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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 15 giugno 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 15 giugno 2017.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, Covello, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Guerra, La Russa, Laforgia, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Speranza, Tabacci, Terzoni, Velo, Vignali, Zampa.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 14 giugno 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
  SCOPELLITI: «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità» (4548).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FRANCESCO SANNA: «Modifica dell'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica» (4498).

   VI Commissione (Finanze):
  MERLO e BORGHESE: «Introduzione dell'articolo 115-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, concernente i contratti e i documenti informativi redatti dalle banche e dalla società Poste italiane Spa» (4503) Parere delle Commissioni I, II, V, IX, X e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali):
  DI VITA ed altri: «Istituzione dell'Agenzia per il Terzo settore» (4457) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  BORGHESE e MERLO: «Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e diagnosi precoce dei disturbi alimentari» (4511) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 13 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione «Rossini Opera Festival», per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 535).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 13 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), per gli esercizi 2014 e 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 536).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 13 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 537).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 12 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti, riferita all'anno 2016 (Doc. CXVIII, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 12 giugno 2017, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, concernente la partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, l'intenzione di concedere un contributo all'Accademia Nazionale dei Lincei per la realizzazione della XX edizione della Conferenza Edoardo Amaldi sul tema « International Cooperation for Enhancing Nuclear Safety, Security, Safeguards and Non-Proliferation».

  Questa comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 13 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2017/2044, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione in relazione alle misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel.

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 14 giugno 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
  Proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2017 (COM(2017) 296 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 296 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
  Comunicazione della Commissione al Consiglio – Informazioni finanziarie sul Fondo europeo di sviluppo – Fondo europeo di sviluppo (FES): stima degli impegni, dei pagamenti e dei contributi (COM(2017) 299 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Contributo dell'Unione europea al progetto ITER riformato (COM(2017) 319 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 13 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Relazione finale sull'indagine settoriale sul commercio elettronico (COM(2017) 229 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento (COM(2017) 260 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Settima relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza (COM(2017) 261 final);
   Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli (COM(2017) 276 final);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (COM(2017) 280 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore (COM(2017) 281 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – L'Europa in movimento – Un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti (COM(2017) 283 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004 (COM(2017) 289 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituzione del Fondo europeo per la difesa (COM(2017) 295 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA – Sistema d'allarme n. 4-5/2017 (COM(2017) 317 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 119-1004-1034-1931-2012 — D'INIZIATIVA DEI SENATORI: D'ALÌ; DE PETRIS; CALEO; PANIZZA ED ALTRI, SIMEONI ED ALTRI: MODIFICHE ALLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394, E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE PROTETTE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 4144-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: TERZONI ED ALTRI; MANNINO ED ALTRI; TERZONI ED ALTRI; BORGHI ED ALTRI (A.C. 1987-2023-2058-3480)

A.C. 4144-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 E ANNESSO ALLEGATO I DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991).

  1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:
  «Art. 11.1 – (Gestione della fauna selvatica). – 1. Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Per la redazione, la gestione e l'aggiornamento dei piani l'ente gestore dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con università ed enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.
  2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
  3. Gli interventi di gestione della fauna selvatica, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.
  4. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture.
  5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
  6. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-decies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.
  7. Una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica e per l'esercizio delle attività previste dalla presente legge».

  2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.

Annesso
(Articolo 9, comma 2)

«Allegato I
(Articolo 11.1, comma 2)


Specie
Distribuzione naturale
in Italia
Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo
Crocidura ichnusae
(crocidura mediterranea)
 Sardegna, Pantelleria
Crocidura suaveolens
(crocidura minore)
Italia cont.  Capraia, Elba
Erinaceus europaeus (riccio) Italia cont.  Sardegna, Sicilia, Elba
Suncus etruscus (mustiolo) Italia cont.  Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba
Lepus capensis (lepre sarda) Italia cont.  Sardegna
Lepus europaeus (lepre europea) Italia cont.  Italia meridionale continentale
Oryctolagus cuniculus
(coniglio selvatico europeo)
Italia cont.  Italia continentale, Sicilia, Sardegna
Eliomys quercinus (quercino) Italia cont.  Sardegna, Capraia, Lipari
Glis glis (ghiro) Italia cont.  Sardegna, Sicilia, Elba, Salina
Muscardinus avellanarius
(moscardino)
Italia cont.  Sicilia
Hystrix cristata (istrice) Italia cont.  Sicilia, Elba
Vulpes vulpes (volpe) Italia cont.  Sardegna, Sicilia
Martes martes (martora) Italia cont.  Sardegna, Sicilia, Elba
Mustela nivalis (donnola) Italia cont.  Sardegna, Sicilia
Felis silvestris (gatto selvatico) Italia cont.  Sardegna, Sicilia
Sus scrofa (cinghiale)  Sardegna
Dama dama (daino)  Italia meridionale
 (ad esclusione Sicilia, Sardegna)
Cervus elaphus (cervo nobile)  Sardegna
Ovis orientalis musimon (muflone)  Sardegna
Capra aegragus (capra selvatica)  Montecristo
Phasianus colchicus
(fagiano comune)
 Italia
Alectoris barbara (pernice sarda)     Sardegna

».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.
(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n.  394 del 1991).

  1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente: «Art. 11.1 – (Contenimento). – 1. Gli interventi di contenimento delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti, in conformità alla direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n.  157. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste e i modi di verifica del piano medesimo. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE. Per la redazione, gestione e l'aggiornamento dei piani, l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
  2. I piani di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica provocati sulla conservazione di specie ed habitat di cui alla direttiva europea 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta.
  3. I piani di cui al comma 1 che prevedono interventi di controllo faunistico devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati metodi alternativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerano anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente, dagli istituti zooprofilattici o da personale appartenente a forze di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n.  157.
  4. Ai soggetti coinvolti negli interventi di controllo faunistico che agiscano in modo non conforme alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza, inclusa l'esclusione, anche per il futuro, dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale, nonché le sanzioni di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.  157 e all'articolo 30 della presente legge.
  5. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.
  6. Una quota pari al 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti».
9. 6. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 9. – (Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n.  394 del 1991). – 1. Dopo l'articolo 11 della legge n.  394 del 1991, è inserito il seguente:
  «Art. 11.1 – (Contenimento della fauna selvatica). – 1. Gli interventi di contenimento delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti, in conformità alla Direttiva europea 2009/147/CE e alla Direttiva europea 92/43/CEE, con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge n.  157 del 1992. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte ZPS, SIC, ZSC, il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione. Per la redazione e gestione dei piani, l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
  2. I piani di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica che determina un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat della Direttiva europea 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta.
  3. I piani di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del piano medesimo.
  4. I piani di cui al comma 1 che prevedono interventi di controllo faunistico devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati metodi alternativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerino anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e possono essere attuati dal personale da esso dipendente, da personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, delle polizie provinciali, degli istituti zooprofilattici o di altra forza di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge n.  157 del 1992.
  5. Ai soggetti coinvolti negli interventi di controllo faunistico che agiscano in modo non conforme alle modalità predeterminate, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 della legge n.  157 del 1992 e all'articolo 30 della presente legge, nonché l'esclusione, anche per il futuro, dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale, nonché le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza.
  6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.
  7. Gli introiti ricavati dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo devono essere versati in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per finanziare sistemi di controllo non cruenti da attuarsi all'interno delle aree protette.
9. 109. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Introduzione degli articoli 11.1 e 11.2 della legge n.  394 del 1991).

  1. Dopo l'articolo 11 della legge n.  394 del 1991 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 11.1 – (Gestione della fauna e della flora). – 1. Gli interventi di gestione della fauna e della flora, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA nel caso in cui si tratti di specie particolarmente protette secondo la normativa europea a riguardo. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
  2. Le aree protette e le aree contigue pubblicano annualmente un rapporto sullo stato delle specie di cui al comma precedente, nonché di quelle ritenute prioritarie dall'Area Protetta medesima, con particolare riferimento alla loro consistenza e tendenza, destinandovi una quota non inferiore al 5 per cento del loro bilancio di previsione annuale.
  Art. 11.2 – (Controllo della fauna e della flora). – 1. I piani per la gestione di cui al comma 1 del precedente articolo possono comprendere anche forme di controllo finalizzate al contenimento della fauna e della flora che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili nonché potenzialmente negative su attività agronomiche ritenute importanti per le finalità dell'area naturale protetta; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n.  1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
  2. Gli interventi di controllo devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.
  3. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di soggetti su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi o i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire con modalità naturali e non cruente.
  4. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
  5. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-decies, degli ammali abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.
  6. Una quota pari al 5 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata dei bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo naturali della fauna».

  2. Alla legge n.  394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.

  Annesso
  (Articolo 9, comma 2)

«Allegato I
(articolo 11.2. comma 2).

Specie Distribuzione
naturale in Italia
Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo (*)
Crocidura ichnusae (crocidura mediterranea) Sardegna, Pantelleria
Crocidura suaveolens (crocidura minore) Italia cont. Capraia, Elba
Erinaceus europaeus (riccio) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba
Suncus etruscus (mustiolo) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba
Lepus capensis (lepre sarda) Italia cont. Sardegna
Lepus europaeus (lepre europea) Italia cont. Italia meridionale continentale
Oryctolagus cuniculus (coniglio selvatico europeo) Italia cont. Italia continentale, Sicilia, Sardegna
Eliomys quercinus (quercino) Italia cont. Sardegna, Capraia, Lipari
Glis glis (ghiro) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba, Salina
Muscardinus avellanarius (moscardino) Italia cont. Sicilia
Hystrix cristata (istrice) Italia cont. Sicilia, Elba
Vulpes vulpes (volpe) Italia cont. Sardegna, Sicilia
Martes martes (martora) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba
Mustela nivalis (donnola) Italia cont. Sardegna, Sicilia
Felis silvestris (gatto selvatico) Italia cont. Sardegna, Sicilia
Sus scrofa (cinghiale) Italia cont. Sardegna
Dama dama (daino) Italia meridionale e Sardegna
Cervus elaphus (cervo nobile) Italia cont. Sardegna
Ovis orientalis musimon (muflone) Sardegna
Capra aegragus (capra selvatica) Montecristo
Phasianus colchicus (fagiano comune) Italia
Alectoris barbara (pernice sarda) Sardegna

(*) In Sardegna e in Sicilia nonché nelle isole minori sono da considerare autoctone solamente le sottospecie locali, qualora esistano, ad evitare possibili introduzioni di sottospecie continentali.
9. 53. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Introduzione degli articoli 11.1 e 11.2 della legge n.  394 del 1991).

  1. Dopo l'articolo 11 della legge n.  394 del 1991 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 11.1 – (Gestione della fauna e della flora). – 1. Gli interventi di gestione della fauna e della flora, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA nel caso in cui si tratti di specie particolarmente protette secondo la normativa europea a riguardo. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
  2. Le aree protette e le aree contigue pubblicano annualmente un rapporto sullo stato delle specie di cui al comma precedente, nonché di quelle ritenute prioritarie dall'Area Protetta medesima, con particolare riferimento alla loro consistenza e tendenza, destinandovi una quota non inferiore al 5 per cento del loro bilancio di previsione annuale.

  Art. 11.2 – (Controllo della fauna e della flora). – 1. I piani per la gestione di cui al comma 1 del precedente articolo possono comprendere anche forme di controllo finalizzate al contenimento della fauna e della flora che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili nonché potenzialmente negative su attività agronomiche ritenute importanti per le finalità dell'area naturale protetta; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n.  1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
  2. Gli interventi di controllo devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.
  3. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di soggetti su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi o i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire con modalità naturali e non cruente.
  4. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
  5. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-decies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.
  6. Una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata dei bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo naturali della fauna e per l'esercizio delle attività previste dalla presente legge».

  2. Alla legge n.  394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.

  Annesso
(Articolo 9, comma 2)

«Allegato I
(articolo 11.2. comma 2).

Specie Distribuzione
naturale in Italia
Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo (*)
Crocidura ichnusae (crocidura mediterranea) Sardegna, Pantelleria
Crocidura suaveolens (crocidura minore) Italia cont. Capraia, Elba
Erinaceus europaeus (riccio) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba
Suncus etruscus (mustiolo) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba
Lepus capensis (lepre sarda) Italia cont. Sardegna
Lepus europaeus (lepre europea) Italia cont. Italia meridionale continentale
Oryctolagus cuniculus (coniglio selvatico europeo) Italia cont. Italia continentale, Sicilia, Sardegna
Eliomys quercinus (quercino) Italia cont. Sardegna, Capraia, Lipari
Glis glis (ghiro) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba, Salina
Muscardinus avellanarius (moscardino) Italia cont. Sicilia
Hystrix cristata (istrice) Italia cont. Sicilia, Elba
Vulpes vulpes (volpe) Italia cont. Sardegna, Sicilia
Martes martes (martora) Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba
Mustela nivalis (donnola) Italia cont. Sardegna, Sicilia
Felis silvestris (gatto selvatico) Italia cont. Sardegna, Sicilia
Sus scrofa (cinghiale) Italia cont. Sardegna
Dama dama (daino) Italia meridionale e Sardegna
Cervus elaphus (cervo nobile) Italia cont. Sardegna
Ovis orientalis musimon (muflone) Sardegna
Capra aegragus (capra selvatica) Montecristo
Phasianus colchicus (fagiano comune) Italia
Alectoris barbara (pernice sarda) Sardegna

(*) In Sardegna e in Sicilia nonché nelle isole minori sono da considerare autoctone solamente le sottospecie locali, qualora esistano, ad evitare possibili introduzioni di sottospecie continentali.
9. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo dopo la parola: uccelli aggiungere le seguenti:, rettili, anfibi, pesci, invertebrati.
9. 120. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con l'esclusione dei ratti.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
*9. 201. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con l'esclusione dei ratti.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
*9. 202. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Zaccagnini, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con l'esclusione dei ratti.
9. 119. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e nelle aree contigue.
9. 54. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti: in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, al medesimo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n.  157;
   al medesimo capoverso, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: in conformità fino a: 21 maggio 1992, con le seguenti: in conformità alle suddette Direttive.
**9. 3. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti: in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, al medesimo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n.  157;
   al medesimo capoverso, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: in conformità fino a: 21 maggio 1992, con le seguenti: in conformità alle suddette Direttive.
**9. 29. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti: in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, al medesimo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n.  157;
   al medesimo capoverso, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole da: in conformità fino a: 21 maggio 1992, con le seguenti: in conformità alle suddette Direttive.
**9. 204. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, primo periodo, sopprimere le parole: e vincolante.
*9. 55. Castiello, Grimoldi, Borghesi, Sammarco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, primo periodo, sopprimere le parole: e vincolante.
*9. 220. Zoggia.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1 comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
**9. 39. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1 comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
**9. 78. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con comprovata esperienza nell'ambito faunistico.
*9. 40. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con comprovata esperienza nell'ambito faunistico.
*9. 79. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Le aree protette e le aree contigue pubblicano annualmente un rapporto sullo stato delle specie di cui al comma 1, nonché di quelle ritenute prioritarie dall'Area Protetta medesima, con particolare riferimento alla loro consistenza e tendenza, destinandovi una quota non inferiore al 5 per cento del loro bilancio di previsione annuale»;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   comma 2, sostituire le parole da: I piani per la gestione fino a: particolarmente vulnerabili con le seguenti: I piani per la gestione di cui al comma 1 possono comprendere anche forme di controllo finalizzate al contenimento della fauna e della flora che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili nonché potenzialmente negative su attività agronomiche ritenute importanti per le finalità dell'area naturale protetta;
   comma 3, sopprimere le parole:, sia di cattura che di abbattimento,;
   comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: tramite catture con le seguenti: con modalità naturali e non cruente.
9. 205. Zaratti, Melilla, Kronbichler, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. L'ente gestore dell'area naturale protetta pubblica annualmente un rapporto sullo stato delle specie di cui al comma 1, nonché di quelle ritenute prioritarie, nelle aree naturali protette e quelle contigue, con particolare riferimento alla loro consistenza e tendenza, destinandovi una quota non inferiore al 5 per cento del loro bilancio di previsione annuale».
9. 206. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati al contenimento con le seguenti: possono essere finalizzati al contenimento.
*9. 41. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati al contenimento con le seguenti: possono essere finalizzati al contenimento.
*9. 80. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone con le seguenti: dei danni della fauna selvatica che determinano un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta; per tutte le specie aliene invasive.
9. 207. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: della fauna selvatica che può determinare con le seguenti: dei danni della fauna selvatica che determinano.
9. 110. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sopprimere le parole da: o di specie della fauna e flora selvatiche fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
9. 9. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sopprimere le parole: o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili.
9. 111. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: habitat ritenuti particolarmente vulnerabili aggiungere le seguenti:, o sono finalizzati a contenere il rischio di danni per il territorio e le comunità residenti.
9. 56. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: le specie
alloctone, con le seguenti: le specie aliene invasive.
9. 30. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati all'eradicazione con le seguenti: possono essere finalizzati all'eradicazione.
*9. 42. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, sostituire le parole: sono finalizzati all'eradicazione con le seguenti: possono essere finalizzati all'eradicazione.
*9. 81. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento aggiungere le seguenti: non letali.
**9. 8. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento aggiungere le seguenti: non letali.
**9. 36. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento aggiungere le seguenti: non letali.
**9. 73. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli Enti Parco possono in caso di necessità predisporre il prelievo dei «capi sanitari».
9. 57. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'eradicazione, da attuare tramite metodi ecologici non cruenti e non letali, è prevista esclusivamente in ecosistemi chiusi e per specie che non abbiano ampia diffusione nel territorio nazionale.
*9. 44. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'eradicazione, da attuare tramite metodi ecologici non cruenti e non letali, è prevista esclusivamente in ecosistemi chiusi e per specie che non abbiano ampia diffusione nel territorio nazionale.
*9. 83. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sopprimere le parole:, sia di cattura che di abbattimento,.
**9. 10. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Zaccagnini, Nicchi, Formisano, Duranti, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sopprimere le parole:, sia di cattura che di abbattimento,.
**9. 38. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sopprimere le parole:, sia di cattura che di abbattimento,.
**9. 74. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Pastorino, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sopprimere le parole:, sia di cattura che di abbattimento,.
**9. 94. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole da:, sia di cattura fino alla fine del comma 3 con le seguenti: devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità dell'ente Parco e devono essere eseguiti esclusivamente dal personale pubblico di sorveglianza e di polizia ambientale, coadiuvabile unicamente da personale dipendente dell'ente Parco e devono essere attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali. Nei parchi, nelle aree protette e nelle aree contigue sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo le specie di cui all'articolo 2 della legge n.  157 del 1992. Gli interventi in oggetto debbono sempre svolgersi nel rispetto delle direttive 147/2009 CE «Uccelli» e 43/95 CE «Habitat» e non possono essere condotti nel periodo tra il 1 gennaio ed il 30 settembre. Per l'avifauna, valgono le prescrizioni di cui all'articolo 19-bis della legge n.  157 del 1992.
*9. 46. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole da:, sia di cattura fino alla fine del comma 3 con le seguenti: devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità dell'ente Parco e devono essere eseguiti esclusivamente dal personale pubblico di sorveglianza e di polizia ambientale, coadiuvabile unicamente da personale dipendente dell'ente Parco e devono essere attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali. Nei parchi, nelle aree protette e nelle aree contigue sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo le specie di cui all'articolo 2 della legge n.  157 del 1992. Gli interventi in oggetto debbono sempre svolgersi nel rispetto delle direttive 147/2009 CE «Uccelli» e 43/95 CE «Habitat» e non possono essere condotti nel periodo tra il 1 gennaio ed il 30 settembre. Per l'avifauna, valgono le prescrizioni di cui all'articolo 19-bis della legge n.  157 del 1992.
*9. 85. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole da:, sia di cattura fino alla fine del comma 3 con le seguenti: devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente, mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
**9. 45. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole da:, sia di cattura fino alla fine del comma 3 con le seguenti: devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente, mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali.
**9. 84. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole:, sia di cattura che di abbattimento, con le seguenti: devono impiegare modalità naturali e metodi non cruenti e.
9. 208. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate fino alla fine del comma 3 con le seguenti:, dagli istituti zooprofilattici o da personale appartenente a forze di pubblica sicurezza.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 5, sopprimere il secondo periodo.
9. 12. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate fino alla fine del comma 3 con le seguenti:, dagli istituti zooprofilattici o da personale appartenente a forze di pubblica sicurezza.
9. 209. Kronbichler, Zaratti, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate con le seguenti:, da altro personale pubblico o da proprietari e conduttori di fondi all'interno della proprietà, purché muniti di licenza di caccia.
*9. 5. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole: o da persone da esso autorizzate con le seguenti:, da altro personale pubblico o da proprietari e conduttori di fondi all'interno della proprietà, purché muniti di licenza di caccia.
*9. 33. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sopprimere le parole: e validati dall'ISPRA.
9. 58. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n.  157.
9. 13. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture con le seguenti: dando priorità a quelle che garantiscano maggiore efficacia e rapidità nel raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
9. 21. Minnucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: devono valutare aggiungere le seguenti: in via preventiva e prioritaria.
*9. 17. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: devono valutare aggiungere le seguenti: in via preventiva e prioritaria.
*9. 31. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, secondo periodo, dopo le parole: devono valutare aggiungere le seguenti: in via preventiva e prioritaria.
*9. 210. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ed eventuale successivo abbattimento.
9. 59. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: L'allevamento e l'immissione di cinghiali sono vietati su tutto il territorio nazionale. Nei parchi e nelle aree contigue è vietata ogni forma di ripopolamento a scopo venatorio.
*9. 47. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: L'allevamento e l'immissione di cinghiali sono vietati su tutto il territorio nazionale. Nei parchi e nelle aree contigue è vietata ogni forma di ripopolamento a scopo venatorio.
*9. 86. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 5, primo periodo, premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
**9. 18. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 5, primo periodo, premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 di cui alla legge 11 febbraio 1992, n.  157.
**9. 32. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 5, primo periodo, premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 di cui alla legge 11 febbraio 1992, n.  157.
**9. 211. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: responsabile di interventi fino alla fine del comma con le seguenti: che abbia effettuato interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate o altresì responsabile di soggetti privati che abbiano effettuato interventi di controllo faunistico non conformi si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati responsabili di interventi di controllo faunistico non conformi ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio Nazionale.
9. 60. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
9. 221. Zoggia.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1 sopprimere il comma 6.
*9. 14. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1 sopprimere il comma 6.
*9. 37. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1 sopprimere il comma 6.
*9. 75. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I capi abbattuti devono essere posti in vendita attraverso asta pubblica.
9. 61. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sopprimere il comma 7.
*9. 19. Kronbichler, Zaratti, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sopprimere il comma 7.
*9. 34. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sopprimere il comma 7.
*9. 212. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Negli organismi di governance e nel personale delle piante organiche dei parchi e delle aree protette deve essere prevista la presenza di almeno due zoologi.
**9. 49. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Negli organismi di governance e nel personale delle piante organiche dei parchi e delle aree protette deve essere prevista la presenza di almeno due zoologi.
**9. 88. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Gli introiti ottenuti dalla vendita dei capi abbattuti o catturati in operazioni di controllo sono utilizzati a fini di recupero ambientale sul territorio del parco.
9. 62. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, sostituire le parole: 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti con le seguenti: 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti e non letali.
*9. 213. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, sostituire le parole: 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti con le seguenti: 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti e non letali.
*9. 214. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, sopprimere le parole: ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione.
**9. 76. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, sopprimere le parole: ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione.
**9. 129. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, sostituire le parole: ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti con le seguenti: deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti e non letali.
9. 215. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, dopo le parole: non cruenti aggiungere le seguenti: e non letali.
9. 128. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Un'ulteriore quota del 20 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per il risarcimento economico a soggetti che abbiano subito danni causati da fauna selvatica dando priorità alle aziende agricole danneggiate.
9. 20. Minnucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  «8. In ogni parco nazionale o regionale è prevista la realizzazione di un'area faunistica avente come finalità prioritaria la riabilitazione e la reintroduzione in natura della fauna del parco. In ogni parco nazionale è prevista l'istituzione di un centro di recupero degli animali selvatici, con la finalità della loro cura, riabilitazione e reintroduzione in natura. Tali strutture devono rispettare le normative vigenti in materia di detenzione della fauna selvatica, anche ai sensi della legge n. 150 del 1992. È vietata ogni attività di esposizione degli animali selvatici, ad esclusione degli esemplari non recuperabili in natura».
*9. 51. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  «8. In ogni parco nazionale o regionale è prevista la realizzazione di un'area faunistica avente come finalità prioritaria la riabilitazione e la reintroduzione in natura della fauna del parco. In ogni parco nazionale è prevista l'istituzione di un centro di recupero degli animali selvatici, con la finalità della loro cura, riabilitazione e reintroduzione in natura. Tali strutture devono rispettare le normative vigenti in materia di detenzione della fauna selvatica, anche ai sensi della legge n. 150 del 1992. È vietata ogni attività di esposizione degli animali selvatici, ad esclusione degli esemplari non recuperabili in natura».
*9. 90. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  «8. In ogni parco nazionale o regionale è istituita un'area destinata a riserva integrale non inferiore al 20 per cento della superficie del parco stesso, al fine di consentire l'evoluzione naturale delle biocenosi».
**9. 50. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, aggiungere in fine il seguente comma:
  «8. In ogni parco nazionale o regionale è istituita un'area destinata a riserva integrale non inferiore al 20 per cento della superficie del parco stesso, al fine di consentire l'evoluzione naturale delle biocenosi».
**9. 89. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

A.C. 4144-A – Articolo 9-bis

ARTICOLO 9-BIS DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9-bis.
(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge n. 394 del 1991).

  1. Dopo l'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:
  «Art. 16-bis. – (Regime di alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e aree marine protette nazionali). – 1. Fermi restando il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni indicate nel presente comma, al fine di realizzare interventi, attività e progetti coerenti con le finalità istituzionali di cui all'articolo 1 della presente legge e in considerazione della necessità di intervenire in misura efficiente per tutelare la biodiversità e gli ecosistemi, i limiti di spesa stabiliti dall'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14, dall'articolo 8, comma 1, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di gestione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente articolo.
  2. Le risorse utilizzabili per i fini di cui al comma 1 sono allocate in specifici capitoli del bilancio degli Enti parco e delle aree marine protette per la realizzazione esclusiva di attività istituzionali strettamente connesse alle funzioni degli enti di cui alla presente legge e per la sperimentazione di attività in materia di sviluppo sostenibile. Tali risorse possono essere, altresì, utilizzate per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni di età al momento della stipulazione del contratto, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile, secondo la disciplina stabilita dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il presente comma si applica in deroga ad ogni altra disposizione di legge.
  3. L'Ente parco trasmette lo schema di bilancio di previsione, entro il 1o settembre dell'esercizio finanziario precedente, al Revisore unico dei conti che è tenuto ad esprimersi entro venti giorni, trascorsi i quali l'Ente parco provvede a segnalare al Ministero vigilante il mancato rispetto del termine. Una volta decorso il termine per l'espressione del parere del Revisore unico dei conti, l'Ente parco trasmette lo schema di bilancio alla Comunità del parco, che è tenuta ad esprimersi entro quindici giorni dall'acquisizione; alla scadenza del suddetto termine il parere si intende favorevolmente acquisito. L'Ente parco, entro i successivi dieci giorni dall'acquisizione dei suddetti pareri, trasmette la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'economia e delle finanze esprime il proprio parere entro quaranta giorni dall'acquisizione della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Qualora il bilancio di previsione non sia approvato dall'Ente parco entro il 30 ottobre dell'esercizio finanziario precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla nomina di un Commissario ad acta per l'espletamento della procedura di approvazione del bilancio.
  4. Resta in ogni caso fermo il versamento annuale degli enti agli appositi capitoli delle entrate di bilancio dello Stato, previsto dalle disposizioni relative alle singole riduzioni di spesa indicate nel comma 1 del presente articolo.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano».

A.C. 4144-A – Articolo 9-ter

ARTICOLO 9-TER DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9-ter.
(Divieto di introduzione della specie cinghiale in tutto il territorio nazionale).

  1. Ai fini dell'attuazione del divieto di immissione di cinghiali (Sus scrofa) in tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono individuati, con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, criteri e modalità di allevamento diretti ad impedire e prevenire possibili fuoriuscite anche accidentali dei capi allevati e a consentire una tracciabilità degli stessi anche durante tutto il processo di trasformazione alimentare.
  2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9-TER DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9-ter.
(Divieto di introduzione della specie cinghiale in tutto il territorio nazionale).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Allo scopo di raggiungere e mantenere una presenza della specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e forestali, di tutela delle altre specie e di tutela della biodiversità e del patrimonio agro-silvo-pastorale, nonché di sicurezza dei visitatori del parco, l'ente gestore dell'area protetta può prevedere la costituzione, d'intesa con le regioni e gli enti territoriali competenti del territorio sul quale insiste l'area protetta, le zone contigue ed esterne, di un tavolo di concertazione con le associazioni venatorie presenti sul territorio al fine autorizzare in via straordinaria l'attività venatoria nelle zone interessate dalla sovrappopolazione del cinghiale, destinata esclusivamente a questa specie animale, e predisporre un piano di abbattimenti finalizzato esclusivamente al riequilibrio della presenza delle specie interessate”.
9-ter. 1. Fabrizio Di Stefano, Crimi.

  Dopo l'articolo 9-ter aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.

  1. Dopo l'articolo 17 della legge n.  394 del 1991, è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis. – (Parchi geologici e geominerari statali). – 1. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della presente legge, e sono riconosciuti parchi nazionali geologici e geominerari:
   a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  107 del 9 maggio 2002;
   b) Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  156 del 7 luglio 2005;
   c) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  102 del 3 maggio 2002;
   d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  265 del 14 novembre 2001.

  2. I parchi geologici e geominerari nazionali sono gestiti da un ente parco con le caratteristiche di cui all'articolo 9 della presente legge.
  3. Nei parchi geologici e geominerari sono vietati ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi, l'apertura di cave e miniere, l'asportazione di rocce, minerali e fossili; salvo che per prelievi per ricerche scientifiche o per accertamenti geognostici necessari ad eseguire interventi ammissibili a norma del Piano del Parco detti interventi sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore.
  4. In deroga a quanto previsto dal comma 3 l'ente parco può autorizzare, in aree determinate, la raccolta a scopo amatoriale o commerciale».
9-ter. 01. Sani.

A.C. 4144-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991).

  1. L'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:
  «Art. 18. – (Istituzione di aree marine protette). – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituisce con proprio decreto le aree marine protette autorizzando il finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area marina protetta, è effettuato un adeguato studio sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e i fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione, la produzione di rifiuti solidi urbani, la quantità e la qualità dei rifiuti industriali e degli scarichi idrici, le modalità di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani e industriali e i consumi di acqua. La relativa istruttoria tecnico-scientifica è svolta dall'ISPRA, ove necessario anche con il concorso delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, della presente legge e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  2. Gli enti gestori delle aree marine protette e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.
  4. Con riferimento all'istituzione delle aree marine protette, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le aree marine protette e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della “rete Natura 2000”, in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali.
  5. Il decreto istitutivo di un'area marina protetta contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.
  6. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree marine protette, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:
   a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;
   b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
   c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.
(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sentiti le regioni, con le seguenti: d'intesa con la regione e sentiti.
10. 9. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i comuni territorialmente interessati fino alla fine del capoverso con le seguenti: e i comuni territorialmente interessati, istituisce, con proprio decreto, i parchi nazionali marini e le riserve marine, sulla base del finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in parco nazionale marino o riserva marina ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, l'ISPRA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, svolge l'istruttoria tecnica preliminare, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede alla classificazione delle aree marine protette già istituite o in corso di istituzione alla data di entrata in vigore della presente legge in parchi nazionali marini e riserve marine. L'ente gestore di cui all'articolo 19 è costituito entro la fine dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge sono comunque da considerarsi istituendi parchi nazionali marini quelle aree marine protette già istituite con estensione superiore a 10.000 ettari e/o perimetro costiero superiore a 40 chilometri.
  3. Nel caso in cui aree marine protette già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge vadano a formare l'estensione a mare di parchi nazionali, gli enti gestori di tali parchi recepiscono le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle suddette aree e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa.
  4. Gli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.
  6. I parchi nazionali marini e le riserve marine possono essere istituiti nelle aree di reperimento di cui all'articolo 36 della presente legge e ai siti della «rete Natura 2000», in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali. Con riferimento all'istituzione possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede, con proprio decreto, a classificare come parchi nazionali marini o come riserve marine le aree che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano istituite o in corso di istituzione come aree marine protette. I soggetti gestori provvedono all'adeguamento entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto. Gli Enti parco con estensione a mare recepiscono la perimetrazione, la zonazione, la disciplina delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle rispettive aree marine protette e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa nonché i contratti in corso.
  8. Il decreto istitutivo di un parco nazionale marino o di una riserva marina contiene la denominazione, le finalità, la delimitazione dell'area, la zonazione, l'indicazione delle attività non consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. In caso di riserva marina lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.
  9. Il decreto di cui al comma 8 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  10. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:
   a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;
   b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
   c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.».
*10. 1. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i comuni territorialmente interessati fino alla fine del capoverso con le seguenti: e i comuni territorialmente interessati, istituisce, con proprio decreto, i parchi nazionali marini e le riserve marine, sulla base del finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in parco nazionale marino o riserva marina ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, l'ISPRA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, svolge l'istruttoria tecnica preliminare, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede alla classificazione delle aree marine protette già istituite o in corso di istituzione alla data di entrata in vigore della presente legge in parchi nazionali marini e riserve marine. L'ente gestore di cui all'articolo 19 è costituito entro la fine dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge sono comunque da considerarsi istituendi parchi nazionali marini quelle aree marine protette già istituite con estensione superiore a 10.000 ettari e/o perimetro costiero superiore a 40 chilometri.
  3. Nel caso in cui aree marine protette già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge vadano a formare l'estensione a mare di parchi nazionali, gli enti gestori di tali parchi recepiscono le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle suddette aree e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa.
  4. Gli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.
  6. I parchi nazionali marini e le riserve marine possono essere istituiti nelle aree di reperimento di cui all'articolo 36 della presente legge e ai siti della «rete Natura 2000», in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali. Con riferimento all'istituzione possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede, con proprio decreto, a classificare come parchi nazionali marini o come riserve marine le aree che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano istituite o in corso di istituzione come aree marine protette. I soggetti gestori provvedono all'adeguamento entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto. Gli Enti parco con estensione a mare recepiscono la perimetrazione, la zonazione, la disciplina delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle rispettive aree marine protette e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa nonché i contratti in corso.
  8. Il decreto istitutivo di un parco nazionale marino o di una riserva marina contiene la denominazione, le finalità, la delimitazione dell'area, la zonazione, l'indicazione delle attività non consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. In caso di riserva marina lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.
  9. Il decreto di cui al comma 8 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  10. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:
   a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;
   b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
   c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.».
*10. 13. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i comuni territorialmente interessati fino alla fine del capoverso con le seguenti: e i comuni territorialmente interessati, istituisce, con proprio decreto, i parchi nazionali marini e le riserve marine, sulla base del finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in parco nazionale marino o riserva marina ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, l'ISPRA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, svolge l'istruttoria tecnica preliminare, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede alla classificazione delle aree marine protette già istituite o in corso di istituzione alla data di entrata in vigore della presente legge in parchi nazionali marini e riserve marine. L'ente gestore di cui all'articolo 19 è costituito entro la fine dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge sono comunque da considerarsi istituendi parchi nazionali marini quelle aree marine protette già istituite con estensione superiore a 10.000 ettari e/o perimetro costiero superiore a 40 chilometri.
  3. Nel caso in cui aree marine protette già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge vadano a formare l'estensione a mare di parchi nazionali, gli enti gestori di tali parchi recepiscono le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle suddette aree e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa.
  4. Gli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.
  5. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.
  6. I parchi nazionali marini e le riserve marine possono essere istituiti nelle aree di reperimento di cui all'articolo 36 della presente legge e ai siti della »rete Natura 2000«, in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali. Con riferimento all'istituzione possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  7. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni, le province e i comuni territorialmente interessati, provvede, con proprio decreto, a classificare come parchi nazionali marini o come riserve marine le aree che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano istituite o in corso di istituzione come aree marine protette. I soggetti gestori provvedono all'adeguamento entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto. Gli Enti parco con estensione a mare recepiscono la perimetrazione, la zonazione, la disciplina delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle rispettive aree marine protette e ne assorbono interamente la gestione contabile e amministrativa nonché i contratti in corso.
  8. Il decreto istitutivo di un parco nazionale marino o di una riserva marina contiene la denominazione, le finalità, la delimitazione dell'area, la zonazione, l'indicazione delle attività non consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. In caso di riserva marina lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.
  9. Il decreto di cui al comma 8 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  10. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:
   a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;
   b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
   c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.».
*10. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:, quali la popolazione residente fino alla fine del periodo.
**10. 4. Zaccagnini, Duranti.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:, quali la popolazione residente fino alla fine del periodo.
**10. 7. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da:, ove necessario anche fino alla fine del comma con le seguenti: nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio.
10. 6. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e le associazioni locali più rappresentative in specifici contesti.
10. 3. Zaccagnini, Duranti.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Direttore dell'Area marina protetta è nominato con la forma e le modalità stabilite dall'articolo 9, comma 11.
10. 10. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, comma 2, primo periodo, dopo le parole: ove ritenuto opportuno aggiungere le seguenti: per le finalità di tutela.
10. 400. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 18, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 4144-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991).

  1. L'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:
  «Art. 19 – (Gestione delle aree marine protette). – 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area marina protetta è assicurato dall'ente gestore con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, la gestione dell'area marina protetta è affidata prioritariamente ad un consorzio di gestione costituito tra enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute, salvo che per comprovati motivi che ne impediscano la costituzione. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta a cui deve attenersi l'ente gestore.
  3. Entro un anno dall'affidamento della gestione l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione dell'area marina protetta, che è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.
  4. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area marina protetta è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 3, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:
   a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
   b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;
   c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;
   d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo, sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

  5. Nelle aree marine protette e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito al comma 7, sono vietati:
   a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e di sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
   b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;
   c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
   d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
   e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
   f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
   g) l'uso di fuochi all'aperto.

  6. Nelle aree marine protette e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:
   a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;
   b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;
   c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;
   d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

  7. I divieti di cui al comma 5 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.
  8. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree marine protette e nei parchi nazionali con estensione a mare.
  9. I beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree marine protette possono essere concessi in uso esclusivo agli enti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.
  10. La sorveglianza nelle aree marine protette e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.
  11. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  2. Gli enti gestori che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 11.
(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 1, sostituire le parole da: dall'ente gestore fino alla fine del comma con le seguenti: attraverso le attività promosse e realizzate dal relativo ente di gestione, sulla base di linee guida e metodologie standard per la valutazione dell'efficacia di gestione predisposte dalla competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
11. 4. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 1, sostituire le parole da: gestore con il controllo fino alla fine dell'articolo con le seguenti: parco, nel caso dei parchi nazionali marini, e dall'apposito Consorzio, nel caso delle riserve marine, con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. L'Ente parco nazionale marino, istituito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio contiguo all'area protetta ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Sono organi dell'Ente parco: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) il Revisore unico dei conti. Agli organi e al Direttore si applicano le norme contenute nell'articolo 9 in quanto siano compatibili e non sia altrimenti disposto. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da due componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno designato dallo stesso Ministro e scelto tra persone particolarmente qualificate nella conservazione della natura e nella gestione delle aree protette, e l'altro designato dal Comune o dai Comuni costieri con funzioni di Vice-presidente.
  4. Il Consorzio di gestione della riserva marina può essere composto da enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni di protezione ambientale riconosciute. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, stabilisce i componenti, definisce gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione, fissa la data di scadenza per la costituzione del consorzio, trascorsa inutilmente la quale procede al suo commissariamento.
  5. Qualora le riserve marine siano di ridotte dimensioni o con specifica rilevanza scientifica o didattica il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidarne la gestione, singolarmente o in forma associata, a istituzioni culturali, scientifiche o ad associazioni di protezione ambientale riconosciute con apposita convenzione in cui vengono definiti gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione.
  6. Qualora un'area protetta di mare sia contigua a un parco regionale la gestione è affidata con apposita convenzione all'Ente parco e si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree marine protette. Il Direttore del parco svolge anche le funzioni di direttore dell'area protetta di mare.
  7. Qualora le caratteristiche fisiche e le ridotte distanze lo consentano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidare a uno stesso soggetto la gestione di più parchi nazionali marini o di più riserve marine oppure anche di entrambi.
  8. La pianta organica dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è costituita da una dotazione di personale necessario alla direzione e al funzionamento essenziale e impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina la dotazione minima necessaria per ciascuna area protetta di mare i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  9. Ai consorzi di gestione delle riserve marine si applicano le norme previste dal testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla normativa vigente.
  10. La direzione dei parchi nazionali marini è affidata a un Direttore al quale si applicano le disposizioni previste per il Direttore dei parchi nazionali e in particolare il comma 11 dell'articolo 9.
  11. Entro un anno dal legittimo insediamento del Consiglio direttivo dell'Ente parco e dall'affidamento della gestione della riserva marina a Consorzio l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.
  12. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore del parco nazionale marino o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 11, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:
   a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
   b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;
   c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;
   d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

  13. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, oltre a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, e salvo quanto stabilito al comma 15 del presente articolo, sono vietati:
   a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
   b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;
   c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
   d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
   e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
   f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
   g) l'uso di fuochi all'aperto.

  14. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:
   a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;
   b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;
   c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;
   d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

  15. I divieti di cui al comma 13 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di ecocompatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.
  16. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e situate nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine, nelle estensioni a mare dei parchi nazionali oppure nel raggio di 12 miglia dal relativo perimetro esterno, sono tenuti a versare annualmente e direttamente all'ente gestore in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  17. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio di imbarcazioni, per punto di ormeggio mediante boe e per posto barca, presenti nel parco nazionale marino, nella riserva marina, nell'estensione a mare del parco nazionale e nelle zone di mare poste entro due miglia dai relativi perimetri esterni sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.
  18. La sorveglianza nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.
  19. Al fine di assicurare la tutela dei parchi marini, delle aree marine protette e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1o febbraio 2007.
  20. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta del mare costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta del mare, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento del parco marino, dell'area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta del mare non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura.
  21. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  22. Gli enti gestori delle aree marine protette che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.
*11. 2. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 1, sostituire le parole da: gestore con il controllo fino alla fine dell'articolo con le seguenti: parco, nel caso dei parchi nazionali marini, e dall'apposito Consorzio, nel caso delle riserve marine, con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. L'Ente parco nazionale marino, istituito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio contiguo all'area protetta ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Sono organi dell'Ente parco: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) il Revisore unico dei conti. Agli organi e al Direttore si applicano le norme contenute nell'articolo 9 in quanto siano compatibili e non sia altrimenti disposto. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da due componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno designato dallo stesso Ministro e scelto tra persone particolarmente qualificate nella conservazione della natura e nella gestione delle aree protette, e l'altro designato dal Comune o dai Comuni costieri con funzioni di Vice-presidente.
  4. Il Consorzio di gestione della riserva marina può essere composto da enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni di protezione ambientale riconosciute. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, stabilisce i componenti, definisce gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione, fissa la data di scadenza per la costituzione del consorzio, trascorsa inutilmente la quale procede al suo commissariamento.
  5. Qualora le riserve marine siano di ridotte dimensioni o con specifica rilevanza scientifica o didattica il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidarne la gestione, singolarmente o in forma associata, a istituzioni culturali, scientifiche o ad associazioni di protezione ambientale riconosciute con apposita convenzione in cui vengono definiti gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione.
  6. Qualora un'area protetta di mare sia contigua a un parco regionale la gestione è affidata con apposita convenzione all'Ente parco e si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree marine protette. Il Direttore del parco svolge anche le funzioni di direttore dell'area protetta di mare.
  7. Qualora le caratteristiche fisiche e le ridotte distanze lo consentano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidare a uno stesso soggetto la gestione di più parchi nazionali marini o di più riserve marine oppure anche di entrambi.
  8. La pianta organica dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è costituita da una dotazione di personale necessario alla direzione e al funzionamento essenziale e impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina la dotazione minima necessaria per ciascuna area protetta di mare i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  9. Ai consorzi di gestione delle riserve marine si applicano le norme previste dal testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla normativa vigente.
  10. La direzione dei parchi nazionali marini è affidata a un Direttore al quale si applicano le disposizioni previste per il Direttore dei parchi nazionali e in particolare il comma 11 dell'articolo 9.
  11. Entro un anno dal legittimo insediamento del Consiglio direttivo dell'Ente parco e dall'affidamento della gestione della riserva marina a Consorzio l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.
  12. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore del parco nazionale marino o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 11, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:
   a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
   b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;
   c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;
   d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

  13. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, oltre a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, e salvo quanto stabilito al comma 15 del presente articolo, sono vietati:
   a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
   b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;
   c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
   d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
   e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
   f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
   g) l'uso di fuochi all'aperto.

  14. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:
   a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;
   b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;
   c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;
   d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

  15. I divieti di cui al comma 13 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di ecocompatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.
  16. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e situate nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine, nelle estensioni a mare dei parchi nazionali oppure nel raggio di 12 miglia dal relativo perimetro esterno, sono tenuti a versare annualmente e direttamente all'ente gestore in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  17. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio di imbarcazioni, per punto di ormeggio mediante boe e per posto barca, presenti nel parco nazionale marino, nella riserva marina, nell'estensione a mare del parco nazionale e nelle zone di mare poste entro due miglia dai relativi perimetri esterni sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.
  18. La sorveglianza nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.
  19. Al fine di assicurare la tutela dei parchi marini, delle aree marine protette e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1o febbraio 2007.
  20. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta del mare costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta del mare, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento del parco marino, dell'area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta del mare non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura.
  21. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  22. Gli enti gestori delle aree marine protette che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.
*11. 3. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 1, sostituire le parole da: gestore con il controllo fino alla fine dell'articolo con le seguenti: parco, nel caso dei parchi nazionali marini, e dall'apposito Consorzio, nel caso delle riserve marine, con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. L'Ente parco nazionale marino, istituito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio contiguo all'area protetta ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Sono organi dell'Ente parco: a) il Presidente; b) il Consiglio direttivo; c) il Revisore unico dei conti. Agli organi e al Direttore si applicano le norme contenute nell'articolo 9 in quanto siano compatibili e non sia altrimenti disposto. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da due componenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno designato dallo stesso Ministro e scelto tra persone particolarmente qualificate nella conservazione della natura e nella gestione delle aree protette, e l'altro designato dal Comune o dai Comuni costieri con funzioni di Vice-presidente.
  4. Il Consorzio di gestione della riserva marina può essere composto da enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni di protezione ambientale riconosciute. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, stabilisce i componenti, definisce gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione, fissa la data di scadenza per la costituzione del consorzio, trascorsa inutilmente la quale procede al suo commissariamento.
  5. Qualora le riserve marine siano di ridotte dimensioni o con specifica rilevanza scientifica o didattica il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidarne la gestione, singolarmente o in forma associata, a istituzioni culturali, scientifiche o ad associazioni di protezione ambientale riconosciute con apposita convenzione in cui vengono definiti gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione.
  6. Qualora un'area protetta di mare sia contigua a un parco regionale la gestione è affidata con apposita convenzione all'Ente parco e si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree marine protette. Il Direttore del parco svolge anche le funzioni di direttore dell'area protetta di mare.
  7. Qualora le caratteristiche fisiche e le ridotte distanze lo consentano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può affidare a uno stesso soggetto la gestione di più parchi nazionali marini o di più riserve marine oppure anche di entrambi.
  8. La pianta organica dei parchi nazionali marini e delle riserve marine è costituita da una dotazione di personale necessario alla direzione e al funzionamento essenziale e impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina la dotazione minima necessaria per ciascuna area protetta di mare i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  9. Ai consorzi di gestione delle riserve marine si applicano le norme previste dal testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla normativa vigente.
  10. La direzione dei parchi nazionali marini è affidata a un Direttore al quale si applicano le disposizioni previste per il Direttore dei parchi nazionali e in particolare il comma 11 dell'articolo 9.
  11. Entro un anno dal legittimo insediamento del Consiglio direttivo dell'Ente parco e dall'affidamento della gestione della riserva marina a Consorzio l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.
  12. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore del parco nazionale marino o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 11, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:
   a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
   b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;
   c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;
   d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

  13. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, oltre a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, e salvo quanto stabilito al comma 15 del presente articolo, sono vietati:
   a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
   b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;
   c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
   d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
   e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
   f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
   g) l'uso di fuochi all'aperto.

  14. Nei parchi nazionali marini e nelle riserve marine le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:
   a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;
   b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;
   c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;
   d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

  15. I divieti di cui al comma 13 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di ecocompatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.
  16. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e situate nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine, nelle estensioni a mare dei parchi nazionali oppure nel raggio di 12 miglia dal relativo perimetro esterno, sono tenuti a versare annualmente e direttamente all'ente gestore in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  17. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio di imbarcazioni, per punto di ormeggio mediante boe e per posto barca, presenti nel parco nazionale marino, nella riserva marina, nell'estensione a mare del parco nazionale e nelle zone di mare poste entro due miglia dai relativi perimetri esterni sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese di funzionamento, monitoraggio e tutela, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.
  18. La sorveglianza nei parchi nazionali marini, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.
  19. Al fine di assicurare la tutela dei parchi marini, delle aree marine protette e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1o febbraio 2007.
  20. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta del mare costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta del mare, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento del parco marino, dell'area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta del mare non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura.
  21. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  22. Gli enti gestori delle aree marine protette che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.
*11. 200. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, salvo che per comprovati motivi che ne impediscano la costituzione.
**11. 6. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, salvo che per comprovati motivi che ne impediscano la costituzione.
**11. 201. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

Subemendamento all'emendamento 11. 600. (nuova formulazione) della Commissione

  All'emendamento 11.600 (nuova formulazione) della Commissione, sostituire le parole: di concerto con con la seguente: sentito.
0. 11. 600. 1. Zaratti, Kronbichler, Duranti, Formisano, Nicchi, Laforgia, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, qualora il regolamento intervenga sulla disciplina degli usi nelle aree di interesse militare, di concerto con il Ministero della difesa.
11. 600.(Nuova formulazione). La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 5, alinea, primo periodo, dopo le parole: dell'ambiente aggiungere le seguenti:, la conservazione della biodiversità.
11. 400. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 5, lettera d), sopprimere le parole: non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.
11. 202. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 5, lettera d), sopprimere le parole:, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente.
11. 202.(Testo modificato nel corso della seduta) Giovanna Sanna.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 7, secondo periodo, sopprimere la parola:, C.
11. 13. Zaccagnini, Duranti.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: nelle sole zone C e D con le seguenti: nella sola zona D.
*11. 11. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: nelle sole zone C e D con le seguenti: nella sola zona D.
*11. 12. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della conservazione della biodiversità.
11. 401. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Fermo restando, con riferimento alle forze operanti in mare, lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, nonché quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la sorveglianza nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.
11. 14. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 1, capoverso Art. 19, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  12. Per la pianta organica dell'Area marina protetta e per l'impiego del personale si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 14.
11. 15. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'applicazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 alle aree marine esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge deve essere effettuata entro sei mesi da tale data.
11. 8. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

A.C. 4144-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991).

  1. Dopo l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:
  «Art. 19-bis. – (Programma triennale per le aree marine protette). – 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree marine protette sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree marine protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale le regioni o gli enti gestori possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.
  2. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree marine protette sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.
  3. L'ente gestore dell'area marina protetta predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.
  4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo e nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al comma 1.
  5. Sono estese agli enti gestori delle aree marine protette le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.
  6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree marine protette e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.
  7. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nullaosta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area marina protetta o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.
  8. Al fine di assicurare la tutela delle aree marine protette e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1o febbraio 2007.
  9. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  10. Agli enti gestori delle aree marine protette, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.
  11. L'organico di un'area marina protetta è costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna area marina protetta, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  12. Il direttore dell'area marina protetta è reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i requisiti richiesti per la partecipazione ai relativi bandi, nonché, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri per la determinazione del trattamento economico».

  2. I provvedimenti di cui all'articolo 19-bis, comma 8, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Sono soppresse le commissioni di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni.
  4. I commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono abrogati.
  5. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
  6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 12.
(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ogni tre anni aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni,.
12. 200. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nazionali nonché i termini fino alla fine del capoverso con le seguenti: per le aree protette nazionali e regionali e ove sono specificati i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, e in applicazione di direttive nazionali e comunitarie, convenzioni e programmi internazionali, operando la necessaria delimitazione dei confini. Il programma indica altresì il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse, e fissa criteri per l'istituzione e l'ampliamento delle aree naturali protette, la realizzazione della Rete ecologica nazionale e il raggiungimento degli obiettivi dalla Strategia nazionale per la biodiversità.
  2. Il programma definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali. Prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree. Determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi all'informazione ed all'educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.
  3. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree protette sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi terrestri, marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette nazionali sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
  4. La realizzazione delle previsioni del programma avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri stabiliti d'intesa. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge. Proposte relative al programma possono essere presentate dalle regioni, dalle province autonome e dai comuni. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.
  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta entro il mese di gennaio la proposta di programma alla Conferenza delle regioni e delle province autonome che delibera entro 60 giorni. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua approvazione. Qualora il programma non è adottato dalla Conferenza nel termine previsto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  6. Allo scopo di favorire la promozione economica e sociale dei territori interessati e promuovere le politiche di sistema per le aree protette, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo inserisce nel proprio bilancio, un Fondo, annuale e pluriennale, finanziato con risorse nazionali, da utilizzare per finanziare il presente Programma triennale, per il cofinanziamento di programmi e progetti, regionali nazionali ed europei, presentati dagli organismi di gestione delle aree naturali protette valutati dallo stesso Ministero e meritevoli di attuazione ai fini della presente legge, e per finanziare le strategie nazionali per la conservazione della biodiversità e l'attuazione delle politiche di sistema.
  7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sull'attuazione del programma e propone le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita la Conferenza delle regioni e province autonome, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva.
  8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.
  9. L'ente gestore dell'area protetta predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 3, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità.
  10. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree protette i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.
  11. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione delle riserve naturali statali e delle riserve marine in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo, nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al presente articolo.
  12. Sono estese agli enti gestori dei parchi nazionali marini e delle riserve marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.
  13. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui alla presente legge sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.
  14. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area naturale protetta, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.”

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente:
Programma triennale per il sistema nazionale delle aree naturali protette;
   sostituire i commi 2, 3, 4, 5 e 6 con il seguente:
  2. Sono abrogati:
   a) il Titolo V, Riserve marine, della legge 31 dicembre 1982, n. 979;
   b) l'articolo 20 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
   c) l'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
   d) i commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179.
12. 1. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Benedetti, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: stato di salute dell'ambiente aggiungere le seguenti: , della conservazione della biodiversità.
12. 400. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sopprimere il comma 7.
12. 401. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 9, primo periodo, dopo le parole: riconosciute a livello nazionale aggiungere le seguenti: e le associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative
12. 402. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 9, primo periodo, dopo le parole: tra i soggetti di cui al presente periodo aggiungere le seguenti: e da un rappresentante dell'ISPRA.
12. 4. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Alla consulta partecipa altresì un rappresentante dell'ISPRA, nominato dallo stesso ente nell'ambito del proprio organico, al fine di assicurare un supporto tecnico-scientifico al suddetto organo.
12. 6. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. I parchi nazionali con estensione a mare sono dotati delle dotazioni di personale per la gestione della parte a mare.
12. 8. Vella, Crimi.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. All'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi terzo, quinto e sesto sono abrogati;
   b) al settimo comma, dopo le parole: «Il regolamento» sono aggiunte le seguenti: «di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva».

  3-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 339 è abrogato.
12. 600. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato.
12. 10. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:
  5. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è destinata prioritariamente al potenziamento delle aree marine protette. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 4144-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Modifica all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  « 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.
(Modifica all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991).

  Sostituirlo con il seguente:

  1. L'articolo 21 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991 è sostituito dal seguente:
  «Art. 21 – (Funzioni di vigilanza all'interno delle aree protette). – 1. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata in ogni area protetta, ai fini della presente legge, da agenti guardaparco, alle dipendenze del soggetto gestore.
  2. Le funzioni di agenti guardaparco possono essere attribuite agli agenti del disciolto Corpo forestale dello Stato in servizio al 31 dicembre 2016, in esecuzione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo del 26 agosto 2016, n. 177, agli agenti di polizia locale appartenenti agli enti di area vasta, ai militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri e a funzionari qualificati degli enti parco medesimi ovvero di comunità montane o enti regionali aventi le medesime funzioni. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo i soggetti di cui al periodo precedente possono optare per la mobilità presso l'ente parco, mediante apposita istanza, secondo le modalità stabilite dal rispettivo ordinamento organizzativo. Le dotazioni organiche degli enti parco sono rideterminate in misura corrispondente al relativo contingente di personale trasferito, che, in ogni caso, non può essere superiore alla dotazione dei centri territoriali ambientali vigenti al 31 dicembre 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è individuato il contingente di personale da attribuire alla dotazione organica degli enti parco per i fini di cui al presente comma. Il decreto determina, altresì, i criteri dei trasferimenti, i tempi, le modalità attuative della mobilità di cui al presente comma, nel rispetto dell'autonomia organizzativa riconosciuta per legge ad ogni ente di provenienza del personale di vigilanza. Relativamente agli appartenenti dal corpo di polizia locale degli enti di area vasta il decreto è assunto previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 9 della legge n. 281 del 1997.
  3. Gli agenti guardaparco così costituiti dipendono funzionalmente dal direttore dell'ente parco.
  4. Lo Stato trasferisce agli enti parco le risorse finanziarie corrispondenti al trattamento economico complessivo degli agenti che optano ai sensi del comma 2 del presente articolo.
  5. Le funzioni di vigilanza all'interno delle aree protette regionali continuano ad essere esercitate secondo l'articolo 27 delle presente legge.»
13. 1. Dellai, Baradello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale deve essere garantita in modo costante e continuativo ed è esercitata, ai fini della presente legge, dall'Arma dei carabinieri. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato all'Arma medesima dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero della difesa, sono individuate le strutture ed il personale dell'Arma dei carabinieri da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza.
  2-bis. Ai fini del presente articolo ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale o nazionale possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio e ad essi è conferita la qualifica di guardia parco nel territorio di propria competenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2-ter. I guardaparco assumono la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti e nei limiti territoriali delle aree naturali protette attribuite alla loro competenza e delle relative aree contigue, nonché nelle zone di protezione speciale (ZPS), nei siti di importanza comunitaria (SIC), o nelle previste zone speciali di conservazione (ZSC), qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardaparco è altresì affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, nonché da ogni altra disposizione delle regioni, degli organi di gestione dell'area naturale protetta e degli enti locali che ricadono nell'area naturale protetta.
  2-quater. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 10, della presente legge.»
13. 3. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991 il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'Ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli Enti parco. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria».
*13. 2. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991 il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'Ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli Enti parco. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria».
*13. 4. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991 il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni mille ettari di superficie. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'Ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli Enti parco. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria».
*13. 201. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. In ogni parco nazionale la sorveglianza è esercitata dal Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente (CTCA) del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Il Coordinamento territoriale per l'ambiente è composto da una unità di personale ogni duemila ettari di superficie, considerata una dotazione minima non derogabile di quindici unità. Esso è posto alle dipendenze funzionali dell'Ente parco. D'intesa tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Arma dei Carabinieri sono individuati i beni e le strutture da dislocare presso gli Enti parco. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.»
13. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Alle guardie dei parchi regionali e delle altre aree naturali protette istituite dalle Regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
*13. 5. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Alle guardie dei parchi regionali e delle altre aree naturali protette istituite dalle Regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
*13. 50. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I guardaparco delle aree protette regionali sono agenti di polizia giudiziaria e portano senza licenza le armi di cui possono essere dotati, per esigenze di servizio, in qualità di ausiliari di pubblica sicurezza; il personale di sorveglianza delle aree protette regionali che espleta funzioni di coordinamento riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.».
**13. 6. Busto, Terzoni, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I guardaparco delle aree protette regionali sono agenti di polizia giudiziaria e portano senza licenza le armi di cui possono essere dotati, per esigenze di servizio, in qualità di ausiliari di pubblica sicurezza; il personale di sorveglianza delle aree protette regionali che espleta funzioni di coordinamento riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria».
**13. 60. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le funzioni di vigilanza all'interno delle aree protette regionali continuano ad essere esercitate secondo l'articolo 27 della presente legge».
13. 1000. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 4144-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Modifiche all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 22 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  « 6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata»;
   b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  « 6-bis. L'attività di gestione della fauna selvatica è disciplinata ai sensi dell'articolo 11.1».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 14.
(Modifiche all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991).

  Sopprimerlo.
*14. 1. Laffranco, Crimi.

  Sopprimerlo.
*14. 200. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 573, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le aree protette sono istituite previa intesa con i comuni interessati.»
14. 206. Culotta, Ventricelli, Ribaudo, Minnucci.

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 3, della legge n. 394 del 1991, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'inclusione di aree private all'interno dei confini dei parchi e delle riserve regionali è consentita eccezionalmente se indispensabile ai fini istitutivi dell'area protetta. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono a rideterminare i confini dei parchi e delle riserve naturali, conformemente a quanto previsto dal presente comma. Le aree escluse a seguito della rideterminazione dei confini sono considerate aree contigue ai sensi dell'articolo 32 della presente legge. In ogni caso, salva espressa volontà di chi ne ha diritto, la superficie dei terreni di proprietà privata interna alle aree protette non può superare il 10 per cento della superficie totale».
14. 207. Culotta, Ventricelli, Ribaudo, Minnucci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*14. 4. Laffranco, Crimi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*14. 201. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 6-bis, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente all'allegato I di cui al comma 2 del medesimo articolo.
14. 202. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 6-bis, aggiungere il seguente:
  «6-ter. In deroga al generale divieto di abbattimento di fauna selvatica, al fine di limitare l'eccessiva proliferazione di tale fauna, nelle aree protette regionali è consentito esercitare la caccia di selezione agli ungulati secondo piani di abbattimento definiti dall'Ente gestore dell'area protetta, sentito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); all'attuazione del piano partecipano esclusivamente i cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria negli ambiti territoriali di caccia limitrofi all'area protetta.».
14. 203. Culotta, Ventricelli, Ribaudo, Minnucci.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 6-bis, aggiungere il seguente:
  «6-ter. Nelle aree naturali protette è vietato istituire zone stabili di addestramento, allenamento e gare di cani da caccia. Tuttavia, al fine di concorrere al miglioramento zootecnico degli allevamenti canini nazionali e regionali, nonché promuovere forme di turismo compatibili con le esigenze di tutela delle aree protette, nei parchi e nelle riserve naturali è consentito lo svolgimento di gare cinofile esclusivamente per cani da ferma su selvaggina naturale, senza abbattimento, purché tali prove si inseriscano in manifestazioni a carattere nazionale o internazionale. Le prove possono svolgersi esclusivamente in periodi e con modalità tali da non procurare nocumento alla fauna selvatica e devono essere autorizzate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana d'intesa con l'Ente gestore dell'area naturale protetta.».
14. 204. Culotta, Ventricelli, Ribaudo, Minnucci.

A.C. 4144-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 24 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «i poteri del revisore dei conti»;
   b) il comma 2 è abrogato;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  « 3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 15.
(Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991).

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 25 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 25 della legge 394 del 1991, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.».
15. 0200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 27 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 27 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «aree naturali protette regionali» sono inserite le seguenti: «e la sorveglianza»;
   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Le regioni garantiscono la vigilanza e la sorveglianza delle aree naturali protette regionali in modo costante e continuativo. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono affinché sia garantita la presenza costante e continuativa di personale di sorveglianza nei parchi e nelle aree naturali protette regionali.
  1-ter. Qualora le aree naturali protette regionali ricadano nelle aree di cui all'articolo 1 comma 5-ter, 5-quater e 5-quinquies la regione trasmette annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rapporto sull'attività di vigilanza e sorveglianza operata nell'area naturale protetta.»
   c) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. L'Arma dei carabinieri ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della difesa.
  2-bis. Ai fini del comma 1-bis del presente articolo ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette regionali possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Ad essi è conferita la qualifica di guardia parco nel territorio di propria competenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo capoverso, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.
  2-ter. I guardaparco dei parchi e delle aree naturali protette regionali assumono la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza nei limiti territoriali dei territori attribuiti alla loro competenza, nonché nelle zone di protezione speciale (ZPS), nei siti di importanza comunitaria (SIC), o nelle previste zone speciali di conservazione (ZSC) qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardaparco è altresì affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, nonché da ogni altra disposizione delle regioni, degli organi di gestione dei parchi o delle aree naturali protette e degli enti locali che ricadono in tali territori».
15. 02. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sorveglianza).

  1. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge n. 394 del 1991, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree protette regionali, possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli già attribuiti al Corpo Forestale dello Stato. Ad essi è conferito lo status giuridico di guardaparco. Ai guardaparco dei parchi e delle aree protette regionali sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nei limiti territoriali delle aree naturali protette regionali, nonché nei SIC e ZPS qualora la tutela sia affidata all'Ente gestore del Parco. Ai guardaparco è affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta e da ogni altra disposizione impartita dalle regioni, dagli organi di gestione dell'area naturale protetta e dagli enti locali che ricadono nell'area protetta».
15. 03. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 27 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 27 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Al personale addetto alla vigilanza delle aree naturali protette istituite dalle regioni ai sensi della presente legge è riconosciuta, nei limiti del territorio di competenza, la qualifica di agente di pubblica sicurezza e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157».
15. 01. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

A.C. 4144-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Modifiche all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 29, commi 1 e 2, della legge n. 394 del 1991, le parole: «legale rappresentante» sono sostituite dalla seguente: «direttore».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 16.
(Modifiche all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, sostituire la parola: direttore con le seguenti: legale rappresentante assieme al direttore.
16. 3. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

A.C. 4144-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Modifica dell'articolo 30 della legge n. 394 del 1991).

  1. L'articolo 30 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:
  «Art. 30. – (Sanzioni). – 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro 400 a euro 50.000. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 400 a euro 25.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.
  2. Qualora l'area marina protetta non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000.
  3. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 2.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, in deroga agli articoli 20, 21 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal Presidente, legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.
  4. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3 è determinata in misura compresa tra euro 50 e euro 1.000, qualora l'area marina protetta non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis.
  5. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733, 734 e dei delitti di cui al titolo VI-bis del libro II del codice penale è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per realizzare le condotte integranti le ipotesi di reati sopra menzionati commesse nelle aree marine protette. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.
  6. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.
  7. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.
  8. In ogni caso trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.
  9. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.
  10. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista dell'istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.
  11. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.
  12. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. A tale scopo, entro il 1o dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fissa, in conformità ai criteri di cui al presente comma, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al presente articolo».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 17.
(Modifica dell'articolo 30 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, capoverso Art. 30, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con l'arresto fino a dodici mesi e.
17. 3. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso Art. 30, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da euro 400 a euro 50.000 con le seguenti: da euro 600 a euro 60.000.
17. 400. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 30, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: con l'arresto fino a sei mesi o.
17. 4. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso Art. 30, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: da euro 400 con le seguenti: da euro 200;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   comma 2
, sostituire le parole: da euro 200 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 100 a euro 1.000;
   comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da euro 100 a euro 2.000 con le seguenti: da euro 100 a euro 1.000;
   comma 4, sostituire le parole: tra euro 50 e euro 1.000 con le seguenti: tra euro 50 e euro 500.
17. 2. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, capoverso Art. 30, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
17. 5. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso Art. 30, comma 3, primo periodo, dopo le parole: aree protette aggiungere le seguenti:, qualora adeguatamente pubblicizzate,
17. 6. Vella, Crimi.

  Al comma 1, capoverso Art. 30, comma 8, aggiungere, in fine, le parole: e sulla richiesta di intervento statale.
17. 401. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 30, comma 9, dopo le parole: nel caso di violazione aggiungere le seguenti: delle disposizioni dei piani e
17. 402. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 30, comma 9, dopo le parole: dei regolamenti aggiungere le seguenti:, dei nulla osta
17. 403. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

A.C. 4144-A – Articolo 17-bis

ARTICOLO 17-BIS DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17-bis.
(Modifica dell'articolo 31 della legge n. 394 del 1991).

  1. L'articolo 31 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:
  «Art. 31. – (Affidamento delle risorse statali agli enti gestori). – 1. Dal 1o gennaio 2018 le riserve statali, che già ricadono o che vengano a ricadere all'interno di un parco nazionale o di un parco regionale, sono affidate ai relativi enti gestori. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva le direttive opportune per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica e ne verifica, altresì, l'osservanza ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17-BIS DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 17-bis.
(Modifica dell'articolo 31 della legge n. 394 del 1991).

  Sopprimerlo.
17-bis. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 31, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che possono avvalersi di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.
17-bis. 400. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 31, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza è commisurata alle dimensioni e alle caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni mille ettari e un minimo di uno ogni tremilacinquecento ettari. Il servizio di sorveglianza opera ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale dei carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.
17-bis. 401. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 31, secondo periodo, dopo la parola: educativi aggiungere le seguenti:, di tutela della biodiversità.
17-bis. 402. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 31, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli enti gestori finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto.
17-bis. 403. Micillo, De Rosa, Terzoni, Busto, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

A.C. 4144-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Modifica dell'articolo 33 della legge n. 394 del 1991).

  1. L'articolo 33 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:
  «Art. 33. – (Istituzione del Comitato nazionale per le aree protette. Relazione alle Camere). – 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale per le aree protette. Al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese.
  2. Il Comitato esercita funzioni propositive e consultive e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
   a) predispone il Piano di sistema di cui all'articolo 4;
   b) predispone l'elenco ufficiale delle aree naturali protette che sottopone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la sua approvazione;
   c) propone all'approvazione della Conferenza unificata l'eventuale integrazione della classificazione delle aree naturali protette;
   d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

  3. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi), da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato si avvale, in particolare, del supporto tecnico-operativo dell'ISPRA.
  4. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.
  5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente alle Camere la relazione, predisposta dal Comitato ai sensi del comma 2, lettera d), sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 18.
(Modifica dell'articolo 33 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, aggiungere le seguenti: da un rappresentante dell'Ispra, anche in rappresentanza del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente,.
*18. 1. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, aggiungere le seguenti: da un rappresentante dell'Ispra, anche in rappresentanza del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente,.
*18. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome con le seguenti: da tre rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
18. 201. Mariani.

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, dopo le parole: Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), aggiungere le seguenti: da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni delle Isole minori (ANCIM).
18. 402. Francesco Sanna, Giovanna Sanna.

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da un rappresentante delle associazioni con le seguenti: da due rappresentanti delle associazioni.
*18. 2. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini, Pellegrino.

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da un rappresentante delle associazioni con le seguenti: da due rappresentanti delle associazioni.
*18. 4. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da un rappresentante delle associazioni con le seguenti: da due rappresentanti delle associazioni.
*18. 202. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché da un rappresentante dei vallicoltori, da tre rappresentanti delle associazioni venatorie, da tre rappresentanti delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.
18. 401. Zoggia.

  Al comma 1, capoverso Art. 33, comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e delle altre componenti del SNPA, ai sensi della legge 28 giugno 2016, n. 132.
18. 400. De Rosa, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

A.C. 4144-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 34, comma 1, della legge n. 394 del 1991, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
   « f-bis) Matese;
   f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area marina protetta di Portofino».

  2. L'istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al comma 1 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio 2017. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2018, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 600.000 per l'anno 2017 e a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 19.
(Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:
   f-quater)
Appia Antica.
19. 200. Rampelli.

  Al comma 1, dopo la lettera f-ter), aggiungere la seguente:
   f-quater)
Terra Protetta (della penisola sorrentina ed amalfitana).

  Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Il funzionamento del parco del Matese aggiungere le seguenti parole: del Parco Terra Protetta.
19. 3. Calabrò, Piccone, Tancredi.

  Al comma 3, dopo le parole: euro 3.000.000 aggiungere la seguente: annui.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
19. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19.1.
(Istituzione del Parco nazionale dell'Appia Antica).

  1. È istituito il Parco nazionale dell'Appia Antica, di seguito denominato «Parco».
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la regione Lazio e sentiti gli enti locali interessati, definisce la delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco, nonché le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.
  3. La delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco coincidono, in via provvisoria, con i territori di cui alla legge regionale del Lazio 10 novembre 1988, n. 66, e successive modificazioni.
  4. La gestione provvisoria del Parco, fino alla costituzione dell'Ente parco pre-visto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è affidata all'Ente preposto alla gestione del Parco regionale dell'Appia Antica, con sede in Roma.
  5. L'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  6. La pianta organica dell'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo Ente, in conformità alle procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  7. L'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla regione Lazio, dalla provincia di Roma e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
  8. L'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica può avvalersi, previa stipula di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della regione Lazio per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.
  9. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco, l'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità dello stesso «Parco».
19. 0200. Rampelli.

A.C. 4144-A – Articolo 19-bis

ARTICOLO 19-BIS DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19-bis.
(Progetto APE – Appennino parco d'Europa).

  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza delle regioni, in attuazione dell'articolo 1-bis della legge n. 394 del 1991, promuove la Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica e individua le modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto APE-Appennino parco d'Europa, nonché per la sua valorizzazione in sede europea.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19-BIS DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 19-bis.
(Progetto APE – Appennino parco d'Europa).

  Al comma 1, dopo le parole: n. 394 del 1991 aggiungere le seguenti:, sentito il parere degli enti parco interessati e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative.
19-bis. 400. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, dopo la parola: valorizzazione aggiungere le seguenti: e diffusione.
19-bis. 401. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
19-bis. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 4144-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.
(Modifica all'articolo 35 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto previsto dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 20.
(Modifica all'articolo 35 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 394 del 1991, le parole: «alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza» sono sostituite dalle seguenti: «alla nomina del consiglio direttivo, alla funzionalità delle sedi, alla nomina del direttore e all'adozione del piano del parco. La sorveglianza nei predetti enti è affidata ai guardaparco alle dipendenze degli enti stessi».
20. 1. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

A.C. 4144-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.
(Modifiche all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4 e 19-bis»;
   b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
   « g) Capo d'Otranto-Grotte Zinzulusa e Romanelli»;
   c) la lettera o) è sostituita dalla seguente:
   « o) Capo Spartivento».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 21.
(Modifiche all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) dopo la lettera ee-septies) sono aggiunte le seguenti:
   ee-octies) Isole Eolie;
   ee-novies) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;
   ee-decies) Capo Caccia, Isola Piana.
*21. 1. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) dopo la lettera ee-septies) sono aggiunte le seguenti:
   ee-octies) Isole Eolie;
   ee-novies) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;
   ee-decies) Capo Caccia, Isola Piana.
*21. 3. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

A.C. 4144-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 22.
(Ulteriori modifiche alla legge n. 394 del 1991).

  1. All'articolo 6, comma 6, della legge n. 394 del 1991, le parole: «di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
  2. All'articolo 10, comma 3, della legge n. 394 del 1991, le parole da: «delibera» fino ad: «altresì» sono sostituite dalla seguente: «adotta».
  3. L'articolo 11-bis della legge n. 394 del 1991 è abrogato.
  4. All'articolo 14 della legge n. 394 del 1991, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Corsi di formazione per guide del parco».
  5. All'articolo 21, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991, le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 19, comma 10».
  6. All'articolo 29, comma 2, della legge n. 394 del 1991, le parole: «di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 22.
(Ulteriori modifiche alla legge n. 394 del 1991).

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 6 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Dall'istituzione di ogni singola area protetta sino alla approvazione definitiva del Piano di assetto operano come misure di salvaguardia le prescrizioni dettate dai rispettivi Piani territoriali e paesistici vigenti.»
22. 205. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 6, comma 6, della legge n. 394 del 1991, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «In tutti i casi su cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale. Questi è tenuto a trasmettere al prefetto, entro il mese di dicembre di ogni anno, l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi. Qualora la demolizione non sia avvenuta trascorso un anno da quando il dirigente l'ha disposta, l'esecuzione della stessa è disposta dal prefetto a cui è stato trasmesso l'elenco delle opere non sanabili».
22. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 6, comma 6, legge n. 394 del 1991, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale. Questi la ingiunge quando accerta l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali quali: a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato; c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a trasmettere al prefetto, entro il mese di dicembre di ogni anno, l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi. Qualora la demolizione non sia avvenuta trascorso un anno da quando il dirigente l'ha disposta, l'esecuzione della stessa è disposta dal prefetto a cui è stato trasmesso l'elenco delle opere non sanabili».
22. 3. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 6 della legge 394 del 1991, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, terzo periodo, le parole: «secondo la procedura di cui ai commi, secondo terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le procedure previste dal comma 6-bis»;
   b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. I relativi lavori sono affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal provveditore regionale alle opere pubbliche. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, l'organo competente provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all'albo nazionale dei costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta. Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire i lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno.».
22. 201. Zaratti, Melilla, Kronbichler, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 41 con le seguenti: ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 41.
22. 200. Mazzoli.

  Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 41 con le seguenti: ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 41.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 6, sostituire le parole: all'articolo 41 con le seguenti: ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 41.
22. 200.(Testo modificato nel corso della seduta) Mazzoli.
(Approvato)

A.C. 4144-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 23.
(Modifica alla legge n. 289 del 2002, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso).

  1. All'articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561» sono sostituite dalle seguenti: «ha la sede legale in un comune del versante piemontese ed una sede amministrativa in un comune del versante valdostano del Parco».
  2. L'Ente parco provvede all'eventuale trasferimento delle sedi con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Per quanto riguarda la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino e Aosta si rinvia a criteri che devono essere stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 394 del 1991.

A.C. 4144-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 24.
(Modifiche all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004).

  1. All'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di interventi da realizzare all'interno di parchi nazionali, all'esito dell'approvazione del piano per il parco dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, in conformità alle previsioni dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'ente parco comunica al soprintendente l'atto di assenso in base alla competenza di cui al comma 6 del presente articolo attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche»;
   b) al comma 6, al secondo periodo, le parole: «enti parco» sono sostituite dalle seguenti: «enti gestori di aree naturali protette regionali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è attribuita agli enti parco. Gli enti parco possono provvedere con un unico atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, sia, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo, sulla domanda di autorizzazione paesaggistica».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 24.
(Modifiche all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 24. – 1. All'articolo 146, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è attribuita agli enti parco. Gli enti parco possono provvedere con un unico atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, sia, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo, sulla domanda di autorizzazione paesaggistica».
24. 206. Laffranco, Crimi.

Subemendamento all'emendamento 24.800 della Commissione

  All'emendamento 24.800 della Commissione, sostituire le parole: munito di con le seguenti: avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale con.
0. 24. 800. 1. Malisani.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: l'ente parco aggiungere le seguenti:, munito di adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica,
24. 800. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comunica al soprintendente l'atto di assenso con le seguenti: si pronuncia dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente;

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   lettera
a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ente di cui al precedente periodo deve disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.;
   lettera b), dopo le parole: enti gestori di aree naturali protette regionali aggiungere le seguenti:, subordinatamente all'approvazione, da parte della regione, del piano di cui all'articolo 143.
24. 1. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comunica al soprintendente l'atto di assenso con le seguenti: si pronuncia dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente;

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ente di cui al precedente periodo deve disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.
*24. 3. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comunica al soprintendente l'atto di assenso con le seguenti: si pronuncia dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente;

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ente di cui al precedente periodo deve disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.
*24. 200. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il soprintendente verifica difformità rispetto a queste ultime, richiede all'ente parco il riesame del progetto, anche in applicazione dell'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
**24. 203. Malisani.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il soprintendente verifica difformità rispetto a queste ultime, richiede all'ente parco il riesame del progetto, anche in applicazione dell'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
**24. 204. Kronbichler, Nicchi, Zaratti, Melilla, Formisano.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «enti parco» sono aggiunte le seguenti: «agli enti gestori di aree naturali protette.»
24. 205. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: enti gestori di aree naturali protette regionali aggiungere le seguenti:, subordinatamente all'approvazione, da parte della regione, di un piano di cui all'articolo 143.
*24. 4. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: enti gestori di aree naturali protette regionali aggiungere le seguenti:, subordinatamente all'approvazione, da parte della regione, di un piano di cui all'articolo 143.
*24. 201. Kronbichler, Nicchi, Zaratti, Melilla, Formisano, Duranti, Pellegrino.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sulla domanda di autorizzazione paesaggistica aggiungere le seguenti:, sia in regime di misure di salvaguardia che dopo l'entrata in vigore del piano del parco, il nulla osta di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 ha valenza anche di autorizzazione paesaggistica, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo.
24. 202. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

A.C. 4144-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 25.
(Comitato paritetico per la biodiversità).

  1. Il Comitato paritetico per la biodiversità, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2011, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, coordina e promuove azioni integrate a favore delle aree protette nazionali e regionali e delle aree marine protette e fornisce il supporto informativo necessario, per quanto di competenza, all'esercizio delle funzioni che il Comitato per il capitale naturale esercita ai sensi dell'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 25.
(Comitato paritetico per la biodiversità).

  Al comma 1, sostituire le parole da: Il Comitato paritetico fino a: 22 giugno 2011 con le seguenti: Con decreto adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2011, sono apportate modificazioni volte a prevedere che il Comitato paritetico per la biodiversità,
25. 600.(Nuova formulazione). La Commissione.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
25. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 4144-A – Articolo 25-bis

ARTICOLO 25-BIS DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 25-bis.
(Conferenza nazionale «La natura dell'Italia»).

  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove la collaborazione e la sinergia operativa tra le attività svolte dal Comitato nazionale per le aree protette, dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il capitale naturale di cui, rispettivamente, all'articolo 33 della legge n. 394 del 1991, come sostituito dall'articolo 18 della presente legge, all'articolo 25 della presente legge e all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuando i temi strategici da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta
  2. Per promuovere e divulgare le attività effettuate e i risultati conseguiti congiuntamente dai Comitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca entro il 31 gennaio 2019 la Conferenza nazionale «La natura dell'Italia». Successivamente, la Conferenza è convocata ogni tre anni.
  3. Alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 25-BIS DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 25-bis.
(Conferenza nazionale «La natura dell'Italia»).

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'esito della Conferenza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sulle attività svolte.
25-bis. 400. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

A.C. 4144-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 26.
(Modifiche alla legge n. 349 del 1986).

  1. Alla legge 8 luglio 1986, n. 349, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, comma 1, lettera c), le parole: «o presenti in almeno cinque regioni» sono soppresse;
   b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
  «Art. 13. – 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, presenti in almeno dieci regioni, sono individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle preminenti finalità di tutela ambientale, desunte sia dallo statuto che dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi cinque anni, nonché della democraticità dell'ordinamento interno e della continuità e trasparenza dell'attività.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, sono definiti nel dettaglio i criteri che presiedono all'individuazione effettuata ai sensi del comma 1, nonché le relative modalità. Qualora i pareri delle Commissioni parlamentari competenti non siano espressi entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro procede comunque all'emanazione del decreto.
  3. In sede di prima applicazione, anche a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo in capo alle associazioni di protezione ambientale già individuate, ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, come aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, disponendo la revoca del provvedimento di individuazione ove detti requisiti non siano sussistenti.
  4. Ogni cinque anni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla verifica della sussistenza delle condizioni in base alle quali è stata compiuta l'individuazione ai sensi del presente articolo, trasmettendo in merito apposita relazione alle Commissioni parlamentari competenti».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 26.
(Modifiche alla legge n. 349 del 1986).

  Sopprimerlo.
*26. 1. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Sopprimerlo.
*26. 2. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Sopprimerlo.
*26. 200. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: Le associazioni di protezione ambientale con le seguenti: Gli enti di protezione ambientale.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo le parole:
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106;
   al comma 3, sostituire le parole: alle associazioni di protezione ambientale con le seguenti: agli enti di protezione ambientale.
**26. 6. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: Le associazioni di protezione ambientale con le seguenti: Gli enti di protezione ambientale.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo le parole:
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106;
   al comma 3, sostituire le parole: alle associazioni di protezione ambientale con le seguenti: agli enti di protezione ambientale.
**26. 8. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: Le associazioni di protezione ambientale con le seguenti: Gli enti di protezione ambientale.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo le parole:
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti: tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106;
   al comma 3, sostituire le parole: alle associazioni di protezione ambientale con le seguenti: agli enti di protezione ambientale.
**26. 202. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: dieci regioni con le parole: tre regioni.
26. 12. Vella, Crimi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: dieci regioni con le seguenti: cinque regioni.
*26. 4. Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: dieci regioni con le parole: cinque regioni.
*26. 5. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, sostituire le parole: dieci regioni con le parole: cinque regioni.
*26. 201. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 1, dopo le parole: dieci regioni aggiungere le seguenti:, ovvero a carattere internazionale.
26. 204. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nel dettaglio fino alla fine del comma con le seguenti: i criteri relativi all'ordinamento interno democratico e alla continuità e trasparenza dell'attività. Con lo stesso decreto possono essere definiti ulteriori criteri che presiedono all'individuazione effettuata ai sensi del comma 1 e le relative modalità.
26. 400. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
26. 9. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 3, sopprimere la parola: anche.
*26. 10. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 3, sopprimere la parola: anche.
*26. 401. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 3, sopprimere le parole:, come aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni,
26. 203. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 4, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti:, da concludersi entro i successivi sei mesi.
26. 402. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 13, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esito delle verifiche è pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
26. 403. Daga, Terzoni, Busto, Micillo, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6).

  1. All'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è premesso il seguente:
  «01. La denominazione “accompagnatore di media montagna” è sostituita dalla seguente: “guida escursionistica di montagna”; tutti gli articoli della presente legge, attinenti alla figura dell’“accompagnatore di media montagna”, si intendono riferiti alla “guida escursionistica di montagna”»;
   b) al comma 1, le parole: «possono prevedere» sono sostituite dalle seguenti: «prevedono»;
   c) al comma 2, le parole: «in una zona o regione determinata» sono sostituite dalle seguenti: «senza limitazioni territoriali»;
   d) al comma 2, le parole: «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi,» sono sostitute dalle seguenti: «dei terreni che richiedono per la progressione l'uso di attrezzature alpinistiche,».
26. 0200. Castiello, Grimoldi, Borghesi.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge n. 6 del 1989, in materia di estensione delle competenze delle guide alpine e di montagna).

  1. Al fine di ampliare le competenze delle guide montagna e di favorire la creazione di personale specializzato per lo sviluppo del turismo sostenibile e della pratica consapevole del trekking nelle aree montuose dei parchi e delle aree protette, all'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sono premesse le parole: «La denominazione accompagnatore di media montagna è sostituita dalla guida escursionistica di montagna, gli articoli della legge 2 gennaio 1989, n. 6, attinenti alla figura di accompagnatore di media montagna, si intendono riferiti alla guida escursionistica di montagna»;
   b) al comma 2, le parole: «in una zona o regione determinata» sono sostituite dalle seguenti: «senza limitazioni territoriali».;
   c) al comma 2, le parole: «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi» sono sostituite dalle seguenti: «dei terreni che richiedono per la progressione l'uso di attrezzature alpinistiche».
26. 0202. Tancredi, Piccone.

   Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6).

  1. All'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1 e 2 le parole «accompagnatore di media montagna» ovunque ricorrano sono sostituite dalle parole «guida escursionistica di montagna»;
   b) al comma 2 le parole «in una zona o regione determinata» sono sostituite dalle parole «senza limitazioni territoriali», e le parole da «con esclusione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione dei terreni che richiedono per la progressione l'uso di attrezzature alpinistiche».

  2. All'articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, le parole: «accompagnatore di media montagna» ovunque ricorrano sono sostituite dalle parole: «guida escursionistica di montagna».
26. 0201. Rizzetto.

A.C. 4144-A – Articolo 27

ARTICOLO 27 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 27.
(Delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'assetto ordinamentale e organizzativo e delle finalità e dei criteri di gestione delle aree naturali protette del Delta del Po nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto, quale fondamentale risorsa del bacino del Po e fattore determinante per la valorizzazione economica e ambientale dell'alto Adriatico, mediante l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Sono inoltre considerate aree contigue al Parco del Delta del Po, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i siti di «rete Natura 2000» e le zone di protezione speciale disciplinati rispettivamente dalle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, confinanti con i perimetri dei due parchi regionali, che conservano l'attuale regime vincolistico di tutela.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) introdurre una disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione del Parco del Delta del Po tale da garantire, in un regime di collaborazione con gli enti territoriali interessati, il raggiungimento delle finalità di tutela e di conservazione, nonché di difesa degli equilibri naturali del territorio, previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dalle citate leggi regionali istitutive dei Parchi regionali del Delta del Po del Veneto e dell'Emilia-Romagna nonché dalle citate direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e la salvaguardia dei princìpi di tutela della fauna selvatica indicati negli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
   b) prevedere che il Parco del Delta del Po persegua altresì le finalità di sviluppo socio-economico dei territori di competenza mediante la promozione e il sostegno delle attività economiche tradizionali e di forme di turismo sostenibile ecocompatibile, anche attraverso lo sviluppo della filiera delle imprese dei settori interessati;
   c) configurare il Parco del Delta del Po come parco orientato a rivalutare e rendere socialmente disponibile il grande patrimonio di risorse ambientali, faunistiche e storico-culturali dell'area deltizia in armonia con il complesso dei beni ambientali e paesaggistico-culturali del Paese; valorizzare e coordinare i sistemi di attività direttamente o indirettamente legate all'utilizzazione del potenziale delle risorse fisiche degli ambienti umidi presenti, garantendo il rispetto di questi ultimi;
   d) prevedere che il nuovo Ente parco provveda, entro sei mesi dall'insediamento dei suoi organi, all'elaborazione di un piano del Parco del Delta del Po che tenga conto dei programmi d'area e dei piani territoriali vigenti nei Parchi regionali esistenti, assumendo per quanto riguarda le aree contigue i perimetri attualmente vigenti, dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti di «rete Natura 2000» confinanti con i parchi regionali esistenti e che sia altresì coerente con i princìpi fondamentali, oltre che dotato dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Tale piano deve anche affrontare le tematiche attinenti agli impatti delle attività economiche e produttive, anche se dismesse, alle problematiche connesse alla gestione fluviale e alla gestione integrata della fascia costiera, nonché alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le regioni, con i comuni del Parco e con la Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015;
   e) prevedere che l'Ente parco del Delta del Po succeda in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali e che tutti gli atti inerenti la successione dell'Ente parco del Delta del Po nei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali siano fiscalmente neutri e non siano soggetti a imposte e tasse, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto;
   f) prevedere misure idonee ad assicurare la continuità occupazionale, presso il nuovo Ente parco del Delta del Po, dei dipendenti a tempo indeterminato degli Enti parco regionali che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati;
   g) disporre le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la disciplina del sistema di tutela e di sviluppo delle aree interessate;
   h) integrare il piano per il parco con il piano di azione dell'area Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015, e con le strategie d'area dell'Area interna contratto di foce e dell'Area interna basso ferrarese comprese nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Emilia-Romagna e Veneto. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'adozione del decreto. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
  4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui ai commi 2 e 3.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 27.
(Delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po).

   Sopprimerlo.
27. 205. Zoggia, Zaratti, Kronbichler, Formisano, Duranti, Nicchi, Sammarco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Parco del Delta del Po).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po che comprende almeno il territorio del Parco naturale regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27, e il territorio del Parco regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36. Qualora l'intesa non preveda l'ampliamento del Parco interregionale alle aree naturalisticamente rilevanti esterne ai due parchi regionali, sono considerate aree contigue, ai sensi dell'articolo 32, le aree confinanti della rete Natura 2000, di cui all'articolo 2 della presente legge, con esso confinanti.
  2. Qualora l'intesa non si perfezioni entro la data sopra indicata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po, che ricomprende il territorio dei due parchi regionali e quello delle aree della rete Natura 2000 come delineate nel comma 1.
*27. 1. Terzoni, Benedetti, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Parco del Delta del Po).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po che comprende almeno il territorio del Parco naturale regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27, e il territorio del Parco regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36. Qualora l'intesa non preveda l'ampliamento del Parco interregionale alle aree naturalisticamente rilevanti esterne ai due parchi regionali, sono considerate aree contigue, ai sensi dell'articolo 32, le aree confinanti della rete Natura 2000, di cui all'articolo 2 della presente legge, con esso confinanti.
  2. Qualora l'intesa non si perfezioni entro la data sopra indicata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po, che ricomprende il territorio dei due parchi regionali e quello delle aree della rete Natura 2000 come delineate nel comma 1.
*27. 3. Pellegrino, Marcon, Fratoianni, Gregori, Fassina.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Parco del Delta del Po).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po che comprende almeno il territorio del Parco naturale regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27, e il territorio del Parco regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36. Qualora l'intesa non preveda l'ampliamento del Parco interregionale alle aree naturalisticamente rilevanti esterne ai due parchi regionali, sono considerate aree contigue, ai sensi dell'articolo 32, le aree confinanti della rete Natura 2000, di cui all'articolo 2 della presente legge, con esso confinanti.
  2. Qualora l'intesa non si perfezioni entro la data sopra indicata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po, che ricomprende il territorio dei due parchi regionali e quello delle aree della rete Natura 2000 come delineate nel comma 1.
*27. 203. Zaratti, Kronbichler, Melilla, Nicchi, Formisano, Duranti, Zaccagnini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Parco del Delta del Po).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po che comprende almeno il territorio del Parco naturale regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27, e il territorio del Parco regionale del Delta del Po istituito con la legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36. Qualora l'intesa non preveda l'ampliamento del Parco interregionale alle aree naturalisticamente rilevanti esterne ai due parchi regionali, sono considerate aree contigue, ai sensi dell'articolo 32, le aree confinanti della rete Natura 2000, di cui all'articolo 2 della presente legge, con esso confinanti.
  2. Qualora l'intesa non si perfezioni entro la data sopra indicata, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po, che ricomprende il territorio dei due parchi regionali e quello delle aree della rete Natura 2000 come delineate nel comma 1.
  3. Il piano del Parco del Delta del Po persegue finalità di sviluppo socio-economico dei territori di competenza mediante la promozione e il sostegno alle attività economiche e produttive tradizionali e a forme di turismo sostenibile ecocompatibile, alle problematiche connesse alla gestione fluviale e alla gestione integrata della fascia costiera, nonché alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le regioni, con i comuni del Parco e con la Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015.
27. 2. Benedetti, Terzoni, Busto, Micillo, Daga, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Vignaroli, Gagnarli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: mediante l'istituzione di un unico Parco aggiungere la seguente: regionale.
27. 200. Castiello, Grimoldi, Borghesi, Gianluca Pini.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*27. 5. Catanoso, Martinelli.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*27. 201. Fiorio.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedere che la sede operativa degli organi del Parco del delta del Po sia ubicata tenendo conto dell'estensione territoriale, con particolare riferimento all'effettivo sviluppo dei rami del fiume Po che determinano la vera natura e dimensione dell'area deltizia, degli attuali Parchi regionali del delta del Po.
27. 19. Vella, Crimi.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere misure specifiche che tutelino la piccola pesca e la pesca turismo e un maggior controllo nel tentativo di scongiurare le attività di pesca illegale che contribuiscono alla crisi del settore.
27. 10. Vella, Crimi, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 2, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
27. 11. Vella, Crimi, Laffranco.

  Al comma 2, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
27. 12. Vella, Crimi, Laffranco.

  Al comma 2, lettera d), primo periodo, sopprimere le parole da:, assumendo a: regionali esistenti.
*27. 500. Pagani, Montroni.

  Al comma 2, lettera d), primo periodo, sopprimere le parole da:, assumendo a: regionali esistenti.
*27. 501. Zoggia, Sammarco.

  Al comma 2, lettera d), primo periodo, dopo le parole: i perimetri attualmente vigenti aggiungere le seguenti con i relativi regolamenti.
27. 202. Castiello, Grimoldi, Borghesi, Gianluca Pini.

  Al comma 2, lettera d), primo periodo, sopprimere le parole:, dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti «rete Natura 2000» confinanti con i parchi regionali esistenti.
27. 13. Vella, Crimi.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) prevedere che il piano del Parco includa forme di cooperazione con gli altri Parchi al fine di adottare una strategia condivisa per lo sviluppo delle attività economiche ed il patrimonio ambientale delle aree protette;
27. 15. Vella, Crimi.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) prevedere l'erogazione di contributi agli enti locali e consorzi delle aree naturali protette di cui al comma 1, per azioni di salvaguardia e valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali, per lo sviluppo di start-up innovative, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n.  549.
27. 16. Vella, Crimi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera g).
27. 17. Vella, Crimi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, al comma 3:
   sostituire il terzo periodo con il seguente:
Lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione;
   quinto periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: per materia e per i profili finanziari
27. 900. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: Il mancato raggiungimento fino alla fine del comma, con le seguenti: In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito il Parco nazionale del Delta del Po.
27. 220. Benedetti.

  Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole da: Le Commissioni fino a: del Governo con le seguenti: Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti è espresso.
27. 600. La Commissione.