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E' stata pubblicata la legge 28 maggio 2021, n. 84 che prevede il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Il provvedimento aveva iniziato il suo iter alla Camera con la presentazione di una proposta di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 1171).

 
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e aggregazione alla regione Emilia-Romagna
  • 1 dossier
17/06/2021

La legge 84/2021 prevede che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio della provincia di Pesaro e Urbino siano distaccati dalla regione Marche, nel territorio della quale erano compresi, per essere aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini. Dispone, inoltre, in ordine agli adempimenti amministrativi da adottare per procedere all'attuazione del trasferimento dei due comuni.

Il territorio dei due comuni è compreso, in parte, nell'area della Alta Val Marecchia cui afferiscono i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello. Sono i sette comuni che nel 2009 sono stati distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna a seguito dell'approvazione della legge 3 agosto 2009, n. 117.

Il provvedimento si inserisce nella procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che consente, con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali e previa approvazione con referendum della maggioranza delle popolazioni interessate, il distacco dei comuni che ne facciano richiesta da una regione e la loro aggregazione ad un'altra.

In particolare, si dispone la nomina, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un commissario straordinario per procedere, insieme alle amministrazioni coinvolte, agli adempimenti necessari per attuare il trasferimento dei due comuni. Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno, previo parere delle regioni Emilia-Romagna e Marche e della provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che sosterrà, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, gli oneri connessi all'attività del commissario.

Gli enti coinvolti nell'attuazione del trasferimento - le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini - provvedono ciascuno agli adempimenti di propria competenza e, nel caso di adempimenti che implicano il concorso di più enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Gli strumenti per attuare tale collaborazione sono individuati negli accordi, intese e atti congiunti.

Gli adempimenti connessi al trasferimento devono essere completati dagli enti coinvolti (regioni e province) entro 180 giorni. Nel caso in cui entro tale termine non sia completato il trasferimento il commissario fissa un ulteriore termine, allo scadere del quale il commissario stesso provvede all'esecuzione degli adempimenti eventualmente mancanti. In ogni caso, il trasferimento dovrà compiersi entro un anno dell'entrata in vigore della legge.

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