Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 10 ottobre 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 ottobre 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Centemero, Antimo Cesaro, Cimbro, Coppola, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Frusone, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sorial, Sottanelli, Tabacci, Turco, Simone Valente, Valeria Valente, Velo, Vignali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Centemero, Antimo Cesaro, Cimbro, Coppola, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Frusone, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sorial, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Tofalo, Turco, Simone Valente, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 9 ottobre 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   FEDRIGA ed altri: «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di strutture abitative temporanee prefabbricate realizzate a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza» (4687);
   IORI: «Modifiche all'articolo 577 del codice penale, concernenti l'abolizione della differenza fra figli adottivi e naturali nella determinazione delle circostanze aggravanti dell'omicidio» (4688);
   SIBILIA: «Modifica all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di utilizzazione di buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro» (4689);
   BORGHESE: «Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio nonché istituzione dei registri degli operatori del settore» (4690);
   MORANI: «Modifiche all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, in materia di tutela degli utenti dei servizi di pubblica utilità» (4691).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   VIII Commissione (Ambiente):
  RICCIATTI ed altri: «Disposizioni concernenti i manufatti abitativi costruiti nei territori colpiti dagli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016» (4659) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 25 settembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la relazione sull'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché il rapporto annuale sull'attività svolta dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, riferiti all'anno 2016 (Doc. CLX, n. 5).

  Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera del 5 ottobre 2017, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva OLIVERIO ed altri n. 8/00249, accolta dal Governo ed approvata dalla XIII Commissione (Agricoltura) nella seduta del 26 luglio 2017, concernente interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) competente per materia.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (COM(2017) 343 final).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 9 ottobre 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Allegato della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda la tabella di marcia completa presentata dalla Repubblica di Moldova in relazione all'attuazione dell'accordo nel settore degli appalti pubblici (COM(2017) 564 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato per il commercio in merito alla modifica dell'allegato XII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, che stabilisce l'elenco dei soggetti appaltanti in Colombia in conformità alle disposizioni del titolo VI («appalti pubblici») (COM(2017) 584 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 584 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Valutazione dell'applicazione del regolamento (UE, EURATOM) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (COM(2017) 589 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

  Il Consiglio dell'Unione europea ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, i seguenti documenti, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Raccomandazione di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'articolo 22 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (CM 3730/17 – 10850/2/17 REV 2), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» e che abroga la decisione 2005/387/GAI del Consiglio (10537/1/17 REV 1), corredata dalla relativa motivazione (10537/1/17 REV 1 ADD 1), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:

   alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
    all'ingegner Pietro Baratono, l'incarico di direttore del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;
    alla dottoressa Maria Margherita Migliaccio, l'incarico di direttore della Direzione generale per la condizione abitativa, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;
    all'architetto Ornella Segnalini, l'incarico di direttore della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;

   alla IX Commissione (Trasporti) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
    al dottor Cosimo Caliendo, l'incarico di consulenza, studio e ricerca;
    all'ingegner Giovanni Lanati, l'incarico di direttore della Direzione generale territoriale del Centro, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione (465).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 24 novembre 2017.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale (466).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 24 novembre 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Iniziative in sede di Unione europea in ordine all'impiego dei prodotti fitosanitari, anche alla luce della normativa in materia vigente in Francia – 2-01820

A) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della salute, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per sapere – premesso che:
   il Parlamento francese ha adottato la legge del 6 febbraio 2014, n. 2014-110, che mira a fornire un quadro migliore per l'impiego di prodotti fitosanitari sul territorio nazionale. Pertanto, a partire dal 1o gennaio 2017, le persone giuridiche di diritto pubblico (Stato, enti locali ed enti pubblici) non possono più farvi ricorso per la manutenzione degli spazi verdi, delle foreste o delle reti stradali. Alcune persone giuridiche di diritto pubblico avevano già preso alcune iniziative in merito da molti anni, come dimostra la relazione informativa della delegazione degli enti locali e della decentralizzazione intitolata «Gli enti locali si impegnano per il clima» (n. 108, 2015-2016);
   questa legge vieterà, altresì, la vendita ai privati di prodotti fitosanitari a partire dal 1o gennaio 2019;
   prima del 1o gennaio 2017 l'utilizzo non agricolo di questi prodotti rappresentava circa il 10 per cento del volume dei prodotti fitosanitari riversati sui terreni francesi; per cui la riduzione dell'utilizzo non agricolo dei prodotti fitosanitari rappresenta una triplice sfida:
    a) innanzitutto una sfida sanitaria, dal momento che ad oggi i pericoli dermatologici e a esposizione a questi prodotti sono ben noti. A causa di una cattiva informazione al riguardo, coloro che ne fanno uso non si proteggono adeguatamente contro i prodotti chimici e tendono spesso ad un dosaggio eccessivo. La relazione di Ronan Dantec sulla proposta di legge che mira a fornire un quadro migliore per l'impiego di prodotti fitosanitari sul territorio nazionale ricordava che: «uno studio dell'Inserm (l'Istituto nazionale francese della salute e della ricerca medica) pubblicato nel giugno 2013 sottolinea[va] l'esistenza, a lungo termine, di un legame tra l'esposizione professionale ai pesticidi e alcune patologie nell'adulto, tra cui il morbo di Parkinson, il tumore della prostata e altri tumori, quali il linfoma non-Hodgkin e il mieloma multiplo»;
    b) in secondo luogo, una sfida ambientale, poiché molto spesso questi prodotti partecipano in modo significativo alla contaminazione delle acque. Dal momento che l'acqua non conosce confini, questi problemi sono transnazionali e comuni a tutti i Paesi che fanno ricorso a prodotti fitosanitari;
    c) infine, una sfida economica, poiché i servizi ecosistemici forniti dalla biodiversità sono considerevoli. Per quanto riguarda gli impollinatori, domestici e selvatici, ad esempio, il valore economico dell'impollinazione è stimato a 153 miliardi di euro annui (Gallai ed altri, 2008). L'erosione della biodiversità costa tra i 1.350 e i 3.100 miliardi di euro l'anno (Sukhdev, 2010);
   inoltre, sulla scia della dinamica di salvaguardia dell'ambiente innescata dalla Cop21 di Parigi, bisogna agire perché questa iniziativa francese si diffonda al resto dell'Unione europea, nell'ambito delle sue competenze in materia di protezione ambientale e salute. Peraltro, l'azione dell'Unione europea non deve limitarsi ai suoi confini, bensì iscriversi in una dinamica internazionale, al fine di generalizzare il controllo dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari;
   vanno considerati i rischi legati a un elevato utilizzo dei prodotti fitosanitari e il carattere transfrontaliero degli inquinamenti causati da questi prodotti, nonché la dinamica intrapresa dalla Cop21 e dall'accordo di Parigi e la necessità di trarne profitto al fine di sviluppare le azioni che mirano alla tutela ambientale;
   si richiamano in proposito i princìpi fissati dalla legge del 6 febbraio 2014, n. 110;
   occorre pertanto da parte dell'Unione europea analizzare in che modo la legislazione europea potrebbe vietare l'utilizzo dei prodotti fitosanitari alle persone giuridiche di diritto pubblico, fatta eccezione per gli stadi, i cimiteri e per tutte quelle reti stradali per le quali un mancato utilizzo di questi prodotti potrebbe risultare pericoloso, nonché la vendita ai privati dei medesimi prodotti;
   questi divieti non dovranno riguardare i prodotti utilizzabili nell'agricoltura biologica, i prodotti di biocontrollo, i preparati naturali scarsamente pericolosi, i professionisti e gli agricoltori, nonché i trattamenti e le misure necessarie alla distruzione e alla prevenzione della propagazione degli organismi nocivi –:
   se il Governo non ritenga prioritario, d'intesa con il Governo francese, assumere iniziative in sede di Unione europea al fine di perseguire ogni strada possibile nella direzione espressa in premessa.
(2-01820) «Kronbichler».


Misure a favore delle persone affette da disturbo da deficit di attenzione e iperattività (Adhd), con particolare riferimento all'ipotesi di soppressione del relativo registro nazionale – 3-03068

B) Interrogazione

   D'INCECCO, SBROLLINI, PATRIARCA, BENI, CAPONE, AMATO, GRASSI, MARIANO e MIOTTO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   l'Adhd, disturbo da deficit di attenzione e iperattività è uno dei più comuni disturbi del neurosviluppo, caratterizzato da difficoltà di attenzione, incapacità di controllo della motricità e impulsività con esordio nell'infanzia. L'Adhd può perdurare durante tutto l'arco di vita delle persone, con diverse traiettorie evolutive, sia a seconda delle eventuali comorbilità, sia principalmente per l'appropriatezza o per l'inappropriatezza della presa in carico terapeutica;
   persone con Adhd possono avere autismo, disabilità intellettiva, disturbi specifici di apprendimento (Dsa), disturbi di ansia, dell'umore o altri disturbi e quando la componente Adhd viene adeguatamente riconosciuta/diagnosticata e presa in carico dai servizi secondo interventi terapeutici multimodali (neuropsicomotricità, psicoterapia cognitivo-comportamentale singola e di gruppo per bambini e ragazzi, parent training per i genitori, teacher training per insegnanti, logopedia quando necessaria, psicoeducativi e farmacologici nei casi più gravi), si arriva più frequentemente ad una complessiva consapevolezza e capacità di gestione del disturbo, evitando derive di disagio, sofferenza e fallimenti per i pazienti, le loro famiglie e con costi sociali e sanitari altissimi;
   in particolare, per ciò che riguarda la salute mentale dall'infanzia all'età adulta, la mancanza di appropriata presa in carico terapeutica porta all'aumento del rischio di esito disastroso verso le dipendenze e i comportamenti antisociali;
   dal 2007 è stato istituito il registro nazionale per la diagnosi e cura dell'Adhd tenuto dall'Istituto superiore di sanità, che garantisce appropriatezza diagnostica e terapeutica ai minori tra i 6 e i 18 anni;
   nel corso della riunione del 28 febbraio 2017 presso l'Istituto superiore di sanità, cui sono stati invitati a partecipare i centri di riferimento per l'Adhd di tutte le regioni italiane, momento condivisione dei risultati di 10 anni di attività del registro italiano per l'Adhd dal 2007 al 2016, risultato strumento di farmacovigilanza che ha consentito di verificare la sicurezza dei farmaci per l'Adhd, è stato deciso di somministrare un questionario sull'opportunità o meno di continuare tale esperienza;
   con la probabile chiusura del registro per l'Adhd l'Italia rischia di trovarsi senza indicazioni per la diagnosi e la presa in carico terapeutica delle persone con Adhd. Ciò accadrà perché l'unico atto istituzionale che le contiene è il decreto pubblicato dall'Agenzia italiana del farmaco nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 27 aprile 2007, che verrebbe a essere caducato insieme al registro nazionale per l'Adhd. I pazienti e le famiglie che convivono con il disturbo da deficit di attenzione e iperattività rischiano di rimanere senza punti di riferimento;
   quotidianamente famiglie con bambini, ma anche giovani e adulti, con Adhd sono costrette ad estenuanti peripezie nel tentativo di arrivare alla diagnosi ed alla presa in carico terapeutica, nella quasi totalità dei casi assente nei servizi territoriali di salute mentale per l'età evolutiva e gli adulti e nella sanità privata completamente a carico economico delle famiglie –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto sopra riportato;
   se intenda intervenire per evitare la soppressione del registro nazionale per la diagnosi e cura dell'Adhd e per garantire la completa presa in carico delle persone affette da Adhd nel servizio sanitario nazionale;
   quali strategie intenda portare avanti per assicurare alle persone con Adhd le stesse tutele messe in atto in questi ultimi anni, con leggi e linee guida, per gli alunni con disturbi di apprendimento e per le persone con disturbi dello spettro autistico. (3-03068)


Iniziative in ordine all'istituzione in ambito scolastico di corsi ad indirizzo musicale in Sardegna – 2-01909

C) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   il coordinamento regionale dei docenti di strumento musicale e di musica della Sardegna ha sottoposto all'interpellante la questione dell'istituzione di corsi ad indirizzo musicale in Sardegna;
   le richieste di istituzione di nuovi indirizzi musicali nelle scuole secondarie di primo grado della Sardegna coinvolgono, ogni anno, migliaia di alunni e le loro famiglie;
   per l'anno scolastico 2016-2017, in controtendenza rispetto a quanto accaduto in altre regioni, non è stato attivato alcun indirizzo musicale nelle scuole secondarie di 1o grado della Sardegna;
   si è ripetutamente annunciata un'efficace azione indirizzata al potenziamento della lotta alla dispersione scolastica attraverso l'apertura pomeridiana delle scuole con proposte educative e didattiche innovative e di grande rilevanza culturale, artistica e sociale;
   in una realtà culturale come quella della Sardegna, costituita da diverse centinaia di piccoli centri, raggiungibili per mezzo di una rete viaria spesso obsoleta e ad alto rischio, le scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale hanno ormai assunto il ruolo di «motori culturali» e la funzione socio-aggregativa del territorio, favorendo una concreta azione di antidispersione scolastica e garantendo un significativo ampliamento dell'offerta formativa nei confronti della comunità scolastica;
   la continuità scolastica con i conservatori di musica e i licei musicali della Sardegna, unitamente a progetti di formazione musicale attuati sulla base del decreto ministeriale n. 8 del 2011 o in autonomia da alcune scuole primarie, ha prodotto un interessantissimo fenomeno di «curricolo verticale» fondato proprio sugli indirizzi-musicali da diffondere in modo capillare;
   lo strumento musicale, in sinergia con l'educazione musicale diffusa, sta contribuendo in modo assai significativo alla prevenzione dei fenomeni dell'abbandono scolastico, della devianza giovanile, della microcriminalità e del consumo di alcool e sostanze stupefacenti, con importantissime ricadute sul tessuto sociale;
   sono all'ordine del giorno i casi di studenti «recuperati» grazie alla pratica musicale (vocale, corale, strumentale e altro), ormai equipollente a quella sportiva, e i gruppi corali, strumentali e gli ensemble esistenti in numerose comunità costituiscono un formidabile mezzo di aggregazione sociale;
   in passato, in termini occupazionali, l'istituzione di nuovi indirizzi musicali ha creato un circolo virtuoso studio-lavoro, tra il biennio formazione docenti dei conservatori di musica di Sassari e Cagliari e la crescita delle cattedre di strumento nella scuola media;
   le «agenzie educative» dell'isola, come scuole civiche di musica, bande musicali, cori polifonici, cori parrocchiali e cori sardi attingono oggi dal «serbatoio» dei nuovi abilitati, rendendo pertanto l'indirizzo musicale fulcro di questa «filiera della cultura musicale»;
   in merito alle scuole ad indirizzo musicale e alle relative possibilità di impiego dei docenti specializzati nella classe di concorso A077 (ora A056 per le scuole medie e A055 per i licei musicali) vi è una totale incongruenza, ad avviso dell'interpellante, fra l'attuale situazione della regione Sardegna e quanto programmato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con lo specifico decreto ministeriale 29 novembre 2012, n. 192;
   l'istituzione di un corso strumentale non richiede, da parte dell'ente locale, l'organizzazione dei servizi di mensa scolastica o di trasporto alunni, come è invece previsto per il tempo pieno e/o per il tempo prolungato, per cui anche in realtà economicamente svantaggiate risulta possibile proporre un'offerta formativa di alta qualità senza oneri, oggi insostenibili, per le amministrazioni comunali;
   la scuola sarda cede 173 posti di lavoro a favore di altre regioni, mentre il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad avviso dell'interpellante, non si attiva per la piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni della Sardegna;
   l'ufficio scolastico regionale della Sardegna dovrebbe tenere in debita considerazione le istanze di alunni, famiglie, docenti e dirigenti scolastici e attivarsi per rispondere alle esigenze della popolazione scolastica;
   da Cagliari a Sassari, da Nuoro ad Oristano trionferebbe il «colonialismo scolastico» che sta mettendo in pericolo il diritto costituzionale all'istruzione per le nuove generazioni di cittadini della Regione autonoma della Sardegna –:
   se non ritenga di dover assumere le iniziative di competenza per l'urgente istituzione (ai sensi del decreto ministeriale n. 201 del 1999 e delle normative vigenti in materia, incluso il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60) dei corsi ad indirizzo musicale richiesti dalle diverse scuole della Sardegna a partire dall'anno scolastico 2017/2018;
   se non ritenga di dover assumere le iniziative di competenza per evitare la soppressione per ridotta popolazione scolastica (si veda il caso della scuola media ad indirizzo musicale Samassi) di scuole ad indirizzo musicale esistenti in Sardegna, anche nel rispetto del principio di salvaguardia dello stato di insularità;
   se non ritenga di dover promuovere, attuando quanto previsto dal decreto ministeriale (anche per garantire continuità educativa in ambito musicale e il curricolo verticale nell'ambito della pratica strumentale), percorsi formativi nelle scuole primarie presenti nei territori in cui sono operanti le scuole medie ad indirizzo musicale, mettendo a disposizione i docenti abilitati e con competenze specifiche, sia tramite utilizzazioni sia attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e di istituto della Sardegna.
(2-01909) «Pili».


Iniziative volte a potenziare gli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riferimento all'ipotesi di proroga della validità della graduatoria del concorso bandito con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008 – 3-03174

D) Interrogazione

   CRIVELLARI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 («Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato»), affida, tra l'altro, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco – oltre alle competenze già previste dalla normativa vigente – nuove e ulteriori competenze in materia di contrasto attivo degli incendi boschivi, come definite dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre, n. 353 («legge quadro in materia di incendi boschivi»);
   la carenza di organico che riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce un fattore di evidente preoccupazione;
   gli incendi che anche in queste settimane colpiscono vaste aree del Paese costituiscono una vera e propria emergenza di carattere nazionale;
   la legge di bilancio per il 2017 ha previsto una serie di stanziamenti finalizzati ad assunzioni straordinarie per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pari a 23 milioni di euro per il 2017 e pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2018;
   il Governo ha parimenti annunciato di voler esaurire la graduatoria del concorso pubblico a 814 posti (decreto ministeriale 6 novembre 2008, n. 5140) –:
   quali iniziative il Governo intenda porre in essere al fine di potenziare stabilmente gli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e prorogare la validità della graduatoria del concorso pubblico a 814 posti, garantendo il suo esaurimento.
(3-03174)


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: TONINELLI ED ALTRI; GIACHETTI; PISICCHIO; LAURICELLA; LOCATELLI ED ALTRI; ORFINI; SPERANZA; MENORELLO ED ALTRI; LUPI E MISURACA; VARGIU E MATARRESE; NICOLETTI ED ALTRI; PARISI E ABRIGNANI; DELLAI ED ALTRI; LAURICELLA; CUPERLO; TONINELLI ED ALTRI; RIGONI; MARTELLA; INVERNIZZI ED ALTRI; VALIANTE ED ALTRI; TURCO ED ALTRI; MARCO MELONI; LA RUSSA ED ALTRI; D'ATTORRE ED ALTRI; QUARANTA; MENORELLO ED ALTRI; BRUNETTA ED ALTRI; LUPI E MISURACA; COSTANTINO ED ALTRI; PISICCHIO; FRAGOMELI ED ALTRI: MODIFICHE AL SISTEMA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA. DELEGA AL GOVERNO PER LA DETERMINAZIONE DEI COLLEGI ELETTORALI UNINOMINALI E PLURINOMINALI (A.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262-4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R)*

  * Il presente testo tiene conto degli emendamenti approvati dall'Assemblea nella seduta dell'8 giugno 2017.

A.C. 2352-A/R – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

A.C. 2352-A/R – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.6, 1.15, 1.53, 1.94, 1.140, 1.199, 1.264, 3.1, 3.12, 3.250, 3.258, 3.280, 5.270 e sugli articoli aggiuntivi 2.02, 2.03, 2.06, 2.0250, 2.0251, 2.0300, 3.03, 3.05, 3.040, 3.050, 3.0250, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2352-A/R – Articolo 1

ARTICOLO 1 E ANNESSI ALLEGATI 1, 2 E 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
  2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono ripartite, rispettivamente, in sei e in due collegi uninominali indicati nella Tabella A.1, allegata al presente testo unico.
  3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.
  4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo 231 seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste».

  2. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
  3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  « 2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali»;
   b) il comma 3 è abrogato.

  4. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  « 2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale»;

  5. Il quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
  6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «nei collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e nei collegi uninominali»; le parole da: «il proprio statuto» fino a: «n. 13, e» sono soppresse; dopo le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono aggiunte le seguenti: «e nei singoli collegi uninominali»;
   b) al secondo periodo, dopo la parola: «organizzato» sono aggiunte le seguenti: «nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indica i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni».

  7. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
  2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, dichiarano in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione.
  3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
  4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
  5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi».

  8. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso»;
   b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma».

  9. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e dei candidati nei collegi uninominali».
  10. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  « 1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis, queste presentano, salvo quanto stabilito all'ultimo periodo del presente comma, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tal fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate che presentano il candidato. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinominale in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate»;
   c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  « 2-bis. I candidati nei collegi uninominali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato»;
   d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  « 3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
   e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  « 3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis)».

  11. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 19. – 1. Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità.
  2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, a pena di nullità.
  3. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.
  4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.
  5. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.
  6. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità».

  12. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e i nomi dei candidati nei collegi uninominali» e la parola: «presentate» è sostituita dalla seguente: «presentati»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti».

  13. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali presentate» sono inserite le seguenti: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali».
  14. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:
  «1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma;
  1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis;»;
   b) al numero 3), le parole: «e al quarto» sono soppresse;
   c) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   d) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   e) al numero 6-bis):
    1) all'alinea:
     1.1) dopo le parole: «comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati di ciascun collegio uninominale»;
     1.2) le parole: «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19».

  15. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione».

  16. All'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) è sostituito dal seguente:
    «2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, comprese le liste presentate con le modalità di cui all'articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo, che sono inserite, ai fini di cui al periodo successivo, in un più ampio riquadro che comprende anche le altre liste collegate. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio».

  17. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegio plurinominale» sono inserite le seguenti: «e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali».
  18. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
   «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.
  2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.
  3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.
  4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24.
  5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: «Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio».
  6. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato «tagliando antifrode», che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna».

  19. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo le parole: «scheda e» sono inserite le seguenti: «, annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode,»;
   b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale»;
   c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
  «Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale»;
   d) al terzo comma, le parole: «e pone la scheda stessa nell'urna» sono sostituite dalle seguenti: «, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna».

  20. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 59. – 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche».

  21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
  « 1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo»;
   b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

  22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3:
    1) al terzo periodo, le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
    2) al quarto periodo:
     2.1) le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
     2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prende altresì nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste»;
   b) al comma 3-bis, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  « 8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate a verbale».

  23. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «scritture o segni» sono inserite le seguenti: «chiaramente riconoscibili,» e le parole: «far riconoscere» sono sostituite dalle seguenti: «far identificare».
  24. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».
  25. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato del collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;
   b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;
   c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero di voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis;
   d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;
   e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;
   f) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
   g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;
   h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;
   i) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
   l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione».

  26. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
   c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e);
   d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione, ad eccezione delle liste individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);
   e) individua quindi:
    1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative nome di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;
    2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative nome di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;
   f) procede al riparto di 617 seggi; a tal fine, detrae i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, primo comma. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative nome di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f) del presente comma. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera e). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera f). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera f). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;
   i) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera g), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera h). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera g). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera g). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

  27. All'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  « 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tale fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie».

  28. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 84. – 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
  3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).
  4. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
  5. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, secondo l'ordine decrescente.
  6. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 5 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). A tal fine si procede con le modalità previste dal comma 4.
  7. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 5 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria nelle altre circoscrizioni. A tal fine si procede con le modalità previste dai commi 4 e 5.
  8. Nell'effettuare le operazioni di cui ai precedenti commi, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
  9. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

  29. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  « 1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e)»;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  « 1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale».

  30. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «anche sopravvenuta,» sono inserite le seguenti: «in un collegio plurinominale» e le parole: «non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» sono sostituite dalle seguenti: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione»;
   b) al comma 2, le parole: «e 4» sono sostituite dalle seguenti: «, 4 e 5»;
   c) al comma 3, le parole: «dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol» sono sostituite dalle seguenti: «attribuito in un collegio uninominale»;
   d) il comma 3-bis è abrogato.

  31. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste».
  32. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, i numeri 1-bis) e 2-bis) sono abrogati;
   b) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:
  «4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70»;
   c) il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale».

  33. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 93. – 1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.
  2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
  3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più giovane di età».

  34. Gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.
  35. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono sostituite dalle tabelle A, A.1, A-bis e A-ter di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

  «AVVERTENZA

  La scheda è divisa in due colonne verticali; su ogni colonna, il numero di righe orizzontali di contrassegni è pari a 5 se non vi sono più di 15 liste, a 6 se le liste sono da 16 a 20 e a 7 se vi sono più di 20 liste, ove necessario ampliando la scheda in larghezza con altre colonne verticali.
  In ogni caso, i contrassegni delle liste da riprodurre sotto il nominativo del candidato nel collegio uninominale ad esse collegato devono essere contenuti in rettangoli contigui».

Immagine prelevata dal resoconto

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, la legge 6 maggio 2015, n. 52, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, nonché i commi secondo e terzo dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono abrogati.
  2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si applicano le disposizioni, rispettivamente, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.
1. 73. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol fino alla fine del comma, con le seguenti: la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in sei collegi uninominali indicati nella tabella A.1, allegata al presente testo unico;

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 1:
     lettera a), sostituire le parole:
Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali con le seguenti: Nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono costituiti sei collegi uninominali;
    lettera b), sostituire le parole: al Molise è assegnato un seggio con le seguenti: al Molise sono assegnati due seggi.

  All'allegato 2, tabella A.1, sopprimere le parole:
  Circoscrizione Molise:
   MOLISE CAMERA 1-Molise 1
   MOLISE CAMERA 2-Molise 2.
1. 245. Venittelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;
    sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono soppressi.
   al comma 4, capoverso 2, sostituire le parole:, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale con i seguenti periodi: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
    sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono soppresse le parole: «nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali».
    sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni».
    al comma 10:
    lettera
a), sostituire le parole da: nel collegio plurinominali, con l'indicazione fino a: di tale collegio plurinominale con le seguenti: nella circoscrizione, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.
     lettera b), capoverso comma 1-bis), terzo periodo, sostituire le parole: in un collegio plurinominale con le seguenti: in una circoscrizione;
    lettera c), capoverso comma 2-bis), primo periodo, sostituire le parole: del collegio plurinominale con le seguenti: della circoscrizione;
     lettera d) capoverso comma 3:
      primo periodo, sostituire le parole: in ogni collegio plurinominale con le seguenti: in ogni circoscrizione e sopprimere le parole:, presentati secondo un ordine numerico;
      secondo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: nel collegio plurinominale con le seguenti: nella circoscrizione e sopprimere le parole:; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro;
      all'ultimo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;
     lettera e), capoverso comma 3.1, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;
   al comma 11, capoverso Art. 19:
   a) al comma 1, sostituire le parole: nei collegi plurinominali o con le seguenti: nelle circoscrizioni o nei collegi;
   b) al comma 2, sostituire le parole: collegi plurinominali con le seguenti: circoscrizioni;
   c) al comma 4, sostituire le parole: in collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;
    sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. All'articolo 20, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni e i nomi dei candidati nei collegi uninominali».
    sostituire il comma 13 con il seguente:
  12. All'articolo 21, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali presentate» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni presentate, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali».
    al comma 16, capoverso numero 2), primo periodo, sostituire le parole: in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione con le seguenti: nella circoscrizione;
   sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. All'articolo 30, comma 1, numero 4) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «del collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «delle circoscrizioni e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali».
    al comma 18, capoverso Art. 31:
     comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:
A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.
     commi 3 e 4, sopprimere le parole: nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale;
    al comma 19, lettera a), sopprimere le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali.
   al comma 21, capoverso Art. 59-bis:
     comma 1, sopprimere le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale;
    sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.
    al comma 22, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) al comma 3:
    1) al terzo periodo, dopo le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono inserite le seguenti: «e il candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
    2) al quarto periodo, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   al comma 25, capoverso Art. 77, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: collegio plurinominale con la seguente: circoscrizione;
   al comma 24, capoverso Art. 77, comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
   «e) determina la cifra elettorale individuale di circoscrizione di ciascun candidato nella circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
   e-bis) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;
    sostituire il comma 27 con il seguente:
  27. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
    al comma 28, capoverso Art. 84, sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
  1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera e-bis).
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
  3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente.
  4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
   al comma 28:
     lettera
a), capoverso 1, sostituire le parole: collegi plurinominali con la seguente: circoscrizioni, sostituire le parole: nel collegio con le seguenti: nella circoscrizione e sostituire le parole: collegio plurinominale con la seguente: circoscrizione.
     lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: collegi plurinominali con la seguente: circoscrizioni.
    al comma 30, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
   a) al comma 1, dopo le parole: «anche sopravvenuta,» sono aggiunte le seguenti: «in una circoscrizione» e le parole: «del medesimo collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima circoscrizione»;
   all'articolo 2:
     comma 1, sostituire i capoversi 2-bis e 2-ter con il seguente:
  2-bis. L'assegnazione degli altri seggi alle liste ed alle coalizioni di liste nelle circoscrizioni regionali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.
     comma 2, sopprimere le parole: e in collegi plurinominali;
     comma 3:
      lettera
a), capoverso comma 2, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle circoscrizioni;
      lettera c):
      capoverso comma 4:
       primo periodo, sostituire le parole: In ogni collegio plurinominale con le seguenti: In ogni regione e sopprimere le parole:, presentati secondo un ordine numerico;
       secondo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: nel collegio plurinominale con le seguenti: nella regione e sopprimere le parole:; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro;
      sopprimere il terzo periodo;
       quarto periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle regioni;
      capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: nei collegi plurinominali con le seguenti: nelle regioni;
    comma 4, lettera a), sostituire le parole: in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione con le seguenti: nella regione;
     comma 5, capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.
     comma 7, capoverso Art. 16, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: collegio plurinominale con la seguente: regione;
     comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
   «e) determina la cifra elettorale individuale regionale di ciascun candidato nella regione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della regione;
   e-bis) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali regionali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.»;
     comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, sopprimere la lettera c);
     al comma 9, capoverso Art. 17-bis:
     sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della regione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e-bis).;
      comma 2, sostituire le parole: in un collegio plurinominale con le seguenti: in una regione;
    all'articolo 3:
     comma 1:
      alinea, sopprimere le parole:
e dei collegi plurinominali;
      sopprimere la lettera b);
      lettera c), sopprimere le parole: e di ciascun collegio plurinominale e le parole: e dei collegi plurinominali;
      lettera d), sopprimere le parole: e nella formazione dei collegi plurinominali e le parole: e i collegi plurinominali;
     comma 2:
     alinea, sopprimere le parole: e i collegi plurinominali;
      sopprimere la lettera b);
      lettera c), sopprimere le parole: e di ciascun collegio plurinominale e le parole: e dei collegi plurinominali;
      lettera d), sopprimere le parole: e nella formazione dei collegi plurinominali e le parole: e i collegi plurinominali;
     al comma 6, sopprimere le parole: e dei collegi plurinominali;
    all'allegato 3 tabella A-bis, e all'allegato 4, tabella A, modificare i modelli per la parte interna della scheda sostituendo la lista recante il nome e cognome dei candidati con due righe orizzontali.
    all'allegato 3, tabella A-
ter, e all'allegato 4, tabella B, modificare i modelli per la parte esterna della scheda sopprimendo il riferimento al collegio plurinominale.
1. 54. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Laforgia, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.
  4. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione sono attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico».

  Conseguentemente, sostituire i commi da 3 a 33 con i seguenti:
  3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono abrogati.
  4. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «2. Ogni elettore vota per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e per il candidato nel collegio uninominale.».

  5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è abrogato.
  6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «liste di candidati nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei singoli collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali».
  7. All'articolo 17, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali».
  8. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il collegio uninominale per il quale viene presentato.»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
   d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima e, nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima.
  L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis)»;
   e) al comma 3-bis, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3.1».

  9. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 19. – 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi uninominali o nelle liste circoscrizionali, a pena di nullità.
  2. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla.
  3. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì in una lista circoscrizionale, fermo restando quanto previsto al comma 1.
  4. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità».

  10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali» sono soppresse.
  11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate» sono sostituite dalle seguenti: «della lista circoscrizionale di candidati presentata, dei candidati nei collegi uninominali».
  12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 3):
    1) le parole: «verifica se le liste» sono sostituite dalle seguenti: «verifica se le liste circoscrizionali»;
    2) le parole: «e al quarto» sono soppresse;
   b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   d) dopo il numero 5 è inserito il seguente:
  «5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale»;
   e) al numero 6-bis):
    1) all'alinea:
     «1.1) dopo le parole: “comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista” sono inserite le seguenti: “e dei candidati in ciascun collegio uninominale”;
     «1.2) le parole: “all'articolo 19” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19”;
    2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) inserendo in coda alle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, ove ciò consenta di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3»;
   f) al numero 6-ter), alinea, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nella circoscrizione».

  12-bis. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma è inserito il seguente:
  «Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione».

  13. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
    «2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
   b) al numero 5), le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nella circoscrizione».

  14. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le liste dei candidati del collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati nella circoscrizione».
  15. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni dell'articolo 24.
  2. La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24».

  15-bis. All'articolo 48, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «plurinominale» è sostituita dalla seguente: «uninominale».
  15-ter. All'articolo 53, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «plurinominale» è sostituita dalla seguente: «uninominale».
  16. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per una lista e per il relativo candidato nel collegio uninominale, tracciando un solo segno sul contrassegno della lista stessa. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato nel collegio uninominale, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul nominativo del medesimo».

  17. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 59. – 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate le schede nulle e le schede bianche».

  18. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Se l'elettore traccia un solo segno sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale, posto a sinistra del contrassegno, si intende che abbia votato per il solo candidato nel collegio uninominale.
  2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale della lista medesima, si intende che abbia votato per il candidato nel collegio uninominale e per la lista stessa.
  3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati di un'altra lista, il voto è nullo».

  19. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3:
    1) al terzo periodo, le parole da: «a cui è stato attribuito il voto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto«;
    2) al quarto periodo, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   b) al comma 3-bis, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo».

  19-bis. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «scritture o segni» sono inserite le seguenti: «chiaramente riconoscibili,» e le parole: «far riconoscere» sono sostituite dalle seguenti: «far identificare».
  20. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».
  21. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato “candidato primo del collegio”;
   b) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   c) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi dei collegi della circoscrizione;
   f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;
   g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
   i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione».

  22. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima;
   c) procede al riparto di 617 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine, per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

  23. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
  24. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 84. – 1. Ricevuta da parte dell'ufficio centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1.
  3. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 2, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
  4. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.
  5. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

  25. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 85. – 1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale si intende eletto nel collegio uninominale».

  26. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 1»;
   b) al comma 2, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3».

  27. All'articolo 92, primo comma, numero 1-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale» sono soppresse;
   b) l'ultimo periodo è soppresso.

  28. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, lettera c), le parole da: «nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo» fino alla fine della lettera sono soppresse;
   b) al terzo comma, le parole: «numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».

    sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
  2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, nel territorio nazionale sono costituiti 112 collegi uninominali.
  2-bis. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-bis e 17.
  2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni regione sono attribuiti nei collegi uninominali e nelle liste regionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.
  3. La regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale.
  4. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettante alla regione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale».

  2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, suddivise in collegi uninominali».
  3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 1.000.000 di abitanti»;
   b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste regionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista regionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione della Lombardia, in cui il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sette, e del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
   d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico».

  5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
  «Art. 14. – 1. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per una lista e per il relativo candidato nel collegio uninominale, tracciando un solo segno sul contrassegno della lista stessa. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato nel collegio uninominale, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul nominativo del medesimo.
  2. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  6. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
  «Art. 16. – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato “candidato primo del collegio”;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi delle sezioni del collegio;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi dei collegi della circoscrizione;
   f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;
   g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
   i) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

  Art. 16-bis. – 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
   c) comunica agli uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera b)».

  7. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

  «Art. 17. – 1. L'ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione alle liste individuate dall'ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. L'ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
  2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h)».

  8. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.
  9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

  «Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.
  2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'ultimo periodo della lettera a) è soppresso;
   b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   «a-bis) nella regione Valle d'Aosta/ Vallèe d'Aoste i partiti e i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta»;
   c) il penultimo e l'ultimo periodo della lettera b) sono sostituiti dai seguenti: «L'elezione nei collegi uninominali e l'elezione dei candidati cui sono assegnati seggi con metodo proporzionale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente titolo. Alla presentazione delle candidature nei collegi uninominali della regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4, 6, 7 e 8 del medesimo articolo del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. In tali disposizioni la parola «lista» è riferita ai gruppi di candidati presentati per l'elezione nei collegi uninominali della regione. La presentazione dei gruppi di candidati per la candidatura nei collegi uninominali è effettuata presso la cancelleria della corte di appello di Trento»;
   d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi delle lettere a) e b), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale»;
   e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad un solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.
  1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun gruppo di candidati sono computati dall'ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi».

  11. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati».
  12. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   b) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero da uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dallo stesso gruppo nelle singole sezioni elettorali della regione. L'ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-ter».

  13. All'articolo 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi di candidati, come calcolate ai sensi del comma 2».

  14. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle 1, A e B di cui agli allegati 4 e 5 alla presente legge.
   sostituire l'articolo 3, con il seguente:

Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali. Entrata in vigore).

  3. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
   b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
   c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  4. Il Governo è delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 3, i collegi uninominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 112 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
   a-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
   b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dall'aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 3, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, ovvero per garantire il rispetto di quanto previsto dalla lettera a-bis);
   c) nell'aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   d) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol/, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  5. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  6. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
  7. Si prescinde dal parere di cui al comma 6 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.
  8. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 5. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.
  9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.
  10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».
   all'articolo 5:
    sopprimere il comma 8;
    alla rubrica, sopprimere le parole:
Entrata in vigore.

ALLEGATO 1
(Articolo 1, commi 1 e 31)
«Tabella A
(Articolo 1, comma 2, primo periodo)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

CIRCOSCRIZIONE

Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1 Piemonte 1 Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Torino
2 Piemonte 2 Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Torino
3 Lombardia 1 Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Milano
4 Lombardia 2 Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35 Milano
5 Lombardia 3 Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 Milano
6 Lombardia 4 Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30 Milano
7 Veneto 1 Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Venezia
8 Veneto 2 Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Venezia
9 Friuli-Venezia Giulia Territorio dell'intera Regione Trieste
10 Liguria Territorio dell'intera Regione Genova
11 Emilia-Romagna Territorio dell'intera Regione Bologna
12 Toscana Territorio dell'intera Regione Firenze
13 Umbria Territorio dell'intera Regione Perugia
14 Marche Territorio dell'intera Regione Ancona
15 Lazio 1 Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21 Roma
16 Lazio 2 Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 Roma
17 Abruzzo Territorio dell'intera Regione L'Aquila
18 Molise Territorio dell'intera Regione Campobasso
19 Campania 1 Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Napoli
20 Campania 2 Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Napoli
21 Puglia Territorio dell'intera Regione Bari
22 Basilicata Territorio dell'intera Regione Potenza
23 Calabria Territorio dell'intera Regione Catanzaro
24 Sicilia 1 Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Palermo
25 Sicilia 2 Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Palermo
26 Sardegna Territorio dell'intera Regione Cagliari
27 Valle d'Aosta Territorio dell'intera Regione Aosta
28 Trentino-Alto Adige Territorio dell'intera Regione Trento

ALLEGATO 2
(Articolo 1, commi 1 e 31)

TABELLA A.1

  I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

  Circoscrizione TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL:
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6;

  Circoscrizione MOLISE:
   MOLISE CAMERA 1 – Molise 1;
   MOLISE CAMERA 2 – Molise 2.

ALLEGATO 3
(Articolo 1, commi 14 e 31)

«Tabella A-bis
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Immagine prelevata dal resoconto

NOTA ALLA TABELLA A-BIS

  La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.
  All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.
  Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.
  La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

Tabella A-ter.
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Immagine prelevata dal resoconto

ALLEGATO 4
(Articolo 2, commi 1 e 14)
«Tabella 1
(Articolo 1, comma 2)

COLLEGI UNINOMINALI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

  I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica

PIEMONTE SENATO 1 Piemonte n. 10 e n. 11;
PIEMONTE SENATO 2 Piemonte n. 12 e n. 13;
PIEMONTE SENATO 3 Piemonte n. 14 e n. 15;
PIEMONTE SENATO 4 Piemonte n. 16 e n. 17;
PIEMONTE SENATO 5 Piemonte n. 2 e n. 3;
PIEMONTE SENATO 6 Piemonte n. 1 e n. 4;
PIEMONTE SENATO 7 Piemonte n. 5;
PIEMONTE SENATO 8 Piemonte n. 6 e n. 9;
PIEMONTE SENATO 9 Piemonte n. 7 e n. 8;
LOMBARDIA SENATO 1 Lombardia n. 1 e n. 3;
LOMBARDIA SENATO 2 Lombardia n. 2 e n. 4;
LOMBARDIA SENATO 3 Lombardia n. 5 e n. 6;
LOMBARDIA SENATO 4 Lombardia n. 8 e n. 9;
LOMBARDIA SENATO 5 Lombardia n. 10 e n. 11;
LOMBARDIA SENATO 6 Lombardia n. 12 e n. 14;
LOMBARDIA SENATO 7 Lombardia n. 13 e n. 21;
LOMBARDIA SENATO 8 Lombardia n. 15 e n. 16;
LOMBARDIA SENATO 9 Lombardia n. 17 e n. 18;
LOMBARDIA SENATO 10 Lombardia n. 19 e n. 20;
LOMBARDIA SENATO 11 Lombardia n. 32 e n. 35;
LOMBARDIA SENATO 12 Lombardia n. 31 e n. 33;
LOMBARDIA SENATO 13 Lombardia n. 34;
LOMBARDIA SENATO 14 Lombardia n. 23 e n. 25;
LOMBARDIA SENATO 15 Lombardia n. 22 e n. 24;
LOMBARDIA SENATO 16 Lombardia n. 26 e n. 27;
LOMBARDIA SENATO 17 Lombardia n. 7 e n. 28;
LOMBARDIA SENATO 18 Lombardia n. 29 e n. 30;
VENETO SENATO 1 Veneto n. 1 e n. 2;
VENETO SENATO 2 Veneto n. 3;
VENETO SENATO 3 Veneto n. 8 e n. 11;
VENETO SENATO 4 Veneto n. 9 e n. 10;
VENETO SENATO 5 Veneto n. 12 e n. 17;
VENETO SENATO 6 Veneto n. 15 e n. 16;
VENETO SENATO 7 Veneto n. 14 e n. 13;
VENETO SENATO 8 Veneto n. 7 e n. 5;
VENETO SENATO 9 Veneto n. 6 e n. 4;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 1 Friuli-Venezia Giulia n. 1 e n. 2;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 2 Friuli-Venezia Giulia n. 3, n. 4 e n. 5;
LIGURIA SENATO 1 Liguria n. 1 e n. 2;
LIGURIA SENATO 2 Liguria n. 3 e n. 4;
LIGURIA SENATO 3 Liguria n. 5 e n. 6;
EMILIA ROMAGNA SENATO 1 Emilia-Romagna n. 6 e n. 7;
EMILIA ROMAGNA SENATO 2 Emilia-Romagna n. 14 e n. 13;
EMILIA ROMAGNA SENATO 3 Emilia-Romagna n. 10 e n. 9;
EMILIA ROMAGNA SENATO 4 Emilia-Romagna n. 8 e n. 5;
EMILIA ROMAGNA SENATO 5 Emilia-Romagna n. 11 e n. 12;
EMILIA ROMAGNA SENATO 6 Emilia-Romagna n. 3 e n. 4;
EMILIA ROMAGNA SENATO 7 Emilia-Romagna n. 15, n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 1 Toscana n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 2 Toscana n. 3 e n. 4;
TOSCANA SENATO 3 Toscana n. 5 e n. 6;
TOSCANA SENATO 4 Toscana n. 8 e n. 9;
TOSCANA SENATO 5 Toscana n. 10 e n. 11;
TOSCANA SENATO 6 Toscana n. 7 e n. 12;
TOSCANA SENATO 7 Toscana n. 13 e n. 14;
UMBRIA SENATO 1 Umbria n. 1 e n. 3;
UMBRIA SENATO 2 Umbria n. 2, n. 4 e n. 5;
MARCHE SENATO 1 Marche n. 1 e n. 2;
MARCHE SENATO 2 Marche n. 3 e n. 4;
MARCHE SENATO 3 Marche n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 1 Lazio n. 1 e n. 2;
LAZIO SENATO 2 Lazio n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 3 Lazio n. 4 e n. 15;
LAZIO SENATO 4 Lazio n. 7 e n. 8;
LAZIO SENATO 5 Lazio n. 9 e n. 10;
LAZIO SENATO 6 Lazio n. 3 e n. 11;
LAZIO SENATO 7 Lazio n. 12 e n. 13,
LAZIO SENATO 8 Lazio n. 14;
LAZIO SENATO 9 Lazio n. 16 e n. 21;
LAZIO SENATO 10 Lazio n. 17 e n. 18;
LAZIO SENATO 11 Lazio n. 19 e n. 20;
ABRUZZO SENATO 1 Abruzzo n. 1, n. 4 e n. 5;
ABRUZZO SENATO 2 Abruzzo n. 2 e n. 3;
MOLISE SENATO 1 Molise n. 1 e n. 2;
CAMPANIA SENATO 1 Campania n. 1 e n. 3;
CAMPANO, SENATO 2 Campania n. 2 e n. 5;
CAMPANIA SENATO 3 Campania n. 6 e n. 7;
CAMPANIA SENATO 4 Campania n. 8 e n. 9;
CAMPANIA SENATO 5 Campania n. 4 e n. 12;
CAMPANIA SENATO 6 Campania n. 10 e n. 11;
CAMPANIA SENATO 7 Campania n. 13 e n. 14;
CAMPANIA SENATO 8 Campania n. 15 e n. 16;
CAMPANIA SENATO 9 Campania n. 17 e n. 18;
CAMPANIA SENATO 10 Campania n. 19 e n. 20;
CAMPANIA SENATO 11 Campania n. 21 e n. 22;
PUGLIA SENATO 1 Puglia n. 1 e n. 2;
PUGLIA SENATO 2 Puglia n. 3 e n. 5;
PUGLIA SENATO 3 Puglia n. 4 e n. 15;
PUGLIA SENATO 4 Puglia n. 6 e n. 13;
PUGLIA SENATO 5 Puglia n. 7 e n. 12;
PUGLIA SENATO 6 Puglia n. 8 e n. 9;
PUGLIA SENATO 7 Puglia n. 10 e n. 11;
PUGLIA SENATO 8 Puglia n. 14 e n. 16;
BASILICATA SENATO 1 Basilicata n. 1, n. 2 e n. 5;
BASILICATA SENATO 2 Basilicata n. 3 e n. 4;
CALABRIA SENATO 1 Calabria n. 8 e n. 7;
CALABRIA SENATO 2 Calabria n. 6 e n. 4;
CALABRIA SENATO 3 Calabria n. 5 e n. 2;
CALABRIA SENATO 4 Calabria n. 1 e n. 3;
SICILIA SENATO 1 Sicilia n. 1 e n. 2;
SICILIA SENATO 2 Sicilia n. 3 e n. 4;
SICILIA SENATO 3 Sicilia n. 5 e n. 10;
SICILIA SENATO 4 Sicilia n. 6 e n. 9;
SICILIA SENATO 5 Sicilia n. 7 e n. 8;
SICILIA SENATO 6 Sicilia n. 11 e n. 12;
SICILIA SENATO 7 Sicilia n. 13 e n. 14;
SICILIA SENATO 8 Sicilia n. 16 e n. 17;
SICILIA SENATO 9 Sicilia n. 15 e n. 20;
SICILIA SENATO 10 Sicilia n. 18 e n. 19;
SARDEGNA SENATO 1 Sardegna n. 1 e n. 3;
SARDEGNA SENATO 2 Sardegna n. 6 e n. 2;
SARDEGNA SENATO 3 Sardegna n. 4 e n. 5;

ALLEGATO 5
(Articolo 2, commi 4 e 14)
«Tabella A
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Immagine prelevata dal resoconto

NOTA ALLA TABELLA A

  La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.
  All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.
  Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.
  La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

Tabella B
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Immagine prelevata dal resoconto

1. 53. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Laforgia.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.
  4. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione sono attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.

  Conseguentemente:
    sostituire i commi da 3 a 33 con i seguenti:
  3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono abrogati.
  4. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale, e il nome del candidato nel collegio uninominale.

  5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è abrogato.
  6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «liste di candidati nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali» e le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nei singoli collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali».
  7. All'articolo 17, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali».
  8. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
   d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima e, nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis)»;
   e) al comma 3-bis, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3.1».

  9. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 19. – 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi uninominali o nelle liste circoscrizionali, a pena di nullità dell'elezione.
  2. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla.
  3. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì in una lista circoscrizionale, fermo restando quanto previsto al comma 1.
  4. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità dell'elezione».

  10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali» sono soppresse.
  11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate» sono sostituite dalle seguenti: «della lista circoscrizionale di candidati presentata, dei candidati nei collegi uninominali».
  12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 3):
    1) le parole: «verifica se le liste» sono sostituite dalle seguenti: «verifica se le liste circoscrizionali»;
    2) le parole: «e al quarto» sono soppresse;
   b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;
   d) dopo il numero 5 è inserito il seguente:
  «5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale»;
   e) al numero 6-bis):
    1) all'alinea:
     1.1) dopo le parole: «comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale»;
     1.2) le parole: «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19»;
    2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) inserendo in coda alle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, ove ciò consenta di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3»;
   f) al numero 6-ter), alinea, le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nella circoscrizione».

  13. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma è inserito il seguente:
  «Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione».

  14. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 2) è sostituito dal seguente:
    «2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
   b) al numero 5), le parole: «nei collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «nella circoscrizione».

  15. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le liste dei candidati del collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati nella circoscrizione».
  16. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni dell'articolo 24.
  2. La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24».

  17. All'articolo 48, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «plurinominale» è sostituita dalla seguente: «uninominale».
  18. All'articolo 53, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: «plurinominale» è sostituita dalla seguente: «uninominale».
  19. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale».

  20. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 59. – 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate le schede nulle e le schede bianche».

  21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Se l'elettore traccia un segno sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale, posto a sinistra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.
  2. Se l'elettore traccia un segno sulla lista di candidati, posta a destra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.
  3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale della lista medesima, il voto è considerato valido.
  4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale di un'altra lista, il voto è nullo».

  22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3:
    1) al terzo periodo, le parole da: «a cui è stato attribuito il voto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto»;
    2) al quarto periodo, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   b) al comma 3-bis, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo».

  23. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «scritture o segni» sono inserite le seguenti: «chiaramente riconoscibili,» e le parole: «far riconoscere» sono sostituite dalle seguenti: «far identificare».
  24. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».
  25. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato «candidato primo del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;
   g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
   i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione».

  26. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima;
   c) procede al riparto di 617 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1 del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine, per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

  2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
  3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

  27. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
  28. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 84. – 1. Ricevuta da parte dell'Ufficio centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1.
  3. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 2, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
  4. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.
  5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

  29. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «Art. 85. – 1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale si intende eletto nel collegio uninominale».

  30. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 1»;
   b) al comma 2, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3».

  31. All'articolo 92, primo comma, numero 1-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale» sono soppresse;
   b) l'ultimo periodo è soppresso.

  32. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, lettera c), le parole da: «nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo» fino alla fine della lettera sono soppresse;
   b) al terzo comma, le parole: «numero 3)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».

   sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

  1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
  2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dal comma 3, nel territorio nazionale sono costituiti 115 collegi uninominali, indicati nella tabella 1 allegata al presente testo unico.
  2-bis. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-bis e 17.
  2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni regione sono attribuiti nei collegi uninominali e nelle liste regionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.
  3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale.».

  2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, suddivise in collegi uninominali».
  3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 1.000.000 di abitanti»;
   b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste regionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista regionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione della Lombardia, in cui il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sette, e del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;
   d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico».

  5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
  «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale.
  2. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  6. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
  «Art. 16. – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:
   a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato «candidato primo del collegio»;
   b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;
   c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
   e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
   f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;
   g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
   h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
   i) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.
  Art. 16-bis. – 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;
   c) comunica agli uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera b)».

  7. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
  «Art. 17. – 1. L'ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione alle liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. L'ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
  2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h)».

  8. L'articolo 11-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.
  9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
  «Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.
  2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'ultimo periodo della lettera a) è soppresso;
   b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   «a-bis) nella regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste i partiti e i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta»;
   c) La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogata;
   d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi delle lettere a) e b), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale»;
   e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad un solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.
  1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun gruppo di candidati sono computati dall'Ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi».

  11. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati».
  12. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero da uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dallo stesso gruppo nelle singole sezioni elettorali della regione. L'ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-ter».

  13. All'articolo 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi di candidati, come calcolate ai sensi del comma 2».

  14. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle 1, A e B di cui agli allegati 4 e 5 alla presente legge.
  15. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 533 del 1993,».
    sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Delega al Governo per la rideterminazione dei collegi uninominali. Entrata in vigore).

  1. I collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati sono indicati nella tabella A.1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dall'articolo 1 della presente legge. I collegi uninominali sono quelli determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica, con le seguenti modificazioni: i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, già appartenenti al collegio n. 6 (Pesaro) della regione Marche, sono scorporati da questo e aggregati al collegio n. 15 (Rimini) della regione Emilia-Romagna.
  2. I collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono indicati nella tabella 1 allegata al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, introdotta dall'articolo 2 della presente legge. I collegi uninominali del Senato sono determinati accorpando i collegi uninominali della Camera, come definiti in base al comma 1, secondo quanto previsto dalla citata tabella 1.
  3. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la rideterminazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
   b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
   c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  4. Il Governo è delegato a rideterminare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 3, i collegi uninominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 115 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
   a-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
   b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dall'aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 3, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, ovvero per garantire il rispetto di quanto previsto dalla lettera a-bis);
   c) nell'aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   d) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  5. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  6. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
  7. Si prescinde dal parere di cui al comma 6 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.
  8. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 5. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.
  9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.
  10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   sopprimere l'articolo 5.
   sostituire gli Allegati e le Tabelle con i seguenti:

ALLEGATO 1
(Articolo 1, commi 1 e 31)

«Tabella A
(Articolo 1, comma 2, primo periodo)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica»

CIRCOSCRIZIONE

Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1 Piemonte 1 Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Torino
2 Piemonte 2 Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Torino
3 Lombardia 1 Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Milano
4 Lombardia 2 Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35 Milano
5 Lombardia 3 Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 Milano
6 Lombardia 4 Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30 Milano
7 Veneto 1 Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Venezia
8 Veneto 2 Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Venezia
9 Friuli-Venezia Giulia Territorio dell'intera Regione Trieste
10 Liguria Territorio dell'intera Regione Genova
11 Emilia-Romagna Territorio dell'intera Regione Bologna
12 Toscana Territorio dell'intera Regione Firenze
13 Umbria Territorio dell'intera Regione Perugia
14 Marche Territorio dell'intera Regione Ancona
15 Lazio 1 Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21 Roma
16 Lazio 2 Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 Roma
17 Abruzzo Territorio dell'intera Regione L'Aquila
18 Molise Territorio dell'intera Regione Campobasso
19 Campania 1 Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Napoli
20 Campania 2 Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Napoli
21 Puglia Territorio dell'intera Regione Bari
22 Basilicata Territorio dell'intera Regione Potenza
23 Calabria Territorio dell'intera Regione Catanzaro
24 Sicilia 1 Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Palermo
25 Sicilia 2 Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Palermo
26 Sardegna Territorio dell'intera Regione Cagliari
27 Valle d'Aosta Territorio dell'intera Regione Aosta
28 Trentino-Alto Adige Territorio dell'intera Regione Trento

ALLEGATO 2
(Articolo 1, commi 1 e 31)

  Circoscrizione TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6.

«Tabella A.1
(Articolo 1, comma 2, secondo periodo)

  Collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati

  I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione PIEMONTE 1
PIEMONTE CAMERA 1 Piemonte n. 1;
PIEMONTE CAMERA 2 Piemonte n. 2;
PIEMONTE CAMERA 3 Piemonte n. 3;
PIEMONTE CAMERA 4 Piemonte n. 4;
PIEMONTE CAMERA 5 Piemonte n. 5;
PIEMONTE CAMERA 6 Piemonte n. 6;
PIEMONTE CAMERA 7 Piemonte n. 7;
PIEMONTE CAMERA 8 Piemonte n. 8;
PIEMONTE CAMERA 9 Piemonte n. 9;
Circoscrizione PIEMONTE 2
PIEMONTE CAMERA 10 Piemonte n. 10;
PIEMONTE CAMERA 11 Piemonte n. 11;
PIEMONTE CAMERA 12 Piemonte n. 12;
PIEMONTE CAMERA 13 Piemonte n. 13;
PIEMONTE CAMERA 14 Piemonte n. 14;
PIEMONTE CAMERA 15 Piemonte n. 15;
PIEMONTE CAMERA 16 Piemonte n. 16;
PIEMONTE CAMERA 17 Piemonte n. 17;
Circoscrizione LOMBARDIA 1
LOMBARDIA CAMERA 1 Lombardia n. 1;
LOMBARDIA CAMERA 2 Lombardia n. 2;
LOMBARDIA CAMERA 3 Lombardia n. 3;
LOMBARDIA CAMERA 4 Lombardia n. 4;
LOMBARDIA CAMERA 5 Lombardia n. 5;
LOMBARDIA CAMERA 6 Lombardia n. 6;
LOMBARDIA CAMERA 7 Lombardia n. 8;
LOMBARDIA CAMERA 8 Lombardia n. 9;
LOMBARDIA CAMERA 9 Lombardia n. 10;
LOMBARDIA CAMERA 10 Lombardia n. 11;
LOMBARDIA CAMERA 11 Lombardia n. 12;
LOMBARDIA CAMERA 12 Lombardia n. 13;
LOMBARDIA CAMERA 13 Lombardia n. 14;
LOMBARDIA CAMERA 14 Lombardia n. 15;
LOMBARDIA CAMERA 15 Lombardia n. 16;
Circoscrizione LOMBARDIA 2
LOMBARDIA CAMERA 16 Lombardia n. 17;
LOMBARDIA CAMERA 17 Lombardia n. 18;
LOMBARDIA CAMERA 18 Lombardia n. 19;
LOMBARDIA CAMERA 19 Lombardia n. 20;
LOMBARDIA CAMERA 20 Lombardia n. 21;
LOMBARDIA CAMERA 21 Lombardia n. 34;
LOMBARDIA CAMERA 22 Lombardia n. 35;
Circoscrizione LOMBARDIA 3
LOMBARDIA CAMERA 23 Lombardia n. 22;
LOMBARDIA CAMERA 24 Lombardia n. 23;
LOMBARDIA CAMERA 25 Lombardia n. 24;
LOMBARDIA CAMERA 26 Lombardia n. 25;
LOMBARDIA CAMERA 27 Lombardia n. 31;
LOMBARDIA CAMERA 28 Lombardia n. 32;
LOMBARDIA CAMERA 29 Lombardia n. 33.
Circoscrizione LOMBARDIA 4
LOMBARDIA CAMERA 30 Lombardia n. 7;
LOMBARDIA CAMERA 31 Lombardia n. 26;
LOMBARDIA CAMERA 32 Lombardia n. 27;
LOMBARDIA CAMERA 33 Lombardia n. 28;
LOMBARDIA CAMERA 34 Lombardia n. 29;
LOMBARDIA CAMERA 35 Lombardia n. 30;
Circoscrizione VENETO 1
VENETO CAMERA 1 Veneto n. 1;
VENETO CAMERA 2 Veneto n. 2;
VENETO CAMERA 3 Veneto n. 3;
VENETO CAMERA 4 Veneto n. 4;
VENETO CAMERA 5 Veneto n. 5;
VENETO CAMERA 6 Veneto n. 6;
VENETO CAMERA 7 Veneto n. 7;
Circoscrizione VENETO 2
VENETO CAMERA 8 Veneto n. 8;
VENETO CAMERA 9 Veneto n. 9;
VENETO CAMERA 10 Veneto n. 10;
VENETO CAMERA 11 Veneto n. 11;
VENETO CAMERA 12 Veneto n. 12;
VENETO CAMERA 13 Veneto n. 13;
VENETO CAMERA 14 Veneto n. 14;
VENETO CAMERA 15 Veneto n. 15;
VENETO CAMERA 16 Veneto n. 16;
VENETO CAMERA 17 Veneto n. 17;
Circoscrizione FRIULI VENEZIA GIULIA
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 1 Friuli Venezia Giulia n. 1
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 2 Friuli Venezia Giulia n. 2
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 3 Friuli Venezia Giulia n. 3
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 4 Friuli Venezia Giulia n. 4
FRIULI VENEZIA GIULIA CAMERA 5 Friuli Venezia Giulia n. 5.
Circoscrizione LIGURIA
LIGURIA CAMERA 1 Liguria n. 1;
LIGURIA CAMERA 2 Liguria n. 2;
LIGURIA CAMERA 3 Liguria n. 3;
LIGURIA CAMERA 4 Liguria n. 4;
LIGURIA CAMERA 5 Liguria n. 5;
LIGURIA CAMERA 6 Liguria n. 6;
Circoscrizione EMILIA ROMAGNA
EMILIA ROMAGNA CAMERA 1 Emilia Romagna n. 1;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 2 Emilia Romagna n. 2;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 3 Emilia Romagna n. 3;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 4 Emilia Romagna n. 4;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 5 Emilia Romagna n. 5;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 6 Emilia Romagna n. 6;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 7 Emilia Romagna n. 7;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 8 Emilia Romagna n. 8;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 9 Emilia Romagna n. 9;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 10 Emilia Romagna n. 10;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 11 Emilia Romagna n. 11;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 12 Emilia Romagna n. 12;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 13 Emilia Romagna n. 13;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 14 Emilia Romagna n. 14;
EMILIA ROMAGNA CAMERA 15 Emilia Romagna n. 15;
Circoscrizione TOSCANA
TOSCANA CAMERA 1 Toscana n. 1;
TOSCANA CAMERA 2 Toscana n. 2;
TOSCANA CAMERA 3 Toscana n. 3;
TOSCANA CAMERA 4 Toscana n. 4;
TOSCANA CAMERA 5 Toscana n. 5;
TOSCANA CAMERA 6 Toscana n. 6;
TOSCANA CAMERA 7 Toscana n. 7;
TOSCANA CAMERA 8 Toscana n. 8;
TOSCANA CAMERA 9 Toscana n. 9;
TOSCANA CAMERA 10 Toscana n. 10;
TOSCANA CAMERA 11 Toscana n. 11;
TOSCANA CAMERA 12 Toscana n. 12;
TOSCANA CAMERA 13 Toscana n. 13;
TOSCANA CAMERA 14 Toscana n. 14;
Circoscrizione UMBRIA
UMBRIA CAMERA 1 Umbria n. 1;
UMBRIA CAMERA 2 Umbria n. 2;
UMBRIA CAMERA 3 Umbria n. 3;
UMBRIA CAMERA 4 Umbria n. 4;
UMBRIA CAMERA 5 Umbria n. 5;
Circoscrizione MARCHE
MARCHE CAMERA 1 Marche 1;
MARCHE CAMERA 2 Marche 2;
MARCHE CAMERA 3 Marche 3;
MARCHE CAMERA 4 Marche 4;
MARCHE CAMERA 5 Marche 5;
MARCHE CAMERA 6 Marche 6.
Circoscrizione LAZIO
LAZIO CAMERA 1 Lazio n. 1;
LAZIO CAMERA 2 Lazio n. 2;
LAZIO CAMERA 3 Lazio n. 3;
LAZIO CAMERA 4 Lazio n. 4;
LAZIO CAMERA 5 Lazio n. 5;
LAZIO CAMERA 6 Lazio n. 6;
LAZIO CAMERA 7 Lazio n. 7;
LAZIO CAMERA 8 Lazio n. 8;
LAZIO CAMERA 9 Lazio n. 9;
LAZIO CAMERA 10 Lazio n. 10;
LAZIO CAMERA 11 Lazio n. 11;
LAZIO CAMERA 12 Lazio n. 15;
LAZIO CAMERA 13 Lazio n. 20;
LAZIO CAMERA 14 Lazio n. 21.
Circoscrizione LAZIO 2
LAZIO CAMERA 15 Lazio n. 12;
LAZIO CAMERA 16 Lazio n. 13;
LAZIO CAMERA 17 Lazio n. 14;
LAZIO CAMERA 18 Lazio n. 19;
LAZIO CAMERA 19 Lazio n. 16;
LAZIO CAMERA 20 Lazio n. 17;
LAZIO CAMERA 21 Lazio n. 18.
Circoscrizione ABRUZZO
ABRUZZO CAMERA 1 Abruzzo n. 1;
ABRUZZO CAMERA 2 Abruzzo n. 2;
ABRUZZO CAMERA 3 Abruzzo n. 3;
ABRUZZO CAMERA 4 Abruzzo n. 4;
ABRUZZO CAMERA 5 Abruzzo n. 5.
Circoscrizione MOLISE
MOLISE CAMERA 1 Molise n. 1;
MOLISE CAMERA 2 Molise n. 2.
Circoscrizione CAMPANIA 1
CAMPANIA CAMERA 1 Campania n. 1;
CAMPANIA CAMERA 2 Campania n. 2;
CAMPANIA CAMERA 3 Campania n. 3;
CAMPANIA CAMERA 4 Campania n. 4;
CAMPANIA CAMERA 5 Campania n. 5;
CAMPANIA CAMERA 6 Campania n. 6;
CAMPANIA CAMERA 7 Campania n. 7;
CAMPANIA CAMERA 8 Campania n. 8;
CAMPANIA CAMERA 9 Campania n. 9;
CAMPANIA CAMERA 10 Campania n. 10;
CAMPANIA CAMERA 11 Campania n. 11;
CAMPANIA CAMERA 12 Campania n. 12.
Circoscrizione CAMPANIA 2
CAMPANIA CAMERA 13 Campania n. 13;
CAMPANIA CAMERA 14 Campania n. 14;
CAMPANIA CAMERA 15 Campania n. 15;
CAMPANIA CAMERA 16 Campania n. 16;
CAMPANIA CAMERA 17 Campania n. 17;
CAMPANIA CAMERA 18 Campania n. 18;
CAMPANIA CAMERA 19 Campania n. 19;
CAMPANIA CAMERA 20 Campania n. 20;
CAMPANIA CAMERA 21 Campania n. 21;
CAMPANIA CAMERA 22 Campania n. 22.
Circoscrizione PUGLIA
PUGLIA CAMERA 1 Puglia n. 1;
PUGLIA CAMERA 2 Puglia n. 2;
PUGLIA CAMERA 3 Puglia n. 3;
PUGLIA CAMERA 4 Puglia n. 4.
PUGLIA CAMERA 5 Puglia n. 5;
PUGLIA CAMERA 6 Puglia n. 6;
PUGLIA CAMERA 7 Puglia n. 7;
PUGLIA CAMERA 8 Puglia n. 8;
PUGLIA CAMERA 9 Puglia n. 9;
PUGLIA CAMERA 10 Puglia n. 10;
PUGLIA CAMERA 11 Puglia n. 11;
PUGLIA CAMERA 12 Puglia n. 12;
PUGLIA CAMERA 13 Puglia n. 13;
PUGLIA CAMERA 14 Puglia n. 14;
PUGLIA CAMERA 15 Puglia n. 15;
PUGLIA CAMERA 16 Puglia n. 16.
Circoscrizione BASILICATA
BASILICATA CAMERA 1 Basilicata n. 1;
BASILICATA CAMERA 2 Basilicata n. 2;
BASILICATA CAMERA 3 Basilicata n. 3;
BASILICATA CAMERA 4 Basilicata n. 4;
BASILICATA CAMERA 5 Basilicata n. 5.
Circoscrizione CALABRIA
CALABRIA CAMERA 1 Calabria n. 1;
CALABRIA CAMERA 2 Calabria n. 2;
CALABRIA CAMERA 3 Calabria n. 3;
CALABRIA CAMERA 4 Calabria n. 4;
CALABRIA CAMERA 5 Calabria n. 5;
CALABRIA CAMERA 6 Calabria n. 6;
CALABRIA CAMERA 7 Calabria n. 7;
CALABRIA CAMERA 8 Calabria n. 8.
Circoscrizione SICILIA 1
SICILIA CAMERA 1 Sicilia n. 1;
SICILIA CAMERA 2 Sicilia n. 2;
SICILIA CAMERA 3 Sicilia n. 3;
SICILIA CAMERA 4 Sicilia n. 4;
SICILIA CAMERA 5 Sicilia n. 5;
SICILIA CAMERA 6 Sicilia n. 6;
SICILIA CAMERA 7 Sicilia n. 7;
SICILIA CAMERA 8 Sicilia n. 8;
SICILIA CAMERA 9 Sicilia n. 9;
SICILIA CAMERA 10 Sicilia n. 10.
Circoscrizione SICILIA 2
SICILIA CAMERA 11 Sicilia n. 11;
SICILIA CAMERA 12 Sicilia n. 12;
SICILIA CAMERA 13 Sicilia n. 13;
SICILIA CAMERA 14 Sicilia n. 14;
SICILIA CAMERA 15 Sicilia n. 15;
SICILIA CAMERA 16 Sicilia n. 16;
SICILIA CAMERA 17 Sicilia n. 17;
SICILIA CAMERA 18 Sicilia n. 18;
SICILIA CAMERA 19 Sicilia n. 19;
SICILIA CAMERA 20 Sicilia n. 20.
Circoscrizione SARDEGNA
SARDEGNA CAMERA 1 Sardegna n. 1;
SARDEGNA CAMERA 2 Sardegna n. 2;
SARDEGNA CAMERA 3 Sardegna n. 3;
SARDEGNA CAMERA 4 Sardegna n. 4;
SARDEGNA CAMERA 5 Sardegna n. 5;
SARDEGNA CAMERA 6 Sardegna n. 6.

ALLEGATO 3
(Articolo 1, commi 14 e 31)

«Tabella A-bis
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Immagine prelevata dal resoconto

NOTA ALLA TABELLA A-BIS

  La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.
  All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.
  Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.
  La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.Tabella A-ter
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Immagine prelevata dal resoconto

ALLEGATO 4
(Articolo 2, commi 1 e 14)

  TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 1 e 2;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 3 e 4;
   TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 5 e 6.

Tabella 1
(Articolo 1, comma 2)

COLLEGI UNINOMINALI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

  I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica

PIEMONTE SENATO 1 Piemonte n. 10 e n. 11;
PIEMONTE SENATO 2 Piemonte n. 12 e n. 13;
PIEMONTE SENATO 3 Piemonte n. 14 e n. 15;
PIEMONTE SENATO 4 Piemonte n. 16 e n. 17;
PIEMONTE SENATO 5 Piemonte n. 2 e n. 3;
PIEMONTE SENATO 6 Piemonte n. 1 e n. 4;
PIEMONTE SENATO 7 Piemonte n. 5;
PIEMONTE SENATO 8 Piemonte n. 6 e n. 9;
PIEMONTE SENATO 9 Piemonte n. 7 e n. 8;
LOMBARDIA SENATO 1 Lombardia n. 1 e n. 3;
LOMBARDIA SENATO 2 Lombardia n. 2 e n. 4;
LOMBARDIA SENATO 3 Lombardia n. 5 e n. 6;
LOMBARDIA SENATO 4 Lombardia n. 8 e n. 9;
LOMBARDIA SENATO 5 Lombardia n. 10 e n. 11;
LOMBARDIA SENATO 6 Lombardia n. 12 e n. 14;
LOMBARDIA SENATO 7 Lombardia n. 13 e n. 21;
LOMBARDIA SENATO 8 Lombardia n. 15 e n. 16;
LOMBARDIA SENATO 9 Lombardia n. 17 e n. 18;
LOMBARDIA SENATO 10 Lombardia n. 19 e n. 20;
LOMBARDIA SENATO 11 Lombardia n. 32 e n. 35;
LOMBARDIA SENATO 12 Lombardia n. 31 e n. 33;
LOMBARDIA SENATO 13 Lombardia n. 34;
LOMBARDIA SENATO 14 Lombardia n. 23 e n. 25;
LOMBARDIA SENATO 15 Lombardia n. 22 e n. 24;
LOMBARDIA SENATO 16 Lombardia n. 26 e n. 27;
LOMBARDIA SENATO 17 Lombardia n. 7 e n. 28;
LOMBARDIA SENATO 18 Lombardia n. 29 e n. 30;
VENETO SENATO 1 Veneto n. 1 e n. 2;
VENETO SENATO 2 Veneto n. 3;
VENETO SENATO 3 Veneto n. 8 e n. 11;
VENETO SENATO 4 Veneto n. 9 e n. 10;
VENETO SENATO 5 Veneto n. 12 e n. 17;
VENETO SENATO 6 Veneto n. 15 e n. 16;
VENETO SENATO 7 Veneto n. 14 e n. 13;
VENETO SENATO 8 Veneto n. 7 e n. 5;
VENETO SENATO 9 Veneto n. 6 e n. 4;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 1 Friuli-Venezia Giulia n. 1 e n. 2;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 2 Friuli-Venezia Giulia n. 3, n. 4 e n. 5;
LIGURIA SENATO 1 Liguria n. 1 e n. 2;
LIGURIA SENATO 2 Liguria n. 3 e n. 4;
LIGURIA SENATO 3 Liguria n. 5 e n. 6;
EMILIA ROMAGNA SENATO 1 Emilia-Romagna n. 6 e n. 7;
EMILIA ROMAGNA SENATO 2 Emilia-Romagna n. 14 e n. 13;
EMILIA ROMAGNA SENATO 3 Emilia-Romagna n. 10 e n. 9;
EMILIA ROMAGNA SENATO 4 Emilia-Romagna n. 8 e n. 5;
EMILIA ROMAGNA SENATO 5 Emilia-Romagna n. 11 e n. 12;
EMILIA ROMAGNA SENATO 6 Emilia-Romagna n. 3 e n. 4;
EMILIA ROMAGNA SENATO 7 Emilia-Romagna n. 15, n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 1 Toscana n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 2 Toscana n. 3 e n. 4;
TOSCANA SENATO 3 Toscana n. 5 e n. 6;
TOSCANA SENATO 4 Toscana n. 8 e n. 9;
TOSCANA SENATO 5 Toscana n. 10 e n. 11;
TOSCANA SENATO 6 Toscana n. 7 e n. 12;
TOSCANA SENATO 7 Toscana n. 13 e n. 14;
UMBRIA SENATO 1 Umbria n. 1 e n. 3;
UMBRIA SENATO 2 Umbria n. 2, n. 4 e n. 5;
MARCHE SENATO 1 Marche n. 1 e n. 2;
MARCHE SENATO 2 Marche n. 3 e n. 4;
MARCHE SENATO 3 Marche n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 1 Lazio n. 1 e n. 2;
LAZIO SENATO 2 Lazio n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 3 Lazio n. 4 e n. 15;
LAZIO SENATO 4 Lazio n. 7 e n. 8;
LAZIO SENATO 5 Lazio n. 9 e n. 10;
LAZIO SENATO 6 Lazio n. 3 e n. 11;
LAZIO SENATO 7 Lazio n. 12 e n. 13,
LAZIO SENATO 8 Lazio n. 14;
LAZIO SENATO 9 Lazio n. 16 e n. 21;
LAZIO SENATO 10 Lazio n. 17 e n. 18;
LAZIO SENATO 11 Lazio n. 19 e n. 20;
ABRUZZO SENATO 1 Abruzzo n. 1, n. 4 e n. 5;
ABRUZZO SENATO 2 Abruzzo n. 2 e n. 3;
MOLISE SENATO 1 Molise n. 1 e n. 2;
CAMPANIA SENATO 1 Campania n. 1 e n. 3;
CAMPANO, SENATO 2 Campania n. 2 e n. 5;
CAMPANIA SENATO 3 Campania n. 6 e n. 7;
CAMPANIA SENATO 4 Campania n. 8 e n. 9;
CAMPANIA SENATO 5 Campania n. 4 e n. 12;
CAMPANIA SENATO 6 Campania n. 10 e n. 11;
CAMPANIA SENATO 7 Campania n. 13 e n. 14;
CAMPANIA SENATO 8 Campania n. 15 e n. 16;
CAMPANIA SENATO 9 Campania n. 17 e n. 18;
CAMPANIA SENATO 10 Campania n. 19 e n. 20;
CAMPANIA SENATO 11 Campania n. 21 e n. 22;
PUGLIA SENATO 1 Puglia n. 1 e 2;
PUGLIA SENATO 2 Puglia n. 3 e 5;
PUGLIA SENATO 3 Puglia n. 4 e 15;
PUGLIA SENATO 4 Puglia n. 6 e 13;
PUGLIA SENATO 5 Puglia n. 7 e 12;
PUGLIA SENATO 6 Puglia n. 8 e 9;
PUGLIA SENATO 7 Puglia n. 10 e 11;
PUGLIA SENATO 8 Puglia n. 14 e 16;
BASILICATA SENATO 1 Basilicata n. 1, n. 2 e n. 5;
BASILICATA SENATO 2 Basilicata n. 3 e n. 4;
CALABRIA SENATO 1 Calabria n. 8 e n. 7;
CALABRIA SENATO 2 Calabria n. 6 e n. 4;
CALABRIA SENATO 3 Calabria n. 5 e n. 2;
CALABRIA SENATO 4 Calabria n. 1 e n. 3;
SICILIA SENATO 1 Sicilia n. 1 e n. 2;
SICILIA SENATO 2 Sicilia n. 3 e n. 4;
SICILIA SENATO 3 Sicilia n. 5 e n. 10;
SICILIA SENATO 4 Sicilia n. 6 e n. 9;
SICILIA SENATO 5 Sicilia n. 7 e n. 8;
SICILIA SENATO 6 Sicilia n. 11 e n. 12;
SICILIA SENATO 7 Sicilia n. 13 e n. 14;
SICILIA SENATO 8 Sicilia n. 16 e n. 17;
SICILIA SENATO 9 Sicilia n. 15 e n. 20;
SICILIA SENATO 10 Sicilia n. 18 e n. 19;
SARDEGNA SENATO 1 Sardegna n. 1 e n. 3;
SARDEGNA SENATO 2 Sardegna n. 6 e n. 2;
SARDEGNA SENATO 3 Sardegna n. 4 e n. 5;

ALLEGATO 5
(Articolo 2, commi 4 e 14)

Tabella A
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Immagine prelevata dal resoconto

NOTA ALLA TABELLA A

  La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.
  All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.
  Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.
  La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

Tabella B
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Immagine prelevata dal resoconto

1. 94. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 3, sostituire le parole: ciascuna circoscrizione è ripartita in con le seguenti: le circoscrizioni sono ripartite in cinquanta.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire le parole:
a tre con le seguenti: a cinque
   all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo:
    sostituire le parole:
ciascuna circoscrizione è ripartita in con le seguenti: le circoscrizioni sono ripartite in cinquanta.
    sostituire le parole: a due con le seguenti: a cinque
1. 248. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 3, sostituire le parole da: a ciascuno di essi sia assegnato fino a: superiore a otto. con le seguenti:, a livello nazionale, il loro numero non sia superiore al doppio del numero delle circoscrizioni.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: a ciascuno di essi sia assegnato fino alla fine del periodo, con le seguenti:, a livello nazionale, il loro numero risulti pari circa alla metà dei collegi plurinominali previsti per la Camera dei deputati.
1. 246. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Laforgia.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottiene il 40 per cento del totale dei seggi ma ne ottiene una percentuale compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno, alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale.

  Conseguentemente, al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1:
   dopo la lettera
d) aggiungere le seguenti:
    d-bis)
verifica se la lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei seggi, ovvero una percentuale di seggi compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno;
    d-ter) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c);
    dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
    f-bis) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito negativo, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il 54 per cento dei seggi, ovvero per raggiungere il 51 per cento dei seggi nel caso in cui abbia ottenuto un numero di seggi compreso tra il 37 per cento e il 40 per cento meno uno. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista o coalizione di liste. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
    f-ter) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizione di liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
   all'articolo 2:
    al comma 1, capoverso 2, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:
  «2-bis.1. È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che a livello nazionale ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottiene il 40 per cento del totale dei seggi ma ne ottiene una percentuale compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno, alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale».
    al comma 7, capoverso Art. 16-bis, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
   f-bis) verifica se la lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei seggi, ovvero una percentuale di seggi compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno;
   f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c);
   f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito negativo, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il 54 per cento dei seggi in ambito nazionale, ovvero per raggiungere il 51 per cento dei seggi in ambito nazionale nel caso in cui abbia ottenuto un numero di seggi compreso tra il 37 per cento e il 40 per cento meno uno. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista o coalizione di liste. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
   f-quinquies) L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizione di liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la
    al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, dopo le parole: della regione inserire le parole:, anche tenendo conto di quanto determinato ai sensi delle lettere f-bis, f-ter, f-quater e f-quinquies del comma 1 dell'articolo 16-bis,.
1. 180. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e le coalizioni di liste.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
e alle coalizioni di liste;
   al comma 7, capoverso Art. 14-bis, sopprimere i commi 1 e 2;
   al comma 10:
     sopprimere la lettera b);
    lettera c), capoverso comma 3.1, primo periodo sopprimere le parole: o coalizione di liste;
   al comma 16, capoverso numero 2):
    sopprimere le parole:
, alle coalizioni
    sopprimere le parole:, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione»;
   al comma 18, capoverso Art. 31.:
     sopprimere i commi 3 e 4;

    al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio;
   al comma 19, lettera c), capoverso, sopprimere il secondo periodo;
   al comma 25, capoverso Art. 77, lettera c), sopprimere le parole da: collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma ultimo periodo fino alla fine della lettera;
   al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1:
     sopprimere le lettere c) e d);
    lettera e):
    sopprimere il numero 1;
   numero 2), sopprimere, ovunque ricorrano, la parola:
singole e le parole: non collegate o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1;
    lettera f):
    primo periodo sopprimere le parole: coalizioni di liste e le singole
    secondo periodo sopprimere le parole: coalizione di liste o delle singole
    quarto periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o singola
    quinto periodo sopprimere le parole: coalizione di liste o singola;
    sesto periodo, sopprimere le parole: coalizioni di liste o singole;
    sopprimere la lettera g);
   lettera h):
    primo periodo, sopprimere le parole: coalizioni di liste o singole;
    terzo periodo, sopprimere le parole: coalizioni di liste e delle singole;
    quinto periodo sopprimere le parole: coalizione di liste o singola;
    sesto periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o singola;
    settimo periodo, sopprimere ovunque ricorrano le parole: coalizione di liste o singole;
    ottavo periodo, sopprimere ovunque ricorrano le parole: coalizione di liste o singole;
    nono periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o singole;
    decimo periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o singola;
    undicesimo periodo, sopprimere ovunque ricorrano le parole: coalizione di liste o singola;
    dodicesimo periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o singole e le parole: colazione di liste o alla singola;
    tredicesimo periodo, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: coalizione di liste o singola; e le parole: coalizione di liste o alla singola;
    quattordicesimo periodo, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: coalizione di liste o singola;
   lettera i):
    primo periodo, sopprimere le parole:
di ciascuna coalizione;
    secondo periodo, sostituire le parole: coalizione di liste con la seguente: lista e la parola: coalizione con la seguente: lista;
    quarto periodo, sopprimere le parole: della coalizione.
   al comma 28, capoverso Art. 84, sopprimere i commi 5 e 7
   all'articolo 2:

    comma 1, capoverso comma 2-bis sopprimere le parole: ed alle coalizioni di liste;
    comma 3, lettera c), comma 4-bis, sopprimere le parole: o coalizione di liste;
    comma 4, lettera a), sopprimere le parole: alle coalizioni e, non collegate e, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione;
    comma 15, capoverso Art. 14, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;
    comma 7:
     capoverso Art. 16, comma 1, lettera
c), sopprimere le parole da: collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 14 fino alla fine della lettera;
     capoverso Art. 16-bis, comma 1:
      sopprimere le lettere
c), d),
     lettera e):
      sopprimere il numero 1);
      numero 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:
singole, non collegate, o collegate in coalizioni;
      lettera f) sopprimere le parole: e delle coalizioni di liste e, numeri 1) e 2);
    comma 8, capoverso Art. 17, comma 1:
     alinea, sopprimere le parole:
singole e alle coalizioni di liste e le parole:, numeri 1) e 2)»
     lettera a), sopprimere le parole: coalizioni di liste di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e) numero 1) e delle singole e sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: coalizione di liste o singole;
     sopprimere la lettera b);
1. 4. Civati, Costantino, Marcon, Fratoianni, Daniele Farina, Pastorino.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e le coalizioni di liste.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole:
e alle coalizioni di liste;
   al comma 7, capoverso «Art. 14-bis»:
    sopprimere i commi 2, 3;
   al comma 4, sostituire le parole:
ai commi 1, 2 e 3, con le seguenti: al comma precedente;
    sopprimere il comma 5;
   al comma 10:
    sopprimere la lettera
b);
    lettera c), capoverso comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo;
    lettera
e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sopprimere le parole: o coalizione di liste;
   al comma 16, capoverso numero 2) sostituire le parole: coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione con le seguenti: liste;
   al comma 18, capoverso «Art. 31» sopprimere i commi 3 e 4;
   al comma 19, lettera
b), capoverso, sopprimere il secondo periodo;
   al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera
c), sopprimere le parole da: e dei voti espressi fino alla fine della lettera;
   al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1:
    sopprimere le lettere b) e c)
;
    lettera e):
     sopprimere il numero 1);
     numero 2), sostituire le parole: singole liste non collegate ovunque ricorrano con la seguente: liste;
    sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) procede al riparto di 617 seggi; a tal fine, detrae i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b) del presente testo unico e procede al riparto dei restanti seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui alla lettera b) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
    sopprimere la lettera g);
    sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera b). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero di seggi spettante alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero di collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c).
  In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;”;
    sopprimere la lettera i);
    al comma 28, capoverso Art. 84, sopprimere il comma 4;
   al comma 29, lettera b), sopprimere le parole:, 4.
   all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con la seguente:

Immagine prelevata dal resoconto

1. 96. Cecconi, Toninelli, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 4, secondo periodo, dopo le parole: con metodo proporzionale aggiungere le seguenti: e con l'eventuale assegnazione di un premio di governabilità di 50 seggi;

  Conseguentemente:
   al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera
l), aggiungere in fine, le parole: e i nominativi dei candidati proclamati eletti ai sensi della lettera b) con l'indicazione della lista o della coalizione di liste cui sono collegati;
   al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1:
    lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) la lista o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Verifica poi che essa abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi espressi o che siano ad essa collegati almeno 116 eletti nei collegi uninominali;
    dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) qualora una o entrambe le verifiche di cui al comma 1, lettera e), numero 2-bis), abbiano dato esito positivo, assegna alla lista o alla coalizione di liste ivi individuata 50 seggi come premio di governabilità. Qualora le verifiche di cui al comma 1, lettera e), numero 2-bis), abbiano dato entrambe esito negativo, non assegna alcun seggio come premio di governabilità;
    lettera f) sostituire le parole: e procede con le seguenti: e, nel caso in cui una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e), numero 2-bis), abbiano dato esito positivo, detrae i 50 seggi riservati al premio di governabilità, procede quindi«;
    lettera g), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: »ed eventualmente della lettera e-bis).
   all'articolo 2:
    al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: con metodo proporzionale aggiungere le seguenti: e con l'eventuale assegnazione di un premio di governabilità di 25 seggi;
    al comma 7:
     capoverso «Art. 16», comma 1, lettera
l), aggiungere, in fine, le parole: e i nominativi dei candidati proclamati eletti ai sensi della lettera b) con l'indicazione della lista o della coalizione di liste cui sono collegati;
     capoverso Art. 16-bis, comma 1:
      lettera
e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) la lista o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Verifica poi che essa abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi espressi o che siano ad essa collegati almeno 52 eletti nei collegi uninominali;
     sostituire la lettera f) con le seguenti:
   «f) qualora una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e), numero 2-bis), abbiano dato esito positivo, assegna alla lista o alla coalizione di liste ivi individuata 50 seggi come premio di governabilità. Qualora le verifiche di cui alla lettera e), numero 2-bis), abbiano dato entrambe esito negativo, non assegna alcun seggio come premio di governabilità»;
   g) nel caso in cui una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e), numero 2-bis), abbiano dato esito positivo, procede all'assegnazione del premio di governabilità. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale della lista o della coalizione individuata per 25, individuando il quoziente elettorale di premio. Attribuisce quindi alla lista o coalizione di liste individuata, in ciascuna regione, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di premio risulti contenuto nella sua cifra elettorale regionale. Assegna alla lista o coalizione di liste i seggi che rimangono ancora da attribuirle nelle regioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, nelle Regioni in cui ha avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali regionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di premio;
   h) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto di verbale, l'elenco delle liste e coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2), l'eventuale numero di seggi già attribuito come premio di governabilità e il nome del soggetto cui sono stati assegnati;
    al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1:
     lettera
a), dopo le parole: nei collegi plurinominali della regione aggiungere le seguenti: eventualmente decurtati del numero di seggi già assegnato come premio di governabilità ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera g);
     lettera b), dopo le parole: «lettera a)» aggiungere le seguenti: «eventualmente implementato del numero di seggi assegnato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera g)».
1. 24. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

Subemendamenti all'emendamento Aiello 1.247.

  Alla parte principale, sopprimere le parole: e delle coalizioni di liste.
0. 1. 247. 1. Dadone, Cecconi, Toninelli, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio.

  Alla parte principale, sostituire le parole da: e delle coalizioni di liste sulla base dell'ordine di presentazione fino alla fine della parte principale con le seguenti: secondo il metodo delle preferenze espresse dall'elettore.
0. 1. 247. 2. Toninelli, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino, La Russa.

  Alla parte principale sostituire le parole da: e delle coalizioni di liste sulla base dell'ordine di presentazione fino alla fine della parte principale con le seguenti: sulla base della graduatoria dei voti validi espressi dall'elettore con una o più preferenze.
0. 1. 247. 4. Dadone, Cecconi, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino, Toninelli, La Russa.

  Alla parte principale sostituire le parole da: e delle coalizioni di liste sulla base dell'ordine di presentazione fino alla fine della parte principale con le seguenti: secondo il numero delle preferenze espresse dall'elettore.
0. 1. 247. 3. Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino, Toninelli, La Russa.

  Sostituire le parole da: sulla base dell'ordine di presentazione fino alla fine della parte principale dell'emendamento con le seguenti: secondo il metodo delle preferenze espresse dall'elettore.
0. 1. 247. 5. Dieni, Dadone, Cecconi, D'Ambrosio, Cozzolino, Toninelli, La Russa.

  Alla parte principale sostituire le parole da: sulla base dell'ordine di presentazione fino alla fine della parte principale con le seguenti: sulla base del metodo delle preferenze espresse dall'elettore.
0. 1. 247. 6. D'Ambrosio, Cozzolino, Dieni, Dadone, Cecconi, Toninelli, La Russa.

  Alla parte principale, sostituire le parole da: sulla base dell'ordine di presentazione fino alla fine della parte principale con le seguenti: secondo il numero delle preferenze espresse dall'elettore.
0. 1. 247. 7. Cozzolino, Dieni, Dadone, Cecconi, D'Ambrosio, Toninelli, La Russa.

  Alla parte principale sostituire le parole da: sulla base dell'ordine di presentazione fino alla fine della parte principale con le seguenti: a seguito della verifica delle preferenze assegnate a ciascun candidato.
0. 1. 247. 8. Dieni, Dadone, Cecconi, D'Ambrosio, Cozzolino, Toninelli, La Russa.

  Alla parte principale, sostituire le parole da: sulla base dell'ordine di presentazione fino alla fine della parte principale con le seguenti: sulla base della graduatoria dei voti validi espressi dall'elettore con una o più preferenze.
0. 1. 247. 10. Cozzolino, Dadone, Cecconi, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, La Russa.

  Alla parte principale, sostituire le parole da: sulla base dell'ordine di presentazione fino alla fine della parte principale con le seguenti: secondo la graduatoria risultante dal numero delle preferenze attribuite a ciascun candidato.
0. 1. 247. 9. Cecconi, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Cozzolino, Toninelli, La Russa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste con le seguenti: ai candidati delle liste e delle coalizioni di liste sulla base dell'ordine di presentazione ai sensi degli articoli 83, 83-bis e 84 del presente testo unico.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 17 con le seguenti: sulla base dell'ordine di presentazione delle liste di candidati ai sensi degli articoli 17 e 17-bis del presente testo unico.
1. 247. Aiello.

  Al comma 4, alinea, sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo il capoverso comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Ciascuna lista, con dichiarazione scritta da depositare contestualmente al contrassegno, può richiedere che, su tutto il territorio nazionale, tutti o una parte dei propri candidati siano eletti con il metodo delle preferenze. In tal caso l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. I nomi dei candidati per i quali è possibile esprimere il voto di preferenza dovranno essere stampati con un carattere tipografico differente e riportare, a fianco del nome, un quadrato da barrare per l'espressione del voto come da scheda riportata in allegato.».

  Conseguentemente:
   ai commi 18 e 35, sostituire l'allegato 3 con il seguente

ALLEGATO 3
(articolo 1, comma 4, lettera b)

Immagine prelevata dal resoconto

   al comma 19, lettera b):
    sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti;
    aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  
«Nel caso di cui al comma 2-bis dell'articolo 4 l'elettore esprime il voto di preferenza barrando il riquadro posto accanto al nominativo del candidato prescelto»;
   al comma 28, capoverso articolo 84, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Per le liste che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 4, comma 2-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».
   all'articolo 2:
    comma 3, lettera
c), capoverso comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: presentati secondo un ordine numerico.
    al comma 4, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: nell'ordine numerico di presentazione;
    al comma 5, capoverso Art. 14, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. Ciascuna lista, con dichiarazione scritta da depositare contestualmente al contrassegno, può richiedere che, su tutto il territorio nazionale, tutti o una parte dei propri candidati siano eletti con il metodo delle preferenze. In tal caso l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. I nomi dei candidati per i quali è possibile esprimere il voto di preferenza dovranno essere stampati con un carattere tipografico differente e riportare, a fianco del nome, un quadrato da barrare per l'espressione del voto»;
    al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: in base al numero di preferenze conseguite;
    ai commi 4 e 15, sostituire l'allegato 4 con il seguente:

ALLEGATO 4
(articolo 2, commi 4 e 15)

Immagine prelevata dal resoconto

1. 255. La Russa.

Subemendamenti all'emendamento Mottola 1.263.

  Sopprimere, ovunque ricorra, la parola: unitariamente.

  Conseguentemente, sostituire ovunque ricorrano le parole da: della lista fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: di una lista e di un candidato nel collegio uninominale.

0. 1. 263. 2. Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio.

  Sopprimere ovunque ricorrano le parole da: unitariamente fino a lista con le seguenti: su un'unica scheda in favore dei candidati con una o più preferenze di una lista.

  Conseguentemente, ovunque ricorrano sopprimere le parole: ad essa collegato.
0. 1. 263. 1. Cecconi, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Cozzolino, Toninelli.

  Al comma 4, sostituire il capoverso comma 2 con il seguente:
  
«2. Il voto si esprime unitariamente su un'unica scheda in favore della lista e del candidato nel collegio uninominale ad essa collegato».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, capoverso ART. 14:
   al comma 1, premettere il seguente periodo:
Il voto si esprime unitariamente su un'unica scheda in favore della lista e del candidato nel collegio uninominale ad essa collegato;
   al comma 3, sostituire le parole: 59 e 59-bis con le seguenti: 58, 59 e 59-bis.
1. 263. Mottola.

  Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: dispone di un voto da esprimere fino alla fine del capoverso con le seguenti: ha il diritto di esprimere il voto sia per la scelta della lista sia per il nominativo del candidato.
1. 259. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: dispone di un voto da esprimere con le seguenti: esprime il proprio voto.

  Conseguentemente:
   al comma 10, lettera
d) capoverso comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: né superiore a quattro;
   al comma 19:
    lettera
b), sostituire le parole: comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale con le seguenti: sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato della medesima lista nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che precede nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale;
    sostituire la lettera c) con la seguente:
     c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
  «Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato, collegato alla lista, nel collegio uninominale.
  Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista.
  L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;
   sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.
  3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e/o uno o due segni sui nomi di candidati al collegio plurinominale collegati al contrassegno di una lista cui il candidato all'uninominale non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.
  4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.»;
   al comma 22:
    sostituire la lettera
a) con la seguente:
   a) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;
    sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 3-bis dopo le parole: «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;
   sostituire il comma 24 con il seguente:
  24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   al comma 25, capoverso Art. 77, apportare le seguenti modifiche:
    sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;
    sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;
    sostituire la lettera h) con la seguente:
   «h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;
    sostituire la lettera i) con la seguente:
   «i) determina il totale dei voti di lista della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste in coalizione e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;
    sostituire la lettera l) con la seguente:
   «l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista ad essa collegata, la cifra elettorale delle liste non collegate ad alcuna coalizione, nonché il totale dei voti validi della circoscrizione;»;
   al comma 26, capoverso articolo 83, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
    alla lettera b) sostituire le parole da: delle cifre elettorali fino alla fine della lettera, con le seguenti: dei voti validi di ciascuna circoscrizione;
    dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
determina il totale nazionale dei voti validi conseguiti da tutte le liste. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista;
    alla lettera c) sostituire le parole: all'1 per cento del totale con le seguenti: al 3 per cento dei voti conseguiti a livello nazionale da tutte le liste collegate e non collegate a coalizioni;
   al comma 28, capoverso articolo 84:
    comma 1, sostituire le parole:
di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute;
    sopprimere i commi da 3 a 7;
   al comma 30 sopprimere la lettera a);
   all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
    al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: né superiore a quattro;
    al comma 5, sostituire il capoverso Art. 14, con il seguente:
  «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.
  2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.
  3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista.
  7. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato»;
   al comma 7:
    capoverso Art. 16, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

     sostituire la lettera c) con la seguente:
   «c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;»;
     sostituire la lettera g) con la seguente:
   «g) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;»;
    sostituire la lettera h) con la seguente:
   «h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;
    sostituire la lettera i) con la seguente:
   «i) determina il totale dei voti della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste in coalizione e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;
    sostituire la lettera l) con la seguente:
   «l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista ad essa collegata, la cifra elettorale delle liste non collegate ad alcuna coalizione, nonché il totale dei voti validi della regione;»;
    capoverso ART. 16-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
     alla lettera b) sostituire le parole da: delle cifre elettorali fino alla fine della lettera con le seguenti: dei voti validi di ciascuna regione;
     dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
determina il totale nazionale dei voti validi conseguiti da tutte le liste nella regione. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista;
    al comma 9, capoverso articolo 17-bis, comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.
1. 11. Fratoianni, Marcon, Civati, Costantino, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina, Pastorino.

  Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: dispone di un voto da esprimere con le seguenti: esprime il proprio voto.

  Conseguentemente:
   al comma 10, lettera d), capoverso, sopprimere le parole: né superiore a quattro;
   al comma 19:
    lettera
b), sostituire le parole: comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale con le seguenti: sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato della medesima lista nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che precede nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale;
    sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
  «Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista»;
   sostituire il comma 21 con il seguente:
  
21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.
  3. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto»;
   al comma 22, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 3, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste»;
    al comma 22, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;
   sostituire il comma 24 con il seguente:
  24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   al comma 25, capoverso Art. 77, apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire la lettera c) con la seguente:
   «c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;»;
    b) sostituire la lettera g) con la seguente:
   «g) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato»;
    c) sostituire la lettera h) con la seguente:
   «h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;
    d) sostituire la lettera i) con la seguente:
   «i) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione»;
    e) sostituire la lettera l) con la seguente:
   «l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista ad essa collegata, la cifra elettorale delle liste non collegate ad alcuna coalizione, nonché il totale dei voti validi della circoscrizione»;
   10) al comma 26, capoverso Art. 83, apportare le seguenti modifiche:
    a) alla lettera b) sostituire le parole da: delle cifre elettorali sino alla fine della lettera con le seguenti: dei voti validi di ciascuna circoscrizione;
    b) dopo la lettera b) inserire la seguente:
   «b-bis) determina il totale nazionale dei voti validi conseguiti da tutte le liste. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista;»;
    c) alla lettera c) sostituire le parole a: «inferiori all'1 per cento del totale» con le seguenti: «inferiori all'3 per cento del totale dei voti conseguiti a livello nazionale da tutte le liste collegate e non collegate a coalizioni»;
   11) al comma 28, capoverso Art. 84 comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.;
   12) al comma 28, capoverso articolo 84, sopprimere i commi da 3 a 7;
   13) al comma 30 sopprimere la lettera a);

  Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
   al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: né superiore a quattro;
   al comma 5, sostituire il capoverso articolo 14, con il seguente:
  «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.
  2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.
  3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista.»;
   3) al comma 7, capoverso articolo 16, apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;
    sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;
    sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;;
    d) sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;
    e) sostituire la lettera l) con la seguente:
   «l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista ad essa collegata, la cifra elettorale delle liste non collegate ad alcuna coalizione, nonché il totale dei voti validi della regione»;
   al comma 7, capoverso Art. 16-bis, apportare le seguenti modifiche:
    alla lettera b) sostituire le parole: delle cifre elettorali sino alla fine della lettera con le seguenti: dei voti validi di ciascuna regione;
    b) dopo la lettera b) inserire la seguente:
   «b-bis) determina il totale nazionale dei voti validi conseguiti da tutte le liste nella regione. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista;»;
    alla lettera c) sostituire le parole a: «inferiori all'1 per cento del totale» con le seguenti: « inferiori all'3 per cento del totale dei voti conseguiti a livello nazionale da tutte le liste collegate e non collegate a coalizioni»;
   al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.
1. 9. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina, Pastorino.

  Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: dispone di un voto da esprimere con le parole: esprime il proprio voto.

  Conseguentemente:
   al comma 19:
    lettera
b), sostituire le parole: comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale con le seguenti: sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale;
    sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
  «Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.
  L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato»;
   sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.
  3. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto»;
   al comma 22:
    sostituire la lettera
a) con la seguente:
   a) al comma 3 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste»;
    sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;
    sostituire il comma 24 con il seguente:
  24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
   al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   «d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;»;
   al comma 28, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute;
   al comma 30, sopprimere la lettera a);
   all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
    al comma 5, sostituire il capoverso Art. 14, con il seguente:
  «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.
  2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.
  3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.
  7. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato»;
   al comma 7:
    capoverso Art. 16, comma 1, sostituire la lettera
d) con la seguente:
   «d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;»;
   al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.
1. 13. Fratoianni, Civati, Costantino, Marcon, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina, Pastorino.

  Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: dispone di un voto da esprimere con le seguenti: esprime il proprio voto.

  Conseguentemente:
   al comma 19:
    lettera
b), sostituire le parole: comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale con le seguenti: sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale;
    sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
  «Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione»;
   sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.
  3. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto»;
   al comma 22:
    sostituire la lettera
a) con la seguente:
   a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste»;
    sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;
   sostituire il comma 24 con il seguente:
  24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;
   al comma 28, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute;
   al comma 30, sopprimere la lettera a);
   all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:
    al comma 5, sostituire il capoverso Art. 14, con il seguente:
  «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.
  2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.
  3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.
  5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione»;
   al comma 7:
    capoverso Art. 16, comma 1, sostituire la lettera
e) con la seguente:
   «e) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;»;
   al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 1 sostituire le parole: di presentazione con le seguenti: di preferenze ricevute.
1. 12. Marcon, Costantino, Civati, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina, Pastorino.

  Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: dispone di un voto da esprimere con le seguenti: esprime il proprio voto.

  Conseguentemente:
   al comma 19, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
  «Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale.
  L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato»;
   sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.
  3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e uno o due segni sui nomi di candidati al collegio plurinominale collegati al contrassegno di una lista cui il candidato all'uninominale non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.
  4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto».
   all'articolo 2, comma 5, capoverso Art. 14, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato».
1. 7. Fratoianni, Marcon, Civati, Costantino, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina, Pastorino.

  Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso, con le seguenti: due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta.

  Conseguentemente:
   al comma 18, capoverso
Art. 31:
    sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Le schede recano, in una, il contrassegno della lista con a fianco elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale e, nell'altra, all'interno di uno stesso rettangolo, il nome del candidato nel collegio uninominale nonché il contrassegno della lista al quale è collegato. Nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, i contrassegni delle liste sono inseriti all'interno di uno stesso rettangolo. Il voto espresso a favore del candidato nel collegio uninominale non si estende alla lista o liste cui è collegato»;
    sopprimere i commi 3 e 4.
    ai commi 18 e 35, all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con le tabelle allegate.

Allegato 3
Tabella A-bis

Immagine prelevata dal resoconto

Tabella A-bis.1

Immagine prelevata dal resoconto

   al comma 19:
    lettera b), capoverso, primo periodo:
     sostituire le parole:
il voto con le seguenti: un voto;
     sostituire le parole da: un segno, fino alla fine della lettera, con le seguenti: per la scelta della lista un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e un voto tracciando un segno sulla scheda per la scelta del candidato nel collegio uninominale sul nome del candidato prescelto;
    sopprimere la lettera c);
    sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. L'articolo 59-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
   all'articolo 2:
    ai commi 4 e 15, allegato 4, sostituire la tabella A con le tabelle allegate.

Tabella A

Immagine prelevata dal resoconto

Tabella A-bis

Immagine prelevata dal resoconto

    al comma 5, capoverso Art. 14:
     sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  «1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta»;
    al comma 3, sostituire le parole: dagli articoli 59 e 59-bis con le seguenti: dall'articolo 59;
1. 57. Quaranta, D'Attorre, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino, Laforgia.

  Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso, con le seguenti: due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta.

  Conseguentemente:
   al comma 19:
    lettera b), capoverso, primo periodo:
     sostituire le parole:
il voto con le seguenti: i voti;
     sostituire le parole da: plurinominale fino alla fine della lettera, con le seguenti: e tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale;
     sopprimere la lettera c);
    sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. L'articolo 59-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato;
   all'articolo 2, comma 5, capoverso Art. 14:
    sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  «1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime i voti tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale»;
    al comma 3, sostituire le parole: dagli articoli 59 e 59-bis con le seguenti: dall'articolo 59;
   all'articolo 3:
    comma 1, alinea, sostituire le parole:
trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni;
    comma 4, primo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
1. 261. Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta, Laforgia.

  Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso, con le seguenti: due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta.

  Conseguentemente:
   al comma 19:
    lettera b), capoverso, primo periodo:
     sostituire le parole:
il voto con le seguenti: i voti;
     sostituire le parole da: plurinominale fino alla fine della lettera, con le seguenti: e tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale;
     sopprimere la lettera c);
     sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. L'articolo 59-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato;
   all'articolo 2, comma 5, capoverso Art. 14:
    sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  «1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime i voti tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale»;
    al comma 3, sostituire le parole: dagli articoli 59 e 59-bis con le seguenti: dall'articolo 59.
1. 56. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino, Laforgia.

  Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso, con le seguenti: due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista.

  Conseguentemente:
   al comma 18, capoverso
Art. 31:
    sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Le schede recano, in una, il contrassegno della lista con a fianco elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale e, nell'altra, all'interno di uno stesso rettangolo, il nome del candidato nel collegio uninominale nonché il contrassegno della lista al quale è collegato. Nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, i contrassegni delle liste sono inseriti all'interno di uno stesso rettangolo. Il voto espresso a favore del candidato nel collegio uninominale non si estende alla lista o liste cui è collegato»;
    sopprimere i commi 3 e 4.
    ai commi 18 e 35, all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con le tabelle allegate.

Immagine prelevata dal resoconto

Tabella A-bis.1

Immagine prelevata dal resoconto

   al comma 19:
    lettera b), capoverso, primo periodo:
     sostituire le parole:
il voto con le seguenti: un voto;
     sostituire le parole da: un segno, fino alla fine della lettera, con le seguenti: per la scelta della lista un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e un voto tracciando un segno sulla scheda per la scelta del candidato nel collegio uninominale sul nome del candidato prescelto;
    sopprimere la lettera c);
   sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. L'articolo 59-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
   all'articolo 2:
    ai commi 4 e 15, allegato 4, sostituire la tabella A con le tabelle allegate.

Immagine prelevata dal resoconto

Tabella A-bis

Immagine prelevata dal resoconto

    al comma 5, capoverso Art. 14:
     sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  «1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista.»;
    al comma 3, sostituire le parole: dagli articoli 59 e 59-bis con le seguenti: dall'articolo 59;
1. 260. Toninelli, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

  Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: un voto con le seguenti: due voti.

  Conseguentemente:
   al comma 19:
    lettera
b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: esprime fino alla fine della lettera, con le seguenti: può esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quella lista. Può altresì esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quest'ultimo;
    sopprimere la lettera c);
   sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato;
   al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e dei voti espressi a favore fino al termine della lettera;
   all'articolo 2, comma 5, capoverso
Art. 14, comma 3, sostituire le parole: dagli articoli 59 e 59-bis con le seguenti: dall'articolo 59.
1. 90. Toninelli, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Cecconi.

  Al comma 4, capoverso Art. 4, comma 2, sostituire le parole da: da esprimere fino alla fine del comma con le seguenti: per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo«.

  Conseguentemente:
   al comma 18, capoverso Art. 31:
    sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
  2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a destra, due linee orizzontali per l'indicazione delle eventuali preferenze.
  3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i contrassegni di ciascuna lista sono posti all'interno di un rettangolo con a fianco le due linee orizzontali per l'eventuale espressione delle preferenze;
   ai commi 18 e 35, sostituire la Tabella A-bis con la seguente:

Immagine prelevata dal resoconto

   al comma 19:
    alla lettera
b), capoverso:
     al primo periodo, sopprimere le parole da:
e i nominativi dei candidati fino a plurinominale;
     aggiungere, in fine, il seguente periodo: Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali; in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;
    sopprimere la lettera c);
   sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 1 e 5 sono abrogati;
   al comma 22, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
    a) al comma 3:
     1) al terzo periodo, dopo le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono inserite le seguenti: «e il candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;
     2) al quarto periodo, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   sostituire il comma 24 con il seguente:
  24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «voti di preferenza», sono aggiunte le seguenti: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
    e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    e-ter) per ciascuna lista circoscrizionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   al comma 28, capoverso Art. 84:
    al comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;
    al comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: secondo l'ordine decrescente con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;
    ai commi 4 e 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: secondo l'ordine decrescente con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente;
   al comma 29, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole da: la lista fino alla fine della lettera, con le seguenti: ha ottenuto il numero maggiore di preferenze;
   al comma 32, lettera c), capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Può altresì esprimere una o due preferenze in favore di candidati della lista; in caso di espressione di due preferenze, l'elettore deve scegliere candidati di sesso diverso.
    all'articolo 2:
    comma 4:
     lettera
a), capoverso, secondo periodo:
      sopprimere le parole da:
ai nominativi dei candidati secondo, fino a: presentazione e
      sostituire le parole: e sui aggiungere le seguenti: che riportano due righe orizzontali per l'espressione degli eventuali voti di preferenza. I contrassegni di ciascuna lista unitamente ai nominativi dei candidati della lista regionale e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali sono altresì riportati sui;
     lettera b), sostituire l'allegato 4 con il seguente:

Immagine prelevata dal resoconto

     comma 5, capoverso Art. 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale con le seguenti: potendo anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo;
    comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
     e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste regionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
     e-ter) per ciascuna lista regionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista:.
1. 55. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Kronbichler, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino, Laforgia.

  Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da:, corredato fino alla fine del comma, con le seguenti:. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica«.

  Conseguentemente:
   al comma 10, lettera d), capoverso comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:, presentati secondo un ordine numerico;
   al comma 16, numero 2), sopprimere le parole: nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3,;
   ai commi 18 e 35, sostituire l'allegato 3 con il seguente:

Allegato 3
(articolo 1, commi 18 e 35)

Immagine prelevata dal resoconto

   al comma 28, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: in base al numero di preferenze conseguite.
   all'articolo 2:
    al comma 3, lettera
c), capoverso comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: presentati secondo un ordine numerico.
    al comma 4, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: nell'ordine numerico di presentazione;
    al comma 5, capoverso Art. 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica;
    al comma 9, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire le parole: secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: in base al numero di preferenze conseguite;
    ai commi 4 e 15, sostituire l'allegato 4 con il seguente:

ALLEGATO 4
(articolo 2, commi 4 e 15)

  

Immagine prelevata dal resoconto

1. 256. La Russa.

  Al comma 4, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, nonché di un voto di preferenza a favore di uno dei candidati della lista prescelta.

  Conseguentemente:
   al comma 18, capoverso Art. 31:
    comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:
sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione con le seguenti: è stampata una linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza;
    comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale con le seguenti: la linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza;
    comma 4, primo periodo, sostituire le parole: i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale con le seguenti: la linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza;
   ai commi 18 e 25, sostituire la tabella A-bis con la seguente:

Immagine prelevata dal resoconto

   al comma 19, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale con le seguenti:. L'elettore può anche esprimere un voto di preferenza, scrivendo il nominativo di un candidato della lista prescelta;
   al comma 22:
    lettera
a):
     numero 1), aggiungere, in fine, le parole:, nonché del candidato cui è attribuita la preferenza;
     sostituire il numero 2.2) con il seguente:
     
2.2) al quarto periodo, dopo le parole «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
    sostituire la lettera b), con la seguente:
   b)
al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;
   sostituire il comma 23 con il seguente:
  24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: «di preferenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale».;
   al comma 25, capoverso ART. 77, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
   f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi plurinominali. Tale cifra è data dai voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle singole sezioni elettorali del collegio;
   f-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
   al comma 28, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire la parola: presentazione con le seguenti: cui all'articolo 77, comma 1, lettera f-ter);
   al comma 30, lettera a), sostituire la parola: presentazione con le seguenti: cui all'articolo 77, comma 1, lettera f-ter);
1. 95. Toninelli, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Al comma 4, capoverso comma 2 , aggiungere, in fine, le parole:, a fianco di ciascuno dei quali viene riportato graficamente sul lato opposto a quello del contrassegno un riquadro vuoto. Pur essendo la lista bloccata nell'ordine di presentazione proposto, ogni elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza per il nominativo del candidato o dei candidati nei collegi plurinominali prescelti. In caso di espressione di seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di genere diverso rispetto al primo.

  Conseguentemente:
   al comma 19:
    sostituire la lettera b) con la seguente:

     b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale collegata. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti ovvero apportando una croce sul riquadro a fianco di ciascun nominativo preferito»;
    sostituire la lettera c) con la seguente:
     c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti ovvero apportando una croce sul riquadro a fianco di ciascun nominativo preferito»;
   al comma 21, lettera a), sostituire i capoversi commi 2 e 3 con i seguenti:
  «2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista dei candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido ai fini della lista.
  3. Se l'elettore traccia un segno comunque apposto sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo».;
   al comma 22:
    sostituire la lettera a) con la seguente:

     a) al comma 3 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza, nonché il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione del collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale insieme con il segretario prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Prende altresì nota dei voti di preferenza espressi in ciascuna lista»;
     sostituire la lettera b) con la seguente:
     b) al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito seguente: «Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza, nonché i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   al comma 25, capoverso 77, comma 1:
    sopprimere la lettera c);
    sostituire la lettera d) con la seguente:

  «d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale»;
   dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
    «f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
    f-ter) per ciascun collegio plurinominale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista»;
    sopprimere le lettere g), h) e i);
   al comma 28, capoverso articolo 84:
    sostituire il comma 1 con il seguente:

  «1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale verifica, per ciascuna lista in ogni collegio plurinominale, se vi siano candidati che abbiano ottenuto un numero di preferenze superiore al 30 per cento dei voti ottenuti dalla lista. Qualora la verifica di cui al precedente periodo dia esito negativo, proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione. Qualora, invece, la verifica di cui al primo periodo del precedente comma accerti la presenza di uno o più candidati che abbiano ricevuto un numero di preferenze superiore alla soglia ivi indicata, l'Ufficio ordina tali candidati in ragione del numero di preferenze ottenute cui fa succedere gli altri candidati che non hanno superato la soglia fissata al primo periodo mantenendo, per quest'ultimo, l'originaria sequenza di presentazione e proclama eletti in tale ordine i candidati del collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto»;
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: procedendo secondo l'ordine decrescente fino alla fine del comma con le seguenti: procedendo secondo le modalità di cui al comma 1. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, con le medesime modalità previste ai sensi del comma 1;
   al comma 30, sostituire la lettera. a) con la seguente:
    a) al comma 1, le parole da: «sopravvenuta» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sopravvenuta, in un collegio plurinominale, è attribuito nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, con le modalità di cui all'articolo 84».
   all'articolo 2:
    al comma 5, capoverso articolo 14, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  «1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e, anche in forma disgiunta, sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale, non collegata ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti.
  2. L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti»;
    al comma 9, capoverso articolo 17-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, applicando le disposizioni di cui all'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»
1. 257. Gigli.

  Al comma 4, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento delle preferenze espresse.
1. 262. Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cecconi, Cozzolino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) i presidenti delle Giunte regionali;».
1. 27. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:
  «Art. 8. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono essere candidati a deputato se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale.
  2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati, esclusi quelli onorari, che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari da almeno due anni.
  4. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei due anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni inquirenti, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.
  5. I magistrati di cui al comma precedente se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello, nonché presso le rispettive Procure generali, possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza. I magistrati di cui al comma precedente se già in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo possono essere ricollocati presso la Procura generale presso la Corte di cassazione, ove in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di legittimità».
1. 31. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
  «I magistrati candidati e non eletti sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni giudicanti in organismi collegiali per un periodo di due anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno due anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.

  I magistrati eletti non possono tornare ad assolvere le funzioni svolte prima dell'assunzione della carica elettiva e, salvo che non richiedano il collocamento a riposo avendone i requisiti, sono inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato».
1. 30. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
   5-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:
  «Art. 13-bis. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto legislativo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione del candidato o dei candidati, rispettivamente in ciascun collegio uninominale e in ciascun collegio plurinominale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da parte degli elettori di ciascun collegio elettorale, uninominale e plurinominale.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) stabilire che le elezioni primarie sono indette, per i partiti e i movimenti politici che intendono prendere parte alle elezioni, con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica indice le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in una domenica antecedente di almeno quindici giorni alla data di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni politiche;
   b) definire le modalità e i termini entro i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura;
   c) stabilire che una persona può candidarsi alle elezioni primarie in un collegio uninominale e/o nel numero massimo di collegi plurinominali in cui può candidarsi alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica;
   d) stabilire che le liste dei candidati alle elezioni primarie, tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascun collegio plurinominale e a tre candidati per ciascun collegio uninominale;
   e) stabilire che, nei collegi plurinominali, deve essere rispettata la parità di genere. Nel caso in cui vi sia un numero dispari di candidati, un genere può prevalere di un'unità, purché, nel complesso dei collegi, rispettivamente uninominali e plurinominali, a livello nazionale, per ciascuna lista o coalizione di liste nessuno dei due generi sia rappresentato in misura superiore al 60 per cento;
   f) stabilire che ciascun elettore può partecipare alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche;
   g) stabilire che sono elettori coloro i quali sono iscritti nelle liste elettorali, rispettivamente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e coloro i quali al momento dello svolgimento delle elezioni primarie non lo siano per non avere ancora raggiunto l'età minima richiesta, nel caso in cui essa sia comunque conseguita alla data per la quale sono indette le elezioni politiche;
   h) stabilire che il voto è espresso su schede separate per il collegio uninominale e per quello plurinominale, sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica;
   i) prevedere che l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche avviene attraverso l'indicazione di uno o due candidati alle elezioni primarie; se il voto è espresso per due candidati, essi devono essere di genere diverso, pena l'annullamento del voto;
   l) stabilire che, relativamente ai collegi plurinominali, le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai partiti o movimenti politici che hanno preso parte alle elezioni primarie, in ciascun collegio, vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati in tale collegio, salvo i limiti imposti dal rispetto delle norme del presente testo unico che prevedono l'ordine alternato di genere. Nel caso in cui sulla base dei voti conseguiti non sia possibile rispettare la previsione per cui nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista a livello nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, si procede alle modifiche necessarie a partire dal collegio in cui la differenza tra il candidato del genere rappresentato in misura eccedente la percentuale consentita supera del minore numero di voti quello dell'altro genere, fino al raggiungimento della quota stabilita dalla legge;
   m) stabilire che, nel collegio uninominale, è candidato chi ha riportato, per la lista o la coalizione di liste, il maggior numero di voti nelle elezioni primarie. Nel caso in cui ciò non consenta di rispettare la previsione per cui nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista o coalizione di liste a livello nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, si procede alle sostituzioni necessarie a partire dal collegio in cui la differenza tra il candidato del genere rappresentato in misura eccedente la percentuale consentita supera del minore numero di voti quello dell'altro genere, fino al raggiungimento della quota stabilita dalla legge;
   n) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la libertà e la segretezza;
   o) prevedere che in ciascuna circoscrizione sia istituita una commissione elettorale competente a dichiarare i risultati delle elezioni primarie svolte per i collegi uninominali e plurinominali presenti nell'ambito della stessa».
1. 264. Civati, Andrea Maestri, Brignone, Pastorino.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale sede i contenuti dello statuto previsti dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, non possono costituire oggetto di valutazione ai fini della presentazione dei candidati e delle liste».
1. 265. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio.

  Al comma 7, capoverso Art. 14-bis, comma 2 sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente:
   al comma 10, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere il terzo periodo;
   al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo;
   all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.
1. 85. Cecconi, Toninelli, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 7, capoverso Art. 14-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La coalizione non può comprendere più di cinque simboli.
1. 267. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 7, capoverso Art. 14-bis, sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 4, sostituire le parole:, 2 e 3 con le seguenti: e 2.
1. 34. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

  Al comma 7, capoverso Art. 14-bis, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da:, nel quale dichiarano il nome e cognome fino alla fine del comma 3.
1. 46. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino, Laforgia.

  Al comma 7, capoverso Art. 14-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da:, nel quale dichiarano il nome e cognome fino alla fine del comma 3 con il seguente periodo:. Le liste collegate in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono tenute al deposito di un programma elettorale comune.
1. 47. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino, Laforgia.

  Al comma 7, capoverso Art. 14-bis, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I partiti o i gruppi politici organizzati uniti in coalizione possono depositare il medesimo programma.
1. 254. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

  Al comma 7, capoverso Art. 14-bis, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di cui al comma 2, le liste collegate depositano un unico programma comune nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della coalizione.
1. 93. Cecconi, Toninelli, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 7, capoverso Art. 14-bis, comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A pena di inammissibilità della lista non può essere indicato quale capo della forza politica ai fini della presente dichiarazione chi in base alle leggi vigenti al momento del deposito del programma elettorale non possa essere candidato e non possa comunque ricoprire la carica di deputato.
1. 78. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole «relativi documenti», sono inserite le seguenti: «nonché di un rappresentante effettivo e di uno supplente incaricato di effettuare il deposito di cui all'articolo 21-bis».

  Conseguentemente:
   al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1:
     primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
, a pena di invalidità delle candidature in eccesso;
     secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso;
   dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
    13-bis. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:
  «Art. 21-bis. – 1. Entro i termini di cui all'articolo 20, primo comma, il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, deposita, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, una dichiarazione che attesta il rispetto delle disposizioni sull'equilibrio di genere di cui all'articolo 18-bis, comma 3.1.
  2. Nella dichiarazione, ciascun partito o gruppo politico organizzato indica, per ciascuna circoscrizione, il genere del candidato o della candidata capolista ed il numero dei candidati presentati nei collegi uninominali, divisi per genere. In alternativa all'indicazione del numero dei candidati, il partito può attestare che nelle candidature presentate nei collegi uninominali nessuno dei due generi è rappresentato in misura superiore al 60 per cento in ciascuna circoscrizione.
  3. L'Ufficio centrale nazionale verifica il rispetto delle disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 3.1, e trasmette immediatamente la dichiarazione agli uffici centrali circoscrizionali.
  4. In caso di violazione dell'articolo 18-bis, comma 3.1, l'Ufficio centrale nazionale, prima della trasmissione di cui al comma 3, procede a riequilibrare le candidature dei capolista, sostituendo l'indicazione di candidati del genere sovrarappresentato con l'indicazione di candidati del genere sottorappresentato, secondo l'ordine crescente della popolazione delle circoscrizioni, fino ad assicurare il rispetto del citato comma 3.1. Ai fini del riequilibrio di genere dei candidati nei collegi uninominali, la sostituzione dell'indicazione avviene a partire dalla circoscrizione in cui è maggiore il divario di genere tra i candidati della lista; a parità, viene seguito l'ordine crescente della popolazione».
   al comma 14, sostituire la lettera e) con la seguente:
    e) il numero 6-bis) è sostituito dai seguenti:
  «6-bis) assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3.1, verificando la conformità della candidatura del capolista e delle candidature nei collegi uninominali alla dichiarazione trasmessa dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 21-bis, commi 3 e 4; in caso di difformità per la candidatura di capolista, inverte l'ordine dei generi nella lista; in caso di difformità nel numero di candidature nei collegi uninominali, procede alla sostituzione di candidati del genere sovrarappresentato con candidati del genere sottorappresentato della lista di supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, secondo l'ordine crescente della popolazione dei collegi uninominali.
  6-bis.1) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati in ciascun collegio uninominale all'Ufficio centrale nazionale, il quale dichiara l'invalidità delle candidature che non rispettano i requisiti dell'articolo 19, comunicando i risultati di questa verifica agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:»;
   all'articolo 2, comma 3:
    lettera
c), capoverso comma 4-bis:
      primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso;
      secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso;
     aggiungere, in fine, la seguente lettera:
     d) al comma 5, le parole: «e 21» sono sostituite dalle seguenti: «, 21 e 21-bis».
1. 61. Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino, Laforgia.

  Al comma 10, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2.000 con le seguenti: 250 e da non più di 400.
1. 72. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 10, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2.000 con le seguenti: 750 e da non più di 1.000.

  Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 3.
1. 268. Mucci, Catalano, Quintarelli, Galgano, Menorello.

  Al comma 10, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2.000 con le seguenti: 750 e da non più di 1.000.
1. 21. Distaso, Latronico.

  Al comma 10, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2.000 con le seguenti: 750 e da non più di 1.200.

  Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 3, 4 e 5.
1. 1. Marcon, Costantino, Civati, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina, Pastorino.

  Al comma 10, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 1500 e da non più di 2000 con le seguenti: 750 e da non più di 1500.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera
b):
    all'alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti;
    al capoverso 1-bis premettere il seguente:
  «1.1. Le liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla homepage, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
   all'articolo 3 sopprimere il comma 7.
1. 15. Costantino, Marcon, Civati, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina, Pastorino.

  Al comma 10, lettera a), sostituire il secondo periodo con i seguenti: Ciascuna lista, a pena di inammissibilità, deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali di almeno la metà più una delle circoscrizioni, salvo che non si tratti di liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate in una circoscrizione corrispondente a o compresa in una Regione a statuto speciale. L'ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6).

  Conseguentemente, al comma 14, capoverso lettera e), numero 1.2) sostituire le parole: agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19 con le seguenti: agli articoli 18-bis, commi 1 e 3.1, e 19.
1. 5. Fratoianni, Civati, Marcon, Costantino, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

  Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le componenti parlamentari come regolamentate dalle Camere di appartenenza, costituite prima dell'approvazione della presente disposizione, necessitano della sottoscrizione di un quinto del numero di sottoscrizioni indicate nel primo periodo.
1. 74. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
  a-bis) al comma 1, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il sindaco, su richiesta di partiti o gruppi politici organizzati che hanno presentato liste di candidati delega, entro 15 giorni dalla richiesta, la funzione di autenticatore a cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. I cittadini così delegati hanno competenza ad autenticare le firme raccolte nel territorio del comune in cui è stata loro concessa la delega. I cittadini delegati dal sindaco sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale».
1. 77. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 10, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «o da un avvocato iscritto nell'albo dell'Ordine degli Avvocati che comprenda il territorio del comune ove è raccolta la sottoscrizione».
1. 122. Galgano, Menorello, Catalano, Mucci.

  Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, senza ulteriori oneri per lo Stato, attraverso l'utilizzo delle modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni per l'acquisizione di atti giuridici da utenti identificati ai sensi di legge con modalità digitali. In tali casi non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni».

  Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 7.
1. 199. Quintarelli, Mazziotti di Celso, Menorello, Galgano, Mucci, Marzano, Barbanti, Coppola, Dallai, Cozzolino.

  Al comma 10, lettera b), all'alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Conseguentemente:
   al capoverso 1-bis premettere il seguente:
    «1.1. Le liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla homepage, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

  Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 7.
1. 6. Civati, Costantino, Fratoianni, Marcon, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina, Pastorino.

  Al comma 10, lettera d), capoverso comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: né superiore a quattro.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: né superiore a quattro.
1. 3. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino, Daniele Farina, Pastorino.

  Al comma 9, lettera e), capoverso «3.1», sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, sopprimere il primo periodo.
1. 191. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 10, lettera e), capoverso «3.1», sopprimere il primo periodo.
1. 32. Parisi, Zanetti, Sottanelli, Auci.

  Al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, premettere le parole: A pena di inammissibilità,
1. 133. Galgano, Mucci, Catalano.

  Al comma 10, lettera e), capoverso 3.1., sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «Fatte salve le candidature dei parlamentari eletti nella legislatura in corso al momento della presentazione delle liste, per le quali non si tiene conto dei generi, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.»

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso «4-bis» sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «Fatte salve le candidature dei parlamentari eletti nella legislatura in corso al momento della presentazione delle liste, per le quali non si tiene conto dei generi, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima».
1. 273. Bianconi.

  Al comma 10, lettera e), capoverso 3.1, primo periodo, sostituire le parole da: candidature fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: liste nei collegi uninominali e plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi. Il candidato di coalizione nei collegi uninominali è riferito a ciascuna delle liste coalizzate.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso «4-bis» sostituire i primi due periodi con i seguenti: «Nel complesso delle liste nei collegi uninominali e plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi.»
1. 271. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 10, lettera e), capoverso 3.1, primo periodo, sostituire le parole da: ogni lista fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: ciascuna lista a livello nazionale nei collegi uninominali e in posizione di capolista nei collegi plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi. Il candidato di coalizione nei collegi uninominali è riferito a ciascuna delle liste coalizzate.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso «4-bis» sostituire i primi due periodi con i seguenti: Nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista a livello nazionale nei collegi uninominali e in posizione di capolista nei collegi plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi.
1. 270. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire la parola: nazionale con la seguente: circoscrizionale.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso:
    al medesimo periodo, sostituire le parole:
in misura superiore al 60 per cento con le seguenti:, a pena di inammissibilità, in misura superiore al 50 per cento;
    al secondo periodo:
     sostituire la parola:
nazionale con la seguente: circoscrizionale;
     sostituire le parole: in misura superiore al 60 per cento con le seguenti:, a pena di inammissibilità, in misura superiore al 50 per cento;
    sostituire il terzo periodo con il seguente: L'Ufficio centrale circoscrizionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma;
   all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso 4-bis:
    al primo periodo, sostituire le parole: in misura superiore al 60 per cento con le seguenti:, a pena di inammissibilità, in misura superiore al 50 per cento;
    al secondo periodo, sostituire le parole: in misura superiore al 60 per cento con le seguenti:, a pena di inammissibilità, in misura superiore al 50 per cento;
    sostituire il terzo periodo con il seguente: L'Ufficio centrale circoscrizionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma.
1. 51. Locatelli, Pastorelli, Marzano.

  Al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire la parola: nazionale con la seguente: circoscrizionale.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso:
    al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
, a pena di invalidità delle candidature in eccesso;
    al secondo periodo:
      sostituire la parola:
nazionale con la seguente: circoscrizionale.
     aggiungere, in fine, le parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso;
   all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso 4-bis:
    al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso;
    al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso.
1. 274. Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino, Laforgia.

  Al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire la parola: nazionale con la seguente: circoscrizionale.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso:
    al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
, a pena di invalidità delle candidature in eccesso;
    al secondo periodo:
      sostituire la parola:
nazionale con la seguente: circoscrizionale.
     aggiungere, in fine, le parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso;
   all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso.
1. 275. Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino, Laforgia.

  Al comma 10, lettera e), al capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire la parola: nazionale con la seguente: circoscrizionale.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso:
    al secondo periodo, sostituire la parola:
nazionale con la seguente: circoscrizionale;
    sostituire il terzo periodo con il seguente: L'Ufficio centrale circoscrizionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma.
1. 276. Locatelli, Pastorelli, Marzano.

  Al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire le parole: nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima con le seguenti: a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con uno scostamento massimo di una unità per collegi che hanno un numero dispari di candidati.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima con le seguenti: a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento con uno scostamento massimo di una unità per collegi che hanno un numero dispari di candidati;
   all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis:
    primo periodo, sostituire le parole: nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima con le seguenti: a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con uno scostamento massimo di una unità per collegi che hanno un numero dispari di candidati;
    secondo periodo, sostituire le parole: nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con un arrotondamento all'unità più prossima con le seguenti: a pena di inammissibilità, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento con uno scostamento massimo di una unità per collegi che hanno un numero dispari di candidati.
1. 277. Galgano, Mucci, Catalano, Vezzali.

  Al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire le parole da: nessuno dei due generi fino alla fine del periodo con le seguenti: il numero di candidati del medesimo sesso non può essere superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità più prossima.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: nessuno dei due generi fino alla fine del periodo con le seguenti: il numero di candidati del medesimo sesso non può essere superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità più prossima
1. 22. Distaso, Latronico.

  Al comma 11, capoverso «Art. 19», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. In posizione di capolista, ciascuna lista può candidare il capo della forza politica, di cui all'articolo 14-bis, comma 3, ovvero una candidatura specificamente da questo indicata per ciascuna Camera nei collegi plurinominali senza alcun limite.».

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis,.
1. 278. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 11, capoverso «Art. 19», comma 2, sopprimere le parole: in più di cinque collegi plurinominali.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, comma 4, sostituire le parole da:
può essere candidato fino alla fine del periodo, con le seguenti: non può essere candidato in collegi plurinominali, a pena di nullità;
   sostituire il comma 28, con il seguente:
  
29. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
1. 88. Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 11, capoverso «Art. 19.», comma 2, sopprimere le parole: in più di cinque collegi plurinominali.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, comma 4, sostituire le parole da: può essere candidato fino alla fine del periodo con le seguenti: non può essere candidato in collegi plurinominali, salvo in una lista a sé collegata nel collegio plurinominale nel quale il suo collegio uninominale è incluso, a pena di nullità;
   sostituire il comma 29, con il seguente:
    
29. L'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in un collegio plurinominale si intende eletto nel collegio uninominale».
1. 89. Dieni, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 11, capoverso «Art. 19», comma 2, sostituire le parole: cinque collegi plurinominali con le seguenti: un collegio plurinominale.

  Conseguentemente:
    al medesimo capoverso, comma 4, sostituire le parole:
in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque con le seguenti: in un solo collegio plurinominale.
   sostituire il comma 29, con il seguente:
    
29. L'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
  «1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in un collegio plurinominale si intende eletto nel collegio uninominale».
1. 279. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino, Laforgia.

  Al comma 11, capoverso «Art. 19», comma 2, sostituire le parole: cinque collegi plurinominali con le seguenti: tre collegi plurinominali.

  Conseguentemente:
    al medesimo capoverso, comma 4, sostituire le parole:
fino ad un massimo di cinque con le seguenti: fino ad un massimo di tre;
   all'articolo 3, comma 2, lettera c), sostituire le parole: il 20 per cento in eccesso o in difetto con le seguenti: : il 10 per cento in eccesso o in difetto.
1. 280. Civati, Marcon, Fratoianni, Costantino, Daniele Farina, Pastorino.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 20, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53» sono aggiunte le seguenti: «o da un avvocato iscritto nell'albo dell'Ordine degli Avvocati che comprenda il territorio del comune ove è raccolta la sottoscrizione».
1. 124. Galgano, Menorello, Catalano, Mucci.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il terzo comma è sostituito dal seguente:
  «L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente alle ore 12 del primo giorno utile trascorse almeno ventiquattro ore dall'effettuazione delle contestazioni. Entro tale termine possono essere sanate le irregolarità emerse e contestate».

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente alle ore 12 del primo giorno utile trascorse almeno ventiquattro ore dall'effettuazione delle contestazioni. Entro tale termine possono essere sanate le irregolarità emerse e contestate».
1. 281. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 15, capoverso, dopo le parole: resta valida aggiungere le seguenti:, anche nel territorio di detto collegio uninominale, ai fini dell'elezione nel collegio plurinominale, la presentazione della lista e resta valida
1. 253. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

  Al comma 18, capoverso «Art. 31», comma 1, sostituire la tabella A-bis con la seguente:

ALLEGATO 3 (articolo 1, commi 18 e 35)
«TABELLA A-bis (articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Immagine prelevata dal resoconto

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso comma 3, sostituire la tabella A con la seguente:

ALLEGATO 4
(articolo 2, commi 4 e 15)
«TABELLA A
(articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Immagine prelevata dal resoconto

1. 282. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Laforgia.

  Al comma 18, capoverso «Art. 31», sopprimere il comma 5:

  Conseguentemente:
   sostituire la tabella A-ter con la seguente:

TABELLA A-ter
(articolo 31, comma 3)

MODELLO PER LA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Immagine prelevata dal resoconto
    sostituire la tabella B con la seguente:

TABELLA B
(articolo 11, comma 3)

MODELLO PER LA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Immagine prelevata dal resoconto

1. 283. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Laforgia.

  Al comma 18, capoverso «Art. 31», sopprimere il comma 5:
1. 284. Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

   Al comma 19, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
  «Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi solo ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. »

  Conseguentemente:
   al comma 22, lettera a), sopprimere il numero 2.2)
.
   al comma 25, capoverso ART. 77, lettera c), sopprimere le parole da: e dei voti espressi a favore dei soli candidati fino alla fine della lettera.
    all'articolo 2, comma 5, capoverso articolo 14, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi solo ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale”.
    al comma 7, capoverso ART. 16, comma 1, lettera c), sopprimere le paroleda: e dai voti espressi a favore del solo candidato fino alla fine della lettera.
1. 289. Lattuca.

  Al comma 19, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: senza che sia avvicinato fino alla fine del capoverso, con le seguenti: deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito e il contrassegno o i contrassegni relativi.
1. 285. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 19, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: a favore della lista fino alla fine del capoverso, con le seguenti: ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

  Conseguentemente:
   al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, lettera
c), primo periodo, sopprimere le parole da: e dai voti espressi a favore dei soli candidati fino alla fine della lettera;
   all'articolo 2:
    al comma 5, capoverso Art. 14, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: a favore della lista, fino alla fine della lettera, con le seguenti: ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale;
    al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: e dai voti espressi a favore del solo candidato fino alla fine della lettera.
1. 66. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Laforgia, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 19, lettera c), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: a favore della lista e.

  Conseguentemente:
    al medesimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: I voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali sono sommati a quelli delle liste o coalizioni ad essi collegate ai fini della ripartizione dei seggi di cui all'articolo 83, comma 1, lettera c).
   al comma 20, capoverso Art. 59, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali sono computati tra i voti validi solo ai fini della proclamazione degli eletti in tali collegi e delle operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, lettera f).
   al comma 22, lettera a), numero 2.2), sopprimere le parole: collegato a più liste;
   comma 25, capoverso Art. 77, comma 1:
    lettera c, sopprimere le parole da:
e dei voti espressi a favore fino alla fine della lettera.
    dopo la lettera
e), aggiungere la seguente:
   e-bis) determina, per ogni lista o coalizione, il totale dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali ad esse collegate.
    lettera l), dopo le parole: ciascuna lista aggiungere le seguenti: e per ogni lista o coalizione, il totale dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali ad esse collegate;
    al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: Ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista o coalizione è sommato, per ognuna di esse, il totale dei voti espressi in favore dei soli candidati ad esse collegate nei collegi uninominali.
   all'articolo 2:
     al comma 5, capoverso Art. 14, comma 2:
     primo periodo, sopprimere le parole:
a favore della lista e;
     sostituire il secondo periodo con il seguente: I voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali sono sommati a quelli delle liste o coalizioni ad essi collegate ai fini della ripartizione dei seggi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
     al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1:
     lettera
c), sopprimere le parole da: e dai voti espressi a favore fino alla fine della lettera;
      dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) determina, per ogni lista o coalizione, il totale dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali ad esse collegate.
   al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, alla cifra elettorale regionale di ciascuna lista o coalizione è sommato, per ognuna di esse, il totale dei voti espressi in favore dei soli candidati ad esse collegate nei collegi uninominali.
1. 252. Parisi, Zanetti, Sottanelli, Auci.

  Al comma 19, lettera c), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: i voti sono ripartiti fino alla fine del capoverso, con le seguenti: i voti non sono assegnati ad alcuna lista né alla coalizione;

  Conseguentemente:
   al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, lettera d
), secondo periodo, sostituire le parole: delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista con le seguenti: dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;
   all'articolo 2:
    al comma 5, capoverso Art. 14, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: i voti sono ripartiti fino alla fine del comma 2 con le seguenti: i voti non sono assegnati ad alcuna lista né alla coalizione;
    al comma 7, capoverso Art. 16, sostituire la lettera c) con la seguente:
     c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;
1. 14. Marcon, Civati, Costantino, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina, Pastorino.

  Al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, lettera b), sostituire le parole: più giovane con le seguenti: più anziano.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, medesimo comma, lettera h), sostituire le parole:
più giovane con le seguenti: più anziano.
   al comma 33, capoverso Art. 93, comma 3, sostituire le parole: più giovane con le seguenti: più anziano.
   all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16, comma 1:
    lettera b, sostituire le parole:
più giovane con le seguenti: più anziano.
    lettera h, sostituire le parole: più giovane con le seguenti: più anziano.
1. 286. Sisto.

  Al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:. Le cifre così ottenute subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, di un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, incrementato di uno. Nel caso di collegamento in coalizione, tale numero di voti è sottratto pro quota a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero di voti, incrementato di uno, espressi a favore dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis.
1. 92. D'Ambrosio, Toninelli, Dieni, Cozzolino, Dadone, Cecconi.

  Al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:. Le cifre così ottenute subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, della cifra di scorporo, pari al quoziente intero ottenuto dividendo il numero di voti conseguito dal candidato nel collegio uninominale vincente per il numero dei seggi complessivamente assegnati nel territorio del collegio plurinominale e moltiplicato per il numero dei collegi uninominali che lo compongono. Nel caso di collegamento in coalizione, la cifra di scorporo è sottratta pro quota a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale ammesse alla ripartizione dei seggi per la cifra di scorporo, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna di tali liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis.
1. 288. D'Ambrosio, Toninelli, Dieni, Cozzolino, Dadone, Cecconi.

  Al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) determina la «cifra elettorale di collegio plurinominale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene sottraendo dalla cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera b). Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio uninominale. A tale fine: l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre; divide quindi il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio uninominale; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
    e-bis) determina la «cifra elettorale circoscrizionale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali di collegio plurinominale per il riparto» della lista stessa;
   al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1:
    dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
     a-bis) determina la «cifra elettorale nazionale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali circoscrizionali per il riparto» conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
    dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
     c-bis) determina la «cifra elettorale nazionale per il riparto» di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali nazionali per il riparto» delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera a-bis;
    dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
     d-bis) determina la «cifra elettorale circoscrizionale per il riparto» di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali circoscrizionali per il riparto» delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e-bis);
   dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
     e-bis) procede alle operazioni di cui alle lettere f), g), h) ed i) utilizzando le «cifre elettorali per il riparto»;
   al comma 27, capoverso Art. 83-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, utilizzando le «cifre elettorali per il riparto»;
   all'articolo 2:
    al comma 7:
     capoverso
Art. 16, comma 1:
      dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
      c-bis) determina la «cifra elettorale di collegio plurinominale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene sottraendo dalla cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera b). Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio uninominale. A tale fine: l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre; divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio uninominale; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;
      dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
      e-bis) determina la «cifra elettorale regionale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali di collegio plurinominale per il riparto» della lista stessa;
     capoverso Art. 16-bis, comma 1:
      dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
      a-bis) determina la «cifra elettorale nazionale per il riparto» di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali regionali per il riparto» conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
      dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
      c-bis) determina la «cifra elettorale nazionale per il riparto» di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali nazionali per il riparto» delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera a-bis);
      c-ter) determina la «cifra elettorale regionale per il riparto» di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle «cifre elettorali regionali per il riparto» delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e-bis);
     al comma 7, capoverso Art. 17, comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole:, utilizzando le «cifre elettorali per il riparto».
1. 67. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Kronbichler, Laforgia.

  Al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   «c-bis) ai fini della determinazione della cifra elettorale delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove queste abbiano presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis, sottrae i voti dei candidati proclamati eletti ai sensi della lettera b);».
*1. 177. Biancofiore, La Russa.

  Al comma 25, capoverso Art. 77, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) ai fini della determinazione della cifra elettorale delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove queste abbiano presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis, sottrae i voti dei candidati proclamati eletti ai sensi della lettera b);.
*1. 287. Fraccaro, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, medesimo comma:

    alla lettera e):
     sopprimere il numero 1);
     sostituire il numero 2), con il seguente:

  2) le liste collegate in coalizione o non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.
    alla lettera f):
     primo periodo sopprimere le parole: coalizioni di liste e le singole;
     secondo periodo sopprimere le parole: coalizioni di liste e delle singole;
     quarto periodo sopprimere le parole: coalizioni di liste o delle singola;
     quinto periodo sopprimere le parole: coalizioni di liste o delle singola;
     sesto periodo sopprimere le parole: coalizioni di liste e le singole;
    sopprimere la lettera g);
    alla lettera h):
     sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: coalizioni di liste o singole;
     sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: coalizione di liste o singola;
    sopprimere la lettera i);
   al comma 28, capoverso articolo 84, sopprimere il comma 4;
   all'articolo 2:
    al comma 7, capoverso articolo 16-bis:
     
sopprimere le lettere c) e d);
     alla lettera e):
      sopprimere il numero 1);
      sostituire il numero 2), con il seguente:
  2) le liste collegate in coalizione o non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi.
     alla lettera f), sopprimere le parole:, numeri 1) e 2);
    al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1:
     all'alinea, sopprimere le parole: numeri 1) e 2);
     alla lettera a):
      sostituire le parole da: di cui all'articolo 16-bis fino a: 3 per cento con le seguenti: e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento
      sostituire le parole: ciascuna coalizione di liste e singola lista ammesse con le seguenti: ogni lista ammessa;
      sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: coalizione di liste o singola;
      sopprimere le parole: coalizioni di liste o singole;
     sopprimere la lettera b);
1. 302. Roberta Agostini, D'Attorre, Quaranta, Laforgia.

  Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, medesimo comma:

    alla lettera e):
     sopprimere il numero 1);
     al numero 2), sostituire le parole: le singole liste non collegate con le seguenti: le liste collegate e non collegate;
    alla lettera f):
     primo periodo sopprimere le parole: coalizioni di liste e le singole;
     secondo periodo sopprimere le parole: coalizioni di liste e delle singole;
     quarto periodo sopprimere le parole: coalizioni di liste o delle singola;
     quinto periodo sopprimere le parole: coalizioni di liste o delle singola;
     sesto periodo sopprimere le parole: coalizioni di liste e le singole;
    sopprimere la lettera g);
    alla lettera h):
     sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: coalizioni di liste o singole;
     sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: coalizione di liste o singola;
    sopprimere la lettera i);
   comma 28, capoverso articolo 84, sopprimere il comma 4;
   all'articolo 2:
    comma 7, capoverso articolo 16-bis:
     
sopprimere le lettere c) e d);
    alla lettera e):
     sopprimere il numero 1);
     al numero 2), sostituire le parole: le singole liste non collegate con le seguenti: le liste collegate e non collegate;
     alla lettera f):
      sopprimere le parole: e coalizioni di liste;
      sopprimere le parole:, numeri 1) e 2);
    comma 8, capoverso Art. 17, comma 1:
     all'alinea:
      sopprimere le parole:
singole e le coalizioni di liste;
      sopprimere le parole:
numeri 1) e 2);
     alla lettera a):
      sostituire le parole: ciascuna coalizione di liste e singola lista ammesse con le seguenti: ogni lista ammessa;
      sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: coalizione di liste o singola;
      sopprimere le parole: coalizioni di liste o singole;
     sopprimere la lettera b);
     alla lettera c), ottavo periodo, sopprimere le parole: coalizione di liste o singola.
1. 68. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Laforgia, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: Non concorrono fino alla fine della lettera

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, lettera c), sopprimere le parole da: Non concorrono fino alla fine della lettera.
1. 33. Parisi, Zanetti, Sottanelli.

  Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c), sostituire le parole da: Non concorrono fino alla fine della lettera con le seguenti: che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 3 per cento.
1. 17. Marcon, Fratoianni, Civati, Costantino, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina, Pastorino.

  Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c), sostituire le parole da: Non concorrono fino alla fine della lettera con le seguenti: Concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione unicamente i voti espressi a favore delle liste collegate di cui alla lettera e).
1. 81. Dieni, Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio.

  Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c), sostituire le parole: all'1 con le seguenti: al 5.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:
   lettera
e), numero 1), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento;
   lettera g), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento.
1. 80. Dadone, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c) sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 3 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 3 per cento.
1. 303. Gigli.

  Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c) sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 3 per cento;.
1. 79. D'Ambrosio, Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, Dieni.

  Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c) sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 2 per cento;

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 2 per cento.
1. 16. Civati, Costantino, Marcon, Fratoianni, Daniele Farina, Pastorino.

  Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c) sopprimere le parole da:, fatto salvo fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente,
   al medesimo capoverso, medesimo comma:

    alla lettera e):
     numero 1) sopprimere le parole da:
ovvero una lista collegata rappresentativa fino alla fine del numero;
     numero 2) sopprimere le parole da:
nonché le singole liste non collegate e le liste collegate fino alla fine del numero;
    alla lettera g), sopprimere le parole da:
nonché fra le liste collegate rappresentative fino a: ai sensi dell'articolo 77.
    all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1:
    lettera c), sopprimere le parole da: ovvero, per le liste collegate rappresentative fino alla fine della lettera:
    lettera e):
     numero 1), sopprimere le parole da:
ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento fino alla fine del numero.
     numero 2), sopprimere le parole da:
e le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto fino alla fine del numero.
1. 304. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Laforgia.

  Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, considerando i voti espressi a favore di tali liste nei soli collegi uninominali ove le stesse non abbiano presentato candidati separatamente.
1. 305. Cecconi, D'Ambrosio, Toninelli, Dieni, Cozzolino, Dadone.

  Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:
   medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento;
   lettera g), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento.
1. 82. Cozzolino, Dieni, Toninelli, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio.

  Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento.
1. 209. Malisani.

  Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 8 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:
   medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 8 per cento;
   lettera g), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 8 per cento.
1. 83. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:
   medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento;
   lettera g), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento;
   all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1:
    lettera c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento;
    lettera e):
     numero 1), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento;
     numero 2), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
1. 70. Kronbichler, Laforgia.

  Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere le parole da: o i cui candidati fino alla fine del numero.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:
   medesima lettera, numero 2), sopprimere le parole da: o i cui candidati fino alla fine del numero;
   lettera g), primo periodo, sopprimere le parole da: o i cui candidati fino alla fine del periodo.
1. 84. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: due collegi uninominali con le seguenti: un collegio uninominale;

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, medesimo comma:
    medesima lettera numero 2), sostituire le parole:
due collegi uninominali con le seguenti: un collegio uninominale;
    lettera g), sostituire le parole: due collegi uninominali con le seguenti: un collegio uninominale;
   all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1:
    lettera c), sostituire le parole: due collegi uninominali con le seguenti: un collegio uninominale;
    lettera e):
     numero 1), sostituire le parole: due collegi uninominali con le seguenti: un collegio uninominale;
     numero 2), sostituire le parole: due collegi uninominali con le seguenti: un collegio uninominale.
1. 71. Kronbichler, Laforgia.

  Al comma 26, capoverso Art. 83, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:, nonché, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi nella regione medesima.
1. 204. Gigli.

  Al comma 26, capoverso Art. 83, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste, che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Tali liste sono ammesse al riparto di cui alla lettera f).

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis,» comma 1:
   alla lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

   1-bis) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste, che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;
   alla lettera f), sostituire le parole: 1) e 2) con le seguenti: 1), 1-bis) e 2)
1. 250. Distaso, Latronico.

  Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere le parole da: nonché le singole liste non collegate e le liste fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere le parole da: e le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano fino alla fine della lettera.
1. 309. Biancofiore, La Russa.

  Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera e), numero 2) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento.
1. 210. Malisani.

  Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ovvero, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi nella regione medesima, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
1. 203. Gigli.

  Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera g) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento.
1. 211. Malisani.

A.C. 2352-A/R – Articolo 2

ARTICOLO 2 E ANNESSO ALLEGATO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

  1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», il comma 2 è sostituito dai seguenti:
   « 2. Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.
   2-bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.
   2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali».

  2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali».
  3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  « 2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;
   b) il comma 3 è abrogato;
   c) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
  « 4. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio la lista è composta da un solo candidato. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.
  4-bis. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello regionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio elettorale regionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione regionale, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  « 3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico».

  5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
  «Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
  2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.
  3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  6. Alla rubrica del titolo VI del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'Ufficio elettorale centrale nazionale»
  7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:
  «Art. 16. – 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi uninominali; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale in conformità ai risultati accertati;
   b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;
   c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dai voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero di voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa abbia presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
   d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;
   e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;
   f) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
   g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;
   h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;
   i) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
   l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.
  Art. 16-bis. – 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
   a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
   b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
   c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16;
   d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);
   e) individua quindi:
    1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16;
    2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1) che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16;
   f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2)».

  8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
  «Art. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale procede all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione alle liste singole e alle coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f). A tale fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:
   a) divide il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1), e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16 per il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali della regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
   c) nelle regioni ripartite in più collegi plurinominali, procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. A tale fine, per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati seggi per il numero dei seggi da attribuire nel collegio plurinominale, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a) e b). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a) e b). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie».

  9. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
  «Art. 17-bis. – 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.
  2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si applica l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4, 6 e 7.
  3. Nel caso di elezione in più collegi si applica quanto previsto dall'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  10. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
  «Art. 19. – 1. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive per cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 21-ter.
  2. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio nel collegio plurinominale si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

  11. All'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 7 è abrogato.
  12. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».
  13. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) è abrogata.
  14. L'articolo 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.
  15. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 4 alla presente legge.

Immagine prelevata dal resoconto

  «AVVERTENZA

  La scheda è divisa in due colonne verticali; su ogni colonna, il numero di righe orizzontali di contrassegni è pari a 5 se non vi sono più di 15 liste, a 6 se le liste sono da 16 a 20 e a 7 se vi sono più di 20 liste, ove necessario ampliando la scheda in larghezza con altre colonne verticali.
  In ogni caso, i contrassegni delle liste da riprodurre sotto il nominativo del candidato nel collegio uninominale ad esse collegato devono essere contenuti in rettangoli contigui».

Immagine prelevata dal resoconto

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: Vallée d'Aoste aggiungere le seguenti:, del Molise

  Conseguentemente:
  al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo

  dopo il capoverso comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. I seggi spettanti alla regione Molise sono assegnati in un unico collegio plurinominale con metodo proporzionale ai sensi dell'articolo 17.
  all'articolo 3, comma 2:
    alle lettere
a) e b), dopo le parole: Vallée d'Aoste aggiungere le seguenti:, del Molise
    alla lettera a) sopprimere il secondo periodo.
2. 250. Venittelli.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e del Trentino Alto Adige/Südtirol.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.»;
   dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  «12-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: «e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige» sono soppresse».
   all'articolo 3, comma 2, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: e Trentino-Alto Adige/Südtirol;
   all'articolo 3, comma 2, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: Trentino-Alto Adige/Südtirol.
2. 38. Biancofiore, La Russa.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e del Trentino-Alto Adige/Südtirol.

  Conseguentemente:
  dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.»;

  dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  «12-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: «e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige» sono soppresse».
2. 17. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 109 collegi uninominali con le seguenti: 150 collegi uninominali.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 109 collegi uninominali con le seguenti: 150 collegi uninominali.
2. 3. Parisi, Zanetti, Abrignani, Sottanelli, Auci.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: e alle coalizioni di liste.

  Conseguentemente:
   al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: o coalizione di liste;
   al comma 4, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: alle coalizioni e alle liste non collegate con le seguenti: alle liste;
   al comma 5, capoverso Art. 14, comma 2, sopprimere il secondo periodo;
   al comma 7:
   al capoverso Art. 16, comma 1, lettera c) secondo periodo, sopprimere le parole da: collegati a più liste fino alla fine della lettera;
   al capoverso Art. 16-bis, comma 1, sopprimere le lettere c), d) e il numero 1) della lettera e);
   al capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: le singole liste non collegate con le seguenti: le liste.
   al capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e delle coalizioni di liste;

  al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1:
   alla lettera a):
     sopprimere le parole da: coalizione di liste di cui all'articolo 16-bis fino a: delle singole
     sopprimere le parole: coalizione di liste o singola
     sopprimere le parole: coalizioni di liste o singole;
   sopprimere la lettera b);

  all'allegato 4, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), sostituire la Tabella A con la seguente:

Immagine prelevata dal resoconto

2. 19. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, al primo periodo premettere le parole: A pena di inammissibilità,
2. 254. Galgano, Mucci, Catalano.

  Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: della regione con le seguenti: a livello nazionale

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: regionale con la seguente: nazionale
2. 260. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con le seguenti: il numero dei candidati del medesimo sesso non può essere superiore ai due terzi del totale.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con le seguenti: il numero dei candidati del medesimo sesso non può essere superiore ai due terzi del totale.
2. 1. Distaso, Latronico.

  Al comma 5, capoverso Art. 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: esprime fino alla fine del capoverso con le seguenti: può esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quella lista. Può altresì esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quest'ultimo.

  Conseguentemente, al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: e dai voti espressi fino alla fine della lettera.
2. 14. D'Ambrosio, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli.

  Al comma 5, capoverso Art. 14, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: contrassegno della lista fino alla fine del comma: nominativo del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, potendo altresì esprimere un voto di preferenza per i candidati della stessa.

  Conseguentemente:
   al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
    a-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti, nelle singole sezioni elettorali del collegio, come da scheda riportata in allegato;
   al comma 8, capoverso Art. 17, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute per ciascun candidato in ordine decrescente;
   all'allegato 4, di cui all'articolo 2, comma 4, sostituire la Tabella A con la seguente:

Immagine prelevata dal resoconto

2. 18. Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, lettera c), sostituire le parole: del collegio uninominale e dai voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali con le seguenti: dei collegi uninominali in cui non sia risultato eletto un candidato collegato alla lista inclusi nel collegio plurinominale e dai voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali che non siano risultati eletti.
2. 15. Dieni, Dadone, Toninelli, Cozzolino, D'Ambrosio, Cecconi.

  Al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: Le cifre così ottenute, tuttavia, subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, della cifra di scorporo, pari al quoziente intero ottenuto dividendo il numero di voti conseguito dal candidato nel collegio uninominale vincente per il numero dei seggi complessivamente assegnati nel territorio del collegio plurinominale e moltiplicato per il numero dei collegi uninominali che lo compongono. Nel caso di collegamento in coalizione, la cifra di scorporo è sottratta pro quota a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale ammesse alla ripartizione dei seggi per la cifra di scorporo, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna di tali liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis.
2. 263. D'Ambrosio, Toninelli, Dieni, Cozzolino, Dadone, Cecconi.

  Al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) le cifre ottenute ai sensi della lettera c) subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, di un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, incrementato di uno. Nel caso di collegamento in coalizione, tale numero di voti è sottratto pro quota a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero di voti, incrementato di uno, espressi a favore dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis.
2. 16. Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Dieni.

  Al comma 7, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere la lettera l).
2. 55. Malisani.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera c), sostituire il terzo periodo con il seguente: Concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione unicamente i voti espressi a favore delle liste collegate di cui alla lettera e).
2. 11. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 5 per cento.
2. 10. Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 3 per cento.
2. 9. D'Ambrosio, Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, Dieni.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera c), terzo periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, lettera e):
   al numero 1) sopprimere le parole da:
ovvero una lista collegata rappresentativa fino alla fine del numero.
   al numero 2) sopprimere le parole da: nonché le liste non collegate fino alla fine del numero.
2. 13. Cecconi, Toninelli, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e) numero 1), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento.
2. 12. Dadone, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 8 per cento.
2. 56. Malisani.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1 sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2) sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
2. 8. Cozzolino, Toninelli, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere in fine le parole: ovvero, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'1 per cento dei voti validi nella regione medesima, ove apparentate con una lista che abbia ottenuto almeno un seggio.
2. 50. Gigli.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: ovvero, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno l'8 per cento dei voti validi nella regione medesima.
2. 261. Gigli.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 8 per cento.
2. 57. Malisani.

  Al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
2. 262. Cozzolino, Toninelli, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: A tale fine con le seguenti: Nel calcolare la cifra elettorale di coalizione, con riguardo alle liste rappresentative delle minoranze linguistiche, considera i voti espressi a favore di tali liste nei soli collegi uninominali ove le stesse non abbiano presentati candidati separatamente. Ai fini del primo e del secondo periodo
2. 280. Cecconi, D'Ambrosio, Toninelli, Dieni, Cozzolino, Dadone.

  Sopprimere il comma 13
2. 270. Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino.

  Sopprimere il comma 14
2. 36. Biancofiore, La Russa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Parità di genere nella circoscrizione Estero).

  1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A pena di inammissibilità della lista, i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere.»;
   b) all'articolo 11, comma 3, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di espressione della seconda preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso dal primo, a pena di nullità della seconda preferenza.»;
2. 01. Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre, Laforgia, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 119, è aggiunto il seguente:

«Art. 119-bis.

  1. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale o il certificato dei carichi pendenti siano richiesti da coloro che intendono candidarsi a elezioni per le quali siano stati convocati i comizi elettorali dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati sia finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, queste sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata quale tetto massimo la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.»
  2. Al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, Tabella allegato B, sono aggiunte in fine le parole: «rilascio di certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti per uso elettorale».
2. 0300. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 119, è aggiunto il seguente:

«Art. 119-bis.

  1. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale o il certificato dei carichi pendenti siano richiesti da coloro che intendono candidarsi a elezioni per le quali siano stati convocati i comizi elettorali dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati sia finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, queste sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici».
2. 03. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. La richiesta di certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da parte di partiti, movimenti e gruppi politici inerenti ai candidati o alla formazione delle liste elettorali è esente dal pagamento dell'imposta di bollo in modo assoluto.
2. 02. Toninelli, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di elezioni primarie).

  1. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento obbligatorio per la selezione dei candidati di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle consultazioni elettorali nel caso di selezione dei candidati alle assemblee rappresentative di livello nazionale per le quali è prevista l'elezione nell'ambito di collegi uninominali con formula maggioritaria, nonché delle medesime candidature nel caso in cui sia previsto un sistema elettorale di natura diversa che non contempli il voto di preferenza.
  2. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non si siano avvalsi delle elezioni primarie come strumento di selezione delle candidature.
  3. Le elezioni primarie sono indette dall'ufficio elettorale competente che ne stabilisce la data e le sedi in cui devono tenersi, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni interessati, non oltre il centocinquantesimo giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento della competizione elettorale.
  4. Le elezioni primarie devono aver luogo non oltre il novantesimo giorno antecedente la data prevista per il rinnovo degli organi interessati.
  5. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale dei partiti politici o della coalizione di partiti che partecipano alle elezioni primarie.
  6. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni anteponendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire l'espletamento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
  7. Al fine di disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi deliberativi del partito politico approvano a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto un regolamento che deve essere depositato unitamente al simbolo del partito politico o della coalizione di partiti almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni primarie. In caso di coalizione di partiti, il medesimo regolamento deve essere ratificato nella stessa formulazione dagli organi deliberativi dei singoli partiti politici aderenti alla coalizione.
  8. Il regolamento stabilisce le condizioni per la presentazione delle candidature e assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o agli elettori del collegio ovvero sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti.
  9. La presentazione delle candidature alle elezioni primarie deve aver luogo non oltre il trentesimo giorno antecedente lo svolgimento delle stesse elezioni primarie e almeno centoventi giorni prima della data fissata per la tornata elettorale.
  10. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 8 si applicano alle elezioni primarie le disposizioni vigenti in materia di elezioni e di reati elettorali, in quanto compatibili.
  11. Al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi direttivi centrali di ciascun partito politico, anche in caso di coalizione di partiti, almeno quaranta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento, provvedono alla nomina della commissione elettorale centrale, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.
  12. La commissione elettorale centrale accerta la regolarità delle candidature ed esclude quelle che non presentano i requisiti necessari, nomina gli scrutatori, sovrintende alla regolarità delle elezioni, procede alla proclamazione dei vincitori, decide insindacabilmente sui reclami relativi alla mancata iscrizione nelle liste elettorali, su quelli concernenti l'esclusione delle candidature, nonché su quelli relativi alla regolarità delle operazioni elettorali e alla proclamazione dei vincitori, ferma restando in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrano ipotesi di reato.
  13. Le direzioni delle articolazioni territoriali dei partiti politici o delle coalizioni di partiti provvedono con i medesimi criteri di cui al comma 11 alla nomina delle commissioni elettorali relative agli ambiti territoriali di loro competenza, entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie.
  14. L'elettorato attivo per le elezioni primarie è riconosciuto agli iscritti al partito politico residenti nell'ambito territoriale interessato dal procedimento elettorale e ai sostenitori non iscritti a nessun partito politico.
  15. Gli elenchi degli iscritti sono depositati ogni anno, a cura del responsabile territoriale del partito politico o della coalizione di partiti, presso la cancelleria del tribunale competente per territorio. Le liste dei sostenitori sono compilate a cura della commissione elettorale territoriale competente di cui al comma 13, e sono depositate dal presidente della stessa entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie presso la medesima cancelleria nella quale sono stati depositati gli elenchi degli iscritti.
  16. È vietato far parte di liste di sostenitori di due o più partiti politici o coalizioni di partiti.
  17. Entro due giorni dal ricevimento delle liste, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 16, la cancelleria del tribunale provvede d'ufficio alla verifica delle stesse, nonché degli elenchi degli iscritti al partito politico, e procede all'eliminazione dei nominativi di coloro che risultano iscritti o sostenitori in più partiti politici o coalizioni di partiti, dandone comunicazione alla commissione elettorale territoriale competente di cui al comma 13.
2. 06. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis
(Norme in materia di elezioni primarie per la selezione dei candidati nei collegi uninominali e plurinominali).

  1. La designazione dei candidati nei collegi uninominali e nelle liste dei collegi plurinominali ha luogo attraverso elezioni primarie, tranne nel caso previsto dal comma 13 del presente articolo.
  2. Le elezioni primarie sono pubbliche e statali.
  3. Ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie per la selezione di candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica si applica l'articolo 66 della Costituzione.
  4. Le elezioni primarie per l'individuazione dei candidati alle consultazioni elettorali di cui al comma 1 sono indette con il medesimo provvedimento con il quale sono indette tali consultazioni e si tengono entro quarantacinque giorni prima della data di presentazione delle liste; il termine può essere ridotto a trenta giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
  5. L'esercizio dell'elettorato attivo alle elezioni primarie e riservato ai cittadini iscritti nelle liste elettorali. Gli elettori possono partecipare alle elezioni primarie del partito o del movimento politico che intenda prendere parte con propri candidati e proprie liste alle elezioni politiche di cui dichiarano di essere elettori previa iscrizione nel registro degli elettori delle elezioni primarie di cui al presente comma, secondo capoverso. È istituito, presso il Ministero dell'interno, il registro degli elettori delle elezioni primarie, di seguito «registro», al quale sono automaticamente iscritti i cittadini iscritti ai partiti o ai movimenti politici che hanno depositato lo statuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. L'iscrizione e valida per l'anno solare nel quale è effettuata ed è tacitamente rinnovata per gli anni successivi. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e le procedure di iscrizione nel registro. Il regolamento disciplina, altresì, la modalità di trasmissione alle prefetture – uffici territoriali del Governo degli elenchi dei nominativi dei cittadini iscritti ai partiti o movimenti politici che prendono parte alla consultazione elettorale alle quali le elezioni primarie sono riferite. La trasmissione deve avvenire entro il medesimo termine previsto per l'iscrizione dei cittadini nel registro. È fatto divieto di iscrizione contemporanea al registro di più di un partito o movimento politico, ovvero di iscrizione a più di un partito o movimento politico. I cittadini che dichiarano di essere elettori di più partiti o movimenti politici, o che risultano iscritti a più di un partito o movimento politico, non possono partecipare alle elezioni primarie. Il regolamento di cui al presente comma, terzo periodo, disciplina altresì i casi nei quali gli statuti dei partiti e dei movimenti politici depositati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono limitare l'iscrizione nel registro, per ragioni inerenti all'iscrizione ad altri partiti e movimenti politici, ovvero a pregressi incarichi di natura istituzionale ricoperti entro un limite temporale non superiore ai cinque anni precedenti, e le modalità attraverso le quali i partiti e i movimenti politici interessati possono richiedere al Ministero dell'interno che i soggetti che ricadono in tali fattispecie di esclusione siano cancellati dal registro per il periodo previsto dagli statuti medesimi.
  6. La facoltà di presentare la propria candidatura alle elezioni primarie di cui alla presente legge è sottoposta alla sottoscrizione della medesima da parte di un numero minimo di cittadini determinato, per le diverse consultazioni elettorali, dal regolamento di cui al comma 5, terzo capoverso, entro limiti minimi non superiori a un decimo del numero di sottoscrizioni previste per la partecipazione alla consultazione elettorale.
  7. Gli statuti dei partiti o dei movimenti o gruppi politici che intendano prendere parte con propri candidati e proprie liste alle elezioni politiche possono prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito o movimento politico che promuove le elezioni primarie. Gli statuti possono altresì prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti, il numero massimo delle sottoscrizioni richieste non può essere superiore al 20 per cento degli aventi diritto. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia attribuita anche a un numero qualificato di componenti di un organo dirigente del partito o movimento politico che promuove le elezioni primarie, il numero massimo delle sottoscrizioni non può essere superiore al 20 per cento dei componenti del medesimo organo. Il regolamento di cui al comma 5, terzo periodo, assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature. Nella composizione delle liste dei candidati alle medesime elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere.
  8. Alle elezioni primarie di cui al presente articolo si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le elezioni politiche. L'elettorato passivo può essere sottoposto a ulteriori limitazioni previste dagli statuti dei partiti e movimenti politici depositati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 nei confronti di soggetti che risultano condannati per reati di corruzione, concussione o appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ovvero per reati contro la pubblica amministrazione ovvero nei casi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
  9. Il regolamento di cui al comma 5 disciplina altresì i tempi e le modalità di presentazione delle candidature nonché le modalità di organizzazione delle elezioni primarie e di selezione dei candidati che, in quanto vincitori, ottengono la candidatura o l'inserimento, in un determinato ordine, in una lista plurinominale, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
   a) il voto è espresso a scrutinio segreto;
   b) per la selezione dei candidati nei collegi uninominali, ciascun elettore esprime il proprio voto per un solo candidato. È selezionato l'aspirante candidato che ottiene il numero più alto di voti;
   c) nel caso dei candidati nelle liste dei collegi plurinominali, l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare, in un ordine determinato, nel corrispondente collegio plurinominale, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto; le liste dei candidati sono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo partito o movimento politico in tale collegio plurinominale;
   d) in caso di rinuncia, di impedimento o di morte dell'aspirante selezionato subentra l'aspirante candidato che ha ottenuto il numero più alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione. Qualora il numero dei candidati alle elezioni primarie fosse pari a quello dei candidati nella lista circoscrizionale, la lista è completata inserendo nell'ultimo o negli ultimi posti progressivi della lista circoscrizionale i candidati indicati dagli organi dirigenti del partito o movimento politico che partecipa alle elezioni politiche.

  10. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il sessantesimo e il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 1. Tali termini sono ridotti rispettivamente a quarantacinque e a trenta giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
  11. Qualora, nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento di cui al comma 5 sia stata avanzata una sola candidatura per la selezione di candidati nei collegi uninominali, limitatamente a tali candidati non si svolgono le ulteriori fasi del procedimento elettorale e l'organismo competente procede a dichiarare il candidato. In tale circostanza, qualora si verifichi uno dei casi previsti dal comma 9, lettera d), l'indicazione del candidato è affidata agli organi dirigenti del partito o del movimento politico che partecipa alle elezioni politiche.
  12. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un terzo delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.
  13. I partiti o movimenti politici che partecipano alle elezioni politiche hanno la facoltà di non partecipare alle elezioni primarie, dandone comunicazione al Ministero dell'interno nei tempi e nei modi determinati dal regolamento di cui al comma 5 del presente articolo.
2. 0250. Marco Meloni

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norme in materia di elezioni primarie per la selezione dei candidati nei collegi uninominali e plurinominali).

  1. La designazione dei candidati nei collegi uninominali e nelle liste dei collegi plurinominali ha luogo attraverso elezioni primarie.
  2. Le elezioni primarie sono pubbliche e statali.
  3. Ai giudizi sulla validità delle elezioni primarie per la selezione di candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica si applica l'articolo 66 della Costituzione.
  4. Le elezioni primarie per l'individuazione dei candidati alle consultazioni elettorali di cui al comma 1 sono indette con il medesimo provvedimento con il quale sono indette tali consultazioni e si tengono entro quarantacinque giorni prima della data di presentazione delle liste; il termine può essere ridotto a trenta giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
  5. L'esercizio dell'elettorato attivo alle elezioni primarie è riservato ai cittadini iscritti nelle liste elettorali. Gli elettori possono partecipare alle elezioni primarie del partito o del movimento politico che intenda prendere parte con propri candidati e proprie liste alle elezioni politiche di cui dichiarano di essere elettori previa iscrizione nel registro degli elettori delle elezioni primarie di cui al presente comma, secondo periodo. È istituito, presso il Ministero dell'interno, il registro degli elettori delle elezioni primarie, di seguito «registro», al quale sono automaticamente iscritti i cittadini iscritti ai partiti o ai movimenti politici che hanno depositato lo statuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. L'iscrizione è valida per l'anno solare nel quale è effettuata ed è tacitamente rinnovata per gli anni successivi. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e le procedure di iscrizione nel registro. Il regolamento disciplina, altresì, la modalità di trasmissione alle prefetture – uffici territoriali del Governo degli elenchi dei nominativi dei cittadini iscritti ai partiti o movimenti politici che prendono parte alla consultazione elettorale alle quali le elezioni primarie sono riferite. La trasmissione deve avvenire entro il medesimo termine previsto per l'iscrizione dei cittadini nel registro. È fatto divieto di iscrizione contemporanea al registro di più di un partito o movimento politico, ovvero di iscrizione a più di un partito o movimento politico. I cittadini che dichiarano di essere elettori di più partiti o movimenti politici, o che risultano iscritti a più di un partito o movimento politico, non possono partecipare alle elezioni primarie. Il regolamento di cui al presente comma, terzo periodo, disciplina altresì i casi nei quali gli statuti dei partiti e dei movimenti politici depositati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono limitare l'iscrizione nel registro, per ragioni inerenti all'iscrizione ad altri partiti e movimenti politici, ovvero a pregressi incarichi di natura istituzionale ricoperti entro un limite temporale non superiore ai cinque anni precedenti, e le modalità attraverso le quali i partiti e i movimenti politici interessati possono richiedere al Ministero dell'interno che i soggetti che ricadono in tali fattispecie di esclusione siano cancellati dal registro per il periodo previsto dagli statuti medesimi.
  6. La facoltà di presentare la propria candidatura alle elezioni primarie di cui alla presente legge sottoposta alla sottoscrizione della medesima da parte di un numero minimo di cittadini determinato, per le diverse consultazioni elettorali, dal regolamento di cui al comma 5, terzo comma, entro limiti minimi non superiori a un decimo del numero di sottoscrizioni previste per la partecipazione alla consultazione elettorale.
  7. Gli statuti dei partiti o dei movimenti o gruppi politici che intendano prendere parte con propri candidati e proprie liste alle elezioni politiche possono prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito o movimento politico che promuove le elezioni primarie. Gli statuti possono altresì prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti, il numero massimo delle sottoscrizioni richieste non può essere superiore al 20 per cento degli aventi diritto. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia attribuita anche a un numero qualificato di componenti di un organo dirigente del partito o movimento politico che promuove le elezioni primarie, il numero massimo delle sottoscrizioni non può essere superiore al 20 per cento dei componenti del medesimo organo. Il regolamento di cui al comma 5, terzo periodo, assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature. Nella composizione delle liste dei candidati alle medesime elezioni primarie deve essere rispettato, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, l'equilibrio di genere, attraverso la previsione di un numero equivalente di candidature per ciascun genere.
  8. Alle elezioni primarie di cui al presente articolo si applicano le norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le elezioni politiche. L'elettorato passivo può essere sottoposto a ulteriori limitazioni previste dagli statuti dei partiti e movimenti politici depositati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 nei confronti di soggetti che risultano condannati per reati di corruzione, concussione o appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ovvero per reati contro la pubblica amministrazione ovvero nei casi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
  9. Il regolamento di cui al comma 5 disciplina altresì i tempi e le modalità di presentazione delle candidature nonché le modalità di organizzazione delle elezioni primarie e di selezione dei candidati che, in quanto vincitori, ottengono la candidatura o l'inserimento, in un determinato ordine, in una lista plurinominale, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
   a) il voto è espresso a scrutinio segreto;
   b) per la selezione dei candidati nei collegi uninominali, ciascun elettore esprime il proprio voto per un solo candidato. È selezionato l'aspirante candidato che ottiene il numero più alto di voti;
   c) nel caso dei candidati nelle liste dei collegi plurinominali, l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare, in un ordine determinato, nel corrispondente collegio plurinominale, avviene attraverso l'indicazione di uno o due dei candidati alle elezioni primarie; l'espressione del voto per due candidati deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento del voto; le liste dei candidati sono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati del medesimo partito o movimento politico nel collegio plurinominale;
   d) in caso di rinuncia, di impedimento o di morte dell'aspirante selezionato subentra l'aspirante candidato che ha ottenuto il numero più alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione. Qualora il numero dei candidati alle elezioni primarie fosse pari a quello dei candidati nella lista circoscrizionale, la lista è completata inserendo nell'ultimo o negli ultimi posti progressivi della lista circoscrizionale i candidati indicati dagli organi dirigenti del partito o movimento politico che partecipa alle elezioni politiche.

  10. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra sessantesimo e il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 1. Tali termini sono ridotti rispettivamente a quarantacinque e a trenta giorni in caso di scioglimento anticipato della legislatura.
  11. Qualora, nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento di cui al comma 5 sia stata avanzata una sola candidatura per la selezione di candidati nei collegi uninominali, limitatamente a tali candidati non si svolgono le ulteriori fasi del procedimento elettorale e l'organismo competente procede a dichiarare il candidato. In tale circostanza, qualora si verifichi uno dei casi previsti dal comma 9, lettera d), l'indicazione del candidato è affidata agli organi dirigenti del partito o del movimento politico che partecipa alle elezioni politiche.
  12. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un terzo delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.
2. 0251. Marco Meloni.

A.C. 2352-A/R – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali).

  1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica; tra le altre circoscrizioni del territorio nazionale, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
   b) con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio; al Molise è assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio plurinominale. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata è costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;
   c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
   d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i princìpi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993;
   e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  2. Il Governo è delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 109 collegi uninominali. Il territorio della regione Molise è costituito in un unico collegio uninominale. Nelle altre regioni i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
   b) con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna delle restanti regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero dei collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio. Ciascun collegio uninominale della regione è compreso in un collegio plurinominale;
   c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
   d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
  5. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 4 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.
  6. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 3. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.
  7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: venticinque
3. 254. Quaranta, Roberta Agostini, D'Attorre, Laforgia.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Trentino Alto Adige/Südtirol aggiungere le seguenti:, Friuli Venezia Giulia.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo la parola: sei aggiungere la seguente:, sei.
3. 15. Malisani.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere in fine le parole: o al massimo del 15 per cento quando si tratti di salvaguardare l'unità dei territori comunali da includere in un collegio.
3. 5. Toninelli, Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
*3. 2. Fratoianni, Civati, Costantino, Marcon, Daniele Farina, Pastorino.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
*3. 255. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Laforgia.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento
3. 251. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale del Friuli Venezia Giulia, al fine di consentire l'eleggibilità di esponenti della minoranza nazionale slovena e gli scopi della legge 23 febbraio 2001, n. 38, può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il quaranta per cento in eccesso o in difetto.
3. 3. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Laforgia.

  Al comma 3, sostituire la parola: dieci con la seguente: nove;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola: svolgere, aggiungere le seguenti: nominati rispettivamente per tre unità dal Presidente della Camera dei deputati, tre unità dal Presidente del Senato e tre unità dal Ministro dell'interno.
3. 4. D'Attorre, Roberta Agostini, Quaranta, Laforgia, Marcon, Civati, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, nominati d'intesa dai Presidenti di Camera e Senato, nell'ambito di un elenco di venti soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti per materia.
3. 6. Cecconi, Toninelli, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: per l'espressione fino alla fine del comma con le seguenti: entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'espressione dei pareri, che sono resi entro venti giorni dalla trasmissione di ciascuno schema. Lo schema è assegnato ad una Commissione parlamentare appositamente istituita, ai soli fini e per la durata dell'esame del suddetto schema, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro.
3. 8. Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: per l'espressione fino alla fine del periodo con le seguenti: entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro venti giorni dalla trasmissione di ciascuno schema a maggioranza dei due terzi.
3. 7. Toninelli, Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Sostituire il comma 7 con i seguenti:
  7. Le liste di candidati in ogni circoscrizione elettorale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla homepage, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  8. Con il decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo è delegato a dare attuazione, altresì, a quanto previsto dal comma 7.
3. 1. Civati, Costantino, Marcon, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina, Pastorino.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. Le sottoscrizioni delle liste finalizzate alla presentazione delle candidature per le elezioni della Camera e del Senato possono essere raccolte anche in forma digitale, a tal fine utilizzando la firma digitale, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 280. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Cecconi, Toninelli.

  Al comma 7, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: trenta giorni

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al medesimo periodo, sopprimere le parole:
in via sperimentale
   al secondo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: quindici
3. 250. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
3. 11. Mucci, Catalano, Quintarelli, Menorello, Galgano.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: consultazioni elettorali aggiungere le seguenti: e per la presentazione dei quesiti nell'ambito delle consultazioni referendarie.
3. 12. Mucci, Catalano, Quintarelli, Menorello, Galgano.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto di voto e la più alta partecipazione alla vita democratica del Paese, il Governo, su proposta del Ministro dell'interno, è delegato ad adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per consentire l'esercizio del diritto di voto in luoghi diversi da quello di residenza, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere, per i cittadini che per motivi di studio, salute o lavoro si trovino in un comune non appartenente alla propria regione di residenza, la facoltà di esercitare su richiesta il diritto di voto in una sezione elettorale diversa da quella nella quale si è iscritti nel proprio comune di residenza con una procedura capace di assicurare la segretezza del voto;
   b) prevedere l'applicazione della procedura di cui alla lettera a) alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, alle elezioni europee e ai referendum;
   c) nel caso di elezioni politiche ed europee, individuare il luogo dell'esercizio del diritto di voto di questa categoria di cittadini in una sede idonea nell'ambito della provincia all'interno della quale si trova il cittadino per motivi di studio, salute o lavoro;
   d) nel caso di elezioni politiche ed europee, definire termini temporali per l'esercizio del diritto di voto anticipati rispetto alla consultazione elettorale di modo che le schede elettorali di questa categoria di cittadini possano essere depositate presso la rispettiva sezione elettorale del comune di residenza entro un'ora dall'insediamento dei seggi;
   e) nel caso di referendum, prevedere che l'esercizio del diritto di voto avvenga nelle date fissate per la consultazione referendaria direttamente presso apposite sezioni elettorali nell'ambito del territorio della provincia in cui il cittadino che ne ha fatto richiesta lavora, studia o è in cura.
  9. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere entro il trentesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di esso siano espressi, entro venticinque giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.
3. 258. Mazziotti di Celso, Galgano, Menorello.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega al Governo in materia di disciplina dell'esercizio del diritto al voto per corrispondenza dei lavoratori marittimi imbarcati).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei lavoratori marittimi imbarcati.
  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso preventivamente alle Camere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro dieci giorni dalla ricezione dello schema.
  3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano imbarcati con regolare contratto di lavoro presso una compagnia di navigazione la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto, ovvero che si trovano all'estero, possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza;
   b) la richiesta deve essere presentata, allegando il certificato di lavoro, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni;
   c) si deve prevedere l'ipotesi di voto negli uffici consolari legittimati su richiesta del lavoratore marittimo imbarcato, ove programmabile, e può essere presentata tramite documenti richiesti da un familiare o da un cittadino italiano delegato;
   d) presso gli uffici consolari legittimati, entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente l'occorrente per l'espressione del voto;
   e) l'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta, che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente o per il tramite del consolato o dell'ambasciata;
   f) le buste pervenute entro il sabato che precede la votazione sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, rispettivamente al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede il giorno delle votazioni, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario comunale per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non sono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede;
   g) stabilire l'applicabilità della procedura speciale di cui sopra sia alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati sia del Senato della Repubblica sia per i componenti italiani del Parlamento europeo.
3. 03. Bossa, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Laforgia.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti all'anagrafe di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470»;
   b) dopo le parole: «dalla presente legge» sono inserite le seguenti: », previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa, con le modalità di cui all'articolo 4,».

  2. L'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono abrogati.
  3. Dopo l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

  Art. 1-bis. – 1. Gli elettori di cui all'articolo 1 votano per corrispondenza con le modalità indicate dall'articolo 12. Coloro che non hanno esercitato l'opzione, esercitano il diritto di voto in Italia, votando rispettivamente nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale del comune di ultima residenza in Italia e nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti».

Art. 3-ter.

  1. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è abrogato.

Art. 3-quater.

  1. L'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:
  «Art. 4. – 1. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-bis, comma 1, viene esercitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica rispettivamente al comune di ultima residenza in Italia e al comune della sezione elettorale in cui sono iscritti, a partire dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.
  2. Gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, che risiedano a una distanza superiore a 50 chilometri dalle sedi diplomatiche o consolari, oppure che siano impossibilitati a recarsi presso le rappresentanze diplomatiche o consolari per comprovati motivi di salute, unitamente all'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-bis, comma 1, possono chiedere l'invio del plico di cui all'articolo 12 a domicilio.
  3. Alle domande sono allegati, oltre a un valido documento d'identità, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente, nelle ipotesi di cui al comma 1, e la documentazione comprovante l'impossibilità a recarsi presso le rappresentanze diplomatiche o consolari per motivi di salute, nelle ipotesi di cui al comma 2.
  4. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica, al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dal comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-bis, comma 1. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo ovvero comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.
  5. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente a ogni votazione, dell'elenco elettorale degli aventi diritto di voto all'estero, costituito dal registro elettorale degli elettori residenti all'estero e dal registro elettorale degli elettori domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il ventiseiesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia».

Art. 3-quinquies.

  1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la parola: «consegna» è sostituita dalle seguenti: «trasmette per via telematica»;
   b) al comma 2, le parole: «da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati,» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai cittadini residenti all'estero è consegnata una busta indirizzata all'ufficio centrale per la circoscrizione estero; ai cittadini domiciliati temporaneamente all'estero è consegnata una busta affrancata indirizzata al seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza»;
   c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui al comma 2. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge è il funzionario della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, di grado più elevato dopo il capo della rappresentanza stessa»;
   d) al comma 3:
    1) al primo periodo, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «venti», le parole: «che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 2», le parole: «contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2» e le parole: «il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6» sono soppresse;
    2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento»;
   e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 3, gli elettori si presentano alla sede diplomatica o consolare, muniti di documento di riconoscimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari, prima di consegnare il plico all'elettore, ne accertano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e verificano quindi se il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 5 dell'articolo 4; in caso affermativo, appongono il visto sul tagliando del certificato elettorale. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare che l'inserisce nell'apposita urna sigillata, avendo cura di tenere separati i voti espressi dai cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 1, da quelli dei cittadini temporaneamente residenti all'estero di cui all'articolo 1-bis. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento»;
   g) al comma 7:
    1) al primo periodo, le parole: «senza ritardo» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia», le parole: «comunque pervenute» sono sostituite dalle seguenti: «consegnate ai sensi dei commi 5 e 6 nonché quelle pervenute ai sensi del comma 3», le parole: «del giovedì» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ottavo giorno» e le parole: «unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3» sono soppresse;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: «e con valigia diplomatica» sono inserite le seguenti: «, avendo cura di tenere separati i voti espressi dai cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 1, da quelli dei cittadini temporaneamente residenti all'estero di cui all'articolo 1-bis».

Art. 3-sexies.

  1. All'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) al primo periodo le parole: «Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito da sei sedi, una per ciascuna ripartizione prevista dall'articolo 6, in ciascuna delle quali è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1»;
    2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 7 dell'articolo 12, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1-bis, comma 1, ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'elettore sul territorio nazionale, che hanno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il Ministero dell'interno individua in Roma le strutture idonee a ospitare le sei sedi di cui al comma 1 presso le quali sono allestiti i seggi elettorali per la circoscrizione Estero».

Art. 3-septies.

  1. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «al comma 1 dell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5 dell'articolo 4»;
   b) al comma 3, lettera c), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e verifica che il certificato elettorale sia munito del visto di cui all'articolo 12, comma 6. In tale ultima ipotesi i componenti del seggio elettorale sono esentati dal procedere all'operazione di cui al numero 2)».

Art. 3-octies.

  1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
  2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
3. 0250. Toninelli, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Dadone.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459).

  1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2, le parole: «per corrispondenza» sono sostituite dalle seguenti: «presso apposite sedi distribuite sul territorio, individuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Italia nell'ambito delle rispettive circoscrizioni»;
   b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;
   c) all'articolo 4-bis, commi 1, 3 e 4, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;
   d) all'articolo 12:
    1) al comma 3, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse, e le parole: «la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante» sono sostituite dalla seguente: «e»;
    2) al comma 4, il primo periodo è soppresso;
    3) al comma 5, le parole: «e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo» sono soppresse;
    4) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. L'elettore può esprimere il proprio voto non oltre le ore 16, secondo l'ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia»;
    5) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. I responsabili degli uffici consolari inviano senza ritardo all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le schede elettorali, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica»;
6) il comma 8 è abrogato;
   e) all'articolo 13, comma 1, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse;
   f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14. – 1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.
  2. Insieme al plico contenente le schede elettorali trasmesse dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto nella ripartizione assegnata.
  3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di scrutinio. Alle operazioni di scrutinio, di spoglio e di vidimazione delle schede si applicano le disposizioni previste dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge».
   g) all'articolo 20, comma 1-bis, le parole: «per corrispondenza» sono soppresse.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. 05. Sisto, Calabria, Centemero, Ravetto.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Dopo l'articolo 53 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono inseriti i seguenti:

«Art. 53-bis.

  1. I cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero, votano dall'estero, per l'elezione della Camera dei deputati, previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.
  2. Ai fini della presente legge sono cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero gli elettori che si trovano all'estero per un periodo compreso tra uno e dodici mesi nonché i loro familiari conviventi.
  3. L'opzione di cui al comma 1 viene esercitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica al comune della sezione elettorale in cui gli elettori sono iscritti, a partire dal giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.
  4. Alla domanda sono allegati, oltre ad un valido documento d'identità, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente.
  5. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica, al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui al comma 1. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo o, viceversa, comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.
  6. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente ad ogni votazione, del registro elettorale degli aventi diritto domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il ventiseiesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia.
  7. Il Ministero dell'interno trasmette per via telematica, al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
  8. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta affrancata indirizzata al seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati.

Art. 53-ter.

  1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.
  2. Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui al precedente articolo. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare viene individuato il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, nel funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, immediatamente successivo in grado al capo della rappresentanza stessa.
  3. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento ed un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
  4. Gli elettori si presentano nella sede diplomatica o consolare muniti di documento di riconoscimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari prima di consegnare il plico all'elettore, ne verificano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e quindi se il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 6 dell'articolo 53-bis; in tali ipotesi appongono apposito visto sul tagliando del certificato elettorale.
  5. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare che la inserisce nell'apposita urna sigillata.
  6. I responsabili degli uffici consolari inviano all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia, con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica, le buste consegnate ai sensi del comma 5.
  7. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 6, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 53-bis, ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'elettore sul territorio nazionale, che hanno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti ai sensi della presente legge.».
  2. Per l'elezione del Senato della Repubblica si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 53-bis e 53-ter del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come introdotti dalla presente legge.
3. 050. Toninelli, Dieni, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati).

  1. Dopo l'articolo 53 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 53-bis.

  1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono comunicare a tale comune, entro trenta giorni dalla data delle elezioni, che eserciteranno anticipatamente il proprio diritto di voto presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune in cui studiano o lavorano. La comunicazione avviene mediante l'invio di apposita domanda cui sono allegati, oltre a un documento d'identità valido, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio.
  2. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, dopo aver verificato che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, trasmette tempestivamente, per via telematica, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione. Il Ministero dell'interno invia a ciascun tribunale un plico contenente la lista degli elettori che ivi eserciteranno il diritto di voto nonché le schede elettorali entro il giorno antecedente alla data prevista per il voto anticipato.
  3. Il voto anticipato è espresso nella giornata del lunedì antecedente al giorno stabilito per le elezioni.

Art. 53-ter.

  1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.
  2. I tribunali predispongono una sezione elettorale alla quale si applicano le disposizioni del presente testo unico, in quanto compatibili, nonché uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico nel quale inserire la scheda di voto. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento e un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
  3. Gli elettori si presentano nella sede del tribunale muniti di un documento d'identità valido. Il presidente della sezione elettorale del tribunale, prima di consegnare il plico all'elettore, ne verifica l'identità confrontando il documento con le liste ricevute dal Ministero dell'interno.
  4. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna e la consegna alla sezione elettorale.
  5. Il presidente della sezione elettorale del Tribunale trasmette a ciascun comune, entro il quinto giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, le buste che devono pervenire alle sezioni elettorali, aperte, alla presenza dei componenti della sezione elettorale, dal presidente, il quale estrae la scheda, la vidima e la inserisce nell'urna.
  6. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di trasmissione di cui al comma 5 atte a garantirne la segretezza e la tempestività.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 710.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione, del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».
3. 040. Nesci, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

  Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: su un'unica scheda fino alla fine del comma con le seguenti:, anche in forma disgiunta, su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di una lista dei candidati nei collegi plurinominali. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati nei collegi plurinominali. In caso di espressione di seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di genere diverso rispetto al primo.

  Conseguentemente:
   al comma 19:,
    sostituire la lettera b) con la seguente:

     b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e, anche in forma disgiunta, sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale, non collegata ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti»;
     sostituire la lettera c) con la seguente:
     c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti»;
   al comma 21, lettera a), sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  «2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista dei candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido ai fini della lista.
  3. Se l'elettore traccia un segno comunque apposto sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è valido»;
   al comma 22:
    sostituire la lettera a) con la seguente:

     a) al comma 3 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza, nonché il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione del collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale insieme con il segretario prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Prende altresì nota dei voti di preferenza espressi in ciascuna lista.»;
    sostituire la lettera b) con la seguente:
     b) al comma 3-bis il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza, nonché i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   al comma 25, capoverso 77, comma 1:
    sopprimere la lettera c);
    sostituire la lettera d) con la seguente:

     «d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale.»;
     dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
     «f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
     f-ter) per ciascun collegio plurinominale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista»;
    sopprimere le lettere g), h) e i);
   al comma 28, capoverso articolo 84:
    sostituire il comma 1 con il seguente:

  «1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella medesima lista, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente.»;
    al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: procedendo secondo l'ordine decrescente fino alla fine del comma con le seguenti: in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente»;
   al comma 30, sostituire la lettera a), con la seguente:
   «a) al comma 1 le parole da: «sopravvenuta,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sopravvenuta, in un collegio plurinominale, è attribuito nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, con le modalità di cui all'articolo 84»;
   conseguentemente, all'articolo 2:
    al comma 5, capoverso articolo 14, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  «1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e, anche in forma disgiunta, sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale, non collegata ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti.
  2. L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti»;
   al comma 9, capoverso articolo 17-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, applicando le disposizioni di cui all'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»
1. 258. Menorello.

  Al comma 4, capoverso comma 2 , aggiungere, in fine, le parole:, a fianco di ciascuno dei quali viene riportato graficamente sul lato opposto a quello del contrassegno un riquadro vuoto. Pur essendo la lista bloccata nell'ordine di presentazione proposto, ogni elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza per il nominativo del candidato o dei candidati nei collegi plurinominali prescelti. In caso di espressione di seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di genere diverso rispetto al primo.

  Conseguentemente:
   al comma 19:
    sostituire la lettera b) con la seguente:

     b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale collegata. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti ovvero apportando una croce sul riquadro a fianco di ciascun nominativo preferito»;
    sostituire la lettera c) con la seguente:
     c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti ovvero apportando una croce sul riquadro a fianco di ciascun nominativo preferito»;
   al comma 21, lettera a), sostituire i capoversi commi 2 e 3 con i seguenti:
  «2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista dei candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido ai fini della lista.
  3. Se l'elettore traccia un segno comunque apposto sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo».;
   al comma 22:
    sostituire la lettera a) con la seguente:

     a) al comma 3 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza, nonché il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione del collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale insieme con il segretario prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Prende altresì nota dei voti di preferenza espressi in ciascuna lista»;
     sostituire la lettera b) con la seguente:
     b) al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito seguente: «Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza, nonché i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;
   al comma 25, capoverso 77, comma 1:
    sopprimere la lettera c);
    sostituire la lettera d) con la seguente:

     «d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale»;
    dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
     «f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;
     f-ter) per ciascun collegio plurinominale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista»;
    sopprimere le lettere g), h) e i);
   al comma 28, capoverso articolo 84:
    sostituire il comma 1 con il seguente:

  «1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale verifica, per ciascuna lista in ogni collegio plurinominale, se vi siano candidati che abbiano ottenuto un numero di preferenze superiore al 30 per cento dei voti ottenuti dalla lista. Qualora la verifica di cui al precedente periodo dia esito negativo, proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione. Qualora, invece, la verifica di cui al primo periodo del precedente comma accerti la presenza di uno o più candidati che abbiano ricevuto un numero di preferenze superiore alla soglia ivi indicata, l'Ufficio ordina tali candidati in ragione del numero di preferenze ottenute cui fa succedere gli altri candidati che non hanno superato la soglia fissata al primo periodo mantenendo, per quest'ultimo, l'originaria sequenza di presentazione e proclama eletti in tale ordine i candidati del collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto»;
     al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: procedendo secondo l'ordine decrescente fino alla fine del comma con le seguenti: procedendo secondo le modalità di cui al comma 1. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, con le medesime modalità previste ai sensi del comma 1;
   al comma 30, sostituire la lettera. a) con la seguente:
    a) al comma 1, le parole da: «sopravvenuta» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sopravvenuta, in un collegio plurinominale, è attribuito nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, con le modalità di cui all'articolo 84».
   all'articolo 2:
    al comma 5, capoverso articolo 14, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  «1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale e, anche in forma disgiunta, sul contrassegno della lista dei candidati nel collegio plurinominale, non collegata ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti.
  2. L'elettore può esprimere il voto anche tracciando un segno solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, o solo a favore della lista ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio plurinominale. In tale ultimo caso può anche esprimere uno o due voti di preferenza, barrando il nominativo del candidato o dei candidati prescelti»;
    al comma 9, capoverso articolo 17-bis, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, applicando le disposizioni di cui all'articolo 84, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.»
1. 299. Menorello, Galgano, Vaccaro, Rubinato.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Dopo l'articolo 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente:
  «Art. 17-bis. – 1. Le candidature per la presentazione della lista dei candidati di cui all'articolo 18-bis sono, di norma, presentate sulla base di elezioni di tipo primario che ciascuna lista può proporre e organizzare in piena autonomia, in conformità a una disciplina interna previamente assunta, con la quale possono venire indicati i requisiti di ammissibilità richiesti per assicurare la coerenza con gli ideali di riferimento della medesima disciplina e una rappresentanza territoriale presunta, nel rispetto dei princìpi costituzionali e di non discriminazione per ragioni di tipo economico.
  2. Il presentatore della lista in ciascuna circoscrizione sottoscrive una dichiarazione attestante il rispetto di quanto prescritto nel presente articolo con riferimento alle candidature proposte.
  3. La Repubblica assicura, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'accessibilità alle liste elettorali, nonché l'utilizzo di sedi pubbliche al fine di assicurare lo svolgimento delle elezioni primarie di cui al presente articolo».

  Conseguentemente, al comma 14, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al numero 3), dopo le parole: «dal numero di elettori prescritto,» sono aggiunte le seguenti: «unitamente alla dichiarazione relativa alle elezioni primarie di cui all'articolo 17-bis,».
1. 140. Menorello, Galgano, Vaccaro, Gigli, Rubinato.

  Al comma 10, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 1.500 e da non più di 2000 con le seguenti: 750 e da non più di 1500.

  Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere i commi 3, 4 e 5.
1. 2. Civati, Marcon, Costantino, Fratoianni, D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini, Daniele Farina, Pastorino.

  Al comma 10, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i gruppi o partiti politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una Camera entro trenta giorni dall'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi».

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 3, sostituire la lettera
b) con la seguente:
    b)
al comma 3, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta per i gruppi o partiti politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una Camera entro trenta giorni dall'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi»;
   all'articolo 5, sopprimere il comma 1.
1. 269. La Russa, Rampelli, Cirielli, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

  Al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire la parola: nazionale con la seguente: circoscrizionale.
1. 165. Mucci, Giammanco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Galgano, Locatelli, Gribaudo, Garnero Santanchè, Vezzali.

  Al comma 10, lettera e), comma 3.1, primo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:
60 per cento con le seguenti: 50 per cento;
   all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso 4-bis:
    al primo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento;
    al secondo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
1. 52. Locatelli, Pastorelli, Marzano.

  Sostituire il comma 21 con il seguente:
  21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dal seguente:
  «1. Se l'elettore traccia uno o più segni che manifestino l'intenzione di indicare più di un rettangolo contenenti i nomi e cognomi dei candidati ed i contrassegni delle liste cui sono collegati, il voto è nullo».
1. 115. Galgano, Menorello.

  Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c) sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 3 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 3 per cento.
1. 130. Menorello, Galgano, Vaccaro, Rubinato.

  Al comma 26, capoverso Art. 83, comma 1, lettera c) sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 2 per cento;

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, medesimo comma:
    alla lettera
e):
     numero 1), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento;
     numero 2), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento;
    alla lettera g), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento;
   all'articolo 2, comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1:
    alla lettera
c) sostituire le parole: all'1 per cento con le seguenti: al 2 per cento;
    alla lettera e):
     numero 1), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento;
     numero 2), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.
1. 19. Civati, Pastorino, Brignone, Andrea Maestri.