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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 15 marzo 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 15 marzo 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Caso, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Ciprini, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Mucci, Orlando, Pannarale, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Terzoni, Valeria Valente, Velo, Vignali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Paola Boldrini, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Buttiglione, Caparini, Capelli, Carrozza, Casero, Caso, Castiglione, Catalano, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Ciprini, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Lacquaniti, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Mucci, Orlando, Pannarale, Piccoli Nardelli, Pili, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rizzo, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Terzoni, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 14 marzo 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PARENTELA ed altri: «Modifica all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di pianificazione delle aree per lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di deposito sotterraneo di gas naturale» (4364);
   BERNARDO: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive» (4365);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BIANCOFIORE ed altri: «Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernente l'introduzione dell'insegnamento paritetico nelle lingue italiana e tedesca nelle scuole della provincia autonoma di Bolzano» (4366).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge BORGHI ed altri: «Istituzione del parco nazionale della Val Grande e delle Alpi Lepontine» (3480) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Baradello.

  La proposta di legge DE MARIA: «Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di responsabilità solidale del committente» (4306) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Beni, Carra, Cuperlo, Fabbri, Gianni Farina, Marantelli, Schirò e Scuvera.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PISICCHIO: «Modifica dell'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica» (4197);
  PISICCHIO: «Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (4333) Parere della V Commissione.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  MONGIELLO ed altri: «Introduzione dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente le attività del turismo del vino e del turismo dell'olio d'oliva» (4311) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 8 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1973, n. 519, la relazione sui risultati dell'attività svolta dall'Istituto superiore di sanità nell'anno 2015 (Doc. XXIX, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 13 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, la relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri nel territorio nazionale, riferita all'anno 2015 (Doc. CCXXXVI, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 14 marzo 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (COM(2017) 126 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 126 final – Annex 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia delle delibere adottate dalla Commissione nel mese di febbraio 2017.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dal Consiglio regionale delle Marche.

  Il Consiglio regionale delle Marche, in data 28 febbraio 2017, ha trasmesso un voto, approvato dal medesimo Consiglio nella stessa data, volto a chiedere che, nell'ambito degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, si introducano apposite disposizioni speciali che consentano l'installazione provvisoria, in aree private, di strutture prefabbricate.

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente del Consiglio regionale delle Marche, con lettera in data 9 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione recante le osservazioni del medesimo Consiglio regionale sulla comunicazione recante il programma di lavoro della Commissione per il 2017 «Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende» (COM(2016) 710 final).

  Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

  Il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, con lettera in data 10 marzo 2017, ha trasmesso un voto, approvato dal medesimo Consiglio il 1o febbraio 2017, volto a chiedere un intervento integrativo in materia di collocamento lavorativo delle persone con disabilità.

  Questo documento è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N. 14, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CITTÀ (A.C. 4310-A)

A.C. 4310-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

  Sull'emendamento 10.300, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, non comprese nel fascicolo n. 1.

A.C. 4310-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 7.
(Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rendere maggiormente capillari le iniziative di sicurezza urbana, nonché per ulteriori finalità pubbliche, gli strumenti di cui al comma precedente possono considerare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori condominiali, da imprese singole dotate di almeno dieci impianti, nonché da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di alert automatici a centrali delle forze dell'ordine o convenzionate. Il Comune può riconoscere a favore dei soggetti facentisi carico di quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati recepiti ai sensi del precedente periodo, fino ad un importo annuo complessivo per singolo terminale di euro 1500 e per un periodo massimo di cinque anni, detrazioni IMU o TASI sino ad euro 100 in ragione annua ovvero, per coloro che non sono soggetti all'imposizione immobiliare, un credito IRPEF del medesimo importo a valere sull'addizionale comunale di competenza fino ad un credito annuo che non ecceda la metà della medesima addizionale e qualora l'intervento non abbia già dato causa al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio IRPEF, nonché le modalità di coordinamento delle varie misure fiscali previste dal presente comma, unitamente a criteri generali per l'applicazione delle stesse detrazioni IMU e TASI, per le quali i Comuni aderenti provvedono a definire nei propri regolamenti le procedure e la disciplina di accesso nei successivi 60 giorni.
7. 52. Menorello, Mazziotti Di Celso, Dambruoso, Galgano, Quintarelli, Vargiu, Gigli.

Subemendamento all'emendamento 7. 300 delle Commissioni

  All'emendamento 7.300 delle Commissioni, comma 2-bis, capoverso comma 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai relativi oneri, nei limiti di 500 milioni annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante incremento del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, da stabilire in sede di accordo nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui al comma 451 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-bis. 1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla Società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica nei limiti di 500 milioni di euro a decorrere dal 2017.
0. 7. 300. 1. Invernizzi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Al personale dei Corpi e Servizi di polizia municipale si applicano le disposizioni di cui al comma 1, secondo periodo. Ai relativi oneri i Comuni provvedono con le risorse dei bilanci disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.».

  2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con successivo regolamento sono adottate misure di coordinamento con la legislazione statale in materia pensionistica.
7. 300. Le Commissioni.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  2-bis. Al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale della polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico» sono inserite le seguenti: «nonché nei confronti del personale della polizia locale». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  2-ter. Le regioni possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con l'INAIL.
7. 43. D'Alia.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  2-bis. In attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, al fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico» sono inserite le seguenti: «nonché al personale della polizia locale». Alle minori entrate derivanti dalla presente disposizione, valutate in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  2-ter. Le regioni possono implementare con proprie risorse le coperture assicurative della Polizia locale del territorio di loro competenza, stipulando apposite convenzioni con l'INAIL.
7. 44. D'Alia.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  2-bis. Nelle more di una revisione organica della legge 7 marzo 1986, n. 65 che porti all'inquadramento dei Corpi di polizia locale nel comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al fine di garantire l'applicazione anche per appartenenti alla polizia locale degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, pari a 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 42. Altieri, Distaso.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2-bis. Per Polizia locale si intendono i Corpi e i Servizi istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65.
  2-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco» sono aggiunte le seguenti: «operatori di Polizia locale».
7. 40. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «e soccorso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «, soccorso pubblico ed alla Polizia locale».
*7. 8. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «e soccorso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «, soccorso pubblico ed alla Polizia locale».
*7. 11. Vito, Sisto, Centemero.

ART. 8.
(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

  Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché in materia di giochi pubblici con vincita di denaro.

  Conseguentemente al medesimo comma:
   alla medesima lettera, numero 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché in materia di giochi pubblici con vincita di denaro;
   alla lettera b), numero 1, capoverso comma 4-bis:
    dopo le parole: e disabili aggiungere le seguenti: la presenza di attività autorizzate nel gioco di azzardo nei pressi di edifici scolastici o luoghi abitualmente frequentati e vissuti da minori,;
    aggiungere, in fine, le parole: o al proliferare del gioco d'azzardo fra i minori non accompagnati.
8. 51. Crippa, Mantero, Baroni.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: dei residenti.
8. 6. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: specifici eventi aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. 16. Menorello.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: può disporre con la seguente: dispone.
8. 7. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole: per un periodo comunque non superiore a trenta giorni,.
8. 2. Causin.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: centoventi.
8. 28. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: non contingibile e urgente aggiungere le seguenti: non reiterabile nel corso dell'anno.
8. 54. Squeri, Sisto.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: non contingibile e urgente aggiungere le seguenti: sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative.
8. 15. Squeri, Sisto.

ART. 9.
(Misure a tutela del decoro di particolari luoghi).

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Alla stessa sanzione sono assoggettati coloro che accedono agli ospedali, alle cliniche pubbliche e private e a qualsiasi altro istituto di cura, nonché ai cimiteri, allo scopo di esercitarvi l'attività di accattonaggio.
9. 65. Invernizzi, Molteni, Simonetti, Gianluca Pini.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2 e 3;
   al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: di miglioramento del decoro urbano con le seguenti: socialmente utili;
   sopprimere l'articolo 10.
9. 29. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: con le modalità di cui all'articolo 10.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.
9. 60. Daniele Farina, Costantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di reiterazione di comportamenti sopra indicati e del mancato allontanamento dal luogo è ammesso il fermo di sicurezza urbana per dodici ore presso il Comando che ha contestato l'ultima violazione.
9. 30. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è erogata anche a chiunque violi divieti di stazionamento ovvero di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al Questore ai sensi del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis.
9. 24. Vito, Sisto, Centemero.

  Al comma 2, sostituire le parole: dagli articoli 688 e con le seguenti: dall'articolo.
9. 4. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 2, dopo le parole: il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 è disposto altresì nei confronti aggiungere le seguenti: di chi consuma stupefacenti e di chi effettua accattonaggio, anche con utilizzo di disabili, minori e animali, nonché.
9. 34. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 3, sopprimere le parole: scuole, plessi scolastici e siti universitari.
9. 52. Daniele Farina, Costantino.

  Al comma 3, dopo le parole: verde pubblico aggiungere le seguenti: nonché in aree urbane periferiche particolarmente soggette ad atti di imbrattamento, danneggiamento e sversamento illecito di rifiuti.
9. 7. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: fatti salvi i poteri delle autorità portuali sulle aree di loro competenza, ai sensi della normativa vigente,
9. 53. Oliaro, Catalano, Menorello.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: all'attuazione fino a: decoro urbano con le seguenti: di progetti di incentivazione per il personale della Polizia locale per il controllo del territorio e pattugliamento anti-degrado.
9. 35. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: all'attuazione fino a: decoro urbano con le seguenti:, per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dall'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*9. 16. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: all'attuazione fino a: decoro urbano con le seguenti:, per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*9. 18. Vito, Sisto, Centemero, Russo.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: all'attuazione fino a: decoro urbano con le seguenti:, per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
*9. 36. D'Alia.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana.
9. 8. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Nei confronti dei soggetti che, all'interno di discoteche o di locali da ballo, ovvero nelle zone di pertinenza degli stessi, consumano o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope o vengono colti in flagranza di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscano dei servizi dei locali stessi.
  4-ter. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni, per uno dei fatti costituenti reato o illecito amministrativo ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose all'interno di discoteche o di locali da ballo, il questore può disporre il divieto di accesso a tali locali, nonché alle aree destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali.

  Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 4-bis può altresì essere disposto dal questore su segnalazione del responsabile di cui all'articolo 4-ter dell'articolo 9, previo accertamento dei comportamenti illeciti da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di chi è colto all'interno di una discoteca o di un locale da ballo nell'atto di commettere alcuno dei reati o degli illeciti amministrativi di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9.
  6-ter. La questura invia alle discoteche e ai locali da ballo che rientrano nella competenza territoriale del questore che ha emesso il provvedimento di divieto di accesso di cui ai 4-bis e 4-ter dell'articolo 9, nonché alle altre questure dell'intero territorio nazionale, l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.
  6-quater. Il divieto di accesso di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
  6-quinquies. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-bis dell'articolo 9 è punito con la multa da 3.000 a 10.000 euro.
  6-sexies. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma 4-ter dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro.
  6-septies. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 75-bis, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  6-octies. Avverso i provvedimenti che dispongono il divieto di accesso ai sensi del presente articolo è ammissibile il ricorso innanzi al giudice di pace competente per territorio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150.
9. 21. Sisto.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Ai fini del presente articolo, i sindaci possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati per la segnalazione delle fattispecie previste dai commi 1, 2 e 3 e per la tutela e la salvaguardia del decoro urbano. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del comune. Tra le associazioni iscritte nell'elenco i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi della presente disposizione, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
  4-ter. I commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94 sono abrogati.
9. 12. Vargiu, Dambruoso, Matarrese, Menorello.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di abbandono di rifiuti).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 255, al comma 1, le parole: «192, commi 1 e 2» sono soppresse e dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni dell'articolo 192, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino al doppio»;
   b) all'articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Sono devoluti, altresì ai comuni i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255, comma 1-ter, in relazione al divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, per essere destinati ad interventi di decoro urbano e di tutela e valorizzazione ambientale del proprio territorio. Le spese sostenute dai comuni per gli interventi di cui al periodo precedente, a valere sui proventi delle sanzioni amministrative devoluti ai medesimi comuni ai sensi del presente comma, sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di cui al comma 465 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
9. 04. Guidesi, Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente

Art. 9-bis.

  1. Al fine di semplificare le procedure relative all'installazione di sistemi di video-sorveglianza, i sindaci possono con propria ordinanza dotare le aree comunali di sistemi di videosorveglianza anche in deroga alla normativa vigente in materia di privacy. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regolamenta con proprio decreto le modalità di attuazione della presente disposizione.
9. 03. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Gelmini, Garnero Santanchè, Pagano, Giammanco, De Girolamo.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per assicurare il decoro della rete infrastrutturale).

  1. Le società concessionarie di pubblico servizio nel settore dei trasporti, in ambito comunale, regionale e nazionale, hanno l'obbligo, pena una sanzione pari al trenta per cento del valore della concessione stessa, di garantire il decoro e la pulizia delle strutture ad essi affidate in gestione.
9. 050. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

ART. 10.
(Divieto di accesso).

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: In esso aggiungere le seguenti: sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Copia del provvedimento deve essere materialmente consegnata al trasgressore ed attestata con ricevuta firmata dallo stesso.
10. 9. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1 secondo periodo sostituire le parole: trascorse quarantotto ore con le seguenti: trascorsi sette giorni.
10. 19. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Al comma 2 sostituire le parole: può disporre con la seguente: dispone.
10. 22. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 2 sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
10. 23. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il contravventore al divieto di cui al presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni.
10. 5. Invernizzi, Molteni, Simonetti, Gianluca Pini.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: o confermata in grado di appello.
*10. 1. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: o confermata in grado di appello.
*10. 3. Sannicandro, D'Attorre, Leva, Quaranta, Formisano, Roberta Agostini.

  Al comma 4, sostituire le parole: al provvedimento di cui al comma 3 con le seguenti: ai provvedimenti di cui ai commi 2 o 3.
10. 26. Santerini.

  Al comma 5, sostituire le parole da: può essere fino alla fine del comma con le seguenti: è subordinata all'imposizione di accedere a luoghi o aree specificamente individuati e ad una prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.
10. 15. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 6, dopo le parole:, informativa ed operativa, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo all'accesso a banche dati riservate,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: municipale con la seguente: locale.
10. 7. Invernizzi, Molteni, Simonetti, Gianluca Pini.

  Al comma 6, dopo le parole:, informativa ed operativa, aggiungere le seguenti: e l'accesso alle banche dati.
10. 300. Le Commissioni.

  Al comma 6, sostituire la parola: municipale con le seguenti: locale, a favore delle quali, ai fini della pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste dagli articoli 9, 10 e 13 del presente decreto, è consentito l'accesso al sistema informativo di indagine S.D.I. del Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza,.
*10. 6. Molteni, Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 6, sostituire la parola: municipale con le seguenti: locale, a favore delle quali, ai fini della pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste dagli articoli 9, 10 e 13 del presente decreto, è consentito l'accesso al sistema informativo di indagine S.D.I. del Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza,.
*10. 12. Vito, Sisto, Centemero.

  Al comma 6, sostituire la parola: municipale con le seguenti: locale, a favore delle quali, ai fini della pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste dagli articoli 9, 10 e 13 del presente decreto, è consentito l'accesso al sistema informativo di indagine S.D.I. del Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza,.
*10. 30. D'Alia.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:, anche garantendo a questi ultimi il pieno accesso alle banche dati facenti parte del Sistema di Indagine (S.D.I.) del Ministero dell'interno, al Sistema automatizzato di identificazione delle impronte AFIS, nonché allo schedario Schengen. 
10. 8. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:, anche prevedendo l'istituzione di protocolli operativi che individuino in via preventiva e in modo chiaro e inequivocabile le regole di ingaggio della Polizia locale e i criteri in base ai quali essa sia legittimata all'uso delle armi e degli altri mezzi di coazione fisica propri degli operatori di Polizia.
10. 11. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:; al fine del suddetto rafforzamento, la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.
10. 10. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Su convocazione del Prefetto, alle riunioni tecniche di coordinamento dei responsabili delle Forze di Polizia, che si tengono presso le Prefetture, possono partecipare i Comandanti delle Polizie Locali dei capoluoghi di provincia.
10. 32. Prataviera, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede a predisporre un regolamento al fine di consentire, per la pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste agli articoli 9, 10 e 13 del presente decreto, l'accesso al sistema informativo SDI da parte della polizia locale.
*10. 4. Vito, Sisto, Centemero, Russo.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede a predisporre un regolamento al fine di consentire, per la pratica attuazione delle misure di tutela, divieto e contrasto previste agli articoli 9, 10 e 13 del presente decreto, l'accesso al sistema informativo SDI da parte della polizia locale.
*10. 50. Altieri, Distaso.

  Sopprimere il comma 6-bis.
10. 51. Daniele Farina, Costantino.

  Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
  6-ter. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
10. 52. Carfagna, Sisto, Russo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al titolo e agli articoli 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401).

  1. Al titolo della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole: «manifestazioni sportive» sono sostituite dalle seguenti: «manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive».
  2. L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Art. 6. – (Divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive).1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, ovvero che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere altresì disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ovvero tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.
  2. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.
  3. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'interessato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al citato comma 1.
  4. La notifica di cui al comma 3 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.
  5. La prescrizione di cui al comma 3 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale, o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio della questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari o al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero, con decreto motivato, non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.
  6. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
  7. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 3 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. La prescrizione di cui al citato comma 3 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.
  8. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 3 è punito con la reclusione da due a tre anni e con la multa da 20.000 euro a 40.000 euro. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive adottato dalle competenti autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.
  9. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 8 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ovvero durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono tali manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la sanzione accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo di cui al presente comma non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.
  10. Nei casi di cui ai commi 3, 8 e 9, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 3 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive specificamente indicate».

  3. L'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-bis.(Lancio di materiale pericoloso e scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive).1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o una separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva».

  4. L'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-ter.(Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive).1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione stessa e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 euro a 5.000 euro».

  5. L'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-quater.(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive).1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le pene previste dai citati articoli 336 e 337 del codice penale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del testo unico dei cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale od operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 100.000 euro».

  6. L'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Art. 6-quinquies.(Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive).1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e successive modificazioni, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, è punito con le pene previste dal citato articolo 583-quater del codice penale».

  7. L'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Art. 8. – (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive).1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito ai sensi dei commi 2 e 3 per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.
  2. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui agli articoli 6, commi 1 e 8, 6-bis, comma 1, e 6-ter della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 9 del citato articolo 6.
  3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
  4. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 2 del presente articolo e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 9 dell'articolo 6 della presente legge, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.
  5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 dicembre 2018».
10. 07. Simonetti, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Fondo per l'aggiornamento e l'addestramento della polizia locale).

  1. Per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo di euro 10 milioni da destinare all'addestramento e all'aggiornamento professionale dei corpi di polizia locale.
  2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede al riparto del fondo entro il 30 giugno di ogni anno, tra i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, tenendo conto ai fini del riparto della popolazione residente e delle statistiche, relative al biennio precedente all'anno di erogazione, in tema di sicurezza urbana.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
10. 01. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Tutele per il personale della Polizia locale).

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico», sono aggiunte le seguenti: «nonché agli appartenenti ai Corpi di Polizia locale, senza alcun onere a carico dei Comuni, a tal fine provvedendo mediante una parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
10. 02. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Potenziamento organici Polizia locale).

  1. Al fine di assicurare la tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano i comuni possono procedere negli anni 2017 e 2018 ad un piano biennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale da inserire negli organici di Polizia locale, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme contenimento della spesa di personale.
10. 05. Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

ART. 11.
(Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili).

  Sopprimerlo.
11. 9. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 1, dopo le parole: da sgomberare aggiungere le seguenti: nonché tenuto conto delle condizioni socio-economiche dei singoli o dei nuclei familiari.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: Le disposizioni di cui al comma 1 aggiungere le seguenti:, impartite dal prefetto in relazione alla specificità dell'occupazione,.
11. 3. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, dopo le parole: priorità che aggiungere le seguenti:, ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazione di disagio economico e sociale,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: possono essere assicurati con le seguenti: devono essere in ogni caso garantiti.
11. 1. Quaranta, Leva, Roberta Agostini, D'Attorre, Formisano, Fossati, Sannicandro.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. In applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, il sindaco ha il potere di adottare ordinanze finalizzate a sospendere le procedure di rilascio degli immobili comunali assegnati o concessi in locazione ad enti che svolgono attività di natura sociale, assistenziale e culturale, qualora all'assegnazione non sia seguita la concessione ovvero qualora il titolo concessorio o il contratto di locazione non siano stati rinnovati alla loro scadenza. Durante il periodo di sospensione sopra indicato resta invariata la misura dei canoni concessori o di locazione determinata al momento dell'assegnazione, della concessione o della stipulazione del contratto di locazione.
11. 2. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
  «1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie.».
11. 12. Fabbri, Lenzi, Zampa, Marchi.
(Approvato)

ART. 12.
(Disposizioni in materia di pubblici esercizi).

  Sopprimerlo.
12. 3. Daniele Farina, Costantino.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni di ordinanze emanate nella stessa maniera è disposta la sospensione dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
12. 51. Squeri, Sisto.

  Al comma 1, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
12. 9. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: venti giorni.
12. 52. D'Agostino.

  Sopprimere il comma 2-bis.
12. 53. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Collaborazione delle associazioni di cittadini non armati).

  1. I sindaci, previa intesa con il questore, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
  2. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del questore, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 4. Il questore provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.
  3. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.
12. 04. Simonetti, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

ART. 13.
(Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi).

  Sopprimerlo.
13. 13. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 1, sopprimere le parole: o confermata in grado di appello.
13. 7. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 1, sostituire le parole: o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni con le seguenti: a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere le parole: o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi;
   al comma 2, sostituire le parole: inferiore ad un anno, né superiore a cinque con le seguenti: superiore a sei mesi;
   sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.
13. 14. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nel corso degli ultimi tre anni.

  Conseguentemente, al comma 3, alinea, sopprimere le parole: negli ultimi tre anni.
13. 15. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

Subemendamenti all'emendamento 13.300 delle Commissioni

  All'emendamento 13.300 delle Commissioni, sostituire le parole:, plessi scolastici e sedi universitarie con le seguenti: e plessi scolastici.
0. 13. 300. 1. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, D'Uva.

  All'emendamento 13.300 delle Commissioni, sostituire le parole: e sedi universitarie con le seguenti:, sedi universitarie, ospedali, cimiteri.
0. 13. 300. 2. Invernizzi.

  All'emendamento 13.300 delle Commissioni, parte consequenziale, sostituire le parole:, salute, lavoro e con le seguenti: collegate a motivi di salute, lavoro o.
0. 13. 300. 3. Dieni, Lombardi, Dadone, Nesci, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, dopo le parole: nelle immediate vicinanze di aggiungere le seguenti: scuole, plessi scolastici e sedi universitarie,.

  Conseguentemente, al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto di accesso è disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto.
13. 300. Le Commissioni.

  Al comma 1, dopo le parole: nelle immediate vicinanze di aggiungere la seguente: scuole,.
13. 2. Centemero, Sisto.

  Al comma 2, sostituire le parole: ad un anno, né superiore a cinque con le seguenti: a due anni né superiore a sette.
13. 16. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: ad un anno, né superiore a cinque con le seguenti: a due anni né superiore a sei.
13. 50. D'Agostino.

  Al comma 2, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a sei mesi.
13. 9. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: Nei casi aggiungere le seguenti: di violazione del divieto.
13. 10. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Sopprimere il comma 6.
13. 17. Daniele Farina, Costantino.

  Al comma 6, sostituire le parole: per la violazione dei divieti e dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 con le seguenti: la violazione dei divieti e dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 è punita con la reclusione da uno a tre anni e.
13. 1. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Al comma 6, sostituire le parole: commi 1 e 3 con le seguenti: commi 1 o 3.
13. 5. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 7, sostituire le parole da: può essere fino alla fine del comma con le seguenti: è subordinata all'imposizione del divieto di accedere a luoghi o aree specificamente individuati e ad una prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.
13. 3. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 7, sostituire le parole: può essere subordinata con le parole: è subordinata.
13. 19. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7-bis. La metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 è erogata alle Forze di polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente questura.
13. 11. Vito, Sisto, Centemero.

ART. 14.
(Numero Unico Europeo 112).

  Sopprimerlo.
*14. 12. Daniele Farina, Costantino.

  Sopprimerlo.
*14. 13. D'Alia.

  Sopprimerlo.
*14. 9. Vito, Sisto, Centemero.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. In attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al fine di assicurare la piena funzionalità del servizio di emergenza, il numero unico europeo 112 e le relative centrali operative sono realizzate e gestite in collegamento con tutte le forze deputate alla sicurezza e all'emergenza, ivi incluse le centrali operative della polizia locale, su tutto il territorio nazionale.
14. 14. D'Alia.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con contratti di lavoro a tempo indeterminato fino a: ogni trentamila residenti con le seguenti: di personale specializzato delle forze di polizia statali, locali, di soccorso pubblico e sanitario già operante e in possesso dei requisiti necessari di anzianità e di esperienza acquisita.
14. 10. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante il regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e accesso alle banche dati.
*14. 4. Invernizzi, Simonetti, Molteni, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante il regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e accesso alle banche dati.
*14. 11. Sisto, Centemero, Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Anche le chiamate effettuate nei confronti della Polizia locale confluiscono nelle centrali operative del numero unico europeo 112, realizzate in ambito regionale.
14. 6. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Assegnazione di videocamere alle Forze di polizia).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche, aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico, nonché durante i servizi territoriali, sono dotate di telecamere atte a registrare le manifestazioni medesime e il territorio. La registrazione video effettuata con le telecamere in dotazione alle Forze di polizia attribuisce valore di prova, ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile, ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
  2. Allo scopo di assicurare la copertura delle maggiori spese previste in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurino 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
14. 04. Gianluca Pini, Invernizzi, Molteni, Simonetti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza).

  1. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
14. 05. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. I comuni possono utilizzare anche parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero risorse proprie di bilancio, per l'attivazione ed il potenziamento dei piani per la sicurezza e per far fronte agli eventuali ulteriori obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto.
14. 02. Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. I comuni possono utilizzare anche parte dei proventi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero risorse proprie di bilancio, per far fronte agli eventuali ulteriori obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto.
14. 01. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure a sostegno delle attività di Polizia locale).

  1. In relazione alle specificità operative connesse alla attuazione delle norme di cui al presente decreto, gli enti provvedono ad adeguare il documento di valutazione dei rischi alle previsioni contenute nell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
14. 03. Simonetti, Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini.

ART. 15.
(Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali).

  Sopprimerlo.
15. 3. Costantino, Daniele Farina.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
15. 50. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale).

  1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera e-bis) sono aggiunte le seguenti:
   «e-ter) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 4), del codice penale;
   e-quater) i delitti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.».
15. 01. Causin.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Durata del fermo per l'accertamento dell'identità personale da parte degli organi di pubblica sicurezza).

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «e comunque non oltre le ventiquattro ore» sono soppresse;
   b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
  «Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della persona accompagnata entro le successive quarantotto ore.».
15. 05. Gregorio Fontana, Vito, Sisto, Centemero.

ART. 16.
(Modifiche all'articolo 639 del codice penale).

  Sopprimerlo.
16. 3. Daniele Farina, Costantino.

  Al comma 1, sostituire le parole: può disporre con la seguente: dispone.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole:, se il condannato non si oppone.
16. 50. D'Agostino.

  Al comma 1, sostituire le parole: può disporre con la seguente: dispone.
*16. 2. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: può disporre con la seguente: dispone.
*16. 9. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 1, sostituire le parole da:, ovvero, se il condannato fino alla fine del comma con le seguenti:. La sospensione condizionale della pena è subordinata ad una prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinata comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.
16. 7. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Al comma 1, sostituire le parole: se il condannato non si oppone con le seguenti: anche su richiesta del condannato.
16. 6. Menorello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi il cui decoro urbano sia stato leso durante le manifestazioni di piazza, anche per l'imbrattamento di muri ovvero di esercizi commerciali.
16. 5. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana).

  1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai comuni, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali, nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei comuni e delle città metropolitane che presentano apposita richiesta.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.
  3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o dal rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.
  4. La copertura finanziaria delle misure di cui al comma 3 resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16. 03. Quaranta, Roberta Agostini, Sannicandro, Formisano, Leva, D'Attorre.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana).

  1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai comuni, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali, nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei comuni e delle città metropolitane che presentano apposita richiesta.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.
  3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o dal rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.
  4. La copertura finanziaria delle misure di cui al comma 3 resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.
16. 033. Sisto, Centemero, Russo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Istituzione del programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali di immobili confiscati alla criminalità organizzata).

  1. Al fine di favorire l'utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni nel cui territorio ricadono e da destinare alle categorie sociali più svantaggiate, è adottato un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.
  2. Il Programma di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali che individua i
criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.
  3. Il Programma è alimentato con le risorse del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente articolo, il Fondo è rifinanziato di ulteriori 30 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019.
*16. 05. Lombardi, Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Istituzione del programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali di immobili confiscati alla criminalità organizzata).

  1. Al fine di favorire l'utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni nel cui territorio ricadono e da destinare alle categorie sociali più svantaggiate, è adottato un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.
  2. Il Programma di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali che individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.
  3. Il Programma è alimentato con le risorse del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del
presente articolo, il Fondo è rifinanziato di ulteriori 30 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019.
*16. 039. Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 57 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, le parole: «quando sono in servizio» sono soppresse.
16. 02. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
  2. L'articolo 12-bis del decreto-legge 13 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.
16. 04. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152).

  1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
  «Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 30.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.
  La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata di due terzi quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
  Per l'ipotesi di cui al quarto comma del presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».

  2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «m-quinquies) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni».
16. 010. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Norme in materia di DASPO relativo alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico).

  1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 6-bis.
(Lancio di materiale pericoloso e scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive).

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica.»;

   b) l'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 6-ter.
(Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro.»;

   c) l'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:

«Art. 6-quater.
(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.»;

   d) l'articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente:

«Art. 6-quinquies.
(Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.»;

   e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.
(Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.
  1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6, commi 1 e 6, all'articolo 6-bis, comma 1, ed all'articolo 6-ter della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.
  1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
  1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.
  1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018.».

  2. L'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 583-quater.
(Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.».

  3. L'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-ter.
(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico).

  1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.
  1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
  2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.».

  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.
  5. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2017 e 2018 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
16. 011. Molteni, Invernizzi, Gianluca Pini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Introduzione del delitto di esercizio non autorizzato di guardiamacchine).

  1. Nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 348 è aggiunto il seguente:
  «348-bis – Esercizio non autorizzato di guardiamacchine. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determina altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine è punito con l'arresto da 6 mesi a 2 anni e l'ammenda da 1.032 a 3.076 euro. Le sanzioni sono aumentate della metà se nell'attività sono impiegati minori o disabili. In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite.».

  2. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è abrogato.
16. 026. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni, Prataviera.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Parcheggiatori abusivi).

  1. L'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI.».
*16. 036. Simonetti, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Parcheggiatori abusivi).

  1. L'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
  «15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI.».
*16. 050. Carfagna, Sisto.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Abitazioni sicure).

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nelle città e delle loro periferie, per il contrasto dei fenomeni delittuosi connessi all'aumento dei furti nelle abitazioni private, è previsto in via sperimentale e per un periodo comunque non inferiore a ventiquattro mesi, l'utilizzo del personale militare delle Forze armate da affiancare all'operato delle Forze di pubblica sicurezza. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di operatività del presente articolo.
16. 025. Faenzi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 30.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.000 a 30.000 euro»;
   b) al comma 2, le parole: «da lire 1.000.000 a lire 6.000.000» sono sostituite dalle seguenti «da 1.000 a 6.000 euro»;
   c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
16. 027. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Commercio abusivo).

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni.».
16. 052. Carfagna, Sisto.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232).

  1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente: «389-bis. A decorrere dal gennaio 2018 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
16. 030. Vito, Sisto, Centemero.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Tutela del personale delle polizie municipali).

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico», sono aggiunte le seguenti: «nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei comuni.».
*16. 031. Sisto, Centemero, Russo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Tutela del personale delle polizie municipali).

  1. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico», sono aggiunte le seguenti: «nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei comuni.».
*16. 037. Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Revisione delle modalità di incasso dei proventi delle violazioni).

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono versate dal trasgressore direttamente al competente ente locale, che provvede a trattenere il 50 per cento e a versarne il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo».
**16. 032. Sisto, Centemero, Russo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Revisione delle modalità di incasso dei proventi delle violazioni).

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono versate dal trasgressore direttamente al competente ente locale, che provvede a trattenere il 50 per cento e a versarne il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo».
**16. 038. Invernizzi, Molteni, Simonetti, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Fondo sicurezza urbana).

  1. Per le finalità di cui alla presente legge, a decorrere dal 1o gennaio 2018, le risorse del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1, commi 179 e 180, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero degli interni, denominato «Fondo per la sicurezza urbana», e sono destinate agli interventi di sicurezza urbana attuate dai comuni.
16. 040. Molteni, Invernizzi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale).

  1. All'articolo 380, secondo comma, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera h) le parole: «salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo»;
   b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    «m-sexies) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni.».

  Conseguentemente, i commi due e tre dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  «Chiunque viola il divieto di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.
  La pena prevista dal secondo comma del presente articolo è aumentata fino sei anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.».
16. 053.(Parte ammissibile) Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

ART. 17.
(Clausola di neutralità finanziaria).

  Sopprimerlo.
17. 1. Costantino, Daniele Farina.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza volte ad assicurare lo svolgimento delle prossime elezioni amministrative in coincidenza con la data fissata per i referendum in materia di lavoro – 3-02868

   LAFORGIA, MARTELLI, GIORGIO PICCOLO, ZAPPULLA, ROBERTA AGOSTINI, ALBINI, BERSANI, FRANCO BORDO, BOSSA, CAPODICASA, CIMBRO, D'ATTORRE, DURANTI, EPIFANI, FAVA, FERRARA, FOLINO, FONTANELLI, FORMISANO, FOSSATI, CARLO GALLI, KRONBICHLER, LEVA, MURER, NICCHI, PIRAS, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, SCOTTO, SPERANZA, STUMPO, ZACCAGNINI, ZARATTI e ZOGGIA. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   la Corte costituzionale si è pronunciata l'11 gennaio 2017 sui tre quesiti referendari proposti dalla Cgil in materia di lavoro sui quali sono state raccolte oltre 3 milioni di firme, concernenti il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e la tutela reale (reintegra nel posto di lavoro) in caso di licenziamento illegittimo (articolo 18 dello Statuto dei lavoratori), la disciplina del lavoro accessorio (cosiddetto voucher) e, infine, le norme limitative della responsabilità solidale di committente e appaltatore negli appalti;
   in particolare, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile sia la richiesta di referendum per l'abrogazione della normativa vigente in materia di lavoro accessorio (cosiddetto voucher), sia la richiesta di referendum per l'abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale tra committente e appaltatore in materia di appalti;
   obiettivo di tali richieste è, da un lato, quello di escludere dall'ordinamento la possibilità di retribuzione di qualsiasi attività lavorativa mediante voucher, il cui utilizzo ha, di fatto, provocato una progressiva stabilizzazione del precariato nel mercato del lavoro, dall'altro, quello di prevedere una piena responsabilità solidale tra committente e appaltatore, non limitabile da parte della contrattazione collettiva ed estesa, in sede giudiziale, anche alla fase esecutiva;
   dopo numerosi appelli rivolti al Governo, in data odierna il Consiglio dei ministri ha deliberato in merito alla fissazione della data per lo svolgimento del referendum che è stata individuata nel 28 maggio 2017; peraltro, sarebbe assai opportuno, a parere degli interroganti, che si svolgessero congiuntamente le prossime consultazioni amministrative; coincidenza che, per quanto risulta, comporterebbe un risparmio di circa 300 milioni di euro –:
   se il Governo non intenda adottare ogni iniziativa di competenza per assicurare lo svolgimento delle prossime consultazioni amministrative in coincidenza con la data del referendum promosso dalla Cgil. (3-02868)


Iniziative per riattivare i canali dell'immigrazione regolare, nella forma di quote d'ingresso per motivi economici o di corridoi umanitari per i rifugiati – 3-02869

   SANTERINI. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   come è noto il Governo, ha approvato il 10 febbraio 2017 un decreto-legge relativo ai fenomeni migratori, che prevede, tra l'altro, i nuovi centri permanenti per il rimpatrio, l'istituzione presso vari tribunali di 14 sezioni specializzate in materia d'immigrazione ed altro;
   lo spirito del decreto-legge va nella direzioni di contemperare sicurezza e accoglienza, come ha ricordato il Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni, citando anche il positivo lavoro svolto in questi anni sul tema della gestione dell'immigrazioni;
   va detto, però, che vi sono parti del decreto-legge che destano timori sostanzialmente già espressi in una mozione del gruppo Democrazia solidale-Centro democratico (n. 1-01468);
   si può, ad esempio, condividere l'intento di ridurre i tempi di attesa dei richiedenti asilo, anche nel caso di ricorsi dopo un eventuale diniego della concessione dello status di rifugiato politico, a condizione che non si rischi di ridurre le tutele dei richiedenti;
   nel 2016 le richieste d'asilo in Italia sono aumentate del 47,2 per cento rispetto al 2015. Le richieste esaminate dalle venti commissioni attive in Italia sono diminuite del 10 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sono aumentate, invece, le risposte negative da parte delle commissioni territoriali;
   sempre nel 2016 è stato respinto il 53 per cento delle richieste d'asilo, una richiesta su due, in netto aumento rispetto al passato. La maggior parte delle persone che ricevono una risposta negativa da parte delle commissioni territoriali presenta un ricorso in tribunale. Dal 2014 al 2016 sono stati presentati 53.438 ricorsi e nel 70 per cento dei casi sono stati accolti;
   a fronte di questi flussi, gli ingressi legali in Italia per ragioni economiche sono invece possibili per numeri irrisori. Il decreto flussi 2017, similmente a quanto previsto nel 2016, autorizza poco più di 30 mila ingressi di stranieri per lavoro, comprese, però, circa 10 mila conversioni di permessi di soggiorno; in particolare, sono previsti circa 17 mila lavoratori stagionali e poche migliaia appartenenti ad altre categorie –:
   quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro interrogato per identificare le modalità per riattivare i canali dell'immigrazione regolare, nella forma di quote d'ingresso per motivi economici o corridoi umanitari per i rifugiati. (3-02869)


Misure per garantire la sicurezza dei cittadini, con particolare riferimento alle ore notturne e ai territori fuori dai grandi centri urbani – 3-02870

   GUIDESI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   nelle prime ore del 10 marzo 2017, intorno alle 3.30 del mattino, un gruppo di ladri ha tentato di introdursi nel ristorante l'Osteria dei Amis, situato nel territorio del comune di Casaletto Lodigiano;
   il proprietario del locale, Mario Cattaneo, residente in un appartamento al di sopra del locale, sentendo il trambusto, è rapidamente intervenuto, ingaggiando una colluttazione con almeno quattro persone, durante la quale da un fucile da caccia, appartenente all'esercente e regolarmente tenuto, partiva accidentalmente un colpo, che raggiungeva uno dei malviventi, risultato successivamente essere di nazionalità rumena;
   stando alle ricostruzioni disponibili, il malvivente ferito veniva quindi portato via dai suoi tre complici, che infine lo abbandonavano nei campi alla propria sorte, prima che ne sopraggiungesse la morte, per poter meglio sfuggire all'identificazione;
   a carico di Mario Cattaneo è stato aperto un procedimento giudiziario, che verterà verosimilmente sulla sussistenza degli estremi per l'esercizio della legittima difesa e sull'eventuale superamento della proporzionalità dei mezzi utilizzati rispetto alla minaccia affrontata;
   mentre si attende invano da tempo una legge che introduca nell'ordinamento la presunzione assoluta di legittima difesa in caso di intrusione, mediante effrazione o contro la volontà del proprietario, nella propria abitazione ovvero in ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, i reati contro il patrimonio si stanno moltiplicando in molte zone del nostro Paese;
   potrebbe forse contribuire a rassicurare i cittadini un'azione di presidio più intensa del territorio anche nelle ore notturne e fuori dai grandi centri urbani –:
   quali misure il Governo intenda assumere per garantire la sicurezza dei cittadini rispetto alle aggressioni sempre più frequentemente portate contro i loro patrimoni, soprattutto nelle ore notturne e al di fuori delle grandi città. (3-02870)


Elementi ed iniziative in relazione agli scontri verificatisi l'11 marzo 2017 a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta – 3-02871

   CARFAGNA, RUSSO, SARRO e LUIGI CESARO. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   l'11 marzo 2017, a Napoli, violenti scontri hanno caratterizzato il corteo organizzato contro la visita del segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, atteso per un comizio alla Mostra d'Oltremare. Con un rapido blitz, un gruppo di manifestanti incappucciati si è staccato dal corteo giunto a Fuorigrotta e ha accerchiato le forze dell'ordine. Antagonisti, centri sociali, black bloc hanno quindi messo a ferro e fuoco un pezzo di città: si sono vissuti momenti di vera e propria guerriglia, con lanci di molotov, petardi, sassi e fumogeni;
   i commercianti hanno abbassato le saracinesche e la gente, terrorizzata, ha cercato rifugio ovunque. Nell'area della protesta, a Fuorigrotta, tra lanci di lacrimogeni e sassi, sono state distrutte autovetture, incendiati e ribaltati in strada i cassonetti dei rifiuti, divelti segnali stradali. Il bilancio è di tre persone arrestate e tre denunciate in stato di libertà; 16 poliziotti e 5 carabinieri feriti. I reati contestati, a vario titolo, sono adunata sediziosa, danneggiamento, lancio di oggetti contundenti, lesioni e violenza a pubblico ufficiale. Manca, invece, ancora un bilancio ufficiale degli ingenti danni;
   va rilevato che sul caso era intervenuto il Ministro interrogato, che aveva chiesto alla prefettura di garantire che l'iniziativa si svolgesse, a seguito di un primo stop alla manifestazione giunto dal comune di Napoli; d'altra parte, poi, il sindaco Luigi De Magistris a giudizio degli interroganti non solo ha contribuito in maniera determinante ad alzare la tensione e alimentare gli scontri, attraverso puntuali dichiarazioni che hanno preceduto l'iniziativa, ma, all'ultimo, ha deciso di non partecipare al corteo, dichiarando, subito dopo: «non hanno voluto ascoltare il messaggio di buon senso del sindaco», riferendosi a prefetto, questore e Ministro interrogato, quasi a voler giustificare gli scontri –:
   quale sia il bilancio dei danni provocati l'11 marzo 2017 a Napoli, quali i costi sostenuti dall'amministrazione dello Stato per garantire lo svolgimento della manifestazione e quali iniziative, anche di tipo normativo, intenda mettere in campo per prevenire tale tipo di scontri, a garanzia della tutela dell'ordine pubblico. (3-02871)


Chiarimenti in merito alla possibilità per i partiti o gruppi politici organizzati di effettuare il collegamento in una coalizione di liste per l'elezione del Senato della Repubblica – 3-02872

   PARISI, FRANCESCO SAVERIO ROMANO e VEZZALI. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   le norme per l'elezione del Senato della Repubblica sono disciplinate dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;
   la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2014, ha sancito l'illegittimità parziale della citata normativa elettorale;
   la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali l'articolo 17, commi 2 e 4, relativo ai premi di maggioranza regionali, e l'articolo 14, comma 1, nella parte in cui non consente all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati;
   la risultante disciplina elettorale connota un sistema elettorale proporzionale con assegnazione dei seggi a livello regionale e soglie di accesso fissate al 20 per cento dei voti validi per le coalizioni, al 3 per cento per le liste unite in coalizione ed all'8 per cento per le singole liste non coalizzate;
   secondo l'articolo 8 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, i partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica devono farlo con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni);
   l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, fino all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015, n. 52, sanciva la possibilità per i partiti o i gruppi politici organizzati di poter effettuare il collegamento in una coalizione delle liste;
   tale ultima possibilità è venuta meno a decorrere dal 1o luglio 2016, data di entrata in vigore del cosiddetto Italicum;
   l'abrogazione di ogni norma tesa a consentire la possibilità per le liste di unirsi in coalizione fa presupporre che, ad oggi, tale possibilità sia preclusa anche per i partiti o soggetti politici che intendono presentare liste di candidati per l'elezione del Senato della Repubblica –:
   se ad oggi sia possibile per i partiti o gruppi politici organizzati poter effettuare il collegamento in una coalizione di liste per l'elezione del Senato della Repubblica o se possano essere presentate per tale consultazione solo liste non coalizzate e, quindi, l'unica soglia di accesso alla ripartizione dei seggi in vigore sia quella fissata all'8 per cento dei voti validi a livello regionale. (3-02872)


Iniziative per contrastare la diffusione dell'illegalità e del crimine nelle città italiane, anche attraverso il potenziamento delle attività di controllo del territorio da parte delle forze di polizia – 3-02873

   RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, GIORGIA MELONI, MURGIA, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   i fatti di Casaletto Lodigiano, dove nella notte tra giovedì e venerdì scorsi un ristoratore ha esploso dei colpi di fucile contro alcuni rapinatori entrati nel suo locale per rubare delle sigarette ferendone uno mortalmente, hanno riportato al centro del dibattito la questione della mancanza di sicurezza nelle città italiane che spinge i cittadini vieppiù a difendersi da soli;
   il caso del ristoratore, infatti, è solo l'ennesimo di una lunga serie in particolare di commercianti, che esasperati dai continui furti e dalla generale sensazione di pericolo nella quale si trovano costretti a lavorare hanno reagito ricorrendo all'uso di un'arma;
   ormai nelle città italiane si vive una vera e propria emergenza sicurezza, anche a causa dei continui ed inspiegabili tagli sopportati dalle forze di polizia, sia in termini di organico che di mezzi, che rendono impossibile un'efficace politica di controllo del territorio e di prevenzione e contrasto dei fatti criminali;
   negli ultimi anni sono in costante aumento i reati contro la proprietà, come borseggi e rapine, mentre i furti in appartamento sono addirittura raddoppiati, e un rapporto dell'Istat ha documentato la scarsa percezione di sicurezza che affligge gli italiani, con un netto calo del numero di intervistati che ha risposto di sentirsi al sicuro uscendo da solo al buio;
   all'emergenza sicurezza è strettamente correlato il problema del degrado dei quartieri periferici delle grandi città, che abbandonati alla più completa incuria attendono invano da anni gli interventi di riqualificazione e la garanzia dell'erogazione di servizi promessi, come l'area intorno a Largo San Giuseppe Artigiano a Pietralata a Roma;
   la percezione di una sicurezza oggettiva nella propria vita quotidiana dei cittadini è un elemento cardine della costruzione del benessere individuale e sociale –:
   quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di combattere la diffusione dell'illegalità e del crimine nelle città italiane anche potenziando le attività per il controllo del territorio svolto dalle forze di polizia, al fine di permettere ai cittadini di vivere in una condizione di sicurezza. (3-02873)


Chiarimenti ed iniziative in relazione al crollo del cavalcavia sull'autostrada A14 nel tratto tra le uscite Ancona Sud e Loreto – 3-02874

   TERZONI, AGOSTINELLI, CECCONI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO e ZOLEZZI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   alle 13.30 di giovedì 9 marzo 2017 è crollato il cavalcavia n. 167 che si trova al chilometro 235+800 della A14 nel tratto tra le uscite Ancona Sud e Loreto;
   il crollo ha coinvolto due automobili, provocando la morte di due persone e il ferimento di due operai che in quel momento stavano lavorando al cavalcavia;
   secondo le prime ricostruzioni gli operai stavano sollevando la campata del ponte con dei martinetti, quando la struttura ha ceduto. Anche da un comunicato trasmesso dal concessionario Autostrade per l'Italia si apprende che «le attività di sollevamento del cavalcavia interessato dall'incidente erano state completate alle ore 11.30. Al momento dell'incidente, alle 13 circa, il personale stava realizzando attività accessorie. Sul cantiere, peraltro, era presente l'ingegnere responsabile tecnico dei lavori per la De.L.A.Be.Ch. Risulta che la società De.L.A.Be.Ch sarebbe specializzata con qualifiche di legge per i lavori in oggetto ed in possesso di certificazione delle società Bureau Vertitas. La stessa società aveva eseguito analoghi lavori su altri cavalcavia della stessa tratta»;
   in un altro comunicato la società Autostrade per l'Italia specifica che il crollo è stato «determinato dal cedimento di pile provvisorie su lavori di innalzamento del cavalcavia necessari per ripristinare l'altezza dell'opera rispetto al nuovo livello del piano autostradale, dopo l'allargamento dell'autostrada a 3 corsie», definendo l'accaduto «un tragico incidente non prevedibile». Il disastro verificatosi è l'ultimo di una tragica serie che ha visto il 28 ottobre 2016 il crollo del cavalcavia di Annone (Lecco) sulla corsia Nord della superstrada 36 al passaggio di un tir da oltre 108 tonnellate. Come noto, la struttura piombò sulla strada sottostante provocando la morte del guidatore di un'auto che rimase ucciso sul colpo –:
   per quali ragioni non sia stata disposta la chiusura del tratto autostradale interessato dai lavori per poter garantire le massime condizioni di sicurezza per gli utenti della strada, anche in relazione alla ritenuta inadeguatezza dei martinetti utilizzati per l'intervento, contestualmente rendendo noto se in ordine ai precedenti lavori della stessa tipologia tale misura di sicurezza della chiusura al traffico sia stata adottata e chiarendo le condizioni strutturali e lo stato di manutenzione di tutti i cavalcavia presenti su autostrade e superstrade. (3-02874)


Iniziative di competenza in ordine alla recente decisione di Alitalia relativa alla cancellazione di tutti i voli da e per Reggio Calabria – 3-02875

   SCOPELLITI e GAROFALO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   già nel novembre 2016 gli interroganti avevano presentato un'interrogazione a risposta scritta al Ministro interrogato e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali (n. 4/14686) in merito alle dichiarazioni della compagnia Alitalia circa le intenzioni della compagnia stessa di non volare più da e per l'aeroporto Minniti di Reggio Calabria;
   la chiusura comporterebbe il licenziamento dei dipendenti impiegati all'aeroporto di Reggio Calabria (circa 50);
   l'intervento del Governo è richiesto per il ruolo insostituibile della mobilità aerea per una vasta area urbana che non gode di infrastrutture di trasporto adeguate e soprattutto di un collegamento ferroviario veloce con gli altri nodi metropolitani del Paese;
   la continuità territoriale è condizione essenziale per la sopravvivenza di una economia vitale;
   si ricordano le pesanti conseguenze su tutto il ceto professionista locale che si ebbero a seguito della decisione assunta in passato dalla compagnia di bandiera di eliminare il volo mattutino da Reggio Calabria per Milano ed il relativo rientro a fine giornata;
   a seguito dell'iniziativa parlamentare, a gennaio 2017 il Ministro interrogato aveva convocato un tavolo per affrontare la complessiva criticità dello scalo calabrese;
   tuttavia, non sono arrivate soluzioni efficaci se ai primi di marzo 2017 Alitalia ha ufficializzato la cancellazione di tutti i voli da e per Reggio Calabria a far data dal 27 marzo 2017;
   l'operatore che si appresta a rendere esecutiva questa grave decisione gode a Reggio Calabria di un monopolio di fatto, dal momento che – nel frattempo – non è stata messa in atto alcuna iniziativa per incentivare altre compagnie aeree ad occupare gli slot eventualmente lasciati liberi da Alitalia;
   la grave minaccia che incombe sull'aeroporto di Reggio Calabria esigerebbe una politica organica sulla continuità territoriale, che non è in contraddizione con la razionalizzazione perseguita con il piano nazionale degli aeroporti –:
   quali iniziative stia assumendo nell'immediato il Governo – insieme agli altri soggetti nazionali competenti e ai rappresentanti dei livelli locali di governo – per rispondere alla decisione della compagnia Alitalia relativa ai collegamenti da e per Reggio Calabria, indicando gli indirizzi seguiti e che intenda perseguire per assicurare che la razionalizzazione degli scali si accompagni ad un'efficace politica di continuità territoriale, come elemento strutturale alla salvaguardia di quel pluralismo territoriale che rappresenta un carattere imprescindibile della società e dell'economia italiane. (3-02875)


Iniziative di competenza per assicurare presso l'isola de La Maddalena un'attività di assistenza al parto volta a garantire i livelli essenziali di assistenza – 3-02876

   VARGIU. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
   secondo prescrizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, in Italia vengono chiusi i punti nascita che non raggiungono i volumi di attività previsti dai parametri di sicurezza per la tutela delle puerpere e dei neonati;
   la sicurezza delle cure per la gestante è garantita dal buon funzionamento della struttura che la ospita e dalla disponibilità dei servizi (rianimazione, laboratorio, neonatologia) qualificanti la prestazione sanitaria;
   l'accordo Stato-regioni del 16 dicembre 2010 e il decreto ministeriale dell'11 novembre 2015, articolo 1, disciplinano anche il percorso per eventuali deroghe alla norma;
   complessa è la situazione della comunità sarda dell'isola di La Maddalena, 12.000 abitanti, 50-60.000 nella stagione estiva, normalmente collegata alla Sardegna con mezzi navali diurni e, in emergenza, attraverso un elicottero non h24;
   le condizioni meteorologiche (specie il vento) rendono difficilissimi o impossibili i trasporti tra Sardegna e La Maddalena, dotata di presidio ospedaliero (il Paolo Merlo), deputato alla gestione della emergenza-urgenza, ma lontano dai volumi di attività/anno, prescritti per il punto nascita;
   la cancellazione dell'attività ospedaliera di supporto alle nascite renderebbe critica la situazione dei parti «non programmati» e peggiorerebbe le condizioni di sicurezza delle donne che scegliessero comunque di partorire nell'isola;
   la protesta delle maddalenine assume in questi giorni toni drammatici, ripresi dai media nazionali, configurando una situazione di emergenza sociale e sanitaria;
   nonostante la situazione maddalenina appaia lontana dalle condizioni di derogabilità, la regione Sardegna annuncia la volontà di presentare la richiesta per una deroga al Comitato percorso nascita nazionale (l'esito negativo sembra scontato);
   sembrerebbe, invece, più adeguato un intervento della regione orientato al potenziamento dell'organico dell'Ospedale di Olbia, che funga da hub per il Paolo Merlo, mantenendo così a La Maddalena un servizio attivo specialistico, garantendo la massima sicurezza possibile ai parti non programmati;
   la cancellazione di ogni attività di garanzia della qualità dell'assistenza alla nascita al Paolo Merlo espone le residenti a rischi di salute in contrasto con i livelli essenziali di assistenza garantiti dalla normativa –:
   se il Ministro interrogato non ritenga di adottare ogni iniziativa di competenza affinché sia assicurata presso La Maddalena un'attività di assistenza al parto che sia comunque in grado di assicurare la maggior tutela della salute delle gestanti e del nascituro, come previsto dai livelli essenziali di assistenza. (3-02876)


Iniziative di competenza in materia di bollino farmaceutico – 3-02877

   BINETTI, BUTTIGLIONE, CERA e DE MITA. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
   il bollino farmaceutico, introdotto con l'articolo 40 della legge n. 39 del 2002, ha lo scopo di tracciare i farmaci evitando furti e contraffazioni. È una carta valori e deve rispondere a rigorosi standard qualitativi e di stampa;
   dal 2015 l'Istituto poligrafico dello Stato ha deciso di internalizzare la produzione di bollini, precedentemente affidato a ditte esterne;
   nell'aprile 2015 si verifica il blocco di 70 milioni di farmaci causato dai bollini difettosi;
   un rapporto Eurispes del 2015 chiede di sapere per quale motivo, se le imprese esterne hanno fatto offerte tra i 13,6 e i 9 euro per mille pezzi, questi poi vengano venduti dall'Istituto poligrafico dello Stato alle imprese farmaceutiche a 26 euro;
   dalla catena della distribuzione del farmaco arrivano notizie che i bollini immessi in commercio hanno il codice in chiaro sul secondo strato cancellabile senza lasciare traccia dell'asportazione;
   se il codice si cancella è vanificato il processo di tracciabilità. I farmaci rubati con il numero cancellato possono essere associati ai bollini inutilizzati su ricette di comodo per il rimborso da parte del servizio sanitario nazionale. Non è un caso che si registra un nuovo boom di furti di farmaci con il coinvolgimento della criminalità organizzata;
   dalla stampa si apprende che le ultime offerte delle aziende private sono scese da 9 a 4,5 euro per 1.000 pezzi. Dunque, se esternalizzati, i 2,3 miliardi di bollini avrebbero un costo di 10,5 milioni di euro l'anno, contro i 60 che incassa l'Istituto poligrafico dello Stato; se si aggiungono i 140 milioni di euro per la gestione dei bollini, si arriva a 200 milioni di euro che si scaricano sul prezzo dei medicinali;
   ridurre gli sprechi in sanità diventa un'istanza etica alla quale non ci si può sottrarre, quando si sa che 11 milioni di italiani non si possono curare perché in gravi difficoltà economiche;
   il regolamento (UE) n. 2016/161, attuativo della direttiva 2011/62/UE, prevede l'introduzione del sistema «datamatrix» con un costo complessivo 10 volte inferiore a quello attuale; l'obbligo scatta dal 2019, ma l'Italia dispone di una deroga fino al 2025 –:
   se il Ministro interrogato per quanto di competenza non ritenga di dover indagare i motivi per i quali il costo dei bollini sia così elevato, come mai il bollino sia un prodotto alterabile e non corrispondente alle specifiche delle carte valori e, pertanto, se non ritenga opportuno adottare il sistema «datamatrix» al fine di realizzare un significativo risparmio sul costo dei medicinali. (3-02877)


Stato della trattativa per l'impiego dei nuovi farmaci contro l'epatite C e tempi di applicazione del piano di eradicazione di tale malattia – 3-02878

   LENZI, AMATO, ARGENTIN, BENI, PAOLA BOLDRINI, PAOLA BRAGANTINI, BURTONE, CAPONE, CARNEVALI, CASATI, D'INCECCO, GELLI, GRASSI, MARIANO, MIOTTO, PATRIARCA, PIAZZONI, PICCIONE, GIUDITTA PINI, SBROLLINI, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA, BINI e MALISANI. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
   il «piano di eradicazione dell'epatite c», annunciato qualche giorno fa dal direttore dell'Agenzia italiana del farmaco Mario Melazzini, prevede di trattare circa 240 mila persone in tre anni, grazie allo stanziamento totale di un miliardo e mezzo di euro deciso alla fine del 2016 dal Governo;
   in base al vecchio accordo siglato con Gilead dall'allora direttore dell'Agenzia italiana del farmaco Luca Pani, erano in tutto circa 65 mila i pazienti affetti da epatite c da curare. La cura toccava solo chi aveva un'infezione in fase avanzata e a un costo per il sistema sanitario di circa 14 mila euro a paziente, costo che aveva impedito l'allargamento della platea;
   con i nuovi criteri indicati dall'Agenzia quasi tutti i malati, anche i tanti asintomatici, potrebbero rientrare nella casistica. Tra loro, ad esempio, tutti gli operatori sanitari infetti ma anche coloro che hanno altre infezioni, come ad esempio l'hiv, malattie croniche del fegato, diabete, obesità: ciò ha portato ad approvare i nuovi criteri per la somministrazione del trattamento;
   a tutt'oggi i negoziati con le aziende farmaceutiche per la determinazione del prezzo di acquisto a carico del servizio sanitario nazionale, secondo il direttore dell'Agenzia italiana del farmaco, proseguono e si è in attesa dell'arrivo delle nuove molecole pangenotipiche che potrebbero portare alla fine del monopolio di cui ha in qualche modo goduto Gilead in questi ultimi anni con Sovaldi –:
   quale sia allo stato attuale la trattativa tra l'Agenzia italiana del farmaco e le case farmaceutiche per l'impiego dei nuovi farmaci contro l'epatite c e quali siano i tempi di applicazione del nuovo piano contro tale malattia. (3-02878)


Iniziative di competenza per il riconoscimento dello Stato di Palestina e per la composizione della crisi israelo-palestinese – 3-02879

   PALAZZOTTO, MARCON, FRATOIANNI e PAGLIA. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
   da quasi settant'anni il popolo palestinese attende che venga riconosciuto dalla comunità internazionale lo Stato di Palestina;
   il Consiglio di sicurezza dell'Onu con la risoluzione n. 2334 del 23 dicembre 2016, conformandosi a quanto già deliberato negli ultimi quarant'anni rispetto alla propria visione di una regione in cui due Stati democratici, Israele e Palestina, vivano uno di fianco all'altro in pace all'interno di frontiere sicure e riconosciute, ha espresso grave preoccupazione per le reiterate attività di colonizzazione israeliane che potrebbero, in maniera irreversibile, compromettere il processo di pace del Medio Oriente e di risoluzione della questione dei due Stati in base ai confini tracciati nel 1967, imponendo ad Israele di interrompere qualsiasi insediamento illegale nei territori occupati, Cisgiordania e Gerusalemme est, dove vivono complessivamente circa 630 mila persone e condannando ogni misura intesa ad alterare la composizione demografica, le caratteristiche e lo status dei territori palestinesi occupati;
   dal canto suo il Primo ministro Benjamin Netanyahu, anche forte del voto di astensione espresso dagli Stati Uniti all'atto della votazione della risoluzione, ha affidato ad un comunicato laconico le sue reazioni dichiarando che: «Israele respinge questa vergognosa risoluzione anti-israeliana presso l'Onu e non si adeguerà ai suoi dettami»;
   nonostante le suddette preoccupazioni della comunità internazionale per le ripercussioni della politica coloniale di Israele sul processo di pace, anche il Parlamento israeliano ha mostrato di voler totalmente disattendere il monito lanciatogli dal Consiglio di sicurezza dell'Onu, approvando, a febbraio 2017, la contestata legge con cui vengono legalizzati retroattivamente insediamenti per circa 4 mila alloggi su terre di proprietà privata nell'occupata Cisgiordania;
   il 27 febbraio 2015, l'aula di Montecitorio aveva approvato la mozione n. 1-00745 che impegnava il Governo a continuare a sostenere in ogni sede l'obiettivo del riconoscimento della Palestina quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967, con Gerusalemme quale capitale condivisa, e ricercare un'azione coordinata a livello internazionale, in particolare in seno all'Unione europea ed alle Nazioni Unite, in vista di una soluzione globale e durevole del processo di pace in Medio Oriente fondata sulla esistenza di due Stati, palestinese ed israeliano;
   ad oggi non si registrano significativi passi avanti da parte del Governo italiano in quella direzione –:
   quali iniziative intenda immediatamente assumere, quale contributo alla composizione della crisi israelo-palestinese, per il pieno riconoscimento politico dello Stato di Palestina. (3-02879)