Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 12 luglio 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 12 luglio 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garavini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Marotta, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Terzoni, Turco, Simone Valente, Velo, Vignali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Buttiglione, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garavini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Marotta, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Terzoni, Tofalo, Turco, Simone Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 11 luglio 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   DAMIANO: «Disposizioni in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate e del lavoro autonomo» (4582).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:   
   IX Commissione (Trasporti):
  BERGAMINI: «Introduzione dell'articolo 172-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini e animali nei veicoli chiusi» (4581) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XIV.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dell'ordinanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 188 T del 23 giugno 2017, relativa agli scioperi programmati per il 26 giugno 2017 da alcune categorie di personale del settore del trasporto pubblico locale.

  Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla VIII Commissione (Ambiente), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
   Sentenza n. 161 del 6 giugno – 11 luglio 2017 (Doc. VII, n. 851),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 32, della legge della regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), sollevate, in riferimento al principio di ragionevolezza, dal Consiglio di Stato, sezione quarta.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  in data 7 luglio 2017, Sentenza n. 157 del 23 maggio – 7 luglio 2017 (Doc. VII, n. 849),
   con la quale:
    dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'articolo 32 della legge regionale n. 82 del 2015);
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 31 del 2016, promossa in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive);

  in data 11 luglio 2017, Sentenza n. 160 del 6 giugno – 11 luglio 2017 (Doc. VII, n. 850),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 2, della legge della regione Liguria 21 giugno 2016, n. 8, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e norme di semplificazione», nella parte in cui inserisce l'articolo 8-quater, secondo e terzo periodo, nella legge della regione Liguria 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria):
   alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici», autorizzata, in data 26 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (COM(2017) 277 final).

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 11 luglio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Riesame iniziale dell'ambito di applicazione del regolamento relativo al rispetto delle norme commerciali internazionali (COM(2017) 373 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del Consiglio di associazione UE-Turchia con riguardo alla modifica del protocollo 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (COM(2017) 374 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 374 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Piano d'azione europeo « One Health» contro la resistenza antimicrobica (COM(2017) 339 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Relazione annuale per il 2016 sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'Unione europea (COM(2017) 351 final – Part 1/2 e COM(2017) 351 final – Part 2/2);
   Comunicazione della Commissione relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018 (COM(2017) 368 final).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Antonietta Fava, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di vice capo di Gabinetto civile presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IV Commissione (Difesa).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, lettera a), 2 e 5, della legge 15 marzo 2017, n. 33, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà (430).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro l'11 agosto 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2017, N. 99, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. E DI VENETO BANCA S.P.A. (A.C. 4565-A)

A.C. 4565-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge in discussione reca disposizioni relative ai soggetti che possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge;
    è previsto che gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà;
    si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi;
    tali riferimenti non appaiono esaustivi in quanto non coordinati con la disciplina prevista dalla legge n. 76 del 2016 recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»,

impegna il Governo

ad adottare gli atti necessari affinché le «Disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.» del decreto-legge n. 99 del 2017 siano applicabili in modo coerente e coordinato con le disposizioni della legge n. 76 del 2016.
9/4565-A/1Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio;
    tali misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente – di fatto individuato in Intesa Sanpaolo – ed il trasferimento del relativo personale;
    per garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché per la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione, si dispone: una iniezione di liquidità pari a circa 4,8 miliardi di euro e la concessione di garanzie statali, per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro, sul finanziamento della massa liquidatoria dei due istituti da parte di Intesa Sanpaolo;
    per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio è previsto un meccanismo di ristoro analogo a quello stabilito dal decreto-legge n. 59 del 2016 per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015; le prestazioni sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositanti;
    sono introdotte misure per rendere fiscalmente neutre le operazioni di cessione e gli interventi pubblici che le possono accompagnare. Si intende inoltre consentire il trasferimento dei crediti per le imposte differite delle banche in liquidazione al cessionario dell'azienda bancaria;
    nel corso dell'esame in sede referente è stato rifuso nel provvedimento in esame il contenuto del decreto-legge n. 89 del 2017 attraverso l'introduzione dell'articolo 01. Detto provvedimento ha modificato la disciplina dell'intervento statale nelle procedure di risanamento e ricapitalizzazione degli istituti bancari recata dal decreto-legge n. 237 del 2016, intervenendo in particolare sulla normativa che concerne il riparto degli oneri di risanamento delle banche tra azionisti e creditori subordinati (cd. burden sharing); esso consiste nella riduzione forzosa del capitale o del debito subordinato e/o nella conversione di quest'ultimo in azioni;
    si prevede in particolare che, ove la banca abbia presentato o formalmente comunicato l'intenzione di presentare richiesta di intervento dello Stato, sia prorogato di sei mesi il termine di scadenza delle passività oggetto delle predette misure di burden sharing, se tale termine di scadenza ricade nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla. La norma in esame interviene inoltre sulle misure di ricapitalizzazione degli istituti bancari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, effettuata mediante l'acquisto di azioni o altri strumenti rappresentativi del capitale: in particolare, si allunga (di 60 giorni, da 60 a 120) il periodo concesso per il completamento, da parte del MEF, delle operazioni di acquisto delle azioni delle banche interessate al risanamento, ove tali azioni derivino dalle predette misure di burden sharing;
    al netto di quanto precede non sono state approvate altre modifiche di carattere sostanziale;
    il provvedimento in esame, all'articolo 1, individua, in particolare, l'ambito di applicazione del provvedimento, precisando che lo stesso disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle stesse, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Si prevede che le misure del decreto che integrano la fattispecie di aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono adottate subordinatamente alla positiva decisione della Commissione europea che stabilisca la loro compatibilità con la relativa disciplina europea. Infine, si stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, debba presentare alla Commissione europea una relazione annuale, sino al termine della procedura, con le informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati in esecuzione del decreto-legge,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile anche normativa affinché tale relazione annuale venga presentata anche al Parlamento.
9/4565-A/2Ragosta, Zoggia, Bersani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede meccanismi di rimborso esclusivamente per coloro che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato «emessi dalle banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti»;
    tali obbligazionisti potranno accedere alle prestazioni del Fondo di Solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 purché tali strumenti finanziari siano stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014;
    nessuno, però, parla del destino delle migliaia di piccoli azionisti che vengono così abbandonati al loro destino. Banca Intesa Sanpaolo ha rilevato le parti attive di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca al costo di un euro poiché gli attivi che ha acquisito – pari a circa 44 miliardi di euro – equivalgono ai passivi dei quali si è gravata, pari a 48 miliardi di euro. In effetti, tra le due poste vi è uno sbilancio di circa 4 miliardi di euro, a fronte del quale vi sono, peraltro, gli NPL conferiti a un veicolo esterno, la SGA (Società Gestione Attività) ma di fatto collegato. Se il netto incassato dalla relativa cessione sarà inferiore al suddetto importo di 4 miliardi di euro, della differenza si farà carico lo Stato, che ha rilasciato apposita garanzia;
    da un punto di vista tecnico, lo scorso 26 giugno Banca Intesa ha prestato alle due banche in Liquidazione Coatta Amministrativa (LCA) l'importo di circa quattro miliardi di euro che, poi, si è ripresa il giorno stesso per pareggiare lo sbilancio della cessione. Poiché tale credito è prededucibile, i ricavi della vendita degli NPL sono destinati in via prioritaria a ripagare il detto debito. Pertanto, l'unico attivo della Liquidazione Coatta Amministrativa sarà rappresentato dall'eventuale eccedenza di quanto incassato dagli NPL rispetto ai quattro miliardi già impegnati. Importo sulla cui consistenza è ben difficile formulare ipotesi meno che pessimistiche. I creditori insinuati al passivo della LCA, come è ovvio, eccepiranno la violazione del principio della par condicio creditorum poiché sfavoriti in maniera evidente rispetto, ad esempio, ai titolari di obbligazioni bancarie, rimborsate al 100 per cento da Banca Intesa con gli attivi delle due banche;
    al contempo, i Commissari della LCA dovranno revocare i pagamenti effettuati lo scorso 19 aprile agli aderenti alla OPT (Offerta Pubblica di transazione) per ripartire le risorse così recuperate tra tutti i creditori insinuati al passivo. Con ogni immaginabile conseguenza, quanto si aspetta è un futuro di incertezza – di cui soffrirà anche Banca Intesa – con i Tribunali di tutta Italia impegnati su complesse questioni giuridiche e costi legali fuori controllo, con evidente danno per l'economia nazionale,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa volta a tutelare il destino delle migliaia di piccoli azionisti abbandonati al loro destino incerto sia nelle tipologie di azioni giudiziarie da intentare sia nel soggetto legittimato passivo contro il quale procedere.
9/4565-A/3Cimbro, Zoggia, Bersani, Ragosta.


   La Camera,
   premesso che:
    dopo neanche due anni dal triste epilogo delle quattro banche regionali del novembre 2015, contribuenti e risparmiatori italiani sono di nuovo chiamati a pagare per ripianare le perdite di Popolare di Vicenza e Veneto Banca con un piano messo a punto dal Governo che, come noto, prevede la cessione a Intesa, al prezzo simbolico di 1 euro, della «parte sana» delle banche venete (vale a dire i crediti in bonis e altre attività e passività di buona qualità), la liquidazione dei due istituti e la cessione della «parte cattiva» (18 miliardi di euro di crediti deteriorati) alla SGA, la Società per Gestione di Attività istituita nel 1996 per il salvataggio del Banco di Napoli;
    gli abitanti del Veneto, che tanto avevano confidato sulla solidità finanziaria di queste banche, poste in liquidazione coatta amministrativa dal presente provvedimento, e quindi contribuenti, risparmiatori e lavoratori sono rimasti improvvisamente impietriti dall'evolversi di questa situazione e oggi invocano fortemente giustizia sulle malefatte di quegli amministratori che hanno portato a questo drammatico epilogo per accertare in via definitiva le trame di presunte commistioni tra gli amministratori della Banca Popolare di Vicenza e della Veneto Banca con il sistema di potere locale, non solo per la parte politica che da tempo governa quei territori, ma anche di un certo mondo professionale, di settori dell'imprenditoria e della pubblica amministrazione che potrebbero risultare coinvolti e pienamente responsabili sia pur indirettamente;
    nonostante le proposte presentate in Commissione dal nostro Gruppo Parlamentare Articolo 1, Movimento Democratici e Progressisti, il provvedimento in esame, modificato solo minimamente in sede referente, non affronta in alcun modo il tema delle responsabilità, che sono evidenti, degli amministratori e dei dirigenti che hanno prodotto il dissesto economico delle banche venete;
    per l'ennesima volta i cittadini sono chiamati a pagare per errori fatti da pochi, nel caso delle banche venete, con responsabilità non solo della politica, ma anche delle associazioni degli imprenditori e commercianti che sedevano stabilmente nei consigli di amministrazione delle stesse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, affinché, sul piano delle responsabilità penali e patrimoniali, gli amministratori colpevoli vengano puniti in modo esemplare e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ferma restando la necessità di distinguere l'agire degli amministratori infedeli da quelli che negli ultimi tempi hanno retto la sorte di questi istituti per evitarne il tracollo e il fallimento.
9/4565-A/4Zoggia, Bersani, Ragosta.


   La Camera,
   premesso che:
    con la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. si prevede l'introduzione, nel nostro ordinamento, di disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio;
    il provvedimento prevede inoltre, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, una serie di misure che consistono nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente, di fatto individuato in Intesa Sanpaolo, nonché interventi diretti a garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese;
    nello specifico, con nota tecnica del 15 aprile 2016, la Banca d'Italia ha fornito alcuni chiarimenti relativi agli intermediari Banca Popolare di Vicenza (BPV) e Veneto Banca (VB). Le predette banche sono state investite da due tipologie di problematiche, legate alla loro originaria natura di banche popolari non quotate: la modalità di determinazione del prezzo delle azioni e i finanziamenti concessi dalle banche alla clientela per la sottoscrizione delle azioni della banca medesima;
    con particolare riferimento a Veneto Banca, nel corso del 2016 la governance aziendale ha avuto un sostanziale rinnovo, conclusosi con l'avvio dell'azione di responsabilità il 16 novembre 2016 nei confronti degli ex componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché dell'ex Direttore Generale di Veneto Banca S.p.A. Il Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca ha deliberato inoltre la costituzione di un Fondo di solidarietà di 30 milioni di euro per sostenere i Soci che versano in comprovate situazioni di particolare disagio socio-economico, rivolto ai medesimi destinatari dell'Offerta Pubblica di Transazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche con l'introduzione di specifici provvedimenti legislativi, norme atte ad introdurre nel nostro ordinamento fattispecie che possano individuare e circoscrivere le responsabilità di coloro che si trovano ai vertici delle banche al fine di tutelare i risparmiatori da simili situazioni.
9/4565-A/5Pastorelli, Lo Monte.


   La Camera,
   premesso che:
    stando ai dati dell'ultimo Bollettino statistico emanato dalla Banca d'Italia si evidenzia che, nonostante negli ultimi mesi del 2016 sia proseguita l'espansione del credito al settore privato non finanziario, permangono ancora notevoli difficoltà di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese;
    nell'analisi si legge, infatti, che la crescita dei prestiti resta modesta;
    la variazione su base annua dei prestiti bancari alle imprese è stata nulla nel mese di novembre;
    la Banca d'Italia ha evidenziato che all'aumento dei finanziamenti alle aziende di servizi si contrappongono l'ulteriore riduzione del credito alle imprese di costruzione e il nuovo calo del credito destinato a quelle manifatturiere;
    anche uno studio effettuato da Confesercenti sui dati diffusi dalla Banca d'Italia ha evidenziato che il credit crunch ha colpito una parte significativa dell'apparato imprenditoriale italiano: tra il 2010 e il 2016, alle Pmi sono mancati ben 31 miliardi di euro di finanziamenti;
    da tale studio emerge, infatti, che gli istituti bancari hanno concesso il credito alle imprese di medie e grandi dimensioni, preferendole a quelle più piccole;
    si tratta di una condotta non giustificabile, anche perché si è rilevato che la rischiosità delle piccole imprese non è superiore a quella delle grandi; negli ultimi sei anni – rileva il citato rapporto – «l'incidenza percentuale delle imprese, che impiegano meno di 20 dipendenti, sul totale delle sofferenze bancarie è diminuito di sei punti, passando dal 25,7 per cento al 19,7 per cento»;
    sempre secondo il rapporto, rispetto alle grandi imprese, sarebbe più contenuto anche l'aumento medio dello stock di sofferenze delle piccole imprese: +118 per cento rispetto al +207 per cento alle grandi;
    ciononostante, Confesercenti ha evidenziato il caso delle piccole imprese del commercio che, pur essendo «titolari» di una percentuale molto bassa del totale di sofferenze (il 4,8 per cento, in discesa dal 6 per cento del 2010), hanno perso 7 miliardi di euro di finanziamenti;
    un'altra ricerca dell'Ufficio studi della Confcommercio, evidenzia che in Italia solo l'11 per cento delle piccolissime imprese, quelle entro i nove addetti, «vengono soddisfatte in termini di credito» mentre per le grandi il tasso quasi si quadruplica al 41 per cento;
    si evidenzia, inoltre, che «dopo i momenti più bui della crisi finanziaria il rapporto tra imprese del terziario e banche fatichi a ripartire: nel 2009 le richieste pienamente accolte erano il 62 per cento, per crollare al 23 per cento nel 2013 e risalire solo al 38 per cento negli ultimi due anni»;
    secondo questi dati, la domanda di credito negli ultimi due anni è rimasta stabile, con il 21,8 per cento di aziende del settore che hanno chiesto un finanziamento;
    secondo Confcommercio, «sarà difficile per le nostre imprese tornare a crescere anche dimensionalmente senza un efficace contributo del sistema bancario»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti che agevolino l'accesso al credito, in particolar modo alle piccole e medie imprese che costituiscono l'ossatura del sistema produttivo italiano.
9/4565-A/6D'Agostino.


   La Camera,
   premesso che:
    in relazione alla conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A sono stati stabiliti alcuni criteri di ristoro per i soci delle due banche;
    fondamentale importanza assume la natura non imponibile delle somme già percepite nei mesi scorsi dai soci di Veneto Banca S.p.a. e Banca popolare di Vicenza S.p.a. a titolo di transazione,

impegna il Governo

a far diramare dall'Agenzia delle Entrate, con gli strumenti a sua disposizione, un chiarimento scritto circa la natura non imponibile delle somme percepite a titolo di transazione dai soci di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.
9/4565-A/7Zanetti.


   La Camera,
   premesso che:
    le vicende succedutesi alle crisi della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca hanno evidenziato alcuni vulnus presenti nella legislazione in vigore;
    nonostante l'importante stato di crisi, tale da obbligarne successivamente il salvataggio pubblico:
     a) sono stati corrisposti importanti e lauti benefit in uscita,
     b) nella fase iniziale, è stato vano il tentativo di esercitare, quindi con immediatezza, l'azione di responsabilità nei confronti dei responsabili,
     c) si è verificato il caso della cessione del patrimonio da parte di uno dei responsabili in modo di eludere la rivalsa dei risarcimenti;
    per quanto verificatosi, si ritiene necessario impedire in futuro situazioni analoghe in qualsiasi altro istituto bancario,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di:
   1) avviare la modifica dell'articolo 2393 del codice civile prevedendo che in caso di grave inosservanza dei doveri imposti dalla legge e di dichiarazione di fallimento o di avvio delle procedure di risoluzione di cui al decreto legislativo n. 180 del 2015:
    a) l'assemblea dei soci può deliberare, contestualmente all'azione di responsabilità, il disconoscimento dell'eventuale trattamento di fine mandato spettante all'amministratore, comunque denominato,
    b) la società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea con la maggioranza dei due terzi dell'assemblea e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il decimo del capitale sociale,
   2) avviare la modifica del secondo comma dell'articolo 2641 del codice civile in modo che la confisca per equivalente sia estesa ai beni dei quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.
9/4565-A/8D'Arienzo, Sbrollini, Crivellari, Rostellato, Casellato, De Menech, Zan, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede l'intervento dello Stato a sostegno dell'operazione di liquidazione di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato»;
    l'intervento pubblico sarà, in particolare, destinato alla concessione della garanzia dello Stato a copertura dello sbilancio di cessione, all'erogazione di un supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario, alla concessione della garanzia dello Stato sull'adempimento di obblighi delle due banche in liquidazione, e all'erogazione al cessionario di fondi a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale,

impegna il Governo

a condizionare l'uso di risorse pubbliche, durante l'intera fase della gestione liquidatoria e anche con riferimento al personale assorbito dal cessionario, all'inderogabile osservanza delle seguenti condizioni: divieto di distribuire utili e dividendi, fissazione di un tetto massimo di stipendio che potranno percepire i manager e dirigenti, divieto di corrispondere bonus e premi di produzione concessi a qualunque titolo, introduzione del divieto per gli amministratori che risultano responsabili di condotte illecite o anche solo di pratiche commerciali scorrette di continuare a ricoprire incarichi nei medesimi istituti.
9/4565-A/9Giorgia Meloni, Rampelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame è l'ennesimo provvedimento urgente varato con riferimento al settore del credito;
    il clima di fiducia e di cristallina chiarezza che dovrebbe informare il rapporto tra cittadini e sistema bancario sta subendo pesanti conseguenze dall'adozione di una successione di provvedimenti che intervengono a riformare, riorganizzare, ridefinire gli istituti, ovvero a gestire crisi bancarie di diversi istituti con accortezza diversa, perché soprattutto i piccoli risparmiatori non sanno più a chi rivolgersi;
    in questo clima appare necessario riformare il sistema bancario partendo dall'inizio, ovvero con la separazione tra banche commerciali, e in secondo luogo, attraverso la nazionalizzazione di Banca d'Italia, massima autorità nel settore bancario, depositaria delle riserve auree nazionali e affidataria di importanti compiti in materia di vigilanza,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a sostenere un processo di riforma del sistema bancario che si basi in primissimo luogo sulla separazione tra banche commerciali e banche d'affari e la nazionalizzazione della Banca d'Italia.
9/4565-A/10Taglialatela, Rampelli, Giorgia Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, nel disciplinare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., lascia una situazione di assoluta incertezza in merito alle possibilità e alle modalità di ottenere un risarcimento per i soggetti vittima di illeciti;
    non sono, infatti, disciplinate le ipotesi o modalità di successione nei rapporti processuali pendenti tra i risparmiatori e le banche, e non è chiarito se il comparto «bad bank», gestito dalla SGA, succederà nelle responsabilità per gli illeciti commessi dai medesimi istituti;
    è opportuno ricordare, inoltre, che i procedimenti giudiziali già avviati in sede civile al fine di ottenere il ristoro del danno patito, a fronte di quanto disposto nel decreto, in combinato disposto con la normativa vigente, sono destinati ad estinguersi per improcedibilità, costringendo i ricorrenti ad insinuarsi nella procedura di liquidazione, con il rischio di vedersi rigettare le domande per crediti risarcitori che, ad oggi, non sono ancora certi, liquidi ed esigibili e, quindi, di difficile accertamento in sede fallimentare;
    nel testo del provvedimento, infine, alcuna tutela è accordata a quei soggetti che sono stati costretti ad acquistare azioni per l'ottenimento di un finanziamento, o che sono stati incoraggiati all'acquisto di prodotti finanziari utilizzando denari messi a disposizione dalla stessa Banca, ovvero di chi ha assistito alla non esecuzione degli ordini di vendita presentati, categorie di risparmiatori per i quali il decreto-legge non prevede alcun accantonamento e neanche la possibilità di compensazione;
    il decreto-legge in esame appare quindi assolutamente fallace, dall'incerta formulazione e incapace di tutelare quelle che sono le prime e principali vittime del dissesto creato da chi ha preferito il benessere di pochi a quello di molti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a tutelare i risparmiatori di cui in premessa.
9/4565-A/11Rampelli, Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito degli interventi urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.;
   considerato che:
    decine di migliaia di piccoli azionisti già clienti di Veneto Banca e Popolare Vicenza sono rimaste vittime di vendite fraudolente di titoli azionari, come accertato dalla Consob;
    in considerazione del trasferimento delle aziende bancarie e degli attivi delle due banche a Intesa Sanpaolo, si ritiene necessario, a tutela dei piccoli azionisti, comprendere nel perimetro della cessione anche i debiti risarcitori derivanti dal cosiddetto misselling delle azioni, vale a dire dalla vendita illecita di titoli avvenuta in mancanza delle informative richieste dalla normativa di settore;
    l'assenza di tale disposizione, come hanno evidenziato le associazioni a tutela dei consumatori, pregiudica decine di migliaia di piccoli azionisti, vittime di illeciti gravissimi. Ciò in violazione di valori fondamentali come la tutela del risparmio garantita dall'articolo 47 della Costituzione;
    tra l'altro, tale previsione è dei tutto compatibile con i considerevoli vantaggi che Intesa Sanpaolo otterrà dall'operazione,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di ulteriori provvedimenti normativi affinché siano compresi nel perimetro della cessione anche i debiti risarcitori derivanti dalla vendita illecita di azioni.
9/4565-A/12Rizzetto, Giorgia Meloni, Rampelli, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Taglialatela, Totaro, Petrenga.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 99 del 2017 produrrà, soprattutto nel Veneto, sensibili effetti di concentrazione dell'attività creditizia precedentemente erogata dalle banche di cui all'articolo 1 in capo al gruppo cessionario ai sensi dell'articolo 3, già capillarmente presente nel medesimo territorio soprattutto a mezzo di Cassa di Risparmio del Veneto spa;
    il prospettato effetto di posizione dominante potrà avvenire, per espressa previsione dell'articolo 3, comma 4, del decreto in conversione, anche in deroga alla ordinaria disciplina antitrust;
   considerato che:
    un numero importante di imprese aveva, nel tempo, diversificato l'acquisto di prodotti finanziari presso una pluralità di banche presenti nel territorio veneto, sovente identificabili con Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza e Cassa di Risparmio del Veneto;
    a seguito del decreto-legge n. 99 del 2017, tale pluralità sarà fortemente ridimensionata a favore della concentrazione dei rapporti finanziari in capo al gruppo Intesa;
   osservato che:
    una gestione unitaria di linee di affidamenti finanziari storicamente allocati in istituti di credito diversi potrebbe condurre a una complessiva riduzione della quantità di credito concesso alle imprese, per effetto di prevedibili misure di unificazione da parte del cessionario di più prodotti finanziari contratti da una medesima ditta, il che potrà conclusivamente significare una minor misura degli affidamenti concessi pro capite;
   considerato che:
    tale fenomeno condurrebbe a una complessiva minor liquidità in capo alle imprese venete in un momento ancora caratterizzato da una difficile congiuntura economica, ulteriormente aggravata per decine di migliaia di imprenditori e soggetti privati veneti dalla definitiva perdita di valore delle azioni delle banche poste in liquidazione;
   ritenuto che:
    debba essere promossa ogni utile azione, nel rispetto delle competenze istituzionali di ciascun ente preposto alla vigilanza bancaria, al fine di evitare o almeno attenuare la possibilità di un effetto deflattivo della liquidità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità:

  1) di porre in essere, direttamente o indirettamente, azioni utili al fine di non favorire politiche del credito da parte del cessionario di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 99 del 2017 che comportino effetti di depotenziamento complessivo degli strumenti finanziari in essere a favore delle imprese;
  2) nonché, comunque, di attuare efficaci strumenti di osservazione delle iniziative e delle prassi che varranno assunte del medesimo cessionario nei confronti delle PMI almeno nel territorio veneto, e ciò anche opportunamente coinvolgendo la Amministrazione regionale di riferimento.
9/4565-A/13Menorello, Galgano, Catalano.


   La Camera,
   premesso che:
    le recenti crisi che hanno investito alcune delle nostre banche hanno rivelato come il nostro sistema bancario sia fragile e come, evidentemente, la soluzione più rapida ed efficace sia il ricorso agli aiuti di Stato (come ad esempio si è fatto con il decreto-legge n. 237/2016);
    allo stesso tempo si è assistiti ad un ingresso, da parte di alcune banche, in altri settori diversi dal credito, quali il commercio e l'intermediazione immobiliare;
    la concomitanza di questi due settori solleva quindi una questione che non può essere ignorata dal legislatore, ossia quella della concorrenza sleale tra imprese del credito che estendono la loro attività ad altri settori ed imprese che operano nei medesimi settori;
    con l'approvazione dei recenti decreti legge in materia di aiuti di Stato alle banche, la concorrenza sleale non è più solo limitata alla disparità di risorse (umane ed economiche), ma ora si estende anche all'intervento dello Stato che sostiene finanziariamente le banche, le quali poi potranno utilizzare i medesimi fondi per fare concorrenza alle imprese che, invece, per la funzione sociale che gli è propria, dovrebbero sostenere;
    negli Stati Uniti, a seguito del fallimento di Lehman Brothers, la legge «Omnibus Appropriations Act» ha separato il settore immobiliare da quello del credito, proibendo in modo permanente alle banche di entrare nel settore dell'intermediazione immobiliare per evitare concentrazioni anticoncorrenziali a scapito dei consumatori e per evitare rischi di conflitti di interesse nelle decisioni su prestiti bancari;
    tra le motivazioni che hanno portato all'adozione di questa legge ci sono non solo le concentrazioni anticoncorrenziali che si sarebbero generate ed i conflitti di interesse che sarebbero derivati a scapito dei consumatori, ma anche il riferimento ai sussidi federali che avrebbero potuto essere concessi alle banche che, quindi, avrebbero goduto di ulteriori risorse per distorcere ancora di più la concorrenza;
    ai rischi per il consumatore connessi al controllo da parte delle banche proprietarie di agenzie immobiliari (indebito condizionamento nella scelta casa-mutuo; assenza di terzietà tipica del mediatore; «patto marciano»), si evidenzia come, con il decreto legge 237/2016 e anche con il decreto in oggetto, si sommi il rischio che gli aiuti di Stato che vengono destinati alle banche siano utilizzati da queste per promuovere od incrementare attività che si pongono in coerenza con operatori ed imprese, in contrasto con la funzione sociale propria delle banche ed ad ulteriore scapito della concorrenza,

impegna il Governo

a valutare la necessità di adottare ulteriori iniziative legislative al fine di evitare distorsioni della concorrenza nel settore immobiliare in cui l'ingresso degli istituti bancari potrebbe essere non soltanto nocivo per gli altri operatori del settore, ma anche per gli stessi consumatori che, notoriamente, si trovano in una posizione di svantaggio e di debolezza contrattuale, anche prevedendo il divieto, per le banche e gli intermediari finanziari, di acquisire o detenere partecipazioni in imprese o società del settore.
9/4565-A/14Giancarlo Giorgetti, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
    si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
    quelle più rilevanti riguardano la disparità riservate ai risparmiatori subordinati che avranno un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i detentori di titoli subordinati di MPS i quali, invece di espletare complicate procedure arbitrali o richiedere istanza di indennizzo forfettario all'80 per cento, hanno potuto usufruire della conversione dei propri bond subordinati in azioni riacquistate dal MEF. Anche se in base alla rischiosità dei titoli da loro acquistati non tutti avranno il 100 per cento del rimborso, in ogni caso, la maggior parte sarà ristorata interamente, e senza complicazioni burocratiche;
    in particolare, l'articolo 23 del decreto legge n. 237/2016, modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 2017. n. 15, prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli Tier1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli Tier2, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i car Fresh, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;
    il Governo discrimina fra i detentori di titoli subordinati emessi da MPS, che sono stati tutelati, e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti ora, e nel recente passato, con provvedimenti d'urgenza, non essendo stati questi ultimi risarciti del danno subito ed essendo, al contempo, esclusi dal presente provvedimento;
    l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio i complicati meccanismi di «ristoro forfettario» o di «procedura arbitrale», analoghi a quelli stabiliti dal decreto legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (CariChieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige) che rinvia al Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di istituire, in conformità con le norme europee sugli aiuti di Stato, un Fondo di garanzia per gli ex soci azionisti azzerati delle due popolari venete, tenuto conto di quanto esposto in premessa circa la loro condizione di soci-azionisti, facendo confluire in questo fondo i 60 milioni di euro già stanziati dalle due banche in favore degli ex-soci in difficoltà finanziarie.
9/4565-A/15Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
    si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
    questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma delle banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;
    in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, il Governo ha dato parere favorevole all'impegno avanzato con l'ordine del giorno n. 9/4280/26, ma non sono stati ancora riscontrate iniziative per dar seguito a quanto richiesto. Pertanto, in questa sede, è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento e,

impegna il Governo

a prevedere norme più stringenti per l'accertamento delle responsabilità dei dissesti patrimoniali bancari imputabili alla dirigenza, al fine di sanzionare quest'ultima con pesanti pene pecuniarie di natura amministrativa, di introdurre il divieto assoluto di ricoprire qualsiasi tipo di ruolo dirigenziale negli istituti di credito a chi abbia subito una precedente condanna per cattiva gestione e di prevedere sanzioni penali nel caso specifico in cui, a causa della mala gestio, si verifichino perdite dell'istituto bancario tali da coinvolgere un elevato numero di risparmiatori appartenenti alla clientela retail.
9/4565-A/16Allasia, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
    si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
    questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma delle banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;
     in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, il Governo ha dato parere favorevole all'impegno avanzato con l'ordine del giorno n. 9/4280/26, ma non sono stati ancora riscontrate iniziative per dar seguito a quanto richiesto. Pertanto, in questa sede, è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento e,

impegna il Governo

a prevedere ulteriori iniziative legislative al fine di ricomprendere in maniera esplicita, quali soggetti imputabili del reato di bancarotta fraudolenta, anche i dirigenti o comunque coloro che hanno svolto funzioni apicali, anche di fatto, all'interno degli istituti bancari.
9/4565-A/17Attaguile, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
    si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
    questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma delle banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;
    in questo ambito si rende quindi necessario inasprire le sanzioni penali per i tutti i reati commessi nello specifico settore bancario, al fine di aumentare l’accountability della dirigenza,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative legislative, anche con normative emergenziali, al fine di inasprire le pene detentive nel minimo, per i reati commessi nell'esercizio della funzione dirigenziale bancaria, in modo che detta pena non sia inferiore a 5 anni di reclusione, adeguando, nel caso, la pena massima.
9/4565-A/18Borghesi, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
    si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
    questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma delle banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;
    l'articolo 640 del codice penale disciplina il reato di truffa, riconosciuto dal nostro ordinamento nella condotta di «chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno». La pena detentiva prevista è da sei mesi a tre anni;
    in questo ambito si rende quindi necessario inasprire le sanzioni penali per i tutti i reati commessi nello specifico settore bancario, al fine di aumentare l’accountability della dirigenza,

impegna il Governo

in relazione al reato di cui all'articolo 640 del codice penale, ad adottare ulteriori iniziative legislative, anche con normative emergenziali, al fine di inasprire le pene detentive nel minimo per i reati commessi nell'esercizio della funzione dirigenziale bancaria in modo che detta pena non sia inferiore a 5 anni di reclusione, adeguando, di conseguenza, la pena massima.
9/4565-A/19Bossi, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
    si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
    questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma delle banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;
    l'articolo 501 del codice penale disciplina il reato di aggiotaggio, riconosciuto dal nostro ordinamento nella condotta di «chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato». Il codice, in questo caso, prevede la reclusione fino a tre anni;
    in questo ambito si rende quindi necessario inasprire le sanzioni penali per i tutti i reati commessi nello specifico settore bancario, al fine di aumentare l’accountability della dirigenza,

impegna il Governo

in relazione al reato di cui all'articolo 501 del codice penale, ad adottare ulteriori iniziative legislative, anche con normative emergenziali, al fine di inasprire le pene detentive nel minimo per i reati commessi nell'esercizio della funzione dirigenziale bancaria in modo che detta pena non sia inferiore a 5 anni di reclusione, adeguando, contestualmente, la pena massima.
9/4565-A/20Caparini, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era oramai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
    si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
    questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma delle banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;
    l'articolo 2621 del codice civile disciplina la fattispecie di false comunicazioni, stabilendo che «i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni».;
   la ratio di tale norma risiede nella volontà di punire le false comunicazioni che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori, che si distingue dalla fattispecie prevista all'articolo 2622, in cui sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico;
   in questo ambito si rende quindi necessario inasprire le sanzioni penali per tutti i reati commessi nello specifico settore bancario, al fine di aumentare l’accountability della dirigenza,

impegna il Governo

in relazione al reato di cui all'articolo 2621 del codice civile, ad adottare ulteriori iniziative legislative, anche con normative emergenziali, al fine di inasprire le pene detentive nel minimo per i reati commessi nell'esercizio della funzione dirigenziale bancaria in modo che detta pena non sia inferiore a 5 anni di reclusione, adeguando, contestualmente, la pena massima.
9/4565-A/21Castiello, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era oramai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015] e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
    si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
    questo intervento, come tutti gli interventi governativi attuati nel recente passato, dalla riforma delle banche popolari, a quella delle banche cooperative, dalla sottoposizione a risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti all'intervento su Monte dei paschi di Siena, si è reso necessario, in parte, a causa della crisi finanziaria che ha causato un numero pericoloso di sofferenze bancarie nel nostro sistema bancario. Dall'altro lato, però, la responsabilità dell'attuale situazione è anche largamente imputabile alla gestione negligente di alcuni vertici che, nell'impunità e nell'irresponsabilità più totale, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, consapevoli che poi i rischi sarebbero ricaduti sui risparmiatori, non risparmiando neanche le fasce più deboli;
    l'articolo 2638 del codice civile disciplina la fattispecie dell'ostacolo all'esercizio di funzione della vigilanza da parte di pubbliche autorità, per cui, il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (che ha recepito la direttiva BRRD 2014/59/UE), ha previsto un raddoppio della pena, prevista in via generale dai due ai quattro anni, «se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». Lo stesso articolo prevede quindi che «agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza»;
    in questo ambito si rende quindi necessario inasprire ulteriormente le sanzioni penali per i tutti i reati commessi nello specifico settore bancario, al fine di aumentare l'accountability della dirigenza,

impegna il Governo

in relazione al reato di cui all'articolo 2638 del codice civile, ad adottare ulteriori iniziative legislative, anche con normative emergenziali, al fine di inasprire le pene detentive nel minimo per i reati commessi nell'esercizio della funzione dirigenziale bancaria in modo che detta pena non sia inferiore a 5 anni di reclusione, adeguando, contestualmente, la pena massima.
9/4565-A/22Fedriga, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
    si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
    quelle più rilevanti riguardano la disparità riservate ai risparmiatori subordinati che avranno un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i detentori di titoli subordinati di MPS i quali, invece di espletare complicate procedure arbitrali o richiedere istanza di indennizzo forfettario all'80 per cento, hanno potuto usufruire della conversione dei propri bond subordinati in azioni riacquistate dal MEF. Anche se in base alla rischiosità dei titoli da loro acquistati non tutti avranno il 100 per cento del rimborso, in ogni caso, la maggior parte sarà ristorata interamente, e senza complicazioni burocratiche;
    in particolare, l'articolo 23 del decreto-legge n. 237/2016, modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 2017, n. 15. prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli Tier1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli Tier2, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i car Fresh, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;
    il Governo discrimina fra i detentori di titoli subordinati emessi da MPS, che sono stati tutelati, e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti ora, e nel recente passato, con provvedimenti d'urgenza, non essendo stati questi ultimi risarciti del danno subito ed essendo, al contempo, esclusi dal presente provvedimento;
    l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio i complicati meccanismi di «ristoro forfettario» o di «procedura arbitrale», analoghi a quelli stabiliti dal decreto-legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (CariChieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige) che rinvia il Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative legislative al fine di prevedere un ristoro anche per i soci-azionisti, in considerazione della loro qualità di soci e non di investitori professionali, ricomprendendoli anche nei meccanismi di indennizzo forfettario o procedura arbitrale previsti dalla legge di stabilità 2016 per i detentori dei titoli subordinati delle quattro banche poste in risoluzione nel novembre 2015.
9/4565-A/23Grimoldi, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era ormai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
    si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
    quelle più rilevanti riguardano la disparità riservate ai risparmiatori subordinati che avranno un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i detentori di titoli subordinati di MPS i quali, invece di espletare complicate procedure arbitrali o richiedere istanza di indennizzo forfettario all'80 per cento, hanno potuto usufruire della conversione dei propri bond subordinati in azioni riacquistate dal MEF. Anche se in base alla rischiosità dei titoli da loro acquistati non tutti avranno il 100 per cento del rimborso, in ogni caso, la maggior parte sarà ristorata interamente, e senza complicazioni burocratiche;
    in particolare, l'articolo 23 del decreto-legge n. 237/2016, modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 2017. n. 15. prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli Tier1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli Tier2, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i car Fresh, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;
    il Governo discrimina fra i detentori di titoli subordinati emessi da MPS, che sono stati tutelati, e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti ora, e nel recente passato, con provvedimenti d'urgenza, non essendo stati questi ultimi risarciti del danno subito ed essendo, al contempo, esclusi dal presente provvedimento;
    l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio i complicati meccanismi di «ristoro forfettario» o di «procedura arbitrale», analoghi a quelli stabiliti dal decreto-legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (CariChieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige) che rinvia il Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016;
    in particolare, l'articolo riserva tali misure di ristoro solo a favore degli investitori non istituzionali che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione col presente provvedimento, sottoscritti, o acquistati, entro la data del 12 giugno 2014 – data della pubblicazione in GUUE della direttiva BRRD – esclusivamente nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti,

impegna il Governo

ad aumentare la platea dei risparmiatori subordinati ammessi alle procedure di ristoro previste dalla legge di stabilità 2016, in modo da rendere meno oneroso per i risparmiatori retail il concorso alla liquidazione delle due banche, ricomprendendo anche coloro che hanno acquistato i titoli subordinati da intermediari finanziari diversi dalle banche emittenti venete, quali, ad esempio, i promotori finanziari.
9/4565-A/24Guidesi, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era orami nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
    si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
    quelle più rilevanti riguardano la disparità riservate ai risparmiatori subordinati che avranno un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i detentori di titoli subordinati di MPS i quali, invece di espletare complicate procedure arbitrali o richiedere istanza di indennizzo forfettario all'80 per cento, hanno potuto usufruire della conversione dei propri bond subordinati in azioni riacquistate dal MEF. Anche se in base alla rischiosità dei titoli da loro acquistati non tutti avranno il 100 per cento del rimborso, in ogni caso, la maggior parte sarà ristorata interamente, e senza complicazioni burocratiche;
    in particolare, l'articolo 23 del decreto legge n. 237 del 2016, modificato dalla legge di conversione 17 febbraio 2017. n. 15. prevede i valori da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni: per i titoli Tier1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzionali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione volontaria era pari all'85); per i titoli Tier2, che il decreto prevede in sette emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per cento del valore nominale, così come era stato previsto in quella volontaria; per i car Fresh, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20 per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;
    il Governo discrimina fra i detentori di titoli subordinati emessi da MPS, che sono stati tutelati, e i detentori di titoli subordinati e azionisti di altre banche su cui sono intervenuti ora, e nel recente passato, con provvedimenti d'urgenza, non essendo stati questi ultimi risarciti del danno subito ed essendo, al contempo, esclusi dal presente provvedimento;
    l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio i complicati meccanismi di «ristoro forfettario» o di «procedura arbitrale», analoghi a quelli stabiliti dal decreto legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (CariChieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige) che rinvia il Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016;
    in particolare, l'articolo riserva tali misure di ristoro solo a favore degli investitori non istituzionali che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione col presente provvedimento, sottoscritti, o acquistati, entro la data del 12 giugno 2014 – data della pubblicazione in GUUE della direttiva BRRD – esclusivamente nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti,

impegna il Governo

ad aumentare la platea dei risparmiatori subordinati ammessi alle procedure di ristoro previste dalla legge di stabilità 2016, in modo da rendere meno oneroso per i risparmiatori retail il concorso alla liquidazione delle due banche, estendendo oltre il 12 giugno 2014 la data entro la quale i titoli subordinati devono esser stati acquistati come condizione per accedere al Fondo, posticipandola, almeno, alla data dell'entrata in vigore della normativa del bail-in prevista dai decreti di recepimento della direttiva BRRD.
9/4565-A/25Invernizzi, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
    si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte. A tali comportamenti poco trasparenti, si aggiunge, spesso, l'abuso di posizione di forza delle banche nei confronti dei propri clienti che, sicuramente, nel rapporto, sono la parte più debole e, quindi, da tutelare;
    in mancanza di regole stringenti sul diritto di informazione, ma anche di comportamenti spesso poco trasparenti degli intermediari finanziari che si rendono responsabili della vendita di prodotti poco sicuri anche ai piccoli risparmiatori, si rende necessario porre in essere una più ampia tutela degli investitori non istituzionali che non hanno le competenze e le conoscenze adeguate per giudicare l'affidabilità e la rischiosità delle diverse tipologie di titoli presenti sul mercato;
    se da un lato, sembra sia opportuno prevedere delle norme per aiutare il sistema bancario in sofferenza, dall'altro, è altrettanto opportuno tutelare i consumatori ed evitare che i costi di gestioni avventate e negligenti ricadano ingiustamente sui loro risparmi, facendo pagare a tanti l'esoso costo del profitto di pochi privilegiati;
    in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, il Governo ha dato parere favorevole all'impegno avanzato con l'ordine del giorno n. 9/4280/24, ma non sono stati ancora riscontrate iniziative per dar seguito a quanto richiesto. Pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento e,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative al fine di prevedere un sistema di tutela più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti, stabilendo che sul sito internet della Banca d'Italia siano pubblicati annualmente, in un'apposita sezione informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara, i dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale.
9/4565-A/26Molteni, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era orami nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
    si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
    precedentemente alla sottoposizione a tale procedura, le due banche, nell'estremo tentativo di sanare la propria situazione patrimoniale, hanno concordato, mediante offerte pubbliche, accordi transattivi con gli azionisti i quali, in cambio della rinuncia ad agire in giudizio, hanno ricevuto un esiguo indennizzo (il valore delle azioni della Popolare di Vicenza è passato da 62,5 euro a 9 euro, creando una maxi minusvalenza);
    nella procedura di liquidazione potrebbero essere aggrediti anche tali indennizzi, mediante revocatoria, con considerevole aggravamento del pregiudizio già imposto a questi risparmiatori,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative legislative al fine di introdurre, durante l'espletamento delle procedure di liquidazione, le adeguate misure di protezione delle somme ricevute dagli azionisti a titolo di indennizzo a seguito degli accordi transattivi.
9/4565-A/27Pagano, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era oramai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
    si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
    precedentemente alla sottoposizione a tale procedura, molti soci azionisti avevano intentato azioni giudiziarie contro le due banche, a seguito dell'azzeramento dei propri capitali a causa della dissennata gestione che ha portato a tale situazione di dissesto patrimoniale;
    l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio i complicati meccanismi di «ristoro forfettario» o di «procedura arbitrale», analoghi a quelli stabiliti dal decreto-legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (CariChieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige) che rinvia al Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui alla premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere procedure semplificate di successione nei procedimenti giudiziari in corso per i soci-azionisti che, al momento della messa in liquidazione dei due istituti veneti, avevano intentato azioni giudiziarie ancora pendenti contro le medesime banche o ottenuto sentenza loro favorevole.
9/4565-A/28Picchi, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era oramai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
    si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
    precedentemente alla sottoposizione a tale procedura, molti soci azionisti avevano intentato azioni giudiziarie contro le due banche, a seguito dell'azzeramento dei propri capitali a causa della dissennata gestione che ha portato a tale situazione di dissesto patrimoniale;
    l'articolo 6 del provvedimento in oggetto prevede per i detentori di titoli subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio i complicati meccanismi di «ristoro forfettario» o di «procedura arbitrale», analoghi a quelli stabiliti dal decreto-legge n. 59 del 2016 per i quattro istituti posti in risoluzione nel novembre 2015 (CariChieti, BancaEtruria, Banca Marche e Carige) che rinvia al Fondo di solidarietà previsto dalla legge di stabilità 2016,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori interventi legislativi al fine di riconoscere ai soci-azionisti che, al momento della messa in liquidazione dei due istituti veneti, avevano intentato azioni giudiziarie, ancora pendenti, contro banche, o ottenuto sentenza loro favorevole, i medesimi diritti dei creditori privilegiati.
9/4565-A/29Gianluca Pini, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era oramai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
    si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
    se il principio della separazione fosse stato introdotto prima si sarebbero potute contenere tutte le drammatiche conseguenze che i nostri cittadini hanno scontato negli anni di crisi appena passati e di cui si sentono ancora gli effetti: da un lato, le continue ricapitalizzazioni degli istituti di credito e il credit crunch che hanno innescato una grave carenza di liquidità delle imprese; dall'altro, la crisi dei debiti sovrani e le conseguenti politiche di austerità che hanno portato a manovre economiche procicliche e all'aumento della pressione fiscale diretta ed indiretta;
    da ultimo, si sarebbe potuto anche evitare che a causa delle crisi bancarie, soltanto nel corso dell'ultimo anno, si bruciassero oltre 15,6 miliardi di euro investiti dai piccoli risparmiatori italiani;
    come ha denunciato il Codacons, «tra il 2015 e il 2016 ben 218.996 piccoli investitori sono stati coinvolti dalle crisi bancarie che hanno visto protagoniste Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Carife, Carichieti, Banca Marche, Banca Etruria» e «15.681.000.000 euro investiti in azioni e obbligazioni di questi istituti di credito sono stati letteralmente bruciati, con una perdita media pari a 71.604 euro a risparmiatore»;
    in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, il Governo ha respinto l'impegno proposto con l'ordine del giorno n. 9/4280/21, ma in questa sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative che stabiliscano, nelle more del riordino della disciplina bancaria e finanziaria attuata in sede europea in vista del completamento dell'unione bancaria di cui agli articoli 114 e 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una riorganizzazione del sistema bancario al fine di introdurre il principio attraverso il quale venga distinto il modello di banca commerciale che raccoglie depositi ed eroga credito alle famiglie e al sistema produttivo rispetto a quello della banca d'affari che attua operazioni finanziarie ad alto rischio, prevedendo altresì delle agevolazioni fiscali a favore delle prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.
9/4565-A/30Rondini, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
    si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte. A tali comportamenti poco trasparenti, si aggiunge, spesso, l'abuso di posizione di forza delle banche nei confronti dei propri clienti che, sicuramente, nel rapporto, sono la parte più debole e, quindi, da tutelare;
    al mare magnum delle commissioni pagate dai clienti agli istituti bancari si aggiungono gli adempimenti e gli oneri a cui si è sottoposti anche solo per aprire un conto corrente o i mille artifizi che le banche riescono a scovare per gravare i clienti di ulteriori spese. Si pensi, ad esempio, alla disciplina degli sconfinamenti, per cui i clienti sono costretti a pagare, oltre il legittimo tasso di interesse, anche una commissione;
    tra queste, balzano sicuramente all'occhio le commissioni dovute per i servizi in home banking che, a ben vedere, non avrebbero alcuna ragione di esistere: le operazioni, infatti, essendo svolte in proprio dal cliente e attuate in pieno automatismo telematico dovrebbero essere esenti da qualsiasi costo;
    le eventuali spese di gestione del sito dovrebbero infatti essere assorbite dai considerevoli «balzelli» che un sistema piegato al potere delle banche ha permesso di imporre, anche praeter legem;
    in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, il Governo ha dato parere favorevole all'impegno avanzato con l'ordine del giorno n. 9/4280/31, ma non sono state ancora riscontrate iniziative per dar seguito a quanto richiesto. Pertanto in questa medesima sede è necessario ribadire l'urgenza dell'intervento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso successive iniziative normative, una revisione della disciplina in merito alle commissioni bancarie, al fine di imporre al sistema bancario una normativa più equa e garantista nei confronti dei clienti, assicurando la previsione del divieto di imporre commissioni per le operazioni svolte in proprio in home banking.
9/4565-A/31Saltamartini, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    la situazione di dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca era oramai nota da diversi anni, tanto che il gruppo della Lega ha continuamente richiesto un intervento statale che tutelasse i risparmiatori e, in particolare, i soci-azionisti. Questi ultimi, infatti, essendo originariamente soci (perché i due istituti erano banche popolari che sono state costrette a trasformarsi in Spa ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015) e non azionisti professionisti, sono sicuramente meritevoli di una protezione diversa da quella accordata a speculatori istituzionali, la cui regola è solo quella del profitto;
    si tenga costantemente presente che anche in questo, come in altri casi italiani, per le regole di condotta delle due banche, i titoli azionari e subordinati sono stati venduti anche a piccoli risparmiatori veramente inconsapevoli dei rischi connessi con le operazioni di investimento loro proposte;
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, ma presenta diverse criticità;
    precedentemente alla sottoposizione a tale procedura, le due banche, nell'estremo tentativo di sanare la propria situazione patrimoniale, hanno concordato, mediante offerte pubbliche, accordi transattivi con gli azionisti i quali, in cambio della rinuncia ad agire in giudizio, hanno ricevuto un esiguo indennizzo (il valore delle azioni della Popolare di Vicenza è passato da 62,5 euro a 9 euro, creando una maxi minusvalenza);
    la direzione regionale del Veneto dell'Agenzia delle entrate, mediante circolare, ha già reso noto che gli indennizzi ricevuti non sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF, in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

impegna il Governo

considerato l'importo dell'indennizzo ricevuto dai soci ai sensi delle offerte pubbliche, a valutare la necessità di adottare le adeguate misure legislative al fine di introdurre una deroga temporanea alla normativa in tema di imposte stabilite dal TUIR in modo da escludere tali esigui indennizzi dall'imposizione fiscale.
9/4565-A/32Simonetti, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del decreto-legge n. 99 del 2017 recante «Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.» disciplina le misure di ristoro a favore degli investitori che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione, sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014 nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti;
    pertanto, saranno tagliati fuori 2 mila risparmiatori che non potranno accedere all'arbitrato perché non hanno acquistato i titoli attraverso un intermediario bancario in quanto solo i soggetti sopracitati potranno accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà, istituito dalla legge di stabilità per il 2016, in favore dei soggetti che avevano investito in strumenti finanziari subordinati delle istituzioni bancarie poste in risoluzione alla fine di novembre 2015;
    inoltre, il decreto attuativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 giugno, non opta per la possibilità automatica di rimborso totale in caso di truffa acclarata nella procedura arbitrale davanti all'Anac. Ma attribuisce al Fondo Interbancario di tutela dei depositi (Fitd) la facoltà di stabilire, entro 30 giorni, come e quanto pagare ai risparmiatori che vedranno riconosciuto il loro diritto al risarcimento dall'arbitro;
    secondo quanto stabilito nel decreto, entro il 13 luglio il Fitd farà quindi un'offerta pubblica ai risparmiatori beffati che hanno scelto la procedura arbitrale. Inoltre la proposta diventerà vincolante per chi abbia scelto questa modalità di indennizzo. Con il risultato che il Fitd sarà il vero riferimento dell'intero meccanismo di indennizzo, mentre l'arbitro avrà solo il compito di accertare l'illecito. I risparmiatori sono tenuti a presentare istanza nel giro massimo di quattro mesi dalla data dell'offerta del Fitd. Oltre questo limite temporale, ogni diritto al risarcimento andrà perduto. Per accedere alla procedura arbitrale, bisognerà avvalersi di un apposito modulo che sarà disponibile nel sito internet istituzionale della camera arbitrale e potrà essere presentato per via telematica mediante posta elettronica certificata oppure in versione cartacea direttamente al collegio arbitrale. E poi bisognerà attendere le decisioni dell'Anac e del Fitd;
    per il Comitato Azzerati dal Salva-Banche si tratta dell'ennesima presa in giro. Il decreto non solo chiede ai risparmiatori di provare la «responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», ma esclude il rimborso totale anche nel caso di truffa acclarata,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative legislative, anche di decretazione d'urgenza, al fine di ristabilire in base all'articolo 3 della Costituzione, l'uguaglianza sostanziale tra i cittadini, per i quali, viceversa, il Governo ha previsto diverse tipologie di ristoro e/o risarcimento, secondo modalità e con livelli di copertura delle perdite subite iniqui e disomogenei.
9/4565-A/33Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto-legge, che contiene disposizioni urgenti in merito alla liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., ha lo scopo di adottare misure pubbliche a sostegno dell'ordinata fuoriuscita di tali banche dal mercato nel contesto di una procedura di insolvenza e garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio, evitando forti ripercussioni negative sul tessuto produttivo e sociale e sul piano occupazionale;
    in data 23 giugno 2017 è stata accertata la condizione di dissesto delle suddette banche da parte della Banca centrale europea. Nella stessa data il Comitato di risoluzione unico decide la non sussistenza delle condizioni per l'applicazione della procedura di risoluzione di cui alla direttiva BRRD. In virtù di ciò, gli istituti di credito in argomento hanno dovuto fare ricorso alla liquidazione coatta amministrativa;
    l'articolo 5, comma 4, del presente provvedimento attribuisce alla Società per la Gestione di Attività (SGA) il potere di costituire – nell'ambito dell'amministrazione dei crediti e degli altri beni e rapporti giuridici acquistati – i patrimoni destinati. Il comma 5 dello stesso articolo attribuisce analogo potere al Ministro dell'economia e delle finanze,

impegna il Governo

a definire la casistica in relazione alla quale si esercita il potere di SGA S.p.A. o del Ministro dell'economia e delle finanze chiarendo, se e in quali termini il potere del Ministro si configuri come sostitutivo rispetto a quello di SGA.
9/4565-A/34Galgano, Menorello, Catalano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione disciplina la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Le disposizioni in commento rappresentano una deroga alla disciplina di risoluzione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento prevista dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e recepita dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
    da quanto si desume dall'analisi delle disposizioni introdotte dal decreto, ivi compresa la predisposizione di misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari subordinati di cui all'articolo 6, si evince che tale deroga rappresenti la volontà politica del Governo di non applicare all'ordinamento giuridico italiano la disciplina europea in materia di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento nonché la volontà di individuare altre soluzioni normative per la gestione delle crisi del sistema bancario italiano;
    altresì le risorse indicate dall'articolo 9 sono utilizzate al fine di concedere liquidità e garanzie al cessionario privato a cui sono state cedute attività e passività di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza;
    sarebbe quindi opportuno modificare la disciplina in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento introducendo una disciplina che garantisca l'utilizzo delle risorse pubbliche per nazionalizzare gli istituti di credito in difficoltà, evitando l'applicazione di ogni genere di misure di condivisione dei rischi a carico dei risparmiatori e recuperando le risorse stanziate mediante una efficiente gestione dei crediti deteriorati,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a modificare la disciplina in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento introducendo una normativa che garantisca l'utilizzo delle risorse pubbliche per la nazionalizzazione degli istituti di credito in difficoltà, evitando l'applicazione di ogni genere di misure di condivisione dei rischi a carico dei risparmiatori e recuperando le risorse erariali stanziate mediante una efficiente gestione dei crediti deteriorati affidata ad un soggetto terzo partecipato dallo Stato.
9/4565-A/35Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9, al comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione stabilisce che le misure in esame siano adottate a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito dall'articolo 24 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 recante disposizioni in materia di «Tutela del risparmio nel settore creditizio», e dunque, nell'ambito degli interventi autorizzati dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Relazione al Parlamento presentata alle Camere il 21 dicembre 2016;
    l'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione finanziaria di 20 miliardi di euro per l'anno 2017 da reperire, a condizioni di mercato, attraverso operazioni di emissione di titoli del debito pubblico. Il Fondo è destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale e degli oneri relativi alla concessione di garanzie dello Stato su passività di nuova emissione e per l'erogazione di liquidità di emergenza a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani;
    la Relazione al Parlamento presentata alle Camere il 21 dicembre 2016 è stata redatta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 le quali dispongono che, in presenza di eventi straordinari al di fuori del controllo dello Stato quali gravi crisi finanziarie nonché gravi calamità naturali con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese, il Governo possa ricorrere alla procedura di indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie nei limiti indicati dalle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, della citata legge. La Relazione al Parlamento ha come obiettivo la necessità di aggiornare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicando la durata e la misura dello scostamento, le finalità a cui vengono destinate le risorse disponibili in conseguenza dello scostamento ed il relativo piano di rientro verso l'obiettivo programmatico. È doveroso precisare che la Relazione al Parlamento, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non definisce il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico e non indica alcuna delle misure predisposte. Il Governo, quindi, dispone di ampia discrezionalità nella predisposizione del piano di rientro verso l'obiettivo programmatico;
    l'articolo 2 del decreto in esame disciplina la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Le disposizioni in commento rappresentano una deroga alla disciplina di risoluzione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento prevista dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e recepita dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
    da quanto si desume dall'analisi delle disposizioni introdotte dal decreto in esame, ivi compresa la predisposizione di misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari subordinati di cui all'articolo 6, si evince che tale deroga rappresenti la volontà politica del Governo di non applicare all'ordinamento giuridico italiano la disciplina europea in materia di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento nonché la volontà politica di individuare altre soluzioni normative per la gestione delle crisi del sistema bancario italiano,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa anche di carattere normativo al fine di predisporre – per la futura gestione delle crisi del sistema bancario italiano – la nazionalizzazione degli istituti in crisi garantendo in questo modo un utilizzo più economico ed efficace delle risorse pubbliche rispetto alla liquidazione coatta amministrativa operata per le Banche venete e maggiore facilità per l'accertamento delle responsabilità delle crisi bancarie.
9/4565-A/36Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
    l'indennizzo forfettario di cui al citato articolo 9 è limitato agli strumenti finanziari di debito subordinato acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE – BRRD ed all'80 per cento del relativo valore di acquisto. Le stesse condizioni sono previste anche per le misure di ristoro predisposte per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca;
    è doveroso precisare che la problematica del misselling dei prodotti finanziari distribuiti a risparmiatori retail privi di un adeguato profilo di rischio prescinde da ogni genere di presunzione di conoscenza degli strumenti finanziari che si fa risalire quindi alla data del 12 giugno 2014 soprattutto se la prestazione dei servizi di investimento viene posta in essere dagli addetti del settore in violazione della normativa di riferimento. Per tal motivo la limitazione dell'indennizzo forfettario previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119 all'80 per cento del valore di acquisto degli strumenti di debito subordinato rappresenta una irragionevole violazione dell'articolo 47 della Costituzione preposto alla tutela del risparmio in tutte le sue forme, soprattutto se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti in violazione delle disposizioni in materia di servizi di investimento. Conseguentemente sarebbe opportuno aumentare la percentuale di indennizzo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119 al 100 percento del valore di acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad aumentare la percentuale di indennizzo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119 al 100 per cento del valore di acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato sottoscritti dai risparmiatori delle banche poste in risoluzione e liquidazione coatta amministrativa.
9/4565-A/37Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
    l'indennizzo forfettario di cui al citato articolo 9 è limitato agli strumenti finanziari di debito subordinato acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE – BRRD ed all'80 per cento del relativo valore di acquisto. Le stesse condizioni sono previste anche per le misure di ristoro predisposte per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca;
    è doveroso precisare che la problematica del misselling dei prodotti finanziari distribuiti a risparmiatori retail privi di un adeguato profilo di rischio prescinde da ogni genere di presunzione di conoscenza degli strumenti finanziari che si fa risalire quindi alla data del 12 giugno 2014 soprattutto se la prestazione dei servizi di investimento viene posta in essere dagli addetti del settore in violazione della normativa di riferimento. Per tal motivo le limitazioni dell'indennizzo forfettario previsto agli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119 rappresentano una irragionevole violazione dell'articolo 47 della Costituzione preposto alla tutela del risparmio in tutte le sue forme, soprattutto se gli strumenti finanziari siano stati sottoscritti in violazione delle disposizioni in materia di servizi di investimento;
    ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 83 del Testo unico bancario dispone che in deroga all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59] o da un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile. Al fine di assicurare una maggiore tutela dei creditori delle banche poste in liquidazione sarebbe opportuno precisare che la decorrenza degli effetti di cui al citato comma 3-bis si determinino anche a seguito dell'invio di un'istanza di risoluzione stragiudiziale delle controversie,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a precisare che gli effetti di cui al comma 3-bis di cui all'articolo 83 del Testo unico bancario si producano anche a seguito dell'invio di un'istanza di risoluzione stragiudiziale della controversia.
9/4565-A/38Pisano, Sibilia, Fico, Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
    l'indennizzo forfettario di cui al citato articolo 9 è limitato agli strumenti finanziari di debito subordinato acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE – BRRD ed all'80 per cento del relativo valore di acquisto. Le stesse condizioni sono previste anche per le misure di ristoro predisposte per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca; è doveroso precisare che la problematica del misselling dei prodotti finanziari distribuiti a risparmiatori retail privi di un adeguato profilo di rischio prescinde da ogni genere di presunzione di conoscenza degli strumenti finanziari che si fa risalire quindi alla data del 12 giugno 2014 soprattutto se la prestazione dei servizi di investimento viene posta in essere dagli addetti del settore in violazione della normativa di riferimento. Per tal motivo le limitazioni dell'indennizzo forfettario previsto agli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119 rappresentano una irragionevole violazione dell'articolo 47 della Costituzione preposto alla tutela del risparmio in tutte le sue forme, soprattutto se gli strumenti finanziari siano stati sottoscritti in violazione delle disposizioni in materia di servizi di investimento;
    ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 83 del Testo unico bancario dispone che in deroga all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59] o da un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile. Al fine di assicurare una maggiore tutela dei risparmiatori sarebbe opportuno precisare che l'istanza di compensazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 83 del Testo unico bancario possa essere esercitata anche dagli azionisti delle banche e che gli effetti di cui al citato comma 3-bis si determinino anche a seguito dell'invio di un'istanza di compensazione a mezzo di posta elettronica certificata ovvero a seguito dell'avvio di una istanza di risoluzione stragiudiziale delle controversie,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere che l'istanza di compensazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 83 del Testo unico bancario possa essere esercitata anche dagli azionisti della banche e che gli effetti di cui al citato comma 3-bis si determinino anche a seguito dell'invio di un'istanza di compensazione a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata, ovvero anche a seguito dell'avvio di una istanza di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
9/4565-A/39Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Villarosa, Pisano, Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
    l'indennizzo forfettario di cui al citato articolo 9 è limitato agli strumenti finanziari di debito subordinato acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE – BRRD ed all'80 per cento del relativo valore di acquisto. Le stesse condizioni sono previste anche per le misure di ristoro predisposte per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca;
    è doveroso precisare che la problematica del misselling dei prodotti finanziari distribuiti a risparmiatori retail privi di un adeguato profilo di rischio prescinde da ogni genere di presunzione di conoscenza degli strumenti finanziari che si fa risalire quindi alla data del 12 giugno 2014 soprattutto se la prestazione dei servizi di investimento viene posta in essere dagli addetti del settore in violazione della normativa di riferimento. Per tal motivo le limitazioni dell'indennizzo forfettario previsto agli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119 rappresentano una irragionevole violazione dell'articolo 47 della Costituzione preposto alla tutela del risparmio in tutte le sue forme, soprattutto se gli strumenti finanziari siano stati sottoscritti in violazione delle disposizioni in materia di servizi di investimento;
    ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 83 del Testo unico bancario dispone che in deroga all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59] o da un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile. Al fine di assicurare una maggiore tutela dei risparmiatori sarebbe opportuno precisare che l'istanza di compensazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 83 del Testo unico bancario possa essere esercitata anche dagli azionisti delle banche poste in liquidazione,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere che l'istanza di compensazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 83 del Testo unico bancario possa essere esercitata anche dagli azionisti della banche poste in liquidazione.
9/4565-A/40Fico, Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Pisano, Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    le vicende delle due banche venete così come quelle che hanno portato ai salvataggi delle altre banche in passato hanno dimostrato che gran parte delle colpe dello stato di dissesto e di insolvenza sono imputabili a comportamenti omissivi dei funzionari od anche dei semplici dipendenti delle banche stesse nei confronti della clientela;
    l'articolo 137 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia prevede che «chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni. Altresì la normativa di riferimento prevede che chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonché i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni;
    evidentemente quanto previsto dal citato articolo non ha per nulla intimorito e scalfito la volontà di tali soggetti di fornire informazioni e notizie non corrispondenti alla reale situazione della banca e al reale atteso rendimento nonché alla pericolosità dei prodotti venduti alla clientela,

impegna il Governo

ad adottare iniziative anche di tipo normativo volte ad aumentare le sanzioni pecuniarie e penali previste per il mendacio bancario nelle due diverse situazioni e di aggravarle qualora tali atti siano commessi da soggetti che ricoprono ovvero abbiano ricoperto negli ultimi 5 anni incarichi politici, di amministrazione, di direzione, di governo o incarichi dirigenziali.
9/4565-A/41Ruocco, Fico, Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 introduce apposite norme in materia fiscale riguardanti il trattamento delle cessioni previste dall'articolo 3, in riferimento ai profili relativi alle DTA, all'IVA, all'IRES e all'IRAP;
    si tratta di una serie di agevolazioni fiscali che vanno dall'assoggettamento alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna, alla non imponibilità ai fini IRES e IRAP delle eventuali plusvalenze che possano emergere in occasione della cessione;
    si prevede, quale ulteriore agevolazione, che le somme ricevute dal cessionario ai sensi dell'articolo 4 (contributi o fondi erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze, incluse le risorse a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale per un importo massimo di 1,285 miliardi – articolo 4, comma 1, lettera d) non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e al valore della produzione netta ai fini IRAP;
    è previsto, inoltre che le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini IRAP;
    queste agevolazioni fiscali vanno a sommarsi a quelle già previste dalla normativa vigente in materia di deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96, comma 5-bis del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si tratta di importi considerevoli che pesano sulla fiscalità generale,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di monitorare, anche attraverso l'istituzione di un apposito Osservatorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, l'andamento del gettito delle agevolazioni contenute nel presente decreto ed in quelle già esistenti, in favore delle banche al fine di valutarne una loro calibratura in funzione della più generale spending review cui sarà soggetto il sistema delle agevolazioni fiscali nel suo complesso.
9/4565-A/42Sorial, Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Pisano, Ruocco, Fico.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
    l'indennizzo forfettario di cui al citato articolo 9 è limitato agli strumenti finanziari di debito subordinato acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE – BRRD ed all'80 per cento del relativo valore di acquisto. Le stesse condizioni sono previste anche per le misure di ristoro predisposte per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca;
    altresì ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 l'indennizzo è limitato alla persona fisica, all'imprenditore individuale, anche agricolo, ed al coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che abbia acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo comma 855, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi;
    è doveroso precisare che la problematica del misselling dei prodotti finanziari distribuiti a risparmiatori retail privi di un adeguato profilo di rischio prescinde da ogni genere di presunzione di conoscenza degli strumenti finanziari che si fa risalire quindi alla data del 12 giugno 2014 soprattutto se la prestazione dei servizi di investimento viene posta in essere dagli addetti del settore in violazione della normativa di riferimento. Per tal motivo le limitazioni dell'indennizzo forfettario previsto agli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119 rappresentano una irragionevole violazione dell'articolo 47 della Costituzione preposto alla tutela del risparmio in tutte le sue forme, soprattutto se gli strumenti finanziari siano stati sottoscritti in violazione delle disposizioni in materia di servizi di investimento;
    ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 83 del Testo unico bancario dispone che in deroga all'articolo 56, primo comma della legge fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59] o da un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile. Al fine di assicurare una maggiore tutela dei creditori delle banche poste in liquidazione sarebbe opportuno precisare che la decorrenza degli effetti di cui al citato comma 3-bis si determinino anche a seguito dell'invio di un'istanza di compensazione a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a precisare che gli effetti di cui al comma 3-bis di cui all'articolo 83 del Testo unico bancario si producano anche a seguito dell'invio dell'istanza di compensazione a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata da parte del soggetto interessato.
9/4565-A/43Brugnerotto, Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Pisano, Ruocco, Fico.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
    l'indennizzo forfettario di cui al citato articolo 9 è limitato agli strumenti finanziari di debito subordinato acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE – BRRD e all'80 per cento del relativo valore di acquisto. Le stesse condizioni sono previste anche per le misure di ristoro predisposte per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca;
    altresì ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 l'indennizzo è limitato alla persona fisica, all'imprenditore individuale, anche agricolo, ed al coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che abbia acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi;
    è doveroso precisare che la problematica del misselling dei prodotti finanziari distribuiti a risparmiatori retail privi di un adeguato profilo di rischio prescinde da ogni genere di presunzione di conoscenza degli strumenti finanziari che si fa risalire quindi alla data del 12 giugno 2014 soprattutto se la prestazione dei servizi di investimento viene posta in essere dagli addetti del settore in violazione della normativa di riferimento. Per tal motivo le limitazioni dell'indennizzo forfettario previsto agli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119 rappresentano una irragionevole violazione dell'articolo 47 della Costituzione preposto alla tutela del risparmio in tutte le sue forme, soprattutto se gli strumenti finanziari siano stati sottoscritti in violazione delle disposizioni in materia di servizi di investimento;
    ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 83 del Testo unico bancario dispone che in deroga all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59] o da un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile. Al fine di assicurare una maggiore tutela dei creditori delle banche poste in liquidazione sarebbe opportuno precisare che la decorrenza degli effetti di cui al citato comma 3-bis si determinino anche a seguito dell'invio di un'istanza di compensazione a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a garantire la compensazione anche se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti dopo che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa.
9/4565-A/44Castelli, Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Pisano, Ruocco, Fico.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
    l'indennizzo forfettario di cui al citato articolo 9 è limitato agli strumenti finanziari di debito subordinato acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE – BRRD e all'80 per cento del relativo valore di acquisto. Le stesse condizioni sono previste anche per le misure di ristoro predisposte per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca;
    è doveroso precisare che la problematica del misselling dei prodotti finanziari distribuiti a risparmiatori retail privi di un adeguato profilo di rischio prescinde da ogni genere di presunzione di conoscenza degli strumenti finanziari che si fa risalire quindi alla data del 12 giugno 2014 soprattutto se la prestazione dei servizi di investimento viene posta in essere dagli addetti del settore in violazione della normativa di riferimento. Le disposizioni indicate dal decreto-legge in commento rappresentano una deroga alla disciplina di risoluzione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento prevista dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e recepita dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Da quanto si desume, soprattutto in considerazione della predisposizione di misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari subordinati di cui all'articolo 6, si evince che tale deroga rappresenti la volontà politica del Governo di non applicare all'ordinamento giuridico italiano la disciplina europea in materia di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento nonché la volontà di individuare altre soluzioni normative per la gestione delle crisi del sistema bancario italiano. Al fine di evitare il verificarsi di eventi simili in futuro e di predisporre misure di ristoro non pienamente conformi alle disposizioni di cui all'articolo 47 della Costituzione preposte alla tutela del risparmio in tutte le sue forme sarebbe opportuno risolvere la problematica all'origine disponendo la separazione delle banche commerciali dalle banche d'investimento in modo da consentire ai piccoli risparmiatori di collocare il proprio risparmio in istituti di credito preposti all'erogazione del solo credito all'economia reale escludendo ogni forma di collocamento di strumenti finanziari complessi, altamente speculativi e connotati da un grado di rischio totalmente incongruo rispetto al profilo personale di rischio dei piccoli risparmiatori,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, preposta alla separazione delle banche commerciali dalle banche di investimento. 
9/4565-A/45Caso, Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Pisano, Ruocco, Fico.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
    l'indennizzo forfettario di cui al citato articolo 9 è limitato agli strumenti finanziari di debito subordinato acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE – BRRD e all'80 per cento del relativo valore di acquisto. Le stesse condizioni sono previste anche per le misure di ristoro predisposte per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca;
    altresì ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 l'indennizzo è limitato alla persona fisica, all'imprenditore individuale, anche agricolo, e al coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che abbia acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a presentare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione con la quale si rappresenta il numero complessivo degli aventi diritto all'indennizzo forfettario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119.
9/4565-A/46Cariello, Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Pisano, Ruocco, Fico.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del decreto in esame introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
    l'indennizzo forfettario di cui al citato articolo 9 è limitato agli strumenti finanziari di debito subordinato acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE – BRRD. Anche per quanto concerne le misure di ristoro predisposte per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto, è ammissibile il ricorso all'indennizzo forfettario esclusivamente per gli strumenti finanziari subordinati acquistati entro il 12 giugno 2014;
    è doveroso precisare che la problematica del misselling dei prodotti finanziari distribuiti a risparmiatori retail privi di un adeguato profilo di rischio prescinde da ogni genere di presunzione di conoscenza degli strumenti finanziari che si fa risalire quindi alla data del 12 giugno 2014 soprattutto se la prestazione dei servizi di investimento viene posta in essere dagli addetti del settore in violazione della normativa di riferimento;
    altresì le limitazioni alle misure di ristoro di cui all'articolo 6 rappresentano una chiara violazione dell'articolo 47 della Costituzione preposto alla tutela del risparmio in tutte le sue forme. Sarebbe quindi opportuno, sulla base delle motivazioni esposte, estendere le misure di ristoro anche ai risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca che abbiano acquistato strumenti finanziari di debito subordinato dopo la data del 12 giugno 2014,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni genere di iniziative, anche di carattere normativo, preposte:
    a rafforzare il sistema sanzionatorio in materia di prestazione dei servizi di investimento al fine di arginare in modo più efficace la problematica del misselling;
    a monitorare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 6, al fine di estendere le misure di ristoro ivi previste anche agli acquisti – da parte dei risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca – di strumenti finanziari di debito subordinato successivi alla data del 12 giugno 2014.
9/4565-A/47D'Incà, Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del decreto legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
    l'indennizzo forfettario di cui al citato articolo 9 è limitato agli strumenti finanziari di debito subordinato acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE - BRRD ed all'80 per cento del relativo valore di acquisto. Le stesse condizioni sono previste anche per le misure di ristoro predisposte per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca; altresì ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 l'indennizzo e limitato alla persona fisica, all'imprenditore individuale, anche agricolo, ed al coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che abbia acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1 comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a presentare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione con la quale si rappresenta il numero complessivo dei richiedenti l'indennizzo forfettario di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119, ivi compresi i soggetti privi dei requisiti fissati dalle disposizioni di cui al medesimo decreto-legge.
9/4565-A/48Cecconi, Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del decreto legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
   l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
   l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alla cessione di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame. In particolar modo, al fine di favorire la cessione, il comma 4 esclude dalla base imponibile IRES e IRAP i contributi o i fondi erogati a favore del cessionario dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le banche dispongono di numerose agevolazioni fiscali, in primis la deducibilità degli interessi passivi; per tal motivo riconoscere ulteriori agevolazioni alla banca cessionaria soprattutto in considerazione delle misure di intervento pubblico di cui all'articolo 4 che ne facilitano la cessione è del tutto eccessivo. Sarebbe quindi opportuno ridurre il complesso sistema di agevolazioni fiscali concesse alle banche e di destinare le conseguenti maggiori risorse erariali al Fondo di solidarietà all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 7 e più in generale delle direttive agevolative, al fine di assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a ridurre il complesso sistema di agevolazioni fiscali concesse alle banche e di destinare le conseguenti maggiori risorse erariali al Fondo di solidarietà all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
9/4565-A/49Toninelli, Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
    l'indennizzo forfettario di cui al citato articolo 9 è limitato agli strumenti finanziari di debito subordinato acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE - BRRD ed all'80 per cento del relativo valore di acquisto. Le stesse condizioni sono previste anche per le misure di ristoro predisposte per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca;
    altresì ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 l'indennizzo e limitato alla persona fisica, all'imprenditore individuale, anche agricolo, ed al coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che abbia acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi,

impegna il Governo

   ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a presentare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione con la quale si rappresenta il valore complessivo delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per i risparmiatori di Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza.
9/4565-A/50Cozzolino, Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119. La ratio legis della predisposizione delle misure di ristoro si ravvisa nella necessità di tutelare i risparmiatori a seguito della violazione degli operatori del settore di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca della normativa in materia di prestazione dei servizi d'investimento. Al fine di evitare il sorgere di problematiche simili in futuro sarebbe opportuno attribuire alla Consob la competenza di approvare preliminarmente il prospetto informativo e le disposizioni contrattuali degli strumenti finanziari emessi da banche e da imprese di investimento ed ad individuare o delimitare la tipologia di clientela alla quale possano essere offerti in sottoscrizione nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di attribuire alla Consob la competenza di approvare preliminarmente il prospetto informativo e le disposizioni contrattuali degli strumenti finanziari emessi da banche e da imprese di investimento ed ad individuare o delimitare la tipologia di clientela alla quale possano essere offerti in sottoscrizione nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento.
9/4565-A/51D'Ambrosio, Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone che se la cessione disciplinata dal medesimo articolo 3 e relativa a diritti, rapporti giuridici, attività e passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca riguardi anche titoli assistiti da garanzia dello Stato ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, il corrispettivo della garanzia è riconsiderato e se necessario rivisto in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 6 del medesimo decreto per tener conto della rischiosità del soggetto garantito;
    le disposizioni in commento non contemplano esplicitamente l'ipotesi di assenza dei requisiti da parte del cessionario per accedere alla garanzia dello stato disciplinata dal citato decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 e per tal motivo sarebbe opportuno prevedere che il cessionario debba rinunciare alla garanzia dello Stato per i titoli da esso acquistati nell'ipotesi in cui non dovessero sussistere i requisiti previsti dal medesimo decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere che il cessionario debba rinunciare alla garanzia dello Stato per i titoli da esso acquistati nell'ipotesi in cui non dovessero sussistere i requisiti previsti dal medesimo decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237.
9/4565-A/52Dadone, Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
    alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
    alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
    alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
    alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
    in considerazione delle misure statali concesse in favore del cessionario ed al fine di evitare misure distorsive della concorrenza e di tutelare il sistema economico e produttivo ricadente nell'ambito territoriale di operatività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca sarebbe opportuno che il Governo vietasse al cessionario la possibilità di modificare le condizioni giuridiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche in liquidazione fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di vietare al cessionario la possibilità di modificare le condizioni giuridiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche in liquidazione fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4.
9/4565-A/53Dieni, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
    l'indennizzo forfettario di cui al citato articolo 9 è limitato agli strumenti finanziari di debito subordinato acquistati entro il 12 giugno 2014 data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE – BRRD ed all'80 per cento del relativo valore di acquisto. Le stesse condizioni sono previste anche per le misure di ristoro predisposte per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca; altresì ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 l'indennizzo è limitato alla persona fisica, all'imprenditore individuale, anche agricolo, ed al coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che abbia acquistato gli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: «Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi; il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari, a seguito di trasferimento con atto tra vivi,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a presentare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione con la quale si rappresenta il valore complessivo degli indennizzi corrisposti ai risparmiatori ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119.
9/4565-A/54Bonafede, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone che se la cessione disciplinata dal medesimo articolo 3 è relativa a diritti, rapporti giuridici, attività e passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca riguardi anche titoli assistiti da garanzia dello Stato ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, il corrispettivo della garanzia è riconsiderato e se necessario rivisto in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 6 del medesimo decreto per tener conto della rischiosità del soggetto garantito;
    le disposizioni in commento non contemplano esplicitamente l'ipotesi di assenza dei requisiti da parte del cessionario per accedere alla garanzia dello Stato disciplinata dal citato decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 e per tal motivo sarebbe opportuno che il Ministero dell'economia e delle finanze verifichi, su base trimestrale, la corrispondenza dello stato patrimoniale del cessionario ai requisiti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 per accedere alla garanzia dello Stato,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di verificare, su base trimestrale, la corrispondenza dello stato patrimoniale del cessionario – individuato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge in corso di conversione – ai requisiti previsti dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 per accedere alla garanzia dello Stato.
9/4565-A/55Businarolo, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame;
    al fine di evitare ogni genere di distorsione della concorrenza sarebbe opportuno che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda a pubblicare i criteri ed i requisiti in base ai quali venga selezionato il cessionario,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di rendere pubblici i criteri ed i requisiti in base ai quali il Ministero dell'economia e delle finanze provveda a selezionare il cessionario.
9/4565-A/56Colletti, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame;
    al fine di evitare ogni genere di distorsione della concorrenza sarebbe opportuno che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda a pubblicare la lista dei potenziali cessionari redatta in base alla relativa corrispondenza ai criteri ed ai requisiti fissati dal medesimo Ministero,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di pubblicare la lista dei potenziali cessionari redatta in base alla relativa corrispondenza ai criteri ed ai requisiti fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la procedura di selezione.
9/4565-A/57Agostinelli, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
    in considerazione delle misure statali concesse in favore del cessionario ed al fine di evitare misure distorsive della concorrenza e di tutelare il sistema economico e produttivo ricadente nell'ambito territoriale di operatività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca sarebbe opportuno che il Governo vietasse al cessionario la possibilità di modificare le condizioni giuridiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche in liquidazione,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di vietare al cessionario la possibilità di modificare le condizioni giuridiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche in liquidazione.
9/4565-A/58Sarti, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
    in considerazione delle misure statali concesse in favore del cessionario ed al fine di evitare misure distorsive della concorrenza e di tutelare il sistema economico e produttivo ricadente nell'ambito territoriale di operatività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca sarebbe opportuno che il Governo vietasse al cessionario la possibilità di modificare le condizioni economiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche in liquidazione,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di vietare al cessionario la possibilità di modificare le condizioni economiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche in liquidazione.
9/4565-A/59Ferraresi, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
    in considerazione delle misure statali concesse in favore del cessionario ed al fine di evitare misure distorsive della concorrenza e di tutelare il sistema economico e produttivo ricadente nell'ambito territoriale di operatività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca sarebbe opportuno che il Governo vietasse al cessionario la possibilità di modificare le condizioni economiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche in liquidazione fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di vietare al cessionario la possibilità di modificare le condizioni economiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche in liquidazione fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4.
9/4565-A/60Manlio Di Stefano, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di presentare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione semestrale relativa allo stato di attuazione della cessione di cui all'articolo 3.
9/4565-A/61Spadoni, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di presentare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione semestrale relativa allo stato di attuazione degli interventi dello Stato di cui all'articolo 4.
9/4565-A/62Di Battista, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
    alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
    alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
    alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
    alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
   le disposizioni di cui all'articolo 5 disciplinano la cessione alla Società per la Gestione di Attività (SGA) dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti di Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca;
   al fine di verificare costantemente l'impatto sulla finanza pubblica delle misure di intervento statale predisposte ai sensi dell'articolo 4 e di un eventuale recupero di risorse dalla gestione dei crediti deteriorati ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di presentare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione semestrale relativa allo stato di gestione dei crediti deteriorati.
9/4565-A/63Grande, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto in esame disciplina la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Le disposizioni in commento rappresentano una deroga alla disciplina di risoluzione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento prevista dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e recepita dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
    da quanto si desume dall'analisi delle disposizioni introdotte dal decreto in esame, ivi compresa la predisposizione di misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari subordinati di cui all'articolo 6 si evince che tale deroga rappresenti la volontà politica del Governo di non applicare all'ordinamento giuridico italiano la disciplina europea in materia di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento nonché la volontà di individuare altre soluzioni normative per la gestione delle crisi del sistema bancario italiano;
    sarebbe quindi opportuno modificare la disciplina in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento escludendo ogni genere di misura di condivisione dei rischi a carico dei risparmiatori,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa anche di carattere normativo volta a modificare la disciplina di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento escludendo ogni genere di misura di condivisione dei rischi a carico dei risparmiatori.
9/4565-A/64Scagliusi, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alle cessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
    in particolare il comma 1 attribuisce al cessionario il credito d'imposta maturato sulle DTA in capo alla banca cedente, prevedendo altresì il subentro del cessionario nei medesimi diritti che spettavano al cedente;
    il credito è produttivo di interessi e, in caso di incapienza, è rimborsabile; il credito non concorre alla formazione di base imponibile IRES e IRAP,

impegna il Governo

a prevedere un limite alla rimborsabilità del credito ceduto al cessionario, valutando la compatibilità della vigente normativa alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.
9/4565-A/65Del Grosso, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alle cessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
    in particolare il comma 1 attribuisce al cessionario il credito d'imposta maturato sulle DTA in capo alla banca cedente, prevedendo altresì il subentro del cessionario nei medesimi diritti che spettavano al cedente;
    il credito è produttivo di interessi e, in caso di incapienza, è rimborsabile; il credito non concorre alla formazione di base imponibile IRES e IRAP,

impegna il Governo

a prevedere un limite all'ammontare di cedibilità del credito e alle condizioni di utilizzo del credito, valutando la compatibilità della vigente normativa alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.
9/4565-A/66Corda, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alle cessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
    in particolare il comma 1 attribuisce al cessionario il credito d'imposta maturato sulle DTA in capo alla banca cedente, prevedendo altresì il subentro del cessionario nei medesimi diritti che spettavano al cedente;
    il credito è produttivo di interessi e, in caso di incapienza, è rimborsabile; il credito non concorre alla formazione di base imponibile IRES e IRAP,

impegna il Governo

a prevedere che il credito ceduto possa essere utilizzato del cessionario alle stesse condizioni che erano previste per il cedente al fine di non incorrere in violazioni della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
9/4565-A/67Tofalo, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alle cessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
    in particolare il comma 1 attribuisce al cessionario il credito d'imposta maturato sulle DTA in capo alla banca cedente, prevedendo altresì il subentro del cessionario nei medesimi diritti che spettavano al cedente;
    il credito è produttivo di interessi e, in caso di incapienza, è rimborsabile;
    il credito non concorre alla formazione di base imponibile IRES e IRAP,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sottoporre a tassazione, quale sopravvenienza attiva, il credito d'imposta sulle DTA ceduto al fine di armonizzare la disposizione con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
9/4565-A/68Basilio, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alle cessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
    in particolare il comma 1 attribuisce al cessionario il credito d'imposta maturato sulle DTA in capo alla banca cedente, prevedendo altresì il subentro del cessionario nei medesimi diritti che spettavano al cedente;
    il credito è produttivo di interessi e, in caso di incapienza, è rimborsabile; il credito non concorre alla formazione di base imponibile IRES e IRAP,

impegna il Governo

a prevedere la responsabilità solidale del cessionario in merito all'eventuale accertamento dell'insussistenza del credito al fine di preservare le opportune garanzie per il recupero del credito indebitamente fruito.
9/4565-A/69Frusone, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alle cessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
    in particolare il comma 2 qualifica ex lege come cessioni di azienda le cessioni di cui al comma 3, esentandole ai fini IVA;
    ai fini IVA, infatti, le cessioni di aziende non vengono considerate cessioni di beni e quindi sono esenti da IVA;
    per essere considerata tale, la cessione deve tuttavia riguardare il complesso dei beni mobili e immobili, materiali e immateriali, nonché il complesso di rapporti giuridici attivi e passivi. Inoltre, deve riguardare un complesso di beni idoneo ad essere considerato una autonoma unità produttiva anche in capo al cessionario;
    l'equiparazione ex lege prevista dalla norma esclude tali valutazioni,

impegna il Governo

a definire normativamente il concetto di cessione di azienda o ramo d'azienda al fine di non incorrere in violazioni della normativa comunitaria in materia di imposta sul valore aggiunto.
9/4565-A/70Paolo Bernini, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alle cessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
    in particolare il comma 2 qualifica ex lege come cessioni di azienda le cessioni di cui al comma 3, esentandole ai fini IVA;
    ai fini IVA, infatti, le cessioni di aziende non vengono considerate cessioni di beni e quindi sono esenti da IVA;
    per essere considerata tale, la cessione deve tuttavia riguardare il complesso dei beni mobili e immobili, materiali e immateriali, nonché il complesso di rapporti giuridici attivi e passivi. Inoltre, deve riguardare un complesso di beni idoneo ad essere considerato una autonoma unità produttiva anche in capo al cessionario;
    l'equiparazione ex lege prevista dalla norma esclude tali valutazioni,

impegna il Governo

a valuare gli effetti applicativi della disposizione in premessa, al fine di adottare iniziative normative volte a limitare l'esenzione IVA ai soli casi di cessione del complesso dei beni mobili e immobili dell'azienda o del ramo di azienda nonché al complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi connessi, in ossequio alla prassi amministrativa e giurisprudenziale formatasi in materia di esenzione IVA delle cessioni d'azienda.
9/4565-A/71Rizzo, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alle cessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
    in particolare il comma 2 qualifica ex lege come cessioni di azienda le cessioni di cui al comma 3, esentandole ai fini IVA;
    ai fini IVA, infatti, le cessioni di aziende non vengono considerate cessioni di beni e quindi sono esenti da IVA;
    per essere considerata tale, la cessione deve tuttavia riguardare il complesso dei beni mobili e immobili, materiali e immateriali, nonché il complesso di rapporti giuridici attivi e passivi. Inoltre, deve riguardare un complesso di beni idoneo ad essere considerato una autonoma unità produttiva anche in capo al cessionario;
    l'equiparazione ex lege prevista dalla norma esclude tali valutazioni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte, in armonia con i principi sanciti dalla prassi applicativa dell'amministrazione finanziaria e della giurisprudenza di legittimità, a escludere dall'esenzione Iva di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto in esame le cessioni aventi ad oggetto singoli beni o singoli rapporti giuridici non aventi i requisiti dell'autonomia produttiva.
9/4565-A/72Brescia, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alle cessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
    in particolare il comma 3 applica alle cessioni la disciplina prevista in tema di cessioni tra ente ponte e ente sottoposta a risoluzione. In pratica, anche per le cessioni di cui al comma 3 si esclude la tassazione di eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione;
    inoltre, si prevede il subentro del cessionario nei diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente cedente già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dal cedente;
    le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente cedente sono portate in diminuzione del reddito del cessionario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre limitazioni al riporto delle perdite del cedente al fine di non incorrere in violazioni della normativa in materia di aiuti di Stato.
9/4565-A/73Simone Valente, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alle cessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
    il comma 4 esclude dalla base imponibile IRES e IRAP dei contributi o fondi erogati a favore del cessionario dal Ministero dell'economia e delle finanze per favorire la cessione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a introdurre limitazioni all'esclusione dalla base imponibile IRES e IRAP dei contributi o dei fondi erogati a favore del cessionario dal Ministero dell'economia e delle finanze per favorire la cessione, tenuto conto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
9/4565-A/74D'Uva, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alle cessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
    il comma 2 qualifica ex lege come cessioni di azienda le cessioni di cui al comma 3, esentandole ai fini Iva;
    il comma 3 applica alle cessioni la disciplina prevista in tema di cessioni tra ente ponte e ente sottoposta a risoluzione. In pratica, anche per le cessioni di cui al comma 3 si esclude la tassazione di eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione. Inoltre, si prevede il subentro del cessionario nei diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente cedente già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dal cedente. Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente cedente sono invece portate in diminuzione del reddito del cessionario;
    il comma 4 esclude dalla base imponibile IRES e IRAP dei contributi o fondi erogati a favore del cessionario dal MEF per favorire la cessione,

impegna il Governo

a prevedere una relazione annuale al Parlamento sull'impatto finanziario delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 7.
9/4565-A/75Marzana, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alla cessione di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
    il comma 2 qualifica ex lege come cessioni di azienda le cessioni di cui al comma 3, esentandole ai fini Iva;
    il comma 3 applica alle cessioni la disciplina prevista in tema di cessioni tra ente ponte e ente sottoposta a risoluzione. In pratica, anche per le cessioni di cui al comma 3 si esclude la tassazione di eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione. Inoltre, si prevede il subentro del cessionario nei diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente cedente già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dalla cedente. Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dell'ente cedente sono invece portate in diminuzione del reddito del cessionario;
    il comma 4 esclude dalla base imponibile IRES e IRAP dei contributi o fondi erogati a favore del cessionario dal MEF per favorire la cessione,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative al fine di prevedere una relazione da parte della Corte dei conti in merito all'impatto finanziario delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 7.
9/4565-A/76Vacca, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
     di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
     di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
     di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
     di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
    le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione, anche al fine di evitare ogni genere di conflitto di interessi, sarebbe opportuno che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti degli organi di amministrazioni e controllo delle medesime banche poste in liquidazione,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che non ricoprano incarichi negli organi di amministrazione e controllo delle banche poste in liquidazione.
9/4565-A/77Di Benedetto, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
     di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
     di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
     di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
     di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
    le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione e delicatezza si reputa necessario un elevato livello di onorabilità e professionalità e per tal motivo sarebbe opportuno che i commissari liquidatori non abbiano procedimenti penali pendenti,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che non abbiano procedimenti penali pendenti.
9/4565-A/78Luigi Gallo, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
     di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
     di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
     di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
     di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
    le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione e delicatezza si reputa necessario un elevato livello di onorabilità e professionalità e per tal motivo sarebbe opportuno che i commissari liquidatori non abbiano procedimenti penali pendenti relativi a rinvio giudizio, imputazione coatta o sentenza di condanna inerenti inter alias violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che non abbiano procedimenti penali pendenti relativi a rinvio a giudizio, imputazione coatta o sentenza di condanna inerenti inter alias violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento.
9/4565-A/79Micillo, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
     di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
     di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
     di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
     di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
    le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione, anche al fine di evitare ogni genere di conflitto di interessi e distorsione della concorrenza, sarebbe opportuno che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti del Parlamento,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che non ricoprano incarichi nel Parlamento.
9/4565-A/80Daga, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
     l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
     di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
     di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
     di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
     di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
    le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione, anche al fine di evitare ogni genere di conflitto di interessi e distorsione della concorrenza, sarebbe opportuno che i commissari liquidatori non abbiano incarichi nel Governo,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che non ricoprano incarichi nel Governo.
9/4565-A/81Busto, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
     di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
     di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
     di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
     di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
    le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione, anche al fine di evitare ogni genere di conflitto di interessi e distorsione della concorrenza, sarebbe opportuno che i commissari liquidatori non abbiano incarichi nei Consigli Regionali e nelle Province autonome,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che non ricoprano incarichi nei Consigli Regionali e nelle Province autonome.
9/4565-A/82Terzoni, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
     di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
     di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
     di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
     di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
   le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione, anche al fine di evitare ogni genere di conflitto di interessi e distorsione della concorrenza, sarebbe opportuno che i commissari liquidatori non abbiano incarichi negli Enti locali con popolazione superiore a 15 mila abitanti,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che non ricoprano incarichi negli Enti locali con popolazione superiore a 15 mila abitanti.
9/4565-A/83Zolezzi, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
     di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
     di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
     di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
     di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
    le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione ed al fine di evitare ogni genere di distorsione della concorrenza si reputa necessario un elevato livello di onorabilità e professionalità e per tal motivo sarebbe opportuno che i commissari liquidatori abbiano una comprovata esperienza in ambito giuridico,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che abbiano una comprovata esperienza in ambito giuridico.
9/4565-A/84De Rosa, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
     di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
     di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
     di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
     di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
   le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione ed al fine di evitare ogni genere di distorsione della concorrenza si reputa necessario un elevato livello di onorabilità e professionalità e per tal motivo sarebbe opportuno che i commissari liquidatori abbiano una comprovata esperienza in ambito finanziario,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che abbiano una comprovata esperienza in ambito finanziario.
9/4565-A/85Dell'Orco, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
     di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
     di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
     di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
     di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
    le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione ed al fine di evitare ogni genere di distorsione della concorrenza si reputa necessario un elevato livello di onorabilità e professionalità e per tal motivo sarebbe opportuno che i commissari liquidatori abbiano una comprovata esperienza in ambito industriale e nel diritto d'impresa,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che abbiano una comprovata esperienza in ambito industriale e nel diritto d'impresa.
9/4565-A/86De Lorenzis, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
     di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
     di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
     di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
     di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
    le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione ed al fine di evitare ogni genere di distorsione della concorrenza si reputa necessario che i commissari liquidatori non vertano in situazioni di conflitto di interesse anche in riferimento ad eventuali cariche di società concorrenti,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori non vertano in situazioni di conflitto di interesse anche in riferimento ad eventuali cariche di società concorrenti.
9/4565-A/87Spessotto, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
     di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
     di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
     di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
     di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
    le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione ed al fine di evitare ogni genere di distorsione della concorrenza si reputa necessario un elevato livello di onorabilità e professionalità e per tal motivo sarebbe opportuno che i commissari liquidatori abbiano una pregressa esperienza in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che abbiano una pregressa esperienza in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.
9/4565-A/88Carinelli, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
     di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
     di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
     di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
     di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
   le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione ed al fine di evitare ogni genere di distorsione della concorrenza si reputa necessario che i Commissari liquidatori abbiano un elevato livello di onorabilità e professionalità,

impegna il Governo

   ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che abbiano una pregressa esperienza:
    a) in conduzione di aziende nel settore di riferimento;
    b) ovvero in conduzione di aziende comparabili per dimensioni e complessità;
    c) ovvero nei mercati internazionali qualora la società operi in misura consistente in contesti esteri;
    d) ovvero in posizioni di responsabilità di vertice in situazioni societarie oggetto di processi di ristrutturazione e riorganizzazione bancaria.
9/4565-A/89Liuzzi, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia:
     di sottoporre Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa;
     di disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
     di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente;
     di attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione;
    le disposizioni di cui all'articolo 3 autorizzano i Commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria dell'offerta di acquisto più conveniente. Vista la complessità dell'operazione ed al fine di evitare ogni genere di distorsione della concorrenza si reputa necessario un elevato livello di onorabilità e professionalità e per tal motivo sarebbe opportuno che i commissari liquidatori abbiano autorevolezza adeguata all'incarico verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti nei ruoli apicali in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e della riconoscibilità nei mercati di riferimento,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a nominare commissari liquidatori che abbiano autorevolezza adeguata all'incarico verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti nei ruoli apicali in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e della riconoscibilità nei mercati di riferimento.
9/4565-A/90Nicola Bianchi, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9, al comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione stabilisce che le misure in esame siano adottate a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito dall'articolo 24 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 recante disposizioni in materia di «Tutela del risparmio nel settore creditizio», e dunque, nell'ambito degli interventi autorizzati dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Relazione al Parlamento presentata alle Camere il 21 dicembre 2016;
    l'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione finanziaria di 20 miliardi di euro per l'anno 2017 da reperire, a condizioni di mercato, attraverso operazioni di emissione di titoli del debito pubblico. Il Fondo è destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale e degli oneri relativi alla concessione di garanzie dello Stato su passività di nuova emissione e per l'erogazione di liquidità di emergenza a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani;
    la Relazione al Parlamento presentata alle Camere il 21 dicembre 2016 è stata redatta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 le quali dispongono che, in presenza di eventi straordinari al di fuori del controllo dello Stato quali gravi crisi finanziarie nonché gravi calamità naturali con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese, il Governo possa ricorrere alla procedura di indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie nei limiti indicati dalle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, della citata legge. La Relazione al Parlamento ha come obiettivo la necessità di aggiornare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicando la durata e la misura dello scostamento, le finalità a cui vengono destinate le risorse disponibili in conseguenza dello scostamento ed il relativo piano di rientro verso l'obiettivo programmatico. È doveroso precisare che la Relazione al Parlamento, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non definisce il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico e non indica alcuna delle misure predisposte. Il Governo, quindi, dispone di ampia discrezionalità nella predisposizione del piano di rientro verso l'obiettivo programmatico;
    al fine di monitorare l'impatto della crisi del sistema bancario e finanziario italiano sulla finanza pubblica,

impegna il Governo

a presentare alle Camere una relazione con la quale provvede ad indicare tutti i possibili interventi, le banche interessate, la quantificazione delle risorse necessarie e la tempistica della risoluzione delle crisi.
9/4565-A/91Paolo Nicolò Romano, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
    nell'ambito della citata procedura sembrerebbero evincersi circa 3.900 esuberi – circa 1.100 lavoratori dal perimetro delle due banche venete, il resto annoverabile al gruppo Intesa Sanpaolo – ai quali andranno sommati i dipendenti delle società controllate pari a circa mille ulteriori esuberi,

impegna il Governo

a prevedere interventi volti ad assicurare politiche attive di sostegno per il personale delle banche al fine di garantire che il predetto personale che si trovasse eventualmente in esubero non venga danneggiato dalla liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca.
9/4565-A/92Dall'Osso, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento al nostro esame disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle stesse, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
    il 24 giugno 2017 l'Italia ha notificato alla Commissione europea il piano di aiuti per facilitare la liquidazione di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca;
    il 25 giugno 2017 la Commissione ha approvato le misure predisposte dall'Italia e contenute nel provvedimento in esame;
    il comma 3 dell'articolo stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, debba presentare alla Commissione europea una relazione annuale, sino al termine della procedura, con le informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati in esecuzione del decreto in esame;
    il legislatore nel formulare la norma non ha ritenuto di inserire, tra i destinatari della relazione annuale citata, oltre alla Commissione europea, anche il Parlamento, a cui comunque dovrebbe essere fornita una adeguata pubblicità degli interventi che vengono in questa sede approvati,

impegna il Governo

a fornire, al pari della Commissione europea, anche al Parlamento, una relazione finale della procedura di cui si chiede l'approvazione.
9/4565-A/93Cominardi, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, individua i beneficiari delle misure di ristoro, disciplinate dal medesimo articolo, assimilando alla fattispecie degli investitori «anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.»;
    il Comitato per la legislazione ha espresso il previsto parere ai sensi dell'articolo 96-bis del Regolamento;
    nel richiamato parere in occasione dell'esame del provvedimento il Comitato per la legislazione con riguardo al riferimento al coniuge e al convivente more uxorio ha segnalato l'assenza di coordinamento con la disciplina vigente prevista dalla legge n. 76 del 2016 recante Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;
   considerato che:
    per quanto in presenza di una prassi secondo la quale il mancato riferimento nei testi di legge alle unioni civili non porrebbe particolari problematiche alla luce della previsione recata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016, in forza del quale le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; è indubbio che l'assenza di un esplicito e formale riferimento disposto attraverso il coordinamento normativo richiamato in premessa rischierebbe di arrecare un danno effettivo ai soggetti interessati dalla legge n. 76 del 2016,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure al fine di coordinare le disposizioni di cui al richiamato articolo 6 comma 1 con la disciplina vigente in materia di unioni civili al fine di garantire anche ai soggetti in unione civile di godere dei medesimi diritti di chi ha contratto matrimonio.
9/4565-A/94Chimienti, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. disponendo all'articolo 2 comma 1 lettera c) che i commissari liquidatori procedano alla cessione secondo quanto stabilito dal successivo articolo;
    il comma 2 del succitato articolo 3 reca, tra le altre, disposizioni volte a disapplicare i termini previsti dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, riguardanti gli obblighi di informazione ai quali cedente e cessionario sono soggetti nei confronti dei lavoratori;
   considerato che:
    la espressa deroga di cui all'articolo 3 comma 2 opera su disposizioni che si riferiscono al trasferimento d'azienda che si intende effettuare ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, ciononostante nel decreto-legge in esame non è presente alcun riferimento a tale articolo;
    la disapplicazione a norma di legge degli obblighi di cui all'articolo 47, legge 29 dicembre 1990, n. 428, ha permesso di trasferire i dipendenti di Banca Popolare di Vicenza e quelli di Veneto Banca nell'organizzazione di Banca Intesa senza alcuna informazione preventiva né coinvolgimento delle rappresentanze sindacali;
    secondo quanto emerso in occasione dell'esame del provvedimento in Commissione XI, Banca Intesa si sarebbe impegnata nel corso degli incontri svoltisi con il Governo a non licenziare alcun dipendente ceduto prevedendo procedure di esodo incentivato e di prepensionamento per circa 3900 dipendenti interessati dal trasferimento aziendale, ciononostante come riportato da organi di informazione la stessa Banca Intesa sarebbe intenzionata a chiudere circa 600 sportelli;
    nel corso dell'esame svolto non è emerso se la prevista chiusura dei 600 sportelli comporterà ulteriori esuberi rispetto a quelli già previsti attraverso i piani di esodo incentivato,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure al fine di monitorare nel corso dei prossimi 48 mesi l'andamento dei livelli occupazionali di Banca Intesa, presentando i risultati in una relazione semestrale alle Camere.
9/4565-A/95Ciprini, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. disponendo all'articolo 2 comma 1 lettera c) che i commissari liquidatori procedano alla cessione secondo quanto stabilito dal successivo articolo;
    il comma 2 del succitato articolo 3 reca, tra le altre, disposizioni volte a disapplicare i termini previsti dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, riguardanti gli obblighi di informazione ai quali cedente e cessionario sono soggetti nei confronti dei lavoratori;
   considerato che:
    la espressa deroga di cui all'articolo 3 comma 2 opera su disposizioni che si riferiscono al trasferimento d'azienda che si intende effettuare ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori, ciononostante nel decreto-legge in esame non è presente alcun riferimento a tale articolo;
    la disapplicazione a norma di legge degli obblighi di cui all'articolo 47, legge 29 dicembre 1990, n. 428, ha permesso di trasferire i dipendenti di Banca Popolare di Vicenza e quelli di Veneto Banca nell'organizzazione di Banca Intesa senza alcuna informazione preventiva né coinvolgimento delle rappresentanze sindacali;
    secondo quanto emerso in occasione dell'esame del provvedimento in Commissione XI, Banca Intesa si sarebbe impegnata nel corso degli incontri svoltisi con il Governo a non licenziare alcun dipendente ceduto prevedendo procedure di esodo incentivato e di prepensionamento per circa 3900 dipendenti interessati dal trasferimento aziendale, ciononostante come riportato da organi di informazione la stessa Banca Intesa sarebbe intenzionata a chiudere circa 600 sportelli; nel corso dell'esame svolto non è emerso se la prevista chiusura dei 600 sportelli comporterà ulteriori esuberi rispetto a quelli già previsti attraverso i piani di esodo incentivato; secondo ulteriori fonti di informazione il medesimo rischio di liquidazione coatta che ha interessato Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca potrebbe interessare anche Cassa di risparmio di Genova e altri istituti bancari,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure, in vista di future ed eventuali procedure di liquidazione coatta, volte a garantire un percorso di maggiore trasparenza e coinvolgimento dei lavoratori nel pieno rispetto della disciplina concernente il trasferimento d'azienda e il mantenimento dei diritti dei lavoratori, nonché la tutela dei livelli occupazionali.
9/4565-A/96Tripiedi, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. disponendo all'articolo 2 comma 1 lettera c) che i commissari liquidatori procedano alla cessione secondo quanto stabilito dal successivo articolo;
    il comma 2 del succitato articolo 3 reca, tra le altre, disposizioni volte a disapplicare i termini previsti dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, riguardanti gli obblighi di informazione ai quali cedente e cessionario sono soggetti nei confronti dei lavoratori;
   considerato che:
    la espressa deroga di cui all'articolo 3 comma 2 opera su disposizioni che si riferiscono al trasferimento d'azienda che si intende effettuare ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, ciononostante nel decreto-legge in esame non è presente alcun riferimento a tale articolo;
    la disapplicazione a norma di legge degli obblighi di cui all'articolo 47, legge 29 dicembre 1990, n. 428, ha permesso di trasferire i dipendenti di Banca Popolare di Vicenza e quelli di Veneto Banca nell'organizzazione di Banca Intesa senza alcuna informazione preventiva né coinvolgimento delle rappresentanze sindacali;
    secondo quanto emerso in occasione dell'esame del provvedimento in Commissione XI, Banca Intesa si sarebbe impegnata nel corso degli incontri svoltisi con il Governo a non licenziare alcun dipendente ceduto prevedendo procedure di esodo incentivato e di prepensionamento per circa 3900 dipendenti interessati dal trasferimento aziendale, ciononostante come riportato da organi di informazione la stessa Banca Intesa sarebbe intenzionata a chiudere circa 600 sportelli;
    nel corso dell'esame svolto non è emerso se la prevista chiusura dei 600 sportelli comporterà ulteriori esuberi rispetto a quelli già previsti attraverso i piani di esodo incentivato,

impegna il Governo

ad istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Osservatorio sulla crisi e sui livelli occupazionali del settore creditizio, i cui risultati siano trasmessi in una relazione semestrale alle Camere.
9/4565-A/97Lombardi, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
    alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
    alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
    alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
     l'articolo 9, al comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione stabilisce che le misure in esame siano adottate a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito dall'articolo 24 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 recante disposizioni in materia di «Tutela del risparmio nel settore creditizio», e dunque, nell'ambito degli interventi autorizzati dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Relazione al Parlamento presentata alle Camere il 21 dicembre 2016;
    l'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione finanziaria di 20 miliardi di euro per l'anno 2017 da reperire, a condizioni di mercato, attraverso operazioni di emissione di titoli del debito pubblico. Il Fondo è destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale e degli oneri relativi alla concessione di garanzie dello Stato su passività di nuova emissione e per l'erogazione di liquidità di emergenza a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani;
    l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione introduce misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza consentendo loro l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolar modo all'erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno n. 119;
    in considerazione del rilevante impatto sulla finanza pubblica degli interventi dello Stato ai sensi del combinato disposto degli articolo 4 e 9 ed in considerazione del grave danno sociale relativo alle limitazioni delle prestazioni del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 6 sarebbe opportuno rendere noti i principali debitori insolventi delle Banche poste in liquidazione. Altresì si evidenzia che riferendosi implicitamente al caso Monte Paschi di Siena, il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, in un'intervista rilasciata al Mattino dichiarò: «Io chiedo a titolo personale che vengano resi noti i primi cento debitori insolventi delle banche che sono state salvate e per farlo, avrebbe pensato al varo «di una riforma di legge sia per le banche risolute sia per quelle preventivamente salvate dallo Stato»;
    il sottosegretario al ministero dell'Economia, Pier Paolo Baretta rispetto al rendere pubblici i nomi dei debitori insolventi delle banche salvate replicò affermando che si sarebbe trattato di «Un bel segnale di moralizzazione che va raccolto e approfondito»;
    anche per il caso delle banche venete poste in liquidazione non si conoscono i nominativi dei maggiori debitori insolventi. Attualmente la normativa prevede una relazione quadrimestrale al Parlamento in cui vengono indicati dal Ministero dell'economia i profili di rischio, con l'indicazione di chi ha crediti in sofferenza pari o superiori all'1 per cento del patrimonio della banca,

impegna il Governo

al fine di soddisfare opportune ragioni di giustizia e trasparenza ad adottare iniziative anche di tipo normativo volte a rendere pubblici i nomi dei grandi debitori insolventi delle banche anche individuando un'eventuale soglia limite oltre la quale tale adempimento risulti obbligatorio.
9/4565-A/98Cancelleri, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 disciplina la cessione alla Società per la Gestione di Attività S.p.A., da parte dei commissari liquidatori, dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti o retrocessi;
    in particolare il comma 4, attribuisce alla Società per la Gestione di Attività (SGA) il potere di costituire – nell'ambito dell'amministrazione dei crediti e degli altri beni e rapporti giuridici acquistati – patrimoni destinati;
    analogo potere è attribuito dal comma 5 dello stesso articolo al Ministro dell'economia e delle finanze, senza che tuttavia venga specificata la casistica in relazione alla quale possa essere esercitato il potere dell'una e dell'altro,

impegna il Governo

ad adottare iniziative anche di tipo normativo volte a specificare nel dettaglio le differenti situazioni in cui il potere previsto possa essere esercitato dalla Società o dal Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di evitare dannose ed inutili sovrapposizioni.
9/4565-A/99Della Valle, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto in esame disciplina la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Le disposizioni in commento rappresentano una deroga alla disciplina di risoluzione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento prevista dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e recepita dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
    da quanto si desume dall'analisi delle disposizioni introdotte dal decreto in esame, ivi compresa la predisposizione di misure di ristoro per i detentori di strumenti finanziari subordinati di cui all'articolo 6 si evince che tale deroga rappresenti la volontà politica del Governo di non applicare all'ordinamento giuridico italiano la disciplina europea in materia di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento nonché la volontà di individuare altre soluzioni normative per la gestione delle crisi del sistema bancario italiano;
    sarebbe quindi opportuno modificare la disciplina in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento escludendo ogni genere di misura di condivisione dei rischi a carico dei risparmiatori,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa anche di carattere normativo volta a modificare la disciplina di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento sopprimendo la disciplina sul bail-in.
9/4565-A/100Crippa, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
    la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di efficacia della cessione riguardo al debito ceduto di cui all'articolo 1264 del codice civile,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di efficacia della cessione riguardo al debito ceduto di cui all'articolo 1264 del codice civile.
9/4565-A/101Da Villa, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale,
    la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di trasferimento di cui all'articolo 2022 del codice civile,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di trasferimento di cui all'articolo 2022 del codice civile.
9/4565-A/102Vallascas, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
    la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di circolazione delle azioni di cui all'articolo 2355 del codice civile,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di circolazione delle azioni di cui all'articolo 2355 del codice civile.
9/4565-A/103Fantinati, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
    la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di efficacia e pubblicità di cui all'articolo 2470 del codice civile,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di efficacia e pubblicità di cui all'articolo 2470 del codice civile.
9/4565-A/104Lorefice, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
    la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di quote ed azioni di cui all'articolo 2525 del codice civile,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di quote ed azioni di cui all'articolo 2525 del codice civile.
9/4565-A/105Colonnese, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
    la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di imprese soggette a registrazione di cui all'articolo 2556 del codice civile,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di imprese soggette a registrazione di cui all'articolo 2556 del codice civile.
9/4565-A/106Silvia Giordano, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
    la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di crediti relativi all'azienda ceduta di cui all'articolo 2559,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di crediti relativi all'azienda ceduta di cui all'articolo 2559.
9/4565-A/107Grillo, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
    la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla in materia, di termini relativi al trasferimento di azienda di cui all'articolo 47 della legge n. 428 del 1990,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla in materia di termini relativi al trasferimento di azienda di cui all'articolo 47 della legge n. 428 del 1990.
9/4565-A/108Mantero, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
    la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alle disposizioni in materia di obbligazioni solidali tra cessionario e cedente nell'ambito della procedura di cessione di azienda di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 231 del 2001,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alle disposizioni in materia di obbligazioni solidali tra cessionario e cedente nell'ambito della procedura di cessione di azienda di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 231 del 2001.
9/4565-A/109Nesci, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
    la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore nel caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda di cui all'articolo 36 della legge n. 392 del 1978,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore nel caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda di cui all'articolo 36 della legge n. 392 del 1978.
9/4565-A/110L'Abbate, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
    la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di diritto di prelazione relativa ad immobili locati di cui all'articolo 38 della legge n. 392 del 1978,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di diritto di prelazione relativa ad immobili locati di cui all'articolo 38 della legge n. 392 del 1978.
9/4565-A/111Gagnarli, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
    la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
9/4565-A/112Gallinella, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
    la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di mancata presentazione dell'istanza in sanatoria delle opere abusive di cui all'articolo 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di mancata presentazione dell'istanza in sanatoria delle opere abusive di cui all'articolo 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985.
9/4565-A/113Parentela, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
    la procedura di cessione dei crediti deteriorati di cui all'articolo 5 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di cessioni di cui all'articolo 58 del Testo unico bancario,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di cessioni di cui all'articolo 58 del Testo unico bancario.
9/4565-A/114Lupo, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
    la procedura di cessione dei crediti deteriorati di cui all'articolo 5 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di pubblicità della costituzione del patrimonio destinato di cui all'articolo 2447-quater secondo comma del codice civile,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di pubblicità della costituzione del patrimonio destinato di cui all'articolo 2447-quater secondo comma del codice civile.
9/4565-A/115Massimiliano Bernini, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 introduce una serie di agevolazioni fiscali connesse alle cessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame;
    in particolare il comma 2 qualifica ex lege come cessioni di azienda le cessioni di cui al comma 3, esentandole ai fini IVA;
    ai fini IVA, infatti, le cessioni di aziende non vengono considerate cessioni di beni e quindi sono esenti da IVA;
    la cessione d'azienda, o di un suo ramo, in quanto operazione esclusa dall'applicazione dell'Iva per carenza del presupposto oggettivo, è, tuttavia, soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale (articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 1986), con aliquote variabili dal 2 per cento al 12 per cento in relazione alla natura dei beni (immobiliare o meno) facenti parte del complesso ceduto;
    in contrasto con tale consolidata normativa, il comma 2 prevede, a beneficio dei soli soggetti destinatari del provvedimento, che gli atti aventi ad oggetto le cessioni, nonché le retrocessioni e le restituzioni, siano soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a disciplinare il trattamento ai fini dell'imposta di registro delle cessioni di cui all'articolo 7 comma 3, in armonia con il dettato di cui agli articoli 2 e 3 decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 per la totalità dei contribuenti, secondo principi di coerenza, non discriminazione e uniformità di trattamento di tutti i contribuendo dinanzi alla legge.
9/4565-A/116Benedetti, Sibilia, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Villarosa.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
    la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di beni culturali di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 42 del 2004,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di beni culturali di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
9/4565-A/117Battelli, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
    la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di condizione sospensiva di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di condizione sospensiva di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004.
9/4565-A/118Vignaroli, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
    la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di condizioni di prelazione di cui all'articolo 61, comma 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di condizioni di prelazione di cui all'articolo 61, comma 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004.
9/4565-A/119Luigi Di Maio, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
    la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di attestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di attestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005.
9/4565-A/120Fraccaro, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
    la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di atti pubblici e scritture private autenticate relative al trasferimento o costituzione di diritti reali di cui all'articolo 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di atti pubblici e scritture private autenticate relative al trasferimento o costituzione di diritti reali di cui all'articolo 29, comma 1-bis, della legge n. 52 del 1985.
9/4565-A/121Petraroli, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 in corso di conversione dispone la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza Spa e di Veneto banca Spa. L'articolo 3 dispone la cessione dell'azienda, dei relativi rami, dei beni, diritti e rapporti giuridici, nonché ogni altra attività o passività di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca al cessionario individuato sulla base di trattative a livello individuale svolte anche prima dell'entrata in vigore del decreto in esame che da fonti stampa si apprende risulti essere Banca Intesa Sanpaolo. La procedura di cessione avviene nell'ambito di un intervento pubblico – disciplinato dall'articolo 4 del decreto in esame – preposto:
     alla concessione della garanzia statale a copertura dello sbilancio di cessione;
     alla erogazione del supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario (al fine quindi di fronteggiare l'assorbimento patrimoniale connesso alla ponderazione del rischio acquisito);
     alla concessione della garanzia statale sull'adempimento degli obblighi delle due banche in liquidazione relativi ad impegni assunti in precedenza;
     alla erogazione al cessionario di fondi necessari alla ristrutturazione aziendale;
    la procedura di cessione di cui all'articolo 3 è stata predisposta in deroga alla disciplina in materia di sanzioni relative alla lottizzazione abusiva di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa volta a predisporre una relazione annuale al fine di monitorare l'impatto della deroga alla disciplina in materia di sanzioni relative alla lottizzazione abusiva di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
9/4565-A/122Baroni, Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 01 del provvedimento dispone che nell'ambito di una procedura di risanamento e ricapitalizzazione degli istituti bancari di cui al decreto-legge n. 237 del 2016, al fine di assicurare la parità di trattamento nella ripartizione degli oneri, ove l'istituto emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato, sia automaticamente prorogato di sei mesi il termine di scadenza delle passività oggetto di burden sharing, se tale termine di scadenza ricade nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla;
    la suddetta proroga rappresenta una moratoria concessa ope legis, a mezzo di decretazione d'urgenza, per riscadenzare il debito di una banca nei confronti del risparmiatore che aveva acquistato l'obbligazione in questione, e che troverebbe giustificazione, secondo il Governo, in cause di forza maggiore;
    in questa occasione il Governo è andato in soccorso del sistema bancario al fine di scongiurare il fallimento della banca emittente che si sarebbe determinato se quell'obbligazione fosse andata a scadenza;
    stessa attenzione però non è mai stata riservata da parte del Governo a quei cittadini o a quelle aziende che, versando in condizioni di conclamata difficoltà economica, chiedevano una moratoria dei pagamenti dei ratei del proprio finanziamento;
    la legge di stabilità per l'anno 2015 ha previsto, limitatamente al triennio 2015-2017, una moratoria dei mutui, ma subordinata alla adesione da parte dell'istituto mutuante all'accordo sottoscritto tra l'ABI e l'Associazione di consumatori,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative atte ad accordare al debitore, nell'ambito di un rapporto di finanziamento, la possibilità di sospendere, in caso di conclamata od oggettiva difficoltà economica, il pagamento per un periodo di tempo determinato fino ad un massimo di trentasei ratei.
9/4565-A/123Paglia, Marcon, Placido, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    Banca Intesa, il cessionario delle due banche in liquidazione, ha assicurato in diverse sedi che, a seguito del trasferimento del personale di queste ultime, non si darà luogo a licenziamenti e si farà ricorso, su base volontaria, agli incentivi al prepensionamento previsti nell'ambito del Fondo di solidarietà del settore del credito, nonché ad ulteriori misure volte a salvaguardare i livelli occupazionali;
    nessuna disposizione è prevista all'interno del provvedimento a garanzia di quanto affermato dal cessionario con riferimento al piano degli esuberi, né tantomeno per quei dipendenti delle società partecipate dalle due banche venete che, non essendo stati acquisiti dal cessionario, rientreranno nel perimetro della bad bank Sga, insieme ai crediti deteriorati;
    i dipendenti delle banche in questi anni hanno già pagato con pesanti sacrifici il prezzo delle difficoltà delle loro aziende e adesso per loro è arrivato il tempo di avere certezze e sicurezze occupazionali per il futuro;
    il piano degli esuberi, la cui trattativa si è avviata il 6 luglio 2017, coinvolge circa 3.900 dipendenti, dei quali poco meno di 1.100 rientrano nel perimetro delle due banche in liquidazione, mentre i restanti, circa 2.800, rientreranno nel perimetro della banca cessionaria,

impegna il Governo

a vigilare affinché nell'ambito delle procedure di trasferimento del personale e della trattativa sugli esuberi vengano coinvolti e garantiti, con priorità, tutti lavoratori rientranti nel perimetro della bad bank.
9/4565-A/124Placido, Airaudo, Paglia, Marcon, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento esclude dalla cessione, anche in deroga al principio della par condicio creditorum, la categoria, seppur minoritaria, dei piccoli azionisti, cioè quella miriade di vecchi soci con quote di partecipazione residuali nelle due banche venete ed il cui valore era stato nell'ultimo anno significativamente ridotto, e che sulla base di quanto previsto dal provvedimento si vedrebbero azzerare anche la loro minima quota partecipativa;
    si tratta di risparmiatori, famiglie, lavoratori, pensionati, che hanno scommesso cifre importanti per il loro bilancio famigliare su istituti che credevano in buona salute e ben gestiti, per i quali il provvedimento non contempla alcuna misura di sostegno, né di tutela giurisdizionale,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a prevedere in favore dei piccoli azionisti che pur avendo investito in modo inconsapevole i propri risparmi in strumenti finanziari subordinati emessi dalle due banche venete sottoposte alla liquidazione di cui all'articolo 2 del provvedimento, sono esclusi dalla stessa, l'emissione di warrant convertibili in azioni della banca cessionaria, al fine di ristorarli della perdita economica.
9/4565-A/125Marcon, Paglia, Fassina, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, all'articolo 6 comma 1 prevede che gli investitori (persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa) che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al provvedimento in esame, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori, istituito dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1,comma 855);
    il suddetto Fondo riconosce ai risparmiatori danneggiati un indennizzo forfetario pari all'80 per cento del prezzo di acquisto dello strumento finanziario,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, elevando al 100 per cento la percentuale di indennizzo forfetario del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari.
9/4565-A/126Fratoianni, Paglia, Marcon, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.» prevede una speciale procedura d'insolvenza volta a consentire, attraverso specifiche misure pubbliche di sostegno, una liquidazione di dette Banche in forma non «atomistica» allo scopo di contenerne l'impatto tanto sui creditori, quanto sul tessuto dell'economia reale;
    in questo contesto, vengono in particolare recate, all'articolo 6, misure di ristoro in favore degli investitori, disponendo il loro accesso al Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge, ed altresì disponendo che le richiamate misure in favore di detentori, al momento della liquidazione coatta amministrativa, di strumenti finanziari di debito subordinato, emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un diretto rapporto negoziale con le Banche emittenti, si applichino «solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014», ossia la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della direttiva 2014/58/UE in materia di risoluzione delle crisi bancarie;
    la suddetta direttiva BRRD è stata però recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con entrata in vigore, in particolare, delle disposizioni in materia di bail in contenute nel Titolo IV, Capo IV, Sezione III, a partire dal 1 gennaio 2016;
    risulta, inoltre, senz'altro urgente una sistematica valutazione delle disposizioni in materia di azioni di responsabilità e sanzioni a carico degli amministratori di enti creditizi sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa,

impegna il Governo:

   ad un'urgente adozione, attraverso ulteriori provvedimenti normativi, di rafforzate misure di ristoro in favore degli investitori di cui all'articolo 6, con particolare riferimento all'opportunità della riconsiderazione del termine del 12 giugno 2014 quale data limite per la sottoscrizione o l'acquisto di strumenti finanziari di debito subordinato suscettibili dell'applicazione degli interventi di solidarietà di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo richiamato;
   ad un'urgente adozione, attraverso ulteriori provvedimenti normativi, di disposizioni recanti – a fronte dell'esercizio da parte dei commissari liquidatori dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile e dell'accoglimento da parte del giudice della domanda nei confronti degli amministratori delle banche – la previsione che detti amministratori siano sempre condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ed all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
9/4565-A/127Taranto, Ginefra, Grassi, Chaouki, Castricone, Marroni, Mongiello, Valiante.


   La Camera,
   premesso che:
    la Banca di Credito Cooperativo di Cittanova (RC) è un istituto di credito con una storia secolare che ha avuto origine dal movimento mutualistico delle Casse Rurali e Artigiane e fonda la sua forza proprio sul tessuto sociale popolare e solidaristico;
    nel corso degli anni la struttura si è dotata di numerosi sportelli nell'area della Piana di Gioia Tauro e sul versante jonico meridionale, rafforzando la sua presenza sul territorio con l'istituzione di otto filiali e portando ad oltre cinquanta il numero dei dipendenti;
    nel novembre 2016 la Banca d'Italia approvava il progetto industriale della società che prevedeva la fusione per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo di Montepaone (VV) nella Banca di Credito Cooperativo di Cittanova, non rilevando ostacoli sotto il profilo del presidio del credito e della credibilità del management;
    la Banca d'Italia con provvedimento n. 0431964 del 31 marzo 2017 ha disposto lo scioglimento degli Organi amministrativi e di controllo della B.C.C. di Cittanova e l'ha sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 70, comma 1 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e successive modificazioni e integrazioni;
    nella relazione dei commissari straordinari si legge che: «L'adozione del provvedimento si è reso necessario in quanto gli accertamenti ispettivi di vigilanza hanno evidenziato l'insussistenza delle condizioni di sana e prudente gestione dell'intermediario, in relazione alle debolezze degli assetti di governo, che hanno condizionato e ritardato gli interventi necessari al superamento delle criticità aziendali, e dell'elevata esposizione ai rischi operativi e legali connessi con le carenze del comparto antiriciclaggio in presenza di diffuse carenze nel comparto creditizio.»;
    risulta abbastanza contraddittorio che l'istituto di vigilanza abbia espresso un giudizio favorevole al progetto industriale di fusione, senza rilevare alcun ostacolo in ordine al presidio del credito, alla correttezza operativa e alla gestione dei flussi finanziari, cambiando questo giudizio a distanza di soli quattro mesi;
    l'Amministrazione straordinaria a quanto è dato sapere risulterebbe adottare ad oggi una politica di gestione che, nei fatti, frena anche l'ordinario ricorso al credito, snaturando così la mission di un istituto di credito che si basa soprattutto sul radicamento territoriale e sul rapporto personale coi soci e la clientela che si sta allontanando dall'istituto;
    la perdita di una delle poche risorse economico finanziarie di sostegno al fragile tessuto imprenditoriale ed alle comunità locali costituirebbe un grave colpo in una realtà così drammaticamente provata dalla crisi economico sociale, caratterizzata da disoccupazione, povertà diffuse e malessere sociale;
    il perdurare di tali condizioni alimenterebbe, inevitabilmente, un progressivo scollamento della banca dal territorio tale da produrre un suo ridimensionamento e la chiusura di proprie filiali con conseguente drastica riduzione di personale;
    in attuazione della riforma delle BCC varata nell'aprile 2016, entro maggio 2018 la BCC di Cittanova dovrà aderire ad una delle due capogruppo nazionali, Iccrea Banca o Cassa Centrale Banca,

impegna il Governo

nell'ambito delle proprie competenze a verificare quanto riportato nelle premesse in merito alla politica posta in essere dalla gestione commissariale nonché a valutare l'opportunità di attivarsi tempestivamente per porre in essere tutte le azioni finalizzate alla salvaguardia dei correntisti, dei soci e dei livelli occupazionali del citato istituto di credito in una realtà complessa come quella del comprensorio in oggetto.
9/4565-A/128Battaglia, Magorno.


   La Camera,
   premesso che:
    con comunicato stampa del 9 gennaio 2017 Banca Popolare di Vicenza ha annunciato l'avvio di un'iniziativa di conciliazione transattiva rivolta agli azionisti che hanno investito in azioni dell'istituto negli ultimi 10 anni; l'offerta pubblica di transazione prevede un riconoscimento economico pari a 9 euro per ogni azione acquistata tramite una banca del Gruppo Banca Popolare di Vicenza a partire dal 1o gennaio 2007 e sino al 31 dicembre 2016, al netto delle vendite; il riconoscimento è erogato a fronte della rinuncia dell'azionista a qualsiasi pretesa in relazione all'investimento in (o mancato disinvestimento di) titoli azionari Banca Popolare di Vicenza, titoli che rimangono comunque di proprietà dell'azionista;
    contestualmente Banca Popolare di Vicenza ha costituto un fondo, per complessivi 30 milioni di euro, a sostegno degli azionisti che versano in condizioni disagiate e riservato esclusivamente agli azionisti che rientrano nel perimetro dell'offerta di Transazione e che rinunciano ad azioni risarcitorie; l'iniziativa si basa sulla consapevolezza della presenza di situazioni di impoverimento e grave disagio sociale che coinvolgono alcuni azionisti risparmiatori dell'istituto;
    il 9 aprile 2017 Banca Popolare di Vicenza ha reso noto che a tale offerta hanno aderito 66.770 azionisti, pari al 71,9 per cento del totale e portatori del 68,7 per cento delle azioni comprese nell'offerta di Transazione;
    analogamente a quanto disposto da Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca ha disposto un'iniziativa di conciliazione transattiva, mediante un'Offerta di Transazione con un indennizzo forfettario ed onnicomprensivo pari al 15 per cento della perdita teorica sofferta in conseguenza degli acquisti di Azioni Veneto Banca (al netto delle vendite effettuate e dei dividendi percepiti) avvenuti nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2016, a fronte della rinuncia dell'azionista a promuovere azioni legali;
    il Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca ha inoltre deliberato la costituzione di un Fondo di solidarietà di 30 milioni di euro per sostenere i Soci che versano in comprovate situazioni di particolare disagio socio-economico, rivolto ai medesimi destinatari dell'offerta Pubblica di Transazione;
    Veneto Banca ha visto aderire all'offerta 54.374 azionisti, equivalenti al 72,6 per cento del totale, portatori del 67,6 per cento delle azioni comprese nel perimetro dell'offerta di Transazione;
    successivamente alla scadenza delle due offerte, le banche venete hanno rinunciato alla sospensiva sul raggiungimento dell'80 per cento delle adesioni all'offerta di transazione ai soci, così come originariamente previsto;
    i ristori destinati ai soci che hanno aderito alle richiamate offerte di transazione, differentemente rispetto a quanto comunicato informalmente agli stessi dai due istituti proponenti, concorrono alla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    come anche chiarito dal Governo in risposta ad alcuni atti di sindacato ispettivo, è invece esclusa senza eccezioni la tassazione degli indennizzi a persone fisiche disposti ai sensi del decreto-legge n. 59 del 2016 per i possessori di obbligazioni subordinate emesse da Banca Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e CariChieti,

impegna il Governo

a garantire che gli indennizzi erogati ai soci ai sensi delle offerte pubbliche di transazione presentate da Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca non siano in ogni caso soggetti ad azione revocatoria da parte dei commissari liquidatori intervenuti ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, e ad escludere le somme erogate ai soci che hanno aderito alle suddette offerte dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
9/4565-A/129Moretto, Ginato, Sbrollini, Crivellari, De Menech, Miotto, Zan, Narduolo, Rubinato, Rotta, Rostellato, Crimì, Borghi, Marco Di Maio, Casellato.


   La Camera,
   premesso che:
    a seguito delle decisioni assunte dalle autorità europee il 23 giugno 2017, con il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, ha sottoposto Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca a liquidazione coatta amministrativa;
    tenuto conto delle specificità delle due banche, nonché dell'impossibilità a procedere con una ricapitalizzazione precauzionale per l'indisponibilità di capitali privati ad intervenire nell'operazione, è stata applicata, nel rispetto delle regole europee, la disciplina nazionale relativa alle procedure di insolvenza, a specifiche condizioni, tra le quali il pieno contributo ai costi di risanamento da parte dei possessori di azioni e di obbligazioni subordinate, secondo il regime di burden sharing;
    nella convinzione che la messa in liquidazione delle due banche potesse avere un forte impatto sull'economia delle regioni in cui esse sono maggiormente attive, il Governo ha ritenuto opportuno impiegare risorse pubbliche per rendere meno onerosa, in senso ampio, la gestione dell'operazione, attuando una speciale procedura d'insolvenza finalizzata a garantire una gestione ordinata della crisi delle due banche, preservandone così il valore ed evitando l'improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per imprese e famiglie, che avrebbe avuto immediate e gravissime ripercussioni sul tessuto produttivo e sociale, per l'occupazione e per i risparmiatori;
    ai sensi di tale procedura, la Banca d'Italia ha nominato i rispettivi organi liquidatori che hanno provveduto alla cessione di parte delle attività e passività aziendali, ivi incluso il trasferimento del relativo personale, a Intesa Sanpaolo S.p.A., subentrata nei rapporti delle cedenti con la clientela senza soluzione di continuità, mentre i diritti degli azionisti e le passività subordinate sono rimasti in capo alle due banche liquidate; i crediti deteriorati delle due banche, esclusi dalla cessione, vengono trasferiti a Società per la Gestione di Attività S.p.a., il cui capitale è interamente posseduto dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), e che si occuperà di massimizzarne il valore di recupero;
    la procedura di liquidazione ai sensi del decreto in discussione, prevede la massima tutela di tutti i risparmiatori, ossia correntisti e obbligazionisti ordinari;
    nonostante la normativa europea in materia di gestione delle crisi bancarie — il richiamato regime del burden sharing — richieda che i possessori di azioni e di obbligazioni subordinate contribuiscano pienamente ai costi di risanamento, anche nel presente decreto, come nella gestione del caso delle «quattro banche», c’è una particolare attenzione verso i possessori delle obbligazioni subordinate;
    all'articolo 6 sono infatti previste misure di ristoro per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio, che saranno risarciti per l'80 per cento a carico del Fondo di solidarietà istituito dalla legge di stabilità per il 2016; il ristoro sarà integrale, come si è appreso nel corso della conferenza stampa del Consiglio dei ministri del 25 giugno 2017 e confermato successivamente dalle dichiarazioni del Ministro Padoan, con il restante 20 per cento a carico di Intesa Sanpaolo S.p.a.;
    per quanto concerne gli azionisti, non è prevista alcuna tutela; in particolare, ai sensi dell'articolo 3, sono espressamente esclusi dalla cessione ad Intesa Sanpaolo S.p.A., anche in deroga al principio della par conditio creditorum (articolo 2741 del Codice civile):
     a) determinate passività — riserve e capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare — indicate dalle norme sul bail-in nel quadro di una procedura di risoluzione (di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo n. 180 del 2015);
     b) i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti, derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
     c) le passività derivanti da controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa;
    i proventi della gestione del portafoglio trasferito a Società per la Gestione di Attività S.p.a., dunque al Ministero dell'economia e delle finanze, sono destinati alle banche in liquidazione e saranno disponibili, fra molti anni, per soddisfare i creditori di quest'ultime, fra cui gli azionisti; non vi è però alcuna garanzia che si recupereranno le necessarie risorse né è prevista alcuna forma di ristoro preferenziale per coloro che, anche in ragione di controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, dimostrino di essere stati truffati dalle due banche, o nei casi in cui è evidente la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni;
    se da un lato gli obbligazionisti subordinati sono dunque soddisfatti per intero, restano insoddisfatti gli azionisti, in particolare quelli danneggiati dalle condotte colpose e talvolta dolose tenute dalle due banche sia in sede di collocamento, sia in sede di esecuzione degli ordini di vendita; fra questi azionisti c’è chi ha rinunciato ad aderire alle Offerte pubbliche di transazione delle due banche — con cui hanno offerto ai soci circa il 15 per cento del valore delle azioni a fronte della rinuncia dell'azionista a qualsiasi pretesa risarcitoria in relazione all'investimento in (o mancato disinvestimento di) titoli azionari — perché confidava nell'esito delle cause civili, dei ricorsi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob e nella giustizia penale,

impegna il Governo

ad assicurare che le banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, rispondano dei danni derivanti dal contenzioso con gli azionisti e a garantire la disponibilità di risorse funzionali alle azioni risarcitorie di chi è stato leso dalle condotte tenute in sede di collocamento e di esecuzione degli ordini di vendita, anche promuovendo l'istituzione di un fondo di solidarietà ad hoc volto a concedere un rimborso preferenziale per le perdite ingiustamente subite dai suddetti azionisti, a tal fine prevedendo la possibilità di contributi al fondo dello stesso sistema bancario.
9/4565-A/130Ginato, Moretto, Rubinato, Borghi, Miotto, Sbrollini, Zardini, Rotta, Zan, Crimì, Rostellato, Crivellari, Narduolo, De Menech, Casellato.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca misure univocamente volte ad avviare la procedura di liquidazione della Banca popolare di Vicenza S.p.a. e della Veneto Banca S.p.a., ad assicurare la continuazione dell'esercizio delle imprese e la cessione delle aziende bancarie, nonché a sostenere mediante risorse pubbliche una fuoriuscita ordinata delle due banche dal mercato, nel contesto di una speciale procedura d'insolvenza che si discosta dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo unico bancario;
    e che il decreto-legge, nel disciplinare con caratteri di specialità la liquidazione coatta amministrativa delle due banche venete, si caratterizza per sua natura come ampiamente derogatorio rispetto alla normativa vigente, in particolare, molte previsioni richiamano specificamente disposizioni dell'ordinamento che vengono totalmente o parzialmente derogate;
   considerato altresì che:
    come si evince dalla relazione illustrativa del provvedimento, tali misure, aggiuntive rispetto a quelle già previste dal Testo unico bancario, sono volte a scongiurare il rischio di una distruzione del valore delle aziende coinvolte, che determinerebbe, in ragione dell'improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per famiglie e imprese, forti ripercussioni negative, sia sul piano occupazionale, sia sul tessuto produttivo e sociale delle aree territoriali interessate;
   rilevato inoltre che:
    il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di effettuare un'attività di monitoraggio costante sulle misure di attuazione della procedura di liquidazione di riferire alle Camere, entro un anno, illustrando gli effetti dell'impatto della regolamentazione.
9/4565-A/131Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio,
    tra le diverse misure previste in deroga alla normativa generale, si dispone che il cessionario non risponde con il cedente per obbligazioni relative al pagamento di sanzioni a carico della società per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, nonostante queste risultino dai libri sociali o comunque il cessionario ne fosse a conoscenza;
    in sostanza, anche nel caso in cui i procedimenti giudiziali in corso dovessero accertare reati societari a carico degli amministratori delle passate gestioni, per fatti commessi a vantaggio o nell'interesse delle due banche, il pagamento di tali sanzioni non potrà mai essere richiesto a Banca Intesa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, e ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a garantire il pagamento delle sanzioni per responsabilità a carico degli amministratori.
9/4565-A/132Milanato, Laffranco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia di sottoporre le due banche a liquidazione coatta amministrativa, disponendo altresì la continuazione dell'esercizio dell'impresa; di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente nonché di adottare misure di sostegno pubblico per la predetta cessione;
    nel dettaglio il comma 1 dell'articolo 2 affida a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati su proposta della Banca d'Italia, il compito di disporre la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza; la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del provvedimento in esame nonché la cessione da parte dei commissari liquidatori degli asset all'acquirente individuato (Intesa Sanpaolo) in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario medesimo;
    il provvedimento in esame non prevede l'incompatibilità tra la carica di liquidatore e ex amministratore della banca in liquidazione; è dunque evidente l'insorgere di un conflitto di interessi posto che il nuovo liquidatore potrebbe avere remore nell'assunzione di iniziative anche a tutela del patrimonio aziendale volte a far valere specifiche responsabilità della passata gestione;
    il fatto che siano stati nominati liquidatori con precedente responsabilità di gestione (tenuto conto che non si tratta di una liquidazione volontaria, ma coatta) determina una evidente minorazione delle potenzialità di tutela degli azionisti, dei creditori e dei risparmiatori,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa volta a prevedere l'incompatibilità tra la carica di liquidatore ed ex amministrazione della banca in liquidazione a tutela degli azionisti, dei creditori e dei risparmiatori evitando l'insorgere di un possibile conflitto di interessi.
9/4565-A/133Alberto Giorgetti, Laffranco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio. Tali misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche;
    obiettivo prioritario dell'intervento normativo dovrebbe essere la salvaguardia dei risparmiatori coinvolti nella crisi dei due istituti bancari veneti: sono decine di migliaia, infatti, le persone fisiche che, fuori dall'esercizio di attività speculativa, si sono ritrovati titolari di azioni o di obbligazioni emesse dalle due banche coinvolte e che ora si trovano di fronte al concreto pericolo di perdere quanto dagli stessi investito — molto spesso in esito a procedure di dubbia trasparenza e correttezza — per effetto del nuovo scenario delineatosi;
    il provvedimento in esame si limita a rinviare ai rimedi già previsti in esito alla crisi dei quattro istituti bancari del novembre 2015: tali soggetti possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà, istituito dalla legge di stabilità per il 2016, in favore dei soggetti che avevano investito in strumenti finanziari subordinati delle istituzioni bancarie poste in risoluzione alla fine di novembre 2015;
    tuttavia, tenuto conto dell'accumularsi, successivamente alla istituzione del Fondo di solidarietà previsto per le erogazioni a tale titolo istituito, dei numerosi soggetti potenzialmente ammessi alle suddette erogazioni dopo la loro originaria previsione, per effetto del reiterarsi di crisi bancarie non preventivamente sterilizzate e gestite dagli organi competenti (si pensi ai risparmiatori coinvolti dalla crisi di MPS, oltre alle decine di migliaia interessati da quella delle due banche di cui al presente decreto), le risorse finanziate originariamente stanziate sono palesemente insufficienti a garantire la soddisfazione di tutti; con l'effetto che si rischia di alimentare pericolose differenziazioni di trattamento (risultando ingiustificatamente favoriti i risparmiatori che avranno fatto istanza prima in danno di quelli per i quali i presupposti sono stati resi possibili solo successivamente), e diffusi fenomeni di disagio economico e sociale in vaste aree del Paese connotate da elevata produttività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di correggere squilibri illustrati in premessa e di tutelare i risparmiatori coinvolti nella crisi dei due istituti bancari veneti, prevedendo una adeguata dotazione finanziaria delle risorse del Fondo di solidarietà che, senza gravare sui bilanci delle banche estranee alla presente crisi — e quindi senza rischiare di trasferire ancora una volta proprio alla generalità dei clienti del sistema bancario i costi del ristoro dovuto nei confronti di coloro che siano stati ingiustamente coinvolti dalle condotte non corrette di alcuni istituti soltanto — che sia in linea con il fabbisogno finanziario derivante dall'accumularsi delle posizioni interessate dal ristoro in esame.
9/4565-A/134Laffranco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio. Tali misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche;
    obiettivo prioritario dell'intervento normativo dovrebbe essere la salvaguardia dei risparmiatori coinvolti nella crisi dei due istituti bancari veneti: sono decine di migliaia, infatti, le persone fisiche che, fuori dall'esercizio di attività speculativa, si sono ritrovati titolari di azioni o di obbligazioni emesse dalle due banche coinvolte e che ora si trovano di fronte al concreto pericolo di perdere quanto dagli stessi investito — molto spesso in esito a procedure di dubbia trasparenza e correttezza — per effetto del nuovo scenario delineatosi;
    il provvedimento in esame si limita a rinviare ai rimedi già previsti in esito alla crisi dei quattro istituti bancari del novembre 2015: accesso al Fondo di solidarietà, procedura arbitrale ai sensi dell'articolo 1, commi 855-861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 o, in alternativa, e per chi ne abbia le condizioni patrimoniali, possibilità di erogazione diretta dell'indennizzo forfettario previsto ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119;
    è evidente però come le risorse del Fondo di solidarietà siano palesemente insufficienti a garantire la soddisfazione di tutti, tenuto conto dell'accumularsi, successivamente alla istituzione prevista per le erogazioni a tale titolo istituito, dei numerosi soggetti potenzialmente ammessi alle suddette erogazioni dopo la loro originaria previsione;
    vi, è poi una non comprensibile (ulteriore) differenziazione di trattamento presente nel decreto-legge in danno dei risparmiatori danneggiati dal crack delle due banche venete: per la generalità dei risparmiatori in analoghe condizioni ammessi all'arbitrato ovvero, in alternativa, all'indennizzo forfetario, il primo è consentito anche per titoli acquisiti dopo il 12 giugno 2014 (ai sensi dell'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 59 del 2016). Non si comprende per quale ragione questo non è previsto anche per i risparmiatori coinvolti nella presente procedura, che così vedrebbe cristallizzata una insanabile e gravissima differenziazione di trattamento in loro danno,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento nei confronti dei risparmiatori coinvolti nella crisi delle banche venete, prevedendo attraverso ulteriori iniziative normative la piena parità di trattamento dei risparmiatori ed investitori rispetto a tutti quelli toccati dagli interventi di ristoro adottati dopo le crisi bancarie a partire dal novembre 2015, prevedendo che l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non precluda l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data.
9/4565-A/135Sandra Savino, Laffranco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio. Tali misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche;
    obiettivo prioritario dell'intervento normativo dovrebbe essere la salvaguardia dei risparmiatori coinvolti nella crisi dei due istituti bancari veneti: sono decine di migliaia, infatti, le persone fisiche che, fuori dall'esercizio di attività speculativa, si sono ritrovati titolari di azioni o di obbligazioni emesse dalle due banche coinvolte e che ora si trovano di fronte al concreto pericolo di perdere quanto dagli stessi investito — molto spesso in esito a procedure di dubbia trasparenza e correttezza — per effetto del nuovo scenario delineatosi;
    il provvedimento in esame si limita a rinviare ai rimedi già previsti in esito alla crisi dei quattro istituti bancari del novembre 2015: accesso al Fondo di solidarietà, procedura arbitrale ai sensi dell'articolo 1, commi 855-861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 o, in alternativa, e per chi ne abbia le condizioni patrimoniali, possibilità di erogazione diretta dell'indennizzo forfettario previsto ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119;
    a tal proposito, è necessario disporre un differimento del termine per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'indennizzo forfetario: il termine del 30 settembre 2017, infatti, anche considerato il periodo estivo e della documentazione da produrre a sostegno dell'istanza, rischia di risultare eccessivamente ridotto per garantire una adeguata informazione e responsabile partecipazione per tutti i potenziali interessati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte al differimento del termine per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'indennizzo forfetario da parte dei risparmiatori coinvolti nella crisi dei due istituti bancari veneti.
9/4565-A/136Occhiuto, Laffranco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio. Tali misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche;
    il provvedimento non prevede alcuna specifica tutela in materia dei debitori soggetti ad esecuzione forzata dei propri immobili;
    è innegabile la situazione di emergenza abitativa in cui si trova il nostro Paese, e il conseguente disagio sociale determinato dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare specifiche iniziative volte alla tutela dei debitori esecutati degli istituti bancari in crisi, e in particolare quei soggetti economicamente o socialmente deboli, affinché questi non perdano la disponibilità della prima casa o dell'immobile commerciale nel quale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento della persona e del nucleo familiare.
9/4565-A/137Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Alberto Giorgetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio. Tali misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche;
    in particolare l'articolo 4 autorizza il Ministro ad effettuare specifici interventi pubblici a sostegno dell'operazione di liquidazione delle banche venete. Più in dettaglio si tratta dei seguenti interventi: 1. concessione della garanzia dello Stato a copertura dello sbilancio di cessione; 2. erogazione di un supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario, per un ammontare idoneo a fronteggiare l'assorbimento patrimoniale derivante dalle attività ponderate per il rischio acquisito; 3. concessione della garanzia dello Stato sull'adempimento di obblighi delle due banche in liquidazione, in relazione a impegni, dichiarazioni e garanzie da esse assunti; 4. erogazione al cessionario di fondi a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale;
    è necessario che il Governo riferisca puntualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia in merito agli interventi citati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di relazionare nei prossimi mesi in maniera puntuale alle Commissioni parlamentari di merito circa gli interventi pubblici a sostegno dell'operazione di liquidazione delle banche venete effettuati ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento in esame.
9/4565-A/138Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio;
    tali misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente – di fatto individuato in Intesa Sanpaolo – ed il trasferimento del relativo personale;
    i vertici di Intesa hanno affermato che la conseguente riduzione degli organici sarà «realizzata con uscite volontarie che riguarderanno prioritariamente le banche venete». È noto però come il percorso di integrazione preveda l'uscita di circa 3.900 bancari che non potranno però provenire tutti dalle banche venete, perché il bacino dei prepensionabili è di circa mille lavoratori. Le uscite avverranno quindi necessariamente anche nel perimetro di Intesa Sanpaolo,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa volta a tutelare i livelli occupazionali delle banche oggetto del percorso di integrazione, con particolare riferimento alla salvaguardia dei posti di lavoro concentrati nel Mezzogiorno.
9/4565-A/139Santelli, Occhiuto, De Girolamo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio;
    nella cessione di assets si deroga alla regola di parità di trattamento tra i creditori, salve le cause legittime di prelazione: viene disapplicato un criterio cardine dell'ordinamento (non solo civile, ma a fondamento delle regole di ordinata convivenza) con la conseguenza che l'unico criterio guida per assicurare la soddisfazione o meno di crediti sorti in passato diviene la assoluta arbitrarietà, opaca, del cessionario che con la sua offerta vincolante determina ogni passo della procedura e quindi anche quali rapporti possano essere allo stesso ceduti;
    in sostanza, non solo potrà scegliere di non assumere tutti i debiti e le passività che autonomamente identificherà, ma, al contrario, potrà arbitrariamente scegliere di acquisire assets o debiti (che pertanto avranno maggiore possibilità di soddisfazione) secondo valutazioni del tutto opache e in deroga ad ogni criterio ordinario di prevalenza (esistenza di ipoteche, pegni, ordine di iscrizione degli stessi, anteriorità del debito, etc.),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, e ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di garantire la parità di trattamento tra i creditori, svincolando le decisioni rispetto alla soddisfazione dei crediti sorti in passato da scelte arbitrarie del cessionario.
9/4565-A/140Catanoso, Laffranco.


   La Camera,
   premesso che:
    considerando che il decreto che ci accingiamo ad approvare è un intervento quanto mai opportuno perché non si tratta di salvare banche e banchieri, ma famiglie ed imprese che vivono in un determinato territorio e lavorano in aziende che hanno sede nello stesso territorio, è facile immaginare cosa succederebbe se il decreto non fosse convertito;
    i risparmiatori richiederebbero immediatamente quanto depositato come forma di risparmio personale e la crisi delle banche di riferimento peggiorerebbe velocemente, con conseguenze in questo caso meno facili da immaginare;
    l'opinione pubblica è scandalizzata dalla pessima gestione di tante banche emersa in questa legislatura e dalla retribuzione di dirigenti che hanno spinto le banche sull'orlo del tracollo, senza essere chiamati ad un adeguato rendiconto della loro gestione;
    probabilmente sarebbe stato meglio se l'Italia, dichiarando che la crisi era sistemica, avesse fatto come la Spagna, attingendo al Meccanismo Europeo di Stabilità (MES o ESM) e accettando di sottoporci al programma imposto dall'Europa: ma le scelte fatte dal Governo sono state diverse e le conseguenze sono quelle attuali;
    gli amministratori uscenti, scelti dal Fondo Atlante per riparare i danni delle passate gestioni, non sono stati in grado di recuperare i crediti dovuti e quindi non sono riusciti a risanare le banche, tanto che la vigilanza europea ha esplicitamente detto che i piani sottoposti dalle due banche non erano credibili; non c’è dubbio che nel ripetersi di queste operazioni, dai contorni confusi e drammatici, è stata minata la fiducia nell'intero sistema bancario italiano;
    tenuto conto che i problemi sono venuti alla luce a seguito degli stress test europei del 2014, quando per migliorare i coefficienti di capitale le due banche iniziarono a chiedere ai loro clienti di comprare azioni a fronte dei prestiti concessi: pratica illegale che indusse la vigilanza italiana ed europea a dichiarare che il capitale così raccolto non era computabile ai fini dei coefficienti patrimoniali. La Vigilanza europea dichiarò che le due banche erano in situazione fallimentare;
    quel che appare chiaro è che ogni crisi è stata trattata in modo diverso, il che ha dato luogo a disparità di trattamento nei confronti dei diversi stakeholder delle banche. Ma bisogna anche riconoscere che è fallito il tentativo dell'Unione europea di scrivere un libro delle regole applicabile nello stesso modo a tutte le situazioni;
    anni fa Beniamino Brocca, sottosegretario alla Pubblica istruzione aveva lanciato una legge di riforma nei licei e nelle SMS, la famosa Riforma Brocca, per l'introduzione di discipline giuridico-economiche, che garantissero almeno la conoscenza degli elementi fondamentali in un campo così delicato come questo, a garanzia della loro libertà e della loro autonomia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che il MEF, d'accordo con il MIUR, studi modalità concrete per inserire nelle Scuole superiori e nelle facoltà universitarie una disciplina di alfabetizzazione giuridico-economica che consenta a quanti depositano in banca i loro risparmi di valutare attentamente rischi e pericoli dei loro investimenti, in modo da potersi assumere la propria parte di responsabilità, in scienza e coscienza, riducendo i margini di manipolazione, che in questi anni hanno condotto molti risparmiatori alla perdita secca o alla drastica riduzione di tutti i loro beni.
9/4565-A/141Binetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il 23 giugno 2017 la Banca Centrale Europea ha dichiarato lo stato di dissesto per Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca;
    il decreto in esame ha l'intento dichiarato di agevolare – con disposizioni urgenti – la liquidazione coatta amministrativa delle due banche e di garantire continuità nel sostegno al credito alle famiglie e alle imprese del Veneto;
    si dispone la vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente già individuato, con procedura selettiva – in Intesa Sanpaolo, a cui viene trasferito il personale delle due banche in liquidazione;
    con interventi a carico dello Stato, allo scopo di garantire continuità di accesso al credito a famiglie e delle imprese, di proteggere il risparmio e di favorire la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione, si dispone una consistente iniezione di liquidità, e la concessione di garanzie statali;
    ai creditori subordinati delle banche – investitori cosiddetti retail – si prevede un ristoro, a carico del Fondo interbancario tutela dei depositanti, analogo a quello stabilito dal decreto-legge n. 59 del 2016 per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015;
    la liquidazione delle due banche ha un forte impatto sull'economia reale del Veneto: per questo la procedura di liquidazione coatta amministrativa avviata dal Governo a norma degli articoli 80-95 del Testo unico bancario prevede contestualmente misure di aiuto pubblico, per evitare che la crisi delle banche si trasformi in una grave crisi economica e sociale di una delle aree più sviluppate del Paese;
    il piano di aiuti per facilitare la liquidazione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, nel contesto della speciale procedura d'insolvenza regolata dal decreto in esame, il 25 giugno scorso è stato approvato dalla Commissione europea perché ritenuto coerente con la disciplina in materia di aiuti di Stato al settore bancario; da notare che sia le garanzie che gli apporti di capitale sono coperti dai crediti di rango più elevato (senior) vantati dallo Stato sulle attività comprese nella massa fallimentare;
    sin dall'aprile del 2016 una nota tecnica di Banca d'Italia ha messo in evidenza gravi irregolarità nella gestione delle due banche, in particolare nella determinazione del prezzo delle azioni e nei finanziamenti concessi dalle banche alla clientela, condizionati alla sottoscrizione delle azioni delle medesime banche; come noto le azioni acquistate grazie ad un finanziamento della banca emittente non possono essere conteggiate nel patrimonio di vigilanza, che essendo essenzialmente destinato ad assorbire eventuali perdite, deve essere costituito da risorse sicure e non da azioni acquistate con finanziamenti che potrebbero non essere rimborsati;
    nel corso del 2014 era emerso che la Banca Popolare di Vicenza riacquistava azioni proprie senza aver prima richiesto l'autorizzazione alla Vigilanza di Bankitalia; la situazione patrimoniale della Banca, nel contempo, era gravemente compromessa dal deterioramento del portafoglio creditizio, che ha reso necessarie 1,3 miliardi di euro di rettifiche di valore nel bilancio 2015 (con un incremento del 54 per cento rispetto all'anno precedente);
    la trasformazione in S.p.A, nel marzo del 2016, nonostante l'aumento di capitale da 1,5 miliardi di euro, ha fatto emergere una rilevante svalutazione delle azioni, il cui valore è passato dai 62,50 euro nel 2014 (con l'approvazione del bilancio 2013) ai 6,3 euro del febbraio 2016; l'intervento del Fondo Atlante nell'aprile del 2016, con un nuovo aumento di capitale, ha comportato l'ulteriore abbassamento del prezzo dell'azione a 10 centesimi di euro;
    nel gennaio 2017, con un'iniziativa di conciliazione transattiva rivolta agli azionisti stimati pari a circa 94.000 soggetti – che hanno investito in azioni Banca Popolare di Vicenza negli ultimi 10 anni è stata proposta un'offerta pubblica di transazione con un riconoscimento economico pari a 9 euro per ogni azione acquistata tramite una banca del Gruppo Banca Popolare di Vicenza dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2016, al netto delle vendite; tale indennizzo è stato condizionato alla rinuncia a qualsiasi pretesa da parte dell'azionista in relazione all'investimento (o al mancato disinvestimento) di titoli azionari Banca Popolare di Vicenza, che restavano in proprietà dell'azionista; contestualmente Banca Popolare di Vicenza ha costituto un fondo di 30 milioni di euro, a sostegno degli azionisti versanti in condizioni disagiate, a causa dell'impoverimento e del grave disagio sociale che ha coinvolto alcuni azionisti risparmiatori di Banca Popolare di Vicenza; da notare che il fondo era riservato esclusivamente agli azionisti rientranti nel perimetro dell'Offerta di Transazione e che avessero rinunciato ad azioni risarcitorie;
    all'Offerta di Transazione, scaduta il 28 marzo scorso, hanno aderito 66.770 azionisti – pari al 71,9 per cento del totale –;
    nel febbraio 2017 Banca Popolare di Vicenza ha ottenuto garanzia dello Stato su nuove emissioni obbligazionarie con il decreto-legge n. 237 del 2016, che ha disposto misure di ricapitalizzazione precauzionale a cui ha aderito Banca Popolare di Vicenza; una seconda emissione obbligazionaria con garanzia dello Stato è stata effettuata dall'istituto per un importo complessivo di 2,2 miliardi di euro nominali, tasso nominale annuo lordo 0,50 per cento e scadenza al 1o giugno 2020 sottoscritta interamente dall'emittente nell'intento di incrementare la liquidità del Gruppo; con quest'ultima operazione le obbligazioni in essere con garanzia statale emesse dalla Banca ammontano a 5,2 miliardi di euro nominali;
    quanto a Veneto Banca, anche per questo Istituto la Banca d'Italia ha messo in evidenza il fenomeno delle cosiddette «azioni finanziate» non dedotte, reiterato nel tempo nonostante i solleciti delle Autorità di vigilanza e le sanzioni irrogate; la prassi ha determinato un impatto negativo sotto il profilo patrimoniale per circa 356 milioni di euro a cui si sono sommati gli effetti del deterioramento del portafoglio creditizio, con oltre 700 milioni di euro di rettifiche di valore su crediti nel bilancio 2015; anche in questo caso la trasformazione in società per azioni, ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2015, ha messo in evidenza una drastica perdita di valore delle azioni;
    nel novembre del 2016 è stata avviata azione di responsabilità nei confronti degli ex componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell’ex Direttore Generale di Veneto Banca S.p.A.;
    come previsto da Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca ha realizzato un'iniziativa di conciliazione transattiva rivolta all'85 per cento del totale degli azionisti, mediante un'Offerta di Transazione con un indennizzo forfettario ed onnicomprensivo pari al 15 per cento della perdita teorica sofferta in conseguenza degli acquisti di Azioni Veneto Banca – al netto delle vendite effettuate e dei dividendi percepiti – tra il 1o gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2016, a fronte della rinuncia dell'azionista a promuovere azioni legali;
    anche Veneto Banca ha infine costituito un Fondo di solidarietà di 30 milioni di euro per sostenere i soci in comprovate situazioni di particolare disagio socio-economico destinatari dell'Offerta Pubblica di Transazione che rinuncino ad azioni risarcitorie;
   considerato che:
    appare necessario garantire un rimborso preferenziale ai possessori di strumenti finanziari collocati con violazione dei doveri di informazione o di corretta esecuzione dell'operazione da parte di soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario nelle due Banche;
    nel Veneto in particolare i risparmiatori clienti delle Banche che si ritrovano – loro malgrado – azionisti delle Banche o possessori di titoli obbligazionari sono molto numerosi: in molti casi le banche hanno condizionato l'erogazione di finanziamenti a favore dei clienti – mutui immobiliari e di liquidità, tra i quali i cosiddetti «mutui soci» riservati ai soci – all'acquisto di proprie azioni od obbligazioni convertibili soprattutto nel periodo in cui si sono svolte le operazioni di aumento di capitale negli anni 2013 e 2014;
    la prassi seguita dalle Banche aveva l'obiettivo di collocare titoli presso i richiedenti credito per conseguire l'aumento di capitale necessario a rispettare determinati coefficienti patrimoniali, anche mediante un'adeguata crescita dimensionale, in vista del passaggio della Banca alla vigilanza unica della BCE;
    l'erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori (mutui, prestiti personali, aperture di credito in conto corrente) condizionata all'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili, anche concedendo somme superiori agli importi richiesti in caso di acquisto di questi titoli, limitava la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento (solo titoli della Banca) difficilmente negoziabili e liquidabili, considerata la natura di società non quotata della Banca;
    i risparmiatori clienti della Banche, che sono stati indotti in modo scorretto all'acquisto di azioni, hanno oltretutto subìto la limitazione del diritto al rimborso delle azioni in caso di recesso, per effetto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2015, che ha disposto che con circolare di Banca d'Italia si può limitare tale diritto, anche in deroga a norme di legge, qualora sia necessario per assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria;

con ordinanza del Consiglio di Stato del 15 dicembre 2016 è stata dichiarata la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge n. 3/2015 nella parte in cui limita il diritto al rimborso del socio con circolare della Banca d'Italia n. 285 del 2013, aggiornata nel 2015; la norma sembra anche violare il principio di gerarchia delle fonti di legge perché prevede che una circolare di Bankitalia escluda o rinvii il diritto al rimborso di un socio in deroga al codice civile e ad altre norme di legge;
    fondamentale in questa fase è anche la questione di garantire continuità nel sostegno al credito alle famiglie e alle imprese del Veneto: quando un singolo o un'impresa è affidato da più banche e queste banche vanno incontro ad un processo di fusione, incorporazione o cessione – come in questo caso (di fatto una cessione di enti sottoposti a risoluzione a cui si applica, come dice il decreto al nostro esame, l'articolo 47 comma 9 del decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 180) – le linee di credito si sommano, ma non si sommano le relative garanzie e quindi una parte del prestiti o dei mutui accordati all'imprenditore resta priva di copertura a garanzia e quindi la banca che ha «ereditato» il mutuo «revoca» il prestito, a meno che l'imprenditore non fornisca alla banca una garanzia addizionale che potrebbe non avere o che dovrebbe acquisire a costi elevati,

impegna il Governo:

   ad assumere con prossimi provvedimenti, ogni iniziativa, utile ad assicurare in tempi ragionevoli il rimborso del credito risarcitorio o restitutorio dei risparmiatori clienti delle Banche di cui sia stata carpita la buona fede, con violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni da parte dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, per indurli all'acquisto o detenzione di azioni, e il cui diritto di recesso al momento della trasformazione delle Banche in società per azioni sia stato limitato secondo quanto previsto da Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, con particolare attenzione alle vittime che versano in condizione di disagio sociale;
   a salvaguardare la stabilità del sistema produttivo veneto, attraverso ulteriori iniziative anche normative per garantire continuità alle linee di credito già concesse, attivando ove necessario i meccanismi di garanzia e co-garanzia previsti dalle vigenti leggi in modo che l'eventuale incapienza della garanzia sui finanziamenti concessi a imprese o singoli imprenditori dalle banche oggetto delle cessioni possa essere coperta – sia in termini di congruità che di durata – ad esempio dal Fondo di pubblico di garanzia cosiddetto «Bersani» di cui alla legge n. 662 del 1996 e dal Fondo Regionale del Veneto di Garanzia ex LR n. 19/2004;
   ad attivarsi in tutte le sedi competenti perché sia fatta chiarezza su quanto accaduto nella gestione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e siano accertate le relative responsabilità, ad ogni livello, dando ogni supporto organizzativo necessario all'operatività degli uffici giudiziari preposti alle indagini nei confronti degli ex vertici aziendali, sia in sede penale sia in sede di liquidazione coatta amministrativa, anche per il fattivo recupero alla massa attiva di tutti i beni, mobili ed immobili, loro appartenenti per consentire la soddisfazione delle ragioni di tutti i creditori.
9/4565-A/142Rubinato, Zanin, Sbrollini, Borghi, Moretto, Venittelli, Crivellari, Rostellato, Casellato, Ginato, De Menech, Zan.