Il diritto di asilo è riconosciuto dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione secondo il quale "lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge".
A dare impulso ad una maggiore articolazione della disciplina normativa interna è stata l'incidenza delle disposizioni comunitarie. L'asilo, infatti, nelle sue varie articolazioni, figura tra le materie di competenza dell'Unione europea, la quale vi persegue una "politica comune", mediante un "sistema europeo comune di asilo" (articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
La normativa europea ha introdotto l'istituto della protezione internazionale, in base al quale al richiedente asilo può essere riconosciuto, in considerazione della condizione personale, lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria.
L'istituto della protezione internazionale è stato introdotto dalla normativa europea e comprende due distinte categorie giuridiche
In relazione alla particolare condizione, dunque, può essere riconosciuto al cittadino straniero che ne faccia richiesta lo status di rifugiato o può essere accordata la misura di tutela di protezione sussidiaria. La differente tutela attiene ad una serie di parametri oggettivi e soggettivi, che si riferiscono alla storia personale dei richiedenti, alle ragioni delle richieste e al paese di provenienza.
Lo status di rifugiato e le forme di protezione sussidiaria sono riconosciute all'esito dell'istruttoria svolta dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
In Italia, inoltre, è prevista anche una terza forma di protezione, complementare rispetto alla protezione internazionale, detta protezione speciale.
Qualora non ricorrano i presupposti per la concessione della protezione internazionale, è possibile accordare allo straniero la protezione speciale nel caso in cui non può essere espulso verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o qualora esistano fondati motivi di ritenere che esso rischi di essere sottoposto a tortura (D.Lgs. 286/1998, art. 19).
Una ulteriore fattispecie prevista dal diritto UE e recepita nel nostro ordinamento è la protezione temporanea che può essere concessa nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine al fine di garantire una tutela immediata e temporanea, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso. Tale protezione è stata attivata per la prima volta a livello europea in relazione ai profughi dall'Ucraina a seguito della crisi internazionale avviata nel 2022.
Lo straniero ha il diritto di presentare domanda protezione internazionale presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora.
Un primo esame è svolto dall'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che ha il compito di verificare quale Stato membro sia competente per l'esame della domanda (regolamento Dublino III (UE) n. 604/2013).
Successivamente, l'esame della domanda è affidato alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale insediate presso le prefetture.
Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale.
Al richiedente viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale valido per 6 mesi sul territorio italiano e rinnovabile fino alla decisione finale (D.lgs. 142/2015, art. 4).
La legge prevede una disciplina specifica per i minori stranieri non accompagnati che presentano domanda di protezione internazionale.