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Temi dell'attività parlamentare

Politica economica e finanza pubblica
Autonomie territoriali e finanza locale
Le regioni a statuto speciale

Le regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna) sono previste dalla Carta costituzionale che, in considerazione di specifiche ragioni storiche e geografiche, garantisce a ciascuna di esse particolari forme di autonomia. Le competenze legislative e amministrative così come l'ordinamento finanziario sono disciplinati, per ognuna, dallo statuto e dalle norme di attuazione. Dopo una breve nota sui profili ordinamentali legati alla particolare fonte dello statuto speciale, il paragrafo sulla finanza illustra gli ultimi provvedimenti in materia di contributo alla finanza pubblica, nonché le principali entrate erariali che lo Stato riconosce a ciascuna di esse. Il paragrafo successivo, infine, per ciascuna autonomia illustra il contenuto degli ultimi accordi bilaterali con lo Stato. La caratteristica principale della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, infatti, è che lo Stato concorda con ciascuna di esse, le misure e le modalità del contributo agli obiettivi di finanza pubblica, l'attribuzione di nuove funzioni, la variazione delle aliquote dei tributi erariali ed eventuali contributi aggiuntivi per fronteggiare specifiche problematicità.

 
Gli Statuti speciali ed i profili ordinamentali
26/01/2022

La specialità regionale è prevista dalla Carta Costituzionale, all'articolo 116 secondo cui «il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale».

L'ordinamento delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è disciplinato dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione degli stessi. Gli statuti – che hanno forma di legge costituzionale – stabiliscono ambiti e limiti della autonomia, le singole competenze legislative e amministrative e l'ordinamento finanziario di ciascuna regione.

Gli statuti speciali possono attualmente essere modificati secondo la procedura di cui all'art. 138 Cost. per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali con alcune peculiarità introdotte dalla L. Cost. n. 2 del 2001, volte a garantire la partecipazione degli organi della regione nell'iter legislativo. Le norme di attuazione sono emanate dal Governo con decreto legislativo (in precedenza con decreto del Presidente della Repubblica) in forza della competenza loro riservata in via esclusiva dagli statuti speciali e secondo una procedura che ne prevede l'istruttoria ed il parere, o l'intesa, da parte di Commissioni paritetiche, i cui membri sono designati dal Governo e dalla rispettiva regione. A differenza di quanto solitamente avviene per gli atti di legislazione delegata, le norme di attuazione non sono sottoposte al parere parlamentare.

Per la modifica delle norme statutarie concernenti la finanza di ciascuna regione gli statuti (ad eccezione di quello per la Regione siciliana) contengono disposizioni specifiche, secondo le quali le modifiche possono essere apportate con legge ordinaria (su proposta del Governo, della Regione e di ciascun parlamentare), in 'accordo' con la regione interessata. Per tale ragione la finanza delle regioni a statuto speciale è connotata dal carattere pattizio delle relazioni di ciascuna autonomia con lo Stato.

Negli ultimi anni il tema delle "problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi" è stato oggetto di una specifica indagine conoscitiva svolta dalla Commissione per le questioni regionali che ha approvato, al termine, un documento finale sul tema. La medesima Commissione ha altresì svolto una relazione all'Assemblea della Camera e del Senato sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.

 
La finanza delle regioni a statuto speciale - Il concorso alla finanza pubblica
15/09/2022

L'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, come già ricordato, è disciplinato dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione degli stessi. Le norme statutarie stabiliscono ambiti e limiti della potestà impositiva, tributaria, finanziaria e contabile di ciascuna regione, riconoscono la titolarità del demanio e del patrimonio regionali, elencano i tributi erariali il cui gettito è devoluto, interamente o in parte, alla regione, attribuiscono ad essa la potestà legislativa e amministrativa sull'ordinamento finanziario degli enti locali del rispettivo territorio. Gli statuti disciplinano, inoltre, la procedura per la modifica delle norme statutarie concernenti la finanza di ciascuna regione, gli statuti (ad eccezione di quello per la Regione siciliana) contengono disposizioni specifiche, secondo le quali le modifiche possono essere apportate con legge ordinaria (su proposta del Governo, della Regione e di ciascun parlamentare), in 'accordo' con la regione interessata.

Attraverso gli accordi bilaterali tra lo Stato e ciascuna autonomia, sono determinate le misure e le modalità del concorso di ciascuna regione agli obiettivi di finanza pubblica, l'attribuzione di nuove funzioni e l'eventuale variazione delle aliquote di compartecipazioni ai tributi erariali.

Il contributo alla finanza pubblica

Per quanto concerne il contributo richiesto alle autonomie speciali al risanamento dei conti pubblici, attuato principalmente attraverso tre azioni:

  • accantonamenti effettuati dallo Stato a valere sulle risorse spettanti alla regione come quote di compartecipazioni ai tributi erariali;
  • assunzioni da parte regionale di oneri in relazione a funzioni trasferite dallo Stato alla regione (ad esempio le province autonome di Trento e di Bolzano hanno assunto – in parte o interamente - gli oneri relativi alle rispettive Università degli studi, al Parco nazionale dello Stelvio, al finanziamento di progetti per i territori confinanti; la regione Valle d'Aosta ha assunto gli oneri per l'esercizio delle funzioni statali relative ai servizi ferroviari di interesse locale);
  • applicazione, prima, del patto di stabilità interno variamente modulato, e successivamente del pareggio di bilancio, applicato a decorrere dal 2018 a tutte le autonomie.

La misura e le modalità di realizzazione del contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale è determinato dalla legge in attuazione di accordi bilaterali.

Il contributo dovuto a decorrere dal 2022, è determinato in attuazione di accordi bilaterali sottoscritti con ciascuna autonomia negli ultimi mesi del 2021, dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), per le regioni Sardegna (comma 543), Sicilia (comma 545), Friuli-Venezia Giulia (comma 554) e Valle d'Aosta (comma 559); dall'articolo 79 dello statuto (D.P.R. n. 670 del 1972, modificato dalla legge 234 del 2021, comma  549), per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento. La misura del contributo è illustrata a seguire, per l'analisi del contenuto degli accordi si rinvia al paragrafo dedicato

In attuazione dell'accordo bilaterale con la Regione Valle d'Aosta, sottoscritto il 30 ottobre 2021, il comma 559 della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) ridetermina il contributo della regione alla finanza pubblica in 82,246 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. La legge di bilancio 2019, ai commi 876-879, ha recepito il precedente accordo del 16 novembre 2018, oltre alla determinazione del contributo dal 2018 (e pari a 102,807 milioni annui a decorrere dal 2020, comma 877), le norme disciplinano le modalità con cui lo Stato acquisisce il contributo stesso (comma 886-bis) e le possibilità e le modalità per lo Stato di modificare unilateralmente il contributo richiesto alla regione (comma 878).
Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento, il contributo agli obiettivi di finanza pubblica è stato rimodulato a seguito dell'accordo 18 novembre 2021, recepito dalla legge di bilancio 2022, comma 549, che modifica in tal senso l'articolo 79 dello statuto di autonomia (DPR 670/1972), commi 4-bis e 4-ter. In sintesi, a decorrere dal 2022 il sistema integrato regionale è tenuto a contribuire alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare con un importo pari a 713,71 milioni di euro annui. Di questi 15,091 milioni sono imputati alla regione, mentre la quota riferita a ciascuna provincia è calcolata in rapporto all'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Dall'anno 2028, l'importo del contributo è ricalcolato in relazione alla variazione percentuale degli oneri del debito delle PA. Rimane invariata la restante disciplina (adottata a seguito dell'accordo del 2014) concernente il monitoraggio e la certificazione (comma 4-quinques), le modalità di acquisizione del contributo da parte dello Stato (comma 4-sexsies) e le possibilità di modifica del contributo stesso da parte dello Stato (comma 4-septies).
Per la Regione Friuli-Venezia Giulia sulla base dell'accordo sottoscritto il 22 ottobre 2021, la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), al comma 554 determina il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione per gli anni dal 2022 al 2026, negli importi di: 432,7 milioni di euro per l'anno 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l'anno 2026. Il decreto legislativo 154 del 2019, norma di attuazione dello statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica, adottata in seguito all'accordo del 25 febbraio 2019, contiene i principi generali del concorso alla finanza pubblica del sistema integrato regionale (art. 3), la misura dello stesso per gli anni 2019-2021, le modalità di acquisizione del contributo da parte dello Stato, nonché la disciplina della facoltà dello Stato di modificare la misura del contributo (art. 4). L'articolo 4-bis inserito dal decreto legislativo 9 giugno 2022, n. 86, recepisce l'accordo del 22 ottobre 2021, oltre a stabilire la misura del concorso alla finanza pubblica negli stessi importi indicati dal citato comma 554, ne disciplina le modalità di realizzazione in modo analogo a quanto stabilito per gli anni antecedenti al 2022 dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 154 del 2019.  
In attuazione dell'accordo bilaterale con la Regione siciliana del 16 dicembre 2021, la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) al comma 545 ridetermina il contributo della regione alla finanza pubblica in 800,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. La legge 148 del 2018 (legge di bilancio 2019), ai commi 880-886-bis, ha recepito il precedente accordo del 19 dicembre 2018. Oltre a determinare il contributo della regione alla finanza pubblica a partire dall'anno 2018, le norme disciplinano le modalità con cui lo Stato acquisisce il contributo stesso (comma 886-bis) e le possibilità e le modalità per lo Stato di modificare unilateralmente il contributo richiesto alla regione (comma 882).
In attuazione dell'accordo bilaterale con la Regione Sardegna, sottoscritto il 14 dicembre 2021, il comma 543 della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) ridetermina il contributo della regione alla finanza pubblica in 306,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. La legge di bilancio 2020 (legge 160 del 2019), a seguito del precedente accordo del 7 novembre 2019, determina, tra l'altro, l'ammontare del contributo alla finanza pubblica della regione a decorrere dal 2020 (comma 868) e disciplina la possibilità da parte dello Stato di modificare unilateralmente il contributo (comma 869).  
Gli ultimi accordi bilaterali sottoscritti e le norme che ne recepiscono i contenuti disciplinano, inoltre, nel dettaglio, le possibilità e le modalità per lo Stato di modificare unilateralmente il contributo richiesto alla regione.
In sostanza l'ammontare del contributo alla finanza pubblica dovuto dalla regione, può essere modificato dallo Stato unilateralmente, vale a dire senza accordo con la regione, solo se la variazione è limitata nel tempo, è adottata in presenza di "eccezionali esigenze di finanza pubblica" e l'ammontare dell'aumento non supera del 10 per cento l'importo del contributo. Qualora, per assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, sia necessario un ulteriore aumento, senza l'accordo con la regione, l'aumento complessivo non può comunque superare il 20 per cento del contributo.
Così stabilisce la legge di bilancio 2019, al comma 878 per la Regione Valle d'Aosta e al comma 882 per la Regione siciliana, nonché la legge di bilancio 2020 al comma 869 per la regione Sardegna. Una norma analoga era già stata inserita nello statuto del Trentino Alto Adige (art. 79, comma 4-septies) con la legge di stabilità 2015, in riferimento al contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione e dalle Province autonome. La disciplina è la stessa anche per la regione Friuli Venezia Giulia ed è inserita nella norma di attuazione dello statuto speciale in materia di coordinamento della finanza pubblica adottata con decreto legislativo 154 del 2019, all'art. 4 in riferimento agli anni 2019-2021 e all'art. 4-bis (inserito dal D.Lgs. n. 86 del 2022) in riferimento agli anni 2022-2026. Le citate norme di attuazione, inoltre, specificano che la facoltà di modificare il contributo secondo le regole descritte, può essere esercitata dallo Stato solo fino a quando il rapporto tra il contributo e le entrate correnti della Regione - calcolato tenendo conto delle entrate del titolo primo e secondo accertate in conto competenza - non superi la media dei medesimi rapporti riferiti alle altre Autonomie speciali.
La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), infine, definisce, ai commi 850, 851 e 852, il contributo alla finanza pubblica richiesto all'intero comparto delle regioni e delle province autonome, per ciascun anno dal 2023 al 2025, in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti la razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi (anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile). Il comma 850 determina il suddetto contributo annuale in 196 milioni di euro, la somma è stata così rideterminata, rispetto ai 200 milioni iniziali, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 556 della legge n. 234 del 2021, che sottraggono la quota di competenza della regione Friuli-Venezia Giulia (in quanto compresa nel concorso alla finanza pubblica richiesto alla regione stessa). La legge stabilisce che la quota di competenza di ciascun ente è determinata, entro il 30 settembre 2022, con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni (comma 851) e, per le autonomie speciali (comma 852) nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Inoltre, per la Regione Trentino Alto Adige, le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali dei rispettivi territori, la norma stabilisce che il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4 ter, dello statuto (DPR n. 670 del 1972) e per la Regione Friuli Venezia Giulia e dei relativi enti locali è determinato secondo quanto disposto nella norma di attuazione dello statuto speciale adottata con il D.Lgs. n.154 del 2019.
Riduzioni del contributo alla finanza pubblica per l'emergenza sanitaria

  A partire dall'esercizio 2020 sono state disposte riduzioni del concorso alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e le province autonome al fine di compensare la perdita di entrate tributarie che le stesse hanno subito a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Il ristoro della perdita di gettito per il 2020

L'articolo 111 del decreto legge 34 del 2020 ha istituito un fondo con una dotazione di 4.300 miliardi di euro per il 2020, di cui 1.700 a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 a favore delle regioni a statuto speciale e le province autonome, da ripartire sulla base della rispettiva perdita di entrate tributarie dovuta alla emergenza sanitaria. Con l'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome (Repertorio atti n. 115/CSR del 20 luglio 2020) sono state stabilite le modalità di attuazione della compensazione delle minori entrate e le quote spettanti a ciascuna autonomia. Nello specifico, il comma 2-bis del citato articolo 111, stabilisce che il ristoro delle minori entrate viene attuato per 2.404 milioni di euro come riduzione del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle autonomie speciali, mentre 196 milioni costituiscono erogazioni dal fondo, la legge riporta le quote spettanti a ciascuna autonomia.

Con il decreto legge 104 del 2020, inoltre, viene estesa alle regioni a statuto speciale e alle due province autonome la disciplina relativa alla sospensione della quota capitale dei prestiti contratti con il Ministero dell'Economia e delle finanze o con la Cassa Depositi e prestiti prima della sua trasformazione in S.p.a., disciplina che l'art.111 del decreto legge 18 del 2020, nella sua formulazione originaria, riservava alle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico l'articolo 42 del decreto legge 104 del 2020 stabilisce la sospensione del pagamento delle quote capitale, la cui scadenza ricada nell'anno 2020; i relativi risparmi dovranno essere destinati al rilancio dei settori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica. La norma, inoltre, al comma 2, consente alle autonomie speciali di recuperare le quote capitali dei mutui contratti nel 2020 che siano state versate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 18 (17 marzo 2020), consentendo in tal modo di beneficiare della sospensione del pagamento delle quote capitale, al pari delle regioni a statuto ordinario.
Il recupero avviene mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 per tutte le autonomie, ad eccezione della regione Sardegna per la quale, in considerazione del fatto che il contributo alla finanza pubblica dovuto è esaurito, è prevista l'attribuzione di un contributo dell'ammontare di 706.263 euro per l'anno 2020. Il comma 3 dell'articolo 42, infine, ridetermina il concorso alla finanza pubblica del 2020 di ciascuna autonomia speciale, secondo gli importi individuati nella tabella inserita nel testo di legge, tenendo conto delle riduzioni operate:
-      dall'art. 111, comma 2-bis, del decreto legge n. 34 del 2020,
-      dall'art. 42, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2020.

Il ristoro della perdita di gettito per il 2021

La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020, comma 805), in attuazione dell'accordo quadro del 5 novembre 2020 (Repertorio atti n. 188/CSR del 5 novembre 2021) tra il Governo e le autonomie speciali, riduce di 100 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2021, a titolo di compensazione della perdita di gettito, e stabilisce gli importi per ciascun ente con la tabella inserita nel testo di legge (vedi infra, i suddetti importi sono indicati nella prima colonna della tabella a seguire).

Con il decreto legge 41 del 2021, infine, è stato stabilito (art. 23, comma 2, come modificato dall'art.  57, comma 1, del decreto legge 73 del 2021) un incremento di 260 milioni di euro per l'anno 2021 delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome (istituito dall'articolo 111, comma 1, del D.L. n. 34/2020) destinato a compensare la perdita di entrate tributarie connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale importo aggiuntivo è destinato a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con le modifiche apportate dal citato decreto legge 73 del 2021, viene specificato che il ristoro delle minori entrate è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica dovuto da ciascun ente, nella misura indicata nella tabella inserita nel testo di legge; gli importi riferiti a ciascun ente sono riportati nella seconda colonna della tabella a seguire.

Altri interventi di sostegno

Un'altra misura di sostegno è stata adottata con il decreto legge 73 del 2021 in considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria e riguarda l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione da parte delle regioni e province autonome che si trovino in disavanzo di amministrazione.

L'articolo 56, comma 2, del citato decreto, consente infatti ai suddetti enti, per l'anno 2021, di utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145 del 2018, ma senza l'obbligo di scorporare dal disavanzo la quota minima obbligatoria accantonata per il fondo anticipazioni di liquidità.

Nella sostanza la norma amplia la capacità di spesa delle regioni e delle province autonome, di un importo pari alle quote del Fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione. Regioni e province autonome in disavanzo possono, quindi, utilizzare la maggiore disponibilità finanziaria, nel corso 2021, sia per spese correnti che per spese di investimento.

Per la revisione degli accordi con le autonomie speciali in materia di finanza pubblica, in attuazione dell'Accordo quadro del 20 luglio 2020, la legge di bilancio 2021, inoltre, al comma 806 stabilisce l'accantonamento di 300 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, in particolare per la revisione degli accordi bilaterali con la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Sardegna (soprattutto in riferimento alla costituzione del tavolo tecnico politico per la condizione di insularità) e la Regione Sicilia (per la revisione delle norme di attuazione in materia finanziaria) e per gli eventuali accordi quadro come quelli già sottoscritti in materia di ristoro della perdita di gettito. La norma specifica che per l'anno 2021 la somma di 300 milioni è comprensiva dei 100 milioni destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021. A valere sulle risorse suddette sono stati attribuiti i seguenti contributi (decreto legge n. 146 del 2021, convertito con modifiche dalla legge n. 215 del 2021):

─     alla regione Sardegna: 66,6 milioni di euro (art. 16, comma 4);

─     alla regione Sicilia: 66,8 milioni di euro (art. 16, comma 6);

─     alla regione Friuli Venezia Giulia: 66,6 milioni di euro (art. 16, comma 5);

Per l'anno 2022 l'accantonamento è ridotto di 100 milioni dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021 comma 557), in conseguenza dell'accordo sottoscritto con la regione Friuli Venezia Giulia. La stessa legge di bilancio 2022, ripartisce i rimanenti 200 milioni di euro tra le regioni Sardegna (comma 544) e Sicilia (comma 546) attribuendo 100 milioni ciascuna, a titolo di compensazione degli svantaggi strutturali legati alla condizione di insularità.

 

 
La finanza delle regioni a statuto speciale - Il sistema delle entrate
21/01/2022
Il sistema delle entrate

Quanto al sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, le quote di compartecipazione ai tributi erariali rappresenta sicuramente il connotato più forte dell'autonomia finanziaria di tali enti. Ogni statuto elenca le imposte erariali delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione, le aliquote eventualmente differenziate per ciascun tipo di imposta, la base di computo, le modalità di attribuzione. Talune specificazioni di dettaglio sono rimesse poi alle norme di attuazione. Le compartecipazioni possono essere considerate tributi regionali solo ai fini della destinazione del gettito (in tal senso sono "tributi propri"). Non sono regionali, però, per alcun punto della loro disciplina: istituzione, soggetti passivi e base imponibile, sanzioni, contenzioso, eccetera.

Nella regione Sicilia tutti i tributi erariali – le quote di compartecipazione ai tributi erariali - sono riscossi direttamente dalla regione stessa; in questo caso la riscossione è disciplinata anche da norme della regione. A decorrere dal 2008 la regione Friuli-Venezia Giulia (D.Lgs. 137/2007) e a decorrere dal 1° gennaio 2011 la regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano (L. 191/2009, art. 2, comma 108) provvedono anch'esse alla riscossione diretta, vale a dire che le entrate corrispondenti alle quote di compartecipazione ai tributi erariali ad esse spettanti, sono versate direttamente sui conti infruttiferi ordinari intestati alla regione o alla provincia autonoma, istituiti presso le tesorerie dello Stato. Per la Regione Sardegna, con il D.Lgs. 114/2016, è stata avviata la definizione delle modalità di riscossione del gettito tributario spettante alla Regione, procedimento non ancora concluso per tutte le entrate tributarie. Per la Regione Valle d'Aosta, invece, i tributi erariali sono riscossi dallo Stato che provvede poi a ‘devolvere' alla regione la quota spettante.

Tutte le regioni a statuto speciale e le province autonome collaborano - secondo le specificazioni dei propri Statuti - all'accertamento delle imposte erariali riscosse o prodotte sul proprio territorio.

Di seguito è illustrato in sintesi il quadro delle entrate tributarie spettanti a ciascuna autonomia, nonché le modifiche più recenti e rilevanti all'ordinamento finanziario.

Valle d'Aosta

A decorrere dal 2011, è attribuito l'intero gettito delle imposte erariali sul reddito e sul patrimonio (IRPEF, imposta sul reddito delle società, imposta sulle successioni), dell'IVA (compresa quella all'esportazione), dell'accisa sulla benzina e sugli altri prodotti energetici, sui tabacchi, sull'energia elettrica; i 9 decimi delle imposte erariali sugli affari (registro, bollo, ipotecarie, concessioni), nonché dei proventi del lotto; con il D.Lgs. 184/2017 sono state adottate norme di attuazione dello statuto in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale e in materia di autonomia impositiva.

Trentino-Alto Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano

Le entrate tributarie spettanti ai tre enti sono state riviste, da ultimo, a seguito dell'accordo con il Governo dell'ottobre 2014. Con la legge di stabilità 2015, che ha dato attuazione all'accordo, è stata rimodulata l'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IVA tra la Regione e le Province, è stata attribuita alle Province la facoltà di disciplinare interventi di credito d'imposta e sono state quantificate le quote delle accise sugli 'altri prodotti energetici'. Da ultimo, a seguito dell'accordo del novembre 2021, la compartecipazione spettante alle due province è estesa alle entrate derivanti dal gioco con vincita in denaro di natura extra tributaria, purché costituiscano utile erariale. In sintesi, alla Regione Trentino-Alto Adige spetta l'intero gettito delle imposte ipotecarie, i 9 decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e dei proventi del lotto e un decimo dell'IVA generale. Alle Province autonome di Trento e di Bolzano spettano gli 8 decimi dell'IVA generale e i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali (compresa l'IVA all'importazione), ad eccezione delle imposte devolute alla Regione Trentino Alto Adige. Con la modifica apportata dalla legge di bilancio 2022 a seguito dell'accordo del novembre 2021, tra ‘tutte le altre entrate' sono ora comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite da utile erariale. La legge di bilancio 2018 ha infine riscritto la disciplina delle concessioni delle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico (art. 13 dello statuto); in particolare la norma statutaria attribuisce alle province autonome la potestà legislativa in merito alle modalità e alle procedure di assegnazione delle concessioni e stabilisce il trasferimento in proprietà alle province stesse delle opere in stato di regolare funzionamento.

Friuli-Venezia Giulia

Con la legge di bilancio 2018, a seguito di intesa con la regione, viene completamente ridisegnato il quadro delle compartecipazioni spettanti alla regione; a seguito della modifica delle modalità di calcolo del gettito spettante, basato ora sul maturato, viene infatti stabilita un'unica aliquota (inferiore a quelle precedenti, ad eccezione dell'IRES) ed estesa la compartecipazione a quasi tutti i tributi erariali. A decorrere dal 2018 spettano alla regione i 5,91 decimi dell'IRPEF (fissata precedentemente a 6/10), dell'IRES (fissata precedentemente a 4,5/10), dell'IVA (fissata precedentemente a 9,1/10), delle accise sull'energia elettrica e sui tabacchi (fissati precedentemente a 9/10) e su tutti gli altri tributi erariali ad eccezione di alcune accise, dell'imposta sugli oli lubrificanti, delle entrate derivanti dai giochi, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto e della tassa automobilistica; rimane invece invariata la misura delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine (2,975/10) e dell'accisa sul gasolio (3,034/10) consumati nella regione, già stabilite dalla legge finanziaria 2008. Le norme di attuazione dello statuto speciale adottate con il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 45 hanno definito nel dettaglio i criteri di determinazione del gettito riferito al territorio della Regione, dei tributi erariali spettanti alla regione.

Sicilia

Spettano alla regione 5,61 decimi per il 2016, 6,74 decimi per il 2017 e 7,10 decimi a decorrere dal 2018 del gettito IRPEF (calcolato secondo il criterio del ‘maturato' in luogo del ‘riscosso') a seguito dell'accordo del 2016 (e della conseguente norma di attuazione adottata con il D.Lgs. n. 251 del 2016) e i 3,64 decimi del gettito dell'IVA, calcolato anch'esso sulla base del maturato, a decorrere dal 2017 (a seguito dell'accordo del luglio 2017 e della conseguente norma di attuazione adottata con il D.Lgs. n. 16 del 2018). Per i restanti tributi, rimane invariata la norma che attribuisce alla regione l'intero gettito di tutte le altre entrate tributarie, ad eccezione delle imposte di produzione (ora, accise) e dei proventi del monopolio dei tabacchi e del lotto esplicitamente attribuite allo Stato.

Sardegna

Sono attribuiti alla regione: i 7 decimi dell'IRPEF e dell'IRPEG, i 9 decimi delle imposte ipotecarie, bollo e registro, concessioni, energia elettrica, fabbricazione (accise), i 5 decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e, con la finanziaria 2007 (ma in vigore dal 2010), i 9 decimi dell'IVA e i 7 decimi di tutte le altre entrate erariali. La norma di attuazione dello statuto adottata con D. Lgs. n. 114 del 2016, definisce ora le modalità di determinazione e di attribuzione delle quote spettanti alla Regione; in via generale le entrate spettanti alla Regione sono determinate sulla base dell'ammontare riscosso dallo Stato nel territorio regionale e dalle entrate di pertinenza regionale affluite al di fuori del territorio regionale.

 
Accordi bilaterali in materia finanziaria tra lo Stato e ciascuna Regione a statuto speciale
  • 5 focus
12/07/2022

L'accordo bilaterale in materia di finanza pubblica tra lo Stato e ciascuna autonomia, come già ricordato, è lo strumento principale con il quale sono definite le misure e le modalità del concorso di ciascuna regione agli obiettivi di finanza pubblica, l'attribuzione di nuove funzioni, la variazione delle aliquote di compartecipazioni ai tributi erariali, nonché le eventuali misure a sostegno di specifiche criticità.

Di seguito, per ciascuna regione a statuto speciale, sono illustrati i contenuti principali dei più recenti accordi bilaterali con lo Stato.

Per quanto riguarda gli accordi quadro sottoscritti da tutte le autonomie nel corso del 2020 (repertorio atti n. 115/CSR del 20 luglio 2020 e n. 188/CSR  del 5 novembre 2020) al fine di definire le modalità e la consistenza dei rimborsi delle perdite di entrate tributarie dovute all'emergenza sanitaria, si rinvia a quanto già scritto nel paragrafo Riduzioni del contributo alla finanza pubblica per l'emergenza sanitaria, in  La finanza delle regioni a statuto specialeIl contributo alla finanza pubblica.

Focus
 
L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
15/09/2022

Il decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014, disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali. In particolare il Titolo I (articoli da 1 a 18-bis) contiene i principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali, mentre il Titolo III (articoli da 36 a 73, titolo interamente aggiunto dal D.Lgs. 126/2014) disciplina specificamente l'ordinamento finanziario e contabile delle regioni.

Sulla applicabilità delle suddette norme alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'articolo 79 dello stesso decreto legislativo 118 specifica che decorrenza e modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo nei confronti delle autonomie speciali e degli enti locali dei ubicati nei rispettivi territori sono stabilite, in conformità ai rispettivi statuti e con le procedure ‘concordate' previste per l'adozione delle norme di attuazione degli statuti. Se da un lato non vi è dubbio che le autonomie speciali al pari degli altri enti territoriali, siano tenute ad osservare ed adeguarsi ai principi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenuti nel decreto legislativo n. 118 del 2011, è anche necessario che le disposizioni in esso contenute vengano recepite nei rispettivi ordinamenti, in quanto non direttamente applicabili. Così è avvenuto, anche se con modalità e tempistiche diverse, per tutte le autonomie speciali.

Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome, all'articolo 79 dello statuto (DPR 670/1972), riscritto a seguito degli accordi del 2009 e del 2014, il comma 4-octies stabilisce che Regione e Province autonome sono tenute a recepire nel proprio ordinamento le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli scherni di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal Decreto legislativo 118/2011. Le conseguenti norme di recepimento sono state emanate da ciascun ente: la legge regionale n. 25 del 2015 dalla Regione Trentino Alto Adige, le leggi provinciali n. 18 del 2015 e n. 7 del 2016 dalla Provincia autonoma di Trento e la legge provinciale n. 18 del 2015 (capo I, Armonizzazione dei sistemi contabili) dalla Provincia autonoma di Bolzano.

La regione Friuli Venezia Giulia, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 ha emanato la legge regionale n. 26 del 2015 al fine di adeguarsi ai principi ed alle norme del medesimo decreto legislativo di cui la legge regionale costituisce specificazione e integrazione.

Per la Regione siciliana è intervenuto il decreto legislativo n. 158 del 2019, recante norme di attuazione dello statuto speciale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, che all'articolo 1, comma 2, stabilisce che le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 troveranno applicazione dal 1° gennaio 2022. Con l'articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2015 (e successive modifiche e integrazioni), la regione ha comunque emanato le norme transitorie per disciplinare l'applicazione dei principi e della normativa contenuti nel decreto legislativo 118 del 2011, alla regione ed ai suoi enti e organismi strumentali (ad esclusione degli enti del settore sanitario).

Con l'accordo bilaterale del 21 luglio 2014 tra lo Stato e la Regione Sardegna, l'amministrazione regionale si è impegnata a recepire con propria legge le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Con la legge regionale n. 5 del 2015, è stato stabilito che, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità le suddette disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118, si applicano al bilancio regionale in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale n. 11 del 2006 (legge regionale di contabilità) le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili.

Per quanto riguarda la regione Valle d'Aosta, infine, con l'accordo bilaterale Stato-Regione del 21 luglio 2015 le parti si sono impegnate ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui decreto legislativo n. 118 del 2011 nei confronti della Regione e degli enti locali, con o senza norma di attuazione, nei termini indicati dal medesimo decreto posticipati di un anno rispetto a quelli previsti per le regioni a statuto ordinario, vale a dire a decorrere dall'esercizio 2016. La regione ha quindi recepito l'impegno con legge regionale (n. 19 del 2015, art. 27) stabilendo l'applicazione delle suddette norme e schemi di bilancio a decorrere dal 2016, anche per gli enti locali del proprio territorio.

 

 
Le relazioni della Corte dei conti sui rendiconti
12/09/2022

In relazione a ciascuna autonomia, la sezione competente della Corte dei conti, in occasione della annuale verifica del rendiconto generale della regione o della provincia autonoma, svolge una dettagliata relazione sulla gestione amministrativa del bilancio e del patrimonio regionale. In genere oltre l'analisi delle entrate e delle spese della regione (tra cui si evidenzia il contributo della regione alla finanza pubblica e gli eventuali contenziosi con lo Stato) sono presenti capitoli dedicati all'indebitamento, alla spesa per il personale, alla gestione della sanità. Di seguito sono elencate le ultime relazioni disponibili: