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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 1 febbraio 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 1o febbraio 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedi, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Gribaudo, Guerra, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Misiani, Monchiero, Mucci, Orlando, Pannarale, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Santerini, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedi, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Gribaudo, Guerra, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Misiani, Molea, Mucci, Orlando, Pannarale, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Santerini, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 31 gennaio 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CAPARINI: «Modifica all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernente la determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento» (4259);
   QUINTARELLI ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti la disciplina dell'intercettazione di comunicazioni telematiche e dell'acquisizione di dati ad esse relativi» (4260);
   PETRINI ed altri: «Disciplina dei servizi per la tutela del credito» (4261);
   TONINELLI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale del 25 gennaio 2017, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali» (4262);
   GUERRA: «Delega al Governo per la revisione delle norme sull'ordinamento degli enti locali e altre disposizioni di semplificazione e incentivazione in materia di autonomie comunali e loro gestioni associate» (4263);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SCHULLIAN ed altri: «Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione. Soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» (4264).

  Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 4240, d'iniziativa del deputato CUPERLO, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con sistema proporzionale e voto personalizzato. Deleghe al Governo per la determinazione dei collegi uninominali».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  GIGLI: «Modifica dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernente la determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento» (4235) Parere delle Commissioni V e XI;
  CUPERLO: «Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con sistema proporzionale e voto personalizzato. Deleghe al Governo per la determinazione dei collegi uninominali» (4240) Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VI Commissione (Finanze):
  RICCIATTI ed altri: «Istituzione di una zona franca nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016» (4216) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive):
  LUCIANO AGOSTINI ed altri: «Istituzione dei distretti delle risorse culturali» (4213) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  sentenza n. 16 del 7 dicembre 2016 – 24 gennaio 2017 (Doc. VII, n. 752),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela dell'ambiente e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sollevata – in riferimento agli articoli 3, 11, 41, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1958, n. 848 e all'articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea – dal Tribunale regionale amministrativo del Lazio, sezione III-ter;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 2, dello stesso decreto-legge 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 41 e 77 della Costituzione, dal Tribunale regionale amministrativo del Lazio, sezione III-ter:
   alla X Commissione (Attività Produttive);

  sentenza n. 17 del 7 dicembre 2016 – 24 gennaio 2017 (Doc. VII, n. 753),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 13, 24, 31 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma:
  alla II Commissione (Giustizia);

  sentenza n. 18 del 7 dicembre 2016 – 24 gennaio 2017 (Doc. VII, n. 754),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli:
  alla II Commissione (Giustizia);

  sentenza n. 20 del 7 dicembre 2016 – 24 gennaio 2017 (Doc. VII, n. 755),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 266 del codice di procedura penale e degli articoli 18 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 aprile 2004, n. 95, recante «Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti») e 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in riferimento agli articoli 3 e 112 della Costituzione:
  alla II Commissione (Giustizia);

  sentenza n. 22 del 9 novembre 2016 – 26 gennaio 2017 (Doc. VII, n. 757),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 maggio 2014, n. 81, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli:
  alla II Commissione (Giustizia);

  sentenza n. 23 del 6 dicembre 2016 – 26 gennaio 2017 (Doc. VII, n. 758),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata dal Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione:
  alla XI Commissione (Lavoro);

  sentenza n. 29 del 10 – 27 gennaio 2017 (Doc. VII, n. 762),
   con la quale:
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», promossa dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana:
  alla VI Commissione (Finanze).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

  con lettera in data 24 gennaio 2017, Sentenza n. 15 dell'8 novembre 2016 – 24 gennaio 2017 (Doc. VII, n. 751),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede che all'esito del processo di cui al primo periodo del medesimo comma 20, e comunque non oltre il 1o novembre 2012, cessano tutti gli incarichi in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
   alla I Commissione (Affari costituzionali);

  con lettera in data 26 gennaio 2017, Sentenza n. 21 del 7 dicembre 2016 – 26 gennaio 2017 (Doc. VII, n. 756),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 197-bis, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 dell'articolo 197-bis del codice di procedura penale, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione «perché il fatto non sussiste» divenuta irrevocabile;
    dichiara, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 197-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede l'assistenza di un difensore anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo articolo 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione «perché il fatto non sussiste» divenuta irrevocabile:
   alla II Commissione (Giustizia).

  Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 27 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alla XI Commissione (Lavoro), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  sentenza n. 26 dell'11 – 27 gennaio 2017 (Doc. VII, n. 759)
   con la quale: 
    dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 9 dicembre 2016 pronunciata dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione; 

  sentenza n. 27 dell'11 – 27 gennaio 2017 (Doc. VII, n. 760)
   con la quale: 
    dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), limitatamente alle parole «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,» e alle parole «Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.», richiesta dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 9 dicembre 2016, dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione; 

  sentenza n. 28 dell'11 – 27 gennaio 2017 (Doc. VII, n. 761)
   con la quale: 
    dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 48, 49 (come modificato, al comma 3, dal decreto legislativo n. 185 del 2016) e 50, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (voucher)», richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 6-9 dicembre 2016 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Trasmissione dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 27 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma del Grande Progetto Pompei, predisposta dal direttore generale del medesimo Grande Progetto, aggiornata al 31 dicembre 2016 (Doc. CCXX, n. 6).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 30 e 31 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (COM(2016) 786 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (COM(2016) 821 final) – alla II Commissione (Giustizia), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 31 gennaio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Bilancio e possibili prospettive per quanto riguarda la situazione di non reciprocità con taluni paesi terzi nel settore della politica dei visti (Seguito della comunicazione del 12 aprile) (COM(2016) 816 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie al fine di conformarsi alla direttiva 2011/93/UE, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (COM(2016) 871 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di valutazione dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 25 della direttiva 2011/93/UE, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (COM(2016) 872 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia).

  La Commissione europea, in data 31 gennaio 2017, ha trasmesso un nuovo testo della relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Rafforzare i diritti dei cittadini in un'Unione di cambiamento democratico – Relazione sulla cittadinanza dell'Unione europea 2017 (COM(2017) 30 final/2), che sostituisce il documento COM(2017) 30 final, già assegnato, in data 25 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

  La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2017) 38 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 27 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 31 gennaio 2017.

Trasmissioni dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

  La Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 26 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione recante le osservazioni del medesimo Consiglio regionale sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa Start-up e scale-up (COM(2016) 733 final).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

  La Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettere in data 26 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i testi delle risoluzioni recanti le osservazioni del medesimo Consiglio regionale sui seguenti progetti di atti dell'Unione europea:
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016) 761 final);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016) 765 final).

  Questi documenti sono trasmessi alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla regione Emilia-Romagna.

  La regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettera pervenuta in data 24 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il rendiconto, per l'anno 2016, delle entrate e delle spese per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo 27 febbraio-27 marzo 2017, di cui alla ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 351 del 3 giugno 2016.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazione di nomine governative.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 31 gennaio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le seguenti comunicazioni, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   comunicazione concernente la conferma del dottor Vittorio Piscitelli a Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse - alla I Commissione (Affari costituzionali);
   comunicazione concernente la nomina del dottor Domenico Cuttaia a Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura – alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (A.C. 3671-BIS-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: FABBRI ED ALTRI; FANUCCI ED ALTRI (A.C. 3609-3884)

A.C. 3671-bis-A – Articolo 11-bis

ARTICOLO 11-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11-bis.
(Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) al fine di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, stabilire che l'atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;
   b) prevedere che dall'inadempimento dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 122 del 2005 consegua la nullità relativa del contratto, nei termini previsti dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11-bis.
(Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11-bis.
(Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire).

  1. Il Governo è delegato, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, ad adottare disposizioni di modifica degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che agevolino il rispetto degli obblighi di cui ai medesimi articoli da parte del costruttore, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 2 agosto 2004, n. 210 e dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, e lascino ferma, in caso di mancato rilascio della fideiussione, la sanzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.
*11-bis. 52. Chiarelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11-bis.
(Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire).

  1. Il Governo è delegato, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, ad adottare disposizioni di modifica degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che agevolino il rispetto degli obblighi di cui ai medesimi articoli da parte del costruttore, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 2 agosto 2004, n. 210 e dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, e lascino ferma, in caso di mancato rilascio della fideiussione, la sanzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.
*11-bis. 55. Vignali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11-bis.
(Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire).

  1. Il Governo è delegato, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, ad adottare disposizioni di modifica degli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che agevolino il rispetto degli obblighi di cui ai medesimi articoli da parte del costruttore, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 2 agosto 2004, n. 210 e dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, e lascino ferma, in caso di mancato rilascio della fideiussione, la sanzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.
*11-bis. 59. Russo, Sarro.

A.C. 3671-bis-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 12.
(Rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali).

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza.
  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e in particolare con le misure cautelari previste dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, nel rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale.

A.C. 3671-bis-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Modifiche al codice civile).

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo procede alle modifiche delle seguenti disposizioni del codice civile rese necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge, in particolare prevedendo:
   a) l'applicabilità dell'articolo 2394 alle società a responsabilità limitata e l'abrogazione dell'articolo 2394-bis;
   b) il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
   c) l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale come causa di scioglimento delle società di capitali ai sensi dell'articolo 2484;
   d) la possibilità di sospensione dell'operatività della causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, primo comma, numero 4), e all'articolo 2545-duodecies, nonché degli obblighi posti a carico degli organi sociali dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter e 2486, in forza delle misure protettive previste nell'ambito delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi;
   e) i criteri di quantificazione del danno risarcibile nell'azione di responsabilità promossa contro l'organo di amministrazione della società fondata sulla violazione di quanto previsto dall'articolo 2486;
   f) l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 2409 alle società a responsabilità limitata, anche prive di organo di controllo.
   f-bis) l'estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte della società a responsabilità limitata, in particolare prevedendo tale obbligo quando la società per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:
    1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
    2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
    3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità;
   f-ter) prevedere che, se la società a responsabilità limitata, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'articolo 2477, quinto comma, del codice civile, il tribunale provvede alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese;
   f-quater) prevedere che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa, per la società a responsabilità limitata, quando per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei limiti di cui alla lettera f-bis).

A.C. 3671-bis-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Liquidazione coatta amministrativa).

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) applicare in via generale la disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza attualmente soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, mantenendo fermo il relativo regime speciale solo nei casi previsti:
    1) dalle leggi speciali in materia di banche e imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate;
    2) dalle leggi speciali in materia di procedimenti amministrativi di competenza delle autorità amministrative di vigilanza, conseguenti all'accertamento di irregolarità e all'applicazione di sanzioni da parte delle medesime autorità;
   b) attribuire alle autorità amministrative di vigilanza le competenze in tema di segnalazione dell'allerta e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi nelle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 4, anche al fine di individuare soluzioni di carattere conservativo, nonché la legittimazione alla domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7.

  2. Le disposizioni del presente articolo e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.
(Liquidazione coatta amministrativa).

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di vigilanza aggiungere la seguente: anche.
14. 2. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

A.C. 3671-bis-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 16.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera n), e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), per le quali sono previste specifiche autorizzazioni di spesa, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

  2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui alla presente legge, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

A.C. 3671-bis-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento tiene conto delle numerose sollecitazioni provenienti dall'Unione europea per una complessiva revisione della disciplina delle procedure di insolvenza conferendo una maggiore organicità alla normativa che regola le procedure concorsuali;
    l'articolo 10 del provvedimento stabilisce che, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo proceda al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, con l'obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale o speciale;
    gli articoli 2751-bis, 2753 e 2754 del codice civile prevedono un privilegio generale sui beni mobili per i crediti per retribuzioni e indennità dovute per lavoro dipendente e per i contributi dovuti dal datore di lavoro,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, misure che, relativamente al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, garantiscano che i privilegi generali sui mobili relativi ai crediti per retribuzioni e contributi di cui agli articoli 2751-bis, 2753 e 2754 del codice civile, siano mantenuti nell'ordine delle cause legittime di prelazione.
9/3671-bis-A/1Matarrelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge all'esame dell'Assemblea reca norme di delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza;
    al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 che disciplina le «procedure di allerta e di composizione assistita della crisi», il Governo pone a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare direttamente il competente organismo di composizione della crisi;
    l'attivazione tempestiva dell'organo di controllo e del revisore legale presso gli amministratori o presso l'organismo di composizione, mette in dubbio la correttezza del meccanismo di responsabilità solidale e sussidiaria ricadente sui sindaci per il fatto o l'omissione degli amministratori (e riconducibile al difetto dell'attività di vigilanza ex articolo 2407 c.c.). Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e le società di revisione dovrebbero, infatti, poter beneficiare su una limitazione della propria responsabilità nella valutazione e del danno nel caso di insolvenza conseguente al fallimento della composizione della crisi: danno che dovrebbe essere risarcito solamente dall'organo di amministrazione che non si fosse attivato tempestivamente o che non avesse proficuamente collaborato nella soluzione della crisi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito delle «Modifiche al codice civile» previste dall'articolo 13 del presente disegno di legge, una eventuale riformulazione dell'attuale regime di responsabilità di cui all'articolo 2407 del codice civile (e per il revisore dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2010) privilegiando ipotesi di concreta causazione del danno da parte dell'organo di controllo o del revisore, facendo emergere la loro responsabilità solo nei casi in cui non avendo posto in essere gli obblighi di allerta previsti nella legge, abbia per tal motivo contribuito alla causazione effettiva del danno provocato dall'omissione dell'organo di amministrazione.
9/3671-bis-A/2Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame costituisce un intervento importante di riforma atteso da molti anni visto che la disciplina fallimentare, risalente ormai al 1942, risulta ormai superata nell'attuale contesto economico, sociale e giuridico e rappresenta inoltre il primo vero intervento legislativo di natura organica in un settore tanto cruciale dell'ordinamento, in quanto i numerosi interventi operati in tale ambito hanno per lo più avuto natura episodica ed emergenziale;
    il provvedimento ribalta la prospettiva delle procedure concorsuali, al fine di introdurre in tale disciplina strumenti che assicurino maggiore flessibilità nello svolgimento delle procedure stesse valorizzando a tal fine gli strumenti transattivi;
    è prevista, all'articolo 4, l'introduzione di una fase preventiva di «allerta», volta ad anticipare l'emersione della crisi dell'impresa senza tuttavia prevedere una clausola generale contenente indici presuntivi e un sistema di classificazioni che assicurino l'ordinata e omogenea attuazione di tale meccanismo di «allerta»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una specificazione ulteriore della fase di «allerta» predisponendo, nell'ambito dei principi e criteri direttivi di delega recati dall'articolo 14 in materia di liquidazione coatta amministrativa, specifiche modalità di intervento dell'autorità di vigilanza amministrativa sulle cooperative per la gestione commissariale della fase di crisi.
9/3671-bis-A/3Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del disegno di legge C. 3671-bis, recante «Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza», tra gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, prevede, l'introduzione, di una fase preventiva di «allerta», volta all'emersione precoce della crisi d'impresa e a una sua risoluzione assistita, la quale si situa in un momento precedente rispetto all'emergere di una vera e propria crisi di liquidità dell'impresa, ed è finalizzata a evitare che la situazione aziendale possa deteriorarsi ulteriormente fino a pregiudicarne definitivamente la sopravvivenza economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dettare una clausola generale contenente indici presuntivi e un sistema di classificazioni che assicurino l'ordinata e omogenea attuazione di tale meccanismo di «allerta».
9/3671-bis-A/4Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del disegno di legge C. 3671-bis, recante «Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza», tra gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, prevede, l'introduzione, di una fase preventiva di «allerta», volta all'emersione precoce della crisi d'impresa e a una sua risoluzione assistita, la quale si situa in un momento precedente rispetto all'emergere di una vera e propria crisi di liquidità dell'impresa, ed è finalizzata a evitare che la situazione aziendale possa deteriorarsi ulteriormente fino a pregiudicarne definitivamente la sopravvivenza economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dettare una disciplina contenente un sistema di classificazioni che assicuri l'ordinata e omogenea attuazione di tale meccanismo di «allerta».
9/3671-bis-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in esame si dà al Governo la possibilità di varare una riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento per il riordino dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e delle misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese nello stesso stato;
    l'obiettivo dovrebbe essere quello di facilitare l'emersione di una situazione di crisi dell'azienda, quando la stessa situazione non è ancora compromessa, cercando di garantire la sopravvivenza e il rafforzamento degli strumenti a disposizione dell'impresa, evitando di fatto lo stato di messa in liquidazione della società;
    nel 2016, rispetto al 2015, si è registrato un calo dei numeri del fallimento delle imprese italiane: tuttavia, questa notizia, non è di certo confortante se si pensa che ad oggi falliscono 58 imprese al giorno circa (nei primi due trimestri del 2016 hanno portato i loro libri in tribunale 7343 imprese); inoltre ad oggi, gennaio del 2017, non abbiamo ancora contezza di quale sia l'andamento in questo primo trimestre del nuovo anno solare;
    inoltre si riduce sempre di più l'accesso al credito per le piccole e medie imprese e per le imprese artigiane. Confartigianato Avellino, nel dicembre 2016, ha segnalato il calo dei volumi erogati a favore delle Pmi nel corso dei primi sei mesi dell'anno scorso. Nel giugno 2016 in tutte le regioni si osserva una discesa dello stock dei prestiti: il calo meno accentuato è quello del Lazio con il -2,5 per cento, seguito dalla Sardegna con il -3,0 per cento e da Valle d'Aosta e Molise, entrambi con il -3,3 per cento. All'opposto le riduzioni più marcate sono quelle di Marche (-13,8 per cento), Umbria (-8,2 per cento), Abruzzo (-8,0 per cento) e Campania;
    ad oggi, in Italia, i livelli di tassazione nei confronti delle imprese, grandi, medie e piccole, restano i più alti di tutto il continente europeo, mortificando di fatto l'ingresso di nuove imprese sul mercato del lavoro e favorendo le situazioni di insolvenza che, in combinato disposto con il sempre più difficile accesso al credito, determinano numeri ancora preoccupanti per la nostra economia;
    a questo si aggiunge il fatto che secondo il conteggio della Cgia di Mestre, l'effetto delle sanzioni economiche che l'Unione europea ha introdotto nel 2014 verso Mosca (prima a luglio, poi rafforzate a settembre), a seguito della crisi politico-militare con l'Ucraina, che poi hanno portato all'embargo di reazione da parte della Russia (da agosto), è costato all'Italia – fino al primo trimestre del 2016 – circa 3,6 miliardi di euro,

impegna il Governo:

   a considerare l'opportunità di adottare provvedimenti in favore dell'accesso al credito da parte delle imprese italiane, anche con forme di garanzia anche «non possessorie» (e che dunque non impongono la perdita del bene dato in garanzia), che possano vedere banche e creditori non mutare atteggiamento nei confronti di quelle aziende che dovessero aver rilevato in una situazione di preallarme le condizioni per l'ingresso in uno stato di crisi, vedendo altrimenti sottrarsi così gli strumenti per poter rilanciare il loro mercato ed evitare di chiudere l'impresa;
   a valutare, nel rispetto delle regole del Diritto Fallimentare così riformato, di regolamentare un meccanismo omogeneo per velocizzare le procedure di esdebitazione dell'imprenditore persona fisica, affinché lo stesso dopo essersi liberato dei debiti nei confronti dei creditori non soddisfatti, possa dare inizio ad un nuovo avvio.
9/3671-bis-A/5Vargiu, Matarrese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge all'esame reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto, mediante il conferimento di una delega al Governo, è volto all'attuazione di una riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, e, in particolare, delle procedure concorsuali, della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento e del sistema dei privilegi e delle garanzie;
    e che la delega prevede di responsabilizzare gli organi di gestione e di contenere le ipotesi di prededuzione per evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba sostanzialmente tutto l'attivo delle procedure;
    e che il principio direttivo riguardante la fase dell'accertamento del passivo prevede che tale fase sia improntata a criteri di snellezza e concentrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ridurre i costi e la durata delle procedure concorsuali agevolando la presentazione delle domande di ammissione attraverso forme semplificate.
9/3671-bis-A/6Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha come oggetto la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza;
    l'articolo 11 del provvedimento detta i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema della garanzie reali mobiliari prefigurando non solo una nuova forma di pegno mobiliare a garanzia del credito in cui il debitore non si spossessa del bene mobile che ne è oggetto, ma anche il fatto che la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito sia compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato;
    alla lettera b) dell'articolo 11 si precisa che, in sede di attuazione della delega, si dovrà, tra le altre cose, regolamentare l'accessibilità per via telematica al citato registro informatizzato con modalità che salvaguardino le esigenze di riservatezza dei dati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità, per determinare le modalità d'accesso al registro informatizzato, di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione per fare quanto di propria competenza per la protezione dei dati personali presenti nel registro informatizzato.
9/3671-bis-A/7Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha come oggetto la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza;
    l'articolo 11 del provvedimento detta i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema della garanzie reali mobiliari prefigurando non solo una nuova forma di pegno mobiliare a garanzia del credito in cui il debitore non si spossessa del bene mobile che ne è oggetto, ma anche il fatto che la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito sia compensata da adeguate forme di pubblicità che, nello specifico, consistono nell'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato;
    alla lettera b) dell'articolo 11 si precisa che, in sede di attuazione della delega, si dovrà, tra le altre cose, regolamentare l'accessibilità per via telematica al citato registro informatizzato con modalità che salvaguardino le esigenze di riservatezza dei dati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità, per determinare le modalità d'accesso al registro informatizzato, di sentire il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione per fare quanto di propria competenza per la protezione dei dati personali presenti nel registro informatizzato.
9/3671-bis-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in via di approvazione contiene una delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
    l'articolo 14 riguarda specificamente il procedimento della liquidazione coatta amministrativa;
    la liquidazione coatta amministrativa è connessa alle procedure di vigilanza contenute nel decreto legislativo n. 220 del 2002 nei confronti delle società cooperative, nel rispetto del dettato dall'articolo 45 della Costituzione, e ne rappresenta un elemento fondamentale sotto il profilo sanzionatorio;
    il citato articolo 14 circoscrive il ricorso alla procedura della liquidazione coatta amministrativa alle sole ipotesi in cui la necessità di liquidare le società cooperative non derivi da insolvenza, ma rappresenti lo sbocco di un procedimento amministrativo finalizzato ad accertare e a sanzionare irregolarità di gestione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa anche ai fini dell'adozione di ulteriori iniziative normative volte a prevedere la possibilità di affidare al MISE il compito di indicare il percorso più opportuno (a tutela sia dell'interesse pubblico che di quello dei creditori), vale a dire soluzioni di carattere conservativo, accordi di ristrutturazione di debito e piani attestati di risanamento, la promozione della procedura di concordato preventivo o la domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
9/3671-bis-A/8Giuseppe Guerini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge delega istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;
    la gestione di questi incarichi che rischia di essere opaca e corporativa sarebbe sicuramente più lineare e trasparente se accanto all'albo dei soggetti assegnatari dell'incarico del tribunale venisse determinata la creazione di un registro telematico istituito presso il Ministero della Giustizia che rendesse di pubblica fruizione sia l'oggetto dell'incarico, che la composizione dei soggetti costituiti in forma associata o societaria,

impegna il Governo

a istituire, in sede di attuazione della delega ricevuta, un registro telematico istituito presso il Ministero della giustizia per rendere trasparente e pienamente pubblico sia l'oggetto dell'incarico che i soggetti fisici e giuridici interessati.
9/3671-bis-A/9Sottanelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge delega istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;
    la gestione di questi incarichi che rischia di essere opaca e corporativa sarebbe sicuramente più lineare e trasparente se accanto all'albo dei soggetti assegnatari dell'incarico del tribunale venisse determinata la creazione di un registro telematico istituito presso il Ministero della Giustizia che rendesse di pubblica fruizione sia l'oggetto dell'incarico, che la composizione dei soggetti costituiti in forma associata o societaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di regolare l'accesso all'albo dei soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o controllo nell'ambito delle procedure concorsuali secondo criteri di trasparenza e pubblicità.
9/3671-bis-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Sottanelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il codice civile prevede a tutt'oggi che i debiti verso lo Stato per le imposte non versate siano accompagnati da privilegio rispetto a quelli verso i creditori chirografari, anche per le sanzioni ad esse connesse;
    l'estensione del privilegio riservato allo Stato anche alle sanzioni connesse alle imposte non versate azzera spesso la possibilità per i creditori privati di poter recuperare – anche solo in minima parte – i propri crediti, con quel che ne consegue in termini di fallimenti e maggiori oneri o minori entrate per l'erario;
    tale privilegio riservato allo Stato è indice di una impostazione radicalmente illiberale;
    l'articolo 1 del disegno di legge delega prevede la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie,

impegna il Governo

ad eliminare, in sede di attuazione della delega ricevuta, i crediti per sanzioni connesse al mancato versamento delle imposte da quelli accompagnati da privilegio, portando quindi i suddetti nel novero dei crediti chirografari.
9/3671-bis-A/10Zanetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, relativamente alla disciplina del sistema delle garanzie reali mobiliari, tra i criteri di delega introduce, all'articolo 11 comma 1 lettera d), una deroga al divieto di patto commissorio di cui all'articolo 2744 c.c.;
    si consente infatti al creditore di «escutere stragiudizialmente la garanzia anche in deroga al divieto del patto commissorio, a condizione che il valore dei beni sia determinato in maniera oggettiva, fatto salvo l'obbligo di restituire immediatamente al debitore, o ad altri creditori, l'eventuale eccedenza tra il valore di realizzo o assegnazione e l'importo del credito»;
    non sono specificati i criteri di determinazione del valore dei beni,

impegna il Governo:

  a prevedere, anche in successivi interventi normativi, che la deroga di cui in premessa non si applichi ai beni immobili e non abbia effetto retroattivo;
   a prevedere, anche in successivi interventi normativi, che il valore dei beni oggetto dell'escussione stragiudiziale sia accertato giudizialmente.
9/3671-bis-A/11Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 1, lettera i) della proposta di legge in esame, prevede tra i principi di riforma organica delle procedure concorsuali la necessità di ridurne la durata e i costi, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti al fine di evitare che il pagamento di questi ultimi assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure;
    sarebbe opportuno che l'intero compenso del professionista non superi una soglia massima proporzionata al valore della procedura, visto che oggi troppo spesso il costo dei consulenti comporta un esborso per le imprese (pari al 10-15 per cento circa) tale da comprometterne la prosecuzione dell'attività nonostante il superamento dello stato di crisi,

impegna il Governo

a contenere i compensi dei professionisti incaricati nel corso delle procedure concorsuali, calcolandoli sulla base dei minimi tariffari stabiliti dai rispettivi ordini professionali con un aumento da determinare al termine della procedura in proporzione all'attivo realizzato senza mai superare il 3 per cento del valore della procedura stessa.
9/3671-bis-A/12Dambruoso, Matarrese, Vargiu, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 1, lettera i) della proposta di legge in esame, prevede tra i principi di riforma organica delle procedure concorsuali la necessità di ridurne la durata e i costi, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti al fine di evitare che il pagamento di questi ultimi assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure;
    sarebbe opportuno che l'intero compenso del professionista non superi una soglia massima proporzionata al valore della procedura, visto che oggi troppo spesso il costo dei consulenti comporta un esborso per le imprese (pari al 10-15 per cento circa) tale da comprometterne la prosecuzione dell'attività nonostante il superamento dello stato di crisi,

impegna il Governo

a contenere i compensi dei professionisti incaricati nel corso delle procedure concorsuali, valutandone la parametrazione all'entità dell'attivo realizzato e stabilendo un eventuale tetto in relazione all'attivo medesimo.
9/3671-bis-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Dambruoso, Matarrese, Vargiu, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11-bis del Disegno di legge n. 3671-bis/A presenta diversi profili di criticità nonché di fondata illegittimità come illustrato anche nell'osservazione contenuta alla lettera i) del parere della Commissione Attività produttive;
    la previsione contenuta nella lettera a) dell'articolo 11-bis (come riformulato dalla Commissione Giustizia) – che affida ai notai un ruolo di garanzia a favore degli acquirenti prevedendo la necessità che il contratto preliminare, avente ad oggetto il trasferimento non immediato di un immobile da costruire, sia redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata – non tiene conto che tale formalità è un adempimento che può essere svolto esclusivamente da soggetti imprenditoriali che alienano gli immobili in corso di costruzione ma non da altri soggetti quali, nello specifico, le cooperative di abitazione che ricorrono, per loro natura, ad altre procedure (iscrizione del socio alla cooperativa, assegnazione provvisoria, pagamenti dilazionati ecc.) pur svolgendo la medesima attività nel settore immobiliare. Dall'attuazione della norma deriverebbe pertanto una illegittima disparità di trattamento ponendosi altresì essa in contrasto con la definizione di «costruttore» (ossia di chi è tenuto all'applicazione della legge) fornita dall'articolo 2 della legge n. 210 del 2004 che ricomprende anche le cooperative edilizie;
    la seconda previsione contenuta nella lettera a) – secondo cui al momento della stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata del contratto preliminare debba essere, altresì, consegnata la polizza indennitaria di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005 – si traduce di fatto in un adempimento impossibile. Infatti, il richiamato articolo 4 rinvia al momento del rogito l'obbligo per il costruttore di consegnare all'acquirente una polizza assicurativa indennitaria decennale volta a coprire eventuali vizi e gravi difetti che si potrebbero manifestare successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
    Anticipare al momento del preliminare anche l'obbligo di consegna della polizza indennitaria decennale è un adempimento di fatto impossibile in quanto nessuna compagnia assicurativa rilascia garanzie la cui efficacia ha come presupposto l'ultimazione dell'immobile prima che la costruzione sia terminata. Per altro si ricorda che la polizza indennitaria rappresenta una criticità della normativa poiché l'articolo 4 non indica né i massimali né l'oggetto della garanzia in funzione degli elementi della costruzione e dei relativi difetti. Pertanto si auspica un intervento del legislatore che dovrebbe essere incentrato su questi aspetti prevedendo, in particolare, uno schema di polizza tipo;
    la disciplina sulla tutela degli acquirenti di immobili da costruire già prevede delle tutele a favore degli stessi per il mancato rilascio della fideiussione. L'acquirente può, infatti, chiedere la nullità del contratto qualora il costruttore non abbia adempiuto al proprio obbligo. Senza dimenticare che lo stesso decreto legislativo n. 122 del 2005 prevede che il contratto preliminare abbia determinati contenuti obbligatori proprio nella finalità di maggior tutela della parte debole. L'introduzione di una ulteriore sanzione per il mancato rilascio della polizza indennitaria che, come si è chiarito, non può essere consegnata al momento della stipula del preliminare va consequenzialmente stralciata. Tale adempimento è già verificato dal notaio al rogito,

impegna il Governo

a prevedere in fase di adempimento dei princìpi di delega delle disposizioni che agevolino il rilascio della fideiussione di cui all'articolo 2, nonché della polizza assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, anziché introdurre il controllo da parte di un notaio e ulteriori costi a carico dell'acquirente.
9/3671-bis-A/13Matarrese, Dambruoso, Vargiu, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame introduce una serie di misure dirette a favorire l'emersione anticipata delle crisi e, in particolare, all'articolo 4, lettera 0a) dispone che il Governo, nell'esercizio della delega per la disciplina dell'introduzione di procedure di allerta e composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, debba attenersi ad alcuni principi e criteri direttivi, tra cui l'individuazione di casi in cui tali procedure non trovano applicazione, in particolare prevedendo che queste non si applicano alle società quotate in Borsa o in altro mercato regolamentato;
    si ritiene, al contrario, che sia assolutamente necessario estendere il sistema di monitoraggio e prevenzione, diretto ad accertare, in maniera anticipata, i segnali di una eventuale crisi, anche alle società quotate in Borsa o in altro mercato regolamentato, in modo tale da tutelare in maniera più esaustiva e trasparente l'intero sistema produttivo,

impegna il Governo

anche alla luce di quanto sopra esposto, a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere l'applicazione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi anche alle società quotate in Borsa o in altro mercato regolamentato, anche al fine di garantire un'adeguata tutela alle stesse società e a tutti i soggetti che potrebbero essere in qualche modo ad esse collegate.
9/3671-bis-A/14Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, all'articolo 4, lettera c) stabilisce, a carico di alcuni creditori pubblici qualificati (come l'Agenzia delle Entrate e gli agenti della riscossione e gli enti previdenziali) l'obbligo di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società ed al tribunale competente il perdurare di inadempimenti di importo rilevante;
    si ritiene necessario un intervento più incisivo e circoscritto, prevedendo che sia stabilito il numero di mesi di scadenze inadempiute da segnalare,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di stabilire il numero di mesi di scadenze inadempiute da segnalare da parte dei creditori qualificati, in modo da rendere più stringente il controllo preventivo diretto ad accertare tempestivamente i segnali di crisi aziendali.
9/3671-bis-A/15Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, all'articolo 4, lettera c) stabilisce, a carico di alcuni creditori pubblici qualificati (come l'Agenzia delle Entrate e gli agenti della riscossione e gli enti previdenziali) l'obbligo di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società ed al tribunale competente il perdurare di inadempimenti di importo rilevante;
    si ritiene necessario un intervento più incisivo e circoscritto, prevedendo che sia stabilito il numero di mesi di scadenze inadempiute da segnalare,

impegna il Governo

a valutare anche il numero di scadenze inadempiute in sede di individuazione del momento in cui sorge l'obbligo di segnalazione da parte dei creditori qualificati.
9/3671-bis-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, all'articolo 7, individua diversi princìpi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale. In particolare, al comma 1, prevede il potenziamento dei poteri del curatore che, secondo le intenzioni del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento;
    al fine di prevenire la cattiva gestione delle nomine, privilegiando serietà, competenze, efficienza e professionalità, appare opportuno individuare criteri che garantiscano una rotazione degli incarichi di curatore, prevedendo anche un limite al cumulo degli incarichi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un sistema di rotazione degli incarichi di curatore, al fine di garantire imparzialità, chiarezza e serietà nella procedura di liquidazione giudiziale.
9/3671-bis-A/16Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, all'articolo 7, individua diversi princìpi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale. In particolare, al comma 1, prevede il potenziamento dei poteri del curatore che, secondo le intenzioni del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento;
    al fine di prevenire la cattiva gestione delle nomine, privilegiando serietà, competenze, efficienza e professionalità, appare opportuno individuare criteri che garantiscano una rotazione degli incarichi di curatore, prevedendo anche un limite al cumulo degli incarichi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, senza danno per l'amministrazione della giustizia, un sistema di equa distribuzione degli incarichi di curatore, al fine di garantire imparzialità, chiarezza e serietà nella procedura di liquidazione giudiziale.
9/3671-bis-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta)  Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.


   La Camera,
   premesso che:
    in Sardegna si registra una situazione insostenibile che rischia di mettere per strada migliaia di persone senza case, aziende e futuro;
    è una situazione che va affrontata senza perdere ulteriore tempo con interventi legislativi;
    la grave situazione economico-finanziaria delle aziende agricole sarde rischia di compromettere definitivamente il sistema agricolo sardo;
    gli istituti bancari hanno applicato misure di recupero dei finanziamenti che si sono rivelate insostenibili per le aziende interessate, determinando una situazione di vera e propria emergenza socio-economica, con la messa all'asta di numerose aziende e il rischio della scomparsa di un fondamentale settore produttivo della regione Sardegna;
    di fronte a questa situazione, nella scorsa legislatura sono state assunte, con il più ampio consenso di tutti i gruppi parlamentari, numerose iniziative, tra le quali si ricordano in particolare la risoluzione a firma Pili e del presidente della Commissione Agricoltura Russo approvata il 26 novembre 2008 e l'avvio, da parte della stessa Commissione, di un'indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria del comparto agricolo, con particolare riferimento alla situazione della regione Sardegna;
    tali iniziative sono culminate con l'approvazione di provvedimenti di sospensione dei giudizi pendenti e con apposite norme nell'ambito delle leggi finanziarie;
    la sospensione delle procedure di recupero e delle esecuzioni forzate in danno delle aziende interessate aveva consentito di evitare conseguenze irreversibili per l'agricoltura sarda;
    l'assenza di una norma di proroga o di ripristino di quella sospensione anche attraverso una nuova norma in tal senso rischia di generare un disastro economico e sociale senza precedenti;
    la reiterazione della norma di sospensione, anche nell'ambito della delega, è indispensabile perché sino ad oggi non sono state individuate soluzioni efficaci per la ristrutturazione dei predetti debiti e di quelli che ne sono conseguiti, in quanto il lavoro svolto come si evince dai numeri riportati in premessa non è stato in grado di risolvere positivamente la questione;
    per scongiurare il riaprirsi della crisi, con la ripresa delle procedure esecutive, e per consentire la messa a punto degli interventi diretti alla definitiva soluzione della vicenda, si rende pertanto necessario reiterare ed eventualmente prorogare il termine per la formulazione di proposte operative da parte di un'apposita commissione Stato-Regione e, al tempo stesso, reiterare e prorogare la sospensione dei giudizi pendenti, delle procedure di riscossione e recupero e delle esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui;
    la situazione economica della regione Sardegna, sul piano più generale, ha raggiunto livelli allarmanti, senza precedenti, sia sul piano finanziario che economico sociale;
    sono 70.430 le imprese che risultano gravemente indebitate per complessivi 4.273.745.722 euro;
    risultano 2.351 le imprese fallite che avevano complessivamente un debito verso lo Stato e gli altri enti pari a 1.216.297.600 euro;
    la situazione complessiva dell'indebitamento delle imprese sarde non ha precedenti nel resto del Paese e il quadro che emerge dalla lettura dei dati analitici rischia di travolgere l'intero sistema economico della Sardegna;
    i dati riportati costituiscono il più oggettivo riscontro di una situazione che rischia il tracollo dell'apparato produttivo della Sardegna;
    in attesa che la regione Sardegna valuti la richiesta di attivare in base all'articolo 51 dello statuto della regione autonoma della Sardegna la procedura d'urgenza per la sospensione dell'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria che risulti manifestamente dannoso all'isola;
    i provvedimenti di riscossione notificati alle imprese sarde sono secondo l'interrogante inficiati da gravi vizi di legittimità costituzionale;
    la Corte costituzionale si è, infatti, pronunciata in merito con la sentenza n. 217 del 17 giugno 2010, riconoscendo, doverosamente, la sospensiva dell'esecutività della sentenza nel processo tributario (articoli 283 e 373 del codice di procedura civile);
    l'articolo 17, comma 1, decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999 stabilisce che l'attività dei concessionari (agenti della riscossione) è remunerata con un aggio. L'aggio ha natura tributaria;
    l'articolo 17 del decreto legislativo richiamato, a seguito delle ulteriori e più rilevanti modifiche apportate dal decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 (in supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009), a far data dal 1o gennaio 2009, stabilisce che:
     a) l'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore;
     b) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella; in tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;
     c) integralmente a carico del debitore, in caso contrario, senza tenere conto della sospensione feriale dei termini; limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo (pagamento di entrate extratributarie, di imposte relative a redditi soggetti a tassazione separata o quando la somma che deve pagare il debitore deve essere suddivisa in più rate su richiesta dello stesso), l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale dell'1 per cento, come stabilito dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000;
    tutte le percentuali di cui sopra possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle sopracitate, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema; l'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse;
    quindi, la percentuale dell'aggio, oggi, è calcolata su due voci:
     a) somme iscritte a ruolo riscosse;
     b) interessi di mora;
    in definitiva, il contribuente deve pagare le seguenti percentuali di aggio: 4,65 per cento in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, senza tenere conto della sospensione feriale dei termini; 9 per cento caso contrario, senza alcun frazionamento annuale e senza tenere conto della sospensione feriale dei termini;
    1 per cento limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo (articolo 32 decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999);
    9 per cento sui relativi interessi di mora (in sostanza, pari allo 0,615 per cento annuo), in caso di pagamento dopo 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale (novità rispetto agli anni precedenti) e senza tenere conto della sospensione feriale dei termini;
    l'articolo 17, decreto legislativo n. 112 del 1999 presenta profili di illegittimità costituzionale per evidente irragionevolezza (articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione) per i seguenti motivi:
     a) risulta una sproporzione palesemente ingiustificata sul piano economico tra l'aggio dell'1 per cento e del 9 per cento a seconda della spontaneità o meno del pagamento a mezzo ruolo;
     b) il limite di pagamento dei 60 giorni (articolo 25, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 cit.) ignora, ad avviso dell'interrogante illegittimamente, la sospensione feriale dei termini per proporre ricorso (articolo 21, decreto legislativo n. 546 del 1992 ed articolo 1, legge n. 742 del 7 ottobre 1969);
     c) l'aggio al 9 per cento senza nessun limite annuo, interamente a carico del debitore-contribuente, è previsto in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, e anche in questo caso senza la previsione della sospensione feriale dei termini, quando il suddetto mancato pagamento può dipendere dalla sospensione della riscossione a cura del giudice tributario (articolo 47, decreto legislativo n. 546 del 1992) o della stessa amministrazione finanziaria (articolo 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) o per cause di forza maggiore (articolo 6, comma 5, decreto legislativo n. 472 del 1997) o per evidenti condizioni di incertezza sull'applicazione della norma tributaria (articolo 9, legge n. 212 del 27 luglio 2000 – statuto dei diritti del contribuente);
    la parametrazione economica e sociale territoriale risulta essere l'altro vero elemento di ragionevolezza che risulta totalmente inapplicato nell'azione di riscossione;
    nella determinazione dell'aggio nella misura unica e fissa del 9 per cento non si è tenuto in alcun modo conto della situazione sociale ed economica dei singoli territori, da esaminare attraverso indici e parametri di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali;
    nel precedente comma 1 dell'articolo 17, decreto legislativo n. 112 del 1999, con le ultime modifiche di cui al decreto-legge n. 185 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 richiamato, totalmente sostituito, sono state, infatti, eliminate le limitazioni geografiche, e conseguentemente è stato parzialmente abrogato il decreto ministeriale del 4 agosto 2000, che prevedeva tale differenziazione, che invece è rimasto solo per la determinazione dell'aggio dell'1 per cento limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo (articolo 17, comma 5-bis);
    è fin troppo evidente che non prendere in considerazione la situazione economica e sociale dei singoli ambiti territoriali, ignorando totalmente il divario economico tra aree geografiche del Paese, e tra singole regioni, costituisce un evidente elemento di irragionevolezza;
    la Corte costituzionale con sentenza del 1993 aveva, infatti, sostanzialmente ritenuto irragionevole l'aggio quando questo non viene contenuto in un importo minimo e massimo che non superi di molto la soglia di copertura del costo della procedura;
    con l'attuale importo fisso è evidente l'irragionevolezza (articoli 3, 53 e 97 della Costituzione), tenendo conto del rilievo economico del servizio pubblico;
    è indispensabile ridurre l'aggio dovuto all'agente della riscossione in considerazione del fatto che, stante la celerità e semplificazione di questa procedura, la remunerazione – e, di conseguenza, l'onere gravante sul contribuente – non risulta in alcun modo più commisurato all'attività svolta dall'agente medesimo; per questa ragione oggi diventa indispensabile intervenire radicalmente per ridefinire gli indebiti e sovradimensionati compensi tagliando drasticamente gli aggi ed eliminando tutti gli oneri accessori che risultano dei veri e propri balzelli ai danni del cittadino contribuente;
    alle difficoltà nell'ottemperare agli oneri elevati delle imposte il cittadino-debitore deve, infatti, sopportare l'indebito ed ingiustificato peso di somme che non trovano alcuna logica e si inquadrano nell'ambito della peggiore azione di riscossione che si possa perpetrare ai danni della stessa azione di recupero crediti;
    è evidente che una gestione ad avviso dell'interrogante dissennata, invasiva e ingiustificata della riscossione in molti casi porta al fallimento del soggetto contribuente sia esso persona fisica che impresa, provocando all'erario un danno di fatto notevolmente superiore a quello della mancata riscossione del capitale;
    è emblematico il caso della regione Sardegna con 70.430 imprese indebitate con il fisco, con l'Inps o con l'Inail per un ammontare complessivo di 4 miliardi 273 milioni, su 160.000 imprese che operano in Sardegna risultano indebitate con il fisco quasi il 50 per cento;
    delle oltre 70.430 aziende 2.351 hanno dichiarato fallimento: a loro carico c'era un debito complessivo pari a 1.216 milioni;
    delle oltre 70 mila società finite nel mirino dell'agenzia di riscossione, solo 6.648 stanno procedendo a pagare attraverso la rateizzazione;
    tale grave situazione debitoria si aggiunge ad una crisi profonda a cui si affianca alle previsioni negative anche per tutto il 2011 e lo stesso 2012. Il quadro economico già abbondantemente compromesso vede le imprese gravemente a rischio per le posizioni debitorie aperte, mancanza di liquidità, difficoltà di accesso al credito e ritardi di pagamento da parte dei grandi committenti soprattutto pubblici;
    risulterebbero, dunque, applicati aggi del 9 per cento sul riscosso, rilevanti interessi di mora e altri oneri a livelli irragionevoli e insostenibili;
    risulta evidente dai dati in premessa che il sistema produttivo nazionale con particolare riferimento alle aree più deboli del Paese rischia di essere travolto da una situazione che risulta essere gravissima per la stessa sopravvivenza di decine di migliaia di imprese. Si tratta quindi di una situazione insostenibile e che sta creando non poche tensioni sociali nell'intero Paese e in particolare in Sardegna e che le stesse potrebbero sfociare in clamorose quanto dure azioni di protesta oltre a generare un vero e proprio tracollo economico;
    all'elevato onere sociale ne va aggiunto uno di natura economica con una duplice valenza, una diretta sul Pil e l'altra sul mancato gettito;
    gli effetti vessatori e irragionevoli di una politica di riscossione priva di equilibrio hanno generato nella sola Sardegna fallimenti di 2.351 aziende con a carico un debito complessivo pari a 1.216 milioni di euro ora non più recuperabile,

impegna il Governo:

   a tener conto nell'ambito della delega della condizione di stato di crisi delle imprese ubicate nelle regioni gravate da discriminazioni oggettive come la condizione insulare;
   a tener conto nell'ambito della delega dell'esigenza di adeguare i presupposti debitori delle imprese, a partire dalla modifica della riscossione nell'ambito delle richiamate sentenze della Corte costituzionale, a partire dall'adeguamento dell'aggio, la cancellazione di elementi aggiuntivi illegittimi e incostituzionali alla pari di vere e proprie estorsioni;
    a tener conto nell'ambito della delega l'esigenza di perseguire provvedimenti attuativi di norme vigenti in materia di dichiarazione di stato di crisi, sia finanziaria che economica e sociale al fine di prevenire il tracollo dell'intero sistema produttivo territoriale con particolare riferimento a quello sardo;
    a valutare l'ipotesi di prevedere nell'ambito della delega la possibilità di prevedere iniziative e provvedimenti settoriali e territoriali in grado di evitare il fallimento di altrettante aziende con una perdita insostenibile sia sul piano dell'apporto produttivo e sociale ma anche in termini di recupero dei crediti da parte dello Stato e degli altri enti;
    a valutare la possibilità, nell'ambito della delega, di prevedere la convocazione di apposite conferenze di servizi, con particolare riferimento a regioni gravate da divari e discriminazioni, come la regione Sardegna, per la dichiarazione di stato di crisi;
    a prevedere, nell'ambito della delega, la nomina di commissioni di esperti, analoga a quella così prevista dall'articolo 2, comma 126, della legge n. 244 del 2007 al fine di valutare nuove soluzioni per le aziende agricole prevedendo una partecipazione paritetica Stato-Regione;
    a prevedere nell'ambito della delega iniziative per la proroga della sospensione dei giudizi pendenti, delle procedure di riscossione e recupero e delle esecuzioni forzate relative ai suddetti mutui sino al 31 dicembre 2018.
9/3671-bis-A/17Pili, Palese, Murgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza,

impegna il Governo

a prevedere per le aziende in liquidazione che attivano la procedura ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare la possibilità di ristrutturare il proprio debito fiscale iscritto a ruolo, senza sanzioni ed interessi, mediante il versamento del debito capitale iscritto a ruolo in 10 rate annuali con la facoltà di escludere dai debiti oggetto della ristrutturazione.
9/3671-bis-A/18Gianluca Pini, Molteni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza;
    si valuta l'opportunità di intervenire sul disposto di cui all'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativamente alla deducibilità dei cosiddetti «costi da reato» nella determinazione dei redditi di cui al comma 1, dell'articolo 6, del testo unico sull'imposta dei redditi, al fine di evitare in capo all'accertato il ripetuto pagamento dell'imposta sul valore aggiunto,

impegna il Governo

a chiarire, nelle more di attuazione del provvedimento in oggetto, che qualora intervenga, a favore del soggetto emittente il documento ovvero del soggetto che lo ha utilizzato, una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice, ovvero non più soggetta alla impugnazione ai sensi dell'articolo 428 dello stesso codice, o ancora una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, i costi e l'imposta sul valore aggiunto dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell'azione penale sono totalmente ammessi in deduzione e compensazione, ovvero compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.
9/3671-bis-A/19Borghesi, Gianluca Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza;
    si valuta l'opportunità di intervenire sul disposto di cui all'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativamente alla deducibilità dei cosiddetti «costi da reato» nella determinazione dei redditi di cui al comma 1, dell'articolo 6, del testo unico sull'imposta dei redditi, al fine di evitare in capo all'accertato il ripetuto pagamento dell'imposta sul valore aggiunto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nelle more di attuazione del provvedimento in oggetto, che qualora intervenga, a favore del soggetto emittente il documento ovvero del soggetto che lo ha utilizzato, una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice, ovvero non più soggetta alla impugnazione ai sensi dell'articolo 428 dello stesso codice, o ancora una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, i costi e l'imposta sul valore aggiunto dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell'azione penale sono totalmente ammessi in deduzione e compensazione, ovvero compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi.
9/3671-bis-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Borghesi, Gianluca Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Assemblea prevede norme per la riforma delle procedure concorsuali;
    la normativa vigente concernenti le esecuzioni nei confronti degli immobili delle imprese non sembra risolvere il problema del recupero dei crediti da parte del creditore né tutelare le legittime aspettative del debitore;
    infatti nella quasi totalità dei casi per il meccanismo previsto dalla normativa vigente che stabilisce un ribasso eccessivo del valore dell'immobile delle imprese sottoposto all'asta giudiziaria, si compromettono sia le aspettative del debitore che vede il suo immobile «svalutato» sia del creditore che recupera solo una parte minima del credito vantato;
    questo meccanismo che è effettuato a discrezione del giudice dovrebbe essere rivisto ponendo un limite ai ribassi d'asta (ad esempio prevedendo un «tetto» non superiore al vendita al 20 per cento del valore della perizia dell'immobile dell'impresa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con un successivo provvedimento legislativo, di porre un limite, ai ribassi del valore degli immobili delle imprese sottoposti ad asta giudiziaria in modo da salvaguardare le legittime aspettative sia dei debitori che dei creditori.
9/3671-bis-A/20Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame delega il Governo ad una riforma organica delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
    in questo ambito risulta necessario ed imprescindibile un intervento finalizzato a superare l'attuale carenza legislativa presente nell'ordinamento che rischia di vanificare il raggiungimento di obiettivi che comunque il legislatore ha inteso prevedere con l'approvazione della legge n. 3 del 2012, modificata dal decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con legge n. 221 del 2012;
    suddetta legge infatti non prevede una norma che consenta il superamento delle disposizioni previste dall'articolo 17 delle legge n. 108 del 1996, che regola la riabilitazione da protesti;
    l'articolo 17 della legge n. 108 del 1996 dispone che la riabilitazione delle aziende protestate, possa essere riconosciuta dal giudice se: nell'anno precedente non si sono verificati altri protesti; viene fornita la prova che i creditori siano stati interamente soddisfatti non solo per la quota capitale ma anche per una maggioranza del 10 per cento a titolo di sanzione;
     per l'azienda protestata che ricorre alla procedura per la «ricomposizione di una crisi da sovraindebitamento», secondo le modalità previste dalla legge, realizzando un piano di rientro approvato dalla maggioranza dei creditori ed omologato dal tribunale non vi è possibilità di riabilitazione là dove sorge il problema del rimborso degli importi degli assegni protestati anche quando i suddetti assegni rientrano nel piano approvato ed omologato che ne prevede la decurtazione e il riscadenzamento;
     tale condizione determina per l'azienda un duplice danno in quanto sottoposta sine die alle segnalazioni degli organi di controllo del credito nonché perdendo la possibilità di accesso a qualsiasi forma di credito;
     è quindi del tutto evidente l'attuale criticità del sistema normativo che non può essere eluso nell'esercizio della delega prevista dal presente provvedimento,

impegna il Governo

a valutare, al fine di superare tale carenza legislativa, l'opportunità nell'ambito dell'esercizio della delega di riforma della attuale normativa che regolamenta crisi di impresa e di insolvenza ad integrare quanto disposto dalla legge n. 221 del 2012, con la previsione che al debitore, nei casi in cui trascorso un anno dall'omologazione dell'accordo, in base ad attestazioni dell'Organismo di Composizione della crisi, e che abbia adempiuto regolarmente alle obbligazioni per le quali erano stati elevati protesti, secondo i nuovi valori previsti dal piano, e per il quale non siano subentrati ulteriori protesti, venga attribuito il diritto alla riabilitazione secondo quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 108 del marzo 1996.
9/3671-bis-A/21Capozzolo.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative urgenti in ordine ad un atto di pignoramento notificato al comune di Napoli in relazione al mancato pagamento di opere affidate dal commissariato straordinario per il terremoto dell'Irpinia – 3-02744

   TAGLIALATELA, RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, GIORGIA MELONI, MURGIA, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO e TOTARO. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
   il 20 dicembre 2016 al comune di Napoli è stato notificato un atto di pignoramento per un importo di centoventicinque milioni di euro, al quale ha fatto seguito il blocco di tale somma in bilancio mediante l'apposizione del vincolo da parte del tesoriere;
   il ricorso proposto dal comune avverso l'atto di pignoramento è stato dichiarato inammissibile in prima istanza il 9 gennaio 2017 e si è ora in attesa dell'esito dell'udienza fissata per il 9 febbraio 2017 per esaminare l'opposizione dell'ente agli atti esecutivi;
   il debito richiesto al comune origina dal mancato pagamento di opere affidate dal commissariato straordinario per il terremoto dell'Irpinia, avvenuto nel novembre del 1980, al «Consorzio ricostruzione otto», autore di lavori di ricostruzione in base alla legge n. 219 del 1981, spettanze mai pagate né dal commissario, né dalle giunte comunali che si sono susseguite dopo la fine del commissariamento, avvenuto nell'aprile del 1996;
   in estate l'amministrazione comunale aveva spiegato che «il Consorzio ricostruzione otto è titolare di un credito di circa 82 milioni di euro, determinato da una sentenza della corte di appello che ha confermato un lodo arbitrale del 2003, relativo ad una concessione di lavori di ricostruzione post terremoto ex lege n. 219 del 1981, affidata il 31 luglio del 1981 dall'ex commissario straordinario di governo»;
   le somme richieste al comune di Napoli sono, quindi, debiti maturati nel periodo in cui il concedente era lo Stato e l'amministrazione ha più volte richiamato l'attenzione sulla necessità che il Governo si faccia carico del debito per la quota di sua competenza, pari a circa il 90 per cento del totale;
   la crisi di liquidità determinata dalla notifica dell'atto di pignoramento come prima conseguenza ha fatto sì che la tesoreria comunale ha sospeso tutti i pagamenti, compresi quelli per i fornitori, e sono a rischio anche gli stipendi dei dipendenti –:
   quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere con riferimento alla problematica di cui in premessa, corrispondendo la parte del debito imputabile allo Stato al fine di evitare un ulteriore dissesto finanziario del comune di Napoli e le ovvie ripercussioni negative che ne conseguirebbero, in primissimo luogo in capo ai dipendenti. (3-02744)


Iniziative di competenza in ordine alla riforma organica della prescrizione e alle carenze di personale presso gli uffici giudiziari, anche alla luce dei dati evidenziati nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario presso la corte d'appello di Venezia – 3-02745

   BUSINAROLO, COZZOLINO, DA VILLA, SPESSOTTO, D'INCÀ, BENEDETTI, FERRARESI, BONAFEDE, AGOSTINELLI, COLLETTI, SARTI, FANTINATI e BRUGNEROTTO. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   i dati relativi alla situazione attuale della giustizia in Veneto, illustrati nei giorni scorsi nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 presso la corte d'appello di Venezia, se da un lato indicano un miglioramento nel settore civile, tratteggiano un quadro allarmante per l'ambito penale, con l'intervento della prescrizione per moltissimi procedimenti;
   la situazione rileva anche dagli interventi del presidente reggente della corte d'appello di Venezia, Mario Bazzo, e del procuratore generale Antonino Condorelli. «Le prescrizioni dichiarate – ha precisato Bazzo – sono state 2.340 su un totale di 4.905 processi definiti, con una percentuale sempre più elevate del 47,7 per cento, rispetto al 49 per cento del precedente anno nel corso del quale erano state dichiarate 1.874 prescrizioni su un totale di 3.788 processi definiti»;
   «(...) La lettura dei dati contenuti nella relazione della Presidenza – ha poi aggiunto Condorelli – non lascia spazio a dubbi di sorta. Infatti è sotto gli occhi di tutti il permanere di grandissime difficoltà e appesantimenti, per quanto concerne il penale, in tema di pendenze dei procedimenti non definiti e di prescrizione di reati, fra i quali alcuni anche di non secondario rilievo»;
   da alcune notizie di stampa recenti (vedasi Il Mattino del 26 gennaio 2017) la prescrizione interesserà anche la vicenda giudiziaria legata al cosiddetto «scandalo Mose», che ha svelato un sistema complesso di corruzione e regalie legati alla realizzazione del progetto;
   secondo la cronaca scatterà, a partire dal mese di settembre 2017, la prescrizione per molti dei soggetti coinvolti, tra cui gli imputati per finanziamento illecito (tra i quali figura l'ex sindaco di Venezia Orsoni), fino ad arrivare agli imputati per corruzione (tra cui l'ex presidente del magistrato delle acque Piva) e per gli indagati-accusatori (come l'ex presidente del consorzio Giovanni Mazzacurati), non ancora rinviati a giudizio –:
   se, alla luce di quanto descritto in premessa, il Governo intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, al fine di favorire un rapido iter della riforma organica della prescrizione, da tempo attesa, soprattutto con l'obiettivo di garantire il corretto e regolare svolgimento dell'attività dell'apparato giudiziario, a fronte di una situazione attuale molto critica, legata ad una carenza cronica sia di magistrati che di personale amministrativo e alle gravi difficoltà di smaltimento dell'ingente mole di procedimenti (e di arretrato) che gravano sui tribunali e che impediscono la certezza della giustizia. (3-02745)


Intendimenti in merito alla dichiarazione dello stato di calamità per l'emergenza registrata in Puglia a causa delle condizioni meteorologiche avverse – 3-02746

   MATARRESE, DAMBRUOSO e VARGIU. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   le intense nevicate e gelate verificatesi in Puglia nei giorni 5, 6, 7, 8 gennaio 2017 hanno posto in seria difficoltà non solo i cittadini, ma anche le imprese sul territorio;
   secondo quanto si evince dai dati stimati delle associazioni di categoria e dagli enti locali, pare che neve e gelo abbiano provocato danni irreparabili e per milioni di euro al comparto ortofrutticolo, vitivinicolo, vivaistico, lattiero caseario, agli allevamenti, nonché alle strutture e infrastrutture rurali di Bari, Barletta Andria Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
   sarebbero migliaia gli ettari di verdure pronte per la raccolta ma bruciate dal gelo; ci sarebbero serre danneggiate o distrutte sotto il peso della neve, animali morti, dispersi e senz'acqua a causa del congelamento delle condutture;
   nelle zone della Murgia, in particolare nei comuni di Altamura, Santeramo, Cassano e Laterza Ginosa, si sono verificati danni rilevanti agli allevamenti, mentre nei comuni di Castellaneta e Ginosa si registrano notevoli danni alle colture orticole e alle coltivazioni di uva da tavola;
   alcune aziende zootecniche della Murgia non hanno potuto conferire il latte ai caseifici e sono state costrette a smaltirlo quale rifiuto speciale, con ulteriori costi a carico delle aziende stesse;
   a causa dell'impossibilità di transitare in molti tratti della rete stradale pugliese, si è registrato il totale isolamento di molte aziende che non hanno potuto trasportare il prodotto su gomma, con conseguenti gravi danni economici;
   secondo Coldiretti, le consegne di ortaggi si sarebbero ridotte del 70 per cento sia perché bruciati in campo dal gelo, sia perché i mezzi non hanno potuto circolare;
   la regione Puglia ha approvato «la dichiarazione dello stato di crisi in agricoltura per tutto il territorio regionale, a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche del 5, 6 e 7 gennaio» –:
   se e quando intenda adottare il provvedimento di declaratoria dello stato di calamità per l'emergenza registrata in Puglia e altre specifiche misure dirette ad indennizzare le aziende che hanno subito danni a causa delle condizioni meteorologiche particolarmente avverse, nonché quali saranno i tempi effettivi entro cui le imprese potranno ricevere gli indennizzi.
(3-02746)


Iniziative volte ad escludere il comparto agricolo dell'applicazione dei contributi per il recupero dei costi dei servizi idrici previsti dalla direttiva quadro sulle acque dell'Unione europea – 3-02747

   SCHULLIAN, ALFREIDER, GEBHARD, PLANGGER, OTTOBRE e MARGUERETTAZ. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ha stabilito che entro il 2010 gli Stati membri devono provvedere a un adeguato contributo per il recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato III della stessa direttiva e tenendo conto del principio «chi inquina paga» (articolo 9, comma 1);
   al riguardo gli Stati membri possono tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione;
   la direttiva stabilisce, inoltre, che gli Stati membri non violano la direttiva qualora decidano di non applicare le suddette disposizioni per una determinata attività di impiego delle acque, ove ciò non comprometta il raggiungimento degli obiettivi della direttiva stessa (articolo 9, comma 4);
   la Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza C 525/12, 11 settembre 2014) si è espressa sostenendo che la direttiva non può essere interpretata nel senso che tutte le attività elencate tra i servizi idrici siano assoggettate al principio del recupero dei costi. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha respinto il ricorso presentato dalla Commissione europea contro una legge tedesca che esclude taluni servizi dalla categoria dei «servizi idrici», per i quali l'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE stabilisce il principio del recupero dei costi;
   l'Italia ha emanato nel 2015, con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39, un regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua;
   al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sta lavorando alle disposizioni attuative sui costi dell'acqua in tutti i settori, senza coinvolgimento delle parti interessate;
   per il settore agricolo, l'acqua è una risorsa fondamentale e indispensabile per la produzione di alimenti, un innalzamento del costo del canone si tradurrebbe direttamente in un costo di produzione più alto –:
   se il Ministro interrogato non intenda adottare iniziative volte ad escludere dall'applicazione di nuovi e ulteriori oneri l'agricoltura, settore trainante dell'economia italiana, al fine di non ledere ulteriormente la sua competitività, considerando che molti Paesi europei (ad esempio l'Austria e alcuni Länder della Germania) hanno già deciso di non voler assoggettare l'agricoltura al recupero dei costi.
(3-02747)


Iniziative volte a rafforzare la ricerca pubblica in campo agricolo e agroalimentare, anche in relazione al ruolo del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – 3-02748

   OLIVERIO, SANI, LUCIANO AGOSTINI, ANTEZZA, CAPOZZOLO, CARRA, COVA, CUOMO, DAL MORO, DI GIOIA, FALCONE, FIORIO, LAVAGNO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, PRINA, ROMANINI, TARICCO, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   con legge di stabilità per l'anno 2015 è stato avviato dal Ministro interrogato un rilevante processo di riforma degli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, attraverso l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e la nascita di un nuovo ente di ricerca denominato Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
   il processo di riforma si poneva gli obiettivi di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin off tecnologici, nonché di razionalizzare e contenere la spesa pubblica;
   in attuazione della normativa richiamata sono stati di recente adottati dal Ministro interrogato un nuovo statuto dell'ente ed un piano di razionalizzazione, funzionali ad una rilevante riduzione dei costi di funzionamento dell'ente e all'ottimizzazione della gestione patrimoniale, anche mediante la riorganizzazione delle strutture della rete di ricerca;
   poche settimane fa, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha presentato ufficialmente il piano di ricerca sulle biotecnologie sostenibili, che ha una dotazione finanziaria di 21 milioni di euro su una frontiera centrale come la salvaguardia delle colture tradizionali italiane;
   i ricercatori del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sono impegnati in progetti internazionali come il sequenziamento del genoma del frumento;
   il lavoro fatto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria in occasione di Expo Milano 2015 si è caratterizzato per approfondimenti specifici a sostegno delle principali filiere produttive dell'agroalimentare italiano;
   l'impegno del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nel campo dell'innovazione, dell'analisi dei big data e nella realizzazione delle linee guida per l'agricoltura di precisione ha fissato l'obiettivo di estendere queste pratiche al 10 per cento della superficie agricola italiana;
   il forte impegno dell'ente nella creazione di opportunità per i giovani innovatori, come dimostrato dal programma Agrogeneration, costituisce un momento di crescita per start up agroalimentari e nuove imprese agricole under 40;
   va nella giusta direzione l'apertura di un tavolo presso il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali per affrontare nell'immediato tutte le problematiche connesse alla riorganizzazione dell'ente, con particolare riferimento alle garanzie occupazionali per il personale precario –:
   quali siano le linee di indirizzo e le azioni operative previste per l'ulteriore rafforzamento della ricerca pubblica in campo agricolo e agroalimentare a supporto di un settore che nel 2016 ha saputo superare i 38 miliardi di euro di export, dimostrando vitalità e capacità di creazione di posti di lavoro. (3-02748)


Iniziative volte a ridefinire i criteri della riforma delle autorità portuali, anche in considerazione dell’iter seguito nella scelta della sede dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale – 3-02749

   PRESTIGIACOMO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge n. 124 del 2015 è stato emanato il decreto legislativo n. 169 del 2016, recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina delle autorità portuali, che riduce le attuali 24 autorità portuali in 15 autorità di sistema portuale (AdSP);
   il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 169 del 2016 stabilisce che «sede della AdSP è la sede del porto centrale, individuato nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, ricadente nella stessa AdSP. In caso di due o più porti centrali ricadenti nella medesima AdSP il Ministro indica la sede della stessa»;
   l'allegato A del decreto legislativo prevede che i porti di Augusta e Catania facciano capo all'autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, mentre i porti di Messina e Milazzo, rientrando nell'autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Jonio e dello Stretto, dovranno far capo alla sede centrale di Gioia Tauro;
   ad avviso dell'interrogante e contrariamente a quanto più volte dichiarato dal Ministro interrogato, è evidente come il riordino appena citato vada nella direzione opposta dell'efficienza;
   con decreto, non ancora pubblicato, del Ministro interrogato, Catania è stata istituita, per un periodo di 2 anni, come sede dell'autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, rispetto all'originale previsione di Augusta, come stabilito nell'elenco pubblicato dal Ministero il 21 gennaio 2016;
   da una nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si apprende, altresì, che «la scelta su Catania è stata compiuta in seguito alla richiesta della Regione siciliana, cui è stata data risposta positiva, specificando che si tratta di sede transitoria per un periodo di non più di due anni»;
   il presidente della Regione siciliana, in una nota protocollo n. 15404 del 12 gennaio 2016 inviata al Ministro interrogato, ha richiesto di individuare nella sede della istituenda autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale quella dell'autorità portuale di Catania, essendo il «core del nuovo sistema portuale e logistico della Sicilia orientale»;
   come riportato dalle agenzie di stampa, il presidente della Regione siciliana ha poi smentito quanto riportato;
   ad avviso dell'interrogante, la procedura appena esposta è caratterizzata da evidenti ambiguità da parte di tutti i soggetti interessati, che si smentiscono con dichiarazioni clamorosamente contrastanti –:
   se il Ministro interrogato, alla luce di quanto riportato in premessa, non intenda adottare le iniziative di competenza volte a ridefinire i criteri della riforma delle autorità portuali attraverso un confronto con le realtà coinvolte e i parlamentari rappresentanti del territorio. (3-02749)


Elementi in merito al processo di dismissione della residua quota azionaria del gruppo Poste italiane di proprietà dello Stato, con particolare riguardo alle ricadute sul servizio postale universale e sui livelli occupazionali – 3-02750

   FRANCO BORDO, FOLINO, SCOTTO, AIRAUDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO e ZARATTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   come ha dichiarato di recente in un'intervista al quotidiano Il Sole 24 ore il capo della segreteria tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizio Pagani, resta l'obiettivo di vendere sul mercato la residua quota del 30 per cento del gruppo Poste italiane, da collocare sul mercato a investitori istituzionali e risparmiatori;
   come sottolineato da Pagani, la finestra per la seconda tranche di privatizzazione di Poste italiane potrebbe aprirsi tra giugno e luglio 2017;
   tali affermazioni sembrano contrastare con gli orientamenti assunti pochi mesi fa dal Governo. In particolare, durante un convegno organizzato dal gruppo parlamentare di Sinistra italiana, nel mese di settembre 2016, il Sottosegretario allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli, aveva dichiarato pubblicamente che il collocamento della seconda tranche del gruppo era stato messo in stand-by dal Governo;
   il piano industriale di ristrutturazione del gruppo Poste italiane e il percorso di privatizzazione della società – in una logica di progressiva perdita del controllo sulla gestione di Poste italiane e delle sue attività al cittadino – non si è dimostrato in grado di garantire la tutela del servizio postale universale, né a garantire adeguati livelli occupazionali, salvaguardando un diritto riconosciuto dal diritto comunitario e nazionale;
   ormai su tutto il territorio nazionale, comuni, associazioni territoriali e realtà produttive hanno paventato i rischi socio-economici legati alla progressiva rarefazione del servizio postale; l'introduzione progressiva del meccanismo di recapito della posta a giorni alterni sta creando disagi sia al Nord che al Centro-Sud, che nelle Isole;
   l'ulteriore dismissione di quote di Poste italiane, dunque, rischia di peggiorare il quadro della governance e della capacità industriale di un'azienda cruciale per il sistema Paese, in cui, al contrario, andrebbe rafforzato il ruolo di principale azionista dello Stato –:
   quali informazioni il Governo intenda fornire circa lo stato di avanzamento del processo di ulteriore dismissione con ricorso al mercato di quote azionarie del gruppo Poste italiane e dei relativi effetti socio-economici per il Paese, con particolare riguardo alle ricadute in termini di tutela del servizio postale universale e di salvaguardia dei livelli occupazionali. (3-02750)


Iniziative volte a garantire il servizio universale postale, con particolare riferimento al nuovo modello di gestione e recapito della corrispondenza a giorni alterni – 3-02751

   GUIDESI, MOLTENI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, INVERNIZZI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   nel piano strategico presentato da Poste italiane relativo agli anni 2015-2019 si prevede la ridefinizione del servizio universale postale, in quanto considerato disallineato rispetto ai reali bisogni delle famiglie e non più sostenibile dal punto di vista economico: previsione più che preoccupante vista la mission di società a capitale interamente pubblico, che gestisce i servizi postali in una condizione di sostanziale monopolio;
   nei fatti, questo ha comportato che la società, che si impegna nel contratto di servizio a raggiungere determinati obiettivi di qualità, ha scelto, spesso anche senza le dovute concertazioni con le amministrazioni locali, di chiudere uffici postali o di ridurre significativamente gli orari di apertura, senza considerare l'importanza che questi rivestono sui territori. Negli ultimi mesi, inoltre, ha adottato un nuovo modello di recapito della posta a giorni alterni, che disattende completamente quanto previsto all'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999, in cui si prevede che il fornitore del servizio universale garantisca, per almeno cinque giorni la settimana, una distribuzione al domicilio, rispondendo alla necessità di garantire il rispetto delle esigenze essenziali;
   le scelte di Poste italiane, orientate al guadagno più che al rispetto delle esigenze collettive, stanno creando evidenti disservizi per l'utenza, che è costretta a lunghe attese agli sportelli aperti, è nell'impossibilità di sottoscrivere abbonamenti a giornali o riviste e che addirittura è costretta a pagare sanzioni e more per fatture mai ricevute o non si vede notificare importanti atti giudiziari o comunicazioni urgenti dagli istituti di credito;
   il nuovo modello di recapito si è rivelato fallimentare sotto tutti i punti di vista: i depositi e i centri di smistamento sono saturi di corrispondenza in giacenza, il servizio è inefficiente e non risponde agli standard qualitativi previsti dal contratto di servizio, i cittadini utenti vivono gravi disagi, oltremodo inaccettabili per le persone più anziane che hanno scelto di affidarsi ai recapiti postali per ricevere servizi per loro fondamentali –:
   se il Ministro interrogato non ritenga urgente adottare iniziative di competenza tese a promuovere un'immediata sospensione del nuovo modello di gestione e recapito della corrispondenza a giorni alterni, promuovendo al contempo una concertazione fra le parti interessate, così da poter garantire all'utenza l'effettiva erogazione del servizio universale postale che risponda ai previsti standard di efficienza e qualità. (3-02751)


Elementi ed iniziative di competenza in merito agli investimenti di Enel e Terna destinati alla rete elettrica in Abruzzo, anche alla luce della recente emergenza connessa al nuovo sciame sismico e alle eccezionali precipitazioni nevose – 3-02752

   SOTTANELLI, FRANCESCO SAVERIO ROMANO, VEZZALI, PARISI e MERLO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   il 18 gennaio 2017 l'Italia centrale, in particolare le zone al confine tra il Lazio e l'Abruzzo, sono state interessate da un nuovo sciame sismico e, negli stessi giorni, anche da intense e persistenti nevicate che hanno prodotto accumuli al suolo di molto superiori ai valori medi stagionali e causato interruzioni dell'energia elettrica, soprattutto in Abruzzo;
   in base alle informazioni di stampa, ai comunicati ufficiali di Enel distribuzione spa e alle notizie diffuse dalle prefetture e dalle regioni, il picco massimo di utenti disalimentati ha raggiunto anche le 200 mila unità tra Marche e Abruzzo tra il 18 e il 20 gennaio 2017;
   in particolare, in provincia di Teramo si è verificata la situazione più grave, con decine di migliaia di utenze rimaste senza alimentazione per 8 giorni e oltre;
   tali interruzioni di distribuzione di portata enorme, sia per la vastità del territorio interessato che per il numero di utenze coinvolte, hanno causato un grave danno alle famiglie, alle imprese e anche agli enti erogatori di servizi pubblici in Abruzzo, oltre ad aver contribuito a ritardare e rendere particolarmente difficili le operazioni di soccorso e il loro coordinamento;
   in risposta ad una precedente interrogazione del primo firmatario del presente atto erano stati annunciati dall'allora Ministro Guidi importanti investimenti di Terna in Abruzzo, pari a 1 miliardo di euro per l'installazione di nuove reti e a 10 milioni di euro annui per la manutenzione di quelle esistenti, mentre nel giugno 2015 erano stati annunciati stanziamenti di 200 milioni di euro fino al 2019;
   nel giugno 2015, a seguito del black-out del marzo 2015, Enel ha avviato un tavolo di confronto con la regione Abruzzo, annunciando l'aumento degli investimenti in Abruzzo e prevedendo il potenziamento dei tratti maggiormente esposti alle criticità meteo, in alcuni casi anche attraverso la completa sostituzione degli impianti, annunciando stanziamenti di 200 milioni di euro fino al 2019;
   i recenti disservizi hanno fatto emergere nuovamente la totale inadeguatezza della rete infrastrutturale abruzzese e, quindi, la mancanza di adeguati investimenti per la modernizzazione e il rafforzamento della rete –:
   se risulti che Terna ed Enel spa abbiano investito quanto previsto o, in caso contrario, per quali motivi tardino ancora tali investimenti e quali iniziative di competenza si intendano assumere per prevedere risarcimenti straordinari per i danni subiti in favore di enti pubblici, imprese e cittadini. (3-02752)


Iniziative a tutela dell'industria manufatturiera in relazione all'ipotesi di concessione alla Cina dello status di economia di mercato nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio – 3-02753

   VIGNALI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   occorre tutelare e sostenere concretamente l'industria manifatturiera, che ha sempre costituito e costituisce tuttora un elemento fondamentale per la crescita dell'economia e dell'occupazione del nostro Paese;
   al riguardo è necessario ricordare come l'Italia abbia il secondo settore manifatturiero europeo dopo la Germania;
   a livello europeo si sta discutendo della concessione alla Cina dello stato di economia di mercato (status Mes), che comporterebbe l'eliminazione dei dazi sui prodotti cinesi: una misura che penalizzerebbe in modo significativo numerosi settori industriali italiani ed europei;
   la Cina, anche sotto il profilo degli investimenti e del commercio, costituisce un punto di riferimento e risulta, quindi, un partner molto importante per l'Europa e per il nostro Paese;
   il 15 dicembre 2016 si è celebrato il quindicesimo anniversario della firma del protocollo che ha determinato l'ingresso della Cina nell'Organizzazione mondiale del commercio, l'organizzazione del commercio internazionale. Una sezione di tale protocollo prevedeva, peraltro, che la Cina potesse essere identificata, per 15 anni, come una non market economy (Nme) nei procedimenti antidumping se le aziende cinesi non fossero state in grado di provare che operano in condizioni normali di mercato. Al termine di tale periodo la Cina avrebbe potuto ottenere lo stato di economia di mercato (va rilevato, peraltro, come lo status di Nme comporti, come conseguenza, che molti prodotti cinesi siano considerati fonte di dumping e, pertanto, soggetti a dazi);
   è opportuno, pertanto, attivarsi in sede europea per proporre un sistema di regole certe e sicure che disciplini il «passaggio» della Cina all'economia di mercato, senza che questo penalizzi il sistema produttivo europeo ed italiano;
   il permanere di condizioni che avvantaggiano il sistema produttivo cinese (aiuti di Stato, dumping sociale ed economico) determinerebbe, inoltre, ripercussioni negative sull'occupazione europea e nazionale, che sono state autorevolmente valutate per l'Italia in una perdita di 400.000 posti di lavoro e svariati punti di prodotto interno lordo –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere a livello europeo perché, nel contesto sopra indicato, si pervenga alla determinazione di un quadro costituito da regole certe che, pur nell'ottica di un rafforzamento del partenariato con la Cina, assicuri e salvaguardi il mondo dell'imprenditoria e del lavoro in Europa e nel nostro Paese. (3-02753)