XVII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 16 ottobre 2017.
Gioacchino Alfano, Alli, Amendola, Amici, Baldelli, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla*, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cirielli, Costantino, D'Alia, Dambruoso, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Migliore, Orlando, Pisicchio, Polidori, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Sorial, Tabacci, Simone Valente, Vallascas, Velo, Vico
Annunzio di proposte di legge.
In data 13 ottobre 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
PANNARALE ed altri: «Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, concernenti l'abolizione del numero chiuso o programmato per l'immatricolazione presso le università, e altre disposizioni per l'assunzione di personale docente universitario» (4695);
VENITTELLI: «Modifica all'articolo 267 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di competenza per la sistemazione delle salme dei militari e civili deceduti in conseguenza di operazioni di sminamento successive alla seconda Guerra mondiale» (4696);
VENITTELLI: «Disposizioni concernenti la perpetuità della concessione delle sepolture delle vittime civili della seconda Guerra mondiale» (4697).
Saranno stampate e distribuite.
Ritiro di proposte di legge.
In data 13 ottobre 2017 il deputato De Rosa ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:
DE ROSA ed altri: «Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di realizzazione di giardini pensili sui tetti degli edifici» (4329).
La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.
Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
XII Commissione (Affari Sociali):
GEBHARD ed altri: «Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche nonché per la tutela dell'uso della lingua dei segni delle minoranze linguistiche storiche» (3355) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VII, VIII, IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Augusta, per l'esercizio 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 570).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 11 e 13 ottobre 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Modifica della proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi (proposta della Commissione EMIR II) (COM(2017) 539 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa al seguito del piano d'azione sull'IVA – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento di agire (COM(2017) 566 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie (COM(2017) 568 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Valutazione intermedia del terzo programma in materia di salute 2014-2020 a norma del regolamento (UE) n. 282/2014 sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) (COM(2017) 586 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul meccanismo di vigilanza unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 (COM(2017) 591 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al comitato congiunto istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci per quanto attiene alle proposte di modifiche di detta convenzione (COM(2017) 593 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 593 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
La Commissione europea, in data 13 ottobre 2017, ha trasmesso un nuovo testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi (COM(2017) 331 final/2), che sostituisce il documento COM(2017) 331 final, già assegnato, in data 17 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nonché, in data 19 luglio 2017, alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
MOZIONI ALBERTI ED ALTRI N. 1-01707 E BUSIN ED ALTRI N. 1-01726 CONCERNENTI INIZIATIVE DI COMPETENZA IN MERITO ALLA NOMINA DEL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
Mozioni
La Camera,
premesso che:
il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, che ricopre la carica dal 1o novembre 2011 a seguito delle dimissioni di Mario Draghi, è in scadenza il 1o novembre 2017;
la nomina del Governatore, secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 («Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia;
il testo unico bancario ed il testo unico della finanza attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di regolamentare numerosi aspetti dell'attività degli intermediari bancari e finanziari, per assicurare stabilità, efficienza e competitività al sistema finanziario. Gli atti normativi della Banca d'Italia disciplinano profili essenziali per la sana e prudente gestione degli intermediari, quali l'assetto organizzativo, le modalità di governo dell'impresa, i sistemi per il controllo dei rischi assunti, la trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza dei comportamenti. Inoltre, l'esercizio dei poteri della Banca d'Italia è in determinati casi complementare a strumenti di vigilanza volti ad esercitare un'azione deterrente nei confronti dei comportamenti contrari alla prudente gestione, alla trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela;
a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, nell'ultimo decennio Banca d'Italia non solo avrebbe esercitato un controllo carente su determinate gestioni del credito e del risparmio che hanno rivelato – come accertato da indagini giudiziarie – la sussistenza di condotte in violazione della legge, ma avrebbe anche scelto, per il ruolo di commissari, soggetti considerabili «fiduciari», i quali in alcuni casi sarebbero apparsi soliti portare liquidità di piccoli istituti a banche vicine ai suddetti, invece di risanare quelle loro assegnate;
la sopra citata mala gestione del credito e del risparmio avrebbe contribuito a determinare numerosi casi di crac finanziario (ben 7 negli ultimi 9 anni), che avrebbero a loro volta determinato perdite, per risparmiatori, utenti e lavoratori che – secondo quanto riportato sul sito di informazione online affaritaliani.it del 13 luglio 2017 – ammonterebbero a circa 110 miliardi di euro;
l'Adusbef (Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari) ha più volte segnalato come la pratica di far pagare gli interessi sugli interessi (anatocismo), illegale dal 1o gennaio 2014 al 30 settembre 2016, sarebbe stata ugualmente praticata ai danni di prenditori di prestiti bancari, come accertato da diverse sentenze dei tribunali, tra le altre la sentenza del tribunale di Venezia in data 13 ottobre 2014 o quella del tribunale di Firenze in data 2 ottobre 2014;
su tale questione l'Adusbef, il 3 marzo 2017, avrebbe presentato esposti-denunce presso diverse procure della Repubblica, ipotizzando l'omissione di atti d'ufficio da parte della Banca d'Italia, che, pur informata dalle associazioni dei consumatori presenti nel Cncu (Consiglio nazionale consumatori ed utenti), invece di esercitare la potestà prevista dall'articolo 128 del testo unico bancario, per «inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti», non sarebbe intervenuta, configurando – secondo la stessa Adusbef – oltre all'omissione in atti d'ufficio, eventuali più gravi reati a danno degli utenti dei servizi bancari;
il pubblico risparmio è garantito dall'articolo 47 della Costituzione, in base al quale «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito»;
quanto al «controllo» del credito, una corretta applicazione del dettato costituzionale, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, porta a configurare la banca centrale che lo esercita come un organismo indipendente e tutore – senza condizionamenti – dell'interesse collettivo, in tutti i suoi organi, anche e soprattutto, nella figura del Governatore,
impegna il Governo
1) in sede di deliberazione sulla proposta di nomina per la carica di Governatore della Banca d'Italia, valutate le circostanze descritte e le relative responsabilità, ad escludere l'ipotesi di proporre la conferma del Governatore in carica, Ignazio Visco.
(1-01707) «Alberti, Pesco, Sibilia, Villarosa, Fico, Ruocco».
La Camera,
premesso che:
da quanto si apprende da organi di stampa, il Governo sarebbe intenzionato a confermare il mandato, in scadenza il 1o novembre 2017, di Ignazio Visco quale Governatore della Banca d'Italia;
l'attuale Governatore è in carica dal 1o novembre 2011, nominato in seguito alle dimissioni di Mario Draghi, con decreto del Presidente della Repubblica del 24 ottobre 2011. L'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 («Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»), dispone infatti che la nomina del governatore sia disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia. Lo stesso procedimento si applica anche per la revoca del Governatore;
lo stesso articolo ha ridimensionato la durata della carica che è ora rinnovabile una sola volta, mentre fino al 2005 era senza limite di mandato;
come si legge sul suo stesso sito istituzionale, la Banca d'Italia ha numerosi compiti finalizzati ad assicurare la stabilità monetaria, tra i quali uno dei più importanti è sicuramente quello di tutelare e garantire «la sana e prudente gestione degli intermediari, la stabilità complessiva e l'efficienza del sistema finanziario, nonché l'osservanza delle disposizioni che disciplinano la materia da parte dei soggetti vigilati»;
da quanto si apprende invece da indagini giudiziarie e dalla stampa, la vigilanza operata negli ultimi anni ha presentato numerose falle derivanti proprio dalla mancata individuazione e, ancora peggio, in alcuni casi dalla mancata interruzione e sanzione delle condotte poco trasparenti tenute dalla dirigenza di alcuni istituti bancari, poi coinvolti in scandali o crisi che hanno richiesto l'intervento da parte dello Stato. Nel caso specifico della Banca popolare di Vicenza, la Banca d'Italia ha di fatto avallato scelte strategiche caratterizzate da evidenti carenze nell'intelligibilità delle comunicazioni sociali e in generale una mala gestione dei due istituti, facendo trasparire un rapporto e convergenze di interessi tali da pregiudicare il corretto rapporto fra controllore e controllato. Si fa riferimento, ad esempio, all'acquisto di palazzo Repeta, all'assunzione di ex ispettori della Banca d'Italia, ai mancati interventi a tutela degli investitori non istituzionali e alle pressioni per l'acquisto di banche in dissesto (Banca Etruria) e per la fusione delle stesse;
da tempo quindi la governance di Banca d'Italia è oggetto di forti critiche sia per la vigilanza che per la gestione del sistema bancario, ad iniziare dal mancato intervento di messa in sicurezza del sistema bancario nel 2012, quando altri Stati europei hanno attinto, a questo fine, al fondo salva-Stati, del quale l'Italia stessa è fra i principali contribuenti. In seguito, si è resa corresponsabile secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, insieme al Governo, dell'intempestiva e fallimentare gestione delle crisi che hanno interessato le quattro banche poste in risoluzione a fine 2015 (CariChieti, Banca Etruria, Banca Marche e Carige), il salvataggio di Monte dei Paschi di Siena e la messa in liquidazione delle due popolari Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza. Infine, in merito alla questione dei crediti deteriorati, non si possono non rilevare le mancanze di una gestione che non ha affatto risollevato, anzi peggiorato, lo stato di salute del patrimonio bancario italiano, che presenta ancora un ammontare preoccupante di non performance loan;
infatti, in base ai dati forniti dalla stessa Banca d'Italia, a dicembre 2016, dei 173 miliardi di euro di crediti deteriorati netti, 81 erano classificati come sofferenze, 85 come inadempienze probabili e 7 come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; a giugno 2017, Carmelo Barbagallo, capo del dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia fino al 2016, ha affermato che il tasso di incremento delle sofferenze registrato dagli intermediari significativi è stato, in media, superiore al 500 per cento ed è risultato particolarmente elevato (superiore al 350 per cento) anche tra gli intermediari più virtuosi;
la responsabilità dell'attuale situazione è sicuramente imputabile alla crisi finanziaria del 2007, ma, in buona parte, è anche riconducibile per i firmatari del presente atto di indirizzo alla gestione negligente di alcuni vertici di istituti bancari che, nell'impunità più totale, e spesso, come già detto, con la sostanziale connivenza degli istituti di vigilanza, in primis Banca d'Italia, hanno contribuito ad aggravare la situazione patrimoniale delle banche da loro gestite, scaricando i rischi sui risparmiatori delle fasce più deboli;
al sistema di vigilanza sono infatti imputabili anche i mancati interventi a tutela dei risparmiatori che, soltanto nel corso del 2016, hanno perso 15,6 miliardi di euro investiti in azioni e obbligazioni bancarie; come ha denunciato il Codacons, «tra il 2015 e il 2016 ben 218.996 piccoli investitori sono stati coinvolti dalle crisi bancarie che hanno visto protagoniste Veneto Banca, Banca popolare di Vicenza, Carife, Carichieti, Banca Marche, Banca Etruria» e «15.681.000.000 euro investiti in azioni e obbligazioni di questi istituti di credito sono stati letteralmente bruciati, con una perdita in media pari a 71.604 euro a risparmiatore»,
impegna il Governo
1) tenuto conto di quanto descritto in premessa in merito alle responsabilità della governance dell'Istituto nazionale nella gestione e nella vigilanza del sistema bancario, a non avanzare, in sede di proposta di nomina del Governatore della Banca d'Italia in scadenza il 1o novembre 2017, la riconferma dell'attuale Governatore, Ignazio Visco.
(1-01726) «Busin, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)
MOZIONI MARTELLI ED ALTRI N. 1-01716 E CARFAGNA ED ALTRI N. 1-01727 CONCERNENTI INIZIATIVE PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Mozioni
La Camera,
premesso che:
è un diritto umano fondamentale di ogni persona, e in particolare delle donne, vivere una vita libera dalla violenza, tanto nella sfera pubblica, quanto in quella privata;
la discriminazione nei confronti delle donne non può che essere vietata in tutte le sue manifestazioni, anche mediante il ricorso a sanzioni, così come devono essere abolite le pratiche discriminatorie nei confronti delle donne;
necessarie misure speciali per prevenire e proteggere le donne dalla violenza basata sul genere non possono ritenersi discriminatorie;
le politiche pubbliche dovrebbero contemplare una prospettiva di genere, attuando la parità fra donne e uomini, nonché l'autonomia e l'autodeterminazione (empowerment) delle donne;
la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (la cosiddetta «Convenzione di Istanbul»), approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011, introduce un nuovo paradigma nel definire la violenza contro le donne, dando impulso a politiche pubbliche a contrasto della stessa. In particolare, infatti, prevede:
a) la correlazione tra l'assenza della parità di genere e il fenomeno della violenza;
b) una nozione ampia di violenza, che comprende anche quella psicologica ed economica, e, soprattutto, l'attenzione verso la forma di violenza più diffusa, quella domestica;
c) la necessità di politiche antidiscriminatorie e che favoriscano l'effettiva parità fra i sessi al pari di misure atte alla prevenzione e al contrasto alla violenza nei confronti delle donne;
oltre alla legge 27 giugno 2013, n. 77, concernente la Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, il Parlamento ha anche approvato la legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere; inoltre, in data 7 luglio 2015, è stato anche adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;
la definizione «violenza nei confronti delle donne» si riferisce a tutte le forme di violenza nei confronti delle donne ai sensi del capitolo V della Convenzione di Istanbul, ovvero la violenza psicologica, gli atti persecutori, la violenza fisica, la violenza sessuale, compreso lo stupro, il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, l'aborto forzato, la sterilizzazione forzata e le molestie sessuali. Essa si riferisce, inoltre, alla violenza domestica nei confronti delle donne, definita come la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verifica all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore condivida, o abbia condiviso, la stessa residenza con la vittima;
la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che l'obbligo positivo di proteggere il diritto alla vita richiede che le autorità statali diano prova della dovuta diligenza, prendendo misure di prevenzione operative, a tutela della persona la cui vita sia in pericolo (in attuazione dell'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo);
nel nostro Paese si registra ormai un livello particolarmente preoccupante di recrudescenza nell'ambito della violenza contro le donne,
impegna il Governo:
1) ad ottimizzare al più presto le modalità di ricognizione e di denuncia del fenomeno della violenza di genere e a promuovere con urgenza misure atte ad evitare l'impunità per i responsabili di reati tanto gravi, quali quelli relativi alla violenza contro le donne;
2) ad assumere iniziative normative per rendere più agevole, snello e protetto l'accesso, da parte delle donne vittime di violenza di genere, agli strumenti inerenti alle misure restrittive nei confronti degli aggressori e, più in generale, in ambito processuale, per garantire la priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi relativi ai reati di violenza di genere;
3) in conformità con l'articolo 31 della Convenzione di Istanbul, a promuovere un intervento normativo affinché, a fronte di separazioni e divorzi, in sede di determinazione dei diritti di custodia e di visita dei figli, si tenga conto delle condanne per maltrattamenti o stalking, ma anche di eventuali processi penali pendenti per maltrattamenti a carico del padre in danno della madre, nonché per escludere l'affidamento condiviso dei figli, ove risultino precedenti di violenze nelle coppie che si separano, in particolare prevedendo che i maltrattamenti costituiscano causa di esclusione dell'affido condiviso;
4) ad assumere iniziative normative per escludere il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali la mediazione e la conciliazione, nei casi di violenza di genere contro le donne, sistemi vietati dall'articolo 48 della Convenzione di Istanbul, in quanto presuppongono una situazione di parità delle parti, ontologicamente esclusa nelle situazioni di violenza, anche rispetto ai casi di stalking qualificati come «meno gravi» – che potrebbero invece sfociare e tradursi, di fatto, in forme gravi di violenza contro le donne – nonché per far sì che, rispetto a tali casi, l'istituto introdotto dall'articolo 162-ter del codice penale, relativo all'estinzione del reato per condotte riparatorie, non sia applicabile;
5) a promuovere al più presto politiche pubbliche per contrastare l'impatto cumulativo e la intersezione tra atti razzisti, xenofobici e sessisti contro le donne;
6) ad istituire una commissione di studio sulle cause strutturali della violenza di genere contro le donne;
7) ad incrementare, utilizzando i più rapidi strumenti normativi a disposizione, le politiche pubbliche volte all’empowerment femminile;
8) ad assumere iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, per sanare le disparità regionali e locali inerenti alla disponibilità e alla qualità dei servizi di protezione, compresi i rifugi per le donne vittime di violenza, nonché rispetto alle forme di discriminazione contro le donne vittime di violenza che appartengono a minoranze.
(1-01716) «Martelli, Roberta Agostini, Bossa, Simoni, Albini, Duranti, Murer, Nicchi, Ricciatti, Rostan, Cimbro, Scotto, Laforgia, Speranza, Piras, Ferrara, Zaratti, Quaranta, Franco Bordo, Giorgio Piccolo, Folino, Mognato, Zappulla, Formisano, Zoggia, Matarrelli, Lacquaniti, Ragosta, Kronbichler, Leva, Fontanelli».
La Camera,
premesso che:
la violenza contro le donne rappresenta una delle più estese violazioni dei diritti umani e costituisce il principale ostacolo al raggiungimento della parità dei sessi, del godimento dei diritti fondamentali, nonché dell'integrità fisica e psichica;
come stabilito dall'articolo 1 della Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne delle Nazioni Unite del 1993 l'espressione «violenza contro le donne significa ogni atto di violenza fondato sul genere che abbia, o possa avere, come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione e la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata»;
la violenza di genere è un fenomeno globale, che riguarda tutte le etnie e tutte le classi sociali e che, come ribadito da Kofi Annan, già Segretario generale delle Nazioni Unite, «non conosce confini né geografia, cultura o ricchezza»;
le notizie di cronaca riportano, in modo sistematico, episodi commessi nei confronti di donne che vengono molestate, minacciate, violentate, stuprate e uccise e che si trovano a vivere nella paura e nel disagio per le strade, nei mezzi pubblici e, specialmente, nelle proprie case;
la violenza di genere rappresenta un freno all’empowerment femminile che è in grado di generare barriere che ostacolano la piena partecipazione delle donne alla vita sociale, economica e politica del proprio Paese;
se si esamina il fenomeno il quadro è allarmante, tanto che i numeri parlano di un vero e proprio eccidio, una carneficina, che fa più vittime della mafia: la violenza è la prima causa di morte per le donne di età compresa tra i 16 ed i 44 anni;
se nel mondo una donna su tre ha subito violenza fisica o sessuale, in Italia il numero delle donne che hanno subìto una forma di abuso o di violenza supera i 7 milioni: ogni anno più di 100 donne vengono uccise per mano di chi decide di amarle con una media di una donna uccisa ogni 3 giorni;
durante il IV Governo Berlusconi, per la prima volta, è stato adottato un piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking, finanziato con più di 18 milioni di euro con una strategia di contrasto delineata su base nazionale, con l'obiettivo di mettere in rete l'esperienza dei centri antiviolenza nelle regioni italiane e del numero verde 1522 e le professionalità delle forze dell'ordine;
nel 2009, con l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano del reato di stalking il Governo e il Parlamento hanno dimostrato la grande attenzione rivolta all'individuazione di strategie di contrasto e di prevenzione della violenza, compiendo un passo in avanti fondamentale nell'ordinamento italiano;
il decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009, oltre a prevedere il reato di stalking nell'ordinamento italiano, ha introdotto ulteriori interventi in materia di violenza sessuale; il provvedimento, in particolare, ha introdotto l'arresto obbligatorio in flagranza per la violenza sessuale e la violenza sessuale di gruppo, nonché disposizioni volte a rendere più difficile ai condannati per taluni delitti a sfondo sessuale l'accesso ai benefici penitenziari, tra cui le misure alternative alla detenzione. La medesima legge ha, inoltre, consentito l'accesso al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti, a favore della persona offesa da taluni reati a sfondo sessuale. Il decreto-legge n. 11 del 2009 ha poi previsto, quale aggravante speciale dell'omicidio, il fatto che esso sia commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo, nonché da parte dell'autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa;
nell'ambito delle numerose attività portate avanti durante i Governi Berlusconi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, a partire dal 2009, ogni anno (dal 12 al 18 ottobre) nelle scuole di ogni ordine e grado sono state organizzate iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica, compresa quella fondata sull'intolleranza razziale, religiosa e di genere, al fine di creare un momento di riflessione sui temi del rispetto, della diversità e della legalità al fine di coinvolgere studenti, genitori e docenti;
con protocollo d'intesa siglato il 15 gennaio 2009 tra il Ministro per le pari opportunità e il Ministero della difesa è stata istituita presso il Dipartimento per le pari opportunità la sezione atti persecutori dei carabinieri: una task force composta da 13 carabinieri (uomini e donne) impegnati nelle strategie di prevenzione e di contrasto dei reati di stalking e di violenza contro le donne;
con protocollo d'intesa siglato il 3 luglio 2009 tra il Ministro per le pari opportunità e il Ministero dell'interno sono state adottate misure per consentire una specifica preparazione delle forze di polizia nel contrasto dei reati di violenza contro le donne;
l'impegno di quel Governo non si è fermato ai confini nazionali: il 9 e 10 settembre 2009 si è tenuta a Roma la prima conferenza internazionale sulla violenza contro le donne, su iniziativa della Presidenza italiana del G8 a cui hanno preso parte ai lavori oltre 20 Stati. Dalle conclusioni della Presidenza è emerso un impegno al rafforzamento della cooperazione internazionale nel contrasto alla violenza sulle donne ed alla violazione dei loro diritti umani;
nel settembre 2012, l'Italia ha sottoscritto la «Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica» dell'11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul), la cui legge di autorizzazione alla ratifica è stata approvata dalla Camera dei deputati il 28 maggio 2013;
la Convenzione di Istanbul è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che si prefigge l'obiettivo di creare un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza, grazie a misure di prevenzione, di tutela in sede giudiziaria e di sostegno alle vittime;
ad oggi, da parte dell'Esecutivo non vi è una chiara strategia volta a contrastare il fenomeno della violenza sulle donne, tanto che, per circa tre anni, è mancato un interlocutore istituzionale unico con delega relativa alle politiche delle pari opportunità, dedicato ad una concreta e seria azione di Governo volta a promuovere e coordinare le azioni in materia di violenza contro le donne e da quando la delega è stata assegnata non si sono registrati progressi;
in merito agli interventi economici, la prima tranche dello stanziamento del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità del 2013-2014 è stata trasferita alle regioni solo nell'autunno del 2014 e, una volta che la somma è arrivata nelle casse regionali, nella maggior parte dei casi se n’è persa traccia. Come documentato da Actionaid Italia, di trasparenza nella distribuzione ce n’è stata ben poca, tanto che a novembre 2015 solo per dieci amministrazioni era possibile consultare la lista delle strutture beneficiarie dei fondi, di cui solo cinque – Veneto, Piemonte, Sardegna, Sicilia e Puglia – hanno pubblicato on line i nomi di ciascuna struttura e i fondi ricevuti;
la Corte dei conti, con deliberazione 5 settembre 2016, n. 9/2016/G, critica severamente la gestione ordinamentale amministrativa e finanziaria delle politiche pubbliche contro la violenza; nello specifico «passando al finanziamento specificamente destinato al potenziamento delle strutture destinate all'assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli, deve farsi presente che del tutto insoddisfacente è risultata la gestione delle risorse assegnate per gli anni 2013-2014, le uniche ripartite nel periodo all'esame. Le comunicazioni degli enti territoriali all'autorità centrale si sono rilevate carenti e inadeguate rispetto alle finalità conoscitive circa l'effettivo impiego delle risorse e all'esigenza della valutazione dei risultati»;
per quanto riguarda più propriamente gli interventi di natura legislativa, nel 2014, grazie ad una puntuale proposta emendativa di Forza Italia è stata scongiurata l'abolizione della carcerazione preventiva per il reato di stalking prevista, inizialmente, nel disegno di legge in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria;
l'ultimo piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2015 con durata biennale; riguardo al nuovo piano nazionale antiviolenza, vi è stata soltanto la presentazione di una bozza delle linee strategiche quando, invece, l'importanza del fenomeno impone, come assoluta priorità di ogni livello di governo, di dover mettere in campo ogni possibile misura normativa, nonché lo studio e l'attuazione di interventi volti a prevenire episodi di violenza, abuso e vessazione di cui le donne sono vittime;
con decreto del 25 luglio 2016 del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con delega alle pari opportunità, è stata istituita la cabina di regia interistituzionale e un osservatorio; tuttavia, ad oggi non si è a conoscenza né del numero delle riunioni, né delle politiche attuate;
tutta questa superficialità nell'affrontare un tema che dovrebbe essere priorità delle istituzioni, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, è dovuta senz'altro alla scarsa attenzione nei confronti di questa tematica, dimostrata da ultimo con la riforma del codice penale, approvata con la legge 23 giugno 2017, n. 103, che, tra le varie misure, reca disposizioni in materia di estinzione del reato per condotte riparatorie e introduce, attraverso l'articolo 162-ter del codice penale, la possibilità per uno stalker di estinguere il suo reato pagando una somma decisa dal giudice anche se la vittima è contraria e rifiuta il denaro;
una delle principali ragioni che ha spinto il legislatore a introdurre la specifica incriminazione di «atti persecutori» (articolo 612-bis del codice penale) è stata proprio la necessità di assicurare una risposta sanzionatoria adeguata di fronte a condotte persecutorie spesso devastanti per la personalità dei soggetti passivi;
la fattispecie criminosa di cui all'articolo 612-bis del codice penale prevede un limite edittale massimo di cinque anni di reclusione; la suddetta soglia è necessaria per consentire l'applicazione delle misure cautelari coercitive a carico degli stalker, al fine di evitare la protrazione dei comportamenti persecutori che, il più delle volte, possono sfociare in atti di violenza nei confronti delle donne;
partendo dal presupposto che solo con un profondo mutamento culturale si potrebbe combattere in modo efficace il fenomeno della violenza di genere, è necessario mettere in campo iniziative, anche in sede legislativa, volte a porre un freno all'incontenibile fenomeno di violenze che, purtroppo, ancora oggi molte donne sono costrette a subire,
impegna il Governo:
1) a dare contezza delle tempistiche di attuazione del nuovo piano nazionale contro la violenza sessuale e di genere e ad illustrarlo quanto prima alle Camere;
2) ad informare il Parlamento sui costi della violenza, sia in termini economici sia in termini sociali, al fine di avere un quadro che sia il più chiaro possibile su cui poter intervenire attraverso gli opportuni strumenti legislativi;
3) ad assumere iniziative per prevedere un intervento nelle scuole con programmi mirati di formazione agli studenti per prevenire la violenza nei confronti delle donne in riferimento all'utilizzo dei social media e di internet;
4) ad assumere iniziative volte a garantire ulteriori stanziamenti da erogare ai centri antiviolenza e alle case rifugio per evitare la loro chiusura e ad eliminare le disparità regionali e locali concernenti la disponibilità e la qualità dei servizi di protezione per tutte le donne vittime di violenza;
5) ad assumere le opportune iniziative al fine di garantire le misure volte a prevenire e proteggere le donne dalla violenza, in particolar modo in riferimento agli strumenti inerenti alle misure cautelari, le quali rappresentano un forte elemento dissuasivo per tutti quegli uomini che intendono porre in essere atti spregevoli nei confronti delle donne;
6) ad effettuare una ricognizione sul numero degli ordini di allontanamento e degli ordini di protezione applicati annualmente dai tribunali in Italia e, in particolar modo, sui tempi di attuazione;
7) ad adottare ogni opportuna iniziativa legislativa volta ad escludere che nella fattispecie di cui all'articolo 612-bis del codice penale, in materia di atti persecutori, sia applicabile l'istituto previsto all'articolo 162-ter del codice penale, relativo all'estinzione del reato per condotte riparatorie;
8) a rendere note le attività svolte, gli obiettivi raggiunti e le volte in cui si siano riuniti la cabina di regia interistituzionale e l'osservatorio e a divulgare le politiche nazionali proposte, nonché le buone pratiche che sono state condivise tra i territori mediante l'operato della cabina di regia.
(1-01727) «Carfagna, Brunetta, Gelmini, Bergamini, Biancofiore, Calabria, Centemero, De Girolamo, Giammanco, Ravetto, Prestigiacomo, Occhiuto, Gullo, Labriola, Laffranco, Longo, Milanato, Minardo, Palmizio, Polidori, Elvira Savino, Sisto, Vella».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)