XVII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 14 settembre 2016.
Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Culotta, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Molea, Nicoletti, Orlando, Paris, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Tabacci, Tidei, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Culotta, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Paris, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tidei, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.
Annunzio di proposte di legge.
In data 13 settembre 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
PISICCHIO: «Istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati» (4032).
Sarà stampata e distribuita.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge CENTEMERO: «Disposizioni per l'introduzione nel sistema scolastico e universitario dell'educazione all'eguaglianza di genere, alla non discriminazione e alla cittadinanza democratica» (3975) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Palmizio.
Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
VII Commissione (Cultura):
CENTEMERO: «Norme per il governo delle istituzioni scolastiche» (2259) Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
I Commissione (Affari costituzionali):
MARTELLI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'allestimento, sulla gestione e sulla manutenzione dei campi nomadi nel territorio del comune di Roma» (Doc XXII, n. 70) – Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VIII.
Trasmissioni dal Presidente del Senato.
Il Presidente del Senato, con lettere in data 8 settembre 2016, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
risoluzione della 1a Commissione (Affari costituzionali) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati (COM(2016) 378 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 145), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 1a Commissione (Affari costituzionali) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016) 271 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 146), che è trasmessa alla Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 13a Commissione (Territorio) sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'Unione europea grazie ad un regolare riesame della loro attuazione (COM(2016) 316 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 147), che è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissioni dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 7 settembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 59, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sullo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, riferita all'anno 2015 (Doc. CLXXVI, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 7 settembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, commi 7 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la relazione concernente le iniziative assunte a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, riferita all'anno 2015 (Doc. CCXXVII, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).
Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.
Il Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione approvata nella tornata del 28 giugno 2016 e di nove risoluzioni approvate nella tornata dal 22 al 23 giugno 2016, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
Risoluzione sulla decisione di recedere dall'Unione europea a seguito del referendum nel Regno Unito (Doc. XII, n. 1001) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui princìpi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione (Doc. XII, n. 1002) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, dell'Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (Doc. XII, n. 1003) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (Doc. XII, n. 1004) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio (Doc. XII, n. 1005) – alla III Commissione (Affari esteri);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 (Doc. XII, n. 1006) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (Doc. XII, n. 1007) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (Doc. XII, n. 1008) – alla II Commissione (Giustizia);
Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (Doc. XII, n. 1009) – alla II Commissione (Giustizia);
Risoluzione sul seguito del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione (ET 2020) (Doc. XII, n. 1010) – alla VII Commissione (Cultura).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 12 e 13 settembre 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Conti annuali del Fondo europeo di sviluppo 2015 (COM(2016) 485 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3-carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA) (COM(2016) 548 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 70/2012, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (COM(2016) 562 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza dell'ASECNA a beneficio dell'aviazione civile (COM(2016) 574 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 574 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle garanzie coperte dal bilancio generale – Situazione al 31 dicembre 2015 (COM(2016) 576 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 13 settembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (COM(2016) 465 final);
Relazione della Commissione – Relazione annuale 2015 in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2016) 469 final);
Relazione della Commissione – Relazione annuale 2015 sui rapporti tra la Commissione e i Parlamenti nazionali (COM(2016) 471 final);
Relazione della Commissione sull'applicazione, nel 2015, del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2016) 533 final);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020 (COM(2016) 557 final);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 98/58/CE del Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (COM(2016) 558 final);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività della Fondazione IFRS, dell'EFRAG e del PIOB nel 2015 (COM(2016) 559 final).
Annunzio di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 agosto 2016, ha dato comunicazione, ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12, della seguente sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, divenuta definitiva nel mese di luglio 2016:
sentenza del 28 aprile 2016, Cincimino n. 68884/13, in materia di affidamento dei minori. La Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in relazione al ricorso di una madre che, in sede di separazione giudiziale dal marito, era stata dichiarata decaduta dalla potestà genitoriale, con divieto di qualsiasi incontro con la figlia, perché affetta da un disturbo della personalità, per il fatto che dal 2006 non era stata svolta alcuna nuova perizia psichiatrica per valutare se vi fossero ancora ragioni sufficienti per mantenere le misure che vietano i contatti tra la ricorrente e la figlia (Doc. CLXXIV, n. 107).
Questa sentenza è inviata alla II Commissione (Giustizia) nonché alla III Commissione (Affari esteri).
Trasmissione dalla regione Piemonte.
Il Presidente della regione Piemonte, con lettera in data 19 agosto 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione concernente l'attuazione degli adempimenti in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa, riferita all'anno 2015 (Doc. CLXVII, n. 4).
Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).
Comunicazione di nomina ministeriale.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 9 settembre 2016, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del professor Massimo De Felice a commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Questa comunicazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 settembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 35, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori (335).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 14 ottobre 2016. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 29 settembre 2016.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
RELAZIONE TERRITORIALE SULLA REGIONE VENETO, APPROVATA DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI (DOC. XXIII, N. 17)
Doc. XXIII, n. 17 – Risoluzione
La Camera,
esaminata la relazione di approfondimento sulla situazione territoriale della regione Veneto (Doc. XXIII, n. 17), approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad esse correlati nella seduta del 23 giugno 2016;
premesso che:
l'attività di indagine conoscitiva sulla regione Veneto ha affrontato in modo analitico le numerose criticità emerse, come rilevate nel corso delle tre missioni effettuate nella regione e segnalate alla Commissione nel corso delle numerose audizioni svolte, con particolare riferimento da ultimo, a quelle concernenti la presenza di sostanze perfluoroalchiliche nelle province di Vicenza, Verona e Padova, che interessano una popolazione complessiva di oltre 250.000 abitanti;
il lavoro della Commissione parte dalla constatazione che nel territorio re- gionale insistono ben 1.500 impianti di trattamento di rifiuti speciali, il cui puntuale controllo risulta difficile da realizzare malgrado l'impegno dell'ARPA Veneto, con la conseguenza che, nelle pieghe delle verifiche e dei controlli effettuati, vengono comunque conferiti presso molti impianti rifiuti, anche pericolosi, che non potrebbero essere ricevuti in quanto non ricompresi nel relativo codice CER, ma che in virtù di un meccanismo illecito noto come «giro bolla», a seguito di operazioni di illecita miscelazione, vengono poi smaltiti presso altri impianti compiacenti mediante la falsificazione dei documenti di accompagnamento;
più in generale, al fine di contrastare il proliferare di impianti a bassa tecnologia e, viceversa, favorire operatori che investono in tecnologie più innovative, la Commissione ravvisa l'utilità di prevedere un riferimento normativo puntuale con riguardo al confine tra trattamento di recupero e trattamento di smaltimento, oppure una norma che stabilisca una percentuale minima di recupero, al di sotto della quale il trattamento non può dirsi appartenente alla filiera del recupero, diventando, piuttosto, un pretrattamento effettuato su un rifiuto destinato allo smaltimento;
in tale contesto si evidenzia il fatto che l'anzidetto fenomeno è risultato molto diffuso nella regione Veneto, laddove, peraltro, il complesso delle vicende giudiziarie rappresentato nella relazione da conto di un sistema illecito di smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, da parte di un numero considerevole di aziende industriali venete produttrici che appare altamente pervasivo, significativo per dimensione, nonché alternativo a quello legale; un sistema che, malgrado l'assenza della criminalità organizzata, posta in evidenza dai magistrati della DDA di Venezia, sconta tuttavia un atteggiamento di diffusa omertà tra gli operatori economici; tale sistema, volto solo al perseguimento del mero profitto, emerge evidente dal fatto che miscele di rifiuti pericolosi sono state ampiamente immesse sul mercato come materia prima secondaria e diffusamente utilizzate, tra l'altro, anche in opere pubbliche, come i sottofondi di rilevati stradali e ferroviari;
esempio più recente ed eclatante del fenomeno anzidetto è dato dalle recenti vicende giudiziarie, che vedono il coinvolgimento di tutte le imprese indagate che hanno operato nella realizzazione dell'autostrada A/31, cosiddetta «Valdastico Sud», che collega Vicenza a Rovigo (attualmente sono nella fase iniziale del rinvio a giudizio innanzi al tribunale di Venezia tre distinti procedimenti penali promossi dalla direzione distrettuale antimafia, che investono numerosi lotti dell'autostrada e molte imprese fornitrici dei materiali utilizzati, in cui le perizie, eseguite in sede di incidente probatorio, hanno posto in evidenza la qualità di rifiuto di tali materiali);
con le modalità anzidette, non solo rifiuti pericolosi che avrebbero dovuti essere sottoposti a trattamento hanno invece avuto una diversa destinazione, ma operatori economici, i quali avrebbero dovuto pagare per il loro smaltimento, hanno viceversa ottenuto un guadagno; nel caso di specie, il problema non sembra destinato ad esaurirsi con la ultimazione del primo tronco autostradale della «Valdastico Sud», in quanto è già prevista la costruzione di un secondo tronco autostradale, denominato «Valdastico Nord», destinato a collegare Vicenza con Trento, per un costo stimato di circa 2.000 milioni di euro, sicché sussiste il concreto rischio che, in mancanza di una più puntuale attenzione da parte della stazione appaltante sulla qualità dei materiali utilizzati, anche tale secondo tratto autostradale potrebbe essere realizzato con le stesse illecite modalità del primo tratto;
si contano nella regione Veneto 485 siti contaminati, tra i quali vanno ricompresi numerosi siti in cui hanno operato società che per lunghi anni hanno gestito illecitamente i rifiuti speciali, anche pericolosi, e che dopo il sequestro degli impianti da parte dell'autorità giudiziaria sono state dichiarate fallite;
in tutti i casi anzidetti, i costi – anche per molte decine di milioni di euro – connessi alle attività di allontanamento dei rifiuti pericolosi, alla messa in sicurezza, al ripristino e alla successiva bonifica dei siti contaminati, sono rimasti a carico degli enti territoriali, i quali, tuttavia, sono sprovvisti delle risorse necessarie per sostenere tali spese, con la conseguenza che, dopo l'allontanamento totale o parziale dei rifiuti più pericolosi, tali siti versano tuttora in stato di abbandono in attesa di fondi, così aggravando il degrado ambientale del territorio regionale;
allo scopo di fronteggiare in modo adeguato tale situazione sarebbe opportuno prevedere, oltre al rilascio di adeguate polizze fideiussorie da parte delle società o degli enti che gestiscono gli impianti e/o le discariche, soprattutto, l'accantonamento obbligatorio da parte delle stesse di quote del corrispettivo versato dalle aziende che conferiscono i rifiuti, in modo da costituire un fondo di riserva per affrontare le successive operazioni di messa in sicurezza e di bonifica dei siti;
preso atto della situazione drammatica in cui versa la discarica di Ca’ Filissine, nel comune di Pescantina, in provincia di Verona, gestita dalla Daneco Impianti, la quale, dopo una gestione dissennata della discarica – che ne ha determinato la rottura del fondo impermeabile, con la fuoriuscita di enormi quantità di percolato, fino a superare i trenta metri di altezza – ha abbandonato la partita, lasciando al piccolo comune di Pescantina e alla regione Veneto gli oneri connessi alla messa in sicurezza della discarica;
una quantità rilevante di fanghi di depurazione, proveniente anche dal trattamento delle acque reflue urbane, risulta largamente in eccesso rispetto alle effettive esigenze del mercato e viene distribuito, spesso non trattato adeguatamente, sui terreni agricoli; in tale contesto si inserisce la vicenda della società Co.im.po.Srl, sita in Adria, località di Cà Emo, dove lo scorso 22 settembre 2014, a seguito dello sversamento di acido solforico, si verificava una reazione chimica dalla quale scaturiva una nube tossica che provocava la morte di quattro lavoratori addetti all'operazione anzidetta;
numerose vicende giudiziarie hanno interessato la centrale termoelettrica di Polesine Camerini e, al di là delle responsabilità penali, che hanno visto il coinvolgimento dei vertici dell'Enel che gestiva l'impianto, ci si attende che la stessa società provveda alle bonifiche necessarie in tempi rapidi;
di notevole rilevanza è stata la vicenda giudiziaria dell'ingegnere Fabio Fior – dirigente generale della Direzione Tutela Ambiente della regione Veneto fino al mese di agosto 2010 e, successivamente, dirigente del Settore Energia fino alla data del suo arresto, avvenuto nel mese di ottobre 2014, e solo di recente dimessosi – condannato dal gup presso il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1251/15 del 21 ottobre 2015 per una serie di reati, che vanno dall'abuso d'ufficio, al falso e all'associazione per delinquere, in funzione della consumazione di reati ambientali da parte di imprenditori che gestivano impianti di trattamento di rifiuti;
inoltre, il Fior è stato rinviato a giudizio davanti al tribunale di Padova per i reati di abuso d'ufficio, falso e peculato, consumati in Padova nel periodo compreso tra il 2 marzo 2006 e il 12 gennaio 2012, mediante l'utilizzo di fondi regionali dell'importo di cinque milioni di euro, in virtù di più delibere regolarmente approvate dalla stessa regione, per la realizzazione della forestazione di una discarica posta nel comune di Sant'Urbano (PD), che viceversa non è stata realizzata del tutto;
la documentazione acquisita consente di affermare: 1) che il Fior ha potuto, per tanti lunghi anni, consumare i reati contestati e ritenuti dal gup, grazie alle coperture politiche e amministrative di cui egli godeva; 2) che, comunque, l'attività delittuosa del Fior è proseguita anche oltre e ininterrottamente fino al mese di ottobre 2014, quando è stato arrestato; va altresì tenuto presente che buona parte delle aziende a cui è riferibile il Fior stanno ancora operando nel settore ambientale in Veneto e altrove;
infine, particolare attenzione la relazione dedica all'inquinamento da PFAS nella Valle del Chiampo, che vede un inquinamento della falda sotterranea e dei corsi d'acqua superficiali, esteso per circa 160 Kmq, con il coinvolgimento di ambiti territoriali compresi nelle province di Vicenza, Verona e Padova, la cui origine è stata individuata dall'ARPA Veneto negli scarichi dell'azienda chimica Miteni Spa, posta nel comune di Trissino (VI), che da anni produce – e continua tuttora a produrre – sostanze perfluoroalchiliche (PFAS);
in via generale, la situazione appare molto grave poiché le sostanze perfluoroalchiliche sono composti molto pericolosi, accertati ormai da anni a livello mondiale, che interagiscono fortemente con il metabolismo animale e umano, con il rischio di conseguenze dannose per l'ambiente e per la stessa popolazione;
allo scopo di fornire una valutazione di tali rischi il più possibile completa e dettagliata, anche alla luce delle esperienze di altri Paesi e degli studi scientifici sinora effettuati dalla comunità nazionale e internazionale, la Commissione di inchiesta ha disposto un supplemento di indagini, i cui risultati sono di prossima pubblicazione;
la fa propria e impegna il Governo, per quanto di competenza, a intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni evidenziate nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, in raccordo e leale collaborazione con i competenti organismi nazionali, le regioni e gli enti territoriali interessati.
(6-00257) «Bratti, Zolezzi, Zaratti, Pastorelli».
RELAZIONE TERRITORIALE SULLA REGIONE SICILIANA, APPROVATA DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI (DOC. XXIII, N. 20)
Doc. XXIII, n. 20 – Risoluzione
La Camera,
esaminata la relazione territoriale sulla situazione nella Regione siciliana (Doc. XXIII, n. 20), approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati nella seduta del 19 luglio 2016;
premesso che:
la prima dichiarazione dello stato di emergenza per la gestione dei rifiuti in Sicilia risale al 1999, giacché il Governo nazionale, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2983 del 1999, volle porre fine al «modello» di smaltimento rappresentato dalla esistenza di una discarica per ogni singolo comune, per introdurre un sistema di gestione conforme a quanto stabilito dall'allora vigente decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (il cosiddetto decreto Ronchi); se l'obiettivo di chiudere le discariche comunali venne raggiunto, purtuttavia il risultato pratico fu la loro sostituzione con discariche più grandi. Questi invasi, peraltro, sono stati gestiti per la maggior parte da soggetti privati che – così come dimostrato successivamente dalla commissione ispettiva per la verifica degli iter amministrativi con cui sono state rilasciate le autorizzazioni alle discariche di rifiuti urbani private in esercizio – hanno ricevuto assensi molto discutibili. L'attività di indagine regionale si è svolta sugli impianti gestiti a Siculiana (AG) dalla ditta Catanzaro Costruzioni, a Motta Sant'Anastasia (CT) dalla ditta Oikos S.r.l., a Mazzarà Sant'Andrea (ME) dalla ditta Tirreno Ambiente S.p.a, a Catania dalla ditta Sicula Trasporti S.r.l. I risultati della commissione ispettiva sono stati utilizzati da uffici della procura per attività di indagine che hanno poi portato anche all'emanazione di provvedimenti cautelari personali e reali. Questi fatti, già di per se inquietanti, sono ancora più gravi visto che ci troviamo di fronte ad un sistema di gestione dei rifiuti basato, da diversi lustri, sul «sistema discariche», quindi appare evidente come le continue emergenze abbiano favorito economicamente i gestori privati di questi invasi che, per di più, sono stati favoriti finanche da una gestione pubblica quasi inesistente, anche se la discarica di Bellolampo rappresenta, di converso, un esempio negativo di gestione di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti;
la situazione attuale, fatta di continue emergenze, risente pesantemente di scellerate scelte effettuate dal 2002 in poi; infatti, da una parte la previsione di costruire quattro mega inceneritori ha compromesso lo sviluppo della raccolta differenziata, dall'altra la costituzione dei 27 ATO ha esautorato i comuni dalle proprie competenze, altresì provocando una gravissima crisi finanziaria, conseguente alla deficitaria e non trasparente gestione di queste società che, è bene sottolinearlo, sono state uno strumento in mano alla politica locale per il controllo del consenso;
la pesante eredità di cui al punto precedente non è stata superata, tant’è che oggi molti territori siciliani sono invasi dai rifiuti e l'idea di portare i rifiuti fuori regione è la prova più lampante dell'attuale crisi di sistema;
le illegalità connesse al ciclo dei rifiuti relative alla Regione siciliana hanno trovato – e continuano a trovare – terreno fertile poiché le competenze regionali, ossia la programmazione e il controllo, sono state utilizzate in maniera a dir poco inefficace;
sulla mancanza di una seria programmazione si segnala come i poteri derogatori, applicati prima con le ordinanze del Governo, poi con quelle di somma urgenza del Presidente della Regione, non hanno raggiunto i risultati previsti nonostante questi strumenti emergenziali siano stati utilizzati per diversi lustri; inoltre, la procedura di infrazione europea 2015/2165 (Piani regionali di gestione dei rifiuti: violazione degli articoli 28(1) o 30(1) o 33(1) della Direttiva 2008/98/CE), che riguarda anche la Regione siciliana, conferma che una delle principali criticità rilevate nell'intero sistema è rappresentata dall'incapacità delle diverse giunte succedutesi nel tempo – mista a completa mancanza di volontà politica e amministrativa – di predisporre la programmazione del ciclo integrato di gestione dei rifiuti e di portare avanti un qualsivoglia approccio pianificatorio, procedendo invece con misure straordinarie ed emergenziali, senza dare alcuna prospettiva effettiva di sblocco della situazione nel medio-lungo periodo;
sempre sulla mancanza di programmazione si sottolinea come il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare «rispondendo a una richiesta della Regione siciliana – non ha concesso un nuovo commissariamento ma ha accordato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'emanazione da parte del presidente della Regione Rosario Crocetta di una nuova ordinanza contingibile e urgente, la 5/rif del 7 giugno 2016, un provvedimento omnibus che, nei fatti, continua ad andare in deroga alle leggi di riferimento e alle direttive comunitarie in materia; quindi il Governo nazionale ha deciso, da una parte, di non commissariare la Regione siciliana, ma, dall'altra, le ha concesso la possibilità di varare una nuova ordinanza contenente le prescrizioni stringenti formulate dal Ministero dell'ambiente. Nei fatti, pertanto, poco cambia, giacché, al netto dello strumento, siamo di fronte al medesimo e ripetitivo modus operandi. Infatti si continuano a gestire la raccolta differenziata, il trattamento dei rifiuti indifferenziati, le autorizzazioni all'abbancamento in discarica, l'adeguamento del piano regionale dei rifiuti, la costituzione delle SRR e perfino la «questione inceneritori» attraverso provvedimenti derogatori, che per di più escludono dai momenti decisionali o comprimono la capacità di partecipare da parte di enti locali, dell'Assemblea regionale siciliana, delle società d'ambito e degli stessi cittadini e portatori di interesse;
ancora sulla mancata programmazione si evidenzia come nell'ordinanza n. 5/rif. del Presidente della Regione, come già accaduto in precedenza (ad esempio con riferimento al cosiddetto «piano stralcio»), si è in presenza di una sorta di libro dei sogni, che però non si trasforma mai in realtà in quanto si chiede di fare in sei mesi quanto non si è riusciti a realizzare in diversi anni. Emerge, dunque, la necessità di effettuare una programmazione ordinaria realistica, individuando soluzioni temporanee (segnatamente, la spedizione di rifiuti fuori dal territorio regionale) per evitare il completo collasso del sistema;
sui mancati controlli regionali si segnala come, sia la vicenda dei quattro inceneritori, sia quella più recente, relativa alla verifica delle autorizzazioni per le discariche private, non solo mostrano quanto questa competenza regionale sia stata per molti lustri disattesa, ma da prova di quanto nella Regione siciliana sia ramificata la corruzione, giacché tali vicende sono caratteristiche di un modus operandi illegittimo, illegale e, quindi, criminale;
sulla vicenda dei quattro inceneritori è da segnalare, anzitutto, come le organizzazioni di stampo mafioso abbiano avuto un'elevata capacità di avere contezza degli affari, evidentemente attraverso un'area di contiguità estremamente estesa, che riguarda interi settori delle professioni, della politica e delle pubbliche amministrazioni; inoltre, il relativo accordo tra il mondo politico amministrativo, il mondo economico e le associazioni criminali non ha avuto conferma a livello processuale giacché, come precisato dai magistrati palermitani, le condotte sono ormai risalenti ed eventuali ipotesi di reato sarebbero comunque estinte per maturata prescrizione. Invero, rimangono fonti convergenti in merito alle gravissime anomalie del bando di gara e del procedimento, oltre che delle fasi successive concernenti la risoluzione delle convenzioni stipulate con gli ATI; nel caso di specie le indicazioni e gli accertamenti esposti nella relazione territoriale sulla Sicilia dalla Commissione parlamentare sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti della precedente legislatura potevano divenire suscettibili di essere apprezzate in termini di rilevanza come notizia di reato, così come la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che di fatto, già nel 2007, aveva dichiarato il bando illegittimo;
sui mancati controlli regionali, inoltre, si segnala come l'assessore Marino – visto che l'intero ciclo dei rifiuti si sorregge sulle maxi discariche e tenuto conto dell'elevato inquinamento delle zone limitrofe – abbia messo in discussione l'operato delle amministrazioni precedenti, altresì istituendo la commissione ispettiva per la verifica degli iter amministrativi con cui sono state rilasciate le autorizzazioni alle discariche di rifiuti urbani private in esercizio e per la verifica delle tariffe da queste applicate; sul punto bisogna evidenziare come:
a) questo segmento procedimentale ha fatto apparire emergenti una serie di problematiche attinenti al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, problematiche la cui significanza ha assunto un rilievo centrale, in quanto su di esse si fondava sostanzialmente l'intero sistema di smaltimento dei rifiuti in Sicilia;
b) i risultati della commissione ispettiva sono stati utilizzati da uffici di procura per attività di indagine che hanno poi portato anche all'emanazione di provvedimenti cautelari personali e reali;
c) alla luce dei risultati esposti, la Regione siciliana ha deciso di trasferire, con propria legge, la competenza alla valutazione e al rilascio dell'AIA dall'assessorato al territorio e all'ambiente (dipartimento dell'ambiente) all'assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità (dipartimento dell'acqua e dei rifiuti); su questo c’è da segnalare come nell'esecuzione dei compiti di valutazione riattribuiti all'assessorato all'energia si è verificato un fenomeno che si sarebbe anche potuto considerare ordinario ove fosse avvenuto in circostanze diverse, ma che ha assunto connotazioni abnormi nel caso specifico; ci si riferisce in particolare all'ostracismo degli uffici che avrebbero dovuto trasmettere la documentazione al dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, cui era stata affidata la nuova competenza in materia di istruttoria e rilascio dell'AIA;
d) come confermato anche da importanti indagini giudiziarie per corruzione effettuate dalla procura della Repubblica di Palermo, i fatti di corruzione che si sono consumati in un ufficio cardine nel settore dei rifiuti, ovverosia quello competente al rilascio delle autorizzazioni, sono di tal gravità che da essi si può ragionevolmente presumere una permanente deviazione delle funzioni pubbliche in favore di imprese private operanti nel settore dei rifiuti; il quadro di corruttela venuto alla luce è pertanto, senza ombra di dubbio, caratterizzato da estremi di devastante gravità, avendo fatto emergere tutte le patologie di una impropria interazione tra funzionari pubblici e imprese private;
e) le indagini segnalate alla Commissione hanno consentito di mettere in luce come in questo settore connotato da una stratificazione normativa e da un complesso e macchinoso apparato burocratico, le diverse fasi della procedura amministrativa permettono al funzionario infedele di avere gioco facile sia nel rilascio dei provvedimenti che nell'agevolare gli imprenditori, anche nell'ordinaria attività di controllo e monitoraggio da parte della pubblica amministrazione, sulle concrete modalità di gestione delle discariche e dello smaltimento dei rifiuti;
ulteriore dato emerso nel corso dell'inchiesta è la ricorrenza delle medesime società operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti in diverse inchieste giudiziarie e, ciononostante, la loro perdurante operatività nel settore in numerose parti d'Italia; nel corso della sua attività, infatti, la Commissione ha riscontrato come alcune importanti aziende sono impegnate in attività riconducibili alla gestione dei rifiuti in più parti di Italia, a volte anche venendo coinvolte in indagini giudiziarie;
sempre con riferimento alle indi trazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso nel settore dei rifiuti, il controllo del territorio, tipico dell'associazione mafiosa, ha reso possibile la realizzazione di discariche abusive di vaste proporzioni, prive di qualsiasi autorizzazione, site in territori nella immediata disponibilità di esponenti della cosca mafiosa; traffici di rifiuti di così ampie dimensioni sono stati resi possibili, evidentemente, dalla mancanza di adeguati controlli da parte degli organi preposti, non essendo pensabile che ingenti quantitativi di rifiuti possano circolare senza alcun tipo di controllo sul territorio siciliano, per poi giungere a destinazione in un sito non autorizzato; per ciò che concerne il sistema, per così dire, «lecito», l'infiltrazione avviene in modo più subdolo; le infiltrazioni, cioè, sopravvengono in un secondo tempo, ovvero nel noleggio a freddo, nei subappalti, nelle assunzioni e anche nelle truffe e nelle corruzioni che vengono consumate nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti;
le innumerevoli carenze nella gestione del ciclo dei rifiuti costituiscono altrettante opportunità per la criminalità di stampo mafioso di infiltrarsi in questo settore, approfittando delle gravissime inefficienze amministrative, tante volte orchestrate ad arte, nonché delle corruttele che si consumano negli uffici pubblici; significativo è quanto rappresentato da numerosi magistrati nel corso delle audizioni in merito ad una sorta di attività di «supplenza» che la magistratura è in qualche modo costretta a svolgere rispetto alle gravi inefficienze della pubblica amministrazione; in tale contesto deve essere considerata meritoria l'attività della magistratura in Sicilia, laddove anche dopo l'applicazione di misure cautelari reali su impianti e discariche di grandi dimensioni ha assunto su di sé l'onere, congiuntamente agli organi amministrativi, a ricondurre la gestione degli impianti nella legalità. Va inoltre segnalata l'efficacia degli interventi effettuati dall'ANAC attraverso il commissariamento della società e del contratto di appalto inerente alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel comune di Catania e di tutti i contratti e convenzioni relativi al conferimento dei rifiuti nella discarica del comune di Motta Sant'Anastasia;
non può non farsi riferimento alle gravi e prolungate inefficienze del sistema di depurazione della maggior parte dei comuni siciliani, talché molti reflui provenienti dai centri abitati vengono riversati direttamente nel corpo ricettore, con processi di depurazione a volte inesistenti, a volte largamente incompleti e dunque con uno scarico massivo di sostanze inquinanti nei fiumi e nel mare della Regione; anche in questi casi – siano essi determinati da inerzia amministrativa, microillegalità o gravi illeciti – si è registrata un'anomala quanto necessaria azione di «supplenza» da parte della magistratura;
va segnalata l'inadeguatezza dell'attuale normativa, sotto il profilo applicativo, relativa alle white list istituite presso le prefetture; vi sono casi di società che, ai fini del rilascio di provvedimenti autorizzatori, hanno sottoscritto patti di integrità con la Regione ma che non risultano iscritte alla white list della competente prefettura; conseguentemente, in tali situazioni risulta elusa l'attività di controllo operata dalle prefetture in materia di prevenzione del fenomeno mafioso, laddove i prefetti hanno segnalato che nella maggior parte dei casi non vi è il tempo di effettuare gli approfondimenti necessari per valutare l'iscrivibilità o meno di un'impresa nella white list e, nonostante le possibili incertezze, le imprese hanno titolo per operare per il fatto stesso di esservi iscritte. In tal senso le forze di polizia hanno evidenziato come non sempre sia possibile fornire ai prefetti informazioni dettagliate, scaturenti spesso da indagini in corso, coperte quindi da segreto istruttorio e non ostensibili. Conclusivamente, sulla questione della white list, il problema, che va risolto, è la sfasatura tra i tempi e le modalità di accertamento dei presupposti per l'iscrizione e la necessaria celerità del procedimento amministrativo, che non può comunque essere letta quale ostacolo ai rapporti economico/imprenditoriali;
l'inchiesta condotta dalla Commissione evidenzia come ormai le sinergie tra le criminalità organizzate, compresa quella siciliana, abbiano da tempo oltrepassato i «propri» confini geografici, inserendosi prepotentemente nel ricco business dello smaltimento. In particolare, la vicenda di Mazzarà Sant'Andrea dimostra i collegamenti esistenti tra mafia siciliana, ‘ndrangheta calabrese e criminali piemontesi, disegnando un quadro inquietante di rapporti tra le diverse «società criminali», sempre più volte a superare i rispettivi ambiti territoriali per riunirsi, attraverso la costituzione di società di varia natura, in un sistema integrato di criminalità;
alta deve essere l'attenzione verso quell'imprenditoria del settore che, utilizzando la bandiera dell'antimafia, ha costruito veri e propri monopoli industriali;
la fa propria e impegna il Governo, per quanto di competenza, ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni evidenziate nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, in raccordo e leale collaborazione con i competenti organismi nazionali, le Regioni e gli enti territoriali interessati.
(6-00258) «Bratti, Polverini, Zolezzi, Zaratti, Pastorelli».
La Camera,
esaminata la relazione territoriale sulla situazione nella Regione siciliana (Doc. XXIII, n. 20), approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati nella seduta del 19 luglio 2016;
premesso che:
la prima dichiarazione dello stato di emergenza per la gestione dei rifiuti in Sicilia risale al 1999, giacché il Governo nazionale, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2983 del 1999, volle porre fine al «modello» di smaltimento rappresentato dalla esistenza di una discarica per ogni singolo comune, per introdurre un sistema di gestione conforme a quanto stabilito dall'allora vigente decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (il cosiddetto decreto Ronchi); se l'obiettivo di chiudere le discariche comunali venne raggiunto, purtuttavia il risultato pratico fu la loro sostituzione con discariche più grandi. Questi invasi, peraltro, sono stati gestiti per la maggior parte da soggetti privati che – così come dimostrato successivamente dalla commissione ispettiva per la verifica degli iter amministrativi con cui sono state rilasciate le autorizzazioni alle discariche di rifiuti urbani private in esercizio – hanno ricevuto assensi molto discutibili. L'attività di indagine regionale si è svolta sugli impianti gestiti a Siculiana (AG) dalla ditta Catanzaro Costruzioni, a Motta Sant'Anastasia (CT) dalla ditta Oikos S.r.l., a Mazzarà Sant'Andrea (ME) dalla ditta Tirreno Ambiente S.p.a, a Catania dalla ditta Sicula Trasporti S.r.l. I risultati della commissione ispettiva sono stati utilizzati da uffici della procura per attività di indagine che hanno poi portato anche all'emanazione di provvedimenti cautelari personali e reali. Questi fatti, già di per se inquietanti, sono ancora più gravi visto che ci troviamo di fronte ad un sistema di gestione dei rifiuti basato, da diversi lustri, sul «sistema discariche», quindi appare evidente come le continue emergenze abbiano favorito economicamente i gestori privati di questi invasi che, per di più, sono stati favoriti finanche da una gestione pubblica quasi inesistente, anche se la discarica di Bellolampo rappresenta, di converso, un esempio negativo di gestione di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti;
la situazione attuale, fatta di continue emergenze, risente pesantemente di scellerate scelte effettuate dal 2002 in poi; infatti, da una parte quella di costruire quei quattro mega inceneritori ha compromesso lo sviluppo della raccolta differenziata, dall'altra la costituzione dei 27 ATO ha esautorato i comuni dalle proprie competenze, altresì provocando una gravissima crisi finanziaria, conseguente alla deficitaria e non trasparente gestione di queste società che, è bene sottolinearlo, sono state uno strumento in mano alla politica locale per il controllo del consenso;
la pesante eredità di cui al punto precedente non è stata superata, tant’è che oggi molti territori siciliani sono invasi dai rifiuti e la circostanza che possa rendersi necessario portare i rifiuti fuori regione è la prova più lampante dell'attuale crisi di sistema;
le illegalità connesse al ciclo dei rifiuti relative alla Regione siciliana hanno trovato – e continuano a trovare – terreno fertile poiché le competenze regionali, ossia la programmazione e il controllo, sono state utilizzate in maniera a dir poco inefficace;
sulla mancanza di una seria programmazione si segnala come i poteri derogatori, applicati prima con le ordinanze del Governo, poi con quelle di somma urgenza del Presidente della Regione, non hanno raggiunto i risultati previsti nonostante questi strumenti emergenziali siano stati utilizzati per diversi lustri; inoltre, la procedura di infrazione europea 2015/2165 (Piani regionali di gestione dei rifiuti: violazione degli articoli 28(1) o 30(1) o 33(1) della Direttiva 2008/98/CE), che riguarda anche la Regione siciliana, conferma che una delle principali criticità rilevate nell'intero sistema è rappresentata dall'incapacità delle diverse giunte succedutesi nel tempo – mista a completa mancanza di volontà politica e amministrativa – di predisporre la programmazione del ciclo integrato di gestione dei rifiuti e di portare avanti un qualsivoglia approccio pianificatorio, procedendo invece con misure straordinarie ed emergenziali, senza dare alcuna prospettiva effettiva di sblocco della situazione nel medio-lungo periodo;
sempre sulla mancanza di programmazione si sottolinea come il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – «rispondendo a una richiesta della Regione siciliana – ha ritenuto di essere chiamato a farsi carico della grave situazione esistente nell'Isola, accordando, ai sensi del comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'intesa all'adozione da parte del presidente della Regione Rosario Crocetta di una nuova ordinanza contingibile e urgente, la 5/rif del 7 giugno 2016, e come tale ordinanza sia stata caratterizzata da numerose prescrizioni, imposte dal Ministero quali condizioni per il rilascio della sopra menzionata intesa, aventi quale obiettivo quello di garantire un progressivo rientro ad un regime ordinario partendo innanzitutto dal rigoroso rispetto della normativa comunitaria di settore. Nei fatti, pertanto, sebbene si continui a operare in un regime derogatorio, le prescrizioni del Ministero vincolano la regione a realizzare nel breve termine le azioni indispensabili per affrontare l'emergenza e, al contempo, tracciare una strada per uscire dal regime straordinario e avviarsi alla normalità;
ancora sulla mancata programmazione si evidenzia come nell'ordinanza n. 5/rif. del Presidente della Regione, a differenza di come già accaduto in precedenza (ad esempio con riferimento al cosiddetto «piano stralcio»), si è cercato di dare tempi stringenti ma realistici affinché la Regione riesca a ripartire senza l'aspirazione di fare in sei mesi quanto non si è riusciti a realizzare in diversi anni;
sui mancati controlli regionali si segnala come, sia la vicenda dei quattro inceneritori, sia quella più recente, relativa alla verifica delle autorizzazioni per le discariche private, non solo mostrano quanto questa competenza regionale sia stata per molti lustri disattesa, ma da prova di quanto nella Regione siciliana sia ramificata la corruzione, giacché tali vicende sono caratteristiche di un modus operandi illegittimo, illegale e, quindi, criminale;
sulla vicenda dei quattro inceneritori è da segnalare, anzitutto, come le organizzazioni di stampo mafioso abbiano avuto un'elevata capacità di avere contezza degli affari, evidentemente attraverso un'area di contiguità estremamente estesa, che riguarda interi settori delle professioni, della politica e delle pubbliche amministrazioni; inoltre, il relativo accordo tra il mondo politico amministrativo, il mondo economico e le associazioni criminali non ha avuto conferma a livello processuale giacché, come precisato dai magistrati palermitani, le condotte sono ormai risalenti ed eventuali ipotesi di reato sarebbero comunque estinte per maturata prescrizione. Invero, rimangono fonti convergenti in merito alle gravissime anomalie del bando di gara e del procedimento, oltre che delle fasi successive concernenti la risoluzione delle convenzioni stipulate con gli ATI; nel caso di specie le indicazioni e gli accertamenti esposti nella relazione territoriale sulla Sicilia dalla Commissione parlamentare sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti della precedente legislatura potevano divenire suscettibili di essere apprezzate in termini di rilevanza come notizia di reato, così come la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che di fatto, già nel 2007, aveva dichiarato il bando illegittimo;
sui mancati controlli regionali, inoltre, si segnala come l'assessore Marino – visto che l'intero ciclo dei rifiuti si sorregge sulle maxi discariche e tenuto conto dell'elevato inquinamento delle zone limitrofe – abbia messo in discussione l'operato delle amministrazioni precedenti, altresì istituendo la commissione ispettiva per la verifica degli iter amministrativi con cui sono state rilasciate le autorizzazioni alle discariche di rifiuti urbani private in esercizio e per la verifica delle tariffe da queste applicate; sul punto bisogna evidenziare come:
a) questo segmento procedimentale ha fatto apparire emergenti una serie di problematiche attinenti al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, problematiche la cui significanza ha assunto un rilievo centrale, in quanto su di esse si fondava sostanzialmente l'intero sistema di smaltimento dei rifiuti in Sicilia;
b) i risultati della commissione ispettiva sono stati utilizzati da uffici di procura per attività di indagine che hanno poi portato anche all'emanazione di provvedimenti cautelari personali e reali;
c) alla luce dei risultati esposti, la Regione siciliana ha deciso di trasferire, con propria legge, la competenza alla valutazione e al rilascio dell'AIA dall'assessorato al territorio e all'ambiente (dipartimento dell'ambiente) all'assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità (dipartimento dell'acqua e dei rifiuti); su questo c’è da segnalare come nell'esecuzione dei compiti di valutazione riattribuiti all'assessorato all'energia si è verificato un fenomeno che si sarebbe anche potuto considerare ordinario ove fosse avvenuto in circostanze diverse, ma che ha assunto connotazioni abnormi nel caso specifico; ci si riferisce in particolare all'ostracismo degli uffici che avrebbero dovuto trasmettere la documentazione al dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, cui era stata affidata la nuova competenza in materia di istruttoria e rilascio dell'AIA;
d) come confermato anche da importanti indagini giudiziarie per corruzione effettuate dalla procura della Repubblica di Palermo, i fatti di corruzione che si sono consumati in un ufficio cardine nel settore dei rifiuti, ovverosia quello competente al rilascio delle autorizzazioni, sono di tal gravità che da essi si può ragionevolmente presumere una permanente deviazione delle funzioni pubbliche in favore di imprese private operanti nel settore dei rifiuti; il quadro di corruttela venuto alla luce è pertanto, senza ombra di dubbio, caratterizzato da estremi di devastante gravità, avendo fatto emergere tutte le patologie di una impropria interazione tra funzionari pubblici e imprese private;
e) le indagini segnalate alla Commissione hanno consentito di mettere in luce come in questo settore connotato da una stratificazione normativa e da un complesso e macchinoso apparato burocratico, le diverse fasi della procedura amministrativa permettono al funzionario infedele di avere gioco facile sia nel rilascio dei provvedimenti che nell'agevolare gli imprenditori, anche nell'ordinaria attività di controllo e monitoraggio da parte della pubblica amministrazione, sulle concrete modalità di gestione delle discariche e dello smaltimento dei rifiuti;
ulteriore dato emerso nel corso dell'inchiesta è la ricorrenza delle medesime società operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti in diverse inchieste giudiziarie e, ciononostante, la loro perdurante operatività nel settore in numerose parti d'Italia; nel corso della sua attività, infatti, la Commissione ha riscontrato come alcune importanti aziende sono impegnate in attività riconducibili alla gestione dei rifiuti in più parti di Italia, a volte anche venendo coinvolte in indagini giudiziarie;
sempre con riferimento alle indi trazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso nel settore dei rifiuti, il controllo del territorio, tipico dell'associazione mafiosa, ha reso possibile la realizzazione di discariche abusive di vaste proporzioni, prive di qualsiasi autorizzazione, site in territori nella immediata disponibilità di esponenti della cosca mafiosa; traffici di rifiuti di così ampie dimensioni sono stati resi possibili, evidentemente, dalla mancanza di adeguati controlli da parte degli organi preposti, non essendo pensabile che ingenti quantitativi di rifiuti possano circolare senza alcun tipo di controllo sul territorio siciliano, per poi giungere a destinazione in un sito non autorizzato; per ciò che concerne il sistema, per così dire, «lecito», l'infiltrazione avviene in modo più subdolo; le infiltrazioni, cioè, sopravvengono in un secondo tempo, ovvero nel noleggio a freddo, nei subappalti, nelle assunzioni e anche nelle truffe e nelle corruzioni che vengono consumate nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti;
le innumerevoli carenze nella gestione del ciclo dei rifiuti costituiscono altrettante opportunità per la criminalità di stampo mafioso di infiltrarsi in questo settore, approfittando delle gravissime inefficienze amministrative, tante volte orchestrate ad arte, nonché delle corruttele che si consumano negli uffici pubblici; significativo è quanto rappresentato da numerosi magistrati nel corso delle audizioni in merito ad una sorta di attività di «supplenza» che la magistratura è in qualche modo costretta a svolgere rispetto alle gravi inefficienze della pubblica amministrazione; in tale contesto deve essere considerata meritoria l'attività della magistratura in Sicilia, laddove anche dopo l'applicazione di misure cautelari reali su impianti e discariche di grandi dimensioni ha assunto su di sé l'onere, congiuntamente agli organi amministrativi, a ricondurre la gestione degli impianti nella legalità. Va inoltre segnalata l'efficacia degli interventi effettuati dall'ANAC attraverso il commissariamento della società e del contratto di appalto inerente alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel comune di Catania e di tutti i contratti e convenzioni relativi al conferimento dei rifiuti nella discarica del comune di Motta Sant'Anastasia;
non può non farsi riferimento alle gravi e prolungate inefficienze del sistema di depurazione della maggior parte dei comuni siciliani, talché molti reflui provenienti dai centri abitati vengono riversati direttamente nel corpo ricettore, con processi di depurazione a volte inesistenti, a volte largamente incompleti e dunque con uno scarico massivo di sostanze inquinanti nei fiumi e nel mare della Regione; anche in questi casi – siano essi determinati da inerzia amministrativa, microillegalità o gravi illeciti – si è registrata un'anomala quanto necessaria azione di «supplenza» da parte della magistratura;
va segnalata l'inadeguatezza dell'attuale normativa, sotto il profilo applicativo, relativa alle white list istituite presso le prefetture; vi sono casi di società che, ai fini del rilascio di provvedimenti autorizzatori, hanno sottoscritto patti di integrità con la Regione ma che non risultano iscritte alla white list della competente prefettura; conseguentemente, in tali situazioni risulta elusa l'attività di controllo operata dalle prefetture in materia di prevenzione del fenomeno mafioso, laddove i prefetti hanno segnalato che nella maggior parte dei casi non vi è il tempo di effettuare gli approfondimenti necessari per valutare l'iscrivibilità o meno di un'impresa nella white list e, nonostante le possibili incertezze, le imprese hanno titolo per operare per il fatto stesso di esservi iscritte. In tal senso le forze di polizia hanno evidenziato come non sempre sia possibile fornire ai prefetti informazioni dettagliate, scaturenti spesso da indagini in corso, coperte quindi da segreto istruttorio e non ostensibili. Conclusivamente, sulla questione della white list, il problema, che va risolto, è la sfasatura tra i tempi e le modalità di accertamento dei presupposti per l'iscrizione e la necessaria celerità del procedimento amministrativo, che non può comunque essere letta quale ostacolo ai rapporti economico/imprenditoriali;
l'inchiesta condotta dalla Commissione evidenzia come ormai le sinergie tra le criminalità organizzate, compresa quella siciliana, abbiano da tempo oltrepassato i «propri» confini geografici, inserendosi prepotentemente nel ricco business dello smaltimento. In particolare, la vicenda di Mazzarà Sant'Andrea dimostra i collegamenti esistenti tra mafia siciliana, ‘ndrangheta calabrese e criminali piemontesi, disegnando un quadro inquietante di rapporti tra le diverse «società criminali», sempre più volte a superare i rispettivi ambiti territoriali per riunirsi, attraverso la costituzione di società di varia natura, in un sistema integrato di criminalità;
alta deve essere l'attenzione verso quell'imprenditoria del settore che, utilizzando la bandiera dell'antimafia, ha costruito veri e propri monopoli industriali;
la fa propria e impegna il Governo, per quanto di competenza, ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni evidenziate nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, in raccordo e leale collaborazione con i competenti organismi nazionali, le Regioni e gli enti territoriali interessati.
(6-00258)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Bratti, Polverini, Zolezzi, Zaratti, Pastorelli».
DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A VIENNA L'11 LUGLIO 2014 (A.C. 3086-A)
A.C. 3086-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
A.C. 3086-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014.
A.C. 3086-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 dell'Accordo stesso.
A.C. 3086-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 83.634 a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.808 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009 destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
A.C. 3086-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A.C. 3086-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
l'accordo di cui al progetto di legge di ratifica in epigrafe è diretto al rafforzamento della cooperazione bilaterale di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché alla prevenzione di reati, in un contesto internazionale segnato dal moltiplicarsi e diversificarsi delle minacce, specialmente di natura terroristica;
l'articolo 6 dell'Accordo di cui al disegno di legge prevede che le Autorità competenti delle Parti cooperino in ambito di formazione ed aggiornamento professionale, in particolare: a) scambiandosi i piani di studio per la formazione e l'aggiornamento professionale e valutando la possibilità di adottare reciprocamente contenuti didattici; b) organizzando eventi congiunti di formazione e aggiornamento professionale; c) permettendo a rappresentanti dell'altra Parte di partecipare a esercitazioni e a corsi di aggiornamento professionale;
le minacce terroristiche di cui al punto precedente, con particolare riferimento al radicalismo di stampo jihadista, si sviluppano spesso nel cosiddetto cyber-spazio, tanto che si parla di «cyber jihad», con riferimento non solo alle modalità solo comunicative e di propaganda, ma anche alle tecniche di reclutamento e di organizzazione del radicalismo islamico;
l'Italia è un Paese all'avanguardia sul fronte degli studi della minaccia rappresentata dal terrorismo jihadista, con riviste e istituti, nati sia in ambito militare che civile, che godono di indiscusso prestigio internazionale, per la loro capacità di analizzare le nuove frontiere, ideologiche, organizzative e comunicative del terrorismo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza perché nei piani di studio, negli eventi formativi e, nelle esercitazioni e nei corsi di aggiornamento di cui in premessa sia dato ampio spazio all'approfondimento delle modalità comunicative e di propaganda nonché alle tecniche di reclutamento e di organizzazione adottate dal radicalismo jihadista nel cyber-spazio, anche valorizzando, a tal fine, il lavoro svolto dai centri di ricerca e dai gruppi di studio italiani specializzati in materia di minaccia terroristica.
9/3086-A/1. Gregorio Fontana, Palese.
La Camera,
premesso che:
Il provvedimento in esame autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014;
l'articolo 22 dell'Accordo tratta il tema della protezione dei dati personali e delle altre informazioni sensibili e prevede che i dati e le informazioni trasmessi possano essere utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dall'Accordo e che non possano essere divulgati a terzi né utilizzati per finalità diverse per le quali sono stati richiesti o forniti senza previa approvazione espressa e scritta dell'Autorità competente che li ha forniti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione per fare quanto di propria competenza per la protezione dei dati personali.
9/3086-A/2. Marzano, Palese.
La Camera,
premesse che:
l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria segna un importante passo in avanti nella collaborazione tra i due Paesi nella comune lotta contro la criminalità nelle sue varie manifestazioni;
la collaborazione tra i due Governi, in materia di sicurezza e di contrasto alla criminalità si inserisce in un teatro regionale attraversato da molteplici e rilevantissime criticità dal punto di vista della sicurezza internazionale e degli interessi italiani e dell'Unione Europea;
l'Austria è tra le principali e più affidabili democrazie occidentali nella regione mitteleuropea interessata negli ultimi anni da consistenti flussi migratori che hanno creato forte attenzione sui molteplici aspetti ad essi connessi soprattutto sulla necessità di attività di prevenzione da infiltrazioni terroristiche;
secondo quanto disposto dall'Accordo la cooperazione si effettua anche attraverso un intenso scambio di informazioni in materia di criminalità organizzata transazionale nelle sue varie manifestazioni;
è necessario, in questa delicata fase, assicurare perciò la più ampia collaborazione per prevenire attività dei gruppi terroristici che possono mettere a repentaglio la sicurezza nei due Stati;
la cooperazione tra gli apparati di intelligence italiani e austriaci può rivelarsi decisiva per massimizzare i risultati dell'Accordo;
ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2007 – «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto» – al Presidente del Consiglio dei ministri è attribuita, in via esclusiva, tra l'altro, «l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento»,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, per quanto di propria competenza, nell'ambito della cooperazione tra il Governo dalla Repubblica italiana e quello della Repubblica d'Austria in materia di lotta alla criminalità, di intensificare i rapporti di collaborazione tra gli apparati di intelligence italiani e gli apparati di intelligence austriaci al fine di rendere più efficace il comune impegno nella prevenzione e nel contrasto alla minaccia terroristica internazionale.
9/3086-A/3. Carrescia.
DISEGNO DI LEGGE: S. 2107 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ, FATTO A ROMA IL 9 LUGLIO 2014 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3766)
A.C. 3766 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014.
A.C. 3766 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.
A.C. 3766 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 37.738 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 21.854 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
A.C. 3766 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A.C. 3766 – Ordine del giorno
ORDINE DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio 2014;
l'articolo 8 dell'Accordo tratta il tema della protezione dei dati personali sensibili e prevede che i dati trasmessi possano essere utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dall'Accordo e che non possano essere divulgati a terzi né utilizzati per finalità diverse per le quali sono stati richiesti o forniti senza previo consenso della Parte che li ha forniti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione per fare quanto di propria competenza per la protezione dei dati personali.
9/3766/1. Marzano.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Misure di politica industriale e fiscale volte a rafforzare il sistema produttivo, a sostenere gli investimenti e la competitività e a consolidare la crescita – 3-02476
BENAMATI, ARLOTTI, BARGERO, BASSO, BECATTINI, BINI, CAMANI, CANI, DONATI, GINEFRA, IACONO, IMPEGNO, MARTELLA, MONTRONI, PELUFFO, SCUVERA, SENALDI, TARANTO, TENTORI, VICO e CINZIA MARIA FONTANA. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
fin dal suo insediamento nel 2014, il Governo ha perseguito una strategia di politica economica ed industriale di natura pluriennale volta a rilanciare la crescita e l'occupazione attraverso un'azione di riforma strutturale e di stimolo agli investimenti, un'impostazione espansiva della politica di bilancio nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la riduzione del carico fiscale e politiche attive per le imprese;
tra le misure intraprese per migliorare la capacità competitiva dell'Italia vanno, in particolare, ricordate la riduzione dell'irap e quella programmata dell'ires, la maggiorazione degli ammortamenti deducibili a fini fiscali, il credito di imposta per gli investimenti realizzati nel Mezzogiorno e quello per la ricerca, la nuova «legge Sabatini» per il rinnovo di macchinari, impianti e attrezzature, mentre si delineano le prime misure organiche per il rafforzamento digitale dei sistemi produttivi, interventi questi che rispondono a un'esigenza non solo di sostegno, ma anche di propulsione alla ripresa economica dal lato dell'offerta;
la strategia del Governo sta progressivamente dando i primi risultati, tanto che, nel 2015, dopo tre anni consecutivi di contrazione, l'economia italiana è tornata a crescere e con essa l'occupazione;
la tendenza si conferma positiva per il 2016 ma con elementi di incertezza determinati dal peggioramento del quadro internazionale, dalla protratta fase di debolezza dell'eurozona, dall'accresciuta volatilità sui mercati internazionali e dai rischi geopolitici;
è pertanto ancor più necessario continuare nell'azione di riforma del sistema economico, valorizzandone i punti di forza –:
quali siano le misure di politica industriale e fiscale che il Governo intende adottare nei prossimi mesi per rafforzare il sistema produttivo, sostenere gli investimenti e la competitività e consolidare la crescita. (3-02476)
Tempi e modalità relativi all'adozione del decreto attuativo del fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti previsto dalla legge di stabilità per il 2016 – 3-02477
PRATAVIERA, MATTEO BRAGANTINI, CAON e MARCOLIN. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
con la legge di stabilità per il 2016, legge 28 dicembre 2015, n. 208, si introduce uno speciale strumento di tutela delle piccole e medie imprese vittime di mancati pagamenti da parte di altre aziende debitrici. Il fondo, in particolare, sarà destinato alle aziende vittime di mancati pagamenti che hanno intrapreso la via giudiziaria con un atto di denuncia per reati di truffa aggravata, insolvenza fraudolenta, estorsione, false comunicazioni sociali a danno dei creditori o reati similari;
tale fondo, come recita il comma 199 della legge di stabilità per il 2016, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 ed è destinato a sostenere le piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici;
come prevede il comma 200, le aziende che risultano parti offese in un procedimento penale, alla data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2016, cioè dal 1o gennaio 2016, potranno accedere al predetto fondo secondo le modalità stabilite nel decreto attuativo previsto dal successivo comma 201;
le modalità, dunque, di concessione dei finanziamenti verranno determinate con un decreto ministeriale del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze al fine di disciplinarne i limiti, i criteri e le modalità;
ad oggi, il decreto attuativo non è ancora stato emanato; di conseguenza, l'istituzione del fondo e la sua operatività rimangono lettera morta, vanificando in tal modo le speranze di tutte quelle imprese che avevano intravisto nell'istituzione del fondo uno strumento di sostegno economico in situazioni di mancata riscossione dei crediti –:
quali iniziative urgenti il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere ai fini dell'adozione del decreto attuativo del fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, al fine di dare speranza a tutte quelle piccole e medie imprese che, pagando lo scotto di una pesantissima recessione economica, hanno la necessità di sentirsi sostenute dallo Stato. (3-02477)
Elementi e iniziative in merito al progetto di destinazione della caserma Montello di Milano all'accoglienza di immigrati – 3-02478
LA RUSSA, GIORGIA MELONI, RAMPELLI, CIRIELLI, MAIETTA, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. – Al Ministro della difesa. – Per sapere – premesso che:
a partire dal 1o novembre 2016 la caserma Montello di Milano dovrà ospitare circa trecento immigrati che arriveranno in città;
stando alle dichiarazioni del prefetto e del sindaco del capoluogo lombardo, tale utilizzo della caserma dovrebbe durare sino alla fine del 2017;
per permettere alla struttura di ospitare i migranti dovranno essere sgomberati i militari che attualmente vi risiedono, in base alle indicazioni giunte da amministrazione comunale e prefettura, entro il 30 ottobre 2016;
il previsto impiego della caserma sta generando forte allarme tra i residenti della zona, nella parte settentrionale della città, che temono problematiche legate al degrado e alla sicurezza e hanno già raccolto quattromila firme contro l'iniziativa, anche considerato che non hanno ricevuto alcuna risposta quando hanno chiesto alle istituzioni maggiori dettagli sulle caratteristiche dei migranti che dovranno essere ospitati;
prima che fosse deciso il trasferimento degli immigrati, la caserma Montello era destinata ad ospitare la sede e il personale del posto di polizia attualmente sito nella caserma Garibaldi, che a sua volta avrebbe ceduto i propri locali in utilizzo all'Università cattolica, e stando a notizie di stampa proprio il mancato rispetto dell'accordo con l'Università costerà circa cinque milioni di euro l'anno di penali;
se il Ministero della difesa dispone di strutture funzionali come la caserma Montello di Milano, queste strutture a parere degli interroganti devono essere utilizzate per offrire servizi agli italiani e non per accogliere centinaia di sedicenti profughi e immigrati clandestini –:
se non ritenga di rivedere le determinazioni assunte con riferimento alla caserma di cui in premessa al fine di destinarla ad altro utilizzo. (3-02478)
Elementi in merito allo stato di avanzamento delle domande presentate dalle regioni per l'erogazione delle risorse previste nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi volti al superamento delle procedure di infrazione relative alle discariche abusive e alla depurazione delle acque reflue – 3-02479
MATARRESE, DAMBRUOSO, VARGIU e PIEPOLI. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
secondo quanto si evince dalla relazione al disegno di legge «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015. C. 3973 Governo», approvata dalla VIII Commissione della Camera dei deputati in data 2 agosto 2016, «(...) anche l'esame dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare evidenzia una consistente mole di residui al 31 dicembre 2015 (...)»;
in particolare, «(...) nella relazione della Corte dei conti viene evidenziato, peraltro, che l'accumulo dei residui interessa anche gli interventi per il superamento delle procedure di infrazione sulle discariche abusive e sulla depurazione delle acque reflue, ai quali sono destinate le risorse, rispettivamente, dei capitoli 7512 “Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive” e 1822 “Fondo per la tutela e la gestione delle risorse idriche, finalizzato a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani”, ognuno dei quali ha una dotazione di 30 milioni di euro, nell'ambito del programma 18.12 “Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche” (...)»;
in proposito, la Corte dei conti evidenzia «(...) che le regioni non hanno presentato istanza di erogazione delle risorse e che non è stato operato alcun trasferimento delle risorse di competenza ad amministrazioni locali (...)»;
le notizie riferite dalla Corte dei conti appaiono rilevanti e preoccupanti, soprattutto in considerazione della necessità di riduzione non solo dei danni ambientali causati dalle discariche abusive e dalla mancanza di adeguata depurazione delle acque reflue, ma anche dell'obbligo di azzeramento delle procedure di infrazione alle quali è sottoposta l'Italia –:
quali siano le regioni che non hanno presentato istanza di erogazione delle risorse citate in premessa, quale sia lo stato di avanzamento delle domande presentate e se disponga di elementi utili riguardo alle problematiche sottese alla mancata richiesta dei fondi. (3-02479)
Elementi in merito all'erogazione del beneficio previsto dalla legge di stabilità per il 2015 riguardante il riconoscimento di buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari numerosi – 3-02480
GIGLI e SBERNA. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
il comma 130 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha stabilito che per l'anno 2015, nell'ambito degli interventi a sostegno del reddito delle famiglie ed al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, nel limite di 45 milioni di euro, il riconoscimento di buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente ad un valore dell'isee non superiore a 8.500 euro l'anno;
il medesimo comma 130 del predetto articolo demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le relative disposizioni attuative e la determinazione dell'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare;
con grave ritardo, il decreto attuativo è stato emanato solamente il 24 dicembre 2015 ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel febbraio 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2016);
il beneficio previsto è riconosciuto ai nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, già beneficiari, relativamente al 2015, dell'assegno per i tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge n. 448 del 1998 e, come sopra ricordato, con un isee non superiore ad 8.500 euro;
in particolare, l'articolo 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha stabilito di corrispondere il nuovo beneficio a coloro che già beneficiavano di assegno per il nucleo con tre figli minori, secondo le modalità di accredito di tale assegno e in corrispondenza del primo accredito utile, riducendone tuttavia l'importo dagli originali 1000 euro previsti in legge di stabilità agli attuali 500 euro;
non è prevista alcuna domanda per il riconoscimento del beneficio citato, essendo stata considerata sufficiente la domanda presentata per la concessione dell'assegno per i tre figli minori relativo al 2015;
la circolare Inps n. 70 del 29 aprile 2016 ha precisato che il primo pagamento sarebbe stato effettuato nel luglio 2016 ed ha chiarito vari aspetti tecnici per la concreta concessione del beneficio –:
quali dati possa fornire il Ministro interrogato per confermare l'avvenuta erogazione del beneficio previsto dalla legge di stabilità per il 2015, visti i ritardi nell'emanazione del decreto attuativo e per quanto di importo dimezzato rispetto a quanto originariamente previsto.
(3-02480)
Dati relativi alle persone occupate con contratto di lavoro accessorio e incidenza dell'occupazione tramite i cosiddetti voucher sulla percentuale del tasso di disoccupazione – 3-02481
FEDRIGA, SIMONETTI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI e SALTAMARTINI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
nelle 30 slide per 30 mesi di Governo Renzi diffuse il 31 agosto 2016 il Presidente del Consiglio dei ministri vantava una crescita dell'occupazione pari a 585 mila occupati (da 22 milioni e 180 mila a 22 milioni e 726 mila) ed un calo di quasi 2 punti percentuali della disoccupazione (da 13,1 per cento a 11,4 per cento);
per ovvie ragioni di immagine, a parere degli interroganti il Governo fornisce numeri macro, senza scorporarli e contestualizzarli e omettendo che il Jobs act rappresenta un «contratto a tempo incentivato»;
ne è prova, infatti, come rilevato anche dall'Inps, il rallentamento che le assunzioni a tempo indeterminato hanno subito nel 2016 rispetto al 2015 (- 326 mila contratti a tempo indeterminato) a seguito della riduzione della decontribuzione;
parimenti si è registrato un boom nell'utilizzo dei voucher: nel primo semestre 2016 sono stati acquistati 69,9 milioni di buoni lavoro, contro i 49,8 milioni della prima metà del 2015 e i 28,5 milioni del 2014, al punto che lo stesso Governo è intervenuto per decreto a giugno 2016, al fine di arginarne il ricorso da parte di imprenditori non agricoli o professionisti che, terminato l'effetto sgravi, hanno preferito l'utilizzo di contratti di natura accessoria;
indubbiamente il conteggio delle persone occupate tramite voucher falsa la percentuale del tasso di occupazione/disoccupazione, ragion per cui anche i dati Istat diffusi oggi non possono ritenersi soddisfacenti;
lo stesso istituto, peraltro, considera tra gli occupati «persone di 15 anni e più che nella settimana di riferimento hanno svolto almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi attività che prevede un corrispettivo monetario» –:
quale sia il numero delle persone occupate con contratto di lavoro accessorio e quanto incida positivamente l'occupazione tramite voucher sulla percentuale del tasso di disoccupazione, nonché a quanto ammonti la perdita in termini retributivi e contributivi per i «soggetti utilizzati» e per le casse dell'Inps.
(3-02481)
Iniziative a favore dell'occupazione, anche in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del termine previsto per gli incentivi stabiliti dal cosiddetto Jobs act – 3-02482
DALL'OSSO, TRIPIEDI, CIPRINI, LOMBARDI, CHIMIENTI e COMINARDI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
nel corso delle ultime settimane il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Istat hanno comunicato i dati sul mercato del lavoro relativi al secondo trimestre 2016;
sul piano dei licenziamenti si sono registrati ben 221.186 casi, oltre 15 mila in più rispetto allo stesso trimestre 2015, pari a +7,4 per cento. Al tempo stesso si è rilevato un calo consistente nelle attivazioni di nuovi contratti di lavoro che, sempre con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2015, calano di oltre il 12 per cento. D'altro canto già nel primo trimestre del 2016 Inps rilevava, con riferimento al medesimo periodo del 2015, un trend negativo nel numero di assunzioni che è stato ampiamente confermato nei tre mesi successivi;
il dato si fa ancora più preoccupante andando a focalizzare sulle tipologie di rapporto di lavoro attivato: quelli a tempo indeterminato si fermano a 392.043, il 29,4 per cento in meno rispetto al 2015 (-163.099). Calano, al pari, anche i contratti di collaborazione (-25,4 per cento), e quelli a tempo determinato (-8,7 per cento). Da queste riduzioni sono maggiormente colpite le donne (-15,2 per cento) rispetto agli uomini (-2,4 per cento);
sempre secondo i dati di flusso pubblicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si è registrata una riduzione nel numero di stabilizzazioni dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e da apprendistato a tempo indeterminato; mentre sul fronte delle cessazioni dei rapporti di lavoro, pur registrandosi un calo pari al 12,4 per cento, va rilevato come siano aumentati il numero di cessazioni decise dai datori di lavoro (+81 per cento) mentre siano calate quelle richiesta dai lavoratori (-24,9 per cento);
i dati del mercato del lavoro del secondo trimestre 2016 rilevati da Istat segnalano invece un saldo netto rispetto al medesimo periodo del 2015 di 189 mila rapporti di lavoro attivati, pari al + 0,8 per cento. Dati analoghi si riscontrano con riferimento alle tipologie di contratto dove i dipendenti a tempo indeterminato sono cresciuti dello 0,3 per cento e quelli a tempo determinato del 3,2 per cento;
l'apparente contrapposizione tra i dati pubblicati dall'Istat e quelli rilevati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali si fonda sulla differenza tra flussi e stock. I primi registrano l'andamento con riferimento al periodo di rilevazione, mentre i secondi rappresentano un'istantanea scattata al termine del periodo di riferimento;
in tal senso gli interroganti ritengono opportuno e fondamentale sottolineare come, guardando al trend complessivo, anche se i saldi possono risultare positivi, si registri, a partire dall'avvio degli sgravi a favore dell'occupazione, ovvero dal varo del cosiddetto Jobs act, fino ad oggi, un progressivo e costante calo negli effetti positivi che il Governo aveva vantato a partire dal 2015. Trend che si correla in maniera preoccupante man mano che si avvicina il termine degli incentivi all'assunzione previsti dal richiamato provvedimento legislativo;
tendenza, questa, che peraltro evidenzia un ricorso ai licenziamenti sempre maggiore soprattutto in virtù del doppio sistema di (non) tutele, entrato in vigore con il Jobs act: chi è stato assunto prima del 2015 ha ancora la copertura dell'articolo 18, mentre chi è stato assunto dopo no. Il risultato di questa bipartizione è, da un lato, quello di aver vincolato gli assunti «pre Jobs act» al proprio posto, perché cambiare ora lavoro sarebbe controproducente; dall'altro lato quello di avere stabilizzato solo la precarietà degli assunti «post Jobs act»;
dai dati emersi negli ultimi giorni appare altresì evidente, vieppiù alla luce del generale rallentamento della crescita economica a livello internazionale (con il prodotto interno lordo fermo da inizio 2016), come senza alcun tipo di politica del lavoro che sia strutturale e non solo propagandistica, non si possa creare lavoro né sviluppare un'occupazione che si fondi su equità e, al tempo stesso, economicità e produttività –:
quali misure il Ministro interrogato intenda adottare al fine di arrestare il tracollo di occupati che, in virtù del costante trend negativo, sarà possibile registrare nei mesi a venire a causa della conclusione della campagna di incentivi ad hoc previsti dal 2015. (3-02482)
Iniziative volte ad innalzare la parte di salario variabile sulla quale applicare lo sgravio fiscale previsto dalla legge di stabilità per il 2016 – 3-02483
TANCREDI e PIZZOLANTE. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
la detassazione del salario di produttività, introdotta nel 2008, è una misura non strutturale che prevede uno sgravio fiscale sui bonus erogati ai lavoratori; dal 2008 al 2011 la detassazione era riferita ai primi 6 mila euro di bonus;
la legge di stabilità per il 2016 ha ripristinato la tassazione agevolata di questo strumento (articolo 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208 del 2015), stanziando 430 milioni di euro per il 2016 e 589 milioni di euro per gli anni successivi, attraverso i quali è stata ripristinata la detassazione al 10 per cento dei premi e del salario di produttività e ampliata la platea dei beneficiari, consentendo di accedere all'incentivo a tutti i lavoratori con un reddito lordo annuo non superiore a 50 mila euro;
nonostante i buoni risultati registrati dall'attività del Governo in materia di lavoro nel 2015 e nei primi due trimestri del 2016, già a luglio 2016 si sono manifestate tensioni e segnali di una significativa inversione di tendenza (una riduzione di 63 mila posti, sia per quanto riguarda la fascia giovanile che per quella dei 34-49 anni, ragionevolmente riguardante i padri di famiglia);
autorevoli esponenti politici e la stessa Confindustria ritengono necessario agire (proprio per contrastare queste tendenze sul lato dell'offerta di lavoro e cioè sulla produttività e la competitività), soprattutto detassando sensibilmente il salario variabile;
con riferimento alla manovra di bilancio per il 2017, pare si stia facendo strada l'idea di innalzare la soglia dei redditi fino a 80 mila euro, limitando però la detassazione ai primi 4 mila euro; è opportuno che lo sforzo in più chiesto ai lavoratori, modulando l'orario lavoro o richiedendo una maggiore responsabilità, venga peraltro compensato da un prelievo inferiore –:
se non ritenga opportuno promuovere nell'ambito della manovra di bilancio per il 2017, l'innalzamento ulteriore della parte di salario variabile sulla quale applicare lo sgravio fiscale già previsto dalla legge di stabilità per il 2016. (3-02483)
Iniziative in ordine all'attuazione della riforma scolastica, al fine di garantire la continuità didattica e le competenze specifiche per la disabilità – 3-02484
CENTEMERO e OCCHIUTO. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
il piano straordinario di assunzioni contenuto nella legge n. 107 del 2015 ha previsto per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 l'assunzione di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e a febbraio 2016 è stato bandito il concorso a cattedre per l'assunzione di 63.712 nuovi docenti;
per l'anno scolastico 2016/2017 erano quindi previsti oltre 60 mila posti nuovi per le assunzioni, da ripartire, secondo la normativa vigente, al 50 per cento tra docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso bandito nel 2015;
si calcola che circa 900 su 1.500 commissioni del concorso 2016 in molte regioni non abbiano ancora completato i lavori e di conseguenza non siano state pubblicate le relative graduatorie di merito, che hanno valenza triennale;
la legge n. 107 del 2015 ha previsto per l'anno scolastico 2015/2016 un piano straordinario di mobilità, in deroga alla normativa che prevede l'obbligo di rimanere per un triennio nella sede assegnata;
il piano straordinario di mobilità ha prodotto 207.000 domande di trasferimento – circa 100.000 in più rispetto agli anni precedenti – con una forte richiesta di mobilità da Nord a Sud e da Sud a Nord, causando gravi disagi alle istituzioni scolastiche e soprattutto alle studentesse e agli studenti che in molti casi inizieranno l'anno scolastico senza docenti;
in base alla mappa completa dei trasferimenti, dall'infanzia alle superiori, pubblicata da una rivista specializzata, il 74 per cento dei docenti sono del Sud, ma nel Meridione ci sono solo il 39 per cento degli studenti. Sono dunque 8.661 docenti campani (il 52 per cento), 8.569 siciliani (il 56 per cento) e 1.165 della Basilicata (il 69 per cento) che si spostano nelle regioni del Centro-Nord per assumere l'incarico a tempo indeterminato;
in particolare, era interessato ai trasferimenti il 68,5 per cento di professori delle superiori, nato nel Meridione, a fronte di una disponibilità di sedi nel Mezzogiorno pari al 40,1 per cento del totale: il 44,3 per cento di loro è stato trasferito in altre regioni;
su un totale di 72.155 insegnanti oggetto di trasferimento, sono stati ben 53.341 (il 74 per cento del totale) i docenti meridionali di tutti gli ordini di scuola che aspiravano al trasferimento ad una sede nella regione di nascita, dove però erano disponibili soltanto 29.603 posti (il 38 per cento del totale). Tra loro è riuscito ad ottenere un posto nella regione in cui è nato molto meno della metà (46,4 per cento), cioè 24.742 docenti, mentre gli altri 28.599 sono stati trasferiti altrove;
va inoltre rilevato che la riforma non ha inciso su gravi problematiche che ad oggi caratterizzano il panorama scolastico, in particolare nel Mezzogiorno, dove in diverse regioni, di fatto, non esiste il tempo pieno, perché mancano le mense e le carenze nei trasporti scolastici non aiutano i ragazzi a compiere un percorso scolastico pieno. Basterebbe il solo tempo pieno, infatti, per poter permettere a molti docenti meridionali sparsi per l'Italia di rientrare nelle regioni di provenienza;
l'algoritmo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che assegnava la sede di servizio ha inoltre provocato molti errori, con il conseguente sorgere di contenzioso per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
diversamente dagli altri anni scolastici, quest'anno si sono riscontrati forti ritardi nella tempistica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per quanto concerne le nuove assunzioni: entro l'inizio dell'anno scolastico doveva avvenire l'assegnazione agli ambiti territoriali e la pubblicazione on line dei curricoli da parte dei docenti neoassunti. Entro il primo giorno di scuola la scelta da parte dei dirigenti scolastici delle scuole dei docenti mancanti;
con sentenze del tribunale amministrativo regionale sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento numerosi docenti che hanno fatto ricorso, con gravi disagi e ritardi negli uffici scolastici territoriali;
l'organico di fatto inoltre è stato comunicato entro il 5 settembre 2016, fortemente in ritardo rispetto agli anni precedenti;
risulta inoltre agli interroganti che alcuni uffici scolastici regionali abbiano disposto utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su posti di sostegno di docenti di ruolo privi di titolo di specializzazione, nell'ambito delle operazioni di mobilità annuale;
la soluzione sarebbe stata individuata per far rientrare il maggior numero possibile di docenti trasferiti fuori regione, in seguito alla mobilità straordinaria 2016/2017 e alla necessità di collocare un docente perdente posto nella stessa scuola o in una vicina, a totale discapito della qualità del sostegno che potrebbero fornire i docenti specializzati a disposizione;
il Governo, ad avviso degli interroganti, ha affrontato la fase di attuazione della legge n. 107 del 2015 con leggerezza, sottostimando inoltre gli effetti applicativi della riforma, che, anche per queste ragioni, sta provocando forti ritardi ed incertezze nella fase di avvio dell'anno scolastico –:
quali provvedimenti urgenti e quali azioni a lungo termine intenda mettere in atto per porre rimedio agli errori e alle leggerezze compiute nella fase di attuazione della riforma, per garantire alle studentesse e agli studenti la presenza di insegnanti, la continuità didattica nel corso dell'anno scolastico e le competenze specifiche per la disabilità, assicurando il reale avvio dell'anno scolastico ed una formazione di qualità e rispettosa dei bisogni formativi delle alunni e delle alunne. (3-02484)
Chiarimenti in merito agli impieghi relativi al fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità per il 2015, anche al fine di escluderne l'utilizzo con riferimento alla campagna per il referendum costituzionale – 3-02485
SCOTTO, FRANCO BORDO, AIRAUDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FAVA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, MARTELLI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO e ZARATTI. – Al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento – Per sapere – premesso che:
in data 22 giugno 2016 gli interroganti presentavano l'interrogazione n. 4-13565 ove si evidenziava come alcuni articoli di stampa nazionale, in particolare il quotidiano Panorama, avessero parlato nelle ultime settimane della costituzione di una struttura, denominata dai media «La Bestia», parallela apparentemente operante presso le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il mero obiettivo di dirigere e orchestrare la propaganda politica elettorale in vista del referendum costituzionale, al di fuori, dunque, di ogni logica istituzionale, la cui guida sarebbe stata affidata a consulenti attivi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, come Jim Messina;
in particolare, con tale interrogazione, si chiedeva al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento di poter assicurare che tale struttura, ove effettivamente costituita, non fosse incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso qualunque altra struttura pubblica, né si avvalesse in qualunque modo di risorse pubbliche;
a questa interrogazione il Governo non ha mai né risposto né replicato pubblicamente, nonostante l'eccezionale gravità delle questioni ivi sollevate, in quanto a parere degli interroganti potenzialmente lesive dei principi contenuti nell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», secondo il quale a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto «è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni»;
sotto tale profilo suscita, peraltro, perplessità la disponibilità delle somme allocate sul fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale fondo risulta iscritto nel capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e il citato articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede espressamente che sia ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
sulla base del decreto di ripartizione delle unità di voto del bilancio dello Stato, nel predetto fondo risultano attualmente disponibili per competenza 518,5 milioni di euro per il 2016, 985,53 milioni di euro per il 2017 e 519 milioni di euro per il 2018;
con il disegno di legge recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016» (C. 3974), presentato l'11 luglio 2016, si prevede addirittura all'articolo 4, comma 2, che, per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia incrementata di 955.069.060 euro per l'anno 2016, con la conseguenza che per il solo anno 2016 la disponibilità del predetto fondo possa arrivare a quasi un miliardo e mezzo di euro, al netto delle disponibilità previste per il 2017 pari quasi a un miliardo di euro, come si è detto (985,53 milioni di euro), e oltre mezzo miliardo di euro per il 2018 (519 milioni di euro);
si evidenzia, inoltre, che la dotazione del fondo originariamente prevista dalla norma prevedeva uno stanziamento di soli 27 milioni di euro per l'anno 2015 e 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Purtuttavia, a seguito dell'entrata in vigore di numerose disposizioni varate durante l'attuale Governo (quali l'articolo 3, comma 1, della legge 2 ottobre 2015, n. 171, l'articolo 17, comma 1, lettera i), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, l'articolo 1, commi 63, 175, 177, 595, 639 e 968, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, successivamente, l'articolo 11, comma 1, lettera e), del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131, e successivamente, l'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113), tale dotazione è stata rideterminata nel tempo in maniera oltremodo considerevole con stanziamenti per centinaia di milioni di euro di cui non si conoscono ad oggi gli impieghi nonostante la crisi economica che attanaglia il nostro Paese –:
quali elementi si intendano fornire sugli impieghi relativi al fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, escludendo in modo assoluto che tali risorse saranno utilizzate per promuovere la campagna del «Sì» al referendum costituzionale, specificando se sia possibile destinare immediatamente almeno un terzo di tali risorse per far fronte al rischio di compromissione degli interessi primari causati dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, nonché i territori delle province di Fermo e di Macerata. (3-02485)
DISEGNO DI LEGGE: S. 2193 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DI ANDORRA SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE, FATTO A MADRID IL 22 SETTEMBRE 2015 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3768)
A.C. 3768 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015.
A.C. 3768 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
A.C. 3768 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A.C. 3768 – Ordine del giorno
ORDINE DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015;
l'articolo 5 dell'Accordo, redatto secondo il modello di TIEA elaborato dall'OCSE, prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia, prevedendo che le autorità competenti di ciascuna Parte abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che agisca in qualità di intermediario e fiduciario, inclusi i procuratori fiduciari, e informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni, «Anstalten»;
le informazioni sono considerate riservate ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo in esame e potranno essere comunicate solo ad organi giudiziari o amministrativi investiti delle questioni fiscali pertinenti e utilizzate solo per i fini per cui sono state comunicate; le informazioni non potranno quindi essere comunicate a nessun'altra persona, ente o autorità se non previo esplicito consenso scritto dell'Autorità competente della Parte interpellata,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione per fare quanto di propria competenza per la protezione dei dati personali.
9/3768/1. Marzano.
DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SU UN TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI, CON ALLEGATI, FATTO A BRUXELLES IL 19 FEBBRAIO 2013 (A.C. 3867-A)
A.C. 3867-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
A.C. 3867-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.
A.C. 3867-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 89 dell'Accordo stesso.
A.C. 3867-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 3.
(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso tribunali e corti d'appello).
1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C. 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo».
A.C. 3867-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di diritto di brevetto).
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.
2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 1.
2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1».
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
Al comma 1, capoverso 2-ter, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: comma 2.
4. 100. La Commissione.
(Approvato)
A.C. 3867-A – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutate in euro 6.174 annui a decorrere dall'anno 2016, all'onere derivante dalle minori entrate di cui all'articolo 32 dell'Accordo, valutate in euro 65.268 per l'anno 2017, in euro 130.416 per l'anno 2018, in euro 195.804 per l'anno 2019, in euro 260.832 per l'anno 2020, in euro 326.340 per l'anno 2021, in euro 391.248 per l'anno 2022 e in euro 435.120 annui a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49 e 71 dell'Accordo, pari a euro 450.000 per l'anno 2016, a euro 550.000 per l'anno 2017, a euro 450.000 per l'anno 2018 e a euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di euro 456.174 per l'anno 2016, di euro 621.442 per l'anno 2017 e di euro 741.294 annui a decorrere dall'anno 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati ai sensi del comma 1 del presente articolo, e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Agli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 e dell'articolo 37, paragrafo 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
4. Agli oneri eventualmente derivanti dall'istituzione di una divisione locale italiana secondo l'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
A.C. 3867-A – Articolo 6
ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A.C. 3867-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il Tribunale Unificato dei Brevetti, la nuova Corte sovranazionale specializzata nelle cause brevettuali nata dall'Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti la cui autorizzazione alla ratifica ed esecuzione da parte del nostro Paese è sottoposta all'esame del Parlamento, avrà totale ed esclusiva competenza in materia di violazione e validità dei brevetti europei con effetto unitario;
in base all'Accordo, il Tribunale avrà una Corte di Prima Istanza, una Corte di Appello ed un Registro;
è stabilito altresì che la Corte di Prima Istanza comprenda una divisione centrale con sede a Parigi e due sezioni, rispettivamente a Londra e Monaco di Baviera;
sono inoltre previste divisioni regionali e locali con sedi negli Stati Membri contraenti, mentre la Corte di Appello avrà sede in Lussemburgo;
come conseguenza del voto referendario in favore del Brexit, tuttavia, non appena il Governo britannico invocherà l'applicazione nei propri confronti delle norme previste dall'articolo 50 del Trattato Ue il Regno Unito non potrà più far parte degli Stati aderenti al Brevetto Unitario;
la sezione della Corte di Prima Istanza attribuita a Londra dovrà conseguentemente essere spostata in un'altra sede, ovviamente situata nel territorio di uno Stato Membro diverso dal Regno Unito;
l'Italia ha un notevole peso nell'attuale regime del brevetto europeo, essendo da molti anni il quarto Paese membro (su 38) per numero di brevetti rilasciati dall'Ufficio Europeo dei Brevetti, dopo Germania, Francia e Svizzera, e storicamente il quarto Paese membro per numero di designazioni del brevetto europeo, dopo Germania, Francia e Regno Unito;
a fronte del suddetto peso, l'Italia non è mai riuscita finora né ad ottenere alcuna sede, neanche secondaria, legata al regime brevettale europeo;
l'assegnazione di una tale sede implica l'installazione di personale internazionale altamente qualificato e importanti ricadute positive sull'indotto della città ospite;
la città de L'Aia nei Paesi Bassi, che potrebbe essere candidabile per ottenere la sede della sezione della Corte di Prima Istanza già assegnata a Londra, ospita già la seconda sede per importanza dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, con quasi tremila dipendenti,
impegna il Governo
ad assumere in tutte le sedi competenti le iniziative ritenute più idonee a favorire l'assegnazione ad una città del nostro Paese della sezione del Tribunale Unificato dei Brevetti attualmente attribuita a Londra, non appena il Governo del Regno Unito avrà attivato le procedure previste per l'uscita dall'Unione europea invocando l'applicazione nei propri confronti dell'articolo 50 del Trattato Ue.
9/3867-A/1. Gianluca Pini, Allasia, Palese.
La Camera,
premesso che:
la costituzione del tribunale unificato dei brevetti s’è resa, tra le altre cose, necessaria per superare i molti ostacoli all'innovazione, in particolare alle imprese piccole e medie, provenienti dalla frammentazione del mercato dei brevetti;
il 23 giugno 2015 le Commissioni riunite X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, hanno adottato la risoluzione Scuvera e altri n. 8-00122, che impegnava il Governo, tra l'altro, a procedere all'adesione italiana alla cooperazione rafforzata relativa al brevetto unitario dell'Unione europea, allo scopo di sostenere la competitività delle imprese italiane sui mercati europei e internazionali, e, contestualmente, a promuovere e a tutelare, per quanto di competenza, il multilinguismo in tutte le sedi decisionali dell'Unione europea, in coerenza con le previsioni dei Trattati e con i principi di democraticità delle istituzioni dell'Unione;
nella medesima risoluzione si rilevava come, attualmente le imprese italiane, non avendo la possibilità di avvalersi del sistema di brevetto unitario, possono accedere solo ad una protezione brevettuale «nazionale», in Italia e in ciascuno degli altri Paesi membri dell'Unione europea, con costi a carico delle imprese stimati in oltre 9 milioni di euro annui;
la costituzione del tribunale unificato dei brevetti rappresenta una grande opportunità per le piccole e medie imprese italiane nonché per i molti professionisti italiani impegnati sul fronte dell'innovazione tecnologica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza perché i termini dell'Accordo, e le opportunità da esso offerte, siano oggetto di una campagna informativa capillare, diretta soprattutto al mondo dell'impresa e dell'innovazione tecnologica, condotta anche attraverso gli strumenti comunicativi istituzionali, promuovendo inoltre accordi con le associazioni di categoria del suddetto mondo dell'impresa e dell'innovazione tecnologica.
9/3867-A/2. Gregorio Fontana, Palese.
La Camera,
premesso che:
visto il disegno di legge n. 3867-A «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti, con allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013;
considerata l'importanza di tale provvedimento per il processo di entrata in vigore del nuovo Patent System (anche della parte sostanziale sul Brevetto Unitario Eu);
considerato che l'articolo 7 prevede le sedi centrali di Londra, Monaco di Baviera e Parigi;
considerato che l'Italia sta lavorando alla candidatura per una sezione locale, proposta di grande importanza dato il patrimonio professionale e la capacità innovativa che caratterizza il nostro Paese;
evidenziato che dopo la vittoria del Leave al referendum Brexit, pur essendo il TUB un'istituzione internazionale, si pone la questione della ridiscussione della sede centrale a Londra, competente in materia farmaceutica;
considerato l'impegno del Comune di Milano e del Governo, come specificato nel patto per Milano ad ospitare l'Agenzia Europea del Farmaco, nella costruzione del dopo Expo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di candidare l'Italia anche per una sede centrale del TUB, anche nell'ottica di maggiore coesione territoriale tra Nord e Sud Europa.
9/3867-A/3. Scuvera, Quartapelle Procopio, Carrozza, Guerra, Laforgia, Berlinghieri, Senaldi, Rampi, Dell'Aringa, Gitti, Lacquaniti, Peluffo, Pollastrini, Cinzia Maria Fontana, Mauri, Malpezzi, Lorenzo Guerini, Benamati, Bazoli, Braga, Ferrari, Tinagli, Tentori, Alli, Palese.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1331 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DOGANALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 24 OTTOBRE 2011 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3940)
A.C. 3940 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011.
A.C. 3940 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.
A.C. 3940 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 17.805 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
A.C. 3940 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1661 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ARMENIA NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A JEREVAN IL 17 OTTOBRE 2012 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3943)
A.C. 3943 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012.
A.C. 3943 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.
A.C. 3943 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 6.386 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
A.C. 3943 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Clausola di invarianza).
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
A.C. 3943 – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1946 – RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI: A) ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DELL'IRAQ, DALL'ALTRA, CON ALLEGATI, FATTO A BRUXELLES L'11 MAGGIO 2012; B) ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE, DALL'ALTRA, FATTO A PHNOM PENH L'11 LUGLIO 2012 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3944)
A.C. 3944 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012;
b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.
A.C. 3944 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 116 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 57 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
A.C. 3944 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'articolo 38, comma 2, lettera e), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutato in euro 105.883 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne» e, comunque, della missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
A.C. 3944 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).
1. Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
A.C. 3944 – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A.C. 3944 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
all'articolo 105 dell'Accordo con l'Iraq di cui al progetto di legge di ratifica in epigrafe, dedicato alla cooperazione in materia di immigrazione, si prevede, tra l'altro, che la cooperazione verta in particolare sui seguenti aspetti: le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento, le politiche di integrazione sociale degli stranieri legalmente residenti; l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione illegale, del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, ivi comprese misure di lotta contro le reti e le organizzazioni criminali di passatori e trafficanti e di protezione delle vittime di tali traffici; il rimpatrio nel rispetto della dignità umana delle persone che risiedono illegalmente nel territorio di un paese, compresa la promozione del rientro volontario e la loro riammissione, ai sensi del paragrafo;
nel Parlamento sono istituiti due organi collegiali di controllo e di indagine che si occupano istituzionalmente delle materie di cui al punto precedente: il «Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol» e la «Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattamento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate»;
sui temi di cui al primo punto della premessa, tanto il Comitato parlamentare quanto la Commissione hanno al proprio attivo un intenso lavoro di ricerca e di documentazione – svolto anche attraverso audizioni e indagini empiriche – che può risultare di grande utilità nell'attuazione dell'accordo di cui alla proposta di legge di ratifica in epigrafe,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza perché, nell'attuazione dell'accordo di cui al disegno di legge di ratifica in epigrafe, si tenga conto del lavoro svolto, rispettivamente, dal «Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol» e dalla «Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattamento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate», anche, eventualmente, acquisendo dai suddetti organi collegiali pareri e suggerimenti.
9/3944/1. Gregorio Fontana.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012, nonché dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012;
l'articolo 29 dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica dell'Iraq, concerne, tra l'altro, la tutela della vita privata delle persone fisiche e il trattamento e la diffusione di dati personali,
impegna il Governo
valutare l'opportunità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione per fare quanto di propria competenza per la protezione dei dati personali.
9/3944/2. Marzano.