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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 18 ottobre 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 ottobre 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marotta, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Tidei, Turco, Simone Valente, Velo, Vignali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Cesaro Antimo, Cicchitto, Cirielli, Coppola, Costantino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Manfredi, Mannino, Marazziti, Marotta, Mattiello, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Picchi, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Sarti, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Tidei, Tofalo, Turco, Simone Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 17 ottobre 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   DALLAI: «Istituzione della Rete nazionale antisismica e disposizioni per il riordino delle competenze in materia di prevenzione dei danni derivanti dai terremoti» (4699);
   MERLO e BORGHESE: «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione della cultura italiana nel mondo nonché per il recupero e il restauro del patrimonio culturale nazionale» (4700).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge REALACCI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di utilizzo di farmaci contenenti derivati naturali e sintetici della cannabis indica a fini terapeutici» (76) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Mongiello.

  La proposta di legge SANTERINI ed altri: «Introduzione della valutazione delle competenze di cittadinanza nella scuola primaria e secondaria» (3897) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Narduolo.

Ritiro di sottoscrizioni a proposte di legge.

  La deputata Labriola ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
   GIACHETTI ed altri: «Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati» (3235).

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   II Commissione (Giustizia):
  DAMIANO ed altri: «Disposizioni in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate e del lavoro autonomo» (4582) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI, XII e XIV.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 12 ottobre 2017, ha comunicato che la 11a Commissione (Lavoro) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (COM(2017) 343 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 221).

  Questa risoluzione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale in relazione all'operazione di acquisto di partecipazioni da parte della società Vivendi SA in TIM SPA.

  Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 13 ottobre 2017, ha trasmesso gli elenchi delle direttive con termine di recepimento in scadenza rispettivamente nel periodo dal 1o luglio 2017 al 30 settembre 2017 e dal 1o ottobre 2017 al 31 marzo 2018, con indicazioni in ordine al relativo stato di attuazione, predisposto ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

  Questa documentazione è trasmessa a tutte le Commissioni permanenti.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 17 ottobre 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Decima relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza (COM(2017) 466 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea (COM(2017) 487 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 487 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM(2017) 538 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 18 ottobre 2017;
   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione nonché alla firma, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (COM(2017) 595 final e COM(2017) 596 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2017) 595 final – Annex 1, da Part 1/5 a Part 5/5 e COM(2017) 596 final – Annex 1, da Part 1/5 a Part 5/5), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Trentacinquesima relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'Unione europea (2016) (COM(2017) 598 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Consiglio dell'Unione europea, in data 17 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (11382/2/17 REV 2), corredata dalla relativa motivazione (11382/2/17 REV 2 ADD 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Un sistema fiscale equo ed efficace nell'Unione europea per il mercato unico digitale (COM(2017) 547 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2017) 558 final);
   Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (COM(2017) 563 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa al seguito del piano d'azione sull'IVA – Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento di agire (COM(2017) 566 final);
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda i soggetti passivi certificati (COM(2017) 567 final);
   Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri (COM(2017) 569 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Valutazione intermedia del terzo programma in materia di salute 2014-2020 a norma del regolamento (UE) n. 282/2014 sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) (COM(2017) 586 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui piani d'azione nazionali degli Stati membri e sui progressi realizzati nell'attuazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (COM(2017) 587 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione della norma europea sulla fatturazione elettronica ai sensi della direttiva 2014/55/UE (COM(2017) 590 final).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 11 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per la definizione delle nuove classi dei corsi di laurea in scienze, culture e politiche della gastronomia e di laurea magistrale in scienze economiche e sociali della gastronomia (471).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 novembre 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 17 ottobre 2017, a pagina 9, seconda colonna, dopo l'undicesima riga, aggiungere le seguenti parole:

«Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge 14 novembre 2016, n. 220, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo (467).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 16 novembre 2017.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 33 e 36 della legge 14 novembre 2016, n. 220, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo (468).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 16 novembre 2017.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 34 e 36 della legge 14 novembre 2016, n. 220, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi (469).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 16 novembre 2017.

  La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 ottobre 2017, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 12 agosto 2016, n. 170, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (470).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 26 novembre 2017. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 6 novembre 2017.».

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 19 E 20 OTTOBRE 2017

Risoluzioni

   La Camera,
   premesso che:
    al Consiglio europeo che si svolgerà il prossimo 19-20 ottobre si esamineranno alcune delle questioni più urgenti riguardanti la migrazione, la difesa, la digitalizzazione, gli affari esteri e gli ultimi sviluppi sul negoziato sulla Brexit;
    la discussione sui singoli temi non potrà non tener conto del nuovo quadro internazionale che, in seguito alla vittoria alle presidenziali americane di Donald Trump, non appare orientato a stimolare la cooperazione fra gli Stati, ma spinge sempre più verso un confronto competitivo tra le singole nazioni; una fase che richiama l'Europa a ridefinire con urgenza un ruolo di protagonista quale attore globale;
    una risposta alle attuali sfide che rilanci il progetto con proposte ambiziose sul futuro dell'Europa può scongiurare l'inasprirsi di questioni nazionalistiche e indipendentistiche (vedi Brexit e referendum in Catalogna) e contenere le tentazioni nazional-populiste che spingono verso terreni incogniti, come l'uscita dall'euro. L'Unione è oggi più che mai chiamata a fare un salto di qualità per un compiuto processo di integrazione;
    il presidente francese E. Macron nel suo recente discorso alla Sorbona ha affrontato l'urgenza di tale sfida, richiamando le grandi questioni dell'agenda europea: sicurezza, difesa, lotta al terrorismo, procura e intelligence europee, protezione civile, politica di asilo e di frontiere comuni, rilancio di un robusto bilancio europeo contro le crisi future e un ministro delle finanze Ue con un proprio budget per gli investimenti nell'eurozona per le politiche espansive; le ambizioni europeiste del Presidente Macron posizionano finalmente la Francia accanto all'Italia per la rinascita del progetto europeo in un chiaro quadro federalista: sovranità, risorse, messa in comune delle politiche strategiche, maggiori investimenti per l'integrazione dei migranti e formazione di una lista transnazionale europea;
    anche il recente vertice italo-francese di Lione (oltre a superare i nodi dell'accordo tra Fincantieri e il gruppo Stx) ha segnato una tappa importante verso un nuovo partenariato tra Roma e Parigi su Europa, Libia e cooperazione militare; un partenariato che assume ancora più rilevanza all'indomani dei risultati elettorali in Germania, in vista di una nuova compagine di governo, e soprattutto alla luce del recente nopaper sul futuro dell'euro dell'ex ministro delle finanze tedesco Schäuble, il quale lascia in eredità al suo successore una proposta in controtendenza rispetto all'idea di una «rifondazione europea», attraverso la creazione di una sorta di Fondo monetario europeo con il fine dichiarato di limitare il ruolo della Commissione europea e i margini di flessibilità previsti dal sistema; un Fondo all'apparenza tecnico e neutrale, ma che in sostanza verrebbe utilizzato per imporre agli altri Governi le scelte degli azionisti di maggioranza;
    per quanto riguarda i temi specifici all'ordine del giorno del Consiglio, e in particolare quelli della migrazione, dovrà essere valutata ancora una volta l'efficacia delle misure fin qui adottate per controllare i flussi migratori illegali su tutte le rotte, le ulteriori misure necessarie per sostenere gli Stati membri in prima linea e decidere come rafforzare la cooperazione con l'UNHCR e l'OIM, con riferimento ai paesi di origine e transito dei flussi;
    continua lo scontro sul tema dei migranti e sulla mancata ricollocazione dei richiedenti asilo (da Italia e Grecia) tra Commissione Ue e i paesi del gruppo cosiddetto di Visegrad, in particolare Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, anche in seguito all'importante decisione della Corte di giustizia Ue che ha respinto i ricorsi di Slovacchia e Ungheria contro le quote di relocation, confermando la validità dei ricollocamenti e rafforzando la posizione dell'Italia;
    il Governo italiano ha svolto un'azione molto forte nei confronti della Commissione Ue per l'apertura di procedure di infrazione per palese violazione degli obblighi di solidarietà circa gli accordi sulla redistribuzione dei rifugiati nei confronti di Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria;
    tuttavia, contemporaneamente, cinque Paesi (Francia, Germania, Austria, Danimarca e Norvegia) pressano la Commissione Ue per rendere più flessibili le regole sul ripristino dei controlli alle frontiere in caso di minacce per la sicurezza; conseguentemente la Commissione sta lavorando a una proposta di modifica del Codice Frontiere Schengen, al fine di prevedere in caso di minaccia grave all'ordine pubblico o alla sicurezza interna, oltre all'allungamento di un ulteriore anno di sospensione, anche la possibilità di estendere il blocco per ulteriori due anni, ancorché previa autorizzazione del Consiglio, per un totale di tre anni, se la minaccia persiste;
    appare di tutta evidenza che qualora si dovesse pervenire alla revisione di Schengen sarebbe altrettanto necessaria una contestuale e significativa revisione dell'anacronistico Regolamento di Dublino, altrimenti non potrebbe che aggravarsi il peso dei rifugiati e dei richiedenti asilo sui paesi di primo arrivo, in particolare sul nostro Paese;
    per quanto attiene alla sicurezza e difesa, i capi di Stato o di governo riprenderanno la discussione sulla cooperazione strutturata permanente (PESCO), già avviata durante il Consiglio europeo di giugno;
    gli ultimi Consigli europei (del 18 maggio e 19 giugno 2017) nelle loro conclusioni hanno ribadito l'impegno a rafforzare la cooperazione dell'Unione europea in materia di sicurezza esterna e difesa, segnalando i progressi compiuti anche con la dichiarazione congiunta firmata a Varsavia dai leader dell'Unione europea e della NATO. Le relazioni transatlantiche e la cooperazione UE-NATO restano elementi essenziali per la sicurezza in relazione all'evoluzione delle minacce, comprese quelle ibride e informatiche e il terrorismo. La conferenza ad alto livello sulla sicurezza e la difesa tenutasi a Praga il 9 giugno 2017 ha messo in rilievo la complementarità tra l'Unione europea e la NATO e la necessità di intensificare gli sforzi dell'Europa per potenziare la ricerca, le capacità e le operazioni nel campo della difesa;
    rileva in tale direzione il Piano d'azione Ue per la difesa comune, comprendente gli atti adottati dalla Commissione europea lo scorso giugno, relativi al documento sul futuro della difesa europea (COM(2017) 315 final), alla comunicazione per l'istituzione di un Fondo europeo per la difesa (COM(2017) 295 final) e alla proposta di Regolamento (COM(2017) 294 final) sul programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa;
    per quanto attiene all'Europa digitale il Consiglio dovrà valutare come cogliere le opportunità e affrontare le sfide della digitalizzazione, muovendo dalle discussioni avviate durante il Vertice europeo di Tallin sul digitale dello scorso 29 settembre;
    il Vertice di Tallin è stato preceduto da un'iniziativa congiunta di quattro Paesi membri (Italia, Francia, Germania e Spagna), con la successiva condivisione di altri dieci ministri e la presentazione di un documento contenente la strategia Ue sul tema delle tecnologie digitali. Tali tecnologie stanno trasformando rapidamente tutti i settori economici, con un impatto tale da offrire, da un lato, enormi opportunità per innovazione, crescita e posti di lavoro, e dall'altro, evidenziando aspetti di rischio a breve termine e nuove sfide per il futuro; dalla capacità di gestire tali sfide dipenderà la competitività del continente europeo e un suo diverso ruolo a livello globale;
    durante il Vertice di Tallin il Governo italiano ha sottolineato la necessità che la Commissione Ue presenti a breve una proposta sulla Web Tax, rendendosi ormai urgenti nuove regole per una tassazione equa e un uguale terreno di gioco per tutti nel digitale, ed ha avanzato la possibilità di agire attraverso una cooperazione rafforzata tra alcuni paesi se non si dovesse approdare a un accordo condiviso da tutti;
    per quanto riguarda i negoziati sulla Brexit il Consiglio europeo, nei formato UE a 27, potrà discutere anche degli ultimi sviluppi intervenuti nei negoziati, alla luce dei passi compiuti dal capo negoziatore della Commissione Michel Barnier e delle recenti dichiarazioni di Theresa May a Firenze, nonché delle relative condizioni per poter passare alla seconda fase del negoziato UE-UK;
    il Parlamento europeo, lo scorso 2 ottobre, ha bocciato l'andamento dei negoziati sulla Brexit, con una Risoluzione approvata a larghissima maggioranza in sede plenaria, chiedendo ai capi di Stato e di governo di rinviare la valutazione sui progressi nei negoziati cui è condizionata la seconda fase delle trattative sulle future relazioni tra Unione europea e Regno Unito, in considerazione dei progressi fino ad oggi ritenuti insufficienti per quanto riguarda i diritti dei cittadini europei, per la questione dell'Irlanda e l'Irlanda del Nord e la liquidazione degli obblighi finanziari del Regno Unito, nonché per il mancato riconoscimento della giurisdizione della Corte di Giustizia europea. Anche il capo negoziatore Ue, Michel Barnier, ha sostenuto che permangono divergenze serie con Londra su alcuni punti chiave, in particolare per quanto riguarda il regolamento finanziario;
    per quanto attiene alle relazioni esterne, alla luce dei recenti avvenimenti i leader dell'UE saranno chiamati ad esaminare specifiche questioni di politica estera riguardanti l'Iran, la Corea del Nord, la Turchia e la situazione dei diritti umani con particolare riferimento al Myanmar;
    relativamente alla fase di implementazione del trattato sul nucleare sottoscritto dall'Iran le più alte istituzioni europee hanno espresso, in diverse occasioni, soddisfazione relativamente all’iter di esecuzione dell'accordo, impegnando tutta l'Unione a offrire le massime rassicurazioni al riguardo;
    la presenza dell'Italia nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dà al nostro Paese una oggettiva e più stringente responsabilità relativamente alla gestione della crisi in corso in estremo oriente, generata dalle esercitazioni militari della Corea del Nord; a tale proposito è legittimo aspettarsi dal prossimo Consiglio europeo un'azione più incisiva dell'Unione europea sia nella linea di adottare misure originali e autonome sia in quella di implementare le risoluzioni dell'ONU;
    nell'aprile di questo anno il Parlamento europeo si è espresso a favore di una sospensione della richiesta di adesione della Turchia all'Unione europea, peraltro già sostanzialmente congelata mentre lo scorso primo ottobre, in un discorso al parlamento turco, il Presidente Erdogan dichiarava: «la Turchia non ha più bisogno di entrare nell'Unione europea ma non abbandonerà mai unilateralmente i negoziati per l'adesione»; è ancora opportuno menzionare la vigenza dell'accordo tra Unione europea e Turchia sulla gestione migranti mentre, per altro verso, è in corso una crisi dei visti senza precedenti tra questa e gli Stati Uniti d'America;
    pur non essendo parte dell'ordine del giorno del Consiglio è opportuno qui ricordare i successi ottenuti nel vertice presieduto dall'Italia dell'11-12 luglio a Trieste tra i paesi membri del cosiddetto processo di Berlino come la firma del trattato che istituisce la Comunità dei Trasporti tra l'Unione europea e i sei paesi dei Balcani occidentali extra-UE (Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro e Serbia) non firmato tuttavia ancora dalla Bosnia, e l'approvazione di altri sette progetti infrastrutturali per l'apertura dei corridoi transeuropei. A questi passi avanti non ha tuttavia corrisposto un miglioramento del dialogo relativamente alle numerose dispute territoriali tuttora presenti tra i paesi della regione come quelle relative allo status del Kosovo e al nome della Macedonia. L'integrazione dei sei paesi balcanici nell'Unione europea rappresenta un obiettivo strategico per assicurare la stabilizzazione di una regione storicamente conosciuta per rappresentare il contrario, le recenti dichiarazioni del Presidente Gentiloni relativamente all'Albania vanno proprio in questa direzione,

impegna il Governo:

   1) a proseguire nell'impegno fin qui svolto per rafforzare il progetto di integrazione europea e in favore di azioni comuni ambiziose, in particolare nella gestione della sicurezza, nelle questioni migratorie, negli investimenti in Africa e in favore di una rinnovata architettura economica europea contrassegnata dal rilancio di politiche di espansione e di crescita;
   2) a continuare l'azione europea perseguendo le priorità emerse nei vertici di Bratislava e La Valletta e dando seguito all'ambizioso programma di rilancio dell'Unione stabilito con la dichiarazione di Roma, concepite per rilanciare il progetto dell'Europa, anche in risposta alla Brexit, nel cui negoziato dovranno essere tutelati prioritariamente i diritti dei cittadini europei residenti in Regno Unito;
   3) a proseguire l'impegno, anche nel contesto del prossimo Consiglio europeo, per sostenere la candidatura di Milano a sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) così come sancito dalla mozione 1-01714, approvata dalla Camera dei deputati lo scorso 4 ottobre;
   4) per quanto riguarda i temi dell'immigrazione, a continuare l'azione in tutte le sedi europee competenti al fine di pervenire al superamento del Regolamento di Dublino, in direzione di un sistema comune di asilo, mediante la creazione di un ufficio europeo per il diritto d'asilo e l'omologazione delle regole per accordarlo in ogni Paese dell'Unione, nonché ad attivarsi al fine di ottenere un maggiore investimento di risorse per l'integrazione dei migranti accolti in Europa;
   5) a proseguire nell'azione volta a una maggiore cooperazione a livello europeo con particolare riguardo al rifinanziamento del Trust Fund UE ed agli accordi di partenariato con i Paesi africani di origine e transito dei flussi, rafforzando l'impegno con riferimento alla Libia per una sua stabilizzazione e un controllo dei flussi migratori dalle sue coste, nonché a lavorare affinché i campi profughi vengano migliorati sotto il profilo dei diritti umani, con la cooperazione di OIM e UNHCR;
   6) a proseguire il percorso in favore del progetto di difesa e industria europea e la cooperazione strutturata permanente sulla difesa (PESCO) imposta dalle rilevanti sfide geopolitiche, adoperandosi, altresì, per aiutare l'industria e la ricerca nazionali al fine di poter concorrere in condizioni di effettiva parità con altri Paesi per l'accesso ai fondi del Piano d'azione, per non disperdere il patrimonio produttivo italiano nel settore della difesa ed evitare che le aziende nazionali possano essere penalizzate nell'ambito dei processi d'integrazione e razionalizzazione del settore della difesa a livello europeo (tenendo conto del rafforzamento franco-tedesco nel settore), con impatti negativi in termini di occupazione;
   7) a rafforzare l'azione dell'Esecutivo, in tutte le sedi europee competenti, riguardante la richiesta, già avanzata, affinché l'Italia divenga membro effettivo (e non solo associato) dell'Eurocorpo, tenendo conto che il nostro Paese è quello più esposto verso l'Africa e il Medioriente e che far parte di un embrione di esercito comune è vitale sia per gli interessi geopolitici che per l'industria e la ricerca;
   8) ad attivarsi, anche in raccordo con altri Paesi membri, affinché si realizzi concretamente una procura antiterrorismo europea in considerazione della necessità di fare un salto di qualità nella risposta di contrasto e prevenzione al terrorismo a livello Ue, e non più solo a livello di singoli Stati;
   9) a proseguire l'impegno, per ciò che attiene all'economia digitale, in linea con la strategia e le priorità indicate nel documento dei quattro Paesi membri, in occasione del Vertice di Tallin, in favore di misure per la creazione di piattaforme europee, in particolare per le piccole e medie imprese, atte a ridurre il divario digitale, affinché la Commissione Ue presenti al più presto una proposta efficace e condivisa sulla Web Tax, attivandosi, altresì, a che sia accolta la proposta italiana di pervenire a una decisione mediante cooperazione rafforzata, qualora non si dovesse raggiungere un accordo fra tutti gli stati membri;
   10) a rafforzare ogni iniziativa dell'Unione europea finalizzata ad assicurare la pace e la stabilità delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alla necessità di preservare l'accordo sul nucleare iraniano, di assicurare una risposta ferma e coesa della comunità internazionale alla sfida posta al regime internazionale di non proliferazione dalla Corea del Nord, ma anche di proteggere e promuovere il rispetto dei diritti umani e della democrazia nel mondo a partire dalla crisi in corso nel Myanmar;
   11) a promuovere in sede comunitaria una riflessione sul ruolo della Turchia che chiarisca i termini delle relazioni bilaterali tra questo Paese e l'Unione europea, senza chiudere le porte ad una futura prospettiva di adesione, e che sia orientata ad assicurare la cooperazione di questo Paese nella costruzione della pace e della stabilità nella regione mediorientale.
(6-00359) «Rosato, Lupi, Dellai, Pisicchio, Monchiero, Alfreider, Pastorelli».


   La Camera,
   premesso che:
    in occasione della prossima riunione del Consiglio europeo al livello dei Capi di Stato e di Governo saranno discusse tematiche legate a questioni di grande rilevanza ed urgenza, come la gestione dei flussi migratori, le relazioni esterne dell'Unione europea, gli sviluppi della cooperazione nel campo della politica di difesa e il progresso della digitalizzazione;
    in materia di flussi migratori, è previsto che vengano analizzate le misure finora intraprese per pervenire ad un loro più efficace controllo, nonché discussi eventuali interventi ulteriori da adottare per sostenere gli Stati membri dell'Unione che si trovano in prima linea come l'Italia;
    a questo proposito, si osserva purtroppo, una ripresa del deflusso dei migranti irregolari da paesi che si erano impegnati a bloccarlo, come la Turchia, dalla quale stanno giungendo in Italia gruppi consistenti di sedicenti profughi;
    è in atto, altresì, anche una correzione delle rotte maggiormente battute, circostanza che sta, in particolare, esponendo il nostro Paese a nuovi arrivi dalla Tunisia;
    con i Paesi rivieraschi da cui sta riprendendo il deflusso dovrebbe essere possibile intavolare trattative che sfocino nell'impegno di questi ultimi a non permettere la partenza dei migranti irregolari dalle proprie coste;
    sarebbe effettivamente utile coinvolgere nella prevenzione e gestione dei flussi anche i Paesi che si trovano al di là della fascia costiera, come il Niger e gli Stati contigui del Sahel;
    permane, inoltre, irrisolta la questione dei rimpatri dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare ed anche di coloro che non siano riusciti a dimostrare di aver alcun titolo alla concessione della protezione internazionale, per la quale potrebbe essere opportuno proporre uno schema di contribuzione che riguardi tutti i Paesi membri dell'Unione europea;
    si fa altresì largo l'idea che il sistema di asilo non possa continuare a basarsi sulle previsioni dell'attuale legislazione europea e del regolamento di Dublino attualmente in vigore, rivelatisi inadeguati a fronteggiare il fenomeno delle emigrazioni di massa;
    in materia di cooperazione strutturale permanente nel campo della difesa, appare importante conservare l'autonomia nazionale in materia di individuazione e predisposizione delle capacità, dal momento che le più recenti crisi internazionali hanno evidenziato una mancanza di convergenza negli interessi dei maggiori Stati membri dell'Unione, che persiste e paralizzerebbe l'impiego di qualsiasi forza militare europea integrata;
    suscita inoltre perplessità il complesso delle conseguenze che potrebbero derivare dal finanziamento europeo di programmi di produzione armamenti dai quali Francia e Germania potrebbero escludere facilmente l'Italia come evidenziato recentemente dai vertici dell'Aiad nel corso di un'audizione svoltasi presso la Commissione difesa della Camera dei deputati;
    in materia di relazioni esterne, rimane interesse del nostro Paese promuovere la rimozione delle sanzioni che limitano i rapporti economici tra gli Stati membri dell'Unione e la Federazione Russa;
    i rapporti tra Unione europea e Turchia dovrebbero essere impostati su due premesse fondamentali, la prima delle quali è che non può esservi alcuna adesione turca all'Unione europea, considerata anche la persistente ed accentuata deriva autoritaria ed islamista in atto in quel paese. Dovrebbero inoltre essere condannati i tentativi fatti dalle autorità turche di interferire con i processi elettorali che hanno interessato alcuni Stati dell'Unione europea, nonché l'apparente minore attenzione prestata al controllo delle proprie frontiere, da cui hanno ripreso a partire sedicenti profughi;
    è altresì interesse che l'Unione europea non incoraggi la riapertura di contenziosi come quello concernente la Transnistria, a tutti gli effetti un conflitto «congelato» dagli anni novanta, ed al tempo stesso l'adozione, da parte di Paesi associati, di leggi sull'uso della lingua che ledano i diritti delle minoranze;
    in relazione ai negoziati che riguardano il perfezionamento dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, pare inopportuno perseguire un disegno punitivo nei confronti delle autorità britanniche, mentre appare importante preservare l'apertura del mercato britannico alle esportazioni europee e la cooperazione con Londra nel campo della sicurezza, con particolare riferimento alla collaborazione nel campo della lotta al terrorismo;
    l'impiego della tecnologia al servizio dell'industria ha conosciuto negli ultimi anni un rapido sviluppo, tanto da mutare in maniera significativa i modelli produttivi ed organizzativi delle imprese italiane ed europee, ponendo così le basi per la nascita di una nuova era industriale;
    il nostro Paese, potrebbe avere un discreto successo nell'attuazione di iniziative finalizzate a rendere la tecnologia parte integrante del processo produttivo. Il progetto “Industria 4.0” che si propone, attraverso la sola leva fiscale, di rivoluzionare il tessuto industriale del Paese, è tuttavia destinato all'insuccesso se non inserito in un piano politico più ampio, in cui il progresso tecnologico coesista con quello sociale e civile;
    la rivoluzione industriale 4.0 produrrà certamente effetti dirompenti per il tessuto economico del Paese, andando principalmente ad incidere sul mondo del lavoro, che sempre più necessita di nuove e differenti competenze;
    la strategia per la creazione e lo sviluppo di un mercato unico digitale dovrebbe vedere l'Europa maggiormente coinvolta nella nascita di una vera e propria filiera interamente interconnessa e digitalizzata,

impegna il Governo:

   1) a riaffermare, in sede europea l'esigenza di pervenire all'azzeramento degli afflussi di migranti economici irregolari in Europa, adottando una politica di sostegno ai rimpatri, di cui siano parte accordi di riammissione e la previsione di una forma di contribuzione comune alle spese che gli Stati maggiormente interessati dagli arrivi dovrebbero altrimenti affrontare da soli;
   2) a dare nel frattempo esecuzione sul piano interno alle disposizioni della direttiva 2008/115/Ce che concerne proprio i rimpatri dei non aventi diritto alla protezione internazionale;
   3) ad appoggiare l'adozione da parte europea di una politica nei confronti della Turchia che esiga il rispetto più rigoroso degli accordi conclusi in materia di controllo delle proprie coste, dalle quali ormai hanno ripreso a partire migranti irregolari;
   4) a ribadire il «no» secco a qualsiasi ipotesi di adesione della Turchia all'Unione europea, anche in considerazione della deriva autoritaria e radicalmente islamista in atto in quel Paese;
   5) a promuovere forme di accoglienza, per i richiedenti asilo, che ne impediscano la libera circolazione sul territorio nazionale fino a quando la domanda di protezione non ottenga una risposta definitiva, considerato il fallimento della cosiddetta «accoglienza diffusa» che mina anche la sicurezza dei cittadini;
   6) a chiedere in ambito europeo la negoziazione di accordi con Paesi sorgente e di transito dei flussi migratori basati sullo scambio tra aiuti e maggiori controlli, con l'obiettivo di spostare progressivamente verso sud la prima linea di contrasto all'immigrazione clandestina;
   7) a sostenere la revisione del sistema d'asilo attualmente vigente, concepito in epoche in cui i flussi migratori non avevano ancora assunto la dimensione massiccia osservata negli ultimi anni, in una direzione favorevole agli interessi degli Stati che si trovano in prima linea come l'Italia;
   8) a promuovere una riflessione sull'opportunità di rimuovere, entro un arco di tempo definito, le sanzioni che limitano ormai da anni le relazioni economiche tra l'Unione europea e la Russia;
   9) ad invocare in ambito europeo l'adozione di politiche che scoraggino l'adozione da parte degli Stati associati di legislazioni fortemente lesive dei diritti delle minoranze linguistiche o che possano riaprire conflitti «congelati» dagli anni novanta;
   10) ad assumere un atteggiamento prudente in materia di maggior integrazione europea nel campo della difesa, in modo tale da conservare sempre all'ambito nazionale una capacità significativa di utilizzare la forza militare, indipendentemente o nel contesto di iniziative intraprese dall'Alleanza Atlantica;
   11) a vigilare affinché la maggior integrazione industriale nel campo dell'aerospazio e della difesa non assuma forme gravemente lesive degli interessi dei produttori dell'Italia;
   12) a sostenere, in questa fase di transizione verso un'economia altamente innovativa e digitalizzata, le micro e piccole imprese nel rinnovamento dei loro processi produttivi, integrandole con quella parte del sistema industriale già interconnessa, quale presupposto per la nascita di filiere produttive altamente tecnologiche e digitalizzate;
   13) ad adeguare la formazione scolastica, sin dai primi cicli di istruzione, al fine di favorire la nascita di nuove figure professionali che corrispondano alle competenze richieste dalla quarta rivoluzione industriale.
(6-00360) «Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti».


   La Camera,
   sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla riunione del Consiglio europeo del 19-20 ottobre 2017 con all'ordine del giorno alcune delle questioni più urgenti, tra cui le migrazioni, l'Europa digitale, la sicurezza e la difesa, specifiche questioni di politica estera, comprese le relazioni con la Turchia ed i negoziati relativi alla Brexit;
   premesso che:
    sarebbe auspicabile che il prossimo Consiglio europeo segni una netta discontinuità con le politiche fin qui seguite dall'Unione europea, al fine di bloccare processi disintegratori del progetto dell'Europa unita, di cui la Brexit, il risultato delle elezioni politiche in Germania e in Austria, il «non-paper» presentato dal Ministro Schäuble all'Euro-gruppo del 10 Ottobre scorso e la vicenda del referendum catalano rappresentano pericolosissimi segnali;
    l'Unione europea e l'unione monetaria, impostata e realizzata all'insegna del mercantilismo tedesco senza politiche comuni in ambito economico, fiscale e sociale si è dimostrata sempre più insostenibile: si è affermata attraverso una svalutazione del lavoro, la riduzione della spesa pubblica e degli investimenti pubblici, ed ha alimentato gli squilibri geografici, depresso l'economia e la crescita, fatto crescere le diseguaglianze all'interno e tra i Paesi membri. Tali politiche, come ha dovuto ammettere ormai anche la maggior parte degli economisti mainstream, hanno avuto effetti negativi sulla crescita economica e l'occupazione;
    a fine 2017, il Fiscal Compact, potrebbe essere inserito a pieno titolo nell'ordinamento europeo, divenendo giuridicamente superiore alla legislazione nazionale e rendendo irreversibili le politiche d'austerità. L'inserimento del Fiscal Compact nei Trattati europei avrebbe effetti moltiplicativi di queste politiche fallimentari, oltre ad alimentare un clima di distacco e sfiducia delle popolazioni europee verso l'Unione europea. Tale clima potrebbe contribuire a determinare una vera e propria disintegrazione dell'Unione europea e l'acuirsi del consenso a soggettività politiche che individuano in politiche nazionalistiche e di colpevolizzazione dei migranti le responsabilità della situazione venutasi a creare;
    questo pericolo può essere fermato: il nostro Paese deve gettare tutto il suo peso nella disattivazione del Fiscal Compact e farsi promotore di una inversione di 180 gradi della rotta mercantilista al fine di promuovere la domanda interna nell'eurozona, a partire dalla Germania;
    l'ipotesi di un unico Ministro del tesoro dell'eurozona, in assenza di una radicale riscrittura dei Trattati in senso keynesiano e in assenza di un perfezionamento del circuito democratico, che porti a una piena legittimazione popolare (diretta o indiretta) di tutte le istituzioni dell'Unione, significa stringere ancora di più la camicia di forza mercantilista e di svalutazione del lavoro e politiche economiche caratterizzate dalla mera austerità dei conti pubblici per controllare meglio ed in maniera più incisiva i bilanci degli stati nazionali non fidandosi dei criteri più «politici» della stessa Commissione europea;
    la stessa proposta di trasformare il Meccanismo europeo di stabilità (Esm) in un Fondo monetario europeo dotato dei poteri di sorveglianza dei bilanci nazionali e con automatismi per la ristrutturazione dei debiti sovrani serve ad esautorare la Commissione europea, che in questi anni, secondo alcuni, ha dimostrato troppa discrezionalità nel giudicare le finanze statali dei paesi membri. La trasformazione dell'Esm in un Fondo monetario europeo viene presentata come un primo passo per fare sì che il centro possa controllare meglio la periferia, premessa per poi garantire maggiore solidarietà. Ma questa strategia dei due tempi non convince (il timeline è fissato al 2025, o oltre), in quanto non può esistere un'unione monetaria senza solidarietà;
    il Consiglio d'Europa ha scritto all'Italia chiedendo chiarimenti sul suo accordo con la Libia. In una lettera del commissario dei Diritti umani, Nils Muiznieks, al Ministro degli interni Marco Minniti si legge: «Le sarei grato se potesse chiarire che tipo di sostegno operativo il suo governo prevede di fornire alle autorità libiche nelle loro acque territoriali, e quali salvaguardie l'Italia ha messo in atto per garantire che le persone – salvate o intercettate – non rischino trattamenti e pene inumane, e la tortura». In particolare, nella lettera inviata il 28 settembre, si chiede «quali salvaguardie l'Italia ha messo in atto per garantire che le persone eventualmente intercettate o salvate da navi italiane in acque libiche, non siano esposte al rischio di essere vittime di trattamenti e pene inumane e degradanti e alla tortura»;
    rispetto agli accordi con la Libia il commissario evidenzia che «il fatto di condurre operazioni in acque territoriali libiche non assolve il Paese dagli obblighi derivanti dalla convenzione europea dei diritti umani»,

impegna il Governo

a sostenere nell'ambito del Consiglio europeo del 19-20 ottobre 2017 e negli altri consessi che coinvolgono l'Unione europea:
   1) in materia di Fiscal compact, di misure per lo sviluppo e l'occupazione:
    a) una disattivazione del Fiscal compact e l'avvio di una sua radicale riscrittura che vada nella direzione di una golden rule relativa a spese di investimento anche nazionali e le spese per ricerca e sviluppo e innovazione escludendo le spese militari;
    b) il rifiuto dell'istituzione di un Ministro del tesoro dell'eurozona fino alla riscrittura in senso keynesiano dei Trattati europei e finché non sia adeguatamente responsabile di fronte al Parlamento, in una logica di pieno rispetto e valorizzazione del circuito democratico;
    c) il rifiuto della trasformazione del Meccanismo europeo di stabilità in Fondo monetario europeo dotato dei poteri di sorveglianza dei bilanci nazionali e dei connessi automatismi per la ristrutturazione dei debiti sovrani secondo quanto indicato nel « non-paper» del Ministro Schauble;
    d) la riduzione almeno al 3 per cento del limite massimo per il saldo di bilancia commerciale di ciascun paese membro e l'introduzione di sanzioni corrispondenti a quelle previste per i deficit di bilancio eccessivi;
    e) a proporre che i titoli di Stato comprati dalle banche centrali nazionali nell'ambito del QE siano trasferiti nell'attivo di bilancio della BCE e successivamente congelati a tempo indefinito, senza alcuna sterilizzazione;
    f) l'emissione di titoli di debito europei garantiti mutualmente da tutti gli Stati membri;
    g) l'adozione di nuove direttive per il raccordo delle normative fiscali nazionali, soprattutto per quanto riguarda l'IVA, al fine di recuperare il gap di evasione attuale, altissimo per l'Italia, pari a 35 miliardi e per scongiurare i meccanismi di elusione;
    h) la proposta che l'Eurozona si doti di un piano di investimenti pubblici destinato a interventi medio-piccoli, attivabili rapidamente e modulabili in modo coerente con le esigenze del ciclo economico, come progetti di riqualificazione e ripristino del territorio, delle periferie urbane, della sostituzione di edifici sismicamente insicuri ed energivori con edifici sicuri e «verdi»;
    i) il congelamento degli accordi di libero scambio Ceta (con il Canada), Ttip (con gli Usa), Epa (con il Giappone), per tutelare la base produttiva europea e lo spazio per l'intervento pubblico e le politiche economiche;
    l) l'introduzione di una vera ed incisiva « Tobin tax» che assicuri un gettito rilevante e limiti in modo drastico le speculazioni finanziarie, di una Web tax e di un'imposta unica a livello europeo sul reddito delle imprese, in modo da evitare che alcuni paesi si comportino come paradisi fiscali interni alla UE;
    m) il finanziamento tramite una parte del gettito derivante delle imposte sopra citate, dell'introduzione di un'indennità europea di disoccupazione;
    n) il rifiuto delle proposte di ulteriori vincoli al possesso di titoli di Stato nei bilanci degli istituti di credito e della previsione di ulteriori incrementi dei requisiti minimi di capitale delle banche per la gestione degli NPL, nonché di procedure per il così detto « default ordinato» dei titoli pubblici;
    o) il completamento accelerato dell'Unione bancaria europea tramite, in particolare, una garanzia comune europea dei depositi bancari e l'attivazione della garanzia fiscale per il fondo di risoluzione delle banche;
   2) in materia di migrazioni:
    a) la promozione di una politica che si opponga ai respingimenti verso i Paesi di origine e di transito in assenza di certificate e verificabili condizioni di ospitalità dignitose nei Paesi di transito e garantisca a tutti i migranti l'accesso a una piena e chiara informazione sulla possibilità di chiedere protezione internazionale;
    b) la promozione dell'apertura immediata di corridoi umanitari di accesso in Europa per garantire «canali di accesso legali e controllati» attraverso i Paesi di transito ai rifugiati che scappano da persecuzioni, guerra e conflitti per mettere fine alle stragi in mare e in terra, e quindi debellare il traffico di esseri umani, anche con visti e ammissioni umanitarie;
    c) una riforma più generale del diritto d'asilo finalizzata a rendere più strutturale il concetto di ricollocamento dei rifugiati e a proporre quindi un reale «diritto di asilo europeo», capace di superare il «regolamento di Dublino»;
    d) la promozione del principio di un'accoglienza dignitosa, e dunque la chiusura di tutti i centri di detenzione per migranti sparsi in Europa proponendo un piano europeo straordinario per l'accoglienza dei profughi;
    e) l'implementazione rapida del programma di ricollocamento, ad oggi dimostratosi un fallimento, affiancandolo con la creazione di adeguate strutture per l'accoglienza e l'assistenza delle persone in arrivo, e la previsione di adeguate sanzioni ai Paesi dell'Unione europea che si oppongono ai ricollocamenti dei migranti come l'Ungheria, la Polonia e la Repubblica Ceca;
    f) il reperimento, in sede europea, delle necessarie risorse finanziarie per garantire, specialmente nei Paesi più poveri, che i trasferimenti sociali ai rifugiati non siano a loro spese, e per realizzare diversi interventi di sostegno sia verso i richiedenti asilo che verso le aree più sotto pressione dai flussi migratori;
    g) la programmazione di interventi di cooperazione allo sviluppo locale sostenibile nelle zone più povere, a partire dal continente africano, dove lo spopolamento e la migrazione sono endemici, e l'attuazione di un grande piano di investimenti pubblici diretti dell'Unione europea, investimenti che non devono essere finalizzati a rafforzare le milizie e le forze di polizia e militari locali per fronteggiare, invece, le cause di fondo del fenomeno, la ricerca di condizioni di vita dignitose e di uno sviluppo sostenibile;
    h) la promozione di accordi dei Paesi europei con i Paesi di origine e di transito come la Libia e il Sudan che siano condizionati al rispetto dei diritti umani e in particolare allo smantellamento dei campi lager dove vengono reclusi i migranti ed alla costituzione di centri di accoglienza sotto l'egida dell'Unhcr;
    i) lo sviluppo di un'azione comune europea di stimolo alle istituzioni libiche, affinché anche la Libia ratifichi la Convenzione di Ginevra del 1951 sulla protezione dei rifugiati, subordinando la stipula di qualunque accordo con tale Paese alla previa autorizzazione parlamentare prevista dall'articolo 80 della Costituzione per i trattati che abbiano natura politica o comportino oneri finanziari e condizionando la medesima stipula alla verifica sul campo del rispetto degli standard internazionali in materia di tutela dei diritti umani;
   3) in materia di Europa digitale:
    a) tutte le misure volte ad espandere ulteriormente il mercato unico digitale dell'Unione europea, ad abbattere le barriere normative esistenti fra gli Stati membri dell'Unione europea, a potenziare gli strumenti relativi alla portabilità dei contenuti digitali, garantendo parità di accesso e l'attivazione della portabilità al fornitore dei servizi, nonché le stesse garanzie procedurali e il rispetto del diritto alla privacy, inclusa un'efficace tutela giurisdizionale;
   4) in materia di sicurezza e difesa:
    a) l'adozione di iniziative urgenti per bloccare la vendita di armi a tutti i Paesi responsabili di aver supportato, finanziato e armato, direttamente o indirettamente, Daesh e altri gruppi terroristici;
    b) le proposte volte a promuovere attività di intelligence tradizionali a discapito di una sorveglianza di massa, scarsamente efficace e costosa, non solo in termini di diritti civili, proponendo in sede di Consiglio europeo attività coordinate tra le agenzie di intelligence degli Stati europei e dirottando verso queste attività i fondi relativi alle ingenti spese per le campagne militari all'estero, costose e controproducenti;
    c) il convinto dispiegamento di un grande piano europeo contenente misure per il dialogo interculturale e interreligioso contro l'emarginazione, e quindi per l'integrazione e contro l'odio, affinché si debellino le motivazioni e le radici che conducono alla radicalizzazione e al terrorismo;
    d) il rifiuto delle richieste di aumento delle spese militari dell'Unione europea, e le proposte di rafforzamento della capacità militare dell'Unione in risposta alla crisi, posto che il ricorso alla coercizione nazionale e internazionale non potrà risolvere i problemi socio-economici più di quanto non abbia fatto in passato;
    e) l'avvio di un processo per arrivare ad una difesa europea comune, ma solo in una prospettiva di disarmo nucleare e convenzionale e di riduzione delle spese militari in tutti i Paesi europei, intesa anche come sinergia industriale e messa in comune dei sistemi d'arma;
   5) in materia di politica estera:
    a) iniziative concrete per arginare il flusso dei foreign fighters soprattutto facendo pressioni sulla Turchia, a partire dalla richiesta che al confine tra Turchia e Siria venga dislocato un controllo internazionale della frontiera sotto mandato ONU e che la Turchia cessi immediatamente ogni forma di ostilità nei confronti delle milizie curde dello YPG/YPJ e dello HPG che stanno combattendo contro Daesh in Siria e Iraq;
    b) l'impegno a dare seguito con urgenza all'invito del Parlamento europeo, espresso nella risoluzione 2016/2515 (RSP), che chiede l'imposizione di un embargo sulla vendita delle armi all'Arabia Saudita, tenuto conto delle gravi accuse di violazione del diritto umanitario internazionale da parte di tale Paese nello Yemen e del fatto che il continuo rilascio di licenze di vendita di armi all'Arabia Saudita viola pertanto la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008;
    c) l'invito rivolto al Governo spagnolo ed ai responsabili della Generalitat catalana a risolvere il loro conflitto interno mediante negoziati sospendendo sia la dichiarazione di indipendenza che l'applicazione dell'articolo 155 della costituzione spagnola;
   6) in materia di Brexit:
    a) la piena attuazione delle risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati il 27 aprile 2017 ed in particolare degli impegni previsti dalla risoluzione n. 6-00316 come approvata dall'Assemblea.
(6-00361) «Palazzotto, Fratoianni, Marcon, Airaudo, Brignone, Civati, Costantino, Daniele Farina, Fassina, Giancarlo Giordano, Gregori, Andrea Maestri, Paglia, Pannarale, Pastorino, Pellegrino, Placido».


   La Camera,
   sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 ottobre 2017;
   premesso che:
    la riunione del Consiglio europeo dovrà affrontare alcune delle questioni più urgenti, tra cui le migrazioni, la difesa, gli affari esteri e l'Europa digitale;
    in particolare con riferimento alle migrazioni si farà il punto delle misure adottate per controllare i flussi migratori illegali su tutte le rotte e sulle eventuali misure aggiuntive da adottare per sostenere gli Stati membri in prima linea sugli arrivi per rafforzare la cooperazione con l'Unhcr e l'Oim e con i Paesi di origine e di transito dei migranti; inoltre si discuterà della riforma del sistema europeo comune di asilo; si riprenderà poi la discussione in materia di difesa sulla cooperazione strutturata permanente (Pesco) e alla luce dei recenti avvenimenti si esamineranno specifiche questioni di politica estera, in particolare le relazioni con la Turchia; infine, con riferimento all'Europa digitale il Consiglio valuterà le sfide e le opportunità della digitalizzazione facendo anche il punto sull'attuazione del mercato unico del digitale;
    l'attuale strategia europea sulle migrazioni è pubblicata nell'Agenda europea sulla migrazione ed è stata definita nel 2015 come risposta all'arrivo di persone su quella che un tempo era la rotta balcanica e in risposta alle migliaia di persone che attraversavano il mediterraneo scappando da guerre, carestia, povertà e repressione, in cerca di sicurezza ed una vita migliore;
    l'Agenda europea sulla migrazione è stata adottata alla riunione del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno del 2015 e in questi due anni e mezzo l'Unione europea gli Stati membri, ignorando la dimensione epocale del fenomeno, hanno concentrato i loro sforzi quasi esclusivamente nel contrastare l'immigrazione, aumentando i controlli sulle frontiere interne ed esterne dell'Unione europea impiegando quasi irrilevanti sforzi per aumentare l'immigrazione sicura e regolare, nell'aprire canali umanitari e nel contrastare le cause profonde delle migrazioni;
    questa strategia ha comportato una disattenzione per le condizioni dei richiedenti asilo e dei rifugiati, sia durante il tragitto per raggiungere l'Europa che durante il soggiorno negli Stati membri, comportando palesi violazioni dei diritti umani, puntualmente evidenziati dalle organizzazioni non governative, dalle agenzie specializzate dell'Onu, ma anche dal Consiglio d'Europa, nonché dall'Unione europea stessa;
    oggi, come si accennava, tutte le politiche migratorie vengono definite con un semplice approccio: impedire che le persone arrivino in Europa senza preoccuparsi del loro destino. A questo scopo sono stati adottati i recenti accordi come il piano d'azione della Valletta e il nuovo quadro di partenariato sulle migrazioni che non solo stanno rischiando di compromettere l'efficacia degli aiuti, ad esempio con alcuni Paesi dell'Africa, ma non prevedono neppure meccanismi per assicurare il rispetto minimo dei diritti umani o il rispetto dello stato di diritto e della democrazia, che sono a volte uno dei motivi di fuga di molti dei rifugiati dai loro Paesi d'origine;
    oggi, il dibattito e la crescente tensione politica sulla questione delle migrazioni ha di fatto, portato a significativi cambiamenti anche nell'approccio alla cooperazione sviluppo, barattando aiuti in cambio di politiche securitarie di contenimento dei flussi migratori e soprattutto non valutando più il raggiungimento dei risultati all'effettivo benessere e miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni oggetto di aiuto ma alla riduzione degli arrivi delle persone. Un paradosso, con un effetto che sarà controproducente, se si pensa che non si stanno combattendo le cause delle migrazioni ma in realtà le si stanno alimentando per il futuro;
    inoltre, la strategia dell'Unione europea rispetto ai controlli delle frontiere sta rischiando seriamente di compromettere l'economia africana, dove il contributo della migrazione regionale è stato fondamentale negli ultimi anni per la crescita dello sviluppo economico, ignorando quindi totalmente anche la circostanza che la migrazione regionale intra-africana è infinitamente più grande di quella in uscita verso l'Europa;
    negli ultimi 20 anni ci sono stati 25 grandi conflitti nella regione africana e ancora oggi, su una popolazione di 1 miliardo e 216 milioni di persone, 12 milioni di persone migrano ogni anno soltanto in Africa centrale e occidentale. La popolazione africana è la più mobile del mondo, tanto da essere rinominato il continente «nomade», ma è anche quella che crescerà di più nei prossimi anni, tant’è che si stima un raddoppio della popolazione africana entro il 2050, ed entro il 2100 si prevede che supererà i 4 miliardi;
    le migrazioni nell'Africa occidentale e centrale sono state nonostante tutto, un fattore di stabilità per l'intera regione e la drastica interruzione dell'integrazione regionale potrebbe comportare non solo una riduzione della crescita dello sviluppo economico, ma anche una ripresa delle tensioni e dei conflitti, dal momento che i singoli Stati vengono utilizzati come «gendarmi europei» sul proprio continente attraverso accordi bilaterali prima e una strategia comune dell'Unione europea ora;
    oggi, con la politica che mette al centro la riduzione degli arrivi in Europa, inevitabilmente obbliga anche le persone a rimanere nel proprio Paese nonostante le gravi minacce che provengono dai conflitti e dalla fame. Oggi nel mondo ci sono più di 740 milioni di migranti nel mondo e soltanto in Africa, secondo un rapporto pubblicato dall'ONU negli scorsi mesi, 20 milioni di persone sarebbero a rischio di morte per fame;
    secondo il rapporto Onu in quattro Paesi del mondo, oltre 20 milioni di persone rischiano di morire di fame nel corso di quest'anno e, di questi, 1,4 milioni sono bambini. Questi quattro Paesi sono: Nigeria, Somalia, Sud Sudan e Yemen;
    Nigeria e Somalia per l'Unione europea per molti suoi Stati membri sarebbero «Paesi sicuri» e le loro popolazioni definite automaticamente «migranti economici», qualora volessero muoversi dal loro territorio;
    Somalia, che dopo aver fronteggiato la carestia che nel 2011 causò la morte di oltre 260 mila persone, fra cui 133 mila bambini, deve affrontare una nuova crisi umanitaria per via della siccità che affligge le condizioni della popolazione in un Paese che dopo 25 anni di conflitto e la recente elezione del presidente, Mohamed Abdullahi Mohamed, «Farmajo», è ancora alla ricerca della propria stabilità, mentre diverse aree del Paese, soprattutto quelle rurali, sono ancora sotto il controllo del gruppo jihadista, al-Shabaab, attivo dal 2006, che si contende con il Governo federale il controllo della Somalia. Secondo le Nazioni Unite le persone a rischio di carestia, con urgente bisogno di assistenza umanitaria, sono 2,9 milioni;
    Nigeria, uno dei maggiori esportatori di petrolio al mondo, ma che continua a vivere sotto la minaccia dei terroristi islamici di Boko Haram, che da otto anni animano il conflitto nella regione del Borno con l'intento di trasformare la regione in una provincia dello Stato islamico. Sebbene oggi i terroristi si siano ritirati da molti territori, circa 2,4 milioni di persone sono dovute fuggire dalle loro case e non sono più in grado di coltivare le loro terre. A causa della povertà e della scarsità di cibo, soprattutto nelle zone aride del nord, oltre 5 milioni di persone sono a rischio carestia;
    ed è per queste ragioni, oltre per quella secondo cui ogni migrante andrebbe valutato per la sua storia, come prevede la Convenzione di Ginevra e la Costituzione, che non è possibile accettare alcuna distinzione tra migranti economici e rifugiati;
    un report riservato del Governo tedesco, mai pubblicato ma iniziato a circolare nell'aprile 2017, indicava che solo sulle coste africane ci sono 6,6 milioni di profughi in attesa di partire: un numero quasi cento volte maggiore quello degli sbarchi di quest'anno (109.685 arrivi – dato al 16 ottobre 2017);
    numeri che, come ricordava anche Papa Francesco durante la giornata mondiale dell'alimentazione, celebrata alla Fao il 16 ottobre 2017, richiedono che si vada alla radice dei problemi. Problemi che dovrebbero essere risolti alla radice con iniziative ordinate, equilibrate e giuste ma che nel 2016 e nel 2017 l'Europa e i suoi Stati ha preferito gestire attraverso la stipula di accordi con numerosi Paesi terzi per ridurre il numero che arrivano alle frontiere dell'Europa e per assicurarsi che quante più possibile possano essere rimandate nei loro Paesi d'origine o in altri Paesi extra Unione europea;
    ed è questo il caso dell'accordo con la Turchia, dove in cambio di denaro si è «appaltato», l'obbligo di ospitare i rifugiati provenienti da altri Paesi, siriani in primis che scappavano dalla guerra, senza verificare neppure che quel denaro venga impiegato effettivamente per l'accoglienza degna dei rifugiati. La Turchia ospita attualmente oltre 3,2 milioni di rifugiati siriani, più di qualsiasi altro Paese al mondo. Di questi, meno del 10 per cento ha trovato accoglienza nei campi profughi e soltanto nell'ultima settimana sono stati fermati 5.683 migranti e rifugiati che tentavano di attraversare illegalmente le sue frontiere con l'Unione europea e che perderanno lo «status di rifugiato», verrebbe da chiedersi cosa ne sarà di loro;
    «Siamo davanti alla più grave crisi umanitaria dal 1945», diceva Stephen O'Brien Sottosegretario Onu per gli aiuti umanitari qualche mese fa in occasione della presentazione del rapporto Onu sopracitato, per «tamponare» la quale servirebbero subito oltre sei miliardi di dollari in aiuti umanitari per le persone che si trovano in stato di necessità, sfollate o rifugiate in altri Stati;
    una cifra che poteva essere raggiunta a partire dallo stanziamento previsto dall'Africa trust fund, che prevede una dotazione di 2,3 miliardi di euro, compreso nel piano d'azione della Valletta e perno centrale della Agenda europea sulla migrazione, che avrebbe dovuto combattere le cause profonde dell'immigrazione irregolare e quindi la povertà e la fame, ma che in realtà, studiando le carte dei singoli accordi che si susseguono con i singoli Stati si capisce che lo scopo reale è semplicemente contrastarla con qualsiasi mezzo, comprese azioni di rafforzamento di polizia, legislazione contro il traffico di persone, istituzione di sistemi di raccolta di dati biometrici, centri di raccolta;
    un altro obiettivo dell'agenda europea sulla migrazione era quello della «condivisione della responsabilità» tra gli Stati membri attraverso il meccanismo della relocation. Il programma era stato approvato dal Consiglio dell'Unione europea ed era stato attivato a partire dal 25 settembre 2015, prevedendo la ricollocazione da Italia e Grecia, su un periodo di due anni, di 120.000 persone in bisogno di protezione internazionale. I ricollocamenti totali sono stati finora 29.144, il 24 per cento di quelli previsti. Sono stati quindi solo 9.078 i richiedenti asilo «ricollocati» in totale dall'Italia. I ricollocamenti dalla Grecia sono stati invece 20.066;
    un fallimento avvenuto nell'egoismo degli Stati che non hanno trovato nulla di meglio che puntarsi il dito uno contro l'altro, in alcuni casi mobilitando addirittura l'esercito ai confini (per la cronaca l'Austria è quella che ne ha accolti di meno, soltanto 15), mentre migliaia di persone venivano condannate a vivere in condizioni inaccettabili, con un diritto alla protezione sulla carta ma con nessuno diritto reale e nella stragrande maggioranza dei casi costretti a vivere nel nostro Paese come «invisibili» ma al tempo stesso ben visibili al centro delle cronache della contesa politica;
    oggi i rifugiati in Europa non sono in grado neppure di ricongiungersi con i membri della propria famiglia che sono presenti già sul territorio dell'Unione europea. La stragrande maggioranza di loro sono costretti ad uscire dai programmi di asilo ed intraprendere i viaggi pericolosi che alimentano la tratta a vantaggio dei trafficanti. È questo il fallimento del «Regolamento di Dublino» che impone l'esame delle richieste d'asilo dei migranti al primo Paese di sbarco e che appare sempre più irriformabile alla luce dei crescenti particolarismi ed egoismi nazionali;
    le migrazioni sono un fenomeno che si può certamente gestire, ma che sicuramente non si può fermare e a maggior ragione non si può fermare se si ignorano i report sulle violazioni gravi dei diritti umani in Libia, sulla democrazia in Sudan o sulle migliaia di morti per fame in Nigeria o in Somalia;
    occorrerebbe per cui una nuova strategia europea, bilanciata da nuovi interventi che vadano in tre direzioni differenti negli interventi ma convergenti appunto in una unica strategia: accogliere e proteggere chi scappa, attraverso canali umanitari; promuovere una nuova condivisione della responsabilità tra gli Stati attraverso una riforma profonda dell'attuale sistema d'asilo europeo; ripensare gli aiuti ai Paesi d'origine, coinvolgendo le popolazioni prima che i progetti siano avviati e quindi ripensare profondamente il rapporto con gli Stati che sono la causa stessa delle migrazioni ma che sono paradossalmente oggi i partner per debellare il fenomeno migratorio;
    la difesa degli interessi nazionali degli Stati membri dell'Unione europea continua ad avere la prevalenza anche su una strategia unitaria europea di politica estera e sulla non rinviabile creazione di una difesa comune europea, mentre si continua a puntare sul rafforzamento del mercato unico della difesa e quindi esclusivamente sul terreno dei mercati e delle imprese;
    la cooperazione strutturata permanente (Pesco) è certamente un passo in avanti sul profilo strategico e un primo passo concreto verso una maggiore integrazione in materia di difesa europea, la proposta della Commissione europea di istituire un Fondo unico dove convogliare le risorse per sviluppare una filiera industriale della difesa comune. Senza dubbio un approccio ambizioso che dovrebbe fungere da apripista in una diversa ottica per il bilancio europeo post-2020, ma profondamente sbagliato lì dove si prevede che le spese degli stati membri saranno espunte al calcolo ai fini del debito;
    con riferimento alle relazioni dell'Unione europea con la Turchia non può non evidenziarsi la deriva antidemocratica che ha preso il regime e che ha condotto al referendum del 16 aprile 2017, dove in assenza di alcun principio costituzionale definito, conferisce pieno ed assoluto potere al Presidente;
    in particolare, è bene ricordare che dal 15 luglio 2016, giorno del tentato golpe, il rinnovo trimestrale dello stato d'eccezione è diventato ormai la regola e diventerà molto probabilmente permanente, mentre il Paese è amministrato attraverso decreti governativi emanati sotto il controllo assoluto del Presidente;
    sono stati promulgati 28 decreti-legge legittimati non dal Parlamento ma dallo stato d'eccezione, in virtù del quale circa 150.000 funzionari pubblici sono stati destituiti, praticamente senza alcuna possibilità d'appello, e 50.000 sono stati arrestati; sono stati arrestati undici deputati del partito di opposizione Hdp e i suoi leader Demirtas e Yuksekdag, 63 sindaci (quasi tutti di municipalità curde), 172 giornalisti e dieci attivisti per i diritti umani; di conseguenza, popolazione carceraria ha superato del 10 per cento la capacità attuale, con gravi conseguenze sulla stessa;
    tra le persone che sono state rimosse, 8.500 accademici hanno perso il loro lavoro, senza alcuna possibilità di trovare un impiego universitario e, nella maggior parte dei casi, senza essere sostituiti. Sono state chiuse 19 università e 2.099 istituti scolastici. Sono state chiuse e dichiarate illegali 187 testate giornalistiche, 560 fondazioni e 54 ospedali, 1.125 associazioni e 19 sindacati sono stati chiusi; infine circa 550 aziende private sono state nazionalizzate e i loro beni espropriati;
    la Turchia negli ultimi mesi ha vissuto pesanti crisi diplomatiche con gli Stati uniti e con la Germania, che ha insistito affinché si discutesse della questione, per l'appunto, al Consiglio europeo;
    in questi anni è stata da più parti documentata la responsabilità del Governo turco nell'aver permesso che membri di Daesh e di altri gruppi jihadisti entrassero in Turchia e potessero muoversi liberamente nel Paese arrivando ai valichi di frontiera con la Siria in quella che è stata definita «l'autostrada della jihad», garantendo loro supporto logistico e rifornimenti; la Turchia ha più volte condotto invece attacchi in Siria e in Iraq invece contro le formazioni che combattevano Daesh, solo perché curde e considerate «ostili» ad Ankara;
    nel passato l'Unione europea è stata accondiscendente con il regime turco, chiudendo gli occhi sulle violazioni ripetute dei diritti umani in cambio dell'accordo sui migranti, prima che sia troppo tardi occorrerebbe una iniziativa forte dell'Unione europea affinché venga posta fine alla repressione contro le opposizioni democratiche, la magistratura, la stampa e le minoranze presenti nel Paese e affinché cessino i continui attacchi turchi in Siria e in Iraq, che colpiscono, tra le altre, le formazioni curde che combattono contro Daesh;
    pesanti violazioni dei diritti umani che sono state ignorate, nonostante gli appelli che da più parti venivano, anche con riferimento ad un altro accordo chiuso sulla gestione dei migranti con la Libia;
    il Consiglio europeo secondo una bozza di documento conclusivo che già circola intenderebbe «chiede sforzi maggiori per stabilire rapidamente una presenza dell'Unione europea permanente in Libia, prendendo in considerazione le condizioni sul campo». I leader europei «incoraggiano e chiedono di sostenere, anche economicamente, gli sforzi di Unhcr e Oim in Libia e nella regione, per facilitare i rimpatri volontari e i ricollocamenti, e migliorare le condizioni di accoglienza, in cooperazione con le autorità libiche». Poco, troppo poco;
    la sensazione è che sulla Libia si sia corso troppo. Le notizie recenti ci parlano di una situazione tutt'altro che stabilizzata, dove le varie parti continuano a combattere e contendersi il territorio e la tensione fra le stesse rimane alta;
    nonostante le rassicurazioni ci si chiede quale sarà il destino dei migranti, che siano cosiddetti «migranti economici» o potenziali richiedenti asilo o protezione internazionale, una volta tornati in Libia per via delle attività della Guardia costiera libica che fine fanno i migranti una volta respinti in Libia o quelli presenti in Libia come gli oltre 20.000 liberati dalle milizie filogovernative proprio nella giornata di ieri, tra cui donne incinte e bambini, trattenuti nei centri di detenzione dai trafficanti di esseri umani nella città libica di Sabratha;
    secondo quanto riferito dal portavoce Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) Andrej Mahecic, persone che hanno subito «una sofferenza umana e abusi di portata scioccante». Si riportano le parole del portavoce: «Tra i rifugiati e i migranti che hanno subito gli abusi dei trafficanti, ci sono anche donne incinte e neonati centinaia di persone sono state trovate senza vestiti o scarpe, mentre altre centinaia hanno raccontato che non mangiavano da giorni quando sono stati trovati dalle autorità. Molti di loro hanno bisogno di assistenza medica e c’è un numero preoccupante di bambini non accompagnati o separati dai genitori, molti dei quali hanno meno di sei anni»;
    ora quelle persone finiranno forse in un campo ufficiale gestito dal Governo di Tripoli, dove le condizioni di vita vengono definite «abominevoli», e non da una qualsiasi Ong, ma addirittura vengono definiti così dalla commissaria dell'Unione europea al commercio Cecilia Malmstroem;
    con riferimento all'Europa digitale come noto, nel corso del Consiglio straordinario dei 28 Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea sull'economia digitale, organizzato a Tallinn dalla Presidenza estone di turno, l'Italia, insieme a, Francia, Germania, Spagna e altri Paesi hanno avanzato la proposta di varare una regolamentazione ambiziosa per riequilibrare la attuale posizione dominante delle multinazionali della rete digitale nei confronti di altre imprese operanti nel mercato unico, anche attraverso l'imposizione di una tassa sul loro fatturato, nella considerazione che sino ad oggi hanno pagato imposte minime o quasi nulle in molti Paesi membri, domiciliando la sede e le società controllate in paradisi fiscali;
    l'Ecofin ha ribadito la quasi unanime intenzione di andare avanti sulla tassazione dell'economia digitale;
    l'auspicio è che si proceda in un contesto globale e che l'Unione europea debba andare avanti anche se ci sono resistenze di altri Paesi extra europei;
    per comprendere appieno il peso della questione è sufficiente osservare i bilanci ufficiali delle prime cinque imprese digitali per capitalizzazione (Amazon, Google, Apple, Microsoft e Facebook), sono anche le cinque più grandi imprese del mondo per valore. Realizzano il 60 per cento di vendite e profitti fuori dagli Stati Uniti, lasciandovi solo il 10 per cento delle tasse pagate. In questo modo, Google nel 2012 ha pagato in Usa imposte a un tasso del 40,8 per cento e del 5,3 per cento fuori, mentre nel 2013 le percentuali sono diventate rispettivamente il 26,4 per cento e l'8,6 per cento. Apple invece negli stessi periodi ha pagato il 70,2 per cento in Usa e l'1,9 per cento all'estero nel 2012 e il 61 per cento in casa e il 3,7 per cento fuori casa nel 2013;
    secondo una recente stima del Parlamento europeo, i 28 Paesi hanno perso gettito fiscale per 5,4 miliardi di euro nel 2013-2015 per mancati versamenti da parte di Google e Facebook. Oggi l'aliquota media europea in un settore tradizionale è del 20,9 per cento mentre nel settore digitale è dell'8,5 per cento;
    il digitale, inoltre, ed è bene sottolinearlo, rappresenta di fatto la più grande rivoluzione del capitalismo moderno. Una rivoluzione senza precedenti che sta prendendo progressivamente piede nell'ambito di tutti i servizi, dal turismo ai giochi, dai trasporti alla sanità, dalla pubblicità alla sicurezza, dalla siderurgia alla moda. Oggi come oggi, non ha più senso distinguere l'economia reale dall'economica digitale che, come in ogni rivoluzione del capitalismo, produce l'effetto immediato, in assenza di una compiuta regolazione, della massimizzazione del profitto e la conseguente concentrazione di ricchezza nelle mani di pochi;
    l'Europa ha il dovere di affrontare il tema della tassazione digitale in maniera decisa perché è chiaro che, sino ad oggi, sia a livello istituzionale che politico non si è riusciti in alcun modo a stare al passo con la trasformazione sociale ed economica della società che si stava attuando, senza comprendere che dietro il dibattito in corso che ormai si trascina da anni sulla « web tax» a livello nazionale ed europeo, non c’è solo un'esigenza di evitare perdite di gettito, ma anche di riaffermare un principio di equità, di etica e di modelli redistributivi delle risorse che in un'Europa democratica possono essere garantite soprattutto con una coerente disciplina fiscale, per assicurare equità fiscale ai contribuenti, garantire una leale concorrenza agli operatori economici e tutelare il lavoro: altrimenti vivremo in un'Europa e un'Italia che penalizza chi ha luoghi e prodotti fisici con effetti devastanti non solo in termini di perdita di gettito, ma soprattutto di posti di lavoro;
    il digitale tocca, dunque, sempre più ogni ambito della vita sociale ed economica ed è dovere assoluto della Politica intervenire regolandone gli effetti,

impegna il Governo:

   1) per quanto attiene ai temi della migrazione, fermo restando il dovere di proteggere i diritti dei migranti e dei rifugiati, a vigilare affinché la legislazione europea e quelle nazionali siano conformi agli standard internazionali e alle convenzioni internazionali in materia di diritti dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo e a ribadire la necessità di porre in stretta correlazione il rispetto dello stato di diritto, comprensivo del diritto di asilo e dei principi di solidarietà e responsabilità stabiliti dai Trattati, con il relativo accesso a finanziamenti e a fondi europei da parte degli Stati membri;
   2) a ribadire in sede di Consiglio europeo che i fondi previsti dall'Africa Trust Fund siano destinati solo ed esclusivamente agli obiettivi della cooperazione allo sviluppo e con il coinvolgimento diretto delle popolazioni interessate nei progetti e non siano destinati ad iniziative di contrasto dell'immigrazione;
   3) a proporre l'istituzione di canali umanitari verso l'Europa affinché si cominci anche ad uscire da logiche emergenziali in favore di una migrazione sicura, ordinata e regolare;
   4) ad attivarsi per allargare il consenso di Commissione europea e Stati membri sulla necessità di prevedere una nuova misura emergenziale a sostegno degli Stati membri in prima linea nell'accoglienza dei migranti e richiedenti asilo;
   5) nell'attesa di una più ampia riforma del sistema comune europeo dell'asilo, a proporre con urgenza il superamento delle regole del Regolamento di Dublino, in favore di un meccanismo permanente e un sistema comune di asilo europeo improntato ai principi di solidarietà;
   6) a proporre la revisione dell'accordo tra Unione europea e Turchia sulla gestione dei rifugiati, nonché a proporre l'immediata sospensione degli accordi con i Governi che non rispettano i diritti umani e le libertà;
   7) a proporre una iniziativa politica diplomatica forte dell'Unione europea nei confronti della Turchia in aggiunta a quanto già previsto dal Consiglio d'Europa affinché sia posta fine alla repressione contro le opposizioni democratiche, la magistratura, la stampa e le minoranze presenti nel Paese;
   8) a velocizzare la definizione di un piano di contrasto alla delocalizzazione fiscale delle imprese nei paesi extra Unione europea nella considerazione che le rendite finanziarie e i profitti delle grandi società multinazionali – e in particolare quelle operanti nel mercato digitale – sono toccati solo marginalmente dalla fiscalità e per estrarre parte di questi immensi extraprofitti ai fini di redistribuzione e rafforzamento della domanda aggregata;
   9) a sostenere con forza, in sede europea, l'adozione di nuove forme di tassazione dell'industria digitale a livello europeo che comporti anche un ripensamento dei fondamenti dell'imposizione tradizionale e attivarsi concretamente affinché, in caso di assenza del consenso generale a livello europeo, i Paesi favorevoli operino comunque in coordinamento tra loro anche con cooperazioni rafforzate.
(6-00362) «Laforgia, Scotto, Ricciatti, Speranza, Cimbro, Piras, Duranti, Fava, Ferrara, Simoni».


   La Camera,
   sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 ottobre 2017;
   premesso che:
    la riunione del Consiglio europeo dovrà affrontare alcune delle questioni più urgenti, tra cui le migrazioni, la difesa, gli affari esteri e l'Europa digitale;
    in particolare con riferimento alle migrazioni si farà il punto delle misure adottate per controllare i flussi migratori illegali su tutte le rotte e sulle eventuali misure aggiuntive da adottare per sostenere gli Stati membri in prima linea sugli arrivi per rafforzare la cooperazione con l'Unhcr e l'Oim e con i Paesi di origine e di transito dei migranti; inoltre si discuterà della riforma del sistema europeo comune di asilo; si riprenderà poi la discussione in materia di difesa sulla cooperazione strutturata permanente (Pesco) e alla luce dei recenti avvenimenti si esamineranno specifiche questioni di politica estera, in particolare le relazioni con la Turchia; infine, con riferimento all'Europa digitale il Consiglio valuterà le sfide e le opportunità della digitalizzazione facendo anche il punto sull'attuazione del mercato unico del digitale;
    l'attuale strategia europea sulle migrazioni è pubblicata nell'Agenda europea sulla migrazione ed è stata definita nel 2015 come risposta all'arrivo di persone su quella che un tempo era la rotta balcanica e in risposta alle migliaia di persone che attraversavano il mediterraneo scappando da guerre, carestia, povertà e repressione, in cerca di sicurezza ed una vita migliore;
    l'Agenda europea sulla migrazione è stata adottata alla riunione del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno del 2015 e in questi due anni e mezzo l'Unione europea gli Stati membri, ignorando la dimensione epocale del fenomeno, hanno concentrato i loro sforzi quasi esclusivamente nel contrastare l'immigrazione, aumentando i controlli sulle frontiere interne ed esterne dell'Unione europea impiegando quasi irrilevanti sforzi per aumentare l'immigrazione sicura e regolare, nell'aprire canali umanitari e nel contrastare le cause profonde delle migrazioni;
    negli ultimi 20 anni ci sono stati 25 grandi conflitti nella regione africana e ancora oggi, su una popolazione di 1 miliardo e 216 milioni di persone, 12 milioni di persone migrano ogni anno soltanto in Africa centrale e occidentale. La popolazione africana è la più mobile del mondo, tanto da essere rinominato il continente «nomade», ma è anche quella che crescerà di più nei prossimi anni, tant’è che si stima un raddoppio della popolazione africana entro il 2050, ed entro il 2100 si prevede che supererà i 4 miliardi;
    oggi, con la politica che mette al centro la riduzione degli arrivi in Europa, inevitabilmente obbliga anche le persone a rimanere nel proprio Paese nonostante le gravi minacce che provengono dai conflitti e dalla fame. Oggi nel mondo ci sono più di 740 milioni di migranti nel mondo e soltanto in Africa, secondo un rapporto pubblicato dall'ONU negli scorsi mesi, 20 milioni di persone sarebbero a rischio di morte per fame;
    secondo il rapporto Onu in quattro Paesi del mondo, oltre 20 milioni di persone rischiano di morire di fame nel corso di quest'anno e, di questi, 1,4 milioni sono bambini. Questi quattro Paesi sono: Nigeria, Somalia, Sud Sudan e Yemen;
    Nigeria e Somalia per l'Unione europea per molti suoi Stati membri sarebbero «Paesi sicuri» e le loro popolazioni definite automaticamente «migranti economici», qualora volessero muoversi dal loro territorio;
    Somalia, che dopo aver fronteggiato la carestia che nel 2011 causò la morte di oltre 260 mila persone, fra cui 133 mila bambini, deve affrontare una nuova crisi umanitaria per via della siccità che affligge le condizioni della popolazione in un Paese che dopo 25 anni di conflitto e la recente elezione del presidente, Mohamed Abdullahi Mohamed, «Farmajo», è ancora alla ricerca della propria stabilità, mentre diverse aree del Paese, soprattutto quelle rurali, sono ancora sotto il controllo del gruppo jihadista, al-Shabaab, attivo dal 2006, che si contende con il Governo federale il controllo della Somalia. Secondo le Nazioni Unite le persone a rischio di carestia, con urgente bisogno di assistenza umanitaria, sono 2,9 milioni;
    Nigeria, uno dei maggiori esportatori di petrolio al mondo, ma che continua a vivere sotto la minaccia dei terroristi islamici di Boko Haram, che da otto anni animano il conflitto nella regione del Borno con l'intento di trasformare la regione in una provincia dello Stato islamico. Sebbene oggi i terroristi si siano ritirati da molti territori, circa 2,4 milioni di persone sono dovute fuggire dalle loro case e non sono più in grado di coltivare le loro terre. A causa della povertà e della scarsità di cibo, soprattutto nelle zone aride del nord, oltre 5 milioni di persone sono a rischio carestia;
    ed è per queste ragioni, oltre per quella secondo cui ogni migrante andrebbe valutato per la sua storia, come prevede la Convenzione di Ginevra e la Costituzione, che non è possibile accettare alcuna distinzione tra migranti economici e rifugiati;
    un report riservato del Governo tedesco, mai pubblicato ma iniziato a circolare nell'aprile 2017, indicava che solo sulle coste africane ci sono 6,6 milioni di profughi in attesa di partire: un numero quasi cento volte maggiore quello degli sbarchi di quest'anno (109.685 arrivi – dato al 16 ottobre 2017);
    numeri che, come ricordava anche Papa Francesco durante la giornata mondiale dell'alimentazione, celebrata alla Fao il 16 ottobre 2017, richiedono che si vada alla radice dei problemi. Problemi che dovrebbero essere risolti alla radice con iniziative ordinate, equilibrate e giuste ma che nel 2016 e nel 2017 l'Europa e i suoi Stati ha preferito gestire attraverso la stipula di accordi con numerosi Paesi terzi per ridurre il numero che arrivano alle frontiere dell'Europa e per assicurarsi che quante più possibile possano essere rimandate nei loro Paesi d'origine o in altri Paesi extra Unione europea;
    «Siamo davanti alla più grave crisi umanitaria dal 1945», diceva Stephen O'Brien Sottosegretario Onu per gli aiuti umanitari qualche mese fa in occasione della presentazione del rapporto Onu sopracitato, per «tamponare» la quale servirebbero subito oltre sei miliardi di dollari in aiuti umanitari per le persone che si trovano in stato di necessità, sfollate o rifugiate in altri Stati;
    una cifra che poteva essere raggiunta a partire dallo stanziamento previsto dall'Africa trust fund, che prevede una dotazione di 2,3 miliardi di euro, compreso nel piano d'azione della Valletta e perno centrale della Agenda europea sulla migrazione, che avrebbe dovuto combattere le cause profonde dell'immigrazione irregolare e quindi la povertà e la fame, ma che in realtà, studiando le carte dei singoli accordi che si susseguono con i singoli Stati si capisce che lo scopo reale è semplicemente contrastarla con qualsiasi mezzo, comprese azioni di rafforzamento di polizia, legislazione contro il traffico di persone, istituzione di sistemi di raccolta di dati biometrici, centri di raccolta;
    un altro obiettivo dell'agenda europea sulla migrazione era quello della «condivisione della responsabilità» tra gli Stati membri attraverso il meccanismo della relocation. Il programma era stato approvato dal Consiglio dell'Unione europea ed era stato attivato a partire dal 25 settembre 2015, prevedendo la ricollocazione da Italia e Grecia, su un periodo di due anni, di 120.000 persone in bisogno di protezione internazionale. I ricollocamenti totali sono stati finora 29.144, il 24 per cento di quelli previsti. Sono stati quindi solo 9.078 i richiedenti asilo «ricollocati» in totale dall'Italia. I ricollocamenti dalla Grecia sono stati invece 20.066;
    un fallimento avvenuto nell'egoismo degli Stati che non hanno trovato nulla di meglio che puntarsi il dito uno contro l'altro, in alcuni casi mobilitando addirittura l'esercito ai confini (per la cronaca l'Austria è quella che ne ha accolti di meno, soltanto 15), mentre migliaia di persone venivano condannate a vivere in condizioni inaccettabili, con un diritto alla protezione sulla carta ma con nessuno diritto reale e nella stragrande maggioranza dei casi costretti a vivere nel nostro Paese come «invisibili» ma al tempo stesso ben visibili al centro delle cronache della contesa politica;
    oggi i rifugiati in Europa non sono in grado neppure di ricongiungersi con i membri della propria famiglia che sono presenti già sul territorio dell'Unione europea. La stragrande maggioranza di loro sono costretti ad uscire dai programmi di asilo ed intraprendere i viaggi pericolosi che alimentano la tratta a vantaggio dei trafficanti. È questo il fallimento del «Regolamento di Dublino» che impone l'esame delle richieste d'asilo dei migranti al primo Paese di sbarco e che appare sempre più irriformabile alla luce dei crescenti particolarismi ed egoismi nazionali;
    le migrazioni sono un fenomeno che si può certamente gestire, ma che sicuramente non si può fermare e a maggior ragione non si può fermare se si ignorano i report sulle violazioni gravi dei diritti umani in Libia, sulla democrazia in Sudan o sulle migliaia di morti per fame in Nigeria o in Somalia;
    occorrerebbe per cui una nuova strategia europea, bilanciata da nuovi interventi che vadano in tre direzioni differenti negli interventi ma convergenti appunto in una unica strategia: accogliere e proteggere chi scappa, attraverso canali umanitari; promuovere una nuova condivisione della responsabilità tra gli Stati attraverso una riforma profonda dell'attuale sistema d'asilo europeo; ripensare gli aiuti ai Paesi d'origine, coinvolgendo le popolazioni prima che i progetti siano avviati e quindi ripensare profondamente il rapporto con gli Stati che sono la causa stessa delle migrazioni ma che sono paradossalmente oggi i partner per debellare il fenomeno migratorio;
    la cooperazione strutturata permanente (Pesco) è certamente un passo in avanti sul profilo strategico e un primo passo concreto verso una maggiore integrazione in materia di difesa europea, la proposta della Commissione europea di istituire un Fondo unico dove convogliare le risorse per sviluppare una filiera industriale della difesa comune. Senza dubbio un approccio ambizioso che dovrebbe fungere da apripista in una diversa ottica per il bilancio europeo post-2020, ma profondamente sbagliato lì dove si prevede che le spese degli stati membri saranno espunte al calcolo ai fini del debito;
    con riferimento alle relazioni dell'Unione europea con la Turchia non può non evidenziarsi la deriva antidemocratica che ha preso il regime e che ha condotto al referendum del 16 aprile 2017, dove in assenza di alcun principio costituzionale definito, conferisce pieno ed assoluto potere al Presidente;
    in particolare, è bene ricordare che dal 15 luglio 2016, giorno del tentato golpe, il rinnovo trimestrale dello stato d'eccezione è diventato ormai la regola e diventerà molto probabilmente permanente, mentre il Paese è amministrato attraverso decreti governativi emanati sotto il controllo assoluto del Presidente;
    sono stati promulgati 28 decreti-legge legittimati non dal Parlamento ma dallo stato d'eccezione, in virtù del quale circa 150.000 funzionari pubblici sono stati destituiti, praticamente senza alcuna possibilità d'appello, e 50.000 sono stati arrestati; sono stati arrestati undici deputati del partito di opposizione Hdp e i suoi leader Demirtas e Yuksekdag, 63 sindaci (quasi tutti di municipalità curde), 172 giornalisti e dieci attivisti per i diritti umani; di conseguenza, popolazione carceraria ha superato del 10 per cento la capacità attuale, con gravi conseguenze sulla stessa;
    tra le persone che sono state rimosse, 8.500 accademici hanno perso il loro lavoro, senza alcuna possibilità di trovare un impiego universitario e, nella maggior parte dei casi, senza essere sostituiti. Sono state chiuse 19 università e 2.099 istituti scolastici. Sono state chiuse e dichiarate illegali 187 testate giornalistiche, 560 fondazioni e 54 ospedali, 1.125 associazioni e 19 sindacati sono stati chiusi; infine circa 550 aziende private sono state nazionalizzate e i loro beni espropriati;
    la Turchia negli ultimi mesi ha vissuto pesanti crisi diplomatiche con gli Stati uniti e con la Germania, che ha insistito affinché si discutesse della questione, per l'appunto, al Consiglio europeo;
    in questi anni è stata da più parti documentata la responsabilità del Governo turco nell'aver permesso che membri di Daesh e di altri gruppi jihadisti entrassero in Turchia e potessero muoversi liberamente nel Paese arrivando ai valichi di frontiera con la Siria in quella che è stata definita «l'autostrada della jihad», garantendo loro supporto logistico e rifornimenti; la Turchia ha più volte condotto invece attacchi in Siria e in Iraq invece contro le formazioni che combattevano Daesh, solo perché curde e considerate «ostili» ad Ankara;
    pesanti violazioni dei diritti umani che sono state ignorate, nonostante gli appelli che da più parti venivano, anche con riferimento ad un altro accordo chiuso sulla gestione dei migranti con la Libia;
    il Consiglio europeo secondo una bozza di documento conclusivo che già circola intenderebbe «chiede sforzi maggiori per stabilire rapidamente una presenza dell'Unione europea permanente in Libia, prendendo in considerazione le condizioni sul campo». I leader europei «incoraggiano e chiedono di sostenere, anche economicamente, gli sforzi di Unhcr e Oim in Libia e nella regione, per facilitare i rimpatri volontari e i ricollocamenti, e migliorare le condizioni di accoglienza, in cooperazione con le autorità libiche». Poco, troppo poco;
    secondo quanto riferito dal portavoce Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) Andrej Mahecic, persone che hanno subito «una sofferenza umana e abusi di portata scioccante». Si riportano le parole del portavoce: «Tra i rifugiati e i migranti che hanno subito gli abusi dei trafficanti, ci sono anche donne incinte e neonati centinaia di persone sono state trovate senza vestiti o scarpe, mentre altre centinaia hanno raccontato che non mangiavano da giorni quando sono stati trovati dalle autorità. Molti di loro hanno bisogno di assistenza medica e c’è un numero preoccupante di bambini non accompagnati o separati dai genitori, molti dei quali hanno meno di sei anni»;
    ora quelle persone finiranno forse in un campo ufficiale gestito dal Governo di Tripoli, dove le condizioni di vita vengono definite «abominevoli», e non da una qualsiasi Ong, ma addirittura vengono definiti così dalla commissaria dell'Unione europea al commercio Cecilia Malmstroem;
    con riferimento all'Europa digitale come noto, nel corso del Consiglio straordinario dei 28 Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea sull'economia digitale, organizzato a Tallinn dalla Presidenza estone di turno, l'Italia, insieme a, Francia, Germania, Spagna e altri Paesi hanno avanzato la proposta di varare una regolamentazione ambiziosa per riequilibrare la attuale posizione dominante delle multinazionali della rete digitale nei confronti di altre imprese operanti nel mercato unico, anche attraverso l'imposizione di una tassa sul loro fatturato, nella considerazione che sino ad oggi hanno pagato imposte minime o quasi nulle in molti Paesi membri, domiciliando la sede e le società controllate in paradisi fiscali;
    l'Ecofin ha ribadito la quasi unanime intenzione di andare avanti sulla tassazione dell'economia digitale;
    l'auspicio è che si proceda in un contesto globale e che l'Unione europea debba andare avanti anche se ci sono resistenze di altri Paesi extra europei;
    per comprendere appieno il peso della questione è sufficiente osservare i bilanci ufficiali delle prime cinque imprese digitali per capitalizzazione (Amazon, Google, Apple, Microsoft e Facebook), sono anche le cinque più grandi imprese del mondo per valore. Realizzano il 60 per cento di vendite e profitti fuori dagli Stati Uniti, lasciandovi solo il 10 per cento delle tasse pagate. In questo modo, Google nel 2012 ha pagato in Usa imposte a un tasso del 40,8 per cento e del 5,3 per cento fuori, mentre nel 2013 le percentuali sono diventate rispettivamente il 26,4 per cento e l'8,6 per cento. Apple invece negli stessi periodi ha pagato il 70,2 per cento in Usa e l'1,9 per cento all'estero nel 2012 e il 61 per cento in casa e il 3,7 per cento fuori casa nel 2013;
    secondo una recente stima del Parlamento europeo, i 28 Paesi hanno perso gettito fiscale per 5,4 miliardi di euro nel 2013-2015 per mancati versamenti da parte di Google e Facebook. Oggi l'aliquota media europea in un settore tradizionale è del 20,9 per cento mentre nel settore digitale è dell'8,5 per cento;
    il digitale, inoltre, ed è bene sottolinearlo, rappresenta di fatto la più grande rivoluzione del capitalismo moderno. Una rivoluzione senza precedenti che sta prendendo progressivamente piede nell'ambito di tutti i servizi, dal turismo ai giochi, dai trasporti alla sanità, dalla pubblicità alla sicurezza, dalla siderurgia alla moda. Oggi come oggi, non ha più senso distinguere l'economia reale dall'economica digitale che, come in ogni rivoluzione del capitalismo, produce l'effetto immediato, in assenza di una compiuta regolazione, della massimizzazione del profitto e la conseguente concentrazione di ricchezza nelle mani di pochi;
    l'Europa ha il dovere di affrontare il tema della tassazione digitale in maniera decisa perché è chiaro che, sino ad oggi, sia a livello istituzionale che politico non si è riusciti in alcun modo a stare al passo con la trasformazione sociale ed economica della società che si stava attuando, senza comprendere che dietro il dibattito in corso che ormai si trascina da anni sulla « web tax» a livello nazionale ed europeo, non c’è solo un'esigenza di evitare perdite di gettito, ma anche di riaffermare un principio di equità, di etica e di modelli redistributivi delle risorse che in un'Europa democratica possono essere garantite soprattutto con una coerente disciplina fiscale, per assicurare equità fiscale ai contribuenti, garantire una leale concorrenza agli operatori economici e tutelare il lavoro: altrimenti vivremo in un'Europa e un'Italia che penalizza chi ha luoghi e prodotti fisici con effetti devastanti non solo in termini di perdita di gettito, ma soprattutto di posti di lavoro;
    il digitale tocca, dunque, sempre più ogni ambito della vita sociale ed economica ed è dovere assoluto della Politica intervenire regolandone gli effetti,

impegna il Governo:

   1) per quanto attiene ai temi della migrazione, fermo restando il dovere di proteggere i diritti dei migranti e dei rifugiati, a vigilare affinché la legislazione europea e quelle nazionali siano conformi agli standard internazionali e alle convenzioni internazionali in materia di diritti dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo e a ribadire la necessità di porre in stretta correlazione il rispetto dello stato di diritto, comprensivo del diritto di asilo e dei principi di solidarietà e responsabilità stabiliti dai Trattati, con il relativo accesso a finanziamenti e a fondi europei da parte degli Stati membri;
   2) a ribadire in sede di Consiglio europeo che i fondi previsti dall'Africa Trust Fund siano destinati solo ed esclusivamente agli obiettivi della cooperazione allo sviluppo e con il coinvolgimento diretto delle popolazioni interessate nei progetti e non siano destinati ad iniziative di contrasto dell'immigrazione;
   3) a valutare le possibilità esistenti per istituire canali umanitari verso l'Europa affinché si cominci anche ad uscire da logiche emergenziali in favore di una migrazione sicura, ordinata e regolare;
   4) ad attivarsi per allargare il consenso di Commissione europea e Stati membri sulla necessità di prevedere una nuova misura emergenziale a sostegno degli Stati membri in prima linea nell'accoglienza dei migranti e richiedenti asilo;
   5) nell'attesa di una più ampia riforma del sistema comune europeo dell'asilo, a ribadire l'urgenza di superare le regole del Regolamento di Dublino, in favore di un meccanismo permanente e un sistema comune di asilo europeo improntato ai principi di solidarietà;
   6) nell'ambito della realizzazione dell'accordo tra Unione europea e Turchia sulla gestione dei rifugiati, a garantire il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà dei profughi;
   7) a proseguire con le iniziative politiche e diplomatiche dell'Unione europea nei confronti della Turchia in aggiunta a quanto già previsto dal Consiglio d'Europa affinché sia posta fine alla repressione contro le opposizioni democratiche, la magistratura, la stampa e le minoranze presenti nel Paese;
   8) a velocizzare la definizione di un piano di contrasto alla delocalizzazione fiscale delle imprese nei paesi extra Unione europea nella considerazione che le rendite finanziarie e i profitti delle grandi società multinazionali – e in particolare quelle operanti nel mercato digitale – sono toccati solo marginalmente dalla fiscalità e per estrarre parte di questi immensi extraprofitti ai fini di redistribuzione e rafforzamento della domanda aggregata;
   9) a proseguire con forza l'azione in corso per l'adozione di nuove forme di tassazione dell'industria digitale a livello europeo che comporti anche un ripensamento dei fondamenti dell'imposizione tradizionale e attivarsi concretamente affinché, in caso di assenza del consenso generale a livello europeo, i Paesi favorevoli operino comunque in coordinamento tra loro anche con cooperazioni rafforzate.
(6-00362) (Testo modificato nel corso della seduta) «Laforgia, Scotto, Ricciatti, Speranza, Cimbro, Piras, Duranti, Fava, Ferrara, Simoni».


   La Camera,
   premesso che:
    il Consiglio europeo del 19 e 20 ottobre in particolare farà ii punto delle misure adottate per controllare i flussi migratori illegali su tutte le rotte al fine di decidere eventuali misure aggiuntive necessarie per sostenere gli Stati membri in prima linea e rafforzare la cooperazione con l'UNHCR e l'OIM, così come con i paesi di origine e di transito oltre che valutare la possibilità di progredire sulla riforma del sistema europeo comune di asilo;
    per quanto riguarda l'aspetto della digitalizzazione il Consiglio europeo valuterà in che modo l'Unione europea può cogliere le opportunità e affrontare le sfide della digitalizzazione, muovendo dalle discussioni svoltesi al vertice sul digitale del 29 settembre scorso facendo anche il punto sull'attuazione del mercato unico del digitale;
    i capi di Stato o di Governo riprenderanno le discussioni sulla cooperazione strutturata permanente (PESCO) in materia di difesa. Al Consiglio europeo di giugno, i leader avevano convenuto sulla necessità di avviare detta cooperazione inclusiva e ambiziosa per rafforzare la sicurezza e la difesa dell'Europa stabilendo che, entro tre mesi, gli Stati membri avrebbero concordato un elenco comune di criteri e impegni, insieme a progetti concreti in materia di capacità che consentisse all'Unione europea di procedere verso una più profonda integrazione nel settore della difesa;
    il Consiglio europeo affronterà inoltre specifiche questioni di politica estera quali gli ultimi sviluppi intervenuti nei negoziati a seguito della notifica dell'intenzione di uscire dall'Unione europea da parte del Regno Unito,

impegna il Governo:

   1) per quanto riguarda la migrazione:
    a) ad assumere iniziative per prevedere la possibilità per l'Europa di incrementare la capacità e le risorse delle missioni già attive al fine di raggiungere livelli efficaci di rispetto dei diritti umani nei Paesi di transito delle migrazioni non appartenenti all'Unione europea;
    b) a proporre il trasferimento delle attività della missione EUNAVFORMED nell'ambito di un quadro di cooperazione strutturata permanente (PESCO);
   2) per quanto concerne l'Europa digitale:
    a) a promuovere normative europee uniformi relative alla progettazione sicura in forma nativa relativamente ai prodotti hardware, firmware e software progettati, sviluppati o importati nel mercato europeo;
    b) a valutare l'opportunità di promuovere un programma di diffusione della cultura della sicurezza cibernetica anche tramite appositi corsi da attivare nelle università europee;
    c) a valutare l'opportunità di promuovere una campagna di informazione, tramite i mezzi di comunicazione di massa e la rete Internet, finalizzata alla diffusione della cultura della sicurezza cibernetica;
   3) per quanto riguarda la cooperazione strutturata permanente in materia di difesa:
    a) a proporre l'individuazione di potenziali aree geografiche e settori d'intervento rispetto ai quali i membri dell'Unione europea che lo desiderano possano attivare delle specifiche collaborazioni con l'obiettivo di coniugare i propri peculiari interessi nazionali con l'esigenza di collaborare in un quadro comunitario di cooperazione strutturata permanente;
   4) per quanto concerne i negoziati sulla Brexit:
    a) a proporre che la partecipazione del Regno Unito alle missioni militari e civili dell'Unione europea, con particolare riguardo alla presenza di personale britannico nei centri di comando e alla condivisione di informazioni, venga immediatamente sospesa con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea e a rinviare ogni negoziato riguardante una futura partecipazione britannica a tali missioni a dopo la conclusione dei negoziati sulla cosiddetta Brexit.
(6-00363) «Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco».


   La Camera,
   premesso che:
    il Consiglio europeo del 19 e 20 ottobre in particolare farà ii punto delle misure adottate per controllare i flussi migratori illegali su tutte le rotte al fine di decidere eventuali misure aggiuntive necessarie per sostenere gli Stati membri in prima linea e rafforzare la cooperazione con l'UNHCR e l'OIM, così come con i paesi di origine e di transito oltre che valutare la possibilità di progredire sulla riforma del sistema europeo comune di asilo;
    per quanto riguarda l'aspetto della digitalizzazione il Consiglio europeo valuterà in che modo l'Unione europea può cogliere le opportunità e affrontare le sfide della digitalizzazione, muovendo dalle discussioni svoltesi al vertice sul digitale del 29 settembre scorso facendo anche il punto sull'attuazione del mercato unico del digitale;
    i capi di Stato o di Governo riprenderanno le discussioni sulla cooperazione strutturata permanente (PESCO) in materia di difesa. Al Consiglio europeo di giugno, i leader avevano convenuto sulla necessità di avviare detta cooperazione inclusiva e ambiziosa per rafforzare la sicurezza e la difesa dell'Europa stabilendo che, entro tre mesi, gli Stati membri avrebbero concordato un elenco comune di criteri e impegni, insieme a progetti concreti in materia di capacità che consentisse all'Unione europea di procedere verso una più profonda integrazione nel settore della difesa;
    il Consiglio europeo affronterà inoltre specifiche questioni di politica estera quali gli ultimi sviluppi intervenuti nei negoziati a seguito della notifica dell'intenzione di uscire dall'Unione europea da parte del Regno Unito,

impegna il Governo:

   1) per quanto riguarda la migrazione:
    a) ad assumere iniziative per prevedere la possibilità per l'Europa di incrementare la capacità e le risorse delle missioni già attive al fine di raggiungere livelli efficaci di rispetto dei diritti umani nei Paesi di transito delle migrazioni non appartenenti all'Unione europea;
    b) a valutare la possibilità di trasferire le attività della missione EUNAVFORMED nell'ambito di un quadro di cooperazione strutturata permanente (PESCO);
   2) per quanto concerne l'Europa digitale:
    a) a promuovere normative europee uniformi relative alla progettazione sicura in forma nativa relativamente ai prodotti hardware, firmware e software progettati, sviluppati o importati nel mercato europeo;
    b) a valutare l'opportunità di promuovere un programma di diffusione della cultura della sicurezza cibernetica anche tramite appositi corsi da attivare nelle università europee;
    c) a valutare l'opportunità di promuovere una campagna di informazione, tramite i mezzi di comunicazione di massa e la rete Internet, finalizzata alla diffusione della cultura della sicurezza cibernetica;
   3) per quanto riguarda la cooperazione strutturata permanente in materia di difesa:
    a) a proporre l'individuazione di potenziali aree geografiche e settori d'intervento rispetto ai quali i membri dell'Unione europea che lo desiderano possano attivare delle specifiche collaborazioni con l'obiettivo di coniugare i propri peculiari interessi nazionali con l'esigenza di collaborare in un quadro comunitario di cooperazione strutturata permanente;
   4) per quanto concerne i negoziati sulla Brexit:
    a) a proporre che la partecipazione del Regno Unito alle missioni militari e civili dell'Unione europea, con particolare riguardo alla presenza di personale britannico nei centri di comando e alla condivisione di informazioni, venga valutata con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.
(6-00363) (Testo modificato nel corso della seduta).  «Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco».


   La Camera,
   premesso che:
    il 19 e 20 ottobre 2017, nella riunione del Consiglio europeo si affronteranno i seguenti temi ritenuti più urgenti – migrazione, Europa digitale, difesa, relazioni esterne – individuando i settori che necessitano di progressi più rapidi;
    il Consiglio europeo (a 27 Stati membri) esaminerà inoltre lo stato dei negoziati a seguito della notifica del Regno Unito a norma dell'articolo 50 del TUE;
  con riferimento ai problemi legali al fenomeno migratorio:
   a) i Capi di Stato e di Governo affronteranno i temi relativi all'attuazione delle misure adottate per arginare i flussi migratori lungo la rotta del Mediterraneo centrale; agli sviluppi sulla rotta del Mediterraneo orientale; alla dichiarazione, Unione europea-Turchia e agli strumenti creati per affrontare le cause profonde della migrazione; alla riforma del sistema europeo comune di asilo, incluse le modalità di applicazione dei principi di responsabilità e solidarietà;
   b) il tema delle migrazioni, quindi, continua a imporsi sugli altri presenti nell'agenda politica dei Paesi membri, permanendo le difficoltà interne all'Unione europea nel trovare una politica comune di gestione dei flussi in entrata, di difesa dei confini e di accoglienza: le iniziative e le misure poste in essere fino ad oggi per fronteggiare il fenomeno migratorio non hanno quasi mai prodotto esiti positivi, registrando di fatto il fallimento di una politica europea comune delle migrazioni;
   c) l'instabilità politica che colpisce i Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa e l'emergenza umanitaria che ne consegue sono all'origine della pressione migratoria verso la sponda Sud dell'Unione europea che non è destinata a diminuire;
   d) arrivo di oltre 2.700 clandestini sulle coste italiane, negli ultimi due mesi, è la drammatica conferma del fatto che l'Italia è priva di un sistema integrato di gestione dei flussi migratori. Lo dimostra il fatto che nei quattro anni di Governi Renzi-Gentiloni sono sbarcate 612 mila persone e 107 mila solo dall'inizio del 2017;
   e) in Libia si è registrato un provvisorio rallentamento dei flussi, la cui stabilità è tutta da verificare, ma il precario «tampone» libico ha fatto sì che il flusso si spingesse verso la Tunisia. Da quest'estate, dalla Tunisia si stimano circa 2 mila, forse fino a 3 mila approdi sulle coste siciliane quasi sempre a bordo di piccole imbarcazioni o addirittura gommoni, spesso neanche intercettati dalle guardie costiere. Si tratta di un «fronte» da tenere sotto controllo, anche perché molti dei simpatizzanti dell'Isis espulsi dal nostro Paese sono tunisini. È quindi necessaria maggiore attenzione su questi «sbarchi fantasma» che rischiano, per numeri e frequenza, di far saltare il meccanismo dei controlli negli hotspot. A cominciare dai rimpatri che, seppur previsti dall'accordo bilaterale con la Tunisia, possono essere effettuati per numeri contingentati, non più dì 30 a settimana. L'accordo italo-tunisino di febbraio per il contrasto dall'immigrazione illegale si è quindi rivelato del tutto inefficace. Il Governo italiano, tra l'altro, continua ad insistere sul tema dell’«integrazione», ma l'urgenza rimane sempre concentrata sulla sicurezza delle frontiere e l'espulsione degli irregolari;
   f) nella gestione dei flussi migratori manca ancora «una voce unica europea». Il piano dei ricollocamenti non decolla, e continua ad essere ostacolato da parte di alcuni Stati membri; in ogni caso, anche qualora fosse pienamente attuato, si tratterebbe di una soluzione per una piccolissima parte della questione, in quanto rimarrebbe comunque irrisolto il tema dei migranti economici. Ad ogni modo, pare evidente che non ci si possa continuare ad affidare alla forza di eventuali accordi bilaterali, ma è necessario recuperare una diplomazia europea e una voce unica europea;
   g) da sempre Forza Italia si batte per chiedere l'abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari: una stortura tutta italiana, che non trova applicazione negli altri Paesi europei e che porta ad elargire autorizzazioni per rimanere in Italia, concedendo, di fatto, con fin troppa generosità, una terza via, qualora non vi siano i presupposti per concedere il permesso per asilo politico o per protezione sussidiaria, prevista per condanna a morte o rischio di vita per conflitti bellici.
   h) è di particolare rilevanza, inoltre, il tema del rinnovo di tali permessi alla loro scadenza, con particolare riferimento alle ulteriori valutazioni, di merito che andrebbero effettuate nella concessione del rinnovo;
   i) ci sono buone ragioni, quindi, per ritenere necessaria l'abrogazione di tale tipo di protezione in Italia. Essa rappresenta il tipo di protezione che riguarda la maggior parte dei richiedenti presenti sul territorio italiano ed è fonte di un aggravamento della situazione sul fronte immigrazione. Dal 2010 al 2016 sono stati rilasciati ben 75,194 permessi di soggiorno per motivi umanitari, che hanno rappresentato in media il 25,8 per cento delle richieste presentate;
  con riferimento alle politiche riguardanti la sicurezza e la difesa:
   a) al Consiglio europeo di giugno 2017 i leader dell'Unione europea hanno concordato sulla necessità dì avviare una cooperazione strutturata permanente (PESCO) inclusiva e ambiziosa per rafforzare la sicurezza e la difesa dell'Europa;
   b) il Consiglio europeo ha quindi ribadito il suo impegno a rafforzare la cooperazione dell'Unione europea in materia di sicurezza e di difesa esterne, in modo da proteggere l'Unione e i suoi cittadini e contribuire alla pace e alla stabilità;
   c) i rapporti transatlantici e la cooperazione Unione europea-NATO rimangono la chiave per mantenere: la sicurezza
globale, permettendoci di rispondere alle nuove minacce cibernetiche, ibride e legate al terrorismo;
   d) l'attenzione dei Governi dell'Unione europea per garantire la sicurezza all'interno dei suoi comuni rimane alta, come dimostrano anche l'iniziativa legislativa che intende modificare il regolamento 1683/1995 che stabilisce un modello uniforme per i visti, al fine di prevenire gli occorsi numerosi e gravi incidenti di contraffazione e di frode del visto e i contenuti dell'incontro dei Ministri dell'interno del 9 giugno 2017 in merito al sistema europeo di informazione e di autorizzazione per il viaggio (ETIAS) funzionale a porre in essere controlli incrociati al fine di evitare che persone che rappresentano un rischio per la sicurezza dell'Unione europea possano giungervi;
   e) i gruppi terroristici, o che comunque incitano all'odio e alla violenza contro i Paesi occidentali, mostrano un interesse crescente per le piattaforme digitali che non richiedono l'identificazione, e per tale ragione rimane importante rafforzare l'impegno contro il cyberterrorismo, al fine di identificare e assicurare la rapida eliminazione del contenuto terroristico e violento dell'estremismo on line. Sul punto Europol tra il 25 e il 26 aprile 2017 ha individuato 2.068 contenuti di tale specie, in 6 lingue ed ospitati su 52 piattaforme online;
   f) le conclusioni del Consiglio sulla sicurezza e la difesa nel contesto della strategia globale dell'Unione europea del 18 maggio 2017 prendono atto dei progressi compiuti riguardo al rafforzamento della cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa forniscono orientamenti per i lavori futuri. In materia di cooperazione tra Stati, FEDAP, Piano d'azione di difesa europeo, stima che la carenza di collaborazione tra Paesi dell'Unione europea in materia di difesa, porti ad un costo annuale che oscilla tra i 25 e i 100 miliardi di euro. Ogni euro investito in difesa, genera un ritorno di 1,6 euro, in particolare nei settori della ricerca, tecnologia e dell'export. Il Consiglio sostiene gli sforzi tesi a migliorare la cooperazione in ambito di politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), già politica europea di sicurezza e difesa (PESD), con i paesi partner, in particolare mediante il contrasto delle minacce ibride, la comunicazione strategica, la cybersicurezza, la sicurezza marittima, la riforma del settore della sicurezza, la sicurezza, delle frontiere, la dimensione esterna della migrazione irregolare della tratta degli esseri umani, la lotta al crimine organizzato e al traffico di armi nonché, la prevenzione e il contrasto della radicalizzazione e del terrorismo, sfruttando per quanto possibile le sedi esistenti di cooperazione nei settore della sicurezza e della difesa;
  con riferimento alle relazioni esterne:
   a) rimane aperta la questione delle sanzioni economiche alla Federazione russa. Come noto da marzo 2014, in seguito all'annessione della penisola della Crimea alla Federazione russa e al ruolo di Mosca a supporto dei movimenti separatisti ucraini, la comunità internazionale, in particolar modo Stati Uniti ed Unione europea, ha deciso per l'adozione e la graduale estensione di sanzioni di natura economica riguardanti gli scambi commerciali con la Federazione russa in settori economici specifici (limitazioni all'accesso ai mercati dei capitali primari e secondari dell'Unione europea; divieto di esportazione e di importazione per quanto riguarda il commercio di armi; limitazione all'accesso della Federazione russa a determinati servizi e tecnologie sensibili);
   b) l'Italia, dopo la Germania, è il primo partner commerciale della Federazione Russa e le limitazioni sul commercio con la Federazione Russa hanno determinato un disavanzo di miliardi di euro;
   c) il superamento delle sanzioni avrebbe probabili conseguenze positive su alcune, questioni di grande interesse per la comunità internazionale e per l'Unione europea: permetterebbe, infatti, di normalizzare quel rapporto nato nel 2002 quando con l'accordo di Pratica di Mare si è dato avvio ad un partnership strategica tra la Nato e la Federazione stessa e permetterebbe di allargare la coalizione dei Paesi contro il terrorismo e di favorire processi distensivi in tutto il mondo, in particolare nei Paesi del Mediterraneo;
   d) il Consiglio europeo dovrebbe poi tenere un dibattito sulle relazioni con la Turchia. L'inclusione della Turchia all'ordine del giorno del Consiglio europeo è stata richiesta con particolare forza dalla Germania, che ha invitato tra l'altro la Commissione europea a esprimere una valutazione orale sul rispetto da parte del Governo turco dei criteri di Copenaghen (criteri di adesione). La posizione tedesca, molto intransigente, è controbilanciata dall'approccio votato a maggiore cautela di altri Stati membri, che pongono l'accento, con diversi distinguo, sulla necessità di non compiere passi irreversibili nei confronti di quello che rimane un fondamentale partner strategico, e di non «affossare» in via definitiva la prospettiva europea del Paese. Una posizione di mediazione, in occasione del Consiglio affari generali del 26 settembre 2017 è stata espressa anche dal Governo italiano, favorevole a misure che consentano di tenere aperti i principali canali di dialogo con la Turchia, al doppio Scopo di non isolare il Paese (alimentando il rischio di ulteriori involuzioni sul piano interno) e di preservarne a pieno il ruolo strategico in ambito migratorio e di lotta al terrorismo;
   e) ad ogni modo, per quanto concerne raccordo Unione europea-Turchia che prevede: il rinvio in Turchia di tutti i nuovi migranti irregolari e i richiedenti asilo le cui domande sono state dichiarate inammissibili e che hanno compiuto la traversata dalla Turchia alle isole greche; l'accelerazione sulla liberalizzazione dei visti e il rilancio del processo di adesione della Turchia all'Unione europea, sarebbe fondamentale proseguire nell'attuazione degli accordi, verificando il reale utilizzo dei fondi già erogati, circa 3 miliardi euro, e da erogare entro il 2018;
  con riferimento, più in generale, alla governance e alla politica economica dell'Unione:
   a) è importante, per una sana ripresa dell'economia, che l'Unione europea agevoli politiche in grado di determinare occupazione di lungo periodo ed attrarre e produrre investimenti: politiche rivolte alla crescita e alla competitività, dalle quali tutte le imprese e i cittadini possano utilizzare al meglio le opportunità offerte dall'economia dell'Unione europea e dall'economia globale;
   b) un'Europa senza crescita non è più possibile e non verrebbe accettata dai cittadini. Senza crescita si blocca anche la trasmissione della politica monetaria all'economia reale, come è avvenuto negli anni dell'ultima lunga crisi. Finora le richieste del Presidente della BCE, Mario Draghi, di collaborazione da parte dei Governi allo stimolo della crescita nell'eurozona sono rimaste inascoltate. Oggi può e deve essere l'intera Unione europea a rispondere all'esigenza di sviluppo. Solo così si giustificherebbe un Ministro dell'economia unico;
   c) altre fughe in avanti, senza forti accordi politici alla base, condivisi da tutti gli Stati e non solo a livello bilaterale tra questo e quel Paese, rischiano di fare implodere l'intero progetto europeo. Come è già successo, per esempio, per la stessa moneta unica, l'euro, rimessa in discussione nei momenti più bui del recente passato, oppure, ultimamente, con il «bail in», approvato prima di aver ben completato l'unione bancaria. E come finirà per accadere con il Ministro delle finanze europee se prima non si fa l'unione di bilancio;
   d) ogni accelerazione che sia figlia di meri opportunismi di singoli Stati membri è un'accelerazione di debolezza e non di forza. Quello che è successo nelle scorse settimane, per cui il Governo italiano ha accettato di non partecipare ai tavoli in cui si definisce la nuova governance europea, pur di ottenere non meglio definiti «sconti» sulla prossima legge di bilancio è un grave errore. Un esecutivo che accettasse questo scambio unirebbe due effetti negativi, Primo: maggior deficit significa maggior debito pubblico nei prossimi anni, quindi un appesantimento dei conti passivi. Secondo: peserebbe la perdita di ruolo dell'Italia in Europa;
   e) cosa spinga il Governo della terza economia più grande dell'Unione ad accettare a scatola chiusa le proposte altrui è spiegabile soltanto pensando che possa esistere un accordo tacito tra Commissione europea e il Governo Gentiloni sulla concessione di ulteriore «flessibilità» sui conti pubblici, vale a dire la possibilità di fare deficit nella prossima Legge di bilancio;
   f) questo non può essere accettato. Per motivazioni tanto politiche quanto economiche. Quelle politiche stanno nel fatto che qualsiasi proposta riguardi il futuro dell'Europa nei prossimi decenni deve essere concordata da tutti i leader europei, seduti attorno a un tavolo e non essere scritta al Ministero delle finanze tedesco o all'Eliseo. Niente fughe in avanti, quindi, da parte di Francia e Germania: l'Unione Europea non è cosa loro;
   g) le motivazioni economiche risiedono nel fatto, invece, che una governance come quella proposta da Juncker è destinata, in breve tempo, a disgregare l'Unione europea, se prima non verranno completate, come detto, le quattro unioni che rappresentano le fondamenta dell'attuale assetto comunitario (bancaria, di bilancio, economica e politica);
   h) fallire le riforme Ue in questa fase storica sarebbe un errore imperdonabile, perché l'Europa intera cadrebbe nuovamente in una crisi istituzionale che getterebbe altra benzina sul fuoco dei movimenti populisti, nello stesso momento in cui questi cominciano a vedere ridursi la propria capacità attrattiva;
   i) se l'intento è quello di proseguire sulla strada dell'integrazione politica e istituzionale, occorre che Germania e Francia in primis si pongano nell'ottica di rilanciare una Europa federale, veramente degna di questo nome;
   l) il surplus crescente dell'economia tedesca ha dimostrato, negli anni della crisi, che l'espansione monetaria, senza una politica che aiuti la convergenza economica tra i vari Paesi, non fa che alimentare uno squilibrio che ci pone in conflitto anche con il resto del mondo. L'Europa a trazione tedesca non ha volutamente colto, sbagliando, che l'eccesso di surplus produce altrettanti danni dell'eccesso di deficit. E le misure per fronteggiare la crisi che ne sono derivate non hanno fatto altro che peggiorare la situazione, piuttosto che risolverla;
   m) pensare che la convergenza delle economie dovesse passare attraverso la deflazione interna ai Paesi cosiddetti deboli e imposta attraverso il consolidamento fiscale anche nei periodi di recessione ha prodotto deflazione generalizzata e nessun consolidamento fiscale;
   n) al contrario, quello che serviva, anche per una maggiore efficienza della politica monetaria di Mario Draghi, era la reflazione in Germania, che avrebbe fatto aumentare la crescita nell'eurozona di almeno un punto all'anno e avrebbe evitato la nascita dei populismi. Reflazione vuol dire, per tutti i Paesi in surplus, cambiare mentalità, e cioè usare le risorse del surplus per finanziare la diminuzione della pressione fiscale, quindi aumentare la domanda interna, quindi i consumi, gli investimenti, i salari, con conseguente aumento delle importazioni e, di conseguenza, della crescita;
   o) ne deriva che la soluzione non può essere quella di trasformare l'attuale Esm (il fondo creato negli anni della crisi per assistere i Paesi in maggiore difficoltà ma che in tal senso non è stato mai utilizzato) in una istituzione monetaria che ragiona secondo il meccanismo delle concessioni, ma semmai in uno strumento che, assieme alla Banca europea per gli investimenti, opportunamente rafforzata, eroghi risorse per grandi progetti europei;
   p) anche per quanto riguarda il completamento dell'unione bancaria europea, occorre creare un meccanismo di garanzia dei risparmi unico a livello europeo. Da questo punto di vista, l'Europa dovrebbe aver capito la lezione della ultima lunga crisi, allorché, per colpa degli egoismi di alcuni Stati membri, non è intervenuto immediatamente e pervasivamente per salvare le banche in difficoltà, come avvenne, invece, negli Stati Uniti. Anche in questo caso, è la Germania che si è sempre opposta a creare un tale meccanismo. E anche in questo caso, la risposta è alla portata: interpretare correttamente tutta la regolazione del dopo Maastricht. Rispettare, cioè, lo spirito originario del Trattato nell'applicare le norme che sono state innestate sull'impianto iniziale, in primis il Fiscal compact. Questo significa recuperare la lezione di Guido Carli. Fu su proposta dell'allora Ministro del tesoro, infatti, che nel testo del Trattato fu consentito agli Stati, che non rispettavano i «paletti» di Maastricht per il debito pubblico di soddisfarli non attraverso un piano di rientro a tappe forzate che avrebbe richiesto misure di politica economica restrittive e controproducenti, bensì adottando politiche virtuose che comportassero miglioramenti progressivi;
  con riferimento al Programma per un'Europa digitale:
   a) i processi in atto per aumentare l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali nella società, sia a livello di pubblica amministrazione che di singoli utenti, dimostrano che la loro applicazione contribuisce sempre più ed in modo determinante allo sviluppo socio economico di un Paese, in quanto la ricerca di nuove tecnologie digitali e il loro utilizzo creano nuove forme imprenditoriali e, conseguentemente, ulteriore occupazione e specializzazione professionale,

impegna il Governo:

   a porre all'attenzione del Consiglio europeo:
    1) la necessità che l'Unione europea condivida con l'Italia il peso e i costi della pressione migratoria sulla rotta del mediterraneo centrale:
     a) continuando ad adoperarsi affinché i Paesi di partenza dell'ondata migratoria si impegnino per un maggiore controllo delle frontiere, impedendo la partenza e il passaggio diretto verso la Libia;
     b) impegnandosi nel controllo della rotta tunisina, particolarmente attiva dalla scorsa estate, e preoccupante per il collegamento con il terrorismo internazionale;
     c) impegnandosi a rivedere e rendere compatibile l'attuale ordinamento internazionale sul salvataggio in mare con la reale dinamica del traffico di esseri umani in atto;
     d) proseguendo nel dialogo con Malta per una ragionevole delimitazione dell'area SAR, eliminando la sovrapposizione con l'area di competenza italiana, e per intervenire con attività di soccorso e trasporto presso i propri porti dei migranti nell'area di responsabilità delineata;
     e) proseguendo l'azione volta ad agevolare la piena assunzione dei Paesi dell'area (Libia e Tunisia) delle proprie responsabilità nelle operazioni di salvataggio compiute nelle aree SAR di loro competenza;
     f) ribadendo la necessità di un maggior sostegno ai Paesi più coinvolti nell'attuale crisi migratoria (Grecia e Italia) nei costi e nelle procedure di rimpatrio degli immigrati clandestini, come peraltro prospettato dagli accordi de La Valletta, che prevedevano una rafforzata cooperazione tra Stati al fine di facilitare il ritorno e la reintegrazione dei migranti irregolari;
     g) ribadendo la richiesta di risorse aggiuntive a livello europeo, per il Fondo lanciato a La Valletta, volto a sostenere economicamente i Paesi del Nord Africa e del Medio oriente che si impegnino ad accogliere in loco e a frenare le partenze dei migranti, sul modello dell'accordo siglato da Ue e Turchia adottato per contenere le migrazioni dalla Siria, per il quale l'Unione europea si è impegnata a versare alla Turchia 3 miliardi di euro ogni anno;
     h) riaffermando la necessità di condizionare l'attribuzione dei fondi europei, in particolare della politica di coesione, al pieno rispetto da parte di tutti gli Stati membri degli obblighi in materia di immigrazione e asilo;
     i) dando attuazione all'accordo di Malta e al piano d'azione de La Valletta che prevedono l'impegno dell'Unione europea nel garantire in Libia, capacità e condizioni di accoglienza adeguate per i migranti, anche con la costruzione di campi di accoglienza, con il supporto di UNHCR e OIM;
     j) valutando la possibilità di realizzare, in territorio libico, tunisino e maltese, Place of Safety in grado di accogliere i migranti soccorsi in mare in corrispondenza delle zone SAR di competenza, nel rispetto dello spirito e della lettera della Convenzione di Amburgo, nel pieno rispetto degli obblighi europei ed internazionali a tutela dei diritti umani;
     l) modificando il sistema di Dublino poiché accordo, sorpassato, inefficiente e iniquo nei confronti dei paesi di sbarco, in particolar modo di Italia e Grecia;
     m) rafforzando la Politica europea di Vicinato (PEV), che mira a gestire le relazioni UE con 16 paesi vicini, meridionali e orientali, e che ha come principale obiettivo innanzitutto quello di promuovere l'integrazione economica e la pacificazione nelle aree di conflitto;
    2) l'opportunità di diminuire progressivamente, in tempi certi e ravvicinati, le sanzioni economiche nei confronti della Federazione Russa, valutando in che modo ciò possa determinare effetti negativi per la Repubblica di Ucraina, il tutto al fine di sostenere un Accordo soddisfacente per entrambe le parti e per l'Unione europea la normalizzazione dei rapporti amichevoli con un partner importante quale la Federazione Russa;
    3) l'importanza del trasferimento in Italia della sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA);
    4) l'importanza di sollecitare i singoli Stati parte dell'Unione a proseguire nelle politiche interne volte a favorire l'utilizzo dei sistemi digitali e delle nuove tecnologie su tutto il loro territorio nazionale, con particolare attenzione alle pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare lo scambio di informazioni in tempo reale tra amministrazioni centrali e periferiche, a vantaggio dell'utente, al fine di velocizzare i processi burocratici e favorire impresa e occupazione;
    5) la necessità di un migliore coordinamento a livello europeo nella lotta al terrorismo, in particolare promuovendo una più stretta cooperazione e comunicazione tra i servizi di intelligence nazionali, e potenziando a livello europeo le attività di ricerca e sviluppo nel settore della cyber-sicurezza, con particolare riferimento alle tecnologie di informazione e comunicazione, agli standard di sicurezza e ai regimi di certificazione, favorendo ogni iniziativa volta a sostenerne il finanziamento attraverso le risorse dell'Unione europea;
    6) con riferimento alla politica estera (PESC) e di difesa (PSDG) comune, l'importanza di offrire, nella nuova strategia globale in materia di politica estera e di sicurezza, rilievo centrale all'assetto geopolitico dell'area mediterranea, caratterizzata da forte instabilità e fonte di gravi minacce per la sicurezza dell'Unione; analogamente, la necessità di operare un deciso spostamento dell'asse prioritario di attenzione dell'Unione europea verso l'area del Mediterraneo, in termini di cooperazione sia politica che economica, con particolare riferimento alla stabilizzazione della Libia, di garantire un ruolo primario all'Unione europea nell'ambito delle iniziative che verranno assunte, in particolare per il sostegno alla ricostruzione delle istituzioni militari e civili e del tessuto sociale e politico del Paese;
    7) la strategicità di assicurare, nel momento in cui si realizzano tutte le condizioni necessarie, nel rispetto del diritto internazionale, la tempestiva attivazione delle ulteriori fasi operative della missione EUNAVFOR MED – Operazione SOPHIA;
    8) la necessità di implementare il processo di integrazione in materia di difesa, e sostenere e rafforzare la politica di sicurezza e di difesa comune;
    9) la necessità di definire un piano di riforme della governance dell'eurozona finalizzato a una maggiore integrazione del mercato interno, in particolare nel settore dei servizi, ancora troppo segmentato; di migliorare la regolazione e la normativa comunitaria, costruire nuove infrastrutture, migliorare i piani di approvvigionamento energetico, dare impulso agli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione, capitale umano;
    10) la necessità di assumere ogni opportuna iniziativa tesa a progredire nell'unione politica dell'area euro di pari passo con le unioni bancaria, economica e di bilancio, onde evitare il progressivo allontanamento dei cittadini nei confronti delle politiche dell'Ue, e scongiurare una deriva tecnocratica che cancelli, di fatto, lo spirito dell'Europa delle origini, comportando, tra l'altro, la progressiva perdita di sovranità dei singoli Stati nazionali, e quindi a rafforzare la legittimità democratica delle principali istituzioni europee (Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea), anche attraverso meccanismi di funzionamento delle istituzioni europee più snelli ed efficaci;
    11) l'importanza di porre ai centro dell'agenda europea il rilancio della crescita e dell'occupazione in Europa, utilizzando appieno tutti gli strumenti necessari per realizzare gli investimenti strategici, nonché applicando con intelligenza i meccanismi sulla flessibilità di bilancio, nella prospettiva di rafforzare e completare realmente l'Unione Economica e Monetaria, impostando un'economia europea che, pur non dimenticando una gestione rigorosa e solida dei conti pubblici, privilegi maggiormente la crescita e la creazione di posti di lavoro, riparando i guasti di troppi anni di austerità.
(6-00364) «Brunetta, Occhiuto, Palmieri, Vito».


   La Camera,
   sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla riunione ordinaria del Consiglio europeo del 19 e 20 ottobre, visto l'ordine del giorno della riunione del Consiglio europeo,
   premesso che:
    l'Unione europea si trova attualmente a vivere una grave e profonda crisi di identità che si esprime in un diffuso malcontento, livelli di gradimento bassissimi e mancanza di identità, sino ad arrivare alla scelta di uno dei suoi Stati membri di abbandonare l'Unione, in controtendenza con il processo di integrazione avuto sino ad oggi;
    nel tentativo di contrastare questa spinta centrifuga e di rinsaldare e dare nuova forza all'Unione la Commissione europea ha pubblicato il 1o marzo un Libro bianco che, basandosi sulle prospettive di cambiamento del nostro continente, propone cinque diversi scenari per il futuro dell'Unione europea;
    a partire dal 25 marzo quando, in occasione delle celebrazioni per i 60 anni dei Trattati di Roma, sono state approvate delle conclusioni che, oltre a rilanciare il concetto di ever closer union, sembrano delineare la concreta prospettiva di un'Unione europea a più velocità consentendo agli Stati membri che ne hanno interesse di acquisire maggiori competenze in determinate politiche e ambiti, a più riprese si è tentato di delineare i cambiamenti che potrebbero rinsaldare l'Unione europea;
    la Commissione europea, con la pubblicazione nel maggio e nel dicembre 2015 di due comunicazioni, ha adottato l'Agenda europea sulla migrazione, evidenziando l'esigenza di una migliore gestione della migrazione e sottolineando al contempo come la questione migratoria debba essere oggetto di una responsabilità condivisa. Questa si propone di combattere il fenomeno dell'immigrazione irregolare, di garantire la sicurezza delle frontiere esterne, di definire una forte politica in materia di asilo;
    il 25 giugno 2015 il Consiglio europeo ha stabilito che tutti gli Stati membri debbano partecipare al reinsediamento di 20000 soggetti richiedenti protezione internazionale. La Decisione (UE) 2015/1601, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, in deroga del Regolamento (UE) n. 604/2013 (cosiddetto Dublino III), ha introdotto tale meccanismo per alleggerire la pressione delle domande di protezione internazionale sui predetti Stati membri, prevedendo il ricollocamento di 120.000 richiedenti protezione internazionale da distribuire negli altri Paesi membri. Ad ogni modo, come risulta dalla stesso Rapporto della Commissione europea sui ricollocamenti, l'entità effettiva dei ricollocamenti è del tutto irrisoria. Rilevante inoltre risulta l'inadempimento di alcuni Stati, quali l'Ungheria e la Polonia, nonché della Repubblica ceca, che non ha effettuato alcun ricollocamento da agosto 2016, assolvendo all'1 per cento della quota spettante. Il mancato rispetto della procedura di ricollocamento, inoltre, ha portato recentemente all'apertura da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 TFUE della procedura di infrazione contro Repubblica ceca, Ungheria e Polonia per non aver provveduto agli obblighi imposti nel 2015 in termini di ricollocamento dei migranti, che però sembra non aver ancora sortito alcun effetto. In senso analogo anche altri Stati hanno provveduto ad un numero limitatissimo di ricollocamenti;
    la recente crisi migratoria ha dimostrato l'inidoneità del cosiddetto regolamento Dublino III a gestire efficacemente i flussi migratori, in particolare, l'attuale sistema ha messo in luce non poche problematiche per una operazione sostenibile e una responsabilizzazione equi ripartita tra gli Stati membri. A tal fine, la Commissione, dando seguito all'Agenda europea sulla migrazione del 13 aprile 2015 e alle più recenti richieste del Consiglio europeo (conclusioni del 18/19 febbraio 2016) e del Parlamento europeo (risoluzione del 12 aprile 2016, 2015/2095(INI)), nel maggio 2016 ha presentato un programma globale di riforma del Sistema europeo comune d'asilo (CEAS) (Comunicazione riformare il Sistema europeo comune d'asilo e potenziare le vie d'accesso legali all'Europa, COM(2016) 197 final);
    la riforma del regolamento di Dublino presentata dalla Commissione si pone tre obiettivi principali: semplificare l'individuazione dello stato responsabile dell'esame di una richiesta di asilo, limitando al massimo incertezze su questo aspetto, stabilire un meccanismo correttivo di ridistribuzione dei richiedenti asilo che scatti ove si superi la soglia del 150 per cento stabilita come capacità di accoglienza in base a quote calcolate sulla base della popolazione e del PIL degli Stati membri, infine un meccanismo sanzionatorio dei movimenti secondari dei richiedenti asilo che provano a raggiungere un paese diverso da quello in cui sono tenuti a presentare;
    il 13 luglio 2016, la Commissione europea ha presentato il secondo pacchetto di misure di riforma. Si tratta di due proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio destinate l'una ad abrogare la direttiva procedure (COM(2016) 467 final), l'altra a modificare la direttiva qualifiche (COM(2016) 466 final) e di una proposta di rifusione della direttiva accoglienza (COM(2016) 465 final);
    l'accordo stipulato tra i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Unione europea e la Turchia, definito dalla stessa Corte europea di giustizia come accordo internazionale, prevede: il rientro, a spese dell'Unione europea, di tutti i nuovi migranti irregolari che hanno attraversato la cosiddetta «rotta balcanica», la possibilità che per ogni siriano che la Turchia riammette dalle isole greche un altro siriano sia reinsediato dalla Turchia negli Stati membri dell'Unione europea, l'accelerazione delle procedure per la liberalizzazione dei visti per i cittadini turchi in tutti gli Stati membri, la facilitazione dell'erogazione dei 3 miliardi di euro inizialmente stanziati e la definizione di possibili ulteriori tranches, l'apertura di nuovi capitoli dei negoziati di adesione;
    in estate, al fine di fronteggiare il traffico di esseri umani e gli sbarchi il Governo italiano, avallato dall'Unione europea ha stipulato un dubbio accordo con il Governo di Riconciliazione Nazionale dello Stato di Libia. Inoltre notizie di stampa riportano che, sempre al fine di contenere il numero degli sbarchi potrebbe esserci un accordo siglato dal Governo italiano direttamente con due milizie libiche coinvolte nel traffico di esseri umani;
    la Commissione europea ha dato, nell'ultimo anno, e specialmente dopo il referendum sulla Brexit, un nuovo impulso all'idea di una difesa comune europea sia attraverso documenti ordinari (Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende), sia con l'adozione del cosiddetto Piano d'Azione europeo in materia di difesa, sia con il recente documento di «riflessione sul Futuro della Difesa Europea» ad opera dei due vicepresidenti Federica Mogherini e Jyrki Katainen;
    si delinea pertanto una prospettiva di difesa complessa, che vede delle linee programmatiche che sottolineano favorevolmente un'intensa cooperazione NATO-UE, subordinando di fatto la creazione dell'Unione europeaD (Unione europea di Difesa) al rispetto del contesto NATO;
    per le cosiddette minacce ibride, come l'attuale tensione tra Unione europea e Russia, non si sviluppa una vera alternativa per bilanciare gli equilibri in seno alla NATO e riportarla al suo ruolo di alleanza prettamente difensiva;
    si chiede di istituire il Fondo europeo per la Difesa dell'Unione europea – previsto dal Piano d'Azione Europea in tema di difesa, ma ulteriormente ribadito nel recente vertice di Praga del 9 giugno 2017 – per la ricerca militare congiunta, senza però prevedere paletti su obiettivi e priorità di questa ricerca;
    si propone di creare un quartier generale congiunto per missioni militari e civili, con il rischio di una commistione inaccettabile tra le missioni civili e quelle militari, che dovrebbero al contrario rimanere ben distinte;
    gli atti in questione rafforzano l'intenzione di sostenere gli obiettivi di Varsavia, ovvero spese militari al 2 per cento del PIL di ogni singolo Paese dell'Unione europea (o anche oltre), non percorribile per le economie di molti Paesi (Italia compresa), invece di perseguire in via prioritaria l'obiettivo dell'UED per ottenere economie di scala e contrastare efficacemente la corruzione ottenendo per questa via una riduzione del bilancio attribuito alla difesa;
    una vera Unione europea di Difesa deve essere fortemente ancorata ai principi di difesa e della pace e vedere l'Unione europea come protagonista nella risoluzione dei conflitti e non, invece, come responsabile degli stessi. Per questo sarebbe necessario una radicale correzione dell'indirizzo politico e programmatico della Commissione;
    incautamente si propone l'obiettivo di poter dispiegare al confine orientale quanto prima i battlegroups rivisti e rafforzati, come già sta facendo la NATO;
    molte delle missioni internazionali, che ogni anno sono state rifinanziate, si sono rivelate fallimentari (per esempio Afghanistan, Iraq, Libia), comportando peraltro importanti distrazioni di risorse economiche e umane;
    viene rilanciato un importante impegno in Europa e negli organismi internazionali per stabilire posizioni condivise sul disarmo e sul controllo degli armamenti. In questo, l'Italia dovrebbe dare l'esempio perseguendo tali obiettivi, invece di contraddirli con ingenti investimenti in programmi d'armamento di tipo offensivo (F35 ma non solo) e rifiutandosi di chiedere l'allontanamento dal territorio italiano delle bombe nucleari Usa ancora dislocate nel nostro Paese;
    è necessaria una cooperazione difensiva alternativa alla NATO, o quantomeno una cooperazione capace di ridare autonomia ai Paesi europei per ribilanciare gli equilibri e allontanare la pericolosa china interventista statunitense riscontrata negli ultimi decenni;
    è necessario prevedere uno strumento orientato principalmente, se non esclusivamente, alle missioni di peacekeeping, anche al servizio delle Nazioni Unite, non certo ad innalzare il livello dello scontro e delle tensioni verso i Paesi del vicinato (si veda il caso russo in particolare) come vorrebbero i Paesi baltici, la Polonia e la Romania;
    l'Unione europea deve rafforzare l'attività diplomatica e di cooperazione per giungere alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti nei Paesi vicini. Inoltre, sempre in un'ottica di sicurezza e difesa, sarebbe opportuno potenziare ed incrementare lo sviluppo di strumenti come le reti di intelligence e la cyber security;
    si può operare un vero contrasto del terrorismo partendo dall’intelligence, dalla prevenzione e dalla lotta alle predicazioni radicali e ai loro sponsor diretti e indiretti, infatti, nonostante i 4.400 miliardi di dollari spesi nelle guerre in Iraq, Afghanistan e altre aree di crisi, sono nate più di 30 nuove sigle terroristiche. Le bombe non estirpano il male, anzi lo stimolano permettendogli di rafforzarsi;
    gli Stati europei non possono più essere gelosi custodi delle loro informazioni e delle loro intelligence. Gli strumenti esistenti (Europol, Eurojust, il sistema di scambio dati Siena) non funzionano correttamente per la volontà di molti Stati di non condividere le informazioni;
    il coinvolgimento del nostro Paese nella guerra in Afghanistan dura ormai da 16 anni, e in questa guerra, dipinta come missione di pace, ha portato alla perdita di 52 soldati italiani e un numero imprecisato di civili afghani, molti dei quali uccisi dai bombardamenti NATO. Peraltro, tale intervento è costato finora ai cittadini italiani oltre 7.5 miliardi di dollari senza che, allo stato attuale, vi siano stati miglioramenti significativi delle condizioni di vita e di sicurezza del popolo afghano;
    è necessario valutare di ritornare ad una economia europea solidale, per combattere la disoccupazione, nonché la povertà, e per rilanciare la crescita e gli investimenti. L'attuazione di questi obiettivi richiede però ultimi ingenti investimenti pubblici che mal si conciliano con gli attuali vincoli del «Fiscal Compact»;
    l'Europa sociale necessita di un cambio di paradigma verso un modello sociale alternativo basato sulla solidarietà, l'integrazione, la giustizia sociale, l'equa distribuzione della ricchezza, l'uguaglianza di genere, sistemi di istruzione pubblica di elevata qualità, un'occupazione di qualità e una crescita sostenibile: un modello che assicuri l'uguaglianza e la protezione sociale, che consenta l'emancipazione dei gruppi vulnerabili, accresca la partecipazione e migliori gli standard di vita di tutti i cittadini. Indicatori sociali vincolanti nonché il rafforzamento dei sindacati e del dialogo sociale sono essenziali in tale contesto;
    servono urgentemente politiche «anticicliche», per sostenere gli investimenti pubblici oltre i vincoli consentiti, in quanto solo il rilancio dell'economia e la crescita del PIL consentono di conseguire maggiori risorse da destinare alla riduzione futura e progressiva del debito;
    il cosiddetto Fiscal compact è un trattato internazionale, cui hanno aderito gli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione della Gran Bretagna e della Repubblica ceca, che prevede, all'articolo 3, l'obbligo di introdurre negli ordinamenti nazionali, preferibilmente in una fonte permanente e a carattere costituzionale, il vincolo di pareggio di bilancio. L'Italia ha dato attuazione al Trattato con la legge costituzionale n. 1 del 2012. Il Fiscal compact va ad inserirsi nell'ambito del quadro giuridico della governance economica europea e delle novità introdotte in sede europea attraverso l'adozione di atti (es. Six Pact, Two Pact, Patto europlus, MES) volti a rafforzare gli stringenti parametri in materia di contenimento delle politiche di bilancio nazionali. Inoltre, l'articolo 16 stabilisce espressamente che, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del Trattato, vengono adottate in conformità del TUE e del TFUE le misure necessarie per incorporarne le disposizioni nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea;
    l'Unione europea sta vivendo una grave e profonda crisi che riguarda in primo luogo l'essenza stessa dell'Unione, gli obiettivi a cui tendere e pertanto la definizione delle principali politiche. Questa crisi si esprime in un diffuso disagio e malcontento dei cittadini nei confronti dell'Unione europea che ha portato a livelli di gradimento bassissimi, sino ad arrivare alla scelta di uno dei suoi Stati membri di abbandonare l'Unione, sancito dalla vittoria del leave al referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione europea del 23 giugno 2016;
    la cosiddetta Brexit deve essere letta come il fallimento delle recenti politiche promosse dall'Unione europea in termini di vincoli economici stringenti, nonché della mancanza di effettive politiche di inclusione sociale e di welfare e di chiare procedure di gestione dell'importante fenomeno migratorio. Appare evidente che l'Unione europea ha perso la sua attrattiva non riuscendo a definire la sua identità;
    il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato formalmente al Consiglio europeo l'intenzione di uscire dall'Unione europea, attivando pertanto formalmente la clausola di recesso dall'Unione europea prevista nell'articolo 50 TUE, il Trattato prevede che da tale data vi siano due anni per concludere con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso;
    il Parlamento europeo ha approvato il 5 aprile 2017 una Risoluzione in cui si sottolinea che l'accordo deve avere ad oggetto lo status giuridico dei cittadini dell'Unione europea 27 che risiedono o hanno risieduto nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito che risiedono o hanno risieduto in altri Stati membri, nonché altre disposizioni concernenti i loro diritti; il regolamento degli obblighi finanziari tra il Regno Unito e l'Unione europea; le frontiere esterne dell'Unione europea; il chiarimento della situazione per quanto riguarda gli impegni internazionali assunti dal Regno Unito in qualità di Stato membro dell'Unione europea, dal momento che l'Unione europea a 27 Stati membri sarà il successore legale dell'Unione europea a 28 Stati membri; la certezza del diritto per le persone giuridiche, incluse le imprese; la designazione della Corte di giustizia dell'Unione europea quale autorità competente per l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo di recesso. Inoltre, sottolinea che qualsiasi futuro accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito è subordinato al costante rispetto, da parte di quest'ultimo, delle norme previste dagli obblighi internazionali;
    il 12 ottobre 2017 si è concluso il quinto ciclo di negoziati tra Michel Barnier, capo negoziatore dell'Unione europea, e David Davis, ministro del Regno Unito per l'uscita dall'Unione europea. A detta dello stesso Barnier non si registrano progressi significativi sotto nessuno dei principali aspetti da definire,

impegna il Governo:

   1) ad adoperarsi perché la discussione sul futuro dell'Unione europea conduca sul versante istituzionale ad un miglioramento in chiave di rappresentatività e democraticità dei cittadini europei che implichi una sostanziale redistribuzione del potere tra le istituzioni in particolare a favore delle istituzioni più democratiche e un miglioramento della trasparenza nel processo decisionale dell'Unione europea in primo luogo per ciò che concerne il Consiglio;
   2) a sostenere la necessità di rafforzare tutti gli strumenti di democrazia diretta e partecipata a livello di Unione;
   3) a far sì che si dia immediata attuazione da parte di tutti gli Stati membri – nessuno escluso – delle decisioni del Consiglio che prevedono il ricollocamento dei migranti e che il piano emergenziale diventi propriamente una politica stabile e chiara;
   4) ad adoperarsi affinché la modifica del Sistema Dublino III (Regolamento n. 604/2013/UE) determini l'eliminazione del principio secondo il quale la richiesta di protezione internazionale vada presentata nello Stato di primo approdo, definendo, al contrario, un sistema comune tra gli Stati membri in tema di politica di asilo e una strategia che consenta la costituzione di strutture funzionanti di accoglienza e di permanenza dei migranti, nel rispetto dei diritti umani e della dignità umana;
   5) a favorire l'istituzione di Agenzie europee che operino negli Stati di transito e, ove possibile, di partenza dei migranti, in primo luogo per accertarsi che siano garantiti i diritti umani e degne e giuste condizioni ai migranti in transito e al contempo per contrastare l'attuale indegno traffico di vite umane nel tentativo di travalicare le frontiere dell'Unione;
   6) a far sì che la politica migratoria diventi una politica propriamente gestita a livello di Unione europea, anche al fine di una equa distribuzione del peso e dei costi connessi alla gestione dell'attuale crisi migratoria;
   7) ad assumere iniziative per sospendere l'accordo in vigore con la Turchia, a opporsi alla conclusione di qualsiasi ulteriore accordo, a arrestare il processo di liberalizzazione dei visti, a interrompere gli aiuti economici già disposti, sino a che la Turchia non dimostri di rispettare pienamente ed interamente i diritti fondamentali, secondo quanto stabilito dalle convenzioni internazionali siglate per il loro rispetto incluso l'articolo 38 della Direttiva 2013/32/UE sia nei confronti dei migranti che dei cittadini turchi, cessi qualsiasi tipo di violenza nei confronti delle minoranze (religiose, linguistiche etc.), ripristini integralmente le condizioni per favorire la libertà di stampa e prenda una posizione chiara e decisa in ordine alla lotta al terrorismo internazionale e al problema dei foreign fighters, acconsentendo tra l'altro ad una missione dell'Unione europea in ambito PSDC tesa al monitoraggio della frontiera turco/siriana al fine di assicurare che si fermi il passaggio di combattenti;
   8) a rafforzare i meccanismi di collaborazione tra le varie agenzie di intelligence per bloccare il traffico di armi per scopi terroristici o bellici;
   9) a contribuire alla definizione di uno strumento orientato principalmente, se non esclusivamente, alle missioni di peacekeeping, anche al servizio delle Nazioni Unite, e non ad innalzare il livello dello scontro e delle tensioni verso i Paesi del vicinato (si veda il caso russo), contrariamente alle intenzioni dei Paesi baltici, della Polonia e della Romania;
   10) a favorire l'azione diplomatica dell'Unione europea per giungere alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti nei Paesi vicini;
   11) ad assumere iniziative per rinsaldare la cooperazione europea, al fine di riequilibrare i rapporti di forze della NATO, oggi troppi sbilanciati in favore degli interessi geopolitici degli Stati Uniti, favorendo un'alleanza improntata all'apporto condiviso e eguale da parte degli Stati aderenti;
   12) a svolgere un controllo diretto e mirato del sostegno economico italiano, sia per i finanziamenti bilaterali che tramite accordi con l'Unione europea e con la NATO;
   13) a concentrarsi su un'operazione coordinata di contrasto del terrorismo, che parta dall’intelligence, dalla prevenzione e dalla lotta alle predicazioni radicali e ai loro sponsor diretti e indiretti. Infatti, nonostante i 4.400 miliardi di dollari spesi nelle guerre in Iraq, Afghanistan e altre aree di crisi, sono nate più di 30 nuove sigle terroristiche;
   14) ad assumere iniziative per migliorare la riuscita del finanziamento delle missioni militari dell'Unione europea, attraverso una revisione del meccanismo ATHENA che ne garantisca una maggiore efficacia dell'azione e consenta di ampliare stabilmente la quota di costi comuni finanziati, provvedendo in particolare alle spese connesse al dispiegamento dei Battlegroup, strumento mai utilizzato nonostante abbia raggiunto la capacità operativa prevista già nel 2007;
   15) ad adottare tutte le misure di politica economica per accelerare il tasso di crescita dell'economia, derogando sin da subito alle regole di austerity imposte dal Fiscal compact, ed in ogni caso ad opporsi all'incorporazione nei Trattati europei e dare corso ad un periodo di politica economica espansiva, che abbia come priorità la destinazione di tutte le risorse disponibili agli investimenti pubblici, al sostegno dei redditi più bassi e al miglioramento delle condizioni di vita della collettività;
   16) a garantire, negli accordi sull'uscita della Gran Bretagna dall'Untone europea, adeguata protezione degli interessi e la piena reciprocità dei diritti dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che attualmente vi risiedono, lavorano, studiano o svolgono qualsivoglia altra attività;
   17) ad assumere iniziative per assicurare il totale rispetto degli obblighi e degli impegni di bilancio assunti dal Regno Unito in seno all'Unione europea e la piena partecipazione del primo a quanto compete agli Stati membri fino all'uscita definitiva dall'Unione, garantendo tra l'altro l'annullamento della correzione degli squilibri di bilancio accordata alla Gran Bretagna.
(6-00365) «Battelli, Baroni, Fraccaro, Petraroli, Vignaroli, Simone Valente».


   La Camera,
   udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla riunione dei Consiglio europeo dei prossimi 19 e 20 ottobre,
   premesso che:
    stando alla lettura dell'ordine del giorno il prossimo Consiglio europeo tratterà i temi della migrazione, della difesa comune, dell'agenda digitale europea, «specifiche questioni di politica estera» tra le quali figurano le relazioni con la Turchia, e, infine, la questione dei negoziati con la Gran Bretagna per l'attuazione di Brexit;
    con particolare riferimento al tema delle migrazioni, il Consiglio «farà il punto delle misure adottate per controllare i flussi migratori illegali su tutte le rotte», al fine di «decidere eventuali misure aggiuntive necessarie per sostenere gli Stati membri in prima linea e rafforzare la cooperazione con l'UNHCR e l'OIM, così come con i paesi di origine e di transito»;
    il Consiglio europeo chiederà inoltre che si facciano passi avanti sulla riforma del sistema europeo comune di asilo;
    in seguito alla chiusura della cosiddetta rotta balcanica l'Italia è rimasta di nuovo sola in prima linea ad affrontare la pressione migratoria irregolare verso l'Europa;
    con la «Dichiarazione di Malta dei membri del Consiglio europeo sugli aspetti esterni della migrazione: affrontare la rotta del Mediterraneo centrale» adottata lo scorso 3 febbraio e che impegnava gli Stati membri «a prendere ulteriori misure per ridurre in maniera significativa i flussi migratori lungo la rotta del Mediterraneo centrale e smantellare il modello di attività dei trafficanti, rimanendo al contempo vigili riguardo alla rotta del Mediterraneo orientale e ad altre rotte» non è stato compiuto alcun progresso;
    tra le ipotesi dibattute nel vertice di Malta vi era stata quella di creare una line of protection, di fatto un blocco navale da realizzare con unità e uomini libici finanziati dalla Commissione con duecento milioni di euro a valere sul Fondo fiduciario dell'Unione europea per l'Africa, volto a costituire una prima linea di difesa per impedire le partenze, dietro alla quale dovrebbero continuare ad operare le navi europee della missione «Sophia», con lo scopo di soccorrere i migranti alla deriva e di distruggere i barconi catturati;
    a causa della scarsa collaborazione in ambito europeo è fallito il piano dei ricollocamenti, e nonostante i tentativi di accordo con la Libia e con le nazioni dell'Africa settentrionale e sub sahariana per combattere il traffico di esseri umani non si sono compiuti significativi progressi in questa direzione;
    il contrasto alle partenze messo in atto in Libia sta, infatti, portando non a una risoluzione dei problema ma alla ricerca, da parte di migranti e trafficanti, di nuove rotte e nuovi porti di partenza, in particolare dalla Tunisia;
    intanto, la missione EunavforMed ferma da ormai quasi due anni alla seconda fase, appena prorogata, per l'ennesima volta, sino al 31 dicembre 2018, e non sembra avviata all'operatività della terza fase, nell'ambito della quale sarebbe finalmente possibile neutralizzare le imbarcazioni e le strutture logistiche usate dai contrabbandieri e trafficanti sia in mare che a terra e quindi contribuire agli sforzi internazionali per scoraggiare gli stessi contrabbandieri nell'impegnarsi in ulteriori attività criminali;
    nell'ambito della riunione del Consiglio, inoltre, saranno riprese le discussioni sulla cooperazione strutturata permanente (PESCO) in materia di difesa, deliberata a giugno, quando i leader dell'Unione europea avevano concordato sulla necessità di avviare tale cooperazione per rafforzare la sicurezza e la difesa dell'Europa, e rispetto alla quale entro tre mesi gli Stati membri avrebbero dovuto concordare un elenco comune di criteri e impegni;
    già nell'ambito del vertice di Bratislava del settembre 2016 l'Unione aveva preso atto della necessità di attivarsi per attuare una strategia globale dell'Unione europea in materia di sicurezza e difesa e lavorare su proposte volte a intensificare la cooperazione tra l'Unione europea e la NATO;
    l'ondata migratoria che preme sull'Europa impone di intensificare i controlli sui confini esterni e di potenziare la collaborazione in tal senso, ed è un fatto che i cittadini europei sono esposti a un crescente senso di insicurezza a causa dei numerosi attentati che stanno sconvolgendo numerose città, e rispetto ad entrambe le questioni i progressi compiuti dall'Unione sono del tutto insufficienti;
    nell'ambito della strategia Europa 2020, l'Agenda digitale europea ha definito con precisione gli obiettivi per sviluppare l'economia e la cultura digitale in Europa, nel cui ambito l'Italia ha elaborato una propria strategia nazionale, individuando priorità e modalità di intervento, nonché le azioni da compiere e da misurare sulla base di specifici indicatori, in linea con i parametri comunitari;
    nel più recente rapporto annuale dell'Unione europea che analizza le performance digitali dei ventotto Stati membri, l'Italia risulta essere venticinquesima, e addirittura penultima nell'utilizzo generale di internet, oltre a mostrare ampie carenze nel settore della connettività;
    nello scorso mese di luglio il Parlamento europeo ha espresso un voto consultivo per sospendere le procedure di adesione della Turchia all'Unione se dovesse mettere in atto la riforma costituzionale votata in aprile e che prevede un rafforzamento dell'esecutivo che rende di fatto inefficace la divisione dei poteri tra le varie istituzioni;
    i ministri turchi delegati ai negoziati per l'adesione hanno, tuttavia, nel frattempo chiesto l'apertura di altri due capitoli negoziali, richiesta né accolta ma neanche espressamente respinta dai negoziatori dell'Unione;
    dal 9 ottobre al 12 ottobre scorsi ha avuto luogo il quinto ciclo di negoziati sulla Brexit, rispetto al quale il capo negoziatore dell'Unione ha rilevato che, nonostante il clima costruttivo del ciclo di negoziati, non si sono registrati «progressi significativi» e ha affermato di «non essere in grado di raccomandare al Consiglio europeo della settimana seguente di avviare discussioni sulla futura relazione»;
    con la Dichiarazione di Roma, adottata dagli Stati membri in occasione delle celebrazioni per il sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma, è stato introdotto il concetto dei livelli di integrazione differenziata, che rischia di determinare forti squilibri all'interno dell'Unione potrebbe costituire l'ennesima spinta per la sua progressiva disgregazione,

impegna il Governo:

   1) con riferimento alla questione migratoria, ad attivarsi in sede europea ai fini della realizzazione di un sistema di gestione dell'immigrazione e di asilo coerente ed equilibrato, che passi attraverso la revisione del Regolamento di Dublino, la messa in atto di misure concrete contro l'immigrazione irregolare, quali, in primo luogo, la realizzazione di un blocco navale davanti alle coste libiche, e contro i trafficanti di esseri umani, e a garantire l'efficacia dei meccanismi di espulsione attraverso la negoziazione di appositi accordi con gli Stati di origine dei migranti;
   2) a promuovere in ambito europeo l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle migrazioni attraverso il sostegno dei Paesi di origine;
   3) a promuovere in sede europea l'adozione delle iniziative necessarie affinché gli Stati membri riducano in misura sostanziale i tempi di risposta alle domande di ricollocazione delle autorità italiane e incrementino gli impegni nel quadro del programma di ricollocazione;
   4) a promuovere la rapida conclusione degli accordi di riammissione tra Unione europea e i Paesi di provenienza dei migranti, al fine di rendere più agevoli le procedure di rimpatrio di coloro che non hanno diritto a misure di protezione, e ad applicare le stesse in ambito nazionale;
   5) a promuovere il varo della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che possa dare avvio alla terza fase di EunavforMed, al fine di contrastare con maggiore efficacia i trafficanti di esseri umani;
   6) a promuovere e sostenere ogni iniziativa volta a rafforzare la cooperazione nell'ambito dell'Unione in materia di sicurezza e difesa, al fine di aumentare le capacità di difesa dell'Unione e la sicurezza interna dei singoli Stati membri;
   7) nel quadro dell'attuazione dell'Agenda digitale europea, e nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020, a promuovere la rapida conclusione dei piani nazionali «Piano nazionale Banda Ultra Larga» e «Crescita Digitale» per il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, rendendo competitiva l'Italia sotto questo profilo, in primissimo luogo attraverso l'estensione della platea degli utilizzatori di internet;
   8) a chiedere il blocco delle procedure di adesione della Turchia all'Unione europea, nonché a promuovere l'adozione di misure immediate volte a ristabilire lo stato di diritto e il rispetto delle libertà fondamentali in tale Nazione;
   9) nell'ambito dei negoziati per il recesso della Gran Bretagna dall'Unione, a promuovere e sostenere l'adozione di misure di salvaguardia dei mercati finanziari europei e nazionali, scongiurando il rischio di eventuali shock, al fine di tutelare i nostri risparmiatori, e ad attivarsi affinché nell'eventuale stipula di un accordo commerciale tra Regno Unito e Unione europea siano adeguatamente rappresentati gli interessi dell'Italia;
   10) a sostenere in ogni sede la necessità di un'Europa davvero unita che tenga conto delle specificità nazionali senza cedere alla tentazione di operare discriminazioni tra i singoli Stati, nel rispetto degli ideali che hanno portato alla sua costituzione.
(6-00366) «Cirielli, Rampelli, La Russa, Giorgia Meloni, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro».


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziativa di competenza, anche di natura disciplinare, in relazione ad attività in materia di ius soli svolte da alcuni docenti in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione –  3-03304

   FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
   nei giorni scorsi in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione oltre 4.500 docenti sono entrati in classe con un nastrino tricolore sugli abiti;
   850 professori si sono lanciati in uno sciopero della fame e molti di loro hanno realizzato attività con gli alunni per «parlare di migranti, profughi» e del «senso della proposta dello ius soli»;
   secondo quanto riportato da IlGiornale.it, «Nella scuola secondaria di primo grado a Conegliano d'Alba, Antonio Itta, anziché trasmettere nozioni su matematica, geografia o chissà che altro, ha letto ai suoi scolari il libro  «La frontiera»  di Alessandro Leogrande. All'istituto Collodi di Perugia, invece, i docenti hanno affisso uno striscione all'ingresso con la scritta  «maestre per la cittadinanza»  (...) Neppure le scuole dell'infanzia sono state risparmiate dalla propaganda pro immigrazione (...) Per non farsi mancare nulla, ai pargoli sono stati messi dei braccialetti tricolore per dire che in questa scuola siamo tutti italiani. (...) Perché nel mondo che vogliamo nessuno è straniero. (...). Per non farsi mancare nulla, ai pargoli sono stati messi dei braccialetti tricolore per dire che in questa scuola siamo tutti italiani. (...) Perché nel mondo che vogliamo nessuno è straniero. Nessuno. All'ingresso dell'istituto (Don Milani-Colombo di Genova) gli studenti hanno trovato uno striscione con alcune parole del parroco contro chi divide  «il mondo in italiani e stranieri»;
   è grave, a giudizio degli interroganti, che tali argomenti vengono trattati nelle scuole elementari, dove i ragazzi sono particolarmente recettivi ai messaggi dei maestri, invece che, ad esempio, nelle scuole superiori, con studenti che hanno un relativo senso critico su certi argomenti, sanno discernere ed eventualmente dibattere e replicare; la propaganda deve restare fuori dalle aule;
   anche molti genitori ritengono tali iniziative manifestamente di carattere politico un fatto inaccettabile, specie per l'adesione tutt'altro che volontaria e consapevole dei propri figli –:
   se e quali iniziative di competenza, anche di natura disciplinare, il Ministro interrogato intenda adottare nei confronti degli insegnanti che utilizzano il proprio ruolo – che ad avviso degli interroganti dovrebbe essere super partes – per propagandare una legge oggettivamente controversa ed influenzare piccole menti in crescita. (3-03304)


Chiarimenti in merito a possibili modifiche della disciplina relativa all'utilizzo di telefoni cellulari e tablet durante le lezioni scolastiche – 3-03305

   RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, GIORGIA MELONI, MURGIA, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO e TOTARO. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
   negli ultimi mesi nella scuola italiana si stanno introducendo importanti cambiamenti;
   in primo luogo, nelle scuole elementari è stata disposta l'abolizione del voto in condotta, che dovrà essere sostituito da un più astratto «giudizio»;
   i docenti, inoltre, dovranno essere affiancati da tutor per la progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, rispetto ai quali, peraltro, gli studenti stanno manifestando proprio in questi giorni la loro insoddisfazione;
   il percorso di istruzione secondaria superiore, poi, sarà ridotto a quattro anni in luogo degli attuali cinque;
   nessuna nuova efficace iniziativa si registra, invece, sul fronte dell'edilizia scolastica; è di questi giorni la notizia di nuovi crolli in alcuni edifici scolastici e gli investimenti per le ristrutturazioni e la messa in sicurezza delle scuole, già insufficienti, marciano a rilento;
   in questo contesto si segnala che è stato insediato un gruppo di lavoro dal Ministro interrogato per rivedere le indicazioni relative all'utilizzo o meno di telefoni cellulari e tablet durante le lezioni, proibito da una circolare del 2007; una revisione di tale disciplina potrebbe produrre un risultato dirompente rispetto alla didattica seguita sinora negli istituti scolastici –:
   se non ritenga che l'utilizzo dei citati dispositivi elettronici durante le lezioni da parte degli studenti possa disturbare il regolare svolgimento del percorso didattico. (3-03305)


Iniziative volte ad avanzare all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) la richiesta di invio di osservatori in occasione delle prossime elezioni regionali siciliane – 3-03306

   SCAGLIUSI, SIMONE VALENTE, PESCO, LUIGI DI MAIO, TONINELLI, DI BATTISTA, MANLIO DI STEFANO, SPADONI, GRANDE e DEL GROSSO. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   le elezioni regionali siciliane del 5 novembre 2017 sono un momento di vitale importanza per la comunità territoriale interessata e per l'intera nazione;
   in presenza di diversi candidati «impresentabili» – ricompresi nelle liste che sostengono gli aspiranti presidenti della giunta regionale sia della coalizione di centrodestra che di centrosinistra – desta particolare preoccupazione ai fini della regolarità del voto;
   vi sono personaggi colpiti da accuse gravissime. Solo per citare le più eclatanti: un notaio sotto processo con l'accusa di aver rogato atti pubblici falsi per favorire un'organizzazione criminale; si registrano, altresì, utilizzo improprio di fondi per la formazione professionale, adulterazione delle acque, frode nell'esercizio del commercio, falsa testimonianza, estorsione. Nei giorni scorsi un candidato è stato addirittura arrestato;
   l'aspetto più preoccupante è che vi sono anche numerosi casi di candidati sotto inchiesta per reati legati specificamente al procedimento elettorale: molti sono colpiti da accuse come truffa aggravata, corruzione elettorale e voto di scambio. Si tratta di situazioni che tipicamente conducono ad un'atmosfera di intimidazione nei confronti della cittadinanza che turba il regolare svolgimento della competizione elettorale;
   casi preoccupanti di inquinamento del procedimento elettorale si verificano da tempo in Italia e nulla lascia presagire che le imminenti elezioni siciliane, data la loro primaria rilevanza anche dal punto di vista nazionale, saranno libere da inquinamenti estranei alle logiche proprie di una competizione in un Paese democratico;
   soprattutto alla luce di quanto sino ad ora esposto, l'attività di monitoraggio elettorale costituisce una componente fondamentale della politica dell'Unione europea ed essa ha avuto e ha ad oggetto eventi elettorali di tutti i Paesi, a prescindere dal loro tasso di sviluppo democratico, come avvenuto recentemente in Stati Uniti ed in Gran Bretagna;
   preme segnalare, infine, che a luglio 2016 con decisione unanime, i 57 Paesi membri dell'Osce hanno conferito all'Italia la presidenza per l'anno 2018. Sarebbe importantissimo, anche in vista dell'anno di presidenza italiana, dare l'esempio e far monitorare le elezioni siciliane, visto che il nostro Paese sarà già impegnato ad ospitare il 24 e 25 ottobre 2017 proprio a Palermo una conferenza Osce che avrà come tema il Mediterraneo –:
   se il Governo non ritenga di adottare tempestivamente iniziative, anche normative, per avanzare all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) la richiesta di invio di osservatori elettorali in occasione delle prossime elezioni regionali siciliane del 5 novembre 2017, al fine di assicurare la loro presenza presso gli uffici elettorali di sezione. (3-03306)


Iniziative volte a garantire la sicurezza del bacino idrico del Gran Sasso in relazione alla predisposizione del cosiddetto esperimento «Sox» presso i laboratori di fisica nucleare ivi ubicati – 3-03307

   SOTTANELLI, FRANCESCO SAVERIO ROMANO, ZANETTI, ABRIGNANI, AUCI, BORGHESE, D'AGOSTINO, D'ALESSANDRO, FAENZI, GALATI, MARCOLIN, MERLO, PARISI, RABINO e VEZZALI. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
   secondo quanto riportato dal sito del programma Cordis dell'Unione europea, nei laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso è in corso la predisposizione dell'esperimento «Sox», che da aprile 2018 utilizzerà una potente sorgente radioattiva di cerio 144 proveniente da un combustibile radioattivo di un reattore nucleare russo;
   l'esperimento, frutto di una collaborazione internazionale, verrà sviluppato con l'obiettivo di scovare neutrini particolari, detti «sterili», con il principale rivelatore di neutrini oggi in funzione al mondo, Borexino;
   secondo le notizie di stampa la sorgente radioattiva, di proprietà francese, sarà incapsulata nel più grande contenitore di tungsteno mai prodotto e verrà trasportata dalla Russia attraverso la Francia fino ai laboratori;
   i cittadini segnalano forti preoccupazioni sulla vicenda, visto che i laboratori sorgono nel Parco nazionale, territorio ad alto rischio sismico, e l'acqua del Gran Sasso rappresenta l'unica fonte di approvvigionamento idrico per 700 mila cittadini;
   il decreto legislativo n. 152 del 2006 vieta di stoccare sostanze radioattive nelle vicinanze dei punti di captazione;
   l'8 maggio 2017 a causa di un presunto caso di inquinamento dell'acqua proveniente dall'invaso del Gran Sasso per la presenza di sostanze tossiche come il toluene, l'azienda sanitaria locale di Teramo ha adottato per 12 ore un provvedimento di non potabilità;
   il sopra citato episodio ha messo in evidenza la situazione di interferenza tra l'acquifero, le gallerie autostradali e i laboratori che sono a stretto contatto con gli acquedotti di Teramo e L'Aquila;
   a seguito dell'episodio la regione Abruzzo ha attivato un protocollo sulla sicurezza del bacino idrico del Gran Sasso e ha dichiarato di non essere stata messa a conoscenza della predisposizione dell'esperimento «Sox», chiedendone la sospensione;
   la necessità di chiarimenti in merito a quanto esposto appare pertanto urgente, anche in considerazione dei rischi rilevanti per la sicurezza del bacino idrico del Gran Sasso –:
   se il Governo sia in possesso di informazioni sulla vicenda esposta in premessa e se intenda fornirle in maniera dettagliata in considerazione delle forti criticità e preoccupazioni in merito ai livelli di tutela delle acque e ai potenziali rischi ambientali e per la salute, al fine di assicurare adeguate misure di tutela e di intervento per la sicurezza del bacino idrico del Gran Sasso. (3-03307)


Iniziative volte a garantire il rispetto dei vincoli paesaggistici e la salvaguardia dell'area SIC/ZPS «Fosso Cerreto» in relazione alla presenza di una discarica di inerti – 3-03308

   CATANIA. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
   nell'aprile 2007 il comune di Magliano Romano autorizza una discarica di inerti (137 codici cer, molti dei quali non sono inerti), il cui esercizio è successivamente ceduto ad Idea4 srl che nel luglio 2014 richiede la riclassificazione a discarica di rifiuti speciali. Su tale richiesta la regione non si è ancora espressa;
   i cittadini animano associazioni e comitati opponendosi alla riclassificazione e alle successive autorizzazione della regione, vincendo al tribunale amministrativo regionale ognuno dei sette ricorsi presentati (nuovi codici cer, impianto di trattamento del percolato, tre deroghe ai valori limite di ammissibilità dei rifiuti);
   i comuni dell'area con deliberazioni e sedute congiunte hanno rigettato il progetto e 18.000 firme contro la discarica sono depositate al protocollo della regione;
   nel febbraio 2017 l'Associazione ecologica Monti Sabatini ha inviato due diffide, chiedendo di annullare alcune delibere regionali;
   giornali e televisioni nazionali si sono occupati della discarica che insiste su un terreno di elevatissimo pregio paesaggistico e ambientale ed è a monte, nello stesso bacino idrogeologico, del Parco del Treja e dell'area sic/zps «Fosso Cerreto»;
   sul tema sono state presentate cinque interrogazioni al Consiglio regionale ed un'interrogazione parlamentare (la n. 4-13586).Quest'ultima evidenzia criticità nella conduzione della discarica di inerti, con particolare riguardo alla gestione del percolato e di 64.000 metri cubi di rifiuti inerti, alla presenza di un dissabbiatore fuori dal perimetro di discarica autorizzato, all'eliminazione nelle immediate vicinanze di ettari di bosco (vincolo paesistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004), all'inquinamento elettromagnetico per gli operatori, all'interferenza con le aree di connessione primaria della rep provinciale e le aree contigue del Parco di Veio, alle ripercussioni su habitat e specie del sic/zps e sul lago superficiale di falda;
   l'elevato flusso di calore geotermico potrebbe portare ad uno sminuimento delle caratteristiche fisiche del livello di impermeabilizzazione della discarica, con diffusione del percolato nelle falde acquifere;
   l'asfaltatura della strada che conduce alla discarica dalla strada provinciale 14 sembrerebbe eseguita senza autorizzazioni;
   Idea4 srl non risulterebbe aver avuto, nei primi 8 anni di gestione della discarica, un rapporto lavorativo regolare con il personale dipendente –:
   quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di garantire il rispetto dei vincoli paesaggistici e di salvaguardare la citata area sic/zps «Fosso Cerreto», adiacente a quella sulla quale insiste la discarica. (3-03308)


Iniziative volte ad assicurare la ripresa dei lavori messa in sicurezza della discarica ex-Resit nel comune di Giugliano (Napoli) – 3-03309

   PALMA, BRATTI, BORGHI, STELLA BIANCHI, BRAGA, CARRESCIA, COMINELLI, SALVATORE PICCOLO, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA, BINI e VALERIA VALENTE. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
   nella discarica gestita dalla società Resit situata nel comune di Giugliano (Napoli), località Scafarea, si riscontra la presenza contemporanea di più siti inquinati e/o potenzialmente inquinati concentrati in un ambito territoriale molto ristretto caratterizzato da cave dismesse;
   tale zona, dove è stata individuata la cosiddetta «area vasta Masseria del Pozzo-Schiavi», a 2 chilometri da Giugliano si estende su una superficie complessiva di circa 210 ettari e comprende, oltre alla discarica Resit, anche altri siti;
   la Resit, che nel complesso occupa una superficie totale di circa 59.000 metri quadrati ed ha ricevuto una volumetria di rifiuti sversati pari a circa 1.000.000 metri cubi, è suddivisa in due aree, la cava Z e la cava X;
   la cava X, in attività fino al 2004, costituisce un esempio eclatante di come il gestore di una discarica abbia potuto perpetuare una gestione illegale dei rifiuti, che ha provocato una violenza del territorio ed un'alterazione profonda dell'assetto morfologico naturale del sito stesso;
   le operazioni finalizzate al recupero ambientale dell'area vasta hanno richiesto il contributo delle istituzioni preposte per un'approfondita ricostruzione della condizione del sito e del programma di messa in sicurezza e bonifica;
   il 27 luglio 2016 si è finalmente inaugurato il cantiere per la bonifica Resit;
   allo stato attuale risultano effettuati il 40 per cento degli interventi per la messa in sicurezza dell'area, con lavori che hanno riguardato principalmente la risagomatura dei rifiuti nei due corpi di discarica, la stesura, saldatura e posizionamento dei teli e dei geocompost sia in sommità che sulle pendici, l'accumulo in cantiere del terreno necessario per il capping di terreno da posizionare sopra il pacchetto di impermeabilizzazione;
   si è proceduto alla perforazione dei pozzi di biogas e di percolato e ad un primo monitoraggio ambientale delle acque di falda e del percolato;
   il 1o settembre 2017, per quanto consta agli interroganti, il responsabile unico del procedimento della Sogesid ha comunicato la revoca delle autorizzazioni nei confronti del personale Italrecuperi autorizzato;
   sono insorti problemi tra i soggetti responsabili del cantiere con l'apertura, per quanto consta agli interroganti, di un contenzioso giudiziario che vede coinvolte Sogesid, quale stazione appaltante, la capofila Treerre e la Italrecuperi, che rischia di paralizzare il prosieguo delle attività di bonifica –:
   quali iniziative di competenza intenda assumere nell'interesse delle popolazioni interessate per assicurare la ripresa dei lavori di messa in sicurezza del sito, scongiurando il blocco delle attività nonché il rischio di ulteriori danni ambientali in un'area già compromessa. (3-03309)


Iniziative volte a rendere operativa l'Agenzia di somministrazione del lavoro portuale del porto di Gioia Tauro – 3-03310

   SCOPELLITI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, prevede all'articolo 4 l'istituzione di un'Agenzia per la somministrazione del lavoro portuale e per la riqualificazione professionale;
   tale misura è concepita dal legislatore come speciale e transitoria, in quanto destinata ad operare per la durata massima di tre anni;
   l'istituzione della suddetta agenzia riguarda i porti in cui l'80 per cento delle movimentazioni di merci tramite container avvenga o comunque sia avvenuta transhipment negli ultimi cinque anni e persistano da almeno un quinquennio situazioni di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche;
   la norma prevede che l'agenzia svolga funzioni di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi, anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza dell'autorità di sistema portuale;
   l'istituzione di tale organo costituisce una risposta all'esigenza di sostenere i livelli occupazionali in attesa dell'ampliamento infrastrutturale e della riconversione industriale nei principali hub interessati dalla crisi del trasbordo;
   tale agenzia sarebbe dovuta essere costituita nel porto di Gioia Tauro, ma ad oggi essa non è ancora operativa nonostante l'approvazione del regolamento interno per la chiamata al lavoro e la formazione degli operai;
   a distanza di due mesi dal licenziamento dei lavoratori della società Medcenter container terminal (società che gestisce il porto di Gioia Tauro) non sono state avviate procedure atte a supportare i lavoratori –:
   quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di rendere operativa l'Agenzia di somministrazione del lavoro portuale del porto di Gioia Tauro, rendendo così effettiva la sua funzione a supporto dei lavoratori del porto medesimo. (3-03310)


Iniziative per il potenziamento dei collegamenti stradali in provincia di Foggia, con particolare riferimento alla strada statale 89 e alla «scorrimento veloce» del Gargano – 3-03311

   CERA, BUTTIGLIONE, BINETTI e DE MITA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   il potenziamento dei collegamenti stradali in provincia di Foggia è atteso da più di quarant'anni;
   il Gargano rappresenta da solo il 40 per cento delle presenze turistiche che ogni anno si rilevano in Puglia, registrando nei periodi estivi un considerevole aumento di auto, camper e mezzi di trasporto;
   purtroppo, la sua rete stradale è ferma a un sistema viario datato e non più rispondente ai tempi odierni, per questo ogni anno è altissimo il numero di incidenti che si registrano su queste strade, specialmente nel periodo estivo;
   in particolare non è facile raggiungere le località turistiche più rinomate, Vieste e Peschici, che hanno due sole strade: la strada statale 89 e la «scorrimento veloce» del Gargano. Entrambe, però, si fermano lontane dalla meta, la prima a Mattinata, la seconda a Vico del Gargano, ovvero a circa 40 chilometri da Vieste –:
   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere al fine di rispondere all'esigenza di completare i collegamenti stradali, realizzando gli ultimi tratti che riguardano la «scorrimento veloce» e la strada statale 89. (3-03311)


Iniziative volte a garantire il rilancio industriale e la tutela occupazionale presso gli stabilimenti Ilva di Taranto, Genova, Novi Ligure e Milano – 3-03312

   DURANTI, QUARANTA, LAFORGIA, RICCIATTI, FERRARA, SIMONI, ZARATTI, KRONBICHLER, FORMISANO, MARTELLI, GIORGIO PICCOLO, ZAPPULLA, MATARRELLI, SANNICANDRO, SPERANZA, SCOTTO, ROBERTA AGOSTINI, ALBINI, BERSANI, FRANCO BORDO, BOSSA, CAPODICASA, CIMBRO, D'ATTORRE, EPIFANI, FAVA, FOLINO, FONTANELLI, FOSSATI, CARLO GALLI, LACQUANITI, LEVA, PIERDOMENICO MARTINO, MELILLA, MOGNATO, MURER, NICCHI, PIRAS, RAGOSTA, ROSTAN, STUMPO, ZACCAGNINI e ZOGGIA. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   la gara bandita per l'aggiudicazione del complesso industriale del gruppo Ilva si è conclusa in data 5 giugno 2017 con la firma da parte del Ministero dello sviluppo economico del relativo decreto di autorizzazione dei commissari straordinari del gruppo Ilva a procedere all'aggiudicazione dei complessi aziendali del gruppo Ilva s.p.a. ad Am Investco Italy s.r.l., gruppo costituito da Arcelor Mittal Italy holding s.r.l. e Marcegaglia carbon steel s.p.a.;
   in una nota del 5 giugno 2017 il Ministero dello sviluppo economico dava notizia che si sarebbe aperta una fase negoziale tra i commissari straordinari e l'aggiudicatario Am Investco, finalizzata ad ottenere eventuali miglioramenti dell'offerta. Tra le priorità indicate nel decreto ministeriale, sulle quali i commissari straordinari avrebbero dovuto svolgere la negoziazione, vi era quella dell'occupazione;
   alla vigilia dell'incontro con le rappresentanze sindacali Am Investco ha reso note le condizioni sulla base delle quali intende procedere al closing, prevedendo esuberi per 4.200 dipendenti, mentre per i 9.930 dipendenti che transiterebbero dall'attuale gestione commissariale alla nuova proprietà non verrebbero riconosciuti i precedenti accordi integrativi, producendo una riduzione annuale dell'emolumento complessivo percepito stimabile in 6.000-7.000 mila euro;
   inoltre, poiché questi lavoratori verrebbero assunti ex novo dalla nuova proprietà, ad essi si applicherebbero le norme di cui al decreto legislativo n. 23 del 2015, che ha, di fatto, destrutturato le precedenti tutele previste per i lavoratori, in particolare per quanto riguarda l'ipotesi dei licenziamenti collettivi;
   tale situazione ha suscitato una fortissima reazione da parte delle rappresentanze sindacali perché comprime i diritti acquisiti dei lavoratori, precarizza il rapporto di lavoro per quei lavoratori che saranno riassunti dal nuovo soggetto acquirente e, soprattutto, perché suscita dubbi il piano di eventuale reimpiego previsto per i lavoratori in esubero, con particolare riferimento a quelli attualmente impiegati negli stabilimenti di Genova, Novi Ligure e Milano, per i quali non è chiaro come avverrebbe l'eventuale reimpiego nelle attività di bonifica;
   l'incontro del 9 ottobre 2017 tra Governo, soggetto acquirente e parti sociali è stato annullato per l'irrigidimento della posizione da parte del soggetto acquirente in relazione al rispetto delle condizioni dettate dall'accordo di luglio 2017 –:
   quali iniziative intenda assumere il Governo al fine di garantire il rilancio industriale e la tutela occupazionale dei 14.000 lavoratori dell'Ilva di Taranto, di Genova, di Novi Ligure e Milano alla luce di quanto descritto in premessa. (3-03312)


Chiarimenti in merito all'aggiudicazione del complesso industriale del gruppo Ilva ed iniziative per definire un adeguato piano industriale per l'Ilva e l'intera siderurgia nazionale – 3-03313

   FASSINA, PANNARALE, PASTORINO, DANIELE FARINA, AIRAUDO, CIVATI, MARCON, FRATOIANNI, BRIGNONE, COSTANTINO, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, ANDREA MAESTRI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PELLEGRINO e PLACIDO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   la Am Investco ha vinto la gara per l'acquisto degli stabilimenti dell'Ilva ed ha comunicato il piano industriale, che prevede di impiegare 9.930 dipendenti Ilva: 7.600 a Taranto, 900 a Genova, 700 a Novi Ligure, 160 a Milano e infine 240 in altre sedi; in questo modo la Am Investco prevede un esubero di 4.000 lavoratori;
   a Genova si prevede un esubero del 40 per cento della forza lavoro nell'impianto di Cornigliano, che passerà da 1.499 impiegati a 900; a Taranto gli esuberi previsti sono 2.900, pari al 28 per cento dell'attuale forza lavoro;
   secondo la Am Investco i dipendenti che resteranno in servizio non avranno diritto ad un trattamento in continuità rispetto al rapporto di lavoro intrattenuto attualmente, non avranno garantito né il trattamento economico maturato né l'anzianità di servizio, né il contratto di secondo livello, ma ai lavoratori verrebbe proposto un nuovo contratto ex novo di Job Act senza le garanzie dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori;
   i sindacati dei metalmeccanici hanno risposto immediatamente con uno sciopero, lunedì 9 ottobre 2017, in coincidenza con l'incontro al Ministero dello sviluppo economico, fissato per discutere il piano dell’Am Investco;
   lunedì 9 ottobre 2017 l'incontro previsto al Ministero dello sviluppo economico è stato annullato, in quanto nel piano industriale di Am Investco, a detta del Ministro interrogato, le garanzie per i lavoratori erano insufficienti, mentre Am Investco si era impegnata a rispettarle integralmente;
   il Governo è chiamato a dare risposte chiare: rifiutare l'offerta di Arcelor-Mittal, irricevibile per gli esuberi previsti; riprendere il controllo di Ilva per costruire un piano industriale serio ed efficace per l'intera siderurgia nazionale da Piombino alla Ast di Terni, fino all'Ilva, dato che fino ad oggi si è di fronte a una svendita liquidatoria di aziende decisive di un settore strategico dell'economia nazionale, quale è la siderurgia;
   è necessario definire un vero piano industriale su due assi prioritari: l'esclusione di licenziamenti e di qualsiasi azione che intacchi i diritti dei lavoratori, nonché la salvaguardia della salute e dell'ambiente –:
   se non ritenga necessario chiarire perché i commissari di Ilva, in stretta relazione con il Governo, hanno sottoscritto il protocollo con Arcelor-Mittal nel quale sono descritti gli obiettivi definiti ex post irricevibili dal Ministro interrogato e definire un adeguato piano industriale per l'Ilva e l'intera siderurgia. (3-03313)


Misure volte a favorire la riduzione delle commissioni pagate dalle imprese in relazione ai pagamenti con moneta elettronica – 3-03314

   SQUERI e BALDELLI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   gli organi di informazione hanno in questi giorni riportato la notizia secondo la quale sarebbe intenzione del Governo inserire nella manovra di bilancio la sanzione per chi non accetterà pagamenti tramite carte di debito e di credito, anche di piccolo importo;
   questa misura, laddove confermata, avrebbe un impatto fortemente negativo su tutti gli operatori economici che vedrebbero i loro profitti, soprattutto per i consumi di piccola entità, assorbiti in parte rilevante dagli oneri per i costi bancari;
   ciò rischia di vanificare i primi segnali di ripresa e di incidere su prezzi e consumi al dettaglio;
   di fatto nel nostro Paese si sono fatti rilevanti progressi in termini di diffusione della moneta elettronica: il numero dei pos installati pari a 2,2 milioni è oggi superiore a quello dei pos installati in Francia (1,5 milioni) e in Germania (1,2 milioni) e anche il numero delle transazioni effettuate con carte di pagamento (di credito e di debito e prepagate) è cresciuto in misura molto significativa, passando da 1,7 miliardi di operazioni nel 2011 a oltre 3 miliardi di operazioni nel 2013;
   la recente riduzione delle commissioni interbancarie, per effetto della normativa comunitaria, non si è ancora tradotta in una contestuale, effettiva riduzione delle commissioni pagate dalle imprese di piccole dimensioni e dotate di scarso potere contrattuale nei confronti del sistema bancario –:
   se il Governo non ritenga opportuno, prima di introdurre vincoli e sanzioni per i soggetti che non accettano pagamenti con carte di debito o di credito, procedere con misure che favoriscano l'effettivo abbassamento dei relativi costi bancari e commissioni pagati dalle imprese, in modo che la gestione del pos non rappresenti un ulteriore onere gravante sugli operatori, in particolare di piccole dimensioni. (3-03314)


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: REALACCI ED ALTRI; GOZI E GIACHETTI; GOZI E GIACHETTI; DANIELE FARINA ED ALTRI; GOZI E ZACCAGNINI; CIVATI ED ALTRI; ERMINI; FERRARESI ED ALTRI; DANIELE FARINA ED ALTRI; TURCO ED ALTRI; NICCHI; GIACHETTI ED ALTRI; TURCO ED ALTRI; BRUNO BOSSIO E STUMPO; AMATO ED ALTRI; CIVATI ED ALTRI; GIGLI ED ALTRI; D'INIZIATIVA POPOLARE: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COLTIVAZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE DELLA CANNABIS A USO MEDICO (A.C. 76-971-972-1203-1286-2015-2022-2611-2982-3048-3229-3235-3328-3447-3993-4009-4020-4145-A/R)

A.C. 76-A/R – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 76-A/R – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 6, aggiungere, infine, il seguente comma:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.600.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  All'articolo 11, aggiungere, infine, il seguente comma:
  1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 350.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis. – (Clausola di invarianza finanziaria). – Fermo restando quanto previsto agli articoli 6, comma 4-bis, e 11, comma 1-bis, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.344, 3.345, 3.346, 3.347, 3.350, 6.2, 6.11 e 7.5 e sugli articoli premissivi 01.01, 01.06 e 01.07, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLAOSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 76-A/R – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Finalità e oggetto della legge).

  1. La presente legge è volta a regolamentare l'uso dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis, garantendo l'equità nell'accesso a tali medicinali da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale, a promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis a uso medico nonché a sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti.
  2. Essa si applica ai medicinali di origine vegetale a base di cannabis secondo le prescrizioni e con le garanzie stabilite dall'Organismo statale per la cannabis di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, e, comunque, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961, come modificata nel 1972, ratificata ai sensi della legge 5 giugno 1974, n. 412.

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere i seguenti:

Art. 01.
(Condotte non punibili relative alla coltivazione di cannabis).

  Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 26»;
   b) dopo il comma 1 dell'articolo 26 è inserito il seguente:
  «1-bis. È inoltre fatta salva la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile. Nel caso la coltivazione, nei limiti previsti dal periodo precedente, sia effettuata da un minore, si applica il comma 2-bis dell'articolo 75»;
   c) all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
  «3-bis. Non sono punibili la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore ovvero che, per modalità di presentazione o in relazione al confezionamento frazionato o alla cessione onerosa ovvero per altre circostanze dell'azione, si configurino le condotte illecite di cui al comma 5. Se la coltivazione, nei limiti previsti dal presente comma, è effettuata da un minore, si applica il comma 2-bis dell'articolo 75.
  3-ter. È consentita la coltivazione in forma associata di cannabis, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti e con le modalità previsti dal comma 3-bis, in quantità proporzionata al numero degli associati. È fatto obbligo di comunicare preventivamente e annualmente all'ufficio anagrafe del comune ove avviene la coltivazione, che allo scopo istituisce un apposito registro di iscrizione, la composizione degli incarichi direttivi e l'elenco degli associati»;
    2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se le attività illecite hanno ad oggetto le sostanze di cui alla tabella II prevista dall'articolo 14, si applicano le pene della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 3.000»;
   d) all'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'alinea del comma 1, dopo la parola: «acquista,» è inserita la seguente: «coltiva,»;
    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. Le sanzioni previste dalle lettere a), c), e d) del comma 1 non possono applicarsi in riferimento a condotte che attengono alle sostanze di cui alla tabella II prevista dall'articolo 14»;
    3) all'alinea del comma 1-bis, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 73, comma 3-bis»;
    4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Nei casi di cui al comma 1-bis dell'articolo 26 e al secondo periodo del comma 3-bis dell'articolo 73, il minore è invitato a seguire il programma terapeutico o un altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le dipendenze competente per territorio o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116».

Art. 01-bis.
(Disciplina sulle comunicazioni e sulla tenuta del registro di iscrizione per la coltivazione in forma associata di cannabis).

  1. Le modalità di realizzazione delle comunicazioni, nonché di tenuta del registro di iscrizione di cui al comma 3-ter dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1990, n. 309, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 01-ter.
(Monopolio della cannabis e dei suoi prodotti derivati, nonché destinazione delle maggiori entrate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale).

  1. La coltivazione, la lavorazione e l'immissione sul mercato della cannabis e dei suoi prodotti derivati, ovverosia i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis, sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata «Agenzia», senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, provvede a seguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione dei siti indicati dalla Agenzia. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia, disciplina:
   a) le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi prodotti derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile, le relative quantità e stabilendo il prezzo di conferimento;
   b) le modalità di immissione sul mercato;
   c) il livello delle accise;
   d) il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, e le relative modalità di riscossione e versamento, nonché il prezzo di vendita al pubblico del prodotto;
   e) le modalità di concessione da parte della Agenzia all'interno del territorio nazionale di licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti derivati, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale;
   f) le modalità di vendita al dettaglio da parte dei depositari autorizzati e delle rivendite di generi di monopolio, ai sensi del decreto ministeriale del 22 febbraio 1999, n. 67 e della legge del 22 dicembre 1957, n. 1293.

  3. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma 1, opportunamente accertate, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro annui, sono destinate a incrementare la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, commi 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
01. 06. Sannicandro, Fossati, Leva, Rostan, Murer, Fontanelli.

  All'articolo 1, premettere i seguenti:

Art. 01.
(Condotte non punibili relative alla coltivazione di cannabis).

  1. Al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 26»;
   b) dopo il comma 1 dell'articolo 26 è inserito il seguente:
  «1-bis. È inoltre fatta salva la coltivazione per uso terapeutico di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile.»;
   c) all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
  «3-bis. Non sono punibili la coltivazione per uso personale terapeutico di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile.
  3-ter. È consentita la coltivazione in forma associata di cannabis per uso terapeutico, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti e con le modalità previsti dal comma 3-bis, in quantità proporzionata al numero degli associati. È fatto obbligo di comunicare preventivamente e annualmente all'ufficio anagrafe del comune ove avviene la coltivazione, che allo scopo istituisce un apposito registro di iscrizione, la composizione degli incarichi direttivi e l'elenco degli associati».
  2. Con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 01-bis.
(Disciplina sulle comunicazioni e sulla tenuta del registro di iscrizione per la coltivazione in forma associata di cannabis per uso terapeutico).

  1. Le modalità di realizzazione delle comunicazioni, nonché di tenuta del registro di iscrizione di cui al comma 3-ter dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1990, n. 309, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, previo parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
01. 07. Fossati, Sannicandro, Murer, Fontanelli, Leva, Rostan, Nicchi.

  All'articolo 1, premettere i seguenti:

Art. 01.
(Coltivazione in forma personale e associata di cannabis).

  1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della cannabis coltivata ai sensi di quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Chiunque intenda coltivare cannabis ai sensi del periodo precedente invia, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.
  1-ter. È consentita la coltivazione di cannabis in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti quantitativi di cui al comma 1-bis, in misura proporzionata al numero degli associati. A tale fine il responsabile legale invia una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, ai sensi del citato comma 1-bis, allegando alla stessa la copia di un documento di identità valido, la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, che deve espressamente indicare, oltre alla coltivazione della cannabis come attività esclusiva, l'assenza di fini di lucro e il luogo in cui si intende realizzarla nonché l'elenco degli associati, che devono essere maggiorenni e residenti in Italia e in numero non superiore a cinquanta, e la composizione degli organi direttivi, di cui non possono far parte coloro che abbiano riportato condanne definitive per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale e agli articoli 70 e 74 del presente testo unico. Non è consentito associarsi a più di un ente che abbia come finalità istituzionale la coltivazione di cannabis ai sensi del presente comma. La violazione della disposizione del periodo precedente comporta la cancellazione d'ufficio dagli enti ai quali il soggetto risulta iscritto e, in ogni caso, la decadenza dal diritto di associarsi agli enti di cui al presente comma per i cinque anni successivi alla data di accertamento della violazione. La coltivazione e la conseguente detenzione possono essere effettuate decorso il termine di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione, senza che il competente ufficio regionale dei monopoli di Stato si sia pronunciato in senso negativo sulla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti. Per le attività di cui al presente comma non si applica l'articolo 79».
  2. All'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo la parola: «sindacale,» sono inserite le seguenti: «i dati contenuti nelle comunicazioni di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,».

Art.01-bis.
(Detenzione personale di cannabis).

  1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

«CAPO I-bis.
DELLA DETENZIONE

  Art. 30-bis. – (Detenzione personale di cannabis). – 1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, è fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a cinque grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a quindici grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.
  2. È altresì consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di cannabis. La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.
  3. È vietato fumare prodotti derivati dalla cannabis negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati».

  2. Alla rubrica del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: «coltivazione e produzione,» sono inserite le seguenti: «alla detenzione,».

Art. 01-ter.
(Condotte non punibili e fatti di lieve entità).

  1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Non è punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 30-bis, comma 1, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente. La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra persone minori»;
   b) al comma 5, le parole: «sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal medesimo articolo 14».

Art. 01-quater.
(Illeciti amministrativi).

  1. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo,» sono soppresse;
   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Chiunque, per fame uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, coltiva, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze comprese nella tabella II prevista dall'articolo 14, in violazione dei limiti e delle modalità previsti dagli articoli 26, comma 1-bis, e 30-bis, è sottoposto, se persona maggiorenne, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000, in proporzione alla gravità della violazione commessa. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 26, comma 1-ter, l'importo della sanzione è da euro 500 a euro 5.000. In ogni caso, anche qualora le condotte di cui al primo periodo siano poste in essere da persona minore, si applicano i commi 2, 3, primo periodo, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, in quanto compatibili»;
   c) ai commi 3, primo periodo, 9 e 13, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
   d) al comma 14, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis».

Art. 01-quinquies.
(Monopolio della cannabis).

  1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, la coltivazione della cannabis, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.
  2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«Titolo 2-bis.
MONOPOLIO DELLA CANNABIS

  Art. 63-bis. – (Oggetto del monopolio). – 1. La coltivazione, la lavorazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
  Art. 63-ter. – (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali). – 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
  Art. 63-quater. – (Esclusioni). – 1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo la coltivazione per uso personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque nonché la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo personale, effettuate ai sensi di quanto previsto dagli articoli 26, commi 1-bis e 1-ter, e 73, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
  Art. 63-quinquies. – (Licenza per la coltivazione della cannabis e per la preparazione dei prodotti da essa derivati). – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare all'interno del territorio nazionale la coltivazione della cannabis e la preparazione dei prodotti da essa derivati.
  Art. 63-sexies. – (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati). – 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare la vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati a persone maggiorenni, in esercizi commerciali destinati esclusivamente a tale attività.
  Art. 63-septies. – (Tutela del monopolio e divieto di importazione e di esportazione). – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 63-quater, sono vietate la semina, la coltivazione e la vendita di piante di cannabis nonché la preparazione e la vendita dei prodotti da esse derivati, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. Sono altresì vietate, in ogni caso, l'importazione e l'esportazione di piante di cannabis e dei prodotti da esse derivati, anche se effettuate da soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 63-quinquies e 63-sexies. La violazione del monopolio comporta l'applicazione delle disposizioni del titolo Vili del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni»;
   b) nel titolo, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e dei prodotti da essa derivati».

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'interno, disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni e dei relativi controlli;
   a) per la coltivazione della cannabis, prescrivendo le modalità di acquisizione delle sementi, le procedure di conferimento all'attività di lavorazione dei suoi derivati e la tracciabilità del processo produttivo, dalla semina alla vendita dei prodotti al pubblico;
   b) per la preparazione dei prodotti derivati dalla cannabis, stabilendo il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico;
   c) per l'integrazione della filiera produttiva tra la fase agricola e quella di trasformazione, stabilendo che, per il primo anno di applicazione della presente legge, nella preparazione dei prodotti derivati dalla cannabis ciascun produttore utilizzi piante direttamente coltivate nella misura minima del 70 per cento dell'approvvigionamento totale;
   d) per la vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati, determinando la tipologia degli esercizi autorizzati e la loro distribuzione nel territorio.

  4. Il Ministro della salute, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:
   a) la tipologia e la qualità dei prodotti derivati dalla cannabis ammessi alla vendita al pubblico;
   b) le modalità di confezionamento dei prodotti di cui alla lettera a), per garantire un'effettiva trasparenza delle informazioni circa il livello del principio attivo presente e gli effetti dannosi per la salute connessi al consumo dei derivati dalla cannabis.

  5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e nel rispetto delle loro competenze:
   a) disciplina le modalità e i criteri di individuazione delle superfici agricole utilizzabili per la coltivazione della cannabis soggetta al monopolio di Stato, avendo riguardo all'esigenza di privilegiare aree economicamente depresse e, in ogni caso, escludendo la sostituzione di colture destinate all'alimentazione umana o animale;
   b) stabilisce le caratteristiche e i criteri di selezione e di miglioramento delle sementi utilizzabili per la coltivazione della cannabis soggetta al monopolio di Stato, avvalendosi dell'attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).

  6. E vietata la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della cannabis e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione al responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità.

Art. 01-sexies.
(Destinazione delle risorse finanziarie).

  1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1-bis dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, sono destinati alla realizzazione degli interventi di cui al titolo EX, capo I, e al titolo XI del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.
  2. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni del titolo II-bis della legge 17 luglio 1942, n. 907, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nella misura del 5 per cento del totale annuo.

Art. 01-septies.
(Relazione alle Camere).

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 31 ottobre di ciascun anno una relazione alle Camere:
   a) sullo stato di attuazione della presente legge e sui suoi effetti, con particolare riferimento:
    1) all'andamento della coltivazione personale e in forma associata della cannabis nonché della coltivazione della cannabis, della preparazione e della vendita al dettaglio dei prodotti da essa derivati soggette a monopolio;
    2) alle fasce di età dei consumatori;
    3) al rapporto tra l'uso della cannabis e di prodotti da essa derivati e il consumo di alcoolici e di altre sostanze stupefacenti o psicotrope;
    4) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo della cannabis e dei prodotti da essa derivati;
    5) all'eventuale persistenza del mercato illegale delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche;
   b) sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia;
   c) sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti;
   d) sugli indirizzi che si intende seguire nonché sull'attività relativa all'erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.

  2. L'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 01-octies.
(Rideterminazione delle pene).

  1. Le pene irrogate con sentenza di condanna definitiva prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014, per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, concernenti le sostanze indicate nella tabella II prevista dall'articolo 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, commessi dopo la data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono ridotte di due terzi.
  2. Se, per effetto della riduzione di cui al comma 1, le pene risultano in misura superiore al limite massimo edittale, esse sono ridotte a tale limite.
  3. Alla rideterminazione della pena provvede con decreto, anche d'ufficio, il giudice dell'esecuzione.
  4. Il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue alla rideterminazione della pena.
  5. La Corte di cassazione, se non deve annullare per altri motivi la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 1, commessi prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014, riduce di due terzi la pena irrogata dal giudice di merito.

  Conseguentemente:
   a) al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati per finalità diverse da quelle terapeutiche;
   b) all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché legalizzare, a talune condizioni, la coltivazione, lavorazione, vendita, detenzione ed utilizzo della cannabis e dei suoi derivati anche per finalità diverse da quelle terapeutiche.
01. 01. Ferraresi, Bonafede, Colletti, Sarti, Agostinelli, Businarolo, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Colonnese, Nesci, Baroni, Dall'Osso.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della cannabis coltivata ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto in misura non superiore a cinque grammi lordi. E altresì consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal primo periodo, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.
  1-ter. È vietato fumare prodotti derivati dalla cannabis negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
  1-quater. Chiunque intenda coltivare cannabis ai sensi del comma 1-bis deve inviare, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio dei monopoli territorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.
01. 010. Cristian Iannuzzi.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Coltivazione personale di piante di cannabis).

  1. Al di fuori dei casi regolati dalla presente legge, sono consentite a persone maggiorenni, e non costituiscono reato o illecito amministrativo, la coltivazione e la detenzione per uso personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Chiunque intenda coltivare e detenere cannabis ai sensi del presente articolo, ad eccezione della coltivazione per uso medico, invia, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. Alla coltivazione di cui ai periodi precedenti, che può essere effettuate a decorrere dalla data di invio della comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato, non si applica il regime delle autorizzazioni degli articoli 17 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Monopolio della cannabis).

  1. La coltivazione della cannabis e la preparazione dei prodotti da essa derivati per tutti gli usi diversi da quello medico, sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica della legge 17 luglio 1942, n. 907, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) introduzione del monopolio dei prodotti della pianta botanicamente classificata nel genere cannabis, stabilendo sanzioni amministrative pecuniarie per la tutela del monopolio;
   b) divieto di propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della cannabis e dei prodotti da essa derivati, stabilendo una sanzione amministrativa pecuniaria da comminare ai responsabili delle violazioni e prevedendo che non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità.

  2. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione del monopolio di cui al comma 1 e dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle lettere a) e b) del comma 1 sono destinati alla realizzazione degli interventi informativi ed educativi di cui al titolo IX, capo I, e degli interventi preventivi, curativi e riabilitativi di cui al titolo XI, nonché al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, nella misura del 5 per cento del totale annuo.
01. 03. Daniele Farina, Andrea Maestri, Marcon, Brignone, Civati, Airaudo, Costantino, Fassina, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Pellegrino, Placido, Zaccagnini.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Coltivazione personale di piante di cannabis).

  1. Al di fuori dei casi regolati dalla presente legge, sono consentite a persone maggiorenni, e non costituiscono reato o illecito amministrativo, la coltivazione e la detenzione per uso personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Alla coltivazione di cui al periodo precedente non si applica il regime delle autorizzazioni degli articoli 17 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
01. 04. Andrea Maestri, Daniele Farina, Fratoianni, Civati, Marcon, Brignone, Airaudo, Costantino, Fassina, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Pellegrino, Zaccagnini.

  All'articolo 1, premettere i seguenti:

Art. 01.
(Coltivazioni e produzioni vietate).

  1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «3) Non è punibile la coltivazione di cannabis per uso personale e la detenzione dei prodotti da essa ottenuta in domicilio specificamente e preventivamente indicato ai sensi dell'articolo 27 comma 4, consentita al maggiorenne nel limite di quattro piante femmine»;
   b) all'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4) Il soggetto che intenda coltivare cannabis per uso personale e detenerne il prodotto ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 deve inviare alla Prefettura territorialmente competente una comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata che indichi le generalità del soggetto che intende dare corso alla coltivazione e l'indicazione del luogo di svolgimento di tale attività, da effettuarsi nel proprio domicilio, allegando inoltre la copia di un documento d'identità valido. La coltivazione e la detenzione del prodotto sono consentiti dal giorno della spedizione della comunicazione»;
   c) al comma 1 dell'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26».

Art. 01-bis.
(Detenzione di sostanze stupefacenti).

  1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la parola: Chiunque, sono inserite le seguenti: salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26,;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis). Non è punibile chi per uso personale importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene le sostanze di cui alla tabella IV previste dall'articolo 14.
  1-ter). Non è punibile chi per uso personale importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene fuori dal luogo di coltivazione previsto all'articolo 26 comma 3, le sostanze di cui alla tabella II in misura non superiore ai 5 grammi lordi, innalzati a 15 grammi lordi per la detenzione in privato domicilio diverso dal luogo di coltivazione. Fuori dal luogo di coltivazione non è punibile il soggetto che detenga quantità maggiori di quelle previste dal presente comma, previa prescrizione medica e nella misura indicata dalla prescrizione stessa, che il detentore deve sempre portare con sé in originale, assieme a un documento d'identità valido. Nella prescrizione il medico deve indicare le generalità del soggetto abilitato alla detenzione della sostanza, la patologia per la quale si rende necessaria la terapia a base di cannabis, i motivi che rendono necessaria la detenzione fuori dal luogo di coltivazione di una quantità di sostanza eccedente i limiti fissati. In assenza di tali indicazioni o in assenza della prescrizione stessa si applicano i limiti previsti dal presente comma.
  1-quater). Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui alle tabelle I, III e IV, si tiene conto delle seguenti circostanze:
    a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso personale;
    b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto».

Art. 01-ter.
(Fatti di lieve entità).

  1. Il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 73 che, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14.».

Art. 01-quater.
(Condotte integranti illeciti amministrativi).

  1. All'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo,» sono soppresse.
   b) il comma 1-bis è soppresso.

Art. 01-quinquies.
(Delle autorizzazioni).

  1. Dopo l'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

Art. 17-bis.
(Cannabis social club).

  1. È consentita la costituzione, ai sensi del titolo II del libro I del codice civile, di associazioni riconosciute senza scopo di lucro denominate Cannabis social club, aventi come scopo la coltivazione di cannabis e la detenzione dei prodotti da essa ottenuti per il consumo personale degli associati.
  2. I Cannabis social club devono essere costituiti da un minimo di 3 soggetti, possono avere fino ad un massimo di 50 associati e 100 piante femmine coltivate, deve essere comunque rispettato il rapporto massimo di due piante coltivate per ogni associato. La coltivazione delle piante e la detenzione del prodotto da esse ottenuto devono essere effettuate nella sede dell'associazione. Gli associati devono essere maggiori di anni 18, ed essere residenti in Italia. Non è possibile associarsi a più di un Cannabis social club sul territorio nazionale.
  3. Non possono costituire Cannabis social club o comunque diventarne associati, soggetti che abbiano riportato condanne definitive per aver commesso reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale di cui articoli 70 e 74 del presente testo unico.
  4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, l'associazione è sciolta con atto del prefetto e i componenti dell'organo amministrativo non possono fare parte di Cannabis social club per due anni successivi all'accertamento della violazione o cinque anni nel caso di ammissione di soggetti minorenni o dei soggetti di cui al comma 3. Si applicano gli articoli 73, 74 e 79 del presente testo unico nel caso in cui la violazione delle previsioni del presente articolo integrino le specifiche condotte dagli stessi sanzionate.

Art. 01-sexies.
(Aggravanti specifiche).

  1. All'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a), è soppressa;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis). Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate della metà nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona minore di età».

Art. 01-septies.
(Disposizioni per il monitoraggio dei dati).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri dell'interno, della giustizia, della salute e dell'agricoltura inviano con cadenza annuale alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

  Conseguentemente:
   a) al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché in materia di legalizzazione della coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati per finalità diverse da quelle terapeutiche;
   b) all'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché legalizzare, a talune condizioni, la coltivazione, cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati anche per finalità diverse da quelle terapeutiche.
01. 02. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Colonnese, Nesci, Baroni, Dall'Osso, Paolo Bernini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: regolamentare l'uso dei medicinali di origine vegetale fino alla fine del comma con le seguenti: perseguire le seguenti finalità: regolamentare l'uso dei medicinali a base di cannabis, garantendo l'equità nell'accesso a tali medicinali da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale; promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico; sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare e rendere più sicure le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti attraverso l'impiego di un dosaggio definito e ripetibile secondo le normali vie di somministrazione, non aspirato.
1. 1. Rondini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: regolamentare l'uso dei medicinali di origine vegetale fino alla fine del comma con le seguenti: perseguire le seguenti finalità: regolamentare l'uso dei medicinali a base di cannabis, garantendo l'equità nell'accesso a tali medicinali da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale; promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico; sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare e rendere più sicure le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti attraverso l'impiego di un dosaggio definito e ripetibile secondo le normali vie di somministrazione e quindi «non fumato».
*1. 2. Fabrizio Di Stefano, Laffranco, Calabria.

  Al comma 1, sostituire le parole da: regolamentare l'uso dei medicinali di origine vegetale fino alla fine del comma con le seguenti: a perseguire le seguenti finalità: regolamentare l'uso dei medicinali a base di cannabis, garantendo l'equità nell'accesso a tali medicinali da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale; promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico; sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare e rendere più sicure le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti attraverso l'impiego di un dosaggio definito e ripetibile secondo le normali vie di somministrazione e quindi «non fumato».
*1. 3. Giorgia Meloni.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'equità nell'accesso con le seguenti: il pieno ed equo accesso.
1. 5. Fossati, Murer, Sannicandro, Fontanelli, Leva, Rostan, Nicchi, Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo la parola: l'equità aggiungere la seguente: e parità.
1. 6. Sisto, Palmieri, Sarro, Calabria.

  Al comma 1, sostituire le parole: mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale con le seguenti: in possesso di regolare prescrizione medica.
1. 51. Rondini.

  Al comma 1, sostituire le parole: sui possibili ulteriori impieghi della con la seguente: sulla.
1. 52. Rondini.

  Al comma 1, sostituire le parole: semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: rendere più efficace l'azione della cannabis a dosaggi e concentrazioni progressivamente inferiori.
*1. 9. Palmieri, Sarro, Sisto, Calabria.

  Al comma 1, sostituire le parole: semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: rendere più efficace l'azione della cannabis a dosaggi e concentrazioni progressivamente inferiori.
*1. 53. Rondini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e a consentire la coltivazione in proprio della cannabis da parte dei pazienti per uso medico personale.

  Conseguentemente, all'articolo 6, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. È consentito al paziente maggiorenne coltivare cannabis per uso medico personale ai sensi dell'articolo 2;
  4-ter. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3) Non è punibile la coltivazione di cannabis, anche in forma associata, per uso medico personale e la detenzione dei prodotti da essa ottenuta in domicilio specificamente e preventivamente indicato ai sensi dell'articolo 27 commi 4 e 5, consentita al maggiorenne nel limite di 4 piante femmine»;
   b) all'articolo 27 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «4) Il paziente che intenda coltivare cannabis per uso medico personale e detenerne il prodotto ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 deve inviare alla Prefettura territorialmente competente una comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata che indichi le generalità del paziente che intende dare corso alla coltivazione e l'indicazione del luogo di svolgimento di tale attività, da effettuarsi nel proprio domicilio, allegando inoltre la copia di un documento d'identità valido, la prescrizione medica, che il paziente deve sempre portare con sé in originale, assieme a un documento d'identità valido, nella quale il medico deve indicare le generalità del soggetto abilitato alla detenzione della sostanza, la patologia per la quale si rende necessaria la terapia a base di cannabis e il limite della quantità che il paziente è autorizzato a detenere fuori del luogo di coltivazione. La coltivazione e la detenzione del prodotto sono consentiti dal giorno della spedizione della comunicazione;

  5) La coltivazione in forma associata di cannabis per uso terapeutico è consentita, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti e con le modalità previsti dal comma 3 dell'articolo 26 e del comma 4 del presente articolo, nel limite di 4 piante femmine per ciascun associato.».
   c) al comma 1 dell'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26».
   d) al comma 1, dell'articolo 73, dopo la parola: «Chiunque,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26,»;
   e) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  1-bis). Non è punibile chi per uso medico personale detiene fuori dal luogo di coltivazione previsto all'articolo 26 comma 3, le sostanze di cui alla tabella II nei limiti di cui all'articolo 27, comma 4.
1. 50. Mantero, Ferraresi, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Colonnese, Nesci, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall'Osso, Paolo Bernini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e a consentire la coltivazione in proprio della cannabis da parte dei pazienti per uso medico personale.

  Conseguentemente, all'articolo 6 dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:
  4-bis. È consentito al paziente maggiorenne coltivare cannabis per uso medico personale ai sensi dell'articolo 2.
  4-ter. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3) Non è punibile la coltivazione di cannabis per uso medico personale e la detenzione dei prodotti da essa ottenuta in domicilio specificamente e preventivamente indicato ai sensi dell'articolo 27 comma 4, consentita al maggiorenne nel limite di 4 piante femmine»;
   b) all'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4) Il paziente che intenda coltivare cannabis per uso medico personale e detenerne il prodotto ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 deve inviare alla Prefettura territorialmente competente una comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata che indichi le generalità del paziente che intende dare corso alla coltivazione e l'indicazione del luogo di svolgimento di tale attività, da effettuarsi nel proprio domicilio, allegando inoltre la copia di un documento d'identità valido, la prescrizione medica, che il paziente deve sempre portare con sé in originale, assieme a un documento d'identità valido, nella quale il medico deve indicare le generalità del soggetto abilitato alla detenzione della sostanza, la patologia per la quale si rende necessaria la terapia a base di cannabis e il limite della quantità che il paziente è autorizzato a detenere fuori del luogo di coltivazione. La coltivazione e la detenzione del prodotto sono consentiti dal giorno della spedizione della comunicazione»;
   c) al comma 1 dell'articolo 17, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26».
   d) al comma 1, dell'articolo 73, dopo la parola: «Chiunque,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 26,»;
   e) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis). Non è punibile chi per uso medico personale detiene fuori dal luogo di coltivazione previsto all'articolo 26 comma 3, le sostanze di cui alla tabella II nei limiti di cui all'articolo 27, comma 4.
1. 16. Ferraresi, Mantero, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Lorefice, Colonnese, Nesci, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Paolo Bernini, Zaccagnini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. La presente legge non prevede alcuna forma di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati, al di fuori dell'uso medico sancito dalla normativa vigente. Qualunque altro uso è sanzionato sulla base delle leggi vigenti.
*1. 14. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La presente legge non prevede alcuna forma di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati, al di fuori dell'uso medico sancito dalla legge attuale. Qualunque altro uso è sanzionato sulla base delle leggi vigenti.
*1. 54. Rondini.

A.C. 76-A/R – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Definizione di uso medico).

  1. Ai fini della presente legge, si intende per “uso medico” l'assunzione di medicinali a base di cannabis che il medico curante prescrive dopo la valutazione del paziente e la diagnosi, per una opportuna terapia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: curante prescrive dopo la valutazione del paziente e la diagnosi, per una opportuna terapia con le seguenti: di medicina generale, in continuità assistenziale, o il medico ospedaliero che ha in cura il paziente, ne prescriva l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da una patologia che risponda favorevolmente a tali preparati.
2. 60. Vignali.

  Al comma 1 sostituire le parole: curante prescrive dopo la valutazione del paziente e la diagnosi, per una opportuna terapia con le seguenti: di medicina generale, in continuità assistenziale, o il medico ospedaliero che ha in cura il paziente, ne prescriva l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da una patologia per la quale è indicato il trattamento con indicazione della diagnosi.
2. 61. Vignali.

  Al comma 1, dopo la parola: curante aggiungere la seguente: specialista
2. 50. Rondini.

  Al comma 1, dopo la parola: prescrive aggiungere le seguenti: in mancanza di altre possibili scelte terapeutiche.
2. 51. Rondini.

  Al comma 1, dopo la parola: valutazione aggiungere la seguente: interdisciplinare.
2. 4. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, dopo la parola: valutazione aggiungere la seguente: specialistica.
2. 52. Rondini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tassativamente elencate le patologie per le quali è consentito l'uso dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis.

  Conseguentemente all'articolo 3, sopprimere il comma 1.
2. 70. Vignali.

A.C. 76-A/R – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modalità di prescrizione).

  1. Il medico può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al citato decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato. Il medico può altresì prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
  2. Nella prescrizione il medico deve indicare il codice alfanumerico assegnato al paziente, la dose prescritta, la posologia e le modalità di assunzione. La prescrizione deve recare, altresì, la data del rilascio, la durata del trattamento, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi, nonché la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, aggiungere le seguenti: nei casi in cui le altre terapie palliative risultino inefficaci.
3. 337. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato.
3. 342. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato.
3. 350. Monchiero.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3. 336. Vignali.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il medico non può prescrivere le predette preparazioni magistrali per altri impieghi.
3. 340. Vignali.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per altri impieghi con le parole: per impieghi oncologici.
3. 341. Vignali.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sempre e solo di
natura medica, debitamente motivata nella ricetta e nella cartella clinica del paziente.
*3. 6. Palmieri, Sarro, Sisto, Calabria.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, sempre e solo di natura medica, debitamente motivata nella ricetta e nella cartella clinica del paziente.
*3. 52. Rondini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'uso di cannabis per usi medici non previsti dall'Allegato al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 deve essere documentato in sede scientifica, con i risultati ottenuti per ogni singolo paziente e deve essere comunicato tempestivamente all'istituto superiore di sanità, perché a sua volta lo comunichi all'Organismo statale per la cannabis.
**3. 7. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'uso di cannabis per usi medici non previsti dall'Allegato al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 deve essere documentato in sede scientifica, con i risultati ottenuti per ogni singolo paziente e deve essere comunicato tempestivamente all'istituto superiore di sanità, perché a sua volta lo comunichi all'Organismo statale per la cannabis.
**3. 53. Rondini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: È escluso l'utilizzo di preparazioni magistrali a base di cannabis per terapie sperimentali.
3. 339. Vignali.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la durata del aggiungere la seguente: singolo.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
    al medesimo periodo, sopprimere le parole:
in ogni caso.
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico ha la facoltà di prescrivere la ripetizione del trattamento a base di cannabis.
3. 50. Mantero, Nesci, Colonnese, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall'Osso, Paolo Bernini.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la durata del aggiungere la seguente: singolo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole: in ogni caso.
3. 51. Mantero, Nesci, Colonnese, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall'Osso, Paolo Bernini.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la durata del aggiungere la seguente: singolo.
3. 54. Giuditta Pini.
(Approvato)

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
*3. 12. Andrea Maestri, Daniele Farina, Fratoianni, Brignone, Marcon, Civati, Airaudo, Costantino, Fassina, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Pellegrino, Placido.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
*3. 13. Nesci, Mantero, Colonnese, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall'Osso.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: sei.
*3. 14. Murer, Fossati, Sannicandro, Fontanelli, Leva, Rostan, Nicchi, Zaccagnini.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: tre mesi, aggiungere le seguenti: l'eventuale indicazione relativa alla idoneità del paziente a guidare veicoli.
3. 15. Mantero, Ferraresi, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Colonnese, Nesci, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall'Osso, Paolo Bernini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. Le prescrizioni sono compilate in duplice copia a ricalco su un modello predisposto dal Ministero della salute, prodotto e distribuito da tipografie autorizzate e completato con il timbro personale del medico chirurgo.
3. 334. Vignali.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. Le prescrizioni sono compilate sul ricettario previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni.
3. 335. Vignali.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. La consegna delle dosi terapeutiche è effettuata esclusivamente in ambito ospedaliero, da personale medico allo scopo incaricato.
3. 344. Vignali.

A.C. 76-A/R – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Monitoraggio delle prescrizioni).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono annualmente all'Istituto superiore di sanità i dati, aggregati per patologia, per età e per sesso, dei pazienti trattati con preparazioni magistrali a base di cannabis.
  2. Ogni regione e provincia autonoma stabilisce le modalità di trasmissione dei dati di cui al comma 1 da parte dei medici che hanno prescritto cannabis a uso medico, assicurando comunque che la trasmissione avvenga in forma anonima, in conformità alle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attività di monitoraggio a fini epidemiologici e di sorveglianza, coordinate dall'Istituto superiore di sanità, provvedono alla raccolta di informazioni relative ai pazienti ai quali sono erogati medicinali a base di cannabis, con particolare riferimento ai risultati delle terapie.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.

  Al comma 1, dopo le parole: per patologia, aggiungere le seguenti: per posologia.
4. 50. Vignali.

  Al comma 1, dopo le parole: per patologia, aggiungere le seguenti: per modalità di assunzione.
4. 52. Vignali.

  Al comma 1, dopo le parole: per patologia, aggiungere le seguenti: per durata dei trattamenti.
4. 53. Vignali.

  Al comma 2 sostituire le parole: Ogni regione e provincia autonoma stabilisce le modalità di trasmissione con le seguenti: Il Ministro della salute stabilisce le modalità di trasmissione alle regioni e province autonome.
4. 60. Vignali.

  Al comma 2, sostituire le parole: cannabis a uso medico, assicurando comunque che la trasmissione avvenga in forma anonima con le seguenti: preparazioni magistrali a base di cannabis a uso medico, assicurando comunque che la trasmissione avvenga senza indicazione dell'identità dei pazienti.
4. 70. Lenzi.
(Approvato)

  Al comma 2 sopprimere le parole da: assicurando comunque fino alla fine del comma.
4. 56. Vignali.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medico prescrittore e successivamente la Regione comunicano tempestivamente all'Istituto superiore di sanità se tra i pazienti in trattamento con la cannabis da lungo tempo si sono verificati casi di dipendenza da cannabis, precisando il livello di dipendenza stessa: lieve, medio o grave.
4. 4. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 3 sopprimere la parola: particolare.
4. 58. Vignali.

A.C. 76-A/R – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Programmazione del fabbisogno nazionale).

  1. Ai fini della programmazione della produzione nazionale da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, comunicano annualmente, entro il 31 maggio, all'Organismo statale per la cannabis la quantità di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis di cui necessitano per l'anno successivo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere le parole: Sulla base dell'effettivo fabbisogno, determinato ai sensi dell'articolo 5.
5. 51. Vignali.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e le eventuali criticità nel soddisfare la domanda.
5. 4. Murer, Fossati, Sannicandro, Fontanelli, Leva, Rostan, Nicchi, Zaccagnini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze comunica annualmente, entro il 31 maggio, all'Organismo statale per la cannabis la quantità di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis di cui dispone in quel momento, segnalando, regione per regione, eventuali differenze tra prodotto programmato e prodotto effettivamente richiesto.
5. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

A.C. 76-A/R – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Produzione e trasformazione di cannabis a uso medico).

  1. Sulla base dell'effettivo fabbisogno, determinato ai sensi dell'articolo 5, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza delle « Good manufacturing practices» (GMP) secondo le direttive dell'Unione europea, recepite con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, provvede alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni, e per la conduzione di studi clinici.
  2. Per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la cannabis può autorizzare l'importazione di quote di cannabis da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.
  3. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione nonché alla trasformazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con l'obbligo di operare secondo le « Good agricoltural and collecting practices» (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.
  4. Al fine di agevolare l'assunzione di medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti, lo Stabilimento provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie, che le dispensano dietro ricetta medica non ripetibile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 60. Vignali.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Si tratta quindi di quantità prestabilite sulla base delle richieste dei medici, opportunamente raccolte e classificate dalle regioni, e degli studi clinici condotti su protocolli già approvati. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze monitora attentamente uso e destinazione della cannabis prodotta.
6. 11. Palmieri, Sarro, Sisto, Calabria.

  Al comma 3, sopprimere le parole da:, ai sensi del testo unico fino a:, n. 309,

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Per le finalità, di cui al presente articolo, con decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate nuove modalità finalizzate alla semplificazione della concessione delle autorizzazioni da parte del medesimo Ministero della salute e della relativa vigilanza.
6. 51. Mantero, Nesci, Colonnese, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Baroni, Dall'Osso, Paolo Bernini.

  Al comma 3, sostituire le parole: in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento, con le seguenti: nel rispetto della legislazione attualmente in vigore relativa alla produzione dei medicinali per uso umano.
6. 54. Daniele Farina, Andrea Maestri, Marcon, Civati, Fratoianni, Brignone, Airaudo, Costantino, Fassina, Giancarlo Giordano, Gregori, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pastorino, Pellegrino, Placido.

  Al comma 3, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Il farmacista ritira di volta in volta le ricette che, non essendo ripetibili, non sono necessarie al paziente. Nel caso di ricette digitali il farmacista le raccoglie in un apposito database, per evitare riproducibilità e falsificazioni.
6. 8. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  All'articolo 6, aggiungere, infine, il seguente comma:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.600.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 300.  (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rafforzamento dei divieti sulla produzione di cannabis)

  1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «Salvo quanto stabilito nel comma 2 » sono soppresse.
   b) il comma 2 è abrogato.
6. 050. Vignali.

A.C. 76-A/R – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Campagne di informazione).

  1. Il Ministero della salute, in qualità di Organismo statale per la cannabis, pubblica nel proprio sito internet istituzionale i contributi che sono inviati con cadenza semestrale dall'Agenzia italiana del farmaco e dall'Istituto superiore di sanità sullo stato delle evidenze scientifiche in materia di uso medico della cannabis, finalizzati alla promozione della conoscenza e alla diffusione di informazioni nei confronti dei medici e dei farmacisti sull'impiego dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel portale istituzionale del Ministero della salute è inserita una sezione rivolta direttamente ai giovani sullo stato dell'arte delle evidenze scientifiche in materia di uso medico della cannabis. Con linguaggio chiaro e facilmente comprensibile, accessibile a tutti, si darà risalto anche agli effetti negativi della cannabis se assunta per scopi non medici e senza controllo medico.
7. 3. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

A.C. 76-A/R – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Formazione del personale medico, sanitario e sociosanitario).

  1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di cannabis nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.

  Al comma 1, dopo le parole: sia realizzato aggiungere la seguente: anche.
8. 50. Lenzi.
(Approvato)

A.C. 76-A/R – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Promozione della ricerca).

  1. Nell'ambito delle attività di ricerca, le università e le società medico-scientifiche possono promuovere studi pre-clinici, clinici, osservazionali ed epidemiologici sull'uso appropriato dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis, condotti secondo la normativa vigente in materia di sperimentazione clinica, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia italiana del farmaco destinate al finanziamento della ricerca indipendente, di cui all'articolo 48, commi 18 e 19, lettera b), numero 3), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Allo stesso fine possono essere promossi studi di tecnica farmaceutica presso le università e studi di genetica delle varietà vegetali di cannabis presso gli istituti di ricerca.
  2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti ulteriori impieghi della cannabis a uso medico, sulla base delle evidenze scientifiche.

A.C. 76-A/R – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

  1. Nella tabella II allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «foglie e» sono soppresse.
  2. Nella tabella medicinali sezione D allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunta, in fine, la seguente voce:
   «Composizioni medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)**».

  3. Nell'allegato III-bis al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è inserita in ordine alfabetico la seguente voce:
   «Medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.

  Sopprimerlo.
*10. 4. Giorgia Meloni.

  Sopprimerlo.
*10. 100. Vignali.

  Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: inclusi estratti e tinture.
10. 111. Vignali.

A.C. 76-A/R – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Trattamento fiscale).

  1. Nella tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante i beni e servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:
  «1-quater) medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.

  Sostituirlo col seguente:

Art. 11.
(Trattamento fiscale).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, parte I, dopo il numero 40) è aggiunto il seguente:
  «40-bis) medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)».
11. 101. Vignali.

  All'articolo 11, aggiungere, infine, il seguente comma:
  1-bis. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 350.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 300.  (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis. – (Clausola di invarianza finanziaria). – Fermo restando quanto previsto agli articoli 6, comma 4-bis, e 11, comma 1-bis, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11. 0300.  (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire le parole: mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale con le seguenti: in possesso di regolare prescrizione medica.
1. 7. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, sostituire le parole: promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico, con le seguenti: impedire la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis indica.
1. 69. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico con le seguenti: non promuovere la commercializzazione di farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis.
1. 76. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico con le seguenti: ostacolare la conoscenza sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis.
1. 70. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico con le seguenti: bloccare la diffusione di informazioni sui farmaci che contengono derivati naturali o sintetici della cannabis.
1. 71. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico con le seguenti: ostacolare la commercializzazione della cannabis.
1. 72. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico con le seguenti: ritardare la diffusione di informazioni sull'impiego dei farmaci contenenti derivati della cannabis.
1. 73. Vignali.

  Al comma 1 sostituire le parole: promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico con le seguenti: non promuovere ed ostacola la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiega appropriato dei farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis.
1. 74. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico, con le seguenti: non promuovere ed ostacola la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis indica.
1. 75. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico, con le seguenti: non promuovere la conoscenza e la diffusione di informazioni su qualsiasi utilizzo della cannabis.
1. 77. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico con le seguenti: non sostiene e non incoraggia la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis indica.
1. 78. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico, con le seguenti: non sostenere iniziative volte ad informare sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis indica.
1. 79. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico, con le seguenti: non distribuire informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis indica.
1. 80. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: sui possibili ulteriori impieghi della con la seguente: sulla.
1. 12. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, sostituire le parole: sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: non distribuire informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis.
1. 60. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: non sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis.
1. 61. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: non sostenere l'incremento di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis.
1. 62. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: non sostenere la crescita di principi di sviluppo e cambiamento della cannabis.
1. 63. Vignali.

  Al comma 1, le parole: sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: non sostenere lo sviluppo di tecniche di riproduzione e cambiamento della cannabis, per agevolare le direttive di assunzione dei farmaci a base di cannabis.
1. 64. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: non sostenere l'incremento di regole di generazione e cambiamento della cannabis, per facilitare le modalità di assunzione dei farmaci a base di cannabis da parte dei pazienti.
1. 65. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: non sostenere l'aumento di tecniche di riproduzione e commercializzazione e cambiamento della cannabis, per facilitare le modalità di assunzione dei farmaci a base di cannabis da parte dei pazienti che ne fanno richiesta.
1. 66. Vignali.

  Al comma 1, le parole: sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: non sostenere l'incremento di regole di generazione e cambiamento della cannabis, per facilitare le modalità di assunzione dei farmaci a base di cannabis da parte dei pazienti.
1. 67. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: non sostenere 1’ incremento di regole di generazione e cambiamento della cannabis, per facilitare le modalità di assunzione dei farmaci a base di cannabis da parte dei degenti.
1. 68. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti con le seguenti: rendere più efficace l'azione della cannabis a dosaggi e concentrazioni progressivamente inferiori.
1. 11. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La presente legge non legalizza la coltivazione, la lavorazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati, al di fuori dell'uso medico sancito dalla legge attuale. Qualunque altro uso è sanzionato sulla base delle leggi vigenti.
1. 15. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2. 80. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'assunzione di medicinali a base di cannabis che il medico curante prescrive con le seguenti: la somministrazione di farmaci a base di cannabis che il sanitario curante prescrive.
2. 81. Vignali.

  All'articolo 2, al comma 1, sostituire le parole: medicinali a base di cannabis che il medico curante prescrive con le seguenti: farmaci a base di cannabis che il medico.
2. 82. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: medicinali a base di cannabis che il medico curante con le seguenti: farmaci a base di cannabis che il sanitario curante.
2. 83. Vignali.

  All'articolo 2, al comma 1, sostituire le parole: medicinali a base di cannabis che il medico curante prescrive con le seguenti: di medicinali che il medico non prescrive.
2. 84. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: medicinali a base di cannabis che il medico curante prescrive con le seguenti: farmaci a base di cannabis che il medico non prescrive.
2. 85. Vignali.

  Al comma 1, dopo la parola: curante aggiungere la seguente: specialista
2. 1. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, dopo la parola: prescrive aggiungere le seguenti: in mancanza di altre possibili scelte terapeutiche.
2. 2. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, sostituire le parole: la valutazione del paziente e la diagnosi con le seguenti: il giudizio del paziente e l'analisi.
2. 68. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: la valutazione con le seguenti: il giudizio.
2. 67. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: la valutazione del paziente e la diagnosi con le seguenti: stima del paziente e l'analisi.
2. 66. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: valutazione del paziente e la diagnosi con le seguenti: considerazione del paziente e l'analisi.
2. 65. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: valutazione del paziente e la diagnosi con le seguenti: diagnosi e la valutazione del medico curante.
2. 63. Vignali.

  Al comma 1, dopo la parola: valutazione aggiungere la seguente: specialistica.
2. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, sostituire le parole: del paziente e la diagnosi con le seguenti: l'analisi e la diagnosi del paziente.
2. 62. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: la diagnosi con le seguenti: l'analisi approfondita.
2. 64. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: per una opportuna terapia. con le seguenti: per un conveniente rimedio.
2. 86. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: per una opportuna terapia. con le seguenti: per un adatto trattamento.
2. 87. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: opportuna terapia. con le seguenti: calzante cura.
2. 88. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: opportuna terapia. con le seguenti: giusta cura.
2. 89. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: opportuna terapia. con le seguenti: adatta cura.
2. 90. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: opportuna terapia. con le seguenti: conveniente cura.
2. 91. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: opportuna terapia. con le seguenti: propria cura.
2. 92. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: opportuna terapia. con le seguenti: appropriata cura.
2. 93. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: opportuna terapia. con le seguenti: apposita cura.
2. 94. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: opportuna terapia. con le seguenti: adeguata diagnosi.
2. 95. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: opportuna terapia. con le seguenti: adatta terapia.
2. 96. Vignali.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le patologie per le quali è consentito l'uso dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis.

  Conseguentemente all'articolo 3, sopprimere il comma 1.
2. 71. Vignali.

ART. 3.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da vertigine.
3. 100. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Ependinoma di terzo grado.
3. 101. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Epilessia.
3. 102. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Fuoco di Sant'Antonio (Herpes zoster).
3. 103. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Ictus Cerebrale.
3. 104. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Idrocefalo normoteso comunicante.
3. 105. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Insonnia.
3. 106. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Iperidrosi.
3. 107. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Mal di testa.
3. 108. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Meningioma.
3. 109. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Meningioma fulminante.
3. 110. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Meralgia parestesico.
3. 111. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Morbo di Alzheimer.
3. 112. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Morbo di Parkinson.
3. 113. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Neuroma di Morton.
3. 114. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Neuropatia.
3. 115. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Nevrosi.
3. 116. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Paralisi cerebrale.
3. 117. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Polio.
3. 118. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Schizofrenia.
3. 119. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Sclerosi multipla.
3. 120. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Sincope.
3. 121. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da SLA – Sclerosi Laterale Amiotrofica.
3. 122. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Spasmofilia.
3. 123. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Stenosi canale vertebrale lombare.
3. 124. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Trauma cranico.
3. 125. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Tumore al cervello.
3. 126. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Apnea notturna.
3. 127. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Ipertrofia turbinati.
3. 128. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Labirintite.
3. 129. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Malattia di Menière.
3. 130. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da retinite pigmentosa.
3. 131. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da tendinite.
3. 132. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da piede piatto.
3. 133. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da piede cavo.
3. 134. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da tromboangioite obliterante.
3. 135. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Borsite.
3. 136. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da trauma cranico.
3. 137. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da tallonite.
3. 138. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da sciatalgia.
3. 139. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da nevralgie facciali.
3. 140. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da lesioni muscolari.
3. 141. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Gonatrosi.
3. 142. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da ginocchio varo.
3. 143. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da ginocchio valgo.
3. 144. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da scoliosi.
3. 145. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Epicondilite.
3. 146. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da ernia del disco.
3. 147. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da brachialgia.
3. 148. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da cervico artrosi.
3. 149. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da lordosi.
3. 150. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Cifosi.
3. 151. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da cefalea.
3. 152. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da artrosi.
3. 153. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da.
3. 154. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da problemi cardiaci.
3. 155. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis in nessun caso.
3. 156. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da sdoppiamento della personalità.
3. 157. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da psicosi maniaco depressive.
3. 158. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da insonnia.
3. 159. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore reumatico.
3. 160. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per terapie leggere.
3. 161. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per alleviare un non grave dolore.
3. 162. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da anoressia.
3. 163. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia dell'angoscia.
3. 164. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per il rimedio della sofferenza.
3. 165. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per il rimedio del dolore.
3. 166. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per terapie.
3. 167. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per terapie e cure del dolore.
3. 168. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la cura del male.
3. 169. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis.
3. 170. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Otite.
3. 171. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Otosclerosi.
3. 172. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Poliposi nasale.
3. 173. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Raffreddore.
3. 174. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Rinite allergica.
3. 175. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Sangue dal naso.
3. 176. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Sinusite.
3. 177. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Stenosi respiratoria.
3. 178. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Cheratocongiuntivite «Vernal».
3. 179. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Entropion.
3. 180. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Glaucoma.
3. 181. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Ipermetropia.
3. 182. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Maculopatia.
3. 183. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Miodesopsia.
3. 184. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Miopia.
3. 185. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Presbiopia.
3. 186. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Retinopatia diabetica.
3. 187. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Strabismo.
3. 188. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Attacco di panico.
3. 189. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: Il medico non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Botulismo.
3. 190. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Bulimia.
3. 191. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Cefalea.
3. 192. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Cisti Colloide.
3. 193. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Demenza senile.
3. 194. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Depressione.
3. 195. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Depressione post parto.
3. 196. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Disturbo bipolare.
3. 197. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Dolore al trigemino.
3. 198. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Ambliopia (occhio pigro).
3. 199. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Congiuntivite.
3. 200. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da ambliopia.
3. 201. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da cataratta.
3. 202. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da blefarite.
3. 203. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da astigmatismo.
3. 204. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da postura.
3. 205. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da pubalgia.
3. 206. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da colpo di frusta.
3. 207. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da colpo della strega.
3. 208. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da cruralgia.
3. 209. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da coxartrosi.
3. 210. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da gonatrosi.
3. 211. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da tunnel carpale.
3. 212. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da insufficienza mitralica.
3. 213. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da insufficienza aortica.
3. 214. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da infarto.
3. 215. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da flebite.
3. 216. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da forame ovale pervio.
3. 217. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da insufficienza venosa cronica cerebro-spinale o CCSVI.
3. 218. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da ipertensione.
3. 219. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da ipotensione arteriosa.
3. 220. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Ischemia cardiaca.
3. 221. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti Morbo di Leriche.
3. 222. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Emorroidi.
3. 223. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Epatite.
3. 224. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da ernia iatale.
3. 225. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Ernia ombelicale.
3. 227. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Esofagite.
3. 228. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Esofago di Barrett.
3. 229. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Diverticolite.
3. 230. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Diverticolo di Zenker.
3. 231. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti Sindrome temporo-mandibolare.
3. 232. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Taurodontismo.
3. 233. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti:: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Tonsillite.
3. 234. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Tumore tonsillare.
3. 235. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Aneurisma aorta addominale.
3. 236. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Aneurisma aorta con valvola bicuspide.
3. 237. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Aneurisma radice aortica.
3. 238. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Angina.
3. 239. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Anomalia congenita coronica.
3. 240. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Aritmia cardiaca.
3. 241. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Arteriosclerosi.
3. 242. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Bradicardia.
3. 243. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Fegato ingrossato (Epatomegalia).
3. 244. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Malassorbimento.
3. 245. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti Malattia del fegato da alcol.
3. 246. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da morbo di Crohn.
3. 247. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Obesità.
3. 248. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Pancreatite.
3. 249. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Parassiti intestinali.
3. 250. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Poliposi.
3. 251. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Reflusso gastroesofageo.
3. 252. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Salmonellosi.
3. 253. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Stitichezza.
3. 254. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Salmonellosi.
3. 255. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Tumore del colon.
3. 256. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Tumore del fegato.
3. 257. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Tumore dell'esofago.
3. 258. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Tumore dello stomaco.
3. 259. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Ulcera.
3. 261. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Volvoli.
3. 262. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Calcosi renale.
3. 263. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Cistite.
3. 264. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Incontinenza.
3. 265. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Infezioni urinarie.
3. 266. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Insufficienza renale acuta.
3. 267. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Ipertrofia prostatica (o Adenoma prostatico).
3. 268. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Prostata ingrossata.
3. 269. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Tumore del rene.
3. 270. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Palpitazioni (Fibrillazioni atriale).
3. 271. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Pericardite.
3. 274. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Prolasso valvola mitrale.
3. 275. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Scompenso cardiaco.
3. 276. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Sindrome di Brugada.
3. 277. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Soffio al cuore.
3. 278. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Stenosi giugulare.
3. 279. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Tetralogia di Fallot.
3. 280. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Valvulopatia degenerativa aortica.
3. 281. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Varici arti inferiori.
3. 282. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Vasculite crioglobulinemica.
3. 283. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Vene varicose.
3. 284. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Allergie respiratorie.
3. 285. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Asma.
3. 286. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Bronchite.
3. 287. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Enfisema polmonare.
3. 288. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Pleurite.
3. 289. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Sarcoidosi.
3. 290. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Tosse.
3. 291. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Tubercolosi (TBC).
3. 292. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Tumore del polmone
3. 293. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Acalasia.
3. 295. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Allergie alimentari.
3. 296. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Appendicite.
3. 297. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Calcolosi biliare.
3. 298. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Calcolosi della colecisti.
3. 299. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Celiachia.
3. 300. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Cirrosi.
3. 301. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Colite ulcerosa.
3. 302. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Coliti infettive.
3. 303. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Dispepsia.
3. 304. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Russamento.
3. 305. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Pulpite.
3. 306. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Poliposi corde vocali.
3. 307. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Piorrea (Parodontite).
3. 308. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Orecchioni.
3. 309. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Micosi cavo orale.
3. 310. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Mal di gola.
3. 311. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Ipoplasia dello smalto.
3. 312. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Iperodonzia.
3. 313. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Gengivite.
3. 314. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Faringite acuta.
3. 315. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Edema di Reinken.
3. 316. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Carie.
3. 317. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Calcolosi delle ghiandole salivari (Parotide o Scialolotiasi).
3. 318. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Bruxismo.
3. 319. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Apnea notturna.
3. 320. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Agenesia.
3. 321. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Afte.
3. 322. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Vertigine.
3. 323. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Fibrillazione atriale.
3. 324. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Endocardite batterica.
3. 325. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Endocartite.
3. 327. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Ectasia aortica.
3. 328. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Difetto interatriale pediatrico.
3. 329. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da ictus.
3. 330. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Coronaropatia.
3. 331. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Cardiomiopatia/Diplasia aritmogena del ventricolo destro.
3. 332. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per la terapia del dolore con le seguenti: non può prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis per soggetti affetti da Cardiomiopatia ipertrofica.
3. 333. Vignali.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché per gli altri impieghi previsti dall'Allegato al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015.
3. 343. Vignali.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, sempre e solo di natura medica, debitamente motivata nella ricetta e nella cartella clinica del paziente.
3. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'uso di cannabis per usi medici non previsti dall'Allegato al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, deve essere documentato in sede scientifica, con i risultati ottenuti per ogni singolo paziente. Inoltre deve essere comunicato all'istituto superiore di sanità che è tenuto a informare l'Organismo statale per la cannabis.
3. 8. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 2, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Dopo tre mesi di trattamento il medico ha la facoltà di prescrivere il raddoppio dei tempi di cura a base di cannabis, visti i benefici ottenuti dal paziente con la stessa. Il medico è comunque tenuto a fornire tempestiva comunicazione alla Regione e questa all'Istituto superiore di sanità riguardo al raddoppio del trattamento, corredata da precise informazioni sui miglioramenti.
3. 16. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il medico ritenga utile dopo tre mesi di trattamento tornare a prescrivere al paziente cannabis per uso medico deve comunicare alla Regione e questa all'Istituto superiore di sanità che il trattamento è stato raddoppiato, portandolo da tre a sei mesi, e precisando quali miglioramenti ottenuti dal paziente giustifichino il raddoppio del tempo di somministrazione della cannabis.
3. 17. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. La assunzione di medicinali di origine vegetale a base di cannabis può essere effettuata esclusivamente in regime di day hospice, come definito ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 marzo 2010, n. 38.
3. 346. Vignali.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. La assunzione di medicinali di origine vegetale a base di cannabis può essere effettuata esclusivamente in regime di day hospital.
3. 347. Vignali.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. La assunzione di medicinali di origine vegetale a base di cannabis può essere effettuata esclusivamente in regime di ricovero ospedaliero.
3. 345. Vignali.

ART. 4.

  Sopprimere il comma 1.
4. 54. Vignali.

  Al comma 1 dopo le parole: per patologia, aggiungere le seguenti: per dosi prescritte.
4. 51. Vignali.

  Al comma 1, dopo la parola: sesso aggiungere le seguenti: e per diagnosi, precisando oltre alla diagnosi generale, secondo l'ICD 11, anche la sintomatologia specifica per cui si intende somministrare la cannabis.
4. 2. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Sopprimere il comma 2
4. 55. Vignali.

  Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il medico prescrittore e successivamente la Regione comunicano tempestivamente all'istituto superiore di sanità i casi di dipendenza da cannabis, precisando il livello di dipendenza stessa: lieve, medio o grave.
4. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Sopprimere il comma 3.
4. 57. Vignali.

ART. 5.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze comunica annualmente, entro il 31 maggio, all'Organismo statale per la cannabis la quantità di sostanza attiva di origine vegetale a base di cannabis di cui dispone in quel momento. È inoltre tenuto per ogni regione ad evidenziare le differenze tra prodotto programmato e prodotto effettivamente richiesto.
5. 6. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze nella sua comunicazione annuale all'Organismo statale per la cannabis precisa anche le diverse forme di cannabis, con le rispettive quantità, di cui dispone alla data della relazione, 31 maggio.
5. 7. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

  1. Con decreto dei Presidente della Repubblica da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di individuazione:
   a) delle procedure e delle attività per il miglioramento qualitativo delle varietà di cannabis destinate alle preparazioni medicinali, attraverso la ricerca e la selezione di sementi idonee;
   b) di aree e di pratiche idonee alla coltivazione di piante di cannabis la cui produzione è finalizzata esclusivamente a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali, in attuazione dei titoli II e III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge;
   c) di stabilimenti chimici farmaceutici militari legittimati alla produzione del fabbisogno nazionale di preparazioni e di sostanze vegetali a base di sostanze stupefacenti;
   d) di enti, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca autorizzati alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione farmacologica;
   e) di programmi, d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco, per la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti principi naturali o sintetici della pianta di cannabis.
6. 1. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Si tratta quindi di quantità prestabilite sulla base delle richieste dei medici, opportunamente raccolte e classificate dalle regioni, e degli studi clinici condotti su protocolli già approvati. Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze monitorizza attentamente uso e destinazione della cannabis prodotta.
6. 2. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis, oltre a provvedere alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis, garantisce che manterrà sotto il suo stretto controllo sia la produzione che la successiva distribuzione alle farmacie, evitando qualunque possibile forma di dispersione del prodotto.
6. 3. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis e garantisce il controllo sulla produzione e sulla distribuzione alle farmacie, evitando qualunque possibile forma di dispersione del prodotto.
6. 4. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Sopprimere il comma 2.
6. 52. Vignali.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Al fine di agevolare l'assunzione da parte dei pazienti, lo Stabilimento provvede allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile.
  3. Qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuate, con decreto del Ministro della salute, altre strutture ritenute idonee, da autorizzare alla coltivazione, con l'obbligo di operare in « Good agricoltural and collecting practice» (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento e con conferimento dell'intero prodotto al predetto Stabilimento ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni.
6. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Sopprimere il comma 3.
6. 53. Vignali.

  Al comma 3, aggiungere, infine, le parole: e include l'ulteriore cannabis prodotta nel quantitativo complessivo da monitorare e su cui relazionare a fine anno.
6. 10. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Poiché il dosaggio dei farmaci a base di cannabinoidi può cambiare da persona a persona, e può cambiare anche per la stessa persona nel corso della sua malattia, ogni ricetta medica deve precisare la posologia esatta a seconda della circostanza concreta in cui si trova il paziente. Il medico dal canto suo deve mantenere una scheda continuamente aggiornata della quantità complessiva di farmaco prescritto e assunto dal paziente.
6. 6. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 3, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Il dosaggio dei farmaci a base di cannabinoidi può cambiare da persona a persona, ogni ricetta medica deve precisare la posologia esatta sulla base della singola condizione in cui si trova il paziente. Il medico è tenuto a tenere una scheda aggiornata della quantità complessiva di farmaco prescritto e assunto dal paziente.
6. 7. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 3, aggiungere, infine, i seguenti periodi: Il farmacista ritira di volta in volta le ricette, che non essendo ripetibili non sono necessarie al paziente. Nel caso di ricette digitali il farmacista è tenuto a raccoglierle in un database al fine di evitare falsificazioni.
6. 9. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

ART. 7.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: evidenziando con la stessa chiarezza tutti gli eventuali risultati, positivi e negativi.
7. 2. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero della salute è tenuto predisporre nel proprio portale istituzionale una sezione destinata ai giovani nella quale spiegavi con un linguaggio semplice, gli effetti negativi della cannabis se utilizzata per scopi non medici.
7. 4. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Presso l'istituto superiore di sanità è istituita una commissione, di cui fanno parte genitori, docenti e medici di famiglia che analizza i contributi da inviare all'organismo statale per la cannabis, ricavandone in forma sintetica, gli spunti più efficaci da portare a conoscenza dei giovani, dei docenti e delle loro famiglie.
7. 5. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le campagne di informazione debbono mantenere sempre un carattere performativo, che non dia adito a fraintendimenti, convertendosi in una sorta di diffusione dell'uso delle droghe stesse.
7. 6. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. La diffusione dell'uso di droghe, non solo di cannabis, attraverso campagne pubblicitarie dirette e indirette è punita con una ammenda di 1.000 euro.
7. 7. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

ART. 9.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Oltre a chiedere al paziente il suo indispensabile consenso informato per avviare la ricerca è opportuno coinvolgerlo nel protocollo della ricerca in qualità di paziente esperto, perché attraverso la descrizione di tutta la complessa sintomatologia che scaturisce da un trattamento innovativo si possano trarre dati di natura qualitativa, accanto ai dati di natura quantitativa.
9. 2. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Tra gli studi osservazionali sono programmati anche quelli che sulla base di evidenze scientifiche sono in grado di mostrare come cambi la condotta delle persone che agiscono sotto gli effetti della cannabis, con particolare attenzione all'aspetto dei dosaggi e ai prodotti in cui l'effetto della cannabis naturale è modificato dall'aggiunta di componenti di cannabis chimica o di altri prodotti.
9. 3. Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita, Menorello.

ART. 10.

  Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: sostanze e.
10. 109. Vignali.

  Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: e preparazioni.
10. 110. Vignali.

  Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: e tinture.
10. 112. Vignali.

  Al comma 3, capoverso, sopprimere le parole: inclusi estratti e tinture.
10. 113. Vignali.

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Trattamento fiscale).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, parte III, dopo il numero 40) è aggiunto il seguente: «40-bis) medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali)».
11. 102. Vignali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Trattamento fiscale).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, parte III, dopo il numero 40) è aggiunto il seguente: «40-bis) medicinali di origine vegetale a base di cannabis (preparazioni vegetali)».
11. 103. Vignali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Trattamento fiscale).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, parte III, dopo il numero 40) è aggiunto il seguente: «40-bis) medicinali di origine vegetale a base di cannabis».
11. 104. Vignali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Trattamento fiscale).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella B, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: « i) medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)».
11. 105. Vignali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Trattamento fiscale).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella B, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: « i) medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)».
11. 106. Vignali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Trattamento fiscale).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella B, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: « i) medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali)».
11. 107. Vignali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Trattamento fiscale).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella B, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: « i) medicinali di origine vegetale a base di cannabis (preparazioni vegetali)».
11. 108. Vignali.

A.C. 76-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 10 articoli, disciplina l'utilizzazione della cannabis per uso terapeutico;
    le finalità dell'intervento normativo, definite dall'articolo 1 (comma 1), sono le seguenti: regolamentare l'uso dei medicinali a base di cannabis, garantendone l'equità nell'accesso da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale; promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico; sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti;
    l'articolo 1, al comma 2, chiarisce che il provvedimento in esame si applica ai medicinali di origine vegetale a base di cannabis sulla base delle indicazioni e delle garanzie stabilite dall'Organismo statale per la cannabis, di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2015, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di predisporre linee guida da concordare con le regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per una corretta ed efficace applicazione.
9/76-AR/1Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento è volto a regolamentare l'uso dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis, a promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis a uso medico nonché a sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti;
    l'articolo 7 prevede che il Ministero della salute, in qualità di Organismo statale per la cannabis, pubblichi nel proprio sito internet istituzionale contributi finalizzati alla promozione della conoscenza e alla diffusione di informazioni nei confronti dei medici e dei farmacisti sull'impiego dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di predisporre, anche avvalendosi dei principali media, periodiche campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento.
9/76-AR/2Marzano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame disciplina la coltivazione e l'utilizzazione della cannabis per uso terapeutico;
    tali disposizioni si applicano ai medicinali di origine vegetale a base di cannabis secondo le indicazioni e le garanzie stabilite dall'Organismo statale per la cannabis, di cui al decreto ministeriale del 9 novembre 2015;
    per uso medico si intende l'assunzione di farmaci e preparati galenici a base di cannabis che il medico curante prescrive dopo la valutazione del paziente e la diagnosi, per una opportuna terapia;
    le finalità dell'intervento normativo sono le seguenti: regolamentare l'uso dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis, garantendone l'equità nell'accesso da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale; promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico; sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti,

impegna il Governo

a monitorare il numero effettivo di persone che accedono all'uso terapeutico della cannabis e a riferire i suddetti dati alle Camere, rendendo altresì pubbliche tali informazioni attraverso i mezzi di comunicazione.
9/76-AR/3Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame disciplina la coltivazione e l'utilizzazione della cannabis per uso terapeutico;
    tali disposizioni si applicano ai medicinali di origine vegetale a base di cannabis secondo le indicazioni e le garanzie stabilite dall'Organismo statale per la cannabis, di cui al decreto ministeriale del 9 novembre 2015;
    per uso medico si intende l'assunzione di farmaci e preparati galenici a base di cannabis che il medico curante prescrive dopo la valutazione del paziente e la diagnosi, per una opportuna terapia;
    le finalità dell'intervento normativo sono le seguenti: regolamentare l'uso dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis, garantendone l'equità nell'accesso da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale; promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della cannabis ad uso medico; sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della cannabis, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di cannabis da parte dei pazienti,

impegna il Governo

a monitorare il numero effettivo di persone che accedono all'uso terapeutico della cannabis, garantendo il rigoroso anonimato nel rispetto della normativa sulla privacy ed utilizzando tali dati per meri studi statistici, e a riferire i suddetti dati alle Camere, rendendo altresì pubbliche tali informazioni attraverso i mezzi di comunicazione.
9/76-AR/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento A.C. T.U. 76 e abb. prevede l'utilizzazione della cannabis per uso terapeutico;
    in particolare, l'articolo 2 e l'articolo 3 del provvedimento in esame definiscono rispettivamente l'uso medico dei medicinali e preparazioni magistrali derivanti da cannabis e le modalità di prescrizione medica;
    secondo l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) costituisce reato la coltivazione senza autorizzazione di piante di marijuana, anche se tale coltivazione avviene per destinare ad uso personale la sostanza psicotropa così ricavata,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative che consentano la coltivazione personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque e la detenzione del prodotto da esse ottenuto per uso ricreativo e/o terapeutico.
9/76-AR/4Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del presente provvedimento prevede che il Ministero della salute, in qualità di Organismo statale per la cannabis, pubblichi nel proprio sito internet istituzionale i contributi che sono inviati con cadenza semestrale dall'Agenzia italiana del farmaco e dall'istituto superiore di sanità sullo stato delle evidenze scientifiche in materia di uso medico della cannabis;
    tale pubblicazione è finalizzata secondo l'articolo 7 alla promozione della conoscenza e alla diffusione di informazioni nei confronti dei medici e dei farmacisti sull'impiego dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis,

impegna il Governo

a garantire la massima diffusione e divulgazione dei contributi di AIFA e ISS, in forme non esclusivamente rivolte a medici e farmacisti.
9/76-AR/5Mazziotti di Celso, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti, prevede la possibilità di autorizzare soggetti alla coltivazione, ai sensi dell'articolo 27, e alla fabbricazione, ai sensi dell'articolo 32, di sostanze stupefacenti;
    la possibilità di conferire a un soggetto in possesso delle debite autorizzazioni quote di cannabis ad uso terapeutico, ai fini della trasformazione, è quindi da ritenersi pienamente in linea con le disposizioni vigenti;
    a tal proposito è inoltre opportuno richiamare la sentenza del TAR del Lazio del marzo 2017, in risposta a un ricorso dell'Associazione Luca Coscioni, che chiedeva l'annullamento del Decreto Ministeriale 9 novembre 2015 sulla base di un presunto monopolio dello Stabilimento di Firenze nella coltivazione di piante di cannabis deputati alla produzione di preparati di origine vegetale;
    proprio l'esistenza della autorizzazioni sopracitate ha portato il giudice amministrativo a respingere la tesi dell'esistenza di un monopolio. Poiché le norme autorizzanti sono le medesime, se il monopolio non sussiste dal punto di vista della coltivazione e della trasformazione del prodotto, mutatis mutandis esso non può configurarsi nel caso della trasformazione delle quote di cannabis a uso terapeutico importate ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Inoltre, dal punto di vista sostanziale, l'attribuzione del compito di trasformare le quote importate a un unico soggetto rischia di complicare l'accesso al prodotto finito da parte del paziente;
    l'articolo 6, comma 2, infatti giustifica il ricorso all'importazione con la necessità di assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale (oltre che a garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento);
    soltanto attraverso il coinvolgimento di altri operatori autorizzati dal Ministero e in possesso dello know-how per la produzione controllata e certificata della cannabis terapeutica sarà possibile raggiungere l'obiettivo condiviso da tutti di un pieno accesso ai prodotti cannabinoidi da parte dei pazienti. Tale opzione non mina, inoltre, il ruolo dello Stabilimento fiorentino, che potrà dedicare risorse ulteriori alle attività di ricerca e sviluppo della varietà di cannabis terapeutica,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la possibilità di conferire, ai fini della trasformazione, quote di cannabis ad uso terapeutico importate dall'estero ai soggetti autorizzati alla coltivazione e alla trasformazione ai sensi del testo unico in materia di stupefacenti, oltre allo Stabilimento farmaceutico di Firenze.
9/76-AR/6Mucci, Catalano, Galgano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    recentissime iniziative politico istituzionali di indirizzo sottoposte al Parlamento e dallo stesso adottate in danno all'interesse collettivo hanno accresciuto nell'opinione generale il sospetto che i promotori di tali iniziative abbiano agito in stato di ebrezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative, nel limite delle proprie competenze, volte a prevedere a qualsiasi livello di rappresentanza istituzionale, la decadenza dalla carica in caso di uso di sostanze stupefacenti, nonché il divieto di consumo di sostanze alcoliche nelle 12 ore antecedenti la convocazione delle sedute.
9/76-AR/7Gianluca Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è volto a regolamentare l'uso dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis, fissando criteri uniformi sul territorio nazionale. Si tratta quindi di una legge che si focalizza solo sull'uso terapeutico;
    l'articolo 10 del disegno di legge in esame assoggetta i medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture) all'aliquota IVA ridotta del 5 per cento;
    l'Italia, secondo l'Osservatorio europeo delle droghe Europa è seconda il per consumo di cannabis tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni. Il 31,9 per cento della popolazione adulta e il 27 per cento degli studenti tra i 15 e i 16 anni dichiarano di aver provato almeno una volta nella loro vita la cannabis e i suoi derivati. Gli oppioidi ad alto rischio vengono consumati dal 5,2 per cento della nostra popolazione: un dato che proietta l'Italia al quarto posto in Europa. Per quanto concerne il consumo di cocaina, i tre quarti delle richieste di trattamento per tale dipendenza in Europa arrivano da Spagna, Italia e Regno Unito. I nostri dati sono fermi al 2014, indicano che il 7,6 per cento della popolazione adulta ha fatto uso almeno una volta di cocaina, il 3,1 per cento di ecstasy e il 2,8 per cento di anfetamine. Il nostro tasso di mortalità indotta dalla droga tra gli adulti di età compresa tra i 15-64 anni è di 7.8 morti per milione;
    sul mercato si è assistito all'introduzione di una pluralità di nuove droghe sintetiche. Queste sostanze sono immesse sul mercato da nuove organizzazioni criminali usando, principalmente, Internet o, in misura minore « smart shop», pubblicizzandole come sali da bagno, incensi, fertilizzanti, prodotti naturali, erbe mediche, e così via. Si è al cospetto di potenti molecole chimiche di sintesi vendute sotto mentite spoglie, delle quali molte volte lo stesso acquirente non conosce l'esatta composizione;
    l'aumento dell'uso di oppiodi ad alto rischio e la continua evoluzione di droghe sintetiche deve far riflettere sulla necessità di adottare nuove forme di prevenzione più precoci e più selettive per ogni dipendenza. La priorità per il Governo deve essere quella di prevenire precocemente il consumo soprattutto negli adolescenti sviluppando consapevolezza e modelli educativi verso stili di vita sani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare una quota parte dei proventi derivanti dalla tassazione dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis ad interventi informativi, educativi, preventivi, curativi e riabilitativi, realizzati dalle istituzioni scolastiche e sanitarie e rivolti a consumatori di droghe e tossicodipendenti.
9/76-AR/8Galgano, Molea, Mucci, Catalano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula, introduce misure volte a disciplinare l'utilizzazione della cannabis per il solo uso terapeutico, e a regolamentare l'uso dei medicinali a base di cannabis, garantendone l'equità nell'accesso da parte dei pazienti;
    l'articolo 9 del testo in esame, prevede in particolare che le università e le società medico-scientifiche possono promuovere, nell'ambito delle attività di ricerca, studi pre-clinici, clinici, sull'uso appropriato dei medicinali di origine vegetale a base di cannabis;
    sempre nell'ambito delle attività di ricerca, possono essere promossi studi di tecnica farmaceutica presso le università, e studi di genetica delle varietà vegetali di cannabis presso gli istituti di ricerca;
    affinché dette attività di ricerca sui medicinali e sulle varietà vegetali a base di cannabis, possano essere pienamente avviate, evitando il rischio che rimangano sostanzialmente «lettera morta», è però necessario prevedere lo stanziamento di adeguate e mirate risorse economiche;
    pur rimanendo nell'ambito previsto dal provvedimento in esame, ossia l'utilizzazione della cannabis per il solo uso terapeutico, è altresì importante dare la possibilità ai pazienti, anche in forma associata, di coltivare la cannabis per il solo uso personale terapeutico,

impegna il Governo:

   a stanziare adeguate risorse economiche volte a contribuire al finanziamento delle attività di ricerca dei medicinali a base di cannabis e degli studi di genetica delle varietà vegetali di cannabis;
   a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, la non punibilità per la coltivazione a uso personale terapeutico della cannabis, anche in forma associata, e conseguentemente a regolamentarne il suo utilizzo per dette finalità.
9/76-AR/9Fossati, Murer, Sannicandro, Fontanelli, Leva, Rostan, Nicchi, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    dietro prescrizione medica, è possibile acquistare cannabis a scopo terapeutico nelle farmacie, nelle Asl e negli ospedali, si può scegliere tra cinque diversi preparati importati dall'Olanda che sono più costose e la Fm2, l'unica varietà prodotta in Italia dall'istituto Farmaceutico militare di Firenze;
    nel 2014, con un protocollo di intesa tra Ministero della Difesa e della Salute che ha affidato all'istituto Farmaceutico militare di Firenze è cominciata la produzione di cannabis terapeutica: tra gli obiettivi c’è anche quello di evitare i costi dell'esportazione e garantire che la materia prima sia sempre disponibile, secondo le stime dell'istituto fiorentino, il fabbisogno è passato dai 20 chilogrammi tra il 2014 e il 2016 agli oltre cento dello scorso anno;
    la produzione di cannabis medicale da parte dell'istituto Farmaceutico militare di Firenze, si basa sulla presentazione delle richieste indicanti il fabbisogno presentate dalle singole Regioni, il problema è che non tutte le Regioni comunicano i dati al database nazionale;
    con decreto del Ministero della salute del 23 marzo 2017 Modifica dell'allegato A del decreto 18 agosto 1993, recante: «Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali» è stato stabilito il prezzo della cannabis: il costo massimo deve stare tra gli 8,50 e i 9 euro per grammo per uniformare le spese a cui sono sottoposti i malati, purtroppo così facendo molte farmacie hanno smesso di rifornirsi in quanto i costi di approvvigionamento sono troppo elevati e non rendono remunerativo l'investimento, rendendo più difficoltoso per i malati trovare la cannabis medicale o mettendoli nella situazione di dover sostenere un esborso molto più cospicuo, e non sempre sostenibile, per rifornirsi della cannabis olandese;
    per cercare di risolvere quanto su scritto, il Trentino Alto Adige, con delibera regionale ha alzato il prezzo della cannabis terapeutica a 12 euro al grammo, lasciando così un margine di guadagno alle farmacie;
    è competenza poi delle Regioni decidere quali patologie rientrano nella distribuzione gratuita e quali no e questo crea delle disparità di trattamento nei malati che ne devono usufruire per varie patologie secondo le regioni di appartenenza, infatti la mutuabilità spetta alle regioni con tutte le incongruenze che ne conseguono;
    in base alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 giugno 1990, n. 162, sulle attribuzioni del Ministero della sanità, il Ministro «concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione l'impiego il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonché quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis;»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, considerando la possibilità di intraprendere, attraverso ulteriori iniziative normative, un percorso di valutazione di fattibilità, sentito l'istituto Farmaceutico militare di Firenze, per individuare nelle singole regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, altre strutture ritenute idonee, da autorizzare alla coltivazione di quote di cannabis oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze stesso.
9/76-AR/10Plangger.