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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 21 settembre 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 settembre 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Centemero, Antimo Cesaro, Chaouki, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Coppola, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Lello, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fedi, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garavini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Palazzotto, Pannarale, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Piepoli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Prestigiacomo, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Sarti, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sorial, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Tofalo, Simone Valente, Valentini, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 20 settembre 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   SEGONI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del dissesto idrogeologico» (4648);
   MOLTENI ed altri: «Modifiche al codice penale concernenti l'applicazione della diminuzione di pena e delle circostanze attenuanti generiche agli imputati minorenni» (4649);
   LACQUANITI e ROSTELLATO: «Norme in materia di libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi» (4650);
   MANTERO e SILVIA GIORDANO: «Disposizioni in materia di eutanasia» (4651).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge PALMIZIO: «Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento» (679) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Paolo Rossi.

Ritiro di sottoscrizione a proposte di legge.

  Il deputato Catanoso Genoese ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alle proposte di legge:
   CATANOSO GENOESE: «Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi» (338);
   CATANOSO GENOESE: «Modifica delle disposizioni concernenti i limiti di distanza dalla costa per l'esercizio della pesca marittima ravvicinata» (339).

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XII Commissione (Affari sociali):
  MURER ed altri: «Disposizioni in materia di prevenzione delle malattie infettive prevenibili con vaccinazione» (4545) Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 18 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della giustizia, riferita all'anno 2016 (Doc. CLXIV, n. 55).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 20 settembre 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2016 (COM(2017) 383 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VI (Finanze);
   Comunicazione della Commissione al consiglio e al Parlamento europeo – Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2018 all'evoluzione dell'RNL (SEC 2010) (articolo 6 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020) che aggiorna e sostituisce la comunicazione COM(2017) 220 final (COM(2017) 473 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 473 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una politica commerciale equilibrata e innovativa per gestire la globalizzazione (COM(2017) 492 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per una convenzione che istituisce un tribunale multilaterale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (COM(2017) 493 final), corredata dai relativi allegato (COM(2017) 493 final – Annex 1) e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2017) 303 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Accogliere con favore gli investimenti esteri diretti tutelando nel contempo gli interessi fondamentali (COM(2017) 494 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'Unione europea (COM(2017) 534 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 15 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2017, relativo all'acquisizione di una capacità iniziale di contrasto alla minaccia mini-micro APR (aeromobili a pilotaggio remoto) (460).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 ottobre 2017. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'11 ottobre 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 26 maggio 2017, a pagina 9, prima colonna, ventiquattresima riga, le parole: «alla VI Commissione (Finanze)» si intendono sostituite dalle seguenti: «alla V Commissione (Bilancio)».

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 20 settembre 2017, a pagina 5, seconda colonna, ventiquattresima riga, dopo le parole: «procedimenti civili» si intendono inserite le seguenti: «e penali».

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: CATANOSO GENOESE; CATANOSO GENOESE; OLIVERIO ED ALTRI; CAON ED ALTRI; VENITTELLI ED ALTRI; RAMPELLI ED ALTRI: INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO. DELEGHE AL GOVERNO PER IL RIORDINO E LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA NEL MEDESIMO SETTORE E IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI NEL SETTORE DELLA PESCA PROFESSIONALE (A.C. 338-339-521-1124-4419-4421-A)

A.C. 338-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze di pesca).

  1. Al fine di rendere più eque e sostenibili le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo e protezione della fascia costiera e delle zone acquee, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura e di licenze di pesca.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere un sistema di rilascio e rinnovo delle concessioni che, compatibilmente con la normativa europea, consenta di incentivare investimenti, anche a lungo termine, nella valorizzazione della fascia costiera e delle zone acquee;
   b) prevedere criteri di priorità per le iniziative e gli interventi che abbiano migliore impatto ambientale;
   c) prevedere un sistema che garantisca l'accesso paritario alle concessioni e alle licenze di pesca anche ai piccoli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura;
   d) introdurre un'equa diversificazione dell'ammontare dei canoni di concessione, anche in considerazione delle dimensioni dell'organizzazione aziendale degli operatori, dell'entità degli investimenti proposti e della sostenibilità ambientale dei progetti presentati;
   e) prevedere un sistema di rilascio delle licenze di pesca che garantisca un'equa diversificazione dell'ammontare della tassa di concessione governativa richiesta per il rilascio delle predette licenze, tenendo conto delle dimensioni dell'attività del richiedente, consentendo altresì la possibilità di rateizzazione del pagamento della tassa;
   f) prevedere termini congrui di durata delle licenze in relazione alle esigenze di ammortamento degli investimenti armatoriali, introducendo altresì meccanismi agevolati per la circolazione delle licenze all'interno delle cooperative;
   g) semplificare l'azione amministrativa in materia di rilascio e rinnovo di autorizzazioni e licenze, mediante l'utilizzo degli sportelli delle Capitanerie di porto;
   h) prevedere che le imprese di acquacoltura, di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00, concessionarie di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dei trasporti e delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 14.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedere un sistema di rilascio e rinnovo delle concessioni che assicuri uno stato degli ecosistemi adeguato allo svolgimento delle loro funzioni e dei loro processi nonché il monitoraggio ambientale e socioeconomico relativo alle attività di pesca ed acquacoltura;.
14. 1. Cristian Iannuzzi.

A.C. 338-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura).

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 20 è inserito il seguente:
   «20-bis. La Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 20-bis, con il seguente:
  20-bis. La Commissione consultiva centrale e le Commissioni consultive locali della pesca e dell'acquacoltura continuano a svolgere le funzioni di cui agli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: della pesca marittima con le seguenti: e Commissioni consultive locali della pesca.
15. 3. Pagano, Fedriga, Guidesi, Menorello.

  Al comma 1, capoverso comma 20-bis, primo periodo, dopo le parole: Commissione consultiva centrale aggiungere le seguenti: e le Commissioni consultive locali;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo capoverso, primo periodo:
    sostituire la parola: svolge con le seguenti: svolgono;
    sostituire le parole: all'articolo 3 con le seguenti: agli articoli 3 e 10;
   alla rubrica, dopo le parole: Commissione consultiva centrale aggiungere le seguenti: e Commissioni consultive locali.
15. 2. Pagano, Guidesi, Fedriga, Menorello.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. Le associazioni consociate, ai fini della rappresentanza nella Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nominano un unico rappresentante della organizzazione consociata.;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. I commissari, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, restano in carica 3 anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato.
15. 4. Benedetti, Lupo, Gagnarli, Massimiliano Bernini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  
2. I componenti della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 5.
15. 1. Catanoso.

A.C. 338-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Pesca del tonno rosso).

  1. Per il triennio 2018-2020, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso, come definiti con decreto del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2015, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non più del 20 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e, per il restante 80 per cento, alla pesca accidentale o accessoria.
  2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall’International Commission for the conservation of the atlantic tuna (ICCAT), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, a ripartire tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPOR).
  3. Il decreto di cui al comma 2, nel rispetto del principio comunitario della stabilità relativa, tiene altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale e ambientale che sono alla base delle citate raccomandazioni ICCAT.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 16.

  Al comma 1, sostituire le parole da: più del 20 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria.
16. 1. Tino Iannuzzi, Oliverio, Sani, Battaglia, Mongiello.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 70 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 30 per cento.
16. 5. Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 60 per cento.
16. 10. Catanoso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: compresa la piccola pesca.
16. 6. Zaccagnini.
(Approvato)

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il decreto di cui al comma 2 rispetta il principio comunitario della stabilità relativa, tenendo altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità sociale ed ambientale in base alle medesime raccomandazioni ICATT.
16. 3. Benedetti, Lupo, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Gagnarli.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotta un regolamento di modifica della normativa di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) ridefinizione, previo monitoraggio, del rapporto tra il numero di autorizzazioni rilasciate e i compartimenti marittimi esistenti, al fine di riequilibrare lo sforzo di pesca in rapporto alla sussistenza della risorsa ittica, rivedendo, se necessario, gli ambiti degli stessi compartimenti;
   b) prevedere la possibilità di pesca nei compartimenti contigui nei quali il monitoraggio evidenzi la presenza di risorsa ittica superiore alla sforzo di pesca autorizzato;
   c) consentire il trasferimento delle autorizzazioni dai compartimenti che evidenziano una capacità di pesca superiore alla risorsa ittica ai compartimenti caratterizzati da un minor numero di autorizzazioni e rispetto alla reale disponibilità di risorsa ittica.
16. 01. Falcone.

A.C. 338-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura).

  1. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».
  2. All'articolo 11 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
   «1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  « 3-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro»;
   c) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
  « 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
   a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
   b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
   c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
   d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
   e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.
  5-bis. Le sanzioni di cui al comma 5 sono aumentate di un terzo qualora le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius)»;
   d) al comma 6, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;
   e) al comma 10, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le predette sanzioni sono aumentate di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius)»;
   f) il comma 12 è sostituito dal seguente:
   «12. Le sanzioni di cui al comma 11 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano come oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni del comma 6».

  3. All'articolo 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (Thunnus thynnus) e pesce spada (Xiphias gladius), in caso di recidiva è disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione»;
   b) al comma 4, le parole: «del certificato di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'iscrizione».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 17.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) pescare o detenere o trasbordare o sbarcare o trasportare o commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;
17. 3. Benedetti.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «12.000» è sostituita dalla seguente: «10.000»;
   b) al comma 2, la parola: «6.000» è sostituita dalla seguente: «5.000».
17. 4. Benedetti, L'Abbate.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera a), le parole: «, sbarcare e» sono sostituite dalla seguente: o;
   b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) trasportare o commercializzare o somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;
   c) il comma 3 è soppresso;
   d) al comma 4, sono soppresse le parole: «trasportarne e».
17. 5. Benedetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato»;
   b) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato»;
   c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «o accessoria» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato»;
   d) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato»;
   e) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato».
17. 1. Pagano, Guidesi, Fedriga, Menorello.

  Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: aumentate di un terzo con la seguente: raddoppiate.
17. 6. Ferraresi, Tripiedi.

  Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
  a-bis) al comma 2, la parola: «12.000» è sostituita dalla seguente: «10.000».
17. 8. Benedetti, L'Abbate.

  Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
  a-bis) al comma 3, la parola: «6.000» è sostituita dalla seguente: «5.000».
17. 9. Benedetti, L'Abbate.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma « 3-bis.» sostituire le parole: da 500 euro a 2.000 euro con le seguenti: da 1.000 euro a 4.000 euro.
17. 10. Ferraresi, Tripiedi.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
  b-bis) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
    la parola: «750» è sostituita dalla seguente: «500»;
    la parola: «4.500» è sostituita dalla seguente: «2.500».
17. 11. Benedetti, L'Abbate.

  Al comma 2, lettera c), capoverso comma 5, alinea, sostituire le parole da: pecuniarie fino alla fine della lettera, con le seguenti:
   a) fino a 5 kg. di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa della confisca del prodotto detenuto;
   b) oltre 5 kg. e fino a 10 kg. di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
   c) oltre 10 kg. e fino a 50 kg. di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
   d) oltre 50 kg. e fino a 100 kg. di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
   e) oltre 100 kg e fino a 200 kg. di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
   f) oltre 200 kg. di pescato al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 75.000 euro.

  Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Gli effetti sospensivi della licenza di cui al comma 1 decorrono dal momento in cui il procedimento sanzionatorio sia stato definito in tutti i suoi gradi di giudizio con la conferma della fondatezza dell'accertamento dell'ultima infrazione grave accertata e sanzionata».
  3-ter. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. I punti assegnati vengono inseriti nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'articolo 15 nel momento in cui con ordinanza ingiunzione venga confermata la fondatezza dell'accertamento di infrazione grave».
17. 13. Catanoso.

  Al comma 2, lettera c), capoverso comma 5, lettera a), sostituire le parole: 100 euro e 600, con le seguenti: 300 euro e 1.800;

  Conseguentemente al medesimo capoverso, lettera b), sostituire le parole: 250 euro e 1.500 con le seguenti: 750 euro e 4.500.
17. 15. Ferraresi, Tripiedi.

  Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 8 la parola: «2.000» è sostituita dalla seguente: «1.000» e la parola: «6.000» è sostituita dalla seguente: «5.000».
17. 16. Benedetti, L'Abbate.

  Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 9 la parola: «4.000» è sostituita dalla seguente: «2.000» e la parola: «12.000» è sostituita dalla seguente: «10.000».
17. 17. Benedetti, L'Abbate.

  Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a) la parola: «3.000» è sostituita dalla seguente: «2.500»;
    2) alla lettera b) la parola: «2.000» è sostituita dalla seguente: «2.500» e la parola: «12.000» è sostituita dalla seguente: «10.000»;
    3) alla lettera c) la parola: «12.000» è sostituita dalla seguente: «10.000».
17. 19. Benedetti, L'Abbate.

  Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) al comma 14, sono aggiunte, in fine, le parole: «a meno che non abbia dimostrato, attraverso il proprio sistema di controllo e governance interno, di essere estraneo ai fatti e di non averne tratto utilità».
17. 20. Benedetti.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo la parola: «solido» sono aggiunte le seguenti: «e sempre se ne abbia tratto utilità».
17. 22. Benedetti.

  Al comma 3, lettera a), capoverso comma 3, sostituire le parole: in caso di recidiva è con le seguenti: è sempre.
17. 23. Ferraresi, Tripiedi.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  3-bis. L'ammontare delle sanzioni comminate ai sensi del presente articolo è destinato esclusivamente alla difesa dell'ambiente marino. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti le modalità e i criteri di applicazione del presente comma.
17. 2. Pastorino, Placido.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è aggiunto il seguente:

Art. 12-bis.
(Pesatura).

  1. Ai fini del presente decreto legislativo per pesatura deve intendersi l'atto irripetibile registrato dalle autorità competenti con mezzi da questi approvati, sia in fase di controllo che in fase di registrazione regolare con idonee bilance di cui sia garantita la manutenzione e taratura, al momento dello sbarco presso il primo centro di vendita all'asta.
17. 25. Benedetti.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne).

  1. Al fine di rendere maggiormente efficaci le disposizioni contenute nell'articolo 40 della legge 28 luglio 2016 n. 154, in materia di «contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne», il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia, adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere un tavolo presso il Ministero degli Interni per definire le modalità per una massiva, coordinata e omogenea azione sia preventiva che repressiva, prevedendo nodi locali di una rete che coinvolga tutti i soggetti competenti per materia;
   b) prevedere un sistema che garantisca la tempestiva e integrale repressione delle condotte criminose, soprattutto per quelle condotte riferibili ad organizzazioni strutturate;
   c) prevedere un sistema che sia in grado di coordinare gli interventi su tutto il territorio nazionale in stretta collaborazione con le Regioni e le Province, predisponendo linee guida sul contrasto al bracconaggio;
   d) prevedere forme di intensificazione della collaborazione e valorizzazione delle guardie volontarie sul territorio, le quali interagiscono con le Forze di Polizia come supporto all'attività di presidio e vigilanza, segnalando illeciti e reati;
   e) prevedere l'istituzione di divieti temporanei di pesca, nelle aree maggiormente sensibili, e di uso di reti a calata e salpamento;
   f) prevedere l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul bracconaggio in acque interne, quale strumento di raccordo e monitoraggio, finalizzato al contrasto della pesca illegale nelle acque interne italiane.

  Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le parole: Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.
17. 01. Guidesi, Fedriga, Pagano.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modificazioni alla legge 28 luglio 2016, n. 154, recante Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).

  1. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 lettera f) dopo le parole: «pesca professionale» sono aggiunte le seguenti: «oltre l'orario consentito nonché»;
   b) al comma 4, le parole: «o con l'ammenda» sono sostituite dalle seguenti: «e con l'ammenda»;
   c) al comma 5, dopo le parole: «costituisca reato» sono aggiunte le seguenti: «e fatta salva l'applicazione delle fattispecie di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente»;
   d) al comma 5, le parole: «da 1.000 a 6.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 a 12.000 euro» e sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi»;
   e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Per le fattispecie di cui al comma 3, in caso di recidiva la licenza di pesca è definitivamente sospesa.»;
   f) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «anche se» sono aggiunte le seguenti: «di terzi e anche se non»;
   g) al comma 7, primo periodo, le parole: «e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati» sono sostituite dalle seguenti: «sono raddoppiate. Il periodo di sospensione delle licenze, per le violazioni reiterate di cui al comma 2 è raddoppiato mentre per quelle di cui al comma 3 la licenza di pesca è definitivamente sospesa»;
   h) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Provvedono altresì ad introdurre, limitatamente alla prima richiesta di rinnovo, la misura di esclusione dei soggetti che abbiano subito la sospensione temporanea della licenza di pesca ai sensi del comma 4.».
17. 02. Guidesi, Fedriga, Pagano.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modificazioni alla legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).

  1. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo la parola: «nonché» sono aggiunte le seguenti: «, nel caso la violazione sia compiuta da soggetti privi della titolarità di licenza di pesca professionale,».
*17. 03. Venittelli.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modificazioni alla legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).

  1. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo la parola: «nonché» sono aggiunte le seguenti: «, nel caso la violazione sia compiuta da soggetti privi della titolarità di licenza di pesca professionale,».
*17. 06. Zaccagnini, Mognato.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modificazioni alla legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).

  1. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «qualora la violazione sia compiuta da soggetti privi della prescritta licenza di pesca, pur essendovi tenuti, o, in caso di recidiva, da soggetti titolari di licenza di pesca».
*17. 03.(Testo modificato nel corso della seduta) Venittelli.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modificazioni alla legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).

  1. All'articolo 40, comma 6, della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «qualora la violazione sia compiuta da soggetti privi della prescritta licenza di pesca, pur essendovi tenuti, o, in caso di recidiva, da soggetti titolari di licenza di pesca».
*17. 06.(Testo modificato nel corso della seduta) Zaccagnini, Mognato.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  Al fine di facilitare la raccolta dei rifiuti marini, nell'ambito del decreto del Ministero dell'ambiente di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, definisce criteri quali-quantitativi uniformi per la corretta assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali prodotti dall'attività della pesca quali reti, corde, cavi d'acciaio, retini per mitili e altro, nonché dei rifiuti pescati accidentalmente.
17. 04. Benedetti.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Le licenze per l'attività di pesca sperimentale di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle rilasciate successivamente a tale data, sono pubblicate sul sito del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di agevolare il monitoraggio della quantità e della tipologia delle deroghe concesse e in relazione a quali progetti specifici.
  2. Sullo stesso sito sono pubblicate le licenze di cui al comma 1 che, a conclusione dell'attività di sperimentazione, acquisiscono validità professionale.
17. 05. Benedetti, Lupo, Massimiliano Bernini.

A.C. 338-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'articolo 4, comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154. A tal fine le predette risorse, nella misura di 3 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018 per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 338-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

A.C. 338-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso ed abb., recante «Interventi per il settore ittico», mira ad incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche, a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale nonché l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre, a semplificare il riassetto della normativa vigente in materia di pesca e acquacoltura;
    è ormai consolidato il dato che attesta il progressivo svuotamento dei mari delle risorse ittiche;
    le più recenti stime a riguardo confermano che le attuali raccolte di pesce superano, sette volte su dieci, il livello considerato sostenibile, imponendo una più rigorosa attenzione da parte degli operatori internazionali;
    uno dei principali ostacoli alla conservazione di dette risorse risiede certamente nel comportamento di quegli Stati o quelle navi da pesca che operano al di fuori o in totale noncuranza delle regole poste a tutela dell'ambiente;
    l'Italia è finita nella lista nera del Noaa (National oceanic and atmospheric administration) per la pesca illegale, non dichiarata e non documentata;
    per il contrasto della pesca illegale nelle acque interne dello Stato, sono stabilite sanzioni penali ed amministrative, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo delle acque interne;
    la pesca illegale effettuata in acque interne in alcuni casi è in grado di provocare danni anche irreparabili anche agli ecosistemi di fiumi e laghi,

impegna il Governo

ad avviare un dialogo attivo con le associazioni e le comunità locali per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, prevedendo di istituire un numero verde per la denuncia di reati legati alla pesca, alla vendita di pescato e al bracconaggio e monitorando l'efficacia dell'apparato sanzionatorio ivi previsto nell'azione di contrasto al fenomeno del bracconaggio ittico in acque interne e nella protezione dell'ambiente.
9/338-A/1Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame mira ad incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche, a sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca e all'acquacoltura marittima professionale e alla pesca ricreativa e sportiva, nonché ad assicurare un sistema di relazioni efficace tra lo Stato e le regioni per garantire la coesione delle politiche in materia;
    l'articolo 3 reca una delega al Governo in materia di riforma del sistema degli interventi compensativi a favore degli operatori della pesca nell'ambito delle risorse previste dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonché delle eventuali ulteriori risorse stanziate a tal fine da successivi provvedimenti legislativi;
    sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nell'articolo 3, le misure che saranno introdotte dovranno: a) sostenere il reddito degli operatori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteomarine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, b) nonché favorire la tutela dei livelli occupazionali nei casi di sospensione connessi a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altro evento, imprevisto o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro e del lavoratore; c) prevedere forme alternative di impiego degli operatori della pesca, anche nell'ambito di progetti pubblici partecipati, in caso di sospensione obbligatoria dell'attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire una misura di carattere strutturale per il sostegno del reddito degli operatori della pesca marittima in tutti i casi di sospensione dell'attività, nonché a coordinare l'attuazione dei principi e dei criteri direttivi della delega, individuati dall'articolo 3, con la disciplina del Fondo di solidarietà per il settore della pesca, di cui all'articolo 1, commi 244-248, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di evitare sovrapposizioni tra le prestazioni assicurate dalle due diverse normative.
9/338-A/2Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento mira ad incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche, a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale nonché l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre, a semplificare il riassetto della normativa vigente in materia di pesca e acquacoltura;
    l'articolo 4 istituisce per l'anno 2018 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, per finanziare, in via sperimentale, le seguenti attività: la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi dalle stesse istituiti, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore, programmi di formazione professionale, interventi per migliorare l'accesso al credito, programmi di formazione professionale e misure per migliorare la sicurezza e la salute del personale imbarcato,

impegna il Governo

a garantire la pubblicità sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali della ripartizione delle risorse del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica di cui all'articolo 4, con riferimento alle voci di finanziamento così come formulate nel comma 2, lettere a-f), con indicazione di tutti i soggetti beneficiari e dei progetti finanziati.
9/338-A/3Mazziotti Di Celso, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del presente provvedimento prevede che il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica sia destinato a finanziare, nell'anno 2018, non solo interventi mirati per favorire l'accesso al credito, progetti volti alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone, e l'attivazione di programmi di formazione professionale e misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza del personale imbarcato, ma anche la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima e lo svolgimento di campagne di educazione alimentari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di presentare alle Camere una relazione in cui si precisi quali attività siano state finanziate dal Fondo con particolare riferimento alla ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marina e alle campagne di educazione alimentari.
9/338-A/4Marzano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge all'esame dell'Aula reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale e quelle della pesca ricreativa e sportiva, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone;
    all'articolo 2 del presente provvedimento è stabilito che il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione di un testo unico delle norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa;
    gli adempimenti burocratici a carico delle imprese di pesca ha raggiunto livelli effettivamente incompatibili con il sereno e proficuo svolgimento dell'attività produttiva, incidendo negativamente sulla competitività del settore ittico nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di prevedere nel testo unico una reale ed efficace semplificazione normativa tra norme di carattere comunitario e norme di recepimento nazionali.
9/338-A/5Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le cosiddette pesche speciali sono state diffusamente praticate in Italia fino al 2010, anno in cui scadde la moratoria concessa in occasione dell'entrata in vigore del reg. (CEE) n. 1967/2006. Prima di tale data i permessi per la pesca del bianchetto, rossetto, cicerello, novellame da semina, latterino e seppie, erano rinnovati annualmente dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
    per quanto riguarda il bianchetto (Sardina pilchardus) circa 690 imbarcazioni distribuite nelle GSA 9,10 (Mar Ligure e Tirreno) e 19 (Ionio), operanti con sciabiche e reti a circuizione senza chiusura, erano titolari di specifiche autorizzazioni in virtù delle quali potevano esercitare tale tipo di pesca per due mesi all'anno nel periodo invernale. Inoltre altri 174 natanti effettuavano la pesca del bianchetto con lo strascico nelle GSA 9 e 10 (Mar Ligure e Tirreno), 11 (Sardegna), e 16 (Canale di Sicilia);
    la pesca del rossetto (Aphia minuta) era effettuata con le stesse imbarcazioni, modalità e tempi della pesca del bianchetto;
    anche la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus) era regolata con le stesse modalità e tempi del bianchetto. Solamente in Liguria (marineria di Noli) alcune imbarcazioni disponevano di un permesso sperimentale per pescare il cicerello per un periodo più lungo. In Sicilia, dal 1996, la pesca era autorizzata dal 1o novembre al 31 maggio di ogni anno;
    per quanto riguarda invece la pesca del latterino e della seppia in Alto Adriatico, l'ordinamento vigente al 31 maggio 2010 prevedeva l'autorizzazione di 194 battelli per la pesca a strascico del latterino dal 1o novembre al 28 febbraio e di 234 per la pesca della seppia con lo stesso sistema dal 15 aprile al 15 giugno;
    che per quest'ultimo tipo di pesca le norme attualmente in vigore non consentono la prosecuzione di tale mestiere con le reti da traino e che l'unica alternativa sembra essere rappresentata oggi da un'attività di riconversione verso sistemi alternativi allo strascico quali, ad esempio, la rete a circuizione senza chiusura, giudicata però dai pescatori non sufficientemente remunerativa al punto che oggi questa antica tradizione si va del tutto spegnendo;
   considerato che:
    il quadro delle cosiddette pesche speciali è piuttosto complesso attualmente è, infatti, praticata la sola pesca del rossetto nella GSA 9 (Toscana e Liguria) da parte di 117 imbarcazioni in virtù di un piano di gestione messo a punto dall'amministrazione italiana e approvato dalla Commissione europea con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2407 del 18 dicembre 2015;
    nel compartimento di Manfredonia, dopo una fase sperimentale molto impegnativa che aveva come obbiettivo anche la riconversione dell'attività di pesca del sistema a strascico a quello a circuizione, si è oggi in attesa della decisione dell'esecutivo comunitario che approvi, così come fatto per la GSA 9, un piano di gestione ad hoc elaborato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, con il coinvolgimento della locale marineria, enti di ricerca e lo stesso comune;
    la cornice giuridica internazionale e dell'Unione europea, attualmente in vigore, consente la messa a punto di specifici piani di gestione secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1967/2006 attraverso i quali autorizzare la pesca di particolari specie ittiche di piccole dimensioni anche in età adulta come il rossetto (Aphia minuta) e il cicerello (Gymnammodytes cicerelus), nonché del novellame di sarda – bianchetto (Sardina pilcharduse) in tutti i mari italiani tranne l'Adriatico;
    vi sono quotidiane manifestazioni d'interesse da parte delle marinerie italiane un tempo dedite a questo tipo di attività di piccola pesca artigianale;
    a livello mediterraneo ed europeo esiste una comune volontà, sancita anche nella dichiarazione MedFish4Ever sottoscritta a Malta nel marzo scorso da parte delle varie Autorità di governo, di promuovere la crescita economica e difendere il ruolo sociale della piccola pesca costiera artigianale, nel rispetto dei principi di sostenibilità ecologica,

impegna il Governo:

   a recuperare una parte importante delle tradizioni pescherecce delle marinerie italiane, adoperandosi nelle sedi comunitarie affinché sia verificata l'idoneità di un percorso che consenta la messa a punto di piani di gestione coerenti e conformi alle prescrizioni poc'anzi ricordate e contenute nel regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, così da consentire la ripresa di attività particolarmente importanti per l'economia della piccola pesca artigianale di intere aree del nostro Paese;
   ad avviare nel più breve tempo possibile, nelle more della predisposizione dei suddetti piani, le attività di pesca scientifica e sperimentale che consentano, tramite il coinvolgimento diretto dei pescatori delle marinerie interessate, in partenariato con le strutture di ricerca pubbliche e private, l'acquisizione degli elementi di conoscenza utili al lavoro dell'Amministrazione così da poter fornire ai servizi della Commissione europea un quadro regolatorio chiaro ed esauriente, come richiesto dal citato reg. 1967/2006;
   a sollecitare l'adozione da parte delle competenti istituzioni comunitarie del regolamento di esecuzione necessario per l'approvazione dei piani di gestione della pesca del rossetto nel compartimento marittimo di Manfredonia, così da consentire l'avvio, oramai prossimo della campagna di pesca 2017/2018, ovvero, qualora i tempi non lo consentissero, ad attivare ogni altra utile opzione amministrativa che consenta comunque l'avvio delle attività, contribuendo in maniera significativa al mantenimento dei livelli occupazionali e di produttività dell'intera area dauna.

9/338-A/6Oliverio, Magorno, Battaglia, Bruno Bossio, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame concernente misure in favore del settore ittico prevede anche norme a sostegno dell'attività formativa nell'ambito della pesca;
    si tratta di una attenzione molto importante considerata la specificità dell'attività anche in relazione agli ambiti di territorio coinvolti;
    tra questi va menzionata sicuramente l'attività della piccola pesca della Sardegna;
    in Sardegna le servitù militari interessano oltre 20 mila chilometri quadrati di mare con tutto ciò che ne consegue comprese le note difficoltà per chi svolge questo tipo di attività;
    in Sardegna per la pesca operano circa 1.500 imbarcazioni per un totale di poco meno di 6.000 tonnellate di pesce pescato all'anno; così come rilevante è anche il segmento dell'acquacoltura;
    occorrerebbe pertanto una adeguata azione di formazione legata alla specificità territoriale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire specifici percorsi di formazione abilitanti allo svolgimento della professione in relazione alla presenza di aree interessate da servitù militari con il pieno coinvolgimento degli operatori del settore con l'obiettivo di salvaguardare una importante voce dell'economia regionale e con essa una serie di tradizioni legate alla piccola pesca.
9/338-A/7Cani.


   La Camera,
   premesso che:
    le cosiddette pesche speciali sono state diffusamente praticate in Italia fino al 2010, anno in cui è scaduta la moratoria concessa con l'entrata in vigore del reg. (CEE) n. 1967/2006. In precedenza venivano annualmente rinnovati dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali i permessi per la pesca del bianchetto, del rossetto, del cicerello, del novellame da semina, del latterino e delle seppie;
    per quanto riguarda il bianchetto (Sardina pilchardus), circa 690 imbarcazioni distribuite nelle GSA 9,10 (Mar Ligure e Tirreno) e 19 (Ionio), operanti con sciabiche e reti a circuizione senza chiusura, erano titolari di specifiche autorizzazioni in virtù delle quali potevano esercitare tale tipo di pesca per due mesi all'anno nel periodo invernale. Inoltre altri 174 natanti effettuavano la pesca del bianchetto con lo strascico nelle GSA 9 e 10 (Mar Ligure e Tirreno), 11 (Sardegna), e 16 (Canale di Sicilia);
    la pesca del rossetto (Aphia minuta) era effettuata con le stesse imbarcazioni, modalità tempi della pesca del bianchetto;
anche la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus) era regolata con le stesse modalità e tempi del bianchetto. Solamente in Liguria (marineria di Noli) alcune imbarcazioni disponevano di un permesso sperimentale per pescare il cicerello per un periodo più lungo. In Sicilia, dal 1996, la pesca veniva autorizzata dal 1o novembre al 31 maggio di ogni anno;
    per quanto riguarda invece la pesca del latterino e della seppia in Alto Adriatico, la regolamentazione vigente al 31 maggio 2010 prevedeva l'autorizzazione di 194 battelli per la pesca a strascico del latterino dal 1o novembre al 28 febbraio e di 234 per la pesca della seppia con lo stesso sistema dal 15 aprile al 15 giugno;
    per quest'ultimo tipo di pesca le norme attualmente in vigore non consentono la prosecuzione di tale mestiere con le reti da traino e l'unica alternativa sembra essere rappresentata oggi da un'attività di riconversione verso sistemi alternativi allo strascico quali, ad esempio, la rete a circuizione senza chiusura, giudicata però dai pescatori non sufficientemente remunerativa al punto che questa antica tradizione si va del tutto spegnendo;
    attualmente il quadro delle cosiddette pesce speciali è piuttosto complesso. Ad oggi è praticata la sola pesca del rossetto nella GSA 9 (Toscana e Liguria) da parte di 117 imbarcazioni in virtù di un piano di gestione messo a punto dall'Amministrazione italiana ed approvato dalla Commissione europea con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2407 del 18 dicembre 2015;
    nel compartimento di Manfredonia, in particolare, dopo una fase sperimentale molto impegnativa che aveva come obbiettivo anche la riconversione dell'attività di pesca del sistema a strascico a quello a circuizione, si è in attesa della decisione dell'esecutivo comunitario che approvi, così come fatto per la GSA 9, un piano di gestione ad hoc elaborato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, con il coinvolgimento della locale marineria, enti di ricerca e lo stesso Comune;
    la cornice giuridica internazionale ed europea attualmente in vigore consente la messa a punto di specifici piani di gestione secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1967/2006 attraverso i quali autorizzare la pesca di particolari specie ittiche di piccole dimensioni anche in età adulta come il rossetto (Aphia minuta) ed il cicerello (Gymnammodytes cicerelus), nonché del novellarne di sarda - bianchetto (Sardina pilcharduse) in tutti i mari italiani tranne l'Adriatico;
    vi sono quotidiane manifestazioni di interesse da parte delle marinerie italiane un tempo dedite a questo tipo di attività di piccola pesca artigianale;
    a livello mediterraneo ed europeo esiste una comune volontà, sancita anche nella dichiarazione MedFish4Ever, sottoscritta a Malta nel marzo 2016 da parte delle varie Autorità di governo, di promuovere la crescita economica e difendere il ruolo sociale della «piccola pesca costiera artigianale», nel rispetto dei principi di sostenibilità ecologica,

impegna il Governo:

   a porre in essere ogni iniziativa e ad intraprendere le necessarie misure volte a recuperare una parte importante delle tradizioni pescherecce delle marinerie italiane, così da consentire la ripresa di attività particolarmente importanti per l'economia della piccola pesca artigianale di intere aree del nostro Paese, in particolare adoperandosi nelle sedi comunitarie affinché sia reso esecutivo uno specifico programma che consenta la messa a punto di piani di gestione coerenti e conformi alle convergenti prescrizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1967/2006;
   a consentire nel più breve tempo possibile, nelle more della predisposizione dei suddetti piani, le attività di pesca scientifica e sperimentale che consentano, tramite il coinvolgimento diretto dei pescatori delle marinerie interessate, in partenariato con le strutture di ricerca pubbliche e private, l'acquisizione degli elementi di conoscenza utili al lavoro del Governo e capaci di poter fornire ai servizi della Commissione europea un quadro regolatorio chiaro ed esauriente, come richiesto dal citato Reg. n. 1967/2006;
   ad attivarsi affinché l'Unione europea adotti il regolamento di esecuzione necessario per l'approvazione dei piani di gestione della pesca del rossetto nel compartimento marittimo di Manfredonia, così da consentirne l'avvio nella campagna di pesca 2017/2018, ed ove i tempi non lo consentissero, ad attivare ogni altra utile misura che consenta comunque l'avvio delle attività, contribuendo in maniera significativa al mantenimento dei livelli occupazionali e di produttività dell'intera area dauna;
   con riferimento all'areale di Manfredonia, a mettere in atto tutte le iniziative di competenza atte all'attuazione di un piano di gestione che nel rispetto delle citate disposizioni del Reg. n. 1967/2006, consenta la pesca della specie alaccia (Sardinella aurita), per la quale non è prevista alcuna taglia minima di conservazione, mediante l'utilizzo di reti diverse da quelle a traino, garantendo la sostenibilità ambientale e favorendo al contempo il mantenimento di livelli economici ed occupazionali di una zona particolarmente legata all'attività di pesca.
9/338-A/8Mongiello, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    in Italia, negli ultimi anni siamo passati dai 16 ai 25 kg di consumo pro capite, risultato di numerose iniziative per la diffusione dei princìpi di una sana alimentazione che vede nel consumo di pesce un pilastro cruciale. Secondo il WWF, quest'anno dal primo di aprile la domanda di pescato in Italia è stata soddisfatta solo da pesce importato, poiché due terzi del mercato interno di pesce provengono dall'estero, metà dei quali solo da paesi in via di sviluppo;
    la pesca intensiva ha causato lo sfruttamento eccessivo di tutti gli stock ittici italiani ed in particolare dell'Adriatico, oggi in forte declino, alterandone gli ecosistemi e producendo di conseguenza una profonda crisi nel comparto della pesca;
    secondo i dati sulla pesca forniti dalla Commissione europea, il 96 per cento degli stock ittici dell'Unione europea in Mediterraneo sono sovrasfruttati: solo nell'Adriatico si registra tra il 2007 e il 2015 un crollo del 21 per cento delle catture della pesca, da 116.898 a 92.595 tonnellate. Per alcune specie molto richieste dai consumatori la situazione è ben più drammatica, con cali del 45 per cento per il nasello (tra il 2006 e il 2014) e addirittura del 54 per cento per lo scampo in soli 5 anni (2009-2014);
    dati ancora più preoccupanti se si pensa che solo l'Adriatico sostiene il 50 per cento della pesca italiana, la più importante nel Mediterraneo, che proprio in questo bacino concentra il 47 per cento della nostra flotta industriale, soprattutto quella a strascico;
    l'impoverimento delle risorse marine ha un impatto diretto sul settore della pesca: ad esempio, il solo nasello costituisce il 7,8 per cento del valore di tutti gli sbarchi ittici in Italia (pari a 64 milioni di euro nel 2014);
    pertanto, poiché l'area di intervento risulta altamente compromessa a causa di diversi fattori (ovvero: elevata attività antropica, riduzione del pescato e la perdita di biodiversità), al fine di invertire la rotta si ritiene necessario sviluppare progetti per ripristinare e proteggere gli habitat marini e le specie ittiche che le popolano, in quanto altamente compromessi a causa dei suddetti fattori;
    nei FEAMP 2014/2020, si dispone la «protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili» e nello specifico, come contributo a una migliore gestione o conservazione della biodiversità marina, si prevede come misura la costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili;
    lo sviluppo di apposite strutture favorisce: il riequilibrio ambientale con il ripristino della biodiversità; una migliore gestione o conservazione delle risorse in modo sostenibile; la produzione di biomassa sia di invertebrati (soprattutto molluschi), che di piante acquatiche alla ricerca di substrati duri, sia di pesci (specialmente allo stadio giovanile), con conseguente riduzione di mortalità causata da predatori e aumento di crescita dovuto al favorevole ambiente trofico; l'incremento della sopravvivenza giovanile con particolare riferimento alle specie di interesse commerciale;
    inoltre, al fine di un incremento e ripristino sostenibile ed ecologico della produttività marina, si ritiene che tali strutture debbano essere non sperimentali, certificate ed idonee per ambienti marini, destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine,

impegna il Governo

a sviluppare, intensificare e sostenere progetti legati all'incremento e ripristino sostenibile ed ecologico della produttività marina attraverso l'immersione di manufatti certificati in grado di sviluppare catene alimentari stabili.
9/338-A/9Zanin, Cova, Taricco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la pesca con le nasse avviene attraverso una «trappola» costruita a forma di campana, nella cui parte basale vi è un imbuto, con un piccolo foro che permette alla preda di entrare e di rimanervi intrappolata, in cui, per invogliare il pesce o i crostacei a entrarvi, vengono inserite delle esche molto odorose che attirano la preda all'interno dopo aver aguzzato l'ingegno e aver trovato l'entrata. Ma così come è difficile l'entrata all'interno della nassa, io è ancora di più l'uscita, proprio a causa della conformazione a imbuto della trappola;
    le nasse sono attrezzi che consentono lo sfruttamento di zone difficilmente sfruttabili con altri attrezzi, sono normalmente molto selettive e con impatto ambientale fortemente contenuto. Dal punto di vista legislativo, le nasse possono essere utilizzate ovunque e per tutto l'anno, tranne le nasse da seppia, il cui uso può essere regolamentato dal capo del compartimento marittimo (articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968);
    la nassa viene utilizzata anche nel caso della pesca delle seppie ed è consentita proprio nel corso dell'attività riproduttiva della seppia e quindi in un periodo particolarmente delicato del ciclo vitale per la gestione di questa risorsa in quanto la specie è spinta dall'istinto di deporre le uova in ambienti protetti; infatti le seppie entrano nelle trappole utilizzate dai pescatori, attratte dal riparo che queste creano in acqua, spesso depositando le uova all'interno o all'esterno della struttura della nassa, che vengono ancorate al substrato scelto tramite dei filamenti che ne permettono la fluttuazione ma ne impediscono il distacco;
    un chilogrammo di uova di seppia, con un tasso di natalità (che secondo alcuni autori è intorno al 70-80 per cento) può dare origine a circa 3.000 esemplari;
    i pescatori locali hanno la consuetudine di eliminare le uova già fecondate presenti sulle nasse, togliendole durante le periodiche e necessarie attività di ispezione e pulizia delle attrezzature da pesca, sia perché deposte proprio all'imboccatura delle nasse sia perché appesantiscono notevolmente le strutture utilizzate;
    conseguentemente anno dopo anno lo stock ittico rappresentato della seppia risulta in costante diminuzione e così pure le quantità pescate a fronte di un prodotto che il mercato richiede con costanza e che spunta prezzi di vendita che permettono margini elevati,

impegna il Governo

a realizzare strumenti e modalità concrete ed efficaci per rendere le tecniche di pesca tradizionali effettuate dagli operatori della piccola pesca della specie della seppia maggiormente sostenibili.
9/338-A/10Cova, Zanin, Taricco, Palese.


   La Camera,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge 388 e abb. in materia di «Interventi per il settore ittico»,
   premesso che:
    l'articolo 13 del testo all'esame reca una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva;
    lo strumento del decreto legislativo non si ritiene sia idoneo a normare un settore come quello della pesca sportiva e ricreativa che riguarda più di un milione di appassionati e produce un volano considerevole per l'economia nazionale creando un indotto che si aggira intorno ai 400 milioni di euro;
    un riordino delle norme in materia di pesca sportiva potrebbe essere maggiormente effettuato con una futura e specifica legge ordinaria interfacciandosi soprattutto con le associazioni rappresentative della pesca sportiva e ricreativa;
    mantenere l'articolo 13 e la legge delega ivi contenuta vorrebbe dire continuare a considerare la pesca ricreativa e sportiva come subordinata alla pesca professionale;
    inoltre, mantenere questo unico articolo riguardante la pesca sportiva e ricreativa non è coerente con il resto del testo che nasce principalmente per sostenere le attività della pesca marittima professionale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di adottare le opportune iniziative, anche nell'ambito del proseguo dell’iter del provvedimento, dirette a rivedere l'opportunità di mantenere nel testo le disposizioni sulla pesca sportiva ovvero di garantire ad essa una organica disciplina della materia tramite un intervento normativo autonomo.
9/338-A/11Pagano, Guidesi, Fedriga.


   La Camera,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge 388 e abb. in materia di «Interventi per il settore ittico»,
   premesso che:
    l'articolo 40 della legge n. 154 del 2016 prevede disposizioni in materia di contrasti al bracconaggio ittico nelle acque interne;
    il fenomeno del bracconaggio, nonostante gli interventi normativi di contrasto sia nazionali che regionali continua ad affliggere diverse aree del Paese con connotazioni e dimensioni sempre più preoccupanti;
    particolarmente colpito da questo fenomeno è il delta del Po dove esistono delle infiltrazioni di associazioni criminali, costituite da soggetti spesso armati e quindi molto pericolosi, che utilizzano attrezzi illegali e pratiche invasive con grave danno all'ecosistema;
    il commercio e la vendita di fauna ittica pescata illegalmente avviene in totale assenza di qualsiasi controllo igienico-sanitario e con modalità di trasporto illegale all'estero del prodotto della pesca;
    esiste, inoltre, il problema della pesca clandestina di pesce non idoneo all'alimentazione umana, lavorato e posto in commercio fraudolentemente come pesce d'allevamento;
    è necessario procedere ad un rafforzamento e maggiore coordinamento delle politiche di contrasto del fenomeno in oggetto anche attraverso l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul bracconaggio in acque interne,

impegna il Governo

ad istituire un Osservatorio nazionale sul bracconaggio nelle acque interne, con l'obiettivo di essere un organismo di prevenzione, vigilanza e controllo, nonché uno strumento di raccordo e monitoraggio che operi con il coinvolgimento di tutte le istituzioni e le associazioni che si occupano della pesca nelle acque interne al fine di contrastare la pesca illegale.
9/338-A/12Guidesi, Fedriga, Pagano.


   La Camera,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge 388 e abb. in materia di «Interventi per il settore ittico»,
   premesso che:
    l'articolo 12 modifica la legge 244 del 2007 che disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle acque marine protette;
    l'articolo prevede che facciano parte delle stesse commissioni anche tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura;
    nonostante, ad avviso dei presentatori, la pesca sportiva non debba essere inserita in questo provvedimento ma debba essere oggetto di un autonomo intervento legislativo, e ai fini di gestire sostenere efficacemente la potenzialità socio-economica della pesca sportiva e posizionarla su un piano di pari dignità con la pesca professionale, si ritiene indispensabile e legittima la presenza di rappresentanti delle maggiori Associazioni nazionali della pesca ricreativa e sportiva nelle Commissioni di riserva delle AMP, tenuto conto che anche questa attività di pesca viene praticata nelle AMP italiane e disciplinata dai regolamenti delle stesse,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di adottare le opportune iniziative, anche nell'ambito del proseguo dell’iter del provvedimento, prevedendo l'inserimento nella commissione di riserva anche di due esperti locali designati dalle associazioni di pesca sportiva e ricreativa comparativamente più rappresentative, al pari di quelli delle associazioni nazionali della pesca professionale.
9/338-A/13Castiello, Pagano, Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    le piccole imprese di pesca in Italia costituiscono il 70 per cento dell'intera flotta nazionale: è la «piccola pesca costiera» a basso impatto ambientale, che naviga su imbarcazioni di 12 metri, i cui comandanti sono i proprietari stessi e su cui si utilizzano attrezzi che riducono al minimo gli scarti;
    si tratta in gran parte di imprese familiari in cui gli uomini sono impegnati in mare per quasi tutta la settimana e le donne – mogli, madri, figlie, sorelle – svolgono l'attività necessaria a terra, ovvero la commercializzazione del pescato, l'amministrazione, il disbrigo delle pratiche burocratiche, le relazioni con i fornitori, i rapporti con i cantieri e con le cooperative di servizi e le capitanerie. Il lavoro di queste donne è vitale per la sostenibilità economica di tali imprese;
    la presenza femminile nel settore ittico conta anche circa 1200 donne imbarcate a vario titolo e poi le donne impiegate nelle cooperative, nei mercati ittici, nei sindacati di categoria e le biologhe marine;
    di questo universo femminile, nel nostro Paese e in pochi altri Paesi europei (Olanda, Grecia, Cipro), la parte priva di un ruolo giuridico che la connoti è senz'altro quella delle donne che collaborano nell'impresa ittica familiare. Sostengono l'attività a terra che, con quella svolta in mare dagli uomini, forma l'impresa di pesca, ma sono ancora considerate casalinghe; l'assenza di un riconoscimento sul piano economico e sociale costituisce un freno importante alla dinamicità del settore: spesso parliamo di figlie di pescatori che hanno frequentato scuole superiori, qualche volta l'università, prima di tornare alle attività della famiglia e oggi rappresentano il ponte tra consuetudine e aggiornamento;
    ottenere tutele e garanzie per il proprio lavoro, essere riconosciute come collaboratrici delle imprese ittiche familiari, significherebbe per le donne della pesca uscire dal tunnel di un lavoro atipico e non considerato e darebbe loro la possibilità di valorizzare il proprio lavoro e di ritagliarsi uno spazio decisionale più ampio dell'attuale e più corrispondente alle responsabilità sostenute;
    la direttiva 2010/41/UE sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma si applica, oltre che ai lavoratori autonomi, ai coniugi di lavoratori autonomi – o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di lavoratori autonomi – non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, all'attività del lavoratore autonomo, svolgendo compiti identici o complementari;
    la citata direttiva prevede, all'articolo 7, che, quando in uno Stato membro esiste un sistema di protezione sociale per i lavoratori autonomi, tale Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i coniugi e i conviventi possano beneficiare di una protezione sociale conformemente al diritto nazionale e, all'articolo 8, che gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che alle lavoratrici autonome e alle coniugi e conviventi possa essere concessa, conformemente al diritto nazionale, un'indennità di maternità sufficiente che consenta interruzioni nella loro attività lavorativa in caso di gravidanza o per maternità per almeno 14 settimane;
    tale direttiva è stata oggetto nel 2014 di una risoluzione del Parlamento europeo (2013/2150/INI) sulle misure specifiche nell'ambito della politica comune della pesca per potenziare il ruolo della donna e ha ribadito l'importanza del riconoscimento dello status di collaboratrice dell'impresa ittica familiare per tutte coloro che operano nel settore ittico gestendo a vario titolo l'attività di famiglia;
    il nostro Paese ha recepito la direttiva inserendo nell'ordinamento (decreto legislativo n. 151 del 2012 l'indennità di maternità per le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, ma ha del tutto disatteso le indicazioni riguardanti coniugi e conviventi;
    l'articolo 230-bis del codice civile disciplina l'impresa familiare. In questa forma di impresa possono collaborare in modo continuativo all'esercizio dell'attività, in virtù di uno specifico accordo/contratto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. I familiari collaboratori hanno diritto al mantenimento nell'ambito familiare, a partecipare agli utili (nella misura massima del 49 per cento), ai beni con essi acquistati e agli incrementi aziendali, in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato;
    manca ancora la definizione e il riconoscimento del ruolo giuridico delle donne della pesca come «coadiuvanti dell'impresa familiare ittica», se svolgono attività di supporto anche da terra cosa che garantirebbe le opportune tutele economiche e sociali,

impegna il Governo

a prevedere, per le imprese familiari operanti nel settore della pesca, che le disposizioni di cui all'articolo 230-bis del codice civile si applichino anche ai familiari che prestano le attività di lavoro di cui al medesimo articolo 230-bis, anche qualora l'attività sia svolta da terra.
9/338-A/14Venittelli, Luciano Agostini, Oliverio, Sani, Terrosi, Palma, Antezza, Mongiello, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    alla luce delle modificazioni apportate dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, consistenti – tra l'altro – nella soppressione del riferimento ai settori produttivi, è divenuta inapplicabile la specificazione riferita alla rappresentanza diretta al CNEL di cui all'articolo 2, comma 5-undecies del decreto-legge 20 dicembre 2010, n. 225, convertito con legge 26 febbraio 2011, n. 10;
    è in ogni caso opportuno esplicitare l'applicazione del criterio generale di rappresentatività previsto all'articolo 6, comma 5, del testo in discussione,

impegna il Governo

ad applicare unicamente i criteri contenuti all'articolo 6, comma 5, per individuare le associazioni nazionali delle imprese di pesca riconosciute quali destinatarie degli interventi di cui al programma nazionale e delle iniziative previste all'articolo 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
9/338-A /15Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    che la proposta di legge «Interventi per il settore ittico, Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale». All'articolo 9 (Attività di pesca- turismo e ittiturismo) recita:
     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dà attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sulla base dei seguenti criteri:
     ...
     4) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente per territorio, delle acque interne, nonché ad avvicinare gli utenti al mondo della pesca professionale e dell'acquacoltura;
    che l'attivazione di dette attività di valorizzazione, di comunicazione e di informazione potrebbero essere una occasione unica per il rafforzamento di una consapevolezza e una cultura del territorio e degli ambienti acquatici, continuamente messi a rischio da un contesto idrogeologico fragile e da tante attività umane,

impegna il Governo

a verificare con le regioni territorialmente competenti, la possibilità dell'attivazione di iniziative condivise di comunicazione, di informazione e di formazione, finalizzate alla sedimentazione di una maggiore consapevolezza del rapporto comportamenti-ambiente-qualità acqua-pesca, e delle ricadute turistico ambientali potenzialmente conseguenti.
9/338-A /16Taricco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni con l'obiettivo di incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche, nonché sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale nonché l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre;
    la crisi che attraversa il comparto della pesca in provincia di Ragusa, settore sempre più vessato da problemi strutturali e congiunturali, non passa certamente inosservata rispetto al momento critico in generale;
    è necessario programmare ulteriori interventi che diano quello stimolo necessario per il rilancio del settore con un piano strategico che sostenga la ripresa economica e nel contempo i tanti pescatori iblei e le loro famiglie e gli addetti la filiera ittica;
    la valorizzazione del pescato locale è ad esempio uno degli obiettivi su cui occorre intervenire, in modo da favorire l'impegno professionale dei pescatori iblei;
    i problemi di carattere strutturale dei porti di Scoglitti, Donnalucata, Marina di Ragusa e Pozzallo sono inoltre da tenere nella massima considerazione per agevolare l'attività, proprio perché la pesca è una grande risorsa economica non solo per le frazioni marittime sopradette ma per tutta la provincia,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad avviare un profondo processo di riorganizzazione del lavoro e modernizzazione del settore ittico, anche attraverso maggiori controlli ed azioni mirate a garantire la necessaria trasparenza nei vari passaggi della filiera al fine di garantire i consumatori.
9/338-A/17Minardo, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento unificato, volto a dare una risposta alle problematiche che investono il comparto della pesca, costretto ad affrontare una profonda ristrutturazione delle sue politiche, in mancanza di margini di profitto sufficienti e di adeguata attenzione da parte dei recenti Governi, nasce dalla necessità di riordinare e semplificare la legislazione vigente in materia ittica, anche al fine di superare disposizioni spesso ripetute, antinomiche e contrastanti; il testo base, che delega il Governo anche a predisporre una riforma complessiva della pesca sportiva e ricreativa, contiene misure di politiche sociali, nel settore della pesca professionale, per le quali si prevede di utilizzare le risorse derivanti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
    al riguardo, il sottoscrittore del presente atto, evidenzia che la questione della cassa integrazione straordinaria in deroga e del Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE) permane ancora irrisolta e da quest'anno, i pescatori non hanno alcun sostegno al reddito nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca, per esempio, a causa di condizioni meteorologiche avverse o per rispettare il fermo biologico;
    a tal fine, permangono ancora irrisolte ulteriori problematiche relative allo snellimento degli adempimenti relativi alle licenze di pesca, una diversa gestione delle politiche relative al mercato e alle Organizzazioni Produttori e il grave ritardo dell'attuazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, con la prossima scadenza del 2018 entro la quale dovrebbero essere spese oltre il 60 per cento delle disponibilità finanziarie dell'intero periodo;
    la necessità d'intervenire nell'ambito della predisposizione dei decreti legislativi, per fronteggiare le criticità in precedenza richiamate, a giudizio del sottoscrittore del presente atto, risulta pertanto urgente e necessaria, al fine di sostenere un comparto quale quello ittico, che riveste un ruolo vitale per la tenuta delle economie costiere,

impegna il Governo:

   a prevedere nell'ambito della predisposizione dei decreti legislativi, misure volte al superamento delle criticità esposte in premessa;
   a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie ed i vincoli di bilancio, nell'ambito della prossima legge di bilancio per il 2018 interventi, volti ad incrementare la dotazione del fondo di solidarietà per il settore pesca (FOSPE), al fine di garantire la continuità del reddito dei lavoratori del settore pesca.
9/338-A/18Marti.


   La Camera,
   premesso che:
    la pesca del Tonno Rosso è disciplinata da un decreto direttoriale;
    dalla lettura si evince che nella ripartizione delle varie quote per sistemi;
    la regione Sardegna vede assegnata solo una quota per le tonnare fisse, mentre nessuna imbarcazione sarda è destinataria di quote con i sistemi circuizione e palangari;
    la quota tonno assegnata all’ Italia ammonta a 1950,19 Ton così ripartite:
     Ton 1.451 Circuizione;
     Ton 265 Palangari;
     Ton 165 Tonnare Fisse
     Ton 40 Pesca Sportiva;
     Ton 29,19 Quota Indivisa;
    la quota circuizione è stata assegnata a 12 imbarcazioni (Campane e Siciliane) nessuna imbarcazione sarda;
    la quota Palangari è stata assegnata a 23 imbarcazioni di cui ovviamente nessuna sarda;
    la quota indivisa Ton. 29,19 è stata esaurita il 30 maggio 2013 e quindi le imbarcazioni sarde dal 1 giugno 2013 se in maniera accessoria (che vuole dire involontaria con attrezzi consentiti per la cattura di altre specie ad esempio pesce spada) dovessero catturare uno o più esemplari di tonno rosso non potendo essere rigettato in mare (in quanto vietato) la cattura viene sanzionata con sanzione amministrativa di euro 4.000 per ogni esemplare;
    la regione Sardegna e le organizzazioni di categoria hanno reiteramente chiesto di aprire un tavolo di concertazione con il Ministero delle politiche agricole;
    l'assegnazione delle quote avviene in base ad un elenco di imbarcazioni individuate a fine anni 80 e da allora mai rivisitato;
    a fine anni 80 la Sardegna non aveva una flotta in grado di praticare la pesca del tonno e quindi non esistono dichiarazioni di sbarco e conseguentemente nessuna barca sarda ha avuto la quota;
    dopo oltre 20 anni la situazione della flotta sarda è cambiata;
    oggi esiste una flotta competitiva in grado di pescare il tonno e quindi si rende necessario rivisitare l'assegnazione delle quote tonno;
    l'unica soluzione è quella di richiedere l'istituzione di un tavolo di confronto tra la regione e il Ministero che abbia il compito di individuare le quote da assegnare all'areale (zona GSA 11), in base alle dichiarazione di sbarco degli ultimi 5 anni,

impegna il Governo

   a recepire tale esigenza facendo cessare questa gravissima discriminazione a scapito dei pescatori sardi e della marineria sarda;
   a predisporre atti di natura attuativa ed eventualmente normativa funzionale al superamento di gravi discriminazioni.
9/338-A/19Pili.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato in esame contiene un complesso di norme significative per riordinare e semplificare la disciplina legislativa nel settore della pesca e della acquacoltura e delle politiche sociali nel campo della pesca professionale, prevedendo interventi concreti ed incisivi in questa direzione; la proposta persegue l'obiettivo strategico ed importante di favorire ed accompagnare lo sviluppo del settore ittico e di accrescerne la competitività;
   occorre investire maggiori risorse possibili in un settore così rilevante per l'intera economia del nostro Paese,

impegna il Governo

ad assumere, nell'ambito delle politiche economiche del Paese, ogni possibile ed ulteriore iniziativa per favorire ed incentivare la crescita e lo sviluppo del settore ittico.
9/338-A/20Tino Iannuzzi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16 del provvedimento in esame prevede che per il triennio 2018-2020 ogni eventuale incremento annuo delle quote di tonno roseo assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non più del 20 per cento, esclusivamente tra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e, per il restante 60 per cento, alla pesca accidentale o accessoria. Restano fermi i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso già assegnati;
    in ottemperanza della risoluzione del Parlamento europeo, che all'unanimità ha sollecitato gli Stati membri ad ampliare i soggetti beneficiari, mentre il ministero dell'Agricoltura continua negli anni ad assegnare le quote tonno agli stessi armatori e ai medesimi mestieri, creando di fatto un monopolio a tutto favore della grande pesca,

impegna il Governo

valutare per il futuro un metodo di rilascio delle nuove licenze che garantisca l'attribuzione della totalità delle nuove quote a ingressi di nuove barche e nuove autorizzazioni dividendo i coefficienti di ripartizione assegnati all'Italia per una quota complessiva pari a non più del 70 per cento esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e, per il restante 30 per cento alla pesca accidentale o accessoria.
9/338-A/21Zaccagnini, Stumpo, Lacquaniti.


   La Camera,
   premesso che:
    segnalata l'importanza economica e sociale del comparto della pesca, che impiega circa 30 mila persone e che dà vita ad un settore, quello della trasformazione del pesce, che fattura annualmente 2,2 miliardi di euro;
    considerato che la crisi economica ha pesantemente influito sul settore ittico, provocando, negli ultimi dieci anni, una riduzione dell'occupazione del 40 per cento e una diminuzione della redditività del 31 per cento, a fronte di un aumento del 53 per cento dei costi di produzione; apprezzato che il provvedimento è volto a introdurre una serie di misure a sostegno del settore, al fine di garantirne la continuità e incentivare l'instaurazione di nuove attività soprattutto da parte dei giovani;
    rilevato che, a tale fine, il provvedimento istituisce il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, finanziato, a decorrere dal 2017, con i proventi del contributo, dovuto ai sensi dell'articolo 22, da quanti si dedicano alla pesca non professionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire tra le finalità del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, anche la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
9/338-A/22Mucci, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in discussione prevede all'articolo 4 l'istituzione per l'anno 2018 del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare, in via sperimentale:
     a) la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi dalle stesse istituiti. Tali convenzioni sono finalizzate, secondo quanto prevede l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 226 del 2001 alla: promozione delle attività produttive nell'ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili;
      promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente marino e costiero;
      tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità;
      attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentare ittiche;
      definizione di agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca a dell'acquacoltura;
      riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione;
      all'assistenza tecnica alle imprese di pesca;
     b) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
     c) campagne di educazione alimentare, di promozione del consumo dei prodotti della pesca e di realizzazione di esperienze di filiera corta;
     d) interventi per migliorare l'accesso al credito;
     e) programmi di formazione professionale e misure per migliorare la sicurezza e la salute del personale imbarcato;
     f) progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone;
    un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali dovrà definire i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo;
    l'obbiettivo di ridurre l'impatto sull'inquinamento del mare deve spingere tutti gli sforzi economici e culturali nella direzione della ottimizzazione delle risorse ambientali,

impegna il Governo

a promuovere e sviluppare ricerche e sperimentazioni volte ad iniziative di ricerca e sviluppa di motori ecocompatibili per le imbarcazioni.
9/338-A/23Stumpo, Zaccagnini, Lacquaniti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in discussione prevede all'articolo 4 l'istituzione per l'anno 2018 del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare, in via sperimentale:
     a) la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi dalle stesse istituiti;
    tali convenzioni sono finalizzate, secondo quanto prevede l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 226 del 2001 alla:
     promozione delle attività produttiva nell'ambito degli ecosistemi acquatici attraverso l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili;
     promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente marino e costiero;
     tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche attraverso l'istituzione di consorzi volontari per la tutela del pesce di qualità;
     attrazione dei sistemi di contralto e di tracciabilità delle filiere agroalimentare ittiche;
     definizione di agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca e dell'acquacoltura;
     riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione;
     all'assistenza tecnica alle imprese di pesca;
     b) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
     c) campagne di educazione alimentare, di promozione del consumo dei prodotti della pesca e di realizzazione di esperienze di filiera corta;
     d) interventi per migliorare l'accesso al credito;
     e) programmi di formazione professionale e misure per migliorare la sicurezza e la salute del personale imbarcato;
     f) progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile dalle risorse ittiche autoctone;
    un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali dovrà definire i criteri e le modalità di accesso al finanziamento concessi con le risorse del Fondo;
    il parco nautico italiano risulta in buona parte datato e non in buona sintonia con la tutela ambientale aumentando il carico di inquinanti dispersi dalle imbarcazioni,

impegna il Governo

a promuovere e sviluppare ricerche e sperimentazioni volte ad aumentare le iniziative per il recupero del materiale inquinante disperso dalle imbarcazioni in mare.
9/338-A/24Lacquaniti, Stumpo, Zaccagnini.