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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 14 novembre 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 14 novembre 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Cenni, Censore, Antimo Cesaro, Cirielli, Coppola, D'Alia, Dal Moro, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Giorgia Meloni, Meta, Migliore, Nicoletti, Orfini, Orlando, Paglia, Pes, Picchi, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rughetti, Ruocco, Sanga, Sani, Sandra Savino, Scalfarotto, Sereni, Sibilia, Sottanelli, Tabacci, Tancredi, Taranto, Turco, Valeria Valente, Vazio, Velo, Vignali, Villarosa, Zanetti, Zoggia.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Cenni, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, D'Alia, Dal Moro, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Giorgia Meloni, Meta, Migliore, Monchiero, Nicoletti, Orfini, Orlando, Paglia, Pes, Picchi, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rossomando, Rughetti, Ruocco, Sanga, Sani, Sandra Savino, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sibilia, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Tancredi, Taranto, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Vazio, Velo, Vignali, Villarosa, Villecco Calipari, Zanetti, Zoggia.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 10 novembre 2017 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   ZARDINI: «Modifiche all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti l'efficacia della copertura assicurativa nei casi di uso condiviso di veicoli privati» (4733);
   MINARDO: «Modifiche all'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, e altre disposizioni in materia di realizzazione di orti sociali urbani» (4734).

  In data 13 novembre 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   CASTELLI ed altri: «Introduzione dell'articolo 17-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la valutazione degli effetti economico-sociali di disposizioni legislative aventi conseguenze finanziarie» (4735).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE OTTOBRE: «Modifiche all'articolo 138 della Costituzione concernenti la procedura per l'approvazione delle leggi costituzionali» (3070).

   II Commissione (Giustizia):
  BRUNETTA: «Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'ergastolo» (1845) Parere delle Commissioni I e V;
  BRUNETTA: «Abrogazione di disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati» (1848) Parere delle Commissioni I, V e XI;
  BRUNETTA: «Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e all'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di separazione delle carriere dei magistrati» (1849) Parere delle Commissioni I e V;
  BRUNETTA: «Modifica all'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati derivante dall'attività di interpretazione di norme di diritto o di valutazione del fatto e delle prove» (1851) Parere delle Commissioni I, V e XIV;
  BRUNETTA: «Abrogazione dell'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, concernente il giudizio di ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie» (1852) Parere delle Commissioni I e V;
  SCHIRÒ: «Istituzione di un fondo di solidarietà per la tutela del coniuge economicamente debole» (2230) Parere delle Commissioni I, V e XII;
  MORANI: «Modifica all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di soppressione del rito speciale per la trattazione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300» (2336) Parere delle Commissioni I, V e XI;
  ANDREA MAESTRI ed altri: «Modifica dell'articolo 53 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche» (4704) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   III Commissione (Affari esteri):
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013» (4716) Parere delle Commissioni I, II, IV, V e X;
  Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016” (4717) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VII, X e XIV.

   V Commissione (Bilancio):
  CASO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul debito pubblico» (4613) Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni).

   VI Commissione (Finanze):
  GALAN: «Modifica dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di cessione delle partecipazioni nelle società bancarie conferitarie da parte delle fondazioni» (2335) Parere delle Commissioni I, II, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):
  DI BENEDETTO ed altri: «Introduzione degli articoli 1-bis e 1-ter del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, concernenti l'insegnamento della storia del contrasto del fenomeno mafioso nelle scuole primarie e secondarie e l'istituzione del “Premio per il coraggio della verità”» (4494) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  MARROCU: «Introduzione della pratica musicale e canora nelle scuole primarie» (4673) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  PANNARALE ed altri: «Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, concernenti l'abolizione del numero chiuso o programmato per l'immatricolazione presso le università, e altre disposizioni per l'assunzione di personale docente universitario» (4695) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII e XIV;
  MALPEZZI ed altri: «Disposizioni concernenti la vigilanza degli istituti scolastici sull'uscita degli allievi minori di quattordici anni» (4715) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):
  SPESSOTTO ed altri: «Istituzione dell'Agenzia investigativa per la sicurezza dei trasporti» (4276) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  GIORGIA MELONI: «Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale» (3159) Parere delle Commissioni I e V;
  CIPRINI ed altri: «Disposizioni in materia di lavoro occasionale e accessorio. Istituzione della piattaforma digitale per la stipulazione di contratti telematici con contabilità semplificata» (4481) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  PREZIOSI ed altri: «Disposizioni in materia di lavoro e di formazione al lavoro delle persone detenute» (4589) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):
  OTTOBRE: «Modifica all'articolo 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in materia di privatizzazione dei comitati locali dell'Associazione italiana della Croce rossa delle province autonome di Trento e di Bolzano» (2513) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  MASSIMILIANO BERNINI: «Modifica all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, in materia di differimento di termini per il versamento del prezzo relativo al trasferimento di fondi con diritto di prelazione» (3226) Parere delle Commissioni I, II e V.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, in data 13 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  Sentenza n. 232 del 26 settembre-8 novembre 2017 (Doc. VII, n. 894),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge della Regione siciliana 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), nella parte in cui consente di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, tutti gli interventi inerenti agli impianti ad energia rinnovabile di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) senza fare salvo il previo espletamento della verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare, qualora prevista;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1 e 3, della legge della Regione siciliana n. 16 del 2016, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che «[...] il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda» (comma 1) e non anche a quella vigente al momento della realizzazione dell'intervento; e nella parte in cui si pone «un meccanismo di silenzio-assenso che discende dal mero decorso del termine di novanta giorni» (comma 3) dalla presentazione dell'istanza al fine del rilascio del permesso in sanatoria;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, commi 1 e 3, della legge della Regione siciliana n. 16 del 2016;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 4, della legge della Regione siciliana n. 16 del 2016, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 4, della legge della Regione siciliana n. 16 del 2016, promosse, in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla VIII Commissione (Ambiente);

  Sentenza n. 234 del 10 ottobre-10 novembre 2017 (Doc. VII, n. 895),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, della legge della Regione Umbria 17 agosto 2016, n. 10, recante «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)»;
    dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, della medesima legge regionale n. 10 del 2016:
   alla XII Commissione (Affari sociali);

  Sentenza n. 235 dell'11 ottobre-10 novembre 2017 (Doc. VII, n. 896),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali):
   alla V Commissione (Bilancio).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
  Sentenza n. 236 del 10 ottobre-10 novembre 2017 (Doc. VII, n. 897),
   con la quale:
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 3 e 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise e dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 2, 3 e 6, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 114 del 2014, in riferimento agli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione, e del comma 4 dello stesso articolo in relazione all'articolo 2 della Costituzione, sollevata dal TAR Campania;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionali dell'articolo 9, commi 3 e 6, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevate dal TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in riferimento agli articoli 3, 23 e 53, della Costituzione, e dal TAR Puglia in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 2, 4 e 8, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevata dal TAR Campania in riferimento agli articoli 35, 42 e 97 della Costituzione;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevata dal TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevate dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, dal TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, dal TAR Puglia, dal TAR Molise e dal TAR Campania, in riferimento all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 2 e 4 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevate dal TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, dal TAR Puglia, dal TAR Molise e dal TAR Campania, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevate dal TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria e dal TAR Campania, in riferimento agli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione, e dal TAR Puglia in riferimento agli articoli 3 e 53, della Costituzione;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 2, 4 e 8 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevate dal TAR Puglia, in riferimento agli articoli 3, 25 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e dal TAR Campania, in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6 della CEDU e all'articolo 1 del Protocollo addizionale alla richiamata Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e ratificato con la stessa legge n. 848 del 1955;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 2, 4 e 8 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sollevata dal TAR Campania in riferimento all'articolo 36, della Costituzione:
   alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Sentenza n. 237 dell'11 ottobre-10 novembre 2017 (Doc. VII, n. 898),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli articoli 79, 103, 104 e 107 dello Statuto speciale, al principio dell'accordo in materia finanziaria e al principio di leale collaborazione;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge n. 164 del 2016, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli articoli 48 e 49 dello Statuto speciale e al principio dell'accordo in materia finanziaria;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 164 del 2016, promossa dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione Veneto in riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale);
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 164 del 2016, promossa dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in riferimento agli articoli 79 e 104 dello Statuto speciale;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge n. 164 del 2016, promossa dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in riferimento al principio di leale collaborazione;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 164 del 2016, promossa dalle Regioni Lombardia, Liguria e Veneto, in riferimento al principio di leale collaborazione:
   alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 10 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione La Quadriennale di Roma, per l'esercizio 2016. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 575).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzata, in data 3 agosto 2017, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 2 e 30 ottobre e 6 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 8 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1997, n. 135, le relazioni, presentate dal comune e dalla città metropolitana di Napoli e dal comune di Palermo, sui programmi di lavoro e sulle opere pubbliche intrapresi nell'anno 2016 e finanziati con i contributi erariali di cui al medesimo articolo 3, comma 1, relativi a lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana.

  Queste relazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 9 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, concernente un regime sperimentale di accesso alla pensione anticipata di anzianità per le lavoratrici, aggiornata al 31 agosto 2017 (Doc. CCXLVIII, n. 2).

  Questa relazione è stata trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 9 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, la relazione sull'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero dei lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate, aggiornata al 31 ottobre 2017 (Doc. CCXXX, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 9 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) (COM(2017) 385 final).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 9 novembre 2017, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o atti preordinati alla formulazione degli stessi:
   Relazione concernente il seguito del documento finale della VII Commissione (Cultura) della Camera (atto Camera Doc. XVIII, n. 88) e della risoluzione della 7a Commissione (Istruzione) del Senato (atto Senato Doc. XVIII, n. 222) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) (COM(2017) 385 final).

  Questo documento è trasmesso alla VII Commissione (Cultura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 9, 10 e 13 novembre 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (COM(2017) 537 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 10 novembre 2017;
   Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian, in merito all'adozione del suo regolamento interno (COM(2017) 588 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 588 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione degli accordi di libero scambio – 1o gennaio 2016-31 dicembre 2016 (COM(2017) 654 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (COM(2017) 656 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 656 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Valutazione della necessità di riesaminare il regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (COM(2017) 658 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2017) 659 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale sulle politiche di aiuto umanitario dell'Unione europea e sulla loro attuazione nel 2016 (COM(2017) 662 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 9 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla comunicazione recante il programma di lavoro della Commissione per il 2018 – Un programma per un'Unione più unita, più forte e più democratica (COM(2017) 650 final), già trasmessa dalla Commissione europea e inviata a tutte le Commissioni permanenti in data 7 novembre 2017, nonché sui seguenti documenti, già trasmessi dalla medesima Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul completamento dell'Unione bancaria (COM(2017) 592 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione per rafforzare la preparazione contro i rischi per la sicurezza di natura chimica, biologica, radiologica e nucleare (COM(2017) 610 final);
   Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2017) 637 final);
   Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (COM(2017) 645 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Completare il programma «Legiferare meglio»: soluzioni migliori per conseguire risultati migliori (COM(2017) 651 final).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 6 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (476).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 dicembre 2017.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 10 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 10), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2018-2022 (477).

  Questa richiesta è assegnata, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 dicembre 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: DECARO ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ IN BICICLETTA E LA REALIZZAZIONE DELLA RETE NAZIONALE DI PERCORRIBILITÀ CICLISTICA (A.C. 2305-A/R) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: REALACCI ED ALTRI; BRATTI ED ALTRI; CRISTIAN IANNUZZI ED ALTRI; SCOTTO ED ALTRI; BUSTO ED ALTRI (A.C. 73-111-2566-2827-3166)

A.C. 2305-A/R – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 2305-A/R – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: rispettive competenze aggiungere le seguenti: , nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e);

  Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1:
    1) al primo periodo, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti inserire le seguenti:, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: dei trasporti e della logistica inserire le seguenti: ed è adottato in coerenza: a) con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) con i programmi per la mobilità sostenibile finanziati a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017;
   al comma 3:
    1) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nei limiti delle risorse di cui alla lettera e);
    2) alla lettera d), sopprimere le parole da: , anche attraverso fino alla fine della lettera;
    3) sostituire la lettera e) con la seguente: e) la definizione del quadro, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, delle risorse finanziarie pubbliche e private di cui all'articolo 12, da ripartire per il finanziamento degli interventi previsti nel medesimo Piano generale, nonché in quelli indicati nei piani della mobilità ciclistica delle regioni, dei comuni, delle città metropolitane e delle province di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7;
    4) sopprimere la lettera f);
    5) alla lettera g), dopo le parole: relative infrastrutture, nonché inserire le seguenti: a promuovere;
    6) alla lettera i), dopo le parole: la definizione inserire le seguenti:, nei limiti delle risorse di cui alla lettera e),;
   al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
    1) sostituire il primo periodo con il seguente: Il Piano generale della mobilità ciclistica può essere aggiornato annualmente anche al fine di tenere conto delle ulteriori risorse eventualmente rese disponibili ai sensi della legislazione nel frattempo intervenuta;
    2) al terzo periodo, dopo le parole: In sede di aggiornamento inserire le seguenti: del Piano generale della mobilità ciclistica,;

  Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole da: composta dalle ciclovie fino a nella Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» con le seguenti: , denominata «Bicitalia», costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea «EuroVelo». Essa è composta dalle ciclovie di interesse nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), compresi i relativi accessori e pertinenze, dedicate ai ciclisti e, in generale, agli utenti non motorizzati. Le infrastrutture della Rete ciclabile nazionale;
   al comma 2:
    1) sostituire le parole da: è costituita fino a: le seguenti caratteristiche con le seguenti: è individuata nell'ambito del Piano generale della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 sulla base dei seguenti criteri:
    2) sopprimere la lettera m);
   al comma 3:
    1) sostituire le parole:
le modalità di realizzazione e di gestione con le seguenti: gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione;
    2) sostituire le parole: a valere sulle risorse di cui all'articolo 12 con le seguenti: nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti;
   al comma 6, sostituire le parole da: e mediante la piattaforma fino alla fine del comma con le seguenti:, approvano i progetti e provvedono a inviarli entro un mese dall'approvazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
   al comma 7, sostituire le parole da: si intendono fino alla fine del comma, con le seguenti: sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data del loro ricevimento, salvo che i predetti progetti risultino difformi dalle indicazioni contenute nel Piano generale della mobilità ciclistica o nel relativo quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e nei suoi eventuali aggiornamenti. In caso di difformità, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunica alla regione le motivazioni della mancata approvazione del progetto, richiedendone la modifica alla regione stessa.
   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. La regione trasmette il progetto conseguentemente modificato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro due mesi dalla comunicazione della mancata approvazione. Esso si intende approvato, salvo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non lo respinga espressamente entro i trenta giorni successivi alla ricezione;
   sopprimere il comma 9;

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5;

  Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: proprie competenze inserire le seguenti: e nel rispetto del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti, e dopo le parole: dei trasporti e della logistica inserire le seguenti: e con il Piano nazionale della mobilità ciclistica;
   sopprimere il comma 2;
   al comma 3, lettera h), sostituire le parole: la realizzazione con le seguenti: l'eventuale realizzazione;
   al comma 4, sostituire le parole: Per consentire l'effettiva con le seguenti: Per promuovere la e sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   sopprimere il comma 5;
   al comma 6, sostituire le parole da: le modalità di realizzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione della rete regionale di percorribilità ciclistica e i relativi costi, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti;
   sopprimere il comma 8;

  Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: definiscono con le seguenti: adottano, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti,;
   al comma 2:
    1) alla lettera a), sostituire le parole:, tale da garantire l'attraversamento e il con le seguenti: destinata all'attraversamento e al e sostituire le parole: le modalità e i tempi per realizzare tali infrastrutture con le seguenti: gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione di tali infrastrutture;
    2) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole:, tale da garantire una capillare distribuzione;
    3) alla lettera d), sostituire le parole: necessari ad assicurare la con le seguenti: volti alla;
    4) alla lettera f), sostituire la parola: puntuali con le seguenti: che possono essere realizzati;
    5) alla lettera g), sopprimere la parola: annuali e dopo la parola: metropolitana aggiungere le seguenti:, nel triennio di riferimento,;
    6) alla lettera h), sostituire le parole: le azioni con le seguenti: eventuali azioni;
    7) alla lettera i), sostituire la parola: necessari con la seguente: finalizzati;
    8) alla lettera n), sostituire le parole: le azioni con le seguenti: eventuali azioni;
    9) alla lettera p), sostituire le parole: le attività con le seguenti: eventuali attività;
    10) alla lettera q), sostituire la parola: pluriennale con la seguente: triennale e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti;
   sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, attraverso i rispettivi uffici per la mobilità ciclistica e sostituire le parole da: anche mediante fino alla fine del comma con le seguenti: nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti;
   al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, anche mediante l'istituzione di un apposito ufficio per la mobilità ciclistica,;

  Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni;
   al comma 1, sostituire la parola: prevedono con le seguenti: possono prevedere;
   sopprimere i commi 6 e 7.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

  Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:
  1. Per la definizione del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), concorrono:
   a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   b) le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate ai programmi per la mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017;
   c) le risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, ove prevedano misure rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci;
   d) gli eventuali proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti, le donazioni e altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.

  Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1:
    1) all'alinea, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno;
    2) alla lettera a), sopprimere le parole: e alla legge 19 ottobre 1998, n. 366;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.10, 1.21, 1.23, 2.10, 2.11, 2.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 4.13, 4.20, 4.22, 5.1, 5.3, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 6.10, 6.11, 7.13, 8.20, 8.21, 9.11, 9.12, 9.20, 12.10, 12.11, 12.20, 13.10 e sugli articoli aggiuntivi 2.010, 4.010, 13.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2305-A/R – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

  1. La presente legge persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l'attività turistica.
  2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito delle rispettive competenze e in conformità con la disciplina generale dei trasporti e del governo del territorio, perseguono l'obiettivo di cui al comma 1, in modo da rendere lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle politiche della mobilità in tutto il territorio nazionale e da pervenire a un sistema generale e integrato della mobilità, sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale, accessibile a tutti i cittadini.
  3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Oggetto e finalità).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, in coerenza con il Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di cui all'articolo 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con il Piano straordinario della mobilità turistica, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e secondo quanto previsto dalla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di ferrovie turistiche.
1. 20. Busto, Realacci.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   
1-bis. La presente legge persegue altresì l'obiettivo di realizzare una rete nazionale di mobilità dolce che favorisca il turismo, il tempo libero, l'attività fisica delle persone e la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali. A tal fine si provvede in via prioritaria attraverso il riuso, il recupero, la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate, salvaguardando la possibilità della loro riconversione all'uso originario, anche per la valorizzazione di itinerari di rilevante valore storico e culturale, promuovendo una nuova multifunzionalità della rete stradale e il ripristino della rete ferroviaria complementare e garantendo l'implementazione dell'offerta turistica del territorio e una più diffusa fruizione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo, comma 2, sostituire le parole da:
l'obiettivo fino a: ciclistica con le seguenti: gli obiettivi di cui al presente articolo, in modo da rendere lo sviluppo della mobilità ciclistica, della mobilità dolce;
   all'articolo 5:

    al comma 1, alinea, dopo le parole: mobilità ciclistica aggiungere le seguenti: e dolce;
    al comma 2, primo periodo, dopo le parole: mobilità ciclistica aggiungere le seguenti: e dolce;
    alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e dolce;
    al titolo, aggiungere, in fine, le parole: e mobilità dolce.
1. 10. Busto, De Lorenzis, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

  All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: rispettive competenze aggiungere le seguenti: , nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e);

  Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1:
    1) al primo periodo, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti inserire le seguenti:, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: dei trasporti e della logistica inserire le seguenti: ed è adottato in coerenza: a) con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) con i programmi per la mobilità sostenibile finanziati a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017;
   al comma 3:
    1) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nei limiti delle risorse di cui alla lettera e);
    2) alla lettera d), sopprimere le parole da: , anche attraverso fino alla fine della lettera;
    3) sostituire la lettera e) con la seguente: e) la definizione del quadro, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, delle risorse finanziarie pubbliche e private di cui all'articolo 12, da ripartire per il finanziamento degli interventi previsti nel medesimo Piano generale, nonché in quelli indicati nei piani della mobilità ciclistica delle regioni, dei comuni, delle città metropolitane e delle province di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7;
    4) sopprimere la lettera f);
    5) alla lettera g), dopo le parole: relative infrastrutture, nonché inserire le seguenti: a promuovere;
    6) alla lettera i), dopo le parole: la definizione inserire le seguenti:, nei limiti delle risorse di cui alla lettera e),;
   al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
    1) sostituire il primo periodo con il seguente: Il Piano generale della mobilità ciclistica può essere aggiornato annualmente anche al fine di tenere conto delle ulteriori risorse eventualmente rese disponibili ai sensi della legislazione nel frattempo intervenuta;
    2) al terzo periodo, dopo le parole: In sede di aggiornamento inserire le seguenti: del Piano generale della mobilità ciclistica,;

  Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole da: composta dalle ciclovie fino a nella Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» con le seguenti: , denominata «Bicitalia», costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea «EuroVelo». Essa è composta dalle ciclovie di interesse nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), compresi i relativi accessori e pertinenze, dedicate ai ciclisti e, in generale, agli utenti non motorizzati. Le infrastrutture della Rete ciclabile nazionale;
   al comma 2:
    1) sostituire le parole da: è costituita fino a: le seguenti caratteristiche con le seguenti: è individuata nell'ambito del Piano generale della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 sulla base dei seguenti criteri:
    2) sopprimere la lettera m);
   al comma 3:
    1) sostituire le parole:
le modalità di realizzazione e di gestione con le seguenti: gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione;
    2) sostituire le parole: a valere sulle risorse di cui all'articolo 12 con le seguenti: nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti;
   al comma 6, sostituire le parole da: e mediante la piattaforma fino alla fine del comma con le seguenti:, approvano i progetti e provvedono a inviarli entro un mese dall'approvazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
   al comma 7, sostituire le parole da: si intendono fino alla fine del comma, con le seguenti: sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data dei loro ricevimento, salvo che i predetti progetti risultino difformi dalle indicazioni contenute nel Piano generale della mobilità ciclistica o nel relativo quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e nei suoi eventuali aggiornamenti. In caso di difformità, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunica alla regione le motivazioni della mancata approvazione del progetto, richiedendone la modifica alla regione stessa.
   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. La regione trasmette il progetto conseguentemente modificato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro due mesi dalla comunicazione della mancata approvazione. Esso si intende approvato, salvo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non lo respinga espressamente entro i trenta giorni successivi alla ricezione;
   sopprimere il comma 9;

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5;

  Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: proprie competenze inserire le seguenti: e nel rispetto del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti, e dopo le parole: dei trasporti e della logistica inserire le seguenti: e con il Piano nazionale della mobilità ciclistica;
   sopprimere il comma 2;
   al comma 3, lettera h), sostituire le parole: la realizzazione con le seguenti: l'eventuale realizzazione;
   al comma 4, sostituire le parole: Per consentire l'effettiva con le seguenti: Per promuovere la e sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   sopprimere il comma 5;
   al comma 6, sostituire le parole da: le modalità di realizzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione della rete regionale di percorribilità ciclistica e i relativi costi, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti;
   sopprimere il comma 8;

  Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: definiscono con le seguenti: adottano, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti,;
   al comma 2:
    1) alla lettera a), sostituire le parole:, tale da garantire l'attraversamento e il con le seguenti: destinata all'attraversamento e al e sostituire le parole: le modalità e i tempi per realizzare tali infrastrutture con le seguenti: gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione di tali infrastrutture;
    2) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole:, tale da garantire una capillare distribuzione;
    3) alla lettera d), sostituire le parole: necessari ad assicurare la con le seguenti: volti alla;
    4) alla lettera f), sostituire la parola: puntuali con le seguenti: che possono essere realizzati;
    5) alla lettera g), sopprimere la parola: annuali e dopo la parola: metropolitana aggiungere le seguenti:, nel triennio di riferimento,;
    6) alla lettera h), sostituire le parole: le azioni con le seguenti: eventuali azioni;
    7) alla lettera i), sostituire la parola: necessari con la seguente: finalizzati;
    8) alla lettera n), sostituire le parole: le azioni con le seguenti: eventuali azioni;
    9) alla lettera p), sostituire le parole: le attività con le seguenti: eventuali attività;
    10) alla lettera q), sostituire la parola: pluriennale con la seguente: triennale e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti;
   sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, attraverso i rispettivi uffici per la mobilità ciclistica e sostituire le parole da: anche mediante fino alla fine del comma con le seguenti: nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti;
   al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, anche mediante l'istituzione di un apposito ufficio per la mobilità ciclistica,;

  Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni;
   al comma 1, sostituire la parola: prevedono con le seguenti: possono prevedere;
   sopprimere i commi 6 e 7.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

  Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:
  1. Per la definizione del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), concorrono:
   a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   b) le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate ai programmi per la mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017;
   c) le risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, ove prevedano misure rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci;
   d) gli eventuali proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti, le donazioni e altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.

  Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1:
    1) all'alinea, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno;
    2) alla lettera a), sopprimere le parole: e alla legge 19 ottobre 1998, n. 366;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: anche con diverse abilità.
1. 22. Galgano, Mucci, Menorello, Catalano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis: La rete ciclabile nazionale di cui all'articolo 4 è sviluppata in coerenza con la rete nazionale di mobilità dolce;

  Conseguentemente:
   all'articolo 2:
    al comma 1:
     sostituire la lettera
c) con la seguente:
   c) «vie verdi (greenways)»: vie di comunicazione riservate esclusivamente a spostamenti non motorizzati, aventi caratteristiche tali da garantirne un utilizzo facile e sicuro per gli utenti di tutte le capacità e abilità, la cui realizzazione avviene prioritariamente con il riutilizzo delle alzaie dei canali ed il recupero delle linee ferroviarie dismesse;
     dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
   g-bis) «mobilità dolce»: le forme di mobilità lenta finalizzate alla fruizione del territorio, dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio, all'attività ricreativa, con particolare attenzione ai disabili, ai minori e agli anziani, caratterizzate da un'elevata sostenibilità ambientale;
   g-ter) «rete nazionale della mobilità dolce»: il sistema di percorsi, costituito da percorsi pedonali e per utenti a mobilità ridotta, percorsi ciclabili, percorsi equestri, cammini storici, percorsi religiosi, strade bianche, tratturi e mulattiere di interesse storico, culturale, naturalistico, paesaggistico, strade locali a basso traffico, ferrovie turistiche, percorsi velo-rail per ferrocicli, sedimi di ferrovie dismesse, alzaie lungo fiumi e canali, aree vallive ed altre tipologie di percorsi che realizzano gli obiettivi della mobilità dolce;
    al comma 2, comma 2, lettera c), sopprimere la parola: ciclabili;
    all'articolo 4, comma 2, lettera e), sopprimere la parola: ciclabili;

   dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Individuazione della Rete nazionale della mobilità dolce). – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, effettua, in coerenza con il Piano strategico nazionale di sviluppo del turismo e con il Piano straordinario della mobilità turistica, la ricognizione della rete nazionale della mobilità dolce. Con la medesima procedura la rete della mobilità dolce è aggiornata con cadenza triennale.
  2. Ai fini della ricognizione di cui al comma 1, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:
   a) tiene conto delle banche dati già disponibili e dei censimenti già effettuati;
   b) individua i nodi di interscambio con altri sistemi di trasporto e la possibile integrazione con il sistema dei trasporti locali, con le ferrovie turistiche e con la rete dell'ospitalità diffusa;
   c) effettua un coordinamento con le regioni e con gli altri enti territoriali e locali;
   d) può promuovere collaborazioni con università ed istituti di ricerca, associazioni di utenti, di volontariato e del terzo settore, ed anche degli operatori del settore turistico e culturale;
   e) inserisce nella rete nazionale della mobilità dolce le ciclovie facenti parte della rete ciclabile nazionale «Bicitalia»;

  3. Entro sei mesi dalla ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida della mobilità dolce. Con la medesima procedura le linee guida sono aggiornate con cadenza triennale;
  4. Le linee guida di cui al comma 3 definiscono gli indirizzi tecnici ed amministrativi per la realizzazione della rete della mobilità dolce, nonché gli aspetti finanziari connessi, con particolare riferimento all'affidamento delle opere in fase di realizzazione o di gestione a soggetti senza fini di lucro, privilegiando gli enti o le associazioni che operano sul territorio. In caso di affidamento a soggetti senza fini di lucro possono concorrere al finanziamento per la realizzazione ovvero per la gestione delle opere anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di aziende private, i lasciti, le donazioni e altri atti di liberalità, finalizzati alla realizzazione della rete nazionale della mobilità dolce;
   all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: territorio regionale aggiungere le seguenti:, l'integrazione con la rete nazionale della mobilità dolce e con le reti regionali, ove esistenti;
   all'articolo 7, comma 2, lettera c), sopprimere la parola: ciclabili;
   dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
  Art. 12-bis. – (Comitato dei Ministri). – 1. Al fine di favorire il coordinamento istituzionale finalizzato a monitorare la ricognizione della rete della mobilità dolce e ottimizzarne la promozione a livello nazionale ed internazionale, è istituito un Comitato di Ministri presieduto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e composto dal Ministro dei trasporti e delle infrastrutture e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. La partecipazione al Comitato può essere delegata a sottosegretari di Stato.
  3. Ai lavori del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle regioni e degli enti locali nonché rappresentanti delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative che per natura e statuto sono affini agli obiettivi della presente legge.
  4. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
  5. Il Comitato presenta nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis, nonché in occasione di ogni suo aggiornamento triennale, una relazione alle Camere sugli esiti della ricognizione della rete nazionale della mobilità dolce.
   sostituire il Titolo con il seguente: Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta, l'individuazione della rete della mobilità dolce e la realizzazione della rete ciclabile nazionale.
1. 21. Busto, Realacci.

A.C. 2305-A/R – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge si intende per:
   a) «ciclovia»: un itinerario che consenta il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti o infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole e sicura;
   b) «rete cicloviaria»: l'insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro, descritti, segnalati e legittimamente percorribili dal ciclista senza soluzioni di continuità;
   c) «via verde ciclabile» o «greenway»: pista o strada ciclabile in sede propria sulla quale non è consentito il traffico motorizzato;
   d) «sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive, dove è ammessa la circolazione delle biciclette;
   e) «strada senza traffico»: strade con traffico motorizzato inferiore a cinquanta veicoli al giorno di media annua;
   f) «strada a basso traffico»: strade con traffico motorizzato inferiore a cinquecento veicoli al giorno di media annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;
   g) «strada 30»: strada urbana o extraurbana sottoposta a limite di velocità di 30 chilometri orari o limite inferiore, segnalata con le modalità di cui all'articolo 135, comma 14, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; è considerata «strada 30» anche la strada extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri riservata ai veicoli non a motore, eccetto quelli autorizzati, e sottoposta a limite di velocità di 30 chilometri orari.

  2. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza sono qualificati come ciclovie gli itinerari che comprendono una o più delle seguenti categorie:
   a) le piste o corsie ciclabili, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 39), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 140, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
   b) gli itinerari ciclopedonali, come definiti dall'articolo 2, comma 3, lettera F-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   c) le vie verdi ciclabili;
   d) i sentieri ciclabili o i percorsi natura;
   e) le strade senza traffico e a basso traffico;
   f) le strade 30;
   g) le aree pedonali, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   h) le zone a traffico limitato, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 54), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   i) le zone residenziali, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 58), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Definizioni).

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
«vie verdi (greenways)»: vie di comunicazione riservate esclusivamente a spostamenti non motorizzati, sviluppate in modo integrato al fine di migliorare l'ambiente e la qualità della vita nei territori attraversati, aventi caratteristiche di larghezza, pendenza e pavimentazione tali da garantirne un utilizzo facile e sicuro, la cui realizzazione avviene prioritariamente con il riutilizzo delle alzaie dei canali ed il recupero delle linee ferroviarie dismesse;
2. 10. Busto, De Lorenzis, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

  Al comma 1), dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
   h) «mobilità dolce»: le forme di mobilità lenta finalizzate alla fruizione del territorio, dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio, caratterizzate da un'elevata sostenibilità ambientale;
   i) «rete nazionale della mobilità dolce»: il sistema di percorsi dedicati alla mobilità dolce costituito da percorsi ciclabili, cammini, ferrovie e servizi ferroviari turistici, cicloferro, per la cui realizzazione si utilizza prioritariamente il recupero e il riutilizzo delle seguenti infrastrutture: ferrovie dismesse, strade rurali, strade bianche, tratturi, strade locali a basso traffico, percorsi pedonali e mulattiere di interesse storico, culturale, naturalistico, paesaggistico, argini di fiumi, alzaie di canali, altri sentieri di pianura o di montagna e altre infrastrutture lineari, quali tronchi stradali dismessi o in abbandono;
   l) «ferrovie dismesse»: tracciati ferroviari, costituiti da intere linee o da tratte parziali ad esse relative, mai entrati in esercizio o sui quali è stata disposta la dismissione della linea dall'esercizio ferroviario, che non siano armati o comunque che siano in condizioni di armamento tali da escludere il ripristino all'esercizio ferroviario; ai fini della presente legge, sono equiparate alle ferrovie anche le tramvie e le altre infrastrutture su ferro non più utilizzate, il cui tracciato è prevalentemente in sede propria;
   m) «cammini»: gli itinerari storici, naturalistici, culturali, religiosi ed enogastronomici di particolare rilievo europeo o nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché una occasione di valorizzazione dei territori interessati, in coerenza con la Convenzione del Consiglio d'Europa del 27 ottobre 2005.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

  Art. 2-bis. – (Rete nazionale e linee guida della mobilità dolce). – 1. La rete nazionale della mobilità dolce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), è finalizzata:
   a) al recupero e al riutilizzo delle infrastrutture territoriali in disuso, dismesse;
   b) alla condivisione delle diverse forme di utilizzo delle infrastrutture di cui alla lettera a);
   c) alla sicurezza dell'utenza;
   d) alla continuità della rete e all'interconnessione dei tracciati;
   e) allo sviluppo dell'intermodalità e della ricettività turistica, mediante l'integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali, con le ferrovie turistiche e con la rete dell'ospitalità diffusa;
   f) alla individuazione della rete dei cammini di interesse naturalistico, storico, ambientale, culturale, religioso, artistico o sociale.

  2. La rete nazionale della mobilità dolce è realizzata preferibilmente utilizzando le seguenti tipologie di percorsi:
   a) itinerari ciclopedonali e ciclovie turistiche.
   b) ferrovie dismesse;
   c) argini e alzaie dei fiumi e dei canali e vie d'acqua;
   d) tronchi stradali dismessi;
   e) strade secondarie, vicinali, campestri o interpoderali a bassa percorrenza veicolare;
   f) strade appartenute al demanio militare;
   g) sentieri, mulattiere e tratturi, le cui caratteristiche ambientali e di sicurezza sono compatibili con la presenza di escursionisti;
   h) cammini e strade storiche;
   3. La rete nazionale della mobilità dolce è integrata, con particolari facilitazioni d'uso, sia tariffarie sia di carico e di trasporto di biciclette, dalle seguenti categorie di infrastrutture e di mezzi di trasporto:
   a) ferrovie in esercizio della rete del trasporto locale;
   b) ferrovie turistiche in esercizio;
   c) linee di navigazione interna;
   d) impianti a fune;
   e) autolinee pubbliche e private.

  4. Le linee guida della mobilità dolce definiscono, oltre agli indirizzi tecnici ed amministrativi, gli aspetti finanziari con particolare riferimento: ai contributi dei Ministeri competenti, alle modalità per la ripartizione dei fondi necessari, alle modalità per il ricorso al partenariato tra pubblico e privato e all'affidamento delle opere in fase di realizzazione o di gestione a soggetti senza fini di lucro, privilegiando gli enti o le associazioni che operano sul territorio. In caso di affidamento a soggetti senza fini di lucro possono concorrere al finanziamento per la realizzazione ovvero per la gestione delle opere anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di aziende private, i lasciti e le erogazioni liberali, finalizzati alla realizzazione della rete nazionale della mobilità dolce;

   all'articolo 5:
    al comma 1, alinea, dopo le parole:
mobilità ciclistica aggiungere le seguenti: e dolce;
    al comma 2, primo periodo, dopo le parole: mobilità ciclistica aggiungere le seguenti: e dolce;
    alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e dolce;

    al titolo, aggiungere, in fine, le parole: e mobilità dolce.
2. 11. Busto, De Lorenzis, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. La proprietà delle aree di sedime delle ferrovie dismesse in condizioni di armamento che escludano il ripristino dell'esercizio ferroviario rimane in capo ai soggetti proprietari che sono tenuti a consentirne l'uso come vie verdi.
2. 20. Busto, Realacci.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – (Disposizioni attuative). – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o, sono approvate la rete nazionale della mobilità dolce e le linee guida della mobilità dolce.
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, sulla base della rete nazionale e delle linee guida della mobilità dolce, elaborano un programma regionale di mobilità dolce nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e di programmazione territoriale. Le regioni provvedono ad attuare il programma di cui al presente articolo, anche promuovendo la partecipazione degli enti locali e dei cittadini anche attraverso contratti di partenariato sociale di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede ad aggiornare con cadenza triennale la rete nazionale della mobilità dolce e le linee guida della mobilità dolce, con le medesime modalità di cui al comma 1. Le regioni adeguano il programma regionale di mobilità dolce nei successivi novanta giorni dalla data di approvazione dell'aggiornamento di cui al periodo precedente.
  4. Con il decreto di cui al comma 1 vengono altresì individuati i soggetti competenti alla manutenzione delle infrastrutture realizzate, anche mediante accordi ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. 010. Busto, De Lorenzis, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

A.C. 2305-A/R – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Piano generale della mobilità ciclistica).

  1. In vista degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato il Piano generale della mobilità ciclistica. Il Piano di cui al precedente periodo costituisce parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica.
  2. Il Piano generale della mobilità ciclistica è articolato con riferimento a due specifici settori di intervento, relativi, rispettivamente, allo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano e allo sviluppo della mobilità ciclistica su percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo.
  3. Il Piano generale della mobilità ciclistica si riferisce a un periodo di tre anni e reca:
   a) la definizione, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica, da perseguire in relazione ai due distinti settori di intervento di cui al comma 2, avendo riguardo alla domanda complessiva di mobilità;
   b) l'individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all'articolo 4 e gli indirizzi per la definizione e l'attuazione dei progetti di competenza regionale finalizzati alla realizzazione della Rete stessa;
   c) l'indicazione, in ordine di priorità, con relativa motivazione, degli interventi da realizzare per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a);
   d) l'individuazione degli interventi prioritari per assicurare le connessioni della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all'articolo 4 con le altre modalità di trasporto, anche attraverso la realizzazione di aree destinate all'accoglienza delle biciclette nei parcheggi, nelle stazioni ferroviarie e metropolitane, negli scali fluviali e lacustri, nei porti e aeroporti, nonché attraverso la predisposizione dei mezzi pubblici per il trasporto delle biciclette;
   e) il quadro, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, delle risorse finanziarie, pubbliche e private, che possono essere reperite e destinate alla promozione della mobilità ciclistica e l'individuazione delle modalità di finanziamento degli interventi indicati nei Piani della mobilità ciclistica dei comuni e delle città metropolitane;
   f) la ripartizione tra le regioni, su base annuale, delle risorse finanziarie destinate a interventi a favore della mobilità ciclistica;
   g) gli indirizzi volti ad assicurare un efficace coordinamento dell'azione amministrativa delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni concernente la mobilità ciclistica e le relative infrastrutture, nonché la partecipazione degli utenti alla programmazione, realizzazione e gestione della rete cicloviaria;
   h) l'individuazione degli atti amministrativi, compresi quelli di natura regolamentare e gli atti di indirizzo, che dovranno essere adottati per conseguire gli obiettivi stabiliti dal Piano;
   i) la definizione delle azioni necessarie a sostenere lo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano, con particolare riferimento alla sicurezza dei ciclisti e all'interscambio modale tra la mobilità ciclistica, il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale.

  4. Il Piano generale della mobilità ciclistica è aggiornato annualmente. Gli aggiornamenti annuali sono approvati, con le modalità di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ciascun anno. In sede di aggiornamento la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all'articolo 4 può essere integrata con ciclovie di interesse nazionale, individuate anche su proposta delle regioni interessate nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 6.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Piano generale della mobilità ciclistica).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. 22. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: interesse nazionale aggiungere le seguenti:, sulla base delle proposte delle regioni,
3. 10. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 3, lettera d), dopo le parole: interventi prioritari aggiungere le seguenti:, sulla base delle proposte delle regioni,
3. 11. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 3, lettera d), dopo le parole: nei porti e aeroporti, aggiungere le seguenti: nei centri storici.
3. 21. Galgano, Mucci, Menorello, Catalano.

A.C. 2305-A/R – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia»).

  1. La Rete ciclabile nazionale composta dalle ciclovie di interesse nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), è denominata «Bicitalia» e costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea «EuroVelo». La Rete «Bicitalia» è individuata sulla base di quanto stabilito in attuazione della delibera del CIPE n. 1/2001 del 1o febbraio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2001, nonché in conformità alle modifiche e integrazioni definite nel Piano generale della mobilità ciclistica e nei relativi aggiornamenti. Le infrastrutture inserite nella Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale.
  2. La Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» è costituita dalle ciclovie di interesse nazionale, compresi i relativi accessori e pertinenze, dedicate ai ciclisti e, in generale, agli utenti non motorizzati. Essa presenta le seguenti caratteristiche:
   a) sviluppo complessivo non inferiore a 20.000 chilometri in base ad una struttura a rete, articolata in una serie di itinerari da nord a sud, attraversati da itinerari da est ad ovest, che interessano tutto il territorio nazionale;
   b) integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali a supporto delle altre modalità di trasporto, nonché con le altre reti ciclabili presenti nel territorio;
   c) collegamento con le aree naturali protette e con le zone a elevata naturalità e di rilevante interesse escursionistico, paesaggistico, storico, culturale e architettonico;
   d) integrazione con altre reti di percorrenza turistica di interesse nazionale e locale, con particolare attenzione alla rete dei cammini e sentieri, alle ippovie, alle ferrovie turistiche e ai percorsi fluviali e lacustri;
   e) sviluppo di piste ciclabili e vie verdi ciclabili-greenway;
   f) utilizzo eventuale della viabilità minore esistente;
   g) recupero a fini ciclabili, per destinazione ad uso pubblico, di strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali; tratturi; viabilità dismessa o declassata; sedimi di strade ferrate dismesse e comunque non recuperabili all'esercizio ferroviario; viabilità forestale e viabilità militare radiata; strade di servizio; altre opere infrastrutturali lineari, comprese opere di bonifica, acquedotti, reti energetiche, condotte fognarie, cablaggi, ponti dismessi e altri manufatti stradali;
   h) collegamento ciclabile tra comuni limitrofi, attraversamento di ogni capoluogo regionale e penetrazione nelle principali città di interesse turistico-culturale con coinvolgimento dei rispettivi centri storici;
   i) continuità e interconnessione con le reti ciclabili urbane, anche attraverso la realizzazione di aree pedonali e zone a traffico limitato, nonché attraverso l'adozione di provvedimenti di moderazione del traffico;
   l) attribuzione agli itinerari promiscui che la compongono della qualifica di itinerario ciclopedonale prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera f-bis), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove ricorrano le caratteristiche ivi richieste, e loro assoggettamento in ogni caso a pubblico passaggio;
   m) disponibilità di un sistema di segnaletica di indicazione, direzione, informativa e identificativa specifica, anche integrativa rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

  3. Nel Piano generale della mobilità ciclistica sono stabiliti le modalità di realizzazione e di gestione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» e i relativi oneri riferibili agli aspetti di rilevanza sovraregionale e di competenza statale, cui si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12.
  4. Le regioni provvedono, sentiti gli enti locali interessati, a predisporre i progetti necessari alla realizzazione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» entro dodici mesi dall'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica, di cui all'articolo 3, comma 1. Al fine di consentire l'utilizzo a fini ciclabili di aree facenti parte del demanio militare o del patrimonio della Difesa o soggette a servitù militari, le regioni stipulano appositi protocolli di intesa con il Ministero della difesa.
  5. Gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritti per la realizzazione dei progetti di cui al comma 4 sono acquisiti mediante la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  6. Le regioni, acquisiti i pareri degli enti locali competenti ai sensi dei commi 4 e 5, ne danno evidenza pubblicando il progetto, i pareri e tutta la documentazione prodotta nel sito internet istituzionale dell'ente e mediante la piattaforma di cui al comma 9, approvano i progetti e provvedono a inviarli entro un mese alla Direzione generale per la mobilità ciclistica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5.
  7. I progetti per la realizzazione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» si intendono approvati se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data del loro ricevimento, non esprime la propria contrarietà, per difformità dalle indicazioni contenute nel Piano generale della mobilità ciclistica, ovvero non richiede motivatamente alla regione di apportarvi specifiche modifiche. In questa ultima ipotesi, la regione trasmette nuovamente il progetto modificato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro due mesi. Esso si intende approvato, salvo che il Ministero non lo respinga espressamente entro i successivi trenta giorni.
  8. L'approvazione dei progetti di cui al comma 4 e seguenti, secondo le modalità definite dai medesimi commi, costituisce, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti.
  9. I dati e le informazioni relativi alla Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» sono resi disponibili su un'apposita piattaforma telematica, in un formato di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia»).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di interesse aggiungere le seguenti: strategico e turistico.

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, terzo periodo, dopo la parola:
strategico aggiungere le seguenti: e turistico.
    al comma 2, alinea, dopo le parole: di interesse aggiungere le seguenti: strategico e turistico.
4. 22. Galgano, Mucci, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: urgenti e indifferibili.
4. 10. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

  Al comma 2, sostituire le lettere da d) a g) con le seguenti:
   d)
integrazione con la rete di mobilità dolce;
   e) sviluppo delle piste ciclabili e utilizzazione e condivisione delle ferrovie dismesse riutilizzate come vie verdi (greenways).
4. 11. Busto, De Lorenzis, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: e lacustri con le seguenti:, lacustri e costieri.
4. 21. Galgano, Mucci, Menorello, Catalano.
(Approvato)

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sentiti gli con le seguenti: sulla base dei progetti proposti dagli.
4. 1. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: realizzazione aggiungere le seguenti: e alla manutenzione.
4. 12. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

  Al comma 9, dopo le parole: piattaforma telematica aggiungere le seguenti: consultabile sul sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'obbligo di pubblicità di cui al comma 9 in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
4. 20. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

  Al comma 9, dopo le parole: piattaforma telematica aggiungere le seguenti: consultabile sul sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. 13. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere i seguenti:
  Art. 4-bis. – (Riuso delle ferrovie dismesse come vie verdi (greenways)). – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblica l'elenco delle linee ferroviarie dismesse, comprensivo dello stato di fatto e di proprietà dei singoli tratti ferroviari di competenza statale. Il medesimo Ministero provvede altresì a richiedere agli enti proprietari diversi dallo Stato l'elenco delle linee ferroviarie dismesse di loro competenza. I predetti elenchi sono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno. Di tale elenco si avvalgono il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e le regioni, per quanto previsto all'articolo 3, commi 1 e 2.
  2. La proprietà delle aree di sedime delle ferrovie dismesse rimane in capo ai soggetti proprietari che sono tenuti a consentirne l'uso come vie verdi, previa stipulazione di specifici accordi, da redigersi secondo quanto previsto nelle linee guida della mobilità dolce.

  Art. 4-ter. – (Atlante dei cammini e valorizzazione dei percorsi). – 1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove il censimento degli itinerari naturalistici, storici, culturali, religiosi, artistici o sociali, fruibili a piedi e con altre forme di mobilità dolce, ai fini della loro promozione e valorizzazione.
  2. Per la realizzazione del censimento di cui al comma 1 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:
   a) tiene conto delle banche date già disponibili e dei censimenti già effettuati;
   b) effettua un coordinamento con le regioni e con gli altri enti territoriali e locali;
   c) può promuovere collaborazioni con università ed istituti di ricerca, associazioni di utenti, di volontariato e del terzo settore, ed anche degli operatori del settore turistico e culturale.

  3. Ai fini del censimento sono individuati il percorso, il soggetto o soggetti che gestiscono e promuovono il percorso, l'appartenenza a circuiti internazionali o europei, le strutture e- i servizi turistico-culturali collegati, le iniziative di valorizzazione già realizzate o programmate. Sono altresì individuati i comuni che, lungo i cammini, si distinguono per iniziative a sostegno allo sviluppo del turismo sostenibile e lento.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base del censimento di cui ai commi precedenti, pubblica l'Atlante dei cammini d'Italia, ai fini della promozione turistica e culturale. L'Atlante dei cammini viene aggiornato ogni tre anni dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il relativo aggiornamento rileva ai fini dell'aggiornamento della rete nazionale per la mobilità dolce.
4. 010. Busto, De Lorenzis, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

A.C. 2305-A/R – Articolo 5 (*)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

  (*) Articolo precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.100 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Art. 5.
(Direzione generale per la mobilità ciclistica).

  1. Con regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per la mobilità ciclistica, con le seguenti funzioni:
   a) predisporre lo schema del Piano generale della mobilità ciclistica e dei relativi aggiornamenti;
   b) seguire, in raccordo con gli altri Ministeri competenti, con le regioni, con gli enti locali e con gli altri soggetti
pubblici interessati, l'attuazione degli interventi previsti nel Piano generale della mobilità ciclistica e nei relativi aggiornamenti e la realizzazione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all'articolo 4, per quanto attiene ai profili di competenza statale;
   c) verificare il rispetto degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica, come stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a);
   d) rilevare e aggiornare, in collaborazione con le regioni, le reti urbane ed extraurbane di itinerari ciclopedonali e di piste ciclabili esistenti;
   e) predisporre, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica, un sistema informativo sull'infortunistica stradale, mediante il monitoraggio e lo studio analitico degli incidenti che coinvolgono i ciclisti, allo scopo di individuare gli interventi necessari ad accrescere la sicurezza della mobilità ciclistica. Il sistema informativo deve risultare accessibile, in conformità alla strategia nazionale di open government e open data, e consultabile, tramite una piattaforma a sorgente aperta, nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   f) predisporre e mantenere aggiornata, con il supporto delle regioni, una specifica sezione del sistema informativo territoriale dedicato alla Rete ciclabile nazionale «Bicitalia», classificando le ciclovie per tipologia e qualità;
   g) individuare e definire gli interventi utili per lo sviluppo della mobilità in bicicletta, con particolare riguardo ai servizi a supporto di tale modalità di trasporto, anche con riferimento alla possibilità di trasportare la bicicletta sugli altri mezzi di trasporto, e alla sua integrazione e interconnessione con le altre modalità di trasporto stradale, su rotaia, fluviale, lacustre e marittimo, anche in termini di eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità e alla fruizione dei servizi di trasporto intermodale;
   h) promuovere lo svolgimento di iniziative di rilevanza nazionale per la promozione dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto urbano ed extraurbano e per l'integrazione della bicicletta con i servizi di trasporto pubblico e collettivo;
   i) promuovere l'educazione dei giovani all'uso della bicicletta, alla mobilità ciclistica e all'intermodalità della bicicletta con i servizi di trasporto pubblico e collettivo, anche mediante apposite iniziative di formazione organizzate in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con associazioni o enti riconosciuti a livello nazionale;
   l) svolgere l'attività istruttoria relativa all'elaborazione di interventi di carattere normativo e amministrativo in materia di circolazione stradale e di infrastrutture di trasporto, per quanto attiene ai profili concernenti la mobilità ciclistica.

  2. La Direzione generale per la mobilità ciclistica è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Direzione generale per la mobilità ciclistica).

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: realizzazione aggiungere le seguenti:, l'ampliamento e la manutenzione.
5. 10. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis)
predisporre, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica, un sistema informativo sull'uso delle biciclette, mediante il monitoraggio e lo studio analitico, allo scopo di individuare gli interventi necessari per promuovere lo sviluppo della mobilità ciclistica; il sistema informativo deve risultare accessibile, in conformità alla strategia nazionale di open government e open data, e consultabile, tramite una piattaforma a sorgente aperta, nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; agli oneri di cui alla presente lettera, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. 20. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis)
predisporre, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica, un sistema informativo sull'uso delle biciclette, mediante il monitoraggio e lo studio analitico, allo scopo di individuare gli interventi necessari per promuovere lo sviluppo della mobilità ciclistica; il sistema informativo deve risultare accessibile, in conformità alla strategia nazionale di open government e open data, e consultabile, tramite una piattaforma a sorgente aperta, nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
5. 11. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: una specifica sezione con le seguenti:, anche con un apposito sito internet.
5. 22. Galgano, Mucci, Menorello, Catalano.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: anche mediante campagne pubblicitarie da tenersi sui canali televisivi e radiofonici della RAI – Radio Televisione Italiana.
5. 12. Becattini.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: l'educazione dei giovani all'uso della bicicletta, alla mobilità ciclistica e all'intermodalità con le seguenti: l'uso della bicicletta, la mobilità ciclistica e l'intermodalità.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sono aggiunte, in fine, le parole: agli oneri di cui alla presente lettera pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. 21. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: l'educazione dei giovani all'uso della bicicletta, alla mobilità ciclistica e all'intermodalità con le seguenti: l'uso della bicicletta, la mobilità ciclistica e l'intermodalità.
5. 13. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

A.C. 2305-A/R – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Piani regionali della mobilità ciclistica).

  1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, predispongono e approvano con cadenza triennale, in coerenza con il piano regionale dei trasporti e della logistica, il piano regionale della mobilità ciclistica. Il piano regionale della mobilità ciclistica individua gli interventi da adottare per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative nel territorio regionale e per conseguire le altre finalità della presente legge.
  2. Per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla presente legge, le regioni possono istituire un ufficio per la mobilità ciclistica.
  3. Il piano regionale della mobilità ciclistica disciplina l'intero sistema ciclabile regionale ed è redatto sulla base dei piani urbani della mobilità sostenibile e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle città metropolitane, assumendo e valorizzando, quali dorsali delle reti, gli itinerari della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia». Il piano regionale della mobilità ciclistica definisce:
   a) la rete ciclabile regionale, che è individuata in coerenza con la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia», ed è caratterizzata dall'integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali regionali a supporto delle altre modalità di trasporto;
   b) la puntuale individuazione delle ciclovie che ricadono nel territorio regionale incluse nella Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» e le eventuali proposte di integrazione o modifica della suddetta Rete «Bicitalia»;
   c) nell'ambito della rete di cui alla lettera a), gli itinerari nelle zone rurali finalizzati alla conoscenza e alla fruizione di sentieri di campagna, delle aree circostanti, dei laghi e dei corsi d'acqua nonché dei parchi, delle riserve naturali e delle altre zone di interesse naturalistico comprese nel territorio regionale;
   d) il sistema di interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto, pubblici e privati, lungo le infrastrutture di livello provinciale, regionale e nazionale;
   e) il sistema delle aree di sosta, attrezzate e non attrezzate, e i servizi per i ciclisti, con particolare attenzione ai percorsi extraurbani;
   f) gli indirizzi relativi alla predisposizione delle reti ciclabili urbane ed extraurbane, delle aree di sosta delle biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, nonché gli interventi necessari a favorire l'uso della bicicletta nelle aree urbane;
   g) la procedura di recepimento degli indirizzi di cui alla lettera f) negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei regolamenti edilizi e negli interventi di costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici;
   h) la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione degli spostamenti in bicicletta e del trasporto integrato tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico.

  4. Per consentire l'effettiva fruizione dei servizi di trasporto intermodali, le regioni e gli enti locali promuovono accordi con i gestori del trasporto pubblico regionale e locale e delle relative infrastrutture, anche attraverso l'inserimento di specifiche clausole nei contratti di servizio e di programma, per rimuovere ostacoli e barriere infrastrutturali e organizzativi, favorire l'accessibilità in bicicletta di parcheggi, stazioni ferroviarie, scali fluviali e lacustri, porti e aeroporti e fornire adeguata segnalazione degli appositi percorsi e delle modalità di accesso ai mezzi di trasporto pubblico, anche con riguardo alla possibilità di trasportare la bicicletta sugli altri mezzi di trasporto.
  5. Del piano regionale della mobilità ciclistica fa parte integrante il piano regionale di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1998, n. 366.
  6. Nel piano regionale della mobilità ciclistica sono altresì definiti le modalità di realizzazione e di gestione della rete regionale di percorribilità ciclistica e i relativi costi a valere sulle risorse di cui all'articolo 12.
  7. Il piano regionale della mobilità ciclistica è approvato con deliberazione della regione ed è inviato, entro dieci giorni dall'approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In sede di prima attuazione della presente legge il termine di approvazione del piano regionale della mobilità ciclistica è stabilito in dodici mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica di cui all'articolo 2, comma 1. Il piano regionale della mobilità ciclistica è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente.
  8. All'istituzione dell'ufficio per la mobilità ciclistica, nell'ambito delle regioni, con le modalità di cui al comma 2, si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Piani regionali della mobilità ciclistica).

  Al comma 2, sostituire le parole: possono istituire con la seguente: istituiscono.
6. 10. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

  Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis)
gli indirizzi, i provvedimenti e gli interventi necessari per adottare e attuare ogni misura per il contrasto al furto delle biciclette;

  Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
   
2-bis. I comuni che attuano quanto disposto all'articolo 6, commi 2 e 3, lettere f) e f-bis), hanno priorità nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con apposito decreto i criteri per la ripartizione.
6. 11. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

  Al comma 3, lettera g), sopprimere la parola: pubblici.
6. 12. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

  Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: mezzi di trasporto pubblico con le seguenti: tutti gli altri mezzi di trasporto.
6. 13. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

A.C. 2305-A/R – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Biciplan).

  1. I comuni non facenti parte di città metropolitane e le città metropolitane predispongono e definiscono i piani urbani della mobilità ciclistica (biciplan), quali piani di settore dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. I biciplan sono pubblicati in formato aperto nel sito internet istituzionale dei rispettivi enti.
  2. I biciplan definiscono:
   a) la rete degli itinerari ciclabili prioritari o ciclovie del territorio comunale, tale da garantire l'attraversamento e il collegamento tra le parti della città lungo le principali direttrici di traffico, con infrastrutture capaci, dirette e sicure, nonché le modalità e i tempi per realizzare tali infrastrutture;
   b) la rete secondaria dei percorsi ciclabili, tale da garantire una capillare distribuzione all'interno dei quartieri e dei centri abitati;
   c) la rete delle vie verdi ciclabili, destinata a connettere le aree verdi e i parchi della città, le aree rurali e le aste fluviali del territorio comunale e le stesse con le reti di cui alle lettere a) e b);
   d) gli interventi necessari ad assicurare la realizzazione delle reti di cui alle lettere a) e c) in coerenza con le previsioni dei piani di settore sovraordinati;
   e) il raccordo tra le reti e gli interventi definiti nelle lettere precedenti e le zone a priorità ciclabile, le isole ambientali, le strade 30, le aree pedonali, le zone residenziali e le zone a traffico limitato;
   f) gli interventi puntuali sui principali nodi di interferenza con il traffico autoveicolare, sui punti della rete stradale più pericolosi per i pedoni e i ciclisti e sui punti di attraversamento di infrastrutture ferroviarie o autostradali;
   g) gli obiettivi annuali da conseguire nel territorio del comune o della città metropolitana relativamente all'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, alla sicurezza della mobilità ciclistica e alla ripartizione modale;
   h) le azioni per incentivare l'uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro;
   i) gli interventi necessari a favorire l'integrazione della mobilità ciclistica con i servizi di trasporto pubblico urbano, regionale e nazionale;
   l) le azioni finalizzate a migliorare la sicurezza dei ciclisti;
   m) le azioni finalizzate a contrastare il furto delle biciclette;
   n) le azioni utili ad estendere gli spazi dedicati alla sosta delle biciclette prioritariamente in prossimità degli edifici scolastici e adibiti a pubbliche funzioni nonché in prossimità dei principali nodi di interscambio modale e a diffondere l'utilizzo di servizi di condivisione delle biciclette (bike-sharing);
   o) le tipologie di servizi di trasporto di merci o persone che possono essere effettuati con velocipedi e biciclette;
   p) le attività di promozione e di educazione alla mobilità sostenibile;
   q) il programma finanziario pluriennale di attuazione degli interventi definiti dal piano stesso.

  3. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti. Gli enti interessati assicurano la coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione di cui al precedente periodo.
  4. All'istituzione dell'ufficio per la mobilità ciclistica nell'ambito dei comuni e delle città metropolitane si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.
(Biciplan).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e definiscono aggiungere le seguenti:, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
7. 10. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché gli indicatori di misurazione dell'efficacia delle azioni rispetto agli obiettivi prefissati.
7. 11. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

  Al comma 2, lettera n), sopprimere le parole: scolastici e.
7. 12. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  
3-bis. I comuni con oltre 50.000 abitanti istituiscono gli uffici della mobilità ciclistica.

  Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  
2-bis. I comuni che attuano quanto disposto all'articolo 7, comma 3-bis, hanno priorità nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con apposito decreto i criteri per la ripartizione.
7. 13. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

A.C. 2305-A/R – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Disposizioni particolari per le città metropolitane e per le province).

  1. Le città metropolitane e le province, attraverso i rispettivi uffici per la mobilità ciclistica, adottano le misure necessarie per garantire un'idonea attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 anche mediante:
   a) la stesura e l'aggiornamento del Sistema informativo territoriale (SIT) della rete ciclabile provinciale, classificando le ciclovie per tipologia e qualità. Il SIT è, nelle sue indicazioni principali, reso accessibile, digitale e consultabile nel sito internet dell'ente, in formato aperto;
   b) la progettazione e la manutenzione di opere e segnaletica della rete d'iniziativa provinciale;
   c) l'assistenza agli enti locali nella redazione degli strumenti della pianificazione ciclabile di settore all'interno del piano urbanistico generale, del piano urbanistico territoriale e del PUMS;
   d) l'assistenza agli enti locali e agli enti gestori di aree protette nella gestione della rete ciclabile;
   e) la promozione dell'uso della bicicletta, anche favorendo lo sviluppo di appositi servizi.

  2. Le città metropolitane e le province, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, definiscono, anche mediante l'istituzione di un apposito ufficio per la mobilità ciclistica, gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il piano regionale della mobilità ciclistica di cui all'articolo 6 e con i piani di cui al comma 1 dell'articolo 7. Gli strumenti di pianificazione di cui al presente comma sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ente.
  3. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 individuano la rete ciclabile e ciclopedonale nel territorio di competenza, in attuazione e a integrazione della rete di livello regionale e in corrispondenza con le reti individuate nei biciplan.
  4. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti. Gli enti interessati assicurano la coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione di cui al precedente periodo.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.
(Disposizioni particolari per le città metropolitane e per le province).

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'ente aggiungere le seguenti: e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. 21. Cristian Iannuzzi.

A.C. 2305-A/R – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Disposizioni particolari per i comuni).

  1. I comuni prevedono, in prossimità di stazioni ferroviarie, di autostazioni e di stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, ove presenti, la realizzazione di velostazioni, ossia di centri per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale servizio di noleggio.
  2. Per la realizzazione delle velostazioni di cui al comma 1, i comuni possono stipulare convenzioni con le aziende che gestiscono la sosta di veicoli, le strutture destinate a parcheggio, le stazioni ferroviarie, metropolitane o automobilistiche o le stazioni di mezzi di trasporto marittimo, fluviale e lacustre, ove presenti.
  3. La gestione delle velostazioni di cui al comma 1 può essere affidata ai soggetti di cui al comma 2, alle aziende di gestione dei servizi di trasporto pubblico, a cooperative sociali e di servizi o ad associazioni, secondo procedure di affidamento a evidenza pubblica conformi alla normativa vigente.
  4. I comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche.
  5. In sede di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.
  6. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è consentito il deposito di biciclette nei cortili o in apposite aree attrezzate.
  7. I comuni destinano una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi di cui all'articolo 208, comma 4, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'attuazione delle misure a favore della mobilità ciclistica previste dalla presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.
(Disposizioni particolari per i comuni).

  Al comma 1, dopo le parole: in prossimità aggiungere le seguenti: di aeroporti,
9. 10. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.
(Approvato)

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  
6-bis. I comuni prevedono la realizzazione di apposite aree attrezzate per il deposito delle biciclette negli edifici di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione.
9. 11. Becattini.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
   8. Le amministrazioni comunali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo con le parti interessate, provvedono alla adeguata dotazione nel territorio di propria competenza di rastrelliere idonee a impedire i furti di biciclette, prioritariamente nei luoghi di maggior interesse o affluenza, pubblici e privati, e nei pressi di stazioni ferroviarie, di autobus e negli altri luoghi di interscambio modale. Le amministrazioni comunali destinano almeno il 5 per cento della superficie dei posteggi di propria competenza riservati alle auto, alla sosta di biciclette mediante l'installazione di rastrelliere idonee ad impedire i furti di biciclette.
  9. Le amministrazioni comunali sostengono le spese per porre in essere le misure di cui al comma 8 nei limiti delle risorse disponibili e senza oneri per la finanza pubblica.
9. 12. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 9-bis. – (Modifiche al codice penale). – 1. All'articolo 625 del codice penale, al primo comma, dopo il numero 6), è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Se il fatto è commesso su bicicletta esposta alla pubblica fede o assicurata con chiave di chiusura o catena antifurto a rastrelliere o altra struttura saldamente ancorata al terreno.»
9. 010. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

A.C. 2305-A/R – Articolo 10 (*)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

  (*) Articolo precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.100 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Art. 10.
(Modifica all'articolo 13 del codice della strada, in materia di ciclovie di complemento).

  1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 13 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
   «4-ter. Le piste ciclabili di cui al comma 4-bis devono essere connesse alle ciclovie della Rete ciclabile nazionale “Bicitalia”, qualora siano da essa intersecate o in prossimità di essa; in alternativa devono sempre essere connesse o ad una rete ciclabile locale o alla viabilità intersecata».

  2. Non possono essere assegnati finanziamenti per la realizzazione di nuove strade nel caso in cui il progetto dell'opera non risulti conforme a quanto previsto dai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 13 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

A.C. 2305-A/R – Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Modifica all'articolo 1 del codice della strada, in materia di princìpi generali).

  1. Al comma 2 dell'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «al principio della sicurezza stradale» sono sostituite dalle seguenti: «ai princìpi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile» e dopo le parole: «fluidità della circolazione» sono aggiunte le seguenti: «; di promuovere l'uso dei velocipedi».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 11.
(Modifica all'articolo 1 del codice della strada, in materia di principi generali).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 61, al comma 1, lettera c), le parole: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima» sono sostituite dalle seguenti: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli a sbalzo applicate posteriormente a sbalzo, o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente»;
   b) all'articolo 164, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo».
11. 10. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis. – 1. All'articolo 1120, secondo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:
   «4) le opere e gli interventi necessari per consentire l'uso degli spazi comuni, anche mediante rastrelliere, come posteggio per le biciclette dei condomini o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento di idonea superficie comune».
11. 010. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

A.C. 2305-A/R – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Disposizioni finanziarie).

  1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, alla copertura degli oneri derivanti dalla sua applicazione, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 9, comma 7, sono destinate le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la quota parte individuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi del secondo periodo del citato comma 140, stanziata nell'ambito dei settori di spesa di cui alla lettera a) del medesimo comma 140.
  2. Agli oneri relativi alla realizzazione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» si provvede anche a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come integrata dall'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  3. Possono essere destinate all'attuazione della presente legge anche risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, ove prevedano misure rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci.
  4. All'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dalla presente legge possono concorrere anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti, le donazioni e altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 12.
(Disposizioni finanziarie).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative alle azioni e alle misure effettivamente approvate da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in percentuale alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome dando priorità alle operazioni che fanno ricorso alla disciplina della finanza di progetto quale strumento che consente il finanziamento delle opere di pubblica utilità in materia di servizi e di strutture rivolti alla mobilità ciclistica limitando l'apporto di fondi pubblici e permettendo il conseguimento di maggiori livelli di efficienza con il coinvolgimento del privato nella fase di realizzazione e di gestione di tali opere.
12. 11. Castiello, Grimoldi.

  Al comma 2, dopo la parola: realizzazione aggiungere le seguenti: e alla manutenzione.
12. 10. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I comuni con oltre 50.000 abitanti che istituiscono gli uffici della mobilità ciclistica hanno priorità nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con apposito decreto i criteri per la ripartizione.
12. 20. De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

A.C. 2305-A/R – Articolo 13

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Relazione annuale sulla mobilità ciclistica).

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta entro il 30 aprile di ogni anno alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e della legge 19 ottobre 1998, n. 366, nella quale in particolare indica:
   a) l'entità delle risorse finanziarie stanziate e spese a livello dell'Unione europea, nazionale, regionale e locale per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge e alla legge 19 ottobre 1998, n. 366;
   b) il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati con le risorse di cui alla lettera a);
   c) lo stato di attuazione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» e il cronoprogramma degli interventi previsti dalla programmazione nazionale;
   d) i risultati conseguiti nell'incremento della mobilità ciclistica nei centri urbani, nella riduzione del traffico automobilistico, dell'inquinamento atmosferico e dei sinistri e danni agli utenti della strada, nonché nel rafforzamento della sicurezza della mobilità ciclistica;
   e) lo stato di attuazione dell'integrazione modale tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto locale e regionale;
   f) la partecipazione a progetti e a programmi dell'Unione europea;
   g) un'analisi comparata con le iniziative assunte negli altri Paesi membri dell'Unione europea.

  2. Entro il 1o aprile di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui cittadini e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare l'efficacia degli interventi previsti dal Piano regionale della mobilità ciclistica nel rispettivo territorio.
  3. La relazione di cui al comma 1 è pubblicata nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in formato di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.
(Relazione annuale sulla mobilità ciclistica).

  Al comma 2, sostituire le parole: 1o aprile con le seguenti: 1o marzo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto ad utilizzare le risorse loro destinate per gli interventi di cui alla presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ridestinazione sulla base degli interventi realizzati.
13. 10. Castiello, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Istituzione dell'Osservatorio sulla mobilità dolce). – 1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove e coordina le iniziative e gli accordi finalizzati all'incentivazione e alla diffusione della mobilità dolce a livello nazionale e internazionale.
  2. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio sulla mobilità dolce, di seguito definito «Osservatorio». Il numero dei componenti, la composizione e le modalità di funzionamento sono stabiliti nel medesimo decreto.
  3. L'Osservatorio, presieduto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è composto dai Ministri di cui al comma 2, dai rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché dai rappresentanti di altre associazioni che per natura e statuto sono affini agli obiettivi della presente legge e dai rappresentanti di associazioni specificamente impegnate nella tutela e nella valorizzazione dei cammini storici italiani, delle vie verdi (greenways), delle ciclovie turistiche, nonché nella salvaguardia, nella promozione e nella gestione di ferrovie turistiche.
  4. L'Osservatorio svolge le seguenti attività:
   a) fornisce il supporto scientifico e tecnico per la redazione della rete nazionale e delle linee guida di mobilità dolce;
   b) esprime parere per l'approvazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e g);
   c) collabora alla individuazione dei tronchi di ferrovie dismesse, da inserire nella rete nazionale e nel programma regionale di mobilità dolce;
   d) sostiene, attraverso iniziative pubbliche e supporti multimediali, la diffusione della pratica della mobilità dolce nell'opinione pubblica e nelle associazioni;
   e) vigila sull'attuazione della presente legge.

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: e mobilità dolce.
13. 010. Busto, De Lorenzis, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo la parola: ricreative, aggiungere le seguenti: garantendo l'intermodalità e l'interscambio anche attraverso la realizzazione di aree di sosta e di parcheggio,
1. 23. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, dopo la parola: salute, aggiungere le seguenti:, alla fluidità della circolazione.
1. 1. Cristian Iannuzzi.

ART. 3.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, garantendo l'intermodalità e l'interscambio anche attraverso la realizzazione di aree di sosta e di parcheggio.
3. 23. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, garantendo l'interconnessione con le principali reti di collegamento esistenti.
3. 24. Cristian Iannuzzi.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera b), premettere le parole: predisporre il cronoprogramma degli interventi da realizzare, previsti dal Piano generale della mobilità ciclistica e nei relativi aggiornamenti, e.
5. 1. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera i), dopo la parola: collettivo, aggiungere le seguenti: e con la realizzazione di aree destinate al parcheggio in prossimità degli edifici scolastici.
5. 3. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera i), dopo la parola: collettivo, anche aggiungere le seguenti: attraverso la realizzazione di aree destinate al parcheggio in prossimità degli edifici scolastici e.
5. 23. Cristian Iannuzzi.

ART. 7.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: pubblicati con le seguenti: accessibili, digitali e consultabili.
7. 20. Cristian Iannuzzi.

ART. 8.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dell'ente con le seguenti: del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
8. 20. Cristian Iannuzzi.

ART. 9.

  Al comma 7, sostituire la parola: 20 con la seguente: 25.
9. 20. Cristian Iannuzzi.

A.C. 2305-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative;
    l'articolo 4 della proposta di legge denomina la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» come rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea «Eurovelo»;
    la rete infrastrutturale sopra citata è individuata in attuazione della delibera CIPE n. 1/2001 che ha espresso parere favorevole sul piano generale dei trasporti e della logistica, nonché in conformità con le modifiche e integrazioni definite nel Piano generale della mobilità ciclistica e nei relativi aggiornamenti;
    le infrastrutture inserite nella Rete ciclabile nazionale denominata Bicitalia costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di prevedere una campagna informativa dettagliata che si prefigga l'obiettivo di promuovere azioni di informazione per la promozione degli spostamenti in bicicletta.
9/2305-AR/1Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame ha come obiettivo anche quello della valorizzazione del territorio e dei beni culturali presenti puntando anche ad accrescere e promuovere l'attività turistica;
    ci sono territori ad altissimo potenziale cicloturistico in particolare nel Mezzogiorno;
    tra queste aree vi è quella interessata dal vecchio tracciato delle ferrovie «calabro lucane» nel tratto lucano della provincia di Matera;
    di particolare interesse potrebbe essere il tracciato che partendo da Pisticci scalo in direzione Craco e Montalbano Jonico che ricade nell'area dei cosiddetti «Calanchi»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere d'intesa con gli enti locali interessati una ciclovia lungo quello che era il tracciato delle ferrovie «calabro lucane» in particolare nel comprensorio citato in premessa con la finalità di una adeguata promozione turistica del territorio.
9/2305-AR/2Burtone.


   La Camera,
   premesso che:
    quello dei sistemi di mobilità alternative è un tema fondamentale per lo sviluppo ecosostenibile del Paese;
    la mobilità urbana di molte città italiane versa in gravissime condizioni con gravi conseguenze sulla qualità della vita dei cittadini, sulla salubrità degli spazi pubblici oltreché sulla sicurezza degli stessi agglomerati urbani;
    in relazione a questo problema, il Parlamento è in procinto di licenziare un importante testo di legge volto ad incentivare la diffusione della bicicletta quale mezzo principale di trasporto, tanto nelle città, che su tutto il territorio nazionale. Tale intervento, per quanto ambizioso e condivisibile, rischia di restare isolato;
    oltre al disegno di legge in parola, saranno essenziali in futuro tanto il trasferimento di maggiori risorse finanziarie in capo agli enti territoriali incaricati di darvi concreta attuazione, così come l'adozione di ulteriori iniziative, anche di carattere amministrativo, volte a sviluppare una sensibilità della cittadinanza al tema della ecosostenibilità dei mezzi di trasporto, pubblici e privati;
    oltre a ciò, è poi necessaria un'attività di costante monitoraggio da parte del Governo delle politiche di incentivazione e supporto della mobilità alternativa in atto, che ne valuti periodicamente lo stato di avanzamento e l'efficacia onde evitare sprechi di risorse pubbliche;
    tale complesso di attività, prodromico ad un passaggio epocale nell'organizzazione non solo delle nostre città ma del nostro modo di vivere in esse, ha bisogno di una regia unitaria nazionale che trova la sua sede naturale nel Governo;
    in capo a quest'ultimo grava il compito di coordinare le attività di tutti i componenti della filiera istituzionale pubblica, tenendo a mente l'obbiettivo ancor più generale, e ancora più importante, di una maggiore eco-sostenibilità degli agglomerati urbani,

impegna il Governo:

   ad adottare ulteriori sistemi di incentivazione della mobilità alternativa negli agglomerati urbani, valutando se del caso la possibilità di incrementare le risorse finanziare da trasferire agli enti territoriali per la realizzazione di progetti connessi a questo obbiettivo;
   ad adottare, per quanto di competenza, ogni iniziativa, anche di natura normativa, ritenuta utile allo sviluppo dei sistemi di mobilità alternativa, urbana ed extraurbana;
   a monitorare, in collaborazione con tutti gli enti territoriali competenti, lo stato di realizzazione, sulla base della normativa nazionale vigente, di sistemi di mobilità alternativa ed ecosostenibile su tutto il territorio nazionale, elaborando con i predetti enti strategie a medio e lungo termine per l'implementazione dei sistemi in parola e aggiornandone periodicamente il Parlamento.
9/2305-AR/3Pastorelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto per migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo;
    l'articolo 3 stabilisce che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, venga approvato il Piano generale della mobilità ciclistica;
    l'articolo 13 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenti entro il 30 aprile di ogni anno alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente nella quale in particolare s'indica lo stato di attuazione della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» e il cronoprogramma degli interventi previsti dalla programmazione nazionale;
    la predetta relazione deve essere pubblicata nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in formato di tipo aperto,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della stesura del Piano generale della mobilità ciclistica, forme di consultazione delle associazioni attive nel settore della mobilità ciclistica urbana, cicloturistica e cicloescursionistica.
9/2305-AR/4Mazziotti Di Celso.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame ha come obiettivo anche quello della valorizzazione del territorio e dei beni culturali presenti puntando anche ad accrescere e promuovere l'attività turistica;
    nei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria vi sono diversi chilometri di tracciato che sono stati dismessi;
    in particolare nell'ambito del territorio campano vi sono alcuni chilometri che riguardano il bacino del Sele una zona di importante pregio naturalistico;
    tale percorso potrebbe essere di particolare interesse per un recupero dal punto di vista ciclabile;
    stesso discorso può essere realizzato per quanto concerne i lavori di realizzazione dell'Alta Velocità per la Napoli-Bari con il tratto del vecchio tracciato compreso Apice-Savignano Irpino che potrebbe essere riconvertito in ciclovia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere un tavolo istituzionale con il coinvolgimento anche di Anas e RFI per verificare la possibilità di riutilizzare parte del vecchio tracciato della A2 e del tratto Apice-Savignano Irpino quale ciclovia.
9/2305-AR/5Famiglietti.


   La Camera,
   premesso che:
    le proposte di legge 2305 e abbinate-A/R recanti «Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica» intendono incentivare, specialmente nelle aree urbane, lo sviluppo di forme di mobilità alternative all'automobile;
    l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione generale per la mobilità ciclistica. Tra i compiti della Direzione rientra la predisposizione del piano generale della mobilità ciclistica, il monitoraggio della realizzazione della Rete ciclabile nazionale Bicitalia in raccordo con gli altri soggetti istituzionali competenti, la verifica del rispetto degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica, nonché la predisposizione, in collaborazione con l'Istat, di un sistema informativo sull'infortunistica stradale dei ciclisti, che dovrà risultare accessibile e consultabile tramite una piattaforma open source sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    in particolare, il citato articolo 5, al comma 1, lettera i) dispone di promuovere l'educazione dei giovani all'uso della bicicletta, alla mobilità ciclistica e all'intermodalità della bicicletta con i servizi di trasporto pubblico e collettivo,

impegna il Governo

a prevedere, tra le attività educative destinate ai giovani per promuovere e intensificare l'uso della bicicletta, la realizzazione di aree destinate al parcheggio in prossimità degli edifici scolastici.
9/2305-AR/6Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del presente provvedimento prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Direzione generale per la mobilità ciclistica tra i cui compiti rientra tra gli altri la predisposizione dello schema del piano generale della mobilità ciclistica, il monitoraggio della realizzazione della Rete ciclabile nazionale Bicitalia in raccordo con gli altri soggetti istituzionali competenti e la verifica del rispetto degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità che ogni anno sia inviata alle Camere una relazione in cui siano illustrati i risultati del monitoraggio della realizzazione della Rete ciclabile nazionale Bicitalia da parte della Direzione generale per la mobilità in raccordo con gli altri soggetti istituzionali competenti, nonché le conclusioni della verifica del rispetto degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica.
9/2305-AR/7Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative anche al fine di valorizzare il territorio e i beni culturali e accrescere e sviluppare l'attività turistica;
    il piano generale della mobilità ciclistica previsto dal disegno di legge in esame è finalizzato ad individuare le ciclovie di interesse nazionale che costituiscono la rete ciclabile nazionale Bicitalia e ad indicare in ordine di priorità con relativa motivazione gli interventi da realizzare per il conseguimento degli obiettivi;
    agli oneri relativi alla realizzazione della rete ciclabile nazionale Bicitalia prevista dal disegno di legge in esame si provvede anche a valere sull'autorizzazione di spesa ai sensi dell'articolo 1 comma 640 della legge n. 208 del 2015 e dall'articolo 1 commi 144 e 145 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) che ha attribuito ulteriori risorse per la progettazione e la realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche ad integrazione di quanto già stanziato e che individua già una serie di ciclovie specifiche che rientrano nel suddetto sistema nazionale;
    il percorso cicloturistico «Adda» è un itinerario di rilevanza nazionale, numero 17 della rete Bicitalia, e segue il corso del fiume attraversando tutta la Lombardia, da Nord a Sud, con uno sviluppo di circa 300 chilometri, lungo i quali incontra una moltitudine di paesaggi, dalle Alpi alla pianura padana passando per il Lago di Como, che risulta già compreso a livello locale nei piani delle piste ciclabili degli enti, con condivisione per realizzazione e gestione;
    l'itinerario, già fruito, risulta realizzato per circa il 70 per cento e gran parte del percorso si articola o è previsto su argini demaniali, strade alzaie, strade a basso traffico e riqualifica un'area fluviale;
    il completamento e la valorizzazione della dorsale cicloturistica di lungo raggio, che attraversa le province di Sondrio, Lecco, Monza e Brianza, Milano, Lodi e Cremona, che negli ultimi anni hanno già sviluppato un'importante rete per la mobilità dolce, e rappresentano il partenariato di questo progetto che vede coinvolto anche il Politecnico di Milano quale partner tecnico-scientifico, è strategico per lo sviluppo turistico dell'intera regione, in grado di valorizzare gli elementi naturalistici, paesaggistici, culturali ed enogastronomici locali presenti sul territorio che si intersecano con il tracciato della dorsale VenTo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire l'itinerario della ciclovia turistica dell'Adda nei futuri provvedimenti di ampliamento del sistema nazionale delle ciclovie turistiche in coerenza con gli obiettivi previsti dal disegno di legge in esame.
9/2305-AR/8Tentori.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento contenente «Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica» promuove l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane e ricreative, sia per lo sviluppo dell'attività turistica, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, nonché sviluppare l'attività turistica;
    il progetto prevede l'adozione di un Piano generale della mobilità ciclistica che dovrà costituire parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica, la realizzazione della Rete ciclabile nazionale denominata Bicitalia come rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea «Eurovelo», l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Direzione generale per la mobilità ciclistica, la predisposizione ed approvazione da parte delle regioni del Piano regionale della mobilità ciclistica per disciplinare l'intero sistema ciclabile regionale, la predisposizione e definizione da parte dei comuni non facenti parte di città metropolitane e le città metropolitane dei Piani urbani della mobilità ciclistica o Biciplan quali piani di settore dei Piani urbani della mobilità sostenibile, nonché una serie di disposizioni particolari per le città metropolitane e le province;
    a più di un anno dal terremoto che ha sconvolto il centro Italia, il turismo risulta essere tra i settori più colpiti nelle regioni flagellate dal sisma, registrando danni economici pari a 170 milioni di euro. Il sisma ha determinato nelle regioni di: Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio una diminuzione degli arrivi di circa il 30 per cento rispetto all'anno 2016;
    il 7 per cento dei cittadini europei sceglie le due ruote come mezzo di trasporto principale. In Europa il Pil del settore ciclistico vale già decine di miliardi di euro; in Germania, ad esempio, ha un valore pari a 9 miliardi di euro;
    l'investimento nel settore del cicloturismo, che ha avuto successo in varie realtà europee, può rappresentare anche per l'Italia una leva economica strategica per il turismo. I cicloturisti in Italia sono per il 61 per cento stranieri e per il 39 per cento italiani;
    biciclette, reti cicloviarie, sentieri naturalistici sono strumenti al servizio del turismo sostenibile che, nel caso delle regioni del centro Italia colpite dal terremoto, possono tradursi in strumenti validi per risollevarne il territorio,

impegna il Governo

nella pianificazione e realizzazione degli interventi connessi alla mobilità ciclistica, nonché nello stanziamento delle relative risorse finanziarie, a valutare l'opportunità di considerare prioritari gli interventi nei territori delle regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio, interessati dagli eventi sismici del 2016, considerati il calo del turismo registratosi e i conseguenti danni economici.
9/2305-AR/9Galgano, Catalano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame promuove l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane e ricreative, sia per lo sviluppo dell'attività turistica;
    l'obiettivo perseguito dal provvedimento è di incentivare l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, nonché sviluppare l'attività turistica;
    a tal fine si introduce nell'ordinamento la definizione normativa delle ciclovie e delle reti cicloviari, si prevede l'adozione di un Piano generale della mobilità ciclistica che dovrà costituire parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica, la realizzazione della Rete ciclabile nazionale denominata Bicitalia come rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea «Eurovelo», l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Direzione generale per la mobilità ciclistica, la predisposizione ed approvazione da parte delle regioni del Piano regionale della mobilità ciclistica per disciplinare l'intero sistema ciclabile regionale, la predisposizione e definizione da parte dei comuni non facenti parte di città metropolitane e le città metropolitane dei Piani urbani della mobilità ciclistica o Biciplan quali piani di settore dei Piani urbani della mobilità sostenibile, nonché una serie di disposizioni particolari per le città metropolitane e le province;
    il comparto industriale della produzione delle biciclette e della relativa componentistica, di cui l'Italia è primo produttore europeo, è ritenuto strategico per lo sviluppo del Paese;
    l'investimento nel settore del cicloturismo può rappresentare un'importante leva economica per il turismo nazionale: secondo dati Enit, infatti, il ritorno economico del cicloturismo ha una potenzialità di 3,2 miliardi di euro di fatturato all'anno;
    i cicloturisti in Italia sono per il 61 per cento stranieri e 39 per cento italiani e le destinazioni cicloturistiche italiane più richieste sono Toscana, Veneto, Trentino e Dolomiti, Emilia-Romagna, lago di Garda, visitate non solo nei mesi estivi, ma anche in quelli immediatamente precedenti, e successivi (ovvero marzo e aprile, settembre e ottobre),

impegna il Governo

al fine di promuovere l'attività turistica in bicicletta, a prevedere un maggiore coordinamento dei diversi livelli istituzionali in base alle proprie competenze e in sinergia con tutta la filiera del comparto, ad implementare gli investimenti nel settore del cicloturismo attraverso lo sviluppo delle reti esistenti di percorribilità ciclistica, con attenzione particolare per le ciclovie di media e lunga percorrenza, a favorire e sostenere attività di promo-commercializzazione del cicloturismo che coinvolgano tutti gli operatori del settore.
9/2305-AR/10Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il nostro Paese ha beni architettonici ed ambientali e paesaggi di grande bellezza a vocazione turistica la cui valorizzazione può avvenire mediante il recupero, la conservazione, la manutenzione di immobili che si trovano in aree e lungo tragitti sui quali possono essere realizzati percorsi ciclopedonali così da promuovere una forma di turismo ecosostenibile e lento;
    in tal modo, si potrebbero non solo realizzare i necessari interventi di manutenzione e di risanamento conservativo di immobili di rilevante valore storico-artistico e su beni ambientali di proprietà pubblica e privata che si trovano lungo questi percorsi di grande valore storico-turistico, ma anche creare percorsi ciclabili e pedonali per un turismo sostenibile mediante lo sviluppo della viabilità pedonale e ciclistica e anche incidere positivamente sulla crescita economica, sociale ed occupazionali soprattutto di territori meridionali a minore vocazione di sviluppo industriale;
    la regione Sicilia, in particolare, possiede indubbiamente un grande numero di beni architettonici ed ambientali da valorizzare e percorsi di grande valore turistico e storico da favorire con progetti innovativi che possano da un lato salvaguardare l'ambiente e dall'altro creare un volano per lo sviluppo turistico-ricettivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere progetti a livello regionale volti alla individuazione e costruzione di percorsi idonei alla mobilità pedonale e ciclistica soprattutto a fini turistici, anche mediante la istituzione attraverso ulteriori iniziative normative di un Fondo ad hoc presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sulla base della predisposizione di un Piano generale degli interventi indicati dalle regioni da finanziare con il su citato Fondo.
9/2305-AR/11Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame ha come obiettivo anche quello della valorizzazione del territorio e dei beni culturali presenti puntando anche ad accrescere e promuovere l'attività turistica;
    nell'agosto del 2017 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, ha firmato un protocollo d'intesa con la regione Sardegna e il Ministero dei trasporti per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura cicloturistica che darà nuovo impulso al turismo sostenibile nell'isola;
    due sono le direttrici di questo progetto strategico, la prima da Alghero a Cagliari lungo il versante occidentale, l'altra da Santa Teresa di Gallura al capoluogo sardo lungo quello orientale;
    in questo ambito sarebbe di grande prospettiva quella di una valorizzazione dell'itinerario «La via delle Miniere» con la realizzazione di una ciclovia legata al recupero di percorsi legati alla attività estrattiva dell'isola coniugando turismo e archeologia industriale,

impegna il Governo

nell'ambito della applicazione della presente legge e allo sviluppo del protocollo d'intesa siglato nell'agosto 2017 a valutare l'opportunità di promuovere un tavolo istituzionale per la realizzazione dell'itinerario del «La via delle Miniere» al fine di promuovere e valorizzare un importante segmento territoriale della Sardegna.
9/2305-AR/12Cani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in discussione relativo allo sviluppo della mobilità in bicicletta e più in generale della mobilità sostenibile e alternativa;
    il provvedimento citato, e gli altri similari approvati nel corso della legislatura (legge istitutiva ferrovie turistiche, altri provvedimenti di promozione della mobilità ciclistica, Piano per la mobilità turistica), contribuisce a delineare un contesto particolarmente favorevole alla valorizzazione e diffusione di opzioni di mobilità, sia per uso quotidiano che turistico, alternative e a basso impatto ambientale e particolarmente indicate per l'accesso ai territori più marginali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, di concerto e nel rispetto delle prerogative delle Regioni e dei Comuni e loro Associazioni, attraverso il programma triennale e gli altri atti di attuazione previsti nel provvedimento di cui si tratta, di considerare con particolare attenzione gli interventi di reti e percorsi ciclabili che insistono su contesti territoriali in cui siano presenti ferrovie turistiche ai sensi della legge n. 128 del 2017.
9/2305-AR/13Mura.


   La Camera

impegna il Governo

a pubblicizzare con trasparenza ed adeguata tempistica un eventuale bando di gara per la progettazione e la realizzazione di un sistema informativo della mobilità ciclistica.
9/2305-AR/14Mucci, Catalano, Molea, Oliaro, Galgano.