XVII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 30 maggio 2017.
Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Battelli, Bellanova, Berlinghieri, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Blazina, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fava, Fedi, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Meta, Migliore, Mucci, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Picchi, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Polidori, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sammarco, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Tancredi, Terzoni, Valeria Valente, Velo, Vignaroli.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Battelli, Bellanova, Berlinghieri, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Blazina, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fava, Fedi, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Meta, Migliore, Mucci, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Picchi, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Polidori, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sammarco, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tancredi, Terzoni, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignaroli, Villecco Calipari.
Annunzio di proposte di legge.
In data 29 maggio 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
NASTRI: «Concessione di un credito d'imposta per la realizzazione di progetti volti all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese» (4516);
NASTRI: «Istituzione del Fondo nazionale per il trasporto ferroviario pendolare» (4517);
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MERLO: «Introduzione dell'articolo 21-bis della Costituzione, in materia di diritto di accesso all'informazione e di tutela della riservatezza» (4518).
Saranno stampate e distribuite.
Ritiro di sottoscrizioni a proposte di legge.
Il deputato Lattuca ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
RICHETTI ed altri: «Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali» (3225).
Trasmissioni dal Presidente del Senato.
Il Presidente del Senato, con lettere in data 23 e 24 maggio 2017, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
risoluzione della 10a Commissione (Industria) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (COM(2016) 821 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 201), che è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione delle 9a Commissione (Agricoltura) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2017 (COM(2017) 150 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 202), che è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
risoluzione della 10a Commissione (Industria) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (COM(2016) 761 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 203), che è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2010 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati dal Ministero dell'interno – Fondo edifici di culto, ai fini del proseguimento di lavori di restauro della Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo al Celio, a Roma.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 25 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, commi 3 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la documentazione relativa alle procedure d'infrazione e ai casi di pre-infrazione, in quanto posti alla base di disposizioni contenute nei disegni di legge recanti «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017» (atto Camera n. 4505) e «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016» (atto Senato n. 2834).
Questa documentazione è trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale, in data 29 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla XI Commissione (Lavoro), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 121 del 21 marzo – 26 maggio 2017 (Doc. VII, n. 825),
con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 7, della legge della regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali).
La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
Sentenza n. 122 dell'8 febbraio – 26 maggio 2017(Doc. VII, n. 826),
con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettere a) e c), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli articoli 15, 21, 33, 34 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 3 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 123 del 7 marzo – 26 maggio 2017 (Doc. VII, n. 827),
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 106 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), e degli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 104 del 2010, e degli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 124 del 22 marzo – 26 maggio 2017 (Doc. VII, n. 828),
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli articoli 3, 4, 36, 38, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione, con l'ordinanza iscritta al n. 211 del registro ordinanze 2016;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli articoli 3, 4, 36, 38, 95, 97, 100, 101, 104 e 108 della Costituzione, con le ordinanze iscritte ai numeri da 220 a 230 del registro ordinanze 2015 e ai numeri da 172 a 180 del registro ordinanze 2016:
alla XI Commissione (Lavoro);
Sentenza n. 125 del 5 aprile – 26 maggio 2017 (Doc. VII, n. 829),
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo, terzo e sesto comma, della Costituzione, dalla regione Puglia, con il ricorso iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2015;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17-bis del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, promossa, in riferimento agli articoli 117, comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione, 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché agli articoli 8, numero 5), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2015:
alla VIII Commissione (Ambiente);
Sentenza n. 126 dell'11 aprile – 26 maggio 2017 (Doc. VII, n. 830),
con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 maggio 2016, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunità), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 5 e 9, numero 10), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, e 17, comma 3, della legge provinciale n. 10 del 2016, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri:
alla XII Commissione (Affari sociali);
Sentenza n. 127 del 12 aprile – 26 maggio 2017 (Doc. VII, n. 831),
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bari;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 8 del 2016, sollevate, in riferimento agli articoli 25, secondo comma, 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bari;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 8 del 2016, sollevate, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bari:
alla II Commissione (Giustizia);
Sentenza n. 128 del 10 – 26 maggio 2017 (Doc. VII, n. 832),
con la quale:
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 586, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promossa, in riferimento agli articoli 17, lettera b), 20, 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e in relazione all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana:
alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dal Ministero della giustizia.
Il Ministero della giustizia, con lettera del 24 maggio 2017, ha trasmesso le note relative all'attuazione data ai seguenti ordini del giorno, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 novembre 2016: PALESE n. 9/4127-bis-A/12, sulle modalità di liquidazione degli asset immobiliari che compongono le masse attive fallimentari, ALBINI n. 9/4127-bis-A/170, concernente lo stanziamento a favore dei comuni sedi di Uffici giudiziari di un contributo a titolo di concorso dello Stato alle spese previste per il funzionamento degli Uffici medesimi, MORANI ed altri n. 9/4127-bis-A/225, riguardante l'assunzione di personale specializzato presso il Dipartimento per la giustizia minorile, al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo e misure di sostegno all'attività trattamentale.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 29 maggio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (COM(2017) 265 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 265 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 4, 6, 7, 14, 16, 19, 23, 30, 38, 48, 50, 51, 54, 55, 77, 80, 83, 87, 91, 98, 106, 112, 113, 119, 123, 129 e 143, due proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali UN nn. 1 e 15, una proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale UN sulla procedura di prova delle emissioni evaporative, la conferma di tre iscrizioni nella raccolta dei regolamenti tecnici mondiali UN proposti e una decisione consensuale sull'uso del termine «UN GTR» (COM(2017) 267 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 267 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine della Romania (COM(2017) 268 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Semestre europeo 2017: raccomandazioni specifiche per paese (COM(2017) 500 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2017 della Francia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2017 della Francia (COM(2017) 509 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2017 della Croazia e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2017 della Croazia (COM(2017) 510 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2017 di Malta e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2017 di Malta (COM(2017) 517 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Raccomandazione di decisione del Consiglio che abroga la decisione 2014/56/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Croazia (COM(2017) 529 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
Raccomandazione di decisione del Consiglio che abroga la decisione 2010/288/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo (COM(2017) 530 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).
Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 24 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, notificate in data 19 maggio 2017, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2017/2065, avviata per violazione del diritto dell'Unione in relazione agli obblighi concernenti la trasmissione delle informazioni sull'attuazione della legislazione in materia di rifiuti – alla VIII Commissione (Ambiente);
comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2017/2044, avviata per violazione del diritto dell'Unione in relazione alle misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel – alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive).
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 22 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (420).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 giugno 2017.
La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (421).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 giugno 2017.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI
Elementi ed iniziative a tutela della salute della popolazione residente nel comune di Montichiari, in provincia di Brescia, anche in relazione alla presenza di discariche e a episodi di sospetta intossicazione – 3-02592; 3-03054; 3-03056
A) Interrogazioni
ZOLEZZI. – Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
da alcuni anni la popolazione di Montichiari (Brescia) ha una ridotta qualità di vita a causa di molestie odorigene sempre più importanti. A Montichiari, definita la «terra dei fuochi del Nord», sono presenti 13 discariche ed è stata chiesta l'autorizzazione per ulteriori 2. Sono presenti 2 impianti a biogas; è ricorrente lo spandimento di fanghi di depurazione sui suoli e sono in corso il rifacimento di alcune strade e le relative asfaltature;
la regione Lombardia ha tentato di approvare una legge per limitare l'indice di pressione a 160.000 metri cubi di rifiuti per chilometro quadrato, conformandola sull'attuale pressione ambientale di Montichiari; tale proposta è ferma per i ricorsi delle aziende;
in data 17 ottobre 2016 presso la scuola primaria della frazione di Vighizzolo si sono verificati malesseri importanti fra studenti e docenti, che hanno portato al ricovero di 15 bambini. Oltre ai segni chiari di intossicazione da causa aerogena (nausea, vomito, lacrimazione, capogiri), è stata riscontrata carbossiemoglobina elevata (2,5 per cento) in alcuni bambini;
le lezioni sono riprese il giorno dopo nonostante persistere di cattivi odori;
gli esiti degli accertamenti eseguiti da Arpa Lombardia non sono stati ancora resi noti, neppure nel corso della seduta della commissione ambiente del comune di Montichiari (Brescia), sollecitata il 26 ottobre 2016 dal consigliere del MoVimento 5 Stelle Rossi Paolo e da altri 4 consiglieri di minoranza per chiedere al sindaco di riferire in merito ai malori e in cui erano presenti Arpa, Ats e l'interrogante in qualità di consulente per la parte tecnica. In particolare, Arpa non ha reso noto l'esito del campionamento per acido solfidrico (può essere mortale in pochi minuti a elevate concentrazioni);
gli episodi di miasmi sono ricorrenti ed è stata segnalata molestia odorigena importante anche la sera del 26 ottobre 2016 nella frazione di Vighizzolo, limitrofa alla discarica Gedit –:
di quali elementi dispongano i Ministri interrogati, per quanto di competenza, circa le cause degli episodi acuti e cronici avvenuti e i possibili rischi per la salute nel breve e lungo termine per i cittadini di Montichiari;
se intendano promuovere, per quanto di competenza, uno studio epidemiologico complessivo sulla popolazione di Montichiari;
se si intendano assumere iniziative per mettere in sicurezza la popolazione scolastica, spostando almeno temporaneamente la sede delle lezioni, in attesa dell'esito degli accertamenti. (3-02592)
COMINELLI. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
il 17 ottobre 2016 11 bambini della scuola primaria di Vighizzolo di Montichiari, in provincia di Brescia, mentre si trovavano in classe durante l'orario scolastico, hanno accusato sintomi di nausea e vomito a causa di forti odori che respiravano nell'aria. Sono stati soccorsi e visitati e 7 di loro sono anche stati ricoverati presso l'ospedale di Desenzano per 24 ore. Nel sangue di alcuni alunni è stata trovata carbossiemoglobina elevata (2,5 per cento);
un episodio identico si era verificato anche in precedenza, il 10 gennaio 2012, quando alcuni bambini accusarono malori simili e all'epoca si ritenne che responsabile dell'emissione dei miasmi fosse la vicina discarica Gedit;
i responsabili dell'Arpa Lombardia in una conferenza stampa sul tema presso la regione Lombardia il 29 ottobre 2016 hanno dichiarato che, benché non sia stato ancora possibile individuare con certezza la causa degli odori, gli approfondimenti avviati nell'immediatezza e tuttora in corso servono comunque a valutare in termini più ampi la problematica che da tempo affligge Vighizzolo. Inoltre è stata confermata l'adesione dell'agenzia alla proposta dell'assessore regionale all'ambiente, Maria Claudia Terzi, di istituire un gruppo di lavoro ad hoc che coinvolga tutti i soggetti competenti territorialmente. Infine, Arpa ha sottolineato che gli esiti delle visite ispettive consentiranno alle autorità competenti (provincia e comune) di adottare gli opportuni provvedimenti in considerazione delle criticità rilevate dai tecnici dell'Agenzia, anche quelle relative alla problematica delle molestie olfattive;
va ricordato che il territorio di Montichiari, spesso tristemente assurto alle cronache locali come «la terra dei fuochi del Nord», conta 11 siti inquinati (quindi abusivi) e 11 autorizzate (di cui 4 ancora in gestione e 7 in post gestione), oltre che una richiesta in sospeso in regione per una discarica di amianto di oltre 1 milione di metri quadrati di rifiuti e due sovralzi. Una situazione molto pesante per la salute degli abitanti della zona e dell'ambiente, denunciata da anni dalle associazioni ambientaliste, dai comitati di cittadini e dai genitori degli alunni, che recentemente hanno anche organizzato una fiaccolata di protesta per denunciare i fatti;
risulta all'interrogante che recentemente l'Ats Brescia ha annunciato che a breve inizierà un piccolo studio epidemiologico sulla frazione di Vighizzolo e Fascia d'Oro –:
se, pur nel rispetto delle competenze e delle indagini in corso da parte delle istituzioni locali, vista la gravità e l'urgenza della situazione, non si ritenga opportuno promuovere un'indagine epidemiologica su vasta scala sugli abitanti dell'area interessata dalla presenza delle discariche e mettere in campo le necessarie iniziative di competenza per tutelare con urgenza la salute dei cittadini, soprattutto quelli delle fasce più a rischio della popolazione, come i bambini e gli anziani. (3-03054)
ALBERTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
secondo quanto si apprende dal comunicato stampa News Arpa Lombardia n. 1132, reperibile al link http://ita.arpalombardia.it, nei primi giorni di ottobre 2016 a seguito delle segnalazioni dei cittadini il dipartimento di Brescia dell'Arpa Lombardia ha partecipato ad un tavolo convocato dal comune di Montichiari, in occasione del quale ha precisato quali siano le azioni di competenza del comune e quali di competenza dell'agenzia – anche ai sensi della delibera della giunta regionale n. 3018 del 2012, recante «Linee guida caratterizzazione emissioni gassose da attività a forte impatto odorigeno»;
in relazione all'episodio di molestie olfattive che la mattina del 17 ottobre 2016 ha coinvolto una scuola di Vighizzolo (frazione del comune di Montichiari), il personale dell'Arpa Lombardia/dipartimento di Brescia è stato attivato dalla sala operativa della Protezione civile, che ha raggiunto il centro di comando dei vigili del fuoco presso il plesso scolastico di via San Giovanni 200;
l'Arpa nella suddetta nota n. 1132 precisa: «Al momento dell'intervento l'odore non era percepibile, tuttavia i vigili del fuoco avevano potuto constatare che la direzione del vento durante l'episodio – segnalato al 118 verso le 9.30 a causa dei malesseri lamentati da alcuni soggetti, tra cui anche bambini – era opposta a quella delle zone in cui si trovano le discariche (Gedit e Systema) e, pertanto, la ricerca della sorgente odorifera si è orientata anche verso altre aree/impianti siti nell'area di provenienza del vento. Le verifiche ambientali si sono da poco concluse e gli esiti non hanno evidenziato alcuna criticità da ricondurre alla problematica segnalata, che sembra comunque essere stata circoscritta all'area del plesso scolastico»;
si precisa che, nonostante l'episodio sia stato segnalato al 118 verso le 9.30, l'Arpa sarebbe stata attivata solo alle ore 11.00 e la stessa si sarebbe recata in loco solo qualche ora dopo;
cittadini e comitati denunciano da anni una situazione insostenibile in cui devono convivere con odori e fumi senza che il problema sia stato risolto;
l'Arpa ha anche, per questo motivo, un particolare impegno sull'area e il dipartimento competente avrebbe recentemente completato la verifica ispettiva della discarica Gedit e starebbe per concludere quella effettuata presso la discarica Systema;
il giorno dopo a quello dell'episodio sopra richiamato, i genitori hanno tenuto i figli fuori dalle aule, organizzando un presidio. Alcune maestre hanno detto di essersi sentite male nella notte, dopo la giornata passata nell'istituto: mercoledì 19 ottobre 2016 solo 10 su 150 studenti sono entrati a scuola;
il comune avrebbe il compito di avviare la raccolta di informazioni/segnalazioni sugli odori molesti, affidandola a un pool di persone appositamente individuate;
secondo quanto riportato dalla pubblicazione online de Il Corriere della Sera del 17 ottobre 2016, dal titolo: «Montichiari: forte puzza alla scuola elementare, malori per 6 bambini»: «I vigili del fuoco hanno escluso che possa trattarsi di una fuga di gas interna alla scuola. Per i residenti le esalazioni provengono da una discarica vicina»;
va ricordato che Montichiari è assurto alle cronache come capitale italiana dell'immondizia, visto che nelle sue viscere si trovano 17 milioni di metri cubi di rifiuti, in 21 discariche (5 attive, 5 chiuse e ben 11 abusive, secondo quanto dichiarato dal sindaco Mario Fraccaro);
il comitato «Sos Terra» avrebbe dichiarato: «Questa puzza purtroppo non è un caso isolato. E noi residenti dobbiamo conviverci da anni. Non ne possiamo più»;
da fonti giornalistiche si apprende che le analisi hanno mostrato, in tutti gli alunni ricoverati, alti valori di carbossiemoglobina nel sangue, una forma di emoglobina tossica per l'organismo. I genitori intervistati dichiarano: «Sono di solito i fumatori a presentare un tasso di questa sostanza superiore alla norma, non i bambini» –:
se il Governo sia a conoscenza dell'accaduto;
quali siano state le procedure di emergenza e le tempistiche effettive con cui siano stati effettuati i necessari interventi anche da parte del Corpo dei vigili del fuoco;
se il Governo non ritenga necessario assumere iniziative, per quanto di competenza, affinché sia disposta, anche in via precauzionale, la chiusura momentanea dell'istituto scolastico al fine di tutelare la salute dei bambini e del personale in loco;
se non si intenda promuovere un'indagine epidemiologica, anche per il tramite dell'Istituto superiore di sanità, a tutela della salute dei cittadini interessati, con particolare riferimento ai minori. (3-03056)
Iniziative di competenza volte a mantenere operativi il punto nascite e la pediatria dell'ospedale di Angera, in provincia di Varese – 3-02657
B) Interrogazione
FRANCO BORDO e SCOTTO. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
il giorno 5 dicembre 2016, è stato chiuso, con un provvedimento dell'azienda socio sanitaria territoriale giunto il 4 dicembre 2016 in reparto, il punto nascite di Angera, in provincia di Varese;
non è prevista alcuna fase transitoria, semplicemente dal 6 dicembre 2016 non possono essere più effettuati ricoveri per parto e i pazienti con necessità di ricovero di rilevanza ostetrica o pediatrica che si presenteranno al pronto soccorso dell'ospedale di Angera verranno trasportati in ambulanza al nosocomio di Gallarate o, in mancanza di posti letto, in strutture con assistenza infermieristica o medica, ma non è detto che uno specialista in ostetricia o in pediatria sia presente per accompagnare il paziente o la paziente durante il trasferimento;
anche il reparto di pediatria, senza alcuna motivazione che risulti attendibile, se non quella della carenza di medici pediatri, in modo totalmente inatteso, è stato chiuso e anche lì non si effettuano più ricoveri;
il punto nascite di Angera risulta, insieme al reparto di pediatria, un importante punto di riferimento per tutto il territorio del Lago Maggiore che si trova in territorio lombardo e della provincia di Novara;
il Ministero della salute si è più volte espresso chiedendo di aggregare i punti nascita che non rispettano gli standard, tra i quali i 500 parti annui necessari a mantenere la struttura funzionante;
il Ministero della salute pare adduca motivazioni di sicurezza, ma da più parti si è certi che il motivo della chiusura del punto nascite di Angera sia il numero di parti inferiori ai 500, che però raggiungono il numero di 480, in linea con il calo delle nascite in Italia;
in data 9 dicembre 2016 è stato organizzato un sit in di protesta da associazioni del territorio, madri, sindaci e amministratori della zona, che ha coinvolto più di 500 persone, mentre un gruppo di madri ha occupato i reparti infantili dell'ospedale di Angera per protestare contro la chiusura dei due reparti, ritenuti fondamentali dalle famiglie della zona;
regione Lombardia ha espresso parere contrario alla chiusura del punto nascite, ritenendolo importante per tutto il territorio, ma ha ricevuto in risposta, dal Ministero della salute, una lettera in cui si rigetta la richiesta di deroga per il punto nascite di Angera;
il presidente di regione Lombardia, Roberto Maroni, ha accusato il Ministero della salute di imporre la chiusura del reparto di pediatria e del punto nascite;
è evidente che la popolazione, in modo particolare quella femminile, che fa riferimento a questo presidio ospedaliero non può essere privata di un servizio essenziale ed il punto nascite in questione ha tutte le motivazioni e le caratteristiche per godere di un'ulteriore deroga triennale –:
quali iniziative di competenza intenda mettere in atto affinché vengano mantenuti attivi ed operanti il punto nascite e la pediatria dell'ospedale di Angera. (3-02657)
Elementi ed iniziative in merito a problematiche relative al pagamento del canone Rai nel caso in cui l'intestatario del canone sia diverso dall'intestatario dell'utenza elettrica, nell'ambito del medesimo nucleo familiare – 2-01404
C) Interpellanza
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha modificato il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, prevedendo al comma 153, lettera a), che «La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica»; e al comma 153, lettera b), chiarisce che «Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223»;
sempre al comma 153, lettera c), si prevede poi che: «Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate»;
la legge di stabilità per il 2016 è pertanto chiara nello specificare che il canone verrà riscosso in bolletta esclusivamente per chi è titolare di utenza elettrica nel luogo di propria residenza anagrafica;
il successivo comma 154 demanda ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione di «termini e modalità per il riversamento all'erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica [...]»;
da ultimo, il comma 156 dispone che per l'attuazione di quanto sopra «l'Anagrafe tributaria, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente unico spa, il Ministero dell'interno, i comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione (...) nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone»;
in ragione di quanto sopra, pertanto, l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto richiedere ed ottenere – da parte delle anagrafi comunali – i dati relativi alla composizione dei nuclei anagrafici, e ciò al fine di imputare correttamente il canone/imposta Rai in bolletta, evitando duplicazioni illegittime di imposizione a soggetti non tenuti al pagamento del canone Rai perché già pagato da altro componente del nucleo familiare anagrafico;
tuttavia, l'Agenzia delle entrate non ha utilizzato i pubblici registri anagrafici ma ha, a giudizio degli interpellanti, con procedure di dubbia legittimità, stabilito che l'intestatario di utenza elettrica residenziale, il cui canone/imposta Rai era già pagato da altro componente del nucleo familiare, avrebbe dovuto inviare apposita dichiarazione sostitutiva nella quale avrebbe dovuto indicare quale componente del proprio nucleo anagrafico già pagava il canone;
con provvedimento del 24 marzo 2016 («Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell'articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo modello») è stata infatti prevista la necessità per il contribuente – al fine di evitare doppie imposizioni illegittime di canone Rai in bolletta elettrica – di inviare una dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
tale violazione è stata peraltro segnalata da alcune associazioni dei consumatori come Aduc – Associazione per i diritti degli utenti e consumatori – che in particolare ha sottoposto all'attenzione della magistratura penale per mezzo di un esposto/denuncia per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale, secondo il quale commette il reato di abuso d'ufficio il pubblico ufficiale che in violazione di norme di legge intenzionalmente procura ad altri (lo Stato) un ingiusto vantaggio patrimoniale (pagamento di imposte non dovute) e arreca ad altri (i contribuenti) un danno ingiusto, consistente o nel pagamento non dovuto di una imposta o nell'assunzione di responsabilità penale per dichiarazioni attinenti fatti altrui;
tale prassi, e i relativi provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, sembrano agli interpellanti non conformi con la legge di stabilità, e di fatto sovvertire il criterio di imputazione del canone Rai in bolletta che in questo modo non avviene più nei confronti di chi ha una bolletta intestata nell'abitazione di residenza, ma avviene nei confronti di tutti i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia che siano intestatari di utenza elettrica residenziale, a prescindere dal luogo di residenza anagrafica e a prescindere dal fatto che altro componente del nucleo familiare già assolva il pagamento dell'imposta, che così coprirebbe anche gli altri componenti dello stesso nucleo familiare;
il cittadino che si trovi in tale situazione, per evitare un'imposizione illegittima, dovrà allora attivarsi e comunicare con apposita dichiarazione sostitutiva – la cui falsità comporta responsabilità penale anche in caso di erronea compilazione in buona fede – di non essere tenuto al pagamento del canone Rai sull'utenza elettrica residenziale a lui intestata poiché il canone per le tv che detiene è già pagato da altro componente del nucleo familiare;
tale prassi era stata peraltro criticata dal Garante per la protezione dei dati personali che, nel parere emesso sulla bozza di decreto ministeriale (Registro dei provvedimenti n. 192 del 27 aprile 2016), aveva stigmatizzato una simile decisione: «Suscita perplessità la scelta di individuare i soggetti obbligati al pagamento automaticamente, e in via presuntiva, attraverso i dati relativi alla tipologia di tariffa applicata per l'erogazione di energia D2 (clienti domestici con utenza nel luogo di residenza anagrafica) anche per i contratti stipulati antecedentemente al 2016, senza nemmeno effettuare preventive verifiche con i dati di residenza presenti in anagrafe tributaria. Ciò, in quanto i dati relativi all'indirizzo di fornitura dell'energia elettrica non sono «normalizzati» e, pertanto, non verificabili con quelli relativi alla residenza anagrafica del contribuente presenti anagrafe tributaria»;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 maggio 2016, n. 94, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 4 giugno 2016 ed in vigore dal 5 giugno 2016, emanato con un ritardo di oltre tre mesi e mezzo rispetto a quanto imposto dalla legge di stabilità per il 2016, a giudizio degli interpellanti illegittimamente conferma la bontà di tali prassi, così eccedendo la delega ricevuta dalla legge di stabilità;
la legge di stabilità per il 2016 demandava, infatti, al successivo decreto esclusivamente l'individuazione delle modalità di riversamento da parte delle società elettriche delle somme incassate in favore dell'erario, e non altro;
il decreto ministeriale n. 94 del 2016 viola per gli interpellanti, altresì, la stessa legge di stabilità, confermando quanto stabilito dall'Agenzia delle entrate, e cioè che il canone Rai verrà addebitato su tutte le utenze elettriche residenziali e non – come invece previsto dalla legge – sull'utenza elettrica intestata al contribuente nel luogo di propria residenza;
così facendo, il nominato decreto ministeriale e i provvedimenti dell'Agenzia delle entrate in materia violano per gli interpellanti, inoltre, l'articolo 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000, cosiddetta «Statuto del contribuente», poiché onerano il cittadino alla comunicazione di dati (la residenza anagrafica e la composizione del nucleo familiare) già in possesso della pubblica amministrazione;
prevede, difatti, l'articolo 6 – rubricato «Conoscenza degli atti e semplificazione» – al comma 4: «Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'uffici di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa»;
ancora, il nominato decreto ministeriale e i provvedimenti dell'Agenzia delle entrate in materia sembrano violare per gli interpellanti, per gli stessi motivi, la legge sul procedimento amministrative n. 241 del 1990 che – specularmente allo Statuto del contribuente – all'articolo 18 prevede che «i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare»;
a ciò si aggiunge che le dichiarazioni sostitutive richieste ai cittadini e agli stranieri residenti espongono il dichiarante a responsabilità penale in caso di falsità delle dichiarazioni: la possibilità di aver commesso e commettere in buona fede errori nella compilazione è decisamente elevata tenuto conto che dal mese di marzo fino a fine maggio si sono susseguite diverse indicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate, peraltro rese esclusivamente tramite il sito web istituzionale; in questo senso, si riporta quanto evidenziato sul punto dal Garante per la protezione dei dati personali nel proprio parere: «Al fine di assicurare idonee garanzie ai contribuenti in relazione alla correttezza del trattamento dei dati nell'addebito del canone in bolletta, occorre quindi che venga assicurata la maggior consapevolezza possibile dei contribuenti in relazione alla circostanza che i dati acquisiti in sede di stipula del contratto per la scelta della tipologia di tariffa di fornitura dell'energia elettrica sono adesso utilizzati anche ai fini dell'addebito del canone, nonché in ordine alle modalità di aggiornamento/rettifica degli stessi». Tale richiesta del Garante al Ministero dello sviluppo economico è rimasta lettera morta;
l'Agenzia delle entrate ha pertanto deciso di partire non – come previsto dalla legge di stabilità – dal dato anagrafico messo a disposizione dei comuni, ma dall'intestazione di un'utenza elettrica residenziale: tale dato tuttavia non necessariamente rispecchia l'effettiva residenza dell'intestatario in quell'immobile, poiché per le più varie ragioni (da un mancato aggiornamento incolpevole ad una consapevole omissione nella comunicazione contrattuale con la società elettrica), è possibile che questi sia titolare di utenza elettrica intestata ma abbia residenza anagrafica altrove, con il proprio nucleo familiare che già paga il canone Rai;
l'intestatario si trova quindi davanti ad una scelta: da una parte può inviare la dichiarazione sostitutiva per non dover pagare illegittimamente il canone Rai già pagato dal familiare, così esponendosi alla modifica della tariffa elettrica applicata e al ricalcolo degli ultimi 5 anni di consumi con la tariffa non residenziale (dai rapporti AEEGSI, 34/2015/R/EEL, si stima un aumento medio del 50 per cento degli importi per ogni anno); dall'altra si vede costretto ad accettare di pagare una imposta non dovuta di 100,00 euro (importo probabilmente di gran lunga inferiore all'ipotesi di ricalcolo delle tariffe elettriche);
così facendo, l'Agenzia delle entrate pone secondo gli interpellanti il cittadino nella condizione di pagare un'imposta non dovuta, intromettendosi nella gestione di un rapporto contrattuale di tipo privatistico e favorendo indebitamente o l'erario o le casse dei gestori elettrici, quale indiretta remunerazione ulteriore rispetto a quella già cospicua, prevista dal decreto ministeriale;
di ciò ha dato conferma la direttrice dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlando, nel corso di un'audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria della Camera dei deputati dell'8 giugno 2016, durante la quale – secondo fonti di stampa – avrebbe dichiarato in merito: «È solo nell'ipotesi che un cittadino abbia più utenze elettriche intestate con la tariffa agevolata per prima casa, il che vorrebbe dire che è scorretto, che o cambia tariffa oppure paga il canone Rai»;
sempre nel corso della medesima audizione la direttrice dell'Agenzia delle entrate ha infine reso noti i dati ufficiali relativi alle dichiarazioni di esenzioni ricevute dall'Agenzia delle entrate, ovverosia 817.000 dichiarazioni. Si tratta di un numero particolarmente esiguo, come evidenziato dall'Aduc – Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori, poiché non riguarda le sole dichiarazioni di non detenzione di una tv, ma tutte le dichiarazioni pervenute, anche da parte di chi è titolare di utenza elettrica residenziale ma è già coperto dal canone Rai pagato da altro componente del nucleo familiare. L'esiguità delle dichiarazioni pervenute avvalora ancor di più quanto finora evidenziato –:
quali iniziative intenda il Governo assumere per porre rimedio alle criticità descritte in premessa in ordine ai provvedimenti adottati dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dello sviluppo economico che secondo gli interpellanti risultano di dubbia legittimità;
se sia intenzione del Governo assumere iniziative normative urgenti al fine di posticipare la riscossione in bolletta elettrica del canone Rai e consentire una corretta e compiuta informazione dei contribuenti.
(2-01404) «Di Battista, Fico, Liuzzi, Caso, Scagliusi, L'Abbate, Manlio Di Stefano, De Lorenzis, Nesci».
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI, ULTERIORI INTERVENTI PER LE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI E MISURE PER LO SVILUPPO (A.C. 4444-A)
A.C. 4444-A – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 54 del 2017.
3. Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti ai sensi del medesimo decreto-legge n. 55 del 2017.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO
TITOLO I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Articolo 1.
(Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale).
1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
b) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.»;
c) il comma 2 è abrogato.
2. All'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «degli enti pubblici» sono sostituite dalla parola «dei».
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1o luglio 2017.
Articolo 2.
(Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA).
1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.»
2. All'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «, ovvero» a «imposta.» sono sostituite dalle seguenti: «nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.»
Articolo 3.
(Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni).
1. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono soppresse le parole: «di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» e le parole «15.000 euro annui» sono sostituite con le parole «5.000 euro annui»;
b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.»
2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 7:
1. al primo periodo, le parole: «15.000 euro annui» sono sostituite con le parole: «5.000 euro annui»;
2. dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente:
«Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di previa apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.»
b) al numero 7-bis le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «5.000 euro».
3. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «per importi superiori a 5.000 euro annui,» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi».
4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni».
Articolo 4.
(Regime fiscale delle locazioni brevi).
1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
2. A decorrere dal 1o giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.
7. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.
Articolo 5.
(Disposizione in materia di accise sui tabacchi).
1. Le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
2. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 finalizzato a stabilire le variazioni di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 6.
(Disposizioni in materia di giochi).
1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 19 per cento dell'ammontare delle somme giocate. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
2. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata all'otto per cento a decorrere dal 1o ottobre 2017.
3. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1o ottobre 2017.
4. Il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3, è fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1o ottobre 2017.
Articolo 7.
(Rideterminazione della base Ace).
1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2 e 5 le parole «dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «del quinto esercizio precedente»;
b) al comma 6-bis le parole «all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «al quinto esercizio precedente».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.
3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 552 è sostituito dal seguente: « 552. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dalla lettera e) del comma 550 del presente articolo:
a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;
b) a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale si applica detto articolo 1.».
4. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.
Articolo 8.
(Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari).
1. All'articolo 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole «del bene» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni».
Articolo 9.
(Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise).
1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole «è incrementata di tre punti percentuali dal 1o gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1o gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1o gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1o gennaio 2020»;
b) alla lettera b), le parole «e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1o gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1o gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2021»;
c) alla lettera c), le parole «2018», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «2019».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Articolo 10.
(Reclamo e mediazione).
1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro».
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1o gennaio 2018.
3. All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «ente», sono inserite le seguenti: «e dell'agente della riscossione».
Articolo 11.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie).
1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
3. Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a tre del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre; b) per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
6. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
7. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente articolo.
8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
9. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.
10. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
11. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 7.
12. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
13. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente a compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché, per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
Articolo 12.
(Rimodulazione delle risorse).
1. Per conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziate per il credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le nuove modalità e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della medesima legge n. 208 del 2015, è rimodulata, per gli anni 2017-2019, 507 milioni di euro per l'anno 2017 e 672 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Articolo 13.
(Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri).
1. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l'anno 2017 presentato alle Camere, le missioni e i programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, di cui all'elenco allegato al presente decreto, sono ridotte, per l'anno 2017, degli importi ivi indicati in termini di competenza e cassa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'adozione delle necessarie variazioni di bilancio, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili gli importi indicati in termini di competenza e cassa nell'elenco allegato al presente decreto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, potranno essere apportate, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco anche relative a missioni e programmi diversi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
TITOLO II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI
Articolo 14.
(Riparto del Fondo di solidarietà comunale).
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 450, le parole: «8 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento»;
b) dopo il comma 450 è inserito il seguente: « 450-bis. Per il solo anno 2017, la quota di cui alla lettera b) del comma 449 non distribuita, nel limite di 14 milioni di euro, unitamente al contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016, nel limite di 11 milioni di euro, sono accantonati per essere attribuiti a favore dei comuni che presentino contemporaneamente una variazione negativa degli effetti perequativi derivanti dall'aggiornamento della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2017, una variazione negativa della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta considerata per il calcolo delle risorse storiche di riferimento di cui al comma 450 e una variazione negativa superiore al 1.3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 rispetto alla dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016. Il riparto viene effettuato in proporzione alla distanza dalla percentuale del –1.3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale del 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450.».
Articolo 15.
(Contributo a favore delle province della regione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari).
1. Alle province della Regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Il contributo spettante a ciascun ente è comunicato dalla Regione Sardegna al Ministero dell'interno – Direzione Centrale della finanza locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata comunicazione, il riparto avviene per il 90 per cento sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio.
2. Il contributo spettante a ciascuna Provincia e Città Metropolitana, di cui al comma 1, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative al contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2017 e successivi al netto di un importo corrispondente al contributo stesso.
3. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1.
Articolo 16.
(Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane).
1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane.».
2. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito negli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
3. Per gli anni 2017 e 2018 il concorso alla finanza pubblica a carico delle province e delle città metropolitane previsto dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è determinato per ciascun ente nell'importo indicato nella tabella 2 allegata al presente decreto.
Articolo 17.
(Riparto del contributo a favore delle Province e delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario).
1. Per gli anni 2017 e seguenti l'ammontare del contributo di cui all'articolo 1, comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario, è stabilito nell'importo indicato nella tabella 3 allegata al presente decreto.
Articolo 18.
(Disposizioni sui bilanci di Province e Città metropolitane).
1. Per l'esercizio 2017, le province e le città metropolitane:
a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017;
b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.
2. Al comma 3, dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017» e le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno precedente».
3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 462 è inserito il seguente:
« 462-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2016.
Articolo 19.
(Sospensione termini certificazione enti locali dichiarazione di dissesto).
1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 470, è inserito il seguente: « 470-bis. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del medesimo decreto legislativo. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli obblighi di certificazione di cui all'articolo 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
Articolo 20.
(Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario).
1. Alle province delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 maggio 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma 1. Al restante onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 maggio 2017.
Articolo 21.
(Contributo per fusioni di comuni).
1. Il contributo straordinario a favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o dalla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
Articolo 22.
(Disposizioni sul personale e sulla cultura).
1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa complessiva di personale, i comuni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, a condizione che i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali.
2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti» sono sostituite da: «nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018.».
3. All'articolo 1, comma 479, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento».
4. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti, infine i seguenti periodi: «Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva. In caso di carica elettiva comunale, l'ambito in cui opera la pubblica amministrazione conferente deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.».
5. Il divieto di cui all'articolo 1, comma 420, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica per la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e non fungibili delle province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86 , delle legge 7 aprile 2014, n. 56.
6. Al fine di potenziare i sistemi museali cittadini e di promuovere l'interazione e la collaborazione tra gli istituti e i luoghi della cultura statali, regionali e degli enti locali, fino al 31 dicembre 2018, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, può avvalersi, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per sostenere il buon andamento degli istituti e garantirne l'attivazione. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede, per ciascun istituto, con le risorse disponibili sul bilancio dell'istituto medesimo, che altresì assicura il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 700.000 euro per l'anno 2017, a 1.500.000 euro per l'anno 2018 e a 750.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
7. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere rinnovati una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori quattro anni.
8. In favore del teatro di rilevante interesse culturale «Teatro Eliseo», per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività in occasione del centenario dalla sua fondazione è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni che restano acquisite all'erario.
Articolo 23.
(Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Siciliana).
1. A decorrere dall'anno 2017 sono confermati nella misura determinata per l'anno 2016:
a) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti le province della regione Sardegna, tenendo conto del riordino territoriale attuato dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, e ripartendo i valori finanziari nei confronti degli enti subentranti per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio;
b) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti gli enti subentrati alle province della Regione siciliana.
Articolo 24.
(Fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni).
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 534, sono inseriti i seguenti:
« 534-bis. Previo aggiornamento da parte della Conferenza Unificata, segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, del rapporto sulla determinazione della effettiva entità e della ripartizione delle misure di consolidamento disposte dalle manovre di finanza pubblica fra i diversi livelli di governo fino all'annualità 2016 e con la proiezione dell'entità a legislazione vigente per il 2017-2019, a decorrere dall'anno 2017, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 24 dicembre 2015, n. 208, – sulla base delle elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A, attraverso l'eventuale predisposizione di appositi questionari, in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni – provvede all'approvazione di metodologie per la determinazione di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e nelle materie diverse dalla sanità.
534-ter. A decorrere dall'anno 2018, il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio di ciascun anno, è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri tenendo anche conto dei fabbisogni standard come approvati ai sensi del comma 534-bis e delle capacità fiscali standard elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.».
2. A decorrere dall'anno 2018:
a) all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il secondo e il quinto periodo sono soppressi;
b) all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.
Articolo 25.
(Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni, province e città metropolitane).
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 140, sono inseriti i seguenti:
« 140-bis. Per l'anno 2017 una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 400 milioni di euro, è attribuita alle Regioni a statuto ordinario per le medesime finalità ed è ripartita secondo gli importi indicati nella tabella di seguito riportata. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari a 132.421.052,63 euro nell'anno 2017. A tal fine, entro il 31 luglio 2017, le medesime Regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno 2017 per la quota di competenza di ciascuna Regione. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito al periodo precedente, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:
a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione 2017-2019 incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di seguito riportata;
b) gli investimenti per l'anno 2017 devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati nella tabella di seguito riportata rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.
Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo 2018, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione nella tabella di seguito riportata qualora la Regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.
SNF | IN | ||
Regioni | Percentuale | Riparto quota fondo investimenti | Quote investimenti nuovi e aggiuntivi |
Abruzzo | 3,16% | 12.650.315,79 | 4.187.920,33 |
Basilicata | 2,50% | 9.994.315,79 | 3.308.644,54 |
Calabria | 4,46% | 17.842.315,79 | 5.906.745,60 |
Campania | 10,54% | 42.159.368,42 | 13.956.969,86 |
Emilia-Romagna | 8,51% | 34.026.315,79 | 11.264.501,39 |
Lazio | 11,70% | 46.813.263,16 | 15.497.653,96 |
Liguria | 3,10% | 12.403.157,89 | 4.106.098,06 |
Lombardia | 17,48% | 69.930.105,26 | 23.150.545,37 |
Marche | 3,48% | 13.929.473,68 | 4.611.388,92 |
Molise | 0,96% | 3.828.842,11 | 1.267.548,25 |
Piemonte | 8,23% | 32.908.842,11 | 10.894.558,78 |
Puglia | 8,15% | 32.610.736,84 | 10.795.870,25 |
Toscana | 7,82% | 31.269.263,16 | 10.351.771,86 |
Umbria | 1,96% | 7.848.210,53 | 2.598.170,75 |
Veneto | 7,95% | 31.785.473,68 | 10.522.664,71 |
TOTALE | 100,00% | 400.000.000,00 | 132.421.052,63 |
140-ter. Una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la Programmazione triennale. Tali risorse possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 140. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 140».
2. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 142, le parole «di cui ai commi 140 e 141» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui ai commi 140, 140-bis, 140-ter e 141».
Articolo 26.
(Iscrizione dell'avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio).
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 468, dopo la lettera b) è inserita la seguente: « b-bis) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;»;
b) al comma 468, alla lettera e), dopo le parole «economie di spesa» sono inserite le seguenti «, le operazioni di indebitamento effettuate a seguito di variazioni di esigibilità della spesa».
c) dopo il comma 468 è inserito il seguente comma:
«468-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare le quote del risultato di amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dall'attuazione dell'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e le quote del risultato di amministrazione vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel bilancio gestionale sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio. Gli utilizzi degli accantonamenti finanziati dall'avanzo sono disposti con delibere della giunta cui è allegato il prospetto di cui al comma 468. La giunta è autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011.».
Articolo 27.
(Misure sul trasporto pubblico locale).
1. All'articolo 1, dopo il comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono inseriti i seguenti:
« 534-quater. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i princìpi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminata nell'importo di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e 4.932.554.000 euro a decorrere dall'anno 2018, anche al fine di sterilizzare i conguagli di cui all'articolo unico, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013, con riferimento agli anni 2013 e successivi.
534-quinquies. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 26 luglio 2013 non trova applicazione a decorrere dall'anno 2017.
2. A decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo di cui al comma 1 è effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il suddetto riparto è operato sulla base dei seguenti criteri:
a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Negli anni successivi, la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo;
b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di determinazione dei costi standard, di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Negli anni successivi la quota è incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie di carattere regionale;
c) suddivisione della quota residua del Fondo, sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b), secondo le percentuali regionali di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2014; definizione dei livelli adeguati di servizio di cui al comma 6 che, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sostituiscono le predette percentuali regionali, comunque entro i limiti di spesa complessiva prevista dal Fondo stesso;
d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, sino alla loro scadenza, nonché per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi delle lettere da a) a c), è pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure. Le risorse derivanti da tali riduzioni sono ripartite tra le altre Regioni con le modalità di cui al presente comma, lettere a), b) e c);
e) in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto derivante dall'attuazione delle lettere da a) a d) non può determinare per ciascuna regione una riduzione annua maggiore del cinque per cento rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello dell'anno precedente, tale limite è rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Nel primo quinquennio di applicazione il riparto non può determinare per ciascuna regione, una riduzione annua maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse trasferite nel 2015; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello del 2015, tale limite è rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo.
3. Al fine di garantire un'efficace programmazione delle risorse, gli effetti finanziari sul riparto del Fondo, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 si verificano nell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. Le risorse a titolo di anticipazione sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi. La relativa erogazione alle regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile.
5. Le amministrazioni competenti, al fine di procedere sulla base di dati istruttori uniformi, si avvalgono dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, prodromici all'attività di pianificazione e monitoraggio. A tale scopo i suddetti soggetti forniscono semestralmente all'Osservatorio indicazioni sulla tipologia dei dati da acquisire dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico.
6. Ai fini del riparto del Fondo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri con cui le regioni a statuto ordinario determinano i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalità, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di soddisfazione della domanda di mobilità, nonché assicurando l'eliminazione di duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 34-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, privilegiando soluzioni innovative e di minor costo per fornire servizi di mobilità nelle aree a domanda debole, quali scelte di sostituzione modale. Le regioni provvedono alla determinazione degli adeguati livelli di servizio entro e non oltre i successivi centoventi giorni e provvedono, altresì, contestualmente ad una riprogrammazione dei servizi anche modificando il piano di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,. In caso di inadempienza della regione entro i predetti centoventi giorni, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
7. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è abrogato il comma 6 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea sono apportate al predetto articolo 16-bis del citato decreto-legge le seguenti ulteriori modificazioni:
a) i commi 3 e 5 sono abrogati;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3,» e le parole: «, in conformità con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole: «le Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le Regioni»;
c) al comma 9, primo periodo, le parole: «il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conserva efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alinea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.
9. Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile, lo stesso può essere acquisito dalle imprese di trasporto pubblico regionale e locale anche ricorrendo alla locazione per quanto riguarda materiale rotabile per il trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente per veicoli di anzianità massima di dodici anni adibiti al trasporto su gomma e per un periodo non inferiore all'anno.
10. All'articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole, «trasporto di persone» sono inserite le seguenti: «i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone».
11. Per il rinnovo del materiale rotabile, le aziende affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, anche di natura non pubblicistica, possono accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionale, ferma restando la destinazione dei mezzi acquistati ai predetti servizi.
12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente: « 2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2018”. Per i servizi di linea di competenza statale, gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza».
Articolo 28.
(Diverse modalità di conseguimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica).
1. All'articolo 1, comma 680, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,» sono soppresse.
Articolo 29.
(Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche).
1. Per gli anni 2016 e 2017 relativamente allo sfondamento definitivo dei tetti della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si avvale anche dei dati recati dalla fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, attraverso il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, secondo modalità definite con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute.
2. A decorrere dall'anno 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di recare le informazioni sul Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e il corrispondente quantitativo. A decorrere dalla stessa data, le suddette fatture sono rese disponibili all'Agenzia italiana del farmaco. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sono disciplinate le modalità tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica, nonché le modalità di accesso da parte di AIFA ai dati ivi contenuti ai fini dell'acquisizione delle suddette fatture per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. È fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui al presente comma.
3. A quanto previsto dal presente articolo si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 30.
(Altre disposizioni in materia di farmaci).
1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 402, è inserito il seguente:
« 402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'Aifa, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e non accedono alle risorse di cui ai Fondi previsti ai commi 400 e 401.».
Articolo 31.
(Edilizia sanitaria).
1. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017.
Articolo 32.
(Trasferimento competenze in materia sanitaria per stranieri).
1. Le competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, già attribuite al Ministero dell'Interno, sono trasferite al Ministero della salute, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in coerenza con le risorse a tal fine stanziate nel bilancio dello Stato in apposito capitolo di spesa.
2. Il Ministero della salute si fa carico della gestione del pregresso, a seguito della ricognizione che deve essere effettuata da parte delle regioni e province autonome in contraddittorio con le prefetture, le cui risultanze devono essere comunicate al Ministero della salute entro il 30 aprile 2017.
3. Il finanziamento di cui al comma 1, nei limiti delle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, avviene sulla base delle prestazioni effettivamente erogate agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 35, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, desumibili dagli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute debitamente consolidati e validati. A decorrere dal primo anno di applicazione della presente disposizione, le risorse di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di bilancio, sono ripartite a titolo provvisorio tra le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati risultanti dagli elementi informativi presenti nel NSIS del Ministero della salute con riferimento all'anno precedente o comunque all'ultimo anno disponibile e consolidato. Alla regolazione finanziaria dei saldi regionali di cui al periodo precedente si provvede, a seguito dell'aggiornamento dei dati relativi agli esercizi precedenti, desunti dal sistema NSIS, tramite compensazione tra ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, in sede di ripartizione delle risorse degli anni successivi, sempre nei limiti dello stanziamento delle risorse di cui al comma 1.
Articolo 33.
(Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni).
1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 495, è inserito il seguente:
« 495-bis. Per l'anno 2017, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base della tabella di seguito riportata. La tabella di seguito riportata può essere modificata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017. Le Regioni utilizzano gli spazi finanziari di cui al alla tabella di seguito riportata per effettuare negli anni dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o aggiuntivi. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno dei predetti anni, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione, come indicata per ciascun anno nella tabella di seguito riportata. Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito ai periodi precedenti, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:
a) le Regioni procedono a variare il bilancio di previsione incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di seguito riportata;
b) gli investimenti per l'anno di riferimento devono essere superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione nella tabella di seguito riportata, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.
Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475.
Profilo investimenti | |||||||
Regioni |
Per- cen- tuale | Riparto spazifinanziari2017 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
ABRUZZO | 3,16% | 15.812.894,74 | 5.534.513,16 | 4.332.733,16 | 4.111.352,63 | 1.676.166,84 | 158.128,95 |
BASILICATA | 2,50% | 12.492.894,74 | 4.372.513,16 | 3.423.053,16 | 3.248.152,63 | 1.324.246,84 | 124.928,95 |
CALABRIA | 4,46% | 22.302.894,74 | 7.805.013,16 | 6.110.993,16 | 5.798.752,63 | 2.364.105,84 | 223.028,95 |
CAMPANIA | 10,54% | 52.699.210,53 | 18.444.723,68 | 14.439.583,68 | 13.701.794,74 | 5.586.116,32 | 526.992,11 |
EMILIA-ROMAGNA | 8,51% | 42.532.894,74 | 14.886.513,16 | 11.654.013,16 | 11.058.522,63 | 4.508.486,84 | 425.328,95 |
LAZIO | 11,70% | 58.516.578,95 | 20.480.802,63 | 16.033.542,63 | 15.214.310,53 | 6.202.757,37 | 585.165,79 |
LIGURIA | 3,10% | 15.503.947,37 | 5.426.381,58 | 4.248.081,58 | 4.031.026,32 | 1.643.418,42 | 155.039,47 |
LOMBARDIA | 17,48% | 87.412.631,58 | 30.594.421,05 | 23.951.061,05 | 22.727.284,21 | 9.265.738,95 | 874.126,32 |
MARCHE | 3,48% | 17.411.842,11 | 6.094.144,74 | 4.770.844,74 | 4.527.078,95 | 1.845.655,26 | 174.118,42 |
MOLISE | 0,96% | 4.786.052,63 | 1.675.118,42 | 1.311.378,42 | 1.244.373,68 | 507.321,58 | 47.860,53 |
PIEMONTE | 8,23% | 41.136.052,63 | 14.397.618,42 | 11.271.278,42 | 10.695.373,68 | 4.360.421,58 | 411.360,53 |
PUGLIA | 3,15% | 40.763.421,05 | 14.267.197,37 | 11.169.177,37 | 10.598.489,47 | 4.320.922,63 | 407.634,21 |
TOSCANA | 7,82% | 39.086.578,95 | 13.680.302,63 | 10.709.722,63 | 10.162.510,53 | 4.143.177,37 | 390.865,79 |
UMBRIA | 1,96% | 9.810.263,16 | 3.433.592,11 | 2.688.012,11 | 2.550.668,42 | 1.039.887,89 | 98.102,63 |
VENETO | 7,95% | 39.731.842,11 | 13.906.144,74 | 10.886.524,74 | 10.330.278,95 | 4.211.575,26 | 397.318,42 |
TOTALE | 100,00% | 500.000.000,00 | 175.000.000,00 | 137.000.000,00 | 130.000.000,00 | 53.000.000,00 | 5.000.000,00 |
Articolo 34.
(Disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale).
1. All'articolo 1, comma 712-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «nell'esercizio 2015» sono inserite le seguenti: «e in quelli antecedenti».
2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2016 e per l'anno 2017.
3. All'articolo 9-undecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale, il riparto delle quote distinte e vincolate del relativo finanziamento destinato alle regioni, ivi comprese le quote indicate dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è effettuato, ove non siano già fissati altri termini ai sensi della legislazione vigente, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, secondo i criteri e i dati ultimi disponibili. A seguito della relativa Intesa raggiunta nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle more della deliberazione del CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare alle regioni fino all'80 per cento degli importi assegnati, purché non siano stabilite condizioni o specifici adempimenti o atti presupposti ai fini dell'effettiva erogabilità delle risorse. Sono fatti salvi i diversi regimi di anticipazione delle risorse del finanziamento del Servizio sanitario nazionale già stabiliti dalla legislazione vigente.
2-ter. Il regime di anticipazione di cui al comma 2-bis si applica anche alle somme da erogare a titolo di compensazione per minori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more delle deliberazioni del CIPE, è autorizzato ad effettuare le erogazioni delle somme di cui ai commi 2-bis e 2-ter anche con riferimento ai relativi finanziamenti riferiti agli esercizi 2016 e precedenti sui quali sia stata raggiunta la prevista Intesa.
2-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai trasferimenti di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater comunque entro i limiti degli stanziamenti del bilancio statale. Sono in ogni caso autorizzati recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.».
4. All'articolo 77-quater, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:
«A decorrere dall'anno 2017:
a) fermo restando il livello complessivo del finanziamento erogabile alle regioni in corso d'anno, ai sensi dell'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nelle more dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che assegna alle regioni le rispettive quote di compartecipazione all'IVA, in attuazione del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare quote di compartecipazione all'IVA facendo riferimento ai valori indicati nel riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nella contestuale individuazione delle relative quote di finanziamento, come risultanti dall'Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, ovvero dai decreti interministeriali di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
b) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di assegnazione alle regioni delle rispettive quote di compartecipazione all'IVA per l'anno di riferimento non può fissare, per ciascuna regione, una quota di compartecipazione inferiore a quella stabilita in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nell'individuazione delle relative quote di finanziamento di cui al richiamato articolo 27, comma 1-bis del decreto legislativo n. 68 del 2011;
c) il Ministero dell'economia e delle finanze, in funzione dell'attuazione della lettera a) del presente comma, è autorizzato, in sede di conguaglio, ad operare eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.
Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma anche con riferimento agli esercizi 2016 e precedenti.».
Articolo 35.
(Misure urgenti in tema di riscossione).
Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, le parole da «dei comuni» a «essi» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse»;
b) all'articolo 2, il comma 2, è sostituito dal seguente: « 2. A decorrere dal 1o luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.».
Articolo 36.
(Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano di rientro).
1. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
« 1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio».
2. L'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è sostituito dal seguente:
« 457. L'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è sostituito dal seguente:
“1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.
2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori”.».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
4. All'articolo 1, comma 714-bis, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dopo le parole: «debiti fuori bilancio» sono aggiunte le seguenti: «anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto».
Articolo 37.
(Modifiche all'articolo 1, comma 467, legge 11 dicembre 2016, n. 232).
1. All'articolo 1, comma 467, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole «per le quali l'ente» sono aggiunte le seguenti: «abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o».
Articolo 38.
(Disposizioni in materia di enti previdenziali e di gestione degli immobili pubblici).
1. All'articolo 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e successive modificazioni, dopo il comma 12, è inserito il seguente: « 12-bis. Limitatamente agli oneri di cui all'articolo 37, comma 3, lett. c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 e all'articolo 2, comma 4, lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa alle erogazioni a favore dell'INPS è autorizzata sulla base del fabbisogno di cassa dell'ente approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, l'INPS presenta, entro il mese di gennaio di ogni anno, il fabbisogno annuale con evidenza delle esigenze mensili e il successivo aggiornamento non oltre il mese di giugno.».
2. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, ivi compresi quelli derivanti dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi di investimento immobiliare costituiti dalla società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica.». L'INPS provvede all'attuazione di quanto disposto dal presente comma nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. All'articolo 1, comma 84, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «al comma 82 del presente articolo e di quelli di cui ai commi 8-ter e 8-quater» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 8-ter e 8-quater».
Articolo 39.
(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite).
1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è riconosciuta a condizione che la regione entro il 30 giugno di ciascun anno abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.
2. In caso di mancata Intesa, il riconoscimento in favore della regione interessata del 20 per cento del fondo per il trasporto pubblico locale di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Dipartimento per gli Affari regionali.
Articolo 40.
(Rideterminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane).
1. La sanzione di cui al comma 723, lettera a), dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016, nella misura eventualmente eccedente l'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'articolo 1, commi 756, lettera b), e 758 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali interessati sono tenuti ad inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione attestante l'ammontare dell'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'articolo 1, commi 756, lettera b), e 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La certificazione di cui al periodo precedente è firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal Presidente della Provincia o dal Sindaco metropolitano, dal responsabile finanziario dell'ente e dall'organo di revisione economico-finanziaria.
TITOLO III
ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE
Articolo 41.
(Fondo da ripartire per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici).
1. Per il finanziamento degli interventi necessari a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 previsti ai successivi commi 2, 3 e 4 e dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46, è stanziata la somma di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
2. Al fine di permettere l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 491,5 milioni di euro per l'anno 2017, 717,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 699,7 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario per la ricostruzione ovvero del Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede all'eventuale rimodulazione delle risorse destinate annualmente alle finalità di cui al comma 3, nell'ambito dello stanziamento complessivo annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese.
3. Le risorse del Fondo sono destinate a:
a) interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici di cui dall'articolo 20 bis, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino dei danni e adeguamento antisismico;
2) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici e per la conseguente realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico;
3) per il finanziamento degli interventi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
b) interventi nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006 «Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone», Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 11 maggio 2006, diversi da quelli di cui alla lettera a):
1) per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, diversi da quelli di cui alla lettera a) e per i relativi progetti di adeguamento, il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attività, previa intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per il coordinamento degli interventi di cui al presente comma con quelli già previsti a legislazione vigente;
2) per le verifiche di vulnerabilità degli edifici privati delle zone a rischio sismico 1. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, provvede alle relative attività.
c) incentivare piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici attraverso il finanziamento di dieci cantieri pilota per un importo fino a 25 milioni di euro per l'anno 2017. Il Dipartimento di cui all'articolo 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, provvede alle relative attività.
4. Una quota delle risorse di cui al comma 2 fino a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, può essere destinata con le medesime modalità, su richiesta delle amministrazioni interessate, all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.
Articolo 42.
(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016).
1. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è incrementato di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 anche per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.
2. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017.
3. Le risorse di cui al comma 2, confluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo, 4 comma, 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e sono oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione.
Articolo 43.
(Ulteriore proroga sospensione e rateizzazione tributi sospesi).
1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole del «30 novembre 2017» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2017».
b) al comma 10, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il termine del 30 novembre 2017 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017».
c) al comma 12, le parole: «dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti «febbraio 2018»;
d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: « 12-bis. Al fine di assicurare nell'anno 2017 i tributi non versati per effetto delle sospensioni citate al comma 11, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con proprio provvedimento, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017.
12-ter. Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2018 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere nell'anno 2017 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-bis, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario alla ricostruzione entro il termine del 31 dicembre 2017.».
2. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «al 30 novembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
3. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e di interessi» sono aggiunte le seguenti: «e, per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 16 febbraio 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.»
4. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole «nei termini previsti» sono sostituite dalle seguenti «entro il 16 dicembre 2017» e dopo le parole «pagamento dei tributi» sono aggiunte le seguenti «oggetto di sospensione».
5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle derivanti dalla proroga della sospensione dei tributi locali, pari a 101 milioni di euro nell'anno 2018, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Articolo 44.
(Proroga incentivi).
1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2015, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».
Articolo 45.
(Compensazione perdita gettito TARI).
1. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare ai comuni di cui all'articolo 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno 2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668.».
Articolo 46.
(Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia).
1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subìto a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.
4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quello successivo.
5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le esenzioni di cui al comma 2, spettano alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni di cui al predetto allegato 2-bis e che hanno subìto nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 marzo 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016.
6. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo.
8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
TITOLO IV
MISURE URGENTI PER RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE
Capo I
MISURE NEL SETTORE DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE
Articolo 47.
(Interventi per il trasporto ferroviario).
1. Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, previa intesa tra le Regioni e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è individuata quale unico soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali.
2. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. attua gli interventi di cui al comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le Regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed in coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente l'organismo preposto alla sicurezza.
3. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base di criteri che tengano conto delle esigenze di mobilità dei viaggiatori e delle merci, di ampliamento della connettività della rete ferroviaria, di integrazione con il territorio e le aree metropolitane, di potenziamento delle connessioni verso i sistemi portuali ed aeroportuali, sono individuate, nell'ambito delle linee ferroviarie regionali, quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee.
4. Le Regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possono altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro nella gestione a favore della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. delle reti ferroviarie regionali, ivi comprese quelle classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai sensi del comma 3, definendo gli oneri contrattuali e individuando le necessarie risorse di copertura.
5. Con uno o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono individuate, tra quelle di cui al comma 3, le linee che assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale, previa individuazione delle risorse da destinare alla gestione ai sensi del secondo periodo, ivi incluse quelle iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato che sono corrispondentemente riallocate. Tali linee sono trasferite, a titolo gratuito, al Demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la relativa gestione nell'ambito del contratto di servizio con lo Stato ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 ottobre 2000 n. 138T.
6. Al fine di consentire il completamento del Programma Grandi Stazioni, ovvero la realizzazione di ulteriori opere funzionali a rendere gli interventi più aderenti alle mutate esigenze dei contesti urbani nei quali si inseriscono, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con apposita delibera, individua le risorse annuali disponibili, di cui alle delibere del CIPE, n. 10 del 14 marzo 2003, n. 63 del 25 luglio 2003, n. 129 del 6 aprile 2006, n. 61 del 22 luglio 2010, n. 2 del 20 gennaio 2012 e n. 20 del 23 marzo 2012, tenendo conto di eventuali obblighi giuridicamente vincolanti sorti in base alle predette delibere, provvede alla loro revoca e alla riprogrammazione del 50% delle risorse disponibili in favore di Grandi Stazioni Rail, nonché alla contestuale approvazione di nuovi progetti ovvero delle necessarie varianti progettuali.
7. All'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Fermi restando gli obblighi di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Le relative risorse sono trasferite alla società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. per essere utilizzate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia e nell'ambito del piano di risanamento della società, esclusivamente a copertura delle passività, anche pregresse, e delle esigenze finanziarie del comparto infrastruttura. Restano fermi gli atti, i provvedimenti e le operazioni già realizzati ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2016, n. 218.
8. È autorizzato il pagamento a favore di Trenitalia S.p.A. delle somme dovute in relazione all'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario già eserciti nella Regione Siciliana per l'anno 2014 e dei servizi interregionali svolti a partire dall'anno 2014, nelle more della definizione dei relativi rapporti contrattuali, nel limite delle risorse già impegnate, ivi inclusi i residui perenti, nonché di quelle iscritte in bilancio e nel rispetto della vigente normativa europea.
9. Nelle more della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione ai fini dell'avvio della realizzazione dell'Opera con le modalità di cui all'articolo 2, commi 232, lettere b) e c), e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come previsto dalla legge 5 gennaio 2017, n. 1, sono autorizzate le attività propedeutiche all'avvio dei lavori a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 allo scopo finalizzate a legislazione vigente. L'opera è monitorata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
10. Al fine di promuovere, in applicazione del Regolamento (UE) 1304/2014, il rinnovo dei sistemi frenanti dei carri merci per l'abbattimento del rumore prodotto da tali carri e compensare le imprese ferroviarie dei relativi maggiori oneri di gestione è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per il finanziamento degli interventi per l'ammodernamento dei carri merci con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.
11. Le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono destinate in favore delle imprese ferroviarie o dei detentori dei carri ferroviari, nel rispetto del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 della Commissione, con modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 48.
(Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale).
1. I bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e i relativi enti di governo, sono determinati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le città metropolitane, gli altri enti di area vasta e i comuni capoluogo di Provincia, nell'ambito della pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche socio-economiche, demografiche e comportamentali dell'utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell'articolazione produttiva del territorio di riferimento. La definizione dei bacini di mobilità rileva anche ai fini della pianificazione e del finanziamento degli interventi della mobilità urbana sostenibile.
2. I bacini di cui al comma 1 comprendono un'utenza minima di 350.000 abitanti ovvero inferiore solo se coincidenti con il territorio di enti di area vasta o di città metropolitane. Agli enti di governo dei bacini possono essere conferite in uso le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti pubblici associati. In tal caso gli enti di governo costituiscono società interamente possedute dagli enti conferenti, che possono affidare anche la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Al capitale di tali società non è ammessa la partecipazione, neanche parziale o indiretta, di soggetti privati.
3. La determinazione dei bacini di mobilità avviene in base a una quantificazione ovvero una stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale con tutte le modalità che si intende soddisfare, avvalendosi di matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico di linea e non, nonché delle fonti informative presenti all'interno dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli operatori già attivi nel bacino sono tenuti a fornire le informazioni e i dati rilevanti in relazione ai servizi effettuati entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta di regioni ed enti locali, che adottano adeguate garanzie di tutela e riservatezza dei dati commerciali sensibili. Le Regioni hanno la facoltà di far salvi i bacini determinati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove coerenti con i criteri di cui al presente articolo.
4. Ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale, gli enti affidanti, con l'obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione alle medesime, articolano i bacini di mobilità in più lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio, tenuto conto delle caratteristiche della domanda e salvo eccezioni motivate da economie di scala proprie di ciascuna modalità e da altre ragioni di efficienza economica, nonché relative alla specificità territoriale dell'area soggetta alle disposizioni di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 e successive modificazioni. Tali eccezioni sono disciplinate con delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 6, lettera a), del presente articolo. Per quanto riguarda i servizi ferroviari l'Autorità può prevedere eccezioni relative anche a lotti comprendenti territori appartenenti a più Regioni, previa intesa tra le regioni interessate.
5. Nelle more della definizione dei bacini di mobilità e dei relativi enti di governo, gli enti locali devono comunque procedere al nuovo affidamento nel rispetto della vigente normativa, dei servizi di trasporto pubblico per i quali il termine ordinario dell'affidamento è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero scadrà tra la predetta data e fino all'adozione dei provvedimenti di pianificazione e istituzione di enti di governo.
6. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera f) sono anteposte le seguenti parole: «a definire i criteri per la determinazione delle eccezioni al principio della minore estensione territoriale dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione, tenendo conto della domanda effettiva e di quella potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla normativa vigente, nonché»;
b) al comma 2, lettera f), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Con riferimento al trasporto pubblico locale l'Autorità definisce anche gli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché per quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che per i predetti contratti di servizio esercitati in house o affidati direttamente l'Autorità determina la tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede obblighi di separazione contabile tra le attività svolte in regime di servizio pubblico e le altre attività.».
7. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale l'Autorità di regolazione dei trasporti detta regole generali in materia di:
a) svolgimento di procedure che prevedano la facoltà di procedere alla riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell'affidatario, che se ne assume il rischio di impresa, ferma restando la possibilità di soluzioni diverse con particolare riferimento ai servizi per i quali sia prevista l'integrazione tariffaria tra diversi gestori e che siano suddivisi tra più lotti di gara;
b) obbligo, per chi intenda partecipare alle predette procedure, del possesso, quale requisito di idoneità economica e finanziaria, di un patrimonio netto pari almeno al quindici per cento del corrispettivo annuo posto a base di gara, nonché dei requisiti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) adozione di misure in grado di garantire all'affidatario l'accesso a condizioni eque ai beni immobili e strumentali indispensabili all'effettuazione del servizio, anche relative all'acquisto, alla cessione, alla locazione o al comodato d'uso a carico dell'ente affidante, del gestore uscente e del gestore entrante, con specifiche disposizioni per i beni acquistati con finanziamento pubblico e per la determinazione nelle diverse fattispecie dei valori di mercato dei predetti beni;
d) in alternativa a quanto previsto sulla proprietà dei beni strumentali in applicazione della lettera c), limitatamente all'affidamento di servizi di trasporto pubblico ferroviario, facoltà per l'ente affidante e per il gestore uscente di cedere la proprietà dei beni immobili essenziali e dei beni strumentali a soggetti societari, costituiti con capitale privato ovvero con capitale pubblico e privato, che si specializzano nell'acquisto dei predetti beni e di beni strumentali nuovi per locarli ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, a condizioni eque e non discriminatorie;
e) in caso di sostituzione del gestore a seguito di gara, previsione nei bandi di gara del trasferimento del personale dipendente dal gestore uscente al subentrante con l'esclusione dei dirigenti e nel rispetto della normativa europea in materia, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore. Il trattamento di fine rapporto relativo ai dipendenti del gestore uscente che transitano alle dipendenze del soggetto subentrante sono versati all'INPS dal gestore uscente.
8. Alle attività di cui ai commi 6 e 7 l'Autorità di regolazione dei trasporti provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.
9. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio e ad ogni singola uscita, se prevista, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.
10. Per i titoli di viaggio la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.
11. La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con legge regionale. In assenza di legge regionale, la sanzione è pari a sessanta volte il valore del biglietto ordinario e comunque non superiore a 200 euro.
12. All'articolo 71 del decreto dei Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Al fine di assicurare il più efficace contrasto al fenomeno dell'evasione tariffaria, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili come agenti accertatori. Gli stessi dovranno essere appositamente abilitati dall'impresa di trasporto pubblico che mantiene comunque la responsabilità del corretto svolgimento dell'attività di verifica e che ha l'obbligo di trasmettere l'elenco degli agenti abilitati alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di competenza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda e possono effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi incluso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge.
Il Ministero dell'interno può mettere a disposizione agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria, secondo un programma di supporto agli agenti accertatori di cui al comma precedente, con copertura dei costi a completo carico dell'ente richiedente e per periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi.».
13. Le rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza presenti a bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata possono essere utilizzate ai fini del contrasto dell'evasione tariffaria e come mezzo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, per l'identificazione di eventuali trasgressori che rifiutino di fornire le proprie generalità agli agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle competenti forze dell'ordine.
Articolo 49.
(Disposizioni urgenti in materia di riordino di società).
1. Con l'obiettivo di rilanciare gli investimenti del settore delle infrastrutture attraverso la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione integrata delle reti ferroviarie e stradali di interesse nazionale, ANAS S.p.A. sviluppa le opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato, anche attraverso appositi contratti e convenzioni al fine di realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti nel 2017 di almeno il 10 per cento rispetto al 2016 ed un ulteriore incremento di almeno il 10 per cento nel 2018.
2. Al fine di realizzare una proficua allocazione delle partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze in ambiti industriali omogenei, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere al trasferimento, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e delle condizioni di cui al comma 3, a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A. mediante aumento di capitale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. tramite conferimento in natura. L'aumento di capitale è realizzato per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS S.p.A. risultante da una situazione patrimoniale approvata dal Consiglio di amministrazione della società e riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dal conferimento. Pertanto, all'operazione di trasferimento non si applicano gli articoli 2343, 2343-ter, 2343-quater, nonché l'articolo 2441 del codice civile. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento di ANAS S.p.A. in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.
3. Il trasferimento di cui al comma 2 deve essere realizzato senza effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea ed è subordinato alle seguenti condizioni:
a) perfezionamento del Contratto di Programma 2016/2020 tra lo Stato e ANAS S.p.A. secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) acquisizione di una perizia giurata di stima da cui risulti l'adeguatezza dei fondi stanziati nel bilancio ANAS, anche considerato quanto disposto dal comma 5, rispetto al valore del contenzioso giudiziale in essere; il perito incaricato viene nominato da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. nell'ambito di una terna di esperti proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Ad esito del trasferimento di cui al comma 2, restano in capo ad ANAS S.p.A. le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi comunque denominati.
5. Intervenuto il trasferimento della partecipazione detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., qualsiasi deliberazione o atto avente ad oggetto il trasferimento di ANAS S.p.A. o operazioni societarie straordinarie sul capitale della società è oggetto di preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Alla data di trasferimento della partecipazione detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, al terzo periodo dopo le parole: «successive modifiche» le parole: «dello statuto o» sono soppresse e il comma 6 del medesimo articolo 7 è abrogato.
7. ANAS S.p.A. è autorizzata per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, a definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le modalità ivi previste, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa, nonché apposita preventiva informativa all'Autorità nazionale anticorruzione.
8. La quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle predette delibere, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, è destinata, con esclusione delle somme cadute in perenzione, alle finalità di cui al comma precedente. Il CIPE individua le risorse annuali effettivamente disponibili in relazione al quadro aggiornato delle opere concluse da destinare alle predette finalità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
9. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 115, 116, 117, 118 e 119, sono abrogati.
10. All'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 5 è abrogato.
11. Al fine di favorire l'attuazione del presente articolo, non si applicano ad ANAS S.p.A., a decorrere dal trasferimento di cui al comma 2, le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguenti all'applicazione delle suddette norme, da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
12. Nelle more del perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare la società ANAS S.p.A., nel limite del 5% delle risorse complessivamente finalizzate al contratto dalla medesima legge n. 208 del 2015, ad effettuare la progettazione di interventi nonché, nel limite di un ulteriore 15%, per attività di manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale. Le attività svolte ai sensi del presente articolo devono essere distintamente indicate nel Contratto di programma 2016-2020 e le relative spese sostenute devono essere rendicontate secondo le modalità del «Fondo Unico ANAS», come definite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 869, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Articolo 50.
(Investimenti nel settore dei trasporti).
1. Al fine di favorire le attività di investimento nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite la attrazione di investimenti esteri, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a deliberare e sottoscrivere, anche in più soluzioni, un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017.
Articolo 51.
(Contenimento dei costi del trasporto aereo).
1. Al fine di contenere i costi per l'utenza del trasporto aereo, ENAV S.p.A. destina al contenimento degli incrementi tariffari previsti nel contratto di programma 2016-2019 per gli aeroporti con traffico annuo inferiore a 70.000 movimenti di trasporto aereo soggetto alle regole del volo-IFR una quota pari a 26 milioni di euro delle risorse riscosse e consuntivate per l'anno 2014 per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, non di sua spettanza.
Articolo 52.
(Sviluppo sistema nazionale di ciclovie turistiche).
1. All'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole «Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma)» sono aggiunte le seguenti parole: «ciclovia del Garda, ciclovia Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica».
Capo II
MISURE PER IL LAVORO, LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI
Articolo 53.
(APE).
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennità di cui al comma 181 della medesima legge le medesime attività lavorative non hanno subìto interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato E si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative non hanno subìto interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
3. All'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente periodo: «I finanziamenti garantiti dal Fondo possono essere ceduti, in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito e conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il finanziamento.»
Articolo 54.
(Documento Unico di Regolarità Contributiva).
1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1o giugno 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio «Durc On Line» l'elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma.
3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio «Durc On Line» in sede di consultazione del DURC già prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC è richiesto.
4. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 55.
(Premi di produttività).
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 189 è sostituito dal seguente:
« 189. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188, è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.»
2. La disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.
Articolo 56.
(Patent box).
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190:
a) al comma 39, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli indicati nel primo periodo.»;
b) al comma 40 la parola «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto»;
c) il comma 42-ter è abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:
a) per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, per i periodi d'imposta per i quali le opzioni, di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016;
b) per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni, di cui al comma 37 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.
3. Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014.
4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di revisione del decreto interministeriale 30 luglio 2015 recante le disposizioni di attuazione dei commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta con le disposizioni recate ai commi 1, 2 e 3 nonché di stabilire le modalità per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa.
Articolo 57.
(Attrazione per gli investimenti).
1. All'articolo 26, commi 2, 5 e 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « start-up innovative» e « start-up innovativa», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «PMI.»
2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 91, secondo periodo, dopo le parole: «periodo minimo di investimento», le parole: «sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie,» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti ad imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie,»;
b) al comma 94, dopo le parole: «I redditi», le parole: «diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono soppresse;
c) dopo il comma 95, sono aggiunti i seguenti:
« 95-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 95, il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni previste dai commi 88 e 92, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni. Il percettore deve altresì dichiarare che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate.
95-ter. I soggetti indicati nei commi 88, 92 e 95 devono tenere separata evidenza delle somme destinate agli investimenti qualificati di cui al comma 89.
95-quater. Le minusvalenze e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 sono deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto, ovvero portati in deduzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati di cui al comma 89 concorrono a formare la base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.»;
d) al comma 101, dopo le parole: «investimenti qualificati indicati al», le parole: «comma 90» sono sostituite dalle seguenti: «comma 102»;
e) al comma 106, ultimo periodo, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni»;
f) il comma 113 è sostituito dal seguente: « 113. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti, nonché degli investimenti qualificati effettuati.».
3. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «4 anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
Articolo 58.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa: disciplina del trattamento delle riserve imposta sul reddito di impresa presenti al momento della fuoriuscita dal regime).
1. All'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. In caso di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori o dei soci; ai medesimi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta di cui al comma 1, primo periodo.»
Articolo 59.
(Transfer pricing).
1. All'articolo 110, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma.».
2. Dopo l'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è inserito il seguente:
«Articolo 31-quater: 1. La rettifica in diminuzione del reddito di cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere riconosciuta:
a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990;
b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.».
Articolo 60.
(Proventi da partecipazioni a società, enti o OICR di dipendenti e amministratori).
1. I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo di risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzatisi considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi se:
a) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1 per cento dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;
b) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;
c) le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma o, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.
2. Ai fini della determinazione dell'esborso effettivo di cui al comma 1, lettera a), si tiene conto anche dell'ammontare assoggettato a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione delle azioni, quote o strumenti finanziari e, nel caso di soggetti non residenti, dell'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione nel caso in cui questi ultimi fossero stati residenti in Italia.
3. Ai fini della determinazione dell'importo di cui al comma 1, lettera a), si considera anche l'ammontare sottoscritto in azioni, quote o altri strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, società o enti residenti o istituiti nel territorio dello Stato ed a quelli residenti ed istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Capo III
INVESTIMENTI PER EVENTI SPORTIVI
Articolo 61.
(Eventi sportivi di sci alpino).
1. Al fine di assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, è nominato un commissario con il compito di provvedere al piano di interventi volto:
a) alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché all'adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti;
b) alla progettazione e realizzazione di collegamenti, anche viari diversi dalla viabilità statale, tra gli impianti a fune, nonché all'adeguamento e miglioramento di quelli esistenti;
c) alla progettazione e realizzazione di nuove piste per lo sci da discesa, nonché all'adeguamento e miglioramento di quelle esistenti;
d) alla progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture e di servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al turismo sportivo, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e all'attività turistico-ricettiva. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.
2. Entro trenta giorni dalla data della sua nomina, il commissario, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 12 e delle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali coinvolti e dal comitato organizzatore locale, predispone il piano degli interventi di cui al comma 1, tenendo conto dei progetti già approvati dagli enti territoriali interessati, e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport. Salva la possibilità di rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse disponibili, il piano contiene la descrizione di ogni singolo intervento, indicandone la durata e le stime di costo.
3. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto ai sensi del comma 2, il commissario, entro trenta giorni dalla trasmissione del piano medesimo al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport, convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi, alla quale partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Tale conferenza si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e se del caso in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. I termini sono dimezzati e il commissario è il soggetto competente ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990. Eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi vengono trasmesse dal commissario senza indugio al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione alla medesima conferenza di servizi.
4. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. Il decreto commissariale di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport e del Comitato organizzatore; sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento; può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In quest'ultima ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il decreto commissariale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
5. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei princìpi generali dell'ordinamento nazionale, nonché nei limiti delle risorse stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione Veneto. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.
6. La consegna delle opere previste dal piano degli interventi approvato ai sensi del comma 4, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019. Il piano indica altresì quelle opere che, pur connesse sotto il profilo materiale o economico alla realizzazione degli interventi del progetto sportivo di cui al comma 1, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno essere ultimate oltre detto termine.
7. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.
8. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 può: nel rispetto degli artt. 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti; fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; fare ricorso a una delle forme di partenariato pubblico privato di cui agli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; individuare il responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti. Il commissario può, nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi, affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e nel rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 4.
10. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, il commissario invia alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.
11. Gli enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto, previa intesa, mettono a disposizione della struttura funzionale al commissario nominato ai sensi del comma 1 i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività, nel limite di quelle già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12. Per le finalità di cui al comma 1, oltre alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2017, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13. Sempre al fine di assicurare la tempestiva realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, il presidente pro tempore della società ANAS S.p.a. è nominato commissario per la individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, di competenza della medesima società. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.
14. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il commissario di cui al comma 13 può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
15. Il commissario di cui al comma 13, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispone un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale, da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo sport. Il piano contiene la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di costo, salva la possibilità di rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse disponibili.
16. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano predisposto ai sensi del comma 15, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
17. All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. I decreti commissariali di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo Sport e della società ANAS S.p.a.
18. Nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi di cui al comma 5 per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi iscritti nel piano approvato ai sensi del comma 17.
19. Soggetto attuatore degli interventi contenuti nel piano approvato ai sensi del comma 17 è ANAS S.p.a., che svolge funzioni di stazione appaltante.
20. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 17 sono dichiarati di pubblica utilità e di urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale e sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.
21. Il commissario nominato ai sensi del comma 13 cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 17. La consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019.
22. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, il commissario di cui al comma 13 invia alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro per lo Sport una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.
23. La realizzazione del piano di cui al comma 17 è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del contratto di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.a. e sulle risorse disponibili autorizzate dall'articolo 1, comma 604, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Commissario nominato ai sensi del comma 13, per eventuali temporanee esigenze finanziarie, può provvedere in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
24. I soggetti di cui al comma 8 per il piano approvato ai sensi del comma 4, e l'ANAS S.p.a. per il piano di cui al comma 17, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata nel territorio della regione Veneto, preordinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo. Essi hanno la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili di proprietà privata attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui ai commi 4 e 17 qualora l'occupazione si renda necessaria a integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ovvero a soddisfarne le prevedibili e ragionevoli esigenze future. Le stazioni appaltanti esercitano tale facoltà anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e l'allestimento di impianti funzionali allo svolgimento delle attività sportive. La suddetta facoltà è esercitata mediante decreto, che determina altresì in via provvisoria le indennità di occupazione spettanti ai proprietari, determinandola ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Ai proprietari degli immobili, secondo le risultanze catastali, è notificato almeno quindici giorni prima un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto che impone l'occupazione temporanea; entro lo stesso termine, il suddetto avviso è pubblicato, per almeno quindici giorni, nell'albo del comune o dei comuni in cui è situato l'immobile e nei siti internet istituzionali dei medesimi enti. In caso di irreperibilità del proprietario dell'immobile la pubblicazione ha valore di avvenuta notifica. Le indennità di occupazione e di espropriazione fanno carico alle stazioni appaltanti nella misura definitivamente accertata anche all'esito di eventuali controversie giudiziarie.
25. Al termine delle manifestazioni sportive di svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, le opere in attuazione del piano degli interventi di cui al comma 4 restano acquisite al patrimonio della regione Veneto o degli altri enti locali territorialmente competenti. Le opere realizzate in attuazione del programma di interventi alla viabilità statale di cui al comma 17 restano acquisite al patrimonio di ANAS S.p.a.
26. Le imprese affidatarie dei lavori di realizzazione degli interventi ricompresi nei piani di cui ai commi 4 e 17, ferme tutte le garanzie e le coperture assicurative previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono obbligate a costituire una ulteriore garanzia, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 20 per cento dell'importo dei lavori, destinata a garantirne l'ultimazione entro il termine fissato dal bando di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
27. Alle controversie relative all'approvazione dei piani approvati ai sensi dei commi 4 e 17, alle procedure di espropriazione, a esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; dette controversie sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
Articolo 62.
(Costruzione di impianti sportivi).
1. Lo studio di fattibilità di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, può ricomprendere anche la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell'impianto. Tale studio può prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione, anche con diverse volumetria e sagoma, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la sua riconversione o riutilizzazione. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, lo studio di fattibilità può contemplare la cessione a titolo oneroso del diritto di superficie o del diritto di usufrutto dell'impianto sportivo e/o di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e trenta anni.
2. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Il verbale conclusivo può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In tale ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il verbale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.
3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali è consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dello stadio. In tal caso, le autorizzazioni e/o concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima società sportiva.
4. In relazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 304, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la società o l'associazione sportiva di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti.
5. Rispetto agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 20.000 posti, alle controversie aventi a oggetto il verbale conclusivo della conferenza di servizi e l'aggiudicazione della concessione si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Articolo 63.
(Misure per la Ryder Cup 2022).
1. Per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto Ryder Cup 2022, relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato, è concessa a favore di Ryder Cup Europe LLP la garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro. La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di operatività della garanzia dello Stato.
2. La Federazione Italiana Golf provvede a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI
Articolo 64.
(Servizi nelle scuole).
1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2016/2017, in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro Consip l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali attuativi e degli ordinativi di fornitura, fino al 31 agosto 2017.
2. L'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip.
3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di cui al comma 1, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico 2018/2019, e al fine di consentire il regolare avvio delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nonché di assicurare la tutela sociale dei livelli occupazionali dei lavoratori, Consip S.p.A., nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, svolge, per conto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto i servizi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche utilizzando lo strumento di cui all'articolo 55, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comunica a Consip S.p.A. i fabbisogni, tenendo conto anche delle finalità occupazionali, con il relativo livello di aggregazione, delle istituzioni scolastiche ed educative interessate e stipula il relativo contratto-quadro attraverso cui dette istituzioni procedono all'acquisizione dei servizi mediante la stipula di appositi contratti attuativi. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.
4. L'acquisizione dei servizi di cui al comma 3, nonché la prosecuzione dei servizi di pulizia e degli interventi di piccola manutenzione e decoro previsti sino alla scadenza dei contratti attuativi della Convenzione Consip nei lotti in cui questi ultimi siano ancora vigenti, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017.
5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Articolo 65.
(Autorità nazionale di regolazione del settore postale).
1. A decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all'articolo 2, commi da 6 a 21, e di cui all'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261.
Articolo 66.
(Disposizioni finanziarie).
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 109 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 40,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 86 milioni di euro per l'anno 2023 e di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2018, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 74,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 12, 41, comma 2, 42, commi 1 e 2, 43, 44, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.301,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.150,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.203,30 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.698,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.765,2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.736,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che aumentano a 5.150,6 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.309,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.771,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.758,7 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.815,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.786,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 3.746,2 milioni di euro per l'anno 2026 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 1.301,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.150,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.470 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.203,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.698,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.765,2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.736,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;
b) quanto a 69,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 72,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro annui dal 2023 al 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. Gli effetti migliorativi, per l'anno 2017, derivanti dal presente decreto e pari a 2.415 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e 3.100 milioni di euro in termini di indebitamento netto, sono destinati al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza 2017 presentato alle Camere.
5. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dall'allegato al presente decreto.
6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
Articolo 67.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Per l'allegato 1, le tabelle 1, 2 e 3 e l'elenco recante «riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri» si veda lo stampato A.C. 4444.
A.C. 4444-A – Modificazioni della Commissione
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a), capoverso 1, le parole: «della Pubblica Amministrazione, come definita» sono sostituite dalle seguenti: «di amministrazioni pubbliche, come definite»;
alla lettera b), dopo il capoverso 1-ter sono aggiunti i seguenti:
« 1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.
1-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico»;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
« c-bis) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società”»;
al comma 3, le parole: «le disposizioni di attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio”.
4-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 4-bis.
4-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento, ai sensi del numero 1-ter) della parte II-bis della tabella A e del numero 127-novies) della parte III della tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, estende l'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, anche al settore dei combustibili per autotrazione, in applicazione dell'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. – (Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata). – 1. Le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui al presente articolo per la definizione dei debiti tributari dell'eventuale stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.
2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.
4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino nei confronti delle società e degli enti di cui al comma 1 del presente articolo, nelle condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.
6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 218 del 1997 sono ridotte alla metà.
7. Il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non è punibile se i debiti tributari della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti nei termini di cui al comma 6 del presente articolo.
8. In caso di mancata sottoscrizione dell'accertamento per adesione ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute, non si producono gli effetti di cui al comma 7. In relazione ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto dell'invito di cui al comma 5, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito o di redazione dell'atto di adesione, accerta le imposte e gli interessi dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
9. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti di cui al comma 6, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente l'avvenuta definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione ai fini di quanto previsto al comma 7.
10. I soggetti di cui al comma 1 nei cui confronti è stata constatata l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari della stessa con le modalità di cui al comma 6, a prescindere dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono accedere al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
11. Non possono avvalersi delle previsioni del presente articolo le società e gli enti di cui al comma 1 che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell'inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali, relativi all'ambito di applicazione dell'istanza di cui al medesimo comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita dai soggetti che svolgono le funzioni di supporto di cui al medesimo comma 1.
12. Resta ferma la facoltà di richiedere all'amministrazione finanziaria la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
14. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 affluiscono ad appositi capitoli ovvero capitoli/articoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15.
15. Le entrate risultanti dal monitoraggio di cui al comma 14 sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui, e per la restante parte al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-ter. – (Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure). – 1. All'articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a-bis) se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica l'articolo 165, comma 8, del medesimo testo unico”;
b) alla lettera c), dopo le parole: “del presente articolo” sono inserite le seguenti: “, nonché per le imposte di cui all'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;
c) alla lettera g):
1) all'alinea, le parole: “alla lettera e)” sono sostituite dalle seguenti: “alla lettera f)”;
2) al numero 2), le parole: “del numero 1) della presente lettera” sono sostituite dalle seguenti: “della lettera e)” e dopo le parole: “le somme da versare del 10 per cento” sono aggiunte le seguenti: “. L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del numero 1) della presente lettera”;
3) al numero 3), le parole: “del numero 1) della presente lettera” sono sostituite dalle seguenti: “della lettera e)” e dopo le parole: “le somme da versare del 3 per cento” sono aggiunte le seguenti: “. L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del numero 1) della presente lettera”.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applica anche agli atti emanati ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.
Art. 1-quater. – (Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi). – 1. I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.
2. La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione.
3. I rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Nei casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, l'erogazione del rimborso può essere sospesa ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
All'articolo 2:
al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1o gennaio 2017».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – (Interpretazione autentica in materia di regime dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari). – 1. L'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che vi sono compresi i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
2. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti di cui al comma 1 fino alla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto erroneamente applicata sulle operazioni effettuate né al recupero della medesima imposta assolta sugli acquisti erroneamente detratta; i contribuenti di cui al primo periodo del presente comma operano comunque la rettifica della detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive ai sensi dell'articolo 19-bis2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».
All'articolo 3:
al comma 1, lettera b), le parole: «o della sottoscrizione di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «2 agosto 2009, n. 102» sono sostituite dalle seguenti: «3 agosto 2009, n. 102»;
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al numero 7:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito”;
2) al secondo periodo, dopo le parole: “In alternativa la dichiarazione” sono aggiunte le seguenti: “o l'istanza”;
3) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: “Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni”»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: “a partire dal giorno sedici del mese successivo” sono sostituite dalle seguenti: “a partire dal decimo giorno successivo”;
b) è aggiunto in fine il seguente comma:
“2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato”
4-ter. All'articolo 3, comma 1-ter, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407”.
4-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2018, in luogo di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo. Gli incrementi di cui al secondo periodo del presente comma sono compresi in quelli di cui al primo periodo del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori.
4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-quater, valutato in 417.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000 euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000 euro per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000 euro per l'anno 2025, 3.035.000 euro per l'anno 2026 e 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2019, a 820.000 euro per l'anno 2020, a 1.163.000 euro per l'anno 2021, a 1.518.000 euro per l'anno 2022, a 1.881.000 euro per l'anno 2023, a 2.256.000 euro per l'anno 2024, a 2.640.000 euro per l'anno 2025, a 3.035.000 euro per l'anno 2026 e a 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 217.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 4-quinquies, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «anche attraverso la gestione di portali online» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare»;
al comma 2, le parole: «le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all’» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell’» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca»;
al comma 3, le parole: «a favore di terzi» sono sostituite dalle seguenti: «da parte di terzi»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in base ai quali l'attività di locazione di cui al comma 1 del presente articolo si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare»;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «anche attraverso la gestione di portali on-line» sono sostituite dalle seguenti: «nonché quelli che gestiscono portali telematici» e dopo le parole: «conclusi per il loro tramite» sono aggiunte le seguenti: «entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati»;
il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale»;
al comma 6, dopo le parole: «disposizioni di attuazione» sono inserite le seguenti: «dei commi 4, 5 e 5-bis»;
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi».
Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefìci già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. – (Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomìni). – 1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
“2-ter. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”;
b) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:
“2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021”;
c) al comma 2-sexies, dopo le parole: “i soggetti beneficiari” sono inserite le seguenti: “, diversi da quelli indicati al comma 2-ter,”.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 8 milioni di euro per l'anno 2021, in 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, in 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, che aumentano a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 19,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e a 20,5 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, e pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede:
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8 milioni di euro per l'anno 2021, a 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. – (Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell'offerta in difetto di titolo autorizzativo o abilitativo). – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 50 sono aggiunti i seguenti:
“50-bis. Con le medesime modalità stabilite dai provvedimenti di attuazione del comma 50, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla inibizione dei siti web contenenti:
a) offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina in difetto di autorizzazione, o in violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, ovvero offerta di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in violazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, o delle disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
b) pubblicità, diretta o indiretta, dei prodotti di cui alla lettera a) o dei contenuti di cui al comma 50;
c) software relativi a procedure tecniche atte ad eludere l'inibizione dei siti irregolari disposta dall'Agenzia medesima.
50-ter. L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione del comma 50-bis comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 50, graduate secondo i criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
50-quater. Nei casi in cui nello stesso sito web, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 50 e alle lettere a), b) e c) del comma 50-bis, siano presenti prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, assegnando un termine di quindici giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'Agenzia adotta il provvedimento finalizzato alla inibizione del sito web, senza riconoscimento di alcun indennizzo”».
All'articolo 6:
al comma 1, primo e secondo periodo, le parole: «in misura pari al» sono sostituite dalla seguente: «nel»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: “e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “fatta eccezione per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”».
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. – (Riduzione degli apparecchi da divertimento). – 1. La riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:
a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;
b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.
2. A tal fine, i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.
3. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b) del comma 1 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio risulti superiore a quello indicato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti. I concessionari, entro i cinque giorni lavorativi successivi al recepimento della relativa comunicazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvedono a bloccare gli apparecchi i cui nulla osta di esercizio sono stati revocati, avviando le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. La violazione dell'obbligo previsto dal periodo precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun apparecchio».
L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – (Rideterminazione delle aliquote dell'ACE). – 1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e all'1,6 per cento”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.
3. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1».
All'articolo 8:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
“1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”».
Nel titolo I, capo I, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 9-bis. – (Indici sintetici di affidabilità fiscale). – 1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati “indici”. Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 10.
2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti.
4. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma è emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.
6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:
a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua costituzione.
9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9 non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefìci:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefìci premiali indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefìci possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.
13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere c), d), e) e f), del presente articolo.
14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: “studi di settore,” sono inserite le seguenti: “degli indici sintetici di affidabilità fiscale”. La società indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresì, a porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori attività svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni, la stessa società può stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonché altre attività, sono stipulate esclusivamente per le finalità stabilite dal presente comma o da altre disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della società di cui al secondo periodo del presente comma possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità ai princìpi disposti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
18. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Ad eccezione di quanto già disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono abrogati l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225.
19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 9-ter. – (Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria). – 1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2018”;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: “30 settembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2018”.
Art. 9-quater. – (Compensazione di somme iscritte a ruolo). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2017 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 10:
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014”».
All'articolo 11:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente»;
al comma 3, le parole: «con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto»;
al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».
Nel titolo I, capo II, dopo l'articolo 11 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 11-bis. – (Disposizioni in materia di magistratura contabile). – 1. Al fine di garantire la piena funzionalità della magistratura contabile, a tutela degli equilibri di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Corte dei conti è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad avviare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi magistrati fino al numero massimo di venticinque unità.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,65 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 11-ter. – (Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali).- 1. Il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: «507 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «in 507 milioni» e le parole: «e 672 milioni» dalle seguenti: «e in 672 milioni»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare lo sviluppo delle università del Mezzogiorno e per consentire la realizzazione di interventi fondamentali per garantire la qualità della vita e la formazione degli studenti, le risorse, stanziate ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 78/2011 del 30 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2012, nell'ambito del ciclo di programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 per il Piano nazionale per il Sud – Sistema universitario e per cui al 31 dicembre 2016 non sono state assunte dalle amministrazioni beneficiarie obbligazioni giuridicamente vincolanti, in sede di riprogrammazione da parte del CIPE sono assegnate, in quote annuali, oltre che alle scuole superiori, alle università alle quali le risorse stesse erano state inizialmente destinate, in modo da garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, a fronte di specifici impegni delle università stesse a compiere, per le parti di propria competenza, gli atti necessari per l'avvio dei relativi progetti».
Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. – (Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere). – 1. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente: “Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo”».
All'articolo 13:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di ridurre gli impatti delle riduzioni di spesa previste a legislazione vigente sulle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli stanziamenti del programma “Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica” del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono incrementati di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
1-ter. Per fare fronte all'onere di cui al comma 1-bis, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è corrispondentemente ridotta di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017».
Nel titolo I, capo III, dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis. – (Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90). – 1. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: “sono effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “sono effettuate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”.
Art. 13-ter. – (Disposizioni in materia di controllo della spesa per la gestione dell'accoglienza). – 1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. Con le medesime modalità previste dal comma 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati gli obblighi per la certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da parte dei soggetti aggiudicatari, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la presentazione di fatture quietanzate”.
Art. 13-quater. – (Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi). – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è sospeso il conio da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro. Il risparmio derivante dall'attuazione del presente comma è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino.
3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, compresi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento di cui al comma 2 in relazione a qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito.
4. Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro secondo le norme ad esse applicabili.
5. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, svolge un'apposita verifica sull'impatto delle disposizioni del presente articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e di servizi praticati ai consumatori finali e riferisce su base semestrale le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi dallo stesso rilevate nell'esercizio delle proprie attività e funzioni al Ministro dello sviluppo economico che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative.
6. Le disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Banca centrale europea entro un mese dalla data della loro entrata in vigore e si applicano dal 1o gennaio 2018».
All'articolo 14:
al comma 1:
prima della lettera a) sono inserite le seguenti:
« 0a) al comma 448, le parole: “A decorrere dall'anno 2017, la dotazione” sono sostituite dalle seguenti: “La dotazione” e dopo le parole: “è stabilita in euro 6.197.184.364,87” sono inserite le seguenti: “per l'anno 2017 e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018”;
0b) al comma 449:
1) alla lettera b), le parole: “nell'importo massimo di 80 milioni di euro” sono sostituite seguenti: “nell'importo massimo di 66 milioni di euro”;
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno 2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56”»;
alla lettera b), dopo le parole: «nel limite di 11 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnati, nel medesimo esercizio, al Fondo di solidarietà comunale»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera 0a) del comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1-ter. Le modifiche di cui ai commi 1 e 1-bis trovano applicazione con riferimento al Fondo di solidarietà comunale relativo agli anni 2018 e successivi».
Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis. – (Acquisto di immobili pubblici) – 1. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi”.
Art. 14-ter. – (Norme in materia di sanzioni per mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2012). – 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 3, del presente decreto, è inserito il seguente:
“462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014”».
All'articolo 16:
al comma 1, dopo le parole: «e l'ulteriore incremento di 900 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Alle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015, non escluse dal versamento di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è attribuito, per l'anno 2017, un contributo pari a 10 milioni di euro.
1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo per il medesimo anno 2017, di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
All'articolo 18:
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.
3-ter. Per l'anno 2017, il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016, è stabilito in cinquanta giorni.
3-quater. Il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonché delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160».
All'articolo 19:
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Termine per l'invio delle certificazioni relative agli obiettivi di saldo finanziario da parte degli enti locali in dissesto».
All'articolo 20:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;
al secondo periodo, le parole: «15 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2017, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e 2018 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al secondo periodo, può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna città metropolitana nella tabella 3 allegata al presente decreto»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
al comma 3, le parole: «100 milioni di euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:«170 milioni di euro»;
al comma 4, le parole: «15 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 21:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno” sono sostituite dalle seguenti: “della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio”»;
2-ter. Il comma 132 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:
«132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa»»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in favore delle fusioni di comuni».
Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis. – (Semplificazioni). – 1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:
a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
Art. 21-ter. – (Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE). – 1. Agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2017, da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 22:
al comma 1, dopo le parole: «verso terzi paganti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento”»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento”»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.
3-ter. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Fino al 31 dicembre 2019, il comune di Matera può autorizzare la corresponsione al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, nel limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto ’Regioni-Autonomie locali’ del 1o aprile 1999, di cui al comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999. È altresì consentita l'instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga alle percentuali ivi previste”;
b) al terzo periodo, le parole: “di 500.000 euro annui per gli anni dal 2016 al 2019” sono sostituite dalle seguenti: “di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019”.
3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
al comma 4, la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «in fine,» e le parole da: «è rivestita la carica elettiva. In caso» fino a: «è rivestita la carica elettiva» sono sostituite dalle seguenti: «l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso»;
al comma 5, la parola: «tecniche» è sostituita dalle seguenti: «tecniche e tecnico-finanziarie e contabili»;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte”.
5-ter. Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di personale tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.
5-quater. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza.
5-quinquies. Al fine di assicurare la tutela del decoro del patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a regolare l'accesso e la circolazione, nel proprio centro storico, di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, che abbiano più di due ruote o che comunque trasportino tre o più persone, incluso il conducente»;
al comma 6:
al primo periodo, dopo le parole: «decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015,» e le parole: «il buon andamento degli istituti» sono sostituite dalle seguenti: «il buon andamento dell'istituto o luogo della cultura»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascun istituto o luogo della cultura di cui al primo periodo provvede all'attuazione delle disposizioni del medesimo periodo con le risorse disponibili nel proprio bilancio, assicurando altresì il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura»;
al comma 7, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6» e le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. L'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di accesso di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7-ter. Al fine di rafforzare le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, per l'anno 2017, è autorizzata la spesa di: 3 milioni di euro per le esigenze di funzionamento delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 1,5 milioni di euro per incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte, con interventi urgenti, al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale nonché di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici; 500.000 euro per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 1o dicembre 1997, n. 420. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, al fine di garantire l'invarianza sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, si provvede mediante riduzione per 10 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7-quater. Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito uno specifico Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari. Il Fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7-quinquies. Al fine di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e di rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonché di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della nazione, la dotazione organica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è incrementata di un'unità dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: “ventiquattro” è sostituita dalla seguente: “venticinque”. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è modificato, con le medesime modalità di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 140.000 euro per l'anno 2017 e a 214.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
al comma 8:
al primo periodo, le parole: «dalla sua fondazione» sono sostituite dalle seguenti: «della sua fondazione» e le parole:«2 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione e il rafforzamento degli interventi attuativi del piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione del Real Sito di Carditello, è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, quale contributo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alle spese di gestione e di funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8-ter. Al fine di sviluppare le attività culturali promosse in favore della minoranza italiana nell'Istria, a Fiume e in Dalmazia, all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché restauro di monumenti relativi alle medesime vicende»;
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
« d-bis) erogazione di borse di studio»;
b) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «attività culturali» sono inserite le seguenti «, l'università popolare di Trieste» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'università popolare di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale, anche sulla base di atti integrativi alle convenzioni, stipulate ai sensi della presente legge, già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione».
8-quater. Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono integrate al fine di adeguarle alle disposizioni di cui al comma 8-ter.
8-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 8-ter, alla legge 21 marzo 2001, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2:
1) al primo periodo, dopo la parola: «Slovenia» sono inserite le seguenti: «, in Montenegro»;
2) al secondo periodo, le parole: «in collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e» e le parole: «, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto,» sono soppresse;
b) al titolo, dopo la parola: «Slovenia» sono inserite le seguenti: «, in Montenegro».
Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:
«Art. 22-bis. – (Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali). – 1. A decorrere dall'anno 2017, una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo.
2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 2, commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti, previa convenzione da stipulare tra ciascun ente e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale statale, è adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalità utilizzate per la selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche, l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato, pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni e la valutazione di titoli accademici e professionali.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 17 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.
5. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo si provvede:
a) quanto a 0,51 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 1,37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come integrata dall'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e a 11,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a 14,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo.
6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;
b) al comma 298, dopo le parole: «finanziamenti individuali» sono inserite le seguenti: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 il numero dei finanziamenti individuali è determinato in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro».
Art. 22-ter. – (Organici di fatto). – 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 40.700.000 per l'anno 2017, di euro 132.100.000 per l'anno 2018, di euro 131.600.000 per l'anno 2019, di euro 133.800.000 per l'anno 2020, di euro 136.700.000 per l'anno 2021, di euro 140.500.000 per l'anno 2022, di euro 145.800.000 per il 2023, di euro 153.900.000 per l'anno 2024, di euro 166.400.000 per l'anno 2025 e di euro 184.700.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:
a) quanto a euro 40.700.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017;
b) quanto a euro 132.100.000 per l'anno 2018, a euro 70.984.407 per l'anno 2019, a euro 60.681.407 per l'anno 2020, a euro 80.514.407 per l'anno 2021, a euro 107.488.407 per l'anno 2022, a euro 60.497.407 per l'anno 2023, a euro 59.213.407 per l'anno 2024, a euro 44.881.407 per l'anno 2025, a euro 41.849.407 per l'anno 2026 e a euro 8.036.407 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
c) quanto a euro 20.599.593 per l'anno 2019, a euro 27.668.593 per l'anno 2020, a euro 15.450.732 per l'anno 2021, a euro 14.561.593 per l'anno 2022, a euro 32.953.902 per l'anno 2023, a euro 34.237.153 per l'anno 2024, a euro 40.569.038 per l'anno 2025, a euro 43.601.921 per l'anno 2026 e a euro 77.414.921 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a euro 40.016.000 per l'anno 2019, a euro 45.450.000 per l'anno 2020, a euro 37.936.000 per l'anno 2021, a euro 18.450.000 per l'anno 2022, a euro 40.450.000 per l'anno 2023, a euro 40.450.000 per l'anno 2024 e a euro 48.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
e) quanto a euro 2.798.861 per l'anno 2021, a euro 11.898.691 per l'anno 2023, a euro 19.999.440 per l'anno 2024, a euro 32.499.555 per l'anno 2025 e a euro 50.798.672 annui a decorrere dall'anno 2026, in termini di solo saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. A partire dall'anno scolastico 2018/2019, sulla base degli esiti del monitoraggio previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da eseguire entro il 15 settembre di ciascun anno, e sulla base delle previsioni, formulate entro la medesima data, concernenti il numero dei posti di supplenza a tempo determinato da attivare fino al 30 giugno, la legge di bilancio determina la quota degli eventuali risparmi di spesa calcolati con riferimento all'eventuale riduzione del numero effettivo di posti di supplenza fino al 30 giugno, fermo restando il limite di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da portare annualmente in aumento delle dotazioni dei fondi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 del presente articolo in misura proporzionale alla riduzione ad essi apportata con le medesime lettere b), c) e d). Le maggiori risorse sono accantonate e rese indisponibili per essere utilizzate a seguito dell'esito del monitoraggio di cui al presente comma».
All'articolo 24:
al comma 1:
al capoverso 534-bis, le parole: «legge 24 dicembre 2015, n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «legge 28 dicembre 2015, n. 208» e le parole: «n. 68 e nelle materie» sono sostituite dalle seguenti: «n. 68, nelle materie»;
al capoverso 534-ter, le parole: «da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri,»;
al comma 2, alinea, le parole: «dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2018»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la parola: “2018”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “2019”;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: “Per gli anni dal 2011 al 2017” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2011 al 2018” e le parole: “A decorrere dall'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2019”;
2) al comma 3, le parole: “A decorrere dall'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2019”;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: “A decorrere dall'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall'anno 2019”;
2) al comma 2, le parole: “entro il 31 luglio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2018”;
d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: “2018” è sostituita dalla seguente: “2019”».
All'articolo 25:
al comma 1, capoverso 140-bis, al quarto periodo, lettera b), e al quinto periodo, dopo le parole: «di seguito riportata» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2-ter. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 487 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Struttura. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative:
a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente”;
b) al comma 488:
1) all'alinea, le parole: “attribuisce a” sono sostituite dalle seguenti: “individua per”;
2) alla lettera a), le parole: “nell'anno 2016 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016” sono sostituite dalle seguenti: “nell'anno 2017 ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017”;
3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della presente legge”;
4) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge”;
5) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
“c-bis) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;
c-ter) altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP”;
c) dopo il comma 488 è inserito il seguente:
“488-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni riferite all'edilizia scolastica, possono chiedere spazi finanziari, ai sensi dei commi 487 e 488 del presente articolo, per la quota di contributi trasferiti all'unione stessa per interventi di edilizia scolastica ricadenti nelle priorità di cui al citato comma 488”;
d) il comma 489 è sostituito dal seguente:
“489. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 15 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui al comma 488, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 15 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale”;
e) al comma 492:
1) all'alinea, le parole: “15 febbraio” sono sostituite dalle seguenti: “20 febbraio”;
2) alla lettera 0a), le parole: “, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa” sono soppresse;
3) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:
“2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”;
4) la lettera b) è abrogata;
f) al comma 493, le parole: “alle lettere a), b), c) e d)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere 0a), a), c) e d)”».
All'articolo 26:
al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) al comma 468, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) all'articolo 51, comma 2, lettera a), con riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti, e lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;”».
Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
«Art. 26-bis. – (Disposizione concernente l'impiego dell'avanzo destinato a investimenti degli enti locali per estinzione anticipata di prestiti). – 1. All'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi”».
All'articolo 27:
al comma 1:
al capoverso 534-quater, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013,»;
al capoverso 534-quinquies, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2013,»;
al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «Le risorse» è inserita la seguente: «erogate»;
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» sono inserite le seguenti: «nonché previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,» e le parole: «, l'applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «e l'applicazione»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. I costi standard determinati in applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e gli indicatori programmatori ivi definiti con criteri di efficienza ed economicità sono utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta, determinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle normative europee sugli obblighi di servizio pubblico, con le eventuali integrazioni che tengano conto della specificità del servizio e degli obiettivi degli enti locali in termini di programmazione dei servizi e di promozione dell'efficienza del settore. Le disposizioni del presente comma si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.
8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la soglia minima del rapporto di cui al precedente periodo può essere rideterminata per tenere conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali”;
b) il comma 6 è abrogato.
8-quater. Le disposizioni di cui al comma 8-ter si applicano dal 1o gennaio 2018.
8-quinquies. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di copertura dei costi con i ricavi da traffico, le regioni e gli enti locali modificano i sistemi tariffari e i livelli delle tariffe anche tenendo conto del principio di semplificazione, dell'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori. Le disposizioni del precedente periodo si applicano ai contratti di servizio stipulati successivamente alla data di adozione dei provvedimenti tariffari; si applicano inoltre ai contratti di servizio in essere alla medesima data solo in caso di aumenti maggiori del doppio dell'inflazione programmata, con conseguente riduzione del corrispettivo del medesimo contratto di importo pari al 70 per cento dell'aumento stimato dei ricavi da traffico conseguente alla manovra tariffaria, fatti salvi i casi in cui la fattispecie non sia già disciplinata dal contratto di servizio. I livelli tariffari sono aggiornati sulla base delle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8-sexies. Il gestore del servizio a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprano integralmente i costi di gestione, deve indicare nella carta dei servizi e nel proprio sito internet istituzionale la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico della finanza pubblica, utilizzando una formulazione sintetica e chiara.
8-septies. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla regione Umbria un contributo straordinario dell'importo complessivo di 45,82 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte ai debiti verso la società Busitalia – Sita Nord Srl e sue controllate.
8-octies. Agli oneri derivanti dal comma 8-septies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 8-septies, sono portati in prededuzione dalla quota ancora da assegnare alla medesima regione Umbria a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020»;
al comma 10, le parole: «dopo le parole, “trasporto di persone”» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole: “trasporto di persone,”»;
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. I contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico stipulati successivamente al 31 dicembre 2017 non possono prevedere la circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto pubblico regionale e locale appartenenti alle categorie M2 o M3, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0 o Euro 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal divieto di cui al primo periodo per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi specifici.
11-ter. I contratti di servizio di cui al comma 11-bis prevedono, altresì, che i veicoli per il trasporto pubblico regionale e locale debbano essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri o di altre tecnologie utili per la rilevazione della domanda, ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione, e che le flotte automobilistiche utilizzate per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale siano dotate di sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio. I contratti di servizio, in conformità con le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti.
11-quater. I comuni, in sede di definizione dei piani urbani del traffico, ai sensi dell'articolo 36 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individuano specifiche modalità per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano di azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), predisposto in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, impegnandosi in tale sede ad utilizzare per investimenti in nuove tecnologie per il trasporto specifiche quote delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea.
11-quinquies. Fatte salve le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di servizi già avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di servizio che le regioni e gli enti locali sottoscrivono, successivamente alla predetta data, per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale prevedono, a carico delle imprese, l'onere per il mantenimento e per il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti e delle infrastrutture di proprietà pubblica e secondo gli standard qualitativi e di innovazione tecnologica a tal fine definiti dagli stessi enti affidanti, ove non ricorrano alla locazione senza conducente. I medesimi contratti di servizio prevedono inoltre la predisposizione da parte delle aziende contraenti di un piano economico-finanziario che, tenendo anche conto del materiale rotabile acquisito con fondi pubblici, dimostri un impiego di risorse per il rinnovo del materiale rotabile, mediante nuovi acquisti, locazioni a lungo termine o leasing, nonché per investimenti in nuove tecnologie, non inferiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale. I medesimi contratti di servizio prevedono l'adozione, a carico delle imprese che offrono il servizio di trasporto pubblico locale e regionale, di sistemi di bigliettazione elettronica da attivare sui mezzi immatricolati. Nel rispetto dei princìpi di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, i contratti di servizio tengono conto degli oneri derivanti dal presente comma, determinati secondo i criteri utilizzati per la definizione dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurando la copertura delle quote di ammortamento degli investimenti»;
il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è sostituito dal seguente:
“2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: ’31 dicembre 2017’ sono sostituite dalle seguenti: ’31 gennaio 2018’. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro il 30 ottobre 2017, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni”»;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono sostituiti dai seguenti: “Nell'ambito dei servizi di linea interregionali di competenza statale, per riunione di imprese, ai fini del presente comma, si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fino a quando non sia accertato il venire meno delle condizioni di sicurezza”.
12-ter. All'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: “ovvero” è sostituita dalla seguente: “anche” e dopo le parole: “alla riqualificazione elettrica” sono aggiunte le seguenti: “e al miglioramento dell'efficienza energetica”;
b) al quarto periodo, dopo le parole: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità” è aggiunta la seguente: “, anche”.
12-quater. Le funzioni di regolazione, di indirizzo, di organizzazione e di controllo e quelle di gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono distinte e si esercitano separatamente. L'ente affidante si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o in house del predetto ente.
12-quinquies. Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12-sexies. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
“4-quater. I beni di cui all'articolo 3, commi da 7 a 9, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, trasferiti alle regioni competenti ai sensi del comma 4 del presente articolo, possono essere trasferiti a titolo gratuito con esenzione da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento medesimo, alle società costituite dalle ex gestioni governative di cui al comma 3-bis dell'articolo 18 del presente decreto, se a totale partecipazione della stessa regione conferente”».
All'articolo 29:
al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008,»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2018» e la parola: «recare» è sostituita dalla seguente: «indicare»;
al terzo periodo, le parole: «di AIFA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia italiana del farmaco».
All'articolo 30:
al comma 1, capoverso 402-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per un periodo massimo di diciotto mesi. Le risorse dei Fondi di cui ai commi 400 e 401 non impiegate per le finalità ivi indicate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392».
Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:
«Art. 30-bis. – (Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza). – 1. Al fine di assicurare che, nell'erogazione dell'assistenza protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e identificati dai codici di cui all'allegato 1-bis al presente decreto, siano individuati e allestiti ad personam per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, le regioni adottano procedure ad evidenza pubblica che prevedano l'intervento di un tecnico abilitato che provveda all'individuazione e alla personalizzazione degli ausili con l'introduzione delle modifiche necessarie.
2. Nel caso in cui la Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a distanza di sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni dei disabili, che le procedure pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, propone al Ministro della salute il trasferimento degli ausili di cui al medesimo comma nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e la fissazione delle relative tariffe, a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 31:
al comma 1, le parole: «le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016» sono sostituite dalle seguenti: «le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 ammessi a finanziamento nel 2017».
All'articolo 33:
al comma 1, capoverso 495-bis:
al terzo periodo, le parole: «di cui al alla tabella» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla tabella»;
al quinto periodo, lettera b), le parole: «devono essere» sono sostituite dalle seguenti: «sono».
Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
«Art. 33-bis. – (Modifica della disciplina per le cessioni di beni mobili a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa). – 1. All'articolo 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b-bis) amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito di programmi di recupero economico-sociale di aree del territorio nazionale soggette a crisi industriale di cui all'articolo 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle cessioni di cui al comma 1, lettera b-bis), si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico”».
All'articolo 34:
al comma 1, dopo le parole: «e in quelli antecedenti”» sono aggiunte le seguenti: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Conseguentemente, la regione è autorizzata ad assumere impegni sull'esercizio 2016 per la parte corrispondente, ivi compresi quelli derivanti dalle economie sull'esercizio 2016, entro i termini previsti per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016”».
Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:
«Art. 34-bis. – (Programma operativo straordinario della regione Molise). – 1. In considerazione della necessità di assicurare la prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, anche al fine di adeguare i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 604 e 605, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto anche conto del contributo di solidarietà interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui al verbale della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 dicembre 2015, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2015, di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 18 milioni di euro per l'anno 2017:
a) il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise dà esecuzione al programma operativo straordinario 2015-2018, allegato all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2016 (rep. atti n. 155/CSR) e recepito con decreto del medesimo commissario ad acta n. 52 del 12 settembre 2016, che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione;
b) il medesimo commissario ad acta, altresì, adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza:
1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario definito dalla legislazione vigente;
2) con gli ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni dalla legislazione vigente».
All'articolo 35:
all'alinea, le parole: «Al decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «1. Al decreto-legge»;
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« b-bis) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: “conto corrente di tesoreria dell'ente impositore”, ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: “ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati”».
All'articolo 36:
al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, le parole: «si completa» sono sostituite dalle seguenti: «si completano»;
al comma 2, capoverso 457, al comma 1, le parole: «“1. In deroga” sono sostituite dalle seguenti: “Art. 2-bis. – (Norme relative alla disciplina del dissesto degli enti locali). – 1. In deroga”; al comma 2, le parole: “sentiti i creditori” sono sostituite dalle seguenti: “sentiti i creditori’ ”»; al comma 3, le parole: «stabilmente riequilibrato.»» sono sostituite dalle seguenti: «stabilmente riequilibrato»;
prima del comma 4 è inserito il seguente:
«3-bis. Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo vigente prima della medesima data»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
“714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti”».
All'articolo 37:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: “il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.” è inserito il seguente periodo: “Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo”»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche all'articolo 1, commi 467 e 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
All'articolo 40:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016»;
il comma 2 è soppresso;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane».
Nel titolo II, dopo l'articolo 40 è aggiunto il seguente:
«Art. 40-bis. – (Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri). – 1. Al fine di prevenire situazioni di marginalità sociale, il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, può realizzare interventi di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche e a superare criticità igienico-sanitarie determinate dall'insorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento di attività lavorativa stagionale».
All'articolo 41:
al comma 2, la parola: «491,5» è sostituita dalla seguente: «461,5», la parola: «717,3» è sostituita dalla seguente: «687,3» e la parola: «699,7» è sostituita dalla seguente: «669,7»;
al comma 3, lettera b):
all'alinea, le parole: «dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006 “Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 11 maggio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006»;
al numero 1), le parole: «di adeguamento, il Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «di adeguamento. Il Dipartimento»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Un'ulteriore quota delle risorse di cui al comma 2, fino a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, può essere destinata con le medesime modalità all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per le attività di sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale».
Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
«Art. 41-bis. – (Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico). –1. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019.
2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP).
3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
b) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilità;
d) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici;
e) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici.
4. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.
5. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.
6. Il comune beneficiario del contribuito di cui al comma 1 è tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalità di cui al comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
7. Il monitoraggio delle attività di progettazione di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come “Sviluppo capacità progettuale dei comuni”. L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 6 del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
8. Al fine di sostenere le attività di progettazione da parte dei comuni di cui al comma 1, gli stessi possono avvalersi, nell'ambito di una specifica convenzione, con oneri a carico del contributo concesso ai sensi del presente articolo, del supporto della società Invitalia Spa o della società Cassa depositi e prestiti Spa o di società da essa controllate.
9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 1.
10. Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici».
All'articolo 42:
al comma 1, dopo le parole: «132 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Le richieste sono soddisfatte per un massimo del 90 per cento delle stesse. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui il 90 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo”.
3-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, dopo le parole: “continuità aziendale” sono inserite le seguenti: “, dovute per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale” e le parole: “con posa in opera” sono soppresse;
b) al comma 1-ter, dopo le parole: “previa disposizione” sono inserite le seguenti: “del commissario delegato o” e le parole: “con posa in opera” sono soppresse»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016, e contributi per interventi di ripristino o ricostruzione».
All'articolo 43:
al comma 1:
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) al comma 7, primo periodo, le parole: “fino al 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2018”»;
alla lettera d):
al capoverso 12-bis, le parole: «i tributi non versati» sono sostituite dalle seguenti: «il gettito dei tributi non versati»;
al capoverso 12-ter, terzo periodo, le parole: «Commissario alla ricostruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario per la ricostruzione»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1o dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017, limitatamente agli skilift siti nel territorio della regione Abruzzo, è prorogata di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.
5-ter. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguente modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: “gennaio 2017,” sono inserite le seguenti: “nonché le imprese agricole che hanno subìto danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017”;
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero, per le imprese agricole che hanno subìto danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, entro il 30 agosto 2017”»;
alla rubrica, le parole: «proroga sospensione» sono sostituite dalle seguenti: «proroga della sospensione».
Dopo l'articolo 43 sono inseriti i seguenti:
«Art. 43-bis. – (Assegnazione di spazi finanziari). – 1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: “, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli” sono soppresse.
Art. 43-ter. – (Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione). – 1. In relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai fini del finanziamento di interventi di ripristino e miglioramento sismico di edifici pubblici nonché di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nei centri storici e urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 200 milioni di euro, in termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle disponibilità annue di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con le modalità di cui al comma 1 del citato articolo 3-bis. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 3-bis, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.
Art. 43-quater. – (Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire dal 24 agosto 2016). – 1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
“1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98”».
All'articolo 44:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “23 milioni di euro per l'anno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “33 milioni di euro per l'anno 2017 e di 13 milioni di euro per l'anno 2018”.
1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 13 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
All'articolo 45, comma 1, la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «in fine».
Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:
«Art. 45-bis. – (Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarietà comunale 2017). – 1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno dispone, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al 90 per cento della spettanza annua dovuta».
All'articolo 46:
al comma 2, alinea, le parole: «della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015»;
al comma 2, lettera a), le parole: «di 100.000 euro del reddito» sono sostituite dalle seguenti: «di 100.000 euro riferito al reddito»;
al comma 5, secondo periodo, le parole: «dal 1o gennaio 2017 al 31 marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017».
Nel titolo III, dopo l'articolo 46 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 46-bis. – (Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015). – 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 428 sono inseriti i seguenti:
« 428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinati, per le imprese agricole che nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei termini, la segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa, le modalità e i termini con i quali si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate, garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili e dei massimali previsti nella scheda ’C’ allegata alle ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati.
428-ter. Conseguentemente, con apposite delibere del Consiglio dei ministri, sono riconosciuti alle imprese agricole di cui al comma 428-bis i benefìci previsti dai commi da 422 a 428 e dai relativi provvedimenti attuativi, entro i limiti delle disponibilità finanziarie comunicate dal Ministero dell'economia e delle finanze».
Art. 46-ter. – (Calcolo del valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017). – 1. In deroga all'articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i versamenti fino al quarto trimestre 2018, dovuti quale tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si assume come riferimento il valore della raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015.
Art. 46-quater. – (Incentivi per l'acquisto di case antisismiche). – 1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente:
« 1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede:
a) quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 14,5 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41, comma 2;
b) quanto a 10,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 32,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.
4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.
Art. 46-quinquies. – (Personale degli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere). – 1. A decorrere dall'anno 2018, al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), b) e c), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti Uffici può essere altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale personale dirigenziale si applicano le disposizioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies del citato articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata. Il trattamento economico del predetto personale è corrisposto secondo le seguenti modalità:
a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione;
b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il titolare dell'Ufficio speciale provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza, compreso ogni altro emolumento accessorio.
Art. 46-sexies. – (Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012). – 1. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2017.
2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 46-septies. – (Modifiche ai commi 530, 531 e 532 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232). – 1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 530, le parole: «, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «. Dette somme sono compensate con la cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016»;
b) al comma 531, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»;
c) al comma 532, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «, e non rilevano ai fini del saldo individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» sono soppresse.
Art. 46-octies. – (Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45). – 1. All'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: “su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile,” sono inserite le seguenti: “attestante le esigenze di cassa derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento degli interventi ammissibili al contributo del Fondo di solidarietà europeo,” e le parole: “nel limite di 300 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “fino a 500 milioni di euro”;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile presenta al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma”.
Art. 46-novies. – (Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del vertice dei Paesi del G7). – 1. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, dal 1o maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2.900 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 47:
al comma 2, le parole: «l'organismo» sono sostituite dalla seguente: «organismo»;
al comma 4, le parole: «ovvero il subentro nella gestione a favore della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. delle reti ferroviarie regionali» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero il subentro della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione delle reti ferroviarie regionali» e le parole: «le necessarie risorse di copertura» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse necessarie per la copertura finanziaria»;
al comma 5:
al primo periodo, dopo le parole: «previa intesa» sono inserite le seguenti: «con la singola regione interessata e»;
al secondo periodo, le parole: «che ne assume la relativa gestione» sono sostituite dalle seguenti: «che ne assume la gestione» e le parole: «del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro»;
al comma 7, le parole: «alla società» sono sostituite dalle seguenti: «al patrimonio della società» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compreso il trasferimento della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., realizzato nell'ambito della riorganizzazione delle partecipazioni dello Stato nel settore e in ragione della sussistenza, in capo alla medesima società, di qualità industriali e patrimoniali tali da fornire garanzia alla continuità del lavoro e del servizio, nonché l'impegno della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., assunto ai sensi del medesimo decreto, di provvedere nei termini di legge alla rimozione dello squilibrio patrimoniale della società»»;
al comma 9, primo periodo, le parole: «della sottoposizione al CIPE del progetto definitivo della» sono sostituite dalle seguenti: «del perfezionamento della delibera del CIPE relativa alla»;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000, può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia strettamente correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti.
11-ter. Al fine di sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci relativamente agli anni 2018 e 2019 sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che le destina alle imprese ferroviarie, nel rispetto della normativa europea, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.
11-quater. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna autorità di sistema portuale stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.
11-quinquies. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci. Le risorse di cui al presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione realizzate, a condizione che le stesse abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70 per cento del personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. In ogni caso, il finanziamento delle iniziative è assicurato unicamente alle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso da parte del personale formato e possono altresì essere rimborsati gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei corsi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 162 del 2007, per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie».
Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:
«Art. 47- bis. – (Disposizioni in materia di trasporto su strada). – 1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Nel settore del trasporto su strada, come individuato dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:
a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione;
b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.
1-ter. Una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 1, deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b).
1-quater. In occasione di un controllo su strada, gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:
a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;
b) prospetti di paga”;
b) all'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. Chiunque circola senza la documentazione prevista dall'articolo 10, commi 1-bis, 1-ter e 1- quater, ovvero circola con documentazione non conforme alle predette disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
2. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Tale esonero è riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013”.
3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
“g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose”;
b) all'articolo 10, comma 3, lettera e), dopo le parole: “contenitori o casse mobili di tipo unificato” sono inserite le seguenti: “o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale”;
c) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:
“o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite”;
d) all'articolo 180, comma 4, secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: “Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,”;
e) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: “alle aree pedonali,” sono inserite le seguenti: “alle piazzole di carico e scarico di merci,”.
4. Al fine di consentire gli interventi per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'uso delle infrastrutture, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2017. È altresì incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 la dotazione finanziaria a copertura delle agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
5. Ai fini del completamento dei progetti per migliorare il sistema del trasporto intermodale e della catena logistica sono autorizzate la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della medesima legge.
6. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 294 e dell'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, possono essere destinate dal gestore dell'infrastruttura, nei limiti degli stanziamenti esistenti, a investimenti per il miglioramento delle connessioni dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ai poli di generazione e attrazione del traffico o all'ammodernamento delle locomotive da manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di programma – parte investimenti tra la società Rete ferroviaria italiana Spa e lo Stato con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate.
7. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018”».
All'articolo 48:
al comma 1, primo periodo, le parole: «e dalle Province autonome di Trento e Bolzano» sono soppresse;
al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La regione o la provincia autonoma determina i bacini di mobilità in base alla quantificazione o alla stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale, riferita a tutte le modalità di trasporto che intende soddisfare, che è eseguita con l'impiego di matrici origine/destinazione per l'individuazione della rete intermodale dei servizi di trasporto pubblico, di linea e no, nonché delle fonti informative di cui dispone l'Osservatorio istituito dall'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
al comma 5, le parole: «tra la predetta data e fino all'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «tra la predetta data e l'adozione»;
al comma 7, lettera e), le parole: «Il trattamento di fine rapporto» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi accantonati per il trattamento di fine rapporto»;
al comma 11, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 9 e 10»;
dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. In caso di mancata esibizione di un idoneo titolo di viaggio su richiesta degli agenti accertatori, la sanzione comminata è annullata qualora sia possibile dimostrare, con adeguata documentazione, presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso di un titolo nominativo risultante in corso di validità al momento dell'accertamento»;
al comma 12, primo capoverso, le parole: «contrasto al fenomeno dell'evasione» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto dell'evasione» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli agenti accertatori , nei limiti del servizio a cui sono destinati, rivestono la qualità di pubblico ufficiale. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel presente titolo, per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa»;
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. Al fine di verificare la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale possono trasmettere, con cadenza semestrale, per via telematica, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati, ricavabili dalle segnalazioni dell'utenza, relativi ai disservizi di maggiore rilevanza e frequenza, proponendo possibili soluzioni strutturali per il miglioramento del servizio. L'Osservatorio informa dei disservizi segnalati le amministrazioni competenti e l'Autorità di regolazione dei trasporti per le determinazioni previste dall'articolo 37, comma 2, lettere d), e) e l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni, comunicano all'Osservatorio e all'Autorità di regolazione dei trasporti le iniziative eventualmente intraprese per risolvere le criticità denunciate ed entro i novanta giorni successivi rendono conto all'Osservatorio dell'efficacia delle misure adottate. Nel rapporto annuale alle Camere sulla propria attività, l'Osservatorio evidenzia i disservizi di maggiore rilevanza nel territorio nazionale e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti. L'Osservatorio mette a disposizione delle Camere, su richiesta, i dati raccolti e le statistiche elaborate nell'ambito della sua attività, fatte salve le necessarie garanzie di tutela e di riservatezza dei dati commerciali sensibili.
12-ter. Salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, per il trasporto ferroviario, e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, per il trasporto effettuato con autobus, quando un servizio di trasporto pubblico subisce una cancellazione o un ritardo, alla partenza dal capolinea o da una fermata, superiore a sessanta minuti per i servizi di trasporto regionale o locale, o a trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, tranne che nei casi di calamità naturali, di scioperi e di altre emergenze imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso è pari al costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato. Per i titolari di abbonamento, il pagamento è pari alla quota giornaliera del costo completo dell'abbonamento, fermo restando il rispetto delle regole di convalida secondo modalità determinate con disposizioni del gestore. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti una diversa forma di pagamento».
All'articolo 49:
al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di realizzare una proficua allocazione delle partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze in ambiti industriali omogenei, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3, trasferisce, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. le azioni della società ANAS S.p.A. mediante aumento di capitale della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. tramite conferimento in natura».
al comma 3:
all'alinea, le parole: «deve essere realizzato senza effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea ed» sono soppresse;
alla lettera b), le parole: «dal comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 7 e 8»;
dopo lettera b) è aggiunta la seguente:
« b-bis) l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze»;
al comma 7, le parole: «apposita preventiva informativa all’» sono sostituite dalle seguenti: «apposito preventivo parere dell’»;
al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «e 95/2004,» sono inserite le seguenti: «pubblicate, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 30 del 6 febbraio 2003, n. 304 del 29 dicembre 2004 e n. 147 del 27 giugno 2005,» e le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;
al comma 11, dopo le parole: «fermo restando» sono inserite le seguenti: «, finché l'ANAS risulti compresa nel suddetto elenco dell'ISTAT» e le parole: «il versamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'obbligo di versamento»;
al comma 12:
al primo periodo, le parole: «, per attività» sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime risorse, a svolgere attività»;
al secondo periodo, le parole: «le modalità del» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità previste per il»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito delle attività di manutenzione straordinaria della rete stradale nazionale, la società ANAS S.p.A. ha particolare riguardo alla verifica dell'idoneità statica e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di ponti, viadotti, cavalcavia e strutture similari».
dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis. All'articolo 1, comma 1025, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: “ad integrazione delle risorse già stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottato dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente” sono sostituite dalle seguenti: “ad integrazione delle risorse già stanziate e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS Spa 2016-2020”»;
L'articolo 50 è sostituito dal seguente:
«Art. 50. – (Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto dall'Alitalia Spa). – 1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio svolto dalla società Alitalia – Società Aerea Italiana – Spa in amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, ivi compresi quelli con oneri di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa europea, tenuto conto delle gravi difficoltà di ordine sociale e dei gravi disagi per gli utenti che tale interruzione determinerebbe, è disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, da erogare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria a favore dell'Alitalia – Società Aerea Italiana – Spa in amministrazione straordinaria, da utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, anche relative alla continuità dei sistemi di regolazione internazionale dei rapporti economici con i vettori, nelle more dell'esecuzione di un programma predisposto ai sensi degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e conforme alla normativa europea. Il relativo stanziamento è iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base ed è restituito entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento per capitale e interessi sono versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
2. Le procedure conseguenti all'invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria, pubblicato dai Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, sono svolte assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e devono essere espletate nel termine di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo.
All'articolo 52:
al comma 1, le parole: «dopo le parole «Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma)» sono aggiunte le seguenti parole: «ciclovia» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: «e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma)» sono sostituite dalle seguenti: «, Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovia».
Nel titolo IV, capo I, dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:
«Art. 52-bis. – (Misure urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a trazione elettrica su gomma). – 1. All'articolo 17-septies, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) l'individuazione di parametri minimi di interoperabilità delle nuove colonnine di ricarica pubbliche e private, finalizzati a garantire la loro più ampia compatibilità con i veicoli a trazione elettrica in circolazione;».
Art. 52-ter. – (Modifiche al codice dei contratti pubblici). – 1. All'articolo 211 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter».
Art. 52-quater. – (Organizzazione dell'ANAC). –1. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i princìpi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Il trattamento economico del personale dell'Autorità non può eccedere quello già definito in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o febbraio 2016. Dall'applicazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 52-quinquies. – (Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25). – 1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessità e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso, previa presentazione di un piano di convalida per interventi urgenti, presentato dal concessionario entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, da approvare entro il 31 agosto 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono altresì definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo è destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresì ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS S.p.A.».
All'articolo 53:
ai commi 1 e 2, le parole: «il momento» sono sostituite dalle seguenti: «la data»;
al comma 3, dopo le parole: «è aggiunto» sono inserite le seguenti: «, in fine,».
Dopo l'articolo 53 sono inseriti i seguenti:
«Art. 53-bis. – (Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale). –1. Per il sostegno degli oneri derivanti dall'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018, 11 milioni di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Ai giornalisti che sono stati effettivamente coinvolti nella riduzione oraria prevista dai piani di cui al primo periodo è data facoltà di optare per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, nel caso di giornalisti che vengono coinvolti nella riduzione oraria successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria o dalla data di maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, se successiva, purché in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno venticinque anni interamente accreditati presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), e di un'età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno cinquantotto anni, se donne, e a sessanta anni, se uomini.
2. L'INPGI prende in considerazione le domande di anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani di gestione degli esuberi, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per gli anni dal 2017 al 2021.
4. All'onere derivante dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Art. 53-ter. – (Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa). – 1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1o agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1o gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
Dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:
«Art. 54-bis. – (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale). – 1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13.
7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata ”piattaforma informatica INPS”, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato ”Libretto Famiglia”, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare. Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.
14. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
17. L'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.
19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 6, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo».
Dopo l'articolo 55 sono inseriti i seguenti:
«Art. 55-bis. – (Fondo per il diritto al lavoro dei disabili). – 1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 58 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Art. 55-ter. – (Disposizione interpretativa dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di interventi per la formazione e l'integrazione del reddito). – 1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 12 includono le misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro dirette a garantire ai lavoratori somministrati una protezione complessiva in termini di welfare, anche attraverso la bilateralità del settore.
Art. 55-quater. – (Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga). – 1. All'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data”.
Art. 55-quinquies. – (Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri). – 1. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate”.
2. All'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13 è inserito il seguente:
“13.1. L'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla lettera b) del comma 13 si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte e limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso”».
All'articolo 56:
al comma 1, lettera a), la parola: «complementarietà» è sostituita dalla seguente: «complementarità»;
al comma 3, le parole: «Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 continuano ad applicarsi, comunque non oltre il 30 giugno 2021,»;
al comma 4, le parole: «Ministero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro», le parole: «decreto interministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dello sviluppo economico» e dopo le parole: «commi 1, 2 e 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».
Dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:
«Art. 56-bis. – (Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera). –1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 489, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa alla dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, è rifinanziata per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 57:
al comma 2:
alla lettera a) è premessa la seguente:
« 0a) al comma 88 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo”»;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) al comma 92 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo”»;
alla lettera c), capoverso 95-quater, le parole: «ovvero portati» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero possono essere portate»;
alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui al primo periodo del presente comma”»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le parole: ”100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018” sono sostituite dalle seguenti: ”100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018”. All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 198 del 2016, le parole: ”100 milioni” sono sostituite dalle seguenti: ”125 milioni”.
3-ter. All'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione,” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine,”.
3-quater. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, può essere disposta l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019, nei limiti in cui dette somme si rendano disponibili nell'ambito delle risorse rivenienti dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3-quinquies. All'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE Spa entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso non oltre il limite di quattro anni decorrenti dal 1o luglio 2016.”»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attrazione degli investimenti».
Dopo l'articolo 57 sono inseriti i seguenti:
«Art. 57-bis. – (Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione). – 1. A decorrere dall'anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli eventuali adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell'identità femminile e idonei a promuovere la più ampia fruibilità di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali, è emanato annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016; con il medesimo decreto è altresì stabilito annualmente il criterio di ripartizione dell'onere complessivo delle incentivazioni concesse a carico delle quote del Fondo spettanti rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 ”Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio” per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 1. I finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 57-ter. – (Modifica all'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di incentivi per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili). – 1. All'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ”Entro il 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: ”Entro il 31 dicembre 2017”.
Art. 57-quater. – (Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici). – 1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
“4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le maggiorazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 luglio 2012.
4-ter. La misura della decurtazione di cui al comma 4-bis è dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo.
4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi 4-bis e 4-ter, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.
4-quinquies. È fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi.
4-sexies. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici, tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 luglio 2012, a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria”».
All'articolo 59:
al comma 2:
al capoverso «Articolo 31-quater», le parole: «Articolo 31-quater:» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 31-quater. – (Rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale). –»;
al medesimo capoverso, al comma 1, lettera a), le parole: «dalla Convenzione 90/436/CE del 23 luglio 1990» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99».
All'articolo 60:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «di risparmio» sono sostituite dalle seguenti: «del risparmio» e la parola: «rafforzatisi considerano» è sostituita dalle seguenti: «rafforzati, si considerano»;
alla lettera b), le parole: «che danno» sono sostituite dalla seguente: «aventi».
Nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 60 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 60-bis. – (Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti). – 1. All'articolo 1, comma 200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “presentazione delle domande di accesso al Fondo”.
Art. 60-ter. – (Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation). – 1. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace sviluppo e la completa realizzazione dei progetti promossi nell'ambito degli interventi di social innovation, in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a trasferire la proprietà intellettuale dei progetti nonché la proprietà dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e acquisiti nell'ambito degli stessi e la relativa gestione e utilizzazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Per l'attuazione del comma 1 e per la completa realizzazione e conclusione dei progetti ivi previsti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'erogazione delle somme assegnate per le attività e gli investimenti già realizzati e verificati dall'amministrazione.
3. Le disposizioni attuative emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca devono ispirarsi a princìpi e criteri di semplificazione per la gestione contabile e finanziaria dei fondi destinati ai progetti di cui al comma 1 e provvedere alla regolamentazione più efficace e celere delle modalità e dei termini di conclusione e di gestione degli stessi.
Art. 60-quater. – (Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'amministrazione della giustizia). – 1. Al fine di assicurare la riduzione dei costi relativi al numero delle sottocommissioni esaminatrici dei concorsi, nonché la celerità di svolgimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250 unità. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 60-quinquies. – (Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in). – 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:
“3-quater. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositate a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi”.
Art. 60-sexies. – (Cartolarizzazione di crediti). – 1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
“i-bis) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8”;
b) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
“Art. 7.1. – (Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari). – 1. Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia, si applicano altresì le disposizioni del presente articolo.
2. Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.
3. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente e concedere finanziamenti al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto. Non si applicano in questo caso le disposizioni degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile. Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.
4. Può essere costituita una società veicolo, nella forma di società di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti, dovute dalla società veicolo alla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.
5. Qualora la cessione abbia ad oggetto, unitamente ai beni oggetto di locazione finanziaria, i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo di cui al comma 4 deve essere consolidata nel bilancio di una banca, anche se non facente parte di un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche operazioni di cartolarizzazione e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono eseguiti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), ovvero da un soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria individuato ai sensi del comma 8 del presente articolo. Le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria si applicano integralmente alla società veicolo cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività. Alle cessioni di immobili effettuate dalla medesima società si applicano integralmente le agevolazioni originariamente previste dall'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
6. Per gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, le cessioni effettuate da parte di banche e intermediari finanziari ai sensi del presente articolo, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. Dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
7. Nel caso previsto dal comma 2, la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi dalla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 è affidata a una banca o a un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.
8. Nel caso previsto dal comma 3, la società di cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata competenza e dotato delle necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformità alle disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione e potere di rappresentanza. Qualora tale soggetto sia una banca, un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, una società di intermediazione mobiliare o una società di gestione del risparmio, lo stesso soggetto verifica altresì la conformità dell'attività e delle operazioni della società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 alla legge e al prospetto informativo”».
All'articolo 61:
al comma 2, primo periodo, le parole: «Entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro sessanta giorni», dopo la parola: «predispone» sono inserite le seguenti: «, sentito il comitato organizzatore locale,» e le parole: «e al Ministro per lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti»;
al comma 3:
al primo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque», le parole: «e al Ministro per lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti» e le parole: «una conferenza di servizi, alla quale» sono sostituite dalle seguenti: «una o più conferenze di servizi, alle quali»;
al secondo periodo, le parole: «Tale conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «Ogni conferenza»;
al quarto periodo, le parole: «e al Ministro per lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti»;
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro per lo sport» sono inserite le seguenti: «, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;
al comma 10, dopo le parole: «alle Camere,» sono inserite le seguenti: «per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari,» e le parole: «e al Ministro per lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»;
al comma 15, primo periodo, le parole: «e al Ministro per lo sport» sono sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti»;
al comma 17, secondo periodo, le parole: «del Ministro per lo Sport» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;
al comma 22, dopo le parole «alle Camere,» sono inserite le seguenti: «per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari,» e le parole: «e al Ministro per lo Sport» sono sostituite dalle seguenti: «, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo».
All'articolo 62:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Lo studio di fattibilità di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente articolo, predisposto ai sensi dell'articolo 23, commi 5, 5-bis e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici, la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo, al cui interno, ove abbiano una capienza superiore a 5.000 posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del 20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico comunale. Lo studio di fattibilità può prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, lo studio di fattibilità può contemplare la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Nel caso di impianti sportivi pubblici, la conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di affidamento previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, esamina comparativamente eventuali istanze concorrenti individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera b) del medesimo comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il progetto definitivo di cui alla lettera b) del comma 304 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; è redatto nel rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; comprende, ove necessaria, la documentazione prevista per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale; è corredato:
a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quale sia anche previsto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio;
b) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di un piano economico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione;
c) nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, di un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta, nonché di una bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria per la concessione di costruzione o di gestione, che specifichi, oltre all'obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, le caratteristiche dei servizi e della gestione nonché la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 1, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore, e costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima società sportiva. Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro dell'area riservata, restando ferme e impregiudicate la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate»;
il comma 4 con il seguente:
«4. In relazione agli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti laddove si tratti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto».
il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, alle controversie relative agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti aventi a oggetto:
a) il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare in caso di istanze concorrenti;
b) il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria;
c) l'aggiudicazione della concessione»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. In caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare, all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.
5-ter. All'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il periodo: “Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale” è soppresso».
All'articolo 63:
al comma 2, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «nonché alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari».
All'articolo 64:
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Al fine di promuovere, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, limitatamente agli aspetti di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, in conformità alla disciplina europea vigente, le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici nonché i requisiti e le specifiche tecniche necessari per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica. Il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Le stazioni appaltanti pubbliche che intendono aggiudicare servizi di mensa scolastica biologica prevedono l'inserimento delle percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche previsti nel decreto di cui al secondo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:
«Art. 64-bis. – (Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica). – 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:
a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;
b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci”;
b) l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: “Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:”.
2. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:
“Art. 4-bis. – (Apertura di nuovi punti vendita). – 1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.
3. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti di vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente”.
3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d-quinquies) sono aggiunte le seguenti:
“d-sexies) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore;
d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale”.
4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
“Art. 5-bis. – (Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi). – 1. Nelle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, i punti vendita di tali zone possono chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo disponibile geograficamente più vicino sulla base di un accordo di fornitura. È altresì consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla base di un accordo di fornitura, gli esercizi commerciali che fanno richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti alla tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro attività commerciale. Con accordo su base nazionale tra le associazioni di categoria più rappresentative degli editori e dei rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività, che in ogni caso devono tenere conto delle quantità di copie vendute dal punto vendita addizionale. L'attività addizionale di distribuzione dei punti vendita esclusivi è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:
“1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”.
6. L'articolo 1, comma 2, l'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono abrogati.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Dopo l'articolo 65 sono inseriti i seguenti:
«Art. 65-bis. – (Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). – 1. All'articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: “ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili” sono sostituite dalle seguenti: “ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi”.
Art. 65-ter. – (Clausola di salvaguardia). – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
All'articolo 66:
al comma 1, le parole: «legge 29 dicembre 2014, n. 190» sono sostituite dalle seguenti: «legge 23 dicembre 2014, n. 190» e dopo le parole: «è incrementata» sono inserite le seguenti: «di 12 milioni di euro per l'anno 2017,»;
al comma 2, le parole: «di 40 milioni di euro per l'anno 2018, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 74,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 milioni di euro per l'anno 2017, di 86,2 milioni di euro per l'anno 2018, di 85,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 135 milioni di euro per l'anno 2020, di 23,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2016, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017”»;
al comma 3:
l'alinea è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dagli articoli 9, 12, 41, comma 2, 42, commi 1 e 2, 43, 43-bis, 44, comma 1, 45, 46, 50, 55 e dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.627,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.196,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.263,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.711,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.778,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.749,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che aumentano a 5.196,8 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.369,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.784,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.771,9 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.828,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.799,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 3.759,4 milioni di euro per l'anno 2026 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:»;
la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) quanto a 1.327,9 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.196,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 5.543 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.263,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.711,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.778,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3.749,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto»;
dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
al comma 5, le parole: «dall'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'allegato 1».
al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 50, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa».
Dopo l'allegato 1 è inserito il seguente:
«ALLEGATO 1-bis
(Articolo 30-bis, comma 1)
CODICI DI DISPOSITIVI PROTESICI PERSONALIZZATI PER DISABILI
04.48.21.006/015/018;
12.22.03.009/012;
12.22.03.015/018;
12.22.18.012;
12.23.06.009/015, se prescritte con un comando speciale (da cod. 12.24.03.803 a 12.24.03.24);
12.23.06.012;
12.27.07.006;
18.09.39.003/006/009/012;
18.09.21.003/006, con i relativi accessori».
All'elenco recante: «Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri», nella tabella: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», alla voce relativa alla missione «2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)»:
la voce relativa al programma «2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (2)» è soppressa;
alla voce relativa al programma «2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)», la cifra: «8.412» è sostituita dalla seguente: «9.523».
A.C. 4444-A – Proposte emendative
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
ART. 1.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 23 per cento;
b) sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 7 per cento.
Conseguentemente all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, sostituire l'importo 515 con l'importo 575.515;
all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è ridotta di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla Società soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione del rapporto costi/fabbisogni standard nei settori dell'istruzione, della difesa e della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi, al fine di realizzare un concorso alla riduzione della spesa pubblica pari a 196 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 496 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.”
1. 13. Guidesi, Saltamartini, Busin.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate pari a 1.046 milioni di euro per l'anno 2017, 1.555 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e 504 milioni per l'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 31. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Sopprimerlo.
1. 34. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Regime di deducibilità degli interessi passivi).
1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
1. 4. Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera a), le parole: società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, direttamente, sono sostituite dalle seguenti: società partecipate.
Conseguentemente alla lettera c), le parole: società controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice Civile sono sostituite dalle seguenti: società partecipate.
1. 24. Palese.
Al comma 1, lettera b) capoverso 1-bis), lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le società di cui alla presente lettera eseguono il versamento dell'imposta con riferimento al momento del pagamento del corrispettivo.
Conseguentemente, al medesimo capoverso dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:
1-ter.1. Per le violazioni alla disciplina di cui al presente articolo, che non comportino il mancato versamento dell'imposta, non sono irrogate sanzioni.
1-ter.2. In caso di ritardato versamento da parte dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis non sono irrogate sanzioni se il versamento viene comunque eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2017. Sull'imposta versata in ritardo maturano gli interessi al tasso del 6 per cento annuo.
1-ter.3. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis e che hanno aderito all'istituto di cui all'articolo 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in caso di ritardato versamento non sono soggetti a sanzioni ma al pagamento degli interessi del 6 per cento sulle somme versate in ritardo.
1. 32. Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.
Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 6,5 per cento.
1. 46. Paglia, Marcon, Fassina, Pastorino.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:
1-ter.1. Le disposizioni di cui al presente articolo, nei confronti di piccole e medie imprese e soggetti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito si applicano nella misura dell'80 per cento dell'IVA applicata in fattura.”.
1. 30. Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 1, sopprimere la lettera c),
Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Regime deducibilità interessi passivi).
1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
1. 6. Ruocco, Pesco, Alberti, Villarosa, Sibilia, Fico, Pisano, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 21. Zanetti, Galati, Abrignani.
Al comma 1 sopprimere la lettera c).
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alle minori entrate, stimate in 45 milioni di euro per l'anno 2017 e 90 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal comma 1 dell'articolo 66 del presente decreto.
1. 50. Capezzone.
Al comma 1, sopprimere la lettera c),
Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 40 milioni di euro annui, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, anche attraverso variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
1. 29. Rizzetto, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Petrenga, Nastri, Taglialatela, Totaro.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 11. Palese.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 35. Rizzetto.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 38. Alberto Giorgetti.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. «I compensi per prestazioni di servizi erogati ai sensi del comma 1 non sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.».
Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
(Regime di deducibilità degli interessi passivi).
1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
1. 9. Brugnerotto, D'Incà.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto ai fini delle imposte sui redditi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».
1. 23. Zanetti, Galati, Abrignani.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto ai fini delle imposte sui redditi».
1. 47. Pastorino, Marcon, Costantino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di evitare la formazione sistemica di eccedenza di IVA a credito, ai soggetti che effettuano, in misura esclusiva o prevalente, cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la possibilità, previo esercizio dell'opzione, di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 11, comma 13, primo periodo, dopo le parole: le maggiori entrate derivanti dall'attuazione aggiungere le seguenti: del comma 2-bis dell'articolo 1 e.
1. 8. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di evitare la formazione sistemica di eccedenza di IVA a credito, ai soggetti che effettuano, in misura esclusiva o prevalente, cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la possibilità, previo esercizio dell'opzione, di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità applicative del presente comma.
1. 5. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come successivamente modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, è esteso a tutta la pubblica amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle fatture ricevute dai propri fornitori.
1. 52. Melilla, Albini, Capodicasa.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'obbligo di ritenuta di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è esteso a tutti i soggetti costituiti in forma di impresa in riferimento a tutte le prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione, come definita dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 51. Melilla, Albini, Capodicasa.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole «dichiarazione annuale» sono inserite le seguenti: «o infrannuale».
1. 7. Villarosa, Sibilia, Alberti, Pesco, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 giugno 2017, sono individuati i soggetti di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633. Il provvedimento è aggiornato annualmente entro il 30 giugno di ogni anno. Le modifiche hanno effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione del provvedimento.
Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, commesse prima del 20 dicembre 2017, non sono soggette a sanzioni se gli adempimenti relativi alla fatturazione, alla registrazione e ai versamenti sono regolarizzati entro il termine previsto per il versamento dell'acconto IVA.
1. 69. Auci.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I soggetti di cui al comma 1-bis effettuano il versamento dell'imposta dovuta, al più tardi, con la liquidazione periodica del mese o, eventualmente, del trimestre in cui è effettuato il pagamento del corrispettivo al fornitore.
1. 49. Latronico.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4.1. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2 del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni.
4.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al precedente comma.
Conseguentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole da: «è incrementata» fino a: «2019» con le seguenti: «è ridotta di 9 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 30,5 milioni di euro per l'anno 2019»;
b) al comma 2, sostituire le parole da: «è incrementata» fino a «2019» con le seguenti: «è ridotta di 3 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di 28 milioni di euro per l'anno 2018, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019»;
c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A restanti oneri derivanti di commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 1, pari a 188 milioni di euro per l'anno 2017 e 179 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
1. 67. Busin, Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Costituiscono entrate da recupero fiscale anche quelle riscosse a partire dall'anno 2017 a seguito di attività di mera comunicazione di anomalie al contribuente o invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate».
1. 68. Guidesi, Busin.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4.1. Al comma 4, dell'articolo 9, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora entro il termine del 30 settembre 2017 non si provveda all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, con specifico atto convenzionale tra regione ed agenzia delle entrate, da concludersi entro il 31 dicembre 2017, si attribuisce alla singola regione la quota di spettanza regionale nella percentuale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Resta esclusa la possibilità di attribuire alla regione la quota statale in assenza del decreto di cui al comma 2».
*1. 26. Palese.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4.1. Al comma 4, dell'articolo 9, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora entro il termine del 30 settembre 2017 non si provveda all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, con specifico atto convenzionale tra regione ed agenzia delle entrate, da concludersi entro il 31 dicembre 2017, si attribuisce alla singola regione la quota di spettanza regionale nella percentuale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Resta esclusa la possibilità di attribuire alla regione la quota statale in assenza del decreto di cui al comma 2».
*1. 71. Guidesi, Saltamartini, Busin.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: «prevista dal presente decreto», sono inserite le seguenti: «per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.»;
b) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3.» sono sostituite con le parole: «cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3».
**1. 27. Palese.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: «prevista dal presente decreto», sono inserite le parole: «per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.»;
b) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 3.» sono sostituite con le seguenti: «di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3».
**1. 72. Guidesi, Saltamartini, Busin.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4.1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Costituiscono entrate da recupero fiscale anche quelle riscosse a partire dall'anno 2016 a seguito di attività di mera comunicazione di anomalie al contribuente o invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate».
4.2. Al comma 4, dell'articolo 9, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora entro il termine del 30 settembre 2017 non si provveda all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, con specifico atto convenzionale tra regione ed agenzia delle entrate da concludersi entro il 31 dicembre 2017, si attribuisce alla singola regione la quota di spettanza regionale nella percentuale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggirato di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Resta esclusa la possibilità di attribuire alla regione la quota statale in assenza del decreto di cui al comma 2».
1. 17. Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo «Costituiscono entrate da recupero fiscale anche quelle riscosse a partire dall'anno 2016 a seguito di attività di mera comunicazione di anomalie al contribuente o invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate».
1. 19. Guidesi, Saltamartini.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria).
1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers, i crostini e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, e semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
*1. 06. Zanetti, Galati.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria).
1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers, i crostini e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, e semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
*1. 09. Gianluca Pini, Guidesi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria).
1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers, le piadine, i crostini e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, e semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
1. 08. Gianluca Pini, Guidesi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria).
1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, e semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».
1. 010. Gianluca Pini, Guidesi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Ulteriori disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale).
1. Al fine di contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale del versamento dell'imposta sul valore aggiunto nel settore dei carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni in tema di solidarietà nel pagamento dell'imposta di cui all'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, si applicano anche al settore del commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.
1. 011. Busin, Guidesi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Ulteriori disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale).
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 2005, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
d-ter) carburante per autotrazione.
1. 012. Busin, Guidesi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Modifiche alla disciplina della professione di amministratore immobiliare e condominiale volte a contrastare l'evasione fiscale).
1. All'articolo 71-bis, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile (legge 220 del 2012) dopo il comma 5) sono aggiunti i seguenti:
6. Al fine di tutelare l'utenza condominiale, l'amministratore di condominio è obbligato ad allegare al verbale di prima nomina in sede assembleare la documentazione che attesti di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del primo comma dell'articolo 71-bis delle Disposizioni d'attuazione del codice civile e dal decreto ministeriale n. 140 del 2014, a pena di nullità della nomina.
7. Il comma 2) è sostituito dal seguente: ”1. Anche l'amministratore nominato tra i condomini dello stabile deve possedere i requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma a garanzia dell'utenza amministrata.
8. L'amministratore, anche se nominato tra i condomini, deve comunicare al Ministero della giustizia, a sue spese e tramite le Associazioni di categoria del Settore, i propri dati fiscali ed anagrafici, la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'articolo 71-bis delle disposizioni d'attuazione del codice civile, nonché annualmente quelli relativi all'aggiornamento professionale ai sensi del decreto ministeriale n. 140 del 2014, fino alla cessazione dell'attività di amministratore.
9. La mancata comunicazione, anche solo di quella annuale, al Ministero della giustizia di cui al comma 8, comporta una sanzione per l'amministratore pari ad euro mille per ogni condominio gestito.
10. Ai Comuni è demandato il controllo e la verifica dell'invio della comunicazione al Ministero della giustizia di cui al comma 8, i quali possono avvalersi del supporto dell'autorità tributaria e delle associazioni di categoria del settore.
1. 013. De Girolamo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1.1.
1. In considerazione della necessità ed opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettivo ristoro dei danni erariali per tutti i giudizi di revocazione in corso in cui vi sia stata condanna per il soggetto che ha promosso tale giudizio, tali soggetti possono chiedere alla competente sezione che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 30 per cento del danno quantificato in sentenza.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei novanta giorni successivi la data di entrata in vigore del presente decreto, specifica richiesta di definizione dinanzi al giudice presso cui pende il giudizio. Con decreto emesso in camera di consiglio, nel termine perentorio di 30 giorni successivi al deposito della richiesta, in caso di accoglimento, viene deliberata, ai fini della definizione del giudizio con le modalità di cui al comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, e viene stabilito il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni dalla comunicazione del predetto decreto, per il versamento all'amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento. Il giudizio si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria del giudice competente».
1. 015. Abrignani.
ART. 2.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo».
2. 10. Zanetti, Galati.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: ed è esercitato fino a: del diritto medesimo, con le seguenti: e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Conseguentemente, sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione».
2. 13. Zanetti, Galati.
Al comma 1, sostituire le parole: al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo con le seguenti: al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. In alternativa il soggetto che non ha usufruito della detrazione può richiedere in tutto o in parte il rimborso dell'imposta corrisposta entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto o procedere a detrazione oltre il termine della dichiarazione con l'applicazione delle regole del ravvedimento operoso.
Conseguentemente, dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11.1.
(Regime deducibilità interessi passivi).
1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione dei valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
2. 2. Brugnerotto, D'Incà.
Al comma 1, sostituire le parole: al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo con le seguenti: al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
2. 1. Brugnerotto, D'Incà.
Apportare le seguenti, modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: relativa all'anno aggiungere le seguenti: successivo a quello;
b) sostituire il comma 2 con il seguente: le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali l'imposta risulta esigibile dal 1o gennaio 2018.
2. 18. Alberto Giorgetti.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 24 aprile 2017.
2. 9. Zanetti, Galati.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-ter. Alla legge 1o dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto legislativo 22 ottobre 2016 n. 193, all'articolo 4-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Ai fini della costituzione del plafond IVA per la qualifica di esportatore abituale, sono da intendersi cessioni all'esportazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le cessioni di beni a viaggiatori in uscita dallo Stato, destinati a essere consumati fuori dal territorio della Comunità europea, effettuate negli speciali negozi di cui all'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43».
2-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di cassa si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2. 11. Galati, Zanetti.
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-ter. Le erogazioni e le donazioni provenienti da persone fisiche in favore dei partiti politici riconosciuti ex articolo 42 della Costituzione effettuati nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio devono considerarsi detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2-quater. A valere dal 1o gennaio 2008 la norma si interpreta nel senso che la detrazione compete a prescindere dal carattere della liberalità dell'erogazione e della donazione.
2-quinquies. Il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, è abrogato.
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: dell'IVA.
2. 37. Pagano.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-ter. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1o gennaio 2018.
2-quater. Ai maggiori oneri, pari a circa 100 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017.
2. 14. Zanetti, Galati.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-ter. Per le fatture il cui diritto alla detrazione è sorto fino al 31 dicembre 2016 il diritto alla detrazione dell'imposta è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
2. 6. Palese.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-ter. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).
2. 17. Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2.1.
(Norma interpretativa sul regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi per favorire il diritto allo studio universitario).
1. L'esenzione da imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si applica ai corrispettivi per i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari da parte di istituti ed enti, anche regionali, funzionalmente e direttamente dipendenti dalle università di riferimento territoriale, trovando in tal caso applicazione il presupposto del collegamento funzionale richiesto dalla norma.
2. Si applica la disciplina del regime di imponibilità di cui al n. 37 della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di cui al n. 120 della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rispettivamente alle prestazioni di somministrazione e alle prestazioni di alloggio di cui al comma precedente, rese dagli altri istituti, aziende ed enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
3. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa di cui ai precedenti commi 1 e 2, utilizzati dagli enti, aziende e istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione”.
*2. 08. Palese.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2.1.
(Norma interpretativa sul regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi per favorire il diritto allo studio universitario).
1. L'esenzione da imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si applica ai corrispettivi per i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari da parte di istituti ed enti, anche regionali, funzionalmente e direttamente dipendenti dalle università di riferimento territoriale, trovando in tal caso applicazione il presupposto del collegamento funzionale richiesto dalla norma.
2. Si applica la disciplina del regime di imponibilità di cui al n. 37 della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di cui al n. 120 della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rispettivamente alle prestazioni di somministrazione e alle prestazioni di alloggio di cui al comma precedente, rese dagli altri istituti, aziende ed enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
3. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa di cui ai precedenti commi 1 e 2, utilizzati dagli enti, aziende e istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione”.
*2. 018. Guidesi, Saltamartini, Busin.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1.
(Aliquota IVA applicabile alle prestazioni di servizio energia).
1. Le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico nell'ambito del contratto servizio energia disciplinato dalle vigenti norme sono assoggettate ad aliquota ridotta, di cui al numero 122) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo se l'energia è prodotta da fonti rinnovabili.
2. Non si fa luogo al recupero di imposta e all'irrogazione delle sanzioni in caso di applicazione dell'aliquota ridotta alle prestazioni e alle forniture dei beni di cui al comma 1 relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico prodotta da fonti non rinnovabili, per le quali è stata emessa fattura prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
*2. 010. Laffranco.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1.
(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli a seguito).
1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter) della tabella A, parte II-bis, e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14) del citato decreto n. 633 del 1972.
Conseguentemente, all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole da: è incrementata fino alla fine con le seguenti: è ridotta di 9 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 30,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 77 milioni di euro per l'anno 2023 e di 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
2. 021. Pagano, Saltamartini.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1.
(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli a seguito).
1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter) della tabella A, parte II-bis, e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14) del citato decreto n. 633 del 1972.
*2. 020. Pagano, Saltamartini.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1.
(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli a seguito).
1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter) della tabella A, parte II-bis, e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14) del citato decreto n. 633 del 1972.
*2. 02. Latronico.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1.
(Regime IVA applicabile alle prestazioni di trasporto di veicoli a seguito).
1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate ad IVA alle aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento ai sensi del n. 1-ter) della tabella A, parte II-bis, e del n. 127-novies) della tabella A, parte III, allegate allo stesso decreto, nonché, fino al 31 dicembre 2016, assoggettate all'esenzione da imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 14) del citato decreto n. 633 del 1972.
*2. 011. Alberto Giorgetti, Sandra Savino.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1.
(Regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario).
1. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
2. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto utilizzati dagli istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
*2. 017. Guidesi, Saltamartini, Busin.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1.
(Regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritta allo studio universitario).
1. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
2. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto utilizzati dagli istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
*2. 07. Palese.
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2.1.
I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti non sono assoggettati agli adempimenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, di cui ai commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
2. 016. Allasia, Guidesi, Busin, Saltamartini, Molteni.
ART. 2-bis.
Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter
(Trattamento fiscale di prestazioni e redditi derivanti da attività musicali).
1. All'articolo 10, comma 20, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dopo le parole: «o scuole riconosciuti», aggiungere le seguenti: « d'interesse sociale e culturale».
2. All'articolo 67, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), le parole: «ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche,», sono sostituite dalle seguenti: ”ai direttori musicali, ai musicisti, ai coristi ed agli attori, nell'ambito della costituzione di cori, bande musicali, orchestre di qualsiasi genere musicale e filodrammatiche che perseguono finalità amatoriali o culturali, quelli erogati, nell'ambito dell'educazione artistica all'infanzia ed alla gioventù, attraverso esibizioni o spettacoli dal vivo resi da almeno tre musicisti in esercizi pubblici con una capienza di pubblico fino duecento posti, o se superiore, in presenza di formazioni artistiche con non meno di sette elementi.
2-ter. 0300. Pellegrino, Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Marcon.
ART. 3.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «19 per cento» con le seguenti: «23 per cento»;
b) sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «7 per cento».
Conseguentemente, all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, sostituire l'importo 515 con 540.515.
Conseguentemente, all'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è ridotta di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019»;
b) dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 800 milioni di euro a decorre dal 2020.».
3. 19. Guidesi, Saltamartini, Busin.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 1.288 milioni di euro per l'anno 2017, e 1.930 milioni a decorrere dall'anno 2018. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 25. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Sandra Savino.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Regime deducibilità interessi passivi).
1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
3. 10. Pisano, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera a);
b) al comma 2, lettera a), sopprimere il punto 1;
c) al comma 2 sopprimere la lettera b);
d) sopprimere il comma 4.
3. 45. Cristian Iannuzzi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «5.000 euro annui» con le seguenti: «10.000 euro annui»;
b) al comma 2, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «5.000 euro annui» con le seguenti: «10.000 euro annui».
3. 35. Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I limiti della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applicano alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014 e al rimborso da assistenza fiscale 730 di cui al Capo V del decreto legislativo n. 241 del 1997 e successive modifiche e integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per le dichiarazioni presentate dal 1o luglio 2017.
3. 43. Pastorino, Marcon, Costantino.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, dopo la lettera e) viene inserita la lettera: «f) i soggetti iscritti al Ministero dello sviluppo economico in possesso dell'attestato di qualità rilasciato dalle Associazioni di Tributaristi secondo quanto disposto dalla legge 13 gennaio 2013 n. 4;».
1-ter. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: «alle lettere a) e b)», viene aggiunta la lettera: «f)».
3. 37. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo la lettera e) viene inserita la lettera: «f) i soggetti di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre n. 225».
1-ter. All'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: «alle lettere a) e b)» viene aggiunta la lettera: «f)».
3. 38. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alle dichiarazioni presentate anteriormente alla data del 1o luglio 2017 restano applicabili le disposizioni vigenti al 23 aprile 2017.
3. 41. Pastorino, Marcon, Costantino.
Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituire la cifra: 15.000 con la seguente: 14.000.
Conseguentemente:
all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «19 per cento» con le seguenti: «23 per cento»;
b) sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «7 per cento».
all'elenco allegato all'articolo 13, Voce Ministero dell'interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, sostituire l'importo: 515 con: 271.515.
all'articolo 66 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è ridotta di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, le occorrenti variazioni di bilancio in riduzione a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4 milioni di euro.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società Soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione del rapporto costi/fabbisogni standard nei settori dell'istruzione, della difesa e della giustizia, con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi, al fine di realizzare un concorso alla riduzione della spesa pubblica pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e pari a 335 milioni di euro a decorre dal 2020.
3. 20. Guidesi, Saltamartini, Busin.
Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine le seguenti parole: e dopo le parole: «relativamente alle dichiarazioni» sono inserite le seguenti: «o comunicazioni trimestrali».
3. 7. D'Incà.
Al comma 2, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per le dichiarazioni presentate a partire dal 1o luglio 2017.
3. 39. Pastorino, Marcon, Costantino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le modifiche di cui al precedente comma si applicano ai crediti scaturenti dalle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
*3. 13. Alberti, Pesco, Sibilia, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le modifiche di cui al precedente comma si applicano ai crediti scaturenti dalle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
*3. 31. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le modifiche di cui al precedente comma si applicano ai crediti scaturenti dalle dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
*3. 27. Sottanelli, Galati.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai crediti risultanti dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.
3. 17. Palese.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b), dopo le parole: «diploma di ragioneria» inserire le seguenti «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;».
*3. 24. Abrignani, Galati.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b), dopo le parole: «diploma di ragioneria» inserire le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;».
*3. 44. Capezzone.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b), dopo le parole: «diploma di ragioneria» inserire le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;».
*3. 49. Busin, Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alle dichiarazioni presentate anteriormente alla data del 1o luglio 2017 restano applicabili le disposizioni vigenti al 23 aprile 2017.
3. 42. Pastorino, Marcon, Costantino.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: «a quello di presentazione della dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «, comunicazioni trimestrali, liquidazioni periodiche IVA».
3. 6. D'Incà, Brugnerotto.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «per importi superiori a 5.000 euro annui,» sono sostituite dalle seguenti: «per importi superiori a 2.500 euro annui,».
Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:
Art. 11.1.
(Regime deducibilità interessi passivi).
1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 90 per cento del loro ammontare».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 90 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dei 90 per cento del loro ammontare»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
3. 8. Brugnerotto, D'Incà.
Al comma 3, dopo le parole: dichiarazione dei redditi aggiungere le seguenti: per importi superiori a 2.500 euro.
3. 18. Palese.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, specificando che dai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU sono esclusi i «bonus» e crediti riconosciuti dallo Stato.
3. 34. Carfagna, Alberto Giorgetti.
Al comma 3, dopo le parole: dei redditi aggiungere le seguenti: e dopo le parole: «servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate» sono aggiunte le seguenti: «e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa».
3. 40. Pastorino, Marcon, Costantino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificate dal presente articolo, non trovano applicazione per i contribuenti in regola con rinvio delle comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, ed il cui controllo da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 del citato articolo 21-bis abbia dato esito positivo ovvero per i contribuenti che si adeguano ai risultati segnalati dall'Agenzia diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione.”.
3. 11. Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«4. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte».
*3. 14. Alberti, Pesco, Sibilia, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«4. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte».
*3. 28. Sottanelli, Galati.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«4. I soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l'asseverazione di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte».
*3. 29. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«4. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 3 del presente articolo i soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, certificati secondo la norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
**3. 12. Alberti, Pesco, Sibilia, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«4. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 3 del presente articolo i soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, certificati secondo la norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
**3. 26. Sottanelli, Galati.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
4. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 3 del presente articolo i soggetti che esercitano abitualmente la consulenza fiscale indicati nel decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 2001, rientranti nella lettera e), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, certificati secondo la norma UNI 11511 e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
**3. 30. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4.1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«f) i soggetti di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225».
6. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: «alle lettere a) e b)» è aggiunta la seguente: «f».
3. 22. Abrignani, Galati.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4.1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
f) i soggetti iscritti al Ministero dello sviluppo economico in possesso dell'attestato di qualità rilasciato dalle Associazioni di Tributaristi secondo quanto disposto dalla legge 13 gennaio 2013, n. 4.
6. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: «alle lettere a) e b)» è aggiunta la seguente: «f».
3. 23. Abrignani, Galati.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per i contribuenti in regola con l'invio delle comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, ed il cui controllo da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 del citato articolo 21-bis abbia dato esito positivo ovvero per i contribuenti che si adeguano ai risultati segnalati dall'Agenzia diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione.
3. 16. Pesco, Ruocco, Alberti, Sibilia, Villarosa, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificate dal presente articolo, non trovano applicazione per i contribuenti in regola con l'invio delle comunicazioni di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, ed il cui controllo da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 5 del citato articolo 21-bis abbia dato esito positivo ovvero per i contribuenti che si adeguano ai risultati segnalati dall'Agenzia diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione.
Conseguentemente, all'articolo 11, comma 13, primo periodo, dopo le parole: le maggiori entrate derivanti dall'attuazione inserire le seguenti: del comma 4-bis dell'articolo 3 e.
3. 15. Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
ART. 4.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni delle dotazioni di bilancio di conto corrente, in termini di competenza e cassa, pari a 81,3 milioni per l'anno 2017 e 139,3 milioni a decorrere dall'anno 2018, anche relative a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco.
4. 135. Latronico.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Regime fiscale delle locazioni brevi).
1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione online.
1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile.
2. A decorrere dal 1o giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 percento in caso di opzione.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
3-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico-ricettive, anche ai fini:
a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile.
4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione on line, mettendo in contatto persone alla ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite. I medesimi dati devono essere trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti a titolo oneroso, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 dei decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, entro il medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
5-bis. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.
5-ter. I soggetti di cui al comma 5 che incassino il canone o il corrispettivo agiscono in qualità di sostituto di imposta anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, provvedendo al versamento alla certificazione con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
5-quater. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.
7. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on line al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.
8. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
9. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:
a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;
b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;
c) devono stipulare una polizia assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.
10. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico-alberghiere.
11. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
12. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 9,10 e 11 è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa; in caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Le medesime sanzioni si applicano ai soggetti, non iscritti nel registro delle imprese, che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i limiti previsti dall'articolo 1-bis. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione on line o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
13. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
14. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:
a) le caratteristiche del registro di cui al comma 13, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (onorabilità), dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed dagli articoli 11, 92 e 131 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet;
d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 4 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;
e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 4 con enti e organismi preposti ai controlli.
15. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 13, che deve contenere almeno:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 13, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 agosto 1931, n. 773;
b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;
f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività di cui al comma 15;
l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui al comma 15.
4. 73. Abrignani, Galati, Zanetti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Regime fiscale delle locazioni brevi).
1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, ai di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione Online.
1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta a! pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile.
2. A decorrere dal 1o giugno 2017 ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
3-bis. Ferme restando le competenze dette Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile.
4. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro tramite. I medesimi dati devono essere trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti a titolo oneroso, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso sistemi di prenotazione online, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, operano, in qualità di sostituti d'imposta*una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo: 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
5-bis. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.
5-ter. I soggetti di cui al comma 5 che incassino il canone o il corrispettivo agiscono in qualità di sostituto di imposta anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, provvedendo al versamento ed alla certificazione con le modalità di cui al comma precedente, L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
5-quater. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a titolo oneroso per periodi di durata inferiore adotto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.
7. L'Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione online al fine di definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso l'intermediazione dei medesimi portali.
8. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
9. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:
a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblica, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura »alloggio privato non professionale”, l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;
b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;
c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.
10. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
11. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziari hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, è di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
12. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività, Le medesime sanzioni si applicano ai soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i limiti previsti dall'articolo 1-bis. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
13. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
14. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:
a) le caratteristiche del registro di cui al comma 13, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
b) i requisiti soggettivi per ascrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet;
d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 4 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;
e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 4 con enti e organismi preposti ai controlli.
15. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 13, che deve contenere almeno:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 13, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 dei 1931;
b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;
f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività di cui al comma 15;
l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui al comma 15.
4. 96. Milanato.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'articolo 53 è sostituito dal seguente:
Art. 53.
1. Sono alloggi locati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a due, date in locazione, per intero o parti di esse, anche per brevi periodi dai proprietari o chiunque ne abbia titolo, con contratti aventi validità non superiore a 180 giorni consecutivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.
2. Gli alloggi di cui al periodo precedente sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno, ove prevista, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. I comuni possono concludere convenzioni con piattaforme elettroniche e portali di intermediazione ai fini della riscossione di tale imposta da parte di tali soggetti per conto di chi abbia la disponibilità degli alloggi di cui al comma 1.
3. Sono alloggi locati ad uso turistico anche le unità immobiliari in numero superiore a due proposti al pubblico da agenzie immobiliari e intermediari mediante mandato a titolo oneroso.
4. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
5. Chiunque abbia a disposizione appartamenti ammobiliati ad uso turistico può fornire i propri alloggi delle dotazioni tipiche della civile abitazione, e condividerle con i propri ospiti.
6. I soggetti di cui al comma 4 restano obbligati agli adempimenti relativi alla comunicazione delle generalità dei propri ospiti alle autorità di pubblica sicurezza in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
7. All'ospitalità presso gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico si applicano le vigenti disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3.1. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'incentivazione dell'utilizzo di sistemi di prenotazione e pagamento tracciabili, le piattaforme che abilitano transazioni on line tramite strumenti di pagamento elettronico, finalizzate alla prenotazione di unità immobiliari o parti di esse, concludono entro 180 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto accordi con l'Agenzia delle entrate per l'applicazione di una ritenuta alla fonte pari al 15 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o da chi ha disponibilità dell'alloggio. Tali accordi stabiliscono altresì le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative al versamento degli importi riscossi nonché alle relative dichiarazioni e certificazioni. Decorso tale termine senza che la convenzione di cui al comma precedente venga stipulata, alle transazioni concluse sulle piattaforme elettroniche verrà applicata la disciplina di cui al comma 2.
3.2. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, senza l'incasso o gestione dei corrispettivi, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 2 e 3 conclusi per il loro tramite, A tali contratti è applicabile esclusivamente la disciplina di cui al comma 2.
3.3. Nel caso in cui non sia esercitata, da parte di chi ne abbia diritto, l'opzione per l'applicazione dei regimi alternativi di cui ai precedenti commi, la ritenuta verrà comunque applicata indistintamente ad ogni transazione avvenuta tramite la piattaforma che ha concluso l'accordo, a titolo di acconto.
L'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento non configura alcun obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della Unione europea di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.
c) sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.
4. 104. Alberto Giorgetti.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'articolo 53 è sostituito dal seguente:
«Art. 53.
(Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche).
1. Sono alloggi locati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, date in locazione, per intero o parti di esse, anche per brevi periodi dai proprietari o chiunque ne abbia titolo, con contratti aventi validità non superiore a 180 giorni consecutivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno, ove prevista, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del 2011, n. 23. I comuni possono concludere convenzioni con piattaforme elettroniche e portali di intermediazione ai fini della riscossione dell'imposta di soggiorno da parte di tali soggetti per conto di chi abbia la disponibilità degli alloggi di cui al comma 1.
3. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai finì urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
4. Chiunque abbia a disposizione appartamenti ammobiliati ad uso turistico può fornire i propri alloggi delle dotazioni tipiche della civile abitazione, e condividerle con i propri ospiti.
5. I soggetti di cui al comma 4 restano obbligati agli adempimenti relativi alla comunicazione delle generalità dei propri ospiti alle autorità di P.S, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 109 T.U.L.P.S.
6. All'ospitalità presso gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico si applicano le vigenti disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3.1. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'incentivazione dell'utilizzo di sistemi di prenotazione e pagamento tracciabili, le piattaforme che abilitano transazioni online tramite strumenti di pagamento elettronico, finalizzate alla prenotazione di unità immobiliari o parti di esse, concludono entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione una convenzione con l'Agenzia delle entrate per l'applicazione di una ritenuta alla fonte pari al 15 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o chi ha disponibilità dell'alloggio. Tali accordi stabiliscono altresì le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative al versamento degli importi riscossi nonché alle relative dichiarazioni e certificazioni. Decorso tale termine senza che la convenzione di cui al primo periodo venga stipulata, alle transazioni concluse sulle piattaforme elettroniche è applicata la disciplina di cui al comma 2.
3.2. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, senza l'incasso o gestione dei corrispettivi, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 2 e 3 conclusi per il loro tramite. A tali contratti è applicabile esclusivamente la disciplina di cui al comma 2.
3.3. Nei caso in cui non sia esercitata da parte di chi ne abbia diritto l'opzione per l'applicazione dei regimi alternativi di cui ai precedenti commi, la ritenuta verrà comunque applicata indistintamente ad ogni transazione avvenuta tramite la piattaforma che ha concluso l'accordo, a titolo di acconto.
L'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento non configura alcun obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della UE di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.
c) sopprimere i commi da 4 a 7.
4. 173. Auci.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'articolo 53 è sostituito dal seguente:
Art. 53.
1. Sono alloggi locati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a due, date in locazione, per intero o parti di esse, anche per brevi periodi dai proprietari o chiunque ne abbia titolo, con contratti aventi validità non superiore a 180 giorni consecutivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.
2. Gli alloggi di cui al periodo precedente sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai finì dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno, ove prevista, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del 2011, n. 23. I comuni possono concludere convenzioni con piattaforme elettroniche e portali di intermediazione ai fini della riscossione di tale imposta da parte di tali soggetti per conto di chi abbia la disponibilità degli alloggi di cui al comma 1.
3. Sono alloggi locati ad uso turistico anche le unità immobiliari in numero superiore a due proposti al pubblico da agenzie immobiliari e intermediari mediante mandato a titolo oneroso.
4. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
5. Chiunque abbia a disposizione appartamenti ammobiliati ad uso turistico può fornire i propri alloggi delle dotazioni tipiche della civile abitazione, e condividerle con i propri ospiti.
6. I soggetti di cui al comma 4 restano obbligati agli adempimenti relativi alla comunicazione delle generalità dei propri ospiti alle autorità di P.S. in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 109 T.U.L.P.S.
7. All'ospitalità presso gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico si applicano le vigenti disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. 133. Capezzone.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: di immobili ad uso abitativo inserire le seguenti: o di porzioni di essi, con le relative pertinenze,;
2) al comma 2, sostituire le parole: aliquota del 21 per cento in caso di opzione con le seguenti: aliquota del 10 per cento in caso di opzione. L'opzione per il regime fiscale di cui al presente comma è esercitabile a condizione che:
a) il versamento delle somme dovute a titolo di imposta sostitutiva, anche cumulativamente, venga eseguito entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al pagamento del canone di locazione;
b) i pagamenti, di qualsiasi importo, effettuati in favore del locatore siano eseguiti tramite versamento su conti correnti bancari o postali a esso intestati ovvero con altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli;
3) sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:
Qualora i contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo siano conclusi attraverso l'intermediazione di portali on line e con pagamento diretto all'intermediario, il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo può essere operato dallo stesso intermediario, per conto del cliente che ha esercitato l'opzione mediante trattenuta sulle somme corrisposte a titolo di canone di locazione. L'intermediario rilascia al locatore la certificazione dei compensi corrisposti a titolo di canone di locazione e dell'ammontare delle ritenute e dei versamenti operati.
4) al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: e per la cooperazione nell'assolvimento degli obblighi di versamento delle imposte da parte dei locatari.
Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
(Regime deducibilità interessi passivi).
1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
4. 29. Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Al comma 1, dopo le parole: di immobili ad uso abitativo inserire le seguenti: o di porzioni di essi, con le relative pertinenze,.
4. 31. Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Al comma 1, le parole: 30 giorni, sono sostituite con le seguenti: 60 giorni.
4. 126. Paglia, Marcon, Pastorino.
Al comma 1 sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi fornitura di biancheria e pulizia dei locali.
Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7.1. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
4. 3. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.
Al comma 1, sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.
*4. 80. Milanato.
Al comma 1, sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.
*4. 138. Zoggia, Melilla, Albini, Capodicasa.
Al comma 1, sopprimere le parole: ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.
*4. 158. Abrignani, Galati, Zanetti.
Al comma 1, dopo le parole: pulizia dei locali aggiungere le seguenti: purché non prestati in presenza del conduttore,.
4. 56. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: da persone fisiche, ai di fuori dell'esercizio di attività d'impresa,.
4. 54. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole: da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa,;
b) dopo le parole: intermediazione immobiliare aggiungere le seguenti: o di sublocazione.
4. 53. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.
Al comma 1, dopo le parole: intermediazione immobiliare aggiungere le seguenti: o di sublocazione.
4. 55. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, dopo le parole: soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, inserire le seguenti: comunque attività volte a mettere in contatto domanda e offerta dei predetti servizi;
b) al comma 4, dopo le parole: soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, inserire le seguenti: o comunque attività volte a mettere in contatto domanda e offerta dei predetti servizi;
c) al comma 5, dopo le parole: soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, inserire le seguenti: o comunque attività volte a mettere in contatto domanda e offerta dei predetti servizi.
4. 63. Zanetti, Galati.
All'articolo 4, sostituire, ovunque ricorra la parola: portali con le seguenti: sistemi di prenotazione.
4. 4. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.
Al comma 1, sostituire la parola: portali con le seguenti: sistemi di prenotazione.
*4. 79. Milanato.
Al comma 1, sostituire la parola: portali con le seguenti: sistemi di prenotazione.
*4. 159. Abrignani, Galati, Zanetti.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: portali telematici, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: o di marketplace;
2) dopo le parole: intermediazione immobiliare, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: o turistica;
4. 125. Paglia, Marcon, Pastorino.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, dopo le parole: portali telematici, aggiungere le seguenti parole: qualsivoglia altro sistema di prenotazione;
b) al comma 4, dopo le parole: portali telematici, aggiungere le seguenti parole: o qualsivoglia altro sistema di prenotazione;
c) al comma 5, dopo le parole: portali telematici, aggiungere le seguenti parole: o qualsivoglia, altro sistema di prenotazione.
4. 62. Zanetti, Galati.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 67. Zanetti, Galati.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 78. Milanato.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative, o se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di 60 giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 161. Abrignani, Galati, Zanetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di sessanta giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
**4. 65. Zanetti, Galati.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di sessanta giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
**4. 77. Milanato.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se la relativa offerta viene rivolta al pubblico per più di sessanta giorni complessivi nel corso dell'anno civile. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
**4. 160. Abrignani, Galati, Zanetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta offerta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 64. Zanetti, Galati.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa se riguarda la gestione di più di 3 camere, anche se distribuite in più unità abitative. I soggetti non iscritti nel registro delle imprese che rivolgano al pubblico offerte eccedenti i suddetti limiti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta offerta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 76. Milanato.
Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
”2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai redditi di fabbricati delle persone fisiche, che locano o concedono in comodato a terzi i loro immobili, che a loro volta effettuano locazioni brevi sublocandoli o locandoli per conto proprio.
4. 57. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole da: con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione fino alla fine del comma con le seguenti: con l'aliquota del 15 per cento in caso di opzione per il primo anno di applicazione e del 10 per cento per gli anni successivi, nei limiti della base imponibile relativa al primo anno di applicazione. Alla base imponibile eccedente il limite di cui al precedente periodo si applica l'aliquota del 15 per cento;
b) sostituire i commi 4 e 5 con il seguente: Qualora i contratti di locazione breve di immobili ad uso abitativo siano conclusi attraverso l'intermediazione di portali telematici e con pagamento diretto all'intermediario, il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo può essere operato dallo stesso intermediario, per conto del cliente che ha esercitato l'opzione, mediante trattenuta sulle somme corrisposte a titolo di canone di locazione. L'intermediario rilascia al locatore la certificazione dei compensi corrisposti a titolo di canone di locazione e dell'ammontare delle trattenute e dei versamenti operati;
Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
(Regime deducibilità interessi passivi).
1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento, del loro ammontare»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
4. 30. Pisano, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile.
*4. 87. Milanato.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti;
c) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi;
e) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei connessi compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
f) della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile.
*4. 166. Abrignani, Galati, Zanetti.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3.1. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:
a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione on line, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;
b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività:
c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.
3.2. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
3.3. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
3.4. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata Inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
3.5. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
**4. 7. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3.1. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:
a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione on line, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;
b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività:
c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.
3.2. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
3.3. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
3.4. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata Inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
3.5. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
**4. 93. Milanato.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3.1. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili:
a) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione on line, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale;
b) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività:
c) devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.
3.2. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
3.3. La violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
3.4. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata Inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
3.5. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
**4. 172. Abrignani, Galati, Zanetti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
*4. 20. Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
*4. 21. Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
*4. 42. Palese.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
*4. 108. Milanato.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
**4. 72. Zanetti, Galati.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
**4. 88. Milanato.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.
**4. 163. Abrignani, Galati, Zanetti.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'incentivazione dell'utilizzo di sistemi di prenotazione e pagamento tracciabili, le piattaforme che abilitano transazioni online tramite strumenti di pagamento elettronico, finalizzate alla prenotazione di unità immobiliari o parti di esse, concludono entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge di conversione accordi con l'Agenzia delle Entrate per l'applicazione di una ritenuta alla fonte pari al 15 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o chi ha disponibilità dell'alloggio. Tali accordi stabiliscono altresì le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative al versamento degli importi riscossi nonché alle relative dichiarazioni e certificazioni.
Decorso tale termine senza che la convenzione di cui al comma precedente venga stipulata, alle transazioni concluse sulle piattaforme elettroniche verrà applicata la disciplina di cui al comma 2.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, senza l'incasso o gestione dei corrispettivi, trasmettono i dati relativi ai contratti di cui ai commi 2 e 3 conclusi per ti loro tramite. A tali contratti è applicabile esclusivamente la disciplina di cui al comma 2.
Nel caso in cui non sia esercitata da parte di chi ne abbia diritto l'opzione per l'applicazione dei regimi alternativi di cui ai precedenti commi, la ritenuta verrà comunque applicata indistintamente ad ogni transazione avvenuta tramite la piattaforma che ha concluso l'accordo, a titolo di acconto.
L'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento non configura alcun obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della UE di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia;
b) sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.
4. 107. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni.
*4. 68. Zanetti, Galati.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni.
*4. 90. Milanato.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni.
*4. 170. Abrignani, Galati, Zanetti.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3.1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.
**4. 91. Milanato.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3.1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.
**4. 174. Abrignani, Galati, Zanetti.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3.1. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture ricettive, anche ai fini della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti del codice civile; chi esercita l'attività è altresì tenuto alla stipula di una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.
*4. 75. Milanato.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3.1. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture ricettive, anche ai fini della responsabilità di cui agli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile; chi esercita l'attività è altresì tenuto alla stipula di una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.
*4. 175. Abrignani, Galati, Zanetti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate agli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti.
**4. 89. Milanato.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate agli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti.
**4. 162. Abrignani, Galati, Zanetti.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3.1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi.
*4. 171. Abrignani, Galati, Zanetti.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3.1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi.
*4. 92. Milanato.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. All'atto della stipulazione dei contratti di cui ai precedenti commi 1 e 3, il contraente è tenuto a versare agli intermediari di cui al presente articolo anche il corrispettivo relativo all'imposta od al contributo di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, qualora questa sia stata istituita con apposita deliberazione comunale.
Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: conservazione dei dati, aggiungere le seguenti: e quelle relative al versamento al comune di soggiorno dell'eventuale imposta di cui al precedente comma 3.1.
4. 124. Paglia, Marcon, Pastorino.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 sopprimere la parola: immobiliare e dopo le parole: immobili da locare inserire le seguenti: ai sensi dei commi 1 e 3;
b) al comma 5, sopprimere la parola: immobiliare.
4. 32. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Al comma 4, dopo le parole: intermediazione immobiliare aggiungere le seguenti: nelle locazioni brevi o di sublocazione con contratti di locazione precedentemente non registrati.
4. 58. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.
Al comma 4, dopo la parola: trasmettono, aggiungere le seguenti: all'Agenzia delle entrate.
4. 122. Paglia, Marcon, Pastorino.
Al comma 4, dopo le parole: i predetti dati aggiungere il seguente periodo: I medesimi dati vengono trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione.
*4. 69. Zanetti, Galati.
Al comma 4, dopo le parole: i predetti dati aggiungere il seguente periodo: I medesimi dati vengono trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione.
*4. 81. Milanato.
Al comma 4, dopo le parole: i predetti dati aggiungere il seguente periodo: I medesimi dati vengono trasmessi anche in relazione agli alloggi forniti, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, con formule diverse dalla locazione.
*4. 176. Abrignani, Galati, Zanetti.
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni delle dotazioni di bilancio di conto corrente, in termini di competenza e cassa, pari a 81,3 milioni per l'anno 2017 e 139,3 milioni a decorrere dall'anno 2018, anche relative a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco.
4. 134. Latronico.
Sopprimere il comma 5.
*4. 74. Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 5.
*4. 128. Pastorino.
Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o di sublocazione, anche attraverso la gestione di portali on line, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento, al momento dell'accredito, sull'ammontare dei canoni corrisposti ai relativi possessori persone fisiche che operano al di fuori dell'esercizio di attività di impresa e provvedono al relativo versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
4. 59. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: telematici, aggiungere le seguenti: ovunque domiciliati.
4. 121. Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina.
Al comma 5, sostituire le parole: sostituto d'imposta con le seguenti: agente contabile;
Conseguentemente, al medesimo comma 5, sostituire le parole da: con le modalità fino a: titolo di acconto con le seguenti: secondo le modalità previste dall'accordo firmato dai portali online con l'Agenzia dell'entrate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto concernente le modalità di implementazione dell'obbligo di ritenuta e versamento. In nessun caso l'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento configurerà alcun obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della UE di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.
*4. 103. Alberto Giorgetti.
Al comma 5, sostituire le parole: sostituto d'imposta con le seguenti: agente contabile;
Conseguentemente, al medesimo comma 5, sostituire le parole da: con le modalità fino a: titolo di acconto con le seguenti: secondo le modalità previste dall'accordo firmato dai portali online con l'Agenzia dell'entrate entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto concernente le modalità di implementazione dell'obbligo di ritenuta e versamento. In nessun caso l'adempimento dei relativi oneri di riscossione e versamento configurerà alcun obbligo per i portali stabiliti in altro Paese della UE di dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.
*4. 132. Capezzone.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. La predetta ritenuta del 21 per cento tiene luogo, per il possessore al versamento della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nel caso in cui, in dichiarazione, opti per tale specifico regime di tassazione, in assenza di opzione per la cedolare secca sarà considerata a titolo di acconto delle imposte dovute sul complessivo reddito dichiarato.
4. 60. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Alberto Giorgetti, Busin, Galgano, Menorello.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio, a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.
*4. 70. Zanetti, Galati.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio, a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.
*4. 82. Milanato.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. I soggetti di cui al comma 5 operano altresì una ritenuta del 21 per cento, da versare e certificare con le medesime modalità, nei confronti dei soggetti non imprenditori che forniscono alloggio, a titolo oneroso mediante formule diverse dalla locazione.
*4. 156. Abrignani, Galati, Zanetti.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. Ai soggetti di cui al precedente comma 5 che, in qualità di sostituti d'imposta, non provvedono al versamento della ritenuta di cui al comma 2 del presente articolo, viene applicata una sanzione pari a tre volte il valore dell'ammontare omesso.
4. 123. Paglia, Marcon, Pastorino.
Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: il presente articolo ha efficacia per i soggetti di cui al comma 4 a partire dal novantunesimo giorno dalla pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
*4. 106. Alberto Giorgetti.
Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: il presente articolo ha efficacia per i soggetti di cui al comma 4 a partire dal novantunesimo giorno dalla pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
*4. 137. Capezzone.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto della normativa, nazionale ed europea in materia di servizi della società dell'informazione, l'Agenzia delle Entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni bilaterali con i soggetti non indicati al comma 4, quali ad esempio, piattaforme di servizi elettronici per la prenotazione di alloggi, al fine di definire le modalità di collaborazione per la ritenuta ed il versamento di una ritenuta alla fonte pari al 21 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o chi ha disponibilità dell'alloggio, senza che per i soggetti contraenti stabiliti in altro Paese della UE si configurino obblighi di stabile organizzazione.
**4. 105. Alberto Giorgetti.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto della normativa, nazionale ed europea in materia di servizi della società dell'informazione, l'Agenzia delle Entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni bilaterali con i soggetti non indicati al comma 4, quali ad esempio, piattaforme di servizi elettronici per la prenotazione di alloggi, al fine di definire le modalità di collaborazione per la ritenuta ed il versamento di una ritenuta alla fonte pari al 21 per cento del canone o corrispettivo percepito dal proprietario o chi ha disponibilità dell'alloggio, senza che per i soggetti contraenti stabiliti in altro Paese della UE si configurino obblighi di stabile organizzazione.
**4. 136. Capezzone.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7.1. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
*4. 94. Milanato.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7.1. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
*4. 177. Abrignani, Galati, Zanetti.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7.1. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
**4. 5. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7.1. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
**4. 71. Zanetti, Galati.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7.1. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
**4. 84. Milanato.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7.1. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
**4. 140. Zoggia, Melilla, Albini, Capodicasa.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7.1. I soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a otto giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, possono pubblicizzare la propria offerta anche per il tramite di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché essi applichino le ritenute previste dal presente articolo. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività.
**4. 169. Abrignani, Galati, Zanetti.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7.1. Chi fornisce alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, non deve utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività. Le violazioni di tali prescrizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. In caso di recidiva, è disposta la sospensione dell'attività. Se le suddette comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 95. Milanato.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7.1. Chi fornisce alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, non deve utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività. Le violazioni di tali prescrizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. In caso di recidiva, è disposta la sospensione dell'attività. Se le suddette comunicazioni sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
*4. 157. Abrignani, Galati, Zanetti.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7.1. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
**4. 6. Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7.1. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
**4. 85. Milanato.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7.1. I soggetti non imprenditori che offrono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche mediante contratti di locazione di immobili, devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale del soggetto che assume la responsabilità contrattuale. La violazione della presente disposizione è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. In caso di recidiva è disposta la sospensione dell'attività. Se l'offerta è rivolta al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
**4. 164. Abrignani, Galati, Zanetti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
*4. 66. Zanetti, Galati.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
*4. 83. Milanato.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
*4. 165. Abrignani, Galati, Zanetti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. In caso di ripetuto inadempimento degli obblighi derivanti dai commi 4 e 5, ai soggetti di cui al comma 4, primo periodo, viene inibito l'accesso via web dall'Italia.
4. 120. Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7.1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
*4. 86. Milanato.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7.1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di locazione breve e di attività similari, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.
*4. 167. Abrignani, Galati, Zanetti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. I contratti di locazione di durata inferiore a trenta giorni non sono soggetti all'obbligo di registrazione se vengono conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione on line che applichino le ritenute e effettuino la trasmissione dei dati ai sensi del presente articolo.
4. 168. Abrignani, Galati, Zanetti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di Turismo, i soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
2. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:
a) le caratteristiche del registro di cui al comma 1, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet;
d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 3 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;
e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 3 con enti e organismi preposti ai controlli.
3. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 1, che deve contenere almeno:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 1, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;
b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente, degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;
f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività di cui al comma 1;
l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui al comma 1.
*4. 015. Milanato.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
1. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di Turismo, i soggetti non imprenditori che forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo per periodi di durata inferiore a trenta giorni, anche mediante contratti di locazione di immobili, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale delle attività ricettive non imprenditoriali istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
2. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:
a) le caratteristiche del registro di cui al comma 1, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet;
d) i dati che i soggetti terzi devono fornire ai sensi del comma 3 e le relative modalità di trasmissione e conservazione; tali dati devono comprendere almeno l'ammontare del corrispettivo, le generalità e il codice fiscale del percipiente e il codice identificativo univoco dell'unità abitativa;
e) le modalità di condivisione dei dati di cui al comma 3 con enti e organismi preposti ai controlli.
3. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 1, che deve contenere almeno:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 1, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;
b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente, degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali;
f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
h) i dati anagrafici e il codice fiscale della eventuale società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività di cui al comma 1;
l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività di cui al comma 1.
*4. 022. Abrignani, Galati, Zanetti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
(Regime fiscale della locazione di immobili per uso commerciale).
1. A decorrere dal 1o giugno 2017, ai redditi derivanti da contratti di locazione di immobili destinati ad uso commerciale stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione.
Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento;
b) sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 7 per cento.
4. 021. Guidesi, Saltamartini, Busin.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente: «Art. 17-bis. – 1. I soggetti che intendano vendere servizi on line, sia mediante operazioni di commercio elettronico, sia diretto che indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad essere titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana e qualsiasi transazione, in cui il soggetto passivo, sia un cittadino di nazionalità italiana, deve essere assoggettata a tale regime fiscale».
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
4. 02. Civati, Pastorino, Marcon, Costantino.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
(Modifiche ai commi 639 e 669 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, in materia di tassa sui servizi indivisibili).
1. Al comma 14, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
4. 05. Paglia, Fassina, Marcon, Pastorino, Pellegrino.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
(Incremento dell'aliquota IRES).
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27,5 per cento.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società di cui al richiamato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel primo anno di applicazione.
3. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1 afferiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come rideterminato dall'articolo 1, comma 238, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, successivamente, dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di determinazione del relativo gettito.
4. 06. Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina, Brignone.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
(Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di esenzione dall'imposta municipale sugli immobili).
1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, le parole: «, all'educazione cristiana» sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed» sono soppresse.
4. 07. Paglia, Marcon.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
(Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie).
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 491:
1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
3) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
b) al comma 492:
1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
«499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro«;
d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. 08. Marcon, Paglia, Pastorino, Fassina.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
(Modificazioni in materia di aliquote e di determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni).
1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
« 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.
48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.
49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro, sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».
2. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
4. 010. Marcon, Paglia, Pastorino, Fassina.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
(web-tax).
1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).
1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie online dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.»
4. 011. Marcon, Paglia, Pastorino, Fassina.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
(Cedolare secca sui canoni di locazione di alcune tipologie di immobili ad uso diverso dall'abitativo).
1. Per il quadriennio 2017-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4. 013. Laffranco, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Palmizio, Sandra Savino.
ART. 5
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. – 1. Le modalità impositive dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
2. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
1-bis. A decorrere dal 1o giugno 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
5. 2. Busin.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Le modalità impositive dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 e le variazioni delle componenti e delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
1-bis. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
1-bis. Dal 1o giugno 2017 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 5.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
5. 1. Busin.
Al comma 1, sostituire le parole: 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: 113 milioni di euro per l'anno 2017 e a 185 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di proseguire il potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e di sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate ed assicurare la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto-legge 15 novembre 2015, n. 185, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 15, comma 1, secondo periodo è incrementata di 30 milioni per l'anno 2017 e prorogata fino all'anno 2019 con uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante di disposizione di cui all'articolo 5, comma 1.
5. 10. Marcon, Paglia, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Costantino.
Al comma 1, sostituire le parole: 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: 103 milioni di euro per l'anno 2017 e a 205 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente:
all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento, con le seguenti: pari al 7,5 per cento;
sopprimere l'articolo 11.
5. 36. Marcon, Paglia, Pastorino, Fassina.
Al comma 1, sostituire le parole: 83 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 93 milioni di euro per l'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 13, all'elenco allegato di cui al comma 1, sostituire la voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la seguente:
2017 | ||
RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | |
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO | 3.281 | 464 |
TOTALE | 450.421 | 112.681 |
Conseguentemente, al medesimo elenco, sostituire la tabella delle riduzioni relativa al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con la seguente:
Ministero
Missione Programma |
2017 | |
RIDUZIONI | di cui predeterminate per legge | |
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO | 3.281 | 464 |
2. Ricerca e innovazione (17) | 108 | 95 |
2.1. Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (4) | 108 |
95
|
3. Turismo (31) | 757 | 369 |
3.1. Sviluppo e competitività del turismo (1) | 757 | 369 |
4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | 2.416 | 0 |
4.1. Indirizzo politico (2) | 16 | 0 |
4.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) | 2.400 | 0 |
5. 9. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Pellegrino.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche mediante revisione del sistema fiscale del settore, da adottarsi mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. 7. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Sandra Savino.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al comma 5 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire le parole da: «è consentita» fino a: «altresì» con le seguenti: «contenenti nicotina è effettuata in via esclusiva».
2-ter. All'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11 sopprimere la parola: «transfrontaliera»;
b) al comma 12 sopprimere le parole da: «in difetto» sino a: «dall'Agenzia stessa».
*5. 6. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al comma 5 dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire le parole da: «è consentita» fino a: «altresì» con le seguenti: «contenenti nicotina è effettuata in via esclusiva».
2-ter. All'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11 sopprimere la parola: «transfrontaliera»;
b) al comma 12 sopprimere le parole da: «in difetto» sino a: «dall'Agenzia stessa».
*5. 8. Melilla.
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5.1.
(Energia elettrica da fonti rinnovabili consumata dalle imprese di autoproduzione).
1. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.
5. 03. Laffranco.
ART. 6.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 13 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. Per i giochi di sorte a quota fissa e per i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, l'aliquota di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 59,2 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 39,3 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 43,3 per cento, se la raccolta avviene a distanza.
*6. 9. Palese.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 13 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. Per i giochi di sorte a quota fissa e per i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, l'aliquota di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 59,2 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 39,3 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 43,3 per cento, se la raccolta avviene a distanza.
*6. 21. Laffranco.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge:
a) l'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto e dei giochi accessori, il compenso al ricevitore dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e l'aggio per il venditore al dettaglio delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea è fissato nella misura del 6,5 per cento della raccolta di gioco e le entrate erariali dei suddetti giochi aumentano dell'1,5 per cento della raccolta;
b) per tutte le concessioni di gioco in essere, anche in regime di proroga, è applicato un canone di concessione commisurato allo 0,35 per cento della raccolta di gioco, fatta eccezione per quella riferita alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di calcolo dei suddetti canoni di concessione apportando le modifiche necessarie alle convenzioni di concessione vigenti.
6. 10. Palese.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 27 per cento.
Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 10 per cento.
6. 13. Guidesi, Saltamartini, Busin.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 25 per cento.
Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 9 per cento.
6. 15. Guidesi, Saltamartini, Busin.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 23 per cento.
Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 8 per cento.
6. 14. Guidesi, Saltamartini, Busin.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di bilanci degli enti locali).
1. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che presentano un Fondo di solidarietà comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse, così come individuate alla voce B11 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 18-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, quanto a 100 milioni per il 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Per il restante onere, pari a 200 milioni per il 2017, si provvede mediante aumento di 2 punti percentuali per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
6. 103. Allasia, Simonetti, Guidesi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di bilanci degli enti locali).
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente:
«466-bis. Per gli anni 2017-2018-2019, nel saldo individuato ai sensi del comma precedente, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici scolastici, per gli interventi nella viabilità e impianti di illuminazione pubblica ai fini della sicurezza stradale, effettuati con l'avanzo di amministrazione libero e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito.».
Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 18-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, quanto a 100 milioni per il 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Per il restante onere pari a 200 milioni per il 2017 si provvede mediante aumento di 2 punti percentuali per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
6. 107. Guidesi, Saltamartini, Busin.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di bilanci degli enti locali).
1. All'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «esigibilità e» è sostituita dalla seguente: «esigibilità,»;
b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”e la quota di avanzo di amministrazione libero applicato al titolo 2 della spesa nel limite della capacità di indebitamento di ogni singolo ente accertata in sede di rendiconto ai sensi dell'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 18-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, quanto a 100 milioni per il 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Per il restante onere pari a 200 milioni per il 2017 si provvede mediante aumento di 2 punti percentuali per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
6. 108. Guidesi, Saltamartini, Busin.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di bilanci degli enti locali).
1. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, che presentano un Fondo di Solidarietà Comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse, così come individuate alla voce B11 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso, algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 18-bis, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
6. 104. Allasia, Simonetti, Guidesi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 17,8 per cento.
Conseguentemente:
al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,9 per cento;
dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 130 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiori a 180 milioni di euro per gli anni successivi, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, e ad esclusione di quanto già disposto al comma 1, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
*6. 8. Palese.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 17,8 per cento.
Conseguentemente:
al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 5,9 per cento;
dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 130 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiori a 180 milioni di euro per gli anni successivi, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, e ad esclusione di quanto già disposto al comma 1, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
*6. 20. Laffranco.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 19 per cento.
**6. 1. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 19 per cento.
**6. 18. Rizzetto, Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Petrenga, Nastri, Taglialatela, Totaro.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari al 12 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni: al comma 1, sostituire le parole: un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: un contributo complessivo di 650 milioni di euro per l'anno 2017, in attesa dell'applicazione dei fabbisogni standard con legge di bilancio;
sopprimere il comma 2.
6. 33. Pastorino, Marcon, Costantino, Airaudo, Placido, Civati.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari all'8 per cento.
6. 32. Pellegrino, Gregori, Marcon, Pastorino, Paglia.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari all'8 per cento.
6. 34. Costantino, Marcon, Pastorino, Civati, Fratoianni.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari al 7 per cento.
6. 35. Marcon, Pastorino, Costantino, Civati.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari al 7 per cento.
6. 31. Pellegrino, Marcon, Pastorino.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari al 7 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 20, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 1, comma 150-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituire le parole: «e a 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «e a 69 milioni di euro per l'anno 2016».
6. 36. Marcon, Costantino, Pastorino, Civati, Fratoianni.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari al 6 per cento con le seguenti: pari al 7 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Al maggior onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, di quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo.
6. 37. Marcon, Pastorino, Costantino, Airaudo, Placido, Civati.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 6 per cento con le seguenti: 10 per cento.
6. 2. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4.1. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le clausole di decreti ministeriali ovvero di norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.
4.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del comma 5, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del medesimo comma 5.
6. 3. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Baroni, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4.1. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.2. È fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali posti a una distanza inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di contante e comunque nei centri storici.
4.3. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, misurati ai sensi del precedente comma 2. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 2, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
4.4. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
4.5. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito.
4.6. L'orario in cui è consentito il gioco d'azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.
4.7. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 4.1, 4.2 e 4.3 comporta la revoca dell'autorizzazione comunale e l'inabilitazione all'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per un periodo da uno a cinque anni. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 4.4 e 4.5 determina la sospensione dell'autorizzazione da sette a trenta giorni e, in caso di successiva violazione, la sospensione dell'autorizzazione da quattordici a sessanta giorni. In caso di ulteriore violazione l'autorizzazione è revocata.
6. 27. Marcon, Paglia, Pastorino, Brignone, Costantino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 922, le parole: «è precluso il rilascio di nulla osta per» sono sostituite dalle seguenti: «è prevista la riduzione degli»;
b) al comma 923, primo periodo, le parole: «20 mila» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila» e al secondo periodo le parole: «euro 50 mila ad euro 100 mila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 mila ad euro 200 mila e con l'interdizione all'esercizio di attività d'impresa.»;
c) i commi 938 e 939 sono sostituiti dal seguente: «938. È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line.»; conseguentemente al comma 940 le parole: «di cui ai commi 938 e 939» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 940»;
d) al comma 939, primo periodo, la parola: «generaliste» è soppressa; la parola: «22.00» è sostituita dalla seguente: «24.00» e l'ultimo periodo è soppresso;
e) al comma 942, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «stipula convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata ad attivare rapporti di lavoro»;
f) al comma 943, primo periodo, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2018» e dopo il terzo periodo, in fondo, aggiungere il seguente: «Al fine di impedire l'accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di sottoporsi al divieto di accesso allo stesso, gli apparecchi di cui al presente comma dovranno essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria.».
6. 28. Paglia, Marcon, Pannarale, Giancarlo Giordano, Brignone, Pastorino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Il prelievo erariale unico sui giochi di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementato di cinque punti percentuali.
6. 29. Paglia, Marcon, Pastorino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. A decorrere dal 30 settembre 2017, i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco con vincite in denaro, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, sono effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l'identificazione del disponente e del beneficiario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono definite le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento.
6. 4. Mantero, Baroni, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero ogni apparecchio elettronico che consenta la partecipazione ai giochi pubblici sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica del giocatore, con automatica disabilitazione in caso di minore età. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. Gli apparecchi di cui al precedente periodo sono altresì dotati di un sistema di registrazione dati che specifichi il numero delle giocate, l'importo inserito e scommesso, l'importo della vincita e l'importo restituito. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché l'adeguamento dei sistemi di gioco già adottati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno efficacia a decorrere dal 1o luglio 2017.
6. 5. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la percentuale minima di restituzione in vincite (pay out) della raccolta derivante da giochi è trasformata in percentuale massima della raccolta derivante dai giochi ed è fissata nella misura del 68 per cento. Una quota pari a 200 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma è destinato ad incrementare il Fondo per la prevenzione e cura del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. 6. Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.
6. 7. Mantero, Baroni, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Il comma 27 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è abrogato.
6. 16. Abrignani, Galati, Zanetti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste disposizioni in materia di giochi pubblici che assicurino maggiori entrate, non inferiori a 500 milioni di euro annui, relativamente a tutta l'offerta di gioco, comprensiva di lotterie e lotto, prevedendo anche variazioni delle aliquote di imposta unica sulle tipologie di gioco di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
6. 17. Rampelli, Rizzetto, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Petrenga, Nastri, Taglialatela, Totaro.
ART. 6-bis.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: superiore a 345.000 con le seguenti: superiore a 300.000.
Conseguentemente:
al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 30 aprile 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2018 e le parole: superiore a 265.000 con le seguenti: superiore a 200.000;
al comma 2 sostituire le parole: almeno il 15 per cento con le seguenti: almeno il 25 per cento.
6-bis. 1. Paglia, Pastorino, Marcon.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: superiore a 345.000 con le seguenti: superiore a 300.000.
Conseguentemente:
al comma 1, lettera b), sostituire le parole: superiore a 265.000 con le seguenti: superiore a 220.000;
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».;
al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Alle date di scadenza previste alle lettera a) e b) del comma 1 i concessionari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sanzionati con 50 euro l'ora per ogni singolo apparecchio ancora in funzione e collegato con la rete telematica SOGEI. Il calcolo della sanzione è di pertinenza dell'intero arco di tempo calcolato dal momento della scadenza prevista alle lettere a) e b) del comma 1 e l'effettivo distacco avvenuto tramite ordine esecutivo dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli certificata da parte della rete SOGEI.
6-bis. 2. Baroni, Mantero, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: superiore a 345.000 con le seguenti: superiore a 300.000.
Conseguentemente:
al comma 1, lettera b), sostituire le parole: superiore a 265.000 con le seguenti: superiore a 220.000;
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «42 per cento».
6-bis. 3. Mantero, Baroni, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non può essere superiore a 265.000 con le seguenti: deve essere pari a zero.
Conseguentemente, aggiungere in fine, il seguente comma:
3-bis. Per far fronte ai maggiori oneri di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, pari a 4.600 milioni di euro a decorrere dal 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono approvate disposizioni al fine di azzerare la spesa sostenuta per la crisi migranti, relativa al soccorso in mare, all'accoglienza e ai servizi sanitari e scolastici.
6-bis. 4. Guidesi, Saltamartini.
Al comma 3, dopo le parole: riferibili a ciascun concessionario, aggiungere le seguenti: usando quale criterio prioritario la maggiore vicinanza a scuole o altri edifici sensibili individuati dagli enti locali e.
6-bis. 5. Albini, Melilla.
Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Alle date di scadenza previste alle lettera a) e b) del comma 1, i concessionari degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sanzionati con 50 euro l'ora per ogni singolo apparecchio ancora in funzione e collegato con la rete telematica SOGEI. Il calcolo della sanzione è di pertinenza dell'intero arco di tempo calcolato dal momento della scadenza prevista alle lettere a) e b) del comma 1 e l'effettivo distacco avvenuto tramite ordine esecutivo dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli certificata da parte della rete SOGEI.
6-bis. 6. Baroni, Mantero, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli.
ART. 7
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14.1.
(Modificazioni in materia di aliquote e di determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni).
1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.
48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.
49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».
2. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
7. 7. Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 219,3 milioni di euro per l'anno 2017, 325,3 milioni di euro per il 2018, 816,3 milioni di euro per il 2019, e 599,8 milioni a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
7. 5. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Sandra Savino.
Sopprimerlo.
7. 4. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7.
(Regime di deducibilità degli interessi passivi).
1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 per cento del loro ammontare».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
7. 3. Pisano, Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli istituti bancari che hanno registrato, negli ultimi cinque esercizi, crediti fuori bilancio (Dta) non ancora riassorbiti dai piani periodici di recuperabilità.
7. 2. Guidesi.
ART. 8.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Regime di deducibilità degli interessi passivi).
1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 92 per cento del loro ammontare».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 12, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
8. 6. Ruocco, Alberti, Sibilia, Pesco, Villarosa, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Fondo per la tutela e gestione immobili in esecuzione forzata).
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2017, 2018 e 2019, un apposito Fondo, denominato Fondo per la tutela e gestione immobili in esecuzione forzata, con la dotazione di 500 milioni euro per ciascun anno, per le finalità di cui al presente articolo.
2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di unità immobiliari derivanti da procedure esecutive attivate da banche operanti in Italia. In funzione della ottimizzazione degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo nel presente contesto economico e di mercato, le disponibilità del Fondo sono concentrate per la acquisizione di compendi immobiliari di cui al comma 3 in garanzia di crediti deteriorati di banche o gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, di risoluzione o di sostegno finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, selezionate secondo criteri definiti con il decreto di cui al comma 5, e sono dirette in via prioritaria ad evitare il determinarsi di una crisi abitativa generata dall'elevato numero di vendite forzate di immobili conseguente al recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito.
3. Nei limiti delle disponibilità appositamente individuate ai sensi del comma 5, le finalità di cui al comma 2 verranno realizzate mediante l'acquisizione a prezzi di mercato giudiziale, da parte del Fondo di cui al comma 1, di unità immobiliari derivanti da procedure esecutive attivate dalle banche individuate ai sensi del comma 2, per la promozione e gestione, eventualmente anche avvalendosi di altri enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici, di adeguate forme di impiego e valorizzazione degli immobili predetti, in funzione della utilizzazione più efficiente dal punto di vista finanziario e sociale, nonché della eventuale dismissione degli stessi.
4. I proventi delle attività di gestione, valorizzazione e dismissione immobiliare di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione del conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, alle esigenze di funzionamento e operatività del Fondo di cui al comma 1 per la prosecuzione della medesima attività istituzionale.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni permanenti parlamentari sono definiti i limiti di investimento per il Fondo di cui al comma 1, secondo parametri di riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato, nonché nel rispetto dei parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario per il bilancio del Fondo predetto, nonché i criteri di individuazione dei crediti da acquisire anche in blocco, ai sensi del comma 2. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri di selezione degli istituti di credito da cui acquisire gli immobili, nonché i criteri di investimento nella acquisizione degli stessi ai sensi del comma 3, tenuto conto delle esigenze di equilibrio finanziario e di limitazione dei rischi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 30 giugno 2017 sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e valorizzazione dei predetti immobili, in funzione di quanto stabilito ai sensi del comma 3 dando priorità al loro utilizzo ai fini della creazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Conseguentemente:
all'articolo 13 comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate ulteriori riduzioni degli importi definiti dall'elenco allegato, in termini di competenza e cassa, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2017, anche relativi a missioni e programmi diversi, e potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati. Ulteriori riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri di cui all'elenco allegato, pari a 400 milioni per gli anni 2018 e 2019, sono definite all'interno della legge di bilancio 2018;
all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole: è incrementata di 109 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 60,5 milioni per il 2019, ed è incrementata di.
8. 11. Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari).
1. Il comma 2, dell'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
«2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare dei beni qualora gli stessi siano funzionali ad un'attività professionale o d'impresa.».
Conseguentemente, al maggior onere finanziario derivante dalla precedente disposizione si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a circa 35 milioni di euro nell'anno 2017 e 120 milioni a decorrere dal 2018, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:
All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle parole: «pari al 6,75 per cento».
8. 14. Paglia, Marcon, Pastorino.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il concessionario può procedere all'espropriazione di più beni immobili del debitore purché il loro valore complessivo sia pari ad almeno duecentocinquantamila euro, con obbligo di espropriazione circoscritta ai soli beni pari al valore del debito e di immediata cancellazione della ipoteca iscritta sugli eventuali altri beni del debitore una volta soddisfatta la pretesa erariale.» .
8. 10. Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Al comma 1, dopo le parole: dei beni aggiungere la seguente: pignorabili.
8. 7. Ruocco, Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1.1. Le disposizioni di cui agli articoli 47, 47-bis, 48, 76 e 79 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono espressamente compatibili con la riscossione effettuata a mezzo dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, dagli enti locali e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tale norma costituisce interpretazione autentica e i conservatori dei pubblici registri immobiliari eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni richieste dalle amministrazioni locali, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in esenzione di ogni tributo o diritto.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari e di iscrizioni ipotecarie.
*8. 5. Guidesi, Saltamartini.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1.1. Le disposizioni di cui agli articoli 47, 47-bis, 48, 76 e 79 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono espressamente compatibili con la riscossione effettuata a mezzo dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, dagli enti locali e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tale norma costituisce interpretazione autentica e i conservatori dei pubblici registri immobiliari eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni richieste dalle amministrazioni locali, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in esenzione di ogni tributo o diritto.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari e di iscrizioni ipotecarie.
*8. 12. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1.1. All'articolo 76, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: «se l'importo complessivo del credito per cui procede» sono inserite le seguenti: «, determinato tenuto conto delle sole somme affidate per la riscossione a titolo di sorta capitale,» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini del calcolo del limite di valore del credito, per i carichi di ruolo relativi a sole sanzioni o interessi si tiene conto del relativo importo al netto degli oneri di riscossione».
Conseguentemente, all'articolo 11, comma 13, primo periodo, dopo le parole: le maggiori entrate derivanti dall'attuazione inserire le seguenti: del comma 1-bis dell'articolo 8 e.
8. 8. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
1. All'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 3, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
2. All'onere derivante di cui al comma precedente, nel limite massimo di 100 milioni di euro nel 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
8. 02. Alberto Giorgetti.
ART. 9.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) la lettera a) è soppressa.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al maggior onere finanziario derivante dalla precedente disposizione si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno pari a 6.957 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, di quota parte del maggior gettito derivante dalle seguenti disposizioni:
Dopo l'articolo 9 aggiungere i seguenti:
Art. 9.1.
(Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia, di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie).
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 491:
1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
3) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta, i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
b) al comma 492:
1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,1 per cento sul valore della transazione»;
c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
«499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro«;
d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Art. 9.2.
(Incremento dell'aliquota IRES).
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27,5 per cento.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società di cui al richiamato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel primo anno di applicazione.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di determinazione del relativo gettito.
Art. 9.3.
(Web-tax).
1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:
«Art. 17.1.
(Acquisto di pubblicità on line).
1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie online dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.».
9. 1. Paglia, Marcon, Pastorino, Fassina.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1.
(Disposizioni per il contrasto dell'elusione fiscale nelle transazioni eseguite per via telematica e modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera sussistente, salvo prova contraria, una stabile organizzazione in Italia, qualora si realizzi una presenza continuativa di attività on line riconducibili all'impresa non residente, per un periodo non inferiore a sei mesi, tale da generare nel medesimo periodo flussi di pagamenti a suo favore, comunque motivati, in misura complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro.
2. Nei casi in cui siano superate le soglie di cui al presente comma, spetta agli intermediari finanziari che hanno disposto i pagamenti effettuare relativa segnalazione all'amministrazione finanziaria, con modalità da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ai fini del presente articolo, si applica la disciplina relativa agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
4. All'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g-bis) i redditi derivanti da transazioni on line relativi a pagamenti effettuati da soggetti residenti, all'atto dell'acquisto di prodotti o di servizi digitali presso un e-commerce provider estero, da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;
b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell'acquisto di licenze software successivamente distribuite sul mercato italiano».
5. Il comma 4 dell'articolo 25, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «4. I compensi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera g-bis) e comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a non residenti sono soggetti a una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. I redditi derivanti dalle attività on line di cui al citato all'articolo 23, comma 1, lettera g-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettati a ritenuta da parte degli intermediari finanziari residenti, nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. Il prelievo alla fonte è effettuato nel momento in cui gli intermediari intervengono nella riscossione dei predetti redditi e flussi finanziari e deve essere versato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del prelievo, secondo la normativa vigente».
6. Dopo l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il seguente: ”Art. 25-bis. 1. – (Ritenuta su transazioni on line delle persone giuridiche). 1. Nel caso indicato al comma 4 dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i soggetti incaricati di eseguire pagamenti verso soggetti non residenti, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, per l'acquisto di beni e di servizi acquisiti on line, devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo d'imposta del 24 per cento sull'importo da corrispondere.
7. La ritenuta di cui al comma 6 è effettuata dagli intermediari finanziari residenti nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi.
8. La ritenuta di cui al comma 6, nei casi in cui si realizzano i presupposti di cui ai commi 6 e 7, è effettuata nel momento in cui gli intermediari intervengono nella riscossione dei redditi e flussi finanziari ivi previsti e deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del prelievo, secondo la normativa vigente.
9. La ritenuta non si applica nei confronti di soggetti non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità con le quali i soggetti non residenti, aventi stabile organizzazione in Italia, comunicano agli intermediari finanziari lo status di stabile organizzazione al fine di non essere sottoposti all'applicazione della ritenuta di cui ai commi da 6 a 9 del presente articolo.
11. Al fine di eliminare i fenomeni della doppia imposizione internazionale dei redditi conseguiti dai soggetti individuati dalle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le norme convenzionali in materia di credito d'imposta.
9. 01. Zanetti.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1.
1. In funzione sperimentale e di anticipazione di una successiva riforma organica dell'imposizione fiscale sulle persone fisiche, le imprese, le società e gli altri enti, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2018, e per i cinque periodi di imposta successivi, la imposizione fiscale sui redditi delle persone fisiche è assoggettata al seguente regime:
a) applicazione del regime di imposizione fiscale di cui al presente articolo ai redditi delle persone fisiche da lavoro dipendente, pensione e attività assimilate, nonché da svolgimento di attività di impresa, arti o professioni per i soggetti che facciano espressa opzione per tale forma di tassazione entro il 30 giugno 2017; in mancanza di opzione, si intende confermata l'applicazione del regime fiscale vigente alla data predetta;
b) per la parte eccedente il reddito escluso da imposizione fiscale in quanto superiore alla no tax area, e fino all'importo di 200.000 euro annui di reddito di cui alla lettera a), applicazione di un'unica aliquota pari al 15 per cento;
c) per la parte di reddito di cui alla lettera a) superiore a 200.000 euro annui, applicazione di un'aliquota di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 20 per cento.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, sono adottate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché sono rideterminati gli importi delle detrazioni e deduzioni spettanti per le tipologie di reddito di cui al comma 1, lettera a) in maniera da assicurare i seguenti obiettivi:
a) semplificazione e razionalizzazione delle fattispecie esistenti, eliminando duplicazioni e concentrando gli interventi esclusivamente su misure effettivamente rispondenti ad esigenze di equità e riequilibrio del carico fiscale complessivo;
b) armonizzazione e parificazione, anche progressiva nel tempo, dell'ammontare delle detrazioni e deduzioni riconosciute a prescindere dalle diverse tipologie di reddito in esame ai sensi del comma 1;
c) introduzione, anche progressiva nel tempo, di modalità di riconoscimento sostanziale del maggior carico fiscale gravante sui nuclei familiari in funzione dei componenti degli stessi, tenuto conto dei componenti in età minore o avanzata, dei soggetti affetti da gravi infermità o non in grado di svolgere attività di produzione di redditi;
d) applicazione del nuovo regime sui redditi riferiti al periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2018.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione di cui al comma 2 del presente articolo.
9. 021. Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1.
(Ulteriore proroga di termini in materia di definizione agevolata).
1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni, le parole: «21 aprile 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 ottobre 2017».
2. Ai debitori che abbiano aderito alla definizione agevolata dopo il 21 aprile 2017, l'agente della riscossione comunica, entro il 31 dicembre 2017, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di febbraio, aprile e giugno;
b) per l'anno 2019, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di gennaio e giugno.
9. 022. Zanetti, Galati.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1.
(Riapertura di termini in materia di definizione agevolata).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni, si applicano anche a quei debitori che non abbiano manifestano la volontà di avvalersi della definizione agevolata entro il 21 aprile 2017 ma che lo facciano entro il 31 ottobre 2017, rendendo apposita dichiarazione.
2. Entro il 31 dicembre 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di febbraio, aprile e giugno;
b) per l'anno 2019, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di gennaio e giugno.
9. 024. Zanetti, Galati.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1.
(Tassazione agevolata dei redditi da pensione).
1. All'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: ”7. Indipendentemente dall'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, le persone fisiche, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti a quello in cui avviene il trasferimento di residenza fiscale in Italia, assoggettano i redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), se erogati da soggetto estero, a tassazione separata con aliquota del 10 per cento, nel periodo di imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e fino al quattordicesimo periodo di imposta successivo compreso.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
9. 025. Zanetti, Sottanelli.
ART. 9-ter.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 9-ter (Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria). – 1. Al fine di garantire in via immediata e senza soluzione di continuità le peculiari esigenze di interesse pubblico connesse alla regolare funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria tenuto conto dell'imminente scadenza dell'istituto della delega di funzioni dirigenziali previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, introdotto nel decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, e valutata l'esigenza di superare, anche alla luce dei principi dell'ordinamento sovranazionale, le situazioni di precariato correlate alla reiterazione di contratti di lavoro a termine, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:
a) sia in servizio con inquadramento da almeno cinque anni nell'area funzionale apicale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea;
b) sia in possesso del diploma di laurea;
c) sia già stato selezionato dall'amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, con procedura concorsuale pubblica;
d) abbia svolto negli ultimi otto anni di servizio, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali nell'amministrazione di appartenenza o in altre Pubbliche amministrazioni per almeno tre anni anche non continuativi;
e) abbia conseguito, nello svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lett. d), valutazioni annuali tutte positive.
2. L'inquadramento di cui al comma 1) viene effettuato, entro il 30 settembre 2017, a totale invarianza finanziaria nei limiti della copertura esistente per le attuali posizioni dirigenziali disponibili, procedendo all'immissione nel ruolo dirigenziale secondo il criterio della maggiore durata del complessivo periodo di svolgimento delle funzioni dirigenziali di cui alla lettera d).
3. L'inquadramento dell'eventuale personale residuo viene completato previa indicazione della relativa copertura finanziaria.»
9-ter. 300. Catanoso.
ART. 9-quater.
Al comma 1, sostituire le parole: nell'anno 2017 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2017 e sopprimere le parole: Per l'anno 2017.
9-quater. 7. Fantinati, Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Cancelleri.
Al comma 1, sostituire le parole: nell'anno 2017 con le seguenti: negli anni 2017 e 2018 e le parole: Per l'anno 2017 con le seguenti: per gli anni 2017 e 2018.
9-quater. 6. Fantinati, Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Cancelleri.
ART. 10.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3.1. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «l'IRAP e l'IRES», sono inserite le seguenti: «, i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali professionisti hanno prestato la loro assistenza».
*10. 1. Busin, Saltamartini, Guidesi.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3.1. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «l'IRAP e l'IRES», sono inserite le seguenti: ”, i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali professionisti hanno prestato la loro assistenza.
*10. 5. Abrignani, Galati.
ART. 11.
Sopprimerlo.
11. 38. Melilla, Albini, Capodicasa.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 11.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie).
1. Le controversie di ogni genere e specie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sono parti l'agenzia delle entrate o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento delle seguenti somme:
a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 200 euro;
b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'agenzia delle entrate o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nell'ultima o unica sentenza resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della controversia tributaria;
2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica sentenza resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la controversia tributaria penda ancora nel primo grado di giudizio o non sia stata già resa alcuna sentenza sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio oppure in caso di rinvio da parte della Corte di cassazione;
4) per valore della lite, da assumere a base del calcolo di cui sopra, si intende l'importo della sola imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi da esso indicati;
5) per valore della lite relativa alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto per calcolare le percentuali di cui ai numeri precedenti.
2. Sono escluse tutte le sanzioni collegate al tributo, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, tutti gli aggi e tutte le spese accessorie e di notifica.
3. Sono definibili le controversie tributarie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 22 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, anche per quanto riguarda l'atto introduttivo inammissibile.
4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
5. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. La domanda deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
6. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già pagati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli già pagati per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, indipendentemente dalla validità o meno della definizione dei ruoli.
7. Fuori dai casi di soccombenza previsti al comma 1, lettera b), n. 1, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
8. Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. La prima rata scade il 30 settembre 2017. Gli interessi legali sono calcolati dal 30 settembre 2017 sull'importo delle rate successive. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con la possibilità delle compensazioni.
9. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date stabilite non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 60 giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
10. La definizione si perfeziona soltanto con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
11. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'organo competente.
12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, anche orale, dichiarando di voler valutare l'opportunità di avvalersi delle disposizioni del presente articolo. In tal caso, il processo deve essere sospeso fino al 31 dicembre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. In caso di mancata definizione, il contribuente deve osservare l'articolo 43 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.
13. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono alla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.
14. L'eventuale diniego della definizione, per motivi sostanziali e non formali, è notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese dell'intero processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.
15. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal comma 7.
16. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, entro il 30 giugno 2017.
17. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater, della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente, a compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché, per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
*11. 20. Palese.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 11.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie).
1. Le controversie di ogni genere e specie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sono parti l'agenzia delle entrate o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento delle seguenti somme:
a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 200 euro;
b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'agenzia delle entrate o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nell'ultima o unica sentenza resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della controversia tributaria;
2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica sentenza resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la controversia tributaria penda ancora nel primo grado di giudizio o non sia stata già resa alcuna sentenza sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio oppure in caso di rinvio da parte della Corte di cassazione;
4) per valore della lite, da assumere a base del calcolo di cui sopra, si intende l'importo della sola imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi da esso indicati;
5) per valore della lite relativa alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto per calcolare le percentuali di cui ai numeri precedenti.
2. Sono escluse tutte le sanzioni collegate al tributo, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, tutti gli aggi e tutte le spese accessorie e di notifica.
3. Sono definibili le controversie tributarie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 22 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, anche per quanto riguarda l'atto introduttivo inammissibile.
4. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
5. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. La domanda deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
6. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già pagati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli già pagati per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, indipendentemente dalla validità o meno della definizione dei ruoli.
7. Fuori dai casi di soccombenza previsti al comma 1, lettera b), n. 1, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
8. Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. La prima rata scade il 30 settembre 2017. Gli interessi legali sono calcolati dal 30 settembre 2017 sull'importo delle rate successive. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con la possibilità delle compensazioni.
9. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date stabilite non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i 60 giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
10. La definizione si perfeziona soltanto con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
11. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'organo competente.
12. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, anche orale, dichiarando di voler valutare l'opportunità di avvalersi delle disposizioni del presente articolo. In tal caso, il processo deve essere sospeso fino al 31 dicembre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. In caso di mancata definizione, il contribuente deve osservare l'articolo 43 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.
13. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono alla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.
14. L'eventuale diniego della definizione, per motivi sostanziali e non formali, è notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese dell'intero processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.
15. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, salvo quanto disposto dal comma 7.
16. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, entro il 30 giugno 2017.
17. Qualora, a seguito del monitoraggio cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater, della citata legge n. 196 del 2009. Nel caso di realizzazione di ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste, gli stessi possono essere destinati, prioritariamente, a compensare l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti di cui ai commi 575 e 633 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché, per l'eventuale eccedenza, al reintegro anche parziale delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13, da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
*11. 40. Palmizio.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 11.
(Modifiche all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR)).
1. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è abrogato.
11. 37. Melilla, Albini, Capodicasa.
Al comma 1, sostituire le parole: è parte l'agenzia delle entrate con le seguenti: sono parti le agenzie fiscali.
Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1.1. Nei casi di soccombenza dell'agenzia la definizione di cui al precedente comma è ammessa con il pagamento delle seguenti somme:
a) 30 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
b) 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nel primo e nel secondo grado di giudizio alla data di presentazione della domanda di definizione della lite.
c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si considera l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.
1.2. Con riferimento alle entrate tributarie delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, i medesimi enti territoriali possono prevedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, la definizione agevolata delle controversie tributarie di cui sono parti in causa con il pagamento, in un'unica soluzione o in forma rateale, del tributo oggetto di contestazione, anche in misura ridotta, e con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi. Gli enti territoriali danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni contestualmente al versamento della sanzione determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, alle parole: La definizione non da comunque luogo premettere le seguenti: Fuori dai casi di soccombenza dall'amministrazione finanziaria dello Stato,.
11. 8. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Al comma 1, sostituire le parole: è parte l'Agenzia delle entrate con le seguenti: sono parti le agenzie fiscali.
11. 9. Pisano, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Al comma 1, dopo le parole: a seguito di rinvio, inserire le seguenti: nonché le controversie per le quali è già intervenuta sentenza definitiva, ancorché l'Agenzia delle entrate non abbia ancora iscritto a ruolo, entro il 31 dicembre 2016, il relativo pagamento.
11. 26. Zanetti, Galati.
Al comma 1 sostituire le parole da: col pagamento fino alla fine del comma con le seguenti: col pagamento del tributo senza corrispondere le sanzioni comprese nei carichi impugnati, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1.1. Il pagamento per l'importo da versare potrà essere effettuato in 6 rate bimestrali di pari ammontare a decorrere dal 1o agosto 2017 con termine ultimo il 1o giugno 2018.
Conseguentemente, al comma 7, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Con riguardo a tali ultime somme è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento da utilizzare per il pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali dovuti per l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale dipendente effettuata negli anni 2018 e 2019.
11. 1. De Girolamo, Palese.
Al comma 1, dopo le parole: calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto inserire le seguenti: o del minor importo risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o regionale emessa antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la quale non siano ancora scaduti i termini per la sua impugnazione alla data di entrata in vigore del presente decreto,.
11. 16. Palese.
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1.1. Nei casi di soccombenza dell'agenzia dell'entrate la definizione di cui al comma 1 è ammessa con il pagamento delle seguenti somme:
a) 30 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
b) 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nel primo e nel secondo grado di giudizio alla data di presentazione della domanda di definizione della lite.
1.2. Per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si considera l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.
11. 10. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2017, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2017 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.
Conseguentemente, dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «il 70 per cento» sono sostituite con le seguenti: «un terzo»;
b) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «e il restante 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «, un terzo»;
c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;
d) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «ciascuno dei due» sono sostituite con le seguenti: «ciascuno dei tre»;
e) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «massimo di tre rate», sono sostituite con le seguenti: «massimo di dodici rate trimestrali» e le parole: «nel 2017 e di due rate nel 2018» sono soppresse.
11. 43. Galati, Zanetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo «Interventi strutturali di politica economica» nella misura di 1.100 milioni di euro per l'anno 2017, e di aumento del medesimo Fondo nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 600 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
Alla legge 1o dicembre 2016, n. 225 di conversione, all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «il 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
b) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «e il restante 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, un terzo»;
c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;
d) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «ciascuno dei due» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno dei tre»;
e) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «massimo di tre rate», sono sostituite dalle seguenti: «massimo di dodici rate trimestrali» e le parole: «nel 2017 e di due rate nel 2018» sono soppresse.
11. 44. Galati, Zanetti.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1.1. Con riferimento alle entrate tributarie delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, i medesimi enti territoriali possono prevedere, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, la definizione agevolata delle controversie tributarie di cui sono parti in causa con il pagamento, in un'unica soluzione o in forma rateale, del tributo oggetto di contestazione, anche in misura ridotta, e con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi. Gli enti territoriali danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
11. 14. Ruocco, Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: quaranta per cento degli importi in contestazione aggiungere le seguenti: o dei minori importi risultanti dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o regionale emessa antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto per la quale non siano ancora scaduti i termini per la sua impugnazione sempre alla data di entrata in vigore del presente decreto.
11. 17. Palese.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Sono altresì definibili le controversie relative alle impugnazioni di cui all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in cui è parte l'Agenzia delle entrate o il concessionario della riscossione.
11. 24. Galati, Zanetti.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Sono definibili le controversie introdotte in primo grado entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Conseguentemente, al comma 13 sopprimere il secondo periodo.
11. 35. Paglia, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Pastorino.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Sono definibili le controversie per le quali è stato avviato il tentativo obbligatorio di conciliazione o sia stato presentato il ricorso entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.”
Conseguentemente al comma 13 sopprimere il secondo periodo.
11. 300. Paglia, Andrea Maestri, Daniele Farina, Marcon, Pastorino.
Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. Al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riduzione a cinque del numero massimo di rate. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 20 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore venti per cento delle somme dovute, è fissata al 16 dicembre; b) per il 2018, la scadenza della terza rata, pari al venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno, la scadenza della quarta rata, pari ad un ulteriore venti per cento, è fissata al 30 settembre 2018 e la scadenza dell'ultima rata, pari al residuo venti per cento, è fissata al 16 dicembre 2018.
5-bis. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
11. 19. Palese.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: duemila euro con le seguenti: mille euro.
11. 5. D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: 30 novembre con le seguenti: 30 dicembre.
11. 4. D'Incà, Brugnerotto.
Al comma 5, sopprimere il quinto periodo.
11. 18. Palese.
Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni contestualmente al versamento della sanzione determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
11. 15. Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
11. 11. Ruocco, Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: La definizione non dà comunque luogo inserire le seguenti: fuori dai casi di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato,.
11. 12. Pesco, Sibilia, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2017 dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 1.200 milioni di euro l'anno 2017, a 400 milioni di euro l'anno 2018 a 800 milioni di euro l'anno 2019.
Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «il 70 per cento» sono sostituite con le seguenti: «un terzo»;
b) al comma 1, alinea, secondo periodo le parole: «e il restante 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «, un terzo»;
c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;
d) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «ciascuno dei due» sono sostituite con le seguenti: «ciascuno dei tre»;
e) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «massimo di tre rate» sono sostituite con le seguenti parole: «massimo di dodici rate trimestrali» e le parole: «nel 2017 e di due rate nel 2018» sono soppresse.
11. 46. Galati, Zanetti.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. Al comma 1 dell'articolo 173 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «violano gli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «ritardano di oltre sei mesi l'adempimento degli obblighi».
11. 29. Galati, Zanetti.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
(Riapertura termini definizione agevolata dei ruoli).
1. Il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, è prorogato al 15 settembre 2017 per i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione entro il termine del 21 aprile 2017.
2. Entro il 15 ottobre 2017, l'agente per la riscossione inoltra la comunicazione di cui al comma 3 del citato articolo 6 ai debitori che hanno presentato la dichiarazione ai sensi del precedente comma.
3. I debitori che presentano la dichiarazione entro il termine di cui al comma 1, effettuano il pagamento delle somme complessivamente dovute nel numero massimo di una rata nel 2017 e due rate nel 2018, nei limiti di importo e secondo le scadenze stabilite dai commi 1 e 3 del citato articolo 6. Per l'anno 2017, la scadenza dell'unica rata prevista è fissata nel mese di dicembre.
11. 033. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
1. All'articolo 6, comma 1, alinea, primo periodo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole: «dal 2000 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2000 al 22 aprile 2017».
11. 052. Palmizio.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
(Modifiche al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, in materia di definizione agevolata).
1. All'articolo 6, comma 1, alinea, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i debiti fino a centomila euro il pagamento può essere effettuato in venti rate da corrispondere in cinque anni. Per i debiti superiore a centomila euro il pagamento può essere effettuato in quaranta rate da corrispondere in dieci anni.».
11. 049. Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
All'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, seguenti parole: «, nonché delle somme risultanti dagli avvisi bonari, dalle liquidazioni relative a mediazioni, accertamenti con adesione, a conciliazioni giudiziarie, e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e gli avvisi o accertamenti di tributi e tasse».
11. 022. Galati, Zanetti.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, la lettera b) è soppressa;
11. 053. Palmizio.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. In ogni caso i carichi debitori fino a 50.000 euro gravanti su un unico soggetto sono dilazionati e versati nelle annualità 2017, 2018, 2019.
11. 026. Galati, Zanetti.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), le parole: «nei mesi di luglio, settembre e novembre» sono sostituite con le parole: «il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre»;
b) al comma 3, lettera b), dopo la parola: «2018» sono aggiunte le seguenti: «e 2019» e le parole: «nei mesi di aprile e settembre» sono sostituite con le parole: «il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 dicembre».
11. 017. Galati, Zanetti.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
All'articolo 6, comma 4, primo periodo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole: «una rata» sono sostituite con le seguenti: «tre rate anche non consecutive».
11. 016. Galati, Zanetti.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
All'articolo 6, comma 5, primo periodo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole: «al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «a quella della dichiarazione di cui al comma 2».
11. 015. Galati, Zanetti.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole: «dilazione emessi dall'agente della riscossione,» sono aggiunte le seguenti: «dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni,»;
b) al comma 8, alinea, primo periodo, la parola «carichi» è sostituita con la seguente: «debiti»;
c) al comma 8, alinea, primo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «alla data della dichiarazione di cui al comma 2».
11. 014. Galati, Zanetti.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
All'articolo 6, comma 8, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225 sono aggiunte infine le seguenti parole: «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive».
11. 013. Galati, Zanetti.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
All'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole da: «limitatamente» fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: «esclusivamente alla sanzione originaria con esclusione di quella accessoria, degli aggi di riscossione e delle spese di notifica».
11. 025. Galati, Zanetti.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, la parola: «2019» è sostituita con la seguente: «2020».
11. 019. Galati, Zanetti.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
All'articolo 6-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016 n. 225, le parole: «30 settembre 2018» sono sostituite con le seguenti: «30 dicembre 2019».
11. 024. Galati, Zanetti.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
(Definizione agevolata dei ruoli).
1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 marzo 2017, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 16 novembre 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Fermo restando che il 30 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 70 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di due rate nel 2017 e di quattro rate nel 2018:
a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 luglio 2017 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
Entro la stessa data del 31 luglio 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
3. Entro il 30 settembre 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai lini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata al 16 novembre ed al 16 dicembre;
b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di febbraio, maggio, settembre e novembre.
3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:
a) presso i propri sportelli;
b) nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale.
3-ter. Entro il 21 luglio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2017 per i quali, alla data del 31 maggio 2017, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.
4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue fattività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.
5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 marzo 2017. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1o ottobre al 31 marzo 2017. In tal caso:
a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.
9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.
9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 settembre 2019, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: ”Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.
11. 06. Pastorino.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
(Definizione agevolata degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di erogazione delle sanzioni, degli inviti a contraddittorio e dei processi verbali di constatazione).
1. Gli avvisi di accertamento per i quali al 31 dicembre 2016 pendevano i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, per i quali, al 31 dicembre 2016 non è intervenuta la definizione, nonché i processi verbali di constatazione notificati entro il 31 dicembre 2016, possono essere definiti secondo le modalità previste dai successivi commi, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni. La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.
2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, con le modalità e nei termini previsti per la definizione di cui all'articolo 11, del 70 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio.
3. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, con le modalità e nei termini previsti per la definizione di cui all'articolo 11, di un importo calcolato:
a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 21 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
b) per l'IRAP, l'IVA e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso.
4. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
5. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati societari quando siano stati commessi per eseguire od occultare quelli tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. È anche esclusa l'applicazione delle sanzioni accessorie dei decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471 e 472.
11. 046. Latronico.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
(Definizione agevolata degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di erogazione delle sanzioni, degli inviti a contraddittorio e dei processi verbali di constatazione).
1. Gli avvisi di accertamento per i quali al 31 marzo 2017 pendevano i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, al 31 marzo 2017 non è intervenuta la definizione, nonché i processi verbali di constatazione notificati entro il 31 marzo 2017, possono essere definiti secondo le modalità previste dai successivi commi, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni. La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.
2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, con le modalità e nei termini previsti per la definizione di cui all'articolo 11, del 70 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio.
3. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, con le modalità e nei termini previsti per la definizione di cui all'articolo 11, di un importo calcolato:
a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 21 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
b) per l'IRAP, l'IVA e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso.
4. Il pagamento dell'importo da versare potrà essere effettuato in 6 rate bimestrali di pari ammontare a decorrere dal 1o agosto 2017 con termine ultimo il 1o giugno 2018.
5. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
6. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati societari quando siano stati commessi per eseguire od occultare quelli tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. È anche esclusa l'applicazione delle sanzioni accessorie dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e 472.
11. 047. De Girolamo, Palese.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
(Ampliamento della definizione agevolata del contenzioso).
1. Gli enti territoriali possono applicare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, gli stessi criteri di definizione agevolata di cui all'articolo 11 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui siano parte i medesimi enti, secondo le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi di cui siano titolari. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente, gli enti territoriali possono prevedere una riduzione dell'imposta fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso in cui la controversia sia stata già definita favorevolmente al contribuente con sentenza non definitiva.
*11. 08. Pastorino, Marcon, Costantino.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
(Ampliamento della definizione agevolata del contenzioso).
1. Gli enti territoriali possono applicare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, gli stessi criteri di definizione agevolata di cui all'articolo 11 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui siano parte i medesimi enti, secondo le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi di cui siano titolari. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente, gli enti territoriali possono prevedere una riduzione dell'imposta fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso in cui la controversia sia stata già definita favorevolmente al contribuente con sentenza non definitiva.
*11. 030. Palese.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
(Ampliamento della definizione agevolata del contenzioso).
1. Gli enti territoriali possono applicare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, gli stessi criteri di definizione agevolata di cui all'articolo 11 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui siano parte i medesimi enti, secondo le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi di cui siano titolari. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente, gli enti territoriali possono prevedere una riduzione dell'imposta fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso in cui la controversia sia stata già definita favorevolmente al contribuente con sentenza non definitiva.
*11. 036. Guidesi, Saltamartini.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
(Modifiche al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, recante Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale presso tribunali e corti d'appello).
All'articolo 4, del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
1-quater. Nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate possono conferire incarichi di ausiliari del Giudice agli iscritti in apposito Albo, nel quale hanno diritto di essere iscritti tutti i professionisti già iscritti negli Albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle Sezioni specializzate.
*11. 027. Zanetti, Galati.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
(Modifiche al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, recante Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale presso tribunali e corti d'appello).
All'articolo 4, del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
1-quater. Nelle materie di loro competenza, le Sezioni specializzate possono conferire incarichi di ausiliari del Giudice agli iscritti in apposito Albo, nel quale hanno diritto di essere iscritti tutti i professionisti già iscritti negli Albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle Sezioni specializzate.
*11. 045. Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui).
All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
«1-bis. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.
1-ter. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-bis si applica quanto previsto dal decreto ministeriale – Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015».
11. 01. Palese.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
l. Al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: «secondo modalità» fino alla fine del comma: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 70 per cento dell'aliquota di riferimento, mentre il restante 30 per cento dell'aliquota di riferimento dovuto seguirà l'attuale normativa in vigore per il riversamento dell'IVA di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinate le modalità di applicazione del presente comma».
11. 050. Palese.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
(Tributaristi).
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: « i) i soggetti di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193»;
b) al comma 4, in fine, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettera i) è tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
11. 028. Abrignani, Galati.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
(Ulteriori misure in materia di entrata).
1. Dopo l'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:
Art. 17.1.
(Acquisto di pubblicità on line).
1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, detti servizi di search advertising, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.
4. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del presente articolo, sino al limite massimo di 2 miliardi di euro annui, affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 1, commi 386-390, della legge 28 dicembre 2015, 208.
11. 07. Laforgia, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
(Ulteriori misure in materia di entrata).
1. Dopo l'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:
Art. 17.1.
(Acquisto di pubblicità on line).
1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, detti servizi di search advertising, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.
11. 05. Laforgia, Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
(Carbon tax).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2018 le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili sono aggiornate secondo i seguenti principi:
a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;
b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2018. Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;
c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura del sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato afta gestione finanziaria dei flussi;
d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell’European Emission Trading System di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;
e) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del mercato elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);
f) l'ultimo periodo dell'articolo 15, primo comma della legge 11 marzo 2014, n. 23, è soppresso.
11. 038. Crippa, Caso, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
1. Al fine di semplificare le politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, le condizioni di accesso al bonus, sostituendo l'indicatore Isee con un indicatore su base reddituale, tenendo conto delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare degli attuali beneficiari dei bonus.
2. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. 039. Crippa, Sibilia, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11.1.
Al fine di semplificare le politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, nonché accelerare le procedure di erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono definite, per i soggetti aventi diritto, procedure semplificate di accesso all'applicazione delle tariffe agevolate, prevedendo in particolare meccanismi di attivazione e rinnovo automatico dei bonus.
Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. 0300. Crippa, Sibilia, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.
ART. 11-ter.
Dopo l'articolo 11-ter, aggiungere il seguente:
Art. 11-quater
1. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito in legge con legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole «sino al 1o gennaio 2018» sono sostituite dalle parole «sino al 1o gennaio 2020».
11-ter. 0300. Sisto.
ART. 12.
Sopprimerlo.
*12. 6. Petrenga, Rampelli, Cirielli, Taglialatela, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Rizzetto, Totaro.
Sopprimerlo.
*12. 8. Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito della rimodulazione delle risorse di cui al presente articolo, s'intende esclusa la regione Sicilia, in considerazione delle oggettive complessità derivanti dal ruolo di territorio frontaliero.
12. 12. Riccardo Gallo, Genovese, Gullo.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1.1. Quota parte pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 delle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono assegnate al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al medesimo Fondo. A tal fine alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, lettera c) sostituire le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2017.»;
b) all'articolo 1, comma 4, sostituire le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni»;
c) all'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «150 milioni»;
1.2. Per gli anni 2017 e 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66.
12. 1. Palese.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1.1. Quota parte pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 delle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono assegnate al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al medesimo Fondo. A tal fine alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 1, comma 2 lettera c) sostituire le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
b) All'articolo 1 comma 4 sostituire le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
c) all'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «150 milioni»;
1.2. Per gli anni 2017 e 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66.
12. 5. Sisto, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1.1. Quota parte pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 delle maggiori entrate del canone di abbonamento alla televisione di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n.208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è assegnata al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al medesimo Fondo. A tal fine alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2 lettera c) sostituire le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
b) all'articolo 1 comma 4 sostituire le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
c) all'articolo 10 comma 1 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «150 milioni»;
1.2. Per gli anni 2017 e 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reinte