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Temi dell'attività parlamentare

Istituzioni e diritti fondamentali
Costituzione, diritti e libertà
Iniziative di riforma costituzionale

Nel corso della XVIII legislatura la Camere hanno esaminato diverse proposte di legge di riforma della Costituzione miranti a incidere su singoli punti della Carta costituzionale.

Tre delle proposte di riforma sono state approvate definitivamente e  sono entrate in vigore. 

La prima, legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, attraverso la modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, ha ridotto il numero dei parlamentari: da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi. La legge è stata confermata dagli elettori nel referendum popolare tenutosi il 20 e 21 settembre 2020. 

Il 4 novembre 2021 è a sua volta entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1 che, intervenendo sull'articolo 58, primo comma, della Costituzione, abbassa da 25 a 18 anni l'età per eleggere i componenti del Senato della Repubblica.

Il 22 febbraio 2022 è stata pubblicata la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che inserisce la tutela dell'ambiente tra i princìpi fondamentali della Costituzione.

Una quarta proposta di legge costituzionale, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità, è stata approvata definitivamente dal Parlamento il 28 luglio 2022. Il provvedimento è stato approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera: pertanto un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a referendum popolare. A tal fine il 29 luglio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il testo della legge costituzionale. Decorrono da tale data i tre mesi entro i quali può essere fatta richiesta di referendum confermativo.

Durante la legislatura sono stati esaminati diversi altri progetti di legge di modifica costituzionale. Tra questi si ricorda la proposta di legge costitizionale A.C. 3531 che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva. Il testo, approvato in prima lettura da entrambe le Camere, ha concluso la seconda lettura al Senato il 29 giugno 2022 e il suo iter non è proseguito oltre.

Due proposte di legge sono state approvate in prima deliberazione da una delle Camere: la pdl Cost. A.C. 1173 recante modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare, (approvata dalla Camera il 21 febbraio 2019) e la proposta di legge cost. A.C. 2238, che prevede che il Senato sia eletto su base circoscrizionale anziché regionale (approvata dalla Camera il 10 maggio 2022).

Strettamente collegata alla riduzione del numero dei parlamentari operata dalla legge costituzionale  1/2020, la proposta di legge ordinaria  A.C. 3387 Baldelli e altri che interviene sulle leggi istitutive delle Commissioni parlamentari bicamerali al fine di ridurne il numero dei componenti. La I Commissione della Camera ha concluso l'esame della proposta di legge il 24 marzo 2022.  

 
La riduzione del numero dei parlamentari
  • 1 focus,
  • 2 dossier
15/09/2022

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020 è stata pubblicata la legge costituzionale n. 1 del 2020 che prevede la riduzione del numero dei parlamentari: da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi. Sono a tal fine modificati gli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione. Il testo è stato approvato dal Senato, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019.

Il testo interviene anche sulla previsione costituzionale dell'art. 57, terzo comma, che individua un numero minimo di senatori per ciascuna Regione. Si stabilisce che è pari a tre il numero minimo di senatori elettivi per ciascuna regione o provincia autonoma, mentre in precedenza si prevedeva che nessuna regione potesse avere un numero di senatori inferiore a sette; resta immutata la rappresentanza senatoriale del Molise (due senatori) e della Valle d'Aosta (un senatore) prevista dall'articolo 57, terzo comma, della Costituzione.

Viene inoltre fissato a cinque il numero massimo di senatori a vita di nomina presidenziale, mentre non vengono apportate modificazioni alla previsione costituzionale vigente circa gli ex Presidenti della Repubblica senatori di diritto a vita.

L'art. 4 della legge costituzionale prevede che "Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore".
  Si ricorda che nel corso dell'esame parlamentare, ai fini della prima deliberazione, è stata svolta alla Camera un'indagine conoscitiva con audizioni di esperti della materia della quale sono consultabili i resoconti stenografici e la documentazione depositata.

Nelle giornate del 20 e 21 settembre 2020 si è svolto - con esito favorevole - il referendum costituzionale sul testo di legge costituzionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019. I risultati del referendum sono pubblicati sul sito del Ministero dell'interno: 69,64 % favorevoli e 30,34% contrari.

In base all'art. 138 della Costituzione le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, aveva convenuto sulla data del 29 marzo 2020 per l'indizione – con decreto del Presidente della Repubblica – del referendum popolare previsto dall'articolo 138 della Costituzione sul testo di legge costituzionale. Il DPR di indizione dei comizi elettorali è stato emanato il 28 gennaio 2020. Successivamente, il Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020, in considerazione di quanto disposto con il DPCM 4 marzo 2020, recante misure per il contrasto, il contenimento, l'informazione e la prevenzione sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, su proposta del Presidente del Consiglio, ha convenuto di proporre al Presidente della Repubblica la revoca del decreto del 28 gennaio 2020, con il quale è stato indetto il referendum popolare. Lo stesso giorno è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica che ha revocato il decreto del 28 gennaio (G.U. 6 marzo 2020, n. 57).
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha prorogato il termine di indizione del referendum costituzionale prevedendo che la consultazione referendaria possa essere indetta entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum che lo ha ammesso (comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020).
Successivamente, il decreto-legge 20 aprile 2020, che ha disposto il rinvio delle consultazioni elettorali previste per il 2020, ha previsto, a seguito di una modifica adottata nel corso dell'esame della Camera, l'applicazione del principio dell'election day anche ai fini dello svolgimento del referendum sul testo di legge costituzionale che dispone la riduzione del numero dei parlamentari.
Infine, con il D.P.R. 17 luglio 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, n. 180) sono stati convocati i comizi elettorali per il 20 e 21 settembre 2020.

 

Parallelamente, il Parlamento ha approvato la legge 27 maggio 2019, n. 51  in materia elettorale che ha determinato il numero di seggi da attribuire nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali sulla base di un rapporto frazionario la cui applicazione restituisce gli stessi numeri attualmente fissati. Finalità delle modifiche è quella di rendere applicabile il sistema elettorale indipendentemente dal numero dei parlamentari previsto dalla Costituzione, in modo che non si rendano necessarie modifiche alla normativa elettorale qualora il numero dei parlamentari dovesse essere modificato con leggi di modifica costituzionale. 

La legge 51 del 2019 ha previsto altresì (art. 3) una delega al Governo per la determinazione dei collegi – uninominali e plurinominali – per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da esercitare "qualora entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere". La modifica del numero dei componenti comporta infatti, a legislazione elettorale invariata, una corrispondente modifica del numero dei collegi elettorali e, quindi, dei relativi confini. In tal caso la delega deve essere esercitata, ai sensi del suddetto art. 3, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'art. 3 della legge 51/2019 (che in gran parte richiamano quelli individuati dall'art. 3 della legge n. 165 del 2017).

A seguito della promulgazione della modifica costituzionale la delega legislativa è stata esercitata con il decreto legislativo n. 177 del 2020 che ha definito i confini dei collegi plurinominali ed uninominali.


Le infografiche che seguono evidenziano la variazione del numero dei deputati e dei senatori rispetto all'attuale attribuzione dei seggi a livello complessivo e per circoscrizione elettorale.

Focus
Dossier
 
Riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari
15/09/2022

La proposta di legge C. 3387 Baldelli e altri interviene sulle leggi istitutive delle Commissioni parlamentari bicamerali al fine di ridurne il numero dei componenti alla luce delle modifiche al numero dei parlamentari disposte dalla legge costituzionale n. 1 del 2020.

Gli articoli da 1 a 8 intervengono sulle norme che stabiliscono il numero di deputati e senatori componenti le Commissioni parlamentari bicamerali istituite per legge o, nel caso della Commissione parlamentare per le questioni regionali, istituite con norma costituzionale ma disciplinata, per quanto riguarda il suo funzionamento e la sua composizione con legge ordinaria. La riduzione del numero dei componenti di tali Commissioni risponde all'esigenza - evidenziata nella relazione illustrativa alla proposta di legge - di adeguarlo al numero di deputati e senatori in esito all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020, che ha portato il numero di deputati da 630 a 400 e il numero di senatori da 400 a 200 a partire dalla XIX legislatura. Viene altresì ricordato che tali organismi sono composti da un egual numero di deputati e senatori, il cui rapporto proporzionale tra i gruppi "è e resta calcolato sulla considerazione globale dell'organo Parlamento e non della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica distintamente considerati".

La Commissione Affari costituzionali della Camera ha concluso l'esame della proposta di legge il 24 marzo 2022.  

In particolare, le Commissioni parlamentari bicamerali oggetto del provvedimento sono le seguenti:

  • Commissione parlamentare per le questioni regionali
  • Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
  • Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza
  • Commissione parlamentare per la semplificazione
  • Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
  • Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione
  • Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
  • Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.
 
Modifiche in materia di elettorato per l'elezione del Senato
  • 3 dossier
15/09/2022

Llegge costituzionale 18 ottobre 2021 n. 1 ha uniformato l'elettorato attivo per l'elezione del Senato e della Camera. Il testo costituzionale, che modifica l'art. 58, primo comma, Cost., abbassa il limite di età per eleggere i senatori da 25 a 18 anni, uniformandolo quindi a quello già previsto per la Camera dei deputati. La pdl è stata approvata in seconda deliberazione da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non è stata presentata richiesta di referendum ai sensi del secondo comma dell'art. 138 Cost.

La Commissione affari costituzionali della Camera aveva iniziato l'esame in sede referente di alcune pdl costituzionali di iniziativa parlamentare nella seduta del 14 maggio 2019. Alcune proposte (AC. 1511, AC. 1647 e AC. 1826) - attraverso la modifica dell'articolo 58, primo comma della Costituzione - intervengono sull'elettorato attivo del Senato, abbassando il limite di età per eleggere i componenti di tale organo da 25 a 18 anni. Le proposte di legge costituzionali A.C. 1511 e A.C. 1647 modificano altresì le previsioni sull'elettorato passivo del Senato, di cui all'articolo 58, secondo comma, della Costituzione riducendo l'età per essere eletti alla carica di senatore da 40 a 25 anni. Con tali modifiche verrebbero uniformati i requisiti di elettorato attivo e passivo per il Senato della Repubblica a quelli già previsti per la Camera dei deputati. La proposta di legge A.C. 1873 interviene in materia di elettorato passivo per i due rami del Parlamento, stabilendo che sia esteso a tutti gli elettori di ciascuno di essi, cioè a tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età per la Camera e a tutti quelli che hanno compiuto venticinque anni per il Senato.
Nella seduta del 25 giugno la Commissione Affari Costituzionali ha approvato come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato formulato dai relatori che interviene solo sul primo comma del'art. 58 Cost. e, quindi, sull'età per eleggere i componenti del Senato della Repubblica. 
Nella seduta del 27 giugno 2019, la Commissione ha deliberato di conferire mandato ai relatori di riferire favorevolmente all'Assemblea, che ha approvato il provvedimento il 31 luglio 2019 e lo ha trasmesso al Senato. 
Con riguardo all'iter svolto al Senato, il 15 gennaio 2020 la Commissione Affari costituzionali del Senato ha concluso l'esame approvando un emendamento che prevede anche l'abbassamento dell'età minima per poter essere eleggibile a senatore da 40 a 25 anni. L'emendamento non è stato confermato dall'Assemblea del Senato che il 9 settembre 2020 ha approvato il disegno di legge nel testo licenziato dalla Camera.
Dossier
 
La tutela costituzionale dell'ambiente
  • 1 dossier
15/09/2022

La legge costituzionale n. 1 del 2022, approvata con al maggioranza dei due terzi dei componenti, interviene sugli articoli 9 e 41 della Costituzione per introdurre la tutela dell'ambiente nelle loro previsioni.

Il testo introduce un nuovo comma all'articolo 9 della Costituzione, al fine di riconoscere - nell'ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione – il principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma dell'art. 9 Cost., si attribuisce alla Repubblica anche la tutela di tali aspetti.

Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.

È al contempo oggetto di modifica l'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica. In primo luogo, si interviene sul secondo comma stabilendo che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica investe, a sua volta, il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

Il testo reca infine una clausola di salvaguardia per l'applicazione del principio di tutela degli animali, come introdotto dal progetto di legge costituzionale, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La Camera dei deputati aveva approvato il testo, in prima deliberazione, il 12 ottobre 2021, nel medesimo testo del Senato, che lo ha approvato in seconda deliberazione il 3 novembre 2021, con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Infine, la Camera ha approvato definitivamente la proposta di legge, anch'essa con la maggioranza dei due terzi, l'8 febbraio 2022.

 

Finalità della modifica, sulla base di quanto evidenziato nel corso dei lavori parlamentari, è in primo luogo quella di dare articolazione al principio della tutela ambientale, ulteriore rispetto alla menzione della "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" previsto dall'articolo 117, secondo comma della Costituzione - introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001 – nella parte in cui enumera le materie su cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva.

Accanto a quella dell'ambiente, si attribuisce alla Repubblica la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. In tale ambito, viene introdotto un riferimento all'"interesse delle future generazioni", espressione utilizzata per la prima volta nel testo costituzionale.

L'ambiente è qui inteso nella sua accezione più estesa e sistemica: quale ambiente, ecosistema, biodiversità.

 

La formulazione dà svolgimento e sviluppo ad orientamenti di tutela affermati dalla Corte costituzionale in via interpretativa, espressi in base alle disposizioni costituzionali vigenti.

La tutela degli ecosistemi richiama la competenza legislativa dello Stato, di cui alla lettera s) del secondo comma dell'articolo 117.
In particolare, la tutela del "paesaggio" costituzionalmente sancita dall'articolo 9 è stata declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura 'espansiva'.
In tale prospettiva l'ambiente si configura non come mero bene o materia competenziale bensì come valore primario e sistemico.
La Corte ha altresì fatto riferimento (nella sentenza n. 179 del 2019) ad un "processo evolutivo diretto a riconoscere una nuova relazione tra la comunità territoriale e l'ambiente che la circonda, all'interno della quale si è consolidata la consapevolezza del suolo [di questo si trattava, in quel giudizio, ndr.] quale risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell'equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale".
"In questa prospettiva la cura del paesaggio riguarda l'intero territorio, anche quando degradato o apparentemente privo di pregio", aggiunge la sentenza n. 71 del 2020 - la quale sottolinea altresì che "la tutela paesistico-ambientale non è più una disciplina confinata nell'ambito nazionale", soprattutto in considerazione della Convenzione europea del paesaggio (adottata a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000 e ratificata con legge n. 14 del 2006), secondo la quale "il concetto di tutela collega indissolubilmente la gestione del territorio all'apporto delle popolazioni" (donde "il passaggio da una tutela meramente conservativa alla necessità di valorizzare gli interessi pubblici e delle collettività locali con interventi articolati", tra i quali, in quel caso, l'acquisizione e il recupero delle terre degradate).
Su questa evoluzione interpretativa della tutela, da paesaggistica (dunque morfologica, visiva, culturale) ad ambientale (costitutiva, valoriale, comunitaria), è intervenuta altresì la riforma del Titolo V, modificativa dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione.
In tale ambito è stata introdotta la previsione della "tutela" dell'ambiente e dell'ecosistema, tra le materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (con attribuzione invece della "valorizzazione" dei beni ambientali alla potestà concorrente delle Regioni).
La Corte ha avuto modo di ribadire in proposito (con la sentenza n. 407 del 2002) come "l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una 'materia' in senso tecnico, qualificabile come 'tutela dell'ambiente', dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze". Donde "una configurazione dell'ambiente come ‘valore' costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia 'trasversale', in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale".
 L'ambiente come valore costituzionalmente protetto (e come entità organica complessa: sentenza n. 378 del 2007) fuoriesce da una visuale esclusivamente 'antropocentrica'. Nella formulazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), ambiente ed ecosistema non si risolvono in un'endiadi, in quanto, "col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l'habitat degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé" (sentenza n. 12 del 2009).

Dossier
 
Riconoscimento del principio di insularità
  • 1 dossier
15/09/2022

Il 29 luglio 2022 la Camera ha approvato in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta, la proposta di legge cost. A.S. 865 – A.C. 3353 concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità.  E' a tal fine integrato il testo dell'art. 119 della Costituzione

ll progetto di legge è stato approvato, in prima deliberazione, dal Senato il 3 novembre 2021 e trasmesso alla Camera, che lo ha approvato, in prima deliberazione, senza modifiche, il 30 marzo 2022. Il provvedimento è stato quindi approvato in seconda deliberazione dal Senato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il 27 aprile 2022. Il 29 luglio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il testo della legge costituzionale. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare ai sensi dell'art. 138 Cost.

La proposta di legge costituzionale è diretta ad introdurre un comma aggiuntivo dopo il quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica:

  • «riconosce le peculiarità delle Isole»;
  • «promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità».

La formulazione originaria della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare prevedeva che lo Stato fosse tenuto a riconoscere «il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità» e a disporre «le misure necessarie a garantire un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili».

I principali elementi di novità rispetto al testo iniziale della proposta di legge, introdotti in esito all'istruttoria legislativa svolta al Senato, possono essere individuati come segue:

  • è la Repubblica, e non soltanto lo Stato, a farsi carico dell'intervento pubblico in favore delle Isole;
  • il riconoscimento riguarda le «peculiarità delle Isole» (e non più il "grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità");
  • la Repubblica «promuove» (nel precedente testo lo Stato disponeva) misure per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità;
  • viene meno il riferimento alla finalità di effettiva parità e di un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili.

Dossier
 
Sport e costituzione
  • 1 dossier
15/09/2022

Secondo la proposta di legge costitizionale A.C. 3531, la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

La relazione di accompagnamento svolta per l'Assemblea del Senato pone in luce il senso e la portata precettiva della norma. Anzitutto, l'attribuzione alla Repubblica del compito di riconoscere il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 114 Cost., implicando che ad esso siano chiamati tutti gli enti costitutivi della stessa Repubblica (Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni), ciascuno secondo le rispettive competenze.

In secondo luogo, la scelta del verbo "riconosce" richiama, all'evidenza, la formula linguistica dell'articolo 2 della Carta, lasciando trasparire la visione dell'attività sportiva come realtà "pre-esistente", in qualche senso "pre-giuridica", di cui la Repubblica è chiamata a prendere atto, offrendole al contempo tutela e promozione.

Il contenuto assiologico dell'attività sportiva, poi, è declinato su tre direttrici, che fra loro non si pongono in rapporto gerarchico, bensì equiordinato e complementare. La collocazione all'articolo 33 – come chiarisce la relazione – ha reso preferibile indicare per primo il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona. A questo si affianca il valore sociale: lo sport, infatti, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per individui o cerchie di soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità del più vario genere, quali quelle di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo. Infine, lo sport ha una innegabile correlazione con la salute, specie intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia.

Quanto alla scelta della locuzione da impiegare, la relazione illustrativa svolta per l'Assemblea del Senato precisa che l'espressione "attività sportiva" è stata preferita a "sport" perché quest'ultimo, pur essendo un termine ormai entrato nella lingua italiana, è pur sempre una parola straniera, e quindi non è stato ritenuto opportuno inserirlo nella Costituzione. Infine, la formula secondo cui è riconosciuto il valore dell'attività sportiva "in tutte le sue forme" è volta a esplicitare che la norma abbraccia lo sport nella sua accezione più ampia (professionistico, dilettantistico, amatoriale, organizzato o non organizzato).

Il progetto di legge costituzionale è stato approvato - in prima deliberazione - dal Senato il 22 marzo 2022 e dalla Camera il 14 giugno 2022 e in seconda deliberazione dal Senato il 29 giugno 2020.

Dossier
 
Iniziativa legislativa popolare e referendum
  • 1 dossier
15/09/2022

La Camera ha approvato in prima deliberazione - al termine della discussione svolta in Assemblea dal 16 gennaio al 21 febbraio 2019 - la proposta di legge costituzionale (A.S. 1089) che modifica l'articolo 71 della Costituzione nella parte in cui disciplina l'iniziativa legislativa popolare, introducendo una procedura ‘rinforzata' che si può concludere, al verificarsi di alcune condizioni, con lo svolgimento di una consultazione referendaria.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati in prima deliberazione 

Il testo approvato dalla Camera e trasmesso al Senato:

  • modifica l'articolo 71 della Costituzione, nella parte in cui dove disciplina l'iniziativa legislativa popolare;
  • modifica l'articolo 75 della Costituzione, nella parte in cui disciplina il quorum di deliberazione del referendum abrogativo;
  • modifica la legge costituzionale n. 1 del 1953, là dove disciplina il vaglio preventivo di ammissibilità delle richieste di referendum condotto dalla Corte costituzionale;
  • demanda ad una legge ordinaria da approvarsi a maggioranza qualificata, la disciplina di alcuni ulteriori profili relativi all'iniziativa legislativa popolare.

 

In particolare, il progetto di legge costituzionale introduce per l'iniziativa legislativa popolare una procedura ‘rinforzata', ossia tale da concludersi - al verificarsi di alcune condizioni - con lo svolgimento di una consultazione referendaria.

Questo, qualora l'iniziativa legislativa popolare sia sorretta da un numero di sottoscrizioni di almeno 500.000 elettori e le Camere non la approvano entro 18 mesi dalla sua presentazione.

Nel caso in cui il Parlamento:

  • approva il progetto di legge popolare, nel medesimo testo o con modifiche solo formali, entro diciotto mesi dalla sua presentazione non ha luogo la consultazione referendaria;
  • modifica sostanzialmente quel progetto di legge, ed allora sono i "promotori" dell'iniziativa legislativa popolare a disporre' dell'ulteriore procedimento o accettando la deliberazione parlamentare modificativa o di contro chiedendo l'attivazione del referendum. In questo secondo caso, il referendum ha ad oggetto esclusivamente l'approvazione di quel progetto d'iniziativa popolare ed il testo è sottoposto a promulgazione se ottiene il voto favorevole di almeno un quarto degli aventi diritto al voto. Nel caso di responso referendario di reiezione del progetto popolare - o di non raggiungimento del quorum - il disegno di legge approntato dal Parlamento è sottoposto a promulgazione.

 

E' al contempo oggetto di modifica il quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione su referendum abrogativo, nella parte in cui richiede la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, per l'approvazione (a maggioranza dei voti validamente espressi) della proposta soggetta a referendum abrogativo.

Il testo modifica il quorum di validità della consultazione referendaria richiedendo – in corrispondenza con quanto disposto con le modifiche all'art. 71 della Costituzione – il voto favorevole di almeno un quarto degli aventi diritto al voto.

 

E' infine integrata la legge costituzionale n. 1 del 1953, con l'attribuzione alla Corte costituzionale della competenza su un giudizio - di nuova previsione - di ammissibilità sul referendum previsto dalle nuove disposizioni introdotte nell'articolo 71 della Costituzione ossia il referendum approvativo di progetto di legge d'iniziativa popolare sottoscritto da almeno 500.000 elettori.

E' al contempo prevista l'attribuzione alla Corte costituzionale di un vaglio (antecedente l'eventuale "rinunzia dei promotori") della proposta approvata dalle Camere di conformità con il novello articolo 71, quarto comma, della Costituzione, che stabilisce le condizioni di ammissibilità del referendum approvativo, a partire dal rispetto della previsioni della Carta Costituzionale.

 

Il testo approvato dalla I Commissione in sede referente alla Camera

Il testo approvato dalla I Commissione - poi oggetto di modificazioni ed integrazioni da parte dell'Assemblea - prevedeva che quando una proposta di legge di iniziativa popolare è presentata da almeno 500.000 elettori e le Camere non la approvano entro 18 mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione.

Il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché dal diritto europeo e internazionale.

Non è, inoltre, ammesso se la proposta è ad iniziativa riservata, se presuppone intese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione, se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e se non ha contenuto omogeneo.

La proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto (il medesimo quorum viene esteso anche al referendum abrogativo di cui all'art. 75 Cost.).

Se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non rinunziano, il referendum è indetto su entrambi i testi.

In tal caso "l'elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi sono approvati è promulgato quello che ha ottenuto complessivamente più voti".

Sull'ammissibilità del referendum giudica la Corte costituzionale. La Corte si esprime prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno 200.000 firme.

Il provvedimento demanda ad una legge di attuazione, approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere ("legge rinforzata"), l'attuazione della nuova disciplina costituzionale, incluse le questioni relative all'ipotesi di concorso di più proposte di legge popolare, alle modalità di verifica delle coperture finanziarie previste anche in relazione al loro eventuale adeguamento da parte dei promotori, alle modalità di verifica sull'ammissibilità del referendum da parte della Corte costituzionale, nonché alla sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere.

I princìpi della proposta di legge erano stati tratteggiati nel corso dell'audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Fraccaro, sulle linee programmatiche, svolta nella seduta del 12 luglio 2018 presso le Commissioni riunite Affari costituzionali della Camera e del Senato.

Per approfondire, si rinvia al dossier predisposto per l'esame dell'Assemblea della Camera. 

Nel corso della discussione in Assemblea sono stati approvati alcuni emendamenti presentati dalla Commissione che modificano alcune previsioni, con la finalità, evidenziata dalla relatrice nel corso dell'iter parlamentare, di tenere conto del dibattito svolto nel corso dell'esame in sede referente e delle audizioni svolte.

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Base elettorale del Senato
  • 1 dossier
15/09/2022

Il 10 maggio 2022 la Camera ha approvato la proposta di legge costituzionale A.C. 2238-A Fornaro. Il testo è stato trasmesso al Senato, dove l'iter non è proseguito oltre. Il progetto interviene sul testo dell'articolo 57 della Costituzione al fine di sostituire la previsione del vigente primo comma "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero" con la seguente formulazione "Il Senato della Repubblica è eletto su base circoscrizionale".

La modifica prevista all'articolo 1 della proposta di legge costituzionale sopprime il principio di elezione "a base regionale" del Senato, previsto dal vigente primo comma dell'art. 57 Cost., sostituendolo con il diverso criterio "su base circoscrizionale".

In base alla relazione illustrativa, la modifica della base elettorale del Senato è funzionale a rafforzare la rappresentatività di tale ramo del Parlamento in vista della entrata in vigore del testo di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di cui alla legge costituzionale n. 1 del 2020.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato sottolineato inoltre come la modifica prevista sia volta ad assicurare maggiore flessibilità alla legislazione elettorale consentendo, oltre alla soglia nazionale già prevista dalla legge n. 165/2017, l'eventuale attribuzione dei seggi, o di una parte di essi, a livello nazionale e un premio di maggioranza a livello nazionale.

 Si ricorda che la Corte costituzionale, relativamente alle previsioni del premio di maggioranza al Senato, con la sentenza n. 1 del 2014 ha evidenziato  come l'attribuzione su base regionale realizza "l'effetto che la maggioranza in seno all'assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell'insieme sostanzialmente omogenea". Questo effetto, che rischia di compromettere il funzionamento della forma di governo parlamentare e l'esercizio della funzione legislativa delle Camere, risulta secondo la Corte lesivo degli stessi articoli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost, della Costituzione.

Il progetto di legge costituzionale, nel testo originario, si componeva di tre articoli; nel corso dell'esame in sede referente sono stati soppressi gli articoli 2 (Riduzione del numero dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica) e 3 (Entrata in vigore).

Il testo approvato dalla Camera è quindi composto da un solo articolo di modifica dell'art. 57, primo comma, della Costituzione.

L'esame in sede referente della proposta di legge C. 2238 Fornaro è iniziato nella seduta del 20 novembre 2019, cui è seguita un'attività conoscitiva svolta dal 5 marzo all'8 luglio 2020.

Nel corso del successivo esame in sede referente sono stati approvati gli emendamenti volti a sopprimere, rispettivamente, gli articoli 2 e 3.

Riguardo alla soppressione dell'articolo 2 il relatore ha illustrato – nella seduta del 15 marzo 2022 - le ragioni di tale modifica fondate sul convincimento, maturato anche alla luce degli elementi acquisiti nel corso delle audizioni, che non sia opportuno modificare il numero dei delegati regionali chiamati a partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica.

Relativamente all'articolo 3, riguardante all'entrata in vigore e l'efficacia del provvedimento, il testo è stato ritenuto superato essendo nel frattempo entrata in vigore la legge costituzionale n. 1 del 2020.

Nel corso dell'esame in sede referente era stato altresì presentato dal relatore un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, volto a prevedere che il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, relativo alle modalità di elezione del Senato, fosse formulato negli identici termini del vigente articolo 56 della Costituzione medesima, relativo alle modalità di elezione della Camera; tale emendamento è stato successivamente ritirato dal relatore.

 Nella seduta del 24 marzo 2022 la I Commissione ha deliberato quindi di conferire il mandato al relatore a riferire in Assemblea favorevolmente sul testo della proposta di legge come modificata in sede referente e composta quindi da un unico articolo che interviene sul primo comma dell'art. 57 della Costituzione.

 

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La disciplina di Roma Capitale
  • 3 dossier
15/09/2022

La proposta di legge costituzionale A.C. 1854-A, nel testo risultante dall'esame svolto in sede referente dalla I Commissione, si compone di due articoli ed è volta a modificare l'articolo 114 della Costituzione al fine di valorizzare l'autonomia normativa, amministrativa e finanziaria di Roma Capitale attribuendo inoltre a tale ente poteri legislativi nelle materie attualmente ricomprese negli ambiti di competenza legislativa concorrente (esclusa la tutela della salute) e residuale delle regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

In particolare, l'articolo 1 sostituisce integralmente il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione, confermando l'attuale previsione che affida alla legge dello Stato la disciplina dell'ordinamento di Roma capitale, costituzionalizzando al contempo il riconoscimento di forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria in capo a Roma capitale da attribuire con legge.

Rispetto a quanto attualmente stabilito dalla legge n. 42 del 2009 (legge delega sul federalismo fiscale) che assegna a "Roma capitale" una speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione (art. 24), la nuova formulazione fa in particolare riferimento all'autonomia normativa di Roma capitale e rafforza il richiamo all'autonomia finanziaria, stabilendo inoltre che devono essere assicurati "adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni".

A Roma capitale sono inoltre attribuiti poteri legislativi nelle materie che attualmente sono oggetto di potestà legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) e di potestà legislativa regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.) delle regioni, individuati con lo statuto "speciale" di Roma capitale, in ogni caso escludendo l'attribuzione di poteri legislativi nella materia della tutela della salute.

É così introdotta nella Costituzione la previsione di uno statuto "speciale" di Roma capitale e la definizione della relativa procedura di adozione - a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea capitolina, sentita la regione Lazio - unitamente al contenuto necessario dello stesso.

Viene infine specificato - al medesimo art. 114 della Costituzione - che a Roma capitale, nell'esercizio delle sue funzioni amministrative, spetta assicurare forme di decentramento.

 

L'articolo 2, comma 1, della proposta di legge costituzionale prevede che la legge costituzionale entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, successiva alla promulgazione.

Il comma 2 stabilisce che lo statuto speciale di Roma capitale sia adottato entro un anno dall'entrata in vigore della legge costituzionale. Inoltre è disposto che, a seguito dell'entrata in vigore dello statuto speciale, a Roma capitale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 127 e 134 della Costituzione - che attualmente fanno riferimento allo Stato e alle regioni - in merito al procedimento per promuovere la questione di legittimità e i conflitti di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale.

Infine, si stabilisce che le norme di attuazione dello statuto speciale siano adottate con una legge dello Stato, sentite Roma capitale e la regione Lazio.

Si ricorda che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con una condizione sul testo, in cui si chiede che la Commissione di merito provveda a modificare l'articolo 1, comma 1, al fine di prevedere forme di coinvolgimento del Parlamento nel processo di devoluzione di competenze legislative a Roma capitale.

 

Parallelemente, la I Commissione ha avviato l'esame di alcune proposte di legge di natura ordinaria, che introducono disposizioni relative all'ordinamento della città di Roma, capitale d'Italia, a quadro costituzionale invariato, al fine di rafforzare il ruolo e i poteri di Roma capitale, modificando la normativa vigente sotto diversi aspetti.

In particolare, con la pdl A.C. 2893 (Magi) vengono introdotte nuove disposizioni in materia di governo della città metropolitana di Roma, modificando a tal fine la legge n. 56 del 2014. In particolare, le modifiche della pdl definiscono una nuova forma di governo dell'ente città metropolitana di Roma, modificandone il sistema elettorale degli organi di governo:

  • eleva il numero dei componenti del consiglio metropolitano dagli attuali 24 a 45, che si aggiungono al sindaco metropolitano che lo presiede;
  • modifica il sistema di elezione del sindaco e del consiglio della città metropolitana di Roma capitale, trasformandoli in organi eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori residenti nel territorio della medesima città metropolitana. prevede a tal fine l'applicazione della disciplina per l'elezione degli organi provinciali vigente dal 1993 fino alla riforma introdotta con la legge n. 56 del 2014, che è un sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza (c.d. provincellum);
  • stabilisce il subingresso della città metropolitana di Roma al comune di Roma capitale che si verifica alla data di proclamazione del sindaco metropolitano; a partire da tale momento gli organi di governo del comune di Roma capitale cessano di esistere e ad essi subentrano gli organi della città metropolitana di Roma capitale; il sindaco e il consiglio metropolitani assumono rispettivamente le funzioni e i poteri, altresì, del sindaco di Roma capitale e dell'assemblea capitolina;
  • prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'Assemblea capitolina provvede ad articolare il territorio di Roma capitale in più comuni, nonché ad assegnare agli stessi le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie.

La pdl A.C. 2923 ridefinisce lo status dell'ente territoriale Roma capitale, stabilendo espressamente che a tale ente sono attribuite tutte le competenze proprie delle città metropolitane e ogni altra competenza prevista dalla legislazione vigente per l'ente Roma capitale. A tale fine, è prevista la soppressione degli esistenti organi della città metropolitana di Roma capitale, con il contestuale trasferimento delle funzioni da essi esercitate gli organi di governo di Roma capitale. La pdl prevede inoltre la ri-costituzione della provincia di Roma che comprende i comuni del territorio dell'attuale città metropolitana, nonchè assegna al comune di Roma il compito di adottare specifiche misure per rafforzare il decentramento municipale.

La pdl A.C. 2931 conferisce nuovi poteri al comune di Roma capitale, prevedendo la possibilità di intervento diretto in diversi ambiti (trasporto pubblico locale, gestione dei rifiuti, accesso ai fondi UE). Viene al contempo ridefinito il Tavolo di raccordo interistituzionale per Roma capitale, quale sede permanente di confronto tra Stato, regione Lazio e Roma Capitale, ed è istituito - presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - l'Ufficio per Roma capitale al fine di coordinare le azioni del Governo nel territorio di Roma.

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Abolizione del CNEL
  • 1 dossier
15/09/2022

La Commissione Affari costituzionali del Senato ha concluso l'esame della proposta di legge A.S. 1124, di iniziativa parlamentare, che abroga l'articolo 99 della Costituzione concernente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La Commissione ha approvato un emendamento volto ad abolire effettivamente il CNEL e non soltanto a abrogare l'articolo 99 della Costituzione. Tale organo dunque verrebbe così oltre che privato del suo fondamento costituzionale, come previsto del progetto di legge iniziale, ma anche soppresso dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge costituzionale. Nella seduta del 17 luglio 2019 l'Assemblea del Senato ha avviato l'esame del provvedimento, senza concluderlo.

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Introduzione del vincolo di mandato
  • 1 dossier
15/09/2022

La proposta di legge costituzionale A.C. 3297 (on. Fascina) modifica l'art. 67 della Costituzione al fine di introdurre il vincolo di mandato dei membri del Parlamento. La proposta prevede la sostituzione del vigente art. 67 Cost., costituito da un unico comma, con un articolo formato da due commi.

Il primo comma che recita: "I membri del Parlamento rappresentano la Nazione" mantiene sostanzialmente la prima parte del vigente articolo 67: "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione". Mentre la seconda parte ("ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato") che vieta il mandato imperativo, viene soppressa e sostituita con un nuovo secondo comma che prevede la decadenza del parlamentare che si iscrive ad un gruppo parlamentare "che non rappresenta il partito per il quale è stato eletto".

In via preliminare, si ricorda che la Corte costituzionale ha evidenziato come l'art. 67 della Costituzione «non spiega efficacia ai fini della validità delle deliberazioni; ma é rivolto ad assicurare la libertà dei membri del Parlamento. Il divieto del mandato imperativo importa che il parlamentare é libero di votare secondo gli indirizzi del suo partito ma é anche libero di sottrarsene; nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito" (sent. 14/1964).

Inoltre, secondo la Costituzione (art. 68, primo comma) "i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni".

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Quorum di approvazione delle leggi elettorali
  • 1 dossier
15/09/2022

La Camera ha avviato l'esame delle proposte di legge cost. A.C. 2244 Forciniti e A.C. 2335 Giorgetti, volte a stabilire che per l'approvazione delle leggi elettorali per la Camera e per il Senato sia richiesto un quorum qualificato, pari alla maggioranza assoluta per la proposta A.C. 2335 e alla maggioranza dei due terzi per la proposta A.C. 2244.

La proposta di legge cost. A.C. 2244 Forciniti integra l'articolo 72 della Costituzione che disciplina la procedura di esame parlamentare dei disegni di legge, nell'ambito della sezione II del Titolo I della parte seconda della Costituzione. La proposta di legge cost. A.C. 2335 Giorgetti inserisce invece un nuovo articolo 59-bis, nella sezione I del Titolo I della parte seconda della Costituzione, che segue alle previsioni costituzionali che riguardano la modalità di elezione della Camera (art. 56), del Senato (art. 57-59). Finalità della modifica costituzionale proposta è quella, posta in evidenza nelle relazioni illustrative, di consentire l'effettiva e ampia convergenza sulle regole della competizione elettorale, evitando che si proceda alla modifica della disciplina elettorale in prossimità delle scadenze elettorali.

La proposta di legge cost. A.C. 2335 Giorgetti aggiunge inoltre che le leggi per l'elezione dei componenti della Camera e del Senato devono essere votate dalle Camere "a scrutinio palese".

La pdl A.C. 2335 prevede inoltre che le modifiche alla legge elettorale trovino applicazione a partire dalla seconda legislatura successiva a quella in corso alla data dell'approvazione. Nella relazione illustrativa si evidenzia come il principale scopo dell'intervento di modifica costituzionale risieda nell'esigenza di evitare di procedere con eccessiva frequenza, e spesso a ridosso delle tornate elettorali, alla modifica delle leggi elettorali.

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Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale
  • 1 dossier
15/09/2022

Il 26 maggio 2020 la Commissione Affari costituzionali del Senato ha avviato l'esame della proposta di legge costituzionale di iniziativa parlamentare recante "Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale nel titolo V della parte seconda della Costituzione" (A.S. 1825). Il progetto si compone di due articoli:

  • l' art. 1 - mediante l'inserimento dell'art. 116 - bis - costituzionalizza il sistema delle Conferenze , quale sede privilegiata in cui dare attuazione al principio di leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie territoriali e, pertanto, in cui "promuovere accordi e intese tra i livelli di governo";
  • l' art. 2 modifica l'art.117 al fine di introdurre una clausola di supremazia che consente alla legge statale di "disporre nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva" qualora ciò sia richiesto dalla tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, ovvero dalla tutela dell'interesse nazionale.
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Il referendum per l'istituzione di nuove regioni e per le variazioni territoriali degli enti locali
15/09/2022

Il 23 settembre 2020 il Senato ha avviato l'esame della proposta di legge costituzionale A.S. 1642 è diretto a modificare l'art.132 della Costituzione con riferimento al quorum per la validità del referendum relativo alla proposta di fusione di regioni, di creazione di nuove regioni, nonché di distacco di province e comuni da una regione e la loro aggregazione ad altra regione.

l disegno di legge costituzionale novella l'articolo 132 introducendo un quorum strutturale per la validità dei referendum relativi all'istituzione di nuove regioni (primo comma) o alle variazioni territoriali di enti locali (secondo comma) e, contestualmente, riducendo il quorum funzionale. La finalità, come si legge nella relazione illustrativa, è quella di assicurare un'omogeneità con quanto disposto, in termini di quorum, all'art.75 in relazione ai referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di leggeNella formulazione attuale dell'art.132, è previsto un quorum funzionale corrispondente alla maggioranza delle popolazioni interessate, che è talmente elevato da assorbire il quorum strutturale o costitutivo, pari al numero minimo di partecipanti al referendum affinché lo stesso sia ritenuto valido.

Nello specifico, ai sensi del provvedimento in commento, le proposte di variazione territoriale ex art. 132 sono approvate se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 

In altri termini, a differenza di quanto stabilito dal testo vigente, con la modifica recata dal disegno di legge costituzionale il risultato referendario favorevole alla variazione territoriale potrebbe essere ottenuto qualora si registri una partecipazione della maggioranza degli aventi diritto (quorum strutturale) e, contestualmente, una prevalenza dei favorevoli rispetto ai contrari (quorum funzionale), ben potendo i primi essere in numero inferiore rispetto alla maggioranza degli elettori.

 
Elezione diretta del Presidente della Repubblica
  • 1 dossier
15/09/2022

La proposta di legge costituzionale A.C. 716 Meloni ed altri reca una serie di modifiche alla parte II della Costituzione introducendo l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e ridefinendo il ruolo del Capo dello Stato, cui viene attribuita la direzione della politica generale del Governo, di cui è responsabile. La proposta di legge introduce inoltre l'istituto della sfiducia costruttiva, prevedendo che la mozione di sfiducia debba indicare la persona alla quale il Presidente della Repubblica deve conferire l'incarico di Primo ministro. La I Commissione ha concluso l'esame il 15 marzo 2022 approvando emendamenti soppressivi di tutti gli articoli  del progetto di legge e conferendo quindi al relatore il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea sul provvedimento.

Il 10 maggio 2022 la Camera ha respinto la proposta di riforma costituzionale. 

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Riforma della parte II della Costituzione
  • 1 dossier
15/09/2022

Il 6 luglio 2022 è iniziato l'esame presso la I Commissione della Camera delle proposte di legge costituzionale A.C. 3429 Baldelli e A.C. 3541 Meloni ed altri. Entrambe prevedono l'istituzione di un organismo costituente elettivo con il compito di procedere alla revisione della parte II della Costituzione in deroga – per la proposta di legge A.C. 3429 solo implicita, per la proposta di legge A.C. 3541 esplicita (articolo 2, comma 3) - all'articolo 138 Cost.

Se l'obiettivo delle proposte di legge è il medesimo, diverso è lo strumento prescelto: la pdl A.C. 3429 istituisce una Convezione elettiva che dopo aver approvato un testo di revisione costituzionale lo dovrà sottoporre all'approvazione delle due Camere e al referendum costituzionale.

La pdl A.C. 3541 dispone, invece, l'elezione di una Assemblea costituente che può procedere direttamente alla revisione della parte II della Costituzione senza esame delle Camere e senza referendum.

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Il programma del Governo in materia di riforme istituzionali
15/09/2022

La Nota di aggiornamento del DEF 2018 dedica un specifico paragrafo al programma di riforme istituzionali che il Governo intende attuare.

L'obiettivo del programma di riforme costituzionali richiamato nella Nota di aggiornamento consiste nel "miglioramento della qualità delle decisioni", da realizzare attraverso due percorsi:

  • l'ampliamento della partecipazione dei cittadini alla vita politica
  • il miglioramento dell'efficacia dell'attività del Parlamento.

 

Il programma, nel dettaglio, prevede quattro linee di intervento:

  • il potenziamento degli istituti di democrazia diretta, riconoscendo maggiori responsabilità decisionali ai cittadini, in particolare attraverso:

  - il rafforzamento dell'iniziativa legislativa popolare (con l'introduzione del referendum propositivo)

  - l'eliminazione del quorum strutturale nel referendum abrogativo

  - la semplificazione degli adempimenti per la raccolta delle firme

  • la riduzione del numero dei parlamentari, con la diminuzione del numero dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200
  • la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
  • l'introduzione del ricorso diretto alla Corte costituzionale sulle deliberazioni assunte dalle Camere in materia di elezioni e cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento.

 

Si tratta di interventi che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta (con delega anche alle riforme istituzionali ai sensi del DPCM 27 giugno 2018) ha illustrato nel corso della audizione sulle linee programmatiche presso le Commissioni riunite affari costituzioni di Camera e Senato (sedute del 12 luglio e 24 luglio 2018). Il ministro, in quella occasione ha fatto riferimento anche ad altre riforme quali il rafforzamento del mandato elettorale, la modifica del primo comma dell'art. 117, primo comma, nella parte che assoggetta la potestà legislativa di Stato e regioni ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, l'incentivazione degli strumenti di democrazia diretta anche a livello regionale e locale, il miglioramento della qualità delle leggi.

Un'altra priorità indicata nel NADEF consiste nel completamento dei percorsi avviati dalle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna nel 2017 in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione concernente l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario.

 
Il percorso delle riforme costituzionali nella XVII legislatura
  • 2 focus
15/09/2022

Il percorso delle riforme costituzionali - al centro del dibattito politico-parlamentare fin dalla fine degli anni '70 - è ripreso pochi giorni dopo la seduta iniziale della XVII legislatura con la costituzione, da parte dell'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, di due Gruppi di lavoro sui temi istituzionali e sui temi economico-sociale ed europei, che hanno concluso i propri lavori con le relazioni finali trasmesse il 12 aprile 2013.

E' seguita l'approvazione, da parte dell'Assemblea della Camera e del Senato, di atti di indirizzo al Governo per l'avvio delle riforme costituzionali; tali mozioni, approvate nella seduta del 29 maggio 2013, prendevano atto dell'intendimento dell'Esecutivo di avvalersi di una commissione di esperti per l'approfondimento delle diverse ipotesi di revisione costituzionale e dei connessi profili inerenti al sistema elettorale e di estendere il dibattito sulle riforme alle diverse componenti della società civile, anche attraverso il ricorso a una procedura di consultazione pubblica. La Commissione di esperti, che fu istituita dall'allora Presidente del Consiglio Enrico Letta l'11 giugno 2013 e denominata Commissione per le riforme costituzionali, concluse i propri lavori con una Relazione finale trasmessa al Presidente del Consiglio il 17 settembre 2013 affrontando, sotto diversi aspetti, i principali argomenti oggetto di possibile riforma, a partire dal superamento del bicameralismo paritario. Seguì la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge costituzionale, poi esaminato dal Parlamento, volto all'istituzione di un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali cui erano conferiti poteri referenti per l'esame dei progetti di legge di revisione costituzionale dei Titoli I, II, III e V della parte seconda della Costituzione, afferenti alla forma di Stato, alla forma di Governo e all'assetto bicamerale del Parlamento, nonché, coerentemente con le disposizioni costituzionali, di riforma dei sistemi elettorali.

Successivamente, con il governo presieduto da Matteo Renzi, l'Esecutivo ha presentato – l'8 aprile 2014 – un disegno di legge di riforma costituzionale che, dopo un iter durato circa due anni, è stato approvato dal Parlamento

(Lavori parlamentari: sintesi e sedute).

Il testo di riforma costituzionale , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n. 88 del 15 aprile 2016, disponeva, in particolare, il superamento del bicameralismo perfetto, la revisione del riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, l'eliminazione dal testo costituzionale del riferimento alle province e la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).  Il 4 dicembre 2016 si è svolto il referendum popolare confermativo su tale testo di legge costituzionale, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione; il risultato della votazione non è stato favorevole all'approvazione della legge costituzionale. Sulla base dei dati del Ministero dell'interno, i votanti, compresi gli italiani all'estero, sono stati il 65,47% degli aventi diritto (33.243.845 votanti su 50.773.284 elettori), il 68,48% in Italia e il 30,74% all'estero. I no all'approvazione della legge sono stati pari al 59,11%, mentre i sì al 40,89% dei voti validi.

In base all'art. 138 della Costituzione le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
In seconda deliberazione il Senato ha approvato il disegno di legge di riforma costituzionale con 180 voti favorevoli, 112 contrari e un'astensione; la Camera dei deputati lo ha approvato con 361 voti favorevoli e 7 voti contrari (quindi, entrambe le Camere, hanno approvato il testo, in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta dei componenti).
L'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, con l'ordinanza del 6 maggio 2016, ha dichiarato conformi alle norme dell'art. 138 Cost. e della legge 25 maggio 1970, n. 352 quattro distinte richieste di referendum sul testo di legge costituzionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016 presentate presso la cancelleria della Corte di Cassazione:
  • il 19 aprile 2016 dai deputati Occhiuto ed altri;
  • il 20 aprile 2016 dai senatori Crimi ed altri;
  • il 20 aprile 2016 dai deputati Rosato ed altri;
  • il 3 maggio 2016 dai senatori Zanda ed altri.
Con la medesima ordinanza l'Ufficio ha dichiarato la legittimità del seguente quesito referendario: «Approvate voi il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del tilo V della parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?».
Successivamente, con l'ordinanza del 4 agosto 2016, l'Ufficio centrale per il referendum ha ammesso, con il medesimo quesito, anche la richiesta di referendum presentata dal prescritto numero di elettori il 14 luglio 2016.
Quindi, con il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016 è stato indetto il referendum popolare confermativo previsto  dall'art. 138 della Costitizione, emanato a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2016, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i ministri dell'interno e della giustizia. I relativi comizi sono stati convocati per il giorno di domenica 4 dicembre 2016 (D.P.R. pubblicato nella G.U. 28 settembre 2016, n. 227).

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