Camera dei deputati

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Sistema elettorale e geografia dei collegi

Il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, il D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 è stato, da ultimo, modificato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 che ha introdotto un sistema elettorale di tipo misto, basato sull'attribuzione dei seggi in parte con sistema maggioritario in collegi uninominali e in parte in modo proporzionale in collegi plurinominali. Ulteriori modifiche sono state apportate nel corso della XVII legislatura dalla legge 27 maggio 2019, n. 51, che – senza incidere direttamente sulla configurazione del vigente sistema elettorale, come definito dalla legge n. 165 del 2017 – ha determinato il numero di seggi da attribuire nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali sulla base di un rapporto frazionario, pari rispettivamente a 3/8 e a 5/8 del totale dei seggi da attribuire nelle circoscrizioni anziché su numeri fissi (mantenendo il medesimo rapporto). 

Finalità della legge n. 51 è stata quella di rendere il sistema elettorale direttamente applicabile, anche a seguito dell''entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020 che ha disposto una riduzione del numero dei parlamentari, passando da 945 a 600 componenti elettivi della Camera e del Senato. 

Attualmente è in corso presso la I Commissione Affari costituzionali della Camera l'esame di proposte di legge che modificano il vigente sistema elettorale della Camera e del Senato (C. 2329 Brescia, C. 2346 Molinari, C. 2562 Meloni e C. 2589 Sisto).

La proposta di legge A.C. 2329, adottata come testo base, con alcune modifiche, per il proseguimento del'esame il 10 settembre 2020, interviene sul sistema vigente superando la ripartizione del territorio in collegi uninominali. Prevede quindi che l'assegnazione dei seggi avvenga con metodo interamente proporzionale. E' superata la possibilità per le liste di unirsi in coalizione e sono rimodulate le soglie di sbarramento. Per le liste che non raggiungono tali soglie è previsto un "diritto di tribuna". L'Esecutivo è delegato ad adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali, tenuto conto delle modifiche previste dalla proposta di legge. Per una analisi del contenuto della proposta di legge si veda il dossier Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (A.C. 2329)

La proposta di legge  A.C.2346 propone di adottare come sistema elettorale quello utilizzato nelle elezioni del 1994, 1996 e 2001 (di cui alle leggi n. 276 e 277 del 1993 c.d. legge Mattarella) e tal fine procede all'abrogazione delle leggi successivamente approvate al fine di dare luogo alla reviviscenza di tale disciplina.

 La proposta di legge A.C. 2562  inserisce nel sistema vigente la previsione di un premio di maggioranza da attribuire alla lista o coalizione che ottenga almeno il 40 per cento dei voti e mantiene fissa la quota di seggi da assegnare nei collegi uninominali, nel numero di 231 per la Camera e 109 per il Senato (con prevalenza della componente maggioritaria nel caso di entrata in vigore della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari).

La proposta di legge A.C. 2589 interviene sulla quota di collegi uninominali in cui è suddiviso il territorio e sui criteri relativi all'individuazione e al numero di collegi plurinominali da prevedere; mantenendo fissa la quota di seggi da assegnare nei collegi uninominali (nel numero di 231 per la Camera e 109 per il Senato) il sistema diviene a prevalenza maggioritaria nel caso di entrata in vigore della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari.

Per ulteriori approfondimenti si veda anche il dossier Il sistema di elezione del Parlamento nazionale, che analizza l'evoluzione normativa dei sistemi elettorali del Parlamento repubblicano, e Il funzionamento dei sistemi elettorali in Europa, sull'esperienza di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.

Qui il link all'infografica sul sistema elettorale vigente.

 
Le proposte di legge di modifica del sistema elettorale all'esame della Camera
  • 4 dossier
25/02/2022
    Il 14 gennaio 2020 è iniziato presso la I Commissione della Camera l'esame della proposta di legge A.C. 2329 in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera e del Senato. Nel febbraio 2020 e poi tra fine maggio e fine giugno 2020 si è svolta una intensa attività conoscitiva con l'audizione di esperti (per una sintesi delle audizioni si veda il dossier del Servizio Studi). Successivamente sono state abbinate le proposte di legge vertenti sulla medesima materia nel frattempo presentate (A.C. 2346 Molinari, 2562 Meloni, 2598 Sisto). Il 10 settembre 2020, la pdl A.C. 2329 è stato adottata  dalla Commissione come testo base per il proseguimento dell'esame. 
Proposta di legge A.C. 2329 Brescia

La proposta di legge A.C. 2329 delinea un sistema elettorale interamente proporzionale, superando le attuali previsioni in base alle quali 3/8 dei seggi da ripartire nel territorio nazionale sono attribuiti con metodo maggioritario in collegi uninominali. La proposta rimodula inoltre le soglie di sbarramento per partecipare alla ripartizione proporzionale dei seggi.

Nella relazione illustrativa si evidenzia che la proposta di legge interviene "al fine di meglio garantire il pluralismo territoriale e politico della rappresentanza", finalità resa più rilevante anche alla luce dell'approvazione della legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari.

 Il territorio nazionale – ai fini della elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – resta suddiviso in circoscrizionicollegi plurinominali.

 Come previsto dal vigente sistema elettorale, inoltre, per la Camera la prima ripartizione dei seggi è effettuata nel collegio unico nazionale (CUN) e successivamente tra le circoscrizioni e quindi nei collegi plurinominali mentre per il Senato i seggi sono attribuiti direttamente nelle regioni e quindi nei collegi plurinominali.

Resta ferma, per la regione Valle d'Aosta, la costituzione, sia alla Camera sia al Senato, in un unico collegio uninominale il cui il seggio è attribuito con metodo maggioritario; al Senato, per la regione Trentino-Alto Adige permane la ripartizione nei sei collegi uninominali di cui alla legge n. 422 del 1991.

Rispetto al sistema vigente inoltre non è prevista la possibilità per le liste di unirsi in coalizione e cambia quindi, anche alla luce del superamento dei collegi uninominali, la scheda elettorale: in base alla proposta di legge infatti l'elettore dispone di un voto da esprimere per la lista. La lista di candidati in ogni collegio non può in ogni caso essere superiore al numero dei seggi assegnati nel collegio plurinominale (fino a 8) e i candidati sono proclamati eletti in base all'ordine di lista.

Sono inoltre rimodulate le soglie di accesso alla ripartizione dei seggi: in particolare, è elevata la soglia a livello nazionale dal 3% al 5% ed è ridotta - dal 20% al 15% - la soglia regionale prevista per l'elezione del Senato (per le liste che abbiano conseguito tale percentuale di voti in almeno una regione). Alla Camera la soglia regionale del 15% è calcolata solo per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche.

È inoltre previsto un ‘diritto di tribuna' per le liste che non raggiungono le soglie di sbarramento ma che ottengono, alla Camera, almeno tre quozienti in almeno due regioni e, al Senato, almeno un quoziente in ciascuna circoscrizione regionale: ai fini dei relativi calcoli è utilizzato il metodo del quoziente corretto + 2 (c.d. metodo del quoziente corretto Imperiali), con cui si riduce il numero dei voti necessari per ottenere il seggio con il quoziente intero.

 Restano infine ferme le vigenti previsioni relative alle modalità di attribuzione dei seggi con metodo proporzionale, alle proclamazioni e ai subentri in caso di vacanza di seggi.

Il Governo è delegato ad adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tenuto conto delle modifiche previste dalla proposta di legge.

Il 30 settembre 2019 i consigli regionali di Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Liguria hanno presentato una richiesta di referendum popolare sull'abolizione del metodo proporzionale nell'attribuzione dei seggi in collegi plurinominali nel sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Con la sentenza n. 10 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta.

Proposta di legge A.C. 2562 Meloni

La proposta di legge A.C. 2562 modifica i testi unici per l'elezione della Camera e del Senato al fine di apportare al sistema vigente, di cui conserva l'impianto fondamentale, due principali modifiche: la previsione di un premio di maggioranza da attribuire alla lista o coalizione che ottenga almeno il 40 per cento dei voti e l'aumento della quota di seggi da assegnare nei collegi uninominali. La proposta infatti ripristina l'esatto numero di collegi uninominali previsti dal D.Lgs. 189 del 2017: 231 alla Camera e 109 al Senato.

Il combinato disposto delle due previsioni (premio di maggioranza e proporzione aumentata dei collegi uninominali rispetto ai seggi da attribuire nei collegi plurinominali) dà luogo ad un effetto più marcatamente maggioritario rispetto al sistema vigente.

Rimane immutata la disciplina concernente la presentazione delle candidature e delle liste, compresa la possibilità per le liste di unirsi in coalizione (con la contestuale indicazione del programma elettorale e della persona indicata come capo della forza politica), nonché le modalità di espressione del voto. Non subiscono modifche le soglie di sbarramento previste nella normativa vigente e le modalità di attribuzione dei seggi, salvo le modifiche conseguenti l'attribuzione del premio di maggioranza.

Come il sistema vigente una parte dei seggi è attribuita in collegi uninominali e una parte in collegi plurinominali. Poiché il numero dei seggi uninominali rimane immutato, nel caso di approvazione della riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, diminuirebbe solo il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali, passando da 245 a 160 alla Camera e da 122 a 80 al Senato.

Per quanto riguarda i collegi plurinominali, inoltre, la proposta ne modifica la composizione, stabilendo il numero massimo di seggi che è possibile assegnare per la Camera, pari a 4 (nel sistema vigente nei collegi plurinominali sono eletti da un minimo di 3 ad un massimo di 8 deputati), mentre per il Senato viene stabilito il numero minimo di seggi da assegnare pari a 4 (nel sistema vigente, nei collegi plurinominali sono eletti da un minimo di 2 ad un massimo di 8 senatori).

Per il Senato in ogni caso, considerando che si tengono fermi i collegi uninominali nel numero fisso di 109, il numero di seggi residuali da attribuire nei collegi plurinominali è molto ridotto rispetto al sistema vigente (in particolare in nove regioni risulterebbe inferiore a 4). 

Una modifica rilevante è, come detto, l'attribuzione del premio di maggioranza, della consistenza pari al 54 per cento del totale dei seggi (pari a 216 seggi alla Camera e 108 al Senato), alla lista o coalizione di liste che ottiene almeno il 40 per cento del totale dei voti. La disciplina per l'attribuzione del premio è simile a quella prevista nel sistema elettorale adottato con la legge 270 del 2005 ed in vigore fino al 2013, distinta per la Camera e il Senato, con le differenze conseguenti la presenza dei collegi uninominali.

Per la Camera, si verifica se la lista o coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi a livello nazionale e se tale verifica è positiva si verifica se abbia ottenuto almeno 216 seggi, computando insieme quelli ottenuti nei collegi uninominali e quelli ottenuti a seguito della ripartizione nazionale. Nel caso in cui la lista o coalizione maggioritaria non abbia raggiunto il 40 per cento dei voti validi e nel caso in cui abbia già ottenuto 216 complessivi, il premio di maggioranza non viene attribuito e si procede con l'attribuzione dei seggi prima nelle circoscrizioni, quindi nei collegi plurinominali. Nel caso in cui la lista o coalizione maggioritaria abbia invece raggiunto il 40 per cento dei voti validi ma non abbia già ottenuto 216 seggi complessivi, si attribuisce alla medesima lista o coalizione il numero di seggi necessari a raggiungere la suddetta cifra. Dai 160 seggi da attribuire nei collegi plurinominali si sottrae il numero di seggi della quota proporzionale attribuito alla lista o coalizione maggioritaria e i restanti sono ripartiti tra le altre liste e coalizioni. Si procede quindi alla ripartizione dei seggi così attribuiti alle liste ed alle coalizioni nelle circoscrizioni utilizzando il quoziente nazionale di maggioranza per la lista o coalizione maggioritaria e il quoziente nazionale di minoranza per le altre liste e coalizioni. Anche per la successiva ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali, la procedura tiene conto dell'attribuzione o meno del premio di maggioranza.

Per l'attribuzione del premio di maggioranza al Senato, viene confermato il calcolo nazionale dei voti ai fini del calcolo delle soglie di accesso alla ripartizione dei seggi e per l'individuazione della lista o coalizione che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi. A questo si aggiunge il computo dei seggi, uninominali e proporzionali, ottenuti nelle singole regioni da liste e coalizioni. Si verifica quindi se la lista o coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi a livello nazionale e se tale verifica è positiva si verifica se abbia ottenuto almeno 108 seggi, computando insieme quelli ottenuti nei collegi uninominali e quelli ottenuti a seguito della ripartizione proporzionale in ciascuna regione. Nel caso in cui la lista o coalizione maggioritaria non abbia raggiunto il 40 per cento dei voti validi e nel caso in cui abbia già ottenuto 108 seggi, il premio di maggioranza non viene attribuito; viene confermata l'attribuzione proporzionale in ciascuna regione e si procede (nelle regioni in cui è costituito più di un collegio plurinominale) con la ripartizione dei nei collegi plurinominali.

Nel caso in cui la lista o coalizione maggioritaria abbia invece raggiunto il 40 per cento dei voti validi ma non abbia già ottenuto 108 seggi a livello nazionale, viene attribuito alla medesima lista o coalizione il numero di seggi necessari a raggiungere la suddetta cifra. Si procede quindi a ripartire il numero aggiuntivo di seggi attribuito come premio di maggioranza tra le regioni, in proporzione ai voti ottenuti dalla lista nella regione e con le seguenti limitazioni:

─     sono escluse le regioni in cui la lista o coalizione maggioritaria non abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale;

─     sono escluse in ogni caso le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise (oltre ovviamente alla regione Valle d'Aosta).

La procedura per la ripartizione del premio di maggioranza tra le regioni è basata sul calcolo di un indice dato dal rapporto tra i voti ottenuti dalla lista o coalizione maggioritaria nella regione e il totale di voti validi nazionali (da cui sono escluse le regioni di cui sopra). Tale indice (arrotondato alla sesta cifra decimale) è successivamente moltiplicato per il numero di seggi aggiuntivi da ripartire e, arrotondato all'unità più prossima, corrisponde al numero di seggi da attribuire nella regione. La procedura prevede quindi la verifica se la somma dei seggi aggiuntivi attribuiti in ciascuna regione, corrisponda al numero complessivo di seggi del premio di maggioranza e disciplina le eventuali correzioni nel caso in cui la verifica dia esito negativo.

Proposta di legge A.C. 2346 Molinari

La proposta di legge  A.C.2346 propone di adottare come sistema elettorale quello utilizzato nelle elezioni del 1994, 1996 e 2001, il cosiddetto Mattarellum. A tal fine procede all'abrogazione delle leggi successivamente approvate al fine di dare luogo alla reviviscenza di tale disciplina (recata dalle leggi n. 276 e 277 del 1993).

 Tale sistema configura un sistema elettorale misto, proporzionale e maggioritario, con forte predominanza della componente maggioritaria. Il 75 per cento dei seggi da assegnare sono infatti direttamente attribuiti in collegi uninominali al candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Per la Camera i seggi uninominali da assegnare sono calcolati arrotondando all'intero più prossimo il 75 per cento dei seggi spettanti ad ogni Circoscrizione. Per il Senato la stessa operazione avviene per ogni regione, con la differenza che l'operazione di arrotondamento avviene per difetto.

Nel caso di approvazione della rforma del numero di parlamentari (400 deputati e 200 senatori, dei quali rispettivamente 8 e 4 eletti nella Circoscrizione estero), risulterebbero eletti con metodo maggioritario 299 deputati e 142 senatori e con metodo proporzionale 93 deputati e 54 senatori.

La ripartizione del territorio prevede, per la Camera 26 circoscrizioni più la Valle d'Aosta (costituita in un unico collegio uninominale) e per il Senato il sistema prevede la base regionale.

Per la Camera la restante quota di seggi non attribuita con sistema maggioritario è ripartita tra le liste a livello nazionale, previo scorporo parziale dei voti.

Fra le liste che hanno superato la soglia di sbarramento, la ripartizione proporzionale dei seggi è effettuata previa detrazione di un parte dei voti risultati necessari per eleggere i candidati nei collegi uninominali collegati alla lista (c. d. "scorporo parziale"): alle liste collegate a ciascun candidato uninominale eletto in un collegio uninominale è in particolare sottratta quella parte dei voti che, in ogni collegio, ha consentito al candidato collegato di vincere, e cioè i voti ottenuti dal candidato giunto al secondo posto, più uno. La legge stabilisce una soglia minima di scorporo: per ogni candidato eletto in un collegio uninominale collegato ad una lista non può essere sottratto un numero di voti inferiori al 25% dei voti validi espressi in quel collegio. Qualora il candidato secondo classificato nel collegio abbia conseguito un risultato inferiore a tale percentuale, lo "scorporo" sarà pertanto pari al 25% dei voti validi del collegio.

Per il Senato, il restante 25 per cento dei seggi viene attribuito in ciascuna regione tramite recupero proporzionale previo scorporo totale dei voti. Ai fini dell'attribuzione dei seggi da assegnare in ragione proporzionale l'Ufficio elettorale regionale determina in primo luogo la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti con-seguiti dai candidati presentatisi nei collegi della regione con il medesimo contrassegno, detratti i voti ottenuti dai candidati già proclamati eletti nei collegi stessi (scorporo totale).

Per la Camera, le candidature nei collegi uninominali devono essere collegate a 1 o più liste presentate nella circoscrizione. È possibile candidarsi in un solo collegio uninominale e nella lista della medesima circoscrizione. È possibile candidarsi nelle liste di non più di tre circoscrizioni. Si vota con due schede, voto al candidato nel collegio e voto di lista. In caso di candidati vincenti in più collegi si ricorre a sorteggio (sentenza Corte Cost.). Per il Senato, non è prevista la possibilità di pluricandidature. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali avviene per gruppi contraddistinti dal medesimo contrassegno nella regione.

Si vota con un'unica scheda, il voto espresso per il candidato è valido anche per il gruppo collegato.

È prevista una soglia di sbarramento al 4 per cento alla Camera (per la sola quota proporzionale), mentre nessuna soglia (regionale) è prevista al Senato.

Proposta di legge A.C. 2589 Sisto

La proposta di legge A.C.. 2589 mantenendo fermo l'impianto generale della disciplina elettorale vigente introdotta dalla legge n. 165 del 2017, interviene sulla quota di collegi uninominali in cui è suddiviso il territorio e sui criteri relativi all'individuazione e al numero di collegi plurinominali da prevedere. Quello proposto pertanto è un sistema misto, maggioritario a turno unico e proporzionale, con prevalenza – a differenza del sistema vigente - della componente maggioritaria nel caso di entrata in vigore della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, in quanto la proposta mantiene "fisso" il numero di collegi uninominali previsti dalla legge n. 165 del 2017.

Per la Camera, la proposta di legge prevede di ripristinare la previsione normativa della legge n. 165 del 2017 – successivamente sostituita dalla legge n. 51 del 2019 in un rapporto frazionario - che ripartiva il territorio in un numero fisso di collegi uninominali pari a 231 (la legge n. 51 ha invece previsto che i collegi uninominali sono pari a tre ottavi del totale dei seggi da assegnare).

Analogamente alle previsioni della legge n. 165, del totale dei collegi uninominali, 6 sono previsti per il Trentino-Alto Adige e 2 per il Molise (indicati nell'allegato 1), mentre il territorio della regione Valle d'Aosta è costituito in un unico collegio uninominale.

Per il Senato, la proposta di legge prevede di ripartire il territorio nazionale (ad esclusione delle regioni Trentino-Alto Adige, Molise e Valle d'Aosta) in 109 collegi uninominali, come stabiliva la legge n. 51.

I numeri "fissi" previsti dalla proposta di legge sarebbero dunque da applicare anche nel caso di entrata in vigore della modifica costituzionale che riduce il numero dei parlamentari.

La proposta di legge non modifica le restanti disposizioni vigenti, che regolano, tra l'altro, l'assegnazione dei seggi per la quota proporzionale. Pertanto, fatti salvi i seggi riservati alla Circoscrizione estero, in caso di riduzione del numero di parlamentari alla Camera sarebbero eletti 152 deputati con il sistema proporzionale, mentre al Senato sarebbero 79 i senatori eletti con tale sistema. Le soglie di sbarramento sono quindi quelle vigenti (le principali: 3 per cento per liste singole, 10 per cento per le coalizioni). Sono altresì confermate quindi le disposizioni che prevedono la possibilità per le liste di coalizzarsi, nonchè la possibilità di pluricandidature (con i limiti previsti dal vigente sistema elettorale).

La proposta di legge prevede espressamente, per entrambi i rami del Parlamento, il ricorso ai collegi uninominali vigenti, che pertanto risulterebbero quelli individuati dal decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189.

Per quanto concerne i collegi plurinominali per le elezioni della Camera dei deputati, il testo prevede che le circoscrizioni elettorali che eleggono fino a 8 deputati con metodo proporzionale siano costituite in un unico collegio plurinominale, mentre le circoscrizioni Lombardia 1, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio 1 e Puglia sono costituite in 2 collegi plurinominali, individuati mediante l'accorpamento di due collegi plurinominali vigenti come specificamente previsto nell'allegato 2 al testo.

Per quanto riguarda i collegi plurinominali per le elezioni del Senato della Repubblica, il testo prevede che le regioni che eleggono fino a 8 senatori con metodo proporzionale siano costituite in un unico collegio plurinominale, mentre la regione Lombardia è costituita in 2 collegi plurinominali, individuati mediante l'accorpamento di, rispettivamente, due e tre collegi plurinominali vigenti, come specificamente previsto nell'allegato 3 al testo.

 

Dossier
 
La rideterminazione dei collegi elettorali a seguito della riduzione del numero dei parlamentari
  • 1 dossier
25/02/2022

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 che ridefinisce il numero e la dimensione dei collegi uninominali e plurinominali per le elezioni della Camera e del Senato.

La riforma dei collegi si è resa necessaria con l'entrata in vigore, il 5 novembre 2020, della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 che ha ridotto il numero dei Parlamentari. A tal fine il Governo ha presentato alle Camere uno schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 225) in attuazione della delega prevista dalla legge 51 del 2019. Nella stesura definitiva del decreto legislativo il Governo ha recepito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 La legge 27 maggio 2019, n. 51 reca, all'articolo 3, una delega al Governo per la determinazione dei collegi – uninominali e plurinominali – da esercitare entro 60 giorni qualora, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, intervenga la promulgazione di una legge costituzionale modificativa del numero dei parlamentari, come è avvenuto con la legge costituzionale 1/2020.

Tale  legge ha modificato le norme per l'elezione della Camera e del Senato al fine di assicurare l'applicabilità delle stesse, indipendentemente dal numero dei parlamentari.

Le modifiche non incidono direttamente sulla configurazione del vigente sistema elettorale, come definito dalla legge n. 165 del 2017, essendo volte a determinare il numero di seggi da attribuire nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali sulla base di un rapporto frazionario, pari a tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni. In tal modo il sistema elettorale può trovare applicazione indipendentemente dal numero dei parlamentari, senza che siano necessarie modifiche alla normativa elettorale, a seguito dell'entrata in vigore della riforma costituzionale che riduce il numero di parlamentari.

 Non sono oggetto della delega legislativa le disposizioni riguardanti la circoscrizione Estero a cui sono assegnati, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020, 8 seggi alla Camera e 4 seggi al Senato.

Non è inoltre oggetto di modifica quanto disposto per la regione Valle d'Aosta, alla quale spetta un solo seggio in ciascun ramo del Parlamento e le cui modalità di elezione, con metodo maggioritario, sono disciplinate da specifiche norme

Il decreto legislativo n. 177 del 2020 è composto da sei articoli e dalle tabelle allegate recanti la determinazione dei collegi elettorali a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020 sulla riduzione del numero dei parlamentari.

 In particolare, l'articolo 1 riguarda la determinazione dei collegi per la Camera dei deputati rinviando – per i collegi uninominali – a quanto previsto dalla Tabella A.1 e – per i collegi plurinominali – dalla Tabella A.2.

 L'articolo 2 riguarda la determinazione dei collegi per il Senato della Repubblica rinviando – per i collegi uninominali – a quanto previsto dalla Tabella B.1 e – per i collegi plurinominali – dalla Tabella B.2.

 Le Tabelle recano, per ciascuna circoscrizione elettorale:

  • un codice alfanumerico e la denominazione della circoscrizione elettorale;
  • la denominazione del collegio;
  • la denominazione del comune o dell'area sub-comunale con la maggiore ampiezza demografica inclusi nel collegio;
  • la denominazione del comune o dell'area sub-comunale inclusi nel collegio.

Link al dossier sul decreto legislativo n,. 177 del 2020 sulla determinazione dei collegi elettorali

I collegi elettorali per la Camera ed il Senato

QUI la mappa dei nuovi collegi della Camera, con la funzione di ricerca per comune.

QUI la mappa dei nuovi collegi del Senato, con la funzione di ricerca per comune.

Dossier
 
Seggi e popolazione: tabelle di sintesi
25/02/2022

Le Tabelle che seguono mostrano per la Camera ed il Senato la popolazione media per seggio, sulla base del numero di 400 deputati e 200 senatori determinato dalla legge costituzionale n. 1 del 2020 e del sistema elettorale vigente.

Per ciascuna Camera (Tab. 1 per la Camera e Tab. 3 per il Senato) il calcolo della media della popolazione per seggio è effettuato in riferimento al numero complessivo di seggi da eleggere nel territorio nazionale (392 alla Camera e 196 al Senato) e al numero di seggi da attribuire nei collegi uninominali (147 alla Camera e 74 al Senato) e nei collegi plurinominali (245 alla Camera e 122 al Senato). Per ciascuno di essi è stata inoltre calcolata la variazione percentuale rispetto alla media nazionale.

 

In riferimento ai seggi da eleggere nel territorio nazionale, la Costituzione italiana garantisce che il numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione elettorale sia calcolato in proporzione alla popolazione residente sia per la Camera (art. 56) che per il Senato (art. 57). Parallelamente, per il Senato viene altresì garantito il principio della rappresentanza territoriale, in base al quale l'elezione dei rappresentanti deve avvenire su base regionale (il territorio del distretto elettorale coincide con quello della regione amministrativa). Conseguentemente, a tutela dei territori con minore popolazione residente o dove sono presenti minoranze linguistiche, la Costituzione fissa un numero minimo di eletti per ciascuna regione.

Quanto ai collegi uninominali e plurinominali, essi sono stati determinati con il decreto legislativo n. 177 del 2020, in attuazione della delega prevista dalla legge 51 del 2019. Tale delega è stata esercitata a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020 di riduzione del numero dei parlamentari.

 

Le Tabelle n. 2 per la Camera e n. 4 per il Senato mostrano le principali caratteristiche dei collegi plurinominali: le province o città metropolitane che insistono nel territorio, la popolazione, il numero complessivo di seggi spettanti e tra questi quelli da eleggere con metodo proporzionale; sul numero di questi ultimi è calcolata la popolazione media per seggi.

 

 
Modifiche in materia di elettorato per l'elezione del Senato
  • 3 dossier
25/02/2022

Llegge costituzionale 18 ottobre 2021 n. 1 ha uniformato l'elettorato attivo per l'elezione del Senato e della Camera. Il testo costituzionale, che modifica l'art. 58, primo comma, Cost., abbassa il limite di età per eleggere i senatori da 25 a 18 anni, uniformandolo quindi a quello già previsto per la Camera dei deputati. La pdl è stata approvata in seconda deliberazione da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non è stata presentata richiesta di referendum ai sensi del secondo comma dell'art. 138 Cost.

La Commissione affari costituzionali della Camera aveva iniziato l'esame in sede referente di alcune pdl costituzionali di iniziativa parlamentare nella seduta del 14 maggio 2019. Alcune proposte (AC. 1511, AC. 1647 e AC. 1826) - attraverso la modifica dell'articolo 58, primo comma della Costituzione - intervengono sull'elettorato attivo del Senato, abbassando il limite di età per eleggere i componenti di tale organo da 25 a 18 anni. Le proposte di legge costituzionali A.C. 1511 e A.C. 1647 modificano altresì le previsioni sull'elettorato passivo del Senato, di cui all'articolo 58, secondo comma, della Costituzione riducendo l'età per essere eletti alla carica di senatore da 40 a 25 anni. Con tali modifiche verrebbero uniformati i requisiti di elettorato attivo e passivo per il Senato della Repubblica a quelli già previsti per la Camera dei deputati. La proposta di legge A.C. 1873 interviene in materia di elettorato passivo per i due rami del Parlamento, stabilendo che sia esteso a tutti gli elettori di ciascuno di essi, cioè a tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età per la Camera e a tutti quelli che hanno compiuto venticinque anni per il Senato.
Nella seduta del 25 giugno la Commissione Affari Costituzionali ha approvato come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato formulato dai relatori che interviene solo sul primo comma del'art. 58 Cost. e, quindi, sull'età per eleggere i componenti del Senato della Repubblica. 
Nella seduta del 27 giugno 2019, la Commissione ha deliberato di conferire mandato ai relatori di riferire favorevolmente all'Assemblea, che ha approvato il provvedimento il 31 luglio 2019 e lo ha trasmesso al Senato. 
Con riguardo all'iter svolto al Senato, il 15 gennaio 2020 la Commissione Affari costituzionali del Senato ha concluso l'esame approvando un emendamento che prevede anche l'abbassamento dell'età minima per poter essere eleggibile a senatore da 40 a 25 anni. L'emendamento non è stato confermato dall'Assemblea del Senato che il 9 settembre 2020 ha approvato il disegno di legge nel testo licenziato dalla Camera.
Dossier
 
Legge 51/2019: modifica del criterio di determinazione dei collegi elettorali
  • 4 dossier
25/02/2022

La legge 27 maggio 2019, n. 51 approvata nel corso della XVII legislatura, reca Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.

Le modifiche apportate dalla legge n. 51 del 2019, senza incidere direttamente sulla configurazione del vigente sistema elettorale, come definito dalla legge n. 165 del 2017, hanno determinato il numero di seggi da attribuire nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali sulla base di un rapporto frazionario, pari rispettivamente a 3/8 e a 5/8 del totale dei seggi da attribuire nelle circoscrizioni anziché su numeri fissi (mantenendo il medesimo rapporto). Finalità della legge n. 51 è stata quella di rendere il sistema elettorale direttamente applicabile anche a seguito dell''entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020 che ha disposto una riduzione del numero dei parlamentari, passato da 945 a 600 componenti elettivi (400 deputati e 200 senatori).

La legge n. 51 del 2019 ha previsto altresì una delega al Governo per la rideterminazione dei collegi – uninominali e plurinominali – a seguito della riduzione del numero dei parlamentari, esercitata con il decreto legislativo n. 177 del 2020. Sono così stati definiti per l'elezione della Camera dei deputati 147 collegi uninominali e 49 collegi plurinominali (in questi ultimi vengono eletti 245 deputati). Per l'elezione del Senato della Repubblica sono stati definiti 74 collegi uninominali e 26 collegi plurinominali (in questi ultimi vengono eletti 122 senatori).

Si veda, per ulteriori approfondimenti, anche il tema Iniziative di riforma costituzionale.

Per quanto riguarda l'iter parlamentare del provvedimento, dopo l'approvazione da parte del Senato la I Commissione Affari costituzionali della Camera ha iniziato l'esame il 27 febbraio 2019 (A.C. 1616). Il 19 marzo 2919 ha deliberato lo svolgimento di una indagine conoscitiva congiuntamente con l'esame della proposta di legge costituzionale A.C. 1585 (ora legge cost n. 1 del 2020).

La Commissione ha concluso l'esame del provvedimento, senza apportare alcuna modifica al testo approvato dal Senato, e, nella seduta del 18 aprile 2019, ha deliberato di conferire al relatore il mandato di riferire favorevolmente in Assemblea sulla proposta di legge. L'Assemblea della Camera ha definitivamente approvato il testo nella seduta del 13 maggio 2019.

Dossier
 
Il sistema elettorale per le elezioni politiche
  • 4 focus,
  • 1 dossier
25/02/2022


I principali elementi che caratterizzano il sistema elettorale sono così individuabili:

  • il territorio nazionale è suddiviso, per le elezioni della Camera, in 27 circoscrizioni elettorali (cui si aggiunge la Valle d'Aosta) di dimensione regionale o infraregionale, e, per l'elezione del Senato, in 20 circoscrizioni regionali, corrispondenti alle regioni;
  • i 3/8 de seggi, sia alla Camera, sia al Senato, sono assegnati in collegi uninominali, costituiti all'interno delle circoscrizioni, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato; si aggiunge la Valle d'Aosta che si articola in un collegio uninominale maggioritario per la Camera e uno per il Senato;
  • i restanti seggi sono ripartiti con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti;
  • la ripartizione avviene, innanzitutto, per la Camera a livello nazionale: prima tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento, quindi - per ciascuna coalizione - tra le liste sopra soglia che ne fanno parte. Stabilito quanti seggi spettano a livello nazionale a coalizioni e liste, si procede al riparto proporzionale degli stessi nelle circoscrizioni procedendo - analogamente a quanto avviene a livello nazionale - prima al riparto dei seggi tra liste singole e coalizioni, quindi alla ripartizione dei seggi spettanti a ciascuna coalizione tra le liste che ne fanno parte. Queste operazioni determinano, in ciascuna circoscrizione, i seggi che spettano a ciascuna lista; i seggi sono quindi assegnati nei collegi plurinominali, in proporzione ai voti ottenuti dalle liste stesse nei collegi; al Senato la ripartizione è effettuata, con analoghe procedure, a livello regionale, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 57 Cost.;
  • per le coalizioni è prevista una soglia del 10 per cento dei voti validi su base nazionale, quale requisito di accesso alla ripartizione dei seggi; mentre per le liste, sia singole, sia in coalizione, la soglia è del 3 per cento (previsioni specifiche sono definite per le liste rappresentative di minoranze linguistiche). Solo per il Senato sono ammesse alla ripartizione dei seggi anche le liste che hanno raggiunto il 20 per cento dei voti in almeno una regione;
  • in ciascun collegio plurinominale sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione;
  • l'elettore dispone di un unico voto, valido sia per l'elezione del candidato del collegio uninominale sia per la determinazione della cifra elettorale della lista e, quindi, per l'elezione dei candidati per la parte proporzionale;
  • sono previste disposizioni per favorire il rispetto dell'equilibrio di genere: i candidati nei collegi plurinominali devono essere presentati, in ciascuna lista, in ordine alternato per sesso; inoltre, nel complesso delle candidature presentate dalle liste e dalle coalizioni di liste nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali in qualità di capolista, nessuno dei due generi può essere rappresentato, a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato, in misura superiore al 60 per cento.

Una diversa disciplina elettorale è prevista per la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero: quattro senatori e otto deputati eletti con metodo proporzionale in una apposita "circoscrizione Estero".

Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero anche i cittadini temporaneamente all'estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche, gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia, impegnati nelle missioni internazionali, come previsto dalla legge 52/2015.

Focus
Dossier
 
The electoral system of the national Parliament
04/08/2022

During the 18th parliamentary term (2018-2022), constitutional proposals have been adopted in order to reduce the number of MPs from 630 to 400 deputies and from 315 to 200 elected senators: the popular referendum that confirmed the constitutional modification was held on 20-21 september 2020 in compliance with Article 138 of the Italian Constitution ( constitutional law 19 October 2020, n. 1).

Secondly,  constitutional law 8 July 2021, n. 1 was approved, thus lowering the age required to vote at the elections of the Senate from 25 to 18 years, making it equal to the age required to vote at the elections of the Chamber of Deputies; such law entered into force on 4 November 2021.

The electoral system of the national Parliament is regulated by the Consolidated Law on the election to the Chamber of Deputies (Presidential Decree no. 361/1957) and by the Consolidated Law on the election to the Senate (Legislative Decree no. 533/1993). The Parliament enacted a reform of the voting system through Law no. 165/2017, introducing a mixed system that includes both single-member districts - to be allocated by means of a majority system - and multi-member districts - allocated through a proportional system. The provisions regulating the election of 8 members of the Chamber of Deputies and 4 Senators in the Overseas Constituency remain unchanged, in accordance with Law no. 459/2001.

During the 18th parliamentary term, the Parliament also approved (by means of law 27 May, 2019, n. 51) some changes aiming at replacing the determination of the fixed number of seats to be assigned in the single-member and multi-member constituencies with two fractions immediately applicable to the reduced number of members of each House in order to guarantee the correct and proper composition of the Parliament, as a consequence of the reduction of MPs referred to above.

In order to enforce this law, both single-member and multi-member constituencies have been redetermined on the basis of the reduced number of MPs defined by the constitutional amendment (legislative decree 23 December, 2020, n. 177).

The main features of the new electoral system are described below.

Distribution of the constituencies on national territory

With reference to the Chamber of Deputies, the national territory is divided into 28 constituencies. For some constituencies, the territory is the same as that of the entire Region, whereas in other cases the regional territory is divided into several constituencies (2 in Piedmont, 4 in Lombardy, 2 in Veneto, 2 in Lazio, 2 in Campania, 2 in Sicily).

Each constituency is divided into single-member districts, and in one or more multi-member districts.

As a result of the above-mentioned changes, 3/8 of the overall seats are allocated in single-member districts distributed among the different constituencies on the basis of their relevant population. In each district, the candidate obtaining the highest number of votes is elected (first-past-the-post system).

The allocation of the remaining seats (i.e. 5/8 of those to be allocated nationally) are distributed by proportional representation (using the method of whole quotients and highest remainders): each constituency is divided into multi-member districts, made up of neighbouring single-member districts. Each multi-member district is generally allocated a number of seats ranging between three and eight.

As regards the Senate, the national territory is divided into 20 constituencies corresponding to the territory of each Region (in compliance with Art. 57(1) of the Constitution which provides for the Senate to be elected ‘on a regional basis'). Every regional constituency is divided into single-member districts and in one or more multi-member districts. The national territory is divided into single-member districts equal to 3/8 of the seats to be allocated.

Multi-member districts are made up of the territorial aggregation of neighbouring single-member districts, each one being generally allocated a number of seats ranging between two and eight.

For the definition of single-member districts – as well as multi-member districts – see Legislative Decree n. 177/2020.

Submission of electoral rolls

Every political party or group intending to stand for elections – both at the Chamber of Deputies and at the Senate – shall submit to the Ministry of the Interior (within specific deadlines) its own:

  • party symbol and name;
  • electoral programme, in which the name and surname of the political party leader are stated;
  • statutes or, failing which, a statement containing the minimum transparencyr standards required by the law.

The information above are published in a special section of the website of the Ministry of the Interior, called «Elezioni trasparenti» (Transparent Elections).

Both at the Chamber of Deputies and at the Senate, organised political parties or groups may stand for elections as a single list or in a coalition. The coalition shall be the same at a national level, and the parties joining the coalition shall present common candidates in single-member districts, except for the lists representing recognised linguistic minorities, which may present their own candidates aside from coalition.

 Both at the Chamber of Deputies and at the Senate, in each multi-member district, the roll is made up of a list of candidates, presented according to a numerical order. The number of candidates in the list shall not be lower than the half of the seats allocated to the multi-member district, and shall not exceed the threshold of seats allocated to the multi-member district. In any case, the number of candidates shall neither be lower than two nor higher than four.

Each list shall present its candidates in at least two thirds of the multi-member districts of the entire constituency, under penalty of inadmissibility.

Multi-candidacies and gender representation

Both at the Chamber of Deputies and at the Senate, each candidate shall not be included in the lists bearing the same party symbol in more than 5 multi-member districts. under penalty of nullity or invalidity of his/her election. Standing as candidate in more than one single-member district shall also be considered as null and void. A candidate in a single-member district may stand as candidate in (5 max) multi-member districts.

A member of the Chamber of Deputies elected in several multi-member districts is declared elected in the district in which his/her list obtained the lowest percentage of valid votes out of total valid votes in the district. A member of the Chamber of Deputies elected in a single-member district and in one or more multi-member districts shall be declared as elected in the single-member district.

Special provisions apply to ensure gender representation.

Under penalty of ineligibility, candidates shall be listed in the rolls of multi-member districts, for both the Chamber of Deputies and the Senate, following an alternating gender order.

At the same time, the provisions for the election to the Chamber of Deputies state that out of the total number of candidacies submitted by each list or coalition list in single-member districts at a national level, none of the two genders shall be represented in a percentage exceeding 60 per cent. Furthermore, out of the total lists in multi-member districts presented by each list at a national level, none of the two genders shall be represented as leading candidate (i.e. on the top of the roll) in a percentage exceeding 60 per cent. The National Central Office ensures compliance with such provisions.

The same provisions are enforced for the Senate at a regional level, and the Regional Elections Office shall ensure compliance with such provisions.

How to cast votes

Each voter may cast one vote in a single ballot paper, bearing the name of the candidate in the single-member district and the electoral symbol of each list; in case of a coalition, ballot papers shall include the electoral symbols of lists joining the coalition, besides the names of the candidates – from two to four for each list– in the multi-member district. Split voting (voto disgiunto) is not allowed.

Each vote is cast by marking the box containing the symbol of the list and the name of the candidate in the multi-member district. The vote is validly cast to the list and to the candidate in the single-member district. In case the mark is put on the name of the candidate to the single-member district only, the vote shall however be valid in favour of the list and for the election of the candidate in the single-member district; in case of several lists within a coalition, the votes will be distributed among the coalition lists proportionally to the votes obtained by each of them in the single-member district.

The procedures on how to cast votes are also described in the outer part of the ballot paper.

Election thresholds and allocation of seats

In single-member districts seats are allocated to the candidate receiving the highest number of votes validly cast; in case of a tie, the youngest candidate is elected.

As regards the seats to be allocated to the single lists and coalitions of lists in multi-member districts, the allocation is performed at a national level for the Chamber of Deputies, through a proportional method, among the coalitions of lists and the lists exceeding the election thresholds.

The threshold to access the allocation of seats is 3% of the votes validly cast at a national level for single lists, and 10% of the votes validly cast at a national level for coalitions, provided that at least one of the lists of the coalition obtained 3% of the votes validly cast at a national level (the threshold for inter-coalition lists is 3% of the votes validly cast at a national level, also in case the coalition does not reach the 10% threshold). As far as coalitions are concerned, the votes obtained by the lists not exceeding the threshold of 1% will not be taken into account.

As regards the Senate, as already outlined, the seats to the lists are allocated at a regional level through the proportional method. The threshold to allocate the seats is set – as it happens with the Chamber of Deputies – at 3% of the votes validly cast at a national level for individual lists, and 10% for coalitions, provided that at least one of the lists in the coalition obtains 3% of the votes validly cast nationally or 20% in a Region (the threshold for inter-coalition lists is in any case 3% of the votes validly cast at a national level or 20% of the valid votes in at least one Region, even in case the coalition does not reach the threshold of 10%). As far as coalitions are concerned, the votes obtained by the lists not exceeding the threshold of 1% will not be taken into account.

The allocation of regional seats to the Senate also involves the lists – either individual or in coalition – that obtained at least 20% of votes validly cast in at least one Region.

Special provisions protect the lists representing recognised linguistic minorities standing for elections in a Special Autonomous Region whose statutes or relevant laws provide for particular protection of such minorities.

In the case of Valle d'Aosta, where one seat to the Chamber of Deputies and one seat to the Senate are allocated, special provisions are in force for the election in both chambers of Parliament: a single-member district is established for the election to the Chamber of Deputies and to the Senate, where the candidate obtaining – through the majority method – the highest number of votes validly cast is elected.

Proclamation of candidates elected, vacancy of seats, and transitional and final provisions

After the proclamation of candidates elected in single-member districts through the first-past-the-post system, the number of seats to be allocated to coalitions and lists (either single lists or lists in coalition) is determined. At the end of such procedures, the candidates are proclaimed elected in each multi-member district, within the limits of the seats to which each list is entitled, and according to the list's roll order of candidates.

A description is also provided on the procedures through which candidates are proclaimed elected – both at the Chamber of Deputies and at the Senate – in case all candidates of a list in a multi-member district are elected as a result of the polls.

In case of vacancy of the seats allocated in single-member districts, by-elections shall be held.

The law also includes some transitional and final provisions on the exemption from the collection of signatures; on the time frame set to apply the option concerning the vote of Italian citizens temporarily living abroad; on the requirements to stand as candidates in the Overseas Constituency; on the subjects eligible to certify the collection of signatures for the submission of electoral lists.

 
Le elezioni del 4 marzo 2018. Manuale elettorale
  • 2 dossier
25/02/2022

Il 4 marzo 2018 si sono tenute le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I risultati elettorali sono disponibili sul sito del Ministero dell'interno

Si è votato con il nuovo sistema elettorale di tipo misto, parte proporzionale e parte maggioritario, introdotto dalla legge n. 165 del 2017. Il decreto legislativo n. 189 del 2017 ha provveduto a definire i nuovi collegi elettorali.

Per i dati di sintesi sulle elezioni del 4 marzo si veda il dossier La prima applicazione della legge elettorale n. 165/2017 di cui è disponibile anche la versione in inglese.

Gli elementi essenziali del sistema di elezione delle due Camere, la disciplina della campagna elettorale e dei finanziamenti a partiti e candidati sono illustrati nel Manuale elettorale 2018 a cura della Camera dei deputati.

Sono disponibili i dossier di documentazione con la descrizione e la cartografia di ciascun collegio: 

PiemonteLombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia

Liguria, Emilia-Romagna, ToscanaUmbria, Marche

Lazio, Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Basilicata

Calabria, Sicilia, Sardegna

Dossier
 
Rappresentanza politica e territoriale nella procedura di allocazione dei seggi
25/02/2022

Lo studio L'algoritmo elettorale tra rappresentanza politica e rappresentanza territoriale è stato elaborato nell'ambito della collaborazione tra il Servizio Studi della Camera dei deputati e il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università "La Sapienza" di Roma,  avviata nella XVII legislatura su richiesta dell'Ufficio di Presidenza della I Commissione Affari Costituzionali della Camera, nel corso dell'esame delle proposte di legge di modifica del sistema elettorale (C. 3-bis e abbinate).

Il lavoro prende spunto dalla ricerca di una nuova procedura di allocazione proporzionale dei seggi (algoritmo elettorale) che si pone l'obiettivo di coniugare la corrispondenza proporzionale tra i seggi assegnati e i voti espressi in ciascuna circoscrizione - la c.d. rappresentanza politica - con il vincolo stabilito dagli articoli 56 e 57 della Costituzione, della corrispondenza proporzionale dei seggi assegnati e la popolazione di ciascuna circoscrizione, la c.d. rappresentanza territoriale.

La questione è all'attenzione del dibattito parlamentare a partire dalla riforma elettorale del 1993; la procedura stabilita dall'art. 83 del DPR 361/1957 (Testo unico Camera), che definisce l'algoritmo di ripartizione e assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni, è infatti presente nelle leggi n. 277 del 1993, n. 270 del 2005, n. 52 del 2015 e n. 165 del 2017, come descritto in dettaglio nel volume.

Nello studio, la nuova procedura di allocazione dei seggi -  l'Algoritmo ADELE (Allocazione Dinamica Elettorale) - è stata applicata alle pregresse tornate elettorali (elezioni politiche del 1992, 2001, 2013 e del 2018 e elezioni europee del 2014).

I relativi risultati sono posti a confronto, sulla base di specifici indicatori, con quelli ottenuti dal meccanismo elettorale effettivamente adottato nelle medesime elezioni.

Sono inoltre descritti - in appendice al volume - i metodi di distribuzione dei seggi nelle circoscrizioni previsti dai sistemi elettorali adottati in Italia per la Camera dei deputati a partire dalle prime elezioni politiche del 1948, per l'elezione dei membri dell'Italia al Parlamento europeo e per l'elezione dei consigli regionali. Sempre in appendice è presente un focus sugli scostamenti di seggi attribuiti alle circoscrizioni.

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