Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 6 aprile 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 aprile 2017.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Stella Bianchi, Bindi, Biondelli, Blazina, Bobba, Bocci, Paola Boldrini, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Buttiglione, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Catalano, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Grillo, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Mucci, Orlando, Pannarale, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rizzo, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Tabacci, Terzoni, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zardini.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 aprile 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   LUPI e PIZZOLANTE: «Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro intermittente, del lavoro a orario ridotto e del lavoro occasionale» (4406);
   FANUCCI ed altri: «Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia» (4407);
   GRIBAUDO ed altri: «Modifica all'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato» (4408).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

  In data 5 aprile 2017 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 99, terzo comma, della Costituzione, la seguente proposta di legge:
   CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» (4409).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CIRIELLI e VITO: «Disposizioni concernenti la tutela assicurativa per infortuni e malattie del personale del comparto sicurezza e difesa» (4243) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sarro.

  La proposta di legge BRUNETTA ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi circoscrizionali e uninominali» (4327) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Luigi Cesaro.

Trasmissioni dal Senato.

  In data 5 aprile 2017 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
   S. 624-895-1020-2160-2163-2175-2178-2187-2196-2197-2202-2547-2591. – Senatori MARTELLI ed altri; senatori MUSSINI ed altri; senatori DE PIN ed altri; senatori BUEMI ed altri; senatori PAOLO ROMANI ed altri; senatori BONFRISCO ed altri; senatori MARCUCCI ed altri; senatori DE PETRIS ed altri; senatori GIROTTO ed altri; senatori LUCIDI ed altri; senatori TOSATO ed altri; senatori DE PIN ed altri; senatori MOLINARI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario» (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (4410).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  BUSTO ed altri: «Riconoscimento e disciplina delle comunità intenzionali» (2250) Parere delle Commissioni II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  GASPARINI ed altri: «Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di ordinamento, funzioni e gestione finanziaria delle province» (4357) Parere delle Commissioni V, VII, VIII, IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VI Commissione (Finanze):
  S. 624-895-1020-2160-2163-2175-2178-2187-2196-2197-2202-2547-2591. – senatori MARTELLI ed altri; senatori MUSSINI ed altri; senatori DE PIN ed altri; senatori BUEMI ed altri; senatori PAOLO ROMANI ed altri; senatori BONFRISCO ed altri; senatori MARCUCCI ed altri; senatori DE PETRIS ed altri; senatori GIROTTO ed altri; senatori LUCIDI ed altri; senatori TOSATO ed altri; senatori DE PIN ed altri; senatori MOLINARI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario» (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (4410) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

   XII Commissione (Affari sociali):
  BRAMBILLA: «Modifiche all'articolo 609-bis del codice penale, concernenti il delitto di violenza sessuale in danno di persone disabili o in condizioni di inferiorità fisica, psichica o sensoriale, e alla legge 29 luglio 1975, n. 405, in materia di prestazioni dei consultori familiari nei riguardi delle donne disabili» (4156) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  D'OTTAVIO ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare» (4353) Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 30 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 4/2017 del 28 febbraio – 29 marzo 2017, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente lo stato di realizzazione dei sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata e di tranvie veloci nelle aree urbane (legge 26 febbraio 1992, n. 211).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 aprile 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Catania, per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 514).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

  Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con lettera in data 31 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, riferita all'anno 2016 (Doc. CCXIV, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 5 aprile 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Consiglio sull'esecuzione dell'11o Fondo europeo di sviluppo per il periodo 2014-2015 (COM(2017) 159 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Terza relazione annuale sull'attuazione della parte IV dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (COM(2017) 160 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 aprile 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2016) 881 final);

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (COM(2016) 882 final);

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione(COM(2016) 883 final);

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i princìpi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017) 85 final);

  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM(2017) 142 final);

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2017 (COM(2017) 150 final);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'obbligo relativo alle aree d'interesse ecologico nell'ambito del regime dei pagamenti diretti d'inverdimento (COM(2017) 152 final).

Trasmissione dal Difensore civico della regione Piemonte.

  Il Difensore civico della regione Piemonte, con lettera in data 28 marzo 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Difensore civico nell'anno 2016 (Doc. CXXVIII, n. 49).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Garante del contribuente per la Lombardia.

  Il Garante del contribuente per la Lombardia, con lettera in data 24 marzo 2017, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Lombardia, riferita all'anno 2016, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente per la Liguria.

  Il Garante del contribuente per la Liguria, con lettera in data 27 marzo 2017, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2016, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2017, N. 25, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO ACCESSORIO NONCHÉ PER LA MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE IN MATERIA DI APPALTI (A.C. 4373)

A.C. 4373 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 4373 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 1.011, in quanto suscettibile di determinati nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 4373 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DEL GOVERNO

  1. È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015).

  1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.
  2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

Articolo 2.
(Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003).

  1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,» sono soppresse;
   b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

Articolo 3.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 4373 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015).

  All'articolo 1, premettere i seguenti:

Art. 01.
(Definizione e campo di applicazione).

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:
    1) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
    2) dell'insegnamento privato supplementare;
    3) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;
    4) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;
    5) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;
    6) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti;
   c) attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati o giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università.

  2. Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 5), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono ricorrere all'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Le attività lavorative di cui al comma 1, lettera b) non sono ammesse nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  4. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 5.000 euro annui.
  5. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 5.000 euro annui.

Art. 02.
(Prestatori di lavoro accessorio).

  1. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 01, comma 1, lettera b):
   a) i disoccupati;
   b) i pensionati e i giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università;
   c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero;
   d) i lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

Art. 03.
(Disciplina del lavoro accessorio).

  1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare, mediante pagamento elettronico, esclusivamente con modalità telematiche, mediante l'utilizzo del sistema pubblico dell'identità digitale (SPID) o equivalente, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per i committenti non imprenditori o professionisti, in 15 euro per gli imprenditori e i professionisti e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. La vendita dei buoni di cui al comma 1 è gestita mediante il portale dell'INPS. Al momento della vendita del buono devono essere indicate dai committenti, altresì, le informazioni inerenti il luogo di lavoro, inizio e fine della prestazione, importo presunto, codice fiscale del lavoratore. I dati raccolti vengono usati dall'INPS per effettuare i relativi controlli di regolarità. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio, al termine della prestazione di lavoro effettuata, percepisce il proprio compenso, avvalendosi della piattaforma telematica dell'INPS, utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale oppure mediante i concessionari di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS. Se la transazione avviene mediante il portale telematico dell'INPS, la trattenuta previdenziale è effettuata direttamente da quest'ultimo senza aggravio di commissioni o altri oneri.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, il concessionario del servizio è individuato nell'INPS.

Art. 04.
(Sanzioni).

  1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 01, comma 1, lettera a), e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  2. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, i dati a disposizione dell'INPS, inerenti all'uso dei buoni, sono a disposizione delle autorità di controllo competenti, qualora ne facciano richiesta.
01. 01. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero, Matarrese.

  Sopprimerlo.
*1. 1. Simonetti.

  Sopprimerlo.
*1. 33. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Sopprimerlo.
*1. 38. Rizzetto.

  Sopprimerlo.
*1. 67. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero, Matarrese.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

  1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:
  «Art. 48. – (Definizione e campo di applicazione). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:
   a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, inferme o disabili;
   b) dell'insegnamento privato supplementare;
   c) dei piccoli lavori di giardinaggio;
   d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
   e) della collaborazione con enti pubblici e con organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di interventi di emergenza, esclusivamente dovuti a calamità o a eventi naturali improvvisi, ovvero di interventi di solidarietà.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte in favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.
  3. Le prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo non possono essere svolte in favore del committente pubblico al quale è posto espresso divieto di utilizzo di tale tipologia di prestazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera e) del comma 1.

  Art. 49. – (Prestatori di lavoro accessorio). – 1. Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio:
   a) i disoccupati da oltre un anno;
   b) le casalinghe, gli studenti e i pensionati;
   c) i disabili e i soggetti ospitati presso comunità di recupero;
   d) i lavoratori di Stati non membri dell'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

  2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulta la loro condizione.

  Art. 50. – (Disciplina del lavoro accessorio). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori o professionisti, committenti delle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettere c) e d) acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 15 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e di termine della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, nonché la tipologia di attività prestata.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276».

Art. 1-bis.
(Sanzioni).

  1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, di cui all'articolo 1, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro determina una trasformazione del rapporto in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, qualora le prestazioni rese risultino funzionali all'attività di impresa o professionale.
1. 35. Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Cominardi.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 48.
(Definizione e campo di applicazione).

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:
   a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
   b) dell'insegnamento privato supplementare;
   c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;
   d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;
   e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;
   f) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 3.000 euro annui.
  3. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 4.000 euro annui.

Art. 49.
(Prestatori di lavoro accessorio).

  1. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 48:
   a) i disoccupati;
   b) i pensionati e i giovani con meno di 30 anni di età;
   c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero.

Art. 50.
(Disciplina del lavoro accessorio).

  1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti individuati al comma 1 dell'articolo 48 possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. I buoni orari sono numerati progressivamente e datati; il loro valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1 gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 6, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  5. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Capo VI-bis.
LAVORO A CHIAMATA

Art. 50-bis.
(Definizione del lavoro a chiamata).

  1. Il contratto di lavoro a chiamata è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa secondo le esigenze individuate con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi non contrattualmente predeterminati e che non dà luogo a compensi netti superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  2. Il lavoro a chiamata è retribuito tramite buoni orari.
  3. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore non matura alcun trattamento economico e normativo.

Art. 50-ter.
(Divieti e limitazioni).

  1. È vietato il ricorso al contratto a chiamata:
   a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
   b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
   c) per i settori di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

  2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  3. Il ricorso al contratto a chiamata da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
  4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 50-quinquies sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  5. È vietato il ricorso a contratti a chiamata nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 50-quater.
(Forma e comunicazioni).

  1. Il contratto a chiamata è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
   a) durata del contratto, comunque non superiore a un anno;
   b) luogo e modalità della disponibilità e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
   c) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;
   d) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

  2. Almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, che non può essere superiore a tre giorni consecutivi, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata all'ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 1.200 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 50-quinquies.
(Trattamento economico e previdenziale).

  1. Il lavoro a chiamata è retribuito tramite buoni orari. I datori di lavoro acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 13 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, l'importo di cui al primo periodo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. Il lavoratore a chiamata percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 5, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro.
  4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 30 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
1. 40. Zanetti, Parisi.

  Sostituirlo con il seguente:
  «1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:
  “Art. 48. – (Definizione e campo di applicazione). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità.
  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro annui.

  Art. 49. – (Prestatori di lavoro accessorio). – 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
   a) disoccupati da oltre un anno;
   b) casalinghe, studenti e pensionati;
   c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
   d) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 3.000 euro di compenso per anno solare;
   e) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

  2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

  Art. 50. – (Disciplina del lavoro accessorio). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Il valore nominale dei buoni è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per tutti i settori. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, l'importo di cui al primo periodo è comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 6, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  5. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

  Art. 50-bis. – (Sanzioni). – 1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a), e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600”.».
1. 101. Carfagna.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.

  1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

  “Art. 48. – (Definizione e campo di applicazione). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:
    1) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
    2) dell'insegnamento privato supplementare;
    3) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;
    4) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;
    5) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;
    6) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti che abbiano fino a due dipendenti, con qualunque forma contrattuale inquadrati;
   c) attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati o giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università.

  2. Ad eccezione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), numero 5), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono ricorrere all'utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio.
  3. Le attività lavorative di cui al comma 1, lettera b) non sono ammesse nei settori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  4. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro annui.
  5. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 3.000 euro annui.

  Art. 49. – (Prestatori di lavoro accessorio). – 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
   a) i disoccupati da almeno un anno;
   b) gli studenti, regolarmente iscritti e compatibilmente con la frequenza del corso di studi, le casalinghe e i pensionati;
   c) le persone disabili;
   d) le persone inserite in comunità di recupero, comprese le persone affette da dipendenza da alcol o da ludopatia;
   e) le donne inserite in percorsi di tutela contro la violenza domestica;
   f) i lavoratori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del posto di lavoro;
   g) i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 3.000 euro di compenso per anno solare.

  2. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b):
   a) i disoccupati;
   b) i pensionati e i giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università;
   c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero;
   d) i lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

  3. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai centri per l'impiego, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

  Art. 50. – (Disciplina del lavoro accessorio). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per tutti i settori. Per i lavori nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

  Art. 50-bis. – (Sanzioni). – 1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a), e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600”.».
1. 93. Polverini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

  «Art. 48. – (Definizione e campo di applicazione). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:
   a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
   b) dell'insegnamento privato supplementare;
   c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
   d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
   e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare.

  Art. 49. – (Prestatori di lavoro accessorio). – 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
   a) disoccupati da oltre un anno;
   b) casalinghe, studenti e pensionati;
   c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
   d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

  2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavora accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

  Art. 50. – (Disciplina del lavoro accessorio). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.
  2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o più enti o società concessionari di cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  3. L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.
  4. L'ente o società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.
  5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e le società concessionarie alla riscossione dei buoni, nonché i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.».
1. 92. Polverini.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 48.
(Definizione e campo di applicazione).

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:
   a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
   b) dell'insegnamento privato supplementare;
   c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;
   d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;
   e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;
   f) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 3.000 euro annui.
  3. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 4.000 euro annui.

Art. 49.
(Prestatori di lavoro accessorio).

  1. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 48:
   a) i disoccupati;
   b) i pensionati e i giovani con meno di 30 anni di età;
   c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero.

Art. 50.
(Disciplina del lavoro accessorio).

  1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti individuati al comma 1 dell'articolo 48 possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. I buoni orari sono numerati progressivamente e datati; il loro valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 6, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  5. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1. 41. Zanetti, Parisi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

  «Art. 48. – (Definizione e campo di applicazione). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:
   a) dei piccoli lavori domestici di carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
   b) dell'insegnamento privato supplementare;
   c) dei piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
   d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;
   e) della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà;
   f) di attività agricole di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   g) delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte in favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, a condizione che diano luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte in favore di ciascun committente per compensi complessivamente non superiori a 2.000 euro.
  3. Prestazioni di lavoro accessorio, come definite al comma 1, possono altresì essere rese, anche in favore degli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso nel corso di un anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
  5. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le parti sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

  Art. 49. – (Prestatori di lavoro accessorio). – 1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
   a) i disoccupati da oltre un anno;
   b) le casalinghe e i pensionati;
   c) i giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado;
   d) i disabili e i soggetti in comunità di recupero.

  2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

  Art. 50. – (Disciplina del lavoro accessorio). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori o professionisti, committenti delle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettere c) e d), acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari per prestazioni di lavoro accessorio, numerati progressivamente e datati. Il valore nominale dei buoni è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro. Nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata determinato dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, compresa la posta elettronica certificata, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì il luogo della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai sette giorni successivi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere stabilite modalità per l'applicazione delle disposizioni del primo periodo e possono essere previste ulteriori forme per la trasmissione della comunicazione, in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, eseguendo altresì per suo conto il versamento dei contributi previdenziali all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e, per fini assicurativi contro gli infortuni, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, trattenendo l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso delle spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata Gestione separata dell'INPS.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti, correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua il concessionario del servizio e disciplina i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».
1. 23. Simonetti.

  Sostituirlo con il seguente:
  «Articolo 1.

  1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:
  “Art. 48. – (Definizione e campo di applicazione). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro annui.
  3. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  4. I soggetti interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai centri per l'impiego, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1o settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

  Art. 49. – (Disciplina del lavoro accessorio). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori agricoli acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del buono orario valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  3. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

  Art. 50. – (Sanzioni). – 1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a), e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.”».
1. 100. Russo.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Disciplina del lavoro accessorio). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare, mediante pagamento elettronico, esclusivamente con modalità telematiche, mediante l'utilizzo del sistema pubblico dell'identità digitale (SPID) o equivalente, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 12 euro per i committenti non imprenditori o professionisti, in 17 euro per gli imprenditori e i professionisti e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. La vendita dei buoni di cui al comma 1 è gestita mediante il portale dell'INPS. Al momento della vendita del buono devono essere indicate dai committenti, altresì, le informazioni inerenti il luogo di lavoro, inizio e fine della prestazione, importo presunto, codice fiscale del lavoratore. I dati raccolti vengono usati dall'INPS per effettuare i relativi controlli di regolarità. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio, al termine della prestazione di lavoro effettuata, percepisce il proprio compenso, avvalendosi della piattaforma telematica dell'INPS, utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale oppure mediante i concessionari di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS. Se la transazione avviene mediante il portale telematico dell'INPS, la trattenuta previdenziale è effettuata direttamente da quest'ultimo senza aggravio di commissioni o altri oneri.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1. 127. Mucci.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Gli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dal seguente:
  «Art. 48. – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative svolte in ambito domestico e di assistenza familiare che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
  2. I committenti possono acquistare i buoni per prestazioni di lavoro accessorio attraverso modalità telematiche o presso le rivendite autorizzate.
  3. Per il valore nominale dei buoni si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali, e in assenza di questi ultimi è fissato in 7,50 euro per ora lavorativa prestata.
  4. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio, e regolamenta i criteri e le modalità per il pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni e il versamento dei contributi previdenziali. Con il medesimo decreto determina, altresì, le modalità per il controllo sul corretto utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio.».
1. 31. Rizzetto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015. n. 81).

  1. I commi 1 e 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi di importo complessivamente superiore a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo annuo di 7.000 euro nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun committente per una durata mensile non superiore a cinquanta ore e per compensi di importo complessivamente non superiore a 2.000 euro nel corso di un anno civile. Qualora sia superato il limite di 50 ore mensili, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Gli importi indicati nel presente comma sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  2. Le prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 1 possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, da soggetti titolari di trattamenti di pensione e da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. Per i percettori di tali prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito il limite complessivo annuo di cui al comma 1, primo periodo, è ridotto a 3.000 euro; l'importo è rivalutato annualmente ai sensi del comma 1, quarto periodo. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  2-bis. Le imprese e le pubbliche amministrazioni non possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio rese da un numero di lavoratori superiore, per ciascun anno, a un terzo del numero medio dei dipendenti in servizio nel corso del medesimo anno».
1. 87. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al Capo VI la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prestazioni di tipo accessorio rese da particolari soggetti»;
   b) all'articolo 48, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese. Nel rispetto del predetto limite, nei confronti dei committenti imprenditori e professionisti le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per non più di cinque giornate al mese.
  2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.»;
   c) all'articolo 48, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti; le aziende che impiegano più di quindici dipendenti possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio esclusivamente in favore di soggetti disoccupati o percettori di trattamenti pensionistici.
  4-ter. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.»;
   d) all'articolo 49 i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
  «1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.
  2. Per il valore nominale dei buoni si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali, e in assenza di questi ultimi è fissato in 7,50 per ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali.»;
   e) all'articolo 49, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Ispettorato nazionale del lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e all'INPS».
1. 45. Rizzetto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifica all'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

  1. All'articolo 48, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole da: «e da giovani» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «, da lavoratori part-time con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni orari presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale, da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, da giovani con meno di 30 anni non studenti disoccupati o inoccupati e da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito nel limite di 4.000 euro lordi di compenso per anno solare».
1. 134. Altieri, Palese, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. Le prestazioni di lavoro che possono accedere alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro sono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.
  04. Le attività di cui al comma 01 possono essere svolte da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie di cui al periodo precedente.
  05. Il ricorso alla procedura di anticipo di prestazione di lavoro, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica. I concessionari abilitati alla procedura di cui al periodo precedente sono identificati ai sensi del comma 06.
  06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione individua con decreto i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  07. Il concessionario agisce come sostituto d'imposta e trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo per i contributi previdenziali e per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  08. I dati raccolti dai concessionari, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, sono archiviati presso l'INPS e sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro nero mediante procedura di anticipo di prestazione di lavoro e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio di cui al comma precedente è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Procedura di anticipo della prestazione di lavoro e abrogazioni).
1. 49. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero, Matarrese.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2018.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1. 5. Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in caso di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani, ovvero delle attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro.
1. 62. Catalano, Palladino, Mucci, Mazziotti Di Celso, Galgano, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero, Matarrese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
1. 76. Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero, Matarrese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università.
1. 83. Catalano, Palladino, Mucci, Mazziotti Di Celso, Galgano, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero, Matarrese.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norma transitoria).

  1. Nelle more della definizione di nuovi strumenti nell'ambito del lavoro accessorio, in via transitoria, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con apposito decreto da adottarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità per la stipula da parte del committente di un contratto di lavoro a chiamata in forma scritta per lo svolgimento di prestazioni non contrattualmente predeterminati e che non danno luogo a compensi netti superiori a 5000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il contratto a chiamata è stipulato ai fini della prova dei seguenti elementi:
   a) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
   b) il relativo preavviso di chiamata del lavoratore;
   c) la retribuzione con buoni orari;
   d) la consegna al lavoratore all'atto della corresponsione della retribuzione del prospetto paga contenente, oltre ai dati del dipendente e del committente, tutte le voci che compongono la retribuzione nonché le relative trattenute.
1. 189. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Cominardi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Fino al 31 dicembre 2017 resta ferma la previgente disciplina l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio.
1. 4. Simonetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Fino al 31 dicembre 2017 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
1. 3. Simonetti.

  Al comma 2, sostituire le parole da: richiesti alla data di entrata in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: possono essere richiesti e utilizzati fino al 31 dicembre 2017, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come vigenti il giorno precedente l'entrata in vigore del presente decreto.
1. 43. Zanetti, Parisi.

  Al comma 2, sostituire le parole: richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati con le seguenti: possono essere acquistati ed utilizzati.
1. 2. Simonetti.

  Al comma 2, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: fino al 15 maggio 2017.
1. 26. Lupi, Pizzolante, Vignali, Misuraca.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 come vigenti il giorno precedente l'entrata in vigore del presente decreto.
1. 42. Zanetti, Parisi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto salvo l'acquisto ed utilizzo dei buoni lavoro secondo la normativa previgente fino al 31 dicembre 2018 ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1. 6. Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità per i privati di acquistare i buoni lavoro ed utilizzarli secondo la previgente disciplina entro il 1o gennaio 2018.
1. 7. Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità per il settore agricolo di acquistare i buoni lavoro ed utilizzarli secondo la previgente disciplina entro il 1o gennaio 2018.
1. 8. Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità per il settore turistico ricettivo e di ristorazione di acquistare i buoni lavoro ed utilizzarli secondo la previgente disciplina entro il 1o gennaio 2018.
1. 9. Simonetti, Abrignani.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1o gennaio 2018 per attività di insegnamento privato supplementare.
1. 10. Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1o gennaio 2018 per attività di natura meramente occasionale rese nell'ambito di piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti.
1. 11. Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1o gennaio 2018 per attività di natura meramente occasionale rese da soggetti non aventi finalità di lucro per la realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
1. 12. Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1o gennaio 2018 per piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità.
1. 13. Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1o gennaio 2018 per attività agricole di carattere stagionale ovvero attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1. 14. Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1o gennaio 2018 per le vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
1. 15. Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina entro il 1o gennaio 2018 per attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà.
1. 16. Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.
1. 66. Mucci, Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Galgano, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero, Parisi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 2, fino al 31 dicembre 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
1. 32. Rizzetto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more della sostituzione del buono lavoro con altro strumento per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità.
1. 17. Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more della sostituzione del buono lavoro con altro strumento per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività di insegnamento privato supplementare, resa da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne.
1. 18. Simonetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'adozione di un nuovo strumento per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività agricole di carattere stagionale rese da disoccupati da oltre un anno, casalinghe, pensionati e giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado.
*1. 19. Simonetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'adozione di un nuovo strumento per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività agricole di carattere stagionale rese da disoccupati da oltre un anno, casalinghe, pensionati e giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado.
*1. 119. Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'attuazione di nuove modalità per prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività lavorative di natura meramente occasionale rese nell'ambito della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza relativi a episodi di calamità naturali ovvero eventi di solidarietà.
1. 20. Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina, è fatto salvo il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio, secondo la previgente disciplina, da parte di un committente pubblico, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno, per attività di pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti, nonché per piccoli lavori di giardinaggio, eseguiti da disoccupati di lungo periodo, pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero.
1. 21. Simonetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In attesa della riforma del lavoro occasionale e nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina di prestazioni di lavoro accessorio, è fatta salva la possibilità di acquistare ed utilizzare i buoni lavoro secondo la previgente disciplina per attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di professionisti e imprenditori nei settori produttivi turistico-ricettivo e nel commercio esclusivamente nei periodi di saldi di fine stagione.
1. 22. Simonetti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina del lavoro a chiamata).

  1. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunti i seguenti:

Capo VI-bis.
LAVORO A CHIAMATA

Art. 50-bis.
(Definizione del lavoro a chiamata).

  1. Il contratto di lavoro a chiamata è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa secondo le esigenze individuate con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi non contrattualmente predeterminati e che non dà luogo a compensi netti superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  2. Il lavoro a chiamata è retribuito tramite buoni orari.
  3. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore non matura alcun trattamento economico e normativo.

Art. 50-ter.
(Divieti e limitazioni).

  1. È vietato il ricorso al contratto a chiamata:
   a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
   b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
   c) per i settori di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

  2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  3. Il ricorso al contratto a chiamata da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
  4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 50-quinquies sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  5. È vietato il ricorso a contratti a chiamata nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 50-quater.
(Forma e comunicazioni).

  1. Il contratto a chiamata è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
   a) durata del contratto, comunque non superiore a 1 anno;
   b) luogo e modalità della disponibilità e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
   c) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;
   d) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

  2. Almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, che non può essere superiore a tre giorni consecutivi, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata all'ispettorato territoriale del lavoro competente, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 1.200 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 50-quinquies.
(Trattamento economico e previdenziale).

  1. Il lavoro a chiamata è retribuito tramite buoni orari. I datori di lavoro acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 13 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, l'importo di cui al primo periodo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. Il lavoratore a chiamata percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 5, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro.
  4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 30 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1. 025. Zanetti, Parisi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norma transitoria).

  1. I buoni orari per prestazioni di lavoro richiesti ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 sono utilizzati con le modalità operative, previdenziali, assicurative e fiscali previste dalla normativa previgente, fatto salvo per le disposizioni di cui al comma 2.
  2. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio, sono tenuti a comunicare almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, all'ispettorato territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e di termine della prestazione stessa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai quindici giorni successivi.
1. 01. Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Cominardi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Resta ferma la disciplina della possibilità di richiedere, utilizzare e corrispondere i voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting in alternativa al congedo parentale prevista dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  2. I voucher per l'acquisto e la corresponsione di servizi di baby sitting nei casi previsti dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012 n. 92, continuano ad essere utilizzati e corrisposti secondo le modalità operative previste dalla normativa previgente l'entrata in vigore del presente decreto-legge.
1. 02. Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Cominardi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Validità per gli anni 2017 e 2018 dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting).

  1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, così come prorogate dai commi 356 e 357 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relative ai voucher per l'acquisto e la corresponsione di servizi di baby sitting, che continuano ad essere utilizzati e corrisposti secondo le modalità operative previste dalla normativa previgente l'entrata in vigore del presente decreto-legge.
1. 0100. Carfagna, Abrignani.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Validità per gli anni 2017 e 2018 dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting).

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, così come prorogate dai commi 356 e 357 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
1. 03. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norme transitorie in tema di «piccoli lavori»).

  1. Nelle more di una più ampia revisione della normativa sul lavoro accessorio ovvero sulle prestazioni di natura meramente occasionale, le disposizioni del presente articolo si applicano:
   a) ai piccoli lavori di tipo domestico familiare, compresi l'insegnamento privato supplementare, ai piccoli lavori di giardinaggio e di pulizia e manutenzione, all'assistenza domiciliare ai bambini, compreso quanto previsto dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, alle persone anziane, agli ammalati e ai soggetti con disabilità;
   b) alla realizzazione da parte di privati di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità promosse da soggetti non aventi fini di lucro.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro le attività lavorative di cui al comma 1 possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 3.000 euro annui.
  3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 7 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  4. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 1, pensionati, lavoratori part-time, giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, da giovani non studenti disoccupati o inoccupati sotto i venticinque anni di età, da persone con disabilità, dai soggetti in comunità di recupero e da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito nel limite di 4.000 euro lordi di compenso per anno solare. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
  5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti acquistano uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali attraverso modalità telematiche o presso le rivendite autorizzate.
  6. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro per i committenti non imprenditori o professionisti.
  7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 9, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 5, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1. 012. Latronico.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disciplina transitoria).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla definizione di una nuova disposizione, i soggetti esercenti attività di lavoro accessorio di natura meramente occasionale, in analogia a quanto disposto per i lavoratori autonomi occasionali, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora l'imponibile annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 7.000, calcolato nel rispetto dell'articolo 71, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, INPS mediante la propria piattaforma telematica avvalendosi dell'utilizzo del sistema di identità pubblica (SPID), mette a disposizione dei lavoratori e dei committenti una procedura telematica di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio di natura meramente occasionale. Per le suddette prestazioni viene trattenuto direttamente da INPS, sulla base dell'imponibile percepito, una quota pari al 13 per cento per contributi previdenziali e del 7 per cento per contributi assicurativi INAIL. Tale prestazione di lavoro accessorio deve essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del Testo unico delle imposte sui redditi, non producendo imponibile ai fini fiscali.
1. 0101. Catalano, Palladino, Mucci, Mazziotti Di Celso, Galgano, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero, Matarrese.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 13 decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di ampliamento del campo di applicazione dell'istituto del lavoro intermittente).

  1. L'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è sostituito dal seguente:
  «Art. 13. – 1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
  2. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
  3. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16.».
1. 011. Lupi, Pizzolante, Vignali, Misuraca.

ART. 2.
(Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003).

  Sopprimerlo.
*2. 5. Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Matarrese.

  Sopprimerlo.
*2. 9. Simonetti.

  Sopprimerlo.
*2. 10. Brunetta.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al primo periodo le parole: «entro il limite di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di un anno.».
2. 7. Simonetti.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «I contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore possono individuare esclusivamente clausole di maggior favore per i lavoratori rispetto a quanto stabilito dal periodo precedente. I suddetti contratti collettivi nazionali possono individuare anche metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva dell'appalto.».
2. 100. Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Cominardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*2. 6. Prataviera.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*2. 8. Simonetti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. L'appaltatore e il subappaltatore corrispondono la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) accredito diretto sul conto corrente del lavoratore anche con bonifico; b) emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. I soggetti di cui al periodo precedente, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di assegni o di somme contanti di denaro, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al precedente periodo è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
  2. L'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a comunicare rispettivamente al committente e all'appaltatore la documentazione bancaria o postale attestante il versamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto o subappalto.
  3. L'appaltatore e il subappaltatore certificano la regolarità della corresponsione della retribuzione ai dipendenti con l'esibizione dell'ordine di pagamento all'istituto bancario o all'ufficio postale di cui al comma 1.
  4. Il committente e l'appaltatore possono sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte rispettivamente dell'appaltatore e del subappaltatore.
  5. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto sono tenute a presentare al committente la certificazione relativa alla regolarità retributiva a pena di revoca dell'affidamento o appalto.
2. 0102. Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Cominardi.

A.C. 4373 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 17 marzo 2017, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti, si rileva che il provvedimento da un lato sopprime l'istituto del lavoro accessorio e dall'altro modifica in parte la disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti;
   infatti, l'articolo 1 prevede la soppressione della disciplina del lavoro accessorio, attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevedendo un regime transitorio durante il quale si dovranno comunque rispettare le disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto;
   se, da un lato, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, l'abrogazione del lavoro accessorio «mira a contrastare il ricorso a pratiche elusive al fine di favorire l'affermazione di forme di lavoro più stabile» dall'altro lato si rileva che con l'abrogazione sic et simpliciter si crea un vuoto normativo;
   infatti, l'Avvocatura di Stato, lo scorso 5 gennaio, nella memoria inoltrata alla Corte costituzionale spiega che: «L'abrogazione dal corpo del decreto legislativo n. 81 del 2015 dei tre articoli suddetti potrebbe determinare un vuoto normativo idoneo a privare di una compiuta e necessaria regolamentazione, tutte quelle prestazioni che – per la loro limitata estensione quantitativa o temporale – non risultino utilmente sussumibili nel paradigma normativo del lavoro a termine o di altre figure giuridiche contemplate dall'ordinamento vigente»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative volte a favorire opportunità occupazionali paritetiche a quelle incentivate dall'utilizzo delle norme in materia di lavoro accessorio.
9/4373/1Nesi, Bruno.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 in materia di lavoro accessorio, abrogati dal presente decreto-legge in via di conversione, sostituivano gli articoli 70, 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 276 del 2003, così come integrati e aggiornati da ampia stratificazione normativa, e in particolare dalla legge 92/2012 e dal decreto-legge n. 76 del 2013;
    il decreto legislativo n. 185 del 2016 ha disposto che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrevano a prestazioni di lavoro accessorio fossero tenuti a darne comunicazione all'ispettorato nazionale almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, indicando i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, nonché il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione;
    dai dati rilasciati da INPS è risultato che nell'anno 2016 sono stati venduti 134 milioni di buoni lavoro, cosiddetti voucher, dal valore nominale di 10 euro;
    i buoni lavoro consentivano indistintamente a famiglie e imprese di usufruire in maniera regolare di prestazioni occasionali, e garantivano, contestualmente, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;
    dal punto di vista delle famiglie si trattava di uno strumento importante utile alla retribuzione dell'assistenza domiciliare ad anziani e bambini, nonché per servizi di pulizia ed altre prestazioni legate alla sfera domestica;
    l'utilizzo fatto dalle imprese dei buoni lavoro ha evidenziato come l'introduzione di uno strumento iperflessibile, che non richiedeva intermediazione e creava uno standard orario, sia stato percepito come opportunità da tutti i datori di lavoro che necessitano di prestazioni occasionali per le quali gli oneri burocratici di tutte le forme contrattuali disponibili risultano troppo alti rispetto al valore della prestazione;
    nel monitoraggio e nell'analisi del «fenomeno voucher» si è reso evidente come sia necessario distinguere le prestazioni rese in ambito domestico e familiare da quelle rese alle imprese, al fine di tutelare maggiormente il lavoro dipendente ed evitare comportamenti elusivi rispetto alle normative sul lavoro;
    lo strumento del contratto a chiamata non appare adatto a sostituire con efficacia i buoni lavoro, a causa dei suoi maggiori costi, soprattutto in termini burocratici;
    la disciplina attuale del lavoro intermittente e la vacanza di una disciplina del lavoro accessorio, uniti all'alto tasso di disoccupazione nel nostro Paese, rischiano di spingere un numero sempre maggiore di lavoratori verso il lavoro nero,

impegna il Governo

ad assumere quanto prima iniziative volte alla definizione di due diversi strumenti per le prestazioni occasionali di famiglie e imprese, caratterizzati: nel primo caso da meccanismi altamente flessibili nella forma e a basso impatto burocratico, qualità tali da favorirne l'utilizzo in luogo del lavoro nero da parte delle famiglie che necessitano di servizi nella sfera domestica; nel secondo caso da una rivisitazione della disciplina del lavoro intermittente, al fine di renderla più facilmente usufruibile dalle imprese, nonché valida per tutte le età del lavoratore anche in assenza di contrattazione collettiva di settore, che preveda un'intermediazione facilitata da parte dello Stato tale da abbattere i costi burocratici della contrattualizzazione, e che costituisca uno strumento flessibile, dotato delle tutele necessarie al lavoro subordinato, utile ad imprese e lavoratori per prestazioni occasionali e intermittenti.
9/4373/2Gribaudo, Arlotti, Rostellato, De Menech, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 82 del 2015 in materia di lavoro accessorio, abrogati dal presente decreto-legge in via di conversione, sostituivano gli articoli 70, 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 276 del 2003, così come integrati e aggiornati da ampia stratificazione normativa, e in particolare dalla legge n. 92 del 2012 e dal decreto-legge n. 76 del 2013;
    a seguito delle suddette modifiche si è assistito ad una crescita esponenziale dell'utilizzo dei voucher: nel 2008 le persone retribuite con almeno un ticket sono state poco più di 24 mila, nel 2015 sono salite a quasi 1,4 milioni. I buoni lavoro venduti nel 2009 erano 1.670.000, sono stati 40,8 milioni nel 2013, sono poi balzati a 69 milioni nel 2014 (+69 per cento), 114,9 milioni nel 2015 (+66 per cento) e 133 milioni nel 2016;
    ciò comporta che per oltre 1,5 milioni di lavoratori ci saranno pesanti ripercussioni sull'importo della futura prestazione pensionistica, in quanto il pagamento della prestazione con voucher comporta un versamento nel fondo adeguamento pensioni di un'aliquota del 13 per cento, a fronte del 33 per cento previsto per i lavoratori dipendenti, pur trattandosi a tutti gli effetti di lavoro dipendente;
    questi dati dimostrano inequivocabilmente come questo strumento nato per combattere il lavoro nero nelle prestazioni occasionali (soprattutto nel rapporto con le famiglie e nel settore agricolo) sia stato utilizzato ben oltre quella che era la sua ragione originaria e soprattutto risulta essere servito per abbattere il costo del lavoro;
    l'abrogazione delle norme sul lavoro accessorio sta comportando forte disagio alle famiglie e a tutti quei settori che utilizzavano questo strumento secondo il ristretto campo di applicazione nello spirito originario, limitandolo ai «piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; insegnamento privato supplementare; piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità naturali o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà» svolti da «disoccupati da oltre un anno; casalinghe, studenti e pensionati disabili e soggetti in comunità di recupero; lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro»,

impegna il Governo

ad emanare nuove norme che consentano il lavoro occasionale ed accessorio prevedendo un miglioramento del versamento nel fondo adeguamento pensioni con un'aliquota che garantisca anche per questa tipologia di lavoro un futuro riconoscimento pensionistico adeguato.
9/4373/3Gnecchi, Damiano, Patrizia Maestri, Baruffi, Incerti.


   La Camera,
   premesso che:
    è indubbio che lo strumento dei voucher per il lavoro accessorio era stato introdotto per normare tutto un settore sommerso del lavoro e che sia stato utile nel momento contingente della sua creazione, quello che è successo dopo, con l'abuso di questo strumento e le modifiche intervenute nella normativa di riferimento, ha portato ad una situazione più di confusione che di semplificazione essendo stati messi nel tempo vincoli di ogni tipo;
    ciò non cancella però la reale esigenza per le famiglie, le piccole imprese, gli enti locali e l'associazionismo, di potersi avvalere di uno strumento come quello dei voucher che offriva la possibilità di ricorrere a lavoratori occasionali in caso di necessità e al tempo stesso garantiva ai lavoratori stessi una tutela che altrimenti non avrebbero avuto;
    negli ultimi giorni sono state molteplici le dichiarazioni, da parte dei ministri del Governo, in merito alla volontà di riscrivere la disciplina del lavoro accessorio anche andandosi a confrontare con la normativa europea, distinguendo i casi nei quali il lavoro accessorio è richiesto;
    ed è proprio nell'ambito di questa diversificazione dello strumento normativo che si vorrà applicare, che la differenziazione dovrebbe incidere;
    infatti, le famiglie, i piccoli imprenditori, i piccoli enti locali hanno esigenze diverse, ed esistono anche altri settori che dovrebbero poter usufruire di questi strumenti;
    mentre per le famiglie e i piccoli imprenditori la regolamentazione è stata ben approfondita e sarà necessario trovare solo una formulazione che possa coprire tutte le esigenze, per gli enti locali si dovrebbero prevedere degli speciali voucher per tutte quelle necessità, non legate ad un bisogno permanente, che andrebbero ad incidere meno sul bilancio dell'ente, ma che metterebbero lo stesso in condizione di offrire ai cittadini quei servizi indispensabili, non solo manutentivi ma anche di servizi alla persona;
    esiste poi un mondo dell'associazionismo e cooperativo che, nato come emanazione di enti di tutela, svolge la sua attività erogando corsi, attivando percorsi di orientamento professionale, organizzando attività di tirocinio e favorendo l'inserimento lavorativo e/o sociale dei propri utenti, andando ad incidere anche sugli strumenti per la lotta alla disoccupazione. Questa realtà, che solitamente coordina la propria attività con le regioni e con le province italiane, ha visto l'uso del sistema voucher come una possibilità di maggior diffusione degli strumenti formativi ed ora necessita di un nuovo strumento che possa incrementare questa offerta,

impegna il Governo

a predisporre nel più breve tempo possibile una normativa che regolarizzi tutte le situazioni di lavoro accessorio previste precedentemente dallo strumento dei voucher, e che, tenendo in considerazione delle specifiche esigenze, preveda in particolare una soluzione per le famiglie, i piccoli imprenditori, gli enti locali, gli enti formativi e per tutti quei settori che necessitano di tale strumento per poter mantenere il livello di servizi e di formazione richiesto e necessario alla popolazione.
9/4373/4Gebhard, De Menech, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di lavoro accessorio e di responsabilità solidale negli appalti;
    in particolare, si dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n.81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 1017;
    al riguardo si evidenzia che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un comunicato del 21 marzo 2017, ha chiarito che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto;
    secondo quanto affermato nella relazione illustrativa del provvedimento l'abrogazione del lavoro accessorio «mira a contrastare il ricorso a pratiche elusive al fine di favorire l'affermazione di forme di lavoro più stabile»;
    inoltre, il provvedimento in esame modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. In particolare, modificando l'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003, viene, innanzitutto, eliminata la possibilità, per i contratti collettivi di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Inoltre, viene eliminato il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore, in base alla quale, attualmente (ferma restando la responsabilità solidale per cui committente e appaltatore sono convenuti in giudizio congiuntamente), la possibilità di intentare l'azione esecutiva nei confronti del committente è esercitabile solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
    secondo quanto affermato nella relazione illustrativa del provvedimento, le modifiche sono volte a «elevare ulteriormente l'efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici»;
    considerato che la Corte costituzionale l'11 gennaio 2017 ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della normativa vigente in materia di lavoro accessorio (cosiddetto voucher) (articoli 48-50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, adottato in attuazione del cosiddetto Jobs Act) e per l'abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale tra committente e appaltatore in materia di appalti (articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003);
    obiettivi dei richiamati referendum sono, quindi, quello di escludere dall'ordinamento il lavoro accessorio e quello di prevedere una piena responsabilità solidale tra committente e appaltatore, non limitabile da parte della contrattazione collettiva ed estesa, in sede giudiziale, anche alla fase esecutiva e le disposizioni contenute nel decreto-legge realizzano un effetto abrogativo analogo a quello che discenderebbe dall'abrogazione referendaria, con l'unica differenza che l'articolo 1, comma 2, prevede anche una disciplina transitoria sull'utilizzabilità (fino al 31 dicembre 2017) dei buoni richiesti entro l'entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 2017);
    tale richieste sono state promosse dalla Cgil e rispetto ad esse sono state raccolte oltre 3 milioni di firme,

impegna il Governo

ad adottare, in conformità con la posizione espressa da parte della Cgil, ogni iniziativa normativa finalizza a circoscrivere l'utilizzo dei buoni lavoro solo alle famiglie.
9/4373/5Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di lavoro accessorio e di responsabilità solidale negli appalti;
    in particolare, si dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n.81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 1017;
    al riguardo si evidenzia che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un comunicato del 21 marzo 2017, ha chiarito che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto;
    secondo quanto affermato nella relazione illustrativa del provvedimento l'abrogazione del lavoro accessorio «mira a contrastare il ricorso a pratiche elusive al fine di favorire l'affermazione di forme di lavoro più stabile»;
    inoltre, il provvedimento in esame modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore in relazione ai trattamenti retributivi (comprensivi delle quote di trattamento di fine rapporto), ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti ai lavoratori subordinati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. In particolare, modificando l'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003, viene, innanzitutto, eliminata la possibilità, per i contratti collettivi di derogare al principio della responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nel caso in cui, attraverso la contrattazione collettiva, si individuino metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti. Inoltre, viene eliminato il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore, in base alla quale, attualmente (ferma restando la responsabilità solidale per cui committente e appaltatore sono convenuti in giudizio congiuntamente), la possibilità di intentare l'azione esecutiva nei confronti del committente è esercitabile solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
    secondo quanto affermato nella relazione illustrativa del provvedimento, le modifiche sono volte a «elevare ulteriormente l'efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici»;
    considerato che la Corte costituzionale l'11 gennaio 2017 ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della normativa vigente in materia di lavoro accessorio (cosiddetto voucher) (articoli 48-50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, adottato in attuazione del cosiddetto Jobs Act) e per l'abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale tra committente e appaltatore in materia di appalti (articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003);
    obiettivi dei richiamati referendum sono, quindi, quello di escludere dall'ordinamento il lavoro accessorio e quello di prevedere una piena responsabilità solidale tra committente e appaltatore, non limitabile da parte della contrattazione collettiva ed estesa, in sede giudiziale, anche alla fase esecutiva e le disposizioni contenute nel decreto-legge realizzano un effetto abrogativo analogo a quello che discenderebbe dall'abrogazione referendaria, con l'unica differenza che l'articolo 1, comma 2, prevede anche una disciplina transitoria sull'utilizzabilità (fino al 31 dicembre 2017) dei buoni richiesti entro l'entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo 2017);
    tale richieste sono state promosse dalla Cgil e rispetto ad esse sono state raccolte oltre 3 milioni di firme,

impegna il Governo

ad adottare, in conformità con la posizione espressa da parte della Cgil, ogni iniziativa normativa finalizza a prevedere l'utilizzo dei buoni lavoro in particolare per le famiglie.
9/4373/5. (Testo modificato nel corso della seduta).  Martelli, Zappulla, Giorgio Piccolo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 abroga gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recanti la disciplina del lavoro accessorio (cosiddetto voucher) al fine di contrastare il ricorso a pratiche elusive;
    il lavoro accessorio in origine è stato regolamentato per contrastare il lavoro nero in ambito domestico, ma lo strumento è stato progressivamente esteso, a tutti i settori produttivi, industria inclusa, senza limiti di età, ed è divenuto il mezzo con cui attuare forme di elusione fiscale e contributiva. Infatti i buoni lavoro si sono trasformati nella punta dell'iceberg del lavoro nero: se ne usava uno per coprire un multiplo del tempo di lavoro effettivo;
    in tal modo i voucher sono cresciuti esponenzialmente. Nel solo 2016 ne sono stati venduti 134 milioni, pari al 23,9 per cento in più rispetto al 2015 e al 95 per cento rispetto al 2014. La tracciabilità introdotta nel 2016 ha consentito almeno di rallentare tale crescita record;
    i referendum proposti dalla CGIL hanno dato una scossa, per porre al Paese l'esigenza di arginare il dilagare del lavoro precario, che nei voucher ha avuto uno dei suoi principali strumenti, anche se non l'unico;
    l'abrogazione dei buoni lavoro è, tuttavia, solo il punto di partenza, non l'obiettivo finale, perché a venire abrogata è una specifica disciplina giuridica del lavoro accessorio o occasionale, non il lavoro accessorio stesso che servirà disciplinare con altre norme, attivando preliminarmente un'azione di rivalutazione del lavoro per uscire dalla logica di degrado e svalutazione di cui i voucher hanno rappresentato una traccia;
    la Cgil ha già proposto una soluzione per colmare il vuoto normativo che la cancellazione dei voucher lascerebbe, introducendo nella Carta dei diritti universali del lavoro (A.C. 4064) gli articoli 80 e 81, rubricati «lavoro subordinato occasionale». Gli articoli prevedono che si possa fare ricorso ad esso nel lavoro familiare e nell'ambito di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli di piccola entità, e limitatamente ad alcune categorie di utilizzatori come gli inoccupati, i pensionati e i disoccupati che non percepiscono indennità sostitutive del salario;
    occorre rendere chiaro che un lavoro pagato 10 euro all'ora, contributi compresi, deve essere un'eccezione rigorosamente limitata e non una prassi che riguarda milioni di lavoratori,

impegna il Governo

a regolare il lavoro occasionale/accessorio andando nella direzione di rivalutare e dare dignità al lavoro, contrastando condizioni di sfruttamento e precarietà.
9/4373/6Airaudo, Marcon, Fassina, Civati, Pellegrino, Gregori, Placido, Giordano, Pannarale, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 17 mano 2017, n. 25 abroga gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recanti la disciplina del lavoro accessorio (cosiddetto voucher) al fine di contrastare il ricorso a pratiche elusive;
    l'articolo 1 del decreto-legge prevede, inoltre, un regime transitorio secondo il quale i buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto possono essere utilizzati fino alla fine dell'anno (31 dicembre 2017), a cui la relazione introduttiva al decreto aggiunge l'indicazione che ciò deve avvenire «nell'osservanza della disciplina abrogata»;
    il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 aveva disposto (con l'articolo 1 comma 1, lettera b)) la modifica dell'articolo 49, comma 3 del decreto legislativo n. 81 del 2015 stabilendo che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, invece, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni;
    la tracciabilità è stata una delle principali novità del correttivo del Jobs act che ha consentito negli ultimi mesi di rallentare la crescita record dei voucher, portando la quota 11,5 milioni a dicembre 2016, di poco sopra il livello di dicembre 2015 (+0,8 per cento);
    già in Commissione lavoro abbiamo chiesto al sottosegretario di chiarire se – a seguito dell'abrogazione degli articoli relativi al lavoro accessorio – ai buoni lavoro già acquistati e che potranno essere utilizzati fino alla fine dell'anno si continui ad applicare la disposizione relativa alla tracciabilità dei medesimi, introdotta dal decreto legislativo n. 185 del 2016,

impegna il Governo

a chiarire ed assicurare che in ogni caso le disposizioni in materia di tracciabilità dei voucher continuino ad essere applicate fino all'ultimo giorno di loro utilizzo, indipendentemente dalla data di acquisto dei buoni lavoro.
9/4373/7Placido, Airaudo, Fassina, Civati, Marcon, Pellegrino, Giancarlo Giordano, Gregori, Pannarale, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'abolizione dei voucher priva le famiglie di uno strumento utile per acquisire servizi utili per la cura di familiari bisognosi di assistenza;
    la consistente diffusione dei voucher in altri contesti nazionali, come in Francia (i «Cesu»), ha favorito una sostanziale emersione del lavoro sommerso;
    è depositato presso la Camera e presso il Senato un progetto di legge che mira alla introduzione anche in Italia di un istituto contrattuale simile al «Cesu» francese, da utilizzare per la fornitura di servizi di welfare finanziati parzialmente con risorse pubbliche,

invita il Governo

a considerare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di introdurre nel nostro diritto del lavoro e nel nostro assetto di welfare a favore delle famiglie, un sistema di voucher ispirato al funzionamento dei «Cesu» francesi.
9/4373/8Dell'Aringa, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    i voucher sono stati istituiti nel 2007 con l'obiettivo di regolarizzare categorie non contrattualizzate del settore agricolo, in determinati periodi temporali come la vendemmia o altre raccolte di prodotti;
    fin dai primi anni della loro applicazione i vaucher hanno permesso di contrastare con efficacia il lavoro nero venendo incontro alle necessità delle aziende. Nel primo anno di sperimentazione, il 2008, secondo quanto reso noto dallo stesso Governo, sono stati impiegati 671 mila buoni corrispondenti a 120 mila giornate di lavoro: regolarizzando quindi una attività che spesso non prevedeva alcun tipo di accordo fiscale;
    le associazioni di categoria hanno rimarcato in numerose occasioni come non siano possibili abusi per l'utilizzo dei voucher nel settore agricolo dove i buoni lavoro possono essere utilizzati solo per prestazioni relative ad attività stagionali rese da pensionati e studenti fino a 25 anni;
    appare quindi palese come i vaucher nel settore agricolo non possano in alcun modo incentivare l'erosione di lavoro dipendente a favore di quello occasionale ma costituire un legale sostegno al reddito per determinate e ristrette categorie di lavoratori che non possono spesso accedere ad altre professioni,

impegna il Governo

a prevedere, una modalità di lavoro accessorio per il settore agricolo con le stesse peculiarità e modalità di utilizzo dei voucher soppressi.
9/4373/9Carra, Fiorio, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    i voucher sono stati istituiti nel 2007 con l'obiettivo di regolarizzare categorie non contrattualizzate del settore agricolo, in determinati periodi temporali come la vendemmia o altre raccolte di prodotti;
    fin dai primi anni della loro applicazione i vaucher hanno permesso di contrastare con efficacia il lavoro nero venendo incontro alle necessità delle aziende. Nel primo anno di sperimentazione, il 2008, secondo quanto reso noto dallo stesso Governo, sono stati impiegati 671 mila buoni corrispondenti a 120 mila giornate di lavoro: regolarizzando quindi una attività che spesso non prevedeva alcun tipo di accordo fiscale;
    le associazioni di categoria hanno rimarcato in numerose occasioni come non siano possibili abusi per l'utilizzo dei voucher nel settore agricolo dove i buoni lavoro possono essere utilizzati solo per prestazioni relative ad attività stagionali rese da pensionati e studenti fino a 25 anni;
    appare quindi palese come i vaucher nel settore agricolo non possano in alcun modo incentivare l'erosione di lavoro dipendente a favore di quello occasionale ma costituire un legale sostegno al reddito per determinate e ristrette categorie di lavoratori che non possono spesso accedere ad altre professioni,

impegna il Governo

a prevedere, una modalità di lavoro accessorio anche per il settore agricolo.
9/4373/9. (Testo modificato nel corso della seduta).  Carra, Fiorio, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame (AC 4373) interviene in materia di lavoro accessorio. In particolare l'articolo 1 dispone la soppressione dei cosiddetti «voucher» (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del Decreto Legislativo numero 81/2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del decreto-legge numero 25 del 2017), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;
    i voucher sono stati istituiti nel 2007 con l'obiettivo di regolarizzare categorie non contrattualizzate del settore agricolo, in determinati periodi temporali come la vendemmia o altre raccolte di prodotti;
    fin dai primi anni della loro applicazione i vaucher hanno permesso di contrastare con efficacia il lavoro nero venendo incontro alle necessità delle aziende. Nel primo anno di sperimentazione, il 2008, secondo quanto reso noto dallo stesso governo, sono stati impiegati 671 mila buoni corrispondenti a 120 mila giornate di lavoro: regolarizzando quindi una attività che spesso non prevedeva alcun tipo di accordo fiscale;
    le associazioni di categoria hanno rimarcato in numerose occasioni come non siano possibili abusi per l'utilizzo dei voucher nel settore agricolo dove i buoni lavoro possono essere utilizzati solo per prestazioni relative ad attività stagionali rese da pensionati e studenti fino a 25 anni;
    appare quindi palese come i vaucher nel settore agricolo non possano in alcun modo incentivare l'erosione di lavoro dipendente a favore di quello occasionale ma costituire un legale sostegno al reddito per determinate e ristrette categorie di lavoratori che non possono spesso accedere ad altre professioni,

impegna il Governo

a prevedere, in relazione a quanto espresso in premessa, una modalità di lavoro accessorio per il settore agricolo con le stesse peculiarità e modalità di utilizzo dei voucher soppressi, tenendo anche conto delle osservazioni delle associazioni di categoria.
9/4373/10Fiorio, Rubinato, Carra.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame (AC 4373) interviene in materia di lavoro accessorio. In particolare l'articolo 1 dispone la soppressione dei cosiddetti «voucher» (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del Decreto Legislativo numero 81/2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del decreto-legge numero 25 del 2017), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;
    i voucher sono stati istituiti nel 2007 con l'obiettivo di regolarizzare categorie non contrattualizzate del settore agricolo, in determinati periodi temporali come la vendemmia o altre raccolte di prodotti;
    fin dai primi anni della loro applicazione i vaucher hanno permesso di contrastare con efficacia il lavoro nero venendo incontro alle necessità delle aziende. Nel primo anno di sperimentazione, il 2008, secondo quanto reso noto dallo stesso governo, sono stati impiegati 671 mila buoni corrispondenti a 120 mila giornate di lavoro: regolarizzando quindi una attività che spesso non prevedeva alcun tipo di accordo fiscale;
    le associazioni di categoria hanno rimarcato in numerose occasioni come non siano possibili abusi per l'utilizzo dei voucher nel settore agricolo dove i buoni lavoro possono essere utilizzati solo per prestazioni relative ad attività stagionali rese da pensionati e studenti fino a 25 anni;
    appare quindi palese come i vaucher nel settore agricolo non possano in alcun modo incentivare l'erosione di lavoro dipendente a favore di quello occasionale ma costituire un legale sostegno al reddito per determinate e ristrette categorie di lavoratori che non possono spesso accedere ad altre professioni,

impegna il Governo

a prevedere, in relazione a quanto espresso in premessa, una modalità di lavoro accessorio anche per il settore agricolo.
9/4373/10. (Testo modificato nel corso della seduta).  Fiorio, Rubinato, Carra.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n.25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, con particolare riguardo alla disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 1;
    preso atto che lo stesso crea un vulnus normativo laddove non fa salva la vigenza delle medesime disposizioni per il periodo di fruizione dei buoni lavori acquistati prima del 17 marzo ed utilizzabili entro il prossimo 31 dicembre;
    ritenuto, infatti, che il comunicato stampa ministeriale del 21 marzo 2017 non è normativamente cogente;
    considerato, pertanto, il rischio di un utilizzo improprio dei voucher nei prossimi nove mesi, senza alcuna possibilità di controllo e/o sanzione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a correggere, il comma 2 dell'articolo 1 del decreto, ovvero ad emanare un atto di propria competenza con valenza di legge.
9/4373/11Invernizzi, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, con particolare riguardo alla disposizione recata dall'articolo 1;
    valutato che tale disposizione non è coordinata con la previsione di cui all'articolo 1, commi 356-357 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio), che ha prorogato per tutto il 2018 il servizio di babysitting erogato con le modalità dei buoni-lavoro;
    considerato, dunque, a seguito dell'abrogazione dei voucher recata dall'articolo 1 del provvedimento la normativa relativa al contributo per il servizio di babysitting risulta priva di parte della propria disciplina attuativa, inficiandone l'applicabilità stessa, atteso che i voucher per il servizio di babysitting rientrano nella disciplina del lavoro accessorio;
    ritenuto oltremodo privo di efficacia giuridico-normativa il comunicato stampa del presidente dell'Inps del 30 marzo scorso,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a correggere il decreto-legge secondo quanto illustrato in premessa ovvero emanare un atto di propria competenza con valenza di legge.
9/4373/12Saltamartini, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n.25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, con particolare riguardo alla disposizione recata dall'articolo 2;
    considerato che tale abrogazione non rafforza in alcun modo le tutele già previste a favore dei lavoratori, ma piuttosto penalizza ulteriormente tutti i datori di lavoro coinvolti;
    ritenuto, infatti, che l'obbligatorietà della chiamata in causa di tutti, che il decreto appunto abroga, rappresenta la possibilità per le imprese coinvolte dal vincolo solidaristico di essere messe a conoscenza da subito dell'avvio di un'azione giudiziaria contro un appaltatore o un subappaltatore e quindi di poter agire in tempo utile a propria difesa nei confronti degli operatori che hanno agito in modo scorretto;
    ricordato che trattasi dell'obbligo di «chiamata in giudizio» anche dell'impresa committente e di quella appaltatrice insieme con gli eventuali subappaltatori in caso di inadempienza retributiva o contributiva e della possibilità di chiedere, in caso di condanna in solido, il beneficio della «preventiva escussione» del datore di lavoro inadempiente;
    valutato che in tale direzione va anche la «preventiva escussione», che non è altro che la possibilità per il committente e per tutte le imprese responsabili in solido di chiedere che il lavoratore e/o gli Istituti, per ottenere il pagamento dovuto, agiscano prima nei confronti del datore di lavoro debitore e solo dopo, qualora quest'ultimo non sia in condizioni di provvedere al pagamento, nei confronti degli altri co-obbligati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di riconsiderare attraverso ulteriori iniziative normative la concreta necessità dell'abrogazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 25 del 2017.
9/4373/13Busin, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, con particolare riguardo alla disposizione recata dall'articolo 2;
    giudicato fondamentale circoscrivere temporalmente il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore nei confronti delle inadempienze del proprio appaltatore/subappaltatore a fronte del lungo lasso di tempo attualmente previsto (due anni dalla fine dell'appalto o del subappalto);
    considerato, infatti, che la responsabilità solidale rappresenta un gravoso impegno per il responsabile in solido, troppo spesso non evitabile nonostante la dovuta «diligenza». La condotta dei soggetti coinvolti nella filiera degli appalti, per ciò che concerne il trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori interessati, ad oggi non contempla, anche se attivate tutte le dovute azioni e cautele del caso, alcun meccanismo di esimente e peraltro potrebbe causare, stante l'arco temporale di ben due anni, successive gravose ripercussioni finanziarie, non previste né prevedibili, per il co-obbligato in solido;
    ritenuto, dunque, di dover quantomeno circoscrivere la responsabilità solidale ad un anno dalla fine dei lavori oggetto dell'appalto o del subappalto, come tra l'altro originariamente previsto prima della riforma del 2006,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni interventi normativi di propria competenza per la riduzione del periodo di vigenza della responsabilità solidale da 24 a 12 mesi.
9/4373/14Castiello, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, con particolare riguardo alla disposizione recata dall'articolo 2;
    giudicato fondamentale circoscrivere temporalmente il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore nei confronti delle inadempienze del proprio appaltatore/subappaltatore a fronte del lungo lasso di tempo attualmente previsto (due anni dalla fine dell'appalto o del subappalto);
    considerato, infatti, che la responsabilità solidale rappresenta un gravoso impegno per il responsabile in solido, troppo spesso non evitabile nonostante la dovuta «diligenza». La condotta dei soggetti coinvolti nella filiera degli appalti, per ciò che concerne il trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori interessati, ad oggi non contempla, anche se attivate tutte le dovute azioni e cautele del caso, alcun meccanismo di esimente e peraltro potrebbe causare, stante l'arco temporale di ben due anni, successive gravose ripercussioni finanziarie, non previste né prevedibili, per il co-obbligato in solido;
    ritenuto, dunque, di dover quantomeno circoscrivere la responsabilità solidale ad un anno dalla fine dei lavori oggetto dell'appalto o del subappalto, come tra l'altro originariamente previsto prima della riforma del 2006,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rimodulare il periodo di vigenza della responsabilità solidale in materia di appalti.
9/4373/14. (Testo modificato nel corso della seduta).  Castiello, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 dei 2017;
    valutato nel dettaglio la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale negli appalti, recata dall'articolo 2 del provvedimento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento al fine di adottare ulteriori iniziative normative affinché siano sempre individuate dalla contrattazione collettiva nazionale solo clausole di maggior favore per i lavoratori, nonché criteri e sistemi di controllo della regolarità complessiva degli appalti.
9/4373/15Grimoldi, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità del provvedimento all'esame sono l'abrogazione dello strumento dei buoni lavoro;
    la fretta che ha caratterizzato l'emanazione del decreto-legge ha creato un vulnus normativo per l'utilizzo nella fase transitoria fino al 31 dicembre 2017 dei buoni già acquistati alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, ed un vuoto «operativo» per i tanti settori cui è necessario il ricorso a prestazioni saltuarie e occasionali;
    lo stesso Ministro Poletti, nel corso del question time di mercoledì 5 aprile u.s., ha confermato «l'intenzione del Governo di attivare rapidamente un confronto con le parti sociali al fine di individuare tempestivamente nuove forme di regolamentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e occasionale»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre una nuova disciplina del lavoro accessorio individuando valide alternative allo strumento dei voucher in concomitanza con la sua abrogazione.
9/4373/16Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità del provvedimento all'esame sono l'abrogazione dello strumento dei buoni lavoro;
    la fretta che ha caratterizzato l'emanazione del decreto-legge ha creato un vulnus normativo per l'utilizzo nella fase transitoria fino al 31 dicembre 2017 dei buoni già acquistati alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, ed un vuoto «operativo» per i tanti settori cui è necessario il ricorso a prestazioni saltuarie e occasionali;
    lo stesso Ministro Poletti, nel corso del question time di mercoledì 5 aprile u.s., ha confermato «l'intenzione del Governo di attivare rapidamente un confronto con le parti sociali al fine di individuare tempestivamente nuove forme di regolamentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e occasionale»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di valutare gli effetti applicativi del provvedimento al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre una nuova disciplina del lavoro accessorio individuando valide alternative allo strumento dei voucher in concomitanza con la sua abrogazione.
9/4373/16. (Testo modificato nel corso della seduta).  Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio e di modifica delle disposizioni sulla responsabilità degli appalti;
    ritenute le motivazioni sottese alla necessità di abrogare i voucher colpevoli di aver distrutto il mondo del lavoro, in quanto espediente per le imprese di elusione dei contratti stabili, puramente demagogiche;
    giudicati, invero, i buoni lavoro quale strumento utile a contrastare il sommerso, che nel nostro Paese vale 2111 miliardi di euro;
    valutato che il loro utilizzo da parte delle imprese non ha mai superato l'1 per cento annuo in percentuale alla forza lavoro e la loro incidenza sul costo del lavoro è pari all'1,30 per cento;
    ricordato che le aziende si limitano a farne uso sempre in contesti particolari quali eventi stagionali e occasionali e momenti di picco di particolare intensità;
    preso atto delle recenti dichiarazioni del Ministro del lavoro di voler «individuare tempestivamente nuove forme di regolamentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e occasionale»,

impegna il Governo

a ridefinire il lavoro accessorio per le imprese del commercio correlandolo a saldi, vendite promozionali, periodi festivi come Pasqua e Natale, eventi speciali e aperture di nuovi punti vendita.
9/4373/17Allasia, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    lo strumento dei buoni lavoro era stato introdotto nel nostro ordinamento per fronteggiare la necessità in agricoltura di manodopera occasionale durante i periodi di vendemmia;
    le finalità erano dunque quelle di fronteggiare la specificità di un settore fortemente dominato dalla stagionalità della raccolta e dall'andamento climatico;
    da allora l'utilizzo dei voucher è stato ampliato enormemente, con l'estensione ai settori dell'industria e del terziario, creando un vero e proprio abuso dello strumento dei buoni-lavoro;
    la stessa Coldiretti ha riconosciuto che «l'estensione del limite a 7000 euro per l'utilizzo in agricoltura dei voucher unitamente al limite dei sette giorni per la durata massima della singola prestazione rappresentano una risposta positiva alle esigenze di trasparenza del settore agricolo che ha saputo dimostrare in questi anni come l'utilizzo dei voucher non abbia destrutturato il mercato del lavoro ma al contrario lo abbia completato»;
    il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio ha anche avuto il merito di avvicinare tanti studenti al mondo dell'agricoltura e di mantenere attivi tanti pensionati;
    l'abrogazione dei voucher recata dal provvedimento in oggetto comporterà, dunque, non soltanto forti difficoltà per le aziende agricole, ma di fatto elimina una occupazione, sia pure temporanea, per alcune categorie cosiddette «deboli» o «svantaggiate», come giovani e pensionati, cassintegrati e disoccupati;
    dietro tale cancellazione, peraltro, si cela il rischio di una crescita del sommerso in agricoltura,

impegna il Governo

a prevedere in tempi rapidi una valida alternativa allo strumento dei voucher in agricoltura, per fornire celermente una risposta concreta ed efficiente alla necessità di manodopera occasionale e saltuaria per il settore.
9/4373/18Guidesi, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    lo strumento dei buoni lavoro era stato introdotto nel nostro ordinamento per fronteggiare la necessità in agricoltura di manodopera occasionale durante i periodi di vendemmia;
    le finalità erano dunque quelle di fronteggiare la specificità di un settore fortemente dominato dalla stagionalità della raccolta e dall'andamento climatico;
    da allora l'utilizzo dei voucher è stato ampliato enormemente, con l'estensione ai settori dell'industria e del terziario, creando un vero e proprio abuso dello strumento dei buoni-lavoro;
    la stessa Coldiretti ha riconosciuto che «l'estensione del limite a 7000 euro per l'utilizzo in agricoltura dei voucher unitamente al limite dei sette giorni per la durata massima della singola prestazione rappresentano una risposta positiva alle esigenze di trasparenza del settore agricolo che ha saputo dimostrare in questi anni come l'utilizzo dei voucher non abbia destrutturato il mercato del lavoro ma al contrario lo abbia completato»;
    il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio ha anche avuto il merito di avvicinare tanti studenti al mondo dell'agricoltura e di mantenere attivi tanti pensionati;
    l'abrogazione dei voucher recata dal provvedimento in oggetto comporterà, dunque, non soltanto forti difficoltà per le aziende agricole, ma di fatto elimina una occupazione, sia pure temporanea, per alcune categorie cosiddette «deboli» o «svantaggiate», come giovani e pensionati, cassintegrati e disoccupati;
    dietro tale cancellazione, peraltro, si cela il rischio di una crescita del sommerso in agricoltura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una alternativa normativa allo strumento dei voucher anche in agricoltura.
9/4373/18. (Testo modificato nel corso della seduta).  Guidesi, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, reca disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti;
    in questi anni i voucher sono stati uno strumento importante in alcuni settori, tra questi il settore turistico-recettivo, che ha utilizzato i buoni lavoro pur occupare spesso giovani nel periodo delle vacanze scolastiche e/o universitarie;
    i voucher sono stati una risorsa vitale per un settore caratterizzato da stagionalità e picchi di lavoro imprevedibili, e una scelta all'insegna della trasparenza che ha contributo a regolarizzare il lavoro irregolare, creando nuove opportunità occupazionali per giovani, soggetti a rischio di esclusione sociale, non entrati nel mondo del lavoro o in procinto di uscirne;
    tra le categorie interessate, ne hanno usufruito soprattutto gli stabilimenti balneari occupando molti ragazzi nel periodo estivo anche per brevissimi periodi come ad esempio nel caso della sostituzione temporanea di un bagnino o per i giochi di animazione sulla spiaggia, e in alcune circostanze sono stati addirittura propedeutici alla stipula di regolari contratti di lavoro;
    il settore turistico ricettivo costituisce un cardine del tessuto imprenditoriale del nostro Paese, e del Meridione in particolare, settore al cui interno si contano circa 30.000 imprese balneari e oltre 100.000 addetti diretti;
    la situazione attuale purtroppo provocherà solo una riduzione dei servizi offerti e un minor impiego di personale a totale discapito della qualità e dell'utenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre una disciplina normativa che, nel settore turistico ricettivo, reintroduca una reale e concreta flessibilità nell'impiego del lavoro tenuto conto soprattutto della forte stagionalità dell'attività lavorativa.
9/4373/19Marti, Palese, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, reca disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti;
    in questi anni i voucher sono stati uno strumento importante in alcuni settori, tra questi il settore turistico-recettivo, che ha utilizzato i buoni lavoro pur occupare spesso giovani nel periodo delle vacanze scolastiche e/o universitarie;
    i voucher sono stati una risorsa vitale per un settore caratterizzato da stagionalità e picchi di lavoro imprevedibili, e una scelta all'insegna della trasparenza che ha contributo a regolarizzare il lavoro irregolare, creando nuove opportunità occupazionali per giovani, soggetti a rischio di esclusione sociale, non entrati nel mondo del lavoro o in procinto di uscirne;
    tra le categorie interessate, ne hanno usufruito soprattutto gli stabilimenti balneari occupando molti ragazzi nel periodo estivo anche per brevissimi periodi come ad esempio nel caso della sostituzione temporanea di un bagnino o per i giochi di animazione sulla spiaggia, e in alcune circostanze sono stati addirittura propedeutici alla stipula di regolari contratti di lavoro;
    il settore turistico ricettivo costituisce un cardine del tessuto imprenditoriale del nostro Paese, e del Meridione in particolare, settore al cui interno si contano circa 30.000 imprese balneari e oltre 100.000 addetti diretti;
    la situazione attuale purtroppo provocherà solo una riduzione dei servizi offerti e un minor impiego di personale a totale discapito della qualità e dell'utenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una disciplina normativa anche nel settore turistico ricettivo.
9/4373/19. (Testo modificato nel corso della seduta).  Marti, Palese, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti;
    a seguito di tale decreto l'INPS, con comunicazione del 22 marzo 2017, ha sospeso l'erogazione dei voucher babysitting introdotto in via sperimentale con la Riforma del Mercato del Lavoro ex articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 92 del 2012, per il triennio 2013-2015, poi rinnovato nell'anno 2016 dalla legge 208 del 2015 ed ulteriormente prorogato per un altro biennio, sino al 31 dicembre 2018;
    tale strumento costituiva un utile supporto economico per le famiglie e le neo mamme che, rinunciando al periodo di maternità facoltativa, potevano godere di un contributo di 600 euro mensili, per tre o sei mesi, erogati nella forma di voucher INPS;
    il 30 marzo 2017, l'INPS ha reso noto che è stato richiesto al Ministero del Lavoro e al Dipartimento Politiche per la Famiglia l'eventuale utilizzo di strumenti alternativi di erogazione del beneficio con il Ministero che, in contrasto con il dettato normativo, ha dichiarato la legittimità dell'utilizzo dei voucher lavoro solo per questo fine;
    tale situazione potrebbe dar vita a notevoli problematiche e ingenerare molti dubbi sulla certezza della misura tenuto conto che una lettera del Ministero non rientra tra le fonti del diritto e, alla data odierna e per il futuro, resta vigente la disciplini contenuta nel decreto-legge 17 marzo 2017 n. 25 totalmente abrogativa di ogni tipologia di voucher;
    la recente legge di stabilità ha prorogato l'utilizzo di tali buoni fino al 31 dicembre 2018, con ciò confermando l'esistenza e l'accantonamento di fondi a sostegno delle famiglie e delle neo mamme,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere strumenti normativi, eventualmente anche alternativi ai buoni lavoro, volti a consentire alle neo mamme di poter usufruire di un concreto supporto economico equiparabile a quello dei voucher babysitting.
9/4373/20Altieri, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti;
    a seguito di tale decreto l'INPS, con comunicazione del 22 marzo 2017, ha sospeso l'erogazione dei voucher babysitting introdotto in via sperimentale con la Riforma del Mercato del Lavoro ex articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 92 del 2012, per il triennio 2013-2015, poi rinnovato nell'anno 2016 dalla legge 208 del 2015 ed ulteriormente prorogato per un altro biennio, sino al 31 dicembre 2018;
    tale strumento costituiva un utile supporto economico per le famiglie e le neo mamme che, rinunciando al periodo di maternità facoltativa, potevano godere di un contributo di 600 euro mensili, per tre o sei mesi, erogati nella forma di voucher INPS;
    il 30 marzo 2017, l'INPS ha reso noto che è stato richiesto al Ministero del Lavoro e al Dipartimento Politiche per la Famiglia l'eventuale utilizzo di strumenti alternativi di erogazione del beneficio con il Ministero che, in contrasto con il dettato normativo, ha dichiarato la legittimità dell'utilizzo dei voucher lavoro solo per questo fine;
    tale situazione potrebbe dar vita a notevoli problematiche e ingenerare molti dubbi sulla certezza della misura tenuto conto che una lettera del Ministero non rientra tra le fonti del diritto e, alla data odierna e per il futuro, resta vigente la disciplini contenuta nel decreto-legge 17 marzo 2017 n. 25 totalmente abrogativa di ogni tipologia di voucher;
    la recente legge di stabilità ha prorogato l'utilizzo di tali buoni fino al 31 dicembre 2018, con ciò confermando l'esistenza e l'accantonamento di fondi a sostegno delle famiglie e delle neo mamme,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, dopo il 31 dicembre, strumenti normativi che consentano alle mamme di veder riconosciuto, anche attraverso prestazioni di servizio, il contributo previsto dalla legge n. 92 del 2012.
9/4373/20. (Testo modificato nel corso della seduta).  Altieri, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, reca disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti;
    in questi anni i voucher sono stati uno strumento importante in agricoltura, dove hanno consentito di regolarizzare categorie non contrattualizzate come studenti e pensionati, in determinati periodi temporali come la vendemmia o altre raccolte di prodotti;
    secondo la Coldiretti sono circa 50 mila le persone che hanno utilizzato i voucher per lavori stagionali in campagna, per un monte lavoro di 350 mila giornate e 2 milioni di euro di voucher acquistati dalle aziende;
    la decisione del Governo rischia di mettere in grandissima difficoltà migliaia di aziende agricole con il serio rischio di produrre solo un incremento del lavoro nero,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di introdurre nuove forme di regolamentazione del lavoro accessorio e occasionale soprattutto con riferimento al settore agricolo.
9/4373/21Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame (AC 4373) prevede disposizioni in materia di lavoro accessorio attuando anche la soppressione dei voucher (previsti dal Decreto Legislativo numero 81 del 2015) ed introducendo un regime transitorio fino al 31 dicembre 2017;
    i voucher sono stati istituiti proprio per regolarizzare in determinati settori, fra cui quello agricolo, tipologie definite di lavoratori stagionali;
    in particolare per il settore agricolo il lavoro occasionale accessorio è ammesso solo entro certi limiti di volume di affari:
    aziende con volume d'affari superiore a 7.000 euro; possono acquistare buoni lavoro Inps solo se la prestazione è svolta da pensionati e studenti con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici e quindi solo nei periodi di vacanze scolastiche mentre in qualunque periodo dell'anno, se lo studente è iscritto all'università, e dal 2013 per le attività stagionali anche i lavoratori in disoccupazione, mobilità o in cassaintegrazione;
     aziende con volume d'affari inferiore a 7.000 euro; possono utilizzare qualsiasi soggetto per qualsiasi tipologia di lavoro agricolo;
     con queste finalità e modalità di utilizzo i vaucher in agricoltura hanno rappresentato un valido strumento di emersione del lavoro nero e di sostegno al reddito per determinate e ristrette categorie di lavoratori, venendo incontro a determinate esigenze di manodopera temporanea delle aziende;
     l'agricoltura è uno dei comparti produttivi dove i buoni lavori sono stati meno utilizzati. Solo il 4,3 per cento dei buoni venduti, dal 2008 al primo semestre 2016, sono stati impiegati nel settore primario e nel 2015 la percentuale è scesa addirittura all'1,8 per cento del totale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, e ad emanare un apposito atto normativo per ripristinare il lavoro accessorio in agricoltura secondo le modalità presenti nel decreto legislativo n. 81 del 2015 e soppresse dal provvedimento in esame.
9/4373/22Luciano Agostini, Fiorio, Carra.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame (AC 4373) prevede disposizioni in materia di lavoro accessorio attuando anche la soppressione dei voucher (previsti dal Decreto Legislativo numero 81 del 2015) ed introducendo un regime transitorio fino al 31 dicembre 2017;
    i voucher sono stati istituiti proprio per regolarizzare in determinati settori, fra cui quello agricolo, tipologie definite di lavoratori stagionali;
    in particolare per il settore agricolo il lavoro occasionale accessorio è ammesso solo entro certi limiti di volume di affari:
    aziende con volume d'affari superiore a 7.000 euro; possono acquistare buoni lavoro Inps solo se la prestazione è svolta da pensionati e studenti con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici e quindi solo nei periodi di vacanze scolastiche mentre in qualunque periodo dell'anno, se lo studente è iscritto all'università, e dal 2013 per le attività stagionali anche i lavoratori in disoccupazione, mobilità o in cassaintegrazione;
     aziende con volume d'affari inferiore a 7.000 euro; possono utilizzare qualsiasi soggetto per qualsiasi tipologia di lavoro agricolo;
     con queste finalità e modalità di utilizzo i vaucher in agricoltura hanno rappresentato un valido strumento di emersione del lavoro nero e di sostegno al reddito per determinate e ristrette categorie di lavoratori, venendo incontro a determinate esigenze di manodopera temporanea delle aziende;
     l'agricoltura è uno dei comparti produttivi dove i buoni lavori sono stati meno utilizzati. Solo il 4,3 per cento dei buoni venduti, dal 2008 al primo semestre 2016, sono stati impiegati nel settore primario e nel 2015 la percentuale è scesa addirittura all'1,8 per cento del totale,

impegna il Governo

ad emanare nuove normative per regolare il lavoro accessorio anche nel settore agricolo.
9/4373/22. (Testo modificato nel corso della seduta).  Luciano Agostini, Fiorio, Carra.


   La Camera,
   vista la cancellazione delle norme in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge;
   considerata la necessità di correggere norme che coinvolgano impropriamente le imprese al di là delle loro proprie responsabilità,

impegna il Governo

a emanare, in tempi rapidi, norme più adeguate funzionali ad assicurare la regolarità contributiva, anche prevedendo la corresponsione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi direttamente da parte della stazione appaltante.
9/4373/23Vignali, Tancredi, Marotta, Rubinato, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio e di modifica delle disposizioni sulla responsabilità degli appalti;
    preso atto delle recenti dichiarazioni del Ministro del lavoro di voler «individuare tempestivamente nuove forme di regolamentazione delle prestazioni di lavoro accessorie e occasionale»,

impegna il Governo

a garantire che le nuove forme di remunerazione delle prestazioni di lavoro accessorio non prevedano tetti inferiori ai 5000 euro annui e superiori ai 10.000.
9/4373/24Rondini, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio e di modifica delle disposizioni sulla responsabilità degli appalti;
    preso atto delle recenti dichiarazioni del Ministro del lavoro di voler «individuare tempestivamente nuove forme di regolamentazione delle prestazioni di lavoro accessorie e occasionale»,

impegna il Governo

a garantire adeguate forme di remunerazione delle prestazioni di lavoro accessorio.
9/4373/24. (Testo modificato nel corso della seduta).  Rondini, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    è indubbia la rilevanza che i «buoni-lavoro» hanno finora rappresentato per il settore turistico-alberghiero, caratterizzato da forte stagionalità;
    trattasi, infatti, di uno strumento agile e conveniente che non può però paragonarsi, in termini di costo, al cosiddetto, «Job on call», altra tipologia di lavoro molto utilizzata nel settore della ristorazione, alberghiero, e, in genere, nel turismo, proprio per la sua estrema flessibilità;
    il lavoro intermittente, infatti, presuppone, laddove sia prevista la garanzia di disponibilità, che il datore di lavoro paghi un indennizzo per i periodi in cui non lavora ma resta a disposizione per la chiamata;
    inoltre i datori di lavoro possono ricorrere al lavoro a chiamata solo in determinate ipotesi soggettive: con soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni d'età oppure con più di 55 anni di età, anche pensionati;
    oggigiorno nel settore del turismo gli under 40 sono la maggioranza dei beneficiari del voucher, con il 63,5 per cento, con i minori under 30 che arrivano al 44 per cento;
    ipotizzare, dunque, che l'abrogazione del voucher per il settore turistico non comporti effetti negativi, considerato sempre la possibilità di ricorsa al job on call, è errato perché la fascia di età esclusa dal lavoro a chiamata finirebbe per ricadere nel sommerso,

impegna il Governo

a non escludere il settore turistico, della ristorazione e alberghiero, dalla ridefinizione delle prestazioni di lavoro accessorio ed occasionale cui il Governo medesimo per dichiarazione del Ministro del lavoro, sta lavorando.
9/4373/25Molteni, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    è indubbia la rilevanza che i «buoni-lavoro» hanno finora rappresentato per il settore turistico-alberghiero, caratterizzato da forte stagionalità;
    trattasi, infatti, di uno strumento agile e conveniente che non può però paragonarsi, in termini di costo, al cosiddetto, «Job on call», altra tipologia di lavoro molto utilizzata nel settore della ristorazione, alberghiero, e, in genere, nel turismo, proprio per la sua estrema flessibilità;
    il lavoro intermittente, infatti, presuppone, laddove sia prevista la garanzia di disponibilità, che il datore di lavoro paghi un indennizzo per i periodi in cui non lavora ma resta a disposizione per la chiamata;
    inoltre i datori di lavoro possono ricorrere al lavoro a chiamata solo in determinate ipotesi soggettive: con soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni d'età oppure con più di 55 anni di età, anche pensionati;
    oggigiorno nel settore del turismo gli under 40 sono la maggioranza dei beneficiari del voucher, con il 63,5 per cento, con i minori under 30 che arrivano al 44 per cento;
    ipotizzare, dunque, che l'abrogazione del voucher per il settore turistico non comporti effetti negativi, considerato sempre la possibilità di ricorsa al job on call, è errato perché la fascia di età esclusa dal lavoro a chiamata finirebbe per ricadere nel sommerso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di non escludere il settore turistico, della ristorazione e alberghiero, dalla ridefinizione delle prestazioni di lavoro accessorio ed occasionale cui il Governo medesimo per dichiarazione del Ministro del lavoro, sta lavorando.
9/4373/25. (Testo modificato nel corso della seduta).  Molteni, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 17 marzo 2017, l'articolo 1 prevede la soppressione della disciplina del lavoro accessorio, attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevedendo un regime transitorio durante il quale si dovranno comunque rispettare le disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto,

impegna il Governo

a provvedere a dare veste giuridica alle varie forme di lavoro occasionale o accessorio cui si avvalgono cittadini e famiglie italiane.
9/4373/26. Pastorelli, Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 17 marzo 2017, l'articolo 1 prevede la soppressione della disciplina del lavoro accessorio, attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevedendo un regime transitorio durante il quale si dovranno comunque rispettare le disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere a dare veste giuridica alle varie forme di lavoro occasionale o accessorio cui si avvalgono cittadini e famiglie italiane.
9/4373/26. (Testo modificato nel corso della seduta).Pastorelli, Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 17 marzo 2017, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti, si rileva che il provvedimento da un lato sopprime l'istituto del lavoro accessorio e dall'altro modifica in parte la disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti e prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere ogni iniziativa, anche di tipo normativo, finalizzata all'emersione e al contrasto del lavoro nero.
9/4373/27Marzano, Pastorelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;
    tale scelta non appare condivisibile, innanzitutto perché negli anni il voucher si è dimostrato uno strumento utile a coloro che non godono di contratto stabile, adeguato per determinate tipologie di lavoro occasionale, e positivo per l'emersione del lavoro nero;
    sarebbe stato opportuno rivedere la disciplina del lavoro accessorio, per evitare abusi dello strumento del voucher (gli ultimi dati Inps rilevano infatti che nel 2016 i voucher venduti sono stati 134 milioni), e comunque per evitare che il buono lavoro diventasse un vero e proprio palliativo alle difficoltà di stabilire rapporti stabili e continuativi, ma l'abrogazione secca delle norme che regolano oggi il lavoro accessorio comporta potrà avere solo un impatto negativo, e portare con sé la grave responsabilità di un aumento esponenziale del lavoro nero nel nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, e ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a definire nuovi strumenti per prestazioni di lavoro accessorio, anche attraverso il ripristino dell'originario impianto normativo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per quanto attiene alla definizione dei voucher e al loro campo di applicazione, nonché alla puntuale individuazione delle tipologie di lavoratori ammessi allo svolgimento delle prestazioni di lavoro accessorio.
9/4373/28Polverini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;
    tale scelta non appare condivisibile, innanzitutto perché negli anni il voucher si è dimostrato uno strumento utile a coloro che non godono di contratto stabile, adeguato per determinate tipologie di lavoro occasionale, e positivo per l'emersione del lavoro nero;
    sarebbe stato opportuno rivedere la disciplina del lavoro accessorio, per evitare abusi dello strumento del voucher (gli ultimi dati Inps rilevano infatti che nel 2016 i voucher venduti sono stati 134 milioni), e comunque per evitare che il buono lavoro diventasse un vero e proprio palliativo alle difficoltà di stabilire rapporti stabili e continuativi, ma l'abrogazione secca delle norme che regolano oggi il lavoro accessorio comporta potrà avere solo un impatto negativo, e portare con sé la grave responsabilità di un aumento esponenziale del lavoro nero nel nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, e ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a definire nuovi strumenti per prestazioni di lavoro accessorio individuandone l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione.
9/4373/28. (Testo modificato nel corso della seduta).  Polverini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;
    più che procedere con l'abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio, sarebbe stato necessario provvedere ad una modifica delle stesse (per porre un argine agli abusi riscontrati nell'ultimo anno, che hanno visto l'emissione di 134 milioni di voucher), nonché riflettere sugli strumenti di flessibilità in entrata, in particolare a seguito della riforma del Jobs Act, responsabile di fatto, attraverso la compressione degli strumenti di flessibilità e l'innalzamento del tetto del compenso annuo, dell'aumento esponenziale del ricorso al voucher,

impegna il Governo

nell'ambito di future iniziative normative in materia di lavoro, a rivedere gli strumenti di flessibilità, prevedendo forme anche alternative ai voucher, di maggiore tutela per i lavoratori.
9/4373/29Occhiuto, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n.  81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;
    tale scelta non appare condivisibile. È necessario poi rilevare i cortocircuiti messi in atto da un'abrogazione secca della disciplina, e dalla mancanza di un'adeguata definizione della fase transitoria, che sia chiara ed attenta alle esigenze del mercato del lavoro, dei cittadini, dei professionisti, per evitare il più possibile il proliferare di pericolosi contenziosi;
    basti pensare alla questione, sollevata da più parti, relativa alle modalità di utilizzo dei cd. voucher per il baby-sitting (introdotti dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012, in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall'articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232 del 2016). Il sistema vigente stabilisce che il contributo per il servizio di baby-sitting venga erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro utilizzato per il lavoro accessorio. Poiché tale disposizione richiama espressamente l'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, abrogato dal presente provvedimento, la normativa relativa al contributo per il servizio baby-sitting risulterebbe priva di parte della propria disciplina attuativa, compromettendone l'applicabilità;
    e se è vero che l'INPS ha recentemente diffuso un comunicato in cui ha provato a chiarire che l'abrogazione della disciplina del lavoro accessorio non comporta il venir meno dell'erogazione dei voucher per servizi di baby-sitting, è altrettanto vero che un comunicato stampa non può sostituirsi al legislatore, e che i cittadini hanno assoluto bisogno di chiarezza,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa per definire la piena ed effettiva applicabilità della normativa relativa al contributo per il servizio di baby-sitting di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012, così come prorogata dall'articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232 del 2016, per chiarire che i voucher per l'acquisto e la corresponsione di servizi di baby-sitting continuino ad essere utilizzati e corrisposti secondo le modalità operative previste dalla normativa previgente l'entrata in vigore del provvedimento in esame.
9/4373/30Carfagna, Palese, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n.  81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;
    tale scelta non appare condivisibile. È necessario poi rilevare i cortocircuiti messi in atto da un'abrogazione secca della disciplina, e dalla mancanza di un'adeguata definizione della fase transitoria, che sia chiara ed attenta alle esigenze del mercato del lavoro, dei cittadini, dei professionisti, per evitare il più possibile il proliferare di pericolosi contenziosi;
    basti pensare alla questione, sollevata da più parti, relativa alle modalità di utilizzo dei cd. voucher per il baby-sitting (introdotti dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012, in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall'articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232 del 2016). Il sistema vigente stabilisce che il contributo per il servizio di baby-sitting venga erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro utilizzato per il lavoro accessorio. Poiché tale disposizione richiama espressamente l'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, abrogato dal presente provvedimento, la normativa relativa al contributo per il servizio baby-sitting risulterebbe priva di parte della propria disciplina attuativa, compromettendone l'applicabilità;
    e se è vero che l'INPS ha recentemente diffuso un comunicato in cui ha provato a chiarire che l'abrogazione della disciplina del lavoro accessorio non comporta il venir meno dell'erogazione dei voucher per servizi di baby-sitting, è altrettanto vero che un comunicato stampa non può sostituirsi al legislatore, e che i cittadini hanno assoluto bisogno di chiarezza,

impegna il Governo

a confermare come già avvenuto la piena ed effettiva applicabilità della normativa relativa al contributo per il servizio di baby-sitting di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012, così come prorogata dall'articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232 del 2016 ed eventualmente intervenire con nuove forme di utilizzo del contributo.
9/4373/30. (Testo modificato nel corso della seduta).  Carfagna, Palese, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;
    tale scelta non appare condivisibile, innanzitutto per il carattere decisamente penalizzante per il Settore Primario. Tutto il mondo agricolo è, giustamente, in rivolta per una decisione che ostacola oltremodo la ripresa e la crescita delle imprese agricole, e che di fatto elimina uno strumento pensato originariamente proprio per la valorizzazione del lavoro saltuario ed occasionale nei periodi di richiesta straordinaria di lavoro agricolo;
    il Governo ha operato senza valutare la specificità di questo settore, che presenta caratteristiche difficilmente equiparabili agli altri settori dell'economia, con attività come la preparazione dei terreni, attività di semine, trapianto e di raccolta, fortemente condizionate dagli andamenti climatici sempre più imprevedibili, che necessitano di strumenti che tengano conto di queste caratteristiche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, e ad adottare ogni iniziativa volta a reintrodurre e disciplinare strumenti di lavoro accessorio per attività agricole di carattere stagionale rese da disoccupati, casalinghe, pensionati e giovani.
9/4373/31Russo, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento), i quali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;
    tale scelta non appare condivisibile, innanzitutto per il carattere decisamente penalizzante per il Settore Primario. Tutto il mondo agricolo è, giustamente, in rivolta per una decisione che ostacola oltremodo la ripresa e la crescita delle imprese agricole, e che di fatto elimina uno strumento pensato originariamente proprio per la valorizzazione del lavoro saltuario ed occasionale nei periodi di richiesta straordinaria di lavoro agricolo;
    il Governo ha operato senza valutare la specificità di questo settore, che presenta caratteristiche difficilmente equiparabili agli altri settori dell'economia, con attività come la preparazione dei terreni, attività di semine, trapianto e di raccolta, fortemente condizionate dagli andamenti climatici sempre più imprevedibili, che necessitano di strumenti che tengano conto di queste caratteristiche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, e ad adottare ogni iniziativa volta a disciplinare il lavoro accessorio anche per il settore agricolo.
9/4373/31. (Testo modificato nel corso della seduta).  Russo, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il 17 marzo scorso, giorno di entrata in vigore del decreto-legge, è scoppiato il caos per via dell'abolizione immediata dei voucher;
    a parte il blackout del portale Inps, nelle tabaccherie i buoni lavoro scarseggiavano già venerdì mattina prima del Consiglio dei ministri che ha varato il decreto medesimo, a causa del massicci acquisti nei giorni precedenti per i rumors sulla loro abrogazione, mentre alle Poste sembra ne siano stati venduti anche sabato 18 marzo, ovvero il giorno successivo all'entrata in vigore dello stop per decreto;
    a pagarne maggiormente lo scotto sono stati gli utilizzatori per assistenza domiciliare, categoria che, per ragioni di disponibilità economica, non era solita ad acquisti considerevoli in un'ottica di scorta,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riaprire, per i soli privati e le sole finalità di assistenza domiciliare, i termini di acquisto, almeno per altre 24 ore, dei buoni lavoro da utilizzare entro la fine del 31 dicembre 2017.
9/4373/32Pagano, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio e di modifica delle disposizioni sulla responsabilità degli appalti;
    ritenuto che l'abolizione dei voucher comporterà inevitabilmente un aumento del lavoro nero, per lo meno per quelle prestazioni occasionali non remunerabili in altro modo secondo la normativa vigente;
    considerato quanto risposto dal Ministro Poletti nel corso del question time in Aula dello scorso 5 aprile in merito allo studio in itenere di nuove modalità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti di propria competenza per una regolamentazione ad hoc dell'insegnamento supplementare quale prestazione accessoria ed occasionale.
9/4373/33Borghesi, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2017, in materia di abrogazione delle disposizioni relative al lavoro accessorio e di modifica delle disposizioni sulla responsabilità degli appalti;
    ritenuto che l'abolizione dei voucher comporterà inevitabilmente un aumento del lavoro nero, per lo meno per quelle prestazioni occasionali non remunerabili in altro modo secondo la normativa vigente;
    considerato quanto risposto dal Ministro Poletti nel corso del question time in Aula dello scorso 5 aprile in merito allo studio in itenere di nuove modalità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire tra le varie tipologie di lavoro accessorio anche quella dell'insegnamento supplementare.
9/4373/33. (Testo modificato nel corso della seduta).  Borghesi, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    come noto, dopo l'abrogazione delle disposizioni degli articolo 48, 49 e 50 del decreto legislativo 81/2015 operata dal provvedimento in oggetto, sono sorti diversi dubbi circa la continuazione della praticabilità del cosiddetto «voucher baby sitting»;
    il collegamento tra la disciplina istitutiva di tale istituto riservato alle lavoratrici neomamme e quella dei buoni lavoro è stato operato dal decreto ministeriale 28 ottobre 2014;
    opportunamente, dopo una verifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS ha emanato un comunicato in cui chiarisce e rassicura circa la prosecuzione dell'utilizzazione e della richiesta dei buoni baby sitting;
    tuttavia, per meglio definire il quadro normativo che si è venuto a delineare, appare opportuna l'emanazione di un nuovo decreto ministeriale che tenga conto dell'adozione del presente decreto-legge,

impegna il Governo

ad adottare, con sollecitudine, un nuovo decreto ministeriale finalizzato a ridefinire la disciplina per l'istituto specifico dei voucher baby sitting.
9/4373/34Tinagli, Narduolo, D'Arienzo, Nicoletti, Giuditta Pini, Rotta, Vezzali, De Girolamo, Ravetto, Becattini, Prestigiacomo, Bergamini, Biancofiore, Giammanco, Galgano, Zanin, Oliaro, Giacobbe, De Menech, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    in ragione degli articoli 48, 49 e 50 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e delle regolamentazioni conseguenti adottate dall'Inps, le aziende agricole con un volume di affari superiore a 7 mila euro non potevano usufruire dei buoni lavoro (cosiddetti voucher) per pagare i lavoratori stagionali, a meno che non si trattasse di studenti di età inferiore ai 25 anni, cassintegrati e pensionati;
    tali disposizioni, per quanto giustamente finalizzate ad eliminare gli abusi nell'utilizzo dei buoni lavoro, hanno avuto un effetto paradossalmente negativo sulle aziende agricole e su quei giovani disoccupati alla ricerca di quelle offerte di lavoro stagionale che si creano durante periodi particolari dell'anno come quello, ad esempio, della vendemmia;
    era piuttosto evidente che, nello specifico, le norme abrogate con il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 costituivano un ostacolo all'assunzione dei lavoratori stagionali, specie nelle realtà decisamente difficili del Mezzogiorno;
    le aziende agricole con un volume di affari superiore ai 7 mila euro (la quasi totalità) che avevano bisogno di personale si vedevano costrette, infatti, a stipulare contratti di lavoro subordinato, anche se solo per pochi giorni di lavoro;
    una condizione che colpiva e che, se non si provvederà a varare una nuova regolamentazione, colpirà ancora fortemente quasi tutte le aziende, atteso che il limite decisamente basso dei settemila euro di fatturato era ed è diffusamente superato e penalizza i giovani disoccupati che non rientrano nelle categorie che erano indicate dalla legge ora abrogata;
    è pacifico che occorra combattere l'abuso dell'istituto del lavoro accessorio, ora soppresso totalmente dal nostro ordinamento giuridico, ma è altrettanto pacifico che è del tutto dannoso passare da un eccesso all'altro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di varare in tempi rapidi una nuova disciplina dell'istituto del lavoro accessorio; che tali nuove norme consentano alle aziende agricole di ricorrere a tale istituto senza prevedere limiti irrealistici al volume di affari, come quello precedentemente fissato in 7mila euro; che le nuove norme consentano agli studenti di età inferiore ai 30 anni, e non ai 25 come precedentemente previsto, di poter usufruire dei cosiddetti buoni lavoro per la retribuzione del lavoro accessorio.
9/4373/35D'Agostino.


   La Camera,
   premesso che:
    in ragione degli articoli 48, 49 e 50 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e delle regolamentazioni conseguenti adottate dall'Inps, le aziende agricole con un volume di affari superiore a 7 mila euro non potevano usufruire dei buoni lavoro (cosiddetti voucher) per pagare i lavoratori stagionali, a meno che non si trattasse di studenti di età inferiore ai 25 anni, cassintegrati e pensionati;
    tali disposizioni, per quanto giustamente finalizzate ad eliminare gli abusi nell'utilizzo dei buoni lavoro, hanno avuto un effetto paradossalmente negativo sulle aziende agricole e su quei giovani disoccupati alla ricerca di quelle offerte di lavoro stagionale che si creano durante periodi particolari dell'anno come quello, ad esempio, della vendemmia;
    era piuttosto evidente che, nello specifico, le norme abrogate con il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 costituivano un ostacolo all'assunzione dei lavoratori stagionali, specie nelle realtà decisamente difficili del Mezzogiorno;
    le aziende agricole con un volume di affari superiore ai 7 mila euro (la quasi totalità) che avevano bisogno di personale si vedevano costrette, infatti, a stipulare contratti di lavoro subordinato, anche se solo per pochi giorni di lavoro;
    una condizione che colpiva e che, se non si provvederà a varare una nuova regolamentazione, colpirà ancora fortemente quasi tutte le aziende, atteso che il limite decisamente basso dei settemila euro di fatturato era ed è diffusamente superato e penalizza i giovani disoccupati che non rientrano nelle categorie che erano indicate dalla legge ora abrogata;
    è pacifico che occorra combattere l'abuso dell'istituto del lavoro accessorio, ora soppresso totalmente dal nostro ordinamento giuridico, ma è altrettanto pacifico che è del tutto dannoso passare da un eccesso all'altro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di varare per i vari settori produttivi una nuova disciplina del lavoro accessorio.
9/4373/35. (Testo modificato nel corso della seduta).  D'Agostino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017, che potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;
   in ambito lavorativo si riscontrano, soprattutto per le piccole imprese e le famiglie, esigenze di saltuarietà rispetto alle quali si ha bisogno di disporre di personale soltanto per alcune ore al mese e, quindi, c’è bisogno di forme di impiego di semplice tracciabilità e di facile utilizzo;
   l'abrogazione dei buoni rischia di produrre non solo un danno alla realtà sociale ed economica del nostro Paese ma di riaprire anche la strada a forme di impiego illegali, senza tutele per il lavoratore e per coloro che si avvalgono di tali prestazioni saltuarie,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di introdurre strumenti che consentano la remunerazione delle prestazioni saltuarie orarie, al fine di soddisfare le esigenze di famiglie e piccole imprese gravemente penalizzate dall'abolizione dell'istituto del voucher.
9/4373/36Galgano, Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio (attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015), prevedendo un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017, che potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;
   in ambito lavorativo si riscontrano, soprattutto per le piccole imprese e le famiglie, esigenze di saltuarietà rispetto alle quali si ha bisogno di disporre di personale soltanto per alcune ore al mese e, quindi, c’è bisogno di forme di impiego di semplice tracciabilità e di facile utilizzo;
   l'abrogazione dei buoni rischia di produrre non solo un danno alla realtà sociale ed economica del nostro Paese ma di riaprire anche la strada a forme di impiego illegali, senza tutele per il lavoratore e per coloro che si avvalgono di tali prestazioni saltuarie,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di introdurre strumenti adeguatamente remunerati per prestazioni saltuarie, al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie e delle imprese.
9/4373/36. (Testo modificato nel corso della seduta).  Galgano, Catalano, Palladino, Mazziotti Di Celso, Mucci, Oliaro, Molea, Librandi, Menorello, Vargiu, Monchiero, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio e prevede un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017, che potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;
    l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 ottobre 2014, recante i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei cosiddetti voucher per il babysitting (introdotti dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012, in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall'articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232 del 2016, ha stabilito che il contributo per il servizio di babysitting venga erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro utilizzato per il lavoro accessorio;
    l'abrogazione dell'istituto ha, dunque creato un danno a molte famiglie che con facilità di accesso e applicazione hanno potuto trarre agevolazioni sia in termini di tempestività di accesso che in termini economici dall'utilizzo del voucher babysitting,
    con l'entrata in vigore del decreto-legge in esame, i buoni baby sitter non potranno più essere emessi dall'INPS, mentre quelli già ricevuti dalle neomamme dovranno essere utilizzati fino ad esaurimento entro il 31 dicembre 2017;
    tuttavia, lo scorso 30 marzo l'INPS ha emesso un comunicato con il quale ha chiarito, che potrà continuare ad emettere i voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, previsti dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire in modo certo misure adeguate per l'erogazione del bonus baby sitter per tutto il 2018 e prevedere per il futuro forme sostitutive di concessione di tale contributo, in grado di sanare il vulnus creato dall'abrogazione delle modalità di attuazione dell'istituto disciplinato in via sperimentale dalla legge n. 92 del 2012 e successivamente prorogato nel tempo, per non ingenerare preoccupazioni nelle famiglie che utilizzano tale strumento.
9/4373/37Mucci, Catalano, Galgano, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, dispone la soppressione della disciplina del lavoro accessorio e prevede un regime transitorio per i buoni già richiesti fino al 17 marzo 2017, che potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;
    l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 ottobre 2014, recante i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei cosiddetti voucher per il babysitting (introdotti dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012, in via sperimentale fino al 2015 e prorogati fino al 2018 dall'articolo 1, commi 356-357, della legge n. 232 del 2016, ha stabilito che il contributo per il servizio di babysitting venga erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro utilizzato per il lavoro accessorio;
    l'abrogazione dell'istituto ha, dunque creato un danno a molte famiglie che con facilità di accesso e applicazione hanno potuto trarre agevolazioni sia in termini di tempestività di accesso che in termini economici dall'utilizzo del voucher babysitting,
    con l'entrata in vigore del decreto-legge in esame, i buoni baby sitter non potranno più essere emessi dall'INPS, mentre quelli già ricevuti dalle neomamme dovranno essere utilizzati fino ad esaurimento entro il 31 dicembre 2017;
    tuttavia, lo scorso 30 marzo l'INPS ha emesso un comunicato con il quale ha chiarito, che potrà continuare ad emettere i voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, previsti dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire dopo il 31 dicembre 2017 misure adeguate per l'erogazione del bonus baby sitter per tutto il 2018.
9/4373/37. (Testo modificato nel corso della seduta).  Mucci, Catalano, Galgano, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame interviene in maniera testuale sulla normativa vigente, disponendo la soppressione della disciplina del lavoro accessorio attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
    il provvedimento dispone che «i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017»;
    il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 marzo 2017, ha chiarito che «l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto»;
    dai chiarimenti forniti dal Governo, si evince che il regime contributivo meno agevolato, previsto per le altre forme contrattuali che possono essere utilizzate in luogo del lavoro accessorio, è assicurata una sufficiente garanzia in merito alla neutralità finanziaria dell'effetto di sostituzione tra le entrate collegate alla configurazione dell'istituto dei voucher prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento e quelle derivanti dalla sostituzione, anche parziale, con altre tipologie di contratti per le quali sono previste aliquote contributive più elevate;
    l'Inps, nell'ambito delle modalità gestionali dei voucher, aveva già previsto la procedura telematica per l'impiego dei buoni lavoro, al fine di definire una procedura più semplice e rispondente alle necessità di committenti che gestiscono grandi volumi di voucher virtuali,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito dei nuovi istituti, per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, la possibilità per i committenti di poter pagare, mediante pagamento elettronico, esclusivamente con modalità telematiche, e facendo ricorso all'utilizzo del sistema pubblico dell'identità digitale (SPID).
9/4373/38Catalano, Mucci, Galgano.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame interviene in maniera testuale sulla normativa vigente, disponendo la soppressione della disciplina del lavoro accessorio attraverso l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
    il provvedimento dispone che «i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017»;
    il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 marzo 2017, ha chiarito che «l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto»;
    dai chiarimenti forniti dal Governo, si evince che il regime contributivo meno agevolato, previsto per le altre forme contrattuali che possono essere utilizzate in luogo del lavoro accessorio, è assicurata una sufficiente garanzia in merito alla neutralità finanziaria dell'effetto di sostituzione tra le entrate collegate alla configurazione dell'istituto dei voucher prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento e quelle derivanti dalla sostituzione, anche parziale, con altre tipologie di contratti per le quali sono previste aliquote contributive più elevate;
    l'Inps, nell'ambito delle modalità gestionali dei voucher, aveva già previsto la procedura telematica per l'impiego dei buoni lavoro, al fine di definire una procedura più semplice e rispondente alle necessità di committenti che gestiscono grandi volumi di voucher virtuali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di poter pagare le prestazioni di lavoro accessorio anche con modalità telematiche.
9/4373/38. (Testo modificato nel corso della seduta).  Catalano, Mucci, Galgano.


   La Camera,
   premesso che:
    il lavoro resta una delle modalità fondamentali per completare il processo di formazione delle persone giovani, soprattutto negli anni in cui il loro iter formativo a livello universitario volge al termine e debbono prepararsi ad un inserimento professionale più solido e maturo. Il valore del lavoro nell'educazione dei giovani è un argomento di stretta attualità, recepito anche dalla riforma della buona scuola in cui l'alternanza scuola lavoro rappresenta uno dei punti chiave. Il lavoro è formativo al pari dell'istruzione più teorica della scuola e aiuta a crescere e a sviluppare una coscienza sociale proprio attraverso la realizzazione di compiti sociali. Aiuta a recuperare la dimensione del lavoro pratico, il senso della sua fatica, la complessità di compiti apparentemente banali, il rispetto per chi svolge lavori diversi dal proprio, troppo spesso considerati meno brillanti;
    costituisce nello stesso tempo per molti di loro un modo per mantenersi durante gli studi senza gravare eccessivamente sulle rispettive famiglie. Sono lavori evidentemente atipici, o per meglio dire costituiscono prestazioni di lavoro accessorio. È una attività lavorativa di natura meramente occasionale, che comprende: piccoli lavori domestici di carattere straordinario, inclusa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; l'insegnamento privato supplementare; piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione. La collaborazione alla realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti senza finalità di lucro. La partecipazione ad iniziative promosse da enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà; vi sono compresi anche piccoli lavori in agricoltura;
    imparare a riflettere sulla differenza fra lavoro intellettuale e lavoro manuale, aiuta a scoprire come la differenza oggi sia praticamente ridotta al minimo. La manualità è indispensabile per molte attività considerate prestigiose e di alto profilo; sono molti infatti i lavori che comportano l'impiego di capacità manuali come quelli del chirurgo, del medico in genere, dell'ingegnere e dell'architetto, per citarne solo alcuni. Ma è soprattutto pensando alla realizzazione della democrazia fondata su di un forte senso di responsabilità reciproca e come condivisione di obiettivi comuni, che si capisce quanto sia di comune interesse sviluppare il prima possibile una coscienza sociale tra i giovani;
    la valenza formativa di questo tempo e di queste attività passa però anche per la sua dimensione remunerativa, che per quanto contenuta serve ad esprimere una precisa correlazione tra lavoro e remunerazione: tra qualità e quantità dell'impegno e diritto ad un'equa retribuzione. È un anticipo di quel rapporto di corretto equilibrio tra diritti e doveri che i giovani possono e debbono sperimentare il prima possibile,

impegna il Governo

a valutare nell'ambito di future riforme in materia del mercato del lavoro, la possibilità di rendere più efficaci quei tempi cerniera che ci sono tra la fine degli studi e l'inizio della fase lavorativa, più organica e strutturata, anche attraverso opportune misure normative, che aiutino i giovani a sviluppare quelle soft skills che consentono di integrare la formazione teorica degli anni universitari con esperienze di lavoro più pratiche e concrete, senza che siano né si sentano sfruttati.
9/4373/39Binetti, Rubinato, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame reca «Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti»;
   l'istituto del lavoro accessorio era stato disciplinato al fine di regolare normativamente e dal punto di vista previdenziale le prestazioni svolte occasionalmente e per breve periodo da soggetti in procinto o di entrare nel mondo del lavoro o di uscirne, con il rischio di essere assorbiti dal mercato del lavoro nero;
   emerge la necessità di introdurre nell'ordinamento nuovi istituti che consentano comunque il ricorso a forme di lavoro accessorio allo scopo di disciplinare, anche dal punto di vista previdenziale, le prestazioni regolamentate dalle disposizioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di introdurre strumenti che consentano la remunerazione delle prestazioni saltuarie orarie, per il pagamento dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità.
9/4373/40Vargiu, Matarrese.


DISEGNO DI LEGGE: S. 2705 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 2017, N. 13, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHÉ PER IL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4394)

A.C. 4394 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    l'attuale Governo, in perfetta continuità col precedente sulle politiche migratorie, non riesce ad abbandonare l'ottica emergenziale, ostinandosi a proporre politiche miopi ed inadeguate, invece di affrontare con lungimiranza ed umanità questo fenomeno storico e di rinunciare alla facile formula della riduzione dei diritti e delle garanzie: una risposta evidentemente inadeguata a sanare il sistema di accoglienza italiano;
    il provvedimento in esame interessa una materia, quella relativa al riconoscimento della protezione internazionale e al contrasto dell'immigrazione irregolare, profondamente intrecciata con una pluralità di questioni di rilevanza costituzionale traducendola, tuttavia, in una sistematica compressione di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione e dal diritto internazionale e dell'Unione europea;
    è evidente come l'aumento dei flussi migratori verificatosi negli ultimi anni, congiuntamente alla manifesta inadeguatezza delle misure approntate dagli Stati nazionali e dall'Unione europea, impongano un intervento e un generale ripensamento delle politiche sinora adottate. Tale aumento, tuttavia, non è configurabile in qualità di emergenza, essendo una condizione che interessa il continente europeo da ormai molti anni;
    appare in tal senso del tutto illegittimo l'utilizzo dello strumento della decretazione di necessità e d'urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Il provvedimento contiene infatti molteplici norme di carattere ordinamentale volte, da un lato, a una modifica significativa della tutela giurisdizionale in ambito di protezione internazionale, con particolari riguardo al riconoscimento del diritto all'asilo sotto forma del riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ovvero per il rilascio del permesso umanitario, e dall'altro ad accelerare le espulsioni degli immigrati cosiddetti «irregolari» incidendo in senso restrittivo sulle misure di contrasto al flusso migratorio irregolare nonché sulle procedure dedicate ai richiedenti protezione internazionale;
    risulta in tal modo preclusa la possibilità per le forze parlamentari di sviluppare un dibattito e una riflessione approfonditi, che coinvolgano in modo diretto i numerosi soggetti operanti nel settore;
    in aggiunta a ciò, il decreto-legge difetta del necessario presupposto dell'urgenza, trattandosi di disposizioni che non sono di immediata applicazione: alcune di esse, infatti, si applicano addirittura trascorsi centottanta giorni dall'emanazione del decreto, e risultano principalmente finalizzate a ridisegnare completamente la tutela giurisdizionale nella materia della protezione internazionale;
    le norme non presentano nemmeno il requisito dell'omogeneità, come si evince ad una lettura dell'articolo 13 concernere l'assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale;
    le disposizioni previste nel decreto-legge risultano in contrasto, in primis, con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Il provvedimento, infatti, all'articolo 1 istituisce presso alcuni tribunali ordinari le Sezioni specializzate in materia di «immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea», aventi il compito di trattare tali profili in via esclusiva: risulta evidente la possibilità che tale previsione si ponga in aperto contrasto con il divieto di istituzione e di tribunali speciali di cui all'articolo 102 delle Costituzione;
    nell'ordinamento italiano esistono indubbiamente alcuni esempi di tribunali specializzati. Tuttavia, in tali casi, il discrimine è la materia di intervento e non la nazionalità del soggetto: la specializzazione prevista nel decreto potrebbe invece tradursi in una vera e propria «ghettizzazione processuale»;
    a causa della distanza logistica dal Foro di discussione, inoltre, le disposizioni incidono negativamente sul diritto di difesa della parte ledendo il primo comma dell'articolo 111 della Costituzione relativo all'attuazione di un giusto processo, e rischiano altresì di accrescere in modo esponenziale il carico di lavoro degli Uffici giudiziari coinvolti;
    è inoltre da segnalare come l'istituzione di tali sezioni specializzate, e il loro accorpamento nei soli tribunali distrettuali, non abbia un riscontro causale specifico: nella relazione illustrativa al decreto risultano infatti assenti i dati attuali sulle controversie dei Tribunali stessi, nonché sui tempi e la loro pendenza. L'individuazione dei tribunali presso cui vengono istituite le sezioni si basa dunque sul numero delle domande di protezione internazionale esaminate dalle Commissioni territoriali negli anni 2015 e 2016;
    tra l'altro, anche ammettendo la necessità una giurisdizione unica e specializzata, tale obiettivo risulta vanificato dalla mancata concentrazione di numerose altre competenze afferenti al diritto di asilo e degli stranieri, che rimangono in capo al Giudice di Pace, al Giudice amministrativo e al Giudice ordinario;
    anche le previsioni relative alla notificazione delle decisioni incidono negativamente sui diritti di migranti e rifugiati: in condizioni di irreperibilità o revoca dell'accoglienza si rischia di rendere nulle le possibilità di difesa, poiché i termini per l'impugnazione della decisione decorrono proprio dalla data di notificazione della stessa;
    ulteriore lesione del principio di uguaglianza è rintracciabile nella riforma delle procedure dedicate al riconoscimento del diritto d'asilo. La relazione al provvedimento enuncia l'obiettivo di «potenziare la capacità e l'efficienza del sistema, con l'obiettivo di comprimere i tempi per la definizione della posizione giuridica del cittadini stranieri e avviare rapidamente i migranti in arrivo verso le forme di accoglienza previste ovvero verso le misure idonee ad assicurarne il rimpatrio»;
    tale intendimento manifesta in modo evidente una sostanziale incapacità del sistema giudiziario italiano nel rispondere all'incremento delle domande di asilo: un diritto riconosciuto da oltre mezzo secolo e che concerne la vita e la sicurezza fisica e psichica delle persone coinvolte. Come accennato, l'aumento dei casi non è più configurabile quale emergenza; si tratta invece di un fatto sistemico, che da molti anni richiede un intervento adeguato da parte dell'ordinamento italiano ed europeo;
    a tale necessità il decreto in esame risponde in modo del tutto insufficiente e fortemente lesivo del diritto d'asilo tutelato dall'articolo 10 della Costituzione: nel tentativo di risolvere le disfunzioni del sistema giudiziario e amministrativo si comprimono i diritti dei rifugiati riducendone le garanzie in sede giurisdizionale senza alcun rispetto per i princìpi di ragionevolezza e proporzionalità che imporrebbero una modulazione delle stessa in base materia processuale;
    viene infatti soppresso un grado di giudizio attraverso l'eliminazione del grado di appello, rinviando in tal modo tutto in capo alla Corte di Cassazione. L'Associazione Nazionale dei Magistrati, sezione Cassazione, nel suo comunicato del 14 febbraio 2017 ha già stigmatizzato l'irragionevolezza di tale scelta, sottolineando come nel nostro ordinamento il doppio grado sia previsto per la stragrande maggioranza delle controversie civili, spesso di valore di gran lunga inferiore rispetto ai casi di protezione internazionale;
    anche le considerazioni presenti nella Relazione di accompagnamento circa la mancata previsione in molti sistemi giudiziari europei del doppio grado di giudizio appare pretestuosa: in tali Paesi, infatti, il doppio grado non è previsto in via generale e, dunque, non viene applicato nemmeno in materia di protezione internazionale;
    la protezione internazionale diventa in tal modo l'unica materia connessa con diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione e da norme comunitarie e internazionali in cui risulta soppresso il grado di appello. Si tratta di persone sottoposte a rischi gravissimi: persecuzione, tortura, trattamenti disumani, guerra, morte. La vulnerabilità della condizione cui sono sottoposte lega intrinsecamente le garanzie del paese di accoglienza al diritto alla vita e alla dignità umana;
    appare inoltre evidente come l'eliminazione del grado d'appello leda anche il principio di uguaglianza di fronte alla legge, sottoponendo cittadini italiani e stranieri a un diverso livello di tutela in sede giurisdizionale e violando in tal modo il primo comma dell'articolo 3 della carta costituzionale: un principio che, nell'accezione più generale, deve considerarsi applicabile a qualsiasi essere umano che si trovi sul suolo italiano;
    l'obiettivo principale di tale disposizione è individuabile in una ulteriore distinzione tra migranti economici (e, dunque, irregolari) e richiedenti asilo, con un tentativo di dirottare la maggioranza delle persone dalla seconda categoria alla prima. Il fine primario richiamato nella relazione è infatti quello di «garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e allontanamento dei cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare»;
    l'orientamento del decreto appare ancor meno giustificabile qualora si analizzi il suo legame con gli accordi bilaterali stipulati dal nostro paese con i paesi di origine e transito dei migranti, noti per i regimi dittatoriali e le sistematiche violazioni dei diritti umani: Turchia, Sudan, Libia. Paesi che, tra l'altro, risultano in questo modo legittimati ad avere un ruolo all'interno della comunità internazionale, a disprezzo di tutte le Convenzioni esistenti sulla tutela dei diritti fondamentali della persona. Questo vuol dire accelerare ed aumentare i rimpatri forzati, soprattutto attraverso la firma di accordi bilaterali con i paesi di origine e transito dei migranti – anche se si tratta di dittature sanguinarie come il Sudan di al-Bashir o paesi noti per le sistematiche violazioni dei diritti umani come la Libia. Nell'ambito del processo di esternalizzazione delle proprie frontiere, l'Italia, ad avviso dei presentatori, non si fa infatti problemi a sedersi al tavolo delle trattative con i peggiori dittatori del mondo (che vengono peraltro così pericolosamente «rivalutati» come legittimi attori della politica internazionale). Sembra quasi che l'Italia consideri perfettamente accettabile disporre rimpatri ad alta velocità e bassa garanzia, che però secondo il diritto internazionale sono ammissibili solo verso i cosiddetti «paesi terzi sicuri»;
    si segnala in merito come l'Italia abbia già ricevuto nel 2012, con il caso Hirsi, una aspra condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo a causa dei rimpatri forzati verso la Libia allora governata da Gheddafi, e come oggi sia in fase di elaborazione un ulteriore ricorso per il rimpatrio forzato di quarantotto sudanesi avvenuto nel mese d'agosto: un evento in aperta violazione del principio di non refoulement e del divieto di espulsioni collettive di cui, rispettivamente, agli articoli 33 della Convenzione di Ginevra e 4, Protocollo Addizionale n. 4, della Convenzione europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali;
    la scelta di sopprimere il secondo grado di giudizio, inoltre, farà confluire tutti i ricorsi sulla Corte di Cassazione, con un impatto devastante sulla programmazione dei lavori, anche considerando il vincolo semestrale nell'emissione della sentenza. Tutto ciò in aperto contrasto con le ragioni di «straordinaria necessità e urgenza» che hanno condotto il Governo Renzi a emanare qualche mese fa il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 «per la definizione del contenzioso presso la cassazione» e «per l'efficienza degli uffici giudiziari»;
    ulteriore elemento lesivo del diritto di asilo è rinvenibile nella scelta di sostituire il rito sommario di cognizione con quello camerale: in questo modo, infatti, si limitano le possibilità del contraddittorio, esplicitamente previsto dal quarto comma dell'articolo 111 della Costituzione, con l'esclusione del contatto diretto tra il ricorrente e il giudice nell'intero arco di giudizio, anche a causa di un utilizzo improprio della videoregistrazione dell'audizione: tale strumento non può essere sostitutivo ma integrativo del colloquio, ed è utile solo qualora sia garantita la comparizione della parti e la presenza del mediatore linguistico culturale;
    per rimanere nello stesso ambito, un elemento discriminatorio è rinvenibile all'articolo 3, comma 4-bis, introdotto in sede di esame al Senato, laddove si prevede che le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale sono decise dal tribunale in composizione collegiale, mentre per tutte le altre (tra cui mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, riconoscimento della protezione umanitaria, diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari) in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, il tribunale giudica in composizione monocratica;
    la decisione giudiziale verrebbe dunque formulata su dichiarazioni rilasciate in fase amministrativa senza che al ricorrente sia consentito di eccepire violazioni, nonostante la videoregistrazione, come intuibile, presenti spesso un carattere distorsivo dovuto alla mancanza di contatto diretto;
    la comparizione della parte è un elemento essenziale e imprescindibile per le decisioni in materia di protezione internazionale, poiché le dichiarazioni rilasciate dal richiedente asilo costituiscono il presupposto soggettivo per l'esame della sua credibilità e della coerenza con le informazioni sul Paese di origine;
    tra l'altro, le disposizioni non presentano garanzie per i richiedenti asilo per ciò che concerne il profilo della loro sicurezza: sarebbe stato necessario introdurre norme per consentire allo straniero di rifiutare la videoregistrazione per ragioni motivate legate alla salute, alla religione o a timori persecutori, nonché l'immediata disponibilità per lo straniero e il suo avvocato di visionare la stessa rafforzando al contempo la sicurezza delle videoregistrazioni;
    la nuova configurazione introduce dunque un sistema lesivo della pubblicità del giudizio di cui all'articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU): nel primo grado la comparazione delle parti risulta eventuale, il secondo grado viene abolito e il giudizio di legittimità presso la Corte di cassazione è, di nuovo, tendenzialmente camerale. Sulla questione della pubblicità dell'udienza si è espressa, di recente, la stessa Corte di Cassazione (Sezione VI ord. 10 gennaio 2017 n. 395), sostenendo come tale principio sia di rilevanza costituzionale e dunque in ragione della conformazione complessiva del procedimento, possa essere derogato nel giudizio di cassazione a fronte dell'assicurazione della pubblicità di giudizio in prima o seconda istanza;
    la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 170 del 2009, ha inoltre dichiarato legittimo il rito camerale nella tutela dei diritti soggettivi solo a condizione che risulti garantita la «facoltà dell'impugnazione – sia per motivi di merito che per ragioni di legittimità», elemento soppresso invece dal presente decreto;
    tra l'altro, tale disposizione appare non conforme al diritto dell'Unione Europea, nel quale la valutazione diretta del giudice ex nunc di tutte le fonti di prova, tra cui ovviamente l'ascolto personale e diretto del richiedente asilo, risulta valorizzata e non marginalizzata (articolo 46 della Direttiva 2013/32/UE);
    il nuovo meccanismo determinerà inoltre una disparità di applicazione da parte dei giudici, che richiederanno la comparizione delle parti in modo del tutto discrezionale ledendo nuovamente il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;
    è evidente come tutti questi profili materializzino una lesione degli articoli 10, 24 e 111 della Costituzione, violando sia il diritto d'asilo e alla difesa, in generale, che il diritto al giusto processo e al principio del contraddittorio;
    è da segnalare, tra l'altro, come la decisione amministrativa e le sue procedure, individuate quali prove fondamentali alla base della decisione dei giudici, siano assunte da organismi che operano in assenza di una reale autonomia ed indipendenza: si tratta delle commissioni territoriali, la cui composizione è strettamente legata al Ministero dell'Interno e agli Enti territoriali. Entrambi questi soggetti sono tuttavia organi politici che, come è ovvio, possono influenzare in modo determinante le decisioni assunte dalle Commissioni;
    tale norma rischia poi di avere un effetto paradossale, incentivando tattiche difensive strumentali volte unicamente alla fissazione di un'udienza: attualmente, infatti, il cambiamento di versione dalla fase amministrativa a quella giudiziaria è considerato un elemento di minore attendibilità del racconto di persecuzione. Il meccanismo previsto dal decreto, invece, porterà lo straniero ad avere interesse a mentire nel ricorso al Tribunale pur di ottenere di essere ascoltato dal Tribunale stesso su quanto sostenuto in sede di commissione territoriale;
    anche le previsioni cui agli articoli 8 e 10, circa la possibilità di tenere l'udienza per la convalida urgente di misure di trattenimento incidenti sulla libertà personale mediante collegamento audiovisivo a distanza, non consentiranno al giudice di esaminare il richiedente nel luogo dove si trova, verificandone le condizioni (spesso deficitarie) di accoglienza. Un modello previsto sinora soltanto nell'ambito dei processi di criminalità organizzata. Allo stesso tempo il difensore si vedrà costretto a scegliere tra il presenziare alla convalida accanto al suo assistito o accanto al giudice, con una chiara compressione del suo ruolo;
    il secondo ordine di questioni concerne la perseveranza nella scelta di misure repressive volte al contrasto del fenomeno dei migranti irregolari, attraverso alcune modifiche alla disciplina del rimpatrio e, soprattutto, mediante l'apertura di molteplici Centri di Identificazione, rinominati «Centri di permanenza per i rimpatri» come previsto all'articolo 19 del decreto. Una scelta di forma che non cambia la sostanza: si privano della libertà uomini e donne cui si può attribuire soltanto la responsabilità di essere fuggiti da condizioni drammatiche. Una decisione poco comprensibile anche considerando il sostanziale fallimento delle politiche repressive, portate avanti nel corso degli anni senza alcun risultato: la motivazione che spinge le persone a raggiungere il continente europeo non può in alcun modo essere frenata, né tantomeno si può pensare di farlo attraverso una sostanziale compressione della tutela dei diritti umani, in violazione del più volte citato articolo 10 della Costituzione;
    un sistema non solo irragionevolmente costoso, ma che comporta condizioni disumane per i migranti rinchiusi: in alcuni casi, come nella sentenza emessa dal Tribunale di Crotone il 12 dicembre 2012, le rivolte scoppiate all'interno dei centri sono state giudicate legittime e proporzionate all'offesa a causa delle condizioni in cui si trovavano i migranti. Le strutture sono state valutate infatti «non convenienti alla loro destinazione: che è quella di accogliere esseri umani»;
    oltre a trattenere migliaia di persone con la privazione dei propri diritti fondamentali, i centri non si sono nemmeno dimostrati utili alla loro funzione principale, l'espulsione dei migranti irregolari: più adatto a tal fine sarebbe un aumento delle risorse per i programmi di rimpatrio volontario assistito;
    ancora una volta è necessario sottolineare la massima urgenza dell'apertura di canali di ingresso regolari e di possibilità di soggiorno stabili: se infatti, bloccare i flussi migratori – oltre ad essere profondamente disumano – risulta impossibile, è invece possibile affrontare in modo sistemico la loro gestione, distanziandosi da un approccio orientato sull'allontanamento coatto di persone in precarie condizioni umane, sociali e civili;
    andrebbe dunque rivista in modo sistemico e organico l'intera normativa relativa alle politiche migratorie, al fine di consentire l'apertura immediata di canali di ingresso regolari (abrogando, dunque, il reato di immigrazione clandestina), stabilizzare il soggiorno dei migranti e rafforzare lo strumento dei rimpatri volontari in luogo delle espulsioni operando altresì le dovute pressioni in sede europea per l'apertura di corridoi umanitari, che consentirebbero il salvataggio di decine di migliaia di vite;
    non meno rilevante che le risorse stanziate nel 2017 per l'apertura di centri da dislocare sull'intero territorio nazionale ammontino solo a circa 17 milioni di euro, del tutto insufficienti allo scopo, configurando, a causa della insufficiente copertura finanziaria, la violazione dell'articolo 81, terzo comma, laddove recita che «ogni legge che importi nuovi e maggiori oneri ... deve farvi fronte»;
    il decreto, tra l'altro, all'articolo 17 fa riferimento ai cosiddetti «punti di crisi» o hotspot rinviando alla legge 29 dicembre 1995, n. 563 (la legge Puglia), senza fornire, tuttavia, una disciplina giuridica a tali centri di primo soccorso e assistenza né chiarire con precisione i tempi della limitazione della libertà personale subita dai migranti o richiedenti asilo da identificare: una previsione in aperto contrasto con l'articolo 13 della Costituzione, che individua stringenti condizioni a tale limitazione. Alcuna previsione sui termini massimi di accoglienza e degli standard minimi della stessa è contenuta infatti nel decreto;
    le modalità previste dall'articolo 17 circa il trattenimento dello straniero, presso i punti di crisi, che abbia irregolarmente varcato il confine o sia stato salvato in mare, o che sia stato rintracciato comunque in posizione di irregolarità nel territorio nazionale, pongono anche in questo caso con evidenza la non conformità rispetto alla riserva di legge assoluta posta dall'articolo 13, secondo comma, della Costituzione, secondo il quale «Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto dell'autorità giudiziaria...»;
    tra l'altro, l'Italia è stata di recente condannata dalla Grande Camera della Corte EDU per il trattenimento di cittadini stranieri nell’hotspot di Lampedusa e sulle navi trasformate in veri e propri centri di detenzione, giudicato illegittimo per l'assenza di un provvedimento del giudice e, dunque, per l'impossibilità di presentare un ricorso effettivo, ledendo gli articoli 5 e 13 della Convenzione CEDU;
    è necessario che tutte le attività di soccorso dei migranti irregolari comprendano una completa informazione, accurata e comprensibile a chiunque, anche per ciò che concerne la possibilità di presentare una domanda di asilo: una attività informativa che è espresso compito dello Stato. Inoltre, i soggetti che prestano assistenza ai richiedenti devono poter avere completo accesso alle strutture di accoglienza o trattenimento senza che sia prevista una Previa autorizzazione, in modo da fornire direttamente ulteriori informazioni ai richiedenti;
    ulteriore profilo stigmatizzabile si rinviene nelle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto, ove si prevede che i prefetti promuovano «ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali». Se da un lato può essere intuibile la volontà di rafforzamento dei processi di integrazione dei migranti nelle comunità ospitanti, è del tutto inaccettabile la previsione di un lavoro volontario e, dunque, non retribuito, che rischia di configurarsi in qualità di «scambio» tra la possibilità della permanenza nel nostro paese e una sorta di lavoro forzato;
    i richiedenti asilo non sono individui criminali, ma persone in condizioni drammatiche cui deve essere concesso ogni strumento per accedere a un diritto riconosciuto a tutti i livelli, non solo dagli articoli 1 e 3, già evidenziati, ma anche dall'articolo 36 della carta costituzionale, laddove recita «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro»;
    il decreto appare dunque improponibile, configurando forme di diritto speciale per gli stranieri in ambiti che concernono i princìpi di pari dignità e uguaglianza degli esseri umani,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4394.
N. 1. Daniele Farina, Andrea Maestri, Costantino, Palazzotto, Marcon.

  La Camera,
   premesso che:
    le motivazioni di necessità ed urgenza che il Governo adduce a giustificazione dell'utilizzo dello strumento del decreto-legge in realtà risiedono soltanto negli obiettivi riassunti nel titolo del provvedimento (accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale). Il provvedimento in esame, difatti, in continuità con le politiche messe in atto dal precedente Governo, affronta la materia con risposte di carattere esclusivamente emergenziale e inadatte ad una soluzione nel lungo periodo dell'esponenziale crescita del fenomeno migratorio verso il nostro Paese;
    presenta, quindi, profili di incostituzionalità, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, il ricorso alla decretazione per interventi su norme di carattere ordinamentale volte soprattutto a una modifica della tutela giurisdizionale in ambito di protezione internazionale;
    nella inefficacia delle disposizioni varate dal Governo con il presente decreto si ravvisa, inoltre, una mancata assunzione di responsabilità del Presidente del Consiglio e dei ministri, come sancita dall'articolo 95 della Costituzione. Infatti, l'aumento dei flussi migratori degli ultimi anni e la diffusione del pericolo del terrorismo internazionale di matrice fondamentalista islamica, congiuntamente alla manifesta inadeguatezza dell'Unione europea nel mettere in atto politiche comuni nell'interesse di tutti gli Stati coinvolti, avrebbero dovuto imporre a un Governo responsabile interventi concreti per la difesa della sovranità popolare;
    l'eterogeneità dei contenuti del presente decreto-legge, come si evince dalla lettura dell'articolo 13, concernente l'assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, contrasta apertamente con l'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di diretta attuazione dell'articolo 77 della Costituzione. Inoltre, in base al predetto articolo, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione, mentre il presente provvedimento difetta di tale requisito contenendo anche disposizioni che divengono attuabili dopo centoottanta giorni dalla sua emanazione;
    ancora una volta il Governo utilizza lo strumento della decretazione d'urgenza in modo improprio, svuotando il Parlamento delle proprie prerogative e del proprio ruolo;
    la legiferazione mediante decreto-legge in combinato con la relativa conversione in legge tramite questione di fiducia, oramai divenuta routine di questo Governo e del precedente, costituisce una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere. Prassi, peraltro, più volte censurata dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte Costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale, nel rispetto del principio di cui all'articolo 70 della Costituzione, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere;
    si ravvisa, da ultimo, una manifesta violazione dell'articolo 81 della Costituzione, terzo comma, secondo cui ogni legge che importi nuovi e maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte, considerato che le risorse stanziate nel 2017 per l'apertura di centri da dislocare sull'intero territorio nazionale ammontano solo a circa 17 milioni di euro, del tutto insufficienti allo scopo,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4394.
N. 2. Molteni, Invernizzi, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Pagano, Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di immigrazione illegale e per contrasto della stessa, in aperta violazione dell'articolo 77 della Costituzione, che riserva l'adozione di atti normativi da parte dell'esecutivo, in assenza di apposita legge di delegazione da parte del potere legislativo, ai «casi di straordinari necessità e d'urgenza»;
    il problema dell'eccezionale afflusso di migranti sul nostro territorio nazionale, infatti, persiste oramai da oltre un ventennio: basti pensare che il primo decreto-legge per fronteggiare l'ondata migratoria risale all'ottobre del 1995 e il perenne stato emergenziale che ne è derivato e ne deriva dipende in larga parte dalla mancanza, sin qui, dell'adozione di politiche responsabili e lungimiranti in materia;
    in particolare, il disegno di legge reca, in primo luogo, l'istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale, disciplinandone la composizione, financo dettando le qualifiche professionali necessarie e prevedendo la realizzazione di appositi corsi di formazione per il personale che alle stesse sarà destinato, nonché la competenza per materia e quella territoriale delle medesime sezioni;
    sempre in materia giurisdizionale, il decreto-legge interviene, inoltre, sulle procedure per la notificazione degli atti, e in numerose parti sul processo amministrativo;
    con gli articoli 12 e 13, inoltre, il disegno di legge disciplina assunzioni di personale da parte dei Ministeri dell'interno e della giustizia, mentre con l'articolo 11 prevede la predisposizione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, di un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali, da adottare in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento giudiziario;
    appare evidente come tutte le succitate norme rivestano carattere ordinamentale e siano assai lontane da quel requisito di immediata applicazione che sia la legge n. 400 del 1988 sia la giurisprudenza costante della Corte costituzionale chiedono che formino oggetto dei provvedimenti normativi urgenti varati dal Governo;
    il disegno di legge in esame contravviene, altresì, all'articolo 81 della Costituzione laddove prevede che «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte», atteso che le disposizioni contenute nel testo afferenti all'esecuzione delle misure di espulsione non prevedono la destinazione di risorse economiche ulteriori in favore del Fondo rimpatri, a tal fine appositamente istituito, che negli anni ha formato oggetto di pesanti interventi di definanziamento che ne hanno compromesso l'operatività;
    un'interpretazione quantomeno anomala dell'obbligo di copertura delle leggi di cui al citato articolo 81 è rappresentato anche dalla norma del provvedimento in esame che prevede il finanziamento di complessivi ventinove milioni di euro nel biennio 2017-2018, e di ulteriori 28,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, a valere su risorse attualmente destinate al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, atteso che si tratta solo del trasferimento di fondi da una voce di spesa all'altra;
    la problematica dell'immigrazione illegale non può essere ancora affrontato con provvedimenti emergenziali ma necessita di un approccio strutturale nel quale, peraltro, il legislatore nazionale deve agire in coordinamento con la normativa europea e mediante accordi internazionali,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4394.
N. 3. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.