Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 15 novembre 2017

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DOC. XXII, N. 82 E DDL DI RATIFICA NN. 4685, 4469, 4609, 4684, 4475, 4470, 4471 E 4303

Doc. XXII, n. 82 – Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

Discussione generale: 7 ore e 30 minuti.

Relatore 15 minuti
Governo 15 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 16 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 34 minuti
 Partito Democratico 33 minuti
 MoVimento 5 Stelle 31 minuti
 Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 30 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 30 minuti
 Alternativa popolare – Centristi per l'Europa – NCD 30 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 30 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà – Possibile 30 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare – MAIE 30 minuti
 Democrazia solidale – Centro Democratico 30 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale 30 minuti
 Misto: 30 minuti
  Civici e Innovatori PER l'Italia 8 minuti
  Direzione Italia 7 minuti
  Minoranze Linguistiche 4 minuti
  UDC-IDEA 4 minuti
  Alternativa Libera – Tutti insieme per l'Italia 3 minuti
  FARE! – Pri - Liberali 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti 2 minuti

Ddl di ratifica nn. 4685, 4469, 4609, 4684, 4475, 4470 e 4471

Tempo complessivo: 2 ore per ciascun disegno di legge di ratifica.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 12 minuti (con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 28 minuti
 Partito Democratico 18 minuti
 MoVimento 5 Stelle 11 minuti
 Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 8 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 7 minuti
 Alternativa popolare – Centristi per l'Europa – NCD 6 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 5 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà – Possibile 5 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare – MAIE 4 minuti
 Democrazia solidale – Centro Democratico 6 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale 4 minuti
 Misto: 14 minuti
  Civici e Innovatori PER l'Italia 2 minuti
  Direzione Italia 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  UDC-IDEA 2 minuti
  Alternativa Libera – Tutti insieme per l'Italia 2 minuti
  FARE! – Pri - Liberali 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti 2 minuti

Ddl di ratifica n. 4303 – Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive

Tempo complessivo: 2 ore.

Relatori 10 minuti

(complessivamente)

Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 11 minuti (con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 24 minuti
 Partito Democratico 17 minuti
 MoVimento 5 Stelle 10 minuti
 Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente 8 minuti
 Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista 7 minuti
 Alternativa popolare – Centristi per l'Europa – NCD 6 minuti
 Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini 5 minuti
 Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà – Possibile 4 minuti
 Scelta civica ALA per la Costituente liberale e popolare – MAIE 4 minuti
 Democrazia solidale – Centro Democratico 5 minuti
 Fratelli d'Italia – Alleanza nazionale 4 minuti
 Misto: 14 minuti
  Civici e Innovatori PER l'Italia 2 minuti
  Direzione Italia 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  UDC-IDEA 2 minuti
  Alternativa Libera – Tutti insieme per l'Italia 2 minuti
  FARE! – Pri - Liberali 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti 2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 15 novembre 2017.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Stella Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borghi, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Cenni, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, D'Alia, Dal Moro, Dambruoso, Damiano, De Micheli, De Rosa, Del Basso De Caro, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Giorgia Meloni, Meta, Migliore, Morassut, Nicoletti, Orfini, Orlando, Paglia, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rughetti, Ruocco, Sanga, Sani, Sandra Savino, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sibilia, Sorial, Sottanelli, Tabacci, Tancredi, Taranto, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Vazio, Velo, Vignali, Villarosa, Zanetti, Zoggia.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Stella Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borghi, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Cenni, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Coppola, D'Alia, Dal Moro, Dambruoso, Damiano, De Micheli, De Rosa, Del Basso De Caro, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marcon, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Giorgia Meloni, Meta, Migliore, Morassut, Orfini, Orlando, Paglia, Pes, Picchi, Piepoli, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rughetti, Ruocco, Sanga, Sani, Sandra Savino, Scalfarotto, Scanu, Sereni, Sibilia, Sorial, Sottanelli, Speranza, Tabacci, Tancredi, Taranto, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Vazio, Velo, Vignali, Villarosa, Villecco Calipari, Zanetti, Zoggia.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa regionale.

  In data 14 novembre 2017 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: «Modifica alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”» (4736).

  Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 14 novembre 2017 il deputato Pesco ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:
   PESCO ed altri: «Disposizioni per l'introduzione del reddito di cittadinanza» (1750).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Ritiro di sottoscrizioni a proposte di legge.

  La deputata Di Vita ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
   D'UVA ed altri: «Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni concernenti il suo insegnamento e l'impiego di essa nelle scuole, nelle università e presso le pubbliche amministrazioni» (1478).

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DI SALVO ed altri: «Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori» (1041) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Malisani.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   VI Commissione (Finanze):
  BERNARDO: «Disciplina dell'applicazione delle imposte indirette ai trust » (4675) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, XII e XIV.

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio):
  GIAMPAOLO GALLI e CAUSI: «Modifiche alla legge 11 marzo 1953, n. 87, e alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di istruttoria e trasparenza dei giudizi di legittimità costituzionale» (3200) Parere delle Commissioni II, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 10 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte stessa il 2 novembre 2017, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2017 (Doc. XLVIII, n. 16).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 14 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (COM(2017) 571 final).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso il testo di ventiquattro risoluzioni e di una raccomandazione approvate nella tornata dall'11 al 14 settembre 2017, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001 (Doc. XII, n. 1267) – alla IX Commissione (Trasporti);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali (Doc. XII, n. 1268) – alla IX Commissione (Trasporti);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (Doc. XII, n. 1269) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020 (Doc. XII, n. 1270) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (Doc. XII, n. 1271) – alla VI Commissione (Finanze);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio (Doc. XII, n. 1272) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari (Doc. XII, n. 1273) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (Doc. XII, n. 1274) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sull'attuazione della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (la «direttiva sulla mediazione») (Doc. XII, n. 1275) – alla II Commissione (Giustizia);
   Risoluzione su una strategia spaziale per l'Europa (Doc. XII, n. 1276) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione sulla caccia alla balena in Norvegia (Doc. XII, n. 1277) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA) (Doc. XII, n. 1278) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2017 dell'Unione europea per l'esercizio 2017, che accompagna la proposta di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza all'Italia (Doc. XII, n. 1279) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Doc. XII, n. 1280) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
   Risoluzione sul progetto di regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione per quanto riguarda gli alimenti per animali e i prodotti alimentari soggetti a condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (Doc. XII, n. 1281) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
   Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2017 dell'Unione europea per l'esercizio 2017 che aumenta le risorse di bilancio dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per proseguire la riduzione della disoccupazione giovanile nell'Unione europea e che aggiorna le tabelle dell'organico dell'agenzia decentrata ACER e dell'impresa comune SESAR2 (Doc. XII, n. 1282) – alla V Commissione (Bilancio);
   Risoluzione sull'esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC (Doc. XII, n. 1283) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi (Doc. XII, n. 1284) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla Cambogia, in particolare sul caso di Kem Sokha (Doc. XII, n. 1285) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul Laos, in particolare sui casi di Somphone Phimmasone, Lod Thammavong e Soukane Chaithade (Doc. XII, n. 1286) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul Myanmar/Birmania, in particolare la situazione dei rohingya (Doc. XII, n. 1287) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici (Doc. XII, n. 1288) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del terzo protocollo aggiuntivo dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (Doc. XII, n. 1289) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati relativi alla modernizzazione del pilastro commerciale dell'accordo di associazione UE-Cile (Doc. XII, n. 1290) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul futuro del programma Erasmus+ (Doc. XII, n. 1291) – alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 14 novembre 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Brasile sulle colture di sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte in Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e all'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Moldova (COM(2017) 643 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 643 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni – Un'Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori (COM(2017) 675 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 14 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (COM(2017) 537 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni in conformità dell'articolo 58 della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (COM(2017) 631 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni che accompagna la valutazione intermedia del programma LIFE (COM(2017) 642 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Due anni dopo Parigi – Progressi realizzati per conseguire gli impegni dell'Unione europea in materia di clima (prevista dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE) (COM(2017) 646 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione degli accordi di libero scambio – 1o gennaio 2016-31 dicembre 2016 (COM(2017) 654 final).

Trasmissione dall'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

  L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con lettera in data 8 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dell'articolo 1, comma 202, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi e delle azioni previsti dal Piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, aggiornata al 1o settembre 2017 (Doc. CCXXXI, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 8 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Malito (Cosenza).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 8 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alla VI Commissione (Finanze):
   all'ingegner Roberto Reggi, l'incarico di direttore dell'Agenzia del demanio;
   al dottor Giovanni Kessler, l'incarico di direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 9 novembre 2017, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Renato Grimaldi a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Isola di Pantelleria.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Francesco Ricciardi, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione centrale per i servizi di ragioneria, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richieste di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 8 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giampiero Sammuri a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano (118).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 9 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Domenico Pappaterra a presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino (119).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 10 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (478).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 dicembre 2017.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: BUSINAROLO ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 3365-B)

A.C. 3365-B – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

A.C. 3365-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

A.C. 3365-B – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti).

  1. L'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
   «Art. 54-bis. – (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). – 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
   2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
   3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
   4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
   5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
   6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.
   7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.
   8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
   9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti).

  Al comma 1, capoverso Art. 54-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: entro sette giorni dal momento in cui sia venuto in possesso di fondati elementi di fatto,
1. 13. Polverini, Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 54-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: adducendo concreti elementi di prova,
1. 12. Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 54-bis, comma 6, sopprimere il terzo periodo.
1. 10. Sisto.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  10. Qualora al termine del procedimento penale, civile o contabile, risulti l'infondatezza della segnalazione, il segnalante è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
1. 11. Sisto.

A.C. 3365-B – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato).

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
   « 2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:
   a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
   b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
   c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
   d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
   2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
   2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato).

  Al comma 1, capoverso 2-bis, lettera a), dopo le parole: precisi e concordanti aggiungere le seguenti: che abbiano l'alta probabilità di essere veritieri.
2. 10. Sisto.

  Al comma 1, capoverso 2-bis, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.
2. 11. Sisto.

  Al comma 1, capoverso 2-bis, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, inclusa la chiara volontà di recare danno all'ente in violazione dei principi di affidamento nei rapporti contrattuali.
2. 12. Sisto.

A.C. 3365-B – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale).

  1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.
  3. Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

A.C. 3365-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate alla tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;
    nell'ultimo rapporto sulla corruzione pubblicato da Trasparency international l'Italia figura al sessantesimo posto della classifica mondiale ed è al terzultimo posto della classifica dei paesi UE;
    la corruzione costituisce un fattore di lungo periodo che impedisce la crescita economica del Paese, poiché sono stimate in diversi miliardi di euro le risorse pubbliche e private che annualmente vengono disperse a seguito di fenomeni corruttivi;
    la corruzione prospera grazie all'omertà o all'indifferenza di chi venendo a conoscenza di episodi di corruzione ritiene di non denunciare tali casi;
    affinché le norme dettate dal provvedimento in esame possano essere pienamente applicate e possano dispiegare la loro efficacia, appare opportuno effettuare una adeguata opera di informazione nei confronti dei potenziali destinatari, finalizzata a far conoscere le nuove tutele previste dalla legge a favore di chi denuncia casi di corruzione sia in ambito pubblico che privato,

impegna il Governo

ad utilizzare ogni strumento utile finalizzato a diffondere la conoscenza del contenuto del provvedimento in esame in ordine alle garanzie delle quali potranno usufruire coloro che denunceranno casi di corruzione riscontrati nell'ambito di un rapporto di lavoro, anche valutando l'ipotesi di realizzare un'apposita campagna di comunicazione.
9/3365-B/1Matarrelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è finalizzato ad ampliare il ricorso alle segnalazioni di illeciti e gravi irregolarità sul luogo di lavoro, quale strumento di contrasto della corruzione, assicurando nel contempo una maggiore protezione del dipendente, sia pubblico che privato, da possibili discriminazioni a causa della segnalazione stessa;
    così si da seguito ai numerosi atti internazionali finalizzati a contrastare il fenomeno della corruzione, come la Convenzione Onu del 2003, ratificata dall'Italia con la legge n. 116 del 2009, e la Convenzione del Consiglio d'Europa, ratificata con legge n. 112 del 2012;
    secondo il nuovo Report di Trasparency International, l'Italia è un Paese in balia della corruzione: nel 2016 al sessantesimo posto su 176 paesi, un risultato non certo lusinghiero tanto più se si considera che nel ranking europeo l'Italia si posiziona ai terzultimo posto, davanti solo a Grecia e Bulgaria;
    recentemente l'Istat ha stimato che il 7,9 per cento delle famiglie abbia ricevuto richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di servizi o agevolazioni nel corso della vita; il 2,7 per cento le ha ricevute negli ultimi tre anni, l'1,2 per cento negli ultimi 12 mesi;
    la corruzione pertanto agisce come una tassa occulta che frena gli investimenti nel Paese, sia nazionali che esteri, e contribuisce alla riduzione dei servizi: tutto ciò si traduce in scarsa competitività economica e in un aggravio di costi per la collettività;
    il nostro ordinamento già disciplina la materia del dipendente pubblico che segnala illeciti (articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001) tant’è che l'Anac ha emanato – determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 – apposite linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti cui è venuto a conoscenza;
    scopo delle linee guida, proprio in attesa delle modifiche normative, è stato quello di esplicitare le modalità attraverso le quali i dipendenti pubblici possono denunciare, anche in forma anonima, gli illeciti di cui vengono a conoscenza nell'ambito, del rapporto di lavoro, garantendo al tempo stesso la tutela della riservatezza e la protezione contro possibili forme di ritorsione;
    ora oggetto della segnalazione non saranno solo i delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni di cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa «ab esterno»;
    si tratta ora di dare uno strumento molto importante, in Italia ancor poco utilizzato, finalizzato ad una maggiore partecipazione e tutela verso coloro che, vengono a conoscenza di un illecito nell'ambito del rapporto di lavoro, sia pubblico che privato, e che lo segnalino alle autorità competenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere un'apposita campagna di sensibilizzazione contro il fenomeno della corruzione, istituendo anche un fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di discriminazioni o ritorsioni, in conseguenza di una segnalazione che si riveli fondata e potenziando, nel contempo, la struttura dell'Anac sia con personale che con mezzi idonei al fine di contrastare efficacemente il fenomeno della corruzione.
9/3365-B/2Pastorelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è finalizzato ad ampliare il ricorso alle segnalazioni di illeciti e gravi irregolarità sul luogo di lavoro, quale strumento di contrasto della corruzione, assicurando nel contempo una maggiore protezione del dipendente, sia pubblico che privato, da possibili discriminazioni a causa della segnalazione stessa;
    così si da seguito ai numerosi atti internazionali finalizzati a contrastare il fenomeno della corruzione, come la Convenzione Onu del 2003, ratificata dall'Italia con la legge n. 116 del 2009, e la Convenzione del Consiglio d'Europa, ratificata con legge n. 112 del 2012;
    secondo il nuovo Report di Trasparency International, l'Italia è un Paese in balia della corruzione: nel 2016 al sessantesimo posto su 176 paesi, un risultato non certo lusinghiero tanto più se si considera che nel ranking europeo l'Italia si posiziona ai terzultimo posto, davanti solo a Grecia e Bulgaria;
    recentemente l'Istat ha stimato che il 7,9 per cento delle famiglie abbia ricevuto richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio di servizi o agevolazioni nel corso della vita; il 2,7 per cento le ha ricevute negli ultimi tre anni, l'1,2 per cento negli ultimi 12 mesi;
    la corruzione pertanto agisce come una tassa occulta che frena gli investimenti nel Paese, sia nazionali che esteri, e contribuisce alla riduzione dei servizi: tutto ciò si traduce in scarsa competitività economica e in un aggravio di costi per la collettività;
    il nostro ordinamento già disciplina la materia del dipendente pubblico che segnala illeciti (articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001) tant’è che l'Anac ha emanato – determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 – apposite linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti cui è venuto a conoscenza;
    scopo delle linee guida, proprio in attesa delle modifiche normative, è stato quello di esplicitare le modalità attraverso le quali i dipendenti pubblici possono denunciare, anche in forma anonima, gli illeciti di cui vengono a conoscenza nell'ambito, del rapporto di lavoro, garantendo al tempo stesso la tutela della riservatezza e la protezione contro possibili forme di ritorsione;
    ora oggetto della segnalazione non saranno solo i delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni di cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui - a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa «ab esterno»;
    si tratta ora di dare uno strumento molto importante, in Italia ancor poco utilizzato, finalizzato ad una maggiore partecipazione e tutela verso coloro che, vengono a conoscenza di un illecito nell'ambito del rapporto di lavoro, sia pubblico che privato, e che lo segnalino alle autorità competenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere un'apposita campagna di sensibilizzazione contro il fenomeno della corruzione, istituendo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche un fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di discriminazioni o ritorsioni, in conseguenza di una segnalazione che si riveli fondata e potenziando, nel contempo, la struttura dell'Anac sia con personale che con mezzi idonei al fine di contrastare efficacemente il fenomeno della corruzione.
9/3365-B/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula riguarda il c.d. whistleblowing, espressione con cui si designa la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza;
    la proposta integra la vigente normativa concernente la tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalino illeciti e introduce forme di tutela anche per i lavoratori del settore privato;
    coloro che segnalino le irregolarità, dando un contributo concreto a sradicare comportamenti scorretti nell'ambito della pubblica amministrazione sono soggetti da tutelare;
    il provvedimento si presta a segnalazioni di carattere strumentale che danno modo a chi le effettua di ottenere le tutele in relazione all'anonimato e all'impossibilità del segnalato di risalire all'identità, più che doverose nel caso che il contributo alla giustizia sia rilevante,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di prevedere un adeguato monitoraggio per verificare la corretta applicazione di quanto disposto dal presente provvedimento.
9/3365-B/3Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'ultimo periodo del comma 2 del capoverso articolo 54-bis, dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame prevede l'applicazione della disciplina recante «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» «anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica»;
    sembrerebbe, di contro, che la ratio della norma, volta a tutelare i lavoratori dipendenti del settore pubblico, non abbia alcun tipo di corrispondenza con rapporti di lavoro che esulano dalla subordinazione;
    la disposizione, infatti, seguendo la ratio del disegno di legge che tende a creare un quadro di tutele a favore dei lavoratori dipendenti pubblici autori di segnalazioni, in particolare in termini di divieto di licenziamento discriminatorio, demansionamento, etc., se non chiarita, presenta criticità laddove, applicata anche ai lavoratori del settore privato, resti riferita a figure per le quali dette tutele risultino inapplicabili;
    appare opportuna una riformulazione della predetta norma nel senso di far corrispondere tali disposizioni esclusivamente ai lavoratori subordinati e ai soli collaboratori coordinati e continuativi che, seppur in piena autonomia operativa, rientrano nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro, sono funzionalmente inseriti nell'organizzazione aziendale e operano all'interno del ciclo produttivo del committente al quale viene riconosciuto un potere di coordinamento dell'attività del lavoratore e, pertanto, presentano un vincolo di parasubordinazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a chiarire che, ai fini interpretativi e applicativi, la disposizione in parola si applichi ai lavoratori subordinati e ai collaboratori coordinati e continuativi delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.
9/3365-B/4Matarrese, Chiarelli, Vargiu, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento tutela il pubblico dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione dei proprio rapporto di lavoro segnalante, vietando di rivelarne l'identità senza il suo consenso;
    viene realizzata l'esigenza di garantire la riservatezza del soggetto segnalante al fine di tutelare il whistleblower;
    l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è chiamato ad adottare apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione;
    l'ANAC applica al responsabile che ha adottato misure discriminatorie una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro, mentre qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle previste dal presente provvedimento, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro,

impegna il Governo

a pubblicare sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, a un anno dall'entrata in vigore della legge, dati complessivi relativi all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni comminate per violazione delle norme contenute nel presente provvedimento.
9/3365-B/5Mazziotti Di Celso, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento tutela il pubblico dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione dei proprio rapporto di lavoro segnalante, vietando di rivelarne l'identità senza il suo consenso;
    viene realizzata l'esigenza di garantire la riservatezza del soggetto segnalante al fine di tutelare il whistleblower;
    l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è chiamato ad adottare apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione;
    l'ANAC applica al responsabile che ha adottato misure discriminatorie una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro, mentre qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle previste dal presente provvedimento, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di pubblicare sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, a un anno dall'entrata in vigore della legge, dati complessivi relativi all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni comminate per violazione delle norme contenute nel presente provvedimento.
9/3365-B/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Mazziotti Di Celso, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame riguarda il cosiddetto whistleblowing, espressione con cui si designa la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza;
    il provvedimento integra la vigente normativa concernente la tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalino illeciti e introduce forme di tutela anche per i lavoratori del settore privato;
    uno degli obiettivi della proposta è la protezione del dipendente che segnali illeciti, rispetto a misure discriminatorie o comunque penalizzanti nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, sia pubblico che privato;
    l'articolo 1 sostituisce l'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 200, concernente Testo unico del pubblico impiego, prevedendo, anzitutto, che colui il quale, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero denunci all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere, per motivi collegati alla segnalazione, soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro;
    il comma 6, terzo e quarto periodo, del citato capoverso articolo 54-bis, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, prevede che l'ANAC applichi la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile, nel caso di mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, e che l'ANAC medesimo determini la misura della sanzione, tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione cui si riferisce la segnalazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione della proposta di legge in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a chiarire o definire meglio le disposizioni recate dall'articolo 1, capoverso articolo 54-bis, comma 6, quarto periodo, nella parte in cui pongono la determinazione da parte dell'ANAC della misura della sanzione a carico del responsabile in correlazione al solo criterio delle dimensioni dell'amministrazione.
9/3365-B/6Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge C. 3365-B recante «Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità» integra la vigente normativa concernente la tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalino illeciti e introduce forme di tutela anche per i lavoratori del settore privato;
    le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) sono organismi derivanti dalla riforma delle Opere Pie, attuata dalla legge 17 luglio 1890 n. 6972 (Legge Crispi), successivamente modificati con regio decreto n. 2841 del 1923 e che hanno subito numerosi interventi di riforma, non da ultimo con il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;
    per effetto di tale decreto legislativo n. 207 del 2001, le regioni avrebbero dovuto legiferare entro due anni, trasformando le IPAB o secondo criteri pubblicistici, in ASP (Aziende pubbliche di servizi alla persona) ovvero in persone giuridiche di diritto privato (tipicamente in Fondazioni);
    ad oggi, molte regioni non hanno ancora approvato le Leggi attuative del decreto legislativo n. 2017 del 2001, e pertanto, in tali regioni, le IPAB sono ancora regolate dalla legge Crispi, non hanno natura pubblica né fanno parte delle P.A., ma non hanno neppure natura squisitamente privata, per effetto della loro soggezione alla vigilanza da parte delle regioni medesime e/o per nomine e designazioni di alcuni componenti degli organi di governance da parte degli enti pubblici locali, tal che, concretamente, le «IPAB non ancora trasformate» sono effettivamente un tertium genus, forse un unicum nel nostro Ordinamento;
    la formulazione del novellato comma 2 dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, per quanto sopra evidenziato, rischia di non ricomprendere i lavoratori delle «IPAB non ancora trasformate» nel bacino dei lavoratori tutelati, mentre paradossalmente il settore di cui trattasi, proprio per la sua speciale natura, l'assoggettamento a normative molto risalenti, contestualmente all'ingente patrimonio immobiliare posseduto e gestito, è potenzialmente ad alto rischio;
    inoltre, la formulazione del novellato comma 1 dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede come organi ai quali inoltrare le segnalazioni di reati e irregolarità soltanto RSPC, ANAC, A.G.O. e Corte dei conti, omettendo enti e autorità vigilanti, come ad esempio le regioni nei confronti delle «IPAB non ancora trasformate»,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a comprendere espressamente i lavoratori delle IPAB (non ancora trasformate), delle ASP (ex-IPAB) tra i soggetti tutelati dalla nuova disciplina, al contempo ritenendo valide le segnalazioni, in qualunque forma effettuate, degli illeciti e delle irregolarità, fatte all'Ente o Autorità che abbia il controllo o la vigilanza sull'IPAB o ex-IPAB.
9/3365-B/7Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge C. 3365-B recante «Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità» integra la vigente normativa concernente la tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalino illeciti e introduce forme di tutela anche per i lavoratori del settore privato;
    le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) sono organismi derivanti dalla riforma delle Opere Pie, attuata dalla legge 17 luglio 1890 n. 6972 (Legge Crispi), successivamente modificati con regio decreto n. 2841 del 1923 e che hanno subito numerosi interventi di riforma, non da ultimo con il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207;
    per effetto di tale decreto legislativo n. 207 del 2001, le regioni avrebbero dovuto legiferare entro due anni, trasformando le IPAB o secondo criteri pubblicistici, in ASP (Aziende pubbliche di servizi alla persona) ovvero in persone giuridiche di diritto privato (tipicamente in Fondazioni);
    ad oggi, molte regioni non hanno ancora approvato le Leggi attuative del decreto legislativo n. 2017 del 2001, e pertanto, in tali regioni, le IPAB sono ancora regolate dalla legge Crispi, non hanno natura pubblica né fanno parte delle P.A., ma non hanno neppure natura squisitamente privata, per effetto della loro soggezione alla vigilanza da parte delle regioni medesime e/o per nomine e designazioni di alcuni componenti degli organi di governance da parte degli enti pubblici locali, tal che, concretamente, le «IPAB non ancora trasformate» sono effettivamente un tertium genus, forse un unicum nel nostro Ordinamento;
    la formulazione del novellato comma 2 dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, per quanto sopra evidenziato, rischia di non ricomprendere i lavoratori delle «IPAB non ancora trasformate» nel bacino dei lavoratori tutelati, mentre paradossalmente il settore di cui trattasi, proprio per la sua speciale natura, l'assoggettamento a normative molto risalenti, contestualmente all'ingente patrimonio immobiliare posseduto e gestito, è potenzialmente ad alto rischio;
    inoltre, la formulazione del novellato comma 1 dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede come organi ai quali inoltrare le segnalazioni di reati e irregolarità soltanto RSPC, ANAC, A.G.O. e Corte dei conti, omettendo enti e autorità vigilanti, come ad esempio le regioni nei confronti delle «IPAB non ancora trasformate»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a comprendere espressamente i lavoratori delle IPAB (non ancora trasformate), delle ASP (ex-IPAB) tra i soggetti tutelati dalla nuova disciplina, al contempo ritenendo valide le segnalazioni, in qualunque forma effettuate, degli illeciti e delle irregolarità, fatte all'Ente o Autorità che abbia il controllo o la vigilanza sull'IPAB o ex-IPAB.
9/3365-B/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il profilo su cui il provvedimento in esame interviene è la protezione del dipendente che segnali illeciti, rispetto a misure discriminatorie o comunque penalizzanti nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, sia pubblico che privato; nel nostro ordinamento, la legge n. 190 del 2012 (recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ha introdotto – in relazione alla sola pubblica amministrazione – una prima disciplina sulla protezione del dipendente pubblico che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo ruolo di dipendente pubblico;
    il provvedimento in esame può’ rappresentare un ulteriore passo avanti nella lotta alla corruzione, e, fornendo una efficace e concreta tutela per chi segnala illeciti, può rivelarsi strumento prezioso nel rompere quel circuito omertoso che rende spesso difficile scoprire i fenomeni corruttivi, intervenendo a «completare» le importanti norme anticorruzione varate in questa legislatura, intervenendo anche a colmare un «vuoto» legislativo da tempo denunciato dal GRECO (Groupe d'Etats contre la corruption), organo del Consiglio d'Europa deputato al controllo dell'adeguamento degli Stati alle misure anti-corruzione, nonché dal G-20 Anti-corruption working group, costituito in ambito Ocse, che ha predisposto i Guiding principles for whistleblower protection legislation;
    il buon funzionamento di questa normativa dipenderà, però, anche da un profondo cambio di prospettiva culturale rispetto alla percezione che l'opinione pubblica ha di chi denuncia, che oggi è per lo più considerato nella migliore delle ipotesi un delatore,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, le modalità con cui riconoscere e sostenere quelle associazioni, anche sindacali, che sulla base della legge si assumano la responsabilità di informare e sensibilizzare sui contenuti normativi e accompagnare la scelta di chi decida di segnalare gli illeciti.
9/3365-B/8Mattiello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, prevedendo disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato ha come finalità principale la tutela della legalità;
    la Commissione europea ha più volte rilevato che, per contrastare efficacemente la corruzione e tutelare la legalità, l'approccio repressivo necessita oggi di essere integrato con il ricorso a strumenti di prevenzione che abbiano l'obiettivo di promuovere un cambiamento culturale in grado di sollecitare lo spirito civico individuale, il rispetto delle regole e l'impegno di tutti a favore del bene comune,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di prevedere campagne informative non solo per diffondere la conoscenza delle disposizioni di cui alla presente legge, ma anche per sensibilizzare l'opinione pubblica al rispetto delle regole e alla salvaguardia del bene comune.
9/3365-B/9Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    la locuzione whistleblower si riferisce ad un soggetto che, svolgendo un'azione di interesse generale, denuncia pubblicamente o alle autorità, attività illecite o fraudolente all'interno della pubblica amministrazione, di un'organizzazione statale centrale, di aziende pubbliche o private. Le rivelazioni o denunce, possono essere di varia natura: violazione di una legge o regolamento, minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode, gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica;
    lo scorso 19 giugno è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio. A decorrere dal 4 luglio 2017, data di entrata in vigore del predetto decreto, i soggetti destinatari della disposizione sono obbligati a dotarsi di un sistema di tutela delle attività di whistleblowing;
    la necessità di tutela del whistleblower tramite l'adozione di un sistema normativo di garanzia omogeneo in tutta l'Unione europea ha acquisito negli ultimi anni indifferibile urgenza anche in seguito allo scandalo suscitato dall'affare Lux Leaks sui meccanismi di elusione fiscale (2014), o dai cosiddetti «Panama Papere» che hanno rivelato dettagliate informazioni finanziarie di migliaia di entità offshore (2015);
    le attività di segnalazione e di denuncia, spesso riguardano aziende che operano in più Paesi o contesti di riferimento che vanno oltre i confini dei singoli Stati c necessitano pertanto di tutele transnazionali;
    nonostante tutte le maggiori organizzazioni internazionali riconoscano l'urgenza democratica di fornire un sostegno ai whistleblower, e tanti Paesi, tra cui l'Italia, si stiano dotando di questo importante strumento di regolamentazione, manca ancora una normativa ad indirizzo unitario a livello europeo ed è evidente il ritardo di alcuni Stati persino nell'adozione delle norme di tutela più elementari;
    il 23-24 ottobre 2017, il Parlamento europeo in sessione plenaria ha discusso una bozza su «Misure legittime di protezione dei whistleblower che agiscono nel pubblica interesse nel momento in cui rivelano informazioni riservate di aziende ed enti pubblici», senza però ancora arrivare alla determinazione di redigere una direttiva unitaria in materia, vincolante per tutti gli Stati membri,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di sollecitare in sede europea, per il tramite dei ministri competenti, il tema dell'urgenza dell'adozione di una normativa europea in materia di whistleblowing, che possa garantire omogeneità di tutela in tutti gli Stati dell'Unione.
9/3365-B/10Vargiu, Matarrese, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge C. 3365-B recante «Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità» integra la vigente normativa concernente la tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalino illeciti e introduce forme di tutela anche per i lavoratori dei settore privato;
    in particolare, l'articolo 1, comma 7, del novellato articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che spetti all'amministrazione o all'ente l'onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione;
    spesso, come mostrano diversi fatti di cronaca, il lavoratore, ponendo in essere condotte le quali ostacolino il processo corruttivo, subisce azioni di mobbing, se non di vera e propria persecuzione, ancor prima di effettuare una «segnalazione» formalmente valida di tale processo corruttivo, e spesso, inoltre, per effetto di tali ritorsioni già in essere, ha timore di effettuare, in aggiunta a quanto già posto in essere, una formale segnalazione; ne deriva come conseguenza che, a causa del perimetro posto dal nuovo testo dell'articolo 1 comma 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il datore di lavoro potrebbe, paradossalmente, esser agevolato nella dimostrazione delle «ragioni estranee» alla segnalazione, per il solo fatto che gli atti ritorsivi sono iniziati in data antecedente alla segnalazione medesima, o addirittura in assenza di segnalazione,

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione della normativa, nonché a prevedere l'opportunità nei prossimi interventi legislativi che la tutela del lavoratore di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 sia operativa anche per effetto di condotte di ostacolo alla corruzione poste in essere dal lavoratore prima della presentazione della segnalazione, dalle quali abbiano avuto origine atti discriminatori, ritorsivi, persecutori o malversatori da parte del datore di lavoro, ovvero anche in assenza di una segnalazione «formalmente» presentata, talché le «ragioni estranee» debbano essere intese non limitatamente ad una «segnalazione» tecnicamente considerata, ma relativamente alla complessiva condotta etica posta in essere dal lavoratore al fine di ostacolare il processo o i processi corruttivi volta per volta considerati.
9/3365-B/11Galgano, Menorello, Mucci, Catalano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge C. 3365-B recante «Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità» integra la vigente normativa concernente la tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalino illeciti e introduce forme di tutela anche per i lavoratori dei settore privato;
    in particolare, l'articolo 1, comma 7, del novellato articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che spetti all'amministrazione o all'ente l'onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione;
    spesso, come mostrano diversi fatti di cronaca, il lavoratore, ponendo in essere condotte le quali ostacolino il processo corruttivo, subisce azioni di mobbing, se non di vera e propria persecuzione, ancor prima di effettuare una «segnalazione» formalmente valida di tale processo corruttivo, e spesso, inoltre, per effetto di tali ritorsioni già in essere, ha timore di effettuare, in aggiunta a quanto già posto in essere, una formale segnalazione; ne deriva come conseguenza che, a causa del perimetro posto dal nuovo testo dell'articolo 1 comma 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il datore di lavoro potrebbe, paradossalmente, esser agevolato nella dimostrazione delle «ragioni estranee» alla segnalazione, per il solo fatto che gli atti ritorsivi sono iniziati in data antecedente alla segnalazione medesima, o addirittura in assenza di segnalazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di monitorare l'applicazione della normativa, nonché di prevedere l'opportunità nei prossimi interventi legislativi che la tutela del lavoratore di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 sia operativa anche per effetto di condotte di ostacolo alla corruzione poste in essere dal lavoratore prima della presentazione della segnalazione, dalle quali abbiano avuto origine atti discriminatori, ritorsivi, persecutori o malversatori da parte del datore di lavoro, ovvero anche in assenza di una segnalazione «formalmente» presentata, talché le «ragioni estranee» debbano essere intese non limitatamente ad una «segnalazione» tecnicamente considerata, ma relativamente alla complessiva condotta etica posta in essere dal lavoratore al fine di ostacolare il processo o i processi corruttivi volta per volta considerati.
9/3365-B/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Galgano, Menorello, Mucci, Catalano, Palese.


PROPOSTA DI LEGGE: DI SALVO ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AI LAVORATORI (A.C. 1041-A)

A.C. 1041-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

A.C. 1041-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 1.010 e 3.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  Sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

A.C. 1041-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modalità di pagamento della retribuzione ai lavoratori).

  1. I datori di lavoro o committenti corrispondono la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
   a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
   b) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro;
   c) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

  2. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
  3. Per rapporto di lavoro, ai fini dei commi 1 e 2 del presente articolo, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.
  4. La firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Modalità di pagamento della retribuzione ai lavoratori).

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I datori di lavoro o committenti corrispondono la retribuzione ai lavoratori entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui la prestazione lavorativa è stata effettuata.
  2-ter. I contratti collettivi nazionali recepiscono il termine di cui al comma 2-bis all'atto del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: e 2 con le seguenti: , 2 e 2-bis
1. 10. Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

  Art. 1-bis. – (Obblighi del datore di lavoro). – 1. In conformità a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il datore di lavoro o committente inserisce nella comunicazione obbligatoria, fatta al centro per l'impiego competente per territorio, gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale che provvede al pagamento della retribuzione, ovvero una dichiarazione di tale istituto o ufficio che attesti l'attivazione del canale di pagamento a favore del lavoratore, le indicazioni sulle modalità di pagamento della retribuzione concordata con il lavoratore nonché gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione.
  2. L'ordine di pagamento all'istituto bancario o all'ufficio postale di cui al comma 1 può essere annullato solo con trasmissione allo stesso di copia della lettera di licenziamento o delle dimissioni del lavoratore. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere cancellate al venir meno dell'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 1, in conseguenza di licenziamento o dimissioni del lavoratore, rese ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore, nonché del prestatore d'opera, fermo restando l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti dovuti dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.
  3. Il datore di lavoro o committente che trasferisce l'ordine di pagamento a un altro istituto bancario o ufficio postale è tenuto a darne comunicazione scritta, tempestiva e obbligatoria, al lavoratore. Il trasferimento dell'ordine di pagamento non può comunque comportare ritardi nel pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro o committente che modifica le modalità di pagamento o gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale al quale è conferito l'incarico di pagamento della retribuzione è tenuto a darne comunicazione scritta, tempestiva e obbligatoria, al centro per l'impiego competente per territorio affinché sia sempre possibile disporre di dati aggiornati utili a svolgere eventuali verifiche sul rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 1, comma 1, da parte del datore di lavoro.
  4. I centri per l'impiego provvedono a modificare la modulistica di loro competenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai fini dell'inserimento della comunicazione obbligatoria di cui al comma 1.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. Il datore di lavoro che non comunica al centro per l'impiego competente per territorio gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale nei modi indicati dall'articolo 1-bis, comma 1, e le informazioni di cui al medesimo comma è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari a 500 euro. Si applica la disciplina di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
  3. Nel caso di cui al comma 2, il centro per l'impiego provvede immediatamente a dare comunicazione della violazione alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio, che procede alle conseguenti verifiche.

   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

  Art. 3-bis. – (Coperture finanziarie). – 1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati in euro 1.000.000 per l'anno 2017 e in euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione per il triennio 2017-2019 della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 010. Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

A.C. 1041-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Deroghe).

  1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

A.C. 1041-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Sanzioni).

  1. Il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 1, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Sanzioni).

  Al comma 1, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e il divieto di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. 10. Giorgio Piccolo, Zappulla, Martelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applica la disciplina di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. 11. Martelli, Giorgio Piccolo, Zappulla.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. - (Controlli) – 1. Sul rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede a disporre le opportune attività ispettive nel limite delle risorse di cui al comma 2.
  2. Ai fini del comma 1, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondete riduzione per il triennio 2017-2019 della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo di cui al comma 2 del presente articolo.
3. 010. Zappulla, Martelli, Giorgio Piccolo.

A.C. 1041-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Convenzione ed entrata in vigore).

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo stipula con le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'Associazione bancaria italiana e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione della medesima legge.
  2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Indipendentemente dalla stipula della convenzione di cui al comma 1, le disposizioni della presente legge diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Convenzione ed entrata in vigore).

  Al comma 1, sostituire la parola: confederazioni con le seguenti: associazioni sindacali.
4. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente:
   alla rubrica, sopprimere le parole:
ed entrata in vigore;
   dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 5. – (Disposizioni finali). – 1. Gli obblighi di cui all'articolo 1 e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 101. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1041-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento detta norme in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, introducendo in particolare il divieto esplicito per il datore di lavoro di pagare direttamente in contanti il lavoratore;
    la finalità del presente provvedimento è apprezzabile perché a seguito dell'introduzione delle nuove norme da esso recate vuole ridurre la possibilità che si verifichino abusi nei confronti dei lavoratori, abusi che purtroppo si sono verificati nel passato e continuano a verificarsi nel presente con lavoratori costretti a firmare per ricevuta buste paga che recano un importo superiore a quello effettivamente percepito;
    perché le norme dettate dal presente provvedimento possano essere davvero efficaci sarebbe opportuno prevedere strumenti di controllo sull'effettiva applicazione della legge, anche al fine di poter, eventualmente apportare successive correzioni normative,

impegna il Governo

a prevedere forme di monitoraggio relative all'applicazione delle norme recate dal presente provvedimento e di mettere a conoscenza il Parlamento dei dati raccolti anche tramite la trasmissione periodica di una relazione.
9/1041-A/1Matarrelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame prevede che i datori di lavoro o committenti corrispondano la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con specifici mezzi, tra i quali, si prevede il bonifico in favore del conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore, il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postate indicato dal datore di lavoro, o l'emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore;
    tra le finalità del provvedimento possiamo sicuramente annoverare la maggiore trasparenza nella corresponsione degli emolumenti ai lavoratori, a tutela dei diritti dei lavoratori stessi, e nel rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva e/o aziendale;
    sicuramente contribuirà a contrastare il fenomeno dell'economia sommersa, stimata recentemente dall'Istat in 3,7 milioni di lavoratori irregolari, un fatturato di 208 miliardi di euro e con una incidenza sul PIL di 12,6 per cento;
    ai fini di verifica della regolarità della retribuzione Poste italiane Spa, grazie alla sua ramificazione territoriale e alla intima connessione con il tessuto sociale ed economico del nostro Paese e in ragione del servizio pubblico essenziale svolto sia nelle grandi città che nelle comunità locali periferiche del Paese, potrebbe trarre benefici consistenti sia in termini di flussi di cassa che di clienti,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, in particolare, per categorie che impieghino lavoratori che non dispongono di rapporti bancari sul territorio nazionale, anche modalità di pagamento che comunque assicurino la tracciabilità dei pagamenti come ad esempio le carte di pagamento evitando, ove possibile, ulteriori appesantimenti burocratici per le piccole aziende a conduzione familiare, artigiani e agricoltori diretti.
9/1041-A/2Pastorelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame prevede che i datori di lavoro o committenti corrispondano la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con specifici mezzi, tra i quali, si prevede il bonifico in favore del conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore, il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postate indicato dal datore di lavoro, o l'emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore;
    tra le finalità del provvedimento possiamo sicuramente annoverare la maggiore trasparenza nella corresponsione degli emolumenti ai lavoratori, a tutela dei diritti dei lavoratori stessi, e nel rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva e/o aziendale;
    sicuramente contribuirà a contrastare il fenomeno dell'economia sommersa, stimata recentemente dall'Istat in 3,7 milioni di lavoratori irregolari, un fatturato di 208 miliardi di euro e con una incidenza sul PIL di 12,6 per cento;
    ai fini di verifica della regolarità della retribuzione Poste italiane Spa, grazie alla sua ramificazione territoriale e alla intima connessione con il tessuto sociale ed economico del nostro Paese e in ragione del servizio pubblico essenziale svolto sia nelle grandi città che nelle comunità locali periferiche del Paese, potrebbe trarre benefici consistenti sia in termini di flussi di cassa che di clienti,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di valutare l'opportunità di prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, in particolare, per categorie che impieghino lavoratori che non dispongono di rapporti bancari sul territorio nazionale, anche modalità di pagamento che comunque assicurino la tracciabilità dei pagamenti come ad esempio le carte di pagamento evitando, ove possibile, ulteriori appesantimenti burocratici per le piccole aziende a conduzione familiare, artigiani e agricoltori diretti.
9/1041-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    è in sede di esame il disegno di legge C. 1041 Di Salvo, recante «Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori». La finalità del provvedimento è assicurare maggiore trasparenza nella corresponsione degli emolumenti ai lavoratori, a tutela dei diritti dei lavoratori stessi, nonché al fine di contrastare il fenomeno dell'economia sommersa;
    all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame stabilisce che i datori di lavoro o committenti corrispondano la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con i seguenti mezzi: il bonifico in favore del conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore, il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro o l'emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore;
    secondo uno studio condotto dalla CGIA di Mestre, realizzato su dati forniti dalla Commissione europea emerge che in Italia ci sono quasi 15 milioni di persone, di età superiore a 15 anni, senza un conto corrente (pari al 29 per cento della popolazione italiana);
    in Italia ci sono molte aziende che impiegano lavoratori che non dispongono di rapporti bancari sui territorio nazionale. In virtù di ciò, c’è la necessità di prevedere a livello normativo anche modalità di pagamento diverse dal conto corrente e dall'assegno che assicurino comunque la tracciabilità dei pagamenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di monitorare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di prevedere attraverso ulteriori iniziative normative anche modalità di pagamento diverse dal conto corrente e dall'assegno che assicurino comunque la tracciabilità dei pagamenti, come le carte elettroniche prepagate nominative, intestate ai lavoratori.
9/1041-A/3Galgano, Catalano, Menorello, Mucci, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    è ampiamente condivisibile la finalità del provvedimento volto a consentire la tracciabilità del pagamento delle retribuzioni dei lavoratori attraverso l'obbligo per il datore di lavoro di versare le retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali;
    dette modalità di pagamento previste consentiranno di tutelare i diritti dei lavoratori a ricevere retribuzioni conformi a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva;
    in Italia le PMI costituiscono una realtà numericamente molto significativa, inoltre, la quasi totalità di PMI è costituita da imprese con meno di 10 addetti, è importante pertanto evitare appesantimenti burocratici in capo ai datori di lavoro e ai centri per l'impiego;
    il testo in esame interviene sulle materie di competenza esclusiva statale e sulla tutela e sicurezza del lavoro di competenza concorrente tra Stato e Regione,

impegna il Governo

a valutare l'impatto delle nuove disposizioni sulle piccole e medie imprese e sulla funzionalità dei centri per l'impiego, impedendo eventuali aggravi procedurali e burocratici.
9/1041-A/4Mucci, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    è ampiamente condivisibile la finalità del provvedimento volto a consentire la tracciabilità del pagamento delle retribuzioni dei lavoratori attraverso l'obbligo per il datore di lavoro di versare le retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali;
    dette modalità di pagamento previste consentiranno di tutelare i diritti dei lavoratori a ricevere retribuzioni conformi a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva;
    in Italia le PMI costituiscono una realtà numericamente molto significativa, inoltre, la quasi totalità di PMI è costituita da imprese con meno di 10 addetti, è importante pertanto evitare appesantimenti burocratici in capo ai datori di lavoro e ai centri per l'impiego;
    il testo in esame interviene sulle materie di competenza esclusiva statale e sulla tutela e sicurezza del lavoro di competenza concorrente tra Stato e Regione,

impegna il Governo

a valutare l'impatto delle nuove disposizioni sulle piccole e medie imprese, impedendo eventuali aggravi procedurali e burocratici.
9/1041-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Mucci, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    si prevede che i datori di lavoro o committenti corrispondano la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, con specifici mezzi, tra i quali il bonifico in favore del conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore, il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro, l'emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore;
    l'articolo 3 stabilisce che il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo sopra descritto è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro,

impegna il Governo

a rendere noti, a un anno dall'entrata in vigore della legge, dati sulle sanzioni pecuniarie comminate e sull'ammontare derivante dal pagamento delle stesse.
9/1041-A/5Mazziotti Di Celso, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    si prevede che i datori di lavoro o committenti corrispondano la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, con specifici mezzi, tra i quali il bonifico in favore del conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore, il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro, l'emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore;
    l'articolo 3 stabilisce che il datore di lavoro o committente che viola l'obbligo sopra descritto è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro,

impegna il Governo

a rendere noti dati sulle sanzioni pecuniarie comminate e sull'ammontare derivante dal pagamento delle stesse.
9/1041-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Mazziotti Di Celso, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento introduce l'obbligo per i datori di lavoro titolari di partita IVA di effettuare il pagamento delle retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con specifici mezzi;
    introducendo l'obbligo per il datore di lavoro di versare le retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali è chiaro come il legislatore intenda perseguire la principale finalità di consentire la tracciabilità del pagamento delle retribuzioni dei lavoratori, assicurando una maggiore trasparenza nella corresponsione degli emolumenti non solo, quindi, per tutelare i loro diritti ma altresì al fine di contrastare il fenomeno dell'economia sommersa;
    è estremamente necessario procedere alla repressione delle gravi condotte poste in essere ai danni dei lavoratori al fine di permettere agli stessi di ricevere un compenso che sia rispettoso e dignitoso del lavoro svolto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di verificare l'incidenza di utilizzo degli specifici mezzi, previsti dal presente provvedimento, da parte dei datori di lavori titolari di partita IVA al fine di effettuare il pagamento delle retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali.
9/1041-A/6Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento detta norme in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori, introducendo in particolare il divieto esplicito per il datore di lavoro di pagare direttamente in contanti il lavoratore;
    la finalità del presente provvedimento è apprezzabile perché a seguito dell'introduzione delle nuove norme da esso recate vuole ridurre la possibilità che si verifichino abusi nei confronti dei lavoratori, abusi che purtroppo si sono verificati nel passato e continuano a verificarsi nel presente con lavoratori costretti a firmare per ricevuta buste paga che recano un importo superiore a quello effettivamente percepito;
    perché le norme dettate dal presente provvedimento possano dispiegare la massima efficacia a tutela dei lavoratori è necessario prevedere opportune forme di controllo da parte degli organi preposti;
    pertanto al fine di garantire la piena effettiva applicazione delle norme recate dal presente provvedimento e garantire i lavoratori da forme di abuso nella corresponsione delle retribuzioni da parte dei datori di lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere tutte le opportune forme di controllo, anche individuando apposite risorse da destinare allo svolgimento di tali controlli.
9/1041-A/7Zappulla, Giorgio Piccolo, Martelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame introduce l'obbligo, per i datori di lavoro titolari di partita Iva, di effettuare il pagamento della retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con uno dei seguenti mezzi: bonifico bancario; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal lavoratore; emissione di un assegno da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di comprovato impedimento;
    la finalità del provvedimento è quella di tutelare i lavoratori a ricevere retribuzioni conformi a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva e di contrastare il fenomeno dell'economia sommersa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, per datori di lavoro che impieghino lavoratori che non dispongono di rapporti bancari sul territorio nazionale, anche modalità di pagamento diverse dal conto corrente e dall'assegno che assicurino comunque la piena tracciabilità dei pagamenti, come ad esempio carte di pagamento.
9/1041-A/8Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, prevedendo disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni dei lavoratori, ha come finalità quella di assicurare maggiore trasparenza nella corrispondenza degli emolumenti ai lavoratori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di prevedere campagne informative non solo per diffondere la conoscenza delle disposizioni di cui alla presente legge, ma anche per sensibilizzare l'opinione pubblica all'importanza di contrastare il fenomeno dell'economia sommersa.
9/1041-A/9Marzano, Palese.


PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE: SCANU ED ALTRI: MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 30 GIUGNO 2015, RECANTE ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI (DOC. XXII, N. 80)

Doc. XXII, n. 80 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

  1. All'articolo 4, comma 1, della deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, le parole: «entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro la fine della XVII legislatura».
  2. All'articolo 6, comma 1, della deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, le parole: «di 50.000 euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «di 80.000 euro per l'anno 2017 e fino alla conclusione dei lavori della Commissione».

Doc. XXII, n. 80 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   considerato che:
    la Commissione Parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie dei personale militare italiano ha proseguito un'attività di indagine che era già iniziata nella scorsa legislatura;
    la esigenza di prolungamento dell'attività di indagine della Commissione conferma la delicatezza della materia, che appare particolarmente controversa;
    i possibili effetti negativi sulla salute, conseguenti all'esposizione a fattori chimici, tossici e radiologici, a carico del personale militare che opera presso i poligoni di tiro e i siti di deposito di munizioni, introduce noti e inquietanti interrogativi anche sui possibili rischi per la salute delle popolazioni civili che vivono negli agglomerati urbani contigui a tali insediamenti militari;
    tale preoccupazione appare particolarmente diffusa in Sardegna, terra gravata da importanti localizzazioni militari dove, anche in passato, si è presentata l'esigenza di approfondire le ipotesi di eventuali correlazioni tra alcune patologie territoriali, sia umane che veterinarie, e l'inquinamento discendente dalle attività militari;
    l'approfondimento di tali ipotesi, nella necessaria esigenza di trasparenza, oltre che rispondere ad ovvie esigenze di tutela della salute, non può che migliorare il rapporto tra le popolazioni residenti e le istituzioni militari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di valorizzare le specifiche conclusioni della Commissione di inchiesta al fine di attivare tutte le necessarie verifiche sulla salute animale e delle popolazioni residenti in contiguità con i siti militari nazionali presi in esame dalla Commissione, anche attraverso opportune verifiche epidemiologiche e di screening mirato, per escludere qualsiasi rischio sanitario a carico di tale popolazione civile.
9/Doc. XXII, n. 80/1Vargiu, Matarrese.


   La Camera,
   considerato che:
    la Commissione Parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie dei personale militare italiano ha proseguito un'attività di indagine che era già iniziata nella scorsa legislatura;
    la esigenza di prolungamento dell'attività di indagine della Commissione conferma la delicatezza della materia, che appare particolarmente controversa;
    i possibili effetti negativi sulla salute, conseguenti all'esposizione a fattori chimici, tossici e radiologici, a carico del personale militare che opera presso i poligoni di tiro e i siti di deposito di munizioni, introduce noti e inquietanti interrogativi anche sui possibili rischi per la salute delle popolazioni civili che vivono negli agglomerati urbani contigui a tali insediamenti militari;
    tale preoccupazione appare particolarmente diffusa in Sardegna, terra gravata da importanti localizzazioni militari dove, anche in passato, si è presentata l'esigenza di approfondire le ipotesi di eventuali correlazioni tra alcune patologie territoriali, sia umane che veterinarie, e l'inquinamento discendente dalle attività militari;
    l'approfondimento di tali ipotesi, nella necessaria esigenza di trasparenza, oltre che rispondere ad ovvie esigenze di tutela della salute, non può che migliorare il rapporto tra le popolazioni residenti e le istituzioni militari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di valorizzare, d'intesa con la Regione, le specifiche conclusioni della Commissione di inchiesta al fine di attivare tutte le necessarie verifiche sulla salute animale e delle popolazioni residenti in contiguità con i siti militari nazionali presi in esame dalla Commissione, anche attraverso opportune verifiche epidemiologiche e di screening mirato, per escludere qualsiasi rischio sanitario a carico di tale popolazione civile.
9/Doc. XXII, n. 80/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Vargiu, Matarrese.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in merito alla destinazione del 3 per cento delle somme di denaro confiscate alle mafie al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio – 3-03353

   COSTANTINO, PANNARALE, DANIELE FARINA, ANDREA MAESTRI, MARCON, FRATOIANNI, AIRAUDO, PAGLIA e GIANCARLO GIORDANO. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
   il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie è stato istituito a decorrere dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero, per far confluire su di esso le risorse previste a legislazione vigente (dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183), da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, nelle more del decreto per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;
   tutte le università in Italia soffrono del fatto che il supporto per il diritto allo studio abbia subito una drastica riduzione, lasciando molti candidati che hanno diritto alla borsa di studio senza copertura;
   ci sono inoltre fattori evidenti che penalizzano le università del Sud. Per esempio, al Nord quasi il 100 per cento degli studenti idonei ottiene la borsa di studio, mentre al Sud solo il 25 per cento perché i fondi regionali e statali non sono sufficienti a fronteggiare un numero molto più elevato di aventi diritto;
   il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, all'articolo 2, comma 2-quater, ha stabilito che il 3 per cento delle somme di denaro confiscate alle mafie veicolate tramite l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati deve essere destinato al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio;
   a distanza di 4 anni dall'entrata in vigore della legge che lo ha previsto, mancano notizie sull'effettivo versamento nel fondo integrativo del 3 per cento delle somme confiscate alle mafie;
   negli anni la prima firmataria della presente interrogazione ha rivolto numerose richieste, anche tramite interrogazione (4-05689), per conoscere a quale punto sia l’iter di assegnazione delle risorse, rivolgendo numerose richieste, per posta elettronica e telefonicamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero della giustizia e al Ministero dell'economia e delle finanze, ma nessuno dei dirigenti, funzionari e uffici contattati è stato in grado di fornire la minima informazione, producendo un rimpallo tra uffici –:
   se le risorse destinate alle borse di studio, ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2017, includano il 3 per cento delle somme di denaro confiscate alle mafie o, in caso contrario, quale sia la motivazione della loro esclusione, anche con riferimento agli anni 2014/2016. (3-03353)


Tempi per l'operatività dei centri di competenza ad alta specializzazione nell'ambito del piano nazionale «Industria 4.0» – 3-03354

   PRATAVIERA e MATTEO BRAGANTINI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   la creazione di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma di partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, si inserisce nel quadro degli interventi del piano nazionale «Industria 4.0», con specifico riguardo all'azione volta al sostegno dello sviluppo delle competenze;
   l'articolo 1, comma 115, della legge n. 232 del 2016 ha finanziato i competence center per un importo di 20 milioni di euro nel 2017 e di 10 milioni di euro nel 2018, demandando la definizione delle modalità di costituzione e delle forme di finanziamento degli stessi ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge;
   una volta operativi i competence center, con il forte coinvolgimento di poli universitari di eccellenza e dei grandi player privati, collaboreranno con le imprese per l'implementazione del piano, favorendo la sperimentazione e la produzione di nuove tecnologie nel tessuto delle piccole e medie imprese e accrescendo le competenze dei lavoratori attraverso la formazione 4.0;
   il ritardo nell'avvio dei centri di competenza è stato recentemente ammesso dal Ministro interrogato, spiegando che è dovuto ad un problema di «navetta» tra le istituzioni ed assicurando di accelerare l'emanazione del decreto ministeriale per arrivare entro fine 2017 alla pubblicazione del bando per scegliere i competence center, al fine di non perdere i 20 milioni di euro stanziati per il 2017 dalla scorsa legge di bilancio. L'idea è quella di selezionare non più di 4-5 poli di eccellenza idonei, che mettano insieme industria e università;
   questo ritardo è un intoppo importante nel roll out del piano finanziato dal Governo per il secondo anno, puntando soprattutto sulla formazione e sul lavoro. Durante la «fase 2» del piano, la Ministra Fedeli aveva evidenziato «la necessità di riallineare complessivamente, tutti insieme, le competenze e la formazione, mantenendo un rapporto più diretto con le innovazioni che vengono dal sistema delle imprese. Oggi viviamo una contraddizione, rischiamo di formare studentesse e studenti che se non avranno alcune competenze particolarmente innovative alla fine del loro percorso di studi potrebbero non avere un rapporto con il sistema dell'economia reale» –:
   considerato che i competence center rappresentano un punto qualificante del piano Industria 4.0 ed hanno un ruolo importante per il futuro delle imprese e dei lavoratori italiani, quale sia la tempistica per renderli finalmente operativi. (3-03354)


Stato di avanzamento del piano nazionale Banda ultra larga e del piano Crescita digitale – 3-03355

   BENAMATI, VICO, SCUVERA, DONATI, BECATTINI, BARGERO, SENALDI, MONTRONI, PELUFFO, CANI, IACONO, TARANTO, CAMANI, ARLOTTI, IMPEGNO, BINI, MARTELLA e CINZIA MARIA FONTANA. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   a poco più di un anno dalla sua approvazione, i risultati del piano «Industria 4.0» sono molto incoraggianti, con un incremento dell'11 per cento degli investimenti nei cosiddetti «settori abilitanti»;
   se gli incentivi già previsti e quelli contenuti nel disegno di legge di bilancio per il 2018 all'esame del Senato della Repubblica hanno indotto le imprese a considerare quello nel digitale e nell'innovazione un investimento strategico, perché la rivoluzione tecnologica si trasformi in un vero valore competitivo occorre uno sforzo per favorire ulteriormente una maggiore integrazione tra la ricerca, il settore produttivo e lo sviluppo delle infrastrutture necessarie a garantire la connettività;
   l'Agenda digitale italiana rappresenta l'insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale ed è una delle sette iniziative faro della strategia «Europa 2020»;
   il piano nazionale banda ultra larga, in particolare, ha come obiettivi da raggiungere entro il 2020 la copertura fino all'85 per cento della popolazione italiana con almeno 100 Mbps di connettività, garantendo al contempo la presenza della banda ultralarga nelle aree industriali;
   il piano «Crescita digitale» stabilisce una roadmap per la digitalizzazione del Paese capace di determinare, tra le altre cose, il progressivo switch off dell'opzione analogica per la fruizione dei servizi pubblici, progettando la digitalizzazione della pubblica amministrazione in un'ottica finalizzata allo sviluppo di competenze nelle imprese, che generi nuova offerta capace di competere sui mercati globali, acceleri, anche attraverso le misure di «Impresa 4.0», l'innovazione digitale e lo sviluppo dei nuovi ecosistemi produttivi e riesca infine a rendere più efficiente il sistema Paese, coordinando in materia unitaria la programmazione e gli investimenti pubblici in innovazione digitale e Ict –:
   quale sia lo stato di avanzamento di questi due piani strategici ai fini della trasformazione dell'Italia in un leader globale dell'economia 4.0. (3-03355)


Chiarimenti in merito al rinnovo della missione Triton nonché alla revisione del relativo piano operativo – 3-03356

   RAVETTO e OCCHIUTO. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   la missione Triton, che dal 1o novembre 2014 ha sostituito «Mare nostrum», è l'operazione di sicurezza delle frontiere dell'Unione europea, condotta dall'Agenzia europea Frontex, con l'obiettivo di sostenere lo sforzo dell'Italia nel fronteggiare la pressione migratoria sulla propria frontiera meridionale;
   nel mese di luglio 2017, il Governo italiano ha manifestato ai Paesi europei la richiesta di modificare i termini della missione Triton, anche in considerazione dell'imminente scadenza della stessa operazione, pianificando in maniera diversa lo schieramento in mare e la distribuzione delle navi nei porti;
   a tal proposito, l'11 luglio 2017 si è svolta una riunione tra l'Agenzia europea della Guardia di frontiera e costiera, le autorità italiane e gli Stati membri partecipanti all'operazione Triton, al fine di rafforzare il sostegno al nostro Paese nella gestione della crisi per i flussi migratori;
   in tale consesso è stata approvata l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di presentare una proposta di revisione del piano operativo di Triton, il cui primo incontro, al quale hanno partecipato funzionari di Frontex e le autorità italiane, si sarebbe svolto il 24 luglio 2017;
   come riportato da agenzia Ansa dell'11 settembre 2017, risulterebbe che la revisione del piano operativo dell'operazione Triton sarebbe proseguita con due bilaterali a livello tecnico, durante i mesi di agosto e settembre 2017, con la possibilità di giungere ad un nuovo piano nei mesi successivi, stando a quanto riferito dal direttore dell'Agenzia europea della Guardia di frontiera e costiera, Fabrice Leggeri;
   durante l'audizione svoltasi il 19 settembre 2017 presso il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, il Sottosegretario Gozi ha sostenuto che «sono stati avviati a livello tecnico i lavori per quanto riguarda la revisione del piano operativo Triton 2017» e che la stessa «è stata avviata su iniziativa dell'Italia che ha posto l'accento sulla necessità di condividere di più e di avere maggiore responsabilità condivisa tra tutti coloro che partecipano al piano Triton per quanto riguarda le operazioni in mare e per quanto riguarda gli sbarchi fuori dalla zona Sar» –:
   se il Ministro interrogato non intenda fornire gli opportuni chiarimenti in merito al rinnovo della missione Triton in riferimento ai contenuti, nonché alle tempistiche della revisione del piano operativo stesso. (3-03356)


Chiarimenti in merito alla vicenda del grave incidente verificatosi il 6 novembre 2017 nel Mar Mediterraneo e al ruolo svolto dalla Guardia costiera libica – 3-03357

   LAFORGIA, ROBERTA AGOSTINI, ALBINI, BERSANI, FRANCO BORDO, BOSSA, CAPODICASA, CIMBRO, D'ATTORRE, DURANTI, EPIFANI, FAVA, FERRARA, FOLINO, FONTANELLI, FORMISANO, FOSSATI, CARLO GALLI, KRONBICHLER, LACQUANITI, LEVA, MARTELLI, PIERDOMENICO MARTINO, MELILLA, MOGNATO, MURER, MATARRELLI, NICCHI, GIORGIO PICCOLO, PIRAS, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, ROSTAN, SANNICANDRO, SCOTTO, SPERANZA, SIMONI, STUMPO, ZACCAGNINI, ZAPPULLA, ZARATTI e ZOGGIA. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   la mattina del 6 novembre 2017 si è verificato nel Mar Mediterraneo un grave incidente che avrebbe causato una cinquantina di dispersi e che avrebbe visto coinvolti la Guardia costiera libica, la Marina militare italiana e due navi delle organizzazioni non governative Sea Watch e Sos Mediterranée;
   secondo le prime testimonianze raccolte e riportate in data 10 novembre dal quotidiano la Repubblica e riprese in una richiesta di informativa urgente avanzata nella stessa data dai gruppi Articolo 1-MDP e Sinistra Italiana-SEL-Possibile, nell'incidente sarebbe stato determinante il ruolo svolto dalla Guardia costiera libica, la quale non avrebbe collaborato con la nave dell'organizzazione non governativa Sea Watch per il recupero delle persone che si erano tuffate in mare proprio per sfuggire alla Guardia costiera libica, lasciandole al loro triste destino mentre «sulla nave libica i militari picchiavano i migranti con delle grosse corde e delle mazze»;
   questa strage sarebbe quindi stata causata dal comportamento irresponsabile della Guardia costiera libica, che, tra le altre cose, è stata finanziata, equipaggiata, sostenuta e addestrata dal Governo italiano per fermare i migranti in mare e pone, ad opinione degli interroganti, seri interrogativi circa l'efficacia del codice di condotta proposto dal Ministro interrogato alle organizzazioni non governative, il quale delega alle forze libiche il compito del soccorso dei migranti in mare;
   l'episodio del 6 novembre 2017 confermerebbe ad avviso degli interroganti quanto già emerso in altre occasioni, ovvero che l'Italia avrebbe appaltato le politiche di respingimento dei migranti alle autorità libiche, violando apertamente la Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
   la Guardia costiera libica risulta essere oggetto di indagini da parte della Corte penale internazionale dell'Aja. Infatti l'ufficio del procuratore internazionale sta acquisendo documenti, filmati, testimonianze, rapporti d’intelligence che accusano i guardacoste di Tripoli, recentemente riforniti da mezzi navali italiani, di «crimini contro l'umanità» –:
   se il Ministro interrogato confermi la versione dei fatti riportata dal quotidiano la Repubblica, specificando quale sorte sia toccata alle 42 persone tenute a forza sulla motovedetta libica, alcune separate dai familiari e respinte in Libia. (3-03357)


Elementi in relazione alla nomina dei presidenti degli uffici elettorali, nonché ai dati e ai requisiti relativi all'emissione di certificati medici di accompagnamento al voto in occasione delle recenti elezioni regionali siciliane – 3-03358

   RIZZO, GRILLO, D'UVA, VILLAROSA, CANCELLERI, MARZANA, LOREFICE, DI BENEDETTO, LUPO, TONINELLI, CECCONI, COZZOLINO, DADONE, D'AMBROSIO e DIENI. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   in base all'articolo 48 della Costituzione il diritto di voto «non può essere limitato se non per incapacità civile, o per effetto di sentenza penale irrevocabile oppure nei casi di indegnità morale indicati dalla legge» e, pertanto, le condizioni di salute non possono limitare l'esercizio di tale diritto; molte leggi sono state approvate per rendere sempre più reale il diritto di voto per le persone disabili;
   ove la persona disabile necessiti di assistenza durante le procedure di voto, deve, se la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al presidente di seggio, richiedere uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall'azienda sanitaria locale che attesti «l'infermità fisica dell'elettore ad esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore»;
   il presidente dell'ufficio elettorale di sezione è giuridicamente responsabile, anche sotto il profilo penale, delle attività di voto e di scrutinio, viene nominato dalla corte d'appello competente per territorio, attingendo da un albo a cui ogni cittadino, avente i requisiti previsti dalla normativa vigente, può iscriversi;
   le recenti elezioni regionali siciliane hanno decretato la vittoria della coalizione di cui al candidato alla presidenza regionale Musumeci;
   un articolo di Sudpress riporta «Elezioni: video virale su FB accusa brogli,  «mia mamma interdetta non può votare»; il comune di Battiati «ci risulta di sì», rileva come sia stato testimoniato il caso di un'anziana in una casa di riposo che ha votato tramite voto assistito senza che ne appaiano chiare le modalità, si ipotizza che il voto suo e di altri ospiti della struttura potrebbe essere stato pilotato verso il candidato del Partito democratico Sammartino, risultato il più votato nella lista provinciale di Catania;
   notizie di stampa hanno altresì evidenziato come ben 100 presidenti di seggio, designati dalla corte di appello di Catania, abbiano rinunciato presentando le dimissioni al comune di Catania;
   il gruppo del MoVimento 5 Stelle con atti di sindacato ispettivo aveva chiesto da subito il coinvolgimento dell'Osce per l'invio di osservatori ai seggi elettorali in ordine alle operazioni di voto e di scrutinio nelle elezioni siciliane –:
   di quali elementi disponga il Governo con riferimento ai fatti esposti in premessa, anche in relazione alla nomina dei presidenti degli uffici elettorali, nonché ai dati e ai requisiti relativi all'emissione di certificati medici di accompagnamento al voto emessi dalle aziende sanitarie locali siciliane, segnalando all'autorità giudiziaria le eventuali anomalie. (3-03358)


Iniziative in relazione all'organico dei vigili del fuoco, con particolare riferimento all'incremento del personale nella regione Marche e, in particolare, nell'area di Ancona – 3-03359

   VEZZALI. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   nella risposta all'interrogazione n. 4-15932, il Governo ha fornito le precisazioni di seguito riportate;
   la sede temporanea della seconda squadra terrestre dei vigili del fuoco di Ancona, delocalizzata presso il distaccamento aeroportuale di Falconara, ha prodotto risultati positivi sia per qualità del servizio prestato, sia per la riduzione dei tempi di intervento, sia per l'elevato numero di interventi espletati;
   il Governo ha definito questa soluzione particolarmente efficace e ha ritenuto vantaggioso mantenere l'attuale presidio di Falconara, anche dopo la conclusione dei lavori della caserma di Ancona, per assicurare alla cittadinanza un servizio di soccorso più efficiente; il modello organizzativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco riconosce ai comandanti provinciali la facoltà di rimodulare la ripartizione sul territorio del personale a loro disposizione in presenza di comprovate esigenze, anche di carattere temporaneo;
   il Governo ha precisato, però, che l'attivazione in via permanente di un distaccamento terrestre nell'area interessata richiede la previsione di un contingente di personale superiore a quello attualmente operante e che potrà essere valutata e decisa solo successivamente a un intervento normativo di potenziamento della dotazione organica del Corpo nazionale, avocando al livello centrale la soluzione del problema;
   la pianta organica del Corpo, ridefinita nei mesi scorsi, potrà essere rivista e ampliata, però, solo nel 2019;
   il progetto «Soccorso Italia in venti minuti» mirava ad aumentare il numero dei comuni serviti in tempi certi e a migliorare e adeguare i tempi di intervento ad uno standard elevato;
   «Soccorso Italia in venti minuti» puntava sull'ottimizzazione delle risorse disponibili;
   tuttavia, per scelta delle amministrazioni locali non in tutti i comuni o comprensori di comuni, anche con assegnazione di squadre, è stato poi reso effettivo il servizio;
   dalle piante organiche, infatti, risultano unità assegnate ma non utilizzate –:
   se non ritenga di valutare, nella gestione dell'organico di diritto, le esigenze rappresentate da amministrazioni comunali e cittadini, anche in considerazione dei positivi risultati conseguiti, di cui il Ministero dell'interno è a conoscenza, valutando, altresì, nell'assegnazione dell'organico di fatto, un incremento del personale nella regione Marche, al fine di mantenere, fino al citato intervento normativo di potenziamento della dotazione organica nazionale, la partenza terrestre (seconda squadra di Ancona) – per ora temporanea – che opera dall'aeroporto Sanzio di Falconara. (3-03359)


Elementi ed iniziative in merito al rimpatrio degli immigrati irregolari – 3-03360

   FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, LO MONTE, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   dal 2013, dati del Ministero dell'interno, gli immigrati che hanno fatto ingresso illegalmente nel nostro Paese dalla frontiera marittima risultano essere complessivamente 659.543: 548.303 fino al 31 dicembre 2016 e 112.240 da gennaio al 27 ottobre 2017;
   sebbene si ritenga il numero di gran lunga maggiore, non essendo computati nella cifra sopra indicata gli immigrati che non sono stati identificati al loro ingresso in Italia, come nei cosiddetti «sbarchi fantasma», né quelli che hanno attraversato clandestinamente le frontiere terrestri, dal 2013 ad oggi le domande di protezione internazionale presentate in Italia sono state solo 411.972, un numero comunque di gran lunga inferiore rispetto a quello degli sbarchi;
   nello stesso periodo di riferimento, le domande esaminate dalle commissioni territoriali sono state finora 286.939, di cui 146.344 hanno ricevuto un diniego da parte delle commissioni stesse, mentre 10.430 immigrati si sono resi irreperibili successivamente alla formalizzazione della domanda di asilo;
   a luglio 2017 le presenze nei centri per il rimpatrio ammontavano a 422 e, secondo i dati della Commissione europea (fonte Eurostat), i rimpatri effettuati dall'Italia dal 2013 al 2016 sono stati complessivamente solo 21.555, precisamente 5.860 nel 2013, 5.310 nel 2014, 4.670 nel 2015, 5.715 nel 2016 e, secondo i dati del Ministero dell'interno, al 15 ottobre 2017 sarebbero 4.876;
   il numero dei rimpatri effettuati dall'Italia risulta nettamente inferiore sia rispetto agli stranieri rintracciati in posizione irregolare (5.715 su 41.473 nel 2016) sia a quello di altri Paesi europei, come la Germania, il Regno Unito, la Grecia e la Polonia che nel 2016 hanno rimpatriato rispettivamente 74.080, 36.445, 19.055 e 18.530 immigrati irregolari, tanto che la stessa Commissione europea ha recentemente evidenziato notevoli criticità nella disciplina e gestione dei rimpatri da parte dell'Italia, sollecitando la stessa ad una «piena applicazione del quadro normativo di riferimento» sia in materia di asilo che soprattutto per la piena applicazione della direttiva 2008/115/CE –:
   quale sia l'effettivo numero dei rimpatri effettuati dall'Italia e quali gli accordi in vigore con i Paesi di origine, quali provvedimenti il Governo abbia assunto o intenda assumere al fine di garantire il rintraccio, il trattenimento ed il celere rimpatrio degli immigrati irregolari giunti in Italia negli anni di cui in premessa e se non ritenga che l'accoglienza diffusa di fatto ne impedisca il rintraccio. (3-03360)


Iniziative, anche di carattere interpretativo, volte a chiarire le competenze dei consigli comunali in ordine all'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione – 3-03361

   PIZZOLANTE e BOSCO. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   il contributo di costruzione è un'obbligazione contributiva che si compone degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione;
   l'incidenza degli oneri di urbanizzazione deve essere stabilita dai comuni in base a tabelle parametriche definite da ciascuna regione. Ogni cinque anni i comuni devono provvedere ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione, in conformità alle disposizioni regionali. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, il costo di costruzione deve essere adeguato annualmente, ed autonomamente, sulla base dei dati Istat;
   l'ultimo provvedimento in merito in Puglia è dato dalla deliberazione della giunta regionale n. 2081 del 2009. Diversi comuni pugliesi hanno continuato ad applicare il precedente inferiore parametro di fonte ministeriale. Tuttavia, i medesimi comuni stanno inoltrando in questi anni richieste di rettifica verso l'alto dell'ammontare del contributo di costruzione, in applicazione tardiva delle norme regionali. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto ai comuni il potere-dovere di ricalcolare gli oneri intervenuti medio tempore;
   a seguito di indagini della Guardia di finanza, nella sola provincia di Lecce la quasi totalità dei comuni (97 comuni) è incorsa in indagini per danno erariale a carico esclusivamente di circa 200 tecnici comunali per gli anni dal 2008 al 2012, cui è stato imputato di non aver esercitato la propria iniziativa nei confronti degli organi politici degli enti locali per l'adeguamento del contributo di costruzione. In sostanza, è stata imputata ai tecnici una responsabilità che invece fa capo alle attribuzioni in generale degli organi politici e istituzionali dei comuni;
   sia il consiglio regionale della Puglia, che la Camera dei deputati (9/3926-A-R/33) hanno approvato ordini del giorno che impegnano rispettivamente il presidente della giunta regionale e il Governo, nell'ambito dei poteri di propria competenza, ad affermare con un provvedimento legislativo, anche in via di interpretazione autentica, che la discrezionalità dei comuni in materia di adeguamento dei contributi di costruzione è di esclusiva competenza del consigli comunali –:
   se il Governo non ritenga opportuno emanare disposizioni interpretative dei commi 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nelle quali si chiarisca che spetta al consiglio comunale la competenza esclusiva per quel che riguarda l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione e che, qualora il consiglio non si pronunci o non ritenga di pronunciarsi, non sono addebitabili responsabilità agli organi tecnico-gestionali dell'ente. (3-03361)


Tempi di adozione del decreto ministeriale relativo alla certificazione dell'utilizzo dei fondi pubblici per i servizi di accoglienza dei migranti – 3-03362

   RAMPELLI, GIORGIA MELONI, CIRIELLI, LA RUSSA, MURGIA, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   durante l'esame parlamentare del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», è stato approvato un emendamento relativo all'introduzione di un puntuale obbligo di rendicontazione in capo alle cooperative che gestiscono i servizi di accoglienza dei migranti;
   la dimensione raggiunta dal fenomeno dell'immigrazione irregolare negli scorsi due decenni ha, infatti, dato luogo a una progressiva esternalizzazione dei servizi di accoglienza e assistenza, nell'ambito della quale la parte maggioritaria è affidata a soggetti privati attraverso convenzioni con i soggetti pubblici preposti;
   nel 1995, con il decreto-legge 30 ottobre, n. 451, recante «Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia», erano state prorogate le prime disposizioni per «gli interventi assistenziali a favore degli immigrati privi di mezzi di sostentamento, con le stesse modalità e nel limite dei fondi disponibili» ed era stato contestualmente previsto che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, fossero «determinati i criteri e le modalità di utilizzazione dei fondi»;
   il decreto attuativo della citata disposizione aveva poi previsto che gli enti locali «ai fini della rendicontazione delle somme liquidate sono tenuti a trasmettere alle prefetture competenti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o del completamento dell'intervento, una dettagliata relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute», mentre ancora oggi alcuna misura di rendicontazione puntuale e dettagliata della spesa effettivamente sostenuta è richiesta ai soggetti privati ai fini della liquidazione del corrispettivo, a tal fine bastando il solo documento contabile integrato dal prospetto riepilogativo delle presenze riferite al periodo di fatturazione;
   la disposizione ora inserita nel decreto-legge n. 451 del 1995, a seguito dell'approvazione in Commissione di un emendamento presentato dal gruppo di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, prevede che con un decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione siano «individuati gli obblighi per la certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da parte dei soggetti aggiudicatari, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la presentazione di fatture quietanzate»;
   il termine previsto per l'adozione del decreto è scaduto il 24 luglio 2017, ma ancora non se ne hanno notizie –:
   quando sarà adottato il decreto di cui in premessa e se non ritenga di procedere con urgenza, vista la delicatezza del tema e i numerosi scandali che hanno visto protagonista proprio la gestione dei fondi pubblici da parte delle cooperative che gestiscono l'accoglienza dei migranti irregolari. (3-03362)


DISEGNO DI LEGGE: S. 2052 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO COMPLEMENTARE DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE GENERALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA COLOMBIA RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 29 LUGLIO 2010 E A BOGOTÀ IL 5 AGOSTO 2010 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4461)

A.C. 4461 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 4461 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010.

A.C. 4461 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

A.C. 4461 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 4.222,40 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

A.C. 4461 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 4461 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 4461 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa;
    l'accordo complementare riveste notevole rilevanza, attesa la localizzazione della Colombia nell'area latinoamericana interessata dai più gravi conflitti, rispetto alla quale si spera di contribuire in direzione di una maggiore stabilità, ma anche per i possibili effetti su alcuni settori produttivi dei due Paesi – segnatamente quelli interessati ai materiali per la difesa e alla filiera logistica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di prevedere un adeguato monitoraggio sull'effettivo recepimento delle disposizioni previste dal provvedimento in esame.
9/4461/1Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il 24 settembre 2015 è stato siglato all'Havana, alla presenza di Raul Castro, un accordo storico tra il presidente della Colombia Juan Manuel Santos e il leader delle FARC Timoleón Jiménez che ha portato alla firma dell'armistizio lo scorso 23 giugno; ad ogni modo un referendum il 2 ottobre 2016 ha respinto l'intesa;
    il 13 novembre 2016, tuttavia, il Governo della Colombia e il gruppo guerrigliero delle FARC hanno raggiunto a Cuba un nuovo accordo di pace che include alcuni dei punti richiesti dal fronte di chi nel referendum ha respinto la prima intesa tra le due parti;
    l'accordo di pace è stato ratificato all'unanimità dal Parlamento colombiano il 30 novembre 2016. L'accordo è così diventato definitivo e prevede anche il disarmo delle FARC, ponendo fine a un conflitto che si trascina nel Paese da 52 anni e che ha causato oltre 260 mila morti, 45 mila desaparecidos e quasi 7 milioni di profughi;
    le FARC si sono trasformate ufficialmente in partito, Forza Alternativa Rivoluzionaria del Comune, il quale, dopo il via libera del Consiglio nazionale elettorale, ha celebrato il suo ingresso ufficiale sulla scena politica colombiana annunciando le candidature per le elezioni del 2018;
   considerato che:
    già il 19 gennaio 2016 il Parlamento europeo ha approvato una Risoluzione sul sostegno di pace in Colombia «ribadisce la sua disponibilità a fornire tutta l'assistenza possibile per sostenere l'attuazione dell'accordo di pace definitivo e rinnova, a tal fine, il suo invito agli Stati membri dell'Unione europea a istituire un fondo fiduciario per accompagnare la fase post-conflitto, a cui possano partecipare le comunità e le organizzazioni della società civile e che tenga conto delle priorità espresse dalle vittime in materia di verità, giustizia, riparazione e garanzia di non reiterazione»;
    in particolare il Parlamento europeo «sottolinea l'importanza di far sì che la costruzione della pace comporti anche un impegno deciso a favore della lotta contro le disuguaglianze e la povertà, che comprenda soluzioni eque per le persone e le comunità sfollate dai loro territori, l'accesso a un posto di lavoro dignitoso e il riconoscimento dei diritti sociali e del lavoro nell'intera Colombia; ritiene opportuno fornire un sostegno particolare a determinati gruppi che hanno subito in modo sproporzionato le conseguenze del conflitto, come gli afro-colombiani e gli indigeni»,

impegna il Governo:

   a definire, in base a quanto previsto dall'articolo 3, lettera k) dell'accordo, una intesa specifica di cooperazione tra Italia e Colombia per l'attuazione dell'accordo di pace;
   a programmare interventi di cooperazione e per la stabilizzazione post-conflitto in Colombia anche utilizzando gli stanziamenti previsti per l'Agenzia italiana per la Cooperazione internazionale allo sviluppo;
   a prevedere l'invio specifico in Colombia di contingenti di corpi civili di pace, previsti dall'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che, oltre a dare un aiuto concreto alle popolazioni, oggi assume un valore simbolico positivo e può contribuire a consolidare il dialogo e la gestione pacifica del post-conflitto in Colombia.
9/4461/2Martelli, Cimbro, Piras, Scotto, Matarrelli.


DISEGNO DI LEGGE: S. 2184 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A ROMA IL 28 MAGGIO 2013 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4462)

A.C. 4462 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 4462 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013.

A.C. 4462 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

A.C. 4462 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 46.713 annui a decorrere dall'anno 2017, e dai restanti articoli, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

A.C. 4462 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 4462 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'accordo tra Italia e Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013, intende creare uno strumento giuridico di regolamentazione della collaborazione bilaterale di polizia sotto il profilo sia strategico sia operativo. Lo scopo dell'intesa è quello di contrastare in maniera più incisiva il crimine organizzato transnazionale nonché il terrorismo internazionale, conformemente alle previsioni degli ordinamenti giuridici dei due Paesi ed ai rispettivi obblighi internazionali;
    con riferimento al contenuto l'Accordo in esame si compone di un preambolo e 12 articoli: nel preambolo vieni richiamata la risoluzione ONU 45/123 del 1990 in tema di Cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, le convenzioni onusiane contro le sostanze stupefacenti e psicotrope, la Convenzione contro la criminalità transnazionale firmata a Palermo nel dicembre 2000 sia dall'Italia, sia dalla Colombia, e i relativi Protocolli, nonché le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e le Convenzioni contro il terrorismo adottate in sede ONU,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di prevedere un adeguato monitoraggio sull'effettivo recepimento delle disposizioni previste dal provvedimento in esame.
9/4462/1Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013;
    l'Accordo intende creare uno strumento giuridico di regolamentazione della collaborazione bilaterale di polizia al fine di contrastare in maniera più incisiva il crimine organizzato transnazionale nonché il terrorismo internazionale, conformemente alle previsioni degli ordinamenti giuridici dei due Paesi ed ai rispettivi obblighi internazionali;
    l'articolo 7 prevede che le informazioni sensibili trasmesse nel quadro del presente Accordo siano utilizzate unicamente per gli scopi per i quali siano state inviate e non possano essere utilizzate per finalità diverse da quelle per le quali sono state richieste e fornite se non previa approvazione espressa e scritta dell'Autorità competente che le ha fornite,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione per fare quanto di propria competenza per la protezione dei dati personali.
9/4462/2Marzano.


DISEGNO DI LEGGE: S. 1828 – RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI: A) ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 23 OTTOBRE 2008; B) ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA, CON ALLEGATO, FATTO A ZARA IL 10 SETTEMBRE 2007; C) ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 2 DICEMBRE 2013; D) ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA L'8 GIUGNO 2007 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4463)

A.C. 4463 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 4463 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
   a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008;
   b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007;
   c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013;
   d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007.

A.C. 4463 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).

A.C. 4463 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione degli Accordi di cui all'articolo 1, valutati in euro 15.960 annui ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

A.C. 4463 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 4463 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede la ratifica di 4 Accordi con altrettanti Paesi (uno dei quali è Israele) in materia di coproduzione cinematografica, volti a creare un importante quadro normativo per le relazioni culturali e commerciali tra i contraenti;
    nella fattispecie, l'Accordo con lo Stato di Israele prevede, oltre alla coproduzione strettamente cinematografica, anche quella di documentari che, ove la sceneggiatura lo prevedesse, si possono girare in qualsiasi territorio, incluso quello attualmente considerato «occupato»;
    come è noto, ancora insiste un problema politico di fondo connesso alla questione dei territori occupati dai coloni; infatti, il nostro Paese non ha mai riconosciuto come parte integrante dello Stato di Israele i territori annessi dopo il 1967 e occupati dai coloni tanto in Cisgiordania, quanto a Gerusalemme est o nel Golan, mentre, invece, con l'approvazione di alcune disposizioni contenute nel provvedimento in esame si rischia di concedere un avallo indiretto da parte del nostro Paese al riconoscimento di tali territori come parte integrante di Israele, ove poter liberamente autorizzare le riprese,

impegna il Governo

nel momento in cui dovesse essere autorizzata la ripresa nei territori non riconosciuti dalla comunità internazionale, ovvero considerati come territori occupati, a favorire il coinvolgimento dell'Autorità nazionale palestinese nelle decisioni relative ad eventuali riprese cinematografiche e fotografiche, nonché sull'impiego dei cineoperatori e maestranze.
9/4463/1Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Scagliusi, Del Grosso, Grande.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede la ratifica di 4 Accordi con altrettanti Paesi (uno dei quali è Israele) in materia di coproduzione cinematografica, volti a creare un importante quadro normativo per le relazioni culturali e commerciali tra i contraenti;
    nella fattispecie, l'Accordo con lo Stato di Israele prevede, oltre alla coproduzione strettamente cinematografica, anche quella di documentari che, ove la sceneggiatura lo prevedesse, si possono girare in qualsiasi territorio, incluso quello attualmente considerato «occupato»;
    come è noto, ancora insiste un problema politico di fondo connesso alla questione dei territori occupati dai coloni; infatti, il nostro Paese non ha mai riconosciuto come parte integrante dello Stato di Israele i territori annessi dopo il 1967 e occupati dai coloni tanto in Cisgiordania, quanto a Gerusalemme est o nel Golan,

impegna il Governo

nel momento in cui dovesse essere autorizzata la ripresa nei territori non riconosciuti dalla comunità internazionale, ovvero considerati come territori occupati, a favorire il coinvolgimento dell'Autorità nazionale palestinese nelle decisioni relative ad eventuali riprese cinematografiche e fotografiche, nonché sull'impiego dei cineoperatori e maestranze.
9/4463/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Scagliusi, Del Grosso, Grande.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula si compone di 21 articoli e di un Allegato; nello specifico» gli Accordi in esame, sottoscritti dall'Italia tra il 2007 e il 2013 con Brasile, Croazia, Israele e Ungheria, hanno un contenuto sostanzialmente analogo, sebbene con talune piccole differenze, e sono finalizzati a consolidare lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali con le controparti contraenti, facilitando le coproduzioni di film e consentendo a tali coproduzioni l'accesso ai benefici previsti dai diversi ordinamenti per le produzioni nazionali;
    in particolare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008 costituisce un importante ed aggiornato quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali bilaterali ed è destinato a sostituire come stabilito dall'articolo 19 dell'Accordo medesimo – il precedente Accordo, del 9 novembre 1970, ratificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1293 del 22 settembre 1972 ed in vigore dal 4 luglio 1974,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di prevedere un adeguato monitoraggio sull'effettivo recepimento delle disposizioni previste dal provvedimento in esame.
9/4463/2Palese.


DISEGNO DI LEGGE: S. 2051 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA COOPERAZIONE MILITARE E DI DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE, FATTO A ROMA IL 19 MAGGIO 2011 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4464)

A.C. 4464 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 4464 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.

A.C. 4464 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla sezione IX dell'Accordo stesso.

A.C. 4464 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dalla sezione II, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 5.369 annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

A.C. 4464 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione di quelle di cui alla sezione II, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri relativi alla sezione V dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 4464 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 4464 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge all'esame dell'Aula, già approvato con modifiche dal Senato reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011;
    sulla base dell'accordo sopra citato, le parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa, che determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione;
    è altresì stabilito che le concrete attività di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa nazionale della Repubblica gabonese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di prevedere un adeguato monitoraggio sull'effettivo recepimento delle disposizioni previste dal provvedimento in esame.
9/4464/1Palese.