In estrema sintesi, si rammenta che il decreto-legge n. 93 del 2008 aveva disposto l'esenzione ICI dell'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e delle relative pertinenze, nonché delle unità immobiliari che il comune avesse assimilato all'abitazione principale. Successivamente, il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale ha istituito l'Imposta municipale propria - IMU, volta a sostituire sia la componente del reddito IRPEF (e relative addizionali) relativa agli immobili, sia l'ICI, con un'applicazione in origine prevista per l'anno 2014 e senza colpire l'abitazione principale del contribuente.
Tuttavia, per esigenze di risanamento dei conti pubblici, l'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, è stata anticipata al 2012 e la sua disciplina è stata profondamente innovata, prevedendo tra l'altro la sua applicazione alla prima casa e ed innalzando la misura dei moltiplicatori da applicarsi alla rendita catastale per calcolare la base imponibile dell'imposta.
In relazione all'abitazione principale, per il 2012 e in parte nel 2013 (in quest'ultimo anno con specifiche limitazioni ed esenzioni) l'imposta è stata applicata con aliquota di base pari allo 0,4 per cento ed una detrazione d'imposta pari a 200 euro, incrementata di 50 euro per ciascun figlio residente e dimorante nell'abitazione medesima purché di età non superiore a 26 anni (fino al limite massimo di 400 euro).
Il D.L. 54 del 2013, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ha sospeso il pagamento della prima rata IMU 2013 su abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali. Successivamente, il D.L. 102 del 2013 ha abolito per l'anno 2013 la prima rata dell'IMU su abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali. Il D.L. 102/2013 ha inoltre innovato il panorama delle esenzioni e agevolazioni.
Il D.L. n. 133 del 2013 ha esentato dal pagamento della seconda rata dell'IMU 2013 le seguenti categorie di immobili: abitazioni principali e assimilati; casa coniugale assegnata al coniuge; immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate; terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; fabbricati rurali ad uso strumentale.
Tuttavia, il contribuente è stato chiamato a versare una quota (pari al 40 per cento) della differenza tra l'ammontare dell'IMU (e delle detrazioni "prima casa") deliberata o confermata dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali, entro il 24 gennaio 2014 (cd. mini MU).