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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 10 ottobre 2016

TESTO AGGIORNATO AL 14 OTTOBRE 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 ottobre 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Amendola, Amici, Baldelli, Bellanova, Bergamini, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Capelli, Casero, Castiglione, Centemero, Antimo Cesaro, Cimbro, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Frusone, Galati, Garofani, Gelli, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Grillo, Kronbichler, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Migliore, Nicoletti, Orlando, Paris, Picchi, Pisicchio, Polidori, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Santerini, Scalfarotto, Scotto, Spadoni, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 6 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte stessa il 3 ottobre 2016, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2016 (Doc. XLVIII, n. 13).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nel periodo febbraio – agosto 2016, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministero dello sviluppo economico.

  Il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 12 luglio 2016, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 5 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 7 ottobre 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Valutazione delle norme sulla remunerazione previste dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013 (COM(2016) 510 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attività esterna della BEI nel 2015 con una garanzia a carico del bilancio dell'Unione europea (COM(2016) 585 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2016) 644 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione 2007/884/CE che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2016) 645 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Intensificare il sostegno dell'Unione europea alla Tunisia (JOIN(2016) 47 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 7 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito a problemi di natura concorrenziale nel settore dell'automobilismo sportivo riconducibili all'articolo 9 del codice della strada e alle circolari applicative annuali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Comando generale della Guardia di finanza.

  Il Comando generale della guardia di finanza ha trasmesso decreti del Ministro dell'economia e delle finanze recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza», autorizzate, in data 26 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 350, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI VITO ED ALTRI N. 1-01346, COZZOLINO ED ALTRI N. 1-01384, FIANO, PIZZOLANTE, MONCHIERO, FAUTTILLI, ED ALTRI N. 1-01385 E PIRAS ED ALTRI N. 1-01386 CONCERNENTI INIZIATIVE PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI DEI COMPARTI DEI VIGILI DEL FUOCO, DELLE FORZE DELL'ORDINE E DELLE FORZE ARMATE

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    dal 2010 gli stipendi dei pubblici dipendenti non fruiscono dell'adeguamento rispetto all'aumento del costo della vita calcolato in base agli indici Istat;
    con sentenza n. 178 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta – a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza medesima nella Gazzetta ufficiale (29 luglio 2015) e nei termini indicati in motivazione – del regime di sospensione della contrattazione collettiva, disciplina successivamente prorogata dall'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), e dall'articolo 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015);
    la Corte costituzionale, ravvisando nelle suddette misure una violazione dell'autonomia negoziale, ha fatto notare che la previsione di misure che inibiscono la contrattazione economica tende a rendere strutturale il regime del «blocco», situazione che si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'articolo 39, primo comma, della Costituzione. Infatti, l'entrata in vigore delle disposizioni della legge di stabilità per il 2015 tende a rendere strutturali le misure introdotte per effetto della legge di stabilità per il 2014 e il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale;
    una prolungata sospensione delle procedure negoziali e dell'ordinaria retribuzione risulta essere in contrasto con i principi di eguaglianza, di tutela del lavoro e di proporzionalità della retribuzione al lavoro svolto;
    le misure adottate hanno, altresì, introdotto disparità di trattamento arbitrarie anche tra le varie categorie di dipendenti pubblici;
    come si evince dalla sentenza, il quadro normativo, su cui si è fondata la declaratoria di illegittimità della Corte costituzionale, riguarda disposizioni succedutesi nel tempo e finalizzate a perseguire un dichiarato obiettivo di contenimento della spesa;
    ad oggi, nessun contratto di lavoro è stato rinnovato, né risultano avviate trattative al riguardo, ciò determinando una situazione di evidente illegittimità nei confronti dei comparti dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e delle forze armate, costretti a lavorare in condizioni di estremo disagio;
    la Corte costituzionale nella sentenza ha chiesto:
     a) la rimozione dei «limiti, che si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato»;
     b) la riapertura della contrattazione nel pubblico impiego (che interesserebbe oltre 3 milioni di lavoratori), confermando che «il carattere essenzialmente dinamico e procedurale della contrattazione collettiva non può che essere ridefinito dal legislatore, nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata»;
    l'illegittimo mancato rinnovo dei contratti, obbligo direttamente scaturente dalla sentenza della Corte costituzionale, ha determinato ulteriori danni ai lavoratori del pubblico impiego;
    la necessità di potenziare le politiche attive di sicurezza nazionale, volte alla prevenzione di eventuali azioni terroristiche, anche attraverso forme di cooperazione bilaterali e multilaterali, nonché le calamità naturali che hanno interessato l'Italia dal 2009 continuano a richiedere un forte impegno non solamente in termini economici, ma anche di risorse umane impiegate a difesa del territorio e di obiettivi sensibili e per il sostegno e l'aiuto alle popolazioni locali;
    anche la recente emergenza, che, con un gravissimo terremoto ha coinvolto i territori dell'Italia centrale, ha evidenziato la generosità, l'abnegazione, l'altruismo e l'efficienza delle forze armate, delle forze dell'ordine e del Corpo dei vigili del fuoco; anche in quest'occasione i meritati elogi pubblici sono stati unanimi e insistiti, salvo poi non far seguire agli elogi, profusi a piene mani e giustamente da tutti, fatti concreti, come un trattamento economico e contrattuale rispettoso dei diritti di queste lavoratrici e di questi lavoratori,

impegna il Governo

ad applicare tempestivamente quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale al fine di avviare le trattative per il rinnovo dei contratti dei comparti dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e delle forze armate e a prevedere le relative risorse finanziarie all'interno del disegno di legge di bilancio di prossima presentazione.
(1-01346) «Vito, Brunetta, Secco, Palmizio, Gregorio Fontana, Centemero, Sisto, Ravetto, Calabria, Polverini».


   La Camera,
   premesso che:
    la cristallizzazione dei contratti e degli stipendi dei comparti dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e delle forze armate perdura da circa 7 anni;
    la prima disposizione di «blocco», successivamente e variamente prorogata, fu adottata con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122, del 2010, in considerazione, come recita il preambolo, della «straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all'evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica»;
    parsa inopportuna ed in «odore» di illegittimità fin da subito, la norma è stata dichiarata «illegittima» nella sede competente, la Corte costituzionale, in quanto, in particolare, il prosieguo ininterrotto della norma di blocco «lo rende strutturale»;
    con ciò, sostanzialmente viene espresso il principio che eventi o motivazioni, contingenti, quali possono esserlo crisi finanziarie et similia della finanza pubblica, non possono, comunque, torcere né comprimere senza soluzione di continuità diritti fondati;
    in proposito, preme rammentare che la Corte costituzionale, in occasione di pregresse manovre economiche, recanti deroghe temporanee ai ricordati meccanismi rivalutativi, di adeguamento, disposte, in particolare, in occasione dell'altrettanto grave congiuntura economica dei 1992, aveva già indicato i limiti entro i quali un tale intervento potesse ritenersi rispettoso dei richiamati principi costituzionali, osservando che «norme di tale natura possono ritenersi non lesive del principio di cui all'articolo 3 della Costituzione (sotto il duplice aspetto della non contrarietà sia al principio di uguaglianza sostanziale, sia a quello della, non irragionevolezza), condizione che i suddetti sacrifici siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso»;
    in quello specifico caso il sacrificio era limitato ad un anno, mentre ora, in presenza di una reiterazione a percussione di misure patrimoniali afflittive, la natura eccezionale e transitoria di una disposizione non può più essere predicata, credibilmente e plausibilmente, anche per la prevedibilità della sua reiterazione nel tempo futuro;
    questo per sottolineare che l'intervenuta declaratoria di illegittimità non è giunta inaspettata né è da ritenersi tale e, almeno per il futuro, i sottoscrittori del presente atto di indirizzo auspicano un maggiore rispetto ed una maggiore attenzione ai principi ed agli orientamenti ordinamentali maturati, al fine di scongiurare percorsi, altalenanti e contraddittori che minano la certezza del diritto;
    preme segnalare, in questa sede, l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, con la quale è stata riconosciuta la specificità del comparto sicurezza e difesa, compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alle peculiarità delle funzioni svolte dai relativi operatori;
    le disposizioni di cui al sopra citato articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 e all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 sono state disapplicate nei confronti del personale dei richiamati comparti (polizia di Stato, polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Esercito italiano, Aeronautica militare, Marina militare);
    si segnala, altresì, che le disposizioni, di blocco hanno prodotto continuativamente un danno al comparto sicurezza e difesa di gran lunga maggiore rispetto al restante pubblico impiego, in quanto la retribuzione di questa categoria è modulata su ben 18 parametri, con la previsione di meccanismi di adeguamento retributivo «agganciati» a progressioni automatiche di carriera;
    la successiva scelta normativa di colmare il gap economico, per i comparti indicati, con la previsione degli assegni una tantum prima e con l'estensione del cosiddetto «bonus» di 80 euro poi, oltre che non condivisibile e non pertinente, non ha sanato il penalizzante effetto retributivo derivante dal blocco stipendiale;
    la Corte costituzionale si è orientata a bocciare solo per il futuro il congelamento dei contratti pubblici, vale a dire a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale, evitando una censura retroattiva;
    quale bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti, ciò consente lo «sblocco» dei contratti pubblici e, al contempo, salva il bilancio pubblico da una moltiplicazione abnorme di costi;
    ciò non esclude l'opportunità, per il Governo, di sanare il maggiore pregiudizio arrecato ai comparti indicati, per essi disponendo, a titolo di risarcimento, un recupero dei pregresso per lo meno a decorrere dall'anno del pronunciamento di illegittimità della Corte costituzionale;
    va inoltre considerato che, dall'esplosione della cosiddetta crisi dei debiti sovrani, il risparmio nel settore pubblico procede principalmente su due «gambe»: da una parte, la cristallizzazione dei contratti e degli stipendi e, dall'altro, il blocco del turn over;
    per questa ragione rischierebbe di essere parziale, nell'ambito di un intervento volto a rimuovere un vincolo che comporta danni diretti ed indiretti al settore sicurezza, non considerare, dall'altra parte, anche le carenze insostenibili prodottesi a seguito dell'applicazione delle stesse misure di contenimento della spesa nelle piante organiche del comparto, tra cui particolarmente grave quella del corpo dei vigili dei fuoco;
    a fronte di una nuova procedura selettiva per l'immissione di 250 giovani nella qualifica di vigile del fuoco che risulterebbe già autorizzata – e al di là delle valutazioni di merito sull'opportunità di consentire la scadenza delle graduatorie attualmente vigenti nella presenza di un numero tanto consistente di idonei che peraltro risulterebbero rientrare in una media d'età inferiore ai 30 anni – è opportuno segnalare che la fase concorsuale impiega tempistiche rilevanti, a fronte delle quali, senza ulteriori interventi normativi, è prevedibile ipotizzare che, dopo il 31 dicembre 2016, si andrà incontro ad un considerevole periodo di tempo in cui, in attesa di una nuova graduatoria, non sarà possibile attingere alle precedenti;
    preme quindi al firmatari del presente atto di indirizzo segnalare l'esigenza improrogabile, maturata in seno al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di garantire la proroga oltre il 31 dicembre 2016 della graduatoria a 814 posti, di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008 e della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007,

impegna il Governo:

   a porre in essere tutte le iniziative di competenza al fine di pervenire al rinnovo per la parte normativa ed economica del contratto del pubblico impiego, con riferimento al personale dei comparti dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e delle forze armate, reperendo le conseguenti risorse finanziarie, per il triennio 2016-2018;
   ad adottare le iniziative, anche normative, finalizzate a riconoscere ai comparti indicati anche il recupero del pregresso, con riferimento all'anno 2015;
   alla luce di quanto sopra esposto e considerato, nonché al fine di riavviare, a fronte delle carenze di personale, in particolare al Sud, una più incisiva ed ordinata politica di assunzioni nel settore dei vigili del fuoco e, più in generale, nel comparto sicurezza, in ordine alla validità delle due graduatorie vigenti, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate in premessa, ad adottare le iniziative idonee alla loro proroga almeno fino alla pubblicazione di una nuova graduatoria derivante dalla prossima selezione per 250 posti di vigili del fuoco.
(1-01384) «Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Lombardi, Nesci, Frusone, Ciprini, Luigi Di Maio».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


   La Camera,
   premesso che:
    la grave crisi economica a livello europeo e internazionale, che ormai da lungo tempo ha investito anche il nostro Paese, ha determinato tra le conseguenze più dolorose sul piano sociale una grande perdita di posti di lavoro nel settore, privato, e una forte contrazione delle dinamiche salariali nel settore pubblico;
    il Governo, sin dal suo insediamento, ha sempre sostenuto la necessità di tornare, non appena fosse venuta meno la fase più acuta della crisi, ad una normale stagione negoziale per ripristinare anche nel settore pubblico un'ordinaria dinamica salariale;
    del resto, la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 178 del 2015, ha avuto occasione di intervenire in materia di regime di sospensione del blocco della contrattazione collettiva e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, manifestando ben chiara l'esigenza, da un lato, di dover difendere i diritti sociali, oggetto negli ultimi anni di una severissima compressione, ma, dall'altro, la consapevolezza che tale difesa dovesse avvenire nel rispetto dei vincoli di bilancio, condizione questa indispensabile, per garantire la tenuta dello Stato;
    il Governo ha coerentemente lavorato in una duplice direzione: da un lato, ha già messo in campo con la legge di stabilità per il 2016 risorse aggiuntive per sbloccare la contrattazione collettiva e ha preannunciato, anche nelle competenti sedi parlamentari, in risposta ad atti di indirizzo del Parlamento, lo stanziamento di ulteriori risorse nella legge di bilancio in corso di presentazione;
    dall'altro lato, il Governo ha operato, a normativa vigente, e in accordo con le parti sociali, la riduzione dei comparti di contrattazione a quattro, e sono attualmente in corso interlocuzioni tra il Governo, le associazioni sindacali e datoriali al fine di definire in modo concorde l'atto di indirizzo che formalmente riavvierà la stagione della contrattazione nel comparto pubblico;
    nel quadro del rinnovo della contrattazione collettiva, un'attenzione particolare va certamente riconosciuta al personale dei vigili del fuoco, delle forze armate e delle forze di polizia, in considerazione non solo della particolare delicatezza del lavoro svolto dagli appartenenti al comparto sicurezza, ma anche in considerazione del fatto che il loro lavoro incide direttamente su quei bisogni di sicurezza particolarmente sentiti da una collettività già duramente colpita dal perdurare della crisi economica;
    in tal senso, appaiono assolutamente opportune le preannunciate risorse finanziarie per dare attuazione alla legge delega n. 124 del 2015 nella parte in cui prevede il riordino delle carriere dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e delle Forze armate; un'occasione, questa, per adeguare e riequilibrare un settore da troppo tempo trascurato,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche attraverso la previsione dello stanziamento di risorse finanziarie nel disegno di legge di bilancio in corso di presentazione, per proseguire e rafforzare le iniziative già messe in campo per il rinnovo del contratto del pubblico impiego, con specifica attenzione al rinnovo dei contratti nel settore del comparto sicurezza, alla luce della delicatezza e dell'impatto di questo settore sui bisogni dell'intera collettività.
(1-01385) «Fiano, Pizzolante, Monchiero, Fauttilli, Fabbri, Roberta Agostini, Bersani, Carbone, Cuperlo, De Menech, Marco Di Maio, Famiglietti, Ferrari, Gasparini, Giachetti, Giorgis, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Nardi, Piccione, Pollastrini, Richetti, Francesco Sanna, Misuraca, Bosco».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo Berlusconi, con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in considerazione della necessità e dell'urgenza di emanare provvedimenti per il contenimento della spesa pubblica, derivante dallo stato particolarmente preoccupante nel quale versavano i conti dello Stato, dispose – per il triennio 2010-2013 – il blocco della contrattazione e delle retribuzioni, per tutto il comparto della pubblica amministrazione, sia per gli adeguamenti stipendiali che per gli aumenti retributivi collegati all'anzianità di ruolo e alle progressioni di carriera comunque denominate, escludendo ogni possibilità successiva di recupero;
    nonostante diversi atti parlamentari, presentati già a partire dalla XVI legislatura, che chiedevano la rimozione del blocco, il blocco medesimo è stato prorogato con decreto del Presidente della Repubblica n. 112 del 2013, grazie alla previsione di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, che autorizzava la possibilità di estensione del blocco fino al 2014;
    la vulnerabilità della fonte condusse il legislatore a trasfondere tale disposizione in una fonte di rango primario (legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 –);
    il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 122/13 escludeva, per il periodo 2013-2014, qualsiasi incremento della «vacanza contrattuale» attribuiva nel 2010. Consentiva, tuttavia, la possibilità, per il periodo 2015-2017, il riconoscimento della vacanza contrattuale «secondo le modalità ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigente»;
    prima ancora di dare esecuzione a tale possibilità, e nelle more del giudizio pendente innanzi alla Consulta (il tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 27 novembre 2013, ed il tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 1o marzo 2014, variamente motivate, sollevavano la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo e 21 ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell'articolo 16, comma 1, lettere b) e c) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111), con l'articolo 1, comma 254, legge 23 dicembre 2014, n. 190 – legge di stabilità 2015 – si disponeva la sospensione delle procedure negoziali, per la parte economica, fino al 31 dicembre 2015 e il «congelamento» (comma 255 dello stesso articolo) dell'indennità di vacanza contrattuale fino al 2018, ancorata ai valori vigenti al 31 dicembre 2013;
    la Corte costituzionale, con sentenza n. 178 del 2015 sopra citate dichiarava l'illegittimità sopravvenuta dalle ultime disposizioni della legge di stabilità 2015 sopra citate poiché in contrasto con l'articolo 39 della Costituzione;
    in particolare, nelle motivazioni si è dato rilievo alla notevole importanza che per il pubblico impiego, riveste il contratto: esso riguarda sia l'aspetto economico (nelle sue componenti sia fondamentali che accessorie), che i diritti e gli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro, nonché materie relative alle relazioni sindacali;
    in passato, il trattamento economico del pubblico impiego, godeva di incrementi, correlati al tasso di inflazione programmata, mentre oggi il contratto è bloccato da sette anni, i quali hanno, tra l'altro, coinciso con la fare apicale della crisi economica e sociale più lunga ed intensa che il Paese ricordi e che ha prodotto un impoverimento generalizzato del Paese, del ceto medio e della classe lavoratrice in particolare;
    il ruolo giocato in questo senso da scelte politiche e normative di carattere depressivo come il blocco contrattuale è di tutta evidenza, così come l'effetto sociale drammatico prodotto dalla stagione dei «tagli lineari» della spending review e dell'austerità in generale;
    nonostante la decisione della Corte costituzionale, ad oggi, nessun contratto è stato rinnovato. Le politiche depressive adottate in questi anni hanno prodotto il risultato di diffondere una condizione di pesante malessere, inquietudine ed incertezza sul futuro, anche nel settore del pubblico impiego, compreso quello delicatissimo delle Forze armate e di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco, frequentemente caratterizzato da nuclei familiari monoreddito e con figli a carico;
    la compressione salariale e – dunque – dei consumi e degli stili di vita consolidati delle famiglie di lavoratori ha determinato nelle Forze armate una fenomenologia già da tempo visibile e percepita nel resto del Paese, ovvero che le dinamiche interne al comparto oggi aderiscono in maniera plastica a quelle del resto della società: alla base vi è una regressione tangibile e grave nelle condizioni materiali di vita, al vertice il consolidamento di una condizione di relativo privilegio;
    la stessa legge n. 244 del 2012 di riforma e riordino dello strumento militare esplica i suoi effetti in chiave riduttiva – meno 50.000 unità in forza – principalmente sul personale – militare e civile della difesa, in ossequio all'obiettivo dichiarato di liberare risorse per gli investimenti, già sbilanciate ben oltre la quota del 25 per cento, cui sembrerebbe volgere la citata legge ben considerando le risorse complessive allocate per tale esigenze tra il Ministero della difesa e il Ministero dello sviluppo economico, nello sviluppo, nella produzione ed acquisizione di sistemi d'arma. Logica conseguenza anche di una scelta di politica industriale orientata in maniera decisa all'implementazione dell'industria nazionale degli armamenti a discapito del valore umano delle Forze armate e del loro impiego in ambiti di civile necessità;
    allo stato attuale si assiste per i presentatori del presente atto a uno dei più classici paradossi: da una parte, un eccesso retorico di esaltazione del ruolo e della «specificità» delle Forze armate, delle Forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, dall'altra, la diminuita retribuzione in termini reali, la carenza cronica di alloggi per il personale, i veicoli di servizio fermi a causa della carenza di carburante, il sacrificio operato sulle condizioni di sicurezza nelle quali questi lavoratori si trovano ad operare;
    a questo stato di cose si aggiungano gli effetti della riforma previdenziale del 2012, dunque gli effetti sull'assegno pensionistico derivanti dal passaggio al sistema contributivo; va fatta, inoltre, l'ovvia constatazione che l'inferiore gettito contributivo derivante dal blocco degli adeguamenti stipendiali andrà ulteriormente ad influire sull'entità degli assegni medesimi;
    occorre perciò ripensare e cambiare, per il comparto difesa-sicurezza e soccorso pubblico e, più in generale, per il pubblico impiego, le politiche fin qui adottate, operando in maniera tale da riconnettere la prospettiva della ripresa economica alla ripresa dei consumi e ad un recupero tangibile sul terreno delle condizioni di vita e economiche dei lavoratori italiani, compresi i dipendenti militari e civili del comparto difesa-sicurezza e soccorso pubblico;
    per questo appare per i presentatori del presente atto insufficiente quanto previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha stanziato 510,5 milioni di euro per il 2016 per un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua alle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze armate e per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale e soltanto 300 milioni, a partire dal 2016 per il rinnovo del contratto del pubblico impiego, compreso il comparto difesa e sicurezza;
    nel Documento di economia e finanza (Def) 2016 non viene fatta nessuna menzione delle risorse da destinare per sbloccare i contratti dei dipendenti pubblici, mentre nella Nota di aggiornamento al Def si legge che «Dopo 6 anni di blocchi resi necessari dalla drammaticità della crisi, si procederà al rinnovo dei contratti nel pubblico impiego con l'obiettivo di valorizzare il merito e favorire l'innalzamento della produttività, in modo da contribuire all'aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione», salvo poi non indicare alcuna cifra,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per ottemperare a quanto previsto nella sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 2015 che sancisce il diritto dei lavoratori pubblici al rinnovo dei contratti collettivi nazionali;
   a destinare al rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, in particolare con riferimento ai comparti dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e delle forze armate, una adeguata e congrua dotazione finanziaria tenuto conto che da 8 anni ai lavoratori della pubblica amministrazione è negato l'adeguamento dei contratti.
(1-01386) «Piras, Duranti, Carlo Galli, Scotto».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).