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Regolamento di amministrazione e contabilità

Delibere attuative
Disposizioni attuative delle modalita' di affidamento degli incarichi (Deliberazione del Collegio dei Questori del 6 giugno 2019)
Articolo 2

Art. 2.

(Disposizioni generali)

1. In relazione a specifiche esigenze alle quali non possa far fronte con proprio personale dipendente in servizio, l'Amministrazione della Camera dei deputati può affidare a professionisti ed esperti di idonea specializzazione gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), secondo le modalità previste dalla presente deliberazione.

2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 58 e seguenti del RAC, gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), sono affidati secondo le modalità previste dalla presente deliberazione.

3. Gli incarichi hanno una durata, un oggetto e un corrispettivo determinati e, di norma, non sono rinnovabili. La proroga di un incarico è consentita nei casi di cui al comma 4 e, ferma restando la misura del corrispettivo pattuito, nell'ipotesi di ritardi nella esecuzione delle prestazioni non imputabili all'affidatario.

4. Gli incarichi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di lavori o il collaudo di lavori possono essere prorogati nel caso in cui il contratto di lavori cui essi si riferiscono sia anch'esso prorogato.

5. Gli incarichi di valore uguale o superiore ai 40.000,00 euro possono essere affidati direttamente ad un professionista, previa autorizzazione motivata del Collegio dei Questori:

a) nel caso in cui siano state inutilmente esperite le procedure di cui all'articolo 3, comma 3, o all'articolo 4, commi 2 e 3;

b) qualora, per le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'incarico ovvero per le competenze professionali richieste, non vi siano altri professionisti in grado di eseguire l'incarico;

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'Amministrazione e ad essa non imputabili, le procedure previste dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 4, commi 2 e 3, non possano essere applicate.

6. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi, previa deliberazione del Collegio dei Questori, della collaborazione di dipendenti della Camera dei deputati in quiescenza.

7. La presente deliberazione non si applica agli incarichi affidati nell'ambito di convenzioni o accordi di collaborazione con altre amministrazioni pubbliche.