AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 7 novembre 2017.
Audizione dell'Amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Aielli, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4662 Fragomeli, recante disposizioni concernenti l'impiego della carta d'identità elettronica nell'adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose.
L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.35.
Pag. 176INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.
La seduta comincia alle 13.40.
Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.
Audizione del dottor Matteo Tarroni, amministratore delegato di Workinvoice.
(Svolgimento e conclusione).
Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.
Matteo TARRONI, amministratore delegato di Workinvoice, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.
Maurizio BERNARDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia il dottor Tarroni e dichiara conclusa l'audizione.
Audizione dei rappresentanti di Borsa Italiana SpA.
(Svolgimento e conclusione).
Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l'audizione.
Andrea SIRONI, Presidente di Borsa Italiana SpA, e Marta TESTI, Head of Elite Growth Europe, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.
Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Sebastiano BARBANTI (PD) e Sestino GIACOMONI (FI-PdL), ai quali rispondono Andrea SIRONI, Presidente di Borsa Italiana SpA, Marta TESTI, Head of Elite Growth Europe, e Paola FICO, Head of capital markets regulation and regulatory compliance di Borsa italiana SpA.
Maurizio BERNARDO, presidente, ringrazia il dottor Sironi e dichiara conclusa l'audizione.
La seduta termina alle 14.50.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 7 novembre 2017 — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.
La seduta comincia alle 14.50.
Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali.
C. 4631 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esprimere il parere alla II Commissione Giustizia sul disegno di legge C. 4631, recante disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla II Commissione in sede referente, al quale sono abbinate le proposte di legge C. 3745 Sgambato, C. 3854 Chiarelli e C. 4574 Berretta. Pag. 177
In relazione alla tematica generale affrontata dal provvedimento segnala preliminarmente come, nell'ordinamento italiano, il compenso del professionista sia stato, fino a un recente passato, commisurato in base a un sistema tariffario obbligatorio. Sulla materia – nell'ambito di una politica di liberalizzazioni – è poi intervenuto il decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto «decreto Bersani») il quale, all'articolo 2, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono l'obbligatorietà dei minimi tariffari.
Il definitivo superamento del sistema tariffario è stato successivamente operato dell'articolo 9 del decreto – legge n. 1 del 2012, che ha previsto l'abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate (facendo venir meno, oltre ai minimi, anche i massimi tariffari), introducendo una nuova disciplina del compenso professionale: il professionista può dunque liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all'importanza dell'opera.
Inoltre, il citato articolo 9 del decreto – legge n. 1 del 2012 ha confermato l'obbligo di pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico «nelle forme previste dall'ordinamento» (anziché sempre in forma scritta) prevedendo:
l'obbligo del professionista di predisporre «un preventivo di massima» che renda nota in anticipo al cliente la misura del compenso, confermando l'obbligo del professionista di informare il cliente della complessità dell'incarico e degli oneri ipotizzabili dall'inizio del mandato fino alla sua conclusione;
che la misura del compenso deve essere, in ogni caso, adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;
nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso professionale con riferimento a parametri tariffari stabiliti con decreto del ministro vigilante.
Con particolare riferimento alla professione forense, la legge professionale (legge n. 247 del 2012) all'articolo 13 stabilisce per i compensi la possibile pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
Passando a illustrare il contenuto del disegno di legge, che si compone di 6 articoli, all'articolo 1 definisce l'oggetto dell'intervento legislativo, il quale, ai sensi del comma 1, intende tutelare l'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di competenza degli avvocati, di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, della legge n. 247 del 2012 (si tratta delle attività esclusive dell'avvocato, consistenti nell'assistenza, nella rappresentanza e nella difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali, nonché delle attività «di competenza degli avvocati», consistenti nell'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato), svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese diverse dalle microimprese o dalle piccole o medie imprese.
In tale contesto la disposizione precisa che la legge si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.
Il comma 2 precisa che viene considerato equo il compenso determinato nelle convenzioni quando esso è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro Pag. 178svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, emanato con decreto del Ministro della giustizia.
In merito ricorda che il predetto Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012 si compone di una parte normativa, che detta i criteri generali per la determinazione dei compensi, e di tabelle parametriche, una per ogni tipo di procedimento civile e per il processo penale, con l'indicazione del parametro di valore medio. Ciascuna tabella è divisa nelle 4 fasi procedimentali (studio della controversia, attività istruttoria, attività dibattimentale e decisione) e per scaglioni di valore che replicano quelli ministeriali per il pagamento del contributo unificato.
Per la professione forense, i parametri trovano applicazione:
quando il giudice liquida le spese al termine dei giudizi;
quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso in forma scritta;
quando avvocato e cliente non hanno determinato il compenso consensualmente.
Il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame stabilisce una presunzione relativa, in base alla quale le predette convenzioni si considerano unilateralmente predisposte dalle imprese, salvo prova contraria.
L'articolo 2 reca la definizione di clausole vessatorie, ai fini dell'applicazione della legge.
Ai sensi del comma 1, vengono considerate vessatorie le clausole contenute nelle richiamate convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.
Il comma 2 specifica in particolare che si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che prevedono:
ai sensi della lettera a), la riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
ai sensi della lettera b), l'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
ai sensi della lettera c), l'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo gratuito;
ai sensi della lettera d), l'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
ai sensi della lettera e), la rinuncia da parte dell'avvocato al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
ai sensi della lettera f), termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
ai sensi della lettera g), nell'ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, di riconoscere all'avvocato solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;
ai sensi della lettera h), nell'ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, di applicare la nuova disciplina sui compensi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
ai sensi della lettera h-bis), che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti unicamente in caso di sottoscrizione del contratto.
Il comma 3 precisa che le clausole di cui al comma 2, lettere a) e c) (riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente Pag. 179le condizioni del contratto e attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito), vengono considerate vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.
In base al comma 3-bis non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione richiesta dal comma 2, le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.
L'articolo 3 reca la disciplina della nullità, stabilendo che le clausole considerate vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per i restanti aspetti.
A tale riguardo il comma 2 specifica che la nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.
Sotto il profilo procedurale rileva come il comma 2-bis stabilisca che l'azione diretta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole delle convenzioni è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.
L'articolo 4 prevede la determinazione giudiziale dell'equo compenso, in base al quale il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dell'articolo 2, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato, tenuto conto dei parametri previsti dal già richiamato Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
L'articolo 5 reca una norma di rinvio, in base alla quale, per quanto non previsto dalla legge, alle convenzioni si applicano le disposizioni del codice civile.
L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nel rilevare l'importanza dell'intervento legislativo, che interviene su un aspetto molto delicato, relativo ai rapporti economici e contrattuali tra gli avvocati e le imprese bancarie e assicurative, nonché le altre imprese di maggiori dimensioni, si riserva di acquisire contributi utili ai fini della formulazione di una compiuta proposta di parere sul provvedimento.
Michele PELILLO (PD) chiede se norme analoghe a quelle contenute nel provvedimento in esame siano state inserite nel disegno di legge di bilancio presentato dal Governo al Senato.
Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, con riferimento al quesito posto dal deputato Pelillo informa che un articolo in materia di equo compenso era contenuto nell'articolo 99 del testo originario del disegno di legge di bilancio (A.S. 2960) presentato al Senato, ma che tale articolo è stato successivamente stralciato dalla Presidenza del Senato, così come altre disposizioni del disegno di legge, in quanto estraneo al contenuto proprio del provvedimento: a seguito di tale decisione il predetto articolo 99 stralciato è divenuto un autonomo provvedimento legislativo (A.S. 2960-quinquies).
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.
C. 4628 Governo.
(Parere alla III Commissione)
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pag. 180 Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4628, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale aggiuntivo con la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione e dell'Accordo bilaterale aggiuntivo con la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione.
Segnala preliminarmente come le due intese siano finalizzate al rafforzamento della cooperazione tra Italia e Repubblica di Macedonia in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in ambito penale.
In particolare, l'Accordo bilaterale tra Italia e Repubblica di Macedonia aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il quale costituisce un notevole progresso nelle relazioni italo-macedoni, intende intensificare la lotta alla criminalità, alla corruzione e al riciclaggio di denaro attraverso una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi, specificamente nell'ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi Stati.
Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo bilaterale aggiuntivo con la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Skopje il 25 luglio 2016, che si compone di quattro articoli preceduti da un breve preambolo, l'articolo 1 dispone in materia di estradizione dei cittadini uno degli Stati contraenti verso l'altro Stato, prevedendo la facoltà delle Parti di estradare reciprocamente i propri cittadini e facendo espresso riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, sia a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato. La facoltà di estradare i propri cittadini verrà esercitata da ciascuna delle Parti nei casi e alle condizioni previste nell'articolo 2, e comunque per tutti i reati per cui l'estradizione è prevista dalla legislazione nazionale, seppur entro i limiti prescritti dal già citato articolo 2.
Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 2, il quale, al comma 1, disciplina l'ambito di applicazione dell'estradizione di tipo processuale, prevedendo che essa sarà ammessa per i reati di criminalità organizzata, corruzione o riciclaggio di denaro che in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti siano punibili con una pena detentiva o altra misura privativa della libertà personale non inferiore al minimo edittale di quattro anni.
Il comma 2 prevede invece che l'estradizione di tipo esecutivo venga ammessa, per le medesime categorie di reati, nei casi in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà inflitte siano di almeno due anni.
L'articolo 3 disciplina il transito dei soggetti da estradare sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione: detto transito, in particolare, dovrà svolgersi nel rispetto delle norme interne della Parte autorizzante, e potrà essere impedito in presenza di cause di ordine pubblico chiaramente ostative al transito medesimo.
L'articolo 4, infine, detta le clausole finali: in particolare è previsto che l'Accordo entrerà in vigore il sessantesimo giorno dopo la data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti dovranno comunicarsi l'espletamento delle procedure interne per la ratifica dell'Accordo. È previsto che l'Accordo, modificabile in forma scritta, abbia durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica: la cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto alla scadenza del sesto mese successivo alla data di comunicazione. L'Accordo si applica alle richieste di estradizione presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a reati commessi prima di tale data.Pag. 181
Passando a illustrare l'Accordo bilaterale tra Italia e Repubblica di Macedonia aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, anch'esso fatto a Skopje il 25 luglio 2016, esso rientra tra gli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale.
Nella relazione illustrativa del disegno di legge di ratifica viene sottolineato come l'adozione di norme volte a disciplinare puntualmente il settore dell'assistenza giudiziaria penale risponda alle esigenze derivanti dall'intensificazione e dall'ampliamento dei rapporti bilaterali italo-macedoni nei settori economico, finanziario, commerciale e dei flussi migratori.
Con riferimento al contenuto dell'Accordo, il quale si compone di un breve preambolo e di sei articoli, l'articolo 1, al comma 1, prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale – purché non in contrasto con i rispettivi ordinamenti nazionali – e ne indica, al comma 2, gli ambiti con riferimento, in particolare, alla notificazione degli atti giudiziari, all'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatori), all'assunzione e trasmissione di perizie, all'acquisizione di documenti, all'invio di documenti, atti ed elementi di prova, alla ricerca ed identificazione di persone, al trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali, all'esecuzione di ispezioni giudiziarie o all'esame di luoghi o di oggetti, all'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni, alla comunicazione dell'esito di procedimenti penali, alla trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari, allo scambio di informazioni in materia di diritto.
L'articolo 2 disciplina l'esecuzione delle richieste di assistenza e l'eventuale rinvio delle stesse, prevedendo, al comma 1, che la Parte richiesta si impegna a collaborare tempestivamente, nel rispetto tuttavia della propria legislazione. In tale ambito il comma 2 prevede la possibilità che alla domanda di assistenza venga dato riscontro solo subordinatamente a modalità particolari indicate dalla Parte richiesta, qualora essa non sia in grado di soddisfarla nelle modalità inizialmente previste dalla richiedente.
In base al comma 3, la Parte richiesta può rinviare l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria qualora questa interferisca con un procedimento penale in corso nel proprio territorio.
Con l'articolo 3 vengono disciplinate le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, attraverso il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie, ma informandone l'Autorità centrale, a cui dovrà pervenire copia della richiesta indirizzata in via diretta.
L'articolo 4 disciplina analiticamente il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le capacità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra l'altro, espressamente prevista l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che debba essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.
Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 5, il quale interviene in materia di accertamenti bancari e finanziari prevedendo, al comma 1, che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattiene sul territorio dello Stato richiesto, fornendo le relative informazioni, comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti Pag. 182abilitati a operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a essi riferibili.
In tale contesto il comma 2 prevede che la Parte richiesta comunica tempestivamente alla Parte richiedente l'esito degli accertamenti effettuati, mentre il comma 3 stabilisce che l'assistenza non possa essere rifiutata per motivi di segreto bancario.
L'articolo 6 contiene le clausole finali dell'Accordo, il quale, modificabile in forma scritta, ha durata illimitata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte, per via diplomatica: la cessazione di efficacia dell'Accordo, che avrà effetto decorsi i sei mesi successivi alla data di comunicazione, non pregiudicherà le procedure avviate prima della cessazione medesima.
Come l'Accordo in materia di estradizione, anche l'Accordo in materia di assistenza giudiziaria si applica alle richieste presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a reati commessi prima di tale data.
Passando al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due Accordi italo-macedoni, di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, esso si compone di quattro articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi.
L'articolo 3, al comma 1, reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli Accordi, individuando, a decorrere dal 2017, gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo di estradizione, in euro 4.219 di oneri valutati, a cui si aggiungono ulteriori euro 5.000 di oneri autorizzati, per un totale di euro 9.219 euro.
Al riguardo la relazione tecnica specifica che la distinzione tra oneri valutati e oneri autorizzati deriva dal carattere meramente ipotetico delle previsioni sul numero di soggetti da estradare, ovvero sul numero di persone oggetto di richieste di assistenza giudiziaria nel corso dell'anno.
La relazione tecnica precisa quindi che 4.219 euro sono da imputare alle spese di viaggio e missione per i soggetti da estradare ed accompagnatori, mentre 5.000 euro sono correlati a spese per la traduzione di atti e documenti.
Quanto agli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo di assistenza giudiziaria in materia penale, questi – sempre a decorrere dal 2017 – sono valutati in 5.479 euro, a cui vanno aggiunti ulteriori 4.900 euro di oneri autorizzati, per un totale di 10.379 euro.
Gli oneri sono indicati in dettaglio nella relazione tecnica, dove viene precisato che 6.160 euro si riferiscono a spese per perizie, traduzioni e videoconferenze, mentre 4.220 euro sono da imputare alle spese per trasferimenti temporanei di detenuti ed accompagnatori.
La relazione tecnica conclude pertanto indicando che l'onere complessivo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due Accordi italo-macedoni è pari, a decorrere dal 2017, a 19.598 euro, dei quali 9.900 autorizzati e 9.698 valutati.
A tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2017, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge rinvia alle procedure previste dalla legge di contabilità (segnatamente dall'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009) per la compensazione degli oneri, qualora questi dovessero eccedere le previsioni di spesa.
L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nel preannunciare la formulazione di una proposta di parere favorevole, auspica che la Commissione possa procedere nella seduta di domani all'espressione del parere sul provvedimento.
Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati.
C. 4686 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4686, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.
Segnala preliminarmente come l'Accordo tra il Governo italiano e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts-ECMWF), risponda a esigenze di adeguamento tecnologico dell'ECMWF, le quali implicano la costituzione di un Data Centre destinato a essere il più grande a livello mondiale.
Ricorda quindi che il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine è un'organizzazione intergovernativa indipendente, istituita nel 1975 e avente sede a Reading (Regno Unito), il quale opera sia come centro di ricerca sia come ente operativo produttore di previsioni meteo globali, cedute agli Stati per finalità nazionali sia strategico-militari, sia civili.
Il Centro si avvale del supporto finanziario di 34 Stati, 22 dei quali sono Stati Membri, tra cui l'Italia, e 12 sono Stati cooperanti.
L'organo di governo del ECMWF è il Consiglio, composto dai rappresentanti degli Stati Membri; lo staff del Centro è di circa 350 unità, provenienti da 30 Paesi.
L'individuazione della sede del nuovo Data Centre è avvenuta a seguito di competizione internazionale alla quale hanno preso parte, oltre all'Italia, Islanda, Finlandia, Lussemburgo e Gran Bretagna.
Quanto alla proposta italiana, il Consorzio ASTER, sostenuto dal Governo italiano, dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Bologna e dal sistema accademico e dagli enti di ricerca nazionali (l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Consorzio interuniversitario per il calcolo – CINECA –, e il Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici), ha presentato un progetto per partecipare a tale competizione, individuando le aree da concedere al Centro nel Tecnopolo di Bologna.
Quanto alle relative risorse finanziarie, i fondi per la partecipazione alla competizione e per la realizzazione dell'infrastruttura in Italia sono stati previsti nella legge di bilancio 2017.
Le proposte in concorso sono state esaminate da un panel indipendente, che ha raccomandato al Consiglio di ECMW di scegliere la proposta italiana, valutata come la migliore in termini sia organizzativi, sia finanziari. Il testo dell'Accordo è stato poi sottoposto, con esito favorevole, al voto degli Stati Membri in occasione del Consiglio del 21-22 giugno 2017.
Passando al contenuto dell'Accordo, che si compone di 8 articoli e 2 allegati, l'articolo 1 contiene la definizione dei termini utilizzati nell'Accordo.
Ai sensi dell'articolo 2 il Governo italiano concede al Centro un contributo annuo di 4 milioni di euro che l'Italia si obbliga a versare all'ECMWF a partire dal 2019, quando saranno decorsi 24 mesi dall'approvazione dell'Accordo da parte del Consiglio del Centro.
L'articolo 3, al comma 1, illustra il regime giuridico delle aree e degli edifici concessi al Centro dalla regione Emilia-Romagna, i quali sono esattamente individuati Pag. 184nell'Allegato I: in particolare, i terreni e gli edifici individuati nella Parte I dell'Allegato I sono messi a disposizione del Centro a titolo gratuito.
Il comma 2 prevede che, se i terreni, edifici o servizi di cui al comma 1 dovessero non risultare sufficienti per i requisiti del Centro, questo potrà presentare opzione di notifica in un momento qualsiasi compreso nell'arco temporale 1o luglio 2024-30 giugno 2033: con tale opzione il Centro potrà comunicare al Governo italiano il territorio e gli edifici (specificati nella Parte II dell'Allegato I) che il Centro stesso intende occupare per le sue esigenze.
Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze segnala l'articolo 4, il quale riguarda i privilegi e immunità riconosciuti al Centro e al suo staff, rinviando all'Allegato II.
L'articolo 5 disciplina il riparto di responsabilità tra Centro e Governo sia a livello internazionale sia in ambito civilistico, tra le Parti e nei confronti di terzi.
L'articolo 6 riguarda le modifiche e le modalità di attuazione dell'Accordo, prevedendo la possibilità di procedere a consultazioni tra le Parti, mentre l'articolo 7 interviene in materia di risoluzione delle eventuali controversie, facendo riferimento, in ultima istanza, alla procedura di arbitrato prevista dall'articolo 17 della Convenzione istitutiva del Centro.
L'articolo 8 disciplina l'entrata in vigore, fissata alla data di notifica, da parte del Governo, del completamento della procedura di ratifica, e l'eventuale risoluzione dell'Accordo.
Rileva quindi che, come già accennato, l'Allegato I è suddiviso in due Parti: la Parte I descrive le aree che vengono messe a disposizione del Centro già all'approvazione dell'Accordo, individuando in dettaglio le forniture tecniche e le attrezzature necessarie, mentre la Parte II descrive le aree, contigue a quelle di cui alla Parte I, che saranno messe a disposizione del Centro qualora questi ne faccia richiesta nel lasso di tempo previsto dall'articolo 3, comma 2, dell'Accordo.
L'Allegato II, sopra richiamato, disciplina i privilegi e le immunità che, conformemente a quanto previsto dal Protocollo sui privilegi e le immunità del Centro del 1973, il Governo italiano garantisce al Centro e al suo personale che presterà servizio nella sede di Bologna.
Con riferimento alle materie di interesse della Commissione Finanze segnala le clausole 7, 8 10 e 11.
In particolare la clausola 7 prevede che il Centro e le sue proprietà, nello svolgimento delle proprie attività ufficiali, sono esenti dalle imposte dirette, mentre, con riferimento agli acquisti, ai servizi e alle transazioni effettuate nell'ambito delle attività ufficiali, il Centro è altresì esente dalle imposte indirette. Viene inoltre previsto che il Centro è esentato dal pagamento dell'IVA sugli acquisti sostanziali connessi alla realizzazione delle proprie attività ufficiali e per lo svolgimento delle sue funzioni; dai dazi doganali e dalle altre imposte gravanti sulle merci importate o esportate dal Centro nell'ambito delle sue attività ufficiali; dall'IVA e dai dazi doganali sull'acquisto di tre veicoli ad uso ufficiale del Centro e sui relativi carburanti e lubrificanti; dalle «imposte su veicoli a motore» per tali tre veicoli; dalle imposte locali sulla proprietà e alle imposte sulle attività; dalle imposte di registrazione dei terreni, dall'imposta ipotecaria e dai diritti di bollo su atti, contratti e formalità strumentali alla concessione dei locali e agli acquisti, servizi e transazioni necessari per le attività del Centro; dall'accisa sull'energia e sul gas consumato all'interno dei locali del Centro.
La clausola 8 prevede che il Centro, senza essere sottoposto a controlli finanziari e regolamentari, al fine di svolgere le proprie attività ufficiali, può liberamente: acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute; gestire e operare su conti, fondi, dotazioni o altri mezzi finanziari in qualsiasi valuta, in Italia e all'estero; trasferire i propri fondi, titoli, oro e valute e convertire qualsiasi valuta detenuta in altra valuta.
Le clausole 10 e 11 prevedono una serie di benefici a favore dei rappresentati del Centro e dei membri dello staff. Pag. 185
La clausola 10 stabilisce, in particolare, che i rappresentanti beneficiano dell'esenzione dalle tariffe sui visti; dei privilegi riconosciuti agli agenti diplomatici in materia di valuta e di cambio; degli stessi servizi doganali, per quanto riguarda i bagagli personali, accordati agli agenti diplomatici, mentre la clausola 11 disciplina, tra gli altri privilegi riconosciuti, l'esenzione, a favore del personale del Centro, da qualsiasi forma di imposizione diretta su stipendi ed emolumenti corrisposti da e per conto del Centro, nonché l'esenzione, per i membri dello staff che non siano cittadini italiani e non siano residenti in Italia da qualsiasi forma di imposizione diretta sui redditi diversi dagli stipendi e indennizzi ricevuti dal Centro, provenienti da fonti esterne all'Italia.
La medesima clausola 11 prevede inoltre, a favore dei membri del personale non italiani e non residenti in Italia, la libertà di mantenere in Italia valuta estera e conti in qualsiasi valuta, nonché beni mobili e immobili, oltre alla possibilità di portare all'estero i loro titoli o valuta estera e di trasferire all'estero effetti personali, entro i limiti stabiliti dalla normativa UE e nazionale.
I membri del personale non italiani e non residenti stabilmente in Italia possono inoltre acquistare gratuitamente, senza dazi o tributi, un nuovo veicolo a motore al momento della prima nomina.
Il paragrafo 7 della clausola 11 stabilisce altresì che le locazioni di immobili residenziali per i membri del personale sono esentati dalla tassa di registrazione.
Passando a illustrare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, esso si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e degli atti correlati e l'ordine di esecuzione degli Accordi.
L'articolo 3 riguarda le disposizioni finanziarie. Il comma 1 stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo, relativo alla concessione all'ECMWF di un contributo aggiuntivo annuo di 4 milioni di euro a partire dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
Ai sensi del comma 2 agli oneri derivanti dalla messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo, pari a 6,5 milioni di euro per il 2017, 20 milioni di euro per il 2018 e 13,5 milioni di euro per il 2019, (per un totale di 40 milioni di euro nel triennio 2017-2019) si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 606, della legge di bilancio 2017, la quale ha autorizzato spese a favore della partecipazione italiana programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea, del rafforzamento della ricerca nel settore della meteorologia e climatologia e della realizzazione delle infrastrutture necessarie per il relativo progetto di localizzazione.
Il comma 3 stabilisce che gli immobili concessi al Centro ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo sono messi gratuitamente a disposizione del Centro, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il comma 4 dispone la corresponsione di un contributo statale annuo di 250.000 euro a decorrere dal 2020 alla regione Emilia-Romagna per la manutenzione degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo. Anche in tale caso a tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.Pag. 186
Ai sensi del comma 5 agli oneri eventualmente derivanti dall'articolo 7 dell'Accordo, relativo alla risoluzione di controversie, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nel preannunciare l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole, ritiene che la Commissione possa procedere all'espressione del parere sul provvedimento nella seduta di domani.
Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.
La seduta termina alle 15.05.
SEDE REFERENTE
Martedì 7 novembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.
La seduta comincia alle 15.05.
Disposizioni per l'estinzione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito.
C. 4352 Paglia, C. 4424 Marotta e C. 4607 Alberti.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4607 e C. 4608).
La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio scorso.
Maurizio BERNARDO, presidente, avverte innanzitutto che la proposta di legge C. 4607 Alberti, recante misure straordinarie in materia di sofferenze bancarie è stata abbinata alle proposte di legge già in esame, in quanto relativa alla medesima materia.
Informa quindi che il gruppo M5S ha chiesto l'abbinamento della proposta di legge C. 4608 Ruocco, recante disposizioni per favorire la definizione delle sofferenze bancarie a carico delle imprese, vertente su materia analoga a quella trattata dalle proposte di legge già in esame: sottopone pertanto alla Commissione la proposta di procedere al predetto abbinamento.
La Commissione delibera di abbinare la proposta di legge C. 4608 Ruocco alle proposte di legge già in esame.
Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella giornata di domani proseguirà il ciclo di audizioni informali previsto ai fini dell'esame dei provvedimenti.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 125 del 21 novembre 2013:
a pagina 44, seconda colonna, sesta riga, la parola: «rinvio» è sostituita dalle seguenti «conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00022»;
a pagina 51, seconda colonna, quarantatreesima riga, dopo la parola «risoluzione», sono aggiunte le seguenti: «, che assume il numero 8-00022».