TESTO AGGIORNATO AL 5 FEBBRAIO 2014
ALLEGATO 1
DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
ART. 1.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono applicati all'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale fino a 200 kW, dagli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e dagli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride.
*1. 150. Benamati, Braga, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Taranto, Mariastella Bianchi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 Kw e da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 Kw».
*1. 150.
(Nuova formulazione) Benamati, Braga, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Taranto, Mariastella Bianchi.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono applicati all'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale fino a 500 kW, dagli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e dagli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride.
*1. 104. Crippa, Della Valle, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Mucci, Fantinati, Prodani.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 Kw e Pag. 26da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 Kw».
*1. 104.
(Nuova formulazione) Crippa, Della Valle, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Mucci, Fantinati, Prodani.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: interventi di qualunque tipo inserire le seguenti: ad eccezione dei rifacimenti e dei potenziamenti, così come individuati nell'allegato 2 del decreto 6 luglio 2012, previa verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico dei rifacimenti e dei potenziamenti di cui al citato decreto.
1. 149. Benamati, Braga, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Taranto, Mariastella Bianchi.
a) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, al di sotto il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può essere inferiore al 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi»;
b) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «ai nuovi impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 159 del 10 luglio 2012, fatta eccezione per gli impianti ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto».
1. 149.
(Nuova formulazione) Benamati, Braga, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Taranto, Mariastella Bianchi.
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, al fine di rendere facilmente comparabili i contratti e le offerte contrattuali rivolti alle tipologie di clienti del servizio del gas individuati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e del servizio elettrico di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, di seguito denominati «clienti del servizio del gas ed elettrico», l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di seguito denominata «Autorità», nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, identifica le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente in tutti i contratti e nelle offerte contrattuali di somministrazione dei servizi.
6-ter. L'Autorità predispone uno schema espositivo delle componenti di base di cui al comma 6-bis, curandone le massime semplicità e confrontabilità, che le imprese devono utilizzare nei contratti e in tutte le attività di pubblicizzazione delle proprie offerte. Le ulteriori opportunità commerciali e le diverse modalità di erogazione del servizio non possono modificare il quadro economico complessivo delle componenti di base e devono essere chiaramente distinte nei contratti e nelle offerte contrattuali.
6-quater. In caso di mancato o falsato rispetto dei provvedimenti adottati dall'Autorità in esecuzione di quanto previsto dai commi 6-bis e 6-ter si applicano i provvedimenti coercitivi nella sua disponibilità e l'irrogazione delle sanzioni massime previste.
6-quinquies. L'Autorità pubblica nel proprio sito internet lo schema di cui al Pag. 27comma 6-bis corredato da tutte le informazioni utili per la sua piena comprensione da parte dei fruitori del servizio, e ne cura la pubblicità nell'ambito delle proprie attività di comunicazione verso il pubblico.
6-sexies. L'Autorità provvede affinché quanto previsto dal presente articolo sia attuato entro i sei mesi successivi alla data di conversione del presente decreto-legge. L'Autorità provvede, inoltre, ad analizzare ed illustrare al Governo e al Parlamento lo stato d'avanzamento della presente normativa in un apposito capitolo della Relazione annuale.
1. 141. Mucci, Fantinati, Crippa, Da Villa, Della Valle, Petraroli, Vallascas, Prodani.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di rendere più facilmente confrontabili le offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas o energia elettrica, identifica le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e determina le sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza.
1. 141.
(Nuova formulazione) Mucci, Fantinati, Crippa, Da Villa, Della Valle, Petraroli, Vallascas, Prodani.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, al fine di rendere facilmente comparabili i contratti e le offerte contrattuali rivolti ai clienti del servizio del gas ed elettrico, l'Autorità, nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, provvede affinché, ove siano installati i misuratori elettronici, siano resi disponibile ai clienti ed ai loro mandatari i dati di consumo in forma puntuale e aggregata, al fine di consentire la fatturazione dei servizi di fornitura di elettricità e gas secondo i consumi effettivi.
6-ter. L'Autorità provvede, altresì, a regolare conseguentemente i rapporti e i reciproci doveri tra società di distribuzione e società di vendita, assicurando un adeguato standard di qualità commerciale a beneficio dei clienti. L'Autorità dispone inoltre le modalità per assicurare il conguaglio dei consumi fatturati precedentemente su base presunta.
6-quater. L'Autorità provvede a dare attuazione al comma 6-bis entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto per i clienti forniti di contatore elettronico di telelettura ed entro 12 mesi dalla medesima data per i clienti che sono sprovvisti di tale contatore.
6-quinquies. In deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 19 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, il completamento dell'installazione dei contatori elettronici e la predisposizione dei servizi di telelettura è attuato secondo condizioni economiche definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, senza oneri aggiuntivi per i consumatori finali.
1. 95. Da Villa, Crippa, Fantinati, Prodani, Vallascas, Mucci, Della Valle, Petraroli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove attraverso la regolazione l'installazione dei contatori elettronici e provvede affinché i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata, secondo modalità tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo e garantendo la più aderente e tempestiva corrispondenza dei consumi fatturati a quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che Pag. 28siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata.
*1. 95.
(Nuova formulazione) Da Villa, Crippa, Fantinati, Prodani, Vallascas, Mucci, Della Valle, Petraroli.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, al fine di semplificare la conoscenza dei propri consumi da parte dei clienti del servizio del gas ed elettrico, favorendone la gestione consapevole, l'Autorità, nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, procede all'analisi delle tecnologie disponibili e di quelle in via di sviluppo, anche avvalendosi della collaborazione delle imprese e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'installazione all'interno delle abitazioni di sistemi semplificati di lettura dei consumi rilevati dai contatori del servizio del gas ed elettrico, nonché della loro trasmissione a distanza.
6-ter. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità, sulla base dell'analisi di cui al comma 6-bis, decide in merito all'installazione obbligatoria dei dispositivi di cui al medesimo comma a cura delle società di vendita o di distribuzione, stabilendo i relativi costi e le eventuali modalità di rimborso.
1. 97. Petraroli, Crippa, Fantinati, Prodani, Vallascas, Mucci, Da Villa, Della Valle.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove attraverso la regolazione l'installazione dei contatori elettronici e provvede affinché i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata, secondo modalità tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo e garantendo la più aderente e tempestiva corrispondenza dei consumi fatturati a quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata.
*1. 97.
(Nuova formulazione) Petraroli, Crippa, Fantinati, Prodani, Vallascas, Mucci, Da Villa, Della Valle.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità, nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, previa analisi statistica cui le imprese di distribuzione e vendita hanno l'obbligo di fornire la massima collaborazione, adotta i provvedimenti necessari a semplificare e a rendere trasparente, nel minor tempo possibile, comunque non superiore alla prima fatturazione utile successiva all'addebito, la restituzione degli importi addebitati in eccesso rispetto ai consumi effettivi dei clienti del servizio del gas ed elettrico.
6-ter. Ai fini di quanto previsto dal comma 6-bis, l'Autorità, anche con la collaborazione delle imprese interessate si avvale di modalità tecnologicamente innovative, che prevedono anche l'utilizzo di messaggi della rete telefonica mobile, emana le disposizioni che le imprese venditrici di elettricità e di gas sono tenute ad adottare nei modi e nei tempi stabiliti dalla medesima Autorità, previo consenso formale dei clienti del servizio del gas ed elettrico.
1. 136. Crippa, Fantinati, Prodani, Vallascas, Mucci, Da Villa, Della Valle, Petraroli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove attraverso la regolazione l'installazione dei contatori elettronici e provvede affinché i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata, secondo modalità tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo e garantendo la più aderente e tempestiva corrispondenza dei consumi fatturati a quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata.
*1. 136.
(Nuova formulazione) Crippa, Fantinati, Prodani, Vallascas, Mucci, Da Villa, Della Valle, Petraroli.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la parola: «locazione», aggiungere le seguenti parole: «ad eccezione delle locazioni ad uso turistico».
1. 180. Abrignani.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la parola: «locazione», aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi l'anno».
1. 180.
(Nuova formulazione) Abrignani.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, al penultimo capoverso, dopo le parole: «non superiore a 5 MW» aggiungere il seguente periodo: «Per emissioni nulle si deve intendere un impianto senza emissioni in atmosfera, salvo le eventuali perdite sistematiche e comunque nei limiti idonei ad evitare potenziali rischi alla salute umana ed all'ambiente, durante il solo ciclo produttivo nelle normali condizioni di esercizio»;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: «immessa nel sistema elettrico» sono aggiunte le seguenti: «quale valore medio annuo di produzione»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:
7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i) della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche.
1. 51. Abrignani, Polidori.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, dopo la parola «emissioni» aggiungere le seguenti «di processo»;
b) al comma 3-bis.1, dopo le parole «immessa nel sistema elettrico» sono aggiunte le seguenti: «che non può in nessun caso essere superiore a 40.000 Mwh elettrici annui»;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nell'ambito della determinazione Pag. 30degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche.
1. 51.
(Nuova formulazione) Abrignani, Polidori.
Dopo il comma 16 inserire i seguenti:
16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti investitori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b) punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, confermano al Ministero dello sviluppo economico la loro volontà di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio, ancora da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto. La procedura di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera b) punto 2 è indetta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il prezzo a base d'asta è determinato dall'autorità per l'energia elettrica e il gas in misura pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio. Il soggetto di cui allo stesso articolo 5, comma 1, è tenuto a realizzare unicamente la capacità di stoccaggio derivante dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente comma, fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per il sistema del gas naturale. L'attestazione della quota di mercato all'ingrosso di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, è effettuata qualora il suo valore superi il 10 per cento. Con i decreti del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito legge 24 marzo 2012, n. 27, può essere indicata la parte di spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per periodi superiori a un anno. All'articolo 34, comma 19, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole «dalla legge 29 novembre 2007, n. 222», sono inserite le parole: «e di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 marzo 2000, n. 164».
16-ter. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2007, n. 40, è sostituito dal seguente:
2. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti e la cui quota di mercato all'ingrosso, calcolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, supera il valore del 10 per cento, è soggetto, a decorrere dal 1o gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all'obbligo di offerta di vendita nel Mercato a termine del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici, di un volume di gas naturale corrispondente al 5 per cento del totale annuo immesso dal medesimo soggetto nei punti di entrata della rete nazionale di trasporto connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da terminali di rigassificazione di GNL, con contestuale offerta di acquisto sul medesimo Mercato per un pari quantitativo, con una differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto offerti non superiore a un valore definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la quale definisce altresì le modalità per l'adempimento del suddetto obbligo. Il Gestore dei mercati energetici trasmette i relativi dati all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.
1. 163. Benamati, Basso, Bini, Bonafè, Cani, Civati, Del Basso De Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Mariano, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Taranto.
ART. 6.
All'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «della Commissione europea,» aggiungere le seguenti:
Pag. 31«ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «nella misura massima», aggiungere la seguente: «complessiva» e dopo le parole: «proposta nazionale» aggiungere le seguenti: «o sulla collegata pianificazione definita per l'attuazione degli interventi a finanziamento nazionale di cui al comma 1»;
c) al comma 10, dopo le parole: «della Commissione europea,» aggiungere le seguenti: «ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,» e dopo le parole: «programmazione 2014-2020» aggiungere le seguenti: «o sulla predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale»;
d) al comma 11, eliminare le parole da: «, da emanare» fino a: «di riferimento,»;
e) al comma 14, dopo le parole: «di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183» aggiungere le seguenti: «e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste necessità per fronteggiare le correlate compensazioni».
6. 78. I Relatori.
Al comma 1, dopo le parole: dell'efficienza aziendale aggiungere le seguenti:, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro.
6. 72. Mosca, Tinagli, Saltamartini.
Al comma 1, dopo le parole: la connettività a banda larga e ultralarga aggiungere il seguente periodo: I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento ad internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, in quelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili.
6. 23. Bergamini.
Al comma 7, dopo le parole: di cui all'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e inserire le seguenti: di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché.
6. 54. Minardo, Pagano, Bernardo.
Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:
8. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge causano situazioni interferenziali, accertate dal Ministero dello sviluppo economico, a frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti devono essere dismesse entro il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. A seguito di tali dismissioni l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni provvede all'aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze per la tv digitale terrestre.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2014, previa consultazione delle associazioni nazionali di categoria Pag. 32rappresentative delle imprese televisive, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori di rete per la tv digitale terrestre, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Il decreto di cui al presente comma 9 definisce anche i criteri per l'assegnazione agli operatori di rete, attualmente esercenti le frequenze da liberare che intendano proseguire l'attività, delle frequenze volontariamente rilasciate dai soggetti che eserciscono frequenze diverse da quelle da liberare. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti per il rilascio di frequenze di cui al comma 8. Alle misure economiche di natura compensativa di cui sopra si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
*6. 33. Caparini, Busin, Allasia.
Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:
8. entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertare situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 8 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzioni, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a soggetti non più utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, a seguito della pianificazione dell'Autorità per Pag. 33le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8.
9-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso in ambito locale hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui sulla base della nuova pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della posizione non più utile nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sia revocato il diritto d'uso.
*6. 33.
(Nuova formulazione) Caparini, Busin, Allasia.
Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:
8. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge causano situazioni interferenziali, accertate dal Ministero dello sviluppo economico, a frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti devono essere dismesse entro il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. A seguito di tali dismissioni l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni provvede all'aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze per la tv digitale terrestre.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2014, previa consultazione delle associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese televisive, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori di rete per la tv digitale terrestre, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Il decreto di cui al presente comma 9 definisce anche i criteri per l'assegnazione agli operatori di rete, attualmente esercenti le frequenze da liberare che intendano proseguire l'attività, delle frequenze volontariamente rilasciate dai soggetti che eserciscono frequenze diverse da quelle da liberare. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti per il rilascio di frequenze di cui al comma 8. Alle misure economiche di natura compensativa di cui sopra si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
*6. 47. Bernardo, Pagano, Minardo.
Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:
8. entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere Pag. 34dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertare situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 8 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzioni, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a soggetti non più utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, a seguito della pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8.
9-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso in ambito locale hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui sulla base della nuova pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della posizione non più utile nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sia revocato il diritto d'uso.
*6. 47.
(Nuova formulazione) Bernardo, Pagano, Minardo.
Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:
8. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge causano situazioni interferenziali, accertate dal Ministero dello Sviluppo Economico, a frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti devono essere dismesse entro il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. A seguito di tali dismissioni l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni provvede Pag. 35all'aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze per la tv digitale terrestre.
9. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2014, previa consultazione delle associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese televisive, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori di rete per la tv digitale terrestre, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Il decreto di cui al presente comma 9 definisce anche i criteri per l'assegnazione agli operatori di rete, attualmente esercenti le frequenze da liberare che intendano proseguire l'attività, delle frequenze volontariamente rilasciate dai soggetti che eserciscono frequenze diverse da quelle da liberare. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti per il rilascio di frequenze di cui al comma 8. Alle misure economiche di natura compensativa di cui sopra si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
*6. 12. De Menech, Rotta.
Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:
8. entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertare situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 8 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzioni, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione Pag. 36di indennizzi eventualmente dovuti a soggetti non più utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, a seguito della pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8.
9-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso in ambito locale hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui sulla base della nuova pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della posizione non più utile nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sia revocato il diritto d'uso.
*6. 12.
(Nuova formulazione) De Menech, Rotta.
Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:
8. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia che alla data di entrata in vigore del presente decreto legge causano situazioni interferenziali, accertate dal Ministero dello Sviluppo Economico, a frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti devono essere dismesse entro il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. A seguito di tali dismissioni l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni provvede all'aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze per la tv digitale terrestre.
9. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2014, previa consultazione delle associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese televisive, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori di rete per la tv digitale terrestre, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Il decreto di cui al presente comma 9 definisce anche i criteri per l'assegnazione agli operatori di rete, attualmente esercenti le frequenze da liberare che intendano proseguire l'attività, delle frequenze volontariamente rilasciate dai soggetti che eserciscono frequenze diverse da quelle da liberare. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti per il rilascio di frequenze di cui al comma 8. Alle misure economiche di natura compensativa di cui sopra si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
*6. 26. Abrignani.
Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:
8. entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Pag. 37L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertare situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 8 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzioni, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a soggetti non più utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, a seguito della pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8.
9-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso in ambito locale hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui sulla base della nuova pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della posizione non più utile nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, sia revocato il diritto d'uso.
*6. 26.
(Nuova formulazione) Abrignani.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 47, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici, convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di computer emergency response team. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Conseguentemente, alla rubrica sostituire la parola: editoria con le seguenti: agenda digitale.
6. 76. Bruno Bossio, Ginefra.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 47, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure di evidenza pubblica, convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di computer emergency response team. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Conseguentemente, alla rubrica sostituire la parola: editoria con le seguenti: agenda digitale.
6. 76.
(Nuova formulazione) Bruno Bossio, Ginefra.
ART. 9.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Misure per favorire la diffusione della lettura).
1. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, sono adottati interventi per il finanziamento tramite voucher per l'acquisto di libri di testo scolastici ed universitari muniti di codice ISBN con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 e fino al 31 dicembre 2016.
2. Il beneficio, di cui al comma 1, fermo il rispetto dei limiti delle risorse complessive effettivamente individuate per ciascun anno nell'ambito del Programma operativo nazionale di riferimento, può essere concesso a soggetti appartenenti a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 25.000 euro annui e avere un importo massimo, per ciascun soggetto, di euro 200.
3. L'acquisto deve essere documentato fiscalmente dal venditore.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del programma operativo nazionale di riferimento, sono definite, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), le modalità per usufruire del beneficio e per la verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate.
5. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste, fruibili a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione Pag. 39territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.
9. 9. Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.
Al comma 1, sostituire le parole: «delle persone fisiche e giuridiche» con le seguenti: «degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio».
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base della popolazione studentesca nell'anno scolastico 2014-2015, fissa per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado pubblico o legalmente parificato avente sede nel territorio nazionale l'importo disponibile ai sensi del comma 5. I dirigenti scolastici dei predetti istituti rilasciano a ciascuno studente un buono sconto di pari importo, timbrato e numerato, utilizzabile ai fini dell'ottenimento di uno sconto del 19 per cento per l'acquisto di libri di lettura, presso gli esercizi commerciali che decidono di avvalersi della misura di cui al comma 1».
Sopprimere i commi 3 e 4.
9. 9. (Nuova formulazione) Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Marco Di Stefano, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribaudo, Rostan, Sanga.
Al comma 1, dopo la parola: l'acquisto di libri aggiungere le seguenti: anche in formato digitale.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: scolastici ed universitari aggiungere le seguenti: anche in formato digitale.
Conseguentemente, al comma 3 dopo le parole: acquisti di libri sopprimere le seguenti: in formato digitale, o comunque.
9. 19. Marzana, Cancelleri, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.
Al comma 1, dopo le parole: l'acquisto di libri inserire le seguenti: anche in formato digitale.
9. 19.
(Nuova formulazione) Marzana, Cancelleri, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Catalano, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano.
Al comma 4, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo».
Al comma 5, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo».
9. 26. Governo.
Al comma 5, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo».
9. 26.
(Nuova formulazione) Governo.
ART. 11.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1987, n. 49, dopo le parole: «ai finanziamenti del Foncooper» sono aggiunte le seguenti: «e a quelli erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5».
*11. 39. Maietta.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1987, n. 49, dopo le parole: «ai finanziamenti del Foncooper» sono aggiunte le seguenti: «e a quelli erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5».
*11. 7. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai finanziamenti a favore delle micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003».
11. 21. Guidesi, Busin, Allasia, Prataviera.
Al comma 2, dopo le parole: amministrazione straordinaria, inserire le seguenti: liquidazione coatta amministrativa.
*11. 9. Laffranco, Bianconi, Fabrizio Di Stefano.
Al comma 2, dopo le parole: amministrazione straordinaria, inserire le seguenti: liquidazione coatta amministrativa.
*11. 3. Nardella.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 2526, quarto comma, del codice civile si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme sulle società a responsabilità limitata, il limite alla emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.
11. 29. Pagano, Minardo, Bernardo.
ART. 12.
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla società emittente i titoli».
12. 74. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargero.
Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: conti correnti segregati presso inserire le seguenti: la banca depositaria ovvero presso;
b) al capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e vengono integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo Pag. 41i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni;
c) al capoverso comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: dove vengano accreditate inserire le seguenti:, anche in via non esclusiva;
d) al capoverso comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: nell'articolo 2, comma 3, lettera c) inserire le seguenti: e vengono integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni.
12. 75. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargero.
Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: conti correnti segregati presso inserire le seguenti: la banca depositaria ovvero presso;
b) al capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e vengono integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni;
c) al capoverso comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: nell'articolo 2, comma 3, lettera c) inserire le seguenti: e vengono integralmente restituite alla società per conto di cui è avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessità di attendere i riparti e le altre restituzioni.
12. 75.
(Nuova formulazione) Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargero.
Al comma 1, lettera d), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso comma 1, dopo le parole: crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991 n. 52, inserire le seguenti:, ai fini degli effetti di cui al successivo comma 2, è sufficiente che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni;
b) al capoverso comma 2, dopo le parole: la compensazione tra i crediti acquistati inserire le seguenti: dalla società di cartolarizzazione e dopo le parole: e i crediti inserire le seguenti: di tali debitori nei confronti del cedente.
12. 76. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargero.
Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo il capoverso comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, l'espletamento delle formalità di opponibilità previste dal presente articolo produce gli effetti ivi indicati anche con riferimento a tutti i crediti futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano stipulati prima della data di espletamento di tali formalità.
12. 77. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargero.
Al comma 1, lettera d), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: dalla banca cedente con le seguenti: dal cedente;
b) dopo il capoverso comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile il credito ceduto è esercitato dalla società cessionaria in conformità Pag. 42alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.
12. 78. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargero.
Al comma 1, lettera h), capoverso articolo 7-quater, apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso comma 1, dopo le parole: aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari inserire le parole: ovvero cambiali finanziarie;
b) al capoverso comma 1, dopo le parole: crediti della medesima natura. inserire le parole: Tali crediti e i titoli possono essere ceduti anche da società facenti parte di un gruppo bancario;
c) al capoverso comma 2, dopo le parole: di cui al presente articolo inserire le parole: e regola l'emissione di titoli di cui al presente articolo differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo 7-bis.
12. 19. Abrignani.
Al comma 2, capoverso 26-bis, dopo le parole: Le obbligazioni aggiungere le seguenti:, le cambiali finanziarie.
12. 72. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargero.
Al comma 4, letta c), capoverso articolo 20-bis, comma 2, dopo le parole: nella delibera di emissione, aggiungere in fine le seguenti: o in analogo provvedimento autorizzativo.
12. 71. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargero.
Al comma 5, capoverso comma 9-bis, sopprimere le parole: e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie e aggiungere, in fine, le seguenti: nonché alle società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130.
12. 41. Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.
Al comma 5, capoverso comma 9- bis, dopo le parole: il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie aggiungere le seguenti: , ovvero a società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.
*12. 41.
(Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.
Al comma 5, capoverso comma 9-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ovvero a società di assicurazioni nonché e a società costituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.
12. 82. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargero.
Al comma 5, capoverso comma 9- bis, dopo le parole: il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie aggiungere le seguenti: , ovvero a società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle disposizioni Pag. 43in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.
*12. 82.
(Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso, Vitelli, Sottanelli, Cimmino, Zanetti.
Al comma 6, lettera a), capoverso comma 1-bis, eliminare le parole: aventi una scadenza a medio il lungo termine.
12. 83. Colaninno, Petrini, Pelillo, Sanga, Bargero.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In aggiunta a quanto già previsto dalla legislazione vigente, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 può essere concessa in favore delle società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, emessi da piccole e medie imprese. Tale garanzia può essere concessa a fronte sia di singole operazioni di sottoscrizione di obbligazione titoli similari che di portafogli di operazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio dalla concessione della garanzia di cui al presente articolo.
12. 68. Giampaolo Galli.
ART. 14.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 14.
(Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare).
1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità di cui duecento nel profilo di ispettore del lavori di area III e cinquanta di ispettore tecnico di area III ed a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disposizione di cui all'articolo 34 bis, comma 2, del medesimo decreto n. 165 del 2001 trova applicazione con esclusivo riferimento al personale in possesso di specifiche professionalità compatibili con quelle di ispettore del lavoro o di ispettore tecnico. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unità assunte e la relativa spesa. I maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presenta lettera sono a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1), lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono quantificati nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016.Pag. 44
b) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché dalle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5 lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aumentato del 30 per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145;
c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono duplicati;
d) le eventuali maggiori entrate rivenenti dall'attuazione delle misure di cui alla lettera a) e i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono versati al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente, a valere sul predetto Fondo e nella misura massima di 10 milioni di euro a partire dall'anno 2014, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può introdurre, con proprio decreto, misure finalizzate ad una più efficiente utilizzazione sull'intero territorio nazionale del personale ispettivo, nonché ulteriori misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.
14. 57. I Relatori.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 14.
(Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare).
1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità di cui duecento nel profilo di ispettore del lavori di area III e cinquanta di ispettore tecnico di area III ed a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disposizione di cui all'articolo 34 bis, comma 2, del medesimo decreto n. 165 del 2001 trova applicazione con esclusivo riferimento al personale in possesso di specifiche professionalità compatibili con quelle di ispettore del lavoro o di ispettore tecnico. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unità assunte e la relativa spesa. I maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presenta lettera sono a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1), lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono quantificati nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016.
b) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonché dalle somme aggiuntive Pag. 45di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5 lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aumentato del 30 per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145;
c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono duplicati; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) le eventuali maggiori entrate rivenenti dall'attuazione delle misure di cui alla lettera a) e i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono versati al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conseguentemente, a valere sul predetto Fondo e nella misura massima di 10 milioni di euro a partire dall'anno 2014, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può introdurre, con proprio decreto, misure finalizzate ad una più efficiente utilizzazione sull'intero territorio nazionale del personale ispettivo, nonché ulteriori misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.
14. 57.
(Nuova formulazione) I Relatori.
ALLEGATO 2
DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.
SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 14.57 DEI RELATORI
Al comma 1, prima della lettera a), aggiungere la seguente:
0a) è sempre disposta la confisca dell'impresa, qualora sia contestato il reato di riduzione in schiavitù di cui all'articolo 600 del codice penale; a tal fine, qualora ne rilevino la possibile sussistenza, con particolare riferimento alla condizione di clandestinità dei lavoratori, le Autorità che rilevano le violazioni informano senza indugio il Magistrato competente.
0. 14. 57. 2 Pagano.
Dopo il comma 1, lettera a), aggiungere i seguenti:
a-bis) nel triennio 2014-2016, l'INPS e l'INAIL sono autorizzate, in deroga alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 66, comma 11-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo, con assunzioni di personale a tempo indeterminato, a partire dai vincitori di concorso o idonei inseriti in graduatorie in corso di validità, di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza, assistenza sociale, sicurezza e salute, nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 250 milioni di euro per ciascun anno;
a-ter) ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alle lettera a-bis) si provvede riducendo fino alla concorrenza delle risorse ivi indicate, le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Pag. 47Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
0. 14. 57. 5. Nicchi, Di Salvo, Airaudo, Placido.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 11 inserire il seguente:
11-bis. Per il triennio 2014-2016, l'INPS e l'INAIL possono procedere, per ciascun anno, ad assunzione di personale ispettivo di livello non dirigenziale, con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale ispettivo di livello dirigenziale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.
0. 14. 57. 6. Nicchi, Di Salvo, Airaudo, Placido.
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: del 30 per cento con le seguenti: del 10 per cento.
0. 14. 57. 7. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.
0. 14. 57. 8. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre.
Al comma 1, lettera c) aggiungere, infine, il seguente periodo:
In ogni caso, è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta nel caso della prima violazione di cui alla presente lettera.
0. 14. 57. 1. Bernardo.
Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: può introdurre con le seguenti: finanzia la realizzazione di una banca dati a cui accedono tutti i funzionari e gli ispettori, prima di iniziare la verifica ispettiva, del Ministero e delle Direzioni del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e degli altri Enti e Autorità che svolgono attività ispettiva, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, realizzando una maggiore efficacia di coordinamento dell'attività della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ed iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per assicurare efficace ed efficiente adempimento dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 12 luglio 2011, n. 106. La gestione della banca data dati dell'attività ispettiva è affidata, senza ulteriori oneri di spese aggiuntive, all'INPS. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può introdurre, altresì,.
0. 14. 57. 9. Airaudo, Di Salvo, Placido.
Al comma 1 dopo la lettera d) inserire la seguente:
e) Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono adottate misure volte all'utilizzo Pag. 48prioritario degli importi derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) finalizzando le risorse medesime alle spese di missione del personale ispettivo ed alla implementazione e razionalizzazione dell'uso del mezzo proprio da parte del personale medesimo.
0. 14. 57. 3. Baldassarre, Rizzetto, Rostellato, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Bechis.
Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
e) ferme restando le competenze della commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 124, al fine di assicurare il migliore e più razionale impiego del personale ispettivo di tutti gli organi di vigilanza sul territorio e altresì al fine di evitare duplicazioni di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, vengono istituite e rese attive, entro e non oltre il 31 marzo 2014, la banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
0. 14. 57. 4. Baldassarre, Rizzetto, Rostellato, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Bechis.