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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 8 novembre 2017

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'8 novembre 2017.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Frusone, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Ginefra, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Greco, Kronbichler, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Miotto, Orlando, Pes, Piepoli, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Tabacci, Tofalo, Turco, Simone Valente, Valeria Valente, Venittelli, Vignali, Vignaroli, Zampa, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Frusone, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Ginefra, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Greco, Kronbichler, La Russa, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marcon, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Monchiero, Nicoletti, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Francesco Saverio Romano, Rosato, Rughetti, Sanga, Sani, Santerini, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Sereni, Tabacci, Tofalo, Turco, Simone Valente, Valeria Valente, Venittelli, Vignali, Vignaroli, Zampa, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 7 novembre 2017 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
  MANFREDI ed altri: «Concessione di un credito d'imposta e altre agevolazioni fiscali per la bonifica dell'amianto negli immobili residenziali o destinati ad attività produttive, negli edifici scolastici e delle università e nelle aziende ospedaliere, in attuazione della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro» (4726).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge VERINI ed altri: «Modifica all'articolo 162-ter del codice penale, in materia di esclusione degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del medesimo codice dall'estinzione del reato per condotte riparatorie» (4718) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Gebhard.

Annunzio di una proposta di modificazione al Regolamento.

  In data 7 novembre è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al Regolamento d'iniziativa dei deputati:
   PREZIOSI, CARLONI, CARRESCIA E PRINA: «articoli 22, 23 e 25-bis: modifica della disciplina relativa al numero e alla denominazione delle Commissioni permanenti e in materia di organizzazione dei lavori parlamentari» (Doc. II n. 22).

  Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il Regolamento.

Ritiro di una proposta di modificazione al Regolamento.

  In data 7 novembre il deputato Preziosi ha comunicato di ritirare la seguente proposta di modificazione al Regolamento:
   PREZIOSI: «articoli 22 e 25-bis: modifica della disciplina relativa al numero e alla denominazione delle Commissioni permanenti e in materia di organizzazione dei lavori parlamentari» (Doc. II n. 20).

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate.

  Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate, con lettera in data 8 novembre 2017, ha trasmesso la Relazione sulla tutela della salute dei migranti e della popolazione residente, approvata nella seduta dell'8 novembre 2017 (DOC. XXII-bis n. 15).

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 6 novembre 2017, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o atti preordinati alla formulazione degli stessi:

  Relazione concernente il seguito del documento finale della I Commissione (Affari costituzionali) della Camera sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione 2016 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2017) 239 final) (Atto Camera Doc. XVIII, n. 77).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 7 novembre 2017, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul completamento dell'Unione bancaria (COM(2017) 592 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione per rafforzare la preparazione contro i rischi per la sicurezza di natura chimica, biologica, radiologica e nucleare (COM(2017) 610 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di trentasettesima riunione del comitato permanente della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa con riguardo ad un emendamento dell'allegato II (COM(2017) 628 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (COM(2017) 645 final), corredata dai relativi allegati (COM(2017) 645 final – Annex 1 e COM(2017) 645 final – Annexes 2 to 8), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Due anni dopo Parigi – Progressi realizzati per conseguire gli impegni dell'Unione europea in materia di clima (prevista dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE) (COM(2017) 646 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Completare il programma «Legiferare meglio»: soluzioni migliori per conseguire risultati migliori (COM(2017) 651 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Undicesima relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza (COM(2017) 608 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione nel 2015 e nel 2016 (COM(2017) 636 final).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 6 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito ai poteri di intervento dell'Autorità in materia di clausole vessatorie contenuti nell'articolo 37-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.

  Questa segnalazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 3 novembre 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 5-bis del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
  all'architetto Maria Lucia Conti, l'incarico ad interim di direzione del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;
   alla IX Commissione (Trasporti) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
  all'ingegner Giovanni Lanati, l'incarico ad interim di direttore della Direzione generale territoriale del Nord-Est, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;
   alla XII Commissione (Affari sociali) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero della salute:
  al dottor Raniero Guerra, l'incarico di direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2287-BIS – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPETTACOLO E DELEGHE AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA MATERIA (APPROVATO DAL SENATO; RISULTANTE DALLO STRALCIO, DELIBERATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA IL 6 OTTOBRE 2016, DELL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2287) (A.C. 4652) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CAPARINI ED ALTRI; BRAMBILLA; CESA; BATTELLI ED ALTRI; GAGNARLI ED ALTRI; D'OTTAVIO ED ALTRI; RIZZETTO ED ALTRI; BORGHESE E MERLO; RAMPI ED ALTRI; LODOLINI ED ALTRI; RICCIATTI ED ALTRI; ZANIN ED ALTRI (A.C. 417-454-800-964-1102-1702-2861-2989-3636-3842-3931-4068-4520)

A.C. 4652 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

A.C. 4652 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.2 e 2.63, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

A.C. 4652 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Princìpi).

  1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, di cui alla legge 19 febbraio 2007, n. 19:
   a) promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale;
   b) riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l'integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore;
   c) riconosce l'utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106.

  2. La Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare:
   a) le attività teatrali;
   b) le attività liriche, concertistiche, corali;
   c) le attività musicali popolari contemporanee;
   d) le attività di danza classica e contemporanea;
   e) le attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché le attività di spettacolo viaggiante;
   f) le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici;
   g) i carnevali storici e le rievocazioni storiche.

  3. La Repubblica riconosce altresì:
   a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale;
   b) il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d'autore;
   c) la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee;
   d) la tradizione dei corpi di ballo italiani;
   e) l'apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani;
   f) l'attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo.

  4. L'intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo favorisce e promuove, in particolare:
   a) la qualità dell'offerta, la pluralità delle espressioni artistiche, i progetti e i processi di lavoro a carattere innovativo, riconoscendo il confronto e la diversità come espressione della contemporaneità;
   b) la qualificazione delle competenze artistiche e tecniche, nonché l'interazione tra lo spettacolo e l'intera filiera culturale, educativa e del turismo;
   c) le attività di spettacolo realizzate con il diretto coinvolgimento dei giovani fin dall'infanzia;
   d) il teatro e altre forme dello spettacolo per ragazzi, incentivando la produzione qualificata e la ricerca;
   e) l'accesso alla fruizione delle arti della scena, intese come opportunità di sviluppo culturale per tutti i cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni di pubblico, fin dall'infanzia;
   f) il riequilibrio territoriale e la diffusione nel Paese dell'offerta e della domanda delle attività di spettacolo, anche con riferimento alle aree geograficamente disagiate;
   g) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello spettacolo, anche con riferimento alle residenze artistiche, al fine di assicurare, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, un'offerta di qualità su tutto il territorio nazionale e favorire la collaborazione con il sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado;
   h) la diffusione dello spettacolo italiano all'estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, prevedendo forme di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero, e favorendo la circolazione delle opere con specifico riguardo alle produzioni di giovani artisti;
   i) la trasmissione dei saperi, la formazione professionale e il ricambio generazionale, al fine di valorizzare il potenziale creativo dei nuovi talenti;
   l) la conservazione del patrimonio musicale, teatrale, coreutico, nonché della tradizione della scena e dei suoi mestieri;
   m) l'iniziativa dei singoli soggetti, volta a reperire risorse ulteriori rispetto al contributo pubblico;
   n) le attività di spettacolo realizzate in luoghi di particolare interesse culturale, tali da consentire una reciproca azione di valorizzazione tra il luogo e l'attività;
   o) le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per l'individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato di abbandono o di degrado o di beni confiscati da concedere, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attività di cui al comma 2.

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Principi).

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) riconosce la funzione dell'attività musicale popolare e amatoriale quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e mezzo di espressione artistica, tutela e valorizza l'attività musicale popolare e amatoriale e ne promuove lo sviluppo a livello nazionale e internazionale.
1. 1. (ex 1. 2.) Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) riconosce la necessità di liberalizzare l'esercizio delle attività di intermediazione dei diritti d'autore ispirandosi ai principi di concorrenza e pluralità, al fine di salvaguardare il valore dell'opera artistica e musicale e la necessità di proteggerne e promuoverne il valore.
1. 2. (ex 1. 3.) Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: contemporanee aggiungere le seguenti: e l'attività musicale popolare e amatoriale.
1. 3. (ex 1. 4.) Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: qualora non comprendano l'utilizzo di animali.
1. 4. (ex 1. 5.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:; per i complessi bandistici prevede interventi specifici a loro favore e loro riconoscimento in qualità di attività formative, indirizzando verso tale settore parte delle risorse statali e disciplinando altresì ulteriori modalità di finanziamento pubblico e privato.
1. 5. (ex 1. 6.) Borghesi.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: canzone popolare d'autore aggiungere le seguenti: e l'attività musicale popolare e amatoriale;
1. 6. (ex 1. 7.) Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) il teatro e le altre forme di spettacolo realizzate con diretto coinvolgimento delle persone con disabilità;
1. 7. (ex 1. 8.) Palmieri, Crimi.

  Al comma 4, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: anche al fine di introdurre meccanismi di prevenzione e contrasto alle vendite non autorizzate di biglietti di ingresso, prevedendo misure efficaci volte alla tracciabilità degli stessi.
1. 8. (ex 1. 9.) Borghesi.

  Al comma 4, sopprimere la lettera n).
1. 9. (ex 1. 11.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   p) la funzione dell'attività musicale popolare e amatoriale quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e mezzo di espressione artistica, e l'attività musicale popolare e amatoriale anche a livello nazionale e internazionale.
1. 10. (ex 1. 13.) Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

A.C. 4652 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Deleghe al Governo).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente, in conformità alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega;
   b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, mantenendo o prevedendo, tra l'altro, tra le attribuzioni statali:
    1) la gestione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
    2) la determinazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore dello spettacolo istituito dall'articolo 3 della presente legge e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    3) l'armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma;
    4) la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive anche mediante specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a.;
    5) l'attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed ENIT-Agenzia nazionale del turismo, finalizzato all'inserimento delle attività di spettacolo nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale;
    6) la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione;
    7) la promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati;
    8) l'individuazione, d'intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo;
   c) indicazione esplicita delle disposizioni abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
   d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
   e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
   f) riconoscimento dell'importanza di assicurare la più ampia fruizione dello spettacolo, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i princìpi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia.

  3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del seguente criterio direttivo specifico: revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo dal Fondo unico per lo spettacolo delle risorse ad esse destinate, in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e con i princìpi di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché sulla base dei seguenti ulteriori parametri:
   a) rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni;
   b) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare, nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, che al sovrintendente sia preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo o ruoli affini, anche in altre fondazioni;
   c) realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali;
   d) promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate;
   e) risultati artistici e gestionali del triennio precedente.

  4. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei princìpi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell'ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;
   b) riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo;
   c) miglioramento e responsabilizzazione della gestione;
   d) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni;
   e) previsione, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo, che i decreti non aventi natura regolamentare di cui al comma 2, lettera b), numero 2), definiscano i seguenti criteri:
    1) l'adozione di regole tecniche di riparto sulla base dell'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo, corredati di programmi per ciascuna annualità;
    2) la valorizzazione della qualità delle produzioni;
    3) la definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori della danza, della musica, del teatro, delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;
    4) l'adozione di misure per favorire la mobilità artistica e la circolazione delle opere a livello europeo e internazionale;
    5) il finanziamento selettivo di progetti predisposti da giovani di età inferiore ai trentacinque anni;
    6) l'erogazione di contributi per manifestazioni e spettacoli all'estero;
    7) l'attivazione di piani straordinari, di durata pluriennale, per la ristrutturazione e l'aggiornamento tecnologico di teatri o strutture e spazi stabilmente destinati allo spettacolo, con particolare riferimento a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
    8) il sostegno ad azioni di riequilibrio territoriale e diffusione, anche tramite la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione del pubblico, da realizzare in collaborazione con gli enti territoriali, mediante i circuiti di distribuzione che includano anche i piccoli centri urbani;
   f) in relazione al settore delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, revisione e riassetto della disciplina al fine di assicurare:
    1) l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrali e ai complessi strumentali;
    2) l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale;
    3) la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attività;
    4) la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale;
    5) il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, per quanto concerne la registrazione di opere musicali;
   g) in relazione al settore della danza:
    1) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione;
    2) introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza e al controllo e vigilanza sulle medesime nonché, al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell'insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale;
   h) revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;
   i) introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni, con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado in coerenza con l'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60;
   l) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative;
   m) fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduzione di disposizioni volte a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa, di concerto con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza;
   n) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
   o) sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.

  5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo di cui all'articolo 3 della presente legge e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  6. Dal decreto o dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  7. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Deleghe al Governo).

  Al comma 1, sostituire le parole da: e di quelle regolamentari fino a: n. 160 con le seguenti: nel rispetto dei criteri di cui al comma 3.

  Conseguentemente al comma 3, alinea:
   sostituire la parola: specifico con le seguenti:, al quale dovranno essere conformati i regolamenti di cui all'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
   sopprimere le parole da: le disposizioni adottate fino a: e con;.
2. 1. (ex 2. 1.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 1, sopprimere le parole: degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi,

  Conseguentemente:
   al comma 4:
    alinea, sopprimere le parole: degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi,
    lettera e), numero 3), sopprimere le parole: delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti,
    sopprimere la lettera h);
    dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis.(Disciplina per il riordino delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti). – 1. Sono vietati a tutte le imprese circensi e dello spettacolo, incluse le mostre itineranti di cani e di altri animali, nonché alle imprese circensi e dello spettacolo straniere transitanti nel territorio dello Stato, l'allevamento, la detenzione, l'addestramento e l'impiego di animali a scopo di lucro o per fini espositivi, nonché per lo svolgimento di attività di intrattenimento che non rispettano la natura e l'indole dell'animale.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 1 comunicano alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il numero, il sesso e l'età degli animali posseduti. La stessa Direzione, con la collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali, provvede a valutare la possibilità di una nuova collazione degli animali nel territorio nazionale.
  3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato ogni tipo di acquisizione di animali da parte delle imprese di cui al comma 1, compresa quella derivante dalla riproduzione degli esemplari detenuti. Ai fini della presente legge, per acquisizione di animali si intendono gli scambi, le cessioni gratuite, gli affitti, gli acquisti o la riproduzione di animali già detenuti, nonché l'acquisizione derivante da spostamenti di animali detenuti tra diversi circhi o tra diverse attività circensi appartenenti alla stessa impresa circense.
  4. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sospensione della licenza per nove mesi e, in caso di recidiva, con la reclusione da uno a due anni o con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. In caso di mancata comunicazione dei dati degli animali posseduti, ai sensi del comma 2, si applica la sospensione della licenza per un anno e la multa da 25.000 euro a 50.000 euro. La violazione del divieto di cui al comma 3 è punita con la sospensione della licenza per un anno e con la reclusione da un minimo di due anni a un massimo di quattro anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.
  5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata, all'interno della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione speciale con il compito di coadiuvare e di fornire assistenza alle imprese circensi nella dismissione e nella collocazione degli animali detenuti dalle stesse in strutture adeguate presso le quali non sono allestiti spettacoli che utilizzano animali.
  6. Il decreto di cui al comma 5 individua, altresì, i compiti e le attività della sezione speciale ivi prevista, che si avvale della consulenza di un esperto in materie zoologiche, di un esponente delle associazioni di categoria del settore circense, di un rappresentante della Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente, nonché della collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali.
  7. Fino alla totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1, le regioni, le province e i comuni, con proprio provvedimento, possono disporre nel territorio di competenza il divieto di esposizione e di spettacolo per circhi e spettacoli viaggianti, italiani o esteri, che fanno uso di animali, anche qualora le imprese siano in fase di riconversione.
  8. Sono esclusi da qualsiasi contribuzione pubblica gli spettacoli dal vivo che utilizzano animali, anche operanti all'estero, comprese le esibizioni di tipo circense o durante le quali gli stessi animali possono provare dolore, sofferenza, angoscia o stress prolungato.
  9. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, finalizzati all'acquisto e alla ristrutturazione delle attrezzature delle imprese circensi in fase di riconversione, alla tutela dello spettacolo circense, del teatro viaggiante e del teatro di burattini, marionette e pupi, nonché contributi in conto capitale per il risarcimento di danni conseguenti a eventi fortuiti. Con il medesimo decreto possono essere individuati i requisiti dei centri di accoglienza di cui al comma 10 ed eventuali forme di sostegno in loro favore.
  10. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai precedenti commi, gli animali non più utilizzati dai circhi in fase di riconversione possono essere temporaneamente ospitati in centri di accoglienza.
  11. L'erogazione dei contributi di cui al comma 9 è subordinata alla presentazione della documentazione attestante il non utilizzo di animali o un comprovato impegno in tale senso, nonché, con riferimento ai centri di accoglienza, alla presentazione di documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti.
  12. Il comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Il decreto di cui al comma 1 destina graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonché di attività circensi in fase di riconversione e di esercenti di circo contemporaneo nell'ambito delle risorse ad essi assegnate».
2. 2. (ex 2. 98.) Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.
(Inammissibile)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica della legge 22 aprile 1941, n. 633, volte a liberalizzare l'attività di intermediazione del diritto d'autore.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Con particolare riferimento al settore dell'intermediazione del diritto d'autore, l'abolizione del monopolio e alla liberalizzazione, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) rispetto dei principi di concorrenza e pluralità;
   b) si provveda all'istituzione dell'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) con il compito di supervisionare la corretta applicazione dei diritti d'autore; garantire un regime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore; accertare che le società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore agiscano in conformità con le disposizioni della presente legge e con i princìpi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea;
   c) si garantisca che le imprese operanti nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore:
    1) rispettino criteri di trasparenza, pubblicità, equità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti, in riferimento ai rapporti di gestione che possono essere instaurati con gli stessi, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e ripartizione dei diritti nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni poste a carico dei titolari dei diritti in ordine alle tariffe e alle rispettive condizioni contrattuali;
    2) contribuiscano e favoriscano la creazione presso l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) di una banca dati informatica, liberamente accessibile, periodicamente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse al fine di agevolare la rapida individuazione dei titolari dei diritti e la distribuzione dei compensi;
    3) assicurino procedure che consentano la libera contrattazione, da parte degli aventi diritto, delle rispettive posizioni e pretese contrattuali, relativamente alle proprie esigenze promozionali;
    4) garantiscano che i titolari dei diritti possano costantemente verificare, tramite agevoli procedure informatiche, l'entità dei diritti acquisiti, la natura dei compensi maturati e l'ammontare della provvigione e delle spese trattenute dalla società di intermediazione;
    5) procedano, in assenza di obiettive e giustificate ragioni ostative, da approvare singolarmente per ciascun caso dal consiglio di gestione, al pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti non oltre tre mesi successivi alla fine del semestre solare in cui è avvenuta la riscossione;
    6) costituiscano, anche congiuntamente, un sistema antipirateria specifico per il web che segnali in tempo reale l'utilizzo illegale di opere tutelate che, basandosi sulle content ID o equivalenti specificità delle opere, ne permetta l'immediata identificazione e la successiva rimozione.
2. 3. (ex 2. 2.) Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica della legge 22 aprile 1941, n. 633, volte a liberalizzare l'attività di intermediazione del diritto d'autore.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Con particolare riferimento al settore dell'intermediazione del diritto d'autore l'abolizione del monopolio e alla liberalizzazione, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del seguente criterio direttivo specifico: si provvede all'istituzione dell'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) con il compito di supervisionare la corretta applicazione dei diritti d'autore; garantire un regime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore; accertare che le società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore agiscano in conformità con le disposizioni della presente legge e con i princìpi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea. Le imprese operanti nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore sono tenute a contribuire e a favorire la creazione presso l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) di una banca dati informatica, liberamente accessibile, periodicamente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse al fine di agevolare la rapida individuazione dei titolari dei diritti e la distribuzione dei compensi.
2. 4. (ex 2. 3.) Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica della legge 22 aprile 1941, n. 633, volte a liberalizzare l'attività di intermediazione del diritto d'autore.
2. 5. (ex 2. 4.) Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) armonizzazione degli interventi di sostegno dello Stato con quelli degli altri enti pubblici territoriali;
2. 6. (ex 2. 5.) Borghesi.

  Al comma 2, lettera b), alinea, sostituire la parola: razionalizzazione con la seguente: armonizzazione.
2. 7. (ex *2. 7.) Borghesi.

  Al comma 2, lettera b), alinea, dopo le parole: sostegno dello Stato aggiungere le seguenti:, anche al fine di semplificare e accelerare le relative procedure,
2. 8. (ex 2. 8.) Nicchi, Bossa, Scotto.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:
   2-bis) la garanzia di un finanziamento statale certo ed adeguato, con il superamento del modello della sola copertura del deficit di bilancio, mediante l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo degli investimenti nello spettacolo dal vivo, da alimentare anche attraverso il gettito fiscale del settore stesso sotto forma di autofinanziamento;
   2-ter) l'istituzione, in linea con la razionalizzazione di cui alla presente lettera, di un Fondo di rotazione per la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico delle sale teatrali;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. – (Copertura finanziaria). – 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numeri 2-bis) e 2-ter), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministeri dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 9. (ex *2. 11.) Nicchi, Bossa, Scotto.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:
   2-bis) la garanzia di un equilibrio tra le diverse attività, interdipendenti, dei vari settori dello spettacolo, con particolare riguardo alla produzione e distribuzione;
   2-ter) la promozione della trasparenza nei criteri di assegnazione delle risorse statali, sia tra i vari settori che tra le diverse attività;
2. 10. (ex **2. 12.) Bossa, Nicchi, Scotto.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:
   4-bis) il potenziamento di spettacoli lirici nel palinsesto Rai finalizzati a una maggiore diffusione della cultura lirico-musicale e, nell'ambito delle risorse disponibili, l'attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) finalizzato all'inserimento dell'opera lirica nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale;
2. 11. (ex 2. 16.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:
   5-bis) l'introduzione di adeguate forme di incentivazione e sostegno in favore dei soggetti che operano nel settore, con particolare riguardo alle imprese culturali, compatibili con le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, volte a eliminare l'attuale discriminazione che pone le PMI culturali in una posizione di svantaggio competitivo rispetto ad altri soggetti aventi diversa natura giuridica,

  Conseguentemente:
   al comma 4, lettera
e), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
    2-bis) la valutazione della qualità adeguatamente motivata e verificata nel corso di un'intera stagione di spettacolo;
    dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. – (Copertura finanziaria). – 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 5-bis), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 12. (ex 2. 17.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:
   6-bis) introduzione di meccanismi di prevenzione e contrasto alle vendite non autorizzate di biglietti di ingresso, anche prevedendo misure efficaci volte alla tracciabilità degli stessi;
2. 13. (ex 2. 18.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) revisione della disciplina per la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, prevedendo che la dotazione annuale sia suddivisa in quote distinte tra il settore lirico-musicale, teatrale, della danza, del circo e degli spettacoli viaggianti, con un successiva ripartizione della quota assegnata al settore lirico-musicale tra le categorie individuate sulla base di una valutazione comparativa delle funzioni esercitate e dei progetti realizzati dai soggetti ed enti operanti in tale ambito;
2. 14. (ex 2. 20.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: necessarie con la seguente: migliorative.
2. 15. (ex 2. 22.) Borghesi.

  Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) garanzia di una completa accessibilità delle attività da parte delle persone con disabilità, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, e previsione del requisito dell'accessibilità per l'assegnazione di contributi e finanziamenti pubblici, disponendo in tal senso modalità di vigilanza e relative sanzioni;
2. 16. (ex 2. 23.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: fruizione dello spettacolo con le seguenti: possibilità di praticare attività di spettacolo e di fruirne.
2. 17. (ex 2. 24.) Palmieri, Crimi.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) prevedere la liberalizzazione dell'esercizio delle attività di intermediazione dei diritti d'autore.
2. 18. (ex 2. 28.) Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) prevedere la libera concorrenza tra gli organismi di gestione collettiva e di intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, abolendo il monopolio della Società italiana degli Autori e degli Editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 180, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
2. 19. (ex 2. 27.) Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) nel rispetto della normativa europea, prevedere la liberalizzazione dell'esercizio delle attività di intermediazione dei diritti d'autore, limitandone comunque l'esercizio a organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse; nonché assicurare ai titolari dei diritti la gestione autonoma degli stessi, anche tramite ricorso a licenze di tipo creative commons, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente.
2. 20. (ex 2. 25.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) introduzione di adeguati strumenti di informazione, partecipazione, contraddittorio, trasparenza e pubblicità nei procedimenti amministrativi attuativi e nella organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli altri enti e organismi che ricevono contributi pubblici nel settore dello spettacolo, secondo i princìpi enunciati nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nella legge 6 novembre 2012, n. 190.
2. 21. (ex 2. 26.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: del seguente criterio direttivo specifico fino alla fine del comma con le seguenti: dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
   a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato decreto legislativo n. 367 del 1996, favorendo il funzionamento organizzativo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubblico giovanile, anche mediante la realizzazione di coproduzioni o mediante lo scambio di materiale scenico e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale;
   b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazione della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente e al consiglio di amministrazione;
   c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, dare impulso alla buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fondazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi gli enti locali;
   d) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali, mantenendo, altresì, un equilibrio con tutte le realtà musicali in loco;

   e) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nel rispetto del principio dell'articolo 36 della Costituzione.
*2. 22. (ex 2. 29.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: del seguente criterio direttivo specifico fino alla fine del comma con le seguenti: dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
   a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato decreto legislativo n. 367 del 1996, favorendo il funzionamento organizzativo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubblico giovanile, anche mediante la realizzazione di coproduzioni o mediante lo scambio di materiale scenico e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale;

   b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazione della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente e al consiglio di amministrazione;

   c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, dare impulso alla buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fondazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi gli enti locali;

   d) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali, mantenendo, altresì, un equilibrio con tutte le realtà musicali in loco;
   e) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nel rispetto del principio dell'articolo 36 della Costituzione.
*2. 23. (ex *2. 30.) Borghesi.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: del seguente criterio direttivo specifico fino alla fine del comma con le seguenti: dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
   a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato decreto legislativo n. 367 del 1996, favorendo il funzionamento organizzativo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubblico giovanile, anche mediante la realizzazione di coproduzioni o mediante lo scambio di materiale scenico e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale;
   b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazione della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente e al consiglio di amministrazione;
   c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, dare impulso alla buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fondazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi gli enti locali;
   d) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali, mantenendo, altresì, un equilibrio con tutte le realtà musicali in loco;
   e) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nel rispetto del principio dell'articolo 36 della Costituzione.
*2. 24. (ex *2. 31.) Nicchi, Bossa, Scotto.

  Al comma 3, dopo lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare:
    1) bandi pubblici anche internazionali permettendo la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti;
    2) assenza di interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni svolte all'interno delle fondazioni stesse dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche;
    3) nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, preclusione della possibilità per il soprintendente di essere nominato per lo stesso ruolo e ruoli affini, anche in altre fondazioni;
2. 25. (ex 2. 32.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico, prevedendo in particolare l'assenza di interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni svolte all'interno delle fondazioni stesse dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche;
2. 26. (ex 2. 33.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 3, dopo lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico, prevedendo in particolare bandi pubblici anche internazionali previa consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti;
2. 27. (ex 2. 34.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare che, nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, al soprintendente sia preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo e ruoli affini, anche in altre fondazioni;
2. 28. (ex 2. 35.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 3, dopo lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) previsione di strumenti di garanzia e trasparenza sia nei processi di rendicontazione sia di attribuzione dei contributi statali, anche prevedendo che la nomina dei membri della commissione che dispone in merito all'erogazione di tali contributi avvenga mediante selezione pubblica per titoli;
2. 29. (ex 2. 36.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Con particolare riferimento ai teatri nazionali i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) riordino della normativa relativa alla creazione e al funzionamento delle scuole di formazione dei teatri nazionali finalizzata a una migliore formazione e a un adeguato inserimento lavorativo;
   b) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti degli incarichi dirigenziali dei teatri nazionali, prevedendo in particolare:
    1) bandi di selezione pubblici anche internazionali;
    2) rotazione degli incarichi.
2. 30. (ex 2. 37.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   d-bis) previsione della destinazione di una quota del Fondo unico per lo spettacolo a favore di organismi che svolgono attività di spettacolo multidisciplinare;
   d-ter) istituzione di un fondo aggiuntivo a favore del settore lirico-musicale, finanziato anche mediante prelievi sull'acquisto di prodotti audiovisivi del settore, compresi quelli effettuati per via telematica, da destinare alla promozione della musica e della lirica dal vivo, con particolare riguardo ai nuovi linguaggi musicali e ai giovani musicisti italiani;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. – (Copertura finanziaria). – 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d-ter), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 31. (ex 2. 39.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

  Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) previsione, al fine di contrastare la perdita di introito per l'artista e l'evasione fiscale, di titoli di accesso nominali, con i seguenti principi:
    1) nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, chiara indicazione del nome, del cognome e del numero di un documento d'identità in corso di validità del soggetto che fruisce del titolo di accesso, inclusa la verifica dell'identità del partecipante all'evento;
    2) dotazione di sistemi efficaci atti a contrastare l'acquisto tramite strumenti automatizzati suscettibili di alterare la libera concorrenza per le società italiana o estera che operi nel settore delle vendite on line o come venditore al dettaglio di titoli di ingresso per concerti, opere teatrali, cinematografiche, sportive o qualsiasi evento di natura artistica o musicale dal vivo;
    3) possibilità di rimessa in vendita i titoli di ingresso nominale, modificandone l'intestazione, attraverso i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento al prezzo nominale e senza rincari ad eccezione dei costi relativi alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione;
2. 32. (ex 2. 43.) Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) previsione, al fine di contrastare la perdita di valore per l'artista e l'evasione fiscale, di titoli di accesso nominali comprensivi della chiara indicazione del nome, del cognome e del numero di un documento d'identità in corso di validità del soggetto che fruisce del titolo di accesso e della subordinazione dell'utilizzo del titolo al riconoscimento personale, attraverso meccanismi efficaci di verifica dell'identità del partecipante;
2. 33. (ex 2. 44.) Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 4, lettera e), alinea, dopo le parole: i seguenti criteri aggiungere le seguenti:, con il contestuale superamento del sistema incentrato sulla quantità della produzione.
2. 34. (ex 2. 45.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 4, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
   1-bis) l'assegnazione del finanziamento statale a consuntivo sulla base dell'attività svolta previe congrue anticipazioni, semplificando i criteri di valutazione mediante l'individuazione di un ridotto numero di specifici parametri quantitativi, relativi anche ai risultati di gestione, e qualitativi, commisurando in particolare a questi ultimi la destinazione di una quota crescente del finanziamento statale;
2. 35. (ex *2. 47.) Bossa, Nicchi, Scotto.

  Al comma 4, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) la revisione delle modalità di assegnazione delle risorse pubbliche, garantendo la stabilità e la certezza dei finanziamenti;
2. 36. (ex **2. 49.) Nicchi, Bossa, Scotto.

  Al comma 4, lettera e), numero 4), sostituire le parole: mobilità artistica con le seguenti: diffusione delle creazioni artistiche.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire la parola: opere con la seguente: stesse.
2. 37. (ex *2. 52.) Borghesi.

  Al comma 4, lettera e), dopo il numero 7), aggiungere i seguenti:
   7-bis) l'adozione di misure per l'istituzione di aree attrezzate destinate alle attività di spettacolo viaggiante, con vincolo di destinazione pluriennale, ovvero forme di parchi permanenti installati stabilmente, anche al fine della tutela della sicurezza e del consolidamento e sviluppo del settore;
   7-ter) l'erogazione di contributi per gli spettacoli viaggianti finalizzate alla ristrutturazione e alla riparazione delle attrazioni in esercizio e per l'acquisto di singole componenti eventualmente danneggiate o usurate;
2. 38. (ex 2. 54.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 4, lettera e), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:
   7-bis) l'applicazione delle previsioni dell'articolo 9 della legge n. 337 del 1968 in ordine alla individuazione da parte delle Amministrazioni comunali di aree per lo svolgimento delle manifestazioni e per la collocazione di carovane abitazione e carriaggi al servizio dell'attività;
*2. 39. (ex *2. 55.) Borghesi.

  Al comma 4, lettera e), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:
   7-bis) l'applicazione delle previsioni dell'articolo 9 della legge n. 337 del 1968 in ordine alla individuazione da parte delle Amministrazioni comunali di aree per lo svolgimento delle manifestazioni e per la collocazione di carovane abitazione e carriaggi al servizio dell'attività;
*2. 40. (ex *2. 56.) Palmieri, Crimi.

  Al comma 4, lettera f), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
   2-bis) interventi specifici in favore delle bande musicali e loro riconoscimento in qualità di attività formative, indirizzando verso tale settore parte delle risorse statali e disciplinando altresì ulteriori modalità di finanziamento pubblico;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis.(Copertura finanziaria).- 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera f), numero 2-bis), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 41. (ex 2. 58.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 4, lettera g), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e al fine di dare impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche;
2. 42. (ex 2. 62.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

  Al comma 4, lettera g), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
   3) riorganizzazione dei corpi di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche con specificità di compagnie di eccellenza del balletto italiano;
2. 43. (ex 2. 61.) Murgia.

  Al comma 4, sopprimere la lettera h).
2. 44. (ex 2. 63.) Borghesi.

  Al comma 4, lettera h), sostituire le parole da: specificamente fino alla fine della lettera, con le seguenti: nell'ottica del miglioramento delle condizioni di vita e detenzione degli animali, della sempre maggior tutela degli stessi, nonché per la semplificazione delle autorizzazioni.
2. 45. (ex 2. 65.) Borghesi.

  Al comma 4, lettera h), sostituire la parola: specificamente con la seguente: progressivamente.
2. 46. (ex 2. 66.) Murgia.

  Al comma 4, lettera h), sostituire le parole da: al graduale superamento fino alla fine della lettera, con le seguenti: alla graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse con criteri di premialità per l'accesso alle risorse del Fondo Unico dello Spettacolo.
2. 47. (ex 2. 76.) Nicchi, Bossa, Scotto, Duranti.

  Al comma 4, lettera h), sostituire le parole da: al graduale superamento fino alla fine della lettera, con le seguenti: alla graduale sostituzione dell'utilizzo degli animali con esibizioni di artisti.
*2. 48. (ex 2. 67.) Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

  Al comma 4, lettera h), sostituire le parole da: al graduale superamento fino alla fine della lettera, con le seguenti: alla graduale sostituzione dell'utilizzo degli animali con esibizioni di artisti.
*2. 49. (ex 2. 77.) Bossa, Nicchi, Scotto, Duranti.

  Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: al graduale superamento dell'utilizzo degli con le seguenti: alla graduale riduzione dell'utilizzo di alcune specie di.
2. 50. (ex 2. 70.) Murgia.

  Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: al graduale superamento con le seguenti: alla definitiva eliminazione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
2. 51. (ex 2. 72.) Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

  Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: al graduale superamento con le seguenti: alla eliminazione, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge,
2. 52. (ex 2. 64.) Brignone, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: al graduale superamento con le seguenti: alla graduale eliminazione.
*2. 53. (ex 2. 73.) Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

  Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: al graduale superamento con le seguenti: alla graduale eliminazione.
*2. 54. (ex 2. 78.) Nicchi, Bossa, Scotto, Duranti.

  Al comma 4, lettera h), sopprimere la parola: graduale.
2. 55. (ex 2. 74.) Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

  Al comma 4, lettera h) sostituire la parola: graduale con la seguente: definitivo.
2. 56. (ex 2. 75.) Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

  Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le parole:, che deve comunque essere portata a termine entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 57. (ex 2. 85.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: e che conduca alla definitiva eliminazione di tale pratica entro un termine massimo, comunque, non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 58. (ex 2. 84.) Brignone, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: entro tre anni o comunque entro un termine che consenta la ricollocazione dei lavoratori.
2. 59. (ex 2. 80.) Nicchi, Bossa, Scotto, Duranti.

  Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: entro un termine massimo comunque non superiore a cinque anni.
2. 60. (ex 2. 79.) Nicchi, Bossa, Scotto, Duranti.

  Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: nonché all'introduzione di criteri premiali per le strutture in fase di riconversione.
2. 61. (ex 2. 87.) Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

  Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le parole:, nonché definizione, d'intesa con l'ANCI, di norme per l'istituzione di un'anagrafe dei luoghi destinati allo svolgimento delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante contenente le ipotesi di allestimento di spazi a tal fine funzionalmente attrezzati e disciplina dello svolgimento dell'attività degli artisti di strada.
2. 62. (ex 2. 82.) Murgia.

  Al comma 4, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) con particolare riguardo ai carnevali storici, e al fine di garantire loro un flusso costante e adeguato di risorse finanziarie, previsione di uno specifico incremento pari a un milione di euro l'anno del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nell'ambito della sezione destinata a supportare tutte le iniziative multidisciplinari;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis.(Copertura finanziaria). – 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera h-bis), si provvede mediante riduzione di un milione di euro annuo dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 63. (ex 2. 81.) Ricciatti, Bossa, Nicchi, Scotto, Mognato.

  Al comma 4, lettera i), dopo le parole: nuove generazioni aggiungere le seguenti:, anche attraverso la promozione di un efficace e organico insegnamento delle arti musicali e teatrali in tutti i gradi dell'istruzione scolastica.
2. 64. (ex 2. 88.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

  Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole: del carattere intermittente.
2. 65. (ex *2. 90.) Borghesi.

  Al comma 4, lettera l), sopprimere la parola: intermittente.
2. 66. (ex 2. 92.) Palmieri, Crimi.

  Al comma 4, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   m-bis)
introduzione di meccanismi di prevenzione e contrasto alla vendite non autorizzate di biglietti di ingresso, anche prevedendo misure efficaci volte alla tracciabilità degli stessi;
2. 67. (ex 2. 94.) Palmieri, Crimi.

  Al comma 4, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: e attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
2. 68. (ex 2. 96.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

  Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.
2. 69. (ex 2. 97.) Palmieri, Crimi.

A.C. 4652 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Consiglio superiore dello spettacolo).

  1. Al fine di assicurare la migliore e più efficace attuazione della presente legge, è istituito il Consiglio superiore dello spettacolo, di seguito denominato «Consiglio superiore».
  2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. In particolare, il Consiglio superiore:
   a) svolge attività di analisi del settore dello spettacolo, nonché attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla normativa vigente, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero»;
   b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione dello spettacolo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;
   c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dello spettacolo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;
   d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali nel settore dello spettacolo, nonché in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel medesimo settore;
   e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;
   f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore dello spettacolo, nonché sull'evoluzione delle professioni, sul loro contesto tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle medesime professioni;
   g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti il riparto del Fondo unico per lo spettacolo;
   h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore dello spettacolo, nonché nelle relative analisi d'impatto;
   i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.

  3. Il Consiglio superiore è composto da:
   a) undici personalità del settore dello spettacolo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata;
   b) quattro membri scelti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria e dagli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo.

  4. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 3, lettera a). Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti nominati.
  5. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. I pareri del Consiglio superiore sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente.
  7. Il Consiglio superiore dura in carica tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore è soppressa la Consulta per lo spettacolo prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio superiore.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Consiglio superiore dello spettacolo).

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: settori professionali interessati aggiungere le seguenti: al fine di sintetizzarne le istanze.
3. 1. (ex *3. 2.) Borghesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli atti e i documenti presentati e approvati dal Consiglio sono resi disponibili e consultabili sul sito internet istituzionale del Ministero, in una apposita sezione, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente.
3. 2. (ex 3. 3.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: undici con la seguente: cinque.
3. 3. (ex *3. 4.) Borghesi.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e tre su designazione delle associazioni di categoria del settore dello spettacolo.
3. 4. (ex 3. 6.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: scelti con la seguente: nominati.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: fra gli appartenenti alle stesse.
3. 5. (ex 3. 7.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nel Consiglio devono essere rappresentati tutti i settori dello spettacolo;
3. 6. (ex 3. 8.) Palmieri, Crimi.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Consiglio superiore elegge il proprio presidente tra le personalità di cui al comma 3.
*3. 7. (ex *3. 9.) Palmieri, Crimi.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Consiglio superiore elegge il proprio presidente tra le personalità di cui al comma 3.
*3. 8. (ex *3. 11.) Borghesi.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine, le parole:, che deve essere reso pubblico e consultabile sul sito internet istituzionale del Ministero almeno dieci giorni prima della nomina.
3. 9. (ex 3. 12.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: espressi aggiungere le seguenti:, pubblicati e resi consultabili sul sito del Ministero.
3. 10. (ex 3. 13.) Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

A.C. 4652 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e interventi in favore di attività culturali nei territori interessati da eventi sismici).

  1. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 9.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 9.500.000 euro per l'anno 2018, a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 22.500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 5.500.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. Per l'anno 2018, è altresì autorizzata la spesa di 4 milioni di euro in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Dotazione del Fondo unico per lo spettacolo e interventi in favore di attività culturali nei territori interessati da eventi sismici).

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: dell'autorizzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. 1. (ex 4. 1.) Palmieri, Crimi.

A.C. 4652 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Benefìci e incentivi fiscali).

  1. Al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo la parola: «tradizione» sono inserite le seguenti: «, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. Al fine di promuovere la produzione musicale delle opere di artisti emergenti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2018. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti: «prime, seconde o terze».
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della medesima legge n. 190 del 2014.

A.C. 4652 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Clausola di salvaguardia).

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. – 1. Si definisce musica dal vivo l'esecuzione musicale effettuata attraverso l'utilizzo di strumenti di qualsiasi genere, purché questa avvenga senza l'utilizzo di supporti o di apparecchiature contenenti musica preregistrata, se non in misura residuale.
  2. Durante le esecuzioni di musica dal vivo è vietato l'utilizzo non parziale di supporti o di apparecchiature contenenti musica preregistrata. Durante tali esecuzioni è altresì vietata la riproduzione di brani attraverso l'utilizzo non parziale di parti vocali preregistrate.
  3. È fatto obbligo per il gestore del luogo in cui ha sede l'evento, ovvero per l'organizzatore della manifestazione musicale, rendere noto al pubblico l'eventuale utilizzo non parziale di supporti o di apparecchiature contenenti musica preregistrata, nonché l'utilizzo non parziale di parti vocali preregistrate durante l'esecuzione musicale.
6. 01. (ex 6. 01.) Vacca, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

A.C. 4652 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Disposizione finale).

  1. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dello spettacolo, aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione e.
1. 11. (ex 1. 1.) Borghesi.

  Al comma 4, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: non sostitutive dello stesso.
1. 12. (ex 1. 10.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

ART. 2.

  Al comma 2, lettera b), alinea, sostituire la parola: razionalizzazione con la seguente: armonizzazione.
2. 70. (ex *2. 6.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

  Al comma 2, lettera b), alinea, aggiungere, in fine, le parole: anche al fine di semplificare e accelerare le relative procedure.
2. 71. (ex 2. 9.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:
   2-bis) la garanzia di un finanziamento statale certo ed adeguato, con il superamento del modello della sola copertura del deficit di bilancio, mediante l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo degli investimenti nello spettacolo dal vivo, da alimentare anche attraverso il gettito fiscale del settore stesso sotto forma di autofinanziamento;
   2-ter) l'istituzione, in linea con la razionalizzazione di cui alla presente lettera, di un Fondo di rotazione per la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico delle sale teatrali;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. – (Copertura finanziaria). – 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numeri 2-bis) e 2-ter), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministeri dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 72. (ex *2. 10.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti;
   2-bis) la garanzia di un equilibrio tra le diverse attività, interdipendenti, dei vari settori dello spettacolo, con particolare riguardo alla produzione e distribuzione;
   2-ter) la promozione della trasparenza nei criteri di assegnazione delle risorse statali, sia tra i vari settori che tra le diverse attività;
2. 73. (ex **2. 13.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) lo sviluppo di politiche redistributive sul territorio nazionale, in ambito produttivo e di programmazione, volte a diminuire le disparità territoriali tra Nord e Sud Italia e tra centro e periferie, anche attraverso un piano strategico nazionale sulla base del quale le Regioni definiscano le proprie politiche di investimento in modo complementare;
2. 74. (ex 2. 14.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 2, lettera b), numero 4) dopo le parole: 7 ottobre 2013, n. 112, aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio di cui all'articolo 36 della Costituzione.
2. 75. (ex 2. 15.) Borghesi.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:
   7-bis) la promozione dell'attività musicale popolare e amatoriale mediante accesso ai contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, previsti dal numero 2), da parte dei complessi musicali costituiti nella forma di associazione riconosciuta o di fondazione operanti senza scopo di lucro i cui dati siano stati comunicati al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
2. 76. (ex 2. 19.) Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Al comma 2, lettera d), dopo la parola: necessarie aggiungere le seguenti: e migliorative.
2. 77. (ex 2. 21.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: pubblici e privati, aggiungere le seguenti: garantendo che l'intervento privato non si configuri come sostitutivo del finanziamento pubblico,
2. 78. (ex 2. 38.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) estensione della tipologia di soggetti cui è consentito l'accesso ai contributi per la produzione, comprendendo tra essi le reti o i consorzi di produttori, i centri con diversi soggetti operanti, le residenze d'artista, le case della musica e ulteriori soggetti ad essi assimilabili;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. – (Copertura finanziaria). – 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d-bis), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 79. (ex 2. 40.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

  Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) introduzione del criterio dell'impatto sociale nel contesto dell'ottimizzazione delle risorse di cui alla lettera d), intendendo quale impatto sociale la valutazione qualitativa e quantitativa nel breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato;
2. 80. (ex 2. 41.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

  Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) valorizzazione, nell'ambito dell'ottimizzazione delle risorse di cui alla lettera d), del supporto discografico, video o in forma digitale quale compimento dell'intero percorso produttivo;.
2. 81. (ex 2. 42.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

  Al comma 4, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: mediante l'istituzione di un tavolo tecnico tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per il coordinamento delle attività di promozione della musica popolare e amatoriale e per la determinazione di livelli omogenei di intervento in ambito nazionale.
2. 82. (ex 2. 46.) Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

  Al comma 4, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
   1-bis) l'assegnazione del finanziamento statale a consuntivo sulla base dell'attività svolta previe congrue anticipazioni, semplificando i criteri di valutazione mediante l'individuazione di un ridotto numero di specifici parametri quantitativi, relativi anche ai risultati di gestione, e qualitativi, commisurando in particolare a questi ultimi la destinazione di una quota crescente del finanziamento statale;
2. 83. (ex *2. 48.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 4, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) la revisione delle modalità di assegnazione delle risorse pubbliche, garantendo la stabilità e la certezza dei finanziamenti;
2. 84. (ex **2. 50.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 4, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) il superamento del sistema incentrato sulla quantità della produzione a favore di un meccanismo che valorizzi la qualità della stessa;
2. 85. (ex 2. 51.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 4, lettera e), numero 4), sostituire le parole: mobilità artistica con le seguenti: diffusione delle creazioni artistiche.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire la parola: opere con la seguente: stesse.
2. 86. (ex *2. 53.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 4, lettera e), numero 8), sostituire la parola: riequilibrio con la seguente: diffusione.
2. 87. (ex 2. 57.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) valorizzazione della specificità del teatro di figura attraverso l'attivazione di politiche volte alla tutela del patrimonio artistico e al riconoscimento della figura professionale del burattinaio o marionettista, promuovendo in tal senso la formazione degli operatori anche durante il percorso scolastico e universitario;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis.(Copertura finanziaria). – 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera f-bis), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 88. (ex 2. 59.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) previsione di interventi specifici in favore delle bande musicali e loro riconoscimento in qualità di attività formative, indirizzando verso tale settore parte delle risorse statali e disciplinando altresì ulteriori modalità di finanziamento pubblico e privato;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis.(Copertura finanziaria). – 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera f-bis), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 89. (ex 2. 60.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

  Al comma 4, lettera h), sostituire le parole da: al graduale superamento fino alla fine della lettera con le seguenti: al divieto di utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse con criteri di premialità per l'accesso ai Fondi di cui al Fondo Unico dello Spettacolo.
2. 90. (ex 2. 68.) Brignone, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: graduale superamento dell'utilizzo con le seguenti: divieto di utilizzo.
2. 91. (ex 2. 69.) Brignone, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: e che conduca alla definitiva eliminazione di tale pratica entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 92. (ex 2. 86.) Brignone, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, lettera h) aggiungere, in fine, le parole: e che conduca alla definitiva eliminazione di tale pratica entro un termine massimo, comunque, non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 93. (ex 2. 83.) Brignone, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, lettera i), dopo le parole: nuove generazioni aggiungere le seguenti: avviato dalla scuola primaria.
2. 94. (ex 2. 89.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

  Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole: del carattere intermittente.
2. 95. (ex *2. 91.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

  Al comma 4, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso la pubblicazione di specifici bandi destinati al sostegno della creatività dei giovani artisti e la valorizzazione della loro presenza all'interno di manifestazioni musicali, festival e della programmazione radiofonica nazionale.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis.(Copertura finanziaria). – 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. 96. (ex 2. 93.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

  Al comma 4, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) introduzione di norme volte a promuovere un'azione coordinata tra i diversi Ministeri competenti per attuare un indirizzo politico-amministrativo unitario in favore dello sviluppo delle attività dello spettacolo dal vivo, in stretta connessione con le politiche del turismo culturale;
2. 97. (ex 2. 95.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

ART. 3.

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: settori professionali interessati aggiungere le seguenti: al fine di sintetizzarne le istanze.
3. 11. (ex *3. 1.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino.

  Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: undici, con la seguente: cinque.
3. 12. (ex *3. 5.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Consiglio superiore elegge il proprio presidente tra le personalità di cui al comma 3.
3. 13. (ex *3. 10.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

A.C. 4652 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    è in sede di esame del disegno di legge n. 2287, recante «Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali»;
    tale provvedimento, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese;
    con questo provvedimento il Governo eroga 360 milioni di euro a favore di: spettacoli di danza, spettacoli teatrali, Art-Bonus, attività circensi, opere liriche, orchestre ed eventi artistici dal vivo. I fondi confluiranno nel Fondo unico per lo spettacolo, ripartito tra sovvenzioni destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche e quelle a disposizione di tutto il resto del mondo dello spettacolo;
    a livello internazionale, l'Annual Report (sintesi delle informazioni storiche e della mission e degli obiettivi strategici della struttura) e la pubblicazione dei bilanci sui propri siti internet sono mezzi di trasparenza obbligatori per i beneficiari dell'intervento pubblico;
    è corretto, per la trasparenza che è dovuta quando si utilizzano fondi pubblici, che anche in Italia gli operatori del settore dello spettacolo siano tenuti alla rendicontazione dei fondi pubblici ricevuti e alla pubblicizzazione di tale rendicontazione,

impegna il Governo:

   a rendere obbligatorio, ai fini dell'ottenimento dell'intervento pubblico, la pubblicizzazione del bilancio, da parte dell'operatore del settore dello spettacolo, dal quale sia chiaro come l'intervento pubblico è stato utilizzato;
   a definire le regole base di pubblicizzazione del bilancio per gli operatori del settore dello spettacolo percettori di contributo pubblico che prevedano: a) la redazione di un bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dal conto economico b) la redazione di una nota esplicativa che contenga l'importo dell'intervento pubblico ottenuto e l'importo di quanto di questo contributo sia stato destinato esclusivamente alle attività artistiche unitamente alla descrizione in dettaglio delle suddette attività artistiche c) la pubblicazione del bilancio e della nota esplicativa sul proprio sito internet;
   a istituire, per il raggiungimento degli obiettivi sopra citati, una sanzione per la restituzione dell'intero importo per gli operatori del settore che, pur beneficiati dal contributo, non ottempereranno all'obbligo.
9/4652/1Galgano, Monchiero, Molea, Mazziotti Di Celso, Menorello, Mucci, Catalano, Oliaro, Dambruoso.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge A.C. 4652-A recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia» oltre ad alcune disposizioni precettive, prevede una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi e la redazione di un testo unico normativo denominato «codice dello spettacolo»;
    negli ultimi decenni, con l'espansione della rete Internet, migliaia di opere dell'arte della letteratura, della cinematografia, sono state proiettate in un sistema che consente il libero accesso e la libera fruizione a una platea virtualmente illimitata aprendo uno scenario dalle enormi opportunità, ma investito anche da numerose preoccupazioni relativamente ai diritti d'autore;
    in molti Paesi, determinati utilizzi di opere protette da copyright non violano i diritti del titolare del copyright. Ad esempio, negli Stati Uniti i diritti di copyright sono limitati dalla dottrina del «fair use», secondo cui determinati utilizzi di materiale protetto da copyright sono considerati leciti: fra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vanno annoverati l'utilizzo per finalità di critica, commento, informazione, insegnamento, istruzione o ricerca, i giudici statunitensi determinano se una difesa relativa al fair use è valida in base a quattro fattori con l'avvertenza che un solo fattore non è da solo sufficiente per ammettere o escludere a priori gli altri: 1) L'oggetto e la natura dell'uso, in particolare se ha natura commerciale oppure didattica e senza scopo lucrativo; 2) La natura dell'opera protetta; 3) La quantità e l'importanza della parte utilizzata, in rapporto all'insieme dell'opera protetta; 4) Le conseguenze di questo uso sul mercato potenziale o sul valore dell'opera protetta;
    in Italia, la nuova formulazione dell'articolo 70, introdotta dal decreto legislativo n. 68 del 2003, che ha recepito la Direttiva UE sul diritto d'autore nella Società dell'informazione, ha esteso la portata della disposizione in senso maggiormente aderente alla disposizione contenuta nello United States Code ma il testo si presta nella pratica ad interpretazioni ambigue e contrapposte, che rendono ancora imprevedibili le conseguenze della sua applicazione e che non consentono di tutelare gli atti di fruizione, di comunicazione e di riproduzione privi di diretto rilievo economico, e pertanto assolutamente inidonei a ledere i legittimi diritti morali o patrimoniali degli autori o dei produttori e di garantire tutti quegli atti che non si concretano in forme di concorrenza illecita e che rappresentano, ad esempio, l'espressione di attività (come la ricerca o l'informazione) costituzionalmente tutelate;
    in particolare, il citato articolo 70 consente il riassunto, la citazione o la riproduzione di parti di un'opera e la comunicazione di quelle parti al pubblico, purché sia per fini di critica e discussione ma non per scopi di puro divertimento o intrattenimento, anche senza fini di lucro,

impegna il Governo

a adottare iniziative che consentano l'applicabilità del «fair use» per qualsiasi fine non abbia scopo di lucro, in modo da adeguare la normativa vigente alle esigenze di rilevanza generale di cui agli articoli 21,41 e 42 della Costituzione.
9/4652/2Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge A.C. 4652-A recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia» oltre ad alcune disposizioni precettive, prevede una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi e la redazione di un testo unico normativo denominato «codice dello spettacolo»;
    negli ultimi decenni, con l'espansione della rete Internet, migliaia di opere dell'arte della letteratura, della cinematografia, sono state proiettate in un sistema che consente il libero accesso e la libera fruizione a una platea virtualmente illimitata aprendo uno scenario dalle enormi opportunità, ma investito anche da numerose preoccupazioni relativamente ai diritti d'autore;
    in molti Paesi, determinati utilizzi di opere protette da copyright non violano i diritti del titolare del copyright. Ad esempio, negli Stati Uniti i diritti di copyright sono limitati dalla dottrina del «fair use», secondo cui determinati utilizzi di materiale protetto da copyright sono considerati leciti: fra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vanno annoverati l'utilizzo per finalità di critica, commento, informazione, insegnamento, istruzione o ricerca, i giudici statunitensi determinano se una difesa relativa al fair use è valida in base a quattro fattori con l'avvertenza che un solo fattore non è da solo sufficiente per ammettere o escludere a priori gli altri: 1) L'oggetto e la natura dell'uso, in particolare se ha natura commerciale oppure didattica e senza scopo lucrativo; 2) La natura dell'opera protetta; 3) La quantità e l'importanza della parte utilizzata, in rapporto all'insieme dell'opera protetta; 4) Le conseguenze di questo uso sul mercato potenziale o sul valore dell'opera protetta;
    in Italia, la nuova formulazione dell'articolo 70, introdotta dal decreto legislativo n. 68 del 2003, che ha recepito la Direttiva UE sul diritto d'autore nella Società dell'informazione, ha esteso la portata della disposizione in senso maggiormente aderente alla disposizione contenuta nello United States Code ma il testo si presta nella pratica ad interpretazioni ambigue e contrapposte, che rendono ancora imprevedibili le conseguenze della sua applicazione e che non consentono di tutelare gli atti di fruizione, di comunicazione e di riproduzione privi di diretto rilievo economico, e pertanto assolutamente inidonei a ledere i legittimi diritti morali o patrimoniali degli autori o dei produttori e di garantire tutti quegli atti che non si concretano in forme di concorrenza illecita e che rappresentano, ad esempio, l'espressione di attività (come la ricerca o l'informazione) costituzionalmente tutelate;
    in particolare, il citato articolo 70 consente il riassunto, la citazione o la riproduzione di parti di un'opera e la comunicazione di quelle parti al pubblico, purché sia per fini di critica e discussione ma non per scopi di puro divertimento o intrattenimento, anche senza fini di lucro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative che consentano l'applicabilità del «fair use» per qualsiasi fine non abbia scopo di lucro, in modo da adeguare la normativa vigente alle esigenze di rilevanza generale di cui agli articoli 21,41 e 42 della Costituzione.
9/4652/2. (Testo modificato nel corso della seduta).  Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    le finalità del provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia, consistono nella promozione e nel sostegno dello spettacolo, nel riconoscimento del suo valore formativo nonché del valore delle professioni artistiche e della loro specificità, assicurando, altresì, la tutela dei lavoratori del settore, e nel riconoscimento della sua utilità sociale;
    è prevista una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti, mediante l'adozione di un testo unico, denominato «codice dello spettacolo», al coordinamento e al riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e alla riforma della disciplina vigente nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;
    il disegno di legge estende altresì il meccanismo dell’Art-Bonus, ossia del credito d'imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali a favore della cultura, a tutti i settori dello spettacolo, ossia anche alle erogazioni liberali a sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aumentare la percentuale di credito di imposta delle erogazioni liberali a favore della cultura, rafforzando così uno strumento che ha già raggiunto significativi risultati per il sostegno di un settore chiamato a svolgere un ruolo cruciale per la crescita e la modernizzazione del Paese.
9/4652/3Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 985 della legge n. 208 del 2016 ha previsto per l'anno 2016 la facoltà per i contribuenti di destinare il 2 per mille dell'Irpef anche alle associazioni culturali e che con il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 21 marzo 2016 sono stati individuati i criteri di applicazione;
    in base a tale decreto, per il 2016, hanno avuto accesso al beneficio le associazioni che nell'atto costitutivo o nello statuto, avevano la finalità di promuovere attività culturali e che fossero esistenti da almeno un quinquennio al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
    le associazioni culturali hanno un fondamentale ruolo sociale perché favoriscono lo sviluppo di eventi nel settore delle arti, dello spettacolo che contribuiscono alla formazione dei cittadini e che, nel contempo, sono anche un volano per lo sviluppo turistico ed economico dei territori,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rendere permanenti la facoltà per i contribuenti di destinare il 2 per mille dell'irpef anche alle associazioni culturali, in particolare quelle operanti nel settore dello spettacolo.
9/4652/4Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 3, del presente provvedimento prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017, che stanzia 4 milioni di euro per l'anno 2018 a favore del teatro Eliseo di Roma, con finalità di copertura degli oneri derivanti dalle spese autorizzate per l'anno 2018 dal medesimo articolo 4, comma 3, per attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
    il citato stanziamento per il 2018 era stato approvato dalla Commissione bilancio nel corso dell'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017;
    il definanziamento previsto dal presente provvedimento, poiché disposto in prossimità dell'avvio del nuovo anno, rischia di compromettere le attività programmate dal teatro Eliseo di Roma;
    al fine di escludere tale eventualità, nonché per scongiurare eventuali contenziosi, appare necessario ripristinare il contributo per il 2018 a favore del teatro Eliseo di Roma,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative, anche nell'ambito dei prossimi provvedimenti di carattere finanziario per ripristinare l'autorizzazione di spesa per l'anno 2018 pari a 4 milioni di euro per il teatro Eliseo di Roma.
9/4652/5Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 3, del presente provvedimento prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017, che stanzia 4 milioni di euro per l'anno 2018 a favore del teatro Eliseo di Roma, con finalità di copertura degli oneri derivanti dalle spese autorizzate per l'anno 2018 dal medesimo articolo 4, comma 3, per attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
    il citato stanziamento per il 2018 era stato approvato dalla Commissione bilancio nel corso dell'esame, in sede referente, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017;
    il definanziamento previsto dal presente provvedimento, poiché disposto in prossimità dell'avvio del nuovo anno, rischia di compromettere le attività programmate dal teatro Eliseo di Roma;
    al fine di escludere tale eventualità, nonché per scongiurare eventuali contenziosi, appare necessario ripristinare il contributo per il 2018 a favore del teatro Eliseo di Roma,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative normative, compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica e con le misure di sostegno all'intero settore, anche nell'ambito dei prossimi provvedimenti di carattere finanziario per ripristinare l'autorizzazione di spesa per l'anno 2018 pari a 4 milioni di euro per il teatro Eliseo di Roma.
9/4652/5. (Testo modificato nel corso della seduta).  Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede la predisposizione di criteri direttivi specifici per determinati settori dello spettacolo e, in particolare, si prevede che, ai fini del riparto del FUS, i decreti di natura non regolamentare relativi alla determinazione dei criteri per l'erogazione e alle modalità per la liquidazione dei contributi stabiliscano una serie di obbiettivi ma manca la previsione di un coordinamento delle attività di promozione della musica popolare e amatoriale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi interventi normativi, l'istituzione di un Tavolo tecnico tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per il coordinamento delle attività di promozione della musica popolare e amatoriale e per la determinazione di livelli omogenei di intervento in ambito nazionale.
9/4652/6Artini, Bechis, Baldassarre, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, tra i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato e, più nello specifico, stabilisce che sono attribuiti allo Stato, fra l'altro: la gestione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e la determinazione – con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo e previa intesa con la Conferenza unificata – dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la Delega al Governo dei criteri direttivi generali e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul medesimo Fondo;
    non sono tuttavia previsti contributi a favore della promozione dell'attività musicale popolare e amatoriale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi interventi normativi, ai fini della promozione dell'attività musicale popolare e amatoriale, la possibilità di accesso ai contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo da parte dei complessi musicali costituiti nella forma di associazione riconosciuta o di fondazione operanti senza scopo di lucro i cui dati siano stati comunicati al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
9/4652/7Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, tra i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato e, più nello specifico, stabilisce che sono attribuiti allo Stato, fra l'altro: la gestione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e la determinazione – con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo e previa intesa con la Conferenza unificata – dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la Delega al Governo dei criteri direttivi generali e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul medesimo Fondo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi interventi normativi, ai fini della promozione dell'attività musicale popolare e amatoriale, la possibilità di accesso ai contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo da parte dei complessi musicali costituiti nella forma di associazione riconosciuta o di fondazione operanti senza scopo di lucro i cui dati siano stati comunicati al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
9/4652/7. (Testo modificato nel corso della seduta).  Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in discussione prevede all'articolo 2, comma 4, tra i princìpi e criteri specifici di delega, l'introduzione di disposizioni volte a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, inclusa l'autorizzazione di pubblica sicurezza;
    rilevata la necessità di consentire una analoga semplificazione per la disciplina sulla circolazione di mezzi pesanti limitatamente ai veicoli adibiti al trasporto di strumentazione per gli spettacoli,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre – in sede di elaborazione dei relativi decreti delegati – adeguate modalità per agevolare la circolazione di mezzi pesanti qualora siano funzionali al trasporto di strumentazioni per gli spettacoli, con particolare riferimento allo spettacolo di musica popolare contemporanea e viaggiante.
9/4652/8Narduolo, Manzi, Coscia, Bonaccorsi, D'Ottavio, Iori, Ventricelli, Sgambato, Ghizzoni, Ascani, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, il comma 2 dell'articolo 2, prevede la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato mantenendo la gestione del Fondo unico per lo spettacolo, l'armonizzazione degli interventi con quelli degli enti pubblici territoriali, l'attivazione di un tavolo programmatico tra il ministero e l'Ente nazionale del turismo (ENIT), al fine di inserire le attività di spettacolo nei percorsi turistici;
    necessita un intervento volto a rafforzare e qualificare l'offerta culturale nazionale e a promuovere e sostenere l'imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, mediante il sostegno delle imprese culturali e creative, anche in linea con quanto già approvato in prima lettura alla Camera con la proposta di legge (A.C. 2950-A) Agevolazioni in favore delle start-up culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità – in fase di approvazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1 – di rispettare tra i princìpi e i criteri direttivi forme di incentivazione e sostegno in favore dei soggetti che operano nel settore delle imprese culturali.
9/4652/9Ghizzoni, Coscia, Manzi, Bonaccorsi, D'Ottavio, Blazina, Iori, Ventricelli, Sgambato, Ascani, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5, al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore dello spettacolo, dispone che il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cosiddetto Art-Bonus) spettino anche per le erogazioni effettuate a sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché per l'organizzazione di festival,

impegna il Governo

a confermare che il credito di imposta, di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, possa essere riconosciuto esclusivamente ai soggetti pubblici e privati organizzatori di festival in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 del decreto 27 luglio 2017.
9/4652/10Iori, Coscia, Manzi, Bonaccorsi, D'Ottavio, Blazina, Ventricelli, Sgambato, Ghizzoni, Ascani, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 2, lettera b) prevede – tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui al comma 1 – un intervento volto a razionalizzare il sostegno allo spettacolo, attribuendo allo Stato la gestione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e la determinazione – con decreti non aventi natura regolamentare – di nuovi criteri per l'erogazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul medesimo fondo,

impegna il Governo

ad assicurare che, nella fase transitoria di approvazione dei nuovi criteri per l'erogazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, l'erogazione dei contributi riconosciuti in base al decreto ministeriale 27 luglio 2017 prosegua regolarmente e a garantire che la nuova disciplina prevista dai decreti attuativi della presente legge valga per il nuovo triennio di riferimento.
9/4652/11Blazina, Coscia, Manzi, Bonaccorsi, D'Ottavio, Iori, Ventricelli, Sgambato, Ghizzoni, Ascani, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    tra i principi e i criteri direttivi, per cui il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, l'articolo 2, comma 4, lettera h) introduce la revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;
    il graduale superamento della presenza degli animali nei circhi è stato introdotto al fine di assicurare una sistemazione adeguata,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:
    identificare i criteri atti a distinguere le varie attività circensi e gli spettacoli oggetto della disposizione in esame in relazione alla tipologia di utilizzo degli animali;
    identificare, parimenti, i criteri idonei ad identificare le tipologie di animali che possono essere più celermente liberati dall'utilizzo in attività circensi e spettacoli viaggianti;
    prevedere per gli animali gradualmente liberati il loro inserimento in specifiche aree ed in strutture atte alla loro riabilitazione, ivi comprese, compatibilmente con le specifiche esigenze, le aree protette identificate nell'elenco ufficiale delle aree protette ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1994, n. 394, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche mediante il coinvolgimento del personale delle attività circensi e degli spettacoli;
    elaborare un piano pluriennale per la realizzazione del superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi anche attraverso incentivi a quelle realtà circensi che scelgono la trasformazione in tal senso del proprio progetto artistico.
9/4652/12Malpezzi, Manzi, Bonaccorsi, Coscia, D'Ottavio, Iori, Ventricelli, Sgambato, Ghizzoni, Ascani, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 2, lettera e) include lo spettacolo viaggiante tra le forme di spettacolo, svolte in maniera professionale, promosse e sostenute dalla Repubblica;
    lo spettacolo viaggiante è un'attività che comprende anche il reiterato trasporto, il montaggio e lo smontaggio, nonché la gestione, di attrazioni complesse, come ad esempio gli ottovolanti, le ruote panoramiche o le torri a caduta libera ecc.;
    l'esercizio di tale attività è attualmente vincolata al possesso di una mera autorizzazione di Pubblica Sicurezza, di cui all'articolo 69 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, rilasciata senza alcuna verifica delle competenze tecniche e gestionali;
    nell'esercizio di tali attività vengono utilizzati macchinari complessi e possono avvenire incidenti, causati spesso dai comportamenti degli utenti e in alcuni casi da una gestione non competente delle attrazioni;
    ogni forma di pericolo per la pubblica incolumità può essere evitato solo accrescendo la professionalità degli operatori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre – in fase di elaborazione dei decreti attuativi del Codice dello Spettacolo – specifici requisiti di professionalità degli operatori per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante.
9/4652/13Crivellari, Narduolo, Manzi, Coscia, Bonaccorsi, D'Ottavio, Iori, Ventricelli, Sgambato, Ghizzoni, Ascani, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 3, del provvedimento in oggetto autorizza anche per l'anno 2018 la spesa di 4 milioni di euro a favore delle attività culturali nei territori delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, da distribuirsi secondo le modalità stabilite dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
    la disposizione conferma, anche per l'annualità 2018, la misura già prevista dal cd. Decreto Milleproroghe per l'anno 2017, che ha avuto applicazione nell'annualità in corso con la realizzazione di eventi significativi ed importanti per la valorizzazione delle realtà colpite dal sisma;
    l'applicazione concreta della normativa per l'anno in corso ha evidenziato l'opportunità di non limitare i suddetti benefici solo alle attività dello spettacolo dal vivo, ma di estenderli a tutte le attività culturali idonee a valorizzare i territori colpiti dai sisma, comprese quelle legate alla valorizzatone del patrimonio culturale;
    l'ampliamento della portata delle disposizioni in oggetto consentirebbe di realizzare in modo più compiuto i positivi intenti della normativa, diretti a sostenere i territori duramente colpiti dal sisma, valorizzandone le attività culturali quale volano ed opportunità di crescita e sviluppo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che le risorse previste dall'articolo 4, comma 3, siano destinate a tutte le attività culturali idonee a garantire una valorizzazione degli eventi e del patrimonio culturale delle regioni colpite dal sisma del 2016, redistribuendole proporzionalmente all'entità e alla percentuale di danno subito dalle 4 regioni interessate, tenendo conto dei limiti percentuali indicati all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 6 del 28 novembre 2016.
9/4652/14Manzi, Bonaccorsi, Coscia, Blazina, D'Ottavio, Iori, Ventricelli, Sgambato, Carrescia, Ascani, Ghizzoni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame dispone all'articolo 2 una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nel settore dello spettacolo;
    una delle attuali problematiche che riguardano la fruizione degli spettacoli dal vivo è il cosiddetto «secondary ticketing»: un mercato di biglietti parallelo a quello autorizzato, attivo particolarmente su internet, che offre in vendita tagliandi per ogni genere di eventi ad un prezzo maggiorato rispetto a quello iniziale. Questo fenomeno è attivo in tutto il mondo e sta raggiungendo pericolosi livelli di guardia anche nel nostro Paese, dove ormai per la prevendita dei biglietti il canale maggiormente utilizzato è proprio la rete. Recenti indagini hanno reso noto che i margini di guadagno medi per il mercato del «secondary ticketing» sono del 49 per cento a tagliando, mentre il volume di affari complessivo dovrebbe aumentare del 20 per cento nei prossimi 4 anni;

    è altrettanto evidente che il «secondary ticketing» causi anche perdite alla finanza pubblica, in quanto i ricavi effettuati con la vendita «non ufficiale» dei tagliandi non vengono spesso denunciati come reddito;
    oltre alle problematiche che riguardano i consumatori circa gli aumenti esponenziali dai biglietti e quelli di natura fiscale degli intermediari non autorizzati, il «secondary ticketing» assume oggi anche una valenza di sicurezza pubblica. Recenti tragici episodi di cronaca hanno infatti evidenziato come eventi di massa come gli spettacoli dal vivo, di ogni natura, possano essere obiettivi sensibili del terrorismo internazionale. Con le attuali norme è oggi impossibile poter risalire dal biglietto al nominativo che lo ha effettivamente utilizzato;
    per contrastare tale fenomeno sono state già approvate norme apposite con la legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232); tali nuove prescrizioni, infatti, prevedono che: Articolo 1, comma 545: «Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. Le Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali»; Articolo 1, comma 546: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Società italiana degli autori ed editori, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, le specificazioni e regole tecniche attuative del comma 545, in particolare al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonché di assicurare la tutela dei consumatori»;
    nonostante il Governo abbia assicurato il 23 febbraio 2017, in sede di discussione alla Camera dei deputati della interrogazione a risposta in Commissione numero 5-09612, che il decreto previsto dall'articolo 1 comma 546 legge 11 dicembre 2016, n. 232 sarebbe stato «perfezionato entro il prossimo mese di marzo», ad oggi tale documento non è stato ancora emanato;
    la Commissione cultura ha effettuato una indagine conoscitiva sulla bigliettazione dello spettacolo dal vivo e il documento conclusivo riporta le seguenti ipotesi di lavoro: la prima è quella del biglietto nominativo. L'emissione del titolo di accesso sarebbe consentito solo a fronte dell'identificazione nominativa di una persona, che poi esibisce il documento all'ingresso dello spettacolo. Tale soluzione – se si è rivelata efficace per le manifestazioni sportive (perché ispirata a motivi di ordine pubblico) – è tuttavia di più difficile praticabilità per i concerti di grande richiamo, per i quali la verifica della corrispondenza della persona acquirente e quella presente potrebbe rivelarsi onerosa, rischiosa e problematica per i consumatori. Questa soluzione, però, si limiterebbe agli eventi dai numeri più contenuti. La seconda è quella di richiedere all'ingresso l'esibizione della medesima carta di credito adoperata per l'acquisto on line, di modo che i siti di bigliettazione secondaria non possano fare incetta di biglietti, a meno di non disporre di migliaia di carte di credito. La terza è quella di imporre agli organizzatori di pretendere dai siti di vendita dei loro eventi l'utilizzo di sistemi che richiedano all'acquirente on line un'autenticazione in due o più fasi ed eventualmente di digitare il «Captcha»,

impegna il Governo:

   ad emanare in tempi brevi il decreto previsto dall'articolo 1 comma 546 legge 11 dicembre 2016, n. 232 tenendo conto delle indicazioni presenti nel documento dell'indagine conoscitiva sulla bigliettazione dello spettacolo dal vivo approvato dalla Commissione cultura della Camera dei deputati;
   a redigere una relazione annuale sul fenomeno del «secondary ticketing» e sull'efficacia delle norme vigenti su tale tematica da inviare al Parlamento;
   a prevedere, tra le norme relative ai decreti legislativi di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, la possibilità di poter modificare il decreto previsto dall'articolo 1 comma 546 legge 11 dicembre 2016, n. 232, in base alle indicazioni emerse nella discussione parlamentare della sopracitata relazione annuale.
9/4652/15Bonaccorsi, Dallai, Coscia, Manzi, D'Ottavio, Iori, Ventricelli, Sgambato, Ghizzoni, Ascani, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 2 affida alla Repubblica la promozione e il sostegno dello spettacolo, e tra le attività da sostenere, alla lettera c), sono indicate le attività musicali popolari contemporanee;
    tra le attività musicali popolari contemporanee è opportuno riconoscere la funzione dell'attività musicale popolare e amatoriale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità nei provvedimenti previsti in deroga di specificare meglio il campo di azione della definizione musica popolare contemporanea anche con l'aiuto di specialisti del settore e musicologi comprendendo tanto le tradizionali opere popolari (le tradizioni orali, regionali, del folklore) che la musica pop, rock, la canzone d'autore, le musiche audiotattili e tutti gli ambiti creativi che non rientrano nel settore classico e lirico.
9/4652/16Coscia, Manzi, Bonaccorsi, Blazina, D'Ottavio, Iori, Ventricelli, Sgambato, Ghizzoni, Ascani, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 4 dell'articolo 2, lettera l), prevede il riordino e l'introduzione «di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative»;
    tra i principi e criteri direttivi la suddetta lettera l) specifica il «carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative»;
    sul piano strettamente lavorativo i fattori di flessibilità, precarietà e mobilità, risultano penalizzanti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità — in fase di approvazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 2, comma 4 lettera l) – di individuare precise modalità volte a favorire il raggiungimento delle annualità necessarie al perfezionamento dei requisiti pensionistici, tenendo conto delle peculiarità della prestazione lavorativa nel settore dello spettacolo, assicurando il riconoscimento anche di tutte le giornate lavorative preparatorie, nonché forme di copertura dei periodi non lavorati.
9/4652/17Carocci, Manzi, Sgambato, Coscia, Bonaccorsi, D'Ottavio, Iori, Ventricelli, Ghizzoni, Ascani, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 4 dell'articolo 2, lettera l), prevede il riordino e l'introduzione «di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione e dell'articolo 2099 del codice civile, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche attraverso un apposito DM di indicare all'INAIL la necessità urgente di rivedere la disciplina in materia di assicurazione sugli infortuni sul lavoro, al fine di superare le attuali disomogeneità ed estendendone l'efficacia alle diverse tipologie di lavoratori, anche prescindendo dalle diverse tipologie di inquadramento contrattuale.
9/4652/18Rocchi, Manzi, Coscia, Bonaccorsi, D'Ottavio, Iori, Ventricelli, Sgambato, Ghizzoni, Ascani, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a dotare il settore di un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e di ottimizzazione della spesa;
    in particolare l'articolo 2, comma 4, individua tra i principi e i criteri, riferiti ai settori del teatro, della musica e della danza, l'opportunità di ottimizzazione delle risorse;
    il servizio di vigilanza obbligatorio a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per le attività dello spettacolo dal vivo, così come individuate dal DM del Ministero dell'interno 261/96, configura per le imprese e le istituzioni un adempimento gravoso sotto il profilo economico e organizzativo;
    negli anni le strutture di spettacolo hanno raggiunto standard strutturali e funzionali di sicurezza elevati e diffusi, sono sottoposte ad una serie calendarizzata e puntuale di controlli e di adempimenti manutentivi e la cultura della sicurezza è divenuto un patrimonio diffuso e condiviso;
    le strutture, in ottemperanza ad una articolata e costantemente aggiornata normativa specifica dettata dal decreto legislativo n. 626/94 e successivo decreto legislativo n. 81/08, hanno raggiunto standard strutturali e funzionali di sicurezza elevati e sono già dotate di squadre antincendio private adeguatamente formate e valutate, in fase di rilascio di attestazione, da parte dei competenti organi pubblici;
    le suddette squadre hanno acquisito professionalità e competenza, con conoscenza diretta dei luoghi e con i percorsi formativi obbligatori presidiati dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco per la gestione delle emergenze antincendio, e, di converso, la cronaca di questi anni non registra episodi con pubblico in sala;
    il servizio di vigilanza attualmente si configura come un presidio, fisso e fisico, con criteri applicativi disomogenei sul territorio legati alla stessa disponibilità numerica delle forze disponibili e al numero delle strutture da controllare, legato al criterio della capienza autorizzata che non corrisponde alla reale presenza del pubblico in sala,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una revisione delle modalità di effettuazione del servizio di vigilanza e controllo nelle sale, spazi e luoghi di spettacolo dal vivo, al fine di una maggiore semplificazione – per il raggiungimento dei principi e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 4 – anche a fronte delle misure oggi in essere e della stessa formazione del personale interno presente, prevedendo adempimenti differenziati e proporzionati alle diverse categorie di eventi e di rischio, anche valutando la possibilità per le Commissioni provinciali di Vigilanza, contestualmente alla consueta verifica sulle condizioni della sala di spettacolo, ed a quella dell'esistenza di idonee squadre private, di prescrivere l'assegnazione del servizio antincendio a squadre aziendali in alternativa al servizio obbligatorio svolto dal corpo nazionale dei vigili del Fuoco e la possibilità di convenzioni tra il titolare dell'attività di spettacolo ed il comando provinciale dei vigili del fuoco.
9/4652/19Tentori, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a dotare il settore di un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e di ottimizzazione della spesa;
    il comma 4, lettera a) individua tra i prìncipi la tutela e la valorizzazione professionale dei lavoratori;
    il comma 7 della legge 15 luglio 2009, n. 94, autorizza l'impiego del personale addetto ai servizi di controllo esclusivamente se iscritto in apposito elenco presso il prefetto competente selezionato e formato con le modalità di cui al decreto ministeriale del 6 ottobre 2009;
    l'esperienza registrata in questi anni dimostra che ai concerti live convergono migliaia di spettatori ma le problematiche riconducibili all'ordine pubblico non hanno mai investito il settore che è veicolo di socialità, di cultura, di incontro, di scambio e di economia, diretta e indotta, e che soprattutto in occasione dei concerti live, le aziende del settore sono impossibilitate a reperire addetti «formati», trattandosi spesso di studenti, laureandi, giovani di ogni genere che si avvicinano ai concerti per un lavoro estemporaneo;
    soprattutto per quanto concerne i grandi concerti, sono spesso centinaia gli addetti al controllo e all'accoglienza, ma solo una parte esigua di questi si occupa, in effetti, del controllo pubblico,

impegna il Governo

al fine di sostenere e facilitare le manifestazioni di musica dal vivo realizzate all'aperto in strutture o spazi non convenzionali dalle imprese di musica popolare contemporanea riconosciute micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 51-bis della legge 7 agosto 2012, n. 134 e dalle associazioni senza scopo di lucro, a valutare l'opportunità di escludere tali eventi dall'ambito applicativo del Decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009.
9/4652/20Giuseppe Guerini, Tentori, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 4, lettera m), disciplina la semplificazione degli iter autorizzativi e degli adempimenti relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, specificando altresì che la semplificazione avvenga di concerto con le altre amministrazioni competenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere – in fase di adozione del decreto – il coinvolgimento del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al fine di una migliore stesura del testo.
9/4652/21Gandolfi, Tentori, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 4, lettera m), disciplina la semplificazione degli iter autorizzativi e degli adempimenti relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, specificando altresì che la semplificazione avvenga di concerto con le altre amministrazioni competenti;
    per le suddette finalità sarebbe opportuno prevedere un percorso volto a sostenere i comuni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, ai fini della semplificazione delle procedure relative all'autorizzazione e allo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo, di prevedere – in fase di adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 4 lettera m) – un percorso volto a sostenere i comuni, basato sulla condivisione di specifici criteri, quali la valorizzazione e diffusione delle buone pratiche già attuate da comuni virtuosi, l'armonizzazione della normativa relativa allo Sportello Unico Attività Produttive, la previsione di specifica modulistica uniforme su tutto il territorio nazionale, la valorizzazione dello strumento dell'autocertificazione; l'istituzione di un'anagrafe comunale dei luoghi per lo spettacolo e degli organizzatori di spettacoli dal vivo presenti sul territorio e la redazione, di concerto con SIAE, di un tariffario ragionato.
9/4652/22Camani, Tentori, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge delega in esame, nella sua prima versione presentata al Parlamento un anno fa, prevedeva – tra l'altro – una revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata alla «graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali» nello svolgimento delle medesime;
    la graduale eliminazione degli animali dai circhi e dagli spettacoli viaggianti, consentirebbe di adeguare e mettere in maggiore sintonia la nostra normativa con la mutata sensibilità che in questi anni si è andata sempre più sviluppando nella nostra società specialmente tra le nuove generazioni ma anche di rinnovare gli spettacoli circensi purtroppo interessati da una crisi perdurante;
    durante l'esame al Senato, il testo è stato modificato al punto di indebolire e «annacquare» sensibilmente la suddetta previsione, tanto che il testo ora all'esame della Camera, parla di un più blando «graduale superamento dell'utilizzo degli animali»,

impegna il Governo

   nelle more del previsto definitivo superamento dell'utilizzo degli animali dai circhi e dagli spettacoli viaggianti, a prevedere criteri di premialità per l'accesso alle risorse del Fondo unico dello spettacolo volte a favorire quelle attività che non utilizzano animali nei loro spettacoli;
   a prevedere che i futuri decreti attuativi, indichino tempi certi per il superamento, e quindi eliminazione, dell'utilizzo degli animali dai circhi e dagli spettacoli viaggianti, anche al fine di consentire la ricollocazione degli artisti e del personale impiegato.
9/4652/23Scotto, Duranti, Nicchi, Bossa.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge delega in esame, nella sua prima versione presentata al Parlamento un anno fa, prevedeva – tra l'altro – una revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata alla «graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali» nello svolgimento delle medesime;
    la graduale eliminazione degli animali dai circhi e dagli spettacoli viaggianti, consentirebbe di adeguare e mettere in maggiore sintonia la nostra normativa con la mutata sensibilità che in questi anni si è andata sempre più sviluppando nella nostra società specialmente tra le nuove generazioni ma anche di rinnovare gli spettacoli circensi purtroppo interessati da una crisi perdurante;
    durante l'esame al Senato, il testo è stato modificato al punto di indebolire e «annacquare» sensibilmente la suddetta previsione, tanto che il testo ora all'esame della Camera, parla di un più blando «graduale superamento dell'utilizzo degli animali»,

impegna il Governo

   nelle more del previsto definitivo superamento dell'utilizzo degli animali dai circhi e dagli spettacoli viaggianti, a valutare l'opportunità di prevedere criteri di premialità per l'accesso alle risorse del Fondo unico dello spettacolo volte a favorire quelle attività che non utilizzano animali nei loro spettacoli;
   a prevedere che i futuri decreti attuativi, indichino tempi certi per il superamento, e quindi eliminazione, dell'utilizzo degli animali dai circhi e dagli spettacoli viaggianti, anche al fine di consentire la ricollocazione degli artisti e del personale impiegato.
9/4652/23. (Testo modificato nel corso della seduta).  Scotto, Duranti, Nicchi, Bossa.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, prevede la riforma e la revisione della disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;
    con riguardo al settore della danza, la delega prevede una revisione normativa anche condivisibile, ma comunque parziale;
    è indispensabile intervenire per dare un reale impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche. La situazione attuale è purtroppo quella di molte fondazioni liriche che, pur finanziate dallo Stato, sopprimono il proprio corpo di ballo stabile, e molte compagnie anche importanti che vanno avanti nella ricerca affannosa di reperire i fondi necessari alla loro sopravvivenza;
    sotto questo aspetto andrebbero rivisti i criteri di ripartizione del Fondo unico dello Spettacolo, con l'obiettivo di favorire quei teatri che mantengono un proprio Corpo di ballo rispetto a quelli che lo hanno soppresso;
    diversi teatri nazionali, contrariamente a quanto fatto in molte fondazioni liriche che hanno eliminato il ballo per poter risparmiare, non ha avuto in cambio alcun incentivo o riconoscimento da parte dello Stato,

impegna il Governo:

   ad avviare tutte le iniziative utili al fine di garantire la presenza dei Corpi di ballo stabili in particolare nell'ambito delle Fondazioni Lirico Sinfoniche;
   a rivedere i criteri di ripartizione del Fondo unico dello Spettacolo, anche con l'obiettivo di favorire quei teatri che mantengono un proprio Corpo di ballo.
9/4652/24Nicchi, Bossa, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, prevede la riforma e la revisione della disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;
    con riguardo al settore della danza, la delega prevede una revisione normativa anche condivisibile, ma comunque parziale;
    è indispensabile intervenire per dare un reale impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche. La situazione attuale è purtroppo quella di molte fondazioni liriche che, pur finanziate dallo Stato, sopprimono il proprio corpo di ballo stabile, e molte compagnie anche importanti che vanno avanti nella ricerca affannosa di reperire i fondi necessari alla loro sopravvivenza;
    sotto questo aspetto andrebbero rivisti i criteri di ripartizione del Fondo unico dello Spettacolo, con l'obiettivo di favorire quei teatri che mantengono un proprio Corpo di ballo rispetto a quelli che lo hanno soppresso;
    diversi teatri nazionali, contrariamente a quanto fatto in molte fondazioni liriche che hanno eliminato il ballo per poter risparmiare, non ha avuto in cambio alcun incentivo o riconoscimento da parte dello Stato,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di avviare tutte le iniziative utili al fine di garantire la presenza dei Corpi di ballo stabili in particolare nell'ambito delle Fondazioni Lirico Sinfoniche;
   a rivedere i criteri di ripartizione del Fondo unico dello Spettacolo, anche con l'obiettivo di favorire quei teatri che mantengono un proprio Corpo di ballo.
9/4652/24. (Testo modificato nel corso della seduta).  Nicchi, Bossa, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, prevede la riforma e la revisione della disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, nonché la revisione della disciplina dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;
    proprio con riguardo ai carnevali storici, è evidente il loro valore storico e culturale legato alla tradizione italiana e popolare. Inoltre, le manifestazioni legate al carnevale rivestono un insostituibile ruolo strategico per le economie locali;
    l'importanza e la fama di alcuni di questi carnevali travalicano addirittura i confini nazionali, basti pensare al carnevale di Venezia, al carnevale di Viareggio, al carnevale di Fano, la cui genesi si perde nei secoli e che vanta il primato di essere il più antico e popolare d'Italia risalendo al 1347, o a quello di Acireale, di Putignano, di Cento o ad altri ancora, anche perché i carri allegorici realizzati dai nostri maestri carristi e dalle loro maestranze sono i più grandi e spettacolari al mondo e rappresentano l'ulteriore espressione delle capacità artistiche, organizzative e «costruttive» degli italiani,

impegna il Governo

al fine di garantire ai carnevali storici un flusso costante e adeguato di risorse finanziarie, a prevedere uno specifico e finalizzato incremento annuale del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nell'ambito della sezione destinata a supportare tutte le iniziative multidisciplinari.
9/4652/25Ricciatti, Nicchi, Scotto, Bossa.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, prevede la riforma e la revisione della disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, nonché la revisione della disciplina dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;
    proprio con riguardo ai carnevali storici, è evidente il loro valore storico e culturale legato alla tradizione italiana e popolare. Inoltre, le manifestazioni legate al carnevale rivestono un insostituibile ruolo strategico per le economie locali;
    l'importanza e la fama di alcuni di questi carnevali travalicano addirittura i confini nazionali, basti pensare al carnevale di Venezia, al carnevale di Viareggio, al carnevale di Fano, la cui genesi si perde nei secoli e che vanta il primato di essere il più antico e popolare d'Italia risalendo al 1347, o a quello di Acireale, di Putignano, di Cento o ad altri ancora, anche perché i carri allegorici realizzati dai nostri maestri carristi e dalle loro maestranze sono i più grandi e spettacolari al mondo e rappresentano l'ulteriore espressione delle capacità artistiche, organizzative e «costruttive» degli italiani,

impegna il Governo

al fine di garantire ai carnevali storici un flusso costante e adeguato di risorse finanziarie, a prevedere uno specifico e finalizzato contributo annuale del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nell'ambito della sezione destinata a supportare tutte le iniziative multidisciplinari.
9/4652/25. (Testo modificato nel corso della seduta).  Ricciatti, Nicchi, Scotto, Bossa.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame, prevede una delega al Governo per rivedere la disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, nonché dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;
    tra i principi e criteri direttivi a cui si dovranno attenere i futuri decreti legislativi, vi è quello della razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato. In questo ambito vengono elencati una serie di ambiti dove dovrà comunque essere mantenuto o previsto il ruolo centrale decisivo dello Stato. Tra questi ambiti troviamo, tra gli altri: la gestione del FUS; l'armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali; la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti; la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo; ecc.,

impegna il Governo

a prevedere che, nell'ambito della razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, tra le attribuzioni statali siano ricomprese: a) la garanzia di un finanziamento statale certo ed adeguato, con il superamento del modello della sola copertura del deficit di bilancio, mediante l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo degli investimenti nello spettacolo dal vivo, da alimentare anche attraverso il gettito fiscale del settore stesso sotto forma di autofinanziamento; b) l'istituzione di un Fondo di rotazione per la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico delle sale teatrali; nell'ambito dei criteri che i decreti attuativi dovranno definire ai fini del riparto del FUS, a prevedere che i criteri di valutazione ai fini del finanziamento statale siano individuati attraverso un ridotto numero di specifici parametri quantitativi, relativi anche ai risultati di gestione, e qualitativi, commisurando in particolare a questi ultimi la destinazione di una quota crescente del finanziamento statale.
9/4652/26Bossa, Nicchi, Scotto, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame, prevede una delega al Governo per rivedere la disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, nonché dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;
    tra i principi e criteri direttivi a cui si dovranno attenere i futuri decreti legislativi, vi è quello della razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato. In questo ambito vengono elencati una serie di ambiti dove dovrà comunque essere mantenuto o previsto il ruolo centrale decisivo dello Stato. Tra questi ambiti troviamo, tra gli altri: la gestione del FUS; l'armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali; la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti; la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo; ecc.,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che, nell'ambito della razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, tra le attribuzioni statali siano ricomprese: a) la garanzia di un finanziamento statale certo ed adeguato, con il superamento del modello della sola copertura del deficit di bilancio, mediante l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo degli investimenti nello spettacolo dal vivo, da alimentare anche attraverso il gettito fiscale del settore stesso sotto forma di autofinanziamento; b) l'istituzione di un Fondo di rotazione per la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico delle sale teatrali; nell'ambito dei criteri che i decreti attuativi dovranno definire ai fini del riparto del FUS, a valutare l'opportunità di prevedere che i criteri di valutazione ai fini del finanziamento statale siano individuati attraverso un ridotto numero di specifici parametri quantitativi, relativi anche ai risultati di gestione, e qualitativi, commisurando in particolare a questi ultimi la destinazione di una quota crescente del finanziamento statale.
9/4652/26. (Testo modificato nel corso della seduta).  Bossa, Nicchi, Scotto, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge all'esame dell'Aula, contiene una delega al Governo per riformare e rivedere la disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, nonché per una revisione della disciplina dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche; in particolare nella delega si elenca una serie di criteri che dovranno essere definiti ai fini del riparto del Fondo unico dello spettacolo;
    troppo spesso l'erogazione dei contributi statali a favore dello spettacolo dal vivo avviene con tempi lenti rispetto all'assegnazione formale. Questo comporta che i destinatari dei contributi si vedano costretti a ricorrere ad anticipazioni bancarie,

impegna il Governo

a rivedere le modalità di assegnazione delle risorse pubbliche, garantendo la stabilità e la certezza, anche nei tempi, dell'erogazione dei finanziamenti.
9/4652/27Matarrelli, Scotto, Nicchi, Bossa, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge delega al Governo per il codice dello spettacolo reca tra l'altro, all'articolo 2, comma 4, lettera h) la revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;
   considerato che:
    sarà necessario definire tempi e criteri per tale «graduale superamento»,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a sospendere immediatamente gli spettacoli circensi che causano sofferenza agli animali utilizzati;
   a prevedere che i piani di dismissione degli animali siano realizzati nel più breve tempo possibile, e comunque entro due anni dall'entrata in vigore della legge delega;
   a stabilire che gli animali siano o rimessi in libertà oppure, ove questo non sia possibile per le loro caratteristiche specifiche o per l'abitudine alla cattività, a provvedere perché siano inseriti in rifugi appositamente autorizzati.
9/4652/28Brambilla, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge delega al Governo per il codice dello spettacolo reca tra l'altro, all'articolo 2, comma 4, lettera h) la revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;
   considerato che:
    sarà necessario definire tempi e criteri per tale «graduale superamento»,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a sospendere gradualmente gli spettacoli circensi che causano sofferenza agli animali utilizzati;
   a valutare l'opportunità di prevedere che i piani di dismissione degli animali siano realizzati nel più breve tempo possibile, e comunque entro due anni dall'entrata in vigore della legge delega;
   a stabilire che gli animali siano o rimessi in libertà oppure, ove questo non sia possibile per le loro caratteristiche specifiche o per l'abitudine alla cattività, a provvedere perché siano inseriti in rifugi appositamente autorizzati.
9/4652/28. (Testo modificato nel corso della seduta).  Brambilla, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'articolo 2 prevede una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi anche per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, al fine di migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione;
    anche con questa finalità l'articolo 2, comma 4, prevede tra i principi e criteri direttivi specifici della delega (lettera e, numero 5) il finanziamento selettivo di progetti predisposti da giovani di età inferiore ai trentacinque anni all'interno del riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo,

impegna il Governo

a promuovere, in vista dell'esercizio della delega, una consultazione pubblica con i giovani interessati dalla norma esposta in premessa.
9/4652/29Mazziotti Di Celso, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento è volto a ridisegnare gli interventi di Stato finalizzati al sostegno dello spettacolo, nella pluralità delle sue espressioni;
    l'articolo 45 del decreto legislativo n. 35 del 2017 prevede che agli organizzatori di «spettacoli dal vivo» allestiti in luoghi con capienza massima di cento partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di giovani esordienti al di sotto dei trentacinque anni, titolari dell'intera quota dei relativi diritti d'autore, sono riconosciute forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore;
    il ricorso alla locuzione «spettacoli dal vivo» è destinata a generare forme fraudolente di abuso di richieste di esenzione soprattutto da parte di gestori di piccoli locali di mero intrattenimento, laddove è diffuso oramai il ricorso parziale o totale al playback;
    l'unica definizione di «musica dal vivo» rintracciabile nel nostro ordinamento giuridico è quella contenuta in una circolare del Ministero delle Finanze (n. 165 del 2000) diramata per contrastare la dilagante elusione della imposta sugli intrattenimenti nelle discoteche;
    per la suddetta circolare la musica può definirsi «dal vivo» quando l'emissione avviene attraverso l'armonizzazione di suoni polifonici realizzati attraverso l'uso diretto di più strumenti originali, ovvero con l'utilizzazione di strumenti strutturalmente polifonici, quali, ad esempio, il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra, l'organo. Poi la circolare entra nel merito delle «basi» e degli «arranger» di cui sono dotati le tastiere elettroniche cd. «da pianobar», stabilendo che l'impiego di uno strumento musicale polifonico che si avvale però di una vera e propria orchestrazione preordinata o preregistrata con imitazione o riproduzione di vari e diversi strumenti musicali, non realizza autentica musica dal vivo, né può parlarsi di musica dal vivo quando l'emissione della musica avviene attraverso l'uso di basi musicali preregistrate o preordinate, in modo sostitutivo all'esecutore; in tal caso l'emissione deve essere considerata alla stessa stregua di un'esecuzione musicale effettuata con dischi o supporti analoghi. La stessa circolare entra nel merito dei cantanti che pur «dal vivo» cantano su basi, stabilendo che deve essere parimenti considerata musica dal vivo la prestazione del cantante che utilizzi basi musicali per intrattenimenti del tipo «karaoke» o, comunque, per la sua esibizione, non potendosi considerare dette ipotesi esecuzioni musicali dal vivo. Infine la circolare conclude che costituisce «musica dal vivo» solo l'effettiva esecuzione con strumenti di qualsiasi genere, senza l'utilizzazione ovvero con un utilizzo meramente residuale di supporti preregistrati o campionati;
    il dato inequivocabile che discende dalla suddetta circolare è che con l'ausilio delle basi o degli automatismi delle moderne tastiere elettroniche non si realizza «musica dal vivo»;

è pertanto necessario introdurre nell'ordinamento giuridico una definizione puntuale ed univoca di musica dal vivo,

impegna il Governo

in sede di attuazione delle deleghe di cui all'articolo 2 del provvedimento, ad introdurre una disposizione che definisca musica dal vivo l'esecuzione in pubblico di opere musicali o di suoni attraverso l'uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane, senza impiego di basi musicali fissate su supporti di qualsiasi genere o di sequenze di suoni virtuali realizzate precedentemente alla esecuzione, ovvero con l'utilizzo delle medesime quando siano indispensabili alle esecuzioni stesse in termini creativi e non preordinate dalla riproduzione pedissequa o dal mero intento sostitutivo di musicisti strumentisti.
9/4652/30Pellegrino, Giancarlo Giordano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento è volto a ridisegnare gli interventi di Stato finalizzati al sostegno dello spettacolo, nella pluralità delle sue espressioni;
    l'articolo 45 del decreto legislativo n. 35 del 2017 prevede che agli organizzatori di «spettacoli dal vivo» allestiti in luoghi con capienza massima di cento partecipanti, ovvero con rappresentazione di opere di giovani esordienti al di sotto dei trentacinque anni, titolari dell'intera quota dei relativi diritti d'autore, sono riconosciute forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore;
    il ricorso alla locuzione «spettacoli dal vivo» è destinata a generare forme fraudolente di abuso di richieste di esenzione soprattutto da parte di gestori di piccoli locali di mero intrattenimento, laddove è diffuso oramai il ricorso parziale o totale al playback;
    l'unica definizione di «musica dal vivo» rintracciabile nel nostro ordinamento giuridico è quella contenuta in una circolare del Ministero delle Finanze (n. 165 del 2000) diramata per contrastare la dilagante elusione della imposta sugli intrattenimenti nelle discoteche;
    per la suddetta circolare la musica può definirsi «dal vivo» quando l'emissione avviene attraverso l'armonizzazione di suoni polifonici realizzati attraverso l'uso diretto di più strumenti originali, ovvero con l'utilizzazione di strumenti strutturalmente polifonici, quali, ad esempio, il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra, l'organo. Poi la circolare entra nel merito delle «basi» e degli «arranger» di cui sono dotati le tastiere elettroniche cd. «da pianobar», stabilendo che l'impiego di uno strumento musicale polifonico che si avvale però di una vera e propria orchestrazione preordinata o preregistrata con imitazione o riproduzione di vari e diversi strumenti musicali, non realizza autentica musica dal vivo, né può parlarsi di musica dal vivo quando l'emissione della musica avviene attraverso l'uso di basi musicali preregistrate o preordinate, in modo sostitutivo all'esecutore; in tal caso l'emissione deve essere considerata alla stessa stregua di un'esecuzione musicale effettuata con dischi o supporti analoghi. La stessa circolare entra nel merito dei cantanti che pur «dal vivo» cantano su basi, stabilendo che deve essere parimenti considerata musica dal vivo la prestazione del cantante che utilizzi basi musicali per intrattenimenti del tipo «karaoke» o, comunque, per la sua esibizione, non potendosi considerare dette ipotesi esecuzioni musicali dal vivo. Infine la circolare conclude che costituisce «musica dal vivo» solo l'effettiva esecuzione con strumenti di qualsiasi genere, senza l'utilizzazione ovvero con un utilizzo meramente residuale di supporti preregistrati o campionati;
    il dato inequivocabile che discende dalla suddetta circolare è che con l'ausilio delle basi o degli automatismi delle moderne tastiere elettroniche non si realizza «musica dal vivo»;

è pertanto necessario introdurre nell'ordinamento giuridico una definizione puntuale ed univoca di musica dal vivo,

impegna il Governo

in sede di attuazione delle deleghe di cui all'articolo 2 del provvedimento, a valutare l'opportunità di introdurre una disposizione che definisca musica dal vivo l'esecuzione in pubblico di opere musicali o di suoni attraverso l'uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane, senza impiego di basi musicali fissate su supporti di qualsiasi genere o di sequenze di suoni virtuali realizzate precedentemente alla esecuzione, ovvero con l'utilizzo delle medesime quando siano indispensabili alle esecuzioni stesse in termini creativi e non preordinate dalla riproduzione pedissequa o dal mero intento sostitutivo di musicisti strumentisti.
9/4652/30. (Testo modificato nel corso della seduta).  Pellegrino, Giancarlo Giordano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 4 lettera h) del provvedimento prevede che gli emanandi decreti attuativi siano, tra l'altro, orientati alla revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;
    la disposizione è frutto di una mediazione raggiunta nel corso dell'esame del provvedimento al Senato ove la locuzione «graduale superamento» ha preso il posto della soppressa parola «eliminazione» introdotta dalla Commissione di merito e che, mettendo definitivamente al bando lo sfruttamento di animali nei circhi, aveva rappresentato un lusinghiero traguardo, una rivoluzione etica e culturale ed un segnale di forte discontinuità con il passato;
    la scelta del Parlamento, sollecitata dalla lobby circense, ha deluso le aspettative di quel 71 per cento di italiani che secondo Eurispes non vuole più assistere all'esibizione di animali nei circhi, in quanto costretti a vivere in condizioni degradanti e ad eseguire spettacoli contrari alla loro natura. Inoltre i circhi, a causa del loro carattere itinerante, non forniscono agli animali selvatici un habitat adeguato alle loro esigenze etologiche;
    anche il ricorso all'aggettivo «graduale» fa preludere ad un orizzonte temporale molto sfumato nel quale il superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi in favore dell'offerta e della promozione di uno spettacolo etico, potrebbe anche non attuarsi mai;
    a differenza di altri paesi europei, nel nostro ordinamento non vi sono norme che vietano l'utilizzo degli animali all'interno dei circhi. La legge n. 337 risalente al 1968 e riguardante le «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante» regola la materia nel nostro Paese, e ad oggi è invariata, né, tanto meno, vi sono registri nazionali che dichiarino quanti sono gli animali detenuti nei circhi, in quali si trovino, e quale sia il loro tasso di riproduzione. Eppure stando a quanto riporta la Lega anti vivisezione, ad oggi sarebbero circa 2.000 gli animali detenuti in un centinaio di circhi, ed inoltre sarebbe molto elevata la detenzione di specie in via di estinzione;
    la sensibilità maturata negli ultimi anni da un lato sta penalizzando le attività circensi tradizionali, mentre dall'altro sta portando alla valorizzazione di nuove forme di spettacolo nelle quali prevale l'alta professionalità di artisti che si esibiscono senza alcun ricorso ad animali, come nel caso del «Cirque du Soleil»,

impegna il Governo

in sede di attuazione delle delega di cui all'articolo 2, comma 4 del provvedimento, ad introdurre una disposizione che preveda la definitiva eliminazione dell'utilizzo degli animali nelle attività circensi e negli spettacoli viaggianti entro un termine massimo, comunque, non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
9/4652/31Pannarale, Brignone, Giancarlo Giordano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 4 lettera h) del provvedimento prevede che gli emanandi decreti attuativi siano, tra l'altro, orientati alla revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;
    la disposizione è frutto di una mediazione raggiunta nel corso dell'esame del provvedimento al Senato ove la locuzione «graduale superamento» ha preso il posto della soppressa parola «eliminazione» introdotta dalla Commissione di merito e che, mettendo definitivamente al bando lo sfruttamento di animali nei circhi, aveva rappresentato un lusinghiero traguardo, una rivoluzione etica e culturale ed un segnale di forte discontinuità con il passato;
    la scelta del Parlamento, sollecitata dalla lobby circense, ha deluso le aspettative di quel 71 per cento di italiani che secondo Eurispes non vuole più assistere all'esibizione di animali nei circhi, in quanto costretti a vivere in condizioni degradanti e ad eseguire spettacoli contrari alla loro natura. Inoltre i circhi, a causa del loro carattere itinerante, non forniscono agli animali selvatici un habitat adeguato alle loro esigenze etologiche;
    anche il ricorso all'aggettivo «graduale» fa preludere ad un orizzonte temporale molto sfumato nel quale il superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi in favore dell'offerta e della promozione di uno spettacolo etico, potrebbe anche non attuarsi mai;
    a differenza di altri paesi europei, nel nostro ordinamento non vi sono norme che vietano l'utilizzo degli animali all'interno dei circhi. La legge n. 337 risalente al 1968 e riguardante le «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante» regola la materia nel nostro Paese, e ad oggi è invariata, né, tanto meno, vi sono registri nazionali che dichiarino quanti sono gli animali detenuti nei circhi, in quali si trovino, e quale sia il loro tasso di riproduzione. Eppure stando a quanto riporta la Lega anti vivisezione, ad oggi sarebbero circa 2.000 gli animali detenuti in un centinaio di circhi, ed inoltre sarebbe molto elevata la detenzione di specie in via di estinzione;
    la sensibilità maturata negli ultimi anni da un lato sta penalizzando le attività circensi tradizionali, mentre dall'altro sta portando alla valorizzazione di nuove forme di spettacolo nelle quali prevale l'alta professionalità di artisti che si esibiscono senza alcun ricorso ad animali, come nel caso del «Cirque du Soleil»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di attuazione delle delega di cui all'articolo 2, comma 4 del provvedimento, di introdurre una disposizione che preveda la definitiva eliminazione dell'utilizzo degli animali nelle attività circensi e negli spettacoli viaggianti entro un termine massimo, comunque, non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
9/4652/31. (Testo modificato nel corso della seduta).  Pannarale, Brignone, Giancarlo Giordano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la musica popolare intesa come insieme delle diverse tradizioni musicali che non rientrano nell'ambito della musica colta europea, ma comprendono ogni espressione musicale legata a gruppi etnici o sociali, dove il principio di trasmissione è essenzialmente orale, risulta espressione particolarmente importante della cultura del nostro Paese;
    l'articolo 2 , comma 4 lettera f) n. 4) di delega al Governo di revisione e riassetto del settore delle attività musicali, assicura la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea,

impegna il Governo

a sostenere la ricerca, la valorizzazione e la diffusione delle musiche della tradizione italiana intesa come musica di tradizione orale, spesso frutto di reinterpretazione del repertorio e senza autore, espressione importante dell'identità di una determinata etnia e legata alle tradizioni culturali di una determinata comunità.
9/4652/32Malisani, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 8, ha introdotto a favore della fondazione Teatro Eliseo, al fine di garantirne la continuità delle attività, un finanziamento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per spese ordinarie e straordinarie;
    il provvedimento in esame all'articolo 4, comma 3, autorizza la spesa di 4 milioni di euro in favore delle attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a valere sulle risorse destinate al Teatro Eliseo di cui al decreto-legge n. 50/2017;
    di fatto l'introduzione di questa disposizione rappresenta una revoca del finanziamento previsto a favore del Teatro Eliseo, nonostante il fatto che sulla base di quel finanziamento il Teatro ha già assunto impegni di spesa;
    appare quantomeno controverso il finanziamento di attività culturali a discapito del finanziamento di altre attività culturali,

impegna il Governo

a prevedere il rifinanziamento del contributo a favore del Teatro Eliseo, di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50/2017, relativo all'anno 2018, nell'ambito dei prossimi provvedimenti di natura giudiziaria.
9/4652/33Alberto Giorgetti, Palmieri, Crimi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 22, comma 8, ha introdotto a favore della fondazione Teatro Eliseo, al fine di garantirne la continuità delle attività, un finanziamento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per spese ordinarie e straordinarie;
    il provvedimento in esame all'articolo 4, comma 3, autorizza la spesa di 4 milioni di euro in favore delle attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a valere sulle risorse destinate al Teatro Eliseo di cui al decreto-legge n. 50/2017;
    di fatto l'introduzione di questa disposizione rappresenta una revoca del finanziamento previsto a favore del Teatro Eliseo, nonostante il fatto che sulla base di quel finanziamento il Teatro ha già assunto impegni di spesa;
    appare quantomeno controverso il finanziamento di attività culturali a discapito del finanziamento di altre attività culturali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere il rifinanziamento, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e con le misure di sostegno all'intero settore, del contributo a favore del Teatro Eliseo, di cui all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge n. 50/2017, relativo all'anno 2018, nell'ambito dei prossimi provvedimenti di natura giudiziaria.
9/4652/33. (Testo modificato nel corso della seduta).  Alberto Giorgetti, Palmieri, Crimi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede il conferimento di deleghe al Governo per il riordino, la revisione e il riassetto della disciplina vigente in materia di spettacolo dal vivo;
    la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità – ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 18/2009 – prevede che gli Stati, nel riconoscere il diritto delle persone con disabilità a partecipare alla vita culturale, adottino tutte le misure necessarie a garantire loro la più ampia fruizione di tutte le forme di spettacolo e di altre attività culturali;
    le numerose esperienze e buone pratiche diffuse sul territorio nazionale hanno pienamente dimostrato la valenza positiva della partecipazione attiva delle persone con disabilità ad attività culturali e di spettacolo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di predisposizione dei decreti legislativi attuativi della delega, misure volte a promuovere il coinvolgimento delle persone con disabilità non soltanto nella funzione delle attività di spettacolo ma anche nella realizzazione e partecipazione ad attività teatrali e ad altre forme di spettacolo.
9/4652/34Palmieri, Crimi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce norme di riforma, revisione e riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche;
    l'articolo 3 istituisce il Consiglio superiore dello spettacolo con compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione ed attuazione di politiche di settore nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche destinate al sostegno alle attività di spettacolo,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative atte a favorire la presenza nel Consiglio superiore dello spettacolo di rappresentanti di tutti i settori dello spettacolo riconoscendo a ciascuno di essi pari dignità e valore nel panorama artistico nazionale.
9/4652/35Crimi, Palmieri, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del presente provvedimento prevede l'istituzione di un Consiglio superiore dello spettacolo che non solo svolga compiti di consulenza e di supporto, ma predisponga anche indirizzi e criteri generali relativi alla distribuzione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di presentare annualmente alle Camere una relazione che precisi quali siano stati i risultati conseguiti in materia di distribuzione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo grazie anche alle proposte e ai pareri ricevuti da parte del Consiglio superiore dello spettacolo.
9/4652/36Marzano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    aiutare la musica a crescere significa offrire a migliaia di donne e di uomini, spesso giovani (l'espressione musicale in Italia è, infatti, un'attività centrale per la fascia adolescenziale e giovanile), la possibilità di suonare in pubblico e dal vivo, ben sapendo che l'investimento in musica moltiplica i valori iniziali perché consente di maturare esperienze che possono anche tramutarsi in opportunità di lavoro, oltre che incentivare la vita culturale e aggregativa delle città
   considerato che:
    le norme nella legge in discussione hanno assunto questa prospettiva, e che in alcuni Paesi europei, come ad esempio l'Inghilterra, dove recentemente è stata approvata una legge, la «Live Music Act», che ha liberalizzato gli spettacoli di musica dal vivo con meno di duecento spettatori e che sta contribuendo a cambiare il panorama musicale delle città inglesi,

impegna il Governo

a tenere conto nell'attuazione della delega della possibilità di esentare dal pagamento dei compensi spettanti alle organizzazioni degli autori ed editori e da tutti gli adempimenti relativi, l'esecuzione in pubblico di brani musicali con un numero di spettatori effettivi inferiore a duecento al fine di incentivare della musica dal vivo.
9/4652/37D'Ottavio, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici costituiscono un'antica e nobile tradizione delle strade e delle piazze italiane: luoghi naturalmente essenziali per la vita sociale e culturale delle nostre città;
    questo genere di manifestazioni costituisce anche un valido strumento per la valorizzazione e la conservazione del vasto patrimonio storico-culturale dell'Italia. Presente e diffuso anche nel comuni più piccoli;
    inoltre i giochi e le rievocazioni storiche favoriscono, all'interno delle collettività in cui sono inseriti, un forte spirito di aggregazione e offrono uno spettacolo che, oltre al piacere ludico, è un reale mezzo di promozione culturale e turistica. Tali iniziative permettono al cittadino e anche al turista di essere attratto e di visitare borghi di rara bellezza, spesso ignorati dagli itinerari turistici classici: città, eremi e paesi che rappresentano l'ossatura dell'inestimabile patrimonio storico-artistico italiano; proprio nei giorni di svolgimento delle manifestazioni numerosi centri storici minori riescono a farsi scoprire da migliaia di persone, proponendo antiche tradizioni, vecchi mestieri e specialità enogastronomiche del passato garantendone così la memoria;
    tra le principali rievocazioni storiche organizzate ogni anno nelle varie località possono essere menzionate, a mero titolo esemplificativo, il «Gioco del Ponte» di Pisa, la «Quintana» di Ascoli Piceno, la «Festa del duca» realizzata a Urbino, il «Palio di San Floriano» a Jesi, il famosissimo «Palio» di Siena, la «Sartiglia» di Oristano, la «Regata delle antiche Repubbliche Marinare» di Amalfi, il «Palio» di San Donato, la «Messa dello spadone» di Cividale del Friuli, i «Fasti Verolani» in provincia di Frosinone, la «Dama castellana» di Conegliano, la «Partita degli Scacchi viventi di Marostica», il «Palio di Isola Dovarese» di Cremona e numerosi altri ancora;
    oltre a costituire eventi culturali, queste particolari forme di rievocazione storica permettono di creare occupazione, turismo e indotto economico. Si pensi, infatti, che, secondo i dati attualmente disponibili, per ogni manifestazione storica, regata, palio o giostra, si registrano in media circa 24.000 presenze. Il tasso di autofinanziamento di tali eventi, peraltro, è elevatissimo (60 per cento contro il 39,40 per cento di finanziamento pubblico), ottenuto tramite sponsorizzazioni, vendita di prodotti, di servizi e di biglietti, nonché contributi degli associati. Il volume di affari è elevato e si attesta su svariati milioni di euro tra indotto diretto e indiretto. Nell'80 per cento dei casi tale dato è costante nel tempo e nel 16 per cento delle manifestazioni più importanti il dato è in forte crescita. Anche l'effetto sull'occupazione è considerevole: per ogni manifestazione storica sono coinvolti in media circa 450 occupati, tra volontari e assunti a tempo determinato e, considerando il dato medio valido per l'universo dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici in Italia, il volume complessivo di affari generato arriva, tra impatto diretto e indiretto, attorno ai 650 milioni di euro, con un pubblico medio annuo di circa 600.000 persone,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un albo nazionale delle manifestazioni, dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici e di prevedere forme di deducibilità e detraibilità delle erogazioni agli enti promotori delle stesse.
9/4652/38Realacci, Piccoli Nardelli, Borghi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia», contiene opportunamente una pluralità di norme per promuovere e sostenere lo spettacolo in tutte le sue diverse espressioni quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale;
    in particolare viene riconosciuto anche il valore dei complessi bandistici quale fattore di crescita socio-culturale;
    senza dubbio le bande musicali sono parte integrante e di elevato pregio della tradizione culturale e compongono un elemento caratterizzante la stessa identità di tante Comunità nel nostro Paese,

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa per la tutela e la valorizzazione della tradizione delle bande musicali, diffuse da tanti anni ed in molte zone e componente qualificata e significativa delle attività culturali che animano i territori del nostro Paese.
9/4652/39Tino Iannuzzi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame («Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia» AC 4652) presenta disposizioni per la promozione ed il sostegno dello spettacolo, riconoscendone il valore formativo nonché il valore delle professioni artistiche, assicurando, al tempo stesso, la tutela dei lavoratori del settore, e nel riconoscimento della sua utilità sociale;
    per quanto riguarda la pensione di vecchiaia i ballerini e tersicorei possono conseguire la pensione a partire da 46 anni e 7 mesi, età che sale a 61 anni e 7 mesi (58 anni e 7 mesi le donne) per il gruppo cantanti, artisti lirici ed orchestrali, e a 64 anni e 7 mesi (61 anni e 7 mesi le donne) per gli attori;
    in molti casi i lavoratori nel settore dello spettacolo dal vivo sono sottoposti a sforzi fisici prolungati e frequenti (in particolare le categorie del tersicorei e ballerini, cantanti e attori), tali da compromettere dopo alcuni anni la possibilità stessa di portare a termine le performance;

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, norme per rivedere le attuali norme previdenziali previste per alcune categorie di professionisti dello spettacolo maggiormente compatibili con l'usura fisica causata dalla tipologia di lavoro.
9/4652/40Fregolent, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'articolo 2, comma 2, punto sei, prevede la promozione tra le giovani generazioni delle cultura e delle pratiche dello spettacolo mediante nuove tecnologie;
    per una maggiore fruizione e partecipazione a tale diffusione,

impegna il Governo

ad avviare percorsi partecipativi e consultazioni pubbliche volte a fare emergere nuove tecnologie per la promozione tra le nuove generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo.
9/4652/41Mucci, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge concernente «Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia» prevede una serie di misure e deleghe al Governo per valorizzare e promuovere tutte le attività collegate allo spettacolo, in tutte le sue molteplici forme ed espressioni, riconosciute come attività di valore sociale, formativo, culturale;
    le attività svolte nell'ambito dello spettacolo coinvolgono un numero ingente di persone, artisti e non, che spesso operano in condizioni lavorative estremamente instabili, precarie e scarsamente tutelate, soggette a forte discontinuità lavorativa e incertezza legata alla natura stessa di molte attività dello spettacolo, con particolare pregiudizio per le donne che si trovino ad affrontare situazioni come la maternità sprovviste di qualsiasi tipo di tutela e supporto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, in sede di emanazione dei decreti delegati, di includere nei suddetti decreti, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle misure volte a riconoscere ai lavoratori e alle lavoratrici del mondo dello spettacolo strumenti che possano garantire condizioni di lavoro migliori e un maggiore accesso alle misure di welfare e tutele garantite ai lavoratori e lavoratrici impiegati in settori più tradizionali.
9/4652/42Tinagli, Gnecchi, Baruffi, Di Salvo, Paris, Patrizia Maestri, Rotta, Casellato, Gribaudo, Arlotti, Damiano, Miccoli, Giacobbe, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto ha grande rilevanza per la valorizzazione delle discipline artistiche dal vivo;
    tra queste sicuramente la musica ha grande richiamo;
    la riforma dell'istruzione musicale in Italia è stata varata nel 1999 e oggi i Conservatori di Musica sono considerati, al pari delle Università, istituzioni abituate a rilasciare un titolo di studio del medesimo valore della laurea magistrale;
    sono stati istituiti i Licei Musicali mentre le scuole medie ad indirizzo musicale sono già operative fin dagli anni ’70. Ciò che manca è la possibilità di studiare uno strumento musicale nella scuola elementare oggi denominato scuola primaria di primo grado;
    molto è stato fatto dal Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica presieduto dall'ex Ministro Luigi Berlinguer;
    ad oggi sono stati attivati in alcune scuole i laboratori di strumento a partire dalle classi terze attraverso il decreto ministeriale 8 del 2011 che ha introdotto la possibilità per le autonomie scolastiche di istituire lo studio pratico della musica nell'ultimo triennio della scuola primaria di primo grado;
    va recuperata anche la dimensione della musica tradizionale e popolare propria di ciascun territorio con la collaborazione delle scuole e delle associazioni;
    il valore della musica è importante anche per migliorare, come sostenuto da alcuni importanti studi sociologici, la qualità delle relazioni sociali e contrastare fenomeni di abbrutimento della società,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire la diffusione universale della pratica musicale nelle scuole primarie italiane a partire dalla prima classe della scuola primaria di primo grado con l'inserimento dello studio di uno strumento musicale o del canto individuale quale materia curricolare, di valorizzare lo studio pratico della musica nonché il recupero della musica popolare.
9/4652/43Marrocu.


   La Camera,
   premesso che:
    l'educazione musicale nel sistema scolastico italiano è di fondamentale importanza non soltanto rispetto all'aspetto formativo richiamato nella norma in discussione, ma anche a quello più complesso dell'apporto sociale che questo tipo di educazione musicale può fornire al sistema delle agenzie, del sociale e della formazione;
    vi è una questione che riguarda in maniera più generale l'insegnamento della musica e del ruolo che questo può avere nella crescita dei giovani, nella crescita della società, e anche l'apporto sul piano sociale che ciò può dare;
    è auspicabile l'attenzione ad un livello formativo culturale lungimirante, anche in relazione all'impatto che può avere l'educazione musicale nella società italiana, e in questo caso l'ambizione espressa reiteratamente dalla società sarda, anche alla luce delle specificità di minoranza linguistica più importante del paese, di poter crescere anche formando i giovani verso una cultura musicale più in generale e identitaria dall'altra;
    negli altri Paesi europei, quelli più evoluti, la formazione musicale è un elemento fondante della crescita, dell'educazione dei giovani, dei bambini, per arrivare alle scuole medie sino ai conservatori e alla crescita anche più avanzata, che fa crescere una società;
    tale attenzione richiamata nella legge sull'educazione musicale in ogni ordine e grado scolastico ha un'importanza rilevante anche sul piano sociale;
    ci sono decine, centinaia di casi che possono essere raccontati, che i docenti raccontano, di giovani per strada che vengono recuperati, che non sono e non costituiscono più quell’enclave di dispersione scolastica, ma che grazie all'insegnamento della musica nelle scuole vengono strappati alla strada, vengono strappati alle tossicodipendenze, al degrado della società, e vengono riportati allo studio, non soltanto della musica ma anche di tutto ciò che è invece indispensabile per recuperare questi giovani;
    la formazione musicale non è un espediente del divertimento: è invece un investimento della società, che consente attraverso la musica di recuperare sacche di dispersione scolastica, di rigenerare quei giovani che magari hanno perso verso la scuola quel tipo di apporto, di interesse, di attrazione che può essere invece utilizzato proprio attraverso la musica per riportarli e ricondurli sulla formazione, sulla crescita più generale di tutto il versante formativo e scolastico;
    in questo quadro formativo richiamato nella norma emerge una questione sarda, per le peculiarità della più grande minoranza linguistica, con oltre 1.650.000 abitanti;
    specialità e limiti che gli derivano anche dalla sua ragione insulare, che hanno sul piano logistico delle grosse difficoltà per quanto riguarda alcuni aspetti ai quali si deve sommare un valore aggiunto, cioè un'etnia, uno sviluppo di una cultura musicale che si fonda e che ha nel radicamento identitario il suo maggior rilievo;
    a significare questi aspetti si registra che in Sardegna in quest'ultimo anno scolastico ben 15 istituti scolastici hanno chiesto l'istituzione di indirizzo musicale;
    su 377 comuni sardi, ci sono 15 scuole che hanno chiesto di poter avere l'indirizzo musicale;
    quasi 400 studenti, con non meno di 60 cattedre di insegnamento di indirizzo musicale ambivano ad intraprendere questa crescita culturale per la quale ora si dispone attraverso la legge di finanziare tale crescita formativa anche attraverso il fondo unico dello spettacolo;
    gli uffici scolastici provinciale e regionale non hanno accolto queste domande, fondate su richieste puntuali delle stesse famiglie;
    vi era una fondata ambizione sin dalle scuole elementari di una crescita culturale, formativa, o anche un'ambizione di natura personale più specifica, di imparare e di poter apprendere l'educazione musicale;
    tale ambizione è stata espressa da migliaia di alunni e famiglie;
    le singole scuole medie hanno dovuto fare delle selezioni, quindi incrementando, elevando la possibilità di concorrere, ma anche la speranza che qualcuno di questi studenti potesse passare appunto la selezione;
    per l'anno scolastico 2017-2018, non è intervenuta alcuna risposta da parte del Ministero attraverso l'ufficio scolastico provinciale e quello regionale e queste ambizioni verso l'insegnamento e l'apprendimento musicale sono state disattese;
    le richieste di istituzione di nuovi indirizzi musicali, quindi, sono state totalmente bloccate in base a parametri che non tengono in alcun conto l'articolazione territoriale della Sardegna, non tenendo conto della viabilità, non tenendo conto dell'articolazione istituzionale e della comunità della Sardegna;
    attraverso l'educazione musicale, si può arginare la dispersione scolastica, con proposte educative e didattiche innovative e di grande rilevanza culturale, artistica e sociale;
    nei paesi della Sardegna, nell'entroterra della Sardegna, è nato un motore culturale proprio attraverso questi indirizzi musicali che non hanno svolto un'attività soltanto nell'ambito di quell'aula didattica, di quell'aula scolastica, ma che hanno svolto un ruolo di motore culturale dell'intera comunità come auspicato da questa legge;
    negare quella formazione, quella capacità, e quell'offerta formativa, significa sostanzialmente far venir meno un progetto sociale e culturale che è stato negato, e che viene negato;
    la continuità scolastica, con i conservatori della musica, o con i licei musicali della Sardegna, andava articolata a partire dalle scuole medie, perché è evidente che, se si blocca l'aspetto dell'indirizzo musicale nelle scuole medie, conseguentemente si fa mancare la linfa alla fase successiva della formazione didattica dei docenti che, attraverso i conservatori, e attraverso anche i licei musicali, possono accrescere la loro capacità di formarsi e di essere elementi cardine di questo progetto,

impegna il Governo:

   a valutare di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico dello Spettacolo anche a favore di quelle realtà che ambiscono all'incremento della formazione musicale a partire dal soddisfare le legittime richieste dei territori di istituire nuovi corsi scolastici e che non soddisfano parametri generali che non tengono, comunque, conto delle specifiche realtà;
   a valutare la possibilità di tutelare con progetti finanziabili con il Fus la formazione musicale nelle realtà identitarie come la più importante minoranza linguistica del paese.
9/4652/44Pili, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-ter del decreto-legge n. 91 del 2013 (legge 112/2013) ha riconosciuto il valore storico e culturale del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché di altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane, e ha disposto che ne sia favorita la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali;
    su tale base, con decreto del Direttore Generale della Direzione generale Turismo del 30 luglio 2015 sono state definite condizioni e modalità per la concessione di contribuiti per la promozione dei carnevali storici nei territori per l'anno 2016. Le risorse, pari ad euro 1.000.000,00, sono state appostate sul cap. 6823/pg1 dello stato di previsione del Mibact (Missione Turismo, Programma Sviluppo e competitività del turismo);
    il Carnevale è un settore dell'industria culturale e turistica italiana che contribuisce in maniera significativa all'economia del nostro Paese sia in termini di fatturato che in termini occupazionali oltre a rappresentare un elemento di grande attrazione turistica;
    gli organizzatori dei Carnevali italiani sono costretti a fare, ogni anno, degli sforzi immani per avviare la programmazione delle manifestazioni, non avendo alcuna certezza sui possibili contributi a sostegno;
    come definite dall'articolo 1, comma 2, e conseguentemente tra i settori oggetto della delega di cui all'articolo 2, comma 1 i carnevali storici e le rievocazioni storiche vengono incluse tra le attività di spettacolo;
    considerato che tra i principi e criteri direttivi specifici della delega, di cui all'articolo 2, comma 4, applicabili ai carnevali storici e le rievocazioni storiche, sono dettate anche indicazioni dettagliate per il riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS);
    rilevato quindi con favore che, in base all'articolo 2, comma 4, lettera e), i carnevali storici e le rievocazioni storiche rientrano appieno tra i settori cui sono destinati i finanziamenti del FUS,

impegna il Governo

ad assicurare – nella fase transitoria di approvazione dei nuovi criteri per l'erogazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo – le risorse già stanziate o in misura superiore per la promozione dei carnevali storici.
9/4652/45Piccoli Nardelli, Coscia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge delega al Governo per il codice dello spettacolo reca quale specifica delega quella relativa alla revisione delle disposizioni in tema di attività circensi e degli spettacoli viaggianti con riferimento al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;
    considerato che la fase di riconversione delle strutture circensi non potrà avvenire in maniera repentina ma, considerato altresì che, affinché il provvedimento abbia reale efficacia è quanto mai necessario stabilire un massimo temporale entro cui tale fase debba concludersi in maniera definitiva,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a rendere più stringente il principio stabilito dalla legge delega in parola in materia di riordino delle attività circensi e in particolare a garantire la definitiva riconversione delle strutture entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.
9/4652/46Gagnarli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge delega al Governo per il codice dello spettacolo reca quale specifica delega quella relativa all'attuazione di un tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed Enit- Agenzia nazionale del turismo, finalizzato all'inserimento delle attività di spettacolo nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale;
    considerato che l'Italia è il paese dove è nata e si è sviluppata l'Opera lirica e considerato che la stessa è un bene culturale immateriale da valorizzare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire tra i suddetti percorsi turistici, in tutto il territorio nazionale, anche l'Opera lirica.
9/4652/47Marzana.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge delega al Governo per il codice dello spettacolo reca quale specifica delega quella relativa alla riforma, alla revisione, e al riassetto della vigente disciplina nel settore della danza;
    considerato che si è assistito al licenziamento di interi corpi di ballo di alto livello, a causa di obiettivi di pareggio economico-finanziario delle fondazioni lirico – sinfoniche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di tutelare al massimo livello i corpi di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche con specificità di compagnie di eccellenza del balletto italiano.
9/4652/48Luigi Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge delega al Governo per il codice dello spettacolo reca quale specifica delega quella relativa alla revisione delle disposizioni in tema di attività circensi e degli spettacoli viaggianti con specifico riferimento al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;
    considerato che la fase di riconversione delle strutture circensi non potrà avvenire in maniera repentina e comporterà dei costi per la riorganizzazione sia della struttura che del personale operante,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire nell'ambito dei prossimi interventi di materia finanziaria, incentivi alle attività circensi che producono spettacoli senza l'utilizzo di animali e a quelle in fase di riconversione.
9/4652/49Di Benedetto.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge delega al Governo per il codice dello spettacolo reca quale specifica delega quella relativa alla revisione delle disposizioni in tema di attività circensi e degli spettacoli viaggianti con riferimento al superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;
    considerato che una delle criticità più rilevanti è quella del perdurare della contribuzione statale a strutture che utilizzano animali nei propri spettacoli, senza tener conto delle molte sofferenze inflitte,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere, nell'ambito dei prossimi provvedimenti di materia finanziaria, da qualsiasi contribuzione pubblica gli spettacoli dal vivo che utilizzano animali, anche operanti all'estero, comprese le esibizioni di tipo circense o durante le quali gli stessi animali possono provare dolore, sofferenza, angoscia o stress prolungato.
9/4652/50Brescia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia, nonché azioni volte a promuovere e a sostenere le attività di spettacolo caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico;
    nel provvedimento, in particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina anche nei settori musicali;
    si ritiene urgente oggi un intervento normativo che introduca un'adeguata definizione della musica dal vivo, stabilendo con chiarezza quali debbano essere gli elementi caratterizzanti affinché un'esibizione musicale possa essere così essere definita, e, pertanto, soggetta alle vigenti disposizioni in materia;
    si ritiene così opportuno introdurre un'opportuna definizione normativa che chiarisca come solo l'esecuzione in pubblico di opere musicali o di suoni attraverso l'uso, diretto e contestuale alla rappresentazione, di uno o più strumenti musicali monofonici o polifonici o di voci umane, senza impiego di basi musicali fissate su supporti di qualsiasi genere o di sequenze di suoni virtuali realizzate precedentemente alla esecuzione, ovvero con l'utilizzo delle medesime quando siano indispensabili alle esecuzioni stesse in termini creativi e non preordinate dalla riproduzione pedissequa o dal mero intento sostitutivo di musicisti strumentisti, possa essere effettivamente inquadrata come spettacolo musicale dal vivo,

impegna il Governo

ad intervenire al fine di garantire una definizione normativa in materia di musica dal vivo, assicurando la corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia e, allo stesso tempo, assicurando al pubblico presente una corretta informazione.
9/4652/51Vacca, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame intende colmare un vuoto normativo che ha frenato il migliore sviluppo dello spettacolo dal vivo nel nostro Paese dopo la legge 30 aprile 1985, n. 163 che, istituendoli Fondo Unico per lo Spettacolo disponeva altresì la definizione, mai avvenuta, di un innovativo quadro di riferimento organico per la migliore utilizzazione delle nuove risorse;
    a tal fine il provvedimento in esame appare largamente condivisibile, pur sembrando eccessiva l'attribuzione di deleghe al Governo in una materia che la Costituzione attribuisce alla competenza concorrente Stato-regioni;
    il provvedimento in esame reca positivi interventi a favore delle strutture dello spettacolo dal vivo considerando, al fine di realizzare al meglio le finalità della legge, la necessità di sostenere, oltre alle attività di produzione anche i luoghi ove queste possono essere offerte al pubblico;
    vi sono comparti ed attività che per le peculiarità del loro svolgimento al di fuori degli spazi tradizionali hanno serie difficoltà ad offrirsi al pubblico, in particolare le attività circensi in ogni loro espressione, e quelle dello spettacolo viaggiante e dell'arte di strada;
    la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante «Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante», riconoscendo la funzione sociale del circo e dello spettacolo viaggiante, all'articolo 9 prevede che «Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno. (...) Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria»;
    a quasi cinquanta anni di distanza dalla entrata in vigore della legge 337/68 tale disposizione è andata incontro ad una elusione pressoché totale, così come accaduto per i richiami all'obbligo di legge effettuati con la circolare del Ministero dell'interno 599/c. 12488 13500 del 19 luglio 1995 considerando che la stragrande maggioranza dei Comuni italiani, compresi i principali capoluoghi quali Roma, Milano, Firenze, Bari, etc., è addirittura priva della indicazione delle aree, elemento basilare indispensabile per esercitare l'attività, e la cui assenza costringe le imprese circensi e dello spettacolo viaggiante ad allestire le loro strutture mobili in zone periferiche, su terreni impraticabili che spesso necessitano di essere resi agibili, di conseguenza sobbarcandosi anche costi ingenti, a partire dalle spese di affitto delle aree private;
    la problematica delle aree è andata via peggiorando col passare degli anni, e tutto ciò appare ancora più paradossale se si confronta la situazione italiana con quella dei Paesi europei più «affini», ovvero Francia, Svizzera, Germania in primis, dove sussistono aree attrezzate nel cuore dei centri urbani, spesso nelle piazze principali e storiche;
    l'individuazione delle regole e degli spazi riguarda anche l'effettuazione dell'attività degli artisti di strada, dei quali il provvedimento in essere riconosce la funzione per il loro «apporto alla valorizzazione dei contesti urbani ed extra urbani»;
    con l'articolo 1 del disegno di legge in esame la Repubblica riconosce modalità di collaborazione tra Stato ed Enti locali per la realizzazione delle finalità del provvedimento,

impegna il Governo

a definire, d'intesa con l'ANCI, norme per l'istituzione di un'anagrafe dei luoghi destinati allo svolgimento delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante contenente le ipotesi di allestimento di spazi a tal fine funzionalmente attrezzati, nonché per consentire il migliore e libero svolgimento dell'attività degli artisti di strada.
9/4652/52Murgia, Russo, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede la revisione della disciplina delle attività musicali delle Fondazioni lirico sinfoniche, dei Teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali di cui alla legge n. 800 del 1967 relativa alle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto;
    il testo non specifica tuttavia che tali manifestazioni, per la voce «balletto», possono essere eseguite solo se esiste un Corpo di Ballo;
    appare evidente, infatti, che la presenza in pianta organica nelle Fondazioni lirico sinfoniche di un Corpo di Ballo è indispensabile per garantire la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico ed artistico dell'eccellenza del Balletto italiano che il provvedimento cita tra i soggetti da regolamentare;
    in caso contrario, le Fondazioni lirico sinfoniche, come sta già accadendo, si troveranno costrette ad acquistare spettacoli di balletto dall'estero utilizzando la quota parte di contributo statale del cinquanta per cento il provvedimento destina ai costi di produzione e anche la quota del venticinque per cento destinato alla qualità artistica dei programmi per produrre Corpi di Ballo stranieri e contribuendo ad incentivare la loro qualità artistica, a danno di quella italiana, con tutte le ovvie conseguenze future per la storia del balletto italiano,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per la tutela della storia secolare del Balletto italiano e la sua salvaguardia artistica futura, anche attraverso la previsione che le Fondazioni lirico sinfoniche abbiano un Corpo di Ballo in organico con modalità contrattuali ed organizzative specifiche.
9/4652/53Rizzetto, Murgia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede la revisione della disciplina delle attività musicali delle Fondazioni lirico sinfoniche, dei Teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-orchestrali di cui alla legge n. 800 del 1967 relativa alle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto;
    il testo non specifica tuttavia che tali manifestazioni, per la voce «balletto», possono essere eseguite solo se esiste un Corpo di Ballo;
    appare evidente, infatti, che la presenza in pianta organica nelle Fondazioni lirico sinfoniche di un Corpo di Ballo è indispensabile per garantire la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico ed artistico dell'eccellenza del Balletto italiano che il provvedimento cita tra i soggetti da regolamentare;
    in caso contrario, le Fondazioni lirico sinfoniche, come sta già accadendo, si troveranno costrette ad acquistare spettacoli di balletto dall'estero utilizzando la quota parte di contributo statale del cinquanta per cento il provvedimento destina ai costi di produzione e anche la quota del venticinque per cento destinato alla qualità artistica dei programmi per produrre Corpi di Ballo stranieri e contribuendo ad incentivare la loro qualità artistica, a danno di quella italiana, con tutte le ovvie conseguenze future per la storia del balletto italiano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative per la tutela della storia secolare del Balletto italiano e la sua salvaguardia artistica futura, anche attraverso la previsione che le Fondazioni lirico sinfoniche abbiano un Corpo di Ballo in organico con modalità contrattuali ed organizzative specifiche.
9/4652/53. (Testo modificato nel corso della seduta).  Rizzetto, Murgia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 2, con riferimento agli spettacoli viaggianti ed alle attività circensi, prevede la revisione delle attuali disposizioni «specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse»;
    tale norma rischia di creare un grave danno all'attività del Circo italiano che senza gli animali perde la sua storia, la sua tradizione e il suo futuro sulla base di un asserito malessere degli animali che nel circo vivrebbero in stato di sofferenza mentre evidenze scientifiche, e non opinioni di parti interessate, dimostrano il contrario;
    secondo tali studi, infatti, gli animali nei circhi non sono stressati e in cattività, vivono circa un terzo più a lungo, perché idoneamente assistiti per malattie, necessità alimentari e difesa dai pericoli, e, anzi, «in animali che hanno alle spalle dieci generazioni di cattività, come quelli dei circhi, la relazione e l'interazione con l'uomo risultano essere, oltre che un arricchimento ambientale, anche un legame affettivo. La separazione da questo legame porta a conseguenze gravissime, come si può vedere in numerosi animali, sequestrati ai proprietari e portati nei centri di recupero, dove subiscono un grave crollo fisico e psicologico»;
    oggi il Circo italiano conta meno di duemila animali, nati in cattività, da generazioni a contatto con l'uomo: più della metà dei carnivori sono nati all'interno dei circhi (54 per cento), il 40 per cento è arrivato da zoo e nessuno è stato catturato in natura,

impegna il Governo

a promuovere, prima dell'avvio del processo di attuazione della norma citata in premessa, un rigoroso confronto scientifico sulla attuale situazione degli animali nei circhi sotto il profilo esistenziale e psicologico degli animali stessi e sui traumi conseguibili al loro possibile allontanamento dall'attività e dalle famiglie circensi.
9/4652/54Rampelli, Murgia, Russo, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 2, con riferimento agli spettacoli viaggianti ed alle attività circensi, prevede la revisione delle attuali disposizioni «specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse»;
    tale norma rischia di creare un grave danno all'attività del Circo italiano che senza gli animali perde la sua storia, la sua tradizione e il suo futuro sulla base di un asserito malessere degli animali che nel circo vivrebbero in stato di sofferenza mentre evidenze scientifiche, e non opinioni di parti interessate, dimostrano il contrario;
    secondo tali studi, infatti, gli animali nei circhi non sono stressati e in cattività, vivono circa un terzo più a lungo, perché idoneamente assistiti per malattie, necessità alimentari e difesa dai pericoli, e, anzi, «in animali che hanno alle spalle dieci generazioni di cattività, come quelli dei circhi, la relazione e l'interazione con l'uomo risultano essere, oltre che un arricchimento ambientale, anche un legame affettivo. La separazione da questo legame porta a conseguenze gravissime, come si può vedere in numerosi animali, sequestrati ai proprietari e portati nei centri di recupero, dove subiscono un grave crollo fisico e psicologico»;
    oggi il Circo italiano conta meno di duemila animali, nati in cattività, da generazioni a contatto con l'uomo: più della metà dei carnivori sono nati all'interno dei circhi (54 per cento), il 40 per cento è arrivato da zoo e nessuno è stato catturato in natura,

impegna il Governo

a promuovere, prima dell'avvio del processo di attuazione della norma citata in premessa, un rigoroso confronto scientifico sulla attuale situazione degli animali nei circhi sotto il profilo delle condizioni di vita degli animali stessi e sui traumi conseguibili al loro possibile allontanamento dall'attività e dalle famiglie circensi.
9/4652/54. (Testo modificato nel corso della seduta).  Rampelli, Murgia, Russo, Palese.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Intendimenti in merito al rispetto delle previsioni del «Codice di buona condotta in materia elettorale» della cosiddetta Commissione di Venezia, nell'ambito del procedimento per la determinazione dei collegi elettorali, anche tramite il coinvolgimento delle forze politiche presenti in Parlamento – 3-03340

   TONINELLI, CECCONI, COZZOLINO, DADONE, D'AMBROSIO e DIENI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   nel 2012 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha bocciato la legge elettorale varata in Bulgaria nel 2005, anche sulla base della violazione delle previsioni del «Codice di buona condotta in materia elettorale» della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto, cosiddetta di «Venezia»;
   ad avviso degli interroganti, il nuovo sistema elettorale viola quelle previsioni in modo evidente sotto il profilo dell'uguaglianza degli elettori, dato che la circostanza per la quale il solo Governo, espressione di una parte politica e di una maggioranza contingente, sia deputato al disegno dei collegi uninominali, espone palesemente tale operazione alle forme di manipolazione note come «gerrymandering», violando apertamente le indicazioni del Codice, che specifica che «qualora le circoscrizioni elettorali debbano essere ridefinite si deve tenere in considerazione un parere espresso da una commissione indipendente, comprendente, preferibilmente, un geografo, un sociologo, una rappresentanza equilibrata dei partiti e, se del caso, dei rappresentanti delle minoranze nazionali» nonché che «lo scarto massimo ammissibile rapportato alla chiave di ripartizione non dovrebbe superare il 10 per cento, e in ogni caso non il 15 per cento, salvo che siano previste circostanze speciali (protezione di una minoranza, entità amministrativa a bassa densità di popolazione)» laddove è invece disposto nel testo della legge che tale scarto possa arrivare fino al 20 per cento (articolo 3, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera c)), il doppio di quello previsto dal codice;
   la natura puramente maggioritaria del sistema elettorale previsto per l'attribuzione dei collegi uninominali fa sì che i risultati negli stessi possano essere facilmente influenzati attraverso forme di manipolazione nel loro disegno;
   autorevoli fonti di stampa riferiscono che tale manipolazione non sia meramente ipotetica ma sia già in atto, riportando che sul tema vi è «grande collaborazione» tra alcune forze politiche – Lega Nord e Forza Italia, in particolare la prima attraverso il vicesegretario Giorgetti e la seconda attraverso il capogruppo del gruppo parlamentare in Senato Romani – e il titolare del dicastero dell'interno (Corriere della Sera 30.10.2017) –:
   se il Governo non intenda procedere all'accoglimento delle disposizioni della Commissione di Venezia nella determinazione dei collegi non superando lo scostamento del dieci per cento, consentendo la partecipazione di rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari ai lavori della Commissione di cui il Governo si avvarrà per la determinazione medesima nonché a trasmettere alle Camere il lavoro di istruttoria propedeutica svolto ai sensi del DPCM 23 ottobre 2017. (3-03340)


Iniziative volte alla revisione della normativa in materia di misure alternative al carcere, anche in considerazione di recenti casi di violenza sessuale nei confronti di minorenni – 3-03341

   SALTAMARTINI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI e SIMONETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   lo scorso 10 maggio sono state stuprate a Roma, in un boschetto in zona Collatino, due giovani quattordicenni, attirate con l'inganno in una trappola da due rom di nazionalità bosniaca, Mario Seferovic, ventunenne, detto «Alessio il sinto», e Bilomante Maikon Halilovic, ventenne;
   Seferovic, che sembra abbia già a suo carico dei precedenti come autore di reati contro il patrimonio, sarebbe stato l'unico dei due ad usare violenza nei confronti delle giovani, mentre Halilovic avrebbe collaborato allo stupro come «palo»;

   Seferovic risulterebbe altresì aver minacciato successivamente la madre di una delle giovani vittime, allo scopo di ottenerne il silenzio;
   Seferovic e Halilovic risultano risiedere in un campo rom situato nel Comune di Roma;
   quanto è avvenuto dimostra come sugli insediamenti rom della Capitale sia necessario intensificare la vigilanza –:
   quali iniziative il Governo intenda assumere per rivedere le norme concernenti le misure alternative al carcere che, di fatto, consentono a determinati soggetti la libertà di agire e di continuare a delinquere, macchiandosi di reati sempre più gravi. (3-03341)


Iniziative per il rilancio della fondazione Idis e dell'area di Bagnoli, anche al fine di salvaguardare la stabilità occupazionale del personale – 3-03342

   SCOTTO, BOSSA, NICCHI, LAFORGIA, MARTELLI, GIORGIO PICCOLO, ZAPPULLA, ROBERTA AGOSTINI, ALBINI, BERSANI, FRANCO BORDO, CAPODICASA, CIMBRO, D'ATTORRE, DURANTI, EPIFANI, FAVA, FERRARA, FOLINO, FONTANELLI, FORMISANO, FOSSATI, CARLO GALLI, KRONBICHLER, LACQUANITI, LEVA, MATARRELLI, PIERDOMENICO MARTINO, MOGNATO, MURER, PIRAS, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, ROSTAN, SANNICANDRO, SIMONI, SPERANZA, STUMPO, ZACCAGNINI, ZARATTI e ZOGGIA. — Al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno. — Per sapere – premesso che:
   la Fondazione Idis-Città della Scienza di Napoli, si trova in una situazione di crisi economica e di ingente disavanzo finanziario, che sta comportando, tra l'altro, il blocco dell'erogazione degli stipendi;
   a fronte di questa ennesima crisi, veniva presentata una proposta di budget previsionale per il 2017. Più in dettaglio, presentava due ipotesi di budget: una prima ipotesi prevedeva la messa in mobilità di 13 unità lavorative, un accordo sindacale per la riduzione del 15 per cento della retribuzione di tutti i dipendenti e l'esternalizzazione di attività attualmente facenti capo a uffici e dipendenti della Fondazione; una seconda ipotesi contemplava un'integrazione straordinaria al contributo annuale della Regione;
   il 20 ottobre i lavoratori di Città della Scienza, dichiarano lo stato di agitazione con conseguente blocco delle attività della struttura;
   il 24 ottobre i lavoratori apprendono che il presidente ha chiesto alla regione Campania il commissariamento di Fondazione Idis;
   il 27 ottobre le richieste dell'assemblea dei lavoratori vengono riprese e ribadite dalla Segreterie CGIL Campania e CGIL Napoli e dalla Filcams Campania e Filcams Napoli, che con una lettera indirizzata alla regione Campania, sottolineano l'urgenza dell'intervento della regione stessa, sia per far fronte agli adempimenti pendenti sia per predisporre un nuovo piano industriale della Fondazione;
   l'intera area sarà interessata nei prossimi anni dall'impiego di ingenti risorse per la rigenerazione urbana con interventi di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali, come attesta l'accordo interistituzionale tra Governo, regione Campania e Comune di Napoli del 19 luglio scorso –:
   quali iniziative si intendano adottare, nel rispetto delle proprie prerogative, al fine di consentire il rilancio della Fondazione Idis e più in generale delle prospettive dello Science Center di Città della Scienza e dell'area di Bagnoli, in maniera tale da garantire anche la stabilità del posto dei lavoratori impiegati e la regolare corresponsione delle retribuzioni.
(3-03342)


Iniziative in ambito europeo a sostegno della proposta di revisione dei criteri di ripartizione dei fondi strutturali della prossima programmazione e iniziative volte a ripristinare un vincolo di destinazione a favore del Mezzogiorno per le risorse per le politiche di coesione territoriale – 3-03343

   PALESE e OCCHIUTO. — Al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno. — Per sapere – premesso che:
   le mappe regionali contenute nel settimo rapporto sulla politica di coesione pubblicato il 9 ottobre 2017 dalla Commissione Europea dimostrano come tra il 2008 e il 2015 in molte regioni europee l'indice del reddito medio pro capite sia diminuito rispetto alla media Ue;
   in Italia, e in particolare nel Mezzogiorno, tutti gli indicatori mostrano una situazione estremamente preoccupante specie dal punto di vista del reddito e della disoccupazione giovanile ma anche per la qualità delle Amministrazioni regionali;
   secondo la stessa Commissione Ue tali Regioni, tra cui appunto quelle del Mezzogiorno d'Italia, non sono abbastanza arretrate da poter competere con quelle più povere ma non sono neanche abbastanza avanzate da essere autonome e poter competere;
   sulla base di questi dati, la Commissione ritiene opportuni tre interventi da mettere in atto nel prossimo quadro pluriennale di sostegno, quindi dal 2020 in poi, tra cui la modifica degli attuali criteri di ripartizione dei fondi strutturali tra gli Stati membri: non più solo il reddito pro capite come avviene oggi ma anche l'età e la composizione della popolazione, i cambiamenti climatici, la disoccupazione, il tasso di migrazione;
   questa modifica comporterebbe una diminuzione delle risorse destinate all'est Europa con un conseguente aumento di quelle destinate agli Stati membri dell'Ue;
   se tale modifica dovesse essere approvata e se l'attuale entità dei fondi strutturali fosse confermata anche dal 2020 in poi, in base ad alcune simulazioni, in Italia potrebbero arrivare circa 10 miliardi in più rispetto alla programmazione 2014-2020;
   nel quadro economico attuale e considerando gli ultimi dieci anni caratterizzati dalla grave crisi economica che in Italia si è aggiunta ad una atavica difficoltà di convogliare la spesa pubblica nazionale verso investimenti e grandi opere, i fondi strutturali costituiscono praticamente gli unici fondi che finanziano le politiche di sviluppo e coesione e, quindi, gli interventi infrastrutturali e sociali nelle Regioni del Mezzogiorno –:
   se il Ministro interrogato intenda sostenere con ogni mezzo in sede europea la proposta di modifica dei criteri di ripartizione dei fondi strutturali della prossima programmazione, nonché adottare iniziative per ripristinare con legge, come fatto in passato da altri Governi italiani, il vincolo di destinazione di tutte le risorse destinate alle politiche di coesione, destinando l'85 per cento alle Regioni del Mezzogiorno ed il restante 15 per cento a quelle del Centro-Nord. (3-03343)


Iniziative volte ad intensificare l'azione di contrasto del caporalato in agricoltura, con particolare riguardo alla filiera del pomodoro – 3-03344

   OLIVERIO, SANI, FIORIO, LUCIANO AGOSTINI, ANTEZZA, CARRA, COVA, CUOMO, DAL MORO, DI GIOIA, FALCONE, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, PRINA, ROMANINI, TARICCO, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   il 4 novembre del 2016 è entrata in vigore la legge 199 per il contrasto al caporalato in agricoltura che ha rafforzato gli strumenti penali per la lotta contro questa piaga intollerabile;
   il fenomeno dell'intermediazione illegale e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura – secondo stime sindacali e delle associazioni di volontariato – coinvolge circa 400.000 lavoratori in Italia, sia italiani che stranieri, ed è diffuso in tutte le aree del Paese e in settori dell'agricoltura molto diversi dal punto di vista della redditività, abbracciando un arco di produzioni che vanno dal pomodoro ai prodotti della viticoltura;
   il provvedimento, fortemente voluto dal partito democratico e approvato senza voti contrari, si inserisce comunque in un quadro di azioni già messe in atto dal Governo e risponde all'esigenza particolarmente avvertita di compiere un ulteriore e decisivo passo in avanti nella battaglia contro questa vera e propria piaga sociale;
   ad un anno dalla sua entrata in vigore si rilevano segnali molto positivi sull'applicazione di tale legge che ha previsto anche un potenziamento delle azioni di prevenzione del fenomeno; si registrano pertanto positivi aumenti dei controlli ed un'applicazione puntuale della norma come, tra l'altro, dimostrata dalle inchieste in corso da parte della magistratura su inaccettabili episodi di sfruttamento;
   inoltre, il numero limitato di episodi dimostra una responsabilizzazione di tutta la filiera agricola che si trova a subire la concorrenza sleale di chi si pone volontariamente fuori dalla legalità;
   in particolare, recenti inchieste giornalistiche, anche estere, stanno evidenziando importanti problemi di trasparenza e legalità nella filiera del pomodoro Made in Italy;
   gli impegni del Governo su questo tema sono stati confermati e rilanciati in una riunione del 18 ottobre 2017 a cui hanno partecipato i ministri Martina, Orlando, Poletti e Minniti insieme all'Inps, ai sindacati, alle organizzazioni agricole ed all'industria alimentare –:
   quali iniziative si stiano mettendo in campo per intensificare la lotta al caporalato, per rafforzare la rete del lavoro agricolo di qualità, per potenziare la trasparenza nei rapporti di filiera e per valorizzare il Made in Italy agroalimentare, con particolare riferimento alla filiera del pomodoro. (3-03344)


Iniziative volte a indennizzare i pescatori dell'area di Ostia, penalizzati dalla impraticabilità del canale di Fusano – 3-03345

   RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, GIORGIA MELONI, MURGIA, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   negli ultimi dieci anni le attività legate alla pesca ed al diporto nautico del canale dei Pescatori di Ostia versano in gravi difficoltà economiche a causa della sabbia accumulata sui fondali che lo rende impraticabile e ne ostruisce l'uscita, una situazione che sta mettendo in ginocchio diportisti e pescatori che svolgono la propria attività lungo il canale di Fusano;
   dal 2012 ad oggi i pescatori hanno perso tre quarti delle giornate lavorative utili e, quindi, anche tre quarti del loro guadagno, e attualmente la situazione è talmente grave che l'uscita è completamente ostruita e il canale è del tutto impraticabile;
   oltre ai pescatori professionisti stanno subendo gravi danni sia i diportisti sia la locale associazione per le immersioni subacquee, che non riesce più ad uscire con i gommoni per portare i turisti nelle secche di Tor Paterno, più grande area marina protetta del mediterraneo, con le evidenti ripercussioni negative sul turismo;
   già da alcuni anni parte dei pescatori professionisti residenti nella zona sono stati costretti a spostare le loro imbarcazioni al porto-canale di Fiumicino, e anche alcuni diportisti si sono spostati al Porto Turistico o sul Tevere;
   i lavori per il dragaggio dei fondali del canale sono stati, negli anni, oggetto di diversi bandi ma non sono mai stati eseguiti, e questo ha determinato una condizione di forte inquinamento ambientale oramai non più risolvibile con interventi di manutenzione ordinaria ma che deve essere affrontata con interventi straordinari volti alla bonifica totale del canale, riportandolo agli originari cinque metri di profondità;
   il bando per il triennio 2017-2019, attualmente in essere, i cui lavori prevedono interventi di «manutenzione frequente nei mesi invernali», di «manutenzione normale nelle stagioni intermedie», di «manutenzione bassa nei mesi estivi», per una spesa complessiva di poco meno di duecentonovantamila euro, è perciò del tutto inadeguato a risolvere la situazione di emergenza venutasi a creare nel Canale;
   nell'attesa di un intervento risolutivo e nelle more della sua messa in atto i pescatori e tutti gli altri operatori del Canale continuano a trovarsi nell'impossibilità di lavorare –:
   se non ritenga di adottare iniziative volte a riconoscere un indennizzo per i pescatori e gli altri operatori del Canale dei Pescatori per il periodo già trascorso in cui, a causa delle inadempienze dell'amministrazione, non hanno potuto svolgere le proprie attività e fino a quando non sarà stata ripristinata la totale navigabilità e fruibilità del sito. (3-03345)


Chiarimenti sulla mancata applicazione delle soluzioni del cosiddetto decreto Clini-Passera, volte ad evitare il transito delle grandi navi nel canale della Giudecca a Venezia – 3-03346

   MARCON, PELLEGRINO, GREGORI, FRATOIANNI, AIRAUDO, CIVATI, FASSINA, DANIELE FARINA, PAGLIA e PLACIDO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   il 13 luglio 2016 l'Unesco aveva diffuso un documento nel quale si evidenziava la condizione di rischio al quale è esposto uno degli ecosistemi più fragili, ricchi e complessi quale è la laguna di Venezia a causa di pratiche poco rispettose dell'ambiente tra le quali i transiti di grandi navi commerciali e passeggeri nella laguna di Venezia;
   da fonti di stampa si apprende che il 7 novembre 2017 a Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si sarebbe svolta una riunione in merito alla road map che dovrebbe portare il transito delle grandi navi da crociera lontano dal canale della Giudecca, come previsto dal decreto Clini-Passera, tutt'ora in vigore benché inapplicato;
   i comitati ambientalisti e parte considerevole della cittadinanza veneziana hanno denunciato le soluzioni emerse dal Comitatone come strutturalmente inadeguate, dannose sul piano ambientale e foriere di rischi per la città. Esse infatti non hanno nemmeno il vaglio della valutazione d'impatto ambientale;
   il nuovo progetto prevede che le navi non entreranno più dalla bocca di porto del Lido ma da quella di Malamocco, che attraversano già ora le porta-container, percorreranno il canale dei petroli costeggiando le fabbriche. Alcune, le più grandi, si fermeranno a Marghera; le altre continueranno per il canale Vittorio Emanuele (il quale dovrà subire importanti escavi del fondale, con tutti i problemi ambientali che ciò comporta) fino alla Marittima, l'attuale terminal su cui sono stati investiti oltre cento milioni di euro;
   la soluzione prospettata presenta molti elementi critici, tra gli altri gli effetti impattanti negativi sulla morfodinamica ed idrodinamica lagunare e i rischi di incidenti rilevanti, alcuni evidenziati perfino dall'Autorità portuale e dalla Capitaneria di porto, come già avvenuto nei pareri negativi della Commissione valutazione impatto ambientale per il progetto Contorta-Sant'Angelo-Marittima e per Marghera prima zona industriale;
   è stato accertato che i lavori di escavo della Laguna stanno trasformando e devastando irrimediabilmente tale ecosistema, insieme agli effetti deleteri che i fenomeni di moto ondoso ed inquinamento atmosferico determinano su di esso e sulla città intera –:
   quali siano i motivi per i quali il Governo non ha proceduto fino ad ora a trovare le soluzioni alternative di navigazione prefigurate dal decreto Clini-Passera, rispettose della tutela dell'ecosistema nella laguna di Venezia e richieste dall'Unesco. (3-03346)


Chiarimenti in ordine all'autorizzazione integrata ambientale concessa alla Fluorsid di Cagliari – 3-03347

   SEGONI, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS e TURCO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   la Fluorsid, industria chimica ricompresa tra le attività a rischio d'incidente rilevante, ubicata nell'agglomerato industriale dell'area vasta di Cagliari (Macchiareddu), è balzata recentemente agli onori della cronaca per l'azione investigativa da parte della procura di Cagliari che ipotizza un «disastro ambientale provocato da emissioni in aria non controllate di polveri (con una caratterizzazione chimica particolare) e di anidride solforosa e illecito smaltimento (sotterramento non autorizzato) di rifiuti industriali anche pericolosi». Attualmente, risulta autorizzata con un provvedimento di autorizzazione integrata ambientale emanato nel mese di luglio 2015 (Dec-Min-0000131-9/7/2015) a seguito di modifiche impiantistiche e di un riesame della precedente autorizzazione (Gab-Dec-2011-0233-12/11/2011);
   il decreto legislativo n. 152 del 2006, oltre a dettare i criteri per le autorizzazioni ambientali citate, tratta anche della valutazione della compatibilità ambientale (VIA) di opere/progetti/impianti. Tutte queste disposizioni legislative dovrebbero condurre ad un quadro di prescrizioni e limiti per un esercizio compatibile con l'ambiente e la salute umana delle attività antropiche;
   antecedentemente al provvedimento di autorizzazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha emanato nel mese di agosto 2012 un provvedimento di compatibilità ambientale (Dva-Dec-2012-0000431-7/8/2012), che permette alla società Fluorsid di raddoppiare la produzione di acido solforico da 170.000 t/a 340.000 t/a e quindi anche dei processi produttivi e delle materie prime correlate e, di conseguenza, anche delle emissioni di polveri e gas;
   dall'esame del provvedimento di compatibilità ambientale, si evincono delle prescrizioni di monitoraggi aggiuntivi (nei nuovi punti di emissione e con centraline di rilevamento economicamente gestite dalla società), che discendono anche da un quadro ambientale della qualità dell'aria, descritto dalla regione Sardegna, già critico a quel tempo e attualmente confermato dalla relazione annuale per il 2015 dell'Arpas –:
   se non ritenga necessario, in relazione agli ultimi eventi di cronaca, valutare l'esigenza di promuovere un riesame approfondito in ordine alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale attuale, anche alla luce del fatto che all'interno dell'A.I.A. non sono state recepite tutte le prescrizioni del provvedimento di V.I.A. predisposto sempre all'interno del Ministero. (3-03347)


Iniziative a sostegno degli investimenti nel campo della green economy – 3-03348

   MOTTOLA e BOSCO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   nel nostro Paese il settore della green economy ha molte eccellenze. Sono infatti circa 385.000 le imprese che vi fanno riferimento per un «giro d'affari» ormai prossimo ai 200 miliardi di euro ed in grado di creare nuova occupazione come nessun altro settore industriale;
   bisogna pertanto favorire gli investimenti selettivi e mirati per favorire la crescita di queste imprese che costituiscono un valore aggiunto capace di implementare il tessuto economico produttivo del Paese e contribuire in questo modo alla crescita del prodotto interno lordo;
   la green economy costituisce pertanto un grande potenziale di sviluppo che deve essere assecondato perché questo settore può avere, come detto, enormi effetti positivi non solo sulla crescita economica ed occupazionale, ma anche per un miglioramento della sostenibilità ambientale e della qualità della vita –:
   quali iniziative il Governo intenda adottare, oltre a quelle già attivate, per implementare gli investimenti per le imprese che si occupano di green economy in modo da coniugare effetti positivi sia sull'ambiente che sullo sviluppo del tessuto produttivo. (3-03348)


PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE: COPPOLA ED ALTRI: PROROGA DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (DOC. XXII, n. 81)

Doc. XXII, n. 81 Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

  1. All'articolo 1, comma 1, della deliberazione della Camera dei deputati 14 giugno 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2016, le parole: «per la durata di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata della XVII legislatura» e le parole: «non prorogabile,» sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA – LEGGE EUROPEA 2017 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 4505-B)

A.C. 4505-B – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE

Art. 12.
(Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2017/0129).

  1. Il presente articolo disciplina la produzione e la commercializzazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana e delle loro miscele.
  2. Ai fini del presente articolo si intende per:
   a) «caseina acida alimentare»: il prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccatura del coagulo acido precipitato del latte scremato o di altri prodotti ottenuti dal latte, di cui all'allegato I, sezione I, della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015;
   b) «caseina presamica alimentare»: il prodotto del latte ottenuto mediante separazione, lavaggio ed essiccatura del coagulo del latte scremato o di altri prodotti ottenuti dal latte; il coagulo è ottenuto dalla reazione del presame o di altri enzimi coagulanti, di cui all'allegato I, sezione II, della direttiva (UE) 2015/2203;
   c) «caseinati alimentari»: i prodotti del latte ottenuti dall'azione della caseina alimentare o dal coagulo della cagliata della caseina alimentare con agenti neutralizzanti, seguita da essiccatura, di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2015/2203.

  3. I prodotti disciplinati dal presente articolo, fermo restando quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette le seguenti indicazioni in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili:
   a) la denominazione stabilita per i prodotti lattiero-caseari ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo, seguita, per i caseinati alimentari, dall'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2203;
   b) per i prodotti commercializzati in miscele:
    1) la dicitura «miscela di», seguita dall'indicazione dei vari prodotti di cui la miscela è composta, in ordine ponderale decrescente;
    2) per i caseinati alimentari, un'indicazione del catione o dei cationi elencati all'allegato II, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2203;
    3) il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati alimentari;
   c) la quantità netta dei prodotti espressa in chilogrammi o in grammi;
   d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore del settore alimentare non è stabilito nell'Unione europea, dell'importatore nel mercato dell'Unione;
   e) per i prodotti importati da Stati terzi, l'indicazione dello Stato d'origine;
   f) l'identificazione della partita dei prodotti o la data di produzione.

  4. Le diciture di cui al comma 3, lettere a), b), e) e f), devono essere riportate in lingua italiana; le stesse indicazioni possono essere altresì riportate anche in altra lingua.
  5. Quando risulta superato il tenore minimo di proteine del latte stabilito nell'allegato I, sezione I, lettera a), punto 2, nell'allegato I, sezione II, lettera a), punto 2, e nell'allegato II, lettera a), punto 2, della direttiva (UE) 2015/2203, è consentito indicarlo in modo adeguato sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette dei prodotti.
  6. I lotti di prodotti fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e le etichette stampate anteriormente a tale data, non conformi a quanto stabilito dal presente articolo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché siano conformi alla normativa previgente.
  7. Resta salva, in ogni caso, la possibilità di utilizzare etichette e materiali di confezionamento non conformi, a condizione che siano integrati con le informazioni obbligatorie previste dal presente articolo mediante l'apposizione di etichette adesive inamovibili e graficamente riconoscibili.
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza per la preparazione di alimenti le caseine e i caseinati che non soddisfano le norme stabilite nell'allegato I, sezione I, lettere b) e c), nell'allegato I, sezione II, lettere b) e c), o nell'allegato II, lettere b) e c), della direttiva (UE) 2015/2203 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
  9. Le sanzioni previste al comma 8 non si applicano a chi utilizza caseine e caseinati in confezioni originali, qualora la mancata corrispondenza alle prescrizioni di cui al medesimo comma 8 riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti, purché l'utilizzatore non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.
  10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque denomina ed etichetta le caseine e i caseinati, legalmente commercializzati per usi non alimentari, in modo da indurre l'acquirente in errore sulla loro natura o qualità o sull'uso al quale sono destinati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
  11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in commercio, con le denominazioni indicate al comma 2 ovvero con altre denominazioni similari che possono indurre in errore l'acquirente, prodotti non rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
  12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in commercio i prodotti di cui al comma 2 con una denominazione comunque diversa da quelle prescritte dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.
  13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni stabilite dal comma 3, relative alle indicazioni obbligatorie che devono essere apposte su imballaggi, recipienti, etichette o documenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
  14. Il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito della propria organizzazione, provvedono, nelle materie di rispettiva competenza, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo.
  15. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti ai sensi del comma 14 si applicano, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni contenute nella sezione II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  17. Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 180, è abrogato.

A.C. 4505-B – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 16.
(Disposizioni in materia di tutela delle acque. Monitoraggio delle sostanze chimiche. Caso EU Pilot 7304/15/ENVI).

  1. All'articolo 78-sexies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le autorità di bacino distrettuali promuovono intese con le regioni e con le province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell'allegato 1 alla parte terza. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato della qualità delle acque, le autorità di bacino distrettuali promuovono altresì intese con i medesimi soggetti di cui al periodo precedente finalizzate all'adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ISPRA rende disponibile mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei laboratori del sistema delle agenzie dotati delle metodiche di analisi disponibili a costi sostenibili, conformi ai requisiti di cui al paragrafo A.2.8-bis dell'allegato 1 alla parte terza. Le autorità di bacino distrettuali rendono disponibili nel proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate da tali laboratori».

A.C. 4505-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    la legge europea 2017 prevede che in attuazione dell'articolo 20 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, al fine di garantire strumenti di indagine efficaci in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale, per le finalità dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è stabilito in settantadue mesi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 132, commi 1 e 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    il provvedimento in esame prevede che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi altri due principi:
   a) che l'Unità d'Informazione sui passeggeri (UIP), di cui all'articolo 4 della direttiva, sia collocata presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza;
   b) che il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del PNR comprenda i voli extra-UE e intra-UE;
    il provvedimento in esame non prevede tuttavia la durata dell'obbligo di conservazione dei suddetti dati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche per i dati del codice di prenotazione (PNR), di stabilire un obbligo di conservazione degli stessi per un periodo di tempo non superiore ai 24 mesi.
9/4505-B/1Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    è in esame il disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505-B approvato dalla Camera e modificato dal Senato);
    l'articolo 3 del disegno di legge in esame reca «Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE»;
    la direttiva europea sui medicinali veterinari (Direttiva 2001/82), come recepita in Italia dal decreto legislativo n. 193 del 2006 (articolo 10, comma 1) consente di trattare gli animali con un farmaco non autorizzato per la specie e per l'affezione da curare, purché ciò avvenga secondo il cosiddetto «principio della cascata». In virtù di tale principio, qualora non esistano medicinali veterinari specifici autorizzati in Italia, il veterinario può, sotto la sua diretta responsabilità ed al fine di evitare all'animale sofferenze inaccettabili, trattare l'animale interessato con uno dei seguenti prodotti, in ordine di preferenza decrescente: a) medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione della stessa specie, b) medicinale autorizzato per l'uso umano in Italia o un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro, c) medicinale veterinario preparato estemporaneamente da una persona autorizzata a tal fine ai sensi della legislazione nazionale. L'uso in deroga è quindi consentito in casi assolutamente eccezionali, nell'esclusivo interesse della salute dell'animale;
    i medicinali equivalenti o generici hanno la stessa efficacia, sicurezza e qualità dei corrispondenti farmaci «di marca», ma hanno un costo inferiore dal 20 per cento al 50 per cento perché, essendo scaduto il brevetto che consentiva la produzione in esclusiva alla ditta che li aveva «scoperti» per prima, anche altre aziende possono produrli. Il brevetto, infatti, dura 20 anni e serve a consentire il recupero dei costi sostenuti per la ricerca;
    è noto che i farmaci veterinari sono spesso più costosi dei farmaci generici ad uso umano contenenti lo stesso principio attivo. Il costo dei farmaci veterinari, non essendo rimborsabili, grava interamente sui proprietari degli animali;
    secondo gli ultimi rilevamenti del Rapporto Assalco – Zoomark 2017, nelle famiglie italiane vivono circa 60 milioni di animali, tra cui 7 milioni di cani e circa 7 milioni e mezzo di gatti, che sono parte integrante della famiglia. Inoltre, in Italia ci sono circa 400 canili che spendono complessivamente intorno 7 milioni di euro al giorno. I responsabili di «rifugi/canili» privati possono contare su un contributo dallo Stato che va da 2 a 7 Euro al giorno per ogni animale;
    è evidente che la riforma dei farmaci veterinari non si può limitare alla sola tracciabilità, ma deve riguardare tutto il comparto con lo scopo di promuovere il trattamento migliore possibile per gli animali. Inoltre, si produrrebbero enormi risparmi allo Stato agli enti locali nonché ai proprietari degli animali d'affezione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nei provvedimenti futuri, la possibilità per il medico veterinario responsabile di trattare l'animale direttamente con un farmaco generico o con un medicinale ad uso umano, qualora reputi che si tratti della miglior molecola attiva al momento per l'animale stesso.
9/4505-B/2Galgano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    è in corso di discussione, in seconda lettura, l'A.C. 4505-B, «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»;
    l'articolo 4 di tale provvedimento prevede che «in caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (...), l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare (...) provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato»;
    in particolare, il citato articolo 3 del regolamento (UE) 2015/2120 sancisce il diritto dell'utente finale di poter scegliere liberamente le proprie apparecchiature terminali, come definite dalla direttiva 2008/63 recepita dal decreto legislativo 26 ottobre 2010 n.198, e fra le quali rientrano anche gli apparecchi modem/router, con o senza il VolP;
    ciononostante, nella prassi commerciale consolidata, i maggiori operatori italiani di telecomunicazione, che rappresentano al momento, secondo le statistiche AGCOM, oltre il 90 per cento della quota di mercato della telefonia fissa, obbligano gli utenti ad utilizzare esclusivamente l'apparecchio terminale da loro scelto, tra l'altro imponendo spesso il pagamento di un corrispettivo per l'acquisto o il comodato dello stesso;
    l'Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche, nelle BEREC Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules, approvate lo scorso agosto 2016, ha fornito indicazioni all'ente regolatore locale (nel nostro caso Agcom) su come interpretare gli articoli del Regolamento europeo affermando per l'articolo 3, ovvero quello del modem libero, che «se sussistono delle evidenze tecniche che rendono necessario l'utilizzo di uno specifico terminale l'operatore può scegliere di erogare tale servizio con il dispositivo considerato più idoneo che però viene considerato parte della sua rete»;
    tuttavia, in riferimento alla quasi totalità dei servizi forniti agli utenti dagli ISP, le motivazioni tecniche e di sicurezza addotte per limitare la libertà di scelta risultano prive di fondamento; posto che le tecnologie delle reti internet e VolP già si conformano a standard definiti dettagliatamente, emanati da organismi internazionali o associazioni come la IETF, ITU-T, 3GPP e DSL-Forum di cui i provider stessi fanno parte molto spesso;
    la finalità di tali standard è proprio quella di offrire una linea guida comune, così da evitare soluzioni proprietarie e fare in modo che i produttori possano sviluppare economie di scala, di cui poi i provider beneficiano nei prezzi di acquisto delle tecnologie, beneficio questo che ben dovrebbe riguardare anche gli utenti finali;
    in particolare, sia in riferimento alle tecnologie su rame, sia alla fibra, gli ISP effettuano sui propri apparecchi delle mere personalizzazioni software, assimilabili per esempio, nel mondo degli smartphone, al cambio del nome dell'APN per navigare su Internet, che non determina un cambio della tecnologia utilizzata, ossia LTE;
    tali modifiche non vanno a modificare né il firmware di basso livello del modem xDSL/xPON, né le specifiche istruzioni software che implementano gli algoritmi di cifratura;
    già a legislazione vigente, l'imposizione di apparecchiature terminali da parte dell'operatore dovrebbe quindi verificarsi solo in casi del tutto eccezionali, corrispondenti essenzialmente all'esistenza di restrizioni, conformi al diritto dell'Unione, imposte dai fabbricanti o dai distributori delle apparecchiature terminali;
    lo stesso Regolamento 2015/2120, nel proprio consideranda n. 5, dimostra il ridotto ambito di tale eccezione, stabilendo che «quando accedono a Internet, gli utenti finali dovrebbero essere liberi di scegliere tra vari tipi di apparecchiature terminali, quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione. I fornitori di servizi di accesso a Internet non dovrebbero imporre restrizioni all'utilizzo di apparecchiature terminali che collegano alla rete oltre a quelle imposte dai fabbricanti o dai distributori di apparecchiature terminali conformemente al diritto dell'Unione»;
    l'imposizione di specifici apparati da parte del fornitore del servizio non è giustificata neppure da ragioni di sicurezza e stabilità del servizio, che anzi viene più gravemente compromessa, come dimostrato dal disservizio recentemente subito dai clienti di un grande operatore, a seguito di un attacco informatico che ha manomesso i relativi modem/router, privando gli utenti dell'accesso a internet, senza che questi ultimi potessero autonomamente cambiarlo così da ripristinare tempestivamente la connessione, dato che tale operazione risultava vietata dalla policy imposta dal fornitore del servizio;
    il legislatore tedesco ha approvato, il 23 gennaio 2016, una legge sulla scelta e connessione delle apparecchiature terminali nelle comunicazioni (Gesetz zur Auswahl und zum Anschluss von Telekommunikationsendgeräten; TK-Endgerätegesetz), con lo scopo esplicito, espresso dal Ministero Federale per gli Affari Economici e l'Energia nel documento del Bundestag n. 18/6280, di «chiarificare che la rete di telecomunicazioni pubblica finisce al termine della rete passiva, e che il controllo funzionale è assegnato all'interfaccia lato utente. Conseguentemente, il consumatore finale può scegliere quale apparecchiatura terminale venga connessa dietro il termine della rete passiva, indipendentemente da come la singola apparecchiatura terminale di telecomunicazione sia definita»;
    la normativa tedesca risulta pienamente conforme alla ratio del Regolamento, che è quella di garantire la libertà di scelta dell'utente, la concorrenza tra gli operatori (anch'essa attualmente lesa, in quanto l'imposizione di router/modem proprietari configura una significativa barriera all'uscita per l'utente) e la neutralità della rete (gravemente minacciata dall'imposizione di apparati proprietari, che consentono al fornitore del servizio di ottimizzarlo o meno per determinati contenuti e non altri, senza controllo da parte dell'utente);
    ad ulteriore dimostrazione della piena conformità della normativa tedesca al quadro regolamentare dell'unione Europea, si evidenzia che, a quasi due anni dalla sua emanazione, non risulta avviata alcuna procedura di infrazione contro la Germania in relazione a tale normativa,

impegna il Governo

a fare propria nell'ambito delle sue competenze l'interpretazione della normativa europea, e in particolare del Regolamento 2015/2120, contenuta nelle premesse, adoperandosi presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al fine dell'adozione delle iniziative di sua competenza.
9/4505-B/3Catalano, Monchiero, Quintarelli, Mucci, Galgano, Menorello, Molea, Bombassei, Mazziotti Di Celso, Oliaro, Dambruoso, Bueno, Vaccaro.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017»,
   premesso che:
    il capo VI del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia ambientale;
   considerato che:
    l'articolo 16 contiene disposizioni in materia di tutela delle acque e monitoraggio delle sostanze chimiche (Caso EU Pilot 7304/15/ENVI);
    ritenuto necessario assicurare adeguata informazione sullo stato di qualità delle acque, al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e della salute,

impegna il Governo

a prevedere che i dati dei monitoraggi periodici vengano elaborati con tempi predefiniti e resi disponibili sui siti internet istituzionali dei soggetti interessati in un tempo congruo.
9/4505-B/4Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12 del provvedimento in esame contiene disposizioni riguardanti la sicurezza dei prodotti alimentari a base di caseina;
    tale articolo adegua la normativa vigente alle nuove disposizioni attualmente in vigore, anche in tema di etichettatura, contenute nel regolamento (UE) n. 169/2011, ma soprattutto è volto a dare recepimento alla direttiva (UE) 2015/2203. Ciò al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione n. 2017/0129, avviata dalla Commissione europea il 24 gennaio 2017, per mancato recepimento della direttiva entro il termine in essa contenuto (22 dicembre 2016);
    obiettivo della direttiva (UE) 2015/2203 è quello di facilitare la libera circolazione delle caseine e dei caseinati destinati all'alimentazione umana, garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela della salute, nonché di allineare le disposizioni vigenti nei singoli Stati alla legislazione generale dell'Unione e a quella internazionale;
    nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso l'originario comma 5 dell'articolo 12, che prevedeva la possibilità di deroga per alcune delle indicazioni obbligatorie che i prodotti, aventi ad oggetto caseine e caseinati, fermo restando quanto stabilito dal regolamento (UE) 1169/2011, devono riportare su imballaggi, recipienti o etichette in caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili,

impegna il Governo

ad assicurare il più ampio livello di tutela degli interessi dei consumatori e dei piccoli produttori ed a garantire la massima trasparenza delle informazioni che devono essere fornite in relazione alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari a base di caseina destinati all'alimentazione umana.
9/4505-B/5Nesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula è – assieme alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea;
    nel disegno di legge europea sono dunque inserite in linea generale, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot;
    la legge europea rappresenta uno strumento qualificante del processo di partecipazione dell'Italia all'adempimento dell'obbligo e all'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed è uno strumento opportuno per recepire questi stessi obblighi comunitari, evitando così costose procedure d'infrazione con conseguenti oneri per lo Stato, e quindi per i cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le iniziative al fine di prevedere un adeguato monitoraggio sull'effettiva coerenza tra l'attuazione delle disposizioni previste dal provvedimento in esame con quanto stabilito dalla normativa europea.
9/4505-B/6Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    lo scorso 4 ottobre, la Commissione europea ha adottato le decisioni in materia di procedure di infrazione, archiviando due procedure di infrazione con riferimento all'Italia. Al momento, dunque, scende a 64 il numero delle procedure a carico del nostro Paese, più che dimezzato negli ultimi 6 anni;
    la legge europea conferma l'attenzione attiva del Governo all'adeguamento del diritto nazionale al diritto comunitario. Tale attivismo si configura non come un adempimento di un mero obbligo, ma come il segno di una matura consapevolezza di appartenere a una comunità sovranazionale, capace di assicurare vantaggi in termini di diritti e opportunità;
    dopo il deprecabile incidente politico avvenuto al Senato, finalmente la Camera dei deputati si accinge ad approvare definitivamente il provvedimento,

impegna il Governo

a presentare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione entro la fine della legislatura, e comunque dopo l'approvazione definitiva della legge europea, sull'impegno per l'abbattimento delle procedure d'infrazione e sui benefici derivanti in termini non solo economici (minori sanzioni) dall'adempimento delle norme europee.
9/4505-B/7Mazziotti Di Celso, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 questo Parlamento ha dato mandato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e i servizi idrici di superare la struttura progressiva rispetto ai consumi e di adeguare le predette componenti ai costi del relativo servizio, secondo criteri di gradualità;
    nell'ambito delle componenti della tariffa elettrica rientrano sia le tariffe di rete sia le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, che comprendono anche gli incentivi necessari a far raggiungere al nostro Paese gli obiettivi europei di risparmio energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili;
    il superamento della progressività della tariffa, dovrà essere completato entro l'1 gennaio 2018 con il superamento della progressività delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali; secondo un recente studio pubblicato dal GSE, nel 2016 le attività di promozione della sostenibilità gestite dal GSE si sono tradotte in un investimento per famiglie e imprese di 16,1 miliardi di euro, l'1 per cento del Pil nazionale e la famiglia tipo ha contribuito a questo investimento con circa 136 euro, a fronte di una spesa energetica annua di circa 2.600 euro;
    secondo l'Analisi dell'Impatto della Regolazione, già con la rimodulazione delle tariffe i consumatori più deboli, che tendenzialmente rientrano sotto la media del consumo nazionale, avrebbero visto la loro bolletta crescere per effetto del nuovo calcolo delle tariffe;
    la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» all'articolo 1 commi 75 e 76 prevede che il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità, adotti entro 180 giorni dal 29 agosto 2017 un provvedimento che integri e riveda l'attuale disciplina del bonus sociale elettrico e gas, nel senso di un auspicato rafforzamento dell'intensità compensativa dello strumento;
    nelle more del processo di riforma degli oneri tariffari, la modifica dell'agevolazione per gli energivori di cui all'articolo 19 del disegno di legge in esame implicherà un incremento ulteriore degli oneri tariffari pari a circa 900 milioni di euro l'anno per arrivare a impegnare 1500 milioni di euro;
    tale aumento, come si evince dalla segnalazione al Governo e al Parlamento da parte dell'Autorità dell'energia elettrica, gas e servizi idrici, aggraverà ulteriormente l'incremento delle bollette dei clienti domestici con consumi più bassi, arrivando a incidere per quasi il 9 per cento per chi consuma meno di 1500 kWh all'anno, contro una media nazionale di 2700,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ogni iniziativa utile volta ad estendere la durata della transizione della riforma tariffaria fino alla emanazione del decreto relativo alla revisione della disciplina del bonus sociale elettrico e gas, inserendo in quest'ultimo degli obiettivi di efficienza energetica.
9/4505-B/8Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede specifiche disposizioni in materia ambientale, in particolar modo per la tutela delle acque e i limiti di emissione degli scarichi idrici, le emissioni industriali e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili;
    in base agli ultimi dati diffusi dal Noaa, il National Climate Date Center, a livello planetario, la temperatura della terra e degli oceani nel 2017 è stata la seconda più elevata registrata, addirittura superiore di 0,29 gradi, rispetto a quella del ventesimo secolo;
    secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni i cambiamenti climatici e la carenza di risorse idriche costringerà sempre più persone a spostarsi e a ingrossare i numeri che la stessa OIM ha definito «migrazione ambientale»;
    solo in Italia ad oggi mancherebbero circa 20 miliardi di metri cubi di acque, un volume praticamente pari all'intero lago di Como. Roma, la capitale, nei mesi scorsi ha rischiato seriamente di restare con i rubinetti a secco, almeno durante le ore notturne;
    in Italia le anomalie climatiche registrate nella prima parte del 2017, secondo i dati Coldiretti, hanno già provocato perdite al settore dell'agricoltura per circa un miliardo di euro;
    secondo gli ultimi dati pubblicati da Legambiente l'emergenza smog, sempre più cronica, complici i cambiamenti climatici e una scarsa attenzione verso la produzione di energia rinnovabili, sono già 25 le città italiane che hanno superato il limite di 35 giorni con una media giornaliera oltre i 50 microgrammi per metro cubo previsto per le polveri sottili (PM10);
    in Italia si continua a morire per l'aria inquinata con oltre 60 mila morti l'anno a causa dell'esposizione ad inquinamento da polveri sottili, ossido di azoto e ozono,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare politiche e provvedimenti, anche normativi, idonei a contenere gli effetti dei cambiamenti climatici, destinando adeguate risorse economiche a interventi di green economy e a programmi di defiscalizzazione per quei settori meno inquinanti.
9/4505-B/9Pastorelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento prevede tra l'altro, in attuazione della Decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, di ampliare il campo di applicazione dell'aggravante di «negazionismo», prevista dall'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, stabilendo la punibilità anche della grave minimizzazione e dell'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione circa la gravità del negazionismo, spiegando come la grave minimizzazione o l'apologia della Shoah, dei crimini di genocidio e dei crimini contro l'umanità, mettendo in discussione i valori che fondano la lotta contro il razzismo e l'antisemitismo, sono incompatibili con la democrazia e con i diritti umani.
9/4505-B/10Marzano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'introduzione della tracciabilità del farmaco veterinario e l'introduzione della ricetta elettronica veterinaria è una norma che garantisce il consumatore e i cittadini sul corretto uso dei farmaci veterinari ed in particolare degli antibiotici;
    questo provvedimento va nel solco degli impegni presi dal Governo con le mozioni approvate in Aula della Camera il 24 gennaio 2017 sul tema della lotta all'antibiotico resistenza;
    l'introduzione della ricettazione elettronica per il Servizio Sanitario Nazionale ha portato un contributo una tantum per adeguamento informatico ai medici che si sono adeguati ed attuato il processo della ricettazione elettronica;
    i dati INPS indicano che solo nei prossimi 2 anni avremo il pensionamento di circa 228 veterinari pubblici dipendenti con un risparmio di circa 22.800.000 euro da parte del Ministero della Salute. Mentre nei prossimi 10 anni circa 1047 pensionamenti con un risparmio di circa 105 milioni di euro;
    l'incentivazione dell'uso della ricetta elettronica facilita il percorso di controllo anche da parte del Servizio Veterinario Pubblico con riduzione del tempo lavoro impiegato, del costo di trasferimenti e di personale pubblico;
    l'uso della ricettazione elettronica veterinaria diviene sempre più un atto di servizio alla sanità pubblica da parte di medici veterinari liberi professionisti e persegue il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione,

impegna il Governo

a prevedere un contributo una tantum, come fatto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale per i medici veterinari liberi professionisti che attueranno la ricetta elettronica attingendo i fondi da una parte dei risparmi per il pensionamento dei veterinari pubblici.
9/4505-B/11Cova, Amato, Crimi, Casati, Paolo Rossi, Lodolini, Zanin, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'introduzione della tracciabilità del farmaco veterinario e l'introduzione della ricetta elettronica veterinaria è una norma che garantisce il consumatore e i cittadini sul corretto uso dei farmaci veterinari ed in particolare degli antibiotici;
    questo provvedimento va nel solco degli impegni presi dal Governo con le mozioni approvate in Aula della Camera il 24 gennaio 2017 sul tema della lotta all'antibiotico resistenza;
    l'introduzione della ricettazione elettronica per il Servizio Sanitario Nazionale ha portato un contributo una tantum per adeguamento informatico ai medici che si sono adeguati ed attuato il processo della ricettazione elettronica;
    i dati INPS indicano che solo nei prossimi 2 anni avremo il pensionamento di circa 228 veterinari pubblici dipendenti con un risparmio di circa 22.800.000 euro da parte del Ministero della Salute. Mentre nei prossimi 10 anni circa 1047 pensionamenti con un risparmio di circa 105 milioni di euro;
    l'incentivazione dell'uso della ricetta elettronica facilita il percorso di controllo anche da parte del Servizio Veterinario Pubblico con riduzione del tempo lavoro impiegato, del costo di trasferimenti e di personale pubblico;
    l'uso della ricettazione elettronica veterinaria diviene sempre più un atto di servizio alla sanità pubblica da parte di medici veterinari liberi professionisti e persegue il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere un contributo una tantum, come fatto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale per i medici veterinari liberi professionisti che attueranno la ricetta elettronica attingendo i fondi da una parte dei risparmi per il pensionamento dei veterinari pubblici.
9/4505-B/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Cova, Amato, Crimi, Casati, Paolo Rossi, Lodolini, Zanin, Palese.