XVII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli, nella seduta del 24 maggio 2017.
Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Guerra, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Mucci, Orlando, Pannarale, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Terzoni, Velo, Venittelli, Vignali.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Mucci, Orlando, Pannarale, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Terzoni, Tofalo, Velo, Venittelli, Vignali, Villecco Calipari.
Annunzio di proposte di legge.
In data 23 maggio 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
MARGUERETTAZ ed altri: «Riconoscimento della qualifica di attività particolarmente usurante per il lavoro di guida alpina» (4506).
Sarà stampata e distribuita.
Ritiro di proposte di legge.
In data 24 maggio 2017 la deputata Lombardi ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:
LOMBARDI ed altri: «Disposizioni concernenti il trattamento pensionistico, il congedo di maternità, il congedo di paternità e il congedo parentale dei parlamentari» (3552).
La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.
Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
II Commissione (Giustizia):
ROSSOMANDO ed altri: «Modifica all'articolo 420-ter del codice di procedura penale in materia di legittimo impedimento dell'avvocata nel periodo di maternità» (4058) Parere delle Commissioni I, V e XII.
Assegnazione del disegno di legge europea.
A norma degli articoli 72, comma 1, e 126-ter, comma 1, del Regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali:
«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017» (4505).
Trasmissione dalla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
Il Presidente della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettera in data odierna, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, la «Relazione in tema di assetto normativo del settore delle Casse previdenziali private», approvata il 24 maggio 2017 dalla Commissione medesima (Doc. XVI-bis, n. 12).
Tale documento sarà stampato e distribuito.
Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale, in data 19 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla I Commissione (Affari costituzionali):
sentenza n. 113 dell'11 aprile-19 maggio 2017 (Doc. VII, n. 820),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 31 della legge della Regione siciliana 17 maggio 2016, n. 8 (Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie) che ha modificato l'articolo 49, comma 17, della legge della Regione siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale).
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
sentenza n. 114 dell'11 aprile-19 maggio 2017 (Doc. VII, n. 821),
con la quale:
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 239, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016), promosse, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, dalle regioni Puglia e Veneto rispettivamente con i ricorsi n. 18 del 2016 e n. 19 del 2016;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli articoli 97, 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle regioni Puglia e Veneto rispettivamente con i ricorsi n. 18 del 2016 e n. 19 del 2016;
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, dalle regioni Puglia e Veneto rispettivamente con i ricorsi n. 18 del 2016 e n. 19 del 2016;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 240, lettera b), della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli articoli 117, primo comma – in relazione agli articoli 2, paragrafo 1, e 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 30 maggio 1994, n. 94/22/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi) – e terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle regioni Puglia e Veneto rispettivamente con i ricorsi n. 18 del 2016 e n. 19 del 2016;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 240, lettera c), della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli articolo 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle regioni Puglia e Veneto rispettivamente con i ricorsi n. 18 del 2016 e n. 19 del 2016;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 240, lettera c), della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, dalle regioni Puglia e Veneto rispettivamente con i ricorsi n. 18 del 2016 e n. 19 del 2016;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 240, lettera c), della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle regioni Puglia e Veneto rispettivamente con i ricorsi n. 18 del 2016 e n. 19 del 2016;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 240, lettera c), della legge n. 208 del 2015 promossa, in riferimento agli articoli 9, 97 e 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla regione Veneto con il ricorso n. 19 del 2016;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 240, lettera c), della legge n. 208 del 2015 promossa, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, dalla regione Veneto con il ricorso n. 19 del 2016;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 241, della legge n. 208 del 2015, promossa, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla regione Veneto con il ricorso n. 17 del 2016:
alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
sentenza n. 118 del 21 marzo-22 maggio 2017 (Doc. VII, n. 822),
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della provincia autonoma di Trento 3 giugno 2015, n. 9, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015)», promosse, in riferimento agli articoli 117, commi secondo, lettera e), e terzo, e 119, secondo comma, della Costituzione, oltre che all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla VI Commissione (Finanze);
sentenza n. 119 del 5 aprile-22 maggio 2017 (Doc. VII, n. 823),
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del tribunale ordinario di Firenze:
alla II Commissione (Giustizia);
sentenza n. 120 del 12 aprile-22 maggio 2017 (Doc. VII, n. 824),
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del tribunale ordinario di Cagliari:
alla II Commissione (Giustizia).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 23 maggio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (COM(2017) 208 final), corredata dai relativi allegato (COM(2017) 208 final – Annex 1) e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2017) 149 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 24 maggio 2017;
Proposte di decisione di esecuzione del Consiglio che modificano la decisione di esecuzione 2014/170/UE, che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda rispettivamente l'Unione delle Comore (COM(2017) 241 final) nonché Saint Vincent e Grenadine (COM(2017) 243 final), che sono assegnate in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 23 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Riesame dell'applicazione pratica del documento di gara unico europeo (DGUE) (COM(2017) 242 final);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le condizioni e la procedura con le quali la Commissione può richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire informazioni in relazione al mercato interno e ai settori correlati (COM(2017) 257 final).
Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.
Il Ministero dell'interno, con lettere in data 19 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Cerro Maggiore (Milano), Fiuggi (Frosinone), Prata di Principato Ultra (Avellino), Riardo (Caserta), San Potito Ultra (Avellino) e Santi Cosma e Damiano (Latina).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
PROPOSTA DI LEGGE: S. 119-1004-1034-1931-2012 — D'INIZIATIVA DEI SENATORI: D'ALÌ; DE PETRIS; CALEO; PANIZZA ED ALTRI; SIMEONI ED ALTRI: MODIFICHE ALLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394, E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE PROTETTE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 4144-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: TERZONI ED ALTRI; MANNINO ED ALTRI; TERZONI ED ALTRI; BORGHI ED ALTRI (A.C. 1987-2023-2058-3480)
A.C. 4144-A – Articolo 5
ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 5.
(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991).
1. Alla legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11:
1) al comma 1, dopo le parole: «entro il territorio del parco» sono inserite le seguenti: «e nelle aree ad esso contigue»;
2) al comma 2, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:
« h-bis) il sorvolo di velivoli e droni non autorizzato, salvo quanto stabilito dalla disciplina sull'attività di volo;
h-ter) lo svolgimento di esercitazioni militari»;
3) al comma 3:
3.1) alla lettera a) è premessa la seguente:
« 0a) l'attività venatoria»;
3.2) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) nel territorio dei parchi e nelle aree contigue, le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi”»;
3.3) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
« g-bis) l'attività di eliski»;
3.4) la lettera h) è abrogata;
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g)»;
5) il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate. A questo fine l'Ente parco, previo parere della Comunità del parco e dei comuni territorialmente interessati alle aree contigue non facenti parte della Comunità del parco, adotta il regolamento e lo trasmette alle regioni interessate e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può apportare integrazioni e modifiche. Le integrazioni e le modifiche devono essere trasmesse all'Ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo. Ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche allo scadere del suddetto termine, entro i successivi trenta giorni la proposta definitiva di regolamento è sottoposta per l'intesa alla regione che si esprime entro tre mesi, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita. In ogni caso, decorsi dodici mesi dalla trasmissione, da parte dell'Ente parco, del regolamento adottato senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia fatto pervenire all'Ente parco alcuna integrazione o modifica, o che la regione abbia manifestato il proprio dissenso, il regolamento è approvato dal Ministro nel testo adottato dall'Ente parco. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici alle previsioni del regolamento. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione»;
b) all'articolo 12:
1) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
« e) valori naturali e culturali presenti nel territorio del parco e valutazione del loro stato di conservazione; servizi ecosistemici forniti dal territorio del parco e loro classificazione dal punto di vista qualitativo nonché valutazione dal punto di vista quantitativo; identificazione e valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori naturali e culturali e per i servizi ecosistemici e analisi delle cause, dei fattori e delle tendenze, con particolare riferimento ai cambiamenti globali ed alle attività antropiche presenti nel territorio del parco e nel territorio limitrofo; definizione degli obiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali e modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del parco»;
2) al comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
« e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;
e-ter) mantenimento e recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed habitat naturali, promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2009, mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato, nel rispetto delle competenze degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggi, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e promozione del turismo naturalistico, culturale e scolastico»;
2-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Il piano promuove anche strategie di sviluppo socio-economico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, quelle delle energie rinnovabili compatibili, dell'agricoltura e del turismo sostenibili, della mobilità leggera e alternativa. Nel perseguimento delle finalità di cui al precedente periodo, anche in coerenza con la Strategia nazionale di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l'Ente parco definisce su base convenzionale con regioni, province, città metropolitane e comuni, in forma singola o associata, programmi e progetti di valorizzazione, a tal fine utilizzando le risorse che questi ultimi mettono a disposizione a valere sulla programmazione nazionale e dell'Unione europea e nel rispetto delle normative e dei princìpi a tali fini vigenti»;
3) al comma 2, lettera a), le parole: «riserve integrali» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva integrale»;
4) al comma 2, lettera b), le parole: «riserve generali orientate» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva generale orientata»;
5) al comma 2, lettera c), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;
6) al comma 2, lettera d), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;
7) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria. Il piano, in attuazione della direttiva 2009/128/CE, prevede, per le aree contigue, le indicazioni per il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette.
2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera e-bis), il piano può prevedere in particolare contratti di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi mediante atti di concessione sulla base di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o habitat naturali; l'agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco e della biodiversità, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.
2-quater. Le attività di cui ai commi 2-bis e 2-ter devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
8) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
« 3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano indicati dal Consiglio direttivo ed esprime il proprio parere sul piano stesso. L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla valutazione ambientale strategica del piano, da svolgere da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'ambito del relativo procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, la proposta di piano comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143. Il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni del piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.
4. Il piano trasmesso alla regione è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, ivi compresi i comuni delle aree contigue al parco, delle unioni montane dei comuni e delle regioni interessate. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le zone di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, ovvero d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le zone di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, e le aree contigue di cui al comma 2-bis, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica e nel rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito ai sensi del comma 3.
5. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, entro centoventi giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»;
c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 14 sono abrogati;
d) all'articolo 25:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili»;
3) al comma 4, le parole: «Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Al finanziamento del piano per il parco»;
e) all'articolo 26, comma 1, le parole: «pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «per il parco di cui all'articolo 25»;
f) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:
«Art. 32. – (Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue). – 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, previa acquisizione del parere dell'ISPRA, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.
2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nell'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 5.
(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991).
Al comma 1, lettera a), punto 5), capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
5. 416. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: cinque mesi.
5. 415. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 6, quarto periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: quattro mesi.
5. 414. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: decorsi i quali l'intesa si intende acquisita con le seguenti: anche formulando modifiche e integrazioni.
5. 106. Castiello, Grimoldi, Borghesi.
Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 6, quinto periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due anni.
5. 419. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, lettera a), punto 5), capoverso 6, quinto periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.
5. 418. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 6, quinto periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le parole: quindici mesi.
5. 417. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, lettera a), punto 5), capoverso 6, sesto periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sei mesi.
5. 422. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 6, sesto periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centocinquanta giorni.
5. 421. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 6, sesto periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
5. 420. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, settimo periodo, sopprimere le parole da: e i propri strumenti urbanistici fino alla fine del capoverso.
5. 215. Vella, Crimi.
Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In attesa del regolamento definitivo l'Ente parco può approvare regolamenti stralcio per la disciplina di materie specifiche e omogenee per tipologia e problematiche, al fine di garantire un'immediata gestione e un efficace controllo, anche prevedendo le opportune sanzioni. I regolamenti stralcio devono essere coerenti con le norme di salvaguardia e, a seguito dell'adozione del piano del parco, con le disposizioni di questo. I regolamenti stralcio sono approvati con la procedura del regolamento prevista dal presente articolo e, salvo eventuali modificazioni, vengono in esso ricompresi.
*5. 57. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In attesa del regolamento definitivo l'Ente parco può approvare regolamenti stralcio per la disciplina di materie specifiche e omogenee per tipologia e problematiche, al fine di garantire un'immediata gestione e un efficace controllo, anche prevedendo le opportune sanzioni. I regolamenti stralcio devono essere coerenti con le norme di salvaguardia e, a seguito dell'adozione del piano del parco, con le disposizioni di questo. I regolamenti stralcio sono approvati con la procedura del regolamento prevista dal presente articolo e, salvo eventuali modificazioni, vengono in esso ricompresi.
*5. 86. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In attesa del regolamento definitivo l'Ente parco può approvare regolamenti stralcio per la disciplina di materie specifiche e omogenee per tipologia e problematiche, al fine di garantire un'immediata gestione e un efficace controllo, anche prevedendo le opportune sanzioni. I regolamenti stralcio devono essere coerenti con le norme di salvaguardia e, a seguito dell'adozione del piano del parco, con le disposizioni di questo. I regolamenti stralcio sono approvati con la procedura del regolamento prevista dal presente articolo e, salvo eventuali modificazioni, vengono in esso ricompresi.
*5. 216. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso lettera e), sopprimere le parole: ed alle attività antropiche presenti nel territorio del parco e nel territorio limitrofo.
Conseguentemente, al medesimo capoverso aggiungere, in fine le parole:; identificazione e valutazione delle conseguenze sui valori naturali e culturali derivanti dalle attività antropiche prevedendo, di concerto con i Comuni siti nell'area del parco e nel territorio limitrofo, iniziative e azioni di indirizzo volte a favorire e incentivare lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti in senso ecocompatibile.
5. 217. Vella, Crimi.
Al comma 1, lettera b), numero 2-bis), capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: le risorse che questi ultimi aggiungere le seguenti:, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio,
5. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Al comma 1, lettera b), numero 7), sopprimere il capoverso comma 2-bis.
5. 108. Castiello, Grimoldi, Borghesi.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il primo, secondo e terzo periodo con i seguenti: La Regione competente per territorio, d'intesa con l'Ente parco, provvede alla definizione dei confini di aree contigue collocate all'esterno del territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione. Le aree contigue sono indicate nel piano del parco. Le regioni, d'intesa con l'Ente parco e con gli enti locali interessati, possono adottare piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dalla regione competente per territorio, sentito l'Ente parco e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta. Il regolamento del parco si conforma ai piani, programmi e regolamenti regionali per le aree contigue.
5. 219. Castiello, Grimoldi, Borghesi.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: di aree con le seguenti delle eventuali aree
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e gli enti locali territorialmente interessati.
5. 22. Laffranco, Crimi.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in coerenza con la pianificazione urbanistica.
*5. 23. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere in fine, le parole: in coerenza con la pianificazione urbanistica.
*5. 25. Vella, Crimi.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.
Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.
**5. 20. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.
Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.
**5. 60. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.
Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.
**5. 94. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.
Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.
**5. 221. Zaratti, Melilla, Kronbichler, Zaccagnini, Nicchi, Formisano, Duranti, Pellegrino.
Al comma 1, lettera b), punto 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nelle aree contigue, il regolamento del parco prevede il divieto di caccia e di pesca. Sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta.
5. 29. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nelle aree contigue dei parchi nazionali e regionali è vietato l'esercizio della caccia e della pesca. Nel regolamento del parco sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.
*5. 28. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nelle aree contigue dei parchi nazionali e regionali è vietato l'esercizio della caccia e della pesca. Nel regolamento del parco sono inoltre previste misure di disciplina delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.
*5. 93. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: della caccia.
5. 423. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: della pesca.
5. 424. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: delle attività estrattive inserire seguenti:, di ricerca di idrocarburi.
5. 99. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, tenendo conto delle misure già adottate al loro interno in relazione all'attuazione della politica agricola comune ed alla tutela ambientale.
5. 30. Vella, Crimi.
Al comma 1, lettera b), numero 7, capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Regolamento deve prevedere misure di disciplina delle attività estrattive e di ricerca di idrocarburi che possono comportare gravi impatti anche irreversibili sugli ecosistemi tutelati all'interno delle aree naturali protette nelle quali è necessario vietare l'utilizzo di prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per la conservazione di specie e habitat tutelati dall'area naturale protetta in attuazione del PAN Fitofarmaci.
5. 31. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il regolamento del parco deve prevedere misure di divieto o di sensibile contenimento e disciplina delle attività estrattive e di ricerca di idrocarburi, in funzione dei gravi impatti anche irreversibili che possono comportare sugli ecosistemi tutelati all'interno delle aree naturali protette.
5. 61. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il regolamento del parco deve prevedere misure di divieto o di sensibile contenimento e disciplina delle attività estrattive e di ricerca di idrocarburi, in funzione dei gravi impatti anche irreversibili che possono comportare sugli ecosistemi tutelati all'interno delle aree naturali protette.
5. 250. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Piano prevede, per il parco e le aree contigue, il divieto di introduzione di api ibridate. È autorizzata solo l'introduzione di api autoctone.
5. 312. Zaccagnini.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Piano prevede, per il parco e le aree contigue, il divieto di introduzione di api ibridate. È autorizzata solo l'introduzione di api autoctone (ligustica e sicula).
5. 313. Zaccagnini.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso, in tali aree gestite dall'ente parco, è vietata l'introduzione di api ibridate.
5. 314. Zaccagnini.
Al comma 1, lettera b), numero 7, capoverso comma 2-bis, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.
5. 32. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: sentiti fino alla fine del periodo con le seguenti: sentita la regione competente e acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati con le seguenti: sentita la regione interessata;
5. 87. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, dopo la parola: regione aggiungere le seguenti:, gli enti locali territorialmente interessati.
5. 34. Laffranco, Crimi.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, sopprimere le parole:, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue.
5. 220. Laffranco, Crimi.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, sostituire le parole: solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue con le seguenti: dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia, al comprensorio alpino o all'istituto privatistico comprendente l'area contigua.
5. 508. Zoggia.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché nei comuni ricompresi anche parzialmente nel parco.
5. 224. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, quarto periodo, sostituire le parole da sentiti fino a: interessati con le seguenti: sentita la regione interessata.
5. 225. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, quinto periodo, sostituire le parole: sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali con le seguenti: entrano in vigore dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 226. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, quinto periodo, sostituire le parole: sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali con le seguenti: sono immediatamente operativi.
5. 227. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il sesto periodo con il seguente: In tali aree è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per la conservazione di specie e habitat tutelati dall'area naturale protetta in attuazione del PAN Fitofarmaci di cui al decreto ministeriale 22 novembre 2014.
5. 62. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sesto periodo, sostituire le parole da, in attuazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: deve prevedere per il Parco e le aree contigue, il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari per un raggio sufficiente a permettere la non contaminazione per prossimità.
5. 308. Zaccagnini, Duranti.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso, in tali aree è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari potenzialmente pericolosi per la conservazione di specie e habitat tutelati dall'area naturale protetta in attuazione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto interministeriale 22 gennaio 2014.
5. 228. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Zaccagnini, Nicchi, Formisano, Duranti.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Ogni piano di assetto deve individuare una serie di possibili aree contigue finalizzate ad individuare una potenziale «Rete Ecologica» che presenti peculiarità ambientali e faunistiche da salvaguardare non solo in base a quanto previsto dall'articolo 32 della presente legge, ma anche dalle Direttive «Habitat» e «Uccelli».
5. 64. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: cooperativa, di attività aggiungere le seguenti: artigianali tradizionali,
5. 229. Vella, Crimi.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: sviluppo del turismo aggiungere le seguenti: e delle attività locali.
5. 230. Vella, Crimi.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-ter, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: la concessione di incentivi alle aziende agricole sulle quali ricadono obblighi maggiori o più stringenti rispetto a quelli previsti dalla normativa europea e nazionale.
5. 35. Vella, Crimi.
Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-quater, sostituire le parole: ai commi 2-bis e 2-ter con le seguenti: al comma 2-bis.
5. 36. Zaccagnini, Duranti.
Al comma 1, lettera b) numero 8), capoverso comma 3, sopprimere i periodi dal terzo al sesto.
5. 37. Vella, Crimi.
Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente: La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:
a) trasmissione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano;
b) parere delle autorità competenti in materia ambientale sul rapporto preliminare e conseguenti prescrizioni per la redazione del rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione;
c) nell'ambito del suddetto procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; a tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, il rapporto preliminare comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143;
d) redazione della proposta di piano e sua pubblicazione per sessanta giorni, entro il cui termine chiunque può prendere visione sia della proposta di piano che del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
e) l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato, provvedendo alle opportune revisioni del piano, in recepimento delle osservazioni accolte;
f) il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni della proposta di piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.
Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere il quinto e sesto periodo.
*5. 65. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente: La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:
a) trasmissione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano;
b) parere delle autorità competenti in materia ambientale sul rapporto preliminare e conseguenti prescrizioni per la redazione del rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione;
c) nell'ambito del suddetto procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; a tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, il rapporto preliminare comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143;
d) redazione della proposta di piano e sua pubblicazione per sessanta giorni, entro il cui termine chiunque può prendere visione sia della proposta di piano che del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
e) l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato, provvedendo alle opportune revisioni del piano, in recepimento delle osservazioni accolte;
f) il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni della proposta di piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.
Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere il quinto e sesto periodo.
*5. 231. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso comma 3, quinto periodo, sostituire la parola: comprende con le seguenti: deve comprendere.
Conseguentemente, all'articolo 24, comma 1, lettera a), sostituire la parola: dotato con le seguenti: che deve essere dotato.
5. 601. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, lettera b), numero 8), dopo il capoverso comma 5, aggiungere, i seguenti:
«5-bis. A far data dall'adozione del piano non sono consentiti all'interno del parco interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.
5-ter. Il piano approvato, ove non sia già vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, assume valenza di piano paesaggistico e le autorizzazioni rilasciate dall'ente parco hanno efficacia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio.»
**5. 63. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera b), numero 8), dopo il capoverso comma 5, aggiungere, i seguenti:
«5-bis. A far data dall'adozione del piano non sono consentiti all'interno del parco interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.
5-ter. Il piano approvato, ove non sia già vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, assume valenza di piano paesaggistico e le autorizzazioni rilasciate dall'ente parco hanno efficacia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio.»
**5. 232. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
9) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.».
*5. 72. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:
9) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.».
*5. 233. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14 – (Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili). – 1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, l'Ente Parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
2. A tal fine la Comunità del parco, contestualmente alla approvazione del piano del parco e del relativo regolamento e in ogni caso non oltre sei mesi dalla approvazione del regolamento, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, non senza promuovere una serie di incontri nei comuni del parco con tutte le categorie economiche e sociali interessate, al fine di fare una analisi dei bisogni e raccogliere indicazioni dalle categorie suddette. Tale piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo, che lo approva o lo respinge motivando il diniego in modo dettagliato sulla base della osservanza o non osservanza del piano economico e sociale alle norme del piano urbanistico e del relativo regolamento. In caso di non approvazione la Comunità può ripresentare il piano modificato secondo le indicazioni del Consiglio direttivo.
3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di impianti di depurazione e per il risparmio energetico; la predisposizione di attrezzature, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione regolate da specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali agro-silvo-pastorali, artigianali, culturali e di biblioteche; il restauro di beni culturali, architettonici e naturali; il mantenimento e il recupero del patrimonio archeologico e storico culturale; la promozione del turismo naturalistico, rurale, culturale e scolastico e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo delle attività economiche compatibili. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di handicap.
4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni, sulla base di specifici regolamenti approvati dal Consiglio direttivo, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di particolare qualità e che soddisfino le finalità del parco.
5. Ai fini di una progressiva e completa attuazione del piano pluriennale economico e sociale i relativi progetti di spesa devono entrare a far parte degli annuali bilanci di previsione dell'Ente parco.
6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato ogni due anni con la stessa procedura della sua formazione.
5. 311. Bossa, Ricciatti, Zaratti, Duranti.
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14 – (Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili). – 1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, l'Ente Parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
2. A tal fine il Consiglio Direttivo, d'intesa con la Comunità del parco, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, contestualmente al piano di Assetto di cui costituisce anche strumento di attuazione, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto a valutazione ambientale strategica ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.
3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni, l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro silvo-pastorali culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.
4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.
5. Ai fini di una progressiva e completa attuazione del piano pluriennale economico e sociale i relativi progetti di spesa devono entrare a far parte man mano degli annuali bilanci di previsione di ogni Ente Parco.
6. Il piano di cui al comma due ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.».
*5. 74. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14 – (Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili). – 1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, l'Ente Parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
2. A tal fine il Consiglio Direttivo, d'intesa con la Comunità del parco, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, contestualmente al piano di Assetto di cui costituisce anche strumento di attuazione, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto a valutazione ambientale strategica ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.
3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni, l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro silvo-pastorali culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.
4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.
5. Ai fini di una progressiva e completa attuazione del piano pluriennale economico e sociale i relativi progetti di spesa devono entrare a far parte man mano degli annuali bilanci di previsione di ogni Ente Parco.
6. Il piano di cui al comma due ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.».
*5. 301. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito con il seguente:
5. L'Ente Parco nazionale o regionale organizza specifici corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale di guida del parco. Gli Enti Parco garantiscono la formazione professionale delle risorse umane che nel proprio territorio svolgono attività di guida, interpretazione ed educazione ambientale, attraverso la formazione continua, erogata in proprio o in collaborazione con altri enti o organizzazioni specializzate. Al fine di tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, il parco può gestire direttamente la fruizione di specifiche aree o delle medesime strutture attraverso guide parco, appositamente formate.
5. 302. Mazzoli.
(Approvato)
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito con il seguente:
«5. L'Ente parco può organizzare speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo di “Guida del Parco”; tale titolo non costituisce abilitazione professionale, ma attesta una specifica e approfondita conoscenza delle caratteristiche naturali, storiche, culturali, tradizionali del territorio del parco organizzatore. Possono accedere al conseguimento del titolo solo coloro che siano in possesso di una specifica abilitazione o qualifica professionale in materia di accompagnamento turistico in escursioni naturalistiche o che possano dimostrare attività professionale in tal senso, come previsto dalle vigenti leggi.».
*5. 39. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) il comma 5 dell'articolo 14 è sostituito con il seguente:
«5. L'Ente parco può organizzare speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo di “Guida del Parco”; tale titolo non costituisce abilitazione professionale, ma attesta una specifica e approfondita conoscenza delle caratteristiche naturali, storiche, culturali, tradizionali del territorio del parco organizzatore. Possono accedere al conseguimento del titolo solo coloro che siano in possesso di una specifica abilitazione o qualifica professionale in materia di accompagnamento turistico in escursioni naturalistiche o che possano dimostrare attività professionale in tal senso, come previsto dalle vigenti leggi.».
*5. 73. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 5 dell'articolo 14, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Per svolgere attività di visita guidata all'interno dell'area protetta, occorre possedere il titolo di guida esclusiva del parco».
5. 40. Vella, Crimì.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
5. 111. Castiello, Grimoldi, Borghesi.
Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le regioni adottano il regolamento dell'area protetta regionale, con le eventuali misure, ove necessarie, per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, della disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue, collocate all'esterno del territorio dell'area protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime. Il regolamento delle aree protette si conforma ai piani, programmi e regolamenti regionali per le aree contigue».
5. 303. Castiello, Grimoldi, Borghesi.
Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le regioni d'intesa con i comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini di caccia, sentiti gli organismi di gestione delle aree naturali protette e gli enti locali interessati, stabiliscono le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue al territorio dell'area protetta.
5. 304. Castiello, Grimoldi, Borghesi.
Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, sostituire le parole da: ove necessarie per fino a: della pesca con le seguenti: ai fini di assicurare la conservazione del valore dell'area protetta, le misure di disciplina.
*5. 44. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, sostituire le parole da: ove necessarie per fino a: della pesca con le seguenti: ai fini di assicurare la conservazione del valore dell'area protetta, le misure di disciplina.
*5. 95. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, sostituire le parole: ove necessarie per con le seguenti: ai fini di.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:
sopprimere la parola: eventuali
sopprimere le parole da dell'attività venatoria fino a della pesca.
5. 305. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, dopo le parole: del parere aggiungere la seguente: vincolante.
*5. 46. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 1, dopo le parole: del parere aggiungere la seguente: vincolante.
*5. 97. Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Busto, Gagnarli.
Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dall'organismo di gestione dell'area protetta, che li propone alle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, l'intesa per l'approvazione degli stessi deve essere effettuata entro 12 mesi dalla richiesta.
5. 91. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1 lettera f), capoverso Art. 32, sopprimere il comma 2.
*5. 47. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, sopprimere il comma 2.
*5. 96. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 2, sostituire le parole da: può essere esercitata fino alla fine del comma, con le seguenti: è vietata.
**5. 49. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 2, sostituire le parole da: può essere esercitata fino alla fine del comma, con le seguenti: è vietata.
**5. 77. Zaratti, Melilla, Zaccagnini, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.
Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 2, sostituire le parole da: può essere esercitata fino alla fine del comma, con le seguenti: è vietata.
**5. 307. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 2, sostituire le parole da: solo dai soggetti residenti fino alla fine del comma, con le seguenti: soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge, salvi i divieti e le prescrizioni che l'ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali.
5. 78. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, comma 2, sostituire le parole: dai soggetti residenti nel parco o nell'area contigua con le parole dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua.
5. 306. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
A.C. 4144-A – Articolo 6
ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
(Modifica dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991).
1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. – (Nulla osta). – 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta è rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell'articolo 31, commi da 1 a 3, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato nell'albo on line dell'Ente parco per la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati.
2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. Il direttore del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può prorogare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni il termine di cui al comma 1».
3-bis. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone D sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformità il direttore del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 6.
(Modifica dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991).
Sopprimerlo.
6. 1. Laffranco, Crimi.
Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:
«Art. 13 – (Verifica di conformità). – 1. L'autorità competente al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento.
2. Ai fini della verifica di conformità di cui al comma 1, l'autorità competente acquisisce il parere dell'Ente parco, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di concessione o autorizzazione. In caso di indizione della conferenza di servizi da parte dell'autorità competente, il parere dell'Ente parco è reso ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
6. 11. Castiello, Grimoldi, Borghesi.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Nelle aree interne al parco il rilascio di titoli autorizzativi comunque denominati per interventi edilizi, salvo quelli che non abbiano effetti percepibili all'esterno, anche indiretti, per interventi di carattere ambientale e selvicolturale nonché per le attività potenzialmente impattanti come individuate nella regolamentazione del parco, è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco.
6. 10. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: All'interno del territorio del parco il rilascio di titoli autorizzativi comunque denominati per interventi selvicolturali, attività edilizie, salvo quelle che non abbiano effetti percepibili all'esterno di edifici o cimiteri, impianti produttivi di beni e servizi ovvero attività potenzialmente impattanti individuate dal regolamento del parco, è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco.
6. 205. Venittelli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Nelle aree interne al parco il rilascio di titoli autorizzativi comunque denominati per interventi edilizi, salvo quelli di carattere ambientale e selvicolturale nonché per le attività potenzialmente impattanti come individuate nella regolamentazione del parco, è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco.
6. 400. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Nelle aree interne al parco il rilascio di titoli autorizzativi comunque denominati per interventi edilizi, in particolari quelli legati ad interventi potenzialmente impattanti come individuati nella regolamentazione del parco, è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco.
6. 401. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Nelle aree interne al parco il rilascio di titoli autorizzativi comunque denominati per interventi edilizi, salvo quelli che non abbiano effetti percepibili all'esterno, è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco.
6. 402. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Nelle aree interne al parco il rilascio di titoli autorizzativi comunque denominati per interventi edilizi è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco.
6. 403. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 1, dopo le parole della conformità aggiungere le seguenti del progetto di trasformazione del territorio con le misure di salvaguardia dell'area protetta e con.
6. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.
6. 12. Castiello, Grimoldi, Borghesi.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
6. 404. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
6. 405. Terzoni, De Rosa, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: ottanta giorni.
6. 406. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
6. 407. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
6. 408. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
6. 409. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, sopprimere il comma 3-bis.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alla legge n. 394 del 1991, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:
Art. 13-bis. – (Interventi di natura edilizia nelle zone di promozione economica e sociale). – 1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformità il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio antro trenta giorni dal ricevimento.
alla rubrica, aggiungere le parole: e introduzione dell'articolo 13-bis.
6. 206. Venittelli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, sopprimere il comma 3-bis.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alla legge n. 394 del 1991, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:
Art. 13-bis. – (Interventi di natura edilizia nelle zone di promozione economica e sociale). – 1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, dandone preventiva comunicazione all'Ente parco che entro 30 giorni può esprimere il proprio motivato diniego.
alla rubrica, aggiungere le parole: e introduzione dell'articolo 13-bis.
6. 206.(Testo modificato nel corso della seduta) Venittelli, Valiante, Tino Iannuzzi.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 13, sopprimere il comma 3-bis.
*6. 201. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, capoverso Art. 13, sopprimere il comma 3-bis.
*6. 410. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, sostituire il comma 3-bis con i seguenti:
3-bis. Qualora i comuni abbiano recepito nel piano regolatore generale i contenuti del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12 comma 2 lettera d) agli interventi di cui al comma 3-quater, direttamente dai comuni stessi.
3-ter. Ai fini di quanto al comma precedente la conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.
3-quater. Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma 3-bis l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:
a) manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;
b) risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;
c) ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;
d) realizzazione di costruzioni provvisorie;
e) realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;
f) manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta.
3-quinquies. Ove si sia fatto uso della disposizione di cui al comma 3-bis il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 1.
6. 4. Vella, Crimi.
Al comma 1, capoverso Art. 13, sostituire il comma 3-bis con i seguenti:
3-bis. Qualora i comuni abbiano recepito nel piano regolatore generale i contenuti del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), agli interventi di cui al comma 3-quater, direttamente dai comuni stessi.
3-ter. Ai fini di quanto al comma precedente la conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.
3-quater. Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma 3-bis l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:
a) manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;
b) risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;
c) ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;
d) realizzazione di costruzioni provvisorie;
e) realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;
f) manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta.
3-quinquies. Ove si sia fatto uso della disposizione di cui al comma 3-bis il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 1.
6. 3. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e vigenti.
6. 411. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, primo periodo, dopo la parola: competenti aggiungere le seguenti: con delibera di giunta, ratificata dal consiglio comunale.
6. 412. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, primo periodo, dopo la parola: competenti aggiungere le seguenti: con delibera di consiglio, approvata a maggioranza assoluta.
6. 413. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, primo periodo, dopo la parola: competenti aggiungere le seguenti: con delibera di consiglio, approvata a maggioranza dei due terzi dei presenti.
6. 414. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, primo periodo, dopo la parola: competenti aggiungere le seguenti: con delibera di consiglio
6. 415. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, primo periodo, dopo la parola: dandone aggiungere la seguente: tempestiva.
6. 416. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro venti giorni.
6. 419. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro trenta giorni.
6. 418. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro quaranta giorni.
6. 417. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: esprime motivato diniego con le seguenti: annulla il provvedimento autorizzatorio.
6. 207. Venittelli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, secondo periodo, sopprimere la parola: motivato.
6. 420. De Rosa, Terzoni.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
6. 421. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.
6. 422. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
6. 423. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 3-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di concessione o autorizzazione.
6. 202. Castiello, Grimoldi, Borghesi.
Al comma 1, capoverso Art. 13, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. Non sono soggette al nulla osta le opere interne agli edifici esistenti. L'Ente parco può disporre, qualora previsto dal regolamento di cui all'articolo 11, che il nulla-osta sia sostituito da dichiarazione asseverata del progettista che attesti la conformità delle opere alle prescrizioni del Piano o del regolamento del Parco, esclusivamente per le seguenti categorie di interventi:
a) interventi sui prospetti degli edifici esistenti e nelle aree di stretta pertinenza degli edifici stessi, quali arredi, accessi pedonali o carrabili e relative opere accessorie;
b) interventi di adeguamento antisismico, per il contenimento dei consumi energetici, per il superamento delle barriere architettoniche degli edifici esistenti e la realizzazione di volumi tecnici accessori di volume non superiore a 10 metri cubi;
c) interventi di arredo urbano e stradale, di sistemazione a verde e di installazione di cabine e accessori per impianti tecnologici nei centri abitati esistenti;
d) interventi per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture temporanee o removibili destinate alle attività agro-silvo-pastorali.
6. 7. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
A.C. 4144-A – Articolo 7
ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 15 della legge n. 394 del 1991).
1. All'articolo 15 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «del parco» sono sostituite dalle seguenti «nel parco»;
b) al comma 7, le parole: «e risarcimenti» sono soppresse.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 7.
(Modifiche all'articolo 15 della legge n. 394 del 1991).
Sopprimerlo.
7. 8. Castiello, Grimoldi, Borghesi.
All'articolo 7, comma 1, lettera a), dopo le parole nel parco aggiungere le seguenti: e nei territori situati a meno di sei chilometri dal perimetro del parco stesso.
7. 1. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.
All'articolo 7, comma 1, lettera a), dopo le parole nel parco inserire le seguenti e nelle aree contigue.
7. 200. Castiello, Grimoldi, Borghesi.
All'articolo 7, comma 1, lettera a), dopo le parole nel parco aggiungere le seguenti: alle attività agricole e produttive.
7. 9. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*7. 2. Zaccagnini, Duranti, Zoggia.
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*7. 3. Laffranco, Crimi.
(Approvato)
A.C. 4144-A – Articolo 8
ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991).
1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area medesima una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.
1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, ad un terzo del canone di concessione.
1-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata.
1-quinquies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte.
1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kW di potenza.
1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti, carbondotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.
1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare una tantum all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione.
1-octies.1. Nelle annualità successive alla prima applicazione, per i soggetti titolari di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici previsto dalla legislazione vigente.
1-novies. Gli enti gestori dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore versi un corrispettivo per i servizi offerti nel territorio dell'area protetta.
1-decies. Costituiscono entrate dell'ente gestore dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.
1-undecies. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'ente gestore dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L'ente gestore dell'area protetta può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un canone, ferma restando l'attività di vigilanza e sorveglianza prevista dall'articolo 21. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concessionario.
1-duodecies. L'ente gestore dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente gestore è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità e di ecocompatibilità da garantire nonché a svolgere attività di controllo.
1-terdecies. L'ente gestore dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività del parco e quella privata.
1-quaterdecies. A decorrere dall'anno 2017 gli enti gestori delle aree protette sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
1-quinquiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quaterdecies si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri. Il 70 per cento delle risorse relative alle aree protette nazionali e regionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies è versato dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto, destinato esclusivamente al finanziamento del Piano di sistema di cui all'articolo 4, secondo le modalità e le finalità ivi indicate. Il restante 30 per cento delle entrate è destinato prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento complessivo di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area protetta. Il Ministro dell'economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
1-sexiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquiesdecies si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, ove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella regione il soggetto al quale versare la quota del 50 per cento per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.
1-septiesdecies. L'ente gestore e i soggetti di cui al presente articolo disciplinano a mezzo di negozi giuridici ogni altro aspetto. Le clausole apposte in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle e integrano l'ipotesi di responsabilità amministrativa per il personale pubblico e di illecito civile per il soggetto privato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».
2. All'articolo 48, comma 3, lettera a), del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «università statali,» sono inserite le seguenti: «enti parco,».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 8.
(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991).
Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
«a-bis) contributi provenienti dal Fondo Nazionale dei Parchi gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, è aggiunto il seguente:
«Art. 16.1.
1. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, con specifico decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale dei Parchi, a cui affluiscono tutti i ricavi economici e finanziari derivanti dalle concessioni dei parchi definite nell'articolo 16. Nel decreto ministeriale previa consultazione con l'Ispra e il Comitato nazionale per le aree protette vengono definiti anche i criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie all'attività di conservazione della biodiversità ai diversi enti Parco e garantita la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009».
8. 43. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, sopprimere i capoversi: 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-octies.1, 1-quinquiesdecies.
Conseguentemente:
al capoverso 1-quinquiesdecies:
primo periodo, sostituire le parole: 1-bis a 1-quaterdecies con le seguenti: 1-novies a 1-quaterdecies;
secondo periodo, sopprimere le parole: di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies;
al capoverso 1-sexiesdecies, sostituire le parole: 1-bis a 1-quinquiesdecies con le seguenti: 1-novies a 1-quaterdecies;
all'articolo 28, comma 2, lettera b), sopprimere le parole:, nonché per le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies, della legge n. 394 del 1991.
8. 73. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.
Al comma 1, sopprimere i capoversi 1-bis, 1-quater e 1-sexies.
Conseguentemente:
al capoverso 1-quinquiesdecies:
primo periodo, sostituire le parole: 1-bis a 1-quaterdecies con le seguenti: 1-ter a 1-quaterdecies;
secondo periodo, sostituire le parole: 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies con le seguenti: 1-ter, 1-quinquies;
al capoverso 1-sexiesdecies, sostituire la parola: 1-bis con la seguente: 1-ter;
all'articolo 28, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies con le seguenti: 1-ter, 1-quater, 1-quinquies.
8. 48. Martinelli, Catanoso.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-bis.
Conseguentemente:
al capoverso 1-quinquiesdecies:
primo periodo, sostituire le parole: 1-bis a 1-quaterdecies con le seguenti: 1-ter a 1-quaterdecies;
secondo periodo, sopprimere la parola: 1-bis;
al capoverso 1-sexiesdecies, sostituire la parola: 1-bis con la seguente: 1-ter;
all'articolo 28, comma 2, lettera b), sopprimere la parola: 1-bis.
8. 75. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.
Al comma 1, capoverso 1-bis, premettere le parole: Le Regioni o le Province Autonome nelle quali operano.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: tenuti a versare con le seguenti: tenute a trasferire.
8. 201. Bargero, Massa.
Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da:, esercitate attraverso impianti fino alla fine del capoverso con le seguenti: per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva superiore ai 100 kW, per la produzione di acque minerali o per l'uso idropotabile, esercitate mediante impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le cui opere di presa siano collocate all'interno di aree protette o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 o i cui effetti ricadano sulle aree protette, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
«1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari ad un terzo del canone di concessione.»;
sostituire il capoverso 1-quater, con il seguente:
«1-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata complessiva superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
al capoverso 1-quinquies:
sostituire le parole da: una tantum all'ente gestore fino a: naturalità, con le seguenti: in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
sostituire il capoverso 1-sexies con il seguente:
«1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza complessiva superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kW di potenza. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di fonte e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
sostituire il capoverso 1-septies con il seguente:
«1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti, per ogni chilometro non interrato, a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies, una somma pari, in sede di prima applicazione, a 100 euro per oleodotti e metanodotti, a 30 euro per elettrodotti ad alta tensione, a 50 euro per elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per elettrodotti a media tensione isolata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
dopo il capoverso 1-septies, aggiungere il seguente:
«1-septies.1. I titolari di concessioni per funivie, cabinovie e altri impianti a fune, ubicati nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies, una somma pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per ampiezza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
al capoverso 1-undecies:
sostituire le parole: I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta, con le seguenti: I beni demaniali e i beni requisiti alla criminalità organizzata presenti nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
ultimo periodo, sostituire le parole: la titolarità di tali beni, che rimangono con le seguenti: la responsabilità riguardo a tali beni che rimane;
sostituire il capoverso 1-quinquiesdecies, con il seguente:
«1-quinquiesdecies. Le somme di cui ai commi da 1-bis a 1-septies.1 sono versate in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede a riversare il 20 per cento di tali somme alle aree protette di provenienza e a destinare il restante 80 per cento al finanziamento di progetti e azioni di sistema finalizzati in particolare alla conservazione della biodiversità e presentati dalle aree protette, con priorità per i parchi nazionali marini e per le riserve marine. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per gli impianti e le attività contemplate nei commi da 1-bis a 1-quater e da 1-sexies a 1-septies.1, qualora non siano vietate e le cui concessioni decorrano successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, le relative entrate, nel corso del primo quinquennio, sono interamente destinate al finanziamento dei progetti e delle azioni di sistema ministeriali»;
sostituire il capoverso 1-sexiesdecies, con il seguente:
«1-sexiesdecies. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai parchi nazionali e regionali, ai parchi nazionali marini, alle riserve naturali statali e regionali e alle riserve marine, anche, se necessario, recependole nelle normative regionali di settore».
8. 71. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da:, esercitate attraverso impianti fino alla fine del capoverso con le seguenti: per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva superiore ai 100 kW, per la produzione di acque minerali o per l'uso idropotabile, esercitate mediante impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le cui opere di presa siano collocate all'interno di aree protette o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 o i cui effetti ricadano sulle aree protette, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione.
8. 200. Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, De Rosa, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: attraverso impianti con le seguenti: per la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ovvero.
8. 235. Venittelli.
Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: in esercizio, di potenza superiore a 100 kW, alla data di entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: di potenza superiore a 100 kW.
Conseguentemente, al medesimo comma:
capoverso 1-ter sopprimere le parole:, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
capoverso 1-quater sopprimere le parole:, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
capoverso 1-quinquies sopprimere le parole:, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
capoverso 1-sexies sopprimere le parole: ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
capoverso 1-septies sopprimere le parole:, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
capoverso 1-octies sopprimere la parola: presenti;
capoverso 1-sexiesdecies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I commi da 1-bis a 1-octies e il comma 1-undecies trovano applicazione esclusivamente per le concessioni o autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione o per interventi, impianti e opere realizzati in virtù del nuovo titolo.
8. 150. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.
Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: 100 kW con le seguenti: 70 kW.
8. 400. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: 100 kW con le seguenti: 80 kW.
8. 401. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: 100 kW con le seguenti: 90 kW.
8. 402. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: all'interno di aree protette aggiungere le seguenti: o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.
Conseguentemente, al medesimo comma:
capoverso 1-quater dopo le parole: territorio dell'area protetta aggiungere le seguenti: o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
capoverso 1-sexies dopo le parole: territorio dell'area protetta aggiungere le seguenti: o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
capoverso 1-septies dopo le parole: territorio dell'area protetta aggiungere le seguenti: o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
capoverso 1-undecies:
primo periodo, sostituire le parole: presenti nel territorio dell'area protetta con le seguenti: e i beni requisiti alla criminalità organizzata presenti nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12,
ultimo periodo, sostituire le parole: titolarità di tali beni, che rimangono con le seguenti: responsabilità riguardo a tali beni, che rimane;
capoverso 1-quinquiesdecies:
al secondo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento;
al terzo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento;
sostituire il capoverso 1-sexiesdecies con il seguente:
1-sexiesdecies. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai parchi nazionali e regionali, ai parchi nazionali marini, alle riserve naturali statali e regionali e alle riserve marine, anche, se necessario, recependole nelle normative regionali di settore.
8. 202. Zaratti, Melilla, Kronbichler, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.
Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.
Conseguentemente:
al capoverso 1-ter, sopprimere le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
al capoverso 1-quinquies:
sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
aggiungere, in fine, le parole: nell'ultimo anno;
al capoverso 1-octies, sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.
*8. 203. Romele, Squeri, Polidori.
Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.
Conseguentemente:
al capoverso 1-ter, sopprimere le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
al capoverso 1-quinquies:
sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
aggiungere, in fine, le parole: nell'ultimo anno;
al capoverso 1-octies, sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.
*8. 204. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli.
Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.
Conseguentemente:
al capoverso 1-ter, sopprimere le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
al capoverso 1-quinquies:
sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
aggiungere, in fine, le parole: nell'ultimo anno;
al capoverso 1-octies, sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.
*8. 205. Abrignani.
Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.
**8. 6. Bargero, Massa.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.
**8. 76. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: una tantum all'ente gestore fino alla fine del capoverso con le seguenti: annualmente al Fondo Nazionale dei Parchi una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 25 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, pena la decadenza immediata della concessione. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
sostituire i capoversi da 1-ter a 1-octies.1 con i seguenti:
1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente al Fondo Nazionale dei Parchi, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, pena la decadenza immediata della concessione una somma pari ad un terzo del canone di concessione.
1-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alta data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente al Fondo Nazionale dei Parchi, pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 10 per ogni kW di potenza elettrica installata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-quinquies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente, al Fondo Nazionale dei Parchi, pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, al 5 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente in favore del Fondo Nazionale dei Parchi pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1,50 per kW di potenza. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di fonte e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente, al Fondo Nazionale dei Parchi, pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente, al Fondo Nazionale dei Parchi pena la decadenza immediata della concessione, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 15 per cento del canone di concessione.
al capoverso 1-duodecies, secondo periodo, sopprimere le parole: e di ecocompatibilità;
sopprimere i capoversi 1-quinquiesdecies e 1-sexiesdecies;
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, è aggiunto il seguente:
«Art. 16.1.
1. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente disposizione, con specifico decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale dei Parchi, a cui affluiscono tutti i ricavi economici e finanziari derivanti dalle concessioni dei parchi definite nell'articolo 16. Nel decreto ministeriale previa consultazione con l'Ispra e il Comitato nazionale per le aree protette vengono definiti anche i criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie all'attività di conservazione della biodiversità ai diversi enti Parco e garantita la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009».
8. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,
Conseguentemente,
al capoverso, 1-ter, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,
al capoverso, 1-quater, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,
al capoverso, 1-quinquies, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,
al capoverso, 1-sexies, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,
al capoverso, 1-septies, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,
al capoverso, 1-octies, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,
sopprimere il capoverso, 1-octies.1;
all'articolo 28, comma 2, lettera b), sopprimere le parole:, nonché per le fattispecie di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies, della legge n. 394 del 1991.
8. 206. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.
Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,
Conseguentemente,
al capoverso, 1-ter, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,
al capoverso, 1-quater, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,
al capoverso, 1-quinquies, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,
al capoverso, 1-sexies, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,
al capoverso, 1-septies, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,
al capoverso, 1-octies, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,
al capoverso, 1-octies.1, sostituire le parole: alla prima applicazione con le seguenti: al versamento una tantum.
8. 206.(Testo modificato nel corso della seduta) Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole:, in sede di prima applicazione,
8. 233. Bargero, Massa.
Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: al 10 per cento con le seguenti: al 13 per cento.
8. 403. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: al 10 per cento con le seguenti: al 12 per cento.
8. 404. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: al 10 per cento con le seguenti: all'11 per cento.
8. 405. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole da:, già esistenti fino a: in sede di prima applicazione, con le seguenti: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari.
8. 207. Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, De Rosa, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire la parola: esistenti con le seguenti: in esercizio.
Conseguentemente, al medesimo comma:
capoverso 1-quater, sostituire la parola: esistenti con le seguenti: in esercizio;
capoverso 1-quinquies, sostituire la parola: esistenti con le seguenti: in esercizio;
capoverso 1-sexies, sostituire la parola: esistenti con le seguenti: in esercizio;
capoverso 1-septies, sostituire la parola: esistenti con le seguenti: in esercizio.
8. 1. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 con le seguenti: nel territorio dell'area protetta.
*8. 10. Vella, Crimi.
Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 con le seguenti: nel territorio dell'area protetta.
*8. 77. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.
Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: ad un terzo con le seguenti: alla metà.
8. 11. Zaccagnini, Duranti.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quater.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
capoverso 1-sexies, sostituire le parole: dai commi 1-bis e 1-quater con le seguenti: dal comma 1-bis;;
capoverso 1-octies.1, sopprimere la parola: 1-quater;
capoverso 1-quinquiesdecies, secondo periodo, sopprimere la parola: 1-quater;
all'articolo 28, comma 2, lettera b), sopprimere la parola: 1-quater.
8. 78. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.
Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole da: superiore a 50 kW fino a: naturalità con le seguenti: complessiva superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies.
8. 208. Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, De Rosa, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: 50 kW con le seguenti: 200 kW.
*8. 209. Fiorio.
Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: 50 kW con le seguenti: 200 kW.
*8. 210. Catanoso.
Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: 50 kW con le seguenti: 100 kW.
**8. 211. Fiorio.
Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: 50 kW con le seguenti: 100 kW.
**8. 214. Catanoso.
Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: 50 kW con le seguenti: 40 kW.
8. 406. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: 50 kW con le seguenti: 45 kW.
8. 407. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: 50 kW con le seguenti: 48 kW.
8. 408. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: euro 6 con le seguenti: euro 9.
8. 409. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: euro 6 con le seguenti: euro 3.
*8. 212. Fiorio.
Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: euro 6 con le seguenti: euro 3.
*8. 213. Catanoso.
Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: euro 6 con le seguenti: euro 8.
8. 410. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire le parole: euro 6 con le seguenti: euro 7.
8. 411. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La potenza massima prevista per le centrali di nuova istituzione è di 500 kW con un raggio di approvvigionamento delle biomasse di km 10 dal punto di utilizzo. Tali limiti si applicano anche nel caso di centrali a biomasse già funzionanti. Per le centrali con potenza più elevata, già in funzione, l'adeguamento a tali parametri avviene improrogabilmente entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8. 236. Parentela.
Al comma 1, capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 4 per cento.
8. 412. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 3 per cento.
*8. 16. Zaccagnini, Duranti.
Al comma 1, capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 3 per cento.
*8. 413. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 2 per cento.
8. 414. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, dopo il capoverso 1-quinquies, aggiungere il seguente:
«1-quinquies.1. I titolari delle concessioni di cui al comma 1-quinquies cessano comunque l'attività estrattiva all'interno dell'area protetta a decorrere dal 1o gennaio 2020 e provvedono al ripristino ambientale dello stato dei luoghi, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Ente parco».
8. 53. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina, De Rosa, Micillo.
Al comma 1, dopo il capoverso 1-quinquies, aggiungere il seguente:
«1-quinquies.1. Dal 1o giugno 2017 è vietata qualsiasi nuova concessione per attività di prospezione coltivazione e ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi all'interno delle aree protette di cui alla presente disposizione».
8. 54. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, dopo il capoverso 1-quinquies, aggiungere il seguente:
«1-quinquies.1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato qualunque ampliamento degli impianti e delle attività oggetto di concessione di cui al presente articolo».
*8. 55. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.
Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
«1-quinquies.1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato qualunque ampliamento degli impianti e delle attività oggetto di concessione di cui al presente articolo».
*8. 216. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina, Busto.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-sexies.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
capoverso 1-octies.1, sopprimere la parola: 1-sexies;
capoverso 1-quinquiesdecies, secondo periodo, sopprimere la parola: 1-sexies;
all'articolo 28, comma 2, lettera b), sopprimere la parola: 1-sexies.
8. 80. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.
Al comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire le parole da: superiore a 100 kW fino a: naturalità con le seguenti: complessiva superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1- quinquiesdecies.
8. 217. Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, De Rosa, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire le parole: 100 kW con le seguenti: 80 kW.
8. 415. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire le parole: 100 kW con le seguenti: 90 kW.
8. 416. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire le parole: 100 kW con le seguenti: 95 kW.
8. 417. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-sexies, dopo le parole: nel territorio dell'area protetta aggiungere le seguenti: e nelle aree contigue.
8. 20. Vella, Crimi.
Al comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire le parole: euro 1 con le seguenti: euro 2,5.
8. 418. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire le parole: euro 1 con le seguenti: euro 2.
8. 419. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire le parole: euro 1 con le seguenti: euro 1,5.
8. 420. Busto, De Rosa, Terzoni, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire le parole: euro 1 con le seguenti: euro 0,5.
8. 81. Castiello, Allasia, Borghesi.
Al comma 1, capoverso 1-septies, sostituire le parole da:, carbondotti fino alla fine del capoverso con le seguenti: ed elettrodotti, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti, per ogni chilometro non interrato, a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies, una somma pari, in sede di prima applicazione, a 100 euro per oleodotti e metanodotti, a 30 euro per elettrodotti ad alta tensione, a 50 euro per elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per elettrodotti a media tensione isolata.
8. 218. Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, De Rosa, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-septies, sostituire le parole: 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro con le seguenti: 120 euro per oleodotti o metanodotti e a 50 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 70 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 30 euro.
8. 22. Zaccagnini, Duranti.
Al comma 1, capoverso 1-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo non è dovuto nel caso in cui siano già previsti da accordi tra l'ente gestore e il proponente, ovvero nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, obblighi di realizzazione di misure ed opere di compensazione e mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità ed il proponente vi abbia ottemperato.
8. 24. Vella, Crimi.
Al comma 1, dopo il capoverso 1-septies aggiungere il seguente:
«1-septies.1. I titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare sono versate in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, una somma il cui ammontare, modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta e articolazione del medesimo in base a classi di quantità di imbottigliamento, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
8. 65. Micillo, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, dopo il capoverso 1-septies aggiungere il seguente:
«1-septies.1. I titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare, modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta e articolazione del medesimo in base a classi di quantità di imbottigliamento, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
8. 65.(Testo modificato nel corso della seduta) Micillo, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-octies.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
capoverso 1-quinquiesdecies, secondo periodo, sopprimere le parole: e 1-octies;
capoverso 1-octies.1, sostituire le parole: 1-septies e 1-octies con le seguenti: e 1-septies;
all'articolo 28, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 1-septies e 1-octies con le seguenti: e 1-septies.
8. 83. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.
Al comma 1, capoverso 1-octies, sostituire le parole da: e per posto barca fino alla fine del capoverso con le seguenti:, per posto barca e balneari presenti e in esercizio nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 90 per cento del canone di concessione.
8. 67. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-octies, sopprimere le parole: e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.
8. 84. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.
Al comma 1, capoverso 1-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le opere cui si fa riferimento nel periodo precedente devono già essere esistenti o in esercizio all'entrata in vigore della presente disposizione.
8. 26. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:
«1-octies.2. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1-bis a 1-octies e dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, le somme versate e le spese sostenute per la realizzazione di misure ed opere di compensazione, mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità, previsti negli accordi o nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, sono detratte dai contributi ivi previsti. A tal fine il soggetto interessato è tenuto a trasmettere i documenti comprovanti le spese all'autorità competente».
*8. 220. Manfredi, Carrescia.
Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:
«1-octies.2. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1-bis a 1-octies e dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, le somme versate e le spese sostenute per la realizzazione di misure ed opere di compensazione, mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità, previsti negli accordi o nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, sono detratte dai contributi ivi previsti. A tal fine il soggetto interessato è tenuto a trasmettere i documenti comprovanti le spese all'autorità competente».
*8. 221. Abrignani.
Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:
«1-octies.2. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1-bis a 1-octies e dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, le somme versate e le spese sostenute per la realizzazione di misure ed opere di compensazione, mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità, previsti negli accordi o nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, sono detratte dai contributi ivi previsti. A tal fine il soggetto interessato è tenuto a trasmettere i documenti comprovanti le spese all'autorità competente».
*8. 222. Polidori, Romele, Squeri.
Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:
«1-octies.2. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1-bis a 1-octies e dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, le somme versate e le spese sostenute per la realizzazione di misure ed opere di compensazione, mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità, previsti negli accordi o nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, sono detratte dai contributi ivi previsti. A tal fine il soggetto interessato è tenuto a trasmettere i documenti comprovanti le spese all'autorità competente».
*8. 223. Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli.
Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:
«1-octies.2. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-octies non si applicano agli impianti di produzione energetiche di proprietà dei Comuni del Parco e alle società da essi controllate, alle Amministrazioni Separate di Usi Civici (ASUC), nonché alle cooperative il cui statuto consente l'adesione a tutti i cittadini residenti nei territori interessati, in quanto titolari di concessioni, autorizzazioni o impianti di cui ai medesimi commi».
8. 224. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.
(Approvato)
Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:
«1-octies.2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono vietate nuove concessioni e autorizzazioni relative a impianti e attività di cui ai precedenti commi, ubicati nel territorio dell'area protetta».
*8. 56. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.
Al comma 1, dopo il capoverso 1-octies.1, aggiungere il seguente:
«1-octies.2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono vietate nuove concessioni e autorizzazioni relative a impianti e attività di cui ai precedenti commi, ubicati nel territorio dell'area protetta».
*8. 219. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-novies.
**8. 57. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-novies.
**8. 68. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-decies.
Conseguentemente, all'articolo 9, capoverso Art. 11.1., sopprimere il comma 6.
*8. 28. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-decies.
Conseguentemente, all'articolo 9, capoverso Art. 11.1., sopprimere il comma 6.
*8. 58. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-decies.
Conseguentemente, all'articolo 9, capoverso Art. 11.1., sopprimere il comma 6.
*8. 70. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-decies, aggiungere, infine, il seguente periodo: L'ammontare e le modalità di riscossione e di gestione delle entrate derivanti dagli eventuali canoni di cui al precedente periodo saranno disciplinati dall'ente di gestione dell'area protetta con apposite previsioni interne al proprio regolamento di cui all'articolo 11.
8. 30. Vella, Crimi.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-undecies.
8. 85. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.
Al comma 1, capoverso 1-undecies, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale.
8. 59. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, capoverso 1-undecies, ultimo periodo, sostituire la parola: concessionario con la seguente: concedente.
8. 225. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, sopprimere le parole: di qualità;
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, predispone uno o più regolamenti per stabilire i criteri e le modalità di concessione dei marchi degli Enti gestori delle aree protette al fine di garantire a parità di prodotto od offerta omogeneità dei suddetti livelli di qualità e sostenibilità.
8. 72. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere in fine le parole:, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.
**8. 31. Vella, Crimi.
Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.
**8. 32. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.
Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.
**8. 60. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.
**8. 69. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-duodecies, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali.
**8. 86. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.
Al comma 1, capoverso 1-duodecies, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione predispone uno o più regolamenti per stabilire i criteri e le modalità di concessione dei marchi degli Enti gestori delle aree protette al fine di garantire a parità di prodotto od offerta omogeneità dei suddetti livelli di qualità e sostenibilità.
8. 226. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, capoverso 1-duodecies aggiungere in fine le parole: nonché prevedendo l'individuazione di aree comunali per la vendita diretta che promuovano le produzioni locali.
8. 36. Zaccagnini, Duranti.
Al comma 1, capoverso 1-duodecies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio regolamento, istituisce un marchio nazionale dei prodotti dei parchi, conferendo priorità alle produzioni biologiche di tali aree.
8. 227. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.
Al comma 1, capoverso comma 1-quaterdecies, sostituire la parola: 2017 con la seguente: 2018.
8. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Al comma 1, sopprimere i capoversi 1-quinquiesdecies e 1-sexiesdecies.
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, è aggiunto il seguente:
«Art. 16.1.
1. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente disposizione, con specifico decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico è istituito presso il Ministero dell'ambiente il Fondo Nazionale dei Parchi, a cui affluiscono tutti i ricavi economici e finanziari derivanti dalle concessioni dei parchi definite nell'articolo 16. Nel Decreto Ministeriale previa consultazione con l'Ispra e il Comitato nazionale per le aree protette vengono definiti anche i criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie all'attività di conservazione della biodiversità ai diversi enti Parco e garantita la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009».
8. 42. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, sostituire il capoverso 1-quinquiesdecies con il seguente: Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi da 1-bis, a 1-octies sono versate dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto alla ripartizione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema, in particolare per garantire la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 66. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies, secondo periodo, sostituire le parole da: 70 per cento fino a: ivi indicate. Il restante 30 per cento delle entrate con le seguenti: 100 per cento delle risorse relative alle aree protette nazionali e regionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies.
8. 228. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.
Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies, secondo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 80 per cento;
Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.
8. 229. Zaratti, Melilla, Kronbichler, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.
Al comma 1, capoverso 1-quinquiesdecies, secondo periodo, sopprimere le parole: e regionali.
8. 230. Castiello, Grimoldi, Allasia, Borghesi.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-sexiesdecies.
8. 231. Mazzoli.
(Approvato)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. A decorrere dall'anno 2018 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.
4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2018, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.
4-quater. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 4-bis anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni.».
*8. 63. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. A decorrere dall'anno 2018 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.
4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2018, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.
4-quater. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 4-bis anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni.».
*8. 232. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
A.C. 4144-A – Articolo 9
ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991).
1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:
«Art. 11.1 – (Gestione della fauna selvatica). – 1. Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Per la redazione, la gestione e l'aggiornamento dei piani l'ente gestore dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con università ed enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.
2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
3. Gli interventi di gestione della fauna selvatica, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.
4. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture.
5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
6. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-decies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.
7. Una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica e per l'esercizio delle attività previste dalla presente legge».
2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 9.
(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991).
Sopprimerlo.
*9. 68. Laffranco, Crimi.
Sopprimerlo.
*9. 77. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991).
1. Gli interventi di contenimento delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti, in conformità alla Direttiva europea 2009/147/CE e alla Direttiva europea 92/43/CEE, con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 157/1992. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste, anche tenendo conto della necessità di non arrecare disturbo ad altra fauna presente nell'area protetta. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte ZPS, SIC, ZSC, il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione. Per la redazione e gestione dei piani, l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
2. I piani di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica che determina un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat della Direttiva europea 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta.
3. I piani di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del piano medesimo.
4. I piani di cui al comma 1 che prevedono interventi di controllo faunistico devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati metodi alternativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerino anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e possono essere attuati dal personale da esso dipendente, da personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, delle polizie provinciali, degli istituti zooprofilattici o di altra forza di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 157/1992.
5. Ai soggetti coinvolti negli interventi di controllo faunistico che agiscano in modo non conforme alle modalità predeterminate, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 della legge 157/1992 e all'articolo 30 della presente legge, nonché l'esclusione, anche per il futuro, dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale, nonché le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza.
6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.
7. Una quota pari al 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti di gestione della fauna selvatica.
9. 203. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina, Giammanco.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991).
1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente: «Art. 11.1 – (Contenimento). – 1. Gli interventi di contenimento delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti, in conformità alla direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste e i modi di verifica del piano medesimo. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE. Per la redazione, gestione e l'aggiornamento dei piani, l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
2. I piani di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica provocati sulla conservazione di specie ed habitat di cui alla direttiva europea 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta.
3. I piani di cui al comma 1 che prevedono interventi di controllo faunistico devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati metodi alternativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerano anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente, dagli istituti zooprofilattici o da personale appartenente a forze di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Ai soggetti coinvolti negli interventi di controllo faunistico che agiscano in modo non conforme alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza, inclusa l'esclusione, anche per il futuro, dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale, nonché le sanzioni di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e all'articolo 30 della presente legge.
5. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.
6. Una quota pari al 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti.».
9. 6. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. – (Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991). – 1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente:
«Art. 11.1 – (Contenimento della fauna selvatica). – 1. Gli interventi di contenimento delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti, in conformità alla Direttiva europea 2009/147/CE e alla Direttiva europea 92/43/CEE, con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte ZPS, SIC, ZSC, il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione. Per la redazione e gestione dei piani, l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
2. I piani di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica che determina un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat della Direttiva europea 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta.
3. I piani di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del piano medesimo.
4. I piani di cui al comma I che prevedono interventi di controllo faunistico devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati metodi alternativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerino anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e possono essere attuati dal personale da esso dipendente, da personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, delle polizie provinciali, degli istituti zooprofilattici o di altra forza di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 del 1992.
5. Ai soggetti coinvolti negli interventi di controllo faunistico che agiscano in modo non conforme alle modalità predeterminate, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 della legge n. 157 del 1992 e all'articolo 30 della presente legge, nonché l'esclusione, anche per il futuro, dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale, nonché le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza.
6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.
7. Gli introiti ricavati dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo devono essere versati in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per finanziare sistemi di controllo non cruenti da attuarsi all'interno delle aree protette.
9. 109. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Introduzione degli articoli 11.1 e 11.2 della legge n. 394 del 1991).
1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11.1 – (Gestione della fauna e della flora). – 1. Gli interventi di gestione della fauna e della flora, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA nel caso in cui si tratti di specie particolarmente protette secondo la normativa europea a riguardo. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
2. Le aree protette e le aree contigue pubblicano annualmente un rapporto sullo stato delle specie di cui al comma precedente, nonché di quelle ritenute prioritarie dall'Area Protetta medesima, con particolare riferimento alla loro consistenza e tendenza, destinandovi una quota non inferiore al 5 per cento del loro bilancio di previsione annuale.
Art. 11.2 – (Controllo della fauna e della flora). – 1. I piani per la gestione di cui al comma 1 del precedente articolo possono comprendere anche forme di controllo finalizzate al contenimento della fauna e della flora che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili nonché potenzialmente negative su attività agronomiche ritenute importanti per le finalità dell'area naturale protetta; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
2. Gli interventi di controllo devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.
3. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di soggetti su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi o i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire con modalità naturali e non cruente.
4. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
5. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-decies, degli ammali abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.
6. Una quota pari al 5 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata dei bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo naturali della fauna».
2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.
Annesso
(Articolo 9, comma 2)
«Allegato I
(articolo 11.2. comma 2).
Specie | Distribuzione
naturale in Italia |
Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo (*) |
Crocidura ichnusae (crocidura mediterranea) | Sardegna, Pantelleria | |
Crocidura suaveolens (crocidura minore) | Italia cont. | Capraia, Elba |
Erinaceus europaeus (riccio) | Italia cont. | Sardegna, Sicilia, Elba |
Suncus etruscus (mustiolo) | Italia cont. | Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba |
Lepus capensis (lepre sarda) | Italia cont. | Sardegna |
Lepus europaeus (lepre europea) | Italia cont. | Italia meridionale continentale |
Oryctolagus cuniculus (coniglio selvatico europeo) | Italia cont. | Italia continentale, Sicilia, Sardegna |
Eliomys quercinus (quercino) | Italia cont. | Sardegna, Capraia, Lipari |
Glis glis (ghiro) | Italia cont. | Sardegna, Sicilia, Elba, Salina |
Muscardinus avellanarius (moscardino) | Italia cont. | Sicilia |
Hystrix cristata (istrice) | Italia cont. | Sicilia, Elba |
Vulpes vulpes (volpe) | Italia cont. | Sardegna, Sicilia |
Martes martes (martora) | Italia cont. | Sardegna, Sicilia, Elba |
Mustela nivalis (donnola) | Italia cont. | Sardegna, Sicilia |
Felis silvestris (gatto selvatico) | Italia cont. | Sardegna, Sicilia |
Sus scrofa (cinghiale) | Italia cont. | Sardegna |
Dama dama (daino) | Italia meridionale e Sardegna | |
Cervus elaphus (cervo nobile) | Italia cont. | Sardegna |
Ovis orientalis musimon (muflone) | Sardegna | |
Capra aegragus (capra selvatica) | Montecristo | |
Phasianus colchicus (fagiano comune) | Italia | |
Alectoris barbara (pernice sarda) | Sardegna |
(*) In Sardegna e in Sicilia nonché nelle isole minori sono da considerare autoctone solamente le sottospecie locali, qualora esistano, ad evitare possibili introduzioni di sottospecie continentali.
9. 53. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Introduzione degli articoli 11.1 e 11.2 della legge n. 394 del 1991).
1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11.1 – (Gestione della fauna e della flora). – 1. Gli interventi di gestione della fauna e della flora, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA nel caso in cui si tratti di specie particolarmente protette secondo la normativa europea a riguardo. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
2. Le aree protette e le aree contigue pubblicano annualmente un rapporto sullo stato delle specie di cui al comma precedente, nonché di quelle ritenute prioritarie dall'Area Protetta medesima, con particolare riferimento alla loro consistenza e tendenza, destinandovi una quota non inferiore al 5 per cento del loro bilancio di previsione annuale.
Art. 11.2 – (Controllo della fauna e della flora). – 1. I piani per la gestione di cui al comma 1 del precedente articolo possono comprendere anche forme di controllo finalizzate al contenimento della fauna e della flora che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili nonché potenzialmente negative su attività agronomiche ritenute importanti per le finalità dell'area naturale protetta; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
2. Gli interventi di controllo devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.
3. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di soggetti su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi o i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire con modalità naturali e non cruente.
4. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
5. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-decies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.
6. Una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata dei bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo naturali della fauna e per l'esercizio delle attività previste dalla presente legge».
2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.
Annesso
(Articolo 9, comma 2)
«Allegato I
(articolo 11.2. comma 2).
Specie | Distribuzione
naturale in Italia |
Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo (*) |
Crocidura ichnusae (crocidura mediterranea) | Sardegna, Pantelleria | |
Crocidura suaveolens (crocidura minore) | Italia cont. | Capraia, Elba |
Erinaceus europaeus (riccio) | Italia cont. | Sardegna, Sicilia, Elba |
Suncus etruscus (mustiolo) | Italia cont. | Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba |
Lepus capensis (lepre sarda) | Italia cont. | Sardegna |
Lepus europaeus (lepre europea) | Italia cont. | Italia meridionale continentale |
Oryctolagus cuniculus (coniglio selvatico europeo) | Italia cont. | Italia continentale, Sicilia, Sardegna |
Eliomys quercinus (quercino) | Italia cont. | Sardegna, Capraia, Lipari |
Glis glis (ghiro) | Italia cont. | Sardegna, Sicilia, Elba, Salina |
Muscardinus avellanarius (moscardino) | Italia cont. | Sicilia |
Hystrix cristata (istrice) | Italia cont. | Sicilia, Elba |
Vulpes vulpes (volpe) | Italia cont. | Sardegna, Sicilia |
Martes martes (martora) | Italia cont. | Sardegna, Sicilia, Elba |
Mustela nivalis (donnola) | Italia cont. | Sardegna, Sicilia |
Felis silvestris (gatto selvatico) | Italia cont. | Sardegna, Sicilia |
Sus scrofa (cinghiale) | Italia cont. | Sardegna |
Dama dama (daino) | Italia meridionale e Sardegna | |
Cervus elaphus (cervo nobile) | Italia cont. | Sardegna |
Ovis orientalis musimon (muflone) | Sardegna | |
Capra aegragus (capra selvatica) | Montecristo | |
Phasianus colchicus (fagiano comune) | Italia | |
Alectoris barbara (pernice sarda) | Sardegna |
(*) In Sardegna e in Sicilia nonché nelle isole minori sono da considerare autoctone solamente le sottospecie locali, qualora esistano, ad evitare possibili introduzioni di sottospecie continentali.
9. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo dopo la parola: uccelli aggiungere le seguenti:, rettili, anfibi, pesci, invertebrati.
9. 120. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con l'esclusione dei ratti.
Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
*9. 201. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con l'esclusione dei ratti.
Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
*9. 202. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Zaccagnini, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con l'esclusione dei ratti.
9. 119. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e nelle aree contigue.
9. 54. Castiello, Grimoldi, Borghesi.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti: in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, al medesimo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
al medesimo capoverso, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: in conformità fino a: 21 maggio 1992, con le seguenti: in conformità alle suddette Direttive.
*9. 3. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti: in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, al medesimo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
al medesimo capoverso, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: in conformità fino a: 21 maggio 1992, con le seguenti: in conformità alle suddette Direttive.
*9. 29. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti: in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, al medesimo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
al medesimo capoverso, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: in conformità fino a: 21 maggio 1992, con le seguenti: in conformità alle suddette Direttive.
*9. 204. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, primo periodo, sopprimere le parole: e vincolante.
**9. 55. Castiello, Grimoldi, Borghesi, Sammarco.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, primo periodo, sopprimere le parole: e vincolante.
**9. 220. Zoggia.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1 comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
**9. 39. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1 comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
**9. 78. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con comprovata esperienza nell'ambito faunistico.
*9. 40. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con comprovata esperienza nell'ambito faunistico.
*9. 79. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Le aree protette e le aree contigue pubblicano annualmente un rapporto sullo stato delle specie di cui al comma 1, nonché di quelle ritenute prioritarie dall'Area Protetta medesima, con particolare riferimento alla loro consistenza e tendenza, destinandovi una quota non inferiore al 5 per cento del loro bilancio di previsione annuale»;
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
comma 2, sostituire le parole da: I piani per la gestione fino a: particolarmente vulnerabili con le seguenti: I piani per la gestione di cui al comma 1 possono comprendere anche forme di controllo finalizzate al contenimento della fauna e della flora che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili nonché potenzialmente negative su attività agronomiche ritenute importanti per le finalità dell'area naturale protetta;
comma 3, sopprimere le parole:, sia di cattura che di abbattimento,;
comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: tramite catture con le seguenti: con modalità naturali e non cruente.
9. 205. Zaratti, Melilla, Kronbichler, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. L'ente gestore dell'area naturale protetta pubblica annualmente un rapporto sullo stato delle specie di cui al comma 1, nonché di quelle ritenute prioritarie, nelle aree naturali protette e quelle contigue, con particolare riferimento alla loro consistenza e tendenza, destinandovi una quota non inferiore al 5 per cento del loro bilancio di previsione annuale».
9. 206. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati al contenimento con le seguenti: possono essere finalizzati al contenimento.
*9. 41. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati al contenimento con le seguenti: possono essere finalizzati al contenimento.
*9. 80. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone con le seguenti: dei danni della fauna selvatica che determinano un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta; per tutte le specie aliene invasive.
9. 207. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: della fauna selvatica che può determinare con le seguenti: dei danni della fauna selvatica che determinano.
9. 110. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sopprimere le parole da: o di specie della fauna e flora selvatiche fino alla fine del comma.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
9. 9. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sopprimere le parole: o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili.
9. 111. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: habitat ritenuti particolarmente vulnerabili aggiungere le seguenti:, o sono finalizzati a contenere il rischio di danni per il territorio e le comunità residenti.
9. 56. Castiello, Grimoldi, Borghesi.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: le specie alloctone, con le seguenti: le specie aliene invasive.
9. 30. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati all'eradicazione con le seguenti: possono essere finalizzati all'eradicazione.
*9. 42. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati all'eradicazione con le seguenti: possono essere finalizzati all'eradicazione.
*9. 81. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento aggiungere le seguenti: non letali.
**9. 8. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento aggiungere le seguenti: non letali.
**9. 36. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento aggiungere le seguenti: non letali.
**9. 73. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli Enti Parco possono in caso di necessità predisporre il prelievo dei «capi sanitari».
9. 57. Castiello, Grimoldi, Borghesi.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'eradicazione, da attuare tramite metodi ecologici non cruenti e non letali, è prevista esclusivamente in ecosistemi chiusi e per specie che non abbiano ampia diffusione nel territorio nazionale.
*9. 44. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'eradicazione, da attuare tramite metodi ecologici non cruenti e non letali, è prevista esclusivamente in ecosistemi chiusi e per specie che non abbiano ampia diffusione nel territorio nazionale.
*9. 83. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sopprimere le parole:, sia di cattura che di abbattimento,
**9. 10. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Zaccagnini, Nicchi, Formisano, Duranti.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sopprimere le parole:, sia di cattura che di abbattimento,
**9. 38. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sopprimere le parole:, sia di cattura che di abbattimento,
**9. 74. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Pastorino, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sopprimere le parole:, sia di cattura che di abbattimento,
**9. 94. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole da:, sia di cattura fino alla fine del comma 3 con le seguenti: devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità dell'ente Parco e devono essere eseguiti esclusivamente dal personale pubblico di sorveglianza e di polizia ambientale, coadiuvabile unicamente da personale dipendente dell'ente Parco e devono essere attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali. Nei parchi, nelle aree protette e nelle aree contigue sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo le specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 del 1992. Gli interventi in oggetto debbono sempre svolgersi nel rispetto delle direttive 147/2009 CE «Uccelli» e 43/95 CE «Habitat» e non possono essere condotti nel periodo tra il 1 gennaio ed il 30 settembre. Per l'avifauna, valgono le prescrizioni di cui all'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992.
*9. 46. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole da:, sia di cattura fino alla fine del comma 3 con le seguenti: devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità dell'ente Parco e devono essere eseguiti esclusivamente dal personale pubblico di sorveglianza e di polizia ambientale, coadiuvabile unicamente da personale dipendente dell'ente Parco e devono essere attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali. Nei parchi, nelle aree protette e nelle aree contigue sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo le specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 del 1992. Gli interventi in oggetto debbono sempre svolgersi nel rispetto delle direttive 147/2009 CE «Uccelli» e 43/95 CE «Habitat» e non possono essere condotti nel periodo tra il 1 gennaio ed il 30 settembre. Per l'avifauna, valgono le prescrizioni di cui all'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992.
*9. 85. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole da:, sia di cattura fino alla fine del comma 3 con le seguenti: devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente, mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
**9. 45. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole da:, sia di cattura fino alla fine del comma 3 con le seguenti: devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente, mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
**9. 84. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole:, sia di cattura che di abbattimento, con le seguenti: devono impiegare modalità naturali e metodi non cruenti e.
9. 208. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate fino alla fine del comma 3 con le seguenti:, dagli istituti zooprofilattici o da personale appartenente a forze di pubblica sicurezza.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 5, sopprimere il secondo periodo.
9. 12. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate fino alla fine del comma 3 con le seguenti:, dagli istituti zooprofilattici o da personale appartenente a forze di pubblica sicurezza.
9. 209. Kronbichler, Zaratti, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate con le seguenti:, da altro personale pubblico o da proprietari e conduttori di fondi all'interno della proprietà, purché muniti di licenza di caccia.
*9. 5. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate con le seguenti:, da altro personale pubblico o da proprietari e conduttori di fondi all'interno della proprietà, purché muniti di licenza di caccia.
*9. 33. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sopprimere le parole: e validati dall'ISPRA.
9. 58. Castiello, Grimoldi, Borghesi.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
9. 13. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture con le seguenti: dando priorità a quelle che garantiscano maggiore efficacia e rapidità nel raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
9. 21. Minnucci.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: devono valutare aggiungere le seguenti: in via preventiva e prioritaria.
*9. 17. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: devono valutare aggiungere le seguenti: in via preventiva e prioritaria.
*9. 31. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: devono valutare aggiungere le seguenti: in via preventiva e prioritaria.
*9. 210. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ed eventuale successivo abbattimento.
9. 59. Castiello, Grimoldi, Borghesi.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: L'allevamento e l'immissione di cinghiali sono vietati su tutto il territorio nazionale. Nei parchi e nelle aree contigue è vietata ogni forma di ripopolamento a scopo venatorio.
*9. 47. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: L'allevamento e l'immissione di cinghiali sono vietati su tutto il territorio nazionale. Nei parchi e nelle aree contigue è vietata ogni forma di ripopolamento a scopo venatorio.
*9. 86. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 5, primo periodo, premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157,
**9. 18. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 5, primo periodo, premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
**9. 32. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 5, primo periodo, premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
**9. 211. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: responsabile di interventi fino alla fine del comma con le seguenti: che abbia effettuato interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate o altresì responsabile di soggetti privati che abbiano effettuato interventi di controllo faunistico non conformi si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati responsabili di interventi di controllo faunistico non conformi ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio Nazionale.
9. 60. Castiello, Grimoldi, Borghesi.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
9. 221. Zoggia.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1 sopprimere il comma 6.
*9. 14. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1 sopprimere il comma 6.
*9. 37. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1 sopprimere il comma 6.
*9. 75. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I capi abbattuti devono essere posti in vendita attraverso asta pubblica.
9. 61. Castiello, Grimoldi, Borghesi.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sopprimere il comma 7.
*9. 19. Kronbichler, Zaratti, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sopprimere il comma 7.
*9. 34. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sopprimere il comma 7.
*9. 212. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Negli organismi di governance e nel personale delle piante organiche dei parchi e delle aree protette deve essere prevista la presenza di almeno due zoologi.
**9. 49. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Negli organismi di governance e nel personale delle piante organiche dei parchi e delle aree protette deve essere prevista la presenza di almeno due zoologi.
**9. 88. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Gli introiti ottenuti dalla vendita dei capi abbattuti o catturati in operazioni di controllo sono utilizzati a fini di recupero ambientale sul territorio del parco.
9. 62. Castiello, Grimoldi, Borghesi.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, sostituire le parole: 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti con le seguenti: 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti e non letali.
*9. 213. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, sostituire le parole: 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti con le seguenti: 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti e non letali.
*9. 214. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, sopprimere le parole: ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione.
**9. 76. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, sopprimere le parole: ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione.
**9. 129. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, sostituire le parole: ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti con le seguenti: deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti e non letali.
9. 215. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, dopo le parole: non cruenti aggiungere le seguenti: e non letali.
9. 128. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Un'ulteriore quota del 20 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per il risarcimento economico a soggetti che abbiano subito danni causati da fauna selvatica dando priorità alle aziende agricole danneggiate.
9. 20. Minnucci.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. In ogni parco nazionale o regionale è prevista la realizzazione di un'area faunistica avente come finalità prioritaria la riabilitazione e la reintroduzione in natura della fauna del parco. In ogni parco nazionale è prevista l'istituzione di un centro di recupero degli animali selvatici, con la finalità della loro cura, riabilitazione e reintroduzione in natura. Tali strutture devono rispettare le normative vigenti in materia di detenzione della fauna selvatica, anche ai sensi della legge n. 150 del 1992. È vietata ogni attività di esposizione degli animali selvatici, ad esclusione degli esemplari non recuperabili in natura.
*9. 51. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
8. In ogni parco nazionale o regionale è prevista la realizzazione di un'area faunistica avente come finalità prioritaria la riabilitazione e la reintroduzione in natura della fauna del parco. In ogni parco nazionale è prevista l'istituzione di un centro di recupero degli animali selvatici, con la finalità della loro cura, riabilitazione e reintroduzione in natura. Tali strutture devono rispettare le normative vigenti in materia di detenzione della fauna selvatica, anche ai sensi della legge n. 150 del 1992. È vietata ogni attività di esposizione degli animali selvatici, ad esclusione degli esemplari non recuperabili in natura.
*9. 90. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«8. In ogni parco nazionale o regionale è istituita un'area destinata a riserva integrale non inferiore al 20 per cento della superficie del parco stesso, al fine di consentire l'evoluzione naturale delle biocenosi».
**9. 50. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.
Al comma 1, capoverso Art. 11.1, aggiungere in fine il seguente comma:
8. In ogni parco nazionale o regionale è istituita un'area destinata a riserva integrale non inferiore al 20 per cento della superficie del parco stesso, al fine di consentire l'evoluzione naturale delle biocenosi.
**9. 89. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative per individuare, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, soluzioni per ridurre l'impatto ambientale del progetto Trans Adriatic Pipeline (TAP), con particolare riferimento all'ipotesi di delocalizzare il punto di approdo del gasdotto – 3-03040
LEVA, LAFORGIA, KRONBICHLER, NICCHI, MARTELLI, MELILLA, ZOGGIA, FRANCO BORDO, SCOTTO, FOSSATI, FERRARA, ROBERTA AGOSTINI, ZARATTI, CIMBRO, FONTANELLI, ROSTAN, MATARRELLI e SANNICANDRO. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
il gasdotto Tap rappresenta un'opera di grande impatto ambientale che interessa un'area ad alto valore paesaggistico;
il progetto ha una storia antica e nel Salento ha dato vita, nel corso degli anni, a forti perplessità e mobilitazioni da parte di cittadini, comitati e istituzioni che chiedono di spostare l'approdo dell'opera per non deturpare un'area caratterizzata dalla presenza di un patrimonio inestimabile che la rende unica sotto il profilo ambientale;
già tempo addietro 94 sindaci della zona hanno dato voce alle istanze del territorio chiedendo di aprire un dialogo;
il dottor Serravezza è diventato nel Salento il simbolo della resistenza al gasdotto. Il noto oncologo di Casarano, infatti, da giorni sta portando avanti uno sciopero della fame e della sete per sensibilizzare la politica e chiedere di riaprire il dialogo tra istituzioni e territorio rispetto alla vicenda dell'approdo del gasdotto Tap sulle coste di Melendugno;
nonostante la battaglia condotta dal dottor Serravezza e il pericolo per la sua stessa vita, le richieste di quest'ultimo (e dell'intero territorio salentino) restano a tutt'oggi senza risposta;
la battaglia civile del dottor Serravezza e dell'intera popolazione salentina non può e non deve rimanere senza risposta;
in alternativa al progetto da realizzare a San Foca sono state proposte, nel tempo, alternative di approdo a maggiore sostenibilità ambientale;
la stessa regione e le istituzioni locali hanno comunicato in diverse occasioni la contrarietà all'approdo sulle coste di San Foca –:
quali iniziative di competenza il Governo intenda intraprendere al fine di promuovere l'apertura di un tavolo istituzionale con le parti interessate, per preservare il territorio da eventuali danni irreparabili e valutare concretamente una deviazione dell'approdo in una zona diversa del Salento, dove l'impatto ambientale e paesaggistico sarebbe meno invasivo, così da aprire il dialogo necessario ad affrontare il dissenso del territorio sul progetto del gasdotto Tap e impedire che la battaglia del dottor Serravezza risulti vana. (3-03040)
Iniziative finalizzate a tutelare il personale volontario che presta servizio presso le biblioteche statali, con particolare riguardo ai lavoratori dell'associazione Avaca operanti presso la Biblioteca nazionale di Roma – 3-03041
FASSINA, PANNARALE, GIANCARLO GIORDANO, MARCON, AIRAUDO e PLACIDO. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. – Per sapere – premesso che:
i lavoratori dell'associazione Avaca, che per oltre dieci anni hanno garantito all'interno della Biblioteca nazionale di Roma lo svolgimento di diverse mansioni strutturali (vigilanza agli accessi, servizio di accoglienza, ufficio prestito, catalogazione e distribuzione del materiale librario nelle sale di lettura e altro), si sono dati appuntamento per il 25 maggio 2017, alle ore 10.00, sul piazzale antistante la sede di viale Castro Pretorio, per manifestare contro la decisione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di non rinnovare, per il futuro, tutte le convenzioni in scadenza stipulate con le associazioni;
come denunciato dagli stessi interessati, che si sono autodefiniti «scontrinisti», la loro surreale situazione è la nuova frontiera del lavoro precario e malpagato. Essendo formalmente inquadrati come lavoratori volontari, nonostante siano inseriti nel registro turni dei 130 dipendenti effettivi, non risultano contrattualizzati, tutelati, né, tantomeno, degni di una trattativa sindacale, una condizione che fino ad oggi ha permesso al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dietro la stipula di apposite convenzioni, di coprire i buchi dell'organico determinatisi con il blocco del turn over e di garantire presso le biblioteche statali gli stessi servizi un tempo forniti dal personale di ruolo, a fronte di un rimborso per spese alimentari, per ogni volontario, pari a non meno di 400 euro al mese;
con circolare del 20 aprile 2017, emanata alle biblioteche statali, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha imposto che le stesse, con l'arrivo del servizio civile nazionale, facciano «un'attenta valutazione in merito alla sostenibilità economica del rinnovo delle convenzioni in scadenza con le associazioni» e che «qualora l'analisi della situazione economica conduca a ritenere il permanere dell'interesse a stipulare convenzioni con associazioni di volontariato, questi istituti dovranno: individuare la controparte mediante procedura di gara; prevedere la rotazione semestrale delle unità di volontari assegnati; applicare modalità organizzative atte a scongiurare qualsivoglia pretesa di riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato»;
da quanto premesso si evince che la prestazione volontaria dei suddetti lavoratori sarà a breve sostituita dal servizio civile e che il rapporto intercorso fino ad oggi con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sarà interrotto senza riconoscere loro alcuna forma di sostegno al reddito;
tale modus operandi è ad avviso degli interroganti indegno e, a dir poco, scandaloso, tanto più all'interno di un luogo, come la Biblioteca nazionale, che dovrebbe farsi promotore, per definizione, della cultura di un Paese –:
come ritenga di poter garantire ai suddetti lavoratori il giusto e doveroso riconoscimento per la generosa opera svolta fino ad oggi per l'istituzione che dirige. (3-03041)
Iniziative volte a salvaguardare il patrimonio della Galleria degli Uffizi di Firenze e a garantire la trasparenza e la concorrenza nel mercato relativo all'organizzazione degli eventi culturali – 3-03042
RAMPELLI, MURGIA, CIRIELLI, LA RUSSA, GIORGIA MELONI, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. – Per sapere – premesso che:
la riforma che sta interessando il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha concesso larga autonomia decisionale ai direttori dei principali musei italiani, nonché ha previsto in favore degli stessi direttori la facoltà di attrarre in forma diretta finanziamenti per i musei che dirigono;
la Galleria degli Uffizi di Firenze, per quantità e qualità delle opere raccolte, costituisce uno dei più importanti musei del mondo e nel 2016, con oltre due milioni di visitatori, è stato il quarto sito museale italiano più visitato;
nel 2016 la società «Mondomostre s.r.l.» ha organizzato a Mosca la mostra «Raffaello. La poesia del volto», curata dal direttore della Galleria degli Uffizi Dottor Schmidt e alla quale la Galleria degli Uffizi ha «prestato» alcuni capolavori ritenuti inamovibili, tra i quali i ritratti di Agnolo Doni e della moglie, nonostante il parere fortemente negativo dell'Opificio delle Pietre dure che aveva messo in evidenza i rischi di un trasferimento sulla conservazione delle opere;
a compensazione del prestito della Muta di Raffaello concesso alla mostra di Mosca dalla Galleria nazionale di Urbino, inoltre, la Galleria degli Uffizi avrebbe concesso in prestito al museo pesarese la Venere di Tiziano, nonostante anche tale opera figurasse tra quelle inamovibili;
con i citati prestiti di opere il direttore della Galleria degli Uffizi sembra aver dato luogo a un utilizzo di tali beni in contrasto con il codice dei beni culturali e delle norme regolamentari che lo regolano;
nel gennaio 2017 il direttore Schmidt ha partecipato all'inaugurazione della mostra di Tiziano organizzata da «Mondomostre s.r.l.» a Tokyo, alla quale la Galleria degli Uffizi ha concesso numerosi prestiti;
in occasione di Expo 2017 è previsto l'allestimento di una mostra della Galleria degli Uffizi ad Astana, anch'essa a quanto risulta agli interroganti organizzata dalla società «Mondomostre s.r.l.» e promossa dal direttore Schmidt;
a parere degli interroganti il rapporto tra il direttore della Galleria degli Uffizi e la società «Mondomostre s.r.l.» presenta un carattere di esclusività che rischia di configurare una violazione delle norme sulla libera concorrenza e che contrasta con il ruolo istituzionale rivestito dal dottor Schmidt –:
se sia informato dei fatti esposti in premessa e quali iniziative intenda assumere al fine di tutelare il patrimonio inestimabile della Galleria degli Uffizi e garantire la trasparenza e la concorrenza nel mercato dell'organizzazione culturale.
(3-03042)
Chiarimenti in merito alle prospettive di effettivo funzionamento del nuovo sistema sanzionatorio delineato dal Governo in materia di prevenzione vaccinale, con particolare riferimento alla situazione delle famiglie che vivono in campi rom – 3-03043
RONDINI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
i dati più recenti riportano come l'86 per cento delle famiglie che vivono nei campi rom risiede nel Lazio, in Campania, in Piemonte, in Lombardia e in Toscana, con una concentrazione del 20 per cento (7.500) dei rom italiani in emergenza abitativa a Roma;
sul totale sono circa 20 mila i minori rom che in Italia vivono in condizioni di povertà, negli insediamenti formali e informali tenuti nascosti dai centri cittadini, per i quali l'aspettativa media di vita è circa dieci anni in meno rispetto al resto della popolazione. Di questi, 4.100 bambini si trovano solo a Roma: 1.350 hanno tra zero e sei anni, 2.750 tra sette e 18 anni. E anche i campi formali, quelli progettati e gestiti dalle istituzioni, sono ormai in stato di abbandono;
da notizie di stampa si apprende che sia stato approvato un provvedimento che reintroduce l'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'iscrizione a scuola, rendendo obbligatori una serie di vaccini che finora erano semplicemente raccomandati;
il decreto-legge dovrebbe prevedere una multa sino a 7.500 euro per i genitori che non vaccineranno i figli per l'accesso a scuola dai 6 ai 16 anni, con irrogazione delle sanzioni da parte delle aziende sanitarie;
tra le previsioni del provvedimento vi sarebbe anche quella che se il genitore o l'esercente la potestà genitoriale violi l'obbligo di vaccinazione sia segnalato dall'azienda sanitaria locale al tribunale per i minorenni per la sospensione della potestà genitoriale;
i fatti sopra esposti hanno evidenziato come, pur in una situazione di disagio gravissimo e conclamato, le autorità e le strutture preposte, raramente ed in casi estremamente limitati, si siano attivate per fare in modo che i minori che vivono nelle comunità rom fossero tolti alle famiglie che li costringevano ad un livello di vita assolutamente improponibile per bambini di cui si è sempre cercata l'integrazione –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione di cui in premessa e quali siano le implicazioni stimate del sistema sanzionatorio riguardante l'obbligo vaccinale per i minori, sistema ad avviso degli interroganti poco equilibrato ed applicabile, visto che negli uffici di igiene delle aziende sanitarie si dovrà decidere se inviare una segnalazione al tribunale per i minorenni e alla procura riguardo ai genitori coinvolti e che si tratta di scelte delicate, che richiedono approfondimenti difficili da fare con centinaia di migliaia di casi da valutare in pochissimi mesi, e che non sono state fatte in decenni riguardo alle condizioni dei minori rom. (3-03043)
Iniziative per la realizzazione di una struttura di terapia intensiva ad alta specialità pediatrica a Cosenza – 3-03044
SCOPELLITI. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
il 17 novembre 2016 la struttura commissariale della sanità della regione Calabria, d'intesa con il dipartimento tutela della salute, ha adottato un decreto avente ad oggetto la terapia intensiva ad alta specialità pediatrica in Calabria. Il decreto reca la firma del sub-commissario e del commissario;
il provvedimento prevede la realizzazione di una struttura complessa di sei posti letto da sviluppare in uno degli ospedali hub calabresi, individuato nella città di Cosenza;
la predisposizione del decreto, per il momento, è rimasta inattuata nonostante siano state stanziate risorse economiche per l'avvio della formazione di personale specialistico che dovrebbe fare parte della costituenda struttura. Infatti, il Garante per l'infanzia ha messo a disposizione il 50 per cento del suo budget annuale finalizzato proprio alla formazione del predetto personale da impiegare nella struttura pediatrica;
tale struttura costituisce un punto di riferimento fondamentale per il territorio calabrese e per le urgenze-emergenze pediatriche di maggiore gravità e complessità. Tra l'altro, la stessa struttura fa riferimento ad un bacino di utenza di almeno 2-3 milioni di abitanti, come indicato nelle linee guida ministeriali;
risulta, pertanto, necessaria l'attivazione del reparto di terapia intensiva pediatrica al fine di consentire ai piccoli pazienti calabresi un adeguato trattamento di patologie che oggi richiedono il ricovero o in strutture per adulti o in strutture fuori regione, con gravi disagi e costi elevati per le famiglie della regione –:
quali iniziative il Governo intenda adottare, per il tramite della struttura commissariale, al fine di agevolare la prevista realizzazione del reparto di terapia intensiva ad alta specialità pediatrica nella città di Cosenza. (3-03044)
Elementi e iniziative in merito al ripristino funzionale dell'Ospedale Magalini di Villafranca di Verona – 3-03045
MATTEO BRAGANTINI, CAON e PRATAVIERA. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
l'ospedale Magalini di Villafranca è stato distrutto da un incendio nell'anno 2003 e i lavori per la sua ricostruzione sono ancora in corso;
con ordinanza n. 3349 del 16 aprile 2004 il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, previa intesa con la regione Veneto, ha nominato il commissario delegato per l'adozione degli interventi di ripristino funzionale dell'ospedale Magalini di Villafranca di Verona;
con delibera n. 4231 del 29 dicembre 2009 la giunta regionale ha approvato il progetto definitivo per la sistemazione definitiva dell'ospedale Magalini di Villafranca di Verona, per un costo complessivo di 40 milioni di euro, e ha confermato al commissario delegato l'incarico per gli adempimenti connessi alla progettazione, all'appalto, alla direzione dei lavori e al collaudo dell'opera, in conformità alla normativa vigente, e il modello organizzativo già disposto con la precedente delibera n. 1714 del 2004;
l'appalto per tali opere è stato espletato ed i relativi lavori, che sono iniziati in data 18 maggio 2012, sono in fase di esecuzione ed il loro termine era inizialmente previsto per la fine del 2014;
nel corso di questi ultimi anni, l'assessore alla sanità della regione Veneto ha più volte annunciato l'imminente apertura del nosocomio, rimandandone comunque sempre la data, al punto che in un articolo del 23 luglio 2016, ha nuovamente corretto il tiro affermando testualmente: «La consegna dei lavori, a collaudi ultimati, è prevista per fine anno. Poi ci sono 180 giorni di tempo per allestire la struttura e trasferire i reparti». Tali azioni fanno dunque presagire una riapertura non prima di giugno 2017;
è forte, nella cittadinanza e negli operatori sanitari, un sentimento di delusione e rassegnazione perché la riapertura del nosocomio, più volte annunciata e sempre rimandata, sembra ancora un miraggio –:
se il Governo sia a conoscenza della situazione sopra esposta e quali iniziative di competenza abbia intenzione di assumere, nel quadro degli interventi di riqualificazione del patrimonio sanitario pubblico, al fine di verificare a che punto siano i lavori di rifacimento dell'ospedale di Villafranca e quale sia la data prevista di consegna. (3-03045)
Iniziative per assicurare una corretta informazione sugli effetti del farmaco EllaOne, al fine di tutelare il diritto della donna a una procreazione cosciente e responsabile – 3-03046
GIGLI e SBERNA. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
nell'interpellanza urgente n. 2-00800 si evidenziava che il meccanismo di azione di EllaOne è prevalentemente anti-annidamento, incompatibile con la normativa in materia che finalizza la procreazione responsabile alla tutela della donna e del concepito;
il Consiglio superiore di sanità, richiesto dal Ministro interrogato di verificare se si possa escludere per EllaOne un effetto anti-annidamento, rispose che questo non si poteva escludere;
l'Agenzia italiana del farmaco ha deliberato tuttavia che EllaOne sia disponibile in farmacia senza prescrizione medica per le maggiorenni e che il foglietto informativo riporti che il farmaco inibisce l'ovulazione;
uno studio recentissimo ha definitivamente provato che EllaOne consente l'ovulazione e il concepimento, ma impedisce l'annidamento del figlio nell'utero materno;
ogni donna è stata studiata in due cicli consecutivi: nel primo, senza farmaci, è stata valutata in termini endocrini ed ecografici per individuare il giorno dell'ovulazione. Inoltre, nel settimo giorno post-ovulatorio, nella cosiddetta «finestra di impianto», è stata effettuata una biopsia dell'endometrio per valutare l'espressione genica normale di 1.183 geni attivi nell'endometrio che, grazie al progesterone, diventa ospitale;
nel ciclo successivo ogni donna è stata trattata con EllaOne, anti-progestinico, e controllata con gli stessi criteri. Il farmaco è stato somministrato intenzionalmente nei giorni più fertili del ciclo, i pre-ovulatori, nei quali si verifica la maggior parte dei concepimenti. Nuovamente, nel settimo giorno post-ovulatorio, è stata effettuata una biopsia dell'endometrio per valutare l'espressione dei medesimi 1.183 geni endometriali, valutando se EllaOne ne avesse modificato l'espressione;
dopo aver assunto EllaOne nei giorni più fertili del ciclo, ogni donna ha continuato ad ovulare normalmente, smentendo che il farmaco inibisca l'ovulazione, come invece riportato nell'informativa dell'Agenzia italiana del farmaco;
EllaOne rende, invece, l'endometrio inospitale. Tutti i geni, infatti, si esprimono in modo opposto rispetto a quanto osservato nell'endometrio fertile;
in sintesi, l'ovulazione avviene, il concepimento può seguire, ma il figlio non può annidarsi e sopravvivere. Questo è incompatibile con la normativa vigente;
la Società italiana procreazione responsabile (SIPRe) ha informato l'Agenzia italiana del farmaco di questi dati il 21 marzo 2017, ma senza esito;
appare agli interroganti una grave scelta divulgare l'informazione errata che EllaOne sia anti-ovulatorio, mentre invece inibisce la sopravvivenza del figlio concepito –:
quali tempestive iniziative intenda adottare nei confronti dell'Agenzia italiana del farmaco per tutelare il diritto della donna ad una corretta informazione sugli effetti dei medicinali, fondamentale per garantire una procreazione cosciente e responsabile e per effettuare scelte anche a tutela della sua salute. (3-03046)
Iniziative volte a valorizzare il porto di Palermo nel quadro del consolidamento degli scambi commerciali tra Europa e Asia e del progetto noto come «nuova via della seta» promosso dal Governo cinese – 3-03047
FRANCESCO SAVERIO ROMANO, ABRIGNANI, AUCI, BORGHESE, D'ALESSANDRO, D'AGOSTINO, FAENZI, GALATI, LAINATI, MARCOLIN, MERLO, PARISI, RABINO, SOTTANELLI, VEZZALI e ZANETTI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
l'iniziativa di sviluppo infrastrutturale tra Asia ed Europa «One Belt One Road» promossa di recente dal Presidente cinese Xi Jinping, nel corso del Forum per la cooperazione internazionale, è stata accolta positivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni, il quale ha sostenuto come essa possa rappresentare sia una sfida che un'opportunità per l'Italia, in grado di generare vantaggi economici importanti;
al riguardo, evidenziando il progetto internazionale cinese, cosiddetto «nuova Via della seta», che prevede di collegare il mare cinese con il Mediterraneo, egli ha rilevato l'esigenza di realizzare nuove infrastrutture, aggiungendo come esistano potenzialmente grandi benefici per i porti italiani e considerando come i cinesi siano consapevoli che, per arrivare nel Mediterraneo con maggiore facilità e collegarsi con il resto d'Europa, i percorsi più idonei sono rappresentati proprio dalle rotte marittime che interessano direttamente i porti mediterranei, situati in Italia;
a tal fine, gli interroganti rilevano come l'area mediterranea, all'interno del quadro geopolitico cinese, non può che costituire una posizione centrale nell'ambito delle decisioni future per lo sviluppo dei porti e della logistica italiana e per il consolidamento dei traffici previsti nel quadro delle attività commerciali, all'interno degli accordi bilaterali tra la Cina e il nostro Paese;
i porti del Mezzogiorno, in particolare quelli siciliani, ad avviso degli interroganti, s'inseriscono coerentemente nell'ambito dello scenario sopra esposto, se si valuta che quasi il 90 per cento del trasporto e della distribuzione delle merci sarà prossimamente effettuato via mare, anche grazie alla necessità di privilegiare la realizzazione di interventi in grado di creare un tessuto connettivo non solo interno al Paese, ma capace di collegare le reti infrastrutturali regionali ai principali corridoi europei e internazionali;
lo scalo marittimo di Palermo, a tal fine, rappresenta una piattaforma dell'intera area mediterranea strategica ed importante, i cui livelli di efficienza e di sviluppo, con l'intensificarsi dei commerci asiatici, unitamente alla recente iniziativa promossa dalla Cina, possono candidare il medesimo porto quale nuova porta del Mediterraneo –:
quali orientamenti il Ministro interrogato intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa e se, in considerazione anche di quanto affermato dai Governi cinese e italiano, non ritenga necessario e indispensabile assumere iniziative per includere lo scalo marittimo di Palermo tra i porti italiani sui quali investire (oltre a quelli previsti), come terminali nell'ambito dell'iniziativa «la Via della seta», anche attraverso interventi volti al potenziamento dell’hub siciliano.
(3-03047)
Elementi circa la posizione del Governo in ordine a vicende emerse in relazione ad una recente inchiesta giudiziaria che vede coinvolta, tra gli altri, la Sottosegretaria per le infrastrutture e i trasporti Simona Vicari – 3-03048
DELL'ORCO, LIUZZI, SPESSOTTO, CARINELLI, NICOLA BIANCHI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, FICO e DE LORENZIS. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
a seguito di un'indagine condotta dalla procura di Palermo nell'ambito di un'inchiesta sul settore dei trasporti marittimi, la Sottosegretaria Simona Vicari ha annunciato, in quanto indagata per corruzione, le proprie dimissioni dall'incarico di Governo;
secondo quanto si apprende da notizie stampa, il reato di corruzione si sarebbe configurato in quanto la Sottosegretaria Vicari avrebbe fortemente caldeggiato l'abbassamento dell'Iva sui trasporti marittimi dal 10 al 5 per cento, ricevendo in regalo, subito dopo, un orologio di marca Rolex da parte del noto armatore Ettore Morace;
di fatto, l'abbassamento dell'aliquota Iva in questione, attraverso il sostegno accordato dalla Vicari all'approvazione di un emendamento in tal senso presentato al disegno di legge di bilancio per il 2017, costituisce un importante sgravio fiscale per gli armatori e, pertanto, il prezioso dono regalato dal Morace sembra raffigurare la più classica fattispecie di scambio di favori;
nell'ambito dell'indagine sarebbe stato fatto anche il nome del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, dottor De Vincenti, relativamente al ruolo ricoperto nell'acquisizione da parte della Liberty lines della Siremar spa, società che gestisce i collegamenti con la Sicilia, precedentemente partecipata dalla regione per oltre il 30 per cento;
gravissime risultano agli interroganti inoltre le parole della Sottosegretaria che, in occasione di una sua intervista, avrebbe sostenuto che «Ci sono ministri che hanno preso non uno, ma tre Rolex e sono ancora in carica» –:
di quali altri elementi disponga il Ministro in relazione ai fatti espressi in premessa e se non ritenga dunque di dover chiarire la posizione del Governo, rispetto ad una vicenda che vede coinvolto un suo esponente, ancorché abbia annunciato le proprie dimissioni. (3-03048)
Iniziative per rivedere la disciplina sanzionatoria relativa all'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli con conducente – 3-03049
CATALANO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
con l'interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5-10462 si è posta all'attenzione del Governo la problematicità della norma contenuta all'articolo 85, comma 4, del codice della strada che prevede che «chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione» è soggetto a una sanzione pecuniaria, nonché alla «sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi»;
in particolare, si è evidenziato come il trattamento sanzionatorio dei diversi illeciti di cui all'articolo 85 del codice della strada risulti carente sia sotto il profilo della differenziazione, sia sotto quello della proporzionalità;
nella propria risposta, il Governo ha evidenziato come esso stia «comunque lavorando ad un disegno di legge delega (...) per intervenire complessivamente sul codice e risolvere le diverse criticità riscontrate nell'attuale applicazione», ricordando poi che «sul tema specifico dei servizi ncc/taxi il Governo, consapevole dell'applicazione complessa di alcune norme, che porta a comportamenti diversi a seconda del comune interessato, spesso percepiti come vessatori dalla categoria, è intervenuto nel decreto-legge “milleproroghe” n. 244 del 2016»;
risulta all'interrogante che, malgrado l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 2016, con la quale si è definitivamente risolta l'incertezza interpretativa circa la non applicabilità delle norme introdotte dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008, alcuni comuni, in particolare quello di Milano, continuino a irrogare sanzioni ex articolo 85 del codice della strada per presunte violazioni delle norme della legge n. 21 del 1992, la cui applicazione è attualmente sospesa –:
se il Governo non ritenga di assumere iniziative per riformare la citata disciplina sanzionatoria, adeguandola a criteri di differenziazione e proporzionalità e limitando alle sole ipotesi di illeciti di maggiore gravità la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione. (3-03049)
Iniziative per la presentazione di un report sull'attuazione delle norme del codice della strada relative alla destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, nonché per l'implementazione della disciplina in materia – 3-03050
BALDELLI, GELMINI, BIASOTTI e BERGAMINI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
il 25 gennaio 2016 la Camera dei deputati ha approvato, sostanzialmente all'unanimità e con il parere favorevole del Governo pro tempore, la mozione n. 1-01085, a prima firma dell'onorevole Baldelli, sull'utilizzo da parte degli enti locali dei proventi delle sanzioni incassate attraverso l'uso degli autovelox, che, ex articolo 142 del codice della strada, devono essere destinati alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e del cui utilizzo i comuni devono rendere conto inviando una relazione telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
in quella sede, il Governo pro tempore si è impegnato, attraverso una riformulazione del dispositivo della mozione proposta dal Governo stesso, a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre 2016, un report sullo stato di attuazione di tali disposizioni normative che, in particolare, indichi quanti e quali enti locali siano stati inadempienti rispetto agli obblighi di legge in esame;
il Governo pro tempore, sempre in quella sede, si era anche impegnato a proporre al Parlamento «nel primo provvedimento utile, modifiche normative atte a disciplinare il meccanismo sanzionatorio attualmente previsto nell'articolo 142, comma 12-quater, ultimo periodo, sì da superare le difficoltà oggettive rappresentate dall'impossibilità di «intercettare» i predetti proventi – direttamente introitati dagli enti stessi, anche se inadempienti – per decurtarli della percentuale prevista a titolo di sanzione per l'inosservanza dei predetti obblighi»;
entrambi gli impegni, sanciti con un voto sostanzialmente unanime dell'Assemblea, non risultano ad oggi essere stati mantenuti dal Governo –:
se il Governo, dopo quasi sedici mesi, non intenda assumere iniziative per ottemperare all'impegno di presentare al Parlamento il report annunciato nella mozione e intervenire, in tempi rapidi, con proposte normative specifiche volte a sanzionare effettivamente le distorsioni e le violazioni del codice della strada perpetrate dalle amministrazioni locali che aggirino o trasgrediscano quanto disposto dalla legge. (3-03050)
Iniziative volte a sostenere, sul piano finanziario e occupazionale, le imprese del settore aeroportuale esposte agli effetti della crisi di Alitalia – 3-03051
VALERIA VALENTE, DI LELLO, CARLONI, TULLO, PALMA, SALVATORE PICCOLO, PARIS, CHAOUKI, CAPOZZOLO, FAMIGLIETTI, TINO IANNUZZI, MANFREDI, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
l'esito del referendum tra i dipendenti di Alitalia, «bocciando» la proposta di adottare i cambiamenti richiesti dall'ulteriore peggioramento dei conti dell'azienda, ha accelerato una crisi che perdurava da tempo e reso necessario un intervento urgente e drastico capace di ridare una prospettiva industriale strategica alla compagnia aerea;
le più recenti vicende societarie del vettore, in mancanza di un esito ancora ben definito, mettono a rischio, oltre all'intero sistema aeroportuale del Paese, anche la tenuta di molta parte dei comparti dell'indotto, dove operano le società che offrono servizi di terra, di manutenzione, di catering, legate ad Alitalia da specifici contratti tramite cui vengono garantiti al vettore le attività indispensabili per il regolare corso del servizio di trasporto aereo, di passeggeri e di merci;
a titolo esemplificativo per la grave situazione specifica, valgano i casi di Atitech manifacturing e del gruppo GH Italia s.r.l.; di quest'ultimo fanno parte numerose società di handling operanti presso alcuni rilevanti scali italiani (tra cui Fiumicino, Napoli, Bari, Brindisi, Palermo), che si trovano ad oggi in una situazione particolarmente critica a causa del mancato pagamento di ingenti corrispettivi dovuti da parte di Alitalia; in questo caso lo stato di insolvenza, in altri l'incertezza relativa all'esito della crisi minacciano la prosecuzione dei contratti in essere e talvolta la stessa sopravvivenza di società per le quali le commesse Alitalia pesano in misura determinante sul totale; basti pensare che per alcune di esse Alitalia copre quasi per intero il portafoglio clienti;
considerato poi che la complessa situazione attuale per molti soggetti dell'indotto coinvolti segue a pochi anni dalla precedente crisi occorsa tra dicembre 2008 e primi mesi 2009, è facile comprendere che le conseguenze rischiano di riflettersi non soltanto sul versante finanziario, ma innanzitutto sul livello occupazionale; sempre il caso GH Italia s.r.l. presenta un rischio di esuberi che coinvolgerebbe una parte consistente dei 3.500 dipendenti del gruppo, distribuiti su diversi scali italiani e meridionali in particolare;
dunque, a partire dalla fase attuale di gestione attraverso i commissari nominati, la crisi della compagnia si trasferirà immediatamente su tutti i settori dell'indotto, quindi sui lavoratori e sui fornitori, che offrono alla compagnia aerea di bandiera servizi fondamentali e imprescindibili –:
se e quali iniziative siano previste o in fase di studio da parte del Governo, in condivisione con comuni e regioni coinvolte, allo scopo di favorire la stabilità finanziaria, laddove occorra anche attraverso la garanzia dei crediti maturati verso Alitalia, e occupazionale delle società dell'indotto coinvolte, nonché la possibilità di adempiere agli obblighi previsti, inclusi quelli nei confronti dei dipendenti, allo scopo di evitare una crisi occupazionale profonda che avrebbe ripercussioni su alcuni grandi centri del territorio italiano. (3-03051)