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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 20 luglio 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 luglio 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Attaguile, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Chaouki, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Coppola, Costa, Costantino, D'Alia, D'Uva, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fava, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, La Russa, Laforgia, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Mattiello, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Orlando, Pannarale, Pes, Piepoli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rostan, Rughetti, Sani, Sarti, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sorial, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Terzoni, Tidei, Tofalo, Simone Valente, Valeria Valente, Velo, Villecco Calipari.

Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.

  In data 19 luglio 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:
   CIRIELLI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'amministrazione delle province» (Doc. XXII, n. 79).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  in data 14 luglio 2017, Sentenza n. 190 del 23 maggio – 14 luglio 2017 (Doc. VII, n. 869),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 11 (Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali – modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29);
    dichiara, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge della Regione Calabria n. 11 del 2016, limitatamente all'inciso «, definendone gli aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali»;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Calabria n. 11 del 2016, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla XII Commissione (Affari sociali);

  in data 14 luglio 2017, Sentenza n. 191 del 3 – 14 luglio 2017 (Doc. VII, n. 870),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 219, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui si applica anche alle amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, della Costituzione, dalla Regione Veneto;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli articoli 8, numero 1), 16 e 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) e all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, «in combinazione con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso n. 10 del 2016, e, in riferimento agli articoli 8, numero 1) e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, agli articoli 3, 97 e 117, quarto comma, della Costituzione, «in combinazione con l'articolo 10 legge costituzionale n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso n. 20 del 2016;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 505 e 510, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli articoli 8, numero 1), 16 e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, al d.lgs. n. 266 del 1992, e all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli articoli 8, numero 1), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, e all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, «in quanto maggiormente favorevoli», dalla Provincia autonoma di Trento;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 512 (nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 419, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»), 515 (nel testo antecedente e in quello successivo alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 419, lettera c), della legge n. 232 del 2016), 516 e 517, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli articoli 8, numero 1), 16, 79, 99 e 100 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari», agli articoli 116, 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli articoli 8, numero 1), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, e agli articoli 117, quarto comma, e 119, primo comma, della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Trento;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 548 e 549, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli articoli 9, numero 10), 16, 79, 80, 81, 99 e 100 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), al d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. n. 574 del 1988, al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474», all'articolo 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante «Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità», e agli articoli 116, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli articoli 9, numero 10), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, «in combinazione con l'articolo 10 legge costituzionale n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 469, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli articoli 8, numero 1), 16, 79, secondo e quarto comma, e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli articoli 8, numero 1), 79, secondo e quarto comma, e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, «in combinazione con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 470, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli articoli 8, numero 1), 9, numero 10), 16, 79, secondo e quarto comma, 80, 81 e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'articolo 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994, al d.lgs. n. 268 del 1992, all'articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. n. 197 del 1980, all'articolo 2 del d.P.R. n. 474 del 1975 e all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, «in combinazione con l'articolo 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli articoli 8, numero 1), 9, numero 10), 79, secondo e quarto comma, e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, «in combinazione con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 672, della legge n. 208 del 2015, trasferita sull'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), promosse, in riferimento agli articoli 8, numero 1), 16, e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Bolzano e, in riferimento agli articoli 8, numero 1), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, «in combinazione con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 675 e 676, della legge n. 208 del 2015, nel testo abrogato dall'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), estese all'articolo 15-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), introdotto dall'articolo 14, comma 2, del d.lgs. n. 97 del 2016, promosse, in riferimento agli articoli 8, numero 1), 16, e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Bolzano e, in riferimento agli articoli 8, numero 1), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, «in combinazione con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento:
   alla V Commissione (Bilancio);

  in data 14 luglio 2017, Sentenza n. 192 del 20 giugno – 14 luglio 2017 (Doc. VII, n. 871),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 526 e 536, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui prevedono che i decreti ministeriali ivi contemplati siano emanati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché d'intesa con la stessa Conferenza;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 524, 525 e 529, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui prevedono che i provvedimenti ivi contemplati siano adottati dalla Giunta regionale;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi da 524 a 529 e da 531 a 536, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli articoli 3, 32 e 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi da 524 a 529 e da 531 a 536, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 553 e 555, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli articoli 3, 32, 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 553 e 555, della legge n. 208 del 2015, promossa, in riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e all'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), dalla Regione Veneto;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 568, della legge n. 208 del 2015, promossa, in riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge costituzionale n. 1 del 2012 e all'articolo 11 della legge n. 243 del 2012, dalla Regione Veneto;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 568, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli articoli 3, 32, 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto:
   alla XII Commissione (Affari sociali);

  in data 14 luglio 2017, Sentenza n. 193 del 21 giugno – 14 luglio 2017 (Doc. VII, n. 872),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 luglio 1978, n. 33 (Modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 7 febbraio 1962, n. 8, e alla legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22), riprodotto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32 (Approvazione del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi), come modificato dall'articolo 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 febbraio 1993, n. 5 (Modifica delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi e della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, sull'assistenza creditizia ai coltivatori diretti assuntori di masi chiusi), nella parte in cui prevede che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine:
   alla II Commissione (Giustizia);

  in data 17 luglio 2017, Sentenza n. 205 del 21 giugno – 17 luglio 2017 (Doc. VII, n. 879),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'articolo 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sulla recidiva di cui all'articolo 99, quarto comma, cod. pen.:
   alla II Commissione (Giustizia);

  in data 17 luglio 2017, Sentenza n. 206 del 5 – 17 luglio 2017 (Doc. VII, n. 880),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione:
   alla II Commissione (Giustizia).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  Sentenza n. 194 del 6 giugno – 14 luglio 2017 (Doc. VII, n. 873),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32, primo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), sollevate dal Tribunale ordinario di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione:
   alla XI Commissione (Lavoro);

  Sentenza n. 195 del 20 giugno – 14 luglio 2017 (Doc. VII, n. 874),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 363, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promossa, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto:
   alla VIII Commissione (Ambiente);

  Sentenza n. 196 del 4 – 14 luglio 2017 (Doc. VII, n. 875),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, 7, comma 6, e 22, comma 1, della legge della Regione Basilicata 5 agosto 2016, n. 18 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili), promosse, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla X Commissione (Attività produttive);

  Sentenza n.197 del 4 – 14 luglio 2017 (Doc. VII, n. 876),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 29, della legge della Regione Lazio 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione:
   alla XI Commissione (Lavoro);

  Sentenza n. 198 del 4 – 14 luglio 2017 (Doc. VII, n. 877),
   con la quale:
    dichiara che non spettava allo Stato e per esso al Ministro dello sviluppo economico adottare il decreto del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) senza adeguato coinvolgimento delle Regioni;
    annulla, per l'effetto, il decreto ministeriale indicato al punto che precede:
   alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività Produttive);

  Sentenza n. 199 del 5 – 14 luglio 2017 (Doc. VII, n. 878),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 2, «sia in sé che in relazione al comma 1 di essa norma», del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché ai «criteri di razionalità» e ai «principi generali dell'ordinamento», dalla Commissione tributaria regionale della Campania;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 2, «sia in sé che in relazione al comma 1 di essa norma», del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Campania:
   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 207 del 24 maggio – 17 luglio 2017 (Doc. VII, n. 881),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 131-bis del codice penale, inserito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Nola:
   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 208 del 6 giugno – 17 luglio 2017 (Doc. VII, n. 882),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 72, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli:
   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 209 del 20 giugno – 17 luglio 2017 (Doc. VII, n. 883),
   con la quale:
    dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato:
   alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 13 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 10/2017 del 13 luglio 2017, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente la dismissione e la permuta di immobili in uso all'amministrazione della difesa, relativa agli anni 2003-2016.

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa), alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro Internazionale Radio Medico (CIRM), per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 550).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA), per l'esercizio 2016. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 551).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti dell’ex Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 552).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 19 luglio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Raccomandazione di decisione del Consiglio che abroga la decisione 2009/415/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia (COM(2017) 380 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce una posizione dell'Unione europea in vista dell'adozione di una decisione del comitato APE istituito dall'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, concernente l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e le modifiche all'elenco dei paesi e territori associati all'Unione europea (COM(2017) 382 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 382 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissioni dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 4 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2017.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia delle delibere adottate dalla Commissione nel mese di giugno 2017.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.