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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 31 luglio 2017

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: ARGOMENTI IN CALENDARIO

Relazione delle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alla missione internazionale in supporto alla Guardia costiera libica, adottata il 28 luglio 2017

Tempo complessivo, escluse le dichiarazioni di voto: 3 ore (*)

Relatori 20 minuti
(complessivamente)
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 15 minuti (con il limite massimo di 3 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 2 ore
 Partito Democratico 25 minuti
 MoVimento 5 Stelle 16 minuti
 Forza Italia – Il Popolo della Libertà –
 Berlusconi Presidente
12 minuti
Articolo 1 – Movimento Democratico e
 Progressista
9 minuti
 Alternativa popolare – Centristi
 per l'Europa – NCD
8 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei
 Popoli – Noi con Salvini
8 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia
 Libertà – Possibile
8 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente
 liberale e popolare – MAIE
7 minuti
 Democrazia solidale – Centro
 Democratico
7 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale 6 minuti
 Misto: 14 minuti
  Civici e Innovatori 2 minuti
  Direzione Italia 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  UDC-IDEA 2 minuti
  Alternativa Libera – Tutti insieme
  per l'Italia
2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) –
  Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

(*) Per le dichiarazioni di voto sono attribuiti a ciascun gruppo 10 minuti e al gruppo misto 16 minuti.

Pdl n. 3343 – Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista

Seguito dell'esame: 6 ore.

Relatore per la maggioranza 15 minuti
Relatore di minoranza 10 minuti
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 10 minuti
Interventi a titolo personale 54 minuti (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 6 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 6 minuti
 MoVimento 5 Stelle 29 minuti
 Forza Italia – Il Popolo della Libertà –
 Berlusconi Presidente
22 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico e
 Progressista
20 minuti
 Alternativa popolare – Centristi
 per l'Europa – NCD
16 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei
 Popoli – Noi con Salvini
15 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia
 Libertà – Possibile
15 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente
 liberale e popolare – MAIE
14 minuti
 Democrazia solidale – Centro
 Democratico
14 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale 13 minuti
 Misto: 22 minuti
  Civici e Innovatori 5 minuti
  Direzione Italia 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  UDC-IDEA 3 minuti
  Alternativa Libera – Tutti insieme
  per l'Italia
2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) –
  Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

Pdl n. 4130 e abb. – Delitti di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili e di circonvenzione di persona incapace

Seguito dell'esame: 6 ore.

Relatore 15 minuti
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 20 minuti
Interventi a titolo personale 56 minuti (con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 4 minuti
 Partito Democratico 1 ora e 7 minuti
 MoVimento 5 Stelle 29 minuti
 Forza Italia – Il Popolo della Libertà –
 Berlusconi Presidente
22 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico e
 Progressista
19 minuti
 Alternativa popolare – Centristi
 per l'Europa – NCD
16 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei
 Popoli – Noi con Salvini
15 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia
 Libertà – Possibile
15 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente
 liberale e popolare – MAIE
14 minuti
 Democrazia solidale – Centro
 Democratico
14 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale 13 minuti
 Misto: 20 minuti
  Civici e Innovatori 4 minuti
  Direzione Italia 4 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  UDC-IDEA 3 minuti
  Alternativa Libera – Tutti insieme
  per l'Italia
2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) –
  Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 31 luglio 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Amendola, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Causin, Chaouki, Cirielli, Coppola, Costantino, D'Alia, Dambruoso, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Tabacci, Simone Valente, Valeria Valente, Velo, Vignali.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 28 luglio 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CARFAGNA: «Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie» (4606);
   ALBERTI ed altri: «Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie» (4607);
   RUOCCO: «Disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico delle imprese» (4608).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 28 luglio 2017 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
  «Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati:
   a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017;
   b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017;
   c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017;
   d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011;
   e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017» (4609).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge SGAMBATO ed altri: «Modifica all'articolo 2233 del codice civile in materia di compensi degli avvocati» (3745) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Tartaglione.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 4551, d'iniziativa dei deputati ANDREA MAESTRI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche alla disciplina in materia di immigrazione e condizione dello straniero. Ratifica ed esecuzione del capitolo C della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992».

Trasmissione dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettere in data 25 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Automobile club d'Italia (ACI), riferite rispettivamente agli anni 2013 e 2014 e all'anno 2015, corredate dai rispettivi allegati.

  Queste relazioni sono trasmesse alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 26 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa nell'anno 2016 (Doc. LIV, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissioni dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 26 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 37, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la relazione sullo stato delle spese di giustizia, riferita al secondo semestre del 2016 e al primo semestre del 2017 (Doc. XCV, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 26 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici della Cassa nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari, riferita all'anno 2016, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 28 luglio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno sportello digitale unico di accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (COM(2017) 256 final).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 28 luglio 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) (COM(2017) 385 final), che è assegnata, in sede primaria, alla VII Commissione (Cultura). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 31 luglio 2017;
   Proposte di decisione del Consiglio relative alla conclusione nonché alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Commonwealth delle Bahamas che modifica l'accordo tra la Comunità europea e il Commonwealth delle Bahamas in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (COM(2017) 394 final e COM(2017) 395 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2017) 394 final – Annex 1 e COM(2017) 395 final – Annex 1), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Sintesi delle relazioni annuali di attuazione dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo di aiuti europei agli indigenti nel 2015 – (COM(2017) 404 final), corredata dall'allegato concernente i valori dichiarati per gli indicatori comuni nell'ambito del Fondo di aiuti europei agli indigenti per il 2015 (COM(2017) 404 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Proposta di direttiva del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE del Consiglio conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (COM(2017) 406 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro).

  La Commissione europea, in data 28 luglio 2017, ha trasmesso un nuovo testo della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – Unione dei mercati dei capitali – Accelerare le riforme (COM(2016) 601 final/2), che sostituisce il documento COM(2016) 601, già assegnato, in data 19 settembre 2016, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2860 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 91, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA ECONOMICA NEL MEZZOGIORNO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4601)

A.C. 4601 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

  1. Il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE DI SOSTEGNO ALLA NASCITA E ALLA CRESCITA DELLE IMPRESE NEL MEZZOGIORNO

Articolo 1.
(Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno denominata «Resto al Sud»).

  1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con la delibera CIPE di cui al comma 17 è attivata una misura denominata: «Resto al Sud».
  2. La misura è rivolta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti:
   a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 5;
   b) non risultino già beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore all'autoimprenditorialità.

  3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le modalità stabilite da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dalla convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17.
  4. Le pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le Università, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, possono fornire, a titolo gratuito, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale, ai soggetti di cui al comma 2. Le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono svolgere i medesimi servizi di cui al periodo precedente, anche previo accreditamento presso il soggetto gestore di cui al comma 3. Le pubbliche Amministrazioni prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri della finanza pubblica.
  5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.
  6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 16, dai soggetti di cui al comma 2 che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) società, ivi incluse le società cooperative. I soggetti beneficiari della misura devono mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1 per tutta la durata del finanziamento e le imprese e le società di cui al presente comma devono avere, per tutta la durata del finanziamento, sede legale e operativa in una delle regioni di cui al comma 1.
  7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 40 mila euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 40 mila euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti de minimis.
  8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono così articolati:
   a) 35 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
   b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9.

  9. Il prestito di cui alla lettera b) del comma 8 beneficia:
   a) di un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento;
   b) di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 15 per la restituzione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito da parte del soggetto gestore. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla quale è trasferita quota parte delle risorse di cui al comma 16. Il decreto di cui al periodo precedente definisce altresì i criteri e le modalità di accesso alla Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI.

  10. Sono finanziate le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.
  11. I finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.
  12. Le società di cui al comma 6, lettera b), possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al comma 2, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci. I soci di cui al periodo precedente non possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 8.
  13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 è condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al comma 6 e al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al soggetto che eroga il finanziamento. I soggetti beneficiari della misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di impresa. In caso di società di cui al comma 6, lettera b), le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte.
  14. Le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al comma 15. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita convenzione che Invitalia è autorizzata a stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
  15. Con decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
  16. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione del presente articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione—programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi fino a: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020; 92 milioni di euro per l'anno 2021; 22,5 milioni di euro per l'anno 2022; 18 milioni di euro per l'anno 2023; 14 milioni di euro per l'anno 2024; 17 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al presente comma sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui al comma 1.
  17. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 16, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 9 lettera a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 9 lettera b). Le risorse destinate alle misure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 9, lettera a) sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

Articolo 2.
(Misure e interventi finanziari a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e di promozione delle filiere del Mezzogiorno).

  1. Al fine di estendere la misura Resto al Sud alle imprese agricole, all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti può essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.».
  2. Per le agevolazioni in favore delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di cui al comma 1 sono destinate risorse pari a 5 milioni di euro nel 2017 ed a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. All'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
   « 2-bis. Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Le attività esercitate dalle predette società partecipate a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione hanno natura mutualistica ad ogni effetto di legge.».

Articolo 3.
(Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati).

  1. Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito dei giovani, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è individuata in via sperimentale la seguente procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono ai sensi del comma 2.
  2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, si considerano abbandonati o incolti:
   a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai princìpi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione;
   b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle leggi in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni;
   c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni.

  3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni delle regioni di cui al comma 1 provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili, di cui sono titolari, che rientrano nella definizione di cui al comma 2, con particolare riguardo ai terreni agricoli. L'elenco dei beni di cui al precedente periodo è aggiornato con cadenza annuale.
  4. I comuni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione di cui al comma 3.
  5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola volta, ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. A tal fine il comune, pubblica periodicamente sul proprio sito istituzionale uno o più bandi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 3. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore, per ciascun bando, a centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso. I comuni assicurano una imparziale valutazione dei progetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di evidenza pubblica, redigendo una graduatoria. I comuni introducono criteri di valutazione dei progetti che assicurino priorità ai progetti di riuso di immobili dismessi con esclusione di consumo di ulteriore suolo non edificato, nonché elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica.
  6. La formale assegnazione è effettuata entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 5. Con il provvedimento di cui al periodo precedente:
   a) l'immobile viene consegnato al beneficiario, con l'immissione in uso;
   b) il beneficiario assume l'obbligo di eseguirvi le attività quali risultanti dal progetto presentato. Tra le suddette attività rientrano quelle agricole, artigianali, commerciali e turistico-ricettive;
   c) il beneficiario assume la detenzione del bene e ha facoltà di godere e di trasformare materialmente il bene medesimo in conformità al progetto.

  7. Nel caso di beni immobili privati che rientrano nella definizione di cui al comma 2, i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni manifestano al comune l'interesse ad utilizzare i beni suddetti. A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedente presentano al comune un progetto di valorizzazione del bene o dei beni che intendono utilizzare indicando, mediante apposito certificato redatto da un notaio:
   a. i dati di identificazione catastale;
   b. il proprietario del fondo, sulla base delle risultanze dei registri immobiliari;
   c. coloro i quali abbiano eventualmente acquisito diritti sul bene in virtù di atti soggetti a trascrizione;
   d. l'inesistenza nei registri immobiliari di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, nell'ultimo ventennio.

  8. Il comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7, pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, il progetto ricevuto e invia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o attraverso posta certificata, una comunicazione all'avente diritto sulla base delle risultanze del certificato notarile di cui al comma 7, ovvero sulla base di ulteriore, idonea, documentazione, informandolo del progetto presentato e delle condizioni economiche determinate in sede di perizia di cui al comma 14. Alla comunicazione è allegata la proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto di cui al comma 7.
  9. Entro centottanta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 8, il comune, su istanza del presentatore del progetto, qualora l'avente diritto sul bene abbia manifestato il proprio consenso al contratto di affitto nelle forme dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata, ovvero dell'atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adotta gli atti di competenza idonei a consentire l'esecuzione del progetto per un periodo di durata pari a quello del contratto di affitto.
  10. È fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno e i diritti conseguiti con l'assegnazione e di costituirvi diritti a favore di terzi, nonché di alienare, affittare, concedere in comodato o di effettuare qualunque altra forma di trasferimento a terzi dell'azienda organizzata per l'esecuzione delle attività in oggetto. Gli atti posti in essere in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli.
  11. È ammessa, successivamente alla realizzazione delle condizioni di cui ai commi 6 e 9, la costituzione da parte dell'interessato di società agricole, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, di società artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni, nelle quali l'assegnatario abbia la maggioranza del capitale e il potere di amministrare la società con la connessa rappresentanza legale; sono altresì ammesse le imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile.
  12. Il contratto di affitto è trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-quater del codice civile. La trascrizione del contratto costituisce causa di interruzione dell'usucapione.
  13. Nel caso in cui l'assegnazione o il progetto di cui al comma 7 abbiano ad oggetto l'esecuzione sui beni, di cui ai commi precedenti, di attività terziarie di carattere non profit o artigianali, il comune adotta le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro centottanta giorni dall'assegnazione del bene; nelle more dell'approvazione definitiva delle suddette modificazioni, gli atti di assegnazione possono essere egualmente stipulati, la consegna effettuata e le attività di trasformazione iniziate.
  14. Il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato, determinato dal comune stesso sulla base di una apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo è a carico del beneficiario, a decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso in cui il comune non sia titolare del bene oggetto di affitto, il canone è versato all'avente diritto e il costo della perizia tecnica è a carico del proponente.
  15. L'avente diritto al quale il bene sia stato restituito alla scadenza del periodo contrattuale, il quale, nei cinque anni successivi alla restituzione, voglia trasferire il bene a titolo oneroso, deve notificare la proposta di trasferimento, indicandone il prezzo all'assegnatario, il quale ha diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato, con atto notificato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate. In mancanza della notificazione di cui al primo periodo del presente comma, ovvero qualora il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, colui che ha diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ai rapporti instaurati tra i privati si applicano le disposizioni del codice civile in materia di affitto. La difformità dell'attività svolta rispetto al progetto di valorizzazione costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca da parte del comune degli eventuali atti adottati.
  16. I comuni trasmettono alle regioni l'elenco dei beni censiti ed assegnati, anche ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
  17. I proponenti dei progetti di cui ai commi precedenti per lo svolgimento di attività artigianali, commerciali e turistico-ricettive possono usufruire della misura incentivante denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 e per le attività agricole delle misure incentivanti di cui all'articolo 2.

Capo II
ZONE ECONOMICHE SPECIALI – ZES

Articolo 4.
(Istituzione di zone economiche speciali – ZES).

  1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES».
  2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.
  3. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i relativi criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le proposte di istituzione di una ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  5. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate. La proposta è corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3.
  6. La regione formula la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito soggetto per l'amministrazione, è identificato in un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell'Autorità portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:
   a) gli strumenti che garantiscano la piena operatività delle aziende presenti nella ZES;
   b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;
   c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

  Il Segretario generale dell'Autorità portuale può stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari.
  8. Le imprese già operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.

Articolo 5.
(Benefìci fiscali e semplificazioni).

  1. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
   a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, previa delibera del Consiglio dei ministri;
   b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4, comma 5, alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

  2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. Il riconoscimento delle tipologie di agevolazione di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:
   a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefìci concessi e goduti;
   b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

  4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.
  5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla quota delle risorse destinata a sostenere interventi nelle regioni di cui all'articolo 4, comma 4.
  6. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, sull'andamento delle attività e sull'efficacia delle misure di incentivazione concesse, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il soggetto per l'amministrazione di cui all'articolo 4, comma 6, sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3.

Capo III
SEMPLIFICAZIONI

Articolo 6.
(Disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti per lo sviluppo).

  1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo è disposto sulla base di apposite richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi e corredate dell'autocertificazione del rappresentante legale dell'amministrazione stessa ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il costo dell'intervento effettivamente realizzato e la regolarità delle spese. Le richieste di pagamento di cui al presente comma sono inviate dall'Organismo di certificazione delle amministrazioni titolari degli interventi alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione che le inoltra al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del pagamento che avviene con le seguenti modalità: il 50 per cento del costo realizzato risultante nella richiesta di pagamento all'atto del ricevimento della stessa e il restante 50 per cento del costo realizzato, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, previa attestazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale della coerenza dell'importo richiesto con i dati relativi all'avanzamento della spesa inseriti e validati nella Banca dati unitaria degli interventi della politica regionale.
  2. Per ogni intervento previsto dai Patti per lo sviluppo, ciascun Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto individua l'amministrazione che indice, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Conferenza di servizi decisoria finalizzata ad acquisire tutti i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari per la realizzazione del singolo intervento.

Articolo 7.
(Valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo – CIS).

  1. Al fine di sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita economica del Paese ed accelerare l'attuazione di interventi di notevole complessità, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 36 «Investimenti territoriali integrati», regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, anche ai sensi di quanto previsto dalla lettera g), del comma 703, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e della lettera f-ter), del comma 2, dell'articolo 10, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), su richiesta delle amministrazioni interessate.

Articolo 8.
(Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria).

  1. Nel caso siano destinatarie di domanda giudiziale di risoluzione per inadempimento, ovvero di dichiarazione di avvalersi di clausola risolutiva espressa del contratto di cessione dei complessi aziendali acquisiti da società sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, le società cessionarie di tali complessi aziendali sono ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al suddetto decreto-legge, anche su istanza del commissario straordinario della società cedente, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, fermi gli altri presupposti previsti dalle norme vigenti.

Articolo 9.
(Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti).

  1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014».

Capo IV
ULTERIORI INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO E PER LA COESIONE TERRITORIALE

Articolo 10.
(Ulteriori misure in favore dell'occupazione nel Mezzogiorno).

  1. Allo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2014, n. 150, realizza, in raccordo con le regioni interessate nonché con i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL. Al relativo onere si provvede:
   a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nei medesimi anni, di quota dei corrispondenti importi delle disponibilità in conto residui del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 11.
(Interventi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica nel Mezzogiorno).

  1. Al fine di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti al contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono individuate le aree di esclusione sociale, caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata.
  2. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto, di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indice una procedura selettiva per la presentazione di progetti recanti la realizzazione di interventi educativi di durata biennale, volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.
  3. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 2 le reti di istituzioni scolastiche presenti nelle aree individuate con il decreto di cui al comma 1, che abbiano attivato, per la realizzazione degli interventi educativi di durata biennale, partenariati con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato.
  4. La procedura di cui al comma 2 è finanziata nell'ambito delle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione.

Articolo 12.
(Costo standard per studente).

  1. Per costo standard per studente delle università statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il costo standard per studente costituisce parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo.
  2. La determinazione e l'eventuale aggiornamento del modello di calcolo del costo standard di ateneo sono definiti sulla base dei seguenti criteri e relativi indici di costo:
   a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come indici di costo gli standard di docenza previsti per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico di ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione della dotazione di docenza si utilizza come numero standard di studenti nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il 60 per cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della docenza necessaria per l'accreditamento;
   b) criterio del costo della docenza a contratto: è riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di didattica standard della docenza di cui alla lettera a), parametrato al valore medio di 120 ore per i professori e 60 ore per i ricercatori;
   c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo: si attribuisce una dotazione standard pari ad una unità di personale per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera a) e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l'ateneo;
   d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari: il costo è stimato sulla base degli oneri medi rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo altresì conto dei costi fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosità degli iscritti.

  3. Al fine di tenere conto dei differenti contesti in cui ogni università si trova ad operare, al costo standard di ateneo di cui al comma 2 può essere aggiunto un importo di natura perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo standard medio nazionale, in base alla diversa capacità contributiva degli studenti iscritti all'università, determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale ove ha sede l'ateneo.
  4. Al fine di assicurare la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali sono confermate le assegnazioni già disposte per gli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sul fondo di finanziamento ordinario che, in relazione al costo standard per studente, sono state attribuite in coerenza con quanto definito ai commi 2 e 3 per l'ammontare già indicato nei decreti ministeriali di attribuzione del FFO.
  5. Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio del costo standard per studente è fissata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro l'intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di destinazione. Al fine di assicurare il tempestivo riparto dei finanziamenti sono utilizzati gli stessi importi del costo standard e i dati sugli studenti utilizzati per il riparto del FFO dell'anno 2016.
  6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente sulla base dei criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga conto della diversa accessibilità di ogni università in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo è parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento.
  7. Il decreto di cui al comma 6 ha validità triennale e trova applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento.
  8. Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di ateneo è moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti entro la durata normale del corso di studi.

Articolo 13.
(Disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA).

  1. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 6-undecies del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, qualora la confisca abbia ad oggetto le obbligazioni di cui alla predetta disposizione, ferma la destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni per le finalità di cui al penultimo periodo del predetto articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015 è estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni. I crediti derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni sono estinti fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti, a valere sul patrimonio destinato dell'emittente costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per l'attuazione e la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale, compresi gli interventi già autorizzati a valere sui finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13.

Articolo 14.
(Proroga dei termini per l'effettuazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «, effettuati nel periodo indicato al comma 8,» sono soppresse;
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 luglio 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».

  2. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e 6 milioni di euro per l'anno 2025.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2019, in 24 milioni di euro per l'anno 2020, in 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, e in 2 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
   a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4,820 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1,180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
   b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 18 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   d) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 15.
(Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali nelle regioni del Mezzogiorno).

  1. Nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a richiesta degli enti locali del territorio di riferimento, forniscono agli stessi supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa, rafforzare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza della loro azione amministrativa, nonché per favorire la diffusione di buone prassi, atte a conseguire più elevati livelli di coesione sociale ed a migliorare i servizi ad essi affidati.
  2. Le forme di supporto di cui al comma 1, che si affiancano a quelle di assistenza e sostegno di cui all'articolo 1, commi 85, lett. d), e 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono esercitate nel rispetto delle competenze e responsabilità dei soggetti coinvolti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a beneficio degli enti locali situati nelle regioni di cui al comma 1. A conclusione di tale periodo, il Ministero dell'interno effettua un monitoraggio sugli esiti della sperimentazione, i cui risultati sono oggetto di informativa nell'ambito della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Articolo 16.
(Misure urgenti per affrontare situazioni di marginalità sociale).

  1. Al fine di superare situazioni di particolare degrado nelle aree dei Comuni, Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta, caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri, possono essere istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più commissari straordinari del Governo, nominati tra i prefetti, anche in quiescenza, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 3. Ai commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti.
  2. Ferme restando le competenze del Ministero dell'interno, i commissari straordinari di cui al comma 1 adottano, d'intesa con il medesimo Ministero e con il Prefetto competente per territorio, un piano di interventi per il risanamento delle aree interessate e ne coordinano la realizzazione, curando, a tal fine, il raccordo tra gli uffici periferici delle amministrazioni statali, in collaborazione con le regioni e gli enti locali interessati, anche al fine di favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati agevolando l'accesso ai servizi sociali e sanitari nonché alle misure di integrazione previste sul territorio, compreso l'inserimento scolastico dei minori. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il commissario si raccorda anche con le iniziative promosse dalla cabina di regia della rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e successive modificazioni, nonché dalle sezioni territoriali della medesima rete. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, sono individuate, nell'ambito delle risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, le dotazioni di mezzi e personale a supporto dei commissari straordinari.
  3. L'attuazione dei commi 1 e 2 è effettuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali interessati possono altresì predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee.
  4. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 500 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2017. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  5. Negli anni 2018 e 2019, i comuni di cui al comma 4 possono innalzare del 10 per cento, a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai rapporti di lavoro flessibile esclusivamente finalizzati a garantire i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti. Le risorse corrispondenti alla spesa di cui al presente comma non concorrono all'ammontare delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile utilizzabili per le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 17.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 4601 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

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A.C. 4601 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: Sardegna e Sicilia inserire le seguenti: nonché nei comuni rientranti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

  Conseguentemente, al comma 16, primo periodo:
   sostituire le parole:
fino a 1.250 milioni di euro con le seguenti: fino a 1.350 milioni di euro
   sostituire le parole: 36 milioni di euro per l'anno 2017; 280 milioni di euro per l'anno 2018; 462 milioni di euro per l'anno 2019; 308,5 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 66 milioni di euro per l'anno 2017; 310 milioni di euro per l'anno 2018; 482 milioni di euro per l'anno 2019; 328,5 milioni di euro per l'anno 2020.
1. 13. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 1, dopo le parole: Sardegna e Sicilia inserire le seguenti: nonché nei comuni rientranti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
1. 14. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 1, dopo le parole: da parte di giovani imprenditori, inserire le seguenti: e di imprese femminili.
1. 100. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: di età compresa tra i 18 ed i 35 anni con la parola: maggiorenni.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure a favore degli imprenditori nel Mezzogiorno denominata Resto nel Sud.
1. 15. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 35 anni con le seguenti: 45 anni.
1. 1. Labriola, Palese.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 35 anni con le seguenti: 40 anni.
*1. 21. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: 35 anni con le seguenti: 40 anni.
*1. 27. Marcon, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: vi trasferiscano con le seguenti: vi ritrasferiscano.
1. 22. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'istruttoria di cui al presente comma può altresì provvedere, nei termini e con le modalità di cui al precedente periodo, qualunque persona giuridica avente per oggetto sociale, da almeno tre anni, l'espletamento di servizi di consulenza in materia di finanziamenti. All'onere sostenuto da tali soggetti si provvede nel limite massimo dell'uno per cento del finanziamento concesso a valere sul contributo di cui al comma 8, lettera a).
1. 16. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: per tutta la durata del finanziamento, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e per i cinque anni successivi al termine di esso.

  Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: di cui al comma 2, aggiungere le seguenti: e rispetti le prescrizioni di cui al secondo periodo del comma 6.
1. 17. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 7, primo e secondo periodo, sostituire le parole: 50.000, con le seguenti: 60.000.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:
   sostituire le parole:
50.000, con le seguenti: 60.000.
    sostituire le parole: 200 mila euro, con le seguenti: 300 mila euro.
1. 11. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Le agevolazioni concedibili ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti de minimis di cui al presente articolo sono così articolate:
   a) 35 per cento sotto forma di contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
   b) 65 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, erogato da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 14. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione delle agevolazioni, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 9.
1. 23. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Al comma 9, lettera a), sopprimere le parole da: corrisposto fino a: finanziamento.
1. 24. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Al comma 10, primo periodo, dopo parole: nei settori dell'artigianato inserire le seguenti: del commercio, e al secondo periodo sopprimere le parole da: e del commercio fino al fine del periodo.
1. 8. Allasia, Saltamartini, Castiello, Pagano, Attaguile.

  Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da:, dell'industria fino alla fine del comma, con le seguenti: e dell'industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi, le attività commerciali, le attività turistiche incluse l'intermediazione di servizi turistici e la nautica da diporto e le attività libero professionali.
1. 29. Marcon, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

  Al comma 10, dopo le parole: dell'artigianato, dell'industria, inserire le seguenti: della ricerca e sviluppo e.
1. 101. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: della pesca e dell'acquacoltura.
1. 19. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: servizi turistici inserire le seguenti:, nonché le attività imprenditoriali nei settori del commercio e le attività libero professionali;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
   dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

  10-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, valutato in 15 milioni di euro per il 2017 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 12. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: servizi turistici inserire le seguenti:, ricettivi e alberghieri.
1. 20. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i progetti di ricambio generazionale nelle piccole e medie imprese.
1. 102. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: I finanziamenti con le seguenti: Le agevolazioni.
1. 25. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: ai finanziamenti con le seguenti: alle agevolazioni.
1. 26. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Al comma 12-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, in caso contrario lo stesso è obbligato alla restituzione delle somme eventualmente percepite.
1. 103. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: dei finanziamenti con le seguenti: delle agevolazioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole da: e al conferimento fino alla fine del periodo.
1. 30. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Al comma 14, primo periodo, sopprimere le parole: nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia.
1. 31. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:
  14-bis. I soggetti riceventi i finanziamenti di cui al comma 8, che delocalizzano, per tutto il periodo di durata dell'incentivo, la propria produzione nel territorio di un altro Stato, anche appartenente all'Unione europea, o qualora la delocalizzazione abbia come effetto la riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio del contributo a fondo perduto e della garanzia statale sui finanziamenti concessi a tasso zero e hanno l'obbligo della loro restituzione.
1. 10. Allasia, Saltamartini, Guidesi, Pagano, Castiello.

  Al comma 15, dopo le parole: e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, inserire le seguenti: anche in relazione alla rispondenza tra gli interventi realizzati e le risorse finanziarie impiegate.
1. 9. Guidesi, Allasia, Pagano, Castiello.

  Al comma 15, dopo le parole: e monitoraggio della misura incentivante, inserire le seguenti: anche in termini di impulso alla dinamica del sistema di impresa e occupazionali.
1. 104. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 15, inserire il seguente:
  15-bis. Con il medesimo decreto, di cui al comma 15, sono altresì disciplinate le modalità di controllo e monitoraggio dell'impatto e degli effetti prodotti nell'area del Mezzogiorno del «Piano Industria 4.0,» in termini di incremento di investimenti innovativi e di produttività.
1. 105. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 16, primo periodo, dopo le parole:, previa rimodulazione delle assegnazioni già disposte con apposita delibera del CIPE, inserire le seguenti: con l'esclusione delle assegnazioni disposte dal CIPE con la delibera n. 2 del 3 marzo 2017 in favore del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia,.
1. 28. Marcon, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. Sul sito internet di Invitalia sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per provincia, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia come prestito, e degli istituti di credito concessionari. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, con cadenza massima trimestrale.
1. 18. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 17-bis, dopo le parole: Nel sito internet di Invitalia, inserire le seguenti: e nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. 106. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 17-bis, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché gli atti e i provvedimenti preparatori alla concessione dei finanziamenti.
1. 107. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 17-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: periodicamente, almeno.
1. 6. Guidesi, Allasia, Pagano, Castiello.

  Dopo il comma 17-bis, inserire il seguente:
  17-ter. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione che indichi gli interventi realizzati con le relative risorse finanziarie impiegate e gli interventi in programma con la valutazione della rispondenza tra gli interventi realizzati e le risorse finanziarie impiegate.
1. 7. Guidesi, Allasia, Pagano, Castiello.

  Dopo il comma 17-bis aggiungere il seguente:
  17-ter. Al fine di contrastare eventuali rischi di infiltrazione da parte della criminalità e di stabilire un valido meccanismo di monitoraggio delle istanze e delle concessioni dei contributi, in sede di convenzione, al soggetto gestore Invitalia sono affidati strumenti e compiti di verifica.
1. 32. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di estendere la misura Resto al Sud alle imprese agricole e della pesca, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti può essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile»;

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo le parole: imprese agricole, aggiungere le seguenti: e della pesca.
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese della pesca»;
*2. 4. Attaguile, Pagano, Castiello.

  Al comma 1, sostituire le parole da:, all'articolo 10 , comma 1, fino alla fine del comma, con le seguenti: e della pesca, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai medesimi soggetti può essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile»;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese della pesca»;

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: imprese agricole, aggiungere le seguenti: e della pesca.
*2. 6. Marcon, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: favorendo i soggetti che producono con certificazione biologica e/o a filiera corta.
2. 8. Zaccagnini, Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In relazione alla necessità di fronteggiare la crisi del settore agrumicolo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo raggiunto nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il piano di settore per l'agrumicoltura. Per gli interventi attuativi del suddetto piano a favore delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono destinate risorse pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
*2. 5. Attaguile, Pagano, Castiello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In relazione alla necessità di fronteggiare la crisi del settore agrumicolo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo raggiunto nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il piano di settore per l'agrumicoltura. Per gli interventi attuativi del suddetto piano a favore delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono destinate risorse pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
*2. 7. Marcon, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

  Sopprimere il comma 3.
**2. 2. Gallinella, Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 3.
**2. 9. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Al comma 3, capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
2. 10. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Al comma 3, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: sono svolte nel rispetto delle finalità mutualistiche dei consorzi, con le seguenti: non possono avere natura mutualistica.
2. 11. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Al fine di estendere la misura Resto al Sud per la valorizzazione del compost bene comune da utilizzare per la produzione bio e di qualità, per le bonifiche e contro la desertificazione dei territori agricoli interni, alle imprese agricole presenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia è concesso un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti di compostaggio anaerobici. Al prodotto finale ottenuto dal processo anaerobico, il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, previa verifica delle agenzie regionali dell'ambiente, appone un bollino verde che certifica il compost di qualità, al fine di favorirne la vendita, la distribuzione e l'utilizzo.
  3-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di dettaglio per la fruizione del contributo di cui al comma 3-bis nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
  3-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. 1. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di contrastare eventuali rischi di infiltrazione da parte della criminalità e di stabilire un valido meccanismo di monitoraggio delle istanze e delle concessioni dei contributi, in sede di convenzione al soggetto gestore Invitalia sono affidati strumenti e compiti di verifica.
2. 12. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le macchine agricole costruite entro l'anno 1990 ed iscritte nell'apposito registro Macchine agricole d'epoca (Maep), istituito presso l'Ufficio meccanizzazione agricola entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche, sono considerate appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche.
2. 100. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Interventi in favore delle imprese agricole colpite dalla siccità).

  1. Al fine di sostenere il comparto agroalimentare, a favore delle aziende agricole operanti nelle regioni del Mezzogiorno colpite da situazioni di eccezionale siccità e per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione e riparazione dei beni danneggiati.
  3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 01. Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Microcredito per le imprese agricole e della pesca).

  1. Le imprese operanti nel settore dell'agricoltura e della pesca possono accedere a forme di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come disciplinato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
2. 02. Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso.

ART. 2-bis.

  Sopprimerlo.
2-bis. 2. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, dopo le parole: Regione siciliana, aggiungere le seguenti: e dal Popillia Japonica.
2-bis. 100. Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 1, dopo le parole: al settore olivicolo-oleario aggiungere le seguenti:, in particolare per la regione Puglia,.
2-bis. 1. Labriola, Palese.

  Al comma 2 dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti: in accordo con le regioni interessate e.
2-bis. 101. Saltamartini, Castiello.

ART. 3.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: oggetto di rimboschimento artificiale o.
3. 23. Marcon, Pellegrino, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo aggiungere la seguente:, abitativo.
3. 5. Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni aggiungere le seguenti: ovvero che risultino sprovvisti di contratto di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica dal medesimo periodo temporale.
3. 6. Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora, decorsi i termini di cui al primo periodo, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti previsti, i cittadini possono indicare di propria iniziativa, mediante segnalazione al competente ufficio, i beni immobili pubblici che rientrano nella definizione di cui al comma 2 al fine del loro inserimento nell'elenco di cui al presente comma.
3. 7. Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per lo svolgimento delle attività di competenza dei comuni è attivato dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con ANCI, un piano di supporto e accompagnamento a valere su Programma operativo Governance e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 2. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Al comma 4 sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
3. 101. Saltamartini, Castiello.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: individuati come segue:
   a) per i terreni agricoli devono essere indicati:
    1) i dati catastali identificativi;
    2) la superficie complessiva;
    3) lo stato del terreno, specificando se esso sia incolto o insufficientemente collegato nonché l'eventuale disponibilità di fonti di approvvigionamento idrico e la presenza di strade di accesso;
   b) per i fabbricati devono essere indicati:
    1) i dati catastali identificativi;
    2) l'anno di costruzione;
    3) lo stato d'uso del fabbricato e delle pertinenze;
    4) numero dei vani e la superficie complessiva;
    5) il livello di rischio sismico dell'area nel quale si trova il fabbricato;
    6) la certificazione di agibilità.
3. 8. Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso.

  Sopprimere il comma 5.
3. 1. Labriola, Palese.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: rinnovabile una sola volta.
3. 29. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni con le seguenti: risultino aver compiuto i 18 anni di età.
3. 10. Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni aggiungere le seguenti: e non si trovino in una delle condizioni di cui al comma 12-bis;

  Conseguentemente:
   al comma 7, dopo le parole:
risultino avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni aggiungere le seguenti: e non si trovino in una delle condizioni di cui al comma 12-bis.
   dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Non sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente articolo i soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
   a) si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   b) si trovino in stato di interdizione, inabilità o fallimento o abbiano in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
   c) risultino morosi e/o in contenzioso con l'amministrazione in cui ricadono le particelle catastali richieste;
   d) non risultino in regola con gli obblighi contributivi.
3. 21. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: previa presentazione di un progetto aggiungere le seguenti: con elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo, medesimo periodo, dopo la parola: volto aggiungere le seguenti: al contenimento di consumo di suolo non edificato nonché.
3. 9. Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli.

  Al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici con le seguenti: alle destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici.
3. 102. Guidesi, Saltamartini, Castiello.

  Al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici con le seguenti: alle norme urbanistiche e paesaggistiche.
3. 103. Guidesi, Saltamartini, Castiello.

  Al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici con le seguenti: agli standard urbanistici e alle norme a tutela dell'ambiente e del paesaggio.
3. 104. Guidesi, Saltamartini, Castiello.

  Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: suolo non edificato, aggiungere le seguenti: agli interventi per la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione delle sagome, delle volumetrie e dei sistemi strutturali degli edifici di maggiore pregio storico, architettonico e artistico,.
3. 11. Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il progetto di cui al primo periodo del comma 5 deve contenere:
   a) gli obiettivi di ripristino produttivo e, nel caso di terreni agricoli, la condizione agronomica dei terreni stessi nonché la descrizione di massima delle modalità della loro rimessa a coltura;
   b) la descrizione delle singole opere e dei lavori previsti per il raggiungimento degli obiettivi di ripristino, comprese quelle che contribuiscono al miglioramento delle condizioni fisico-meccaniche del terreno e delle proprietà chimico-biologiche;
   c) la definizione di un cronoprogramma circa l'inizio e i tempi di realizzazione delle opere, dei lavori e degli acquisti necessari;
   d) le attività che si intendono realizzare nel periodo di concessione.
3. 12. Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli.

  Al comma 6, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previa verifica della insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. 24. Costantino, Marcon, Pellegrino, Pastorino, Placido, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

  Al comma 6, lettera b), dopo la parola: artigianali, aggiungere la seguente: culturali.
3. 13. Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli.

  Al comma 6, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: che devono essere svolte senza ulteriore consumo e impermeabilizzazione di suolo.
3. 16. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.

  Al comma 6, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: legate e nel rispetto della tradizione del territorio, anche in virtù di procedimenti di innovazione creativa e rinnovamento.
3. 15. Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli.

  Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando che sui terreni a destinazione agricola sono consentite esclusivamente le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprensive delle attività connesse.
3. 25. Placido, Costantino, Marcon, Pellegrino, Pastorino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

  Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché la realizzazione di centri culturali polifunzionali, di centri sportivi ricreativi pubblici, di luoghi predisposti alla formazione e incubatori di start-up innovative.
3. 14. Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli.

  Al comma 7, alinea, primo periodo, sostituire le parole: avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni con le parole: aver compiuto i 18 anni di età.
3. 17. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.

  Al comma 7, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: mediante apposito certificato redatto da un notaio con le seguenti: mediante apposito certificato catastale estratto dai registri catastali del comune in cui l'immobile è situato.
3. 18. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.

  Al comma 7, lettera d), sostituire le parole: alle norme in materia urbanistica con le seguenti: agli standard urbanistici e alle norme a tutela dell'ambiente e del paesaggio.
3. 105. Guidesi, Saltamartini, Castiello.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il progetto di valorizzazione del bene deve contenere:
   a) gli obiettivi di ripristino produttivo e, nel caso di terreni agricoli, la loro condizione agronomica dei terreni stessi nonché la descrizione di massima delle modalità della loro rimessa a coltura;
   b) la descrizione delle singole opere e dei lavori previsti per il raggiungimento degli obiettivi di ripristino, comprese quelle che contribuiscono al miglioramento delle condizioni fisico-meccaniche del terreno e delle proprietà chimico-biologiche;
   c) la definizione di un cronoprogramma circa l'inizio e i tempi di realizzazione delle opere, dei lavori e degli acquisti necessari;
   d) le attività che si intendono realizzare nel periodo contrattuale.

  Conseguentemente:
   al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7, con le seguenti: il progetto di valorizzazione del bene di cui ai commi 7 e 7-bis;
   al comma 13, sostituire le parole: il progetto di cui al comma 7, con le seguenti: il progetto di cui ai commi 7 e 7-bis;
3. 19. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sulla base delle risultanze del certificato notarile di cui al comma 7, ovvero sulla base di ulteriore, idonea, documentazione con le seguenti: sulla base delle risultanze dell'idonea documentazione di cui al comma 7.
3. 20. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.

  Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: la nullità del progetto e del contratto di affitto con le seguenti: l'incompatibilità del progetto e la nullità del contratto di affitto.
3. 106. Guidesi, Saltamartini, Castiello.

  Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: la nullità del progetto e del contratto di affitto con le seguenti: il rigetto del progetto e la nullità del contratto di affitto.
3. 107. Guidesi, Saltamartini, Castiello.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. I contratti di concessione o affitto, stipulati ai sensi del presente articolo, includono obbligatoriamente la clausola di rescissione nel caso di condanna del beneficiario per i reati di cui all'articolo 603-bis del codice penale.
3. 26. Placido, Airaudo, Costantino, Marcon, Pellegrino, Pastorino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Ai fini fiscali, l'imposta sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili di qualsiasi categoria catastale, è dovuta nella forma della cedolare secca con un'aliquota del 10 per cento. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 3. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Al comma 13, dopo le parole: dall'assegnazione del bene, inserire le seguenti:, nel rispetto delle eventuali misure di salvaguardia e delle destinazioni previste dai piani delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. 27. Marcon, Pellegrino, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

  Al comma 13, dopo le parole: dall'assegnazione del bene, inserire le seguenti: nel rispetto degli eventuali vincoli vigenti ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. 28. Pannarale, Pellegrino, Marcon, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Palazzotto.

  Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: nei cinque anni successivi alla restituzione con le seguenti: nel termine temporale di un anno dalla restituzione.
3. 22. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.

  Al comma 16 sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
3. 108. Saltamartini, Castiello.

  Dopo il comma 17-bis, aggiungere il seguente:
  17-bis. Per il quadriennio 2017-2020, le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1; lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono regolate dal codice civile. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 15 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 4. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Autorecupero del patrimonio immobiliare).

  1. Al fine di far fronte al disagio abitativo, di garantire il diritto ad un alloggio adeguato e salubre ai soggetti che non hanno adeguate garanzie bancarie per accedere al mercato degli immobili ad uso abitativo, di prevenire e ridurre il consumo di suolo, di favorire il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, nonché di recuperare il valore sociale della partecipazione dei cittadini alla comunità, il presente articolo definisce i criteri e le condizioni per incentivare interventi di recupero e riqualificazione di aree e di beni immobili inutilizzati, attraverso la costituzione di gruppi di autorecupero, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali.
  2. Al fine di attuare i princìpi di cui al comma 1, lo Stato favorisce politiche di incentivo alla rigenerazione urbana, mirate al recupero del patrimonio, alla rifunzionalizzazione dei centri storici, delle periferie, delle aree dismesse, nonché, al ripristino ambientale e paesaggistico delle aree degradate. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, adottano disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, ad individuare, negli strumenti di pianificazione, gli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di recupero.
  3. L'approvazione delle operazioni di rigenerazione, recupero e riqualificazione urbani comportano la dichiarazione di pubblica utilità delle opere.
  4. Ai fini del presente articolo si intende per:
   a) immobile abbandonato: gli immobili, di proprietà sia pubblica che privata, non utilizzati a fini residenziali da almeno quindici anni che versino in evidente stato di degrado o incuria;
   b) fabbricato incompiuto: l'unità immobiliare, di proprietà sia pubblica che privata, iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano la cui completa realizzazione non sia avvenuta entro il termine di dieci anni dalla comunicazione dell'inizio dei lavori;
   c) alloggio sociale: l'unità immobiliare ad uso residenziale da concedere in comodato d'uso, destinata a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari che, per ragioni economiche e sociali, non sono in grado di accedere alla locazione o all'acquisto di alloggi nel libero mercato;
   d) gruppo di autorecupero: i cittadini costituiti in cooperative, consorzi o associazioni per il recupero e la riqualificazione di beni immobili inutilizzati che intervengono direttamente nella realizzazione di opere, mettendo a disposizione un monte ore lavorativo, e che prevedono nell'atto costitutivo l'autorecupero come unica finalità, e nello statuto, i criteri per l'assegnazione delle unità immobiliari recuperate ai singoli componenti, nonché le modalità di scioglimento alla data di assegnazione dell'immobile;
   e) programma di autorecupero: piano contenente le opere necessarie al recupero primario e secondario, rispettivamente, delle parti comuni e strutturali degli immobili abbandonati, e di tutte le opere interne, finalizzato a ridurre il disagio abitativo, o le azioni e gli interventi volti al recupero delle aree abbandonate, da attuarsi senza ulteriore consumo di suolo, attraverso l'eliminazione o la mitigazione dei fattori di degrado; la riutilizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi, senza aumentare i carichi sull'ambiente; la riconfigurazione dei luoghi e l'accrescimento della qualità del paesaggio.

  5. Per la migliore definizione dei programmi di intervento relativi al patrimonio immobiliare, nonché per l'acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i comuni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedono al censimento ovvero, ove già disponibile, all'aggiornamento dei dati degli immobili e delle aree di proprietà pubblica e privata presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento anche allo stato di manutenzione e alla prestazione energetica, nonché alla presenza di unità immobiliari inutilizzate.
  6. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica e sociale di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di enti pubblici, e i relativi assegnatari.
  7. I comuni e le regioni, sulla base del censimento di cui ai commi 5 e 6, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono e aggiornano, ove esistenti, i programmi di recupero del patrimonio pubblico e privato inutilizzato e abbandonato. I medesimi programmi, al fine di destinare gli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, possono prevedere la partecipazione di gruppi di autorecupero formati da cittadini residenti sul territorio italiano che non sono proprietari di altri immobili o assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e che, entro un anno dalla data di presentazione della relazione di fine lavori, vi trasferiscono la residenza.
  8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, garantiscono che gli atti di pianificazione e gli altri strumenti di governo del territorio comprendano le modalità e i criteri per l'avvio dei programmi di cui al comma 7, nonché i requisiti dei soggetti che possono accedere agli alloggi realizzati in attuazione dei medesimi programmi.
  9. I dati risultanti dal censimento di cui al comma 5 sono utilizzati anche al fine di conseguire risparmi di spesa derivanti dalla riduzione degli oneri di locazione immobiliare mediante il trasferimento di uffici negli edifici pubblici a destinazione non residenziale idonei ma non utilizzati.
  10. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9, valutato in 1 milione di euro per il 2017 e di 2 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11. A seguito del censimento di cui ai commi da 5 a 9, al fine di promuovere l'apporto dei cittadini ai programmi di recupero, i comuni emanano un avviso pubblico che elenca gli immobili soggetti al recupero; gli interventi da eseguire ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; il computo di massima delle opere da eseguire per ciascun immobile, effettuato dall'Ufficio tecnico comunale; i requisiti che i gruppi di autorecupero devono possedere per la partecipazione alla procedura di assegnazione degli immobili da recuperare; i criteri di assegnazione degli immobili recuperati, garantendo la priorità alle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e, in caso di parità di valutazione, agli interventi realizzati con materiali a tecnologia biocompatibile; i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi di autorecupero, ivi compresa l'asseverazione delle opere da parte dei tecnici abilitati in base alla normativa vigente.
  12. I gruppi di cittadini formulano all'ente territoriale competente le proposte operative, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicando altresì i costi e i mezzi di finanziamento, nonché i tempi per la conclusione dei lavori di recupero. L'ente locale provvede sulle singole proposte, con il coinvolgimento di enti ed uffici interessati, fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività ed i processi di cui al presente comma.
  13. Le proposte presentate dai gruppi di autorecupero devono essere depositate nella segreteria comunale per la durata di sessanta giorni consecutivi, durante i quali chi dimostri di avere comprovato interesse nel progetto ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico, anche in forma telematica, secondo le modalità definite ai sensi del comma 12, ultimo periodo. I cittadini, gli enti pubblici e le istituzioni interessate possono presentare osservazioni fino a sessanta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.
  14. L'ente territoriale competente, entro sei mesi dalla data di presentazione delle proposte pervenute, rende pubblico l'elenco delle medesime proposte formulate ai sensi del comma 12 e approvate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione, nonché il relativo schema di convenzione con il quale il gruppo si impegna a realizzare l'intervento di recupero in tempi certi, tramite l'apporto lavorativo diretto dei componenti del gruppo. Nello schema di convenzione devono essere stabiliti il valore delle opere a carico dei gruppi di autorecupero; l'ammontare delle eventuali somme di cui al comma 17, nell'importo complessivo di euro 100 mensili per unità abitativa, di cui 15 euro corrisposti dal comodatario e 85 euro dal Fondo per l'autorecupero di cui al comma 27, al netto dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato a partire dal decimo anno; il periodo di tempo durante il quale l'immobile recuperato resta nella disponibilità del soggetto assegnatario, che non può essere superiore ad anni diciotto a partire dalla data di presentazione della relazione attestante la fine dei lavori. I gruppi di autorecupero ai quali sono stati assegnati gli immobili da recuperare ad uso abitativo assegnano al loro interno gli alloggi, mediante pubblico sorteggio e secondo criteri stabiliti all'atto di costituzione del gruppo.
  15. La realizzazione degli interventi di cui al comma 12 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Decorsi quattro mesi dalla presentazione della proposta, in assenza della delibera di approvazione nel medesimo termine, la proposta stessa si intende respinta.
  16. Nel caso di immobili di proprietà privata ovvero appartenenti al patrimonio disponibile di altri enti pubblici, al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana, il comune attiva prioritariamente procedure negoziali con i proprietari, anche tenuto conto del fabbisogno locale di alloggi sociali e in relazione all'entità e al valore della trasformazione.
  17. I proprietari possono concedere gli immobili abbandonati o incompiuti ai gruppi di autorecupero in comodato d'uso, dietro corresponsione di una somma mensile a titolo di partecipazione alle spese e di una somma simbolica a titolo di contributo del comodatario, ai sensi degli articoli 1803 e seguenti del codice civile, da corrispondere annualmente. Qualora i proprietari non intendano procedere direttamente ad operazioni di recupero dell'immobile di proprietà nel termine di due anni dalla richiesta del comune e non intendano concedere il proprio immobile al gruppo di autorecupero, i medesimi proprietari, ove non già previsto dai regolamenti comunali, sono tenuti a provvedere al ripristino, alla pulizia e alla messa in sicurezza dei prospetti che insistono sulle aree oggetto di recupero. In caso di inerzia, i comuni, possono prevedere specifiche sanzioni. Qualora il proprietario dell'immobile risulti deceduto e senza eredi, si procede all'acquisizione dell'immobile per pubblica utilità al fine di destinarlo ad interventi di autorecupero. Sono comunque ammesse pattuizioni tra i proprietari e i gruppi di autorecupero in ordine al riscatto del bene, tenuto conto del maggior valore derivante dall'intervento.
  18. Gli enti territoriali competenti, in relazione alla tipologia di interventi effettuati, possono individuare riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal gruppo di autorecupero. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività specificamente individuate, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.
  19. Restano ferme le disposizioni recate dagli articoli 24 e 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di valorizzazione degli immobili pubblici, e dall'articolo 189 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  20. Il direttore dei lavori del gruppo di autorecupero è direttamente responsabile della esecuzione a regola d'arte dei lavori di recupero di competenza, con particolare riferimento all'utilizzo di tecniche e materiali biocompatibili e alle modalità di messa in opera. Dal momento della presentazione della relazione attestante la fine dei lavori ad opera del direttore dei lavori nominato dal gruppo di autorecupero, i soggetti assegnatari dell'immobile sono direttamente responsabili del pagamento di tutti gli oneri e delle spese accessorie relativi all'immobile stesso. E fatto obbligo al soggetto assegnatario, allo scadere del termine di cui al comma 14, di restituire l'immobile in buono stato.
  21. Sono di competenza del comune ove è localizzato l'immobile gli interventi di recupero primario inerenti le parti comuni e strutturali degli edifici all'interno del quale il medesimo immobile risulta eventualmente collocato, con particolare riferimento a quelli relativi alla messa in sicurezza statica e alla riduzione della vulnerabilità sismica.
  22. Sono di competenza dei gruppi di autorecupero tutte le opere interne agli alloggi, comprese quelle relative agli impianti interni e alla loro messa a norma, e tutte le altre opere non relative alle parti comuni e strutturali degli edifici. I gruppi possono ricorrere, al fine di realizzare la parte dei lavori cui non possono provvedere direttamente, a ditte o professionisti esterni, con particolare riferimento alle piccole imprese e artigiani presenti nel territorio.
  23. Gli oneri per i costi di progettazione, delle procedure di gara ed affidamento dei lavori, dei materiali e delle certificazioni ed ogni altro onere aggiuntivo, relativo ai lavori di competenza dei comuni e dei gruppi di autorecupero, sono a carico del Fondo di cui al comma 27.
  24. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite modalità e condizioni per la scelta e l'utilizzo di materiali che garantiscano la riduzione dell'impatto energetico ed ambientale dei manufatti e che, in ogni caso, non inficino la salubrità degli ambienti e non deturpino il paesaggio anche a fine vita.
  25. Il gruppo assicura negli interventi di recupero il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all'efficienza energetica, relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  26. Per gli interventi di recupero primario di cui al comma 21, è ammesso il ricorso, previa approvazione del magistrato di sorveglianza, alle procedure di cui all'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  27. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli interventi di autorecupero di immobili abbandonati e di fabbricati incompiuti, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 380 milioni nel 2018. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei comuni che ne fanno richiesta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di autorecupero che consentono l'accesso ai contributi.
  28. Il comune provvede al monitoraggio dei programmi di recupero di cui al presente articolo e pubblica sul proprio sito internet l'elenco degli immobili e delle aree, suddivisi per comune, per i quali sono stati avviati interventi di autorecupero. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni forniscono all'Agenzia del territorio i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  29. All'onere derivante dall'attuazione del comma 27, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 380 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 30 e 31.
  30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 65, le parole: «di 3,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «di 4,5 punti percentuali»;
   b) al comma 67, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento».

  31. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
3. 04. D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

  1. Per il quadriennio 2017-2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il canone di locazione relativo ai nuovi contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente; può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore, non si applicano le imposte di registro e di bollo.
  2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro annui per il 2017 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 02. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività).

  1. Per il quadriennio 2017/2020, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
  2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 01. Alberto Giorgetti, Palese, Russo, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3.1.
(Interventi di recupero architettonico e paesaggistico).

  1. Ai fini della demolizione di ecomostri e insediamenti abusivi ed ex abusivi, nonché al fine di ridurre il consumo di suolo, i comuni possono attivare meccanismi di sostituzione edilizia, attraverso progetti condivisi tra soggetti pubblici e soggetti privati tesi alla riqualificazione e al recupero delle coste, delle aree di pregio naturalistico e paesaggistico, delle aree agricole o montane, dei centri storici.
  2. A tal fine è istituito un apposito Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, con una dotazione iniziale per il 2017 di cinque milioni di euro.
  3. Una quota di almeno il settanta per cento del Fondo è destinato ai comuni siti nelle regioni del Mezzogiorno.
  4. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo.
3. 03. Rampelli.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, di concerto con le rappresentanze sindacali, ad individuare un Contratto Collettivo Nazionale di siderurgia per i lavoratori del Gruppo ILVA.
3. 05. Labriola, Palese.

ART. 3-bis.

  Sopprimerlo.
3-bis. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, premettere il comma 01:
  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di mobilitare simultaneamente le eccellenze del sistema industriale, del mondo della ricerca e la pubblica amministrazione regionale e nazionale su tematiche condivise, ritenute prioritarie e strategiche per il Paese nel medio e lungo periodo.
3-bis. 100. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, premettere il comma 01:
  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di mobilitare simultaneamente le eccellenze del sistema industriale, del mondo della ricerca e la pubblica amministrazione regionale e nazionale su tematiche condivise, ritenute prioritarie e strategiche per il Paese nel medio e lungo periodo.
3-bis. 101. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, premettere il comma 01:
  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di promuovere la condivisione e il trasferimento delle conoscenze e delle competenze tra i diversi attori del sistema industriale e della ricerca.
3-bis. 102. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, premettere il comma 01:
  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di ottimizzare l'uso delle risorse economiche pubbliche disponibili.
3-bis. 103. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, premettere il comma 01:
  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di migliorare la capacità di attrarre investimenti e talenti, anche attraverso processi di internazionalizzazione.
3-bis. 104. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, premettere il comma 01:
  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di favorire la crescita economica sostenibile dei territori e dell'intero sistema economico nazionale.
3-bis. 105. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, premettere il comma 01:
  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di assumere un ruolo rilevante nel panorama europeo ed internazionale in tema di ricerca ed innovazione.
3-bis. 106. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, premettere il comma 01:
  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze del Made in Italy.
3-bis. 107. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, premettere il comma 01:
  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di assumere un ruolo rilevante nel panorama europeo ed internazionale in tema di ricerca ed innovazione. Questo processo attiva il coinvolgimento delle regioni, chiamate a sostenere anche finanziariamente le attività complementari e/o funzionali allo sviluppo e alla valorizzazione dei Cluster, nell'ambito di specifici Accordi di Programma con il MIUR.
3-bis. 108. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, premettere il comma 01:
  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di guidare il percorso di riposizionamento strategico del nostro sistema produttivo nel panorama tecnologico internazionale.
3-bis. 109. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, premettere il comma 01:
  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di accogliere in modo coordinato e organico le migliori esperienze e competenze esistenti sia sul territorio di riferimento sia sul territorio nazionale, favorendo l'inclusione di tutte le organizzazioni operanti nel settore di riferimento interessate ad aderire.
3-bis. 110. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, premettere il comma 01:
  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di realizzare sinergie tra settori industriali diversi sulle stesse tipologie tecnologiche.
3-bis. 111. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, premettere il comma 01:
  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di favorire una stabile connessione e interazione tra ambiti, politiche, interventi e strumenti di carattere nazionale, regionale e locale.
3-bis. 112. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, premettere il comma 01:
  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di valorizzare i programmi strategici di ricerca, di sviluppo tecnologico e innovazione coerenti con i programmi nazionali ed internazionali, in particolare la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e il Programma Europeo Horizon 2020.
3-bis. 113. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, premettere il comma 01:
  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), in linea con le priorità delineate nel Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei Cluster Tecnologici Nazionali, con l'obiettivo di creare le condizioni per migliorare la capacità di attrazione di investimenti e di talenti.
3-bis. 114. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:
  Questi organismi sono sottoposti alla vigilanza dell'ANAC (Autorità nazionale anti corruzione) di cui alla legge n. 190 del 2012.
3-bis. 2. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

  Dopo il comma, aggiungere:
  1-bis. I Cluster Tecnologici Nazionali sono reti aperte e inclusive formate dai principali soggetti pubblici e privati che operano sul territorio nazionale nella ricerca industriale, nella formazione e nel trasferimento tecnologico: imprese, università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, incubatori di start-up e altri soggetti attivi nel campo dell'innovazione.
3-bis. 115. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma, aggiungere:
  1-bis. I Cluster Tecnologici Nazionali sono reti aperte e inclusive formate dai principali soggetti pubblici e privati che operano sul territorio nazionale nella ricerca industriale, nella formazione e nel trasferimento tecnologico: imprese, università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, incubatori di start-up e altri soggetti attivi nel campo dell'innovazione. Ciascuna aggregazione è focalizzata su uno specifico ambito tecnologico e applicativo ritenuto strategico per il nostro Paese, di cui rappresenta l'interlocutore più autorevole per competenze, conoscenze, strutture, reti e potenzialità.
3-bis. 116. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 3-bis inserire il seguente:

Art. 3-bis.1.
(Risorse per il funzionamento dei centri di ricerca nel Mezzogiorno).

  1. Ai fini del potenziamento della capacità di produrre conoscenze nel Mezzogiorno d'Italia e del funzionamento di base dei centri di ricerca presenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia aventi caratteristiche di ente senza fini di lucro, dotato di personalità giuridica di diritto privato, interamente partecipato direttamente o indirettamente da amministrazioni ed enti pubblici, locali e non, è istituito un fondo con dotazione di 20 milioni di euro annui per il 2017, 2018 e 2019.
  2. All'attuazione del comma 1, per un onere pari a 20.000.000 annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3-bis. 01. Sibilia.

ART. 3-ter.

  Sopprimerlo.
3-ter. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

ART. 4.

  All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo le parole: aree del Paese, aggiungere le seguenti: con priorità per i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,;
   b) al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda o un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) oppure rientri tra i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,.
4. 100. Pastorelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: almeno un'area portuale con con le seguenti: una o più aree portuali che, nell'insieme, abbiano.
4. 1. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) sopprimere il comma 4;
   b) al comma 4-bis, sopprimere le parole: di cui al comma 4.
4. 101. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Comunque almeno una ZES sarà istituita in ognuna delle regioni del Mezzogiorno oggetto della presente legge«

  Conseguentemente
   al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, aggiungere le seguenti: dai sindaci dei comuni rientranti nella ZES.
   dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2018, 45 milioni di euro per l'anno 2019 e 160 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. 2. Palese, Alberto Giorgetti, Russo, Prestigiacomo, Milanato.

  Al comma 4-bis, dopo le parole: Ciascuna regione di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: ad eccezione della regione Puglia, che individua quale ZES la SIN di Taranto.
4. 3. Labriola, Palese.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:, da un rappresentante della regione aggiungere le seguenti: dai sindaci dei comuni rientranti nella ZES,.
4. 4. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

  Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: o rimborsi per spese di missione con le seguenti: Le spese di missione restano a carico dell'ente rappresentato.
4. 7. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:
  7-ter. Gli obiettivi di sviluppo della ZES sono vincolanti per il Piano regolatore portuale e costituiscono adeguamento tecnico funzionale del medesimo Piano, senza necessità di ulteriori approvazioni, nulla osta o pareri per la realizzazione di eventuali opere sulle banchine o attività di dragaggio strettamente funzionali alla realizzazione di tali obiettivi.
4. 102. Guidesi, Saltamartini, Castiello.

  Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:
  7-ter. Gli obiettivi di sviluppo della ZES sono vincolanti per il Piano regolatore portuale e costituiscono adeguamento tecnico funzionale del medesimo Piano.
4. 103. Guidesi, Saltamartini, Castiello.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8-bis. In deroga al comma 2, la ZES può essere costituita di territori italiani in zone confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tal caso il Comitato di indirizzo della ZES è presieduto dal Presidente della regione o suo delegato e per le funzioni amministrative e gestionali si avvale degli uffici regionali che possono svolgere le funzioni di cui al comma 7.
  8-ter. Nelle ZES costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo, le nuove imprese che avviano una nuova attività economica, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole medie imprese (PMI), definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), l'esenzione viene estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   c) esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

  8-quater. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso le ZES.
  8-quinquies. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 7, lettera b) e lettera d) e quelle di cui al comma 11. Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.
  8-sexies. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto oltre alle condizioni di cui al comma 11 anche a quella che almeno il 90 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti in Italia (era regione Lombardia). Il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.
  8-septies. Agli oneri derivanti dai commi 10, 11 e 12, valutati in 800 milioni di euro per il 2017 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. 5. Guidesi, Grimoldi, Molteni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-bis. In deroga al comma 2, la ZES può essere costituita di territori italiani in zone confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tal caso il Comitato di indirizzo della ZES è presieduto dal Presidente della regione o suo delegato e per le funzioni amministrative e gestionali si avvale degli uffici regionali che possono svolgere le funzioni di cui al comma 7.
4. 6. Guidesi, Grimoldi, Molteni.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di promuovere l'occupazione e lo sviluppo delle aree comprese nei Parchi Nazionali dell'Appennino del Mezzogiorno con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di zone fiscalmente avvantaggiate finalizzate al sostegno degli investimenti nei servizi, nell'industria, nell'agricoltura e nel turismo, compatibili con l'ambiente, con priorità alle iniziative dirette alla valorizzazione delle produzioni locali. Le aree interessate dalle disposizioni di cui al presente articolo sono: Parco nazionale Monti Sibillini, Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, Parco Nazionale Majella, Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, Parco Nazionale del Vesuvio, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri, Parco Nazionale del Pollino, Parco Nazionale della Sila, Parco Nazionale dell'Aspromonte. Il CIPE, con apposita delibera, disciplina le modalità attuative del presente comma nel rispetto della normativa europea.
4. 8. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: se nominato aggiungere le seguenti: previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e.
5. 2. Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) almeno il 90 per cento del personale dell'impresa beneficiaria deve essere reclutato nell'ambito della regione nella quale è istituita la ZES;
5. 3. Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano anche alle imprese, con sede legale o unità locale all'interno di uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche in relazione agli investimenti effettuati nei primi sei mesi del 2017, a causa degli eventi sismici ed atmosferici che hanno colpito i predetti territori.
5. 4. Colletti, Cariello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Eventuali canoni corrisposti per locazione di immobili di qualsiasi categoria catastale in area ZES, sono soggetti ad imposta nella forma della cedolare secca con un'aliquota del 10 per cento. All'onere derivante dalla presente disposizioni valutato in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. 1. Palese, Alberto Giorgetti, Russo, Prestigiacomo, Milanato.

  Al comma 6, sostituire le parole: almeno semestrale con le seguenti: almeno trimestrale.
5. 100. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Aree portuali nelle regioni convergenza).

  1. Alle aree portuali in cui insistono autorità portuali comprese nelle regioni dell'obiettivo convergenza è riconosciuta la facoltà di creare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
5. 01. Taglialatela, Rampelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Ipotesi di sovraindebitamento misto).

  1. Dopo l'articolo 8 della legge n. 3 del 2012, è aggiunto il seguente:

Art. 8-bis.
(Ipotesi di sovraindebitamento misto).

  1. Nel caso in cui il consumatore sia incorso in un sovraindebitamento incolpevole e sia stato impossibilitato nella propria attività professionale o imprenditoriale ad onorare le scadenze riferibili a debiti tributari e previdenziali, potrà accedere alla procedura prevista per il piano del consumatore e definire anche tali posizioni debitorie alle seguenti condizioni:
   a) le obbligazioni assunte nella veste di consumatore siano prevalenti rispetto alle obbligazioni tributarie e previdenziali;
   b) sia proposto nel piano l'integrale pagamento dei tributi e contributi, con la possibilità di falcidia di soli interessi e sanzioni;
   c) sia proposto un piano di rientro in massimo 10 anni per i debiti tributari e previdenziali.
5. 02. Villarosa, Cariello.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche al procedimento di omologazione del piano del consumatore).

  1. Il comma 3 dell'articolo 12-bis della legge n. 3 del 2012 è sostituito dal seguente:
  3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, deve valutare le seguenti circostanze prima di procedere all'omologa:
   1. il comportamento sia del debitore che del creditore al momento di formazione delle obbligazioni per verificare le effettive ragioni del sovraindebitamento ed eventuali comportamenti colposi e dolosi di entrambe le parti.
   2. se il debitore o il creditore hanno in qualche modo cagionato, colposamente o dolosamente, il sovraindebitamento. Quando il Giudice decide di omologare il piano, dispone per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.
5. 03. Villarosa, Cariello.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Le risorse per il Piano nazionale di riqualificazione sociale e culturale per le aree urbane degradate sono incrementate di 200 milioni di euro, al fine di realizzare i progetti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2017.
5. 04. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Norme in materia di autoriparazione).

  1. All'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Per le imprese già attive nel settore dell'autoriparazione di cui alla presente legge e regolarmente iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, qualora il responsabile tecnico, abilitato per una o due sezioni di cui all'articolo 1, comma 3, intenda conseguire l'abilitazione nella restante o nelle restanti sezioni, frequenta a tal fine, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione relativo alla sezione o alle sezioni mancanti».

  2. All'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i commi da 1 a 3, sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente norma sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012, n. 224, e che intendono conseguire l'abilitazione per l'intera sezione meccatronica, in alternativa alla frequentazione con esito positivo, da parte del responsabile tecnico, dei corsi previsti dall'articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2012 n. 224, dimostrano il possesso dei requisiti mancanti del settore della meccatronica, previa istanza da presentare alla Camera di Commercio o all'albo delle imprese artigiane, territorialmente competenti.

  2. Con tale istanza deve essere dimostrato alle Autorità riceventi, il possesso di idonei titoli di studio o anche solo, dell'esperienza professionale all'uopo acquisita nella stessa impresa per la quale il soggetto è responsabile tecnico. Nel caso di possesso della sola esperienza professionale, occorre dimostrare che la stessa sia stata conseguita per un periodo pari ad almeno un triennio nell'ultimo quinquennio, calcolato quest'ultimo a partire dalla data di entrata in vigore della presente norma. Tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente l'attività, diverso da quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992 n. 122.
  3. Il richiedente che ha maturato l'esperienza professionale di cui al comma 2, anche successivamente al 4 gennaio 2013, presso un'impresa abilitata per la sola attività meccanica-motoristica o elettrauto, nell'ambito della segnalazione certificata di inizio attività, autocertifica, mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'esercizio dell'attività sugli impianti meccatronici».
5. 05. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 2, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 2.
  2. Le piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361 ICE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2017 e il 31 dicembre 2018, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al presente comma, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate:
    a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;
    b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
    c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2017 e fino all'anno 2020, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
    d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

  3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 2. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento. L'efficacia delle presenti disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. 06. Palese, Alberto Giorgetti, Russo, Prestigiacomo, Milanato.

ART. 6.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: il 50 per cento del costo fino a: il restante 50 per cento del costo realizzato con le seguenti: il 50 per cento dell'intervento realizzato, accertata la conformità e la regolarità dei costi sostenuti, risultante nella richiesta di pagamento all'atto del ricevimento della stessa e il restante 50 per cento dell'intervento realizzato.
6. 1. Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di sostenere e supportare l'attuazione degli interventi previsti nei Patti per lo sviluppo sottoscritti con le regioni e le Città metropolitane, garantire la tempestiva realizzazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coesione ed accelerare la realizzazione degli interventi previsti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo, il CIPE entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, anche ai sensi di quanto previsto dalla Delibera CIPE 10 agosto 2017, n. 26, per integrare e rafforzare le attività previste dal Programma «Azioni di Sistema» di cui alla delibera CIPE 3 agosto 2011 n. 62, assegna all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, anche mediante modulazione delle assegnazioni già disposte dallo stesso CIPE.
6. 2. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma, in attuazione dei principi contabili generali di significatività e rilevanza, la relativa rappresentazione figurativa in bilancio con le necessarie regolarizzazioni contabili».
6. 3. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Organismo strumentale per gli interventi europei).

  1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei» sono sostituite con le seguenti: «avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR».
  2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da «all'organismo di tutti» a «nei confronti dell'organismo regionale» sono sostituite dalle seguenti «all'organismo, con riferimento alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:
   a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
   b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
   c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
   d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
   e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti, gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate».

  3. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della regione o della provincia autonoma alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.
  4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante – differenza positiva tra debiti e crediti –, non rilevano nel saldo di cui alla legge n. 232 del 2016, comma 466.
  5. L'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.
  6. All'onere stimato in 100 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
6. 02. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Organismo strumentale per gli interventi europei).

  1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «all'organismo di tutti» a: «nei confronti dell'organismo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'organismo, con riferimento alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:
   a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
   b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
   c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
   d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
   e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

  2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della regione o della provincia autonoma alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.».
6. 01. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

ART. 6-bis.

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.1.

  1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020 da destinare al finanziamento di un Piano per la mitigazione del dissesto idrogeologico e potenziamento impianti idrici per il Mezzogiorno.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto ad individuare le modalità di attuazione di detto piano.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020 si provvede a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-bis. 01. Labriola, Palese.

ART. 6-ter.

  Al comma 1 sostituire le parole: secondo esercizio con le seguenti: terzo esercizio.
6-ter. 100. Guidesi, Saltamartini, Castiello.

  Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

Art. 6-quater.
(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali).

  1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione ex Legge n. 183 del 1987 ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui l'articolo 1, comma 703, lettera e), della legge n. 190, del 2014, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:
   a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;
   b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

  2. Nel Fondo, di cui al comma 1, confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della Cabina di Regia di cui l'articolo 1, comma 703, lettera e), della legge n. 190, del 2014.
  3. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno emanato entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
6-ter. 01. Marcon, Pastorino, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

  Dopo l'articolo 6-ter, inserire il seguente:

Art. 6-quater.
(Organismo strumentale per gli interventi europei).

  1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei» sono sostituite con le seguenti: «avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR».
  2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «all'organismo di tutti» a: «nei confronti dell'organismo regionale» sono sostituite dalle seguenti: ”all'organismo, con riferimento alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:
   a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
   b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
   c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
   d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
   e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

  3. La presente legge ridetermina il risultato di amministrazione della regione o della provincia autonoma alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.
  4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante – differenza positiva tra debiti e crediti –, non rilevano nel saldo di cui alla legge n. 232 del 2016, comma 466.
  5. L'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
6-ter. 02. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

Art. 6-quater.
(Organismo strumentale per gli interventi europei).

  1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei» sono sostituite con le seguenti: «avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR».
  2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «all'organismo di tutti» a: «nei confronti dell'organismo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'organismo, con riferimento alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo»:
   a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
   b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
   c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
   d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
   e) di tutti i debiti esigibili di effettive avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

  3. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della regione o della provincia autonoma alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.
  4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante differenza positiva tra debiti e crediti, non rilevano nel saldo di cui alla legge n. 232 del 2016, comma 466, fino alla concorrenza di 100 milioni di euro.
  5. L'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.
  6. All'onere stimato in 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189”.
6-ter. 07. Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

Art. 6-quater.
(Organismo strumentale per gli interventi europei).

  1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «all'organismo di tutti» a: «nei confronti dell'organismo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'organismo, con riferimento alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:
   a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
   b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
   c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
   d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
   e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.».

  2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della regione o della provincia autonoma alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.
*6-ter. 03. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Dopo l'articolo 6-ter, inserire il seguente:

Art. 6-quater.
(Organismo strumentale per gli interventi europei).

  1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «all'organismo di tutti» a: «nei confronti dell'organismo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'organismo, con riferimento alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:
   a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
   b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
   c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
   d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
   e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.».

  2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della regione o della provincia autonoma alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.
*6-ter. 06. Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

Art. 6-quater.
(Modifiche al procedimento di omologazione del piano del consumatore).

  1. Il comma 3 dell'articolo 12-bis della legge n. 3 del 2012 è sostituito con il seguente:
  3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, deve valutare le seguenti circostanze prima di procedere all'omologa:
   1. il comportamento sia del debitore che del creditore al momento di formazione delle obbligazioni per verificare le effettive ragioni del sovraindebitamento ed eventuali comportamenti colposi e dolosi di entrambe le parti.
   2. se il debitore o il creditore hanno in qualche modo cagionato, colposamente o dolosamente, il sovraindebitamento. Quando il Giudice decide di omologare il piano, dispone per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.
6-ter. 04. Villarosa, Cariello.

  Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

Art. 6-quater.
(Ipotesi di sovraindebitamento misto).

  1. Dopo l'articolo 8 della legge n. 3 del 2012 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.
(Ipotesi di sovraindebitamento misto).

  1. Nel caso in cui il consumatore sia incorso in un sovraindebitamento incolpevole e sia stato impossibilitato nella propria attività professionale o imprenditoriale ad onorare le scadenze riferibili a debiti tributari e previdenziali, potrà accedere alla procedura prevista per il piano del consumatore e definire anche tali posizioni debitorie alle seguenti condizioni:
   a) le obbligazioni assunte nella veste di consumatore siano prevalenti rispetto alle obbligazioni tributarie e previdenziali;
   b) sia proposto nel piano l'integrale pagamento dei tributi e contributi, con la possibilità di falcidia di soli interessi e sanzioni;
   c) sia proposto un piano di rientro in massimo 10 anni per i debiti tributari e previdenziali.».
6-ter. 05. Villarosa, Cariello.

ART. 7.

  Dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:
  1-ter. Per l'approvazione di piani, programmi e interventi, comunque denominati previsti dai CIS, le eventuali conferenze di servizi istruttorie e preliminari si svolgono con le modalità di cui all'articolo 14-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, con termini dimezzati. Al fine di accelerare la realizzazione degli stessi interventi la conferenza di servizi decisoria si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-ter, legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi inseriti nel CIS si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  1-quater. I CIS, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e delle misure di accelerazione previste dall'articolo 55-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 10, decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quanto previsto dall'articolo 38, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono attuati, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia S.p.A. –, società in house a tutte le Amministrazioni dello Stato. Il monitoraggio sistematico e continuo dei CIS è garantito dall'Agenzia per la coesione territoriale.
  1-quinquies. Per tutti gli interventi previsti nei CIS le obbligazioni giuridicamente vincolanti si intendono assunte all'atto della stipula dello stesso CIS. Tutte le risorse finanziare destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nei CIS e di cui Invitalia S.p.A. è stazione appaltante sono trasferite ad una contabilità speciale di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione che provvede a trasferirle al soggetto attuatore sulla base dello stato di avanzamento delle attività.
  1-sexies. Al fine di migliorare l'efficacia, la qualità della spesa pubblica e per rafforzare l'attuazione degli interventi previsti dalla programmazione 2014-2020, è istituito il «Fondo rotativo di progettazione e attuazione delle politiche di coesione» attuato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a., con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione, destinato a:
   a) verificare la fattibilità tecnico-economica dei nuovi interventi e sviluppare i diversi livelli di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva);
   b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi;
   c) sostenere le attività e le funzioni del soggetto attuatore dei CIS, anche in qualità di centrale di committenza.

  Gli oneri sostenuti dal soggetto attuatore per le attività di cui sopra sono posti a carico dei quadri economici degli interventi. Nel fondo potranno, inoltre, confluire ulteriori risorse deliberate dal CIPE e quelle disposte dalle amministrazioni interessate per l'accelerazione degli interventi.
  1-octies. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione definisce e regola le attività e i compiti svolti dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.
7. 1. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

ART. 8.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: e delle imprese dell'indotto.
8. 1. Guidesi, Allasia, Saltamartini, Pagano, Castiello.

  Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché quelli maturati per la realizzazione di opere funzionali all'ambientalizzazione, quelli dei fornitori di beni e servizi e quelli funzionali alla continuazione dell'attività d'impresa.
8. 100. Guidesi, Saltamartini.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-quater. Nelle ZES costituite ai sensi del comma 9 dell'articolo 4, le nuove imprese che avviano una nuova attività economica, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole medie imprese (PMI), definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), l'esenzione viene estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   c) esenzione dall'imposta municipale Unica (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

  1-quinquies. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati e quindi esportati attraverso le ZES.
  1-sexies. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 7, lettera b) e lettera d) e quelle di cui al comma 3. Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.
  1-septies. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto oltre alle condizioni di cui al comma 3 anche a quella che almeno il 90 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti in Italia (era regione Lombardia). Il beneficio fiscale complessivo viene riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.
  1-octies. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, valutati in 800 milioni di euro per il 2017 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  Conseguentemente, all'articolo 4, aggiungere in fine il seguente comma:
  9. In deroga al comma 2, la ZES può essere costituita di territori italiani in zone confinanti con uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tal caso il Comitato di indirizzo della ZES è presieduto dal Presidente della regione o suo delegato e per le funzioni amministrative e gestionali si avvale degli uffici regionali che possono svolgere le funzioni di cui al comma 7.
8. 2. Guidesi, Grimoldi, Molteni.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazioni sulla disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad esercizi di vicinato).

  1. Per il quadriennio 2017-2020, le locazioni aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono regolate dal codice civile.

  Conseguentemente, nel titolo, dopo le parole: nel Mezzogiorno aggiungere le seguenti: ed ulteriori interventi per la semplificazione.
8. 01. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

ART. 9.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il produttore è comunque tenuto alla predisposizione di una relazione tecnica ove siano riportate le caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto, le fasi di processo, i flussi e le caratteristiche dei rifiuti e/o materiali prodotti.
9. 1. Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per favorire l'affidamento dei contratti di tesoreria).

  1. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente comma:
  «9-ter. Fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo quanto stabilito al comma 9 le regioni devono determinare l'importo massimo dell'anticipazione entro il 31 dicembre per l'esercizio finanziario successivo. L'importo massimo dell'anticipazione richiedibile è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere e deve essere comunicato al tesoriere a cura del Rappresentante legale e del Responsabile del servizio finanziario.».
9. 01. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di autotutela amministrativa).

  1. Al comma 2-bis, dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti amministrativi interessati dalle fattispecie di reato di cui al precedente periodo, qualora riguardino casi di pubblica e privata incolumità, possono essere annullati, anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, pure in assenza della sentenza passata in giudicato.».
9. 02. Guidesi, Allasia, Saltamartini, Pagano, Castiello.

ART. 9-bis.

  Sopprimerlo.
9-bis. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1 lettera c), capoverso lettera d-ter, aggiungere, in fine, le parole: e le loro proprietà fisiche e chimiche ai fini del loro riconoscimento e del relativo smaltimento.
9-bis. 100. Castiello, Picchi, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1 lettera d), capoverso 3-bis dopo le parole: di informazione ai consumatori inserire le seguenti: dirette ad aumentare la loro consapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull'ambiente.
9-bis. 101. Castiello, Picchi, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1 lettera d), capoverso 3-bis dopo le parole: di informazione ai consumatori inserire le seguenti: dirette a eliminare la convinzione che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, favorendo gli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica,.
9-bis. 102. Castiello, Picchi, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede all'inserimento, in forma obbligatoria nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, della materia di educazione ambientale, con particolare riferimento all'emergenza mondiale sull'inquinamento provocato dalle plastiche e al corretto utilizzo e smaltimento delle borse di plastica.
9-bis. 2. Castiello, Picchi, Guidesi, Saltamartini, Grimoldi, Pagano.

ART. 9-quater.

  Sopprimerlo.
9-quater. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Modificare la rubrica con la seguente:
(Disposizioni concernenti la tutela dei livelli occupazionali del personale impiegato nei servizi di trasporto pubblico).
9-quater. 101. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 9-quater, aggiungere il seguente:

9-quater bis.
(Interventi per l'apertura ai voli civili per l'Aeroporto Grottaglie di Taranto).

  l. Il Ministero delle infrastrutture, in collaborazione con la Regione Puglia e Aeroporti di Puglia, redige uno studio di fattibilità e dei flussi turistici, anche stagionali, per successivi interventi per l'apertura dell'aeroporto Grottaglie di Taranto ai voli civili e con proprio decreto individua le modalità di apertura e la copertura dei relativi costi.
9-quater. 0100. Labriola, Palese.

ART. 9-quinquies.

  Sopprimerlo.
9-quinquies. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

ART. 9-sexies.

  Al comma 1 sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
9-sexies. 100. Guidesi, Saltamartini, Castiello.

  Al comma 1 sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
9-sexies. 101. Guidesi, Saltamartini, Castiello.

  Dopo l'articolo 9-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 9-septies.
(Potenziamento del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco).

  1. Al fine di contrastare gli incendi boschivi il Ministero dell'Interno provvede allo sblocco dei 23 milioni di euro stanziati all'articolo 1 comma 324 dalla legge dell'11 dicembre 2016 n. 232, per l'assunzione di ulteriori unità di personale idoneo al concorso per 814 Vigili del fuoco.
9-sexies. 0100. Labriola, Palese.

  Sopprimere il comma 2.
9-sexies. 1. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni, avvia un piano straordinario finalizzato agli interventi di pulizia e manutenzione dei territori naturali e delle aree verdi e a tutti quegli interventi volti a rimuovere le condizioni atte a favorire lo sviluppo e il propagarsi di incendi. Per la realizzazione del programma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  2-ter. Il Ministero dell'Ambiente indice, entro sessanta giorni, un'apposita procedura pubblica finalizzata alla selezione di cinquecento giovani, che non abbiano compiuto quaranta anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da formare per le attività di supporto agli interventi di cui al comma 2-bis, sotto la direzione degli organi e dei soggetti istituzionali competenti in detti ambiti. Le attività svolte in attuazione alle previsioni di cui al precedente comma, non danno priorità nelle procedure concorsuali e di assunzione nelle amministrazioni pubbliche, e non costituiscono in alcun modo e non danno luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato e che, quindi non solo a loro applicabili le normative di legge e contrattuali previste per i lavori subordinati.
  2-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, con proprio decreto, stabilisce le modalità attuative delle previsioni di cui ai commi precedenti, e i criteri di ripartizione delle risorse e del suddetto personale.
  2-quinquies. A copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, si provvede nel limite di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9-sexies. 2. Bossa, Scotto, Zaratti, Capodicasa, Melilla, Albini.

  Dopo l'articolo 9-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 9-septies.
(Disposizioni per favorire l'affidamento dei contratti di tesoreria).

  1. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è inserito il seguente comma 9-ter:
  «9-ter. Fermo restando l'importo massimo dell'anticipazione da calcolarsi secondo quanto stabilito al comma 9 le regioni devono determinare l'importo massimo dell'anticipazione entro il 31 dicembre per l'esercizio finanziario successivo. L'importo massimo dell'anticipazione richiedibile è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere e deve essere comunicato al tesoriere a cura del Rappresentante legale e del Responsabile del servizio finanziario.».
9-sexies. 01. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Dopo l'articolo 9-sexies, aggiungere il seguente:

Art. 9-septies.

  Il Ministero della salute, di concerto con la regione Puglia, attribuisce alla Asl di Taranto un asseto speciale che la ponga sotto il diretto controllo delle Istituzioni statali proprio per la particolare situazione sanitaria che colpisce la popolazione dell'intera provincia a causa dell'elevato inquinamento ambientale.
9-sexies. 02. Labriola, Palese.

ART. 10.

  All'articolo 10, premettere il seguente:

Art. 010.
(Istituzione del Fondo di riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale).

  1. Per il triennio 2018-2020, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati cui sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del disegno di legge n. 43 del 2016, convertito, con modificazioni, nella legge n. 18 del 2017, e in applicazione dei criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017 vengono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo denominato «Riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale».
  2. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare i criteri di riequilibrio stabiliti nella citata direttiva del Presidente del Consiglio, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene fornita evidenza dei risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma.
010. 01. Pastorino, Marcon, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: Allo scopo di facilitare la ricollocazione a favore dell'ANPAL con le seguenti: Allo scopo di incentivare l'autoimprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui al Capo 0I, del Titolo I, del decreto legislativo del 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente al titolo, sopprimere le parole: nel Mezzogiorno.
10. 5. Guidesi, Allasia.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale aggiungere le seguenti: anche se non beneficiari di ammortizzatori sociali.
10. 6. Placido, Airaudo, Costantino, Marcon, Pellegrino, Pastorino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

  Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro con le seguenti: 29 milioni di euro per l'anno 2017 e 35 milioni di euro.

  Conseguentemente dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   «b-bis. Quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
10. 7. Placido, Airaudo, Costantino, Marcon, Pellegrino, Pastorino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. A decorrere dal 1o agosto 2017 in caso di assunzioni, effettuate da imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali non sono dovuti per un periodo di trentasei mesi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dai commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies.
  1.2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
  1.3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  1.4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-ter e 1-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  1.5. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1-ter e 1-quater rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  1.6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
10. 2. Brugnerotto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
10. 4. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-bis.1 Per l'anno 2017, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
10. 1. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. Al fine di garantire la correttezza e la regolarità del procedimento, all'ANPAL sono affidati adeguati strumenti di controllo per ciascuna fase procedurale.
10. 9. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Stabilizzazione del personale Anpal).

  1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei servizi per il lavoro in una prospettiva di sistema, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con la Presidenza dell'Anpal, adotta un programma per una progressiva stabilizzazione, nel triennio 2018-2020, di tutto il personale impiegato presso Anpal Servizi con contratti a tempo determinato e a collaborazione. Per favorire tale processo sono inoltre prorogati i contratti in scadenza nel 2017.
  2. Per attuare le disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni per l'anno 2017 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4.
  3. Il processo di stabilizzazione di cui al comma 1 prevede un'adeguata valorizzazione delle esperienze e delle professionalità presenti in Anpal Servizi tale da assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali risultanti alla data del 31 maggio 2017. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana, di concerto con la Presidenza dell'Anpal, entro il 31 dicembre 2017, e previo confronto con le organizzazioni sindacali, un regolamento di selezione del personale.
  4. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.», sono sostituite dalle seguenti: «è fissata nel 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.».
10. 01. Placido, Airaudo, Costantino, Marcon, Pellegrino, Pastorino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Capacità assunzionale dei comuni).

  1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmiate e maturate nell'anno di riferimento.
10. 02. Pastorino, Marcon, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Turn over nei piccoli comuni).

  1. Al decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: «tra 1.000 e 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000».
10. 03. Pastorino, Marcon, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Incentivi per le funzioni tecniche).

  1. L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
10. 04. Pastorino, Marcon, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Assunzioni nelle Città Metropolitane).

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, aggiungere il seguente comma:
  «Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
10. 05. Pastorino, Marcon, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Interpretazione autentica dell'articolo 5 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78).

  1. La locuzione «lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni pubbliche» contenuta nell'articolo 5, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, si interpreta nel senso che la stessa non ricomprende i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267.
10. 06. Pastorino, Marcon, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Giovani artigiani).

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai datori di lavoro artigiani il cui prodotto finale viene totalmente lavorato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e che abbiano vissuto nel territorio nazionale per almeno diciotto anni.
  2. I datori di lavoro privati di cui al comma 1 che, senza esservi tenuti, assumono personale a tempo indeterminato soggetti di età compresa tra 15 anni compiuti e 27 non compiuti, possono richiedere tramite UNILAV l'applicazione delle norme di cui ai commi seguenti.
  3. Il trattamento economico dei lavoratori indicati al comma 2 è determinato dall'importo più favorevole, tenendo conto dell'età del soggetto assunto, tra le retribuzioni previste per le diverse tipologie di apprendistato stabilite dai contratti collettivi, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai datori di lavoro non iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.
  4. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore a far data dall'assunzione è applicata come di seguito indicato:
   a) il primo e secondo anno: è accreditata tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato nella misura del 40 per cento del trattamento minimo di pensione in vigore al 1o gennaio dell'anno di riferimento a norma dell'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989;
   b) terzo anno: tramite contribuzione figurativa a totale carico dello Stato tenendo conto di un importo imponibile pari al limite minimo di retribuzione giornaliera, che, ai sensi di quanto disposto dell'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338 del 1989, convertito, con modificazioni dalla legge n. 389 del 1989, non può essere inferiore al 9,5 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1o gennaio di ciascun anno;
   c) quarto anno: per quanto attiene il fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica quanto disposto dalla lettera b), mentre resta a carico del datore di lavoro il versamento delle altre assicurazioni;
   d) quinto anno: è a carico del datore di lavoro e del lavoratore dipendente il 50 per cento della contribuzione relativa al fondo pensioni lavoratori dipendenti, mentre il restante 50 per cento viene accreditato come quanto disposto alla lettera b). Per quanto attiene il versamento delle altre assicurazioni esse restano a carico del datore di lavoro.

  5. I soggetti assunti a norma del presente articolo sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa. La retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari alla retribuzione minima annua di riferimento ai fini della liquidazione delle rendite INAIL, secondo quanto previsto dall'articolo n. 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Il tasso di tariffa applicabile è quello relativo alla voce di tariffa «0611» delle varie gestioni.
  6. Il trattamento economico previsto dal comma 3 è considerato reddito di lavoro dipendente ma non rileva per l'anno d'imposta in cui il lavoratore è assunto ai fini del reddito utile per essere considerati fiscalmente a carico di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai datori di lavoro che:
   a) nei trentasei mesi precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo soggetti che nel periodo considerato avevano un'età superiore ai trenta anni;
   b) negli anni precedenti hanno licenziato per giustificato motivo oggettivo lavoratori sui quali il datore di lavoro ha fruito del beneficio di cui al presente articolo;

  8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano altresì con riferimento alle assunzioni di quei lavoratori che siano stati licenziati, nei dodici mesi precedenti, da parte di un'impresa dello stesso o diverso settore di attività che, fino ai dodici mesi precedenti il momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
  9. Si decade dall'applicazione disposizioni di cui al presente articolo all'atto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di soggetti che hanno più di trenta anni.
  10. Al fine di adempiere l'obbligo di formazione di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, i lavoratori per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo frequentano obbligatoriamente i corsi sulla sicurezza sul lavoro organizzati dall'INAIL anche in modalità e-learning, fermo restando la libertà del datore di lavoro di scegliere altre modalità per adempiere alla formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente comma, l'INAIL predispone, entro sei mesi, in ogni sede territoriale appositi spazi destinati alla formazione ovvero i corsi in modalità e-learning.
  11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 12, 13, 14, 15 e 16.
  12. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
  13. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  14. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  15. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 11 e 12 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  16. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
10. 07. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Contributi per familiari coadiuvanti di artigiani e coadiutori di esercenti attività commerciali).

  1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Nel caso di ditte individuali rientranti nella definizione di microimprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea il cui titolare possiede un valore ISEE non superiore ad euro 22.500,00 e la cui attività ha sede legale e operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per i soggetti coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della, legge 22 luglio 1966, n. 613, qualora tali soggetti siano coniugi o figli del titolare dell'impresa artigiana o commerciale e con esso residenti, il versamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è facoltativo.
  2-ter. Nel caso di scelta di versamenti facoltativi di cui al comma precedente, da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno a valere anche per i successivi, non si applica il livello minimo imponibile di cui al successivo comma 3, né la rideterminazione annua di cui al comma 7, dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. La quota di pensione corrispondente agli eventuali versamenti di cui al precedente periodo è calcolata secondo il sistema contributivo.
  2-quater. Ai soggetti che hanno scelto i versamenti facoltativi non spetta l'indennità di maternità, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, se nell'anno non abbiano versato contributi almeno pari a quelli dovuti dai soggetti di cui al comma 1, ovvero comma 2 se in possesso dei relativi requisiti.
  2-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 2-bis, nel caso di versamento dei contributi senza aver effettuato la scelta del versamento facoltativo, a richiesta, i contributi possono essere versati con cadenza mensile.
  2-sexies. Il valore ISEE di cui al comma 1 è rivalutato in misura pari all'aumento percentuale applicato ai trattamenti pensionistici.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 3, 4, 5, 6 e 7.
  3. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
  4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  6. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  7. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.
10. 08. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Tripiedi.

ART. 10-bis.

  Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.1.
(Interventi in favore della Regione Sardegna).

  1. Lo Stato e la Regione autonoma della Sardegna adottano un piano di interventi finalizzato a compensare gli svantaggi economici e produttivi e infrastrutturali derivanti alla medesima regione dalla condizione di insularità attraverso l'adozione di misure economiche e fiscali. Tali misure saranno destinate prioritariamente al potenziamento ed efficientamento della rete infrastrutturale per il trasporto di persone e merci, garantendo la continuità territoriale, alla realizzazione di una zona franca insulare, ovvero di zone franche urbane, per il rilancio del tessuto produttivo e l'incremento dei livelli occupazionali, all'attuazione del Piano straordinario per il Sulcis, all'introduzione di misure volte a compensare il maggior costo dell'energia elettrica derivante dalla mancata metanizzazione dell'isola.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a duecento milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
10-bis. 01. Murgia, Rampelli.

ART. 10-ter.

  Dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:

Art. 10-quater.

  1. Al fine di favorire l'occupazione e lo sviluppo ecosostenibile delle aree dei Parchi Nazionali dell'Appennino del Mezzogiorno di cui al comma 2, con particolare riferimento al sostegno degli investimenti nei servizi, nell'agricoltura e nel turismo, compatibili con l'ambiente, con priorità alle iniziative dirette alla valorizzazione delle produzioni locali, nonché ad ogni altra iniziativa volta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo delle attività economiche compatibili, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.
  2. Le aree interessate dalle disposizioni di cui al presente articolo sono: Parco nazionale Monti Sibillini, Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, Parco Nazionale Majella, Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, Parco Nazionale del Vesuvio, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri, Parco Nazionale del Pollino, Parco Nazionale della Sila, Parco Nazionale dell'Aspromonte.
  3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, e con i soggetti istituzionali interessati, sono definiti i criteri di assegnazione e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
10-ter. 01. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:

Art. 10-quater.
(Valorizzazione dell'Arsenale militare di Taranto).

  1. Il Ministero della Difesa individua con proprio decreto ministeriale le modalità e le risorse per la valorizzazione dell'Arsenale Militare di Taranto anche tramite aggiudicazione a privati per mezzo di asta pubblica.
10-ter. 0100. Labriola, Palese.

ART. 11.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nelle regioni del Mezzogiorno.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 1, dopo le parole: individuate le aree inserire le seguenti: sul territorio nazionale;
   al comma 4-bis, sopprimere le parole: nelle regioni del Mezzogiorno.
11. 5. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, sostituire le parole da: al contrasto della povertà fino alla fine del comma, con le seguenti: a supportare specifiche problematiche in campo educativo minorile e al contrasto della dispersione scolastica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, è istituito l'Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica, che individua le più idonee strategie e gli ambiti di intervento per la prevenzione del fenomeno e la riduzione del tasso di abbandono, nonché acquisisce, monitora ed elabora i dati e le informazioni su base nazionale.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con l'Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica e di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, individua – con successivo decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto – le aree di esclusione sociale, caratterizzate da problematiche in campo educativo minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata.
   al comma 2:
    sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui al comma 1-bis;
    dopo le parole: e della ricerca, inserire le seguenti: d'intesa con l'Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica.
11. 1. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Annualmente, entro il 31 luglio, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rende noti, mediante pubblicazione sul sito del ministero, i dati relativi alla dispersione scolastica disaggregati per provincia. Entro il 31 agosto inoltra i dati ai sindaci. In sede di prima applicazione il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette i dati ai sindaci entro il 31 dicembre 2017.
11. 6. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 2, sostituire la parola: biennale con la seguente: triennale.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: biennale con la seguente: triennale.
11. 7. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 2 aggiungere, in fine i seguenti periodi: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individua, altresì, le strutture esistenti nei territori delle regioni dove sono già attivi progetti finalizzati all'inter-scambio generazionale, destinando 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 alle strutture pubbliche e convenzionate per anziani non autosufficienti e alle scuole dell'infanzia che attivano programmi di collaborazione culturale, sociale ed educazionale tra generazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
11. 18. Guidesi, Rondini.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito in via sperimentale, per gli anni 2017 e 2018, il «pedagogista scolastico», come figura di coordinamento e prevenzione da assegnare alle istituzioni scolastiche nell'ambito dei progetti di durata biennale di cui al comma 2. Tale figura è prioritariamente impiegata per qualificare l'offerta educativa, adeguare gli interventi alle specifiche difficoltà dei ragazzi, potenziare l'inclusione e contribuire alla prevenzione di eventuali comportamenti a rischio dell'infanzia e dell'adolescenza, in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono sfociare in manifestazioni di bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione.
  2-ter. Con il medesimo decreto, di cui al comma 2-bis, sono altresì definiti il profilo professionale e i requisiti richiesti per occupare il ruolo, l'inquadramento, i compiti e le mansioni del «pedagogista scolastico», nonché la dotazione organica e strumentale necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni.
  2-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, valutato nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2017 e 12 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 2. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 3, dopo le parole: abbiano attivato inserire le seguenti: o attivino.
11. 9. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 3, dopo le parole: partenariati con enti locali inserire le seguenti: Università, istituzioni culturali e Istituti per l'alta formazione artistica e musicale (AFAM).
11. 3. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 3, dopo le parole: terzo settore inserire le seguenti: università, Afam.
11. 10. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 3, dopo le parole: promozione sportiva inserire le seguenti: associazioni e società sportive dilettantistiche di cui al registro nazionale.
11. 11. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 3, dopo le parole: promozione sportiva inserire le seguenti: associazioni di categoria.
11. 12. Centemero, Occhiuto.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3. 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, provvede a monitorare l'efficacia e la validità dei progetti e delle relative finalità di cui al comma 2, nonché a valutare ex-post la qualità dei risultati conseguiti.
11. 4. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, le parole: e a rendicontarli entro l'inizio del successivo anno scolastico.
11. 13. Centemero, Occhiuto.

  Dopo il comma 3-bis inserire il seguente:
  3-ter. Ai fini di quanto disposto dal comma 2 le istituzioni scolastiche costituite in rete possono dare vita a poli per la dispersione scolastica con la finalità di promuovere buone pratiche attive sul territorio, di attivare progetti, di promuovere la formazione dei docenti.
11. 8. Centemero, Occhiuto.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4.1. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia in virtù delle previsioni di cui alla legge 107 del 2015, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, trasferisce agli Uffici scolastici delle regioni suddette, la facoltà di gestire, in sede di contrattazione decentrata regionale per l'a.s. 2017/2018, e per gli anni scolastici successivi, ulteriori modalità di utilizzazione del personale titolare fuori regione che ha prodotto domanda di assegnazione provvisoria, al fine di favorirne la collocazione, prioritariamente sui posti disponibili in organico dell'autonomia, sui posti dell'adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto, sui posti in deroga sul sostegno ed, in seconda istanza, sui progetti di cui al comma 2 del presente articolo.
  4.2. Nell'ambito delle facoltà di cui al precedente comma, è consentito:
   a) fare richiesta di assegnazione provvisoria su tutte le province di una regione su richiesta dell'interessato, la cui residenza in quella regione deve risultare da certificazione anagrafica al 30 giugno 2017;
   b) fare richiesta di assegnazione provvisoria dei docenti privi di titolo di specializzazione sul sostegno, su posti ancora disponibili, e solo dopo avere accantonato un numero di posti corrispondente ai docenti inseriti in GAE e in Graduatorie d'istituto di II e III fascia, in possesso del titolo su sostegno per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato;
   c) che l'assegnazione provvisoria può essere richiesta sulle relative classi di concorso, in deroga all'articolo 4, comma 1, e agli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 stabiliti dal C.C.N.I. dell'11 aprile 2017, per i docenti in possesso del titolo di abilitazione corrispondente e che, all'atto dell'assunzione in virtù della legge 13 luglio 2015 n. 107, non sono stati soddisfatti nella preferenza professionale e territoriale indicata.
11. 24. Cimbro, Nicchi, Scotto, Bossa, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4.1. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia, in virtù delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dispone la trasformazione di non meno del quaranta per cento dei posti in deroga sul sostegno in organico di diritto, e la conseguente titolarità a domanda degli interessati nel nuovo organico di diritto disponibile nell'ambito prescelto, dando priorità ai docenti assunti sulla base delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107.
  4.2. A copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 23. Cimbro, Nicchi, Scotto, Bossa, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4.1. Al fine di implementare e rendere più omogeneo sul territorio nazionale il tempo pieno o prolungato, favorendo conseguentemente nuove opportunità in particolare per le regioni del sud, la legge 24 settembre 1971, n. 820, relativa all'ordinamento della scuola elementare e all'immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale, è finanziata per ulteriori 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. La ripartizione delle suddette risorse è effettuata previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, al fine di consentire una effettiva perequazione territoriale in termini di offerta formativa e la conseguente sensibile riduzione dello squilibrio tra le regioni in termini di offerta di tempo pieno o prolungato.
  4.2. A copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede nel limite di 30 milioni di euro annui a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli ulteriori 30 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
11. 25. Cimbro, Nicchi, Scotto, Bossa, Melilla, Albini, Capodicasa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4.1. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia in virtù delle previsioni di cui alla legge 107 del 2015, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, trasferisce agli Uffici scolastici delle regioni suddette, la facoltà di gestire, in sede di contrattazione decentrata regionale per l'anno scolastico 2017/2018, e per gli anni scolastici successivi, ulteriori modalità di utilizzazione del personale titolare fuori regione che ha prodotto domanda di assegnazione provvisoria, al fine di favorirne la collocazione, prioritariamente sui posti disponibili in organico dell'autonomia; sui posti dell'adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto, sui posti in deroga sul sostegno ed, in seconda istanza, sui progetti di cui al comma 2 del presente articolo. Nell'ambito delle facoltà di cui al precedente comma, è consentito:
   a) fare richiesta di assegnazione provvisoria su tutte le province di una regione su richiesta dell'interessato, la cui residenza in quella regione deve risultare da certificazione anagrafica al 30 giugno 2017;
   b) fare richiesta di assegnazione provvisoria dei docenti privi di titolo di specializzazione sul sostegno, su posti ancora disponibili, e solo dopo avere accantonato un numero di posti corrispondente ai docenti inseriti in GAE e in Graduatorie d'istituto di II e III fascia, in possesso del titolo su sostegno per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato;
   c) che l'assegnazione provvisoria può essere richiesta sulle relative classi di concorso, in deroga all'articolo 4, comma 1, e agli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 stabiliti dal C.C.N.I. dell'11 aprile 2017, per i docenti in possesso del titolo di abilitazione corrispondente e che, all'atto dell'assunzione in virtù della legge 13 luglio 2015 n. 107, non sono stati soddisfatti nella preferenza professionale e territoriale indicata;
   d) al fine di agevolare la continuità educativa e didattica degli studenti con disabilità, ai docenti con contratto a tempo indeterminato per i posti di sostegno didattico, qualora in seguito alle operazioni di mobilità annuale, l'insegnante si ritrovi ad aver prodotto domanda di assegnazione provvisoria nello stesso ambito della scuola ove aveva lavorato nel precedente anno scolastico, si procederà alla riconferma del posto da parte degli uffici scolastici provinciali.
11. 19. Cimbro, Capodicasa, Melilla, Albini, Bossa, Nicchi, Scotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4.1. Per la realizzazione degli interventi educativi contro la dispersione scolastica, finanziati dal PON Scuola 2014/2020, potranno essere utilizzati tutti quei docenti del Mezzogiorno che, a norma dell'articolo 1 comma 96 della legge 13 luglio 2015 n. 107, non hanno avuto assegnazione provvisoria, pur avendone fatto richiesta, la loro utilizzazione nelle loro rispettive provincie per gli anni 2018/2019 e 2017/2018 nei progetti di durata biennale, previsti dall'articolo 11 del presente decreto, prevede il mantenimento del ruolo nell'attuale Ambito di assegnazione.
11. 21. Capodicasa, Melilla, Albini, Bossa, Nicchi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4.1. Al comma 3, articolo 14, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sempre al fine di agevolare la continuità educativa e didattica degli studenti con disabilità, ai docenti con contratto a tempo indeterminato per i posti di sostegno didattico, qualora in seguito alle operazioni di mobilità annuale, l'insegnante si ritrovi ad aver prodotto domanda di assegnazione provvisoria nello stesso ambito della scuola ove aveva lavorato nel precedente anno scolastico, si procederà alla riconferma del posto da parte degli uffici scolastici provinciali».
11. 20. Cimbro, Capodicasa, Melilla, Albini, Bossa, Nicchi, Scotto.

  Dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:
  4-quater. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, le parole: Per l'anno scolastico 2015/2016 sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018» e dopo le parole: «primaria e secondaria» sono inserite le seguenti: «nonché presso la scuola dell'infanzia,»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 30 giugno 2017, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.».

  4-quinquies. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni del comma 4-quater, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico», di seguito denominato «Fondo», al quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi 4-sexies e 4-septies, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca che le destinerà, nel limite delle stesse, alle finalità di cui al comma 4-bis.
  4-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SO SE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore della difesa, con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi e per i sistemi d'arma, al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  4-septies. Sono disposte riduzioni complessive dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, tali da assicurare maggiori entrate, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, 750 milioni annui a decorrere dall'anno 2018. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
11. 22. Pannarale, Placido, Airaudo, Costantino, Marcon, Pellegrino, Pastorino, Giancarlo Giordano, Palazzotto.

  Dopo il comma 4-ter inserire il seguente:
  4-quater. Al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, nelle regioni del Mezzogiorno, l'organico dell'autonomia e l'organico del potenziamento di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per le scuole primarie e per le scuole secondarie di primo grado può essere utilizzato per l'estensione del tempo pieno e del tempo prolungato.
11. 14. Centemero, Occhiuto.

  Dopo il comma 4-ter, inserire il seguente:
  4-quater. Al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicura che le risorse destinate all'acquisto dei libri di testo per le scuole primarie siano ripartite in tempo utile ad assicurare che i suddetti libri siano disponibili a partire dal primo giorno di lezione dell'anno scolastico.
11. 15. Centemero, Occhiuto.

  Dopo il comma 4-ter, inserire il seguente:
  4-quater. Al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 626 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono messe a disposizione degli enti locali competenti al fine di garantire il trasporto delle studentesse e degli studenti che assolvono l'obbligo di istruzione nel sistema nazionale di istruzione.
11. 16. Centemero, Occhiuto.

  Dopo il comma 4-ter, inserire il seguente:
  4-quater. Al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 626 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate a garantire la fornitura gratuita di testi scolastici alle studentesse e agli studenti che assolvono l'obbligo di istruzione nel sistema nazionale di istruzione.
11. 17. Centemero, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11.1.
(Fondo compensativo per il Mezzogiorno).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo compensativo per il Mezzogiorno», da ripartire per il finanziamento di interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia.
  2. Il Fondo è alimentato con gli utili di gestione provenienti dalla Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a.
  3. Le risorse dei cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 e negli anni successivi fino a che il loro ammontare sia pari al valore delle attività finanziarie che risultavano a disposizione della predetta Società alla data del 4 maggio 2016, dedotto l'importo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.
  4. I beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del Fondo sono disciplinati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
11. 01. Taglialatela, Rampelli.

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11.1.

  1. In coerenza con il potenziamento degli interventi consentiti in virtù delle misure di cui all'articolo 11, e al fine di realizzare interventi strutturali ed integrati di valorizzazione dell'offerta di strumenti di coesione sociale e per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica, fermo restando quando previsto dall'articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina fino a 100 milioni di euro per la realizzazione di nuovi asili nido nei Comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con priorità per quelli delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale.
  2. Per le strutture di cui al comma 1, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. In considerazione della grave assenza di servizi per la prima infanzia, con particolare riferimento ai Comuni delle Regioni Obiettivo Convergenza e con più elevati indici di povertà e deprivazione sociale, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2014/2020 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire un primo, immediato finanziamento per le nuove strutture di cui al comma 1, viene assegnato un contributo di 100 milioni di euro per il 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2016, fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno già previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 23 dicembre 2014 n. 190. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i Comuni ammessi alla ripartizione e sono assegnate le risorse disponibili.
11. 02. Carfagna, Prestigiacomo, Russo, Alberto Giorgetti, Palese, Milanato.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Misure urgenti per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018 nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017).

  1. Per consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2017-2018 in Abruzzo e nelle altre Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, all'articolo 18-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: «2016/2017» aggiungere le seguenti: «nonché per l'anno scolastico 2017-2018»;
   b) al comma 2, le parole «15 milioni nell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018»;
   c) al comma 5, alinea, le parole: «15 milioni nell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni nell'anno 2017 ed euro 5 milioni nell'anno 2018»;
   d) al comma 5, lettera a), dopo le parole: «5 milioni nel 2016» aggiungere le seguenti: «ed euro 5 milioni nel 2018»;
   e) al comma 5, lettera b), le parole «15 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni».
11. 03. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

ART. 11-ter.

  Dopo l'articolo 11-ter inserire il seguente:

Art. 11-ter.1.

  1. I finanziamenti del fondo per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è incrementato di euro 40 milioni. Al relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.
11-ter. 01. Carfagna, Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

ART. 11-quater.

  Sopprimerlo.
11-quater. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 6. Vacca, Di Benedetto, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: compreso fino a: 100 per cento.
12. 2. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Detto valore è ridotto del 50 per cento negli atenei con meno di 10.000 studenti regolari iscritti per tener conto dei costi fissi connessi con la piccola scala.
12. 8. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Al comma 6, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
12. 100. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 7 sopprimere le parole da: incrementata fino alla fine del comma.
12. 7. Vacca, Di Benedetto, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 8-bis.
12. 5. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

ART. 13.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1.1. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, al secondo periodo le parole: «anche con riguardo alla responsabilità civile,» sono sostituite dalle seguenti: «, solo per la responsabilità amministrativa».
13. 1. Labriola, Palese.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche con riferimento ai crediti dell'indotto.
13. 100. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «penale o».
13. 102. Labriola, Palese.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.

  1. Al comma 601 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 le parole da: «30 aprile 2015» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2017, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2017 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
13. 01. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.

  1. È istituito, con decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Puglia e l'Azienda Sanitaria di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un gruppo di lavoro finalizzato ad individuare, le strutture sanitarie pubbliche già esistenti per potenziare i settori carenti, in particolare oncologia, pediatria e pneumologia, le linee guida per gli interventi previsti ed elaborare delle proposte operative a tutela degli operatori del settore.
  2. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero della salute, partecipano rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e finanze, della regione Puglia e della Azienda sanitaria di Taranto.
  3. Entro due mesi dall'inizio della sua attività il gruppo di lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative al Ministro della salute e alla Regione Puglia.
  4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. 0100. Labriola, Palese.

ART. 13-bis.

  Dopo l'articolo 13-bis inserire il seguente:

Art. 13-bis. 1.

  All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera p-sexiesdecies) è aggiunta la seguente:
   p-septiesdecies) area industriale di Ottana.
13-bis. 01. Murgia, Rampelli.

ART. 13-ter.

  Sopprimerlo.
13-ter. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

ART. 14.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 30 settembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla proroga di cui al comma 1, lettera b) si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
14. 1. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al Piano nazionale per la Riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate).

  1. La dotazione del fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» è incrementata di 450 milioni di euro al fine di finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta incoerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. Al relativo onere si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto dei criteri di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.
14. 01. Costantino, Pastorino, Marcon, Placido, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività).

  1. Per il biennio 2018-2020, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
  2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 134 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2018-2020, si provvede mediante:
   a) quanto a 120 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 55 milioni di euro per l'anno 2018 e 46 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia per 7 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 47 milioni di euro per l'anno 2018 e 57 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro ciascuno degli anni 2018 e 2019;
   b) quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente nel titolo, dopo le parole: nel Mezzogiorno inserire le seguenti; ed ulteriori interventi per la crescita economica del Paese.
14. 03. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Cedolare secca sui canoni di immobili locati per nuove attività).

  1. Per il quadriennio 2018-2021, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
  2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 134 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, nel titolo, dopo le parole: nel Mezzogiorno inserire le seguenti: ed ulteriori interventi per la crescita economica del Paese.
14. 02. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
*15. 4. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sopprimerlo.
*15. 5. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

  Sopprimere il comma 1.
15. 100. Guidesi, Saltamartini.

  Sopprimere il comma 2.
15. 101. Guidesi, Saltamartini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dell'Interno predispone, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un «Piano straordinario di supporto alla capacità amministrativa degli enti locali del Mezzogiorno», sui temi strategici dello sviluppo locale, della centralizzazione degli acquisti, dell'implementazione di piattaforme informatiche per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali, di sistemi di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, nonché di sistemi di finanziamento dei progetti di investimento. I contenuti del Piano e le relative modalità attuative verranno approvati con un Accordo in Conferenza Stato Città e Autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Per la realizzazione del suddetto Piano, il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia). Il Piano è finanziato nel limite di 2,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nonché del Programma operativo Governarne e Azioni di sistema della politica di coesione 2014-2020.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: della sperimentazione con le seguenti: dell'Accordo di cui al comma 2.
15. 8. Placido, Pastorino, Marcon, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto.

  Al comma 2, dopo le parole: della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate inserire le seguenti: d'intesa con province e Città Metropolitane e.
*15. 1. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Al comma 2, dopo le parole: della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate inserire le seguenti: d'intesa con province e Città Metropolitane e.
*15. 6. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

  Al comma 2, dopo le parole: della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono esercitate inserire le seguenti: d'intesa con province e Città Metropolitane e.
*15. 9. Marcon, Placido, Pastorino, Costantino, Pannarale.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Nelle regioni di cui al comma 1, le province di cui ai commi da 51 a 53 della legge 7 aprile 2014, n. 56, quali enti con funzioni di area vasta, sono soppresse. Nelle medesime regioni le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, 1 subentrano in tutti i rapporti, attivi e passivi, delle province.
  2-ter. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 2-bis sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'amministrazione dell'interno per assicurare il funzionamento delle attività di cui al presente articolo.
15. 3. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 3.
15. 102. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il CIPE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva su proposta del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'interno e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni (ANCI), un Programma straordinario per migliorare la capacità amministrativa nei processi di spesa e nel controllo della qualità dei servizi, a favore delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle loro forme associative nelle Regioni di cui al comma 1. Il Programma con una dotazione finanziaria stabilita nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche mediante rimodulazione delle risorse già assegnate dallo stesso Comitato, è attuato da Invitalia nell'ambito di un apposito Accordo con ANCI.
  3-ter. Il Programma sosterrà in particolare nuove iniziative per la centralizzazione delle committenze nella realizzazione delle opere pubbliche finanziate dalle politiche di sviluppo e coesione, per la diffusione di buone prassi nella gestione dei servizi, nonché per la creazione di un Portale Nazionale dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica per rafforzare il controllo della qualità dei servizi e la tutela degli interessi di utenti e consumatori.
15. 2. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole da: «non escluse» fino a: «n. 190» sono soppresse.
15. 7. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15.1.
(Misure urgenti in favore delle Province).

  1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui all'articolo 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014.
15. 01. Marcon, Placido, Pastorino, Costantino, Pannarale.

ART. 15-ter.

  Sopprimerlo.
15-ter. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.1.
(Disposizioni sulla certificazione del pareggio di bilancio dei piccoli comuni).

  1. Al comma 463, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente periodo: «Ai comuni al di sotto dei 1000 abitanti al 1 gennaio 2016 e con un numero pari o inferiore a tre dipendenti non si applicano le disposizioni di cui al comma 723, lettera e) nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710».
15-ter. 0100. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-ter.1.
(Disposizioni sulla certificazione del pareggio di bilancio dei piccoli comuni).

  1. Al comma 720, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente periodo: «Tali disposizioni non si applicano ai comuni al di sotto dei 1000 abitanti al 1o gennaio 2016 e con un numero pari o inferiore a tre dipendenti».
15-ter. 0101. Guidesi, Saltamartini.

ART. 15-quinquies.

  Sopprimerlo.
15-quinquies. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
   a) 100 milioni con le seguenti: 130 milioni;
   b) 72 milioni con le seguenti: 87 milioni;
   c) 28 milioni con le seguenti: 43 milioni.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 milioni con: 40 milioni.
15-quinquies. 100. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
   a) 100 milioni con le seguenti: 128 milioni;
   b) 72 milioni con le seguenti: 86 milioni;
   c) 28 milioni con le seguenti: 42 milioni.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 milioni con: 38 milioni.
15-quinquies. 101. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
   a) 100 milioni con le seguenti: 126 milioni;
   b) 72 milioni con le seguenti: 85 milioni;
   c) 28 milioni con le seguenti: 41 milioni.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 milioni con: 36 milioni.
15-quinquies. 102. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
   a) 100 milioni con le seguenti: 124 milioni;
   b) 72 milioni con le seguenti: 84 milioni;
   c) 28 milioni con le seguenti: 40 milioni.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 milioni con: 34 milioni.
15-quinquies. 103. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
   a) 100 milioni con le seguenti: 122 milioni;
   b) 72 milioni con le seguenti: 83 milioni;
   c) 28 milioni con le seguenti: 39 milioni.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 milioni con: 40 milioni.
15-quinquies. 104. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
   a) 100 milioni con le seguenti: 120 milioni;
   b) 72 milioni con le seguenti: 82 milioni;
   c) 28 milioni con le seguenti: 38 milioni.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 milioni con: 30 milioni.
15-quinquies. 105. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
   a) 100 milioni con le seguenti: 118 milioni;
   b) 72 milioni con le seguenti: 81 milioni;
   c) 28 milioni con le seguenti: 37 milioni.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 milioni con: 18 milioni.
15-quinquies. 106. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
   a) 100 milioni con le seguenti: 116 milioni;
   b) 72 milioni con le seguenti: 80 milioni;
   c) 28 milioni con le seguenti: 36 milioni.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 milioni con: 16 milioni.
15-quinquies. 107. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
   a) 100 milioni con le seguenti: 114 milioni;
   b) 72 milioni con le seguenti: 79 milioni;
   c) 28 milioni con le seguenti: 35 milioni.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 milioni con: 14 milioni.
15-quinquies. 108. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
   a) 100 milioni con le seguenti: 112 milioni;
   b) 72 milioni con le seguenti: 78 milioni;
   c) 28 milioni con le seguenti: 34 milioni.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 milioni con: 12 milioni.
15-quinquies. 109. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
   a) 100 milioni con le seguenti: 110 milioni;
   b) 72 milioni con le seguenti: 77 milioni;
   c) 28 milioni con le seguenti: 33 milioni.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 milioni con: 20 milioni.
15-quinquies. 110. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
   a) 100 milioni con le seguenti: 108 milioni;
   b) 72 milioni con le seguenti: 76 milioni;
   c) 28 milioni con le seguenti: 32 milioni.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera b) sostituire le parole: 10 milioni con: 8 milioni.
15-quinquies. 111. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
   a) 100 milioni con le seguenti: 106 milioni;
   b) 72 milioni con le seguenti: 75 milioni;
   c) 28 milioni con le seguenti: 31 milioni.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera b) sostituire le parole: 10 milioni con: 6 milioni.
15-quinquies. 112. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
   a) 100 milioni con le seguenti: 104 milioni;
   b) 72 milioni con le seguenti: 74 milioni;
   c) 28 milioni con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera b) sostituire le parole: 10 milioni con: 4 milioni.
15-quinquies. 113. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
   a) 100 milioni con le seguenti: 102 milioni;
   b) 72 milioni con le seguenti: 73 milioni;
   c) 28 milioni con le seguenti: 29 milioni.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera b) sostituire le parole: 10 milioni con: 2 milioni.
15-quinquies. 114. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 10 settembre 2017 con le seguenti: 9 settembre 2017 e al medesimo comma, terzo periodo, le parole: 4 settembre 2017 con le seguenti: 2 settembre 2017.
15-quinquies. 115. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 10 settembre 2017 con le seguenti: 9 settembre 2017.
15-quinquies. 116. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 4 settembre 2017 con le seguenti: 2 settembre 2017.
15-quinquies. 117. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 4, dell'articolo 9, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora entro il termine del 30 settembre 2017 non si provveda all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, con specifico atto convenzionale tra Regione ed Agenzia delle Entrate da concludersi entro il 31 dicembre 2017, si attribuisce alla singola Regione la quota di spettanza regionale nella percentuale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Resta esclusa la possibilità di attribuire alla regione la quota statale in assenza del decreto di cui al comma 2.».
15-quinquies. 118. Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 15-quinquies.1.
(Turn over nei piccoli comuni).

  1. All'articolo 22, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «tra 1.000 e 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000».
15-quinquies. 01. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

  Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 15-quinquies.
(Misure urgenti in favore delle Province).

  1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*15-quinquies. 05. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

  Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 15-quinquies.
(Misure urgenti in favore delle Province).

  1. A decorrere dal 2017 vengono meno i divieti di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*15-quinquies. 09. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 15-quinquies.
(Interpretazione autentica dall'articolo 5 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122).

  1. La locuzione «lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle amministrazioni pubbliche» contenuta nell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che la stessa non ricomprende i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
15-quinquies. 02. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

  Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 15-quinquies.1.
(Misure urgenti in favore delle Province).

  1. Per l'anno 2017 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
*15-quinquies. 04. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

  Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 15-quinquies.1.
(Misure urgenti in favore delle Province).

  1. Per l'anno 2017 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3, del Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
*15-quinquies. 010. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 15-quinquies.1.
(Interpretazione autentica dell'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2010).

  1. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
15-quinquies. 03. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

  Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.1.
(Misure urgenti in favore delle Province).

  1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
  1-quinquies. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi.
*15-quinquies. 06. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

  Dopo l'articolo 15-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.1.
(Misure urgenti in favore delle Province).

  1. All'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
  1-quinquies. Le province che, con l'approvazione del rendiconto, accertino un disavanzo di amministrazione derivante dalla applicazione delle norme di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dal concorso alla finanza pubblica, possono ripianarlo negli esercizi successivi considerati nei bilancio di previsione, anche oltre la durata della consiliatura fino ad un massimo di dieci anni, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate, comprese quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, anche con riferimento a squilibri di parte corrente, in deroga alle disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai suddetti proventi.
*15-quinquies. 08. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 15-quinquies inserire il seguente:

Art. 15-quinquies.1.
(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite).

  1. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «per il quadriennio 2017-2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2018-2020».
15-quinquies. 07. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

  Dopo l'articolo 15-sexies, inserire il seguente:

Art. 15-sexies.

  1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. In deroga al precedente comma 5 agli enti sottoposti a piano di riequilibrio è data facoltà entro il 30 settembre 2017 di rivedere il piano stesso prevedendo il ripiano delle somme di disavanzo non recuperate alla data del riaccertamento straordinario dei residui in 30 anni a quote costanti».
15-sexies. 01. Carfagna, Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

ART. 15-sexies.

  Dopo l'articolo 15-sexies, inserire il seguente:

Art. 15-sexies.

  1. Al fine di fornire un sostegno finanziario agli enti locali che hanno aderito alla procedura di equilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che, per far fronte ai relativi oneri, hanno ridotto le spese per erogazioni di prestazioni nel settore sociale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  2. Il fondo di cui al comma precedente è utilizzato per la concessione di contributi agli enti assoggettati alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, aventi specifica destinazione al finanziamento di spese nel settore sociale.
  3. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web del Ministero dell'interno le proprie richieste entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  4. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti nonché per la ripartizione del fondo, che tengano prioritariamente conto della popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15-sexies. 02. Carfagna, Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 15-sexies, inserire il seguente:

Art. 15-sexies.
(Istituzione del fondo rotativo per la progettazione degli interventi integrati territoriali).

  1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la velocità di realizzazione degli investimenti pubblici territoriali nonché la qualità delle nuove progettazioni per interventi co-finanziati nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali FERS, FSE e FEARS ovvero dai programmi complementari definiti dal CIPE con risorse nazionali di co-finanziamento di cui al Fondo di rotazione ex legge 16 aprile 1987, n. 187, ovvero dai piani operativi del Fondo di sviluppo e coesione definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è istituito un Fondo rotativo per la progettazione destinato a:
   a) individuare i nuovi interventi, verificandone la fattibilità tecnico-economica, e sviluppare i diversi livelli di progettazione, ai sensi del codice dei contratti e relativi correttivi;
   b) aggiornare gli elaborati progettuali esistenti e, se necessario, sviluppare i successivi livelli di progettazione per l'immediata realizzazione degli interventi.

  Nel Fondo confluiscono le risorse deliberate dal CIPE per questa finalità su proposta della già citata Cabina di Regia. Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15-sexies. 03. Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 15-sexies, inserire il seguente:

Art. 15-sexies.1.

  1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. Allo scopo di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, l'Ente Locale interessato può concordare con l'Erario, per mezzo delle agenzie fiscali, accordi transattivi riferiti ai debiti erariali e ai relativi costi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso l'Erario non possono avere una durata superiore ai trent'anni. Nell'ipotesi in cui le rateizzazioni dovessero avere durata superiore a quella residua del piano di riequilibrio, l'ente locale provvede alla rimodulazione o riformulazione del piano stesso, che se già approvato, rimane comunque esecutivo ed è sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.
  7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis si applicano anche ai debiti previdenziali. Le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi sono definite con decreto che sarà emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano anche ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 118-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 60 per cento del capitale sociale. In tal caso, gli accordi transattivi con l'ente locale e con l'azienda o società interessata la posizione debitoria individuale seguono le regole del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni. L'ente locale, per la quota parte di sua competenza, assume il debito fiscale o previdenziale delle aziende o società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziate nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui ai precedenti periodi ed ai commi 7-bis, 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate.
15-sexies. 04. Carfagna, Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 15-sexies inserire il seguente:

Art. 15-sexies.1.
(Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni).

  1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento.
15-sexies. 05. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 15-sexies inserire il seguente:

Art. 15-sexies.1.
(Turn over nei piccoli comuni).

  1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, le parole: «tra 1.000 e 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 1.000 e 5.000».
  2. Restano ferme le previsioni di legge in materia di contenimento della spesa di personale dei comuni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge n. 296 del 2006. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15-sexies. 06. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

ART. 15-septies.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, nel limite di una percentuale compatibile con la tipologia degli interventi.
15-septies. 1. Guidesi.

ART. 15-octies.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018 e la regolare prosecuzione dell'attività didattica vengono attivate sperimentazioni nelle istituzioni scolastiche per la determinazione del costo standard per studente sulla base di indicatori di riferimento di costo e fabbisogno che promuovano condizioni di efficienza. L'effettuazione delle scelte e l'individuazione dei fabbisogni di cui al comma precedente sono esperiti dalle istituzioni scolastiche attraverso la rilevazione ed il monitoraggio dei bisogni effettivi. Il Dirigente scolastico è responsabile della rilevazione, del monitoraggio ed è tenuto a presentare annualmente al Consiglio di Istituto apposita relazione sull'attività di sperimentazione svolta in merito dall'istituzione scolastica. La predetta relazione è pubblicata sull'albo online dell'istituzione scolastica.
15-octies. 1. Centemero, Occhiuto.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018 e la regolare prosecuzione dell'attività didattica è bandito entro il mese di ottobre 2017 un concorso pubblico per l'assunzione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali, ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge hanno maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale anche in deroga ai requisiti professionali previsti.
15-octies. 2. Centemero, Occhiuto.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018 e la regolare prosecuzione dell'attività didattica nelle istituzioni scolastiche di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, un docente individuato dallo stesso dirigente reggente tra i soggetti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è esonerato dall'insegnamento senza che questo comporti il riconoscimento di mansioni superiori o di funzioni vicarie.
15-octies. 3. Centemero, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 15-octies aggiungere il seguente:

Art. 15-nonies.
(Fondo di Riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale).

  1. Per il triennio 2018-2020, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali individuati ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge n. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, e in applicazione dei criteri di riequilibrio stabiliti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata ai sensi del citato comma 2, le somme non impegnate, già a partire dalla chiusura dell'esercizio 2017 vengono iscritte nella competenza dell'esercizio successivo su un apposito fondo denominato Riequilibrio territoriale della spesa ordinaria in conto capitale.
  2. Entro il mese di maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno, assegna le risorse affluite sul fondo ai programmi di spesa maggiormente idonei a realizzare i criteri di riequilibrio stabiliti nella citata direttiva del Presidente del Consiglio, sulla base dei risultati del monitoraggio relativo al conseguimento del principio di assegnazione differenziale di risorse. Nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene fornita evidenza dei risultati conseguiti attraverso l'applicazione del presente comma.
15-octies. 01. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Dopo l'articolo 15-octies, inserire il seguente:

Art. 15-novies.
(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate).

  1. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per dare attuazione agli interventi rientranti nel «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2104.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.
15-octies. 02. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 15-octies, inserire il seguente:

Art. 15-novies.
(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non auto sufficienti PAC).

  1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non auto sufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e a gli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, e incrementata di 1 miliardo di euro.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.
  3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Autorità di gestione del «Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non auto sufficienti» istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi e, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.
  4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, l'Autorità di gestione del «Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti» istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.
  5. Nelle linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari.
15-octies. 03. Palese, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 15-octies, inserire il seguente:

Art. 15-novies.
(Assunzioni nelle Città Metropolitane).

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  8-ter. Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  2. Restano ferme le previsioni di legge in materia di contenimento della spesa di personale dei Comuni di cui all'articolo 1, commi 557 e 551-quater, della legge 296 del 2006. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15-octies. 04. Russo, Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
16. 1. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Pagano, Castiello.

  Sopprimere il comma 1.
16. 109. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, sostituire le parole: dei Comuni, Manfredonia in Provincia di Foggia, San Ferdinando in Provincia di Reggio Calabria e Castel Volturno in Provincia di Caserta con le seguenti:, in particolare periferiche, dei comuni del territorio nazionale.
16. 2. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Pagano, Castiello.

  Al comma 1, sostituire le parole: prefetti, anche in quiescenza con le seguenti: sindaci in carica.
16. 3. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Pagano, Castiello.

  Sopprimere il comma 2.
16. 110. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: anche al fine di favorire fino alla fine del periodo con le seguenti parole: al fine di garantire nei territori interessati la sicurezza, il ripristino del decoro urbano, l'accesso ai servizi sociali da parte dei residenti, la ripresa delle attività di ricezione turistica e il miglioramento e potenziamento della rete infrastrutturale.
16. 9. Giorgia Meloni, Petrenga, Rampelli.

  Al comma 2, dopo le parole: anche al fine di sostituire le parole da: favorire a: minori con le seguenti: attuare progetti di riqualificazione urbana per contrastare il degrado delle periferie cittadine.
16. 4. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Pagano, Castiello.

  Al comma 2, dopo le parole: anche al fine di sostituire le parole da: favorire a: minori con le seguenti: individuare tutti gli stranieri presenti nelle aree interessate, il cui ingresso o soggiorno sia irregolare, onde garantire l'immediata espulsione e rimpatrio degli stessi o il loro trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
16. 5. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Pagano, Castiello.

  Al comma 2, dopo le parole: anche al fine di sostituire le parole da: favorire a: minori con le seguenti: individuare tutti gli stranieri presenti nelle aree interessate, in cui ingresso o soggiorno sia irregolare, onde garantire il loro trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 al fine del loro rimpatrio.
16. 100. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, dopo le parole: anche al fine di sostituire le parole da: favorire a: minori con le seguenti: garantire lo sgombero degli insediamenti e accampamenti abusivi e non autorizzati, compresi gli immobili pubblici o privati occupati abusivamente, nonché di quelli non in regola con le vigenti disposizioni in materia urbanistica.
16. 6. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Pagano, Castiello.

  Sopprimere il comma 3.
16. 111. Guidesi, Saltamartini.

  Sostituire il comma 3, con i seguenti:
  3. Per l'attivazione dei commi 1 e 2 è autorizzato, per il triennio 2017-2019, uno stanziamento annuo pari a 30 milioni di euro, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti. Per l'erogazione dei servizi di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali interessati possono altresì predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee. Agli oneri recati dal presente comma, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 3-bis.
  3-bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
16. 11. Giancarlo Giordano, Placido, Pastorino, Marcon, Costantino, Pannarale, Palazzotto.

  Sopprimere il comma 4.
16. 112. Guidesi, Saltamartini.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni per i servizi e le attività strettamente funzionali all'accoglienza e all'integrazione dei migranti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 250 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 250 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 1.000 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 700 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2017. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede, quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 100 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, mediante quota parte del gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 5-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «è fissata nel 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.», sono sostituite dalle seguenti: «è fissata nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».
16. 10. Palazzotto, Giancarlo Giordano, Placido, Pastorino, Pastorino, Marcon, Costantino, Pannarale.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16. 7. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Pagano, Castiello.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: che accolgono richiedenti protezione internazionale con le seguenti: che attuano progetti di riqualificazione urbana per contrastare il degrado delle periferie cittadine, nonché, inoltrano segnalazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5-bis della legge 18 agosto 2000, n. 267 e contestualmente le parole da: nel limite fino a: disponibilità del fondo. sono soppresse.
16. 102. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: che accolgono richiedenti protezione internazionale con le seguenti: che hanno già in carico titolari di protezione internazionale da almeno sei mesi e contestualmente attuano progetti di riqualificazione urbana per contrastare il degrado delle periferie cittadine, nonché, inoltrano segnalazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5-bis della legge 18 agosto 2000, n. 267.
16. 101. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole:, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
16. 12. Marcon, Placido, Pastorino, Costantino, Pannarale.

  Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: della legge di conversione.
16. 103. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 4, quarto periodo, sostituire la parola: definisce con: stabilisce.
16. 104. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 4, quarto periodo, dopo la parola: definisce aggiungere le seguenti: , successivamente allo svolgimento del monitoraggio che deve avere cadenza almeno bimestrale,.
16. 105. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 4, quarto periodo, dopo la parola: definisce aggiungere le seguenti: , successivamente allo svolgimento del monitoraggio che deve avere cadenza almeno mensile e previo accertamento, con riguardo ai centri di accoglienza, dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
16. 106. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 4, quarto periodo, dopo la parola definisce aggiungere le seguenti: successivamente allo svolgimento del monitoraggio che deve avere cadenza almeno mensile e previo accertamento, con riguardo ai centri di accoglienza, dei requisiti igienico-sanitari e urbanistici previsti dalla normativa vigente.
16. 107. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 4, quarto periodo, dopo la parola: definisce aggiungere le seguenti: , se ci siano state segnalazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5-bis della legge 18 agosto 2000, n. 267.
16. 108. Guidesi, Saltamartini.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, alla fine aggiungere: “, di 400 milioni di euro nell'anno 2017 e di 800 milioni di euro nell'anno 2018. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma sono definite con il decreto di cui al comma 4”»;
   2) Al comma 5, sostituire le parole: i comuni di cui al comma 4, con le seguenti: tutti i comuni di cui ai commi 4 e 4-bis che gestiscono dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri e dopo le parole: nei rispettivi bilanci, aggiungere le seguenti: inclusa una quota parte delle risorse, stabilita dal decreto di cui al medesimo comma 4, stanziate dal presente articolo,.
   3) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  «5-bis. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 5, comma 1, le parole: “83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018”, sono sostituite dalle seguenti: “103 milioni di euro per l'anno 2017 e a 205 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018”;
   b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: “pari al 6 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “pari all'8 per cento”».

  5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE Spa, si provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nei settori della difesa, con particolare riferimento alla spesa per i consumi intermedi e per i sistemi d'arma, al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
16. 13. Palazzotto, Marcon, Placido, Pastorino, Costantino, Pannarale.

  Sopprimere il comma 5.
16. 8. Guidesi, Molteni, Saltamartini, Pagano, Castiello.

  Al comma 5, sostituire le parole: i comuni di cui al comma 4 con le seguenti: tutti i comuni che gestiscono dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri e dopo le parole: nei rispettivi bilanci aggiungere le seguenti: inclusa una quota parte delle risorse; stabilita dal decreto di cui al medesimo comma 4, stanziate dal presente articolo.
16. 14. Palazzotto, Marcon, Placido, Pastorino, Costantino, Pannarale.

  Al comma 5, dopo le parole: nel rispettivi bilanci aggiungere le seguenti: inclusa una quota parte delle risorse, stabilita dal decreto di cui al medesimo comma 4, stanziate dal presente articolo,.
16. 15. Palazzotto, Marcon, Placido, Pastorino, Costantino, Pannarale.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-1.
(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti cd. PAC).

  1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro nell'anno 2017.
  2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.
  3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del «Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti» istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.
  4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.
  5. Nelle linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità di cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari.
16. 01. Marcon, Brignone, Gregori, Placido, Pastorino, Costantino, Pannarale.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-1.
(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti PAC).

  1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.
  2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.
  3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del «Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti» istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi ed, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.
  4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del «Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti» istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.
  5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari.
  6. Nell'ambito dello stesso programma di cui al comma 1 è attivato, secondo modalità da definirsi in sede di Conferenza Stato-Regioni entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un progetto pilota nei Comuni della regione Lombardia, in cui sono già esistenti sperimentazioni innovative di interscambio intergenerazionale, avviando un programma di collaborazione culturale, sociale ed educazionale tra le strutture pubbliche e convenzionate per anziani non autosufficienti e le scuole dell'infanzia. A tale finalità, per ciascuno degli anni 2017-2020, sono destinati 10 milioni di euro a valere sulla quota parte destinata alle Regioni del Nord del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
16. 03. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-1.
(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate»).

  1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati, sull'intero territorio nazionale, dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.
  Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
16. 02. Guidesi, Saltamartini, Pagano, Castiello.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-1.

  1. Alla luce della particolare congiuntura sociale e economica, per l'anno 2017, in via sperimentale, gli atti e i provvedimenti che dispongono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze, dovranno basarsi, nelle aree obiettivo convergenza, prioritariamente su indici di deprivazione stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.
16. 05. Carfagna, Palese, Russo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-1.
(Modifiche all'articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

  1. All'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane.»;
   b) al quarto periodo, le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2015»;
   c) il quinto periodo è sostituito con i seguenti: «Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di presentazione e valutazione delle richieste di cui al precedente comma. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di Regia composta da tre membri: un componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze ed uno designato dal Ministero delegato per gli affari regionali volta a definire i parametri utilizzati per l'analisi delle richieste di esclusione dal versamento proposte dagli enti locali.»

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche introdotte ai commi 3, 4, 5, 6 e 7.
  3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  4. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
16. 04. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

ART. 16-bis.

  Sopprimerlo.
16-bis. 3. Vacca, Di Benedetto, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, dopo le parole: è autorizzato inserire le seguenti: anche al fine di provvedere alla messa in sicurezza della captazione delle acque nei laboratori e nelle gallerie autostradali del Gran Sasso, nonché di condotte e canali di scolo.
16-bis. 5. Pellegrino, Palazzotto, Giancarlo Giordano, Placido, Pastorino, Marcon, Costantino, Pannarale.

  Alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: che sarà erogato solo se la tariffa del pedaggio non subirà aumenti fino a scadenza della concessione.
16-bis. 2. Vacca, Di Benedetto, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. La concessione dei lavori di cui al presente articolo dovrà avvenire, esclusivamente, mediante il ricorso a procedure di gara ad evidenza pubblica.
  3-ter. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ANAS dovrà provvedere di concerto con il concessionario autostradale, al controllo della staticità dei viadotti della tratta autostradale A24 e A25, verificando, altresì, se gli eventuali problemi di staticità derivino dalla mancata manutenzione ordinaria del concessionario.
16-bis. 4. Colletti, Cariello.

ART. 16-ter.

  Sopprimerlo.
16-ter. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, dopo le parole: particolare riferimento inserire le seguenti: alle città interessate nel prossimo biennio da elevati flussi turistici come.
16-ter. 100. Saltamartini, Castiello.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e vigila sul corretto adempimento degli impegni previsti.
16-ter. 101. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e riceve aggiornamenti bimestrali sull'effettivo impiego delle risorse.
16-ter. 102. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: in cui vengono stabilite anche specifiche tempistiche che devono essere obbligatoriamente rispettate per la realizzazione del sistema di cui al comma 1.
16-ter. 103. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: che verrà pubblicata sul sito del Ministero.
16-ter. 104. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il soggetto attuatore presenta con cadenza trimestrale presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un rendiconto dettagliato sull'utilizzo dei fondi.
16-ter. 105. Guidesi, Saltamartini.

ART. 16-quater.

  Al comma 1, sostituire le parole da: di miglioramento della rete fino alla fine del comma con le seguenti: di manutenzione straordinaria della rete stradale di interesse nazionale.
16-quater. 1. Guidesi.

ART. 16-quinquies.

  Sopprimerlo.
16-quinquies. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 12-bis, primo periodo, dopo le parole: sviluppo economico, inserire le seguenti: sentita la Conferenza Stato-Regioni.
16-quinquies. 100. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 12-bis, primo periodo, sostituire la parola: anche con la seguente: comunque.
16-quinquies. 101. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 12-bis, sostituire le parole: partecipano i rappresentanti, nel numero massimo di due ciascuno con le seguenti: partecipa un rappresentante.
16-quinquies. 102. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 12-bis, secondo periodo, dopo la parola: partecipano inserire le seguenti: rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti:.
16-quinquies. 103. Guidesi, Saltamartini.

ART. 16-sexies.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 30 giugno 2018.
16-sexies. 100. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 marzo 2018.
16-sexies. 1. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi, Pagano.

  Al comma 2, sostituire le parole: 28 febbraio 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
16-sexies. 2. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi, Pagano.

  Al comma 2, sostituire le parole: 28 febbraio 2018 con le seguenti: 30 giugno 2018.
16-sexies. 101. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: un anno.
16-sexies. 102. Guidesi, Saltamartini, Castiello.

  Al comma 4, dopo le parole: è prorogata, inserire le seguenti: in via eccezionale e irripetibile.
16-sexies. 107. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: è prorogata, inserire le seguenti: in via esclusiva.
16-sexies. 108. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 4, dopo le parole: è prorogata, inserire le seguenti: a condizione che non sia superato il limite di durata di trentasei mesi di cui al decreto legislativo n. 81 del 2015.
16-sexies. 109. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 4, le parole: 28 febbraio 2019, sono sostituite dalle seguenti: 1o marzo 2019.
16-sexies. 110. Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 4, dopo le parole: 28 febbraio 2019, inserire le seguenti: Qualora le proroghe di cui alla presente legge comportino il superamento del periodo di cui al decreto legislativo 81/2015, i contratti di cui al medesimo comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 non possono essere convertiti automaticamente in contratti di lavoro a tempo indeterminato.
16-sexies. 111. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: I contratti di cui al medesimo comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 non possono essere oggetto di ulteriore proroga e la loro durata complessiva non può comunque essere superiore ai trentasei mesi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
16-sexies. 112. Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 6, lettera b), capoverso 7-quater, sostituire le parole: o in parte con le seguenti: e si applicano in percentuale inversamente proporzionale ai lavori già eseguiti qualora, al momento dell'apertura della successione, l'immobile sia stato riparato o ricostruito in parte.
16-sexies. 3. Saltamartini, Castiello, Guidesi, Grimoldi, Pagano.

  Al comma 6, lettera b), capoverso 7-quinquies, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro trenta giorni.
16-sexies. 113. Guidesi, Saltamartini.

ART. 16-septies.

  Dopo l'articolo 16-septies, inserire il seguente:

Art. 16-septies.1.
(Fondo per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito Fondo destinato agli interventi per la riparazione, ricostruzione e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
  2. I criteri per la ripartizione e l'accesso al Fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dagli importi rivenienti dall'aumento al 12 per cento dell'aliquota di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
16-septies. 01. Nastri, Rampelli.

  Dopo l'articolo 16-septies, inserire il seguente:

Art. 16-septies.1.
(Fondo per il sostegno ai marchi di eccellenza delle zone colpite da eventi sismici).

  1. Al fine di sostenere la ripresa degli investimenti, anche infrastrutturali, e la produzione dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo con una dotazione di centottanta milioni di euro per l'anno 2017.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.
  3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
16-septies. 02. Rampelli.

  Dopo l'articolo 16-septies inserire il seguente:

Art. 16-septies. 1.

  All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma devono garantire lo sviluppo paritario tra le Regioni meridionali e settentrionali del Paese.».
16-septies. 03. Rampelli.

  Dopo l'articolo 16-septies inserire il seguente:

Art. 16-septies. 1.

  Al fine di garantire la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, agli stessi è destinato il venti per cento delle risorse stanziate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate alle Regioni del Mezzogiorno.
16-septies. 04. Rampelli.

  Dopo l'articolo 16-septies inserire il seguente:

Art. 16-septies. 1.

  Al fine di garantire lo sviluppo infrastrutturale e la messa in sicurezza dei territori, il cinquanta per cento delle risorse stanziate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate alle Regioni del Mezzogiorno.
16-septies. 05. Rampelli.

  Dopo l'articolo 16-septies inserire il seguente:

Art. 16-septies. 1.

  Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate in via prioritaria ad interventi di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture presenti, anche di carattere sanitario, delle aree classificate a partire dal 2006 ad alto e a medio rischio sismico.
  È fatto obbligo ai gestori delle reti di trasporto, di comunicazione e di approvvigionamento energetico di garantire il potenziamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.
16-septies. 06. Rampelli.

ART. 16-octies.

  Sopprimerlo.
16-octies. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

ART. 16-novies.

  Sopprimerlo.
*16-novies. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sopprimerlo.
*16-novies. 2. Saltamartini, Pagano, Castiello.

ART. 16-decies.

  Sopprimerlo.
16-decies. 1. Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo l'articolo 16-decies aggiungere il seguente:

Art. 16-undecies.
(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate»).

  1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» è incrementato di una somma pari a 450 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.
  2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.
16-decies. 01. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Dopo l'articolo 16-decies aggiungere il seguente:

Art. 16-undecies.
(Rifinanziamento fondo per dare attuazione al «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate»).

  1. Il fondo istituito dal comma 434 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per dare attuazione agli interventi rientranti nel «Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» è incrementato di una somma pari a 123 milioni di euro necessaria a finanziare, ad esaurimento, le graduatorie dei progetti selezionati dal Comitato di valutazione, istituto con decreto del 15 ottobre 2015 emanato del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta in coerenza con i criteri di cui al comma 432 della legge in questione.
  2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.
16-decies. 02. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.

  Dopo l'articolo 16-decies aggiungere il seguente:

Art. 16-undecies.
(Rifinanziamento del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti (PAC)).

  1. Al fine di dare continuità nel periodo 2017-2020 alle reti dei servizi domiciliari per anziani non autosufficienti e dei servizi per la prima infanzia, già attivati in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia per effetto del Programma Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti finanziato con delibera CIPE 26 ottobre 2012 n. 113, la dotazione del citato programma, fermo restanti il sistema di gestione e controllo dello stesso e l'individuazione in qualità di soggetti beneficiari degli ambiti territoriali delle suddette Regioni identificati in attuazione della legge 8 novembre 2000 n. 328, è incrementata di 1 miliardo di euro.
  2. Per i relativi oneri provvede il Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 nel rispetto della chiave di riparto territoriale delle risorse stabilita dal medesimo comma 6.
  3. Le risorse di cui al primo comma sono ripartite dall'Autorità di gestione del «Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti» istituita presso il Ministero degli interni, sentite le Regioni interessate e ANCI, nella qualità di componenti degli organismi di indirizzo e sorveglianza del programma, all'esito del monitoraggio di cui al comma successivo e tenuto conto del maggiore fabbisogno di risorse per la continuità dei servizi e, in assenza di risorse residue sul primo ciclo di programmazione, della dimensione demografica degli stessi ambiti territoriali.
  4. Per l'utilizzo delle risorse di cui al primo comma, l'Autorità di gestione del «Programma Nazionale Servizi di cura e agli anziani non autosufficienti» istituita presso il Ministero degli interni, di concerto con l'Agenzia per la coesione territoriale ed attraverso le informazioni presenti nella Banca Dati Unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, un monitoraggio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte dai beneficiari del programma e delle economie già conseguite. Tenuto conto dei risultati del monitoraggio di cui al periodo precedente, la medesima Autorità di Gestione definisce, con le modalità di cui al precedente comma 3, le linee guida per l'utilizzo delle risorse ripartite ai sensi del comma precedente.
  5. Nelle le linee guida, di cui al comma precedente, saranno altresì stabilite le modalità con cui il Programma in questione supporta il miglioramento della capacità amministrativa dei beneficiari.
16-decies. 03. Melilla, Albini, Capodicasa, Bossa.