Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 16 novembre 2016

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL 4127-BIS e NOTA DI VARIAZIONI

Ddl 4127-bis – Legge di bilancio per l'anno finanziario 2017

Tempo complessivo: 33 ore, di cui:
• discussione generale: 11 ore;
• seguito dell'esame: 22 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 30 minuti 1 ora
Governo 30 minuti 1 ora
Richiami al Regolamento 10 minuti 30 minuti
Tempi tecnici 2 ore e 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 50 minuti (con il limite massimo di 16 minuti per ciascun deputato) 3 ore e 10 minuti (con il limite massimo di 21 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 8 ore 13 ore e 50 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 23 minuti 3 ore e 6 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 4 minuti 2 ore e 5 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 48 minuti 1 ora e 26 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà 41 minuti 1 ora e 8 minuti
 Area Popolare (NCD - UDC) 35 minuti 51 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 37 minuti 56 minuti
 Civici e Innovatori 33 minuti 52 minuti
 Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia - MAIE 33 minuti 45 minuti
 Democrazia Solidale – Centro Democratico 32 minuti 43 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 34 minuti 49 minuti
 Misto: 40 minuti 1 ora e 9 minuti
  Conservatori e Riformisti 11 minuti 20 minuti
  Alternativa Libera - Possibile 10 minuti 17 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti 10 minuti
  USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 4 minuti 7 minuti
  FARE! - Pri 3 minuti 5 minuti
  Movimento PPA – Moderati 3 minuti 5 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) 3 minuti 5 minuti

Nota di variazioni

Tempo complessivo: 3 ore.

Relatore 15 minuti
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 18 minuti (con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 47 minuti
 Partito Democratico 21 minuti
 MoVimento 5 Stelle 15 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 10 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà 8 minuti
 Area Popolare (NCD - UDC) 7 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 7 minuti
 Civici e Innovatori 7 minuti
 Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia - MAIE 6 minuti
 Democrazia Solidale – Centro Democratico 6 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 6 minuti
 Misto: 14 minuti
  Conservatori e Riformisti 2 minuti
  Alternativa Libera - Possibile 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 2 minuti
  FARE! - Pri 2 minuti
  Movimento PPA – Moderati 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 16 novembre 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Attaguile, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borghi, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Casero, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, De Menech, De Micheli, De Rosa, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Fava, Fedriga, Faraone, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli, Giachetti, Gozi, Grillo, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Giorgia Meloni, Meta, Migliore, Orlando, Pisicchio, Portas, Rampelli, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Sarti, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Tabacci, Vecchio, Velo, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Attaguile, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borghi, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Carbone, Casero, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, De Rosa, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Faraone, Fava, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli, Giachetti, Gozi, Grillo, Lorenzo Guerini, Guerra, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Giorgia Meloni, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Pisicchio, Portas, Rampelli, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Sarti, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Vecchio, Velo, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 15 novembre 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
  RIZZETTO: «Modifiche al codice penale in materia di reati contro gli animali» (4146);
  BORGHESE e MERLO: «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della lavorazione di alcune varietà di bambù» (4147).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  GIGLI ed altri: «Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni» (4083) Parere delle Commissioni IV, V, VI, VIII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE TURCO: «Modifica all'articolo 51 della Costituzione in materia di accesso dei cittadini agli uffici pubblici e alle cariche elettive nonché istituzione dell'esame per l'abilitazione all'elettorato passivo» (4111) Parere delle Commissioni II, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):
  MELILLA ed altri: «Abolizione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sulle aeromobili, previsto dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ed esenzione dalla sua applicazione in favore degli aeroporti con minore traffico» (4133) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI e XIV.

   X Commissione (Attività produttive):
  ALLASIA ed altri: «Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di commercio sulle aree pubbliche e proroga della durata delle relative concessioni» (4120) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  RIBAUDO ed altri: «Disposizioni concernenti il reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica e degli enti privati concessionari o appaltatori di servizi per le pubbliche amministrazioni» (4121) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):
  BUSTO ed altri: «Introduzione del divieto di utilizzo del triclosano nei prodotti cosmetici» (4078) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VIII, X e XIV;
  NICCHI ed altri: «Misure per favorire l'invecchiamento attivo della popolazione attraverso l'impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale e iniziative di formazione permanente» (4098) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive):
  SEGONI ed altri: «Disposizioni per favorire la diffusione di veicoli a trazione elettrica, la conversione dei veicoli esistenti e la realizzazione di reti infrastrutturali per la loro ricarica» (4066) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Adesione di un deputato ad una proposta di modificazione al Regolamento.

  La proposta di modificazione al Regolamento, Doc. II, n. 16: «Articolo 14: modifica della disciplina in materia di costituzione dei Gruppi parlamentari», presentata dal deputato Melilla ed altri (annunziata nella seduta del 9 novembre 2016), è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato GINOBLE.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 10 novembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 13/2016 del 6 ottobre-9 novembre 2016, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente lo stato di realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (novembre 2016).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera del 28 ottobre 2016, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno Gregorio FONTANA ed altri n. 9/3504-A/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 giugno 2016, concernente l'opportunità del ricorso al Garante per la protezione dei dati personali ai fini della protezione dei dati personali relativi agli esiti degli screening neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera del 10 novembre 2016, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno TULLO n. 9/3513-A/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 febbraio 2016, concernente le modalità di concessione delle ricompense al valor militare per i caduti, per i comuni e le province.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Comunicazione di nomina ministeriale.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 14 novembre 2016, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina della professoressa Sonia Ferrari a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Sila.

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 2016, N. 193, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI (A.C. 4110-A/R)

A.C. 4110-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, all'articolo 10, comma 8, ha esteso al 31 dicembre 2014 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di cui all'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge n. 95 del 2012, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa;
    con le norme non viene, però, disciplinata la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi e dei tributi non eseguiti per effetto della prevista sospensione;
    tali adempimenti, che il Governo a suo tempo aveva sospeso, oggi sono riproposti con l'aggiunta di sanzioni e interessi, che se tecnicamente trovano una loro ragione, nella pratica risulta essere davvero assurdo;
    i cittadini di Lampedusa sarebbero costretti a pagare in un'unica soluzione somme esose ed improponibili;
    a causa di questa situazione imploderebbe l'economia dell'isola;
    Lampedusa ed i lampedusani in questo momento stanno affrontando una nuova, enorme ed insostenibile emergenza legata al fenomeno migratorio, che di per sé, oltre a creare problemi di sicurezza, ha messo in ginocchio l'economia attuale e di fatto, stanti così le cose, impedisce la programmazione turistica futura;
    si ha la convinzione che questo Governo sia realmente e concretamente sensibile alla crisi che sta vivendo l'isola e abbia la volontà di non abbandonarla ad un destino infausto,

impegna il Governo

a prevedere l'immediata proroga della sospensione dei pagamenti dei tributi e dei contributi e allo stesso tempo ad adoperarsi affinché si prevedano modalità eque per il pagamento degli adempimenti e dei versamenti di cui all'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge n. 95 del 2012 ovvero a prevedere che detti adempimenti ed i versamenti tributari oggetto della sospensione siano effettuati entro il 16 giugno 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi e con modalità rateali dignitose e rispettose di ciò che sta accadendo.
9/4110-AR/1Moscatt.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, all'articolo 10, comma 8, ha esteso al 31 dicembre 2014 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di cui all'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge n. 95 del 2012, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa;
    con le norme non viene, però, disciplinata la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi e dei tributi non eseguiti per effetto della prevista sospensione;
    tali adempimenti, che il Governo a suo tempo aveva sospeso, oggi sono riproposti con l'aggiunta di sanzioni e interessi, che se tecnicamente trovano una loro ragione, nella pratica risulta essere davvero assurdo;
    i cittadini di Lampedusa sarebbero costretti a pagare in un'unica soluzione somme esose ed improponibili;
    a causa di questa situazione imploderebbe l'economia dell'isola;
    Lampedusa ed i lampedusani in questo momento stanno affrontando una nuova, enorme ed insostenibile emergenza legata al fenomeno migratorio, che di per sé, oltre a creare problemi di sicurezza, ha messo in ginocchio l'economia attuale e di fatto, stanti così le cose, impedisce la programmazione turistica futura;
    si ha la convinzione che questo Governo sia realmente e concretamente sensibile alla crisi che sta vivendo l'isola e abbia la volontà di non abbandonarla ad un destino infausto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'immediata proroga della sospensione dei pagamenti dei tributi e dei contributi e allo stesso tempo ad adoperarsi affinché si prevedano modalità eque per il pagamento degli adempimenti e dei versamenti di cui all'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge n. 95 del 2012 ovvero a prevedere che detti adempimenti ed i versamenti tributari oggetto della sospensione siano effettuati entro il 16 giugno 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi e con modalità rateali dignitose e rispettose di ciò che sta accadendo.
9/4110-AR/1. (Testo modificato nel corso della seduta). Moscatt.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legge in via di conversione contiene all'articolo 12 misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza;
    si prevede, tra le altre cose, la creazione di un fondo pari a 100 milioni di euro da utilizzare quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, da erogarsi nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo;
    appare del tutto condivisibile la scelta di sostenere anche economicamente i Comuni che accolgono i richiedenti protezione internazionale, tuttavia sembrerebbe opportuno valutare una diversa modulazione del contributo a seconda della circostanza che gli enti locali beneficiari aderiscano o meno al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) del Ministero dell'interno;
    come è noto, infatti, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del decreto legislativo n. 142 del 2015 lo SPRAR viene individuato come il sistema di riferimento nazionale per la gestione della seconda accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nel nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa anche ai fini dell'adozione di ulteriori iniziative normative volte a prevedere una differenziazione del contributo, nel senso di mantenere comunque l'erogazione per ogni comune in cui siano accolti richiedenti protezione ed incrementarla per i comuni aderenti alla rete SPRAR, nei limiti della disponibilità del fondo cui all'articolo 12.
9/4110-AR/2Giuseppe Guerini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 12 si legge: «La norma di cui al comma i prevede che, al fine di garantire la permanenza nei centri di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, le risorse destinate all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di accoglienza per stranieri irregolari, iscritte sul capitolo 2351 del stato di previsione del Ministero dell'interno, siano incrementate di 600 milioni di Euro nell'anno 2016;
    la norma di cui al comma 2 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016 quale concorso dello Stato agli oneri che sostengo i Comuni che ospitano immigrati richiedenti protezione internazionale. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito Fondo le cui modalità di riparto sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse spettanti a ciascun Comune sono stabilite nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato, e comunque nel limiti della disponibilità del Fondo»;
    la norma dell'articolo 12 può essere fonte di ambiguità rischiando di prevedere che gli aiuti siano destinati solamente ai soli Comuni già inseriti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), che fa capo al Ministero dell'Interno e all'ANCI. L'adesione a queste rete è volontaria e i Comuni in essa coinvolti non arrivano all'8 per cento del totale dei Comuni italiani;
    risulta necessario e indifferibile, invece, garantire con chiarezza assistenza e supporto a tutti i Comuni e specialmente a quelli che, loro malgrado, si trovano ad affrontare i molti problemi legati all'accoglienza dei migranti/richiedenti asilo. È quindi importante dare un preciso indirizzo alla norma chiarendo esplicitamente che siano aiutati tutti i comuni sul cui territorio siano presenti dispositivi o strutture di accoglienza, indipendentemente dal fatto che i comuni stessi abbiano aderito o meno alla rete SPRAR,

impegna il Governo

a prevedere che nel decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 12, le modalità di riparto definiscano di destinare tali risorse alle strutture di accoglienza di cui, rispettivamente, agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
9/4110-AR/3Gregorio Fontana, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 12 si legge: «La norma di cui al comma i prevede che, al fine di garantire la permanenza nei centri di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, le risorse destinate all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di accoglienza per stranieri irregolari, iscritte sul capitolo 2351 del stato di previsione del Ministero dell'interno, siano incrementate di 600 milioni di Euro nell'anno 2016;
    la norma di cui al comma 2 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016 quale concorso dello Stato agli oneri che sostengo i Comuni che ospitano immigrati richiedenti protezione internazionale. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito Fondo le cui modalità di riparto sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse spettanti a ciascun Comune sono stabilite nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato, e comunque nel limiti della disponibilità del Fondo»;
    la norma dell'articolo 12 può essere fonte di ambiguità rischiando di prevedere che gli aiuti siano destinati solamente ai soli Comuni già inseriti nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), che fa capo al Ministero dell'Interno e all'ANCI. L'adesione a queste rete è volontaria e i Comuni in essa coinvolti non arrivano all'8 per cento del totale dei Comuni italiani;
    risulta necessario e indifferibile, invece, garantire con chiarezza assistenza e supporto a tutti i Comuni e specialmente a quelli che, loro malgrado, si trovano ad affrontare i molti problemi legati all'accoglienza dei migranti/richiedenti asilo. È quindi importante dare un preciso indirizzo alla norma chiarendo esplicitamente che siano aiutati tutti i comuni sul cui territorio siano presenti dispositivi o strutture di accoglienza, indipendentemente dal fatto che i comuni stessi abbiano aderito o meno alla rete SPRAR,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che nel decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 12, le modalità di riparto definiscano di destinare tali risorse alle strutture di accoglienza di cui, rispettivamente, agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
9/4110-AR/3. (Testo modificato nel corso della seduta). Gregorio Fontana, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le zone di frontiera situate lungo la fascia confinaria della regione Friuli Venezia Giulia con la Slovenia e con l'Austria – Trieste, Gorizia, Cividale e Tarvisio – sono gravemente penalizzate dal trattamento fiscale e contributivo decisamente più favorevole applicato oltre la linea di confine;
    questo sta determinando da un lato un vertiginoso aumento del numero delle aziende che scelgono di delocalizzare le produzioni nei territori oltre confine e, dall'altro, per dinamiche parallele, anche l'aumento del numero di cittadini italiani residenti in Italia a ridosso del confine che scelgono di trasferirsi in quei Paesi a causa dei differenziali più favorevoli dei costi della vita e dei servizi, oltre alle maggiori opportunità occupazionali;
    entrambi questi fenomeni stanno causando un grave impoverimento economico e sociale dei comuni friulani vicini alle frontiere;
    la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto l'istituzione in Italia delle zone franche urbane, definite come aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese, volte a favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse;
    l'istituzione di zone franche urbane nelle citate aree e l'applicazione del programma di defiscalizzazione che ne consegue, appare un provvedimento necessario per consentire l'incentivazione dei consumi e la ripresa economica e occupazionale, contrastando non solo la delocalizzazione delle imprese, ma anche l'emigrazione dei residenti,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative opportune per l'istituzione di una zona franca urbana nei territori compresi nei comuni di Trieste, Gorizia, Cividale del Friuli, Tarvisio e Monfalcone, al fine di consentire negli stessi la ripresa economica e occupazionale nonché l'interscambio economico con i Paesi limitrofi.
9/4110-AR/4Rizzetto, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le zone di frontiera situate lungo la fascia confinaria della regione Friuli Venezia Giulia con la Slovenia e con l'Austria – Trieste, Gorizia, Cividale e Tarvisio – sono gravemente penalizzate dal trattamento fiscale e contributivo decisamente più favorevole applicato oltre la linea di confine;
    questo sta determinando da un lato un vertiginoso aumento del numero delle aziende che scelgono di delocalizzare le produzioni nei territori oltre confine e, dall'altro, per dinamiche parallele, anche l'aumento del numero di cittadini italiani residenti in Italia a ridosso del confine che scelgono di trasferirsi in quei Paesi a causa dei differenziali più favorevoli dei costi della vita e dei servizi, oltre alle maggiori opportunità occupazionali;
    entrambi questi fenomeni stanno causando un grave impoverimento economico e sociale dei comuni friulani vicini alle frontiere;
    la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto l'istituzione in Italia delle zone franche urbane, definite come aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese, volte a favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse;
    l'istituzione di zone franche urbane nelle citate aree e l'applicazione del programma di defiscalizzazione che ne consegue, appare un provvedimento necessario per consentire l'incentivazione dei consumi e la ripresa economica e occupazionale, contrastando non solo la delocalizzazione delle imprese, ma anche l'emigrazione dei residenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative opportune per l'istituzione di una zona franca urbana nei territori compresi nei comuni di Trieste, Gorizia, Cividale del Friuli, Tarvisio e Monfalcone, al fine di consentire negli stessi la ripresa economica e occupazionale nonché l'interscambio economico con i Paesi limitrofi.
9/4110-AR/4. (Testo modificato nel corso della seduta). Rizzetto, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193 (articoli 1, 2 e 3) sono state adottate disposizioni in materia di riscossione, con la soppressione di Equitalia e l'adeguamento dell'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate;
    in particolare, a decorrere dal 1o luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte e l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale (di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203) verrà svolto dall'istituito ente pubblico economico denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e monitorato dall'Agenzia delle entrate;
    al nuovo ente verrà riconosciuta autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione;
    con lo statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, saranno disciplinate le funzioni e le competenze degli organi e indicate le entrate dell'ente stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'attività;
    il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto lavoro a tempo indeterminato è trasferito al nuovo ente pubblico economico previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze;
    al nuovo ente dovranno intendersi riferiti, in quanto compatibili, i riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 e quindi, tra gli altri, anche il comma 29-bis che prevede che «nel territorio della Regione siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.a. (poi divenuta Equitalia spa) ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.a.»;
    il decreto-legge n. 193 del 2016 prevede, altresì, all'articolo 2 che gli enti locali possono continuare ad avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale, previa deliberazione adottata entro il 1o giugno 2017 ovvero deliberarne l'affidamento al nuovo organismo entro il 30 settembre di ogni anno;
    per il potenziamento della riscossione (articolo 3) è previsto che l'Agenzia delle entrate possa utilizzare le banche dati e le informazioni ai quali ha già l'accesso anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale e che, inoltre può acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle banche dati dell'INPS; all'accesso ed utilizzo degli stessi dati è autorizzata anche l'Agenzia delle entrate- Riscossione;
    la disciplina, come sopra delineata, benché riferita alle sole società del Gruppo Equitalia e non anche a Riscossione Sicilia spa, deve trovare applicazione anche nel territorio siciliano nel quale non è presente Equitalia spa e la riscossione delle entrate di pertinenza dello Stato viene operata per il tramite della società Riscossione Sicilia s.p.a;
    nel territorio siciliano, sulla base del vigente quadro normativo, composto, in maniera complementare, dalla disciplina statale antecedente al decreto-legge n. 193 del 2016, basata sull'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, e da quella regionale che l'ha recepito con modificazioni, ossia l'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19, il servizio della riscossione è unitario, svolto dalla Regione Siciliana mediante la società Riscossione Sicilia spa in maniera indifferenziata, cioè sia per i tributi e le altre entrate della Regione sia per quelli dello Stato e di altri enti;
    in assenza di una chiara disposizione contenuta nella legge di riforma de qua nel territorio siciliano potrebbero nascere gravi disfunzioni in materia di riscossione,

impegna il Governo

ad insediare con l'urgenza che il caso richiede un tavolo congiunto Stato-Regione siciliana che conduca alla stipula di una intesa istituzionale finalizzata a superare la potenziale criticità della riscossione in Sicilia e nel contempo assicuri l'unitarietà della funzione della riscossione sul territorio. L'intesa dovrà avvenire in tempi rapidi, tali da consentire, ove ritenuto necessario, con ulteriori iniziative normative, anche nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio, di provvedere ad apposita modifica del testo finalizzata ad assicurare la continuità del servizio unitario di riscossione nel territorio siciliano.
9/4110-AR/5Currò.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 dell'Atto in epigrafe attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno – EAV s.r.l.; esso assegna inoltre un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 al Molise a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A.;
    sussistono da oltre un decennio sperequazioni nel riparto fra le regioni delle risorse del Trasporto Pubblico Locale (TPL) tant’è che, rispondendo all'interrogazione 5-01296 di alcuni parlamentari del Partito Democratico delle Marche il Governo nel 2013 aveva espresso disponibilità al riesame evidenziando la necessità di una verifica della produzione degli effetti di razionalizzazione attesi con l'impegno e, a seguito di tale verifica, alla determinazione dei cosiddetti costi standard per procedere progressivamente ad una nuova ripartizione tra le Regioni delle risorse disponibili;
    nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 novembre 2013 il Governo, le regioni e le province Autonome avevano concordato la costituzione di un gruppo di lavoro per analizzare le criticità del TPL e per la produzione di elementi istruttori per la determinazione dei costi standard per il settore;
    i recenti eventi sismici che hanno interessato le regioni dell'Italia centrale hanno acuito le difficoltà del TPL nella regione Marche alla quale è riconosciuto un riparto per abitante di 0,0686 euro a fronte di una media nazionale superiore del 30 per cento (0,0957 euro) derivante da ormai anacronistici riferimenti alla storicità della spesa,

impegna il Governo

alla determinazione, in tempi brevi, dei costi standard del Trasporto Pubblico Locale (TPL) e alla revisione del riparto delle risorse fra le regioni superando il criterio della storicità della spesa.
9/4110-AR/6Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    per i contribuenti che adottano il cosiddetto regime dei «minimi» l'area delle esportazioni al giorno d'oggi è limitata al territorio europeo, mentre i mercati di riferimento per molte di queste produzioni (si pensi in particolare all'artigianato artistico o al design) sono evidentemente globali;
    la norma vigente prevede la non applicabilità del regime fiscale dei minimi ai soggetti che esportano beni. La preclusione non vale per coloro che esportano servizi. Tale previsione implica, di fatto, l'impossibilità per diversi soggetti di aderire a tale regime fiscale agevolato;
    con il presente disegno di legge si rimuove tale limitazione. In particolare la norma, ai commi 1 e 2 dell'articolo 7-sexies, prevede un esplicito rimando ad un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che dovrà stabilire quali beni possano essere esportati dai contribuenti minimi;
    questa disposizione certamente aiuta i produttori italiani a rispondere ad un mercato globale particolarmente aggressivo e connotato da una concorrenza impossibile per le nostre micro imprese; si pensi ad importanti mercati come Cina e Stati Uniti d'America,

impegna il Governo

nell'emanazione dell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, così come previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 7-sexies del provvedimento in esame, a prevedere la possibilità di cessione all'esportazione dei beni per i settori (codici Ateco) che producono beni apprezzati nei mercati extra UE, in particolare tutti quelli dell'artigianato artistico e del design.
9/4110-AR/7Vignali, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le novazioni legislative intervenute nel settore della riscossione dei tributi hanno disciplinato la tutela occupazionale, dei lavoratori dipendenti dei soggetti che per disposizione normativa hanno svolto l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali ed erariali, come si evince, tra gli altri, dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 43/88, recante la nuova disciplina del servizio di riscossione dei tributi che ha sancito la sostituzione delle Esattorie Comunali a vantaggio dei concessionari della riscossione, dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 112 del 1999 che ha nuovamente rivisitato il settore e l'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005 comma 16, convertito con legge n. 248 del 2 dicembre 2005, che ha previsto la ripubblicizzazione del servizio della riscossione con la costituzione dell'attuale Equitalia e la contestuale nascita, per scorporo di ramo d'azienda dalla società principale, di alcune società dedite alla riscossione dei tributi locali;
    il sopramenzionato decreto-legge n. 112 del 13 aprile 1999 denominato «Riordino del servizio nazionale della riscossione», all'articolo 63, commi 4 e 6 prevedeva che il personale che, alla scadenza o cessazione delle concessioni della riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, sia che il servizio venisse esercitato direttamente dall'ente locale che affidato ad altri soggetti, avesse diritto ad essere mantenuto in servizio dal subentrante concessionario senza soluzione di continuità;
    la legge n. 248 del 2 dicembre 2005, titolo II «Riforma della riscossione e disposizioni in materia di giustizia tributaria» all'articolo 3, comma 24, contemplava in sostanza la facoltà per le aziende concessionarie di trasferire il ramo aziendale inerente l'attività svolta in regime di concessione per conto degli enti locali ad altre società in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo;
    il termine del 31 dicembre 2010, contemplato nel capoverso a) del comma 24, articolo 3 della legge n. 248 del 2005 è stato prorogato, di volta in volta, fino al 31 maggio 2017 per le attività di riscossione e accertamento;
    il decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016 all'articolo 2, comma 2, stabilisce che dal 1o giugno 2017 gli enti locali possano deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale (Agenzia delle entrate – Riscossione) le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate;
    è evidente che, stante la previsione normativa, verrà meno la possibilità di continuare ad esercitare qualsiasi tipologia di attività inerente la riscossione in capo alle società nate per scorporo di ramo d'azienda ex lege n. 248 del 2005 (la stessa identica normativa che istituì l'attuale Equitalia) e questo determinerà immediate ricadute occupazionali negative per i lavoratori attualmente impiegati nelle medesime società;
    questo determinerebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra i lavoratori dipendenti di Equitalia e quelli di società nate per previsione di legge dalla medesima Equitalia;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, in primo luogo intervenendo in via amministrativa in sede di applicazione delle norme approvate, al fine di riconoscere le peculiarità dei dipendenti assunti a tempo indeterminato dalle società istituite per scorporo di ramo d'azienda ex lege n. 248 del 2 dicembre 2005, anche ai fini dell'inserimento di diritto nel nuovo soggetto nazionale deputato alla riscossione dei tributi e denominato Agenzia delle Entrate – Riscossione.
9/4110-AR/8Fusilli.


   La Camera,
   premesso che:
    le novazioni legislative intervenute nel settore della riscossione dei tributi hanno disciplinato la tutela occupazionale, dei lavoratori dipendenti dei soggetti che per disposizione normativa hanno svolto l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali ed erariali, come si evince, tra gli altri, dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 43/88, recante la nuova disciplina del servizio di riscossione dei tributi che ha sancito la sostituzione delle Esattorie Comunali a vantaggio dei concessionari della riscossione, dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 112 del 1999 che ha nuovamente rivisitato il settore e l'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005 comma 16, convertito con legge n. 248 del 2 dicembre 2005, che ha previsto la ripubblicizzazione del servizio della riscossione con la costituzione dell'attuale Equitalia e la contestuale nascita, per scorporo di ramo d'azienda dalla società principale, di alcune società dedite alla riscossione dei tributi locali;
    il sopramenzionato decreto-legge n. 112 del 13 aprile 1999 denominato «Riordino del servizio nazionale della riscossione», all'articolo 63, commi 4 e 6 prevedeva che il personale che, alla scadenza o cessazione delle concessioni della riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, sia che il servizio venisse esercitato direttamente dall'ente locale che affidato ad altri soggetti, avesse diritto ad essere mantenuto in servizio dal subentrante concessionario senza soluzione di continuità;
    la legge n. 248 del 2 dicembre 2005, titolo II «Riforma della riscossione e disposizioni in materia di giustizia tributaria» all'articolo 3, comma 24, contemplava in sostanza la facoltà per le aziende concessionarie di trasferire il ramo aziendale inerente l'attività svolta in regime di concessione per conto degli enti locali ad altre società in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo;
    il termine del 31 dicembre 2010, contemplato nel capoverso a) del comma 24, articolo 3 della legge n. 248 del 2005 è stato prorogato, di volta in volta, fino al 31 maggio 2017 per le attività di riscossione e accertamento;
    il decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016 all'articolo 2, comma 2, stabilisce che dal 1o giugno 2017 gli enti locali possano deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale (Agenzia delle entrate – Riscossione) le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate;
    è evidente che, stante la previsione normativa, verrà meno la possibilità di continuare ad esercitare qualsiasi tipologia di attività inerente la riscossione in capo alle società nate per scorporo di ramo d'azienda ex lege n. 248 del 2005 (la stessa identica normativa che istituì l'attuale Equitalia) e questo determinerà immediate ricadute occupazionali negative per i lavoratori attualmente impiegati nelle medesime società;
    questo determinerebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra i lavoratori dipendenti di Equitalia e quelli di società nate per previsione di legge dalla medesima Equitalia;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile, in primo luogo intervenendo in via amministrativa in sede di applicazione delle norme approvate, al fine di riconoscere le peculiarità dei dipendenti assunti a tempo indeterminato dalle società istituite per scorporo di ramo d'azienda ex lege n. 248 del 2 dicembre 2005, anche ai fini dell'inserimento di diritto nel nuovo soggetto nazionale deputato alla riscossione dei tributi e denominato Agenzia delle Entrate – Riscossione.
9/4110-AR/8. (Testo modificato nel corso della seduta). Fusilli.


   La Camera,
   premesso che:
    i trasferimenti erariali o statali rappresentano l'unica forma di entrata per alcuni enti pubblici o comparti delle forze armate, dell'ordine, del soccorso e della protezione civile, soggetti che svolgono funzioni essenziali per il Paese;
    detti trasferimenti di risorse economiche, sovente non sufficienti a finanziare le necessità operative dei richiamati soggetti, anche in relazione agli importi di utenze e tributi che devono sostenere, risultano spesso erogati in ritardo o con frequenza non costante;
    pertanto i richiamati soggetti accumulano di frequente ritardi di pagamento verso i loro fornitori, nonché in relazione alla liquidazione dei tributi allo Stato o ad altri enti pubblici, che determinano la maturazione di cospicui interessi di mora, sanzioni ed aggi;
    gli interessi, le sanzioni e gli aggi, certificati dall'ente di riscossione, finiscono evidentemente per essere posti a carico del bilancio statale e quindi sostenuti, in ultima istanza, da tutti i contribuenti;
    articolo 6 del provvedimento in esame consente l'agevolazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016;
    aderendo alla procedura prevista dal richiamato articolo 6 il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione; non sono dovuti dunque le sanzioni e gli interessi di mora;

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di erogare i fondi destinati al pagamento di utenze e tributi, o ogni altro bene o servizio necessario allo svolgimento della funzione assegnata ai soggetti pubblici richiamati in premessa, in tempi congrui e in misura sufficiente a garantire i pagamenti nei termini di legge di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, che recepisce la direttiva comunitaria del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE);
   a valutare l'opportunità di escludere la maturazione delle sanzioni e degli interessi di mora per i debiti maturati tra soggetti pubblici ovvero a definire una procedura atta a compensare tra due enti pubblici i debiti e i crediti reciproci, anche nei casi in cui la compensazione tra debiti e crediti sia possibile solo attraverso una triangolazione con lo Stato, al fine di escludere l'ipotesi di maturazione di ulteriori sanzioni ed interessi di mora dovuta a ritardati pagamenti tra pubbliche amministrazioni.
9/4110-AR/9Fabbri, Incerti, Arlotti, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Marchi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea prevede al Capo II misure urgenti in materia fiscale. L'articolo 7 del provvedimento prevede la riapertura dei termini per la procedura di collaborazione volontaria. Si tratta in sostanza di norme che intendono semplificare il rapporto fisco contribuente e ridurre il contenzioso tributario;
    la legge di stabilità per il 2016 prevede la possibilità di rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni possedute da persone fisiche al 1 gennaio 2016 con un'imposta sostitutiva dell'IRPEF;
    il 30 giugno 2016 rappresenta il termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima, nonché versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa (nel caso in cui si opti per il pagamento rateale);
    il termine del 30 giugno è un termine perentorio che penalizza il contribuente nel caso in cui, per mera dimenticanza del termine di versamento dell'imposta sostitutiva in un'unica soluzione o del versamento della prima rata, subisce l'inefficacia dell'intera operazione posta in essere, con effetti estremamente penalizzanti per lo stesso contribuente;
    è necessario, pertanto, l'introduzione di elementi correttivi che superino le problematiche evidenziate anche tenendo conto che al versamento dell'imposta precedono tutta una serie di comportamenti preordinati alla scelta di usufruire della norma agevolativa, senza voler arrecare alcun danno all'erario;
    è opportuno, quindi, che venga concessa al contribuente la possibilità di sanare il tardivo versamento dell'imposta avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso;
    tra l'altro la legge di stabilità 2015 (dove è stato riscritto l'istituto del ravvedimento operoso) e il presente decreto-legge contengono norme dettate con lo scopo di una maggiore semplificazione fiscale e volte a ridurre gli ambiti del contenzioso tributario;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con successivo provvedimento legislativo, di favorire, per il contribuente che si trova nella situazione descritta in premessa, la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso al fine di pagare l'imposta sostituiva relativa agli acquisti di terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni posseduti da persone fisiche al 1o gennaio 2016.
9/4110-AR/10Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo nell'ambito del decreto legislativo n. 148 del 2015 concernente la materia degli ammortizzatori sociali ha previsto la possibilità di autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, per un periodo non superiore ai 12 mesi, per le imprese operanti nelle cosiddette aree di crisi complessa già individuate;
    purtroppo molte aree di crisi non sono attualmente riconosciute, ai sensi della disciplina prevista dalla L. 134/2012, come aree d crisi complessa;
    risultano essere pertanto escluse dai possibili benefici aree industriali molto importanti e strategiche per il Paese come ad esempio Porto Marghera;
    l'articolo 8 del presente provvedimento vede incrementato di 592,6 milioni di euro il Fondo per l'occupazione per quanto concerne il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga proprio per affrontare situazioni molto critiche;
    il processo di riconversione industriale di Porto Marghera pone in evidenza alcune criticità legate al progressivo esaurirsi degli ammortizzatori sociali anche in deroga;
    il suo riconoscimento quale area di crisi complessa consentirebbe di gestire in maniera meno problematica un numero rilevante di lavoratori esclusi dai processi produttivi e che vedono i propri ammortizzatori scaduti o in scadenza ai sensi del DM 83473.

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere anche Porto Marghera quale area di crisi complessa.
9/4110-AR/11Martella, Mognato, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 8 del presente provvedimento è stato incrementato di 592,6 milioni di euro il Fondo per l'occupazione per quanto concerne il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;
    il Governo lo scorso settembre ha approvato importanti modifiche alla disciplina degli ammortizzatori sociali prevedendo la possibilità di autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, per un periodo non superiore ai 12 mesi, per le imprese operanti nelle cosiddette aree di crisi complessa già individuate;
    sempre in base quanto modificato dal governo è stato previsto l'ampliamento, per l'anno 2016, della percentuale (dal 5 per cento al 50 per cento) delle risorse finanziarie non spese che le regioni e le province autonome possono utilizzare, anche in deroga ai criteri di cui al decreto n. 83473 del 2014, per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;
    in molte aree di crisi ma non riconosciute ai sensi del decreto-legge 83/2012 come aree di crisi complessa la situazione sociale legata al progressivo esaurirsi dello strumento degli ammortizzatori in deroga sta facendo emergere evidenti criticità sociali;

impegna il Governo

a monitorare attraverso i propri uffici e sulla base dei dati Inps la situazione dei lavoratori che in base a quanto previsto dal DM 83473 sono privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito e di valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito della sperimentazione della misura del cosiddetto anticipo pensionistico la possibilità di ampliare questa fattispecie in territori di crisi anche ai lavoratori ex mobilità in deroga che abbiano almeno 60 anni di età e 35 anni di contributi.
9/4110-AR/12Burtone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legge in esame concorre con il disegno di legge di bilancio, a delineare la manovra di finanza pubblica, sia nella prospettiva del 2017 e degli anni successivi, sia con riferimento al finanziamento di esigenze indifferibili relative al 2016;
    l'articolo 1 del decreto prevede che, a decorrere dal 1o luglio 2017, le società del gruppo Equitalia siano sciolte e che nei rapporti giuridici, attivi e passivi, di tali società subentri un ente pubblico economico, di nuova istituzione, denominato «Agenzia delle entrate – Riscossione», sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;
    con riferimento al personale delle società del gruppo Equitalia, il comma 9 del medesimo articolo 1 prevede che i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, siano trasferiti, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata, all'ente pubblico economico «Agenzia delle entrate – Riscossione», previa ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigente dell'ente stesso;
    il comma 9-bis dell'articolo 1, dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1o luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377,

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 9-bis del provvedimento in esame, prevedendo l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.
9/4110-AR/13Di Salvo, Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    da circa due anni, il Governo sta fronteggiando un consistente numero di sbarchi di migranti sulle coste italiane con misure di accoglienza idonee a garantire il rispetto della dignità e dei diritti umani, il corretto espletamento delle pratiche di identificazione e di gestione delle richieste di protezione internazionale, nonché la sicurezza del territorio e dei cittadini italiani;
    per la gestione dell'accoglienza e della sistemazione dei migranti in arrivo, il Governo ha ritenuto di dover evitare una loro eccessiva concentrazione in uno stesso territorio, al fine di ridurne l'impatto su quel territorio, di scongiurare eventuali tensioni sociali, nonché favorire la costruzione di processi di integrazione e di inclusione;
    a tal fine si è realizzata una partnership fra lo Stato e le Autonomie locali, ratificata dalla Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, per la predisposizione di un sistema di accoglienza distribuito sul territorio nazionale con la diffusione di piccoli gruppi di migranti in vari territori, coinvolgendo le realtà municipali;
    in Italia è attivo da anni il Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) promosso da ANCI e Ministero dell'Interno, consistente in una rete di progetti di accoglienza e integrazione, gestiti dagli Enti Locali in collaborazione con soggetti del terzo settore, monitorata e coordinata da un Servizio Centrale garantito da ANCI;
    l'articolo 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 prevede che i migranti che abbiano formalizzato la richiesta di protezione internazionale e siano privi di mezzi sufficienti al sostentamento proprio e dei propri familiari vengano accolti nei centri del sistema SPRAR ovvero, in caso di insufficienza di posti, in via residuale in strutture temporanee predisposte dalle Prefetture (Centri di accoglienza straordinari o CAS);
    gli arrivi consistenti e ravvicinati degli ultimi anni hanno fatto sì che, esauriti i posti nel sistema SPRAR, molti richiedenti asilo siano attualmente ospitati in appartamenti o altre strutture disponibili adibite a CAS (attualmente nei CAS sono presenti 127.626 persone, mentre quelle presenti negli SPRAR sono 22.971);
    è opinione diffusa che il sistema SPRAR offra maggiori garanzie rispetto ai CAS in termini di qualità e sostenibilità dell'accoglienza, in virtù del coinvolgimento volontario e preventivo degli Enti Locali e delle realtà sociali del territorio, nonché della previsione di una serie di servizi di mediazione, formazione e accompagnamento del migrante che non possono essere forniti dalla struttura straordinaria con la stessa adeguatezza;
    il Governo ha ribadito in più occasioni l'intenzione di invertire gradualmente la proporzione delle presenze fra le due tipologie di centri a favore degli SPRAR, attraverso il coinvolgimento di un più ampio numero di Comuni nella rete SPRAR;
    in tale direzione va anche il decreto del 10 agosto 2016 del Ministero dell'interno, che semplifica notevolmente le procedure amministrative di adesione allo SPRAR da parte dei Comuni, introducendo un meccanismo di accesso permanente ed eliminando termini e scadenze periodiche;
    il decreto in esame prevede all'articolo 12 misure finanziarie a favore dei Comuni in materia di accoglienza;
    il comma 2 del citato articolo 12 dispone il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dai Comuni che accolgono i richiedenti la protezione internazionale, mediante l'autorizzazione della spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno;
    il medesimo comma prevede, inoltre, l'emanazione di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per la definizione delle modalità di riparto delle risorse del sopracitato Fondo tra i Comuni interessati, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di differenziare l'entità delle risorse previste per ogni richiedente protezione ospitato, destinando una quota pro capite maggiore per i Comuni aderenti al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, al fine di incentivare l'ampliamento della rete SPRAR e favorire così un'accoglienza più efficace in termini di qualità e sostenibilità.
9/4110-AR/14Beni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13 del decreto in esame prevede disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare;
    in via generale, si interviene in materia di accesso al credito delle imprese agricole, prevedendo che le garanzie a prima richiesta concesse da Ismea possano essere fornite a titolo gratuito, nel limite di un tetto di spesa per ciascuna garanzia concessa pari a 15.000 euro, soglia utile affinché l'intervento possa essere configurato come aiuto de minimis nel settore agricolo;
    in particolare, il comma 3, prevede che Ismea possa operare finanziariamente anche a favore delle imprese che operano nei campo trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
    il nostro Paese sta vivendo, in questi ultimi mesi, una situazione drammatica: alcune province del Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche, colpite dal sisma, per gran parte dedite ad attività agricole sono state annientate da una vera e propria catastrofe che ha messo in ginocchio molte aziende;
    si deve allora ripartire dall'agricoltura nelle zone del sisma puntando su queste attività che fanno parte della cultura e dell'identità delle aree colpite,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ampliare, attraverso ulteriori iniziative normative, la portata del comma 3 dell'articolo 13 al fine di ricomprendere anche le attività di produzione agricola che costituiscono una parte importante della filiera agricola.
9/4110-AR/15Pastorelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame presenta all'articolo 4 misure per il recupero dell'evasione;
    in particolare l'articolo 4, al comma 1, stabilisce per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (cosiddetto «spesometro») e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:
     la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;
     la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;
    tale nuova procedura si pone l'obiettivo di anticipare le tempistiche relative ai controlli automatizzati e l'incasso dei versamenti dovuti. Infatti, qualora dai controlli eseguiti dovesse emergere un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione del contribuente, quest'ultimo è informato dall'Agenzia delle entrate: in tal caso il contribuente potrà fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero potrà versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso;
    nel corso dell'esame nelle Commissioni competenti è stato approvato un emendamento che esonerava dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i produttori agricoli esentati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi documentali connessi. Quei produttori agricoli, nello specifico, che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro (così come disposto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);
    successivamente, tale esenzione è stata limitata esclusivamente ai produttori agricoli situati nelle zone montane definite dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
    in questi ultimi anni il Governo ha adottato numerosi provvedimenti necessari per semplificare al massimo il regime dei cosiddetti «piccoli agricoltori» definito dalla nuova Politica agricola comune europea;
    proprio in relazione a queste politiche di sburocratizzazione appare evidente che tutti i produttori agricoli con un reddito non superiore ai 7 mila euro (e non soltanto quelli residenti in aree montane) debbano poter usufruire di agevolazioni come quelle previste dall'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, che non comportano alcun esborso per la Finanza pubblica, ma che al contrario permettono agli imprenditori di risparmiare tempo e denaro necessari per l'assistenza fiscale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire con atti successivi, per le motivazioni espresse in premessa, al fine di sburocratizzare gli oneri previsti dalla pubblica amministrazione e alleggerire comunque i costi di gestione per tutte le piccole e piccolissime imprese, ed eventualmente anche con i benefici attualmente previsti dall'articolo 4, comma 1 del provvedimento in esame nei confronti di tutti gli imprenditori agricoli con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro.
9/4110-AR/16Cenni, Fiorio, Terrosi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame presenta all'articolo 4 misure per il recupero dell'evasione;
    in particolare l'articolo 4, al comma 1, stabilisce per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (cosiddetto «spesometro») e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:
     la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;
     la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;
    tale nuova procedura si pone l'obiettivo di anticipare le tempistiche relative ai controlli automatizzati e l'incasso dei versamenti dovuti. Infatti, qualora dai controlli eseguiti dovesse emergere un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione del contribuente, quest'ultimo è informato dall'Agenzia delle entrate: in tal caso il contribuente potrà fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero potrà versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso;
    nel corso dell'esame nelle Commissioni competenti è stato approvato un emendamento che esonerava dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i produttori agricoli esentati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi documentali connessi. Quei produttori agricoli, nello specifico, che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro (così come disposto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);
    successivamente, tale esenzione è stata limitata esclusivamente ai produttori agricoli situati nelle zone montane definite dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
    in questi ultimi anni il Governo ha adottato numerosi provvedimenti necessari per semplificare al massimo il regime dei cosiddetti «piccoli agricoltori» definito dalla nuova Politica agricola comune europea;
    proprio in relazione a queste politiche di sburocratizzazione appare evidente che tutti i produttori agricoli con un reddito non superiore ai 7 mila euro (e non soltanto quelli residenti in aree montane) debbano poter usufruire di agevolazioni come quelle previste dall'articolo 4, comma 1, del provvedimento in esame, che non comportano alcun esborso per la Finanza pubblica, ma che al contrario permettono agli imprenditori di risparmiare tempo e denaro necessari per l'assistenza fiscale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, di intervenire con atti successivi, per le motivazioni espresse in premessa, al fine di sburocratizzare gli oneri previsti dalla pubblica amministrazione e alleggerire comunque i costi di gestione per tutte le piccole e piccolissime imprese, ed eventualmente anche con i benefici attualmente previsti dall'articolo 4, comma 1 del provvedimento in esame nei confronti di tutti gli imprenditori agricoli con un volume d'affari non superiore a 7.000 euro.
9/4110-AR/16. (Testo modificato nel corso della seduta). Cenni, Fiorio, Terrosi.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto-legge in esame (articoli 1, 2 e 3) sono state adottate disposizioni in materia di riscossione, con la soppressione di Equitalia e l'adeguamento dell'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate;
    in particolare, a decorrere dal 1o luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte e l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale (di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203) verrà svolto dall'istituito ente pubblico economico denominato «Agenzia delle Entrate-Riscossione», sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e monitorato dall'Agenzia delle entrate;
    il decreto-legge in esame prevede, altresì, all'articolo 2 che gli enti locali possono continuare ad avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale, previa deliberazione adottata entro il 1o giugno 2017 ovvero deliberarne l'affidamento al nuovo organismo entro il 30 settembre di ogni anno;
    la disciplina, come sopra delineata, benché riferita alle sole società del Gruppo Equitalia e non anche a Riscossione Sicilia spa, deve trovare applicazione anche nel territorio siciliano nel quale non è presente Equitalia spa e la riscossione delle entrate di pertinenza dello Stato viene operata per il tramite della società Riscossione Sicilia s.p.a;
    nel territorio siciliano, sulla base del vigente quadro normativo, composto, in maniera complementare, dalla disciplina statale antecedente al decreto-legge n. 193 del 2016, basata sull'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, e da quella regionale che l'ha recepito con modificazioni, ossia l'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19, il servizio della riscossione è unitario, svolto dalla Regione Siciliana mediante la società Riscossione Sicilia spa in maniera indifferenziata, cioè sia per i tributi e le altre entrate della Regione sia per quelli dello Stato e di altri enti;
    in assenza di una chiara disposizione contenuta nella legge di riforma de qua nel territorio siciliano potrebbero nascere gravi disfunzioni in materia di riscossione,

impegna il Governo

ad attivare immediatamente tutte le procedure necessarie, attraverso accordi con la regione Sicilia, previa conferenza Stato Regioni, che assicurino la continuità e l'unitarietà del servizio di riscossione nel territorio siciliano.
9/4110-AR/17Ribaudo, Culotta.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 2-4 dell'articolo 13 del decreto in esame, che reca «Misure per la promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare», per favorire l'accesso al credito delle imprese agricole, dispone che le garanzie a prima richiesta concesse da Ismea possano essere fornite a titolo gratuito, entro una soglia di spesa « de minimis» di 15.000 euro per ciascuna garanzia concessa;
    a tal fine, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016;
    il decreto estende l'ambito di operatività di ISMEA per interventi finanziari anche alle imprese di produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura – prima limitato alle sole imprese di trasformazione e commercializzazione degli stessi prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura; il decreto autorizza altresì Ismea ad utilizzare – per i medesimi interventi finanziari – le risorse residue derivanti dal regime di aiuti per facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari;
    l'indebitamento delle aziende zootecniche italiane è cresciuto a causa della lunga crisi del settore lattiero-caseario e del settore suinicolo, una piaga che se non sarà debellata è destinata a decimare le imprese attive e a incidere sulla capacità produttiva nazionale di latte, prodotti caseari e della trasformazione della carne suina;
    al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero, anche in relazione al superamento del regime europeo delle quote latte e al miglioramento della qualità del latte bovino, l'articolo 1 comma 214 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha istituito presso il MIPAAF, il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, con una dotazione iniziale pari a 8 milioni di euro per il 2015 e a 50 milioni di euro per il 2016 e il 2017;
    come previsto dal suddetto comma 214, con il decreto 18 aprile 2016, n. 4293 sono state ripartite le risorse disponibili del citato Fondo (15 milioni di euro per il 2016, oltre a 3 milioni di euro aggiuntivi in conto residui e 38 milioni di euro per il 2017) e sono stati definiti i criteri e le modalità di accesso da parte delle aziende del settore;
    per superare l'emergenza e favorire la ripresa economica, il decreto Enti Locali approvato ad agosto 2016 prevede, all'articolo 23, di intervenire a sostegno delle imprese operanti nei settori suinicolo e della produzione del latte bovino, con la concessione di un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari negli anni 2015 e 2016;
    i criteri restrittivi introdotti in sede di applicazione dei citati provvedimenti, oltre alle complesse procedure e modalità di erogazione, rischiano di limitare fortemente l'ambito delle imprese beneficiarie e di escludere dal beneficio proprio le imprese più indebitate e a rischio di chiusura,

impegna il Governo

ad adottare in tempi brevi opportuni provvedimenti per semplificare le modalità di concessione ed erogazione dei Fondi a disposizione di ISMEA per le aziende agricole al fine di rendere agevole l'accesso al credito ISMEA per le medesime imprese sia per lo sviluppo di investimenti sia per il consolidamento di passività pregresse.
9/4110-AR/18Cova.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame contiene disposizioni in materia fiscale;
    è necessario intervenire, semplificando il quadro delle imposte che gravano sui cittadini-contribuenti, Anche il consumo dei lavoratori autonomi – non solo quello dei lavoratori dipendenti – andrebbe incentivato per stimolare la crescita;
    inoltre, se l'obiettivo deve essere quello di rilanciare la competitività delle attività produttive italiane, rispetto alla fiscalità di vantaggio adottata dai concorrenti esteri, bisogna ridurre l'aliquota dell'imposta separata proporzionale, portandola quantomeno al venti per cento,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa volta ad istituire, fin dalla prossima legge di bilancio, una «Corporate Tax» al 20 per cento, estesa a tutti i titolari di partita Iva – dai freelance ai professionisti, dalle ditte individuali alle grandi aziende – senza ulteriori aggravi e/o adempimenti per i contribuenti.
9/4110-AR/19Giacomoni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame contiene disposizioni in materia fiscale;
    è necessario intervenire, semplificando il quadro delle imposte che gravano sui cittadini-contribuenti, Anche il consumo dei lavoratori autonomi – non solo quello dei lavoratori dipendenti – andrebbe incentivato per stimolare la crescita;
    inoltre, se l'obiettivo deve essere quello di rilanciare la competitività delle attività produttive italiane, rispetto alla fiscalità di vantaggio adottata dai concorrenti esteri, bisogna ridurre l'aliquota dell'imposta separata proporzionale, portandola quantomeno al venti per cento,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa volta ad istituire, nel più breve tempo possibile e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, una «Corporate Tax» al 20 per cento, estesa a tutti i titolari di partita Iva – dai freelance ai professionisti, dalle ditte individuali alle grandi aziende – senza ulteriori aggravi e/o adempimenti per i contribuenti.
9/4110-AR/19. (Testo modificato nel corso della seduta). Giacomoni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 stabilisce l'abrogazione per i soggetti passivi IVA, a decorrere dal 1o gennaio 2017, della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (c.d. spesometro) e l'introduzione della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;
    contestualmente viene, quindi, eliminata anche la presentazione all'Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e di prestazioni di servizi;
    la mancanza di un controllo puntuale e tempestivo tramite l'incrocio dei dati dichiarati dai fornitori esteri comunitari con quelli dichiarati dagli acquirenti nazionali potrebbe comportare un aumento di frodi di IVA nazionale a livello comunitario, creando in tal modo mancate entrate fiscali per lo Stato italiano;
    tramite il modello Intrastat, inoltre, l'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ottiene tutte le informazioni relative alle movimentazioni di merci ed alla loro classificazione in ambito comunitario;
    molte imprese, poi, soprattutto gli spedizionieri, hanno assunto personale appositamente incaricato al modello Intrastat per gli acquisti e le cessioni intracomunitarie,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare iniziative normative volte a posticipare il termine di soppressione del modello Intrastat in modo da consentire alle imprese di spedizione di riorganizzare il suo personale, prevedendo eventualmente anche un periodo transitorio per consentire all'Agenzia delle Dogane, alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate di monitorare gli eventuali effetti fiscali elusivi della soppressione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e di prestazioni di servizi.
9/4110-AR/20Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    è fondamentale oggi per un'impresa essere in possesso del DURC per poter appaltare lavori sia pubblici che privati;
    la ditta appaltatrice, è tenuta ad esibire il proprio DURC valido, ossia con data di rilascio non superiore a 120 GIORNI dal 12 agosto 2013 – come disposto dal decreto-legge 63/2013;
    il DURC è il lasciapassare essenziale non solo per realizzare lavori pubblici ma anche per eseguire lavori commissionati da soggetti privati;
    ottenendo la rateazione dei propri debiti contributivi e pagandone la prima rata, la legge prevede che l'impresa abbia diritto ad ottenere il DOCUMENTO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, in quanto la concessione della rateizzazione dei contributi scaduti è considerata regolarità contributiva;
    il decreto-legge in esame, prevede la cosiddetta «rottamazione delle cartelle» emesse da Equitalia;
    la «rottamazione delle cartelle» potrà essere richiesta entro il 31 marzo 2017;
    molte aziende si trovano nella condizione di non poter operare per il mancato ottenimento del DURC e tale situazione si rivela un problema per i proprietari, per i dipendenti e per i creditori di tali ditte,

impegna il Governo

ad intervenire con gli strumenti a sua disposizione affinché la richiesta di «rottamazione delle cartelle» ed il pagamento della prima rata siano la condizione con cui le aziende raggiungono la regolarità contributiva ai fini dell'ottenimento del DURC.
9/4110-AR/21Abrignani, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del testo in esame consente all'Agenzia delle entrate di utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, nonché di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Inps, per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità;
    il medesimo articolo consente poi al nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione di accedere alle medesime informazioni per le attività di riscossione;
    tale misura potrebbe di fatto dare vita ad una sorta di Grande Fratello fiscale, che dal 1o luglio 2017 potrà controllare i beni, gli stipendi e gli investimenti dei contribuenti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della misura richiamata in premessa e ad adottare ogni iniziativa volta ad evitare un controllo generalizzato e diffuso di tutti i contribuenti, scongiurare accessi impropri e garantire la privacy dei cittadini.
9/4110-AR/22Laffranco, Giacomoni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del testo stabilisce, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro); al contempo, però, introduce due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;
    tali nuovi adempimenti risultano particolarmente gravosi per i contribuenti, e sono chiaramente in contrasto con le finalità del Tavolo tecnico sulle semplificazioni e con quanto al suo interno condiviso, anche sul fronte sanzionatorio, che vanno in senso diametralmente opposto;
    l'effetto finale di tali misure determina infatti, nel complesso, un incremento sia del numero che dei costi degli adempimenti fiscali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della misura richiamata in premessa e ad adottare ogni iniziativa utile volta ad evitare qualsiasi ulteriore aumento degli adempimenti fiscali – e a rivedere il relativo apparato sanzionatorio – particolarmente gravosi per i contribuenti e in contrasto con opportune esigenze di semplificazione.
9/4110-AR/23Sandra Savino, Giacomoni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del testo in esame consente la definizione agevolata degli incarichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016;
    aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali;
    al fine di accedere alla procedura, il contribuente dovrà essere presentare un'apposita dichiarazione, entro il 22 gennaio 2017, con la quale manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata, indicando altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
    è necessario evitare al cittadino di rinunciare agli atti del giudizio, dandogli invece la possibilità di poter accedere alla procedura alla luce della sentenza del giudice tributario, che potrebbe essere favorevole al contribuente;
    questo è fondamentale per rendere la norma più equilibrata, ed eviterebbe il sorgere di evidenti disparità tra chi non ha pagato nulla e può pagare, beneficiando della cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora e di dilazione, e chi, pur avendo pagato delle somme e fatto ricorso, non può fruire della rottamazione, se non rinunciando al giudizio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della misura richiamata in premessa e ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, volta a permettere al contribuente che ottiene una sentenza dal giudice tributario a lui favorevole, di accedere alla definizione agevolata con una cartella meno onerosa, già sgravata dalla sentenza, dando così soddisfazione anche ai contribuenti che hanno agito in giudizio ottenendo un riconoscimento della loro azione.
9/4110-AR/24Milanato, Giacomoni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo articolo 7-quater, approvato dalle Commissioni di merito, al comma 1, indica un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili (articolo 32, comma 1, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973);
    benché la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti stabilisca, che l'uso dei contanti è vietato solo a partire da 3.000 euro, e nonostante i chiarimenti ministeriali secondo cui tale limite non si applica a prelievi e versamenti sul conto corrente (per i quali non vi è alcun tetto), la nuova norma vorrebbe imporre ai correntisti un vincolo particolarmente forte;
    in altre parole, lo Stato presume che i soldi che un contribuente ha in banca non siano suoi legittimi risparmi, ma il frutto di evasione fiscale. Non si è quindi più liberi di prelevare i propri soldi, già tassati, e scatta, nei fatti, una vera e propria persecuzione nei confronti dei contribuenti italiani, spiati e segnalati al fisco, che dovranno dimostrare come hanno speso i propri risparmi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma e ad adottare opportune iniziative, anche normative, volte ad eliminare ogni disposizione volta a limitare la libertà dei cittadini-contribuenti, con particolare riferimento a presunzioni di evasione per prelievi o versamenti.
9/4110-AR/25Occhiuto, Giacomoni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le norme di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, prevedono una procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero e per le violazioni dichiarative relative alle imposte erariali;
    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 66 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014, in tema di voluntary disclosure, le quali incamerano allo Stato il gettito derivante dalle procedure di collaborazione fiscale volontaria, nella parte in cui si applica alla regione Valle D'Aosta. Con tale pronuncia la Consulta, anche a prescindere dalla verifica della sussistenza di tutti gli altri presupposti, ha escluso che possa trattarsi di un gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi in quanto «le entrate in contestazione riguardano il gettito tributario originariamente evaso attraverso la violazione degli obblighi dichiarativi e, successivamente, emerso in applicazione delle citate procedure», ha poi precisato che «la disciplina delle procedure di collaborazione volontaria non determina alcuna maggiorazione di aliquota né una generale modifica dei tributi, trattandosi, a legislazione fiscale sostanzialmente immutata, del gettito tributario originariamente dovuto ed illecitamente sottratto»;
    per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che godono di autonomia finanziaria in virtù del proprio statuto speciale, al pari della ricorrente Valle d'Aosta, deve trovare, dunque, applicazione il regime della devoluzione dei tributi erariali previsto dagli Statuti medesimi, anche in riferimento al gettito riscosso in base alla procedura di collaborazione volontaria;
    l'articolo 75-bis, comma 3-bis, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come recentemente modificato in seguito all'Accordo del 15 ottobre 2014, ha infatti ridefinito i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, limitando espressamente le fattispecie di riserve all'erario ad ipotesi del tutto eccezionali,

impegna il Governo

ad attribuire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di esame della legge di bilancio 2017, le maggiori entrate derivanti dalla procedura di collaborazione volontaria per la parte ad esse spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia.
9/4110-AR/26Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Dellai, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame dispone la soppressione, a far data dal 1o luglio 2017, del Gruppo Equitalia e la riattribuzione delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'agenzia delle entrate, che le svolge mediante un ente pubblico economico, strumentale della stessa Agenzia, denominato agenzia delle entrate-Riscossione;
    con la soppressione di Equitalia, il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, è trasferito alla nuova Agenzia, a decorrere dal 1o luglio 2017, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento. Trattasi di trasferimento ope legis di personale in coerenza con l'articolo 2112 del codice civile;
    come noto, nella Regione Siciliana dette attività di riscossione sono state affidate alla società Riscossione Sicilia S.p.A., con una struttura societaria composta dal 90 per cento delle azioni di proprietà della Regione Siciliana e dal rimanente 10 per cento di proprietà di Equitalia S.p.A.. Successivamente, con atto di cessione sottoscritto in data 28 febbraio 2013, Equitalia S.p.A. ha ceduto al socio di maggioranza, Regione siciliana, parte della propria quota azionaria e, pertanto, al momento attuale, la Regione siciliana detiene il 99,885 per cento delle azioni di Riscossione Sicilia S.p.A. mentre il restante pacchetto azionario, pari allo 0,115 per cento, è detenuto da Equitalia S.p.A.;
    nel quadro del riordino complessivo del sistema della riscossione affrontato dal decreto in oggetto, appare auspicabile un intervento che omogenizzi la gestione di dette delicate funzioni in tutto il territorio nazionale, superando l'attuale situazione di differenziazione che caratterizza la realtà siciliana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, previa intesa tra lo Stato e la Regione siciliana, le necessarie misure per la riunificazione del sistema della riscossione siciliana nel costituendo ente pubblico economico, strumentale della Agenzia delle entrate, assicurando il transito nella nuova struttura del personale della Riscossione Sicilia S.p.A. con le stesse modalità ed alle stesse condizioni del personale delle società del gruppo Equitalia S.p.A.
9/4110-AR/27Piccione, Causi, Currò, Cardinale, Schirò, Culotta, Moscatt, Raciti, Greco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 243-bis del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) stabilisce che gli enti locali per i quali sussistano squilibri di bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed, entro i successivi novanta giorni (decorrenti dalla data di esecutività della delibera) approvare un piano di riequilibrio della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
    tale istituto, introdotto nel TUEL dal decreto-legge n. 174/2012, mutua di fatto la figura delle «procedure concordatarie» già presenti nel campo civilistico per le imprese private le quali prevedono, ai sensi della legge fallimentare, la possibilità di realizzare transazioni anche con il fisco, con riduzioni del debito e rateizzazione dello stesso;
    quest'ultima facoltà è stata introdotta solo per gli enti dissestati, dall'articolo 15-bis della decreto-legge n. 113/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160/2016;
    il suddetto articolo stabilisce la possibilità di ricomprendere anche l'Erario tra i creditori dell'ente dissestato per i quali l'organo straordinario di liquidazione può proporre un accordo transattivo per il pagamento di una quota parte del credito vantato;
    al fine di rendere più sostenibile il percorso di riequilibrio finanziario e di evitare una pericolosa diffusione del default anche alla luce della nuova disciplina in materia di società pubbliche in perdita,

impegna il Governo

a riconoscere, anche agli enti in predissesto, la possibilità di pianificare la rateizzazione dei pagamenti, attraverso l'attivazione di transazioni fiscali con l'erario, con gli enti previdenziali e con le società controllate per un periodo massimo di trenta anni.
9/4110-AR/28Misiani, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 4, comma 4, lettera b), dispone la semplificazione degli adempimenti relativi all'invio all'Amministrazione finanziaria degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
    viene infatti abolito l'obbligo di comunicazione di detti elenchi all'Agenzia delle Dogane, ma limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea;
    la citata abolizione delle comunicazioni intracomunitarie relativamente agli acquisti di merci e di servizi posti in essere da operatori nazionali in altri Paesi della U.E. andrebbe di fatto ad abolire l'unica fonte di rilevamento statistico dei movimenti di merci e di servizi da una nazione all'altra dell'Unione Europea e della loro categoria merceologica,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a limitare l'abolizione dell'obbligo di comunicazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie all'Agenzia delle Dogane alle sole comunicazioni valide ai fini fiscali ripristinando in tal modo il rilevamento statistico dei movimenti di merci e di servizi da una nazione all'altra dell'Unione Europea e della loro categoria merceologica.
9/4110-AR/29Marco Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento dispone – a decorrere dal 1o luglio 2017 – lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze a cui sono trasferite tutte le funzioni;
    il medesimo provvedimento consente inoltre la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016; aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione,

impegna il Governo:

   ad adottare tutte le misure amministrative e, se necessario, iniziative di carattere legislativo, finalizzate a graduare la misura degli interessi e delle sanzioni da applicare in conseguenza della riscossione dei tributi, contributi ed altre somme dovuti a seguito delle attività amministrative e di controllo, nonché per effetto dell'iscrizione a ruolo delle somme dovute;
   nell'attività di riordino della materia, a graduare la misura degli interessi e delle sanzioni, anche progressivamente, sulla base del tempo trascorso rispetto alla scadenza prevista per l'adempimento, nonché dell'entità delle somme dovute;
   ad adottare nuove iniziative, anche di carattere legislativo, in materia di determinazione e riordino della misura degli interessi, compresi quelli di mora dovuti a seguito dell'iscrizione a ruolo.
9/4110-AR/30Causi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame all'articolo 10 reca un contributo per la copertura degli oneri derivanti dall'aggiornamento al 2016 del contratto di programma – parte investimenti RFI Spa;
    gli atti vincolanti della programmazione sinora adottati non hanno inserito all'interno del Contratto di programma Parte investimenti con RFI anche il completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella, che rappresenta un'opera incompiuta per la quale lo Stato ha già investito 500 miliardi di lire;
    con l'Aggiornamento 2015 del Contratto di Programma 2012-2016, si è proceduto ad aggiornare le precedenti previsioni di costo per il completamento della linea ferroviaria «Ferrandina-Matera» per tener conto in parte di necessari adeguamenti al vecchio progetto, a seguito del mutato scenario normativo, e in parte per aver ipotizzato alcuni interventi aggiuntivi al fine di rendere l'opera più funzionale alle nuove esigenze trasportistiche richieste dal territorio, valutando un costo dell'investimento pari a 265 milioni di euro; in particolare, a parte l'importo dei 45 milioni di euro già disponibile e quasi completamente realizzato e contabilizzato, a meno di alcune attività di collaudo, resta da reperire la somma di 220 milioni di euro necessaria soprattutto all'aggiornamento del vecchio progetto alle nuove normative ed all'adeguamento della sicurezza in galleria;
    la suddetta stima, assieme alle risorse disponibili (45 milioni di euro) è stata confermata nell'aggiornamento 2016 dello stesso Contratto di Programma, in corso di approvazione, con la seguente precisazione: «Intervento sospeso in quanto i finanziamenti residui – al netto delle opere già eseguite non sono sufficienti per la realizzazione di fasi funzionali dell'investimento»;
    il Viceministro all'economia nella seduta delle commissioni riunite il 10 novembre 2016, ha dichiarato che il completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella riveste per il Governo un carattere di assoluta rilevanza strategica nell'ambito del ridisegno del sistema della mobilità ferroviaria nel Mezzogiorno, non solo per la nomina della città di Matera quale capitale europea della cultura per il 2019 ma per ragioni di ordine più generale;
    i concomitanti impegni connessi al decreto-legge recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, attualmente in discussione al Senato non hanno consentito di reperire all'interno del bilancio risorse finanziarie sufficienti per la realizzazione del citato completamento ferroviario nell'ambito del decreto-legge in commento;
    il Governo ha dichiarato la propria disponibilità a prevedere, nell'ambito della legge di bilancio, misure in merito al Contratto di programma – Parte investimenti di Rete ferroviaria italiana (RFI), tali da consentire un incremento dei relativi fondi, da destinare al completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella;
    a fronte di tali rassicurazioni, sono stati ritirati gli emendamenti a prima firma Antezza che disponevano lo stanziamento delle risorse necessarie per il completamento dell'opera in commento;
    la nomina di Matera a capitale della cultura europea per il 2019 presuppone un impegno specifico per l'implementazione e il completamento delle attuali infrastrutture ferroviarie della territorio dedicate al trasporto di persone e merci, con riferimento tanto al versante adriatico quanto a quello tirrenico;
    tali adeguamenti non sono più eludibili tenuto conto del fatto che la città di Matera risulta essere l'unico capoluogo meridionale escluso dai collegamenti ferroviari statali e che come capitale europea della cultura per il 2019 nei prossimi anni sarà oggetto di una particolare esposizione anche dal punto di vista internazionale,

impegna il Governo

a incrementare il fondo per il finanziamento del contratto di programma (aggiornamento 2016 o 2017-2021) parte investimenti tra MIT E RFI per 220 milioni di euro da destinare al finanziamento del recupero/completamento della linea ferroviaria Matera-Ferrandina La Martella, così come già quantificate nel contratto di programma 2012-2016 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI.
9/4110-AR/31Antezza, Covello, Vico.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame all'articolo 10 reca un contributo per la copertura degli oneri derivanti dall'aggiornamento al 2016 del contratto di programma – parte investimenti RFI Spa;
    gli atti vincolanti della programmazione sinora adottati non hanno inserito all'interno del Contratto di programma Parte investimenti con RFI anche il completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella, che rappresenta un'opera incompiuta per la quale lo Stato ha già investito 500 miliardi di lire;
    con l'Aggiornamento 2015 del Contratto di Programma 2012-2016, si è proceduto ad aggiornare le precedenti previsioni di costo per il completamento della linea ferroviaria «Ferrandina-Matera» per tener conto in parte di necessari adeguamenti al vecchio progetto, a seguito del mutato scenario normativo, e in parte per aver ipotizzato alcuni interventi aggiuntivi al fine di rendere l'opera più funzionale alle nuove esigenze trasportistiche richieste dal territorio, valutando un costo dell'investimento pari a 265 milioni di euro; in particolare, a parte l'importo dei 45 milioni di euro già disponibile e quasi completamente realizzato e contabilizzato, a meno di alcune attività di collaudo, resta da reperire la somma di 220 milioni di euro necessaria soprattutto all'aggiornamento del vecchio progetto alle nuove normative ed all'adeguamento della sicurezza in galleria;
    la suddetta stima, assieme alle risorse disponibili (45 milioni di euro) è stata confermata nell'aggiornamento 2016 dello stesso Contratto di Programma, in corso di approvazione, con la seguente precisazione: «Intervento sospeso in quanto i finanziamenti residui – al netto delle opere già eseguite non sono sufficienti per la realizzazione di fasi funzionali dell'investimento»;
    il Viceministro all'economia nella seduta delle commissioni riunite il 10 novembre 2016, ha dichiarato che il completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella riveste per il Governo un carattere di assoluta rilevanza strategica nell'ambito del ridisegno del sistema della mobilità ferroviaria nel Mezzogiorno, non solo per la nomina della città di Matera quale capitale europea della cultura per il 2019 ma per ragioni di ordine più generale;
    i concomitanti impegni connessi al decreto-legge recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, attualmente in discussione al Senato non hanno consentito di reperire all'interno del bilancio risorse finanziarie sufficienti per la realizzazione del citato completamento ferroviario nell'ambito del decreto-legge in commento;
    il Governo ha dichiarato la propria disponibilità a prevedere, nell'ambito della legge di bilancio, misure in merito al Contratto di programma – Parte investimenti di Rete ferroviaria italiana (RFI), tali da consentire un incremento dei relativi fondi, da destinare al completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella;
    a fronte di tali rassicurazioni, sono stati ritirati gli emendamenti a prima firma Antezza che disponevano lo stanziamento delle risorse necessarie per il completamento dell'opera in commento;
    la nomina di Matera a capitale della cultura europea per il 2019 presuppone un impegno specifico per l'implementazione e il completamento delle attuali infrastrutture ferroviarie della territorio dedicate al trasporto di persone e merci, con riferimento tanto al versante adriatico quanto a quello tirrenico;
    tali adeguamenti non sono più eludibili tenuto conto del fatto che la città di Matera risulta essere l'unico capoluogo meridionale escluso dai collegamenti ferroviari statali e che come capitale europea della cultura per il 2019 nei prossimi anni sarà oggetto di una particolare esposizione anche dal punto di vista internazionale,

impegna il Governo

a incrementare il fondo per il finanziamento del contratto di programma (aggiornamento 2016 o 2017-2021) parte investimenti tra MIT E RFI per il finanziamento del recupero/completamento della linea ferroviaria Matera-Ferrandina La Martella, così come già quantificate nel contratto di programma 2012-2016 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI.
9/4110-AR/31. (Testo modificato nel corso della seduta). Antezza, Covello, Vico.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge AC 4110-A di conversione del decreto legge n. 193/2016 recante disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili è collegato alla manovra di finanza pubblica di cui costituisce parte significativa;
    sulla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 è aperto un contenzioso con la Commissione europea in merito al riconoscimento di alcuni margini di flessibilità rispetto ai criteri imposti dal cosiddetto «Fiscal Compact»;
    il Presidente del Consiglio dei ministri nel corso di un suo comizio svoltosi sabato 29 ottobre scorso in Piazza del Popolo a Roma, ebbe a dichiarare: «Noi diciamo che siccome nel 2017 casualmente a Roma si riuniranno i capi di governo e in UE arriva a scadenza il tema del Fiscal Compact, noi non accetteremo di inserirlo nei trattati UE»;
    il «Fiscal Compact» è un trattato intergovernativo sottoscritto su spinta di alcuni governi, tra i quali quello tedesco, che non consideravano le disposizioni del Trattato di Maastricht e le sue ulteriori evoluzioni, sufficienti a garantire la tenuta dei conti e la stabilità dell'euro. L'articolo 16 del «Fiscal Compact» prevede che «al più tardi entro 5 anni (cioè entro il 2017 – Ndr), dalla data di entrata in vigore del presente trattato (1o gennaio 2013 – Ndr), sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione, sono adottate in conformità del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea le misure necessarie per incorporare il contenuto del presente trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea»;
    d'altro canto, la flessibilità fiscale che c’è, per come è congegnata, è un velo che nasconde in realtà intatti i rapporti di forza politici ed economici: gli effetti pratici della applicazione del Patto di stabilità e crescita e poi del Six e del Two pact (regolamenti comunitari) e infine del «Fiscal Compact» (trattato internazionale agganciato al diritto comunitario) sono stati devastanti sul piano economico soprattutto per i paesi euromediterranei e l'Europa ha un senso solo se unisce tutti i Paesi, le economie e le culture che essi esprimono;
    se si riconosce questa dura realtà delle cose, è del tutto possibile utilizzare questa occasione per riesaminare gli errori commessi e realizzare un confronto critico e una profonda revisione delle regole europee. Il criterio di base di questo lavoro dovrebbe essere l'eliminazione dai vincoli di bilancio di tutte le spese pubbliche definite, con cura e precisione, di investimento, secondo regole e monitoraggi costruiti in modo rigoroso a livello comunitario e applicati da organismi comunitari del tutto indipendenti dai governi e dagli apparati nazionali. Per questa quota di investimenti nazionali riconosciuti come spese di investimento dovrebbe inoltre risultare agevole costruire forme di copertura comunitaria a debito e/o forme di garanzia diretta e indiretta del bilancio comunitario, a cui occorrerebbe garantire uno zoccolo fiscale europeo più significativo;
    da questo punto di vista è innanzitutto necessario una reale inversione di rotta della stessa politica perseguita fin qui dai governi italiani esemplificata dall'inserimento in Costituzione della regola del pareggio di bilancio (nuovo articolo 81 della Costituzione) e dalla filosofia che emerge dalle «ragioni della riforma» costituzionale come enunciate nella relazione all'AS 1429 («Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione»), per la quale la riforma costituzionale proposta si giustifica: «in particolare, (con) l'esigenza di adeguare l'ordinamento interno alla recente evoluzione della governance economica europea (da cui sono discesi, tra l'altro, l'introduzione del Semestre europeo e la riforma del patto di stabilità e crescita) e alle relative stringenti regole di bilancio (quali le nuove regole del debito e della spesa) ... il complesso di questi fattori ha dato luogo ad interventi di revisione costituzionale rilevanti, ancorché circoscritti, che hanno da ultimo interessato gli articoli 81, 97, 117 e 119, della Carta ma che non sono stati accompagnati da un processo organico di riforma»;
    si chiede al Governo ed in particolare al Premier Renzi di essere coerente con quanto affermato in Piazza del popolo,
    il provvedimento in esame deve mantenersi, così come tutti gli interventi che fanno parte delle più recenti manovre di finanza pubblica, entro i limiti – ad avviso dei presentatori troppo rigorosi – dettati dall'accordo sul «Fiscal compact», accordo che non consente ai Governi nazionali di adottare tutte le misure espansive che sarebbero invece necessarie per sostenere la crescita e l'occupazione;
    appare quindi opportuno che il Governo adotti tutte le iniziative di propria competenza, al fine di sostenere in sede europea la posizione secondo la quale l'accordo del «Fiscal compact» non entri a far parte dei trattati istitutivi dell'Unione europea e volte a una profonda revisione dei medesimi,

impegna il Governo

a dare attuazione a quanto esposto in particolare nell'ultimo capoverso delle premesse.
9/4110-AR/32Scotto, Paglia, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.


   La Camera,
   premesso che:
    appare opportuno che il Governo adotti tutte le iniziative di propria competenza, al fine di sostenere in sede europea la posizione secondo la quale l'accordo del «Fiscal compact» non entri a far parte dei trattati istitutivi dell'Unione europea e volte a una profonda revisione dei medesimi,

impegna il Governo

a dare attuazione a quanto esposto nelle premesse.
9/4110-AR/32. (Testo modificato nel corso della seduta). Scotto, Paglia, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eventi sismici del 24 agosto nonché con quelli avvenuti il 26 e 30 ottobre 2016 hanno prodotto non solo feriti e morti nonché danni al patrimonio abitativo e culturale delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, ma danneggiato in maniera grave migliaia di imprese in particolare micro e medie e migliaia di lavoratori che ora si trovano senza alcun reddito;
    è di primaria importanza garantire una dotazione di risorse economiche adeguate per consentire alle micro e piccole imprese dell'artigianato, del commercio, dei servizi e del turismo e più in generale per le attività produttive e per i lavoratori residenti nei territori colpiti dai gravi eventi sismici, la ripresa delle attività nel più breve tempo possibile;
    è importantissimo garantire la continuità produttiva di imprese artigianali, commerciali, dei servizi e del turismo, le cui sedi operative sono state rese inagibili o solo parzialmente agibili dal terremoto attraverso la realizzazione di nuove strutture, anche provvisorie;
    è altresì importante garantire, per la durata necessaria al riavvio del sistema produttivo, di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie per tutti i lavoratori che a causa degli eventi sismici ora non hanno alcun reddito a disposizione, così come prevedere la sospensione o l'abrogazione di tutti tributi a carattere fiscale per tutte le abitazioni inagibili o crollate per gli eventi sismici;
    appare, altresì, necessario prevedere o estendere le misure a tutela del reddito dei lavoratori dipendenti anche a favore di imprenditori, collaboratori familiari e lavoratori autonomi che versano contributi all'INPS come già accaduto in presenza di altri eventi sismici;
    sussiste il rischio per i lavoratori agricoli stagionali, a causa degli eventi sismici, di non riuscire a le 180 giornate lavorative perdendo quindi il diritto alla disoccupazione agricola;
    un impegno urgente deve riguardare quello di evitare la desertificazione dei territori colpiti dagli eventi sismici, finalizzato a sviluppare nuove imprese, valorizzare le produzioni di eccellenza del territorio e promuovere le potenzialità del sistema turistico locale;
    un aiuto al sistema produttivo e alla difesa dei livelli occupazionali, dei territori colpiti dagli eventi sismici deve venire dal coinvolgimento nella ricostruzione delle imprese dei territori,

impegna il Governo:

   a disporre, adeguate e per l'intero periodo necessario, misure al sostegno al reddito dei lavoratori residenti nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016;
   a prevedere una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa a decorrere dal 30 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017, in favore:
    a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
    b) dei lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, anche qualora impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti agli eventi sismici;
   a prevedere in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei comuni colpiti da eventi sismici, una indennità una tantum nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato;
   a dispensare dai limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza dell'evento sismico del 26 ottobre e 30 ottobre 2016;
   a prevedere per il periodo necessario che i periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici non siano conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9/4110-AR/33Ricciatti, Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eventi sismici del 24 agosto nonché con quelli avvenuti il 26 e 30 ottobre 2016 hanno prodotto non solo feriti e morti nonché danni al patrimonio abitativo e culturale delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, ma danneggiato in maniera grave migliaia di imprese in particolare micro e medie e migliaia di lavoratori che ora si trovano senza alcun reddito;
    è di primaria importanza garantire una dotazione di risorse economiche adeguate per consentire alle micro e piccole imprese dell'artigianato, del commercio, dei servizi e del turismo e più in generale per le attività produttive e per i lavoratori residenti nei territori colpiti dai gravi eventi sismici, la ripresa delle attività nel più breve tempo possibile;
    è importantissimo garantire la continuità produttiva di imprese artigianali, commerciali, dei servizi e del turismo, le cui sedi operative sono state rese inagibili o solo parzialmente agibili dal terremoto attraverso la realizzazione di nuove strutture, anche provvisorie;
    è altresì importante garantire, per la durata necessaria al riavvio del sistema produttivo, di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie per tutti i lavoratori che a causa degli eventi sismici ora non hanno alcun reddito a disposizione, così come prevedere la sospensione o l'abrogazione di tutti tributi a carattere fiscale per tutte le abitazioni inagibili o crollate per gli eventi sismici;
    appare, altresì, necessario prevedere o estendere le misure a tutela del reddito dei lavoratori dipendenti anche a favore di imprenditori, collaboratori familiari e lavoratori autonomi che versano contributi all'INPS come già accaduto in presenza di altri eventi sismici;
    sussiste il rischio per i lavoratori agricoli stagionali, a causa degli eventi sismici, di non riuscire a le 180 giornate lavorative perdendo quindi il diritto alla disoccupazione agricola;
    un impegno urgente deve riguardare quello di evitare la desertificazione dei territori colpiti dagli eventi sismici, finalizzato a sviluppare nuove imprese, valorizzare le produzioni di eccellenza del territorio e promuovere le potenzialità del sistema turistico locale;
    un aiuto al sistema produttivo e alla difesa dei livelli occupazionali, dei territori colpiti dagli eventi sismici deve venire dal coinvolgimento nella ricostruzione delle imprese dei territori,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità:
    di disporre, adeguate e per l'intero periodo necessario, misure al sostegno al reddito dei lavoratori residenti nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016;
    di prevedere una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa a decorrere dal 30 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017, in favore:
     a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
     b) dei lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, anche qualora impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti agli eventi sismici;
    di prevedere in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei comuni colpiti da eventi sismici, una indennità una tantum nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato;
    di dispensare dai limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza dell'evento sismico del 26 ottobre e 30 ottobre 2016;
    di prevedere per il periodo necessario che i periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici non siano conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9/4110-AR/33. (Testo modificato nel corso della seduta). Ricciatti, Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1 dell'articolo 13 del provvedimento in esame dispone l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996, nella misura di 896 milioni di euro per l'anno 2016;
    il comma citato prevede, inoltre, che ulteriori 100 milioni di euro «potranno» essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2010», a titolarità del Ministero dello sviluppo economico;
    sarebbe opportuno prevedere che delle risorse aggiuntive previste dal decreto fiscale recato dall'AC 4110 pari a 895 milioni di euro per l'anno 2016 una quota consistente, almeno il 60 per cento, (risorse pari a quelle previste dalla legge di bilancio 2017 per l'emergenza sismica) sia riservata alle piccole e medie imprese che operano nei territori a rischio di desertificazione industriale e produttiva in seguito agli eventi sismici che hanno interessato le province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, come pure i territori delle province di Fermo e di Macerata e le aree colpite dal sisma del 30 ottobre 2016 in Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo;
    il citato comma 1 propone che gli ulteriori 100 milioni di euro previsti dalla norma «possano essere» individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, anche in questo caso sarebbe auspicabile che i citati cento milioni di euro, siano e non «possano essere» riservati in via prioritaria, alle piccole e medie imprese che investono in ricerca e sviluppo nel settore dell'ideazione di prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e la prevenzione del rischio sismico,

impegna il Governo:

   a destinare almeno il 60 per cento dell'incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996, recato dal provvedimento in esame sia destinato alle piccole e medie imprese che operano nei territori a rischio di desertificazione industriale e produttiva in seguito agli eventi sismici che hanno interessato le province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, come pure i territori delle province di Fermo e di Macerata e le aree colpite dal sisma del 30 ottobre 2016 in Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo;
   a prevedere che i 100 milioni di euro previsti dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto fiscale siano destinati prioritariamente alle piccole e medie imprese che investono in ricerca e sviluppo nel settore dell'ideazione di prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e la prevenzione del rischio sismico.
9/4110-AR/34Fratoianni, Ricciatti, Ferrara.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1 dell'articolo 13 del provvedimento in esame dispone l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996, nella misura di 896 milioni di euro per l'anno 2016;
    il comma citato prevede, inoltre, che ulteriori 100 milioni di euro «potranno» essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2010», a titolarità del Ministero dello sviluppo economico;
    sarebbe opportuno prevedere che delle risorse aggiuntive previste dal decreto fiscale recato dall'AC 4110 pari a 895 milioni di euro per l'anno 2016 una quota consistente, almeno il 60 per cento, (risorse pari a quelle previste dalla legge di bilancio 2017 per l'emergenza sismica) sia riservata alle piccole e medie imprese che operano nei territori a rischio di desertificazione industriale e produttiva in seguito agli eventi sismici che hanno interessato le province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, come pure i territori delle province di Fermo e di Macerata e le aree colpite dal sisma del 30 ottobre 2016 in Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo;
    il citato comma 1 propone che gli ulteriori 100 milioni di euro previsti dalla norma «possano essere» individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico, anche in questo caso sarebbe auspicabile che i citati cento milioni di euro, siano e non «possano essere» riservati in via prioritaria, alle piccole e medie imprese che investono in ricerca e sviluppo nel settore dell'ideazione di prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e la prevenzione del rischio sismico,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di destinare almeno il 60 per cento dell'incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996, recato dal provvedimento in esame sia destinato alle piccole e medie imprese che operano nei territori a rischio di desertificazione industriale e produttiva in seguito agli eventi sismici che hanno interessato le province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, come pure i territori delle province di Fermo e di Macerata e le aree colpite dal sisma del 30 ottobre 2016 in Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo;
   a valutare l'opportunità di prevedere che i 100 milioni di euro previsti dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto fiscale siano destinati prioritariamente alle piccole e medie imprese che investono in ricerca e sviluppo nel settore dell'ideazione di prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e la prevenzione del rischio sismico.
9/4110-AR/34. (Testo modificato nel corso della seduta). Fratoianni, Ricciatti, Ferrara.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame all'articolo 8 reca il finanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18 comma 1, lettera a) della legge 2/2009;
    l'articolo 8 incrementa di 592,6 milioni di euro il Fondo sociale per l'occupazione e formazione per l'anno 2016, tale incremento è finalizzato «anche» al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64,65 e 66 della legge n. 92 del 2012;
    come si evince dal testo l'articolo 8 non indica chiaramente e non quantifica se tutte o l'ammontare parziale, delle risorse che incrementano il fondo sociale per l'occupazione e la formazione, siano destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga; infatti si afferma che le risorse sono pari a 592, 6 milioni e queste incrementano il Fondo ma specificando «anche» ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali;
    l'ultima legge di stabilità aveva previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga 400 milioni di euro per l'anno 2016,

impegna il Governo

a prevedere che le risorse previste dall'articolo 8 del decreto-legge fiscale in esame siano destinate esclusivamente agli ammortizzatori sociali, ed eventuali economie siano destinate al finanziamento di politiche attive del lavoro di cui all'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
9/4110-AR/35Airaudo, Placido, Martelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame all'articolo 8 reca il finanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18 comma 1, lettera a) della legge 2/2009;
    l'articolo 8 incrementa di 592,6 milioni di euro il Fondo sociale per l'occupazione e formazione per l'anno 2016, tale incremento è finalizzato «anche» al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64,65 e 66 della legge n. 92 del 2012;
    come si evince dal testo l'articolo 8 non indica chiaramente e non quantifica se tutte o l'ammontare parziale, delle risorse che incrementano il fondo sociale per l'occupazione e la formazione, siano destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga; infatti si afferma che le risorse sono pari a 592, 6 milioni e queste incrementano il Fondo ma specificando «anche» ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali;
    l'ultima legge di stabilità aveva previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga 400 milioni di euro per l'anno 2016,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che le risorse previste dall'articolo 8 del decreto-legge fiscale in esame siano destinate esclusivamente agli ammortizzatori sociali, ed eventuali economie siano destinate al finanziamento di politiche attive del lavoro di cui all'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
9/4110-AR/35. (Testo modificato nel corso della seduta). Airaudo, Placido, Martelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15 del provvedimento in esame, al momento della sua presentazione in Parlamento, prevedeva una riduzione di 1,6 miliardi di euro dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014;
    come si ricorderà il comma 200 della legge di stabilità per il 2015 ha istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo viene ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Da ultimo, la legge di assestamento del bilancio dello Stato per il 2016 approvata definitivamente nella seduta del 5 ottobre ha incrementato il predetto fondo di 955.069.060 euro per l'anno 2016;
    a seguito delle modifiche intervenute presso le Commissioni riunite V e VI il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014 risulta attualmente incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 1.100 milioni di euro per l'anno 2018 (nuovo comma 1-bis dell'articolo 15);
    ad oggi le risorse del fondo in questione non sembrano essere pienamente impiegate per far fronte all'emergenza sismica e in particolare per sostenere le popolazioni colpite dai terremoti che in questi ultimi mesi hanno attanagliato il nostro Paese, nonostante le rassicurazioni rese dal Governo in sede parlamentare e in occasione della votazione degli emendamenti del disegno di legge Assestamento 2016,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a utilizzare una parte considerevole delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 per assicurare la concessione dei contributi diretti finalizzati alla assistenza della popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 ottobre 2016.
9/4110-AR/36Melilla, Scotto, Ricciatti, Marcon, Paglia, Fassina, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 del provvedimento in esame recante «Finanziamento Investimenti FS» è stato integralmente riscritto nel corso dell'esame in sede referente. In particolare viene prevista l'autorizzazione alla spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni per l'anno 2018 destinati alle infrastrutture ferroviarie, ma se ne precisa la finalizzazione. È infatti stabilito che le risorse per il 2016 sono utilizzate anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria e quelle assegnate per il 2018 finanziano gli interventi relativi a «Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge» ivi inclusi quelli indicati nella parte programmatica del contratto di programma aggiornamento 2016 – Parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A.. Si prevede, contestualmente, anche l'approvazione del medesimo aggiornamento 2016 al contratto di programma. L'autorizzazione di spesa è immediatamente efficace per l'ulteriore corso dei relativi interventi che saranno tuttavia recepiti nel Contratto di programma parte Investimenti 2017-2021 (e non nell'Aggiornamento 2016 al vigente contratto di programma, a differenza di quanto stabilito nell'iniziale formulazione della disposizione). Inoltre, si prevede che le risorse stanziate per l'anno 2016 per il contratto di programma, parte servizi, con RFI sono destinate al contratto 2016-2021, in corso di perfezionamento, con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016;
    durante l'esame in sede referente è stato introdotto l'articolo 10-bis recante «Finanziamento linea 1 Milano-Saronno La norma, in particolare, autorizza una spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2016 per il finanziamento dell'intervento riguardante la «riqualificazione con caratteristiche autostradali della S.P. 46 Rho-Monza lotto 2: Variante di attraversamento ferroviario in sotterraneo della linea Milano Saronno». Per la copertura finanziaria della disposizione, è corrispondentemente ridotto lo stanziamento del Fondo speciale di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016. La delibera Cipe n. 60/2013, richiamata nella norma in esame, ha assegnato 55 milioni di euro per il finanziamento del predetto intervento, a valere sulle risorse del fondo per consentire la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori (di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legge n. 69 del 2013). Alla luce di quanto precede,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa nell'ambito del primo provvedimento utile finalizzata a stanziare adeguate risorse per il potenziamento infrastrutturale e l'implementazione del parco treni della linea ferroviaria Milano-Treviglio-Crema-Cremona.
9/4110-AR/37Franco Bordo, Scotto, Ricciatti, Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    con la previsione di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del provvedimento, aggiunto in sede di esame dalle commissioni riunite V e VI, al personale del gruppo Equitalia trasferito al nuovo ente «Agenzia delle entrate-Riscossione» si garantisce, a decorrere dal 1o luglio 2017, la continuità dell'accesso al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali, le cui modalità di utilizzazione vengono individuate da un emanando decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
    il suddetto Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali è disciplinato dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, e contempla ancora un regime previdenziale a «prestazione definita», ben distante, invece, dal regime a «contribuzione definita» ed a capitalizzazione dei contributi versati, come introdotto dalla cosiddetta riforma Dini (legge 8 agosto 1995, n. 335);
    secondo il regime a «prestazione definita», contemplato da numerose forme pensionistiche complementari preesistenti, l'ammontare della prestazione da erogare è prefissata e corrisponde ad una percentuale del reddito o della prestazione corrisposta dalla previdenza obbligatoria, e risulta, pertanto, slegato dall'ammontare dei contributi versati. Tale regime può essere applicato, tra i lavoratori dipendenti, solo ai vecchi iscritti;
    già da tempo giace presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto di riforma della previdenza della categoria condiviso tra Equitalia e le organizzazioni sindacali di trasformazione e razionalizzazione del suddetto Fondo integrativo di previdenza dei lavoratori esattoriali risalente al 1958, progetto supportato da una approfondita relazione tecnica predisposta, su formale richiesta del Ministero stesso, dall'INPS, e che avrebbe un impatto neutro sui saldi di finanza pubblica, non comportando oneri a carico della fiscalità generale, a differenza dell'ipotesi di un mancato adeguamento che certamente porterebbe all'obbligo da parte dell'INPS al rimborso dei contributi versati secondo quanto disposto dall'articolo 32 della legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni,

impegna il Governo

a garantire la tutela della posizione previdenziale maturata ad oggi dai lavoratori esattoriali, prevedendo nell'emanando decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 9-bis dell'articolo 1 del provvedimento, l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale trasferito al nuovo ente «Agenzia delle entrate-Riscossione» come prevista dalla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.
9/4110-AR/38Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 4 del provvedimento, contenente disposizioni per il recupero dell'evasione fiscale, viene dettata una normativa che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, prevede la comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture in sostituzione delle attuali comunicazioni periodiche di dati desunti dalle fatture stesse, normativa che una volta approvata dovrebbe determinare una notevole semplificazione degli adempimenti e, nel contempo, consentire un monitoraggio effettivo e non solo formale dei comportamenti fiscali dei contribuenti IVA, secondo modalità sicuramente più efficaci di quelle attualmente possibili;
    ciò nonostante, sorgono motivi di perplessità su talune delle modalità attuative individuate dal governo in sede di emanazione del provvedimento operate e la preoccupazione per il fatto che vengono trascurate alcune implicazioni che potrebbero incidere sul successo stesso dell'operazione;
    l'articolo 4, nella fattispecie, prevede la comunicazione trimestrale dei dati fiscalmente rilevanti di tutte e sole le fatture emesse o ricevute annotate nei relativi registri IVA. Tale limitazione delle comunicazioni alle sole fatture registrate comporterà in primo luogo la mancata disponibilità dei dati riguardanti la fatturazione delle operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA, ma, soprattutto, anche di quelle indetraibili, limite al quale aggiungere la facoltà che pure esiste di registrare cumulativamente le fatture d'importo inferiore a 300 euro mediante un unico documento mensile riepilogativo;
    appare chiaro che l'efficacia di possibili controlli incrociati tra fornitori e clienti sarà di molto indebolita dagli inevitabili disallineamenti che si verificheranno tra fatture «attive» (cessioni) e «passive» (acquisti) per il fatto che, mentre chi vende ha l'obbligo di procedere alla registrazione entro un breve tempo stabilito per legge (15 giorni), chi acquista è tenuto a registrare le fatture solo se, e al momento in cui, le porta poi in detrazione. Questo significa che, trimestre per trimestre, mancheranno le fatture in acquisto non annotate perché non utilizzate in compensazione nello stesso periodo, più tutte quelle non detraibili per motivi soggettivi e oggettivi. Inoltre, questi inevitabili disallineamenti, oltre a limitare la possibilità di eseguire riscontri puntuali e affidabili, finiranno per alimentare un continuo e defatigante scambio di segnalazioni, da parte dell'AE, e chiarimenti, da parte dei contribuenti, con costi che potrebbero essere superiori ai benefici, per entrambe le parti;
    l'accorgimento risolutivo potrebbe essere rappresentato da una trasmissione dei dati che prescinda dalla registrazione delle fatture e che possa essere avanzata direttamente dal contribuente attraverso gli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, circoscritta alle sole fatture relative alle cessioni, per la quale si preveda anche un controllo puntuale da parte del cliente, fattura per fattura, dell'avvenuta trasmissione e della correttezza dei dati comunicati dal fornitore, affiancata dalla eventuale integrazione da parte dell'amministrazione finanziaria delle fatture non trasmesse, su segnalazione del cliente e quindi solo per eccezione;
    con la suddetta modalità, che si basa sostanzialmente sul conflitto d'interessi tra clienti e fornitori, verrebbe garantita la completezza delle comunicazioni e la correttezza dei dati trasmessi, potendosi impedire allo stesso tempo eventuali disallineamenti con i dati dichiarati in acquisto, grazie alla possibilità di portarli in detrazione dopo l'annotazione nei registri IVA del relativo numero identificativo di comunicazione,

impegna il Governo

a rafforzare la portata della norma e la sua spinta verso una maggiore « compliance» fiscale, svincolando la comunicazione dei dati delle fatture, come introdotta dall'articolo 4 del provvedimento, dalla loro effettiva registrazione.
9/4110-AR/39Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 4 del provvedimento, contenente disposizioni per il recupero dell'evasione fiscale, viene dettata una normativa che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, prevede la comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture in sostituzione delle attuali comunicazioni periodiche di dati desunti dalle fatture stesse, normativa che una volta approvata dovrebbe determinare una notevole semplificazione degli adempimenti e, nel contempo, consentire un monitoraggio effettivo e non solo formale dei comportamenti fiscali dei contribuenti IVA, secondo modalità sicuramente più efficaci di quelle attualmente possibili;
    ciò nonostante, sorgono motivi di perplessità su talune delle modalità attuative individuate dal governo in sede di emanazione del provvedimento operate e la preoccupazione per il fatto che vengono trascurate alcune implicazioni che potrebbero incidere sul successo stesso dell'operazione;
    l'articolo 4, nella fattispecie, prevede la comunicazione trimestrale dei dati fiscalmente rilevanti di tutte e sole le fatture emesse o ricevute annotate nei relativi registri IVA. Tale limitazione delle comunicazioni alle sole fatture registrate comporterà in primo luogo la mancata disponibilità dei dati riguardanti la fatturazione delle operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA, ma, soprattutto, anche di quelle indetraibili, limite al quale aggiungere la facoltà che pure esiste di registrare cumulativamente le fatture d'importo inferiore a 300 euro mediante un unico documento mensile riepilogativo;
    appare chiaro che l'efficacia di possibili controlli incrociati tra fornitori e clienti sarà di molto indebolita dagli inevitabili disallineamenti che si verificheranno tra fatture «attive» (cessioni) e «passive» (acquisti) per il fatto che, mentre chi vende ha l'obbligo di procedere alla registrazione entro un breve tempo stabilito per legge (15 giorni), chi acquista è tenuto a registrare le fatture solo se, e al momento in cui, le porta poi in detrazione. Questo significa che, trimestre per trimestre, mancheranno le fatture in acquisto non annotate perché non utilizzate in compensazione nello stesso periodo, più tutte quelle non detraibili per motivi soggettivi e oggettivi. Inoltre, questi inevitabili disallineamenti, oltre a limitare la possibilità di eseguire riscontri puntuali e affidabili, finiranno per alimentare un continuo e defatigante scambio di segnalazioni, da parte dell'AE, e chiarimenti, da parte dei contribuenti, con costi che potrebbero essere superiori ai benefici, per entrambe le parti;
    l'accorgimento risolutivo potrebbe essere rappresentato da una trasmissione dei dati che prescinda dalla registrazione delle fatture e che possa essere avanzata direttamente dal contribuente attraverso gli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, circoscritta alle sole fatture relative alle cessioni, per la quale si preveda anche un controllo puntuale da parte del cliente, fattura per fattura, dell'avvenuta trasmissione e della correttezza dei dati comunicati dal fornitore, affiancata dalla eventuale integrazione da parte dell'amministrazione finanziaria delle fatture non trasmesse, su segnalazione del cliente e quindi solo per eccezione;
    con la suddetta modalità, che si basa sostanzialmente sul conflitto d'interessi tra clienti e fornitori, verrebbe garantita la completezza delle comunicazioni e la correttezza dei dati trasmessi, potendosi impedire allo stesso tempo eventuali disallineamenti con i dati dichiarati in acquisto, grazie alla possibilità di portarli in detrazione dopo l'annotazione nei registri IVA del relativo numero identificativo di comunicazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare la portata della norma e la sua spinta verso una maggiore « compliance» fiscale, svincolando la comunicazione dei dati delle fatture, come introdotta dall'articolo 4 del provvedimento, dalla loro effettiva registrazione.
9/4110-AR/39. (Testo modificato nel corso della seduta). Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 4 del provvedimento, contenente disposizioni per il recupero dell'evasione fiscale, viene dettata una normativa che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, prevede la comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture in sostituzione delle attuali comunicazioni periodiche di dati desunti dalle fatture stesse, normativa che una volta approvata dovrebbe determinare una notevole semplificazione degli adempimenti e, nel contempo, consentire un monitoraggio effettivo e non solo formale dei comportamenti fiscali dei contribuenti IVA, secondo modalità sicuramente più efficaci di quelle attualmente possibili;
    ciò nonostante, sorgono motivi di perplessità su talune delle modalità attuative individuate dal governo in sede di emanazione del provvedimento operate e la preoccupazione per il fatto che vengono trascurate alcune implicazioni che potrebbero incidere sul successo stesso dell'operazione;
    se si eccettua l'allargamento ai gestori di servizi erogati per il tramite di distributori automatici, il medesimo articolo non prevede la comunicazione obbligatoria dei corrispettivi percepiti da chi non è sottoposto all'obbligo di emettere fatture, come ad esempio gli esercizi commerciali; i bar, i ristoranti, i parrucchieri, e altro. Da questo punto di vista, l'impianto della disposizione di cui all'articolo 4, rinunciando di fatto a qualsiasi tipo di controllo diretto sull'evasione al consumo finale, appare insufficiente sia dal punto di vista tecnologico che dei controlli possibili;
    l'assenza dell'obbligo di comunicazione dei corrispettivi per i soggetti non tenuti all'emissione della fattura (commercianti, ristoratori, e altro) impedisce, di fatto, il controllo diretto dell'evasione al consumo finale, che rappresenta invece una fetta considerevole di quella complessiva;
    sarebbe invece importante che si impostasse parallelamente un programma di sostituzione graduale degli attuali registratori di cassa con registratori elettronici collegati telematicamente con l'Agenzia delle Entrate e che s'imponesse l'uso della «carta elettronica di servizio» per il tracciamento dei pagamenti relativi alle ricevute fiscali emesse,

impegna il Governo

nell'ambito di una politica di contrasto organico all'evasione fiscale ad adottare provvedimenti normativi atti a sostituire gli attuali registratori di cassa con registratori elettronici collegati telematicamente con l'Agenzia delle Entrate e ad imporre agli esercizi l'uso della «carta elettronica di servizio» per il tracciamento dei pagamenti relativi alle ricevute fiscali emesse.
9/4110-AR/40Ferrara, Fassina, Paglia, Melilla, Marcon.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 4 del provvedimento, contenente disposizioni per il recupero dell'evasione fiscale, viene dettata una normativa che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, prevede la comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture in sostituzione delle attuali comunicazioni periodiche di dati desunti dalle fatture stesse, normativa che una volta approvata dovrebbe determinare una notevole semplificazione degli adempimenti e, nel contempo, consentire un monitoraggio effettivo e non solo formale dei comportamenti fiscali dei contribuenti IVA, secondo modalità sicuramente più efficaci di quelle attualmente possibili;
    ciò nonostante, sorgono motivi di perplessità su talune delle modalità attuative individuate dal governo in sede di emanazione del provvedimento operate e la preoccupazione per il fatto che vengono trascurate alcune implicazioni che potrebbero incidere sul successo stesso dell'operazione;
    se si eccettua l'allargamento ai gestori di servizi erogati per il tramite di distributori automatici, il medesimo articolo non prevede la comunicazione obbligatoria dei corrispettivi percepiti da chi non è sottoposto all'obbligo di emettere fatture, come ad esempio gli esercizi commerciali; i bar, i ristoranti, i parrucchieri, e altro. Da questo punto di vista, l'impianto della disposizione di cui all'articolo 4, rinunciando di fatto a qualsiasi tipo di controllo diretto sull'evasione al consumo finale, appare insufficiente sia dal punto di vista tecnologico che dei controlli possibili;
    l'assenza dell'obbligo di comunicazione dei corrispettivi per i soggetti non tenuti all'emissione della fattura (commercianti, ristoratori, e altro) impedisce, di fatto, il controllo diretto dell'evasione al consumo finale, che rappresenta invece una fetta considerevole di quella complessiva;
    sarebbe invece importante che si impostasse parallelamente un programma di sostituzione graduale degli attuali registratori di cassa con registratori elettronici collegati telematicamente con l'Agenzia delle Entrate e che s'imponesse l'uso della «carta elettronica di servizio» per il tracciamento dei pagamenti relativi alle ricevute fiscali emesse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito di una politica di contrasto organico all'evasione fiscale, di adottare provvedimenti normativi atti a sostituire gli attuali registratori di cassa con registratori elettronici collegati telematicamente con l'Agenzia delle Entrate e ad imporre agli esercizi l'uso della «carta elettronica di servizio» per il tracciamento dei pagamenti relativi alle ricevute fiscali emesse.
9/4110-AR/40. (Testo modificato nel corso della seduta). Ferrara, Fassina, Paglia, Melilla, Marcon.


   La Camera,
   premesso che:
    tra le esigenze indifferibili del Paese rientra la salvaguardia di Venezia e della sua laguna che, con i suoi 550 chilometri quadrati di estensione, rappresenta la più vasta area umida del Mediterraneo, un bene ambientale di valore inestimabile la cui salvaguardia è indissolubilmente associata alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale;
    in tale contesto, il completamento delle attività di bonifica del S.I.N. di Venezia – Porto Marghera è diventata improcrastinabile, anche secondo le conclusioni raggiunte dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, che si è occupata del caso;

la situazione del S.I.N. è gravemente critica, soprattutto per quanto riguarda il completamento dell'esecuzione delle opere di marginamento e di rifacimento delle sponde delle macroisole lagunari, suddivise tra il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto, la regione Veneto e l'Autorità portuale di Venezia, nonostante che gli oneri economici siano a carico del Ministero dell'ambiente;
    si apprende dalla Relazione della Commissione d'inchiesta che per i marginamenti delle macroisole di Porto Marghera, sinora, lo Stato ha sostenuto la spesa complessiva di 781,635 milioni di euro, con la realizzazione di circa il 94 per cento delle opere previste, sicché risultano ancora da eseguire circa 3-3,5 chilometri di marginamenti e di rifacimento di sponde;
    le risorse occorrenti per tali opere si stimano in circa 280 milioni di euro;
    occorre pertanto un contributo straordinario urgente in favore del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, dell'Autorità portuale di Venezia e della Regione Veneto, da assegnare ai suddetti enti secondo la ripartizione delle competenze previste dagli accordi di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera) e dai relativi protocolli attuativi;
    il mancato completamento delle opere di marginamento, oltre a compromettere il processo di reindustrializzazione dell'area e causare il perseguimento dello sversamento di inquinanti e residui di lavorazioni nella laguna da parte delle produzioni chimiche della zona industriale, rischia anche di compromettere le opere già eseguite, in considerazione del progressivo indebolimento dei manufatti non completati;
    la realizzazione delle opere di marginamento è parte integrante dell'accordo fatto con i privati e ne è una premessa essenziale, senza la quale i privati non possono operare in base a quanto era previsto nel loro impegno e, quindi, non possono dare corso ai propri investimenti; l'inadempienza dello Stato causa soprattutto il rischio concreto che vi siano azioni legali contro lo Stato e che, quindi, ci siano da pagare penali per inosservanza degli impegni sottoscritti, anche in considerazione delle somme ingenti che gli stessi operatori hanno versato per i lavori già eseguiti,

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie a porre fine all'emergenza anche a livello occupazionale del S.I.N di Venezia – Porto Marghera.
9/4110-AR/41Busin, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    tra le esigenze indifferibili del Paese rientra la salvaguardia di Venezia e della sua laguna che, con i suoi 550 chilometri quadrati di estensione, rappresenta la più vasta area umida del Mediterraneo, un bene ambientale di valore inestimabile la cui salvaguardia è indissolubilmente associata alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale;
    in tale contesto, il completamento delle attività di bonifica del S.I.N. di Venezia – Porto Marghera è diventata improcrastinabile, anche secondo le conclusioni raggiunte dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, che si è occupata del caso;

    la situazione del S.I.N. è gravemente critica, soprattutto per quanto riguarda il completamento dell'esecuzione delle opere di marginamento e di rifacimento delle sponde delle macroisole lagunari, suddivise tra il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto, la regione Veneto e l'Autorità portuale di Venezia, nonostante che gli oneri economici siano a carico del Ministero dell'ambiente;
    si apprende dalla Relazione della Commissione d'inchiesta che per i marginamenti delle macroisole di Porto Marghera, sinora, lo Stato ha sostenuto la spesa complessiva di 781,635 milioni di euro, con la realizzazione di circa il 94 per cento delle opere previste, sicché risultano ancora da eseguire circa 3-3,5 chilometri di marginamenti e di rifacimento di sponde;
    le risorse occorrenti per tali opere si stimano in circa 280 milioni di euro;
    occorre pertanto un contributo straordinario urgente in favore del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, dell'Autorità portuale di Venezia e della Regione Veneto, da assegnare ai suddetti enti secondo la ripartizione delle competenze previste dagli accordi di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera) e dai relativi protocolli attuativi;
    il mancato completamento delle opere di marginamento, oltre a compromettere il processo di reindustrializzazione dell'area e causare il perseguimento dello sversamento di inquinanti e residui di lavorazioni nella laguna da parte delle produzioni chimiche della zona industriale, rischia anche di compromettere le opere già eseguite, in considerazione del progressivo indebolimento dei manufatti non completati;
    la realizzazione delle opere di marginamento è parte integrante dell'accordo fatto con i privati e ne è una premessa essenziale, senza la quale i privati non possono operare in base a quanto era previsto nel loro impegno e, quindi, non possono dare corso ai propri investimenti; l'inadempienza dello Stato causa soprattutto il rischio concreto che vi siano azioni legali contro lo Stato e che, quindi, ci siano da pagare penali per inosservanza degli impegni sottoscritti, anche in considerazione delle somme ingenti che gli stessi operatori hanno versato per i lavori già eseguiti,

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie a porre fine all'emergenza anche a livello occupazionale del S.I.N di Venezia – Porto Marghera, fermi restando i vincoli di finanza pubblica.
9/4110-AR/41. (Testo modificato nel corso della seduta). Busin, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, oggetto del Disegno di legge di conversione all'esame dell'Assemblea, autorizza fino al prossimo 31 dicembre lo svolgimento dell'operazione Ippocrate e la partecipazione alla Missione delle Nazioni Unite in Libia denominata UNSMIL;
    l'operazione Ippocrate consiste nell'invio di un ospedale da campo nella città libica di Misurata con annessa scorta militare, per un totale complessivo di trecento effettivi;
    la partecipazione all'UNSMIL si sostanzia invece nel conferimento di due militari, incaricati di collaborare con il generale Paolo Serra, consigliere del Rappresentante Speciale delle Nazioni Unite in Libia, Martin Kobler;
    non rientra attualmente tra gli obiettivi di Ippocrate quello di contribuire al contrasto dei flussi migratori illegali che convogliano decine di migliaia di migranti irregolari verso le coste del nostro Paese;
    neanche l'UNSMIL risulta attiva nel contrasto ai flussi migratori illegali, mentre l'EUNAVFOR MED si concentra soprattutto sulla salvaguardia della vita umana in mare, pur agendo anche contro gli scafisti ed essendo in procinto di occuparsi dell'addestramento della futura Guardia Costiera libica,

impegna il Governo:

   ad agire a partire dal prossimo mese di gennaio in tutte le sedi internazionali competenti affinché la missione UNSMIL assuma compiti anche nell'ambito del contrasto ai flussi migratori illegali diretti verso l'Europa;
   ad adattare – ove tale futuro quadro si dovesse realizzare – tutte le iniziative di competenza volte:
    ad attribuire ai militari operanti nel contesto dell'operazione Ippocrate ed anche a quelli che si trovano in Libia nel contesto di interventi deliberati dalla Presidenza del Consiglio e diretti dall'AISE compiti attinenti alla prevenzione e repressione dei flussi migratori irregolari diretti verso le coste del nostro paese;
    ad accelerare i programmi di addestramento a profitto della Guardia Costiera libica condotti dall'EUNAVFOR MED, in modo tale da acquisire al più presto una prima linea locale di difesa dagli scafisti e pervenire alla cessazione delle partenze dei barconi carichi di migranti irregolari che intendono raggiungere il nostro Paese;
    ad impartire l'ordine alle navi militari del nostro Paese, in servizio al limite delle acque territoriali libiche nel dispositivo Mare Sicuro, di avviare, ove le circostanze lo consentano, una campagna di respingimenti dei migranti irregolari verso le coste di partenza.

9/4110-AR/42Gianluca Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto che il provvedimento A.C. 4110 Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», all'articolo 12 incrementa di 700 milioni di euro per l'anno 2016 le risorse destinate al sistema accoglienza, di cui 600 milioni per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri;
    rilevato che alla data del 3 novembre risultano più di settemila centri di accoglienza (6.406 strutture temporanee, 4 hot spot, 15 centri di prima accoglienza, 640 progetti SPRAR) nei quali sono accolti 172.270 immigrati richiedenti protezione internazionale mentre i centri di identificazione ed espulsioni attivi sono solo 4 su 9 (Brindisi, Caltanissetta, Roma e Torino) nei quali peraltro, a fronte di una capienza teorica di 1.393 posti, sono presenti 2.74 immigrati clandestini;
     rilevato altresì che dal 1o gennaio al 28 ottobre le richieste di asilo sono state 97.814 mentre nello stesso periodo di tempo il numero di immigrati sbarcati sono stati 159.496 e che attualmente a coloro i quali giungono clandestinamente nel nostro territorio e non formalizzano alcuna domanda di protezione internazionale viene semplicemente intimato di lasciare il territorio (cosiddetto foglio di via) ed in assenza di disponibilità nelle strutture di trattenimento per eseguire l'identificazione e l'effettiva espulsione, gli stessi, solo individuati tramite i rilievi dattiloscopici ma non identificati, sono liberi di circolare sul territorio, con ovvie conseguenze negative sulla sicurezza e tenuta sociale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di destinare le risorse di cui all'articolo 12 comma 1, in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/115/CE, ad interventi finalizzati a rendere operativi i centri di identificazione ed espulsione attualmente chiusi e ad istituirne di nuovi tramite accordi bilaterali con le Regioni che diano il loro assenso e le risorse di cui al comma 2 per la conclusione e attuazione di accordi bilaterali per la riammissione nei Paesi di origine e di partenza.
9/4110-AR/43Molteni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto che il provvedimento A.C. 4110 Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», all'articolo 12 incrementa di ulteriori 700 milioni di euro le risorse destinate al sistema accoglienza per l'anno 2016, tralasciando invece di intervenire, in linea con quanto previsto anche dalla normativa comunitaria, in tema di espulsioni e rimpatri degli immigrati clandestini;
    rilevato infatti che la direttiva 2008/115 pone in capo agli stati precisi obblighi per l'allontanamento dal loro territorio dei cittadini non comunitari irregolari e l'effettivo rimpatrio degli stessi, successivamente all'avvio delle procedure di espulsione e al loro trattenimento in appositi centri;
    rilevato che, nonostante il recepimento della Direttiva 2008/115 nel decreto legislativo 286/98, secondo i dati dell'ufficio statistico europeo l'Italia, tra i paesi maggiormente coinvolti nel problema immigrazione, è quello che rimpatria meno immigrati clandestini: nel 2015 in Italia le espulsioni sono state 26.058 ma gli effettivi rimpatri 11.944 a fronte, ad esempio, dei 86.000 della Francia e dei 65.000 della Gran Bretagna;
    rilevato, infine, che la chiusura della maggior parte dei Centri di Identificazione ed Espulsione (5 su 9), l'abbassamento del tempo massimo di trattenimento con legge n. 161 del 2014 da diciotto mesi a novanta giorni, hanno, di fatto, vanificato le procedure di espulsione, esponendoci non solo ad eventuali rilievi per infrazione della normativa comunitaria ma, soprattutto, a pericoli per la sicurezza interna, stante la presenza di migliaia di clandestini non identificati che attualmente circolano liberamente sul territorio italiano,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di destinare le risorse stanziate dal presente decreto per il sistema accoglienza al Fondo Rimpatri di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni.
9/4110-AR/44Rondini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto che il provvedimento A.C. 4110 Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», all'articolo 12 incrementa di 700 milioni di euro per l'anno 2016 le risorse destinate al sistema accoglienza, di cui 600 milioni per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri e 100 milioni ai Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale;
    rilevato che le risorse impiegate dai comuni e dalle loro associazioni per i servizi erogati ai cittadini stranieri rappresentano circa il 3 per cento della spesa sociale complessiva, per un valore di circa 190 milioni di euro e il continuo aumento dei continui flussi migratori verso il nostro Paese di cittadini stranieri provenienti dai Paesi extracomunitari determinano una serie di problemi in campo assistenziale, nell'area socio-sanitaria e in quella più ampia e complessa dell'integrazione;
    rilevato altresì che benché il numero degli italiani in stato di povertà è notevolmente aumentato raggiungendo nel 2015, secondo gli ultimi dati da ISTAT, il numero più alto dal 2005, ossia 4 milioni e 598 mila, circa il 7,6 per cento della popolazione residente in Italia, di cui un milione di giovani, nel 2016 la dotazione finanziaria del fondo è stata di 600 milioni di euro a fronte di oltre 4 milioni di euro stimati per l'accoglienza degli immigrati;
    rilevato infine che molti sindaci hanno avviato ufficialmente un processo di democrazia partecipata per farsi supportare con un mandato ufficiale dai cittadini per proporre, con forza, al Governo di stornare almeno in parte le risorse economiche destinate all'accoglienza dei cittadini extracomunitari per destinarle ad aiuti concreti alla comunità cittadina in difficoltà economiche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di destinare le risorse stanziate dal presente decreto per il sistema accoglienza al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».
9/4110-AR/45Borghesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto che il provvedimento A.C. 4110 Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», all'articolo 12 incrementa di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2016 le risorse destinate al sistema accoglienza;
    rilevato che il cosiddetto «Dopo di noi», ovvero la possibilità di garantire a persone disabili una vita dignitosa e indipendente anche successivamente alla morte dei familiari, è un tema di grande attualità e un problema sempre più sentito sia dalle famiglie interessate che dalle istituzioni, prime tra tutte i Comuni, i quali sono gli enti chiamati a fornire risposte e servizi in merito;
    rilevato altresì che, secondo gli ultimi dati ISTAT, i disabili gravi al di sotto dei 65 anni che vivono soli e hanno perso entrambi i genitori sono 38 mila e quelli che vivono con genitori anziani (con più di 64 anni) sono 89 mila, per un totale di circa 127 mila individui, e che tuttavia si può quindi stimare che, nell'arco dei prossimi cinque anni circa, 12.600 perderanno tutti i familiari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di destinare le risorse stanziate dal presente decreto per il sistema accoglienza al Fondo per interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare cui all'articolo 1, comma 400 della legge n. 208 del 2015 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)».
9/4110-AR/46Caparini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 11, attribuisce un contributo straordinario alla Regione Campania di 600 milioni di euro e alla Regione Molise di 90 milioni di euro a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale;
    per tutte le regioni italiane il tema della mobilità rappresenta una delle questioni più importanti per lo sviluppo economico e quello produttivo, per l'organizzazione delle funzioni, per l'attrattività e, non ultimo, per la qualità della vita dei cittadini;
    ma se da una parte la crisi economica e l'abbassamento dei livelli di consumo e di reddito dei cittadini hanno comportato un aumento della domanda di trasporto pubblico, dall'altra il taglio ai finanziamenti destinati al settore ne hanno causato una riduzione;
    i problemi legati agli insufficienti finanziamenti statali per un servizio fondamentale come quello del trasporto pubblico locale riguardano tutte le Regioni, anche se alcune di esse riescono con efficienza a garantire un servizio efficace. Quindi è irragionevole premiare le Regioni che gestiscono il servizio con continui accumuli di debito e non partecipare adeguatamente alla spesa di quelle Regioni virtuose che offrono un servizio di qualità in economia;

impegna il Governo

a sostenere economicamente il servizio del trasporto pubblico locale in modo equo, ripartendo le risorse disponibili fra tutte le Regioni e non utilizzandole solamente per ripianare debiti accumulati dagli enti territoriali non virtuosi.
9/4110-AR/47Grimoldi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    come previsto dall'articolo 6 del provvedimento in esame, per l'agevolazione agevolata, si deve provvedere al pagamento integrale, anche dilazionato, delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi legali e di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme affidate, sulle quali sono poi dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
    si rinvia, quindi, al meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 159 del 2015 che ha previsto che agli agenti sia riconosciuto il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio, riducendo l'onere di riscossione dall'8 per cento sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora al 6 per cento (al 3 per cento in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella);
    ai debitori iscritti a ruolo, altresì, sono imputati gli oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione, 

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine adottare ulteriori iniziative normative volte a valutare la possibilità di prevedere anche per coloro che scelgono di versare il dovuto ratealmente, una volta decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, la sospensione della riscossione degli oneri di riscossione del 6 per cento, fino a quando viene rispettato il piano di rateazione, per poi disporre lo sgravio d'ufficio della somma dovuta con il pagamento dell'ultima rata del piano di rateazione concordato.
9/4110-AR/48Saltamartini, Castiello, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 stabilisce un credito di imposta di 100 euro per i soggetti in attività nel 2017 con un volume di affari non superiore a 50.000 euro per l'adeguamento tecnologico ai nuovi adempimenti telematici di trasmissione delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA. Lo stesso credito è aumentato di 50 euro per coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;
    sono previste, altresì, sanzioni non penali in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni;
    l'obbligo di trasmissione telematica dei dati fiscali, presenta ancora una volta il problema generazionale dell'adeguamento ai nuovi adempimenti: con la telematizzazione forzata di ogni procedura, (al di là della semplificazione che non sempre avviene), si lasciano indietro le micro imprese, soprattutto quelle individuali, in cui si svolgono attività di artigianato legato a mestieri che stanno scomparendo, che, invece di tutelare come patrimonio, queste norme costringono a ricorrere ancora una volta ai professionisti, per la semplice impossibilità nell'utilizzo degli strumenti informatici, aggravando loro gli oneri;
    sarebbe stato quindi necessario incrementare e a rendere stabile il credito d'imposta previsto a compensazione dei maggiori oneri amministrativi conseguenti alla moltiplicazione degli invii dei dati delle fatture attive e passive, nonché all'incremento di informazioni da inviare all'Agenzia delle Entrate;
    con le modifiche fatte durante l'esame in sede referente nelle commissioni V e VI, si è stata estesa la possibilità di usufruire del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati e un ulteriore credito di imposta di 50 euro, per un solo anno, a favore di coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture attraverso il Sistema di interscambio;
    si ritiene, però, che sia gli importi, sia il fatto che il credito di imposta sia previsto una tantum non siano affatto sufficienti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un importo più alto per i crediti di imposta attribuiti, aumentando al contempo sia quello di 100 euro, attribuito ai soggetti in attività nel 2017 con un volume di affari non superiore a 50.000 euro, sia quello di 50 euro, attribuito a coloro che optano per la fatturazione elettronica tra privati o che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture attraverso il sistema si interscambio.
9/4110-AR/49Giancarlo Giorgetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 stabilisce un credito di imposta di 100 euro per i soggetti in attività nel 2017 con un volume di affari non superiore a 50.000 euro per l'adeguamento tecnologico ai nuovi adempimenti telematici di trasmissione delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA. Lo stesso credito è aumentato di 50 euro per coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;
    sono previste, altresì, sanzioni non penali in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni;
    l'obbligo di trasmissione telematica dei dati fiscali, presenta ancora una volta il problema generazionale dell'adeguamento ai nuovi adempimenti: con la telematizzazione forzata di ogni procedura, (al di là della semplificazione che non sempre avviene), si lasciano indietro le micro imprese, soprattutto quelle individuali, in cui si svolgono attività di artigianato legato a mestieri che stanno scomparendo, che, invece di tutelare come patrimonio, queste norme costringono a ricorrere ancora una volta ai professionisti, per la semplice impossibilità nell'utilizzo degli strumenti informatici, aggravando loro gli oneri;
    sarebbe stato quindi necessario incrementare e a rendere stabile il credito d'imposta previsto a compensazione dei maggiori oneri amministrativi conseguenti alla moltiplicazione degli invii dei dati delle fatture attive e passive, nonché all'incremento di informazioni da inviare all'Agenzia delle Entrate;
    con le modifiche fatte durante l'esame in sede referente nelle commissioni V e VI, si è stata estesa la possibilità di usufruire del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati e un ulteriore credito di imposta di 50 euro, per un solo anno, a favore di coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture attraverso il Sistema di interscambio;
    si ritiene, però, che sia gli importi, sia il fatto che il credito di imposta sia previsto una tantum non siano affatto sufficienti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di valutare l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a prevedere un importo più alto per i crediti di imposta attribuiti, aumentando al contempo sia quello di 100 euro, attribuito ai soggetti in attività nel 2017 con un volume di affari non superiore a 50.000 euro, sia quello di 50 euro, attribuito a coloro che optano per la fatturazione elettronica tra privati o che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture attraverso il sistema si interscambio.
9/4110-AR/49. (Testo modificato nel corso della seduta). Giancarlo Giorgetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 stabilisce un credito di imposta di 100 euro per i soggetti in attività nel 2017 con un volume di affari non superiore a 50.000 euro per l'adeguamento tecnologico ai nuovi adempimenti telematici di trasmissione delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA. Lo stesso credito è aumentato di 50 euro per coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;
    sono previste, altresì, sanzioni non penali in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni;
    l'obbligo di trasmissione telematica dei dati fiscali, presenta ancora una volta il problema generazionale dell'adeguamento ai nuovi adempimenti: con la telematizzazione forzata di ogni procedura, (al di là della semplificazione che non sempre avviene), si lasciano indietro le micro imprese, soprattutto quelle individuali, in cui si svolgono attività di artigianato legato a mestieri che stanno scomparendo, che, invece di tutelare come patrimonio, queste norme costringono a ricorrere ancora una volta ai professionisti, per la semplice impossibilità nell'utilizzo degli strumenti informatici, aggravando loro gli oneri;
    sarebbe stato quindi necessario incrementare e a rendere stabile il credito d'imposta previsto a compensazione dei maggiori oneri amministrativi conseguenti alla moltiplicazione degli invii dei dati delle fatture attive e passive, nonché all'incremento di informazioni da inviare all'Agenzia delle Entrate;
    con le modifiche fatte durante l'esame in sede referente nelle commissioni V e VI, si è stata estesa la possibilità di usufruire del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati e un ulteriore credito di imposta di 50 euro, per un solo anno, a favore di coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture attraverso il Sistema di interscambio;
    si ritiene, però, che sia gli importi, sia il fatto che il credito di imposta sia previsto una tantum non siano affatto sufficienti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa ai fini dell'adozione di ulteriori iniziative normative volte ad estendere temporalmente i crediti di imposta di cui in premessa, almeno fino a quando l'adeguamento tecnologico non sarà del tutto completato.
9/4110-AR/50Allasia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 stabilisce un credito di imposta di 100 euro per i soggetti in attività nel 2017 con un volume di affari non superiore a 50.000 euro per l'adeguamento tecnologico ai nuovi adempimenti telematici di trasmissione delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA. Lo stesso credito è aumentato di 50 euro per coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri;
    sono previste, altresì, sanzioni non penali in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni;
    l'obbligo di trasmissione telematica dei dati fiscali, presenta ancora una volta il problema generazionale dell'adeguamento ai nuovi adempimenti: con la telematizzazione forzata di ogni procedura, (al di là della semplificazione che non sempre avviene), si lasciano indietro le micro imprese, soprattutto quelle individuali, in cui si svolgono attività di artigianato legato a mestieri che stanno scomparendo, che, invece di tutelare come patrimonio, queste norme costringono a ricorrere ancora una volta ai professionisti, per la semplice impossibilità nell'utilizzo degli strumenti informatici, aggravando loro gli oneri;
    sarebbe stato quindi necessario incrementare e a rendere stabile il credito d'imposta previsto a compensazione dei maggiori oneri amministrativi conseguenti alla moltiplicazione degli invii dei dati delle fatture attive e passive, nonché all'incremento di informazioni da inviare all'Agenzia delle Entrate;
    con le modifiche fatte durante l'esame in sede referente nelle commissioni V e VI, si è stata estesa la possibilità di usufruire del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati e un ulteriore credito di imposta di 50 euro, per un solo anno, a favore di coloro che esercitano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture attraverso il Sistema di interscambio;
    si ritiene, però, che sia gli importi, sia il fatto che il credito di imposta sia previsto una tantum non siano affatto sufficienti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa ai fini di valutare l'adozione di ulteriori iniziative normative volte ad estendere temporalmente i crediti di imposta di cui in premessa, almeno fino a quando l'adeguamento tecnologico non sarà del tutto completato.
9/4110-AR/50. (Testo modificato nel corso della seduta). Allasia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 6 si consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali;
    non è affatto condivisibile la disposizione, introdotta durante l'esame in sede referente delle commissioni V e VI, con cui si prevede che il pagamento debba essere in ogni modo dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5 per cento annui a decorrere da agosto 2017. Con la stessa norma, si prevede, inoltre, che il settanta per cento delle somme complessivamente dovute sia versato entro l'anno 2017 e il restante trenta per cento nell'anno 2018;
    un numero tale di rate in un così breve lasso di tempo risulta essere veramente irrisorio per permettere ai contribuenti di pagare importi che alcune volte sono spropositati. Infatti, in molti casi, il debitore non è più in grado di prendere un affidamento bancario che gli permetta di pagare in tempi così stretti;
    in molti casi, si tratta di debitori che sono stati iscritti a ruolo per cartelle relative al periodo della crisi, durante la quale, stretti, da un lato, nella morsa delle difficoltà economiche, dall'altro, da un carico fiscale insostenibile, non sono riusciti a restare in regola con i pagamenti dei tributi, finendo nella stretta di Equitalia;
    ancora oggi, vista la timida ripresa, questi imprenditori non hanno affatto riassestato le finanze delle loro aziende e dunque, benché si dia loro la possibilità della definizione agevolata, non riusciranno ugualmente a sanare il loro debiti con lo Stato, specie se il piano di rateizzazione resterà quello attualmente previsto nel testo del disegno di legge di conversione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative, volte a prevedere una revisione del piano di rateizzazione, allungando i termini di almeno un anno, e aumentando al contempo il numero di rate, stabilendo almeno un minimo di 12 rate fino ad un massimo di 36.
9/4110-AR/51Fedriga, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 6 si consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali;
    non è affatto condivisibile la disposizione, introdotta durante l'esame in sede referente delle commissioni V e VI, con cui si prevede che il pagamento debba essere in ogni modo dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5 per cento annui a decorrere da agosto 2017. Con la stessa norma, si prevede, inoltre, che il settanta per cento delle somme complessivamente dovute sia versato entro l'anno 2017 e il restante trenta per cento nell'anno 2018;
    un numero tale di rate in un così breve lasso di tempo risulta essere veramente irrisorio per permettere ai contribuenti di pagare importi che alcune volte sono spropositati. Infatti, in molti casi, il debitore non è più in grado di prendere un affidamento bancario che gli permetta di pagare in tempi così stretti;
    in molti casi, si tratta di debitori che sono stati iscritti a ruolo per cartelle relative al periodo della crisi, durante la quale, stretti, da un lato, nella morsa delle difficoltà economiche, dall'altro, da un carico fiscale insostenibile, non sono riusciti a restare in regola con i pagamenti dei tributi, finendo nella stretta di Equitalia;
    ancora oggi, vista la timida ripresa, questi imprenditori non hanno affatto riassestato le finanze delle loro aziende e dunque, benché si dia loro la possibilità della definizione agevolata, non riusciranno ugualmente a sanare il loro debiti con lo Stato, specie se il piano di rateizzazione resterà quello attualmente previsto nel testo del disegno di legge di conversione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di valutare l'adozione di ulteriori iniziative normative, volte a prevedere una revisione del piano di rateizzazione, allungando i termini di almeno un anno, e aumentando al contempo il numero di rate, stabilendo almeno un minimo di 12 rate fino ad un massimo di 36.
9/4110-AR/51. (Testo modificato nel corso della seduta). Fedriga, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 6 si consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali;
    il provvedimento in esame rinvia al meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 159 del 2015 che ha previsto che agli agenti sia riconosciuto il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio, riducendo l'onere di riscossione dall'8 per cento sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora al 6 per cento e al 3 per cento, in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;
    ai debitori iscritti a ruolo, altresì, sono imputati gli oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione;
    rimane dunque l'aggio di Equitalia, che continua ad essere profumatamente remunerata,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte eliminare la disposizione in cui si prevede l'inclusione, nella somme da pagare mediante definizione agevolata, della remunerazione del servizio di riscossione, il cosiddetto aggio.
9/4110-AR/52Attaguile.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 6 si consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali;
    non è affatto condivisibile la disposizione, introdotta durante l'esame in sede referente delle commissioni V e VI, con cui si prevede che il pagamento debba essere in ogni modo dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5 per cento annui a decorrere da agosto 2017. Con la stessa norma, si prevede, inoltre, che il settanta per cento delle somme complessivamente dovute sia versato entro l'anno 2017 e il restante trenta per cento nell'anno 2018;
    un numero tale di rate in un così breve lasso di tempo risulta essere veramente irrisorio per permettere ai contribuenti di pagare importi che alcune volte sono spropositati. Infatti, in molti casi, il debitore non è più in grado di prendere un affidamento bancario che gli permetta di pagare in tempi così stretti;
    in molti casi, si tratta di debitori che sono stati iscritti a ruolo per cartelle relative al periodo della crisi, durante la quale, stretti, da un lato, nella morsa delle difficoltà economiche, dall'altro, da un carico fiscale insostenibile, non sono riusciti a restare in regola con i pagamenti dei tributi, finendo nella stretta di Equitalia;
    ancora oggi, vista la timida ripresa, questi imprenditori non hanno affatto riassestato le finanze delle loro aziende e dunque, benché si dia loro la possibilità della definizione agevolata, non riusciranno ugualmente a sanare il loro debiti con lo Stato, specie se il piano di rateizzazione resterà quello attualmente previsto nel testo del disegno di legge di conversione;
    con queste condizioni, per molti, infatti, non sarà ancora sufficiente l'agevolazione concessa, tenuto conto del fatto che la crescita è ancora troppo debole e tenuti in considerazione i debiti enormi accumulati in questi anni difficilissimi appena trascorsi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità attraverso ulteriori iniziative normative, di prevedere che fino ad un limite massimo di 50.000 euro di debiti iscritti a ruolo, il debitore possa avvalersi, per il pagamento di carichi inclusi in ruolo attraverso la definizione di cui all'articolo 6 del decreto legge in oggetto, di un finanziamento agevolato per l'estinzione del debito, con l'obbligo di restituzione della quota capitale, escluso il costo di ogni tipo di commissione e di ogni altro onere o spesa relativi alle gestione dei medesimi finanziamenti, al tasso di interesse refi della BCE.
9/4110-AR/53Guidesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il condono Equitalia provocherà una netta disparità di trattamento tra due contribuenti in eguale posizione giuridica – ossia entrambi destinatari di cartelle esattoriali Equitalia –, di cui uno ha deciso di pagare le assurde cartelle, magari facendo innumerevoli sacrifici, e un altro che, invece, spesso per impossibilità, non ha potuto pagare o ha deciso di ricorrere in giudizio per far valere i propri diritti. In base a questa considerazione, potrebbe addirittura ipotizzarsi la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini dell'articolo 3 Cost.;
    si sarebbe quindi dovuto prevedere almeno una detrazione fiscale su interessi e sanzioni per coloro che hanno già pagato;
    inoltre, per questa stessa ragione, ossia per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, sarebbe stato quantomeno opportuno che la definizione agevolata si estendesse a tutti i carichi di ruolo affidati all'agente della riscossione, e non soltanto a quelli relativi agli anni dal 2000 al 2016;
    la modifica intercorsa durante l'esame in sede referente delle commissioni V e VI, che estende la definizione agevolata fino alle cartelle del 2016 (dal 2015), non è dunque sufficiente,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'estensione della definizione agevolata a tutti i carichi di ruolo affidati all'Agente della riscossione fino al 2016, non soltanto a quelli affidati negli anni dal 2000 al 2016.
9/4110-AR/54Invernizzi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il condono Equitalia provocherà una netta disparità di trattamento tra due contribuenti in eguale posizione giuridica – ossia entrambi destinatari di cartelle esattoriali Equitalia –, di cui uno ha deciso di pagare le assurde cartelle, magari facendo innumerevoli sacrifici, e un altro che, invece, spesso per impossibilità, non ha potuto pagare o ha deciso di ricorrere in giudizio per far valere i propri diritti. In base a questa considerazione, potrebbe addirittura ipotizzarsi la violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini dell'articolo 3 Cost.;
    inoltre, per questa stessa ragione, ossia per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, sarebbe stato quantomeno opportuno che la definizione agevolata si estendesse a tutti i carichi di ruolo affidati all'agente della riscossione, e non soltanto a quelli relativi agli anni dal 2000 al 2016;
    la modifica intercorsa durante l'esame in sede referente delle commissioni V e VI, che estende la definizione agevolata fino alle cartelle del 2016 (dal 2015), non è dunque sufficiente;
    si sarebbe quindi dovuto prevedere almeno una detrazione fiscale su interessi e sanzioni per coloro che hanno già pagato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, attraverso ulteriori iniziative normative, di prevedere la detrazione fiscale su interessi e sanzioni per coloro che hanno già estinto il debito di carichi iscritti a ruolo riferiti allo stesso arco di tempo per cui si prevede la definizione agevolata, ossia dal 2000 al 2016.
9/4110-AR/55Picchi.


   La Camera,
   premesso che:
    valutato l'articolo 4, che provvede ad abrogare il cosiddetto «spesometro» e ad introdurre due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente con cadenza trimestrale: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;
    preso atto che tali nuovi obblighi e adempimenti, partendo, in primis dalla comunicazione delle fatture emesse e ricevute, con cadenza trimestrale, corredata dalla liquidazione IVA, della natura del servizio o della prestazione o cessione, permette allo stato di conoscere la cassa che si genera a livello nazionale;
    considerato, quindi, il contribuente, comunicando la liquidazione Iva con cadenza trimestrale, nei fatti fornisce tutti i dati della comunicazione annuale Iva che normalmente vengono inviati a fine febbraio e va a duplicare i dati delle dichiarazioni Iva, con un aggravio delle attività da svolgere;
    ritenuto che tale nuovo aggravio avrebbe potuto essere compensato con l'eliminazione di un'altra serie di adempimenti, nel senso che se l'intento dei nuovi obblighi era di avere un quadro completo della situazione, il nuovo adempimento lo consente e quindi avrebbe potuto sgravare il contribuente da altri obblighi perché di fatto si giunge alla situazione in cui l'amministrazione centrale potrebbe già fornire una dichiarazione precompilata sul modello di quanto già in atto con il modello 730,

impegna il Governo

a valutare, in sede di applicazione dei nuovi obblighi e adempimenti previsti a decorre dal 2017, l'introduzione di modalità compensative di riduzione del carico burocratico, che per le aziende italiane è il più pesante d'Europa.
9/4110-AR/56Bossi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 introduce di due nuovi adempimenti, da effettuare telematicamente con cadenza trimestrale: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;
    valutata la portata di questa introduzione sotto il profilo delle sanzioni, le quali, in quanto già applicabili dal 2017, potrebbero portare nelle casse dello Stato non soltanto i soldi dei contribuenti che ometteranno volontariamente la comunicazione delle informazioni, ma anche di quelli che, semplicemente, avranno problemi tecnici di natura telematica, considerato il fatto che manca meno di un mese all'entrata in vigore delle nuove disposizioni e le società di software house devono ancora predisporre i pacchetti;
    tenuto conto, infatti, che potrebbero esserci problematiche di comunicazione delle informazioni. Il contribuente potrebbe essere oggetto di pesanti multe non a causa di una volontaria omissione di dati, ma da un problema tecnico di software,

impegna il Governo

a salvaguardare e garantire dall'applicazione delle sanzioni i contribuenti la cui mancata o errata comunicazione telematica è da imputarsi ad oggettivi problemi tecnici dei pacchetti software.
9/4110-AR/57Pagano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto che l'articolo 8 del decreto prevede un rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione per un importo pari a 592,6 milioni di euro per l'anno 2016, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 2012, e successive modificazioni, e che, al fine di garantire la copertura finanziaria di tale rifinanziamento, si prevede l'utilizzo delle economie accertate, con riferimento all'anno 2016, sulla base dell'attività di monitoraggio e di verifica concernente le misure di salvaguardia;
    considerato che, di conseguenza, in legge di bilancio gli interventi relativi alla VIII salvaguardia sono stati limitati, nella platea dei beneficiari, alle risorse esigue ad essa destinate;
    valutato che, di contro, il provvedimento in esame prevede, all'articolo 12, l'istituzione di un Fondo ad hoc per la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri;
    constatato pertanto che, ancora una volta il Governo riserva una priorità nelle risorse da destinare agli stranieri e immigrati clandestini, invece che ai cittadini italiani rimasti senza lavoro, senza ammortizzatore sociale e senza pensione,

impegna il Governo

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, in linea con il disposto di cui all'articolo 12 del provvedimento, l'istituzione di un Fondo apposito destinato a misure finanziarie in favore dei Comuni coinvolti da cittadini residenti bisognosi privi di copertura reddituale derivante da lavoro e/o da pensione.
9/4110-AR/58Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto che l'articolo 8 del decreto prevede un rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione per un importo pari a 592,6 milioni di euro per l'anno 2016, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 2012, e successive modificazioni, e che, al fine di garantire la copertura finanziaria di tale rifinanziamento, si prevede l'utilizzo delle economie accertate, con riferimento all'anno 2016, sulla base dell'attività di monitoraggio e di verifica concernente le misure di salvaguardia;
    considerato che, di conseguenza, in legge di bilancio gli interventi relativi alla VIII salvaguardia sono stati limitati, nella platea dei beneficiari, alle risorse esigue ad essa destinate;
    valutato che, di contro, il provvedimento in esame prevede, all'articolo 12, l'istituzione di un Fondo ad hoc per la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri;
    constatato pertanto che, ancora una volta il Governo riserva una priorità nelle risorse da destinare agli stranieri e immigrati clandestini, invece che ai cittadini italiani rimasti senza lavoro, senza ammortizzatore sociale e senza pensione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, in linea con il disposto di cui all'articolo 12 del provvedimento, l'istituzione di un Fondo apposito destinato a misure finanziarie in favore dei Comuni coinvolti da cittadini residenti bisognosi privi di copertura reddituale derivante da lavoro e/o da pensione.
9/4110-AR/58. (Testo modificato nel corso della seduta). Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 4 del provvedimento, contenente disposizioni per il recupero dell'evasione fiscale, viene dettata una normativa che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, prevede la comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture in sostituzione delle attuali comunicazioni periodiche di dati desunti dalle fatture stesse, normativa che una volta approvata dovrebbe determinare una notevole semplificazione degli adempimenti e, nel contempo, consentire un monitoraggio effettivo e non solo formale dei comportamenti fiscali dei contribuenti IVA, secondo modalità sicuramente più efficaci di quelle attualmente possibili;
    al comma 3 del medesimo articolo, al fine d'impedire che i contribuenti possano semplicemente non adempiere l'obbligo di comunicazione, e cioè in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, viene applicata la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre, sanzione ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati;
    tale regime sanzionatorio, peraltro ulteriormente affievolito in sede di esame presso le commissioni di merito, appare scarsamente deterrente e poco scoraggiante per coloro che intendessero sottrarsi ai controlli fiscali incrociati dell'amministrazione finanziaria. Sembrerebbe, inoltre, che il pagamento delle eventuali sanzioni applicate esaurirebbe la contestazione facendo di fatto cessare l'obbligo di comunicazione delle fatture non trasmesse senza neppure prevedere la surroga da parte dell'Agenzia delle Entrate. In tal modo le comunicazioni omesse continuerebbero a mancare, anche dopo un eventuale ravvedimento, rendendo successivamente impossibile far quadrare i dati complessivi delle fatture con quelli versati e dichiarati, annullando di fatto l'attendibilità di ulteriori riscontri effettuati in sede di dichiarazione annuale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizioni in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a elevare sensibilmente la sanzione prevista dall'articolo 4, comma 3 del provvedimento, rapportandola agli importi delle fatture non comunicate.
9/4110-AR/59Giancarlo Giordano, Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», presenta all'articolo 4 la sostituzione dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e l'introduzione dell'articolo 21-bis di tale decreto al fine di rendere obbligatoria la trasmissione telematica trimestrale di tutte le fatture emesse dal contribuente, corredate dai dati identificativi principali del documento, e delle liquidazioni periodiche IVA;
    le sanzioni previste all'articolo 4, comma 3 del suddetto decreto per errori, omissioni, o infedele comunicazione dei dati su fatture e liquidazioni periodiche IVA inaspriscono fortemente il regime sanzionatorio attualmente previsto, frammentandolo ulteriormente;
    tale intervento si dichiara volto a migliorare le procedure di riscossione e controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, affermandosi nella relazione del provvedimento che ciò dovrebbe favorire maggiore collaborazione con i contribuenti-cittadini e che l'aumento delle comunicazioni IVA dovrebbe combattere la cosiddetta «evasione da riscossione». Il maggiore gettito atteso dalle suddette previsioni corrisponde a 2 miliardi di euro,

impegna il Governo

a monitorare la corretta applicazione della disciplina di cui all'articolo 4, le variazioni del gettito imputabili ad essa e l'entità, il numero e l'effetto sui contribuenti delle sanzioni comminate in base alla nuova normativa, valutando l'opportunità, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di gettito, di modificare la frequenza delle comunicazioni, le modalità della loro applicazione e il regime sanzionatorio ad esse collegato.
9/4110-AR/60Gribaudo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 del decreto legge prevede finanziamenti al contratto di programma – Parte investimenti, aggiornamento 2016, di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a.;
    questa disposizione va nella giusta e strategica prospettiva, che deve essere sempre più rinforzata ed accresciuta, di potenziare gli investimenti complessivamente assegnati al comparto delle ferrovie e del trasporto su ferro,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa per aumentare negli anni successivi le risorse ed i finanziamenti complessivamente destinati nel nostro Paese agli investimenti FS, potenziando così i sistemi di trasporto su ferro.
9/4110-AR/61Tino Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il 26 novembre 2009 l'Unione europea ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, nella quale si stabilisce che ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità è vietata e che le persone con disabilità ricevono una protezione giuridica effettiva sulla base dell'uguaglianza con le altre persone;
    tra i diritti e le libertà che devono essere riconosciuti alle persone con disabilità vi è, naturalmente, il diritto di circolare liberamente insieme a quello della mobilità personale, in particolare attraverso apparati e tecnologie di supporto alla mobilità;
    con l'obiettivo di dare efficacia a tali principio la legge ha riconosciuto alcune agevolazioni fiscali connesse all'acquisto di veicoli adattati per la locomozione dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie: detrazione al 19 per cento dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) della spesa sostenuta per l'acquisto del veicolo; imposta sul valore aggiunto (IVA) agevolata al 4 per cento sull'acquisto; esenzione dal bollo sui veicoli e dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà;
    il complesso di norme richiamato ha tuttavia il difetto di non dare risposta al bisogno di quei disabili che, a causa di specifiche patologie, non sono riconosciuti abili alla guida di mezzi per i quali è richiesta una patente di guida di tipo B ma sono in possesso di patentino (il certificato d'idoneità guida ciclomotore o la nuova categoria di patente denominata «AM») per la conduzione di veicoli a motore di cilindrata entro i 50 centimetri cubi: le cosiddette minicar o microcar (cui all'articolo 53, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 285 del 1992);
    tale mancanza, oltre a rappresentare un'immotivata ingiustizia nei confronti dei cittadini disabili, ha ingenerato il determinarsi di incolpevoli errori anche da parte dei concessionari che, all'atto di vendita, hanno applicato sul veicolo ceduto l'IVA agevolata in luogo a quella ordinaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, già in sede di approvazione della legge di bilancio 2017, di prevedere l'estensione anche alle cosiddette minicar o microcar (cui all'articolo 53, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 285 del 1992) dei benefici fiscali già applicati ai cittadini disabili in ragione dell'acquisto di un veicolo adatto alla propria locomozione.
9/4110-AR/62Romanini, Patrizia Maestri, Pelillo.


   La Camera,
   premesso che:
    a decorrere dal 1o gennaio 2013, l'articolo 2 comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che indipendentemente dal requisito contributivo darebbero diritto all'ASpI (ora NASPI), ha previsto a carico del datore di lavoro il pagamento di una somma (pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni), ribattezzata comunemente «tassa sul licenziamento»;
    il comma 34 del medesimo articolo ha tuttavia previsto, in via transitoria sino al 31 dicembre 2015, l'esenzione del pagamento del contributo qualora il licenziamento facesse seguito ad un cambio d'appalto al quale fossero applicate le clausole sociali (e quindi la riassunzione dei lavoratori) e ai casi interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;
    la legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, ha prorogato l'esenzione di cui al sopraccitato comma 34 al 31 dicembre 2016,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, già in sede di approvazione della legge di bilancio 2017, di prevedere in via definitiva l'esenzione dal pagamento della cosiddetta «tassa sul licenziamento» di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92, ai casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e ai casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
9/4110-AR/63Patrizia Maestri, Damiano, Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Tinagli, Simoni, Zappulla, Ginefra, Taricco, Misiani, Tino Iannuzzi, Camani, Romanini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 59 del 2016 dispone il rimborso forfettario per i risparmiatori che avevano acquistato le obbligazioni di Banca popolare dell'Etruria, Banca Marche, Carife, Carichieti poste in procedura di risoluzione il 22 novembre 2015. In base a quanto stabilito dalla normativa in vigore l'accesso al fondo di solidarietà previsto dallo Stato per finanziare i rimborsi sarà limitato ai soli risparmiatori in possesso di un patrimonio mobiliare inferiore a 100 mila euro o con un reddito lordo – ai fini Irpef – che nel 2015 sia stato inferiore a 35 mila euro;
    il valore complessivo del rimborso sarà pari all'80 per cento dell'importo investito in titoli obbligazionari entro e non oltre il 12 giugno 2014. Una particolare condizione di accesso al rimborso consiste nella necessità che la posizione sia rimasta aperta fino alla data in cui le banche sono state poste in risoluzione;
    il decreto-legge n. 59 del 2016 conferisce la possibilità agli obbligazionisti di ottenere un rimborso automatico e parziale a seguito della procedura di risoluzione adottata per le banche Banca Popolare dell'Etruria, Banca Marche, Carife, Carichieti. In particolar modo, l'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 59 del 2016, determina che tale possibilità riguardi solo «la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati, indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 («Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi»,

impegna il Governo

   ad estendere il rimborso di cui al decreto legge n. 59 del 2016:
    a) ai detentori di obbligazioni acquistate presso le sedi di Banca popolare dell'Etruria, Banca Marche, Carife, Carichieti il cui contratto non è stato concluso in contropartita diretta con la banca a causa della discrezionalità dell'istituto di credito il quale ha provveduto a selezionare obbligazioni dal mercato secondario non inserite nel portafoglio della medesima banca, rendendo in tal modo la stessa banca «intermediaria» invece che «controparte diretta»;
    b) ai detentori di obbligazioni che soddisfano i requisiti previsti dal medesimo decreto ma che abbiano provveduto ad acquistarle nelle sedi di istituti di credito diversi da Banca popolare dell'Etruria, Banca Marche, Carife, Carichieti;
    c) ai detentori di obbligazioni che soddisfano i requisiti previsti dal medesimo decreto che abbiano provveduto ad acquistarle successivamente al 12 giugno 2014;
    d) ai detentori di obbligazioni che dal 2013 al 2015 abbiano una media del reddito rilevante ai fini IRPEF inferiore a 35 mila euro.
9/4110-AR/64Pesco.


   La Camera,
   premesso che:
    ai fini del recupero delle somme iscritte a ruolo, l'Agente della riscossione può rivalersi su un altro soggetto, ossia, può richiedere al terzo di pagare le somme di cui il contribuente è creditore entro i limiti dell'importo dovuto;
    attraverso al procedura del pignoramento presso terzi, ad esempio, l'Agente della riscossione ha la possibilità di pignorare somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento;
    al riguardo, il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012, ha stabilito i limiti per la pignorabilità dello stipendio e delle altre indennità connesse al rapporto di lavoro. In particolare, con l'introduzione dell'articolo 72-ter al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ha fissato i seguenti limiti di pignorabilità: per importi fino a 2.500 euro, la quota massima pignorabile è 1/10; per somme comprese tra 2.500 e 5.000 euro, la quota massima pignorabile è di 1/7; se si superano i 5.000 mila euro, si applica la quota di 1/5, che costituisce il limite massimo pignorabile previsto anche dal codice di procedura civile;
    secondo quanto disposto dal comma 2-bis della citata disposizione, il pignoramento non può includere l'ultimo stipendio/pensione affluito sul conto corrente del debitore, che resta quindi nella sua piena disponibilità;
    sempre attraverso la procedura del pignoramento presso terzi, l'Agente della riscossione può aggredire conti correnti bancari o postali intesti al debitore. Anche in tal caso, vigono i limiti visti in precedenza per il pignoramento di stipendi o altre indennità relative al rapporto di lavoro accreditate sul conto corrente;
    diverse sono, purtroppo, le regole di pignorabilità in relazione a compensi derivanti da rapporto di lavoro di tipo autonomo. In tal caso, non sussiste alcun limite di pignorabilità, indipendentemente dalla somma sottoposta a pignoramento e dal credito in esecuzione nonché anche nel caso in cui il compenso costituisce la sua unica fonte di reddito. Pertanto, in presenza di un contratto di lavoro autonomo, il pignoramento presso terzi può interessare l'intero credito vantato dal professionista;
    tale diversità di trattamento per i liberi professionisti, ingiustificatamente più sfavorevole rispetto a quanto stabilito per gli altri lavoratori dipendenti, si pone in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, anche normative, in tema di pignoramento presso terzi al fine di estendere anche ai compensi percepiti in relazione a rapporti di lavoro autonomi o derivanti dall'esercizio di una professione, arte o mestiere, i limiti di pignorabilità dei crediti previsti per i soggetti percettori di somme a titolo di lavoro subordinato o pensione, quantomeno nei casi in cui il compenso costituisca l'unica fonte di sostentamento del debitore e tenuto conto in ogni caso della complessiva situazione reddituale.
9/4110-AR/65Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 243-bis del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, detta la disciplina della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario;
    la disposizione è finalizzata ad evitare il dissesto finanziario dell'ente attraverso l'attuazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, recante misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate. Il piano infatti deve contenere l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
    l'articolo 15-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 ha esteso la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale anche agli enti già sottoposti alla procedura di dissesto finanziario prevedendo altresì (v. articolo 258, co. 3, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) la possibilità di definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, «ivi compreso l'erario»;
    la norma citata ha dunque previsto al possibilità per gli enti di accedere all'istituto della transazione fiscale e dunque definire transattivamente i crediti di natura erariale, al pari di quanto accade tra i privati e l'amministrazione finanziaria;
    tuttavia, tale misura è stata limitata ai soli enti che per i quali è stato già dichiarato lo stato di dissesto e non anche quelli che accedono al piano di riequilibrio pluriennale, finalizzato proprio ad evitare il dissesto finanziario;
    sarebbe auspicabile l'estensione anche agli enti che accedono alla procedura di riequilibrio pluriennale della possibilità di transare i crediti di natura erariale, rendendo pertanto più sostenibile il percorso di riequilibrio finanziario nella delicatissima fase in cui gli Enti locali sono gravati dalla riduzione dei trasferimenti centrali o regionali e, al contempo, dai crescenti vincoli di costituzione dei fondi derivanti dalla transizione all'armonizzazione contabile,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, anche a carattere normativo, finalizzate ad estendere agli enti locali la possibilità di transare i crediti di natura erariale e previdenziale nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché alle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, semmai individuando per queste ultime dei limiti di partecipazione al capitale sociale ai fini dell'ammissibilità alla transazione fiscale.
9/4110-AR/66Villarosa.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, all'articolo 10 autorizza un finanziamento per investimenti di spesa nelle Ferrovie dello Stato;
    in particolare, viene prevista la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni per l'anno 2018 quale contributo al contratto di programma – Parte investimenti, aggiornamento al 2016, di Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa;
    tale contratto è stato già sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nella seduta del 10 agosto 2016 – il cui esito non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale – nel corso della quale è stato previsto uno stanziamento di nuove risorse per un totale di 8.935 milioni di euro, da destinare alla sicurezza, alle tecnologie finalizzate alla circolazione e all'efficientamento della rete ferroviaria, allo sviluppo di aree metropolitane e linee regionali e di corridoi viaggiatori e merci, nonché allo sviluppo delle infrastrutture a carattere regionale, europeo e per lotti costruttivi;
    in quello stesso contesto è stato inoltre approvato il Contratto di programma Rfi 2016-2021 parte servizi che prevede 4.491 milioni per manutenzione straordinaria della rete e 976 milioni per manutenzione ordinaria e sicurezza;
    considerata la difficile situazione dei trasporti ferroviari del centro Italia, in particolare della Regione Umbria che necessita di un potenziamento dei collegamenti sia verso il Nord che verso il Sud, ma anche all'interno della stessa regione;
    viste in particolare le pessime condizioni della ex FCU, che vanno dalla mancanza di elettrificazione allo stato di abbandono di alcuni convogli, all'inagibilità di alcune stazioni e rendono inutilizzabile ed inefficiente un vero patrimonio per la rete di infrastrutture ferroviarie del Paese;
    considerata inoltre l'esistenza, nella stessa Regione Umbria, di tratte ferroviarie che si sviluppano ancora su un solo binario, come ad esempio la Terni–Spoleto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare una parte dei finanziamenti suddetti, anche alla luce di quanto già sarebbe stato autorizzato dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016, alla messa in sicurezza e al potenziamento della Ex FCU, nonché al raddoppio della tratta Terni-Spoleto, così da garantire ai cittadini un trasporto ferroviario efficiente e perseguendo così la strada dell'abbandono della gomma per il potenziamento del trasporto su ferro.
9/4110-AR/67Gallinella, Ciprini.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge in corso di conversione, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, presidente del nuovo ente nazionale per la riscossione, stipulino annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di individuare le strategie per la riscossione e gli obiettivi da raggiungere;
    il successivo comma 13-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente in Commissione, prevede che l'atto aggiuntivo alla convenzione debba essere sottoposto all'esame delle commissioni parlamentari competente per materia e per i profili finanziari, per l'espressione dei pareri;
    sarebbe auspicabile l'estensione del vaglio previsto dal nuovo comma 13-bis alla stessa convenzioni prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999, stipulata tra Agenzia delle entrate e Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle convenzioni stipulate con le altre agenzie fiscali,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative, per sottoporre al parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari la convenzione prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, stipulata tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le convenzioni stipulate con le altre agenzie fiscali.
9/4110-AR/68Alberti.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge in corso di conversione, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, presidente del nuovo ente nazionale per la riscossione, stipulino annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di individuare le strategie per la riscossione e gli obiettivi da raggiungere;
    il successivo comma 13-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente in Commissione, prevede che l'atto aggiuntivo alla convenzione debba essere sottoposto all'esame delle commissioni parlamentari competente per materia e per i profili finanziari, per l'espressione dei pareri;
    sarebbe auspicabile l'estensione del vaglio previsto dal nuovo comma 13-bis alla stessa convenzioni prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999, stipulata tra Agenzia delle entrate e Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle convenzioni stipulate con le altre agenzie fiscali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative, per sottoporre al parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari la convenzione prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, stipulata tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le convenzioni stipulate con le altre agenzie fiscali.
9/4110-AR/68. (Testo modificato nel corso della seduta). Alberti.


   La Camera,
   premesso che:
    dal 1o gennaio 2016 sono entrate in vigore le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante i nuovi principi di redazione dei bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese;
    l'applicazione delle nuove regole presente complessità rispetto alle quali anche le imprese più grandi e strutturate stanno incontrando difficoltà ed incertezze;
    sarebbe auspicabile una proroga del termine di adeguamento al fine di consentire alla prassi e alla dottrina di affinare meglio gli aspetti applicativi dei nuovi principi, nonché di comprendere i risvolti anche tributari che essi avranno in tema di fiscalità di impresa;
    il provvedimento, all'articolo 1, comma 5-bis, prevede l'applicazione della disciplina di cui al citato legislativo all'Agenzia della riscossione;
    sarebbe opportuno che tale disciplina fosse effettivamente applicata anche da tutti gli enti e imprese private;
    una proroga di un anno del termine iniziale posto al primo gennaio 2016 consentirebbe effettivamente alle imprese obbligate alla redazione del bilancio di esercizio un'applicazione più consapevole dei nuovi principi, stante che l'approvazione dei primi bilanci interessati dalla riforma – quelli relativi all'esercizio 2017 – avverrebbe con decorrenza dai primi mesi del 2018,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, anche normative, per prorogare di un anno il termine di adeguamento ai principi di cui al decreto legislativo n. 139 del 2015.
9/4110-AR/69Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del provvedimento, con riferimento all'operazione di trasferimento della funzione di riscossione da Equitalia all'Agenzia delle entrate, concede una larga sanatoria prevedendo la definizione agevolata, cioè con relativa cancellazione di sanzioni e interessi, di tutti i ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015;
    aderendo alla suddetta procedura, il contribuente può accedere ad un piano di rientro del debito dilazionato in rate, fino ad un massimo di quattro, sulle quali sono dovuti, però interessi al tasso del 4,5 per cento annuo a decorrere dal 1o agosto 2017. In ogni caso il settanta per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 ed il restante trenta per cento nell'anno 2018; inoltre il pagamento dev'essere effettuato in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018;
    il timing impresso dalla norma per il piano di rientro può essere estremamente oneroso per determinati nuclei familiari, come quelli a basso reddito e con figli o disabili a carico. L'impegno di dover onorare il piano di pagamento può sconvolgere il bilancio di queste famiglie facendole cadere in una condizione di disagio economico,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del provvedimento, per quei contribuenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 25.000 euro annui, un piano di rientro personalizzato, che sia più rispondente alle esigenze economiche degli stessi.
9/4110-AR/70Nicchi, Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del provvedimento, con riferimento all'operazione di trasferimento della funzione di riscossione da Equitalia all'Agenzia delle entrate, concede una larga sanatoria prevedendo la definizione agevolata, cioè con relativa cancellazione di sanzioni e interessi, di tutti i ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015;
    aderendo alla suddetta procedura, il contribuente può accedere ad un piano di rientro del debito dilazionato in rate, fino ad un massimo di quattro, sulle quali sono dovuti, però interessi al tasso del 4,5 per cento annuo a decorrere dal 1o agosto 2017. In ogni caso il settanta per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 ed il restante trenta per cento nell'anno 2018; inoltre il pagamento dev'essere effettuato in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018;
    il timing impresso dalla norma per il piano di rientro può essere estremamente oneroso per determinati nuclei familiari, come quelli a basso reddito e con figli o disabili a carico. L'impegno di dover onorare il piano di pagamento può sconvolgere il bilancio di queste famiglie facendole cadere in una condizione di disagio economico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del provvedimento, per quei contribuenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 25.000 euro annui, un piano di rientro personalizzato, che sia più rispondente alle esigenze economiche degli stessi.
9/4110-AR/70. (Testo modificato nel corso della seduta). Nicchi, Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibile, rubricato Finanziamento investimenti FS, prevede al comma 1, l'assegnazione di ulteriori risorse nell'ambito dell'aggiornamento 2016 del contratto di programma 2012-2016 e per l'esattezza di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni di euro per l'anno 2018 e al comma 2, stabilisce che le risorse stanziate per il 2016 per il contratto di programma con RFI siano destinate al contratto 2016-2020, in corso di perfezionamento,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di destinare le ulteriori risorse stanziate nell'ambito del contratto di programma con RFI 2016-2020 agli interventi di riqualificazione idonei ad eliminare le barriere architettoniche e migliorare l'accessibilità nelle stazioni ferroviarie italiane, anche minori.
9/4110-AR/71Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede l'autorizzazione di spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e di 400 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento di investimenti per la rete ferroviaria;
    con delibera n. 19 del 2009 il CIPE ha approvato il progetto preliminare del raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia (cosiddetta «Pontremolese») prendendo atto del carattere prioritario del lotto Parma-Osteriazza, a sua volta suddiviso in tre sub lotti funzionali (Parma-Vicofertile, Vicofertile-Collecchio, Collecchio-Osteriazza), e ha assegnato 234,6 milioni di euro per la realizzazione del primo sub lotto Parma-Vicofertile, la predisposizione del cui progetto definitivo è stata affidata ad RFI;
    il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha disposto la revoca dei finanziamenti per le opere che entro il 31 dicembre 2011 non avessero ancora prodotto obbligazioni vincolanti verso terzi. In ragione di ciò, il 20 gennaio 2012 il CIPE, a seguito della dichiarazione di RFI di non cantierabilità dell'opera, non ha potuto fare altro che revocare il finanziamento destinando le risorse alla realizzazione di altri interventi infrastrutturali, mantenendo sul tracciato «Pontremolese» lo stanziamento di 35 milioni di euro per il «potenziamento tecnologico della stazione di Parma» e di 87 milioni di euro per il completamento degli interventi di raddoppio della tratta ferroviaria Solignano-Osteriazza;
    la regione Emilia-Romagna ha recentemente ribadito, nel proprio programma delle infrastrutture strategiche, la priorità assegnata al raddoppio dell'itinerario ferroviario «Pontremolese». Priorità sostenuta anche dall'assemblea dei sindaci della provincia di Parma,

impegna il Governo

a valutare il rifinanziamento degli interventi di raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia «Pontremolese», a partire dalla realizzazione del primo sub lotto Parma-Vicofertile.
9/4110-AR/72Nardi, Romanini, Patrizia Maestri.


   La Camera,
   premesso che:
    è necessario e urgente sostenere la ripresa economica delle aziende agricole condotte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella gestione previdenziale agricola, che si trovano in difficoltà finanziaria a causa delle crisi di mercato dei prodotti agricoli con evidenti squilibri in termini di prezzi e di redditi percepiti dagli stessi imprenditori;
    nella Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa alla gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo (Com(2005)74), si intende per «crisi di mercato» una «situazione imprevista» che può interessare negativamente le aziende agricole a livello locale oppure in un intero settore di produzione;
    il Regolamento Ue n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale prevede come strumento di stabilizzazione del reddito, il versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito;
    il predetto regolamento affida agli Stati la gestione di fondi di mutualizzazione per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori in caso di crisi, il sostegno è concesso se il calo di reddito è superiore al 30% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato;
    è indispensabile, pertanto, prevedere anche nel nostro Paese, la concessione di mutui ad ammortamento decennale assistiti dalle garanzie rilasciate dall'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ovvero da altre garanzie prestate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi;
    detti mutui devono essere erogati al tasso pari a quello di riferimento per il credito agevolato nel caso in cui la riduzione del reddito medio annuo dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali risulti di almeno il 30 per cento rispetto al reddito medio dell'anno precedente,

impegna il Governo

a prevedere, già nella legge di bilancio per il 2017, una specifica disciplina che consenta la concessione dei mutui di cui in premessa.
9/4110-AR/73Oliverio.


   La Camera,
   premesso che:
    sono innegabili gli effetti che questa lunga crisi economica ha recato alle micro, alle piccole e alle medie imprese, nonché ai liberi professionisti e alle famiglie;
    parte di queste imprese devono la loro non puntualità nell'onorare le tasse anche ai ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione;
    era divenuto insostenibile il trattamento vessatorio che Equitalia ha avuto nei confronti dei contribuenti;
    l'evasore fiscale è colui che scientemente sceglie di non pagare le tasse per averne un profitto illecito, mentre Equitalia si interessa dei contribuenti che le tasse le hanno correttamente dichiarate, ma che per quanto sopra detto non sono stati in grado di pagarle;
    il soggetto che dichiara quanto dovuto ma non è stato nelle condizioni di pagare non va considerato evasore fiscale;
    la sanzione applicabile al mancato pagamento si giustifica soltanto quando la pressione fiscale si può considerare equa e sostenibile;
    lo stesso Presidente del Consiglio ha ribadito la necessità – anche in relazione a quanto avvenuto in passato – che le sanzioni debbano essere considerate una sorta di interesse equo sul ritardo del pagamento e non una punizione;
    lo stesso Presidente del Consiglio ha a più riprese dichiarato la volontà di porre fine a questo regime vessatorio nei confronti dei cittadini e che il rapporto con il fisco deve diventare un rapporto conciliante;
    che questo rapporto conciliante deve presupporre un modello in cui il cittadino dialoga con l'agenzia delle entrate per trovare la soluzione migliore per sanare il proprio pregresso e contestualmente affrontare in maniera sostenibile le nuove tasse,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della disposizione citata, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte:
    a mantenere gli stessi tempi di rateizzazione fino ad oggi in vigore, per un massimo di 72 rate;
    a dare la possibilità di posticipare, per singoli casi, in accordo con l'agenzia delle entrate, l'inizio del pagamento della rateizzazione al 2018, con ulteriore aggravio degli interessi;
    a stabilire che le sanzioni previste non possano comunque essere superiori al 5 per cento di quanto dovuto.
9/4110-AR/74Albanella.


   La Camera,
   premesso che:
    sono innegabili gli effetti che questa lunga crisi economica ha recato alle micro, alle piccole e alle medie imprese, nonché ai liberi professionisti e alle famiglie;
    parte di queste imprese devono la loro non puntualità nell'onorare le tasse anche ai ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione;
    era divenuto insostenibile il trattamento vessatorio che Equitalia ha avuto nei confronti dei contribuenti;
    l'evasore fiscale è colui che scientemente sceglie di non pagare le tasse per averne un profitto illecito, mentre Equitalia si interessa dei contribuenti che le tasse le hanno correttamente dichiarate, ma che per quanto sopra detto non sono stati in grado di pagarle;
    il soggetto che dichiara quanto dovuto ma non è stato nelle condizioni di pagare non va considerato evasore fiscale;
    la sanzione applicabile al mancato pagamento si giustifica soltanto quando la pressione fiscale si può considerare equa e sostenibile;
    lo stesso Presidente del Consiglio ha ribadito la necessità – anche in relazione a quanto avvenuto in passato – che le sanzioni debbano essere considerate una sorta di interesse equo sul ritardo del pagamento e non una punizione;
    lo stesso Presidente del Consiglio ha a più riprese dichiarato la volontà di porre fine a questo regime vessatorio nei confronti dei cittadini e che il rapporto con il fisco deve diventare un rapporto conciliante;
    che questo rapporto conciliante deve presupporre un modello in cui il cittadino dialoga con l'agenzia delle entrate per trovare la soluzione migliore per sanare il proprio pregresso e contestualmente affrontare in maniera sostenibile le nuove tasse,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della disposizione citata, al fine di valutare l'adozione di ulteriori iniziative normative volte:
    a mantenere gli stessi tempi di rateizzazione fino ad oggi in vigore, per un massimo di 72 rate;
    a dare la possibilità di posticipare, per singoli casi, in accordo con l'agenzia delle entrate, l'inizio del pagamento della rateizzazione al 2018, con ulteriore aggravio degli interessi;
    a stabilire che le sanzioni previste non possano comunque essere superiori al 5 per cento di quanto dovuto.
9/4110-AR/74. (Testo modificato nel corso della seduta). Albanella.