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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 21 dicembre 2016

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL NN. 3946, 4039 E 4108, E PDL COST. N. 56

Ddl di ratifica nn. 3946, 4039 e 4108

Tempo complessivo: 2 ore per ciascun disegno di legge di ratifica

Relatore per la maggioranza 5 minuti
Relatore di minoranza 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 8 minuti (con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 27 minuti
 Partito Democratico 18 minuti
 MoVimento 5 Stelle 11 minuti
 Forza Italia – Popolo della
 Libertà – Berlusconi Presidente
8 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra
 Ecologia Libertà
6 minuti
 Area Popolare - NCD
 – Centristi per l'Italia
4 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega
 dei Popoli – Noi con Salvini
6 minuti
 Civici e Innovatori 5 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costi-
 tuente Liberale e Popolare - MAIE
4 minuti
 Democrazia Solidale – Centro
 Democratico
4 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 5 minuti
 Misto: 16 minuti
  Conservatori e Riformisti 2 minuti
  Alternativa Libera - Possibile 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  UDC 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione
  Sudamericana Emigrati Italiani)
2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Movimento PPA - Moderati 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI)
  – Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

Pdl cost. n. 56 - Modifica allo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige

Discussione generale: 8 ore.

Relatore 15 minuti
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 12 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 6 ore e 8 minuti
 Partito Democratico 44 minuti
 MoVimento 5 Stelle 35 minuti
 Forza Italia – Popolo della
 Libertà – Berlusconi Presidente
34 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra
 Ecologia Libertà
33 minuti
 Area Popolare - NCD
 – Centristi per l'Italia
33 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega
 dei Popoli – Noi con Salvini
32 minuti
 Civici e Innovatori 32 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costi-
 tuente Liberale e Popolare - MAIE
32 minuti
 Democrazia Solidale – Centro
 Democratico
31 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 30 minuti
 Misto: 32 minuti
  Conservatori e Riformisti 9 minuti
  Alternativa Libera - Possibile 7 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  UDC 3 minuti
  USEI-IDEA (Unione
  Sudamericana Emigrati Italiani)
2 minuti
  FARE! – Pri 3 minuti
  Movimento PPA - Moderati 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI)
  – Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 dicembre 2016.

  Angelino Alfano, Alfreider, Artini, Baldelli, Bernardo, Bindi, Bonifazi, Michele Bordo, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Catania, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giancarlo Giorgetti, Grillo, Lorenzo Guerini, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Giorgia Meloni, Meta, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Sanga, Sani, Scanu, Schullian, Scotto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Vignali, Villecco Calipari.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Alfreider, Artini, Baldelli, Bernardo, Bindi, Bonifazi, Michele Bordo, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Catania, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giancarlo Giorgetti, Lorenzo Guerini, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Giorgia Meloni, Meta, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Sanga, Sani, Scanu, Schullian, Scotto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Vignali, Villecco Calipari.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 20 dicembre 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   L'ABBATE ed altri: «Disposizioni in materia di diritto dei disabili al lavoro» (4179).

  In data 21 dicembre 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CENTEMERO: «Istituzione di un'Assemblea costituente per la revisione della Costituzione» (4180);
   L'ABBATE ed altri: «Disposizioni concernenti la produzione del gelato artigianale di alta qualità» (4181);
   DELLAI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica» (4182);
   LAURICELLA: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali» (4183);
   BOCCUZZI: «Istituzione dell'insegnamento dell'educazione alla sicurezza del lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado» (4184);
   POLVERINI: «Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro accessorio» (4185);
   RAMPELLI ed altri: «Modifiche al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, in materia di rendiconto dell'impiego dei fondi erogati per fare fronte a situazioni di emergenza connesse con le attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia» (4186).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DAMIANO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro accessorio» (3601) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Roberta Agostini, Boccuzzi, Capodicasa, Gianni Farina, Giorgis, Malisani, Murer, Speranza, Zappulla e Zoggia.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   II Commissione (Giustizia):

  GELMINI: «Disposizioni di semplificazione in materia di attività d'impresa, procedimenti giurisdizionali, rapporti di diritto privato e successioni, mediante l'attribuzione di funzioni sussidiarie agli esercenti professioni regolamentate» (787) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   VI Commissione (Finanze):

  GELMINI: «Introduzione dell'aliquota unica per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'area di esenzione dal prelievo fiscale per i redditi di lavoro dipendente, autonomo e di pensione, nonché delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento tributario» (2764) Parere delle Commissioni I, V, XI e XII;
  VIGNALI: «Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime fiscale agevolato per i contribuenti di minori dimensioni e di applicazione del medesimo ai produttori di strumenti musicali» (4062) Parere delle Commissioni I, II, V, VII e X.
   XII Commissione (Affari sociali):

  PELUFFO: «Istituzione del profilo professionale di assistente di studio odontoiatrico» (240) Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.

  Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, con lettera in data 21 dicembre 2016, ha inviato la relazione sull'attività svolta, approvata dalla Commissione nella seduta del 20 dicembre 2016.

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 23).

Trasmissioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 24 novembre 2016, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, con riferimento ai profili di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle mozioni RAMPELLI ed altri n. 1/01344, TERZONI ed altri n. 1/01358, ZARATTI ed altri n. 1/01359, ROSATO ed altri n. 1/01360, SALTAMARTINI ed altri n. 1/01361, PALESE ed altri n. 1/01362, BRIGNONE ed altri n. 1/01366 e BRUNETTA ed altri n. 1/01367, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 28 settembre 2016, concernenti iniziative a favore delle popolazioni e dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, nonché per la prevenzione dei rischi derivanti dai terremoti.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) competente per materia.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati dai seguenti soggetti:
   Pontificio Collegio Germanico, a valere su contributi concessi per l'anno 2010, per lavori di consolidamento della basilica di Santo Stefano Rotondo in Roma;
   Comune di Popoli, a valere su contributi concessi per l'anno 2009, per lavori di recupero e consolidamento del Castello dei duchi di Cantelmo.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019, approvato in data 9 dicembre 2016.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
  sentenza n. 260 dell'8 novembre – 13 dicembre 2016 (Doc. VII, n. 717),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le censure del ricorso per conflitto di attribuzione, promosso dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato, in relazione alla deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, del 22 aprile 2015, n. 227, relative alla rendicontazione delle spese defensionali, delle spese per il personale, nonché di quelle di redazione, stampa, pubblicazione e comunicazione anche via web;
    respinge per il resto il ricorso, dichiarando che spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, operare la verifica della regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Veneto sulla base dei criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012:
   alla I Commissione (Affari costituzionali);

  sentenza n. 270 del 9 novembre – 15 dicembre 2016 (Doc. VII, n. 725),
   con la quale:
    dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione agli articoli 3, comma 1, 9, commi 1 e 9, e 12 dell'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015, recante «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica»;
    dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato, in relazione all'articolo 3, comma 7, dell'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015;
    respinge per il resto il ricorso, dichiarando che spettava allo Stato adottare le ulteriori disposizioni dell'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015:
   alla XII Commissione (Affari sociali);

  sentenza n. 276 del 5 ottobre – 16 dicembre 2016 (Doc. VII, n. 730),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 1, lettera c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Messina;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 235 del 2012, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 51, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 235 del 2012, sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bari;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 235 del 2012, sollevate, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bari, dal Tribunale ordinario di Napoli e dal Tribunale ordinario di Messina;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 1, lettera c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 235 del 2012, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 7 della CEDU, dalla Corte d'appello di Bari e dal Tribunale ordinario di Napoli;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 235 del 2012, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bari:
   alla I Commissione (Affari costituzionali);

  sentenza n. 277 del 22 novembre – 16 dicembre 2016 (Doc. VII, n. 731),
   con la quale:
    dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 27 e 33 della legge della Regione siciliana 4 agosto 2015, n. 15 (Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e città metropolitane), promosse, dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 3, 5, 51, 117, commi secondo, lettere e), p) ed s), e terzo, 118, secondo comma, della Costituzione ed agli articoli 14, 15 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), in relazione all'articolo 1, commi 7, 8, 9, 19, 20, 24, 25, 51 e seguenti (in particolare, 55, 63 e 84), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
    all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
    ed agli articoli 142 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
   alla I Commissione (Affari costituzionali);

  sentenza n. 278 del 9 novembre – 16 dicembre 2016 (Doc. VII, n. 732),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23), nella parte in cui introduce l'articolo 15, comma 2-quater, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso:
   alla II Commissione (Giustizia);

  sentenza n. 280 dell'8 novembre – 16 dicembre 2016 (Doc. VII, n. 734),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 13, commi 11 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevate, in riferimento agli articoli 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed al principio di leale collaborazione, nonché in relazione all'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezioni riunite;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 – esclusi i commi 11 e 17 – del decreto-legge n. 201 del 2011, sollevata, in riferimento all'articolo 43 dello statuto della regione Sicilia ed al principio di leale collaborazione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezioni riunite;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48, comma 1-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, sollevata, in riferimento all'articolo 43 dello statuto della regione Sicilia ed al principio di leale collaborazione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezioni riunite:
   alla VI Commissione (Finanze);

  sentenza n. 281 del 6 – 16 dicembre 2016 (Doc. VII, n. 735),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dal Consiglio di Stato:
   alla VI Commissione (Finanze).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  con lettere in data 5 e 7 dicembre 2016, sentenza n. 257 del 5 ottobre – 5 dicembre 2016 (Doc. VII, n. 716),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 3, della legge della Regione Molise 4 maggio 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 1, lettera b), della medesima legge della regione Molise n. 8 del 2015;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 6, lettera h) della medesima della legge della regione Molise n. 8 del 2015;
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 43, comma 3, della medesima legge della regione Molise n. 8 del 2015, promossa in riferimento all'articolo 97 della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro);

  con lettera in data 14 dicembre 2016, sentenza n. 262 del 18 ottobre – 14 dicembre 2016 (Doc. VII, n. 718),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 marzo 2015, n. 4, recante «Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti», e della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 16, recante «Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti)»:
   alla XII Commissione (Affari sociali);

  con lettera in data 14 dicembre 2016, sentenza n. 263 del 18 ottobre – 14 dicembre 2016 (Doc. VII, n. 719),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 6, della legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 12 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali), come sostituito dall'articolo 1 della legge della Regione siciliana 10 luglio 2015, n. 14 (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12);
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, della legge della Regione siciliana n. 12 del 2011, come introdotti dalla legge della Regione siciliana n. 14 del 2015:
   alla VIII Commissione (Ambiente);

  con lettera in data 15 dicembre 2016, sentenza n. 265 dell'8 novembre – 15 dicembre 2016 (Doc. VII, n. 720),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Piemonte 6 luglio 2015, n. 14, recante «Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada)»;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Piemonte n. 14 del 2015, promossa, in riferimento all'articolo 117, comma primo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla IX Commissione (Trasporti);

  con lettera in data 15 dicembre 2016, sentenza n. 266 del 22 novembre – 15 dicembre 2016 (Doc. VII, n. 721),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 5, comma 4, della legge della Regione Calabria 27 aprile 2015, n. 11, intitolata «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015)»:
   alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XII (Affari sociali);

  con lettera in data 15 dicembre 2016, sentenza n. 267 del 18 ottobre – 15 dicembre 2016 (Doc. VII, n. 722),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 3), della legge della Regione Puglia 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale), nella parte in cui prevede che «La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni, trascorso il quale senza che sia stato dato inizio ai lavori le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate»;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della regione Puglia n. 17 del 2007, sollevata, in riferimento agli articoli 41, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce:
   alla VIII Commissione (Ambiente);

  con lettera in data 15 dicembre 2016, sentenza n. 268 del 19 ottobre – 15 dicembre 2016 (Doc. VII, n. 723),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), nella parte in cui non prevedono l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici:
   alla IV Commissione (Difesa);

  con lettera in data 15 dicembre 2016, sentenza n. 269 del 22 novembre – 15 dicembre 2016 (Doc. VII, n. 724),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), nella parte in cui si applica al presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa.:
   alla I Commissione (Affari costituzionali);

  con lettera in data 16 dicembre 2016, sentenza n. 272 del 18 ottobre – 16 dicembre 2016 (Doc. VII, n. 726),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 20, comma 1, e 22 della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale):
   alla VIII Commissione (Ambiente);

  con lettera in data 16 dicembre 2016, sentenza n. 273 del 22 novembre – 16 dicembre 2016 (Doc. VII, n. 727),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 3 e 5, della legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2015, n. 10 (Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica):
   alla VIII Commissione (Ambiente);

  con lettera in data 16 dicembre 2016, sentenza n. 274 del 5 ottobre – 16 dicembre 2016 (Doc. VII, n. 728),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 1o agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), come modificato dall'articolo 24, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), nella parte in cui non estende al cittadino italiano titolare di patente estera la disciplina di cui all'articolo 126-bis, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in caso di azzeramento del punteggio, per evitare il provvedimento di inibizione alla guida;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 6-ter del decreto-legge n. 151 del 2003, come modificato dalla legge n. 214 del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 16 della Costituzione, dal Giudice di pace di Sondrio:
   alla IX Commissione (Trasporti);

  con lettera in data 16 dicembre 2016, sentenza n. 275 del 19 ottobre – 16 dicembre 2016 (Doc. VII, n. 729),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2-bis, della legge della Regione Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio), aggiunto dall'articolo 88, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)», limitatamente all'inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,»:
   alla VII Commissione (Cultura);

  con lettera in data 16 dicembre 2016, sentenza n. 279 del 23 novembre – 16 dicembre 2016 (Doc. VII, n. 733),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 6 (Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2016 – Bilancio pluriennale 2016-2018);
    dichiara, in via consequenziale, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della legge della regione Molise n. 6 del 2016 nei sensi di cui in motivazione:
   alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 16 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, riferita all'anno 2015 (Doc. LVI, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissioni dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un aeromobile in località Milano Malpensa, il 12 agosto 2013.

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 luglio 1998, n. 230, la relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile ai sensi della medesima legge n. 230 del 1998, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, riferita all'anno 2015 (Doc. CLVI, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 6 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Consiglio dell'Unione europea, in data 19 e 20 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE)2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (10755/1/16 REV 1), corredata dalla relativa motivazione (10755/1/16 REV 1 ADD 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 20 dicembre 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Documento di lavoro della Commissione – Esperienza acquisita dagli Stati membri con riferimento alla direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (rifusione) per il periodo 2009–2014 (COM(2016) 808 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo conformemente all'articolo 138, paragrafo 7, di REACH, per esaminare l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 60, paragrafo 3, alle sostanze identificate ai sensi dell'articolo 57, lettera f), come aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino con un livello di preoccupazione equivalente ad altre sostanze elencate come sostanze estremamente preoccupanti (COM(2016) 814 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 20 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio sulla promozione trasversale ai settori dell'attività fisica salutare (COM(2016) 768 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Quarta relazione sui progressi compiuti in merito all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia (COM(2016) 792 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'efficacia della raccomandazione 2014/70/UE sui princìpi minimi applicabili alla ricerca e la produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato volume (COM(2016) 794 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regime di misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (SAI) (COM(2016) 796 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un corpo europeo di solidarietà (COM(2016) 942 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione europeo in materia di difesa (COM (2016) 950 final).

Trasmissione dal Consiglio regionale della Lombardia.

  Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, con lettera in data 15 dicembre 2016, ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvata dal medesimo Consiglio il 6 dicembre 2016, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (COM(2016) 625 final).

  Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Consiglio regionale della Calabria.

  Il Consiglio regionale della Calabria, con lettera in data 19 dicembre 2016, ha trasmesso il testo di una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (COM(2016) 597 final) e sulla consultazione pubblica sul progetto di regolamento (UE) della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazioni di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
    al dottor Lorenzo Quinzi, l'incarico di direttore dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
   alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
    al dottor Marco Iuvinale, l'incarico di direttore della Direzione relazioni internazionali, nell'ambito del Dipartimento delle finanze;
    alla dottoressa Maria Teresa Monteduro, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento delle finanze.

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 dicembre 2016, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 12 agosto 2016, n. 170, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (369).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 30 gennaio 2017. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 10 gennaio 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

RELAZIONE AL PARLAMENTO PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 6, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 243 (DOC. LVII-TER, N. 1)

Doc. LVII-ter, n. 1 – Risoluzioni

   La Camera,
   premesso che:
    la Relazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, tenuto conto della coerenza con le regole europee, contiene la richiesta di autorizzazione da parte del Governo a emettere titoli del debito pubblico, fino a un massimo di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, per l'eventuale adozione di provvedimenti finalizzati ad assicurare la stabilità economico-finanziaria del Paese, il rafforzamento patrimoniale del sistema bancario e la protezione del risparmio;
    qualora necessario, l'aggiornamento del quadro programmatico di finanza pubblica e del piano di rientro, dipendente dalla tipologia di interventi adottati e dall'entità delle risorse utilizzate, dovrà essere definito con i prossimi documenti di programmazione,

autorizza il Governo

ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a dare attuazione a quanto indicato nella Relazione citata in premessa, nei limiti massimi ivi indicati.
(6-00276) «Marchi, Tancredi, Librandi, Tabacci, Di Gioia».


   La Camera,
   premesso che:
    la Relazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, tenuto conto della coerenza con le regole europee, contiene la richiesta di autorizzazione da parte del Governo a emettere titoli del debito pubblico, fino a un massimo di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, per l'eventuale adozione di provvedimenti finalizzati ad assicurare la stabilità economico-finanziaria del Paese, il rafforzamento patrimoniale del sistema bancario e la protezione del risparmio;
    qualora necessario, l'aggiornamento del quadro programmatico di finanza pubblica e del piano di rientro, dipendente dalla tipologia di interventi adottati e dall'entità delle risorse utilizzate, dovrà essere definito con i prossimi documenti di programmazione,

autorizza il Governo

ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a dare attuazione a quanto indicato nella Relazione citata in premessa, nei limiti massimi ivi indicati, in un quadro di ampia condivisione dei provvedimenti attuativi con tutti i gruppi parlamentari.
(6-00276)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Marchi, Tancredi, Librandi, Tabacci, Di Gioia».


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi del sistema bancario e finanziario nazionale è riconducibile ad una molteplicità di fattori tra cui, in particolar modo, si distinguono una non corretta gestione delle politiche di investimento e di credito posta in essere dagli organi di amministrazione e controllo delle banche, una carente attività di vigilanza da parte di Banca d'Italia e Consob e l'aumento dei requisiti patrimoniali e di vigilanza prudenziale disposto dalle Istituzioni internazionali ed europee senza alcuna valutazione delle peculiarità del sistema economico, produttivo e finanziario italiano. Il principale istituto di credito italiano in difficoltà finanziarie risulta essere il Monte Paschi di Siena e come nel caso di Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Carife, si incorre nel rischio di traslarne gli effetti pregiudizievoli della crisi ai risparmiatori – pensionati e famiglie – detentori di strumenti finanziari subordinati;
    il valore complessivo degli strumenti finanziari subordinati emessi dal Monte Paschi di Siena è pari a 4,3 miliardi di euro di cui il 50 per cento risulterebbe essere sottoscritto da clienti retail pari a circa 40 mila risparmiatori. Come dimostrato dalla Procura di Arezzo – la quale ha predisposto il rinvio a giudizio per truffa aggravata per circa 30 direttori di Banca Etruria che hanno ingannato piccoli risparmiatori con la somministrazione di strumenti finanziari subordinati che, per caratteristiche e rischio, dovrebbero essere riservate esclusivamente ad investitori istituzionali - gli organi di amministrazione e controllo delle banche, senza alcun veto di Banca d'Italia e Consob, hanno disposto e favorito la sottoscrizione di strumenti finanziari subordinati a clienti retail – pensionati e famiglie – privi di un adeguato profilo di rischio e senza una corretta valutazione della remunerazione rispetto al rischio di perdita del capitale investito;
    il valore complessivo degli strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche e detenuti da piccoli risparmiatori è pari a diverse decine di miliardi di euro e l'attuale crisi del sistema bancario, generata in particolar modo dai motivi esposti, potrebbe pregiudicare la stabilità del sistema economico italiano. Per tal motivo urge predisporre misure volte a porre fine, in modo risolutivo, alle cause che hanno generato l'attuale crisi bancaria;
    il Governo, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2014, n. 243, ha predisposto una Relazione alle Camere per ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative a partite finanziarie al fine di reperire risorse fino a 20 miliardi di euro, a condizioni di mercato, per fronteggiare la crisi del sistema bancario;
    ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge 24 dicembre 2014, n. 243, il ricorso all'indebitamento è ammissibile solo al verificarsi di eventi straordinari;
    la crisi del sistema bancario sembrerebbe essere un evento straordinario solo in base alle valutazioni del Governo;
    dalla relazione non si evincono, in alcun modo, le necessarie misure strumentali alla salvaguardia dei risparmiatori, ma al contrario, l'estrema vaghezza o meglio l'assenza totale dell'indicazione delle misure da intraprendere lascia adito al lecito dubbio di un mero «salvataggio» della banche in crisi, senza un'adeguata tutela dei risparmiatori, ratificando in tal modo la non corretta gestione degli organi di amministrazione e controllo delle banche ed il perpetuarsi della culpa in vigilando della Banca d'Italia, della Consob e del Governo;
    nella medesima relazione il Governo avrebbe dovuto indicare la misura e la durata dello scostamento, stabilire le finalità alle quali destinare le risorse disponibili e definire il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico. Al contrario, il Governo nella Relazione presentata alle Camere non ha provveduto ad indicare compiutamente le misure da intraprendere, non ha indicato nemmeno una mera stima della durata dello scostamento, non ha individuato le modalità con le quali verrà concretamente garantita la stabilità del sistema bancario e soprattutto non ha definito il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico che il Governo intende comunque rispettare;
    l'intervento predisposto dal Governo, seppur pari a 20 miliardi di euro, risulterebbe, altresì, poco efficace se non connesso all'avvio di procedure di commissariamento delle banche in crisi volte, in primis, ad introdurre politiche di investimento e di credito proficue e non destabilizzanti, a tutelare il risparmio dei clienti retail vietando la somministrazione di strumenti finanziari particolarmente rischiosi e non coerenti con il profilo «MIFID» dei piccoli risparmiatori, e soprattutto ad accertare le carenze nella gestione da parte degli organi di amministrazione e controllo, nonché gli eventuali reati amministrativi e penali compiuti;
    alla luce di quanto esposto il MoVimento 5 Stelle sostiene la necessità di procedere alla nazionalizzazione delle banche in crisi, alla sostituzione degli attuali organi di amministrazione e controllo con commissari individuati dalle competenti Commissioni di Camera e Senato, alla presentazione alle Camere di una relazione semestrale con la quale si provveda a delucidare gli stati di avanzamento del piano di risanamento del sistema bancario italiano,

impegna il Governo

a ritirare la Relazione presentata e a ripresentarla, sia al Parlamento che alla Commissione europea, integrata – come prescritto dalla legge n. 243 del 2012 – completa dei dati, attualmente mancanti, necessari ai finì del rispetto dell'articolo 6, comma 3 della medesima legge 243 del 2012, ovvero indicando esattamente la misura e la durata dello scostamento, le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e un preciso piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi, nonché comprensiva dei punti necessari sovraesposti.
(6-00277) «Pesco, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano».


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi del sistema bancario e creditizio italiano si protrae ormai da diversi anni senza che siano state intraprese riforme strategiche del settore ma intervenendo sempre e solo in una fase emergenziale al fine di coprire le perdite;
    l'evoluzione della normativa europea in materia di salvataggi bancari indica chiaramente una rotta in base alla quale non deve più essere lo Stato, e attraverso di esso i contribuenti, a sopportare il peso delle crisi finanziarie ma lo stesso sistema bancario, e a tal fine sono stati istituiti appositi fondi;
    nel panorama dei casi di insolvenza di istituti bancari verificatisi negli ultimi anni quasi sempre questi sono stati imputabili a operazioni finanziarie spericolate delle quali alcuna autorità di vigilanza sembra essersi accorta, ma nel momento del palesarsi della crisi spicca la tendenza a salvare i manager responsabili del disastro sacrificando, invece, i piccoli contribuenti, come accaduto, da ultimo, nel caso del fallimento di Banca Marche, Banca Etruria, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti;
    il filo rosso che lega tutte le crisi bancarie degli ultimi anni, infatti, è stato una gestione quanto meno allegra e disinvolta del credito, e della messa in atto di pratiche commerciali scorrette, gestioni patrimoniali sospette, operazioni irregolari di acquisizione, fusione, trasformazione o vendita di valori azionari, obbligazionari, o addirittura di interi istituti di credito, come nel caso dell'acquisizione di Antonveneta da parte del Monte Paschi di Siena;
    in questo quadro suscita profonda preoccupazione l'assenza delle autorità, Banca d'Italia e Consob, che in base alle vigenti normative devono svolgere un'azione di vigilanza sugli istituti di credito;
    la crisi del Monte dei Paschi di Siena, vero motivo della Relazione che il Parlamento si trova ad esaminare, era costato all'Italia quattro miliardi di euro appena tre anni fa, quando il salvataggio dell'istituto era avvenuto attraverso la sottoscrizione dei cosiddetti Monti bond, due miliardi dei quali concessi come aiuti addizionali, rispetto ai quali è stato poi dimostrato che non erano serviti per coprire le perdite generate dal portafoglio di titoli di Stato italiani ma per ripianare un deficit di capitale generato da due temerarie operazioni di derivati eseguite dalla banca, insieme ad altri istituti, realizzate con il fine – anch'esso illecito – di occultare le perdite di altre operazioni;
    con la Relazione in esame il Governo chiede l'autorizzazione al Parlamento per un indebitamento – attraverso l'emissione di titoli di debito pubblico – di ulteriori venti miliardi di euro per coprire, in situazioni come si legge meramente «ipotetiche», le carenze di capitale del sistema bancario nazionale, e rappresenterebbe un intervento meramente precauzionale;
    inoltre, alla voce «finalità del provvedimento», la Relazione contiene un generico riferimento al «fine di tutelare il risparmio e preservare la stabilità economico-finanziaria del Paese, il rafforzamento patrimoniale del sistema bancario e assicurare la protezione del risparmio»;
    di fatto quindi la Relazione, e attraverso di essa il Governo, non fornisce alcuna indicazione in merito a quali e quanti interventi di sostegno saranno necessari e, tantomeno, in merito a quali istituti ne saranno beneficiati, concretizzandosi in una delega in bianco a spese della finanza pubblica e, quindi, dei contribuenti;
    il livello di indebitamento dello Stato italiano è già molto oltre i livelli di guardia e non si registra alcuna inversione di tendenza, e un aumento ulteriore della nostra esposizione debitoria rischia di mettere in pericolo la solidità del cd. sistema Paese;
    la gestione del sistema del credito non può funzionare secondo uno schema in cui le banche sono private quando devono erogare prestiti in assenza delle necessarie garanzie, quando compiono operazioni finanziarie ad alto rischio con il denaro degli investitori o quando devono distribuire utili e bonus milionari ai propri dirigenti, ma divengono di interesse nazionale non appena affrontano una crisi di insolvenza e si rende necessario intervenire con soldi pubblici per il loro risanamento;
    in particolare sarebbe opportuno che il Governo:
    adottasse ogni iniziativa utile a una riforma del sistema, del credito e delle autorità di vigilanza sullo stesso, al fine di garantire una stabilità del sistema e la tutela di investitori, risparmiatori e dei contribuenti in generale;
    in questo quadro, avviasse e sostenesse un procedimento normativo volto ad introdurre la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari;
    condizionasse l'erogazione di eventuali aiuti finanziari a istituti bancari all'applicazione di chiare e stringenti limitazioni: divieto di distribuzione di utili e dividendi per almeno cinque anni; divieto di erogare bonus; tetto ai compensi di amministratori e dirigenti; controllo straordinario sull'operato della banca per verificare l'eventuale mala gestione dell'istituto; responsabilità diretta e personale degli amministratori; divieto definitivo e inappellabile per gli amministratori che si siano resi responsabili della situazione di insolvenza di ricoprire altri incarichi in ambito bancario,

impegna il Governo

a ritirare la relazione in esame e a ripresentarla nel presupposto della realizzazione di quanto esposto in particolare negli ultimi tre capoversi delle premesse.
(6-00278) «Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro».


   La Camera,
   premesso che:
    alla base della grave situazione di numerose banche italiane vi è un'evidente responsabilità della governance che il più delle volte risulta legata a nomine di espressione diretta di partiti, con incarichi sia nelle fondazioni che nella stessa struttura gestionale delle banche;
    vi sono casi di diretta emanazione di partiti politici con indicazioni che riguardano esponenti di partiti che vengono nominati direttamente ai vertici di fondazioni e banche;
    è il caso del Banco di Sardegna e della sua Fondazione Sardegna;
    in questo caso si registra un fatto di una gravità inaudita perché, come emerge dai bilanci del Banco di Sardegna, ben tre miliardi, versati negli sportelli del Banco di Sardegna , sono finiti nella disponibilità degli sportelli della capofila, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna;
    si tratta di risorse sottratte all'economia della Sardegna e messe a disposizione delle strutture finanziarie e politiche dell'Emilia Romagna;
    la stessa banca Popolare dell'Emilia Romagna, di seguito BPER, ha presentato un'offerta per l'acquisto di Banca Etruria;
    un'azione economico finanziaria che mette in posizione ancor più subalterna l'intero sistema creditizio sardo già abbondantemente svuotato di potere e governance;
    secondo il bilancio semestrale del Banco di Sardegna, ben tre miliardi, 3.000 milioni di euro, raccolti in Sardegna sono finiti direttamente nelle casse emiliane;
    a questo si aggiunge che la Fondazione del Banco di Sardegna, ora Fondazione Sardegna, ha convertito i propri crediti verso la BPER, derivanti dall'acquisto del 51 per cento del Banco di Sardegna mai saldato, proprio in azioni BPER;
    azioni della BPER che hanno perso in pochi mesi quasi il 50 per cento del valore;
    sono stati di fatto persi da parte della Fondazione oltre 30 milioni di euro;
    si tratta di una vera e propria lobby politica bancario affaristica che sta mettendo sotto ricatto la Sardegna e sta sostenendo operazioni finanziarie tutte esterne al contesto sardo;
    una situazione di una gravità inaudita per la quale sarebbe stato auspicabile l'intervento non solo del Governo ma anche della Banca d'Italia;
    risulta, infatti, che la BPER abbia pagato i suoi debiti con la Fondazione Sardegna con titoli che hanno perso il 49 per cento del loro valore a fronte di denaro vero, quello che doveva essere restituito ai sardi, attraverso la Fondazione;
    il Banco di Sardegna nel primo semestre del 2016 ha dichiarato un utile di 58 milioni, si tratta di dati fuorvianti in quanto i dati operativi sono tutti in perdita, e l'utile è dovuto alla sola cessione della Banca di Sassari;
    il fatto più preoccupante della gestione del Banco di Sardegna e il rischio conseguente sulla stabilità della stessa banca, è legato ai circa 3 miliardi di euro che costituiscono crediti verso «istituzioni creditizie», ossia finanziamenti quasi esclusivamente alla capogruppo, come si legge nella Relazione al Bilancio del 1o semestre dell'anno in corso;
    si tratta di soldi che il Banco di Sardegna raccoglie nell'isola e li mette nelle casseforti dell'Emilia Romagna;
    si tratta di risorse esportate e di fatto nascoste nelle pieghe del Bilancio Semestrale 2016 del Banco di Sardegna;
    a pagina 91 del bilancio semestrale del Banco di Sardegna si scrive: il Banco ha crediti verso banche per circa 3 miliardi di Euro e a pagina 55 viene indicato che questa cifra è assorbita quasi interamente dalla «capogruppo» BPER;
    parte di questa cifra 341 milioni è relativa a obbligazioni emesse dalla BPERM;
    è fin troppo evidente che il Banco di Sardegna sta sostenendo la liquidità della capogruppo e sottraendo finanziamenti nell'isola;
    la gestione della finanza avviene a Modena ed è chiaro che gli interessi della capogruppo sono prioritari a quelli della Sardegna;
    la capogruppo BPER decide la destinazione degli investimenti del Banco (il Banco non ha praticamente autonomia nella gestione) questi fondi sono, nella pratica sottratti all'economia della Sardegna;
    i crediti alla BPER sono di poco inferiori ai crediti alle imprese sarde (3,6 miliardi circa) e costituiscono il 40 per cento circa dell'attività creditizia totale del Banco al 30 giugno 2016;
    nei prossimi 5-6 mesi il Banco di Sardegna perderà non meno di 400 dipendenti, tra pensionamenti naturali ed esuberi (con trattamenti, pare, adeguati);
    gli uscenti non verranno rimpiazzati con l'operatività del Banco che si ridurrà, a meno che gli uscenti non siano «nullafacenti», cosa francamente poco credibile;
    la fondazione Sardegna «investe» nella BPER, trasformando il credito che aveva in quell'istituto a seguito della cessione delle quote del Banco, e ne acquista i titoli diventandone socio intorno al 2 per cento e ottenendo nel 2015 «ben 77 mila Euro per un investimento di 78,5 milioni, ossia un ritorno ridicolo che nemmeno a monopoli sarebbe stato così irrilevante;
    a pagina 17 della Relazione al Bilancio al 30 settembre 2016, si legge che si è trattato di una «Partecipazione Strategica»! Partecipazione Strategica in un istituto di cui si è co-proprietari e non ci si preoccupa di quello che succede nel Banco di Sardegna, la BPER ha perso il 49 per cento del valore del titolo nel corso di quest'anno;
    la grave situazione della BPER – «Il Documento di Registrazione, effettuato dalla BPER presso la Consob del 27 giugno 2016, contiene le informazioni sull'istituto e sul Gruppo rivolte agli investitori in previsione di sottoscrizione di azioni emesse dalle BPER a seguito della trasformazione delle Banche cooperative in società per azioni;
    a pagina 2 del documento sopra richiamato vengono riportati i rischi per gli investitori: in Italia è l'istituto in condizioni finanziarie peggiori degli altri istituti della sua categoria e presenta rischi maggiori;
    il valore delle sofferenze è aumentato sensibilmente ed è continuato anche per l'anno in corso;
    la Fondazione Sardegna fa «investimenti strategici» nella BPER sottraendo fondi rilevantissimi all'economia sarda nonostante la nota situazione della BPER;
   si rende necessario valutare per quanto di competenza la situazione legata alla BPER – Banco di Sardegna ed evitare che la grave situazione finanziaria richiamata ricada sui cittadini sardi risparmiatori;
    è indispensabile valutare ed eventualmente segnalare agli organi di controllo l'utilizzo distorto dei depositi del Banco di Sardegna a favore della propria capofila;
    nell'ambito della stessa azione proposta dal Governo e la gestione del sistema bancario si valuti l'operazione di trasformazione dei crediti della Fondazione del Banco di Sardegna in titoli della BPER già gravemente condizionati dall'andamento finanziario;
    è imprescindibile ogni azione di controllo e monitoraggio ai fini della tutela dei risparmiatori e dei depositi dei cittadini sardi nelle casse del Banco di Sardegna;
    è doveroso valutare nell'ambito della relazione proposta dal Governo le azioni da porre in essere al fine di prevenire e tutelare eventuali ripercussioni finanziarie rispetto agli elementi richiamati nella premessa di questa risoluzione;
    è necessario tenere sotto controllo la situazione sopra enunciata nell'ambito dell'applicazione della norma sugli eventi eccezionali richiamata nella relazione del Governo, ivi incluse le gravi crisi finanziarie, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria del Paese;
    si deve tenere conto della situazione enunciata anche nell'ambito dell'applicazione del comma 6 dello stesso articolo 6, richiamato dalla relazione del Governo, relativo ad «operazioni relative alle partite finanziarie» al fine di far fronte ad eventi eccezionali;
    è indispensabile contemplare nell'ambito della previsione della relazione presentata dal Governo anche uno specifico riferimento a tale circostanza richiamata, atteso che con la relazione del Governo si prefigura un possibile intervento di reperimento di un importo massimo fino a 20 miliardi di euro attraverso operazioni di emissione di titoli del debito pubblico,

impegna il Governo

a ritirare la relazione e ripresentarla tenendo conto di quanto sopra esposto.
(6-00279) «Pili».


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative in materia di politiche attive a sostegno del lavoro, nonché volte al rafforzamento della decontribuzione e all'eliminazione delle distorsioni connesse all'utilizzo dei cosiddetti voucher – 3-02660

   PIZZOLANTE. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
   la riforma del mercato del lavoro (Jobs Act) è stata varata con l'obiettivo di produrre flessibilità sul mercato, accrescere la sicurezza, aumentare il numero di strumenti capaci di incrementare i posti di lavoro a tempo indeterminato, nonché le assunzioni in generale. Infatti, il contratto a tempo indeterminato è diventato, con questo strumento normativo, una delle forme di assunzione privilegiata;
   il Jobs Act, nella prima parte della riforma, ha senza dubbio apportato delle innovazioni ed ottenuto risultati per quanto riguarda le tutele ed i contratti. Si è invece indietro nello sviluppo della parte relativa alle politiche attive del lavoro e delle forme di ricollocazione;
   il Governo è poi intervenuto con la decontribuzione per l'abbattimento del cuneo fiscale, realizzando così un'altra riforma fondamentale per lo sviluppo dell'economia italiana, finendo per aggiungere una fortissima spinta alle assunzioni a tempo indeterminato;
   le barriere alle assunzioni a tempo indeterminato erano per lo più riconducibili alle vecchie norme relative all'articolo 18 ed al costosissimo cuneo fiscale;
   altra questione di rilievo sono i cosiddetti voucher, la cui diffusione, per un verso, ha cercato di superare il problema del lavoro sommerso, una vera «piaga» del mercato italiano del lavoro, considerando il fatto che di questo strumento si è fatto anche un uso distorto che va corretto –:
   quali iniziative si intendano intraprendere, al fine di compiere passi in avanti e non passi indietro, per completare, rafforzare ed estendere le innovazioni in termini di politiche attive a sostegno del lavoro, nonché per rafforzare la decontribuzione insieme all'eliminazione delle distorsioni dell'utilizzo dei voucher. (3-02660)


Iniziative per la piena operatività dei finanziamenti previsti dall'articolo 6 del decreto-legge n. 145 del 2013 in materia di ammodernamento tecnologico delle piccole e medie imprese – 3-02661

   MUCCI, GALGANO, CATALANO e QUINTARELLI. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
   con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, «Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si prevede, all'articolo 6, comma 1, che, al fine di favorire la digitalizzazione, la connettività e l'ammodernamento tecnologico delle piccole e medie imprese, nell'ambito di apposito programma operativo nazionale della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro;
   ai fini dell'attuazione di quanto previsto era necessaria l'adozione di un decreto ministeriale, che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il 23 settembre 2014 e che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2014;
   con una nota del 28 gennaio 2015, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, si precisa che: «il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 settembre 2014 (...) stabilisce lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (...)». Come è altrettanto noto, il decreto interministeriale rinvia a un decreto direttoriale la definizione dei moduli da utilizzare per presentare la domanda di accesso al contributo e dei termini di apertura dello sportello telematico, oltre che l'indicazione del riparto su base regionale delle risorse finanziarie disponibili. In proposito, si conferma quanto già a suo tempo pubblicato nel sito in merito all'apertura del predetto sportello: il decreto direttoriale sarà adottato immediatamente dopo la pubblicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze cui è demandata, ai sensi delle norme contenute nel decreto-legge n. 145 del 2013, la determinazione dell'ammontare dell'intervento nella misura massima di 100 milioni di euro –:
   quali iniziative il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda adottare al fine di rendere finalmente operativi i finanziamenti di cui in premessa. (3-02661)


Iniziative volte a promuovere un'indagine interna in ordine alla diffusione di notizie relative ad un possibile intervento pubblico a favore di Monte dei Paschi di Siena – 3-02662

   ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO, SEGONI e TURCO. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
   il Monte dei Paschi di Siena è in conclamata difficoltà finanziaria da oltre un anno;
   si è a lungo dibattuto di operazioni di salvataggio della banca di cui in premessa attraverso operazioni di mercato;
   da diverse settimane la stampa ha iniziato a parlare di un intervento diretto dello Stato per il salvataggio della banca Monte dei Paschi di Siena;
   un'operazione di mercato non si è concretizzata anche in virtù delle suddette rivelazioni, che hanno di fatto scoraggiato l'intervento degli investitori;
   in passato il Ministero dell'economia e delle finanze ha già svolto indagini interne in occasione di fughe di notizie relative a provvedimenti normativi oggetto di studio nei suoi uffici –:
   se il Ministro interrogato intenda promuovere un'indagine interna al proprio Ministero per verificare le responsabilità della fuga di notizie relativa ad un decreto sulle banche, che ha, a giudizio degli interroganti, di fatto, cancellato le possibilità di successo di un'operazione di mercato per il salvataggio della banca Monte dei Paschi di Siena. (3-02662)


Iniziative volte a tutelare i piccoli risparmiatori detentori di obbligazioni subordinate di Monte dei Paschi di Siena – 3-02663

   BUSIN, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
   Monte dei Paschi di Siena ha proposto, nella notte tra il 15 e il 16 novembre 2016, un aumento di capitale che comprende la conversione volontaria dei bond subordinati, il cui valore nominale ammonta a 4,28 miliardi di euro, di cui 2,1 miliardi di euro in mano a clientela retail con scadenza maggio 2018. L'operazione si è aperta lunedì 19 novembre 2016 e si chiuderà giovedì 22 novembre 2016;
   in particolare, i bond oggetto di conversione sono serviti a finanziare l'acquisto di Antonveneta ad un prezzo che, a distanza di pochi mesi, si è rivelato essere del tutto spropositato;
   secondo gli operatori, il prezzo offerto per la conversione rappresenta, secondo il loro valore di mercato attuale, un premio alto, pari fino al 30 per cento;
   la conversione, nonostante l'alto premio proposto, comporta, però, notevoli pregiudizi per i clienti, soprattutto per i piccoli risparmiatori con un profilo «mifid» non conforme a quello di un azionista;
   i clienti interessati da questa operazione, piccoli risparmiatori con un profilo «mifid» non adeguato, sono circa 40 mila, tra cui molti pensionati. Si verificherebbe, di conseguenza, una palese violazione dei principi che tutelano il risparmio sanciti dall'articolo 47 della Costituzione, soprattutto per coloro che hanno acquistato obbligazioni subordinate prima del recepimento della «direttiva bail-in», quindi con un grado di rischio incomparabilmente inferiore non solo alle azioni, ma anche alle stesse obbligazioni acquistate dopo novembre 2014;
   ad aggravare il quadro concorre la circostanza secondo la quale la banca senese minaccia di non dare altre possibilità di scelta a questi risparmiatori perché avverte che, qualora l'aumento di capitale da 5 miliardi di euro non dovesse riuscire, i possessori di questi bond «potrebbero essere soggetti a riduzione del valore nominale» oppure ad una «conversione forzata» in azioni, fino all'ipotesi più drammatica di azzeramento del capitale come previsto dal bail-in –:
   come il Governo intenda tutelare i piccoli risparmiatori detentori di obbligazioni subordinate, soprattutto quelle acquistate prima del novembre 2014, cioè prima del recepimento da parte dell'Italia della «direttiva Brrd», conosciuta come bail-in, nel caso in cui l'operazione di aumento di capitale di Monte dei Paschi di Siena dovesse fallire. (3-02663)


Iniziative volte alla tutela dei risparmiatori e alla definizione di regole uniformi per la gestione delle crisi bancarie, anche attraverso la costituzione di una banca pubblica – 3-02664

   PESCO, ALBERTI, FICO, PISANO, RUOCCO e VILLAROSA. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
   la crisi del sistema bancario è riconducibile non solo ad una cattiva gestione ed una carente attività di vigilanza, ma altresì all'aumento dei requisiti patrimoniali disposti dalle istituzioni internazionali senza tener conto delle peculiarità del sistema bancario italiano;
   è necessario creare le condizioni per assicurare la stabilità del sistema bancario;
   sia nel caso delle «4 banche» che nel caso del Monte dei Paschi di Siena si assiste ad un probabile scenario di sottoscrizione di obbligazioni subordinate da parte di clienti retail privi di un adeguato profilo di rischio, come dimostrato dalla procura di Arezzo che, anche secondo fonti di stampa, ha predisposto la richiesta di rinvio a giudizio per truffa aggravata per circa 30 direttori di Banca Etruria;
   in considerazione dell'esigenza di tutelare in eguale misura i detentori di titoli obbligazionari ed in considerazione della necessità, per lo Stato italiano, di intervenire nel rispetto del principio di eguaglianza senza creare alcuna disparità di trattamento nella gestione delle crisi delle banche, sarebbe opportuno istituire un fondo di garanzia pubblico che abbia l'obiettivo di tutelare il risparmio dei cittadini italiani, fondo complementare al fondo interbancario di tutela, per la tutela dei depositi dei piccoli risparmiatori che abbiano investito in obbligazioni bancarie prima del 16 novembre 2015;
   dalla stampa si apprende che le principali banche internazionali e fondi istituzionali sono particolarmente interessate al business connesso alla gestione delle sofferenze e delle cartolarizzazioni, sottraendo risorse dalle banche in crisi. Né è la prova la continua tensione tra JP Morgan e Quaestio capital nel tentativo di fissare condizioni di vantaggio con lo Stato nella gestione delle sofferenze;
   i risultati ottenuti dalla «Sga», società per la gestione delle attività – che ha gestito le sofferenze del Banco di Napoli – evidenzia che una corretta gestione delle sofferenze possa condurre a risultati positivi, senza necessariamente effettuare costose operazioni di cartolarizzazione e finanza strutturata;
   la creazione di una banca pubblica potrebbe facilitare la gestione delle sofferenze del sistema bancario nazionale in modo fruttuoso sul modello del Banco di Napoli, anche individuando i responsabili della non corretta erogazione del credito;
   la trasferibilità delle cosiddette dta di tipo 2 in possesso dalle banche in crisi agli obbligazionisti, trasformandole in crediti d'imposta, potrebbe ridurre le risorse necessarie per i risarcimenti –:
   se intenda individuare una soluzione che garantisca una tutela uniforme dei risparmiatori e regole nazionali uniformi per la gestione pubblica delle crisi del sistema bancario sulla base di quanto descritto, mediante iniziative per la costituzione di una banca pubblica che gestisca internamente le sofferenze, sospendendo ogni iniziativa che comporti un considerevole aumento del debito pubblico.
(3-02664)


Iniziative volte a superare le disparità di trattamento a danno degli enti non commerciali in materia di estromissione agevolata dei beni immobili in regime di impresa – 3-02665

   BARADELLO. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
   la legge di stabilità per il 2016 ha introdotto, a favore delle società commerciali e degli imprenditori individuali che detengono immobili in regime di impresa, la facoltà di estromissione agevolata di tali beni, in considerazione dell'andamento del mercato degli ultimi anni che ne ha ridotto sensibilmente i valori;
   successivamente la legge di bilancio per il 2017 ha prorogato di un anno tali disposizioni;
   in entrambi i casi, però, sono stati esclusi dalla facoltà sopra ricordata gli enti non commerciali esercenti attività di impresa;
   si tratta di un'esclusione non comprensibile, a parere dell'interrogante, dato che si tratta di una categoria soggetta alle stesse disposizioni tributarie sul reddito di impresa e nei confronti della quale si presentano le medesime difficoltà e problematiche in cui incorrono i soggetti sopra ricordati e beneficiari della facoltà prevista dalla legge;
   si ricorda, inoltre, che negli ultimi anni si sono succeduti diversi provvedimenti agevolativi di estromissione o scioglimento agevolato a favore di società e imprenditori individuali;
   per quel che riguarda gli enti non commerciali, invece, l'ultima disposizione di tale natura risale alla ormai datata legge n. 413 del 1991;
   durante la recente discussione alla Camera dei deputati della legge di bilancio per il 2017 il Governo ha accolto un ordine del giorno (n. 9/4127-bis-A/89), che chiedeva di valutare l'opportunità d'intraprendere iniziative per affrontare la questione sopra esposta –:
   quali misure intenda adottare il Ministro interrogato per superare questa disparità di trattamento che, a parere dell'interrogante, appare francamente incomprensibile. (3-02665)


Misure in merito alla situazione occupazionale dell'Istituto superiore di sanità – 3-02666

   PIAZZONI, LENZI, AMATO, ARGENTIN, BENI, PAOLA BOLDRINI, PAOLA BRAGANTINI, BURTONE, CAPONE, CARNEVALI, CASATI, D'INCECCO, FOSSATI, GELLI, GRASSI, MARIANO, MIOTTO, MURER, PATRIARCA, PICCIONE, GIUDITTA PINI, SBROLLINI, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
   l'Istituto superiore di sanità è organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione. Di esso si avvalgono il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   il blocco delle assunzioni protratto nel tempo ha portato ad una diminuzione del personale dell'Istituto superiore di sanità, a fronte di compiti rimasti inalterati. L'ente ha sopperito in maniera stabile ricorrendo a personale assunto con contratti temporanei (collaboratori coordinati e continuativi e ricercatori/tecnici a tempo determinato), che ha mantenuto continuativamente al lavoro per oltre 3 anni. Spesso il personale precario, assunto su fondi di progetti di ricerca, ha dovuto svolgere attività istituzionale (consulenza e servizio per il servizio sanitario nazionale) a causa della cronica carenza di personale dell'Istituto superiore di sanità a tempo indeterminato;
   oggi tale personale (circa 530 unità) ha maturato i diritti all'assunzione (vantando un'anzianità media da 5 a 10 anni e oltre) ed è essenziale per il prosieguo delle attività dell'Istituto superiore di sanità, ma non può essere assunto a causa del blocco parziale del turn-over ancora esistente, dei limiti imposti dalla pianta organica e della carenza di fondi stabili (le entrate derivanti da progetti di ricerca, o convenzioni, o conto terzi non sono utilizzabili per le assunzioni, in quanto sono finanziamenti temporanei);
   il personale in questione, occorre ribadire, è costituito per la maggior parte da ricercatori e tecnici di laboratorio e, in parte, da personale di supporto altamente specializzato per le funzioni dell'istituto, la cui stabilizzazione sarebbe non solo una misura giusta, ma anche un investimento fondamentale sul futuro del principale ente di ricerca sanitaria del Paese, un concetto più volte pubblicamente ribadito dal presidente dell'istituto stesso –:
   se non ritenga opportuno affrontare la situazione occupazionale dell'Istituto superiore di sanità, valutando la possibilità di predisporre e finanziare un piano di assunzioni straordinario rivolto al personale precario citato in premessa, al fine di garantire l'espletamento delle funzioni del servizio sanitario nazionale assegnate all'Istituto superiore di sanità. (3-02666)


Iniziative di competenza in relazione ad una sostanziale sospensione dei trattamenti sanitari per i cittadini, presso l'azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, in previsone dello sbarco di migranti – 3-02667

   LA RUSSA, GIORGIA MELONI, RAMPELLI, CIRIELLI, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
   il 13 dicembre 2016 il direttore medico dei presidi ospedalieri dell'azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari ha diramato una circolare con la quale, «in previsione dello sbarco di migranti previsto per la giornata di oggi», invitava i direttori dei singoli presidi «a voler provvedere a bloccare i ricoveri programmati e a dimettere i pazienti dimissibili, al fine di poter affrontare l'eventuale emergenza»;
   di fatto, si chiede quindi di sospendere i trattamenti sanitari e gli interventi in favore dei pazienti della zona per poter procedere ad eventuali visite di assistenza medica nei confronti dei migranti in arrivo;
   la regione Sardegna ha varato pochi mesi fa un'importante riforma sanitaria, finalizzata all'efficientamento delle prestazioni e alla riduzione dei tempi di attesa per i pazienti;
   il diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto e tutelato, deve trovare la più piena realizzazione per i cittadini e non può essere compresso a causa delle scelte sbagliate compiute in ordine alla gestione dell'immigrazione –:
   se sia informata dei fatti di cui in premessa e come intenda intervenire in futuro, per quanto di competenza, affinché non si ripetano episodi simili. (3-02667)


Intendimenti del Governo in ordine alla applicazione della disciplina relativa alle condizioni di accesso, da parte dei presidenti di regione, alla carica di commissario ad acta per il rientro dai disavanzi sanitari – 3-02668

   OCCHIUTO. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
   la legge di bilancio per il 2017, approvata in via definitiva, modifica i criteri per la nomina del commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario. Le nuove disposizioni escludono, per le fattispecie di commissariamento delle regioni per i casi di inadempimento delle misure previste dal piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, commi 569 e 570, della legge n. 190 del 2014. Quest'ultima stabiliva che la nomina a commissario fosse incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento (ivi compresa la carica di presidente della regione) e che il commissario dovesse possedere un curriculum attestante «qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti»;
   l'eliminazione di tali vincoli potrebbe riguardare, in particolare, la Calabria e la Campania soggette al piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria, entrambe governate da due presidenti vicini all'attuale maggioranza di Governo: Mario Oliverio e Vincenzo De Luca;
   non è difficile immaginare, a parere dell'interrogante, che la norma approvata sia indirizzata specificatamente ai due presidenti citati, di cui sono note le ambizioni a ricoprire il ruolo di commissario alla sanità;
   tale disposizione risulta ancora più grave alla luce delle dichiarazioni di De Luca svolte durante un incontro di campagna referendaria, in cui, davanti a centinaia di amministratori locali, aveva incitato i presenti ad una sistematica operazione clientelare, utile a portare consenso alla tesi del «sì», in una sorta di scambio che coinvolgeva risorse pubbliche, facendo specifico riferimento anche al consenso dei titolari di strutture sanitarie accreditate;
   lo stesso Governo, in occasione dell'esame della legge di bilancio per il 2017 alla Camera dei deputati, aveva accolto come raccomandazione un ordine del giorno in cui si impegnava l'Esecutivo a valutare la portata applicativa della disposizione citata e «ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a rivedere le condizioni di accesso alla carica di commissario straordinario alla sanità da parte dei presidenti di regione» –:
   alla luce della disposizione richiamata in premessa, se il Governo intenda avvalersi della possibilità di nominare i presidenti di regione quali futuri commissari straordinari alla sanità, specificando, in tal caso, le ragioni per cui intende procedere in tal senso, con particolare riferimento all'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dei commissari in carica. (3-02668)


Misure in merito alla navigazione delle grandi navi nella laguna di Venezia, anche in considerazione della risoluzione dell'Unesco adottata in materia – 3-02669

   MARCON, FRANCO BORDO, FOLINO, ZARATTI, PELLEGRINO, SCOTTO, PANNARALE e GIANCARLO GIORDANO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   il passaggio nella laguna di Venezia delle grandi navi da crociera ha avuto negli anni un forte incremento; da troppo tempo navigano per il Canale della Giudecca e nel bacino di San Marco dei veri e propri grattacieli del mare, che espongono a gravissimi rischi la città e il delicato ecosistema dell'intera area;
   nel 1987 Venezia è stata dichiarata sito patrimonio dell'umanità dell'Unesco;
   in una risoluzione adottata a Istanbul nel luglio 2016 nel corso della 40esima sessione della Commissione per i siti patrimonio e votata all'unanimità dai rappresentanti dei 21 Paesi, l'Unesco ha evidenziato la condizione di fortissimo rischio cui risulta esposta la città di Venezia, in conseguenza del passaggio delle grandi navi. L'Unesco ha criticato il nostro Paese per la mancanza di una strategia di tutela della laguna, fornendo, altresì, una lunga serie di raccomandazioni;
   l'Unesco ha chiesto al Governo italiano di adottare misure urgenti per ridurre il traffico acqueo (e la proibizione alle grandi navi passeggeri e commerciali di entrare in laguna) e per un turismo sostenibile e di presentare un rapporto dettagliato sullo stato di conservazione del sito;
   l'organizzazione dell'Onu ha, quindi, annunciato di voler inserire Venezia nella «danger list», ossia nella lista dei siti dell'Unesco a rischio, qualora entro il 1o febbraio 2017 non vi sia un reale intervento di salvaguardia e di risoluzione del problema legato al transito delle grandi navi e agli altri problemi enunciati nel rapporto;
   come sottolineato anche dal citato documento dell'Unesco, la città è immersa in uno degli ecosistemi più complessi e fragili in assoluto, il quale risulta sempre più compromesso da dinamiche di sfruttamento fortemente invasive e pericolose, come il transito quotidiano delle navi passeggeri e commerciali all'interno della laguna, che da anni mette a repentaglio la città e l'ecosistema circostante;
   fino ad oggi, a conoscenza degli interroganti, nessuna iniziativa è stata predisposta per far fronte a detta emergenza e, in particolare, all'individuazione di linee di navigazione delle grandi navi, alternative a quelle esistenti, come d'altronde prefigurato dal «decreto Clini-Passera» del 2012 –:
   come il Governo intenda rispondere entro il 1o febbraio 2017 alle richieste dell'Unesco, con particolare riferimento alla soluzione del problema della navigazione delle grandi navi in laguna.
(3-02669)