XVII LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta del 16 ottobre 2014.
Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonavitacola, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Cecconi, Censore, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Gianni Farina, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Meta, Mogherini, Molea, Morassut, Orlando, Pes, Piras, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Sorial, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vito, Zanetti.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonavitacola, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Cecconi, Censore, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Gianni Farina, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Antonio Martino, Merlo, Meta, Mogherini, Molea, Morassut, Nicoletti, Orlando, Pes, Pinna, Piras, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Sorial, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Venittelli, Vito, Zanetti.
(Alla ripresa notturna della seduta).
Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonavitacola, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Cecconi, Censore, Cicchitto, Cirielli, Colonnese, Costa, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Gianni Farina, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Merlo, Meta, Mogherini, Molea, Morassut, Nicoletti, Orlando, Pes, Pinna, Piras, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Sorial, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Venittelli, Vito, Zanetti.
Annunzio di proposte di legge.
In data 15 ottobre 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
GIGLI ed altri: «Disposizioni e delega al Governo in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze» (2666);
CHIMIENTI ed altri: «Istituzione di percorsi didattici e programmi di educazione all'affettività e alla sessualità consapevole nelle scuole secondarie di primo grado e nei primi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, nonché integrazione dei corsi di studio universitari» (2667);
VALIANTE: «Disposizioni in materia di impiego di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità da parte dei comuni» (2668);
MORANI: «Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali» (2669);
IORI: «Disposizioni per l'individuazione, la prevenzione e la repressione del bullismo informatico e dei reati ad esso riferiti» (2670).
Saranno stampate e distribuite.
Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sotto indicata Commissione permanente:
II Commissione (Giustizia):
COLLETTI ed altri: «Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di ordinamento della professione forense» (2643) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Modifica dell'assegnazione di proposta di legge a Commissione in sede referente.
Su richiesta delle Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), la seguente proposta di legge – già assegnata alla I Commissione (Affari costituzionali) – è assegnata, in sede referente, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), per consentire di procedere all'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, con la proposta di legge n. 2188:
DAMBRUOSO ed altri: «Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati» (1442) Parere delle Commissioni III, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 14 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 187).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettere in data 10 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i rapporti informativi in merito a vigilanza e repressione degli illeciti in materia venatoria, trasmessi, con riferimento all'anno 2012, dalla Provincia autonoma di Trento e dalle regioni Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Lazio, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Molise e Marche (Doc. CLXXVII, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).
Il testo dei citati documenti nella loro interezza (comprensivi di nomi e dati relativi a singoli cittadini) è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per i Testi normativi.
Trasmissione dal Ministro della salute.
Il Ministro della salute, con lettera in data 15 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la relazione - per la parte di sua competenza - sullo stato di attuazione della medesima legge n. 194 del 1978, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, contenente i dati preliminari dell'anno 2013 e i dati definitivi dell'anno 2012 (Doc. XXXVII, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 15 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la prima relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma del Grande Progetto Pompei, predisposta dal direttore generale del medesimo Grande Progetto, aggiornata al 30 giugno 2014 (Doc. CCXX, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).
Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 15 ottobre 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sulla disponibilità di pile a bottone senza mercurio per protesi acustiche, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (COM(2014) 632 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Comunicazione di nomine ministeriali.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 13 e 14 ottobre 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 6 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'interno:
al dottor Fabio Italia, l'incarico di direttore della Direzione centrale per le risorse finanziarie, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
al dottor Lorenzo Codogno, l'incarico di direttore della Direzione I – analisi economico finanziaria, nell'ambito del Dipartimento del tesoro;
alla dottoressa Silvia Genovese, l'incarico di direttore dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:
al dottor Gino Famiglietti, l'incarico ad interim di direttore della Direzione generale per le antichità;
all'architetto Francesco Scoppola, l'incarico ad interim di direttore della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo;
alla XI Commissione (Lavoro) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
al dottor Ugo Menziani, l'incarico di direttore della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.
PROPOSTA DI LEGGE: CAUSI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMERSIONE E RIENTRO DI CAPITALI DETENUTI ALL'ESTERO NONCHÉ PER IL POTENZIAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORICICLAGGIO (A.C. 2247-A) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE CAPEZZONE (A.C. 2248)
A.C. 2247-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio).
1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».
2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».
3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 648-ter.1. — (Autoriciclaggio). – Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»;
2) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1».
5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»;
b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché autoriciclaggio».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 3.
(Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio).
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole: sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie con le seguenti:, fatta salva l'esclusione del reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sostituisce, trasferisce o impiega in attività imprenditoriali e professionali.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
sostituire il terzo comma con il seguente:
Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.;
quarto comma, sostituire le parole: o finanziaria con la seguente:, finanziaria.
3. 157. Busin.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole:, trasferisce ovvero impiega con le seguenti: o trasferisce;
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa con le seguenti: al fine di conseguire un vantaggio diverso e ulteriore rispetto a quello conseguito con la commissione di tale delitto e in modo da occultare concretamente la loro provenienza delittuosa.
3. 5. Capezzone, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole:, trasferisce ovvero impiega con le seguenti: o trasferisce.
3. 6. Capezzone, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole: in attività economiche o finanziarie con le seguenti:, anche in attività economiche o finanziarie,
3. 7. Alberti, Cancelleri, Ruocco, Pesco, Pisano, Barbanti, Villarosa.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole: attività economiche o finanziarie con le seguenti: attivi economici o finanziari.
3. 160. Paglia.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole: economiche o finanziarie con le seguenti: o investimenti economici o finanziari.
3. 161. Paglia.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire le parole: economiche o finanziarie con le seguenti: imprenditoriali e professionali.
3. 8. Busin.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sopprimere le parole: in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Conseguentemente:
al medesimo capoverso,
sopprimere il terzo comma;
sostituire la rubrica del capoverso Art. 648-ter.1 con la seguente: Autoriciclaggio e impiego di proventi illeciti;
sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Introduzione dell'articolo 648-ter.1 del codice penale in materia di autoriciclaggio, impiego di proventi illeciti e modifiche in tema di confisca.
3. 9. Pesco, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Villarosa.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sopprimere le parole:, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
3. 10. Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pesco, Villarosa, Ferraresi.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sopprimere la parola: concretamente.
*3. 12. Paglia.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sopprimere la parola: concretamente.
*3. 13. Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pesco, Pisano, Villarosa, Ferraresi.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, primo comma, sostituire la parola: concretamente con le seguenti: l'accertamento e.
3. 165. Barbanti, Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pesco, Pisano, Villarosa.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, secondo comma, sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da due a cinque anni.
3. 14. Paglia.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, secondo comma, dopo le parole: quattro anni aggiungere le seguenti: e della multa da euro 5.000 a euro 25.000.
3. 162. Bindi.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, secondo comma, dopo le parole: quattro anni aggiungere le seguenti: e della multa da euro 2.500 a euro 12.500.
3. 162.(Testo modificato nel corso della seduta) Bindi.
(Approvato)
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, secondo comma, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.
3. 15. Paglia.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, secondo comma, aggiungere, in fine, le parole:, salvo che non sia stato commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
3. 163. Bindi.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, dopo il secondo comma, inserire il seguente: Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
3. 163.(Testo modificato nel corso della seduta) Bindi.
(Approvato)
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, sopprimere il terzo comma.
3. 17. Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Barbanti, Pisano, Villarosa.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, sostituire il terzo comma con il seguente:
Le pene di cui ai commi precedenti sono ridotte alla metà quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.
Conseguentemente:
sostituire la rubrica del capoverso 648-ter.1 con la seguente: Autoriciclaggio e impiego di proventi illeciti;
sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Introduzione dell'articolo 648-ter.1 del codice penale in materia di autoriciclaggio, impiego di proventi illeciti e modifiche in tema di confisca.
3. 18. Alberti, Ruocco, Pesco, Cancelleri, Villarosa.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, sostituire il terzo comma con il seguente:
Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.
*3. 166. Busin.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, sostituire il terzo comma con il seguente:
Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.
*3. 167. Pagano.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, sostituire il terzo comma con il seguente:
Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.
*3. 168. Di Lello.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, terzo comma, sopprimere le parole: Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,
3. 169. Pagano.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, terzo comma, sostituire le parole: Fuori dei casi di cui ai commi precedenti non sono punibili con le seguenti: Sono altresì punibili.
Conseguentemente:
sostituire la rubrica del capoverso 648-ter.1 con la seguente: Autoriciclaggio e impiego di proventi illeciti;
sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Introduzione dell'articolo 648-ter.1 del codice penale in materia di autoriciclaggio, impiego di proventi illeciti e modifiche in tema di confisca.
3. 20. Ruocco, Cancelleri, Alberti, Pesco, Villarosa.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, terzo comma, sostituire le parole da:, non sono punibili fino alla fine del comma con le seguenti: e dell'articolo 648-ter, non è punibile la condotta per cui il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo vengono destinate direttamente al godimento personale.
3. 171. Villarosa, Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Barbanti, Pisano.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, terzo comma, sopprimere le parole: alla mera utilizzazione o.
3. 21. Villarosa, Pesco, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Barbanti, Pisano.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: strettamente necessario.
3. 172. Colletti.
Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 500 se il fatto o il valore dei beni sono di particolare tenuità.
3. 173. Colletti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 si configurano anche nei casi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione dei reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile. In tal caso, si applica la pena di cui al secondo comma dell'articolo 648-ter.1 del codice penale.
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 nonché 2621 e 2622 del codice civile»;
al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1 nonché 2621 e 2622 del codice civile».
3. 174. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Barbanti, Cancelleri.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 nonché 2621 e 2622 del codice civile»;
al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e 648-ter.1 nonché 2621 e 2622 del codice civile».
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. – (Modifiche al codice civile concernenti le disposizioni penali in materia di società e consorzi). – 1. All'articolo 2621 del codice civile, le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a cinque anni».
2. All'articolo 2622 del codice civile le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a cinque anni».
3. 175. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Barbanti, Cancelleri.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore contestualmente all'entrata in vigore del decreto legislativo di revisione del sistema sanzionatorio penale tributario, di cui all'articolo 8 della legge 11 marzo 2014, n. 23.
3. 25. Capezzone, Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Laffranco, Francesco Saverio Romano.
A.C. 2247-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'articolo 1, comma 9, lettera a), pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
A.C. 2247-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di collaborazione volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a prevedere controlli preventivi, formali e sostanziali, circa la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di esportatore abituale, a cui faccia seguito il rilascio di una certificazione circa la natura di esportatore abituale.
9/2247-A/1. Dell'Orco.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di collaborazione volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
ad introdurre l'obbligo di presentazione di una dichiarazione semestrale o annuale, comprensiva di tutte le operazioni attive e passive effettuate con operatori di paesi black list e senza alcuno limite d'importo.
9/2247-A/2. Di Battista.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di collaborazione volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
per il contrasto all'evasione attraverso indebita detrazione di oneri o mancata indicazione di fonti reddituali, a potenziare gli strumenti di controllo ex articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1972 anche attraverso l'incrocio dei dati acquisibili mediante altri strumenti di accertamento (spesometro, patrimonio immobiliare, studi di settore, redditometro).
9/2247-A/3. Di Benedetto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di collaborazione volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
al fine di prevenire inadempimenti degli obblighi dichiarativi e migliorare la tax compliance con i contribuenti, ad introdurre l'obbligo per l'Agenzia delle Entrate di inoltrare annualmente, prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, una comunicazione annuale con indicazione degli elementi a disposizione del Fisco ai fini di eventuali controlli.
9/2247-A/4. Luigi Di Maio.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a prevedere controlli sistematici per i soggetti che ricevono in godimento beni da società (previsto dal decreto-legge n. 138 del 2011).
9/2247-A/5. Manlio Di Stefano.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
alla definizione di un programma contenente ulteriori misure ed interventi per il rafforzamento dell'azione di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale.
9/2247-A/6. Di Vita.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
ad intervenire nelle competenti sedi comunitarie, affinché si estendano le norme in materia di scambio automatico di informazioni a tutti i Paesi membri quali in particolare il Lussemburgo e l'Austria che ad oggi non sembrano intenzionati a procedere alla revisione della direttiva cosiddetta «antievasori» come deciso dal vertice Ue dello scorso mese di marzo.
9/2247-A/7. Gallinella.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a potenziare gli strumenti di controllo volti a prevenire forme di evasione ed elusione fiscale.
9/2247-A/8. Dieni.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a prevedere anche con successive modifiche legislative che i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e quelli all'articolo 57, primo e secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 siano raddoppiati.
9/2247-A/9. D'Incà.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a prevedere anche con successive modifiche legislative che i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di cui all'articolo 4 comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 siano raddoppiati.
9/2247-A/10. D'Uva.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a prevedere, anche con successive modifiche legislative, che siano esclusi dalla volontaria collaborazione di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 5-quater, comma 2, del provvedimento in esame, coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
9/2247-A/11. Fantinati.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di collaborazione volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a prevedere, anche con successive modifiche legislative, che siano esclusi dalla volontaria collaborazione di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 5-quater, comma 2, del provvedimento in esame, coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
9/2247-A/12. Fico.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a prevedere, anche con successive modifiche legislative, che siano esclusi dalla volontaria collaborazione di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 5-quater, comma 2, del provvedimento in esame, coloro che abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e di attività finanziarie detenute all'estero.
9/2247-A/13. Fraccaro.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a non procedere a proroghe della data del 30 settembre 2014 come limite per la violazione degli obblighi della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 167 del 1990 convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, al fine di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater della citata legge introdotto dal provvedimento in esame.
9/2247-A/14. Frusone.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire che la procedura di collaborazione volontaria possa essere attivata fino al 30 settembre 2015 ma esclusivamente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto-legge n. 167 del 1990 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990 e successive modificazioni, commesse fino al 30 settembre 2014.
9/2247-A/15. Gagnarli.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a garantire che il termine del 30 settembre 2015 di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 5-quater, comma 5, e il termine di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso 5-quater, comma 1, del 30 settembre 2014, non saranno oggetto di proroghe in successivi provvedimenti.
9/2247-A/16. Luigi Gallo.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
ad adottare nuove iniziative, anche legislative, finalizzate all'introduzione, accanto alla sanzione pecuniaria, di sanzioni accessorie, tra le quali la revoca dei benefici previsti dalla cosiddetta voluntary disclosure, nel caso di violazione degli adempimenti disposti a tal fine dal presente provvedimento.
9/2247-A/17. Silvia Giordano.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
ad adottare nuove iniziative, anche legislative, finalizzate alla destinazione di parte delle entrate derivanti dall'attuazione delle nuove disposizioni introdotte in materia di rientro dei capitali dall'estero alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale.
9/2247-A/18. Grande.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
ad adottare nuove iniziative, anche legislative, al fine di prevedere che parte delle entrate richiamate in premessa siano destinate alle misure in favore delle piccole e medie imprese.
9/2247-A/19. Grillo.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
ad adottare nuove iniziative, anche legislative, al fine di prevedere che parte delle entrate richiamate in premessa siano destinate agli interventi per il risanamento ed il contrasto del dissesto idrogeologico del nostro territorio.
9/2247-A/20. Cristian Iannuzzi.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
ad adottare nuove iniziative, anche legislative, al fine di prevedere che parte delle entrate richiamate in premessa siano destinate agli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
9/2247-A/21. L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a riferire alle Camere, entro il prossimo mese di dicembre, in ordine ai risultati della lotta all'evasione e all'elusione fiscali conseguiti nell'ultimo semestre e alle eventuali conseguenti entrate, e ad illustrare la strategia di breve, medio e lungo periodo che intende adottare per contrastare gli stessi fenomeni.
9/2247-A/22. Liuzzi.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'Erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in Commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a riferire alle Camere con cadenza trimestrale in ordine all'attuazione delle nuove disposizioni introdotte per favorire il rientro dei capitali dall'estero, all'entità delle entrate conseguite, delle sanzioni eventualmente comminate e per quali violazioni, nonché in ordine alla ripartizione di cui all'articolo 1, comma 7 del provvedimento in esame, a garanzia della trasparenza dell'amministrazione della cosa pubblica e della conoscibilità da parte del Parlamento e dei cittadini.
9/2247-A/23. Lombardi.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il comma 7 dell'articolo 1 dispone l'utilizzo delle entrate derivanti dall'applicazione della presente legge al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dei relativi pagamenti dai vincoli del patto di stabilità interno; esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC); investimenti pubblici; Fondo per la riduzione della pressione;
sarebbe opportuno prevedere che tali risorse siano indirizzate anche per contrastare il dissesto idrogeologico del territorio nazionale,
impegna il Governo
a destinare le risorse derivanti dall'applicazione del presente provvedimento anche per contrastare il dissesto idrogeologico del territorio nazionale.
9/2247-A/24. Lorefice.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il comma 7 dell'articolo 1 dispone l'utilizzo delle entrate derivanti dall'applicazione della presente legge al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dei relativi pagamenti dai vincoli del patto di stabilità interno; esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC); investimenti pubblici; Fondo per la riduzione della pressione;
sarebbe opportuno indirizzare che tali risorse siano indirizzate anche al Fondo nazionale per la protezione civile visto che il nostro Paese è soggetto a continue emergenze calamitose,
impegna il Governo
a destinare le risorse derivanti dall'applicazione del presente provvedimento anche al Fondo nazionale per la protezione civile.
9/2247-A/25. Lupo.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il comma 7 dell'articolo 1 dispone l'utilizzo delle entrate derivanti dall'applicazione della presente legge al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dei relativi pagamenti dai vincoli del patto di stabilità interno; esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC); investimenti pubblici; Fondo per la riduzione della pressione;
valutato come negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica ed hanno forti difficoltà di accedere al credito,
impegna il Governo
a destinare le risorse derivanti dall'applicazione della presente legge anche al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
9/2247-A/26. Mannino.
La Camera,
premesso che:
secondo i dati dell'Agenzia delle entrate nelle banche della Confederazione elvetica sarebbero depositati 125 miliardi di euro di cittadini italiani, in prevalenza in istituti bancari di Lugano, Bellinzona, Locarno e Chiasso;
già da alcuni anni sono avviate le trattative tra Italia e Svizzera per giungere ad un accordo che permetta al nostro Paese di incassare almeno una parte dei proventi fiscali derivanti dai capitali nascosti nella Confederazione;
nello scorso mese di maggio, nell'ambito di un incontro svoltosi a Bellinzona tra i rappresentanti delle parti sociali e del governo ticinese e la Consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf per discutere sulle questioni riguardanti le trattative per raggiungere l'accordo fiscale tra Italia e Svizzera, la stessa Consigliera aveva dichiarato che la firma dell'accordo fiscale tra i due Paesi non ci sarebbe stata prima dell'estate a causa di «un prolungamento di 2-3 mesi del tempo di trattative a causa della discussione della legge sul voluntary disclosure, che sarà votata dal parlamento italiano non prima di giugno», ma da allora dell'Accordo non vi è stata più alcuna notizia;
nel frattempo, nello stesso mese di maggio 2014, la Svizzera ha firmato un accordo con l'Ocse per lo scambio automatico di informazioni, sancendo di fatto la fine di un'era e stringendo sempre di più il cerchio intorno agli evasori che avevano fatto della federazione elvetica il loro paradiso fiscale all'interno della vecchia Europa;
pur non fissando tale accordo alcun termine entro il quale adeguarsi concretamente agli standard internazionali di scambio automatico, la data ultima indicata negli accordi precedenti per riportare nel Paese di origine i dati degli investitori è stata finora quella del settembre 2017, mentre la richiesta di informazioni potrà comunque iniziare a partire da dicembre del 2015;
la frode fiscale e l'evasione privano i Governi di entrate necessarie per far ripartire la crescita e minano la fiducia dei cittadini nell'equità e integrità del sistema fiscale, e in questo senso il deposito di ingenti capitali italiani in Svizzera è emblematico e deve essere assolutamente e tempestivamente risolto,
impegna il Governo
ad elaborare misure per risolvere l'annosa questione della fuga di capitali, e la conseguente massiccia evasione fiscale, nella Confederazione elvetica.
9/2247-A/27. Mantero.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
si rileva che l'evasione fiscale in Italia rimane un problema che danneggia fortemente l'economia italiana;
secondo quanto pubblicato dal quotidiano Il Corriere della sera, il 3 agosto 2014, le verifiche mirate effettuate da parte della Guardia di finanza, dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2014, hanno consentito di accertare una evasione fiscale pari ad una cifra record di 3 miliardi e 800 milioni di euro, già contestati dall'Agenzia delle entrate;
in diciotto mesi – riporta il suindicato quotidiano – non sono state pagate imposte per 1 miliardo e 400 milioni, attraverso operazioni di «esterovestizione», determinate dal trasferimento di residenze e sedi di società in quei «paradisi fiscali», europei o sudamericani, divenuti mete di imprenditori o liberi professionisti;
dalle isole Vergini, alle Bermuda, dall'Olanda al Delaware (Stati Uniti d'America), un inarrestabile flusso di denaro occultato all'estero, che ha fatto scattare l'entità dell'evasione a livelli impressionanti e sottratto all'imposizione fiscale, sta provocando un complesso e gravoso problema alle già precarie condizioni dei Conti pubblici italiani, in considerazione tra l'altro, della correzione complessiva sul 2015, che dovrebbe essere di circa 16 miliardi di euro tra riduzioni di spesa e recupero di somme non versate dai contribuenti;
il rapporto delle Fiamme Gialle, prosegue l'articolo giornalistico, elenca sistemi e luoghi dove finiscono i fondi, evidenziando i metodi apparentemente semplici utilizzati da 1.900 evasori totali e altre migliaia di contribuenti che hanno versato soltanto una minima parte dei propri guadagni,
impegna il Governo
ad adottare iniziative urgenti al fine di fronteggiare le attività illegali dettate dall'evasione fiscale.
9/2247-A/28. Marzana.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
la proposta di legge in esame nasce dalla soppressione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, abrogato nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Finanze. Si ricorda che in quella sede i gruppi avevano assunto l'impegno ad affrontare le tematiche relative al rientro dei capitali detenuti all'estero, oggetto del predetto articolo 1, attraverso specifiche proposte legislative di iniziativa parlamentare;
si auspica che il Governo rispetti la decisione del Parlamento italiano e non inserisca tali disposizioni in provvedimenti d'iniziativa governativa,
impegna il Governo
a non assumere iniziative volte ad inserire le norme sulla volontaria collaborazione preventiva in provvedimenti d'iniziativa governativa come la legge di stabilità.
9/2247-A/29. Micillo.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a rafforzare gli accordi tra Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, con i Paesi terzi, agevolando al riguardo lo scambio di informazioni tra le autorità appartenenti a diversi Stati nonché la cooperazione nello svolgimento delle attività di indagine transfrontaliere.
9/2247-A/30. Mucci.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a introdurre strumenti di condivisione di banche dati con le autorità fiscali estere nonché favorire la creazione di unità di intelligence per la lotta all'evasione fiscale internazionale.
9/2247-A/31. Nesci.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di collaborazione volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
per i contratti di locazione breve inferiore a trenta giorni, a introdurre modalità di pagamento attraverso banche e sportelli postali che agiscano da sostituto d'imposta prelevando, sull'importo del solo canone, come ritenuta a titolo di imposta sostitutiva o d'acconto d'ammontare pari alla cedolare secca del 10 per cento.
9/2247-A/32. Dall'Osso.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di collaborazione volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a introdurre strumenti informatici e telematici al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali di dichiarazione e versamento delle imposte dovute sui redditi da locazione breve di immobili residenziali, tra cui anche la predisposizione di una piattaforma on line gestita direttamente dall'Agenzia delle Entrate che consenta la liquidazione e il pagamento delle imposte dovute.
9/2247-A/33. D'Ambrosio.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
al fine di migliorare la tax compliance e ridurre i rischi di evasione, a prevedere l'invio ai contribuenti di bollettini postali precompilati per il pagamento dei tributi dovuti.
9/2247-A/34. De Lorenzis.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a potenziare la cooperazione tra Agenzie e Comuni ai fini della repressione del fenomeno delle «case fantasma», prevedendo la partecipazione diretta dei Comuni all'attività di accertamento.
9/2247-A/35. De Rosa.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
per la lotta all'evasione fiscale nel settore immobiliare, a prevedere l'obbligo per i Comuni di acquisire il titolo di proprietà o occupazione dell'immobile in caso di cambio di residenza.
9/2247-A/36. Del Grosso.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a introdurre l'obbligo delle agenzie immobiliari di segnalare i contratti di locazione immobiliare conclusi per il loro tramite nonché copia del contratto concluso ai fini della registrazione.
9/2247-A/37. Della Valle.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a introdurre sistemi informatizzati per tracciamento e controllo di container di merci in transito o destinate all'importazione, sulla base di standard uniformi definiti per tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
9/2247-A/38. Nuti.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di collaborazione volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a prevedere lo sviluppo e l'utilizzo di software per accertare in tempo reale (verificando le esportazioni/cessioni intracomunitarie effettive) le illecite dichiarazioni di «plafond» (che consente di non pagare l'IVA all'importazione).
9/2247-A/39. Parentela.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché mediante l'introduzione di nuove misure di contrasto, oltre che migliorare la tax compliance con il contribuente,
impegna il Governo
a prevedere agevolazioni fiscali e facilitazioni procedurali all'importazione per soggetti che assolvono (o che hanno sempre assolto) correttamente i propri obblighi.
9/2247-A/40. Petraroli.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
per combattere le frodi organizzate per l'abbattimento del carico impositivo (IVA e II.DD.), società «cartiere» e creazione di crediti IVA fittizi, ad aumentare la frequenza delle comunicazioni relative ai rapporti con clienti e fornitori (ad esempio mensile).
9/2247-A/41. Pesco.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
al fine di prevenire l'evasione di accise su carburanti, a definire procedure semplificate per il rifornimento basate sulla identificazione del soggetto beneficiario e la standardizzazione delle registrazioni, con procedura informatica che consenta l'elaborazione dei dati.
9/2247-A/42. Pinna.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
al fine di prevenire l'evasione di accise su carburanti, a introdurre sistemi di tracciamento e di misurazione delle quantità dei prodotti trasferiti.
9/2247-A/43. Pisano.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
al fine di prevenire l'evasione di accise, a costituire uffici nazionali dell'Agenzia delle Dogane dedicati all'analisi dei dati ed alla ricerca delle anomalie, per controlli mirati sul territorio e presso i depositi fiscali, nell'ambito di programmi straordinari, d'intesa con Agenzia Entrate e Guardia di Finanza.
9/2247-A/44. Prodani.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
per prevenire frodi in tema di rimborsi accisa agli autotrasportatori, prevedere l'introduzione di registri informatici contenenti le dichiarazioni di consumo nonché l'incrocio dei dati fiscali del contribuente con le richieste di rimborso o di compensazione con modello F24.
9/2247-A/45. Rizzetto.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a potenziare il tutoraggio per la lotta all'evasione ed elusione fiscale mediante pratiche di «aggressive tax planning» (ad esempio estero-vestizione, operazioni straordinarie, anche transnazionali, aventi finalità elusiva).
9/2247-A/46. Rizzo.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a prevedere l'obbligo di segnalazione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle notizie acquisite nell'ambito di indagini di P.G. e/o di attività di controllo da altri soggetti (ad esempio, vigili urbani).
9/2247-A/47. Paolo Nicolò Romano.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere termini di accertamento più ampi rispetto a quelli ordinari (così come previsto dall'articolo 1, capoverso articolo 5-quater, comma 4, di cui alla proposta di legge in esame), tenendo conto delle esigenze operative dell'Agenzia delle entrate e contemperando tale ampliamento dei termini con i benefici e agevolazioni (soprattutto sotto il profilo sanzionatorio) concessi a coloro che intendano aderire alla procedura di volontaria collaborazione.
9/2247-A/48. Ruocco.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di collaborazione volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di escludere, per ragioni di etica sociale e senso di legalità, dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 167 del 1990.
9/2247-A/49. Rostellato.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di collaborazione volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità),
impegna il Governo
a prevedere l'obbligo per l'Agenzia delle entrate di comunicare tutte le informazioni rilevate nel corso della procedura di volontaria collaborazione all'autorità giudiziaria ai fini degli opportuni controlli circa la sussistenza di ipotesi di reato perseguibili.
9/2247-A/50. Scagliusi.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di escludere, per ragioni di etica sociale e senso di legalità, coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
9/2247-A/51. Segoni.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di escludere la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie, prevista in caso di adesione all'invito di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 218 del 1997 (è prevista infatti la riduzione ad un sesto delle sanzioni irrogate), considerate le riduzioni già concesse dalla proposta di legge in esame a favore dei contribuenti che intendano accedere alla procedura di volontaria collaborazione.
9/2247-A/52. Sibilia.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto;
l'articolo 3, comma 3, invece, introduce il reato di autoriciclaggio; in particolare si prevede la punibilità di chiunque sostituisca, trasferisca ovvero impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa; mentre si esclude, invece, fuori dai casi di autoriciclaggio, la punibilità per l'utilizzazione o il godimento personale dei proventi illeciti,
impegna il Governo
a riformare la disciplina dei reati di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile sia attraverso l'eliminazione della distinzione oggi esistente tra la forma più grave (delittuosa) e quella meno grave (contravvenzionale) sia attraverso la revisione delle soglie di rilevanza (che di fatto hanno ridotto la portata applicativa delle disposizioni), al fine di perseguire con ogni mezzo una condotta particolarmente pericolosa per la sua frequente connessione con i reati di evasione fiscale.
9/2247-A/53. Villarosa.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto;
l'articolo 3, comma 3, invece, introduce il reato di autoriciclaggio; in particolare si prevede la punibilità di chiunque sostituisca, trasferisca ovvero impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa; mentre si esclude, invece, fuori dai casi di autoriciclaggio, la punibilità per l'utilizzazione o il godimento personale dei proventi illeciti,
impegna il Governo
a rivedere la normativa riguardante il trasporto di valuta e titoli al seguito, sia in ingresso che in uscita dal territorio italiano, e introdurre l'obbligo di dichiarazione per importi superiori ai 5.000,00 euro.
9/2247-A/54. Sorial.
La Camera,
esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione»;
premesso che:
il comma 7 dispone in merito all'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990, introdotti dal comma 1 del medesimo articolo 1, prevedendone il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini del loro utilizzo per determinate finalità,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare i suddetti introiti, a progetti di sviluppo di start-up innovative, ovverosia «incubatori certificati» di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
9/2247-A/55. Artini.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, al fine rafforzare le forme e gli strumenti di collaborazione e cooperazione tra le Agenzie e la Guardia di Finanza, implementando ed agevolando in particolar modo Io scambio reciproco di informazioni e di dati acquisiti durante lo svolgimento di verifiche e controlli fiscali.
9/2247-A/56. Baldassarre.
La Camera,
esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione»;
premesso che:
il comma 7 dispone in merito all'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990, introdotti dal comma 1 del medesimo articolo 1, prevedendone il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini del loro utilizzo per determinate finalità;
considerato che:
nell'ambito dell'Accordo di partenariato 2014, la Commissione europea ha posto l'accento sulla necessità di attuare una «strategia di specializzazione intelligente», attraverso la creazione di programmi di trasformazione economica integrati e basati sul territorio che valorizzino i punti di forza, i vantaggi competitivi e il potenziale di eccellenza di ogni paese o regione; supportino l'innovazione tecnologica e basata sulla pratica e promuovano gli investimenti nel settore privato; assicurino la piena partecipazione dei soggetti coinvolti e incoraggino l'innovazione e la sperimentazione, basati su esperienze concrete e includenti validi sistemi di monitoraggio e valutazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare i suddetti introiti per incentivare la promozione e la tutela del lavoro autonomo e del cofinanziamento degli interventi adottati in ambito territoriale a valere sulle risorse stanziate nell'ambito dei bilanci regionali e sulle risorse del Fondo sociale europeo, con particolare riguardo alle seguenti attività:
a) operazioni di acquisto di macchine, di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329;
b) prestazioni di garanzie per l'accesso al credito ovvero operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in correlazione alla presentazione di programmi di sviluppo e innovazione;
c) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
9/2247-A/57. Baroni.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
ai fini della tassazione di redditi di provenienza illecita ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993, ad assumere ogni iniziativa volta ad agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le Agenzie e le Procure della Repubblica presso i Tribunali dislocati sul territorio nazionale, prevedendo in particolare strumenti di trasmissione telematica delle segnalazioni relative a soggetti coinvolti in indagini penali dai quali risulta il possesso di proventi illeciti, da sottoporre a tassazione.
9/2247-A/58. Basilio.
La Camera,
esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione»;
premesso che:
il comma 7 dispone in merito all'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990, introdotti dal comma 1 del medesimo articolo 1, prevedendone il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini del loro utilizzo per determinate finalità;
considerato che:
la perdurante crisi dell'economia italiana ha avuto una ripercussione negativa nell'ambito dell'occupazione femminile: secondo i dati Istat, fra le donne l'occupazione qualificato è diminuita di quasi 300 mila unità, mentre i lavori non qualificati hanno fatto registrare un incremento di oltre 200.000 unità;
l'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice della parità uomo-donna), prevede azioni di sostegno economico, dirette a favorire l'occupazione e l'imprenditoria femminile;
valutato che:
l'articolo 53 del citato decreto legislativo, indica i soggetti destinatari delle menzionate azioni di sostegno, quali le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al settanta per cento a donne,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di destinare gli introiti di cui al comma 7 del provvedimento in titolo, per incrementare ed estendere le azioni di sostegno economico, di cui al citato articolo 53, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 198/2006, a favore delle seguenti azioni: a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa; b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità; c) per la costituzione di piccole e micro imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e cofinanziamenti comunitari o regionali.
9/2247-A/59. Battelli.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
assumere ogni iniziativa volta a sviluppare ed implementare gli strumenti telematici di acquisizione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni, eliminando l'utilizzo di documenti cartacei, al fine di favorire la loro trasmissione e consultazione e, dunque, aumentare la mole di informazioni effettivamente utilizzabili per l'accertamento e il controllo della posizione fiscale dei contribuenti.
9/2247-A/60. Bechis.
La Camera,
esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione»;
premesso che:
il comma 7 dispone in merito all'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990, introdotti dal comma 1 del medesimo articolo 1, prevedendone il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai finì del loro utilizzo per determinate finalità;
considerato che:
lo stato di perdurante crisi occupazionale crea incertezza dell'attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare;
valutato che:
l'esigenza di sostenere anche le iniziative d'investimento informale nel capitale di rischio delle imprese è essenziale per sostenere le micro, piccole e medie imprese, creando occupazione,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di destinare gli introiti di cui al comma 7 del provvedimento in titolo, a favore dello sgravio fiscale, dei soggetti pubblici e privati che investono nell'avviamento, nella creazione e nella riconversione tecnologica e ambientale delle micro, piccole e medie imprese apportando da 30.000 euro a 300.000 euro singolarmente o fino a 3 milioni di euro in associazione quale capitale di rischio nelle medesime e mettendo a disposizione la propria esperienza, reti di conoscenze e servizi;
nel caso, consentire ai suddetti soggetti di poter detrarre almeno il 60 per cento dell'ammontare di tali investimenti dal proprio reddito individuale o d'impresa, per almeno tre periodi d'imposta mediante meccanismi automatici di agevolazione fiscale, mediante credito d'imposta o bonus fiscale.
9/2247-A/61. Benedetti.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
ad ampliare l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, anche attraverso la introduzione di benefici o agevolazioni fiscali per i contribuenti disposti a garantire l'impiego esclusivo di tali forme di pagamento.
9/2247-A/62. Massimiliano Bernini.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a prevedere l'obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per il riconoscimento delle detraibilità e deducibilità di oneri e spese.
9/2247-A/63. Paolo Bernini.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
ad incentivare i rapporti di collaborazioni preventive ai fini dichiarativi tra Agenzie e contribuenti, rafforzando gli strumenti di tutoraggio esistenti nonché introducendo garanzie per i contribuenti collaborativi, quali l'esenzione da controlli e accertamenti fiscali.
9/2247-A/64. Nicola Bianchi.
La Camera,
premesso che:
il comma 7 del provvedimento in esame dispone in merito all'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990, introdotti dal comma 1 del medesimo articolo 1, prevedendone il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini del loro utilizzo per determinate finalità,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di utilizzare le predette risorse per la promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi culturali e ambientali, rivolti a giovani.
9/2247-A/65. Brescia.
La Camera,
premesso che:
il comma 7 del provvedimento in esame dispone in merito all'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 3-septies del decreto-legge n. 167 del 1990, introdotti dal comma 1 del medesimo articolo 1, prevedendone il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini del loro utilizzo per determinate finalità;
considerato che:
con riguardo al mercato del lavoro, alle regole e alle procedure della contrattazione, le esigenze di cambiamento devono chiarire l'impegno all'adozione di misure volte a premiare la produttività, disponendo di risorse certe e continuative per il finanziamento delle politiche incentivanti, quali la defiscalizzazione e la decontribuzione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di utilizzare le predette risorse per attuare misure promozionali concernenti la riduzione dagli oneri assicurativi in misura non superiore al 60 per cento per l'anno successivo all’ intervento, per le imprese che comprovino lo svolgimento di attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ulteriori rispetto a quelle imposte da norme di legge, che riguardino almeno la metà della forza lavoro o l'acquisto di materiali o servizi innovativi.
9/2247-A/66. Brugnerotto.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a introdurre metodologie di intervento e accertamento fiscale differenziate per ciascuna macrotipologia di contribuenti (grandi contribuenti e medie imprese, piccole imprese e lavoro autonomo, persone fisiche, enti non commerciali).
9/2247-A/67. Busto.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a implementare gli istituti definitori della pretesa tributaria al fine di migliorare la qualità dei controlli e garantire un'attiva partecipazione dei contribuenti.
9/2247-A/68. Cariello.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a potenziare le interazioni fra gli organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria e le altre amministrazioni che svolgono attività ispettiva, quali l'INPS, l'INAIL, la SIAE e i Comuni.
9/2247-A/69. Alberti.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
ad assumere ogni iniziativa volta a consentire l'utilizzo, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa in possesso di Autorità ed enti in ragione della loro attività di controllo e di vigilanza (Banca d'Italia, Commissione nazionale per le società e la borsa e Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).
9/2247-A/70. Barbanti.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a potenziare il ricorso allo scambio di informazioni in ambito comunitario e, in generale, gli strumenti di cooperazione internazionale, con particolare riguardo all'invio di richieste di assistenza amministrativa e di scambi informativi spontanei, nonché all'attivazione dei controlli multilaterali.
9/2247-A/71. Cancelleri.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
ad assumere ogni iniziativa al fine di introdurre regimi fiscali di favore per i contribuenti con ridotta capacità di reddito, anche attraverso l'individuazione di adempimenti fiscali fortemente semplificati, sia nella fase della tenuta delle scritture contabili che nell'adempimento dichiarativo.
9/2247-A/72. Zolezzi.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva su redditi di lavoro dipendente irregolare o di lavoro autonomo occasionale, assumere ogni iniziativa volta rafforzare l'attività ispettiva dell'Ispettorato del lavoro nonché introdurre l'obbligo di segnalazione dei dati all'Amministrazione finanziaria.
9/2247-A/73. Carinelli.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
ad assumere ogni iniziativa volta a prevedere forme di partecipazione dei Comuni all'accertamento nonché incrementare lo scambio di informazioni e di dati tra le Agenzie e le amministrazioni locali.
9/2247-A/74. Caso.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
al fine di migliorare la tax compliance, a prevedere l'invio ai contribuenti di comunicazioni in automatico che ricordino la scadenza dei termini degli adempimenti fiscali.
9/2247-A/75. Castelli.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a potenziare gli accertamenti di tipo induttivo anche attraverso nuove forme di presunzioni legali basate sulle risultanze delle indagini finanziarie, con inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente.
9/2247-A/76. Cecconi.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
al fine di incentivare la compliance con il contribuente, a prevedere l'invio annuale ad ogni lavoratore della propria posizione contributiva.
9/2247-A/77. Chimienti.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a prevedere l'obbligo per gli enti che erogano prestazioni assistenziali o sociali l'invio di una segnalazione all'Agenzia delle Entrate circa le somme erogate, al fine di favorire gli opportuni controlli e verifiche fiscali.
9/2247-A/78. Ciprini.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a potenziare gli strumenti di accertamento nei confronti dei contribuenti non «congrui» e non «coerenti» rispetto agli studi di settore, estendendoli anche nei confronti di quelli «congrui» al fine di verificare la veridicità dei dati dichiarati ai fini degli studi (in particolare, degli input) e l'entità effettiva degli imponibili.
9/2247-A/79. Colonnese.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a incentivare l'utilizzo di sistemi di pagamento alternativi al contante (maggiore utilizzo dei POS), prevedendo l'assenza di spese per le imprese e lavoratori autonomi nonché per i titolari del rapporto finanziario.
9/2247-A/80. Cominardi.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a potenziare l'enfasi mediatica in tema di esecuzione di controlli strumentali nei confronti dei contribuenti, anche attraverso specifiche campagne da parte delle amministrazioni competenti, evidenziando gli effetti derivanti dalla reiterata violazione degli adempimenti fiscali.
9/2247-A/81. Corda.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a favorire la tax compliance, potenziando le campagne mediatiche in tema di strumenti preventivi di controllo e strumenti deflattivi del contenziosi, evidenziandone gli effetti positivi in tema di riduzione delle sanzioni.
9/2247-A/82. Cozzolino.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a prevedere la stipula di accordi tra le Agenzie e le Università italiane, che prevedano l'obbligo per i frequentatori di compilare un questionario in cui indicare la propria dimora per la frequenza dei corsi, al fine di contrastare l'evasione fiscale in tema di contratti di locazione.
9/2247-A/83. Crippa.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a introdurre l'obbligo per coloro che attivano utenze domestiche di segnalare (oltre ai dati catastali) anche il titolo di occupazione dell'immobile.
9/2247-A/84. Currò.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a incentivare l'opzione della «Cedolare secca» sugli affitti potenziando le campagne mediatiche circa i benefici previsti nonché l'assistenza da parte dell'Agenzia delle Entrate.
9/2247-A/85. Da Villa.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
a incentivare l'opzione della «Cedolare secca» sugli affitti potenziando le campagne mediatiche circa i benefici previsti nonché l'assistenza da parte dell'Agenzia delle Entrate.
9/2247-A/86. Dadone.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi;
il testo approvato all'esito dell'esame in commissione, prevede altresì che la procedura di volontaria possa essere utilizzata anche per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, beneficiando del medesimo trattamento sanzionatorio (riduzione delle sanzioni per le violazioni sostanziali e formali nonché esclusione della punibilità);
al fine di favorire l'emersione di capitali e potenziare la lotta all'evasione, quindi, si introducono procedure volte a stimolare l'autodenuncia da parte dei contribuenti inadempienti agli obblighi dichiarativi, riconoscendo loro una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nonché la totale esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000;
oltre ad incentivare la collaborazione spontanea dei contribuenti non in regola, con conseguente inevitabile rinuncia da parte dello Stato all'applicazione di sanzioni penali e amministrative, è auspicabile che la lotta all'evasione fiscale venga perseguita anche attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo e di accertamento esistenti nonché l'introduzione di nuove misure di contrasto,
impegna il Governo
per i contratti di locazione breve conclusi on-line tramite intermediari (piattaforme di prenotazione e agenzie) e con pagamento diretto all'intermediario, a introdurre l'obbligo per l'intermediario di operare una ritenuta a titolo di imposta sostitutiva o di acconto, commisurata all'ammontare dell'attuale cedolare secca (10 per cento), all'atto del pagamento al locatore delle somme ad esso spettanti per la locazione dell'immobile, al fine di garantire il prelievo fiscale su tali redditi nonché l'adempimento degli obblighi dichiarativi.
9/2247-A/87. Daga.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico;
in proposito, dai dati elaborati dalla UIF risulta che, dal 2009 al 2012, le segnalazioni sono passate da 136 a circa 2.300. In particolare, nell'ultimo anno, 1.876 segnalazioni sono state inviate dai notai, 88 dai dottori commercialisti ed esperti contabili, 2 da revisori contabili e società di revisione, 4 dagli avvocati. Tali risultati, senz'altro insoddisfacenti per talune categorie di segnalanti, possono essere dovuti alla previsione di ampie esenzioni per le funzioni di patrocinio (probabilmente in parte abusata), alla natura non esclusivamente finanziaria degli incarichi professionali, alla presenza di minori economie di scala per l'impianto di efficaci sistemi interni antiriciclaggio, al carattere meno «convenzionale» di determinati incarichi professionali, alla relativamente maggiore incidenza della perdita di clienti conseguente alla segnalazione nonché alla sostanziale inefficacia dei procedimenti di contestazione per omessa segnalazione a carico di questi soggetti (a sua volta derivante dalla carenza e frammentazione dei controlli sugli stessi);
in secondo luogo, un numero significativo di segnalazioni non contiene elementi di sospetto tali da consentire immediati e specifici approfondimenti finanziari o investigativi. A dispetto di ciò, le segnalazioni contengono un importante patrimonio informativo che, oltre a poter consentire l'avvio di un numero significativo di procedimenti penali, merita di essere valorizzato in modo adeguato, evitando anche inutili adempimenti burocratici. In tal senso, di grande utilità potrebbero rivelarsi interventi volti a snellire gli adempimenti procedurali a carico della UIF e a rafforzare la circolazione di informazioni rilevanti, quali: la rivisitazione dello strumento di archiviazione da parte della UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, nel senso di ridurne la matrice processualistica; la semplificazione della procedura di trasmissione da parte della UIF delle segnalazioni agli organi investigativi, escludendo l'obbligo di corredare della prescritta relazione tecnica le segnalazioni meno rilevanti; rafforzare il feedback informativo sul seguito dell'approfondimento finanziario e investigativo delle segnalazioni. In tal modo risulterebbero anche soddisfatti i rilievi sul sistema italiano antiriciclaggio e gli indirizzi formulati dagli organismi internazionali con riguardo, in particolare, all'esigenza di privilegiare l'analisi strategica delle segnalazioni e di consentire un adeguato flusso di ritorno a beneficio dei segnalanti,
impegna il Governo
a valutare, anche con provvedimenti normativi, il rafforzamento del feedback informativo sul seguito dell'approfondimento finanziario e investigativo delle segnalazioni in modo tale da far risultare anche soddisfatti i rilievi sul sistema italiano antiriciclaggio e gli indirizzi formulati dagli organismi internazionali con riguardo, in particolare, all'esigenza di privilegiare l'analisi strategica delle segnalazioni e di consentire un adeguato flusso di ritorno a beneficio dei segnalanti.
9/2247-A/88. Bonafede.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
è inoltre prevista l'assegnazione di personale alle Agenzie fiscali;
l'efficace contrasto al riciclaggio, compreso l'autoriciclaggio, e ai relativi reati presupposto richiede la raccolta e lo sfruttamento di tutti gli elementi informativi utili a individuare anomalie finanziarie e altri comportamenti sintomatici del compimento di tali reati. A questo scopo, l'ordinamento italiano ha predisposto un articolato sistema di segnalazione di operazioni sospette, in forza del quale intermediari finanziari, professionisti e altri operatori non finanziari segnalano alla UIF le operazioni sospette di riciclaggio. La UIF effettua un approfondimento finanziario di tali segnalazioni e le trasmette, corredate dei risultati di tali approfondimenti, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e alla DIA; questi ultimi effettuano un ulteriore approfondimento investigativo delle operazioni sospette e, qualora rinvengano ipotesi di reato, inoltrano rapporto all'autorità giudiziaria competente;
il sistema di segnalazione di operazioni sospette ha prodotto, nel tempo, risultati significativi. Il numero delle segnalazioni inviate alla UIF è cresciuto costantemente, passando da oltre 21.000 nel 2009 a oltre 64.000 nel 2012. Negli stessi anni, secondo i dati forniti dalla Guardia di Finanza, le persone arrestate nell'ambito di indagini per riciclaggio sono state 413 per un importo riciclato di oltre 7 miliardi di euro; le persone arrestate nell'ambito di indagini per reimpiego di capitali illeciti sono state, invece, 133 per un importo reimpiegato di oltre 7 miliardi di euro. Tra i reati presupposto più diffusi vi sono stati frodi fiscali, furti e appropriazioni indebite, traffico di stupefacenti. Per il riciclaggio e il reimpiego dei proventi delle sole frodi fiscali, in particolare, le persone arrestate sono state 110 per un importo riciclato o reimpiegato di oltre 4 miliardi di euro. Nel solo 2012, inoltre, l'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette ha consentito l'apertura di 1.004 «nuovi contesti investigativi di natura penale», di cui la maggior parte per reati contro il patrimonio, antiriciclaggio e tributari. Il sistema della segnalazione di operazioni sospette incontra ancora rilevanti limiti,
impegna il Governo
a ripensare, con l'introduzione di provvedimenti ad hoc, l'intera materia degli accertamenti patrimoniali, per abbracciare il panorama degli strumenti di aggressione ai patrimoni mafiosi con particolare riferimento alla disciplina della confisca tradizionale, della confisca per equivalente e della confisca per sproporzione.
9/2247-A/89. Sarti.
La Camera,
in sede di esame dell'A.C. 2247 recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione»;
l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
è inoltre prevista l'assegnazione di personale alle Agenzie fiscali;
l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico,
impegna il Governo
a prevedere più stringenti requisiti di onorabilità e professionalità in capo agli intermediari e a talune categorie di professionisti che abbiano obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei rapporti e delle operazioni, di segnalazione delle operazioni sospette, di predisporre adeguati presidi organizzativi e strumenti di controllo interno, di formazione del personale.
9/2247-A/90. Spadoni.
La Camera,
in sede di esame dell'A.C. 2247 recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione»;
l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
è inoltre prevista l'assegnazione di personale alle Agenzie fiscali;
l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico,
impegna il Governo
ad introdurre, per quanto di sua competenza, ulteriori e più efficaci controlli relativi all'accesso e allo svolgimento dell'attività di raccolta e sfruttamento di tutti gli elementi informativi utili ad individuare anomalie finanziarie e altri comportamenti sintomatici del compimento di reati presupposti, avvalendosi anche dell'autoregolamentazione in linea con quanto previsto dal testo unico della finanza per i promotori finanziari.
9/2247-A/91. Businarolo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico;
in proposito, dai dati elaborati dalla UIF risulta che, dal 2009 al 2012, le segnalazioni sono passate da 136 a circa 2.300. In particolare, nell'ultimo anno, 1.876 segnalazioni sono state inviate dai notai, 88 dai dottori commercialisti ed esperti contabili, 2 da revisori contabili e società di revisione, 4 dagli avvocati. Tali risultati, senz'altro insoddisfacenti per talune categorie di segnalanti, possono essere dovuti alla previsione di ampie esenzioni per le funzioni di patrocinio (probabilmente in parte abusata), alla natura non esclusivamente finanziaria degli incarichi professionali, alla presenza di minori economie di scala per l'impianto di efficaci sistemi interni antiriciclaggio, al carattere meno «convenzionale» di determinati incarichi professionali, alla relativamente maggiore incidenza della perdita di clienti conseguente alla segnalazione nonché alla sostanziale inefficacia dei procedimenti di contestazione per omessa segnalazione a carico di questi soggetti (a sua volta derivante dalla carenza e frammentazione dei controlli sugli stessi);
in secondo luogo, un numero significativo di segnalazioni non contiene elementi di sospetto tali da consentire immediati e specifici approfondimenti finanziari o investigativi. A dispetto di ciò, le segnalazioni contengono un importante patrimonio informativo che, oltre a poter consentire l'avvio di un numero significativo di procedimenti penali, merita di essere valorizzato in modo adeguato, evitando anche inutili adempimenti burocratici. In tal senso, di grande utilità potrebbero rivelarsi interventi volti a snellire gli adempimenti procedurali a carico della UIF e a rafforzare la circolazione di informazioni rilevanti, quali: la rivisitazione dello strumento di archiviazione da parte della UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, nel senso di ridurne la matrice processualistica; la semplificazione della procedura di trasmissione da parte della UIF delle segnalazioni agli organi investigativi, escludendo l'obbligo di corredare della prescritta relazione tecnica le segnalazioni meno rilevanti; rafforzare il feedback informativo sul seguito dell'approfondimento finanziario e investigativo delle segnalazioni. In tal modo risulterebbero anche soddisfatti i rilievi sul sistema italiano antiriciclaggio e gli indirizzi formulati dagli organismi internazionali con riguardo, in particolare, all'esigenza di privilegiare l'analisi strategica delle segnalazioni e di consentire un adeguato flusso di ritorno a beneficio dei segnalanti,
impegna il Governo
ad adottare, per quanto di sua competenza, ogni provvedimento idoneo ad interventi volti a snellire gli adempimenti procedurali a carico della Unità di informazione finanziaria (UIF).
9/2247-A/92. Terzoni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico;
in proposito, dai dati elaborati dalla UIF risulta che, dal 2009 al 2012, le segnalazioni sono passate da 136 a circa 2.300. In particolare, nell'ultimo anno, 1.876 segnalazioni sono state inviate dai notai, 88 dai dottori commercialisti ed esperti contabili, 2 da revisori contabili e società di revisione, 4 dagli avvocati. Tali risultati, senz'altro insoddisfacenti per talune categorie di segnalanti, possono essere dovuti alla previsione di ampie esenzioni per le funzioni di patrocinio (probabilmente in parte abusata), alla natura non esclusivamente finanziaria degli incarichi professionali, alla presenza di minori economie di scala per l'impianto di efficaci sistemi interni antiriciclaggio, al carattere meno «convenzionale» di determinati incarichi professionali, alla relativamente maggiore incidenza della perdita di clienti conseguente alla segnalazione nonché alla sostanziale inefficacia dei procedimenti di contestazione per omessa segnalazione a carico di questi soggetti (a sua volta derivante dalla carenza e frammentazione dei controlli sugli stessi);
in secondo luogo, un numero significativo di segnalazioni non contiene elementi di sospetto tali da consentire immediati e specifici approfondimenti finanziari o investigativi. A dispetto di ciò, le segnalazioni contengono un importante patrimonio informativo che, oltre a poter consentire l'avvio di un numero significativo di procedimenti penali, merita di essere valorizzato in modo adeguato, evitando anche inutili adempimenti burocratici. In tal senso, di grande utilità potrebbero rivelarsi interventi volti a snellire gli adempimenti procedurali a carico della UIF e a rafforzare la circolazione di informazioni rilevanti, quali: la rivisitazione dello strumento di archiviazione da parte della UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, nel senso di ridurne la matrice processualistica; la semplificazione della procedura di trasmissione da parte della UIF delle segnalazioni agli organi investigativi, escludendo l'obbligo di corredare della prescritta relazione tecnica le segnalazioni meno rilevanti; rafforzare il feedback informativo sul seguito dell'approfondimento finanziario e investigativo delle segnalazioni. In tal modo risulterebbero anche soddisfatti i rilievi sul sistema italiano antiriciclaggio e gli indirizzi formulati dagli organismi internazionali con riguardo, in particolare, all'esigenza di privilegiare l'analisi strategica delle segnalazioni e di consentire un adeguato flusso di ritorno a beneficio dei segnalanti,
impegna il Governo
ad adottate ogni provvedimento idoneo alla semplificazione della procedura di trasmissione da parte della Unità di informazione finanziaria (UIF) delle segnalazioni agli organi investigativi, escludendo l'obbligo di corredare della prescritta relazione tecnica le segnalazioni meno rilevanti.
9/2247-A/93. Spessotto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia di cronaca recente che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi, spesso accompagnate dal coinvolgimento di rappresentanti della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate in grado di pilotare i controlli ovvero di evitarli del tutto nei confronti di alcuni soggetti, richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei cittadini italiani ed a salvaguardia della fiducia del pubblico nei confronti della Pubblica amministrazione;
in proposito, dai dati elaborati dalla UIF risulta che, dal 2009 al 2012, le segnalazioni sono passate da 136 a circa 2,300. In particolare, nell'ultimo anno, 1.876 segnalazioni sono state inviate dai notai, 88 dai dottori commercialisti ed esperti contabili, 2 da revisori contabili e società di revisione, 4 dagli avvocati. Tali risultati, senz'altro insoddisfacenti per talune categorie di segnalanti, possono essere dovuti alla previsione di ampie esenzioni per le funzioni di patrocinio (probabilmente in parte abusata), alla natura non esclusivamente finanziaria degli incarichi professionali, alla presenza di minori economie di scala per rimpianto di efficaci sistemi interni antiriciclaggio, al carattere meno «convenzionale» di determinati incarichi professionali, alla relativamente maggiore incidenza della perdita di clienti conseguente alla segnalazione nonché alla sostanziale inefficacia dei procedimenti di contestazione per omessa segnalazione a carico di questi soggetti (a sua volta derivante dalla carenza e frammentazione dei controlli sugli stessi);
al fine di provvedere urgentemente all'attuazione di un sistematico rafforzamento dei controlli relativi alla repressione dei reati di evasione fiscale, riciclaggio ed autoriciclaggio per mezzo di una sistematica attività di controlli più stringenti dell'Agenzia delle entrate,
impegna il Governo
ad adottare ogni provvedimento idoneo, anche di carattere normativo, destinato a disciplinare compiutamente le metodologie di reclutamento del personale dirigente dell'agenzia delle entrate di modo da consentire l'assunzione della posizione dirigenziale, attraverso un trasparente sistema di avanzamento meritocratico, nel rispetto dell'articolo 97 ultimo comma Costituzione, solo al personale dell'amministrazione che abbia superato un concorso pubblico.
9/2247-A/94. Turco.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, inserito nei corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alta condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico;
in proposito, dai dati elaborati dalla UIF risulta che, dal 2009 al 2012, le segnalazioni sono passate da 136 a circa 2.300. In particolare, nell'ultimo anno, 1.876 segnalazioni sono state inviate dai notai, 88 dai dottori commercialisti ed esperti contabili. 2 da revisori contabili e società di revisione. 4 dagli avvocati. Tali risultati, senz'altro insoddisfacenti per talune categorie di segnalanti, possono essere dovuti alla previsione di ampie esenzioni per le funzioni di patrocinio (probabilmente in parte abusata), alla natura non esclusivamente finanziaria degli incarichi professionali, alla presenza di minori economie di scala per rimpianto di efficaci sistemi interni antiriciclaggio, al carattere meno «convenzionale» di determinati incarichi professionali, alla relativamente maggiore incidenza della perdita di clienti conseguente alla segnalazione nonché alla sostanziale inefficacia dei procedimenti di contestazione per omessa segnalazione a carico di questi soggetti (a sua volta derivante dalla carenza e frammentazione dei controlli sugli stessi);
in secondo luogo, un numero significativo di segnalazioni non contiene elementi di sospetto tali da consentire immediati e specifici approfondimenti finanziari o investigativi. A dispetto di ciò, le segnalazioni contengono un importante patrimonio informativo che, oltre a poter consentire l'avvio di un numero significativo di procedimenti penali, merita di essere valorizzato in modo adeguato, evitando anche inutili adempimenti burocratici. In tal senso, di grande utilità potrebbero rivelarsi interventi volti a snellire gli adempimenti procedurali a carico della UIF e a rafforzare la circolazione di informazioni rilevanti, quali la rivisitazione dello strumento di archiviazione da parte della UIF delle segnalazioni di operazioni sospette, nel senso di ridurne la matrice processualistica; la semplificazione della procedura di trasmissione da parte della UIF delle segnalazioni agli organi investigativi, escludendo l'obbligo di corredare della prescritta relazione tecnica le segnalazioni meno rilevanti; rafforzare il feedback informativo sul seguito dell'approfondimento finanziario e investigativo delle segnalazioni. In tal modo risulterebbero anche soddisfatti i rilievi sul sistema italiano antiriciclaggio e gli indirizzi formulati dagli organismi internazionali con riguardo, in particolare, all'esigenza di privilegiare l'analisi strategica delle segnalazioni e di consentire un adeguato flusso di ritorno a beneficio dei segnalanti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rafforzare il controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori non finanziari.
9/2247-A/95. Toninelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico,
impegna il Governo:
a rivedere la riqualificazione del reato di false comunicazioni sociali, quale reato di pericolo in cui l'eventuale verificarsi (o accertamento) del danno costituisca esclusivamente una circostanza aggravante con effetti sulla pena edittale;
a rivedere altresì il reato di evasione fiscale prevedendo altresì pene edittali maggiori per coloro che evadono cifre superiori ad un milione di euro.
9/2247-A/96. Colletti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico;
si è negli ultimi anni, assistito a una progressiva divaricazione tra la nozione penale di riciclaggio e quella cosiddetta «amministrativa», che individua le ipotesi in cui scatta l'obbligo di segnalazione delle operazioni come sospette. Mentre la prima richiede la presistenza di un delitto non colposo e continua ad escludere la punizione autonoma dell'autoriciclaggio, la seconda prescrive l'obbligo di segnalazione in tutti i casi in cui sussiste la fondata percezione che determinate disponibilità derivino da un'attività illecita, anche indefinita, comprendente anche i reati contravvenzionali e i casi in cui vi sia coincidenza tra l'autore del reato presupposto e quello dell'attività riciclatoria;
con specifico riferimento alle inflazioni fiscali di rilevanza penale, va ricordato che le nuove Raccomandazioni GAFI del 16 febbraio 2012 ne auspicano l'espressa inclusione tra i reati presupposto di riciclaggio e che il legislatore nazionale, riducendo determinate soglie di esenzione (riferite all'entità dell'imposta evasa o delle attività sottratte all'imposizione), ha tramutato in fattispecie delittuose molte condotte in precedenza riconducibili all'ambito delle infrazioni amministrative,
impegna il Governo
a prevedere l'espressa inclusione delle inflazioni fiscali di rilevanza penale tra i reati presupposto di riciclaggio.
9/2247-A/97. Tripiedi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico;
in questi ultimi anni presso numerosi organismi internazionali si è affermato il convincimento che proficue forme di cooperazione possano svilupparsi tra i soggetti pubblici e privati chiamati ad attivare le misure antiriciclaggio e le autorità impegnate a prevenire e reprimere l'evasione fiscale e la corruzione;
particolare attenzione è stata dedicata alla tematica dal GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale);
il GAFI (o FATF – Financial Action Task Force), operante in ambito OCSE, è stato fondato nel 1989 e ne fanno parte 34 paesi e 2 enti sovranazionali (la Commissione Europa e il Consiglio per la cooperazione del Golfo). Ai suoi lavori partecipano attivamente, come osservatori, le Nazioni Unite, il Fondo Monetario e la Banca Mondiale;
il GAFI si avvale, inoltre, di una fitta rete di organizzazioni regionali strutturate sulla falsariga dello stesso;
gli standard internazionali antiriciclaggio, dettati nelle Quaranta Raccomandazioni approvate nel febbraio scorso, presentano elementi di novità, che possono favorire la lotta all'evasione fiscale e al la corruzione,
impegna il Governo
a prevedere l'inclusione generalizzata dei reati fiscali tra quelli presupposto di riciclaggio, con conseguente spinta a una maggiore armonizzazione delle norme nazionali e rafforzamento della collaborazione internazionale per il contrasto del fenomeno.
9/2247-A/98. Vacca.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta dei nuovo articolo 648-ter.1, al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico;
in questi ultimi anni presso numerosi organismi internazionali si è affermato il convincimento che proficue forme di cooperazione possano svilupparsi tra i soggetti pubblici e privati chiamati ad attivare le misure antiriciclaggio e le autorità impegnate a prevenire e reprimere l'evasione fiscale e la corruzione;
particolare attenzione è stata dedicata alla tematica dal GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale);
il GAFI (o FATF – Financial Action Task Force), operante in ambito OCSE, è stato fondato nel 1989 e ne fanno parte 34 paesi e 2 enti sovranazionali (la Commissione Europa e il Consiglio per la cooperazione del Golfo). Ai suoi lavori partecipano attivamente, come osservatori, le Nazioni Unite, il Fondo Monetario e la Banca Mondiale;
il GAFI si avvale, inoltre, di una fitta rete di organizzazioni regionali strutturate sulla falsariga dello stesso;
gli standard internazionali antiriciclaggio, dettati nelle Quaranta Raccomandazioni approvate nel febbraio scorso, presentano elementi di novità, che possono favorire la lotta all'evasione fiscale e al la corruzione,
impegna il Governo
a prevedere l'adozione di principi più stringenti in materia di trasparenza delle società e dei trust, al fine di identificarne i titolari effettivi e contrastare l'utilizzo illecito dei veicoli societari.
9/2247-A/99. Agostinelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta dei nuovo articolo 648-ter.1, al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico;
in questi ultimi anni presso numerosi organismi internazionali si è affermato il convincimento che proficue forme di cooperazione possano svilupparsi tra i soggetti pubblici e privati chiamati ad attivare le misure antiriciclaggio e le autorità impegnate a prevenire e reprimere l'evasione fiscale e la corruzione;
particolare attenzione è stata dedicata alla tematica dal GAFI (Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale);
il GAFI (o FATF – Financial Action Task Force), operante in ambito OCSE, è stato fondato nel 1989 e ne fanno parte 34 paesi e 2 enti sovranazionali (la Commissione Europa e il Consiglio per la cooperazione del Golfo). Ai suoi lavori partecipano attivamente, come osservatori, le Nazioni Unite, il Fondo Monetario e la Banca Mondiale;
il GAFI si avvale, inoltre, di una fitta rete di organizzazioni regionali strutturate sulla falsariga dello stesso;
gli standard internazionali antiriciclaggio, dettati nelle Quaranta Raccomandazioni approvate nel febbraio scorso, presentano elementi di novità, che possono favorire la lotta all'evasione fiscale e al la corruzione,
impegna il Governo
a prevedere l'estensione della nozione di persona politicamente esposta (PEP) – e, quindi, dell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica – dai soggetti investiti di eminenti cariche pubbliche in Paesi esteri, anche a chi ricopre corrispondenti cariche in ambito nazionale o presso organismi internazionali.
9/2247-A/100. Simone Valente.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1, al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico;
in questi ultimi anni presso numerosi organismi internazionali si è affermato il convincimento che proficue forme di cooperazione possano svilupparsi tra i soggetti pubblici e privati chiamati ad attivare le misure antiriciclaggio e le autorità impegnate a prevenire e reprimere l'evasione fiscale e la corruzione;
le periodiche valutazioni dei sistemi nazionali antiriciclaggio e anticorruzione da parte di organismi accreditati a livello internazionale costituiscono un altro importante incentivo al miglioramento degli strumenti di prevenzione e contrasto di ciascun Paese. Nel valutare il nostro ordinamento, sia il GRECO (Gruppo di Stati contro la Condizione), istituito presso il Consiglio d'Europa, che il Gruppo di lavoro sulla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali, costituito in seno all'OCSE, hanno ribadito il ruolo che, nel contrasto della corruzione, possono svolgere i presidi antiriciclaggio e, in particolare, le segnalazioni delle operazioni sospette;
al fine di migliorare l'integrità finanziaria e la «good governance», l'OCSE auspica anche il rafforzamento della cooperazione tra autorità nazionali nel contrasto dei reati fiscali e degli altri reati finanziari,
impegna il Governo
all'adozione di impegni finalizzati al rafforzamento della cooperazione tra autorità nazionali nel contrasto dei reati fiscali e dei reati finanziari.
9/2247-A/101. Ferraresi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1, al codice penale, il reato di auto riciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico;
in questi ultimi anni presso numerosi organismi internazionali si è affermato il convincimento che proficue forme di cooperazione possano svilupparsi tra i soggetti pubblici e privati chiamati ad attivare le misure antiriciclaggio e le autorità impegnate a prevenire e reprimere l'evasione fiscale e la corruzione;
la collaborazione internazionale assume in quest'ambito un ruolo strategico fondamentale, considerata la dimensione spesso transnazionale delle attività criminali. Nondimeno, si deve osservare che i percorsi seguiti da riciclatori, corrotti ed evasori passano sempre per Paesi che garantiscono opacità e schermature. Sotto questo profilo la revisione degli standard GAFI deve accompagnarsi a un serio monitoraggio dell'effettiva osservanza dei principi di trasparenza e a una severa reazione nei confronti degli Stati che attuano una concorrenza sleale nei confronti della comunità internazionale;
in ambito nazionale devono essere ulteriormente sviluppate le possibili sinergie tra autorità competenti nella prevenzione e contrasto dei fenomeni che abbiamo analizzato, garantendo – come raccomandato in sede OCSE – il massimo scambio di informazioni. Il rafforzamento della collaborazione tra le autorità impone la condivisione delle basi dati disponibili, seppur nel rispetto dei necessari presidi di riservatezza,
impegna il Governo
a garantire un serio monitoraggio dell'effettiva osservanza dei principi di trasparenza e a una severa reazione nei confronti degli Stati che attuano una concorrenza sleale nei confronti della comunità internazionale.
9/2247-A/102. Vallascas.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1, al codice penale, il reato di auto riciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa;
l'allarme sociale destato dalle operazioni di polizia che hanno rivelato la presenza di un'elevata percentuale di abusivismo finanziario, di violazioni della normativa antiriciclaggio e di frodi richiede che siano adottate adeguate misure normative a tutela dei consumatori e a salvaguardia della fiducia del pubblico;
in questi ultimi anni presso numerosi organismi internazionali si è affermato il convincimento che proficue forme di cooperazione possano svilupparsi tra i soggetti pubblici e privati chiamati ad attivare le misure antiriciclaggio e le autorità impegnate a prevenire e reprimere l'evasione fiscale e la corruzione;
la collaborazione internazionale assume in quest'ambito un ruolo strategico fondamentale, considerata la dimensione spesso transnazionale delle attività criminali. Nondimeno, si deve osservare che i percorsi seguiti da riciclatori, corrotti ed evasori passano sempre per Paesi che garantiscono opacità e schermature. Sotto questo profilo la revisione degli standard GAFI deve accompagnarsi a un serio monitoraggio dell'effettiva osservanza dei principi di trasparenza e a una severa reazione nei confronti degli Stati che attuano una concorrenza sleale nei confronti della comunità internazionale;
in ambito nazionale devono essere ulteriormente sviluppate le possibili sinergie tra autorità competenti nella prevenzione e contrasto dei fenomeni che abbiamo analizzato, garantendo – come raccomandato in sede OCSE – il massimo scambio di informazioni. Il rafforzamento della collaborazione tra le autorità impone la condivisione delle basi dati disponibili, seppur nel rispetto dei necessari presidi di riservatezza,
impegna il Governo
ad adoperarsi al fine di sviluppare tutte le possibili sinergie tra autorità competenti nella prevenzione e contrasto dei fenomeni di elusione ed evasione, garantendo – come raccomandato in sede OCSE – il massimo scambio di informazioni e il rafforzamento della collaborazione tra le autorità anche tramite la condivisione delle basi dati disponibili, seppur nel rispetto dei necessari presidi di riservatezza.
9/2247-A/103. Vignaroli.
La Camera,
premesso che:
diverse inchieste giudiziarie hanno coinvolto Finmeccanica, il colosso italiano che ingloba una ventina di aziende specializzate nella costruzione di sistemi d'arma, evidenziando l'esistenza un sistema di corruzione internazionale per «oliare» il meccanismo di vendita a governi e forze annate di diversi Paesi;
le indagini della procura di Napoli per esempio hanno già portato alle dimissioni nel 2011 del presidente e dell'amministratore delegato di Finmeccanica, Pier Francesco Guarguaglini, nonché di sua moglie, Marina Grossi, amministratrice delegata di Selex Sistemi Integrati, una controllata di Finmeccanica. Anche successore di Guarguaglini a presidente di Finmeccanica, G.Orsi, è stato arrestato su ordine della Procura di Busto Arsizio per la fornitura di 12 elicotteri di Agusta Westland al governo dell'India, del valore di 566 milioni di euro, su cui sarebbe stata pagata una tangente di 51 milioni di euro;
un'altra indagine della Procura di Napoli si è imbattuta in una presunta maxitangente di quasi 550 milioni di euro (concordata, ma mai intascata) su una fornitura di navi fregate Fremm al Brasile, del valore di 5 miliardi di euro. Per questa indagine è indagato, tra gli altri, l'ex-ministro degli Interni, Claudio Scajola;
un'altra «commessa» sotto inchiesta da parte della Procura di Napoli riguarda l'accordo di 180 milioni di euro con il governo di Panama per 6 elicotteri e altri materiali su cui spunta una tangente di 18 milioni di euro. Per questa vicenda è finito in carcere il direttore commerciale di Finmeccanica, Paolo Pozzessere;
la Procura sta indagando anche su una vendita di elicotteri all'Indonesia su cui spunta «un ritorno tra il 5 e il 10 per cento»;
tutte queste inchieste hanno evidenziato la potenziale esistenza di fondi neri fuori bilancio, depositati in qualche banca estera dal quale attingere copiosamente per «comprare» il consenso di governi e funzionari stranieri al fine di piazzare sistemi d'arma italiani;
la movimentazione di questi capitali coperti all'estero è tanto più grave quando riguarda aziende come Finmeccanica visto che lo Stato italiano è possessore del 30 per cento delle azioni;
considerato che la proposta di legge in esame introduce la procedura di «volontaria collaborazione preventiva» in materia fiscale (cosiddetto voluntary disclosure). La finalità perseguita è quella di favorire il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà auto denunciarsi al Fisco beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi,
impegna il Governo:
ad escludere dai benefici della legge chi trasferisce all'estero fondi della propria azienda per alimentare la corruzione propedeutica al traffico e al commercio di anni;
a mettere sotto osservazione le aziende del settore Difesa al fine di contrastare l'esistenza di fondi neri fuori bilancio depositati all'estero utilizzati per la corruzione interna ed internazionale.
9/2247-A/104. Tofalo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale e disposizioni in materia di autoriciclaggio, introduce l'articolo 648-ter.1 del codice penale che prevede la punibilità delle fattispecie di autoriciclaggio;
tenuto conto che il comma 3 del predetto articolo prevede, fuori dei casi previsti dai commi precedenti, la clausola di non punibilità per le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale;
considerato che l'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori) punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale;
considerato che talune condotte del nuovo reato di autoriciclaggio possono in concreto sovrapporsi con quelle già previste e punite dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori), ed, in particolare, con la condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale;
tenuto conto, al riguardo, che la sentenza della Cassazione SS.UU. 25191 (Iavarazzo) del 27 febbraio 2014 e depositata il 13 giugno 2014 ha formulato il seguente principio di diritto: «i fatti di “auto” riciclaggio e reimpiego sono punibili, sussistendone i relativi presupposti, ai sensi dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge n. 306 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356»,
impegna il Governo
ad assicurare che la nuova fattispecie di autoriciclaggio di cui all'articolo 648-ter.1 del codice penale ed, in particolare le clausole di esclusione della punibilità ivi previste, non interferisca sull'efficacia e sulla portata applicativa del vigente articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori) e in particolare con la condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.
9/2247-A/105. Bindi, Garavini, Miotto.
La Camera,
premesso che:
grazie al positivo combinato disposto delle normative regionali contro la diffusione dell'azzardo e al contestuale aumento del PREU nel 2013 è aumentato il gettito per lo Stato proveniente dal comparto delle VLT+AWP (4.332.875.300 euro nel 2013 a fronte di 4.129.313.612 euro nel 2012) a fronte però di una positiva diminuzione della spesa dei cittadini in quello stesso comparto (47.507.476.432 euro nel 2013 a fronte di 49.763.814.749 euro nel 2012), come risulta dalle note predisposte dall'AAMS al MEF in data 22 luglio 2014 agli atti della V Commissione della Camera dei deputati;
considerato che:
a seguito di questi positivi segnali, si registra invece il tentativo di sostituire alle postazioni VLT o AWP apparecchi da gioco non regolari classificabili nella categoria dei cosiddetti «totem», terminali irregolari ed illegali che offrono giochi d'azzardo online collegati ad alcune «punto com», che non solo vanificano lo sforzo di diminuire la presenza del gioco d'azzardo sul territorio ma comportano anche il trasferimento all'estero del denaro delle giocate e comportano un'evidente evasione fiscale,
impegna il Governo:
a rafforzare gli interventi repressivi nei confronti di questa dilagante illegalità, in linea con i principi di lotta all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro all'estero di cui alla presente legge;
ad emanare nei tempi più rapidi possibili i decreti attuativi dell'articolo 14 della «Delega Fiscale» approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati in data 27 febbraio 2014 che al punto «o)» prevede il «riordino e integrazione del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco on-line».
9/2247-A/106. Basso, Tullo, Beni, Vazio, Scuvera, Ascani, Gnecchi, Carocci, Donati.
La Camera,
premesso che:
con l'approvazione degli emendamenti 1.157 e 1.315 Capezzone ed altri alla proposta di legge «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio», così come riformulati, si è provveduto ad introdurre la possibilità, per il contribuente che abbia violato gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e che si avvale della procedura di collaborazione volontaria per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, di versare le somme dovute in unica soluzione ovvero di ripartire il versamento in più rate;
il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura,
impegna il Governo
a specificare che quanto disposto dagli articoli 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come introdotti dal progetto di legge all'esame dell'Assemblea e in ogni caso tutti i benefici previsti della procedura, si intendono applicabili anche ai contribuenti che hanno optato per la rateizzazione delle somme dovute, finché è in regola con i pagamenti.
9/2247-A/107. Capezzone.
La Camera,
premesso che:
la sempre più diffusa presenza sul nostro territorio di Sale Slot, di Bingo pone il drammatico tema che all'iniziale volontà di contrastare il gioco d'azzardo illegale, oggi si contrappone un vero e proprio allarme sociale, con sempre più persone coinvolte in patologie da gioco;
la Camera dei deputati in tal senso è già stata coinvolta per cercare di contrastare detto allarme attraverso anche atti d'indirizzo, e con norme che avviino una necessaria inversione di tendenza rispetto alle dimensioni che ha assunto il gioco in Italia;
all'interno delle sale gioco le persone, attraverso apparati cambia soldi, o inserendo direttamente le banconote nelle slot-machine e in altre attrazioni da gioco, possono giocare quantità di denaro in maniera illimitata e possono altresì inserendo una banconota anche di taglio elevato, limitare la «puntata» ad una minima parte e ricevere il restante valore dalla cassa della sala da gioco, valore che risulterà essere, dalla ricevuta emessa, una vincita regolare e documentata, favorendo di fatto la possibilità di una fruizione e di un riciclaggio di denaro derivante da traffici illeciti,
impegna il Governo
a valutare quali strumenti mettere in campo per evitare la possibilità che quanto descritto possa essere contrastato, attraverso una forma di tracciatura delle risorse investite dai singoli giocatori.
9/2247-A/108. Tullo, Carocci, Basso, Pastorino, Giacobbe, Vazio, Mariani, Marco Meloni.
La Camera,
considerato che:
all'articolo 3, comma 3, viene introdotto nel sistema giuridico italiano il cosiddetto reato di autoriciclaggio, stabilendo per esso la pena della reclusione comminabile solo se le utilità economico-finanziarie riciclate provengano dalla commissione di un «delitto non colposo»;
tra i delitti non colposi di natura contabile vi è il cosiddetto falso in bilancio (noto anche come reato di false comunicazioni sociali), reato peraltro già depenalizzato dal governo a guida Berlusconi per il quale ha ridotto la reclusione da 5 a 2 anni e previsto quali sanzioni soprattutto pene amministrative, e rappresentato dalla compilazione di false comunicazioni sociali ovvero da una rendicontazione non veritiera e corretta dei fatti accaduti e degli indicatori di rilievo che dovrebbero, viceversa, essere espressi correttamente nel bilancio d'esercizio di un'azienda a garanzia di tutela della fede pubblica. La scorretta compilazione, necessariamente implicante la falsità di rappresentazione della situazione aziendale, è pertanto una frode diffusamente perseguita come un reato in quasi tutti gli ordinamenti europei e per i quali, peraltro, la sola condotta falsificatrice è di per sé sufficiente ad integrare il reato;
il nuovo reato introdotto dal suddetto articolo 3, comma 3, del provvedimento all'esame dell'Aula è perseguibile a condizione che le attività economico-finanziarie oggetto di autoriciclaggio provengano dalla commissione di un delitto non colposo, quale è appunto il falso in bilancio, punibile con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni;
attualmente il reato di falso in bilancio è punito con una pena detentiva fino a 2 anni, condizione questa che lo fa escludere dall'applicabilità della nuova norma sull'autoriciclaggio;
l'intera comunità internazionale chiede che gli strumenti contro qualsiasi forma di criminalità economica, e tra queste il falso in bilancio, siano decisamente potenziati. Il ripristino, nel nostro ordinamento giuridico, della punibilità del falso in bilancio è pertanto un atto necessario che mira a garantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza,
impegna il Governo
a potenziare gli strumenti giuridici atti a perseguire i reati contro il patrimonio che inquinano il sistema economico ripristinando, con futuri ed improcrastinabili interventi normativi, rafforzandola, la disciplina del reato di false comunicazioni sociali.
9/2247-A/109. Melilla, Paglia.
La Camera,
considerato che:
il provvedimento, all'articolo 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), dispone che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui agli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di IVA, di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del medesimo decreto;
le fattispecie di cui agli articoli del decreto legislativo suddetto e cioè dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, dichiarazione omessa, emissione di fatture false, occultamento o distruzione di documenti contabili, sono tutte condotte che, nell'ambito dell'evasione fiscale, configurano un reato penale e per i quali, alla stregua di tutti gli altri reati tributari, il decreto n. 148 del 2011, cosiddetto «anticrisi», ha inasprito, allungandolo, il regime della loro prescrizione;
la suddetta legge ha, infatti, inciso su buona parte delle fattispecie di reato previste dal decreto legislativo n. 74 del 2000, e precisamente sugli articoli da 2 a 10, restituendo sostanzialmente due categorie di illeciti: quelli che si prescrivono in sei anni e che diventano sette anni e sei mesi per effetto dell'interruzione e sono, in particolare, i delitti di cui agli articoli 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11, e quelli che si prescrivono in otto anni (sei anni base elevati di un terzo), che diventano dieci anni per effetto dell'interruzione e sono, appunto, i delitti di cui agli articoli da 2 a 10, tutti reati per i quali il provvedimento all'esame dell'Aula esclude la punibilità. Pertanto nel 2011, il legislatore ha mostrato di voler incidere con maggior vigore sulle condotte penalmente rilevanti, inasprendo, e di parecchio, il trattamento riservato agli illeciti penali tributari;
strettamente legato al tema della prescrizione dell'illecito penale tributario è quello della disciplina dei termini dell'accertamento tributario del relativo illecito. Infatti anche le disposizioni normative vigenti in materia di accertamento tributario prevedono, da un lato, che il relativo termine scade alla chiusura del quarto periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione dei redditi a cui si riferisce l'accertamento, termine che si prolunga di un ulteriore anno nell'ipotesi di «omessa presentazione» della dichiarazione; detti termini, inoltre, in presenza di uno dei reati tributari previsti dal richiamato decreto legislativo n. 74 del 2000, sono raddoppiati. Più precisamente nel caso, ad esempio, di omessa dichiarazione, fattispecie per la quale il provvedimento all'esame dell'Aula esclude la punibilità, si passerebbe dal 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo, mentre, nell'ipotesi di omessa presentazione il 31 dicembre del quinto anno successivo, il termine di decadenza viene, invece, differito al 31 dicembre del decimo anno. Inoltre la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 247 del 2011, ha precisato che il raddoppio dei termini si realizza anche se il reato viene scoperto dagli accertatori dopo il termine di decadenza ordinario, dilatando così i termini di prescrizione;
il provvedimento di cui si discute, come si è visto, prevede da una parte la non punibilità dei reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, e dall'altra la comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate all'autorità giudiziaria dell'attivazione della procedura di «collaborazione volontaria» al fine di inibire qualsiasi ulteriore iniziativa giudiziaria, pregiudicando, in tal modo anche l'applicazione del suddetto regime di raddoppio dei termini di decadenza dell'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria;
anche la delega fiscale, che all'articolo 8 contempla la «Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario», sembra chiarire la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di un reato tributario, nel senso di prevedere che tale raddoppio si verifichi soltanto in caso di effettivo invio della denuncia entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario di decadenza;
tali ultime disposizioni, e cioè l'articolo 8 della delega fiscale e l'articolo 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), del provvedimento, sembrano voler mitigare ed andare nella direzione, opposta, di una depenalizzazione dei reati tributari e di una drastica riduzione dei tempi dei quali potrà disporre in futuro l'Amministrazione finanziaria per effettuare ulteriori accertamenti fiscali;
tutti i reati fiscali comportano indagini preliminari molto lunghe e complesse che arrivano ad esaurire buona parte della durata dell'intero procedimento, condizione che rende di fatto impunibili numerosi reati tributari. Da tale forma d'impunità sostanziale ne consegue un allarmante vuoto di tutela: essa infatti consente ai colpevoli di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta, con intollerabile perdita della credibilità dell'intero sistema,
impegna il Governo
in sede di esercizio della delega fiscale, nell'ambito della revisione del sistema sanzionatorio penale tributario e della ridefinizione dei reati tributari, a rivedere allungandoli i termini di prescrizione dei reati tributari.
9/2247-A/110. Paglia.
La Camera,
considerato che:
il provvedimento, all'articolo 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), dispone che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui agli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di IVA, di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del medesimo decreto;
le fattispecie di cui agli articoli del decreto legislativo suddetto e cioè dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, dichiarazione omessa, emissione di fatture false, occultamento o distruzione di documenti contabili, sono tutte condotte che, nell'ambito dell'evasione fiscale, configurano un reato penale e per i quali, alla stregua di tutti gli altri reati tributari, il decreto n. 148 del 2011, cosiddetto «anticrisi», ha inasprito, allungandolo, il regime della loro prescrizione;
la suddetta legge ha, infatti, inciso su buona parte delle fattispecie di reato previste dal decreto legislativo n. 74 del 2000, e precisamente sugli articoli da 2 a 10, restituendo sostanzialmente due categorie di illeciti: quelli che si prescrivono in sei anni e che diventano sette anni e sei mesi per effetto dell'interruzione e sono, in particolare, i delitti di cui agli articoli 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11, e quelli che si prescrivono in otto anni (sei anni base elevati di un terzo), che diventano dieci anni per effetto dell'interruzione e sono, appunto, i delitti di cui agli articoli da 2 a 10, tutti reati per i quali il provvedimento all'esame dell'Aula esclude la punibilità. Pertanto nel 2011, il legislatore ha mostrato di voler incidere con maggior vigore sulle condotte penalmente rilevanti, inasprendo, e di parecchio, il trattamento riservato agli illeciti penali tributari;
strettamente legato al tema della prescrizione dell'illecito penale tributario è quello della disciplina dei termini dell'accertamento tributario del relativo illecito. Infatti anche le disposizioni normative vigenti in materia di accertamento tributario prevedono, da un lato, che il relativo termine scade alla chiusura del quarto periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione dei redditi a cui si riferisce l'accertamento, termine che si prolunga di un ulteriore anno nell'ipotesi di «omessa presentazione» della dichiarazione; detti termini, inoltre, in presenza di uno dei reati tributari previsti dal richiamato decreto legislativo n. 74 del 2000, sono raddoppiati. Più precisamente nel caso, ad esempio, di omessa dichiarazione, fattispecie per la quale il provvedimento all'esame dell'Aula esclude la punibilità, si passerebbe dal 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo, mentre, nell'ipotesi di omessa presentazione il 31 dicembre del quinto anno successivo, il termine di decadenza viene, invece, differito al 31 dicembre del decimo anno. Inoltre la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 247 del 2011, ha precisato che il raddoppio dei termini si realizza anche se il reato viene scoperto dagli accertatori dopo il termine di decadenza ordinario, dilatando così i termini di prescrizione;
il provvedimento di cui si discute, come si è visto, prevede da una parte la non punibilità dei reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, e dall'altra la comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate all'autorità giudiziaria dell'attivazione della procedura di «collaborazione volontaria» al fine di inibire qualsiasi ulteriore iniziativa giudiziaria, pregiudicando, in tal modo anche l'applicazione del suddetto regime di raddoppio dei termini di decadenza dell'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria;
anche la delega fiscale, che all'articolo 8 contempla la «Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario», sembra chiarire la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di un reato tributario, nel senso di prevedere che tale raddoppio si verifichi soltanto in caso di effettivo invio della denuncia entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario di decadenza;
tali ultime disposizioni, e cioè l'articolo 8 della delega fiscale e l'articolo 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), del provvedimento, sembrano voler mitigare ed andare nella direzione, opposta, di una depenalizzazione dei reati tributari e di una drastica riduzione dei tempi dei quali potrà disporre in futuro l'Amministrazione finanziaria per effettuare ulteriori accertamenti fiscali;
tutti i reati fiscali comportano indagini preliminari molto lunghe e complesse che arrivano ad esaurire buona parte della durata dell'intero procedimento, condizione che rende di fatto impunibili numerosi reati tributari. Da tale forma d'impunità sostanziale ne consegue un allarmante vuoto di tutela: essa infatti consente ai colpevoli di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta, con intollerabile perdita della credibilità dell'intero sistema,
impegna il Governo
in sede di esercizio della delega fiscale, nell'ambito della revisione del sistema sanzionatorio penale tributario e della ridefinizione dei reati tributari, a rivedere la disciplina della prescrizione dei reati tributari.
9/2247-A/110. (Testo modificato nel corso della seduta) Paglia.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame, nel testo della maggioranza, non prevede la specificazione dell'esclusione del reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ossia il reato di dichiarazione infedele che, in quanto delitto non colposo, non può costituire presupposto del nuovo reato di antiriciclaggio;
il testo del suddetto articolo nella formulazione attuale si presta infatti ad eccessiva discrezionalità riguardo la fattispecie della dichiarazione infedele, per cui sola l'esplicita esclusione eviterebbe il rischio che il contribuente aderisca alla voluntary disclosure per una condotta che si ritiene riconducibile alla dichiarazione infedele, ma che invece una diversa valutazione dell'amministrazione finanziaria potrebbe far ricadere in una dichiarazione fraudolenta ex articolo 3, con conseguente rilevanza penale;
in considerazione anche delle previsioni dell'articolo 8 della legge 11 marzo 2014, n. 23, contenente la delega al Governo riguardante la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere la formulazione dell'articolo 3 del provvedimento in esame al fine di ricomprendere esplicitamente l'esclusione della dichiarazione infedele, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, che altrimenti potrebbe rientrare nella fattispecie in oggetto in quanto delitto non colposo.
9/2247-A/111. Busin.