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Temi dell'attività parlamentare

Politica economica e finanza pubblica
Autonomie territoriali e finanza locale
Modifiche alla disciplina degli enti locali e status degli amministratori locali

Il 6 luglio 2020 si è insediato un gruppo di studio per la modifica dell'ordinamento degli enti locali nominato dal Ministro dell'Interno per la elaborazione di uno specifico disegno di legge delega in materia.

Alcune modifiche in materia sono state introdotte dalla legge 12 aprile 2022, n. 35, originata da proposte di legge di legge di iniziativa parlamentare che interviene sul testo unico degli enti locali in materia di terzo mandato dei sindaci (il divieto di terzo mandato scatta per i comuni al di sopra di 5.000 abitanti e non più fino a 3.000) e di controllo di gestione dei piccoli comuni. Si interviene, inoltre, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico.

Nel corso della legislatura sono state apportate altre modifiche alla disciplina degli enti locali. In particolare, la legge di bilancio 2022 ha previsto l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario. Esse sono parametrate al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. Sempre con la legge di bilancio 2022 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per l'adozione di iniziative degli enti locali per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali vittime di atti intimidatori. 

Nel corso della legislatura, inoltre, sono state esaminate dal Parlamento alcune proposte di legge in materia di:

  • computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati;
  • circoscrizioni di decentramento comunale;
  • scioglimento dei consigli degli enti locali per infiltrazioni mafiose.

 
La legge n. 35 del 2022
  • 1 Atto Camera
  • 1 dossier
26/09/2022

La legge 12 aprile 2022, n. 35 ha introdotto modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale.

Il testo reca le seguenti disposizioni:

  • articolo 1 che dispone l'inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione; attualmente l'inconferibilità è prevista per gli incarichi dirigenziali e di amministratore in tali enti;
  • articolo 2 che introduce una semplificazione contabile per i comuni con meno di 5.000 abitanti, per i quali viene eliminato l'obbligo di effettuare il controllo di gestione previsto dal comma 1 dell'articolo 196 del TUEL.
  • articolo 3 che eleva da due a tre il limite dei mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (come in precedenza consentito ai comuni fino a 3.000 abitanti). Per i sindaci dei comuni con 5.000 o più abitanti rimane il limite di due mandati consecutivi. Inoltre, viene definito il divieto di terzo mandato (o di quarto mandato per in comuni sotto soglia) una causa di incandidabilità e non di ineleggibilità.

Per quanto riguarda l'iter parlamentare, le Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio della Camera avevano avviato il 17 ottobre 2019 l'esame in sede referente della proposta di legge A.C. 1356 on. Pella , cui sono state successivamente abbinate le proposte di legge A.C. 2071 on. Silvestroni e A.C. 2240 on. Ciaburro. Rispetto alla fase iniziale di esame del provvedimento, composto di 36 articoli, sono successivamente intervenute una serie di modifiche normative che hanno riguardato diverse disposizioni recate dal progetto di legge.

Nella seduta del 2 novembre 2021 – tenuto conto del lavoro svolto in seno al Comitato ristretto - sono stati approvati una serie di emendamenti da parte delle Commissioni riunite I e V, risultando al termine il testo composto da tre articoli

 

 

Dossier
Atti di interesse
 
Indennità degli amministratori locali
26/09/2022

La legge di bilancio 2022 ha previsto che l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. L'incremento è adottato in misura graduale per il 2022 e 2023 e in misura permanente a decorrere dal 2024. Anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti (L. 234(2021, articolo 1, commi 583-587).

Il comma 583 dispone che - a decorrere dal 2024 - l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni secondo le percentuali determinate dal medesimo comma 1. Tale trattamento è attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili, secondo quanto definito dalla Conferenza Stato - regioni con le delibere del 30 ottobre 2012 e 6 dicembre 2012, n. 235, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.

 

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha introdotto diverse disposizioni volte alla riduzione dei costi della politica prevedendo, tra l'altro, che la definizione dell'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, debba essere determinata in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 (comma 1 lett. b).

 

Le percentuali delle indennità massime sono stabilite come segue, in rapporto al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni:

  • 100 per cento (pari a 13.800 euro) per i sindaci metropolitani;

Si ricorda che ai sensi dell'art. 14, commi 19 e seguenti, della legge 57/2014 il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.  In alternativa, la medesima legge prevede che lo statuto della città metropolitana possa prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale determinato con legge statale. È inoltre necessario, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, procedere ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni.

  • 80 per cento (pari a 11.040 euro) per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
  • 70 per cento (pari a 9.660 euro) per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
  • 45 per cento (pari a 6.210 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
  • 35 per cento (pari a 4.830 euro) per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
  • 30 per cento (pari a 4.140 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
  • 29 per cento (pari a 4.002 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
  • 22 per cento (pari a 3.036 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
  • 16 per cento (pari a 2.208 euro) per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. 

 

La popolazione presa in considerazione è quella risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

 

Il comma 584 prevede inoltre che l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci sia adottato in misura graduale per il 2022 e 2023.

Per la prima applicazione si dispone che la predetta indennità di funzione sia adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 "delle misure indicate alle lettere precedenti" (tali lettere recano percentuali che si applicano al valore di riferimento del trattamento dei presidenti di regione).

 

Al contempo la disposizione relativa alla fase di prima applicazione prevede che, a decorrere dall'anno 2022, l'indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure di cui sopra, nel "rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio".

 

Il comma 585 prevede che anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali siano adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto sopra, con l'applicazione delle percentuali vigenti previste dal decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119 (su cui si veda infra).

 

L'ammontare dell'indennità del vicesindaco, degli assessori e del presidente del consiglio comunale è attualmente proporzionale a quella dei sindaci, in una misura che varia in rapporto alla classe demografica dell'ente locale: dal 15 al 75 % per il vicesindaco, dal 10 al 65%, per il presidente del consiglio comunale dal 5 al 10% per i comuni fino a 15.00 abitanti, per quelli con popolazione superiore è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.

 

Il comma 586 provvede, a titolo di concorso, alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, e 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. A fronte di tali spese si provvede all'incremento del fondo istituito per coprire l'incremento dell'indennità dei sindaci dei piccoli comuni prevista dall'articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Tale disposizione ha disposto che la misura dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto da tale disposizione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il fondo è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 

La ripartizione del fondo tra i comuni interessati è demandata ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario (comma 587).

 

  

 

 

 

 
La revisione della disciplina degli enti locali
26/09/2022

La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza  2021 include tra i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio anche un ddl di revisione del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali. La risoluzione di maggioranza approvata dalla Camera il 10 ottobre 2019 in occasione dell'esame della Nota di aggiornamento del DEF presentata nell'ottobre 2019 impegnava il Governo ad inserire tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio un disegno di legge di revisione del Testo unico. La necessità di riformare il testo unico degli enti locali del resto era già presente nella NADEF 2019, che prevedeva "un'Agenda Urbana per lo sviluppo sostenibile delle città, delle Città Metropolitane, di Roma capitale, attuando la legge per la valorizzazione dei piccoli Comuni e sopprimendo gli enti inutili" (NADEF 2019, pag. 103).

Il 6 luglio 2020 si è insediato il gruppo di studio per la modifica dell'ordinamento degli enti locali nominato dal Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, anche in vista della elaborazione di uno specifico disegno di legge delega in materia.

Il gruppo di lavoro, che avrebbe dovuto presentare una proposta entro il 31 dicembre 2020, è coordinato dal presidente emerito del Consiglio di Stato Alessandro Pajno e si compone di 18 membri, tra rappresentanti dell'amminstrazione dell'Interno ed esperti.

In precedenza, il decreto legge "proroga termini" n. 91/2018 (art. 1, comma 2-ter) aveva disposto l'istituzione di un tavolo tecnico-politico, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni.

Per un quadro generale della normativa vigente in materia di ordinamento e funzioni degli enti locali si veda il dossier Enti locali: ordinamento e funzioni

 
Circoscrizioni di decentramento comunale
  • 1 dossier
26/09/2022

Le proposte di legge A.C. 1430 e A.C. 2404, esaminate dalla I Commissione della Camera, recano alcune modifiche al testo unico sull'ordinamento degli enti locali (c.d. TUEL) di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di circoscrizioni di decentramento comunale, con l'obiettivo di estendere l'ambito dei comuni interessati a forme, obbligatorie o facoltative, di riparto circoscrizionale.

Il 22 marzo 2022 la Commissione ha deciso di adottare la pdl A.C. 1430 come testo base per il proseguimento dell'esame ed ha approvato alcune modifiche al testo.

Il testo definito al termine dell'esame degli emendamenti da parte della I Commissione, modificando l'art. 17 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), prevede che l'istituzione delle circoscrizioni sia resa obbligatoria per i comuni con popolazione superiore a 120.000 abitanti e per i comuni capoluogo della città metropolitana, a cui tale limite di popolazione non si applica. In base alla legislazione vigente l'istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale è facoltativa per i comuni con popolazione superiore a 250.000 mentre è obbligatoria per quelli con popolazione superiore.

Il testo definito dalla I Commissione introduce inoltre la possibilità di istituire circoscrizioni di decentramento comunale per i comuni tra 150.00 e 120.000 abitanti, a condizione che la popolazione media delle circoscrizioni non sia inferiore a 30.000 abitanti.

L'articolo 2 abroga, alla luce delle modifiche proposte, la disposizione vigente che ha previsto la soppressione delle circoscrizioni di decentramento nei comuni con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti (art. 2, co. 186, lett. b) della L. 191/2009, finanziaria per il 2010).

L'articolo 3 contiene alcune disposizioni transitorie per la fase attuativa della modifica proposta. In particolare, si prevede l'applicazione della disciplina novellata a decorrere dalle elezioni successive all'entrata in vigore della legge, nonché l'obbligo, per i comuni interessati, di apportare le necessarie modifiche statutarie e regolamentari nel termine di tre mesi e comunque in tempo utile per le prime elezioni successive all'entrata in vigore.

Dossier
 
Computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati
  • 1 dossier
26/09/2022

La proposta di legge A.C. 3144, approvata dal Senato il 26 maggio 2021 e di cui si è concluso l'esame in sede referente alla Camera nel medesimo testo, reca modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni.
 

In particolare, l'articolo 1, comma 1, novella l'articolo 71, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n.267/2000, riducendo il quorum strutturale necessario per la validità dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista. 

Una disposizione analoga è stata prevista per le elezioni del 2022 dall'articolo 6 del decreto-legge n. 41 del 2022.

Il comma 2 sopprime l'art. 60 del Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, al fine di abrogare una disciplina che presenta elementi di sovrapposizione con il citato art.71 del TUEL.

  L'articolo 2 modifica la legge n. 81 del 1993 che disciplina l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. Viene novellato l'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, riguardante il numero di sottoscrizioni per la presentazione delle liste per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. La disposizione in esame introduce l'obbligo di sottoscrizione delle liste anche per i comuni con meno di 1.000 abitanti ora esentati.

In particolare, si prevede che la dichiarazione di presentazione delle liste e delle collegate candidature sia sottoscritta:

  • da non meno di 15 e da non più di 30 elettori nei comuni con popolazione tra 751 e 1000 abitanti;
  • da non meno di 10 e da non più di 20 elettori nei comuni con popolazione tra 501 e 750 abitanti;
  • da non meno di 5 e da non più di 10 elettori nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti.

Dossier
 
Scioglimento dei Consigli degli Enti locali per infiltrazioni mafiose
  • 1 dossier
26/09/2022

La I Commissione della Camera ha esaminato le proposte di legge A.C. 474 e A.C. 1512 che modificano alcune disposizioni del Testo unico degli enti locali (TUEL), di cui al D.Lgs. 267/2000, in materia di scioglimento dei Consigli degli enti locali per infiltrazioni mafiose.

In particolare, il testo base adottato dalla Commissione, modificando in più parti il TUEL (articoli 143, 144, 145-bis e nuovi articoli 143-bis e 144-bis), interviene su diversi profili.

Tra le nuove previsioni è disposto in particolare:

- l'ampliamento delle fattispecie di incandidabilità per gli amministratori locali responsabili dell'infiltrazione o del condizionamento di tipo mafioso all'interno dell'ente;

- l'estensione della pubblicità della relazione prefettizia;

- la previsione che l'impugnazione giurisdizionale del decreto di scioglimento sospende il decorso dei termini della consiliatura fino alla definizione del giudizio;

- la costituzione di un elenco a cui possono accedere funzionari dello Stato e magistrati in quiescenza, tra i quali sono scelti i commissari componenti delle commissioni di indagine, dei comitati di sostegno e monitoraggio e i tre componenti delle commissioni straordinarie;

- l'istituzione del Consiglio dei cittadini, con funzioni consultive e propositive;

- alcune modifiche alle modalità di composizione della commissione straordinaria e alla disciplina per il personale dipendente, con la finalità di introdurre norme più severe per i soggetti responsabili delle infiltrazioni;

- la previsione di incentivi economico-finanziari per ricostituire il buon funzionamento dell'amministrazione e facilitare l'attività della commissione.

Dossier
 
Amministratori locali vittime di atti intimidatori
26/09/2022

La legge di bilancio 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per l'adozione di iniziative degli enti locali per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali vittime di atti intimidatori (L. 234/2021, art. 1, comma 589).

Le risorse così stanziate sono destinate a consentire agli enti locali l'adozione di:

  •  iniziative per la promozione della legalità;
  •  misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate.

 

La disposizione rinvia i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge con il concerto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

 

Le intimidazioni nei confronti degli amministratori degli enti locali

 

Il Parlamento ha approvato la legge n. 105 del 2017, volta a rafforzare gli strumenti penali contro le intimidazioni ai danni degli amministratori locali, in ragione del loro mandato. Tali atti assumono spesso connotati tipici delle intimidazioni di stampo mafioso sia nelle modalità che nelle finalità, in quanto volti a condizionare l'operato dell'amministrazione.

Pur manifestandosi con diverse modalità (aggressioni, minacce via email, via telefono o sui social network, danneggiamenti, fino al recapito o ritrovamento di proiettili o carcasse di animali), tale illecito ha in comune la qualità soggettiva della vittima, nel suo ruolo di amministratore locale. Si tratta sostanzialmente di atti che, volti a intimidire l'amministratore prevalentemente in relazione all'integrità della sua persona e dei suoi beni, minacciano, nel contempo, il buon andamento della pubblica amministrazione.

Nella prassi, dall'assenza di un reato ad hoc è derivato che le intimidazioni venissero perseguite in relazione a reati posti a tutela di beni individuali (es. lesioni personali, ingiuria, violenza privata, minaccia o danneggiamento), senza considerare adeguatamente la natura plurioffensiva di tali condotte. Per ovviare alla citata lacuna, la legge n. 105 del 2017 anzitutto modifica l'art. 338 del codice penale, rubricato "Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario", illecito finalizzato ad impedire, anche parzialmente o temporaneamente, l'attività dell'organo rappresentativo collegiale. Il reato - punito con la reclusione da 1 a 7 anni - viene ora riferito anche ai singoli componenti del corpo politico, amministrativo o giudiziario tutelando, quindi, i medesimi singoli componenti in quanto tali, anche quando operano al di fuori dell'organismo collegiale.

Per il reato di atti intimidatori nei confronti di amministratori locali è consentita la procedibilità d'ufficio, mentre i confermati limiti edittali consentono sia il ricorso alla custodia cautelare in carcere che alle intercettazioni. L'intervento rende, inoltre, applicabili agli illeciti di cui all'art. 338 le circostanze aggravanti previste dal successivo articolo 339 c.p., cioè un aumento di pena (fino a un terzo ex art. 64 c.p.) qualora la violenza o la minaccia sia commessa con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo simbolico o avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte. 

La nuova formulazione dell'art. 338 c.p. precisa la punibilità con la stessa pena anche di colui intimidisce l'amministratore locale per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso. Il riferimento anche all'emissione di provvedimenti legislativi appare volto alla tutela dei consiglieri regionali e dei parlamentari nazionali dagli atti intimidatori. 

Il provvedimento, inoltre:

- inserisce i citati atti intimidatori tra le fattispecie per le quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato (in precedenza l'arresto in flagranza era facoltativo);

- aggiunge un art. 339-bis al codice penale che prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale di specifici delitti in danno di componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario (lesioni, violenza privata, minaccia e danneggiamento) quando tali delitti costituiscano atti intimidatori ritorsivi commessi a causa del compimento di un atto compiuto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio. L'aggravante comporta un aumento di pena da un terzo alla metà delle sanzioni previste per i delitti elencati.

Viene, tuttavia, precisata l'inapplicabilità dell'aggravante quando sia stato lo stesso amministratore ad avere dato causa al reato eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

Allo scopo di sanzionare anche gli atti intimidatori di cui siano destinatari i candidati alle elezioni comunali, una modifica dell'art. 90 del TU sulle elezioni amministrative comunali estende le sanzioni ivi previste - reclusione da 2 a 5 anni e multa da 309 a 2.065 euro - anche a tutti coloro che, con minacce o con atti di violenza, ostacolano la libera partecipazione di altri a tali competizioni elettorali; identiche sanzioni sono applicabili anche se destinatari delle intimidazioni siano candidati alle elezioni regionali.

La legge del 2017 (articolo 6) ha altresì affidato a un decreto del Ministro dell'interno la ridefinizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, già istituito con il DM Interno 2 luglio 2015.

L'Osservatorio è stato riorganizzato ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018, n. 35 in attuazione dell'art. 6 della Legge 105 del 2017, per favorire e potenziare lo scambio di informazioni e il raccordo tra Stato e gli enti locali, allo scopo di individuare strumenti di contrasto e indicare strategie di prevenzione.

È composto da rappresentanti di ministero dell'Interno, ministero della Giustizia, ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca, Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e Unione province d'Italia (Upi), con la possibilità di estendere la partecipazione ad altre amministrazioni interessate, in relazione agli argomenti trattati.

Oltre alla tenuta di un'apposita banca dati sul fenomeno intimidatorio, all'Osservatorio è affidata la promozione di studi per la formulazione di proposte legislative e di iniziative di supporto di amministratori locali vittime di intimidazioni nonché di iniziative di promozione della legalità, con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Il regolamento prevede che lo svolgimento di tali attività avvenga mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

L'Osservatorio si avvale di un organismo tecnico di supporto, che opera presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Tale organismo ha diramato linee guida e suggerimenti al fine di dare un input concreto nella prevenzione e nel contrasto, anche con la realizzazione di due Vademecum, uno per le Prefetture e Forze di polizia e uno per gli amministratori locali.

Con la collaborazione delle Forze di polizia e delle Direzioni competenti del Dipartimento della Pubblica sicurezza, sono state promosse attività di formazione presso gli istituti di istruzione delle Forze dell'ordine, incrementando la sensibilizzazione e la trattazione dell'argomento de quo nei programmi di studio e di aggiornamento. In particolare è stato avviato un consolidato sistema di interscambio informativo che, partendo dall'organizzazione territoriale, consente di raccogliere ed analizzare notizie relative a situazioni personali di rischio tali da essere esaminate in sede di Prefettura, sia per una eventuale assegnazione di misure di protezione e/o vigilanza che per una più mirata azione preventiva.

In conformità alle linee guida impartite dal Ministro dell'Interno, la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico sono state estese a quelle prefetture insistenti in territori particolarmente colpiti dal fenomeno delle intimidazioni.

L'Osservatorio rende rapporti periodici sugli atti intimidatori. Al momento di pubblicazione della presente scheda, è disponibile, per il 2021, un rapporto aggiornato al 30 settembre.

Tale report di monitoraggio riferisce - riguardo ad un fenomeno "tanto diffuso quanto poco evidente" che "si manifesta sul territorio in maniera indistinta da nord a sud, dalle metropoli ai piccoli paesi di provincia" - per i primi nove mesi del 2021 di 541 episodi denunciati (dei quali 79 in Lombardia; 60 in Campania; 54 e 53 rispettivamente in Puglia e in Sicilia; 51 in Calabria; 33 in Piemonte; 27 in Emilia-Romagna; 26 sia in Veneto sia in Toscana sia nel Lazio; ecc.).

Questi atti sono ripartibili in: 271 di matrice ignota (circa il 50 per cento dunque); 88 di natura privata (16,3%); 72 per tensione politica (13,3%); 70 per tensione sociale (12,9%); 36 di criminalità comune (6,7%); 4 di criminalità organizzata (0,7%).

Ad esserne maggiormente colpiti sono i sindaci, anche metropolitani (278 casi, il 51,4%), i componenti della giunta comunale (102 casi, 18,9%), i consiglieri comunali (89 casi, 16,5%).

Quanto alle modalità di esecuzione, sono: vari danneggiamenti di beni privati o pubblici in 124 casi (23%); pubblicazione di contenuti ingiuriosi o minacciosi sui social network/web in 107 casi (20%) di cui 71 mediante facebook; invio di missive presso abitazioni o uffici in 103 casi (19%); aggressioni verbali in 59 casi (11%); scritte sui muri e imbrattamenti in 55 casi (10%); utilizzo di materiali o liquidi incendiari in 23 casi (4%).

Per i primi nove mesi del 2021, l'analisi dei dati raccolti a livello nazionale rivela un aumento del 16,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2020, registrando 541 episodi di intimidazione, si è ricordato, rispetto ai 463 casi avuti nell'analogo periodo 2020.