Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 28 giugno 2017

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

Mozione n. 1-01594 – Trasparenza dei contratti derivati stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 1 minuto (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 19 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 11 minuti
 MoVimento 5 Stelle 30 minuti
 Forza Italia - Il Popolo della
 Libertà - Berlusconi Presidente
22 minuti
Articolo 1 - Movimento
 Democratico e Progressista
19 minuti
Alternativa popolare - Centristi
 per l'Europa - NCD
16 minuti
 Lega Nord e Autonomie - Lega
 dei Popoli - Noi con Salvini
15 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra
 Ecologia Libertà - Possibile
15 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare - MAIE 14 minuti
Civici e Innovatori 14 minuti
Democrazia solidale -
 Centro Democratico
13 minuti
 Fratelli d'Italia - Alleanza nazionale 13 minuti
 Misto: 17 minuti
  Conservatori e Riformisti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  UDC-IDEA 3 minuti
  Alternativa Libera -
  Tutti insieme per l'Italia
3 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) –
  Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Pdl n. 4102 – Sostegno e valorizzazione del festival Umbria Jazz

Seguito dell'esame: 5 ore.

Relatore 15 minuti
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 10 minuti
Interventi a titolo personale 44 minuti (con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 3 ore e 26 minuti
 Partito Democratico 55 minuti
 MoVimento 5 Stelle 23 minuti
 Forza Italia - Il Popolo della
 Libertà - Berlusconi Presidente
18 minuti
Articolo 1 - Movimento
 Democratico e Progressista
15 minuti
Alternativa popolare - Centristi
 per l'Europa - NCD
13 minuti
 Lega Nord e Autonomie - Lega
 dei Popoli - Noi con Salvini
12 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra
 Ecologia Libertà - Possibile
11 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare - MAIE 11 minuti
Civici e Innovatori 11 minuti
Democrazia solidale -
 Centro Democratico
11 minuti
 Fratelli d'Italia - Alleanza nazionale 10 minuti
 Misto: 16 minuti
  Conservatori e Riformisti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  UDC-IDEA 3 minuti
  Alternativa Libera -
  Tutti insieme per l'Italia
2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) –
  Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

Mozione n. 1-01553 e abb. – Iniziative volte a garantire il funzionamento delle province

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 1 minuto (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 19 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 11 minuti
 MoVimento 5 Stelle 30 minuti
 Forza Italia - Il Popolo della
 Libertà - Berlusconi Presidente
22 minuti
Articolo 1 - Movimento
 Democratico e Progressista
19 minuti
Alternativa popolare - Centristi
 per l'Europa - NCD
16 minuti
 Lega Nord e Autonomie - Lega
 dei Popoli - Noi con Salvini
15 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra
 Ecologia Libertà - Possibile
15 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare - MAIE 14 minuti
 Civici e Innovatori 14 minuti
 Democrazia solidale - Centro Democratico 13 minuti
 Fratelli d'Italia - Alleanza nazionale 13 minuti
 Misto: 17 minuti
  Conservatori e Riformisti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  UDC-IDEA 3 minuti
  Alternativa Libera -
  Tutti insieme per l'Italia
3 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) –
  Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 19 giugno 2017.

Pdl n. 2168-B – Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano

Seguito dell'esame: 7 ore.

Relatore per la maggioranza 20 minuti
Relatore di minoranza 10 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 4 minuti (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 36 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 15 minuti
 MoVimento 5 Stelle 31 minuti
 Forza Italia - Il Popolo della
 Libertà - Berlusconi Presidente
24 minuti
Articolo 1 - Movimento
 Democratico e Progressista
21 minuti
Alternativa popolare - Centristi
 per l'Europa - NCD
17 minuti
 Lega Nord e Autonomie - Lega
 dei Popoli - Noi con Salvini
16 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra
 Ecologia Libertà - Possibile
16 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare - MAIE 15 minuti
 Civici e Innovatori 15 minuti
Democrazia solidale -
 Centro Democratico
14 minuti
 Fratelli d'Italia - Alleanza nazionale 14 minuti
 Misto: 18 minuti
  Conservatori e Riformisti 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  UDC-IDEA 3 minuti
  Alternativa Libera -
  Tutti insieme per l'Italia
3 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) –
  Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

Pdl n. 3558 – Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista

Seguito dell'esame: 7 ore e 30 minuti.

Relatore per la maggioranza 15 minuti
Relatore di minoranza 10 minuti
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 10 minuti (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore
 Partito Democratico 1 ora e 21 minuti
 MoVimento 5 Stelle 34 minuti
 Forza Italia - Il Popolo della
 Libertà - Berlusconi Presidente
26 minuti
Articolo 1 - Movimento
 Democratico e Progressista
22 minuti
Alternativa popolare - Centristi
 per l'Europa - NCD
19 minuti
 Lega Nord e Autonomie - Lega
 dei Popoli - Noi con Salvini
17 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra
 Ecologia Libertà - Possibile
17 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare - MAIE 17 minuti
 Civici e Innovatori 16 minuti
 Democrazia solidale -
Centro Democratico
16 minuti
 Fratelli d'Italia - Alleanza nazionale 15 minuti
 Misto: 20 minuti
  Conservatori e Riformisti 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  UDC-IDEA 4 minuti
  Alternativa Libera -
  Tutti insieme per l'Italia
3 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) –
  Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

Doc. LXXXVII-bis, n. 5-A - Relazione della XIV Commissione sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2017 e sul Programma di lavoro della Commissione per il 2017

Tempo complessivo, escluse le dichiarazioni di voto: 7 ore (*) (**).

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento e tempi tecnici 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 10 minuti (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore
 Partito Democratico 1 ora e 21 minuti
 MoVimento 5 Stelle 34 minuti
 Forza Italia - Il Popolo della
 Libertà - Berlusconi Presidente
26 minuti
Articolo 1 - Movimento
 Democratico e Progressista
22 minuti
Alternativa popolare - Centristi
 per l'Europa - NCD
19 minuti
 Lega Nord e Autonomie - Lega
 dei Popoli - Noi con Salvini
17 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra
 Ecologia Libertà - Possibile
17 minuti
Civici e Innovatori 17 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare - MAIE 16 minuti
Democrazia solidale -
 Centro Democratico
16 minuti
 Fratelli d'Italia - Alleanza nazionale 15 minuti
 Misto: 20 minuti
  Conservatori e Riformisti 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  UDC-IDEA 4 minuti
  Alternativa Libera -
  Tutti insieme per l'Italia
3 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) –
  Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

(*) Per le dichiarazioni di voto sono attribuiti a ciascun gruppo 10 minuti. Al gruppo Misto sono assegnati 15 minuti.
(**) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 19 giugno 2017.

Pdl n. 3225 e abb. A/R – Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari

Seguito dell'esame: 15 ore.

Relatore per la maggioranza 20 minuti
Relatore di minoranza 10 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora
Interventi a titolo personale 2 ore e 28 minuti (con il limite massimo di 16 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 10 ore e 32 minuti
 Partito Democratico 2 ore e 52 minuti
 MoVimento 5 Stelle 1 ora e 11 minuti
 Forza Italia - Il Popolo della
 Libertà - Berlusconi Presidente
55 minuti
Articolo 1 - Movimento
 Democratico e Progressista
47 minuti
Alternativa popolare - Centristi
 per l'Europa - NCD
40 minuti
 Lega Nord e Autonomie - Lega
 dei Popoli - Noi con Salvini
36 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra
 Ecologia Libertà - Possibile
35 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare - MAIE 35 minuti
 Civici e Innovatori 34 minuti
Democrazia solidale -
 Centro Democratico
33 minuti
 Fratelli d'Italia - Alleanza nazionale 32 minuti
 Misto: 42 minuti
  Conservatori e Riformisti 12 minuti
  Minoranze Linguistiche 8 minuti
  UDC-IDEA 8 minuti
  Alternativa Libera -
  Tutti insieme per l'Italia
6 minuti
  FARE! – Pri 4 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) –
  Liberali per l'Italia (PLI)
4 minuti

Doc. XXII-bis, n. 9 – Relazione della Commissione di inchiesta sulla contraffazione sul fenomeno della contraffazione sul web

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 3 ore.

Relatore 15 minuti
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 22 minuti (con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 58 minuti
 Partito Democratico 31 minuti
 MoVimento 5 Stelle 13 minuti
 Forza Italia – Popolo della
 Libertà – Berlusconi Presidente
10 minuti
Articolo 1 – Movimento
 Democratico e Progressista
8 minuti
Alternativa Popolare - Centristi
 per l'Europa - NCD
7 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega
 dei Popoli – Noi con Salvini
7 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra
 Ecologia Libertà - Possibile
6 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE 6 minuti
Civici e Innovatori 6 minuti
Democrazia Solidale –
 Centro Democratico
6 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 6 minuti
 Misto: 12 minuti
  Conservatori e Riformisti 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  UDC-IDEA 2 minuti
  Alternativa Libera -
  Tutti insieme per l'Italia
2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) –
  Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

Mozione n. 1-01557 – Iniziative in materia di raccolta e donazione dei farmaci non utilizzati

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 1 minuto (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 19 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 11 minuti
 MoVimento 5 Stelle 30 minuti
 Forza Italia - Il Popolo della
 Libertà - Berlusconi Presidente
22 minuti
Articolo 1 - Movimento
 Democratico e Progressista
19 minuti
Alternativa popolare - Centristi
 per l'Europa - NCD
16 minuti
 Lega Nord e Autonomie - Lega
 dei Popoli - Noi con Salvini
15 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra
 Ecologia Libertà - Possibile
15 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare - MAIE 14 minuti
Civici e Innovatori 14 minuti
Democrazia solidale -
 Centro Democratico
13 minuti
 Fratelli d'Italia - Alleanza nazionale 13 minuti
 Misto: 17 minuti
  Conservatori e Riformisti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  UDC-IDEA 3 minuti
  Alternativa Libera -
  Tutti insieme per l'Italia
3 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) –
  Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Doc. XVI-bis, n. 11 – Relazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 3 ore (*).

Relatore 15 minuti
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 22 minuti (con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 58 minuti
 Partito Democratico 31 minuti
 MoVimento 5 Stelle 13 minuti
 Forza Italia – Popolo della
 Libertà – Berlusconi Presidente
10 minuti
Articolo 1 – Movimento
 Democratico e Progressista
8 minuti
Alternativa Popolare - Centristi
 per l'Europa - NCD
7 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega
 dei Popoli – Noi con Salvini
7 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra
 Ecologia Libertà - Possibile
6 minuti
 Scelta Civica – ALA per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE 6 minuti
 Civici e Innovatori 6 minuti
 Democrazia Solidale –
 Centro Democratico
6 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 6 minuti
 Misto: 12 minuti
  Conservatori e Riformisti 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  UDC-IDEA 2 minuti
  Alternativa Libera -
  Tutti insieme per l'Italia
2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) –
  Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 26 giugno 2017.

Mozione n. 1-01582 e abb. – Iniziative relative all'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 1 minuto (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 19 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 11 minuti
 MoVimento 5 Stelle 30 minuti
 Forza Italia - Il Popolo della
 Libertà - Berlusconi Presidente
22 minuti
Articolo 1 - Movimento
 Democratico e Progressista
19 minuti
Alternativa popolare - Centristi
 per l'Europa - NCD
16 minuti
 Lega Nord e Autonomie - Lega
 dei Popoli - Noi con Salvini
15 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra
 Ecologia Libertà - Possibile
15 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare - MAIE 14 minuti
 Civici e Innovatori 14 minuti
 Democrazia solidale -
 Centro Democratico
13 minuti
 Fratelli d'Italia - Alleanza nazionale 13 minuti
 Misto: 17 minuti
  Conservatori e Riformisti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  UDC-IDEA 3 minuti
  Alternativa Libera -
  Tutti insieme per l'Italia
3 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) –
  Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

(*) I tempi indicati sono stati in parte utilizzati nella seduta del 29 maggio 2017.

Conto consuntivo 2016 e bilancio 2017 della Camera dei deputati

Tempo complessivo: 17 ore, di cui:
• discussione generale: 9 ore e 30 minuti;
• seguito dell'esame: 7 ore e 30 minuti.

Discussione generale Seguito dell'esame
Deputati questori 1 ora e 30 minuti 40 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 28 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato) 1 ora e 13 minuti (con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 6 ore e 22 minuti 5 ore e 12 minuti
 Partito Democratico 40 minuti 1 ora e 25 minuti
 MoVimento 5 Stelle 33 minuti 36 minuti
 Forza Italia - Il Popolo della Li bertà - Berlusconi Presidente 32 minuti 27 minuti
 Articolo 1 - Movimento Demo cratico e Progressista 31 minuti 23 minuti
 Alternativa popolare - Centristi per l'Europa - NCD 31 minuti 19 minuti
 Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini 31 minuti 18 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra Eco logia Libertà - Possibile 31 minuti 17 minuti
 Scelta civica ALA per la Costi tuente liberale e popolare - MAIE 31 minuti 17 minuti
 Civici e Innovatori 31 minuti 17 minuti
 Democrazia solidale - Centro De mocratico 30 minuti 16 minuti
 Fratelli d'Italia - Alleanza na zionale 30 minuti 16 minuti
 Misto: 31 minuti 21 minuti
  Conservatori e Riformisti 8 minuti 6 minuti
  Minoranze Linguistiche 6 minuti 4 minuti
  UDC-IDEA 6 minuti 4 minuti
  Alternativa Libera - Tutti in sieme per l'Italia 5 minuti 3 minuti
  FARE! – Pri 3 minuti 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) 3 minuti 2 minuti

Mozione n. 1-01081 – Iniziative in materia di dislocazione, trasporto e acquisizione di armi nucleari in Italia

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 1 minuto (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 19 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 11 minuti
 MoVimento 5 Stelle 30 minuti
 Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente 22 minuti
 Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista 19 minuti
 Alternativa popolare - Centristi per l'Europa - NCD 16 minuti
 Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini 15 minuti
 Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà - Possibile 15 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare - MAIE 14 minuti
 Civici e Innovatori 14 minuti
 Democrazia solidale - Centro Democra tico 13 minuti
 Fratelli d'Italia - Alleanza nazionale 13 minuti
 Misto: 17 minuti
  Conservatori e Riformisti 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  UDC-IDEA 3 minuti
  Alternativa Libera - Tutti insieme per l'Italia 3 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) 2 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 giugno 2017.

  Adornato, Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Beni, Bergamini, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Blazina, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Brescia, Bressa, Brunetta, Buttiglione, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Kronbichler, La Marca, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Picchi, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rostan, Rughetti, Sani, Santerini, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Terzoni, Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignali, Zampa.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Adornato, Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Beni, Bergamini, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Blazina, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Brescia, Bressa, Brunetta, Buttiglione, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, Kronbichler, La Marca, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pannarale, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Speranza, Tabacci, Terzoni, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignali, Villecco Calipari, Zampa.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge D'INCECCO ed altri: «Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche» (1013) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Capone.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DADONE ed altri: «Modifiche agli articoli 77, 87 e 95 della Costituzione, in materia di omogeneità del contenuto dei disegni di legge e di esercizio dell'iniziativa legislativa del Governo» (4189).

   VI Commissione (Finanze):
  MANNINO e DI BENEDETTO: «Disciplina della funzione sociale della proprietà, in attuazione dell'articolo 42 della Costituzione» (4501). Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):
  FAUTTILLI: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni relative all'utilizzo di apparecchi radiotelefonici e cuffie sonore alla guida, di sistemi di sicurezza dei seggiolini per bambini, di utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e di limiti alle emissioni acustiche dei quadricicli leggeri» (4555) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII e XIV.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  BRAMBILLA: «Disposizioni concernenti l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei macelli e negli allevamenti» (4202) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di una proposta di modificazione al Regolamento.

  In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al Regolamento d'iniziativa dei deputati:
   TONINELLI E DIENI: «Articoli 14 e 15: modifiche in materia di disciplina dei gruppi parlamentari» (Doc. II n. 18).

  Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il Regolamento.

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 26 giugno, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, copia del decreto ministeriale 13 giugno 2017, recante rideterminazione dell'aliquota di base e dell'importo specifico fisso dell'accisa sulle sigarette, dell'importo dell'onere fiscale minimo sulle sigarette, dell'accisa minima sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e sui sigaretti, nonché della relativa relazione tecnica.

  Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 27 giugno 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (COM(2017) 335 final), corredata dai relativi allegati (COM(2017) 335 final – Annex 1) e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2017) 237 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Questa proposta è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 28 giugno 2017.

  La proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli (COM(2017) 276 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 8 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 28 giugno 2017.

Trasmissione dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

  Il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, con lettera in data 26 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2016, con aggiornamenti al mese di giugno del 2017 (Doc. CXCVII, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 28 dicembre 2016, a pagina 3, prima colonna, alla ventiquattresima riga, deve leggersi: «articoli 77, 87 e 95» e non: «articoli 72, 87 e 95», come stampato.

DISEGNO DI LEGGE: LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 3012-C)

A.C. 3012-C – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

  2. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
  «1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
  1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.
  1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente».

  3. All'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314».

  4. All'articolo 314, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento ad euro quindicimila».
  5. Ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

  6. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 132-bis. – (Obblighi informativi degli intermediari). – 1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.
  2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.
  3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione.
  4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.

  Art. 132-ter. – (Sconti obbligatori). – 1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:
   a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;
   b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
   c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

  2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.
  3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Tale lista è aggiornata con cadenza almeno biennale.
  4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce altresì i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).
  5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2:
   a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;
   b) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.

  6. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.
  8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.
  9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4.
  10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.
  11. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto di cui ai commi 2 e 4 e dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 7 comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 80.000 e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.
  12. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere b) e c) spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».

  7. Il regolamento di cui all'articolo 132-ter, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è adottato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. L'IVASS identifica, in sede di prima attuazione, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità, di cui all'articolo 132-ter, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  9. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «11-bis. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria».
  10. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, definiscono d'intesa tra loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 9 del presente articolo, sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili. Le predette linee guida sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che ne assicura le necessarie forme di pubblicità.
  11. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato nel caso in cui l'assicurato contragga più polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ciascuna polizza una clausola di guida esclusiva.
  12. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,».
  13. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio».

  14. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-bis, dopo le parole: «non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato» sono aggiunte le seguenti: «e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto»;
   b) al comma 4-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.»;
   c) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
  «4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».

  15. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.
  3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
  3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».

  16. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati dei sinistri, di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, introdotto dal comma 6 del presente articolo.

  17. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
  «Art. 138. – (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità). – 1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
   a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
   b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

  2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo i seguenti princìpi e criteri:

   a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
   b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;
   c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
   d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
   e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;
   f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

  3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.

  4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.
  5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT».

  18. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17 del presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
  19. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Art. 139. – (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità) – 1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
   a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;
   b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

  2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
  3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
  4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.
  5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.
  6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3».

  20. Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
  «Art. 145-bis. – (Valore probatorio delle cosiddette “scatole nere” e di altri dispositivi elettronici). – 1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.
  2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati “provider di telematica assicurativa”, i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.
  3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.
  4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.
  5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.
  6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-ter non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali».

  21. Il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».
  22. Il quinto periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti: «Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia».
  23. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
   b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
  «1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 193».

  24. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
  «Art. 149-bis. – (Trasparenza delle procedure di risarcimento). – 1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni».

  25. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».

  26. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio».

  27. I commi 3 e 4 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.
  28. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 128, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro 15.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati»;
   b) all'articolo 135, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica»;
   c) all'articolo 303, comma 4, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;
   d) l'articolo 316 è sostituito dal seguente:
  «Art. 316. – (Obblighi di comunicazione). – 1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila.
  2. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 154, commi 4 e 5, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centomila».

  29. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera b-bis), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotta dalla lettera a) del comma 28 del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono raddoppiati a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
  30. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 29, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L'IVASS procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi»;
   b) all'articolo 32, il comma 3-quater è abrogato;
   c) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati.

  31. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510,» sono inserite le seguenti: «con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, con l'anagrafe tributaria, limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso il codice fiscale o la partita IVA, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con il Casellario centrale infortuni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,»;
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la facoltà di consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente».

  32. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS può richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'autorità giudiziaria per frode assicurativa o per reati collegati e utilizzare tali informazioni esclusivamente per attività di contrasto di tali frodi all'interno dell'archivio informatico integrato.».

  33. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività svolta.
  34. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati si riferiscono, l'entità della riduzione dei premi secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì, entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione nei rispettivi siti internet.
  35. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 34 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
  36. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
  «4. I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-bis e del capo III del presente titolo sono versati alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».

  37. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

  38. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale»;
   b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni»;
   c) all'articolo 14:
   1) al comma 2, lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11»;
   2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6».

  39. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, e successive modificazioni, e anche al fine di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:
   a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni;
   b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali;
   c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi.
   d) individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.

  40. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 39 le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  41. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica»;
   b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto. In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche.
  3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.
  3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi»;
   c) al comma 4:
    1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al comma 3-quater»;
    2) al secondo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater».

  42. All'articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto» sono sostituite dalle seguenti: «eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto».
  43. All'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «ad euro 580.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 1.160.000,00».

  45. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del Registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  46. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro di cui al comma 45.

  47. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti già clienti di un operatore, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM card e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  48. Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di settore, possono essere applicate le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  49. Al fine di evitare situazioni di insolvenza, l'utente che intende usufruire delle modalità di pagamento di cui al comma 48 è messo nelle condizioni di conoscere, durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residua a seguito dell'operazione medesima.
  50. Le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono essere effettuate tramite credito telefonico.
  51. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia, sono disciplinate le modalità e i requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 50.
  52. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  53. Le erogazioni liberali di cui al comma 50 non sono deducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi.
  54. Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 48 a 53 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  55. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è modificato al fine di dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
  56. Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell'operatore.
  57. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il compenso è riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato»;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione».

  58. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;
   b) l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017;
   c) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.»;
   d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;
   e) all'articolo 21, il comma 3 è abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017.

  59. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 58 del presente articolo; con la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.
  60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 62 a 65 e da 67 a 72 del presente articolo, a decorrere dal 1º luglio 2019, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.
  61. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 62 a 65 e da 67 a 72 del presente articolo, a decorrere dal 1º luglio 2019, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
  62. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi (Smc). Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione nel portale. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  63. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano forniscono almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito internet degli operatori. Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica devono indicare la composizione media della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora (kWh).
  64. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 63, stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.
  65. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal comma 62, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce altresì le modalità di copertura dei costi sostenuti, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  66. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte, nonché alla realizzazione di piattaforme informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori.
  67. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:
   a) l'operatività del portale informatico di cui al comma 62;
   b) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di switching secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;
   c) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93;
   d) l'operatività del Sistema informatico integrato, come gestore della banca dati di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
   e) il completamento del quadro normativo e regolatorio e il rispetto delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di implementazione del brand unbundling, secondo quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93;
   f) la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.

  68. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 67, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 67 l'obiettivo non sia stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro i tre mesi successivi alla data di cui al comma 67, adottano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento.
  69. Con il medesimo decreto di cui al comma 68 sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui ai commi 60 e 61 e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato.
  70. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo previsto dai commi 60 e 61, secondo le modalità definite con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  71. Al fine di semplificare le modalità di cambio di fornitore da parte del cliente, all'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
  «1-quinquies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro».
  72. Qualora uno o più degli obiettivi di cui ai commi da 67 a 71 siano raggiunti prima del 1o gennaio 2018, con riferimento al mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica o del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
  73. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della società Acquirente unico Spa.
  74. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce le modalità con cui lo Sportello per il consumatore gestito da Acquirente unico Spa accede, per l'efficacia delle attività ad esso affidate dall'Autorità medesima, alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.
  75. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, stabilisce le modalità affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la sua lettura sia tecnicamente possibile.
  76. Al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  77. Il decreto di cui al comma 76 disciplina le modalità di erogazione dei benefìci economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando se del caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  78. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 76, continua ad applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei benefìci di cui al medesimo comma 76.
  79. Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, individuati secondo condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità stessa adotta le misure necessarie affinché sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale. L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale.
  80. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità, con proprio provvedimento, definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori e individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.
  81. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; a decorrere dalla data della sua istituzione l'inclusione e la permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.
  82. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 81.
  83. L'Elenco di cui al comma 81 è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.
  84. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: «requisiti stabiliti» sono inserite le seguenti: «, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,».
  85. Dopo la lettera b-bis) del comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserita la seguente:
   «b-ter) i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente».

  86. Al fine di promuovere la concorrenza attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, all'articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati può avvenire anche in un quadro di reciprocità, ma solo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare proporzionalità, correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del predetto comma 1 e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
  1-ter. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocità ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati, spetta a questi ultimi l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno».

  87. Al fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola di «close-out netting» prevista per i prodotti energetici all'ingrosso di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla loro capacità di consumo, è valida ed efficace, in conformità a quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.
  88. Ai fini di cui al comma 87, per clausola di «close-out netting» deve intendersi qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di ragionevolezza commerciale, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo. In caso di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, che abbia natura concorsuale e che preveda lo spossessamento del debitore, gli organi della procedura, entro sei mesi dal momento di apertura della procedura stessa, possono far valere la violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale qualora la determinazione del valore corrente stimato sia intervenuta entro l'anno che precede l'apertura della procedura stessa, fatto salvo che detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole contrattuali concernenti i criteri di valutazione del valore corrente stimato siano coerenti con gli schemi contrattuali elaborati nell'ambito della prassi internazionale riconosciuta da associazioni rappresentative internazionali ovvero allorché prevedano il ricorso a quotazioni fornite da uno o più soggetti terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale.
  89. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 81 a 84 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  90. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-ter.
  3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del provvedimento, disposto a seguito di verifica, decorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi. Le modalità di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.
  3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati».

  91. All'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento.» sono inserite le seguenti: «In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1o luglio 2016».
  92. All'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 5, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.
  5-ter. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal comma 5-bis».

  93. All'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.
  2-ter. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto previsto dal comma 2-bis, prevedendo altresì che, per i gestori di sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densità dell'utenza servita, nel rispetto dei princìpi generali di efficienza ed economicità e con l'obiettivo di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi»;
   b) il comma 3 è abrogato.

  94. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».
  95. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del citato regolamento di cui al decreto n. 226 del 2011, la documentazione di gara non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.
  96. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6, lettere a., c. e d., del citato regolamento di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dal predetto articolo 10, comma 6, lettera b., devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.
  97. All'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2018» e le parole: «un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale» sono sostituite dalle seguenti: «un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio».
  98. Entro il 31 dicembre 2017 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle regioni, ad integrazione di quanto già versato per il 2016 e il 2017, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 97 e quanto già versato per gli stessi anni.
  99. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo» sono aggiunte le seguenti: «, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014».
  100. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 99 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  101. Al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti, da realizzare, in attuazione dei princìpi del capo V del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2017, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1o settembre 2017, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989, riducendone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.
  102. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 101 del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare sospensione dell'attività sulla base della disciplina regionale, con l'evidenza della data di cessazione della sospensione medesima.
  103. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 101 del presente articolo i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai commi 113 e 114 del presente articolo, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo può essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.
  104. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 103 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente, l'amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 101, alla regione e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.
  105. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe di cui al comma 101, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 101, 104 e 108, sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  106. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 103 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
  107. A decorrere dal 1o gennaio 2018 la Cassa conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente unico Spa per il tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in regime di separazione contabile. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente unico Spa con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall'OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1o gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo GPL e del fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1o gennaio 2018 le funzioni della Cassa conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal comitato per la gestione del fondo bombole per metano di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  108. Decorso inutilmente il nuovo termine di cui al comma 106 il Ministero dello sviluppo economico ne dà prontamente comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla regione ed all'amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso. L'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 101 è requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.
  109. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, eseguita accedendo all'anagrafe di cui al comma 101, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 103.
  110. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 103 e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al comune competente per territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest'ultima quota è acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.
  111. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 103 del presente articolo, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 104 del presente articolo, l'amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 110 del presente articolo.
  112. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alla data di cui al comma 104 sono inviate all'amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.
  113. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 103 del presente articolo, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
   a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  114. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 103 del presente articolo, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
   a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
   b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
   c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  115. Le regioni e i comuni, anche attraverso l'anagrafe degli impianti di cui al comma 101, verificano che gli impianti di distribuzione dei carburanti la cui attività è sospesa rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.
  116. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attività di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 118, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.
  117. Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalità di cui al comma 118, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 116. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  118. Le attività di dismissione di cui al comma 116, finalizzate a prevenire l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.
  119. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma 116 del presente articolo, qualora individuino delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  120. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 101 a 119 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  121. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, le parole: «, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h)» sono soppresse;
   b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo di corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), è sospeso a seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.»;
   c) al sesto periodo, le parole: «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ISPRA».

  122. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 121 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  123. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea,»;
   b) le parole: «entro tre mesi dalla loro adozione» sono soppresse.

  124. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
  125. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 124, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio della attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate.
  126. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  127. A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.
  128. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 126 e 127 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
  129. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo».
  130. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 126 a 129 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  131. Gli istituti bancari, le imprese di assicurazione e le società di carte di credito assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.
  132. La violazione delle disposizioni di cui al comma 131 implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorità di cui al comma 131, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.
  133. In conformità con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet.
  134. Il decreto di cui al comma 133 individua altresì le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione nel sito internet, nonché i relativi aggiornamenti periodici.
  135. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi 133 e 134 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  136. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'IVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario finanziario»;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, avente i contenuti minimi di cui al comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale»;
   c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare complessivo».

  137. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.
  138. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.
  139. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 138, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.
  140. Ai fini di cui al comma 139, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.
  141. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 72-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  142. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4:
    1) al comma 3, il quarto periodo è soppresso;
    2) il comma 4 è abrogato;
    3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;
   b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis. – (Esercizio della professione forense in forma societaria). – 1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.
  2. Nelle società di cui al comma 1:
   a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
   b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
   c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

  3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.
  4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
  5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.
  6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza»;
   c) l'articolo 5 è abrogato;
   d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.

  143. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 63 è sostituito dal seguente:
  «63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
   a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;
   b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;
   c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio»;
   b) il comma 64 è abrogato;
   c) il comma 65 è sostituito dal seguente:
  «65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse»;
   d) il comma 66 è sostituito dal seguente:
  «66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta»;
   e) dopo il comma 66 è inserito il seguente:
  «66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63»;
   f) il comma 67 è sostituito dal seguente:
  «67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, princìpi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63, 65, 66 e 66-bis del presente articolo, nonché dal presente comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti».

  144. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in seguito ogni triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell'articolo 143 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal comma 143 del presente articolo, segnalando le eventuali criticità e proponendo le modifiche ritenute opportune.
  145. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti»;
   b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende più regioni»;
   c) all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Egli non può prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni»;
   d) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:
  «Art. 82. – 1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, per svolgere la propria attività e per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.
  2. Ciascun associato può utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro associato.
  3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 26»;
   e) all'articolo 93-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di notai pari almeno a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine:
    a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via preventiva all'ispezione presso lo studio e nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione contabile in suo possesso che gli è richiesta anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;
    b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte d'appello;
    c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati ai sensi della lettera b), secondo le modalità previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con l'obbligo di astensione in ogni caso di conflitto di interessi»;
   f) all'articolo 147, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai princìpi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137».

  146. All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo le parole: «archivio notarile distrettuale» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma»;
   b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «del luogo dove ha sede il Consiglio notarile» sono sostituite dalla seguente: «aggregante»;
   c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
  «La riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregare, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare, nonché dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione».

  147. All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti».

  148. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
  «Art. 4. – 1. – Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge»;
   b) la tabella A è sostituita dalla seguente:

  «Tabella A

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI

  Bologna: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.
  Napoli: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria».

  149. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L'Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell'elenco delle società di cui al presente comma nel proprio sito internet.
  150. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.
  151. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso è previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».
  152. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251.
  153. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
  154. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.
  155. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 154.
  156. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 154 e 155.
  157. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 154, 155 e 156 comporta la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  158. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata»;
   b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.»;
   c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,»;
   d) al comma 4, le parole: «da un altro socio» sono sostituite dalle seguenti: «da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni»;
   e) il comma 4-bis è abrogato.

  159. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 158, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma.
  160. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 159 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  161. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio».

  162. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro».

  163. All'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo la parola: «dipendono» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alle farmacie».
  164. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia».
  165. Al comma 1-bis dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «prevedendo che il cittadino scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alter nativi, e senza oneri per la finanza pubblica».
  166. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'Ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.
  167. È nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.
  168. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2017, clausole idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, pena l'applicazione di specifiche sanzioni, di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito internet dedicato.
  169. I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità. I concessionari e i gestori di cui al primo periodo garantiscono inoltre una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti.
  170. I soggetti di cui al comma 169 adeguano o integrano le proprie carte dei servizi e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma.
  171. All'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: «motocarrozzetta,» è inserita la seguente: «velocipede,».
  172. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, all'articolo 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, dopo le parole: «riproduzioni richieste» sono inserite le seguenti: «o eseguite»;
   b) al comma 3-bis:
    1) al numero 1), le parole: «bibliografici e» sono soppresse, dopo la parola: «archivistici» sono inserite le seguenti: «sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo,» e dopo la parola: «attuata» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e»;
    2) al numero 2), le parole: «, neanche indiretto» sono soppresse.

  173. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80».

  174. Il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono già attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  175. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica all'ente il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, è abrogato.
  176. Al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato, al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10:
    1) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   «d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione»;
    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»;
   b) all'articolo 11, comma 1, lettera d), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;
   c) all'articolo 12, comma 1, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili» sono soppresse;
   d) all'articolo 14, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero»;
   e) all'articolo 54:
    1) al comma 1, lettera d-ter), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;
    2) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili» sono soppresse;
   f) all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco gli sia presentata per un esame diretto»;
   g) all'articolo 65:
    1) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;
    2) al comma 3, lettera a), la parola «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500»;
    3) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
  «4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:
   a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);
   b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'Allegato A, lettera B, numero 1.

  4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione»;
   h) all'articolo 68:
    1) al comma 4, le parole: «dal Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro»;
    2) al comma 5, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale»;
   i) all'articolo 74, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantotto»;
   l) all'allegato A, lettera A, nel numero 15 e nella nota (1), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta».

  177. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
   a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo codice;
   b) istituisce un apposito «passaporto» per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale.

  178. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:
  «1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo».
  179. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «esercizi di vendita» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,».
  180. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
   b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;
   c) promuovere la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi;
   d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;
   e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;
   f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

  181. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 180, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.
  182. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 180, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma, e con la procedura di cui al comma 181, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
  183. Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 180 a 182 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 180 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  184. All'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione».

  185. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità, l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonché l'adozione di piani urbani della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'installazione sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato multidisciplinare, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;
   b) definire le informazioni rilevabili dai dispositivi elettronici, insieme ai relativi standard, al fine di favorire una più efficace e diffusa operatività delle reti di sensori intelligenti, per una gestione più efficiente dei servizi nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini;
   c) disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, il trattamento dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si può accedere, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, il coinvolgimento dei cittadini attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico;
   d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi elettronici;
   e) individuare le modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della privacy, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi opzionali.

  186. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 185 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali nonché acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei quindici giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 185 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di trenta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  187. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 185, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 185 e con la procedura di cui al comma 186, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
  188. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione dei commi da 185 a 187 del presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  189. Per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo). Contribuiscono all'alimentazione del SiNaMoLo, attraverso idonei sistemi di cooperazione, in conformità a quanto disposto dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle capitanerie di porto, i Sistemi PIL (piattaforma integrata della logistica) e PIC (Piattaforma integrata circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, i PCS (Port Community System) delle Autorità portuali, il SIMPT (Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché le piattaforme logistiche territoriali.
  190. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), sono definite le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonché definendo gli standard di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.
  191. Per le attività di cui ai commi 189 e 190 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dal 2018 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  192. Agli oneri derivanti dal comma 191 del presente articolo, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  193. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 58, sostituire, ovunque ricorra, la parola: settembre con la seguente: ottobre.
1. 40. (ex 1. 119.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 61, primo periodo sostituire le parole: luglio 2019 con le seguenti: luglio 2020;

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo sostituire le parole da: disposizioni per fino alla fine del comma con le seguenti:, entro la medesima data, disposizioni improntate alla promozione della concorrenza nella vendita al dettaglio per assicurare il servizio universale a salvaguardia dei clienti finali domestici e delle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro temporaneamente senza fornitore di energia elettrica e il servizio per chi non abbia ancora scelto, entro la suddetta data, il proprio fornitore adottando altresì condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
1. 41. (ex 1. 127.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 61, secondo periodo, sostituire le parole da: adotta fino alla fine del comma con le seguenti: disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale.
1. 42. (ex 1. 129.) Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 61, secondo periodo, dopo le parole: senza fornitore di energia elettrica aggiungere le seguenti: o che non abbiano scelto il proprio fornitore.
1. 44. Mazziotti Di Celso, Galgano, Menorello, Catalano, Corsaro.

  Al comma 62, primo periodo, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il numero verde dello Sportello per il consumatore dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico fornisce informazioni agli utenti sulle modalità di accesso e utilizzo del portale informatico in riferimento ai relativi contenuti, termini e condizioni, al fine di consentire agli utenti di acquisire elementi utili al confronto informato tra le diverse offerte nel rispetto della massima trasparenza e della concorrenza.
1. 45. (ex 1. 135.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 63, ultimo periodo, dopo le parole: Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica aggiungere le seguenti: anche ai fini del controllo della veridicità delle stesse da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,.
1. 46. (ex 1. 140.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 67, aggiungere in fine, la seguente lettera:
   g) la quota percentuale di clienti domestici, che, uscendo dal mercato vincolato, siano rimasti clienti di una società collegata all'esercente la maggior tutela, sia inferiore al 50 per cento.
1. 47. (ex 1. 148.) Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 68, ultimo periodo, sostituire le parole da: il Ministero dello sviluppo economico fino alla fine del comma con le seguenti: con il medesimo decreto, le scadenze di cui ai commi 60 e 61 sono prorogate di dodici mesi per ciascun mercato di riferimento.
1. 48. (ex 1. 149.) Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Sostituire il comma 79 con i seguenti:
  79. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, l'emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale contraria ai princìpi di buona fede, correttezza e lealtà previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  79-bis. Nei contratti di cui al comma 79, l'inserimento dell'intimazione di pagamento immediato, con minaccia del distacco dell'utenza, nelle fatture emesse per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale aggressiva ai sensi degli articoli 24, 25, comma 1, lettera c), e 26, comma 1, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
  79-ter. Nei contratti di cui al comma 79, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'autorità competente abbia aperto un procedimento per l'accertamento di eventuali violazioni del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'utente ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità del condotta dell'operatore.
  79-quater. Qualora le autorità competenti accertino comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, gli utenti lesi da tali comportamenti non sono obbligati al pagamento delle fatture conseguentemente emesse. In ogni caso, gli utenti non sono obbligati al pagamento delle fatture emesse sulla base di consumi stimati per periodi relativamente ai quali essi abbiano tempestivamente comunicato gli effettivi consumi ovvero quando per le rispettive utenze siano operanti sistemi di telelettura.
  79-quinquies. Nei contratti di cui al comma 79, l'utente può consentire, con clausola specificamente approvata per iscritto, la fatturazione a conguaglio per periodi maggiori di due anni. Nei casi di conguaglio espressamente consentito ai sensi del primo periodo non è comunque ammessa l'applicazione di interessi.
  79-sexies. È in ogni caso diritto dell'utente, anche nel caso di contratti stipulati in regime di libero mercato, all'esito della verifica di cui al comma 79-ter ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio non espressamente consentito dall'utente ai sensi del comma 79-quinquies.
  79-septies. L'utente può sempre chiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio espressamente consentito ai sensi del comma 79-quinquies.
  79-octies. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.
  79-novies. Le disposizioni ai commi da 79 a 79-octies si applicano anche ai rapporti contrattuali in atto e in relazione ai procedimenti e agli accertamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  79-decies. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per la sospensione dei pagamenti e per i rimborsi di cui ai commi 79-ter, 79-quater e 79-sexies, relativi a fatture emesse a decorrere dal 1o gennaio 2016.
1. 49. (ex 1. 368.) Baldelli, Polidori, Librandi, Allasia, Rizzetto, Crippa, Ricciatti.

  Al comma 79, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 50. (ex 1. 153.) Allasia, Busin.

  Sostituire il comma 80, con il seguente:
  80. Nei casi in cui, in seguito ad accertamenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, vengano ravvisati comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi energetici, i clienti finali sono esonerati dal pagamento di fatture di rilevante importo errate o concernenti consumi stimati in relazione alle quali il cliente abbia già comunicato i dati di auto lettura, ovvero tali dati siano stati teleletti. Qualora il cliente finale abbia già provveduto al pagamento di somme non dovute, il gestore dei servizi energetici provvede al rimborso immediato. Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, l'Autorità, con proprio provvedimento, definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori e individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.
1. 51. (ex 1. 160.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 80, sostituire le parole: dei gruppi di misura da parte dei distributori con le seguenti: ai clienti finali dei gruppi di misura da parte dei distributori, fornendo altresì al consumatore ogni informazione concernente le bollette basate su consumi presunti.
1. 52. (ex 1. 162.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 80, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La stessa deve altresì garantire che dalla lettura dei contatori elettronici, che viene verificata con cadenza mensile dai venditori, ai clienti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica. Il venditore deve in ogni caso permettere ai clienti finali di effettuare l'autolettura del contatore attivando tutti gli strumenti necessari alla comunicazione dei consumi effettivi.
1. 53. (ex 1. 164.) Allasia, Busin.

  Sopprimere il comma 86.
1. 54. (ex 1. 172.) Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 90, capoverso comma 3-quater sostituire le parole: compresa tra 1 e 3 kw con le seguenti: superiore a 20 kw.
1. 55. (ex 1. 175.) Allasia, Busin.

  Sopprimere il comma 93.
1. 56. (ex 1. 180.) Allasia, Busin.

  Al comma 118, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nella bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.
1. 57. (ex 1. 191.) Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri, Vignaroli, Micillo.

  Al comma 118, secondo periodo, sostituire le parole: e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione con le seguenti: e, in ogni caso, alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.
1. 57. (ex 1. 191.) Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri, Vignaroli, Micillo.
(Approvato)

  Al comma 136 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
al comma 1:
    1) al primo periodo, le parole: «sulla vita» sono sostituite dalle seguenti: «, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito,»;
    2) al secondo periodo, le parole: «sulla vita» sono soppresse.
1. 156. (ex 1. 201.) Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 136, lettera c), capoverso comma 3-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Le informative di cui al presente comma devono essere inserite nel prospetto informativo ovvero nella proposta contrattuale e devono essere sottoscritte dal cliente.
1. 58. (ex 1. 202.) Villarosa.

  Al comma 136, lettera c), capoverso comma 3-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informative di cui al presente comma devono essere inserite nel prospetto informativo ovvero nella proposta contrattuale.
1. 59. (ex 1. 203.) Villarosa.

  Al comma 138, sostituire la parola: sei con la seguente: quindici

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire le parole: due canoni trimestrali anche non con le seguenti: cinque canoni trimestrali
   sostituire le parole: quattro canoni mensili anche non con la seguente: quindici canoni mensili.
1. 60. (ex 1. 206.) Busin, Allasia.

  Al comma 142, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ove la società costituita per l'esercizio della professione forense sia costituita anche da soci non professionisti, la società non potrà svolgere la propria attività a favore o nell'interesse del socio non professionista, nonché di società dallo stesso controllate o allo stesso collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o comunque dallo stesso, anche per interposta persona, partecipate. Il socio non professionista deve avere altresì i requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo degli avvocati, non deve aver riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a un anno di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione, non deve essere stato radiato o cancellato da un ordine o collegio professionale per motivi disciplinari. La violazione di tali previsioni comporta di diritto l'esclusione del socio e costituisce illecito disciplinare per la società.
1. 61. (ex 1. 217.) Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 142, lettera b), capoverso Art. 4-bis, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: I redditi prodotti dalla società tra avvocati sono parificati e considerati redditi di lavoro autonomo, anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
1. 62. (ex 1. 218.) Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 145, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, tenuto conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.».
*1. 63. (ex identici 1. 225. e 1. 226.) Ricciatti, Epifani, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 145, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, tenuto conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.».
*1. 64. (ex identici 1. 225. e 1. 226.) Ruocco, Bonafede.

  Al comma 145, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, tenuto conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.».
*1. 65. (ex identici 1. 225. e 1. 226.) Polidori, Gelmini.

  Al comma 145, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana.
1. 66. (ex 1. 227.) Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 145, sopprimere le lettere c) e d).
1. 67. (ex 1. 229.) Polidori, Sandra Savino.

  Al comma 145, sopprimere la lettera d).
1. 68. (ex 1. 231.) Polidori, Sandra Savino.

  Sopprimere i commi 146, 147 e 148.
1. 69. (ex 1. 232.) Polidori, Sandra Savino.

  Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti
  148-bis. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
  148-ter. In deroga all'articolo 31, commi 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunzie e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, sono firmati digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.
  148-quater. Il soggetto obbligato può avvalersi dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.
  148-quinquies. L'atto di rappresentanza di cui al comma 148-quater può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
  148-sexies. Per ottenere l'accreditamento necessario ai sensi del comma 148-quinquies i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011. n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008. n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le CCIAA che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010, i soggetti che si servono dell'agenzia per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'atto è conservato dall'agenzia stessa.
  6. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese.
  148-septies. Per i contratti di cui al comma 148-bis del presente articolo redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986. n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.
  148-octies. All'attuazione dei commi da 148-bis a 148-septies, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 70. (ex 1. 235.) Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Dopo il comma 148, aggiungere i seguenti:
  148-bis. All'articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, alinea, dopo le parole: «deve essere redatto per atto pubblico» sono inserite le seguenti: «o per scrittura privata»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Se l'atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori, entro venti giorni, devono depositarlo per la sua iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3)».

  148-ter. Relativamente agli atti di iscrizione al registro delle imprese di società a responsabilità limitata semplificata redatti per scrittura privata, l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, spetta al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente.
1. 71. (ex 1. 242.) Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Sostituire il comma 154 con i seguenti:
  154. La professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della legge 24 luglio 1985, n. 409 e successive modificazioni.
  154-bis. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34.
  154-ter. Nella prima applicazione della presente legge le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 12 novembre 2011 n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n.183 del 2011 e successive modificazioni.
  154-quater. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari sono definite con apposito decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  155-quinquies. Ai fini di garantire una corretta informazione pubblicitaria a tutela dei pazienti, gli Odontoiatri e le Società operanti in ambito odontoiatrico sono tenuti al rispetto delle norme sulla pubblicità sanitaria stabilite dal Codice Deontologico emanato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici ed odontoiatri. Il mancato rispetto costituisce illecito disciplinare punito secondo le sanzioni previste per gli esercenti e per le Società secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 72. (ex identici 1. 254. e 1. 255) Rizzetto.

  Al comma 154, primo periodo, sostituire le parole da: che prestano fino alla fine del comma, con le seguenti: ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all'albo degli odontoiatri

  Conseguentemente, al comma 156, sostituire le parole: svolge con le seguenti: può svolgere.
1. 74. Galgano, Menorello, Mazziotti di Celso, Catalano.

  Al comma 154, primo periodo, sostituire le parole da: che prestano fino alla fine del comma, con le seguenti: ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, nonché il direttore sanitario siano iscritti all'Albo degli odontoiatri.
1. 75. (ex 1. 259.) Nesci, Grillo, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 154, secondo periodo, dopo le parole: iscritto all'albo degli odontoiatri aggiungere le seguenti: da almeno cinque anni.
1. 76. (ex 1. 261.) Mantero, Grillo, Lorefice, Colonnese, Nesci, Silvia Giordano, Baroni, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 158, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) al comma 4, dopo le parole: «dall'articolo 11 della presente legge,», sono aggiunte le seguenti «in caso di assenza di soci,».
1. 77. (ex 1. 269.) Colonnese, Silvia Giordano, Nesci, Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento.
*1. 78. (ex identici 1. 274. e 1. 276.) Colonnese, Mantero, Grillo, Nesci, Lorefice, Silvia Giordano, Baroni, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento.
*1. 79. (ex identici 1. 274. e 1. 276.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
1. 80. (ex 1. 278.) Polidori, Centemero, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 159, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento.
1. 81. (ex 1. 280.) Sandra Savino, Laffranco, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 159, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le società di capitali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991 n.362, come sostituito dal comma 158, lettera a) del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso entro trenta giorni dalla costituzione sono tenute ad iscrivere la società e la relativa compagine sociale in un apposito Elenco istituito presso gli Ordini provinciali dei Farmacisti. La maggioranza dei soci deve essere composta da farmacisti, restando salve le incompatibilità e le relative sanzioni previste dalla legislazione vigente. In ogni caso la partecipazione al capitale sociale dei farmacisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Elenco, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilite la prevalenza dei soci farmacisti entro sei mesi.
1. 82. (ex 1. 282.) Lorefice, Nesci, Colonnese, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 159, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il 3 per cento dei profitti delle società di persone e delle società di capitali titolari dell'esercizio della farmacia privata è destinato ad un fondo di solidarietà rivolto all'istituzione e tutela delle farmacie rurali che operano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 1.200 abitanti. L'eventuale autorizzazione di nuovi esercizi commerciali è concessa esclusivamente a farmacisti non titolari di farmacia o parafarmacia. Nel caso delle parafarmacie il diniego è subordinato alla titolarità di due o più esercizi commerciali.
1. 83. (ex 1. 283.) Silvia Giordano, Colonnese, Nesci, Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni, Vallascas, Sibilia.

  Al comma 164, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: otto anni.
1. 84. (ex 1. 293.) Ricciatti, Quaranta, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 172, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) al comma 3-bis, sostituire i numeri 1 e 2 con i seguenti:
    «1) la riproduzione di beni culturali, compresi i beni bibliografici e archivistici, attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi;
    2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.»
1. 85. (ex 1. 306.) Bossa, Nicchi, Scotto, Zoggia, Ricciatti.

  Sopprimere i commi 176 e 177.
*1. 86. (ex identici 1. 308. e 1. 309.) Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

  Sopprimere i commi 176 e 177.
*1. 87. (ex identici 1. 308. e 1. 309.) Allasia, Busin.

  Sopprimere il comma 176.
1. 88. (ex 1. 310.) Nicchi, Ricciatti, Zoggia, Bossa, Scotto.

  Al comma 176, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).
1. 89. (ex identici 1. 313. e 1. 314.) Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

  Al comma 176, sopprimere la lettera e).
1. 90. (ex identici 1. 324. e 1. 325) Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

  Al comma 176, sopprimere la lettera g).
1. 91. (ex identici 1. 329 e 1. 331.) Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

  Al comma 180, alinea, sostituire la parola: dodici con la seguente: tre.
1. 92. (ex 1. 346.) Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 180, sopprimere la lettera b).
1. 93. (ex 1. 347.) Allasia, Saltamartini, Busin.

  Al comma 180, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: favorendo altresì l'ingresso nel mercato delle suddette piattaforme.
1. 94. (ex 1. 348.) Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Zoggia.

  Al comma 180, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) prevedere una disciplina per lo sviluppo del car pooling, definito come:
    1) una modalità di trasporto non professionale consistente nell'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che debbano percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messe in contatto anche tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e non;
    2) prevedere che per il car pooling siano ammesse forme di compartecipazione alle spese di viaggio condiviso tra gli utenti, il cui importo debba essere preventivamente concordato e non possa essere superiore al costo complessivo del servizio di trasporto sull'itinerario in oggetto e non possa determinare profitti per l'utente operatore. L'ammontare complessivo della compartecipazione a carico dei passeggeri che condividono il viaggio all'interno di uno stesso veicolo non può essere superiore al 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI) al netto di eventuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti;
    3) un contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile che non si configuri come attività d'impresa di trasporto di persone.
1. 95. (ex 1. 353.) Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Dopo il comma 180, aggiungere il seguente:
  180-bis. Per il trasporto pubblico non di linea è fatto obbligo ai conducenti di taxi di rilasciare la ricevuta di pagamento al cliente al termine della corsa.
1. 96. (ex 1. 300.) Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo il comma 184, aggiungere il seguente:
  184-bis. Nei contratti di noleggio il costo dei dispositivi di sicurezza opzionali non possono essere superiori al cinquanta per cento della tariffa di nolo giornaliera concordata.
1. 97. (ex 1. 358.) Crippa, Cancelleri, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 6, capoverso «Art. 132-ter» comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio.
1. 98. (ex 1. 20.) Paglia, Civati.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 4, dopo le parole: e collocati nella medesima classe di merito, inserire le seguenti: a parità di condizioni del territorio,.
1. 99. (ex 1. 28.) Allasia, Busin.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 sopprimere le parole: «e significativo»;
   b) al comma 7 sopprimere le parole: «significativo e»;
1. 100. (ex 1. 29.) Allasia, Busin.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 5, lettera b), sostituire le parole: da specifiche evidenze sui differenziali di rischio, con le seguenti: da responsabilità individuali del singolo conducente.
1. 101. (ex 1. 33.) Paglia, Civati.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, al capoverso 5, lettera b), dopo le parole: da specifiche evidenze sui differenziali di rischio inserire le seguenti: connesse con responsabilità individuali del singolo conducente.
1. 102. (ex 1. 34.) Paglia, Civati.

  Al comma 6, capoverso Art. 132-ter, comma 8, dopo le parole: l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7 aggiungere le seguenti: nonché le eventuali sanzioni all'impresa ai sensi del punto 11.
1. 103. (ex 1. 35.) Paglia, Civati.

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «3. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo».
1. 104. (ex 1. 46.) Colletti, Vallascas, Crippa, Fantinati, Della Valle, Da Villa, Cancelleri.

  Al comma 15, capoverso 3-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'indicazione dei testimoni può in ogni caso avvenire al momento dell'invito alla stipula della negoziazione assistita.
1. 157. (ex 1. 49.) Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 20, capoverso articolo 145-bis, comma 1, sostituire la parola: civili con le parole: amministrativi e giudiziari.

  Conseguentemente al comma 185, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: di cui al comma 20 e al presente comma;
1. 105. (ex 1. 365.) Allasia, Busin.

  Sostituire il comma 22 con il seguente:
  22. Al comma 1 dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui all'articolo 2058 del codice civile, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore».
1. 106. (ex 1. 55.) Colletti, Pesco, Vallascas, Crippa, Da Villa, Della Valle, Cancelleri.

  Al comma 41, sopprimere la lettera a).
1. 107. (ex 1. 80.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 41, lettera b) capoverso 3-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche sono tenuti ad offrire a consumatori e utenti almeno due modalità alternative di comunicazione del recesso o del cambio di gestore.
1. 108. (ex 1. 91.) Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 41, lettera b), capoverso 3-quater sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per l'attivazione di servizi telefonici aggiuntivi che comportano un sovraprezzo nell'abbonamento telefonico è obbligatorio per il cliente esprimere il proprio consenso mediante invio della fotocopia del documento d'identità sottoscritto dal medesimo.
1. 34. (ex 1. 98.) Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
  44. All'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi possono stabilire con chiamate vocali effettuate con addetti un contatto con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, unicamente previa avvenuta prestazione espressa del consenso da parte dell'abbonato. Nel caso di espressa prestazione del consenso, hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:
   a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
   b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.
1. 109. (ex 1. 108.) Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  44. All'articolo 130 del codice in materia di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi possono stabilire con chiamate vocali effettuate con addetti un contatto con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, unicamente previa avvenuta prestazione del consenso per scritto per il tramite dell'operatore telefonico dell'abbonato stesso. Nel caso di espressa prestazione del consenso, hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:
   a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;
   b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

  4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata ha manifestato espressamente il proprio consenso secondo le modalità stabilità al comma 4-bis. Non è applicabile in alcun modo alla fattispecie in esame il silenzio/assenso.»
1. 110. (ex 1. 110.) Paglia, Civati, Gregori.

  Al comma 60, sostituire la parola: 2019 con la seguente: 2022.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 68.
1. 111. (ex 1. 123.) Pesco, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 61, sostituire la parola: 2019 con la seguente: 2022.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 68.
1. 112. (ex 1. 128.) Pesco, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 67 lettera b), sopprimere le parole da: il completamento fino a: garantire; alla lettera c) sopprimere le parole da: il completamento fino a: garantire; alla lettera e) sopprimere le parole da: il completamento fino a: in materia di.
1. 113. (ex 1. 143.) Crippa, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 74, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La stessa Autorità stabilisce altresì le modalità per garantire una più agevole e trasparente lettura delle bollette elettriche e del gas.
1. 114. (ex 1. 151.) Allasia, Busin.

  Al comma 80, inserire in fine, il seguente periodo:
  La medesima Autorità, con proprio provvedimento, definisce le modalità di consegna delle fatture presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas al fine di stabilire che l'avvenuta consegna sia certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna.
1. 115. (ex 1. 165.) Allasia, Busin.

  Al comma 80 inserire, in fine, il seguente periodo:
  La medesima Autorità, con proprio provvedimento, definisce le modalità di consegna delle fatture presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas al fine di stabilire che le medesime fatture rechino la data in cui è avvenuta la consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna.
1. 116. (ex 1. 166.) Allasia, Busin.

  Al comma 80 inserire, in fine, il seguente periodo:
  La medesima Autorità, con proprio provvedimento, definisce le modalità di consegna delle fatture presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas al fine di stabilire che l'avvenuta consegna sia certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Qualora la data di avventa consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.
1. 117. (ex 1. 167.) Allasia, Busin.

  Al comma 80 inserire, in fine, il seguente periodo:
  La medesima Autorità, con proprio provvedimento, definisce le modalità di consegna delle fatture presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas al fine di stabilire che le medesime fatture rechino la data in cui è avvenuta la consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Qualora la data di avventa consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni.
1. 118. (ex 1. 168.) Allasia, Busin.

  Al comma 90, sopprimere il capoverso comma 3-quater.
1. 119. (ex 1. 173.) Allasia, Busin.

  Al comma 90, capoverso 3-quater, sostituire le parole da: agli impianti di potenza fino a: 30 per cento con le seguenti: agli impianti di potenza compresa tra 1 e 20 kW nei quali, a seguito della istruttoria effettuata in occasione della richiesta per l'ottenimento delle tariffe incentivanti, ovvero di verifica, risultino, o siano risultati, installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione del 10 per cento e aggiungere, in fine, le parole: a condizione che il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli.
1. 120. (ex 1. 174.) Crippa, Vallascas, Pesco, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 90, capoverso comma 3-quater sostituire le parole: sin dalla data di decorrenza della convenzione con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 121. (ex 1. 177.) Allasia, Busin.

  Al comma 93, sopprimere la lettera b).
1. 122. (ex 1. 182.) Allasia, Busin.

  Al comma 118, secondo periodo, sopprimere le parole: in caso di accertata contaminazione.
1. 123. (ex 1. 193.) Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Vallascas, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Sibilia, Villarosa, Cancelleri.

  Al comma 124, dopo le parole: e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro venti giorni dalla richiesta,.
1. 124. (ex 1. 196.) Allasia, Busin.

  Al comma 124, aggiungere, in fine, le parole:, anche tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 188, comma 1-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1. 125. (ex 1. 197.) Allasia, Busin.

  Al comma 138, sostituire la parola: sei con la seguente: quindici.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire la parola: due con la seguente: cinque;
   sostituire la parola: quattro con la seguente: quindici.
1. 126. (ex 1. 207.) Busin, Allasia.

  Al comma 138, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: anche non. 
1. 127. (ex 1. 208.) Busin, Allasia.

  Sopprimere i commi da 154 a 157.
1. 128. (ex 1. 253.) Allasia, Busin.

  Sostituire il comma 154 con i seguenti:
  154. La professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della legge 24 luglio 1985, n. 409 e successive modificazioni.
  154-bis. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n.183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34.
  154-ter. Nella prima applicazione della presente legge le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 12 novembre 2011 n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n.183 del 2011 e successive modificazioni.
  154-quater. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere deontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari sono definite con apposito decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  155-quinquies. Ai fini di garantire una corretta informazione pubblicitaria a tutela dei pazienti, gli Odontoiatri e le Società operanti in ambito odontoiatrico sono tenuti al rispetto delle norme sulla pubblicità sanitaria stabilite dal Codice Deontologico emanato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici ed odontoiatri. Il mancato rispetto costituisce illecito disciplinare punito secondo le sanzioni previste per gli esercenti e per le Società secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 129. (ex identici 1. 254. e 1. 255) Pagano.

  Al comma 176, sopprimere le lettere a), b), c), e), g) e l).
1. 130. (ex 1. 312.) Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

  Al comma 176, sopprimere la lettera a).
1. 131. (ex identici 1. 313. e 1. 314.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, lettera a), sopprimere il numero 1.
1. 132. (ex 1. 315.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, lettera a), sopprimere il numero 2.
1. 133. (ex 1. 316.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera b).
*1. 134. (ex identici 1. 319 e 1. 320.) Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

  Al comma 176, sopprimere la lettera b).
*1. 135. (ex identici 1. 319 e 1. 320.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera c).
**1. 136. (ex identici 1. 321. e 1. 322.) Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

  Al comma 176, sopprimere la lettera c).
**1. 137. (ex identici 1. 321. e 1. 322.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera d).
1. 138. (ex 1. 323.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera e).
1. 139. (ex identici 1. 324. e 1. 325) Allasia, Busin.

  Al comma 176, alla lettera e), sopprimere il numero 1).
1. 140. (ex 1. 326.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, alla lettera e), sopprimere il numero 2).
1. 141. (ex 1. 327.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera f).
1. 142. (ex 1. 328.) Allasia.

  Al comma 176, sopprimere la lettera g).
1. 143. (ex identici 1. 329 e 1. 331.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, alla lettera g), sopprimere il numero 1).
1. 144. (ex 1. 332.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, alla lettera g), sopprimere il numero 2).
1. 145. (ex 1. 333.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, alla lettera g), sopprimere il numero 3).
1. 146. (ex 1. 334.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera h).
1. 147. (ex 1. 335.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, alla lettera h), sopprimere il numero 1).
1. 148. (ex 1. 336.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, alla lettera h), sopprimere il numero 2.
1. 149. (ex 1. 337.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera i).
1. 150. (ex 1. 338.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera l).
*1. 151. (ex *1. 339.) Allasia, Busin.

  Al comma 176, sopprimere la lettera l).
*1. 152. (ex *1. 340.) Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Vallascas, Cancelleri, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati.

  Al comma 177, sopprimere la lettera a).
1. 153. (ex 1. 341.) Allasia, Busin.

  Al comma 177, sopprimere la lettera b).
1. 154. (ex 1. 342.) Allasia, Busin.

  Al comma 185, lettera c), sostituire le parole: disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, con le seguenti: garantire la piena portabilità dei dispositivi di cui al presente comma da parte dei possessori dei veicoli privati, consentendo, ai fini della tutela della concorrenza, la scelta dei dispositivi presenti sul mercato rispondenti ai requisiti tecnici della presente legge, disciplinandone l'interoperabilità secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 3, capoverso 132-ter comma 1, lettera b), e dall'articolo 9, della presente legge, disciplinare.
1. 155. (ex 1. 364.) Allasia, Busin.

A.C. 3012-C – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 3012-B (S. 2085) recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», il Senato della Repubblica ha introdotto i commi 173 e 174 relativi alla disciplina dell'aggiornamento catastale nell'ambito degli interventi edilizi soggetti ad attività edilizia libera (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001);
    il comma 173 sostituisce il comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 prevedendo che spetti all'interessato presentare direttamente, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, gli atti di aggiornamento;
    il comma 174 introduce una disposizione transitoria finalizzata a disciplinare l'aggiornamento dei dati catastali per gli interventi edilizi «già attivati» alla data di entrata in vigore del presente provvedimento prevedendo che il mancato adempimento entro 6 mesi dalla medesima data comporta l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni in materia di accatastamento;
   considerato che:
    il comma 173 apporta delle modifiche ad una disposizione (comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) che è stata abrogata dall'articolo 3, comma 1 lettera b) punto 4) del decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 222 (cd. Scia 2);
   il dossier del Servizio Studi n. 298/6 del 17 maggio 2017 della Camera e del Senato ha sottolineato tale situazione ritenendo opportuna la necessità di riformulare la disposizione con l'introduzione di un nuovo comma all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. In pratica si va a modificare una norma abrogata cosa questa tecnicamente impossibile dal punto di vista legislativo e l'osservazione contenuta nel Dossier 298/6 va proprio in questa direzione;
    prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 222 del 2016 in origine spettava all'amministrazione comunale provvedere al «tempestivo» inoltro della Comunicazione di inizio lavori (CIL) o della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), integrata dalla comunicazione di fine lavori, all'Agenzia delle entrate nel caso in cui a seguito delle opere vi fosse la necessità di provvedere all'aggiornamento catastale;
    la disposizione che era stata introdotta dal DL n. 133 del 2014 convertito in legge n. 164 del 2014, creava per altro problemi in quanto la documentazione necessaria per l'accatastamento/variazione catastale deve seguire determinati schemi che non corrispondono in genere con quelli utilizzati per i progetti edilizi;
    con il successivo decreto legislativo n. 222 del 2016 è stata eliminata la CIL ampliando così la categoria degli interventi completamente liberi (ora previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) che per alcune tipologie potrebbero determinare l'aggiornamento catastale, mentre è stato specificato all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che per gli interventi soggetti a CILA la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale;
    il comma 174 come introdotto dal Senato, nel prevedere una particolare disciplina transitoria fa riferimento agli interventi edilizi richiamati all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame e cioè quello che faceva riferimento all'aggiornamento catastale d'ufficio ove necessario;
    la norma, a seguito dell'abrogazione del decreto legislativo n. 222 del 2016, non è più in vigore dall'11 dicembre 2016 e ne va, pertanto, chiarito il significato,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di procedere ad un intervento normativo per la correzione delle modifiche apportate dal comma 173 al fine di coordinare queste con quanto attualmente previsto all'articolo 6 e 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 a seguito delle novità contenute dal decreto legislativo n. 222 del 2016;
   e comunque a chiarire quanto contenuto nel comma 174 per evitare che, secondo una possibile interpretazione, nei 6 mesi successivi all'entrata in vigore del presente provvedimento si debba provvedere, da parte dei cittadini che hanno eseguito in passato lavori su immobili comportanti l'aggiornamento catastale d'ufficio da parte del Comune, un nuovo aggiornamento catastale con tutti i relativi oneri.
9/3012-C/1Vignali, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la delocalizzazione da parte di complessi produttivi italiani è determinata dai seguenti fattori: il costo del lavoro; l'efficienza della logistica e dei trasporti; il peso fiscale (il cui gap resta sensibile con i Paesi aventi la flat tax);
    la «quiete» sindacale (visto che i rinnovi biennali dei contratti collettivi in Italia provocano scioperi che neanche il Governo di centro-sinistra riesce a scongiurare); la burocrazia; le inefficienze della Pubblica Amministrazione; i costi dell'energia;
    il modello di delocalizzazione delle aziende italiane è iniziato ricalcando quello statunitense degli anni ’60-’70 nei paesi meridionali del NAFTA, con l'intero processo produttivo delegato all'estero, mantenendo nel Paese d'origine l'ideazione e la progettazione del prodotto, nonché il design, la finitura e il controllo finale di qualità, per evitare perdite di immagine della marca;
    come si sa, il 90 per cento delle delocalizzazioni delle piccole e medie imprese è avvenuto con il sistema del TPF (Traffico di Perfezionamento Passivo), ossia attraverso l'esportazione di materie prime o semilavorate da assemblare, con garanzia di riacquisto e quindi di reimportazione del prodotto se la lavorazione è stata perfettamente eseguita;
    queste procedure presuppongono la neutralità doganale, con azzeramento dei dazi (assoluto per tessili, pellami, calzature), come si è verificato con i paesi del Trattato del Magreb e con quelli dell'Europa Orientale, ancor prima che divenissero membri dell'Unione europea;
    la legislazione italiana si è interessata della delocalizzazione della produzione con la legge n. 100 del 1990 (modificata nel 1998 e nel 2000) che ha istituito la Società Italiana per le imprese Miste all'Estero (SIMEST) a capitale azionario prevalentemente pubblico, che, agevolando anche la semplice penetrazione commerciale, consente indirettamente e con maggiore facilità la delocalizzazione delle imprese made in Italy;
    con la legge n. 57 del 2001 (articolo 21) è stata ulteriormente promossa la partecipazione in società miste costituite all'estero, incrementando gli incentivi per l'internazionalizzazione delle medie e piccole imprese;
    la Legge n. 56 del 2005 e la Legge n. 80 del 2005, hanno potenziato ed ampliato notevolmente la concessione di aiuti statali di natura economica che hanno incentivato delocalizzazione delle imprese;
   la prima delle suddette due leggi ha focalizzato l'attenzione su una serie di Paesi individuati e considerati selettivamente prioritari dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, mediante degli ausili concessi in base a degli studi di fattibilità e prolungati in caso di provvista dei mezzi assicurata dalla Banca Europea per gli investimenti (BEI) o dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS). Quest'atto normativo, altresì, ha anche istituito, in quei Paesi di maggior interesse commerciale/imprenditoriale per l'Italia, una serie di «Sportelli unici», ovvero degli uffici pubblici polivalenti atti ad assicurare e ad accrescere il supporto a tutte le imprese italiane presenti proprio in questi territori, tramite delle consulenze e degli orientamenti di vario contenuto. Uno degli scopi principali che il Legislatore ha voluto raggiungere proprio con questa legge si ravvisa nella predisposizione, proprio nei Paesi stranieri in questione, di strutture permanenti aventi il fine di fornire degli aiuti di vario genere alle produzioni italiane;
    la seconda delle leggi del 2005 sopraindicate la n. 80, immediatamente successiva alla legge n. 57, prevede anche clausole di salvaguardia alla delocalizzazione d'impresa, stabilendo che tutti i benefici sopra descritti (che comunque permangono) non si applicano a quelle imprese che, investendo all'estero, non mantengano sul territorio nazionale la direzione commerciale e le attività di ricerca e di sviluppo, «nonché una parte sostanziale delle attività produttive».
  Nel medesimo provvedimento legislativo sono altresì previste disposizioni che consentono alle imprese italiane che abbiano investito all'estero e abbiano l'intenzione di reinvestire in Italia, di poter godere delle stesse agevolazioni e degli incentivi che le leggi riservano alle imprese straniere che investano o delocalizzino in Italia;
   Considerato che:
    come affermano studiosi e osservatori della materia, «questa evoluzione normativa mette in risalto le due facce della delocalizzazione, che è virtuosa quando liberamente sostituisce una produzione nazionale con una produzione straniera, mentre è dannosa se provoca contraccolpi all'occupazione, soprattutto a quella qualificata, cosa che avviene quando dal trasferimento di parte degli stabilimenti si passa ad una «rilocalizzazione» nello stato estero dell'intera catena produttiva, per la convenienza di riposizionare l'intera azienda in un contesto di fattori competitivi analogo a quello interno di venti o trenta anni fa. Ciò è avvenuto nei casi nei quali la «casa madre» resta simbolicamente in Italia col suo marchio, ma il processo produttivo si è spostato per l'80 per cento all'estero, coinvolgendo nell'esodo il marketing strategico e parte del lavoro progettuale, che è iniziato a diminuire in modo rilevabile (il 2 per cento in meno)»;
    da varie analisi sull'impatto del sistema produttivo nel suo complesso, il trasferimento di attività produttive all'estero induce infatti una riorganizzazione dei rapporti di filiera che si riflette sui livelli e sulla composizione dell'occupazione (soprattutto se i lavoratori fuoriusciti dalle attività produttive non vengono reimpiegati, nell'immediatezza, in altre attività presenti in loco) e sulla struttura del sistema produttivo locale. Le relazioni di mercato e non di mercato successive agli investimenti all'estero hanno quindi un'influenza sui fornitori domestici e, più in generale, sul mercato del lavoro;
    dal punto di vista fiscale, le fabbriche delle società locali sono giuridicamente indipendenti dalla casa madre, gli utili distribuiti restano prevalentemente nel paese straniero, che li assoggetta alla sua fiscalità (minore) e non rilevano per la casa madre italiana. Ciò deprime contestualmente il Prodotto Interno Lordo complessivo, cui vengono sottratti i salari esteri ed in gran parte i profitti esteri, che in quel luogo rimangono;
    qualora le suddette fabbriche rifluiscano in società italiane, subiscono un trattamento fiscale del tutto equivalente a quello dei redditi delle società di fonte interna (legge delega n. 80 del 2003 e decreto legislativo n. 344 del 2003, modificato dal decreto legislativo n. 247 del 2005). Solo se il percettore fosse un socio imprenditore persona fisica, la tassazione avverrebbe sul 40 per cento dell'utile, al massimo con un acconto del 12,50 per cento sul dividendo defalcato dell'imposta straniera (cosiddetto «netto frontiera»). Se la somma è negativa, si configura un credito fiscale;
    la legge n. 80 del 2005 ha rappresentato un espediente vincolativo da parte del Governo Berlusconi, che ha tentato di ricorrere a una sorta di «protezionismo di ritorno o di un neo-protezionismo» per fronteggiare l'eccessiva fuga delle imprese;
    il suddetto «espediente normativo» continua ad essere applicato dall'attuale maggioranza di Governo; ad avviso dello scrivente, appare difficile tracciare un confine netto tra «delocalizzazione virtuosa» e «delocalizzazione viziosa», per giustificare misure pubbliche tese a sventare l'impoverimento del tessuto economico nazionale;
    lo spostamento delle fasi lavorative ad alta concentrazione di manodopera verso paesi con abbondanza di lavoratori non specializzati a basso costo determina peraltro uno sfruttamento del lavoro,

impegna il Governo

al fine di salvaguardare il legame tra imprese, territorio e lavoratori, evitando gli abusi, nonché per fronteggiare le difficoltà delle imprese riguardo alla domanda sempre più flessibile e differenziata e ad una concorrenza internazionale sempre più vivace, a valutare l'opportunità di intervenire in primis con strumenti legislativi ad hoc volti a modificare la clausola contenuta nell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, prevedendo la concessione dei benefici previsti dalla normativa citata in premessa, solo in caso di «mantenimento dell'intera attività produttiva in Italia».
9/3012-C/2Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Lombardi, Dall'Osso, Cominardi, Rizzetto, Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 79 e 80 dell'Atto Camera 3012-B recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) dettano la disciplina applicabile in occasione di fatture di rilevante importo prevedendo il diritto dei consumatori alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas, di importo elevato, derivanti da ritardi, interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali. Inoltre, prevedono che l'AEEGSI individui adeguate misure per responsabilizzare i distributori e favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte degli stessi;
    i commi da 81 a 89 dell'atto in discussione recano misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas, prevedendo l'istituzione presso il MiSE di un elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono stabiliti i criteri, le modalità e i requisiti per l'iscrizione nell'elenco, il quale è pubblicato sul sito internet del MiSE e aggiornato mensilmente. Si prevedono, altresì, norme di promozione della concorrenza, attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali. Infine, si recano disposizioni relative alla clausola di «close-out netting», prevista nei prodotti energetici all'ingrosso, della quale si dispone la validità e l'efficacia anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazione economico finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti;
    i consumatori sempre più spesso denunciano casi di inefficienze relativi all'offerta di energia elettrica e del gas. Così sono costretti a svolgere lunghi adempimenti burocratici per dimostrare l'erroneità dei dati e a sostenere costi aggiuntivi e imprevisti dovuti a addebiti eccessivi, doppia fatturazione, cambio non richiesto del fornitore, sovraccosti legati al cambio dei contatori. Altrimenti, quando non possiedono le informazioni necessarie per far valere i propri diritti, preferiscono pagare le bollette energetiche, anche se con costi spropositati e non rispondenti ai consumi reali di energia, per non imbattersi nel complesso sistema di accertamento amministrativo e/o giudiziario;
    il mancato pagamento delle bollette contestate determina il distacco dell'energia elettrica;
    frequentemente vengono recapitate bollette energetiche di importi esorbitanti per conguagli risalenti ad anni passati spesso dovuti a inadempimenti del fornitore o del distributore che omette di effettuare le letture periodiche del contatore oppure non emette periodicamente le bollette,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative affinché vengano riconosciuti ai consumatori gli strumenti necessari a far valere i propri diritti di tutela dagli abusi di posizioni dominanti da parte dei fornitori di energia elettrica e del gas, prevedendo eventuali forme di ristoro nel caso in cui si rilevino incongruenze tra quanto effettivamente consumato e quanto addebitato all'utente e a prevedere l'avvio di una moratoria su tutte le fatture di rilevante importo derivanti da conguagli superiori a due anni, conseguenti a ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali.
9/3012-C/3Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    nel settore bancario-finanziario, l'informazione, la trasparenza e la prevenzione dei conflitti di interesse sono presupposti fondamentali affinché la concorrenza possa svolgersi con correttezza;
    a riguardo, negli ultimi anni è fatto notorio che il comportamento scorretto delle imprese ha generato gravi danni ai risparmiatori-investitori, pertanto, è necessario adottare una serie di misure sul piano informativo e assicurare maggiore equilibrio negoziale tra le parti;
    le scelte che compie la clientela devono essere consapevoli: ipotesi di rendimento e rischi di ogni operazione devono essere pienamente compresi dal risparmiatore. Inoltre, va escluso il conflitto di interessi per la vendita di prodotti finanziari allo sportello emessi dalla stessa banca, fino all'ipotesi di vietare il collocamento in tale sede di alcuni strumenti della specie,

impegna il Governo

ad attuare tutte le misure necessarie al fine di tutelare i risparmiatori e:
   a) prevedere che i prospetti informativi siano semplificati e chiariscano dettagliatamente al risparmiatore il grado di rischio e le ipotesi di rendimento in termini sintetici, comprensibili e completi;
   b) attuare una separazione netta tra erogazione del credito e vendita prodotti, rafforzando la vigilanza preventiva al fine di contrastare le pratiche commerciali scorrette seguite da alcuni istituti bancari, che subordinano l'accesso a mutui, finanziamenti o affidamenti sul conto corrente a condizione che il cliente acquisti titoli o polizze dell'Istituto di credito;
   c) introdurre misure che impongano agli intermediari finanziari maggiore diversificazione del rischio di portafoglio, escludendo che il portafoglio titoli del cliente abbia un eccesso di concentrazione su un particolare asset o sull'attività di un solo emittente o, quantomeno, prevedere che nel caso si verifichi una di tali ipotesi, che il cliente sia edotto per iscritto dei rischi a cui si espone;
   d) contrastare le pratiche commerciali di vendita scorrette di singoli prodotti finanziari, molto spesso collegate al raggiungimento di obiettivi di budget e bonus degli incaricati dell'istituto.
9/3012-C/4Rizzetto, Giorgia Meloni, Rampelli, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Taglialatela, Tofalo, Petrenga, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
   esaminato il provvedimento in titolo,
    valutate insufficienti le misure volte a promuovere la concorrenza e la razionalizzazione degli adempimenti burocratici nel settore primario;
    ritenuto che l'esclusività riconosciuta ai Centri di assistenza agricola nella presentazione delle domande di aiuto per l'erogazione dei contributi comunitari, nella gestione del fascicolo aziendale e più in generale nella assistenza alle imprese agricole, costituisce un ingiustificato privilegio oltre che un considerevole onere per le aziende;
    atteso che i Centri di assistenza agricola ricevono anche contributi statali oltre che pagamenti per i servizi resi agli agricoltori;
    posto che tali servizi potrebbero utilmente essere resi dai dottori agronomi, professionisti abilitati non sono a sopralluoghi e relazioni agronomiche ma anche alla predisposizione di ogni documentazione necessaria, ovvero possono essere svolti in autonomia dalle stesse aziende agricole,

impegna il Governo

a procedere urgentemente alla liberalizzazione del fascicolo aziendale al fine di consentire anche agli agronomi ovvero alle stesse aziende agricole di poter provvedere all'espletamento delle domande di contributo e ad ogni altro adempimento necessario allo svolgimento dell'attività agricola.
9/3012-C/5L'Abbate.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea in diversi settori dell'economia, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;
    i commi 58 e 59, dell'articolo 1, dispongono in materia di apertura al mercato della comunicazione, a mezzo della posta, delle notificazioni degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della Strada;
    il comma 58 abroga, a decorrere dal 10 settembre 2017, l'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999 che prevede l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa, in qualità di fornitore del Servizio universale postale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada, introducendo nel decreto legislativo citato le necessarie disposizioni di coordinamento;
    tale decorrenza, stante il notevole lasso di tempo trascorso dalla presentazione in Parlamento del provvedimento in esame, è stata fissata al 10 settembre 2017, differendo di tre mesi il termine stabilito nell'ambito del primo esame alla Camera, al chiaro fine di rendere compatibile l'approvazione della norma con le successive esigenze di adeguamento del quadro regolatorio di riferimento previste dal successivo comma 59;
    il comma 59 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza, l'Autorità nazionale di regolamentazione (AGCom) determini, sentito il Ministero della Giustizia, i requisiti e gli obblighi per il rilascio delle licenze individuali per la fornitura dei suddetti servizi, nonché i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura degli stessi,

impegna il Governo:

   ad introdurre nel primo provvedimento utile, un ulteriore differimento del termine di abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999 onde permettere all'Autorità di regolamentazione di delineare, in tempi adeguati, il nuovo quadro regolatorio di riferimento. Si tratta, infatti, di materia di particolare delicatezza che, involvendo l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza (cfr. Considerando 20 della Direttiva 97/67/CE), necessita l'adozione di adeguate misure frutto, pertanto, di approfondimenti e consultazioni da effettuarsi in un lasso temporale che ne assicuri la migliore realizzazione;
   a promuovere un tavolo di lavoro, per l'individuazione dei requisiti e degli obblighi previsti dal comma 59, tra AGCom, Ministero della Giustizia, Poste Italiane S.p.A e le Associazioni rappresentative delle imprese di settore;
   a determinare in via legislativa le modalità di affidamento dei servizi liberalizzati non essendo state indicate dall'articolo 1 commi 58 e 59 del presente disegno di legge;
   a prevedere legislativamente che, in via transitoria, Poste Italiane S.p.A. continui a garantire lo svolgimento dei servizi liberalizzati fino alla chiusura delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi stessi da parte delle amministrazioni interessate e comunque non oltre il 31 giugno 2018.
9/3012-C/6Abrignani.


   La Camera,
   premesso che:
    la presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea in diversi settori dell'economia, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;
    i commi 58 e 59, dell'articolo 1, dispongono in materia di apertura al mercato della comunicazione, a mezzo della posta, delle notificazioni degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della Strada;
    il comma 58 abroga, a decorrere dal 10 settembre 2017, l'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999 che prevede l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa, in qualità di fornitore del Servizio universale postale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada, introducendo nel decreto legislativo citato le necessarie disposizioni di coordinamento;
    tale decorrenza, stante il notevole lasso di tempo trascorso dalla presentazione in Parlamento del provvedimento in esame, è stata fissata al 10 settembre 2017, differendo di tre mesi il termine stabilito nell'ambito del primo esame alla Camera, al chiaro fine di rendere compatibile l'approvazione della norma con le successive esigenze di adeguamento del quadro regolatorio di riferimento previste dal successivo comma 59;
    il comma 59 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza, l'Autorità nazionale di regolamentazione (AGCom) determini, sentito il Ministero della Giustizia, i requisiti e gli obblighi per il rilascio delle licenze individuali per la fornitura dei suddetti servizi, nonché i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura degli stessi,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:
    introdurre nel primo provvedimento utile, un ulteriore differimento del termine di abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999 onde permettere all'Autorità di regolamentazione di delineare, in tempi adeguati, il nuovo quadro regolatorio di riferimento. Si tratta, infatti, di materia di particolare delicatezza che, involvendo l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza (cfr. Considerando 20 della Direttiva 97/67/CE), necessita l'adozione di adeguate misure frutto, pertanto, di approfondimenti e consultazioni da effettuarsi in un lasso temporale che ne assicuri la migliore realizzazione;
    promuovere un tavolo di lavoro, per l'individuazione dei requisiti e degli obblighi previsti dal comma 59, tra AGCom, Ministero della Giustizia, Poste Italiane S.p.A e le Associazioni rappresentative delle imprese di settore;
    determinare in via legislativa le modalità di affidamento dei servizi liberalizzati non essendo state indicate dall'articolo 1 commi 58 e 59 del presente disegno di legge;
    prevedere legislativamente che, in via transitoria, Poste Italiane S.p.A. continui a garantire lo svolgimento dei servizi liberalizzati fino alla chiusura delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi stessi da parte delle amministrazioni interessate e comunque non oltre il 31 giugno 2018.
9/3012-C/6. (Testo modificato nel corso della seduta).  Abrignani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, al comma 180 del provvedimento in esame delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, definendo le procedure per l'adozione delle norme nonché, tra i principi e i criteri direttivi, prevede alla lettera e) di armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;
    il Codice della Strada, decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, prevede all'articolo 7 sulla regolamentazione della circolazione nei centri abitati, l'istituzione delle zone a traffico limitato (ZTL, comma 9); le ZTL sono autorizzate dai comuni, con deliberazione della giunta, o in caso di urgenza da un'ordinanza del sindaco, e l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore in queste aree può essere subordinato al pagamento di una somma;
    negli ultimi anni, come ripetutamente denunciato dalle associazioni di categoria, le imposizioni tariffarie relative ai veicoli adibiti a trasporto pubblico non di linea, ed in particolare ai pullman, da parte di numerose amministrazioni locali, sono ritenute distorsive nei confronti della concorrenza modale ed in contrasto con le norme fondamentali dell'ordinamento comunitario, oltre che in violazione del principio di proporzionalità e quale ostacolo alla libera prestazione di servizi ed al corretto funzionamento del mercato interno;
    a tali considerazioni va aggiunto che le tasse di ingresso nelle ZTL rappresentano, per i turisti che utilizzano i veicoli pubblici non di linea, un ulteriore aggravio alle già ampiamente diffuse tasse di soggiorno, e la loro disomogeneità può costituire un grave ostacolo e un freno al turismo nazionale e internazionale,

impegna il Governo

ricorrendo anche a modifiche normative del Codice della Strada e nel rispetto delle autonomie locali, a garantire per il servizio pubblico non di linea una disciplina omogenea e razionale delle zone a traffico limitato nei centri urbani.
9/3012-C/7Prodani.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame prevede di introdurre importanti misure volte a facilitare la diffusione delle riproduzioni dei beni culturali, attraverso la rimozione del limite del «lucro indiretto» di cui all'articolo 108 comma 3-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, quale limite attuale alla diffusione delle riproduzioni stesse e prevede, altresì, importanti misure a sostegno della ricerca storica introducendo facilitazioni nell'ambito della riproduzione dei beni bibliografici e archivistici;
    la possibilità di effettuare fotografie di esterni di beni culturali e di divulgarne i contenuti liberamente sul web rappresenta una leva fondamentale per rafforzare le politiche di valorizzazione e tutela territoriale e per la promozione dell'immagine dell'Italia all'estero, anche in chiave turistica, basti pensare che la fotografia di un bene culturale su Wikipedia, l'enciclopedia libera tradotta in oltre 280 lingue, pubblicata con licenza Creative Commons Share Alike (licenza di diritto di autore che consente a qualunque utente di usare, modificare e condividere l'opera oggetto di licenza avendo come limite, al massimo, condizioni che impongono di riconoscere l'attribuzione dell'opera e di condividerla allo stesso modo) diventa virale e circola in tutto il mondo, con milioni di visualizzazioni al giorno, come ampiamente attestato;
    tale divulgazione risulta ancora scarsa e inefficace se rapportata al potenziale delle bellezze artistiche, storiche e architettoniche del nostro Paese;
    nel dicembre 2015, l'intergruppo parlamentare per l'innovazione ha promosso una petizione dal titolo «Libertà di panorama in Italia: liberiamo la bellezza !» volta a rendere possibile «scattare e pubblicare foto del nostri monumenti e del nostro patrimonio culturale, artistico, paesaggistico e architettonico senza dover chiedere nessun permesso, proprio come avviene nella maggior parte dei paesi europei»;
    è in crescita il numero di Paesi europei che esplicita nel proprio ordinamento eccezioni al diritto d'autore per permettere a chiunque la riproduzione di edifici e opere visibili dalla pubblica via come da recenti casi in Belgio ed in Francia e nell’iter della nuova direttiva europea sul diritto d'autore, il Parlamento europeo e la Commissione europea (COM(2016) 592 final, 14 settembre 2016) hanno indicato la libertà di panorama come un'eccezione importante da armonizzare e quindi da estendere a livello europeo;
    in Italia, al momento, ancorché il disegno di legge in esame preveda importanti misure per facilitare la diffusione delle riproduzioni dei beni culturali, non solo non esiste una simile eccezione al diritto di autore ma continua a non essere chiaro in che termini le norme di cui agli articoli 107 ss. decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, interferiscano con la libertà di panorama, e dunque l'Italia rischia di perdere occasioni importanti per la promozione del proprio patrimonio culturale nei mondo,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a favorire la libera riproduzione e divulgazione di immagini di beni culturali pubblici visibili dalla pubblica via, per qualsiasi finalità, anche commerciale e di fornire chiarimenti, se dal caso normativi, circa la libera riproduzione e divulgazione di immagini di beni culturali pubblici qualora vengano utilizzate licenze Creative Commons Share Alike o altre licenze libere.
9/3012-C/8Tentori, Rampi, Basso, Ascani, Catalano, Mucci, Bruno Bossio, Quintarelli, Palmieri, Boccia, Scuvera, Bonaccorsi, Pinna, Gribaudo, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», A.C. 3012-C, all'articolo 1, comma 55, prevede l'aggiornamento del Registro pubblico delle opposizioni, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178;
    il Registro nasce per essere un punto di equilibrio tra le esigenze degli abbonati a servizi di telefonia e le imprese: fornisce un servizio a tutela del cittadino che decide di non voler più ricevere telefonate per scopi pubblicitari, commerciali, di vendita diretta o di ricerche di mercato e, al contempo, rappresenta uno strumento volto a rendere più competitivo e trasparente il mercato tra gli operatori di marketing telefonico;
    tuttavia, l'iscrizione al Registro è limitata unicamente ai numeri di telefonia fissa pubblicati negli elenchi e la stessa iscrizione si rivela spesso insufficiente a proteggere dalle chiamate indesiderate poiché le disposizioni a tutela del cittadino iscritto vengono aggirate o esplicitamente violate;
    per tali ragioni da più parti, fra cui l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e l'Unione nazionale consumatori, sono state rilevate forti carenze del sistema e proposte delle modifiche che amplierebbero significativamente l'ambito d'intervento assicurando un'azione più efficace e, dunque, una maggiore protezione del cittadino iscritto,

impegna il Governo

a rafforzare la normativa contro il cosiddetto telemarketing selvaggio al fine di migliorare e potenziare il Registro delle opposizioni attuando interventi volti a: ampliare la possibilità di iscrizione al Registro ai numeri di telefonia mobile e di telefonia fissa non presenti negli elenchi pubblici; introdurre la possibilità di revoca universale del consenso a ricevere telefonate commerciali dal momento dell'iscrizione al Registro; istituire un meccanismo di corresponsabilità fra l'azienda che avvia la campagna e il call-center che la attua.
9/3012-C/9Pinna, Mura.


   La Camera,
   premesso che:
    vi è un ampio consenso che le liberalizzazioni favoriscono sia rinnovazione sia la crescita della produttività;
    negli ultimi anni l'OCSE, il Fondo Monetario internazionale e la Commissione europea hanno raccomandato sia l'approvazione dell'attuale disegno di legge concorrenza sia la prosecuzione delle liberalizzazioni;
    il settore del trasporto pubblico non di linea è regolato dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, come modificata dal decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009 n. 14;
    l'articolo 9, comma 3 del decreto- legge 30 dicembre 2016, n. 244 (cosiddetto «milleproroghe») ha sospeso, per l'ennesima volta e fino al 31 dicembre 2017, l'adozione delle previste disposizioni attuative della legge 27 febbraio 2009 n. 14;
    l'attuale disciplina è obsoleta e non tiene conto dell'evoluzione tecnologica che ha sostanzialmente ridotto le differenze esistenti tra il servizio taxi e il servizio ncc;
    l'assenza di una normativa adeguata è stata più volte rappresentata nell'ambito di sentenze sia della magistratura ordinaria sia della magistratura amministrativa;
    il clima di incertezza generatosi ha comportato un danno per alcuni operatori di tale settore particolarmente innovativi, quali Uber e in particolar modo la versione più innovativa, Uberpop, e scoraggia l'attrazione di nuovi investimenti dall'estero;
    un massiccio uso di tecnologie di condivisione comporta un più efficiente uso di asset oggi poco utilizzati, riducendo l'inquinamento nelle nostre città, migliorando l'efficienza energetica del settore trasporti, fornendo un'integrazione al reddito, quando non un lavoro, a fasce della popolazione particolarmente disagiate;
    il comma 180 del disegno di legge concorrenza (AC 3012-C) delega il Governo a revisionare la disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, specificando, fra i criteri della delega, la promozione della concorrenza e l'adeguamento dell'offerta alle nuove forme di mobilità previste dalle nuove applicazioni web,

impegna il Governo:

   ad attuare speditamente la delega di riforma del servizio di trasporto non in linea, come previsto dal comma 180 del disegno di legge;
   a prestare particolare attenzione, nell'attuazione della delega, ai criteri di cui alle lettere b) e c) del comma 180;
   a perseguire con particolare determinazione quanto previsto dalla lettera f), con particolare riguardo all'applicazione delle norme su obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici a bordo.
9/3012-C/10Carbone, Aiello, Boccadutri, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito del disegno di legge in approvazione si sono discusse modifiche volte a rilanciare il mercato e la concorrenza net nostro Paese e, soprattutto al capo IX, si è cercato di strutturare al meglio quelle misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica;
    nel mondo delle farmacie esiste una piccola realtà, quella delle farmacie rurali, anch'essa sottoposta alle leggi di mercato e di concorrenza ma al tempo stesso caricata di una responsabilità sociale che le altre farmacie non sempre hanno;
    le farmacie rurali, hanno un'importante funzione sociale, in quanto rappresentano spesso l'unico presidio sanitario esistente sul territorio, assicurando il servizio farmaceutico anche nelle zone rurali e nelle isole minori, al loro interno operano i professionisti laureati, a disposizione degli utenti 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, infatti, la farmacia è presente anche nelle zone prive di molti servizi pubblici, quali l'ufficio postale, le scuole, una caserma dei carabinieri;
    proprio nelle realtà rurali in carenza delle strutture pubbliche, il cittadino trova nel farmacista il sanitario in grado di assicurargli senza ritardo non solo tutti i medicinali di cui ha necessità, ma anche gli eventuali interventi di prima assistenza;
    il farmacista rurale, proprio per questo motivo, deve assicurare una disponibilità totale (di giorno, di notte, nelle giornate festive), per di più, vive una situazione imprenditoriale caratterizzata da un forte impegno sotto il profilo finanziario, in quanto, le difficoltà di rifornimento impongono la necessità di dotare la farmacia di ingenti scorte di medicinali per far fronte immediatamente alle richieste dei malati;
    nella Provincia Autonoma di Bolzano, l'Azienda sanitaria ha individuato, con un decreto (cfr. Decreto del Direttore ospedali di ripartizione n. 6964 del 27 maggio 2015), le farmacie con diritto allo sconto previsto dalla legge 28 dicembre 1995 n. 549 e della legge 23 dicembre 1996 n. 662, così facendo l'Azienda ha cambiato i parametri di riferimento e messo in difficoltà le piccole farmacie rurali che sono di particolare utilità proprio nelle zone disagiate, lontane dai centri urbani e delle strutture sanitarie pubbliche;
    questo nuovo calcolo del fatturato con i nuovi parametri ha avuto come risultato, che circa 10 farmacie (tra le quali 4 con presidi farmaceutici) devono ora applicare sconti all'azienda sanitaria da 6 per cento a 21,25 per cento anziché 1,5 per cento, ciò comporta una differenza annuale di circa euro 20.000,00 di fatturato per farmacia;
    questo importo non è indifferente per le ditte coinvolte e proprio nel caso dei presidi farmaceutici potrebbe portare alla loro chiusura;
    non da ultimo è da sottolineare che attualmente il dispensario farmaceutico gestito dalle farmacie, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, concorre al fatturato della farmacia principale andando anch'esso a gravare al conteggio per gli sconti a carico delle farmacie in favore del SSN,

impegna il Governo

nell'ambito degli interventi attuativi della legge sul mercato e la concorrenza, a valutare la possibilità di aggiornare gli importi relativi al fatturato delle farmacie, contenuti all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, in base ad un conteggio basato sull'adeguamento degli indici Istat dal 1996 ad oggi, andando a modificare «a monte», il fatturato a carico del Servizio Sanitario Nazionale, e a valutare, al contempo, la possibilità di non far concorrere il fatturato del dispensario farmaceutico al fatturato della farmacia principale proprio per applicare quelle regole di mercato e concorrenza discusse.
9/3012-C/11Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge annuale sulla concorrenza e sul mercato contiene alcune modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari, prevedendo anche la convocazione di un tavolo di consultazione per avviarne un processo di riforma al fine di aumentarne l'efficienza e, più nel dettaglio, interviene su profili inerenti la destinazione alle forme pensionistiche complementari degli accantonamenti relativi al trattamento di fine rapporto, il diritto all'anticipo della prestazione nel caso di cessazione dell'attività lavorativa, i riscatti della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario;
    i fondi integrativi sono sostanzialmente finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, assicurati dal Servizio sanitario nazionale;
    sempre più spesso, alcuni contratti collettivi nazionali prevedono il versamento di contributi per la previdenza sanitaria integrativa a specifici fondi integrativi di carattere nazionale;
    questo, da un lato rischia di pregiudicare la sopravvivenza dei fondi integrativi di carattere territoriale, nati e in via di consolidamento grazie ad esperienze promosse da accordi territoriali, dall'altro compromette anche la possibilità per i lavoratori e per le lavoratrici di effettuare una scelta – sempre nell'ambito di percorsi disegnati in collaborazione tra la parte datoriale e quella sindacale – tenendo conto di realtà territoriali che possono offrire anche prestazioni superiori a quelle garantite dai fondi nazionali;
    il fondo pensione Laborfonds, ad esempio, è un fondo negoziale a carattere territoriale ed intercategoriale, è una consolidata realtà che da quasi vent'anni si prefigge l'obiettivo di rappresentare nel tempo la migliore soluzione di previdenza complementare per i propri aderenti, che sono i dipendenti del settore pubblico e privato appartenenti a diverse categorie/settori, nonché i loro familiari fiscalmente a carico, e per le aziende operanti nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;
    tali realtà rappresentano anche un volano per l'economia locale anche grazie al versamento dell'imposta sostitutiva alle Province autonome di Trento e Bolzano e, per mantenere saldo questo obiettivo, oltre ad addivenire alla revisione dell'Accordo Istitutivo del Fondo sottoscritto nel 1998, che è in corso di formalizzazione, è necessario che venga apportata una modifica alla normativa nazionale di riferimento (decreto legislativo n. 252 del 2005) per estendere ai fondi pensione negoziali territoriali esistenti (si tratta di tre fondi: il Laborfonds per la regione Trentino Alto Adige/Südtirol, il Fopadiva per la regione Valle d'Aosta ed il Fondo Pensione Solidarietà Veneto per la regione Veneto), le previsioni della contrattazione collettiva nazionale di categoria in tema di «contributi contrattuali aggiuntivi» alle ordinarie modalità di finanziamento della previdenza complementare di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, anche nel caso in cui i lavoratori non abbiano destinato il proprio TFR alla previdenza complementare;
    la modifica risulta essere necessaria anche alla luce delle sempre più numerose previsioni dei rinnovi dei CCNL di categoria che dispongono l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di effettuare per tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro adesione o meno alla previdenza complementare il versamento di un «contributo contrattuale» in favore dei soli fondi pensione negoziali di categoria operanti a livello nazionale;
    a lungo andare, con i primi evidenti segnali già manifesti, potrebbero venire meno: la solidità e la consistenza della contribuzione ai fondi intercategoriale, come Laborfonds che è coinvolto a tutti i livelli e su tutti i fronti dalla nuova stagione di rinnovi contrattuali, la capacità del progetto territoriale di continuare ad essere il progetto di previdenza complementare di riferimento non solo dei lavoratori della regione, ma anche dei datori di lavoro, dati gli inevitabili impatti sull'economia locale,

impegna il Governo

a valutare una modifica del decreto legislativo n. 252 del 2005, come indicato in premessa, nel senso di abilitare gli accordi territoriali o aziendali a consentire al lavoratore l'adesione ad altri fondi integrativi (diversi da quelli eventualmente individuati a livello nazionale) purché tali fondi garantiscano prestazioni non inferiori a quelle previste originariamente, al fine di non pregiudicare la sopravvivenza dei fondi integrativi di carattere territoriale e di evitare che le aziende del territorio abbiano maggiori o diversi oneri, anche di tipo operativo-amministrativo, derivanti dalla necessità di adesione/interazione con fondi pensione differenti.
9/3012-C/12Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.


   La Camera,
   premesso che:
    è in corso di discussione l'A.C. 3012-C «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;
    l'articolo 1, comma 171, di late proposta modifica l'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, così da menzionare espressamente, fra i veicoli che possono essere adibiti al servizio di NCC, i velocipedi;
    tale modifica è funzionale ad adeguare anche il testo della Legge n. 21 del 1992 al contenuto dell'articolo 85, comma 2, lettera b-bis) del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel quale già si prevede che i velocipedi possano essere destinati al servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone;
    l'articolo 1, comma 180, della citata proposta di legge delega invece il Governo ad adottare «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dalla presento legge (...) un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea»;
    la proposta reca quindi contemporaneamente una modifica puntuale della legge n. 21 del 1992 e una delega legislativa finalizzata a una sua revisione complessiva,

impegna il Governo:

   ad assicurare, in sede di attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1, commi da 180 a 183 dell'A.C. 3012-C che venga mantenuta l'espressa previsione della possibilità di svolgere il servizio NCC attraverso velocipedi, come previsto dal precedente comma 171 del medesimo articolo 1;
   definire, già a livello legislativo, un quadro normativo specifico per il servizio NCC svolto tramite velocipedi, tale da valorizzarne le caratteristiche distintive rispetto al servizio NCC svolto con veicoli a motore;
   a valutare l'opportunità di predisporre una disciplina di massima, suscettibile di integrazioni ed eventualmente modifiche a livello regolamentare, tesa ad avvicinare tale servizio a quello di piazza di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9/3012-C/13Catalano, Oliaro, Vargiu, Quintarelli, Matarrese, Molea, Monchiero, Galgano, Librandi, Mucci, Bombassei, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, il disegno di legge 3012-C «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati a norma dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori;
    l'articolo 1 comma 25 del provvedimento interviene sull'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, aggiungendovi il comma 1-bis;
    con tale comma aggiuntivo si prevede che la preclusione al tacito rinnovo del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, prevista in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile, si applichi anche «alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori»;
    alle assicurazioni dei rischi accessori per le quali non si verifichino le anzidette condizioni, è dunque applicabile il tacito rinnovo salvo disdetta del contraente entro un termine prefissato,

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative normative per prevedere che la compagnia assicuratrice sia tenuta a inviare ai sottoscrittori delle polizze contro i rischi accessori cui risulti applicabile il tacito rinnovo, una comunicazione che li allerti con 30 giorni di anticipo sulla imminente scadenza del termine utile per effettuare la disdetta.
9/3012-C/14Da Villa.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge annuale sulla concorrenza e sul mercato all'esame dell'Assemblea contiene una parte relativa ai servizi professionali;
    nello specifico, con riguardo alla professione notarile, si modificano i criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale, consentendo al notaio di ampliare il proprio bacino di utenza territoriale;
    è utile ricordare che nella Provincia autonoma di Bolzano, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari», deve essere garantito l'uso della lingua tedesca anche per quanto riguarda gli atti notarili, essendo gli stessi atti pubblici;
    con la modifica dell'articolo 27, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, intervenuta con l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ora è consentito al notaio di poter esercitare la professione anche fuori del territorio della Corte d'Appello nel cui distretto è ubicata la sua sede,

impegna il Governo

a promuovere la modifica della norma di attuazione di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in sede di Commissione paritetica per il Trentino-Alto Adige, nel senso di specificare che il notaio che intenda esercitare la propria professione fuori sede, anche nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi del novellato articolo 27, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve conoscere la lingua tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
9/3012-C/15Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto all'articolo 1, comma 39 prevede l'avvio di un processo di riforma delle forme pensionistiche di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni;
    tra linee guida da seguire per tale processo di riforma viene indicata alla lettera d) del comma 39 del medesimo articolo: «l'individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari»;
    similmente, la legge 13 luglio 2015, n. 107 cosiddetta La Buona Scuola, all'articolo 1, comma 7, prevede come prioritario l'obiettivo formativo di cui alla lettera d): «potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere già in età scolare, e conformemente a quanto previsto nella Legge La Buona Scuola, all'individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.
9/3012-C/16Ascani, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene misure che interessano la distribuzione del carburante. A riguardo si segnala che le associazioni sindacali di categoria stanno denunciando da tempo il programma della compagnia petrolifera Esso di cedere a terzi acquirenti gli impianti di distribuzione carburanti di sua proprietà modello cosiddetto «grossista a marchio Esso»;
    la compagnia ha infatti raggiunto un accordo con Intervias Group Limited per la vendita di un ramo d'azienda costituito da 1.075 stazioni di servizio (di proprietà o in affitto, gestiti da terzi) e dai contratti relativi a 101 impianti di proprietà di terzi, che rappresentano l'ultimo «pacchetto» di punti vendita rimasto fuori dal branded wholesaler;
    l'intesa è soggetta ora al completamento del processo di informazione e consultazione con le rappresentanze sindacali dei lavoratori dipendenti e all'approvazione dell'Antitrust, con il closing dell'operazione previsto non prima di 5 mesi;
    i gestori avevano manifestato la volontà di avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge n. 27 del 2012, della facoltà di riscatto degli impianti di distribuzione;
    Esso non avrebbe però dato riscontro a tale richiesta, perché riterrebbe di poter realizzare il modello cosiddetto «grossista», avvalendosi di alcune clausole presenti nei contratti di «cessione gratuita dell'uso impianti di distribuzione»;
    tali clausole conferirebbero ad Esso il potere di cedere il contratto a terzi in qualsiasi momento e senza preavviso, imponendo al gestore di prestare preventivamente il proprio consenso al «trasferimento» sia la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni o di rimuovere in via definitiva il punto vendita in qualsiasi momento e senza preavviso con la conseguente risoluzione del contratto;
    in realtà, dette clausole, qualificate da Esso come vessatorie ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, integrerebbero, secondo lo scrivente, la fattispecie di abuso di dipendenza economica di cui all'articolo 9 della legge n. 192 del 1998, perché trattasi di prescrizioni che impongono al gestore «condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie», ovvero prevedrebbero «l'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto»;
    tali clausole si configurerebbero quindi come nulle ai sensi del comma 3 dell'articolo 9, della legge n. 192 del 1998 e ulteriori clausole presenti negli altri contratti stipulati dalla Esso con i singoli gestori determinerebbero obiettivamente, tra le parti contraenti, «un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi», ossia la dipendenza economica di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 192 del 1998 e sarebbero quindi affette a loro volta da nullità;
    inoltre, tale condotta, omissiva si porrebbe in contrasto con il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 1 del 2012 convertito dalla legge n. 27 del 2012 che impone ai titolari degli impianti ovvero ai fornitori di non «ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore» e fra esse quella di richiedere il riscatto prevista al precedente comma 2. Da tale previsione consegue il correlato obbligo del titolare dell'impianto di prendere in considerazione la richiesta di riscatto: un vero e proprio obbligo di negoziazione;
    tale inadempimento, ad avviso dello scrivente, integrerebbe quindi un'ipotesi di «abuso di dipendenza economica»;
    pertanto le Federazioni sono ricorse alle vie legali, a tutela dei gestori di impianti di distribuzione di carburante a marchio Esso ceduti;
    prosegue lo smantellamento del comparto industriale in assenza di qualunque politica di indirizzo. A rischio i livelli occupazionali, ma anche qualità dei prodotti e persino la garanzia degli approvvigionamenti,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la continuità gestionale degli impianti ceduti e livelli occupazionali ed ottenere il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo aziendale siglato il 16 luglio 2014 per la rete a marchio ceduta;
   ad attivare tramite l'Osservatorio carburanti un monitoraggio delle rete carburanti venduta al fine di verificarne il livello dei prezzi praticati;
   ad attivare la procedura obbligatoria di conciliazione delle controversie contrattuali tra la Esso o le società subentranti nella proprietà della rete Esso, e le associazioni di rappresentanza dei gestori, prevista dal decreto legislativo n. 32 del 1998, al comma 6 dell'articolo.
9/3012-C/17D'Uva, Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene misure che interessano la distribuzione del carburante. A riguardo si segnala che le associazioni sindacali di categoria stanno denunciando da tempo il programma della compagnia petrolifera Esso di cedere a terzi acquirenti gli impianti di distribuzione carburanti di sua proprietà modello cosiddetto «grossista a marchio Esso»;
    la compagnia ha infatti raggiunto un accordo con Intervias Group Limited per la vendita di un ramo d'azienda costituito da 1.075 stazioni di servizio (di proprietà o in affitto, gestiti da terzi) e dai contratti relativi a 101 impianti di proprietà di terzi, che rappresentano l'ultimo «pacchetto» di punti vendita rimasto fuori dal branded wholesaler;
    l'intesa è soggetta ora al completamento del processo di informazione e consultazione con le rappresentanze sindacali dei lavoratori dipendenti e all'approvazione dell'Antitrust, con il closing dell'operazione previsto non prima di 5 mesi;
    i gestori avevano manifestato la volontà di avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge n. 27 del 2012, della facoltà di riscatto degli impianti di distribuzione;
    Esso non avrebbe però dato riscontro a tale richiesta, perché riterrebbe di poter realizzare il modello cosiddetto «grossista», avvalendosi di alcune clausole presenti nei contratti di «cessione gratuita dell'uso impianti di distribuzione»;
    tali clausole conferirebbero ad Esso il potere di cedere il contratto a terzi in qualsiasi momento e senza preavviso, imponendo al gestore di prestare preventivamente il proprio consenso al «trasferimento» sia la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni o di rimuovere in via definitiva il punto vendita in qualsiasi momento e senza preavviso con la conseguente risoluzione del contratto;
    in realtà, dette clausole, qualificate da Esso come vessatorie ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, integrerebbero, secondo lo scrivente, la fattispecie di abuso di dipendenza economica di cui all'articolo 9 della legge n. 192 del 1998, perché trattasi di prescrizioni che impongono al gestore «condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie», ovvero prevedrebbero «l'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto»;
    tali clausole si configurerebbero quindi come nulle ai sensi del comma 3 dell'articolo 9, della legge n. 192 del 1998 e ulteriori clausole presenti negli altri contratti stipulati dalla Esso con i singoli gestori determinerebbero obiettivamente, tra le parti contraenti, «un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi», ossia la dipendenza economica di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 192 del 1998 e sarebbero quindi affette a loro volta da nullità;
    inoltre, tale condotta, omissiva si porrebbe in contrasto con il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 1 del 2012 convertito dalla legge n. 27 del 2012 che impone ai titolari degli impianti ovvero ai fornitori di non «ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore» e fra esse quella di richiedere il riscatto prevista al precedente comma 2. Da tale previsione consegue il correlato obbligo del titolare dell'impianto di prendere in considerazione la richiesta di riscatto: un vero e proprio obbligo di negoziazione;
    tale inadempimento, ad avviso dello scrivente, integrerebbe quindi un'ipotesi di «abuso di dipendenza economica»;
    pertanto le Federazioni sono ricorse alle vie legali, a tutela dei gestori di impianti di distribuzione di carburante a marchio Esso ceduti;
    prosegue lo smantellamento del comparto industriale in assenza di qualunque politica di indirizzo. A rischio i livelli occupazionali, ma anche qualità dei prodotti e persino la garanzia degli approvvigionamenti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare ogni possibile iniziativa utile al fine di garantire la continuità gestionale degli impianti ceduti e i relativi livelli occupazionali e il rispetto delle prescrizioni contenute nell'accordo aziendale siglato il 16 luglio 2014 relativamente alle reti a marchio cedute;
   a monitorare tramite l'Osservatorio carburanti il livello dei prezzi praticati sulle reti di distribuzione carburanti cedute;
   ad attivare un tavolo con le società subentranti nella proprietà della rete Esso e le associazioni di rappresentanza dei gestori al fine di ottenere quanto sopra.
9/3012-C/17. (Testo modificato nel corso della seduta).  D'Uva, Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in questione, legge annuale per il mercato e la concorrenza, reca un insieme di misure specificatamente finalizzate a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere la concorrenza ed a garantire la tutela dei consumatori, secondo il modello delineato dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, il 99;
    l'articolo 1, commi 76, 77 e 78 del provvedimento introducono disposizioni per la riforma del bonus elettrico e gas;
    il bonus luce e gas è stato introdotto a partire dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007, in attuazione della legge n. 266 del 2005 e reso operativo dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, grazie alla collaborazione offerta dai comuni italiani. I destinatari di questo intervento sono non solo le famiglie numerose e in condizioni economiche particolarmente critiche, ma anche quei nuclei familiari in cui risulti esserci un componente familiare gravemente malato da richiedere l'uso continuo di apparecchiature medicali alimentate ad energia elettrica;
    la disciplina vigente è stabilita dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 29 dicembre 2016. A decorrere dal 2017, quindi, in virtù del decreto indicato, il valore della compensazione di spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti economicamente svantaggiati è stato rideterminato dall'Autorità in misura tale da conseguire una riduzione di spesa, al lordo dell'imposte, dell'ordine del 30 per cento. Nel dettaglio, dal 1o gennaio 2017 si è previsto incremento del bonus dal 20 per cento (calcolato sulla spesa netta) al 30 per cento sulla spesa media al lordo delle imposte: lo sconto è salito a 112 euro per le famiglie di 1-2 componenti (prima era di 80 euro), a 137 per i nuclei di 3-4 componenti (prima era di 93 euro) sino a 165 euro per le famiglie con oltre 4 componenti (in luogo dei precedenti 153 euro);
    l'articolo 1, comma 76 del provvedimento in questione, al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, stabilisce che l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sia disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
    l'articolo 1, comma 77 prevede che il decreto di cui sopra disciplini modalità di erogazione dei benefici economici individuali, anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando se del caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodulando l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il comma successivo stabilisce la concessione dei benefici in questione, sino all'approvazione del decreto, secondo la normativa vigente;
    diverse sono le Utilities che in questi anni hanno messo in campo ed implementato nelle rispettive aree di riferimento policies e pratiche per alleviare le difficoltà degli utenti nel pagamento delle utenze, pratiche di inclusione e sostegno delle fasce deboli diffuse anche presso operatori di taglia inferiore;
    le situazioni di difficoltà delle persone, che possono sfociare in condizione di povertà, non sono facilmente contrastabili con interventi settoriali in quanto il disagio può dilatarsi fino a permeare l'intera sfera dei bisogni: per queste ragioni le strategie di contrasto sono in assoluto tra le più complesse da perseguire e richiedono un costante coordinamento tra attori diversi, pubblici e privati, a livello centrale, territoriale e locale;
    molteplici sono le iniziative messe in campo dal Governo per contrastare la povertà, dal Reddito di inclusione di prossima introduzione (Rei), al Sostegno per l'inclusione attiva (Sia), al contrasto della povertà educativa: misure importanti e significative, la cui efficacia si misurerà anche dalla capacità di delineare una strategia coordinata non solo tra i diversi livelli dell'amministrazione centrale dello Stato, ma anche con riferimento ai diversi attori sopra citati,

impegna il Governo

a prevedere, per un migliore coordinamento con le politiche in campo e una migliore efficacia della misura che le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame intendono riformare, il coinvolgimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e a considerare le esperienze di inclusione e sostegno delle fasce deboli realizzate a livello territoriale e locale dai diversi operatori del settore.
9/3012-C/18Piazzoni, Amato, Carnevali, Capone, D'Incecco, Lenzi, Mariano, Patriarca, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame punta ad accrescere gli spazi di libera concorrenza nell'attività economica del Paese e la tutela dei consumatori e dei risparmiatori;
    risulta indispensabile proseguire nell'azione intrapresa di liberalizzazione, con particolare riguardo alla funzione essenziale degli intermediari finanziari;
    le spese crescenti a carico dei risparmiatori e dei consumatori, per quanto attiene ai servizi di gestione del risparmio e del pagamento elettronico, costituiscono un impedimento alla crescita economica e una limitazione oggettiva allo sviluppo delle transazioni elettroniche;
    il Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta prevede, da un lato, un tetto alle commissioni interbancarie dello 0,2 per cento sulle operazioni effettuate con carte di debito (bancomat) e dello 0,3 per cento sulle operazioni con carte di credito, dall'altro una serie di disposizioni in materia di regole commerciali che si applicheranno a tutte le categorie di operazioni tramite carta e di operazioni di pagamento basate su carta;
    nella seduta del 10 giugno 2015 l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato alcune mozioni che impegnano tra l'altro, il Governo a dare rapida attuazione al citato regolamento (UE) n. 2015/751, nelle parti in cui si prevede la facoltà dello Stato membro di definire alcune misure, con la finalità di equiparare il costo dei mezzi di pagamento elettronici in Italia alla media dei costi in essere presso gli altri Stati europei;
    l'articolo 1, comma 900, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante la legge di stabilità 2016, prevedeva che, al fine di diffondere l'uso dei pagamenti mediante carte di debito o di credito, in particolare per i pagamenti di importo contenuto (inferiore a 5 euro), entro il 1o febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze provvedesse con proprio decreto, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all'articolo 3 del regolamento stesso che prevede il tetto alle commissioni interbancarie dello 0,2 per cento sulle operazioni effettuate con carte di debito (bancomat); tale decreto non risulta ancora emanato;
    nel frattempo l'articolo 11 della legge di delegazione europea 2015 di cui alla legge 12 agosto 2016, n. 170 ha individuato i princìpi e criteri direttivi specifici per adeguare, entro settembre 2017, il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, mentre l'articolo 12 ha stabilito principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE)2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;
    nelle more del riordino complessivo del quadro normativo introdotto col regolamento dell'Unione europea, il sistema nazionale dei pagamenti al dettaglio stanno affrontando una situazione d'incertezza che penalizza sia gli operatori, sia gli utenti,

impegna il Governo

a dare rapida attuazione a quanto previsto dalla normativa citata in premessa, data l'imminente scadenza dei termini fissati dalla legge di delegazione europea a settembre 2017, al fine di ridurre le commissioni interbancarie a carico degli utenti sulle operazioni di pagamento basate su carta e gli oneri connessi ai servizi di pagamento, con particolare riferimento a tutte le forme di pagamento elettronico e alle operazioni effettuate per via telematica quali l'accesso ai portali homebanking, i pagamenti POS, le operazioni allo sportello elettronico, i bonifici ripetitivi, ecc.
9/3012-C/19Baruffi, Pagani, Paola Boldrini, Casellato, Giovanna Sanna, Giacobbe, Gnecchi, Fabbri, Boccuzzi, Di Salvo, Patrizia Maestri, Albanella, Arlotti, Incerti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame punta ad accrescere gli spazi di libera concorrenza nell'attività economica del Paese e la tutela dei consumatori e dei risparmiatori;
    risulta indispensabile proseguire nell'azione intrapresa di liberalizzazione, con particolare riguardo alla funzione essenziale degli intermediari finanziari;
    le spese crescenti a carico dei risparmiatori e dei consumatori, per quanto attiene ai servizi di gestione del risparmio e del pagamento elettronico, costituiscono un impedimento alla crescita economica e una limitazione oggettiva allo sviluppo delle transazioni elettroniche;
    il Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta prevede, da un lato, un tetto alle commissioni interbancarie dello 0,2 per cento sulle operazioni effettuate con carte di debito (bancomat) e dello 0,3 per cento sulle operazioni con carte di credito, dall'altro una serie di disposizioni in materia di regole commerciali che si applicheranno a tutte le categorie di operazioni tramite carta e di operazioni di pagamento basate su carta;
    nella seduta del 10 giugno 2015 l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato alcune mozioni che impegnano tra l'altro, il Governo a dare rapida attuazione al citato regolamento (UE) n. 2015/751, nelle parti in cui si prevede la facoltà dello Stato membro di definire alcune misure, con la finalità di equiparare il costo dei mezzi di pagamento elettronici in Italia alla media dei costi in essere presso gli altri Stati europei;
    l'articolo 1, comma 900, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante la legge di stabilità 2016, prevedeva che, al fine di diffondere l'uso dei pagamenti mediante carte di debito o di credito, in particolare per i pagamenti di importo contenuto (inferiore a 5 euro), entro il 1o febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze provvedesse con proprio decreto, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all'articolo 3 del regolamento stesso che prevede il tetto alle commissioni interbancarie dello 0,2 per cento sulle operazioni effettuate con carte di debito (bancomat); tale decreto non risulta ancora emanato;
    nel frattempo l'articolo 11 della legge di delegazione europea 2015 di cui alla legge 12 agosto 2016, n. 170 ha individuato i princìpi e criteri direttivi specifici per adeguare, entro settembre 2017, il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, mentre l'articolo 12 ha stabilito principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE)2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;
    nelle more del riordino complessivo del quadro normativo introdotto col regolamento dell'Unione europea, il sistema nazionale dei pagamenti al dettaglio stanno affrontando una situazione d'incertezza che penalizza sia gli operatori, sia gli utenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare rapida attuazione a quanto previsto dalla normativa citata in premessa, data l'imminente scadenza dei termini fissati dalla legge di delegazione europea a settembre 2017, al fine di ridurre le commissioni interbancarie a carico degli utenti sulle operazioni di pagamento basate su carta e gli oneri connessi ai servizi di pagamento, con particolare riferimento a tutte le forme di pagamento elettronico e alle operazioni effettuate per via telematica quali l'accesso ai portali homebanking, i pagamenti POS, le operazioni allo sportello elettronico, i bonifici ripetitivi, ecc.
9/3012-C/19. (Testo modificato nel corso della seduta).  Baruffi, Pagani, Paola Boldrini, Casellato, Giovanna Sanna, Giacobbe, Gnecchi, Fabbri, Boccuzzi, Di Salvo, Patrizia Maestri, Albanella, Arlotti, Incerti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è volto non solo alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati e alla promozione della concorrenza, ma anche alla garanzia della tutela dei consumatori;
    in materia di comunicazioni, i commi 41 e 43 sono volti a tutelare gli utenti nella fase di recesso o cambio di gestore vietando tra l'altro la possibilità che utenti e consumatori ricevano servizi in abbonamento da parte degli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tali servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di realizzare campagne di informazione per diffondere la conoscenza delle disposizioni volte alla tutela dei consumatori di cui alla presente legge.
9/3012-C/20Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo;
    valutate insufficienti le misure introdotte al fine di coniugare la promozione della concorrenza con un elevato livello di protezione dei consumatori;
    premesso che il suddetto obiettivo è perseguito anche attraverso una particolare attenzione alla sicurezza dei prodotti di consumo a disposizione nel mercato interno, ancorché questo comporti alcuni obblighi imposti a fabbricanti, importatori e distributori;
    posto che garantire l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti lungo la catena di fornitura è elemento indispensabile a consentire l'individuazione degli operatori economici e l'eventuale adozione di misure correttive efficaci contro i prodotti non sicuri, quali i ritiri mirati;
    atteso che l'indicazione dell'origine si aggiunge ai requisiti di base di tracciabilità relativi al nome e all'indirizzo del fabbricante. In particolare, l'indicazione del paese d'origine, aiuta a identificare il luogo effettivo di fabbricazione nel caso in cui il fabbricante non sia rintracciabile o l'indirizzo fornito sia diverso da quello del luogo effettivo di fabbricazione;
    ritenuto che le succitate informazioni diano un significativo contributo alle autorità di vigilanza del mercato nel reperimento del luogo di fabbricazione effettivo e rendano possibili i contatti con le autorità del paese d'origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale sulla sicurezza dei prodotti di consumo al fine di intraprendere eventuali azioni di monitoraggio;
    considerato che la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo in discussione a Bruxelles COM (2013) 78, prevede, all'articolo 7, l'obbligo, in carico ai fabbricanti e agli importatori, dell'indicazione dell'origine dei prodotti, secondo quanto dispone il codice doganale comunitario;
    visto che l’iter legislativo necessario all'approvazione della proposta, in corso dal 2013, ha evidenziato fin dall'inizio più di una criticità sul suddetto articolo, tanto che, nonostante un primo voto favorevole dell'europarlamento nel 2014, il Consiglio «competitività» per di più presieduto dal Governo italiano, deliberò di procedere ad uno studio tecnico sui costi/benefici dell'obbligo di indicazione dell'origine;
    visto che al fine di superare l’empasse legato alla reticenza di alcuni Stati membri e di evitare lo stallo del provvedimento, sono state avanzate, senza alcun seguito, diverse proposte relative sia ad una applicazione temporanea e settoriale dell'articolo 7, sia alla possibilità di avviare una discussione su una proposta di compromesso riguardante l'introduzione dell'etichettatura obbligatoria, per un periodo limitato di 3 anni, in 5 settori manifatturieri (calzature, tessile abbigliamento, ceramica, legno arredo e oreficeria) ovvero quei settori che trarrebbero più vantaggi dall'introduzione del «made in» obbligatorio;
    rilevato che in materia di indicazione dell'origine le sensibilità degli Stati membri sono molto diverse tanto che un numero significativo di essi si è sempre dimostrato a favore dell'introduzione del made in e considerato che l'articolo 20 del Trattato sull'Unione europea prevede la possibilità di instaurare una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione;
    ribadito con la Dichiarazione di Roma adottata lo scorso 25 marzo 2017, l'impegno degli Stati membri a continuare ad agire congiuntamente, ma se necessario a ritmi e con intensità diversi, procedendo nella stessa direzione, in linea con i Trattati,

impegna il Governo

a verificare con urgenza la disponibilità di altri Stati membri dell'Unione europea ad instaurare una cooperazione rafforzata, aperta a tutti gli altri, nel settore della sicurezza di alcuni prodotti di consumo, con l'obiettivo di introdurre l'obbligo dell'indicazione dell'origine nei settori calzature, tessile-abbigliamento, ceramica, legno arredo ed oreficeria e di trasmetterne formale richiesta alla Commissione europea, a norma dell'articolo 329 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
9/3012-C/21Gallinella.


   La Camera,
   premesso che:
    la concorrenza è il fondamento del mercato e della vita delle aziende che operano al suo interno e assicura che il confronto tra le imprese avvenga in base ai prodotti offerti ai consumatori e ai prezzi che vengono praticati. Un mercato concorrenziale stimola sempre le imprese a fornire beni e servizi sempre più innovativi a prezzi competitivi;
    diventa quindi fondamentale identificare e stigmatizzare tutti i comportamenti che si presentano come forme di concorrenza sleale. Aiutare a riconoscere per tempo pratiche ed azioni che in Italia e in Europa, possono configurarsi come vera e propria concorrenza sleale è uno degli obiettivi di riferimento di questa legge;
    la Comunità europea incoraggiato l'introduzione all'interno del nostro ordinamento di una legislazione che tuteli i comportamenti concorrenziali da parte delle imprese all'interno dei mercati in cui esse operano, ma spesso proprio a livello europeo si verificano episodi di concorrenza sleale identificati tardivamente e non denunciati con il necessario rigore, a salvaguardia spesso delle PMI;
    l'articolo 82 del Trattato istitutivo della Comunità europea vieta l'abuso di posizione dominante all'interno di un mercato o di un settore di mercato. Più in particolare, tale pratica consiste: nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione a danno dei consumatori; nell'applicare nei rapporti commerciali con i diversi contraenti condizioni diverse, determinando per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; subordinando la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi;
    una posizione decisamente dominante all'interno del mercato dei motori di ricerca e dei social media lo hanno conquistato in questi ultimi decenni Google, Facebook, Instangram, Amazon, Twitter e pochi altri, tra motori di ricerca e piattaforme, determinando non solo un nodo di scambio fortemente selettivo nello scambio di informazioni, ma anche un punto di attrazione pubblicitario, che può condizionare pesantemente le scelte dei consumatori, che da consumatori di notizie si vedono forzati a diventare consumatori di prodotti,

impegna il Governo

a valutare se nelle circostanze attuali queste grandi aziende, attivissime sui web e seguite da milioni di utenti in tutta Europa e non solo adempiono a tutte le loro responsabilità sotto il profilo fiscale, ma anche e soprattutto se i flussi di informazione che mettono in circolazione, non rendano oggettivamente difficile l'emergere di nuovi e più piccoli motori di ricerca, che sembrano garantire maggiore autonomia e libertà ai loro consumatori, in un clima di concorrenza matura e rispettosa dei diritti di tutti.
9/3012-C/22Binetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, il disegno di legge 3012-C «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati a norma dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori;
    il comma 184 del disegno di legge in esame interviene in materia di locazione dei veicoli senza conducente per l'effettuazione di attività di trasporto di viaggiatori;
    nell'attività di noleggio di auto si segnala, per il consumatore, la problematica del costo aggiuntivo dei servizi accessori: servizi quali la presenza di un seggiolino per il trasporto di bambini, o le catene da neve, o l'assicurazione contro il furto, sono resi di fatto obbligatori o dalle norme, permanenti o stagionali, o da considerazioni di opportunità derivanti dall'entità del rischio in caso di mancata sottoscrizione;
   la scarsa trasparenza circa il fatto che questi servizi siano compresi o esclusi dai preventivi dei noleggi, e il prezzo talora esorbitante del loro acquisto in momento successivo, configurano un comportamento sleale delle società di autonoleggio proprio in forza del carattere di fatto obbligatorio o semi obbligatorio di tali servizi;
    è giusto che i consumatori beneficino di un preventivo e di un prospetto dei servizi e del relativo prezzo che comprenda tutti gli oneri difficilmente evitabili, con una descrizione chiara e semplice dei principali servizi corrispondenti, e informazioni visibili ed esaurienti circa le coperture assicurative complementari,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, al fine di prevedere che nei contratti di noleggio il costo complessivo dei dispositivi di sicurezza opzionali non possa essere in nessun caso superiore al cinquanta per cento della tariffa giornaliera base per il noleggio, concordata in sede di preventivo.
9/3012-C/23Vallascas, Crippa, Da Villa.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, il disegno di legge 3012-C «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati a norma dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori;
    il comma 184 del disegno di legge in esame interviene in materia di locazione dei veicoli senza conducente per l'effettuazione di attività di trasporto di viaggiatori;
    nell'attività di noleggio di auto si segnala, per il consumatore, la problematica del costo aggiuntivo dei servizi accessori: servizi quali la presenza di un seggiolino per il trasporto di bambini, o le catene da neve, o l'assicurazione contro il furto, sono resi di fatto obbligatori o dalle norme, permanenti o stagionali, o da considerazioni di opportunità derivanti dall'entità del rischio in caso di mancata sottoscrizione;
   la scarsa trasparenza circa il fatto che questi servizi siano compresi o esclusi dai preventivi dei noleggi, e il prezzo talora esorbitante del loro acquisto in momento successivo, configurano un comportamento sleale delle società di autonoleggio proprio in forza del carattere di fatto obbligatorio o semi obbligatorio di tali servizi;
    è giusto che i consumatori beneficino di un preventivo e di un prospetto dei servizi e del relativo prezzo che comprenda tutti gli oneri difficilmente evitabili, con una descrizione chiara e semplice dei principali servizi corrispondenti, e informazioni visibili ed esaurienti circa le coperture assicurative complementari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, al fine di prevedere che nei contratti di noleggio il costo complessivo dei dispositivi di sicurezza opzionali non possa essere in nessun caso superiore al cinquanta per cento della tariffa giornaliera base per il noleggio, concordata in sede di preventivo.
9/3012-C/23. (Testo modificato nel corso della seduta).  Vallascas, Crippa, Da Villa.


   La Camera,
   premesso che:
    con Delibera n. 237 del 13 aprile 2017 l'Autorità per l'Energia ha avviato un procedimento per il riconoscimento specifico dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione che obbligano alla separazione del marchio tra distributore e venditore della stessa società energetica, cosiddetto debranding;
    tale attività si inserisce nel processo di liberalizzazione dei mercati energetici e il decreto legislativo n. 93 del 2011 (articolo 41, comma 1) ne ha attribuito all'Autorità la disciplina, per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e, in particolare, nella vendita ai clienti del mercato libero e in maggior tutela;
    l'Autorità, con la delibera 296/2015/R/com ha stabilito che, a partire dall'1 gennaio 2017, le imprese di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e le imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela, separino le politiche di comunicazione, la denominazione sociale, il marchio, la ditta, l'insegna e gli altri segni distintivi dell'impresa di cui all'articolo 17 del Testo Integrato in merito all’Unbundlign Funzionale (TIUF);
    il debranding, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto proteggere i consumatori finali, tutelare la libera concorrenza e favorire la circolazione di informazioni chiare per i cittadini in un mercato dove la concentrazione è molto elevata e, soprattutto, si assiste a una bassissima mobilità dei clienti tutelati verso il mercato libero, che oltretutto, quando decidono di cambiare lo fanno per oltre 2 volte su 3 migrando verso la società collegata al distributore che opera nel mercato libero;
    in relazione alla copertura dei costi per la separazione del marchio, l'Autorità ha indicato di essere orientata a valutare la possibilità di copertura di eventuali costi conseguenti all'introduzione delle misure di separazione del marchio, anche se tale ipotesi non è prevista nel decreto legislativo n. 93 del 2011;
    i gruppi integrati verticalmente, in considerazione dei preesistenti rapporti commerciali con i consumatori in maggior tutela godono comunque di un vantaggio nei confronti degli altri operatori commerciali, vantaggio misurato dai dati precedentemente riportati,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di favorire una effettiva concorrenza nei mercati dell'energia evitando che, al contrario, vi siano portate avanti iniziative, quali il rimborso del costo del debranding, che incrementano il costo per gli utenti finali invece di contribuire a una diminuzione dei costi delle bollette.
9/3012-C/24Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    con Delibera n. 237 del 13 aprile 2017 l'Autorità per l'Energia ha avviato un procedimento per il riconoscimento specifico dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione che obbligano alla separazione del marchio tra distributore e venditore della stessa società energetica, cosiddetto debranding;
    tale attività si inserisce nel processo di liberalizzazione dei mercati energetici e il decreto legislativo n. 93 del 2011 (articolo 41, comma 1) ne ha attribuito all'Autorità la disciplina, per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e, in particolare, nella vendita ai clienti del mercato libero e in maggior tutela;
    l'Autorità, con la delibera 296/2015/R/com ha stabilito che, a partire dall'1 gennaio 2017, le imprese di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e le imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela, separino le politiche di comunicazione, la denominazione sociale, il marchio, la ditta, l'insegna e gli altri segni distintivi dell'impresa di cui all'articolo 17 del Testo Integrato in merito all’Unbundlign Funzionale (TIUF);
    il debranding, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto proteggere i consumatori finali, tutelare la libera concorrenza e favorire la circolazione di informazioni chiare per i cittadini in un mercato dove la concentrazione è molto elevata e, soprattutto, si assiste a una bassissima mobilità dei clienti tutelati verso il mercato libero, che oltretutto, quando decidono di cambiare lo fanno per oltre 2 volte su 3 migrando verso la società collegata al distributore che opera nel mercato libero;
    in relazione alla copertura dei costi per la separazione del marchio, l'Autorità ha indicato di essere orientata a valutare la possibilità di copertura di eventuali costi conseguenti all'introduzione delle misure di separazione del marchio, anche se tale ipotesi non è prevista nel decreto legislativo n. 93 del 2011;
    i gruppi integrati verticalmente, in considerazione dei preesistenti rapporti commerciali con i consumatori in maggior tutela godono comunque di un vantaggio nei confronti degli altri operatori commerciali, vantaggio misurato dai dati precedentemente riportati,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di favorire una effettiva concorrenza nei mercati dell'energia evitando che, al contrario, vi siano portate avanti iniziative che incrementano il costo per gli utenti finali in modo ingiustificato invece di contribuire a una diminuzione dei costi delle bollette.
9/3012-C/24. (Testo modificato nel corso della seduta).  Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    il settore pubblicitario sta avendo negli ultimi anni grande sviluppo all'interno della rete internet, in particolare all'interno dei social network e delle piattaforme di video Sharing (ad es. Youtube);
    si sta diffondendo, in particolare, la figura del cosiddetto web influencer, ovvero un personaggio noto nel mondo dei social network che, dietro compenso, associa la propria immagine a un marchio pubblicando foto e video con il prodotto pubblicizzato;
    la suddetta pubblicità è promossa in modo occulto e non sempre è distinguibile dai consumatori, che spesso la interpretano come la semplice predilezione del web influencer per un marchio;
    di recente, l'Agenzia Governativa statunitense «Federal Trade Commission», in un provvedimento sanzionatario applicato nei confronti della Warners Bros, ha indicato sette regole che le agenzie pubblicitarie devono rispettare nelle campagne sui social network. In particolare ha stabilito che:
     la dicitura «sponsorizzato» deve essere chiara, facilmente visibile e comprensibile dai consumatori;
     l'indicazione del contenuto sponsorizzato deve avvenire in due modi contestuali: tramite jingle o mediante l'apposizione di una etichetta;
     l'etichetta «sponsorizzato» deve essere ben distinguibile e non inserita vicino a loghi o altri elementi visivi in modo da creare confusione;
     l'etichetta deve essere inserita anche in streaming video e deve essere facilmente visibile e udibile;
     l'etichetta deve essere presente in qualsiasi comunicazione pubblicitaria su Internet e non può essere cancellata;
     la dicitura deve essere scritta nella lingua dei consumatori-target e in tutte le altre lingue dei Paesi in cui la campagna social è veicolata;
     la comunicazione deve essere conforme ai requisiti in ogni mezzo di fruizione;
    nel nostro ordinamento non esiste una disciplina che regoli l'attività dei web influencer e che, in particolare, stabilisca norme che i soggetti proprietari dei social network o delle piattaforme di video sharing devono rispettare per evitare che i consumatori possano riconoscere che trattasi di sponsorizzazione, come invece avviene nei giornali e nelle televisioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento a livello legislativo affinché l'attività dei web influencer sia regolata, permettendo ai consumatori di identificare in modo univoco quali interventi realizzati all'interno della rete internet costituiscano sponsorizzazione.
9/3012-C/25Boccadutri, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il fenomeno delle frodi assicurative sta acquisendo un aspetto di particolare gravità nel Paese;
    il settore delle RC auto è stato interessato da diversi interventi di carattere legislativo, alcuni dei quali specificatamente indirizzati al contrasto delle frodi assicurative. Il proliferare degli interventi non ha tuttavia avuto effetti decisivi rispetto agli obiettivi di contenimento di fenomeni fraudolenti, dato che gli stessi, negli ultimi anni, si sono addirittura intensificati;
    il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha introdotto l'obbligo per le imprese operanti nel ramo RC auto di trasmettere all'IVASS una relazione annuale nella quale devono essere indicati: il numero dei sinistri a rischio di frodi; il numero delle denunce presentate all'autorità giudiziaria; l'esito dei conseguenti procedimenti penali; le misure organizzative interne adottate per contrastare i fenomeni fraudolenti;
    l'articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha attribuito all'IVASS il compito di curare la prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione R.C. auto, con riguardo alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode;
    l'IVASS, a luglio 2014, ha pubblicato la prima relazione annuale sull'attività svolta in materia antifrode. Le imprese assicurative, nella loro attività di contrasto antifrode, hanno individuato nel 2013 un numero più elevato di sinistri esposti a rischio frode, passati da 400.000 circa del 2012, a 460.000 circa per il 2013 (+ 15 per cento). Questo nonostante che i sinistri denunciati nel 2013 siano diminuiti del 6,5 per cento circa rispetto al precedente anno;
    le frodi assicurative sono tra le cause di aumento delle polizze, aumento che colpisce, in modo generalizzato, tutti gli assicurati. Se pure è dimostrata la forte incidenza del peso delle frodi sui costi delle polizze assicurative, questa non può tuttavia rappresentare un elemento di giustificazione dell'incremento delle polizze stesse a danno dei cittadini onesti;
    i costi delle tariffe sono ormai divenuti insostenibili per molti, specie nell'attuale fase di crisi economica che sta attraversando il Paese,

impegna il Governo

ad adottare iniziative più incisive per favorire la riduzione del costo dei premi relativi alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada a carico degli assicurati, anche attraverso il rafforzamento delle azioni di contrasto alle frodi assicurative che abbiano tra gli obiettivi quello di evitare che le inefficienze del settore assicurativo vengano pagate dagli assicurati ubicati nelle regioni a minore tasso di sinistrosità.
9/3012-C/26Borghesi, Allasia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    sono sempre più numerosi i casi di inefficienze denunciati dai consumatori relativi all'offerta di energia elettrica e del gas;
    addebiti eccessivi, doppia fatturazione, cambio non richiesto del fornitore, sovraccosti legati al cambio del contatore, sono soltanto alcuni dei problemi che quotidianamente affliggono i consumatori, costringendoli a svolgere lunghi adempimenti burocratici per dimostrare erroneità dei dati e a sostenere costi aggiuntivi e imprevisti;
    i consumatori, che non possiedono le informazioni necessarie per far valere i propri diritti, preferiscono, in molti casi, pagare le bollette energetiche, anche se con costi spropositati e non rispondenti ai consumi reali di energia, piuttosto che rimanere vittime del complesso sistema di accertamento amministrativo e/o giudiziario. Oltretutto il mancato pagamento delle bollette contestate determina in ogni caso il distacco dell'energia elettrica;
    sono poi frequenti i casi in cui vengono recapitate bollette energetiche di importi esorbitanti per conguagli risalenti ad anni passati. Molto spesso, il conguaglio eccessivo è dovuto a inadempimenti del fornitore o del distributore che, ad esempio, omette di effettuare le letture periodiche del contatore oppure non emette le bollette periodiche;
    una bolletta con costi smisurati, in questo momento di difficile congiuntura economica, può far saltare il bilancio di una piccola azienda, così come un conguaglio esorbitante può mettere seriamente in difficoltà la maggioranza dei cittadini e delle famiglie italiane,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative affinché vengano riconosciuti ai consumatori gli strumenti necessari a far valere i propri diritti di tutela dagli abusi di posizioni dominanti da parte dei fornitori di energia elettrica e del gas, prevedendo eventuali forme di ristoro nel caso in cui si rilevino incongruenze, a svantaggio degli utenti, tra quanto effettivamente consumato e quanto addebitato.
9/3012-C/27Simonetti, Allasia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 90, capoverso articolo 3-quater, disciplina la decurtazione degli incentivi agli impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 1 e 3 KW nei quali risultano installati moduli non a norma di legge;
    durante l'esame del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è stata introdotta una norma di simile tenore, in relazione ad impianti di potenza superiore a 3 KW;
    vi è una palese discrepanza tra i due interventi in questione che, in primo luogo, penalizza i titolari di impianti fotovoltaici di piccola taglia,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di uniformare gli interventi di cui alle premesse, nel senso di rendere la disciplina maggiormente rispondente alla necessità di salvaguardare i titolari di impianti fotovoltaici di piccola taglia.
9/3012-C/28Grimoldi, Allasia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si è introdotto l'obbligo del pagamento elettronico per le prestazioni professionali. La disciplina prevede infatti che «a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito». Il decreto ministeriale, così come stabilito del decreto-legge, ha successivamente stabilito a 30 euro, l'importo minimo oltre il quale si rende obbligatorio per gli esercenti accettare il pagamento elettronico da parte del cliente;
    un emendamento approvato dalla V Commissione della Camera in sede di esame della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ne ha ulteriormente esteso l'applicazione, prevedendo l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti elettronici anche per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, prevedendo anche delle sanzioni, a partire dall'aprile del 2016, per coloro che non si adegueranno alla nuova normativa;
    in più, estende, dal 1o luglio 2016, l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti elettronici anche mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, nonostante il rilievo dei tecnici che stimano di difficile comprensione la norma, «considerando che i dispositivi richiamati sono adibiti alla riscossione del corrispettivo per il parcheggio in aree comunali»;
    una simile previsione andrebbe però soltanto ad aggravare ulteriormente gli esercenti senza alcun particolare vantaggio per i consumatori, la maggior parte dei quali, secondo ripetute stime, non sente la necessità di dover cambiare le proprie abitudini di pagamento;
    mentre, per i consumatori, normalmente, non sono previste commissioni, non è così per gli esercenti che sono costretti a versare alle banche delle esose commissioni, quasi fosse un'imposta aggiuntiva gravante su questa parte di contribuenti. La percentuale di commissioni da versare agli istituti di credito, calcolata sugli importi incassati mediante carta di credito o di debito, è pari a: in caso di bancomat, dallo 0,5 per cento allo 0,7 per cento e, in caso di carte di credito o prepagate, dall'1 per cento fino al 4 per cento. A questi costi si devono poi sommare la spesa per l'affitto del POS per un costo totale che raggiunge il 2-3 per cento del fatturato;
    nonostante le proteste degli esercenti e delle loro rappresentanze (Confesercenti ha infatti subito stimato una spesa aggiuntiva per le PMI pari a 5 miliardi di euro ogni anno), i Governi che si sono succeduti dal 2012 ad oggi sono sempre rimasti impassibili di fronte alle difficoltà che questi hanno sollevato nei confronti dei maggiori oneri a cui sono stati sottoposti, continuando a ritenere tali misure come strumenti adeguati per la lotta all'evasione, mentre invece sembra essere più una normativa molto vantaggiosa per il settore bancario che in questo modo aumenta in modo certo i propri profitti,

impegna il Governo

al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, un azzeramento delle commissioni per i pagamenti elettronici e il relativo costo del dispositivo per commercianti e professionisti.
9/3012-C/29Busin, Allasia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si è introdotto l'obbligo del pagamento elettronico per le prestazioni professionali. La disciplina prevede infatti che «a decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito». Il decreto ministeriale, così come stabilito del decreto-legge, ha successivamente stabilito a 30 euro, l'importo minimo oltre il quale si rende obbligatorio per gli esercenti accettare il pagamento elettronico da parte del cliente;
    un emendamento approvato dalla V Commissione della Camera in sede di esame della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ne ha ulteriormente esteso l'applicazione, prevedendo l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti elettronici anche per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, prevedendo anche delle sanzioni, a partire dall'aprile del 2016, per coloro che non si adegueranno alla nuova normativa;
    in più, estende, dal 1o luglio 2016, l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti elettronici anche mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, nonostante il rilievo dei tecnici che stimano di difficile comprensione la norma, «considerando che i dispositivi richiamati sono adibiti alla riscossione del corrispettivo per il parcheggio in aree comunali»;
    una simile previsione andrebbe però soltanto ad aggravare ulteriormente gli esercenti senza alcun particolare vantaggio per i consumatori, la maggior parte dei quali, secondo ripetute stime, non sente la necessità di dover cambiare le proprie abitudini di pagamento;
    mentre, per i consumatori, normalmente, non sono previste commissioni, non è così per gli esercenti che sono costretti a versare alle banche delle esose commissioni, quasi fosse un'imposta aggiuntiva gravante su questa parte di contribuenti. La percentuale di commissioni da versare agli istituti di credito, calcolata sugli importi incassati mediante carta di credito o di debito, è pari a: in caso di bancomat, dallo 0,5 per cento allo 0,7 per cento e, in caso di carte di credito o prepagate, dall'1 per cento fino al 4 per cento. A questi costi si devono poi sommare la spesa per l'affitto del POS per un costo totale che raggiunge il 2-3 per cento del fatturato;
    nonostante le proteste degli esercenti e delle loro rappresentanze (Confesercenti ha infatti subito stimato una spesa aggiuntiva per le PMI pari a 5 miliardi di euro ogni anno), i Governi che si sono succeduti dal 2012 ad oggi sono sempre rimasti impassibili di fronte alle difficoltà che questi hanno sollevato nei confronti dei maggiori oneri a cui sono stati sottoposti, continuando a ritenere tali misure come strumenti adeguati per la lotta all'evasione, mentre invece sembra essere più una normativa molto vantaggiosa per il settore bancario che in questo modo aumenta in modo certo i propri profitti;
   considerato inoltre che:
    quanto premesso si aggiunge al mare magnum delle altre commissioni pagate dai clienti agli istituti bancari, che a loro volta si aggiungono agli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravarli di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre il legittimo tasso di interesse, anche una commissione;
    tra questi balzano sicuramente all'occhio le commissioni dovute per i servizi in home banking che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;
    le eventuali spese di gestione del sito dovrebbero infatti essere assorbite dai considerevoli «balzelli» che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche preater legem;
    ugualmente, l'attuale Governo, ha perseverato nel sostenere i poteri economici del Paese, anche alla luce dei recenti provvedimenti nel settore creditizio, incurante delle problematiche ricadenti sulle piccole e medie imprese, sui commercianti e i professionisti in generale, anche di fronte alle gravi difficoltà economiche che questi si sono trovati a dover affrontare,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie e alle spese di liquidazione trimestrale al fine di non sottoporre continuamente i clienti ad eccessivi ed ingiustificati oneri, assicurando, prioritariamente, la previsione del divieto di imporre commissioni per le operazioni svolte in proprio in home banking.
9/3012-C/30Guidesi, Allasia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di modifica della Legge sul diritto d'autore presente nel disegno di legge in oggetto (articolo 1, comma 57) sta destando preoccupazione nelle imprese associate, nello specifico si tratta di una modifica all'articolo 73 della Legge sul diritto d'autore, che – in relazione alla diffusione televisiva e radiofonica dei fonogrammi – distingue l'esercizio del diritto connesso del produttore discografico dall'esercizio del diritto connesso spettante agli artisti interpreti esecutori (AIE);
    la normativa vigente prevede che sia il produttore discografico ad esercitare il diritto connesso anche per conto degli artisti, interpreti ed esecutori, ai quali poi ripartisce i rispettivi compensi. L'utilizzatore, quindi attualmente, riconosce il compenso dovuto ai produttori discografici o alle società di intermediazione che li rappresentano, che, a loro volta, riconoscono la quota spettante agli AIE;
    nell'ipotesi di modifica prospettata al comma 57 dell'articolo 1 del disegno di legge in oggetto, l'esercizio del diritto verrebbe ricondotto agli AIE e alle società di intermediazione che rappresentano gli stessi;
    l'approvazione di tale proposta modificherebbe, in maniera sostanziale, l'attuale sistema di riscossione dei diritti connessi relativi all'utilizzo dei fonogrammi, determinando una situazione di estrema incertezza: in pratica, anche nel settore della musica, si andrebbe a determinare ciò che sta già accadendo nel settore audiovisivo a seguito della liberalizzazione non adeguatamente regolamentata introdotta nel 2012, introducendo nel settore una serie di questioni problematiche sia per gli utilizzatori in genere che per le stesse società di intermediazione, con ripercussioni negative paradossalmente proprio nei confronti degli AIE che la liberalizzazione intenderebbe invece favorire;
    per le emittenti radiotelevisive la difficoltà di gestire i diritti connessi degli AIE, in assenza di dati certi e certificati sulle opere, sui mandanti, sui mandati e sui criteri di ripartizione, oltre ad un ipotetico contenzioso che si svilupperebbe su tali tematiche, creano concrete difficoltà nell'identificazione dei diritti spettanti agli AIE e quindi del relativo compenso, con, in aggiunta un importante aggravio degli oneri amministrativi a carico delle imprese radiotelevisive,

impegna il Governo

ad una revisione della normativa che, evitando sovrapposizioni e difficoltà interpretative, consenta una gestione organica e complessiva dell'impianto normativo in materia di intermediazione del diritto d'autore e diritti connessi, al fine di evitare contenziosi.
9/3012-C/31Caparini, Allasia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene una delega al Governo per adottare un decreto legislativo che revisioni la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea. Se una revisione volta a contrastare i fenomeni di abusivismo, come quello preoccupante di Uber, sarebbe certamente condivisibile, desta molta preoccupazione il fatto che si sia voluto inserire fra i criteri direttivi l'indicazione di adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono con applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;
    ad oggi, svolgono un servizio di trasporto passeggeri sul territorio nazionale tre tipologie di autisti: 1) i tassisti, che svolgono un servizio pubblico, autorizzati da una regolare licenza, hanno obblighi di garanzia del servizio offerto e hanno tariffe regolamentate, 2) gli autisti NCC, che svolgono un servizio a prenotazione senza obbligo di garanzia, ma soggetti alle regole del mercato e in possesso di un'autorizzazione del Comune per poter esercitare; 3) persone senza titolo, spesso studenti o disoccupati, che si improvvisano autisti e offrono il servizio di trasporto sulla propria vettura dietro compenso;
    le pratiche abusive di Uber, più volte oggetto di approfondimenti da parte del Governo e dei Tribunali, devono essere condannate in maniera chiara e definitiva innanzi tutto per garantire la sicurezza dei viaggiatori (stime ufficiose parlano di oltre mezzo milione di clienti) e, in secondo luogo, per evitare il verificarsi di frodi fiscali;
    il provvedimento in esame, nei fatti, proroga un sistema di incertezza e di vuoti normativi, rimandando per l'ennesima volta un intervento serio finalizzato a mettere ordine tra le offerte alternative al servizio di taxi,

impegna il Governo

a prevedere disposizioni di carattere normativo per stabilire il divieto di qualsiasi tipologia di servizio retribuito di trasporto passeggeri con autovetture private a chiunque sia sprovvisto di regolare licenza.
9/3012-C/32Invernizzi, Allasia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    dieci anni fa, con l'approvazione della legge Bersani sulle liberalizzazioni, sono stati introdotti una serie di cambiamenti in diversi settori, tra i quali la vendita dei farmaci da banco (decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006);
    il decreto ha contribuito a mutare il canale distributivo e commerciale per alcune tipologie di farmaci e di altri prodotti legati alla cura delle persone e alla salute, con l'ingresso nel mercato di nuovi attori, in particolare la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e le parafarmacie private;
    oltre 30 professionisti l'anno scorso a Roma, 25 titolari di Milano da inizio anno fino ad aprile hanno detto addio alla loro attività. Ad oggi si contano in Italia 18.549 farmacie, tra private e comunali. Di queste, secondo i dati Sose, 4.000 versano in condizioni economiche gravissime e sono a rischio fallimento;
    negli ultimi 20 anni i farmacisti si sono ritrovati a fare i conti con un crollo del prezzo dei medicinali che ha innescato un altro problema: il calo dei ricavi. Ed è così per tutto il Sistema nazionale sanitario, che ha registrato una contrazione del 50 per cento. Dall'altra parte però, non è possibile per i titolari fare a meno del personale, perché le vendite non sono scese;
    a partire dal 2010 le Aziende Sanitarie Locali hanno allungato notevolmente i tempi di pagamento dei corrispettivi dei farmaci a carico del servizio sanitario nazionale, e ciò a causa della situazione di crisi finanziaria degli enti regionali. Ciò ha fatto sì che molti farmacisti, come dichiarato dalle associazioni di categoria, «messi alle strette dalla contrazione dei ricavi, da un lato, e dal ritardo dei pagamenti, dall'altro, sono stati costretti a chiedere prestiti bancari per poter mantenere un livello di liquidità che garantisse loro una corretta continuità aziendale»;
    al crollo dei guadagni e l'aumento dei debiti, va aggiunto poi il terzo elemento che ha scatenato la tempesta perfetta: l'aumento del numero di esercizi: «In passato il rapporto tra la farmacia e il numero degli abitanti era di 1 a 5000 (nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti) e di 1 a 4.000 negli altri comuni (articolo 1, legge n. 475/68). Tale rigida regolamentazione limitava in circa 16.000 il numero delle farmacie distribuite nel territorio nazionale». Poi con le liberalizzazioni previste dal decreto Monti, è cambiato il quadro normativo di riferimento, e il rapporto ad oggi è sceso così a 1 ogni 3.200 abitanti,

impegna il Governo

a predisporre le opportune modifiche normative al fine di rivedere le modalità di apertura di nuove farmacie, nel rapporto con gli abitanti, ed il rapporto di concorrenza sleale venutosi a creare con le parafarmacie private e quelle presenti nei punti vendita della GDO, per evitare che un intero settore possa essere messo in ginocchio, con pesanti ripercussioni sia in termini occupazionali che di servizio al cittadino.
9/3012-C/33Rondini, Allasia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, all'articolo 1 commi 41-47 introduce norme per la concorrenza e la trasparenza nel settore dei servizi professionali;
    garantire la trasparenza e la qualità dei professionisti iscritti ad ordini professionali è un modo per tutelare non solo la libera concorrenza e l'accesso alle professioni ma anche i cittadini che usufruiscono dei loro servizi;
    ai fini di tutelare la qualità dei servizi offerti dai professionisti il decreto del Presidente della Repubblica 137/2012 ha introdotto, all'articolo 7, l'obbligo di formazione professionale per i professionisti iscritti agli Albi;
    così come stabilito dalla legge, «i corsi di formazione possono essere organizzati (...) oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso»;
    dalla riforma del 2012 ad oggi si è creato un fiorente mercato della formazione professionale, in cui molteplici attori, tra i quali gli stessi ordini e collegi professionali, operano attraverso una variegata offerta formativa;
    il fatto che soggetti che operano attivamente in un mercato direttamente o attraverso proprie organizzazioni, fondazioni o altre società controllate, siano al tempo stesso anche i soggetti che autorizzano l'organizzazione di corsi di formazione di altri soggetti potenziali concorrenti rappresenta un'anomalia che può alterare profondamente le dinamiche della concorrenza del mercato in questione,

impegna il Governo

a condurre un'attenta analisi dello stato della concorrenza nel mercato della formazione professionale per i professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali e a valutare l'opportunità a prendere provvedimenti per garantire la massima trasparenza dei processi di accreditamento e l'abolizione di ogni eventuale conflitto di interesse dei soggetti coinvolti in tale processo.
9/3012-C/34Tinagli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la situazione economica italiana è ancora caratterizzata da un'alta instabilità finanziaria delle aziende che rende difficoltosa la ripresa, quest'ultima ancora più lontana per la mancanza di misure in grado di influenzare positivamente il potenziale di crescita e di sviluppo delle imprese italiane;
    i forti vincoli imposti dall'Unione europea al nostro sistema produttivo, che in determinati comparti, in nome dell'armonizzazione, hanno contribuito a creare un sistema di regole troppo stringenti, disperdendo le specificità e il potenziale di crescita del mercato italiano,
    l'impatto che la direttiva 2006/123/CE ha avuto su alcuni settori strategici per il Paese è stato dirompente, segnando per essi una grave perdita di competitività. Sono note, ad esempio, le difficoltà in cui versano le aziende del commercio sulle aree pubbliche che, con l'entrata in vigore della direttiva, sono state esposte ad una forte concorrenza, a rischio della loro stessa sopravvivenza;
    la suddetta direttiva, nota come Bolkestein, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha infatti irrigidito il sistema autorizzatorio prevedendo che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali, i comuni applichino una procedura di selezione tra i potenziali candidati;
    per il commercio ambulante in aree pubbliche, l'articolo 16 del suddetto decreto legislativo, oltre ad introdurre un limite al numero delle concessioni di posteggio utilizzabili nella stessa area, ha stabilito il divieto di rinnovo automatico dei titoli scaduti, mandando in crisi un settore in cui operano complessivamente oltre 190 mila aziende personali e familiari;
    il citato articolo, equiparando la nazione di «risorse naturali» con quella di «posteggi in aree di mercato» ha avuto l'effetto di generare una forte concorrenza nel settore, questa non sostenibile per gli operatori del commercio ambulante. Infatti, esso fa rientrare il suolo pubblico, concesso per l'esercizio dell'attività di commercio ambulante, nella nozione di «risorse naturali», assoggettandolo quindi alla procedura di selezione pubblica;
    alle suddette criticità si aggiungono quelle relative all'applicazione dell'articolo 70, del medesimo e all'intesa del 5 luglio 2012, raggiunta in sede di Conferenza unificata, che continua a far ricadere la fattispecie del commercio su aree pubbliche nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 16, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010;
    le imprese ambulanti in Europa sono soltanto 360 mila e impiegano circa 770 mila addetti; l'Italia detiene oltre il 50 per cento del totale delle imprese europee e rappresenta una forza lavoro importante, con oltre l'80 per cento degli impiegati totali; tale patrimonio rischia oltretutto di essere disperso con l'ingresso nel settore di società di capitali;
    alla luce dello stato profondamente critico in cui attualmente si trova il settore del commercio ambulante sulle aree pubbliche, si rende necessario un intervento volto ad introdurre una deroga ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/123/CE, facendo prevalere l'interesse nazionale che necessariamente coincide con la salvaguardia di questo specifico comparto,

impegna il Governo

a prendere immediati provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo dello strumento della decretazione di urgenza, a tutela del settore del commercio sulle aree pubbliche, varando norme di carattere speciale rispetto ai principi generali che derivano dall'applicazione della normativa europea.
9/3012-C/35Allasia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene disposizione rivolte alla distribuzione farmaceutica, e quello che – tra le altre cose – manca in questo testo di legge sulla concorrenza, è la possibilità della vendita dei Farmaci C con ricetta anche fuori delle farmacie, che avrebbe dovuto proseguire il percorso di liberalizzazione intrapreso nel 2006 per garantire ai cittadini prezzi più accessibili a cure e terapie;
    il disegno di legge sulla concorrenza in esame, già prevedeva fin dalle prime bozze, e prima della sua presentazione al Parlamento, la possibilità della vendita dei Farmaci C con ricetta anche fuori delle farmacie. Detta previsione è però scomparsa dal testo esaminato dalle Camere;
    ricordiamo che ogni anno le famiglie italiane spendono complessivamente per i farmaci di Fascia C circa 3 miliardi di euro. Si tratta di una categoria amplissima di medicinali, che spesso anziani e malati cronici sono costretti ad assumere quotidianamente, a proprie spese. Queste specialità, infatti, vengono prescritte dal medico ma il loro costo è totalmente a carico di chi le acquista;
    riteniamo che solo dando la possibilità alle parafarmacie e ai corner salute di vendere anche i farmaci di fascia C con ricetta produrrà linfa vitale alla concorrenza a tutto vantaggio dei cittadini;
    si rammenta che anche l'istituto Bruno Leoni, ha sottolineato come consentire anche a parafarmacie e corner GDO (quelli che si trovano in alcuni supermercati) di vendere questo tipo di medicinali non sarebbe stata una rivoluzione, ma solo una iniziativa di ragionevolezza e di buon senso. «Il cittadino (...) non avrebbe nulla da temere acquistando un farmaco in una parafarmacia: quest'ultimo sarebbe ugualmente prescritto con ricetta medica e venduto da un farmacista abilitato, esattamente come accadrebbe se acquistasse lo stesso medicinale in farmacia»;
    più di 170 mila cittadini hanno firmato la petizione Liberalizziamoci chiedendo a Governo e Parlamento di intervenire al più presto con un provvedimento di liberalizzazione a costo zero, e che vada nella direzione della vendita dei Farmaci C con ricetta anche fuori delle farmacie;
    peraltro, consentire la vendita dei farmaci con ricetta non mutuabili comporterebbe un risparmio per i cittadini calcolato in centinaia di milioni di euro. È già successo per i farmaci di banco, che oggi i consumatori possono acquistare nelle parafarmacie a prezzi inferiori fino al 40 per cento rispetto a quelli praticati in farmacia,

impegna il Governo

a considerare gli effetti positivi per i cittadini e per la concorrenza nel settore sanitario conseguenti alla possibilità per le parafarmacie e i corner salute, di vendere anche i farmaci di fascia C con ricetta, e conseguentemente a valutare la possibilità di prevedere interventi legislativi, volti a estendere la vendita dei medicinali Fascia C alla presenza di un farmacista, anche fuori delle farmacie.
9/3012-C/36Bersani, Ricciatti, Ferrara, Zoggia, Murer, Fossati, Nicchi, Ragosta.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene disposizioni volte a modificare i criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale;
    i parametri attualmente proposti (fattore demografico, estensione territoriale e dei mezzi di comunicazione) non tengono in considerazione, nella predetta determinazione, delle esigenze sociali dei territori nei quali inserire le sedi notarili;
    occorre legare l'assegnazione della sede notarile alla domanda sociale e, allo stesso tempo, evitare l'insorgere di effetti distorsivi nell'esercizio della pubblica funzione;
    la variazione statistica tendenziale relativa al numero ed alla tipologia degli atti ricevuti e autenticati è già facilmente desumibile sulla base dei codici statistici che vengono assegnati sistematicamente agli atti notarili e trasmessi mensilmente agli Archivi Notarili,

impegna il Governo

ad assumere opportune iniziative, anche legislative, affinché, la determinazione del numero dei notai per ciascun distretto, tenga conto della popolazione e anche della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti e autenticati dai notai.
9/3012-C/37Epifani, Ricciatti, Bersani, Ferrara, Zoggia, Ragosta.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene disposizioni volte a modificare i criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale;
    i parametri attualmente proposti (fattore demografico, estensione territoriale e dei mezzi di comunicazione) non tengono in considerazione, nella predetta determinazione, delle esigenze sociali dei territori nei quali inserire le sedi notarili;
    occorre legare l'assegnazione della sede notarile alla domanda sociale e, allo stesso tempo, evitare l'insorgere di effetti distorsivi nell'esercizio della pubblica funzione;
    la variazione statistica tendenziale relativa al numero ed alla tipologia degli atti ricevuti e autenticati è già facilmente desumibile sulla base dei codici statistici che vengono assegnati sistematicamente agli atti notarili e trasmessi mensilmente agli Archivi Notarili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere opportune iniziative, anche legislative, affinché, la determinazione del numero dei notai per ciascun distretto, tenga conto della popolazione e anche della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti e autenticati dai notai.
9/3012-C/37. (Testo modificato nel corso della seduta).  Epifani, Ricciatti, Bersani, Ferrara, Zoggia, Ragosta.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, commi dal 2 al 40, del provvedimento in esame reca norme in materia di assicurazioni e fondi pensione;
    si interviene, in particolare, sulla disciplina dell'obbligo a contrarre in materia di RC auto: se dalla verifica dei dati risultanti dall'attestato di rischio, dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa, risultano informazioni non corrette o non veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate (commi 2-5);
    sistema di sconti da applicare ai contraenti virtuosi, appare decisamente indebolito, non essendoci alcun serio vincolo per la compagnia, che potrà fissarlo a sua totale discrezione;
    espressione «sconto significativo» appare tanto generica dal risultare inutile, mancando la percentuale fissa minima da applicare,

impegna il Governo

nella definizione dei criteri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione a valutare l'introduzione di uno sconto minimo del 20 per cento, o comunque di una percentuale di sconto determinata, da applicare ai soggetti residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato.
9/3012-C/38Ferrara, Ricciatti, Zoggia, Ragosta.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, dichiara di introdurre una serie di disposizioni finalizzate ad incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica;
    in questo ambito viene prevista la possibilità dell'ingresso di società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia detenuta da un privato, favorendo in tal modo la creazione di catene farmaceutiche;
    attualmente la farmacia è una società di persone. L'ingresso di società di capitale, potrà consentire a multinazionali farmaceutiche o dell'agroalimentare acquisire quote di farmacie. Sarà da verificare l'impatto finale di queste norme, soprattutto riguardo alle sorti delle piccole farmacie e delle stesse parafarmacie,

impegna il Governo

a tutelare e implementare l'importante ruolo svolto dalle farmacie rurali e dalle parafarmacie, e di individuare tutte le iniziative volte a garantire la continuità e i livelli occupazionali delle medesime, anche alla luce del previsto ingresso delle società di capitale nella distribuzione farmaceutica.
9/3012-C/39Fossati, Murer, Ricciatti, Ferrara, Ragosta.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, dichiara di introdurre una serie di disposizioni finalizzate ad incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica;
    in questo ambito viene prevista la possibilità dell'ingresso di società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia detenuta da un privato, favorendo in tal modo la creazione di catene farmaceutiche;
    attualmente la farmacia è una società di persone. L'ingresso di società di capitale, potrà consentire a multinazionali farmaceutiche o dell'agroalimentare acquisire quote di farmacie. Sarà da verificare l'impatto finale di queste norme, soprattutto riguardo alle sorti delle piccole farmacie e delle stesse parafarmacie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tutelare e implementare l'importante ruolo svolto dalle farmacie rurali e dalle parafarmacie, e di individuare tutte le iniziative volte a garantire la continuità e i livelli occupazionali delle medesime, anche alla luce del previsto ingresso delle società di capitale nella distribuzione farmaceutica.
9/3012-C/39. (Testo modificato nel corso della seduta).  Fossati, Murer, Ricciatti, Ferrara, Ragosta.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, introduce una serie di disposizioni finalizzate a contrastare la pratica del cosiddetto telemarketing selvaggio;
    il nuovo comma 4-ter dell'articolo 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003), concernente le comunicazioni indesiderate, ha rilevato l'opportunità di verificare che le nuove disposizioni rafforzino la possibilità di consentire agli utenti di respingere eventuali chiamate non desiderate e, più in generale, il contrasto alla pratica del telemarketing selvaggio,

impegna il Governo

a valutare l'introduzione di misure volte al potenziamento del Registro pubblico delle opposizioni, prevedendo la possibilità di iscrivere anche le utenze di telefonia mobile e la cancellazione di tutti i precedenti consensi.
9/3012-C/40Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Zoggia, Ragosta.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, consente l'ingresso di società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata, e dà la possibilità ad uno stesso soggetto di poter controllare (direttamente o indirettamente) fino al 20 per cento delle farmacie di una medesima regione;
    ora la titolarità dell'esercizio della farmacia non sarà più quindi riservata solo a persone fisiche, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata, ma anche alle «società di capitali». Inoltre i soci delle società titolari di farmacia non dovranno più essere necessariamente dei farmacisti. Tutto ciò potrebbe favorire la creazione di catene farmaceutiche, e quindi l'ingresso nel settore delle società multinazionali. Le società di capitali quindi, potranno d'ora in poi aprire delle vere e proprie catene destinate alla distribuzione dei farmaci;
    si rammenta che la Corte costituzionale ha però più volte affermato che il servizio offerto dalle farmacie è finalizzato ad assicurare un'adeguata distribuzione dei farmaci, costituendo parte della più vasta organizzazione predisposta a tutela della salute e che per questo non può essere considerata alla stregua di una comune attività commerciale;
    il conseguente grave rischio, è la possibile chiusura delle piccole farmacie nonché delle parafarmacie che si troveranno strette da una parte dall'impossibilità di ampliare la loro offerta, e questo anche a seguito dell'ostinata preclusione da parte del Governo di consentire loro di vendere anche i farmaci di fascia C con ricetta, e dall'altra dalla concorrenza impari prodotta dall'ingresso delle società di capitale e delle multinazionali nell'esercizio delle farmacie;
    alcune stime parlano di circa 800 farmacisti titolari di parafarmacia che rischiano di chiudere la propria attività, per le criticità introdotte dalle disposizioni suesposte,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative legislative volte a scongiurare i rischi di cui in premessa, a tutela e a garanzia delle attività e delle professionalità dei titolari di parafarmacie, anche valutando l'opportunità di avviare una progressiva assegnazione, laddove il SSN Io richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, anche tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici.
9/3012-C/41Ricciatti, Murer, Fossati, Epifani, Ferrara, Bersani, Zoggia, Ragosta, Nicchi, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, consente l'ingresso di società di capitale nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata, e dà la possibilità ad uno stesso soggetto di poter controllare (direttamente o indirettamente) fino al 20 per cento delle farmacie di una medesima regione;
    ora la titolarità dell'esercizio della farmacia non sarà più quindi riservata solo a persone fisiche, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata, ma anche alle «società di capitali». Inoltre i soci delle società titolari di farmacia non dovranno più essere necessariamente dei farmacisti. Tutto ciò potrebbe favorire la creazione di catene farmaceutiche, e quindi l'ingresso nel settore delle società multinazionali. Le società di capitali quindi, potranno d'ora in poi aprire delle vere e proprie catene destinate alla distribuzione dei farmaci;
    si rammenta che la Corte costituzionale ha però più volte affermato che il servizio offerto dalle farmacie è finalizzato ad assicurare un'adeguata distribuzione dei farmaci, costituendo parte della più vasta organizzazione predisposta a tutela della salute e che per questo non può essere considerata alla stregua di una comune attività commerciale;
    il conseguente grave rischio, è la possibile chiusura delle piccole farmacie nonché delle parafarmacie che si troveranno strette da una parte dall'impossibilità di ampliare la loro offerta, e questo anche a seguito dell'ostinata preclusione da parte del Governo di consentire loro di vendere anche i farmaci di fascia C con ricetta, e dall'altra dalla concorrenza impari prodotta dall'ingresso delle società di capitale e delle multinazionali nell'esercizio delle farmacie;
    alcune stime parlano di circa 800 farmacisti titolari di parafarmacia che rischiano di chiudere la propria attività, per le criticità introdotte dalle disposizioni suesposte,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prendere le opportune iniziative legislative volte a scongiurare i rischi di cui in premessa, a tutela e a garanzia delle attività e delle professionalità dei titolari di parafarmacie, anche valutando l'opportunità di avviare una progressiva assegnazione, laddove il SSN Io richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, anche tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli, e con punteggi specifici.
9/3012-C/41. (Testo modificato nel corso della seduta).  Ricciatti, Murer, Fossati, Epifani, Ferrara, Bersani, Zoggia, Ragosta, Nicchi, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame prevede diverse misure di semplificazione relativamente alla circolazione internazionale di beni culturali;
    il comma 176 in particolare, introduce modifiche al codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Una delle norme interessate è quella dell'esportazione dei beni d'interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 del medesimo codice, e in particolare delle opere d'arte dall'Italia, di provenienza privata e non soggette a regime di vincolo;
    ove fosse approvata, la nuova disposizione consentirebbe a chiunque, senza autorizzazione della soprintendenza, il trasporto o l'invio fuori Italia di beni culturali il cui valore dichiarato fosse inferiore a 13 mila e 500 euro. La stima di tale valore sarebbe rimessa a una mera autocertificazione;
    evidentemente, il bene – una volta uscito dall'Italia – potrebbe essere rivenduto a chiunque per un valore anche molto superiore, giacché il mercato internazionale e le case d'asta non sarebbe (né potrebbe essere) vincolato al valore dichiarato in Italia;
    seppure è vero che il valore inferiore a euro 13.500 è di per sé basso, è altrettanto vero che il paradosso risiede nella notazione per cui sarà l'interessato stesso ad autocertificarne la stima e la sussistenza degli ulteriori presupposti di libera circolazione. Peraltro, si intende aumentare la validità temporale dell'attestato di libera circolazione, portandolo da tre a cinque anni; ciò significa di fatto lasciare ai mercanti d'arte la libertà di stima delle opere per il tramite di una mera indicazione in apposito elenco informatico, senza necessità di una loro presentazione fisica agli uffici preposti;
    una ulteriore criticità del testo in esame, riguarda la previsione in base alla quale si innalza a 70 anni la soglia di età affinché un oggetto possa essere dichiarato bene culturale, laddove, attualmente, la soglia è di 50 anni per le cose immobili private e per le cose mobili a chiunque appartenenti;
    alla luce di quanto suesposto, è evidente il rischio che il potere pubblico rinunci o veda attenuata una sua fondamentale prerogativa, ossia quella di sottoporre le opere d'arte private al vaglio della sua valutazione terza prima che siano avviate all'esportazione;
    le suddette disposizioni, rischiano fortemente di costituire un impoverimento del nostro patrimonio; peraltro non si può dimenticare che spesso il traffico di beni artistici e d'interesse culturale è oggetto delle ambizioni delle mafie internazionali, che facilmente si avvarrebbero del nuovo più vantaggioso regime dell'esportazione,

impegna il Governo

a mettere in atto tutte le iniziative necessarie al fine di implementare e rendere realmente efficaci le attività di vigilanza, ispezione e repressione delle frodi connesse all'esportazione di opere e beni culturali e artistici, anche in considerazione del più vantaggioso regime all'esportazione e della prevista autocertificazione, introdotte dalle norme di cui in premessa.
9/3012-C/42Nicchi, Bossa, Scotto, Ricciatti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia è fanalino di coda in Europa per la crescita di Pil relativa al 2017. La Commissione Ue, infatti, ha ufficializzato che il Prodotto interno lordo nel nostro Paese aumenterà dello 0,9 per cento mentre negli altri 28 Stati membri non sarà inferiore all'1 per cento;
    il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza è uno dei pochi provvedimenti che possono incidere positivamente su crescita e occupazione, così come sottolineato dall'Ocse che stima che un aumento significativo della concorrenza può portare ad un incremento di 2,6 di Pil in cinque anni, dal Fmi che prevede un'accelerazione del 13 per cento qualora si attuassero le riforme sulla concorrenza e dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze che ha recentemente quantificato che, favorendo la concorrenza e le liberalizzazioni, i risparmi sarebbero «fino ad un punto di Pil entro il 2020»;
    il provvedimento, visti gli emendamenti approvati nelle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera dei deputati, dovrà tornare in discussione al Senato e, dopo 856 giorni dalla sua presentazione in Parlamento, si auspica un iter di approvazione molto rapido, possibilmente entro luglio;
    come previsto dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, la legge annuale sui mercato e la concorrenza deve essere un provvedimento annuale che viene predisposto dal legislatore per adattare le normative vigenti ai continui cambiamenti che intervengono sul sistema economico,

impegna il Governo

dopo che il presente provvedimento sia stato approvato definitivamente, a presentare al più presto un nuovo disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2017 così come previsto dalla normativa vigente che ne impone la presentazione annuale.
9/3012-C/43Galgano, Bombassei, Mazziotti Di Celso, Mucci, Catalano, Menorello, Oliaro, Vargiu, Matarrese, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», in tema di misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato, reca, all'articolo 1, al comma 145, una modifica all'articolo 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, prevedendo che sia un decreto del Ministro della giustizia, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, a determinare il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto, tenendo conto di alcuni fattori quali la popolazione, l'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, specificando la necessità che ad ogni posto notarile, di regola, corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di introdurre nella disciplina in parola un termine preciso entro il quale procedere ad un controllo e ad un monitoraggio della tabella contenente il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto, soprattutto con riguardo ad eventuali variazioni statistiche del numero e della tipologia di atti ricevuti o autenticati, prevedendo anche un termine più breve per procedere alla parziale modifica della citata tabella, nel caso in cui ne venga ravvisata l'opportunità.
9/3012-C/44Sandra Savino, Gelmini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», all'articolo 1, comma 13, reca una modifica dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vietando alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse imprese di assicurazione; in particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le idonee previsioni normative affinché le imprese e le compagnie di assicurazione debbano offrire identiche offerte tariffarie a parità di condizioni di rischio territoriale e provinciale tra aree omogenee.
9/3012-C/45Russo, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1, il comma 159 del disegno di legge «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» pone il divieto di controllo, diretto o indiretto, secondo la nozione di cui agli articoli 2359 e seguenti del codice civile, da parte dello stesso soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della stessa regione o provincia autonoma. Il compito di assicurare il rispetto del suddetto limite spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di ridurre ulteriormente con successivi interventi normativi la percentuale di farmacie detenibili da ciascuna società o gruppo societario, al fine di evitare la creazione di catene di farmacie, con il connesso rischio di pericolose, situazioni di abuso di posizione dominante sul mercato interno e limitare ulteriormente la creazione di oligopoli.
9/3012-C/46Centemero, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1, il comma 159 del disegno di legge «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» pone il divieto di controllo, diretto o indiretto, secondo la nozione di cui agli articoli 2359 e seguenti del codice civile, da parte dello stesso soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della stessa regione o provincia autonoma. Il compito di assicurare il rispetto del suddetto limite spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di ridurre con successivi interventi normativi al 15 per cento la percentuale di farmacie detenibili da ciascuna società o gruppo societario, al fine di evitare la creazione di catene di farmacie, con il connesso rischio di pericolose, situazioni di abuso di posizione dominante sul mercato interno e limitare ulteriormente la creazione di oligopoli.
9/3012-C/47Fabrizio Di Stefano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1, il comma 159 del disegno di legge «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» pone il divieto di controllo, diretto o indiretto, secondo la nozione di cui agli articoli 2359 e seguenti del codice civile, da parte dello stesso soggetto, di una quota superiore al 20 per cento delle farmacie della stessa regione o provincia autonoma. Il compito di assicurare il rispetto del suddetto limite spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di ridurre con successivi interventi normativi al 10 per cento la percentuale di farmacie detenibili da ciascuna società o gruppo societario, al fine di evitare la creazione di catene di farmacie, con il connesso rischio di pericolose situazioni di abuso di posizione dominante sul mercato interno e limitare ulteriormente la creazione di oligopoli.
9/3012-C/48Polidori, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati; il testo interviene in alcuni dei settori indicati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, contenendo misure: per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l'energia e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; le professioni; la distribuzione farmaceutica;
    si tratta di un provvedimento complesso, che prevede una serie di misure di attuazione anche in capo a regioni ed enti locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di effettuare un monitoraggio in merito all'attuazione delle disposizioni previste dal provvedimento in esame, con specifico riferimento alle misure attuative in capo a regioni ed enti locali.
9/3012-C/49Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dovrebbe essere il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza, sembra invece non andare propriamente in questa direzione;
    infatti, nel corso dell'esame al Senato era stato previsto che le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non potessero essere rinnovate tacitamente;
    successivamente però, nel corso dell'esame alla Camera presso le Commissioni riunite VI e X, tale disposizione è stata eliminata ed il comma 25 è stato nuovamente novellato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, attraverso l'adozione di disposizioni legislative, la previsione che le polizze assicurative di ogni tipologia non possano essere rinnovate tacitamente alla loro scadenza.
9/3012-C/50Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati; volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, alla promozione della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;
    il provvedimento stabilisce che il principio della durata annuale del contratto RC auto e del divieto di rinnovo tacito si applica anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della RC auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente);
    nel corso dell'esame al Senato è stato previsto che le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente; successivamente, nel corso dell'esame alla Camera presso le Commissioni riunite VI e X, tale disposizione è stata eliminata,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere con ulteriori iniziative normative che le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possano essere rinnovate tacitamente.
9/3012-C/51Laffranco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il provvedimento in titolo;
    ritenuto che la normativa in materia di svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale non risulta attualmente garantire una piena concorrenza;
    atteso che le norme introdotte in suddetta materia dovrebbero garantire la più ampia partecipazione di soggetti capaci, nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza, di offrire un servizio di trasporto passeggeri su gomma a costi per l'utenza determinati dal libero mercato e non manipolati da norme intese a sfalsare la libera concorrenza;
    negli ultimi provvedimenti sottoposti all'esame da parte delle Camere sono state approvate delle disposizioni legislative che di fatto hanno mirato a stroncare l'attività dei bus low cost, ovvero i nuovi servizi di trasporto interregionali a prezzo scontato portati in Italia da società come Megabus e FlixBus, e utilizzati da centinaia di migliaia di persone in alternativa a treni o aerei,

impegna il Governo

a modificare con urgenza la normativa al fine di favorire una reale apertura del mercato e dunque la presenza di servizi low cost nel rispetto della sicurezza degli utenti della strada e nel rispetto di adeguate condizioni di lavoro.
9/3012-C/52Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano.


   La Camera,
   premesso che:
    dopo circa 860 giorni dalla presentazione alle Camere, quest'Assemblea si accinge ad approvare con modificazioni la legge «annuale» per il mercato e la concorrenza;
    tali modifiche minime costringono a un'ulteriore – e auspicabilmente definitiva – lettura del Senato prima dell'approvazione finale del provvedimento e rinviano l'entrata in vigore di una legge molto attesa dai consumatori;
    il Governo, sin dal giorno successivo alla fiducia ottenuta al Senato, ha sostenuto la necessità di approvare rapidamente e definitivamente il provvedimento anche alla luce degli impegni presi con le istituzioni europee,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di competenza al fine di assicurare l'approvazione definitiva del provvedimento in esame prima della pausa estiva.
9/3012-C/53Mazziotti Di Celso.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene misure volte a favorire la concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione;
    al fine di un'efficace politica di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, è indispensabile incentivare in maniera efficace la diffusione e commercializzazione di carburanti meno inquinanti;
    con l'articolo 21-bis della legge n. 504 del 26 ottobre 1995, come modificato dall'articolo 1 comma 1, lettera e) del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità) è stata disciplinata la complessa materia delle accise ed approvato il programma sperimentale della durata di 6 anni (1o gennaio 2008-31 dicembre 2013) per l'uso delle emulsioni fissando diverse aliquote;
    con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013, articolo 1, comma 634, è stata approvata la sperimentazione per altri 6 anni sul prodotto emulsione a decorrere dal 1o gennaio 2014 e fino al 31 dicembre del 2019 e sono state introdotte varie aliquote di accisa variando in pejus, rispetto al gasolio, quella relativa alle emulsioni con acqua per autotrazione;
    i prodotti petroliferi in emulsione con acqua hanno caratteristiche specifiche che sostanzialmente ricalcano quelle del gasolio ma hanno migliori performances ambientali quali un notevole abbattimento di fattori inquinanti (fumosità, PM 10 e PM 3, NOx) e nel fatto che il processo di combustione della componente gasolio, risulta essere ottimizzato grazie al combinato della presenza dell'acqua, di additivi e di sistemi di taglio delle parcelle di combustibile;
    ai fini di una corretta concorrenza tra similari prodotti petroliferi, è necessario riconoscere le emulsioni con acqua quale carburante/combustibile e riservare quanto alle accise il medesimo trattamento del gasolio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative normative per la riduzione del livello di tassazione dei prodotti petroliferi in emulsione con acqua e per rendere concorrenziale la situazione in cui si trovano le imprese che ne hanno avviato la sperimentazione per commercializzare nuovi prodotti con caratteristiche che sono ambientalmente più sostenibili del gasolio stesso.
9/3012-C/54Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1, comma 66, del testo in esame, si prevedono misure per la promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto. La misura è altresì importante, in un contesto di variazioni repentine dei prezzi, sulle quali serve maggiore trasparenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti di tali disposizioni.
9/3012-C/55Mucci, Galgano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 58 dell'articolo 1 prevede, a decorrere dal 10 settembre 2017, l'abrogazione della riserva per la notifica degli atti giudiziari e delle multe da codice della strada, che rappresenta un unicum al negativo che non ha uguali in Europa; l'eliminazione dell'ultima area di riserva nel settore postale garantirà investimenti e un aumento della produttività di questi servizi, a tutto vantaggio del consumatore finale e delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

a interpretare la misura citata in premessa in modo da equiparare il valore legale del recapito di atti amministrativi e giudiziari effettuato dagli operatori postali privati a quello reso dal fornitore del servizio postale universale pro-tempore.
9/3012-C/56Spessotto.


   La Camera,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di introdurre un tetto ai costi di notifica dei dati personali di chi prende a noleggio o usa in car sharing un veicolo all'autorità accertatrice in caso di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada.
9/3012-C/57Baldelli.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte al contenimento dei costi dell'energia elettrica e alla tutela dei consumatori – 3-03117

   SEGONI, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS e TURCO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   nell'anno 2016, la bolletta elettrica è risultata più cara per gli italiani anche a causa dell'importante aumento di una sua componente: il cosiddetto «uplift» e i costi per il sistema, riconducibili solo a questa voce, sono stati pari a due miliardi e duecento milioni di euro, a fronte di un importo per il 2015 di un miliardo e due, quasi un raddoppio da un anno all'altro;
   a partire dal mese di marzo 2016 si è assistito ad una progressiva impennata dei prezzi nel mercato dei servizi di dispacciamento nell'area Sud, dovuti essenzialmente alle offerte accettate da Terna sugli impianti di Brindisi Sud (Enel) e di Modugno Palo del Colle (Sorgenia): il costo complessivo dei primi 5 mesi del mercato dei servizi di dispacciamento (msd) 2016 arrivava a circa 600 milioni di euro contro i circa 150 milioni di euro del 2015;
   Enel e Sorgenia hanno spento le centrali in Puglia, perché consapevoli che Terna avrebbe dovuto comunque fare appello alla loro produzione nell'area, che avrebbero potuto offrire a prezzi altissimi. Solo per gli impianti Enel di Brindisi, nel 2016 gli extra costi per il sistema sono stati pari a 400 milioni di euro in bolletta e proprio questi presunti fenomeni speculativi su MSD rientrano fra le cause dell'aumento del 4,3 per cento della bolletta per il trimestre luglio-settembre; tale vicenda è stata illustrata sulla stampa, di settore e generalista, con numerosi articoli, per ultimo sul quotidiano nazionale La Notizia del 12 maggio 2017;
   ora, l'Autorità ha avviato una serie di procedimenti per recuperare quelli che ritiene i sovracosti per il sistema, ma solo dai trader e non anche dai produttori, reali responsabili, per i quali si è limitata nella sola segnalazione all'Antitrust senza alcun recupero di risorse per l'anno 2016;
   l'analisi storica del periodo 2012-2016 dimostra che gli sbilanciamenti di tutti i trader hanno rappresentato il 6 per cento del totale, a fronte del 94 per cento dei costi indotti dai soli produttori. Ma i colpevoli per l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico a cui chiedere la restituzione delle risorse sono solo i trader e non anche i produttori;
   l'Autorità, ad avviso degli interroganti, ha sostanzialmente «assolto» Enel, chiudendo il procedimento n. 342 del 2016 in data 5 maggio 2017;
   la strategia dell'ex monopolista, peraltro controllato dal Governo, che ne nomina i vertici, ha portato a un aggravio di quasi un miliardo di euro sulle bollette di tutti i cittadini italiani, ma vengono sanzionati solo i trader –:
   quali iniziative di competenza, anche normative, il Governo intenda assumere per cercare di sanare questa ingiusta situazione e trovare un modo per restituire agli italiani quanto speso ingiustamente, incamerato principalmente dai produttori nell'anno 2016. (3-03117)


Attuazione di interventi per il finanziamento delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento alla digitalizzazione dei processi aziendali e all'ammodernamento tecnologico – 3-03118

   MUCCI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013, cosiddetto «Destinazione Italia» prevede l'adozione di interventi per il finanziamento a fondo perduto alle PMI, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro, per l'acquisto di software, hardware o servizi per il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, la connettività a banda larga e ultralarga, la formazione qualificata del personale;
   il comma 2 rimette a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione dell'ammontare dell'intervento nella misura massima di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020 o della collegata pianificazione dei fondi strutturali comunitari. La somma è ripartita dal Cipe tra le regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le camere di commercio di ciascuna regione;
   il successivo comma 3 prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano stabiliti lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei suddetti contributi;
   con decreto ministeriale 23 settembre 2014 sono stabilite le modalità di attuazione relative al contributo di cui all'articolo 6 del decreto-legge «Destinazione Italia». L'articolo 8 di tale decreto ministeriale rinvia ad un decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico la definizione dei moduli per la domanda di accesso al contributo e dei termini di apertura dello sportello telematico, oltre all'indicazione del riparto su base regionale delle risorse finanziarie disponibili;
   con decreto ministeriale 7 luglio 2016 è determinato in circa 32 milioni di euro l'ammontare delle risorse per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologiche delle PMI a carico della programmazione 2014-2020, ripartite dal Cipe tra le regioni «meno sviluppate» e «in transizione». L'individuazione delle restanti risorse per le altre regioni, a valere sul fondo sviluppo e coesione, è demandata ad apposita delibera Cipe che ne definisce anche le modalità di ripartizione;
   l'ufficio investimenti per l'ambiente, le imprese e le aree urbane del Cipe ha reso noto che la delibera attesa da parte del Cipe era prevista all'ordine del giorno del 3 marzo 2017, dal quale però è stata espunta –:
   quali iniziative si intendano adottare affinché venga al più presto emanata la delibera Cipe per determinare l'ammontare delle risorse per favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento delle PMI nelle restanti regioni italiane, rendendo finalmente operativi i suddetti finanziamenti non solo nel Mezzogiorno ma anche nelle regioni del centro-nord. (3-03118)


Iniziative per preservare l'eccellenza nel comparto aeronautico in Campania e per salvaguardare i livelli occupazionali in tale ambito – 3-03119

   TAGLIALATELA, RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, GIORGIA MELONI, MURGIA, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO e TOTARO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   in Campania il comparto aeronautico ha storicamente una presenza industriale significativa, soprattutto per effetto della presenza sul territorio di numerosi stabilimenti facenti parte del gruppo Alenia Finmeccanica;
   nella primavera del 2015, dopo una lunga trattativa che ha visto coinvolti sindacati e parti imprenditoriali, si è pervenuti alla cessione della Alenia Aermacchi in favore di una nuova società, la Atitech Manufacturing srl, partecipata da Finmeccanica, con il passaggio dei circa centottanta dipendenti a tempo indeterminato e dei capannoni industriali realizzati nell'aria aeroportuale di Capodichino;
   tale cessione era stata decisa anche per effetto di un accordo tra le parti datoriali e sindacali nel quale la nuova proprietà si impegnava entro dicembre 2015 al passaggio dei dipendenti ed alla incorporazione della Atitech Manufacturing srl in Atitech spa, anche essa partecipata Finmeccanica;
   tale accordo prevedeva uno sviluppo industriale che doveva garantire non solo il mantenimento, ma anche l'aumento dei livelli occupazionali, soprattutto grazie a nuove commesse esterne ad Alenia Aermacchi;
   alla data odierna alcuno dei due impegni sottoscritti ha avuto effettiva concretizzazione e, anzi, lo scorso 19 giugno l'azienda ha ufficialmente comunicato che «tutto il personale sarà interessato dalla CIGS e pertanto verrà sospeso e posto in regime di cassa integrazione straordinaria a partire da giovedì 22 giugno»;
   la crisi della Atitech Manufacturing e della stessa Atitech SpA sarebbe da ricondurre alla mancata assegnazione di alcune commesse promesse da Alitalia –:
   quali iniziative intenda assumere al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dell'azienda e per preservare l'eccellenza nella manutenzione aeronautica realizzata in Campania. (3-03119)


Iniziative volte ad assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle procedure di accreditamento delle Scuole di specializzazione medica, anche in relazione al prossimo bando per i contratti di formazione 2017-2018 – 3-03115

   GIGLI. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
   il 13 giugno 2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, congiuntamente con il Ministero della salute, ha pubblicato il decreto interministeriale con il quale si identificano i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola di Specializzazione medica, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e per la rete formativa di ognuna di esse, prevedendo l'aggiornamento annuale della relativa Banca Dati, quale riferimento ai fini della istituzione, accreditamento e attivazione delle Scuole di specializzazione;
   prende avvio una opportuna e complessa fase adeguamento e riordino delle Scuole, in modo da meglio assolvere alla loro mission formativa;
   gli standard, i requisiti e gli indicatori di performance previsti nel decreto trovano immediata applicazione;
   tutte le scuole dovranno sottoporsi alla procedura di accreditamento, con possibilità che lo stesso venga negato con esclusione dal prossimo bando per i contratti di formazione medica specialistica, oppure con la concessione di un termine massimo di due anni per l'adeguamento;
   in tutti gli atenei italiani e in molte aziende sanitarie si è messa in moto una complessa macchina, per la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dal 22 giugno ha aperto la Banca dati sull'offerta formativa delle Scuole di specializzazione, disponibile per la compilazione da parte degli atenei fino al 3 luglio;
   appare evidente la volontà di allineare alla procedura di accreditamento il prossimo bando per i contratti, del quale è prevista la pubblicazione in settembre, completando le selezioni del concorso nazionale in tempo per l'inizio del prossimo anno accademico;
   a parere dell'interrogante non mancano errori, incongruenze, contraddizioni, che ignorano la situazione di prolungata sofferenza degli Atenei Italiani;
   appare assurda la presunzione di contare su un attendibile flusso informativo nell'arco di soli 10 giorni, facendo temere la paralisi del sistema oppure il mancato controllo delle dichiarazioni eventualmente erronee o mendaci;
   alcuni dei dati richiesti sono ancora codificati a mano dalle Aziende sanitarie o comunque non sono estraibili dai programmi gestionali delle aziende sanitarie se non a seguito di procedure farraginose;
   apparirebbe, quindi, necessario uno slittamento di almeno tre mesi per l'immissione dei dati, sganciando la procedura di accreditamento dal prossimo bando per i contratti di formazione 2017-2018, prevedendone fin d'ora l'applicazione al concorso per l'anno accademico 2018-2019 –:
   quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro interrogato, per evitare quanto su esposto, evitando situazioni che non potrebbero che essere caotiche e foriere di gravi errori.
(3-03115)


Iniziative volte al superamento del precariato ed al riconoscimento delle competenze nell'ambito della ricerca universitaria – 3-03116

   AIRAUDO, PANNARALE e MARCON. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
   il dipartimento di Agraria dell'Università di Torino non avrebbe rinnovato il contratto di una sua ricercatrice, Barbara Dal Bello, in ragione del suo stato di gravidanza;
   ufficialmente il mancato rinnovo non è legato alla maternità, ma la ricercatrice ha dichiarato che il Dipartimento pur avendo messo in previsione un fondo per rinnovarle la collaborazione, dopo aver appreso che era incinta l'ha liquidata dicendole: «Le cose cambiano»;
   la ricercatrice ha raccontato che, come gestante, non poteva più lavorare nei laboratori dove svolge di solito i suoi studi a causa dei solventi organici che vengono utilizzati, ma poteva essere applicata per molte altre attività;
   per oltre 15 anni, la sua carriera presso l'Ateneo torinese è stata fatta di collaborazioni continuative: dopo il dottorato ha avuto per quattro anni assegni di ricerca, mentre negli ultimi due borse di studio, da 1.100 euro netti al mese, che non le danno diritto alla maternità e all'indennità di disoccupazione;
   la ricercatrice ha denunciato il suo caso allo «Sportello precari» dell'Università di Torino, voluto dal Coordinamento Ricercatori Non Strutturati (CRNSU-TO) e dalla Flc Cgil, ed è uno dei tanti di cui si è discusso il 16 giugno all'assemblea nazionale dei precari della ricerca convocata a Torino;
   infatti i ricercatori precari sono una realtà molto diffusa: hanno titoli e grande competenza professionale, ma sono precari, non fanno carriera, guadagnano poco rispetto alle loro qualifiche e, quando sono donne, sono discriminate se fanno un figlio;
   il rettore dell'Ateneo, professor Gian Maria Ajani, ha dichiarato che più volte è stato denunciato un vuoto normativo: «Uno dei problemi della precarietà negli atenei è che c’è una vera giungla di contratti, ma sono pochi quelli dove ci sono diritti e garanzie». Sulla vicenda della ricercatrice spiega: «Al termine del suo contratto non è previsto nessun tipo di tutela, diverso sarebbe se avesse avuto un assegno di ricerca, ma purtroppo lei aveva già usufruito per il numero massimo di anni di questo tipo di contratto. Come atenei abbiamo le mani legate, è necessario un intervento del governo e del legislatore che abbiamo già chiesto in tante occasioni» –:
   quali iniziative intenda assumere, anche di concerto con gli altri soggetti istituzionali coinvolti, in relazione a casi come quello della ricercatrice Dal Bello, per porre un limite alla precarietà e alla discriminazione nel settore della conoscenza, attraverso un piano di stabilizzazione e di riconoscimento delle competenze dei giovani ricercatori. (3-03116)


Chiarimenti in ordine alla destinazione di risorse per attività e opere connesse alla candidatura di Roma ai Giochi olimpici del 2024, in relazione a notizie circa l'apertura di un'inchiesta per danno erariale – 3-03114

   GUIDESI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. – Al Ministro per lo sport. – Per sapere – premesso che:
   è notizia pubblicata su diversi quotidiani quella dell'apertura di un'inchiesta per danno erariale da parte della Corte dei Conti nei confronti del Comitato a sostegno della candidatura di Roma ai giochi olimpici 2024;
   anche al Coni, alla cui presidenza è stato appena riconfermato per il secondo quadriennio Giovanni Malagò, i conti sembrano non tornare; si parla di cifre folli, undici milioni di euro la crescita dei debiti dal 2015 al 2016, 18 milioni per sole forniture, metà da parte dei Comitati territoriali;
   già con diversi atti di sindacato ispettivo il gruppo della Lega Nord e Autonomie ha chiesto delucidazioni in merito alle suddette spese, con un elenco dettagliato degli interventi che con le medesime somme potrebbero essere realizzati per l'impiantistica sportiva di base quali maggiori e migliori servizi ai cittadini –:
   se il Ministro interrogato non ritenga doveroso verificare quanto pubblicato a mezzo stampa e nella fattispecie su dove e per cosa siano state spesi i soldi pubblici, nonché assumere elementi, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità delle procedure di affidamento di gara o dirette.
(3-03114)


Chiarimenti in ordine ad obiettivi di politica nazionale dei trasporti, con particolare riferimento al potenziamento della mobilità ferroviaria a carattere pendolare, in relazione a recenti orientamenti assunti dai vertici del gruppo Ferrovie dello Stato – 3-03109

   FRANCO BORDO, FOLINO, MOGNATO, LAFORGIA, SPERANZA, SCOTTO, ROBERTA AGOSTINI, ALBINI, BERSANI, BOSSA, CAPODICASA, CIMBRO, D'ATTORRE, DURANTI, EPIFANI, FAVA, FERRARA, FONTANELLI, FORMISANO, FOSSATI, CARLO GALLI, KRONBICHLER, LEVA, MARTELLI, MATARRELLI, MELILLA, MURER, NICCHI, GIORGIO PICCOLO, PIRAS, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, ROSTAN, SANNICANDRO, STUMPO, ZACCAGNINI, ZAPPULLA, ZARATTI e ZOGGIA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   i vertici del gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a, società a partecipazione pubblica chiamata a garantire il diritto alla mobilità, hanno da qualche tempo spostato il campo delle attività dell'azienda dalle reti ferroviarie ai mezzi di trasporto su gomma;
   in particolare, Ferrovie dello Stato S.p.a, attraverso la controllata Busitalia, è già in controllo dei mezzi pubblici di città come Firenze e Padova e gestisce i trasporti lacuali, come quelli del lago Trasimeno;
   ancora di recente, Ferrovie dello Stato S.p.a ha rilevato il 36,7 per cento di M5 S.p.a, diventando l'azionista di maggioranza. La società ha, infatti, acquistato la quasi totalità della quota di Astaldi, il costruttore dell'opera, che ha mantenuto il 2 per cento;
   si tratta di operazioni che hanno richiesto, nonostante gli ingenti contributi pubblici che Ferrovie dello Stato S.p.a riceve dallo Stato, l'attivazione di strumenti finanziari a debito, come la recente emissione obbligazionaria da 1 miliardo di euro;
   il diritto alla mobilità ferroviaria, ad avviso dei firmatari del presente atto, e in particolare quella a carattere pendolare, subisce di giorno in giorno un progressivo deterioramento, come peraltro denunciato da alcune forze sindacali (Fit-Cisl Toscana e Lombardia) che lamentano condizioni sempre più critiche come ad esempio treni senza aria condizionata a 40 gradi centigradi e ritardi continui –:
   se ritenga coerenti con gli obiettivi della politica nazionale dei trasporti, in particolare con il sistema nazionale delle infrastrutture di trasporto per il potenziamento della mobilità ferroviaria a carattere pendolare, nonché con una sana e prudente gestione finanziaria di una società partecipata dallo Stato, i recenti orientamenti strategici assunti dai vertici del gruppo Ferrovie dello Stato italiano nello spostare il campo delle attività dell'azienda dalle reti ferroviarie ai mezzi di trasporto su gomma. (3-03109)


Elementi ed iniziative in merito al completamento dell'autostrada Asti-Cuneo – 3-03110

   RABINO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   pensata decenni fa e intrapresa su iniziativa dell'Anas, l'autostrada A33, Asti-Cuneo, successivamente affidata ad una società concessionaria compartecipata è rimasta incompiuta per la mancata realizzazione di due lotti centrali, 2.5 e 2.6, ed è concretamente inutilizzabile;
   con le conferenze dei servizi, svoltesi il 14 marzo e il 19 aprile 2012, venne concordata tra enti locali, concessionario ed Anas una sostanziale modifica al lotto 2.5, che riduceva sensibilmente il costo dell'opera, ma da allora nessun atto concreto è stato compiuto;
   quella che lo stesso Ministro interrogato ha definito «l'ennesima incompiuta», attende la costruzione dei due lotti mancanti in corrispondenza della città di Alba che la renderebbero totalmente percorribile e fruibile da un numero di veicoli certamente superiore a quello attuale e che oggi risulta ovviamente scarso rispetto alle attese del concessionario, proprio a causa dell'incompiutezza dell'infrastruttura;
   allo studio ci sono state tre ipotesi di completamento, quello con galleria a due canne, quello ad una canna sola e quello senza galleria, quest'ultima, secondo quanto affermato dal Ministro interrogato in quest'aula il 18 gennaio 2017, dovrebbe essere la soluzione prescelta, per il minor costo – circa 300 milioni di euro – e per i tempi di realizzazione stimati in 37 mesi;
   a quanto si apprende da fonti di stampa, nei giorni scorsi è stato raggiunto un accordo di massima per la proroga di 4 anni, quindi fino al 2028, della concessione della Torino-Milano al gruppo Gavio. Con gli utili derivanti dovrebbe essere finanziato il completamento dell'Asti-Cuneo, senza toccare la voce pedaggi –:
   se l'accordo relativo al completamento della Asti-Cuneo con le istituzioni europee e il concessionario è stato definito e quando avranno inizio i lavori, specificando quale soluzione progettuale verrà adottata. (3-03110)


Strumenti di finanziamento e tempi previsti per il completamento dell'autostrada Asti-Cuneo – 3-03111

   GRIBAUDO, TARICCO, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   l'autostrada A33 Asti-Cuneo rappresenta un'infrastruttura fondamentale per il collegamento e lo sviluppo dei due capoluoghi piemontesi;
   essa è gestita dall'Autostrada Asti-Cuneo SpA, controllata dal gruppo Gavio, costituita il 23 marzo 2006, in qualità di concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per effetto della convenzione di concessione approvata con decreto interministeriale del 21 novembre 2007;
   il primo finanziamento per la costruzione dell'opera risale a 17 anni fa per il tramite della legge n. 295 del 1998;
   la costruzione dell'Asti-Cuneo è ferma da anni nel tratto Roddi-Cherasco e nell'area di Verduno a causa della mancanza di accordo sul progetto definitivo, per il quale sono state previste negli anni tre soluzioni alternative con costi molto diversi fra loro;
   il Ministro Graziano Delrio il giorno lunedì 6 marzo 2017 durante la sua visita a Cuneo ha dichiarato possibile terminare l'infrastruttura in tre anni nel caso di accordo con il concessionario, ipotizzando come maggiormente plausibile, visti i minori costi, la soluzione esterna alla collina di Verduno; ha affermato inoltre che un'ipotesi di accordo con la concessionaria sarebbe stata possibile entro giugno 2017;
   recentemente, la società concessionaria ha comunicato ai privati interessati la sospensione degli espropri nel lotto 2.6;
   in base a quanto riportato dai media il giorno 19 giugno 2017, il Ministero avrebbe trovato la disponibilità della Commissione Europea alla proroga delle concessioni autostradali a Satap, controllata del gruppo Gavio, che consentirebbe il finanziamento della costruzione del tratto mancante dell'Asti-Cuneo –:
   quali siano, alla luce dell'incontro con la Commissione Europea e di quanto riportato dai media, le novità in merito al finanziamento e ai tempi previsti per la costruzione del tratto mancante dell'autostrada A33 Asti-Cuneo da tempo atteso dalla comunità piemontese e fondamentale per lo sviluppo del Nord-Ovest. (3-03111)


Iniziative di competenza volte al pieno e regolare funzionamento dell'Autorità di sistema portuale del Mar di Sicilia Orientale – 3-03112

   PRESTIGIACOMO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   l'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 prevede che i comitati di gestione siano composti dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale; da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; da un componente designato dal sindaco delle città metropolitane ove presente; da un componente designato dal sindaco dei comuni ex sede di autorità portuale inclusi nell'AdSP e da un rappresentante dell'autorità marittima designato dalle direzioni marittime competenti per territorio;
   allo stato attuale non si è ancora provveduto alla pubblicazione del decreto ministeriale 25 gennaio 2017 che fissa la sede dell'autorità portuale del Mar di Sicilia Orientale nel porto di Catania provocando in questo modo uno stallo di tutta l'attività dell'intero sistema portuale della regione siciliana;
   nell'Autorità di sistema portuale del mar di Sicilia orientale non si è ancora provveduto alla costituzione del comitato di gestione e, secondo quanto consta all'interrogante, sembra che si voglia procedere alla nomina del sindaco di Catania in rappresentanza del proprio ente pur non avendo, ad avviso dell'interrogante, i requisiti necessari per rivestire un ruolo all'interno del medesimo comitati;
   l'auto-designazione dei sindaci, come riportato dalle maggiori agenzie di stampa, è già avvenuta in altre autorità portuali in contrasto a quanto stabilito dalla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella quale si evince chiaramente che «nel comitato di gestione dovranno far parte soggetti aventi competenza professionale omogenea a quella del Presidente dell'AdSP, con la conseguenza che vanno escluse esperienze legate esclusivamente a incarichi politici e/o istituzionali e comunque quelle non riferite ai settori dell'economia dei trasporti e portuale»;
   la situazione di completo immobilismo che sta coinvolgendo l'autorità portuale citata è aggravata dal fatto che nella riforma delle autorità portuali, la nomina del segretario generale, figura essenziale per lo svolgimento delle attività delle stesse autorità, è legata all'insediamento del comitato di gestione ai sensi dell'articolo 11, comma 5, lettera m) del decreto legislativo n. 169 del 2016 –:
   se intenda chiarire le ragioni per le quali non sia stato ancora pubblicato il decreto ministeriale del 25 gennaio 2017, se non ritenga a questo punto opportuno ritirarlo definitivamente e, più in generale, quali iniziative intenda intraprendere per assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Autorità portuale del Mar di Sicilia orientale, garantendo l'insediamento del comitato di gestione. (3-03112)


Intendimenti in merito al rilancio degli investimenti in opere infrastrutturali – 3-03113

   GAROFALO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   nel mese di giugno l'Istat ha rivisto in netto rialzo la crescita del primo trimestre del 2017, con un PIL in aumento dell'1,2 per cento su base annua, il rialzo più forte da ben sette anni. Anche le stime della Banca d'Italia, basate su fonti di tipo diverso, convergono sulle medesime valutazioni;
   è necessario tuttavia guardare più da vicino ai dati macroeconomici, per ricavare un quadro più chiaro dei punti di forza e dei punti di debolezza dell'azione di governo e trarne indicazioni sull'apporto che il governo del Paese deve ancora dare al rilancio dell'economia;
   se è da salutare senz'altro favorevolmente la recente decisione governativa di destinare 47 miliardi ad investimenti infrastrutturali, tuttavia rimangono vischiosità che impediscono l'effettiva traduzione di queste decisioni di spesa in spesa reale;
   i più recenti dati sui bandi di gara per investimenti infrastrutturali (ANCE, maggio 2017) ci dicono che ad un anno dall'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, si registra una frenata sia nel numero (-4,7 per cento) che nel valore posto in gara (-10,8 per cento) rispetto ad aprile 2016;
   se si scompone questo dato, risulta che a fronte di un andamento positivo per Ferrovie, si ha una performance negativa nei bandi di gara pubblicati da ANAS. In particolare su quest'ultima si stanno scaricando gli effetti di gravi ritardi negli adempimenti istituzionali, a partire dalla mancata approvazione del contratto di programma;
   alla luce di importanti studi sugli impatti macroeconomici connessi alla realizzazione di infrastrutture (fra gli altri, Banca d'Italia, 2012, Deloitte-LUISS, 2015), ci si domanda quale effetto sul PIL si registrerebbe oggi se anche in questo fondamentale comparto economico si potesse osservare quella ripresa che invece ancora non sembra esserci;
   secondo il Fondo Monetario Internazionale un aumento permanente dell'1 per cento degli investimenti in infrastrutture produrrebbe un aumento del Pil a breve dello 0,4 per cento –:
   quali azioni – al di là degli scenari delineati nell'Allegato infrastrutture al DEF – intenda intraprendere per la ripresa delle gare, per la effettiva cantierizzazione di opere infrastrutturali, per la garanzia di una efficiente regìa del Ministero, soprattutto nelle principali opere trasportistiche essenziali allo sviluppo del Paese, favorendo una razionale individuazione delle priorità, aumentando l'informazione a disposizione degli investitori privati sui progetti infrastrutturali e sulla loro potenziale profittabilità e valorizzando l'effetto leva dei fondi pubblici, europei e nazionali. (3-03113)


Iniziative di competenza volte a chiarire alcuni effetti della disciplina in materia di sospensione dalle cariche elettive a seguito di sentenza di condanna, ai sensi del decreto legislativo n. 235 del 2012 – 3-03120

   DIENI, DADONE, PARENTELA, NESCI, COZZOLINO, CECCONI, D'AMBROSIO e TONINELLI. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   l'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 prevede che «sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c)» tra cui rientrano quelli commessi ai sensi dell'articolo 323 del codice penale;
   la Corte di Cassazione civile sezioni unite con ordinanza, 28 maggio 2015, n. 11131 ha precisato che in tema di enti pubblici locali, la sospensione dalla carica elettiva, a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, consegue direttamente ed esclusivamente alla condanna penale dell'eletto, in quanto il decreto prefettizio che accerta la sussistenza della causa di sospensione è provvedimento non discrezionale, ma vincolato che si limita ad accertare l'effetto di sospensione prodotto ope legis e non ha, dunque, efficacia costitutiva;
   nella città Villa San Giovanni (RC), a seguito delle elezioni dell'11 giugno 2017 Giovanni Siclari otteneva più voti rispetto agli altri candidati sindaco e in data 12 giugno alle ore 21,00 circa, il presidente della prima sezione elettorale lo proclamava vincitore;
   Siclari nominava immediatamente Maria Grazia Richichi vicesindaco;
   Giovanni Siclari il 10 novembre 2016, ricoprendo la carica di assessore, era tuttavia stato condannato in primo grado dal Collegio del Tribunale Penale di Reggio Calabria, per abuso di ufficio in concorso con il sindaco di allora ed altri membri dell'amministrazione;
   in conseguenza di tale condanna già il 12 novembre 2016, il prefetto comunicava la «sussistenza della causa di sospensione» nei suoi confronti;
   in data 13 giugno 2017, secondo quanto comunica la prefettura, dopo la proclamazione, è stato tempestivamente adottato il provvedimento di sospensione dalla carica del neo eletto sindaco di Villa San Giovanni;
   come ricordato, la sospensione dalla carica elettiva, secondo l'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, consegue alla condanna penale dell'eletto e non al provvedimento del prefetto e dunque il decreto di nomina del vicesindaco adottato da un sindaco già sospeso ope legis, peraltro già precedentemente sospeso da altra carica, andrebbe considerato nullo per difetto assoluto di attribuzione –:
   se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non intenda adottare ogni iniziativa di competenza volta a chiarire in maniera univoca gli effetti di situazioni quali quella segnalata in premessa.
(3-03120)