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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 11 luglio 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 luglio 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garavini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Terzoni, Simone Valente, Velo, Vignali, Vignaroli.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garavini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Terzoni, Tofalo, Simone Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 10 luglio 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   DI LELLO: «Modifiche agli articoli 424 e 429 del codice di procedura penale, in materia di motivazione nel giudizio dell'udienza preliminare» (4580);
   BERGAMINI: «Introduzione dell'articolo 172-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini e animali nei veicoli chiusi» (4581).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:  
   VI Commissione (Finanze):
  FABRIZIO DI STEFANO: «Disposizioni per la prevenzione dell'emergenza abitativa conseguente ai procedimenti di esecuzione forzata e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare» (4571) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   VIII Commissione (Ambiente):
  VIGNAROLI ed altri: «Incentivi per favorire la diffusione dei prodotti derivanti da materiale post-consumo a base plastica (plasmix e scarti non pericolosi dei processi di selezione e di recupero), nonché disposizioni concernenti la realizzazione dei veicoli» (4502) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 6 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa in data 13-28 giugno 2017, sulla gestione finanziaria delle regioni per l'esercizio 2015 (Doc. XLVII, n. 4).

  Questa relazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 6 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, la relazione sullo stato dell'ambiente 2016 (Doc. LX, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (COM(2017) 282 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sei risoluzioni approvate nella tornata del 1o giugno 2017, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici (Doc. XII, n. 1226) – alla VI Commissione (Finanze);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/1995 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (Doc. XII, n. 1227) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022 (Doc. XII, n. 1228) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione degli adulti vulnerabili (Doc. XII, n. 1229) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   Risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo (Doc. XII, n. 1230) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione sulla conferenza ad alto livello delle Nazioni Unite a sostegno dell'attuazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 14 (Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani) (Doc. XII, n. 1231) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 27 giugno e 4 e 6 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con le predette comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Aviazione: un'Europa aperta e connessa (COM(2017) 286 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (COM(2017) 294 final);
   Relazione della Commissione – Quarta relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulle attività volte a rendere pienamente operativa la guardia di frontiera e costiera europea (COM(2017) 325 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Tredicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento (COM(2017) 330 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato ("regolamento RNL") che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (COM(2017) 329 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e i risultati del programma Pericle 2020 per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria nel 2016 (COM(2017) 345 final).

Annunzio di documenti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

  L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 10 maggio 2017, il testo di quattro raccomandazioni e nove risoluzioni, approvate nel corso della seconda parte della sessione ordinaria, svoltasi a Strasburgo dal 24 al 28 aprile 2017. Questi documenti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnati alle stesse in sede primaria:
   Raccomandazione n. 2099 – I diritti umani nel Caucaso settentrionale: che seguito dare alla Risoluzione n. 1738 (2010) ? (Doc. XII-bis, n. 65) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Raccomandazione n. 2100 – 25 anni di Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT): risultati raggiunti e margini di miglioramento (Doc. XII-bis, n. 66) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri);
   Raccomandazione n. 2101 – La protezione dei diritti dei genitori e dei bambini appartenenti a minoranze religiose (Doc. XII-bis, n. 67) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Raccomandazione n. 2102 – Convergenza tecnologica, intelligenza artificiale e diritti umani (Doc. XII-bis, n. 68) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);
   Risoluzione n. 2156 – Il funzionamento delle istituzioni democratiche in Turchia (Doc. XII-bis, n. 69) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2157 – I diritti umani nel Caucaso settentrionale: che seguito dare alla Risoluzione n. 1738 (2010) ? (Doc. XII-bis, n. 70) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2158 – Combattere le diseguaglianze di reddito: un modo per migliorare la coesione sociale e lo sviluppo (Doc. XII-bis, n. 71) – alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);
   Risoluzione n. 2159 – Proteggere le donne rifugiate dalla violenza di genere (Doc. XII-bis, n. 72) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione n. 2160 – 25 anni di Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT): risultati raggiunti e margini di miglioramento (Doc. XII-bis, n. 73) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2161 – Uso abusivo del sistema Interpol: il bisogno di garanzie legali più strette (Doc. XII-bis, n. 74) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   Risoluzione n. 2162 – Evoluzioni inquietanti in Ungheria: progetto di legge sulle ONG che pone limiti alla società civile e possibile chiusura della Central European University (Doc. XII-bis, n. 75) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione n. 2163 – La protezione dei diritti dei genitori e dei bambini appartenenti a minoranze religiose (Doc. XII-bis, n. 76) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione n. 2164 – Le possibilità di migliorare il finanziamento delle situazioni d'emergenza riguardanti i rifugiati (Doc. XII-bis, n. 77) – alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

  Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con lettera in data 30 giugno 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 12, primo e secondo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall'Autorità, aggiornata al 31 marzo 2017 (Doc. CXLI, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 5 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Cannara (Perugia) e Ussita (Macerata).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali (429).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 10 agosto 2017. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 26 luglio 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 5 luglio 2017, a pagina 5, prima colonna, terza riga, la parola: «2016» si intende sostituita dalla seguente: «2017».

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative per garantire la tracciabilità dei farmaci, con particolare riferimento all'operatività della banca dati istituita con il decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004 – 2-01554

A) Interpellanza

   La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   con l'articolo 40 della legge n. 39 del 2002 è stato riformato il sistema antitruffa sui farmaci dispensabili dal servizio sanitario nazionale, introducendo anche un procedimento anticontraffazione e antifurto con estensione a tutti i farmaci in commercio in Italia;
   in forza della predetta normativa è stato introdotto l'articolo 5-bis al decreto legislativo n. 540 del 1992 che prevede l'attuazione del nuovo sistema con due decreti ministeriali, uno relativo alle caratteristiche del codice e del supporto ed un altro per l'istituzione di una banca dati presso il Ministero della salute destinata alla gestione di tutta la tracciabilità del farmaco;
   la regolamentazione dei codici e dei supporti è stata realizzata con il decreto ministeriale del 2 agosto 2001, sostituito dal decreto ministeriale del 30 maggio 2014;
   la banca dati volta alla gestione del sistema di tracciabilità del farmaco è stata istituita con decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2005, n. 2. Nella suddetta banca dati centrale sarebbero dovuti confluire via internet tutti i dati relativi alla fornitura dei bollini numerati di cui al decreto ministeriale del 2 agosto 2001, i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali, attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposto sulle confezioni, secondo le procedure e le modalità fissate dal presente decreto, nonché i dati relativi al valore, per categoria terapeutica omogenea, delle forniture dei medicinali alle strutture del servizio sanitario nazionale e relativi ai consumi degli stessi, scongiurando, in tal modo, il pericolo di contraffazione o duplicazione fraudolenta di farmaci e quindi dei conseguenti rimborsi, a carico del servizio sanitario nazionale;
   tuttavia, detto decreto conteneva all'articolo 6 una norma transitoria per permettere agli operatori di organizzarsi per gradi e per far giungere tutto il mercato del farmaco italiano alle nuove etichette codificate in modo da consentire la tracciabilità delle stesse;
   in forza della norma transitoria il processo iniziò gradualmente e gli operatori furono esonerati dalla trasmissione completa dei dati e più in particolare:
    a) le industrie, i depositari e i grossisti potevano omettere la trasmissione di codici identificativi;
    b) le farmacie ne furono totalmente esonerate;
   dal 1o gennaio 2008 i decreti dovevano già operare a pieno regime; viceversa la banca dati risulta ancora funzionare in regime provvisorio, operando su dati incompleti e su un numero limitato di soggetti obbligati alla trasmissione; ad oggi, dopo circa 12 anni, l'attuazione dell'invio alla banca dati del codice di targatura risulta ancora parzialmente attuata;
   le industrie farmaceutiche hanno costi stimati in 60 milioni di euro l'anno per il bollino dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato e di circa 140 milioni di euro per la gestione dei bollini per assemblaggio e distribuzione. Il costo della banca dati grava sul bilancio dello Stato e il costo per la codificazione dei farmaci su quello delle industrie farmaceutiche. Tali oneri si ripercuotono sul prezzo dei farmaci;
   a questi costi di gestione corrisponde una banca dati ancora in regime provvisorio, modalità che ne inficia il significato e non giustifica gli elevati costi di sistema;
   la direttiva comunitaria in materia di tracciabilità dei farmaci 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio è operativa dal 2011 ed è coerente con la normativa di tracciabilità del farmaco italiana, tanto che è stata data una proroga all'attuazione fino al 2025; essa prevede uno strumento centrale di controllo e di gestione della filiera del farmaco;
   la mancata attuazione del decreto ministeriale del 15 luglio 2004 ha impedito così una tracciatura completa del prodotto lungo tutta la filiera e quindi il controllo della dispensazione sia in farmacia che attraverso e-commerce –:
   se il Ministro interpellato non ritenga opportuno intraprendere iniziative:
    a) per accertare per quali motivi non è stata attuata a regime la banca dati per la tracciabilità del farmaco istituita con decreto ministeriale del 15 luglio 2004;
    b) per attivare la banca dati per la tracciabilità del farmaco, ovvero per il controllo anticontraffazione e antiriciclaggio delle refurtive e per il contrasto delle truffe al servizio sanitario nazionale e di altri atti illeciti in materia di farmaci e di prestazioni farmaceutiche;
   se il Ministro interpellato non ritenga opportuno, anche in considerazione della dematerializzazione della ricetta medica e del progressivo affermarsi della «sanità digitale», assumere iniziative per giungere ad una ristrutturazione del sistema di tracciabilità e garanzia di sicurezza del farmaco con procedure alternative all'attuale bollino, che preveda l'utilizzo di mezzi informatici, in considerazione del fatto che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (9 febbraio 2016) del regolamento delegato (UE) 2016/161, che reca disposizioni attuative della direttiva 2011/62/UE, si prevede l'introduzione del sistema «datamatrix» su tutte le confezioni farmaceutiche.
(2-01554) «Binetti».


Iniziative per garantire le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni delle province – 3-03151

B) Interrogazione

   VALIANTE, BORGHI, DE MENECH e MARIANO. — Al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la legge 7 aprile 2014, n. 56, ha disciplinato l'organizzazione e il ruolo delle ex province introducendo la nuova denominazione di enti territoriali di area vasta, in attesa dell'abolizione degli enti stessi prevista dalla riforma costituzionale;
   la riforma del titolo V della Costituzione non è stata approvata dal corpo elettorale e pertanto le province sono rimaste incardinate nella struttura costituzionale della Repubblica;
   la legge n. 56 del 2014 assegna alle province funzioni fondamentali quali: la pianificazione territoriale, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, la pianificazione dei trasporti, la costruzione e gestione delle strade provinciali, la gestione dell'edilizia scolastica e la programmazione provinciale della rete scolastica, l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
   la medesima norma assegna inoltre funzioni aggiuntive alle province interamente montane e confinanti con Stati esteri, individuate dalle regioni competenti nelle province di Sondrio, Belluno e Verbano Cusio Ossola;
   per servizi di viabilità garantiti dalle province si intende: gestione, manutenzione e messa in sicurezza di 130 mila chilometri di strade, oltre il 70 per cento della rete viaria nazionale, di cui 38 mila di strade montane (il 30 per cento);
   le province, dopo i tagli del 2015 di 650 milioni di euro, di 1 miliardo e 300 milioni di euro nel 2016 e 1 miliardo e 950 milioni di euro nel 2017, non sono più in grado di erogare i servizi alla popolazione;
   le province montane non si sono viste riconoscere risorse per la copertura delle funzioni fondamentali statali aggiuntive attribuite loro dalla legge n. 56 del 2014;
   dal 2013 al 2016 la spesa corrente delle province è diminuita del 40 per cento, riducendosi di oltre 2,7 miliardi di euro; la differenza tra entrate e uscite nel 2016 è stata pari a 571 milioni di euro;
   la legge di bilancio per l'anno 2017 avrebbe dovuto disciplinare nuovi interventi per le province, ma la crisi intervenuta a seguito delle dimissioni del Governo pro tempore ha comportato un'accelerazione dell’iter di approvazione della legge che non ha potuto prevedere nuovi interventi per gli enti periferici;
   lo stato di emergenza ambientale delle ultime settimane ha evidenziato come non sia ulteriormente procrastinabile una nuova disciplina normativa ed economica sull'articolazione delle province –:
   quali elementi si intendano fornire sui fatti descritti in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, il Governo intenda assumere, anche con riguardo all'individuazione delle risorse economiche necessarie. (3-03151)


Iniziative volte alla revisione del piano di razionalizzazione dei presidi della polizia postale – 3-00691

C) Interrogazione

   GRECO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   con una nota firmata dal direttore centrale delle risorse umane del dipartimento della pubblica sicurezza è stato chiesto un parere alle autorità provinciali di pubblica sicurezza sulla chiusura di vari uffici della polizia di Stato, fra cui ben 73 sezioni polizia postale e delle telecomunicazioni;
   la specialità della polizia di Stato si ridurrebbe ai soli presidi, oggi perlopiù costituenti i compartimenti cui fanno riferimento le varie sezioni, e quindi con una presenza sul territorio di gran lunga inferiore a quella attuale ed un'altrettanto sensibile contrazione del personale impiegato nello specifico settore;
   le sezioni svolgono una corposa attività che spazia dai reati informatici, di competenza esclusiva, ai reati generici ancorché commessi con mezzi informatici e/o con apparecchiature telefoniche, sia per delega delle procure della Repubblica presso i tribunali, sia d'iniziativa, soprattutto in seguito alle numerosissime denunce ricevute dai cittadini;
   le sezioni, attraverso il personale che vi opera, svolgono un'utilissima opera di prevenzione sul territorio partecipando a vari incontri informativi ed educativi, spesso nelle scuole di ogni ordine e grado, per spiegare i pericoli insiti nell'uso della rete, illustrare la natura e le conseguenze degli atti commessi con computer, telefoni o smartphone che sostanziano fattispecie delittuose;
   il giro d'affari mosso dai reati commessi in ambito informatico è in costante aumento e comunque ha già raggiunto dimensioni di grande rilevanza, al pari delle più remunerative fonti di guadagno della criminalità;
   uno dei reati più spregevoli che esistono, la pedofilia, ha trovato proprio nella «rete» il miglior alleato per la sua diffusione e la polizia postale e delle telecomunicazioni si è affermata come il miglior strumento per scoprire e perseguire chi sfrutta e chi abusa dei minori: varie sezioni hanno messo a segno importanti operazioni a danno di organizzazioni dedite a questa attività illegale;
   la soppressione delle 73 sezioni coincide con la dismissione di altri 188 uffici di polizia all'interno di un piano nazionale di contrazione organizzativa del principale soggetto garante della sicurezza interna del Paese, la cui giustificazione non può risiedere in mere ragioni di risparmio economico –:
   se il Ministro interrogato ritenga di assecondare questo piano e disarticolare una specialità la cui efficienza è ampiamente comprovata e che ha il gradimento dei cittadini e delle varie organizzazioni impegnate nell'ambito del contrasto a pedofilia, pedopornografia, prostituzione ed altre piaghe sociali;
   se non si ritenga di rivedere questo progetto e dare maggiore impulso al citato settore della polizia di Stato, promuovendo un'adeguata dotazione di mezzi, ma anche conservando l'attuale diffusione dei presidi sul territorio della Repubblica.
(3-00691)


Iniziative per potenziare le attività finalizzate alla tutela dell'ordine pubblico e al controllo del territorio nella provincia di Viterbo, in relazione ad alcuni episodi di violenza a sfondo politico registratisi nei comuni di Vignanello e Vallerano – 3-02842

D) Interrogazione

   MAZZOLI e TERROSI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   in data 11 febbraio 2017 a Vignanello, in provincia di Viterbo, si è registrato un gravissimo episodio di violenza che ha scosso tutto il comprensorio;
   un ragazzo di Vallerano di 24 anni è stato aggredito nei pressi di un esercizio commerciale da un folto gruppo di ragazzi;
   il ragazzo è stato costretto alle cure del pronto soccorso e gli è stata diagnosticata una prognosi di 30 giorni;
   secondo le prime ricostruzioni da parte degli inquirenti, l'aggressione sarebbe avvenuta da parte di giovani vicini ad ambienti di estrema destra;
   la vittima dell'aggressione si sarebbe resa responsabile di aver condiviso su facebook una frase goliardica di parodia ai tipici manifesti neofascisti;
   purtroppo non è la prima volta che in questo comprensorio si registrano episodi di violenza perpetrati in questi termini, comprese una rilevante quantità di intimidazioni minacce, insulti e botte, non sempre denunciate per paura ed omertà;
   cause scatenanti possono essere, a giudizio degli interroganti, un concerto, una maglietta di sinistra o anche una semplice condivisione di opinioni contrarie alla matrice di estrema destra;
   si è inoltre registrata nella notte tra sabato 18 e domenica 19 febbraio 2017 un'esplosione di un ordigno ai danni della sede di Casapound Cimini a Vallerano che ha arrecato danni alla porta di ingresso;
   su tale episodio sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine;
   il salire della tensione e della violenza di stampo politico aumenta la preoccupazione dei sindaci e di tutta la società civile, che avverte la necessità di una maggiore presenza dello Stato in grado di porre fine a tale escalation –:
   se il Governo sia a conoscenza degli episodi riportati in premessa e quali iniziative intenda assumere in merito, anche convocando il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di contrastare tali fenomeni e aumentare l'attività di intelligence e di controllo del territorio onde prevenire nuovi episodi di violenza. (3-02842)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2017, N. 99, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. E DI VENETO BANCA S.P.A. (A.C. 4565-A)

A.C. 4565-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 4565-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 3.89, 3.93, 3.96, 3.97, 3.98, 3.99, 3.172, 3.173, 3.174, 3.175, 3.176, 3.177, 3.229, 3.300, 3.301, 3.302, 3.303, 3.237, 3.306, 3.309, 3.310, 4.63, 4.300, 4.305, 5.3, 5.4, 5.6, 5.8, 6.3, 6.4, 6.5, 6.8, 6.16, 6.17, 6.18, 6.25, 6.26, 6.302, 7.85 e 7.86, e sugli articoli aggiuntivi 4.0300 e 5.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 4565-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2017.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Ambito di applicazione).

  1. Il presente decreto disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o, collettivamente, le «Banche») nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini del presente decreto per «soggetti sottoposti a liquidazione» si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2.
  2. Le misure previste dal presente decreto che costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sono adottate a seguito della positiva decisione della Commissione Europea sulla loro compatibilità con la disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze («Ministero»), sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione Europea, sino al termine della procedura, una relazione annuale contenente informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati ai sensi del presente decreto.

Articolo 2.
(Liquidazione coatta amministrativa).

  1. A seguito dell'adozione della positiva decisione della Commissione Europea di cui all'articolo 1, comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o più decreti, adottati su proposta della Banca d'Italia, dispone:
   a) la liquidazione coatta amministrativa delle Banche;
   b) la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del presente decreto; in deroga all'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e s.m. (Testo unico bancario) la continuazione è disposta senza necessità di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza;
   c) che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Con l'offerta il cessionario assume gli impegni ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, identificati nell'offerta stessa;
   d) gli interventi indicati all'articolo 4 a sostegno della cessione di cui all'articolo 3, in conformità all'offerta vincolante di cui alla lettera c).

  2. Dopo l'adozione dei decreti di cui al comma 1, l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli creditori non ceduti ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura.
  3. L'efficacia dei decreti adottati ai sensi del comma 1 decorre, relativamente a quanto previsto in base alle lettere b), c) e d) del medesimo comma, secondo quanto previsto all'articolo 83, comma 1, del Testo unico bancario. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alle liquidazioni coatte amministrative di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate.

Articolo 3.
(Cessioni).

  1. I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile:
   a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
   b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
   c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.

  2. Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 58, comma 3, del Testo unico bancario, il cessionario effettua gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, così come l'indicazione di dati catastali e confini per gli immobili trasferiti, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul sito. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione sul sito produce gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile. Non si applicano i termini previsti dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1. Il cessionario non è obbligato solidalmente con il cedente ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Al cessionario si applica l'articolo 47, comma 9, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Quando la cessione ha ad oggetto beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio della prelazione, la denuncia prevista dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo è effettuata dal cessionario entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di cessione; la condizione sospensiva prevista dall'articolo 61, comma 4, del medesimo decreto legislativo si applica alla sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni culturali; non si applica il comma 6 del medesimo articolo. Al contratto di cessione nella parte in cui esso ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, fermo che il cessionario subentra nella medesima situazione giuridica del cedente:
   a) non si applicano l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; l'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52; l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380; l'articolo 36, nella parte in cui prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e l'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
   b) non si applicano le nullità di cui agli articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Quando l'immobile ceduto si trova nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il cessionario presenta domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla conclusione del contratto di cessione;
   c) non si applicano le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile.

  3. Il cessionario è individuato, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, nonché avendo riguardo agli impegni che esso dovrà assumersi ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Le spese per la procedura selettiva, incluse quelle per la consulenza di esperti in materia finanziaria, contabile, legale, sono a carico del soggetto in liquidazione e possono essere anticipate dal Ministero, il cui credito è prededucibile ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m. (legge fallimentare). Tali spese possono essere anticipate a valere sulle somme di cui all'articolo 9, comma 1 e sono restituite dal soggetto in liquidazione mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
  4. Se la concentrazione che deriva dalla cessione non è disciplinata dal regolamento (UE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, essa si intende autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.
  5. Se la cessione include titoli assistiti da garanzia dello Stato ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, il corrispettivo della garanzia è riconsiderato e, se necessario, rivisto in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 6 del citato decreto per tener conto della rischiosità del soggetto garantito. Il cessionario può altresì rinunciare, in tutto o in parte, alla garanzia dello Stato per i titoli da esso acquistati; in questo caso, la garanzia si estingue e, in relazione alla rinuncia, non è dovuto alcun corrispettivo.

Articolo 4.
(Interventi dello Stato).

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito con il decreto o i decreti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti:
   a) concede la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento, da parte del soggetto in liquidazione:
    i. degli obblighi derivanti dal finanziamento erogato dal cessionario o da società che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, appartenevano al gruppo bancario di una delle Banche a copertura dello sbilancio di cessione, definito in esito alla due diligence di cui al comma 4 e alle retrocessioni di cui al comma 5, lettera a); la garanzia può essere concessa per un importo massimo di euro 5.351 milioni elevabile fino a euro 6.351 milioni a seguito della predetta due diligence;
    ii. degli obblighi di riacquisto dei crediti indicati dal comma 5, lettera b), per un importo massimo di euro 4.000 milioni;
   b) fornisce un supporto finanziario al cessionario di cui all'articolo 3, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, per un importo massimo di euro 3.500 milioni;
   c) concede la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto di cessione, per un importo massimo pari alla somma tra euro 1.500 milioni e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi, per un importo massimo di euro 491 milioni;
   d) dispone l'erogazione al cessionario di cui all'articolo 3 di risorse a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale in conformità agli impegni assunti dal cessionario necessari ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, per un importo massimo di euro 1.285 milioni.

  2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1 stabilisce che il contratto di cessione preveda che il cessionario anticipi al commissario liquidatore le spese necessarie per il funzionamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, incluse le indennità spettanti agli organi liquidatori; in questo caso, il decreto prevede altresì che il Ministero rimborsi al cessionario quanto anticipato. Il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il rimborso. Il credito derivante dall'anticipo concesso dal cessionario o dal rimborso effettuato dal Ministero è prededucibile ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis della legge fallimentare.
  3. Il credito del cessionario derivante dal finanziamento di cui al comma 1, lettera a), punto i., nella misura garantita dallo Stato, e il relativo credito di regresso dello Stato derivante dall'escussione della garanzia sono pagati dopo i crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis della legge fallimentare e prima di ogni altro credito. Per i pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera a), punto ii., e lettere b), c) e d), il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa; il medesimo credito del Ministero e il credito del cessionario di cui all'articolo 3 derivante da violazione, inadempimento o non conformità degli impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione e garantiti dallo Stato ai sensi del comma 1, lettera c), sono pagati con preferenza rispetto ai crediti chirografari e dopo i crediti indicati al comma 1, lettera a), punto i.; il medesimo trattamento è riservato alla parte non garantita del credito del cessionario derivante dal finanziamento di cui al comma 1, lettera a), punto i.
  4. Entro il termine previsto dal contratto di cessione un collegio di esperti indipendenti effettua una due diligence sul compendio ceduto, secondo quanto previsto nel contratto di cessione e applicando i criteri di valutazione ivi previsti, anche ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, del codice civile. Il collegio è composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministero, uno dal cessionario di cui all'articolo 3 ed il terzo, con funzione di Presidente, designato di comune accordo dagli esperti nominati dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Gli esperti possiedono i requisiti indicati dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con legge 17 febbraio 2017, n. 15. Ad esito della due diligence:
   a) il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con decreto, se del caso, l'adeguamento dell'importo dell'intervento nei limiti del comma 1, lettera b);
   b) il cessionario di cui all'articolo 3 può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1. Si applica la lettera a).

  5. Il contratto di cessione può prevedere che il cessionario possa, secondo le modalità e i criteri indicati nel contratto medesimo, retrocedere al soggetto in liquidazione:
   a) partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle Banche, nonché i crediti di dette società classificati come attività deteriorate;
   b) crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, entro tre anni dalla cessione

  6. Alle restituzioni e retrocessioni di cui ai commi 4 e 5 si applica l'articolo 3, comma 2.
  7. Nel caso di restituzioni e retrocessioni di cui al comma 4, così come nel caso di restituzioni al soggetto in liquidazione in forza di condizioni risolutive della cessione pattuite nel contratto, il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi.

Articolo 5.
(Cessione di crediti deteriorati).

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto prevede che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito anche «SGA») di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla SGA. Alla cessione non si applica quanto previsto dagli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 3, comma 2.
  2. Il corrispettivo è rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA, pari al valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della SGA, periodicamente adeguato al minore o maggiore valore di realizzo.
  3. La SGA amministra i crediti e gli altri beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi del comma 1 con l'obiettivo di massimizzarne il valore, anche in deroga alle disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 108 del Testo unico bancario.
  4. La SGA può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività indicata al comma 3. I patrimoni destinati possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento del credito indicato al comma 2 e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SGA e dagli altri patrimoni destinati eventualmente costituiti. Salvo che la deliberazione dell'organo di amministrazione non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione al patrimonio destinato la SGA risponde nei limiti del patrimonio stesso. Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2447-quinquies del codice civile. I beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società. Si applica l'articolo 2447-septies, commi secondo, terzo e quarto, del codice civile. Il rendiconto separato è redatto in conformità ai princìpi contabili internazionali. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, ai patrimoni destinati si applicano le disposizioni del codice civile qui espressamente richiamate.
  5. La costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma 4 può essere disposta anche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato per estratto e per notizia nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso, la costituzione ha efficacia dal giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale o, se precedente, da quello della pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, come richiamato dal comma 1 e non si applicano gli articoli 2447-quater, secondo comma, e 2447-quinquies, commi primo e secondo, del codice civile. I patrimoni destinati costituiti con decreto possono essere modificati con deliberazione dell'organo di amministrazione della SGA in conformità a quanto previsto al comma 4.
  6. Alla società S.G.A. s.p.a. si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due periodi dell'articolo 23-quinquies, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 6.
(Misure di ristoro).

  1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.
  2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017.

Articolo 7.
(Disposizioni fiscali).

  1. Nelle cessioni di cui all'articolo 3 i crediti d'imposta di cui ai commi 55, 56, 56-bis, 56-bis1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono ceduti dal soggetto cedente al soggetto cessionario. Con riferimento all'utilizzo dei predetti crediti d'imposta il soggetto cessionario subentra nei medesimi diritti che spettavano al soggetto cedente.
  2. Le cessioni di cui all'articolo 3 si considerano cessione di rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni di cui al periodo precedente, nonché le retrocessioni e le restituzioni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
  3. Nelle cessioni di cui all'articolo 3, al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'ente-ponte e per l'ente sottoposto a risoluzione dall'articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.
  4. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno delle cessioni di cui all'articolo 4, ivi inclusi quelli indicati al comma 1, lettera d) del medesimo articolo, non concorrono, in quanto escluse, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  5. Al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per la società beneficiaria e la società scissa dai commi 8 e 9 dell'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.

Articolo 8.
(Disposizioni di attuazione).

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può dettare misure tecniche di attuazione del presente decreto con uno o più decreti di natura non regolamentare.

Articolo 9.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Le misure di cui al presente decreto sono adottate a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.
  2. Alla compensazione degli eventuali effetti finanziari derivanti dall'esito della due diligence di cui all'articolo 4, comma 4, e dalla retrocessione al soggetto in liquidazione di ulteriori attività, passività o rapporti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), si provvede nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al fine della determinazione dello sbilancio di cessione, i commissari liquidatori forniscono al Ministero una situazione patrimoniale in esito alla due diligence di cui all'articolo 4, comma 4, successivamente aggiornata al 31 dicembre di ogni anno.
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 10
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 4565-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1 è premesso il seguente:

  «Art. 01. – (Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15). – 1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 19, comma 2, alinea, le parole: «Entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro centoventi giorni»;
   b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
   « 2-ter. Al fine di assicurare la parità di trattamento nella ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15, il termine di scadenza delle passività di cui al comma 2 del presente articolo dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla è prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative ad altri rapporti di cui è parte l'Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso è parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo. Durante la proroga le passività producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili».

  All'articolo 2:
   al comma 2, le parole: «creditori non ceduti» sono sostituite dalle seguenti: «crediti non ceduti».

  All'articolo 3:
   al comma 2, alinea:
    al primo periodo, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet»;
    al secondo e al quarto periodo, le parole: «sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet»;
    al decimo periodo, le parole: «fermo che» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando che»;
   al comma 2, lettera b), le parole: «le nullità» sono sostituite dalle seguenti: «le ipotesi di nullità» e le parole: «comma 2» dalle seguenti: «secondo comma»;
   al comma 2, lettera c), le parole: «sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «sulla conformità dell'immobile alla disciplina in materia urbanistica, edilizia e di tutela dei beni storici e architettonici»;
   al comma 3, secondo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;
   al comma 4, le parole: «regolamento (UE)» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE)».

  All'articolo 4:
   ai commi 2, terzo periodo, e 3, primo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma».

  All'articolo 7:
   al comma 1, primo periodo, la parola: «56-bis1» è sostituita dalla seguente: «56-bis.1»;
   al comma 4, primo periodo, la parola: «escluse» è sostituita dalla seguente: «esclusi».

  Nel titolo, dopo le parole: «Disposizioni urgenti» sono inserite le seguenti: per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché».

A.C. 4565-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 01.

  Sopprimerlo.
01. 300. Laffranco, Sandra Savino.

ART. 1.

  Sopprimere l'articolo 1.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1. 1. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Liquidazione coatta amministrativa).

  1. Il presente decreto dispone l'avvio della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e Veneto Banca SpA (di seguito Banche) ai sensi degli articoli 80 e seguenti del decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Misure di ristoro).

  1. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9 è istituito un Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni a favore di detentori di strumenti finanziari obbligazionari diversi da investitori professionali e qualificati.
  2. Le misure di ristoro di cui al comma 1 sono pari al 100 per cento del valore di acquisto dei medesimi strumenti finanziari.;
   sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Cessione di rami d'azienda).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone una gara pubblica aperta, concorrenziale e non discriminatoria per l'acquisizione delle filiali e della struttura delle Banche.
  2. La cessione di cui al comma 1 comprende il personale dipendente.
  3. Gli importi delle aggiudicazioni di cui al presente articolo rientrano nella procedura di liquidazione di cui all'articolo 1.;

  sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Disposizioni attuative).

  1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alla liquidazione coatta amministrativa si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate.;

  sopprimere gli articoli 5, 6 e 7.
1. 2. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Liquidazione coatta amministrativa).

  1. Il presente decreto dispone l'avvio della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e Veneto Banca SpA (di seguito Banche) ai sensi degli articoli 80 e seguenti del decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Misure di ristoro).

  1. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9 è istituito un Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni a favore di detentori di strumenti finanziari obbligazionari diversi da investitori professionali e qualificati.
  2. Le misure di ristoro di cui al comma 1 sono pari al 100 per cento del valore di acquisto dei medesimi strumenti finanziari.;

   sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Cessione di rami d'azienda).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone una gara pubblica aperta, concorrenziale e non discriminatoria per l'acquisizione delle filiali e della struttura delle Banche.
  2. La cessione di cui al comma 1 comprende il personale dipendente.
  3. Gli importi delle aggiudicazioni di cui al presente articolo rientrano nella procedura di liquidazione di cui all'articolo 1.;

  sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Disposizioni attuative).

  1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alla liquidazione coatta amministrativa si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate.;
   sopprimere gli articoli 6 e 7.
1. 3. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o collettivamente, le «Banche») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze al prezzo simbolico di 1 euro.

  Conseguentemente:
   sopprimere gli articoli 2 e 3;
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Interventi dello Stato).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica.
  2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;
   all'articolo 5:
    al comma 1, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: dispone la;
    al comma 1, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;
    al comma 1 sopprimere le parole da: Alla cessione fino alle parole: l'articolo 3, comma 2.;
    al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;
    dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;
   sopprimere gli articoli 6 e 7;
   all'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;
   dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

  1. Agli oneri di cui all'articolo 4, comma 3, pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.
1. 4. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o collettivamente, le «Banche») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze al prezzo simbolico di 1 euro.

  Conseguentemente:
   sopprimere gli articoli 2 e 3;
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Interventi dello Stato).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato, agli enti pubblici della Repubblica ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
  2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;
   all'articolo 5:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: dispone la e sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;
    al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione fino alle parole: l'articolo 3, comma 2;
    al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione;
dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Le maggiori entrate derivanti dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;
   sopprimere gli articoli 6 e 7;
   all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
  3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».
  3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;
   dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

  1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.
1. 5. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o collettivamente, le «Banche») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze al prezzo simbolico di 1 euro.

  Conseguentemente:
   sopprimere gli articoli 2 e 3;
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Interventi dello Stato).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato, agli enti pubblici della Repubblica ed a Cassa Depositi e Prestiti.
  2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;
   all'articolo 5:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: dispone la;
    al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;
    al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione fino alle parole: l'articolo 3, comma 2.;
    al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;
   dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;
   sopprimere gli articoli 6 e 7;
    all'articolo 9, dopo il comma 3 inserire i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
  3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».
  3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  3-sexies. Le modifiche introdotte dal commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;
   dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

  1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.
1. 6. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o collettivamente, le «Banche») sono trasferite a Cassa Depositi e Prestiti SpA al prezzo simbolico di 1 euro.

  Conseguentemente:
   sopprimere gli articoli 2 e 3;
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Interventi dello Stato).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.
  2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;
   all'articolo 5:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: dispone la;
    al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;
    al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione fino alle parole: l'articolo 3, comma 2.;
    al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;
    dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;
   sopprimere gli articoli 6 e 7;
    all'articolo 9, dopo il comma 3 inserire i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 65 e 66».
  3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».
  3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;
   dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

  1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.
1. 7. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o collettivamente, le «Banche») sono trasferite a Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale al prezzo simbolico di 1 euro.

  Conseguentemente:
   sopprimere gli articoli 2 e 3;
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Interventi dello Stato).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.
  2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;
   all'articolo 5:
    al comma 1 primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: dispone la;
    al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;
    al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione fino alle parole: l'articolo 3, comma 2.;
    al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione;
    dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;
   sopprimere gli articoli 6 e 7;
    all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
  3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».
  3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  3-sexies. Le modifiche introdotte dal commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;
   dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

  1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.
1. 8. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o collettivamente, le «Banche») sono trasferite alla Banca Pubblica dello Stato italiano al prezzo simbolico di 1 euro.

  Conseguentemente:
   sopprimere gli articoli 2 e 3;
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Interventi dello Stato).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.
  2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.
  3. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., istituita nel quadro degli interventi e della procedura di risoluzione della crisi di cui al comma 842 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed all'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore a 1 euro. All'atto del trasferimento il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a cambiare la denominazione sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara in Banca pubblica dello Stato italiano.;
   all'articolo 5:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: dispone la;
    al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;
    al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione fino alle parole: l'articolo 3, comma 2.;
    al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;
   dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;
   sopprimere articoli 6 e 7;
    all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
  3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».
  3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  3-sexies. Le modifiche introdotte dal commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;
   dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

  1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.
1. 9. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o collettivamente, le «Banche») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

  Conseguentemente:
   sopprimere gli articoli 2 e 3;
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Interventi dello Stato).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato al medesimo Ministero al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.
  2. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto un collegio di esperti indipendenti nominato, con gara pubblica, dal Ministro dell'economia e delle finanze effettua una due diligence di tutte le attività e le passività delle Banche. Ad esito della due diligence se le Banche necessitano di un ulteriore adeguamento ai requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, un aumento di capitale riservato agli enti pubblici della Repubblica italiana.
  3. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 2 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9-bis, con uno o più decreti concede la garanzia dello Stato sulle azioni di nuova emissione.;
   all'articolo 5:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: dispone la;
    al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;
    al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione fino alle parole: l'articolo 3, comma 2.;
    al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;
   dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;
   sopprimere gli articoli 6 e 7;
   all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
  3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».
  3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;
   dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale riservato ad Enti Pubblici).

  1. Agli oneri di cui all'articolo 4, comma 3, pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo, sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.
1. 10. Sibilia, D'Incà, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o collettivamente, le «Banche») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato».

  Conseguentemente:
   sopprimere gli articoli 2 e 3;
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Interventi dello Stato).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.
  2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;
   all'articolo 5:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: dispone la;
    al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;
    al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione fino alle parole: l'articolo 3, comma 2;
    al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;
   dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;
   sopprimere gli articoli 6 e 7;
   all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
  3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.«;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».
  3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  3-sexies. Le modifiche introdotte dal commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2017.;
   dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

  1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.
1. 12. Sibilia, D'Incà, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o collettivamente, le «Banche») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

  Conseguentemente:
   sopprimere gli articoli 2 e 3;
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Interventi dello Stato).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.
  2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;
   all'articolo 5:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: dispone la;
    al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;
    al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione fino alle parole: l'articolo 3, comma 2.;
    al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione;
   dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;
   sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Esclusione delle misure di burden sharing e bail in).

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è esclusa l'applicazione di ogni genere di misura di condivisione dei rischi a carico dei detentori di strumenti finanziari di debito subordinato per soggetti diversi da investitori istituzionali, professionali e qualificati.;
   sopprimere l'articolo 7;
   all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
  3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione, del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».
  3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  3-sexies. Le modifiche introdotte dal commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;
   dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

  1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.
1. 13. Sibilia, D'Incà, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 2, dopo le parole: sono adottate a seguito aggiungere le seguenti: della pubblicazione.
1. 20. Pesco, Alberti, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sopprimere il comma 3.
1. 21. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, dopo le parole: Commissione Europea aggiungere le seguenti: ed alle competenti Commissioni Parlamentari.
1. 23. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 3, dopo le parole: presenta alla Commissione Europea aggiungere le seguenti: e al Parlamento.
1. 25. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:
   all'articolo 82, comma 1, le parole: «o a risoluzione» sono soppresse;
   all'articolo 82, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  «1-bis. Se una banca viene sottoposta ad interventi di risoluzione con conseguente riduzione di valore e/o conversione di strumenti finanziari e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei soggetti passivi titolari degli strumenti finanziari oggetto di risoluzione, dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare.».
1. 31. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. 46. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione semestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. 47. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. 48. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è abrogato.
1. 32. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

ART. 2.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: dell'adozione aggiungere le seguenti: e della pubblicazione.
2. 2. Pesco, Alberti, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: la liquidazione coatta amministrativa è disposta contestualmente all'azione di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e controllo delle Banche;
2. 3. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del presente decreto con le seguenti: per il miglior realizzo dell'attivo.
2. 5. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta;
   all'articolo 3, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: con il seguente:, anche sulla base fino alla fine del periodo, con le seguenti: con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.
2. 9. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta;
   all'articolo 3, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: con il seguente:, anche sulla base fino alla fine del periodo, con le seguenti: con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.
2. 10. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
    all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. 33. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine della lettera.
2. 34. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: senza necessità di acquisire con le seguenti: in presenza delle dovute.
2. 36. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera c) dopo le parole: i commissari liquidatori aggiungere le seguenti:, da identificare comunque in soggetti diversi dagli amministratori delle banche in liquidazione coatta amministrativa,
2. 38. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: vincolante.

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera sopprimere le parole: identificati nell'offerta stessa.
   alla lettera d), sopprimere la parola: vincolante.
2. 37. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: vincolante.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sopprimere la parola: vincolante.
*2. 40. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: vincolante.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sopprimere la parola: vincolante.
*2. 41. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: identificati nell'offerta stessa.
2. 43. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: vincolante.
2. 45. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle Banche.
2. 46. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti dei consigli di amministrazione delle Banche.
2. 47. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori non abbiano procedimenti penali pendenti.
2. 48. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori non abbiano procedimenti penali pendenti relativi a rinvio giudizio, imputazione coatta o di sentenza di condanna inerenti inter alias violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento.
2. 49. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti del Parlamento, del Governo, dei Consigli Regionali, Province autonome, ed Enti locali con popolazione superiore a 15 mila abitanti.
2. 50. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti del Parlamento.
2. 51. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. I soggetti di cui agli articoli 207 e 208 della legge fallimentare potranno chiedere mediante raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata, entro il 1o novembre 2017, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, in deroga al termine previsto dall'articolo 208 della legge fallimentare.
2. 61. D'Incà, Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Prima dell'adozione dei decreti di cui al comma 1 è disposto l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario.
2. 62. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, sostituire le parole: con riferimento ai soli crediti con le seguenti: su tutti i crediti compresi quelli.
2. 65. Pesco, Alberti, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella formazione dello stato passivo si tiene conto anche dei crediti risarcitori e restitutori degli azionisti.
2. 301. Rubinato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 86, comma 5, primo periodo, del Testo unico bancario il termine ivi previsto per la presentazione dell'istanza di riconoscimento dei crediti è esteso a novanta giorni.
2. 67. Ginato, Moretto.

  Sopprimere il comma 3.
2. 68. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano previo accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 80 e seguenti del Testo unico bancario.
2. 71. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il periodo: Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano previo accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 81 e seguenti del Testo unico bancario.
2. 72. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il periodo: Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano previo accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82 e seguenti del Testo unico bancario.
2. 73. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o collocati in violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento non sono soggetti a sospensioni o interruzioni né a limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa in deroga agli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  3-ter. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili collocati in violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento possono citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo di residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. 302. Rubinato.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Le comunicazioni del Commissario di cui ai commi primo e secondo sono contestualmente inviate alla posta elettronica certificata delle associazioni dei consumatori componenti il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)»;
   b) al terzo comma le parole: «Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e gli altri soggetti indicati dai commi primo, secondo e terzo»;
   c) al quarto comma, le parole: «ai sensi del primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del primo e terzo comma».
2. 304. Rubinato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 82, comma 1, le parole: «non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o a risoluzione» sono soppresse
   b) all'articolo 82, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Se una banca viene sottoposta a interventi di liquidazione coatta amministrativa o risoluzione con conseguente riduzione di valore e/o conversione di strumenti finanziari e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei soggetti passivi titolari degli strumenti finanziari oggetto di risoluzione, dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare».
2. 300. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:
   all'articolo 82, comma 1, sono soppresse le parole: «o a risoluzione»;
   all'articolo 82, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. Se una banca viene sottoposta ad interventi di risoluzione con conseguente riduzione di valore e/o conversione di strumenti finanziari e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei soggetti passivi titolari degli strumenti finanziari oggetto di risoluzione, dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare.
2. 74. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. 76. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione semestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. 77. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. 78. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le somme ricevute a titolo di indennizzo corrisposte agli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Vento Banca S.p.A. in seguito agli accordi transattivi e alla rinuncia, da parte degli stessi azionisti, ad agire in giudizio contro i medesimi istituti, non possono in alcun modo essere oggetto di revocatoria da parte dei commissari liquidatori.
2. 75. Busin, Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il residuo attivo atteso dalla liquidazione prevista dall'articolo 4, unitamente al ricavato delle azioni di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, esercitate o proseguite dai commissari liquidatori, confluiscono in un Fondo per essere destinati, con priorità, al rimborso preferenziale per i risparmiatori possessori di azioni delle banche collocate con violazione dei doveri di informazione o di corretta esecuzione dell'operazione.
2. 303. Rubinato.

ART. 3.

  Sopprimere il comma 1.
3. 1. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto.

  Conseguentemente:
   al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole:
a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
   dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia entro trenta giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 6. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto.

  Conseguentemente:
    al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole:
a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
    dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
    al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 7. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: individuato ai sensi del comma 3 con le seguenti: individuato all'esito di una procedura condotta nel rispetto delle disposizioni in tema di evidenza pubblica, in considerazione delle prestazioni a carico dei bilanci pubblici previste ai sensi del presente decreto,.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: comunque al fine di conseguire il miglior realizzo dell'attivo.
3. 76. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

  Al comma 1, alinea, sopprimere il secondo periodo.
*3. 80. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 1, alinea, sopprimere il secondo periodo.
*3. 81. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, alinea, terzo periodo, sopprimere le parole da: Restano in ogni caso fino alla fine del comma.
**3. 83. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 1, alinea, terzo periodo, sopprimere le parole da: Restano in ogni caso fino alla fine del comma.
**3. 304. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1 alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile.
*3. 85. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1 alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile.
*3. 86. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 1 alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile.
*3. 87. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

  Al comma 1 alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile.
*3. 305. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3. 88. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3. 90. Giacomoni, Laffranco, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: obbligazionisti subordinati aggiungere le seguenti:, qualora questi non siano rappresentati da persone fisiche o imprenditori individuali.
3. 91. Menorello.

  Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse.

  Conseguentemente:
    dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  «1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito denominata «SGA») ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.
  1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominata legge fallimentare.
  1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 della medesima legge fallimentare.
  1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
    all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il punto ii, aggiungere il seguente:
   «iii. degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente decreto.
    all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.
  1-ter. Il comma precedente si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili.
3. 96. Busin, Pagano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse;

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c), di cui al precedente comma 1, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.
  1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
   b) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il punto ii inserire il seguente:
iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
3. 237. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse;
   b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c), del comma 1, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto od otterranno una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria, oppure una decisione favorevole dell'Arbitrato per le Controversie Finanziarie istituito dal decreto legislativo n. 130 del 2015, relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili, quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito «SGA») ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.
  1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve, garantite dallo Stato, destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
   all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il punto ii) inserire il seguente: iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3 commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, del presente decreto.
3. 93. D'Incà, Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse;
   b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c), del presente comma, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto od otterranno una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria, oppure una decisione favorevole dell'Arbitrato per le Controversie Finanziarie istituito con decreto legislativo n. 130 del 2015, relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili, quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito «SGA») ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.
  1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942.
  1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve, garantite dallo Stato, destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
3. 97. D'Incà, Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c), la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito anche «SGA») ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.
  1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili, convertite e subordinate nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che non abbiano ancora instaurato giudizio e che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942.
  1-quinquies. Lo Stato in ultima istanza si farà garante delle somme destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
3. 306. Busin.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse.;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito «SGA») ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.
  1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
3. 98. Paglia, Fassina, Marcon, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse.
3. 99. Menorello.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c), la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito anche «SGA») ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.
  1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il punto ii) aggiungere il seguente: iii. degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente decreto.
3. 89. Menorello.

  Al comma 2, alinea, sopprimere il primo periodo.
3. 104. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche ai fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dell'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario.
3. 114. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 2, alinea, secondo periodo, sopprimere la parola: eventualmente.
3. 116. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 2, alinea, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le comunicazioni di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono essere effettuate anche a mezzo posta.
3. 117. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, alinea, sopprimere il quarto periodo.
3. 119. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, alinea, sopprimere il quinto periodo.
*3. 121. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 2, alinea, sopprimere il quinto periodo.
*3. 122. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, alinea, sopprimere il quinto periodo.
*3. 123. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Al comma 2, alinea, sopprimere il quinto periodo.
*3. 124. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 2, alinea, sopprimere il settimo periodo.
**3. 125. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, alinea, sopprimere il settimo periodo.
**3. 126. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

  Al comma 2, alinea, nono periodo, sopprimere le parole da: Al contratto di cessione fino alla fine del comma.
3. 129. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*3. 130. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*3. 131. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*3. 308. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
3. 132. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: l'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52.
3. 134. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380.
3. 135. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: l'articolo 36, nella parte in cui prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e l'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
3. 136. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).
3. 137. Rubinato.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*3. 138. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
*3. 139. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
**3. 140. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
**3. 141. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'acquisto delle attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo di 100 miliardi di euro da parte del cessionario.
3. 142. Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'acquisto delle attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo di 10 miliardi di euro da parte del cessionario.
3. 143. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'acquisto delle attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo di 1 euro da parte del cessionario.
3. 144. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'acquisto delle attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo di 0,5 euro da parte del cessionario.
3. 145. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'acquisto delle attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo di 0,1 euro da parte del cessionario.
3. 146. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni del contratto di cessione stipulato ai sensi del presente decreto e modificato al fine di rendere le medesime conformi alle modifiche apportate in corso di conversione in legge del presente decreto non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 168. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La modifica delle disposizioni del contratto di cessione utile a rendere conforme il medesimo alle modifiche apportate al presente decreto in corso di conversione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. 169. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli oneri relativi alla modifica delle disposizioni del contratto di cessione utile a rendere conforme il medesimo alle modifiche apportate al presente decreto in corso di conversione sono a carico del cessionario.
3. 170. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sopprimere il comma 3.
3. 171. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è la Banca pubblica dello Stato Italiano.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo articolo, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., istituita nel quadro degli interventi e della procedura di risoluzione della crisi di cui al comma 842 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed all'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore a 1 euro. All'atto del trasferimento il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a cambiare la denominazione sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara in Banca pubblica dello Stato italiano.
  3-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato al medesimo Ministero al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea;
   b) all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014;
   c) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
3. 172. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è il Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014;
   b) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
3. 173. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è La Cassa Depositi e Prestiti.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014;
   b) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
3. 174. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è la Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014;
   b) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
3. 175. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con bando pubblico preposto a selezionare l'offerta economica più conveniente.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 6, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;
   b) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le misure di ristoro di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 9, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 159, sono pari al 100 per cento del valore di acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato e si applicano anche nel caso di acquisto successivo alla data del 12 giugno 2014.
3. 176. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con bando pubblico preposto a selezionare l'offerta economica più conveniente.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014;
   b) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento».
3. 177. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con bando pubblico preposto a selezionare l'offerta economica più conveniente.
3. 178. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 179. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 181. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
3. 198. Menorello.

  Sopprimere il comma 4.
*3. 223. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sopprimere il comma 4.
*3. 224. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: Si applica l'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
3. 226. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sopprimere il comma 5.
3. 227. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso società partecipate con capitale pubblico dotate di licenza bancaria, ha facoltà di acquistare in via di prelazione i beni ceduti dai commissari liquidatori di cui all'articolo 3, alienati a qualunque titolo o conferiti in società, rispettivamente, alle medesime condizioni stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. La prelazione è esercitata nel termine di 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto. 11 cessionario di cui al comma 3, dell'articolo 3, cede alla società di cui al presente comma tutte le attività e passività acquisite in precedenza dalle banche venete nonché le risorse ricevute ai sensi dell'articolo 4.
  5-ter. Gli atti che trasferiscono. in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione dei beni ceduti dai commissari liquidatori di cui all'articolo 3 sono denunciati al Ministero dell'economia e delle finanze entro tre giorni.
  5-quater. Le clausole del contratto di cessione tra le banche ed il cessionario di cui al comma 3 dell'articolo 3 non vincolano lo Stato.
  5-quinquies. Nell'ipotesi di applicazione della prelazione di cui al comma 5-bis le disposizioni incompatibili del presente decreto decadono.
  5-sexies. Il cessionario fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis è tenuto a gestire le Banche ordinariamente. Il Ministero dell'economia e delle finanze con i decreti di cui al comma I dell'articolo 2 determina il corrispettivo per la gestione tenuto conto di eventuali profitti generati al cessionario dalla medesima gestione.
  5-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto le disposizioni contrattuali sottoscritte con il cessionario di cui al comma 3 dell'articolo 3 al fine di individuare eventuali disposizioni particolarmente gravose per la finanza pubblica, per lo Stato e per le Banche in liquidazione e conseguentemente assumere le opportune iniziative di tutela.
  5-octies. Le disponibilità del Fondo di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 343 sono aumentate di 500 milioni a valere delle risorse di cui all'articolo 9. Il Fondo di cui al presente comma è autorizzato alla risoluzione di contenziosi promossi da investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa (azionisti) che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano azioni emessi dalle Banche in liquidazione e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti. vittime della sottoscrizione di strumenti finanziari in violazione della normativa in materia di prestazione di servizi di investimento. Al presente Fondo possono accedere anche gli azionisti che hanno già provveduto alla vendita delle azioni solo se è stato già aperto un contenzioso precedente alla data della messa in liquidazione delle banche.
  5-novies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, decorsi 3 anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 5-bis dispone la cessione al mercato di almeno il 51 per cento della partecipazione azionaria della società di cui al comma 5-bis. Gli azionisti che non ricorrono alle prestazioni del Fondo di cui al comma 5-octies possono accedere a strumenti finanziari di tipo «warrant» emessi dalla società di cui al comma 5-bis emessi ai sensi del presente comma
3. 309. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso società partecipate con capitale pubblico dotate di licenza bancaria, ha facoltà di acquistare in via di prelazione i beni ceduti dai commissari liquidatori di cui all'articolo 3, alienati a qualunque titolo o conferiti in società, rispettivamente, alle medesime condizioni stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. La prelazione è esercitata nel termine di 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto. Il cessionario di cui al comma 3, dell'articolo 3, cede alla società di cui al presente comma tutte le attività e passività acquisite in precedenza dalle banche venete nonché le risorse ricevute ai sensi dell'articolo 4.
  5-ter. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte. a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione dei beni ceduti dai commissari liquidatori di cui all'articolo 3 sono denunciati al Ministero dell'economia e delle finanze entro tre giorni.
  5-quater. Le clausole del contratto di cessione tra le banche ed il cessionario di cui al comma 3 dell'articolo 3 non vincolano lo Stato.
  5-quinquies. Nell'ipotesi di applicazione della prelazione di cui al comma 5-bis le disposizioni incompatibili del presente decreto decadono.
  5-sexies. Il cessionario fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis è tenuto a gestire le Banche ordinariamente. Il Ministero dell'economia e delle finanze con i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 2 determina il corrispettivo per la gestione tenuto conto di eventuali profitti generati al cessionario dalla medesima gestione.
  5-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto le disposizioni contrattuali sottoscritte con il cessionario di cui al comma 3 dell'articolo 3 al fine di individuare eventuali disposizioni particolarmente gravose per la finanza pubblica, per lo Stato e per le Banche in liquidazione e conseguentemente assumere le opportune iniziative di tutela.
  5-octies. Le disponibilità del Fondo di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 343 sono aumentate di 500 milioni a valere delle risorse di cui all'articolo 9. Il Fondo di cui al presente comma è autorizzato alla risoluzione di contenziosi promossi da azionisti delle Banche vittime della sottoscrizione di strumenti finanziari in violazione della normativa in materia di prestazione di servizi di investimento. Al presente Fondo possono accedere anche gli azionisti che hanno già provveduto alla vendita delle azioni.
  5-novies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, decorsi 3 anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 5-bis dispone la cessione al mercato di almeno il 51 per cento della partecipazione azionaria della società di cui al comma 5-bis. Gli azionisti che non ricorrono alle prestazioni del Fondo di cui al comma 5-octies possono accedere a strumenti finanziari di tipo «warrant» emessi dalla società di cui al comma 5-bis emessi ai sensi del presente comma.
3. 310. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso società partecipate con capitale pubblico dotate di licenza bancaria, ha facoltà di acquistare in via di prelazione i beni ceduti dai commissari liquidatori di cui all'articolo 3, alienati a qualunque titolo o conferiti in società, rispettivamente, alle medesime condizioni stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. La prelazione è esercitata nel termine di 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.
  5-ter. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione dei beni ceduti dai commissari liquidatori di cui all'articolo 3 sono denunciati al Ministero dell'economia e delle finanze entro tre giorni.
  5-quater. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
  5-quinquies. Nell'ipotesi di applicazione della prelazione di cui al comma 5-bis le disposizioni incompatibili del presente decreto decadono.
  5-sexies. Il cessionario fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis è tenuto a gestire le Banche ordinariamente. Il Ministero dell'economia e delle finanze con i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 2 determina il corrispettivo per la gestione tenuto conto di eventuali profitti generati al cessionario dalla medesima gestione.
  5-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto le disposizioni contrattuali sottoscritte con il cessionario di cui al comma 3 dell'articolo 3 al fine di individuare eventuali disposizioni particolarmente gravose per la finanza pubblica, per lo Stato e per le Banche in liquidazione e conseguentemente assumere le opportune iniziative di tutela.
3. 300. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso società partecipate con capitale pubblico dotate di licenza bancaria, ha facoltà di acquistare in via di prelazione i beni ceduti dai commissari liquidatori di cui all'articolo 3, alienati a qualunque titolo o conferiti in società, rispettivamente, alle medesime condizioni stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. La prelazione è esercitata nel termine di 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.
  5-ter. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione dei beni ceduti dai commissari liquidatori di cui all'articolo 3 sono denunciati al Ministero dell'economia e delle finanze entro tre giorni.
  5-quater. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
  5-quinquies. Nell'ipotesi di applicazione della prelazione di cui al comma 5-bis le disposizioni incompatibili del presente decreto decadono.
  5-sexies. Il cessionario fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis è tenuto a gestire le Banche ordinariamente. Il Ministero dell'economia e delle finanze con i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 2 determina il corrispettivo per la gestione tenuto conto di eventuali profitti generati al cessionario dalla medesima gestione.
3. 301. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione dei beni ceduti dai commissari liquidatori di cui all'articolo 3 sono denunciati al Ministero dell'economia e delle finanze entro tre giorni.
  5-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso società partecipate con capitale pubblico, ha facoltà di acquistare in via di prelazione i beni ceduti dai commissari liquidatori di cui al presente articolo, alienati a qualunque titolo o conferiti in società, rispettivamente, alle medesime condizioni stabilite nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.
  5-quater. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
  5-quinquies. La prelazione è esercitata nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cessione da parte dei commissari liquidatori di cui al primo periodo del presente comma.
3. 229. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso società partecipate con capitale pubblico dotate di licenza bancaria, ha facoltà di acquistare in via di prelazione i beni ceduti dai commissari liquidatori di cui all'articolo 3, alienati a qualunque titolo o conferiti in società, rispettivamente, alle medesime condizioni stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. La prelazione è esercitata nel termine di 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.
  5-ter. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione dei beni ceduti dai commissari liquidatori di cui all'articolo 3 sono denunciati al Ministero dell'economia e delle finanze entro tre giorni.
  5-quater. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
  5-quinquies. Nell'ipotesi di applicazione della prelazione di cui al comma 5-bis le disposizioni incompatibili del presente decreto decadono.
3. 302. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso società partecipate con capitale pubblico dotate di licenza bancaria, ha facoltà di acquistare in via di prelazione i beni ceduti dai commissari liquidatori di cui all'articolo 3, alienati a qualunque titolo o conferiti in società, rispettivamente, alle medesime condizioni stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. La prelazione è esercitata nel termine di 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.
  5-ter. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione dei beni ceduti dai commissari liquidatori di cui all'articolo 3 sono denunciati al Ministero dell'economia e delle finanze entro tre giorni.
  5-quater. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
3. 303. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il cessionario non può ridurre il valore complessivo del credito accordato entro il 26 giugno 2017 ai clienti delle Banche di cui all'articolo 1 fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato di cui all'articolo 4.
3. 230. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il cessionario non può modificare le condizioni giuridiche ed economiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche di cui all'articolo 1 fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato di cui all'articolo 4.
3. 231. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il cessionario non può modificare le condizioni economiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche di cui all'articolo 1 fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato di cui all'articolo 4.
3. 232. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il cessionario non può modificare le condizioni giuridiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche di cui all'articolo 1 fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato di cui all'articolo 4.
3. 233. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette una relazione semestrale alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. 235. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette una relazione annuale alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. 236. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

ART. 4.

  Sopprimere il comma 1.
4. 1. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.
*4. 2. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.
*4. 3. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.
*4. 301. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: autonoma e a prima con la seguente: a.
4. 4. Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma aggiungere le seguenti:, a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia,.
4. 5. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma aggiungere le seguenti:, a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;.
4. 16. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma aggiungere le seguenti:, a pagamento.
4. 17. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: del soggetto in liquidazione con le seguenti: delle Banche.
4. 18. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera a), punto i, sostituire le parole: 5.351 milioni con le seguenti: 1.000 milioni

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo punto, sostituire le parole: 6.351 milioni con le seguenti: 1.500 milioni.
4. 19. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), punto i, sostituire le parole: 5.351 milioni con le seguenti: 1.500 milioni

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo punto, sostituire le parole: 6.351 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.
4. 20. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), punto i, sostituire le parole: 5.351 milioni con le seguenti: 2.000 milioni

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo punto, sostituire le parole: 6.351 milioni con le seguenti: 2.500 milioni.
4. 21. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), punto ii., sostituire le parole: 4.000 milioni con le seguenti: 1.000 milioni.
4. 22. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), punto ii., sostituire le parole: 4.000 milioni con le seguenti: 1.500 milioni.
4. 23. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), punto ii., sostituire le parole: 4.000 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.
4. 24. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), dopo il punto ii. aggiungere il seguente: iii. degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4 del presente decreto.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli obbligazionisti subordinati godono di privilegio in misura superiore rispetto a tutti gli altri creditori previsti dal comma 3.
4. 305. Fassina, Paglia, Marcon.

  Al comma 1, lettera a), dopo il punto ii. aggiungere il seguente: iii. degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4 del presente decreto.
*4. 25. D'Incà, Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera a), dopo il punto ii. aggiungere il seguente: iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4 del presente decreto.
*4. 26. Paglia, Fassina, Marcon, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 27. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: per un importo massimo fino alla fine della lettera con le parole:, dietro corrispettivo in obbligazioni subordinate convertibili, con scadenza al 31 dicembre 2022, emesse dal cessionario, per un importo massimo di euro 4.000 milioni;
   b-bis) le obbligazioni subordinate convertibili sono emesse ad un tasso di interesse dell'1 per cento;
   b-ter) le obbligazioni sono convertibili in azioni di nuova emissione dell'emittente a totale discrezione dell'emittente stessa, in qualsiasi data entro il 31 dicembre 2022;
   b-quater) l'eventuale conversione delle obbligazioni subordinate in azioni dell'emittente, viene effettuata alla media quotazione di borsa degli ultimi 60 giorni più un premio in maggiorazione del 15 per cento;
   b-quinquies) lo Stato si impegna a non esercitare il diritto di voto e a detenere le azioni per un periodo minimo di 3 anni. Decorso tale termine lo Stato potrà cedere a mercato non più di un terzo della quantità totale delle azioni ricevute per anno,.
4. 28. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: per un importo massimo fino alla fine della lettera con le parole:, per un numero limite di azioni del cessionario corrispondente ad un importo massimo di euro 4.000 milioni;
   b-bis) l'importo viene erogato a fronte di un aumento di capitale del cessionario riservato allo Stato;
   b-ter) il prezzo delle azioni è pari alla media delle quotazioni di borsa degli ultimi 30 giorni precedenti al decreto maggiorato di un premio del 10 per cento;.
4. 29. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.500 milioni con le seguenti: 1.000 milioni.
4. 30. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.500 milioni con le seguenti: 1.500 milioni.
4. 31. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.500 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.
4. 32. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del soggetto in liquidazione con le seguenti: delle Banche.
4. 34. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1.500 milioni con le seguenti: 500 milioni

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: 491 milioni con le seguenti: 100 milioni.
4. 35. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1.500 milioni con le seguenti: 750 milioni

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: 491 milioni con le seguenti: 200 milioni.
4. 36. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1.500 milioni con le seguenti: 1.000 milioni

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: 491 milioni con le seguenti: 350 milioni.
4. 37. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: volto alla sterilizzazione di rischi, obblighi e impegni che coinvolgessero il cessionario per fatti antecedenti la cessione o relativi a cespiti e rapporti non compresi nelle attività e passività trasferite. Le Banche in liquidazione coatta amministrativa rispondono dei danni derivanti dal contenzioso pregresso nonché da quello relativo alla disciplina sull'acquisto di azioni proprie e/o sui servizi di investimento, ivi compreso quello promosso da soggetti che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle cosiddette «Offerte Transattive» e dagli «Incentivi Welfare».
4. 38. Rubinato.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
4. 39. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) dispone l'erogazione al cessionario di cui all'articolo 3 di risorse che garantiscano la piena occupazione di tutti i lavoratori di entrambe le banche di cui all'articolo 1, comma 1, ed a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale in conformità agli impegni assunti dal cessionario necessari ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, per un importo massimo di euro 1.285 milioni.
4. 306. Paglia, Marcon, Fassina, Airaudo.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1.285 milioni con le seguenti: 285 milioni.
4. 40. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1.285 milioni con le seguenti: 500 milioni.
4. 41. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1.285 milioni con le seguenti: 750 milioni.
4. 42. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1.285 milioni con le seguenti: 1.000 milioni.
4. 43. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sopprimere il comma 2.
4. 44. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: anticipi con la seguente: posticipi.
4. 45. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: incluse le indennità spettanti agli organi liquidatori.
4. 46. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Sopprimere il comma 3.
*4. 49. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

  Sopprimere il comma 3.
*4. 50. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli obbligazionisti subordinati godono di privilegio in misura superiore rispetto a tutti gli altri creditori previsti dal comma 3.
4. 51. Fassina, Paglia, Marcon, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, alinea, sostituire il primo periodo con il seguente: Prima del perfezionamento della cessione di cui al presente decreto un collegio di esperti effettua una due diligence sul compendio oggetto di cessione.
4. 52. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
*4. 53. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
*4. 54. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sopprimere i commi 5, 6 e 7.
4. 55. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sopprimere i commi 5 e 6.
4. 56. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sopprimere i commi 5 e 7.
4. 57. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai commi 4 e 5 con le seguenti: al comma 4
*4. 58. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: ai commi 4 e 5 con le seguenti: al comma 4
*4. 59. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sopprimere i commi 6 e 7.
4. 60. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sopprimere il comma 6.
4. 61. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Sopprimere il comma 7.
4. 62. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di garantire continuità alle linee di credito concesse al sistema produttivo della regione Veneto, ferme restando quelle accordate al concessionario di cui all'articolo 3, l'eventuale incapienza della garanzia sui finanziamenti concessi a imprese o singoli imprenditori da due o più banche oggetto delle cessioni di cui all'articolo 3 del presente decreto è coperta – sia in termini di congruità che di durata – dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; per tali operazioni, Veneto Sviluppo è ammessa alla Controgaranzia per le operazioni di Garanzia agevolata a valere sul Fondo regionale di garanzia di cui alla legge della regione Veneto 13 agosto 2004, n. 19.
4. 63. Rubinato.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. In deroga a quanto disposto nel comma 3 e salvo i casi già previsti dall'articolo 6, il Ministero dell'economia e delle finanze si impegna a pagare in prededuzione fino all'importo del 50 per cento del valore nominale le obbligazioni subordinate contratte dalla sola clientela retail.
4. 300. Piccone, Tancredi.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Le risorse disciplinate ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo sono erogate in qualità di credito nei confronti del cessionario. Quest'ultimo è tenuto alla restituzione del credito allo Stato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nell'ipotesi in cui il cessionario non provveda alla restituzione del credito di cui al presente comma il corrispondente importo è trasformato in strumenti finanziari di debito convertibile in azioni nei confronti del cessionario. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina le condizioni di conversione degli strumenti finanziari di debito in azioni.
4. 302. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Le risorse disciplinate ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo sono erogate in qualità di credito nei confronti del cessionario. Quest'ultimo è tenuto alla restituzione del credito allo Stato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nell'ipotesi in cui il cessionario non provveda alla restituzione del credito di cui al presente comma il corrispondente importo è trasformato in strumenti finanziari di partecipazione al capitale sociale del cessionario.
4. 303. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare). – 1. A tutela del consumatore, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.
  2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di intermediazione immobiliare, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle imprese o società di intermediazione immobiliare, ovvero svolgere, anche informalmente, attività promozionale delle imprese di intermediazione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.
  3. I dipendenti ed i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermedi- azione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono ricoprire ruoli ed incarichi, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo presso le banche e gli intermediari finanziari medesimi, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale dei servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.
  4. Al fine di non ingenerare un indebito condizionamento nel consumatore, è vietato l'utilizzo, da parte delle agenzie immobiliari, partecipate da banche o da intermediari finanziari, di utilizzare nell'insegna, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la ragione sociale delle banche e degli intermediari finanziari medesimi.
  5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.
  6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro».
4. 01. Polidori.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Rimborso preferenziale per i possessori di strumenti finanziari collocati con violazione dei doveri di informazione o di corretta esecuzione dell'operazione). – 1. Il risparmiatore cliente delle Banche di cui sia stata carpita la buona fede, con violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni da parte dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, per indurlo all'acquisto o detenzione di azioni e il cui diritto al rimborso delle stesse nel caso di recesso sia stato limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, ove ne abbia ottenuto il riconoscimento con sentenza o con decisione dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) ha diritto al rimborso delle azioni entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
  2. Qualora l'ordinaria procedura di liquidazione non consenta di rispettare il termine di cui al comma 1 per il rimborso, è concessa la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sulla sorte capitale e sugli interessi corrispettivi, al tasso legale vigente, per il ritardo oltre il termine massimo previsto per il rimborso, con espresso diritto di surroga dello Stato nella procedura liquidatoria in base al grado del creditore originario.
  3. Al risparmiatore cliente delle Banche che sia stato indotto a sottoscrivere prestito obbligazionario convertibile o non convertibile in azioni, da soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario con violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni, e che abbia presentato istanza di ammissione al passivo per il rimborso dei titoli è concessa la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, con espresso diritto di surroga dello Stato nella procedura liquidatoria in base al grado del creditore originario entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
  4. Il termine di cui ai commi 1 e 3 è ridotto alla metà per i risparmiatori clienti delle Banche che abbiano compiuto i 67 anni di età.
4. 0300. Rubinato.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

  Art. 4-bis. – (Introduzione del divieto di acquisire quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare). – 1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono acquisire o detenere partecipazioni in imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.
4. 0301. Busin, Guidesi.

ART. 5.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: commissari liquidatori aggiungere le seguenti: ove non riescano a reperire sul mercato condizioni più vantaggiose per la migliore realizzazione dell'attivo mediante la cessione a terzi.
5. 1. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.
  1-ter. Il comma 1-bis si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili.
*5. 3. D'Incà, Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.
  1-ter. Il comma 1-bis si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili.
*5. 4. Menorello.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1.
  La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.
  1-ter. Il comma 1-bis si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili.
*5. 6. Paglia, Fassina, Marcon, Giancarlo Giordano.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti, nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili.
5. 8. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. 18. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 3, sopprimere le parole da: anche in deroga fino alla fine del comma.
5. 9. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Prima di procedere alla cessione ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo le Banche devono presentare al debitore una proposta di transazione pari al valore di iscrizione contabile del relativo credito.
5. 10. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le società pubbliche che gestiscono i crediti deteriorati provenienti da Risoluzioni bancarie o LCA bancarie hanno obbligo di trasparenza attraverso la pubblicazione online dei dati principali di tutte le pratiche di crediti che riguardano persone giuridiche e di dati aggregati, non nominativi, per comune di residenza per quanto riguarda le persone fisiche.
5. 17. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis.(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130). – 1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7-bis, è inserito il seguente:

«Art. 7.1.
(Incentivi finalizzati alla gestione dei crediti deteriorati).

  1. Alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti deteriorati di cui all'articolo 7-bis, si applicano altresì le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, aventi sede legale in Italia, che si sono rese cessionarie dei crediti qualificati come deteriorati ai sensi del comma 1 dell'articolo 7.1, possono costituire una società veicolo, nella forma di società di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il compito di migliorare le prospettive di recupero dei crediti deteriorati mediante la riqualificazione degli immobili vuoti o non utilizzati posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione.
  3. Al fine di promuovere la finalità di cui al comma 2, sono riconosciute fino al 31 dicembre 2019, agevolazioni fiscali in favore delle società di cartolarizzazione cessionarie, secondo le seguenti modalità:
   a) sgravi fiscali e contributivi nella misura massima del 60 per cento degli oneri sostenuti, ai soggetti che assumano personale in esubero proveniente dalle banche e dagli istituti di credito che operano la cessione di crediti deteriorati;
   b) detrazioni fiscali nella misura massima del 50 per cento per l'anno 2017 e del 36 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per gli interventi di riqualificazione energetica dei beni immobili posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione;
   c) detrazioni fiscali nella misura massima del 60 per cento per l'anno 2017 e del 46 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per gli interventi di riqualificazione dei beni immobili posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione con destinazione a finalità sociali di interesse pubblico e di promozione e sviluppo del territorio.

  4. La valutazione sulla concessione delle agevolazioni fiscali e contributive di cui al comma 3 nonché i controlli successivi sugli interventi per i quali vengono riconosciute tali agevolazioni, sono affidate alla Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.
  5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 nonché le modalità di attuazione dei controlli di cui al comma 4.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2017 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».
5. 01. Pesco, Alberti, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

ART. 6.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 1o gennaio 2016.
6. 1. Menorello.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti.
6. 2. Busin, Pagano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, con le seguenti:, anche tramite home banking, sia nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti che tramite intermediari diversi,.

  Conseguentemente:
   al comma 1, sopprimere il terzo periodo;
   al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al citato articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, le parole: «pari all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 100 per cento».
6. 3. Paglia, Fassina, Marcon.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti aggiungere le seguenti: anche effettuato tramite proprio rapporto di home banking,.

  Conseguentemente:
   al medesimo, terzo periodo, sostituire le parole: del 12 giugno 2014 con le seguenti: «di entrata in vigore del presente decreto,»;
   al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Al comma 3 del citato articolo 9, le parole: «pari all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 100 per cento»;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli obbligazionisti retail che prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto hanno acquistato obbligazioni subordinate delle Banche potranno, entro il 30 settembre 2017, previa rinuncia ad ogni qualsiasi ulteriore pretesa, mediante cessione delle obbligazioni subordinate al Ministero dell'Economia e delle finanze, ricevere per un importo pari al 70 per cento del prezzo di acquisto un Buono ordinario del Tesoro zero coupon con durata identica all'obbligazione già detenuta e comunque con scadenza non inferiore a 5 anni. Per i possessori dell'obbligazione Veneto Banca, la cui scadenza originaria era fissata al 21 giugno 2017, l'importo dei Btp da richiedere è rapportato al 70 per cento del nominale del valore nominale.
6. 302. Paglia, Fassina, Marcon.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti aggiungere le seguenti: o azioni acquistate dopo il 1o gennaio 2010 o crediti risarcitori o restitutori ammessi nello stato passivo
6. 301. Rubinato.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere le seguenti:, la cui dotazione finanziaria è a tal fine integrata di quattrocento milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale di cui al primo periodo del presente comma in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data, secondo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 9 del citato decreto n. 59 del 2016;
   al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2017 con le seguenti: 31 dicembre 2017.
   all'articolo 9, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro quattrocento milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
6. 4. Laffranco, Sandra Savino.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Ai fini di cui al periodo precedente con le seguenti: Sono ammessi al ristoro con le stesse modalità delle obbligazioni subordinate anche gli azionisti che sono rimasti vittime delle pratiche di scambio finanziamenti-azioni, le cosiddette «operazioni baciate» che alla data dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa possono dimostrare di non avere mai detenuto nei loro dossier titoli e altre tipologie di azioni, diverse da quelle emesse da istituti bancari. Per tali operazioni, nonché per tutte quelle per le quali il finanziamento è stato concesso al fine di fronteggiare la non liquidità delle azioni viene previsto l'annullamento delle ragioni di credito della Banca e dell'azionista derivante dalle operazioni di acquisto, azioni e finanziamento. Sono, altresì, ammessi al ristoro con le stesse modalità delle obbligazioni subordinate anche gli azionisti, i successori mortis causa degli investitori stessi, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge n. 119 del 2016, i detentori alla data di liquidazione coatta amministrativa di strumenti finanziari, avendoli acquisiti a seguito di trasferimento per atto inter vivos, che pur non essendo rimasti vittime delle pratiche di scambio finanziamenti-azioni, alla data dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa possono dimostrare di non avere mai detenuto nei loro dossier titoli e altre tipologie di azioni diverse da quelle emesse da istituti di credito e che sono in possesso dei requisiti reddituali o patrimoniali, di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 119/2016. Ai fini della verifica del requisito in questione, sono stati esclusi dal calcolo del patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2015 gli strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche nonché le stesse azioni ed obbligazioni subordinate azzerate emesse da Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Ai fini di cui ai periodi precedenti

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo:
   dopo le parole: di debito subordinato aggiungere le seguenti: e i titoli azionari;
   sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 1o febbraio 2016
6. 300. Cimbro, Zoggia.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le misure di ristoro di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 9, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono pari al 100 per cento del valore di acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato e si applicano anche nel caso di acquisto successivo alla data del 12 giugno 2014.

  sopprimere l'articolo 7;
6. 25. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e» sono soppresse.
6. 6. D'Incà, Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
6. 7. D'Incà, Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In caso di incapienza delle risorse del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 15, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla eventuale compensazione dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6, si provvede mediante corrispondente utilizzo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. 5. Busin, Pagano.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il presente comma si applica a tutti gli strumenti finanziari in debito subordinato sottoscritti o acquistati al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

  Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In caso di incapienza delle risorse del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla eventuale compensazione dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6, si provvede mediante corrispondente utilizzo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. 8. Busin, Pagano.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;
   sopprimere l'articolo 7.
6. 26. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1 sostituire il terzo periodo con il seguente: Il presente comma si applica anche quando gli strumenti finanziari di debito subordinato siano stati sottoscritti o acquistati dopo la data del 12 giugno 2014.
6. 9. D'Incà, Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 1o febbraio 2016.

  Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 30 settembre con le seguenti: 31 ottobre.
6. 303. Ginato, Moretto.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 1o gennaio 2016.
6. 10. Busin, Pagano.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Qualora riscontrino nell'esercizio del loro incarico fatti che costituiscono reato, i commissari liquidatori devono farne denuncia per iscritto al pubblico ministero, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Della denuncia danno notizia alla Banca d'Italia.
  2-ter. Il pubblico ministero che riceve una notizia di reato, ai sensi del comma precedente, ascritta a persona determinata, se non vi sono evidenti presupposti per la richiesta di archiviazione, deve disporre il sequestro preventivo dei beni della persona o dei beni di quella persona che ha motivo di ritenere ne sia l'intestataria fittizia. Se il pubblico ministero chiede l'archiviazione e il giudice dispone l'imputazione coatta, ordina al pubblico ministero di disporre il sequestro preventivo ai sensi del periodo precedente.
6. 12. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Se dalla procedura disciplinata dal presente decreto-legge scaturisce a carico degli amministratori delle Banche un procedimento penale che si conclude con la condanna, la pena è aumentata da un terzo alla metà. È comunque disposta la confisca dei beni personali degli amministratori condannati, fatte salve le cose impignorabili di cui agli articoli 514, 515 e 516 del codice di procedura civile.
  2-ter. Alla condanna consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
6. 13. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ove decidano di esercitare l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile, i commissari liquidatori devono chiedere il sequestro giudiziario ai sensi della sezione II del capo III, del codice di procedura civile sui beni personali degli amministratori delle Banche e di quelle che hanno motivo di ritenere ne siano le intestatarie fittizie. Ove decidano di non esercitare l'azione di responsabilità, redigono una relazione che ne illustri i motivi e la trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale la trasmette con le proprie valutazioni ai Presidenti delle Camere del Parlamento.
6. 14. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ove i commissari liquidatori esercitino l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile, il giudice, se accoglie la domanda nei confronti degli amministratori delle Banche, condanna sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
6. 15. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano azioni emesse dalle Banche, anche acquistati al di fuori dell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti sono corrisposti, dalla SGA, strumenti finanziari di tipo WARRANT, con valore pari alla percentuale di recupero dei crediti in sofferenza detenuti dalla stessa SGA e in relazione al superamento dell'attuale valore di mercato degli stessi. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.
6. 16. Busin, Pagano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli indennizzi erogati ai soci ai sensi delle offerte pubbliche di transazione presentate dalle banche; tali indennizzi non sono in ogni caso soggetti ad azione revocatoria da parte dei commissari liquidatori. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 17. Ginato, Moretto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli obbligazionisti retail che prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto hanno acquistato obbligazioni subordinate delle Banche potranno, entro il 30 settembre 2017, previa rinuncia ad ogni qualsiasi ulteriore pretesa, mediante cessione delle obbligazioni subordinate al Ministero dell'economia e delle finanze, ricevere per un importo pari al 70 per cento del prezzo di acquisto un Buono ordinario del Tesoro «zero coupon» con durata identica all'obbligazione già detenuta e comunque con scadenza non inferiore a 5 anni. Per i possessori dell'obbligazione Veneto Banca, la cui scadenza originaria era fissata al 21 giugno 2017, l'importo dei Btp da richiedere è rapportato al 70 per cento del nominale del valore nominale.
6. 18. Fassina, Paglia, Marcon, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e» sono soppresse.
6. 20. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 137 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 20.000»;
   b) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole: «o dell'ammenda fino ad euro 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda fino ad euro 20.000»;
   c) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Se i fatti di cui al comma 1-bis sono commessi da soggetti che ricoprono ovvero hanno ricoperto negli ultimi 5 anni incarichi politici, di amministrazione, di direzione, di governo o incarichi dirigenziali, le pene sono aumentate della metà.»;
   d) al comma 2, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni» e le parole: «fino a lire venti milioni» dalle seguenti: «fino ad euro 20.000»;
   e) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Se il fatto di cui al comma 2 è commesso in concorso di reato da soggetti che ricoprono ovvero hanno ricoperto negli ultimi 5 anni incarichi politici, di amministrazione, di direzione, di governo o incarichi dirigenziali, la pena è aumentata della metà.».
6. 21. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Introduzione del Titolo VIII-bis del Libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe).

  1. Dopo il Titolo VIII del Libro quarto del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«Titolo VIII-bis
DELL'AZIONE DI CLASSE

Art. 840-bis.
(Ambito di applicazione).

  I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
  L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente a fatti cagionati nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
  In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-undecies, ottavo comma.
  Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.
  Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti attrici, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, resta comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti aderenti oppure l'avvio di una nuova azione di classe.

Art. 840-ter.
(Forma e ammissibilità della domanda).

  La domanda per l'azione di classe si propone con atto di citazione davanti alla sezione specializzata in materia di impresa.
  L'atto di citazione è notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità. L'atto di citazione è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro quindici giorni dall'iscrizione a ruolo della causa, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda.
  La domanda è dichiarata inammissibile:
   a) quando è manifestamente infondata;
   b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;
   c) quando l'attore versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del convenuto;
   d) quando l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere in giudizio.

  L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale telematico di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.
  Quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del quarto comma, lettera a), l'attore può riproporre l'azione di classe quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
  L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Il ricorso deve essere notificato al pubblico ministero. Sul reclamo la corte di appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale originariamente adito per la prosecuzione della causa. Avverso l'ordinanza emessa dalla corte di appello è ammesso il ricorso per cassazione. Il reclamo e il ricorso per cassazione avverso le ordinanze ammissive non sospendono il procedimento davanti al tribunale.

Art. 840-quater.
(Pluralità delle azioni di classe).

  La causa promossa davanti a un ufficio diverso, successivamente alla data di pubblicazione dell'atto di citazione nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed entro la data di pronuncia dell'ordinanza di cui al terzo comma del medesimo articolo, è cancellata dal ruolo e non ne è ammessa la riassunzione. Allo stesso modo si procede per le azioni di classe proposte davanti al medesimo ufficio giudiziario successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 840-ter, terzo comma, e fino alla pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 840-sexies.
  Quando l'azione di classe è respinta, una volta decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, non sono proponibili nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto; è fatta salva la proponibilità dell'azione di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere nel termine di cui al presente comma. Quando l'azione di classe è accolta con sentenza passata in giudicato, non possono essere proposte nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo; è fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e).

Art. 840-quinquies.
(Procedimento).

  Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-sexies, primo comma, lettera c). Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-septies. L'aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-octies, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.
  Il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.
  Quando è nominato un consulente tecnico, l'obbligo di pagare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti sono posti a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di mancata accettazione o di rinuncia all'incarico.
  Ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Art. 840-sexies.
(Sentenza).

  Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale:
   a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'associazione o da un comitato;
   b) accerta che il convenuto, con la condotta addebitatagli dall'attore, ha leso diritti individuali omogenei;
   c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e);
   d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali di cui alla lettera b);
   e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b) nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma;
   f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;
   g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare; quando ne fa richiesta, può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta;
   h) determina l'importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese e stabilisce le relative modalità.

  La sentenza è pubblicata nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.
  Il rappresentante comune è pubblico ufficiale. Il giudice delegato può, dopo averlo sentito, revocare il rappresentante comune in ogni tempo con decreto.
  Il giudice delegato può in ogni tempo disporre l'integrazione delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese. Il mancato versamento delle somme rende inefficace l'adesione; l'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio.

Art. 840-septies.
(Modalità di adesione all'azione di classe).

  L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.
  La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilità, deve contenere:
   a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;
   b) i dati identificativi dell'aderente;
   c) l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'aderente;
   d) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
   e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;
   f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;
   g) la seguente attestazione: «Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri»;
   h) il conferimento al rappresentante comune, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l'aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;
   i) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute a suo favore;
   l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h).

  L'aderente può produrre, con le modalità di cui al secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l'identità del dichiarante secondo le disposizioni dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
La domanda è valida:
   a) quando è presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; oppure
   b) quando è sottoscritta e inserita nel fascicolo informatico unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'aderente.
  I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.
  La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.
  L'adesione diventa inefficace in caso di revoca del potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune a norma del secondo comma, lettera h). L'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico.
  La domanda di adesione interrompe la prescrizione; il nuovo periodo di prescrizione decorre dalla data in cui è stata proposta la domanda di adesione.
  Quando l'azione di classe è stata proposta a norma dell'articolo 840-quater, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini previsti.

Art. 840-octies.
(Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti).

  Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e), il convenuto deve depositare una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti da ciascun aderente a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nel termine di cui al presente comma si considerano ammessi.
  Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al convenuto. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.
  Il convenuto e gli aderenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.
  Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.
  Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il convenuto al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato al convenuto, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori di cui all'articolo 840-novies.
  A favore dell'aderente non possono essere liquidate le spese legali sostenute per la presentazione della domanda di adesione o per la partecipazione al procedimento di cui al presente articolo.

Art. 840-novies.
(Spese di procedimento).

  Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il compenso è stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:
   a) da 1 a 500, nella misura del 9 per cento;
   b) da 501 a 1.000, nella misura del 6 per cento;
   c) da 1.001 a 10.000, nella misura del 3 per cento;
   d) da 10.001 a 100.000, nella misura del 2,5 per cento;
   e) da 100.001 a 500.000, nella misura dell'1,5 per cento;
   f) da 500.001 a 1.000.000, nella misura dell'1 per cento;
   g) oltre 1.000.000, nella misura dello 0,5 per cento.

  Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti.
  Sono altresì dovute le spese sostenute e documentate.
  L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:
   a) complessità dell'incarico;
   b) ricorso all'opera di coadiutori;
   c) qualità dell'opera prestata;
   d) sollecitudine con cui sono state condotte le attività;
   e) numero degli aderenti.

  Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.
  Con il medesimo decreto, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso l'attore fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-sexies un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma. Quando l'attore è stato difeso da più avvocati, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata.
  Le disposizioni di cui al sesto comma si applicano anche ai difensori che hanno difeso gli attori delle cause riunite risultati vittoriosi.

Art. 840-decies.
(Impugnazione della sentenza).

  Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-sexies e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.
  Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325 e il termine di cui all'articolo 327 è ridotto della metà. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente senza che sia intervenuta impugnazione, coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma, possono proporre atto di impugnazione.

Art. 840-undecies.
(Impugnazione del decreto).

  Contro il decreto di cui all'articolo 840-octies può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.
  Il ricorso può essere proposto dal convenuto, dal rappresentante comune e dagli avvocati di cui all'articolo 840-novies, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
  Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto. Esso deve contenere:
   a) l'indicazione del tribunale competente;
   b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
   c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni;
   d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

  Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio.
  Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.
  L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.
  Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato. L'aderente può proporre azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto sia divenuto definitivo.

Art. 840-duodecies.
(Adempimento spontaneo).

  Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-octies, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-sexies e vincolato all'ordine del giudice. Il rappresentante comune deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.
  Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all'articolo 840-novies possono proporre opposizione a norma dell'articolo 840-undecies.
  Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati. Per il compimento dell'attività di cui al presente articolo, al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.

Art. 840-terdecies.
(Esecuzione forzata collettiva).

  L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-octies, limitatamente alle somme liquidate in favore dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e che non hanno revocato al rappresentante comune il potere di rappresentanza conferito a norma dell'articolo 840-septies, secondo comma, lettera h), è promossa esclusivamente dal rappresentante comune, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico e non può essere parziale. Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, con il decreto di cui all'articolo 840-octies, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo 840-novies.
  Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice in misura non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-novies, secondo comma. Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-novies, commi primo e secondo, hanno privilegio sui beni oggetto dell'esecuzione.
  Il rappresentante comune non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.

Art. 840-quaterdecies.
(Accordi di natura transattiva).

  Il tribunale, fino alla precisazione delle conclusioni, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico.
  Dopo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-sexies, il rappresentante comune, nell'interesse degli aderenti, può stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva.
  Lo schema è inserito nell'area pubblica di cui all'articolo 840-ter ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente.
  Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente comma, lo schema di accordo si considera non contestato.
  Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo.
  Il provvedimento del giudice delegato è inserito nell'area pubblica di cui all'articolo 840-ter ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente nonché all'attore.
  Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al sesto comma, l'aderente che ha formulato le contestazioni di cui al quarto comma può privare il rappresentante comune della facoltà di stipulare l'accordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.
  L'accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma. Il rappresentante comune certifica l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo transattivo.
  L'attore può aderire all'accordo transattivo entro il termine di cui al settimo comma; in tal caso, l'accordo transattivo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.

Art. 840-quinquiesdecies.
(Chiusura della procedura di adesione).

  La procedura di adesione si chiude:
   a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;
   b) quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.

  La chiusura della procedura di adesione è dichiarata con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile a norma dell'articolo 840-undecies.
  Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.

Art. 840-sexiesdecies.
(Azione inibitoria collettiva).

  Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva.
  L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività. La domanda si propone con le forme del processo ordinario alla sezione specializzata in materia di impresa.
  Si applica l'articolo 840-quinquies.
  Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
  Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-bis, anche fuori dei casi ivi previsti. Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, anche d'ufficio, ordinare che la parte soccombente adotti le misure più opportune ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.
  Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.
  Quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.
  Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi speciali.».

  2. Dopo il titolo V delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

«Titolo V-bis.
DELL'AZIONE DI CLASSE.

Art. 196-bis.
(Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe).

  Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.
  Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del Titolo VIII-bis del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione».

Art. 196-ter.
(Applicabilità della sanzione penale prevista dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

  All'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.».
  Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
  Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina vigente prima della medesima data di entrata in vigore.

  3. Gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, sono abrogati.
6. 01. Bonafede, Crippa, Sibilia.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. – (Obbligazioni senior unsecured non preferred) – 1. All'articolo 12, comma 4-bis, del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «, inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis».
  2. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

  «Art. 12-bis (Strumenti di debito chirografario di secondo livello) – 1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:
   a) la durata originaria degli strumenti di debito è almeno pari a dodici mesi;
   b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;
   c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera d).

  2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera d), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.
  3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.
  4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello.».
  3. Al comma 1-bis dell'articolo 91 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «d) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società.».
  4. Dopo l'articolo 60-bis.4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:
  «Art. 60-bis.5 (Strumenti di debito chirografario di secondo livello). – 1. Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Si applica l'articolo 91, comma 1-bis, lettera d), del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.»
6. 0300. Pelillo, Bernardo, Petrini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. – (Responsabilità degli amministratori) – 1. All'articolo 2393 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il quinto comma, è inserito il seguente: «In caso di grave inosservanza dei doveri imposti dalla legge, l'assemblea può deliberare, contestualmente all'azione di responsabilità, il disconoscimento dell'eventuale trattamento di fine mandato spettante all'amministratore, comunque denominato»;
   b) al sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di grave inosservanza dei doveri imposti dalla legge all'amministratore, la rinunzia e la transazione sono approvate con la maggioranza dei due terzi dell'assemblea e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale».

  2. All'articolo 2393-bis del codice civile, settimo comma, la parola: «applica» è sostituita dalle seguenti: «applicano, in quanto compatibili,» e le parole: «l'ultimo comma dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui all'articolo 2393, commi sesto e settimo».
  3. All'articolo 2641 del codice civile, secondo comma, dopo la parola: «equivalente» sono aggiunte le seguenti: «dei quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona».
6. 0301. D'Arienzo.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 3. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
7. 5. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Sopprimere il comma 1.
7. 6. Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: 55 e 56.
7. 7. Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: 56-bis.
7. 8. Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: 56-bis1.
7. 9. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: nei limiti del 10 per cento dell'ammontare dei crediti d'imposta maturati in favore del cedente.
7. 10. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: nei limiti del 30 per cento dell'ammontare dei crediti d'imposta maturati in favore del cedente.
7. 11. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: nei limiti del 50 per cento dell'ammontare dei crediti d'imposta maturati in favore del cedente.
7. 12. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nei medesimi diritti che spettavano.
7. 13. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nei medesimi diritti aggiungere le seguenti: e obblighi.
7. 14. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al precedente periodo non è in ogni caso rimborsabile.
7. 34. Fico, Alberti, Sibilia, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile al cessionario nei limiti del 10 per cento.
7. 16. Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile al cessionario nei limiti del 20 per cento.
7. 17. Pesco, Sibilia, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile al cessionario nei limiti del 30 per cento.
7. 18. Ruocco, Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile al cessionario nei limiti del 40 per cento.
7. 19. Villarosa, Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile al cessionario nei limiti del 50 per cento.
7. 20. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono alla formazione del reddito di impresa del cessionario.
7. 21. Fico, Alberti, Sibilia, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per l'80 per cento del loro ammontare alla formazione del reddito di impresa del cessionario.
7. 22. Fico, Alberti, Sibilia, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per il 70 per cento del loro ammontare alla formazione del reddito di impresa del cessionario.
7. 23. Fico, Alberti, Sibilia, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per il 60 per cento del loro ammontare alla formazione del reddito di impresa del cessionario.
7. 24. Fico, Alberti, Sibilia, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per il 50 per cento del loro ammontare alla formazione del reddito di impresa del cessionario.
7. 25. Fico, Alberti, Sibilia, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive del cessionario.
7. 26. Fico, Alberti, Sibilia, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per l'80 per cento del loro ammontare alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive del cessionario.
7. 27. Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per il 70 per cento del loro ammontare alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive del cessionario.
7. 28. Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per il 60 per cento del loro ammontare alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive del cessionario.
7. 29. Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per il 50 per cento del loro ammontare alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive del cessionario.
7. 30. Fico, Alberti, Sibilia, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario alle medesime condizioni previste per il cedente.
7. 31. Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3.
7. 32. Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3.
7. 33. Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono in ogni caso utilizzabili in compensazione dal soggetto cessionario nei limiti del 10 per cento del loro ammontare.
7. 35. Fico, Alberti, Sibilia, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono in ogni caso utilizzabili in compensazione dal soggetto cessionario nei limiti del 20 per cento del loro ammontare.
7. 36. Fico, Alberti, Sibilia, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono in ogni caso utilizzabili in compensazione dal soggetto cessionario nei limiti del 40 per cento del loro ammontare.
7. 38. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono in ogni caso utilizzabili in compensazione dal soggetto cessionario nei limiti del 50 per cento del loro ammontare.
7. 39. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in misura pari al 20 per cento del loro ammontare nel primo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3 e in quote costanti nei periodi d'imposta successivi.
7. 40. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 30 per cento del loro ammontare nel primo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3 e in quote costanti nei periodi d'imposta successivi.
7. 41. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 40 per cento del loro ammontare nel primo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3 e in quote costanti nei periodi d'imposta successivi.
7. 42. Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 50 per cento del loro ammontare nel primo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3 e in quote costanti nei periodi d'imposta successivi.
7. 43. Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3.
7. 44. Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3.
7. 45. Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Sopprimere il comma 2.
7. 46. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
7. 47. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a condizione che la cessione riguardi il trasferimento del complesso di beni, mobili e immobili, materiali e immateriali, costituenti il ramo d'azienda e la totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi.
7. 48. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a condizione che l'insieme dei beni ceduti costituisca un complesso idoneo alla prosecuzione dell'esercizio di un'attività d'impresa da parte del cessionario.
7. 49. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a condizione che il trasferimento riguardi un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica da parte del cessionario.
7. 50. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Dalla data in cui ha effetto la cessione, il cessionario subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi connessi all'assolvimento degli obblighi sull'imposta sul valore aggiunto relativi all'azienda o al ramo d'azienda oggetto della cessione.
7. 51. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Resta ferma l'assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto delle cessioni riguardanti singoli beni del complesso aziendale.
7. 52. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
7. 53. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: le imposte di registro fino alla fine del periodo con le seguenti: aventi ad oggetto più beni o diritti per i quali sono previste aliquote diverse, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano tenuto conto dell'aliquota più bassa.
7. 54. Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nella misura fissa di 200 euro ciascuna con le seguenti: nella misura proporzionale del 2 per cento, indipendentemente dalla tipologia dei beni che compongono l'azienda ceduta.
7. 55. Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nella misura fissa di 200 euro ciascuna con le seguenti: nella misura proporzionale dell'1 per cento, indipendentemente dalla tipologia dei beni che compongono l'azienda ceduta.
7. 56. Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nella misura fissa di 200 euro ciascuna con le seguenti: con una riduzione dell'1 per cento dell'aliquota ordinaria applicabile. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in ogni caso nella misura fissa di 200 euro ciascuna se l'imposta determinata ai sensi del precedente periodo risulti inferiore alla detta misura fissa.
7. 57. Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nella misura fissa di 200 euro ciascuna con le seguenti: con una riduzione del 2 per cento dell'aliquota ordinaria applicabile. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in ogni caso nella misura fissa di 200 euro ciascuna se l'imposta determinata ai sensi del precedente periodo risulti inferiore alla detta misura fissa.
7. 58. Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nella misura fissa di 200 euro ciascuna con le seguenti: nella misura proporzionale del 3 per cento indipendentemente dalla tipologia dei beni che compongono l'azienda ceduta.
7. 59. Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applica l'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. 61. Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il cessionario è in ogni caso responsabile in solido con il cedente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
7. 62. Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il cessionario è responsabile in solido con il cedente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, anche senza beneficio della preventiva escussione del cedente.
7. 63. Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La responsabilità solidale del cessionario di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è estesa al pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei quattro anni precedenti.
7. 64. Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La responsabilità solidale del cessionario di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è estesa al pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei tre anni precedenti.
7. 65. Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

  Sopprimere il comma 3.
7. 66. Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 3, dopo le parole: dall'articolo 15 aggiungere le seguenti:, comma 1,.
7. 67. Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È esclusa in ogni caso la possibilità per il cessionario di portare in diminuzione del reddito le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. 68. Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della deduzione delle perdite d'esercizio, alle cessioni di cui all'articolo 3 non si considera in ogni caso applicabile al cessionario la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. 69. Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ammesse in deduzione per il cessionario ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2, per una quota corrispondente alla differenza tra l'ammontare della perdita e l'ammontare della plusvalenza realizzata dalle cessioni di cui all'articolo 3.
7. 70. Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello in cui ha avuto effetto la cessione in misura non superiore al sessanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.
7. 71. Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello in cui ha avuto effetto nel limite del 50 per cento della perdita e in ogni caso in misura non superiore al settanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.
7. 72. Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: di ristrutturazione aziendale inserire le seguenti:, se non. 
7. 80. Sibilia, Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.P.A. e di Vento Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi e alla rinuncia, da parte degli stessi azionisti, ad agire in giudizio contro i medesimi istituti sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono compensabili con l'indennizzo percepito o con redditi diversi le minusvalenze di natura finanziaria realizzate in seguito alla cessione delle medesime azioni.
7. 85. Busin, Simonetti, Pagano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Vento Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi e alla rinuncia, da parte degli stessi azionisti, ad agire in giudizio contro i medesimi istituti sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. 86. Busin, Simonetti, Pagano.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «8 miliardi di euro» sono inserite le seguenti: «se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30 miliardi di euro se non emittenti azioni quotate in mercati regolamentati».
  1-bis. Non integrano una modifica della clausola dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'Assemblea delle Banche Popolari costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, con le quali venga disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria o maggioritaria del capitale sociale. Alle predette deliberazioni assembleari si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
7. 01. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 8 miliardi di euro, se quotata o, alternativamente, il limite di 30 miliardi se non quotata. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».
7. 02. Palese.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 30 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».
7. 03. Palese.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato al livello consolidato».
7. 04. Palese.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.
  1-bis. Non integrano una modifica della clausola dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'Assemblea delle Banche Popolari costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, con le quali venga disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria o maggioritaria del capitale sociale. Alle predette deliberazioni assembleari si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
7. 05. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  1-bis. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.
  1-ter. Non integrano una modifica della clausola dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'Assemblea delle Banche Popolari costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, con le quali venga disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria o maggioritaria del capitale sociale. Alle predette deliberazioni assembleari si applicano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
7. 06. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 in merito al delitto bancario contabile).

  1. Dopo l'articolo 137 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente articolo:

«Art. 137-bis.
(Delitto bancario contabile).

  1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, se svolge le funzioni di amministratore di una banca dichiarata fallita o sottoposta alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipologia di intervento dello Stato ed abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, ai soci, ai correntisti, agli azionisti o agli obbligazionisti, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della banca, è punito con la reclusione da sette a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 euro.
  2. Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante entità la pena è aumentata da un terzo fino alla metà.
  3. Salve le altre pene accessorie, di cui al Capo III, Titolo II, Libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di venti anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa».
7. 07. Busin, Pagano.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 in merito al delitto bancario patrimoniale).

  1. Dopo l'articolo 137 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente articolo:

«Art. 137-bis.
(Delitto bancario patrimoniale).

  1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, se svolge le funzioni di amministratore di una banca dichiarata fallita o sottoposta alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipologia di intervento dello Stato ed abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ai soci, ai correntisti, agli azionisti o agli obbligazionisti, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti della banca, è punito con la reclusione da sette a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 euro.
  2. Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante entità la pena è aumentata da un terzo fino alla metà.
  3. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di venti anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa».
7. 08. Busin, Pagano.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ulteriori disposizioni).

  1. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 17 marzo 2017 fino alla data di emanazione del presente decreto, avuto anche riguardo al preminente interesse pubblico alla tutela dei depositanti e dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario nazionale, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dei due istituti e delle società dagli stessi controllate è posta a carico esclusivamente dei predetti istituti e delle predette società. Negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativa e contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici.
  2. La liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. non comporta il venir meno dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e correttezza richiesti per lo svolgimento delle funzioni di amministratore, componente di un organo di controllo o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in capo a coloro che, alla data di emanazione del presente decreto, svolgevano tali funzioni presso tali istituti di credito o nelle società dagli stessi controllate.
7. 09. Zoggia, Bersani, Ragosta.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 17 marzo 2017 fino alla data di emanazione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa di banca Popolare di Vicenza s.p.a. e di Veneto Banca s.p.a., avuto anche riguardo al preminente interesse pubblico alla tutela dei depositanti e dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario nazionale, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori e dai componenti del collegio sindacale, dei due istituti e/o delle società dagli stessi controllate è posta a carico esclusivamente dei predetti istituti o delle predette società, salvo per i comportamenti dolosi. La liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca s.p.a. non comporta il venir meno dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e correttezza richiesti per lo svolgimento delle funzioni di amministratore e componente di un organo di controllo in capo a coloro che hanno svolto tali funzioni a decorrere rispettivamente dal 7 luglio e dall'8 agosto 2016.
7. 0300. Zoggia.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. – (Modifica al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) – 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Le banche che svolgono attività di commercio in proprio di strumenti finanziari non possono svolgere anche le altre attività previste dal presente articolo.»
7. 0301. Rampelli, Cirielli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

ART. 8.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 82 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «o a risoluzione» sono soppresse;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Se una banca viene sottoposta ad interventi di risoluzione con conseguente riduzione di valore e/o conversione di strumenti finanziari e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei soggetti passivi titolari degli strumenti finanziari oggetto di risoluzione, dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
8. 1. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o collettivamente, le «Banche») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

  Conseguentemente:
   sopprimere gli articoli 2 e 3;
   sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Interventi dello Stato).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato al medesimo Ministero al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.
  2. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto un collegio di esperti indipendenti nominato, con gara pubblica, dal Ministro dell'economia e delle finanze effettua una due diligence di tutte le attività e le passività delle Banche. All'esito della due diligence se le Banche necessitano di un ulteriore adeguamento ai requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, un aumento di capitale riservato agli enti pubblici della Repubblica Italiana.
  3. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 2 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9-bis, con uno o più decreti concede la garanzia dello Stato sulle azioni di nuova emissione.;

  all'articolo 5:
   al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: dispone la;
   al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;
   al comma 1 secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione fino alle parole: l'articolo 3, comma 2;
   al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;

  dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;

  sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Esclusione delle misure di burden sharing e bail in).

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è esclusa l'applicazione di ogni genere di misura di condivisione dei rischi a carico dei detentori di strumenti finanziari di debito subordinato per soggetti diversi da investitori istituzionali, professionali e qualificati.;

  all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

  dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale riservato ad Enti Pubblici).

  1. Agli oneri di cui all'articolo 4, comma 3, pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.
1. 11. Sibilia, D'Incà, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: l'avvio aggiungere le seguenti: delle procedure.
1. 14. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: modalità aggiungere le seguenti:, la tempistica.
1. 15. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: modalità aggiungere le seguenti:, lo scadenzario.
1. 16. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2 con le seguenti: le Banche di cui al presente comma.
1. 17. Alberti, Sibilia, Villarosa, Pesco, Fico, Ruocco, Pisano.

  Sopprimere il comma 2.
1. 18. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 2 sostituire la parola: costituiscano con la seguente: rappresentino.
1. 19. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3 sostituire le parole: degli elementi forniti con le seguenti: di una relazione fornita.
1. 22. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole: sino al con le seguenti: entro il.
1. 26. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole: una relazione con le seguenti: un resoconto.
1. 27. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire la parola: annuale con la seguente: mensile.
1. 28. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire la parola: informazioni con le seguenti: dati e notizie.
1. 29. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole: riguardo agli interventi dello Stato effettuati con le seguenti: relativamente alle misure ed ai provvedimenti adottati dallo Stato.
1. 30. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. La sezione III del Capo IV del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è abrogata.
1. 33. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli articoli da 48 a 59 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 sono abrogati.
1. 34. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 48 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è abrogato.
1. 35. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 50 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è abrogato.
1. 36. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 51 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è abrogato.
1. 37. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 52 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è abrogato.
1. 38. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 53 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è abrogato.
1. 39. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 54 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è abrogato.
1. 40. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 55 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è abrogato.
1. 41. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 56 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è abrogato.
1. 42. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 57 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è abrogato.
1. 43. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 58 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è abrogato.
1. 44. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 59 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è abrogato.
1. 45. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

ART. 2.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: A seguito dell'adozione della con le seguenti: Acquisita la.
2. 1. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera b), sostituire, ovunque ricorra, la parola: continuazione con la seguente: prosecuzione.
2. 4. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per il tempo tecnico necessario con le seguenti: per la durata tecnicamente necessaria.
2. 6. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per il tempo tecnico con le seguenti: per un periodo tecnicamente.
2. 7. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: attuare con la seguente: realizzare.
2. 8. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.
2. 11. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.
2. 12. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 13. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 14. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 15. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 16. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 17. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 18. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 19. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 20. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;
   all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 35 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
2. 30. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti: a quanto previsto.
2. 35. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: in conformità con la seguente: conformemente.
2. 39. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ai fini del con le seguenti: necessari e conseguenti al.
2. 42. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: a sostegno con le seguenti: a supporto.
2. 44. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti del Governo.
2. 52. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti dei Consigli Regionali.
2. 53. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti delle Province autonome.
2. 54. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti degli Enti locali con popolazione superiore a 15 mila abitanti.
2. 55. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori debbano avere autorevolezza adeguata all'incarico verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti nei ruoli apicali in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e della riconoscibilità dei mercati di riferimento.
2. 56. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori debbano avere esperienza pregressa:
   i) in conduzione di aziende nel settore di riferimento;
   ii) ovvero in conduzione di aziende comparabili per dimensioni e complessità;
   iii) ovvero nei mercati internazionali qualora la società operi in misura consistente in contesti esteri;
   iv) ovvero in posizioni di responsabilità di vertice in situazioni societarie oggetto di processi di ristrutturazione e riorganizzazione bancaria.
2. 57. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori debbano avere esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.
2. 58. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori abbiano una comprovata competenza in ambito giuridico, finanziario o industriale.
2. 59. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori debbano trovarsi in assenza di conflitti di interessi anche in riferimento ad eventuali cariche di società concorrenti.
2. 60. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 2, sostituire le parole: del Testo unico bancario con le seguenti: del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni.
2. 63. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 2, sostituire la parola: condotto con la seguente: attuato.
2. 64. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 2, sostituire la parola: sorti con la seguente: emersi.
2. 66. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole: relativamente a con la seguente: secondo.
2. 69. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire la parola: secondo con la seguente: rispettando.
2. 70. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

ART. 3.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: in conformità con con la seguente: secondo.
3. 2. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a cedere con la seguente: alla cessione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: l'azienda con le seguenti: dell'azienda.
3. 3. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 4. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, alinea, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 5. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3 sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 8. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 9. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 10. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 11. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia entro 90 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 12. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 13. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Ministro dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 14. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 15. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 120 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 16. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 17. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 18. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla stipula.
   2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 19. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia entro 180 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 20. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Ministro dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla stipula.
  2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 21. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 22. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario e nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato sul sito del medesimo Ministero.
3. 23. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 24. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e della finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 25. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 26. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla stipula;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 27. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 28. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 29. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito della Banca d'Italia;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito della Banca d'Italia.
3. 30. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 31. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 45 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 32. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 45 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 33. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e nella Gazzetta Ufficiale entro 45 giorni dalla stipula;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 34. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 35. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Consiglio dei ministri;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri entro 45 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 36. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito della Banca d'Italia;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata sul sito del medesimo Ministero.
3. 37. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro 45 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 38. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dalla stipula;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito del medesimo Ministero.
3. 39. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e nella Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dalla stipula;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito del medesimo Ministero.
3. 40. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 41. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 42. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 43. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito della Banca d'Italia;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito della Banca d'Italia.
3. 44. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dalla stipula;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 45. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 46. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario e nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 47. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 48. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito del medesimo Ministero.
3. 49. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata sul sito del medesimo Ministero.
3. 50. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 51. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 52. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Consiglio dei ministri;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 53. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia nel proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito del medesimo Ministero.
3. 54. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 120 giorni dalla stipula;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata sul sito del medesimo Ministero.
3. 55. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere inserire le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e nella Gazzetta Ufficiale entro 120 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nel sito del medesimo Ministero.
3. 56. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo comma, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito del medesimo Ministero.
3. 57. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri entro 120 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 58. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 120 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata sul sito del medesimo Ministero.
3. 59. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel sito della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze con parere non vincolante della Banca d'Italia.
3. 60. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 120 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 61. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario e nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 62. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito del medesimo Ministero.
3. 63. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 64. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nel sito del medesimo Ministero.
3. 65. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nel sito del medesimo Ministero.
3. 66. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nel sito del medesimo Ministero.
3. 67. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei Ministri ed in Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nel sito del medesimo Ministero.
3. 68. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri entro 180 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 69. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio.
3. 70. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.;
   d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 71. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) al comma 3, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 72. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo l'entrata in vigore del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 73. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo l'entrata in vigore del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo l'entrata in vigore del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 74. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo l'entrata in vigore del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo l'entrata in vigore del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 75. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire la parola: individuabili con la seguente: identificabili.
3. 77. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, sopprimere il secondo periodo;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sopprimere le parole:
senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge anche ai fini costitutivi di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario.
3. 79. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: del Testo unico bancario con le seguenti: del decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni.
3. 82. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 1, alinea, terzo periodo, sopprimere le parole da: Restano in ogni caso fino alla fine del comma.
3. 84. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, sopprimere il primo periodo;
   b) al comma 2, alinea, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:
Le comunicazioni di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 devono essere effettuate anche a mezzo posta.
3. 103. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: le disposizioni del contratto di cessione aggiungere le seguenti: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;

  Conseguentemente:
   al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole:
da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione con le seguenti: da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito della notizia di cessione;
   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici lo Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 105. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole:
le disposizioni del contratto di cessione aggiungere le seguenti: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione con le seguenti: da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito della notizia di cessione;
   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: è sulla base di una procedura di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 106. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole:
le disposizioni del contratto di cessione aggiungere le seguenti: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione con le seguenti: nella Gazzetta Ufficiale;
   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: sulla base di una procedura di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 107. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole:
le disposizioni del contratto di cessione aggiungere le seguenti: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione con le seguenti: da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito della notizia di cessione;
   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: sulla base di una selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. 108. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole:
le disposizioni del contratto di cessione inserire le seguenti: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione con le seguenti: nella Gazzetta Ufficiale;
   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: sulla base di una selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 109. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole:
le disposizioni del contratto di cessione aggiungere le seguenti: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione con le seguenti: nella Gazzetta Ufficiale;
   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: sulla base di una selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 110. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole:
le disposizioni del contratto di cessione aggiungere le seguenti: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione con le seguenti: da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito della notizia di cessione;
   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: sulla base di una selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 111. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole:
le disposizioni del contratto di cessione aggiungere le seguenti: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione con le seguenti: nella Gazzetta Ufficiale;
   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: sulla base di una selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. 112. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole:
le disposizioni del contratto di cessione aggiungere le seguenti: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;
   b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione con le seguenti: da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito della notizia di cessione;
   c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: sulla base di una selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 100 giorni dalla data di dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. 113. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge anche ai fini costitutivi di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario.
3. 115. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, alinea, sopprimere il quarto periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il settimo periodo.
3. 118. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 2, alinea, sopprimere il quinto periodo.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: non si applicano l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
3. 120. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, alinea, nono periodo, sopprimere le parole da: Al contratto di cessione fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
3. 127. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, alinea, nono periodo, sopprimere le parole da: Al contratto di cessione fino alla fine del comma.
3. 128. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: l'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52; l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380.
3. 133. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella Gazzetta Ufficiale, entro 30 giorni dalla stipula.
3. 147. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario e nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.
3. 148. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.
3. 149. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.
3. 150. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.
3. 151. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla stipula.
3. 152. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla stipula.
3. 153. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e nella Gazzetta Ufficiale entro 60 giorni dalla stipula.
3. 154. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula.
3. 155. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario e nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula.
3. 156. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula.
3. 157. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula.
3. 158. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla stipula.
3. 159. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla stipula.
3. 160. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.
3. 161. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario e nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.
3. 162. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.
3. 163. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.
3. 164. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri e nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.
3. 165. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio dei ministri entro 180 giorni dalla stipula.
3. 166. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dalla stipula.
3. 167. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 180. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 182. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 183. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 184. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
3. 185. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 186. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 187. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 188. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 189. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 190. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 191. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 192. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 193. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la conversione in legge del presente decreto.
3. 194. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: sulla base di una procedura di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 195. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: nell'ambito di una procedura di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 196. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: sulla base di una procedura di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 197. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 199. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 200. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 201. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 202. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 203. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 204. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 205. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. 206. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
3. 207. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 208. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 209. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 210. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 211. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 212. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 213. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 214. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 215. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 216. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 217. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto aperta, concorrenziale non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 218. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più convenienti con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.
3. 219. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la conversione in legge del presente decreto.
3. 220. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole:, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 221. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 3, sostituire le parole: anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: svolta dopo la conversione in legge del presente decreto.
3. 222. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: si applica l'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera b).
3. 225. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette una relazione trimestrale alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. 234. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma aggiungere le seguenti:, a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia;.
4. 7. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma aggiungere le seguenti:, a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministro dell'economia e delle finanze;.
4. 8. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma aggiungere le seguenti:, a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. 9. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma aggiungere le seguenti:, a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia;.
4. 13. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma aggiungere le seguenti:, a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze;.
4. 14. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma aggiungere le seguenti:, a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;.
4. 15. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: autonoma e a prima con le seguenti: a.
4. 33. Alberti, Sibilia, Villarosa, Pesco, Fico, Ruocco, Pisano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In ogni caso gli anticipi di cui al comma 2 non possono essere erogati prima della concreta e completa erogazione delle misure di ristoro di cui all'articolo 6.
4. 47. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera b).
4. 48. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. 64. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione semestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. 65. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. 66. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

ART. 5.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione trimestrale al fine di verificare l'andamento della gestione dei crediti deteriorati rispetto alle previsioni.
5. 11. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. 12. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione semestrale al fine di verificare l'andamento della gestione dei crediti deteriorati rispetto alle previsioni.
5. 13. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione semestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. 14. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione annuale al fine di verificare l'andamento della gestione dei crediti deteriorati rispetto alle previsioni.
5. 15. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. 16. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

ART. 6.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. 23. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione semestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
6. 24. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 4. Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni non è in ogni caso rimborsabile al cessionario.
7. 15. Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono in ogni caso utilizzabili in compensazione dal soggetto cessionario nei limiti del 30 per cento del loro ammontare.
7. 37. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello in cui ha avuto effetto nel limite del 50 per cento della perdita.
7. 73. Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: La valutazione di cui al secondo periodo dell'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 ivi compreso il valore delle plusvalenze o minusvalenze, è effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, nominato dal Tribunale.
7. 74. Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico, Alberti, Sibilia.

  Sopprimere il comma 4.
7. 75. Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 4, sostituire le parole: non concorrono, in quanto escluse, con le seguenti: concorrono, nei limiti del 50 per cento del loro ammontare,.
7. 76. Ruocco, Villarosa, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 4, sostituire le parole: in quanto escluse, con le seguenti: nei limiti del 30 per cento del loro ammontare.
7. 77. Pisano, Villarosa, Ruocco, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e.
7. 78. Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario.
7. 79. Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Sibilia.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: sono comunque deducibili con le seguenti: non sono comunque deducibili.
7. 81. Fico, Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Alberti, Sibilia.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: sono comunque deducibili aggiungere le seguenti: nei limiti del 30 per cento del loro ammontare.
7. 82. Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico, Alberti, Sibilia.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito.
7. 83. Sibilia, Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
7. 84. Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico, Alberti, Sibilia.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
7. 87. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione semestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
7. 88. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
7. 89. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.