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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 10 marzo 2017

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME PDL NN. 1142, 1432 E ABB. E PDL N. 1063.

Pdl nn. 1142, 1432 e abb. – Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento

Discussione generale: 10 ore

Relatore per la maggioranza 20 minuti
Relatore di minoranza 10 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 41 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 7 ore e 19 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 7 minuti
 MoVimento 5 Stelle 42 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 36 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 35 minuti
 Area Popolare – NCD – Centristi per l'Europa 33 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 32 minuti
 Civici e Innovatori 32 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare – MAIE 32 minuti
 Democrazia Solidale – Centro Democratico 32 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà 32 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 31 minuti
 Misto: 35 minuti
  Conservatori e Riformisti 9 minuti
  Alternativa Libera - Possibile 9 minuti
  Minoranze Linguistiche 5 minuti   
  UDC 3 minuti
  USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 3 minuti
  FARE! – Pri 3 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) 3 minuti

Pdl n. 1063. – Determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale

Tempo complessivo: 16 ore e 30 minuti, di cui:
• discussione generale: 8 ore e 30 minuti;
• seguito dell'esame: 8 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore per la maggioranza 20 minuti 20 minuti
Relatore di minoranza 10 minuti 10 minuti
Governo 10 minuti 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 26 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato) 1 ora e 14 minuti (con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 6 ore e 14 minuti 5 ore e 21 minuti
 Partito Democratico 37 minuti 1 ora e 28 minuti
 MoVimento 5 Stelle 33 minuti 37 minuti
 Forza Italia – Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 31 minuti 26 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 31 minuti 23 minuti
 Area Popolare - NCD – Centristi per l'Europa 31 minuti 20 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 30 minuti 18 minuti
 Civici e Innovatori 30 minuti 18 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare – MAIE 30 minuti 18 minuti
 Democrazia Solidale – Centro Democratico 30 minuti 17 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà 30 minuti 17 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 30 minuti 16 minuti
 Misto: 31 minuti 23 minuti
  Conservatori e Riformisti 8 minuti 6 minuti
  Alternativa Libera - Possibile 8 minuti 6 minuti
  Minoranze Linguistiche 5 minuti 3 minuti
  UDC 3 minuti 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) 3 minuti 2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) 2 minuti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 marzo 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alli, Amendola, Amici, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Antonio Martino, Migliore, Mucci, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Terzoni, Velo, Vignali.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 9 marzo 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
  GASPARINI ed altri: «Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di ordinamento, funzioni e gestione finanziaria delle province» (4357).

  Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di sottoscrizioni a proposte di legge.

  I deputati Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo e Sarti hanno comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
  BONAFEDE ed altri: «Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale» (1063).

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   VII Commissione (Cultura):
  «Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri» (4314) Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XII Commissione (Affari sociali):
  SANDRA SAVINO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato dei servizi di assistenza sanitaria di emergenza e urgenza» (Doc. XXII, n. 74) – Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 9 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento recante integrazioni della relazione concernente la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia (COM(2016) 811 final), di cui è già stato dato annuncio all'Assemblea nell'Allegato ai resoconti della seduta del 15 febbraio 2017.

  Questo documento è trasmesso alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea

  La Commissione europea, in data 9 marzo 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (COM(2017) 122 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla qualità dei dati finanziari notificati dagli Stati membri nel 2016 (COM(2017) 123 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Quinta relazione sui progressi compiuti in merito all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia (COM(2017) 204 final), corredata del relativo allegato (COM(2017) 204 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (COM(2017) 127 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici (COM(2017) 129 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 3 e 4 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Bajardo (Imperia), Isole Tremiti (Foggia), Melito di Napoli (Napoli), Morciano di Romagna (Rimini), Riccione (Rimini) e Vignola (Modena).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomina ministeriale.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 8 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al consigliere Elisa Grande, ai sensi dei commi 3 e 5-bis del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di capo del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane (398).

  Questa richiesta è assegnata, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. È altresì assegnata, ai sensi del medesimo comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 25 marzo 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative di competenza in relazione al pieno rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo presso i tribunali della Santa Sede, alla luce della giurisprudenza CEDU – 2-01685

A)

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   fonti giornalistiche riferiscono che il Decano della Rota Romana, organo della Santa Sede, ha promulgato un decreto che recita: «La nomina degli Avvocati è riservata al Decano; che può confermare, eventualmente, come patrono d'ufficio, l'avvocato che la parte ebbe nei gradi inferiori»;
   com’è noto il Tribunale della Rota Romana (già Sacra Rota) emette sentenze sulle cause di nullità matrimoniale, che possono essere delibate in Italia in applicazione del Concordato. Questo decreto, abrogando di fatto il diritto ad avere un avvocato di fiducia, non può non imporre gravi interrogativi sulla base di una più compiuta e dettagliata narrativa sul contesto storico e giuridico in cui nasce e si applica la deliberazione del Decano;
   a quanto consta all'interpellante anche avvocati di fiducia già nominati, pendente la causa, sono stati, senza alcuna giusta causa, rimossi dal Decano contro la volontà delle parti che avevano conferito mandato di fiducia anche da molto tempo, imponendo così loro diverso avvocato d'ufficio;
   la stessa riforma procedurale canonica introduce un «processo più breve» davanti al Vescovo e non al Tribunale ecclesiastico collegiale, con procedura sommaria (una sola udienza e quindici giorni di tempo per emanare la sentenza; §cfr. canone 1683 ss., in Motu proprio Mitis Iudex 8 dicembre 2015) e tale abbreviata procedura è utilizzabile solo con il consenso delle parti;
   l'Accordo di Villa Madama sottoscritto tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana pone quale condizione per il riconoscimento da parte della corte di appello degli effetti civili italiani delle sentenze canoniche «che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano» (articolo 8, n. 2, lettera b), della legge n. 121 del 1985);
   la Corte Costituzionale, nella sua sentenza del 22 gennaio 1982, n. 18, ha indicato il diritto alla difesa fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale «nel suo nucleo più ristretto ed essenziale»;
   va rilevato il valore assoluto, inviolabile ed irrinunciabile del diritto all'assistenza tecnico-fiduciaria, quale parte ineludibile del diritto di difesa, tutelato da norme costituzionali ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione, cosicché attraverso la obbligatorietà della difesa tecnica o la nomina eventuale di un difensore d'ufficio solo in assenza della prima, si assicura un equo processo ed una contrapposizione equilibrata tra le parti (cfr. da ultimo Cassazione penale sezioni unite, 26 marzo 2015);
   va considerato che l'obbligo dell'assistenza tecnico-fiduciaria rientra nel più generale obbligo di rispettare principi di ordine pubblico, anch'esso espressamente previsto dal Concordato, e particolarmente valorizzato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cassazione sezioni unite 17 luglio 2014, nn. 16379-16380) in tema di delibazione di sentenze canoniche, anche perché la mancata assistenza tecnico-fiduciaria può sicuramente andare in detrimento dei diritti della parte più debole ed essere utilizzata al fine di far cadere l'assegno di mantenimento, in assenza di giudicato di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
   il descritto principio fondamentale del diritto di difesa ha trovato consacrazione anche nell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in materia di processo equo;
   va evidenziato, tra l'altro, che la Corte di Strasburgo, il 20 luglio 2001, decidendo il «caso Pellegrini» ha già condannato l'Italia per l'indebita esecuzione di una sentenza canonica, non essendosi i giudici nazionali sincerati che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici fosse stato rispettato l'articolo 6;
   occorre evidenziare in particolare, che i tribunali ecclesiastici e le loro attività non sono sindacabili dinanzi alla Corte di Strasburgo perché la Santa Sede non è parte della Convenzione dei diritti dell'uomo, ma sono sindacabili e sono stati sindacati gli atti dello Stato italiano;
   il divieto per le parti di scegliere liberamente un avvocato di fiducia, l'imposizione di un avvocato di ufficio anche in presenza di avvocato di fiducia già nominato, l'imposizione dal medesimo organo giudicante con commistione di ruoli e poteri, la scelta discrezionale ed insindacabile degli avvocati d'ufficio demandata ad un unico soggetto, che è anche il presidente del tribunale, la rimozione senza giusta causa di avvocati che patrocinavano già pendenti, e la imposizione di una procedura sommaria anche senza l'adesione della parte convenuta, costituiscono ad avviso dell'interpellante gravissima lesione del diritto di difesa;
   tale lesione al diritto di difesa, essendo normativamente prevista, a giudizio dell'interpellante, impedisce radicalmente il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche per loro contrarietà all'articolo 8, n. 2, lettera b), del Concordato (cfr. la legge n. 121 del 1985), all'articolo 24 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo –:
   quali siano gli urgenti intendimenti del Governo in merito ai fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere affinché possa essere garantito il rispetto pieno della Convenzione dei diritti dell'uomo presso i tribunali della Santa Sede, anche ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche.
(2-01685) «Brunetta».


Chiarimenti in merito alle procedure di recupero messe in atto da Equitalia nei confronti delle imprese che abbiano fittiziamente localizzato all'estero la propria residenza fiscale – 2-01675

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   la fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società che di fatto, invece, svolge la propria attività in Italia (cosiddetta esterovestizione), al solo fine di trarre vantaggi di natura fiscale,rappresenta una forma di evasione diffusa e operata da soggetti dotati di una sofisticata intenzione dolosa, certamente non riconducibili alla cosiddetta evasione «di bisogno o di necessità»;
   la normativa fiscale si è via via perfezionata al fine di permettere all'Agenzia delle entrate di svolgere una difficilissima azione di accertamento;
   al positivo e spesso defatigante contenzioso in sede di commissione tributarie dovrebbe far seguito il recupero coattivo delle imposte evase affidato a Equitalia spa;
   le procedure esecutive, in particolare su immobili in Italia, su società «esterovestite» risultano ulteriormente complicate per ragioni di lingua e ordinamenti esteri –:
   quale politica di recupero abbia messo in atto Equitalia spa in queste odiose fattispecie;
   se Equitalia spa disponga di apposita struttura specializzata per procedure esecutive su società «esterovestite» ovvero di personale abilitato a traduzioni nelle lingue di residenza di tali società;
   a quanto ammonti il controvalore dell'imposta evasa, oltre a sanzioni e interessi, attribuibile a soggetti «esterovestiti» in carico a Equitalia spa, distinto tra quelli per cui è in corso la procedura esecutiva e quelli per cui la procedura esecutiva non è ancora partita;
   quali sia la durata media delle procedure di riscossione nei casi di «esterovestizione»;
   quale sia la percentuale di riscossione effettiva di quanto evaso rispetto a quanto preso in carico da Equitalia spa per ciò che concerne i casi di «esterovestizione».
(2-01675) «Giancarlo Giorgetti, Saltamartini, Gianluca Pini, Fedriga, Simonetti».


Chiarimenti relativi alle statistiche sui contenziosi tributari davanti alla Corte di Cassazione – 2-01688

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   con riferimento ai contenziosi tributari esistono statistiche ufficiali curate e pubblicate trimestralmente dal dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente agli esiti dei giudizi di primo e secondo grado davanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali; non esistono invece statistiche ufficiali relativamente ai giudizi aventi per oggetto la materia fiscale resi dalla Corte di cassazione;
   nelle richiamate statistiche ufficiali del Ministero dell'economia e delle finanze si evince che, anche relativamente all'ultimo trimestre considerato (luglio-settembre 2016), la percentuale di vittorie piene dell'Agenzia delle entrate continua stabilmente a mantenersi al di sotto del 50 per cento (44,6 per cento in primo grado e 43,8 per cento in secondo grado), mentre per il resto, gli esiti dei contenziosi si suddividono tra vittorie piene dei contribuenti, giudizi intermedi (ossia «pareggi» in cui viene data parzialmente ragione entrambe le parti) e altri esiti (quali conciliazioni e estinzioni del processo per sopravvenuto venire meno della materia del contendere);
   in assenza di statistiche ufficiali sugli esiti dei giudizi presso la Corte di cassazione, l'Agenzia delle entrate afferma, unilateralmente, sempre cercando la massima diffusione e visibilità mediatica del dato, di vincere in media 74,76 per cento delle volte: addirittura il 90,9 per cento sulle controversie dove è il contribuente a ricorrere, perché in secondo grado ha già perso; «solo» il 65,1 per cento delle volte sulle controversie in Cassazione dove è l'Agenzia a ricorrere, avendo vinto il contribuente in secondo grado;
   la discrepanza rispetto ai dati ufficiali, agevolmente rinvenibili per i primi due gradi di giudizio, è evidente e suscita, secondi gli interpellanti, non poche perplessità, nel senso che: o le commissioni tributarie sono pro contribuente; oppure la Corte di cassazione è pro Erario; oppure l'Agenzia delle entrate produce, a proprio uso e consumo, statistiche con criteri diversi d quelli usati nelle statistiche ufficiali;
   dei tre scenari, parrebbe più probabile l'ultimo, se è vero, come sembra, che l'Agenzia delle entrate, nel calcolare le proprie formidabili percentuali di vittorie in Cassazione non tiene conto dei giudizi in cui la Corte di Cassazione decide per il rinvio della controversia alle commissioni di merito e contempla tra le vittorie piene anche i giudizi in cui la Cassazione accoglie solo in parte le ragioni dell'Agenzia delle entrate e, in parte, quelle del contribuente (i cosiddetti «giudizi intermedi», cioè i «pareggi» che, opportunamente, le statistiche del Ministero dell'economia e delle finanze evidenziano a parte, senza ascriverli né alle vittorie piene dei contribuenti, né alle vittorie piene degli enti impositori) –:
   quale sia il dato statistico degli esiti dei contenziosi tributari davanti alla Corte di Cassazione, e se intenda comunicare le percentuali con modalità conformi a quelle utilizzate per i primi due gradi di giudizio, ossia distinguendo tra vittorie piene del contribuente, giudizi intermedi, vittorie piene dell'Agenzia delle entrate ed altri esiti (quale ad esempio il rinvio della controversia alla commissione di merito).
(2-01688) «Zanetti, Francesco Saverio Romano».


Iniziative a tutela dei comparti agricoli penalizzati dall'Accordo di libero scambio dei prodotti agricoli tra Unione europea e Marocco – 2-01697

D)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per sapere – premesso che:
   a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e il Marocco recante misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e della pesca, alcuni comparti nazionali sono entrati in forte crisi a causa dell'aumento delle quote di scambio per una serie di prodotti importati a tariffe doganali molto basse o pari a zero;
   particolarmente colpite risultano le filiere agrumicole e del pomodoro: da documenti ufficiali si evince un calo di oltre il 50 per cento delle vendite di pomodoro nostrano, con gravi conseguenze per le economie agricole di intere regioni, segnatamente di quella siciliana;
   a fronte di tale situazione, nel marzo 2016, il Ministro interpellato dichiarava, a margine della riunione del Consiglio dell'Unione europea dei Ministri dell'agricoltura, di voler richiedere l'attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 7 del protocollo del suddetto accordo che prevede appunto strumenti e meccanismi istituzionali ai quali si può ricorrere a fronte di gravi perturbazioni dei mercati;
   ad oggi, la clausola di salvaguardia non è stata ancora attivata, né alcuna notizia è nota agli interpellanti in merito allo stato del dossier che, stando alle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione, dovrebbe essere stato presentato alle competenti istituzioni comunitarie al fine di segnalare il danno economico derivante dall'applicazione dell'accordo in questione –:
   se e in quale data il dossier necessario ad evidenziare la grave perturbazione di alcuni comparti agricoli nazionali derivante dall'applicazione dell'Accordo di libero scambio dei prodotti agricoli tra l'Unione europea e il Marocco sia stato inoltrato alle competenti istituzioni comunitarie, quali argomentazioni sarebbero state evidenziate nel suddetto dossier, in termini di danno economico derivante dal calo delle vendite di alcuni prodotti, segnatamente quelli delle filiere agrumicole e del pomodoro e quale sia lo stato dell'arte del negoziato volto ad autorizzare l'attivazione della clausola di salvaguardia, posto che, ad oggi, un anno dopo le dichiarazioni del Ministro interpellato, nessun aggiornamento di rilievo sulla vicenda risulta noto.
(2-01697) «Lupo, L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Parentela, Agostinelli, Alberti, Baroni, Basilio, Battelli, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi».