ALLEGATO 1
IPOTESI DI CODICE DI CONDOTTA DEI DEPUTATI
(NUOVA FORMULAZIONE)
I
(Principi generali)
(specificativo degli artt. 54 e 67 Cost.).
Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati agiscono con disciplina e onore, rappresentando la Nazione e osservando i principi di integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome della Camera dei deputati. Non ottengono né cercano di ottenere alcun vantaggio finanziario diretto o indiretto o altre gratifiche. (v. articolo 1 codice cond. P.E.).
In caso di conflitto di interessi, ossia quando un interesse personale potrebbe influenzare indebitamente l'esercizio delle sue funzioni, ciascun deputato adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari per rimuoverlo, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente codice di condotta. In caso di dubbio, il deputato può, a titolo confidenziale, chiedere il parere del Comitato di cui al paragrafo VI. (v. articolo 3 codice cond. P.E.).
II
(Doveri dei deputati)
(ricognitivo dei principi desumibili da norme vigenti).
I deputati osservano con scrupolo e rigore gli obblighi, previsti dall'ordinamento e dalle norme regolamentari della Camera, di trasparenza e di dichiarazione delle proprie attività patrimoniali e finanziarie, dei finanziamenti ricevuti nonché delle cariche da essi ricoperte in qualunque ente o società di carattere pubblico o privato.
III
(Dichiarazioni dei deputati)
(ricognitivo di norme del Regolamento della Giunta delle elezioni, la cui portata applicativa viene estesa, e della l. 441/1982).
Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta delle elezioni, per i procedimenti di sua competenza, ovvero dal Comitato consultivo sulla condotta dei deputati di cui al paragrafo VI, per i profili concernenti l'applicazione del presente Codice, ciascun deputato dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione entro il termine di trenta giorni. (v. articolo 4 codice cond. P.E.).
Secondo quanto disposto dalla legge n. 441 del 1982, entro tre mesi dalla proclamazione i deputati devono depositare presso l'Ufficio di Presidenza:
1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»; Pag. 13
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».
Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni relative agli eventuali finanziamenti o contributi ricevuti previste dalla legge n. 659 del 1981. I deputati devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 5.000 euro l'anno.
Gli adempimenti indicati concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i deputati sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. Anche tale adempimento si estende al coniuge non separato, nonché ai figli e ai parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i deputati sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Anche tale adempimento si estende al coniuge non separato, nonché ai figli e ai parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.
I dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei parlamentari sono pubblicati nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano, dando evidenza specifica dei contributi ricevuti, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, superiori a 5.000 euro l'anno. (v. articolo 4 codice cond. P.E.).
IV
(Doni)
(innovativo).
Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati si astengono dall'accettare doni o benefici analoghi, salvo quelli di valore inferiore a 250 euro, offerti conformemente alle consuetudini di cortesia, o quelli ricevuti conformemente alle medesime consuetudini qualora rappresentino la Camera in veste ufficiale.
Le predette disposizioni non si applicano al rimborso delle spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno dei deputati o ai pagamenti diretti di dette spese da parte di terzi quando i deputati partecipano sulla base di un invito e nell'esercizio delle loro funzioni a eventi organizzati da terzi. Per tali casi l'Ufficio di Presidenza adotta le disposizioni necessarie ad assicurare la trasparenza. (v. articolo 5 codice cond. P.E.).
V
(Pubblicità)
(parzialmente innovativo).
Le dichiarazioni dei deputati relative alle posizioni ed agli interessi finanziari, ai finanziamenti ricevuti e alle cariche ricoperte, rese ai sensi dell'ordinamento vigente, delle norme regolamentari e del Pag. 14presente codice di condotta, sono pubblicate sul sito internet della Camera dei deputati.
VI
(Comitato consultivo sulla condotta dei deputati)
(innovativo).
L'Ufficio di Presidenza costituisce, all'inizio di ogni legislatura, un Comitato consultivo sulla condotta dei deputati, composto da quattro membri dell'Ufficio di Presidenza e da sei deputati (complessivamente cinque al PE) designati dal Presidente della Camera tenendo conto della loro esperienza e, per quanto possibile, della esigenza di rappresentatività ed equilibrio politico. Il Comitato è presieduto da un membro dell'Ufficio di Presidenza designato dal Presidente della Camera.
Fatte salve le competenze della Giunta delle elezioni, su richiesta di un deputato, il Comitato consultivo fornisce, a titolo confidenziale, entro il termine di un mese dalla richiesta, orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del presente codice di condotta. Il deputato in questione ha il diritto di fare riferimento a detti orientamenti.
Su richiesta del Presidente della Camera, il Comitato consultivo esamina inoltre i presunti casi di violazione del presente codice di condotta e ne comunica gli esiti al Presidente anche ai fini della eventuale sottoposizione agli organi competenti. Il comitato consultivo può, previa autorizzazione del Presidente, chiedere il parere di esperti.
Il Comitato consultivo pubblica una relazione annuale sulle sue attività resa disponibile sul sito internet della Camera. (v. articolo 7 codice cond. P.E.).
VII
(Sanzioni)
(innovativo).
Della mancata osservanza delle disposizioni del codice di condotta, come accertata dal comitato consultivo sulla condotta dei deputati, è assicurata la pubblicità sul sito internet della Camera.
ALLEGATO 2
IPOTESI DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI LOBBYING
(NUOVA FORMULAZIONE)
I
(Registro dei soggetti che svolgono attività di relazione istituzionale)
L'attività di relazione istituzionale svolta nei confronti dei membri della Camera dei deputati presso le sue sedi si informa ai princìpi di pubblicità e di trasparenza. È istituito a tal fine presso l'Ufficio di Presidenza un registro dei soggetti che svolgono attività di relazione istituzionale nei confronti dei deputati. Il registro è pubblicato sul sito internet della Camera.
II
(Definizione dell'attività di relazione istituzionale)
Per attività di relazione istituzionale si intende ogni attività svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta anche per via elettronica, intesa a perseguire interessi leciti propri o di terzi nei confronti dei membri della Camera dei deputati.
III
(Iscrizione nel registro dell'attività di relazione istituzionale)
Chiunque intenda svolgere attività di relazione istituzionale, rappresentando o promuovendo presso la Camera dei deputati, nelle sue sedi, interessi privati, deve chiedere l'iscrizione nell'apposito registro indicando:
a) i dati anagrafici e il domicilio professionale, con l'indicazione dei soggetti per conto dei quali opera;
b) la descrizione dell'attività di relazione istituzionale che intende svolgere;
c) i soggetti istituzionali che si intendono contattare.
Per l'iscrizione nel registro il soggetto richiedente deve:
a) avere compiuto la maggiore età;
b) non avere subìto, nell'ultimo decennio, condanne definitive per reati contro la pubblica fede o il patrimonio;
c) godere dei diritti civili e non essere stato interdetto dai pubblici uffici.
La medesima disciplina si applica anche ai parlamentari cessati dal mandato ove intendano svolgere attività di relazione istituzionale.
Le ulteriori disposizioni relative all'iscrizione e alla tenuta del registro sono stabilite dall'Ufficio di presidenza della Camera e pubblicate sul sito internet della Camera.
IV
(Relazioni periodiche)
Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli iscritti nel registro sono obbligati a presentare alla Camera una relazione sull'attività di relazione istituzionale svolta nel semestre, che dia conto dei contatti effettivamente posti in essere, degli Pag. 16obiettivi conseguiti, dei mezzi impiegati e delle spese sostenute. Le relazioni devono, inoltre, contenere un elenco delle persone, associazioni, enti o società e dei rispettivi rappresentanti nel cui interesse l'attività di relazione istituzionale è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute, nonché dei dipendenti o collaboratori che hanno partecipato all'attività e dei soggetti istituzionali contattati. L'Ufficio di presidenza della Camera, secondo modalità e criteri da esso stesso stabiliti, può disporre verifiche sulle relazioni presentate dai soggetti esercenti l'attività di relazione istituzionale iscritti nel registro, richiedendo, se necessario, la produzione di ulteriori dati e informazioni in merito. Le relazioni sono pubblicate sul sito internet della Camera.
V
(Sanzioni)
In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente testo e delle altre disposizioni adottate nella materia dall'Ufficio di presidenza si applicano le sanzioni previste dall'Ufficio di Presidenza secondo procedure e modalità stabilite dallo stesso Ufficio di Presidenza.