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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 7 luglio 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 7 luglio 2016.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Brescia, Bressa, Brunetta, Bueno, Burtone, Businarolo, Busto, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Culotta, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Locatelli, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pagano, Palazzotto, Paris, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Porta, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Rossomando, Rughetti, Ruocco, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 6 luglio 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
  CENTEMERO: «Disposizioni per l'introduzione nel sistema scolastico e universitario dell'educazione all'eguaglianza di genere, alla non discriminazione e alla cittadinanza democratica« (3967).
  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge REALACCI ed altri: «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali» (65) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Terrosi.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  RAMPELLI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla violenza politica negli anni tra il 1970 e il 1989» (3911) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

   II Commissione (Giustizia):

  BRIGNONE ed altri: «Modifiche al codice penale concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne» (3939) Parere delle Commissioni I e XII.

   XII Commissione (Affari sociali):
  LABRIOLA: «Istituzione del Sistema di emergenza sanitaria territoriale “118”» (3856) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

  La Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con lettere in data 7 luglio 2016 ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. o), della legge 19 luglio 2013, n. 87 – la relazione sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel gioco lecito ed illecito (Doc. XXIII, n. 18).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, per l'esercizio 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 413).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), per l'esercizio 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 414).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, la relazione analitica sulle missioni internazionali militari e di polizia, corredata dai relativi documenti di sintesi operativa, riferita all'anno 2015 (Doc. LI, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 4 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo legge 5 dicembre 2005, n. 252, la relazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, riferita all'anno 2015 (Doc. CXIX, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 6 luglio 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/72 e (UE) 2015/2072 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (COM(2016) 441 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 441 final – Annexes 1 to 2) che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità nazionale anticorruzione.

  Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 4 luglio 2016, ha trasmesso gli schemi delle deliberazioni, da adottare ai sensi degli articoli 31, comma 5, e 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti linee guida in materia rispettivamente di nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni, di offerta economica più vantaggiosa nonché di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, corredati dalle relative analisi di impatto della regolamentazione.

  Questi documenti sono trasmessi alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 4 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le richieste di parere parlamentare:
   sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo allo sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico denominato High Efficiency Trainer (314);
   sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS (315).
  Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 16 agosto 2016. Sono altresì assegnate, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 27 luglio 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: CIRIELLI ED ALTRI; DURANTI ED ALTRI; GAROFANI ED ALTRI; ARTINI ED ALTRI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 45-933-952-1959-C)

A.C. 45-C – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ

  La Camera,
   premesso che
    il testo unitario risultante dai provvedimenti abbinati in esame, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, incide su aspetti basilari dei rapporti intercorrenti tra Governo, Parlamento e Presidenza della Repubblica, concernendo tra l'altro le modalità di deliberazione dell'uso della forza militare all'estero da parte dello Stato;
    ritenendo, in particolare, che sussistano al suo interno incompatibilità sostanziali con il dettato costituzionale in rapporto ad alcuni suoi contenuti specifici, inseriti nel provvedimento durante la fase d'iter svoltasi al Senato;
    rilevando, in particolare, come il forte indebolimento delle Commissioni parlamentari di merito, che subiscono una sostanziale compressione della propria capacità di concorrere alle decisioni concernenti l'entità e le dotazioni dei singoli contingenti inviati all'estero, costituisca una grave alterazione dell'equilibrio attualmente esistente tra i poteri dello Stato in un ambito delicatissimo di esercizio della sovranità nazionale;
    sottolineando che rappresentano sotto questo punto di vista un problema soprattutto le disposizioni introdotte nella parte terminale del terzo comma dell'articolo 2 e in quella del terzo comma dell'articolo 4, che neanche le Commissioni Esteri e Difesa della Camera hanno saputo risolvere,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 45-933-952-1959.
N. 1. Gianluca Pini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

A.C. 45-C – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative trasmesse.

A.C. 45-C – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative trasmesse.

A.C. 45-C – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Ambito di applicazione e princìpi generali).

  1. Al di fuori dei casi di cui agli articoli 78 e 87, nono comma, della Costituzione, la partecipazione delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo Stato di diritto dell'Unione europea, nonché a missioni finalizzate ad eccezionali interventi umanitari, è consentita, in conformità a quanto disposto dalla presente legge, a condizione che avvenga nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 11 della Costituzione, del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale.
  2. Rientra nell'ambito di applicazione della presente legge l'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari.
  3. Nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sono adottate iniziative volte ad attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le successive risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1820 del 19 giugno 2008, n. 1888 del 30 settembre 2009, n. 1889 del 5 ottobre 2009, n. 1960 del 16 dicembre 2010, n. 2106 del 24 giugno 2013 e n. 2122 del 18 ottobre 2013, nonché il Piano d'azione nazionale su «Donne, pace e sicurezza 2014-2016» e i piani successivi.

A.C. 45-C – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
PROCEDIMENTO

Art. 2.
(Deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali).

  1. La partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Ove se ne ravvisi la necessità, può essere convocato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Consiglio supremo di difesa.
  2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dal Governo alle Camere, che tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, le autorizzano per ciascun anno, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione. Nelle sue comunicazioni alle Camere, il Governo indica, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, e individua la disciplina penale applicabile nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l'anno in corso, cui si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1.
  3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, sono destinate a soddisfare il fabbisogno finanziario di cui al comma 2 del presente articolo. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per il finanziamento delle missioni di cui al comma 2, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma 2. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 3.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6. Per gli anni successivi a quello in corso alla data di autorizzazione delle missioni di cui al comma 2, ai fini del finanziamento e della prosecuzione delle missioni stesse, ivi inclusa la proroga della loro durata, nonché ai fini dell'eventuale modifica di uno o più caratteri delle missioni medesime, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali).

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le autorizzano per ciascun anno con le seguenti: autorizzano per ciascun anno la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: Nelle sue comunicazioni alle Camere con le seguenti: Nel trasmettere alle Camere le deliberazioni di cui al comma 1.
2. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 2.101 delle Commissioni

  Sostituire la parte consequenziale con la seguente: L'esercizio da parte del Governo della facoltà di cui all'articolo 19 comma 2 per prevedere l'applicazione al personale impegnato in una o più specifiche missioni del Codice penale militare di guerra è disposta con apposito decreto-legge.
0. 2. 101. 1. Gianluca Pini.

  Sostituire la parte consequenziale con la seguente: L'eserecizio da parte del Governo della facoltà di cui all'articolo 19 comma 2 per prevedere l'applicazione al personale impegnato in una o più specifiche missioni del Codice penale militare di guerra è tempestivamente comunicata alle competenti Commissioni parlamentari, che l'approvano per un anno o la respingono secondo i rispettivi regolamenti.
0. 2. 101. 2. Gianluca Pini, Fedriga, Artini, Palese, Baldassarre, Segoni, Civati, Matarrelli, Pastorino, Bechis, Turco, Andrea Maestri, Brignone, Bianconi, Capezzone, Giancarlo Giorgetti, Molteni, Distaso, Marti, Latronico, Chiarelli, Corsaro, Fucci, Ciracì, Simonetti, Borghesi, Attaguile, Castiello, Invernizzi, Cirielli, Rampelli.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e individua la disciplina penale applicabile.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il Governo intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 19, comma 2, per prevedere l'applicazione ad una specifica missione delle norme del codice penale militare di guerra, presenta al Parlamento un apposito disegno di legge.
2. 101. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: e per i profili finanziari aggiungere le seguenti:, obbligatori e vincolanti,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
*2. 51. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: e per i profili finanziari aggiungere le seguenti:, obbligatori e vincolanti,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
*2. 54. Artini, Andrea Maestri, Civati, Baldassarre, Brignone, Bechis, Pastorino, Turco, Matarrelli.

  Al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.
2. 4. Duranti, Palazzotto, Piras, Fava.

  Al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.

  Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nel caso in cui i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari fossero nuovamente contrari, nonostante le informazioni, le motivazioni, le osservazioni e le eventuali modificazioni inviate dal Governo, i decreti sono sottoposti al voto delle Camere, che deve avvenire entro trenta giorni dalla data dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti.
2. 52. Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Brignone, Bechis, Pastorino, Turco, Matarrelli, Gianluca Pini.

  Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
*2. 7. Duranti, Palazzotto, Piras, Fava.

  Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
*2. 50. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
*2. 53. Artini, Andrea Maestri, Civati, Baldassarre, Brignone, Bechis, Pastorino, Turco, Matarrelli.

A.C. 45-C – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate).

  1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno per la parte di competenza, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l'anno successivo, ivi inclusa la proroga della loro durata come definita ai sensi dell'articolo 2, nonché ai fini dell'eventuale modifica di uno o più caratteri delle singole missioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel fondo di cui all'articolo 4, comma 1. Tale relazione, anche con riferimento alle missioni concluse nell'anno in corso, precisa l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse. La relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Con la medesima relazione, il Governo riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
  2. Sono abrogati:
   a) l'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231;
   b) l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130;
   c) l'articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13;
   d) l'articolo 1-bis del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135;
   e) l'articolo 3-bis del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per la parte di competenza aggiungere le seguenti: e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: e i risultati conseguiti aggiungere le seguenti: e l'ammontare delle spese sostenute.
3. 50. Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Brignone, Bechis, Pastorino, Turco, Matarrelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per la parte di competenza aggiungere le seguenti: e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e le previsioni di spesa.
3. 51. Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Brignone, Bechis, Pastorino, Turco, Matarrelli.

A.C. 45-C – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo 2, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità ovvero da appositi provvedimenti legislativi.
  2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sono impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, e nel rispetto delle procedure di cui al capo IV della medesima legge 11 agosto 2014, n. 125.
  3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 1, tenuto conto degli importi di cui al comma 2, sono ripartite tra le missioni internazionali indicate nella relazione di cui all'articolo 3, comma 1, come risultante a seguito delle relative deliberazioni parlamentari. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  4. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per la prosecuzione delle missioni in atto le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione ai sensi del comma 3. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 3.
  5. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è soppresso e le relative risorse confluiscono nel fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali).

  Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: e per i profili finanziari aggiungere le seguenti:, obbligatori e vincolanti,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
*4. 51. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: e per i profili finanziari aggiungere le seguenti:, obbligatori e vincolanti,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
*4. 54. Artini, Andrea Maestri, Civati, Baldassarre, Brignone, Bechis, Pastorino, Turco, Matarrelli.

  Al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.

  Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nel caso in cui i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari fossero nuovamente contrari, nonostante le informazioni, le motivazioni, le osservazioni e le eventuali modificazioni inviate dal Governo, i decreti sono sottoposti al voto delle Camere, che deve avvenire entro trenta giorni dalla data dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti.
4. 52. Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Brignone, Bechis, Pastorino, Turco, Matarrelli.

  Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
*4. 4. Duranti, Palazzotto, Piras, Fava.

  Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
*4. 50. Gianluca Pini, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Guidesi, Molteni.

  Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
*4. 53. Artini, Andrea Maestri, Civati, Baldassarre, Brignone, Bechis, Pastorino, Turco, Matarrelli.

A.C. 45-C – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III

NORME SUL PERSONALE

Art. 5.
(Indennità di missione).

  1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per la fine della missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di cui al comma 2 del presente articolo, al netto delle ritenute, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
  2. L'indennità di missione di cui al comma 1 è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento, se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
  3. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, nell'ambito delle risorse ivi previste, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di cui al comma 1 è calcolata, nelle misure di cui al comma 2, sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente.
  4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori del teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
  5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati alla categoria dei graduati.
  6. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
  7. Il personale militare impiegato dall'ONU nell'ambito delle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e di rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e di alloggio.

A.C. 45-C – Articolo 13

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, tributari e amministrativi).

  1. La permanenza all'estero del personale delle Forze armate e di polizia a causa dell'impiego nelle missioni internazionali costituisce, ai fini dell'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, causa non imputabile e, ai fini dell'articolo 37, comma 1, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, grave impedimento di fatto.

A.C. 45-C – Articolo 16

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Utenze telefoniche di servizio).

  1. Fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che partecipa alle missioni internazionali è concesso di poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.

A.C. 45-C – Articolo 19

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IV
DISPOSIZIONI PENALI

Art. 19.
(Disposizioni in materia penale).

  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applica il codice penale militare di pace. La competenza è del tribunale militare di Roma.
  2. È fatta salva la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione delle norme del codice penale militare di guerra.
  3. Non è punibile il personale di cui al comma 1 che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari. Quando, nel commettere uno dei fatti previsti dal primo periodo, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.
  4. Il comma 3 non si applica in nessun caso ai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
  5. Nel corso delle missioni internazionali gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, di chiunque è colto in flagranza dei reati militari di cui agli articoli 173, secondo comma, 174, 186 e 195, secondo comma, del codice penale militare di pace.
  6. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo compiuti nel corso delle missioni internazionali, qualora le esigenze operative non consentano che l'arrestato o il fermato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto o il fermo mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tali casi gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero e, fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida, ai sensi dell'articolo 391 del medesimo codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento video-telematico o audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto di essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.
  7. Con le stesse modalità di cui al comma 6 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in uno stabilimento militare di pena per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.
  8. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono le missioni internazionali, in danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle missioni stesse, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi in danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato.
  9. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se commessi in danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale. Nei casi di arresto in flagranza, fermo o interrogatorio di persona sottoposta a custodia cautelare in carcere si applicano le disposizioni dei commi 6 e 7 del presente articolo. In tali casi, l'arrestato, il fermato o la persona sottoposta a custodia cautelare possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare. L'autorità giudiziaria può disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile sottoposti a sequestro ai sensi dell'articolo 105 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689. Fuori dei casi di cui al primo periodo del presente comma, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.
  10. Per i reati di cui ai commi 8 e 9 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino che partecipa a missioni internazionali, nel territorio e per il periodo in cui esse si svolgono, la competenza è del tribunale di Roma.

A.C. 45-C – Articolo 20

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Capo V

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 20.
(Disposizioni transitorie relative al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

  1. Limitatamente al prosieguo della XVII legislatura, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è integrato di un ulteriore deputato e di un ulteriore senatore, ferma restando l'attuale composizione dell'organo e dell'ufficio di presidenza.
  2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i Presidenti delle Camere procedono a tale integrazione sulla base del criterio della rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni di cui al richiamato articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, individuando i due componenti aggiuntivi tra il Gruppo di maggioranza e il Gruppo di opposizione con la più alta incidenza percentuale nei due rami del Parlamento distintamente considerati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 20.
(Disposizioni transitorie relative al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

  Sopprimerlo.
20. 1. Tofalo, Scagliusi, Corda, Basilio, Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Del Grosso, Sibilia.

  Al comma 1, sostituire le parole da: il Comitato fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: la composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, viene modificata in modo da garantire la presenza di un componente per ciascun movimento politico o gruppo parlamentare regolarmente costituito in almeno uno dei due rami del Parlamento.
  2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i Presidenti delle Camere procedono a tale integrazione sulla base del criterio della rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni di cui al citato articolo 30, comma 1, della legge n. 124 del 2007, tenendo conto della loro appartenenza alla coalizione che sostiene il Governo.
  3. A seguito della predetta integrazione, il comitato rielegge il proprio Presidente e un ufficio di presidenza composto da due vice presidenti e due segretari.
20. 2. Monchiero.

  Al comma 1, sostituire le parole: un ulteriore deputato e di un ulteriore senatore con le seguenti: ulteriori cinque deputati e di ulteriori cinque senatori.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: individuando fino alla fine del comma, con le seguenti: garantendo la presenza di almeno un componente per ciascun gruppo parlamentare.
20. 3. Monchiero.

A.C. 45-C – Articolo 21

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.
(Disposizioni in materia contabile).

  1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, gli stati maggiori di Forza armata, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale della Guardia di finanza, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi.
  2. I Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nei casi di necessità e urgenza, possono ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni internazionali, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 45-C – Articolo 24

ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 24.
(Pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali).

  1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali, ad esclusione di quelli effettuati dall'ONU, come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane, dalla Polizia di Stato e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle missioni internazionali sono versati in entrata per essere riassegnati, relativamente alla quota di pertinenza del Ministero della difesa, nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, per le quote di pertinenza del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai capitoli di spesa dei pertinenti stati di previsione.
  2. I pagamenti a qualunque titolo effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel fondo di cui all'articolo 4, comma 1.

A.C. 45-C – Articolo 26

ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 26.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il 31 dicembre dell'anno in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per l'articolo 20, che entra in vigore il giorno successivo a quello della predetta pubblicazione.

A.C. 45-C – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2 dell'articolo 92-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66 prevede che si possa presentare la domanda di partecipazione ai corsi di formazione per la conoscenza dei valori di pace e solidarietà alla base delle missioni internazionali di cui al comma 1, per i cittadini italiani, e anche stranieri purché residenti in Italia, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di modificare la norma di cui in premessa prevedendo che possano presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 1 anche i cittadini italiani di età superiore ai trenta anni, e anche stranieri purché residenti in Italia, senza distinzione di sesso.
9/45-C/1Borghese.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 3 del presente provvedimento è previsto che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenti alle Camere una relazione analitica sulle missioni in corso in cui si precisi l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le risoluzioni successive,

impegna il Governo

a prevedere che, nella relazione presentata, siano illustrati anche i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di prevenzione, protezione e contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, soprattutto quando usata come tattica di guerra, nonché agli obiettivi di tutela e di rispetto dei loro diritti umani.
9/45-C/2Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo sottoposto al nostro esame prevede l'abrogazione dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 215 del 2011 che disponeva, che, nelle comunicazioni al Parlamento, i Ministri degli affari esteri e della difesa, con cadenza quadrimestrale, rendessero le comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione,

impegna il Governo

a prevedere che, in occasione delle comunicazioni quadrimestrali, siano previsti degli spazi opportuni per una valutazione preventiva delle modalità di esecuzione della nuova legge quadro.
9/45-C/3Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo sottoposto al nostro esame prevede l'abrogazione dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 215 del 2011 che disponeva, che, nelle comunicazioni al Parlamento, i Ministri degli affari esteri e della difesa, con cadenza quadrimestrale, rendessero le comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che, in occasione delle comunicazioni quadrimestrali, siano previsti degli spazi opportuni per una valutazione preventiva delle modalità di esecuzione della nuova legge quadro.
9/45-C/3. (Testo modificato nel corso della seduta). Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo sottoposto al nostro esame colma meritoriamente un vuoto legislativo poiché nel nostro ordinamento giuridico non esiste ancora una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali con la conseguenza che tale disciplina, con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni e i molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse, sono di volta in volta regolati nell'ambito dei provvedimenti legislativi che finanziano le missioni stesse e pertanto hanno un'efficacia limitata nel tempo e necessitano di essere continuamente reiterate, con conseguenti rischi di difetti di coordinamento normativo e di incertezza circa le disposizioni applicabili nei diversi teatri operativi. Ulteriore incertezza normativa riguarda, poi, le procedure interne in forza delle quali è possibile pervenire all'adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari oltre confine,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative volte a precisare che le spese di cura del personale che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa anche in relazione al personale civile impegnato nelle missioni.
9/45-C/4Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo sottoposto al nostro esame colma meritoriamente un vuoto legislativo poiché nel nostro ordinamento giuridico non esiste ancora una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali con la conseguenza che tale disciplina, con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni e i molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse, sono di volta in volta regolati nell'ambito dei provvedimenti legislativi che finanziano le missioni stesse e pertanto hanno un'efficacia limitata nel tempo e necessitano di essere continuamente reiterate, con conseguenti rischi di difetti di coordinamento normativo e di incertezza circa le disposizioni applicabili nei diversi teatri operativi. Ulteriore incertezza normativa riguarda, poi, le procedure interne in forza delle quali è possibile pervenire all'adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari oltre confine,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di valutare l'opportunità di adottare eventuali ulteriori iniziative volte a precisare che le spese di cura del personale che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa anche in relazione al personale civile impegnato nelle missioni.
9/45-C/4. (Testo modificato nel corso della seduta). Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.