinotti, nel corso delle ultime Comunicazioni del Governo sullo stato delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, aveva dichiarato alle Commissioni congiunte III e IV di Camera e Senato che restano «...ancora alcuni problemi da risolvere, la situazione negli ultimi dieci anni è evoluta in modo certamente positivo, a riprova che gli sforzi della comunità ’internazionale nell'area possono essere considerati di esito positivo. Slovenia e Croazia sono membri effettivi dell'Unione europea e anche Montenegro, Bosnia, la Macedonia e finanche la Serbia hanno intrapreso il percorso che dovrebbe condurre queste Nazioni all'adesione all'Unione europea. Per quanto attiene al Kossovo, posso affermare che anche in questo caso ci si trova davanti ad una storia ad evoluzione positiva. La presenza delle missioni EULEX, Europea, KFOR, NATO, ha svolto e continua a svolgere un ruolo essenziale, riconosciuto da tutte le parti, di presenza autorevole e supporto operativo che ha consentito al Paese di costruire una pace sociale e nuove strutture statali. Il traguardo raggiunto di crescita democratica e di pacificazione, tuttavia, richiede ancora il supporto della comunità internazionale»;
    appare evidente che tale supporto della comunità internazionale non può proseguire con il vecchio mandato e con l'attuale eccessivo dispiegamento di forze. In particolar modo la rotta balcanica, oltre che ai noti flussi migratori, rappresenta una delle rotte più usate dai « foregin fighters» che vanno a rafforzare Daesh/Isis, segno che evidenzia la necessità di rafforzare la parte di intelligence rispetto a quello del dispiegamento delle truppe;
    secondo i dati del Kosovar Centre for Security Studies (KCSS), Kosovo e Bosnia sono i primi due esportatori mondiali di foreign fighters rispetto al numero di abitanti, contando 232 e 330 combattenti all'estero,

impegna il Governo:

   ad assumere una forte iniziativa per ridefinire il mandato delle missioni internazionali nei Balcani assumendo la priorità della campagna anti Daesh e il contrasto al fenomeno dei foregin fighters;
   a siglare con i Paesi dei Balcani accordi bilaterali e multilaterali per contrastare il terrorismo religioso e sua diffusione nell'area.
9/3953/4Basilio.


   La Camera,
   premesso che:
    la presenza di missioni militari internazionali di stabilizzazione nei Balcani ha avuto inizio, a partire dal 1991, per attenuare i conflitti determinati dal processo di disgregazione della Repubblica iugoslava e dalla costituzione degli Stati nazionali, per governare le crisi e per arginare le conseguenze di carattere umanitario;
    i conflitti che si sono determinati nell'area negli ultimi quindici anni sono stati principalmente di natura interetnica, nazionalistica e religiosa. Le crisi più drammatiche hanno riguardato: la guerra serbo-bosniaca e il conflitto del Kosovo;
    nelle vicende dei Balcani sono intervenute le principali organizzazioni internazionali: l'ONU, la NATO, l'Unione europea, la UEO, l'OSCE. L'Italia ha partecipato a tutte le missioni militari che si sono avvicendate nei Balcani in relazione alle diverse crisi e nelle diverse aree;
    in relazione alla partecipazione italiana alle missioni nei Balcani, la stessa Ministra della Difesa Pinotti, nel corso delle ultime Comunicazioni del Governo sullo stato delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, aveva dichiarato alle Commissioni congiunte III e IV di Camera e Senato che restano «...ancora alcuni problemi da risolvere, la situazione negli ultimi dieci anni è evoluta in modo certamente positivo, a riprova che gli sforzi della comunità ’internazionale nell'area possono essere considerati di esito positivo. Slovenia e Croazia sono membri effettivi dell'Unione europea e anche Montenegro, Bosnia, la Macedonia e finanche la Serbia hanno intrapreso il percorso che dovrebbe condurre queste Nazioni all'adesione all'Unione europea. Per quanto attiene al Kossovo, posso affermare che anche in questo caso ci si trova davanti ad una storia ad evoluzione positiva. La presenza delle missioni EULEX, Europea, KFOR, NATO, ha svolto e continua a svolgere un ruolo essenziale, riconosciuto da tutte le parti, di presenza autorevole e supporto operativo che ha consentito al Paese di costruire una pace sociale e nuove strutture statali. Il traguardo raggiunto di crescita democratica e di pacificazione, tuttavia, richiede ancora il supporto della comunità internazionale»;
    appare evidente che tale supporto della comunità internazionale non può proseguire con il vecchio mandato e con l'attuale eccessivo dispiegamento di forze. In particolar modo la rotta balcanica, oltre che ai noti flussi migratori, rappresenta una delle rotte più usate dai « foregin fighters» che vanno a rafforzare Daesh/Isis, segno che evidenzia la necessità di rafforzare la parte di intelligence rispetto a quello del dispiegamento delle truppe;
    secondo i dati del Kosovar Centre for Security Studies (KCSS), Kosovo e Bosnia sono i primi due esportatori mondiali di foreign fighters rispetto al numero di abitanti, contando 232 e 330 combattenti all'estero,

impegna il Governo:

   ad assumere l'iniziativa per orientare maggiormente il mandato delle missioni internazionali nei Balcani verso la priorità della campagna anti Daesh e il contrasto al fenomeno dei foregin fighters;
   a siglare con i Paesi dei Balcani accordi bilaterali e multilaterali per contrastare fenomeni di radicalizzazione e loro diffusione nell'area.
9/3953/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Basilio.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 6 dell'articolo 4 del decreto in esame dispone che le cessioni a titolo gratuito, già autorizzate nel 2015 possono essere effettuate nel 2016 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma fa riferimento tra l'altro alle cessioni autorizzate da disposizione dei due precedenti decreti missione. In particolare si autorizza la cessione all'Uganda di n. 3 elicotteri A109 modello All dichiarati fuori servizio e la cessione di materiale ferroviario all'Eritrea anch'esso dichiarato fuori servizio;
   l'AgustaWestland ditta produttrice dell'A109, in un rapporto inviato al Ministero della Difesa, mette in guardia del fatto che in quel tipo di elicotteri: «l'amianto può essere contenuto in guarnizioni, condotti, tubi, nonché pastiglie dei freni, rotore e ruote»;
    quanto alla donazione di materiale ferroviario fuori servizio all'Eritrea per il lodevole scopo di ripristinare la linea Asmara/Massawa (che funziona ancora con locomotive a vapore o diesel), un'opera pioneristica costruita durante la colonizzazione italiana, bisogna ricordare che le Ferrovie dello Stato e le linee locali italiane hanno fatto abbondante uso di amianto nei rotabili ferroviari e nelle locomotive stesse, almeno fino al 1990,

impegna il Governo

a verificare che i mezzi e materiali donati ai due Paesi africani non contengano amianto e che non siano stati preventivamente bonificati e messi in sicurezza.
9/3953/5Rizzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il gruppo Trevi, multinazionale romagnola leader mondiale nell'ingegneria del sottosuolo, con più di 40 sedi, 7.867 dipendenti e una presenza in oltre 80 Paesi ha ottenuto dal Governo dell'Iraq la commessa per la messa in sicurezza della diga di Mosul;
    come preannunciato dal Ministro della difesa nelle comunicazioni svolte davanti alle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa della Camera e del Senato in data 8 giugno 2016 si intende ora procedere all'effettivo invio del personale aggiuntivo nel teatro operativo, scaglionato nel tempo, fino al raggiungimento di circa 500 unità entro il mese di ottobre 2016;
    questo – secondo quanto riferito in sede di discussione del presente decreto nelle Commissioni congiunte Difesa e Esteri della Camera dal sottosegretario Gioacchino Alfano – su richiesta della coalizione internazionale e d'intesa con il Governo iracheno, a seguito dell'avvenuto perfezionamento dello scambio di Note verbali, che autorizza l'ingresso e lo stanziamento del contingente italiano nel territorio della Repubblica d'Iraq, con passaporto diplomatico e riconoscimento del relativo status, assicurando l'uso dell'uniforme e il diritto a trasportare armi per la protezione personale dello staff, delle strutture e delle installazioni;
    secondo quanto affermato da Stefano Trevisani, Ad del gruppo Trevi, al «Corriere Imprese Emilia-Romagna» in merito ai lavori per la messa in sicurezza della diga di Mosul, in Iraq, « si è arrivati a chiudere il contratto con il supporto dell'esercito italiano e della coalizione, gli unici a poter fornire un'adeguata cornice di sicurezza in quell'area»; e « L'altra operazione di manutenzione – ha aggiunto – riguarderà i tunnel di scarico, che sono le valvole di sicurezza del bacino: uno infatti è bloccato. La commessa vale 280 milioni di euro.»;
    la fine dei lavori è prevista a ottobre 2017, ma la diga, come ha sottolineato il citato Trevisani, avrà una soluzione permanente solo con la costruzione di una sorta di schermo protettivo, dipenderà dalle autorità irachene. Era il progetto del bando iniziale del 2009, finora mai aggiudicato. « Oggi, con l'esperienza fatta in più di 180 interventi, ci sentiamo pronti anche per lo schermo, che potrebbe essere realizzato in 5-6 anni». Dunque la missione in oggetto potrebbe durare fino a 6/7 anni ulteriori,

impegna il Governo

a trasmettere prontamente alle Camere il testo dell'accordo intercorso tra il Governo dell'Iraq e il Governo italiano che autorizza l'ingresso e lo stanziamento del contingente italiano nel territorio della Repubblica dell'Iraq, con passaporto diplomatico e riconoscimento del relativo status, assicurando l'uso dell'uniforme e il diritto a trasportare armi per la protezione personale dello staff, delle strutture e delle installazioni.
9/3953/6Frusone.


   La Camera,
   premesso che:
    il gruppo Trevi, multinazionale romagnola leader mondiale nell'ingegneria del sottosuolo, con più di 40 sedi, 7.867 dipendenti e una presenza in oltre 80 Paesi ha ottenuto dal Governo dell'Iraq la commessa per la messa in sicurezza della diga di Mosul;
    come preannunciato dal Ministro della difesa nelle comunicazioni svolte davanti alle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa della Camera e del Senato in data 8 giugno 2016 si intende ora procedere all'effettivo invio del personale aggiuntivo nel teatro operativo, scaglionato nel tempo, fino al raggiungimento di circa 500 unità entro il mese di ottobre 2016;
    questo – secondo quanto riferito in sede di discussione del presente decreto nelle Commissioni congiunte Difesa e Esteri della Camera dal sottosegretario Gioacchino Alfano – su richiesta della coalizione internazionale e d'intesa con il Governo iracheno, a seguito dell'avvenuto perfezionamento dello scambio di Note verbali, che autorizza l'ingresso e lo stanziamento del contingente italiano nel territorio della Repubblica d'Iraq, con passaporto diplomatico e riconoscimento del relativo status, assicurando l'uso dell'uniforme e il diritto a trasportare armi per la protezione personale dello staff, delle strutture e delle installazioni;
    secondo quanto affermato da Stefano Trevisani, Ad del gruppo Trevi, al «Corriere Imprese Emilia-Romagna» in merito ai lavori per la messa in sicurezza della diga di Mosul, in Iraq, « si è arrivati a chiudere il contratto con il supporto dell'esercito italiano e della coalizione, gli unici a poter fornire un'adeguata cornice di sicurezza in quell'area»; e « L'altra operazione di manutenzione – ha aggiunto – riguarderà i tunnel di scarico, che sono le valvole di sicurezza del bacino: uno infatti è bloccato. La commessa vale 280 milioni di euro.»;
    la fine dei lavori è prevista a ottobre 2017, ma la diga, come ha sottolineato il citato Trevisani, avrà una soluzione permanente solo con la costruzione di una sorta di schermo protettivo, dipenderà dalle autorità irachene. Era il progetto del bando iniziale del 2009, finora mai aggiudicato. « Oggi, con l'esperienza fatta in più di 180 interventi, ci sentiamo pronti anche per lo schermo, che potrebbe essere realizzato in 5-6 anni». Dunque la missione in oggetto potrebbe durare fino a 6/7 anni ulteriori,

impegna il Governo

a riferire alle Camere circa le intese intercorse con le autorità irachene in merito al dispiegamento del contingente italiano e del relativo status.
9/3953/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Frusone.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1 dell'articolo 9 del decreto in esame include anche l'America Latina e caraibica tra i territori a cui indirizzare « sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione»;
    il Governo della Colombia e i guerriglieri delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC) hanno firmato lo storico accordo sul cessate il fuoco definitivo mettendo, almeno su carta, la parola «fine» a una delle guerre civili di fatto più lunghe nella storia di tutta l'America latina. La firma dello storico accordo è stata annunciata da ambo le parti il 23 giugno 2016 a margine del tavolo dei negoziati, che si tengono a L'Avana, Cuba, in presenza anche del segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki Moon;
    pochi minuti dopo la firma dell'accordo il comando militare delle FARC ha emesso un comunicato nel quale annuncia «il silenzio di tutti i fucili» a tempo indeterminato;
    sono oltre 50 anni che il Governo di Bogotà e le FARC si fronteggiano: centinaia di migliaia di morti hanno per decenni lavato col sangue le strade di una Colombia martoriata da un regime repressivo, dal narcotraffico e dalla guerriglia, da un braccio di ferro durissimo. 250.000 cadaveri, 6 milioni di sfollati, 45.000 desaparecidos, un esodo migratorio non quantificabile nei numeri, definito come «la diaspora dei colombiani» e decenni di conflitto risoltosi nell'unico modo possibile: il dialogo;
    l'accordo definisce le modalità della fine del conflitto e stabilisce il disarmo e la smobilitazione di circa 7.000 paramilitari delle FARC e la loro successiva integrazione nella società civile, della quale si occuperanno le forze di sicurezza colombiane sotto la supervisione di una speciale missione delle Nazioni Unite;
    il successo dei negoziati con le FARC non ci sarebbe stato se la comunità internazionale e molti attori esterni alla Colombia non si fossero interessati dei negoziati: la partecipazione delle Nazioni Unite è stata valutata come una garanzia da entrambe le parti ed è stato un elemento fondamentale per la buona riuscita dell'accordo e secondo quanto dichiarato al Guardian da Gonzalo Sanchez, direttore del Centro colombiano per la memoria storica, sarà «essenziale» anche la partecipazione dell'ONU alle fasi immediatamente successive, quelle realmente operative circa la smobilitazione e il disarmo;
    in questo senso l'accordo rappresenta un approccio diplomatico innovativo a un negoziato di pace perché ha creato un contesto fondamentalmente pacifico prima ancora di porre fine alla guerra civile: un caso pilota da proporre come modello internazionale altri conflitti,

impegna il Governo:

   a implementare risorse e sforzi dell'Italia nel campo della cooperazione e nel sostegno alla società civile colombiana affinché sia resa concreta attuazione agli accordi di pace sottoscritti a Cuba il 23 giugno 2016;
   a dichiarare la disponibilità dell'Italia a una eventuale missione delle Nazioni Unite in Colombia in attuazione dei suddetti accordi di pace.
9/3953/7Di Battista.


   La Camera,
   premesso che:
    al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, si proroga di sei ulteriori mesi la delega al governo dall'articolo 8 comma 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
    le Commissioni Affari costituzionali e Difesa di Camera e Senato hanno già cominciato l'esame dell'Atto del governo n. 306 « razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato» discendente dalla delega oggetto di proroga;
    le audizioni in corso nelle Commissioni congiunte degli organi di polizia civile e militare, delle organizzazioni sindacali e ambientaliste, nonché di esperti delle problematiche in oggetto hanno evidenziato diverse criticità in merito all'assorbimento delle funzioni del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, criticità meritevoli di approfondimento e di profonda correzione dei testi e degli indirizzi politici presenti nell'Atto del governo n. 306,

impegna il Governo

a utilizzare l'ulteriore periodo di proroga della delega, di cui all'articolo 1 comma 2 del disegno di legge in esame, per rivedere i contenuti e i procedimenti dell'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato ritirando l'Atto del governo n. 306 e ripresentandolo modificato nei contenuti entro il nuovo limite temporale stabilito dalla legge.
9/3953/8Massimiliano Bernini, Terzoni, Basilio, Frusone, Corda, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini, Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    il Senato ha approvato un emendamento all'articolo 4, comma 6, del decreto in esame volto a sospendere la cessione all'Egitto di materiali di ricambio per velivoli F-16. Tale emendamento è stato motivato come pressione sul Governo egiziano affinché finalmente collabori nell'inchiesta per l'individuazione dei responsabili dell'omicidio del nostro concittadino Giulio Regeni;
    il Consiglio dell'Unione europea, nell'agosto del 2013, condannando con la massima fermezza tutti gli atti di violenza, decise di sospendere le licenze di esportazione verso l'Egitto per qualsiasi attrezzatura che potrebbe essere usata a fini di repressione interna; tuttavia, malgrado fosse stata adottata questa disposizione in ambito europeo, l'Italia ha continuato a inviare armi in Egitto, nonostante le pesanti violazioni dei diritti umani operati dalle autorità egiziane;
    secondo l'Osservatorio sulle armi leggere (OPAL) di Brescia, infatti, l'Italia non solo nel 2014 ha fornito le forze di polizia egiziane di 30 mila pistole, ma nel 2015 ha inviato in Egitto altri 1.236 fucili a canna liscia; di fatto, dunque, il nostro Paese è l'unico dell'Unione europea che, dalla presa del potere del generale al-Sisi, ha inviato armi utilizzabili per la repressione interna all'Egitto;
    è opportuno ricordare che nel settembre 2013 l'Italia ha ratificato il Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty, A.T.T.) con la legge n. 118 del 2013, entrato in vigore a dicembre 2014; in particolare, l'articolo 6, comma 3, dello stesso prevede il divieto di autorizzare il trasferimento di armi convenzionali nel caso in cui, in fase di valutazione della richiesta, vi sia conoscenza che i materiali potrebbero essere utilizzati per commettere crimini contro l'umanità, violazioni delle convenzioni di Ginevra del 1949, attacchi diretti a obiettivi o soggetti civili;
    la legge n. 185 del 1990 prevede il divieto di esportazione di armamenti verso Paesi in stato di conflitto armato, o Paesi la cui politica contrasta con l'articolo 11 della Costituzione italiana;
    l'Egitto ha firmato e ratificato nel gennaio 1982 il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali nelle cui premesse viene riconosciuto che «in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda della libertà dal timore e dalla miseria può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili e politici; (...) che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle libertà dell'uomo; (...) infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto»,

impegna il Governo:

   ad attuare la decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'agosto 2013 e di sospendere l'invio alle forze militari, agli apparati di sicurezza e alle forze dell'ordine dell'Egitto di ogni tipo di arma e di materiale che possa venire impiegato per la repressione interna;
   a rispettare pienamente sia il dettato della legge n. 185 del 1990 sia il Trattato sul commercio internazionale delle armi (Arms Trade Treaty, A.T.T.);
   ad assumere iniziative affinché il Governo egiziano rispetti il diritto internazionale, in particolare il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali firmato e ratificato dallo stesso.
9/3953/9Grande.


   La Camera,
   premesso che:
    il Senato ha approvato un emendamento all'articolo 4, comma 6, del decreto in esame volto a sospendere la cessione all'Egitto di materiali di ricambio per velivoli F-16. Tale emendamento è stato motivato come pressione sul Governo egiziano affinché finalmente collabori nell'inchiesta per l'individuazione dei responsabili dell'omicidio del nostro concittadino Giulio Regeni;
    il Consiglio dell'Unione europea, nell'agosto del 2013, condannando con la massima fermezza tutti gli atti di violenza, decise di sospendere le licenze di esportazione verso l'Egitto per qualsiasi attrezzatura che potrebbe essere usata a fini di repressione interna; tuttavia, malgrado fosse stata adottata questa disposizione in ambito europeo, l'Italia ha continuato a inviare armi in Egitto, nonostante le pesanti violazioni dei diritti umani operati dalle autorità egiziane;
    secondo l'Osservatorio sulle armi leggere (OPAL) di Brescia, infatti, l'Italia non solo nel 2014 ha fornito le forze di polizia egiziane di 30 mila pistole, ma nel 2015 ha inviato in Egitto altri 1.236 fucili a canna liscia; di fatto, dunque, il nostro Paese è l'unico dell'Unione europea che, dalla presa del potere del generale al-Sisi, ha inviato armi utilizzabili per la repressione interna all'Egitto;
    è opportuno ricordare che nel settembre 2013 l'Italia ha ratificato il Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty, A.T.T.) con la legge n. 118 del 2013, entrato in vigore a dicembre 2014; in particolare, l'articolo 6, comma 3, dello stesso prevede il divieto di autorizzare il trasferimento di armi convenzionali nel caso in cui, in fase di valutazione della richiesta, vi sia conoscenza che i materiali potrebbero essere utilizzati per commettere crimini contro l'umanità, violazioni delle convenzioni di Ginevra del 1949, attacchi diretti a obiettivi o soggetti civili;
    la legge n. 185 del 1990 prevede il divieto di esportazione di armamenti verso Paesi in stato di conflitto armato, o Paesi la cui politica contrasta con l'articolo 11 della Costituzione italiana;
    l'Egitto ha firmato e ratificato nel gennaio 1982 il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali nelle cui premesse viene riconosciuto che «in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda della libertà dal timore e dalla miseria può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili e politici; (...) che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle libertà dell'uomo; (...) infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto»,

impegna il Governo:

   a continuare a conformarsi alle pertinenti deliberazioni dell'Unione europea per quanto concerne i rapporti con l'Egitto;
   a rispettare pienamente sia il dettato della legge n. 185 del 1990 sia il Trattato sul commercio internazionale delle armi (Arms Trade Treaty, A.T.T.);
   ad assumere iniziative affinché il Governo egiziano rispetti il diritto internazionale, in particolare il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali firmato e ratificato dallo stesso.
9/3953/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Grande.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 11 dell'articolo 4 del presente decreto proroga i contingenti impegnati nelle varie operazioni «Strade sicure» funzione di contrasto alla criminalità e di terrorismo;
   a distanza di anni di impiego delle Forze Armate in funzione d'ordine pubblico — le prime operazioni Forza Paris e Vespri Siciliani datano luglio 1992 — si impone una riflessione sull'efficacia di queste operazioni e la relazione costi/benefici;
    secondo una relazione dell'Assemblea Nazionale francese resa nota il 4 luglio 2016 in Francia l'analogo di Strade Sicure, ovvero l'Operazione Sentinelle che consiste nel dispiegamento di soldati nelle città francesi dopo gli attacchi jihadisti dello scorso novembre, avrebbe avuto un «impatto limitato» sulla sicurezza. «Lo stato di emergenza», ha detto il relatore della commissione d'indagine parlamentare Sebastien Pietrasanta, «ha avuto un impatto che si è rapidamente ridotto», mettendo in dubbio la validità dell'Operazione Sentinelle, in virtù della quale unità militari presidiano scuole, sinagoghe e altri obiettivi sensibili;
    il Parlamento francese raccomanda, invece che questo tipo di operazioni, un maggior coordinamento a livello di intelligence, suggerendo «maggiore ambizione di fronte alla minaccia rappresentata dal terrorismo internazionale» e raccomanda l'istituzione di una «agenzia nazionale anti-terrorismo» nella quale venga a raccogliersi la miriade di servizi di intelligence oggi operativi ma poco efficaci,

impegna il Governo

a relazionare al Parlamento, sul modello di quanto fatto in Francia, sull'impatto effettivo dell'impiego delle Forze Armate in funzioni di ordine pubblico e se esso è stato più conveniente ed efficace che investire le risorse impiegate in forze di polizia permanenti e nelle attività d’intelligence.
9/3953/10Tofalo.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 11 dell'articolo 4 del presente decreto proroga i contingenti impegnati nelle varie operazioni «Strade sicure» funzione di contrasto alla criminalità e di terrorismo;
   a distanza di anni di impiego delle Forze Armate in funzione d'ordine pubblico — le prime operazioni Forza Paris e Vespri Siciliani datano luglio 1992 — si impone una riflessione sull'efficacia di queste operazioni e la relazione costi/benefici;
    secondo una relazione dell'Assemblea Nazionale francese resa nota il 4 luglio 2016 in Francia l'analogo di Strade Sicure, ovvero l'Operazione Sentinelle che consiste nel dispiegamento di soldati nelle città francesi dopo gli attacchi jihadisti dello scorso novembre, avrebbe avuto un «impatto limitato» sulla sicurezza. «Lo stato di emergenza», ha detto il relatore della commissione d'indagine parlamentare Sebastien Pietrasanta, «ha avuto un impatto che si è rapidamente ridotto», mettendo in dubbio la validità dell'Operazione Sentinelle, in virtù della quale unità militari presidiano scuole, sinagoghe e altri obiettivi sensibili;
    il Parlamento francese raccomanda, invece che questo tipo di operazioni, un maggior coordinamento a livello di intelligence, suggerendo «maggiore ambizione di fronte alla minaccia rappresentata dal terrorismo internazionale» e raccomanda l'istituzione di una «agenzia nazionale anti-terrorismo» nella quale venga a raccogliersi la miriade di servizi di intelligence oggi operativi ma poco efficaci,

impegna il Governo

a relazionare al Parlamento, sull'impatto effettivo dell'impiego delle Forze Armate in funzioni di ordine pubblico.
9/3953/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Tofalo.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 8, comma 1, del provvedimento in titolo, si prevede che tra i Paesi inclusi in «iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile» ci sia anche lo Yemen;
   appare però contraddittoria la posizione fin qui assunta dal Governo italiano che con il presente decreto vara aiuti per la popolazione civile dello Yemen mentre contestualmente autorizza l'invio di bombe destinate a procurare vittime e distruzione alla popolazione e a quel Paese;
    nello scorso marzo quasi 5 milioni di euro di bombe sono state inviate dalla provincia di Cagliari all'Arabia Saudita nonostante la risoluzione votata con ampia maggioranza dal Parlamento europeo nel febbraio 2016 abbia chiesto alla Vicepresidente della Commissione e Alto Rappresentante della Politica Estera, Federica Mogherini, di «avviare un'iniziativa finalizzata all'imposizione da parte dell'Unione europea di un embargo sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita, tenuto conto delle gravi accuse di violazione del diritto umanitario internazionale da parte di tale paese nello Yemen»;
    dai dati forniti dei registri del commercio estero dell'Istat risulta che lo scorso marzo è ripreso l'invio di munizionamento pesante dall'Italia all'Arabia Saudita: si tratta di quasi 123 quintali (chilogrammi 12.2835) di bombe per un valore di oltre 4,6 milioni di euro (euro 4.679.875) spedite dalla provincia di Cagliari. Simili spedizioni di bombe aeree prodotte nello stabilimento di Domusnovas in Sardegna dalla RWM Italia, azienda tedesca del gruppo Rheinmetall, sono state effettuate tra ottobre e dicembre dell'anno scorso e sono state oggetto di una denuncia a diverse procure italiane da parte degli esponenti della Rete Italiana per il Disarmo per violazione di diverse leggi compresa la n. 185 del 1990;
    la risoluzione della scorsa primavera dell'Europarlamento nell'esprimere «grave preoccupazione per gli attacchi aerei da parte della coalizione a guida saudita e il blocco navale da essa imposto allo Yemen, che hanno causato la morte di migliaia di persone» evidenzia che queste azioni «hanno ulteriormente destabilizzato il paese, stanno distruggendo le sue infrastrutture fisiche, hanno creato un'instabilità che è stata sfruttata dalle organizzazioni terroristiche ed estremiste, quali l'ISIS/Daesh e l'AQAP, e hanno aggravato una situazione umanitaria già critica»;
   la risoluzione evidenzia inoltre che «alcuni Stati membri dell'Unione europea hanno continuato ad autorizzare il trasferimento di armi e articoli correlati verso l'Arabia Saudita dopo l'inizio della guerra» e afferma chiaramente che «tali trasferimenti violano la posizione comune 2008/944/PESC sul controllo delle esportazioni di armi, che esclude esplicitamente il rilascio di licenze relative ad armi da parte degli Stati membri laddove vi sia il rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possano essere utilizzate per commettere gravi violazioni del diritto umanitario internazionale e per compromettere la pace, la sicurezza e la stabilità regionali»,

impegna il Governo

a rendere effettiva la raccomandazione del Parlamento Europeo sospendendo l'invio di bombe e sistemi militari all'Arabia Saudita e a tutti i paesi che da 15 mesi stanno bombardando lo Yemen.
9/3953/11Corda.


   La Camera,

impegna il Governo

ad attivarsi in tempi rapidi nelle opportune sedi internazionali al fine di far sì che l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo denominata EUNAVFOR MED abbia come obiettivo prioritario il contrasto ai flussi migratori illegali.
9/3953/12Gianluca Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento reca una serie di disposizioni volte ad assicurare non solo la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, ma anche la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione;
    l'Italia, al fine di rafforzare il proprio ruolo sullo scacchiere internazionale, non solo ha incrementato la sua partecipazione alle missioni militari internazionali, ma ha anche incrementato – nell'ambito di questi interventi all'estero – l'impiego di uomini e di mezzi;
    tra le disposizioni riguardanti iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 8) è autorizzata dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di 90 milioni di euro ad integrazione degli stanziamenti previsti per l'Agenzia italiana della Cooperazione internazionale dalla legge di bilancio per il 2016, e che in questo ambito sono promossi gli interventi previsti dal Piano d'azione nazionale «Donne, pace e sicurezza – WPS 2014-2016» con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione, la protezione e il contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, soprattutto quando usata con tattica di guerra;

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa presso gli organismi internazionali affinché nei mandati delle missioni internazionali siano inseriti esplicitamente, ove pertinenti, non solo gli obiettivi di protezione della popolazione civile, ma anche gli obiettivi di prevenzione, protezione e contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, soprattutto quando usata con tattica di guerra, nonché gli obiettivi di tutela e di rispetto dei loro diritti umani.
9/3953/13Marzano, Locatelli.


   La Camera,
   premesso che:
il 24 settembre 2015 è stato siglato all'Havana, alla presenza di Raul Castro, un accordo storico tra il presidenze della Colombia Juan Manuel Santos e il leader delle FARC Timoleón Jiménez che ha portato alla firma dell'armistizio lo scorso 23 giugno;
    l'accordo sul cessate il fuoco bilaterale, siglato dinanzi a sei presidenti sudamericani e al segretario generale dell'Onu, Ban Ki Moon è definitivo e prevede anche il disarmo delle FARC, ponendo fine a un conflitto che si trascina nel Paese da 52 anni e che ha causato oltre 260mila morti, 45mila desaparecidos e quasi 7 milioni di profughi;
    la firma e gli atti protocollari dovrebbero avvenire entro il prossimo 20 luglio (festa nazionale colombiana) e, a seguire, un periodo di sei mesi durante il quale avrà luogo il processo di disarmo, verificato dall'Onu;
    il 19 gennaio 2016 il Parlamento europeo ha approvato una Risoluzione sul sostegno di pace in Colombia «ribadisce la sua disponibilità a fornire tutta l'assistenza possibile per sostenere l'attuazione dell'accordo di pace definitivo e rinnova, a tal fine, il suo invito agli Stati membri dell'Unione europea a istituire un fondo fiduciario per accompagnare la fase post-conflitto, a cui possano partecipare le comunità e le organizzazioni della società civile e che tenga conto delle priorità espresse dalle vittime in materia di verità, giustizia, riparazione e garanzia di non reiterazione»;
    in particolare il Parlamento europeo ”sottolinea l'importanza di far sì che la costruzione della pace comporti anche un impegno deciso a favore della lotta contro le disuguaglianze e la povertà, che comprenda soluzioni eque per le persone e le comunità sfollate dai loro territori, l'accesso a un posto di lavoro dignitoso e il riconoscimento dei diritti sociali e del lavoro nell'intera Colombia; ritiene opportuno fornire un sostegno particolare a determinati gruppi che hanno subito in modo sproporzionato le conseguenze del conflitto, come gli afro-colombiani e gli indigeni»,

impegna il Governo

a programmare interventi di cooperazione e per la stabilizzazione post-conflitto in Colombia anche utilizzando gli stanziamenti previsti per l'Agenzia italiana per la Cooperazione internazionale allo sviluppo.
9/3953/14Martelli, Palazzotto, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
il 24 settembre 2015 è stato siglato all'Havana, alla presenza di Raul Castro, un accordo storico tra il presidenze della Colombia Juan Manuel Santos e il leader delle FARC Timoleón Jiménez che ha portato alla firma dell'armistizio lo scorso 23 giugno;
    l'accordo sul cessate il fuoco bilaterale, siglato dinanzi a sei presidenti sudamericani e al segretario generale dell'Onu, Ban Ki Moon è definitivo e prevede anche il disarmo delle FARC, ponendo fine a un conflitto che si trascina nel Paese da 52 anni e che ha causato oltre 260mila morti, 45mila desaparecidos e quasi 7 milioni di profughi;
    la firma e gli atti protocollari dovrebbero avvenire entro il prossimo 20 luglio (festa nazionale colombiana) e, a seguire, un periodo di sei mesi durante il quale avrà luogo il processo di disarmo, verificato dall'Onu;
    il 19 gennaio 2016 il Parlamento europeo ha approvato una Risoluzione sul sostegno di pace in Colombia «ribadisce la sua disponibilità a fornire tutta l'assistenza possibile per sostenere l'attuazione dell'accordo di pace definitivo e rinnova, a tal fine, il suo invito agli Stati membri dell'Unione europea a istituire un fondo fiduciario per accompagnare la fase post-conflitto, a cui possano partecipare le comunità e le organizzazioni della società civile e che tenga conto delle priorità espresse dalle vittime in materia di verità, giustizia, riparazione e garanzia di non reiterazione»;
    in particolare il Parlamento europeo ”sottolinea l'importanza di far sì che la costruzione della pace comporti anche un impegno deciso a favore della lotta contro le disuguaglianze e la povertà, che comprenda soluzioni eque per le persone e le comunità sfollate dai loro territori, l'accesso a un posto di lavoro dignitoso e il riconoscimento dei diritti sociali e del lavoro nell'intera Colombia; ritiene opportuno fornire un sostegno particolare a determinati gruppi che hanno subito in modo sproporzionato le conseguenze del conflitto, come gli afro-colombiani e gli indigeni»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di programmare interventi di cooperazione e per la stabilizzazione post-conflitto in Colombia anche utilizzando gli stanziamenti previsti per l'Agenzia italiana per la Cooperazione internazionale allo sviluppo.
9/3953/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Martelli, Palazzotto, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1 dell'articolo 8 del provvedimento in esame prevede interventi ad integrazione degli stanziamenti previsti per l'Agenzia italiana per la Cooperazione internazionale allo sviluppo;
    l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo è stata introdotta dalla legge di riforma della cooperazione (L. 125/2014), ed opera dal gennaio 2016 con l'ambizione di allineare l'Italia ai principali partner europei e internazionali nell'impegno per lo sviluppo;
    l'Agenzia è un modello impiegato in tutti i principali paesi europei e deve rispondere all'esigenza di una cooperazione più professionale e innovativa, con il necessario grado di flessibilità degli strumenti in uno scenario che è in continuo mutamento. L'Agenzia ha la sua sede centrale a Roma, una sede a Firenze e 17 sedi all'estero per il monitoraggio, l'implementazione e l'analisi sul terreno delle esigenze di sviluppo dei paesi partner;
    il compito dell'Agenzia è quello di svolgere le attività di carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione internazionale;
    con la legge di stabilità 2016 sono stati aumentati i fondi a favore della cooperazione allo sviluppo, e quindi dell'Agenzia stessa, ma contemporaneamente non sono state garantite le risorse umane sufficienti per portare avanti il suo lavoro;
    ad oggi, le risorse umane ammontano a 127 in Italia e appena 26 all'estero, mentre a livello dirigenziale la situazione è ancora più drammatica con soli cinque dirigenti assunti rispetto ai 18 previsti dalla legge;
    la Legge 125 del 2014 prevede complessivamente un organico pari a 200 dipendenti nelle sedi di Roma e di Firenze e un centinaio all'estero, oltre agli esperti,

impegna il Governo

nel più breve tempo possibile ad autorizzare, pena il rischio dell'inoperatività nel 2017, l'Agenzia italiana per la Cooperazione internazionale allo sviluppo a bandire un concorso per l'accesso all'area tecnico-operativa e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato fino a 60 unità della terza area funzionale e nell'ambito della dotazione organica dirigenziale autorizzare l'Agenzia altresì a conferire 14 incarichi di livello dirigenziale generale e non generale.
9/3953/15Palazzotto, Quartapelle Procopio, Melilla.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento in esame proroga fino al 31 dicembre 2016 la partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione Europea EUTM Somalia;
    la missione ha come obiettivo quello di contribuire allo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia sia con il rafforzamento delle forze di sicurezza tramite formazione militare specifica, sia con il sostegno alla formazione fornita dall'Uganda. La missione in oggetto, guidata da un Generale italiano, ha addestrato già centinaia di soldati somali;
    in base a quanto si evince dal Rapporto del Segretario Generale ONU del 5 giugno 2015 «Children and armed conflict» le forze armate somale compaiono - così come in passato - fra coloro che addestrano ed utilizzano i minori in combattimento. Nello specifico, il rapporto cita 197 casi di minori impiegati in tal senso. Inoltre, il rapporto cita 70 casi di violenze sessuali su ragazze che sarebbero state violentate dai soldati dell'esercito somalo e dalle milizie ad esso affiliate;
    anche per quanto si apprende dal «Rapporto 2014-2015 Amnesty International», il Governo di Mogadiscio sarebbe responsabile di gravi violazioni dei diritti umani. Si legge nello specifico che: «le forze governative e le milizie alleate hanno continuato a compiere uccisioni illegali, estorsioni, arresti arbitrari e stupri»;
    i dati sulla violenza sui minori ed il loro impiego nei conflitti armati sono inoltre confermati dal Documento della Assemblea ONU «Promotion and protection of the rights of children» del 20 aprile del 2016,

impegna il Governo:

   a valutare il prosieguo della Missione EUTM Somalia;
   ad impegnarsi, nell'ambito delle politiche di cooperazione e sviluppo in iniziative volte direttamente al recupero ed al reinserimento degli ex bambini soldato.
9/3953/16Duranti, Martelli, Marcon.


   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in esame prevede la proroga per il 2016 della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali «MINUSMA» ed alle missioni dell'Unione Europea EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali;
    l'operazione MINUSMA, istituita dalla risoluzione 2100 (2013) adottata dal consiglio di sicurezza dell'ONU il 25 aprile 2013 e per ultimo prorogata dalla risoluzione 227 del 29 giugno 2015, ha come obiettivo il sostegno alle autorità di transizione del Mali per il ristabilimento dell'autorità dello Stato in tutto il Paese, oltre che il mantenimento della sicurezza interna;
    negli ultimi mesi, la situazione generale in Mali ha subito un progressivo peggioramento. Nel febbraio del 2016 un commando – rivendicato dal gruppo jihadista Ansar Eddine – ha attaccato la base dei caschi blu a Kidal causando 7 morti e 30 feriti. Il 21 marzo 2016 degli uomini armati hanno attaccato l'Hotel Nord-Sud della catena Azalai – nel cuore di Bakamo – che ospitava il comando della missione EUTM, mentre il 20 novembre 2015 un commando legato ad Al Qaeda uccise 22 persone nell'attacco al Radisson Blu di Bakamo. Inoltre negli ultimi mesi stanno crescendo anche i gruppi terroristici – molto spesso supportati dai gruppi armati – e si sta rafforzando la presenza di AQIM (Al-Qeida Islamist for Magreb);
    lo stesso Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki Moon, con nota inviata al Consiglio di Sicurezza, ha chiesto un incremento di 2049 militari con funzioni di Force Protection, Combat Convoy escort, Attack Helicopter per proteggere le nostre facílities dagli attacchi continui. Inoltre, ha richiesto 451 Force Police Unit;
    la situazione maliana, stante anche la configurazione geografica, potrebbe avere serie ripercussioni anche sulla situazione libica. Si ha notizia infatti di movimentazione verso la Libia di droga e persone, mentre al contrario si riscontra un traffico di armi volto a rinforzare i terroristi che mantengono campi di addestramento in diverse aree di Mali e Mauritania,

impegna il Governo

a riferire alle Commissioni, entro la scadenza della proroga delle missioni, sull'impegno italiano in Mali, in particolare sui percorsi di cooperazione e consolidazione della pace interna intrapresi e sugli sviluppi nei territori coinvolti.
9/3953/17Fava, Duranti, Piras.


   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in esame prevede la proroga per il 2016 della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali «MINUSMA» ed alle missioni dell'Unione Europea EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali;
    l'operazione MINUSMA, istituita dalla risoluzione 2100 (2013) adottata dal consiglio di sicurezza dell'ONU il 25 aprile 2013 e per ultimo prorogata dalla risoluzione 227 del 29 giugno 2015, ha come obiettivo il sostegno alle autorità di transizione del Mali per il ristabilimento dell'autorità dello Stato in tutto il Paese, oltre che il mantenimento della sicurezza interna;
    negli ultimi mesi, la situazione generale in Mali ha subito un progressivo peggioramento. Nel febbraio del 2016 un commando – rivendicato dal gruppo jihadista Ansar Eddine – ha attaccato la base dei caschi blu a Kidal causando 7 morti e 30 feriti. Il 21 marzo 2016 degli uomini armati hanno attaccato l'Hotel Nord-Sud della catena Azalai – nel cuore di Bakamo – che ospitava il comando della missione EUTM, mentre il 20 novembre 2015 un commando legato ad Al Qaeda uccise 22 persone nell'attacco al Radisson Blu di Bakamo. Inoltre negli ultimi mesi stanno crescendo anche i gruppi terroristici – molto spesso supportati dai gruppi armati – e si sta rafforzando la presenza di AQIM (Al-Qeida Islamist for Magreb);
    lo stesso Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki Moon, con nota inviata al Consiglio di Sicurezza, ha chiesto un incremento di 2049 militari con funzioni di Force Protection, Combat Convoy escort, Attack Helicopter per proteggere le nostre facílities dagli attacchi continui. Inoltre, ha richiesto 451 Force Police Unit;
    la situazione maliana, stante anche la configurazione geografica, potrebbe avere serie ripercussioni anche sulla situazione libica. Si ha notizia infatti di movimentazione verso la Libia di droga e persone, mentre al contrario si riscontra un traffico di armi volto a rinforzare i terroristi che mantengono campi di addestramento in diverse aree di Mali e Mauritania,

impegna il Governo

a riferire alle Commissioni, nell'ambito delle previste comunicazioni rese dal Governo sulle missioni internazionali, sull'impegno italiano in Mali, in particolare sui percorsi di cooperazione e consolidazione della pace interna intrapresi e sugli sviluppi nei territori coinvolti.
9/3953/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Fava, Duranti, Piras.


   La Camera,
   premesso che:
    il 29 aprile 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogato il mandato della missione delle Nazioni Unite per il referendum in Sahara occidentale (MINURSO) fino al 30 aprile 2017, 2285 (2016);
    la proroga della missione, alla quale, l'Italia partecipa direttamente con alcuni militari, tiene conto delle conclusioni e delle raccomandazioni espresse dal segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki Moon, contenute, nel rapporto sulla situazione in Sahara occidentale (S/2015/246 del 13 aprile 2015);
    nel rapporto, oltre a ribadire il pieno appoggio al suo inviato personale, l'ambasciatore Christopher Ross e al suo rappresentante speciale e capo della MINURSO, signora Kim Bolduc, si riafferma la volontà di aiutare 1e parti a pervenire a una soluzione politica giusta, durevole e mutualmente accettata che garantisca l'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale secondo i principi enunciati della Carta delle Nazioni Unite;
    contemporaneamente il segretario generale ha chiesto alle parti e agli Stati vicini di cooperare con le Nazioni Unite al fine di superare l’impasse in cui si trovano, da tempo, i negoziati per progredire versa una soluzione politica, capace di rinforzare la cooperazione tra gli Stati del Maghreb arabo e di contribuire a garantire stabilità e sicurezza nella regione del Sahel;
    Ban Ki Moon ha ulteriormente domandato un maggiore impegno nel garantire il rispetto dei diritti umani in Sahara occidentale e ha incoraggiato le parti a collaborare con la comunità internazionale per mettere a punto e applicare misure credibili che garantiscano pienamente il rispetto dei diritti umani; infine ha esortato le parti a proseguire i negoziati diretti sotto l'egida delle Nazioni Unite, le quali considerano inaccettabile il consolidamento dello status quo, intendendo proseguire i negoziati per garantire una migliore qualità della vita agli abitanti del Sahara occidentale;
    diversi atti di indirizzo approvati dalle Camere e dal Parlamento europeo chiedono da tempo il rispetto dei diritti umani in Sahara occidentale;
    la sentenza del tribunale di giustizia dell'Unione europea il 10 dicembre 2015 ha annullato l'accordo commerciale per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca tra Unione europea e Regno del Marocco nella parte in cui approva l'applicazione di detto accordo al Sahara occidentale;
    le dichiarazioni del segretario generale della Nazioni Unite, Ban Ki Moon, le risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul conflitto del Sahara occidentale hanno ribadito più volte il diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi, da realizzarsi attraverso un referendum, al fine di arrivare ad una soluzione politica giusta, durevole e mutuamente accettabile, che possa contribuire alla stabilità, allo sviluppo ed all'integrazione nella regione del Maghreb;
    la Repubblica araba saharawi democratica (RASD) è stata riconosciuta come Stato libero e indipendente dall'Unione africana e da più di 80 Paesi nel mondo anche nell'ottica di assicurare un adeguato sostegno al processo di ammissione della RASD alle Nazioni Unite;
    la difficile situazione nel Sahel rischia di accrescere l'instabilità e l'insicurezza nell'area e rende la soluzione del conflitto del Sahara occidentale più urgente che mai;
    le gravi violazioni dei diritti umani in Sahara occidentale, così come evidenziato dai rapporti di Amnesty International, di Human Rights Watch, dall'Organizzazione mondiale contro la tortura, dall'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite e dalla Fondazione Robert F. Kennedy suscitano viva preoccupazione per il possibile degenerare della situazione dei diritti umani in quest'area;
   i civili saharawi, nel «territorio non autonomo» del Sahara occidentale, sono privati dei diritti più elementari (diritti di associazione, di espressione, di manifestazione), la repressione nei loro confronti continua tutt'oggi, come denunciano le organizzazioni internazionali di difesa dei diritti umani;
    l'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione per durissime sentenze emesse il 17 febbraio, 2013 dal tribunale militare di Rabat nei confronti di 25 civili saharawi, arrestati la notte tra l'8 e il 9 novembre 2010, dopo lo smantellamento del campo della dignità di Gdeim Izik, nei pressi di El Aioun, la capitale del Sahara occidentale, senza aver tentato di fare chiarezza sui fatti e senza avere reali prove di colpevolezza, come hanno testimoniato i rapporti degli osservatori internazionali presenti al processo. Il tribunale ha emesso 9 condanne all'ergastolo, 4 a trent'anni, 8 a venticinque anni e 2 a vent'anni. Solo per due componenti del gruppo la pena è stata commisurata alla detenzione preventiva della pena (due anni). Gli accusati che hanno più volte dichiarato ai famigliari di essere stati torturati e maltrattati durante la detenzione, sono in sciopero della fame dal 1o marzo scorso e le loro condizioni di salute sono critiche;
    la riduzione degli aiuti ai profughi saharawi dovuta alla crisi mondiale da parte di tutti i donatori internazionali sta determinando effetti devastanti sulla popolazione saharawi nei campi di rifugiati di Tindouf (Algeria), una condizione che si è ulteriormente aggravata dopo l'alluvione che ha colpito l'area nel mese di ottobre 2015,

impegna il Governo:

   a favorire la ricerca di una soluzione del conflitto, che sia rispettosa del diritto all'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale, anche alla luce del quadro di sostanziale stallo in cui verte il negoziato internazionale e degli indubbi benefici che la stabilizzazione dell'area porterebbe alle relazioni tra l'Italia e tutto il Nordafrica;
   ad adottare ogni iniziativa utile sul piano internazionale volta a favorire la ripresa dei negoziati diretti, sotto l'egida delle Nazioni Unite, tra Regno del Marocco e Fronte Polisario, al fine di giungere, nel più breve tempo possibile, a una soluzione conforme alle risoluzioni delle Nazioni Unite, che rispetti il diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi;
   ad attivarsi nelle opportune sedi internazionali, affinché il mandato della missione MINURSO venga aggiornato sulla base dei più recenti analoghi modelli approvati dal Consiglio di sicurezza, che includono anche specifici compiti in materia di rispetto dei diritti umani;
   ad assumere iniziative per destinare con i fondi a disposizione della cooperazione italiana, specifici aiuti umanitari per la popolazione saharawi rifugiata nei campi di rifugiati Tindouf (Algeria);
9/3953/18Piras, Palazzotto, Fava, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    il 29 aprile 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogato il mandato della missione delle Nazioni Unite per il referendum in Sahara occidentale (MINURSO) fino al 30 aprile 2017, 2285 (2016);
    la proroga della missione, alla quale, l'Italia partecipa direttamente con alcuni militari, tiene conto delle conclusioni e delle raccomandazioni espresse dal segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki Moon, contenute, nel rapporto sulla situazione in Sahara occidentale (S/2015/246 del 13 aprile 2015);
    nel rapporto, oltre a ribadire il pieno appoggio al suo inviato personale, l'ambasciatore Christopher Ross e al suo rappresentante speciale e capo della MINURSO, signora Kim Bolduc, si riafferma la volontà di aiutare 1e parti a pervenire a una soluzione politica giusta, durevole e mutualmente accettata che garantisca l'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale secondo i principi enunciati della Carta delle Nazioni Unite;
    contemporaneamente il segretario generale ha chiesto alle parti e agli Stati vicini di cooperare con le Nazioni Unite al fine di superare l’impasse in cui si trovano, da tempo, i negoziati per progredire versa una soluzione politica, capace di rinforzare la cooperazione tra gli Stati del Maghreb arabo e di contribuire a garantire stabilità e sicurezza nella regione del Sahel;
    Ban Ki Moon ha ulteriormente domandato un maggiore impegno nel garantire il rispetto dei diritti umani in Sahara occidentale e ha incoraggiato le parti a collaborare con la comunità internazionale per mettere a punto e applicare misure credibili che garantiscano pienamente il rispetto dei diritti umani; infine ha esortato le parti a proseguire i negoziati diretti sotto l'egida delle Nazioni Unite, le quali considerano inaccettabile il consolidamento dello status quo, intendendo proseguire i negoziati per garantire una migliore qualità della vita agli abitanti del Sahara occidentale;
    diversi atti di indirizzo approvati dalle Camere e dal Parlamento europeo chiedono da tempo il rispetto dei diritti umani in Sahara occidentale;
    la sentenza del tribunale di giustizia dell'Unione europea il 10 dicembre 2015 ha annullato l'accordo commerciale per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca tra Unione europea e Regno del Marocco nella parte in cui approva l'applicazione di detto accordo al Sahara occidentale;
    le dichiarazioni del segretario generale della Nazioni Unite, Ban Ki Moon, le risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul conflitto del Sahara occidentale hanno ribadito più volte il diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi, da realizzarsi attraverso un referendum, al fine di arrivare ad una soluzione politica giusta, durevole e mutuamente accettabile, che possa contribuire alla stabilità, allo sviluppo ed all'integrazione nella regione del Maghreb;
    la Repubblica araba saharawi democratica (RASD) è stata riconosciuta come Stato libero e indipendente dall'Unione africana e da più di 80 Paesi nel mondo anche nell'ottica di assicurare un adeguato sostegno al processo di ammissione della RASD alle Nazioni Unite;
    la difficile situazione nel Sahel rischia di accrescere l'instabilità e l'insicurezza nell'area e rende la soluzione del conflitto del Sahara occidentale più urgente che mai;
    le gravi violazioni dei diritti umani in Sahara occidentale, così come evidenziato dai rapporti di Amnesty International, di Human Rights Watch, dall'Organizzazione mondiale contro la tortura, dall'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite e dalla Fondazione Robert F. Kennedy suscitano viva preoccupazione per il possibile degenerare della situazione dei diritti umani in quest'area;
   i civili saharawi, nel «territorio non autonomo» del Sahara occidentale, sono privati dei diritti più elementari (diritti di associazione, di espressione, di manifestazione), la repressione nei loro confronti continua tutt'oggi, come denunciano le organizzazioni internazionali di difesa dei diritti umani;
    l'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione per durissime sentenze emesse il 17 febbraio, 2013 dal tribunale militare di Rabat nei confronti di 25 civili saharawi, arrestati la notte tra l'8 e il 9 novembre 2010, dopo lo smantellamento del campo della dignità di Gdeim Izik, nei pressi di El Aioun, la capitale del Sahara occidentale, senza aver tentato di fare chiarezza sui fatti e senza avere reali prove di colpevolezza, come hanno testimoniato i rapporti degli osservatori internazionali presenti al processo. Il tribunale ha emesso 9 condanne all'ergastolo, 4 a trent'anni, 8 a venticinque anni e 2 a vent'anni. Solo per due componenti del gruppo la pena è stata commisurata alla detenzione preventiva della pena (due anni). Gli accusati che hanno più volte dichiarato ai famigliari di essere stati torturati e maltrattati durante la detenzione, sono in sciopero della fame dal 1o marzo scorso e le loro condizioni di salute sono critiche;
    la riduzione degli aiuti ai profughi saharawi dovuta alla crisi mondiale da parte di tutti i donatori internazionali sta determinando effetti devastanti sulla popolazione saharawi nei campi di rifugiati di Tindouf (Algeria), una condizione che si è ulteriormente aggravata dopo l'alluvione che ha colpito l'area nel mese di ottobre 2015,

impegna il Governo:

   a favorire la ricerca di una soluzione del conflitto, che sia rispettosa del diritto all'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale, anche alla luce del quadro di sostanziale stallo in cui verte il negoziato internazionale e degli indubbi benefici che la stabilizzazione dell'area porterebbe alle relazioni tra l'Italia e tutto il Nordafrica;
   ad adottare ogni iniziativa utile sul piano internazionale volta a favorire la ripresa dei negoziati diretti, sotto l'egida delle Nazioni Unite, tra Regno del Marocco e Fronte Polisario, al fine di giungere, nel più breve tempo possibile, a una soluzione conforme alle risoluzioni delle Nazioni Unite, che rispetti il diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi;
   a valutare in coordinamento con i paesi like minded la percorribilità di un adattamento del mandato della missione MINURSO per includere compiti in materia di diritti umani;
   ad assumere iniziative per destinare con i fondi a disposizione della cooperazione italiana, specifici aiuti umanitari per la popolazione saharawi rifugiata nei campi di rifugiati Tindouf (Algeria);
9/3953/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Piras, Palazzotto, Fava, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza la legge 11 agosto 2014, n. 125 ha istituito l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
    il nuovo direttore dell'Agenzia, Laura Frigenti, è stata nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni;
    l'Agenzia è successivamente entrata in funzione il 1o gennaio 2016, ma a sei mesi dalla sua nascita riscontra ancora gravi difficoltà operative in quanto non dispone delle risorse umane sufficienti per una piena entrata a regime;
    ad oggi, le risorse umane dell'Agenzia ammontano circa a 127 unità in Italia e appena 26 all'estero, mentre le sue unità dirigenziali sono soltanto 6; a tale situazione di insufficienza strutturale, si aggiunge come criticità il previsto pensionamento del 40 per cento del personale attualmente in servizio presso l'Agenzia;
    urge pertanto completare l'organico dirigenziale e in particolare quello tecnico per consentire all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di operare sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; di svolgere le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione, realizzazione e controllo delle iniziative di cooperazione; di contribuire alla definizione della programmazione annuale dell'azione di cooperazione allo sviluppo; di erogare servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti della cooperazione allo sviluppo; di acquisire incarichi ed eseguire i programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali e collaborare con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; di promuovere forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; di realizzare iniziative finanziate da soggetti privati;
    in coerenza con gli indirizzi politici del Parlamento e del Governo di avvicinare progressivamente l'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia agli standard fissati al livello internazionale, l'articolo 1, comma 375, della legge di stabilità 2016, ha previsto un aumento sensibile nei prossimi anni degli stanziamenti (120 milioni per il 2016, 240 milioni per il 2017, 360 milioni per il 2018) per iniziative di cooperazione allo sviluppo; in particolare, si intende così rafforzare il canale bilaterale, che pone tuttavia l'ineluttabile esigenza che l'Agenzia sia dotata delle risorse umane necessarie ed adeguate per poter gestire fondi in aumento;
    considerate le specificità del settore della cooperazione allo sviluppo, che richiedono al contempo competenze tecniche e linguistiche da spendere in un perimetro internazionale in costante evoluzione, è auspicabile che la nuova Agenzia sia al più presto dotata di un corpo di esperti tecnici guidati da dirigenti tecnici;
    gli importi necessari per integrare l'organico dell'Agenzia con 60 unità di personale tecnico non dirigenziale corrispondono a circa 2,5 milioni di euro ogni anno, pari a circa lo 0,5 per cento del bilancio complessivo dell'Agenzia,

impegna il Governo:

   ad autorizzare l'Agenzia a bandire, nei primo provvedimento utile ed entro il 31 dicembre 2016, un concorso per l'accesso all'area tecnico-operativa e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato fino a 60 unità della terza area funzionale, nei limiti della dotazione organica;
   ad autorizzare altresì l'Agenzia a conferire, nell'ambito della sua dotazione organica dirigenziale, gli incarichi di livello dirigenziale generale e non generale con le modalità e nei limiti previsti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, e dai relativi provvedimenti di attuazione.
9/3953/19Quartapelle Procopio, Carrozza, Fedi, Garavini, Andrea Romano, Zampa, La Marca, Palazzotto.


   La Camera,
   premesso che:
    gli attentati terroristici degli ultimi giorni e degli ultimi mesi mettono in evidenza quanto il terrorismo fondamentalista rappresenti oggi minaccia reale e mortale per l'Italia e per gli Stati occidentali di cui intendono colpire le libertà individuali e i centri nevralgici della vita sociale;
    i recenti attacchi avvenuti ad Istanbul e a Dacca dimostrano che le organizzazioni terroristiche intendono colpire il mondo occidentale anche al di fuori dei suoi territori, attraverso cellule o singoli adepti, in ogni caso legati all'Isis;
    l'Isis ha stabilito le proprie basi logistiche e di addestramento in Siria e Libia, procurando inaudite violenze, atroci omicidi e soprusi alle popolazioni locali, costrette a fuggire da questi teatri di crisi, alimentando così flussi migratori che rappresentano per i Paesi europei un'emergenza di difficile gestione e controllo;
    in Siria e in Libia la situazione di grande instabilità politica, consente agli stessi terroristi di controllare numerosi traffici illeciti (droga, armi ed esseri umani) e risorse energetiche che producono importanti introiti finanziari per alimentare la loro organizzazione e il loro attacco all'occidente;
    la situazione di emergenza umanitaria per le popolazioni di questi Paesi ha ormai raggiunto livelli altissimi, in particolare per donne, bambini e soggetti deboli su cui si concentrano le violenze dell'Isis;
   considerato che:
    tra i vari paesi coinvolti dalla presenza di organizzazioni terroristiche all'interno dei loro confini, la Libia e la Siria possono essere considerate le sedi principali di localizzazione delle maggiori unità di combattenti appartenenti ad Isis/Daesh;
    l'intervento congiunto degli Stati Europei a livello di intelligence e di sostegno delle Istituzioni locali nella guerra contro l'Isis non è riuscito in questi anni a fermare e sconfiggere il terrorismo fondamentalista islamico, a cui non può e non deve essere concesso altro tempo, considerato anche il pericolo del proliferare del fenomeno dell'affiliazione-emulazione di jihadisti e cosiddetti foreign fighters in tutta Europa, Asia e USA;
    gli attentati terroristici di Parigi, Bruxelles, Istanbul e Dacca sono un attacco ai nostri Paesi e alle nostre libertà e purtroppo c’è il rischio concreto che non siano gli ultimi:
    da mesi, in diversi vertici internazionali si è più volte proposta la necessità di far partire una operazione militare internazionale per combattere il terrorismo e ricondurre la Siria e la Libia ad una stabilità politica e democratica, sostenendo il percorso del Governo del Premier libico al Sarraj:
    l'Italia, per ragioni geografiche, storiche e politiche è la nazione occidentale che ha maggiore conoscenza del territorio libico e non può limitarsi a svolgere un ruolo comprimario sulla scena internazionale rispetto ad una crisi che coinvolge direttamente il nostro Paese e i nostri interessi nazionali all'estero,

impegna il Governo

ad attivarsi a livello internazionale per dar vita insieme agli altri Paesi Alleati ad una specifica missione militare internazionale di peace-enforcement da svolgere in Libia e Siria sotto l'egida dell'ONU finalizzata a sconfiggere il terrorismo fondamentalista dell'Isis, a ristabilire la pace in quei territori e a porre fine all’escalation di attacchi mortali contro l'occidente.
9/3953/20Altieri, Distaso, Capezzone, Corsaro, Marti, Palese, Ciracì.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Unione europea, nel quadro del «Palestinian Givil Police Development Programma» (2005 - 2008) condotto dall'EU COPPS (EU Coordination Office for Palestinian Police Support), ha avviato una missione di assistenza delle Autorità palestinesi nella gestione del valico confinario di Rafah (Rafah Crossing Point – RCP) nella Striscia di Gaza e l'Egitto denominata EUBAM Rafah (EU Border Assistance Mission on the Gaza-Egypt Border-Crossing – Rafah);
    tale nuovo impegno europeo scaturito da un'intesa siglata il 15 novembre 2005 dall'Autorità Palestinese ed Israele, applicabile solo al «Rafah Grossing Point» (RFC, sul confine Gaza-Egitto) ma suscettibile in futuro di applicazione a tutti gli accessi alla Striscia e da e per la West Bank ha permesso l'apertura del valico prima da parte dell'Autorità Nazionale Palestinese dal 25 novembre 2005, con un'iniziale apertura di 4 ore al giorno e che tenevano conto di quelle che erano le condizioni della sicurezza;
    il personale della missione non è armato ed è ospitato nella vicina città di Askelon, in Israele e dal 14 marzo 2006, il Comandante della missione europea in Gaza ha attuato, per motivi di sicurezza e su disposizione delle autorità israeliane, la temporanea sospensione dell'attività di controllo del valico di Rafah, limitazioni (imposte da Israele) al movimento dei monitors ed il trasferimento del personale presso Ashkelon (Israele);
    il 9 giugno 2007 su ordine delle Autorità israeliane è stato chiuso il valico;
    nel 2015 il valico è rimasto sigillato per 344 giorni e dall'ottobre 2014 sino ad oggi ha aperto solo 42 giorni come rappresaglia contro Hamas, accusato dal Cairo di collaborare con i gruppi affiliati allo Stato Islamico che nel Sinai combattono contro l'esercito governativo;
    da tre anni a questa parte, dopo il colpo di stato militare al Cairo, il blocco di Gaza attuato dal regime di al Sisi per certi aspetti è persino più ferreo di quello praticato da Israele. Se dal valico di Erez per Israele i palestinesi passano con il contagocce da quello di Rafah ormai è possibile transitare ogni due-tre mesi e solo per un paio di giorni con conseguenze devastanti, in particolare per chi non può curarsi nella Striscia dove gli ospedali non sono in grado di garantire l'assistenza ai malati con le patologie più gravi;
    i Governi dell'Anp a Ramallah e quello di Hamas a Gaza rimangono inerti e l'esecutivo nominato da Abu Mazen evita di rivolgere la più piccola critica all'alleato al Sisi che tiene sotto pressione Hamas;
    il Consiglio dell'UE ha deciso il 2 luglio 2015 di estendere il mandato della missione UE di assistenza alle frontiere al punto di passaggio di Rafah (EUBAM Rafah) al 30 giugno 2016;
    l'operatività della missione è al momento sospesa, a seguito della presa di controllo della striscia di Gaza da parte di Hamas e della decisione di Israele di chiudere il valico di Rafah, ed è in attesa di tornare nuovamente operativa;
    la missione EUBAM Rafah è stata istituita nel 2005, sulla base di un accordo concluso il 14 novembre 2005 tra il Governo d'Israele e l'autorità palestinese sull'accesso e il transito al punto di passaggio di Rafah, alla frontiera tra la striscia di Gaza e l'Egitto e il mandato della missione è quello di assicurare una presenza come parte terza al valico di Rafah al fine di contribuire, in coordinamento con gli sforzi dell'UE per la costruzione istituzionale, all'apertura del valico stesso e di rafforzare la fiducia tra il Governo di Israele e l'Autorità Palestinese;
    la missione EUBAM Rafah ha i seguenti compiti: a) monitorare, verificare e valutare attivamente i risultati conseguiti dall'Autorità Palestinese nell'attuazione degli accordi quadro, in materia di sicurezza e doganale conclusi dalle parti in ordine al funzionamento del posto di frontiera di Rafah; b) contribuire, fornendo una guida, allo sviluppo delle capacità palestinesi riguardo a tutti gli aspetti della gestione delle frontiere a Rafah; c) contribuire a mantenere il collegamento tra le autorità palestinesi, israeliane ed egiziane riguardo a tutti gli aspetti della gestione del valico di Rafah;
    la missione per il periodo giugno 2014-giugno 2015 ha avuto un bilancio di 940.000 euro,

impegna il Governo:

   a incrementare gli sforzi al fine di prevedere la riapertura del valico di Rafah ed il trasferimento della missione nella sede originale;
   ad adoperarsi perché sia prevista la partecipazione dell'ANP nel controllo del valico;
   a prevedere, per il prossimo incarico connesso alla partecipazione alla missione EUBAM Rafah, di selezionare esclusivamente figure con una consolidata esperienza internazionale, magari multilaterale, anche nel loro percorso formativo.
9/3953/21Artini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Unione europea, nel quadro del «Palestinian Givil Police Development Programma» (2005 - 2008) condotto dall'EU COPPS (EU Coordination Office for Palestinian Police Support), ha avviato una missione di assistenza delle Autorità palestinesi nella gestione del valico confinario di Rafah (Rafah Crossing Point – RCP) nella Striscia di Gaza e l'Egitto denominata EUBAM Rafah (EU Border Assistance Mission on the Gaza-Egypt Border-Crossing – Rafah);
    tale nuovo impegno europeo scaturito da un'intesa siglata il 15 novembre 2005 dall'Autorità Palestinese ed Israele, applicabile solo al «Rafah Grossing Point» (RFC, sul confine Gaza-Egitto) ma suscettibile in futuro di applicazione a tutti gli accessi alla Striscia e da e per la West Bank ha permesso l'apertura del valico prima da parte dell'Autorità Nazionale Palestinese dal 25 novembre 2005, con un'iniziale apertura di 4 ore al giorno e che tenevano conto di quelle che erano le condizioni della sicurezza;
    il personale della missione non è armato ed è ospitato nella vicina città di Askelon, in Israele e dal 14 marzo 2006, il Comandante della missione europea in Gaza ha attuato, per motivi di sicurezza e su disposizione delle autorità israeliane, la temporanea sospensione dell'attività di controllo del valico di Rafah, limitazioni (imposte da Israele) al movimento dei monitors ed il trasferimento del personale presso Ashkelon (Israele);
    il 9 giugno 2007 su ordine delle Autorità israeliane è stato chiuso il valico;
    nel 2015 il valico è rimasto sigillato per 344 giorni e dall'ottobre 2014 sino ad oggi ha aperto solo 42 giorni come rappresaglia contro Hamas, accusato dal Cairo di collaborare con i gruppi affiliati allo Stato Islamico che nel Sinai combattono contro l'esercito governativo;
    da tre anni a questa parte, dopo il colpo di stato militare al Cairo, il blocco di Gaza attuato dal regime di al Sisi per certi aspetti è persino più ferreo di quello praticato da Israele. Se dal valico di Erez per Israele i palestinesi passano con il contagocce da quello di Rafah ormai è possibile transitare ogni due-tre mesi e solo per un paio di giorni con conseguenze devastanti, in particolare per chi non può curarsi nella Striscia dove gli ospedali non sono in grado di garantire l'assistenza ai malati con le patologie più gravi;
    i Governi dell'Anp a Ramallah e quello di Hamas a Gaza rimangono inerti e l'esecutivo nominato da Abu Mazen evita di rivolgere la più piccola critica all'alleato al Sisi che tiene sotto pressione Hamas;
    il Consiglio dell'UE ha deciso il 2 luglio 2015 di estendere il mandato della missione UE di assistenza alle frontiere al punto di passaggio di Rafah (EUBAM Rafah) al 30 giugno 2016;
    l'operatività della missione è al momento sospesa, a seguito della presa di controllo della striscia di Gaza da parte di Hamas e della decisione di Israele di chiudere il valico di Rafah, ed è in attesa di tornare nuovamente operativa;
    la missione EUBAM Rafah è stata istituita nel 2005, sulla base di un accordo concluso il 14 novembre 2005 tra il Governo d'Israele e l'autorità palestinese sull'accesso e il transito al punto di passaggio di Rafah, alla frontiera tra la striscia di Gaza e l'Egitto e il mandato della missione è quello di assicurare una presenza come parte terza al valico di Rafah al fine di contribuire, in coordinamento con gli sforzi dell'UE per la costruzione istituzionale, all'apertura del valico stesso e di rafforzare la fiducia tra il Governo di Israele e l'Autorità Palestinese;
    la missione EUBAM Rafah ha i seguenti compiti: a) monitorare, verificare e valutare attivamente i risultati conseguiti dall'Autorità Palestinese nell'attuazione degli accordi quadro, in materia di sicurezza e doganale conclusi dalle parti in ordine al funzionamento del posto di frontiera di Rafah; b) contribuire, fornendo una guida, allo sviluppo delle capacità palestinesi riguardo a tutti gli aspetti della gestione delle frontiere a Rafah; c) contribuire a mantenere il collegamento tra le autorità palestinesi, israeliane ed egiziane riguardo a tutti gli aspetti della gestione del valico di Rafah;
    la missione per il periodo giugno 2014-giugno 2015 ha avuto un bilancio di 940.000 euro,

impegna il Governo:

   a incrementare gli sforzi al fine di prevedere la riapertura del valico di Rafah ed il trasferimento della missione nella sede originale;
   a prevedere, per il prossimo incarico connesso alla partecipazione alla missione EUBAM Rafah, di selezionare esclusivamente figure con una consolidata esperienza internazionale, magari multilaterale, anche nel loro percorso formativo.
9/3953/21. (Testo modificato nel corso della seduta) Artini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento sottoposto al nostro esame si occupa del rifinanziamento delle missioni internazionali, alle quali l'Italia partecipa con le proprie Forze armate e di polizia, con i corpi civili dello Stato e con tutti gli operatori e le operatrici della cooperazione internazionale allo sviluppo;
    con esso si disciplinano i rapporti tra Governo e Parlamento in un campo delicato;
    rispetto al precedente provvedimento di proroga contenuto nel decreto-legge n. 174 del 2015, che aveva disposto per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015 e, quindi, solo per tre mesi, il decreto-legge in esame prevede il rinnovo per l'intero anno 2016;
    durante l'esame del provvedimento al Senato, si è intervenuti sull'attuazione della delega per l'attuazione della riforma della Pa. Sono stati innalzati a diciotto mesi, anziché dodici, i termini per emanare il decreto legislativo attuativo della riforma stessa relativo a alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali, ovvero sui poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e sulla vigilanza delle agenzie,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento narrato in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative volte a emanare i decreti legislativi con maggiore celerità rispetto ai tempi individuati nella proroga.
9/3953/22Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    per quanto concerne la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, il provvedimento in esame ne dispone la proroga a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, autorizzando la spesa di euro 70.305.952 per la proroga e comprendendo anche le attività di addestramento della Guardia costiera libica,

impegna il Governo

a prevedere che le attività di addestramento per le quali è prevista la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale, denominata EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, si svolgano esclusivamente al di fuori delle acque territoriali libiche.
9/3953/23Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito delle missioni internazionali, al fine di garantire l'interoperabilità e l'uniformità delle misure per la conservazione in sicurezza del munizionamento e degli esplosivi, il decreto in esame dispone che le Forze armate applicano le direttive emanate dall'autorità militare nazionale in conformità con le procedure tecnico-operative adottate dalle organizzazioni internazionali alle quali l'Italia partecipa nell'ambito degli accordi di standardizzazione o cooperazione tra i Paesi aderenti,

impegna il Governo

a non autorizzare cessioni a titolo gratuito di armi a beneficio di Paesi, le cui leggi e Governi addestrano ed utilizzano minori in combattimento.
9/3953/24Baldassarre.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito delle missioni internazionali, al fine di garantire l'interoperabilità e l'uniformità delle misure per la conservazione in sicurezza del munizionamento e degli esplosivi, il decreto in esame dispone che le Forze armate applicano le direttive emanate dall'autorità militare nazionale in conformità con le procedure tecnico-operative adottate dalle organizzazioni internazionali alle quali l'Italia partecipa nell'ambito degli accordi di standardizzazione o cooperazione tra i Paesi aderenti,

impegna il Governo

a non autorizzare cessioni a titolo gratuito di armi a beneficio di Paesi responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o del Consiglio d'Europa o che addestrano e utilizzano i minori in combattimento.
9/3953/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Baldassarre.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento autorizza inoltre, a decorrere dal 15 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 7.281.146 per la partecipazione di personale militare all'operazione della NATO denominata Active Fence a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza, senza disporre un termine di conclusione della missione stessa,

impegna il Governo

a prevedere che il termine di chiusura dell'operazione della NATO, denominata Active Fence, a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza di cui al comma 8, venga fissato al 31 dicembre 2016.
9/3953/25Turco.


   La Camera,
   apprezzando:
    ancora una volta la professionalità delle nostre Forze Armate e la dedizione del loro personale alla causa della sicurezza internazionale;
   ritenendo:
    ancora eccessiva e scarsamente funzionale al perseguimento degli interessi nazionali l'eccessiva parcellizzazione degli interventi, tuttora evidente malgrado da più parti oggetto di riflessioni critiche negli anni trascorsi;
   evidenziando:
    in particolare, come in questo contesto di minacce e rischi emergenti in aree assai prossime al territorio nazionale come la Libia sia di scarsa utilità assegnare grossi contingenti di truppe a missioni internazionali che si svolgono in terre lontane, nelle quali il nostro Paese non ha interessi immediati da tutelare;
   sottolineando:
    come quello assegnato all'UNIFIL II di stanza nel Libano Meridionale sotto le insegne dell'Onu sia uno dei nostri maggiori contingenti all'estero;
   rilevando:
    come il personale italiano assegnato all'UNIFIL II si trovi costantemente esposto al rischio che si estendano al Libano le dinamiche che hanno portato all'esplosione della guerra civile siriana,

impegna il Governo

a non confermare alle Nazioni Unite l'intenzione di rimanere in Libano oltre il prossimo 31 dicembre, avviando invece il progressivo rimpatrio delle nostre truppe, con l'obiettivo di pervenire al loro completo ritiro entro la fine del 2017.
9/3953/26Rondini, Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Fedriga, Molteni.


   La Camera,
   apprezzando:
    ancora una volta la professionalità delle nostre Forze Armate e la dedizione del loro personale alla causa della sicurezza internazionale;
   ritenendo:
    ancora eccessiva e scarsamente funzionale al perseguimento degli interessi nazionali l'eccessiva parcellizzazione degli interventi, tuttora evidente malgrado da più parti oggetto di riflessioni critiche negli anni trascorsi;
   evidenziando:
    in particolare, come in questo contesto di minacce e rischi emergenti in aree assai prossime al territorio nazionale come la Libia sia di scarsa utilità assegnare grossi contingenti di truppe a missioni internazionali che si svolgono in terre lontane» nelle quali il nostro Paese non ha interessi immediati da tutelare;
   rilevando:
    come in occasione dell'imminente vertice di Varsavia, l'Alleanza Atlantica stia per confermare la missione Resolute Support cui l'Italia partecipa attualmente ancora con 950 uomini,

impegna il Governo

a non assecondare eventuali pressioni esercitate nei confronti del nostro Paese affinché mantenga in Afghanistan gli attuali livelli di forza e prepari invece il progressivo rimpatrio delle nostre truppe, con l'obiettivo di pervenire al loro completo ritiro entro la fine del 2017.
9/3953/27Allasia, Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Fedriga, Molteni.


   La Camera,
   apprezzando:
    ancora una volta la professionalità delle nostre Forze Annate e la dedizione del loro personale alla causa della sicurezza internazionale;
   ritenendo:
    ancora eccessiva e scarsamente funzionale al perseguimento degli interessi nazionali l'eccessiva parcellizzazione degli interventi, tuttora evidente malgrado da più parti oggetto di riflessioni critiche negli anni trascorsi;
   esprimendo:
    scetticismo, in particolare, circa la possibilità di estrarre utili dividendi politici da interventi che impegnano team molto circoscritti di effettivi, se non addirittura una persona sola come nel caso del carabiniere inviato in Uganda per tutto il 2016,

impegna il Governo

a ridurre in futuro il numero degli interventi militari all'estero, concentrandoli in poche aree essenziali e di rilevanza strategica, e rinunciando alla pletora di piccole missioni dalla valenza sostanzialmente simbolica, annunciandone fin da quest'anno il ritiro futuro.
9/3953/28Invernizzi, Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Fedriga, Molteni.


   La Camera,
   apprezzando ancora una volta la professionalità delle nostre Forze Armate e la dedizione del loro personale alla causa della sicurezza internazionale;
   incoraggiando gli sforzi del Governo tesi alla restaurazione di rapporti di amicizia e collaborazione economica e politica tra l'Occidente e la Federazione Russa;
   sostenendo altresì gli sforzi compiuti dalla diplomazia del nostro Paese in favore della causa della moderazione e della prudenza in contesti multinazionali nei quali è molto forte il sentimento antirusso;
   ritenendo che ogni politica di riconciliazione debba associare coerentemente misure di apertura economica ad iniziative militari distensive;
   sottolineando come il moltiplicarsi delle esercitazioni ai confini orientali dell'Alleanza Atlantica abbia avuto come effetto soltanto l'aumento della frequenza e delle dimensioni delle manovre organizzate dall'Armata Russa nei distretti occidentali della Federazione;
   paventando quindi il rischio di un’escalation, nella quale a misure militari sempre più impegnative della Nato ne corrispondano altre da parte russa, con conseguente deterioramento della sicurezza collettiva europea,

impegna il Governo

   a battersi in tutte le sedi competenti affinché il trend a militarizzare le relazioni tra Occidente e Federazione Russa sia bloccato ed invertito al più presto;
   a ricercare terreni d'intesa tra Occidente e Federazione Russa anche sul terreno della sicurezza, sfruttando a tale scopo la sfida comune rappresentata dalla lotta al terrorismo internazionale;
   a non autorizzare la partecipazione di unità militari italiane a manovre ed esercitazioni Nato che abbiano oggettivo carattere antirusso.
9/3953/29Guidesi, Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Molteni.


   La Camera,
   apprezzando ancora una volta la professionalità delle nostre Forze Armate e la dedizione del loro personale alla causa della sicurezza internazionale;
   incoraggiando gli sforzi del Governo tesi alla restaurazione di rapporti di amicizia e collaborazione economica e politica tra l'Occidente e la Federazione Russa;
   sostenendo altresì gli sforzi compiuti dalla diplomazia del nostro Paese in favore della causa della moderazione e della prudenza in contesti multinazionali nei quali è molto forte il sentimento antirusso;
   ritenendo che ogni politica di riconciliazione debba associare coerentemente misure di apertura economica ad iniziative militari distensive;
   sottolineando come il moltiplicarsi delle esercitazioni ai confini orientali dell'Alleanza Atlantica abbia avuto come effetto soltanto l'aumento della frequenza e delle dimensioni delle manovre organizzate dall'Armata Russa nei distretti occidentali della Federazione;
   paventando quindi il rischio di un’escalation, nella quale a misure militari sempre più impegnative della Nato ne corrispondano altre da parte russa, con conseguente deterioramento della sicurezza collettiva europea,

impegna il Governo

   a battersi in tutte le sedi competenti perché il rapporto fra Occidente e Federazione Russa, benché franco, sia costruttivo e collaborativo;
   a ricercare terreni d'intesa tra Occidente e Federazione Russa anche sul terreno della sicurezza, sfruttando a tale scopo la sfida comune rappresentata dalla lotta al terrorismo internazionale;
   a non autorizzare la pianificazione di eventuali manovre ed esercitazioni Nato che abbiano dichiarato ed esclusivo carattere antirusso.
9/3953/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Guidesi, Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Molteni.


   La Camera,
   esprimendo ancora una volta, l'apprezzamento e la riconoscenza del Paese nei confronti delle Forze Armate e dei singoli militari impegnati sui teatri di crisi;
   esaminando il contesto di riferimento in cui i singoli interventi delle Forze Armate all'estero si collocano e la loro aderenza effettiva agli interessi nazionali del paese;
   constatando la presenza all'interno del decreto-legge 67/2016 di alcune missioni difficilmente compatibili con la volontà più volte manifestata dal Governo italiano di contribuire a ridurre le tensioni affiorate recentemente nei rapporti tra Occidente e Federazione Russa, con l'obiettivo di pervenire all'eliminazione delle sanzioni decretate dall'Unione Europea contro Mosca e di quelle adottate per rappresaglia dalla Russia nei confronti dell'Europa comunitaria;
   rilevando in particolare, il carattere oggettivamente antirusso della partecipazione di asset militari nazionali del nostro Paese ai dispositivi allestiti dalla Nato per rassicurare gli alleati baltici rispetto ad eventuali velleità revansciste della Federazione Russa;
   evidenziando come in occasione del prossimo vertice Nato che avrà luogo a Varsavia sia all'ordine del giorno l'approvazione della costituzione di quattro nuovi battaglioni multinazionali destinati a rassicurare con la propria presenza costante gli alleati baltici e polacchi rispetto al pericolo presunto di un risorgente imperialismo russo,

impegna il Governo

   a riconsiderare in futuro la scelta concernente la nostra partecipazione militare alle attività Nato di rassicurazione degli alleati baltici e polacchi, ritirandola o riducendola a livelli veramente simbolici;
   a perseverare nella politica di riconciliazione con la Russia, eventualmente anche respingendo inviti da parte della Nato a fornire nostre capacità ai futuri battaglioni multinazionali che verranno creati e basati nelle Repubbliche Baltiche ed in Polonia.
9/3953/30Giancarlo Giorgetti, Gianluca Pini, Caparini, Guidesi, Fedriga, Molteni.


   La Camera,
   esprimendo ancora una volta, l'apprezzamento e la riconoscenza del Paese nei confronti delle Forze Armate e dei singoli militari impegnati sui teatri di crisi;
   esaminando il contesto di riferimento in cui i singoli interventi delle Forze Armate all'estero si collocano e la loro aderenza effettiva agli interessi nazionali del paese,

impegna il Governo

   a valutare la nostra partecipazione militare alle attività Nato di rassicurazione degli alleati baltici e polacchi, alla luce degli impegni militari assunti con ONU, UE e NATO o prevedibili in altri scenari, a partire dal Mediterraneo;
   a vigilare affinché l'impiego dei missili SAMP-T rischierati in Turchia si mantenga negli stretti limiti previsti dalle regole di ingaggio della missione NATO per la difesa del territorio e della popolazione della Turchia contro le minacce poste da possibili lanci missilistici oltre il confine siriano;
   a continuare nella politica di riconciliazione con la Russia.
9/3953/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Giancarlo Giorgetti, Gianluca Pini, Caparini, Guidesi, Fedriga, Molteni.


   La Camera,
   esprimendo ancora una volta, l'apprezzamento e la riconoscenza del Paese nei confronti delle Forze Armate e dei singoli militari impegnati sui teatri di crisi;
   esaminando il contesto di riferimento in cui i singoli interventi delle Forze Armate all'estero si collocano e la loro aderenza effettiva agli interessi nazionali del Paese;
   rilevando come sia scarsamente credibile l'ipotesi che i missili SAMP-T schierati dall'Italia in Turchia servano davvero a proteggere quest'ultima da attacchi aerei o missilistici portati dal sedicente Stato Islamico,

impegna il Governo

a imporre rigidi caveat nazionali sull'impiego dei missili SAMP-T rischierati in Anatolia nel contesto dell'operazione Nato denominata Active Fence, allo scopo di evitarne l'attivazione automatica qualora si verifichino temporanei sconfinamenti nei cieli della Repubblica di Turchia di jet appartenenti a Paesi i cui Governi siano riconosciuti dalla Repubblica Italiana.
9/3953/31Caparini, Gianluca Pini, Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Fedriga, Molteni.


   La Camera,
   esprimendo ancora una volta, l'apprezzamento e la riconoscenza del Paese nei confronti delle Forze Armate e dei singoli militari impegnati sui teatri di crisi;
   esaminando il contesto di riferimento in cui i singoli interventi delle Forze Armate all'estero si collocano e la loro aderenza effettiva agli interessi nazionali del Paese;
   rilevando come sia scarsamente credibile l'ipotesi che i missili SAMP-T schierati dall'Italia in Turchia servano davvero a proteggere quest'ultima da attacchi aerei o missilistici portati dal sedicente Stato Islamico,

impegna il Governo:

   a valutare la nostra partecipazione militare alle attività NATO di rassicurazione degli alleati baltici e polacchi, alla luce degli impegni militari assunti con ONU, UE o NATO o prevedibili in altri scenari, a partire dal Mediterraneo;
   a vigilare affinché l'impiego dei missili SAMP-T rischierati in Turchia si mantenga negli stretti limiti previsti dalle regole di ingaggio della missione NATO per la difesa del territorio e della popolazione della Turchia contro le minacce poste da possibili lanci missilistici oltre il confine siriano.
9/3953/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Caparini, Gianluca Pini, Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Fedriga, Molteni.


   La Camera,
   apprezzando ancora una volta la professionalità delle nostre Forze Armate e la dedizione del loro personale alla causa della sicurezza internazionale;
   ritenendo tuttavia, assai incerto il futuro politico dell'Autorità Nazionale Palestinese e delle sue forze di sicurezza;
   temendo in particolare, che elementi delle forze di sicurezza palestinesi possano transitare ad Hamas o passare sotto il suo controllo in seguito a rivolgimenti politici per ora imprevedibili, ma non impossibili;
   sottolineando l'estrema pericolosità del comportamento politico dimostrato da Hamas sulla scena internazionale ed in particolare nei confronti dello Stato d'Israele,

impegna il Governo

a sospendere le attività addestrative intraprese in favore delle forze di sicurezza palestinesi, cessando immediatamente tutte quelle che comportino attività propedeutiche all'uso delle armi.
9/3953/32Simonetti, Caparini, Gianluca Pini, Giancarlo Giorgetti, Guidesi, Fedriga, Molteni.